Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - A.C. 3256 - Lavori preparatori alla Camera - Esame in sede consultiva - Parte IX
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 2
Data: 15/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.C. 3256

Lavori preparatori alla Camera

Esame in sede consultiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/2

Parte IX

 

15 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: BI0265i.doc

 


 

INDICE

 

Volume IX

Esame in sede consultiva

I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 3

§      Seduta del 22 novembre 2007. 14

§      Seduta del 26 novembre 2007. 22

II Commissione (Giustizia)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 85

§      Seduta del 22 novembre 2007. 102

§      Seduta del 27 novembre 2007. 103

III Commissione (Affari esteri)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 147

§      Seduta del 22 novembre 2007. 153

§      Seduta del 27 novembre 2007. 156

IV Commissione (Difesa)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 165

§      Seduta del 22 novembre 2007. 181

§      Seduta 27 novembre 2007. 187

VI Commissione (Finanze)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 213

§      Seduta del 22 novembre 2007. 262

§      Seduta del 27 novembre 2007. 266

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 299

§      Seduta del 22 novembre 2007. 311

§      Seduta del 27 novembre 2007. 318

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 357

§      Seduta del 22 novembre 2007. 366

§      Seduta del 27 novembre 2007. 369

IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 397

§      Seduta del 22 novembre 2007. 406

§      Seduta del 27 novembre 2007. 412

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

§      Seduta 21 novembre 2007. 441

§      Seduta del 22 novembre 2007. 463

§      Seduta del 27 novembre 2007. 464

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

§      Seduta 21 novembre 2007. 477

§      Seduta del 22 novembre 2007. 485

§      Seduta del 27 novembre 2007. 487

XII Commissione (Affari sociali)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 525

§      Seduta del 22 novembre 2007. 534

§      Seduta del 27 novembre 2007. 542

XIII Commissione (Agricoltura)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 583

§      Seduta del 22 novembre 2007. 592

§      Seduta del 27 novembre 2007. 593

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

§      Seduta del 21 novembre 2007. 667

§      Seduta del 22 novembre 2007. 677

§      Seduta del 27 novembre 2007. 678

Commissione Questioni regonali

§      Seduta del 27 novembre 2007. 689

 


Esame in sede consultiva


 

ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 Governo, e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che lunedì 19 novembre sono stati assegnati alla Commissione in sede consultiva, per le parti di competenza, il disegno di legge finanziaria per il 2008 (C. 3256) ed il disegno di legge recante il bilancio dello Stato per il 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, finché non avrà formulato la relazione di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere agli atti dovuti, vale a dire all'esame in sede referente e in sede consultiva dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e dei provvedimenti previsti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte quindi che l'esame dei provvedimenti in titolo si concluderà con l'approvazione di una relazione, che sarà trasmessa alla Commissione bilancio, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza (Tabella n. 2).

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione per ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni di settore. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala peraltro che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono  investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa, e più leggibile, rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti: è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione recano al loro interno un allegato (l'allegato n. 2) che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, si riserva di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre  il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva viene effettuata dai presidenti delle Commissioni di settore, prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la I Commissione concluderà il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 26 novembre prossimo, cominciando i propri lavori alle 18, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato, sempre dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 15 di giovedì 22 novembre.

Invita quindi il relatore ad introdurre l'esame congiunto dei due provvedimenti.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, fa preliminarmente presente che la nuova struttura dei documenti di bilancio, articolati in missioni, programmi ed obiettivi, consente una maggiore leggibilità e comprensione degli stessi, soprattutto con riferimento alla valutazione delle priorità dell'azione di governo. Si tratta, per quanto concerne gli ambiti di competenza della I Commissione, del contrasto alla criminalità organizzata, italiana ed internazionale, del problema dell'immigrazione, anche correlato ai diversi livelli di sviluppo presenti nelle varie zone del mondo, che danno luogo a fenomeni di tratta di esseri umani, e delle questioni collegate al tema della sicurezza, soffermandosi in particolare sulla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge finanziaria per il 2008, per le parti di competenza della I Commissione.

Il comma 4 dell'articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per il triennio 2008-2010 a favore del Ministero dell'interno, da utilizzare per il rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

L'articolo 16 stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell'indennità  parlamentare, per cinque anni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, non venga applicato l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della Legge n. 448 del 1998. Si tratta di una misura volta a produrre un considerevole risparmio collegato alle cosiddette spese della politica in quanto essa produrrà un effetto consequenziale «a cascata» sulle retribuzioni di altre categorie, quali ad esempio i parlamentari europei o i consiglieri regionali.

Collegato ai risparmi sulle spese della politica è poi l'articolo 17, che dispone che, a partire dal Governo successivo a quello in carica, il numero e le attribuzioni dei ministeri siano quelli fissati dal decreto legislativo n. 300 del 1999 nella sua originaria formulazione, ed abroga con la medesima decorrenza i decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006, che hanno modificato il citato decreto legislativo n. 300 del 1999 portando il numero previsto dei ministeri da dodici a diciotto. Si dispone parimenti che la prossima compagine governativa non possa superare in totale le sessanta unità, e che sia composta in coerenza con il principio di pari opportunità tra i generi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione.

L'articolo 18 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo. Si tratta di una previsione che giudica formulata in termini non sufficientemente chiari, in quanto apparentemente volta a disciplinare le retribuzioni dei commissari straordinari attualmente in carica. In proposito ritiene che sarebbe preferibile stabilire una norma generale che preveda un tetto per le retribuzione di tali soggetti.

Il comma 4 dell'articolo 24 aggiunge un nuovo articolo al decreto legislativo n. 507 del 1993, il comma 1 del quale consente ai comuni di riservare una quota, non superiore al 10 per cento del totale, di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni; il comma 2 riapre il termine per poter fruire della sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1o gennaio 2005, prevista dal comma 2 del già abrogato articolo 20-bis del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Si sofferma quindi sull'articolo 25, che riforma la disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi, attraverso la novella dell'articolo 27 del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le comunità montane dovranno essere composte da almeno sette comuni con precisi requisiti altimetrici. L'entità del risparmio è calcolato in 33,4 milioni di euro per il 2008 e in 66,8 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi. Il testo originario predisposto dal Governo prevedeva una riduzione del numero delle comunità montane da 355 a 253, mentre a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso il Senato il numero si è ridotto a 193. Contestualmente è previsto un aumento della dotazione del Fondo nazionale per la montagna con la finalità di dare corso a politiche di sostegno nelle zone montane del territorio nazionale. Osserva poi che i criteri previsti per la costituzione delle comunità montane sono comunque derogabili in casi particolari. La norma in esame appare poi conforme a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. La disciplina in materia di comunità montane, che sono enti locali costituzionalmente non necessari, dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza regionale residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il che di per sé parrebbe escludere l'ambito di intervento statale. Tuttavia, ritiene non potersi negare ogni titolo all'intervento statale, il cui fondamento potrebbe trovarsi sia nella finalità del coordinamento finanziario, essendo finalità della norma la riduzione delle spese, sia nel riflesso sulle comunità montane di disposizioni dettate comunque in riferimento agli organi degli enti locali con «copertura» costituzionale, quali sono i comuni.

L'articolo 26 modifica in più parti il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), con l'intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali. In particolare, rileva che il comma 1 riduce il tetto massimo di assessori, comunali e provinciali, da sedici a dodici; il comma 2 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali; il comma 3 interviene in materia di indennità degli stessi; il comma 4 dispone in merito al divieto di cumulo degli emolumenti; il comma 5 sostituisce l'indennità di missione con un rimborso forfettario; il comma 6 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali; il comma 7 interviene in materia di organi per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; il comma 8, infine, reca le disposizioni di rilievo finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6.

L'articolo 38 dispone che, dal 1o febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

L'articolo 39 istituisce per il 2008, presso il Ministero dell'interno, un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed un fondo di parte corrente con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato. Ulteriori 10 milioni sono destinati al personale delle forze di Polizia di Stato al fine di evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario.

L'articolo 67, comma 1, riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l'autorizzazione di spesa destinata all'erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.

L'articolo 105 introduce nei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale due quote di riserva destinate a finalità di assistenza a disabili gravi.

Il comma 1 dell'articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l'anno 2008 il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

L'articolo 133 introduce il divieto di istituire uffici di diretta collaborazione nelle amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica.

L'articolo 134, al commi 1 e 2, autorizza l'adozione, entro centottanta giorni, di regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali. Il comma 3 dispone la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all'allegato A, che non siano stati riordinati entro il termine di cui al comma 1. I commi 4 e 5 rimettono ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 6 dispone l'irrilevanza ai fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione. Il comma 7 abroga la previgente disciplina in materia, di cui all'articolo 28 della Legge n. 448 del 2001; il comma 8 definisce gli obiettivi di risparmio della disposizione e fissa una clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Si sofferma quindi sull'articolo 144, che rappresenta un punto di mediazione politica raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento. Tale articolo reca, ai commi da 1 a 11, disposizioni che limitano le  erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici, nell'ottica di un contenimento dei cosiddetti costi della politica. Il commi 1 e 8 sopprimono rispettivamente il comma 593 e parte del comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che contengono disposizioni analoghe a quelle introdotte. Il comma 2 pone un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi, e fatte salve alcune eccezioni e possibilità di deroga, non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione. Ai sensi del medesimo comma, i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento. Si prevede altresì il collocamento in aspettativa senza assegni di chi sia al contempo legato da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate e componente di organi di governo o controllo dei medesimi organismi o società. Il comma 3 dispone che la Banca d'Italia e le autorità indipendenti trovino la loro disciplina in materia in una futura, complessiva legge di riforma. I commi 4, 5 e 6 specificano le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione. Il comma 7 impone alla RAI un obbligo di comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza delle retribuzioni dirigenziali e dei compensi per la conduzione di trasmissioni. I commi da 9 a 11 recano una peculiare forma di controllo di legittimità da parte della Corte dei conti sugli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2. Il comma 12 reca disposizioni in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l'indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell'affidamento dell'incarico. I commi da 13 a 15 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze. In particolare, il comma 13 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall'ente locale solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio dell'ente stesso. Il comma 14 demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua. Il comma 15 prevede che la sezione regionale della Corte dei Conti debba esprimere un parere obbligatorio e non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14. Il comma 16 prevede, con alcune eccezioni, da individuarsi anche attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la «soppressione» dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di «speciali uffici o strutture», comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali. Il comma 17 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall'espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità amministrativa o contabile. I contratti di assicurazione in corso perdono efficacia a decorrere dal 30 giugno  2008; è prevista una misura sanzionatoria per chi stipula o beneficia di contratti di assicurazione nulli.

Si sofferma in particolare sui commi da 18 a 21, che recano disposizioni sulla Corte dei conti. Il comma 18 abroga il comma 9 dell'articolo 7 della Legge n. 131 del 2003 (la cosiddetta Legge La Loggia), eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista, di procedere all'integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti. Il comma 19 prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, al fine di coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite dall'articolo in esame con quelle già svolte dalla stessa. Il comma 20 prevede che ove un'amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti. Il comma 21 prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione tenga conto anche, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico. Si sofferma quindi sul comma 22 dello stesso articolo 144, che limita al solo 2007, e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente dell'articolo 1, comma 576, della legge finanziaria per il 2007, il «taglio» del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsti da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel cosiddetto personale «non contrattualizzato».

Conclude svolgendo alcune considerazioni di carattere generale. Osserva al riguardo che nell'esame del disegno di legge finanziaria confluiscono diversi filoni di lavoro che la Commissione ha sviluppato, nel corso dell'anno trascorso, in materia di autonomie territoriali, di attuazione e riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, di «costi della politica», di assetto delle pubbliche amministrazioni con particolare attenzione ad alcuni settori, come ad esempio la semplificazione amministrativa e la sicurezza. Da essi si possono trarre utili spunti con riferimento a diverse parti del disegno di legge finanziaria. Per quanto concerne l'espansione della sfera delle autonomie territoriali e la generale valorizzazione delle autonomie funzionali degli organismi pubblici, osserva che essa non è stata accompagnata da strumenti di raccordo in grado di razionalizzare i processi ed evitare duplicazioni, inefficienze e irragionevoli disparità, come evidenziato anche dal Presidente della Corte dei Conti nella sua audizione svoltasi nella giornata di ieri presso questa Commissione.

Osserva poi la presenza di un rischio di disarticolazione dell'amministrazione pubblica per la mancanza di precisi criteri di regolazione e comparazione per situazioni assai differenziate e tra i modelli organizzativi fortemente eterogenei, non essendo gli strumenti di controllo adeguati alle nuove situazioni che si sono determinate. In particolare, gli organismi e gli strumenti volti al controllo e al monitoraggio della spesa nelle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali appaiono pletorici e frammentari, frutto di una sovrapposizione di interventi normativi che spesso non ha giovato alla loro efficacia; apparendo auspicabile la necessità di un intervento che semplifichi e riconduca a sistema la materia e preveda che ciascuno sappia cosa facciano altri e ne tragga vantaggio. Dall'indagine conoscitiva sui «costi della politica» ancora in corso emerge la mancanza di una effettiva conoscenza dei fenomeni che si sono determinati nelle pubbliche amministrazioni anche statali in relazione ai maggiori poteri organizzativi ad esse riconosciuti. Alla luce di ciò può essere oggetto di ulteriore approfondimento anche la disciplina prevista dall'articolo 144 del disegno di legge finanziaria, concernente la determinazione  dei limiti massimi dei compensi relativi a incarichi pubblici, al fine di valutarne l'organicità in relazione al complessivo quadro normativo. In questo quadro reputa opportuno valorizzare il ruolo della Corte dei conti, non solo quale organo di controllo, ma come punto di riferimento di un sistema unitario di monitoraggio, frutto della leale collaborazione dei diversi livelli di governo, rendendo altresì effettivo il suo ruolo di organo ausiliario delle Camere. Le disposizioni al riguardo contenute nell'articolo 144 prevedono l'ampliamento delle funzioni di controllo affidate alla Corte stessa: potrebbe tuttavia essere opportuno ricondurre quelle disposizioni ad una logica più organica e coerente, che prenda le mosse dalla necessità di riordinare la disciplina vigente dei controlli sugli andamenti delle spese delle pubbliche amministrazioni, sia statali che degli enti territoriali. A tale fine potrebbe non apparire opportuno tornare indietro verso controlli di carattere meramente formale relativi a profili di legittimità. Occorre invece rivitalizzare le forme di controllo fattuali, quali il controllo di gestione e di servizi di controllo interno operanti in ciascuna delle pubbliche amministrazioni; superare la frammentazione esistente all'interno delle istituzioni competenti in materia per mettere in comune le informazioni e i dati più significativi acquisiti; riportare alla maggior conoscenza possibile i dati che possono assumere particolare significatività mediante la riconduzione delle attività delle diverse istituzioni al Parlamento. Ciò potrebbe ad esempio avere luogo attraverso la previsione di un obbligo di trasmettere con cadenza periodica una relazione al Parlamento, nella quale siano riportati in termini estremamente sintetici i dati più significativi.

Infine, per quanto concerne gli enti territoriali, appare necessaria l'individuazione di strumenti che, nel rispetto delle sfere di autonomia costituzionalmente tutelate, consentano un rafforzamento e un approfondimento dei princìpi di coordinamento e di piena e reciproca informazione. Al riguardo, giudica in particolare utili strumenti volti a consentire la creazione di un vero e proprio sistema che renda possibile un maggior dialogo tra i diversi organismi di controllo ai vari livelli e un effettivo monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel suo complesso da parte di tutte le istituzioni interessate.

Conclude auspicando che dal seguito del dibattito emergano elementi utili ai fini delle proposte di modifica del testo dei provvedimenti nonché, più in generale, per la predisposizione della proposta di relazione.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, ritiene opportuno sottolineare preliminarmente che gli strumenti a disposizione del Parlamento ai fini delle decisioni di bilancio appaiono sempre più rigidi e limitati. Al riguardo osserva che l'Esecutivo interviene anche al di fuori della manovra di bilancio strettamente intesa attraverso disegni di legge collegati alla manovra stessa che, in alcuni casi, vengono concepiti prima del disegno di legge di bilancio o finanziaria, ancorché nel quadro complessivo disegnato dal DPEF.

Si è in presenza cioè di una serie di interventi stratificati, di natura ampia e articolata, che rendono poco consapevole la decisione politica: di questo aspetto reputa opportuno evidenziare la problematicità all'interno della proposta di parere che sarà sottoposta alla Commissione.

Una decisione politica consapevole in materia dovrebbe poi tenere in debita considerazione la relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato, alla quale auspica che la Commissione, in futuro, riservi un congruo esame svolto ad approfondire gli elementi utili in vista delle decisioni di bilancio, così come dovrebbe farsi in ordine alle relazioni trasmesse periodicamente al parlamento dalla Corte dei conti.

Prima di esaminare compiutamente i provvedimenti in oggetto, esprime un giudizio moderatamente positivo sulla complessiva manovra di bilancio, soprattutto in considerazione degli interventi che sono stati realizzati con i disegni di legge collegati  alla manovra stessa. Si riferisce, in particolare, agli interventi di redistribuzione del reddito ottenuto dalla lotta all'evasione fiscale, ma anche a quelli sui soggetti cosiddetti «incapienti» o alla stabilizzazione del «precariato» nel pubblico impiego. Giudica tale ultima misura oltremodo condivisibile, soprattutto in considerazione del fatto che oggi al pubblico impiego va attribuito un ruolo in chiave dinamica. Esso infatti non deve essere percepito come un corpo di burocrati che assolve acriticamente alle funzioni ad esso attribuite, ma come la parte della società che produce servizi per l'intera collettività. Si tratta di una visione dinamica delle attività dello Stato nelle vesti di produttore ed erogatore di servizi, del resto già messa in essere negli ultimi cinquanta anni. Analogo apprezzamento esprime quindi sugli interventi realizzati a favore del Mezzogiorno e delle aree meno sviluppate, come pure su quelli realizzati a vantaggio delle donne, sia finalizzati allo svolgimento delle loro attività imprenditoriali che nell'ottica di prevenzione delle violenze sessuali, nonché per l'intervento in materia ambientale «CIP 6».

Si sofferma quindi sui contenuti specifici del disegno di legge finanziaria per il 2008.

Per quanto concerne le politiche in materia di immigrazione, esprime tutta la sua contrarietà sull'impostazione di fondo data dal Governo alla materia, incentrata essenzialmente sulla lotta alla immigrazione clandestina. Al riguardo osserva che si potrà impostare una reale strategia nella lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina solo quando sarà stata modificata la vigente legge «Bossi-Fini», che rappresenta essa stessa un fattore di induzione alla clandestinità degli immigrati. Più in generale fa presente che deve mutare l'approccio complessivo sul tema dell'immigrazione; cita al riguardo le recenti iniziative assunte dalla Confindustria in Romania, sulle quali esprime il proprio apprezzamento, volte a mantenere inalterati i rapporti con quel Paese. Gli industriali, ancorché motivati da ragioni di interesse prima che di ordine solidaristico, dimostrano in questo modo di tenere in seria considerazione l'importanza che assumono i flussi migratori per il mercato del lavoro nazionale. Al riguardo, osserva che gli articoli 14 e 119 del disegno di legge finanziaria sono essenzialmente incentrati nella predisposizione di misure di prevenzione e di contrasto all'immigrazione clandestina senza tuttavia prevedere alcuna misura in funzione di garantire forme di integrazione.

Esprime quindi la propria condivisione sui contenuti degli articoli 17 e 26 e passa ad esaminare l'articolo 25 in tema di comunità montane. Al riguardo osserva che la sensibile riduzione del numero delle comunità prevista nel testo approvato dal Senato è dovuta ai rigorosi limiti previsti per la loro costituzione. Si tratta di limiti che tuttavia appaiono eccessivamente rigorosi, con particolare riguardo al presupposto minimo di sette comuni tra loro confinanti: al riguardo osserva che sarebbe la conformazione stessa del territorio montano in alcune zone del Paese ad impedire la costituzione di comunità montane a causa della impossibilità di rispettare il citato presupposto. Sarebbe forse opportuno, al fine di rispettare la condivisa esigenza di produrre un risparmio delle spese, agire sui livelli di rappresentanza delle comunità stesse.

Si sofferma sull'articolo 144, sul quale esprime alcune perplessità in relazione al tetto alle retribuzioni ivi contenuto. In particolare ritiene che la formulazione del testo non sarebbe volta a limitare il fenomeno costituito dai dirigenti pubblici che ricoprono incarichi plurimi all'interno di diversi enti, in particolare nelle società quotate in borsa, che non sono ricomprese nell'ambito disciplinato dall'articolo in questione. Si riferisce in particolare ai dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ricoprirebbero ulteriori incarichi, soprattutto nei Consigli di amministrazione delle società partecipate dallo stesso dicastero. In questi casi il limite alla singola retribuzione non tiene conto della possibilità per uno stesso soggetto di ricoprire più incarichi, sommandone le retribuzioni: la sua perplessità si  fonda anche sul mancato censimento di tutti gli enti partecipati dalla mano pubblica. Analoghe considerazioni svolge, a titolo esemplificativo, per il ragioniere generale dello Stato, trattandosi di una figura che ricopre funzioni di estrema delicatezza e complessità, a cui non sarebbe pertanto opportuno attribuire anche incarichi ulteriori. Esprime quindi la propria ferma contrarietà sulla deroga, contenuta nello stesso articolo 144, che attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di non applicare il tetto retributivo a venticinque soggetti individuati discrezionalmente in quanto si tratta di una norma che attribuisce un potere eccessivo nelle mani della Presidenza del Consiglio.

Si sofferma quindi sul tema degli incarichi dirigenziali attribuiti ai magistrati, che spesso fanno parte degli uffici legislativi ministeriali e che successivamente tornano a svolgere le funzioni giurisdizionali. In tali casi, infatti, il magistrato collabora alla predisposizione della legge e, successivamente, si troverebbe ad applicare la stessa legge che ha contribuito a scrivere. Si tratta con tutta evidenza di una deviazione inopportuna del principio della separazione dei poteri. Più in generale ritiene opportuno che lo Stato, sul modello francese, predisponga gli adeguati strumenti per assicurare la formazione di un competente ceto manageriale all'interno della dirigenza pubblica, a tal fine utilizzando eventualmente le strutture esistenti della scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che il nodo più significativo è rappresentato dai magistrati amministrativi, che sono in possesso delle competenze più adeguate per svolgere incarichi di particolare rilevanza presso le strutture apicali nella pubblica amministrazione. Fin quando lo Stato non sarà in grado di preparare adeguatamente a tale fine i dirigenti pubblici è evidente che quello delle magistrature amministrative continuerà a rappresentare il principale serbatoio cui attingere.

 

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene che sarebbe opportuno presentare un apposito ordine del giorno nella prospettiva da lui indicata.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che restano da approfondire le questioni relative agli stanziamenti da assicurare al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia di Stato nonché alla sperequazione esistente tra gli indennizzi assicurati ai familiari delle vittime del terrorismo rispetto a quelli delle vittime del dovere.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge finanziaria in esame, che, dopo la severa e controversa manovra dello scorso anno, torna a redistribuire risorse. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, intende soffermarsi soltanto sugli interventi che ineriscono al sistema delle autonomie locali, dicendosi convinto che su tale ambito vi sia per la Commissione la possibilità di svolgere un lavoro costruttivo in vista di un contributo condiviso al miglioramento del disegno di legge finanziaria. Nel merito, esprime innanzitutto l'avviso che i problemi delle aree montane non siano affrontate nel provvedimento in modo adeguato. Le aree montane entrano infatti nel disegno di legge finanziaria soltanto sotto il capitolo della riduzione dei costi della politica, laddove servirebbero invece interventi a favore delle famiglie che vivono in quelle aree e per le imprese che vi lavorano, le quali non afferiscono soltanto al comparto del turismo: ricorda infatti come l'Istituto nazionale per la montagna abbia segnalato che importanti distretti industriali italiani sono collocati in aree di montagna, con tutti i disagi che ne conseguono.

Concorda sull'esigenza di contrastare alcuni fenomeni degenerativi locali che pesano sulle finanze pubbliche, ma ritiene sbagliato porre sotto accusa e colpire indiscriminatamente le comunità montane, che hanno invece il merito di aver sperimentato ante litteram forme di aggregazione locale finalizzate alla migliore gestione  dei servizi che il Governo cerca oggi di incentivare, come dimostra il disegno di legge in materia di Carta delle autonomie in discussione al Senato.

Nota poi che l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali può costituirsi una comunità montana deve intendersi materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, come emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, né può ritenersi del tutto convincente la tesi esposta dal relatore secondo cui sarebbe comunque prevalente in questo caso la finalità del coordinamento della finanza pubblica: si tratta evidentemente di un pretesto per giustificare un intervento legislativo statale in una materia che non rientra tra quelle riservate alla legislazione statale, tanto più che la competenza legislativa dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica è, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, limitata ai principi, laddove la disposizione di cui all'articolo 25 del disegno di legge finanziaria detta diposizioni senza dubbio di dettaglio. A suo avviso, quindi, l'articolo in questione reca una previsione incostituzionale, che andrebbe pertanto espunta e, semmai, discussa separatamente, al di fuori della sessione di bilancio, la quale impone all'esame parlamentare tempi e ritmi non sempre compatibili con il necessario approfondimento dei problemi. Ove però questo non fosse possibile, ritiene almeno necessario apportare al testo approvato dal Senato alcuni correttivi, da individuare anche attraverso un confronto con quanti conoscono i problemi della montagna nella loro specificità, in modo da evitare che l'opinione pubblica debba concludere che, per ridurre i costi della politica, si è scelto di colpire i soggetti più deboli del sistema, quali appunto le comunità montane, anziché i poteri forti. Preannuncia quindi su questo punto propri emendamenti.

Per quanto riguarda poi la scelta del Senato di evitare la generalizzata riduzione del numero dei consiglieri comunali, dichiara di condividerla, evidenziando come le assemblee elettive siano la struttura portante della democrazia e vadano quindi promosse e incentivate, piuttosto che ostacolate, soprattutto quelle più vicine ai cittadini. Ritenendo poi che vada evitato il professionismo della politica e i fenomeni degenerativi che lo accompagnano, si dice d'accordo anche sulla scelta di rivedere la disciplina in materia di indennità dei consiglieri privilegiando il gettone di presenza. Parimenti condivide l'intervento sul numero dei componenti delle giunte, sottolineando come siano gli assessori il vero onere finanziario degli organi degli enti locali, sia in ragione delle loro indennità, sia in ragione delle strutture amministrative che li assistono. Rileva peraltro che, anziché limitarsi ad abbassare da sedici a dodici il numero massimo di assessori comunali e provinciali, sarebbe stato meglio prevedere un limite massimo proporzionale alla consistenza numerica del Consiglio di riferimento, atteso che per le piccole città dodici assessori sono decisamente troppi, bastandone in molti casi la metà. A suo avviso, la proporzione numerica ideale tra Giunta e Consiglio è rappresentata da un quinto: una previsione in tal senso avrebbe significativi effetti di risparmio senza intaccare sulla funzionalità degli organi.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge finanziaria che esorbitano dall'ambito di competenza della I Commissione, intende almeno accennare alla riduzione dell'impostale comunale sugli immobili, che non condivide in quanto si tratta di una misura imposta dal centro, che lede l'autonomia degli enti locali e ne aumenta la dipendenza finanziaria dallo Stato, senza contare che i comuni prevedono proprie discipline per la protezione delle fasce deboli in materia di ICI. Quanto alla stabilizzazione dei lavoratori precari, ritiene soddisfacente la soluzione individuata al Senato, ma sottolinea la necessità di puntualizzare che l'assorbimento dei precari deve privilegiare i vincitori di concorso.

Condivide, infine, la proposta del relatore di riflettere in vista della definizione di un ruolo della Corte dei conti che insieme salvaguardi l'autonomia spettante agli enti locali nel nuovo assetto costituzionale  della Repubblica e permetta un efficiente monitoraggio delle spese per il funzionamento delle istituzioni, in modo da contenere le intemperanze.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che, ai fini di un intervento sulle funzioni della Corte dei conti in materia di vigilanza sulle spese per le istituzioni, si potrebbe prendere le mosse da quanto segnalato dalla stessa Corte dei conti nella relazione scritta depositata ieri in occasione dell'audizione del presidente della Corte stessa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale.

 

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), a nome del gruppo di appartenenza, esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge finanziaria. Si tratta di un provvedimento che contribuisce da una parte allo sviluppo e alla competitività del Paese e dall'altra alla razionalizzazione e al contenimento dei cosiddetti costi della politica.

Nel merito delle singole disposizioni, si dice d'accordo con il deputato Giovanelli in merito alle comunità montane ed alla proposta di espungere dalla legge finanziaria la disciplina che le riguarda, in vista di una discussione separata. Parimenti condivide le riflessioni in merito ai consigli ed alle giunte degli enti locali. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe intervenire anche per superare l'ingiustificata parificazione, non solo retributiva, del presidente del consiglio comunale al sindaco o agli assessori prevista in alcuni comuni: ingiustificata in quanto nelle città di media grandezza il presidente del consiglio ha impegni limitati e comunque assai meno gravosi del sindaco.

Per quanto riguarda poi l'articolo 38, che prevede che l'onere finanziario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso altra amministrazione sia a carico dell'amministrazione effettivamente utilizzatrice, dichiara di condividerne il contenuto e propone di estenderne l'applicazione anche al personale della Polizia penitenziaria.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che si potrebbe valutare anche la possibilità di estendere la portata della disposizione nel senso di prevedere che l'onere finanziario del personale di polizia impiegato al'interno degli stadi nel corso delle manifestazioni sportive per la tutela dell'ordine pubblico non sia più, come oggi, a carico della fiscalità generale.

 

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) si dice d'accordo con il presidente, anche in considerazione del fatto che l'impiego degli agenti di polizia negli stadi la domenica comporta l'utilizzo di ingenti risorse aggiuntive per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario.

Sottolinea poi che la questione alla quale il suo gruppo annette la maggiore importanza e sulla quale si impegnerà a fondo è quella del finanziamento delle forze di polizia. Al riguardo, constata con soddisfazione che è previsto un incremento di dotazione per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico e per il rinnovo e l'ammodernamento dei mezzi di trasporto della polizia di Stato, ma esprime preoccupazione per il fatto che resta irrisolto il capitolo degli oneri sommersi, vale a dire del cumulo di debiti pregressi accumulati dal Ministero dell'interno e segnalati dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2006. Chiede pertanto al Governo come intenda provvedere al ripiano delle posizioni debitorie dell'amministrazione dell'interno. Quanto all'ammontare dell'incremento di dotazione, ritiene che cento milioni, di cui parte destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non siano sufficienti, anche in considerazione della  necessità di assicurare il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale. Preannuncia pertanto, da parte del suo gruppo, la presentazione di emendamenti per elevare il finanziamento per il comparto della sicurezza e per il lavoro straordinario del personale.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento per l'immediato, avverte che gli interventi di carattere generale sui provvedimenti in esame riprenderanno alle 14, secondo l'elenco degli iscritti a parlare, e si concluderanno nella giornata di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

 

Roberto COTA (LNP) dichiara la contrarietà del suo gruppo alla manovra di finanza pubblica definita dal Governo, riguardo alla quale ritiene si debba parlare non tanto di occasione mancata, quanto di colpo intenzionalmente inferto alle imprese ed alle famiglie. Occorreva una manovra del tutto diversa, che riducesse la spesa inutile: invece si è scelto di agire sulla leva fiscale per mantenere un livello di spesa non confrontabile con quello di altri Paese europei e del tutto ingiustificata. Ciò è accaduto perché il Governo non è sorretto da una maggioranza parlamentare coesa ed è quindi esposto al continuo ricatto delle singole componenti della sua maggioranza. Preannuncia quindi da parte del suo gruppo un'opposizione dura, che porrà in evidenza ogni singola insufficienza o incoerenza del disegno di legge finanziaria. A suo avviso, il disegno di legge finanziaria dimostra chiaramente quanto l'attuale maggioranza sia ormai distante dal sentire comune degli elettori, i quali ritengono, ad esempio, che l'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'est sia un problema e che il contrasto all'immigrazione clandestina e il potenziamento delle forze dell'ordine siano priorità politiche. A fronte di queste esigenze, la maggioranza, unicamente per assecondare le richieste della sua ala estrema, sceglie di costituire un fondo per l'integrazione sociale degli immigrati, lasciando al comparto della sicurezza stanziamenti irrisori.

Quanto al capitolo della riduzione dei costi della politica, fa presente che gli elettori sono stanchi di sentire proclami cui non seguono fatti concreti. Ritiene, ad esempio, incoerente prevedere una riduzione del numero dei ministeri e dei componenti del Governo rinviandone però la decorrenza alla formazione del prossimo Governo. Non si vede infatti per quale motivo non si possa procedere alla predetta riduzione fin d'ora. Parimenti incoerente, a suo avviso, è cercare di ridurre i costi della politica attraverso interventi indiscriminati sugli amministratori locali, i quali spesso lavorano molto e con grandi responsabilità a fronte di modeste retribuzioni.

Quanto alle comunità montane, premesso che è indubbio che ve ne siano alcune che di montano non hanno nulla e che è necessaria un'opera di razionalizzazione, rileva che però occorre procedere con ragionevolezza, definendo criteri realistici e sensati. Fa presente, a titolo di esempio, che Domodossola, che è senza dubbio un comune montano, con tanto di impianti sciistici, verrebbe esclusa dall'ambito dei comuni che possono partecipare ad una comunità montana, e questo perché ha un numero di abitanti superiore al tetto di quindicimila irragionevolmente fissato dall'articolo 25 del disegno di legge finanziaria in esame. L'impressione che se ne ricava è di misure rapsodiche, ispirate, più che da un disegno organico di razionalizzazione, dalla premura di far mostra di intervenire sulle principali inefficienze segnalate dai media in relazione alla polemica sui costi delle istituzioni. In definitiva,  si tratta di un lavoro inutile e di propaganda, che non taglia le spese inutili e non razionalizza.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, prende atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per l'immediato e che vi sono invece numerose iscrizioni a parlare per la giornata di domani. Al riguardo, considerato che la discussione di carattere generale dovrà concludersi entro la mattina di domani, in quanto il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 15 di domani, e considerato altresì che domani la Commissione potrà lavorare solo fino all'inizio della seduta dell'Assemblea, propone di anticipare alle ore 8.30 la seduta già convocata per le 9 di domani, avvertendo inoltre che, al fine di assicurare il completamento della discussione di carattere generale entro l'inizio della seduta dell'Assemblea, i singoli interventi non potranno avere durata superiore ai quindici minuti.

La Commissione concorda.


 

ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 Governo, e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Alessandro NACCARATO (PD-U), soffermandosi sulla parte del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, ritiene che essa contenga diversi aspetti positivi. Si riferisce, in particolare, agli articoli che intervengono per limitare i costi impropri della politica e per la razionalizzazione e l'innovazione nella pubblica amministrazione, ricordando come il settore pubblico sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita, equità e risanamento.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni che mirano a congelare l'indennità dei parlamentari; sopprimendo e accorpando gli enti in caso di duplicazione di funzioni; a ridurre i componenti degli organi societari delle società pubbliche; a fissare limiti per la costituzione e la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società; a limitare gli incarichi del lavoro flessibile e straordinario; a prevedere che ogni comune possa aderire ad un'unica forma associativa; a semplificare le forme associative e riorganizzando razionalmente i servizi.

Fa quindi riferimento agli articoli che riguardano il comparto della sicurezza, i quali, dopo anni di significativi tagli, soprattutto per quanto attiene al personale, prevedono ora risorse per assumere nella Polizia di Stato i circa quattromila volontari in ferma prolungata delle forze armate; recano misure per incentivare il ritorno del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni; istituiscono un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico di ammontare pari a 100 milioni, di cui 20 milioni per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; istituiscono un fondo di parte corrente di 10 milioni di euro per l'acquisto e l'ammodernamento del parco autoveicoli della polizia; stanziano 10 milioni di euro per coprire i costi delle prestazioni di lavoro straordinario; stanziano risorse per il rinnovo dei contratti del comparto della sicurezza; favoriscono la mobilità dei marescialli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica in esubero verso la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia penitenziaria, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza.

In definitiva, si tratta, a suo avviso, di un provvedimento che si apprezza per i significativi interventi in materia di riduzione e razionalizzazione dei costi della politica e per l'inversione di tendenza nell'andamento della spesa per il comparto della sicurezza.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, rilevata l'assenza degli altri deputati iscritti a parlare sui provvedimenti in titolo, avverte che si intende che abbiano rinunziato a parlare. Chiede quindi al rappresentante del Governo se intenda intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Alessandro PAJNO ricorda che il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato a legislazione vigente per il 2008 e per il triennio 2008-2010 risulta improntato ad una nuova classificazione funzionale: si passa infatti da una struttura basata sulle amministrazioni, intese come centri di responsabilità che gestiscono le risorse, ad una struttura che pone al centro le funzioni, vale a dire l'utilizzo delle risorse in funzione degli obiettivi. Il bilancio viene pertanto suddiviso in complessivamente 34 missioni, che rappresentano le grandi finalità perseguite con la spesa pubblica e che si realizzano in concreto attraverso uno o più programmi, i quali diventano il vero fulcro del sistema di bilancio. I programmi rappresentano quindi aggregati omogenei di attività all'interno di ogni Ministero e sono individuati in relazione ai risultati da perseguire attraverso l'azione pubblica.

Ciò premesso, si sofferma sullo stato di previsione del Ministero dell'Interno, che risulta articolato in sette missioni, da attuare mediante quindici programmi. Fa presente che cinque delle sette missioni ineriscono alle cosiddette funzioni istituzionali proprie del Ministero. In particolare, si tratta delle seguenti: Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti. Le ulteriori due missioni - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire - fanno riferimento a funzioni di supporto con valenza trasversale per le esigenze di tutto il Ministero.

Rileva poi che un'analisi per grandi aggregati del documento di bilancio evidenzia che, a fronte di uno stanziamento iniziale per il 2007 pari a 24.662.236.291 euro, il bilancio del Ministero dell'interno per il 2008 risulta, dopo la prima e la seconda Nota di variazione connessa al disegno di legge finanziaria, pari a 25.013.346.483 euro; il che determina una maggiorazione rispetto alla previsione iniziale per il 2007 pari a 351.110.192 euro, la quale dovrebbe ulteriormente aumentare nel corso dell'anno a seguito dell' assestamento di bilancio.

Per quanto riguarda le risorse da destinare alla sicurezza, evidenzia che anche per la missione Ordine pubblico e sicurezza il disegno di legge di bilancio prevede una tendenza positiva. Infatti, nonostante le misure volte al contenimento della spesa della pubblica amministrazione ed i tagli lineari apportati sulle autorizzazioni di spesa per i consumi intermedi, vengono attribuiti al settore della sicurezza nuove risorse e nuovi stanziamenti, allocati anche in altre missioni del Ministero dell'interno. Si tratta, in particolare, di 100 milioni di euro previsti dall'articolo 39 ed ulteriori 50 milioni previsti dall'articolo 146, comma 4, e allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono accantonate anche ulteriori risorse per i contratti delle forze di polizia.

Osserva pertanto che, sommando le risorse appena menzionate, pari a 150 milioni di euro, allo stanziamento previsto per il 2008 per la missione Ordine pubblico e sicurezza, pari a 7.379.176.660 euro, risulta uno stanziamento di 7.529.176.660, vale a dire uno stanziamento superiore al bilancio iniziale del 2007, che era pari a 7.516.356.863 euro: tale stanziamento, lo ribadisce, sarà destinato ad aumentare a seguito degli ulteriori incrementi che si determineranno nel corso della prossima gestione del 2008.

In particolare, fa presente che i nuovi stanziamenti per l'anno 2008, non tutti contabilizzati nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sono rappresentati, con riferimento all'articolo 39, in primo luogo dall'istituzione nel bilancio del Ministero dell'interno di un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati alle specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: viene espressamente esclusa la destinazione delle risorse per le spese del personale e per il ripianamento dei debiti; in secondo luogo dall'istituzione di un fondo di parte corrente presso il Ministero dell'interno con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato; in terzo luogo da uno stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2008, da destinare alle forze di Polizia di Stato per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario. Ricorda che alle forze di polizia si applica l'articolo 145, comma 6, del disegno di legge finanziaria, che riduce del 10 per cento, a decorrere dal 2008, i fondi assegnati nel 2007 per le prestazioni di lavoro straordinario.

A questo riguardo, ritiene opportuno evidenziare che tali nuove risorse sono state destinate in particolare al miglioramento delle dotazioni strumentali delle forze di polizia, con specifica esclusione della destinazione ad altre finalità. Infatti, al comma 1 dell'articolo 39, l'esclusione della destinazione a spese di personale e al ripianamento delle posizioni debitorie nasce dalla volontà di assicurare risorse aggiuntive alle necessità di funzionamento, vale a dire all'acquisto di carburanti, alle manutenzioni, al riscaldamento, alla cancelleria e quant'altro. Peraltro, segnala che il Senato ha introdotto, con il comma 3 dell'articolo 39, uno specifico stanziamento per attenuare le conseguenze del taglio del 10 per cento al personale delle forze di polizia. Fa poi presente che, per quanto attiene al pagamento dei debiti, si provvede con le razionalizzazioni gestionali.

Si sofferma poi sull'articolo 149, commi 3-5, relativi alle risorse per il personale, segnalando come, per il biennio 2006-2007, i fondi per i miglioramenti retributivi del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia siano incrementati di 181 milioni di euro dall'anno 2008 e di 80 milioni di euro dall'anno 2009. Per il biennio 2008-2009, invece, i fondi per i miglioramenti retributivi del personale delle forze armate e dei corpi di polizia sono incrementati di 78 milioni di euro per l'anno 2008 e di 116 milioni di euro per l'anno 2009. Allo stesso personale, in aggiunta alle predette risorse, a decorrere dall'anno 2008, sono destinati 200 milioni di euro, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario. Fa presente che si tratta di disposizioni per la copertura di code contrattuali del biennio 2006-2007.

Con riferimento poi all'articolo articolo 146, comma 4, relativo alle assunzioni nelle forze di polizia, ricorda lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 120 milioni di euro per l'anno 2009 e di 140 milioni di euro per l'anno 2010, nonché l'assunzione, da parte delle cinque forze di polizia, di circa 4500 nuove unità di personale. Fa peraltro presente che, fino a quando non vengono stipulati gli atti negoziali, le risorse riguardanti il personale sono conservate nel Fondo contratti del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ringrazia il rappresentante del Governo per l'intervento svolto. Ricorda che prima che intervenisse il rappresentante del Governo non erano presenti i deputati che avevano fatto richiesta di intervenire, ad eccezione dell'onorevole Naccarato, che ha infatti svolto il proprio intervento. Tuttavia, d'intesa con il rappresentante del Governo, anche alla luce dell'importanza dei provvedimenti in titolo, ritiene opportuno concedere ai deputati che sono adesso presenti  la possibilità di svolgere il loro intervento, riservando allo stesso rappresentante del Governo la possibilità di integrare la replica appena svolta.

Rileva che il disegno di legge finanziaria reca diversi interventi finalizzati al contenimento dei cosiddetti costi della politica, riconducibili ad inefficienze e disfunzioni del sistema istituzionale, ma soltanto due interventi finalizzati alla razionalizzazione della pubblica amministrazione, peraltro poco incisivi: vale a dire quelli di cui all'articolo 27, che contiene una norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti dalla duplicazione di funzioni, e all'articolo 134, che prevede la soppressione e la razionalizzazione di enti pubblici statali. Evidenzia tuttavia che il presidente della Corte dei conti, nell'audizione di ieri, mercoledì 20 novembre, ha messo in luce come considerevoli sperperi di risorse pubbliche siano imputabili a inefficienze del sistema della pubblica amministrazione: ad esempio, a causa di duplicazione di strutture per lo svolgimento di identiche funzioni. Rileva inoltre che le misure per contenere i costi delle amministrazioni pubbliche sono tali da comportare risparmi effettivi in tempi molto lunghi, mentre quelle per il contenimento dei costi della politica hanno un'efficacia pressoché immediata. Ritiene che la Commissione dovrebbe riflettere su tale punto, eventualmente presentando emendamenti che incidano anche sul sistema della pubblica amministrazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti nel quadro esposto ieri.

 

Pierangelo FERRARI (PD-U) si sofferma preliminarmente sul tema della riduzione dei cosiddetti costi della politica, sul quale è in corso di svolgimento un acceso dibattito pubblico, che però trascura di mettere in luce come vasti settori del Paese pratichino esattamente gli stessi vizi che rimproverano alla classe politica: pensa, ad esempio, ai sistemi duali nella governance delle società finanziarie. Si tratta di fenomeni sui quali la politica dovrebbe intervenire con atti concreti.

Per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, si sofferma sull'articolo 27, che reca norme di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni, sugli articoli 25 e 26, che recano misure di contenimento delle spese degli enti territoriali, nonché sugli articoli 133 e 134. Si tratta di una serie di misure volte al contenimento dei «costi della politica» e delle amministrazioni di riferimento, nella consapevolezza della necessità di snellire e razionalizzare gli apparati al fine di garantire una accelerazione dei procedimenti decisionali.

Ritiene tali misure significative e sottolinea come anche le riforme costituzionali cui sta lavorando l'Assemblea della Camera tendano allo stesso fine di razionalizzazione del sistema istituzionale. A suo avviso, quindi, il disegno di legge finanziaria si colloca all'interno del percorso di lavoro intrapreso nell'ultimo anno dalla I Commissione e consente in definitiva di restituire dignità e credibilità al complessivo sistema politico, andando incontro alle esigenze del Paese. Conclude sottolineando come anche il progetto di riforma della legge elettorale, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, sia orientato a perseguire i medesimi obiettivi ed esprimendo un apprezzamento sui contenuti della manovra di bilancio.

 

Giacomo STUCCHI (LNP) osserva preliminarmente che, per quanto concerne le questioni di competenza della I Commissione, il disegno di legge finanziaria in esame, contrariamente a quelli degli ultimi anni, non interviene soltanto sul tema della sicurezza, ma affronta anche la problematica dei cosiddetti costi della politica.

Per quanto concerne la tematica della sicurezza, osserva che le dotazioni previste per tale comparto potrebbero risultare insufficienti qualora il decreto-legge sulle espulsioni, attualmente in corso di esame presso il Senato, venisse applicato rigorosamente.

Si sofferma quindi sulle spese relative alla gestione degli enti locali. In proposito, pur ritenendo a prima vista condivisibili  alcune misure, esprime preoccupazione in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare sul piano dell'efficienza dei servizi prodotti da tagli alle spese apportati in modo acritico. Al riguardo ricorda come il numero massimo degli assessori comunali fosse stato già in passato diminuito per poi essere nuovamente elevato alla luce delle inefficienze che ne derivavano sul piano politico. D'altra parte, osserva che il risparmio prevedibile non dovrebbe essere particolarmente rilevante, considerato che le indennità riconosciute agli assessori non sono elevate. Ritiene invece opportuna la riduzione del numero dei revisori dei conti presso gli enti locali, facendo presente che spesso vengono scelti per appartenenza politica, in proporzione tra maggioranza ed opposizione, ed hanno un approccio amichevole ai conti da rivedere. Analoghe considerazioni esprime in relazione alle questioni delle consulenze, degli incarichi professionali e delle assicurazioni degli amministratori locali. In sostanza, ritiene che l'adozione di misure volte al contenimento delle spese degli enti locali dovrebbe basarsi su una concreta conoscenza delle realtà di riferimento, e non limitarsi alla mera esigenza di apportare tagli alle spese.

Sottolinea poi la pericolosità di prevedere la gratuità di alcuni incarichi, come nel caso della commissione elettorale circoscrizionale, in quanto tali misure potrebbero ripercuotersi sulla qualità dei servizi offerti che non potrebbero essere più attribuiti a professionisti di livello. Reputa per contro corretto attribuire al responsabile elettorale del comune la tenuta delle liste elettorali.

Ritiene poi necessario porre attenzione alla richiesta di sicurezza dei cittadini, prevedendo dotazioni adeguate agli operatori del comparto della sicurezza, anche per trasmettere loro un segnale di vicinanza da parte dello Stato. Chiede poi al Governo di profondere uno sforzo per reperire risorse per una seria lotta all'immigrazione clandestina, facendo presente che, se l'immigrazione tenuta sotto controllo e gestita può essere costruttiva, quella subìta provoca disordine sociale e disgregazione. L'immigrazione deve quindi essere gestita attraverso una seria programmazione che possa consentire una reale integrazione degli immigrati evitando invece di adottare politiche indiscriminate che invece producono l'emarginazione degli stessi immigrati.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo un chiarimento in ordine al ragionamento che ha portato alla formulazione della norma relativa alle comunità montane. Ritiene infatti che pretendere, per la costituzione di una comunità montana, un numero minimo di comuni ed un'altezza minima di essi sul livello del mare equivalga a non tenere conto della realtà del Paese. È infatti noto che vi sono comunità montane composte anche di soli tre o quattro comuni, e non per una loro indisponibilità ad accoglierne altri, ma per l'oggettiva circostanza che l'omogeneità geografica e territoriale dell'area di riferimento si realizza per pochi comuni. Per quanto riguarda invece il criterio altimetrico, fa presente che numerosi comuni facenti parte di comunità montane dell'area appenninica e dell'area delle Alpi marittime sono al di sotto dei livelli altimetrici proposti. Ricorda che quello altimetrico è un criterio ambiguo, che pone più problemi di quanti ne risolva ed appare in definitiva arbitrario. Sottolinea poi che le comunità montane svolgono un ruolo importante, mantenendo il territorio unito là dove è frammentato in più comuni e consentendo in questo modo il razionale ed ottimale soddisfacimento di bisogni comuni. A suo avviso, effettuare economie di bilancio sulle comunità montane è demeritorio, equivalendo, in definitiva, a risparmiare a danno della parte più debole del sistema, ignorandone l'importanza. In conclusione, ritiene che l'articolo 27 del disegno di legge finanziaria dovrebbe essere modificato o addirittura soppresso: esso produce una incongrua riduzione delle comunità montane e, a fronte di un limitato risparmio di spesa, provoca disagi e carenze di servizi.

 

Olga D'ANTONA (SDpSE) rileva che non solo il disegno di legge finanziaria per il 2008 ha superato l'esame del Senato in prima lettura, ma per la prima volta dal 2002 non è stata posta la questione di fiducia. Sottolinea che il Governo è ancora in piedi, con ancora più forza da opporre alla Casa delle libertà. Non c'è stata la spallata ossessivamente annunciata dal leader di Forza Italia. L'opposizione, che puntava ad un incidente di percorso della maggioranza o sperava qualche senatore cedesse alle lusinghe del leader di Forza Italia e cambiasse schieramento, è rimasta delusa.

Con riferimento alle voci che hanno accompagnato il percorso del disegno di legge finanziaria al Senato, afferma che quella fatta dall'opposizione non è la politica che i cittadini apprezzano. Si tratta invece di cattive pratiche che contribuiscono a svilire 1' immagine delle istituzioni: i senatori presentati come merce in vendita al maggior offerente, senza un ideale, un onore da tenere alto. Il passaggio di senatori della maggioranza all'opposizione non c'è stato e l'annuncio è tornato indietro a colpire chi lo aveva lanciato.

Dichiara quindi che il suo gruppo apprezza il disegno di legge finanziaria e voterà convintamente a favore del provvedimento, per le seguenti ragioni: perché mantiene l'impegno del Governo a ridurre il disavanzo e il debito; prevede consistenti misure per le imprese, grandi e piccole; reca misure con pochi precedenti per la riduzione fiscale sulla casa, nei due aspetti della proprietà e della locazione; persegue in modo significativo la semplificazione nei diversi ambiti della pubblica amministrazione; contiene consistenti interventi in favore delle fasce di reddito più basse.

Ricorda come, alla vigilia del Consiglio dei ministri che avrebbe approvato il disegno di legge finanziaria per il 2008, le forze politiche della Sinistra avessero unitariamente indirizzato al Presidente del Consiglio un documento nel quale chiedevano che la manovra assumesse come priorità, conformemente all'impegno preso con gli elettori, l'equità sociale, l'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, la lotta alla precarietà e gli investimenti nei settori strategici per il futuro del paese, dalla formazione all'innovazione tecnologica. Nello specifico, si chiedeva un impegno ulteriore nella lotta all'evasione fiscale e contributiva; l'adeguamento della tassazione delle rendite; la lotta alla precarietà, a partire da ciò che l'ha generata strutturalmente, ovvero i contratti di formazione lavoro; un intervento deciso in materia di sprechi e costi della politica; interventi mirati per l'applicazione del protocollo di Kyoto e per promuovere una politica energetica basata su fonti energetiche rinnovabili; un potenziamento del trasporto pubblico sostenibile nelle città; interventi di risparmio ed efficienza energetica nel campo dell'edilizia.

Alla luce di tutto questo, esprime, a nome del suo gruppo, la convinzione che sia stata imboccata la giusta direzione di marcia verso l'equità sociale e lo sviluppo di qualità. La strada è ancora lunga, ma ci sono le condizioni per andare avanti al meglio. Tale convinzione si fonda su cinque ragioni fondamentali: era stato chiesto che la priorità fosse quella di rivolgersi alla parte più debole della società, e questo risultato comincia a realizzarsi soprattutto con le risorse per gli incapienti e per i non autosufficienti, e con l'intervento sull'ICI, sugli affitti e per il Piano casa. Era stato chiesto che fossero poste le basi per lo sviluppo di qualità puntando su innovazione e ricerca, ed il Governo ha cominciato parzialmente a realizzare tale obiettivo. Era stato chiesto che la risposta alle aspettative di riduzione dei costi della politica fosse netta, ed il Governo ha intrapreso anche in questo caso un'iniziativa, sul buon esito della quale la sua parte politica intende vigilare. Era stato chiesto che si facessero scelte di equità fiscale verso i lavoratori e i pensionati, cioè verso i contribuenti più leali, e si provvedesse all'armonizzazione delle rendite finanziarie: in questo caso, si tratta di un capitolo e di un impegno che rimane aperto. Era stato chiesto il rilancio della politica di pace dell'Italia: cominciare ad onorare gli impegni e sostenere la cooperazione è un  passo importante in questa direzione, anche perché riconosce alla società civile un decisivo ruolo di pace.

Esprime un giudizio positivo ed argomentato, sottolineando come sia stato fondamentale il contributo e l'atteggiamento unitario della sinistra, sempre teso a rafforzare il Governo e mai ad indebolirlo. Le critiche che sono giunte sono in alcuni casi ingenerose. Molta strada resta ancora da percorrere, per la riduzione della pressione fiscale sulle categorie svantaggiate, per una più equa politica dei redditi; per l'armonizzazione della tassazione delle rendite ai livelli europei e per la diminuzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente; ma si è imboccata la direzione giusta, quella del risanamento e delle sviluppo.

Considera inoltre un limite della manovra la mancata restituzione del fiscal drag e preannuncia che il suo gruppo intende riaprire, dopo l'approvazione della legge finanziaria, il capitolo del welfare.

Desidera poi sottolineare il contributo dato dalla sinistra della coalizione con precise proposte politiche al Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno cambiato aspetti importanti della manovra, ricordando come si sia trattato di un contributo sempre profondamente unitario e leale, a sostegno dell'attuazione del programma dell'Unione, senza protagonismi, a differenza di quanto accaduto nell'area centrista della coalizione.

Ritiene peraltro che sarebbe necessario fare di più in almeno due ambiti: le aree sociali più deboli ed il mondo del lavoro, tanto più oggi che i redditi, già bassi, sono insidiati anche dalle tensioni sui prezzi. Del resto, lo stesso presidente della Confindustria riconosce che il reddito insufficiente della grande maggioranza dei lavoratori è un grande problema aperto da risolvere. Quanto alla riduzione fiscale, essa è necessaria per restituire al lavoro un livello di reddito decente, un impegno che il governo dovrà contribuire a realizzare appena possibile.

Conclude esortando il Governo e la maggioranza a riprendere, subito dopo la conclusione della sessione di bilancio, l'impegno sul cammino delle riforme istituzionali ed elettorali, che ormai rappresentano un'esigenza imprescindibile per il futuro del Paese.

 

Carlo COSTANTINI (IdV), riservandosi di intervenire più diffusamente sui singoli punti nella successiva fase emendativa, dichiara che il suo gruppo sostiene il disegno di legge finanziaria, ritenendo che proceda nella direzione giusta, vale a dire quella auspicata dai cittadini. Richiama, in particolare, i seguenti punti positivi del provvedimento: l'incremento della risorse per il contrasto all'immigrazione clandestina; il congelamento delle indennità parlamentari per cinque anni, come già proposto dal suo gruppo, che ha presentato a tal fine un apposito progetto di legge; la riduzione della compagine governativa, necessaria per corrispondere alla richiesta dei cittadini di una maggiore sobrietà ed efficienza del governo; la riduzione del venti per cento degli emolumenti per i commissari straordinari di Governo; il complesso degli interventi per la riduzione dei costi della politica e per la riorganizzazione del sistema istituzionale; l'incremento delle risorse per la sicurezza; infine, il divieto di istituzione di uffici di diretta collaborazione nelle amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica.

Nel ribadire che tutti gli interventi sopra richiamati delineano una manovra che procede nella direzione giusta, rileva però anche che si sarebbe potuto e dovuto fare di più: le misure per la razionalizzazione della pubblica amministrazione e per la riduzione dei costi della politica appaiono infatti talora marginali, non perfettamente coordinate o addirittura superficiali. Ritiene, d'altra parte, che il Parlamento possa contribuire ad apportare al provvedimento gli opportuni cambiamenti migliorativi e preannuncia che il suo gruppo presenterà emendamenti in tal senso, volti a rafforzare l'indirizzo della manovra, nella consapevolezza che per la prima volta si pone mano ad una seria razionalizzazione della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie,  che sono spesso la vera fonte di sperpero di risorse pubbliche. In definitiva, esprime, a nome del gruppo, una parziale soddisfazione, dicendosi nel contempo fiducioso sulla possibilità di migliorare il provvedimento nel corso dell'esame parlamentare.

 

Jole SANTELLI (FI), premesso che la sua parte politica dà del provvedimento un giudizio decisamente diverso da quello espresso dai deputarti dei gruppi di maggioranza, si sofferma in particolar modo sulle misure che interessano il comparto della sicurezza. Ricorda che lo scorso anno, sebbene la I Commissione avesse segnalato l'insufficienza degli stanziamenti per tale comparto, mancò poi la determinazione di imporre al Governo un intervento su questo profilo: le conseguenze si sono però viste nel corso dell'anno, al punto che forse per la prima volta è accaduto di sentire un Ministro dell'interno, nel corso di un'audizione, dichiarare che le forze dell'ordine mancano delle risorse necessarie a far fronte alle più elementari spese di funzionamento, quali quelle per i carburanti delle vetture adibite ai servizi di pattugliamento delle città. Ritiene quindi evidente che lo stanziamento di 100 milioni sia insufficiente e teme che, se non sarà rivisto al rialzo, l'amministrazione dell'interno sarà inevitabilmente costretta nel corso del 2008 a contrarre ulteriori debiti in aggiunta a quelli già accumulati.

Chiede poi al rappresentante del Governo un chiarimento in merito all'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per il Viminale, considerato che una parte considerevole degli stanziamenti dovrebbe essere destinata al finanziamento dei cosiddetti «patti per la sicurezza», e quindi alle prefetture.

Sottolinea poi la mancanza di stanziamenti per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale delle forze dell'ordine, ricordando che, per la prima volta nella storia della Repubblica, il 1o dicembre scenderanno in piazza per manifestare le forze armate e quelle di polizia. Osserva poi che 10 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono del tutto insufficienti, atteso che, secondo quanto risulta dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, nel 2006 sono stati spesi 12 milioni soltanto per le prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia in occasione delle partite di calcio.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che, da parte di alcuni deputati e forse dello stesso relatore, si sta valutando l'ipotesi di formulare una proposta emendativa finalizzata a porre a carico delle società sportive l'onere finanziario delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dalle forze di polizia all'interno degli stadi, il che consentirebbe di ridurre l'onere a carico del Ministero per il lavoro straordinario.

 

Jole SANTELLI (FI), riprendendo il proprio intervento, evidenzia la mancanza di risorse per il riordino delle carriere, nonché per il reclutamento di personale; a quest'ultimo riguardo fa presente che l'organico della Polizia di Stato presenta una vacanza di 5.700 unità di personale e che per il 2008 sono previsti 1.800 nuovi pensionamenti, a fronte di 1.500 unità di cui si prevede l'assunzione. In conclusione, auspica che sui temi della sicurezza la Commissione assuma una posizione forte e condivisa, per dare concrete risposte alle richieste del personale e della cittadinanza.

Il sottosegretario Alessandro PAJNO, intervenendo in sede di replica, rileva che il dibattito si è soffermato principalmente su tre punti: i costi della politica; le comunità montane; il comparto della sicurezza.

Per quanto riguarda il primo punto, si dice convinto che la riorganizzazione della pubblica amministrazione debba essere una priorità politica, con l'obiettivo di evitare la duplicazione delle strutture amministrative, che sono di due tipi: l'una verticale, derivante dall'attuazione solo parziale delle previsioni del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, per  effetto della quale vi sono funzioni regionali e locali ancora esercitate dallo Stato e funzioni esercitate a livello territoriale in modo frammentato che dovrebbero più opportunamente essere esercitate in modo unitario dallo Stato; l'altra orizzontale, derivante dall'assetto interno dei singoli livelli di governo. Ricorda poi che a queste inefficienze intende porre rimedio il disegno di legge del Governo recante la Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato, che prospetta una complessa ma importante riorganizzazione dell'amministrazione del sistema delle autonomie locali nel segno dell'attuazione del titolo V e della razionalizzazione e riduzione dei costi e degli oneri per i cittadini.

Per quanto riguarda invece le comunità montane, premesso che il testo dell'articolo 25 del disegno di legge finanziaria deriva dall'esame del Senato, non si sofferma sul profilo della costituzionalità dell'intervento legislativo statale, rispetto al quale richiama quanto da lui già detto in precedenza, e si limita a ribadire che, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza costituzionale, le comunità montane, in quanto forma di unione di comuni, sono materia di competenza legislativa residuale delle regioni solo per quanto attiene all'ordinamento interno ed al funzionamento, ma sono invece di competenza legislativa statale nella misura in cui incidono sui profili della finanza pubblica. Quanto alle obiezioni del deputato Boscetto, ricorda che le comunità montane, in quanto tipo particolare di unione di comuni, sottostanno alla stessa logica di fondo delle unioni di comuni: vale a dire quella di aggregare i comuni piccoli, e quindi non ogni comune, al fine di superare le frammentazioni locali eccessive. Per quanto poi riguarda i criteri altimetrici, ricorda che l'esigenza di introdurli è derivata da alcune situazioni deprecabili, vale a dire dall'esistenza di comunità montane partecipate da comuni posti appena al di sopra del livello del mare. Quanto al numero minimo di comuni, fa presente che la norma è flessibile, consentendosi in alcuni casi la deroga.

Per quanto riguarda, infine, il comparto della sicurezza, fa presente che il confronto va fatto rispetto al precedente bilancio di previsione iniziale, e non al bilancio assestato, ribadendo che le previsioni di bilancio per il 2008 sono maggiori di quelle iniziali per il 2007. In corso di esercizio 2007 gli stanziamenti per la sicurezza sono poi cresciuti, ma tale crescita potrà verificarsi anche per il 2008.

Quanto alle preoccupazioni espresse dal deputato Santelli, fa presente che i 100 milioni previsti dall'articolo 39, per il potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico, sono al netto delle risorse per i debiti pregressi e per il personale, voci di spesa cui si provvede con altre risorse. Quanto ai contratti del pubblico impiego, ricorda che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sono appostate unicamente le risorse per la copertura degli oneri derivanti dalle code contrattuali dei contratti precedenti, mentre quelle per il nuovo contratto, non ancora sottoscritto dalle parti, si rinvengono nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda poi le assunzioni di nuovo personale, fa presente che il piano di reclutamento prevede l'assunzione di 4.500 nuove unità e che si prevede la possibilità di utilizzare marescialli provenienti da altri corpi di polizia. Fa inoltre presente che, per effetto della norma che pone a carico delle amministrazioni utilizzatrici l'onere delle retribuzioni del personale comandato, potrà essere recuperato ulteriore personale o quanto meno potranno essere recuperate risorse da destinare all'assunzione di nuovo personale.

In conclusione, fermo restando che il buon lavoro fin qui compiuto dal Governo e dal Senato è senz'altro migliorabile, ritiene che esso non debba però essere disconosciuto.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, non essendovi altri iscritti a parlare, si intende conclusa la discussione di carattere generale sui documenti di bilancio. Ricorda quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini  del giorno è fissato alle ore 15 di oggi e che il loro esame inizierà alle ore 18 di lunedì 26 novembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame al altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.35.

 


ICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Lunedì 26 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Lunedì 26 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alessandro Pajno.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 Governo, e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge finanziaria per il 2008 (vedi allegato).

Sono da considerarsi inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti Zaccaria 14.2, Franco Russo 25.1, Giovanelli 25.2, Osvaldo Napoli 25.3, Boscetto 25.4, Osvaldo Napoli 25.8, Boscetto 25.16, 25.18, 25.20, 25.21 e 25.22, Cota 25.24, Boscetto 25.25, Piazza 26.2, Giovanelli 26.3 e 26.11, Franco Russo 26.20, Pedrini 26.21, Fiorio 26.22 e 26.23, Lovelli 26.51, Giovanelli 26.29, Zaccaria 39.7, Pedrini 134.1, Tessitore 134.3 e Giovanelli 146.7, nonché gli articoli aggiuntivi Buonfiglio 17.01 e 17.02, Mura 26.01.

Sono inoltre da considerare inammissibili gli emendamenti Mura 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 17.4, in quanto recanti disposizioni in contrasto con l'autonomia costituzionale delle Camere; l'emendamento Rusconi 39.8, in quanto recante una norma onerosa avente carattere localistico.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 144, faccio presente che gli stessi sono da considerare ammissibili, in questa sede, atteso che gli effetti di contenimento della spesa potranno essere verificati solo a posteriori. Resta ovviamente salva la possibilità di ulteriori o diverse valutazioni in ordine alla compensazione da parte della Commissione bilancio. Sono comunque da considerare inammissibili per estraneità di materia, in quanto recanti disposizioni di carattere ordinamentale privi di effetti finanziari, gli emendamenti Pedrini 144.16, Mura 144.18, nonché gli articoli aggiuntivi Pedrini 144.01 e Costantini 144.02.

Ricorda che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in questa sede potranno comunque essere ripresentati presso la V Commissione, che svolgerà su di essi un più approfondito vaglio di ammissibilità in modo da assicurare una uniforme valutazione delle proposte emendative presentate presso le diverse Commissioni.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi allo stato giudicati ammissibili.

Avverte infine che sono stati ritirati tutti gli emendamenti a firma dei deputati del gruppo dell'UDC.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi allo stato giudicati ammissibili.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, invita la Commissione ad approvare tutti gli emendamenti da lei presentati. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Costantini 3256/I/24.1 e 3256/I/25.01, Adenti 3256/I/26.13 e 3256/I/26.14, Costantini 3256/I/144.17 e sull'articolo aggiuntivo Adenti 3256/I/38.02.

Per quanto concerne i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi, invita i presentatori a ritirarli, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Con particolare riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 26, in materia di contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali, fa presente che gli inviti al ritiro, prescindendo da valutazioni nel merito delle stesse, si fondano sulla considerazione per cui in questa sede appare più opportuno esaminare gli emendamenti che presentano una stretta connessione con il provvedimento in oggetto, volto al contenimento delle spese per tali enti, rinviando l'approfondimento delle questioni poste dagli altri emendamenti a quando la Commissione esaminerà il provvedimento di riforma del testo unico degli enti locali, attualmente in corso di esame presso il Senato. Analoghe considerazioni esprime sull'articolo 144, che appare opportuno mantenere nel testo licenziato dal Senato, salve le osservazioni che si riserva di proporre in sede di predisposizione del parere.

Dichiara poi di rimettersi alla Commissione per quanto concerne l'articolo aggiuntivo  Folena 3256/I/125.01 e passa ad illustrare il proprio emendamento 3256/I/25.50 in materia di comunità montane, che rappresenta una proposta di mediazione tra il testo licenziato dal Senato e le osservazioni emerse al riguardo nel dibattito svoltosi in Commissione. In sostanza, con questo emendamento da un lato si consente una sostanziale autonomia alle regioni nella individuazione delle forme di intervento per raggiungere il contenimento della spesa e, dall'altro, viene stabilito che, in caso di mancata attuazione di queste disposizioni, decorso il termine ivi previsto, cessano comunque di appartenere alle comunità montane i comuni capoluoghi di provincia, i comuni costieri, quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, infine, quelli non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si tratta cioè di prevedere una sorta di potere sostitutivo dello Stato qualora le regioni non ottemperino alle prescrizioni disposte allo stesso articolo 25.

Il sottosegretario Alessandro PAJNO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento del relatore 3256/I/25.50, rispetto al quale esprime parere contrario, ritenendo preferibile il punto di equilibrio raggiunto in Senato, e ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Folena 3256/I/125.01, sul quale esprime parimenti parere contrario, ritenendone la formulazione in qualche modo non rispettosa della tradizione di principi e di valori cui si è sempre ispirata la condotta delle forze dell'ordine.

 

I deputati Gabriele BOSCETTO (FI) e Giacomo STUCCHI (LNP) sottoscrivono tutti gli emendamenti presentati dal deputato Santelli.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, illustra il proprio emendamento 32

56/I/14.1, che invita ad approvare in quanto volto a sbloccare le procedure selettive per l'assunzione di personale dei vigili del fuoco.

 

Giacomo STUCCHI (LNP) chiede al relatore di sapere se l'emendamento in questione è volto a soddisfare un'esigenza espressamente fatta presente dal Capo dei vigili del fuoco.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) chiarisce la portata dell'emendamento in questione.

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, propone di accantonare il proprio emendamento 14.1 al fine di maturare su di esso una più ampia riflessione.

La Commissione consente.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, chiarisce le motivazioni a sostegno dell'invito al ritiro dell'emendamento Frias 3256/I/14.4, che sottrae fondi al Ministero dell'interno per l'attività delle Forze di polizia per destinarli a finalità di integrazione degli immigrati. Al riguardo, pur comprendendo e condividendo le finalità dell'emendamento in questione, dichiara di non voler modificare il parere espresso su di esso.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO condivide il parere espresso dal relatore.

 

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) dichiara di comprendere le motivazioni espresse dal relatore, pur residuando perplessità sulla sproporzione tra i fondi riservati all'attività di contrasto alla immigrazione clandestina e quelli destinati ad assicurare l'integrazione degli immigrati, ferma comunque restando la necessità di assicurare idonei fondi alle attività ordinarie della Pubblica sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Frias 3256/I/14.4.

 

Franco RUSSO (RC-SE) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento 3256/I/14.3 del relatore, facendo presente la propria contrarietà a rimarcare l'attività di contrasto all'immigrazione clandestina rispetto alla promozione di attività volte a  favorire l'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale nazionale.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che l'emendamento 3256/I/14.3 del relatore è volto a prevedere risorse sia per finanziare l'attività di contrasto all'immigrazione clandestina sia per consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extra comunitari e alle domande di asilo.

 

Franco RUSSO (RC-SE) prende atto delle precisazioni fornite dal presidente Violante e dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 3256/I/14.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/14.3 del relatore.

 

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 3256/I/17.1, facendo presente che tuttavia le leggi Bassanini non prevedono alcun tetto al numero complessivo dei componenti del Governo.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) sottoscrive l'emendamento Borghesi 3256/I/17.2 e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti Mura 3256/I/17.3 e 3256/I/17.5 da lui sottoscritti.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, illustra il proprio emendamento 3256/I/23.1, volto a rendere più cogente il rispetto del patto di stabilità interno.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO ricorda che la legge finanziaria per il 2007 prevede che il mancato rispetto del patto di stabilità interno costituisca un presupposto per lo scioglimento del Consiglio comunale qualora l'ente locale interessato non abbia adottato le misure idonee per far fronte alla situazione di crisi. Accade, tuttavia, che i comuni adottino, anche se non frequentemente, delibere che solo apparentemente si pongono in linea con gli obiettivi di risanamento, rivelandosi nella sostanza, elusive dell'obbligo di rispettare il patto di stabilità. L'emendamento è volto, quindi, a rafforzare il rispetto del patto di stabilità interno da parte dei comuni.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che il termine di sessanta giorni sia eccessivamente rigoroso rispetto agli adempimenti imposti dalla Corte dei conti all'ente locale.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) condivide le osservazioni del deputato Boscetto, sottolineando, più in generale, gli eccessivi poteri che si intende attribuire alla Corte dei conti rispetto agli enti locali.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO fa presente che già oggi la Corte dei conti svolge questi adempimenti segnalando quali siano i provvedimenti consequenziali che deve adottare l'ente locale. La novità dell'emendamento in esame sta solo nella finalità di colpire i comportamenti elusivi dell'ente locale.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che il termine per l'adozione degli adempimenti da parte dell'ente locale potrebbe essere elevato a novanta giorni.

 

Giacomo STUCCHI (LNP) condivide l'opportunità di elevare il termine nel senso indicato dal presidente Violante.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di riformulare l'emendamento 3256/I/23.1 del relatore, nel senso di prevedere che nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, rilevato, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, dalla Corte dei conti, l'ente locale, entro novanta giorni dalla comunicazione, provvede agli adempimenti consequenziali. Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriori formalità il prefetto avvia le procedure di scioglimento previste dall'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al momento dell'insediamento del commissario decadono i componenti del collegio dei revisori.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, riformula il proprio emendamento 3256/I/23.1, nel senso indicato dal presidente Violante.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO esprime parere favorevole all'emendamento 3256/I/23.1, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/23.1 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato).

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, ritiene che l'emendamento Costantini 24.1 potrebbe essere riformulato sostituendo il termine «regolamento» con «provvedimento».

 

Carlo COSTANTINI (IdV) ritiene preferibile mantenere il testo originario in quanto il Consiglio comunale appare l'organo competente per stabilire criteri oggettivi e trasparenti relativamente alle procedure di autorizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Costantini 3256/I/24.1 e respinge l'emendamento Costantini 3256/I/24.2.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, ribadisce l'invito ad approvare il proprio emendamento 3256/I/25.50.

 

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 3256/I/25.50 del relatore, osserva che esso è volto a migliorare sensibilmente la disciplina riferita alle comunità montane in quanto assicura sufficienti margini operativi alle regioni. L'emendamento in questione si presenta senza dubbio più conforme ai principi costituzionali, essendo il testo originario problematico sul punto, come da lui osservato nel corso delle precedenti sedute. Tale emendamento, inoltre, appare ragionevole anche sotto il profilo del merito per quanto attiene alla situazione dei piccoli comuni, che risultavano molto pregiudicati dal testo approvato dal Senato. Auspica che il rappresentante del governo possa mutare il proprio parere negativo e chiede al presidente se non sia opportuna una breve sospensione, al fine di ricercare la più ampia convergenza sul testo in discussione.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che la posizione contraria del Governo risponda ad una logica di fondo, su cui è costruito l'impianto del testo approvato dal Senato, in base alla quale spetterebbe allo Stato la competenza a disciplinare in termini generali la materia in questione, rientrando essa nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, mentre residuerebbe alle regioni la disciplina dell' organizzazione degli enti locali. L'emendamento 3256/I/25.50 del relatore si pone in una logica diversa, che dà maggiore risalto al ruolo delle regioni nella definizione della materia, prevedendo, peraltro, delle misure sostitutive in caso di inerzia da parte delle regioni stesse.

 

Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene che il rappresentante del Governo potrebbe modificare il proprio parere sull'emendamento del relatore 3256/I/25.50, che potrebbe comunque anche essere ulteriormente migliorato.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) ritiene che la competenza a legiferare in materia spetti in via residuale alle regioni, essendo attribuita allo Stato solo la competenza a legiferare in materia di finanza pubblica. L'emendamento del relatore è comunque migliorativo del testo licenziato dal Senato, anche se ritiene che il proprio emendamento 3256/I/25.9, sia più completo e più rispettoso dei vincoli derivanti dalla finanza pubblica.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/25.50 del relatore.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3256/I/25.50 del relatore, si intendono preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) invita a valutare favorevolmente il proprio articolo aggiuntivo 3256/I/25.01, volto a contenere le spese dei comuni.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) condivide la sostanza dell'articolo aggiuntivo Costantini 3256/I/25.01, che però appare formulato in termini che ne renderebbero problematica l'attuazione.

 

Giacomo STUCCHI (LNP) condivide le osservazioni del deputato Giovanelli.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Costantini 3256/I/25.01.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira gli emendamenti 3256/I/26.4, 3256/I/26.30 e 3256/I/26.6 di cui è firmatario. Sottoscrive gli emendamenti Evangelisti 3256/I/26.7, 3256/I/26.8 e 3256/I/26.9 e li ritira. Ritira quindi gli emendamenti 3256/I/26.33, 3256/I/26.34, 3256/I/26.5, 3256/I/26.35, di cui è firmatario. Ritira inoltre i propri emendamenti 3256/I/26.31, 3256/I/26.10 e 3256/I/26.12.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento Borghesi 3256/I/26.32 si intende decaduto.

 

Giacomo STUCCHI (LNP), intervenendo sugli emendamenti Adenti 3256/I/26.13 e 3256/I/26.14, ritiene che la concessione dell'aspettativa ai presidenti dei Consigli provinciali o comunali non dovrebbe prevedere oneri per le amministrazioni di riferimento, indipendentemente dal numero degli abitanti.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, fa presente che gli oneri relativi alla concessione dell'aspettativa in questione sono ripartiti tra il soggetto interessato e l'amministrazione di riferimento. Se venisse approvata la proposta formulata dal deputato Stucchi, si giungerebbe alla conclusione che l'attività politica sarebbe appannaggio delle persone con congrue disponibilità economiche. Resta pertanto preferibile il testo disposto dagli emendamenti Adenti 3256/I/26.13 e 3256/I/26.14.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) fa presente che sarebbe preferibile estendere la previsione dell'emendamento Adenti 3256/I/26.14 ai consigli comunali dei comuni capoluoghi di provincia.

 

Franco RUSSO (RC-SE) fa presente che la disciplina contenuta negli emendamenti Adenti 3256/I/26.13 e 3256/I/26.14 deve essere valutata in chiave di funzionalità, vale a dire in relazione al diverso impegno di tempo che è richiesto in rapporto all'ampiezza dell'ente locale di cui si tratta. Questo naturalmente non ha alcuna implicazione rispetto alla dignità della funzione, che rimane piena a prescindere dalla grandezza del comune o della provincia nella quale essa è svolta. Dichiara di non condividere una eventuale riformulazione degli emendamenti in questione, di cui è firmatario.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) sottolinea la delicatezza dell'impegno del Presidente del Consiglio comunale, che è pari a quello di un assessore.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, propone di riformulare l'emendamento Adenti 3256/I/26.14 estendendo la disciplina ai capoluoghi di provincia.

 

Sesa AMICI (PD-U), riformula l'emendamento 3256/I/26.14 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Adenti 3256/I/26.13 e 3256/I/26.14 (nuova formulazione) (vedi allegato).

 

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Pedrini 3256/I/26.15 di cui è firmatario.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) illustra il proprio emendamento 3256/I/26.16 in materia di indennità di funzione attribuita al  presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane. In proposito osserva che esso è volto a migliorare il testo del Senato, che rischia di prevedere indennità eccessivamente esigue. L'emendamento in questione non rischia di produrre un eccesso di spesa in considerazione della norma che stabilisce il divieto di cumulo delle retribuzioni. Osserva inoltre che il risparmio derivante dalla riduzione delle retribuzioni, così come previsto nel testo del Senato, andrebbe a coprire la spesa di carattere sanitario.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Giovanelli 3256/I/26.16.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanelli 3256/I/26.16.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) ritira il proprio emendamento Giovanelli 3256/I/26.17.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, intervenendo sull'emendamento Giovanelli 3256/I/26.18, fa presente che esso è volto ad apportare una soluzione per contenere le spese derivanti dal trasferimento delle funzioni statali a livello territoriale. Al riguardo osserva che su questo specifico punto, il presidente della Corte dei conti, nell'audizione svolta presso questa Commissione lo scorso 20 novembre, ha sottolineato che la duplicazione di enti e di organi amministrativi rappresenta una voce di costo assai rilevante.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO osserva che dall'approvazione dell'emendamento in questione il Governo acquisirebbe un aumento delle funzioni in materia. In proposito, tuttavia, riterrebbe opportuno acquisire maggiori informazioni da parte dei soggetti coinvolti al fine di portare avanti il processo con razionalità. Su questo emendamento, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara di condividere l'emendamento Giovanelli 3256/I/26.18, con riferimento all'ultima parte, in quanto contiene spunti condivisibili al fine di razionalizzare le spese derivanti dal trasferimento delle funzioni statali a livello territoriale.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che le disposizioni contenute nell'emendamento in questione erano già presenti nell'ordinamento giuridico e successivamente sono state abrogate. La finalità dell'emendamento è pertanto quella di riavviare il processo di razionalizzazione delle strutture pubbliche che si rende necessario a seguito del trasferimento di funzioni dal centro alla periferia, introducendo, con alcune giustificate eccezioni, una misura di concentrazione temporanea presso gli uffici territoriali di Governo di compiti attribuiti ai diversi uffici periferici dello Stato, in attesa che le funzioni siano attribuite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Il sottosegretario Alessandro PAJNO fa presente che l'emendamento in questione ripristina le previsioni contenute in materia nella legge Bassanini.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, dichiara parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 3256/I/26.18.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 3256/I/26.18.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) sottoscrive l'emendamento Borghesi 3256/I/26.36, e lo ritira. Ritira inoltre gli emendamenti Borghesi 3256/I/26.37 e 3256/I/26.38, di cui è firmatario. Ritira infine il proprio emendamento 3256/I/26.39

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3256/I/26.60.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento  del relatore 3256/I/26.60, si intende precluso l'emendamento Franco Russo 3256/I/26.24.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) illustra il proprio emendamento 3256/I/26.25 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/26.26 del relatore.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira gli emendamenti Buonfiglio 3256/I/26.27 e 3256/I/26.28, di cui è firmatario.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/26.50 del relatore.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) illustra il proprio emendamento 3256/I/27.2 volto a perfezionare il testo del Senato in materia di riordino e riorganizzazione di enti, organismi o agenzie, istituiti dagli enti locali, anche al fine di sopprimere quelli titolari di funzioni coincidenti con quelle svolte dagli enti locali stessi. Tuttavia, aderendo all'invito del relatore, annuncia il ritiro di tale emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/27.4 del relatore.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, illustra il proprio articolo aggiuntivo 3256/I/38.01, che prevede il transito dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B nella qualifica di prefetto e la loro collocazione in un apposito ruolo ad esaurimento in quanto la legge finanziaria per il 2007 aveva disposto la soppressione degli uffici da essi diretti (direzioni interregionali).

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO ribadisce che questo emendamento rappresenta la conseguenza delle misure di razionalizzazione delle strutture del Ministero dell'interno disposte con la legge finanziaria per il 2007.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 3256/I/38.01 del relatore e l'articolo aggiuntivo Adenti 3256/I/38.02.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Donadi 3256/I/38.03 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/39.1 del relatore.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3256/I/39.1 del relatore, sono da ritenersi assorbiti gli emendamenti Adenti 3256/I/39.2, Santelli 3256/I/39.3 e Zaccaria 3256/I/39.4.

 

Sesa AMICI (PD-U) ritira l'emendamento Zaccaria 3256/I/39.5, di cui è firmataria.

 

Franco RUSSO (RC-SE) ritira l'emendamento Adenti 3256/I/39.6, dopo averlo sottoscritto.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) ritira gli articoli aggiuntivi Santelli 3256/I/39.01 e 3256/I/39.02, di cui è firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 3256/I/41.01, 3256/I/41.02, 3256/I/41.03 e l'emendamento 3256/I/119.3 del relatore.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, dichiara parere contrario sull'articolo aggiuntivo Folena 3256/I/125.01.

 

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara di comprendere l'obiezione mossa alla poco felice formulazione dell'articolo aggiuntivo in questione, ritenendo tuttavia che potrebbe essere modificato al fine di farne salva la sostanza, vale a dire la necessità di garantire una formazione adeguata del personale di polizia rispetto alle «tecniche non violente» di intervento.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, esprime la propria perplessità sulla formulazione  dell'articolo aggiuntivo in questione. Osserva, peraltro, che mettendo da parte i fatti di Genova e di Napoli, non c'è mai stata una gestione non equilibrata dell'ordine pubblico.

 

Franco RUSSO (RC-SE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Folena 3256/I/125.01 e lo ritira.

 

Sesa AMICI (PD-U) dichiara di condividere l'emendamento 3256/I/129.1 in quanto i ruoli in questione sono stati soppressi nell'ambito della giurisdizione militare ed istituiti nell'ambito di quella ordinaria. Al riguardo ritiene pertanto condivisibile la proposta di assicurare ai titolari degli uffici soppressi il transito, mediante apposita procedura concorsuale, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della giustizia per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dei nuovi organici individuati dall'articolo 129, comma 4, lettera d), del provvedimento in esame.

 

Carlo COSTANTINI (IdV), rileva come nel testo si faccia riferimento alla sola copertura dei posti vacanti.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che, a seguito della creazione dei nuovi posti nell'ambito degli organici previsti dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 129, il transito nel ruolo dei dirigenti del Ministero della giustizia rappresenta una legittima aspettativa per i direttori di cancelleria degli uffici giudiziari militari soppressi.

 

Franco RUSSO (RC-SE) sottoscrive l'emendamento Duranti 3256/I/129.1.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, e il sottosegretario Alessandro PAJNO, ribadiscono il proprio parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Duranti 3256/I/129.1, sottoscritto dal deputato Franco Russo.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra l'emendamento Santelli 3256/I/131.1, da lui sottoscritto.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 3256/I/131.1.

 

Franco RUSSO (RC-SE) ritira il proprio emendamento 3256/I/133.1.

 

Angelo PIAZZA (RosanelPugno) illustra il proprio emendamento 3256/I/134.2, volto ad inserire l'ARAN all'interno dell'elenco degli enti da sopprimere.

La Commissione respinge l'emendamento Angelo Piazza 3256/I/134.2.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Borghesi 3256/I/134.01 e lo ritira.

 

Angelo PIAZZA (RosanelPugno), aderendo all'invito formulato dal relatore, ritira tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 144 del provvedimento in esame, ancorché essi fossero volti a migliorare il testo del Senato, estremamente confuso sul punto. Sottoscrive comunque l'emendamento Lusetti 3256/I/144.5, volto ad evitare l'applicazione della norma ai contratti d'opera.

 

Franco RUSSO (RC-SE) illustra il proprio emendamento 3256/I/144.4.

La Commissione respinge l'emendamento Franco Russo 3256/I/144.4.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, dichiara parere favorevole sull'emendamento Lusetti 3256/I/144.5, sottoscritto dal deputato Piazza.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lusetti 3256/I/144.5, sottoscritto dal deputato Piazza.

 

Franco RUSSO (RC-SE) illustra il proprio emendamento 3256/I/144.9, invitando la Commissione a valutare l'opportunità di sopprimere la disposizione che attribuisce al Presidente del Consiglio la possibilità di disporre una deroga al tetto delle retribuzioni per un massimo di venticinque casi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Franco Russo 3256/I/144.9 e 3256/I/144.10.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira gli emendamenti Buonfiglio 3256/I/144.11, Borghesi 3256/I/144.12 e Pedrini 3256/I/144.13, di cui è firmatario. Sottoscrive l'emendamento Borghesi 3256/I/144.14 e lo ritira. Ritira quindi il proprio emendamento 3256/I/144.15.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 3256/I/144.17.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) sottoscrive l'emendamento Borghesi 3256/I/144.19 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 3256/I/145.1 e 3256/I/148.1.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) ritira gli emendamenti Santelli 3256/I/149.1, 3256/I/149.2 e 3256/I/149.3, di cui è firmatario.

 

Sesa AMICI (PD-U) ritira l'emendamento Zaccaria 3256/I/149.4, di cui è firmataria.

 

Angelo PIAZZA (RosanelPugno) illustra il proprio emendamento 3256/I/149.5.

 

Carlo COSTANTINI (IdV) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento Piazza 3256/I/149.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piazza 3256/I/149.5 e approva gli articoli aggiuntivi 3256/I/149.02 e 3256/I/149.01 del relatore.

 

Gabriele BOSCETTO (FI) ritira l'articolo aggiuntivo Santelli 3256/I/149.03, di cui è firmatario.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) illustra il proprio emendamento 3256/I/150.1.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, dichiara parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 3256/I/150.1.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO si rimette alla Commissione sull'emendamento Giovanelli 3256/I/150.1.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 3256/I/150.1.

 

Il sottosegretario Alessandro PAJNO fa presente che l'emendamento 3256/I/14.1 del relatore, precedentemente accantonato, è volto a limitare le procedure selettive alla sola qualifica di vigile del fuoco.

La Commissione approva l'emendamento 3256/I/14.1 del relatore.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno Pellegrino 0/3256/I/1. Stante l'assenza del presentatore, si intende che questi vi abbia rinunciato.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, presenta le proposte di relazione sulla Tabella 2 e sulla Tabella 8 per le parti di competenza e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato).

 

Franco RUSSO (RC-SE), intervenendo a nome del proprio gruppo, esprime il voto favorevole sulle proposte di parere presentate dal relatore con alcune riserve. Per quanto riguarda la Tabella 8, ribadisce la propria contrarietà a focalizzare l'attenzione sull'attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

 

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di riformulare la proposta di parere riferita alla Tabella 8 con uno specifico riferimento alla attività volta a favorire l'integrazione degli immigrati.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, riformula la proposta di parere riferita alla Tabella 8 nel senso indicato dal presidente Violante.

 

Franco RUSSO (RC-SE), intervenendo sulla proposta di parere riferita alla Tabella 2, propone di modificare il capoverso relativo all'indagine conoscitiva sui «costi della politica», dando una connotazione non negativa al dibattito sviluppatosi presso l'opinione pubblica.

 

Oriano GIOVANELLI (PD-U) ritiene preferibile espungere il riferimento alla aneddotica venata di scandalismo.

 

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, riformula la propria proposta di parere riferita alla Tabella 2, nel senso indicato dal deputato Giovanelli.

 

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver ringraziato il relatore, ribadisce il proprio voto favorevole sulle proposte di relazione come riformulate dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (nuova formulazione) (vedi allegato) e la proposta di relazione favorevole sulla tabella 8 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (nuova formulazione) (vedi allegato), del relatore e nomina il deputato Incostante relatore presso la V Commissione.

 

La seduta termina alle 20.30.


ALLEGATO

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256, approvato dal Senato.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.14.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

3256/I/14. 1.Il Relatore.

 

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: per 1 milione fino a: 16 milioni di euro annui con le seguenti: nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 26 milioni di euro dal 1o aprile 2008, 36 milioni di euro per l'anno 2009 e 36 milioni di euro annui.

3256/I/14. 2. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 4,1 milioni di euro per l'anno 2008, 4,1 milioni per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 119, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3256/I/14. 4. Frias, Mascia, Franco Russo, Boato.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le esigenze di rafforzamento della attività di contrasto alla immigrazione clandestina, nonché per far fronte alla situazione di elevata criticità derivante dai continui sbarchi di clandestini, al notevole incremento delle istanze d'asilo e per consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extracomunitari è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, di 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010, per assicurare continuità ai contratti di lavoro temporaneo stipulati per far fronte ai difficili impegni in materia di immigrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1, 5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3256/I/14. 3.Il Relatore.

 

ART.16.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

1. Per lo stesso periodo non si applica l'adeguamento delle indennità e dei gettoni di presenza al Sindaco, al Presidente della provincia e agli altri amministratori locali previsto dall'articolo 82 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il trattamento stipendiale dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato è determinato in misura tale da non superare quello massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione.

3. Le disposizioni desumibili dal presente articolo costituiscono i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai fini dell'attuazione nei propri ordinamenti da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Indennità membri del parlamento, Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari e trattamento stipendiale Ministri e Sottosegretari di Stato e degli amministratori locali.

3256/I/16. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

3256/I/16. 2.Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

3256/I/16. 3. Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da «possono altresì» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al sessanta per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.».

3256/I/16. 4. Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le spese per viaggi e soggiorno non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.

3256/I/16. 5.Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

ART.17.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il numero totale fino a: a sessanta e.

3256/I/17. 1. Franco Russo, Mascia, Frias.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I bilanci annuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici sono pubblicati in un apposito sito internet, tenuto e aggiornato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo un modello uniforme di bilancio, predisposto secondo criteri che assicurino la chiarezza e la comparabilità delle principali voci di spesa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3256/I/17. 2. Borghesi, Costantini.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del trenta per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3256/I/17. 3. Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

3256/I/17. 4. Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

3256/I/17. 5. Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico-generale;

f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

g) il coordinamento dell'attività economica del Governo.».

2. Le funzioni non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono trasferite, con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai Ministeri che esercitano competenze affini. Con tali decreti si provvede anche al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al presente articolo.

3256/I/17. 01.Buonfiglio, Mura, Costantini.

 

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero, aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli»;

d) il comma 6 è abrogato.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.

3256/I/17. 02. Buonfiglio, Mura, Costantini.

 

ART.18.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo e limiti di spesa generali nel conferimento di incarichi o uffici pubblici).

1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 30 per cento dal 1o gennaio 2008.

2. Al comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole «non possono superare l'importo di 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «non possono superare l'importo di 250.000».

3. Al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole «non può superare quella del primo presidente della Corte di Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare quella massima lorda dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di Cassazione.»

4. La spesa sostenuta dall'Amministrazione nel conferimento di incarichi esterni di studi o consulenza di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni non può complessivamente superare il limite dato dal trattamento economico massimo lordo dei magistrati con funzioni di primo presidente della Corte di cassazione.

3256/I/18. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

3256/I/18. 2.D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

ART.23.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, rilevato, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, dalla Corte dei conti impone all'ente locale, entro 60 giorni dalla comunicazione, di provvedere agli adempimenti consequenziali. Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriori formalità il prefetto avvia le procedure di scioglimento previste dall'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al momento dell'insediamento del commissario decadono i componenti del collegio dei revisori.

3256/I/23. 1.Il Relatore.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, rilevato, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, dalla Corte dei conti, l'ente locale, entro 90 giorni dalla comunicazione, provvede agli adempimenti consequenziali. Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriori formalità il prefetto avvia le procedure di scioglimento previste dall'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al momento dell'insediamento del commissario decadono i componenti del collegio dei revisori.

3256/I/23. 1.(nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART.24.

Al comma 4, capoverso articolo 20.1.1, comma 1, inserire, in fine, le parole: , previa adozione di apposito regolamento che assicuri la trasparenza delle relative procedure di autorizzazione.

3256/I/24. 1.Costantini.

 

Al comma 4, capoverso articolo 20.1.1, sopprimere il comma 2.

3256/I/24. 2.Costantini.

 

ART.25.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, la tabella A, voce Ministero dell'economia e finanza, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

3256/I/25. 1. Franco Russo, Sperandio, Frias.

Sopprimerlo.

3256/I/25. 2.Giovanelli, Franco Russo.

 

Sopprimerlo.

3256/I/25. 3. Osvaldo Napoli, Fratta Pasini, Stradella.

 

Sopprimerlo.

3256/I/25. 4.Boscetto.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino delle comunità montane in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto prioritariamente dei seguenti princìpi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, decorso il termine di cui al medesimo comma cessano comunque di appartenere alle comunità montane i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3256/I/25. 50.Il Relatore.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

3256/I/25. 5. Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Le risorse destinate alle comunità soppresse vengono destinate alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

3256/I/25. 6. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Soppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Le risorse destinate alle comunità soppresse vengono destinate al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.

3256/I/25. 7. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Contenimento dei costi nelle Comunità montane).

1. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei comuni montani.

2. I criteri di cui al comma 1 tengono conto degli indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici prevalenti nel territorio comunale. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono esclusi dalla classificazione montana i comuni prevalentemente costieri.

3. Le regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle comunità montane.

4. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo delle comunità montane in misura non inferiore al cinquanta per cento.

5. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni, che l'elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

3256/I/25. 8.Osvaldo Napoli, Boscetto, Fratta Pasini, Stradella.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali).

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;

b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;

c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Deve essere in ogni caso previsto un presidente da eleggere tra i Sindaci dei Comuni aderenti;

d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle Unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva, e in modo tale da determinare una riduzione del numero dei membri in misura non inferiore al quaranta per cento del numero massimo spettante ad un Comune con popolazione pari a quella complessiva della Comunità montana o dell'Unione. In deroga a tale limite, la legge regionale può stabilire che l'organo esecutivo possa essere composto dai Sindaci di tutti i comuni associati: in tal caso i componenti dell'organo esecutivo non hanno diritto a percepire indennità, conservando quella riconosciuta in quanto Sindaci;

e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 articoli dell'articolo 27, il comma 7 dell'articolo 28, commi 2 e 5, secondo periodo dell'articolo 32, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.

6. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni costieri.

7. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territori situati al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare, ovvero al di sopra di 600 metri nelle regioni alpine, con esclusione comunque dei territori dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni costieri.

8. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane ovvero ad altre forme associative, come le Unioni, quando vi aderiscano anche Comuni i cui territori presentino le caratteristiche altimetriche di cui al comma 7 ed in proporzione alla quota territoriale rappresentata.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -33.400;

2009: -33.400;

2010: -33.400.

3256/I/25. 9.Giovanelli, Adenti, Franco Russo.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali).

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;

b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;

c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.

d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;

e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.

5. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.

6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territorio montano.

7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -33.400;

2009: -33.400;

2010: -33.400.

3256/I/25. 10. Fiorio, Lovelli, Vannucci, Ceccuzzi, Mariani, Marcenaro, Franci, Merlo.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali).

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;

b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;

c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;

d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva, e in modo tale da determinare una riduzione del numero dei membri in misura non inferiore al quaranta per cento del numero massimo spettante ad un Comune con popolazione pari a quella complessiva;

e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.

5. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.

6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territorio montano.

7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 33.400;

2009: - 33.400;

2010: - 33.400.

3256/I/25. 11. Rusconi, Misiani, Fiorio, Codurelli, Sanga, Miglioli, Ceccuzzi, Ferrari.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).

1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento dei Presidenti della regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello dei mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.

5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva dei nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 dei citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 dei 2000, come modificato dal comma 1, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.

3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.

5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.

3256/I/25. 12. Franco Russo, Mascia, Frias, Boato.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Le comunità montane sono l'ente di coordinamento delle unioni di comuni costituite per il raccordo delle funzioni esercitate dalle stesse.

3256/I/25. 13. Pedrini.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Le comunità montane dispongono di un'unica sede all'interno del proprio territorio di riferimento.

3256/I/25. 14. Pedrini, Costantini.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: del Presidente della Giunta regionale, con le seguenti: della Regione.

3256/I/25. 15. Boscetto.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: almeno sette.

3256/I/25. 16. Boscetto.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sette comuni, con le seguenti: quattro comuni.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sette comuni, con le seguenti: quattro comuni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

3256/I/25. 17. Franco Russo, Sperandio, Frias.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sette comuni, con le seguenti: sei comuni.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sette comuni, con le seguenti: sei comuni.

3256/I/25. 18. Boscetto.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera a), sostituire le parole da: almeno il 50 per cento, fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: almeno il 30 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di latitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri;

b) la comunità montana può costituirsi con meno di sette comuni, di cui al punto a) purché il n. di abitanti complessivo degli stessi risulti superiore a 10.000. Ovvero qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni di cui al punto a), fermi restando gli obiettivi di risparmio.

Gli altri comuni facenti parte della comunità montana rispondono ai requisiti di cui al punto c);

c) esclusione delle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. Le regioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi secondo il principio di adeguatezza;

b) disporre il criterio che per composizione degli organi rappresentativi delle Comunità montane i Comuni non possono indicare più di un membro e che a tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei Comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

c) disciplinare i rapporti delle comunità montane con gli altri enti operanti nel territorio;

d) disciplinare i piani zonali e i programmi annuali;

e) stabilire i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

f) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti; per il fine di cui alla lettera b) le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

Le leggi regionali stabiliscono un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale;

Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. Le regioni provvedono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggii dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal presente articolo.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 nei termini fissati cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b) dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal presente articolo.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 3 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di 7 comuni ovvero non corrispondenti a quanto previsto dal comma 3, punto b) nell'articolo 27 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato dal presente articolo anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 4.

5. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

6. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3256/I/25. 19. Brandolini, Quartiani, Miglioli, Froner, Rusconi.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: cinquecento metri, con le seguenti: duecentocinquanta metri.

3256/I/25. 20. Boscetto.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: cinquecento metri, con le seguenti: trecento metri.

3256/I/25. 21. Boscetto.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero, fino a: seicento metri.

3256/I/25. 22. Boscetto.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere l'ultimo periodo.

3256/I/25. 23. Boscetto.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, comma 3, lettera b), sostituire le parole: , dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con le seguenti: e dei comuni costieri.

Conseguentemente al comma 3, sopprimere la lettera c).

3256/I/25. 24. Cota, Stucchi.

 

Al comma 1, capoverso articolo 27, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dei comuni costieri, con le seguenti: dei comuni direttamente fissati sulla costa.

3256/I/25. 25. Boscetto.

 

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis - 1. Gli impegni di spesa dei comuni facenti parte delle comunità montane, riconducibili a funzioni attribuite dalla legge ovvero conferiti dai comuni alle stesse comunità montane sono nulli.

3256/I/25. 01. Costantini.

 

ART.26.

Premettere il seguente comma:

01. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 13 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 29 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 19 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

3256/I/26. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Sopprimere il comma 1.

3256/I/26. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Sopprimere il comma 1.

3256/I/26. 3. Giovanelli.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto,» e le parole: «sedici unità» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a tre nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a quattro nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a sei nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a nove nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a cinque per le province a cui sono assegnati ventiquattro consiglieri; non superiore a sei per le province a cui sono assegnati trenta consiglieri; non superiore a otto per le province a cui sono assegnati trentasei consiglieri; non superiore a dieci per quelle a cui sono assegnati quarantacinque consiglieri».

3256/I/26. 4. Mura, Buonfiglio, Costantini, Borghesi.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Difensore civico). - 1. Lo statuto comunale di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

4. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, più comuni possono associarsi e prevedere nei propri statuti di istituire un unico difensore civico per diverse amministrazioni che, in ogni caso, devono complessivamente rappresentare almeno 100.000 abitanti.

5. Il difensore civico elabora con scadenza semestrale una relazione in merito all'attività svolta, rendendo evidenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione denunciati dai cittadini. Tale relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, o dei singoli enti nei casi di cui al precedente comma 4.

3256/I/26. 30. Borghesi, Costantini, Donadi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente. Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:

da 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

da 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali».

c) il comma 3 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti».

3256/I/26. 6. Mura, Buonfiglio, Costantini, Borghesi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 abitanti»;

b) il comma 3 è abrogato.

3256/I/26. 7. Evangelisti, Costantini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è abrogato.

3256/I/26. 8. Evangelisti, Costantini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo ia1 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopprimere il comma 3.

3256/I/26. 9. Evangelisti, Costantini.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

3256/I/26. 31. Costantini.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

3256/I/26. 32. Borghesi, Donadi.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;

b) al comma 5, le parole: «consiglio d'amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio.

3256/I/26. 33. Borghesi, Costantini, Donadi.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: «popolazione complessiva dell'ente», è aggiunto il seguente periodo: «Dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite.

3256/I/26. 34. Borghesi, Costantini, Donadi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;

da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;

da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

da 20 nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

3256/I/26. 5. Mura, Buonfiglio, Costantini, Borghesi.

 

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai commi 3 e 4 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite con le parole «50.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, le parole: 15.000 abitanti sono sostituite con le parole: 50.000 abitanti.

3256/I/26. 10. Costantini.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «24 ore», sono sostituite con le parole: «12 ore», le parole: «48 ore», sono sostituite con le parole: «24 ore».

3256/I/26. 35. Borghesi, Costantini, Donadi.

 

Sopprimere il comma 2.

3256/I/26. 11. Giovanelli.

 

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: i presidenti dei consigli comunali.

3256/I/26. 12. Costantini.

 

Al comma 2 lettera a) dopo la parola: provinciali aggiungere le seguenti: delle province con oltre 300.000 abitanti.

3256/I/26. 13. Adenti, Franco Russo, Ferrari, Amici, Costantini, D'Antona.

 

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: presidenti dei consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con oltre 100.000 abitanti.

3256/I/26. 14. Adenti, Franco Russo, Ferrari, Amici, Costantini, D'Antona.

 

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: presidenti dei consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con oltre 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia.

3256/I/26. 14. (nuova formulazione) Adenti, Franco Russo, Ferrari, Amici, Costantini, D'Antona.

 

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo la parola: comunali aggiungere le seguenti: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, dopo le parole: è dovuta, inserire le seguenti: ai consiglieri comunali e agli assessori dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e.

3256/I/26. 15. Pedrini, Costantini.

 

Al comma 3, capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:

Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

3256/I/26. 16. Giovanelli.

 

Al comma 3, sopprimere il capoverso lettera d).

3256/I/26. 17. Giovanelli.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1o aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

3256/I/26. 18. Giovanelli.

 

Al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 84.

1. Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al presidente della provincia e al presidente del consiglio provinciale che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali solo in presenza di un provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia».

3256/I/26. 19. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi del comma 1. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni.

3256/I/26. 36. Borghesi, Costantini.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

3256/I/26. 37. Borghesi, Donadi, Costantini.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».

3256/I/26. 38. Borghesi, Costantini, Donadi.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a forme di gestione dei servizi in economia ovvero mediante le aziende speciali di cui all'articolo 114 del presente testo unico, limitatamente alla gestione delle risorse e dei servizi idrici».

3256/I/26. 39. Costantini.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256//I/26. 60. Il Relatore.

 

Sopprimere il comma 6.

3256/I/26. 20. Franco Russo, Cardano.

 

Sopprimere il comma 6.

3256/I/26. 21. Pedrini, Costantini.

 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 267 con le seguenti: con personalità giuridica.

3256/I/26. 22. Fiorio, Maderloni.

 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 267, con le seguenti: per quelli previsti dagli articoli 31 e 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 267.

3256/I/26. 23. Fiorio, Maderloni.

 

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: 31,.

3256/I/26. 51. Lovelli.

 

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: fatte salve le forme associate i cui organi di gestione non comportino oneri di spesa per i comuni medesimi e.

3256/I/26. 24. Franco Russo, Cardano, Boato.

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'articolo 4-bis del decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.

3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il Sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.

7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale».

3256/I/26. 25. Giovanelli.

 

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

al terzo periodo, dopo le parole: In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

3256/I/26. 26. Il Relatore.

 

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 108 è abrogato;

b) ovunque ricorrano, le parole: «direttore generale» sono soppresse.

3256/I/26. 27. Buonfiglio, Mura, Costantini.

 

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Gli incarichi conferiti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.

3256/I/26. 28. Buonfiglio, Mura, Costantini.

Al comma 8, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

3256/I/26. 29. Giovanelli.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, decorso inutilmente tale termine gli enti locali non possono erogare alcun compenso agli amministratori locali di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/I/26. 50. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Istituzione di nuove province).

1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia nelle forme di addizionale delle imposte sui redditi, e il cui ammontare deve coprire il settanta per cento delle spese relative all'istituzione, nonché alla gestione del medesimo ente.

2. La tassa è disposta con la stessa legge istitutiva.

3. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le relative disposizioni in tema di imposte sui redditi.

3256/I/26. 01. Mura, Buonfiglio, Costantini.

 

ART.27.

Al comma 1, sopprimere le parole: all'accorpamento o.

3256/I/27. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I comuni e le province provvedono al riordino e alla riorganizzazione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e alla soppressione di quelli titolari dl funzioni coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi».

3256/I/27. 2. Giovanelli.

 

Al comma 2 dopo la parola: agenzie aggiungere le seguenti: aziende speciali, consorzi.

3256/I/27. 3. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Per le finalità, di cui ai commì 1 e 2, le regioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti predispongono un piano nel quale à riportata una ricognizione degli enti, agenzie od organismi comunque denominati, daessi istituiti e delle funzioni da essi esercitati; sulla base della ricognizione effettuata, il piano indica le misure che si intendono adottare per l'accorpamento o la soppressione degli organismi di cui ai commi 1 e 2 e la riallocazione delle funzioni, i tempi previsti per la realizzazione di tali misure, che di norma non dovranno eccedere l'esercizio 2008, nonché gli effetti di risparmio derivanti dalle misure stesse. Nel piano le regioni danno altresì conto delle disposizioni, normative o amministrative, adottate in applicazione dell'articolo 1, comma 721, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dei risparmi di spesa realizzati per effetto di tali disposizioni.

2-ter. I piani di cui al comma 2-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza dei Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2008. Qualora la regione non provveda alla trasmissione entro tale data, ai fini della predisposizione del piano il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. II commissario predispone il piano entro sessanta giorni dalla nomina. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la mancata trasmissione del piano costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

2-quater. Entro il 31 maggio 2008 il Governo riferisce al Parlamento sull'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter.

2-quinquies. Entro il 30 aprile 2009 gli enti tenuti alla redazione dei piani di cui al comma 2-bis trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla presidenza del Consiglio dei ministri una relazione nella quale danno conto dei risparmi di spesa realizzati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.

3256/I/27. 4.Il Relatore.

 

ART.38.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Attuazione dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e misure per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B è soppressa. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, per le funzioni previste dall'articolo 1, comma 433, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121.

3. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 1, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementato fino a nove unità.

4. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. II percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezzadi livello B» sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è soppresso;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,» sono sostituite dalle seguenti: «e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e»;

e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: «e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B»;

f) all'articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.» sono sostituite dalle seguenti: «e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.»;

g) all'articolo 62, comma 3, le parole: «da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: «di livello B».

5. Dall'attuazione del presente articolo deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.

3256/I/38. 01.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. A decorrere dal 1o marzo 2008 gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro delle Forze di Polizia in servizio all'interno degli stadi in occasione dello svolgimento di competizioni calcistiche ufficiali della Lega nazionale professionisti sono poste a carico delle Società calcistiche di Serie A e B.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Lega nazionale professionisti, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.

3256/I/38. 02. Adenti, Naccarato, Amici, Boato, Franco Russo, Ferrari, Costantini, D'Antona.

 

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.

All'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma: 7-bis Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995.

3256/I/38. 03.Donadi, Costantini.

 

ART.39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. A decorrere dall'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 38 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale di cui al comma 1.

3256/I/39. 1.Il Relatore.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

3256/I/39. 2.Adenti.

 

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;

b) le parole: «e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie» sono soppresse;

c) le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 50.000;

2009: - 200.000;

2010: - 200.000.

3256/I/39. 3. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Parte delle risorse stanziate al comma precedente, sono finalizzate alla costituzione di una sezione distaccata del Commissariato di polizia di Lecco da ubicare nel comune di Merate o in altro centro di riferimento della Brianza luc chese ed al potenziamento della locale stazione dei Carabinieri.

3256/I/39. 8.Rusconi, Codurelli.

 

Al comma 2, sostituire le parole: di Stato con le seguenti: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3256/I/39. 4. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo, Adenti.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, le parole: «e di polizia,» sono sostituite con le seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

3256/I/39. 5. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo, Adenti.

 

Al comma 3 sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

3256/I/39. 6.Adenti.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 1,5 milioni di euro, da destinare al per sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3256/I/39. 7. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo.

 

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

Per il triennio 2008-2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza», un fondo per le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 500 milioni di euro in ragione d'anno, da utilizzare con le modalità indicate nel Capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto compatibili.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, gli organi di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992 sono integrati con il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

1-quater. In deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le somme stanziate per gli anni 2008 e 2009 non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere mantenute in bilancio, quali residui, per i due esercizi successivi.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 140.000;

2009: - 140.000;

2010: - 140.000;

Ministero della giustizia:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000;

Ministero dell'interno:

2008: - 70.000;

2009: - 70.000;

2010: - 70.000;

Ministero della salute:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000;

Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

2010: - 200.000;

Ministero dell'università e ricerca:

2008: - 6.000;

2009: - 6.000;

2010: - 6.000;

Ministero dei beni e delle attività culturali:

2008: - 12.000;

2009: - 12.000;

2010: - 12.000.

3256/I/39. 01. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.

Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2008, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 120.000.

3256/I/39. 02. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

 

ART.41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Istituzione del Fondo per la legalità).

1. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni.

2. A valere sulle risorse del fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

3. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

3256/I/41. 01.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed al loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici dì cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n.206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 51.000;

2009: - 51.000;

2010: - 61.000.

3256/I/41. 02.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Vittime del terrorismo).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2044, n. 206, aggiunto, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1 gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.

2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: dall'attuazione della presente legge, sono inserite le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 3.571;

2009: - 417;

2010, - 488.

3256/I/41. 03.Il Relatore.

 

ART.119.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3256/I/119. 1. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

3256/I/119. 2.D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: che possono essere utilizzati anche per fronteggiare emergenze sociali ed ambientali collegate ad insediamenti precari di popolazioni nomadi.

3256/I/119. 3.Il Relatore.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai fini della manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, nonché dei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui alla legge 30 luglio, n. 286 del 1998, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100;

2009: - 100;

2010: - 100.

3256/I/119. 4.D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

 

ART.125.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Misure a favore della prevenzione della violenza nello sport e alla formazione degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza).

1. Al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 8 dell'8 febbraio 2007 convertito dalla legge n. 41 del 4 aprile 2007, sono ulteriormente destinati, per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, 2 milioni di euro.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Formazione alla gestione nonviolenta dell'ordine pubblico» destinato ad un piano di formazione alla gestione nonviolenta dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alle manifestazioni sportive, dagli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, elaborato dal Ministero dell'interno e sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fondo sono destinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, 2 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 4.000;

2009: - 4.000;

2010: - 4.000.

3256/I/125. 01. Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Daniele Farina, Franco Russo.

 

ART.129.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) I direttori di cancelleria degli Uffici Giudiziari Militari soppressi, con anzianità nella qualifica e sede di servizio di almeno 15 anni, in possesso della idoneità alla dirigenza, accertata mediante procedura concorsuale, transita nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dei nuovi organici individuati ai sensi della precedente lettera d).

3256/I/129. 1. Duranti, Deiana, Cogodi, Daniele Farina, Franco Russo.

 

ART.131.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. I contratti per le gestioni dei centri di accoglienza e nei centri di permanenza temporanea ed assistenza con scadenza 2008 sono rinnovati, a parità delle condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 15 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore biennio.

3256/I/131. 1. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

 

ART.133.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 non possono più avvalersi dei magistrati ordinari e amministrativi.

3256/I/133. 1. Franco Russo, Mascia, Frias, Boato.

ART.134.

Al comma 3, allegato A, sopprimere il n. 2. Istituto agronomico per Oltremare - Istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.

3256/I/134. 1.Pedrini.

 

Al comma 3, allegato A, sopprimere il n. 7. Unione Accademia Nazionale.

3256/I/134. 3. Tessitore, Bianco, Volpini, Tocci, Vico, Testa, Chianale, Burgio, Tranfaglia.

 

Al comma 3, allegato A, aggiungere alla fine il seguente punto:

13. Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - Aran, istituita con decreto legislativo n. 29/1993.

3256/I/134. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente:

Art. 134-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.

2. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3256/I/134. 01.Borghesi, Costantini.

 

ART.144.

Sopprimerlo.

3256/I/144. 1. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 144.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente.

«593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici econo mici, non può superare quella del primo Presidente della Corte di Cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente; le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3256/I/144. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, aggiungere le seguenti: agli avvocati e procuratori dello Stato, relativamente agli incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3256/I/144. 3. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Al comma 2 sopprimere il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo.

3256/I/144. 4. Mascia, Franco Russo.

 

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: alle attività di natura professionale fino a: prestazione artistica o professionale con le seguenti: alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.

3256/I/144. 5. Lusetti, Angelo Piazza.

 

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e ai contratti d'opera con le seguenti: ; non si applica altresì ai contratti d'opera.

3256/I/144. 6. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e ai contratti d'opera con le seguenti: i cui compensi sono già regolati per legge o decreto ministeriale; non si applica altresì ai contratti d'opera.

3256/I/144. 7. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e ai contratti d'opera con le seguenti: di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; non si applica altresì ai contratti d'opera.

3256/I/144. 8. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Al comma 2, sopprimere l'ottavo periodo.

3256/I/144. 9. Franco Russo, Mascia, Frias, D'Antona.

 

Al comma 2, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Deroghe motivate, nel limite massimo di 25 unità, possono essere disposte per le amministrazioni dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3256/I/144. 10. Franco Russo, Mascia, Frias, Boato.

 

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale».

2-ter. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al settanta per cento delle indennità percepite dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società».

2-quater. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

3256/I/144. 11. Buonfiglio, Mura, Costantini.

 

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, ed a condizione che la gestione ordinaria si chiuda con un utile netto di bilancio. Non sono da considerare tra i ricavi le entrate derivanti da trasferimenti o conferimenti delle pubbliche Amministrazioni. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale. Le suddette indennità non sono cumulabili con compensi dovuti ad incarichi di gestione e di controllo ricoperti presso la stessa società, ovvero presso le sue controllate e collegate.

2-ter. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al settanta per cento delle indennità percepite dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

3256/I/144. 12.Borghesi, Costantini.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 466 dell'articolo 1 della, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, ed a condizione che la gestione ordinaria si chiuda con un utile netto di bilancio. Non sono da considerare tra i ricavi le entrate derivanti da trasferimenti o conferimenti delle pubbliche Amministrazioni. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale. Le suddette indennità non sono cumulabili con compensi dovuti ad incarichi di gestione e di controllo ricoperti presso la stessa società, ovvero presso le sue controllate e collegate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

3256/I/144. 13.Pedrini, Costantini, Borghesi.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al settanta per cento delle indennità percepite dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l'ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società».

2-ter. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

3256/I/144. 14.Borghesi, Costantini.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

3256/I/144. 15.Costantini.

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle migliori condizioni affinché sia assicurata la piena indipendenza dal potere politico e dal Governo, nonché la piena indipendenza operativa, delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nell'interesse del Paese, all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, nel periodo di vigenza del mandato, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I componenti di ciascuna Autorità, a pena di decadenza, non devono, nei tre anni immediatamente precedenti alla data di nomina da parte degli organi preposti, avere ricoperto incarichi, anche elettivi, nelle Assemblee parlamentari e amministrative regionali, o essere membri del Governo, o avere avuto incarichi di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nei tre anni precedenti e per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono avere intrattenuto e intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 30 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 300 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto, salvo responsabilità personali riconducibili ai membri degli organi di controllo societari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

3256/I/144. 16.Pedrini, Costantini.

 

Al comma 15, sopprimere le parole: legittimità e.

3256/I/144. 17.Giovanelli.

 

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. Per garantire piena ed effettiva indipendenza all'esercizio di tutte le funzioni della Corte dei conti, in attuazione dell'articolo 100 terzo comma della Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti, ferma restando l'autonoma gestione delle spese di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, è trasferito dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in misura paritaria. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3256/I/144. 18.Mura.

 

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«23. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali di pubblicare negli atti ufficiali e sul rispettivo sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione ai sensi del periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, e alle società da essi dipendenti o direttamente o indirettamente controllati. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica».

3256/I/144. 19.Borghesi, Costantini.

 

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«23. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del Presidente della Repubblica adottato, entro novanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3256/I/144. 20.Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Dopo l'articolo 144, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle migliori condizioni affinché sia assicurata la piena indipendenza dal potere politico e dal Governo, nonché la piena indipendenza operativa, delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nell'interesse del Paese, all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, nel periodo di vigenza del mandato, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I componenti di ciascuna Autorità, a pena di decadenza, non devono, nei tre anni immediatamente precedenti alla data di nomina da parte degli organi preposti, avere ricoperto incarichi, anche elettivi, nelle Assemblee parlamentari e amministrative regionali, o essere membri del Governo, o avere avuto incarichi di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nei tre anni precedenti e per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono avere intrattenuto e intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 30 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 300 mila euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto, salvo responsabilità personali riconducibili ai membri degli organi di controllo societari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

3256/I/144. 01.Pedrini, Costantini.

 

Dopo l'articolo 144, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, aggiungere in fine il seguente comma:

«5. Al fine di garantire l'effettività del giudicato, la fase dell'esecuzione della sentenza è sottoposta alla vigilanza della procura regionale competente, con facoltà di promuovere, in caso di inerzia, dinanzi al giudice collegiale l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, inclusa la previsione di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato».

3256/I/144. 02.Costantini.

 

ART.145.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare;

b) sopprimere le parole: e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A), voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 77.000;

2009: - 77.000;

2010: - 77.000;

3256/I/145. 1.Il Relatore.

 

ART.146.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-bis. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «a regime.» è inserito il seguente periodo: «Il CNEL è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.».

3256/I/146. 7.Giovanelli.

 

 

ART.148.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti, a domanda, di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in apposito ruolo separato, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di polizia e senza pregiudizio degli avanzamenti in carriera del personale già in servizio. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ordinamento e gli appositi ruoli, le modalità di trasferimento, i termini per la presentazione della domanda, il trattamento giuridico ed economico applicabile al personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3256/I/148. 1.Il relatore.

 

ART.149.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di incentivare la permanenza in servizio del personale e di evitare la dispersione delle professionalità ed esperienze acquisite, il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate che, negli ultimi dieci anni di servizio non abbia demeritato, è posto, a domanda, nel grado apicale del rispettivo ruolo di appartenenza al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.

Conseguentemente nella tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3256/I/149. 1. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

Al comma 4 sostituire le parole: anche con riferimento all'attività di tutela economico-finanziaria, con le seguenti: 200 milioni di euro da destinare anche con riferimento all'attività di tutela economica-finanziaria,.

3256/I/149. 2. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 150.000;

2009: - 150.000;

2010: - 150.000.

3256/I/149. 3. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di dare attuazione alle intese ed agli accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, ed al fine della istituzione, in sede contrattuale, di figure aventi natura pubblicistica che assicurino un adeguato riconoscimento all'attività operativa effettivamente resa, le risorse destinate ai miglioramenti retributivi del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio 2006-2007, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2008, di 10 milioni di euro.

3256/I/149.4.Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Franco Russo, Adenti.

 

Aggiungere, in fine il seguente comma:

15. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute per ciascun esercizio finanziario ad effettuare una valutazione delle prestazioni dei propri dipendenti e dirigenti. In attesa di specifica disciplina nell'ambito di contratti collettivi nazionali di lavoro per ciascun comparto una percentuale del trattamento economico complessivo in godimento dei dipendenti e dei dirigenti, in misura non inferiore al 20 per cento, è attribuito previa positiva valutazione del rendimento, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti dì natura non regolamentari di singoli Ministri da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3256/I/149. 5. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.

(Misure per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

1. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2008.

2. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3256/I/149. 02.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato).

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3256/I/149. 01.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'interno:

2008: - 1.500;

2009: - 1.500;

2010: - 1.500.

3256/I/149. 03. Santelli, Boscetto, Stucchi.

 

ART.150.

Al comma 2, Tabella C, apportare le seguenti modifiche:

a) Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri - Presidenza del Consiglio dei ministri voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - CAP. 2115)

2008: - 5.000.

b) Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Ricerca e innovazione - ricerca di base e applicata voce decreto legislativo n. 39 del 1993; norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche; articolo 4: istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2. - interventi - CAP 1707/P).

2008: + 5.000.

3256/I/150. 1.Giovanelli.

 


ORDINE DEL GIORNO

La I Commissione,

considerato che:

il servizio civile nazionale ha una duplice valenza educativa. Da un lato si sostanzia nell'alto valore formativo dell'esperienza, che unisce in se elementi di volontariato ed elementi professionalizzanti, e dall'altro nell'essere un efficace mezzo di diffusione tra le giovani generazioni dei valori di solidarietà sociale, cittadinanza attiva e legalità;

si tratta di un vero e proprio laboratorio di partecipazione, grazie al quale ogni anno migliaia di giovani si fanno portatori, nei loro territori, di questi valori sui quali si basano la nostra Costituzione e le più basilari regole di convivenza civile;

è nelle regioni del Sud Italia, in particolare, che il sistema di Servizio Civile rileva una forte richiesta di partecipazione da parte dei giovani: fatto che non può e non deve essere visto soltanto alla luce della minore offerta di lavoro, ma che è certamente sintomo ed effetto di una sempre più forte volontà da parte delle  giovani generazioni di essere protagonisti del riscatto e del rilancio del Mezzogiorno;

sempre nel meridione d'Italia, tale apporto risulta essere decisivo anche nella lotta alla malavita organizzata e negli sforzi per diffondere la legalità e 1a cultura civica;

attraverso il servizio civile è possibile cementare alleanze strategiche sul tema della legalità come quella tra istituzioni e mondo del terzo settore, o quella intergenerazionale tra adulti e giovani.

impegna il Governo

a sostenere ed incentivare progetti di servizio civile che abbiano come finalità quelli della promozione della legalità e della lotta alla malavita organizzata.

0/3256/I/1.Pellegrino.

 

Legge finanziaria 2008 (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 Governo, e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

 

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2008, con particolare riferimento, quanto agli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, alle numerose disposizioni che si muovono nella direzione già intrapresa negli scorsi anni del contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica, con previsioni in molti casi particolarmente dettagliate e puntuali;

considerato che il disegno di legge di bilancio riclassificato per missioni e programmi offre al Parlamento un importante strumento di conoscenza dello stato e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni in rapporto alle finalità perseguite, ed un'occasione estremamente utile per tradurre sul piano concreto il lavoro volto a individuare i principali fattori di inefficienza nello svolgimento delle politiche pubbliche ed i possibili correttivi, anche di carattere normativo, da apportare;

ricordato che la Commissione affari costituzionali ha già svolto in tale senso un approfondito lavoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta congiuntamente alla I Commissione del Senato, e dell'indagine conoscitiva in corso sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica  e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale;

constatato, anche in base a quanto emerso sinora nel corso della seconda indagine conoscitiva, come il dibattito pubblico sul tema dei «costi della politica» si sia a volte disperso in un'aneddotica venata di scandalismo, senza guardare alle cause più profonde e diffuse di questi fenomeni, che involgono il complesso delle pubbliche amministrazioni a livello statale e locale pregiudicando l'obiettivo di un'adeguata funzionalità e di un livello accettabile di efficienza;

ricordato al riguardo che sia il parere espresso da questa Commissione, sia la risoluzione approvata dalla Camera sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, hanno posto l'accento sull'esigenza di migliorare l'economicità e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e le autonomie territoriali, allo scopo di eliminare sovrapposizioni e ridondanza degli apparati amministrativi, e sull'urgenza di costruire un quadro coerente e comparabile delle attività svolte dai diversi livelli territoriali e dai diversi enti, che consenta ad ogni livello di governo una verifica della razionalità di ogni spesa pubblica, assicurando altresì opportune forme di trasparenza e rendicontabilità nei confronti dei cittadini;

rilevato infatti che l'espansione della sfera delle autonomie territoriali - a partire dalle «leggi Bassanini» e dalle riforme che hanno interessato il Titolo V della Parte II della Costituzione - e la generale valorizzazione delle autonomie funzionali degli organismi pubblici non è stata in questi anni accompagnata da adeguati strumenti di raccordo in grado di razionalizzare i processi ed evitare duplicazioni, inefficienze e irragionevoli disparità;

considerato che spesso il trasferimento di funzioni ai livelli territoriali di governo non ha comportato un corrispondente ridimensionamento delle strutture centrali, per le resistenze ad abbandonare gli ambiti di competenza già propri e per le difficoltà e i ritardi nei trasferimenti di personale e strutture; e che l'aprirsi di nuovi spazi di autonomia nell'assenza o insufficienza di criteri di regolazione, monitoraggio e comparazione ha spesso incoraggiato il crearsi o il permanere, a livello centrale e locale, di «amministrazioni parallele», esasperando il processo di disarticolazione della struttura amministrativa che registra ormai al suo interno situazioni talmente differenziate e modelli organizzativi così eterogenei da pregiudicare la stessa possibilità di riconoscere al complesso delle strutture i connotati di un sistema unitario;

ritenendo che le disposizioni del disegno di legge finanziaria mirate alla soppressione o razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili procedano nella giusta direzione, ma debbano inserirsi in un contesto meno episodico ed essere corredate da strumenti di attuazione e di controllo tali da garantirne l'esito in tempi ragionevolmente brevi;

considerato altresì che l'attuale configurazione dei controlli, sia di carattere interno che esterno, pur con apprezzabili eccezioni, non ha sino ad oggi consentito di offrire elementi utili alla conoscenza delle situazioni di criticità ed alla tempestiva adozione dei necessari interventi correttivi, né sotto il profilo del controllo di carattere strategico, diretto alla verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati, né sotto quello del controllo di gestione, chiamato a valutare la efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa svolta;

rilevata la necessità di procedere ad un complessivo ridisegno delle modalità e delle forme di controllo che si ispiri all'obiettivo di dare concretezza ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica che la Costituzione rimette allo Stato a tutela dell'interesse collettivo per una sana gestione delle risorse stanziate e per il conseguimento di obiettivi che non impegnano  soltanto lo Stato ma, più in generale, le pubbliche amministrazioni nel loro complesso;

considerato che l'avvio del processo di revisione dell'assetto del bilancio dello Stato per missioni e programmi rafforza ulteriormente le ragioni della creazione di un vero e proprio sistema dei controlli, posto che il riassetto del bilancio è finalizzato ad una più accurata verifica dei margini effettivi di manovra a disposizione ai fini di una gestione più attiva e politicamente consapevole della finanza pubblica, meno condizionata da fattori inerziali e più orientata a privilegiare specifici obiettivi;

ritenuto necessario che il tema dei controlli esca dalla sfera angusta delle strutture tecniche competenti e sia riportato alla massima evidenza politica, ovvero al dibattito e alle decisioni parlamentari;

valutato che le disposizioni degli ultimi commi dell'articolo 144 del disegno di legge finanziaria, prevedendo l'ampliamento delle funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti, si muovono nella direzione indicata, ma devono essere ricondotte ad una logica di riordino più organica e coerente;

apprezzato l'obiettivo che ha ispirato le misure recate dal disegno di legge finanziaria, e in particolare i commi da 1 a 11 dell'articolo 144, miranti ad invertire una situazione, giunta a livelli preoccupanti, di quasi totale assenza di controlli quanto all'entità di alcuni trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, contenendone l'entità entro limiti ragionevoli e finanziariamente sostenibili e assicurando la necessaria trasparenza in un ambito nel quale si sono stratificate casistiche estremamente differenziate, con disomogeneità tra settori dell'amministrazione, irragionevoli eccessi e non giustificate diversità di trattamento;

osservando tuttavia che l'articolo 144, nel testo trasmesso dal Senato, presenta punti critici, sotto il profilo sia costituzionale sia dell'equità e razionalità delle soluzioni prospettate, che dovrebbero trovare, preferibilmente già in questa sede o, in subordine, in occasione di un prossimo e più strutturato intervento legislativo, un'adeguata soluzione; criticità consistenti in particolare:

nella disciplina indifferenziata di rapporti giuridici sostanzialmente diversi (rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, regolati da disciplina privatistica; incarichi presso società a partecipazione pubblica, dotate di autonomia statutaria e, di norma, operanti sul mercato in regime di concorrenza; rapporti di lavoro «in regime di diritto pubblico», il cui trattamento economico deriva esclusivamente da atti normativi o amministrativi generali, che recano già in sé una trasparente valutazione di adeguatezza all'interesse pubblico);

nella rigida fissazione di un tetto unico per la somma degli emolumenti percepiti anche a fronte di diverse attività svolte per diversi organismi pubblici, a fronte dell'estrema varietà delle pubbliche amministrazioni e dei compiti che vi si svolgono, il che può non apparire equo né conforme al principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'articolo 36 della Costituzione, e può altresì alimentare la pressione degli interessati ad attestarsi comunque alla misura indicata, determinando l'effetto paradossale di aumentare la spesa complessiva livellando irragionevolmente l'entità del trattamento, a prescindere dalle effettive responsabilità e dai risultati raggiunti;

nel parametro di riferimento scelto (il «trattamento economico onnicomprensivo» del primo presidente della Corte di cassazione), dato indeterminato e determinabile solo a consuntivo, in quanto comprensivo sia della retribuzione sia degli altri emolumenti eventuali e di importo indeterminato che lo stesso soggetto potrebbe percepire;

ritenuto pertanto che l'articolo 144 affronti un problema reale e urgente, sul quale il Parlamento deve intervenire, ma per la cui soluzione sembra preferibile  uno strumento più articolato, adatto alla varietà e complessità del sistema pubblico;

considerata l'opportunità di introdurre disposizioni volte a razionalizzare il sistema di informazione di fonte pubblica della legislazione statale, regionale e il coordinamento con le fonti di conoscenza del diritto comunitario, nonché l'avvio di un progetto per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di adottare le misure necessarie a garantire sistematicità ed effettività al processo di razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili, assicurando altresì una rapida conclusione delle numerose procedure liquidatorie tuttora in corso;

b) valuti la Commissione la possibilità di inquadrare le disposizioni del disegno di legge finanziaria concernenti competenze della Corte dei conti, segnatamente dell'articolo 144, in un intervento più organico che contempli le seguenti finalità:

proseguire lungo la direzione da tempo intrapresa di circoscrivere i casi di controllo di carattere meramente formale relativi a profili di legittimità, per rivitalizzare le forme di controllo fattuali come il controllo di gestione, e valorizzare il controllo strategico quale strumento di accountability non rivolto all'interno dell'amministrazione ma destinato all'intera collettività nazionale per quanto riguarda l'effettivo raggiungimento degli obiettivi;

valorizzare la Corte dei conti mediante un processo di riforma che tenga conto delle più avanzate esperienze europee e ne orienti l'attività, più che all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, al concorso ad un sistema unitario di monitoraggio che, nel rispetto delle autonomie e sulla base di una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, consenta di consolidare la conoscenza dei dati più significativi;

superare la frammentazione esistente all'interno delle diverse istituzioni competenti in materia di controlli per mettere in comune le informazioni e i dati più significativi acquisiti;

creare una connessione tra l'attività svolta dai servizi di controllo interno nell'ambito di ciascuna amministrazione e il controllo di gestione esercitato dalla Corte dei conti anche attraverso il conferimento di funzioni più ampie, e non di mero indirizzo, al Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;

prevedere che le risultanze del sistema dei controlli siano trasmesse, con cadenza periodica ed in forma sintetica e leggibile, al Parlamento al quale potrà affidarsi anche il compito di individuare le priorità da perseguire;

rendere effettivo il controllo consistente nella valutazione della dirigenza, posto che l'attuale situazione di mancata o solo formale attuazione dello stesso ha spesso concorso a determinare un incremento della spesa, derivante dalla corresponsione pressoché generalizzata di indennità di risultato senza alcun effettivo stimolo a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi resi;

c) valuti la Commissione la possibilità di inserire le disposizioni recate dai primi 11 commi dell'articolo 144 in materia di limiti e pubblicità dei trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, in un quadro normativo più organico e coerente, individuando la disciplina risultante dal testo approvato dal Senato quale soluzione transitoria, funzionale ad un processo di coerente e definitiva razionalizzazione della materia;

d) valuti la Commissione l'opportunità di creare le condizioni per il completamento del programma di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, da  estendere alla creazione di un sistema integrato di informazione pubblica sulla normativa statale e regionale vigente, attraverso la piena integrazione con i sistemi informativi delle regioni, al superamentodelle duplicazioni di attività ed alle modalità per la pubblicazione elettronica degli atti normativi

e trasmette gli emendamenti approvati.

 

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2008, con particolare riferimento, quanto agli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, alle numerose disposizioni che si muovono nella direzione già intrapresa negli scorsi anni del contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica, con previsioni in molti casi particolarmente dettagliate e puntuali;

considerato che il disegno di legge di bilancio riclassificato per missioni e programmi offre al Parlamento un importante strumento di conoscenza dello stato e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni in rapporto alle finalità perseguite, ed un'occasione estremamente utile per tradurre sul piano concreto il lavoro volto a individuare i principali fattori di inefficienza nello svolgimento delle politiche pubbliche ed i possibili correttivi, anche di carattere normativo, da apportare;

ricordato che la Commissione affari costituzionali ha già svolto in tale senso un approfondito lavoro nell'ambito dell'inda gine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta congiuntamente alla I Commissione del Senato, e dell'indagine conoscitiva in corso sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale;

constatato, anche in base a quanto emerso sinora nel corso dell'indagine conoscitiva, dedicata al tema dei «costi della politica», come occorra guardare alle cause più profonde e diffuse di questi fenomeni che involgono il complesso delle pubbliche amministrazioni a livello statale e locale pregiudicando l'obiettivo di un'adeguata funzionalità e di un livello accettabile di efficienza;

ricordato al riguardo che sia il parere espresso da questa Commissione, sia la risoluzione approvata dalla Camera sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, hanno posto l'accento sull'esigenza di migliorare l'economicità e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e le autonomie territoriali, allo scopo di eliminare sovrapposizioni e ridondanza degli apparati amministrativi, e sull'urgenza di costruire un quadro coerente e comparabile delle attività svolte dai diversi livelli territoriali e dai diversi enti, che  consenta ad ogni livello di governo una verifica della razionalità di ogni spesa pubblica, assicurando altresì opportune forme di trasparenza e rendicontabilità nei confronti dei cittadini;

rilevato infatti che l'espansione della sfera delle autonomie territoriali - a partire dalle «leggi Bassanini» e dalle riforme che hanno interessato il Titolo V della Parte II della Costituzione - e la generale valorizzazione delle autonomie funzionali degli organismi pubblici non è stata in questi anni accompagnata da adeguati strumenti di raccordo in grado di razionalizzare i processi ed evitare duplicazioni, inefficienze e irragionevoli disparità;

considerato che spesso il trasferimento di funzioni ai livelli territoriali di governo non ha comportato un corrispondente ridimensionamento delle strutture centrali, per le resistenze ad abbandonare gli ambiti di competenza già propri e per le difficoltà e i ritardi nei trasferimenti di personale e strutture; e che l'aprirsi di nuovi spazi di autonomia nell'assenza o insufficienza di criteri di regolazione, monitoraggio e comparazione ha spesso incoraggiato il crearsi o il permanere, a livello centrale e locale, di «amministrazioni parallele», esasperando il processo di disarticolazione della struttura amministrativa che registra ormai al suo interno situazioni talmente differenziate e modelli organizzativi così eterogenei da pregiudicare la stessa possibilità di riconoscere al complesso delle strutture i connotati di un sistema unitario;

ritenendo che le disposizioni del disegno di legge finanziaria mirate alla soppressione o razionalizzazione degli enti, organismi e strutture amministrative ridondanti o inutili procedano nella giusta direzione, ma debbano inserirsi in un contesto meno episodico ed essere corredate da strumenti di attuazione e di controllo tali da garantirne l'esito in tempi ragionevolmente brevi;

considerato altresì che l'attuale configurazione dei controlli, sia di carattere interno che esterno, pur con apprezzabili eccezioni, non ha sino ad oggi consentito di offrire elementi utili alla conoscenza delle situazioni di criticità ed alla tempestiva adozione dei necessari interventi correttivi, né sotto il profilo del controllo di carattere strategico, diretto alla verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati, né sotto quello del controllo di gestione, chiamato a valutare la efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa svolta;

rilevata la necessità di procedere ad un complessivo ridisegno delle modalità e delle forme di controllo che si ispiri all'obiettivo di dare concretezza ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica che la Costituzione rimette allo Stato a tutela dell'interesse collettivo per una sana gestione delle risorse stanziate e per il conseguimento di obiettivi che non impegnano soltanto lo Stato ma, più in generale, le pubbliche amministrazioni nel loro complesso;

considerato che l'avvio del processo di revisione dell'assetto del bilancio dello Stato per missioni e programmi rafforza ulteriormente le ragioni della creazione di un vero e proprio sistema dei controlli, posto che il riassetto del bilancio è finalizzato ad una più accurata verifica dei margini effettivi di manovra a disposizione ai fini di una gestione più attiva e politicamente consapevole della finanza pubblica, meno condizionata da fattori inerziali e più orientata a privilegiare specifici obiettivi;

ritenuto necessario che il tema dei controlli esca dalla sfera angusta delle strutture tecniche competenti e sia riportato alla massima evidenza politica, ovvero al dibattito e alle decisioni parlamentari;

valutato che le disposizioni degli ultimi commi dell'articolo 144 del disegno di legge finanziaria, prevedendo l'ampliamento delle funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti, si muovono nella direzione indicata, ma devono essere ricondotte ad una logica di riordino più organica e coerente; 

apprezzato l'obiettivo che ha ispirato le misure recate dal disegno di legge finanziaria, e in particolare i commi da 1 a 11 dell'articolo 144, miranti ad invertire una situazione, giunta a livelli preoccupanti, di quasi totale assenza di controlli quanto all'entità di alcuni trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, contenendone l'entità entro limiti ragionevoli e finanziariamente sostenibili e assicurando la necessaria trasparenza in un ambito nel quale si sono stratificate casistiche estremamente differenziate, con disomogeneità tra settori dell'amministrazione, irragionevoli eccessi e non giustificate diversità di trattamento;

osservando tuttavia che l'articolo 144, nel testo trasmesso dal Senato, presenta punti critici, sotto il profilo sia costituzionale sia dell'equità e razionalità delle soluzioni prospettate, che dovrebbero trovare, preferibilmente già in questa sede o, in subordine, in occasione di un prossimo e più strutturato intervento legislativo, un'adeguata soluzione; criticità consistenti in particolare:

nella disciplina indifferenziata di rapporti giuridici sostanzialmente diversi (rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, regolati da disciplina privatistica; incarichi presso società a partecipazione pubblica, dotate di autonomia statutaria e, di norma, operanti sul mercato in regime di concorrenza; rapporti di lavoro «in regime di diritto pubblico», il cui trattamento economico deriva esclusivamente da atti normativi o amministrativi generali, che recano già in sé una trasparente valutazione di adeguatezza all'interesse pubblico);

nella rigida fissazione di un tetto unico per la somma degli emolumenti percepiti anche a fronte di diverse attività svolte per diversi organismi pubblici, a fronte dell'estrema varietà delle pubbliche amministrazioni e dei compiti che vi si svolgono, il che può non apparire equo né conforme al principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'articolo 36 della Costituzione, e può altresì alimentare la pressione degli interessati ad attestarsi comunque alla misura indicata, determinando l'effetto paradossale di aumentare la spesa complessiva livellando irragionevolmente l'entità del trattamento, a prescindere dalle effettive responsabilità e dai risultati raggiunti;

nel parametro di riferimento scelto (il «trattamento economico onnicomprensivo» del primo presidente della Corte di cassazione), dato indeterminato e determinabile solo a consuntivo, in quanto comprensivo sia della retribuzione sia degli altri emolumenti eventuali e di importo indeterminato che lo stesso soggetto potrebbe percepire;

ritenuto pertanto che l'articolo 144 affronti un problema reale e urgente, sul quale il Parlamento deve intervenire, ma per la cui soluzione sembra preferibile uno strumento più articolato, adatto alla varietà e complessità del sistema pubblico;

considerata l'opportunità di introdurre disposizioni volte a razionalizzare il sistema di informazione di fonte pubblica della legislazione statale, regionale e il coordinamento con le fonti di conoscenza del diritto comunitario, nonché l'avvio di un progetto per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le seguenti osservazioni:

e) valuti la Commissione l'opportunità di adottare le misure necessarie a garantire sistematicità ed effettività al processo di razionalizzazione degli enti, organismi  e strutture amministrative ridondanti o inutili, assicurando altresì una rapida conclusione delle numerose procedure liquidatorie tuttora in corso;

f) valuti la Commissione la possibilità di inquadrare le disposizioni del disegno di legge finanziaria concernenti competenze della Corte dei conti, segnatamente dell'articolo 144, in un intervento più organico che contempli le seguenti finalità:

proseguire lungo la direzione da tempo intrapresa di circoscrivere i casi di controllo di carattere meramente formale relativi a profili di legittimità, per rivitalizzare le forme di controllo fattuali come il controllo di gestione, e valorizzare il controllo strategico quale strumento di accountability non rivolto all'interno dell'amministrazione ma destinato all'intera collettività nazionale per quanto riguarda l'effettivo raggiungimento degli obiettivi;

valorizzare la Corte dei conti mediante un processo di riforma che tenga conto delle più avanzate esperienze europee e ne orienti l'attività, più che all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, al concorso ad un sistema unitario di monitoraggio che, nel rispetto delle autonomie e sulla base di una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, consenta di consolidare la conoscenza dei dati più significativi;

superare la frammentazione esistente all'interno delle diverse istituzioni competenti in materia di controlli per mettere in comune le informazioni e i dati più significativi acquisiti;

creare una connessione tra l'attività svolta dai servizi di controllo interno nell'ambito di ciascuna amministrazione e il controllo di gestione esercitato dalla Corte dei conti anche attraverso il conferimento di funzioni più ampie, e non di mero indirizzo, al Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;

prevedere che le risultanze del sistema dei controlli siano trasmesse, con cadenza periodica ed in forma sintetica e leggibile, al Parlamento al quale potrà affidarsi anche il compito di individuare le priorità da perseguire;

rendere effettivo il controllo consistente nella valutazione della dirigenza, posto che l'attuale situazione di mancata o solo formale attuazione dello stesso ha spesso concorso a determinare un incremento della spesa, derivante dalla corresponsione pressoché generalizzata di indennità di risultato senza alcun effettivo stimolo a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi resi;

g) valuti la Commissione la possibilità di inserire le disposizioni recate dai primi 11 commi dell'articolo 144 in materia di limiti e pubblicità dei trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, in un quadro normativo più organico e coerente, individuando la disciplina risultante dal testo approvato dal Senato quale soluzione transitoria, funzionale ad un processo di coerente e definitiva razionalizzazione della materia;

h) valuti la Commissione l'opportunità di creare le condizioni per il completamento del programma di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, da estendere alla creazione di un sistema integrato di informazione pubblica sulla normativa statale e regionale vigente, attraverso la piena integrazione con i sistemi informativi delle regioni, al superamento delle duplicazioni di attività ed alle modalità per la pubblicazione elettronica degli atti normativi

e trasmette gli emendamenti approvati.

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

 

La I Commissione,

esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

valutate favorevolmente le tendenze emergenti dal disegno di legge di bilancio, che fanno registrare un incremento degli stanziamenti destinati al Ministero dell'interno rispetto a quelli risultanti dalle previsioni iniziali riferite all'anno 2007;

ritenuto che in questo quadro debbano in primo luogo essere assicurati gli stanziamenti necessari alle Forze di polizia, per garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi volti a tutelare la sicurezza dei cittadini; al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per provvedere alle esigenze del soccorso tecnico urgente, anche in relazione al verificarsi di situazioni di grave emergenza, come nel caso degli incendi boschivi; all'amministrazione civile dell'Interno, per far fronte agli ulteriori e complessi impegni derivanti dalla gestione del fenomeno migratorio e dalle politiche di integrazione;

considerato che, nel rispetto delle necessarie compatibilità finanziarie, le esigenze di contenimento della spesa pubblica non devono comunque comportare un minore livello di sicurezza dei cittadini e che, quindi, le riduzioni degli stanziamenti non possono interessare le risorse destinate ad assicurare la concreta azione delle Forze di Polizia sul territorio, tenuto conto anche della necessità di procedere al completamento della già avviata riorganizzazione della Polizia di Stato;

evidenziato altresì che, al fine di rendere concreto il diritto dei cittadini alla sicurezza nel senso più ampio del termine, occorre assicurare che siano stanziate risorse sufficienti a garantire la massima efficacia degli strumenti volti a realizzare politiche integrate di sicurezza, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza stipulati a livello territoriale;

ricordato che il tema dell'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle spese per consumi intermedi ed investimenti delle forze di Polizia, è stato oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia;

rilevato che nella sua relazione sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 questa Commissione aveva invitato il Governo a prevedere dotazioni congrue ed  adeguate, in modo da evitare per il futuro il fenomeno degli oneri sommersi e l'accumulazione della massa debitoria delle amministrazioni pubbliche, considerato che la Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto, aveva rilevato come gli accantonamenti disposti ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 su alcune tipologie di spesa del comparto della sicurezza avessero comportato un incremento delle posizioni debitorie già esistenti e che, pertanto, gli oneri latenti ammontavano, al 31 dicembre 2006, a circa 184,4 milioni di euro, con una forte crescita rispetto al 2005, quando ammontavano a 55,3 milioni di euro;

osservato altresì che anche nella relazione sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 la Commissione aveva invitato il Governo a valutare l'opportunità di elevare ulteriormente gli stanziamenti per il comparto della sicurezza;

richiamate inoltre le problematiche evidenziate con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'audizione del 24 ottobre 2007 presso questa Commissione, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale, di mezzi e dotazioni strumentali;

considerate positivamente, in tale ottica, le disposizioni del disegno di legge finanziaria che hanno previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per far fronte alle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, destinando anche specifiche risorse ad interventi relativi al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili, nonché le disposizioni in materia di nuove assunzioni di personale e di risorse destinate ai rinnovi contrattuali;

ritenuto, tuttavia, che gli interventi sugli stanziamenti destinati alla sicurezza ed al soccorso pubblico debbano uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato le misure adottate negli ultimi anni e che tali misure - più che procedere ad una organica definizione delle risorse necessarie ad una efficiente programmazione dei fabbisogni finanziari e di personale - sono prevalentemente intervenute per far fronte alle più evidenti situazioni di criticità che venivano emergendo,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

e trasmette gli emendamenti approvati.

 

 

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

valutate favorevolmente le tendenze emergenti dal disegno di legge di bilancio, che fanno registrare un incremento degli stanziamenti destinati al Ministero dell'interno rispetto a quelli risultanti dalle previsioni iniziali riferite all'anno 2007;

ritenuto che in questo quadro debbano in primo luogo essere assicurati gli stanziamenti necessari alle Forze di polizia, per garantire l'efficacia e la tempestività degli interventi volti a tutelare la sicurezza dei cittadini; al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per provvedere alle esigenze del soccorso tecnico urgente, anche in relazione al verificarsi di situazioni di grave emergenza, come nel caso degli incendi boschivi; all'amministrazione civile dell'Interno, per far fronte agli ulteriori e complessi impegni derivanti dalla gestione  del fenomeno migratorio e dalle politiche di integrazione;

considerato che, nel rispetto delle necessarie compatibilità finanziarie, le esigenze di contenimento della spesa pubblica non devono comunque comportare un minore livello di sicurezza dei cittadini e che, quindi, le riduzioni degli stanziamenti non possono interessare le risorse destinate ad assicurare la concreta azione delle Forze di Polizia sul territorio, tenuto conto anche della necessità di procedere al completamento della già avviata riorganizzazione della Polizia di Stato;

evidenziato altresì che, al fine di rendere concreto il diritto dei cittadini alla sicurezza nel senso più ampio del termine, occorre assicurare che siano stanziate risorse sufficienti a garantire la massima efficacia degli strumenti volti a realizzare politiche integrate di sicurezza, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza stipulati a livello territoriale;

ricordato che il tema dell'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle spese per consumi intermedi ed investimenti delle forze di Polizia, è stato oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia;

rilevato che nella sua relazione sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 questa Commissione aveva invitato il Governo a prevedere dotazioni congrue ed adeguate, in modo da evitare per il futuro il fenomeno degli oneri sommersi e l'accumulazione della massa debitoria delle amministrazioni pubbliche, considerato che la Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto, aveva rilevato come gli accantonamenti disposti ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 su alcune tipologie di spesa del comparto della sicurezza avessero comportato un incremento delle posizioni debitorie già esistenti e che, pertanto, gli oneri latenti ammontavano, al 31 dicembre 2006, a circa 184,4 milioni di euro, con una forte crescita rispetto al 2005, quando ammontavano a 55,3 milioni di euro;

osservato altresì che anche nella relazione sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 la Commissione aveva invitato il Governo a valutare l'opportunità di elevare ulteriormente gli stanziamenti per il comparto della sicurezza;

richiamate inoltre le problematiche evidenziate con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'audizione del 24 ottobre 2007 presso questa Commissione, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale, di mezzi e dotazioni strumentali;

considerate positivamente, in tale ottica, le disposizioni del disegno di legge finanziaria che hanno previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per far fronte alle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, destinando anche specifiche risorse ad interventi relativi al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili, nonché le disposizioni in materia di nuove assunzioni di personale e di risorse destinate ai rinnovi contrattuali;

ritenuto, tuttavia, che gli interventi sugli stanziamenti destinati alla sicurezza ed al soccorso pubblico debbano uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato le misure adottate negli ultimi anni e che - più che procedere ad una organica definizione delle risorse necessarie ad una efficiente programmazione dei fabbisogni finanziari e di personale - sono prevalentemente intervenute per far fronte alle più evidenti situazioni di criticità che venivano emergendo,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 


IICOMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il Ministro della giustizia Clemente Mastella, il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti ed il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Filippo Bubbico.

 

La seduta comincia alle 14.35.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti relativi alla sessione di bilancio.

 

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) ed il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Avverte quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, mi riservo di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolineo come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricordo che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 15 di lunedì 26 novembre 2007.

Considerato che il Ministro della giustizia dovrà, a breve, intervenire in Assemblea per rispondere ad una interrogazione a risposta immediata, avverte che prima della relazione da parte dell'onorevole Gambescia sui documenti di bilancio, si svolgerà l'intervento del Ministro, sollecitato, peraltro, nel corso della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con particolare riferimento alle disposizioni del disegno di legge finanziaria relative alla introduzione nell'ordinamento dell'azione collettiva ed all'edilizia penitenziaria.

 

Il ministro Clemente MASTELLA osserva che si avverte da tempo la necessità di introdurre anche nel nostro Paese l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, meglio conosciuta con il termine inglese di class action, quale efficace strumento di innalzamento del livello di tutela dei consumatori, anche in conformità ai principi sanciti della normativa comunitaria in materia. Strumenti con caratteristiche giuridiche simili non esistono nel nostro ordinamento, mentre godono di larga e antica diffusione nei sistemi di common law e, in particolare, negli USA (cosiddetta class action), oltre che in altri Paesi come la Francia (cosiddetta action conjoincte). L'introduzione nell'ordinamento delle c.d. azioni collettive risarcitorie, consentirebbe di trattare in un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande individuali di risarcimento del danno originate da un unico fatto illecito (cosiddetto torti di massa o illeciti plurioffensivi), estendendo gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti danneggiati. Sono favorevole, in termini generali, all'introduzione nel nostro ordinamento dell'azione di classe, o meglio, a tutela degli interessi dei consumatori, anche se, come dirò, servono necessari aggiustamenti al testo inserito in finanziaria. Difatti, l'azione collettiva realizza indubbi vantaggi in termini di economia processuale e di riduzione del processo per lo Stato, in quanto permetterebbe di ridurre considerevolmente il numero- delle cause c. d. seriali scaturenti dal medesimo comportamento illecito, promosse da consumatori ed utenti, razionalizzando, cosi, i tempi di definizione dei processi. Ciò garantirebbe anche un più elevato grado di uniformità delle decisioni, con maggiore efficacia ed equità del risultato perseguito. Non va poi dimenticato che essa rappresenta un efficace strumento di regolazione del mercato ed è per questo motivo che la class action è nata negli Stati Uniti. La sua principale finalità è dunque quella di evitare che i costi di accesso alla giustizia per il singolo consumatore ed il diverso rapporto di forza esistente tra quest'ultimo e l'impresa si traducano, di fatto, in un ostacolo alla piena tutela giurisdizionale del consumatore stesso, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Dopo l'approvazione della legge n. 281 del 1998, che ha introdotto in Italia l'azione collettiva inibitoria a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, confluita, poi, nel cosiddetto «Codice del consumo» (decreto legislativo n. 206/05), il primo tentativo parlamentare di introdurre l'azione collettiva a tutela dei consumatori è stato effettuato nella precedente legislatura con il PDL A.C. 3838 a firma Bonito (DS-Ulivo) ed altri, approvato, dalla Camera, ma poi arenatosi al Senato. Molte sono le iniziative legislative che, anche nel corso dell'attuale legislatura, contemplano l'azione collettiva risarcitoria a tutela di consumatori ed utenti. Da una parte, il disegno di legge A.C. 1495, a firma dei Ministri Bersani, Mastella e Padoa Schioppa, ed i progetti di legge ad iniziativa parlamentare a firma Maran (1289), Buemi (1662) e Crapolicchio (1883), i quali, ispirandosi soprattutto al modello europeo, si propongono di introdurre l'azione collettiva a tutela dei consumatori attraverso l'inserimento del nuovo articolo 140-bis all'interno del Codice del Consumo. Dall'altra parte, i progetti di legge Fabris (1330), Poretti-Capezzone (1443), Pedica (1834) e Grillini (1882) che attingono maggiori elementi dalla legislazione statunitense. Nel corso della discussione al Senato della legge finanziaria per il 2008, il 15 novembre 2007, è stato approvato l'emendamento 5 3.0.200 (testo, 3), a firma dei senatori Manzione e Bordon, che riprende in larga misura il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa A.C..1495 L'emendamento si innesta, al pari del disegno di legge di iniziativa governativa, sulla disciplina già esistente contenuta nel Codice del consumo, ampliandone il contenuto, la portata e gli effetti. L'intento è quello di valorizzare e di dare concreta attuazione ai principi contenuti nel Trattato UE, e nella normativa comunitaria derivata che riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale, anche in forma collettiva e associativa, sulla base di un modello europeo di class action. La particolarità del modello statunitense di tutela dei consumatori si incentra, invece, sulla possibilità di ricorrere ad una azione collettiva non solo a fini risarcitori, ma anche per ottenere i cosiddetti danni punitivi, la cui previsione contrasterebbe con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano. Come accennato in precedenza, il testo approvato al Senato presenta diversi punti di criticità che potranno essere corretti dalla Camera. Ritiene che sia importante che l'esame presso questo ramo del Parlamento non si traduca in una guerra ideologica ma sia diretto a migliorare il testo approvato dal Senato, in maniera tale da assicurare una disciplina dell'azione collettiva che tuteli gli interessi dei consumatori ed utenti senza tuttavia tradursi in uno «strumento di guerra» contro le imprese. In particolare, occorrerà rimeditare sulle seguenti questioni: la legittimazione all'azione collettiva (potere di agire e possibilità di essere convenuti in giudizio); meccanismi di individuazione dei partecipanti all'azione collettiva, al fine di consentire all'impresa convenuta di quantificare il rischio di contenzioso che costituisce una posta di bilancio con relativi accantonamenti; i rapporti dell'azione collettiva con le azioni individuali di risarcimento del danno (occorrerà, in particolare, pensare a strumenti di riunione delle cause dinanzi allo stesso giudice, ciò ad evitare il proliferare di cause ed un aggravio dei costi difensivi a carico delle imprese); il ruolo ed i poteri del giudice nel procedimento ed anche prima del procedimento, con l'eventuale introduzione di «filtri», quali, ad esempio, forme di conciliazione che precedono l'eventuale giudizio e/o l'autorizzazione giudiziale alla promozione dell'azione collettiva; la natura e gli effetti nei confronti delle parti e dei terzi del provvedimento che definisce il processo; il ruolo degli organismi di conciliazione e le procedure di accesso a tali organismi da parte di tutti i consumatori interessati, nonché gli effetti del verbale di conciliazione; la problematica relativa alle spese del processo, che non siano tali da determinare una spinta all'eccesso di domanda.

Dopo aver dato conto dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sugli stanziamenti relativi all'edilizia penitenziaria, si sofferma su una recente polemica, sorta a seguito di un programma televisivo, in ordine all'inutilizzazione di un gran numero di strutture carcerarie, rilevando come, tranne per solo alcune di esse, si tratti di strutture non più gestite dal ministero della giustizia, ma trasferite ai comuni. Osserva che per la maggior parte dei casi si tratta di carceri mandamentali la cui utilità è venuta meno a seguito della soppressione delle procure. Per quanto attiene a quelle strutture rimaste nella disponibilità del ministero della giustizia, rileva che di queste si sta disponendo un ammodernamento, come ad esempio per il carcere di Gela, la cui ristrutturazione si è oramai già conclusa.

 

Paola BALDUCCI (Verdi) si sofferma sulla introduzione da parte del Senato nel testo del disegno di legge finanziaria della disposizione relativa all'azione collettiva, evidenziando la gravità di tale comportamento. Il Senato, infatti, non ha tenuto in alcun conto che sul medesimo tema la Commissione Giustizia della Camera aveva oramai già da oltre un anno avviato un approfondito esame che, nei giorni scorsi dopo una serie di audizioni, aveva portato all'adozione di un testo base. Ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione Giustizia non possa essere trascurato, ma debba essere utilizzato per migliorare il testo. Sottolineando che il gruppo dei Verdi è favorevole alla previsione di misure di tutela adeguate degli interessi dei consumatori, dichiara che presenterà emendamenti migliorativi del testo trasmesso dal Senato. Tra le questioni che dovranno essere affrontate dalla Camera ed, in particolare, dalla Commissione Giustizia, evidenzia quelle relative alla legittimazione ad agire ed all'esigenza di evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra azioni collettive aventi ad oggetto la medesima materia.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) osserva che la disciplina delle azioni collettive introdotta dal Senato nel disegno di legge finanziaria rischia di non garantire ai consumatori uno strumento di tutela adeguato dei loro interessi. Per tale ragione ritiene che potrebbe essere opportuno sopprimere tale disposizione, consentendo alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati di proseguire l'approfondito esame dei progetti di legge in materia di azioni collettive avviato già da oltre un anno. Se ciò non sarà possibile occorrerà migliorare il testo andando ad individuare meglio i soggetti legittimati ad agire, evitando soluzioni come quelle adottate dal Senato che finiscono per legittimare associazioni che di fatto non sono realmente rappresentative dei consumatori. Non ritiene infatti che il criterio per la legittimazione ad agire debba essere l'iscrizione dell'associazione nell'elenco del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, quanto piuttosto la reale rappresentatività ed il concreto interesse ad agire dell'associazione. Tali criteri non possono che essere valutati volta per volta dal magistrato. Per quanto riguarda l'esigenza di evitare l'introduzione nell'ordinamento di istituti giuridici che si trasformino in uno strumento contro le imprese, rileva che il modello di class action adottato negli Stati Uniti ha scongiurato tale rischio. Sottolinea, inoltre, l'esigenza che siano tutelati non solamente i consumatori, ma anche tutti gli altri soggetti che siano danneggiati da condotte plurilesive. Per quanto attiene alla fase del risarcimento, osserva che sarebbe opportuno prevedere non un sistema in cui si passi dalla fase della conciliazione a quella delle cause individuali, come previsto dal testo approvato dal Senato, quanto piuttosto un meccanismo in cui il risarcimento sia affidato ad una sorta di curatore.

 

Manlio CONTENTO (AN) in relazione all'intervento del Ministro sulla disposizione del disegno di legge finanziaria che introduce nell'ordinamento l'azione collettiva a tutela dei consumatori, osserva che è incomprensibile, se non per ragioni meramente politiche all'interno della maggioranza che non tengono in alcun conto le esigenze della giustizia, la ragione per la quale il Ministro non sia intervenuto al Senato per evidenziare tutte quelle perplessità sulla disciplina dell'azione collettiva che ha invece sottolineato oggi nel suo intervento. Questo atteggiamento del Ministro della giustizia ha portato all'approvazione, da parte del Senato, di un testo che presenta una serie di scelte errate che finiscono per introdurre nell'ordinamento italiano una nuova figura di azione che rischia di paralizzare la giustizia, di non tutelare tutti i soggetti che subiscono effettivamente lesioni di natura pluripersonale nonché di penalizzare fortemente le imprese. Ritiene, inoltre, che la disciplina delle azioni collettive approvata dal Senato sia carente sotto il profilo della copertura finanziaria, considerato che vi sono dei costi, come ad esempio quelli relativi alla composizione ed al funzionamento della camera di conciliazione. Inoltre osserva che la nuova azione che si intende introdurre sicuramente non ridurrà il contenzioso ma comporterà una proliferazione di cause con corrispondenti aumenti dei costi della giustizia.

Per quanto attiene alla materia dell'edilizia penitenziaria, ricorda che il periodico Panorama ha pubblicato un elenco di nuove strutture carcerarie che il Ministro per le infrastrutture ha individuato nell'ambito del nuovo programma straordinario per l'edilizia penitenziaria. Chiede al Ministro se, quale responsabile della giustizia, sia a conoscenza delle intenzioni del Ministro per le infrastrutture circa la costruzione di nuove carceri. Ritiene che sia estremamente grave che il ministro della giustizia sia di fatto estromesso dalla scelta dei nuovi carceri da costruire.

 

Il ministro Clemente MASTELLA sottolinea che non vi è alcun piano straordinario per l'edilizia penitenziaria che sia stato predisposto in questi dal ministro per le infrastrutture.

 

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il Ministro della giustizia avrebbe dovuto avere la forza, presso l'altro ramo del Parlamento, di mettere da parte le questioni politiche interne alla maggioranza e curare invece gli interessi della giustizia. In sostanza avrebbe dovuto dichiarare la propria contrarietà all'introduzione nel disegno di legge finanziaria della disciplina delle azioni collettive che è stata poi approvata dal Senato. È inammissibile che si sia approvato al Senato un testo tanto complesso quanto quello in materia di azioni collettive per poi modificarlo in pochi giorni presso l'altro ramo del Parlamento. È impensabile che la Commissione Giustizia possa esaminare entro martedì prossimo tale materia, migliorando il testo del Senato. Ritiene che la disciplina delle azioni collettive in esame presenti più di un errore. Ad esempio, non viene fatto alcun riferimento all'ipotesi in cui la sentenza sia di proscioglimento anziché di condanna. Ritiene che ciò sia dovuto alla filosofia punitiva nei confronti delle imprese che permea l'intero testo. Auspica che la Commissione Giustizia possa comunque migliorare il testo trasmesso dal Senato nel caso in cui non fosse possibile sopprimerlo.

 

Enrico BUEMI (RosanelPugno) pur condividendo le perplessità dell'onorevole Pecorella, ricorda che anche nella scorsa legislatura si è assistito a delle forzature regolamentari nei rapporti tra i due rami del Parlamento. In questa legislatura ciò è accentuato dalla particolare composizione del Senato. Ritiene che la Commissione sia comunque in grado di migliorare il testo approvato dal Senato, che non deve essere in alcun modo soppresso, considerato che introduce finalmente nell'ordinamento uno strumento di tutela dei consumatori. A tale proposito ritiene che potrebbe essere opportuno approvare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 99, che tenga conto del lavoro finora svolto dalla Commissione Giustizia in materia di azioni collettive. Dovrà sicuramente essere rivista la scelta compiuta dal Senato in ordine alla legittimazione ad agire, lasciando al giudice la valutazione preventiva della medesima. Altra questione da affrontare dovrà essere quella relativa alla disincentivazione delle incaute azioni.

Per quanto attiene ai fondi assegnati dai documenti di bilancio alla giustizia, sottolinea l'esigenza di un loro incremento, ritenendo che questa abbia bisogno non solamente di risposte di natura normativa ma anche di nuove e maggiori risorse. In materia di edilizia penitenziaria, sottolinea l'esigenza che, per la costruzione di nuove carceri, vi sia un reale e corretto coordinamento tra il ministro per le infrastrutture e il ministro della giustizia, che veda coinvolto anche il Parlamento.

 

Erminia MAZZONI (UDC) ringrazia il ministro per la chiarezza ed onestà del suo intervento, con il quale sostanzialmente ammette l'irresolutezza dell'azione di governo nel settore della giustizia dove, al contrario, occorrerebbero adeguati interventi e idonee coperture finanziarie.

Sottolinea inoltre che l'intervento del ministro appare anche come un invito nei confronti della Commissione ad effettuare un intervento emendativo radicale sulla disciplina della class action, come prevista dall'articolo 99 della legge finanziaria. Solo un simile intervento, d'altra parte, consentirebbe di non mortificare il lavoro svolto da più di un anno da questa Commissione.

Ritiene inoltre che la disciplina della class action non debba rappresentare una sorta di manifesto contro il mondo delle imprese ma, al contrario, uno strumento di riequilibrio dei rapporti di forza tra contraenti e che l'articolo 99 dovrebbe essere soppresso dalla legge finanziaria.

 

Pierluigi MANTINI (PD-U) dopo aver ringraziato il ministro per il suo intervento in Commissione, esprime il proprio disagio nei confronti di una legge finanziaria che prevede risorse troppo esigue per il settore della giustizia. La questione dell'edilizia penitenziaria, in particolare, dovrebbe essere approfondita e coordinato con l'attività di dismissione di immobili effettuata dall'Agenzia del demanio.

Con riferimento alla class action, pur comprendendo i rilievi critici mossi dall'opposizione, non condivide gli atteggiamenti dilatori e defatigatori e, in particolare, l'opportunità di una soppressione. Ritiene, piuttosto, che la disciplina dell'articolo 99 della legge finanziaria debba essere migliorata con la collaborazione di tutti i gruppi politici. In particolare, occorre rivedere il novero dei soggetti legittimati, cercando di evitare di determinate ulteriori «entificazioni» con provvedimenti normativi o amministrativi; creare un filtro giudiziale, per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di esperibilità dell'azione; evitare che le cause individuali siano esperite ad libitum, eventualmente prevedendo un termine di decadenza per la proposizione delle stesse. Appare, infine, necessario riflettere attentamente sulle possibili conseguenze del carattere provvisoriamente esecutivo delle sentenze di primo grado, con particolare riferimento alla permanenza nel mercato di imprese condannate e poi considerate non responsabili all'esito del giudizio di secondo grado.

 

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che un'eventuale limitazione all'esperibilità delle azioni individuali sarebbe difficilmente conciliabile con l'articolo 24 della Costituzione.

 

Luigi COGODI (RC-SE) ringrazia il ministro per la chiarezza del suo intervento. Sottolinea quindi come l'introduzione della disciplina della class action nella legge finanziaria appaia sostanzialmente condivisibile, anche considerato che la Camera ha comunque ampie possibilità per integrare e migliorare il testo. Proprio in considerazione dell'approfondito lavoro già compiuto da questa Commissione, i tempi appaiono maturi per introdurre nell'ordinamento l'istituto della class action. Tale istituto, anzi, dovrebbe essere esperibile in primo luogo nei confronti delle istituzioni competenti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle disfunzioni del servizio della giustizia.

 

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene che l'introduzione da parte del Senato dell'articolo 99 della legge finanziaria, relativo alla class action, sia stato un comportamento scorretto e non rispettoso degli equilibri che debbono sussistere fra i due rami del Parlamento. La relativa disciplina, tra l'altro, trascura molti aspetti importanti e non richiama, ad esempio, l'articolo 96 del codice di procedura civile. In tale contesto, ritiene che il ministro dovrebbe quantomeno esprimere parere favorevole su emendamenti modificativi, se non addirittura soppressivi, dell'articolo 99 della legge finanziaria.

 

Lanfranco TENAGLIA (PD-U), dopo aver ringraziato il ministro per il suo contributo, sottolinea come non appaia più opportuno discutere sui metodi adottati dal Senato quanto, piuttosto, sull'indubbia utilità dell'istituto della class action, anche con riferimento alla competitività del nostro sistema economico. A conferma della predetta utilità dell'istituto ritiene che lo stesso in passato avrebbe potuto salvare molte imprese dal fallimento se applicato, ad esempio, in relazione alla fattispecie dell'anatocismo bancario. Sottolinea quindi come tutti gli studi e gli approfondimenti necessari siano stati già ampiamente condotti da questa Commissione e come la legge finanziaria costituisca un'occasione per giungere ad una rapida introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento.

 

Nino MORMINO (FI) preannuncia la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 99 della legge finanziaria che riproduca la disciplina della class action elaborata, nella precedente legislatura, dagli attuali gruppi politici di maggioranza.

 

Il ministro Clemente MASTELLA sottolinea come lo strumento attraverso il quale si intende introdurre l'azione collettivanell'ordinamento dipenda anche dai rapporti fra Governo e Parlamento, e ricorda di aver espresso le proprie perplessità in Senato in ordine all'inserimento della disciplina in esame all'interno della legge finanziaria.

Dopo aver precisato che il Governo intende comunque realizzare l'introduzione dell'istituto nel contesto della legge finanziaria, sottolinea come la Camera potrà certamente apportare in via emendativa le modifiche che riterrà opportune. Inoltre ricorda che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 99, la disciplina dell'azione collettiva diventerà efficace decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Tale disposizione potrebbe quindi eventualmente consentire a questa Commissione di proseguire l'esame della disciplina della class action e di apportare modifiche prima che l'articolo 99 della legge finanziaria diventi efficace.

Per quanto riguarda la questione più generale dei tempi del processo penale e del processo civile, ricorda che il Governo ha presentato due disegni di legge e che ora spetta al Parlamento fissare tempi e priorità di esame.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, sottolinea l'importanza di non sprecare il lavoro svolto dalla Commissione giustizia della Camera sulla class action e ritiene che, ove non fosse possibile licenziare nel contesto della legge finanziaria una disciplina equilibrata e che tenga adeguatamente conto dell'esame che si sta svolgendo da circa un anno e mezzo in Commissione, il lavoro della Commissione medesima dovrebbe certamente proseguire nei centottanta giorni concessi dal comma 13 dell'articolo 99. Nel registrare la volontà unanime di varare la disciplina sulla class action, sottolinea come, tuttavia, la necessità di mantenere complessi equilibri politici al Senato, non possa rendere accettabile una disciplina incompleta e frammentaria come quella prevista dall'articolo 99. Si dichiara comunque contrario alla prospettata ipotesi di uno stralcio del predetto articolo.

Illustra innanzitutto le parti di competenza della Commissione Giustizia in ordine al Bilancio di previsione dello Stato, che costituisce l'autorizzazione giuridica all'esercizio finanziario coincidente con il prossimo anno solare, quantificando - in termini di competenza e di cassa - le entrate e le spese sulla base della legislazione vigente.

Osserva quindi che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2008, tenuto conto della seconda nota di variazione, reca spese finali per complessivi 7.564,55 milioni di euro.

Nello specifico, distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2008 si articola nel seguente modo: 7.236,66 milioni di euro per le spese correnti, pari al 95,7 per cento delle spese finali del Ministero; 327,89 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 4,3 per cento del totale delle spese.

Complessivamente, quindi, rispetto ai 7.774,18 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2007 (legge 27 dicembre 2007, n. 298), le previsioni per il 2008 (7.564,55 milioni) evidenziano una diminuzione del 2,6 per cento (-209,63 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.816,13 milioni di euro) il decremento delle spese è pari al 3,2 per cento circa (-251,58 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base.

Per quanto riguarda, invece, la consistenza dei residui passivi alla data del 1o gennaio 2008, questa viene valutata in 1.363,88 milioni di euro, di cui 895,49 milioni per le unità previsionali di parte corrente e 468,39 milioni per quelle in conto capitale.

Rispetto alle previsioni iniziali, ovvero ai residui presunti al 1o gennaio 2007, (1.554,22 milioni di euro), evidenzia quindi una diminuzione di 190,34 milioni euro; tale andamento conferma la tendenza al regresso nel processo di formazione dei residui.

La massa spendibile - costituita dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza - ammonta per il 2008 a 8.972,32 milioni di euro, rispetto ai 9.706,8 milioni euro delle previsioni assestate per il 2007.

L'autorizzazione complessiva di cassa, cioè la consistenza delle somme che possono effettivamente essere pagate, è prevista per il 2008 in 7.787,94 milioni di euro, con un coefficiente medio di realizzazione rispetto al volume della massa spendibile, di circa l'87 per cento. Tale coefficiente - che è determinato dal rapporto tra l'autorizzazione di cassa e la massa spendibile - rappresenta la percentuale della massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente di realizzazione piuttosto alto, anche per effetto della struttura della spesa del Ministero della giustizia, che è prevalentemente costituita da spese correnti.

Ciò premesso in via generale, fa presente che nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le «Missioni» sulle quali è coinvolto, i «Programmi» di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell'ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Rispetto al passato si passa, quindi, da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia comprende 3 missioni. Si tratta, in particolare: della missione n. 6, denominata «Giustizia»; di una parte della missione n. 32, denominata «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»; di una parte della missione n. 33, denominata «Fondi da ripartire».

La missione «Giustizia» è la più importante e si articola in 4 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile; 1.4. Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile.

La spesa complessiva per il programma amministrazione penitenziaria è pari a 2.865,85 milioni di euro, di cui 2.808,57 milioni per spese correnti e 57,28 euro in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la Giustizia civile e penale la spesa complessiva ammonta a 4.055,09 milioni di euro di cui 3.986,32 milioni di euro per spese correnti e 68,77 milioni di euro spese in conto capitale. In relazione poi alla giustizia minorile la spesa complessiva di 146,93 milioni di euro è così ripartita: spese correnti, 145,44 milioni; spese in conto capitale, 1,49 milioni.

Da ultimo, per quanto concerne l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile la spesa complessiva ammonta a 200,11 milioni di euro così ripartiti: 70,12 milioni di euro per spese per edilizia giudiziaria; 110,96 milioni di euro per spese per edilizia penitenziaria; 19,03 milioni di euro spese per edilizia minorile.

Segnala, peraltro, che ulteriori stanziamenti relativi all'edilizia penitenziaria e giudiziaria sono allocati negli stati di previsione dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture.

Per quanto riguarda, poi, le ulteriori due missioni alle quali partecipa il ministero della giustizia, segnala che, per quanto riguarda la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», a tale missione fa capo un solo programma, denominato «Indirizzo politico» per una spesa complessiva di 29,82 milioni di euro.

Nello specifico, il programma contiene tre macroaggregati riguardanti il «Funzionamento», gli «Interventi», e gli «investimenti».

Alla terza missione di interesse della Commissione riguardante «Fondi da ripartire» fa invece capo un solo programma, denominato «Fondi da assegnare».

Per completezza di informazione, segnala alcuni capitoli del bilancio dello stato di interesse della Commissione giustizia con il relativo stanziamento.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero della Giustizia (tabella 5): Spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione ed il trasporto dei detenuti (1.1.2/1761), 395,79 milioni di euro; Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (1.1.2/1768), 4,80 milioni di euro; Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura (1.2.1/1478), 8,49 milioni di euro.

Ulteriori stanziamenti sono, poi, previsti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tabella 2): Spese di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (21.2.3/2195): 30 milioni di euro; Spese di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato (21.2.3/2170): 201 milioni di euro; Spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (21.2.3/2182): 1,89 milioni di euro; Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario (17.2.2/1312): 20 milioni di euro; Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (17.2.2/1313): 15 milioni di euro; Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti agli enti locali per interventi e manutenzione di uffici giudiziari e case mandamentali (10.1.6/7528): 8 milioni di euro.

Ulteriori stanziamenti sono poi previsti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella 8): Programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari (3.1.2/2640): 52,81 milioni di euro; Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive (5.1.2/2341): 10,33 milioni di euro; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (5.1.2/2384): 10,33 milioni di euro.

Da ultimo, ulteriori stanziamenti sono previsti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10): si tratta, in particolare della spesa per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (1.1.6/7472), quantificata in 20 milioni di euro.

Passando all'esame della legge finanziaria 2008, segnala le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Evidenzia, in primo luogo, l'articolo 14, comma 2, lettera b), che stanzia 1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 14, inoltre, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo tributario. Il comma 6 riduce a 21 le sezioni della Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1o maggio 2008, al fine di diminuire le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la suddetta Commissione. Le predette sezioni sono incardinate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.

I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo del presente comma (ossia ad una delle sezioni della Commissione tributaria centrale incardinate presso le Commissioni tributarie regionali e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano).

Il comma 7 prescrive che i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 8, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già depositato il dispositivo, vengano attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

Il comma 8 rimette ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, la determinazione del numero delle sezioni e degli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ; a tali decreti è pure rimessa la definizione delle altre modalità per l'attuazione dei commi 8 e 9; con uno dei predetti decreti, sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data, decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 9 per l'attuazione dei commi 6, 7 e 8, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

A decorrere dal 1o maggio 2008, i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

Il comma 10 autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo: la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, per l'assunzione di magistrati amministrativi; la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili; la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

Il comma 11 prescrive che le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 10 trasmettano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

L'articolo 15 reca disposizioni sulla gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevedendo che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Al riguardo, il medesimo articolo, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

Il comma 1, dopo aver precisato che le citate convenzioni dovranno essere stipulate con un'apposita società interamente posseduta dalla società Equitalia S.P.A., definisce i compiti assegnati alla Società stipulante. In particolare, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia e relative a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la citata Società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso: a) l'acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore; b) la notifica al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena; c) l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

Il comma 2 identifica, poi, una serie di operazioni finanziarie che potranno essere poste in essere dalla Società stipulante, precisando, al riguardo, che le linee guida di tali operazioni dovranno essere individuate dalle citate convenzioni secondo modalità volte a garantire la restituzione del capitale e degli interessi.

Ai sensi del comma 3, il Ministero della giustizia può incaricare la Società stipulante di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.

I commi 4 e 5 riguardano la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal precedente comma 1 e lo statuto della Società stipulante. In particolare, ai sensi del comma 4, la remunerazione relativa alle attività di gestione precedentemente contemplate (comma 1) sono determinate dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, ai sensi del comma 5, lo statuto della Società stipulante dovrà riservare al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

Il comma 6 dispone, dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia e relativo alla iscrizione a ruolo del credito. Tale abrogazione è, evidentemente, connessa alle nuove competenze previste in capo alla Società stipulante da parte del comma 1 dell'articolo in esame.

Il comma 7, da ultimo, reca una disposizioni di carattere finanziario: dispone che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in commento, come determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono - al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante - ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

L'articolo 36 reca la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica.

In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio 2008, avvii la realizzazione di un «sistema unico» nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'Amministrazione della giustizia.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato specificato che il sistema unico dovrà essere articolato su base distrettuale di corte d'appello. Tale specificazione sembrerebbe armonizzare la disposizione in esame con il contenuto del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, approvato dalla Camera e attualmente all'esame della II Commissione del Senato (A.S. 1512). L'articolo 9 di tale disegno di legge, infatti, modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale, stabilendo che le operazioni di registrazione siano compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello.

Il secondo periodo del comma 1 dispone affinché, contestualmente all'avvio del sistema unico, si proceda all'adozione dei provvedimenti previsti dal citato articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003: repertorio delle prestazioni obbligatorie e decreto sui costi.

Ai sensi del comma 2, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

L'articolo 37, recante misure in favore della giustizia minorile, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede la corresponsione dell'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 272 del 1989, organizzate dall'amministrazione della giustizia minorile (comma 1). L'indennità in questione, corrisposta in presenza di articolazioni di orario, è prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Le modalità e i criteri di corresponsione sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

A tal fine, il comma 2 autorizza, a favore del Ministero della giustizia, uno stanziamento di 307.000 euro per l'anno 2008.

L'articolo 67 riguarda l'edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 4 che autorizza una spesa di 70 milioni di euro per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria. Lo stanziamento complessivo è così suddiviso nel triennio: 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010. Il programma dovrà, infine, essere approvato con un decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 99 introduce l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti

Nello specifico, mentre il comma 1 dichiara la finalità del provvedimento (istituzione e disciplina della class action in conformità con la normativa nazionale e comunitaria), il comma 2 integra la disciplina della legittimazione ad agire giudizialmente a tutela degli interessi collettivi stabilita dagli articoli 139 e 140 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). A tale scopo, nello stesso Codice è introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 140-bis) che disciplina e scandisce le diverse fasi dell'azione collettiva, mirante ad ottenere dal giudice una pronuncia che, accertando la lesione degli interessi di una determinata categoria di persone, condanni il convenuto ad un risarcimento.

Le fasi del procedimento, necessarie ed eventuali, possono essere così riassunte.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (fermo restando il diritto del singolo ad agire autonomamente in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) chiedono singolarmente o collettivamente al tribunale competente (in base alla residenza del convenuto) la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente a singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.

Quanto ai soggetti legittimati, il comma 1 precisa che si tratta delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 del Codice del consumo, che devono essere iscritte nell'apposito elenco, aggiornato annualmente, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi del comma 2 con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire.

Con riferimento al titolo della responsabilità, il nuovo articolo 140-bis fa riferimento: in ambito contrattuale, ad illeciti relativi ai rapporti giuridici originati dai contratti cosiddetti di massa o per adesione, conclusi secondo le modalita` previste dall'articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari); in ambito extracontrattuale, a pratiche commerciali illecite o comportamenti anticoncorrenziali attuati da società, nazionali o locali, fornitrici di beni e servizi, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori.

L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione (comma 3).

Già prima della eventuale sentenza di condanna (che determina i criteri di liquidazione degli importi in favore dei singoli consumatori-utenti, comma 4) le parti (ovvero le associazioni rappresentative e il convenuto) possono cercare una conciliazione per arrivare ad un accordo transattivo davanti al giudice (comma 5); ogni altra azione risarcitoria per il medesimo oggetto e nei confronti delle stesse parti, a giudizio definito, risulta improcedibile (comma 6);

Una volta divenuto esecutivo il verbale di conciliazione o, in assenza di conciliazione, contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna, il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di conciliazione per la determinazione del quantum dei singoli risarcimenti in favore dei consumatori. A tale organo possono ricorrere tutti gli interessati o, per delega, le associazioni. A questo punto, la Camera di conciliazione definisce, con verbale, i modi, i termini e l'entità del risarcimento. Alla sottoscrizione del verbale ad opera delle parti consegue l'improcedibilità delle singole azioni risarcitorie eventualmente avviate prima dello spirare del termine stabilito per l'esecuzione della prestazione dovuta (comma 7).

In caso di fallimento del tentativo di composizione sopra illustrato, il comma 8 del nuovo articolo 140-bis prevede, a fini di tutela del singolo consumatore o utente, una seconda fase giudiziale, «di accertamento», stavolta riservata non all'associazione ma al singolo consumatore danneggiato; questi potrà, infatti, instaurare un giudizio avente ad oggetto, in contraddittorio, il mero accertamento - in capo a se stesso, consumatore o utente - dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna derivante dalla class action nonché la precisa determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni genericamente riconosciuto dalla stessa sentenza. L'individuazione del quantum da liquidare sarà favorito dalla eventuale sentenza di condanna che abbia già definito i criteri di risarcimento.

La sentenza di accertamento costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Più precisamente, alla sentenza di condanna e all'accertamento della qualità di creditore (in sede conciliativa o giudiziale), consegue il diritto del singolo consumatore e utente di chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore.

Ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 140-bis, la sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

La nuova norma, al comma 11, stabilisce, inoltre, relativamente a taluni contratti, effetti estensivi automatici alle condanne per pubblicità ingannevole.

Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti per adesione di cui all'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso.

Il comma 12 della nuova disposizione stabilisce, poi, che spettano al convenuto, in caso di soccombenza anche solo parziale, le spese del procedimento e precisa, altresì, che il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia.

Da ultimo, il comma 13, concernente l'entrata in vigore del nuovo articolo 140-bis, prevede che le disposizioni contenute in tale norma diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 102, introdotto dal Senato, aggiunge all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le lettere c-bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità, alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 102, comma 1, capoverso c)-ter, stabilisce che le disponibilità del Fondo per le politiche della famiglia siano destinate, altresì, alle iniziative di carattere informativo ed educativo, volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

L'articolo 103, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) stabiliva che una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, fosse destinato al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Tale articolo prevedeva poi che il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilisse i criteri di ripartizione del Fondo, destinandone una quota parte all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (decreto ministeriale 16 maggio 2007); con successivo decreto 3 agosto 2007 - tuttora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti - tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Si ricorda inoltre che nel Documento di Programmazione economico-finanziaria 2008-2011, il Governo ha dichiarato di voler istituire, nel quadro delle compatibilità finanziarie, un fondo destinato a tre fondamentali linee di azione, tra le quali la promozione e la tutela dei diritti umani, nel cui ambito realizzare un programma specifico contro le molestie e la violenza. In tale quadro, anche al fine di monitorare forme di violenza e di abuso connesse a nuovi fondamentalismi, il Governo intende in particolare valorizzare l'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, operando in stretta connessione con la Conferenza unificata e con i movimenti e le associazioni interessate al problema.

L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

In particolare, il comma 1 stanzia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi: a) acquisizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano; b) trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.

Ai sensi del comma 2, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo sono individuate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 129 ridisegna la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l'organico della magistratura militare con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

In particolare, il comma 1 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare attraverso un triplice intervento, operativo a partire dal 1 maggio 2008: soppressione dei tribunali militari, e delle relative procure, a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, con contestuale ridefinizione della competenza territoriale dei restanti tribunali (lettera a); soppressione delle sezioni distaccate della corte militare d'appello - e delle relative procure - a Verona e Napoli (lettera b); riduzione a 58 unità - in luogo delle attuali 103 - dell'organico dei magistrati militari (lettera c). I magistrati militari in esubero (45 unità) transitano nel ruolo della magistratura organica, ai sensi del successivo comma 4.

Conseguentemente, degli attuali 9 tribunali militari, restano operativi soltanto: il Tribunale militare di Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna); il Tribunale militare di Roma (competente per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna); il Tribunale militare di Napoli (competente per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Il comma 2 prevede la riduzione dagli attuali 9 a 6 dei membri del Consiglio della magistratura militare.

Senza modificare direttamente il testo dell'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 (che è invece modificato, in altri punti, dal successivo comma 6), il comma in esame prevede che i componenti eletti dai magistrati militari passino da 5 a 3 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione o d'appello) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare assume le funzioni di vicepresidente del Consiglio. La riduzione ha effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria. La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio è conseguentemente rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall'ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. Pertanto, le udienze fissate per una data successiva al 1 maggio 2008 si terranno davanti al tribunale militare o alla corte militare d'appello che ha assorbito la competenza, senza alcuna comunicazione alle parti.

Il comma 4 disciplina le conseguenze della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, ridefinendo le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell'organico dei magistrati militari.

In particolare, il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità: 45 in più rispetto alle attuali 10.109 (lettera a)); in tale ruolo transitano infatti i 45 magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lettera b).

Il transito avverrà in base ai seguenti criteri: nell'ordine di scelta per il transito verrà seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transiteranno in magistratura ordinaria avranno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari verrà data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permanessero esuberi di magistrati, i trasferimenti saranno disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, saranno disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare avranno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso. Per effetto della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate; in prima applicazione delle nuove piante organiche, sarà possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici (lettera c).

Per quanto riguarda il personale amministrativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari che transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. Tali trasferimenti avverranno prioritariamente su base volontaria, potendo però, laddove ciò non fosse sufficiente a coprire i posti, procedere d'ufficio (lettera d).

Il comma 5, apportando due modifiche alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante «Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace», interviene sull'ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.

Il comma 6 dell'articolo in commento apporta modifiche alla già citata legge n. 561 del 1988, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, al fine di coordinare alcune disposizioni con la riduzione del numero dei componenti del Consiglio operata dal comma 2. In particolare, la lettera a) elimina dall'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 il riferimento al fatto che uno dei componenti estranei alla magistratura debba essere eletto vice-presidente, in quanto a seguito del comma 2 vi è un solo membro laico che assume di diritto la carica di vicepresidente. La lettera b) interviene sulla disposizione che individua la composizione del comitato di presidenza, adeguandola al disposto del comma 2, mentre la lettera c) adegua il comma 4, in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio.

Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di «temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi» - di cui alla legge n. 111 del 2007, articolo 5, comma 3 - si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche.

Il comma 8 stabilisce che dall'applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 130, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

In particolare, il comma 1 aggiunge un nuovo comma 3-bis all'articolo 262 del codice di procedura penale, in tema di durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.

Il nuovo comma 3-bis prevede che le somme di denaro sequestrate, e di cui non sia stata disposta la confisca, siano devolute allo Stato qualora ricorrano le seguenti condizioni: siano trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione e nessuno ne abbia chiesto la restituzione.

Il comma 2 modifica l'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale che, elencando le competenze del giudice dell'esecuzione, richiama la decisione del giudice in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

In virtù della novella all'articolo 262 del codice introdotta dal comma 1, la disposizione in commento introduce all'articolo 676 del codice di procedura penale il riferimento ad una terza possibilità: la devoluzione delle somme allo Stato ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 262 del codice di rito.

Il comma 3 dell'articolo in commento destina le somme ricavate dall'applicazione dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Ricorda che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati il disegno di legge del Governo C. 2873 che, all'articolo 6, fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati.

 

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che il Governo, di recente, abbia più volte dimostrato di non aver compreso l'importanza di destinare le risorse disponibili alla riorganizzazione della giustizia. In particolare, rileva come nei provvedimenti in esame si registri una palese contraddizione, poiché si intende aumentare i compiti della giustizia, ad esempio introducendo la class action, senza aumentare o, addirittura, riducendo le risorse destinate alla giustizia. Sotto questo profilo condivide pienamente le critiche del relatore e sottolinea come, fino ad ora, il denaro sia stato impiegato e speso male per il settore della giustizia.

Rileva quindi come le previsioni per il futuro non facciano ben sperare, in considerazione della progressiva diminuzione della crescita economica e della conseguente riduzione delle entrate tributarie. Sottolinea altresì come la crescita del nostro Paese continui ad essere inferiore alla media europea. Inoltre l'inflazione in aumento determinerà tassi di interesse tendenzialmente più elevati, che determineranno la sottrazione di ulteriori risorse nel contesto di un Paese con un indebitamento molto elevato, anche per l'indebitamento netto, d'altra parte, è previsto un sensibile peggioramento nel corso del 2008, nella misura dello 0,4 per cento.

Per quanto riguarda la giustizia, sottolinea come la spesa complessiva per questo settore ammonti solamente all'1,5 per cento della spesa complessiva e come tale dato risulti in diminuzione rispetto all'anno precedente. Il che, come accennato, appare inaccettabile in relazione alla situazione di crisi nella quale versa la giustizia ed in relazione ai nuovi compiti che ad essa si vogliono assegnare.

Quanto alla diversa struttura che il bilancio 2008 presenta rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti, rileva come l'articolazione per missioni e programmi non abbia apportato alcun contributo di chiarificazione, poiché non è agevole identificare le singole voci e la corrispondenza finanziaria. Evidenzia quindi, a titolo esemplificativo, la difficoltà di identificare quanta parte delle spese relative alla giustizia civile e penale siano destinate al personale; ovvero se vi siano margini di risparmio e razionalizzazione relativamente alla gestione dei sistemi informatici.

Sulla class action esprime forti perplessità sia sull'inserimento della disciplina nella legge finanziaria sia sul contenuto di tale disciplina, riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame e richiamando quanto già espresso dopo l'intervento del Ministro.

Quanto alla giustizia tributaria, condivide lo smantellamento della Commissione tributaria centrale, manifestando peraltro perplessità sulle modalità di redistribuzione del personale sul territorio. Quanto all'articolo 67, relativo all'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, evidenzia la necessità di accelerarne i tempi di realizzazione e preannuncia la presentazione di un emendamento che introduca sul programma medesimo il necessario parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con riferimento agli interventi sulla giustizia militare, sottolinea la superfluità del mantenimento di un organo di autodisciplina e ritiene necessario prevedere l'obbligo di comunicare alle parti interessate l'avvenuta trasmissione del fascicolo processuale a nuovo ufficio giudiziario territorialmente competente.

 

Pino PISICCHIO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


IICOMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato del Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Pino PISICCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.50.


IICOMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

 

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato del Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge finanziaria per il 2008. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine alle proposte emendative presentate (vedi allegato 1).

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi 3256/II/14.1 Mazzoni, 3256/II/37.02 Tenaglia, 3256/II/37.07 Mazzoni, 3256/II/37.08 D'Elia, 3256/II/67.1 Contento, nonché sugli emendamenti 3256/II/99.16, 3256/II/99.47, 3256/II/99.50 e 3256/II/99.54 Maran, 3256/II/99.66 Mazzoni, 3256/II/99.67, 3256/II/99.72, 3256/II/99.77, 3256/II/99.83, 3256/II/99.85 e 3256/II/99.94 Maran, 3256/II/99.110 Consolo, 3256/II/99.96 e 3256/II/99.100 Maran. Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

 

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 3256/II/14.1 Mazzoni.

 

Manlio CONTENTO (AN) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3256/II/15.1, 3256/II/15.2 e 3256/II/36.1. Con riferimento agli emendamenti 3256/II/15.2 e 3256/II/15.1 ricorda come la Commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame di altro provvedimento, si sia già espressa negativamente sulla opportunità di costituire una società per il recupero delle spese pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Esprime in particolare forti perplessità sulla disciplina prevista dal comma 5, dell'articolo 15, della legge finanziaria. Quanto all'emendamento 3256/II/36.1 rileva l'inutilità della previsione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3256/II/15.1, 3256/II/15.2 e 3256/II/36.1 Contento.

 

Manlio CONTENTO (AN), intervenendo sui suoi emendamenti 3256/II/36.2 e 3256/II/36.3 ricorda come la Commissione giustizia, nell'esaminare il disegno di legge in materia di intercettazioni abbia già discusso sulla complessa questione del monitoraggio dei costi delle intercettazioni, non aggiungendo una soluzione rispetto alla quale la previsione di cui all'articolo 36, comma 2, della legge finanziaria sembra porsi in contrasto. In particolare, sottolinea come un'efficace monitoraggio dei costi debba avere riguardo ai singoli uffici giudiziari, mentre l'espressione «complessivi», utilizzata nel predetto articolo 36, potrebbe far pensare ad una forma di monitoraggio più generica e sostanzialmente inefficace, perché riferita alla spesa nel suo complesso.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, non ritiene che il secondo comma dell'articolo 36 si ponga in contrasto con le soluzioni adottate nel disegno di legge in materia di intercettazioni, approvato dalla Camera, in tema di monitoraggio dei costi delle intercettazioni. Ritiene peraltro che la questione meriti un'ulteriore approfondimento e che gli emendamenti 3256/II/36.2 e 3256/II/36.3 Contento potrebbero essere accantonati.

 

Pino PISICCHIO, presidente, propone di accantonare gli emendamenti 3256/II/36.2 e 3256/II/36.3 Contento.

La Commissione, dopo avere approvato la proposta di accantonamento, con distinte votazioni respinge gli emendamenti 3256/II/36.4 Pedrini, 3256/II/37.1 Mazzoni e l'articolo aggiuntivo 3256/II/37.01 Balducci.

 

Lanfranco TENAGLIA (PD-U) insiste per l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 3256/II/37.02, volto ad escludere dal patto di stabilità le spese di giustizia, per la parte eccedente il rimborso, relative anche agli uffici giudiziari esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3256/II/37.02 Tenaglia.

 

Luigi COGODI (RC-SE) esprime perplessità circa l'opportunità, anche sotto il profilo dell'ammissibilità, di inserire nella legge finanziaria la disciplina di cui all'articolo aggiuntivo 3256/II/37.03 Suppa. Tale disciplina, d'altra parte, costituisce già oggetto del disegno di legge C. 2873 Governo e rappresenta un punto sul quale la Commissione ha raggiunto una ampia convergenza. Osserva peraltro come la scadenza del 31 dicembre 2007 sia vicina e come il Governo debba assumere una precisa posizione a tale proposito.

 

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene che l'articolo aggiuntivo in questione potrebbe essere approvato proprio in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 2873 è in itinere, mentre la scadenza del 31 dicembre 2007, di fondamentale importanza per i magistrati onorari, è assai prossima.

 

Pino PISICCHIO, presidente, pur condividendo le osservazioni dell'onorevole Cogodi sui profili di ammissibilità di taluni emendamenti, ricorda che il disegno di legge finanziaria in esame contiene disposizioni rilevanti, non del tutto pertinenti con il suo oggetto, come ad esempio la normativa sull'azione collettiva. Tale considerazione non poteva non incidere sul giudizio di ammissibilità della Presidenza di questa Commissione in merito agli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria, anche perché altrimenti si rischierebbe di alterare il principio del bicameralismo perfetto, non consentendo ad una Camera ciò che è invece ammesso per l'altra.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI convivendo sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Cogodi, invita l'onorevole Suppa a ritirare l'articolo aggiuntivo 3256/II/37.03.

 

Rosa SUPPA (PD-U) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/II/37.03.

 

Pino PISICCHIO, presidente, sottolinea come, per valutare l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 3256/II/37.04, siano stati adottati gli stessi criteri di elasticità illustrati con riferimento all'articolo aggiuntivo 3256/II/37.03 Suppa.

 

Federico PALOMBA (IdV) fa proprio l'emendamento 3256/II/37.04 ed insiste perché lo stesso sia approvato in quanto volto ad affermare il principio, largamente condiviso, della «paricentricità» della sede della scuola superiore della magistratura.

 

Luigi COGODI (RC-SE) esprime forti perplessità sul principio che l'articolo aggiuntivo in esame intenderebbe affermare, e sulla formulazione stessa della proposta emendativa che appare estremamente generica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi 3256/II/37.04, Misiti, 3256/II/37.05 e 3256/II/37.06 Mazzoni, approva gli articoli aggiuntivi 3256/II/37.07 e 3256/II/37.08 Mazzoni, nonché l'emendamento 3256/II/67.1 Contento. La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento 3256/II/80.1 Balducci, gli articoli aggiuntivi 3256/II/84.01 Schirru, l'articolo aggiuntivo 3256/II/84.02 Burtone e l'articolo aggiuntivo 3256/II/86.01 Cancrini, l'emendamento 3256/II/129.1 Leoluca Orlando e l'emendamento 3256/II/129.2 Palomba.

 

Lanfranco TENAGLIA (PD-U) chiede se l'emendamento 3256/II/129.3 Suppa vada ad interferire sulla disciplina relativa al disegno di legge C. 2873 Governo.

 

Gaetano PECORELLA (FI) e Manlio CONTENTO (AN) esprimono forti perplessità sulla disciplina di cui all'emendamento di cui all'emendamento 3256/II/129.3 Suppa.

 

Rosa SUPPA (PD-U) ritira il proprio emendamento 3256/II/129.3.

 

La Commissione respinge l'emendamento 3256/II/129.4 Giovanelli.

 

Luigi COGODI (RC-SE) insiste per l'approvazione dell'emendamento 3256/II/129.5 Deiana, del quale è cofirmatario, sottolineando come le misure di contenimento dei costi previste dall'articolo 129 della legge finanziaria appaiano indeterminate ed irrazionali. A prescindere da ogni considerazione di carattere localistico, tale norma non prende in considerazione talune condizioni oggettive che caratterizzano la regione Sardegna nella quale, tra l'altro, si trova circa il 65 per cento delle installazioni militari, con il relativo personale.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Cogodi meriti i dovuti approfondimenti e che, quindi, l'emendamento in questione dovrebbe essere accantonato.

 

Pino PISICCHIO, presidente, propone l'accantonamento dell'emendamento 3256/II/129.5 Deiana.

La Commissione, dopo aver approvato la proposta di accantonamento del Presidente, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3256/II/130.2 e 3256/II/138.1 Mazzoni.

 

Rosa SUPPA (PD-U), intervenendo con riferimento al suo emendamento 3256/II/144.1, sottolinea l'opportunità di meglio precisare le attività professionali alle quali è applicabile il tetto di spesa di cui all'articolo 144 della legge finanziaria.

 

Gaetano PECORELLA (FI) e Michele Giuseppe VIETTI (UDC) concordano con l'onorevole Suppa e preannunciano il voto favorevole sull'emendamento 3256/II/144.1.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, modificando il proprio precedente parere, esprime parere favorevole sull'emendamento 3256/II/144.1.

La Commissione approva l'emendamento 3256/II/144.1 Suppa.

 

Rosa SUPPA (PD-U) raccomanda l'approvazione anche del suo emendamento 3256/II/144.2, richiamandosi alle argomentazioni già espresse in merito all'emendamento testè approvato.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, esprime parere favorevole anche sull'emendamento 3256/II/144.2.

La Commissione approva l'emendamento 3256/II/144.2.

 

Daniele FARINA (RC-SE) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3256/II/146.1, volto a correggere un errore di formulazione del comma 29 dell'articolo 146.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento 3256/II/146.1.

 

Michele Giuseppe VIETTI (UDC) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 3256/II/146.1.

 

Pino PISICCHIO, presidente, propone di accantonare l'emendamento 3256/II/146.1 Daniele Farina.

La Commissione, dopo aver approvato la proposta di accantonamento formulata dal Presidente, respinge l'emendamento 3256/II/146.2 Cogodi.

 

Federico PALOMBA (IdV), insiste per l'approvazione del suo emendamento 3256/II/146.3, volto a garantire la copertura delle direzioni dell'area pedagogica degli istituti penitenziari di prima fascia tramite l'assunzione di ulteriori 15 dirigenti.

La Commissione respinge l'emendamento 3256/II/146.3 Palomba.

 

Rosa SUPPA (PD-U) fa proprio l'articolo aggiuntivo 3256/II/146.01 Mazzoni, che riproduce il contenuto della proposta di legge C. 615 Mazzoni, recante disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici, ed insiste per la sua approvazione. Ricorda quindi come la predetta proposta di legge, già approvata dalla Commissione Giustizia, sia volta ad eliminare una anomalia dell'ordinamento.

 

Enrico BUEMI (RosanelPugno) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 3256/II/146.01 Mazzoni.

 

Michele Giuseppe VIETTI (UDC) preannuncia il proprio voto contrario sul predetto articolo aggiuntivo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3256/II/146.01 Mazzoni.

 

Pino PISICCHIO, presidente, sottopone all'esame della Commissione l'articolo aggiuntivo 3256/II/14.01 Pisicchio, volto a correggere un intervento normativo del Senato che potrebbe determinare problemi nello svolgimento delle attività del Consiglio di giustizia tributaria.

 

Manlio CONTENTO (AN) e Michele Giuseppe VIETTI (UDC) esprimono forti perplessità sulla formulazione della proposta emendativa in questione, che comunque meriterebbe di essere meglio approfondita e valutata con maggiore attenzione.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U) relatore, ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3256/II/14.01 Pisicchio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3256/II/14.01 Pisicchio.

 

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che erano stati accantonati gli emendamenti 3256/II/36.2 e 3256/II/36.3 Contento, 3256/II/129.5 Deiana e 3256/II/146.1 Daniele Farina.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, con riferimento agli emendamenti 3256/II/36.2 e 3256/II/36.3 Contento, ricorda che la questione dei controlli sui costi delle intercettazioni era stata lungamente dibattuta e risolta dal provvedimento approvato dalla Camera in materia di intercettazioni.

 

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea che il provvedimento cui fa riferimento il relatore prevede un monitoraggio su base distrettuale, mentre è necessario che i controlli abbiano ad oggetto i singoli uffici giudiziari.

La Commissione approva l'emendamento 3256/II/36.2 Contento.

 

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento 3256/II/36.2 Contento, l'emendamento 3256/II/36.3 Contento non sarà posto in votazione.

 

Federico PALOMBA (IdV) insiste per l'approvazione dell'emendamento 3256/II/129.5 Deiana, sottolineando come le misure per il contenimento dei costi della giustizia militare di cui all'articolo 129 destino non poche perplessità. Evidenzia, a titolo esemplificativo, gli enormi costi che lo Stato dovrà sostenere per il trasferimento delle strutture giudiziarie da Cagliari a Roma, nonché la traslazione di molti costi sull'utente del servizio giustizia.

 

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che le questioni sollevate dall'onorevole Palomba e, precedentemente, dall'onorevole Cogodi, siano estremamente rilevanti e condivisibili. Ritiene che, in realtà, la soluzione più efficace sarebbe quella di abolire la magistratura militare.

 

Luigi COGODI (RC-SE) nell'insistere per l'approvazione dell'emendamento 3256/II/129.5 ribadisce come la questione dallo stesso sottesa non sia territoriale o localistica, ma oggettiva. L'articolo 129 è stato inserito nella legge finanziaria proprio in considerazione di presunti effetti sulla riduzione dei costi. Tali effetti, tuttavia, appaiono quantomeno dubbi e un eventuale risparmio di spesa si otterrebbe solo traslando dei costi sul cittadino.

 

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea come in questo caso i testimoni e le parti lese dovrebbero assumere degli oneri assolutamente ingiustificati. Preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3256/II/129.5.

 

Enrico BUEMI (RosanelPugno) concorda con l'onorevole Contento sulla necessità di abolire la magistratura militare.

La Commissione respinge l'emendamento 3256/II/129.5 Deiana.

Daniele FARINA, presidente, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3256/II/146.1, volto alla correzione di un errore di formulazione dell'articolo 146 comma 29.

 

Michele Giuseppe VIETTI (UDC) auspica che il comma 29 dell'articolo 146, ove eventualmente modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 3256/II/146.1, sia comunque interpretato nel senso che le 22 unità di personale ivi previste siano comunque immesse in servizio nell'ambito della regione Piemonte.

 

Daniele FARINA, presidente, conferma che il predetto comma 29, ove modificato, dovrebbe intendersi nel senso indicato dall'onorevole Vietti.

La Commissione approva l'emendamento 3256/II/146.1 Daniele Farina.

 

Pino PISICCHIO, presidente, rileva che sono imminenti le votazioni in Assemblea e che, pertanto, la Commissione non è in grado di esaminare in maniera compiuta i numerosi emendamenti presentati sulla complessa materia delle azioni collettive, disciplinata dall'articolo 99. Al fine di consentire la loro presentazione alla Commissione Bilancio, ritiene opportuno che la Commissione Giustizia proceda alla reiezione di tali emendamenti, senza pertanto alcun riferimento al merito dei medesimi. Si tratterebbe, in sostanza, di una reiezione meramente tecnica.

 

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea che la scelta di respingere tutti gli emendamenti all'articolo 99 equivale a non svolgere sostanzialmente alcun esame in Commissione della disciplina della class action. Tale disciplina, infatti, ove non oggetto di discussione in Commissione Giustizia, molto difficilmente sarà esaminata in modo approfondito presso la Commissione Bilancio. Ritiene quindi che il Presidente Pisicchio dovrebbe sottoporre al Presidente della Camera il disagio per la ristrettezza dei tempi di esame e proporre una soluzione adeguata, che potrebbe essere la proroga al termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio in relazione all'articolo 99.

 

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver ricordato di avere più volte sostenuto la necessità di apportare profonde modifiche alla disciplina di cui all'articolo 99, osserva che la Commissione, considerata l'imminenza della convocazione della seduta e che il parere alla Commissione Bilancio deve necessariamente essere espresso entro la seduta odierna, non è sostanzialmente in grado di esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 99, se non violando il regolamento. In replica all'onorevole Contento, sottolinea, che, ove il Presidente della Camera non dovesse accogliere la richiesta di proroga ipotizzata dall'onorevole Contento e la Commissione Giustizia non avesse esaminato l'articolo 99, non sarebbe più possibile presentare emendamenti sulla predetta disposizione.

 

Michele Giuseppe VIETTI (UDC) ritiene particolarmente grave che la Commissione Giustizia si trovi a dover valutare un istituto tanto delicato come la class action in pochi minuti e sottolinea come l'inserimento della relativa disciplina nella legge finanziaria sia stato del tutto inopportuno.

 

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara che il proprio gruppo non esprimerà un voto privo di contenuto qual è quello di reiezione in blocco di tutti gli emendamenti all'articolo 99.

 

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda all'onorevole Pecorella che si tratterebbe di una reiezione tecnica, volta a preservare il diritto di ripresentare gli emendamenti in Commissione Bilancio.

 

Enrico BUEMI (RosanelPugno) sottolinea come la disciplina dell'articolo 99 sia incompleta e inapplicabile.

 

Alessandro MARAN (PD-U) sottolinea come il proprio gruppo, pur essendo contrario alla soppressione dell'articolo 99, ritenga che tale disposizione sia migliorabile. A tale scopo sono volti gli emendamenti oggi in discussione presso la Commissione Giustizia, i quali sono stati presentati anche presso la Commissione Bilancio.

 

Gaetano PECORELLA (FI) propone di votare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 99, che riproduca il testo base adottato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame dei progetti di legge sulla class action.

 

Alessandro MARAN (PD-U) ricorda come anche il testo base cui fa riferimento l'onorevole Pecorella richieda modifiche e miglioramenti, per cui sarebbe allora preferibile discutere degli emendamenti oggi all'esame della Commissione.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, propone la reiezione tecnica di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 99 della legge finanziaria, ai fini della presentazione delle medesime proposte emendative in Commissione Bilancio.

 

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara che Forza Italia non parteciperà al voto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti presentati all'articolo 99.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza della Commissione

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n. 5 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

 

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza della Commissione.

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 10 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

 

La seduta termina alle 14.20.

 


ALLEGATO

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato del Senato.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.14.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo.

Conseguentemente dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3256/II/14. 1.Mazzoni, Galletti.

 

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

3256/II/14. 01.Pisicchio.

 

ART.15.

Al comma 1 sopprimere le parole: una società interamente posseduta.

Conseguentemente la parola: dalla è sostituita dalla parola: la.

3256/II/15. 1.Contento.

 

Sopprimere il comma 5.

3256/II/15. 2.Contento.

 

ART.36.

Al comma 2 sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3256/II/36. 1.Contento.

 

Al comma 2, sopprimere la parola: complessiva.

3256/II/36. 2.Contento.

 

Al comma 2, la parola: complessivi è sostituita dalle seguenti: suddivisi per ciascun ufficio giudiziario.

Conseguentemente, le parole da: dispone fino a: giudiziaria sono sostituite dalla parola: effettuate.

3256/II/36. 3.Contento.

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, legge 31 luglio 2005, n. 155 prosegue fino al 31 gennaio 2008.

3256/II/36. 4.Pedrini.

 

ART.37.

All'articolo 37 aggiungere il seguente comma:

3. Il Ministero della Giustizia, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale del dipartimento per la giustizia minorile, appartenente alle qualifiche di Operatore di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2006, è autorizzato a prevedere una quota di riserva per li personale che alla data dei 31 dicembre 2007 presta servizio, da almeno 5 anni, in qualità di lavoratore di cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati nei Centri di Prima Accoglienza e nelle comunità per minori istituiti con decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, che svolgono attività di Sorveglianza e di Assistenza educativa e di animazione nei limiti di 60 unità e comunque entro un limite di spesa annua di 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2008. Con Decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni e per regolare i rapporti scaturenti dalle convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze (milioni di euro), apportare le seguenti variazioni:

2008: -1,4;

2009: -1,4;

2010: -1,4.

3256/II/37. 1.Mazzoni.

 

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

Al primo comma dell'articolo 39 della legge n. 488 del 1999 dopo le parole: «sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 legge n. 195 del 1958».

3256/II/37. 01.Balducci, Boato, Camillo Piazza, De Zulueta, Mazzoni, Francescato.

 

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, le riparazioni, la manutenzione, il riscaldamento e la custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i medesimi uffici, e per la pulizia degli stessi locali».

3256/II/37. 02.Tenaglia.

 

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Individuazione delle sedi di localizzazione della scuola superiore della magistratura).

Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate tre sedi della scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; privilegiando i capoluoghi di regione maggiormente baricentrici rispetto ai propri distretti».

3256/II/37. 04.Misiti, Amendola, Bianchi, Pignataro, Oliverio, Raiti, Tassone, D'Ippolito Vitale, Santelli, Fedele, Intriori, D'Ulizia, Laratta, Angela Napoli, Mancini, Evangelisti, Floresta, Rositani, Musi, Fortugno, Galati, Falomi, Nucara.

 

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell'incarico sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

3256/II/37. 03.Suppa.

 

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. I giudici onorari di Tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2007, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2009.

2. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come successivamente modificato, le parole: «nove anni dalla data di efficacia dei presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009».

3. Con decreto del Ministero della giustizia si determineranno tempi e modalità di smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia civile da affidare alla gestione dei giudici onorari aggregati che anche se cessati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, conservino i requisiti per l'assunzione del predetto incarico.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

3256/II/37. 05.Mazzoni.

 

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis.

Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, le risorse previste dall'articolo 7 della citata legge sono integrate, a decorrere dal 2008, di 6 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze (milioni di euro) apportare le seguenti variazioni:

2008: - 6;

2009: - 6;

2010: - 6.

3256/II/37. 06.Mazzoni.

 

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al fine di incentivare il trasferimento d'ufficio dei magistrati presso le sedi disagiate è attribuita, per il periodo di permanenza, e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal 1 e 2 comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979 n 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981 n. 27.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nelle tabelle C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

3256/II/37. 07.Mazzoni.

 

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Programmi di trattamento penitenziario).

1. Per l'incremento dei fondi destinati ai programmi di trattamento penitenziario, è autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2008, 1 milione per l'anno 2009 e di 2 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre la voce: Ministero della giustizia per gli importi corrispondenti.

3256/II/37. 08.D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.

 

ART.67.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sullo schema di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3256/II/67. 1.Contento.

 

ART.80.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chiunque omette il versamento al CONAI del contributo ambientale in violazione dell'articolo 224, comma 3, lettera h) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro cinquemila. Il versamento delle somme dovute prima che la violazione sia stata specificamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria estingue il reato ovvero ne estingue la pena qualora il reato sia stato commesso trattenendo indebitamente il contributo ambientale corrisposto da altri.

3256/II/80. 1.Balducci, Piazza, Zanella, Bonelli.

 

ART.84.

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

Art. 84-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nella Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, dall'entrata in vigore del decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 3, sono trasferite al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome le risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009, e in 167,8 milioni di euro per l'anno 2010 di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a carico del bilancio del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per l'anno 2010 a carico del bilancio del Ministero della salute. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile continueranno a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti:

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria, con conseguenti adeguamento dei livelli essenziali di assistenza;

b) le modalità, i tempi e le procedure secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative del settore, per realizzare il trasferimento dei rapporti di lavoro e delle convenzioni di tutto il personale addetto al servizio sanitario e degli psicologi della amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale, nelle corrispondenti funzioni quali attualmente espletate;

c) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;

d) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate al comma 1, destinate alla sanità penitenziaria.

3256/II/84. 01.Schirru.

 

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nella Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 3, sono trasferite al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome le risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009, e in 167,8 milioni di euro per l'anno 2010 di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a carico del bilancio del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di giuro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per l'anno 2010 a carico del bilancio del Ministero della salute. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti:

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tinte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria, con conseguenti adeguamento dei livelli essenziali di assistenza;

b) le modalità, i tempi e le procedure secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative del settore, per realizzare il trasferimento dei rapporti di lavoro e delle convenzioni di tutto il personale addetto al servizio sanitario e degli psicologi della amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale, nelle corrispondenti funzioni quali attualmente espletate;

c) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;

d) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate al comma 1, destinate alla sanità penitenziaria.

3256/II/84. 02. Burtone, Di Girolamo.

 

ART.86.

Al secondo comma dell'articolo 135 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: in attesa di giudizio aggiungere le parole: tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto In possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.

3256/II/86. 01. Cancrini, Crapolicchio.

 

ART.99.

Sopprimerlo.

* 3256/II/99. 1. Pecorella.

 

Sopprimerlo.

* 3256/II/99. 2. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Sostituire l'articolo 99 con il seguente:

Art. 99.

(Azione collettiva).

1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 3, possono richiedere al Tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondario ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi.

2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune.

Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.

3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. II decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.

4. La domanda si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.

5. L'azione è ammessa quando: a) il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500; b) risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3; c) concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi, è almeno pari a 250.

6. Il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il Presidente del tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 60 giorni. Il Presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero.

Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno 15 giorni prima dell'udienza.

7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere decidendo in camera di consiglio con decreto motivato.

Se richiesto da entrambe le parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di 10 giorni, con ricorso alla Corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il Tribunale ovvero la Corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile ed il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al Tribunale in composizione collegiale.

Copia del provvedimento è immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione dei collegio, di cui non possono far parte i giudici che hanno conosciuto dell'ammissibilità dell'azione.

Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria dei giudice.

Tra la comunicazione del provvedimento alle parti ed al Presidente del Tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a 30 né superiore a 120 giorni.

Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.

9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, sulla Gazzetta Ufficiale. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che può essere esercitata sino al giorno precedente l'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al Tribunale.

10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del Codice Civile operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente purché conseguenti al medesimo fatto dedotto in giudizio.

11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.

12. La spedizione del titolo in forma esecutiva di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti.

13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione della somma liquidata dal Tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito dal convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazione dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.

14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza ed a redigere il conto finale dell'iniziativa con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal Presidente e da almeno due aderenti al comitato è depositato presso la sede della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede il Tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni di entrata in vigore della presente legge.

3256/II/99. 3. Contento.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.

(Disciplina dell'azione collettiva tutela di interessi e diritti soggettivi).

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali e conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela degli interessi collettivi.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, nonché ogni altro soggetto che dimostri di avere un interesse ad agire direttamente, ivi inclusi gli enti associativi, diversi da quelli di cui sopra, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto - fermo restando il diritto del singolo individuo o soggetto ad agire in giudizio in via autonoma per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione e in conformità alle disposizione di cui al presente articolo - possono richiedere singolarmente o collettivamente con ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto e in caso di più convenuti nel luogo di residenza di uno di essi, l'autorizzazione ad esercitare un'azione collettiva come disciplinata dal presente articolo, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni e/o la restituzione di somme dovute a favore dei soggetti ricorrenti e di coloro che risultino danneggiati e/o possano avanzare omologhe pretese relativamente a atti e fatti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, nonché di atti o di fatti illeciti, anche extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, posti in essere da uno o più soggetti verso i quali si intende agire a mezzo dell'azione collettiva, sempre che tali atti e fatti ledano i diritti di una pluralità di soggetti i quali - seppur non preventivamente e specificatamente individuati - siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il giudice adito - esaminato il ricorso - con proprio decreto fisserà udienza di discussione, disponendo:

a) termini, non superiori a 60 giorni dal pedissequo provvedimento, entro i quali eventuali altri soggetti tra cui gli enti associativi di cui al comma 1 del presente articolo possano intervenire nel giudizio per esercitare l'azione collettiva nella qualità di dominus, ovvero per supportare l'azione collettiva del o dei ricorrenti quali dominus;

b) ulteriori termini non superiori a 60 giorni dal pedissequo provvedimento del giudice per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti verso i quali il o i ricorrenti e/o gli altri soggetti legittimati abbiano dichiarato di voler agire. Entro quest'ultimo termine, il o i ricorrenti, a pena di decadenza, provvederanno a notificare il ricorso e il decreto, e gli altri soggetti tempestivamente intervenuti provvederanno a notificare, a pena di decadenza, i propri atti di intervento ai soggetti indicati dai ricorrenti quali convenuti sia a quelli che gli stessi intervenienti avessero indicato come ulteriori convenuti dell'azione collettiva, cui parimenti dovrà essere altresì notificato a cura degli stessi il ricorso ed il decreto;

c) ulteriori termini non superiori a 30 giorni dall'avvenuta notifica ai soggetti indicati quali convenuti, entro i quali, a pena di decadenza, questi ultimi potranno costituirsi nel giudizio depositando atto di costituzione e risposta.

Il giudice all'udienza di discussione o in quelle successive, attraverso un procedimento a cognizione sommaria, entro 60 giorni dal termine di costituzione dell'ultimo dei soggetti indicati quali convenuti, si pronuncerà sulla non manifesta infondatezza della richiesta di attivazione della causa collettiva, nonché in ordine al soggetto e/o soggetti congiuntamente legittimati a promuoverla nella loro qualità di dominus e dei soggetti eventualmente legittimati ad intervenire nell'instaurando giudizio di cui all'azione collettiva ad adiuvandum e in dipendenza dell'azione promossa dal dominus. Il giudice nell'assumere tale decisione valuterà il contenuto della domanda dei ricorrenti e degli altri intervenienti che dovrà precisare i fatti e gli atti illeciti e/o dannosi fondanti l'azione collettiva, il periodo temporale ove si collocano tali atti ed i relativi danni e relativi diritti risarcitori, la descrizione della categoria dei soggetti danneggiati e i criteri per la loro identificazione anche successiva, l'identificazione dei soggetti convenuti nell'azione collettiva e la legittimazione passiva di questi rispetto alle pretese fatte valere con l'azione collettiva. Il giudice stabilirà contestualmente anche la legittimazione attiva e la rappresentatività di chi abbia richiesto o dovesse richiedere - intervenendo nel giudizio - l'attivazione dell'azione collettiva e tra questi le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi specifici legittimati ad agire ai sensi del presente articolo. Lo stesso giudice, in caso di più richieste concorrenti, stabilirà chi, anche valutando il numero di soggetti rappresentati e l'entità del danno e/o dei danni rappresentati, abbia le caratteristiche per essere individuato quale dominus dell'azione collettiva risarcitoria. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati che siano appartenenti alla classe omogenea dei soggetti danneggiati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato e l'entità del danno per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza nella azione collettiva risarcitoria avrà immediata efficacia di giudicato ai fini del risarcimento e per i quali sarà conseguentemente e successivamente inibita ogni azione individuale per tutta la durata dell'azione collettiva, salvo questa non sia stata autorizzata ed il relativo provvedimento non sia più impugnabile.

Il provvedimento del giudice di accoglimento in tutto o in parte del ricorso per la pronuncia sulla non manifesta infondatezza dell'azione collettiva, nonché sulla legittimazione attiva e la rappresentatività dell'azione collettiva è reclamabile entro 30 giorni. La decisione in sede di reclamo può essere solo impugnata nel giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado che statuisca in ordine all'azione collettiva autorizzata di cui ai successivi commi, fatto salvo il diniego di autorizzazione all'azione collettiva che sarà sempre ricorribile dinanzi alla Corte di Cassazione nei termini di legge.

3. L'atto con cui il soggetto abilitato nella sua qualità di dominus promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, a decorrere dalla data di proposizione anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli danneggiati conseguenti al medesimo fatto o violazione. Ciascun avente diritto - appartenente alla classe omogenea di cui all'azione collettiva - che promuova un'azione individuale giudiziale avente ad oggetto i medesimi fatti e atti e contro uno o più soggetti di cui all'azione collettiva già promossa e iscritta nell'apposito registro ai sensi del successivo comma, non avrà più diritto a beneficiare dell' interruzione della prescrizione, né dei risarcimenti in ragione della sentenza di condanna di cui al comma 7, ovvero dell'accordo transattivo di cui al comma 5.

4. Il dominus (uno o più) legittimato dal giudice dovrà promuovere l'azione collettiva autorizzata entro 30 giorni dal provvedimento autorizzativo del giudice di cui ai commi 2-bis e 3. Il processo si svolgerà secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e successive modificazioni. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il dominus dell'azione collettiva può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

4-bis. Ove contro i medesimi soggetti e per e medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive autorizzate ai sensi del presente articolo presso diversi tribunali competenti, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile. In tal caso i dominus dell'azione collettiva sarà quello che per primo avrà acquisito tale qualifica in base al provvedimento autorizzativo del giudice, fermo restando la legittimazione di coloro che avevano già acquisito tale qualifica a partecipare al giudizio ad adiuvandum dell'azione collettiva promossa dal dominus. Decorsi 90 giorni dalla iscrizione a ruolo del primo giudizio avente ad oggetto un'azione collettiva autorizzata, ogni azione collettiva successivamente avviata o richiesta di autorizzazione per essa ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio per improcedibilità o che in base ad una sentenza non abbia giudicato e statuito nel merito della causa e sia passata in giudicato, entro comunque 1 anno dalla data di passaggio in giudicato della stessa.

Presso ciascun Tribunale è istituito presso la cancelleria competente un apposito Registro delle Azioni Collettive, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al ruolo, con indicazione della parte o delle parti attrici, delle parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del Contributo Unificato le cause collettive si ritengono cause di valore indeterminabile.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice a seguito della autorizzazione all'azione collettiva di cui ai commi 2-bis e 3 del presente articolo, può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale di cui al successivo comma 6, che dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto e l'identificazione delle caratteristiche di quest'ultimo. Le condizioni della conciliazione proposte dal dominus e accettate da uno o più convenuti sono soggette al controllo del giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità rispetto agli interessi dei soggetti appartenenti all'azione collettiva.

6. Il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli soggetti, consumatori o utenti, costituisce con l'accordo delle parti presso lo stesso Tribunale, apposita Camera di Conciliazione, cui partecipano i rappresentanti ed i difensori del dominus proponente l'azione collettiva, eventualmente degli altri intervenienti e dei convenuti e può nominare d'ufficio uno o più conciliatori di provata esperienza professionale che la presieda. Tale Camera di Conciliazione definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal Presidente, i criteri, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua potenziale pretesa nell'ambito dell'azione collettiva e le spese legali da liquidarsi. A tal fine la Camera di Conciliazione potrà concordare con le associazioni e gli enti rappresentativi degli interessi dei soggetti interessati l'azione collettiva, ove legittimati e presenti, procedure per effettuare loro tramite la liquidazione delle somme dovute, stabilendone i relativi costi e competenze. Il Verbale di conciliazione e gli accordi di liquidazione vengono altresì sottoscritti ed approvati dal giudice. A seguito di tale decisione, tutti i soggetti interessati che non abbiano promosso nel frattempo un'azione individuale, possono ricorrere - singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1 e alle altre associazioni ed enti legittimati - per ottenere il risarcimento dei danni nei termini e nei modi stabiliti dalla Camera di Conciliazione. Il ricorso alla Camera di Conciliazione anche tramite le associazioni e gli enti convenzionati ai sensi del presente articolo, rende improcedibile l'azione dei singoli danneggiati nei confronti dei convenuti che ne risultino firmatari. Il Verbale di avvenuta conciliazione è esente da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura.

6-bis. La Camera di Conciliazione e/o soggetto da questi autorizzato e/o convenzionato si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dal Verbale di conciliazione. Tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Camera di Conciliazione, e la relativa decisione è rimessa al Tribunale della causa collettiva.

7. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5 e seguenti o di mancata conciliazione entro 80 giorni dal deposito dell'iscrizione a ruolo di cui al comma 4-bis che precede, il processo prosegue ai sensi del comma 3-ter fino all'eventuale sentenza di condanna del convenuto o dei convenuti da parte del giudice, il quale determina altresì la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati costituitisi in giudizio direttamente o per il tramite dell'ente associativo, nonché di quelli appartenenti alla classe omogenea dì cui alla causa collettiva, che non abbiano già agito in giudizio in via individuale. Per questi ultimi, il giudice - anche con l'ausilio di uno o più esperti all'uopo nominati - stabilirà i criteri di calcolo e di ripartizione - nonché quelli per la legittimazione e la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del danno da parte di ciascun soggetto avente diritto al risarcimento in base all'azione collettiva, all'uopo costituendo una Commissione per la liquidazione del danno nei modi e nei termini analoghi previsti per la Camera di Conciliazione e stabilendo altresì le procedure in base alle quali tutti i soggetti interessati che non abbiano promosso nel frattempo un'azione individuale possano ricorrere alla Commissione di Liquidazione - singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1 e/o delle altre associazione e/o degli enti rappresentativi degli interessi dei soggetti interessati all'azione collettiva stabilendone i relativi costi e competenze a carico dei convenuti. Con la stessa decisione il giudice stabilirà le modalità di versamento delle somme da parte dei convenuti e le quote di ripartizione nel loro intero ammontare e/o le garanzie personali e reali che gli stessi dovranno prestare in luogo del pagamento per l'ottemperanza della decisione. L'imposta di registro si applicherà solo sulla somma effettivamente corrisposta e/o pignorata e/o garantita con effetti reali dai convenuti a seguito dei la condanna. L'istanza alla Commissione di Liquidazione, anche tramite le associazioni e gli enti convenzionati ai sensi del presente articolo, rende improcedibile l'azione dei singoli ricorrenti nei confronti dei convenuti che risultino essere stati condannati al risarcimento in sentenza di cui all'azione collettiva, salvo rigetto integrale dell'istanza di liquidazione. In ogni caso, la Commissione di Liquidazione si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dalla sentenza; tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Commissione di Liquidazione e la relativa decisione è rimessa alla decisione del Tribunale della causa collettiva.

8. La sentenza di condanna di cui al comma 7, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di soggetti interessati.

8-bis. Su richiesta del dominus dell'azione collettiva, il giudice qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, può stabilire un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.

9. Il singolo soggetto che si riconosca danneggiato dal convenuto per le medesime questioni di fatto e di diritto oggetto della causa e che non abbia preso parte direttamente o attraverso un ente associativo all'azione collettiva e che non abbia instaurato un diverso giudizio autonomo, può in ogni momento ricorrere direttamente e/o tramite le associazioni e/o gli enti legittimati avanti alla Camera di Conciliazione o alla Commissione di Liquidazione al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dal Verbale di conciliazione di cui al comma 6, ovvero dalla sentenza di condanna di cui al comma 7 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza entro 5 anni dal Verbale di conciliazione ovvero dalla sentenza.

10. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli danneggiati nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal dominus dell'azione collettiva.

10-bis. In caso di soccombenza nelle azioni collettive, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive di costi diritti e onorari per i difensori degli attori e del dominus dell'azione collettiva risarcitoria e di quelli riconosciuti dal giudice alle associazioni e/o enti convenzionati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, il compenso complessivo, da ripartirsi secondo criteri di rappresentatività, dei difensori degli attori dominus e degli enti rappresentativi non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5 o all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 7, avuto riguardo all'entità dei danni o delle pretese effettivamente riconosciute riferibili alla classe dei danneggiati e/o degli aventi diritto nel suo complesso, tenuto conto dei costi di istruttoria per la liquidazione delle somme dovute ai soggetti interessati in base all'azione collettiva come previsto nel presente articolo. Gli attori, i dominus, gli enti associativi e i loro difensori possono concordare preventivamente la ripartizione delle spese legali e degli altri oneri e che gli onorari siano corrisposti nella misura suddetta solo in caso di accoglimento della domanda di cui all'azione collettiva.

In caso di soccombenza degli attori dell'azione collettiva risarcitoria, il giudice potrà liquidare a carico degli stessi le spese legali del difensore dei convenuti solo in base all'entità dei danni effettivamente fatti valere da questi nel processo e non già sulla base dell'entità dei danni e pretese fatti valere complessivamente con l'azione collettiva e tenuto conto anche della intervenuta preventiva autorizzazione all'azione collettiva.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3256/II/99. 4.Pedica, Palomba.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo trasattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatoti o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da tra conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-septies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danno o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presene comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in casa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 241, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281.

3256/II/99. 5. Mormino.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.

(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consianatori).

1. La presente legge istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.

3. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.

4. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

5. La sentenza ha effetto unicamente nei confronti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

6. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze dei processo lo consentono; i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

7. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle; parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

8. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti, di cui al comma 5, per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

9. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

10. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna, di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

11. La sentenza di condanna di cui al comma 6, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 8, 9 e 10, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

3256/II/99. 7. Pecorella.

 

Sostituire l'articolo 99 con il seguente:

Art. 99.

(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria).

1. La presente legge disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a una pluralità di soggetti;

b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;

c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;

d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;

e) illecito plurioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.

3. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.

4. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresi legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.

5. Ciascun potenziale componente della classe che non intende partecipare all'azione collettiva, o che ha richiesto di essere escluso, ai sensi del comma 26, del presente articolo, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai tini dell'articolo 39 del codice di procedura civile, per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.

6. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:

a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;

e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;

f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;

g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;

h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede possano essere rappresentati dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere il nome, il cognome la residenza, il luogo, la data di nascita e il danno documentabile;

i) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla lettera h), un'apposita domanda con la documentazione comprovante il danno lamentato.

7. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute ai sensi degli articoli 137 e seguenti del medesimo codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria insieme alla relativa documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa si intende proposta il giorno del deposito per la notifica.

8. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h), o comunque identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.

9. Un estratto dell'istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.

10. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro due mesi dalla notifica di cui al comma 7, del presente articolo, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, in riferimento in particolare, ai requisiti di ammissibilità della stessa.

11. Avuta notizia dall'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui al comma 6, del presente articolo, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui al comma 9, del presente articolo.

12. Entro tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.

13. II giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli clementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.

14. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in l'atto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui al comma 45, del presente articolo.

15. Decorsi tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.

16. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie osservazioni; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

17. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:

a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze, il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione, i soggetti che vi appartengono e i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che deve altresì essere prodotta anche al curatore amministrativo;

c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;

d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni;

e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

18. Il decreto è comunicato al convenuto e a tutti i candidati, promotori della classe presso i rispettivi difensori.

19. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:

a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;

c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

20. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.

21. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.

22. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.

23. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva cui al comma 14.

24. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.

25. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con alto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, del presente articolo.

26. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.

27. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

28. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

29. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.

30. Le parti informano il giudice e il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 1.

31. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di partecipazione alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.

32. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 48, del presente articolo.

33. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.

34. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti.

35. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore sottopone l'accordo medesimo al giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio che emette sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.

36. Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.

37. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.

38. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

39. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui al comma 24, del presente articolo.

40. Decorso il termine di cui ai comma 2, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.

41. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza dei termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, l'eventuale danno punitivo di cui al comma 36, del presente articolo, e delle spese per il curatore amministrativo.

42. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.

43. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

44. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dei commi 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, del presente articolo, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

45. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio:

a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

b) la parcella del curatore amministrativo;

c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.

46. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate ai sensi del comma 47, del presente articolo.

47. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

48. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, con il quale, in particolare, sono definiti:

a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per la nomina;

b) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni, con particolare riferimento a:

1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;

2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;

3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;

4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;

5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva.

3256/11//99. 8. Poretti.

 

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali e conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela degli interessi collettivi.

3256/II/99. 9. Pedica, Palomba.

 

Al comma 1, le parole: a tutela dei consumatori sono sostituite dalle seguenti: tesa alla salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini.

3256/II/99. 10. Palomba, Pedica.

 

Al comma 1, le parole: volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, sono sostituite dalla seguente: e.

3256/II/99. 11. Pedica, Palomba.

 

Al comma 1, sostituire la parola: consumatori con la seguente: cittadini e le parole: dei diritti dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei danneggiati da un illecito plurioffensivo;

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire la parola: consumatori, con la seguente: cittadini.

Conseguentemente, al medesimo comma e capoverso:

 

Al comma 1, sostituire le parole: gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, con le seguenti: ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse;

 

Al comma 1, sostituire le parole: all'utente con le seguenti: alla parte che vi aderisce e le parole: di consumatori o di utenti, con le seguenti: di soggetti;

sostituire il comma 2, con il seguente:

Per istaurare un'azione collettiva risarcitoria dinnanzi al tribunale competente. Decorsi tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza di fondate ragioni per consentire l'azione collettiva, sulla base di motivata valutazione dei seguenti criteri: fumus boni iuris, numerosità dei ricorrenti o dei potenziali beneficiari, l'uniformità del vulnus, comunanza degli interessi tutelandi, dimensione del danno complessivo; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina con decreto motivato sulla base dei criteri di migliore argomentazione delle ragioni di fatto e diritto e rappresentatività, tra le parti ricorrenti, uno o più soggetti, con un massimo di 5, con funzioni di rappresentante dei soggetti di cui al comma 1, del presente articolo. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare i suddetti termini ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile. Qualora il giudice decidesse in favore della ammissibilità dell'azione collettiva, egli può ordinare alla parte convenuta di inviare a propria cura e spese a ciascun potenziale danneggiato una comunicazione scritta sull'avvenuto avvio dell'azione, e contenente altresì informazioni sulla natura dell'azione, sulla proposta definizione dei soggetti danneggiati, sull'oggetto della domanda, e sull'esistenza e collocazione del Pubblico Registro a cui ciascun destinatario potrà liberamente accedere per verificare lo stato della procedura; l'invio della comunicazione può essere sostituito, a discrezione del Giudice, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e/o su siti Internet e/o su periodici indicati dal Giudice medesimo, con le modalità, forme, e tempi indicati. Ove venga indicata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, questa verrà richiesta e curata direttamente dalla cancelleria del tribunale e sarà esente da costi, spese ed oneri di sorta;

ai commi 3, 4, 7 e 11, sostituire le parole: consumatori o utenti, con la seguente: danneggiati;

 

Al comma 10, sostituire le parole: consumatori e utenti, con le seguenti: soggetti.

3256/II/99. 12. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: degli interessi collettivi.

3256/II/99. 13. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 3, possono richiedere al Tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondario ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi.

2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune.

Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.

3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.

3256/II/99. 14. Contento.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, e commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.

3256/II/99. 15. Pecorella.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1-bis. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

3256/II/99. 16. Maran, Crapolicchio, Leoni, Farina, Buemi, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, primo periodo, dopo le parole: Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, inserire le seguenti: , le associazioni rappresentate nel CNEL, anche informa indiretta.

3256/II/99. 17. Uggè.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, le parole: e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: ed ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente o, per il caso di enti associativi, in rappresentanza dei propri associati a termini del proprio statuto, e.

3256/II/99. 18. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1 sopprimere le parole da: di cui al comma 2 a: del presente articolo e le parole: singolarmente o collettivamente.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

3256/II/99. 19. Mazzoni, Vietti.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis (Azione collettiva risarcitora), comma 1, sostituire le parole: ove ha la residenza il convenuto con le seguenti: ove ha la sede o il domicilio il convenuto oppure, in mancanza di essi in Italia, ove ha la sede o il domicilio l'attore.

3256/II/99. 20. Balducci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo le parole: residenza aggiungere le seguenti: o la sede.

3256/II/99. 21. Vietti, Mazzoni.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo la parola: residenza inserire le seguenti: o la sede.

3256/II/99. 22. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, le parole: singoli consumatori e utenti sono sostituite dalle seguenti: singoli cittadini.

3256/II/99. 23. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo la parola: singoli inserire la seguente: cittadini.

3256/II/99. 24. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, le parole: di atti illeciti sono sostituite dalle seguenti: nonché di atti o di fatti illeciti anche.

3256/II/99. 25. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 1, dopo le parole: in conseguenza di atti illeciti aggiungere le seguenti: fatta eccezione di quelli di valore minimo persingolo soggetto, salvo che essi siano reiterati sino a configurare danni di rilevante entità.

3256/II/99. 26. Craxi.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: che all'utente non è dato contrarre o modificare con la seguente: nonché.

3256/II/99. 27. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: atti illeciti extracontrattuali, con le seguenti: atti o fatti illeciti anche extracontrattuali.

3256/II/99. 28. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: illeciti extracontrattuali con le seguenti: illeciti anche extracontrattuali.

3256/II/99. 29. Pedica Palomba.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali con le seguenti: ovvero, in caso di inerzia di altri soggetti, in conseguenza di ricorso alla Corte Europea per tale materia.

3256/II/99. 30. Craxi.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sopprimere le parole: o di comportamenti anticoncorrenziali.

3256/II/99. 31. Mantini.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, soppresse le parole: o di comportamenti anticoncorrenziali.

3256/II/99. 32. Mantini.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sopprimere le parole: messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali.

3256/II/99. 33. Craxi.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali con le seguenti: dal professionista.

3256/II/99. 34. Balducci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: dalle società fornitrici di beni e servizi a nazionali e locali, con le seguenti: dal convenuto o dai convenuti.

3256/II/99. 35. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali con le seguenti: dal convenuto o dai convenuti.

3256/II/99. 36. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, dopo le parole: pluralità di aggiungere le seguenti: soggetti, di.

3256/II/99. 37. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, sostituire le parole: consumatori o di utenti con la seguente: soggetti.

3256/II/99. 38. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di pluralità di domande concorrenti il giudice determina quella principale, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione fa stato nei confronti di tutti gli attori. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza nella azione collettiva risarcitoria avrà immediata efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.

3256/II/99. 39. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'azione collettiva di cui al comma 1 può essere promossa anche dai consumatori e dagli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 1-quater.

1-ter. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.

1-quater. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.

3256/II/99. 40. Contento.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Legittimazione ad agire. Il singolo cittadino legittimato ad agire di cui al comma 1 può richiedere singolarmente o collettivamente al Tribunale del luogo dove ha residenza il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente costituendosi in classi, somme quindi dovute ad ogni singolo appartenente, associando altri soggetti, in numero illimitato, patrocinati dal medesimo difensore. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe, di cui al successivo comma 2, sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive risarcitorie, purché lo facciano congiuntamente almeno ad un soggetto che vi abbia interesse. Si intende per classe l'insieme di soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione di classe con decreto del giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo, che è il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva. Il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe viene denominato promotore della classe.

3256/II/99. 41. Craxi.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Elenco dei partecipanti all'azione collettiva. 1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di classe di cui al comma 1-bis.

2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui al comma 1-bis.

4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei parteciparti all'azione collettiva.

3256/II/99. 42. Craxi.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Esclusione dall'azione collettiva. 1. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda partecipare all'azione collettiva, o che ha chiesto di essere escluso ai sensi del comma 1-ter punto 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti; la pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.

3256/II/99. 43. Craxi.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva, il giudice, davanti al quale la causa è promossa, deve deliberare, anche inaudita altera parte, l'ammissibilità dell'azione con facoltà di rigetto immediato se palesemente infondata o inammissibile, ai sensi dell'articolo 669-sexies e seguenti del codice di procedura civile.

3256/II/99. 44. Mazzoni.

 

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Su richiesta di taluno dei promotori deltazione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti danneggiati pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.

3256/II/99. 45. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, articolo 140-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: Possono inoltre proporre l'azione collettiva, di cui al comma 1, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative dei diritti e degli interessi di almeno cento iscritti.

3256/II/99. 44. Mantini.

 

 

 

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il giudice adito verifica preventivamente la legittimazione attiva nonché la rappresentatività di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva, comprese le associazioni di consumatori e di utenti non previste dal comma 1 dell'articolo 139 del codice di consumo, le associazioni di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi specifici legittimati ad agire ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di proposizione o partecipazione all'azione collettiva risarcitoria da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza nella azione collettiva risarcitoria avrà immediata efficacia di giudicato ai fini del risarcimento.

3256/II/99. 45. Pedica, Palomba.

 

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il giudice adito verifica preventivamente la non infondatezza della richiesta di attivazione di causa collettiva risarcitoria e la legittimazione attiva nonché la rappresentatività di chiunque abbia richiesto l'attivazione della procedura di azione collettiva, comprese le associazioni di consumatori e di utenti non previste dal comma 1 dell'articolo 139 del codice di consumo, le associazioni di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi specifici, legittimati ad agire ai sensi del comma 1 dei presente articolo. In caso di pluralità di domande concorrenti, determina quella principale sulla base dei criterio di maggiore rappresentatività, fermo restando che gli altri soggetti riconosciuti legittimati possono chiederne l'integrazione o la modificazione e che la decisione è efficace nei confronti di tutti gli attori.

3256/II/99. 46. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, al comma 2 sostituire le parole: le ulteriori associazioni con le seguenti: le tipologie di associazioni.

3256/II/99. 47. Maran, Leoni, Farina, Buemi, Crapolicchio, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo le parole: sono individuate le sopprimere la parola: ulteriori.

3256/II/99. 48. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo la parola: collettivi inserire la seguente: specifici.

3256/II/99. 49. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Sull'ammissibilità dell'azione di cui al comma 1 il tribunale decide sentire le parti in camera di consiglio con decreto motivato entro sessanta giorni, quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, e quando il soggetto proponente riveste i requisiti di cui al comma 2 sentite le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo alla corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio entro sessanta giorni.

3256/II/99. 50. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A pena di improcedibilità le domande giudiziali di cui al comma i sono sottoposte a tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione davanti a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro istituito dai regolamento di cui al decreto dei Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Si applicano gli articoli 39 e 40 dei citalo decreto legislativo n. 5 del 2003 e successive modificazioni. Per le controversie relative alle disposizioni dei Titolo II, capo IV, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il tentativo obbligatorio di conciliazione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 84 dei medesimo decreto legislativo.

3256/II/99. 51. Vietti.

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.

3256/II/99. 52. Pecorella.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Nel caso di proposizione dell'azione collettiva risarcitoria o di partecipazione alla stessa da parte di un ente associativo, l'associazione dovrà depositare l'elenco nominativo degli associati, unitamente a delega dell'associato che autocertifichi e dia prova della propria qualità di danneggiato, per i quali, al pari degli altri soggetti intervenuti direttamente, la sentenza pronunciata nella azione collettiva risarcitoria avrà diretta ed immediata efficacia ai fini dei risarcimento, compresa la liquidazione del danno per ciascun soggetto legittimato o rappresentato dall'associazione.

3256/II/99. 53. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Sulle azioni di cui al comma 1 il tribunale giudica nella composizione di cui all'articolo 50-bis del codice di procedura civile.

3256/II/99. 54. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

3256/II/99. 55. Pecorella.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», il comma 3, è sostituito dal seguente:

La data dell'udienza di prima comparizione, di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile, e una sintesi dell'atto introduttivo, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per l'esercizio di azioni individuali sulla medesima causa.

3256/II/99. 56. Mantini.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 3, dopo la parola: singoli inserire la seguente: cittadini,.

3256/II/99. 57. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 3 le parole: consumatori o utenti sono sostituite dalla seguente: danneggiati.

3256/II/99. 58. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima.

3256/II/99. 59. Mazzoni, Vietti.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La sentenza ha effetto unicamente nei confronti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

3256/II/99. 60. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;

b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;

c) sussiste il fumus boni iuris;

d) esistono circostanze che rendono l'azione collettivo lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti potenzialmente interessati e della complessità della procedura.

3256/II/99. 61. Vietti.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. È espressamente fatto divieto di proporre, in relazione a un'unica fattispecie dannosa, più azioni collettive nei confronti dei medesimo convenuto.

3256/II/99. 62. Mazzoni, Vietti.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

3256/II/99. 63. Pecorella.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nelle cause promosse ai sensi di cui ai precedenti commi il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore dell'azione collettiva può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

3256/II/99. 64. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», comma 4, dopo la parola: singoli, inserire la seguente: cittadini.

3256/II/99. 65. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 4 dopo le parole: o utenti, aggiungere le seguenti: ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

* 3256/II/99. 66. Mazzoni, Vietti.

 

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, al comma 4, aggiungere infine: , ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

* 3256/II/99. 67. Maran, Crapolicchio, Leoni, Farina, Buemi, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile. Decorsi 90 giorni dalla iscrizione a ruolo del primo giudizio è possibile solo l'intervento di cui al secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile, mentre ogni azione principale successivamente avviata ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie, è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato dell'esito del primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio, dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, entro 1 anno dalla data di passaggio in giudicato. Presso ciascun Tribunale è istituito presso la cancelleria dei procedimenti speciali un apposito registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al ruolo, con indicazione della parte o delle parti attrici, delle parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del contributo unificato le cause collettive sono considerate di valore indeterminabile.

3256/II/99. 68. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis, al comma 5, in fine, sono aggiunte le parole: , che dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al, risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto. Le condizioni della conciliazione proposte dalle parti sono soggette al controllo del giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità. Il verbale di conciliazione esplica efficacia solo nei confronti delle parti che lo sottoscrivono e dei soggetti da esse rappresentati.

3256/II/99. 69. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: Il verbale di conciliazione esplica efficacia solo nei confronti delle parti che lo sottoscrivono e dei soggetti da esse rappresentati.

3256/II/99. 70. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», aggiungere, infine, le seguenti parole: Tale accordo dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto. Le condizioni della conciliazione proposte dalle parti sono soggette al controllo del Giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità.

3256/II/99. 71. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 6.

3256/II/99. 72. Maran, Leoni, Farina, Buemi, Crapolicchio, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», sostituire il comma 6, con il seguente: Entro 10 giorni dall'iscrizione a ruolo del primo atto introduttivo notificato alla parte convenuta, il giudice ordina la sua immediata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per dare notizia della richiesta di avvio di un'azione collettiva di risarcimento. La pubblicazione, a cura della cancelleria del giudice ma a spese dello Stato, avviene per estratto, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti. Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 c.p.c. Decorso il termine stabilito dal giudice, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale, ogni azione successivamente avviata ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie, è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato dell'esito del primo giudizio, potendo essere riassunta solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio, dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, entro 1 anno dalla data di passaggio in giudicato. Presso ciascun Tribunale è istituito presso la Cancelleria dei Procedimenti Speciali un apposito Registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al Ruolo, con indicazione della Parte o delle Parti attrici, delle Parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del Contributo Unificato le Cause Collettive si ritengono cause di valore indeterminabile.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal giudice, il cancelliere forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza di fondate ragioni per consentire l'azione collettiva, sulla base di motivata valutazione dei seguenti criteri: fumus boni iuris, numerosità dei ricorrenti o dei potenziali beneficiari, l'uniformità del vulnus, comunanza degli interessi tutelandi, dimensione del danno complessivo; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina con decreto motivato sulla base dei criteri di migliore argomentazione delle ragioni di fatto e diritto e rappresentatività, tra le parti ricorrenti, uno o più soggetti, con un massimo di 5, con funzioni di rappresentante dei soggetti di cui al comma 1, del presente articolo. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare i suddetti termini ai sensi dell'articolo 154 dei codice di procedura civile. Qualora il giudice ammette l'azione collettiva, comunica il decreto al convenuto e a tutti i candidati promotori ed ordina la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, per estratto contenente le informazioni sulla natura dell'azione, sulla proposta definizione dei soggetti danneggiati, sull'oggetto della domanda, e sull'esistenza e collocazione del Pubblico Registro a cui ciascun destinatario potrà liberamente accedere per verificare lo stato della procedura.; la pubblicazione, e/o su siti internet e/o su periodici indicati dal Giudice medesimo, con le modalità, forme, e tempi indicati. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è curata direttamente dalla Cancelleria del Tribunale e sarà esente da costi, spese ed oneri di sorta. 11 giudice può altresì ordinare la pubblicazione per estratto del decreto dell'ammissione su siti internet e/o su testate a diffusione nazionale, indicati dal giudice medesimo con l'indicazione di un termine per la sua pubblicazione.

3256/II/99. 73. Grillini, Buemi, Poretti.

 

Articolo 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 6 dopo le parole: ogni altra azione, è inserita la seguente: collettiva.

3256/II/99. 74. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui al comma 5, le parti, singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1, promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso uno degli organismi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 c successive modificazioni, ovvero dinanzi ad uno degli organismi costituiti ai sensi dei comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cui possono ricorrere tutti i cittadini interessati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti c dal conciliatore, definisce i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

3256/II/99. 75. Vietti.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli danneggiati estranei all'azione collettiva o per i quali non sia stata effettuata la liquidazione nella sentenza di condanna o nel verbale di conciliazione il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Commissione di Liquidazione, composta in modo paritario dai difensori e dai rappresentanti dei soggetti individuali o associativi e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Commissione di Liquidazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere, singolarmente o tramite delega alle associazioni legittimate di cui al comma l, sulla base della produzione della sentenza di condanna o del verbale di conciliazione divenuto esecutivo e della dimostrazione della qualità di soggetto danneggiato in merito all'oggetto del giudizio o della conciliazione. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare del danno, compresi i diritti degli enti associativi intervenuti e le parcelle dei legali, necessari per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli danneggiati per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. Il verbale di avvenuta conciliazione è esente da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura. In caso di mancata conciliazione si applica l'articolo 9 della presente legge.

3256/II/99. 76. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

3256/II/99. 77. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 7 le parole da: contestualmente, a: conciliazione, sono soppresse.

3256/II/99. 79. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», al comma 7, sostituire le parole da: A tale camera di conciliazione, a: dovuta, con le seguenti: A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1, con istanza da depositarsi entro il termine indicato dal Giudice della causa collettiva, anche senza l'assistenza di un legale. Il compenso dovuto ai membri della Camera di conciliazione viene preventivamente stabilito dal Giudice della causa, con la sentenza o dalle Parti nel verbale di conciliazione, in misura rapportata al numero di pratiche trattate e definite, e posto a carico della Parte convenuta in giudizio; la Camera di Conciliazione definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua pretesa. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione rende inammissibile l'azione individuale dei singoli danneggiati per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. Il verbale di avvenuta conciliazione, e quello di cui al successivo articolo 5 bis, sono esenti da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura.

Conseguentemente, al medesimo comma e capoverso:

inserire, dopo il comma 7, il seguente:

7-bis. In ogni caso, la Camera si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dalla sentenza o dal verbale di conciliazione; tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Camera di Conciliazione, e la relativa decisione è rimessa al Tribunale della causa collettiva;

al comma 8, aggiungere, dopo le parole: di cui al comma 7, le seguenti: , o di mancata conciliazione entro 90 giorni dal deposito del ricorso di cui al comma 7, del presente articolo, e dopo le parole: in contraddittorio, la seguente: anche;

sostituire il comma 9 con il seguente:

9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente al verbale di accertamento della legittimazione ai sensi dei commi 7, o 7-bis, o la sentenza di cui al comma 8 del presente articolo, costituiscono ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ove richiesta dal singolo danneggiato, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

3256/II/99. 80. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», comma 7, sostituire le parole da: a tale Camera, fino alle parole: di cui al comma 1, con le seguenti: a tale Camera di conciliazione possono ricorrere tramite delega alle associazioni di cui al comma 1 esclusivamente i soggetti danneggiati che abbiano preso parte all'azione collettiva.

3256/II/99. 81. Mazzoni.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale Camera di Conciliazione i consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva nei termini di cui al comma 3-quater, possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1.

3256/II/99. 82. Vietti.

 

Al comma 2, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

3256/II/99. 83. Maran, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Farina, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 7, i soggetti ivi richiamati possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni.

3256/II/99. 84. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 8 aggiungere in fine: La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

3256/II/99. 85. Maran, Crapolicchio, Leoni, Farina, Buemi, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. Il singolo cittadino che si ritenga danneggiato e che non abbia preso parte all'azione collettiva, non abbia sottoscritto l'accordo transattivo di cui al comma 5 e non abbia sottoscritto la conciliazione ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, può agire giudizialmente nei confronti del convenuto, in contraddittorio. A tal fine la sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, unitamente alla dimostrazione della qualità di soggetto danneggiato, costituiscono, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione al pagamento da parte del giudice, su richiesta ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. La competenza appartiene per materia al giudice di pace secondo i generali criteri di determinazione della competenza territoriale.

3256/II/99. 86. Pedica, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 9, è sostituito dal seguente:

Con la sentenza di condanna di cui al comma 4, il giudice stabilisce misure cautelari adeguate a garanzia dell'esigibilità del credito risultante dalla sentenza definitiva.

3256/II/99. 87. Mantini.

 

All'articolo 140-bis (Azione collettiva risarcitoria), comma 9, sostituire le parole: unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8 con le seguenti: unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8 nei casi in cui dalla prova scritta non risulti la somma liquida dovuta al singolo consumatore o utente.

3256/II/99. 88. Balducci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 9 le parole: consumatore o utente sono sostituite dalla seguente: danneggiato.

3256/II/99. 89. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: La competenza appartiene per materia al giudice di pace secondo i generali criteri di determinazione della competenza territoriale.

3256/II/99. 90. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 10, aggiungere, dopo le parole: parte convenuta le seguenti: con modalità e tempi stabiliti dal Giudice con la sentenza o concordati tra le parti ed indicati nell'accordo transattivo medesimo,.

3256/II/99. 91. Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 10 le parole: consumatori e utenti sono sostituite dalla seguente: soggetti.

3256/II/99. 92. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per le azioni collettive di cui al presente articolo è fatto divieto ai difensori di pattuire compensi parametrati alle somme ottenute a titolo di restituzione o di risarcimento dei danni.

3256/II/99. 93. Vietti.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza.

*3256/II/99. 94. Maran, Leoni, Farina, Buemi, Crapolicchio, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza.

*3256/II/99. 110. Consolo.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 11.

3256/II/99. 95. Craxi.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 11.

3256/II/99. 96. Maran, Farina, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 11.

3256/II/99. 97. Vietti, Mazzoni.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 11 le parole: consumatori e utenti sono sostituite dalla seguente: danneggiati.

3256/II/99. 98. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 11 le parole da: solo a: gruppo sono sostituite dalle seguenti: da chiunque vi abbia interesse.

3256/II/99. 99. Palomba, Pedica.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sopprimere il comma 12.

3256/II/99. 100. Maran, Buemi, Crapolicchio, Leoni, Cogodi, Farina, Bordo, Cesario, Gambescia, Giachetti, Intrieri, Mantini, Naccarato, Samperi, Squeglia, Suppa, Tenaglia, Tocci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 12 è sostituito dal seguente:

12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento dei diritti degli enti associativi intervenuti nonché delle spese legali comprensive delle spese per i difensori dei promotori dell'azione collettiva, che non può superare complessivamente l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al comma 5, all'esito della sentenza di condanna di cui al comma 6, nonché all'esito della procedura di liquidazione di cui al comma 7. In caso di soccombenza dei promotori dell'azione di gruppo, il giudice liquida: a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice in base all'entità dei danni effettivamente fatti valere nel processo; b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore dell'azione di gruppo al quale nulla è dovuto.

3256/II/99. 101. Pedica, Palomba.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, il comma 12 è sostituto con il seguente:

In caso di soccombenza, anche parziale dei convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali; il compenso dei difensori dei promotore dell'azione collettiva viene liquidato dal giudice, sulla base delle tariffe professionali, tenendo conto della complessità dell'attività svolta. In ogni caso il compenso non può superare l'importo del tre per cento dei valore della controversia. È fatto divieto di sottoscrivere patti di quota lite.

3256/II/99. 102. Mazzoni.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di soccombenza degli attori, il giudice, qualora accerti che hanno agito con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte li condanna alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile.

3256/II/99. 103. Mazzoni.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, al comma 12, aggiungere, dopo le parole: valore della controversia, le seguenti: , da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al presente articolo.

3256/II/99. 104. Buemi, Grillini, Poretti, Beltrandi, Turci.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, nella rubrica la parola: risarcitoria è soppressa.

3256/II/99. 105. Palomba, Pedica.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'azione collettiva di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

3256/II/99. 106. Vietti.

 

Al comma 3, sostituire la parola: 180 con la seguente: 360.

3256/II/99. 107. Contento.

 

Al comma 3, sostituire le parole: decorsi 180 giorni con le seguenti: decorsi 300 giorni.

3256/II/99. 108. Mazzoni.

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

3256/II/99. 109. Contento.

 

ART.129.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: Palermo e dopo le parole: e Sicilia aggiungere le seguenti: Il tribunale militare e la procura Militare di Palermo divengono sezioni distaccate del tribunale Militare e della Procura Militare di Napoli, mantenendo le rispettive competenze territoriali per Sicilia e Calabria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -1.500;

2009: -1.500;

2010: -1.500.

3256/II/129. 1. Leoluca Orlando.

 

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: Cagliari e la parola: Sardegna.

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) il tribunale e la procura militare di Cagliari sono riordinati in sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma con competenza territoriale sulla Sardegna.

3256/II/129. 2. Palomba.

 

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: Cagliari.

Conseguentemente, nella stessa lettera a), sopprimere la parola: Sardegna.

3256/II/129. 5. Deiana, Cogodi, Duranti, Daniele Farina.

 

Al comma 4, aggiungere la seguente:

e) i direttori di cancelleria degli Uffici Giudiziari Militari soppressi, con anzianità nella qualifica e sede di servizio di almeno 15 anni, in possesso della idoneità alla dirigenza, accertata mediante procedura concorsuale, transita nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dei nuovi organici individuati ai sensi della precedente lettera d).

3256/II/129. 3. Suppa.

 

Al comma 4, lettera d) dopo le parole: con i Ministri della difesa inserire le seguenti: delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione.

3256/II/129. 4. Giovanelli.

 

ART.130.

Aggiungere il seguente comma:

3-bis. Il Ministero della Giustizia, procedendo alla determinazione delle dotazioni organiche dell'istituendo ruolo tecnico del personale dell'amministrazione della giustizia, è autorizzato ad introdurre nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale dipendente una quota riservata ai sistemisti informatici che prestano attività da più di 5 anni in società già convenzionate per lo svolgimento delle attività legate all'informatizzazione del processo.

3256/II/130. 2. Mazzoni.

 

ART.138.

L'articolo 138 è sostituito dal seguente:

Art. 138.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, ove rimesse alla definizione in sede arbitrale,sono deferite a collegi arbitrali costituiti presso la Camera arbitrale della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ovvero alle Camere di Conciliazione costituite presso i Tribunali.

2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici disciplina il funzionamento della Camera arbitrale, ivi compresa l'iscrizione nell'apposito elenco dei soggetti legittimati a ricoprire gli incarichi di presidente del collegio arbitrale e di arbitro. Possono essere iscritti in tale elenco i professori universitari ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati, i dottori commercialisti, gli ingegneri e gli architetti che siano iscritti ai relativi ordini professionali da almeno 5 anni. Il presidente del collegio arbitrale è nominato dalla Camera arbitrale, la quale fissa, altresì, i compensi per l'attività dei singoli collegi, nei limiti dell'apposita tariffa determinata con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Camera di Conciliazione è composta in modo paritario dai difensori delle parti e nomina, in qualità di presidente, un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo di appartenenza da almeno 8 anni.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni che in contrasto con i precedenti commi, prevedono diverse modalità di soluzione delle controversie, relative ai contratti di cui al comma 1, deferite ad arbitri.

3256/II/138. 1. Mazzoni, Galletti.

 

ART.144.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: natura professionale e con le seguenti: natura professionale, il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato e non si applica altresì.

3256/II/144. 1. Suppa.

 

Al comma 4, dell'articolo 144, sostituire le parole: contratti di diritto privato con le seguenti: rapporti di diritto privato.

3256/II/144. 2. Suppa.

 

ART.146.

Al comma 29, sostituire le parole: da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte con le seguenti: indetti dalla Regione Piemonte.

3256/II/146. 1. Farina, Cogodi, Provera.

 

Dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

29-bis. L'amministrazione della Giustizia prevede la riserva del 20 per cento nell'ambito dei posti destinati all'accesso dall'esterno per la II (ex area b) e III (ex area c) area, tramite lo svolgimento di un pubblico concorso, a lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno 7 mesi presso l'amministrazione della giustizia.

3256/II/146. 2. Cogodi, Farina.

 

Al comma 29, sono aggiunte in fine le seguenti parole: Al fine di meglio coniugare il principio della certezza della pena con la rieducazione dei detenuti attraverso la copertura delle direzioni dell'area pedagogica degli Istituti penitenziari di I fascia è disposta l'assunzione da parte del Ministero della Giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di ulteriori 15 dirigenti di Area Pedagogica attingendo alle graduatorie dei concorsi già espletati con le diverse procedure concorsuali, secondo il loro scorrimento con il metodo comparato.

Conseguentemente, ai relativi oneri finanziari, valutati in 0,5 milioni euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante conseguente riduzione dei seguenti importi iscritti alla tabella C, Rubrica Ministero per i beni e le attività culturali alla voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 Interventi - cap. 3670):

2008: - 0,5;

2009: - 0,5;

2010: - 0,5.

3256/II/146. 3. Palomba.

 

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

3. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato, dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

5. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dal precedente comma, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/II/146. 01. Mazzoni, Paroli, Germontani.

 


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

 Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Patrizia PAOLETTI TANGHERONI.

 

La seduta comincia alle 9.

 

Legge finanziaria 2008.

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3275-bis e C. 3275-ter Governo approvato dal Senato.

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

 

Umberto RANIERI, presidente, fa presente che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) e il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010); pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Avverte quindi che la III Commissione esaminerà congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione di propria competenza: la Commissione è chiamata, infatti, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, a trasmettere alla V Commissione una relazione per lo stato di previsione di competenza e connesse parti del disegno di legge finanziaria. Ricorda che la Commissione procederà dapprima all'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, concluso il quale passerà alle votazioni, che avranno luogo partitamene con riferimento allo stato di previsione ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Richiamando l'attenzione sulla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi, ricordo che la presentazione degli emendamenti è disciplinata ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento, alla luce delle disposizioni della legge n. 468 del 1978, circa i limiti del contenuto proprio della complessità degli effetti finanziari.

Segnalato, infine, che l'esame dei provvedimenti in titolo proseguirà nelle sedute di domani e si dovrà concludere entro la giornata di martedì 27 novembre 2007, avverte conseguentemente che, al fine di organizzare compiutamente i lavori della Commissione, proporrà nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per le ore 12 di lunedì 26 novembre 2007.

 

Raffaello DE BRASI (PD-U), relatore, fa riferimento ai dati generali della manovra di bilancio per soffermarsi sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri che, sulla base della nuova articolazione in missioni, ne prevede tre, e cioè quella prevalente denominata«L'Italia in Europa e nel mondo», con uno stanziamento di competenza per il 2008 di 1.892,5 milioni di euro e quelle denominate «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», con uno stanziamento di competenza per il 2008 di 279,2 milioni, e «Fondi da ripartire», con uno stanziamento di competenza per il 2008 di 50,9 milioni.

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri - come presentato al Senato - reca per il 2008 stanziamenti di competenza pari 2.222,6 milioni di euro: tale importo incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,43 per cento. Al riguardo, osserva l'inadeguatezza di una tale quota rispetto alle responsabilità europee ed internazionali dell'Italia.

L'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle spese di parte corrente (2.215,2 milioni di euro), che assorbono il 99,66 per cento dello stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 970,7 milioni per le spese di funzionamento (più mirate alla riproduzione della struttura) e in 1.195,7 milioni di spese per gli interventi (che propriamente consentono l'attuazione delle missioni istituzionali): completano il quadro 48,8 milioni per oneri comuni.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente dello scorso anno, rileva una lieve diminuzione dello stanziamento di competenza (15,6 milioni di euro), mentre, rispetto alle previsioni assestate per il 2007, la diminuzione complessiva ammonta a 232,4 milioni di euro, risultante da un decremento di 229,5 milioni di euro nella parte corrente, e di 2,8 milioni di euro nel conto capitale.

Nel quadro della ripartizione assoluta e percentuale degli stanziamenti di competenza per il 2008, in rapporto ai diversi Centri di responsabilità e in raffronto alle previsioni di bilancio per il 2007, evidenzia il positivo aumento degli stanziamenti relativi alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - pur non ancora ai livelli auspicati da ultimo in sede di esame del documento di programmazione economica e finanziaria - e, sia pure in misura minore, alla Direzione generale per gli italiani all'estero.

Richiama poi le tabelle del disegno di legge finanziaria in cui, scontando gli effetti delle modiche del Senato, compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione in esame. La Tabella A, relativa al fondo speciale di parte corrente, prevede accantonamenti di 67,478 milioni di euro per il 2008, nonché di 69,244 milioni di euro per il 2009 e 68,775 milioni di euro per il 2010, che sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista ratifica ed applicazione di accordi internazionali. Nella Tabella B, relativa al fondo speciale di conto capitale, compaiono accantonamenti per il 2008 di 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008-2010. Nella Tabella C vengono disposte per il 2008 - rispetto al disegno di legge di bilancio - alcune variazioni tra cui va segnalato un incremento di 100 milioni di euro della cooperazione a dono a favore di ciascuna delle annualità 2008-2010, le quali si attestano quindi su 742,2 milioni di euro per il 2008 e su 748,9 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

Al riguardo, ricorda che lo stanziamento previsto dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 per il relativo centro di responsabilità è pari a 713,7 milioni di euro (di cui 642,2 milioni di euro riguardano i 18 capitoli relativi alla cooperazione a dono) ed osserva che, anche nell'attuale nuova strutturazione dello stato di previsione, è possibile ricondurre l'intero stanziamento della cooperazione allo sviluppo al medesimo centro di responsabilità (n. 9), nel quale - oltre agli stanziamenti per la cooperazione a dono - figurano anche i capitoli per il funzionamento delle strutture amministrative nonché per vari contributi a organismi internazionali. Sottolinea, per il futuro, l'opportunità che questa parte del bilancio possa essere resa più organica e comprensiva di tutte le contribuzioni italiane in materia di cooperazione multilaterale, al fine di rendere più incisivo il monitoraggio parlamentare.

Sempre con riferimento alla tabella C reca, segnala, nella sezione concernente il Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il capitolo 7256 (Indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori prima soggetti alla sovranità italiana) che risulta dotato di 24,948 milioni di euro per il 2008 e di 25,461 milioni di euro per il 2009 e il 2010. Segnala, altresì, lo stanziamento triennale per il capitolo 1647 (Applicazione degli accordi UE-ACP), che pure non subisce variazioni di stanziamento, e risulta dotato di 350 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008-2010.

Quindi, con riferimento alla Tabella D, menziona il Fondo per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario, in cui, a fronte di uno stanziamento, a legislazione vigente, di 5.698 milioni di euro per il 2008, si opera un rifinanziamento di 3.200 milioni per il 2008, di 2.000 milioni per il 2009 e di 300 milioni per il 2010. Non recando la Tabella E alcuna previsione, rileva invece nella tabella F il capitolo 7247 che finanzia la spesa per la ristrutturazione del Quartier Generale NATO a Bruxelles con 1,026 milioni di euro per il solo 2008.

Ricorda anche che il disegno di legge finanziaria 2008 reca l'allegato n. 1, nel quale sono indicati gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio. Per quanto concerne gli Affari esteri, si sofferma sul capitolo 3393 ,a favore del quale, in conseguenza dell'articolo 2 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite), a titolo di contributo alle spese dell'ONU, vengono stanziati ulteriori 153,7 milioni per il 2008 ed eventuali anni pregressi, mentre 169,7 milioni riguardano ciascuna delle annualità 2009 e 2010.

Illustra, quindi, gli articoli del disegno di legge finanziaria del Capo III, relativo alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo». L'articolo 31 reca norme per la razionalizzazione nell'impiego del personale presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri - proseguendo il processo di razionalizzazione e revisione organizzativa dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - e per la allocazione delle risorse resesi disponibili a seguito degli interventi di razionalizzazione (commi 1-5). Il comma 6, aggiunto durante l'esame al Senato in Commissione bilancio, autorizza, per l'attuazione di politiche di sostegno agli Italiani all'estero e di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, la spesa di 18 milioni di euro, così ripartita: 12,5 milioni per la tutela e l'assistenza ai connazionali; 5,5 milioni per iniziative scolastiche e di formazione professionale. In particolare, si prevede, entro il mese di giugno 2008, l'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al fine di individuare le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli Uffici all'estero, al fine di ottenere una razionalizzazione della spesa destinata alle relative funzioni, contestualmente riducendo i costi per l'utilizzazione degli esperti con incarico biennale inviati presso gli uffici all'estero. Precisa che, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il contingente degli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti di cultura all'estero, di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene conseguentemente adeguato, mediante decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda poi che gli originari commi 6 e 7 sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato. I predetti commi, che oggi costituiscono il disegno di legge S. 1817-octies, prevedono il conferimento dell'autonomia gestionale e finanziaria alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di prima categoria.

L'articolo 32 reca due distinti interventi. La disposizione del comma 1 è volta ad assicurare copertura finanziaria - per 30 milioni di euro per l'anno 2008 - alle spese per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 in programma in Italia (isola della Maddalena) nel 2009. A tale proposito, ricorda la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, per precisare le finalità complessive dello stanziamento stante la necessità di risistemare l'area dopo la chiusura della base militare. Il comma 2, è diretto invece a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell'IVA, nonché la risorsa istituita con l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell'ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario). L'articolo 33, introdotto durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato e modificato in Assemblea, autorizza una spesa di 14 milioni di euro (per il solo anno 2008) da destinare alle politiche concernenti le collettività italiane residenti all'estero ed alle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, menziona, in modo particolare, la Conferenza dei giovani italiani nel mondo e il Museo dell'emigrazione italiana. Si prevedono, altresì, iniziative volte alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e misure necessarie per il rafforzamento e la riorganizzazione della rete consolare.

Richiama, inoltre, il dettato dell'attuale comma 2 - nel testo modificato dal Senato - che autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro - così ripartita: 40 milioni per il 2008, 50 milioni annui dal 2009 al 2048 e 34 milioni per il 2049 - non solo, come nell'originaria formulazione, a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, attraverso anche la partecipazione ai nuovi meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo. Per conseguire il raggiungimento di tali Obiettivi, la nuova formulazione del comma mira a consentire l'utilizzo di meccanismi innovativi, capaci di sostenere lo sviluppo dei Paesi poveri, (tassazioni internazionali, International Financial Facility, diritti speciali di prelievo, rivalutazione delle riserve auree, uso e valorizzazione delle rimesse, contributi privati volontari) a fianco dei più tradizionali canali di finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Al riguardo, sottolineando l'importanza di promuovere il micro-credito, evidenzia il significato politico tendenziale della nuova formulazione del comma.

Infine, espone il quadro riassuntivo delle modifiche allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2008, conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte del Senato, i cui effetti si riflettono nella II nota di variazioni al bilancio (A.C. 3257/6-ter), sicché gli stanziamenti complessivi di competenza ammontano a 2.544,5 milioni di euro, di cui per le spese di parte corrente 2.537,1 milioni di euro, a loro volta suddivis in 1.028,8 milioni di euro per funzionamento e 1.459,5 milioni di euro per intervento, e per le spese in conto capitale 7,3 milioni di euro. Rileva poi l'esiguità dei residui presunti al 1o gennaio 2008 per 44,3 milioni di euro, a fronte dell'assai positivo coefficiente di realizzazione del 99,9 per cento. Riservandosi di intervenire ulteriormente nella discussione, preannuncia la presentazione di una proposta emendativa in favore dell'INCE, in conformità alla risoluzione approvata dalla Commissione nello scorso giugno al riguardo.

 

Il viceministro Franco DANIELI, nel rifarsi all'ampia relazione svolta, sottolinea la congruità della manovra di bilancio con le indicazioni del documento di programmazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alla contribuzione italiana per la pace e lo sviluppo. Le risorse stanziate con la legge finanziaria e con il decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, che accompagna i documenti finanziari per il 2008, consentono infatti, in primo luogo, il concreto avvio di un percorso virtuoso di adempimento degli impegni internazionali e di cooperazione allo sviluppo. Si inserisce in tale prospettiva l'erogazione di contributi a sostegno delle attività di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace per circa 500 milioni di euro disposti dal citato decreto-legge. Con la legge finanziaria. il Governo ha poiprevisto, per il Ministero degli affari esteri, un finanziamento complessivo per l'adempimento degli impegni internazionali e per l'aiuto pubblico allo sviluppo pari a 769,936 milioni di euro sulla tabella C.

Per quanto riguarda gli italiani all'estero, sottolinea che ad essi è stata riservata un'attenzione particolare. Infatti l'iniziativa del Governo a cui si è unita in particolare quella dei Senatori eletti all'estero, ha consentito di ampliare gli interventi a loro favore: al comma 6 dell'articolo 31 sono ora stanziati 18 milioni di euro a favore delle politiche di sostegno agli italiani nel mondo, mentre l'articolo 33 autorizza una spesa di 14 milioni di euro per le politiche generali delle collettività all'estero.

Evidenziato come la legge finanziaria contenga nuove misure di carattere gestionale specificamente rivolte all'Amministrazione degli affari esteri. Ci si trova infatti oggi a dover conciliare, da un lato, l'esigenza che la Farnesina svolga con crescente efficacia il suo ruolo di snodo centrale della proiezione esterna del Paese e offra ai cittadini ed alle imprese, attraverso la sua rete diplomatico-consolare, servizi sempre più diversificati e completi. Dall'altro lato, si deve affrontare la necessità, anch'essa crescente, di ricercare una migliore qualità della spesa, a fronte di sempre più scarse risorse per il comparto pubblico. Il Governo si è quindi impegnato ad assicurare il più efficace impiego delle risorse esistenti, attraverso uno sforzo effettivo di adeguamento dei metodi di lavoro, l'inclinazione alla semplificazione come forma di risparmio, l'adeguamento degli strumenti gestionali.

In linea con le nuove misure di flessibilità introdotte dalla legge finanziaria 2007, sono pertanto previste nel disegno di legge alcune innovazioni di carattere strutturale miranti ad assicurare più trasparenza ed efficacia di spesa. È in particolare previsto, all'articolo 31, il potenziamento del Fondo relativo alle spese per consumi intermedi degli Uffici all'estero, che viene integrato di 45 milioni di Euro per l'anno 2008 e di 42,5 milioni a decorrere dall'anno 2009. Su tale fondo è altresì convogliato l'equivalente di gran parte delle percezioni consolari, a riconoscimento che le sedi all'estero forniscono proventi e servizi allo Stato. Confluiscono inoltre su tale fondo una parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione, relative appunto alle spese per consumi intermedi. Diviene in tal modo possibile effettuare un'unica rimessa valutaria alle sedi per il loro funzionamento. Viene così raggiunto un traguardo importante in termini di semplificazione delle procedure, inteso a liberare risorse - anche umane - dalle funzioni di auto-sostentamento per rivolgerle al perseguimento delle funzioni istituzionali e di una più efficace assistenza a favore del cittadino italiano all'estero.

Si intende poi operare nel senso di garantire alle sedi maggiore autonomia sul piano gestionale e finanziario, a fronte di crescenti responsabilità in capo ad Ambasciate e Consolati, graduandone la pratica attuazione con l'emanazione di un apposito decreto applicativo. Tale obiettivo è contenuto in due disposizioni, originariamente inserite nella legge finanziaria, ore inserite nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159, appena approvato dalla Camera.

Sul piano delle risorse umane, in coerenza con il processo di revisione organizzativa in attuazione di specifiche disposizioni della Finanziaria 2007, ed in particolare alla razionalizzazione della rete estera avviata ai sensi del comma 404 dell'articolo 1 della medesima Legge, l'Amministrazione degli affari esteri è chiamata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 31, a provvedere all'emanazione, entro il 30 giugno 2008, di un decreto interministeriale di carattere ricognitivo il cui ambito comprende tutte le tipologie professionali presenti presso gli Uffici all'estero, configurando un esercizio dal quale non sono necessariamente attesi risparmi, ma certamente un contributo rilevante in termini di chiarezza e riorganizzazione. I risparmi che dovessero eventualmente derivarne - in particolare, come statuito dalla norma, dalla riduzione della spesa destinata all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 18/67 - confluirebbero sul fondo già citato per le spese di funzionamento delle sedi entro il maggior limite indicato nella norma stessa. È prevista inoltre, al comma 2 del medesimo articolo, la possibilità, mediante apposito decreto interministeriale, di una rideterminazione del contingente degli impiegati a contratto in dipendenza dalle esigenze funzionali che dovessero al riguardo essere ravvisate.

Coglie l'occasione per rendere noto che, nel passaggio alla Camera dei deputati, il Governo proporrà nei prossimi giorni alcune modifiche migliorative del testo dell'articolo 31, per quanto attiene a tematiche di struttura nonché di promozione culturale, oltre all'introduzione di alcuni adempimenti cui l'Italia è tenuta a dar seguito (articolo 32). Si tratta di impegni comportanti oneri per i quali è già prevista copertura finanziaria, che riguarderanno l'INCE, l'OCSE, il programma per la distruzione delle armi chimiche russe, la rimodulazione delle spese per la partecipazione all'Expo 2010 a Shangai.

 

Marco ZACCHERA (AN) chiede chiarimenti al relatore ed al Governo in ordine alla comparazione dello stato di previsione con la precedente annualità. Chiede altresì chiarimenti sulla composizione delle principali voci dello stato di previsione, facendo riferimento in modo particolare alle questioni relative al personale, all'aumento dei dipendenti a contratto ed all'incremento retributivo della carriera diplomatica. Rivolgendosi, infine al rappresentante del Governo, gli segnala l'esigenza che la Commissione sia edotta della soddisfazione o meno del Ministero degli affari esteri circa i documenti di bilancio al fine di evidenziarne gli eventuali punti critici e di tentarne la soluzione con ulteriori emendamenti rispetto al testo approvato dal Senato.

 

Alessandro FORLANI (UDC) chiede chiarimenti al Governo in ordine alla mancata previsione dell'adempimento relativo alla contribuzione italiana alla Convenzione di Londra per l'aiuto alimentare, la cui proroga al 30 giugno 2008 richiederebbe uno stanziamento di 126,7 milioni di euro, rispetto a quanto già disposto con una proposta di legge trasmessa all'altro ramo del Parlamento fino al 31 dicembre 2004.

 

Pietro MARCENARO (PD-U), nell'approvare la relazione svolta, chiede chiarimenti al Governo in ordine alla riduzione che sarebbe stata effettuata della quota dell'Italia al Consiglio d'Europa, da cui deriverebbe un preoccupante declassamento del nostro Paese in seno a quella che è stata la prima organizzazione dell'integrazione europea e che oggi è il punto di riferimento per tutto il continente in materia di democrazia e diritti dell'uomo.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE), nell'esprimere al relatore il proprio apprezzamento per il lavoro svolto, si associa alla richiesta di chiarimenti del deputato Zacchera. In generale, giudica assolutamente inadeguata la dotazione del Ministero degli affari esteri, considerando quanta parte del futuro globale sia oggi affidata alla politica estera. Chiede poi chiarimenti al Governo sulla mancata previsione di un Fondo per il finanziamento della lotta alle pandemie, in modo da ovviare alla situazione di inadempimento che spesso penalizza l'Italia pur così impegnata contro l'AIDS.

 

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.30.

 


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

 Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Franco Danieli.

 

La seduta comincia alle 9.15.

 

Legge finanziaria 2008.

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo approvato dal Senato.

Tab. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Raffaello DE BRASI (PD-U), relatore, fornisce ulteriori elementi contabili sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, secondo le indicazioni emerse nella seduta di ieri, raffrontando gli stanziamenti preventivi 2007 e 2008 in rapporto ai principali centri di responsabilità.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) ribadisce quanto segnalato in occasione della seduta di ieri sulla questione del Fondo Globale AIDS.

 

Alessandro FORLANI (UDC) esprime una posizione di larga condivisione sul merito della relazione, illustrata ieri dal collega De Brasi, sulle parti di competenza della III Commissione, contenute nei provvedimenti in titolo. In particolare, ritiene apprezzabili gli sforzi sul piano finanziario in materia di cooperazione allo sviluppo, di cancellazione del debito per i Paesi in via di sviluppo e di razionalizzazione negli impieghi del personale, che evidenziano un impegno per un'equilibrata distribuzione delle competenze e della funzionalità. Rileva, in generale, il decremento delle risorse destinate al Ministero degli affari esteri in termini di quota del PIL, che va inquadrato nell'ambito delle decurtazioni di risorse per le spese correnti della Pubblica Amministrazione, malgrado, nel caso del Ministero degli affari esteri, tali tagli si traducano in una riduzione di funzionalità delle rappresentanze, dei servizi per le comunità italiane all'estero e delle attività per la promozione della cultura italiana nel mondo.

Tuttavia, secondo una linea di coerenza con quella che sarà la posizione del suo gruppo parlamentare nelle successive fasi di esame, preannuncia un voto contrario sulla relazione per la Commissione Bilancio, in considerazione della valutazione negativa sul merito complessivo dei provvedimenti in titolo i quali, se apprezzabili per le parti che riguardano le competenze della III Commissione, non prospettano una politica economica del Governo davvero orientata allo sviluppo, alla crescita o alla ripresa di competitività né adeguati interventi di rilancio in settori quali le infrastrutture, l'energia, gli incentivi alle imprese o la fiscalità. Su quest'ultimo terreno sarebbe stato necessario intervenire al fine di ripristinare condizioni di equilibrio, apportando correttivi ad interventi, realizzati in passato, che hanno introdotto distorsioni senza condurre agli auspicati risultati sul piano dell'equità fiscale.

 

Franco NARDUCCI (PD-U) esprime, anche a nome del suo gruppo, una valutazione favorevole sui provvedimenti in titolo e sostegno all'azione del Governo per gli impegni a favore delle comunità italiane all'estero, che si incentrano nei settori della sanità, della cultura e del sostegno alla rete diplomatico-consolare nel suo complesso. La progressiva erosione di risorse destinate al Ministero degli affari esteri, che è stata rilevata dal relatore, costituisce un problema serio, che è da inquadrare nella situazione attuale del Paese, ma che deve essere affrontato e risolto al fine di non ostacolare l'azione internazionale dell'Italia. I rischi indubbiamente che ciò avvenga sussistono, come dimostrano le reazioni della comunità italiana canadese, per la chiusura di talune sedi consolari.

 

Il viceministro Franco DANIELI, in riferimento a quanto emerso nella seduta di ieri, preannuncia la presentazione da parte del Governo di un emendamento che prevede un finanziamento triennale di 2 milioni di euro al Trust Fund della BERS e di 67 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per le esigenze del Segretariato. Per quanto concerne l'AGEA, la proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati, qualora approvata dall'altro ramo del Parlamento, consentirà di coprire le quote di partecipazione fino al 2004, con un contributo di 36,2 milioni di euro a carico del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli ulteriori 126 milioni di euro necessari per l'attuazione della Convenzione fino al 2008 non potranno essere coperti con accantonamenti del Ministero degli affari esteri. Sarà opportuno pertanto verificare, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze, la praticabilità di uno strumento di copertura finanziario ad hoc. In merito al Consiglio d'Europa, nel ricordare che nel 2007 il contributo obbligatorio dell'Italia ha subito una decurtazione parti a circa 2 milioni di euro, rende noto che le richieste di integrazione presentate dal Ministero degli affari esteri al Ministero dell'economia e delle finanze non sono state accolte perché il Fondo per le spese obbligatorie a disposizione del Tesoro non disponeva delle risorse sufficienti. Nel rilevare che il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede un'ulteriore decurtazione dei contributi italiani pari a 3,3 milioni di euro, fa presente che sussiste l'impegno del Ministero dell'economia e delle finanze a porre rimedio a questa situazione critica integrando il Fondo per le spese obbligatorie con un intervento specifico all'inizio del 2008. Inoltre, rileva che i fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri per il 2008 non saranno interamente utilizzati per le richieste di fondi per le Nazioni Unite, come avvenuto nel 2007, e dunque consentiranno di liberare ulteriori risorse.

In merito alle richieste di chiarimenti sul Fondo Globale per l'AIDS, ricorda che il decreto-legge n 159 del 2007 ha stanziato 130 milioni di euro come contributo al Fondo per il 2008 e che per gli anni successivi si dovrà individuare uno strumento di copertura mediante la prossima manovra di finanza pubblica per il 2009 o, preferibilmente, con una proposta normativa ad hoc che preveda una copertura pluriennale del Fondo. Sottolinea l'importanza che il contributo al Fondo sia versato tempestivamente, considerato che l'Italia continua a detenere, come gli Stati Uniti e il Giappone, un seggio unico nazionale all'interno del Board del Fondo stesso e che il nostro Paese nel 2009 assumerà la presidenza del G8, che è il contesto in cui la tematica della lotta all'AIDS ha assunto particolare rilievo.

Esprime apprezzamento per la documentazione che è stata predisposta per sciogliere i dubbi sollevati nel corso della seduta di ieri dal deputato Zacchera e sottolinea che per quanto concerne le risorse destinate al Ministero degli affari esteri, queste sono aumentate in termini assoluti rispetto al 2007, considerate le somme che saranno ulteriormente definite in sede di assestamento. Tale incremento comporta un allineamento dell'Italia alla situazione dei nostri maggiori competitors europei e costituisce un'evidente inversione di tendenza rispetto al passato.

In merito alla questione sollevata dal deputato Narducci, relativa alla chiusura di talune sedi consolari, ricorda che si tratta di questioni affrontate in occasione dell'esame del provvedimento di riorganizzazione delle strutture del Ministero degli affari esteri, che non ha comportato una mera chiusura di uffici ma un complessivo intervento di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare. Si è trattato di un intervento impegnativo che ha necessariamente implicato taluni sacrifici, sui quali tuttavia la disponibilità del Ministero a valutare proposte alternative è sempre stata massima. Nel ricordare che gli eventuali sacrifici sono stati necessari al fine di scongiurare la sanzione del blocco biennale delle assunzioni, segnala che, in occasione del provvedimento di assunzioni «in deroga», adottato dal Ministero della funzione pubblica, il Ministero degli affari esteri è stata l'amministrazione che ne ha beneficiato di più con 217 assunzioni, di cui 65 per riqualificazione professionale. Fa inoltre presente che le chiusure di sedi sono state disposte in presenza di situazioni di ridotta entità del carico di lavoro per ogni dipendente. Sottolinea, infine, l'impegno del Ministero degli affari esteri per la semplificazione contabile e per l'aumento di personale assunto con diverse tipologie contrattuali nella direzione di un' amministrazione sempre più efficace.

 

Raffaello DE BRASI (PD-U), relatore, concorda con le valutazioni del viceministro Danieli in merito agli incrementi in termini assoluti delle risorse destinate al Ministero degli affari esteri. Nel segnalare l'opportunità che la comparazione con le manovre finanziarie degli anni precedenti proceda per voci omogenee, segnala che lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a seguito dell'esame presso il Senato e scontando gli effetti del disegno di legge finanziaria, recherebbe per il 2008 stanziamenti pari a 2.544,5 milioni di euro, a fronte dei 2.238,2 registrati alla fine dell'iter parlamentare della manovra di bilancio per il 2007.

 

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì prossimo 26 novembre, alle ore 12, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.45.

 


IIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

 Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Franco Danieli.

 

La seduta comincia alle 12.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio e finanziaria (vedi allegato 1). Al riguardo dichiara inammissibile l'articolo aggiuntivo D'Alia 3256/III/31.01 per estraneità di materia, in quanto avente carattere ordinamentale.

 

Raffaello DE BRASI (PD-U), relatore, illustra i propri emendamenti 3256/III/31.1, 3256/III/32.2, 3256/III/32.3, 3256/III/134.1, di cui auspica l'approvazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Caruso 3256/III/32.1; esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Siniscalchi 3256/III/59.1 e 3256/III/59.2, Forlani 3256/III/86.1, Siniscalchi 3256/III/86.2 e Siniscalchi 3256/III/Tab.A.1. Circa l'emendamento Siniscalchi 3256/III/86.3, prospetta l'eventualità di una sua trasformazione in ordine del giorno, chiedendo comunque chiarimenti al primo firmatario circa le finalità dell'istituendo Comitato per l'analisi del debito estero dei Paesi in via di sviluppo.

 

Il viceministro Franco DANIELI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/III/31.1, 3256/III/32.2, 3256/III/32.3 del relatore e sugli emendamenti Siniscalchi 3256/III/59.1 e 3256/III/59.2; esprime invece parere contrario sull'emendamento Caruso 3256/III/32.1 nonché sull'emendamento Forlani 3256/III/86.1, in quanto ritiene più opportuno verificare con il Ministero dell'economia e delle finanze la praticabilità di uno strumento ad hoc per la copertura degli oneri conseguenti all'ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Invita al ritiro dell'emendamento Siniscalchi 3256/III/86.2 in considerazione del contestuale esame parlamentare del decreto-legge n. 159 del 2007, trattandosi comunque di una questione su cui l'impegno del Governo è fuori discussione. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Siniscalchi 3256/III/86.3, in quanto recepisce i contenuti di un analogo ordine del giorno che il Governo ha accolto nel corso dell'esame presso il Senato; sull'emendamento 3256/III/134.1 del relatore e sull'emendamento Siniscalchi 3256/III/Tab.A.1, pur considerando indispensabile una successiva verifica con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento del relatore 3256/III/31.1.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento Caruso 3256/III/32.1.

La Commissione respinge l'emendamento Caruso 3256/III/32.1.

 

Alessandro FORLANI (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3256/III/32.2 del relatore per il rilancio dell'Iniziativa centro-europea.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3256/III/32.3 del relatore per il sostegno all'Inter Academy Medical Panel.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3256/III/32.2 e 3256/III/32.3 del relatore, nonché gli emendamenti Siniscalchi 3256/III/59.1 e 3256/III/59.2 e Forlani 3256/III/86.1.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) dichiara di non accettare l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo con riferimento al proprio emendamento 3256/III/86.2.

 

Sergio D'ELIA (RosanelPugno) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento Siniscalchi 3256/III/86.2.

La Commissione approva l'emendamento Siniscalchi 3256/III/86.2.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE), con riferimento al proprio emendamento 3256/III/86.3, segnala l'opportunità di approfondire l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di meglio orientare gli obiettivi della cooperazione.

 

Raffaello DE BRASI (PD-U), relatore, anche alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, esprime parere favorevole sull'emendamento Siniscalchi 3256/III/86.2.

 

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) propone la riformulazione dell'emendamento nel senso di sostituire le parole «valore accademico» con le parole «valore professionale».

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) concorda con la proposta di riformulazione del proprio emendamento testé avanzata dalla collega Paoletti Tangheroni.

 

Raffaello DE BRASI (PD-U), relatore, e il viceministro Franco DANIELI esprimono parere favorevole alla proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Siniscalchi 3256/III/86.3 come riformulato.

 

Sergio D'ELIA (RosanelPugno) manifesta perplessità sulle motivazioni dell'emendamento 3256/III/134.1 del relatore, confermando il proprio orientamento generale favorevole alla riduzione degli enti pubblici.

 

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), nel condividere le perplessità del deputato D'Elia, ritiene che l'Istituto agronomico per l'oltremare dovrebbe restare oggetto delle misure di cui all'articolo 134 del disegno di legge finanziaria. Preannuncia, altresì, la presentazione di un emendamento presso la Commissione Bilancio al fine di reinserire in tali previsioni anche l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, che ne è stato escluso da un emendamento approvato dal Senato: In entrambi i casi si tratta, a suo avviso, di enti che dovrebbero reperire le proprie risorse sul mercato e non addossare per intero allo Stato il proprio mantenimento.

 

Guglielmo PICCHI (FI), intervenendo a titolo personale, sottoscrive l'emendamento del relatore 3256/III/134.1.

 

Sabina SINISCALCHI (RC-SE), dichiara il suo voto di astensione sull'emendamento 3256/III/134.1 del relatore.

 

Sergio D'ELIA (RosanelPugno) e Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) dichiarano il loro voto contrario sull'emendamento 3256/III/134.1 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3256/III/134.1 del relatore e Siniscalchi 3256/III/Tab.A.1.

La Commissione passa allo svolgimento degli ordini del giorno.

 

Il viceministro Franco DANIELI dichiara che il Governo accoglie gli ordini del giorno 0/3257/III/1 De Zulueta e 0/3257/III/2 Marcenaro.

 

Umberto RANIERI, presidente, avverte che gli ordini del giorno presentati, in quanto accolti dal Governo, non saranno posti in votazione.

 

Raffaello DE BRASI, relatore, illustra una proposta di relazione favorevole sui provvedimenti in titolo, che riprende le considerazioni svolte nella relazione e nel successivo dibattito (vedi allegato 2).

 

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) e Alessandro FORLANI (UDC) preannunciano il voto contrario dei loro gruppi sulla proposta di relazione favorevole.

 

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sullo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, Tabella n. 6, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Nomina, infine, il deputato De Brasi relatore presso la Commissione Bilancio.

 

La seduta termina alle 12.45.

 


ALLEGATO 1

 

Legge finanziaria 2008 (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.31.

 

Al comma 1, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali, e, dopo la parola: individuate, aggiungere la seguente: tutte.

3256/III/31. 1. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Rappresentanze italiane presso le istituzioni europee).

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 165/2001 non possono istituire nuovi uffici di rappresentanza all'estero o presso le istituzioni dell'Unione europea.

2. Le disposizioni desumibili dal presente articolo costituiscono i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai fini dell'attuazione nei propri ordinamenti da parte delle Regioni e delle Province autonome.

3256/III/31. 01. D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

ART.32.

Sopprimere il comma 1.

3256/III/32. 1. Caruso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È autorizzata la spesa di euro 6 milioni per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 200.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'InCE. Al relativo onere, pari a 2,67 milioni annui per il triennio 2008-2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 32 con la seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altri adempimenti internazionali).

3256/III/32. 2. Il Relatore.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro a decorrere dal 2008 per sostenere fattività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 32 con la seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altra adempimenti internazionali).

3256/III/32. 3. Il Relatore.

 

ART.59.

Al comma 1, dopo le parole: a favore dei Paesi in via di sviluppo aggiungere le seguenti: d'intesa il Ministero degli affari esteri.

3256/III/59. 1. Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Pettinari, D'Elia.

 

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.

3256/III/59. 2. Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Pettinari, D'Elia.

 

ART.86.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di dare attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2008 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, di cui al successivo comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 162.900.000 euro per l'anno 2008.

3256/III/86. 1. Forlani.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato a finanziare il contributo italiano al Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria e ad altri Fondi e Programmi globali delle Nazioni Unite rivolti a fronteggiare emergenze sociali, ambientali e sanitarie.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurate una minore spesa annua pari a 130 milioni di euro per l'anno 2008 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

3256/III/86. 2. Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Pettinari, D'Elia, Forlani.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per lo studio e l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di determinare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei crediti bilaterali e multilaterali concessi dall'Italia nonché gli aspetti legali e finanziari, gli effetti economici, sociali ed ambientali. Il Comitato è composto di 7 membri commissari, 2 dei quali nominati secondo competenza e riconosciuto valore accademico, 2 rappresentanti della società civile, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed uno della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di Presidente. Il Comitato provvede all'elaborazione di una relazione, entro 18 mesi dalla sua istituzione, che verrà presentata alle Commissioni parlamentari competenti.

2-ter. Al relativo onere, pari a 100.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3256/III/86. 3.Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Pettinari.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per lo studio e l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di determinare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei crediti bilaterali e multilaterali concessi dall'Italia nonché gli aspetti legali e finanziari, gli effetti economici, sociali ed ambientali. Il Comitato è composto di 7 membri commissari, 2 dei quali nominati secondo competenza e riconosciuto valore professionale, 2 rappresentanti della società civile, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed uno della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di Presidente. Il Comitato provvede all'elaborazione di una relazione, entro 18 mesi dalla sua istituzione, che verrà presentata alle Commissioni parlamentari competenti.

2-ter. Al relativo onere, pari a 100.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3256/III/86. 3(Nuova formulazione). Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Pettinari.

 

ART.134.

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto 2: Istituto agronomico per l'Oltremare - Istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.

3256/III/134. 1. Il Relatore.

 

TAB. A

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 286.000;

2010: - 286.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore del paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 100.000;

2009: + 286.000;

2010: + 286.000.

3256/III/Tab. A. 1.Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Pettinari, D'Elia.

 


ORDINI DEL GIORNO

 

La III Commissione,

considerato che:

il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia svolge compiti di studio, verifiche ed applicazioni di carattere militare nei settori nucleare, biologico e chimico, si occupa inoltre dell'approvvigionamento di materiali e mezzi di rilevazione, protezione e bonifica nucleare, biologica e chimica e che uno dei suoi compiti principali e quello della distruzione di armi chimiche per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Convenzione di Parigi;

al momento vi sono stoccati ben 20.000 proiettili, contenenti iprite, la cui distruzione avviene molto lentamente a causa della mancanza di fondi;

sempre per mancanza di fondi, non si effettua da diverso tempo la manutenzione delle strutture che, deteriorandosi, possono porre seri problemi di sicurezza sia per chi ci lavora, che per la popolazione circostante;

il finanziamento del centro avviene con fondi del Ministero della difesa per quel che riguarda il funzionamento degli impianti, dal Ministero dell'interno per le spese di missione connesse all'attività di bonifica sul territorio nazionale e dal Ministero degli esteri per l'attuazione della Convenzione di Parigi,

impegna il Governo

a rendere disponibili entro il primo trimestre del 2008 i fondi assegnati al CeTLI NBC di Civitavecchia, per permettergli entro la fine del 2008 di distruggere i proiettili e rispettare la tempistica concordata con l'Autorità nazionale responsabile dell'applicazione della Convenzione di Parigi.

0/3257/III/1. De Zulueta, Siniscalchi.

 

La III Commissione,

considerato che:

nel 2007 il contributo obbligatorio dell'Italia per il Consiglio d'Europa ha subito una decurtazione pari a circa 2 milioni di euro;

la manovra di finanza pubblica per il 2008 reca un'ulteriore riduzione del contributo dell'Italia al Consiglio d'Europa per un importo pari a 3,3 milioni di euro;

il Consiglio d'Europa costituisce la prima organizzazione dell'integrazione europea e costituisce oggi il punto di riferimento per tutto il contente in materia di democrazia e di diritti dell'uomo,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente al reperimento delle risorse necessarie per il versamento dei contributi obbligatori dell'Italia al Consiglio d'Europa, integrando il Fondo per le spese obbligatorie con un intervento specifico all'inizio del 2008, anche al fine di mantenere il nostro Paese nel novero dei maggiori Paesi europei contributori del Consiglio d'Europa e di assicurarne quindi la capacità di incidere politicamente sugli indirizzi e sulle attività di quell'Organizzazione.

0/3257/III/2.Marcenaro.

 


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria 2008 (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminati il disegno di legge finanziaria per il 2008, approvato dal Senato, e il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 e relative note di variazione, approvato dal Senato;

esaminata, altresì la Tabella n. 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri;

pur nella considerazione positiva dell'incremento in termini assoluti delle risorse destinate in termini di competenza al Ministero degli affari esteri per l'anno 2008 a paragone con l'anno precedente, valutato, in generale, inadeguato alle responsabilità europee ed internazionali dell'Italia lo stanziamento di competenza del Ministero degli affari esteri per il 2008, che incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per un esiguo 0,43 per cento;

giudicato in modo positivo l'aumento degli stanziamenti relativi alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, anche se in misura minore rispetto a quanto auspicato in occasione dell'esame parlamentare dell'ultimo Documento di programmazione economica e finanziaria;

osservato, tuttavia, che gli stanziamenti destinati al settore della cooperazione allo sviluppo consentono un adempimento soltanto parziale degli impegni per la cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo e per il sostegno ad iniziative volte al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio;

rilevata l'opportunità che la parte del disegno di legge di bilancio relativa agli interventi di cooperazione multilaterale dell'Italia possa essere nel futuro organizzata in modo da essere comprensiva di tutte le contribuzioni italiane nel settore e rendere così più incisivo il monitoraggio parlamentare;

valutate positivamente, in particolare, le disposizioni, recate dal disegno di legge finanziaria per il 2008 e introdotte o modificate durante l'esame del Senato, che accrescono le risorse per l'attuazione di politiche di sostegno agli italiani all'estero e di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero;

auspicato, infine, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali sulla razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato negli uffici locali all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 31 del disegno di legge finanziaria per il 2008,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

 


IVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

 Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il ministro della difesa, Arturo Mario Luigi Parisi, ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

 

La seduta comincia alle 14.45.

 

Legge finanziaria per l'anno 2008.

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) ed il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Dopo aver illustrato le modalità procedurali di esame del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, nonché delle proposte emendative e degli ordini del giorno ad essi riferiti, compresi i relativi criteri di ammissibilità, rammenta quindi che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato per la giornata di venerdì 23 novembre 2007, alle ore 11.

 

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, osserva che, la manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007 è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (C. 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (C. 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale.

Il Governo ha infatti confermato l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria.

Ricorda che la manovra finanziaria per il 2008 si colloca nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell'azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi. I 167 Programmi individuati rappresentano «aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente». Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti «attività» che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in «Macroaggregati», i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell'esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio ossia le unità previsionali di base.

Le risorse indicate nei Macroaggregati sono attribuite e gestite dai Centri di responsabilità amministrativa. In pratica, quindi, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, all'interno di ogni Ministero sono evidenziate, in via progressiva, le «Missioni», i «Programmi» di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell'ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Per quanto riguarda l'impostazione del bilancio a legislazione vigente del Ministero della difesa (Tabella 12), osserva che il Governo ha individuato per l'anno 2008 le seguenti priorità politiche: il funzionamento dello strumento militare e l'assolvimento dei compiti in relazione alle risorse assegnate, anche al fine di mantenere o recuperare secondo standard di interoperabilità interforze e multinazionale l'addestramento delle forze, mantenere la piena efficienza dei materiali e dei mezzi; ammodernamento dello strumento militare; la razionalizzazione del modello organizzativo, perseguendo una sempre più ampia integrazione interforze anche a livello europeo ed accentrando alcune attività;,migliorando la gestione delle infrastrutture e degli immobili, anche attraverso l'implementazione di banche dati accentrate e l'individuazione di soluzioni innovative per il risparmio energetico; il miglioramento della Governance, anche attraverso l'implementazione della contabilità economica e il controllo di gestione, il miglioramento della qualità dei servizi, la pubblicazione sui siti istituzionali degli elenchi di tutti i procedimenti, dei relativi temi e dei responsabili.

Al fine di realizzare tali obiettivi, la tabella 12 prevede un ammontare complessivo di spesa pari a 21.118,3 milioni di euro, in termini di competenza, e a 21.124,3 milioni di euro in termini di cassa.

Per effetto dell'approvazione del disegno di legge finanziaria 2008, i cui effetti finanziari sono stati riversati nel bilancio, lo stato di previsione del Ministero della difesa risulta incrementato di ulteriori 189,8 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa.

A seguito di tale incremento, le dotazioni del Ministero della difesa, in termini di competenza risultano incrementate rispetto a quelle del 2007 (pari a 20.194,7 milioni di euro) risultanti dall'approvazione della legge finanziaria per il 2007 del 5,5 per cento.

Tali risorse sono destinate allo svolgimento delle Funzioni Difesa, Sicurezza Pubblica (Carabinieri), Pensioni Provvisorie e Funzioni esterne e sono gestite da sette centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto, Bilancio e affari finanziari, Segretario Generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.

Incentrando l'esame sulla funzione Difesa, che più direttamente attiene allo svolgimento delle attività istituzionali del Ministero della Difesa, si osserva che nel 2008, al netto degli effetti del disegno di legge finanziaria, sono stanziate risorse per circa 15.223,9 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2007 di circa 775,1 milioni di euro (circa il 5,4 per cento in più).

Il rapporto Funzione Difesa/PIL, è stimato per lo stesso esercizio finanziario intorno allo 0,948 per cento, con un modesto incremento rispetto al 2007, quando era pari allo 0,938 per cento.

Il valore del rapporto Funzione Difesa/PIL mantiene il tradizionale divario dai valori dei principali Paesi europei, che, nel 2007, è stato pari all'1,73 per cento in Francia, all'1,20 per cento in Germania e al 2,20 per cento nel Regno Unito.

In particolare, le risorse per la funzione Difesa sono ripartite nel seguente modo: Personale 9.080,1 milioni di euro, con un incremento del 3,0 per cento rispetto al 2007; Esercizio 2.515,1 milioni di euro, con un aumento del 6,7 per cento rispetto al 2007; Investimento 3.628,7 milioni di euro, con un incremento del 10,9 per cento, rispetto al 2007.

Rileva che la voce di spesa più cospicua è quella relativa al personale, che rappresenta circa il 59,6 per cento del totale, contro il 61 per cento dello scorso anno e il 72 per cento del 2006. Per quanto riguarda l'esercizio, la nota aggiuntiva segnala la situazione di criticità del settore, evidenziando che le assegnazioni non sono sufficienti ad assorbire gli effetti negativi delle precedenti decurtazioni (-60 per cento tra il 2004 e il 2006) e quindi a consentire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità. Le risorse del settore investimento sono ripartite tra l'area interforze (610,5 milioni di euro), i programmi terrestri (1.151,3 milioni di euro) i programmi navali (844,9 milioni di euro) e i programmi aeronautici (1.021,9 milioni di euro).

Per altro, segnala che sui complessivi volumi finanziari del Ministero della difesa, continuano a gravare gli effetti riduttivi degli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, che comportano un ammontare di risorse indisponibili pari a 450 milioni di euro, nonché, come si dirà nel prosieguo a proposito del disegno di legge finanziaria, anche il vincolo del gettito derivante da TFR.

Per quanto riguarda gli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria segnala gli articoli 34, 35, 41, 57, 115, 126, 129, 132, 146, commi 4, 10, 14, 15 e 16, 148, 149, commi 1, 3, 4 e 12.

L'articolo 34, al comma 1, incrementa di 30 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, che la legge finanziaria per il 2007 aveva ridotto del 15 per cento, portandole a complessivi 334 milioni euro. Per effetto di tale incremento, il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2008 è dunque pari a 364 milioni di euro.

Il comma 2 dispone, per il 2008, l'incremento di 140 milioni di euro della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare, istituito dalla legge finanziaria per il 2007.

L'incremento, che è finalizzato ad assicurare continuità alle capacità operative dello strumento medesimo, si aggiunge all'originaria dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2008, fissata dalla legge finanziaria 2007. Ricorda che, ai sensi della citata legge, quota parte della predetta dotazione, nella misura di 350 milioni di euro, è utilizzabile soltanto previo afflusso delle risorse derivanti dai versamenti al Fondo TFR. Per altro, con il recente decreto-legge n. 159 del 2007, in corso di conversione, il 60 per cento dei 350 milioni di euro, è utilizzabile a prescindere dal previo afflusso delle risorse al Fondo TFR.

Il comma 3 quantifica in 20 milioni di euro per il 2008 la dotazione del fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all'adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, istituito dalla legge finanziaria per il 2007, dei quali 7 espressamente riservati alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

Il comma 4 istituisce un fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008.

L'articolo 35 autorizza, al comma 1, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, nonché all'esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. La norma, finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi, si applica: al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero e nei poligoni di tiro nonché nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; alle popolazioni civili che si trovino nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, nonché ai fratelli a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie.

Il comma 2 disciplina le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela.

Il comma 3 stabilisce che la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari, istituito dalla legge finanziaria per il 2007, è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

L'articolo 41 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 7 milioni di euro per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari di tali organismi.

L'articolo 57, ai commi 1 e 2, rifinanzia le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico. In particolare, il comma 1 autorizza contributi quindicennali per 20 milioni di euro per l'anno 2008, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, da destinare alle imprese nazionali del settore impegnate nei programmi per la realizzazione dell'addestratore avanzato di terza generazione M346, di elicotteri EH 101 destinati alle Forze Armate, di elicotteri medi per i Carabinieri, del sistema di comunicazioni in funzione anti-terrorismo SICOTE per i Carabinieri e del sistema satellitare di comunicazioni militari SICRAL 2, realizzato in collaborazione con la Francia, cu cui la Commissione difesa della Camera ha espresso parere favorevole lo scorso 18 maggio 2007.

Il comma 2, invece, stanzia 318 milioni di euro per l'anno 2008, 468 milioni di euro per l'anno 2009, 918 milioni di euro per il 2010, 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per la prosecuzione dei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione europea, nonché del programma EFA (European fighter aircraft), preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell'Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

Il comma 3 autorizza contributi per programmi navali, disponendo stanziamenti quindicennali di 20 milioni di euro per il 2008, 25 milioni per il 2009 e 25 milioni per il 2010, per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregate europee multi-missione), e delle relative dotazioni operative. Si ricorda che tale programma trae origine da un accordo italo-francese che prevede la costituzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana.

L'articolo 115 interviene in ordine alle risorse relative al Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, disponendo, limitatamente al 2008, un impiego parzialmente diverso rispetto all'autorizzazione di spesa originariamente prevista dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzata all'incremento dell'organico del Comando. In particolare, tale autorizzazione viene destinata per un ammontare pari a 1 milione e 15 mila euro alle assunzioni di personale e per circa 1 milione e 734 mila euro per le esigenze strumentali del Comando.

L'articolo 126 al comma 7 dispone un «taglio lineare» delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio. La riduzione di spesa determinata dal tale taglio lineare è indicata in 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Considerata l'incidenza della spesa per consumi intermedi nello stato di previsione del Ministero della difesa, la disposizione in esame appare suscettibile di gravare in misura sensibile sul bilancio della difesa.

L'articolo 129 prevede che, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o maggio 2008, sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.

Contestualmente il tribunale militare e la procura militare di Verona; il tribunale militare e la procura militare di Roma e il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono le competenze dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica soppresse distintamente per aree geografiche. Sono altresì soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica. Conseguentemente, il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità. Il numero di magistrati militari eccedenti tale dotazione organica transita in magistratura ordinaria secondo specifici modalità e criteri. Ad esempio nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari.

L'articolo 132 prevede che il ministro della difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare, il comma 1 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il comma 2 individua tre categorie di alloggi di servizio e dispone l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali della Difesa destinandone i proventi al medesimo ministero.

Il comma 3 impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria. Sul regolamento di attuazione sarà sentito il COCER e saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 sospende, fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento, le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti.

Il comma 5 dispone l'abrogazione del comma 11-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

L'articolo 146, al comma 4, prevede che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato possano effettuare assunzioni «in deroga alla normativa vigente», entro un limite di spesa pari a: 50 milioni di euro per l'anno 2008; 120 milioni di euro per l'anno 2009; 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Il comma 10 dispone in ordine alla assunzioni nelle carriere iniziali dei medesimi corpi di polizia, prevedendo che per tali assunzioni le amministrazioni interessate provvedano in via prioritaria mediante reclutamento dei volontari delle Forze armate che siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 ed abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o on congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 14 prevede che, per l'anno 2010, alcune pubbliche amministrazioni, tra cui i corpi di polizia, possano procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità e secondo le modalità di cui al successivo comma 15, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle modalità di coordinamento tra il comma 4 e il comma 14, che relativamente alle assunzioni in esame per l'anno 2010, prevedono limiti di spesa diversi.

Il comma 16 autorizza le medesime pubbliche amministrazioni a procedere, per l'anno 2010, ad assunzioni ulteriori per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Per consentire tali assunzioni aggiuntive è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con stanziamenti pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

L'articolo 148, commi 1 e 2, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministro dell'economia, in funzione dell'esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

Il comma 3 prevede la possibilità di disporre, con i medesimi accordi di mobilità in precedenza richiamati, trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si trovino in situazione di esubero, da ricollocare con priorità in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Gli stessi accordi richiamati in precedenza definiscono altresì i profili inerenti al trattamento economico e giuridico del personale ricollocato ed i relativi aspetti finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 149 comma 1, mira a dare completa attuazione alle intese e agli accordi intervenuti fra Governo e sindacati in materia di pubblico impiego riquantificando, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato, con riferimento al biennio 2006-2007: i relativi stanziamenti sono quindi incrementati per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

Il comma 3 integra - per il personale in regime di diritto pubblico - le risorse relative al biennio 2006-2007, che vengono incrementate di 338 milioni di euro per l'anno 2008, e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Una parte dei suddetti incrementi ha una destinazione vincolata a favore del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia: 181 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

La disposizione di cui al comma 4, autorizzando uno stanziamento di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, tende ad assicurare un concreto riconoscimento alla specificità dei compiti assolti dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, attraverso uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quello complessivamente destinato ai miglioramenti economici per il biennio 2006-2007. Si ricorda per altro che il recente decreto-legge n. 159 del 2007, in corso di conversione, ha autorizzato una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1o febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1o febbraio 2007. Destinatario della disposizione è anche il personale statale in regime di diritto pubblico ivi compreso il personale militare e delle Forze di polizia, per il quale, entro il termine del 1o dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

Infine, nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria risultano: risorse iscritte nella tabella C che quantificano gli stanziamenti di specifiche leggi concernenti gli importi relativi alle spese generali di funzionamento delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, in applicazione del regio decreto n. 263 del 1928, quelle per i contributi ad enti ed altri organismi, da ripartirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, quelle per l'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché quelle per i contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di cui alla legge n. 267 del 2002. Gli stanziamenti complessivi, pari a 81,420 milioni di euro per l'anno 2008 a 80,730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, risultano leggermente inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge finanziaria per il 2007; risorse iscritte nella tabella F, con cui si provvede alla rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa, che si riferiscono ai limiti d'impegno di 6,992 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, e di 16.129 milioni di euro a partire dal 2011, per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, della legge n. 388 del 2000. In conclusione si riserva di presentare una proposta di relazione su ciascuno dei disegni di legge in oggetto, anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il ministro Arturo Mario Luigi PARISI, illustra il quadro delle misure d'interesse della Difesa contenute nella manovra finanziaria varata dal Governo il 28 settembre 2007 e, in particolare, nei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 2008, dopo il «passaggio» al Senato.

Avverte preliminarmente che tratterà degli stanziamenti previsti a bilancio e delle ulteriori misure inserite nei provvedimenti, soffermandosi su alcune di particolare interesse e indicando ulteriori possibili interventi, tutti corrispondenti agli obiettivi perseguiti dal Ministero della difesa nell'ambito della complessiva manovra del Governo e delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Tutti pienamente coerenti con il Programma di Governo delineato alla sezione concernente «Le nuove politiche di difesa», che ha sin dall'inizio ispirato la sua azione al vertice del Dicastero.

Prima di entrare nell'esame dei provvedimenti, ritiene necessario esporre alcune argomentazioni di ordine generale che hanno costituito la premessa delle proposte inoltrate al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della formazione della manovra finanziaria.

Ricorda che all'interno dei capisaldi fissati dalla Carta costituzionale, in particolare agli articoli 11 e 52, i compiti delle Forze armate italiane sono indicati dalla legge n. 331 del 2000, che ha definito il nuovo modello di difesa, conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva.

L'articolo 1, della legge n. 331 del 2000, accanto a quello, prioritario, della difesa dello Stato, assegna alle Forze armate i compiti di operare per la realizzazione della pace e della sicurezza in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle Organizzazioni Inter nazionali delle quali l'Italia fa parte, di concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni, di intervenire nelle pubbliche calamità e negli altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

La citata legge, in particolare all'articolo 2, ha definito i lineamenti del nuovo modello organizzativo delle Forze armate, in luogo di quello basato sul servizio obbligatorio di leva, sospeso a decorrere dal 1o gennaio 2005. Questo modello, che è stato ulteriormente definito in provvedimenti correlati e successivi, comprende militari in servizio a tempo determinato, quali sono i volontari in ferma prefissata di un anno e di quattro anni, e militari in servizio a tempo indeterminato, quali sono i volontari in servizio permanente, in aggiunta agli ufficiali ed ai sottufficiali già presenti nel precedente modello.

Varie cause stanno spingendo il nuovo modello organizzativo verso una situazione di crisi, in particolare, alcuni interventi legislativi non coerenti con quelli iniziali e, soprattutto, la drastica diminuzione delle risorse finanziarie rispetto a quelle necessarie e previste, peraltro diminuzione intempestivamente imposta al momento dell'avvio del modello.

In questo quadro, osserva che l'esigenza di intervenire, anzitutto, per una rigorosa applicazione delle leggi in vigore, per poi procedere, a seguito di uno studio già in corso e partecipato al Consiglio Supremo di Difesa, all'eventuale ridefinizione di un modello sostenibile, in ragione dei livelli di responsabilità internazionale assunti dall'Italia, delle risorse effettivamente rese disponibili e delle esperienze maturate.

La conferma della sospensione del servizio obbligatorio di leva, oggi circoscritto ai soli casi di guerra e di gravi emergenze internazionali, è allo stesso tempo, il netto rifiuto di ogni forma di «mercenariato», ancorché parziale o implicita, impone perciò, come primo obiettivo, il ripristino di tutte le condizioni necessarie ad assicurare il funzionamento del nuovo modello.

Per un completo inquadramento delle problematiche della Difesa oggi all'esame è, altresì, necessario considerare le scelte programmatiche nel più ampio contesto dello scenario internazionale.

L'attuale quadro internazionale vede una progressiva crescita della dimensione europea, che con il suo allargamento consolida una condizione di stabilità nel vecchio continente; rispetto a tale stabilità permane la minaccia dell'attività terroristica su scala allargata e della destabilizzazione a causa di conflitti non risolti in aree a noi prossime, che continua a causare gravi situazioni di instabilità in ampie aree del mondo.

Sicurezza e stabilità, quindi, rappresentano pre-requisiti indispensabili per poter dar forma allo sviluppo sociale, economico e civile dell'Italia.

Il carattere transnazionale e multidimensionale della sicurezza richiede una convergenza di intenti a livello internazionale e il dispiegamento di una strategia d'azione che utilizzi una pluralità di mezzi tra cui quello militare.

In tal senso, le organizzazioni internazionali quali l'ONU, la UE, la NATO e l'OSCE sono chiamate a svolgere un ruolo di sempre più elevata portata e valenza internazionale e rappresentano i cardini della politica nazionale di sicurezza e difesa.

In questo contesto, sono due le linee d'azione fondamentali su cui si articola la politica di sicurezza dell'Italia: la ricerca dell'allargamento dell'area di stabilità e sicurezza; il concorso attivo alla prevenzione e risoluzione delle crisi.

Tali linee d'azione devono necessariamente inserirsi negli sforzi della comunità internazionale, nella precisa convinzione che solo un approccio corale e sinergico al problema potrà dare concretezza e sostanza a tale contributo.

All'ONU l'Italia attribuisce un ruolo centrale nell'arena internazionale e il contributo italiano alla missione UNIFIL in Libano ne è una ulteriore testimonianza.

Per l'Unione europea il perseguimento di una politica estera comune e di una Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), promotrice di sicurezza e stabilità nella scena mondiale, costituisce il fattore determinante. La conclusione delle attività per la definizione di una «EU Long Term Vision» relativa ai possibili requisiti operativi dell'Unione, in linea con le indicazioni derivanti dalla «Strategia di Sicurezza Europea», costituisce la base per lo sviluppo della capacità operativa dell'Unione europea, che ha registrato la costituzione a Bruxelles di una cellula civile-militare e di un centro operativo per la gestione delle operazioni.

Per l'Alleanza Atlantica, il processo di trasformazione, così come riaffermato dai Capi di Governo nella riunione tenutasi a RIGA del 2006, per rispondere alle nuove sfide poste alla sicurezza, ha trovato una nuova identità e un percorso di crescita finalizzato allo sviluppo di ulteriori iniziative di partenariato nei Balcani, nell'area Euroasiatica e del Dialogo del Mediterraneo, e di cooperazione verso i Paesi del Golfo.

In particolare, il Dialogo del Mediterraneo e l'«Istanbul Cooperation Iniziative» mirano a creare forme di coesione e fiducia reciproca tra i vari Paesi dell'area; al Dialogo del Mediterraneo va dato un decisivo impulso per garantire livelli di sicurezza più elevati per l'area a noi più vicina.

Nell'ambito delle responsabilità dell'Italia, è stato sviluppato il piano per la realizzazione degli obiettivi di Governo e delle missioni istituzionali del Dicastero.

In particolare, il ciclo di programmazione strategica e formazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ha assunto a riferimento quattro pilastri fondamentali: funzionamento dello strumento militare ispirato al rispetto degli standard di interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati; ammodernamento dello strumento militare per mantenere il passo con i Paesi alleati, in grado di garantire all'Italia forze per la difesa e la sicurezza flessibili e integrate; razionalizzazione del modello organizzativo, al fine di continuare nell'opera di riorganizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa per aumentare sempre più l'efficienza e ridurre i costi di funzionamento; miglioramento della gestione di sistemi in grado di garantire l'analisi del controllo della spesa e dell'implementazione della contabilità economica al fine di incrementare la qualità dei servizi.

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, nella parte relativa alla Difesa, considera come, nel contesto di politica internazionale appena illustrato, le Forze armate sono chiamate a contribuire alla gestione delle crisi esistenti, mantenendo i conflitti ai più bassi livelli mediante un intervento tempestivo e un utilizzo accorto della Forza, da contemplare quale strumento di una articolata politica di sicurezza che includa azioni diplomatiche, economiche e di aiuto allo sviluppo.

Negli ambiti così delineati, per l'assolvimento dei compiti ad essi attribuiti, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, così come i Carabinieri, stanno sostenendo uno sforzo imponente, uno sforzo che deve essere assecondato e supportato - come ha più volte affermato - da livelli di finanziamento adeguati in un quadro di certezza programmatica di medio e lungo periodo, cui si accompagni, da parte delle Forze armate, una oculata programmazione e gestione delle risorse disponibili.

Passando all'esame dell'originario disegno di legge di bilancio, la Tabella 12, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, assegnano per il 2008 al Dicastero, a legislazione vigente, 20.928,5 milioni di euro, dei quali: 15.223,9 milioni di euro per la Funzione Difesa, comprendente tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina e Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero; 5.358,3 milioni di euro per la «funzione sicurezza», che comprende tutti gli stanziamenti destinati all'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; 115,4 milioni di euro per le funzioni esterne, correlate ad attività affidate al Dicastero ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali, quali il rifornimento idrico per le isole minori, il trasporto aereo di Stato e per il soccorso, l'assistenza al volo negli aeroporti militari aperti al traffico civile, oltre a contributi per enti e associazioni; 230,8 milioni di euro essenzialmente destinati al pagamento delle pensioni del personale militare in ausiliaria.

Gli stanziamenti sono ripartiti, secondo la nuova impostazione adottata da quest'anno, tra le quattro missioni e gli undici programmi nei quali si articola il Bilancio del Dicastero.

Come partitamente esposto nella «Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2008», consegnata al Parlamento, nell'ambito della Funzione Difesa, ben 9.080,1 milioni di euro (59,64 per cento) sono destinati a coprire le spese a carattere obbligatorio per il personale. Le residue risorse sono suddivise tra i 2.515,1 milioni di euro (16,52 per cento) destinati all'Esercizio e i 3.628,7 milioni di euro (23,84 per cento) destinati all'investimento. Sottolinea come tali cifre siano state di poco modificate dalle norme introdotte dal Senato, sulle quali si soffermerà successivamente.

Si tratta di una ripartizione percentuale che, sebbene assai più favorevole rispetto a quella, esiziale, del 2006, è ancora lontana da quel 50 per cento per spese di personale e 50 per cento per spese di esercizio e investimento, ritenuta ottimale e tendenzialmente da perseguire, in linea con gli altri Paesi del contesto occidentale.

Con riguardo alla «Nota aggiuntiva», ritiene opportuno precisare il senso delle affermazioni ivi contenute in ordine ai riflessi, indubbiamente negativi, dei tagli operati sui capitoli dei consumi intermedi del Ministero della difesa nel triennio 2004-2006. Quel che in essa viene «enfatizzato» è che la Difesa, per i «tagli» dei consumi intermedi e degli investimenti imposti dalla precedente legislatura, ha dovuto pagare un prezzo di gran lunga più alto rispetto agli altri Dicasteri ed era stata esposta ad un pericoloso processo di involuzione, cui occorre responsabilmente porre rimedio, come abbiamo iniziato a fare dallo scorso anno. Sul questo punto intende sgombrare il campo da possibili equivoci o malintesi, precisando che lo strumento militare è riuscito a non perdere il suo grado di efficienza e di operatività. Ciò è ampiamente confermato dai lusinghieri risultati conseguiti dalle nostre Forze armate nelle missioni in cui sono impegnate e dal sempre maggiore credito da esse acquisito in campo internazionale. Richiama in proposito, la nomina dell'Ammiraglio Di Paola a Presidente del Comitato militare dell'Alleanza Atlantica).

Quanto alla Funzione Sicurezza, la dotazione finanziaria del personale è di 4.995,1 milioni di euro (93,2 per cento dell'intero stanziamento), e quella del settore Esercizio di 351, 6 milioni di euro (6,6 per cento) e quella dell'Investimento di 11,6 milioni di euro (0,2 per cento).

La ripartizione percentuale conseguita nell'ambito della Funzione Difesa segna, comunque, un ulteriore passo avanti sulla via del risanamento del bilancio della Difesa, responsabilmente iniziato lo scorso anno, reso indispensabile dai tagli irrazionali e drammatici operati in particolare sulle spese di funzionamento dalla precedente legislatura nell'ultimo triennio nonostante i ripetuti allarmi del suo predecessore.

È, peraltro, necessario precisare subito che, in realtà, nonostante le correzioni positive introdotte, non tutti gli stanziamenti indicati nel disegno di legge di bilancio saranno disponibili in conto spese di Esercizio e Investimento. Infatti, ai circa 450 milioni resi indisponibili per il 2008 dagli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria per il 2007 (comma 507), dei quali circa 235 gravanti sull'Esercizio, si sommeranno, se la norma risulterà approvata dal Parlamento, i tagli sulla spesa corrente (fondi consumi intermedi) previsti dal disegno di legge finanziaria, pari a complessivi 545 milioni di euro per il 2008, dei quali 199 graveranno sul bilancio della Difesa.

Rileva la sua preoccupazione su questo punto e sull'esigenza di apportare correttivi tendenti a scongiurare gli effetti fuorvianti e indesiderati derivanti dall'applicazione di tagli lineari, come quelli, abnormi, apportati a suo tempo dal ministro Tremonti e quelli assai più contenuti previsti quest'anno, certamente rispondenti ad obiettive esigenze di reperimento di risorse non altrimenti disponibili nell'ambito della manovra di bilancio. I consumi intermedi non rappresentano, per la Difesa, soltanto la spesa corrente per l'apparato ministeriale centrale e periferico come per gli altri Dicasteri, ma comprendono tutte le spese per il mantenimento e la gestione efficiente ed efficace dello strumento militare.

Sono, per la gran parte, spese per la manutenzione dei mezzi operativi, per l'apprestamento e il ripianamento delle scorte, per l'acquisizione dei mezzi di protezione, per la formazione e l'addestramento e, quindi, l'efficienza e la sicurezza del personale.

Una loro drastica, rilevante, irrazionale riduzione produce effetti gravi che divengono irreparabili se non tempestivamente corretti ed è proprio questo che si è voluto evidenziare con chiarezza nel passaggio contenuto nella «Nota aggiuntiva» allo stato di previsione della Difesa. La carenza di fondi destinati alla manutenzione di mezzi operativi produce il fermo tecnico e l'anticipato fuori uso di aerei, navi e mezzi terrestri, con gli immaginabili gravi disservizi sul piano operativo e, non va sottaciuto, con il contestuale prematuro decadimento di un ingente patrimonio mobiliare.

Intende, a questo punto, chiarire che i 3.628,7 milioni di euro originariamente destinati nel bilancio all'Investimento per la funzione Difesa, complessivamente modificati di 6,4 milioni (in aumento) in Senato, comprendono gli stanziamenti per il programma pluriennale - sviluppato d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle comunicazioni - di sostituzione degli apparati radar che utilizzano frequenze destinate alla tecnologia Wi-Max, pari a 90 milioni di euro per il 2008, nonché i fondi necessari per il pagamento dei debiti derivanti da impegni finanziari già assunti e che non è stato possibile onorare nei precedenti esercizi finanziari. Essi vanno, altresì, considerati al netto degli accantonamenti previsti, per l'anno 2008, dal comma 507 della finanziaria per il 2007, pari a poco meno di 215 milioni di euro.

Sono poi da considerare gli investimenti sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico previsti nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 57 e alla Tabella F, quest'ultima riportante, per quanto di interesse, l'attualizzazione di precedenti limiti di impegno per i programmi EFA e FREMM. Si tratta, nel complesso, di interventi che pur invertendo la tendenza non lasciano comunque per il settore Investimento spazi significativi per l'avvio di nuovi programmi.

Come delineato nel DPEF, il sostegno del Ministero dello sviluppo economico a programmi di interesse della Difesa nei settori ad elevato tasso di innovazione tecnologica, quali l'aerospaziale, l'elettronico, il meccanico avanzato e quello della cantieristica, si inquadra nell'ambito delle politiche di investimento attuate dal Governo per privilegiare le misure idonee a colmare il divario nei confronti delle economie più dinamiche e, nel contempo, intese ad incidere significativamente sui fattori che possono promuovere un più elevato tasso di innovazione del sistema produttivo per recuperare competitività e produttività.

I citati settori costituiscono, in questo contesto, un nucleo fondamentale per la loro capacità di contribuire al sostegno di imprese ad elevato contenuto di ricerca tecnologica ed esercitare un insostituibile effetto di volano per il rilancio competitivo del comparto industriale nazionale.

In tale ambito, da lungo tempo, i due Dicasteri, quello della difesa e quello dello sviluppo economico, collaborano, in modo sinergico e concreto, condividendo gli oneri necessari a perseguire un disegno di ricerca e sviluppo che combini la prioritaria esigenza di difesa del Paese con l'ulteriore promozione del patrimonio tecnologico di punta, anch'esso di primario interesse nazionale.

Ciò ha consentito di creare un modello di sviluppo tecnologico per la realizzazione di programmi caratterizzati da grandi architetture a tecnologia avanzata, che richiedono, per la gestazione e la messa a punto, l'impegno di molti anni.

La proposta contenuta nell'articolo 57 del disegno di legge finanziaria 2008 viene così a costituire la naturale prosecuzione del rapporto di collaborazione del Ministero della difesa con quello dello sviluppo economico.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede il finanziamento di una serie di programmi di elevata priorità ed urgenza per la Difesa nei settori dell'aerospazio e dell'elettronica avanzata, partitamente indicati nella «Nota aggiuntiva». Il finanziamento necessario e proposto non è stato interamente attribuito e, quindi, alcuni dei programmi in questione dovranno essere riconsiderati.

Per far fronte agli impegni assunti dall'Italia per la realizzazione di un programma in cooperazione internazionale con Gran Bretagna, Germania e Spagna per lo sviluppo e la costruzione del nuovo velivolo da difesa European Fighter Aircraft (Euro Fighter 2000), il comma 2 prevede lo stanziamento di rilevanti risorse aggiuntive per il prossimo quinquennio, pari a 318 milioni di euro per l'anno 2008, 468 milioni di euro per l'anno 2009, 918 milioni di euro per l'anno 2010 e 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Si tratta di un finanziamento che non presenta impatti sull'indebitamento netto in quanto, come ampiamente chiarito lo scorso anno, il programma è già considerato nelle linee tendenziali della finanza pubblica recepite sin dal DPEF 2007-2011.

Il comma 3, infine, dispone l'erogazione di ulteriori fondi, di importi analoghi a quelli del comma 1 (contributi quindicennali di 20, 25 e 25 milioni di euro con decorrenza rispettivamente 2008, 2009 e 2010), che consentiranno una più diluita prosecuzione del programma in cooperazione con la Francia per lo sviluppo e la realizzazione di fregate della classe FREMM (Fregate Europee Multi-Missione) e per il veicolo blindato multiruolo dell'Esercito (VBM 8x8) per la protezione delle truppe impegnate in missioni internazionali.

Va chiarito, a questo punto, che i finanziamenti testé descritti, previsti nel disegno di legge finanziaria, non mettono a disposizione delle Forze armate mezzi aggiuntivi, ma sono destinati a sostituire mezzi obsoleti, peraltro in numero inferiore rispetto a quelli radiati o in radiazione. In definitiva, i mezzi a disposizione saranno, ancorché qualitativamente rinnovati, quantitativamente ridotti.

Ancora riguardo all'Investimento, ritengo necessario segnalare che rimane da sostenere un indispensabile programma di rinnovo dell'ormai vetusto parco autovetture ed elicotteri dell'Arma dei Carabinieri il cui ulteriore rinvio causerebbe seri problemi operativi nel settore della sicurezza. Gli stanziamenti introdotti all'articolo 39 dal Senato, rappresentano una prima, seppur limitata, risposta che, peraltro, richiederebbe una più precisa formulazione del testo.

Passando all'Esercizio, rileva che i 2.512,1 milioni di euro allocati alla Funzione Difesa, ancorché superiori a quelli dello scorso anno e ancor più a quelli dell'anno precedente, non consentono di procedere con la necessaria determinazione nell'azione di risanamento, iniziata lo scorso anno, tesa a frenare il drastico deterioramento delle condizioni dei mezzi, sistemi, equipaggiamenti e scorte determinata dai tagli operati fra il 2004 e il 2006 e dal loro impiego, più intenso rispetto alle programmazioni iniziali, imposto dalle missioni internazionali.

Le risorse assegnate, ove pure si consideri l'incremento di 140 milioni di euro previsto, per il solo 2008, dall'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, non mettono infatti a disposizione risorse del tutto sufficienti a garantire i livelli di manutenzione necessari, un adeguato ripristino dei mezzi e delle scorte, il conseguimento di soddisfacenti standard di addestramento per tutti i reparti, indispensabili per un efficace e sicuro impiego operativo del personale e dei mezzi.

Le modifiche introdotte, recepite nei loro effetti sul disegno di legge di bilancio dalla seconda «Nota di variazioni», portano il volume complessivo degli stanziamenti iscritti sul settore dell'esercizio a 2.648,8, che, per effetto degli accantonamenti e delle riduzioni cui mi sono riferito, sono sensibilmente ridotti sotto il profilo dell'effettiva disponibilità.

A differenza di quanto avviene in altri settori dell'apparato statale, i consumi intermedi della Difesa non sono destinati a soddisfare prevalentemente esigenze di consumo, ma servono a far fronte agli oneri per il funzionamento dello strumento operativo, fra cui le spese per carburante, manutenzione e pezzi di ricambio, per i mezzi operativi (navi, aerei, elicotteri, mezzi di protezione terrestri, addestramento operativo del personale). Ne discende che ogni riduzione in questo settore non solo determina l'impossibilità di far fronte alle spese connesse alla pura esistenza dell'organizzazione, come quelle per il pagamento di canoni e tariffe per consumi energetici o smaltimento di rifiuti, per le quali peraltro già sussistono consistenti poste debitorie, ma comporta soprattutto ingenti e talora irrecuperabili ricadute sulla capitalizzazione e sull'«output operativo» dello strumento. Ciò in quanto gli approvvigionamenti e i servizi rientranti nei consumi intermedi sono i veri «mezzi di produzione» dai quali dipende tale output operativo.

I debiti pregressi si riferiscono a circa 375 milioni di euro, destinati a crescere in assenza di interventi correttivi. Il loro mancato pagamento sta già determinando le condizioni per prossimi disservizi (ad esempio, il caso della paventata interruzione della fornitura di gas per il Polo di Mantenimento Pesante dell'Esercito di Piacenza).

In merito alla necessità di un adeguato sostegno finanziario per la tenuta in efficienza dello strumento, va evidenziato come l'esperienza maturata e il prevedibile impegno per il 2008 debbano indurre a riflettere sull'esigenza di un incremento della dotazione del Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali apprestato dalla legge finanziaria per il 2007. Non dimentichiamo infatti che il fondo per le missioni copre soltanto le spese vive di personale e funzionamento, ma non la super usura dei mezzi.

Sempre in riferimento alle missioni va inoltre rilevata l'esistenza di un problema, connesso alla discrepanza temporale fra l'impiego continuativo delle unità militari in teatro, che prosegue anche a cavallo dell'avvio del nuovo esercizio finanziario, e l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, che in genere si concretizza non prima di 3-4 mesi dopo l'inizio dell'anno. In tale situazione risulta pressoché impossibile avviare tempestivamente le procedure contrattuali in delicatissimi settori quali le coperture assicurative del personale e i trasporti strategici, stante l'insufficienza dei fondi ordinari inizialmente stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio. Per risolvere tale problema potrebbe essere introdotta una «misura di flessibilità» che garantisca la temporanea disponibilità di tali fondi, quantificabili in circa 100 milioni, sin dal primo periodo del nuovo anno di bilancio.

Quanto alla Funzione Sicurezza, la dotazione di bilancio prevista per l'Esercizio, pari a 351,6 milioni di euro, sebbene incrementata dallo stanziamento di 40 milioni di euro apprestato sul Fondo di funzionamento istituito dall'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, va considerata diminuita di circa 25 milioni di euro per effetto dell'accantonamento disposto dal richiamato comma 507 e ulteriormente gravata dal «taglio lineare» previsto dall'articolo 126 dello stesso disegno di legge per 14,7 milioni relativamente all'esercizio e per 2,2 milioni per l'investimento.

Il disegno di legge finanziaria appresta altresì una serie di altri interventi che incidono sulla Difesa. Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa, il disegno di legge prevede poi uno specifico intervento di riduzione degli Uffici giudiziari militari, commisurato all'attuale «domanda di giustizia militare». Si tratta di un'iniziativa da tempo fortemente auspicata e condivisa dal ministro della giustizia e dall'intero Governo, originariamente contenuta nel disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, di seguito stralciata nel corso dell'iter parlamentare. La riduzione dei Tribunali militari, da 9 a 3, la soppressione delle 2 Sezioni distaccate della Corte militare di appello e le connesse contrazioni degli organici dei magistrati militari (da 103 a 58) e del personale civile delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari (con transito delle eccedenze rispettivamente in magistratura ordinaria e nei corrispondenti ruoli del Ministero della giustizia) sono ritenute misure indispensabili e imprescindibili di razionalizzazione della giustizia militare e di contenimento della spesa pubblica.

L'intervento, va detto, si muove in parallelo al progetto di riforma del Codice penale militare di pace, recentemente presentato dalla Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e da altri Deputati, i cui contenuti ritengo pienamente condivisibili.

Ancora, nello stesso ambito delle misure di contenimento della spesa, l'articolo 134 prevede il riordino o la trasformazione, pena la soppressione, di alcuni enti pubblici tra i quali tre vigilati dalla Difesa; mi riferisco all'UNUCI, all'Unione Italiana Tiro a Segno, all'Opera Nazionale Figli degli Aviatori. Nel passaggio del provvedimento al Senato è stata espunta dall'articolo la Lega navale, ulteriore ente vigilato dalla Difesa.

Accanto a quella concernente il contenimento dei costi della giustizia militare, il provvedimento reca importanti disposizioni per la riqualificazione e il contenimento della spesa, che interessano anche la Difesa, in materia di razionalizzazione degli acquisti, auto di servizio, corrispondenza postale e altro.

Quanto agli immobili pubblici, vengono, tra l'altro, previste limitazioni sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. D'altra parte, non vengono apportate modificazioni alla procedura di dismissione dei beni militari definita dal comma 263 della legge finanziaria per il 2008 che prevede, per il prossimo anno, l'ulteriore formazione di due elenchi semestrali per un valore complessivo di 2000 milioni di euro, da transitare all'Agenzia del Demanio. A questo proposito, segnala che la Difesa, dopo aver puntualmente ottemperato alla disposizione, formando e rendendo disponibili due elenchi di beni di pari valore nell'anno in corso, intende rispettare l'impegno a conferire gli ulteriori due elenchi. Sulla base dell'esperienza è, però, emerso che i due elenchi formati nell'anno in corso hanno pressoché esaurita la disponibilità di infrastrutture libere. Si rende perciò necessario modificare la norma per prevedere, unitamente a un differimento temporale, ancorché in termini certi e contenuti, l'avvio di un programma di razionalizzazione e accorpamento delle infrastrutture in uso finalizzato a rendere disponibile un così ingente ulteriore patrimonio di beni.

Il disegno di legge finanziaria reca, inoltre, all'articolo 34, il rifinanziamento, per un importo di 20 milioni di euro, del Fondo previsto dalla legge finanziaria per il 2007 per interventi infrastrutturali su arsenali e stabilimenti militari, destinando 7 milioni all'arsenale di Taranto e 1 milione al Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza. Tali risorse, seppure limitate e insufficienti rispetto a quelle che si renderebbero necessarie, costituiscono comunque una misura importante ai fini della ristrutturazione e del recupero dell'operatività di tali strutture; un obiettivo qualificante per il recupero di ambiti di funzionalità importanti per la Difesa, sul quale si è avviato uno studio approfondito affidato ad un gruppo di lavoro che ha già prodotto dei risultati posti all'attenzione delle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda le problematiche concernenti il personale militare e civile della Difesa, che costituiscono una priorità assoluta per il Dicastero, l'articolo 34 reca l'incremento di 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, delle risorse destinate dalla legge n. 331 del 2000 e dalla legge n. 226 del 2004, al nuovo modello dello strumento militare che è conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva. Si tratta di un intervento importante, che riduce dal 15 a circa l'11,4 per cento la portata del taglio operato dal comma 570 della legge finanziaria per il 2007. È un risultato indubbiamente apprezzabile.

Ciò non toglie che l'obiettivo finale debba, a suo avviso, rimanere, per le ragioni di efficienza del modello di difesa vigente e di coerenza normativa, quello della totale eliminazione degli effetti della disposizione limitativa contenuta nella finanziaria dello scorso anno.

Ritiene poi di indubbio rilievo, sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, le previsioni, introdotte dal Senato all'articolo 35, di autorizzazioni di spesa, pari ciascuna a 10 milioni di euro per il prossimo triennio, destinate, rispettivamente, a interventi in favore del personale che possa aver contratto patologie a seguito dell'esposizione a sostanze nocive, quali l'uranio impoverito, sprigionate da munizionamento esploso o stoccato, e al rifinanziamento del fondo previsto dalla finanziaria 2007 per le bonifiche delle aree militari. È in corso un approfondimento circa l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, al fine di evitare possibili problemi applicativi.

Un ulteriore importante intervento concernente il personale militare è quello recato dall'articolo 148 del disegno di legge, laddove vengono previsti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazione di esubero, in ruoli speciali ad esaurimento del personale delle Forze di polizia. Si tratta di un meccanismo diverso rispetto a quello dello «scivolo anticipato», auspicato dalla Difesa e non potuto recepire evidentemente per le implicazioni di natura finanziaria. Si sta tuttavia approfondendo, con le Amministrazioni interessate, alcuni aspetti della norma. È da ritenere che essa necessiti di alcuni correttivi, tesi tra l'altro a subordinare i transiti alla domanda degli interessati.

All'articolo 146, sono previste autorizzazioni di spesa per circa 4.500 assunzioni, nell'anno 2008, nelle Forze di polizia. La norma non può che essere vista con favore dalla Difesa, stanti la necessità di colmare, seppure in parte, le carenze organiche che registra l'Arma del Carabinieri e le connesse positive ricadute sulla prosecuzione dell'iter di carriera previsto per i volontari delle Forze armate. È evidente che la norma non dovrà essere modificata per prevedere, come purtroppo accaduto in passato, deroghe ai meccanismi di alimentazione previsti dalla legge, che riserva ai volontari l'intero bacino delle assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia quantomeno fino al 2010. In tal senso, segnala come nel passaggio del provvedimento al Senato, sia stato opportunamente inserito il comma 10, che assegna la priorità all'assunzione dei volontari in ferma breve delle Forze armate.

Altri interventi di grande rilievo sono quelli maturati a seguito della stipula del «Patto per la sicurezza» tra il Governo e le rappresentanze militari e sindacali del comparto difesa e sicurezza, avvenuta a luglio. Mi riferisco, in particolare, alle misure in materia di risorse per i rinnovi contrattuali e per la valorizzazione della specificità del comparto, che si coniugano con le norme riguardanti l'intero settore del pubblico impiego, quali, tra le altre, quella concernente l'utilizzo, per l'anno 2008, delle risorse stanziate per l'avvio della previdenza complementare. Si tratta di interventi importanti in materie di altissima sensibilità per il personale, ancorché ulteriormente migliorabili mediante l'apprestamento di ulteriori risorse, non appena disponibili.

Un'ulteriore misura particolarmente importante per il sostegno del personale impiegato in incarichi operativi e in condizioni più disagiate è quella apprestata dal decreto-legge n. 159 del 2007, che assegna nel corrente anno 173 milioni di euro per le vittime del dovere e darà, alla Commissione di inchiesta per le gravi infermità del personale militare, un immediato beneficio a coloro che hanno contratto gravi malattie per causa di servizio e ai loro familiari. Ricorda anche il positivo effetto che, per l'immediata assistenza di tale personale, ha avuto il comma 902 della legge finanziaria per il 2007.

Di grande interesse per la Difesa, nel settore del personale, è la previsione, nel disegno di legge finanziaria per il 2008, di un programma pluriennale di potenziamento del patrimonio alloggiativo di servizio del personale militare, contemplato dall'articolo 132, inserito nel corso dei lavori parlamentari, come auspicato in occasione dell'analogo intervento in Senato.

Il mantenimento di una elevata efficienza dello strumento militare comporta attenzione ed iniziative anche nei confronti del personale civile che opera nell'ambito del Dicastero quale indispensabile supporto al raggiungimento della missione istituzionale. È sentita l'esigenza di riconoscere la professionalità del citato personale al quale sono via via assegnati maggiori compiti nella graduale sostituzione del personale militare nelle funzioni logistico-amministrative.

In sintesi, si renderebbero necessari due tipi di intervento volti, da un lato, ad evitare differenze di trattamento tra personale della stessa amministrazione e, dall'altro, ad assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi.

Quanto al primo aspetto, un intervento prioritario sarebbe, analogamente a quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2007 per il personale del Ministero degli affari esteri, quello di rendere permanente lo stanziamento di 10 milioni previsto per il solo 2007 dal decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.

Nello stesso quadro sarebbe altresì importante il ripristino l'indennità di trasferta sospesa per il solo personale civile della Difesa dalla legge finanziaria per il 2006, iniziativa ispirata alla necessità di assicurare parità di trattamento tra personale della medesima Amministrazione, civile e militare, quando impiegato nelle stesse funzioni.

Sotto il profilo del funzionamento del Dicastero, oltre all'intervento sulle assunzioni per le esigenze degli arsenali e stabilimenti militari di lavoro, sarebbe ulteriormente auspicabile l'accoglimento della richiesta concernente le progressioni interne tra aree professionali per talune categorie di personale.

Sul piano generale, in sintonia con gli orientamenti del Governo, è poi di interesse del Dicastero poter procedere alla stabilizzazione del personale civile, con rapporto di lavoro temporaneo. In particolare ai docenti civili negli istituti di formazione militare, alle professionalità sanitarie e ai lavoratori precari per le esigenze del Genio campale.

Rileva, con soddisfazione, in materia di personale, l'introduzione dell'articolo 41, che istituisce un fondo di 7 milioni di euro per consentire l'assunzione nella pubblica amministrazione dei cittadini italiani licenziati dagli organismi dell'Alleanza atlantica o da singoli Stati che ne fanno parte in conseguenza della soppressione di basi militari presenti in Italia. Si tratta di una norma introdotta dal Senato su iniziativa parlamentare, sostenuta fortemente dal Ministero della difesa, che troverà immediata applicazione per i lavoratori della base USA di Santo Stefano, di prossima soppressione.

Come ha già avuto modo di concludere, con l'intervento al Senato, ritiene che, pur in presenza di alcune problematiche, peraltro in parte affrontate e risolte nel precedente passaggio parlamentare, chi consideri la primaria esigenza del risanamento economico dell'Italia, non possa non riconoscere nei provvedimenti illustrati il segno di un impegno che continua.

Con questa convinzione, chiede, alla Commissione, il più ampio sostegno al percorso parlamentare del disegno di legge di Bilancio e della Finanziaria 2008.

 

Francesco BOSI (UDC), nel ringraziare il relatore e il ministro della difesa per lo sforzo di sintesi compiuto nell'illustrazione dei provvedimenti in esame, esprime apprezzamento per l'onestà intellettuale del ministro che ha segnalato senza reticenze alcune situazioni di forte criticità che caratterizzano attualmente la Funzione Difesa. In proposito, sottolinea che il picco negativo negli stanziamenti della Difesa raggiunto nel 2006 va considerato come un fatto del tutto eccezionale e non può quindi prestarsi a strumentalizzazioni né a toni trionfalistici rispetto ai progressi che sono stati ottenuti negli anni successivi. Questi toni appaiono, a suo avviso, del tutto inappropriati ove si consideri che la percentuale di spesa pubblica destinata alla Difesa è inferiore rispetto a quella dello scorso anno e che la percentuale di incidenza della spesa per il personale rispetto alla spesa relativa alla funzione Difesa appare ancora eccessiva. Rispetto al tema della revisione del modello di difesa, rileva come l'eventuale riduzione del numero delle unità di personale non debba comportare l'elevazione dell'età media del personale stesso. Questo effetto invece si sta determinando a causa delle misure di contenimento della spesa adottate con la scorsa finanziaria - solo parzialmente compensate dal presente disegno di legge finanziaria - che hanno comportato il taglio dei reclutamenti e una sensibile riduzione delle risorse destinate all'addestramento. A suo avviso, potrebbero essere conseguiti risultati migliori, senza incidere negativamente sulla struttura delle Forze armate, predefinendo gli obiettivi di risparmio che ciascuna Forza armata deve realizzare, adottando le misure ritenute più opportune, senza dover necessariamente sacrificare reclutamenti ed addestramento. A conclusione, del suo intervento, esprime apprezzamento per le misure in materia di politica abitativa adottate dal presente disegno di legge finanziaria, con le quali, a suo avviso, si compie un passo avanti rispetto al passato. Ricorda a questo riguardo le numerose difficoltà incontrate nella scorsa legislatura in qualità di sottosegretario nell'affrontare la materia. Inoltre nell'esprimere condivisione sulla riforma dei tribunali militari, richiama l'attenzione sull'esigenza di riformare al più presto i codici penali militari.

 

Elettra DEIANA (RC-SE), nell'esprimere un giudizio negativo sugli stanziamenti per la Difesa recati dal disegno di legge finanziaria, sottolinea la necessità di mettere a disposizione del Parlamento un quadro riassuntivo di tutte le spese militari a prescindere dai diversi dicasteri in cui tali spese siano allocate. A questo proposito cita il caso del ministero della difesa francese nel quale, a differenza di quanto accade in Italia, sono riepilogate come spese per la difesa tutte le spese sostenute dal dicastero stesso comprese quelle per le pensioni. Un analogo criterio di classificazione a suo avviso dovrebbe essere adottato anche in Italia, in quanto l'attuale sistema di aggregazione delle voci di spesa determina una inevitabile sottostima della spesa militare italiana, che inficia la comparazione di quest'ultima con quella degli altri Paesi europei. Riguardo alle spese per gli armamenti evidenzia come il comma 1 dell'articolo 57 sia dedicato al finanziamento di programmi di armamento del tutto nuovi che, ad eccezione del SICRAL 2, non sono stati trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere, peraltro, viene chiesto ex-post senza che le Commissioni abbiano la possibilità di incidere successivamente su decisioni già assunte dal Governo, dovendosi queste limitare soltanto a «ratificarle». A suo avviso, quindi il bilancio del dicastero della difesa presenta un eccesso di spesa per armamenti che corrisponde, non tanto alle effettive esigenze della difesa, quanto piuttosto agli interessi dell'industria degli armamenti. In proposito, sottolinea come i sistemi di armamento finanziati non possano essere considerati sostitutivi degli armamenti esistenti, sia perché non presentano alcuna contiguità o affinità con quelli attualmente in uso, sia perché il loro numero è sensibilmente superiore a quello degli armamenti che dovrebbero essere «rimpiazzati». Nel sottolineare come 240 eurofighter rimpiazzeranno 224 velivoli, rileva che la Germania che presenta esigenza di difesa analoghe a quelle italiane, acquisirà soltanto 180 eurofighter. In definitiva, ritiene che non vi sia trasparenza, né nella programmazione né nella dimensione della spesa militare, che a suo avviso, risulta sovradimensionata, anche sulla base di un'ottica meramente militare. Rammenta infatti come nella scorsa legislatura l'allora Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Generale Fraticelli avesse sottolineato la sproporzione tra la spesa per armamenti dell'Aeronautica militare e quella dell'Esercito, che, invece, dal punto di vista delle esigenze operative, derivanti prevalentemente dalla partecipazione alle missioni internazionali, presenta maggiore necessità di finanziamento. Pertanto, nel ribadire il suo giudizio negativo sulla manovra di finanza pubblica relativamente al settore della difesa, afferma che il proprio gruppo farà ogni sforzo per cercare di apportare, in sede parlamentare, le necessarie modifiche ai disegni di legge in oggetto.

 

Massimo NARDI (DCA-NPSI), esprime il proprio plauso per l'onestà intellettuale del ministro della difesa che ha chiaramente evidenziato i principali problemi che caratterizzano il settore della difesa. Il ministro infatti nel rimarcare una diffusa obsolescenza degli armamenti ha reso edotta la Commissione degli sforzi che si stanno compiendo per porvi rimedio, attraverso i necessari interventi di ammodernamento. Tale sforzo, tuttavia, non consentirà, come ha sottolineato il ministro di rimpiazzare gli armamenti da dismettere, il che comporterà, a suo avviso, difficoltà nell'assicurare un'efficace presenza italiana nelle missioni internazionali. In proposito, ricorda come dalle parole del ministro sia emersa la preoccupazione per gli inadeguati finanziamenti che vengono destinati a tali missioni, senza tener conto dell'usura dei mezzi e della necessità di sostituirli. Ritiene che le insufficienti risorse destinate alla Difesa alimentano ulteriori preoccupazioni, ove si consideri il difficile momento per l'ordine pubblico che si sta vivendo soprattutto nelle grandi città. In merito a tutti questi problemi, a suo avviso, la finanziaria interviene con interventi di «facciata», incrementando alcuni fondi, senza tuttavia riuscire a modificare sostanzialmente il rapporto difesa/PIL. Nel ritenere che il ministro della difesa abbia fatto del suo meglio per far valere le ragioni del suo dicastero all'interno del Consiglio dei ministri, sottolinea come tali ragioni stentino ad affermarsi a causa della posizione pregiudizialmente contraria alla difesa assunta da una componente significativa della maggioranza, come oggi è risultato chiaramente dalle parole del deputato Deiana. Nel replicare alle osservazioni formulate da quest'ultima, rimarca come il soddisfacimento delle esigenze dell'Esercito non possa andare a discapito dei mezzi di difesa aerea la cui importanza strategica è stata dimostrata sia occasione della guerra in Iraq sia negli attentati dell'11 settembre. In conclusione, nel raccogliere l'invito del ministro a sostenere in sede parlamentare le esigenze della Difesa, invita il ministro stesso a farsi nuovamente portavoce di tali esigenze in Consiglio dei ministri, al fine di giungere alla formulazione di emendamenti che aumentino le dotazioni del dicastero. Su emendamenti di tale tenore preannuncia fin d'ora il proprio consenso.

 

Il ministro Arturo Mario Luigi PARISI sottolinea preliminarmente come il Governo nel settore della difesa, ancor più che in altri settori, sia guidato dal dovere della responsabilità e della trasparenza. In questa prospettiva, il ministro della difesa avverte quindi l'esigenza di adoperarsi per favorire una posizione unitaria tra le forze politiche in un settore in cui si chiede ai cittadini che indossano la divisa di rischiare per la Repubblica anche la propria vita. Nel ricordare come i capisaldi dell'azione del Governo in questa materia siano i principi costituzionali in precedenza richiamati, sottolinea come, anche in presenza di scarse risorse, la spesa per la difesa, abbia fatto passi avanti, come dimostrano i dati in precedenza forniti, pur nella diversità delle letture che di essi si possa fare. Riguardo al tema dei dati su cui tali letture si fondano, ritiene che si possano definire delle procedure per aggregarli diversamente, fermo restando che tali dati sono comunque tutti evidenziati nel bilancio dello Stato. I predetti dati, a suo avviso, dimostrano, inequivocabilmente, che c'è stato un incremento delle risorse assegnate alla Difesa, che, tuttavia, risulta ancora insufficiente a consentire il recupero della drastica riduzione degli stanziamenti che si è verificata negli ultimi due anni della precedente legislatura. Fare un confronto tra i primi due anni della presente legislatura e l'ultimo biennio della XIV legislatura non ha alcun intento strumentale, ma ha semplicemente lo scopo di evidenziare un andamento migliorativo, sia negli stanziamenti complessivi, sia nei singoli addendi da cui questi ultimi sono composti. Tale andamento, tuttavia, non risulta ancora adeguato alle esigenze istituzionali che derivano dall'attuale modello di difesa definito per legge. Rispetto a questo divario tra esigenze e risorse finanziarie bisogna quindi porsi l'alternativa tra l'incremento delle risorse e la revisione del modello di difesa vigente. In ogni caso, è necessario porsi l'obiettivo del ringiovanimento degli organici e dell'addestramento alla luce del quale vanno quindi affrontate tutte le tematiche connesse al personale, come la stabilizzazione, che non può essere disciplinata come negli altri ministeri, pena il conseguente invecchiamento dei ruoli. In merito al tema del finanziamento dei mezzi, premesso che il Governo ritiene di aver sempre adempiuto alle disposizioni di legge vigenti in materia e di avere assicurato trasparenza in un settore peraltro caratterizzato da esigenze di riservatezza, sottolinea come il numero dei mezzi programmati risulti inferiore a quello dei mezzi da rimpiazzare. In particolare, sottolinea che gli eurofighter programmati ammontano a centoventuno e sostituiranno duecentocinquanta F104S; le FREMM programmate sono dieci e sostituiranno dodici fregate; i VBM (veicoli blindati medi) programmati sono cinquecentodieci e sostituiranno gli oltre mille M113; i velivoli JSF programmati sono centocinquanta e sostituiranno centotrentasei AMX, cento TORNADO e diciotto AV8. Sottolinea quindi come vi sia un notevole ridimensionamento quantitativo dei mezzi a fronte di una riqualificazione degli stessi. È chiaro comunque che ciò non preclude una discussione sulle finalità, a cui tali mezzi sono rivolti, che possono essere condivise o meno.

 

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.55.

 


IVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

 

La seduta comincia alle 9.05.

 

Legge finanziaria per l'anno 2008.

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Severino GALANTE (Com.It) osserva che, fino ad oggi, la discussione che ogni anno si svolge sul Bilancio della Difesa e sugli articoli della Finanziaria ad esso collegati, risulta viziata dalla scarsa chiarezza della struttura del Bilancio delle spese militari, che rende difficile comprenderne la reale entità. Di conseguenza, a suo avviso, risulta complicato comprendere il reale peso della spesa militare italiana rispetto al PIL, stabilire confronti con gli altri principali paesi della NATO e della UE e soprattutto esercitare, da parte del Parlamento, il proprio compito istituzionale di controllo.

Le questioni principali, che sono da chiarire, sono le seguenti:

la dispersione della spesa militare nei bilanci del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico, in cui sono inserite le spese per sistemi d'arma, come l'EFA e le FREMM, per un totale di non meno di 1,3 miliardi, e del Ministero dell'economia e delle finanze, in cui sono inserite le spese per le missioni internazionali, per un importo di circa un miliardo; l'inserimento dell'Arma dei Carabinieri nel calcolo della spesa militare complessiva e nel calcolo del peso percentuale del personale sulla spesa della difesa;

l'entità degli assestamenti di bilancio che avvengono nel corso dell'anno, modificando le previsioni di spesa;

la mancata evidenziazione della provenienza dei fondi aggiuntivi su cui si basano gli assestamenti del bilancio;

la mancata comunicazione da parte del Ministero della difesa, nello storico della «Nota aggiuntiva», dei consuntivi di bilancio, ovvero della spesa effettiva annuale;

la mancata comunicazione, come avviene, ad esempio, in Germania, delle previsioni di spesa degli anni a venire.

Risulta abbastanza evidente che considerare come spesa militare solamente il bilancio della Difesa e, ancor di più, la sola «Funzione Difesa», conduce a sottostimare la spesa complessiva ed in particolare il peso della componente armamenti. Infatti, il Ministero sostiene le sue continue richieste di aumento di fondi, argomentando che la percentuale del PIL destinata alla Difesa sarebbe al di sotto dell'1 per cento (0,948 per cento), il che corrisponde all'entità della «Funzione Difesa», pari a 15,223 miliardi di euro. In realtà, se consideriamo tutto il Bilancio della Difesa, 20,928 miliardi, la correzione della Finanziaria, 230 milioni (stanziati dall'articolo 34 della Finanziaria), il Bilancio Ministero dello sviluppo economico e quello del Ministero dell'Economia, nelle parti relative alla spesa militare, si giunge a circa 23,557 miliardi, equivalenti all'1,47 per cento del PIL. Tutto ciò senza considerare la spesa per il funzionamento del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, che pure sono collocate nel Ministero dell'economia. Inoltre, anche se si escludesse la spesa per i Carabinieri, si arriverebbe, comunque, all'1,13 per cento del PIL.

In ogni caso, a suo avviso, risultano poco trasparenti i criteri sulla base dei quali si valuta il peso delle varie componenti del bilancio, personale, esercizio, investimenti sul totale della spesa militare. È chiaro che se escludiamo dal totale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia, come in effetti fa il Ministero della Difesa, il personale pesa il 60 per cento, ma se li include, come sarebbe più corretto, si scende al 50 per cento. Invece, a proposito di armamenti (si veda la voce mezzi e materiali nel settore investimenti), va rilevato che, se si considera anche la parte di spesa che sta nel Ministero dello Sviluppo Economico, si passa dai 3,232 miliardi della «Funzione Difesa», equivalenti al 13,8 per cento sul totale complessivo, ai 4,522 miliardi, che corrispondono al 19,3 per cento o addirittura al 25 per cento, se non considerano i Carabinieri nel computo totale. Si tratta, dunque, di percentuali ben superiori a quelle tedesche e a quelle medie NATO e UE. Inoltre, bisognerebbe decidere definitivamente come considerare la spesa per i Carabinieri, che vengono depennati o inseriti dalla spesa totale, senza un criterio preciso, a seconda che si voglia dimostrare che la spesa è troppo scarsa oppure che è sbilanciata a favore del personale.

In aggiunta, rileva una eccessiva variazione del consuntivo rispetto alle previsioni stabilite. Infatti, a proposito di assestamenti di Bilancio, secondo la relazione resa dal deputato Crema in Commissione difesa della Camera il 23 ottobre 2007, a fronte di una previsione, per l'anno 2007, di circa 20,2 miliardi di euro per la competenza e per le autorizzazioni di cassa, si arriva, a seguito dell'assestamento, a 22,3 miliardi, vale a dire ad un incremento di più di due miliardi. Se a questa cifra togliamo la semplice partita di giro che sposta dall'Economia alla Difesa il costo delle missioni all'estero e i fondi per il servizio informazioni e sicurezza, risulta autorizzata una spesa di circa un miliardo superiore a quella preventivata. Sarebbe, altresì, interessante conoscere da quali voci del Bilancio dello Stato provengono questi finanziamenti.

Infine, risulta molto difficile, a suo avviso, comprendere e valutare l'entità di un bilancio a «geometria variabile» come quello descritto, specialmente se il Ministero della Difesa, al momento della discussione sul Bilancio e sulla Finanziaria, nelle tabelle storiche contenute nella «Nota aggiuntiva», non fornisce i dati consuntivi annuali, cioè quanto si è effettivamente speso, ma solo le previsioni degli anni precedenti. Un'altra carenza è rappresentata dalla mancanza di previsioni riferite agli anni a venire, che sviluppino i finanziamenti triennali previsti nella Finanziaria.

È dunque necessario, se il Ministero vuole impostare correttamente la questione della Difesa dinanzi all'Italia e ai suoi rappresentanti istituzionali, offrire un quadro chiaro della spesa militare complessiva.

A questo scopo, a suo avviso, bisogna: riunire tutta la spesa militare, ora dispersa in tre ministeri, in un unico bilancio, o quantomeno considerarla complessivamente nel dibattito parlamentare; utilizzare criteri chiari e univoci per i calcoli percentuali del peso delle singole componenti, personale, esercizio ed investimento, decidendo, in particolare, se inserire o no i Carabinieri nei calcoli complessivi; comunicare, nella «Nota aggiuntiva» diffusa annualmente, oltre alle previsioni di spesa, anche i consuntivi di spesa degli anni passati, e le previsioni di spesa degli anni a venire; migliorare la capacità di previsione della spesa, riducendo l'entità degli assestamenti; evidenziare la provenienza dei fondi, su cui si basano gli assestamenti.

 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), pur rinnovando l'apprezzamento espresso ieri da alcuni componenti della Commissione nei confronti del ministro della difesa, non si associa ai consensi che il contenuto politico dell'intervento del ministro ha suscitato in Commissione. Infatti, tale intervento, da un lato, è stato caratterizzato, dall'affermazione che, nonostante gli sforzi compiuti non si sono potute introdurre nella finanziaria ulteriori misure - peraltro ritenute necessarie dallo stesso ministro - e, dall'altro lato, è stato contraddistinto dalle rassicurazioni date all'estrema sinistra sul fatto che i nuovi mezzi acquisiti dalle Forze armate risulteranno numericamente inferiori, anche se tecnologicamente più evoluti, rispetto a quelli da rimpiazzare. Ritiene che i dati di bilancio del Ministero della difesa debbano quindi essere correttamente confrontati, non tanto con quelli degli ultimi due anni della scorsa legislatura, caratterizzati da una crisi economica internazionale che aveva indotto ad assumere scelte particolarmente penalizzanti per il Ministero della difesa - e peraltro sempre contestate dai componenti della Commissione Difesa compresi quelli dell'allora maggioranza - ma con la spesa complessiva del bilancio dello Stato. Rispetto a quest'ultima, si può infatti riscontare come la spesa per la Difesa nell'ultimo anno sia percentualmente diminuita rispetto allo scorso anno a causa delle misure di contenimento adottate nel precedente esercizio finanziario, che hanno maldestramente penalizzato voci vitali quali il reclutamento e l'addestramento. Il discorso del ministro riassumibile nel «vorrei ma non posso» dovrebbe quindi condurre alle sue dimissioni, in quanto, ammesso e non concesso che la grave situazione di bilancio sia attribuibile alle decisioni assunte nella scorsa legislatura, rientrerebbe nella responsabilità del Governo invertire decisamente la rotta anziché limitarsi ad interventi di carattere meramente «cosmetico». Ritiene che i presupposti per procedere a questa inversione di rotta vi siano tutti, dal momento che la consistente massa di risorse rastrellate dal Governo nello scorso esercizio, anche grazie al significativo contributo del Ministero della difesa, può essere almeno in parte destinata alla funzione Difesa. La situazione, invece, continua ad essere allarmante, come dimostra il fatto che nell'ultimo anno il numero dei militari in servizio è diminuito di 1.603 unità, a causa della riduzione del 15 per cento delle risorse destinate al reclutamento, che peraltro senza suscitare le proteste del mondo politico, ad esclusione di Alleanza nazionale, come invece è accaduto in altri settori economici colpiti dalla disoccupazione.

Rispetto alla situazione dei mezzi, anch'essi penalizzati dalla situazione di bilancio, il ministro si è limitato a fornire rassicurazioni alla sinistra comunista parlando di diluizione dei programmi di armamento, senza tener conto del fatto che tale diluizione conduce, non solo ad una diminuzione delle capacità militari, ma anche a crisi occupazionali. A questo proposito, rileva una forte contraddizione negli atteggiamenti dell'estrema sinistra, che, da un lato, non vuole programmi nuovi e chiede la diluizione di quelli esistenti e, dall'altro lato, formula richieste riguardo al personale civile del Ministero impiegato in attività collegate alla realizzazione di tali programmi, come ad esempio quello occupato negli arsenali militari. Ribadisce come, rispetto a questa grave situazione, il Governo intervenga con misure in taluni casi insufficienti e in altri casi meramente apparenti. In proposito, cita l'esempio delle risorse stanziate per lo sviluppo professionale delle Forze armate e per le missioni internazionali, giudicate insufficienti dallo stesso ministro, e il caso delle risorse assegnate alla funzione sicurezza, che sono apparentemente incrementate dall'articolato della finanziaria di 40 milioni di euro, ma che in realtà sono ridotte di 1,9 milioni di euro, al netto dei tagli lineari disposti dalla finanziaria per l'anno 2007 e dal presente disegno di legge finanziaria. In conclusione, esprime quindi un giudizio sostanzialmente negativo sui provvedimenti in oggetto.

 

Donatella DURANTI (RC-SE), nel concordare con gli interventi dei deputati Deiana e Galante, sottolinea come la struttura di bilancio della difesa debba essere migliorata, in quanto vi è un'oggettiva difficoltà di comprensione dell'effettivo ammontare della spesa militare. Nel giudicare pertanto pienamente condivisibili le proposte formulate in materia di bilancio dal deputato Galante, in merito al tema della spesa per gli armamenti, sottolinea che per effetto dei nuovi stanziamenti previsti dall'articolo 57, comma 1, tale spesa abbia raggiunto un livello ormai doppio rispetto a quella prevista per l'esercizio, che invece, a suo avviso, dovrebbe essere privilegiata per sostenere oneri inderogabili, come quelli per gli arsenali e più in generale per il funzionamento. Lamenta inoltre, da un lato, l'incompleta informazione resa dal Governo in merito al quadro complessivo dei programmi di armamento, dall'altro, l'abnorme crescita della spesa per armamenti, peraltro già registrata nello scorso esercizio, che finisce per sottrarre risorse ad altri settori in grande sofferenza, che necessiterebbero di interventi urgenti. Cita ad esempio il caso dei lavoratori dell'Arsenale di Taranto e dei lavoratori delle ditte che lavorano in appalto per l'arsenale stesso. Ritiene che la descritta tendenza della spesa per armamenti contrasti con quanto stabilito nel programma di governo, che invece si muove nella direzione di una diminuzione di tale spesa. Infine, sottolinea, come unica nota positiva del disegno di legge finanziaria, l'interesse dimostrato nei confronti della stabilizzazione dei precari civili del Ministero della difesa.

 

Mauro BETTA (PD-U) ritiene che il dibattito che ha caratterizzato negli ultimi anni la finanziaria sia divenuto un rituale fondato su polemiche sterili, non incentrato sui veri temi politici di interesse del Paese. Ritiene quindi apprezzabile, sia l'intervento del relatore, sia quello del ministro, che hanno portato puntuali elementi di informazione in merito alle misure riguardanti la Difesa introdotte dalla manovra di finanza pubblica. Giudica pertanto l'intervento del ministro estremamente coerente in quanto, alla luce dell'attuale situazione economica, ha dato conto delle misure possibili e ha fornito un'ampia informazione in merito ai programmi di armamento. Nel ritenere quindi non condivisibili i rilievi che sono stati formulati nel corso della discussione in merito agli scarsi elementi di conoscenza a disposizione del Parlamento, osserva come sia nella nuova struttura del bilancio, sia nei documenti che lo corredano vengano evidenziate le risorse destinate ai programmi di attività del Dicastero. Ciò premesso, ritiene che dovrebbe essere maggiormente approfondito il tema della formazione del personale militare nelle Forze armate. Si tratta infatti di un tema strategico che influisce sia sull'operatività del personale militare, sia sulla possibilità di ricollocare il personale stesso in altre amministrazioni pubbliche o nel settore privato. Ricorda come in altri Paesi europei la formazione sia stata adeguatamente valorizzata e abbia consentito il naturale transito del personale militare nelle industrie private. In Italia, viceversa, si assiste a richieste di stabilizzazione del personale nelle stesse Forze armate o nelle altre pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda la spesa per investimenti, ritiene che il passaggio da un modello a 320 mila uomini a un modello a 190 mila uomini abbia richiesto uno sforzo di riorganizzazione di tutte le strutture delle Forze armate, che ha condotto a una notevole ristrutturazione, in termini di accorpamenti e dismissioni, dell'intero patrimonio immobiliare. È evidente che un analogo sforzo è in corso anche per quanto riguarda il settore degli armamenti e richiede un processo di riduzione e di aggiornamento tecnologico dei mezzi. Nel ritenere che sullo sfondo di tali tematiche si collochi la revisione del modello di difesa a 190 mila uomini, osserva come nella revisione del modello sia necessaria la massima collaborazione tra Parlamento e Governo per assicurare un risultato ottimale nell'interesse del Paese.

 

Andrea PAPINI (PD-U), nel replicare alle osservazioni del deputato Duranti, ricorda come a proposito della difesa il programma di Governo affermi: «l'Unione si impegna, nell'ambito della cooperazione europea, a sostenere una politica che consenta la riduzione delle spese per armamenti». Nel ritenere pertanto che il Governo stia pienamente rispettando quanto testualmente previsto dal programma, rileva come, per quanto riguarda il problema dell'ammontare delle risorse destinate al Ministero della difesa, non sia corretto incentrare l'attenzione esclusivamente sul quantum degli stanziamenti, poiché, a parità di risorse, i risultati ottenibili possono essere diversi. L'attenzione dovrebbe quindi essere spostata dall'ammontare delle risorse agli obiettivi programmati ed effettivamente realizzati, in quanto soltanto in questo modo risulta possibile assicurare una gestione efficiente ed efficace. Valuta quindi positivamente l'intervento del ministro, che in vari passaggi si è soffermato sul tema dell'efficace utilizzo delle risorse.

 

Arturo SCOTTO (SDpSE), nel replicare alle osservazioni del deputato Papini sul programma di governo, sottolinea come tale programma deve essere interpretato nel senso che, qualora il quadro europeo non evolva, l'Italia deve attrezzarsi per attuare l'obiettivo della riduzione della spesa per armamenti. Nel ritenere pertanto del tutto fondate le osservazioni svolte su questo punto dal deputato Duranti, con riferimento all'approccio qualitativo, rileva come il ministro della difesa, sebbene abbia fatto cenno a tale profilo nelle sue dichiarazioni in Commissione, nelle ultime settimane, tuttavia, il ministro stesso sia intervenuto in numerose occasioni sui mezzi di informazione, sottolineando l'aspetto quantitativo delle risorse destinate alla difesa.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, replicando alle osservazioni, sottolinea preliminarmente il momento importante di trasformazione che stanno vivendo le Forze armate, che richiede uno sforzo continuo per far corrispondere qualitativamente lo strumento militare agli impegni nazionali e internazionali. Tale trasformazione si inquadra in uno scenario di forte instabilità internazionale a cui tutti i Paesi sono chiamati a rispondere per evitare riflessi negativi sulla propria sicurezza nazionale. In questa prospettiva, nell'ambito dell'Unione europea, il Governo sostiene gli sforzi per l'implementazione di una politica di difesa e sicurezza comune, che doti l'Unione europea di adeguate capacità militari e punti al miglioramento dei rapporti con la NATO, al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersioni di risorse.

In tale quadro, le risorse stanziate nel bilancio della difesa puntano alla interoperatività delle Forze armate in ambito nazionale e in ambito UE, nonché al finanziamento delle missioni internazionali. Venendo all'esame dei diversi profili finanziari della manovra di finanza pubblica che riguardano la difesa, ribadisce preliminarmente quanto sottolineato dal ministro della difesa nella seduta di ieri riguardo ai notevoli tagli sopportati dal Dicastero della Difesa negli ultimi anni della scorsa legislatura, i cui effetti negativi si sono proiettati anche sugli esercizi successivi. Nel sottolineare gli sforzi compiuti dal Governo per porre rimedio alla critica situazione ereditata dal passato, auspica un impegno da parte di tutti per migliorare i contenuti della manovra.

Per quanto riguarda il tema della leggibilità dei dati di bilancio, nel replicare alle osservazioni dei deputati Galante e Duranti, evidenzia come l'esposizione dei dati possa essere migliorata, ma ciò non autorizza ad affermare che il bilancio della difesa sia poco trasparente. In proposito, sottolinea che il bilancio è stato elaborato conformemente alle disposizioni di legge ed è corredato da una dettagliata nota aggiuntiva, che peraltro è stata integrata da ulteriori informazioni fornite dal ministro della difesa, sia nel corso dell'esame al Senato, sia nella Commissione difesa della Camera. Nel sottolineare come le risorse allocate nel Ministero dello sviluppo economico riguardino soltanto i progetti ad alto contenuto tecnologico, rileva che, anche computando tali stanziamenti tra le spese della Difesa, la percentuale della spesa militare rispetto al PIL rimarrebbe comunque nettamente al di sotto di quella degli altri paesi NATO.

Nel replicare alle osservazioni del deputato Gamba, rileva come il fatto che le spese della Difesa siano diminuite in rapporto alle spese complessive dello Stato, debba essere valutato positivamente in quanto ciò corrisponde a un preciso obiettivo del Governo ossia quello di rendere più produttive le spese della difesa. In questa prospettiva, vanno quindi lette le spese per gli armamenti che, da un lato, tendono ad assicurare la interoperabilità delle Forze armate italiane con i Paesi alleati e, dall'altro lato, tendono ad adeguare i mezzi al nuovo modello di difesa basato su Forze armate che, proprio perché numericamente ridotte, devono essere comunque adeguatamente supportate da mezzi tecnologicamente evoluti. Peraltro, le spese per l'ammodernamento consentono di mantenere viva l'industria nazionale dell'alta tecnologia in ambito internazionale, come nel caso di Finmeccanica che, per i successi industriali ottenuti all'estero, andrebbe considerata patrimonio di tutto il Paese. Con riferimento alla stabilizzazione del personale civile precario prende atto con soddisfazione delle parole di apprezzamento del deputato Duranti ed auspica che tale apprezzamento possa estendersi anche ad altre ulteriori misure che potranno essere introdotte nella finanziaria.

Riguardo alle questioni poste dal deputato Betta sottolinea come il sistema di formazione delle Forze armate stia producendo risultati molto positivi, come dimostra il fatto che i militari italiani sono riusciti a lavorare in teatri operativi molto difficili, riscuotendo l'apprezzamento delle popolazioni civili e delle Forze armate alleate. Si tratta quindi di un patrimonio di esperienze e di conoscenze che non dovrebbe essere disperso, ma adeguatamente valorizzato. Riconosce tuttavia che esiste un'esigenza di ringiovanimento dei ruoli che può essere affrontato salvaguardando le risorse destinate al reclutamento e eventualmente transitando il personale in esubero nelle forze di polizia e in altre amministrazioni. Concorda peraltro con quanto sostenuto dal deputato Betta, sia in merito al tema attualissimo dell'esigenza di facilitare il passaggio del personale militare nell'industria privata, attraverso un'adeguata formazione, sia in ordine alla necessità di giungere ad una ridefinizione del modello di difesa mediante l'impegno congiunto di Governo e Parlamento.

Nel concordare con le osservazioni del deputato Papini, in merito alla qualità della spesa nelle pubbliche amministrazioni, sottolinea come la difesa, proprio a causa delle limitate risorse disponibili, sia da tempo impegnata a misurare l'efficacia della spesa.

Infine, nel ritenere che il disegno di legge finanziaria contenga numerosi elementi positivi e che possa essere ulteriormente migliorato su alcuni aspetti significativi, osserva come, in primo luogo, debbano essere riviste le disposizioni che prevedono accantonamenti e tagli sui consumi intermedi, che penalizzano particolarmente le spese di esercizio del Ministero della difesa. In secondo luogo, ritiene che andrebbero perfezionate le disposizioni concernenti gli immobili della difesa, in quanto, esaurita la prima fase di dismissione che ha riguardato gli immobili effettivamente liberi, si dovrà passare ad una seconda fase che richiederà l'accorpamento di alcune strutture, con conseguenti oneri di ristrutturazione o ammodernamento, per far fronte ai quali si dovrebbe prevedere che le risorse derivanti dagli immobili rilasciati affluiscano al Ministero della difesa. In conclusione, facendo proprie le parole del ministro della difesa afferma che il Governo sta cercando di dare una svolta per migliorare le risorse destinate alla difesa, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi. Chiede pertanto a tal fine il massimo sostegno da parte della Commissione sulla manovra di finanza pubblica.

 

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.40.

 


IVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

 Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

 

La seduta comincia alle 11.45.

 

Legge finanziaria per l'anno 2008.

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai provvedimenti in esame (vedi allegato 1).

Fa presente che, per quanto riguarda i limiti di compensatività, la Presidenza non ha ritenuto ammissibili le seguenti proposte emendative 3256/IV/34.6 Gamba, 3256/IV/39.1 Bosi, 3256/IV/126.1 Bosi, 3256/IV/146.01 Minasso, gli identici emendamenti 3256/IV/148.1 Bosi e 3256/IV/148.2 Ascierto. Per quanto riguarda i limiti di contenuto la Presidenza ha ritenuto inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti 3256/IV/34.3 Giuditta e 3256/IV/41.01 Ascierto.

Infine, sottolinea che gli emendamenti 3256/IV/057.01 Deiana, 3256/IV/57.1 Deiana, 3256/IV/57.2 Deiana presentano profili problematici che, pur non inficiandone il giudizio di ammissibilità per quanto riguarda le competenze della Commissione difesa, necessiteranno di essere approfonditi in Commissione Bilancio, in ordine agli effetti che essi determinano sui saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento).

 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) manifesta perplessità in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento 3256/IV/34.6 che risulta compensato sulle risorse del fondo istituito dall'articolo 34, comma 4, del disegno di legge finanziaria, il cui ammontare, a suo avviso, risulta sufficiente alla copertura degli oneri derivanti dall'emendamento in questione.

 

Roberta PINOTTI, presidente, nel replicare alle osservazioni del deputato Gamba, sottolinea come le risorse prelevate dal fondo di cui al citato articolo 34, comma 4, sono stanziate per il solo 2008, mentre gli oneri derivanti dall'emendamento in questione, essendo di natura permanente, dovrebbero essere coperti per l'intero triennio 2008-2010.

 

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 3256/IV/34.1 Gamba, 3256/IV/34.2 Ascierto, 3256/IV/34.01 Pinotti, 3256/IV/35.1 de Zulueta, 3256/IV/102.1 Pinotti, 3256/IV/132.01 Raiti, 3256/IV/146.7 Papini, 3256/IV/146.9 Ascierto, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «è da considerare» con le seguenti: «sono collocati,» 3256/IV/146.02 Gamba, 3256/IV/146.03 Scotto, 3256/IV/148.3 Pinotti e 3256/IV/149.3 Pinotti. Inoltre, si dichiara disponibile ad esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3256/IV/057.01 Deiana a condizione che sia prevista una diversa copertura finanziaria e sia ridotto lo stanziamento di spesa previsto per l'istituzione dell'Agenzia per la riconversione industriale.

Esprime invece parere contrario sulle proposte emendative 3256/IV/132.1 Pedrini, 3256/IV/132.3 Bosi, 3256/IV/146.2 Bosi, 3256/IV/149.1 Ascierto.

Formula inoltre un invito al ritiro sulle proposte emendative 3256/IV/9.2 Bosi, 3256/IV/9.1 Ascierto, 3256/IV/34.02 Scotto, 3256/IV/35.3 Ascierto, 3256/IV/57.1 Deiana, 3256/IV/57.2 Deiana, 3256/IV/132.2 Giuditta, 3256/IV/132.4 Ascierto, 3256/IV/132.5 Ascierto, 3256/IV/146.1 Duranti, 3256/IV/146.4 Giuditta, 3256/IV/146.5 Ascierto e 3256/IV/146.6 Minasso. Infine si rimette alle valutazioni del Governo con riferimento all'emendamento 3256/IV/146.11 Ascierto.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI esprime parere favorevole sulle proposte emendative: 3256/IV/9.2 Bosi, 3256/IV/34.1 Gamba, 3256/IV/34.01 Pinotti, 3256/IV/35.1 de Zulueta a condizione che sia riformulata aggiungendo dopo le parole: «nei teatri di conflitto» le seguenti: «i cui oneri sono a carico delle Amministrazioni di riferimento», 3256/IV/35.2 del relatore, 3256/IV/102.01 Pinotti, 3256/IV/145.1 del relatore a condizione che sia riformulata sostituendo le parole: «i commi 5 e 6» le seguenti: «i commi 5, 6 e 7», 3256/IV/146.7 Papini, 3256/IV/146.8 del relatore, 3256/IV/146.9 Ascierto a condizione che sia riformulata nei termini indicati dal relatore, 3256/IV/146.11 Ascierto, 3256/IV/148.3 Pinotti, a condizione che sia riformulato prevedendo che i trasferimenti dei marescialli avvengano con il consenso degli interessati anziché a domanda, 3256/IV/149.4 e 3256/IV/149.2 del relatore e 3256/IV/149.3 Pinotti.

Invita quindi il relatore ad una riflessione in merito ai pareri favorevoli espressi sulle proposte emendative 3256/IV/34.2 Ascierto, 3256/IV/132.01 Raiti, 3256/IV/146.02 Gamba e 3256/IV/146.03 Scotto nonché sull'emendamento a firma del relatore stesso 3256/IV/146.3. Infine, per quanto riguarda le altre proposte emendative, esprime parere conforme a quello del relatore.

 

La seduta sospesa alle 12.30, riprende alle 12.50.

 

Donatella DURANTI (RC-SE), nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 3256/IV/35.1 de Zulueta, accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

 

Salvatore RAITI (PD-U) rileva che l'articolo aggiuntivo a sua firma 3256/IV/132.01 riprende nei contenuti quanto indicato nel programma dell'Unione, a proposito delle ridislocazione delle infrastrutture delle Forze armate sul territorio nazionale alla luce del mutato quadro geostrategico internazionale.

 

Giovanni CREMA (RosanelPugno), nel concordare con le affermazioni del deputato Raiti, ritiene che la materia trattata, proprio perché inserita nel programma della maggioranza, andrebbe affrontata come un ordine del giorno.

 

Salvatore RAITI (PD-U), nel ritirare l'articolo aggiuntivo a sua firma 3256/IV/132.01, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

 

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, nel ritirare l'emendamento a sua firma 3256/IV/146.3, riformula il suo emendamento 3256/IV/145.1 nel senso indicato dal Governo, e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo 3256/IV/146.02 Gamba.

 

Arturo SCOTTO (SDpSE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 3256/IV/146.03.

 

Filippo ASCIERTO (AN), nel ritirare l'emendamento 3256/IV/9.2 Bosi, di cui è cofirmatario, evidenzia come la finalità perseguita dall'emendamento sia particolarmente importante, in quanto estende i benefici previsti per le vittime dell'amianto anche al personale militare. Tuttavia, poiché il relatore ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01 Pinotti, che estende i benefici previsti per le vittime dell'uranio impoverito anche alle vittime dell'amianto, nel ritirare anche l'emendamento 3256/IV/9.1 a sua firma, aggiunge la propria sottoscrizione all'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01.

 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), nel concordare con le osservazioni del deputato Ascierto, aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01.

La Commissione approva l'emendamento 3256/IV/34.1 Gamba.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, intervenendo sull'emendamento 3256/IV/34.2 Ascierto, rileva come la citata proposta emendativa irrigidisca eccessivamente le procedure di reclutamento assorbendo una parte significativa delle risorse per i volontari in ferma breve delle Forze armate, con almeno tre anni di servizio. Segnala infatti come l'emendamento in esame non sia stato collegato all'incremento di risorse recate dall'emendamento 3256/IV/34.1 Gamba in precedenza approvato dalla Commissione. Ciò premesso, esprime pertanto parere contrario sull'emendamento in esame.

 

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo formula un invito al ritiro.

 

Filippo ASCIERTO (AN), non aderendo all'invito al ritiro formulato dal relatore, osserva come l'emendamento tenda a rimuovere una sorta di «precariato a vita» a cui sono condannati i volontari delle Forze armate.

 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), nel concordare con le osservazioni del deputato Ascierto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3256/IV/34.2.

 

Andrea PAPINI (PD-U), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 3256/IV/34.2 Ascierto.

La Commissione respinge l'emendamento 3256/IV/34.2 Ascierto.

 

Donatella DURANTI (RC-SE), intervenendo in ordine all'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01 Pinotti, propone di riformulare la rubrica dell'articolo aggiuntivo nel senso di sostituire la parola «militare» con «della difesa», in modo da ricomprendere tra le vittime dell'amianto, beneficiarie della disposizione, anche il personale civile della difesa.

 

Roberta PINOTTI, presidente, riformula l'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01 nel senso indicato dal deputato Duranti.

 

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI concorda con il parere espresso dal relatore.

 

I deputati Donatella DURANTI (RC-SE), Elettra DEIANA (RC-SE), Arturo SCOTTO (SDpSE) aggiungono la propria firma all'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01 nella nuova formulazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01 (nuova formulazione) Pinotti.

 

Roberta PINOTTI, presidente, per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.01 Pinotti, dichiara assorbito l'emendamento 3256/IV/35.3 Ascierto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.02 Scotto ed approva l'emendamento 3256/IV/35.1 (nuova formulazione) de Zulueta e l'emendamento 3256/IV/35.2 del relatore.

 

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, nel ritenere che non vi siano i presupposti per una diversa formulazione dell'articolo aggiuntivo 3256/IV/057.01 Deiana, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo stesso.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI concorda con il parere espresso dal relatore.

 

Arturo SCOTTO (SDpSE) aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo 3256/IV/057.01.

 

Elettra DEIANA (RC-SE), nell'esprimere il proprio rammarico per il parere contrario espresso dal Governo sull'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea come la riconversione dell'industria degli armamenti rappresenti una questione di preminente rilevanza e di carattere strategico.

 

Fabio EVANGELISTI (IdV) preannuncia la sua astensione sull'articolo aggiuntivo 3256/IV/057.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3256/IV/057.01.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, intervenendo sugli emendamenti 3256/IV/57.1 e 3256/IV/57.2 Deiana, sottolinea come le risorse stanziate all'articolo 57 del disegno di legge finanziaria, poiché relative ad impegni già assunti, non possano essere oggetto delle riduzioni previste dai citati emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3256/IV/57.1 e 3256/IV/57.2 Deiana. Quindi approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo 3256/IV/102.01 Pinotti.

 

Roberta PINOTTI, presidente, dichiara decaduto l'emendamento 3256/IV/132.1 Pedrini per assenza del presentatore.

 

Pasqualino GIUDITTA (Pop-Udeur), nell'accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 3256/IV/132.2, formulato dal relatore e dal Governo, si riserva di presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea.

 

I deputati Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) e Filippo ASCIERTO (AN) preannunciano la loro astensione sull'emendamento 3256/IV/132.3 Bosi.

La Commissione respinge l'emendamento 3256/IV/132.3 Bosi.

 

Filippo ASCIERTO (AN), intervenendo sugli emendamenti 3256/IV/132.4 e 3256/IV/132.5 a sua firma, rileva come tali proposte emendative tendano a soddisfare le legittime aspettative all'acquisto dei conduttori degli immobili inseriti nell'ambito delle cartolarizzazioni, ai sensi della legislazione vigente.

 

Pasqualino GIUDITTA (Pop-Udeur) preannuncia la propria astensione sugli emendamenti 3256/IV/132.4 e 3256/IV/132.5 Ascierto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3256/IV/132.4 e 3256/IV/132.5 Ascierto. Quindi approva all'unanimità l'emendamento 3256/IV/145.1 (nuova formulazione) del relatore.

 

Donatella DURANTI (RC-SE), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 3256/IV/146.1, sottolinea come tale proposta emendativa sia volta a consentire nuove assunzioni nell'ambito del Ministero della difesa per la manutenzione e conservazione del patrimonio del Ministero stesso.

 

Arturo SCOTTO (SDpSE) aggiunge la propria firma all'emendamento 3256/IV/146.1 Duranti.

La Commissione respinge l'emendamento 3256/IV/146.1 Duranti.

 

Filippo ASCIERTO (AN) ritira l'emendamento 3256/IV/146.2 Bosi, di cui è cofirmatario, e l'emendamento 3256/IV/146.5, di cui è il primo firmatario.

 

Roberta PINOTTI, presidente, dichiara decaduti gli emendamenti 3256/IV/146.4 Giuditta e 3256/IV/ 146.6 e Minasso per assenza dei presentatori.

 

Antonio SATTA (Pop-Udeur) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3256/IV/146.7 Papini.

La Commissione approva l'emendamento 3256/IV/146.7 Papini. Quindi, approva all'unanimità gli emendamenti identici 3256/IV/146.8 del relatore e 3256/IV/146.9 (nuova formulazione) Ascierto. Infine, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3256/IV/146.11 Ascierto e respinge l'articolo aggiuntivo 3256/IV/146.02 Gamba.

 

Roberta PINOTTI, presidente, riformula l'emendamento 3256/IV/148.3 a sua firma nel senso indicato dal Governo (vedi allegato 1).

 

I deputati Filippo ASCIERTO (AN), Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) e Pasqualino GIUDITTA (Pop-Udeur) aggiungono la propria firma all'emendamento 3256/IV/148.3 (nuova formulazione) Pinotti.

La Commissione approva l'emendamento 3256/IV/148.3 (nuova formulazione) Pinotti.

 

Filippo ASCIERTO (AN), intervenendo sull'emendamento 3256/IV/149.4 del relatore, sottolinea come al Senato era stato presentato dal suo gruppo un emendamento che prevedeva l'incremento di 200 milioni di euro delle risorse destinate dall'articolo 149, comma 4, alla valorizzazione delle funzioni delle Forze armate e delle Forze di polizia che, tuttavia, non fu approvato. Nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento del relatore, quindi si riserva di presentare, nel prosieguo dell'iter parlamentare del disegno di legge finanziaria, un emendamento volto ad incrementare ulteriormente le citate risorse.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento 3256/IV/149.4 del relatore. Quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 3256/IV/149.1 Ascierto ed approva l'emendamento 3256/IV/149.2 del relatore.

 

I deputati Giovanni CREMA (RosanelPugno), Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), Filippo ASCIERTO (AN) e Fabio EVANGELISTI (IdV) aggiungono la propria firma all'emendamento 3256/IV/149.3 Pinotti.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento 3256/IV/149.3 Pinotti.

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno 0/3256/IV/1 Scotto, 0/3256/IV/2 Duranti, 0/3256/IV/3 Deiana, 0/3256/IV/4 Galante e 0/3256/IV/5 Galante (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, nell'accogliere l'ordine del giorno 0/3256/IV/1 Scotto, si dichiara disponibile ad accogliere, come raccomandazione, l'ordine del giorno 0/3256/IV/2 Duranti.

Donatella DURANTI (RC-SE) insiste per la votazione del proprio ordine del giorno.

La Commissione respinge l'ordine del giorno 0/3256/IV/2 Duranti.

 

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI esprime parere contrario sugli ordini del giorno 0/3256/IV/3 Deiana, 0/3256/IV/4 e 0/3256/IV/5 Galante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli ordini del giorno 0/3256/IV/3 Deiana, 0/3256/IV/4 e 0/3256/IV/5 Galante.

 

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole con condizioni sulla Tabella 12, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), pur condividendo il tenore di molte condizioni introdotte dal relatore nella sua relazione, ritiene che l'impianto complessivo della manovra di finanza pubblica per la parte di competenza della Difesa sia sostanzialmente negativo. Preannuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, il proprio voto contrario sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

 

Arturo SCOTTO (SDpSE) rileva con rammarico come, nonostante gli sforzi compiuti dal relatore, tutte le proposte più significative presentate dal proprio gruppo non abbiano trovato favorevole accoglimento da parte della coalizione e del Governo. Nel preannunciare quindi la propria astensione sulla proposta di relazione favorevole presentata dal relatore, sottolinea come tale astensione sia giustificata solo dal senso di responsabilità nei confronti della coalizione, poiché altrimenti il suo voto sarebbe stato contrario.

 

Elettra DEIANA (RC-SE), nell'esprimere un giudizio critico sull'impianto del disegno di legge finanziaria per la parte di competenza della difesa, sottolinea come tale provvedimento privilegi la destinazione delle risorse agi armamenti, senza che ciò trovi alcuna giustificazione negli impegni internazionali dell'Italia. Pertanto, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, nell'esprimere un giudizio negativo sui disegni di legge in oggetto, preannuncia la propria astensione sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

 

Andrea PAPINI (PD-U), nell'esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, sottolinea che, laddove si è manifestato un disaccordo all'interno della maggioranza, ciò è stato determinato non tanto da questioni di merito, quanto piuttosto da una diversità di vedute sulla sede in cui tali questioni avrebbero dovuto essere affrontate, come ad esempio nel caso dell'articolo aggiuntivo 3256/IV/34.02, che fissava un limite massimo di unità al contingente militare impiegabile in operazioni internazionali. Ciò premesso, preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore.

 

Donatella DURANTI (RC-SE), nel concordare con le valutazioni espresse dal deputato Deiana, preannuncia la propria astensione sulla proposta favorevole di relazione del relatore.

 

Giovanni CREMA (RosanelPugno), nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, il proprio voto favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore, ringrazia quest'ultimo per la disponibilità al confronto manifestata durante l'esame dei provvedimenti di bilancio.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 3). Delibera altresì di nominare ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il deputato Rugghia quale relatore presso la V Commissione.

 

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che la relazione, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione nella seduta odierna saranno trasmessi, unitamente agli ordini del giorno accolti dal Governo, alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento.

 

La seduta termina alle 14.20.

 


ALLEGATO 1

 

Legge finanziaria per l'anno 2008. (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. (C. 3257 Governo, e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

 

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

Al comma 64, dopo le parole: in favore di tutte le vittime aggiungere le seguenti: comprese quelle appartenenti alle Forze armate.

Conseguentemente, al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta dei Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le norme per il coordinamento delle disposizioni di cui al commi 64 e 66 con la normativa in materia assistenziale e previdenziale concernente il personale militare.

3256/IV/9. 2. Bosi, Ciro Alfano, Ascierto.

 

ART.9.

 

Al comma 64, dopo la parola: fiberfrax aggiungere le seguenti: ivi compresi gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.

3256/IV/9. 1. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

ART.34.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A, fino a concorrenza dell'onere di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/IV/34. 1. Gamba, Ascierto.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'incremento di cui al comma 1 è destinato, nella misura minima del 50 per cento, a consentire ai volontari in ferma breve delle Forze armate con almeno 3 anni di servizio, in possesso dei requisiti previsti, il transito nei ruoli di truppa del servizio permanente e a garantire l'emanazione di concorsi per il ruolo speciale degli Ufficiali cui possono partecipare gli Ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti richiesti.

3256/IV/34.2. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le Forze Armate, nell'ambito dei concorsi per l'accesso al grado di sottotenente dei ruoli speciali, possono prevedere la riserva di un'aliquota da assegnare, previa valutazione dei soli titoli sportivi, al personale proveniente dai ruoli Sottufficiali e Truppa, che si siano particolarmente distinti in discipline sportive mediante il conseguimento di risultati che abbiano contribuito all'immagine delle Forze armate e dell'Italia. Tale riserva rientra tra i posti previsti per la copertura delle carenze organiche dei Ruoli Speciali».

3256/IV/34. 3.Giuditta.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche congedati, ma che abbiano comunque prestato servizio per almeno 30 mesi complessivamente all'entrata in vigore della presente legge o che conseguano tale requisito successivamente, transitano nei rispettivi ruoli dei servizio permanente con oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 4.

3256/IV/34. 6.Gamba, Ascierto.

 

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Benefici in favore del personale militare esposto all'amianto).

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 562 è inserito il seguente:

«562-bis. «A decorrere dall'anno 2008, la spesa annua prevista dal comma 562 è incrementata di 10 milioni di euro;

b) al comma 564, dopo le parole: «particolari condizioni ambientali od operative» sono aggiunte le seguenti: «, nonché coloro che, per diretto effetto di esposizione all'amianto su unità navali ovvero presso stabilimenti, arsenali e cantieri navali o in quanto addetti al servizio antincendi, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio»».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -10.000;

2009: -10.000;

2010: -10.000.

3256/IV/34. 01.Pinotti.

 

ART.34.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Benefici in favore del personale della difesa esposto all'amianto).

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 562 è inserito il seguente:

«562-bis. «A decorrere dall'anno 2008, la spesa annua prevista dal comma 562 è incrementata di 10 milioni di euro;

b) al comma 564, dopo le parole: «particolari condizioni ambientali od operative» sono aggiunte le seguenti: ", nonché coloro che, per diretto effetto di esposizione all'amianto su unità navali ovvero presso stabilimenti, arsenali e cantieri navali o in quanto addetti al servizio antincendi, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -10.000;

2009: -10.000;

2010: -10.000.

3256/IV/34. 01. (Nuova formulazione) Pinotti, Duranti, Deiana, Scotto, Ascierto, Gamba.

 

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Riduzione del numero dei militari impiegati in operazioni militari internazionali).

A partire dal 1o settembre 2008, il numero massimo di militari di qualsiasi grado, qualifica e specialità autorizzati a prestare servizio all'estero nell'ambito di operazioni militari internazionali comunque definite è fissato in 5.000 unità.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 34 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450 milioni di euro per l'anno 2009».

3256/IV/34. 02. Scotto, Deiana, Duranti, de Zulueta.

 

ART.35.

 

Al comma 1, sostituire le parole: nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto con le seguenti: nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto.

3256/IV/35. 1. de Zulueta, Duranti.

 

Al comma 1, sostituire le parole: nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto con le seguenti: nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto, i cui oneri sono a carico delle Amministrazioni di riferimento.

3256/IV/35. 1. (Nuova formulazione) de Zulueta, Duranti.

 

Al comma 1, sostituire le parole: connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione con le seguenti: per le quali non possa escludersi un nesso di causalità con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e con la dispersione.

3256/IV/35. 2.Il Relatore.

 

Al comma 1, dopo le parole: materiale bellico inserire le seguenti: o all'esposizione all'amianto.

3256/IV/35.3. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

ART.39.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per l'anno 2008 fino a: di cui con le seguenti: A decorrere dal 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per la Polizia di

Stato, 40 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e.

3256/IV/39.1. Bosi, Ciro Alfano, Ascierto.

 

ART.41.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

1. Al fine di agevolare l'attività di amministratori degli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate che rivestono cariche elettive negli enti locali, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della Difesa, con il Ministero dell'Economia, con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve emanare un apposita circolare affinché i Comandi generali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e gli Stati maggiori delle Forze Armate stabiliscano che il mandato elettorale è prevalente su qualsiasi esigenza di servizio, concedendo quindi con tempestività, al proprio dipendente, di essere trasferito temporaneamente, per tutta la durata del mandato elettorale, nella sede di servizio più vicina a quella ove lo stesso è stato eletto, ponendolo quindi nella condizione di adempiere al meglio al proprio mandato.

3256/IV/41. 01. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

ART.57.

All'articolo 57, premettere il seguente:

«Art. 057.

(Riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo).

1. In coerenza con i principi di pace e ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dalla Costituzione della Repubblica italiana, al fine di promuovere e favorire i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore, sono concessi contributi alle imprese per investimenti finalizzati alla riconversione delle strutture produttive militari verso progetti industriali a fini civili. A tal fine sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di curo per l'anno 2008, 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010 da erogare alle imprese nazionali che provvedono all'adozione dei citati programmi.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la durata di un triennio, rinnovabile, l'Agenzia per la riconversione industriale, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.

3. Compiti dell'Agenzia sono:

a) predisporre entro la fine di ogni anno il programma degli orientamenti per la riconversione industriale;

b) sovrintendere all'attuazione del programma, su base regionale, da parte di agenzie regionali;

c) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;

d) realizzare attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento finalizzate a promuovere tra lavoratrici e lavoratori operanti nelle industrie belliche la cultura della riconversione in attività produttive alternative;

e) realizzare progetti di ricerca e sviluppo volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili;

f) realizzare attività di informazione e formazione sulle politiche e i progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, amministratori pubblici, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;

g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione».

Conseguentemente, all'articolo 57, sopprimere il comma 1.

3256/IV/057. 01. Deiana, Duranti, Scotto.

 

Al comma 2 sostituire le parole: 318 milioni con le seguenti: 159 milioni, le parole: 468 milioni con le seguenti: 234 milioni e le parole: 918 milioni con le seguenti: 459 milioni.

Conseguentemente, le risorse stanziate per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 159 milioni di euro nel 2008, di 234 milioni di euro per il 2009 e di 459 milioni di euro per il 2010.

3256/IV/57. 1.Deiana, Duranti.

 

Al comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni, le parole: 25 milioni con le seguenti: 15 milioni, e le parole: 25 milioni con le seguenti: 15 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

Art. 100-bis.

(Maggiori risorse per gli investimenti relativi al Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per gli investimenti relativi al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido ed i servizi integrativi, sono integrate di 10 milioni di euro per il 2008, 15 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

3256/IV/57. 2. Deiana, Duranti.

 

ART.102.

Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

(Programma per la realizzazione di asili nido nell'Amministrazione della Difesa).

1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.

2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

3. I servizi socio-educativi, di cui al comma 1, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -3.000;

2009: -3.000;

2010: -3.000.

3256/IV/102. 01. Pinotti, de Zulueta, Garofani.

 

ART.126.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli esercizi 2008 e 2009, l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica al Ministero della Difesa».

3256/IV/126. 1.Bosi, Ascierto.

 


ART.132.

Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole da: riassegnati fino a: difesa con le seguenti: finalizzati al ripiano del debito pubblico.

3256/IV/132. 1.Pedrini.

 

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: in numero non inferiore a tremila, compresi interi stabili da alienare in blocco con le seguenti: compresi gli immobili individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui all'articolo 26, comma 11-quarter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326.

3256/IV/132. 2. Giuditta.

 

Al comma 3, sostituire la parola: COCER con le seguenti: COCER-comparto difesa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3256/IV/132. 3. Bosi.

 

Sopprimere il comma 5.

3256/IV/132. 4. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«continuano comunque ad avere piena validità gli elenchi degli alloggi alienabili di cui al decreto ministeriale 2004 del 2 marzo 2006, registrato dalla Corte dei conti, in data 21 marzo 2006, e che il Ministero della Difesa deve trasferire all'Agenzia del Demanio entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle presente legge.

3256/IV/132. 5. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.

(Disposizioni concernenti la dislocazione territoriale degli enti, dei reparti e delle infrastrutture delle Forze armate).

1. Al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze armate sul territorio nazionale, è previsto un nuovo piano di dislocazione degli stessi individuando nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.

2. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) individua, nelle regioni indicate al comma 1, le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari e stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione e la costruzione delle stesse;

b) individua gli enti e i reparti militari da insediare nelle sedi di cui alla lettera a);

c) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la costruzione o l'acquisizione di unità abitative di edilizia economica e popolare da assegnare, previa intesa con gli enti locali interessati, nella misura del 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente;

d) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture militari e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

3. Al fine di ridurre i disagi del personale militare delle Forze armate derivanti dallo spostamento dalla sede di residenza alla sede di servizio, il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, individua le modalità per fornire al medesimo personale abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, secondo criteri e modalità da fissare in regime di concertazione e di contrattazione.

Conseguentemente, ridurre linearmente in misura pari allo 0,5 per cento gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C.

3256/IV/132. 01. Raiti, Piro, Crisafulli.


ART.145.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano e ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -69.000;

2009: -69.000;

2010: -69.000.

3256/IV/145. 1. Il Relatore.

 

ART.145.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano e ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -69.000;

2009: -69.000;

2010: -69.000.

3256/IV/145. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

ART.146.

Al comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, nonché per esigenze connesse alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Ministero della Difesa, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato, nonché il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate e al personale non dirigenziale a tempo determinato con una anzianità di almeno anni 3 di servizio, anche non continuativo e a far data dal 31 agosto 1999 anche se non in servizio all'atto di emanazione della presente legge, anche con contratti di diritto privato purché stipulati dall'Amministrazione.

3256/IV/146. 1. Duranti, Deiana, Scotto.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, le forze di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l'Arma dei Carabinieri, 850 per il Corpo della Guardia di Finanza, 200 per il Corpo della Polizia Penitenziari a e 150 per il Corpo Forestale dello Stato. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

3256/IV/146. 2.Bosi, Ascierto.

 

Al comma 4, dopo le parole: la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo della Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla vigente normativa aggiungere le seguenti: garantendo prioritariamente l'assunzione, nei ruoli previsti, previe procedure concorsuali atte a valutarne titoli, note caratteristiche e idoneità psicofisiche-attitudinali, ovvero tramite transito diretto, agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate in servizio al 1o gennaio 2007 che abbiano già prestato effettivo servizio per almeno 30 mesi al 31 dicembre 2007.

3256/IV/146. 6. Minasso, Menia.

 

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono destinate in misura non inferiore al 60 per cento al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate, con un'anzianità di servizio, maturata negli ultimi 5 anni, di almeno 30 mesi.

3256/IV/146. 3. Il Relatore.

 

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse devono essere destinate ai volontari che hanno prestato servizio nelle Forze armate, sia nei ruoli di truppa che di ufficiali, per almeno trenta mesi.

3256/IV/146. 4. Giuditta.

 

Al comma 4 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2010 aggiungere le seguenti: Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale in ferma volontaria proveniente dalle Forze Armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve in servizio ed in congedo, e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

3256/IV/146. 5. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 519, è inserito il seguente:

«519-bis. Per le medesime finalità e con le stesse procedure di cui al comma 519, anche allo scopo di garantire l'efficienza dello strumento militare professionale, il Ministero della difesa, può continuare ad avvalersi del personale utilizzato, da almeno tre anni anche non continuativi, comunque maturati dalla data del 31 agosto 1999 e anche se non in servizio all'atto dell'emanazione della presente legge, per le attività professionali inerenti il settore della sanità militare, per quelle di docenza presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché per le attività dei lavoratori a tempo determinato per le esigenze di manodopera occasionale del genio campale.».

5-ter. Ferme restando le vigenti dotazioni organiche complessive e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, l'inquadramento del personale di cui al comma 1 verrà effettuato previa istituzione degli occorrenti ruoli e profili ove non esistenti.

3256/IV/146. 7. Papini, Duranti, Deiana, Galante, Crema, Scotto, de Zulueta, Giuditta, Evangelisti, Satta.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

3256/IV/146. 8. Il Relatore.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il personale dall'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è da considerare in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

3256/IV/146. 9. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

3256/IV/146. 9. (Nuova formulazione) Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Al comma 10, dopo le parole: ovvero in rafferma annuale aggiungere le seguenti: e volontari in ferma prefissata di quattro anni.

3256/IV/146. 11. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Assunzioni delle Forze armate).

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1o gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;

b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.

2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

a) Esercito: 350;

b) Marina militare: 750;

c) Aeronautica militare: 200;

d) Arma dei carabinieri: 300.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci della tabella A, fino a concorrenza dell'onere di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

3256/IV/146. 02. Gamba, Ascierto.

 

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Ampliamento organico Capitanerie di Porto).

1. Il Ministero della difesa al fine di potenziare l'organico del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera della Marina Militare, per lo svolgimento dei compiti d'istituto, è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di circa 160 unità, gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di Porto della Marina Militare reclutati ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che siano in servizio alla data del 1o gennaio 2007 e abbia maturato almeno 30 mesi di servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2007.

2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574.

3256/IV/146. 01. Minasso, Menia.

 

Dopo l'articolo 146 inserire il seguente:

Art. 146-bis.

(Assunzioni delle Forze armate).

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) consegua il requisito di tre anni di servizio nel corso dell'anno 2007;

b) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007;

2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata m vigore della presente legge.

3. Il transito in servizio permanente sarà scaglionato nel corso degli anni 2008 e 2009 e 2010 previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 trattenendo in servizio, nelle more della procedura di stabilizzazione, gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2007.

4. Gli ufficiali di cui al comma l, collocati, ove necessario, transitoriamente in soprannumero, sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, o in alternativa, qualora ritenuto più utile, nel Ruolo del Corpo unico degli Specialisti di cui all'articolo 53 della legge n. 212 del 1983 e successive modificazioni, nei limiti della seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

a) Esercito: 200;

b) Marina Militare: 700;

c) Aeronautica Militare: 100;

d) Arma dei carabinieri: 200.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci della tabella A, fino a concorrenza dell'onere di 55 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

3256/IV/146. 03. Scotto, Deiana, Duranti.

 

ART.148.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di Polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della Difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dall'amministrazione ricevente.

3256/IV/148. 1.Bosi.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in posizione sopranumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di polizia di cui al seguente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni di impiego delle stesse, dandone comunicazione al Ministro delle difesa. Le procedure, le modalità ed i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze Armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dell'amministrazione ricevente.

3256/IV/148. 2. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Al comma 3 sostituire le parole: possono essere disposti trasferimenti con le seguenti: sono autorizzati trasferimenti a domanda.

3256/IV/148. 3.Pinotti, Garofani.

 

Al comma 3, dopo le parole: possono essere disposti aggiungere le seguenti: con il consenso degli interessati.

3256/IV/148. 3. (Nuova formulazione) Pinotti, Garofani, Ascierto, Gamba, Giuditta

 

ART.149.

Al comma 4, sostituire la cifra: 200 milioni con la seguente: 250 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -50.000;

2009: -50.000;

2010: -50.000.

3256/IV/149. 4. Il Relatore.

 

Al comma 4 sopprimere le parole da: per valorizzare le fino a: da utilizzare anche.

3256/IV/149. 1. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

3256/IV/149. 2.Il Relatore.

 

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 20 milioni di euro, per valorizzare le peculiari funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la difesa nazionale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e per la salvaguardia degli interessi economico-finanziari dello Stato, nonché allo scopo di riconoscere i disagi connessi con i particolari doveri di servizio.

4-ter. Le risorse di cui al comma 4-bis possono essere annualmente rideterminate sentite le rappresentanze del personale di cui al predetto comma.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

3256/IV/149. 3. Pinotti, Crema, Gamba, Ascierto, Evangelisti.

 

 


ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2008. (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. (C. 3257 Governo, e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Sta

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La Camera, premesso che:

nel 1980 il Parlamento chiedeva al Governo di dare una adeguata risposta ad una esigenza sempre più sentita e diffusa, quella di approfondire, analizzare e chiarire i tanti problemi che sorgono con la presenza delle Forze Armate nelle varie Regioni d'Italia;

il 5 e 6 maggio 1981 si teneva a Roma la Conferenza nazionale sulle servitù militari, indetta dal Ministero della Difesa, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attuando una precisa volontà del Parlamento;

in quella sede maturarono i primi orientamenti per le iniziative da assumere, con il fine ultimo di realizzare un riequilibrio nazionale dei gravami militari;

nel programma dell'Unione sottoposto agli elettori e, successivamente, nell'esposizione delle linee programmatiche del Governo al Parlamento, è stata indicata la necessità di «arrivare ad una ridefinizione delle servitù militari che gravano sui nostri territori, con particolare riferimento alle basi nucleari» e quella di «dare impulso alla seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari, coinvolgendo l'Amministrazione centrale della Difesa, le Forze Armate, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di arrivare ad una soluzione condivisa che salvaguardi gli interessi della difesa nazionale e quelli altrettanto legittimi delle popolazioni locali»;

attualmente, è giunta nelle fasi conclusive, dopo un lungo e articolato percorso, l'indagine conoscitiva sulle servitù militari avviata dalla Commissione Difesa, finalizzato ad una valutazione precisa e puntuale del sistema delle servitù militari ed al loro riordino complessivo;

esiste una molteplicità di istanze e richieste che proviene dalle autorità e dalle popolazioni locali;

appare giunto il momento per una revisione generale dello strumento militare e di una pianificazione della distribuzione delle forze militari sul territorio nazionale, che risponda alla massima trasparenza e persegua la massima armonizzazione con le esigenze dei territori,

impegna il Governo

a convocare entro la prima metà del 2008 la II Conferenza nazionale sulle servitù militari.

0/3256/IV/1. «Scotto, Deiana, Duranti, de Zulueta, Galante».

La Camera, considerato che:

gli arsenali militari e gli stabilimenti a carattere industriale della Difesa sono stati sottoposti negli anni a diversi processi di ristrutturazione che li ha divisi in 3 distinti gruppi, da un lato quelli di Tabella A e B, ritenuti strategici (arsenale di Taranto e sua sede distaccata di Brindisi, arsenale di La Spezia e di Augusta, polo di mantenimento di Nola e quello di Piacenza, quello di armi leggere di Terni, dei mezzi di elettronici di Roma e di munizionamento avanzato di Aulla), dall'altro quelli di Tabella C, dipendenti dall'Agenzia Industrie Difesa, infine gli stabilimenti di Pavia e Capua che dipendono da Segredifesa;

oggi la situazione in cui si trovano le citate strutture è caratterizzata da gravi problematiche che riguardano in particolare lo stato delle infrastrutture e gli organici del personale civile a causa di mancati interventi e di tagli continui di risorse per il funzionamento e l'esercizio;

è allo studio del Ministero un progetto di riforma che prevede una loro radicale trasformazione verso un nuovo modello organizzativo e ordinamentale (Ente Pubblico Economico) di tipo privatistico, basato esclusivamente su criteri di economicità ed efficienza;

data la funzione di carattere nazionale e di interesse strategico per il Paese, al fine dei mantenimento in efficienza dello strumento militare navale, terrestre ed aereo, degli stabilimenti e arsenali a carattere industriale della Difesa,

impegna il Governo

a perseguire soluzioni e a mettere in campo strumenti che ne assicurino il funzionamento rafforzandone il ruolo e il carattere pubblico, valutando prioritario l'interesse della Difesa alla valorizzazione e al mantenimento dell'area tecnico industriale, scongiurando in tal modo la possibilità che le industrie private degli armamenti acquisiscano anche il settore delle manutenzioni e della logistica che, appunto per il suo carattere strategico, non può essere affidata al mercato.

0/3256/IV/2. «Duranti, Deiana, Scotto, Galante».

 

La Camera,

premesso che:

le spese della difesa, in particolare quelle destinate alla dotazione di armamenti, andrebbero decise con programmazione parlamentare;

la notevole spesa per gli armamenti sostenuta dal nostro paese sfugge invece al controllo parlamentare e all'opinione pubblica, anche perché suddivisa in varie voci (attività economiche, sviluppo, ricerca, difesa, eccetera) il cui quadro generale non viene mai chiarito, nonostante varie sollecitazioni effettuate tramite il sindacato ispettivo;

l'Italia partecipa al programma JSF, ora denominato F35II, di cui si fa riferimento all'articolo 57 del disegno di legge finanziaria 2008, per la realizzazione di un velivolo di attacco al suolo in collaborazione con gli Stati uniti ed altri partner;

considerato che:

il nostro Paese ha già investito nel programma un miliardo di dollari per la sola fase di ricerca e che si appresta ad investire un altro miliardo di dollari circa per l'industrializzazione del velivolo; i benefici industriali e tecnologici prospettati dalla partecipazione al progetto sinora sono stati nettamente inferiori alle aspettative iniziali, e che i gruppi di lavoro industriali e i militari sono stati esclusi dagli statunitensi da molte attività di ricerca e sviluppo per ragioni di segretezza industriale e militare; che critiche nella stessa direzione sono state sollevate dalla Camera dei Comuni della Gran Bretagna; i benefici che potranno derivare alla nostra industria aeronautica dall'allestimento in Italia di una infrastruttura FACO (final assembly and checkout), presumibilmente all'interno dell'aeroporto militare di Cameri, sembrano minimi, come è ampiamente illustrato nello studio della RAND Europe, realizzato per conto del Ministero della difesa del Regno Unito, «Assembling and supporting the Joint Strike Fighter in the UK: issues and costs» a cura di Cynthia R. Cook (Documento MR-1771), dal quale si evince che la quota di lavoro derivante dall'assemblaggio finale del velivolo corrisponde a circa il 2,2 per cento del costo totale del velivolo stesso;

ritenuto che il costo di acquisizione del velivolo in questione, secondo quanto risulta dal rapporto del Government Accountability Office (GAO) al Congresso degli Stati Uniti del marzo 2006 (documento GAO-06-356), già aumentato dal 2001 al 2005 del 28 per cento prima del completamento della fase di ricerca e sviluppo, sia suscettibile di ulteriori aumenti;

visto che secondo tale documento, il costo di produzione per velivolo è, alle condizioni economiche 2005, di 104 milioni di dollari ad esemplare per i velivoli destinati alle forze aeree statunitensi che prevedono di acquistarne oltre 2300 unità;

considerato che i velivoli destinati ad essere imbarcati sulle unità navali avranno un maggior costo di circa 60 milioni di dollari ad unità;

considerato inoltre che:

i velivoli destinati alle forze aeree italiane, Aeronautica e Marina, avranno costi di acquisizione sensibilmente superiori, in quanto dovranno essere allestite linee di produzione nazionali, con conseguenti investimenti aggiuntivi;

lo stesso studio della RAND Europe, più sopra citato, valuta in una somma di circa 35 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro) ad esemplare il costo aggiuntivo per l'assemblaggio in Gran Bretagna dell'F-35 rispetto al presso di acquisizione direttamente negli Usa;

molte cittadine e cittadini stanno protestando contro l'assemblaggio dei suddetti velivoli, come hanno dimostrato in più iniziative e manifestazioni nell'ultimo anno;

ritenuto che debbano essere esplorate possibili soluzioni alternative in collaborazione con quelle Forze armate europee che avranno nei prossimi anni esigenze analoghe a quelle italiane, come ad esempio Spagna, Francia e Germania, tenendo anche conto che il volume operativo complessivo derivante dall'acquisizione del programma supera di gran lunga le esigenze della difesa relativamente agli impegni strategici attuali su cui la discussione non è aperta,

impegna il Governo a riprendere in considerazione complessivamente gli impegni assunti, verificando l'opportunità di una moratoria in modo da effettuare approfondimenti sull'opportunità di procedere agli acquisti degli F35.

0/3256/IV/3. «Deiana, Duranti, Cardano, Scotto, Galante».

 

La Camera, considerato che:

la programmazione 2008 degli investimenti nel settore mezzi aerei prevede un finanziamento di 93,2 milioni di euro per lo sviluppo del velivolo di attacco aria-suolo Joint Strike Fighter (JSF), facente capo ad un programma guidato dagli USA e con la partecipazione di altri paesi. Il programma Joint Strike Fighter è relativo allo sviluppo, industrializzazione e supporto alla produzione di un velivolo multiruolo in sostituzione, a partire dal 2015, dei velivoli attualmente in servizio Tornado, AM-X e AV8B;

gli oneri globali, relativi alla sola fase di sviluppo, sono pari a circa 1.028,48 milioni di dollari;

il software di gestione dati del JSF (ALIS, Autonomic Logistics Information System), che rimane sotto l'esclusivo controllo Usa, permetterà a questi ultimi di monitorare costantemente ogni velivolo. Infatti, ALIS, fornirà automaticamente al centro di elaborazione, situato negli Usa, i dati relativi ad ogni F-35 esistente;

in questo modo, giustificandolo con esigenze di «manutenzione remota», si stabilisce il controllo americano sui sistemi di difesa dei Paesi che aderiscono al progetto;

il programma JSF distoglierà, negli anni futuri, fondi ed attenzione dallo sviluppo di velivoli europei, mettendo in forse la costituzione di una industria europea della difesa e in serio pericolo la capacità dell'industria italiana ed europea di mantenersi al passo tecnologicamente e di costruire velivoli completi;

il programma JSF risulterà molto costoso (il costo per singolo velivolo è cresciuto dai 60 milioni di dollari, prospettati inizialmente dal costruttore, fino ad almeno 120-150 milioni), ma avrà limitate ricadute sull'industria aeronautica italiana e sull'occupazione, e sicuramente non proporzionali all'entità della spesa statale;

lo Stato, inoltre, finanzierà la linea di assemblaggio dei velivoli F-35 a Cameri, ma gli apparecchi prodotti in loco saranno commercializzati da Loockheed Martin, che raccoglierà gli ordini e venderà direttamente i velivoli prodotti, compresi quelli che saranno acquistati dall'Italia, ancorché assemblati a Cameri;

a causa del costo del JSF, c'è il pericolo che venga tagliata la III tranche di Eurofighter (Efa), che oltre a determinare l'interruzione di un programma fondamentale per lo sviluppo dell'industria aeronautica europea, espone il nostro paese a penali molto elevate (4-4,5 miliardi di euro);

la III tranche di Eurofighter (46 velivoli o forse meno se entrambe i programmi Efa e JSF verranno mantenuti) avrà caratteristiche multiruolo, quindi, avrà una configurazione anche di attacco aria-terra come il JSF;

del resto, tedeschi e spagnoli, che hanno bisogno di aerei multiruolo, premono per la continuazione del programma europeo, ma non aderiscono al programma JSF;

per soddisfare un eventuale fabbisogno aggiuntivo di velivoli in una fase intermedia, si può pensare ad alternative come lo svedese Gripen, in modo da arrivare alla III tranche dell'Eurofighter multiruolo e, sulla lunga distanza, allo sviluppo di un aereo europeo senza pilota, sulla base del progetto «Neuron»;

invece, per i 20-25 velivoli a decollo corto richiesti dalle due portaerei italiane, si può ricorrere al leasing o all'acquisto di velivoli JSF britannici o Usa;

in ogni caso, il futuro dell'aeronautica militare sarà basato sullo sviluppo di aerei senza pilota, non solo per la ricognizione, ma anche per il combattimento ed il JSF sarà, in ogni caso, l'ultimo aereo con pilota;

comunque, nel caso di mantenimento di entrambe i programmi, Efa e JSF, la spesa militare lieviterà a livelli esorbitanti. Tale livello espansivo della spesa si collega ad una espansione della potenza aerea italiana, che risulterà esorbitante rispetto alle reali necessità poste dalla difesa del territorio nazionale e dalle operazioni di peacekeeping, quali sono quelle in cui risultano impegnate le FF.AA., soprattutto sul piano della necessità di effettuare azioni di attacco al suolo,

impegna il Governo

a interrompere l'adesione del nostro paese al programma per lo sviluppo del velivolo F-35 (JSF) e a destinare i fondi relativi al suo finanziamento, previsti per il 2008, ai mezzi terrestri dell'Esercito, e, in particolare, ai mezzi ed ai materiali del genio per lo sminamento e la protezione dei militari italiani impegnati nelle missioni all'estero.

0/3256/IV/4. «Galante, Duranti, Deiana, Scotto».

 

La Camera, considerato che:

la programmazione 2008 degli investimenti nel settore sistemi missilistici prevede un finanziamento di 86,1 milioni di euro per lo sviluppo di un sistema missilistico superficie/aria di nuova generazione per la Difesa aerea di area, denominato «ATBM Meads» (Medium extended air defence system), allo scopo di fronteggiare anche la minaccia di missili balistici tattici;

gli oneri globali del citato sistema sono pari a circa 595 milioni di euro;

il sistema Meads rientra all'interno del progetto più complessivo di «scudo spaziale» che l'amministrazione Usa sta portando nella fase operativa, con la motivazione di costituire una difesa alla minaccia posta da eventuali missili balistici provenienti dall'Iran;

l'Italia ha, all'inizio dell'anno, firmato un memorandum d'intesa con il Pentagono in merito alla sua partecipazione allo «scudo spaziale»;

il comandante dell'agenzia missilistica del Pentagono, generale Henry Obering, ha affermato, riferendosi al memorandum d'intesa, che «...con il Governo italiano abbiamo siglato un accordo quadro che definisce linee principali e meccanismi sulla base dei quali collaboreremo a questo progetto»;

l'introduzione dello scudo spaziale in Europa si è tradotta in due accordi bilaterali con due paesi Ue, uno per l'installazione di rampe di missili con la Polonia e, l'altro, per la costruzione di un sistema radar con la Repubblica Ceca;

in questo modo, il sistema missilistico polacco viene posizionato a grande distanza dall'Iran, ma quasi a ridosso dei confini russi;

inoltre, il radar ceco permetterà di tenere sotto controllo tutto il sistema di difesa russo fino agli Urali;

conseguentemente, tali progetti hanno sollevato le proteste della Russia, che ha proposto di spostare il radar in Asia centrale, cioè più vicino all'area da dove, secondo l'ipotesi statunitense, potrebbero partire i missili balistici;

dinanzi alla indisponibilità Usa a modificare il posizionamento del radar, la Russia ha deciso di abbandonare il trattato di non proliferazione delle armi convenzionali;

la partecipazione di Italia e Germania nel progetto Meads rappresenta dunque il coinvolgimento di una parte importante della Ue in un progetto che sta già provocando una nuova corsa al riarmo sul suolo europeo. Inoltre, la situazione di nuova «guerra fredda», che si sta creando, mette in difficoltà i rapporti economici e commerciali non solo del nostro paese e della Germania ma di tutta la Ue con un fondamentale e strategico partner economico e politico, quale è la Russia;

i rischi politici e diplomatici collegati a questa operazione e soprattutto la cooperazione a tre tra Italia, Germania e Usa tradiscono, non solo la necessità di una azione comune di politica estera a livello europeo, ma anche l'obiettivo europeo di un coordinamento in tutta l'Unione per lo sviluppo di sistemi d'arma operabili da tutti gli stati membri, sfruttando le sinergie cosi ottenute;

con il Meads, infatti, si vanifica lo scopo della Agenzia di difesa europea, creata proprio per favorire una vera difesa comune a livello europeo e si fuoriesce da una logica coerente di politica industriale europea;

infine, i costi dello «scudo antimissile» sono enormi, ammontando a circa 11 miliardi di dollari solo per l'esercizio finanziario 2008 e che il coinvolgimento dei paesi europei, anche al di là del Meads, è un modo, da parte del Pentagono, non solo per coinvolgere politicamente l'Europa in una pressione strategica sulla Russia, ma anche per suddividere l'enorme investimento,

impegna il Governo

a interrompere l'adesione del nostro paese al programma per lo sviluppo del sistema missilistico denominato ATBM Meads e a destinare i fondi relativi al suo finanziamento, previsti per il 2008 e per gli anni successivi al settore d'investimento della ricerca scientifica, e, in particolare, ai programmi in cooperazione europea, come il programma di ricerca tecnologica ETAP (European technology acquisition programme).

0/3256/IV/5. «Galante, Duranti, Deiana, Scotto».

 

 

ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2008. (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. (C. 3257 Governo, e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La IV Commissione:

esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008;

premesso, per quanto di propria competenza, che:

il rapporto tra la funzione Difesa/PIL, risultante dal bilancio a legislazione vigente per l'anno 2008 (0,948 per cento), pur presentando un lieve incremento rispetto al 2007, conserva il tradizionale divario rispetto ai valori dei principali paesi europei;

ai fini della determinazione di tale rapporto, tuttavia, non sono computate alcune significative voci di spesa come quelle concernenti la realizzazione di programmi di armamento di rilevante contenuto tecnologico e le missioni internazionali, in quanto allocate, rispettivamente, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze;

ai fini di una migliore leggibilità del bilancio, ferma restando l'allocazione delle predette spese nei dicasteri di competenza, appare necessario, a partire dalla presentazione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2009, predisporre un'apposita appendice alla Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa, nella quale tali spese siano aggiunte a quelle relative alla funzione difesa, rapportando il risultato così ottenuto al prodotto interno lordo ed effettuando i necessari raffronti con i dati di consuntivo dei primi due anni del precedente triennio;

la ripartizione delle spese concernenti la funzione Difesa per l'anno 2008, tra spese di personale (59,6 per cento) spese di esercizio (16,5 per cento) e spese di investimento (23,8 per cento), sebbene assai più favorevole rispetto a quella del 2006, è ancora lontana dall'obiettivo di una equilibrata distribuzione delle risorse, che veda la spesa del personale di ammontare pari al totale della spesa di esercizio e investimento;

per quanto riguarda le spese di investimento, il Ministro della difesa, da un lato, ha sottolineato che i programmi di armamento finanziati non mettono a disposizione delle Forze armate mezzi aggiuntivi, ma sono destinati alla sostituzione di mezzi obsoleti, per altro in numero inferiore a quelli radiati o in radiazione, dall'altro lato, ha ribadito che le risorse stanziate dall'articolo 57, comma 2, destinate alla realizzazione di un programma di cooperazione internazionale per lo sviluppo e la costruzione di un velivolo da difesa European Fighter Air craft

(Euro Fighter 2000), non presentano impatti sull'indebitamento netto, in quanto si riferiscono ad impegni assunti già recepiti nelle linee tendenziali di finanza pubblica fin dal DPEF 2007-2009;

ritenuto altresì che il disegno di legge finanziaria 2008, nel testo approvato dal Senato, sebbene rechi significative disposizioni per la Difesa, come quelle relative alla stabilizzazione dei precari e quelle concernenti la riforma della magistratura militare, possa essere migliorato in alcuni aspetti, nel rispetto della prioritaria esigenza di risanamento economico:

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

siano attenuati gli effetti sul Ministero della Difesa del taglio lineare delle spese per consumi intermedi, disposto dall'articolo 126, comma 7, del disegno di legge finanziaria, e degli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007;

sia incrementata di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, al fine di estendere al personale militare e civile esposto all'amianto i medesimi benefici previsti per le vittime dell'uranio impoverito e per i loro familiari;

siano incrementate le risorse destinate dall'articolo 34, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2008, al reintegro dei finanziamenti per la professionalizzazione delle Forze armate, per un ulteriore ammontare di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

sia previsto che le risorse destinate ai reclutamenti nelle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, siano destinate in misura non inferiore al 60 per cento all'arruolamento di personale proveniente dalle Forze armate, con un'anzianità di servizio, maturata negli ultimi 5 anni, di almeno trenta mesi;

sia previsto un programma di reclutamento straordinario per l'assunzione di Ufficiali ausiliari e in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità nell'ultimo quinquennio;

siano collocati in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli degli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri, stabilizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge finanziaria 2007;

sia previsto che il transito dei marescialli di Esercito, Marina e Aeronautica in situazioni di esubero avvenga con il consenso degli interessati;

sia autorizzato il Ministero della difesa, allo scopo di garantire l'efficienza dello strumento militare professionale, a continuare ad avvalersi, con le medesime procedure e per le stesse finalità di cui all'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, del personale utilizzato da almeno tre anni, anche non continuativi, comunque maturati dalla data del 31 agosto 1999 e anche se non in servizio alla data del 1o gennaio 2008, per le attività professionali inerenti il settore della sanità militare, per quelle di docenza presso scuole, istituti delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché per le attività dei lavoratori a tempo determinato per le esigenze di manodopera occasionale del genio campale, provvedendo all'inquadramento del personale previa istituzione degli occorrenti ruoli e profili ove non esistenti;

siano esclusi dall'applicazione del taglio del 10 per cento delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 145, comma 6, le Forze armate, i Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sia incrementata di 50 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 149, comma 4, destinata alla valorizzazione delle funzioni delle Forze armate e delle Forze di Polizia; sia prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per valorizzare le peculiari funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la salvaguardia degli interessi economico-finanziari dello Stato nonché allo scopo di riconoscere i disagi connessi con i particolari doveri di servizio, prevedendo la possibilità di rideterminazione annuale delle predette risorse sentite le rappresentanze del personale;

sia finanziato un programma per la dislocazione territoriale di enti, reparti e infrastrutture delle Forze armate nelle regioni in Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

sia previsto un programma per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 


VICOMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

 

La seduta comincia alle 15.30.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

 

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere relazioni alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnalo peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo.

 

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, prima di passare all'illustrazione dei contenuti dei provvedimenti in esame, evidenzia come il quadro tendenziale di finanza pubblica, modificato dalla Nota di aggiornamento al DPEF recentemente approvata, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetti, per il 2008, un indebitamento netto pari all'1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l'indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all'1 per cento nel 2011 (contro l'1,3 per cento indicato dal DPEF).

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantiene pertanto l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF.

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento.

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell'anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL).

In questo quadro la manovra finanziaria per il 2008 non intende ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

Il Governo ha infatti confermato l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all'articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro.

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche apportate in quella sede hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a -2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge C. 3256, legge finanziaria per il 2008, per quanto riguarda esclusivamente le disposizioni rientranti nella diretta competenza della Commissione Finanze, i commi 4 e 5 dell'articolo 2 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio.

Le norme, che, ai sensi del comma 5, entrano in vigore dal periodo d'imposta 2007, introducono:

una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a);

una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della citata legge n. 431da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d);

l'attribuzione di una somma corrispondente all'importo della detrazione non fruita dai soggetti cosiddetti «incapienti» (comma 4, lettera d).

La misura della detrazione è pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro ed a 150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Per quanto riguarda la detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, essa spetta per i primi tre anni, purchè l'immobile risulti abitazione principale del giovane e sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o degli affidatari.

In merito al periodo di fruizione del beneficio, andrebbe chiarito se, per i contratti in corso, il triennio da considerare ha inizio dalla data di stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore della norma in commento.

La lettera d) del comma 4, inoltre, stabilisce che le nuove detrazioni non sono cumulabili con le altre detrazioni previste dall'articolo 16 del TUIR, stabilendo il del contribuente di fruire, a sua scelta, della detrazione più favorevole.

Le detrazioni sono stabilite su base annua e con riferimento al singolo contratto, sono da ripartire tra gli aventi diritto (nuovo comma 1-quater dell'articolo 16 del TUIR), e sono da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. La norma precisa che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 16 del TUIR).

In caso di cosiddetta «incapienza» è disposta l'attribuzione di una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta, le cui modalità di attribuzione verranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (nuovo comma 1-sexies dell'articolo 16 del TUIR).

Rileva a tale riguardo come non sia è previsto il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell'articolo 16 del TUIR; inoltre la norma sembra includere tra i soggetti aventi diritto al rimborso, perché incapienti, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.

I commi 6 e 7 dell'articolo 2 recano modifiche alla disciplina fiscale sugli assegni di mantenimento aumentando la misura delle detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli.

In particolare, il comma 6 modifica l'articolo 13 del TUIR, e il comma 7 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore dal periodo d'imposta 2007.

Le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 6 sono dirette a modificare la misura della detrazione fiscale fruibile dai soggetti che percepiscono assegni periodici corrisposti dal coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. In dettaglio, la lettera a) esclude la fruizione della detrazione spettante per redditi assimilati a lavoro dipendente, di cui al comma 5 dell'articolo 13 del TUIR, mentre la lettera b), introducendo un comma 5-bis all'articolo 13 del TUIR, attribuisce ai percettori dell'assegno la detrazione per i redditi di pensione, prevista dal medesimo articolo 13, comma 3. Lo stesso comma 5-bis, inoltre, stabilisce che la misura della detrazione spettante non deve essere rapportata ad anno, ma spetta, in ogni caso, in misura intera e che la detrazione introdotta non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 13.

I commi 8 e 9 introducono misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario come definito dall'articolo 25 del TUIR.

In particolare, il comma 8, inserendo il comma 2-bis all'articolo 11 del TUIR, prevede che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all'articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta, mentre il comma 9 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

I commi 10 e 11 recano disposizioni fiscali dirette ad evitare che il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi ai fini della determinazione dell'importo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del TUIR.

Il comma 11 dispone che le modifiche introdotte dal comma 10 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

Al riguardo si rileva l'opportunità di novellare le norme modificate, al fine di evitare erronee applicazioni della norma.

I commi da 12 a 14 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.

In particolare, il comma 12 dispone la proroga della detrazione IRPEF, che viene fissata in misura pari al 36 per cento delle spese sostenute, e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Rimangono, invece, confermate le altre condizioni previste per le medesime agevolazioni relative alle spese sostenute fino al 2007.

Tuttavia, ai sensi del comma 14, la detrazione fiscale di cui al comma 12 spetta se risulta evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera.

Il comma 13 dispone la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, dell'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) fatturate dal 1o gennaio 2008.

L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (aliquota al 10 per cento, anziché quella normale del 20 per cento), per una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiari dell'aliquota IVA ridotta sono: interventi di manutenzione ordinaria; interventi di manutenzione straordinaria; interventi di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia.

I commi da 15 a 18 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).

In particolare, il comma 15 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate, al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento, le spese per la riqualificazione energetica, gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il comma 18 reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici disposta dal comma 15 dell'articolo in esame.

Il primo periodo del comma 16 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 nonché 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

I commi da 19 a 22 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

Il comma 19, inserendo un periodo all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, dispone l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota all'1 per cento relativamente agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.

Il comma 20 modifica l'articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, prevedendo l'applicazione dell'imposta ipotecaria, con aliquota al 3 per cento, per la trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

Rispetto alla normativa vigente alle trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale convenzionata si applicherebbe, in luogo dell'imposta in misura fissa, l'aliquota del 3 per cento; le trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale non convenzionata sarebbero invece soggette all'aliquota ridotta del 3 per cento.

Il comma 21 prevede, a fini di coordinamento, l'abrogazione del comma 15 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha abrogato l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), con la sola eccezione dei trasferimenti di immobili siti in piani particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata. Il regime agevolato introdotto con la legge finanziaria 2001 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura pari all'1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.

Evidenzia a tale proposito l'opportunità di chiarire l'effettiva disapplicazione, in generale, del regime agevolato disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, in quanto l'abrogazione di una norma che reca abrogazione di un'altra disposizione non comporta, in ogni caso, la rivivescenza della prima norma soppressa.

Il comma 23, sostituendo l'articolo 8 del TUIR, reca disposizioni dirette ad introdurre la facoltà di portare in deduzione, ai fini della determinazione del reddito complessivo IRPEF, le perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilità semplificata o attività di lavoro autonomo realizzate dal contribuente nel medesimo periodo d'imposta.

Ai sensi del comma 24, la novella di cui al comma 23 sarà efficace a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008.

Il comma 25 reca disposizioni dirette ad estendere al coniuge il regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 modificano la disciplina di determinazione del reddito d'impresa, nonché il regime di tassazione diretta per le società (IRES e IRAP), prevedendo modifiche ai criteri di deducibilità degli oneri diretti ad ampliare la determinazione della base imponibile con riferimento al reddito d'impresa sia per quanto riguarda i soggetti IRPEF, sia per quanto riguarda i soggetti IRES; armonizzazione del risultato economico ai fini del bilancio civile con il reddito imponibile ai fini fiscali; riduzione dell'aliquota IRES, che viene ridotta dal 33 per cento al 27,5 per cento; riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria che viene ridotta dal 4,25 per cento al 3,9 per cento.

Segnala in merito come alcune modifiche concernente la deducibilità di oneri ai fini della determinazione del reddito d'impresa interessino, oltre alle società, anche i soggetti IRPEF che esercitano attività d'impresa. Relativamente a tali soggetti, non essendo prevista la riduzione dell'aliquota di imposta, la norma sembrerebbe comportare un aggravio dell'imposizione fiscale a loro carico.

In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina fiscale in materia di determinazione del reddito d'impresa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 modificando sia le norme contenute nel Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF) sia le norme contenute nel Titolo II (Imposta sul reddito delle società - IRES).

La lettera e) del comma 1, modificando l'articolo 77 del TUIR, riduce l'aliquota IRES dal 33 per cento al 27,5 per cento.

La nuova aliquota, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La lettera i) sostituisce interamente l'articolo 96 del TUIR, introducendo una nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi.

La nuova disciplina sostituisce anche le disposizioni contenute negli articoli 97 e 98 del TUIR i quali, infatti, sono abrogati dalla successiva lettera l).

La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Il nuovo articolo 96 dispone che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati (comma 1); l'eventuale eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, come risultanti dal conto economico di esercizio, escluse le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni leasing relativi a beni strumentali (comma 2); assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, aventi natura finanziaria mentre sono esclusi quelli aventi natura commerciale (comma 3); in deroga a quanto appena indicato per i soggetti che vantano crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione, sono considerati interessi attivi, rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi, anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, purché connessi al ritardato pagamento dei corrispettivi (comma 3); le eccedenze di interessi passibili indeducibili in un determinato periodo di imposta possono essere dedotte dal reddito dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto (cosiddetto riporto in avanti), qualora, negli esercizi successivi, il risultato operativo sia capiente; per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina, il riporto in avanti è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza; le imprese hanno la facoltà di richiedere, tramite interpello presentato all'Agenzia delle entrate, la disapplicazione, totale o parziale, del limite temporale al riporto degli interessi passivi eccedenti la quota deducibile in ciascun periodo di imposta (limite quinquennale, ampliato a dieci anni nei primi tre periodi di imposta di applicazione della nuova disciplina), a condizione che sia dimostrato che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche oppure da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti (comma 4); sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi (comma 5); sono incluse nell'ambito soggettivo le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria (cosiddette holding industriali) (comma 5); in caso di partecipazione al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale (comma 7).

Rileva a tale proposito come la nuova disciplina sugli interessi passivi possa risultare penalizzante per le imprese che hanno effettuato investimenti reperendo risorse attraverso l'indebitamento di lungo periodo, in quanto in sede di pianificazione degli investimenti, un ruolo rilevante assume il beneficio fiscale atteso dalla deducibilità degli interessi passivi.

La lettera b) del comma 1 sostituisce l'articolo 61 del TUIR, recante la disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRPEF.

In particolare, si prevede che tali oneri sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra la somma dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e quelli che non vi concorrono perché esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il comma 2 del nuovo articolo 61 dispone che la parte di interessi passivi non deducibili ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Rispetto alla normativa vigente, la indetraibilità degli interessi passivi è disposta con riferimento alla quota non deducibile ai sensi del comma 1. Pertanto, limitatamente alla quota deducibile, la norma consente al contribuente la facoltà di scegliere tra la deduzione dal reddito d'impresa e la inclusione tra gli oneri detraibili in misura pari al 19 per cento.

La lettera d) espunge dall'articolo 66, comma 3, TUIR il rinvio all'articolo 96 del TUIR escludendo dall'applicazione del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi le imprese minori.

La lettera z), aggiungendo un periodo al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, estende agli interessi passivi portati in avanti, perché indeducibili nell'esercizio di riferimento, lo stesso trattamento limitativo delle perdite nell'ambito delle operazioni di fusione o scissione.

Non appare chiaro se la norma intenda introdurre, quale limite alla deducibilità degli interessi passivi portati in avanti in caso di fusione societaria, il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. In tal caso ritiene che gli effetti antielusivi siano, in linea generale, contenuti, considerata la diversa natura dei valori raffrontati.

Peraltro, ulteriori chiarimenti sarebbero utili in merito all'applicazione della norma nell'ipotesi in cui in capo alla stessa società partecipante alla fusione siano attribuite sia perdite d'esercizio che interessi oggetto di riporto in avanti.

In materia di regime fiscale degli interessi passivi, il comma 1 reca disposizioni di coordinamento tra la normativa vigente e le modifiche introdotte.

In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 56, comma 2 del TUIR concernente la determinazione delle perdite d'impresa che possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo.

La lettera g), numero 2), del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 84 del TUIR espungendo i rinvii all'articolo 96 e all'articolo 109, comma 6 del TUIR al fine di coordinarsi con le modifiche introdotte dalla lettera i) del comma 1 in esame.

La lettera f) del comma 1 inserisce un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 83 del TUIR recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo, nel quale si specifica che, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

In merito alla data in entrata in vigore della nuova disciplina, segnala come la disposizione deroghi al principio della irretroattività delle norme tributarie sancito dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

La lettera g), numero 1, del comma 1 interviene sull'articolo 84 del TUIR, recante la disciplina del riporto delle perdite, abrogando la disposizione che prevede, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, che la perdita riportabile sia diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.

Ricorda che tale periodo - di cui si propone ora l'abrogazione - era stato inserito dal comma 72 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, che ne aveva previsto la decorrenza dal periodo di imposta 2007. Considerato che - in base al comma 2 dell'articolo 2 - le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ne consegue che il richiamato secondo periodo dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, rimanga del tutto privo di effetti pratici.

In merito alla data in entrata in vigore della nuova disciplina, segnala come la disposizione deroghi al principio della irretroattività delle norme tributarie sancito dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

La lettera m) del comma 1 sostituisce l'intero comma 6 dell'articolo 101 TUIR, stabilendo che le perdite attribuite per trasparenza da società in nome collettivo e in accomandita semplice a società di capitali siano utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

La lettera n) del comma 1 modifica l'articolo 102 del TUIR recante le modalità di ammortamento dei beni materiali. Il numero 1) abroga il comma 3 dell'articolo 102, che prevede la possibilità di elevare, per alcune categorie di beni, la misura massima di deducibilità delle quote di ammortamento (cosiddetto ammortamento accelerato e ammortamento anticipato).

Il comma 2, inoltre, dispone che, in attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare, per le imprese diverse da quelle rientranti tra i soggetti passivi IRES continui ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la norma sugli ammortamenti anticipati di cui all'articolo 102, comma 3, secondo periodo del TUIR, nella versione previgente le modifiche apportate dal presente comma.

Il numero 2) della lettera n) sostituisce il comma 7 dell'articolo 102, recante le modalità di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (cosiddetto leasing finanziario). Le modifiche introdotte dal nuovo comma 7, per quanto concerne le imprese utilizzatrici comportano che: per i beni mobili, ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, la durata minima del contratto viene elevata dalla metà ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento; per i beni immobili, la durata del contratto, fermo restando il requisito appena indicato, non deve essere, in ogni caso, inferiore a 11 anni (in luogo di otto) e non superiore a 18 anni (in luogo di 15); per i veicoli aziendali, viene riproposta la normativa vigente, che prevede, ai fini della deducibilità dei canoni, una durata del contratto leasing non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario; per tutti i tipi di contrattisi dispone che la quota di interessi impliciti è soggetta alle limitazioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 (modificato dalla lettera i) del comma in esame).

Per quanto concerne le società concedenti, il nuovo comma 7 non ripropone il divieto di ammortamento anticipato. La modifica è da collegare all'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 102 disposta dal punto 1 della lettera n) ed ha pertanto natura di coordinamento formale.

La lettera o) del comma 1, abrogando il comma 4 dell'articolo 102-bis, sopprime il divieto di ogni ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La norma dispone il coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera n).

La lettera p) del comma 1, modificando il comma 2 dell'articolo 108 del TUIR, interviene sulla disciplina fiscale relativa alle spese di rappresentanza.

In base alla modifica introdotta, le spese di rappresentanza sono deducibili interamente nell'esercizio in cui vengono sostenute, se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità da fissare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base della natura e della destinazione delle spese medesime, nonché del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa; possono incluse tra le spese di rappresentanza, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento: in tal modo la disposizione, assimilando le perdite delle società sportive professionistiche controllate alle spese di rappresentanza, introduce una deroga alla disciplina generale delle perdite fiscali; se relative a beni distribuiti gratuitamente (omaggi) rimangono interamente deducibili nell'anno se il valore unitario è inferiore a 50 euro. Rispetto alla normativa vigente, pertanto, viene aumentato il limite da 25,82 a 50 euro.

La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La lettera q) del comma 1 modifica la disciplina contenuta nell'articolo 109 del TUIR, intervenendo sui commi 4, 5 e 6, al fine di eliminare il meccanismo delle deduzioni extracontabili indicato nel quadro EC (prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi) per ammortamenti, accantonamenti e altri costi.

La lettera q), numero 1), abroga parzialmente l'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR riducendo i margini di ricorso alle deduzioni cosiddette extracontabili le quali erano state introdotte in conformità al principio del cosiddetto disinquinamento del bilancio.

La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; tuttavia, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 è ammessa l'applicazione, in via transitoria, delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo del TUIR.

Con particolare riferimento alle riserve in sospensione d'imposta, il comma 2 dispone la facoltà per il contribuente, di eliminare il vincolo di disponibilità, che non ne consente la distribuzione, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva fissata in misura pari all'1 per cento da versare entro il termine di scadenza per il pagamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Si prevede inoltre che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla lettera q), numero 1), del comma 1, decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possano essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, qualora non risultino coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, fatta salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

La lettera q), numero 2), introduce modifiche al comma 5 dell'articolo 109, al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi introdotta al comma in esame.

In particolare, per quanto riguarda la determinazione della quota indeducibile dei costi parzialmente imputabili ad attività esenti, si sostituisce il rinvio al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96 (sostituito dalla lettera i) del comma in esame) con un nuovo meccanismo basato sul rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per un'analoga ragione, la lettera q), numero 3), abroga il comma 6 dell'articolo 109 TUIR.

La lettera h) del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, recante il principio della cosiddetta participation exemption o pex, elevando l'esenzione al 95 per cento, con conseguente riduzione della quota di tassazione dal 16 al 5 per cento.

Ai sensi del comma 2, la modifica introdotta produce effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante la riforma dell'IRES).

Le disposizioni recate dalle lettere da r) a v), comma 1, riguardano la materia del consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale.

Le modifiche introdotte sono in parte conseguenti alle innovazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi e, in parte di natura autonoma.

La ratio dell'intervento muove dalla considerazione che l'accesso al regime di consolidamento rappresenta un beneficio in sé e che, dunque, non siano necessari ulteriori benefici per incentivare l'applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa: pertanto, si dispone l'eliminazione sia del beneficio sui dividendi, sia del beneficio sul pro-rata patrimoniale, sia, da ultimo, del beneficio sulla neutralità del trasferimento intra-gruppo di singoli beni.

La lettera r) modifica l'articolo 119, comma 1, lettera d), TUIR, abbreviando il termine entro il quale va comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo in sede di consolidato nazionale.

La lettera s) sostituisce l'articolo 122 del TUIR, prevedendo che la società o ente controllante debba presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo, secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi. Ne consegue che la società o ente controllante non potrà più apportare alla somma algebrica dei redditi del consolidato nazionale le rettifiche di consolidamento di cui all'articolo 122 vigente, derivanti dai predetti benefici del consolidato ora soppressi.

La lettera t), abrogando l'articolo 134, comma 1, lettera a) del TUIR, sopprime, nell'ambito del consolidato mondiale, ed in sede di calcolo del reddito imponibile di ciascuna controllata estera, il beneficio consistente nell'esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se proveniente da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione per la tassazione secondo il meccanismo del consolidato mondiale.

La lettera u) abroga gli articoli 123 e 135 TUIR, riguardanti, rispettivamente, i trasferimenti infragruppo nel consolidato nazionale e in quello mondiale.

La lettera v) inserisce nel TUIR il nuovo articolo 139-bis, che disciplina nel dettaglio il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, nell'ipotesi di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale.

Ai sensi del comma 2, l'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) ed t) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.

L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera u) del comma 1, si applica altresì ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Il comma 3 dell'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 1 del TUIR, finalizzata a precisare il trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Il comma 4 dispone che l'imprenditore individuale che, alla data del 30 novembre 2007, utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA.

L'imposta sostitutiva è pari al dieci per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Relativamente agli immobili la cui cessione è soggetta all'IVA, la misura dell'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al trenta per cento dell'IVA applicabile al valore normale dell'immobile, calcolata secondo l'aliquota propria del bene in questione.

Il valore normale degli immobili è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta per il calcolo delle rendite catastali, ovvero di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle disposizioni sopra illustrate è tenuto a versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo, entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, secondo i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

I commi 5 e 6 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell'aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, una riduzione della tassazione in capo al socio.

A tal fine, il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le rideterminazione proporzionale delle percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR. L'adeguamento riguarderà i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni qualificate detenute da soggetti IRPEF privati e, in generale, tutti i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni detenute nell'esercizio di impresa.

Ai sensi del comma 6, la normativa transitoria e le decorrenze sono determinate con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 5.

I commi da 7 a 9 modificano il regime fiscale dei redditi di impresa percepiti da soggetti IRPEF, al fine di introdurre il principio della neutralità della tassazione dei redditi di impresa rispetto alla forma organizzativa delle imprese, favorendo al contempo i processi di capitalizzazione delle imprese soggette all'IRPEF.

Il comma 7 stabilisce che - a decorrere dal periodo d'imposta 2008 - le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato - possano optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

Il comma 8 dispone che l'opzione di cui al comma 7 non sia esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata, in quanto solo la contabilità ordinaria consente di monitorare le variazioni del patrimonio dell'impresa.

Il comma 9 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime d'imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

I commi da 10 a 12 recano disposizioni dirette ad attribuire all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione.

Il comma 10 reca una norma transitoria secondo cui, in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e a decorrere dal 1o gennaio 2009 è istituita con legge regionale.

L'attribuzione della natura di tributo regionale deve essere effettuata assicurando il rispetto del Patto di stabilità interno e, in ambito europeo, dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall'Unione europea. A tal fine, il comma in esame prevede la conferma di alcuni principi contenuti nel decreto legislativo n. 446 del 1997, ed in particolare dispone che le regioni dovranno confermare l'indeducibilità dell'IRAP per la determinazione della base imponibile fiscale statale; non possono modificare le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile; possono modificare gli altri parametri, quali l'aliquota, le detrazioni d'imposta e le deduzioni dall'imponibile nonché di introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalle leggi statali.

Il comma 11 stabilisce che, con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, venga approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento sono individuate le norme derogabili dalle Regioni.

In ogni caso, al fine di evitare incrementi di costi, il regolamento dovrà obbligatoriamente affidare all'Agenzia delle entrate le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP.

Il comma 12 contiene una norma transitoria in base alla quale - fino all'emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente - lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè al 1o gennaio 2008).

I commi 13 e 14 modificano il regime fiscale delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende).

Attraverso una serie di novelle agli articoli 172, 173, 175 e 176 del TUIR, si prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale che attualmente caratterizza il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento.

Tale opzione potrà essere compiuta in caso di operazione di fusione (nuovo articolo 172) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (nuovo articolo 173) dalla società beneficiaria della medesima.

Analogo regime viene previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (nuovo articolo 176) ed in tal caso l'opzione dovrà essere effettuata da parte della società conferitaria.

Viceversa, le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, in virtù delle novelle apportate all'articolo 175, rimangono assoggettate al vigente regime, secondo il quale il valore di realizzo è quello ricevuto dal soggetto conferente ovvero, se superiore, quello iscritto a bilancio dal conferitario.

L'opzione deve essere compiuta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo.

Con riferimento al conferimento di aziende, si modifica anche la disciplina relativa ai requisiti soggettivi, precisando che il regime si applica non solo qualora il soggetto conferente sia una società per azioni, una società a responsabilità limitata, una società cooperativa o comunque un ente pubblico o privato avente ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, [articolo 73, comma 1, lettere a) e b)]. Nella nuova formulazione dell'articolo 176, rientrano anche gli altri soggetti, ed in particolare, società di persone e imprenditori individuali.

A fronte dell'imposta sostitutiva, il nuovo comma 2-ter dell'articolo 176 prevede che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva siano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo di imposta successivo a quello dell'opzione.

Tale beneficio fiscale viene però condizionato ad un periodo minimo di possesso post-affrancamento. In caso di realizzo dei suddetti beni anteriormente al secondo periodo di imposta successivo all'opzione, il costo fiscale è infatti ridotto dei maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva, al netto dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto. L'imposta sostitutiva versata è dedotta dall'imposta sui redditi.

Ai sensi del comma 14, le disposizioni del comma 13 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

È comunque previsto che si possa optare per l'imposta sostitutiva anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.

Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva. In sede di disposizioni di attuazione potrà in particolare essere previsto che, in caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione sia subordinato al rispetto di limiti minimi.

Il medesimo regolamento dovrà anche dettare disposizioni per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249, dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali.

Il comma 15 interviene sul regime fiscale delle cosiddette deduzioni extracontabli, ovvero delle componenti negative del reddito che non rientrano nel conto economico e pertanto non sono in via generale deducibili ma delle quali è ammessa la deduzione alle particolari condizioni fissate dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

La disposizione innova il regime delle deduzioni fiscali, prevedendo che stesse possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.

Il comma 16 stabilisce che l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR, al netto delle rettifiche già operate, possa essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al 7 per cento. Tale previsione è applicabile anche alle differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 TUIR.

I commi da 17 a 19 modificano la disciplina relativa all'IRAP contenuta nel decreto legislativo n. 446 del 1997, intervenendo sia sulle modalità di determinazione della base imponibile sia sull'aliquota ordinaria d'imposta.

Le modifiche introdotte dal comma 17, esaminate di seguito in dettaglio, sono dirette a: modificare, sostituendole e integrandole, le disposizioni in materia di determinazione del valore delle produzione netta delle società ed enti commerciali, delle imprese individuali, delle banche ed altre società finanziarie, delle imprese di assicurazione e degli esercenti arti e professioni; modificare le disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP, tra le quali rientrano anche le deduzioni forfetarie e le deduzioni per i lavoratori dipendenti; sopprimere l'articolo 11-bis, concernente disposizioni di raccordo con la normativa contenuta nel TUIR; ridurre l'aliquota ordinaria IRAP.

Le lettere a) e b) del comma 17 modificano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attraverso la sostituzione del citato articolo 5 (relativo alle società e agli enti commerciali) e l'introduzione di un articolo 5-bis (relativo alle imprese individuali).

Il nuovo articolo 5 disciplina il regime IRAP per le società commerciali e gli enti commerciali e rinvia al nuovo articolo 5-bis la disciplina per le imprese individuali e per le società di persone esercenti attività commerciale.

In particolare, si dispone la indeducibilità delle seguenti voci di costo: svalutazione delle immobilizzazione, diverse dagli ammortamenti che rimangono deducibili; svalutazione delle disponibilità liquide; accantonamenti per rischi; altri accantonamenti.

Il comma 3 del nuovo articolo 5 precisa che i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili, concorrono alla formazione della base imponibile e che, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio, non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative (già indeducibili a normativa vigente); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (già indeducibili a normativa vigente); la quota di interessi dei canoni di leasing che, a differenza di quanto previsto a normativa vigente, dovrà essere desunta dal contratto di locazione finanziaria stipulato;le perdite su crediti (già indeducibili a normativa vigente); l'imposta comunale sugli immobili, la quale è, a normativa vigente, deducibile ai fini IRAP.

Ai sensi dell'articolo 5-bis, la base imponibile per le imprese individuali, che a normativa vigente coincide con quella delle società commerciali, è determinata facendo riferimento alle voci di conto economico contenute nel TUIR e non in quelle indicate nel codice civile.

In particolare, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP i ricavi di vendita di merci, materie prime, semilavorati e servizi, le variazioni positive delle rimanenze, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, i contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, nonché i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili.

Sono deducibili ai fini IRAP i costi di acquisto di merci, materie prime e sussidiarie, di servizi, ammortamenti e canoni di locazione di beni strumentali (al netto degli interessi).

Non sono deducibili ai fini IRAP le spese per il personale dipendente e assimilato, i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota di interessi dei canoni leasing, le perdite su crediti e l'imposta comunale sugli immobili.

Analogamente alle modifiche introdotte per le società di capitali, viene modificata la disciplina sulla deducibilità degli interessi sul leasing, che devono essere desunti dal contratto, e diviene indeducibile l'ICI pagata dal contribuente.

La lettera c) del comma 17 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie.

Il nuovo valore della produzione netta è determinato, tendenzialmente, dal margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi complessivi; è prevista, altresì, la deduzione del 90 per cento dei consumi intermedi rappresentati dagli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e delle altre spese amministrative.

La lettera d) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 446, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. La base imponibile IRAP è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita del conto economico alcune variazioni specificatamente indicate. Gli ammortamenti sono deducibili nel limite del 90 per cento.

La lettera e) integra l'articolo 8 del decreto legislativo n. 446, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle persone fisiche e delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.

Per tali soggetti si prevede che la base imponibile IRAP derivi dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Si precisa inoltre che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

La lettera f) modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 recante «disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta», riducendo le deduzioni forfetarie spettanti per ciascun lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato.

In particolare, viene ridotta da 5.000 a 4.600 euro la deduzione per ciascun lavoratore dipendente, e da 10.000 a 9.200 euro la deduzione, alternativa alla precedente, per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il numero 2 della lettera f), intervenendo sul comma 1, lettera b) dell'articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 17 in esame. Si tratta, in particolare, della indeducibilità di alcune voci di costo del personale, degli interessi passivi inclusi nei canoni di leasing, e dei compensi corrisposti per obblighi di fare, non fare o permettere.

Il numero 3 della lettera f), abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 17.

Il comma 4 dispone che, ai fini della individuazione dei componenti positivi e negativi, si tiene conto della loro corretta classificazione, indipendentemente dalla collocazione nel conto economico effettuata dal contribuente.

Il numero 4 della lettera f), modificando il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riduce l'importo delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarato. In particolare, la deduzione prevista fino al 180.790 euro passa da 8.000 a 7.350 euro, la deduzione prevista da 180.790 a 180.840 euro passa da 6.000 a 5.500 euro, la deduzione prevista da 180.840 a 180.920 euro passa da 4.000 a 3.700 euro, e la deduzione prevista da 180.920 a 181.000 euro passa da 2.000 a 1.850 euro

Il numero 5 della lettera f), modificando il comma 4-bis.1 dell'articolo 11, riduce l'importo della deduzione spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato fino ad un massimo di cinque. In particolare, la misura della deduzione per ciascun lavoratore dipendente viene ridotta da 2.000 euro a 1.850 euro su base annua.

La lettera g), abrogando l'articolo 11-bis, reca norme di coordinamento con le modifiche dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP, recate dalle lettere da a) ad e).

La lettera h), modificando l'articolo 16, comma 1, dispone la riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP dal 4,25 per cento al 3,9 per cento. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 16, che fissa all'8,5 per cento l'aliquota IRAP applicata al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali svolte dalle amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego, nonché dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Il comma 18 stabilisce che le disposizioni recate dal sopra illustrato comma 17 si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Il medesimo comma 18, inoltre, individua una specifica disciplina relativa ai componenti negativi indicati nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, disponendo il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili allegato alla dichiarazione dei redditi (quadro EC) e dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Per le quote di componenti negativi la cui deduzione ai fini IRAP è rinviata in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi la precedente disciplina.

Tale deroga non si applica alla variazione della riserva sinistri, di cui all'articolo 111, comma 3, del TUIR, operata dalle imprese di assicurazioni la quale è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Il comma 19 prevede che, ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata.

In particolare, la dichiarazione annuale IRAP dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale.

I nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP verranno stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, che detterà anche le opportune disposizioni di coordinamento.

Il comma 20 modifica i criteri di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, introducendo un limite annuale di 250.000 euro alla possibilità di portare in compensazione tali crediti; inoltre si prevede che l'eventuale credito eccedente tale limite possa essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito in tali leggi istitutive e che sia comunque compensabile per l'intero importo residuo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata.

La norma si applica a partire dal 1o gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive. In base al tenore letterale della norma, il limite è pertanto applicabile già a partire dalla prossime dichiarazioni dei redditi 2008, relative al periodo d'imposta 2007.

I commi da 21 a 24 dispongono una deroga al limite annuale di 250.000 euro ai fini della compensazione tributaria previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta ai sensi del comma 20, per le imprese situate nelle aree svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria aventi determinati requisiti.

Il comma 21 prevede, in particolare, che il suddetto limite non si applichi, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 23, alle imprese: impegnate in processi di ricerca e sviluppo; che presentino un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro; che risultino ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale; che siano beneficiarie delle disposizioni agevolative in materia di processi di aggregazione aziendale di cui ai commi 242 e 249 della legge finanziaria per il 2007; le cui azioni, dal 2007, siano quotate in un mercato regolamentato.

Ai sensi del comma 22, l'applicazione della deroga, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle entrate, volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 21.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 23 istituisce un apposito Fondo, con una dotazione nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008. Le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, il quale stabilisce anche le procedure volte ad assicurare il rispetto del limite dello stanziamento del predetto fondo.

Il comma 24 dispone che l'efficacia delle disposizioni in esame sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

I commi 25 e 26 introducono un limite temporale iniziale all'applicazione della disciplina dell'IVA di gruppo, con finalità antielusive.

In particolare, il comma 25, novella l'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introducendo introduce un ulteriore periodo, in base al quale, ai fini effetti delle dichiarazioni e dei versamenti, non rilevano le eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali, in detto periodo d'imposta, l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. In sostanza la compensazione sarà possibile esclusivamente per le eccedenze detraibili che si formano negli anni per i quali trova applicazione il regime dell'IVA di gruppo.

È previsto altresì che alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per le quali, ai sensi del comma, non si applica il regime dell'IVA di gruppo, si applichi il regime ordinario di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il comma 26 prevede che la modifica recata dal comma 25 trovi applicazione a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

Il comma 27 abroga il comma 4-bis, articolo 4, del decreto-legge n. 300 del 2006, che prevede la proroga, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, dei termini per il completamento degli investimenti per i soggetti beneficiari del corrispondente credito d'imposta, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, relativo ai nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

A seguito della predetta abrogazione e in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti all'articolo articolo 8 e all'articolo 7 della legge finanziaria per il 2001, le somme che si rendono disponibili sono stimate pari 1.500 milioni di euro, e sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per il 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il comma 28 dispone, alla lettera a), l'incremento dal 15 al 40 per cento della misura agevolativa fissata dal comma 280 della legge finanziaria 2007 a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Segnala in merito come il comma 20, articolo 3, del disegno di legge finanziaria disponga che, per il credito d'imposta previsto al comma 280 della legge finanziaria per il 2007, sia applicata una deroga alla previsione, contenuta nel medesimo comma, del limite di 250.000 euro all'utilizzo di tali benefici, ai fini della compensazione con altri tributi.

La lettera b) prevede inoltre una novella al comma 281 della predetta legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d'imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro.

Il comma 29, lettera a), numero 4), inserisce nell'articolo 27 («Ritenuta sui dividendi») del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, un nuovo comma 3-ter, con cui è stabilito che - ai dividendi corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, e ivi residenti (cosiddetta white list) - si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'1,375 per cento. Tale percentuale è finalizzata ad omogeneizzare il trattamento fra soggetti residenti e non, e deriva dall'applicazione della percentuale di esclusione dalla formazione del reddito residenti (95 per cento) all'aliquota generale dell'IRES (27,5 per cento)

Il comma 30 prevede che le disposizioni del comma 29 si applichino agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: pertanto per la distribuzioni degli utili formatisi in precedenti esercizi continua ad applicarsi la ritenuta alla fonte con aliquota del 27 per cento. A tal fine, è previsto che le società ed enti che distribuiscono i dividendi indichino in dichiarazione l'ammontare degli utili, o delle riserve di utili, formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatisi in altri esercizi.

Il comma 31 reca una clausola transitoria secondo cui, ai fini dell'applicazione del nuovo comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del nuovo articolo 168-bis del TUIR, introdotto dal comma 43, lettera n), dell'articolo 3, (cosiddetta white list), gli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.

I commi da 32 a 38 introducono una misura agevolativa al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

In particolare il comma 32 - al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro - riconosce agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 35, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

In base al comma 33, il credito d'imposta spetta con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

Il comma 34 prevede che l'agevolazione di cui al comma 32 spetti a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione.

La medesima agevolazione non trova applicazione per quelle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali all'esercizio dell'attività professionale.

Ai sensi del comma 35, il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie o di programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

Il comma 36 stabilisce che il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolati, è utilizzabile in compensazione.

Il comma 37 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 32 a 38.

Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché le specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

Il comma 38 subordina l'efficacia delle previsioni di cui ai commi da 32 a 37 all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 39 inserisce nell'articolo 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, un nuovo comma 8-bis, con cui si stabilisce che le agenzie di viaggi e turismo, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, possono applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione è volta a superare gli ostacoli alla detraibilità dell'IVA pagata per la partecipazione a convegni e congressi, consentendo alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell'imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, effettuate a diretto vantaggio del cliente.

Le agenzie di viaggi e turismo potranno in tal caso detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione, in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta.

Si prevede infine che le agenzie di viaggi e turismo, che applicano sia il regime ordinario sia il regime speciale di cui all'articolo 74-ter, devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

Il comma 40 subordina l'efficacia della disposizione di cui al comma 39 alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.

I commi 41 e 42 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006.

In particolare, il comma 41 reca l'interpretazione autentica del terzo periodo, comma 8, dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente le modalità di imputazione delle quote di ammortamento già dedotte e calcolate sul costo complessivo del fabbricato e del terreno sul quale lo stesso è ubicato, indicando che esso va interpretato nel senso che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (dunque, sino a tutto il periodo di imposta 2005) calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

La norma riproduce la disposizione contenuta nel decreto legge n. 118 del 2007, non convertito.

Il comma 42 fa salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 2007.

I commi da 43 a 50 riformulano le disposizioni antielusive italiane sostituendo il vigente sistema incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato con un nuovo sistema incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (white list).

Il nuovo sistema è basato sulla futura emanazione, con decreto ministeriale, di due white list che sostituiranno il sistema delle liste attualmente in vigore: la prima white list dovrà essere emanata ai fini dell'applicazione della presunzione di residenza fiscale in Italia per i soggetti IRPEF; la seconda white list, prevista dal nuovo articolo 168-bis che viene introdotto nel TUIR, costituirà l'elenco di riferimento per tutte le norme antielusive e relative ad operazioni di vario tipo relative sia a persone fisiche che ad imprese residenti che ad imprese situate fiscalmente in tali Paesi. Peraltro, si prevede espressamente che questa seconda white list, da emanare con un successivo decreto ministeriale, dovrà riprodurre il contenuto delle vigenti liste per almeno cinque anni successivi alla sua emanazione: pertanto, nella sostanza, la disciplina vigente continuerà ad applicarsi per almeno cinque anni successivamente all'emanazione del nuovo decreto.

La lettera a) del comma 43 sostituisce innanzitutto il comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR, stabilendo che la presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria, dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in altri Stati o territori, sia operativa qualora si tratti di Stati diversi da quelli individuati in una futura lista contenuta in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Al riguardo segnala come la norma non indichi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale.

Il comma 49 prevede che la norma del comma 43, lettera a) in questionetrovi applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto.

La lettera n) del comma 43, inserisce nel TUIR il nuovo articolo 168-bis, in base al quale - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri - saranno individuati gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazione (seconda white list). Anche in questo caso non si indica il termine per l'emanazione del decreto.

Il comma 48 stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni, di cui ai commi da 43 a 47, dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente la nuova white list prevista dal nuovo articolo 168-bis. Il comma 48 prevede inoltre che fino al periodo d'imposta precedente continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

Il comma 50 prevede che per un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, saranno inclusi nel decreto sulla white list, di cui al nuovo articolo 168-bis TUIR, gli Stati che fino alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono considerati a regime fiscale privilegiato e che sono elencati in alcuni decerti ministeriali.

Saranno altresì inclusi nella nuova white list, per il medesimo periodo transitorio di cinque anni, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ad eccezione dei soggetti ivi indicati. Pertanto sono fatti salvi gli elenchi di paesi attualmente vigenti, per un periodo di almeno cinque anni dall'emanazione del futuro decreto.

Rileva come analoga previsione di salvaguardia del regime vigente non sia contemplata per l'elenco di paesi che dovranno essere individuati nella white list da utilizzare per la presunzione di residenza dei soggetti IRPEF, di cui al comma 43 lettera a).

Le lettere da b) a m) del comma 43 recano numerose modifiche di coordinamento alle disposizioni del TUIR, al fine di adeguarle con il nuovo elenco di Paesi inclusi nella white list.

Il comma 44 modifica le relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativo all'accertamento delle imposte, in quanto per alcune categorie di reddito - come i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i mutui di titoli garantiti e altri strumenti finanziari - vige un regime di esenzione nei confronti di soggetti residenti in Stati che consentono uno scambio di informazioni e che con la novella in esame vengono collegati alla white list di cui al nuovo articolo 168-bis TUIR, anziché alla lista vigente.

Il comma 45 modifica l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, contenente disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, al fine di coordinare con la nuova white list il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

Il comma 46 coordina con la nuova white list il regime fiscale applicabile alle plusvalenze e ai redditi da capitale diversi, nonché il regime applicabile ai proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposte sostitutive.

Il comma 47 coordina con la nuova white list il regime fiscale sugli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici, nonché il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliari.

I commi da 1 a 21 dell'articolo 4 introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi.

Il regime semplificato opera - per tali contribuenti - come un regime naturale, con la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

I tratti peculiari del regime prevedono l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; l'applicazione - anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore; la riduzione degli adempimenti contabili.

In particolare, ai sensi del comma 1, si considerano contribuenti minimi, e sono, pertanto, assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Il comma 2 stabilisce che, agli effetti del comma 1, le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (comma 1).

In base al comma 3, le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi, comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

Il comma 4 reca un elenco tassativo di fattispecie per le quali risulta precluso l'accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.

In dettaglio, non sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; i soggetti non residenti nel territorio dello Stato; i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993; gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Come previsto dal comma 5, i contribuenti minimi non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.

I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il comma 6 dispone che l'applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in materia di IVA. Il predetto articolo 19-bis2 prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l'esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.

La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto.

Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione.

Il comma 7 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

Il comma 8 prevede che l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione.

Secondo la previsione del comma 9, i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'IRAP. Ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, è prevista l'applicazione del criterio di cassa. Concorrono inoltre alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

Il comma 10 prevede che sul reddito determinato in base al comma 9 sopra illustrato si applichi un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari a 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Pertanto, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di acconto dell'imposta, compensazione e rateazione.

Il comma 11 chiarisce il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato. La disposizione stabilisce che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime semplificato - la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che consentono o dispongono il rinvio - partecipino per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.

Il comma 12 prevede che le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime semplificato e quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR per il riporto delle perdite.

Relativamente agli adempimenti contabili, il comma 13 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi, e sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori.

In base al comma 14, i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, attivabile per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

In deroga alle norme di cui al comma 14, l'opzione esercitata per il periodo di imposta 2008 può essere revocata con effetto dal periodo di imposta successivo; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Il comma 15 prescrive che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30.000 euro annui. In tal caso, sarà dovuta l'IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

È previsto che la cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Ai sensi del comma 16, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi.

Viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato.

Con i provvedimenti di cui al comma 20, possono essere dettate disposizioni attuative del comma 16.

Il comma 17 esclude i contribuenti minimi dall'applicazione degli studi di settore, mentre il comma 18 prevede che - per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi - si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo n. 471 del 1997, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui.

In quest'ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 19 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione delle disposizioni di attuazione dei commi precedenti, mentre con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione.

Il comma 20 abroga i regimi fiscali speciali previsti dall'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dall'articolo 14 della legge n. 388 del 2000, e dall'articolo 3, commi da 165 a 170 della legge n. 662 del 1996.

Il secondo periodo del comma 20 stabilisce che i contribuenti che abbiano esercitato l'opzione per il regime IVA ordinario possano applicare le disposizioni di cui al presente articolo 4, limitatamente al periodo di imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dall'articolo 32-bis, comma 7.

In tal caso, la revoca dell'opzione per il regime IVA ordinario deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si prevede l'applicazione del comma 6 dell'articolo 4 in esame: con tale disposizione, è stabilito che la fruizione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ai sensi del comma 21, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi.

Il comma 22 esclude che l'esecuzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per effetto della violazione degli obblighi in materia di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall'apposizione del sigillo da parte dell'organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.

Il comma 23 introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria. La disposizione autorizza a tal fine l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme.

Il comma 24 dispone la proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, a decorrere dal quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Il comma 25 inserisce nel decreto-legge n. 269 del 2003 un nuovo articolo 44-bis, con il quale si semplifica la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta.

Si dispone che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati, dovranno comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Tali obblighi di comunicazione dovranno essere assolti mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Il comma 26 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione delle modalità attuative del comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'INPS, l'INPDAP e l'Agenzia delle entrate.

Il comma 27 rinvia al medesimo decreto di cui al comma 26 la semplificazione e l'armonizzazione degli adempimenti gravanti sui sostituti di imposta, nel rispetto dei seguenti criteri: trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi dall'INPS e dall'INPDAP.

I commi da 28 a 31 autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

In particolare, il comma 28 modifica l'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di permettere ai Confidi di concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle piccole e medie imprese, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato; tale facoltà viene, invece, soppressa per i Confidi iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB.

Il comma 29, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, permette ai Confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza nelle imposte sui redditi e nell'IVA.

Il comma 30, modificando l'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, permette ai Confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione da conciliazione giudiziale.

Il comma 31, modificando l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, permette ai Confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.

I commi 32 e 33 modificano la disciplina antielusiva delle società non operative.

In particolare, il comma 32, lettera a), modifica la lettera b) dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, riducendo all'1 per cento la percentuale di determinazione dei ricavi in rapporto al valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La lettera b) abroga l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30, sopprimendo la correzione apportata dal comma 326 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007, che aveva ridotto, per i beni siti in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti e alle immobilizzazioni.

La lettera c) modifica il comma 1, secondo periodo, numero 6), dell'articolo 30, portando da 100 a 50 il numero minimo dei soci necessario ad esentare la società dall'applicazione delle percentuali dirimenti ai fini dell'individuazione delle società di comodo.

La lettera d), amplia i casi di esenzione dalla normativa antielusiva di contrasto delle società di comodo. Si prevede, infatti, che essa non si applichi alle società che, nei due esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

La lettera e), modifica il comma 3, lettera b), dell'articolo 30, riducendo al 4 per cento (anziché al normale 4,75 per cento) la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare agli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (ossia uffici e studi privati). La percentuale è fissata allo 0,9 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La lettera f), inserisce nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 i nuovi commi 4-ter e 4-quater, con i quali si rimette ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'eventuale individuazione di determinate situazioni oggettive che consentano ai contribuenti di disapplicare la normativa antielusiva contro le cosiddette società di comodo, senza necessità di presentare apposito interpello al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Viene altresì previsto che i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione della normativa antielusiva, siano comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.

Il comma 33 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l'assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative.

Per incentivare lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative che non abbiano provveduto entro il termine del 31 maggio 2007, si prevede una consistente riduzione delle imposte sostitutive previste dal comma 112 dell'unico articolo della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).

Nel dettaglio, si dispone che lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge n. 296 del 2006, possa essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che, a tale data, si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.

La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o novembre 2007.

Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, sono rideterminate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento (anziché del 25 e 10 per cento come previsto dal citato comma 112).

Il comma 34 sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.

Si prevede che tali beni, qualora vengano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al cinque per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerino destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, TUIR, per cui non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

I predetti beni si considerano altresì distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a cui, conseguentemente, non sono assoggettati.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di Confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all'imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 878, della legge n. 296 del 2006, n. 296, aggiungendo a tale comma un periodo in forza del quale il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e il contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, operative alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. L'assegnazione dei contributi dovrà avvenire in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento.

Il comma 2 stabilisce che le banche di garanzia collettiva dei fidi e i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007, al di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi.

Le risorse indicate dal comma 2 sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

Si chiarisce che le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Il comma 3 integra il comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di gestione di fondi pubblici di agevolazione da parte dei confidi, escludendo l'attività di gestione di fondi pubblici di agevolazione dalla riserva a favore di banche e intermediari finanziari e confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del TUB, e consentendone l'esercizio anche agli altri tipi di confidi.

Innanzitutto, si prevede che i contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione del Testo unico bancario (TUB), che pone una riserva di attività relativa ai finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici a favore delle banche.

La disposizione recata dal comma 3 autorizza inoltre i soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 106 del TUB, come disposto dall'articolo 155, comma 4, dello stesso TUB, a esercitare l'attività di gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari.

La disposizione stabilisce che tale attività può essere svolta in connessione all'operatività tipica e nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico.

Si pongono inoltre due condizioni per lo svolgimento dell'attività: il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi; il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.

L'articolo 8 dispone che, per le società titolari di concessioni, in ambito provinciale, del servizio nazionale della riscossione, la sanatoria prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 311 del 2004, produca efficacia anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

La disposizione comporta l'estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi - derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 - commessi dai concessionari della riscossione nell'esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio.

L'articolo 9, comma 1, proroga per tutto il periodo d'imposta 2008 l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale, attualmente consentita fino al periodo d'imposta 2007.

Il comma 2 conferma, anche per il periodo d'imposta 2008, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La riduzione forfetaria del reddito di impresa è pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro; 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro; 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

Segnala a tale proposito come l'articolo 122, comma 1, lettera f), del disegno di legge preveda la proroga di tale agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010. Appare pertanto necessario un coordinamento fra le due disposizioni.

Dal punto di vista della formulazione del testo si dovrebbe altresì considerare l'opportunità di riscrivere la disposizione in forma di modifica testuale all'articolo 21 della legge n. 448 del 1998.

Il comma 3 consente di utilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d'imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile. La norma prevede altresì che la quota utilizzata in compensazione non concorra alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il comma 4 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità, di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune. Viene pertanto prorogata, anche per il periodo d'imposta 2007 la facoltà, già introdotta per il 2006, di dedurre forfetariamente, entro il limite di spesa di 120 milioni di euro, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante, ossia nella misura di euro 2,7125, le spese non documentate per i trasporti effettuati anche all'interno del comune.

Il comma 5, modificando l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, fissa, anche per l'anno d'imposta 2007, all'1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento, l'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, riconfermando l'aliquota già applicata ai medesimi soggetti fino all'anno d'imposta 2006.

Per il periodo d'imposta 2008 l'aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.

Segnala a tale riguardo come l'articolo 3, comma 17, lettera h), del disegno di legge disponga la riduzione dell'aliquota normale IRAP dal 4,25 al 3,9 per cento, con decorrenza dal periodo d'imposta 2008.

Il comma 6 proroga per l'anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), il quale aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i seguenti benefici: concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente al 70 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale; abbattimento, nella misura del 56 per cento, del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il comma 6 proroga inoltre per l'anno 2008 il beneficio relativo all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che l'articolo 11 della legge n. 388 del 2000 aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, sempre nel limite del 70 per cento.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, l'esenzione dall'accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il comma 9 aggiunge all'articolo 33 del TUIR un comma in base al quale sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi. La condizione per fruire della norma è che la superficie delle attività dirette alla produzione tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

Il comma 10 modifica l'articolo 1, comma 1094, della legge finanziaria per il 2007, relativamente alla facoltà di determinazione forfetaria del reddito degli imprenditori agricoli, rendendo opzionale la determinazione forfetaria del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, attraverso l'applicazione del coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 11 modifica l'articolo 1, comma 423, della legge finanziaria per il 2006, facendo salva la possibilità di optare per il regime ordinario, anziché forfetario, di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.

Il comma 12 modifica gli adempimenti cui sono tenuti i produttori agricoli in regime IVA di esonero dagli adempimenti contabile, disciplinato dall'articolo 34 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introducendo l'obbligo di comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate, l'ammontare delle operazioni effettuate. In base alla modifica apportata i produttori agricoli che usufruiscono del nuovo regime di esonero IVA, pur essendo esentati dai sopra illustrati adempimenti contabili in materia di IVA, dovranno anch'essi, come i contribuenti minimi in franchigia, comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate, l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

Il comma 13 modifica una serie di agevolazioni ed esenzioni previste nel testo unico delle accise, per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie di cui alla direttiva 2003/96/CE, del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

In particolare la norma modifica delle agevolazioni relative all'accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali nonché quelle relative all'accisa sui carburanti impiegati dai taxi (e da altri veicoli equipollenti adibiti al servizio pubblico) e dalle ambulanze.

Le lettere a) e d) eliminano l'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati dalle forze armate nazionali, mantenendo l'applicazione dell'esenzione per le sole forze armate degli Stati che siano parti contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e per gli usi consentiti.

Per le forze armate nazionali si prevede l'applicazione delle aliquote minime comunitarie che sono di euro 359,00 per 1.000 litri per la benzina e di euro 302,00 per 1.000 litri per il gasolio usati come carburanti per motori, mentre per il GPL ed il gas naturale è prevista l'esenzione.

Per i combustibili da riscaldamento l'accisa è invece di 21 euro per mille litri di gasolio, di 11,66 euro per mille metri cubi di gas naturale mentre vi è l'esenzione per il GPL da riscaldamento.

La lettera b) riguarda la tassazione dei carburanti impiegati dai taxi, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, per i quali si prevede attualmente un'agevolazione consistente nell'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento di quella normale, sia per la benzina che per il gasolio.

Le aliquote vigenti sono pertanto di 225,6 euro per mille litri di benzina (mentre l'aliquota ordinaria è di 564 euro) e di 169,2 euro per mille litri di gasolio (l'aliquota ordinaria è di 423 euro).

Con la modifica recata dalla lettera b) in commento tali aliquote vengono aumentate fino al livello delle aliquote minime comunitarie pari a 359 euro per mille litri di benzina ed a 302 euro per mille litri di gasolio.

La lettera c) riguarda i carburanti impiegati dalle ambulanze, e prevede l'applicazione dell'aliquota di accisa minima comunitaria di euro 359,00 per 1000 litri per la benzina e di euro 302,00 per 1.000 litri per il gasolio, eliminando la previgente agevolazione in base alla quale si pagava il 40 per cento dell'aliquota.

Segnala al riguardo come il contenuto del comma 13, lettere b) e c), sia compreso nell'articolo 39-ter del decreto-legge n. 159 del 2007, attualmente all'esame della Camera.

Il comma 14 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è prevista l'esenzione dall'aliquota di accisa, non si applichino l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 398 del 1990.

Il comma 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 17 prevede che all'onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro 115 milioni a decorrere dall'anno 2008, si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere a) e d).

I commi da 18 a 23 modificano il regime di riduzione dell'accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli-Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell'autorizzazione comunitaria all'Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 18 prevede in particolare l'abrogazione, decorrere dal 1o gennaio 2008, del comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che attribuiva alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione.

Conseguentemente, il comma 19 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2009, il relativo regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, concernente disposizioni di attuazione della norma che assegnava alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la suddetta quota delle accise sulle benzine.

A compensazione delle minori entrate della Regione, conseguenti la soppressione della compartecipazione in quota fissa, il comma 20 attribuisce alla regione il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine e il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per autotrazione.

A tal fine la norma in esame modifica lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia inserendo il numero 7-bis) nell'articolo 49, comma 1, dello statuto, che contiene l'elenco delle compartecipazioni alle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione.

Il comma 21 dispone l'efficacia della disposizione di cui al comma 20 a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il comma 22 prevede un meccanismo di revisione della compartecipazione di cui al sopra illustrato comma 20, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali derivanti dall'applicazione dell'accisa sui suddetti carburanti, disponendo che per gli anni successivi al 2010, mediante previsione nella legge finanziaria, possa essere eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.

Il comma 23, conseguentemente alle modifiche apportate dai commi da 20 a 22, modifica il comma 15 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, sopprimendo l'inciso che fa riferimento testuale al fatto che vi sia una quota di accisa riservata alle regioni, nella norma che consente alle regioni, nonché alle province autonome di determinare, con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

Il comma 24 modifica la legge n. 1438 del 1948, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte della provincia di Gorizia, sopprimendo il riferimento ai combustibili liquidi dall'elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise. La disposizione si rende necessaria in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell'autorizzazione comunitaria all'Italia per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali.

Il comma 25 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provveda a modificare, coerentemente con la novella apportata dal comma 24, le tabelle A e B allegate alla legge n. 700 del 1975, vigenti alla data del 1o gennaio 2008, in modo da eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa. In mancanza dell'emanazione di tale provvedimento è comunque soppresso tale riferimento dalle tabelle A e B a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il comma 26 abroga il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 534 del 1987, che aveva esteso il regime di esenzione previsto nei limiti di un contingente per le accise per la zona di Gorizia alla sola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine.

Il comma 27 abroga, conseguentemente alla modifica di cui al comma 26, l'articolo 6 del decreto-legge n. 369 del 1991, il quale aveva prorogato ed aumentato del venti per cento il contingente del regime di accisa agevolato sulla benzina per la provincia di Trieste ed i comuni della provincia di Udine.

Il comma 28 abroga i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 7, del decreto-legge n. 417 del 1991, che avevano esteso l'agevolazione in questione al gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine.

I commi di cui si propone l'abrogazione, hanno sostanzialmente permesso di esentare dal pagamento delle accise contingenti determinati di gasolio per i consumi dei residenti nella provincia di Trieste e in alcuni comuni della provincia di Udine.

Il comma 29 abroga l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 369 del 1991, recante la norma che prevede che i contingenti agevolati di benzina e di gasolio siano quantificati in litri anziché in chilogrammi.

Il comma 30 modifica le disposizioni del TUIR che disciplinano la deducibilità dall'IRPEF dei contributi versati a casse sanitarie.

La lettera a) prevede la deducibilità dei contributi versati da tutti i contribuenti persone fisiche, fino ad un massimo di euro 3.615,20 (in luogo del vigente limite di 2.066 euro), ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma prevede che ai fini del calcolo del limite si tenga conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori dipendenti a casse previste da contratti collettivi o regolamenti aziendali.

È altresì stabilito che - per i contributi versati nell'interesse dei familiari a carico di cui all'articolo 12 del TUIR - la deduzione spetti per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

La lettera b) modifica l'articolo 51 del TUIR, elevando, dagli attuali 1.808 euro, a 3.615,20 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Deve trattarsi di casse che operino negli ambiti di intervento stabiliti con l'emanando decreto del Ministro della salute, previsto dalla nuova lettera e-ter) dell'articolo 10 del TUIR.

Per effetto della novella, non concorreranno pertanto a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Il comma 31 modifica l'articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991, estendendo ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l'obbligo, ivi previsto per gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie. L'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria viene pertanto imposto anche ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Viene altresì ricompreso nell'oggetto della comunicazione anche il rimborso delle spese sanitarie per effetto dei contributi di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR.

Il comma 32 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all'elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile totalmente al lavoro ed ai nuclei familiari in cui siano deceduti entrambi i genitori.

Il comma 33 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili. Pertanto, l'importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.

Il comma 34 modifica l'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR, elevando da 3.615,20 euro (sette milioni di lire) a 4.000 euro il limite di detraibilità degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Tali oneri sono detraibili al 19 per cento, pertanto l'imposta massima concretamente detraibile sarà di 760 euro annui.

Il comma 35 estende l'esenzione dalla tassa di concessione governativa, attualmente prevista per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (telefonini) da parte di invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti, anche ai sordi.

La tassa di concessione governativa sulle utenze dei telefonini è dovuta nella misura di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per le utenze affari, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

Il comma 36 prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera.

L'agevolazione, che viene concessa per tre periodi d'imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Per fruire dell'agevolazione e necessario essere persone fisiche residenti in Italia; prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto; prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.

Il comma 37 riduce da 42 euro a 17,50 euro la tariffa dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione telematica di atti relativi ad imprese individuali.

Il comma 38 prevede che tra le attività incluse nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 373 della legge finanziaria 2005, siano comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto, nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

Il comma 39 concede per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d'imposta ai fini IRPEF, del 19 per cento delle spese per l'autoaggiornamento e per la formazione, applicabile sul limite massimo di spesa di 500 euro. L'importo massimo della detrazione fruibile è pertanto di 95 euro. Le spese devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico, e la detrazione spetta fino a capienza del debito di imposta lordo e fino ad un importo massimo di 500 euro di spesa.

Il comma 40 concede agli studenti fuori sede una detrazione d'imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro, pari al 19 per cento applicabile sul limite massimo di 2.633 euro.

Il comma 41 introduce l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e con gli enti pubblici, prevedendo che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, debba essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

La norma opererà peraltro a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 45, per il quale non vengono peraltro fissati termini per l'emanazione.

Il comma 42 vieta alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal comma 45, di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea o di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

I commi 43 e 44 individuano le modalità di trasmissione delle fatture elettroniche che sarà filtrato, secondo quanto previsto dal comma 43, dal Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

Il comma 44 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 l'individuazione del gestore del Sistema di interscambio e la definizione delle sue competenze e attribuzioni, tra cui quelle relative al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie ed alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

Il comma 45 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, l'attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, prevedendo in particolare che in tale decreto siano contenute regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica; regole tecnico-informatiche per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio; linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate; eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; una disciplina dell'utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi i «certificatori» accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento, degli obblighi in questione; eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; una data a decorrere dalla quale decorre l'obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma.

Il comma 46 prevede che le disposizioni recate dai commi da 41 a 45 costituiscono principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

I commi 47 e 48 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione obbligatoriamente in forma telematica delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti suddetti.

A tal fine il comma 47, lettera a) integra l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, prevedendo la trasmissione invia telematica dell'istanza di rimborso del credito infrannuale. Resta comunque ferma la disciplina vigente, secondo cui la presentazione dell'istanza deve essere effettuata presso l'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La lettera b) modifica inoltre l'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 542, prevedendo che anche ai fini dell'accesso alla compensazione dei crediti IVA infrannuali sostitutiva della richiesta di rimborso, i contribuenti che ne abbiano diritto debbano presentare apposita istanza in via telematica all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Viene conseguentemente soppresso l'obbligo di accompagnare l'istanza con la dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.

Complessivamente, pertanto, in base a tali modifiche, sia i rimborsi dei crediti IVA infrannuali sia le richieste di utilizzo in compensazione di tali crediti, dovranno essere richiesti obbligatoriamente attraverso presentazione di un'istanza in via telematica.

Il comma 48 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità applicative e del termine a decorrere dal quale si intendono obbligatorie le nuove disposizioni di cui al comma 47.

A tale proposito rileva come la disposizione non indichi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

Il comma 49 modifica l'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di adempimenti per poter usufruire delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

In particolare, vengono modificati, rendendoli più onerosi, gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi.

La lettera a) prevede che i contribuenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno annualmente indicare di avervi diritto, e che, sempre per poter usufruire delle predette detrazioni, il percipiente debba indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.

Il comma 50 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, integrando in particolare l'elenco degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. La norma include i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare tra i contratti che devono recare l'indicazione del codice fiscale dell'utente.

Il comma 51 modifica il comma 137 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), la quale ha previsto, con decorrenza 2006, che le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non siano dovute o, se il saldo è negativo, non siano rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro.

La lettera a) del comma 51 esclude la compensabilità delle imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro.

La lettera b) abroga il terzo periodo del menzionato comma 137, sopprimendo la previsione secondo cui, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta, non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello «730» dei contribuenti esonerati dall'obbligo di dichiarazione, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale.

Il comma 52 integra l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, includendo le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'IVA tra le operazioni rientranti nel regime dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), in base al quale il destinatario della cessione o prestazione è tenuto al pagamento dell'imposta, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, ed il cedente o subappaltatore emette la fattura senza addebito d'imposta.

Il comma 53 stabilisce la decorrenza della norma di cui al comma 52 a partire dal 1o marzo 2008, disponendo che resti fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, recante Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del reverse charge.

Il comma 54 è volto ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007. In particolare, si esclude la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale e si consente ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l'iscrizione nell'albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Il comma 55 prevede che le aliquote dell'IRAP vigenti alla data del 1o gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

La disposizione si collega con la riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP che, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, lettera h) del provvedimento, è ridotta dal 4,25 per cento al 3,9 per cento. Infatti, il parametro indicato dalla norma è il risultato del rapporto tra aliquota ordinaria introdotta a decorrere dal 2008 e aliquota ordinaria vigente fino al 31 dicembre 2007.

La finalità della norma è quella di evitare che le maggiorazioni di aliquota operate dalle regioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 sterilizzino parte degli effetti della riduzione dell'aliquota ordinaria disposta con il provvedimento in esame.

Il comma 56 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al fine di assicurare il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 del disegno di legge.

In merito a tali regolazioni debitorie, andrebbe chiarito se il relativo ammontare debba riferirsi alle sole variazioni di gettito IRAP disposte dal comma 55 e dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 espressamente richiamati, ovvero a tutte le modifiche introdotte dal provvedimento.

I commi da 57 a 61 dispongono il riconoscimento di un credito di imposta per i titolari di tabaccherie, al fine di incentivare gli investimenti in sicurezza.

In particolare, il comma 57 prevede che il credito d'imposta venga riconosciuto, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, che abbiano sostenuto spese per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti elettronici di pagamento, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Il comma 58 fissa la misura agevolativa del suddetto credito di imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto per i predetti beni e servizi e, in ogni caso, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo di imposta. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi dei soggetti beneficiari.

Il comma 59 fissa un limite di spesa complessivo delle minori entrate, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008-2010 in cui il credito d'imposta può essere fatto valere in compensazione degli obblighi fiscali e contributivi, secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste.

La previsione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 61 dispone che la misura agevolativa, fermo restando l'importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, possa essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis.

Il comma 62 estende l'applicazione dell'aliquota agevolata IRAP di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, alle cooperative ed ai loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

Il comma 63 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e fino al 31 dicembre 2008, trovino applicazione le agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali.

La richiamata agevolazione si sostanzia in un'ulteriore riduzione del costo del gasolio da riscaldamento ovvero del costo del GPL. Per effetto della disposizione pertanto, sino al 31 dicembre 2008, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un'accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.

Il medesimo comma 63 rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 356 del 2001.

In particolare, si dispone l'applicazione dell'aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d'imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.

I commi da 70 a 73 aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti. A tali soggetti viene infatti attribuito l'incremento delle riscossioni dell'IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell'anno precedente. È prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 71 dispone che la quota spettante, ai sensi del comma 70, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, venga computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'IVA e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il comma 72 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti.

Il predetto fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70, al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge finanziaria per il 2007.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Dalla quota destinata alla ripartizione, si deve scomputare la quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o alla provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta, comunque, l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti situati nel territorio regionale.

Il comma 73 rimette ad un decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, la definizione delle modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

Il comma 74 aggiorna l'importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), al quale è affidato il compito di fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti.

Il contributo passa dallo 0,6 allo 0,8 per mille del gettito dell'imposta; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.

Rileva a tale proposito come non risulti conforme alle vigenti regole sulla redazione dei testi normativi l'introduzione, con legge, di una modifica frammentaria in una fonte non avente forza di legge.

Il comma 75 pone in capo all'Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

A tal fine, la disposizione inserisce all'articolo 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo a mente del quale, ai fini dell'accertamento, l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.

La disposizione specifica che in ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dai richiamati indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Rileva al riguardo che, per un refuso, il testo della disposizione di cui al comma 75 in esame fa riferimento erroneamente alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, piuttosto che alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.

Il comma 76 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all'alienazione devono essere eseguite dall'Agenzia del demanio, integrando a tal fine il comma 219 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 77 autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza lo stanziamento di un contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.

Tale contributo grava sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 9, nonché della legge finanziaria nel suo complesso.

Il comma 78 definisce i gruppi di acquisto solidale (cosiddetti G.A.S.), come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico. Come precisato dalla disposizione, tali associazioni agiscono con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita a terzi.

In relazione alla formulazione del comma, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di meglio definire l'ambito soggettivo di applicazione della norma.

Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai fini delle imposte dirette.

L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto dal comma 80 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto- legge n. 202 del 2005, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall'emergenza aviaria.

Il comma 81 modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativamente alle sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevute e dello scontrino fiscale.

In particolare si modifica la norma che commina la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero comunque dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese nei confronti di quegli esercizi commerciali a cui siano state contestate, nel corso di cinque anni, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, prevedendosi che, ai fini dell'irrogazione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione, sarà necessario che siano state contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Inoltre, ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione accessoria, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi; pertanto, le eventuali violazioni plurime commesse nello stesso giorno si conteranno come una violazione unica.

L'articolo 12 è finalizzato a rilanciare l'industria cinematografica nazionale, in attesa della presentazione in Parlamento di un disegno di legge di sistemazione complessiva della materia.

Si ricorda che presso la Commissione Finanze, sono in discussione le proposte di legge C. 2303 Carlucci e C. 3187 D'Ippolito Vitale, recanti agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo.

Il comma 1 riconosce - a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 73 del TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'IRPEF, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile - per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Tale beneficio si applica anche ai contratti di cointeressenza di cui all'articolo 2554 del codice civile.

Il credito di imposta è concesso fino all'importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta.

Il comma 2 dispone che le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 abbiano l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

Il comma 3 prevede che - ai fini delle imposte sui redditi - venga riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il comma 4 stabilisce che - con riferimento alla medesima opera filmica - i benefici di cui al comma 3 sopra illustrato (ossia quelli riconosciuti alle imprese interne alla filiera del cinema) non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Secondo il comma 5, i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

Il comma 6 prescrive che gli apporti di cui ai sopra illustrati commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possano, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

Il comma 7 prescrive che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6.

I suddetti crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Inoltre, essi non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR - ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

In base al comma 8, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo in commento sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

Il comma 9 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative dei commi da 1 a 8.

Il comma 10 subordina l'efficacia dei commi da 1 a 9 all'autorizzazione della Commissione europea.

Si prevede che le agevolazioni possano essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 11 riconosce alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione un credito d'imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e, comunque, con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Tali crediti spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

Il comma 12 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative del comma 11.

Il comma 13 stabilisce che il credito di imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Esso non rileva inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR - ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il comma 14, stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d'essai. L'agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

Il beneficio è concesso esclusivamente alle imprese che tengono la contabilità ordinaria.

Il comma 15 concede un'agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 14 del presente articolo. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

Ai sensi del comma 16, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 14 e 15.

Il comma 17, fissa un limite di spesa per le agevolazioni di cui ai commi 14 e 15, pari a 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni per il 2010.

Il comma 18 assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, destinato alla realizzazione, al ripristino e all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.

Il comma 19 subordina l'efficacia dei commi da 11 a 15 all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo che l'agevolazione possa essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa all'attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE), trasferendo all'Agenzia delle entrate alcune delle funzioni attualmente svolte dall'INPS, al fine di semplificare le procedure amministrative e razionalizzare i controlli al fine di ridurre la concessione di indebite prestazioni sociali erogate sulla base di autocertificazioni dei contribuenti non corrispondenti alla loro reale situazione familiare, economica e patrimoniale.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1998, sostituendo il riferimento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con il riferimento all'Agenzia delle entrate, alla quale viene attribuito il compito, attualmente spettante all'I.N.P.S., di calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il comma 1, lettera b), sostituisce interamente l'articolo 4 (Dichiarazione sostitutiva unica) del decreto legislativo n. 109 del 1998.

Il nuovo articolo 4 riproduce, al comma 1, le disposizioni contenute nel comma 1 del vigente articolo 4, mentre il nuovo comma 2, oltre a riprodurre una parte delle disposizioni contenute nel comma 3 vigente, relative all'obbligo di presentare la richiesta della dichiarazione unica sostitutiva ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, introduce l'obbligo per i suddetti soggetti di trasmettere all'Agenzia delle entrate le relative informazioni in via telematica.

I successivi nuovi commi, dal comma 3 al comma 9, riguardano le ulteriori fasi della procedura ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

Il comma 10 stabilisce che, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche sia riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

I nominativi dei richiedenti prestazioni nei cui riguardi emergono divergenze nella consistenza del patrimonio immobiliare devono essere comunicati, ai sensi del comma 11, alla Guardia di finanza, al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10 sopra illustrato.

Il comma 12 rimette ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute l'individuazione delle componenti autocertificate della dichiarazione di cui al comma 4, lettera b), la determinazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo 4, nonché la statuizione delle specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

Il comma 13 rimette ad un'apposita convenzione stipulata tra l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 4.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, attribuendo all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'ente erogatore della prestazione come attualmente previsto, il compito di trasmettere le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'ISEE gestito dall'I.N.P.S.

L'articolo 14 reca disposizioni volte a potenziare l'attività dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, soprattutto attraverso degli stanziamenti finalizzati all'assunzione di personale, nonché disposizioni in materia di processo tributario.

In particolare, il comma 1, nel disporre la definizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all'evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Più specificamente, viene autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo in esame, la spesa di 27,8 milioni di euro per il 2008, di 60,8 milioni di euro per il 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 dispone una serie di stanziamenti volti ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge n. 89 del 2001, al quale dispone un'equa riparazione in favore di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo.

In tale ambito la lettera e) prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell'Agenzia delle dogane, la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro, per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità.

Il comma 5 - al fine del mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi fiscali - istituisce, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nonché della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi.

Il comma 6 riduce a 21 le sezioni della Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1o maggio 2008, al fine di diminuire le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la suddetta Commissione.

Le predette sezioni sono incardinate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ne assume la presidenza.

I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero, su domanda, a una delle sezioni della Commissione tributaria centrale incardinate presso le Commissioni tributarie regionali e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

Il comma 7 prescrive che i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 6, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già depositato il dispositivo, vengano attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

Il comma 8 rimette ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, la determinazione del numero delle sezioni e degli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007; a tali decreti è pure rimessa la definizione delle altre modalità per l'attuazione dei commi 6 e 7; con uno dei predetti decreti, sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data, decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 9 autorizza - per l'attuazione dei commi 6, 7 e 8, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie - a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

A decorrere dal 1o maggio 2008, i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

Il comma 12 prevede che il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge finanziaria 2007, è disposto con le modalità del distacco.

L'articolo 15 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia.

Il comma 1 dopo aver precisato che le citate convenzioni dovranno essere stipulate con una apposita società interamente posseduta dalla società Equitalia S.P.A., definisce i compiti assegnati alla Società stipulante.

In particolare, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia e relative a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la citata Società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso: l'acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore; la notifica al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena; l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

Il comma 2 individua una serie di operazioni finanziarie che potranno essere poste in essere dalla Società stipulante, precisando, al riguardo, che le linee guida di tali operazioni dovranno essere individuate dalle citate convenzioni secondo modalità volte a garantire la restituzione del capitale e degli interessi.

Nello specifico si prevede che la società stipulante possa assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata, ovvero con società private.

Ai sensi del comma 3, il Ministero della giustizia può incaricare la società stipulante di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1 che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.

Ai sensi del comma 4, la remunerazione relativa alle attività di gestione precedentemente contemplate sono determinate dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, ai sensi del comma 5, lo statuto della Società stipulante dovrà riservare al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

Il comma 6, dispone, dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia e relativo alla iscrizione a ruolo del credito.

Il comma 7 dispone che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in commento, come determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono - al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante - ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

L'articolo 20 reca norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali.

Il comma 1 dispone che i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale.

Rileva al riguardo come l'espressione «massima trasparenza contrattuale» risulti piuttosto generica, in quanto non fornisce alcun parametro di valutazione né alcun criterio di orientamento ai fini della redazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 2.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti.

Rileva in merito come la norma non indichi il termine entro cui deve essere emanato il decreto.

Il comma 3 stabilisce che la regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi dello strumento proposto e delle caratteristiche dello strumento proposto.

Ai sensi del comma 4 il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.

Il comma 2 dell'articolo 24 conferma, per l'anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), e confermata negli anni successivi dalle varie leggi finanziarie.

L'attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.

Il comma 4, aggiunge un nuovo articolo 20.1.1 al decreto legislativo n. 507 del 1993, relativamente all'obbligo per i comuni di riservare il 10 per cento degli spazi complessivamente destinati all'affissione dei manifesti, ai soggetti di cui al precedente articolo 20, in esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni.

I soggetti menzionati dal citato articolo 20 sono Stato ed enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; soggetti che realizzano attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; soggetti che realizzano festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; soggetti che effettuano annunci mortuari.

Il comma 1 del nuovo articolo 20.1.1 prevede che i comuni i quali hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 507, o che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari potranno continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque non oltre il 10 per cento del totale.

Il secondo comma del nuovo articolo aggiuntivo riapre il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, in sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1o gennaio 2005. Il termine, già fissato al 31 maggio 2005, è differito al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.

L'articolo 30 novella l'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge finanziaria per il 2007, prevedendo che l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell'aliquota dell'IRAP, cui è subordinato l'accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 44 del 1999.

In tali casi, infatti, si continuano ad applicare le aliquote ridotte disposte dalle leggi regionali.

Le agevolazioni in questione sono mantenute nel limite annuo complessivo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

L'articolo 42 introduce una serie di disposizioni volte a chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell'Umbria.

In particolare, la lettera c) del comma 1 prevede che ai comuni della provincia di Terni colpiti dal terremoto del dicembre 2000 continuino ad applicarsi, alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del 22 dicembre 2000, n. 3101, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del 12 aprile 2001, n. 3124.

Il comma 2 individua il limite finanziario di intervento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) con l'utilizzo delle somme esistenti nelle contabilità speciali.

Il comma 3 prevede inoltre la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 58 novella il comma 847 dell'articolo 1, dalla legge finanziaria per il 2007, modificando la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dallo stesso comma, in modo da estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

Segnala come una integrazione alla disciplina del Fondo per la finanza d'impresa in favore delle imprese femminili sia contenuta anche all'articolo 46-ter del decreto-legge n. 159 del 2007 - attualmente all'esame della Camera - in cui si prevede che le modalità di funzionamento del Fondo siano definite, per quanto attiene agli interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile, anche con il concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

L'articolo 59 disciplina, al comma 1, l'attività e lo status del Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, prevedendo che tale comitato, istituito presso il Ministero degli affari esteri, continui d'ora in poi a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con personalità di diritto pubblico, contribuendo a promuovere ed agevolare, all'interno del suo più vasto programma, anche l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Il comma 2 disciplina il Fondo comune di cui è dotato il Comitato per porre in essere, in modo autonomo ed esclusivo, gli obiettivi a lui assegnati e per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Tale Fondo, unico e indivisibile, risulta costituito, a norma del regolamento del Comitato, da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni o lasciti, nonché dagli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri enti pubblici e/o privati. È altresì riconosciuto al Comitato il diritto di acquisire, a qualsiasi titolo, beni, somme di denaro o crediti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Rientrano, inoltre, nel Fondo comune contributi di qualunque natura stanziati da organismi nazionali o internazionali, indipendentemente dalla loro natura governativa e ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è assicurata da un regolamento di contabilità approvato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Comitato.

Il comma 3 autorizza lo stanziamento di un contributo pari ad un milione di euro per l'anno 2008 ed un altro contributo di identico importo per il 2009 da destinare al Fondo comune per il funzionamento del Comitato.

I commi 12 e 13 dell'articolo 61 estendono l'ambito di applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito ai fini IRES per le imprese marittime (cosiddetta tonnage tax).

In particolare, il comma 12 consente anche alle imprese marittime che svolgono attività di cabotaggio di usufruire del regime di tonnage tax, attualmente riservato alle imprese che esercitano le navi per traffici internazionali, mentre il comma 13 estende alle società in nome collettivo e in accomandita semplice il predetto regime di tonnage tax.

I commi 14 e 15 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per alcuni beni mobili registrati utilizzati per l'attività marittima tramite contratto di locazione finanziaria con obbligo di acquisto (cosiddetta tax lease).

In particolare, il comma 14 dispone l'inapplicabilità delle norme fiscali in materia di ammortamento dei beni materiali ai beni aventi i seguenti requisiti: siano beni mobili registrati; la loro utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone; il loro costo sia ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni; siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto a un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale; il concedente sia un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), una società per azioni o a responsabilità limitata, per le quali sia stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, prevista dall'articolo 115 del TUIR.

I beni che soddisfano le condizioni poste dal comma in esame sono: navi passeggeri; navi da carico cisterna o frigorifera; navi da carico per carico secco; navi per navigazione interna in acciaio o ferro; ferry-boat; rimorchiatori; naviglio fermo; navi per navigazione interna in legno; barconi, chiatte, pontoni e lance.

Il comma 15 prevede che le quote di ammortamento dei beni di cui al comma 14 sono deducibili dal reddito dell'impresa concedente in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, al 35 per cento del costo. Inoltre, a differenza di quanto ordinariamente previsto, è consentita la deduzione di quote di ammortamento anche anteriormente all'entrata in funzione del bene; in tal caso le quote di ammortamento non possono essere superiori ai corrispettivi pagati al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definite le disposizioni applicative del comma 14, anche al fine di assicurare una riduzione delle entrate non superiore a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Il comma 16 subordina l'efficacia del comma 14 all'autorizzazione della Commissione europea.

Osserva al riguardo come sia il comma 15, a proposito delle disposizioni applicative, sia il comma 16, a proposito dell'autorizzazione della Commissione europea, fanno riferimento al solo comma 14 (che si limita a prevedere la disapplicazione dell'articolo 102 del TUIR ad alcuni beni), mentre si ritiene che anche quanto disposto dal comma 15 (che disciplina uno specifico regime di ammortamento per gli stessi beni) necessiti di disposizioni applicative e debba anch'esso essere subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 121 prevede l'attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale.

Il comma 1, in particolare, dispone che il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, sia attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La predetta misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.

La norma esclude espressamente le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo - anche se dotate di personalità giuridica -, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le Regioni.

Il comma 2 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d'imposta in esame, come differenza tra il numero - rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell'anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.

Osserva come il comma 1 conceda il credito di imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, mentre il requisito dell'incremento di organico a tempo indeterminato - ai sensi del medesimo comma - è riferito al solo anno 2008 rispetto, come specifica il successivo comma 2, alla media del 2007. Conseguentemente, anche per i mesi degli anni 2009 e 2010, il credito d'imposta in oggetto sembrerebbe dover essere riconosciuto a condizione che l'incremento occupazionale si sia verificato nel 2008 (e non successivamente) e sempre che tale incremento - da computare sempre con riferimento alla media degli occupati nel periodo 1o gennaio-31 dicembre 2007 - sussista ancora (in tutto o in parte) nei mesi successivi.

Il comma 3 precisa che l'incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro.

Si prevede inoltre che il credito d'imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1o gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale. Si specifica, anche in questo caso, che i contratti a tempo parziale concorrono in misura proporzionale all'incremento di tale base.

In tale ultima fattispecie la norma non specifica tuttavia espressamente se i nuovi occupati debbano, ai fini della fruizione del beneficio, essere assunti sulla base di contratti a tempo indeterminato.

Il comma 4 prevede che il credito d'imposta in esame possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d'impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini IRES.

Il comma 5 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d'imposta in esame, stabilendo che esso spetta a condizione che i lavoratori assunti ad incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap); siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta; siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l'anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

A tale ultimo proposito, segnala come dalla formulazione della norma non sembrano esclusi i casi in cui la riduzione della base occupazionale sia dovuta a dimissioni volontarie da parte dei lavoratori.

Il comma 6 dispone che, in tutti i casi in cui un'impresa subentra ad un'altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d'imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementali rispetto alla base costituita dai dipendenti dell'impresa sostituita.

Il comma 7 prevede la decadenza dal beneficio del credito d'imposta se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell'impresa durante il 2007; se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso, di imprese medio-piccole; se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d'imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.

Il comma 8 dispone, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in esame, l'equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

Il comma 9 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Si dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica ed al monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Il comma 10 prevede che l'efficacia delle disposizioni esaminate sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 122, ai commi da 1 a 3, prevede una specifica destinazione delle risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell'ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale.

In tale contesto il comma 1, lettera f), dispone che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare, tra l'altro, la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998, pari all'1,1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi fino a 2 miliardi di lire (1.032.913,80 euro), dello 0,6 per cento sullo scaglione oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi (2.065.827,60 euro) e dello 0,4 per cento sui ricavi oltre i 4 miliardi.

Segnala come l'articolo 9, comma 2, del disegno di legge già preveda la proroga per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 della predetta deduzione forfettaria.

L'articolo 124 novella i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto la disciplina delle cosiddette «Zone franche urbane» (ZFU), da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, con particolare riferimento al centro storico di Napoli.

Il comma 1, che sostituisce interamente il comma 340 della legge finanziaria per il 2007, provvede a definire l'ambito di riferimento rispetto alla normativa vigente, disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale in aree di degrado degli spazi urbani.

Si elimina pertanto la finalità volta a favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, ed il riferimento al centro storico di Napoli.

Le disposizioni mantengono la dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 riferita all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento dei programmi di intervento. In particolare, viene eliminata la disposizione secondo la quale il predetto Fondo provvedeva al cofinanziamento dei programmi regionali di intervento riferiti alle medesime aree.

Il comma 2, che sostituisce il comma 341 della legge finanziaria per il 2007, introduce talune agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle aree individuate come ZFU. Si prevede in particolare: l'esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) per i primi cinque periodi di imposta; per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque periodi, al 40 per cento per il sesto e il settimo e al 20 per cento per l'ottavo e il nono. Si prevede un limite di 100.000 euro di reddito esente, maggiorato, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di 5.000 euro - ragguagliato ad anno - per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, a condizione che sia residente all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU; l'esenzione dall'IRAP nei primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro del valore della produzione netta, per ciascun periodo di imposta; l'esenzione dall'ICI, per il periodo 2008-2012, per i soli immobili situati nelle aree individuate come ZFU, posseduti dalle imprese che beneficiano dell'agevolazione e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche; l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti del massimale definito con decreto del Ministro del lavoro, solo nei casi di contratti a tempo indeterminato ovvero non inferiori a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU; l'agevolazione si riduce dal 100 per cento al 60 per cento negli ulteriori cinque anni, al 40 per cento nel sesto e settimo anno e al 20 per cento nell'ottavo e nel nono. La predetta misura agevolativa si estende altresì ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Le stesse agevolazioni si applicano altresì alle piccole e microimprese che abbiano avviato la propria attività nelle aree individuate come ZFU nel periodo antecedente al 1o gennaio 2008, con la limitazione che ad esse si applica il regime degli aiuti di importanza minore.

Il comma 3, che sostituisce il comma 342 della legge finanziaria 2007, disciplina le modalità per l'istituzione delle ZFU, eliminando il riferimento al parere delle regioni interessate ed introducendo la previsione secondo cui la proposta del Ministro dello sviluppo economico, in base alla quale il CIPE individua le ZFU, sia presentata di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

In particolare, il comma 1 stanzia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano, ed al trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.

Ai sensi del comma 2, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo sono individuate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 128 reca norme eterogenee, complessivamente finalizzate alla razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

In tale contesto, il comma 12 prevede una sorta di censimento degli immobili in mano pubblica, stabilendo che tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalla pianificazione triennale delle spese di cui al comma 7 sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali. Si dispone che essi vengano distinti in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

La comunicazione di tali dati avviene sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

L'articolo 136 reca disposizioni relative alla destinazione della quota dell'otto per mille e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, il comma 1 dispone che l'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF, venga incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Lo stanziamento relativo alla quota dell'otto per mille di gestione statale, iscritto nel disegno di legge di bilancio 2008, al capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, reca una previsione iniziale di 5 milioni di euro.

Il comma 2 dispone il rifinanziamento, per un ammontare pari, nel 2008, a 150 milioni di euro, della dotazione finanziaria della misura in materia di 5 per mille IRE. Nel dettaglio, si prevede l'innalzamento a 400 milioni di euro, rispetto ai 250 milioni già previsti, del limite massimo di spesa derivante dall'applicazione della misura del 5 per mille IRE riferita all'anno finanziario 2007.

I commi da 3 a 6 ripropongono, per l'esercizio finanziario 2008, la misura relativa alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito, innovandone parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto già disposto per l'esercizio 2007 dai citati commi da 1234 a 1237 dalla legge finanziaria 2007.

In particolare, il comma 3 dispone che per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'IRE - diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti spettanti - sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro, al finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università ed al finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Rispetto alla disciplina prevista dalla legge finanziaria 2007, la norma, in relazione alla quota da destinare alle finalità solidaristiche e sociali, specifica che essa è calcolata al netto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti; viene inoltre eliminata la destinazione di una quota, pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti, all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali;

Il comma 4, anche in tal caso innovando la disciplina prevista per l'esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Il comma 5 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, l'individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

Il comma 6 dispone un limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 ai fini dell'applicazione della misura del 5 per mille disciplinata ai sensi dei commi da 3 a 5.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 3257 e le relative note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante il Bilancio dello Stato per il 2008 ed il Bilancio triennale 2008-2010, limitatamente alle parti di competenza, segnala in primo luogo come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato.

Tale riclassificazione è scaturita dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio - fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle «azioni» svolte attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche.

Conseguentemente, si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell'attenzione i criteri di allocazione dell'insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica «incrementale», in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l'efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite e consentendo per tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cosiddetta spending review) avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l'efficienza e l'efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.

La riclassificazione è stata attuata all'interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 «Missioni», a loro volta articolate in 167 «Programmi».

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell'azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

Esse non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, in quanto vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell'attuale ripartizione di funzioni.

Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi, ma non mancano Missioni che consistono in un unico Programma.

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi. I 167 Programmi individuati rappresentano «aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente».

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se vi sono Programmi condivisi tra più Amministrazioni.

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti «attività» che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono a loro volta frazionati in «Macroaggregati», i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell'esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio.

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità.

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

In sintesi, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è articolata in quattro livelli di aggregazione:

primo livello di aggregazione: 34 Missioni;

secondo livello di aggregazione: 167 Programmi;

terzo livello di aggregazione: Macroaggregati (unità previsionale di base - unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale - ed uno per il rimborso di prestiti;

quarto livello di aggregazione: Centri di responsabilità amministrativa, Capitoli.

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli: entrate tributarie; entrate extra tributarie; entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti; entrate derivanti dall'accensione di prestiti.

Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell'indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, eccetera).

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in «entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione» ed «entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo», come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello.

Passando al contenuto del disegno di legge di bilancio, segnala innanzitutto come il Governo abbia presentato, nel corso dell'esame al Senato, due Note di variazioni: la I Nota di variazioni provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del decreto-legge n. 159/2007, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008, mentre la II Nota di variazioni trasferisce nel bilancio a legislazione vigente, come modificato dalla I Nota, gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell'importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell'assestato 2007, come integrato dal decreto-legge n. 81 del 2007, agli 8,7 miliardi del Bilancio a legislazione vigente 2008.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal decreto-legge n. 81, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l'incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall'incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti: redditi da lavoro dipendente (+902 milioni); trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+ 882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni; trasferimenti ad enti di previdenza (+ 1.153 milioni); interessi (+ 3.189 milioni) dovuti all'andamenti dei tassi.

Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa: trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni); consumi intermedi (-1.064 milioni); finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).

Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell'assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.

Con riferimento allo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente le entrate finali previste per il 2008, al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, ammontano a 491.243 milioni di euro, così ripartiti: 460,4 miliardi per entrate tributarie; 28,6 miliardi per entrate extra-tributarie; 2,3 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.

Gli effetti della manovra finanziaria per il 2008 sul bilancio dello Stato (decreto-legge n. 159 e disegno di legge finanziaria, come approvati dal Senato) sono stati evidenziati dalle due Note di variazioni.

Si riscontra una riduzione delle entrate tributarie (da 460,4 miliardi della legislazione vigente a 459,7 miliardi) a fronte di un aumento delle entrate extratributarie (da 28,6 miliardi a 29,5 miliardi).

Complessivamente le entrate finali si attestano, dopo la Seconda Nota di variazioni a 491,5 miliardi, con un incremento di 237 milioni rispetto al dato a legislazione vigente.

Per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), le parti di competenza della Commissione Finanze relativamente riguarda i due centri di responsabilità del Dipartimento per le politiche fiscali (C.R. n. 6) e della Guardia di finanza (C.R. 7).

Per quel che attiene al Dipartimento per le politiche fiscali, le previsioni di stanziamento, aggiornate alle modifiche apportate dal Senato, ripartite per missioni, riportano le seguenti appostazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio: 57,7 miliardi, Competitività delle imprese: 1,48 miliardi, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti: 1 miliardo, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: 30,9 milioni, Fondi da ripartire: 8,4 milioni. Il totale di tali stanziamenti è pari a 60,28 miliardi.

Per quel che attiene alla Guardia di Finanza, le previsioni di stanziamento, aggiornate alle modifiche apportate dal Senato, ripartite per missioni, riportano le seguenti appostazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio: 2,28 miliardi, Ordine pubblico e sicurezza: 1,26 miliardi, Politiche previdenziali: 48,8 milioni. Il totale di tali stanziamenti è pari a 3,59 miliardi.

In tale ambito segnala come il Senato abbia approvato due emendamenti, con i quali ha incrementato lo stanziamenti della missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio di circa 90.000 euro ed ha aumentato lo stanziamento della missione Ordine pubblico e sicurezza di circa 50.000 euro.

Rileva quindi fin d'ora come, a suo giudizio, le relazioni che la Commissione è chiamata a trasmettere alla Commissione Bilancio dovrebbero prioritariamente concentrarsi su tre versanti da un lato, appare opportuno migliorare il testo di quelle norme del disegno di legge finanziaria che appaiano poco chiare o non adeguatamente formulate; sotto un altro profilo, suggerisce l'opportunità di segnalare alla V Commissione quegli interventi legislativi sui quali la Commissione Finanze ha concentrato la propria attività nel corso dell'anno; da ultimo, dovrebbero altresì essere evidenziati tutti quegli ulteriori temi sui quali sia possibile individuare una sensibilità comune ai gruppi politici presenti in Commissione.

Si riserva comunque di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

 

Paolo DEL MESE, presidente, concorda con le considerazioni da ultimo svolte dal relatore, sottolineando come l'inserimento, nelle relazioni che saranno trasmesse alla Commissione Bilancio, di talune tematiche di comune interesse possa consentire alla Commissione Finanze di incidere in termini concreti sul testo del disegno di legge finanziaria.

Propone quindi, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 26 novembre 2007.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle 16.15.


VICOMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

 

La seduta comincia alle 9.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, iniziato nella seduta di ieri.

 

Antonio PEPE (AN) evidenzia innanzitutto come l'ammontare complessivo degli oneri determinati dal disegno di legge finanziaria, che risultava pari, inizialmente, a circa 5 miliardi di euro, sia ulteriormente lievitato nel corso dell'esame al Senato, giungendo alla cifra, decisamente inaccettabile, di 8 miliardi di euro, per i quali il Governo non ha individuato adeguate modalità di copertura. In tale contesto lamenta come la manovra finanziaria adottata dal Governo non riesca a realizzare i preannunciati obiettivi di riduzione della pressione fiscale, anche in considerazione dell'ulteriore incremento delle spese correnti.

Per quanto riguarda specificamente l'andamento delle entrate tributarie, ritiene che l'incremento registratosi su tale versante non sia dovuto, come dichiarato dal Governo, agli effetti della lotta all'evasione fiscale, che non possono evidentemente essere conseguiti in un periodo tanto breve, ma sia legato alla crescita economica registratasi nel 2006 ed all'ulteriore elevazione del carico fiscale.

Il disegno di legge finanziaria appare inoltre, a suo giudizio, privo di quegli interventi strutturali necessari per affrontare i problemi del Paese: in particolare, non si prevedono incisive misure di sostegno alle famiglie, né vengono attivati quei meccanismi di contrasto di interessi in ambito fiscale che potrebbero consentire positivi risultati sul piano della lotta all'evasione.

Con riferimento ad alcune disposizioni specifiche, evidenzia come l'incremento della detrazione ICI previsto dall'articolo 2, comma 1, nella misura massima di 200 euro, non rispetti le indicazioni espresse dalla maggioranza durante la campagna elettorale, nel corso della quale ci si era impegnati a prevedere la completa esenzione dal tributo per le case di prima abitazione.

Per quanto riguarda invece le detrazioni per le spese di locazione introdotte dal comma 4 del medesimo articolo 2, rileva come esse potranno avere effetti di sostegno molto limitati, evidenziando la necessità di accompagnare tali misure con l'introduzione di un regime fiscale ad aliquota unica sui redditi da locazione. Sul piano della formulazione della disposizione, non appare inoltre chiaro se l'agevolazione si applichi anche ai contratti in corso, né si chiarisce, ai fini della definizione dell'abitazione principale, entro che grado di parentela debbano essere compresi i familiari che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 8 del medesimo articolo 2, la quale prevede l'esenzione IRPEF nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano solamente redditi fondiari non superiori a 500 euro, pur condividendo la finalità della misura, rileva come il limite di reddito ivi stabilito risulti eccessivamente basso, soprattutto nell'ipotesi in cui la prospettata riforma delle rendite catastali comporterà un significativo incremento di tali valori. Evidenzia infatti come tale riforma rischi di avere effetti particolarmente gravosi per i contribuenti, pregiudicando anche gli effetti della prevista riduzione dell'ICI.

Esprime quindi una valutazione sostanzialmente positiva sulle disposizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 2, le quali prorogano le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio già previste negli anni precedenti.

Parimenti positive appaiono le norme di cui ai commi 19 e 20, che prevedono la riduzione dell'imposta di registro sui trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici volti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, evidenziando tuttavia come tale misura debba essere accompagnata anche dalla riduzione della tassa di trascrizione, che era stata stabilita in misura fissa a seguito delle modifiche introdotte nella passata legislatura.

Valuta altresì con favore l'estensione al coniuge, disposta dal comma 25 dell'articolo 2, dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di imprese, evidenziando peraltro come tale intervento si sia reso necessario per rimediare ad un errore commesso dal Governo nella precedente legge finanziaria.

Con riferimento alle disposizioni, contenute nell'ambito della manovra finanziaria, volte al sostegno dei soggetti fiscalmente incapienti, evidenzia esse risultino formulate in termini poco chiari, mancando inoltre ogni indicazione circa il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro dell'economia necessario per l'attuazione di tali misure.

Stigmatizza l'assenza di misure effettive per incrementare le agevolazioni fiscali relative ai figli a carico, nonché per i soggetti anziani o portatori di handicap.

Per quanto riguarda le misure di razionalizzazione della disciplina IRES recate dall'articolo 3, sottolinea come la preannunciata riduzione del prelievo IRES si limiti, in realtà, ad un mero slogan propagandistico, considerato che la riduzione dell'aliquota dell'imposta avverrà, per ammissione dello stesso Governo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sarà integralmente compensata da un ampliamento della base imponibile, realizzato soprattutto attraverso una limitazione della deducibilità degli interessi passivi. Tale misura risulterà dunque particolarmente nociva per le imprese maggiormente indebitate, ubicate soprattutto nelle regioni meridionali, che hanno dovuto far ricorso al capitale di debito per proseguire la propria attività, ovvero per compiere investimenti. Al di là di tali perniciosi effetti economici, la norma contrasta con il principio secondo il quale devono essere salvaguardati i diritti quesiti dei contribuenti, che hanno legittimamente orientato le proprie scelte facendo affidamento sul regime fiscale in quel momento applicabile, oltre a porsi in palese contraddizione con i principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente in materia di irretroattività delle disposizioni tributarie.

Analoghe considerazioni critiche possono essere svolte con riferimento alle modificazione apportate dai commi 17 e 18 dell'articolo 3 alla disciplina IRAP. Infatti, a fronte della riduzione dell'aliquota di imposta, viene ridotto l'ammontare delle deduzioni dalla base imponibile per i costi relativi al personale, che costituivano invece uno degli elementi portanti della manovra finanziaria approvata l'anno scorso.

Per quanto attiene al regime fiscale forfetario per i contribuenti minimi e marginali introdotto dall'articolo 4, pur condividendo sostanzialmente l'impostazione delle disposizioni in materia, sottolinea l'esigenza che ad esse si aggiungano adeguate misure agevolative in favore dei giovani e per il sostegno alle attività di ricerca.

Ritiene quindi nel complesso necessario rivedere profondamente l'impostazione del disegno di legge finanziaria. Auspica quindi, a tale proposito, che sia possibile apportare, nel corso dell'esame alla Camera, significativi miglioramenti al testo, esprimendo tuttavia il timore che, anche quest'anno, il Governo fare ricorso allo strumento della questione di fiducia.

 

Gioacchino ALFANO (FI) rileva come il disegno di legge finanziaria sia stato predisposto dal Governo nell'ipotesi che si giungesse rapidamente ad elezioni anticipate: dal momento che tale prospettiva appare ormai assai improbabile, l'impostazione della manovra finanziaria risulta inadeguata, e deve pertanto essere radicalmente modificata.

Passando a talune questioni specifiche, evidenzia innanzitutto la necessità di affrontare in termini più corretti e equilibrati il tema del sostegno ai cosiddetti incapienti. A tale proposito ritiene fondamentale prendere coscienza del fatto che intervenire attraverso «imposte negative» in favore dei contribuenti assoggettati ad un imposta pari a zero non rappresenta lo strumento più adeguato per venire incontro ai bisogni della platea, molto più ampia, di quanti si trovano in una condizione di indigenza. Da un lato, infatti, il meccanismo fiscale non può sostituirsi a veri e propri interventi di carattere sociale; dall'altro, si rischia, in tal modo, di non considerare tutti quei soggetti che non dispongono di un lavoro, e quindi nemmeno di un reddito, sia pure basso, e che pertanto versano in una situazione ancora più grave dei soggetti incapienti. Occorre dunque, a suo giudizio, individuare differenti forme di intervento in questo settore, evitando distorsioni del sistema tributario e spreco di risorse.

Sottolinea, inoltre, come le misure adottate dal Governo in questo campo pongano seri problemi applicativi, in particolare con riferimento a tutti i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i quali, per poter fruire della predetta imposta negativa, dovranno presumibilmente presentare un'apposita domanda agli uffici finanziari.

 

Ermanno VICHI (PD-U) considera innanzitutto paradossale che, mentre l'anno scorso il Governo era stato accusato dalle forze di opposizione di eccessivo rigore, per aver adottato una manovra finanziaria volta al risanamento dei conti pubblici, quest'anno, al contrario, l'Esecutivo, dopo aver conseguito tale risanamento, viene imputato di eccessivo lassismo, per aver adottato una manovra finanziaria volta principalmente al sostegno dello sviluppo e delle fasce sociali più deboli.

Su un piano generale rileva quindi come il disegno di legge finanziaria, soprattutto a seguito delle modifiche apportate al Senato, risulti anche quest'anno eccessivamente ampio, perdendo il suo carattere di provvedimento finanziario, per proporsi invece come strumento legislativo volto a perseguire un'ampia gamma di politiche settoriali. In tal modo si rischia di marginalizzare il ruolo delle Camere, inserendosi, sotto questo profilo, in una tendenza antipolitica che si esprime soprattutto attraverso una marcata insofferenza per la funzione del Parlamento.

Ritiene, quindi che, sebbene il disegno di legge finanziaria presenti numerosi aspetti positivi, occorra compiere un ulteriore sforzo per ricondurne i contenuti a quelli che ad esso più propriamente spettano.

In particolare, ritiene pienamente condivisibili gli interventi per il sostegno al reddito dei soggetti più deboli, rilevando tuttavia come intervenire in questo settore attraverso lo strumento tributario rischi di determinare gravi controindicazioni, rendendo l'ordinamento fiscale sempre più complesso e meno comprensibile per i contribuenti.

Passando a talune questioni specifiche, rileva come l'incremento della detrazione ICI previsto dall'articolo 2, comma 1, si riferisca ad una percentuale della base imponibile della medesima imposta, nella misura massima di 200 euro. Pertanto, i contribuenti proprietari di unità abitative di medie dimensioni non potranno fruire appieno di tali agevolazioni, diversamente da quanto stabilito con l'accordo politico raggiunto in seno alla maggioranza in occasione della discussione del disegno di legge C. 1762, recante delega della riforma delle imposizione fiscale sui redditi di capitale e per la riforma del catasto.

Nel medesimo contesto occorre inoltre chiarire le modalità ed i tempi delle compensazioni finanziarie che dovranno essere effettuate in favore dei comuni a fronte della riduzione del gettito ICI, al fine di evitare che gli stessi enti locali incrementino le aliquote dell'imposta per assicura l'equilibrio finanziario dei propri bilanci.

Con riferimento alle detrazioni per le spese di locazione previste dal comma 4 dell'articolo 2, ritiene necessario valutare attentamente l'efficacia di tali misure, sottolineando l'opportunità di accompagnare tali agevolazioni all'introduzione di un regime di tassazione ad aliquota unica sui redditi da locazione, onde evitare che i proprietari degli immobili locati, a fronte della necessità di registrare i contratti, richiedano agli inquilini un incremento del canone di locazione che potrebbe vanificare l'effetto delle detrazioni stesse. In tale ambito sottolinea altresì l'esigenza di correggere la formulazione della lettera a) del medesimo comma 4, sostituendo l'attuale articolazione della detrazione in due misure, connesse a due scaglioni di reddito numericamente determinati, con una funzione che consenta di modulare in modo più flessibile l'applicazione dell'agevolazione, in maniera inversamente proporzionale al crescere del reddito.

Suggerisce quindi l'opportunità di giungere all'elaborazione di un testo unico delle norme fiscali, per ricondurre a maggiore unità l'ordinamento tributario, il quale ha subito continue modificazioni nel corso degli ultimi anni.

 

Francesco TOLOTTI, presidente, ricorda che l'esame, da parte della Commissione, del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovrà concludersi entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, e che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione stessa è stato fissato alle ore 12 di lunedì 26 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta di martedì 27 novembre il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle 11.

 

 


VICOMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

 

La seduta comincia alle 11.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Paolo DEL MESE, presidente, informa che sono stati presentati numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 3256 (vedi allegati 1 e 2), recante la legge finanziaria per il 2008, taluni dei quali devono essere considerati inammissibili, in quanto contrastanti con le regole in materia di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio stabilite dalle disposizioni di contabilità e dalle norme regolamentari.

In particolare, risultano inammissibili per carenza di copertura finanziaria i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Bucchino 3256/VI/2.1, il quale estende l'ambito di applicazione dell'ulteriore detrazione ICI prevista dall'articolo 2, comma 2, ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, determinando minori entrate per la finanza pubblica, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Fincato 3256/VI/3.5, il quale modifica il meccanismo di determinazione del risultato operativo lordo, estendendo conseguentemente la deducibilità degli interessi passivi, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

D'Elpidio 3256/VI/3.3, il quale estende la possibilità di richiedere la disapplicazione del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi anche ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Fincato 3256/VI/3.4, il quale esclude dal nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi le società a responsabilità a limitata a ristretta base partecipativa che optano per il regime di trasparenza fiscale, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Fincato 3256/VI/3.7, il quale estende l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni anche ai trasferimenti di azienda relativi operati nei confronti di una pluralità di soggetti, nessuno dei quali acquisisca il controllo dell'impresa, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Fiano 3256/VI/3.14, il quale comprende tra le cessioni all'esportazione, a fini IVA, le cessioni di aeromobili utilizzati per trasporti internazionali, anche a titolo diverso dalla proprietà, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Mungo 3256/VI/3.03, il quale, in deroga alla disciplina vigente in materia, che prevede il versamento dell'IVA in relazione all'effettuazione della prestazione imponibile, consente, per le fatture relative a forniture di componenti, il pagamento di tale imposta al momento del pagamento dei relativi importi, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Fincato 3256/VI/4.3, il quale interviene sul regime fiscale delle società non operative, escludendo dal meccanismo di redditività degli immobili i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, determinando minori entrate per la finanza pubblica, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Attili 3256/VI/9.02, il quale, introducendo la compensabilità delle somme versate a titolo di tassa automobilistica nel caso di perdita del possesso del veicolo per furto o rottamazione, determina minori entrate per la finanza pubblica, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Attili 3256/VI/61.01, il, quale nell'introdurre il nuovo strumento dei fondi comuni di investimento navale, e nel definire il regime tributario ad essi applicabile, prevede, tra l'altro, un regime agevolato a fini IRES per i redditi derivanti dall'utilizzo di navi percepiti per il tramite dei predetti fondi, che appare suscettibile di determinare minori entrate per le quali non si individua adeguata copertura; rileva inoltre come il capoverso comma 4 non risulti ammissibile, in quanto le modifiche in esso proposte non appaiono riferibili ad uno specifico provvedimento legislativo;

Rusconi 3256/VI/136.1, Colasio 3256/VI/136.2 e Pedrini 3256/VI/136.4, i quali, ampliando il novero dei soggetti ai quali possono essere destinate le opzioni relative alla destinazione del 5 per mille, determinano maggiori oneri per la finanza pubblica, senza prevedere alcuna forma di copertura;

Invita pertanto i presentatori dei predetti emendamenti a ritirarli, ai fini di una loro eventuale riformulazione e ripresentazione presso la Commissione Bilancio.

Sottolinea inoltre come i giudizi di ammissibilità svolti in questa sede non abbiano carattere definitivo e si limitino ai profili generali di ammissibilità (presenza di una compensazione per gli emendamenti recanti oneri), senza che si effettui una valutazione compiuta con riferimento anche agli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, l'estraneità di materia e la sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dal emendamento.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalle commissioni in sede consultiva sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione bilancio.

Ricorda infine che la Commissione esaminerà prioritariamente la Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, con i relativi emendamenti, passando quindi ad esaminare la Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, con i relativi emendamenti.

In considerazione del numero piuttosto elevato di emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, invita i gruppi ad individuare un numero ristretto di proposte emendative sulle quali concentrare l'esame, al fine di rendere più proficuo e spedito l'esame della Commissione.

Propone quindi, concorde la Commissione, di sospendere per trenta minuti la seduta, in modo da consentire i necessari approfondimenti in merito.

 

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 12.

 

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Musi 3256/VI/1.1, Fincato 3256/VI/4.2, Vichi 3256/VI/8.1, Del Mese 3256/VI/8.9, Fluvi 3256/VI/9.1, Tolotti 3256/VI/9.18, sull'articolo aggiuntivo Nannicini 3256/VI/9.01, nonché sugli identici emendamenti Del Mese 3256/VI/99.1 e Fluvi 3256/VI/99.3, nonché sull'emendamento Del Mese 3256/VI/99.2. Suggerisce invece di riformulare l'emendamento Del Mese 3256/VI/9.7.

Invita infine al ritiro tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

 

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sugli emendamenti Musi 3256/VI/1.1, Fincato 3256/VI/4.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Vichi 3256/VI/8.1 e Del Mese 3256/VI/8.9; si rimette alla Commissione sull'emendamento Fluvi 3256/VI/9.1, invita al ritiro dell'emendamento Del Mese 3256/VI/9.7, esprime parere favorevole sull'emendamento Tolotti 3256/VI/9.18, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Nannicini 3256/VI/9.01, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Del Mese 3256/VI/99.1 e Fluvi 3256/VI/99.3, invita al ritiro dell'emendamento Del Mese 3256/VI/99.2, invitando altresì al ritiro di tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

 

Laura FINCATO (PD-U) ritira i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi 3256/VI/3.6, 3256/VI/9.5, 3256/VI/9.9, nonché gli emendamenti Nannicini 3256/VI/3.13 e Crisci 3256/VI/9.14.

 

Francesco TOLOTTI (PD-U) ritira i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi 3256/VI/2.2, 3256/VI/9.6, 3256/VI/9.15, 3256/VI/9.16, 3256/VI/9.2, 3256/VI/9.3, 3256/VI/9.17, 3256/VI/9.11, 3256/VI/9.12, 3256/VI/9.13, 3256/VI/14.1, 3256/VI/15.1, 3256/VI/131.1 e 3256/VI/131.2.

 

Alberto FLUVI (PD-U) ritira i propri emendamenti 3256/VI/3.18, 3256/VI/83.1 e l'articolo aggiuntivo Nannicini 3256/VI/9.01, di cui è cofirmatario.

 

Paolo DEL MESE, presidente, ritira i propri emendamenti 3256/VI/3.15, 3256/VI/3.17, 3256/VI/3.16, 3256/VI/8.2, 3256/VI/8.3, 3256/VI/8.4, 3256/VI/8.8, 3256/VI/8.5, 3256/VI/8.6.

Insiste per la votazione dei propri emendamenti 3256/VI/9.7 e 3256/VI/99.2, mentre ritira i propri emendamenti 3256/VI/9.8, 3256/VI/15.2, 3256/VI/37.01 e 3256/VI/137.1.

Ritira inoltre gli emendamenti ed articoli aggiuntivi Fabris 3256/VI/3.1 e 3256/VI/3.2, D'Elpidio 3256/VI/3.01 e Satta 3256/VI/3.02, presentati da componenti del proprio gruppo.

La Commissione approva l'emendamento Musi 3256/VI/1.1.

 

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bucchino 3256/VI/2.1 Colasio 3256/VI/3.8, Folena 3256/VI/3.9 e 3256/VI/3.10, Lion 3256/VI/3.11 e 3256/VI/3.12 e Cordoni 3256/VI/4.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Fincato 3256/VI/4.2 e gli emendamenti Vichi 3256/VI/8.1 e Del Mese 3256/VI/8.9, nonché l'emendamento Fluvi 3256/VI/9.1.

 

Ermanno VICHI (PD-U) ritira il proprio emendamento 3256/VI/9.4.

La Commissione respinge l'emendamento Del Mese 3256/VI/9.7.

La Commissione approva l'emendamento Tolotti 3256/VI/9.18.

 

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Fundarò 3256/VI/12.01, Dato 3256/VI/60.01 e 3256/VI/60.02.

La Commissione approva gli identici emendamenti, Del Mese 3256/VI/99.1 e Fluvi 3256/VI/99.3, nonché l'emendamento Del Mese 3256/VI/99.2.

 

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Musi 3256/VI/135.01 e degli emendamenti Colasio 3256/VI/90.1 e Dato 3256/VI/136.3.

 

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 1 (vedi allegato 3), concernente lo stato di previsione delle entrate dell'anno finanziario 2008 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ed una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2 (vedi allegato 4), concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dell'anno finanziario 2008, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, sottolineando come esse recepiscano molte delle proposte emendative ritirate.

 

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, esprimendo inoltre la valutazione contraria sui provvedimenti in esame.

Con riferimento a talune disposizioni specifiche, evidenzia come la riduzione dell'imposizione ICI sulla casa di abitazione operata dall'articolo 2, comma 1, avrebbe più opportunamente dovuto essere realizzata mediante l'introduzione di detrazioni IRPEF, al fine di evitare ogni riduzione del gettito tributario in danno dei comuni.

Per quanto riguarda la revisione della disciplina IRES recata dall'articolo 3, evidenzia come la riduzione dell'aliquota d'imposta sia ampiamente compensata dall'allargamento della base imponibile: ritiene, pertanto, che tali misure rappresentino una mera operazione di marketing politico, che crea nei contribuenti l'illusione di una riduzione del carico tributario, in realtà non sussistente.

In tale contesto ritiene che il Governo, anche quest'anno, abbia volutamente sottostimato le maggiori entrate derivanti dalla legge finanziaria, al fine di precostituire maggiori risorse finanziarie che saranno successivamente ascritte come maggior gettito tributario, e nascondendo in tal modo l'ulteriore incremento della pressione fiscale.

Per quanto riguarda i commi 22 ed 81 dell'articolo 4, i quali modificano taluni aspetti della disciplina sanzionatoria prevista per la violazione delle disposizioni in materia di emissione dello scontrino fiscale, rileva, al di là della contrarietà di fondo su questa normativa, l'opportunità di fissare quanto meno una soglia di valore minima a partire dalla quale tali sanzioni si applicano.

Con riferimento quindi alle modifiche a regime agli studi di settore, di cui al comma 75 dell'articolo 9, ritiene che gli aggiustamenti ivi previsti siano sostanzialmente condivisibili, ma che occorra rivedere completamente tale istituto, la cui applicazione ha determinato gravissime difficoltà per i contribuenti.

Più in generale, considera necessario rivedere le modalità dell'azione accertativa svolta dall'Amministrazione finanziaria, in particolare concentrando le maggiori risorse dell'Amministrazione in quelle regioni nelle quali si registra un più elevato livello di evasione fiscale.

 

Gioacchino ALFANO (FI) rileva come, anche in questa occasione, il Governo ed il Parlamento abbiano perso l'occasione di riformare l'ordinamento tributario e di iniziare finalmente un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale. In particolare ritiene prioritario concentrare la tassazione sulla ricchezza reale, semplificando gli adempimenti per i contribuenti ed assicurando al contempo maggiore efficacia ai meccanismi impositivi.

In tale contesto ribadisce le perplessità già espresse con riferimento alle disposizioni tributarie in materia di incapienti recate dal decreto-legge n. 159 del 2007.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

 

Giampaolo FOGLIARDI (PD-U) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulle proposte di relazione formulate dal relatore, evidenziando come i provvedimenti in esame rechino un'ampia serie di misure in favore dei ceti medi, e delle classi sociali meno abbienti, nonché una significativa riduzione delle aliquote IRES ed IRAP.

Sottolinea quindi la positiva impostazione che caratterizza l'intera manovra finanziaria predisposta dal Governo, rivendicando in tale contesto, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Gioacchino Alfano, l'attenzione costantemente dimostrata dalla maggioranza ad assicurare il mantenimento del principio di progressività dell'imposizione tributaria sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

 

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara il proprio voto di astensione sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole, con osservazioni, sulla Tabella n. 1, concernente lo stato di previsione delle entrate dell'anno finanziario 2008 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole, con osservazioni, sulla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dell'anno finanziario 2008, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Nomina quindi il deputato Ceccuzzi relatore presso la Commissione Bilancio.

 

La seduta termina alle 12.35.

 


ALLEGATO 1

 

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter,
approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256,
approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

 

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.1.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: della quota di detrazione per spese di produzione del reddito con le seguenti: delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3256/VI/1. 1.Musi.

ART.2.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo le parole: «articolo 8, comma 2,» sono aggiunte le parole: «2-bis e 2-ter».

3256/VI/2. 1.Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Narducci, Bafile.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le plusvalenze derivanti da vendite di immobili effettuate dalle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono soggette ad imposizione fiscale, se utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili da destinare allo svolgimento della medesima attività cui era adibito l'immobile alienato.

La disposizione di cui al presente comma ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

3256/VI/2. 2.Tolotti.

 

ART.3.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 1, sopprimere le parole da: eccedenza sino a: gestione caratteristica.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/VI/3. 1.Fabris, Satta.

 

 

 

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione:

a) delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), tenendo conto che per i soggetti che redigono il bilancio in base a principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;

b) dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali;

c) dei compensi a qualsiasi titolo erogati ai soci persone fisiche per l'attività da essi prestata a favore della società;

d) degli oneri previdenziali e assistenziali correlati ai compensi di cui alla precedente lettera c), per la parte di essi a carico della società.

3256/VI/3. 5.Fincato, Naccarato.

 

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 3, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sottoscritti prima del 30 ottobre 2007 e degli interessi.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/VI/3. 15.Del Mese.

 

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 4, sopprimere le parole da: Gli interessi passivi sino a: sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/VI/3. 2.Fabris, Satta.

 

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti o del limite di deducibiità degli interessi passivi, dimostrando che l'indebitamento dipende da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione o da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni.

3256/VI/3. 3.D'Elpidio.

 

Al comma 1, lettera p), sopprimere il secondo periodo.

3256/VI/3. 17.Del Mese.

 

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è sostituito con il seguente: «Nei periodi di imposta di efficacia dell'opzione, il reddito è determinato secondo le regole proprie delle società di cui al comma 3 dell'articolo 6.

 

 

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: numeri 2) e 3) e prima delle parole: e z, inserire la seguente: q-bis.

3256/VI/3. 4.Fincato, Naccarato.

 

Al comma 1, dopo la lettera v), inserire la seguente:

v-bis) nell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 1:

1) le parole: «lire 35 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 26.250»,

2) le parole «lire 8 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 6.000»;

3) le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 3.000»;

4) le parole: «lire 7 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 5.250»;

5) le parole: «lire 1,5 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 1.125»;

6) le parole: «lire ottocentomila» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 600»;

7) le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 37.500»;

b) nella lettera b-bis) del comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per quanto concerne i costi di acquisizione, noleggio e locazione, anche finanziaria, non si tiene conto dell'ammontare dei predetti costi che eccede i corrispondenti limiti individuati dalla precedente lettera b), avendo riguardo, per i costi di acquisizione, al limite di euro 37.500».

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera v-bis), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, per quanto concerne gli effetti delle modifiche ivi previste sul limite di deducibilità dei costi di acquisizione, anche mediante leasing, limitatamente alle compravendite ed ai contratti di leasing stipulati successivamente alla predetta data».

3256/VI/3. 6.Fincato, Naccarato.

 

Al comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: che avranno per oggetto utili conseguiti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/VI/3. 16.Del Mese.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: utilizza con la seguente: possiede e sopprimere le parole: primo periodo,.

3256/VI/3. 18.Fluvi.

 

Al comma 25, aggiungere, in fine, le parole: inoltre è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo: «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta anche nel caso in cui il trasferimento di una partecipazione, con i requisiti di cui al secondo periodo in capo al dante causa, abbia contestualmente luogo a favore di una pluralità di aventi causa, nessuno dei quali riceva una parte di detta partecipazione che attribuisca al singolo avente causa il controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; tuttavia, in questo caso, il mancato rispetto della condizione prevista dal terzo periodo da parte di anche uno soltanto tra gli aventi causa del contestuale trasferimento della partecipazione da parte del dante causa, implica la decadenza dall'agevolazione, nonché l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui al quarto periodo, anche per tutti gli altri aventi causa del trasferimento di una parte della partecipazione medesima.

3256/VI/3. 7.Fincato, Naccarato.

 

Al comma 28, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 287 sopprimere le parole: «piccole e medie»;

c-ter) al comma 288 sopprimere le parole da: «che abbiano un fatturato» a «milioni di euro e»;

c-quater) dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500;

2009: - 2.700;

2010: - 3.000.

3256/VI/3. 8.Colasio.

 

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali effettuate dalle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

3256/VI/3. 9.Folena, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Guadagno.

 

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali effettuate dalle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole».

Conseguentemente, all'articolo 126, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 570 milioni di euro per l'anno 2008, 725 milioni di euro per l'anno 2009 e 925 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3256/VI/3. 10.Folena, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Guadagno.

 

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-bis. Alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «e per l'acquisto di opere d'arte contemporanea il cui costo Unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro Coni! limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta»;

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

43-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 5, dopo le parole: «oggetti d'arte», sono aggiunte le seguenti: «contemporanea il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta»,;

b) all'articolo 108, comma 2, dopo le parole: «non eccedente euro 25,82», sono aggiunte le seguenti: «ed altresì alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 6.000;

2009: - 6.000;

2010: - 6.000.

3256/VI/3. 11.Lion, Fundarò.

 

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

40-bis. Alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «e per l'acquisto di opere d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta»;

 

Al comma 43, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 54, comma 5, dopo le parole: «oggetti d'arte», sono aggiunte le seguenti: «contemporanea il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta», e dopo la lettera la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) all'articolo 108, comma 2, dopo le parole: «non eccedente euro 25,82», sono aggiunte le seguenti: «ed altresì alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 6.000;

2009: - 6.000;

2010: - 6.000.

3256/VI/3. 12.Lion, Fundarò.

 

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis. Al fine di armonizzare la legislazione italiana alle normative europee, Sentenza Corte di Giustizia Europea, cause C-307/01 e C-212/01,le prestazioni professionali dei medici legali sono sottoposti a regime ordinario IVA dal 2005.

3256/VI/3. 13.Nannicini.

 

Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

51-bis. Sostituire la lettera c), comma 1, dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 con la seguente:

e) Le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del Codice della Navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;.

3256/VI/3. 14.Fiano, Attili.

 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni IVA per le imprese turistiche di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135).

1. Il punto 120) della Tabella A parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è sostituito dal seguente:

120) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dalle imprese turistiche di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, nonché le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/VI/3. 01.D'Elpidio, Cioffi.

 

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Depenalizzazione delle disposizioni relative all'omesso versamento dell'IVA).

1. In caso di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, si applica una sanzione pecuniaria di importo pari al doppio del versamento omesso.

2. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'articolo 10-ter è abrogato.

3256/VI/3. 02.Satta.

 

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I versamenti IVA, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi a fatture emesse da imprese per le forniture di componenti nei confronti di imprese di produzione di prodotti finiti, sono effettuati al momento dell'avvenuto pagamento degli importi di dette fatture.

3256/VI/3. 03.Mungo, Provera.

 

ART.4.

Sostituire i commi 25, 26 e 27 con i seguenti:

25. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 anche le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. La comunicazione, che comprende in tal modo i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, avviene mediante un'unica dichiarazione da presentare agli Enti previdenziali interessati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento utilizzando le modalità organizzative attualmente in essere per la dichiarazione mensile dei dati retributivi opportunamente integrate secondo le indicazioni del comma successivo.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente nonché le modalità di trasmissione alla Agenzia delle Entrate delle informazioni aventi natura fiscale al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n, 322 e successive modificazioni.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione di tutti gli adempimenti collegati che, attraverso la definizione di un'unica piattaforma informatica, preveda:

a) la trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) la previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

c) la conseguente realizzazione di un sistema sinergico tra i vari Enti interessati;

d) il possibile ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel citato comma 9 dell'articolo 44;

e) la contestuale implementazione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all'articolo 1, comma 23, lettere a), b), c), d), e) della legge 23 agosto 2004, n. 243 e il coerente sviluppo delle funzioni del Casellario centrale dei pensionati.

3256/VI/4. 1.Cordoni.

 

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la parole: «presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato sentenza impugnata» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 22».

3256/VI/4. 2.Fincato, Naccarato.

 

Al comma 32 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo le parole: «il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «esclusi i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».

3256/VI/4. 3.Fincato, Naccarato.

 

ART.8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3256/VI/8. 1.Vichi.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole da: «all'Agenzia» a: «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:

a) gli obiettivi da raggiungere;

b) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;

c) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;

c) nel comma 14, le parole da: «a tale fine» fino a: «S.p.a.» sono soppresse;

d) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente: «29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia S.p.a., che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia S.p.a., al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia S.p.a.».

3256/VI/8. 2.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola: «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».

3256/VI/8. 3.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-bis, le parole da: «interamente» a: «Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) nel comma 3-ter, le parole da: «stipula» a: «richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

3256/VI/8. 4.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3256/VI/8. 9.Del Mese.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) alla mancata notificazione della cartella di pagamento, se da tale comportamento omissivo è derivata la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di riscuotere il credito iscritto a ruolo.

3256/VI/8. 8.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 4, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la parola: «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3256/VI/8. 5.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 39, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, è aggiunte, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006.

3256/VI/8. 6.Del Mese, Tolotti.

 

ART.9.

Sostituire il comma 34 con i seguenti:

34. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 3.615 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare beata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti beata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 3.615 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;»

34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/VI/9. 1.Fluvi, Fincato, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Tolotti, Vichi, Crisci, Sanga.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. L'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

3256/VI/9. 14.Crisci, Fincato.

 

Al comma 36, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 13.000;

2009: - 13.000;

2010: - 13.000.

3256/VI/9. 4.Vichi, Chicchi.

 

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

37-bis. All'articolo 38, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per mutuo consenso tra le parti».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 500;

2009: - 500;

2010: - 500.

3256/VI/9. 5.Fincato, Naccarato.

 

Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire il numero 3 con il seguente:

3) alle società a prevalente capitale pubblico locale, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del presente decreto.

3256/VI/9. 6.Tolotti.

 

Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:

54-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.

3256/VI/9. 15.Tolotti.

 

Sostituire il comma 75 con il seguente:

75. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

3256/VI/9. 16.Tolotti.

 

Dopo il comma 75, inserire i seguenti:

75-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.

1-ter. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 1-bis, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 52, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irrego-larità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

75-ter. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 1-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 75-bis del presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3256/VI/9. 2.Tolotti, Fincato, Fluvi, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi, Crisci, Sanga.

 

Dopo il comma 75, inserire i seguenti:

75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese».

75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese».

3256/VI/9. 3.Tolotti, Fincato, Fluvi, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi, Crisci, Sanga.

 

Dopo il comma 75 inserire i seguenti:

75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi di cui al periodo precedente per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese, desunta anche dai modelli di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore».

75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi di cui al periodo precedente per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese, desunta anche dai modelli di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.

3256/VI/9. 17.Tolotti.

 

Dopo il comma 81 aggiungere i seguenti:

82. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) nel comma 4-bis, le parole: «il fideiussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fideiussore».

83. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione.».

84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 del presente articolo entrano in vigore il 1o luglio 2008.

3256/VI/9. 7.Del Mese, Tolotti, Satta.

 

Dopo il comma 81 inserire i seguenti:

82. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRES e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

83. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 81 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

84. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 82, quantificati in 165 milioni di euro per il 2008, 180 milioni di euro per il 2009 e 185 milioni di euro per il 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 85 e 86.

85. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

86. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma i del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna ditali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».

3256/VI/9. 8.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

82. Dopo il comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente comma:

40-bis) Il precedente comma non riguarda i padiglioni fieristici, sempre accatastati in categoria E.

3256/VI/9. 9.Fincato, Naccarato.

 

Dopo il comma 81 inserire il seguente:

«81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007».

3256/VI/9. 18.Tolotti.

 

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Riduzione compensativa dell'accisa sui prodotti energetici).

1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per il bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote dell'accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1:

a) è adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta di oltre due punti percentuali rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;

b) non può essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio abbia avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione nei limiti previsti dalla lettera a);

c) prevede che l'eventuale compensazione non si applica in tutti i settori che applicano l'accisa in regime agevolato;

d) assicura che le eventuali variazioni di cui al comma i siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

3256/VI/9. 01.Nannicini, Fincato, Tolotti, Fluvi, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

 

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:

a) è riconosciuto, attraverso apposito procedimento da instaurare presso i riscossori all'uopo abilitati, il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo, purchè sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;

b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione ditale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente;

c) nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa avvalersi della riduzione di cui alla lettera b) che precede, o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

2. In caso di cessione di un veicolo ai soggetti che ne fanno commercio in proprio, regolarmente abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite vendita con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente nel periodo durante il quale è consentito il rinnovò della tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni, l'interruzione del pagamento della tassa stessa spettante a tali soggetti, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli ad essi consegnati per la rivendita, si applica con efficacia e decorrenza dall'inizio di detto periodo.

3256/VI/9. 02.Attili, Velo.

 

ART.14.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «o nell'elenco previsto dal terzo comma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ancora agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3256/VI/14. 1.Tolotti.

 

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

1. Al secondo comma dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «31 dicembre 2007» con: «31 gennaio 2008».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

3256/VI/60. 01.Dato, Di Gioia.

 

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

1. Al secondo comma dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

3256/VI/60. 02.Dato, Di Gioia.

 

ART.83.

Al comma 3, dopo le parole: da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ovvero mediante i provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

3256/VI/83. 1.Fluvi.

 

 

ART.135.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Interventi in materia di strutture deputate alla riscossione).

1. Al fine di consentire una distinzione tra soggetti che svolgono funzioni di riscossione per conto di enti diversi rispetto le funzioni tributarie esercitate in regime di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze dall' Agenzia delle entrate, quest'ultima, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce senza corrispettivo alcuno al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intera quota di partecipazione da essa detenuta nella società Equitalia Spa.

2. Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze subentra nella titolarità dei diritti esercitati dall'Agenzia delle entrate in ragione delle quote da questa trasferite ai sensi del comma 1.

3. L'acquisizione della partecipazione di cui al comma I da parte del Ministero dell' economia e delle finanze avviene in esenzione da oneri, diritti e tributi di qualsiasi genere o natura.

4. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la» con: «alla»;

b) al comma 14, sopprimere le parole da: «; a tale fine» a: «Riscossione S.p.a.»;

c) dopo il comma 29-bis, inserire il seguente: «29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia S.p.a., che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia S.p.a., al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia S.p.a.».

3256/VI/135. 01.Musi.

 

ART.136.

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli albi locali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le associazioni di promozione sociale che svolgono attività nel solo ambito territoriale possono accedere al riparto di cui al comma 1234 del medesimo articolo 1, dopo appropriata istruttoria dell'Agenzia delle Entrate.

3256/VI/136. 3.Dato, Di Gioia.

 

Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: nonché delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

3256/VI/136. 1.Rusconi, Tocci, Froner, Benzoni, Colasio, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini.

 

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) finanziamento alle fondazioni culturali e alle fondazioni lirico-sinfoniche.»

3256/VI/136. 2.Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, Tessitore, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini.

 

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) finanziamento alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

3256/VI/136. 4.Pedrini.

 

ART.137

Al comma 5, dopo la parola: regolamentati, aggiungere le seguenti: ed alle società cui sono attribuite o mediante le quali sono esercitate pubbliche funzioni ed a quelle dalle stesse controllate.

3256/VI/137. 1.Del Mese.


ALLEGATO 2

 

Tabella n. 2.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter,
approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256,
approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

 

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.9.

Dopo il comma 77, aggiungere il seguent:1

77-bis. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, l'organico del ruolo ispettori del suddetto Corpo è aumentato di 500 unità, con contestuale autorizzazione al reclutamento nel 2008 in via straordinaria, in deroga alla normativa vigente, del relativo personale, da impiegare pzioritariainente nell'azione di ricerca e repressione degli illeciti tributari in tutte le loro manifestazioni. I relativi oneri finanziari sono pari ad 1 milione di euro nel 2008, 13 milioni di euro nel 2009 e 21 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, nella Tabella A, allegata rubrica relativa Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 13.000;

2010: - 21.000.

3256/VI/9. 11.Tolotti.

 

Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:

77-bis. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante obiettivi di controlli fiscali superiori rispetto alta media dell'ultimo quadriennio, è autorizzato in favore del predetto Corpo un contributo di 2 milioni di euro nel 2008, 92,7 milioni di euro nel 2009 e 1.32,6 in ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Detti investimenti sono destinati, in particolare, al completamento di programmi infrastrutturali, anche al fine di disporre di idonee strutture per l'esecuzione delle verifiche fiscali in linea con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché all'acquisizione di mezzi e dotazioni necessari per l'attività di controllo a tutela delle entrate tributarie.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008: - 2.000;

2009: - 92.700;

2010: - 132.600.

3256/VI/9. 12.Tolotti.

 

Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:

77-bis, Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante obiettivi di controlli tiscali superiori rispetto alla media dell'ultimo quadrienmo, è autorizzato in favore del predetto Corpo un contributo di 2 milioni di euro nel 2008 e di 40 milioni di curo in ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Detti investimenti sono destinati, in particolare, al completaxnento di programmi infrastrutturali, anche al fine di disporre di idonee strutture per l'esecuzione delle verifiche fiscali in linea con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché all'acquisizione di mezzi e dotazioni necessari per l'attività di controllo a tutela delle entrate tributarie.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

3256/VI/9. 13.Tolotti.

 

ART.12.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

1. Per il sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria, quali i fondi di capitale di rischio, i fondi di garanzia, i fondi per mutui e i fondi per lo sviluppo urbano, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo denominato «Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria (FIF)».

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. struttura le operazioni del FIF sulla base di un adeguato sistema di garanzie, anche attraverso l'intervento del Fondo Europeo per gli Investimenti, prioritariamente nell'ambito di programmi settoriali promossi dalle pubbliche amministrazioni.

3. La dotazione iniziale del FIF, nonché il regolamento per il suo funzionamento, sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3256/VI/12. 01.Fundarò, Lion.

 

ART.15.

All'articolo 15 apportare le seguenti modaficazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, sostituire le parole: «risultanti dai» con le seguenti: «conseguenti ai»;

2) alla lettera a), sostituire le parole da: «quantificazione del credito» con le seguenti: «supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata da parte dell'ufficio competente»;

b) al comma 6, sostituire le parole da: «Dalla» a: «211,» con le seguenti: «Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli».

3256/VI/15. 1.Tolotti.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, dopo la parola: «comuni», sono inserite le seguenti: «, al netto di una quota pari al trenta per cento che affluisce al bilancio dello Stato a parziale copertura dei costi sostenuti dall'Ufficio territoriale del Governo, a seguito dì ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203».

3256/VI/15. 2.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Irrogazione di sanzioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la società Equitalia S.p.a., anche per il tramite delle sue società partecipate, fornisce alle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo il supporto nella gestione delle attività finalizzate all'irrogazione delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale e di emissione di assegni bancari e postali, ivi comprese quelle relative all'assistenza nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria, da assicurare nei casi in cui non possa intervenire l'Avvocatura dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la società prevista dallo stesso conima 1, può costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con altre società.

3. Le attività di supporto affidate, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa remunerazione sono determinate con convenzione stipulata tra la singola Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo e la Equitalia s.p.a.

4. Le risorse necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività svolte dall'Equitalia s.p.a., ai sensi dei commi preceden i, sono costituite unicamente da una quota parte delle maggiori entrate risc sse per effetto del presente articolo.

3256/VI/37. 01.Del Mese, Tolotti.

 

ART.61.

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.

(Fondi comuni di investimento navale).

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 37, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:

d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in:

1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27febbraio 1998, n. 30, ovvero;

2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27febbraio 1998, n. 30, ovvero;

3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui al precedente punto 2).

b) All'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «dei beni medesimi» è aggiunto il seguente periodo:

«Nel caso dei fondi previsti alla lettera d-ter) del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore delle navi e delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».

2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica del capo 11 è modificata come segue «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale».

b) All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «fondi comuni d'investimento immobiliare», sono aggiunte le seguenti parole: «ed i fondi comuni di investimento navale».

c) All'articolo 6, comma 3-bis, dopo le parole: «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare», sono aggiunte le seguenti parole: «ed ai fondi comuni di investimento navale».

d) All'articolo 7, primo comnia, le parole: «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle parole seguenti «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi».

e) All'articolo 7, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: 4 «I proventi conseguiti da partecipanti ai fondi comuni di investimento navale di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che siano residenti in Italia e soggetti all'Imposta sul reddito delle società costituiscono redditi della stessa fonte e della stessa natura di quelli conseguiti dal fondo»; 5 «Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di proventi distribuiti ai partecipanti ai fondi comuni di investimento navale di cui al precedente comma 4, la ritenuta è operata solo sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché della differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti».

All'articolo 8, primo comma, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari» sono aggiunte le seguenti parole «e navali»; dopo le parole: «acquisti di immobili» sono aggiunte le seguenti parole: «e di navi».

g) All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «fondi d'investimento immobiliare» sono inserite le seguenti parole: «ed ai fondi comuni di investimento navale».

3. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche» le parole: «imposta sul reddito delle persone giuridiche» sono sostituite da «imposta sul reddito delle società»; dopo le parole: «disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le seguenti: «ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la limitazione di cui al paragrafo precedente si applica anche con riguardo ai redditi derivanti dall'utilizzazione delle predette navi, percepiti per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58».

4. All'articolo 11, comma 2, è aggiunto il seguente comma 3 «I proventi di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), derivanti dalla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento navale di cui all'articolo 37 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 38, percepiti da soggetti di cui allo stesso articolo 6 residenti in Italia, si considerano realizzatifliori dal territorio dello Stato, e sono pertanto esclusi dal calcolo del valore della produzione».

All'articolo 12, ultimo comina, secondo periodo, dopo le parole: «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti parole: «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell 'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del coinma 1.

3256/VI/61. 01.Attili, Rotondo.

 

ART.90.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Gli effetti dell'Accordo Basilea 2 per l'accesso al credito da parte delle imprese è sospeso noi confronti degli organizzatori degli spettacoli dal vivo per 24 mesi.

3256/VI/90. 1.Colasio.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma i del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.

*3256/VI/99. 1.Del Mese, Tolotti.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.

*3256/VI/99. 3.Fluvi, Fincato, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Tolotti, Vichi, Crisci, Sanga.

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro il predetto termine di sessanta giorni, e qualora non sia stato levato il protesto, non si applica la penale di cui al periodo precedente».

3256/VI/99. 2.Del Mese, Tolotti.

 

ART.131.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Corpo della Guardia di finanza, al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa Ufficiali ed al Fondo di previdenza per il personale appartenente al ruolo ispettori sovrintendenti e appuntati e finanzieri.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3256/VI/131. 1.Tolotti.

 

All'articolo 131, elenco n. 1 allegato, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce: 02 Ministero dell'economia e delle finanze, espungere le seguenti voci:

legge I dicembre 1986, n. 831, articolo 8;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2;

b) alla voce 08 Ministero dell'interno, espungere le seguenti voci:

legge 15 novembre 1973, n. 734, articolo 6;

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, comma 4;

decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge del 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2;

c) alla voce 16 Ministero dei trasporti, espungere la seguente voce:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3256/VI/131. 2.Tolotti.

 

 

ALLEGATO 3

 

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter,
approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256,
approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge C. 3257 e note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010», e le connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008)»;

rilevato come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria e nell'intera manovra finanziaria, nell'evidenziare le linee di politica economica che qualificano l'azione del Governo, perseguano con coerenza gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e nelle risoluzioni parlamentari di approvazioni del DPEF, ispirandosi agli obiettivi del risanamento, della crescita economica del Paese, dell'equità sociale, della riduzione della pressione fiscale, della riqualificazione della spesa pubblica, del rafforzamento del sistema di protezione sociale, della stabilità e della competitività, che hanno caratterizzato l'azione del Governo in questo primo scorcio di legislatura;

evidenziato come il disegno di legge finanziaria prosegua il percorso avviato con la Legge finanziaria 2007, che conteneva norme incisive, anche di natura straordinaria, volte a consentire alla finanza pubblica italiana di superare una situazione di emergenza, resa particolarmente delicata dal fatto che circa metà del debito pubblico italiano è nelle mani di investitori stranieri;

sottolineato come la crisi finanziaria evitata dall'azione del Governo sarebbe risultata per alcuni aspetti ancora più grave rispetto a quella degli anni '90, in ragione del più basso livello dell'avanzo primario, che si attestava nel 2005 allo 0,5 per cento rispetto all'1,8 per cento del 1992, e dell'incremento del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che era salito dall'1,5 per cento nel 1992 ad oltre il 4 per cento di fine 2005;

rilevato come il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 abbia indicato tra le priorità dell'azione di Governo la promozione di un modello di crescita sostenibile sotto il profilo finanziario, sociale e ambientale, puntando prioritariamente allo sviluppo economico ed all'equità sociale, in un quadro di compatibilità con gli equilibri di bilancio conseguiti;

evidenziato come a tali indicazioni programmatiche abbiano fatto seguito il disegno di legge C. 3178, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ed il decreto-legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra finanziaria, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

evidenziato come il Protocollo sul welfare si ponga l'obiettivo di completare la riforma previdenziale, rilanciare la competitività e modernizzare il mercato del lavoro, introducendo nuovi ammortizzatori sociali, con particolare attenzione all'occupazione giovanile;

sottolineato come, per la prima volta dopo molti anni, con i decreti-legge nn. 81 e 159 del 2007 si sia operata una consistente redistribuzione di risorse, senza dover fare ricorso a manovre correttive dell'andamento dei conti pubblici, che negli ultimi anni sono state caratterizzate da tagli alla spesa e da inasprimenti di imposizione;

rilevato, in particolare, come il decreto-legge n. 159 del 2007 abbia consentito di ridistribuire le risorse derivanti dal maggior gettito delle entrate tributarie registratosi rispetto alle previsioni iniziali;

sottolineato come le misure presenti nel disegno di legge finanziaria 2008 si inseriscano in questo quadro, proponendosi di proseguire la riduzione del deficit pubblico, rilanciare la competitività del sistema Paese, sostenere la crescita economica e migliorare l'equità nella distribuzione del reddito;

rilevato come il rapporto tra deficit e PIL si attesti all'2,4 per cento nel 2007 e all'2,2 per cento nel 2008, in linea, con le stime del DPEF, mentre il rapporto tra debito e PIL si attesterà al 105 per cento nel 2007 e scenderà al 103,5 per cento nel 2008;

rilevato, sotto quest'ultimo profilo, come l'andamento del rapporto tra debito e PIL, nonostante le dimensioni ancora preoccupanti dello stock di debito esistente, che lo pongono al livello più alto nei Paesi europei, stia subendo una netta inversione di tendenza, evidenziata anche dall'OCSE, la quale ha sottolineato come il disegno di legge finanziaria 2008 intervenga in maniera efficace sull'assestamento dei conti pubblici;

evidenziato inoltre come l'avanzo primario salirà nel 2007 al 2,5 per cento del PIL, al 2,6 per cento nel 2008 ed al 3 per cento nel 2009, mentre la spesa corrente si attesterà al 39,9 per cento del PIL nel 2007 ed al 40 per cento nel 2008, per poi decrescere al 39,3 per cento nel 2009;

rilevato come la pressione fiscale si stabilizzerà nel 2008 al 43,1 per cento del PIL, iniziando quindi a ridursi nel corso del 2008;

sottolineata l'efficacia dell'azione di Governo, soprattutto per quanto riguarda due obiettivi prioritari, indispensabili per ridurre il divario con gli altri partner europei ed internazionali, costituiti dalla riduzione del debito pubblico e dalla lotta all'evasione fiscale;

sottolineato come il Governo stia portando avanti con impegno l'azione di contrasto dell'evasione fiscale, che ammonterebbe, secondo stime recenti, a circa cento miliardi di euro annui, pari al 15-20 per cento delle entrate complessive ed al 7 per cento del PIL, e che risulta dunque ancora notevolmente più elevata rispetto agli altri Paesi europei;

rilevato, sotto questo profilo, come la lotta all'evasione fiscale abbia portato i primi frutti, consentendo di ridistribuire circa 7,5 miliardi di euro di risorse, attraverso le misure contenute nel decreto- legge n. 159 del 2007, senza dover ricorrere ad una manovra correttiva sui conti pubblici;

evidenziato come le modifiche alle regole di determinazione del reddito d'impresa di cui all'articolo 3 favoriscano l'allineamento dell'ordinamento tributario nazionale con le tendenze in atto nei maggiori Paesi europei, oltre che con le raccomandazioni della Commissione europea, nonché la semplificazione, la trasparenza e la razionalizzazione del prelievo fiscale;

sottolineato inoltre, sotto quest'ultimo profilo, come la riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento, e la riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria dal 4,25 al 3,9 per cento, consentiranno di migliorare l'attrattività dell'Italia ai fini della localizzazione degli investimenti;

sottolineato come la previsione dell'ulteriore detrazione a fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, prevista dai commi da 1 a 3 dell'articolo 2, si ponga in piena sintonia con le indicazioni espresse in materia dalla Commissione Finanze;

evidenziata la necessità che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 2, mediante il quale saranno stabilite le modalità con cui saranno determinati i conguagli relativi alle compensazioni finanziari spettanti ai comuni a fronte del minore gettito ICI determinato dalla nuova detrazione introdotta dal comma 1 del medesimo articolo 2, sia effettivamente emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

evidenziata la rilevanza sociale delle misure di cui all'articolo 3, comma 4, volte all'introduzione di ulteriori detrazioni in favore dei giovani tra venti e trent'anni che stipulino contratti di locazione per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;

sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di accelerare la riforma del catasto, nonché la revisione degli estimi catastali, sulla base dei principi direttivi indicati dal disegno di legge C. 1762, anche al fine di estendere gradualmente la franchigia sull'unità abitativa destinata ad abitazione principale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del predetto disegno di legge, e per rinnovare il sistema estimativo degli immobili, basato sulla distinzione in categorie e classi, favorendo in tal modo il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione e dell'elusione nel settore immobiliare,

condivisa la decisione, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, di destinare prioritariamente le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero determinarsi nel 2008 rispetto alla legislazione vigente, derivanti dalla lotta all'evasione, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, e all'incremento della quota di detrazione per spese di produzione del reddito;

sottolineata inoltre l'opportunità di confermare e rafforzare gli strumenti per semplificare gli adempimenti, facilitare il dialogo tra fisco e contribuenti, rafforzare l'attività di accertamento e di repressione delle frodi fiscali, e migliorare l'ordinamento tributario, in particolare attraverso la riforma del sistema tributario penale, il miglioramento del sistema informatico del fisco e la tracciabillità dei pagamenti, con la progressiva eliminazione dell'uso del contante,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla riformulazione dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del disegno di legge finanziaria, in materia di deducibilità degli interessi passivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il meccanismo dell'interpello con una semplice comunicazione da parte delle imprese, nonché di prevedere un regime transitorio, al fine di consentire l'applicazione graduale del nuovo regime di deducibilità;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a ridurre la pressione fiscale sulle microimprese e sulle piccole imprese, che possono risultare escluse sia dai benefici connessi al regime dei contribuenti minimi, sia dalle agevolazioni conseguenti alla riduzione dell'aliquota IRES, innalzando la soglia della deduzione forfetaria IRAP dagli attuali 8.000 fino a 10.000 euro;

c) sempre con riferimento alle modifiche alla disciplina IRES realizzate dall'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare tale regime, alla luce dell'introduzione dei nuovi principi contabili internazionali, i quali richiedono una semplificazione per il sistema delle imprese;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere il regime di detrazione dei mutui per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, già in parte modificato dal disegno di legge finanziaria, elevando dal 19 al 23 per cento la percentuale di detraibilità degli interessi passivi pagati su tali mutui, al fine di armonizzare tali previsioni con la modifica dell'aliquota IRPEF relativa al primo scaglione di reddito operata dalla legge n. 296 del 2006;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire un ulteriore affinamento degli studi di settore, evidenziando maggiormente il carattere di strumento di accertamento di tale istituto, in particolare chiarendo che i ricavi, desumibili dagli indicatori di normalità economica, costituiscono, fino all'approvazione dei nuovi studi di settore, presunzioni semplici, e che, in caso di accertamento, spetta all'amministrazione finanziaria motivare l'accertamento effettuato, nonché specificando che l'attività di accertamento realizzata per mezzo degli studi di settore si indirizza prioritariamente nei confronti di soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente attività in conto terzi;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di continuare l'opera di ristrutturazione e rafforzamento delle strutture di accertamento, in particolare dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, a tal fine procedendo al potenziamento dei rispettivi organici, anche attraverso il bando di ulteriori concorsi, tenendo conto del fatto che, di norma, l'accesso agli uffici pubblici deve avvenire mediante pubblico concorso e che il ricorso alle graduatorie deve costituire un'eccezione, nonché garantendo la salvaguardia delle rispettive dotazioni finanziarie;

g) con riferimento al regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, di cui ai commi da 1 a 21 dell'articolo 4, si sottolinea l'opportunità di sviluppare il processo di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti minimi, rilevando l'opportunità di realizzare in futuro ulteriori integrazioni e miglioramenti di tale regime semplificato;

h) con riferimento al sistema della riscossione dei tributi, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, in caso di rateizzazione dei debiti tributari del contribuente, l'obbligo di prestare fideiussione si applichi solo al di sopra di una determinata soglia quantitativa, venendo in tal modo incontro alle esigenze di un'ampia platea di contribuenti;

i) con riferimento al sistema della riscossione coattiva, che è stato oggetto nel corso degli ultimi anni di un complesso intervento di riforma, valuti la Commissione l'opportunità di semplificare e razionalizzare l'operatività della società Equitalia, in coerenza con gli indirizzi degli azionisti, in particolare snellendo i rapporti istituzionali con gli organismi dell'amministrazione finanziaria, ampliandone gli ambiti di azione e rendendo ancora più efficace ed incisiva l'attività di riscossione da essa svolta;

l) con riferimento ai meccanismi di rimborso dei crediti tributari vantati dai contribuenti nei confronti dell'Erario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i rimborsi risalenti a più di dieci anni, che le somme spettanti a tale titolo siano produttive di interessi;

m) con particolare riferimento alle modalità di riscossione delle entrate degli enti locali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che i servizi di gestione di tali entrate possono essere affidati, previa gara ad evidenza pubblica, anche a società miste a capitale pubblico- privato iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché consentendo la rinegoziazione dei contratti in essere;

n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che le plusvalenze derivanti dalla cessioni di beni immobili da parte delle persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro che perseguono scopi di utilità sociale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 207 del 2001, non sono soggette ad imposizione, se tali plusvalenze sono utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili destinati allo svolgimento delle medesimi attività cui era adibito l'immobile alienato;

o) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi di riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, al fine di compensare le maggiori entrate a titolo di IVA derivanti dalle variazioni del prezzo del petrolio registratesi sui mercati internazionali;

p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare l'omogeneizzazione del regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani rispetto ai soggetti esteri, valorizzando a tal fine i principi di delega previsti in materia dall'articolo 1 del disegno di legge C. 1762, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze;

q) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, relativi alle licenze e ai documenti sostitutivi per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, fatti salvi i versamenti già effettuati;

r) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il disposto dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge n. 262 del 2006, specificando che i padiglioni fieristici possono essere sempre accatastati nella categoria E;

s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2007, n. 270, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, consentendo che tali disposizioni possano essere applicate anche a quei contribuenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno un esercizio d'imposta non corrispondente all'anno solare;

t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione del meccanismo del 5 per mille anche alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivo rilasciato dal CONI, nonché alle fondazioni culturali ed alle fondazioni lirico-sinfoniche;

u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti delle istituzioni scolastiche statali per il relativo funzionamento amministrativo e didattico;

v) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, che prevede l'introduzione di una detrazione IRPEF per i contratti di locazione stipulati dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, per i primi tre anni di durata del contratto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale beneficio si applichi anche ai contratti già stipulati, precisando, in tal caso, se il triennio decorre dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di entrata in vigore della disposizione;

z) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell'articolo 16 del TUIR, come introdotto dalla lettera d) del medesimo comma 4;

aa) con riferimento al comma 10 dell'articolo 2, il quale interviene sulle modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito, stabilendo che, per l'individuazione della misura del beneficio spettante, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire attraverso una novella degli articoli 12 e 13 del TUIR, piuttosto che mediante l'inserimento di commi aggiuntivi;

bb) con riferimento ai commi da 12 a 14 dell'articolo 2, i quali prorogano, per gli anni 2008-2010, le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all'aliquota IVA agevolata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il comma 13, relativo alla proroga dell'aliquota agevolata IVA, richiedendo, analogamente a quanto disposto con riferimento alla proroga della detrazione IRPEF, l'evidenziazione in fattura del costo della manodopera;

cc) con riferimento al primo periodo del comma 16 dell'articolo 2, il quale, nell'ambito della proroga delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte dalla legge finanziaria 2007, dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione di tali previsioni, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, valuti la Commissione di merito la congruità del richiamo a tale decreto ministeriale, considerato che esso reca disposizioni di attuazione di differenti agevolazioni tributarie, relative ad apparecchi domestici, motori industriali e variatori di velocità;

dd) con riferimento al comma 21 dell'articolo 2, il quale, nel quadro delle modifiche al regime di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, recate dai commi 19, 20 e 22, prevede l'abrogazione del comma 15 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha a sua volta abrogato l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'effettiva disapplicazione, in generale, del regime agevolato disposto dal predetto l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388, in considerazione del fatto che l'abrogazione di una norma che reca abrogazione di un'altra disposizione non comporta la rivivescenza della prima norma soppressa;

ee) con riferimento al comma 1, lettera i), dell'articolo 3, il quale sostituisce l'articolo 96 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto del comma 6 del nuovo articolo 96, che conferma le regole di indeducibilità assoluta previste, tra l'altro, dall'articolo 90, comma 2, del TUIR, con la norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 90, comma 2, recata dal comma 3 dello stesso articolo 3, la quale indica invece che gli interessi passivi relativi ad acquisto di immobili non strumentali non sono compresi fra i componenti negativi indeducibili;

ff) con riferimento alle modalità applicative delle disposizioni contenute nella lettera z) del comma 1 dell'articolo 3, concernenti il limite al riporto in avanti delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la disciplina applicabile all'ipotesi in cui, in capo alla stessa società partecipante alla fusione, siano attribuite sia perdite d'esercizio sia interessi oggetto di riporto in avanti;

gg) con riferimento ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, recanti disposizioni dirette ad assicurare che la riduzione dell'imposizione IRES produca effetti anche sulla tassazione in capo al socio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di disciplinare la fattispecie concernente i dividendi e le plusvalenze relativamente ai quali viene corrisposta, in luogo della tassazione ordinaria, la ritenuta alla fonte a titolo definitivo;

hh) sempre con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del decreto ministeriale, ivi previsto, con il quale saranno rideterminate le quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate;

ii) con riferimento ai commi da 7 a 9 dell'articolo 3, i quali recano una disciplina fiscale in materia di redditi di impresa individuale o derivante da partecipazione in società di persone, prevedendo in particolare la possibilità per il contribuente di optare per un regime di tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento, a condizione che il reddito sia mantenuto all'interno dell'impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che, in caso di successivo prelievo o distribuzione di utili, l'assoggettamento a tassazione IRPEF ordinaria riguarda l'intero reddito di impresa;

ll) con riferimento ai commi 13 e 14 dell'articolo 3, i quali recano una disciplina agevolativa di natura opzionale per le operazioni di riorganizzazione societaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire i criteri ai quali si dovrà attenere il decreto ministeriale previsto dal comma 14 per coordinare tale previsione con la disciplina agevolativa di maggior favore, applicabile ad alcune tipologie di operazioni rientranti in tale categoria, prevista dall'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006;

mm) con riferimento al comma 18 dell'articolo 3, il quale prevede lo svincolo delle riserve in sospensione d'imposta ai fini IRAP, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto disposto dall'ottavo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3, il quale introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le predette riserve attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'1 per cento;

nn) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'entrata in vigore della previsione all'autorizzazione dei competenti organi dell'Unione europea;

oo) con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, il quale conferma, anche per il periodo d'imposta 2008, l'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 122, comma 1, lettera f), del disegno di legge finanziaria, che interviene sulla stessa materia prevedendo la proroga dell'agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010;

pp) con riferimento alle lettere b) e c) del comma 13 dell'articolo 9, relative alla tassazione dei carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere tali disposizioni, le quali sono già comprese nell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007;

qq) con riferimento al comma 48 dell'articolo 9, relativo alle modalità attuative delle previsioni in materia di procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;

rr) con riferimento al comma 75 dell'articolo 9, in materia di applicazione degli indicatori di normalità economica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 con quello alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;

ss) con riferimento al comma 15 dell'articolo 61, il quale introduce un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'efficacia del nuovo regime all'autorizzazione della Commissione europea, analogamente a quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo con riferimento al comma 14, che dispone l'inapplicabilità delle norme fiscali in materia di ammortamento alla stessa tipologia di beni;

tt) con riferimento al comma 5 dell'articolo 121, il quale prevede, tra le condizioni per beneficiare del credito d'imposta per nuove assunzioni, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che i lavoratori neoassunti non abbiano lavorato prima, o abbiano perso l'impiego precedente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale condizione si riferisca ai soli rapporto di lavoro dipendente, e se la perdita dell'impiego riguardi anche il caso di dimissioni volontarie.

 

 


ALLEGATO 4

 

Tabella n. 2.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter,
approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256,
approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

 

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge C. 3257 e note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010», e le connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008)»;

evidenziato positivamente come le innovazioni apportate dal Governo alla struttura del Bilancio permettono di focalizzare maggiormente l'attenzione del dibattito parlamentare sui criteri di allocazione delle risorse pubbliche, consentendo, attraverso l'evidenziazione del legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, di valutare meglio la qualità e l'efficienza della spesa in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire;

sottolineato inoltre come la revisione del Bilancio incrementi e razionalizzi il contenuto informativo relativo allo stato di previsione dell'entrata;

rilevato, in particolare, come l'introduzione della distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti risulti di particolare rilevanza ai fini del rispetto del Patto di Stabilità, mentre l'individuazione, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, della quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti e di quella correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, consenta di valutare più analiticamente i risultati conseguiti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire la piena ed effettiva applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di portabilità dei mutui, chiarendo che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9, comma 54, lettera a), del disegno di legge finanziaria, al fine di consentire, nel caso di esternalizzazione dei servizi relativi alle entrate degli enti locali, anche il ricorso a società miste, a capitale pubblico locale e privato, costituite tra l'ente o gli enti che hanno deliberato l'affidamento dei servizi ed un socio privato iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, scelto mediante gara ad evidenza pubblica;

c) con riferimento all'articolo 20, comma 2, relativo alla redazione dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti territoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare le misure di tutela ivi previste, prevedendo l'istituzione di una cabina di regia che possa favorire il confronto in materia di tutte le istituzioni interessate, rappresentate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia, dall'ABI, nonché dalle regioni e dagli altri enti locali;

d) sempre con riferimento all'articolo 20, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di stabilire l'obbligo di procedere mediante gara all'individuazione dell'istituto bancario con il quale ciascun ente locale realizza le operazioni in strumenti finanziari derivati, al fine di garantire la massima convenienza per l'ente e di favorire un maggiore livello di efficienza del mercato, nonché di prevedere l'obbligo, per gli intermediari finanziari controparti degli strumenti derivati sottoscritti dagli enti locali, di fornire a questi ultimi informazioni periodiche sul valore di mercato degli strumenti sottoscritti;

e) con riferimento all'articolo 20, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale ivi previsto;

f) con riferimento all'articolo 99, recante la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare tale importante intervento di riforma, che può consentire di incrementare la protezione dei consumatori e di favorire maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, nell'ambito di uno specifico intervento legislativo in tale campo.

 

 


VIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi della vicepresidente Alba SASSO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

 

La seduta comincia alle 9.10.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256, disegno di legge finanziaria 2008 ed il disegno di legge C. 3257, recante il disegno di legge bilancio dello Stato per il 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010, con particolare riferimento alle tabelle di competenza della Commissione.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti indicati entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 20 di giovedì 22 novembre 2007, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svolta ieri, martedì 20 novembre.

Aggiunge che nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza ha deliberato di procedere allo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti delle categorie di soggetti interessati ai provvedimenti in esame, per le materie di competenza della Commissione, che ne abbiano fatto richiesta. L'indicata audizione informale avrà luogo giovedì 22 novembre a partire dalle ore 16.

Dà quindi la parola alla collega per lo svolgimento della relazione sui provvedimenti in esame.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge finanziaria 2008 in esame, insieme al decreto-legge che reca interventi urgenti in materia economico-finanziaria e al disegno di legge che recepisce l'accordo di luglio sul welfare, rappresenta il quadro normativo che sostiene la manovra di bilancio 2008 proposta dal Governo, in coerenza con il DPEF dello scorso luglio. In sintesi, questi tre provvedimenti proseguono e consolidano l'opera di risanamento della finanza pubblica e mettono in campo una serie di azioni a sostegno della crescita e di una maggiore equità sociale. Nelle misure incluse complessivamente nella manovra 2008 può cogliersi un cambio di registro rispetto al passato poiché si tratta di norme che restituiscono all'Italia il futuro, poiché si affronta il presente senza ipotecare le risorse del domani e si traccia il percorso che il paese deve intraprendere per innovarsi e crescere, con rigore, con senso di responsabilità, con attenzione per chi è in posizione di svantaggio.

Rileva che grazie agli effetti della finanziaria 2007, ispirata ai valori di risanamento, sviluppo ed equità, la manovra in esame ha carattere espansivo e non correttivo, come non capitava da molti anni, e pone le basi per una crescita economica prolungata e sostenibile, attraverso la restituzione fiscale, la semplificazione, gli investimenti, la protezione sociale. Questi profili di carattere redistributivo, di recupero dell'efficienza e di gratificazione del merito, sono propri anche nei provvedimenti che incidono negli ambiti di pertinenza della VII Commissione. In occasione della discussione della finanziaria dello scorso anno, la relatrice Sasso auspicava che l'Italia potesse volare alto, grazie ad una politica che premiasse il talento, che puntasse sull'innovazione, che facesse della conoscenza un sistema inclusivo, che mettesse in campo la prassi della programmazione e della valutazione. Osserva, in proposito, che la finanziaria 2008, a distanza di un anno, si pone sulla buona strada nella realizzazione di tale auspicio. Illustra quindi le misure della manovra dal settore dei beni culturali, per il quale sono previsti interventi di grande rilievo, sia per il profilo dell'impegno finanziario, sia per la qualità delle misure adottate, che prevedono meccanismi di premialità del merito, razionalizzazione delle spese, tutela e valorizzazione del patrimonio.

Sottolinea in particolare che l'articolo 12 è finalizzato a rilanciare l'industria cinematografica nazionale, per rispondere alle richieste non più procrastinabili di un settore che tante gratificazioni ha dato all'Italia, grazie alla creatività dei propri autori e alla riconosciuta competenza delle molte figure professionali che operano nel settore, ma che oggi segna il passo per la difficoltà di reperire gli ingenti capitali necessari per la produzione, in attesa dell'approvazione in Parlamento della tanto attesa «legge di sistema». I commi da 1 a 10 introducono meccanismi di incentivazione fiscale, tramite crediti di imposta, cosiddetta tax credit, a favore delle imprese che investono nella filiera del cinema. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati da persone giuridiche e persone fisiche titolari di reddito di impresa, estranee al settore cinematografico, mentre i commi da 3 a 7 normano l'incentivo per gli investimenti operati da imprese della filiera - produzione, distribuzione, esercizio - nei medesimi segmenti imprenditoriali. La fissazione delle disposizioni applicative dei commi suddetti è disposta da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico. Il comma 10 subordina l'efficacia dei commi da 1 a 9 e del successivo 13 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, onde evitare che l'eventuale qualificazione come «aiuti di Stato» comporti la sospensione della fruizione del beneficio. Evidenzia in particolare che il meccanismo del tax credit ha prodotto, nei numerosi paesi europei ed extraeuropei che lo hanno adottato, esiti molto lusinghieri, soprattutto sotto il profilo dell'aumento dei volumi produttivi. La scelta di tale strumento, tuttavia, deriva anche dall'esigenza di adottare una corretta e trasparente gestione fiscale e contabile, dato che con il tax credit i flussi finanziari sono sottoposti a continuo monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente, il provvedimento sollecita l'emersione dell'utile d'impresa. La scelta dell'incentivo fiscale ha inoltre la finalità di rafforzare il sistema cinematografico italiano, caratterizzato da un significativo numero di imprese a bassa patrimonializzazione ed alta mortalità. Per tale motivo, il beneficio è stato esteso anche alle imprese esterne alla filiera, interessate ad investire nei prodotti cinematografici. Rileva che il meccanismo adottato contribuirà all'attivazione di un processo virtuoso caratterizzato da maggiore apertura internazionale del settore, rafforzamento delle imprese indipendenti di piccola e media dimensione, affrancamento progressivo dal finanziamento pubblico, rafforzamento dell'intero comparto e del mercato.

Aggiunge quindi che i successivi commi da 11 a 13 sono tesi a favorire, mediante il riconoscimento di un credito d'imposta - 25 per cento del costo di produzione della singola opera, con un limite massimo di 5 milioni di euro per opera filmica - le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post produzione, rendendo più conveniente per le produzioni straniere di alto livello avvalersi dei servizi italiani, della manodopera nazionale e delle locations cinematografiche di cui il nostro paese è assai ricco. I commi 14, 15, 16 e 17, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispongono ulteriori agevolazioni fiscali - fissando un limite di spesa - in favore delle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica, i cui utili impiegati nelle proprie attività per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale d'essai non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; analoghe agevolazioni, ma contenute al 30 per cento degli utili, sono previste per le imprese esterne alla filiera che investono in attività di produzione o di distribuzione per le stesse opere cinematografiche. Il comma 18 assegna, infine, un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, destinato alla realizzazione, al ripristino e all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche in deroga al medesimo comma 4 dell'articolo 12. Connesso al settore della produzione cinematografica è il contenuto dell'articolo 72, così come modificato dal Senato, che apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di assicurare condizioni di ulteriore promozione della produzione audiovisiva europea ed italiana, in considerazione del valore culturale e dell'indotto nel comparto della produzione audiovisiva, compresa quella filmica, in particolare, sostituendo, al comma 1, i commi 3 e 5 dell'articolo 44 del richiamato decreto legislativo n. 177 del 2005, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. La principale novità introdotta con il comma in esame consiste nel prevedere alcune sottoquote per la programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, rispetto alle quote che già la legge prevede siano destinate alla diffusione di opere europee realizzate da produttori indipendenti; analogamente si prevedono sottoquote a favore delle opere di espressione originale italiana rispetto alle quote degli introiti vincolati all'acquisto delle opere europee. La norma prevede che anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili partecipino alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, attraverso una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento.

Ricorda quindi che il comma 2 dell'articolo 72 aumenta l'entità delle sanzioni collegate agli eventuali inadempimenti di cui si rendono responsabili le amministrazioni e gli enti pubblici anche economici nel momento in cui destinano alcune somme, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'articolo 41 del testo unico prevede che tali somme debbano essere destinate per almeno il 15 per cento a favore delle emittenze private televisiva e radiofonica locali operanti nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Il comma 1 dell'articolo 89 modifica invece la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007 per consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine 2006 nelle contabilità speciali dei capitoli degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC); tale modifica ha la finalità di rendere stabilmente applicabile il riutilizzo. Si dispone, in particolare, che siano ridestinate con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile, nell'ambito della stessa Regione. Infine, si stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno, i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi. Evidenzia quindi che, tenuto conto dei rilievi della Corte dei Conti sulla pesante situazione dei residui giacenti inoperosi sulle contabilità speciali e della positiva esperienza verificatasi nel corrente esercizio, che ha permesso di utilizzare proficuamente risorse «bloccate» per finalità ritenute prioritarie, la disposizione in esame propone ora di trasformare tale riprogrammazione, di carattere straordinario, in una attività di profilo strutturale, avente natura di ordinarietà e ricorrenza. Il comma 2 dell'articolo 89, aggiunto durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, al fine di sostenere le iniziative di intervento a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 78 del 2001, di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Inoltre concede un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di proseguire la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del medesimo articolo 11, commi 3 e 4.

Rileva inoltre che l'articolo 90, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, introduce alcune disposizioni per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi. Le misure prevedono, da un lato nuovi criteri sulla governance ed interventi per riduzione delle spese, dall'altro istituisce un apposito fondo di 20 milioni di euro - per ogni anno del triennio 2008-2010 - per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni soggette ad amministrazione straordinaria o che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due anni ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento. Grazie all'introduzione di meccanismi premiali e a norme rigorose per il risanamento dei bilanci, si prevede di intervenire efficacemente all'ordinato funzionamento delle fondazioni suddette. Il comma 1 novella in più parti il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato delle fondazioni lirico-sinfoniche: in particolare, la lettera a) prevede che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta, mentre la lettera b) dispone l'obbligo, e non più la facoltà, di sciogliere il consiglio di amministrazione nell'ipotesi in cui il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio; la lettera c) prevede che la durata dell'incarico dei commissari straordinari possa essere rinnovabile una sola volta. Il comma 4 dispone, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010 (tranne alcune eccezioni), prevedendo inoltre che per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Il successivo comma 5 reca l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del già citato Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, mentre il comma 6 descrive le modalità per il riparto del fondo in questione. Il comma 7 novella l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, prevedendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono stabiliti sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese, di cui si specificano le modalità di individuazione.

Sottolinea, ancora, che l'articolo 91, introdotto dal Senato, in considerazione del valore scientifico espresso dall'attività delle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, semplifica le modalità di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni suddette, ne incrementa la dotazione per il 2008 e consente loro di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato - di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall'agenzia del demanio. Il comma 1 prevede, in particolare, che dal 1o gennaio 2008 gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468). Pertanto, la disposizione in esame è volta a separare l'individuazione dei fondi destinati alle istituzioni culturali da quelli destinati ad altri soggetti culturali, prevedendo a tal fine una posta contabile autonoma. Il comma 2 dispone che, per l'anno 2008, la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 534 del 1996 sia incrementata di 3,4 milioni di euro. Precisa che, con riferimento al richiamo agli artt. 7 e 8 della legge n. 534 del 1996, quest'ultima non quantifica direttamente l'importo dei contributi da assegnare ad enti ai sensi degli articoli citati - contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella triennale e contributi annuali ad enti non inseriti in tabella - ma rinvia al decreto ministeriale annuale di riparto. Sottolinea, inoltre, che l'articolo in esame non specifica le modalità di riparto del fondo destinato alle istituzioni culturali. Il comma 3 del medesimo articolo introduce invece una importante novità: consente ad Accademie ed istituzioni culturali senza scopo di lucro di richiedere la concessione a titolo gratuito, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 - ad esempio, immobili demaniali o patrimoniali dello Stato -, assumendone gli oneri di manutenzione per lo svolgimento di attività culturali di interesse pubblico.

Ricorda inoltre che l'articolo 92, introdotto dal Senato, assegna, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini, per le celebrazioni del 150o anniversario della nascita di Giacomo Puccini. L'articolo 93, introdotto dal Senato, autorizza - per l'esercizio 2008 - lo stanziamento di un milione di euro finalizzato al restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri; l'importo sarà assegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per quanto attiene al settore dell'istruzione, ritiene che i provvedimenti contenuti nel disegno di legge finanziaria proseguano coerentemente l'azione di modernizzazione impressa al sistema nazionale di istruzione e formazione con la legge finanziaria 2007, ed impostata sull'attuazione dei criteri di efficienza e di equità. In questo senso sono da intendersi, ad esempio, l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed i provvedimenti a favore dell'educazione degli adulti e del sistema della formazione integrata. Tali misure, in assonanza alla Strategia di Lisbona, consentono ai giovani, ed in particolare a quelli svantaggiati, ed agli adulti quelle competenze indispensabili per affrontare le sfide poste dalla contemporanea società della conoscenza. Con gli interventi della legge finanziaria 2007 è stato infatti approntato un piano di rilancio della scuola pubblica e di razionalizzazione delle spese e di efficienza degli investimenti nel settore. Analogamente, con l'articolo 94 si prevedono nuove misure di razionalizzazione e riorganizzazione del servizio scolastico e nuove disposizioni in merito all'organico dei docenti di sostegno, alle assunzioni di personale ATA, alle procedure di reclutamento dei docenti. In particolare il comma 1 prevede sia misure di carattere strutturale per l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali dell'istruzione liceale e dell'istruzione secondaria di secondo grado, sia le procedure di riconversione dei docenti soprannumerari, realizzata entro il termine dell'anno scolastico 2009-2010 (anziché entro l'anno scolastico 2007-2008) e a prescindere dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto, tramite corsi di specializzazione intensivi - compresi quelli per il sostegno - a cui è obbligatorio partecipare. Il comma 2 del medesimo articolo 94 indica l'ammontare complessivo delle economie di spesa conseguenti alla rideterminazione dei risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 e agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo in esame, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2008, 897 milioni di euro per l'anno 2009, 1.218 milioni di euro per l'anno 2010, 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. A tale proposito, evidenzia una contrazione delle economie di spesa già previste dal citato articolo 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 - pari a 448,20 milioni di euro per l'anno 2007, 1.324,50 milioni di euro per l'anno 2008, 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, si applica la clausola di salvaguardia, procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007.

La volontà di realizzare una scuola equa ed inclusiva, nella quale siano date reali opportunità di crescita agli alunni «diversamente abili» attraverso lo sviluppo dei processi di integrazione, trova sostanza nei commi 3 e 4 che, anche sulla scorta dell'ampio dibattito affrontato durante l'approvazione della legge finanziaria 2007, recano una nuova disciplina della determinazione dei posti dei docenti di sostegno. In particolare, si dispone che i posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 non superino il 25 per cento del numero di sezioni e classi dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006-2007 e che il rapporto medio nazionale sia di un insegnante ogni due alunni; inoltre é rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell'anno scolastico 2006-2007. Ritiene in particolare che un punto qualificante della legge finanziaria 2007 nel settore istruzione, ampiamente dibattuto anche in Commissione, fu il massiccio piano triennale di immissioni in ruolo di 150.000 docenti e 20.000 ATA - amministrativo, tecnico, ausiliario - adottato per contrastare il fenomeno del precariato, a vantaggio non solo della sicurezza e della serenità del personale della scuola, ma anche della continuità didattica e dell'offerta formativa che ricade sugli studenti. Ricorda quindi che anche il disegno di legge in parola prevede norme di analogo tenore: in particolare il comma 5 novella l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 incrementando di 10.000 unità, e cioè da 20.000 a 30.000, il contingente di immissioni in ruolo previste per il personale ATA, mentre il comma 6, introdotto dal Senato - a seguito dell'approvazione di un emendamento sostitutivo degli originari commi 6, 7, 8 - rinvia ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e di reclutamento dei docenti, prevede concorsi ordinari, con cadenza biennale. Il regolamento sarà emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Aggiunge infine che i commi da 7 a 15, sulla scorta dell'analisi esposta nel Quaderno bianco della scuola, affidano ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni l'indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo modello di organizzazione scolastica, finalizzato ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere l'efficacia e l'efficienza della spesa; tale modello sarà inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale. Rileva inoltre che l'articolo 95 finalizza, a decorrere dall'anno 2008, una quota parte (fino ad un massimo del 15 per cento, vale a dire 33 milioni di euro) della spesa autorizzata per il settore scolastico dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 634) a servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

Passa, quindi, ad illustrare gli aspetti relativi ai settori dell'università e della ricerca che concorrono in modo determinante allo sviluppo scientifico e culturale del nostro Paese, all'incremento del trasferimento di tecnologie, all'innovazione di prodotto e di processo delle imprese. In questo senso, l'articolo 96, che istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), segna un significativo cambio di passo nel governo di questo settore e non solo per l'incremento delle risorse - scelta comunque assai apprezzabile dopo anni di riduzione del Fondo, mentre in Europa e nel resto del mondo gli investimenti crescono costantemente, incrementando l'innovazione e la competitività - ma per le modalità con quali esse saranno assegnate. Tali risorse aggiuntive, che devono essere utilizzate per far fronte agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente, ai rinnovi contrattuali del restante personale, per sostenere il diritto allo studio, l'edilizia universitaria nonché per altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei, saranno assegnate previa adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). A tale proposito, segnala che anche il CUN potrebbe essere sentito, per le competenze specifiche ad esso assegnate in merito all'utilizzazione della quota del Fondo di finanziamento ordinario per le università e agli obiettivi di programmazione universitaria.

Il citato piano programmatico è espressione concreta della positiva logica della programmazione-valutazione e del finanziamento incentivante che deve essere posta al centro dell'azione di governo del sistema università e ricerca. Come già delineato nel «Patto per l'università e la ricerca», sottoscritto nell'agosto scorso dal MUR e dal MEF, la predisposizione del piano programmatico è volto al conseguimento di alcuni obiettivi strategici - contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, riequilibrio finanziario tra gli atenei, ridefinizione del vincolo dell'indebitamento, adozione di un sistema programmatorio degli interventi - mediante una reciproca assunzione di responsabilità da parte del MUR e degli atenei, ove il primo si impegna ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università tenendo conto del tasso di inflazione e delle dinamiche delle retribuzioni, mentre i secondi, sottoposti ad un efficace sistema di valutazione, si vincolano al rispetto di strategie di razionalizzazione della spesa e di miglioramento della qualità dei servizi e dell'offerta didattica. Il comma 3 dell'articolo 96, introdotto al Senato, prevede un incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l'assegno di dottorato di ricerca. Ricorda, al riguardo, che già il decreto-legge n. 81 del 2007 ha incrementato di 10 milioni di euro le risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione.

Per quanto attiene alla ricerca e al sostegno ai giovani ricercatori, ricorda che l'articolo 78, introdotto dal Senato, prevede misure in favore dei progetti di ricerca presentati dai ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, destinando, a decorrere dall'anno 2008, una quota - non inferiore al 10 per cento - del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). I progetti di ricerca devono essere previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un apposito comitato. Tale comitato è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici - l'impact factor ed il citation index - e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante l'incremento delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in commento. Il comma 2 dell'articolo 78 demanda invece l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge finanziaria 2007. Al riguardo segnala che l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 dispone - con un periodo aggiuntivo al comma 873 - che, per il triennio 2008-2010, si provvede alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione del FIRST, non con un regolamento, bensì con un decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007. A tal proposito, occorrerebbe dunque valutare l'opportunità di un coordinamento tra il testo della disposizione in esame e quello della disposizione richiamata.

Sottolinea quindi che il comma 4 dell'articolo 122, introdotto dal Senato, ripristina a decorrere dal 2008 il finanziamento assegnato dalla legge finanziaria 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge n. 311 del 2004, alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet per l'importo di 1,5 milioni di euro annui. In merito all'ambito della pratica sportiva, ricorda l'articolo 125, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio il «Fondo per lo sport di cittadinanza», ed autorizza a tal fine la spesa complessiva di 95 milioni di euro per il triennio 2008-2010, con il comma 1; incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 la dotazione del «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale», di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007, secondo quanto disposto dal comma 2; assegna un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 al Comitato italiano paralimpico, ai sensi del comma 3.

Precisa quindi che in merito all'editoria ed all'emittenza televisiva locale, interviene l'articolo 70. Il comma 1, al fine di responsabilizzare maggiormente le società di revisione sul dettaglio dei costi, rafforzando le garanzie circa la corretta quantificazione dei finanziamenti da erogare, prescrive nuove modalità di certificazione dei costi di testata, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione annua dei contributi stessi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Rileva che il testo della disposizione in esame non chiarisce le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo previsto ed, in particolare, non esplicita se tale nuovo adempimento sia richiesto a pena di decadenza dai contributi. Potrebbe, inoltre, valutarsi una riformulazione della norma in forma di novella alla legge n. 250 del 1990. Il comma 2 del medesimo articolo contiene una disciplina espressamente volta ad applicare l'articolo 1, comma 1246, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, il quale prevede che l'erogazione dei contributi diretti all'editoria e alle imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In base alla disciplina introdotta dal comma in esame, con un meccanismo più stringente del passato, la liquidazione della somma disponibile per i contributi all'editoria avviene, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione, in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascun avente diritto. Tali modalità di liquidazione «proporzionale» riguardano i contributi previsti per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 250 del 1990; per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990; per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all'articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004. La disposizione non troverebbe applicazione, invece, per i contributi alle emittenti radiofoniche - nazionali e locali - e alle emittenti televisive locali, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 250 del 1990, ai quali pure fa riferimento l'articolo 1, comma 1246, della legge n. 296 del 2006 di cui si stabiliscono le modalità applicative. Precisa che il comma 3 dispone che - a decorrere dalle domande relative all'anno 2007 - le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, e dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250 del 1990, siano rimborsate direttamente all'impresa radiotelevisiva, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Il comma 4 prevede, infine, un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2008 del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), anche per sostenere il passaggio al digitale.

Aggiunge, infine, restando nell'ambito televisivo, ma dalla parte dei telespettatori, l'articolo 5 della manovra, introdotto dal Senato, esonera dal pagamento del canone RAI - limitatamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza - i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità. Tale agevolazione decorre dall'esercizio finanziario 2008, nel limite complessivo di 500.000 euro annui. Per la concreta applicazione della disposizione si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; sono comunque previste sanzioni pecuniarie per eventuali abusi.

In conclusione, auspica una discussione serena e nel merito delle questioni, come è consuetudine per la VII Commissione e come certamente predispone una manovra che restituisce serenità ai settori di competenza, non solo perché mette a disposizione nuove risorse per l'intero sistema della conoscenza, ma dispone precise scelte politiche di lungo respiro, tese a gratificare il merito e il senso di responsabilità, a sostenere la creatività, a realizzare il principio di equità, a disporre pratiche di programmazione, innovazione e valutazione. Queste azioni, coerenti con le scelte della manovra 2007 e pertanto concorrenti alla politica di risanamento e sviluppo, sostengono il sistema scolastico, l'università, la ricerca e la cultura; queste azioni delineano, per il nostro Paese, nuovi orizzonti, nuove prospettive di sviluppo. Si riserva quindi di approfondire con maggior dettaglio, nel prosieguo della discussione, le norme precedentemente illustrate in via sintetica.

Per quel che riguarda il disegno di legge di bilancio, ricorda invece che la manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato, n. 159 del 2007, avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (C. 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (C. 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF. In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione, riguardano l'attuazione dell'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cosiddetto Protocollo Welfare (C. 3178); i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.; il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia; la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema sanitario nazionale; le infrastrutture, l'ambiente, l'assetto e la mobilità sul territorio.

Segnala preliminarmente che disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 reca una nuova articolazione del bilancio dello Stato, relativa agli stati di previsione della spesa; tale riorganizzazione, realizzata nell'ambito della legislazione vigente, si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie in 34 missioni, divise in 167 programmi. Ogni programma si compone a sua volta di 9 «macroaggregati», che costituiscono le nuove unità fondamentali di voto nell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio che corrispondono pertanto alle unità previsionali di base. Di conseguenza, secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione, si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato; all'interno di quest'ultimo, vengono poi specificati i centri di responsabilità amministrativa che gestiscono la spesa. Ne consegue che tali centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.

Passa quindi ad illustrare gli stati di previsione di competenza della Commissione Cultura. La Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, riporta gli stanziamenti relativi all'informazione ed editoria e allo sport. Le spese per interventi di sostegno concernenti i settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano ora collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), all'interno della missione 11 «Comunicazioni» e del programma «Sostegno all'editoria». L'ammontare complessivo degli stanziamenti è annualmente determinato in tabella C della legge finanziaria. Lo stato di previsione 2008 reca stanziamenti per 332 milioni di euro di cui 298 milioni di euro assegnati al macroaggregato 11.2.3. - oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 (Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria), con una riduzione di 82 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2007; 34 milioni di euro assegnati al macroaggregato 11.2.8. - oneri comuni di conto capitale - capitolo 7442 (Fondo occorrente per gli investimenti del dipartimento dell'editoria), con una riduzione di circa 45 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2007. La tabella C prevede uno stanziamento di circa 382 milioni di euro per il 2008, 336,3 per il 2009 e 331,3 per il 2010, recando così 50 milioni di risorse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente e riducendo a complessivi 77 milioni di euro il decremento rispetto al bilancio assestato 2007.

Segnala che parte delle spese per gli interventi nei settori dell'informazione insistono nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (tabella n. 11). In particolare, nell'ambito della missione 1 «Comunicazioni» - programma «Radiodiffusione sonora e televisiva», sono previsti due stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta di: 10 milioni per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, invariato rispetto al dato di bilancio dell'esercizio precedente e al dato assestato per il 2006; 143,7 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, con un incremento di 15 milioni rispetto al 2007. Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria, lo stanziamento relativo a Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria è rideterminato in circa 348 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali si registra un aumento di 50 milioni di euro, conseguente alla rideterminazione dell'importo in tabella C del ddl finanziaria. Sono stati, inoltre, rideterminati i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale in complessivi 153,6 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 10 milioni di euro, determinato dall'articolo 70, comma 4, disegno di legge finanziaria.

Aggiunge quindi che le spese in materia di sport, di competenza del dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), all'interno della missione 22 «Giovani e sport» - Programma «Attività ricreative e sport». In relazione a tale programma, lo stato di previsione reca stanziamenti complessivi pari a 781,7 milioni di euro, tra i quali rientrano in particolare: 450 milioni di euro per il finanziamento ordinario del CONI; 2,5 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport; 173,9 milioni di euro da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli investimenti in materia di sport. Segnala che la tabella C prevede uno stanziamento di 176,4 milioni di euro per il 2008, 167,8 milioni per il 2009 e 144,8 per il 2010, per l'esercizio delle funzioni in materia di sport da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 19, punto a), del decreto-legge n. 181 del 2006. Inoltre la tabella F prevede gli interventi di seguito elencati: nel settore 24 (Impiantistica sportiva): 4 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in relazione all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005, per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2009 rispettivamente a Roma e Pescara; un contributo ulteriore di 1,5 milioni di euro per il triennio 2008-2010, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e dei Giochi del Mediterraneo. Precisa che con la seconda nota di variazioni, lo stanziamento relativo a somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport (22.1.3. Oneri comuni di parte corrente - cap. 2111) è rideterminato in 33,5 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali si registra un aumento pari a 31 milioni, conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 125 del disegno di legge finanziaria.

Sottolinea inoltre che lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 2008 reca spese in conto competenza per 42.467,6 milioni di euro, di cui 42.341,2 milioni di euro (pari al 99,7 per cento) per la parte corrente e 126,4 milioni di euro (pari allo 0,3 per cento) per la parte in conto capitale. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa all'8,3 per cento. Rispetto alla legge di Assestamento per il 2007, si registra un incremento di 71,5 milioni di euro (in termini relativi l'aumento è dello 0,2 per cento). Rispetto alla legge di bilancio 2007 si registra un incremento di 293,9 milioni di euro (pari allo 0,7 per cento); La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è valutata in 100,2 milioni di euro per la parte corrente e in 27,1 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 127,3 milioni di euro. Evidenzia come si registri, peraltro, una consistente riduzione rispetto alle previsioni del disegno di legge di bilancio 2007 che computava i residui passivi presunti al 1o gennaio 2007 in 470,8 milioni di euro per la parte corrente e in 48,5 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 519,3 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa per il 2008 ammontano a 42.542,6 milioni di euro. Data una massa spendibile di 42594,9 milioni di euro (127,3 milioni di residui più 42.467,6 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 99,9 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero della pubblica istruzione ritiene di poter raggiungere nel 2007. Ricorda infine che il bilancio del ministero è composto per il 96 per cento circa di spese per il personale, per il 3 per cento circa di spese per consumi intermedi e per l'1 per cento di spese per trasferimenti e investimenti. Con riguardo a tale nuova impostazione della struttura del Bilancio dello Stato segnalo che gli stanziamenti del ministero della pubblica istruzione fanno capo alle seguenti 5 missioni: istruzione scolastica, ricerca e innovazione, l'Italia in Europa e nel mondo, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, fondi da ripartire.

Precisa, inoltre, che la Missione Istruzione scolastica assorbe 41.453,7 milioni di euro, cioè quasi la totalità, il 97,6 per cento, degli stanziamenti di competenza del ministero. Secondo quanto esposto nell'«Analisi per Missione/programma» riportata nel disegno di legge di bilancio, le risorse utilizzate per tale missione sono aumentate di 342,9 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2007 e di 228,4 milioni rispetto all'assestamento. Al macroaggregato di parte corrente Interventi sono attribuiti 117,8 milioni di euro, essi sono allocati principalmente nell'ambito della missione Istruzione scolastica sotto il Programma Scuole non statali, unità di voto 1.9.2. In particolare 101,4 milioni di euro sono allocati su vari capitoli afferenti ai Centri di responsabilità/Uffici scolastici regionali; tali importi sono destinati mantenimento delle scuole non statali di vari gradi dell'istruzione.

Segnala che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Missione Istruzione scolastica e del programma Sostegno all'istruzione, sono allocati 154,9 milioni di euro e che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), nell'ambito della Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie locali e del programma Trasferimenti agli enti locali, sono allocati 103,3 milioni di euro, somma occorrente per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore. La tabella A, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, prevede un accantonamento per il Ministero dell'a pubblica istruzione di 91 milioni di euro per il 2008, non sono previsti accantonamenti per il 2009 e 2010. La tabella B non prevede stanziamenti per il Ministero della pubblica istruzione. La tabella C prevede uno stanziamento di 191,6 milioni di euro per il triennio, senza variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente. La tabella D e la tabella E non recano interventi che interessino il Ministero. In tabella F è prevista la modulazione per il 2008 e il 2009 - 103,3 milioni di euro per ciascun esercizio - dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria, lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 42.425,0 milioni di euro di cui 42.298,7 milioni per spese correnti e 126,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto al disegno di legge originario si registra una diminuzione di 42,6 milioni di euro, delle spese di parte corrente.

Ricorda quindi che lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l'esercizio finanziario 2008, spese in conto competenza per circa 1.931 milioni di euro, di cui circa 1.500 milioni per spese correnti (77,7 per cento) e 407 milioni per spese in conto capitale (21 per cento). Nello stato di previsione figura, inoltre, un'autonoma previsione di spesa per le operazioni di rimborso di passività finanziaria con circa 18.300 milioni ( 0,9 per cento). L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,4 per cento. Rispetto alle previsioni assestate relative all'anno finanziario 2007 si registra un decremento pari a circa 71 milioni di euro, determinato da una riduzione di 14,3 milioni per la parte corrente, una diminuzione di 57 milioni delle spese in conto capitale e da un aumento di 900 mila euro per rimborso di passività finanziarie. Rispetto alla legge di bilancio 2007, il decremento è pari a circa 57 milioni di euro. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è valutata in circa 183 mila euro per la parte corrente e in 1,3 milioni per la parte in conto capitale, ai quali sono da aggiungere circa 1,1 milioni per il rimborso delle passività finanziarie, per un totale di 1,5 milioni. Rispetto alle previsioni assestate 2007, si registra un riduzione pari a circa 528 mila euro. Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2008 ammontano a circa 2,2 milioni. Data una massa spendibile di circa 3,5 milioni (1.5 milioni di residui più 1,9 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 63 per cento. Sottolinea che tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2008. Con riguardo alla nuova impostazione della struttura del Bilancio dello Stato segnala che gli stanziamenti del ministero per i beni e le attività culturali fanno capo alle seguenti missioni: ricerca e innovazione; tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; fondi da ripartire. La Tabella A prevede per il Ministero per i beni culturali una somma pari a 17,1 milioni di euro per il 2008 (nel disegno di legge originario erano previsti 6 milioni per il 2008 e circa 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010), 14,6 milioni di euro per il 2009 e 32,1 milioni per il 2010 La Tabella B prevede per il Ministero per i beni culturali 10 milioni per il 2008, pur se originariamente non era previsto alcuno stanziamento. Per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sono, invece, previsti 41.9 milioni di euro.

La Tabella C prevede uno stanziamento complessivo per il Ministero per i beni e le attività culturali pari a 557,2 milioni di euro per il 2008 e 638,2 per il 2009 e 2010, così ripartiti: assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali: 4,1 milioni di euro per il 2008 e 4,2 per il 2009 e 2019; Scuola Archeologica in Atene: 0,816 milioni di euro il 2008 e 0,831 milioni di euro per il 2009 e 2010; contributo all'Accademia nazionale dei Lincei: 2,67 milioni di euro per il 2008 e 2,72 per il 2009 e 2010; contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: 29,5 milioni di euro per il 2008, 30,0 milioni per il 2009 e 2010; interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale dell'Unesco: 0,3 milioni di euro per il 2009 e 2010; interventi dello Stato a favore dello spettacolo: 516,8 milioni di euro per il 2008 e 573,2 per il 2009 e 2010 (originariamente lo stanziamento per il 2008 era 536,8 milioni di euro e 593,2 per il 2009 e 2010; funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma: 2,30 milioni di euro per il 2008 e 2,35 milioni per il 2009 e 2010; assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali: 1,10 milioni di euro per il per il 2008 e 1,12 per ciascuno degli anni 2009 e 2010; interventi in favore dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco: 3,5 milioni di euro per il 2009 e 2010. Evidenzia invece che in tabella D non è prevista nessuna voce a favore del Ministero per i beni e le politiche culturali. La Tabella F prevede come unica voce d'interesse dei beni e delle attività culturali, all'interno della missione servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, la legge n. 208 del 1998, recante attivazione delle preordinate dalla legge finanziaria 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. A tal fine è previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2008. Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria, lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 2.027 circa milioni di euro, di cui 1.572 milioni di euro di parte corrente e 436 milioni di euro di parte capitale. Rispetto al testo originario delle previsioni di bilancio 2008, si registra un incremento delle spese pari a 96,3 milioni di euro.

Aggiunge che lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2008 reca spese in conto competenza per 10.723,6 milioni di euro. Se si distinguono le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese del Ministero per il 2008, può essere così distinto: 8.225,3 milioni di euro per la parte corrente (pari al 76,7 per cento delle spese totali); 2.498,3 milioni di euro per la parte in conto capitale (pari allo 23,3 per cento delle spese totali). L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa al 2,1 per cento. Rispetto alle previsioni assestate 2007, si registra un decremento di 378,7 milioni di euro, dato da una riduzione di 205 milioni di euro per la parte corrente e una riduzione di 173,7 milioni per la parte in conto capitale. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è valutata in 2.956,8 milioni di euro per le unità previsionali di base di parte corrente e in 3.938,2 milioni per quelle in conto capitale, per un totale di 6.895 milioni di euro.

Le autorizzazioni di cassa per il 2008 ammontano a 11.347,1 milioni di euro. Data una massa spendibile di 17.618,6 milioni di euro - 6.894,9 milioni di residui più 10.723,6 milioni di competenza - le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 64,4 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero dell'università e della ricerca ritiene di poter raggiungere nel 2008.

Con riguardo alla nuova impostazione della struttura del bilancio dello Stato, segnala che gli stanziamenti del Ministero dell'università e della ricerca fanno capo alle seguenti 5 missioni: istruzione universitaria, ricerca e innovazione; l'Italia in Europa e nel mondo; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; Fondi da ripartire. In materia di ricerca, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), prevede, nell'ambito della missione 12 e del programma 12.1. Ricerca di base e applicata, lo stanziamento di 25,8 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) lo stanziamento di 80,0 milioni di euro per l'Istituto italiano di tecnologia che registra una riduzione pari a 10 milioni rispetto al 2006 e 2007, variazione proposta in applicazione dell'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, lo stanziamento di 0,88 milioni di euro per il Fondo per i progetti di ricerca, con una riduzione di 1,2 milioni di euro, variazione proposta in applicazione della legge n. 289/2002. La tabella A, a seguito delle modificate apportate dal Senato, prevede un accantonamento per il Ministero dell'università e della ricerca di 18,4 milioni per il 2008, di 11,3 milioni di euro per il 2009 e per il 2010 (nel testo originario erano rispettivamente pari a 20,1 milioni per il 2008 e 11,9 milioni per 2099-2010). La tabella B non prevede stanziamenti per il Ministero dell'università e della ricerca. La tabella C prevede stanziamenti di circa 9.153 milioni di euro per il 2008 (+ 80 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente) e di 9.316,3 milioni di euro per i due anni successivi. La tabella D e la tabella E non recano interventi che interessino il Ministero. La tabella F prevede in relazione al Ministero dell'università, e della ricerca, 100 milioni di euro per il triennio 2008-2010 per il Fondo per le aree sottoutilizzate e 10 milioni di euro per il 2008 per gli interventi in materia di edilizia universitaria. Con la seconda nota di variazioni lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 11.397,8 milioni di euro, di cui 8.819,4 milioni di euro di parte corrente e 2.578,3 milioni di euro di parte capitale. Rileva, infine, che, rispetto al testo originario delle previsioni di bilancio 2008, si registra un incremento delle spese pari a 674,1 milioni di euro.

Si riserva quindi di formulare le proposte di relazione sui provvedimenti in titolo nel prosieguo dell'esame.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva che la disposizione di cui all'articolo 5 del disegno di legge finanziaria ha un contenuto discutibile, in quanto la stessa riguarda una platea molto esigua, 4.000 persone, e in quanto è previsto un limite massimo di spesa. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca come si conciliano le disposizioni di cui all'articolo 12 con la volontà del Governo di presentare comunque un disegno di legge nella materia cinematografica. Ricorda, inoltre che il giudizio sulla capacità «espansiva» della manovra dovrebbe tenere conto delle posizioni espresse dal commissario europeo Almunia. Ritiene inoltre che debbono essere forniti chiarimenti da parte del Governo per quel riguarda gli stanziamenti per le politiche dello sport e quelli per gli investimenti in materia di sport assegnati dal disegno di legge di bilancio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quel che riguarda infine le risorse stanziate nell'ambito degli stati di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'università e della ricerca, stigmatizza la riduzione delle risorse a disposizione, chiedendo che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti al riguardo.

 

Valentina APREA (FI), preannunciando che svolgerà un intervento nella seduta di domani, ritiene opportuno che in quella sede sia presente un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

 

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani, giovedì 22 novembre 2007.

 

La seduta termina alle 10.15.


VIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

 

La seduta comincia alle 9.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Mario PESCANTE (FI) con riferimento ai finanziamenti per lo sport, ricorda che negli ultimi tempi più volte si è lamentato del fatto che gli investimenti del Governo in carica su tale materia si sono concentrati solo sul settore professionistico, citando a riguardo i provvedimenti discussi in Commissione in materia di diritti televisivi e impiantistica sportiva, riconoscendo peraltro che per quel che riguarda l'impiantistica sportiva esiste effettivamente la necessità di prevedere norme che possano soddisfare esigenze di sicurezza, che sono realmente avvertite dalla popolazione italiana.

Ricorda che l'impostazione citata è confermata dalla relazione svolta all'inizio della legislatura dal ministro Melandri in sede di esposizione delle linee programmatiche del suo dicastero. Sottolinea che, invece, nella scorsa legislatura il Governo aveva adottato provvedimenti importanti per quel che riguarda le società dilettantistiche e che erano stati inoltre utilizzati fondi non spesi per l'incentivazione dell'attività sportiva di base. Segnala, quindi, che la manovra finanziaria in discussione conferma l'impostazione finora seguita e l'assenza di una politica legislativa per gli sport di base, dato che non si prevedono modalità precise di utilizzo del finanziamento previsto in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari ad oltre 173 milioni di euro per il 2008, ricordando che sarebbe invece opportuno destinare tali ultime somme all'incentivazione dell'attività sportiva di base, alla lotta al doping, oltre che all'impiantistica sportiva. Ritiene pertanto, in conclusione necessario che il Governo chiarisca le modalità con le quali saranno utilizzate le risorse in questione, ricordando che tali somme unite ad altri stanziamenti specifici costituiscono una parte rilevantissima delle risorse complessivamente assegnate per quel che riguarda la materia dello sport.

 

Fulvio TESSITORE (PD-U) esprime una valutazione positiva sul disegno di legge finanziaria in esame, sottolineando in particolare che vengono trattate in modo adeguato le politiche che riguardano la competenza della VII Commissione. Rileva, peraltro, che pur essendo apprezzabili gli intenti sottesi ai commi 14 e 18 dell'articolo 12, sarebbe opportuno verificare l'assenza di eventuali contraddizioni tra tali commi e le restanti disposizioni dell'articolo 12. Esprime un giudizio positivo sull'articolo 89 del disegno di legge finanziaria, rilevando peraltro che sarebbe opportuno indicare i criteri attraverso i quali la riprogrammazione deve avvenire. Considera inoltre importante l'articolo 90 sulle fondazioni lirico-sinfoniche, in quanto tale disposizione inizia a prendere atto di alcune difficoltà «costituzionali» della legge istitutiva delle fondazioni lirico-sinfoniche. Riterrebbe peraltro opportuno, preannunciando in tal senso la presentazione di un emendamento, specificare al comma 4 che le assunzioni di personale presso le fondazioni lirico-sinfoniche devono sempre avvenire nell'ambito disponibilità di bilancio. Per quel riguarda l'articolo 134 del disegno di legge finanziaria, che prevede la soppressione degli enti inutili, sottolinea che, se può apparire giustificabile la soppressione dell'istituto per l'Asia e l'Africa, esprime perplessità in ordine alle prevista soppressione dell'Unione accademica nazionale, la quale costituisce un organismo fondamentale di livello internazionale e ricordando altresì che nella scorsa legislatura si era portato avanti un procedimento volto alla soppressione dell'ente in questione, senza raggiungere il risultato mirato.

 

Valentina APREA (FI) sottolinea che le misure per la scuola contenute negli articoli 94 e 95 della legge finanziaria, ampiamente anticipati dal Quaderno Bianco predisposto dai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze nello scorso mese di settembre, confermano la volontà del Governo di rallentare, se non di ulteriormente bloccare, il processo riformatore dell'istruzione avviato nella scorsa legislatura. Infatti, a fronte di dati e numeri preoccupanti che parlano di una scarsa qualità degli apprendimenti degli studenti italiani riportati convenientemente nel Quaderno Bianco, il Governo, anziché intervenire immediatamente e, in molti casi in coerenza con le scelte del Governo Berlusconi - riduzione del tempo scuola, flessibilità organizzativa, costruzione di un sistema di valutazione, nuovo reclutamento e carriera degli insegnanti - riprese dallo stesso documento governativo, si limita ad adottare interventi di facciata rinviando agli anni 2010 e 2011 le modifiche di sistema. Ritiene che le conseguenze di queste scelte peseranno su tutto il sistema educativo stretto tra esigenze di modernizzazione e rinvii burocratici, ma soprattutto impediranno al Paese di presentarsi agli appuntamenti europei dell'Agenda di Lisbona con una scuola riformata secondo le indicazioni europee e secondo i modelli vincenti in Europa e nell'OCSE.

Nel merito, rileva che le misure previste alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 94 che intervengono su aspetti ordinamentali e sugli organici riflettono vecchie logiche emergenziali - contenimento del numero delle classi e degli insegnanti- e riduzioni di orari che prescindono da un progetto organico di riforma dei percorsi, limitandosi ad azzerare sperimentazioni in corso nei licei senza neppure averne valutato l'efficacia. Sottolinea, peraltro, che le misure più preoccupanti dal punto di vista della politica economica sono contenute al comma 2, in cui sono previsti tagli annui a regime fino a 1432 milioni di euro: una cifra impressionante che parla di esuberi e sprechi e di necessità di interventi strutturali, proprio come anticipato dal Quaderno Bianco. Ritiene che il Governo Prodi abbia deciso, di fare lo «struzzo» e di ridurre al minimo l'impatto del taglio e degli interventi nel 2008 e nel 2009 (535 milioni nel 2008 e 897 milioni nel 2009) per lasciare negli anni 2010 e 2011 i tagli e conseguentemente le misure più onerose e più drastiche (1.218 milioni nel 2010 e 1.432 milioni nel 2011). Destano, infine, sconcerto e allarme le misure previste al comma 6 che prevede l'abrogazione secca dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, cosiddetta riforma Moratti e del relativo decreto attuativo n. 227 del 2005 che avevano introdotto nuove modalità di formazione e reclutamento dei docenti. Contestualmente a queste abrogazioni, il Governo prevede una delega in bianco per riscrivere, attraverso regolamenti, nuove norme per formare e reclutare i docenti.

Considera, quindi, molto negativamente questa proposta, in quanto appare insostenibile sul piano politico - delega in bianco nella legge finanziaria e rinvio ad un regolamento -, sul piano delle scelte di merito, ritornando i vecchi concorsi con graduatorie di merito biennali, sul piano della non corrispondenza con l'attuale legislazione scolastica incentrata sulla formazione universitaria e sull'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ricorda che i commi da 7 a 15 dell'articolo 94 dispongono una sperimentazione triennale di un modello organizzativo definito «nuovo», sottolineando peraltro che tale sistema poteva essere definito nuovo forse negli anni '80: ignorando le leggi Bassanini (decentramento a Costituzione vigente) ma ancor di più il Titolo V (2001) e naturalmente tutti i processi avviati nella XIV legislatura, Ricorda, inoltre, che queste norme sono allo stesso tempo il segno di una disperazione e di una radicale debolezza culturale e che si tratta quindi di un provvedimento di cortissimo respiro che trascina nel tempo l'inerzia e le abitudini del passato che hanno già prodotto seri danni sul piano dell'efficacia del sistema e sui costi dello stesso. Evidenzia quindi una radicale debolezza culturale perché la sinistra, che ha sempre rivendicato una propria superiorità intellettuale e morale, oggi dimostra di non essere capace di fare altro che restaurare le vecchie logiche statalistiche e centralistiche, mentre almeno sul piano razionale riconosce che molto ci sarebbe da cambiare e proprio nella direzione indicata dal centrodestra.

Rileva, infine che in ogni caso, la logica dilatoria che ispira tutta la finanziaria, per la parte della scuola, rappresenta una brutta pagina per l'intero sistema educativo ma soprattutto per le giovani generazioni che a questo punto dovranno aspettare ancora molto per ottenere ciò che è un loro diritto: una scuola più efficace e di qualità.

 

Paola FRASSINETTI (AN) preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale sull'inter manovra finanziaria per quanto riguarda le materie trattata dalla Commissione.

Giudica, in particolare, negativamente, l'introduzione della tax shelter in finanziaria e ricorda che, al riguardo, Alleanza nazionale ha preparato un pacchetto di emendamenti oltre ad aver presentato una proposta di legge, che prevede che i sostegni al cinema siano effettuati «a regime». Inserire questi temi in finanziaria ha contribuito a strozzare il dibattito, rilevando inoltre che non è prevista dalla manovra la regolamentazione dello spettacolo dal vivo, regolamentazione che invece il gruppo di Alleanza nazionale ha previsto.

Segnala, quindi, che le problematiche delle fondazioni liriche non sono quasi per niente affrontate, rilavando inoltre, che vi è nella manovra finanziaria l'assoluta mancanza di una visione d'insieme sui temi della cultura e dei beni culturali. Esprime un giudizio molto negativo anche per le parti relative alla scuola, tanto più che alla luce dei 13 miliardi di euro disponibili per l'extra-gettito, non si capisce come sia stato possibile infliggere al settore tagli così pesanti. Considerando nel suo complesso l'articolo 94 dei disegno di legge finanziaria per il 2008, segnala che ancora una volta appare evidente la scarsa incisività degli interventi proposti, tra l'altro non inseriti in un disegno organico. Con quanto previsto dalla lettera a) alla lettera d) del comma 1, l'intenzione è quella di contenere i livelli di spesa riducendo il monte ore delle sperimentazioni, per ridurre il numero dei docenti, rilevando che si tratta di ben poca cosa, soli 124 posti, dichiarati nella relazione tecnica, ma non suffragati da dati; riducendo il numero delle classi e, di conseguenza, quello degli insegnanti (lettera b)), ma con una metodologia non certo efficace e, tra l'altro, già prevista da vigenti circolari ministeriali; ponendo un ulteriore vincolo all'aumento del numero delle classi, introducendo, l'autorizzazione del Direttore scolastico regionale per la formazione di nuove classi (lettera c)); prevedendo interventi di riconversione professionale (lettera d)), ma facendo slittare il termine di quest'ultima operazione di ulteriori due anni rispetto a quanto già previsto, ma non realizzato, dalla procedente legge finanziaria.

Per ciò che concerne le economie di spesa contemplate nel comma 2, evidenzia che non sono state mantenute le promesse di risparmio fatte nella legge finanziaria per il 2007. I tagli del personale per quest'anno, nonostante la finanziaria 2007 ne prevedesse 43.000 per il 2007, più altri 4.000 per il 2008, sono stati 15.000. Questo non ha permesso di raggiungere economie di spesa pari a 448 milioni per il 2007, così come prevedeva la finanziaria dello scorso anno. Ricorda che la finanziaria 2007 prevede una clausura di salvaguardia se l'obiettivo non viene raggiunto. Visto che il fallimento, dal punto di vista del Governo, è stato completo, pare che la clausola di salvaguardia non valga più per il 2007, ma solo a partire dal 2008. Gli obiettivi di economie di spesa sono stati dunque modificati a partire da quello per il 2008. In termini di organici, i lavoratori della scuola non tagliati nel 2007, dovranno esserlo nei prossimo 3 anni, con la media dl 11.000 all'anno: si sono resi conto al Governo di non essere riusciti a tagliare per non avere scelto gli strumenti adeguati; quest'anno invece ci vogliono provare in modo ancora diverso rispetto allo scorso anno. Evidenzia peraltro che non sono stati forniti i dati di calcolo che dimostrino che le misure previste oltre a conseguire l'obiettivo di razionalizzazione già previsto dalla finanziaria 2007, determinino effettivamente le ulteriori riduzioni di personale docente, introdotte dalle misure aggiuntive, quali licei sperimentali, formazione classi di diverso indirizzo: come al solito, un atto di fede, in quanto mancano i dati per poter controllare la credibilità di quanto illustrato nella relazione tecnica; scetticismo manifestato anche dal servizio bilancio del Senato.

Ricorda inoltre che il comma 5 prevede un incremento delle assunzioni di personale ATA, ma l'aumento di 10.000 unità per il triennio 2007-2009 non sana la piaga del precariato, in quanto sono oltre 70.000 i posti vacanti. Inoltre, rileva come sia stata trascurata l'edilizia scolastica e i finanziamenti per le scuole paritarie.

Per quanto riguarda lo sport esprime un giudizio fortemente negativo rispetto all'articolo 125 commi 1 e 2, in quanto questa norma apparentemente innocua nasconde un disegno ben preciso con il quale si sottrae alla competenza del CONI tutta la parte relativa allo sport non agonistico e amatoriale per affidarla alla politica attraverso enti locali ed enti di promozione attiva. Sottolinea che l'articolo 125 del disegno di legge finanziaria 2008 finanzia questo progetto prima ancora che esso sia approvato istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Fondo per lo sport di cittadinanza» al quale viene assegnata la somma di 20 milioni di euro l'anno 2008, di 35 miliardi di euro per il 2009 e di 40 miliardi ei euro per il 2010. Questo principio mina gravemente il principio dell'autonomia dello sport. Segnala che non vi è contrarietà rispetto all'intenzione del Governo di destinare fondi alla promozione sportiva, rilevando peraltro che essi devono essere gestiti direttamente dal mondo dello sport e quindi del CONI e non dal Ministero per la politiche giovanili e le attività sportive o dalla Presidenza del Consiglio.

In conclusione, ribadisce il voto contrario di Alleanza nazionale sul provvedimento in questione per le materie di competenza della Commissione, preannunciando la presentazione di emendamenti semplificativi per migliorarla.

 

Gabriella CARLUCCI (FI), intervenendo in merito alle norme della manovra finanziaria che riguardano il cinema, esprime il proprio apprezzamento per tali norme, ricordando che le stesse prevedono per le imprese che investono «nel cinema» due tipi di agevolazioni fiscali, tax credit e tax shelter, che sono largamente utilizzate anche dall'ordinamento statunitense. Ricorda, in particolare, che il tax shelter riguarda gli utili investiti «nel cinema» e riguarda anche gli utili investiti nel cinema da imprese che non operano direttamente nel settore cinematografico. Tale agevolazione fiscale incentiva quindi tali ultime imprese, in particolare le imprese telefoniche a investire risorse che al momento saranno sottratte alle casse dello Stato in quanto non soggette a tassazione ma che creeranno occupazione e lavoro e quindi rientreranno sotto forma di maggiori introiti nelle casse dello Stato. Ritiene inoltre che gli incentivi sopra descritti andrebbero estesi anche alle imprese che operano in altri campi dello spettacolo quali ad esempio le compagnie di danza e di teatro, che hanno a disposizione pochissime risorse sia in quanto il FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) destina pochissime risorse a tali soggetti, sia in quanto la riforma del titolo V della Costituzione, delegando alle regioni gran parte delle funzioni in materia di spettacolo, ha di fatto comportato un ridimensionamento ulteriore delle possibilità di svolgimento delle forme di spettacolo in questione.

Anticipa quindi, in conclusione, la presentazione di un emendamento volto ad estendere a tali forme di spettacolo gli incentivi previsti dal disegno di legge finanziaria a favore del cinema.

 

Titti DE SIMONE (RC-SE) esprime un giudizio complessivamente positivo sulla manovra di finanza pubblica, sottolineando innanzitutto che appare condivisibile in generale l'impostazione seguita dalla manovra stessa per quel che riguarda le politiche in materia di beni culturali. Sottolinea inoltre che gli emendamenti approvati dal Senato hanno notevolmente migliorato il testo dei provvedimenti, rilevando peraltro che su alcune specifiche questioni sarà necessario proporre ulteriori interventi emendativi. In proposito, sottolinea innanzitutto che occorre verificare l'effettivo impatto delle norme riguardanti i contributi all'editoria sulla situazione di alcune realtà editoriali che stanno attraversando una crisi gravissima. Per quel che riguarda il tema della scuola, ritiene che si sarebbero potuti effettuare interventi più incisivi, segnalando al riguardo che alcune norme contenute nella manovra e riguardanti più in particolare la razionalizzazione del numero delle classi e il rapporto tra docenti ed alunni necessiterebbero di un maggior approfondimento e ricordando che tali ultime norme costituiscono il seguito di iniziative già discusse nel corso dell'iter della ultima legge finanziaria. Segnala, inoltre, che presenta ancora alcune problematicità il tema degli insegnanti di sostegno, ricordando a tal proposito che alcuni emendamenti sulla materia erano stati presentati al Senato dal proprio gruppo di appartenenza e che tali emendamenti erano stati ritirati al fine della loro presentazione alla Camera.

Esprime inoltre apprezzamento per il fatto che per quanto riguarda il reclutamento dei docenti si sia scelto un modo di procedere che privilegia la trattazione della materia in un provvedimento autonomo rispetto alla legge finanziaria, lasciando a quest'ultima il compito di delineare solo gli aspetti salienti della materia. Per quel che riguarda infine la materia dell'università e della ricerca, sottolinea che pur registrandosi degli elementi di controtendenza fondamentali in materia, in riferimento all'assegnazione delle risorse ed al reclutamento dei ricercatori, non deve essere sottaciuto il fatto che non vi è ancora un'assegnazione di risorse in quantità sufficiente per la promozione della ricerca da parte dell'università e degli enti di ricerca, ricordando che tale attività di promozione è fondamentale al fine di creare occupazione e sviluppo economico.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI rileva che esiste un problema importante per quel che riguarda l'allocazione delle risorse pubbliche relativamente alle politiche in materia di beni culturali pur rilevando che la manovra di finanza pubblica prevede risorse importanti per quel che riguarda il FUS e le fondazioni lirico-sinfoniche. Rivendica, peraltro, al proprio Ministero il merito di avere attuato una politica in materia di beni culturali che tende ad aumentare gli spazi di fruizione di beni culturali da parte dei cittadini e a programmare in maniera più razionale la spesa, ricordando che da questo tipo di politica sono scaturiti vantaggi notevoli per le grandi città. Segnala, inoltre, che la politica del Governo in materia di beni culturali è stata improntata al rispetto del parametro, riconosciuta a livello internazionale, del rispetto del patrimonio paesaggistico e che la stessa ha svolto interventi importanti, attraverso accordi con vari Stati, per il recupero delle opere d'arte italiane trafugate all'estero. Ricorda inoltre l'impegno del Governo per l'utilizzo efficace dei residui di spesa, che sono stati canalizzati verso iniziative importanti e ricorda altresì che nel decreto-legge collegato fiscale alla manovra di finanza pubblica sono contenute norme fondamentali per quel che riguarda i servizi aggiuntivi nei musei e la celebrazione del centocinquantenario dell'Unità di Italia, sottolineando in particolare che tale ultima iniziativa, nonostante le critiche che provengono da vari ambienti, costituisce un'attività fondamentale per il nostro Paese.

Rileva, inoltre, per quel che riguarda la materia del settore cinematografico, come evidenziata dalla collega Carlucci, che le norme in materia costituiscono un passo fondamentale, perché consentono di dare attuazione al progetto di incentivare concretamente «la filiera del cinema», sottolineando peraltro che al Senato si sta svolgendo un dibattito importante per quel che riguarda la riforma complessiva della normativa in materia di cinema e che tale riforma e le norme introdotte dalla manovra di finanza pubblica in materia sono fondamentali al fine di risollevare le sorti del cinema italiano. Sottolinea, peraltro, che il problema del cinema italiano è un problema che riguarda i progetti e le idee che vengono proposti dagli autori. Per quel che riguarda le sale cinematografiche, evidenzia che un emendamento presentato dal senatore Bordonè stato sicuramente apprezzabile, ma che esiste comunque necessità di porre mano alla materia in modo più consistente, sia al fine di rispettare i vincoli europei, sia al fine di migliorare l'investimento per quel che riguarda l'innovazione tecnologica. Pur comprendendo e condividendo il senso della proposta dell'onorevole De Simone, ricorda che l'articolo 26 del disegno di legge Bersani, inserito al Senato, prevede che le associazioni culturali che si occupano delle forme di spettacolo diverse dal cinema e che non ricevono agevolazioni fiscali in quanto non sono soggetti di impresa, saranno trasformate in imprese dello spettacolo e potranno quindi godere delle agevolazioni in questione. Per quel che riguarda la riforma delle norme in materia di spettacolo più in generale, auspica che la Commissione possa cominciare - pur riconoscendo la necessità che vi sia un sereno confronto tra Stato e regioni sul tema - nel mese di gennaio la sua discussione. Ricorda, peraltro, che il Governo ha fatto dei passi in avanti fondamentali per quanto riguarda l'assegnazione trasparente ed efficiente dei fondi in materia di spettacolo e che tale impostazione dovrà essere seguita anche allorquando si esaminerà la riforma delle norme in materia di spettacolo.

Ricorda, quindi, per quel che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, che è necessario un intervento molto deciso al fine di ripianare i dissesti finanziari che riguardano le casse di tali enti, ricordando che al fine della promozione della cultura in Italia è fondamentale proteggere il sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche. Ricorda come esempio emblematico di tale situazione il Teatro San Carlo, per il quale sono stati previsti interventi significativi e auspica che in tale direzione ci si muova anche per quel che riguarda gli altri teatri. Ritiene peraltro fondamentale che la Commissione si muova avendo sempre come riferimento un quadro generale di insieme, senza guardare a singoli interessi di parte.

 

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che l'attività della Commissione non è mai stata improntata al perseguimento di criteri campanilistici; ricorda inoltre che nell'ultimo Ufficio di presidenza si è stabilito di svolgere un'audizione infornale di soggetti interessati al fine di sbloccare la situazione critica in cui versano molte fondazioni lirico-sinfoniche, situazione che rischia di bloccare di fatto l'attività dei teatri italiani.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO ritiene che la norma relativa al blocco della clausola di salvaguardia, per quel che riguarda le politiche della scuola, costituisce uno strumento fondamentale al fine di evitare che le politiche in materia scolastica possano perdere il loro carattere di efficacia, ricordando in particolare che la norma in questione consente soprattutto di assumere tutti i docenti in esubero, seppur spalmando tale assunzione nell'arco dei prossimi quattro anni. Per quel che riguarda la sperimentazione delle nuove forme di organizzazione scolastica che coinvolgeranno gli enti locali a tutti i livelli, ricorda che tali forme di sperimentazione saranno attuate attraverso il coinvolgimento diretto e fattivo degli enti locali interessati e attraverso una modalità che preveda che i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della sperimentazione in questione siano destinati agli enti locali che hanno attuato la sperimentazione stessa.

Ricorda, sul tema della disabilità, che le norme della manovra di finanza pubblica costituiscono una novità fondamentale per quel che riguarda il progetto di costituire un corpo di docenti di sostegno stabile, che possa quindi occuparsi con dedizione ed impegno totale ai studenti disabili. Ritiene, infine, importanti le norme in materia di reclutamento dei docenti scolastici, pur sottolineando l'importanza del fatto che non tutte le fasi di tale reclutamento sono disciplinate dalla manovra di finanza pubblica e sono invece rinviate a un provvedimento autonomo in materia.

 

Il sottosegretario Luciano MODICA ritiene che non è stata sottolineata a sufficienza l'importanza della norma che prevede che le imprese che investono nella ricerca e in particolare negli enti di ricerca beneficeranno di un credito di imposta notevole. Segnala, inoltre, come elemento positivo l'istituzione di un fondo che si affianca al fondo ordinario per l'università, che sarà fondamentale per coprire gli oneri derivanti dall'adeguamento automatico degli stipendi dei dipendenti delle università, oneri che incidono in modo gravosissimo sui bilanci delle università. Segnala, in conclusione, che la norma che riguarda l'incentivazione dei progetti promossi dai ricercatori con età inferiore ai 40 anni si colloca nel solco delle iniziative già adottate negli anni precedenti in materia.

 

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che su alcuni aspetti richiamati dai colleghi durante la discussione, relativi ai finanziamenti allo sport, ha già ottenuto la disponibilità del sottosegretario Lolli ad essere presente in Commissione la settimana prossima, ricordando altresì che nel pomeriggio di oggi saranno svolte audizioni informali con enti sportivi interessati alla materia. Ricorda, inoltre, che per quel che riguarda l'emittenza locale, materia sulla quale preannuncia la presentazione di uno specifico emendamento, vi sarà anche in questo caso l'intervento del sottosegretario Levi in Commissione, sempre la prossima settimana.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, intervenendo in sede di replica, ringrazia i colleghi per gli interventi svolti, che hanno fornito contributi fondamentali per la discussione. Annuncia, inoltre, che nel seguito della discussione sarà possibile svolgere opportuni approfondimenti anche attraverso l'approvazione di appositi emendamenti: si riferisce, in particolare, ai temi evidenziati con riguardo alla pratica sportiva, soprattutto dilettantistica, all'organico funzionale dei docenti di sostegno, nonché dei contributi all'editoria. Ritiene che, analogamente, dovrà essere approfondita la mancanza di misure in favore dell'AFAM. Rileva, peraltro, che l'impostazione di manovra di finanza pubblica sia caratterizzata da elementi positivi per quanto riguarda le politiche di competenza della Commissione cultura.

Ritiene, inoltre, che la manovra di finanza pubblica, in coerenza con la finanziaria per il 2007 e con il DPEF dello scorso luglio, da una parte contribuisce notevolmente a tenere i conti in ordine e a rispettare i parametri europei, dall'altra promuove anche lo sviluppo economico, ricordando che sono da considerare interventi decisivi, per quel che riguarda le «politiche di risanamento del bilancio», quelli relativi all'introduzione dello spending review in generale e quelli di riprogrammazione e riassegnazione dei residui contabili degli anni precedenti, in particolare per il Ministero per i beni e le attività culturali.

Rileva che il giudizio positivo sulla manovra di finanza pubblica deriva dalla sua cifra, individuabile nell'introduzione di nuovi strumenti di programmazione e di criteri di premialità per l'assegnazione delle risorse: si riferisce, ad esempio, al meccanismo introdotto per sostenere l'industria cinematografica e ai criteri per ripartire le risorse del fondo istitutivo in favore della ricapitalizzazione delle Fondazioni liriche-sinfoniche che presentano adeguati piani di risanamento. Aggiunge che il principio che viene introdotto è, in sintesi, quello di incrementare le risorse a fronte di piani di programmazione sottoposti ad un'attenta valutazione, il che costituisce un cambiamento di rotta molto marcato rispetto al passato. Segnala, inoltre, che per il sistema universitario è introdotta una norma importante, che si sostanzia in un piano programmatico avente l'obiettivo di elevare la qualità globale del sistema stesso, stabilendo con chiarezza le reciproche responsabilità dello Stato e degli atenei. Concorda, infine, con il collega Barbieri per quanto concerne il giudizio sulla norma che esenta alcune categorie dal pagamento del canone RAI, rilevando peraltro che tale norma, pur essendo indubbiamente una norma di corto respiro, deriva dall'approvazione di un emendamento apposito da parte di tutte le forze politiche del Senato.

Rileva, infine, rispetto alla questione sollevata nella seduta di ieri dal collega Barbieri relativamente al mancato richiamo alle dichiarazioni del commissario europeo Almunia, che appare certamente legittima la posizione di chi sostiene di destinare le entrate alla riduzione del debito pubblico, soprattutto quando è sostenuta da autorità che non hanno responsabilità politica, ma che questa posizione diventa poco credibile se è sostenuta dall'opposizione, che nella passata legislatura ha pesantemente contribuito all'aggravio del debito pubblico del Paese.

 

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.10.

 

 


VIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi del vicepresidente Alba SASSO, indi del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanna Melandri, il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico, il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Luigi Vimercati, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

 

La seduta comincia alle 9.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizione e osservazioni sulla tabella n. 2; Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 7; Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 14; Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 17).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 1). Avverte che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti: 3256/VII/72.5 Pedrini; 3256/VII/90.3 Belisario; 3256/VII/94.28 Fogliardi; 3256/VII/94.8 Porfidia; 3256/VII/94.16 Pedrini; 3256/VII/94.9 Porfidia; 3256/VII/96.02 Porfidia; 3256/VII/96.08 Rusconi; 3256/VII/125.01 Rusconi; 3256/VII/125.03 Ciocchetti; 3256/VII/146.2 Colasio. Risulta inoltre inammissibile per carenza di copertura l'articolo aggiuntivo 3256/VII/96. 020 Tocci.

Si passa quindi all'esame della tabella 2, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ad essi riferiti.

 

Valentina APREA (FI) sottolinea che il proprio gruppo non ha presentato emendamenti, non in quanto condivide l'impostazione e i contenuti della manovra finanziaria, ma in quanto ritiene più utile discutere delle proposte di modifica direttamente presso la Commissione bilancio. Evidenzia peraltro che fornirà durante il corso della seduta il proprio contributo relativamente a singole questioni affrontate dagli emendamenti presentati.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3256/VII/70.3 Folena, 3256/VII/70.20 Carbonella e 3256/VII/70.24 Vico; 3256/VII/70.1 Folena, 3256/VII/70.11 Sasso; sugli identici 3256/VII/70.4 Folena, 3256/VII/70.16 Carbonella e 3256/VII/70.27 Vico. Invita quindi al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 70. Invita al ritiro dell'emendamento 3256/VII/72.1 De Simone. È quindi favorevole all'emendamento 3256/VII/125.2 Ciocchetti, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una diversa ripartizione delle quote spettanti alle associazioni indicate nella misura di 400.000, 200.000 e 400.000; invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo 3256/VII/125. 04 Sasso. È quindi favorevole all'articolo aggiuntivo 3256/VII/134.02 Milana, nonché all'emendamento 3256/VII/Tab. C.1 De Simone.

 

Il sottosegretario Luigi VIMERCATI invita al ritiro degli identici emendamenti 3256/VII/70.2 Folena, 3256/VII/70.19, Carbonella e 3256/VII/70.23 Vico. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3256/VII/70.3 Folena, 3256/VII/70.20 Carbonella e 3256/VII/70.24 Vico, nonché sugli emendamenti 3256/VII/70.1 Folena e 3256/VII/70.11 Sasso e sugli identici emendamenti 3256/VII/70.4 Folena, 3256/VII/70.16 Carbonella e 3256/VII/70.27 Vico. Invita al ritiro dell'emendamento 3256/VII/72.1 De Simone.

 

Il ministro Giovanna MELANDRI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/125.2 Ciocchetti, a condizione che sia riformulato nel senso indicato dal relatore; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo 3256/VII/125.04 Sasso. È favorevole all'articolo aggiuntivo 3256/VII/134.02 Milana a condizione che si riformulato nel senso di sostituire il termine di sessanta giorni con quello di novanta.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI esprime parere favorevole all'emendamento 3256/VII/Tab. C. 1 De Simone.

 

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 70.3 Folena, 70.20 Carbonella e 70.24 Vico, restando quindi assorbiti gli identici emendamenti 3256/VII/70.2 Folena 3256/VII/70.19 Carbonella e 3256/VII/70.23 Vico; nonché gli emendamenti 3256/VII/70.1 Folena, 3256/VII/70.11 Sasso, e gli identici emendamenti 3256/VII/70.4 Folena, 3256/VII/70.16 Carbonella e 3256/VII/70.27 Vico.

 

Pietro FOLENA, presidente, sottoscrive l'emendamento 3256/VII/72.1 De Simone, che ritira.

 

Antonio RUSCONI (PD-U) sottoscrive l'emendamento 3256/VII/125.2, che riformula accogliendo l'invito del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/125.2 (nuova formulazione) Ciocchetti, pubblicato in allegato 1.

 

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/VII/125.04.

 

Pietro FOLENA, presidente, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula conseguentemente l'articolo aggiuntivo 3256/VII/134. 02 Milana, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/134. 02 (nuova formulazione) Milana pubblicato in allegato 1.

Approva quindi l'emendamento 3256/VII/Tab. C. 1 De Simone.

 

Manuela GHIZZONI, relatore, illustra la proposta di relazione sulle parti di competenza dello stato di previsione n. 2 e sulle connesse disposizioni del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).

 

Antonio RUSCONI (PD-U) riterrebbe opportuno aggiungere una ulteriore osservazione volta a tutelare le associazioni sportive dilettantistiche.

 

Manuela GHIZZONI, relatore, concordando con la proposta del collega Rusconi illustra una nuova formulazione della proposta di relazione alla tabella 2 da lei presentata, volta a recepirla (vedi allegato 3).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione alla tabella 2, come riformulata dal relatore.

Si passa alla Tabella 7, alle connesse parti del disegno di legge finanziaria e agli emendamenti ad essi riferiti.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/94.27 De Simone, 3256/VII/94.14 Guadagno, se riformulato nel senso di prevedere che si tenga conto del titolo di studio affine a quello richiesto; 3256/VII/94.13 Sasso e 3256/VII/94.12 De Simone, 3256/VII/94.32 Rusconi, 3256/VII/94.15 Sasso, e 3256/VII/94.17 Folena, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere uno stanziamento pari a sette milioni di euro e una diversa copertura, nonché 3256/VII/94.33 Rusconi. Invita quindi al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 94, eccezion fatta per l'emendamento 94.24 Tranfaglia, sul quale si rimette alle valutazioni del Governo.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO esprime parere favorevole sugli emendamenti 94.27 De Simone a condizione che sia riformulato nel senso non di sopprimere l'intera lettera, ma solo il riferimento al termine indirizzi; 94.14 Guadagno, se riformulato nel senso di mantenere l'inciso che si intende sopprimere aggiungendo peraltro il riferimento alla valorizzazione delle competenze acquisite; 94.12 De Simone, 94.32 Rusconi, 94.17 Folena, a condizione che sia riformulato nel senso indicato dal relatore, prevedendo che per la copertura per l'anno 2008 si faccia riferimento alla corrispondente riduzione della voce di cui alla tabella A del Ministero della pubblica istruzione e 94.33 Rusconi. Invita quinsi al ritiro dei restanti emendamenti, in particolare degli emendamenti 3256/VII/94.24 Tranfaglia, e 94.15 Sasso. In particolare, intervenendo sull'emendamento 94.27 De Simone ricorda che pare necessario che il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determini indipendentemente dai corsi di studio e dalle sperimentazioni passate ad ordinamento, ritenendo pertanto possibile mantenere la lettera b) eliminando esclusivamente il riferimento ai singoli indirizzi.

 

Alba SASSO (SDpSE) chiede di conoscere le motivazioni per le quali non è possibile eliminare il riferimento ai singoli corsi di studio.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO specifica che tale riferimento appare opportuno al fine di una migliore efficienza dell'attività didattica.

 

Pietro FOLENA (RC-SE), accedendo all'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo illustra una nuova formulazione del emendamento 94.27 De Simone, di cui è cofirmatario (vedi allegato 1).

 

Valentina APREA (FI) ritiene che tale intervento dimostri la mancanza di un indirizzo preciso da parte del Governo in materia, esprimendo pertanto il proprio voto contrario sull'emendamento 94.27 cosi come riformulato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 94.27 De Simone cosi come riformulato.

 

Il viceministro Mariangela BASTICO, intervenendo sull'emendamento 94.14 ritiene che andrebbe comunque salvaguardato il principio di permettere il passaggio del personale senza che vi sia il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

 

Valentina APREA (FI) ritiene invece che sarebbe necessario sostituire le parole indicate dall'emendamento 94.14, con la previsione della valorizzazione delle competenze acquisite, non potendosi dal possesso delle conoscenze acquisite e dal loro conseguente riconoscimento formale.

 

Alba Sasso, presidente, concordando con la proposta della collega Aprea riformula conseguentemente l'emendamento 94.14 di cui è cofirmataria (vedi allegato 1).

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprimere parere favorevole sull'emendamento 94.14 (nuova formulazione).

 

Il viceministro Mariangela BASTICO si rimette alla Commissione.

 

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3256/VII/94.14 (nuova formulazione).

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/94.14 (nuova formulazione).

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti da 3256/VII/94.24 Tranfaglia a 3256/VII/94.50 Cancrini; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni gli emendamenti 3256/VII/94.13 e 3256/VII/94.12 De Simone.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti da 3256/VII/94.21 Tranfaglia a 3256/VII/94.19 Tranfaglia; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/94.32 Rusconi, risultando quindi assorbito l'emendamento 3256/VII/94.3 Folena.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 3256/VII/94.26 Tranfaglia; si intende vi abbiano rinunciato.

 

Alba SASSO (SDpSE), accogliendo l'invito del relatore riformula conseguentemente l'emendamento 3256/VII/94.15 (vedi allegato 1).

 

Pietro FOLENA, presidente, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo riformula conseguentemente l'emendamento 3256/VII/94.17 (vedi allegato 1).

 

Valentina APREA (FI) chiede alcuni chiarimenti sull'emendamento 94.17 Folena come riformulato con particolare riferimento alle modalità di applicazione della norma.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) precisa che le modalità applicative sono rinviate ad un successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 3256/VII/94.15 Sasso e 3256/VII/94.17 Folena nei testi riformulati, nonché l'emendamento 3256/VII/94.33 Rusconi.

 

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio emendamento 3256/VII/94.35 Sasso.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, illustra la proposta di relazione sulle parti di competenza dello stato di previsione n. 7 e sulle connesse disposizioni del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 4). Precisa di non avere presentato proposte emendative a sua firma, ma di avere inserito nella proposta di relazione in esame alcuni elementi critici relativi alla tutela del personale ATA, nonché, in particolare, all'integrazione degli alunni disabili. Sottolinea in ogni caso il proprio apprezzamento per la partecipazione ai lavori della Commissione da parte della collega Aprea, che ha in particolare fornito un prezioso contributo per quel che riguarda gli emendamenti attinenti alla materia della pubblica istruzione.

 

Pietro FOLENA, presidente, riterrebbe opportuno prevedere come condizioni le osservazioni di cui alle lettere e), g) e h), tenendo conto che, in particolare per il personale ATA, trasferito alle istituzioni scolastiche degli enti locali si tratta di una situazione particolarmente difficile visto che c'è stata una decurtazione del cinquanta per cento della busta paga.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, accogliendo l'invito del presidente Folena riformula conseguentemente la proposta di relazione (vedi allegato 5). Si riserva peraltro di presentare un ordine del giorno nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea, volto a dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione in merito al personale ATA.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione alla tabella 7, come riformulata.

Si passa all'esame della Tabella 14, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ad essi riferiti

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/2.4, 3256/VII/2.5 Folena; 3256/VII/12.1 Colasio, sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/89.03 Colasio, 3256/VII/90.10 Colasio, 3256/VII/90.8 Tessitore; nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/93.02 Folena, 3256/VII/93.06 Guadagno detto Vladimir Luxuria e 3256/VII/93.010 Colasio; nonché sull'emendamento 3256/VII/146.1 Colasio. Sui restanti emendamenti invita i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario, tranne che per l'emendamento 3256/VII/2.1 Folena sul quale si rimette alle valutazioni del Governo. Ritiene infatti che la copertura finanziaria dell'emendamento 2.1 non sia adeguata ed in ogni caso considera necessario meglio definire la platea dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste dall'emendamento in questione.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI condivide il parere sugli emendamenti 3256/VII/2.4 e 3256/VII/2.5 Folena, si rimette alla Commissione sull'emendamento 3256/VII/2.1 Folena, in quanto la copertura finanziaria in esso prevista non appare idonea. Invita al ritiro inoltre dell'emendamento 3256/VII/2.2 Tranfaglia. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/12.1 Colasio, nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/89.03 Colasio; nonché sugli emendamenti 3256/VII/90.10 Colasio e 3256/VII/90.8 Tessitore; sugli articoli aggiuntivi 3256/VII/93.02 Folena, 3256/VII/93.06 Guadagno, 3256/VII/93.010 Colasio; nonché infine sull'emendamento 3256/VII/146.1 Colasio. Esprime parere contrario sull'emendamento 3256/VII/90.2 Belisario, invita al ritiro dei restanti emendamenti.

 

Alba SASSO (SDpSE) intervenendo sull'emendamento 3256/VII/2.1 ritiene che la platea dei beneficiari delle agevolazioni ivi previste dovrebbe essere identificata con gli insegnanti.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U) con riferimento all'emendamento 3256/VII/2.1 specifica che la platea dei beneficiari potrebbe comprendere anche altre categorie come gli studenti universitari.

 

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) ricorda con riferimento alle agevolazioni previste dall'emendamento 3256/VII/2.1, che la platea dei beneficiari è sempre stata, per quel che riguarda la «fruizione della cultura», molto ampia e ritiene pertanto inopportuno restringere tale platea in tale circostanza, pur condividendo lo spirito della proposta emendativa in esame.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) ritiene che la platea dei beneficiari dovrebbe essere abbastanza ampia, anche se si potrebbe riconoscere agli insegnanti una priorità nell'assegnazione. Accede in ogni caso all'invito del relatore e del rappresentante del Governo e ritira il proprio emendamento 3256/VII/2.1 che si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 3256/VII/2.2 Tranfaglia; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3256/VII/2.4 e 3256/VII/2.5 Folena, 3256/VII/12.1 Colasio, l'articolo aggiuntivo 3256/VII/89.03 Colasio.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3256/VII/90. 2 Belisario; si intende vi abbia rinunciato.

Ritira quindi l'emendamento 3256/VII/90. 5 De Simone di cui è cofirmatario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/90.10 Colasio.

 

Alba SASSO (SDpSE) ritiene che l'emendamento 90.11 De Simone potrebbe essere riformulato specificando che le assunzioni debbano avvenire nei limiti della competitività di bilancio.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI precisa che l'emendamento 90.11 De Simone al pari dell'emendamento 90.4 Sasso non può essere accolto in quanto espunge dal testo dell'articolo 90 il riferimento alla necessità che le assunzioni ivi previste siano sottoposte all'autorizzazione del Ministero vigilante, precisando peraltro che il riferimento ai limiti di «compatibilità di bilancio» è contenuto nell'emendamento 90.8 Tessitore, sul quale vi è il parere favorevole del Governo.

 

Pietro FOLENA, presidente, ritira quindi gli emendamenti 3256/VII/90.11 e 3256/VII/90.12 De Simone di cui è cofirmatario, nonché il proprio emendamento 3256/VII/90.7.

 

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio emendamento 3256/VII/90.11.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/90.8 Tessitore.

 

Alba SASSO (SDpSE) intervenendo sul suo emendamento 3256/VII/90.14 precisa che esso è volto a risolvere i problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche per quel che riguarda le compagnie di danza.

 

Andrea COLASIO (PD-U) rileva che i problemi relativi alle compagnie di danza riguardano non solo le fondazioni lirico-sinfoniche ma in generale tutti gli enti nei quali vengono svolte attività di danza e ritiene che andrebbero quindi previsti incentivi riguardanti in generale l'attività della danza.

 

Fulvio TESSITORE (PD-U) concorda con le affermazioni del collega Colasio relativamente alla necessità di incentivare le attività riguardanti i corpi di ballo in Italia. Riterrebbe opportuno presentare nel prosieguo dell'esame un ordine del giorno che ribadisca la necessità di un intervento legislativo in materia.

 

Pietro FOLENA (RC-SE) sottolinea che i problemi dei corpi di ballo riguardano sia le fondazioni lirico-sinfoniche che in generale altri enti presso i quali si svolgono le attività in questione. Concorda in ogni caso con l'esigenza di presentare nel prosieguo dell'esame un ordine del giorno al riguardo.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI ricorda che in un recente decreto di ripartizione delle risorse a favore del settore dello spettacolo sono stati previsti stanziamenti anche per le attività di corpi di danza. Precisa in ogni caso che i problemi che si riscontrano presso le fondazioni lirico-sinfoniche sono attinenti alla situazione generale del sistema coreutico italiano. Ritiene in ogni caso che la presentazione di un ordine del giorno al riguardo, sul quale rappresenta da subito la propria disponibilità, potrebbe essere utile.

 

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio emendamento 3256/VII/90.14, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea, nonché il proprio emendamento 3256/VII/90.15.

 

Pietro FOLENA, presidente, ritira l'emendamento 3256/VII/90.13 De Simone di cui è cofirmatario.

Constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 3256/VII/90. 6 Del Bue; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 3256/VII/93.02 Folena, 93.06 Guadagno detto Vladimir Luxuria e 3256/VII/93.010 Colasio; nonché l'emendamento 3256/VII/146.1 Colasio.

 

Manuela GHIZZONI, relatore, illustra quindi una proposta di relazione relativa alla tabella numero 14 (vedi allegato 6).

 

Pietro FOLENA, presidente, intervenendo sulla proposta di relazione relativa alla tabella numero 14, riterrebbe opportuno aggiungere un'osservazione che specifichi la necessità di prevedere incentivi per la fruizione culturale, nonché una osservazione che sottolinei l'esigenza di promuovere e incentivare lo sviluppo delle attività coreutiche.

 

Manuela GHIZZONI, relatore, accogliendo la indicazione del presidente Folena, riformula conseguentemente la proposta di relazione relativa alla tabella numero 14 (vedi allegato 7).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione relativa alla tabella numero 14 nel testo riformulato.

Si passa all'esame della Tabella 17, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ad essi riferiti.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, si rimette al Governo sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/96.17 Tocci, sugli identici 3256/VII/96.18 Rusconi e 3256/VII/96.4 Ricevuto, nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/96.019 Tocci, sugli emendamenti 3256/VII/122.16 e 3256/VII/126.1 Tocci e 3256/VII/131.1 Colasio. Invita al ritiro dei restanti emendamenti, si rimette al Governo sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.04 Tocci.

 

Il sottosegretario Luciano MODICA è favorevole all'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena, a condizione che si riformulato nel senso di prevedere al comma 2 contributi non superiori al 20 per cento; 3256/VII/96.17 Tocci, sugli identici 3256/VII/96.18 Rusconi e 3256/VII/96.4 Ricevuto, nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/96.019 Tocci e sugli emendamenti 3256/VII/122.16 Tocci, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il riferimento all'accorpamento delle strutture confluite nel CNR e nel CNISM, e 3256/VII/126.1 Tocci e 3256/VII/131, 1 Colasio.

Invita al ritiro dei restanti emendamenti.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, precisa, intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena, che pur apprezzandone le finalità, non sia necessario prevedere l'istituzione di ulteriori fondi per la promozione della ricerca di base, in quanto esistono già strumenti normativi che consentono di raggiungere gli obiettivi sottesi all'emendamento in questione.

 

Pietro FOLENA, presidente, ritiene che l'emendamento 79.02 costituisca un intervento fondamentale in quanto incentiva l'intervento delle fondazioni bancarie nella ricerca di base.

 

Rosalba BENZONI (PD-U) sottoscrive gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti presentati dal collega Tocci, riferiti alla Tabella in esame.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena.

 

Rosalba BENZONI (PD-U) ritira gli articoli aggiuntivi 3256/VII/79.03 Tocci e 3256/VII/79.04 Tocci, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/96.17 Tocci e gli identici emendamenti 3256/VII/96.18 Rusconi e 3256/VII/96.4 Ricevuto.

 

Giovanni RICEVUTO (Misto-RLR) ritira il proprio emendamento 3256/VII/96.3.

 

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3256/VII/96.22 Giovanelli; si intende vi abbia rinunciato.

 

Rosalba BENZONI (PD-U) ritira l'emendamento 3256/VII/96.14 Tocci di cui è cofirmataria.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 96.019 Tocci.

 

Rosalba BENZONI (PD-U) accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 3256/VII/122.16 Tocci di cui è cofirmataria (vedi allegato 1).

 

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) sottoscrive l'emendamento 3256/VII/131.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 122.16 Tocci nel testo riformulato nonché gli emendamenti 3256/VII/126.1 Tocci e 3256/VII/131.1 Colasio.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, illustra quindi una proposta di relazione sullo stato di previsione n. 17 relativo al Ministero dell'università e della ricerca (vedi allegato 8)

 

Pietro FOLENA, presidente, riterrebbe opportuno inserire una osservazione volta a prevedere l'auspicio di pervenire ad una soluzione a regime della definizione delle regole per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica.

 

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, riformula la proposta di relazione relativa alla tabella numero 17 nel senso indicato dal presidente Folena (vedi allegato 9).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione relativa alla tabella numero 17 nel testo riformulato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

 

Pietro FOLENA, presidente, illustra i propri ordini del giorno numero 0/3256/VII/1 e 0/3256/VII/2.

 

Il sottosegretario Luciano MODICA accoglie l'ordine del giorno 0/3256/VII/1 Folena.

 

Il sottosegretario Elena MONTECCHI accoglie l'ordine del giorno 0/3256/VII/2 Folena.

 

Pietro FOLENA, presidente, avverte che gli ordini del giorno in esame essendo stati accolti dal Governo non saranno posti in votazione.

 

La seduta termina alle 11.50.

 


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

 

EMENDAMENTI

 

ART.2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis): spese, fino all'importo di 100 euro, sostenute per l'acquisto di abbonamenti nominali alle stagioni di prosa, lirica, musica sinfonica e danza promosse dai teatri, dalle istituzioni e dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

Conseguentemente, all'articolo 126 al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.

3256/VII/2. 1. Folena, Sasso, De Simone, Tranfaglia.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:

i-octies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni o scuole musicali rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e l'Istruzione;

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo con le seguenti: Le disposizioni di cui agli articoli 15 e.

Conseguentemente: A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 175 milioni di euro annui.

3256/VII/2. 2. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

 

Dopo il comma 25, aggiungere in fine, il seguente:

25-bis. Le spese relative alla registrazione fonografica e videografica, di produzione, di promozione e di digitalizzazione delle piccole e medie imprese editrici del settore musicale, per opere prime e seconde di artisti italiani o residenti in Italia, sono ammesse, a decorrere dal 1o gennaio 2008, al credito di imposta pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, entro il limite massimo complessivo annuale di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni, le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.

3256/VII/2. 4. Folena, Sasso, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Dopo il comma 25, aggiungere in fine, il seguente:

25-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera i-quinquies) è aggiunta la seguente:

i-quinquies-bis) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazione ed enti di formazione musicale ed altre strutture similari rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni, le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.

3256/VII/2. 5. Folena, Sasso, De Simone, Tranfaglia.

 

ART.12.

Al comma 18 sostituire le parole: è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 2010 con le seguenti: è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 22.000;

2010: - 22.000.

3256/VII/12. 1. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini.

 

ART.70.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: -;

2009: -;

2010: - 55.000.

*3256/VII/70. 3.Folena, Giulietti, Sasso.

 

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella tabella A voce: Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: -;

2009: -;

2010: - 55.000.

*3256/VII/70. 20.Carbonella.

 

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: -;

2009: -;

2010: - 55.000.

*3256/VII/70. 24.Vico, Tomaselli.

 

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: -;

2009: - 20.000;

2010: - 55.000.

**3256/VII/70. 2.Folena, Giulietti, Sasso.

 

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: -;

2009: - 20.000;

2010: - 55.000.

**3256/VII/70. 19.Carbonella.

 

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: -;

2009: - 20.000;

2010: - 55.000.

**3256/VII/70. 23.Vico, Tomaselli.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle provincie autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

4-bis. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

3256/VII/70. 1.Folena, Giulietti, Sasso.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare le seguenti modificazioni:

Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - Cap. 3901):

2008: - 48.000.

3256/VII/70. 11. Sasso, De Simone, Folena, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Alla fine del comma 1244 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti parole: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: -;

2009: -;

2010: - 35.000.

**3256/VII/70. 4.Folena, Giulietti, Sasso.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Alla fine del comma 1244 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «per l'anno 2009» con le seguenti: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: -;

2009: -;

2010: - 35.000.

**3256/VII/70. 16.Carbonella.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla fine del comma 1244 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «per l'anno 2009» con le seguenti parole: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009.».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: -;

2009: -;

2010: - 35.000.

*3256/VII/70. 27.Vico, Tomaselli.

 

ART.72.

Al comma 1, lettera a), capoverso n. 3, sostituire il periodo da: Gli operatori di comunicazione elettroniche su reti fisse fino a: entrata in vigore della presente disposizione con la seguenti: Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili destinano alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte il 10 per cento dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.

3256/VII/72. 1.De Simone, Folena.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente comma:

10-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 35, l'Autorità contesta preliminarmente e tempestivamente gli addebiti agli interessati. Solo dopo tale contestazione è possibile l'applicazione di più sanzioni per una medesima inosservanza riguardante il medesimo programma in onda anche in giorni diversi.

3256/VII/72. 5.Pedrini.

 

ART.79.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito un Fondo di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non inferiori al 10 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/VII/79. 02. Folena, Sasso, De Simone, Aurisicchio, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

 

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito un Fondo di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/VII/79. 02(nuova formulazione). Folena, Sasso, De Simone, Aurisicchio, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

 

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, pari a 40 milioni di curo, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata agli Enti di ricerca.

3256/VII/79. 03.Tocci, Benzoni.

 

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

(Disposizioni in favore del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide).

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, pari a 10 milioni di euro, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), ai sensi della legge 284 del 10 giugno 1985.

3256/VII/79. 04.Tocci, Benzoni.

 

ART.89.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 10.000.

3256/VII/89. 03. Colasio, Rusconi, Froner, Tocci, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini.

 

ART.90.

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le seguenti parole: , rinnovabile una sola volta.

3256/VII/90. 2.Belisario.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3256/VII/90. 5. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Al comma 2, sostituire le parole: con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007 con le seguente: entro il 31 dicembre 2008.

3256/VII/90. 10.Colasio.

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 nelle fondazioni lirico-sinfoniche possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può, superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

3256/VII/90. 11. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 nelle fondazioni lirico-sinfoniche possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, con particolare riguardo ai tersicorei, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

3256/VII/90. 4.Sasso.

 

Al comma 4, dopo le parole: previa autorizzazione del Ministero vigilante aggiungere le seguenti: e nei limiti delle compatibilità di bilancio.

3256/VII/90. 8. Tessitore, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, Colasio, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini.

 

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) contribuire, nel limite di 5 milioni di euro, al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le risorse di cui al comma 5, lettera b-bis) sono ripartite tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.

3256/VII/90. 7. Folena, Sasso, De Simone, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

 

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) contribuire, nel limite di 5 milioni di euro, al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.

*3256/VII/90. 12. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) contribuire, nel limite di 5 milioni di euro, al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.

*3256/VII/90. 14.Sasso.

 

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) contribuire, con non meno di un quarto del fondo stesso, all'avvio della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per il suo ingresso nel FUS, in aggiunta al finanziamento di cui la fondazione barese beneficia e che proviene dai fondi del Gioco del Lotto.

3256/VII/90. 3.Belisario.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse di cui al comma 5, lettera b-bis) sono ripartite tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.

3256/VII/90. 15.Sasso.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Sono abrogati il primo e il secondo periodo dell'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3256/VII/90. 13. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 nelle fondazioni lirico-sinfoniche possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, con particolare riguardo ai tersicorei, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

Conseguentemente al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) contribuire al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

Conseguentemente dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il fondo ci cui al comma 5 è ripartito 15 milioni per le lettera a) e b) del medesimo comma e 5 milioni per la lettera c).

Conseguentemente dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 5, lettera c) sono riportate tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.

3256/VII/90. 6.Del Bue, Grillini.

 

ART.93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali) e 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2 milioni;

2009: - 2 milioni;

2010: - 2 milioni.

3256/VII/93. 02. Folena, Sasso, De Simone, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

 

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Al fine di rafforzare e qualificare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione:

2008: - 5 milioni.

3256/VII/93. 06. Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Folena.

 

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. L'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3256/VII/93. 010. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini, Tessitore.

 

ART.94.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3256/VII/94. 27. De Simone, Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: indirizzi.

3256/VII/94. 27(nuova formulazione). De Simone, Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,.

3256/VII/94. 14. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso.

 

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, con le seguenti: valorizzando le competenze acquisite.

3256/VII/94. 14.(nuova formulazione). Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso.

 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma, fino alla disponibilità di 358 milioni di euro nel 2008, di 518 milioni di euro nel 2009 e 968 milioni di euro nel 2010, sono destinate al miglioramento dell'efficienza del sistema scolastico statale.

3256/VII/94. 24. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

 

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: , purché tale numero sia superiore ad almeno il 55 per cento del numero degli alunni diversamente abili iscritti nel sistema di istruzione.

Le classi ove sia iscritto almeno uno studente diversamente abile non possono essere composte da più di 20 studenti.

3256/VII/94. 23. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

 

All'articolo 94, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, inserire dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;

b) al comma 6, inserire dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze e» le seguenti: «di concerto con»;

c) al comma 7, inserire dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;

d) al comma 14, inserire dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione».

3256/VII/94. 36.Giovanelli.

 

Sopprimere il comma 4.

*3256/VII/94. 22. Tranfaglia, Cancrini, Napoletano, Sgobio.

 

Sopprimere il comma 4.

*3256/VII/94. 50.Cancrini, Tranfaglia.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

3256/VII/94. 13. Sasso, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena, Fundarò.

 

Al comma 4 sopprimere il secondo e terzo periodo.

3256/VII/94. 21. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

 

Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole: Conseguentemente, nonché le parole: all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: nonché la possibilità fino a: particolarmente gravi,.

3256/VII/94. 12. De Simone, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena, Sasso.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloglotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 15, commi 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.

3256/VII/94. 20. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di gratuità dei libri di testo nella scuola dell'obbligo, il relativo fondo è integrato di 100 milioni di euro a partire dall'anno 2008.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

3256/VII/94. 19. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

 

Al comma 5, sostituire le parole: 30.000 con le seguenti: 45.000.

3256/VII/94. 32. Rusconi, Benzoni, Froner, Volpini.

 

Al comma 5, sostituire le parole: 30.000 unità con le seguenti: almeno 30.000 unità e comunque fino a copertura dei posti che si renderanno disponibili per effetto dei pensionamenti per ciascun profilo professionale.

3256/VII/94. 3. Folena, Sasso, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno, De Simone.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il comma 218 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

5-ter. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliare (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal comma 2, ultimo periodo, della stessa legge.

3256/VII/94. 28.Fogliardi, Fincato.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il reclutamento del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 deve riservare una quota di assunzioni per il personale amministrativo pari ad almeno il 40 per cento di quelle autorizzate per ciascuno dei due anni scolastici;

5-ter. Il reclutamento dei Direttori s.g.a. deve avvenire per il 50 per cento attraverso un concorso per esami, il cui bando viene emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione entro il 28 febbraio 2008. Il restante 50 per cento sarà reclutato da apposite graduatorie provinciali ad esaurimento nelle quali hanno titolo di inserimento, a domanda: gli idonei al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all'articolo 6 comma 10 legge 124/99; gli idonei al concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1992; il personale inserito nelle graduatorie permanenti per soli titoli di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/00; gli assistenti amministrativi che hanno svolto - senza demerito - per almeno un anno l'incarico di Direttori s.g.a. facenti funzioni. Modalità, tempi e criteri per l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono definiti con apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione da emanare entro il 28 febbraio 2008. Il reclutamento dalle graduatorie ad esaurimento, per coloro che ricevono una proposta di assunzione, deve essere preceduto da una prova selettiva di esame;

5-quater. Per garantire l'attuazione del sistema di classificazione del personale ATA previsto dal CCNL 24.07.2003 e confermato dal CCNL 2007, il Ministro della Pubblica Istruzione è autorizzato, mediante apposito decreto da emanare entro il 28 febbraio 2008, ad istituire a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 l'organico dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori tecnici, con conseguente riduzione dell'organico degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici. Il reclutamento dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori tecnici avviene per il 50 per cento attraverso un concorso per esami e per il restante 50 per cento mediante passaggi verticali di arca secondo le norme contrattuali. Entro 30 giorni dal decreto ministeriale istitutivo degli organici dei coordinatori amministrativi e tecnici il Ministero emana il bando di concorso per le assunzioni per esami;

5-quinquies. I rapporti individuali di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche ed educative, su posti vacanti e disponibili e su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, vengono stipulati con scadenza al termine dell'anno scolastico e si qualificano come supplenze annuali.

3256/VII/94. 8.Porfidia, Pedica.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di realizzare un programma di formazione in servizio degli insegnanti che accompagni l'elevamento dell'obbligo di istruzione e l'introduzione delle indicazioni nazionali è previsto un apposito fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio regolamento, determina le procedure per la formazione in servizio degli insegnanti, anche attraverso appositi percorsi di formazione, nonché le modalità per garantire l'accesso a periodi sabbatici di formazione in servizio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.

3256/VII/94. 26. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

 

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione di quelli relativi al numero di massimo di alunni per classe;.

3256/VII/94. 15. Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

 

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di valorizzare la qualità dell'offerta scolastica;.

3256/VII/94. 15(nuova formulazione). Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 5 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloglotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con 550 milioni, le parole: 700 milioni con 705 milioni e le parole: 900 milioni con 905 milioni.

3256/VII/94. 17.Folena.

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 7 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento dell'italiano agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del Paese.

Al relativo onere, anche per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento globale di parte corrente iscritto nella Tabella A, sotto la voce Ministero della pubblica istruzione.

3256/VII/94. 17.(nuova formulazione). Folena.

 

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3256/VII/94. 33. Rusconi, Benzoni, Froner, Volpini.

 

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. È autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per il triennio 2008/2010 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro al loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli istituti musicali pareggiati e per un ammontare di 2 milioni di euro a favore delle accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 22.000;

2009: - 22.000;

2010: - 22.000.

3256/VII/94. 35.Sasso.

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. (Riordino degli Organi collegiali della scuola). 1. Il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 416 del 31 maggio 1974 alfine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze.

2. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali.

3. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 419 del 31 maggio 1974.

4. Sono abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20 per cento da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressioni degli IRRE.

3256/VII/94. 16.Pedrini.

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. I Distretti scolastici ed i relativi organi, nonché i Consigli scolastici provinciali sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i loro compiti sono trasferiti agli Uffici scolastici regionali. Gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica sono riformati con decreto legislativo che il Governo deve assumere entro il 30 aprile 2008. Sul testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri si esprimono con parere vincolante le competenti Commissioni Parlamentari entro 60 giorni dall'invio del testo medesimo. Il Governo approva in via definitiva il decreto nel termine massimo del 31 agosto 2008.

3256/VII/94. 9.Porfidia, Pedica.

 

ART.96.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari,.

3256/VII/96. 17.Tocci.

 

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di curo a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 96 le parole: 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 528 milioni di euro per l'anno 2008, 528 milioni di euro per l'anno 209 e di 528 milioni di euro per l'anno 2010.

3256/VII/96. 3.Ricevuto.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di curo per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di curo all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro alloro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di curo per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di curo a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: - 22.000;

2009: - 22.000;

2010: - 22.000.

3256/VII/96. 18. Rusconi, De Simone, Sasso, Folena, Benzoni, Froner, Volpini, Li Causi, Porfidia, De Biasi, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

3256/VII/96. 22.Giovanelli.

 

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di curo all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di curo per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di curo per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di curo a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 150 comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze (migliaia di euro)

2008: - 22.000;

2009: - 22.000;

2010: - 22.000.

3256/VII/96. 4.Ricevuto.

 

Al comma 3, dopo le parole: dottorato di ricerca aggiungere le seguenti: e di estendere i beneficiari del medesimo, contestualmente sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, aggiungere il successivo comma:

3-bis. A decorrere dall'anno 2008, una quota, pari a 50 milioni di euro, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata alle finalità di cui al comma precedente.

3256/VII/96. 14.Tocci.

 

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

Le università sono autorizzate a bandire concorsi riservati per posti di ricercatore, ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, per il personale che riveste il ruolo di funzionario tecnico, in servizio ed in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca.

3256/VII/96. 02.Porfidia.

 

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è disposto l'inglobamento della Fondazione per l'istruzione Agraria in Perugia nell'Università degli studi di Perugia. L'inglobamento riguarda tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare, fondiario, monumentale e artistico e comporta il passaggio di tutto il personale della Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia alle dipendenze dell'Università degli studi di Perugia, incluso quello assunto dalla richiamata Università per le esigenze dell'Agenzia Agraria di proprietà della Fondazione medesima.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

3256/VII/96. 08.Rusconi.

 

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449).

1. Nel quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: nonché per gli enti pubblici non economici sono aggiunte le parole: esclusi gli Enti pubblici di ricerca indicati nell'articolo 7 del CCNQ stipulato il 18 dicembre 2002, per la definizione dei comparti di contrattazione e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI sono soppresse le parole: e per gli enti pubblici di ricerca con organico superiore alle duecento unità.

3256/VII/96. 019.Tocci, Benzoni.

 

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. Allo scopo di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca caratterizzati da un'attività finanziata in misura rilevante con fondi propri comunque diversi dai trasferimenti correnti dello Stato e con una incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale gravanti sui succitati trasferimenti, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie.

2. La presente disposizione non trova comunque applicazione ove le spese complessive di personale superino il 50 per cento del valore dei trasferimenti correnti dello stato. La percentuale di fondi propri è calcolata come rapporto tra le entrate correnti diverse dall' ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti: tale condizione deve essersi verificata almeno nei 5 anni precedenti.

3256/VII/96. 020.Tocci.

 

ART.122.

Al comma 4, sopprimere le parole: 8 ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008; contestualmente dopo le parole: per l'importo di 1.500.000 euro aggiungere le seguenti: è finalizzato alla ricostituzione dell'istituto nazionale di fisica della materia (INFM), mediante l'accorpamento delle strutture confluite nel Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e quelle organizzate nel Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia (CNISM), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 27 settembre 2007, n. 165.

3256/VII/122. 16.Tocci.

 

Al comma 4, sopprimere le parole: 8 ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008; contestualmente dopo le parole: per l'importo di 1.500.000 euro.

Conseguentemente aggiungere le seguenti: è finalizzato alla ricostituzione dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 27 settembre 2007, n. 165.

3256/VII/122. 16.(nuova formulazione). Tocci, Benzoni.

 

ART.125.

Al comma 4, dopo le parole: per gli 2008, 2009 e 2010 aggiungere le seguenti: così suddiviso: 500.000 euro destinati alle attività di Special Olympics; 300.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi; 200.000 euro destinati alle attività del Comitato Paraolimpico.

3256/VII/125. 2.Ciocchetti.

 

Al comma 4, dopo le parole: per gli 2008, 2009 e 2010 aggiungere le seguenti: così suddiviso: 400.000 euro destinati alle attività di Special Olympics; 200.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi; 400.000 euro destinati alle attività del Comitato Paraolimpico.

3256/VII/125. 2.(nuova formulazione) Ciocchetti, Rusconi.

 

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Disposizioni a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive istituito e tenuto dal CONI a seguito della disposizione recata dall'articolo 7 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. Per l'iscrizione nel registro di cui al precedente comma 1 e la conseguente acquisizione della personalità giuridica, le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto pubblico o con scrittura privata autentica o registrata.

3. Nello statuto devono essere espressamente previsti tutti i principi ed i criteri fissati nei commi 17, 18 e 18-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. I proventi derivanti dalle attività commerciali poste in essere per il diretto perseguimento delle finalità istituzionali non concorrono alla determinazione del reddito delle società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge. Tuttavia, per l'attività commerciale eventualmente svolta deve essere tenuta una contabilità separata.

5. Gli utili derivanti dall'attività commerciale svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla presente legge per il diretto perseguimento delle proprie finalità istituzionali devono essere totalmente reinvestite nell'attività sportiva ivi compresa l'eventuale acquisizione di impianti sportivi.

6. L'importo di cui all'articolo 90, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, da euro 250.000 a euro 350.000.

7. L'importo di cui all'articolo 90, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, da euro 200.000 a euro 300.000.

8. L'importo di cui all'articolo 69, comma 2 del TUIR è elevato, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, da euro 7.500 a euro 10.000.

9. Nell'articolo 25, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come sostituite dall'articolo 37, comma 2, lettera a), le parole: fino a 40 milioni di lire sono sostituite dalle parole: fino a 30.000 euro ed è abrogato l'ultimo periodo del medesimo comma 1.

10. Nell'articolo 67, comma 1, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, al primo periodo è abrogata, dopo le parole: nell'esercizio la parola: diretto.

11. L'importo delle erogazioni liberali di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato da euro 1.500 a euro 2.000.

12. Le disposizioni agevolative previste a favore delle associazioni e delle società sportive dulettantistiche si applicano anche agli organismi delle medesime società e associazioni sportive.

Conseguentemente, alla tabella B del Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000.

3256/VII/125. 01. Rusconi, Tocci, Froner, Benzoni, Colasio, Tessitore, De Blasi, Villari, Giulietti, Volpini.

 

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

1. A partire dal 1o gennaio 2008, la quota parte delle entrata erariali ed extra-erariali derivanti dai corcorsi pronostici, dalle scommesse e da ogni altro gioco su base sportiva spetta al CONI per il finanziamento dello sport. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per le attività sportive, da emanarsi entra un mese dall'approvazione della presente legge, sono individuata le modalità di attuazione dei presente comma.

2. Ai fine di garantire il perseguimento dei tini istituzionali del CONI, oltre alle risorse di cui al comma 1, spetta al CONI una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi di divertimento e dl intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita nonché dagli eventuali altri giochi su base non sportiva di Istituzione successiva al 1 gennaio 2008, fino a concorrenza della somma complessiva di 450 milioni dl euro.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per l'attività sportiva, da adottarsi entro un mese dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, sono individuata le modalità per il trasferimento delle somme di cui ai commi 2 e 3.

3256/VII/125. 03. Ciocchetti, Peretti, Zinzi, Milana.

 

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

Art. 125-bis.

(Liquidazione della Coni servizi SpA).

1. L'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato. La società coni servizi Spa, costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.

2. La lettera a-bis del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.

3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi Spa transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della Società Coni Servizi Spa.

4. Le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla Società Coni Servizi Spa all'Ente Coni sono stabilite dal ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 450 milioni sono sostituite dalle seguenti: 449 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 4, sostituire le parole: di 1 ulteriore milione con le parole: di ulteriori 2 milioni e, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

3256/VII/125. 04.Sasso.

 

ART.126.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: istituzioni universitarie aggiungere le seguenti: e agli enti di ricerca.

3256/VII/126. 1.Tocci, Tessitore.

 

ART.131.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dall'anno 2008, i tetti di spesa relativi alle mostre indicati all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, non si applicano alle amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che svolgono servizi culturali.

3256/VII/131. 1. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini, De Biasi.

 

ART.134.

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

Art. 134-bis.

(Liquidazione della Coni servizi SpA).

1. L'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato, La società Coni servizi Spa, costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.

2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.

3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi Spa transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società Coni Servizi Spa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società Coni Servizi Spa all'Ente Coni.

5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 450 milioni sono sostituite dalle seguenti: 449 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 4, sostituire le parole: di ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

3256/VII/134. 02. Milana, Folena, Ciocchetti, Bonelli, De Angelis, Porfida, Li Causi, Sasso, Rampelli.

 

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

Art. 134-bis.

(Liquidazione della Coni servizi S.p.A.).

1. L'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato, La società Coni servizi S.p.A., costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.

2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.

3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi S.p.A. transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società Coni Servizi Spa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società Coni Servizi Spa all'Ente Coni.

5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 450 milioni sono sostituite dalle seguenti: 449 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 4, sostituire le parole: di ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

3256/VII/134. 02.(nuova formulazione). Milana, Folena, Ciocchetti, Bonelli, De Angelis, Porfida, Li Causi, Sasso, Rampelli.

 

ART.146.

Al comma 19, dopo le parole: servizi al pubblico, aggiungere la seguente: calcografi.

3256/VII/146. 1. Colasio, Rusconi, Tocci, Froner, Benzoni, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini, Tessitore.

 

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa in attività formative, per i dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali reclutati tramite procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e immessi in servizio nell'anno 2008, il ciclo di attività previsto dal comma 6 del citato articolo 28 è sostituito dal periodo di servizio di ruolo di almeno tre anni se già prestato presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

3256/VII/146. 2. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini.

 

TAB. C.

Alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici.

2008: + 96.000;

2009: + 142.000;

2010: + 142.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 96.000;

2009: - 142.000;

2010: - 142.000.

3256/VII/Tab. C. 1. De Simone, Sasso, Folena, Fundarò, Guadagno, Tranfaglia.

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La VII Commissione,

premesso che:

è utile, nell'ambito di una complessiva politica di cooperazione, segnatamente nell'ambito culturale, finanziare le iniziative di presenza italiana all'estero e le iniziative comuni con altri paesi in campo universitario;

impegna il Governo

ad incentivare l'attività delle università italiane all'estero e in particolare, nell'ambito dei fondi esistenti, due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 per il pro-getto dell'Università Italo-egiziana del Cairo.

0/3256/VII/1. Folena.

 

La VII Commissione,

premesso che:

è opportuno, anche ai finì di favorire il pluralismo editoriale ed evitare le concentrazioni, incentivare la piccola e media editoria;

impegna il Governo

ad attivarsi, con tutti gli strumenti utili, affinché il capitale potenziale rappresentato dal diritto d'autore in possesso dei piccoli e medi editori, sia spendibile presso gli istituti di credito per la contrazione di mutui e prestiti, anche attraverso misure di garanzia da parte dello Stato.

0/3256/VII/2. Folena.


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - limitatamente alle parti di competenza - per l'anno finanziario 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

preso atto dei provvedimenti previsti in merito alle modalità di quantificazione dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici; circa il riparto percentuale dei contributi diretti all'editoria e alle imprese radiofoniche e televisive; pertinenti le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica, canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione la percentuale rimborsata all'impresa televisiva;

ritenute positive le modifiche introdotte al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;

valutata favorevolmente, dopo la seconda nota di variazioni, gli incrementi registrati per ili Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria e per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

considerato che l'istituzione del Fondo per lo sport di cittadinanza, consente di promuovere il diritto allo sport come strumento per la formazione e la tutela della salute, nonché di costituire un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva;

ritenuto che è incrementato di 10 milioni di euro il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, destinato al potenziamento degli impianti sportivi, nonché alla realizzazione di eventi di particolare rilevanza;

tenuto conto che si registra positivamente l'aumento del contributo al Comitato italiano paraolimpico, da ritenere un parametro di civiltà;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

dato il ruolo della pratica sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute, appare necessario prevedere di includere le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, tra i beneficiari della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali;

e con le seguenti osservazioni:

a) auspica che le risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria siano opportunamente incrementate;

b) ritiene, altresì, opportuno incrementare i contributi alle televisioni locali a partire dal 2010 e a rendere permanente il predetto contributo;

c) di definire la tempistica per l'erogazione dei contributi con assegnazione automatica alle Regioni e alle Province del 90 per cento dei contributi erogati l'anno prima;

d) auspica che, in assenza di una anagrafe nazionale degli impianti sportivi, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva risulti utile a fini non solo di controllo, ma anche e soprattutto di gestione, organizzazione e pianificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva sul territorio nazionale.

 

 

ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - limitatamente alle parti di competenza - per l'anno finanziario 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

premesso che la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

preso atto dei provvedimenti previsti in merito alle modalità di quantificazione dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici; circa il riparto percentuale dei contributi diretti all'editoria e alle imprese radiofoniche e televisive; pertinenti le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica, canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione la percentuale rimborsata all'impresa televisiva;

ritenute positive le modifiche introdotte al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;

valutata favorevolmente, dopo la seconda nota di variazioni, gli incrementi registrati per ili Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria e per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

l'istituzione del Fondo per lo sport di cittadinanza, consente di promuovere il diritto allo sport come strumento per la formazione e la tutela della salute, nonché di costituire un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva;

è incrementato di 10 milioni di euro il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, destinato al potenziamento degli impianti sportivi, nonché alla realizzazione di eventi di particolare rilevanza;

si registra positivamente l'aumento del contributo al Comitato italiano paraolimpico, da ritenere un parametro di civiltà;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

1. dato il ruolo della pratica sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute, appare necessario prevedere di includere le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, tra i beneficiari della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare auspicabile che le risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria siano opportunamente incrementate;

b) si ritiene, altresì, opportuno incrementare i contributi alle televisioni locali a partire dal 2010 e a rendere permanente il predetto contributo;

c) si considera opportuno definire la tempistica per l'erogazione dei contributi con assegnazione automatica alle regioni e alle province del 90 per cento dei contributi erogati l'anno prima;

d) si auspica che, in assenza di una anagrafe nazionale degli impianti sportivi, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva risulti utile a fini non solo di controllo, ma anche e soprattutto di gestione, organizzazione e pianificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva sul territorio nazionale;

e) si ritiene infine opportuno che siano incrementate le disposizioni agevolative previste a favore delle società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

 

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

dal Quaderno bianco, presentato dai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia, emerge l'indirizzo del Governo in merito alle politiche scolastiche, che prevede in particolare il miglioramento della rete e l'organizzazione del servizio, un avanzamento della qualità del sistema di valutazione, nonché l'introduzione di nuove disposizioni sul reclutamento dei docenti;

valutate positivamente le detrazioni a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'aggiornamento e la formazione;

apprezzato l'incremento del Fondo per interventi straordinari, destinato all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché alla costruzione di nuovi immobili;

valutato positivamente il complesso delle norme poste all'articolo 94 che determina una maggiore qualificazione del servizio mediante misure di carattere strutturale, la stabilizzazione in particolare dei docenti di sostegno, l'incremento delle unità di personale ATA da immettere in ruolo, la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, nonché un nuovo modello organizzativo, volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione, da sperimentare sul territorio, previo coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni scolastiche;

manifestata l'esigenza di perseguire le finalità di qualità, riorganizzazione e stabilizzazione, nonché di verifica dei risultati con particolare riferimento agli alunni disabili e stranieri ai fini dell'esercizio del diritto costituzionale all'istruzione;

apprezzati gli stanziamenti destinati al personale della scuola per la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali; preso atto con soddisfazione dell'accantonamento di 100 milioni di euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istruzione, nonché della consistente dotazione, prevista nella Tabella C, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si auspica che la detrazione a favore dei docenti per le spese di aggiornamento e formazione sia prodromo di ulteriori interventi per favorire la partecipazione degli insegnanti agli eventi e alle attività culturali;

b) si ritiene che l'incremento dei fondi per l'adeguamento strutturale dell'edilizia scolastica possa costituire un elemento propulsivo per lo sviluppo di accordi e piani territoriali che coinvolgano regioni, enti locali, organizzazioni economiche e sociali, nonché il CIPE;

c) si auspica che, alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri, siano destinate appropriate risorse per la congrua dotazione di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri;

d) si sottolinea l'opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 94 siano orientati all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e dei curricola;

e) per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, si evidenzia la necessità che in merito all'assegnazione degli insegnanti di sostegno il parametro quantitativo non incida negativamente sull'offerta formativa, apparendo in particolare, opportuno che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati;

f) con riferimento al reclutamento del personale docente, si richiama l'opportunità di definire successivamente un piano strategico di reclutamento e formazione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, in rapporto con l'università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istruzione;

g) si auspica la risoluzione del problema che riguarda il personale ATA e ITP trasferiti alle istituzioni scolastiche dagli enti locali;

h) si ritiene opportuno un ulteriore incremento delle unità ATA da immettere in ruolo;

i) si valuta necessario dare attuazione al progressivo riallineamento retributivo dei Dirigenti scolastici, come previsto fin dall'emanazione del primo atto di indirizzo del 22 dicembre 2000 all'ARAN e successivi;

l) si auspica, altresì, l'adozione di provvedimenti affinché ai direttori generali dei servizi amministrativi delle istituzioni scolastiche siano riconosciute le anzianità maturate al 31 agosto 2000 in analogia a coloro che sono stati immessi nella funzione successivamente.

 


ALLEGATO 5

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

dal Quaderno bianco, presentato dai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia, emerge l'indirizzo del Governo in merito alle politiche scolastiche, che prevede in particolare il miglioramento della rete e l'organizzazione del servizio, un avanzamento della qualità del sistema di valutazione, nonché l'introduzione di nuove disposizioni sul reclutamento dei docenti;

valutate positivamente le detrazioni a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'aggiornamento e la formazione;

apprezzato l'incremento del Fondo per interventi straordinari, destinato all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché alla costruzione di nuovi immobili;

valutato positivamente il complesso delle norme poste all'articolo 94 che determina una maggiore qualificazione del servizio mediante misure di carattere strutturale, la stabilizzazione in particolare dei docenti di sostegno, l'incremento delle unità di personale ATA da immettere in ruolo, la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, nonché un nuovo modello organizzativo, volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione, da sperimentare sul territorio, previo coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni scolastiche;

manifestata l'esigenza di perseguire le finalità di qualità, riorganizzazione e stabilizzazione, nonché di verifica dei risultati con particolare riferimento agli alunni disabili e stranieri ai fini dell'esercizio del diritto costituzionale all'istruzione;

apprezzati gli stanziamenti destinati al personale della scuola per la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali; preso atto con soddisfazione dell'accantonamento di 100 milioni di euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istruzione, nonché della consistente dotazione, prevista nella Tabella C, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, si evidenzia la necessità che in merito all'assegnazione degli insegnanti di sostegno il parametro quantitativo non incida negativamente sull'offerta formativa, apparendo in particolare, opportuno che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati;

2) appare necessaria la risoluzione del problema di inquadramento e salariale, oggi oggetto di sperequazione, che riguarda il personale ATA e ITP trasferito per legge alle istituzioni scolastiche dagli enti locali;

3) si ritiene infine necessario un ulteriore incremento delle unità ATA da immettere in ruolo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si auspica che la detrazione a favore dei docenti per le spese di aggiornamento e formazione sia prodromo di ulteriori interventi per favorire la partecipazione degli insegnanti agli eventi e alle attività culturali;

b) si ritiene che l'incremento dei fondi per l'adeguamento strutturale dell'edilizia scolastica possa costituire un elemento propulsivo per lo sviluppo di accordi e piani territoriali che coinvolgano regioni, enti locali, organizzazioni economiche e sociali, nonché il CIPE;

c) si auspica che, alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri, siano destinate appropriate risorse per la congrua dotazione di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri;

d) si sottolinea l'opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 94 siano orientati all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e dei curricola;

e) con riferimento al reclutamento del personale docente, si richiama l'opportunità di definire successivamente un piano strategico di reclutamento e formazione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, in rapporto con l'università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istruzione;

f) si considera altresì opportuno dare attuazione al progressivo riallineamento retributivo dei dirigenti scolastici, come previsto fin dall'emanazione del primo atto di indirizzo del 22 dicembre 2000 all'ARAN e successivi;

g) si auspica, infine, l'adozione di provvedimenti affinché ai direttori generali dei servizi amministrativi delle istituzioni scolastiche siano riconosciute le anzianità maturate al 31 agosto 2000 in analogia a coloro che sono stati immessi nella funzione successivamente.

 

 

ALLEGATO 6

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

 

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

la manovra economica per il 2008 conferma la volontà del Governo, già evidenziata negli interventi previsti nella finanziaria 2007, di «investire» sul patrimonio e sulle attività culturali e di spettacolo, ritenendoli settori strategici e trainanti per il nostro Paese;

manifesta apprezzamento per l'introduzione degli incentivi fiscali a sostegno dell'industria cinematografica, in grado di rilanciare il mercato italiano, afflitto da troppi anni di stagnazione;

ritiene positive le modifiche al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;

dati i buoni esiti ottenuti in via sperimentale dalla finanziaria 2007, condivide la scelta di rendere stabile il proficuo meccanismo della riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali gestite e non impegnate;

apprezza l'autorizzazione concessa al Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico nonché 100 tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, biblioteca e amministrativi;

esprime soddisfazione per l'incremento del FUS, che testimonia una inversione di tendenza rispetto alla politica dei tagli allo spettacolo e preannuncia le riforme non più procrastinabili negli ambiti dello spettacolo dal vivo;

giudica positivamente le disposizioni introdotte al fine di risanare le fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi, mediante meccanismi premiali e norme rigorose di contenimento della spesa; in considerazione delle fondamentali funzioni di interesse pubblico svolte, apprezza i provvedimenti previsti per le Istituzioni culturali indicate nella L. 534/1996, che introducono un incremento della dotazione prevista nonché la semplificazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) che siano incrementate le risorse destinate all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche;

2) che si recuperino adeguate risorse funzionali alle celebrazioni galileiane 2009;

3) che si recuperino le risorse per una maggiore valorizzazione dei musei scientifici, mediante adeguate risorse dedicate;

e la seguente osservazione:

a) auspica in tempi ravvicinati la creazione di una struttura dotata di autonomia tecnico-scientifica ed economica-finanziaria dedicata specificatamente alle attività promozionali del libro e delle lettura.

 

 

ALLEGATO 7

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria;

premesso che:

la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

la manovra economica per il 2008 conferma la volontà del Governo, già evidenziata negli interventi previsti nella finanziaria 2007, di «investire» sul patrimonio e sulle attività culturali e di spettacolo, ritenendoli settori strategici e trainanti per il nostro Paese;

manifestato l'apprezzamento per l'introduzione degli incentivi fiscali a sostegno dell'industria cinematografica, in grado di rilanciare il mercato italiano, afflitto da troppi anni di stagnazione;

ritenute positive le modifiche al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;

dati i buoni esiti ottenuti in via sperimentale dalla finanziaria 2007, condivide la scelta di rendere stabile il proficuo meccanismo della riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali gestite e non impegnate;

apprezzata l'autorizzazione concessa al Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico nonché 100 tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, biblioteca e amministrativi;

esprimendo soddisfazione per l'incremento del FUS, che testimonia una inversione di tendenza rispetto alla politica dei tagli allo spettacolo e preannuncia le riforme non più procrastinabili negli ambiti dello spettacolo dal vivo;

considerate positivamente le disposizioni introdotte al fine di risanare le fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi, mediante meccanismi premiali e norme rigorose di contenimento della spesa; in considerazione delle fondamentali funzioni di interesse pubblico svolte, apprezzati altresì i provvedimenti previsti per le istituzioni culturali indicate nella legge n. 534 del 1996, che introducono un incremento della dotazione prevista nonché la semplificazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario incrementare le risorse destinate all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche;

2) si considera altresì necessario recuperare adeguate risorse funzionali alle celebrazioni galileiane per il 2009;

3) risulta inoltre necessario recuperare le risorse per una maggiore valorizzazione dei musei scientifici, mediante adeguate risorse dedicate;

e con le seguenti osservazioni:

a) si auspica in tempi ravvicinati la creazione di una struttura dotata di autonomia tecnico-scientifica ed economica-finanziaria dedicata specificatamente alle attività promozionali del libro e delle lettura;

b) appare opportuno inoltre individuare forme di detrazione che incentivino la fruizione culturale;

c) risulta altresì opportuno promuovere e incentivare lo sviluppo di tutte le attività coreutiche.

 


ALLEGATO 8

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

 

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

l'impegno del Governo per la riqualificazione del settore è palesato da numerosi provvedimenti rilevanti, quali l'approvazione della legge delega sugli enti di ricerca, l'imminente varo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Patto per l'università siglato tra i Dicasteri dell'università e dell'economia;

condivise le agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo in collaborazione con università ed enti di ricerca, attraverso l'aumento dell'aliquota del credito fino al 40 per cento nonché l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare il credito stesso;

apprezzato il più ampio ambito di applicazione delle detrazioni fiscali già introdotte dalla finanziaria 2007 per sostenere la mobilità degli studenti;

valutata positivamente la scelta che subordina l'assegnazione delle risorse aggiuntive all'adozione di un piano programmatico orientato al miglioramento della qualità del sistema universitario, nella logica che la programmazione e valutazione ed il finanziamento incentivante debbano stare al centro dell'azione di governo del sistema dell'università e della ricerca;

apprezzata la semplificazione della manovra finanziaria, peraltro già auspicata al fine di evitare l'introduzione di disposizioni a carattere ordinamentale;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) per consentire una piena attuazione del previsto piano programmatico - che, in linea con il Patto tra i Dicasteri dell'università e delle finanze, rappresenta un significativo cambio di passo nel governo del settore - appare opportuno incrementare il Fondo di funzionamento ordinario delle Università;

2) In analogia con quanto contenuto nella finanziaria 2006, appare necessario reperire risorse aggiuntive da destinare alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

3) al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca in Antartide del PNRA, si ritiene necessaria la destinazione di almeno 10 milioni di euro aggiuntivi, anche con atto amministrativo del Ministero a valere sul FIRST;

e con la seguente osservazione:

a) per consentire il rilancio degli enti pubblici di ricerca, si auspica l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni di ricercatori e il progressivo passaggio ad un sistema budgetario per la gestione degli organici, che risolva l'attuale irrigidimento organizzativo degli enti stessi.

 


ALLEGATO 9

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;

l'impegno del Governo per la riqualificazione del settore è palesato da numerosi provvedimenti rilevanti, quali l'approvazione della legge delega sugli enti di ricerca, l'imminente varo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Patto per l'università siglato tra i Dicasteri dell'università e dell'economia;

condivise le agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo in collaborazione con università ed enti di ricerca, attraverso l'aumento dell'aliquota del credito fino al 40 per cento nonché l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare il credito stesso;

apprezzato il più ampio ambito di applicazione delle detrazioni fiscali già introdotte dalla finanziaria 2007 per sostenere la mobilità degli studenti;

valutata positivamente la scelta che subordina l'assegnazione delle risorse aggiuntive all'adozione di un piano programmatico orientato al miglioramento della qualità del sistema universitario, nella logica che la programmazione e valutazione ed il finanziamento incentivante debbano stare al centro dell'azione di governo del sistema dell'università e della ricerca;

apprezzata la semplificazione della manovra finanziaria, peraltro già auspicata al fine di evitare l'introduzione di disposizioni a carattere ordinamentale;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) per consentire una piena attuazione del previsto piano programmatico - che, in linea con il Patto tra i Dicasteri dell'università e delle finanze, rappresenta un significativo cambio di passo nel governo del settore - appare necessario incrementare il Fondo di funzionamento ordinario delle Università;

2) in analogia con quanto contenuto nella finanziaria 2006, appare altresì necessario reperire risorse aggiuntive da destinare alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

3) al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca in Antartide del PNRA, si ritiene necessaria la destinazione di almeno 10 milioni di euro aggiuntivi, anche con atto amministrativo del Ministero a valere sul FIRST;

e con le seguenti osservazioni:

a) per consentire il rilancio degli enti pubblici di ricerca, si auspica l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni di ricercatori e il progressivo passaggio ad un sistema budgetario per la gestione degli organici, che risolva l'attuale irrigidimento organizzativo degli enti stessi;

b) si auspica, altresì, che si trovi una soluzione a regime per la definizione delle regole per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica.


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI indi del vicepresidente Mauro CHIANALE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

 

La seduta comincia alle 14.05.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto.

 

Ermete REALACCI, presidente, fa presente che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) e il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010); pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà, peraltro, procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Avverte, quindi, che la VIII Commissione esaminerà congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione di propria competenza: la Commissione è chiamata, infatti, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, a trasmettere alla V Commissione una relazione - con contestuale nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute di quella Commissione - per ciascuno stato di previsione di competenza e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Ricorda che la Commissione procederà dapprima all'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, concluso il quale passerà alle votazioni, che avranno luogo partitamente con riferimento ai singoli stati di previsione ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Precisa che le votazioni si svolgeranno nel seguente ordine: saranno posti in votazione dapprima gli emendamenti riferiti allo stato di previsione di competenza, successivamente quelli riferiti alle connesse parti del disegno di legge finanziaria e, quindi, gli eventuali ordini del giorno. A tale proposito, ricorda che debbono essere presentati presso la Commissione tutti gli ordini del giorno, tranne quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, che sono presentati direttamente in Assemblea.

Segnala, inoltre, che la presentazione degli emendamenti è disciplinata dalle regole previste dall'articolo 121 del Regolamento. In particolare, rammenta che debbono essere presentati presso la Commissione di settore, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, gli emendamenti compensativi all'interno di un singolo stato di previsione, mentre, per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, possono essere presentati gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commissione di settore e che comportino variazioni compensative in tale ambito. Fa presente, inoltre, che non possono essere presentati emendamenti cosiddetti «a scavalco» tra disegno di legge finanziaria e disegno di legge di bilancio, per cui gli emendamenti presentati debbono trovare la propria compensazione necessariamente all'interno del disegno di legge cui si riferiscono.

Segnalato, infine, che l'esame dei provvedimenti in titolo proseguirà nelle sedute di domani e dovrà concludersi entro la giornata di martedì 27 novembre 2007, avverte conseguentemente che, al fine di organizzare compiutamente i lavori della Commissione, proporrà nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per le ore 11.30 di lunedì 26 novembre 2007.

La Commissione prende atto.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, rileva preliminarmente che svolgerà unitariamente la propria relazione sui provvedimenti in titolo, distinguendo tuttavia il complesso delle misure nelle quali si estrinseca la manovra di bilancio nei tre grandi settori (infrastrutture, ambiente e protezione civile) di competenza della VIII Commissione.

Con riferimento al settore delle infrastrutture, rileva che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2008 reca spese per complessivi 4.158,6 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 72,7 milioni di euro, di cui 3.538,5 milioni di euro, pari a circa l'85 per cento delle spese totali del Ministero, per la parte capitale, e 620,1 milioni di euro, pari a circa il 15 per cento delle spese totali, per la parte corrente. L'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica), con 3.122,1 milioni di euro, e nella missione 19 (casa e assetto urbanistico), con 953,1 milioni di euro. Nell'ambito della missione 14, buona parte delle risorse sono concentrate nel programma 14.3 (opere strategiche) con 1.200,5 milioni di euro (+189,4 milioni di euro rispetto al 2007, di cui 93,6 derivanti dal rifinanziamento del programma infrastrutture operato dall'articolo 63 del ddl finanziaria) e nel programma 14.4 (sistemi ferroviari locali) con 815,4 milioni di euro (+10 milioni di euro rispetto al dato assestato). Tali programmi concentrano, quindi, circa il 65 per cento delle risorse della missione. Segnala, inoltre: il programma 14.1 (Edilizia statale), che reca risorse per 333,0 milioni di euro (+16 milioni di euro rispetto al 2007); il programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici), che contiene risorse per 181,6 milioni di euro, di cui 145, 4 milioni - sul capitolo 7187 - per l'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia, con particolare riguardo ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a studi ed opere volti al riequilibrio idrogeologico della laguna stessa; il programma 14.6 (Sistemi portuali ed aeroportuali), con risorse pari a 320,1 milioni di euro (+3,1 milioni di euro rispetto al 2007); il programma 14.7 (sistemi stradali ed autostradali), con risorse pari a 254,9 milioni di euro (-38,2 milioni di euro rispetto al 2007), concentrate prevalentemente nel capitolo 7500 con 129,3 milioni di euro sul Fondo per la realizzazione sistema autostradale. Fa presente che l'altra missione su cui è concentrato circa il 23 per cento delle risorse assegnate al Ministero in termini di competenza è la missione 19 (casa e assetto urbanistico) con 953,1 milioni di euro (+24,9 milioni di euro rispetto al 2007). Nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è suddiviso tra due programmi: il programma 19.2 (politiche abitative) con 501,8 milioni di euro (+13,4 milioni di euro rispetto al 2007) ed il programma 19.3 (politiche urbane e territoriali) con 451,4 milioni di euro (+11,5 milioni di euro rispetto al 2007). Relativamente al primo di questi due programmi, evidenzia gli stanziamenti insistenti prevalentemente sui seguenti capitoli: capitolo 1690, con 208,2 milioni di euro, per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; capitolo 1701, con 212,3 milioni di euro, quali contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni; capitolo 7439, con 30 milioni di euro, per spese per la realizzazione di un Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Quanto al programma relativo alle politiche urbane e territoriali, gli stanziamenti principali riguardano le spese per investimenti e sono concentrate prevalentemente sui seguenti capitoli: capitolo 7188, con circa 159 milioni di euro, quali annualità per gli interventi di competenza degli enti locali; capitolo 7386, con 35 milioni di euro, per la ricostruzione della Valle del Belice; capitolo 7657, con 172,1 milioni di euro, sul Fondo per l'attuazione degli interventi per Roma capitale. Quanto ai residui passivi, segnala che la loro consistenza presunta, al 1o gennaio 2008, è valutata complessivamente in 5.208,5 milioni di euro e che rispetto al dato assestato 2007 si registra una consistente diminuzione dei residui, pari a 2.961 milioni di euro.

Con riferimento, poi, agli stanziamenti relativi alle infrastrutture che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), ricorda che si tratta di trasferimenti - di parte corrente ed in conto capitale - che per la missione 14 assommano a 792 milioni di euro e per la missione 19 ammontano a 106,8 milioni di euro. In particolare, rileva che lo stanziamento relativo alla missione 14 è quasi interamente assorbito dal capitolo 7464 «Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica», mentre, per quanto riguarda la missione 19, la quasi totalità degli stanziamenti è concentrata sul capitolo 7536 «Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali», ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004. Segnala, infine, che all'interno della missione 13 (diritto alla mobilità), nell'ambito del programma 13.8 (Sostegno allo sviluppo del trasporto) figura il capitolo 7372 «Contribuiti in conto impianti da corrispondere all'Anas Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture», con 1.560 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006.

Quanto all'articolato del disegno di legge finanziaria per il 2008, segnala anzitutto l'articolo 24, comma 3, che dispone la soppressione del Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni, peraltro già dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 10-16 gennaio 2004. Da tale abrogazione deriva un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutato in 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Ricorda, inoltre, che il successivo comma 5 del medesimo articolo 24 consente, per l'anno 2008, i seguenti utilizzi dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie: per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti; per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Sottolinea, poi, il particolare rilievo dell'articolo 63 (Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo), che, al comma 1, autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. Tale finanziamento quindicennale corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,29 miliardi di euro. Rileva, peraltro, che lo stanziamento disposto dal comma in esame è pari alla metà di quello previsto nell'Allegato infrastrutture al DPEF e pone un serio problema in termini di fabbisogno finanziario residuo per il completamento del programma di infrastrutture strategiche. Segnala, inoltre, che lo stesso comma 1 autorizza i seguenti contributi quindicennali: 1 milione di euro, a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, per il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia; 5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, che andranno ad integrare quelli previsti dalla finanziaria 2007. Su questo punto richiama, peraltro, l'attenzione della Commissione ad una attenta riflessione sull'opportunità di porre in essere idonei meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità, del rigore e dell'efficacia della spesa autorizzata. Sottolinea, inoltre, che esiste un analogo, sia pur limitato, problema di proroga di misure previste dalla legge finanziaria per il 2007 a favore dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dal terremoto degli anni '80, sul quale preannuncia la possibile presentazione di proposte emendative. Ricorda, infine, che il comma 2 del citato articolo 63 destina una quota fino a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice distrutta dal terremoto del 1968, di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006.

Richiama, quindi, l'articolo 64, che autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i «XVI Giochi del Mediterraneo», che si terranno a Pescara nel 2009, nonché l'articolo 66, che autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009. Allo stesso tempo, ritiene importante il contenuto dell'articolo 65, che autorizza la costituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, di un apposito Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), nonché dell'articolo 67, commi da 2 a 7, che dispone interventi in materia di edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria.

Ritiene, poi, utile segnalare che l'articolo 68 valorizza meccanismi di cosiddetto «federalismo infrastrutturale» per la realizzazione di reti autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, con innovative modalità di gestione dell'autostrada A4, nel tronco Venezia-Trieste. Esso, in particolare, prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS possono essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS stessa e dalle regioni interessate o da un soggetto da esse interamente partecipato. Al contempo, sottolinea che l'articolo 98, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede l'istituzione, per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. Valuta, peraltro, di analoga importanza l'articolo 139, che disciplina l'attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006.

Intende, inoltre, soffermarsi sul contenuto dell'articolo 138, che reca disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche, il quale - di fatto - vieta gli arbitrati in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, e, in particolare, impedisce l'inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti ovvero, relativamente ai medesimi contratti, la sottoscrizione di eventuali compromessi. Al riguardo, riconosce che tale articolo risulta piuttosto controverso, poiché si basa su una posizione fondata del Governo, esplicitamente illustrata nella relazione introduttiva, ma che investe anche profili di una certa delicatezza. Ricorda, peraltro, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha inviato una apposita segnalazione al Parlamento su tale argomento, esprimendo talune perplessità sulla disposizione in questione; giudica, pertanto, opportuno prospettare una possibile soluzione alternativa, che, in luogo della totale soppressione dell'istituto, preveda di demandare tutte le questioni alla Camera arbitrale, ivi inclusi i poteri di nomina del terzo arbitro e di regolazione delle tariffe, in modo che sia fissato un apposito tetto ai compensi.

Passando allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenuto nella Tabella n. 9, fa presente che esso reca spese per complessivi 1.596,1 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 172,5 milioni di euro (pari al 12,1 per cento), concentrato esclusivamente nelle spese di conto capitale. L'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), con 1.420,4 milioni di euro (pari a circa l'81 per cento delle spese complessive del Ministero), e nel programma 17.3 (Ricerca in materia ambientale), con 111,1 milioni di euro. Segnala, in particolare, in relazione al programma 18.1 (Conservazione dell'assetto idrogeologico), che quasi la metà dello stanziamento di competenza relativo a tale programma è concentrata nel capitolo 8640, istituito in seguito al trasporto di fondi dal capitolo 7090 in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 80 del disegno di legge finanziaria. Lo stanziamento iscritto nel capitolo 8640 per l'attuazione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, inoltre, è pari a 200 milioni di euro. Rammenta, inoltre, che le spese attinenti al programma 18.5 (Sviluppo sostenibile) insistono prevalentemente sul capitolo 7981 «Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra», con 190 milioni di euro (circa il 65 per cento del totale complessivo del programma).

Richiamati gli stanziamenti relativi all'ambiente inclusi nella Tabella n. 2, passa a illustrare le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia di ambiente. In proposito, segnala che i commi 1 e 2 dell'articolo 27 contengono una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa degli enti territoriali, e in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni - o parte di esse - esercitate dagli enti territoriali. Il comma 3 dello stesso articolo, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede l'obbligo, per le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente, in ottemperanza agli obblighi comunitari, di procedere entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi.

Osserva che l'articolo 45, attraverso l'introduzione di una lettera aggiuntiva al comma 1112 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, include tra le misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l'impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste. Inoltre, l'articolo 80, al comma 1, prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. L'attuazione di tali piani deve avvenire d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino. Rileva, poi, che il comma 2 dello stesso articolo prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico, mentre il comma 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Tale fondo è in particolare finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Rammenta, quindi, che il comma 4, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell'ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, mentre il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette. Infine, il comma 7 del citato articolo 80 prevede apposite misure ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo.

Richiama, poi, il comma 1 dell'articolo 81, che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità. Al contempo, il comma 2 dello stesso articolo destina 2 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo previsto dal comma 1, per l'istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), in attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge n. 120 del 2002 e della delibera CIPE n. 123 del 2002. Infine, segnala che l'articolo 122, commi da 1 a 3, introduce misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno, nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra.

Passa, quindi, ad illustrare le parti relative ad interventi di protezione civile, segnalando che nella Missione 8 (Soccorso civile) sono inclusi due programmi di interesse della VIII Commissione, collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2): si tratta dei programmi 8.4 «Interventi per pubbliche calamità» (in cui sono iscritti 129,6 milioni di euro) ed 8.5 «Protezione civile» (con una dotazione di 1.750,8 milioni di euro). Le principali voci di spesa relative al programma 8.5 «Protezione civile» riguardano il capitolo 7443 per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi (con 807,5 milioni di euro), il capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità (299,5 milioni di euro), ed il capitolo 7447 «Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile» (535,2 milioni di euro). Ricorda, inoltre, che l'articolo 42 del disegno di legge finanziaria introduce una serie di disposizioni volte a «chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza» conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell'Umbria.

Dichiara, da ultimo, l'intenzione di illustrare alla Commissione anche altre parti del disegno di legge finanziaria, che - pur non essendo di stretta competenza della VIII Commissione - investono comunque ambiti di intervento di particolare rilievo. Si sofferma, anzitutto, sugli articoli 2 e 9, che dettano norme in tema di detrazione ICI per la prima casa, per canoni di locazione, per carichi di famiglia e altre detrazioni, nonché in materia di proroga al 2008-2010 della detrazione per le ristrutturazioni immobiliari, delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, delle aliquote ridotte per atti di trasferimento di immobili in aree di edilizia residenziale, oltre che in tema di detrazioni d'imposta per spese di formazione dei docenti delle scuole e per i canoni di locazione studenti fuori sede. Richiama, poi, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 64-69, che disciplina il fondo per le vittime dell'amianto, di cui pone in evidenza gli aspetti altamente positivi.

Ricordato il contenuto degli articoli 10 e 11, rispettivamente in materia di trasporto pubblico locale e di mobilità alternativa nei centri storici, per i quali prospetta possibili soluzioni normative migliorative, illustra gli articoli 50, 52, 53, 54, 55 e 56, che dettano importanti disposizioni in tema di fonti energetiche rinnovabili. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 50 intervengono sulla contestata questione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili recata dai commi 1117-1120 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2007; ricorda, quindi, che l'aspetto critico di tali disposizioni era di mantenere ferma l'incentivazione anche a favore degli «impianti autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge finanziaria, compresi i contributi cosiddetti «CIP6». Le nuove norme stabiliscono ora che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi; risulterebbero dunque esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o «in collaudo».

Rileva, altresì, che l'articolo 53 risulta, nel complesso, molto positivo, in quanto detta norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, eliminando talune inutili lungaggini procedurali; tuttavia, osserva che un aspetto delicato è contenuto al punto h) del testo, che intende precisare che l'autorizzazione all'impianto energetico non può prevedere né essere subordinata a misure di compensazione, non soltanto a favore delle regioni e delle province, ma anche dei comuni e delle comunità montane, mentre la definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali viene rimessa alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione da rivedere, anche mediante apposite proposte emendative.

Esprime, infine, la propria soddisfazione per il contenuto dell'articolo 143, che finalmente esonera dai limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale anche gli enti parco nazionali, dando in tal modo una positiva risposta alle istanze più volte sollecitate dalla VIII Commissione.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI prende atto della articolata relazione svolta, riservandosi la possibilità di intervenire al termine dell'esame preliminare.

 

Ermete REALACCI, presidente, nel ringraziare il relatore per la puntualità e la completezza del lavoro svolto, ritiene di dover sottoporre all'attenzione della Commissione alcune questioni di carattere generale, che - seppure non tutte strettamente attinenti alle competenze della Commissione stessa - costituiscono, a suo giudizio, un terreno importante di verifica e di valutazione del contenuto complessivo della manovra di bilancio per il 2008.

In particolare, esprime una forte preoccupazione per la «scomparsa» dal testo, nel corso dell'esame al Senato, delle risorse che il Governo si era impegnato a mettere a disposizione delle Ferrovie dello Stato per l'acquisto di mille treni per il trasporto dei cittadini lavoratori pendolari e, dunque, per il rafforzamento del trasporto ferroviario locale. A suo giudizio, si trattava di una delle misure più innovative e strategiche per combattere la congestione stradale e le emissioni inquinanti che provengono dal trasporto su gomma e ritiene che la Commissione debba impegnarsi a fondo per porre rimedio a questa grave mancanza. Segnala, inoltre, la necessità di riproporre, in coerenza con le proposte contenute nella relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Commissione nello scorso mese di giugno, l'inserimento nel disegno di legge finanziaria, accanto agli incentivi per la sostituzione di dispositivi ed elettrodomestici obsoleti ed energivori, di limiti temporali stringenti per la stessa messa in commercio di tali apparecchiature. In questo senso, ritiene necessario prevedere, insieme alla conferma e alla estensione degli incentivi già previsti dalla finanziaria 2007, l'introduzione di specifici divieti per la vendita, a partire dal 2010, degli elettrodomestici obsoleti e delle lampade a incandescenza.

Infine, richiamando le giuste osservazioni segnalate a suo tempo dal deputato Mariani, sollecita il Governo alla necessità di un puntuale «rendiconto» sulle modalità di spesa delle risorse stanziate in materia ambientale, anche al fine di porre la Commissione nella condizione di valutare l'azione del Governo diretta a rafforzare e ad affermare pienamente le nuove politiche ambientali e di lotta ai cambiamenti climatici. Ritiene, peraltro, che la Commissione debba porre una particolare attenzione al tema della difesa del suolo, anche in ragione del fatto che il ritardo nella predisposizione e nella sottoposizione al Parlamento del provvedimento correttivo della parte del cosiddetto «codice ambientale» che si occupa della materia, e il conseguente indebolimento del ruolo e dell'azione delle Autorità di bacino, rischiano di compromettere la capacità di affrontare con politiche efficaci tale delicato e rilevante tema.

Preso atto, quindi, dell'andamento dei lavori odierni, fa presente che occorre ora interrompere l'esame del provvedimento in titolo, per passare allo svolgimento dell'audizione informale, già convocata, di rappresentanti dell'ANAS.

Sospende, pertanto, la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine della prevista riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

 

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 16.

 

Gianpiero BOCCI (PD-U) osserva preliminarmente che, se si guardasse al disegno di legge finanziaria fuori dalle polemiche di schieramento, tutti i gruppi dovrebbero riconoscere che si tratta di un provvedimento innovativo e apprezzabile per quanto riguarda le politiche ambientali. Richiama in proposito, in via esemplificativa, il dato oggettivo dell'aumento del 12 per cento delle risorse complessivamente disponibili per le politiche del settore e le chiare e innovative scelte effettuate in favore delle fonti rinnovabili. Intende, inoltre, segnalare alla Commissione e al relatore le seguenti questioni: la prima riguarda la forte richiesta, proveniente dai produttori di energia da fonti rinnovabili, per una incisiva azione di semplificazione delle procedure burocratiche e per il rafforzamento e l'adeguamento degli strumenti - soprattutto regionali - di programmazione degli interventi nel settore, al fine di garantire tempi certi e procedure amministrative snelle; la seconda questione riguarda la necessità, già segnalata lo scorso anno, di scomputare le risorse impiegate dagli enti locali per fronteggiare disastri e calamità naturali da quelle comprese ai fini della fissazione dei limiti prescritti dal Patto interno di stabilità. Ritiene, infatti, che sia intollerabile e ingiusto che, oltre ai danni provocati dalla calamità naturale, i comuni debbano sopportare anche la «beffa» di vedere ricompresse nel Patto di stabilità le risorse impiegate per la protezione dei cittadini. Memore dell'esperienza negativa dello scorso anno, invita, quindi, il relatore a prendere subito gli opportuni contatti con i componenti della V Commissione, affinché tale questione sia affrontata e risolta positivamente.

Infine, segnala all'attenzione del relatore l'importanza delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 a favore delle vittime dell'amianto, misure che riguardano migliaia di lavoratori e di cittadini e che hanno un grande valore sociale e civile. Nel prendere atto positivamente di tali misure, richiama il relatore ad un'opera di vigilanza e di attenzione, affinché tali misure vengano confermate e, se possibile, rafforzate nel corso della discussione della manovra di bilancio.

 

Romolo BENVENUTO (PD-U) si associa anzitutto alle considerazioni critiche rivolte dal presidente sulla «scomparsa», dal testo del disegno di legge finanziaria, delle risorse annunciate fin da febbraio 2007 dal Governo per l'ammodernamento e il potenziamento del trasporto ferroviario dei lavoratori pendolari. Ritiene, al riguardo, che questo sia un problema non del relatore, ma della maggioranza e dell'intera Commissione, e che questa debba adoperarsi con decisione, sul piano politico, affinché le misure e le risorse inizialmente previste nel disegno di legge finanziaria vengano riproposte e tradotte in legge. Ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione della Commissione e del relatore sulle disposizioni che, nella qualità di relatore in sede consultiva sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 159 del 2007, ha cercato - purtroppo, senza successo - di far tradurre in norme legislative. In particolare, sottolinea la portata e il valore delle misure per il rinnovamento del parco degli elettrodomestici obsoleti ed energivori - sia di quelle sul versante degli incentivi che di quelle sul versante dei divieti - e richiama le tematiche relative all'affermazione, sul piano normativo, del concetto di filiera corta nella produzione di energia con biomasse e le problematiche connesse alla proposta di istituire, per così dire «dall'alto», tre nuovi parchi nazionali in Sicilia, in particolar modo per quanto concerne la garanzia che tale proposta non si traduca in un ostacolo per l'istituzione di ulteriori parchi e in un depauperamento delle risorse complessivamente destinate al sistema dei parchi nazionali.

Segnala, infine, la questione - di carattere esclusivamente tecnico - rappresentata dalla divergente formulazione, ai commi 70 e 72 dell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria, dell'ambito di intervento per la realizzazione di opere in ambito portuale. Al riguardo, segnala l'esigenza che l'espressione usata al comma 72 - che si riferisce ad interventi «nei e per i porti» - sia replicata in modo identico anche al comma 70.

 

Franco STRADELLA (FI), nel riconoscere al relatore di avere svolto una esposizione introduttiva molto articolata e approfondita, intende in questa sede segnalare talune questioni legate al contenuto del disegno di legge finanziaria e, più in generale, alle misure da introdurre al suo interno per correggerne e integrarne alcuni specifici punti. In primo luogo, ricorda che l'attuale scadenza per il corrente programma «Contratti di quartiere» è prevista per il 31 dicembre 2007; al riguardo, segnala l'opportunità che - non essendo ancora stato pubblicato il decreto attuativo in materia - tale data possa essere utilmente prorogata. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di rendere meno generica l'attuale formulazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, del disegno di legge finanziaria, che prevede la destinazione di determinate quote percentuali degli oneri di urbanizzazione a spese correnti o a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. In proposito, ritiene che le percentuali richiamate non possano riferirsi all'ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione, bensì alle risorse residuali di tali oneri, al netto delle spese per opere di urbanizzazione primaria.

Osserva, poi, che occorre prestare la massima attenzione all'articolo 138 del disegno di legge finanziaria, che prevede la totale eliminazione degli arbitrati, segnalando che la soluzione individuata con tale testo rischia di creare seri problemi all'ordinato funzionamento dei lavori infrastrutturali e, in particolare, di mettere una vera e propria «pietra tombale» sui vigenti istituti di partecipazione dei privati al finanziamento di opere pubbliche. A tal fine, auspica l'individuazione di scelte alternative, che evitino di accogliere, in modo semplicistico, l'idea di una completa abolizione dell'istituto arbitrale.

Dichiara, infine, di non comprendere le ragioni per le quali la legge finanziaria per il 2007 abbia fissato per le nuove costruzioni l'obbligo di messa in opera dei soli pannelli fotovoltaici, considerato che occorre lasciare ai privati la facoltà di scegliere anche strumenti diversi, che siano comunque finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico in edilizia. Auspica, pertanto, che sia possibile intervenire su questa materia, per allargare l'ambito di scelta delle fonti energetiche rinnovabili da utilizzare in edilizia, che possano essere ulteriori rispetto al solo fotovoltaico.

 

Mauro CHIANALE, presidente, richiama anzitutto l'esigenza di adottare una apposita proposta emendativa nell'ambito del disegno di legge finanziaria, che modifichi il contenuto dell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 (che ha destinato parte delle relative risorse al programma «Contratti di quartiere»), in corso di conversione in sede parlamentare, in modo da garantire che tutti gli accordi di programma, ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007 per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale per le Forze dell'ordine, siano ammessi al finanziamento. Segnala, inoltre, al relatore l'opportunità di approfondire la questione relativa agli incentivi per l'utilizzazione di impianti di riscaldamento ecocompatibili, ritenendo opportuna una loro estensione, oltre che agli impianti a gas, anche a impianti che utilizzano altri sistemi combustibili, a partire dalle biomasse.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene anzitutto opportuno sottolineare che la manovra finanziaria per il 2008 rappresenta un vero e proprio livello di svolta sugli aspetti di carattere ambientale, fornendo importanti elementi di incoraggiamento per l'impegno profuso in questa direzione della maggioranza. Giudica, peraltro, essenziale porre in evidenza talune criticità del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, soffermandosi in particolare sull'articolo 27, che obbliga le regioni alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi in materia di rifiuti e di acque. Al riguardo, infatti, osserva che la razionalizzazione delle strutture prevista dal citato articolo, ispirata ad un principio di gestione economica più che sociale, se può avere un senso nel campo dei rifiuti, non può essere applicata all'acqua, per la quale va mantenuto il riferimento ai bacini idrogeologici, che sono gli unici soggetti in grado di operare una coerente pianificazione territoriale.

Sottolinea, poi, che le positive misure in materia di energia e di clima, pur ampiamente presenti nella manovra finanziaria, continuano a marciare separate tra di loro: in particolare, la sua impressione è che non si riescano a porre in connessione gli interventi sulle fonti rinnovabili - che riguardano prevalentemente aspetti legati alle competenze del Ministero dello sviluppo economico - e le altre misure relative al Protocollo di Kyoto.

Allo stesso tempo, intende evidenziare i potenziali rischi connessi alle norme finalizzate allo snellimento delle procedure amministrative, che debbono - a suo avviso - essere certamente incoraggiate, ma prestando attenzione a non oltrepassare, soprattutto nel settore dell'urbanistica e della pianificazione territoriale, i limiti invalicabili posti in capo alle competenze delle istituzioni locali, nel pieno rispetto del principio di gestione democratica. Ritiene, infine, necessario sollecitare il relatore a compiere ogni possibile sforzo per recuperare uno spazio di intervento in materia di parchi nazionali, acquisendo almeno la disponibilità del Ministero competente a finanziare in misura adeguata il sistema delle aree protette e, in particolare, l'eventuale istituzione di nuovi parchi nazionali, tra i quali segnala quelli di Portofino e della Laguna di Venezia.

 

Guido DUSSIN (LNP) ritiene anzitutto opportuno che il disegno di legge finanziaria possa essere integrato con la concreta realizzazione di un impegno - già assunto dal Governo con l'accoglimento di specifici ordini del giorno in Assemblea - relativo all'individuazione di finanziamenti aggiuntivi per iniziative analoghe a quelle contenute agli articoli 64 e 66, riguardanti i Giochi del Mediterraneo e i Campionati mondiali di nuoto: si riferisce, in particolare, all'esigenza di sostenere adeguatamente alcuni interventi infrastrutturali destinati alla realizzazione di iniziative a livello mondiale poste in essere da altre federazioni, per i quali auspica la disponibilità del relatore. Dichiara, inoltre, la propria contrarietà rispetto ad interventi infrastrutturali di carattere speciale contenuti nel disegno di legge finanziaria, come quelli per le aree metropolitane, che introducono principi redistributivi poco chiari, o quelli per il comune di Venezia, che promuovono iniziative di natura settoriale. Al contrario, invita la Commissione a sostenere con convinzione ogni possibile meccanismo di incentivazione dei sistemi di viabilità, ivi inclusi i progetti di cosiddetto «federalismo infrastrutturale».

Si riserva, in conclusione, di predisporre apposite proposte emendative sugli argomenti richiamati, preannunciando che il suo gruppo valuterà l'atteggiamento da assumere rispetto alla manovra finanziaria anche alla luce della disponibilità che il relatore e i gruppi di maggioranza vorranno fornire rispetto alle opportune modifiche e integrazioni del testo.

 

Mauro CHIANALE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.35.

 

 


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Mauro CHIANALE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti, e per le infrastrutture, Luigi Meduri.

 

La seduta comincia alle 8.55.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 21 novembre 2007.

 

Mauro CHIANALE, presidente, nel ricordare che ieri ha avuto inizio l'esame della manovra finanziaria per le parti di competenza della Commissione, prende atto che - anche alla luce dell'andamento dei lavori parlamentari nella giornata odierna - non vi sono, allo stato, richieste di intervento. Ricorda, peraltro, che l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo dovrà concludersi entro la seduta pomeridiana di oggi. Avverte, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio per le ore 11.30 di lunedì 26 novembre 2007.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Mauro CHIANALE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti, e per le infrastrutture, Luigi Meduri.

 

La seduta comincia alle 13.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta odierna.

 

Maria Cristina PERUGIA (RC-SE), nel ringraziare preliminarmente il relatore per l'ottimo lavoro svolto, intende sottolineare che la manovra finanziaria - che, a suo avviso, va letta incrociando il contenuto dei documenti di bilancio con quello del decreto-legge collegato, appena approvato dalla Camera - rappresenta un effettivo punto di svolta rispetto al passato. In particolare, ritiene che i consistenti interventi di sviluppo delle politiche edilizie e abitative, previsti dai richiamati provvedimenti economico-finanziari, possano seriamente contribuire al sostegno dei cittadini più svantaggiati, oltre che all'introduzione di una interessante opera di programmazione degli interventi in tema di edilizia residenziale pubblica. Allo stesso tempo, giudica in termini positivi le disposizioni relative all'incentivazione di talune misure in materia di politica per la casa e per gli studenti fuori sede. Preannuncia, peraltro, l'intenzione di valutare la presentazione di un emendamento in materia di detrazioni ICI, che preveda forme di esenzione dal pagamento dell'imposta per talune tipologie di enti titolari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali - ad esempio - gli ATER.

In conclusione, fa presente che il suo gruppo si riserva di valutare l'orientamento da assumere rispetto ad eventuali, specifiche, proposte emendative.

 

Mauro CHIANALE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Chiede, quindi, al relatore e ai rappresentanti del Governo se intendano svolgere eventuali considerazioni conclusive del dibattito.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, ritiene che dal complesso degli interventi svolti, che dichiara di avere seguito con la massima attenzione, sono emerse questioni di rilievo, che si riserva di affrontare in sede di predisposizione delle proposte di relazione alla V Commissione e nell'eventuale fase di valutazione degli emendamenti.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che giudica particolarmente difficile, poiché ha riguardato un ambito di interesse che travalica la sola materia ambientale. Al contempo, intende sottolineare un dato politico rilevante, che - a suo avviso - consiste nel fatto che il confronto in Commissione si è fortemente concentrato sul merito dei provvedimenti in esame, piuttosto che su questioni di principio di carattere pregiudiziale, come è invece avvenuto lo scorso anno; i rappresentanti dei gruppi di opposizione, infatti, sono intervenuti puntualmente su aspetti specifici, contribuendo ad elevare complessivamente il livello del dibattito.

Quanto ai profili di più diretta competenza del suo dicastero, intende anzitutto sottolineare l'importanza del consistente incremento degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha visto anche un deciso sviluppo degli interventi di sostegno all'APAT, alle politiche per la difesa del suolo e allo sviluppo sostenibile. Desidera, peraltro, rilevare che alcuni interrogativi si pongono in relazione all'articolo 27 del disegno di legge finanziaria, la cui attuale formulazione potrebbe generare qualche equivoco in termini di interpretazione del ruolo e delle dimensioni delle strutture territoriali di gestione dei servizi pubblici locali.

Richiamate, infine, le disposizioni in materia di assetto idrogeologico, di attuazione degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e di trasporto pubblico locale, esprime la più ampia disponibilità a valutare eventuali interventi migliorativi che la Commissione riterrà di proporre nel seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI si riserva di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati e le proposte di relazione che saranno predisposte dal relatore.

 

Mauro CHIANALE, presidente, ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio è fissato per le ore 11.30 di lunedì 26 novembre 2007, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.35.


VIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti, e per le infrastrutture, Luigi Meduri.

 

La seduta comincia alle 11.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 22 novembre 2007.

 

Ermete REALACCI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 2, per la parti di competenza (vedi allegato 1), alla Tabella n. 9 (vedi allegato 2) e alla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 3).

Al riguardo, chiede preliminarmente ai presentatori degli emendamenti Germanà 3256/VIII/62.2 e 3256/VIII/80.5, Cordoni 3256/VIII/62.3 e degli articoli aggiuntivi Colasio 3256/VIII/81.03 e Acerbo 3256/VIII/81.04, che presentano taluni profili problematici in relazione alle regole che disciplinano il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, se non intendano ritirare tali emendamenti per presentarli direttamente alla V Commissione (Bilancio), anche ai fini di una loro valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.

Comunica, infine, che il relatore ha presentato le proposte di relazioni sulla Tabella n. 2, per le parti di competenza (vedi allegato 4), sulla Tabella n. 9 (vedi allegato 5) e sulla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 6).

Avverto, quindi, che si passerà dapprima all'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 3256/VIII/42.1, raccomandando inoltre l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 3256/VIII/42.01 e dell'identico articolo aggiuntivo Iannuzzi 3256/VIII/42.02. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Bocci 3256/VIII/19.1 e 3256/VIII/42.2.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Gianpiero BOCCI (PD-U) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ribadendo tuttavia l'esigenza di approvare il suo emendamento 3256/VIII/19.1, che intende consentire una deroga al patto di stabilità interno per gli enti locali che sostengono spese destinate a fronteggiare calamità naturali. In tal senso, pur dichiarando di comprendere le difficoltà di una esatta quantificazione degli effetti che tale emendamento può aver sui saldi complessivi di finanza pubblica, insiste per la votazione da parte della Commissione.

 

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che i dubbi sull'approvazione dell'emendamento 3256/VIII/19.1 possano essere basati sulla difficoltà di definire l'entità degli stanziamenti previsti rispetto alla tenuta complessiva dei saldi della finanza locale.

 

Tino IANNUZZI (PD-U), in attesa di una più esatta quantificazione degli oneri, che non potrà essere risolta entro la giornata odierna, invita il relatore ad inserire nella sua proposta di relazione una osservazione diretta a segnalare la questione sollevata dal deputato Bocci.

 

Gianpiero BOCCI (PD-U), pur apprezzando la proposta testé formulata dal deputato Iannuzzi, rileva che essa finirà per far cambiare natura all'intervento proposto. Poiché ritiene di aver posto un importante problema legato alle spese di protezione civile, si rimette alla volontà della Commissione circa la possibile soluzione da individuare in materia.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, premesso che la sua proposta di relazione già contiene la questione delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di protezione civile, ritiene che il ritiro dell'emendamento da parte del deputato Bocci non rappresenti una rinuncia a porre la questione nei suoi termini generali, che potrà ben essere affrontata in sede esame da parte della V Commissione.

 

Gianpiero BOCCI (PD-U), in considerazione delle ulteriori precisazioni fornite dal relatore, ritira il suo emendamento 3256/VIII/19.1.

La Commissione approva l'emendamento Sereni 3256/VIII/42.1.

 

Gianpiero BOCCI (PD-U) ritira il suo emendamento 3256/VIII/42.2, che può ritenersi sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sereni 3256/VIII/42.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 3256/VIII/42.01 del relatore e Iannuzzi 3256/VIII/42.02.

 

Ermete REALACCI, presidente, avverte che si passerà ora alla deliberazione sulla proposta di relazione riferita alla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Margiotta quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Ermete REALACCI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3256/VIII/2.4, 3256/VIII/3.2, 3256/VIII/52.6, 3256/VIII/53.1 - identico all'emendamento Bocci 3256/VIII/53.2 -, 3256/VIII/80.1, 3256/VIII/80.2 e 3256/VIII/101.1. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Realacci 3256/VIII/2.5, Acerbo 3256/VIII/27.1, limitatamente al capoverso 2-bis, Realacci 3256/VIII/52.1 e 3256/VIII/52.2, Mariani 3256/VIII/ 52.7, Cacciari 3256/VIII/52.3, Realacci 3256/VIII/52.4 e 3256/VIII/52.5, Mariani 3256/VIII/53.3, Realacci 3256/VIII/56.1, Chianale 3256/VIII/143.1 e Gentili 3256/VIII/146.1.

Invita, infine, al ritiro dei restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati. In particolare, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Acerbo 3256/VIII/81.02, suggerisce ai presentatori di valutare la presentazione di un apposito atto di indirizzo, per favorire l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di solidarietà per le risorse idriche, contenute nella legge finanziaria per il 2007.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3256/VIII/2.4 del relatore, Realacci 3256/VIII/2.5 e 3256/VIII/3.2 del relatore.

 

Eugenio MINASSO (AN) insiste per l'approvazione del suo emendamento 3256/VIII/14.1, che intende privilegiare, nella stabilizzazione del personale dell'APAT, la graduatoria di un concorso già concluso.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, precisa che la richiesta di ritiro dell'emendamento deriva dall'esigenza di non dettare per legge i criteri per il completo espletamento delle assunzioni, essendo rimesso al dicastero competente il compito di valutare i necessari profili attuativi.

 

Il sottosegretario Gianni PIATTI dichiara di condividere le riflessioni del relatore, preannunciano la disponibilità del Governo all'accoglimento di un eventuale atto di indirizzo in materia.

 

Eugenio MINASSO (AN) ritira il suo emendamento 3256/VIII/14.1, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea sul medesimo argomento.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, considerata l'esigenza di promuovere un corretto coordinamento normativo del testo dell'articolo 27, prospetta l'opportunità di adottare una nuova formulazione dell'emendamento Acerbo 3256/VIII/27.1.

 

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE) dichiara di accogliere la nuova formulazione dell'emendamento Acerbo 3256/VIII/27.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Acerbo 3256/VIII/27.1, nella sua nuova formulazione (vedi allegato 2).

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Pedrini 3256/VIII/27.2, 3256/VIII/27.3 e 3256/VIII/27.4; si intende che vi abbia rinunciato.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira i suoi emendamenti 3256/VIII/50.1 e 3256/VIII/50.2, insistendo, invece, per l'approvazione del suo emendamento 3256/VIII/50.3, nello spirito di una limitazione percentuale degli incentivi alle fonti energetiche assimilate.

 

Ermete REALACCI, presidente, nel ritenere condivisibile lo spirito dell'emendamento richiamato, invita il deputato Cacciari a riformularlo in modo appropriato, al fine di una sua ripresentazione presso la V Commissione, eventualmente con la sottoscrizione di tutti i componenti della VIII Commissione.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo emendamento 3256/VIII/50.3, preannunciandone la ripresentazione, in un testo riformulato, presso la Commissione di merito.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Realacci 3256/VIII/52.1 e 3256/VIII/52.2, nonché l'emendamento Mariani 3256/VIII/52.7.

 

Camillo PIAZZA (Verdi) invita la Commissione a valutare con attenzione l'emendamento Cacciari 3256/VIII/52.3, al fine di evitare il rischio di compromettere la specificità dei rifiuti zootecnici.

 

Ermete REALACCI, presidente, prospetta l'opportunità di valutare con attenzione la formulazione tecnica dell'emendamento, in modo da assicurare che esso sia presentabile presso la Commissione di merito.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) fa presente che il suo emendamento 3256/VIII/52.3 si muove proprio nella direzione indicata dai deputati testé intervenuti. Insiste, pertanto, per la sua approvazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Cacciari 3256/VIII/52.3, Realacci 3256/VIII/52.4 e 3256/VIII/52.5, l'emendamento 3256/VIII/52.6, gli identici emendamenti 3256/VIII/53.1 del relatore e Bocci 3256/VIII/53.2, nonché gli emendamenti Mariani 3256/VIII/53.3, Realacci 3256/VIII/56.1 e l'emendamento 3256/VIII/80.1 del relatore.

 

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE) invita il relatore a garantire che, nell'approvazione del suo emendamento 3256/VIII/80.2, vi siano sufficienti garanzie circa la selezione di quei parchi nazionali che, da tempo, la VIII Commissione sta cercando di istituire sul territorio nazionale.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, al fine di garantire il rispetto degli orientamenti adottati in materia dalla VIII Commissione, anche in relazione al recente decreto-legge collegato alla manovra finanziaria per il 2008, presenta una nuova formulazione del suo emendamento 3256/VIII/80.2, la cui finalità è quella di far precedere l'individuazione dei nuovi parchi nazionali da un atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari.

La Commissione approva l'emendamento 3256/VIII/80.2 del relatore, nella sua nuova formulazione (vedi allegato 2).

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Acerbo 3256/VIII/80.3; si intende che vi abbia rinunciato.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo emendamento 3256/VIII/80.4, riservandosi di riformularlo ai fini della sua ripresentazione presso la V Commissione.

 

Basilio GERMANÀ (FI) insiste per l'approvazione del suo emendamento 3256/VIII/80.5, che non intende ritirare. Al riguardo, ricorda che già l'anno scorso aveva tentato la strada della presentazione delle sue proposte emendative alla V Commissione, senza ottenere alcun risultato. Si domanda, pertanto, come la VIII Commissione - una volta che il Governo ha giudicato non prioritario il ponte sullo Stretto - possa ritenere poco importanti le opere minori da realizzare nelle aree del messinese e del reggino; in particolare, giudica incomprensibile che una questione così circoscritta come la bonifica di un sito fortemente inquinato, che presenta evidenti problemi di risanamento ambientale, possa essere rifiutata dai gruppi di maggioranza della Commissione stessa. Nel ricordare che per la realizzazione degli interventi in questione sono stati già perduti i fondi comunitari e si rischia di far «sfumare» anche quelli regionali, auspica che la Commissione possa valutare positivamente la sua proposta emendativa.

 

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che il criterio seguito dalla Commissione per l'adozione di proposte emendative è quello di non realizzare interventi micro-settoriali.

 

Basilio GERMANÀ (FI) invita la presidenza a realizzare una missione di studio presso le aree del messinese interessate dall'intervento di bonifica, al fine di verificare la grave situazione esistente.

 

Ermete REALACCI, presidente, si dichiara disponibile a prendere in considerazione la proposta testé formulata dal deputato Germanà.

La Commissione respinge l'emendamento Germanà 3256/VIII/80.5.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) fa presente che il suo articolo aggiuntivo 3256/VIII/81.01, di cui illustra il contenuto, intende porre la questione della cauzione al consumatore finale, che è una soluzione adottata da taluni Paesi stranieri per ridurre il problema dei rifiuti da imballaggio.

 

Ermete REALACCI, presidente, osserva che la soluzione prospettata dall'emendamento sostenuto dal deputato Cacciari andrebbe discussa in modo approfondito, poiché rischia di mettere in discussione lo stesso meccanismo dei consorzi.

 

Camillo PIAZZA (Verdi) ritiene corretto incentivare possibili formule di cauzione per gli imballaggi, giudicando tuttavia necessario individuare soluzioni condivise.

Il sottosegretario Gianni PIATTI fa presente che la vera priorità ambientale consiste nella riduzione dei rifiuti; per tali ragioni, invita la Commissione a riflettere con maggiore attenzione sulle modifiche alla legislazione vigente che si intendono proporre.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo articolo aggiuntivo 3256/VIII/81.01, riservandosi di porre in essere una apposita iniziativa organica sull'argomento, di intesa con i rappresentanti dei gruppi in Commissione.

Ritira, altresì, il suo articolo aggiuntivo 3256/VIII/81.02, preannunciando la presentazione di un atto di indirizzo in materia.

 

Camillo PIAZZA (Verdi) invita il rappresentante del Governo a individuare le modalità più opportune affinché si possano applicare le norme in materia di solidarietà per le risorse idriche, già contenute nella legge finanziaria per il 2007.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Colasio 3256/VIII/81.03; si intende che vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Gianni PIATTI preannuncia che il suo dicastero intende adottare una iniziativa nella materia trattata dall'articolo aggiuntivo Acerbo 3256/VIII/81.04; si dichiara, pertanto, disponibile all'eventuale accoglimento di tale proposta emendativa.

 

Salvatore MARGIOTTA, relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole 3256/VIII/81.04.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Acerbo 3256/VIII/81.04.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo articolo aggiuntivo 3256/VIII/81.05, considerata anche l'avvenuta approvazione dell'emendamento 3256/VIII/80.2 del relatore (nuova formulazione).

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Rusconi 3256/VIII/96.01 e 3256/VIII/96.02; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3256/VIII/101.1 del relatore, Chianale 3256/VIII/143.1 e Gentili 3256/VIII/146.1.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mondello 3256/VIII/Tab.A.1; si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che si passerà ora alla deliberazione sulla proposta di relazione riferita alla Tabella n. 9.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Margiotta quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Ermete REALACCI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame della Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3256/VIII/3.1, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti Acerbo 3256/VIII/2.2, Mariani 3256/VIII/2.3, Schirru 3256/VIII/2.4, Mariani 3256/VIII/24.1 e sull'articolo aggiuntivo Dussin 3256/VIII/66.01. Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Maria Cristina PERUGIA (RC-SE) ritira il suo emendamento 3256/VIII/2.1, riservandosi di ripresentarlo presso la V Commissione con l'indicazione di apposite disposizioni di copertura, auspicando comunque l'adesione della Commissione rispetto al tema dell'esenzione dall'ICI per i soggetti detentori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

 

Ermete REALACCI, presidente, osserva che sul tema segnalato dal deputato Perugia si registra un'ampia condivisione da parte della Commissione, tanto che lo stesso relatore ha inserito uno specifico punto nella sua proposta di relazione alla V Commissione.

 

Raffaella MARIANI (PD-U) ritira i suoi emendamenti 3256/VIII/62.1 e 3256/VIII/138.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Acerbo 3256/VIII/2.2, Mariani 3256/VIII/2.3, Schirru 3256/VIII/2.6, 3256/VIII/3.1 del relatore e Mariani 3256/VIII/24.1.

 

Basilio GERMANÀ (FI) insiste per l'approvazione del suo emendamento 3256/VIII/62.2, che affronta una questione determinante per il territorio messinese. Al riguardo, peraltro, intende stigmatizzare il fatto che una priorità infrastrutturale come quella rappresentata dal completamento dell'asse viario Patti-Taormina non sia condivisa dalla maggioranza della Commissione, pur a fronte dell'esistenza di un accordo di programma già siglato tra Stato, Regione Siciliana e ANAS. Ricorda, infatti, che lungo questo asse la rete stradale è assolutamente insufficiente, mentre l'intervento proposto potrebbe costituire l'asse di collegamento con l'aeroporto di Catania, consentendo, tra l'altro, di raggiungere in pochissimo tempo il Centro di eccellenza oncologica di Taormina.

La Commissione respinge l'emendamento Germanà 3256/VIII/62.2.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cordoni 3256/VIII/62.3; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Dussin 3256/VIII/66.01.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ritira il suo emendamento 3256/VIII/68.1, che in realtà rappresentava il tentativo di riformulare in modo più appropriato il testo approvato dal Senato. Quanto al suo emendamento 3256/VIII/68.2, sottolinea invece l'esigenza di una sua approvazione da parte della Commissione, atteso che esso mira a ribadire il principio per cui debbono essere completate le opere di ambientalizzazione del Passante di Mestre.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, non ritiene particolarmente corretto vincolare l'ANAS a risolvere una situazione pregressa, che dovrà essere affrontata dalla nuova società istituita ai sensi dell'articolo 68.

 

Paolo CACCIARI (RC-SE) ricorda che l'impegno per le opere di ambientalizzazione è stato assunto dall'ANAS.

 

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo rispetto alla proposta del deputato Cacciari, sempre che questa sia riferita alla pregressa situazione del Passante di Mestre.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, ritiene che sia compito della nuova società valutare le modalità con cui dare seguito all'impegno assunto dall'ANAS.

 

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ribadisce la convinzione che l'impegno assunto debba essere rispettato dall'attuale gestione.

 

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Cacciari 3256/VIII/68.2.

 

Il sottosegretario Luigi MEDURI esprime un orientamento conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cacciari 3256/VIII/68.2.

 

Ermete REALACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mondello 3256/VIII/Tab.B.1; si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che si passerà ora alla deliberazione sulla proposta di relazione riferita alla Tabella n. 10, per le parti di competenza.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Margiotta quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture e del trasporti, per le parti di competenza, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Ermete REALACCI, presidente, avverte che le relazioni approvate dalla Commissione - unitamente agli emendamenti - saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

 

La seduta termina alle 12.20.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

EMENDAMENTI

 

ART.19.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) al comma 683, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dagli enti locali per fare fronte a calamità naturali verificatesi sul proprio territorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/VIII/19. 1.Bocci.

 

ART.42.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: Art. 10-bis. sostituire la rubrica del capoverso con la seguente: Disposizioni per il territorio della provincia di Terni interessato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000.»;

2) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio;

3) alla lettera e) sostituire le parole: determinate ed erogate con le seguenti: , quantificate in 17 milioni di euro e le parole: ed i relativi importi con le seguenti: , sono erogate annualmente negli importi;

4) alla lettera f), sostituire le parole: è aggiunto il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti i seguenti commi e dopo il punto 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 100 milioni dall'anno 2008, di euro 80 milioni dall'anno 2009 e di euro 70 milioni dall'anno 2010.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 47 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.

3256/VIII/42. 1. Sereni, Bocci, Di Girolamo, Galeazzi, Merloni, Stramaccioni, Vannucci.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997 è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per dieci anni, a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/VIII/42. 2.Bocci.

 

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82).

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

*3256/VIII/42. 01.Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82).

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

*3256/VIII/42. 02.Iannuzzi, Boffa.

 


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

 

EMENDAMENTI

 

ART.2.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.

16-ter. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del presente comma.

16-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di lampade ad incandescenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere i seguenti:

Art. 149-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.

Art. 149-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3256/VIII/2. 4.Il Relatore.

 

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative alla sostituzione di generatori di calore per riscaldamento di ambienti, con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, ovvero di installazione, in edifici o unità immobiliari esistenti, di impianti dotati dei medesimi generatori di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.000 euro per ciascun generatore, a condizione che il nuovo generatore di calore: a) abbia una potenza termica nominale inferiore a 35 kW; b) abbia un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; c) rispetti i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; d) utilizzi biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

17-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad assorbimento o ad adsorbimento funzionanti a gas, con l'installazione di una o più macchine di portata termica nominale unitaria non maggiore di 70 kW ed efficienza di generazione del calore non inferiore al 135 per cento, conformi alla nonna UNI EN 12309, e contestuale revisione del sistema di distribuzione, ovvero di installazione, in edifici o unità immobiliari esistenti, di impianti dotati delle predette pompe di calore nel rispetto delle medesime modalità e requisiti, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 70.000 euro.

17-quater. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione, su edifici o su unità immobiliari esistenti, di impianti a pompa di calore dotati di sistemi di scambio con terreno o acqua, per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, aventi valori minimi di prestazioni, misurati secondo la norma UNI-EN 14511, pari a EER = 4 e COP = 4,5, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

17-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di lavabiancheria con analoghi apparecchi aventi un consumo minore o uguale a 0,17 kWh/kg in congiunzione a una classe A di efficacia di lavaggio, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 20 per cento degli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente fino a un valore massimo della detrazione di 75 euro per ciascun apparecchio.

17-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2008, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-quater. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere i seguenti:

Art. 149-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato

I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.

Art. 149-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3256/VIII/2. 5.Realacci.

 

ART.3.

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

24-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «agli enti ospedalieri» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie nazionali, regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente istituite con legge 21 gennaio 1994, n. 61».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3256/VIII/3. 2.Il Relatore.

 

ART.14.

Al comma 3, dopo le parole: decreto del direttore generale n. 122 del 2005 aggiungere le seguenti: avvalendosi prioritariamente delle graduatorie del concorso già bandito ai sensi della Disposizione DG 915/2004.

3256/VIII/14. 1.Minasso.

 

ART.27.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le finalità di cui al comma l, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le regioni possono procedere, entro il 1o luglio 2008, alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti, al fine di renderli rispettivamente maggiormente aderenti alla configurazione dei bacini idrografici e adeguati alla qualità del servizio da erogare.

2-ter. Per quanto attiene al servizio idrico integrato, gli ATO sono costituiti dall'Assemblea dei comuni e delle province degli ambiti territoriali di riferimento, tramite l'attivazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 tra i comuni e le province. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e senza percepire alcun emolumento. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3256/VIII/27. 1. Acerbo, Lomaglio, Cacciari, Perugia.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui al comma l, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le regioni possono procedere, entro il 1o luglio 2008, alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti, al fine di renderli rispettivamente maggiormente aderenti alla configurazione dei bacini idrografici e adeguati alla qualità del servizio da erogare.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis.

3256/VIII/27. 1.(Nuova formulazione). Acerbo, Lomaglio, Cacciari, Perugia.

 

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) mantenimento degli affidamenti e delle convenzioni in essere solo in caso di comprovata convenienza economica delle tariffe applicate per gli utenti domestici finali.

3256/VIII/27. 2.Pedrini.

 

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) garanzia che la gestione delle risorse idriche sia comunque interamente controllata dalle stesse amministrazioni pubbliche comunali, provinciali e regionali.

3256/VIII/27. 3.Pedrini.

 

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) garanzia della gestione pubblica dei servizi idrici.

3256/VIII/27. 4.Pedrini.

 


ART.50.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima del 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché essi siano completati e operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3256/VIII/50. 1.Cacciari.

 

Sopprimere il comma 2.

3256/VIII/50. 2. Cacciari, Acerbo, Perugia.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. I finanziamenti e gli incentivi di cui al comma 2 destinati ai certificati verdi per le fonti energetiche assimilate alle rinnovabili non potranno superare i 5 milioni di euro all'anno e non potranno essere concessi, per ciascun impianto, per un periodo superiore agli anni 8 dalla data di inizio erogazione degli incentivi.

3256/VIII/50. 3. Cacciari, Perugia, Acerbo.

 

ART.52.

Al comma 2, dopo le parole: potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), aggiungere le seguenti: ed esclusivamente per la fonte eolica di potenza elettrica superiore a 200 kW,».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: potenza elettrica non superiore a 1 megawatt (MW), aggiungere le seguenti: ed esclusivamente per la fonte eolica di potenza elettrica inferiore a 200 kW,.

3256/VIII/52. 1.Realacci.

 

Al comma 2, alla riga 1 della tabella 1 allegata, sostituire la parola: Eolica con le seguenti: Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW.

3256/VIII/52. 2.Realacci.

 

Al comma 2, alla riga 1-bis della tabella 1 allegata, sostituire la cifra: 1,10 con la seguente: 1,25.

3256/VIII/52. 7.Mariani.

 

Al comma 2, alla riga 6 della tabella 1 allegata, relativa alla voce Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo sostituire la cifra: 1,10 con la seguente: 0,80.

3256/VIII/52. 3.Cacciari.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente agli impianti di potenza fino a 200 kW, gli incentivi di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti per tutta l'energia prodotta, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, lettera a), e dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3256/VIII/52. 4.Realacci.

 

Al comma 3, alla prima riga della tabella 2 allegata, apportare le seguenti modificazioni: sostituire la parola: Eolica con le seguenti: Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW e sostituire la cifra: 22 con la seguente: 30.

3256/VIII/52. 5.Realacci.

 

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le modalità con le quali i produttori di energia elettrica mediante biomasse e biogas provenienti da filiere corte dimostrano, attraverso un bilancio energetico ed idrico, il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

3256/VIII/52. 6.Il Relatore.

ART.53.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

*3256/VIII/53. 1.Il Relatore.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

*3256/VIII/53. 2.Bocci.

 

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i limiti massimi e minimi delle misure di compensazione a favore dei comuni e delle comunità montane».

3256/VIII/53. 3.Mariani.

 

ART.56.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Gli enti locali che realizzano impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 20 kW e i cui moduli non siano ubicati al suolo, hanno diritto a una maggiorazione del 5 per cento rispetto alla tariffa individuata nell'ambito dei provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3256/VIII/56. 1.Realacci.

 

ART.80.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giungo 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino.

3256/VIII/80. 1.Il Relatore.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l'istituzione e il primo avviamento di nuovi parchi nazionali, è autorizzato un contributo straordinario pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008. L'istituzione dei nuovi parchi di cui al presente comma è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

3256/VIII/80. 2.Il Relatore.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l'istituzione e il primo avviamento di nuovi parchi nazionali, è autorizzato un contributo straordinario pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008. L'istituzione dei nuovi parchi di cui al presente comma è disposta, previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle stesse Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

3256/VIII/80. 2. (Nuova formulazione) Il Relatore.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, è istituito il parco nazionale dell'Alto Molise e del Matese. L'istituzione ed il primo avviamento del parco di cui al periodo precedente è finanziato nel limite massimo di spesa di 250.000 euro per l'anno 2008.

3256/VIII/80. 3.Acerbo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'esecuzione ed il completamento da parte dei Comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, delle opere di ripristino delle funzionalità idrogeologiche dell'area.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

3256/VIII/80. 4. Cacciari, Acerbo, Perugia.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Per la bonifica delle aree sulle quali ricade l'inceneritore di San Ranieri in provincia di Messina, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7.000.

3256/VIII/80. 5.Germanà.

 

ART.81.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio e sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci).

1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti da imballaggio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela de territorio e del mare, il Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9.

3. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi monouso per bevande in vetro, metallo, carta, cartone, materie plastiche, compresi tutti gli imballaggi composti che siano costituiti per una parte prevalente dai suddetti materiali, sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio con una capacità da 0,3 litri a tre litri. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

4. Con riferimento agli imballaggi soggetti all'obbligo di cauzione ai sensi del comma 3, l'utilizzatore è tenuto a ritirare gli imballaggi da lui immessi sul mercato.

5. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi dei detersivi e dei prodotti per la pulizia sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

6. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi delle vernici a dispersione con capacità superiore a 2 chilogrammi sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,50 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

7. Gli imballaggi di cui al presente articolo ritirati devono essere destinati prioritariamente al riciclaggio.

8. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina la cauzione e il ritiro con riferimento alla vendita mediante distributori automatici, prevedendo in particolare l'obbligo dell'utilizzatore a garantire, mediante opportune misure, il ritiro degli imballaggi e la restituzione della cauzione in un punto situato a una distanza ragionevole dal distributore automatico.

9. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a quarantaseimilacinquecento euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'ammontare della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è aumentato in misura pari al 10 per cento nel caso di esercizi commerciali che consegnano ai clienti sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci.

12. Il titolare dell'esercizio commerciale che non intende consegnare ai clienti i sacchi di cui al comma 11 ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio sono situati i locali adibiti ad esercizio commerciale.

13. Il titolare dell'esercizio commerciale che, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al comma 12, consegna al cliente sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a venticinquemila euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

3256/VIII/81. 01. Cacciari, Acerbo, Perugia.

 

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Fondo solidarietà risorse idriche).

1. L'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 1. - È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,05 euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo e la quota parte del fondo medesimo da destinare all'attuazione di una ricognizione sullo stato delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato, con particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti. Per il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3256/VIII/81. 02. Acerbo, Perugia.

 

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. Al fine di recuperare il patrimonio paesaggistico e architettonico degradato, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per la qualità del paesaggio, al quale sono conferite una quota parte delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione della disciplina paesaggistica. L'individuazione della quota e le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3256/VIII/81. 03.Colasio.

 

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, viene introdotto l'obbligo di indicare nelle etichette di tutti i prodotti commercializzati in Italia gli indicatori Impronta emissione sostanze climalteranti (Carbon footprint) e Impronta consumi d'acqua (Water footprint).

3256/VIII/81. 04. Acerbo, Perugia, Cacciari.

 

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. II fondo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Il fondo integrativo di cui al comma precedente è destinato alla realizzazione dei Parco Nazionale della Laguna di Venezia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 100 milioni;

2009: - 100 milioni;

2010: - 100 milioni.

3256/VIII/81. 05. Cacciari, Perugia, Acerbo.

 

ART.96.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. Per assicurare la partecipazione della rete promossa dall'Italia di osservatori e laboratori SHARE alle reti globali dell'UNEP, dell'IPCC e del WMO per il monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, è assegnato al CNR per il triennio 2008-2010 il contributo di 1 milione di euro annuo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

3256/VIII/96. 01.Rusconi.

 

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. Per assicurare la partecipazione della rete promossa dall'Italia di osservatori e laboratori SHARE alle reti globali dell'UNEP, dell'IPCC e del WMO per il monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, nonché ai progetti per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato Internazionale delle Nazioni Unite qual è Karakorum Trust, è assegnato al CNR per il triennio 2008-2010 il contributo di 1 milione di euro annuo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

3256/VIII/96. 02.Rusconi.

 

ART.101.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: associazioni di tutela dei consumatori aggiungere le seguenti: , con le associazioni di tutela ambientale;

alla lettera d), dopo le parole: partecipazione delle associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e di tutela ambientale e aggiungere, infine, le seguenti parole: , sia alle associazioni di tutela ambientale;

alla lettera e), dopo le parole: associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e di tutela ambientale.

3256/VIII/101. 1.Il Relatore.

 

ART.143.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1107, è aggiunto il seguente:

«1107-bis. Gli Enti parco nazionali che abbiano provveduto alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono autorizzate ad adottare entro il 31 dicembre 2008 i necessari provvedimenti di attuazione del comma precedente. Le dotazioni organiche così rideterminate non possono comunque superare i limiti esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i posti in organico di nuova istituzione devono in ogni caso afferire al personale funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1988, n. 426».

3-ter. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzato a portare senza licenza le armi di cui può essere dotato anche per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, per accedere ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso e nelle zone limitrofe all'area protetta, funzionali allo svolgimento dei compiti di istituto.

3256/VIII/143. 1. Chianale, Violante.

 

ART.146.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per sopperire alle carenze di organico e per far fronte alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia e delle stesse agenzie regionali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 6.000;

2009: - 6.000;

2010: - 6.000.

3256/VIII/146. 1. Gentili, Bandoli, Benvenuto, Cacciari, Francescato, Galeazzi, Viola.

 

Alla Tabella A inserire la seguente voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2008: + 3000;

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000.

3256/VIII/Tab. A. 1.Mondello.

 

 


ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

EMENDAMENTI

 

ART.2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,» sono inserite le seguenti: «dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica o dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati». I soggetti di cui al presente comma, sentite le Regioni, dovranno destinare i maggiori risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma a programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico a partire dalla manutenzione straordinaria e dal recupero di quello esistente, nonché di opere di urbanizzazione socialmente rilevanti ed eventualmente di nuove costruzioni. Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

3256/VIII/2. 1. Perugia, Acerbo, Cacciari.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

i-bis) i beni del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati da enti esponenziali delle collettività degli abitanti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/VIII/2. 2.Acerbo.

 

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 con le seguenti: ultimati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 430;

2009: - 5.015;

2010: - 7.880.

3256/VIII/2. 3.Mariani.

 

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per le spese documentate, relative alla realizzazione delle opere indicate all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in aggiunta ai contributi a fondo perduto concessi ai sensi del medesimo articolo 9, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

3256/VIII/2. 6. Schirru, Mariani, Codurelli.

 

ART.3.

Al comma 3, dopo le parole: finanziamenti contratti per l'acquisizione, aggiungere le seguenti: o per la costruzione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.100;

2009: - 13.900;

2010: - 12.800.

3256/VIII/3. 1.Il Relatore.

 

ART.24.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti ai comuni ai sensi del comma 441 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 224, che viene mantenuto esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui esperimento deve precedere il trasferimento ai comuni.

3256/VIII/24. 1.Mariani.

 

ART.62.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 1022 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «investimenti in infrastrutture ferroviarie», sono aggiunte le seguenti: «e per il miglioramento della rete stradale esistente».

3256/VIII/62. 1.Mariani.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per il completamento dell'asse viario Patti-Taormina, già inserito nell'Accordo di programma quadro siglato il 5 ottobre 2001 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e la regione Siciliana e l'ANAS, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2008, 21 milioni di euro per l'anno 2009 e 21 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 11.000;

2009: - 21.000;

2010: - 21.000.

3256/VIII/62. 2.Germanà.

 

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per la realizzazione della strada denominata «Strada dei Marmi» della città di Carrara utile per mettere in sicurezza il traffico pesante che attraversa il centro città generato dall'esistenza delle attività estrattive e commerciali delle cave di marmo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007, 3 milioni per il 2008 e 3 milioni per il 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

3256/VIII/62. 3. Cordoni, Ricci, Di Gioia.

 

ART.66.

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012).

1. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei mondiali di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio provinciale, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del Velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

3. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 1 possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione per la realizzazione dell'evento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

3256/VIII/66. 01. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

 

ART.68.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali e stradali a pedaggio, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, nel rispetto dell'articolo 21 di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, in conformità al PGTL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, ed inserite nei piani, programmi ed elenchi delle opere che ANAS Spa predispone ai sensi di legge, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze e il Ministro dei trasporti, dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato con una quota superiore ai 50 per cento dall'ANAS S.p.A. e per la restante parte partecipato dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato. Il soggetto di diritto pubblico di cui al presente comma:

a) è tenuto al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b) non può partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse;

c) è soggetto alla direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale di cui ai commi 82 e 83 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.

3256/VIII/68. 1. Cacciari, Perugia, Acerbo.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È mantenuto in capo ad ANAS S.p.A. l'impegno per la realizzazione delle opere di ambientalizzazione connesse al raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, con particolare riguardo al corridoio ecologico Passante Verde.

3256/VIII/68. 2. Cacciari, Perugia, Acerbo.

 

ART.138.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 138.

1. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «per una sola volta» sono soppresse;

b) il comma 4 è soppresso;

c) al comma 5 le parole: «dieci milioni» sono sostituite dalla parole: «un milione»;

d) al comma 9 le parole: «il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto» sono sostituite dalle parole: «la Camera Arbitrale di cui all'articolo 241, comma 7»;

e) al comma 10 dopo le parole: «sono posta» e prima delle parole: «a carico» sono inserite le parole. «per metà a carico dell'impresa e per metà»;

f) al comma 11 le parole da: «decisioni vincolanti» alle parole: «necessari o opportuni» sono sostituite dalle parole: «in luogo della proposta, decisioni vincolanti, qualora vi sia fra i componenti della commissione unanimità di valutazione sulle riserve, in tal modo perfezionando direttamente per conto delle stesse, accordo risolutivo delle riserve. Le parti all'atto del conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento della decisione non vincolante formulata dalla commissione, la facoltà di acquisire pareri necessari o opportuni.»;

g) al comma 13 le parole da: «la proposta di accordo bonario» alle parole: «Si applica il comma 12:» sono sostituite dalla parole: «vi provvede la Camera Arbitrale di cui all'articolo 241, comma 7»;

h) al comma 15 le parole: «a dieci milioni» sono sostituite dalle parole: «ad un milione» e le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse;

i) al comma 16 le parole: «può farsi luogo all'arbitrato» sono sostituite dalle parole: «può essere intrapreso il contenzioso»;

j) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente comma:

16-bis. Qualora il termine di cui al comma 5 non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «ad arbitri» sono sostituite dalle parole: «ad arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di cui al comma 7, esclusivamente nei modi, con le forme e con il procedimento previsti dai commi seguenti»;

b) al comma 4 sono aggiunti i seguenti periodi: «Se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina provvede la Camera Arbitrale di cui al comma 7. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società interamente possedute oppure partecipate dalle dette pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici economici e dalle società interamente possedute oppure partecipate da questi ultimi nominano l'arbitro di propria pertinenza nell'ambito dei propri dirigenti, aventi particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi oppure nell'ambito della propria avvocatura oppure in mancanza nell'ambito dell'avvocatura dello Stato»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il terzo arbitro con funzione di presidente del collegio arbitrale è scelto, su iniziativa della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale di cui al comma 7, in base a criteri definiti dal Consiglio stesso ed approvati dall'Autorità. Il soggetto prescelto non può essere ulteriormente prescelto per l'incarico non può svolgere il medesimo incarico in altri giudizi arbitrali per il periodo di un anno dalla data di conclusione dell'arbitrato che presiede. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del versamento dell'acconto del corrispettivo per l'arbitrato da ripartire secondo quanto disposto al comma 12»;

d) al comma 12 sono aggiunte le seguenti parole: «Il compenso per l'arbitrato è suddiviso in due quote, una del quaranta per cento destinata alla Camera Arbitrale per essere ripartita, annualmente, in parti uguali fra tutti gli iscritti all'albo per compensare il divieto di espletare qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture nell'interesse di imprese operanti nei detti settori, ed una seconda del sessanta per cento destinata ai compensi degli arbitri»;

e) al comma 13 le parole da: «secondo i criteri» alle parole: «ausiliari del magistrato» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima del 40 per cento dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.»;

f) al comma 14 le parole da: «agli arbitri» alle parole: «giudizio arbitrale» sono sostituite: «per l'arbitrato»;

g) il comma 15 è soppresso.

3. All'articolo 242 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: «nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.» sono soppresse;

b) al comma 3 la parola: «quinquennale» è sostituita dalla parola: «triennale» e le parole «delle risorse attribuite all'Autorità stesse» dalle parole: «del 60 per cento di quanto previsto per i membri del Consiglio dell'Autorità»;

c) al comma 6, lettera a), le parole da: «In servizio, designati» alle parole: «Stato e magistrati» sono soppresse;

d) al comma 9 le parole da: «incarichi professionali» alle parole: «arbitri di parte» sono sostituite dalle parole: «qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture nell'interesse di imprese operanti nei detti settori».

4. All'articolo 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole da: «Limitatamente» alle parole: «camera arbitrale» sono soppresse.

5. I soggetti ammessi all'albo degli arbitri di cui all'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, appartenenti alla categoria di cui all'articolo 242, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 163 dei 2006 decadono dall'albo, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano a riposo e i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 242, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dall'albo, devono accettare la disposizione di cui all'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: «al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno del terzo anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro la data di validità dei prezziari».

7. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1-quinquies è soppresso.

3256/VIII/138. 1.Mariani.

TAB. B.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 2.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2008: + 2.000.

3256/VIII/Tab. B. 1.Mondello.

 

 

ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che le principali voci di spesa relative al programma 8.5 «Protezione civile» riguardano il capitolo 7443 per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi (con 807,5 milioni di euro), il capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità (299,5 milioni di euro) e il capitolo 7447 «Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile» (535,2 milioni di euro);

rilevato che l'articolo 63, comma 1, del disegno di legge finanziaria destina ulteriori 5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, che andranno ad integrare quelli già previsti dalla legge finanziaria 2007;

preso atto, inoltre, che l'articolo 42 del disegno di legge finanziaria introduce una serie di disposizioni volte a chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell'Umbria;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge finanziaria l'eventuale previsione di limiti di impegno per la definitiva chiusura del processo di ricostruzione di determinate zone colpite da eventi sismici, con particolare riferimento alle regioni Umbria e Marche in relazione al sisma del 1997, nonché alle regioni Campania e Basilicata in relazione agli eventi sismici del 1980-81-82;

2) occorre, altresì, richiamare l'attenzione della Commissione di merito ad una attenta riflessione sull'opportunità di porre in essere idonei meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità, del rigore e dell'efficacia della spesa autorizzata in relazione alla ricostruzione dei territori del Molise e della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002;

3) occorre intervenire sul comma 683 della legge finanziaria per il 2007, prevedendo l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per fare fronte a calamità naturali verificatesi sul loro territorio;

4) si realizzi ogni possibile sforzo per sostenere l'impegno posto in essere dalle strutture della Protezione civile, in particolare nel settore della lotta agli incendi boschivi, anche attraverso l'autorizzazione all'acquisizione di nuove unità di mezzi aerei, la cui consistenza numerica complessiva è stata ridotta a seguito degli incidenti occorsi per fronteggiare le emergenze della scorsa estate.

 

 

ALLEGATO 5

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che lo stato di previsione reca spese per complessivi 1.596,1 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 172,5 milioni di euro (pari al 12,1 per cento), concentrato esclusivamente nelle spese di conto capitale;

preso atto che la manovra finanziaria per il 2008 rappresenta un passaggio di svolta per le politiche ambientali e, soprattutto, per le misure relative all'attuazione degli obblighi previsti dal Protocollo di Kyoto, con specifico riferimento alle disposizioni in tema di energie alternative e da fonti rinnovabili;

ritenuto essenziale rafforzare, in tal senso, il quadro complessivo delle misure, secondo quanto già suggerito dalla relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata nel giugno scorso dalla VIII Commissione;

raccomandata, in questa direzione, l'adozione di provvedimenti capaci di incidere sulla qualità energetica degli apparecchi per l'edilizia e le abitazioni;

ritenuto essenziale che venga data applicazione all'articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, istitutivo del fondo di solidarietà per il maggior accesso possibile alle risorse idriche;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) considerate le importanti misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto dei documenti di bilancio il più possibile organico e coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, pienamente rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;

2) in questo quadro, sia sostenuta ogni possibile iniziativa finalizzata a favorire la sostituzione di apparecchi obsoleti con apparecchiature di nuova tecnologia, disponendo che: a decorrere dal 1o gennaio 2010, sia vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A; a decorrere dal 1o gennaio 2009 sia vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati; a decorrere dal 1o gennaio 2010 sia vietata la commercializzazione di lampade ad incandescenza;

3) pur riconoscendo che l'articolo 53 risulta, nel complesso, molto positivo, in quanto detta norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, eliminando talune inutili lungaggini procedurali, si provveda tuttavia a risolvere un aspetto delicato, contenuto alla lettera h) del comma 1 del citato articolo 53, che intende precisare che l'autorizzazione all'impianto energetico non può prevedere né essere subordinata a misure di compensazione, non soltanto a favore delle regioni e delle province, ma anche dei comuni e delle comunità montane.

 

 

ALLEGATO 6

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rilevato che lo stato di previsione del Ministero reca spese per complessivi 4.158,6 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 72,7 milioni di euro, di cui 3.538,5 milioni di euro, pari a circa l'85 per cento delle spese totali del Ministero, per la parte capitale, e 620,1 milioni di euro, pari a circa il 15 per cento delle spese totali, per la parte corrente;

sottolineato il particolare rilievo dell'articolo 63 del disegno di legge finanziaria, che, al comma 1, autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001;

preso atto che tale finanziamento quindicennale corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,29 miliardi di euro ed è, pertanto, pari alla metà di quello previsto nell'Allegato infrastrutture al DPEF, ponendo un serio problema in termini di fabbisogno finanziario residuo per il completamento del programma di infrastrutture strategiche;

osservato che l'articolo 138 del disegno di legge finanziaria reca disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche, vietando - di fatto - gli arbitrati in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, e, in particolare, impedendo l'inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti ovvero, relativamente ai medesimi contratti, la sottoscrizione di eventuali compromessi;

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) considerato il pur apprezzabile sforzo, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 63 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia rafforzato il percorso di definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto dell'obiettivo di implementazione del

 

principio di intermodalità e di sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto, nonché delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire una possibile soluzione alternativa per l'articolo 138 del disegno di legge finanziaria, che, in luogo della totale soppressione dell'istituto dell'arbitrato, preveda di rimodellare la normativa vigente, demandando tutte le questioni alla Camera arbitrale, ivi inclusi i poteri di nomina del terzo arbitro e di regolazione delle tariffe, in modo che sia fissato un apposito tetto ai compensi;

3) considerato che il decreto-legge n. 159 del 2007, come modificato dal disegno di legge di conversione, prevede, all'articolo 21-bis, la destinazione delle risorse residue - originariamente destinate ai programmi costruttivi in favore delle Forze dell'ordine di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991 - al finanziamento dei cosiddetti «Contratti di Quartiere» e, in quota parte, anche degli interventi per i terremoti di Molise e Foggia, sia prevista una disposizione che consenta di ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi;

4) si raccomanda l'adozione di una normativa innovativa in materia di detrazioni ICI, che preveda forme di esenzione dal pagamento dell'imposta per talune tipologie di enti titolari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali - ad esempio - gli ATER e gli ex IACP, comunque denominati.

 


IXCOMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile.

 

La seduta comincia alle 9.10.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che il 19 novembre 2007 sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) ed il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. In particolare, la Commissione potrà procedere all'esame, in sede referente e in sede consultiva, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, nonché dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Quanto ai provvedimenti in titolo, che la Commissione è chiamata ad esaminare ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione (Bilancio) di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La IX Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione stessa e di eventuali ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (Tabella n. 11) e lo stato di previsione del Ministero dei trasporti (Tabella n. 16).

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Segnala, peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione Bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base (UPB), la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti, nel senso che risultano ammissibili gli emendamenti riferiti alla quota discrezionale.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative, gli emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia, nonché gli emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre 2007, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 14 di venerdì 23 novembre 2007.

Mario BARBI (PD-U), relatore, ricorda che questa è la seconda legge finanziaria della legislatura, la seconda legge finanziaria del Governo Prodi. Un Governo che sta intervenendo sui nodi più spinosi del paese per lo sviluppo economico in un quadro di equità sociale, per la modernizzazione sostenibile. La finanziaria per il 2008 è un importante e significativo passo in questa direzione. In essa sono contenuti molti provvedimenti che meritano di essere dibattuti con spirito costruttivo. Questo vale anche per le disposizioni che riguardano le competenze di questa Commissione che, come noto, incidono direttamente nella vita di tutti i giorni dei cittadini e quindi devono essere sottratte a un confronto basato su posizioni preconcette. Vale per il settore dei trasporti. E vale per quello delle comunicazioni. Il sistema dei trasporti è oggetto di un complesso di disposizioni incluse nei due principali provvedimenti che danno vita alla manovra di bilancio per il 2008, ovvero la legge finanziaria per il 2008 e il decreto fiscale ad essa collegata. All'interno di tali misure sono rintracciabili alcuni elementi caratterizzanti che possono essere riassunti in una parola chiave: integrazione. Integrazione è la parola chiave di questa finanziaria e coincide con quella del Piano della mobilità recentemente presentato nelle sue linee guida dal Ministro dei trasporti. Integrazione tra le reti di mobilità interne e quelle degli altri Paesi, in particolare dell'Europa e del mediterraneo; integrazione tra i diversi modi di trasporto e quindi intermodallità; integrazione tra livelli territoriali, per tener conto che oltre a garantire le migliori e più rapide connessioni per le lunghe percorrenze è indispensabile la mobilità di breve e media percorrenza, in particolare quella dei milioni di pendolari che ogni giorno si spostano nel Paese. Integrazione tra i diversi soggetti del settore per scongiurare derive verso assetti non sistemici che non permettono di sfruttare le sinergie e i benefici dell'integrazione tra i diversi comparti e che tendono a far crescere il sistema in modo casuale, come sommatoria di micro-esigenze localistiche e settoriali, piuttosto che in modo programmato e a seguito di una chiara individuazione delle priorità. I documenti di bilancio all'esame di questa Commissione costituiscono lo strumento concreto con il quale il Governo intende corrispondere all'impegno contenuto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il rilancio sostenibile della crescita economica, in un contesto di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica. In questo contesto, nell'esprimere valutazione positiva sull'impianto generale e, in particolare, sulla rilevanza che le tematiche dei trasporti rivestono all'interno della manovra complessiva, ne illustra le disposizioni con una breve premessa. Un anno fa la maggioranza affrontava una situazione difficile, quasi di emergenza per i conti pubblici, doveva reperire risorse straordinarie per non chiuder i cantieri dell'Anas e delle Ferrovie dello Stato. Oggi Anas e Ferrovie hanno le risorse necessarie a portare avanti i propri piani. Il Governo onora i contratti di programma e di servizio anche se dobbiamo prendere atto che l'allocazione delle risorse alle ferrovie dello stato al momento prevista non consentirebbero di avviare la realizzazione di taluni aspetti del contenuto del piano industriale di FS di recente approvazione e di proseguire nel rispetto delle aspettative degli utenti - soprattutto i pendolari - di un potenziamento e di una riqualificazione dei servizi ferroviari locali. Su questo tema si chiede che il Governo fornisca maggiori precisazioni e che, nel caso, vengano trovati i correttivi adeguati per assicurare l'allocazione delle risorse necessarie a favore delle Ferrovie dello Stato. Fa presente quindi che, rispetto a solo un anno fa, il Paese ha ripreso a crescere, in quanto si è usciti dall'emergenza dei conti pubblici, pur conservando un debito altissimo che ci costringe a destinare ogni anno per interessi risorse che potrebbe essere destinate allo sviluppo e alla giustizia sociale e che quindi non ci consente di abbassare la guardia. Un gettito superiore alle attese, anche grazie ad una efficace contrasto all'evasione, ha consentito di reperire risorse per dare sostanza a quelle linee guida di risanamento-sviluppo-equità che hanno ispirato - e tuttora ispirano - la politica del Governo. In un contesto come quello italiano in cui il comparto dei trasporti incide per oltre un quarto sul totale delle emissioni di gas serra e sulle criticità delle qualità dell'aria, gli interventi nel settore non possono essere visti come dei costi ma piuttosto dovrebbero essere inquadrati come investimenti di lungo periodo per garantire la sostenibilità e per evitare di far ricadere sulle future generazioni un ulteriore debito: quello ambientale. Per migliorare le cose serve, infatti, una strategia di lungo periodo, guidata dall'obiettivo del riequilibrio modale vale a dire del potenziamento del trasporto su ferro e via mare.

Ed è in questa cornice che si inseriscono gli impegni per le infrastrutture e per la mobilità contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 - approvato con modificazioni dal Senato - le cui principali norme riconducibili ai settori dei trasporti e delle comunicazioni sono contenute agli articoli 10 (trasporto locale), 40 (sicurezza nella navigazione), 61 (industria cantieristica), 62 (miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità), 70 (sostegno alle imprese editrici e alle televisioni locali) e 71 (contributi per lo sviluppo della banda larga).

Quanto, in particolare, al settore dei trasporti, l'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008. Il fondo è destinato a sostenere il processo di riforma del settore.

Il comma 2 ripartisce la disponibilità del fondo, destinando: 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni per garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione; 150 milioni di euro al fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 1031 della legge finanziaria 2007; 130 milioni di euro al finanziamento dei contributi alle operazioni di mutuo contratte, da enti locali e soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi contemplati dalla medesima legge in vista dello sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico ed in particolare dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tranvie veloci, contributi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Segnala che il comma 8 dello stesso articolo 10 contiene una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

L'articolo 40 prevede alcuni stanziamenti in favore del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Viene a tal fine autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni, destinata a sostenerne il funzionamento e l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali. Viene inoltre autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 allo scopo di sviluppare la componente aeronavale e i sistemi di comunicazione del medesimo Corpo.

L'articolo 61 prevede il rifinanziamento di interventi di sostegno all'industria cantieristica, armatoriale e alle imprese marittime.

Il comma 1 destina 6 milioni di euro per il 2008 e 14 milioni di euro per il 2009, al rifinanziamento dei contributi per costruzioni e trasformazioni navali e dei contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri, Il comma 2 destina 14 milioni di euro per il 2008, 21 milioni di euro per il 2009 e 25 milioni di euro per il 2010, allo scopo di rifinanziare i contributi alle imprese amatoriali previsti dall'articolo 3 legge 88/2001 «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime».

Il comma 3 stanzia 15 milioni di euro per il 2008 per il completamento degli interventi ex articolo 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004) che autorizza spese finalizzate all'applicazione del regolamento CE 1177/2002 e del meccanismo ivi contemplato a difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici. I contributi sono subordinati alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea e alle condizioni e/o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella decisione di autorizzazione adottata ai sensi delle disposizioni in tema di aiuti di Stato (comma 4).

Il comma 5 riduce di 15 milioni di euro per l'anno 2008 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 13/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1046, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), concernente l'istituzione di un fondo per il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento della flotta.

Il comma 6 stanzia 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per l'anno 2009 in favore del fondo istituito dall'articolo 3, comma 2, della legge 13/2006 recante disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta: si tratta del fondo per l'eliminazione del naviglio obsoleto, volto a favorire ed accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, attraverso contributi alla demolizione delle navi abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate e la cui entrata in esercizio, al 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

I commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo in esame dispongono il finanziamento di interventi destinati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, in navigazione e in porto.

A questo scopo, in particolare, il comma 7 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2008, presso il Ministero dei trasporti, un fondo, con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per il 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

L'articolo 62 reca una serie di disposizioni finalizzate al sostegno del sistema di trasporto nazionale, nella prospettiva di svilupparne l'intermodalità.

Segnalo in particolare: i commi 6 e 7, che recano disposizioni per il finanziamento delle autostrade del mare, autorizzando la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e sopprimendo l'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, prevista, per la medesima finalità, quale limite di impegno quindicennale; il comma 8, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010 per interventi diretti a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 e per migliorare il servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina; i commi da 11 a 13, che dispongono la prosecuzione per un biennio degli incentivi, in favore delle imprese che effettuano trasporti di merci mediante il sistema ferroviario, realizzando treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose; i commi da 14 a 16, che dispongono la prosecuzione per un triennio degli incentivi, in favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci, già previsti per il triennio 2004-2006. A tal fine autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010; il comma 17, che autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti; il comma 20, che autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013, per realizzare interventi in materia di sicurezza stradale; il comma 21, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010 per interventi di ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario; il comma 22, che autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.; Ferrovie Apulo Lucane S.r.l. e Ferrovie del Sud-Est S.r.l.

In materia di trasporti, segnala inoltre: l'articolo 11, che istituisce un Fondo, con una dotazione di quattro milioni di euro, per la mobilità alternativa nei centri storici riconosciuti dall'UNESCO; l'articolo 69, che autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR); l'articolo 76 che prevede finanziamenti per incentivare la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti, nella ricerca per il miglioramento della sicurezza della navigazione, nonchè per la realizzazione di un sistema informativo del Ministero dei trasporti a sostegno del programma «Autostrade del mare».

Segnala, infine, che l'articolo 9, recante norme di carattere tributario e fiscale, ai commi da 70 a 73 prevede norme che incidono su materia connessa ai servizi e ai collegamenti portuali, disponendo un aumento delle risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti. Condizione per l'aumento delle risorse è l'incremento delle riscossioni dell'IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell'anno precedente.

Passando quindi al settore delle comunicazioni, l'articolo 70 reca misure di sostegno all'editoria ed all'emittenza locale.

In particolare, il comma 1, prescrive nuove modalità di certificazione dei costi di testata ai fini della quantificazione annua dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Il comma 2 specifica le modalità applicative della disciplina introdotta dall'art 1, comma 1246, della legge finanziaria 2007.

Il comma 3 dispone una riduzione delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione.

Il comma 4 aumenta infine di 10 milioni di euro per l'anno 2008 il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

L'articolo 71 incrementa di 50 milioni di euro per il 2008 i finanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., nonché di 20 milioni di euro per il 2008 le risorse destinate al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il medesimo Ministero.

L'articolo 72 apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione, (d.lgs. n. 177/2005), introducendo alcune quote, rispetto alla programmazione e all'acquisto di opere cinematografiche europee, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana; prevede inoltre, al comma 2, modifiche all'articolo 51 del testo unico, in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aumentando l'entità delle sanzioni collegate agli eventuali inadempimenti di cui si rendono responsabili le amministrazioni e gli enti pubblici i quali utilizzino somme, per fini di comunicazione istituzionale, per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, senza rispettare i limiti imposti dall'articolo 41 del citato testo unico.

L'articolo 73, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale e migliorare la qualità dei servizi, prevede la facoltà per il fornitore del servizio universale postale (Poste italiane s.p.a.) di prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari, ai sensi della previgente disciplina, di concessione del Ministero delle comunicazioni.

Quanto al disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno 2008, va preliminarmente ricordato che la circolare n. 21 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007 ha disposto modifiche rilevanti in ordine alla struttura di classificazione del bilancio e della legge finanziaria.

Con le misure introdotte si è scelto di orientare i suddetti documenti verso un'articolazione per missioni e programmi (per un totale di 34 missioni e di 167 programmi) che, seppure inserita nella tradizionale suddivisione per stati di previsione di spesa per ciascun dicastero, presenta il vantaggio di garantire una più immediata e chiara individuazione di insiemi omogenei di azioni, premessa per l'avvio di un programma di revisione della spesa pubblica (spending review) come previsto dalla legge finanziaria 2007.

Le missioni in cui è suddiviso il Bilancio dello Stato rappresentano le grandi finalità perseguite con la spesa pubblica, le quali sono concretamente realizzate attraverso uno o più programmi di spesa.

Secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato. Quest'ultimo, letto contestualmente alla specificazione del o dei centri di responsabilità amministrativa che vi sono inclusi, rappresenta la nuova unità di voto parlamentare. Ne consegue che i centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.

In particolare, lo stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 2008 (Tabella 16), come modificato dalla seconda nota di variazione, reca spese in termini di competenza per complessivi 4.470,7 milioni di euro, pari allo 0,61 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato (733.397,4 milioni di euro). Rispetto al bilancio assestato del Ministero dei trasporti per il 2007, approvato con legge 6 novembre 2007, n. 211, si riscontra un incremento in termini di competenza di 523,1 milioni di euro, risultante dalla compensazione tra una riduzione delle spese correnti di 148,5 milioni di euro e un incremento delle spese in conto capitale di 671,6 milioni di euro.

L'autorizzazione di cassa complessiva è fissata in 5.051,6 milioni di euro.

La consistenza presunta dei residui passivi al 1o gennaio 2008 è stata valutata complessivamente in 2.251,7 milioni di euro di cui 1.303,3 per le unità previsionali di parte corrente e 948,4 milioni per le unità previsionali di conto capitale. Come noto, la consistenza presunta dei residui passivi concorre, insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 2008, a determinare il volume della massa spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa dello stato di previsione del Ministero.

Distinguendo quindi le spese tra spese di parte corrente e spese in conto capitale, si riscontrano complessivamente nello stato di previsione del Ministero dei trasporti: 2.464,7 milioni di euro per la parte corrente; 2.006 milioni di euro per la parte in conto capitale.

La spesa di parte corrente corrisponde al 55,13 per cento delle spese complessive del Ministero.

Gli stanziamenti di competenza del bilancio 2008 del Ministero dei trasporti rientrano nelle seguenti quattro Missioni: Missione n. 13 - Diritto alla mobilità: 3.632,2 milioni di euro (pari all'81,24 per cento del totale degli stanziamenti del Ministero e al 34,55 per cento del totale degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione); Missione n. 7 - Ordine pubblico e sicurezza: 642,9 milioni di euro (pari al 14,38 per cento del totale degli stanziamenti del Ministero); Missione n. 17 - Ricerca e innovazione: 38,6 milioni di euro (pari allo 0,86 per cento del totale degli stanziamenti del Ministero); Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: 76,9 milioni di euro (pari all'1,72 per cento del totale degli stanziamenti del Ministero).

Lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per il 2008 (Tabella 11) reca una spesa complessiva in termini di competenza, di 350,6 milioni di euro, pari allo 0,048 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato (733.397,4 milioni di euro). Le spese correnti ammontano a 251,5 milioni di euro così ripartiti: 75 milioni di euro destinati al macroaggregato Funzionamento; 170,6 milioni di euro destinati al macroaggregato Interventi; 5.9 milioni di euro destinati al macroaggregato Oneri di parte corrente; le spese in conto capitale ammontano a 99 milioni di euro, tutti destinati a Investimenti. 60 milioni sono destinati a contributi alle imprese per investimenti.

L'autorizzazione di cassa è pari a 360,7 milioni di euro.

La consistenza presunta dei residui passivi al 1o gennaio 2008 è valutata complessivamente in 176,2 milioni di euro.

Stanziamenti pari a 1075,6 milioni di euro per il settore delle Comunicazioni insistono anche sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: 657,9 milioni di euro sono destinati rispettivamente al Programma 15.3 - Servizi postali e telefonici e 417,7 milioni di euro al Programma 15.4 - Sostegno all'editoria.

Gli stanziamenti di competenza del bilancio 2008 del Ministero delle Comunicazioni rientrano nelle seguenti cinque Missioni: Missione n. 15 - Comunicazioni: 277,9 milioni di euro (79,3 per cento degli stanziamenti del Ministero e 20,6 per cento degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione); Missione n. 17 - Ricerca e innovazione: 8,4 milioni di euro (2,4 per cento degli stanziamenti del Ministero e 0,2 per cento degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione); Missione n. 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: 0,9 milioni di euro (0,3 per cento degli stanziamenti del Ministero e 0,05 per cento degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione); Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: 57,5 milioni di euro (16,4 per cento degli stanziamenti del Ministero e 2 per cento degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione). Missione n. 33 - Fondi da ripartire: 5,9 milioni di euro (1,7 per cento degli stanziamenti del Ministero e 0,03 per cento degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione).

Come più volte sostenuto anche in questa commissione il Governo ha come obiettivo principale quello di fare sistema per stringere le maglie della rete del trasporto nazionale, e quindi: collegare porti e retroporti, centri logistici, ferrovie ed aeroporti, gomma, mare e ferro. Tutto questo in una logica di riequilibrio dei modi di trasporto, garantendo una mobilità sostenibile a partire dal potenziamento del trasporto pubblico locale con incentivi ai pendolari. La legge finanziaria per il 2008 ed il decreto fiscale ad essa collegata si muovono in questa direzione.

Auspica infine che nel corso del dibattito vengano approfondite quelle criticità sinora evidenziate da alcuni attori del settore, in particolare: garantire una allocazione delle risorse per le ferrovie dello stato che l'auspicato incremento dei servizi offerti ai pendolari; la necessità di attuare pienamente le norme della finanziaria per il 2007, in particolare quelle relative alla portualità e al finanziamento degli investimenti ferroviari attraverso le risorse del fondo alimentato dai proventi dei sovrapedaggi autostradali su determinate tratte della rete; la necessità di dare certezza e stabilità alle risorse per il trasporto pubblico locale così da poter promuovere in modo più efficace ed organico lo sviluppo della mobilità sostenibile; la necessità di un maggior coordinamento tra l'attività e la necessità di migliorare il livello di sostenibilità ambientale, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale con la ratifica del protocollo Kyoto.

 

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.40.

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

 

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la sua relazione introduttiva.

 

Paolo UGGÈ (FI) non può non riconoscere al relatore di essere abilmente riuscito a presentare in termini positivi un provvedimento del Governo che appare in realtà molto deficitario, soprattutto con riferimento al comparto trasportistico. In primo luogo, emerge chiaramente la contraddizione tra le dichiarazioni di principio del Governo, in ordine ad esempio alla necessità di integrare le infrastrutture italiane con quelle europee, e le concrete azioni intraprese dall'esecutivo che, a titolo esemplificativo, in sede di sottoscrizione del Protocollo delle Alpi non ha richiesto garanzie in ordine alla possibilità per l'Italia di proseguire nella realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla mobilità infralpina. Peraltro, le analoghe dichiarazioni di principio che caratterizzano le linee guida sul piano della mobilità sono clamorosamente smentite dalla mancata realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, del corridoio Genova-Rotterdam e del corridoio Palermo-Berlino. Vi sono poi forti perplessità circa la capacità del Governo italiano di presentare, entro la scadenza prevista per il 28 novembre 2007, i progetti relativi alle opere cofinanziate dall'Unione europea, tra le quali è ricompreso anche il nuovo tunnel del Brennero, riguardo al quale il Ministro delle infrastrutture ha improvvidamente differito al 2022 il termine di completamento. Il disegno di legge finanziaria appare poi incoerente rispetto ai propositi di liberalizzazione continuamente evocati in sede governativa, atteso che se si prende ad esempio lo stanziamento di risorse in favore del trasporto pubblico locale, il relativo impiego non è subordinato all'avvio della liberalizzazione del settore, attesa ormai da anni. In termini generali, poi, vengono presentate come nuove e ulteriori risorse quelle in realtà derivano dal mancato utilizzo di finanziamenti precedente appostati in bilancio. Richiama in proposito la vicenda delle autostrade del mare, con riferimento alle quali le risorse stanziate non sono state impiegate per il mancato varo dei decreti attuativi da parte del Governo. Peraltro, l'importo complessivo triennale a tale ultimo proposito previsto dal disegno di legge finanziaria, pari a 231 milioni di euro, è comunque ridotto rispetto allo stanziamento precedentemente previsto. Anche l'intervento in favore degli interporti solleva delle perplessità, atteso che le relative risorse sono previste solo a far data dal 2009. Quanto alla sicurezza stradale, vi sono poche risorse, laddove invece sarebbe stato importante dedicare stanziamenti adeguati per potenziare le attività di controllo stradale, anche tenuto conto dei circa 452 milioni di euro rientrati nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della mancata attuazione della legge n. 454 del 1997 per la ristrutturazione dell'autotrasporto. A tale ultimo proposito, a fronte della mancanza di risorse all'uopo destinate nell'ambito del disegno di legge finanziaria, alcune delle associazioni dell'autotrasporto maggiormente rappresentative hanno già deciso, ed altre sono in procinto di aderire, un blocco dell'attività a partire dal 10 dicembre 2007. Conclusivamente, esprime l'orientamento fortemente contrario del suo gruppo sui disegno di legge in esame.

 

Antonio ATTILI (SDpSE) ritiene che, giudicando i contenuti della legge finanziaria 2008 nel più complessivo quadro degli interventi relativi alla manovra di finanza pubblica, ne risulti uno sforzo del Governo sicuramente da apprezzare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni. Si tratta, in particolare, del consolidamento di una decisa inversione di tendenza nel comparto ferroviario, già avviata con la precedente legge finanziaria, a fronte di scelte negative compiute nella scorsa legislatura, che si erano sostanziate in una riduzione di investimenti media annua pari a 700 milioni di euro. Anche nell'ambito del comparto marittimo deve riconoscersi al Governo l'adozione di iniziative importanti, seppure con un ritmo rallentato. Gli interventi in materia di trasporto pubblico locale recano elementi significativi che tuttavia richiedono un maggiore approfondimento. Nel lamentare che, per il secondo anno consecutivo, il disegno di legge finanziaria non rechi alcun intervento in materia di trasporto aereo, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a sopprimere il comma 10 dell'articolo 62, che prefigura una generica possibilità di utilizzo, su iniziativa del Ministero dei trasporti, delle risorse spettanti all'ENAC a fini di interventi di sicurezza in favore dell'aeroporto di Reggio Calabria. Tale disposizione appare assolutamente incomprensibile, in quanto non evidenzia il capitolo di spesa oggetto di potenziale riduzione, oltre che confliggente con la possibilità per ENAC di adempiere all'obbligo di redigere documenti di bilancio in assenza di certezza circa la disponibilità effettiva delle risorse di sua competenza. Evidenzia peraltro che la società di gestione dell'aeroporto di Reggio Calabria non è finora stata in grado di usufruire dei finanziamenti europei che, tra le loro finalità, prevedono anche interventi in materia di sicurezza. Anche con riferimento alla disciplina in materia di autostrade del mare preannuncia la presentazione di un emendamento volto a inserire le rotte sarde nell'ambito delle relative disposizioni di attuazione, atteso che, nonostante una sua interrogazione in proposito, il Governo non ha ancora assunto iniziative volte a superare il vincolo rappresentato da un'interpretazione restrittiva della relativa normativa adottata in sede europea. Passando quindi al settore delle comunicazioni, riconosce l'importanza degli interventi recati dall'articolo 71, finalizzati alla più ampia diffusione della banda larga, mentre con riguardo all'articolo 70 preannuncia un emendamento volto a fare riferimento anche alla lingua sarda. Conclusivamente, esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo sui documenti di bilancio.

 

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.20.


IXCOMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Marco BELTRANDI. - Intervengono il ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi, il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Luigi Vimercati.

 

La seduta comincia alle 9.30.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Silvia VELO (PD-U) ritiene che il contenuto del disegno di legge finanziaria 2008 debba essere inquadrato nell'ambito del complesso dei provvedimenti economico-finanziari varati dal Governo fin dalla sua entrata in carica, dai quali si evince un crescente impegno, in termini di risorse, per il settore del trasporto. Dopo avere richiamato taluni interventi recati dal decreto-legge n. 159 del 2007, attualmente in corso di conversione, con particolare riferimento alle risorse previste per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, alla destinazione della quota del canone di utilizzo della stessa, ai contributi al trasporto metropolitano delle grandi città e agli interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina, rileva che anche nei provvedimenti in esame sono previste rilevanti iniziative in favore del riequilibrio modale del trasporto. Si tratta, in particolare, dei 500 milioni di euro in favore del trasporto pubblico locale, degli interventi per la cantieristica, del sostegno alle autostrade del mare e degli incentivi per il trasporto su rotaia. Segnala tuttavia due questioni in ordine alle quali deve ancora essere trovata una soluzione. Si riferisce, in primo luogo, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura della parte del piano industriale di Ferrovie dello Stato relativa alla fornitura del servizio universale. In secondo luogo, a fronte delle difficoltà economiche in cui versa il comparto dell'autotrasporto, che è per la maggior parte caratterizzato da piccole aziende diffuse su tutto il territorio nazionale, occorre che il Governo, che già ha superato il criterio dell'intervento cosiddetto «a pioggia», si faccia comunque carico di individuare ulteriori risorse finanziarie, tenuto anche conto della necessità di scongiurare il blocco delle attività preannunciato per il 10 dicembre 2007.

 

Mario RICCI (RC-SE) fa presente che, in termini complessivi, il disegno di legge finanziaria 2008 appare coerente con gli obiettivi recati dal programma di governo in materia di sviluppo, equità e risanamento. Per quanto concerne poi le materie di competenza della Commissione, occorre tuttavia valutare le relative disposizioni anche alla luce della loro corrispondenza con gli orientamenti espressi dal Parlamento in sede di esame del DPEF e degli schemi di contratto di programma con RFI e Poste Italiane. Si sofferma, quindi, sui contenuti dell'articolo 10, recante interventi in favore del trasporto pubblico locale, cogliendo l'occasione per chiedere al Ministro dei trasporti a che punto dell'iter sia il disegno di legge volto a ridisciplinare la gestione delle gare per la fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale, anche in vista della scadenza del 31 dicembre 2007, allorquando verrà meno, ove non ulteriormente prorogata, la possibilità di affidamenti senza gara europea. La necessità di approfondire la questione richiede appunto che si disponga un'ulteriore proroga in materia, al fine di trovare una soluzione che consenta, auspicabilmente, agli enti locali di poter scegliere da sè se gestire direttamente il servizio, anche attraverso società partecipate, ovvero se affidarlo a aziende private, fermo restando che, da recenti studi, la gestione pubblica sembrerebbe avere prodotto risultati migliori. Fa riferimento poi all'articolo 62, comma 10, facendo presente che le necessarie risorse da investire a fini di sicurezza negli aeroporti di Reggio Calabria e Catania dovrebbero essere, per un verso, quantitativamente predeterminate e, per altro verso, non reperite dai fondi già assegnati all'ENAC per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali. Chiede altresì chiarimenti al Ministro dei trasporti in ordine all'articolo 63 che, nel prevedere un generico rifinanziamento in favore di tutte le opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche, non appare conseguente rispetto alle determinazioni parlamentari in sede di esame del DPEF, laddove era emersa chiaramente l'indicazione di rivedere l'elenco delle opere strategiche individuando apposite priorità. In particolare, sarebbe interessato a comprendere se gli stanziamenti ivi previsti siano destinati al completamento della linea di alta velocità Torino-Milano-Napoli, in ordine alla quale la sua parte politica non solleva più questioni, o se invece le risorse siano destinate all'avvio di altre tratte di alta velocità, con riferimento alle quali il gruppo Rifondazione Comunista sarebbe invece fortemente critico. Quanto poi all'articolo 73, relativo allo sviluppo del mercato postale, non può non rilevare come il memorandum predisposto dal Ministero delle comunicazioni sulla questione del rinnovo dei contratti tra Poste Italiane e le agenzie di recapito, ancorché richiamato nel parere recentemente espresso dalla Commissione sullo schema di contratto di programma, non sia stato in realtà sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Sulla questione, intende ribadire il suo favore per una soluzione che conduca, da un lato alla reinternalizzazione nell'azienda dei servizi di recapito e, dall'altro, ad una verifica in ordine ad eventuali altri prodotti postali la cui gestione potrebbe essere affidata alle agenzie di recapito, soprattutto ai fini della conservazione dei relativi posti di lavoro. Pur con tali precisazioni e richieste di chiarimento, ribadisce che l'orientamento del suo gruppo sul disegno di legge finanziaria 2008 è favorevole.

 

Mario LOVELLI (PD-U) esprime una valutazione complessivamente positiva del disegno di legge finanziaria 2008, soprattutto laddove considerato nel suo combinato disposto con il decreto n. 159 del 2007. Si tratta di una manovra che, superata la fase emergenziale, affrontata con la precedente finanziaria, avvia una programmazione di interventi coerenti con il programma di Governo, con le indicazioni emerse in sede di esame parlamentare del DPEF, con il contratto di programma con RFI e con la normativa comunitaria in materia di trasporti e infrastrutture. Passando ad un esame più puntuale del provvedimento, riconosce l'importanza dell'articolo 9, comma 70, laddove si prevede che, ai fini del finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, è attribuito alle regioni l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti. In proposito, nell'auspicare che tale novità non sia vanificata dalle eccessive lungaggini che ritardano solitamente la fase di attuazione delle disposizioni recate dalle leggi finanziarie, ritiene che potrebbe essere utile completare la norma, al fine di prevedere che gli interventi previsti siano attuati in una logica di federalismo infrastrutturale. Allo stesso modo, anche l'importante previsione della defiscalizzazione delle spese per abbonamenti al trasporto pubblico locale potrebbe probabilmente essere resa più incisiva nel corso dell'iter parlamentare. Quanto alle risorse necessarie per il contratto di servizio con Trenitalia, è utile che il Governo faccia chiarezza sulle reali disponibilità di bilancio, atteso che eventuali emendamenti in materia richiederebbero comunque la previsione di una idonea copertura finanziaria. Ritiene esaustivi gli interventi in materia di cantieristica e di sostegno alla sicurezza della navigazione, al pari di quelli sull'intermodalità, pur segnalando, a tale ultimo proposito, l'esigenza di evitare di adottare iniziative troppo circoscritte territorialmente, al fine di scongiurare progressive estensioni dell'ambito di applicazione, esclusivamente dovute a interessi locali. Intende poi invitare il Governo a inserire in una programmazione avente tempi certi le opere infrastrutturali relative alla parte nord occidentale del Paese, anche nell'ambito dell'emanando Piano generale della mobilità, che invita il Ministro dei trasporti a presentare al più presto al Parlamento. Quanto agli interventi ricompresi nel programma delle opere strategiche, ritiene che le decisioni di investimento conseguenti alla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 63 debbano essere conseguenti anche alle parallele decisioni adottate dalla Commissione europea in tema di cofinanziamento comunitario. Giudica quindi positivamente l'articolo 72, che modifica il testo unico della radiotelevisione in materia di riserva di tempi di diffusione in favore dei opere europee realizzate da produttori indipendenti, di cui il 20 per cento di espressione originale italiana, nonché l'articolo 73 che, anche a seguito della risoluzione n. 8-00022, approvata dalla Commissione, individua un percorso transitorio, in attesa della definizione della questione relativa alle aziende di recapito postale. Ritiene inoltre necessario che il Governo proceda ad un'opera di razionalizzazione delle risorse necessarie a fare fronte ai vari contratti di programma e di servizio con le società incaricate di assicurare la fornitura dei servizi universali nel trasporto, anche al fine di evitare che i residui non impiegati riconfluiscano al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Ezio LOCATELLI (RC-SE) concorda con il deputato Ricci in ordine ad una valutazione moderatamente positiva del disegno di legge finanziaria 2008, dal quale emergono importanti novità, quali gli interventi per il riequilibrio modale, l'efficienza energetica, la riduzione dell'inquinamento e il miglioramento della mobilità nelle aree urbane. Deve tuttavia segnalare alcune discrasie nei criteri di ripartizione dei fondi disponibili. Si riferisce ai 500 milioni di euro stanziati per il trasporto pubblico locale che, essendo limitati al solo anno 2008, non consentono di creare le condizioni necessarie per avviare una riforma del settore. Occorre infatti tenere conto che il vero obiettivo, al di là del mero mantenimento dei livelli di servizio attualmente in essere, dovrebbe consistere in un forte incremento dell'offerta, alla luce delle crescenti esigenze in termini di mobilità e riequilibrio modale. Peraltro, si evidenziano dei veri e propri «trascinamenti di spesa» in relazione ad opere infrastrutturali di grande rilievo, laddove invece poco viene fatto per corrispondere all'aumento della domanda per la realizzazione di tratte a breve e media percorrenza. Invita pertanto il relatore, nell'ambito della proposta di relazione concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, a segnalare l'esigenza che la ripartizione degli stanziamenti disposti dall'articolo 63 sia consequenziale alle indicazioni di priorità già espresse dal Parlamento, soprattutto con riferimento alla valorizzazione del trasporto pubblico locale. Quanto al federalismo infrastrutturale, nel condividere l'importanza del criterio di integrazione recato dalla relazione introduttiva del deputato Barbi, ritiene molto positiva l'esperienza delle società partecipate da Anas e da alcune regioni per la gestione di talune tratte autostradali, anche se non è favorevole a quanto disposto dall'articolo 68, in ordine al trasferimento alle medesime società delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS.

 

Mario TASSONE (UDC) intende preliminarmente rilevare come, nel corso dell'attuale legislatura, sia in atto un progressivo svuotamento del ruolo del Parlamento che, nel caso di specie, si traduce in un'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame dei documenti di bilancio da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, con il risultato di non riuscire a svolgere un effettivo approfondimento delle questioni recate dai provvedimenti stessi. Tutto ciò è frutto di scelte legislative poco lungimiranti effettuate nel passato, sulla base del principio «più società e meno Stato», che hanno comportato la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici che, precedentemente, avevano erogato i servizi nei settori dei trasporti e delle comunicazioni sotto il controllo dei competenti dicasteri. La permanenza in capo al Ministero dell'economia e delle finanze della titolarità dei pacchetti azionari di quelle aziende ha di fatto indotto queste ultime a comportarsi, a seconda delle rispettive convenienze, come società incaricate anche della cura di interessi pubblici o, alternativamente, come aziende esclusivamente sottoposte alle regole privatistiche dettate dal codice civile. Ne è scaturita, da un lato, un'eccessiva autonomia di tali società per azioni rispetto ai Ministeri vigilanti e, dall'altro, un minore interesse complessivo alla qualità dei servizi forniti ai cittadini. È evidente allora che, a fronte del venire meno della tradizionale catena di comando e controllo, anche il Parlamento ha perduto il suo ruolo, anche perché la sua centralità non è stata, a suo avviso, adeguatamente difesa neppure dal Presidente della Camera. A fronte di tale problema strutturale, il disegno di legge finanziaria 2008 non fornisce alcuna soluzione nei termini di un coerente orientamento di politica dei trasporti, ma si limita ad attribuire risorse finanziarie senza una coerente programmazione degli interventi. Non è infatti chiaro quale sia la posizione del Governo italiano sulla Torino-Lione, e a che punto sia il più volte preannunciato tracciato alternativo, atteso che il Ministro delle infrastrutture ha affermato che, con l'assegnazione del cofinanziamento dell'Unione europea ha vinto la politica del fare e sono stati sconfitti quelli che egli stesso ha definito «tirapiedi», chiaramente riferendosi ai Ministri per la solidarietà sociale e per l'ambiente, che hanno in più occasioni dichiarato la loro contrarietà all'opera. Nello stesso tempo, tenuto conto della limitatezza del contributo comunitario rispetto alle spese totali di realizzazione, il disegno di legge finanziaria non indica dove il Governo intende reperire le relative risorse finanziarie di cui dovrà farsi carico il bilancio dello Stato. Segnala poi la contraddizione della posizione assunta dal deputato Franceschini che aveva rassicurato i residenti di Messina e Reggio Calabria circa l'impegno della maggioranza ai fini della realizzazione del Ponte sullo Stretto, prima che l'opera fosse inopinatamente definanziata dal Governo. Senza dilungarsi troppo sulle singole misure recate dalla legge finanziaria, non può non rappresentare al Ministro dei trasporti la mancanza di chiarezza circa l'effettiva destinazione dei 50 milioni di euro già destinati al porto di Gioia Tauro, la mancanza di novità nel finanziamento delle autostrade del mare, atteso che si tratta della continuazione di un apolitica avviata dal precedente Governo, nonché l'assenza di effettivi passi avanti anche sul tema della logistica. I documenti di bilancio sono poi carenti circa le scelte da adottare in materia di infrastrutture per il trasporto aereo, a fronte di una situazione in cui sono necessarie decisioni urgenti in ordine ai rispettivi ruoli degli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Ciampino, nonché con riguardo alla distinzione tra aeroporti nazionali e regionali. Alla luce di tale deficit complessivo di proposta, i diversi interventi previsti dalla complessiva manovra di finanza pubblica, in primis le risorse per il traghettamento nello stretto di Messina, sembrano assumere più che altro il significato di veri e propri favori a ben individuati beneficiari.

 

Sergio OLIVIERI (RC-SE) intende in primo luogo esprimere solidarietà e stima al Presidente della Camera, chiamato ingenerosamente in causa dal deputato Tassone, al quale fa presente che il parziale svuotamento di ruolo del Parlamento rappresenta il portato di un processo politico e istituzionale di lungo periodo, avviato con il perseguimento del totem della governabilità a discapito del confronto nelle sedi della rappresentanza popolare. Analoga stima intende poi esprimere ai Ministri per la solidarietà sociale, Ferrero, e per l'ambiente, Pecoraro Scanio, che sono stati definiti «tirapiedi» per avere espresso il loro avviso contrario all'alta velocità in Val di Susa, ma che vantano, invece, una statura morale ed etica di gran lunga superiore ai tanti «tirapiedi» che si muovono in contiguità con il mondo degli affari che ruota intorno all'alta velocità. Entrando poi nel merito del provvedimento, esprime soddisfazione per le risorse stanziate a favore dei pendolari, in merito alle quali si dichiara peraltro favorevole ad un loro eventuale incremento. Fa poi riferimento all'articolo 40 del disegno di legge finanziaria 2008, che interviene in tema di sicurezza della navigazione, esprimendo apprezzamento per il rafforzamento del Corpo delle capitanerie di porto ivi previsto, ma cogliendo altresì l'occasione per invitare il Governo ad adottare iniziative a livello europeo volte a dare soluzione all'annoso problema delle cosiddette «carrette del mare», provenienti dai paesi extracomunitari, che mettono a rischio la sicurezza e l'ambiente nell'ambito della navigazione europea. In merito all'articolo 61, esprime il suo orientamento favorevole riguardo alla finalità di difendere l'industria cantieristica europea rispetto al dumping effettuato dalle cosiddette «tigri asiatiche». Tuttavia, nell'elenco delle tipologie di naviglio da sostenere, non sono menzionate le navi da crociera. Fa presente che la questione del possibile dumping anche con riferimento a tale comparto è emersa solo recentemente e, in particolare, a seguito dell'acquisizione del 35 per cento del pacchetto azionario dell'azienda cantieristica AKER YARDS, peraltro l'unica impresa europea del settore quotata in borsa, da parte di una società coreana. Rileva, infine, che, nei giorni scorsi, l'assessore ai trasporti della regione Liguria ha minacciato di dimettersi in caso di soppressione di quelle tratte ferroviarie regionali per le quali l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato non ha garantito la continuità di esercizio in mancanza di risorse finanziarie pubbliche a copertura degli impegni assunti nei relativi contratti di servizio stipulati con Trenitalia. Al di là delle dichiarazioni, che potrebbero essere definite «terroristiche», del capo azienda di Ferrovie dello Stato, che denotano un'eccessiva autonomia a fronte di un Governo che mantiene comunque sia i poteri dell'azionista, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle infrastrutture, che quelli di vigilanza, mediante il Ministero dei trasporti, si pone effettivamente la questione, da affrontare sicuramente nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria, del reperimento delle risorse necessarie a fare fronte al contratto di servizio tra lo Stato e Trenitalia.

 

Mario TASSONE (UDC) intende precisare al deputato Olivieri di essersi limitato a riportare un giudizio espresso dal Ministro delle infrastrutture in occasione di un'intervista rilasciata al quotidiano «Il Corriere della sera», nella quale ha appunto utilizzato il termine «tirapiedi».

 

Il Ministro dei trasporti Alessandro BIANCHI si dichiara confortato dal giudizio sostanzialmente positivo complessivamente espresso, seppure con alcuni distinguo, sul pacchetto di disposizioni in materia trasportistica recate dal disegno di legge finanziaria per il 2008. Questo provvedimento, rispetto al precedente che, a fronte dell'obiettiva carenza di risorse finanziarie per infrastrutture ferroviarie riscontrata all'inizio della legislatura, aveva natura emergenziale, consente al Governo di avviare una politica di più ampio respiro in materia di trasporto, aprendo la strada, a partire dal prossimo DPEF, ad un disegno di legge finanziaria per il 2009 in cui si terrà conto anche del Piano generale della mobilità che, in tempi brevi, sarà presentato al Parlamento. Riconosce comunque che vi sono almeno due problemi che risultano ancora aperti. Il primo è rappresentato dalla riforma del trasporto pubblico locale, che è oggetto di un apposito disegno di legge di cui il Consiglio dei Ministri ha già avviato l'esame preliminare, e che si pone, quali principali obiettivi, il superamento del criterio del finanziamento anno per anno e l'avvio della nuova disciplina per l'affidamento dei servizi tramite gara. Nell'ipotesi presentata, tale nuova disciplina sarebbe avviata dal 2008 per i servizi su gomma e a partire dal 2011 per i servizi su rotaia. Tuttavia, sono ancora in via di definizione le questioni della previsione di una clausola sociale e del consentire o meno la possibilità di procedere, oltre che con le procedure di gara, anche tramite affidamenti cosiddetti «in house». Per quanto concerne le ferrovie, nel fare presente di aver replicato adeguatamente alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato circa l'eventuale soppressione di treni a lunga percorrenza in caso di mancato reperimento delle risorse per il relativo contratto di servizio con Trenitalia, esprime anch'egli perplessità circa un'eccessiva ricerca di autonomia da parte di un'azienda a capitale totalmente pubblico. Peraltro, il piano industriale di Ferrovie dello Stato non è ancora stato formalmente approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto per questioni riconducibili alla copertura finanziaria, ma anche per la mancata previa definizione di quale debba essere il perimetro del servizio universale, per il quale occorre una delibera del CIPE. Solo dopo aver risolto positivamente tali questioni, l'azionista potrà dare il via libera al piano industriale di FS, consentendo quindi all'azienda di ridurre i collegamenti non ricompresi negli obblighi di servizio e di incrementare le tariffe come preventivato. Precisa poi di essere in trattativa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del reperimento di risorse aggiuntive comprese tra i 70 e i 94 milioni di euro, necessarie a fare fronte agli impegni relativi al contratto di servizio per le lunghe percorrenze tra Ministero dei trasporti e Trenitalia, scongiurando quindi, nella misura maggiore possibile, la soppressione di collegamenti ferroviari paventata dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Quanto invece alle brevi e medie percorrenze, i contratti di servizio sono stipulati direttamente dalle Regioni con Trenitalia e il Ministero dei trasporti non ha competenze dirette. La questione è comunque all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni. Riguardo poi all'autotrasporto, ricorda che, nel febbraio 2006, il Ministero dei trasporti aveva sottoscritto un accordo con tutte le organizzazioni sindacali, salvo una. La recente verifica di circa dieci giorni fa ha confermato che lo stesso accordo viene ritenuto sostanzialmente rispettato, in quanto è stata data attuazione a più del 90 per cento delle questioni dallo stesso recate. Solo la CNA si è mostrata insoddisfatta ed ha preannunciato un blocco dell'attività a partire dal 10 dicembre 2007. In realtà, i nodi ancora da sciogliere riguardano, da un lato, la previsione di contributi pari a 50 milioni di euro quale sostegno per le tariffe, su cui preannuncia un emendamento del Governo e, dall'altro, la mancanza di risorse finanziarie per l'attuazione della riforma del settore, a fronte dei 180 milioni di euro a tale fine previsti nella legge finanziaria 2007. Su quest'ultimo punto, tuttavia, appare possibile trovare una soluzione, atteso che le predette disponibilità non sono state ancora erogate e lo saranno pertanto nel corso del 2008, per cui la questione si riaprirà con riferimento all'anno 2009 e, a tale scopo, il Governo si è già impegnato a chiedere risorse in misura equivalente. Fa infine riferimento a Tirrenia, questione non affrontata dal disegno di legge finanziaria, riguardo alla quale, ove abbia esito positivo la trattativa in corso con l'Unione europea per il prolungamento della convenzione al 2012, il Governo ha l'intenzione di presentare un emendamento per contribuire con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, alla gestione dell'azienda nella fase di transizione alla liberalizzazione.

 

Mario RICCI (RC-SE) chiede al Ministro dei trasporti, quale sia la posizione del Governo in ordine all'esigenza di vincolare la ripartizione delle risorse previste dall'articolo 63 del disegno di legge finanziaria per il 2008 in favore delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche all'ordine di priorità indicato dal Parlamento in occasione dell'esame del DPEF.

 

Il Ministro dei trasporti Alessandro BIANCHI ricorda che esiste in proposito un elenco di priorità appositamente predisposto dal Ministro delle infrastrutture.

 

Mario RICCI (RC-SE) prende atto della dichiarazione testé resa dal Ministro dei trasporti e invita la presidenza a segnalare al Ministro delle infrastrutture l'esigenza che il predetto elenco di priorità sia acquisito agli atti della Commissione.

 

Antonio ATTILI (SDpSE) ricorda al Ministro dei trasporti che, in occasione del suo intervento svolto nella seduta di ieri, mercoledì 21 novembre 2007, aveva posto la questione della mancanza di interventi in materia di trasporto aereo nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008, nonché l'esigenza di procedere ad una modifica di quanto disposto dall'articolo 62, comma 10.

 

Marco BELTRANDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere generale e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti ai disegni di legge in titolo è fissato alle ore 14 di domani, venerdì 23 novembre 2007. Rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 11.15.


IXCOMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Luigi Vimercati, e il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile.

 

La seduta comincia alle 12.05.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 1) riferiti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, per le parti di competenza, alla Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e alla Tabella n. 16, recante lo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Comunica quindi che, prima della seduta, sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 3256/IX/70.01 Pedrini, 3256/IX/70.02 Pedrini, 3256/IX/71.01 Falomi, 3256/IX/72.01 Beltrandi e 3256/IX/72.03 Pedrini, nonché l'emendamento 3256/IX/72.4 Beltrandi.

Avverte poi che, sulla base delle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e di compensatività degli effetti finanziari, non sono da ritenere ammissibili, in quanto recanti nuove disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari, gli emendamenti e articoli aggiuntivi 3256/IX/8.1 Attili, concernente modifiche alla disciplina relativa alle formalità per l'effettuazione della prima registrazione dei veicoli e della trascrizione della compravendita di veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA), 3256/IX/10.5 Lovelli, recante una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in ordine alle modalità di erogazione dei contributi erariali ivi previsti, 3256/IX/15.01 Angelo Piazza, recante una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di unità immobiliari destinate al trasporto aereo, 3256/IX/60.01 Burchiellaro, in quanto dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 78 del codice della strada, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, 3256/IX/69. 01 Angelo Piazza, volto a sostituire integralmente il comma 2 dell'articolo 704 del codice della navigazione, in materia di procedura per l'adozione dei provvedimenti di concessione delle gestioni aeroportuali, 3256/IX/69.04 Angelo Piazza, che reca una disposizione interpretativa in ordine alla natura giuridica dei diritti aeroportuali, delle tasse di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e dei corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza e 3256/IX/72.1 Pedrini, recante modifiche al testo unico della radiotelevisione in materia di esercizio dell'attività di operatore radiotelevisivo in ambito locale.

Invita quindi il relatore ad esprimere il prescritto parere sulle proposte emendative presentate.

 

Mario BARBI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 3256/IX/9.1 Zunino, ma a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, alla fine del comma 6 dell'articolo 9, le parole: «e alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose». Il parere è poi favorevole anche sull'emendamento 3256/IX/9.6 Meta, mentre è contrario sull'emendamento 3256/IX/9.8 Uggè, in quanto finalizzato a sopprimere una disposizione volta a subordinare l'efficacia del rimborso dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3256/IX/9.9 Lovelli, 3256/IX/9.2 Attili, 3256/IX/9.3 Attili, 3256/IX/9.4 Meta e 3256/IX/9.5 Meta. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 3256/IX/9.7 Lovelli, ma a condizione che sia riformulato, nel senso di prevedere anche le fondazioni bancarie tra gli enti che possono partecipare al soggetto di diritto pubblico ivi previsto. Invita invece i sottoscrittori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 3256/IX/10.4 Di Gioia e 3256/IX/10.3 Di Gioia. Il parere è favorevole sull'emendamento 3256/IX/10.2 Lovelli, mentre invita i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, l'emendamento 3256/IX/10.1 Brugger, in quanto, pur comprendendone la ratio, fa presente che la stessa disposizione è già recata, peraltro in forma più compiuta, anche nel disegno di legge n. 2272-bis, approvato dalla Camera e all'esame del Senato. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/IX/40.1 Velo, 3256/IX/61.4 Giachetti, 3256/IX/61.1 Meta, 3256/IX/61.2 Meta, 3256/IX/61.3 Velo, 3256/IX/62.6 Attili, 3256/IX/62.3 Velo. Invita i sottoscrittori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, l'emendamento 3256/IX/62.10 D'Alia, in quanto il disegno di legge finanziaria per il 2008 già prevede sufficienti risorse finanziarie per interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3256/IX/62.4 Attili, invitando conseguentemente il deputato Attili a ritirare il suo emendamento 3256/IX/62.7. Il parere è poi favorevole sugli identici emendamenti *3256/IX/62.5 Attili e *3256/IX/62.10 Pedrini, mentre invita i deputati Attili e Velo a ritirare i rispettivi emendamenti 3256/IX/62.8 e 3256/IX/62.9. Invita quindi il deputato Uggé a ritirare, altrimenti il parere è contrario, il suo emendamento 3256/IX/62.2, in quanto ritiene che l'introduzione di una disposizione volta a vincolare l'erogazione di contributi pubblici alla previa verifica del rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, della normativa in materia di oneri contributivi e fiscali, benché condivisibile, debba richiedere quanto meno la previsione di una normativa attuativa. L'articolo aggiuntivo 3256/IX/62.01 Maderloni pone una questione di estremo rilievo, ossia la necessità di reperire risorse volte a scongiurare l'ipotizzata soppressione di alcuni collegamenti ferroviari di media e lunga percorrenza. In proposito, essendo ancora in corso di definizione apposite verifiche circa la disponibilità di tali stanziamenti nel bilancio dello Stato, ritiene più opportuno che la Commissione si limiti, allo stato, a rappresentare l'urgenza della questione nell'ambito della relazione sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti da inviare alla V Commissione (Bilancio), auspicando che in quella sede si possano poi reperire i 104 milioni di euro necessari. Invita pertanto i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo. Invita altresì i rispettivi presentatori a ritirare gli identici articoli aggiuntivi *3256/IX/62.02 Cacciari e *3256/IX/62.03 Mariani, in quanto appare eccessivo l'impegno finanziario ivi previsto, che è pari a 230 milioni di euro, nonché l'articolo aggiuntivo 3256/IX/62.04 D'Agrò. Invita altresì al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli articoli aggiuntivi 3256/IX/69.01 Angelo Piazza e 3256/IX/69.02 Angelo Piazza, nonché degli emendamenti 3256/IX/72.2 Pedrini e 3256/IX/72.3 Pedrini. Anche con riferimento all'emendamento 3256/IX/73.1 Mario Ricci esprime un invito al ritiro, tenuto conto che l'imposizione, per legge, della reinternalizzazione del servizio di recapito postale, questione di cui peraltro la Commissione ha discusso anche in sede di parere sullo schema di contratto di programma tra Ministero delle comunicazioni e Poste italiane, appare inopportuna, in quanto direttamente connessa al profilo gestionale dell'azienda. L'invito al ritiro riguarda anche l'emendamento 326/IX/73.2 Pedrini, in quanto il tema delle spedizioni dei prodotti editoriali, affrontato anche da una recente e importante segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, merita un maggiore approfondimento, da effettuare in altra sede. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 326/IX/131.1 Velo.

 

Michele Pompeo META, presidente, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sulle proposte emendative presentate.

 

Il sottosegretario Luigi VIMERCATI esprime pareri conformi a quelli testé resi dal relatore.

 

Massimo ZUNINO (PD-U) accoglie la proposta di riformulazione del relatore in ordine al suo emendamento 3256/IX/9.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 3256/IX/9.1 Zunino (nuova formulazione) (vedi allegato 2), nonché l'emendamento 3256/IX/9.6 Meta.

 

Paolo UGGÈ (FI) invita il relatore a rivedere il parere contrario sul suo emendamento 3256/IX/9.8 Uggè, facendo presente che la direttiva 2003/96/CE già prevede, all'articolo 7, comma 4, che gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta sul gasolio utilizzato dagli autoveicoli a motore o agli autoveicoli con rimorchio, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada. Appare pertanto inutile attendere la preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai fini dell'effettuazione dei rimborso dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante.

 

Mario BARBI (PD-U), relatore, pur prendendo atto di quanto già previsto dalla direttiva 2003/96/CE, fa presente che la direttiva stessa, sempre all'articolo 7, comma 4, pone comunque delle condizioni che, essendo di natura fiscale, non consentono uno specifico approfondimento in questa sede. Invita pertanto il deputato Uggé a ritirare la sua proposta emendativa, al fine di ripresentarla, se del caso, alla V Commissione (Bilancio).

 

Paolo UGGÈ (FI) accoglie l'invito del relatore e ritira il suo emendamento 3256/IX/9.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3256/IX/9.9 Lovelli, 3256/IX/9.2 Attili, 3256/IX/9.3 Attili, 3256/IX/9.4 Meta e 3256/IX/9.5 Meta.

 

Massimo ZUNINO (PD-U) sottoscrive l'emendamento 3256/IX/9.7 Lovelli e, accogliendo la proposta del relatore, lo riformula nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Sottoscrive altresì gli emendamenti 3256/IX/61.1 Meta, 3256/IX/61.2 Meta e 3256/IX/61.3 Velo.

 

Sergio OLIVIERI (RC-SE) dichiara il voto contrario sull'emendamento 3256/IX/9.7 Lovelli (nuova formulazione), in quanto la sua parte politica non condivide che al soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria dalle regioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 7, del disegno di legge finanziaria, possano partecipare anche soggetti privati e fondazioni bancarie.

La Commissione approva l'emendamento 3256/IX/9.7 Lovelli (nuova formulazione).

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, non essendo presenti i proponenti degli emendamenti 3256/IX/10.4 Di Gioia e 3256/IX/10.3 Di Gioia, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/IX/10.2 Lovelli.

 

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling) fa presente che la finalità dell'emendamento 3256/IX/10.1 Brugger, di cui è cofirmatario, consiste nell'accelerarne l'entrata in vigore, atteso che il disegno di legge n. 2272-bis, già approvato dalla Camera, è da tempo all'esame del Senato. Tuttavia, preso atto delle valutazioni espresse dal relatore, ritira la proposta emendativa.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3256/IX/40.1 Velo, 3256/IX/61.4 Giachetti, 3256/IX/61.1 Meta, 3256/IX/61.2 Meta, 3256/IX/61.3 Velo, 3256/IX/62.6 Attili e 3256/IX/62.3 Velo.

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, non essendo presenti i proponenti dell'emendamento 3256/IX/62.10 D'Alia, si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Antonio ATTILI (SDpSE) accoglie l'invito del relatore e ritira i suoi emendamenti 3256/IX/62.7 e 3256/IX/62.8, anche alla luce del parere favorevole espresso sul suo emendamento 3256/IX/62.4.

 

Silvia VELO (PD-U) ritira anch'ella il suo emendamento 3256/IX/62.9, tenuto conto del parere favorevole espresso sull'emendamento 3256/IX/62.4 Attili.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 3256/IX/62.4 Attili e gli identici emendamenti *3256/IX/62.5 Attili e *3256/IX/62.10 Pedrini.

 

Paolo UGGÈ (FI) invita il relatore a rivedere il parere in ordine al suo emendamento 3256/IX/62.2, di cui raccomanda l'approvazione, attesa l'importanza che sia stabilito il principio che gli interventi agevolativi in favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi vengano erogati unicamente ai soggetti in regola con il pagamento degli oneri contributivi e fiscali.

 

Mario BARBI (PD-U) ritiene che l'emendamento 3256/IX/62.2 Uggè possa effettivamente essere accolto, ma solo laddove sia opportunamente modificato al fine di prevederne una normativa attuativa, soprattutto con riferimento all'ipotesi di restituzione di benefici economici già concessi alle imprese. Modificando pertanto il suo precedente orientamento, esprime parere favorevole sull'emendamento 3256/IX/62.2 Uggè, a condizione che sia riformulato, nel senso di aggiungere, anche un comma 26, in cui si preveda che, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, sono previste le norme di attuazione della disposizione recata dal comma 25.

 

Paolo UGGÈ (FI) riformula il suo emendamento 3256/IX/62.2 nel senso proposto dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3256/IX/62.2 Uggé (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

 

Mario RICCI (RC-SE), Ezio LOCATELLI (RC-SE) e Sergio OLIVIERI (RC-SE) sottoscrivono gli articoli aggiuntivi 3256/IX/62.01 Maderloni e *3256/IX/62.02 Cacciari.

 

Antonio ATTILI (SDpSE), intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 3256/IX/62.01 Maderloni, condivide l'invito al ritiro formulato dal relatore, in quanto il Governo è attualmente impegnato a reperire le risorse necessarie per evitare la soppressione di treni a media e lunga percorrenza. Coglie comunque l'occasione per segnalare che l'importo di cui si è parlato, pari a 104 milioni di euro lordi, appare al più sufficiente ad affrontare le questioni poste solo in un'area del paese.

 

Michele Pompeo META, presidente, precisa al deputato Attili che la somma di 104 milioni di euro rappresenta esattamente la differenza tra il costo sostenuto da Trenitalia nel 2007 per i treni di media e lunga percorrenza in tutto il paese e il costo previsto per il 2008 e non è quindi finalizzata soltanto a coprire le spese relative ai treni della fascia adriatica. Conferma che il Governo si sta attivando in tal senso e ritiene anch'egli opportuno il ritiro dell'articolo aggiuntivo 3256/IX/62.01 Maderloni, ferma restando, comunque, la prospettiva di una sua ripresentazione presso la V Commssione (Bilancio), auspicabilmente con la sottoscrizione dei rappresentati di tutti i gruppi, laddove il Governo non dovesse dare seguito al suo impegno.

 

Mario RICCI (RC-SE), alla luce dei chiarimenti testé forniti, ritira l'articolo aggiuntivo 3256/IX/62.01 Maderloni, di cui è cofirmatario.

 

Ezio LOCATELLI (RC-SE) invita il relatore a rivedere il suo parere sugli identici articoli aggiuntivi *3256/IX/62.02 Cacciari, di cui è cofirmatario, e *3256/IX/62.03 Mariani, sia perché si tratta di proposte emendative comprensive della necessaria copertura finanziaria e sia perché fanno seguito a determinazioni parlamentari assunte in sede di discussione in materia di cambiamenti climatici.

 

Silvia VELO (PD-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo *3256/IX/62.03 Mariani.

 

Antonio ATTILI (SDpSE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo *3256/IX/62.03 Mariani.

 

Mario BARBI (PD-U) rivede il suo precedente orientamento sugli identici articoli aggiuntivi *3256/IX/62.02 Cacciari e *3256/IX/62.03 Mariani ed esprime parere favorevole.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi *3256/IX/62.02 Cacciari e *3256/IX/62.03 Mariani.

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, non essendo presenti i proponenti degli articoli aggiuntivi 3256/IX/62.04 D'Agrò, 3256/IX/69.02 Angelo Piazza e 3256/IX/69.03 Angelo Piazza, nonché degli emendamenti 3256/IX/72.2 Pedrini e 3256/IX/72.3 Pedrini, si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Mario RICCI (RC-SE) non comprende le ragioni per le quali il relatore lo abbia invitato a ritirare il suo emendamento 326/IX/73.1, in quanto anche l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 73, non presente nell'originario testo del disegno di legge finanziaria e introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, potrebbe di fatto essere interpretata come un intervento nella gestione di Poste Italiane. Fa presente poi che il memorandum in base al quale il Ministro delle comunicazioni si era impegnato a risolvere la questione della proroga dei contratti tra l'azienda e le agenzie di recapito non è stato in realtà sottoscritto dalle organizzazioni sindacali che, invece, come a lui risulta, sarebbero maggiormente favorevoli alla soluzione proposta proprio dal suo emendamento 3256/IX/73.1, che prevede la reinternalizzazione in Poste Italiane dell'attività di recapito.

 

Il sottosegretario Luigi VIMERCATI ricorda che il Governo ha avviato sul tema un tavolo di confronto con tutte le parti interessate e, infatti, il tenore della disposizione introdotta dal Senato non fa che prendere atto di tale situazione, rispetto alla quale, invece, la soluzione prefigurata dall'emendamento 326/IX/73.1 Mario Ricci si pone in forte alternativa, proponendo un percorso di reinternalizzazione che appare incongruo anche rispetto al processo di liberalizzazione dei servizi postali. Ribadisce pertanto l'invito al ritiro della predetta proposta emendativa, assicurando comunque l'impegno del Governo a favorire una pronta soluzione della questione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 326/IX/73.1 Mario Ricci e approva l'emendamento 3256/IX/131.1 Velo.

 

Michele Pompeo META, presidente, comunica che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole riferita allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, di cui alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza (vedi allegato 4), una proposta di relazione favorevole riferita allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, di cui alla Tabella n. 11 e una proposta di relazione favorevole riferita allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, di cui alla Tabella n. 16 (vedi allegato 7). Propone quindi una breve sospensione della seduta per consentire un approfondimento del contenuto dei documenti testé presentati.

 

La seduta sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.20.

 

Mario RICCI (RC-SE), intervenendo con riguardo alla proposta di relazione concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, di cui alla

Tabella n. 10, condivide l'osservazione relativa all'articolo 63 del disegno di legge finanziaria, invitando comunque il relatore a sostituirvi le parole: «da predisporre anche sulla base delle indicazioni» con le seguenti: «da predisporre sulla base delle indicazioni».

 

Ezio LOCATELLI (RC-SE), sempre con riferimento alla proposta di relazione concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, invita il relatore a modificare il secondo capoverso delle premesse, al fine di sostituire le parole: «tenendo conto delle compatibilità ambientali e degli impegni assunti dal Governo anche in ambito internazionale» con le seguenti: «tenuto conto della sostenibilità dei costi, nonché dei criteri di sostenibilità ambientale e degli impegni in tema di riduzione delle emissioni inquinanti assunti dal Governo, anche in ambito internazionale con la ratifica del protocollo di Kyoto».

 

Mario BARBI (PD-U), relatore, accoglie le proposte di modifica testé formulate dai deputati Mario Ricci e Locatelli e riformula conseguente la sua proposta di relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con una osservazione, riferita allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, di cui alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza, come testé riformulata (vedi allegato 5). Approva quindi la proposta di relazione favorevole riferita allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, di cui alla Tabella n. 11 (vedi allegato 6).

 

Antonio ATTILI (SDpSE), intervenendo con riguardo alla proposta di relazione concernente lo stato di previsione del Ministero dei trasporti, invita il relatore a modificare l'osservazione relativa al trasporto aereo nei seguenti termini: «con riferimento al trasporto aereo, è necessario recuperare il ritardo negli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali prevedendo il rispetto delle convenzioni in essere; accelerare la realizzazione delle interconnessioni con i sistemi ferroviari e stradali; operare interventi nel settore della sicurezza; accelerare il riordino normativo settoriale».

 

Mario BARBI (PD-U), relatore, riformula la sua proposta di relazione, sia per accogliere la proposta di modifica testé formulata dal deputato Attili e sia per dare seguito all'impegno assunto in sede di esame degli emendamenti circa il reperimento delle risorse per il mantenimento degli attuali livelli del servizio ferroviario universale. A tale ultimo proposito, introduce una nuova osservazione del seguente tenore: «siano reperite le risorse finanziarie pubbliche, quantificate in 104 milioni di euro, necessarie a consentire il mantenimento in servizio di quei treni di media e lunga percorrenza di cui è stata ipotizzata la soppressione da parte dell'operatore ferroviario».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni, riferita allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, di cui alla Tabella n. 16, come testé riformulata (vedi allegato 8).

 

Michele Pompeo META, presidente, avverte che le relazioni e gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

 

La seduta termina alle 13.30.

 

 

ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

(C. 3257 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazione).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.8.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2 dopo le parole: «istanza dell'acquirente,» sono aggiunte le seguenti: «priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche».

3. Alle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della compravendita di un veicolo deve essere allegata una copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo stesso, ove la fattura sia prescritta.

3256/IX/8. 1.Attili, Velo.

 

ART.9.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che vengono estese alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 5.000.

3256/IX/9. 1.Zunino.

 

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000, e dopo le parole: Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:

a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero;

b) al comma 17 sostituire le parole: commi 15 e 16, con le seguenti: commi 15, 16 e 16-bis.

3256/IX/9. 6. Meta, Attili, Olivieri, Soffritti, Mario Ricci, Velo.

 


Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. L'ultimo periodo del comma 2, articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è soppresso.

3256/IX/9. 8.Uggè.

 

Al comma 70, dopo le parole: servizi nei porti, aggiungere le seguenti: e fra gli stessi e le aree retroportuali anche di regioni limitrofe.

3256/IX/9. 9.Lovelli, Benvenuto.

 

Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, aggiungere le seguenti: con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione.

3256/IX/9. 2. Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

 

Al comma 71, sopprimere le parole: di ciascuna regione.

3256/IX/9. 3. Attili, Velo, Mario Ricci, Olivieri.

 

Al comma 72, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse attribuite a ciascuna Regione sono destinate, nella misura almeno del 50 per cento, alle autorità portuali della Regione stessa per la realizzazione e delle opere previste nei piani operativi triennali delle medesime autorità portuali.

3256/IX/9. 4. Meta, Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

 

Al comma 73, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e l'associazione dei porti italiani.

3256/IX/9. 5. Meta, Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

 

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

73-bis. Le Regioni possono realizzare gli interventi di cui al comma 70 anche mediante un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria, al quale possono partecipare una o più Regioni, le autorità portuali e gli enti locali interessati, RFI spa, ANAS spa, nonché soggetti privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica.

3256/IX/9. 7.Lovelli, Benvenuto, Zunino.

 

ART.10.

Al comma 5, lettera c-bis), dopo le parole: di elicotteri, aggiungere le seguenti: e idrovolanti.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis Ai fini di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 10 milioni;

b) nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, alla Missione 1 «Diritto alla mobilità», al programma « 1.2 Logistica e intermodalità nel trasporto», al macroaggregato «1.2.6 Investimenti», al capitolo 7361 «Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie» apportare la seguente variazione:

2008: - 10.000.

3256/IX/10. 4. Di Gioia, Beltrandi, Antinucci.

 

Al comma 5, lettera c-bis), dopo le parole: di elicotteri, aggiungere le seguenti: e idrovolanti.

3256/IX/10. 3. Di Gioia, Beltrandi, Antinucci.

 


Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 180.000;

2010: - 180.000.

3256/IX/10. 2.Lovelli, Quartiani.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma 904 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/IX/10. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ed il decreto attuativo 22 dicembre 2000 emanato dal Ministro dell'interno, si interpretano nel senso che, qualora titolari dei contratti di servizio siano i consorzi di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i contributi erariali destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, debbano essere erogati ai consorzi stessi.

3256/IX/10. 5.Lovelli.

 

ART.15.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di unità immobiliari destinate al trasporto aereo).

1. La norma di cui all'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, è da riferirsi esclusivamente, per quanto concerne il settore aeroportuale, agli immobili o porzioni di immobili ubicati al di fuori dei varchi di ingresso che delimitano l'area riservata ai soli passeggeri e al personale, fermo restando che gli immobili o porzioni di immobili ubicati all'interno dei suddetti varchi costituiscono, ai fini della qualificazione e classificazione catastale, unica unità immobiliare complessa destinata al trasporto aereo.

3256/IX/15. 01. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

ART.40.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare, aggiungere le seguenti: ed adeguare.

3256/IX/40. 1. Velo, Attili, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

 


ART.60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Componentistica dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 78 - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;

b) la certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;

c) la certificazione, di cui alla lettera a), è rilasciata da strutture universitarie o da enti pubblici o privati di omologazione di veicoli, abilitati e riconosciuti da Stati appartenenti all'Unione europea. Le strutture e gli enti abilitati che abbiano preventivamente comunicato l'avvio delle proprie attività al Ministero dei trasporti, dimostrano la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dal produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito al, servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso dì idonea copertura assicurativa. In assenza di una risposta da parte del Ministero dei trasporti, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, si intendono abilitati le strutture e gli enti In possesso del requisiti sopra descritti;

d) nel caso in cui le modifiche siano effettuate su un solo veicolo, impiegando componenti diverse da quelle certificate ai sensi della lettera a), il veicolo è soggetto a visita di prova presso la Motorizzazione civile o presso officine e carrozzerie abilitate ai sensi della lettera e). L'idoneità delle modifiche apportate è attestata dalla Motorizzazione civile con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti modificati che devono risultare equivalenti o superiori a quelli originari in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;

e) i collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) e la visita di prova di cui alla lettera d) possono essere effettuati anche da officine o da carrozzerie certificate dagli enti di cui alla lettera c), se in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee e se in grado di svolgere adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera b), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti Indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria dei ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».

5. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti».

6. Le disposizioni dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78. Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente articolo. è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

7. Per le attività di gestione e di controllo delle pratiche relative alle modifiche di cui al comma 1 svolte dal Ministero dei trasporti, sono stanziati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2017».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 1 milione di euro l'anno.

3256/IX/60. 01. Burchiellaro, Chicchi, Fedda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccilio, Vico.

 

ART.61.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 per l'intervento volto a ripristinare i fondali nel porto canale di

Fiumicino, in relazione alla potenzialità del traffico ad esso legato per la posizione centrale dello scalo nel Mar Tirreno. È autorizzata, altresì, la spesa di euro 500.000 annue, a decorrere dall'anno 2009, per il mantenimento dei fondali. Per gli interventi di cui al presente comma, il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia è nominato commissario ad acta con funzioni analoghe a quelli del responsabile della protezione civile.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 6.000;

2009: - 500;

2010: - 500.

3256/IX/61. 4.Giachetti, Velo.

 

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per il triennio 2008-2010.

Conseguntemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

3256/IX/61. 1. Meta, Attili, Olivieri, Soffritti, Mario Ricci, Velo.

 


Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 1, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 40.000;

3256/IX/61. 2. Meta, Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Lovelli, Olivieri.

 

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Dopo i1 comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

15-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio, dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».

16-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni nel limite massimo di 12 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 16-bis del presente articolo.

3256/IX/61. 3. Velo, Meta, Attili, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare», sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con la Sardegna».

3256/IX/62. 6.Attili.

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

7-ter. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è assegnata la somma di curo 50 milioni per l'anno 2009. A carico del fondo di cui al precedente comma è prelevato l'importo di 30 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.

7-quater. Nel triennio 2008-2010, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1:

a) alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 50.000;

b) alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:

2009: - 50.000.

3256/IX/62. 3. Velo, Attili, Mario Ricci, Soffritti, Lovelli, Olivieri.

 

Al comma 8, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 22 milioni di euro per l'Anno 2009 e di 7 milioni di curo per l'anno 2010, con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 28.000;

2010: - 43.000.

3256/IX/62. 10.D'Alia, Peretti, Zinzi.

 

Sopprimere il comma 10.

3256/IX/62. 7.Attili.

 

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'Isola D'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3256/IX/62. 4. Attili, Velo, Rotondo, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti.

 

Al comma 10, dopo le parole: aeroporto di Reggio Calabria, aggiungere le seguenti: e di Olbia.

3256/IX/62. 8.Attili.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al comma 11 con le seguenti: ai commi 11 e 11-bis, e sostituire la parola: biennio, con la seguente parola: periodo;

b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38 comma 7 della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

*3256/IX/62. 5. Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Lovelli, Olivieri.

 

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al comma 11 con le seguenti: ai commi 11 e 11-bis, e sostituire la parola: biennio, con la seguente parola: periodo;

b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38 comma 7 della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

*3256/IX/62. 10.Pedrini.

 

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 36 comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «le isole minori della Sicilia», sono aggiunte le seguenti: «e l'Isola d'Elba».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, alla rubrica:

Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 350;

2009: - 350;

2010: - 350.

3256/IX/62. 9.Velo.

 

ART.62.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.

3256/IX/62. 2.Uggè.

 

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Contratto di servizio Trenitalia).

1. Per consentire il mantenimento dei servizi dei treni a medio e lungo raggio nonché dei treni notturni e del trasporto mezzi su ferrovia, per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica: del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 104.000 euro;

3256/IX/62. 01. Maderloni, Ricci Andrea, Lion, Cesini, Ricci Mario, Locatelli, Olivieri.

 

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.

2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli di categoria M1 ed N1 già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» in vigore. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro», adottati ma non ancora obbligatori.

3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 424,64448 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 426,01488 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.

*3256/IX/62. 02. Cacciari, Perugia, Acerbo, Ricci Mario, Locatelli, Olivieri.

 

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.

2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli di categoria M1 ed N1 già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» in vigore. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro», adottati ma non ancora obbligatori.

3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 424,64448 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 426,01488 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.

*3256/IX/62. 03. Mariani, Velo, Attili.

 

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine dl promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa d1 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione su veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 già omologati e benzina.

3. La misura dell'incentivo è determinata in euro 650 per le installazioni su veicoli omologati ai sensi delle direttive o dei regolamenti «Euro» adottati ma non ancora obbligatori, o ai sensi dell'ultima direttiva «Euro» in vigore ed in euro 350 per le installazioni su tutti gli altri veicoli individuati dal comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 60.000;

2009: - 60.000;

2010: - 60.000.

3256/IX/62. 04.D'Agrò.

 

ART.69.

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di delocalizzazione aeroportuale).

1. Il comma 2 dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Salvo i casi in cui l'affidamento della gestione aeroportuale costituisca una delocalizzazione funzionale, disposta dal Ministro dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 702 e da ricomprendere nell'ambito di una concessione già consentita, il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione».

3256/IX/69. 01. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.


Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Aggiornamento dei diritti aeroportuali).

1. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni e della tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, é aggiornata, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'indice di inflazione programmata prevista per gli anni dal 2002 al 2005.

2. Successivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al precedente comma, nelle more della determinazione della misura dei diritti aeroportuali secondo le previsioni della «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerta in regime di esclusiva» approvata con delibera CIPE n. 38107 del 15 giugno 2007, le società di gestione aeroportuale che hanno prodotto all'ENAC la contabilità analitica certificata da una società di revisione attestante la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti nella citata direttiva e la corrispondenza e la riconciliazione della contabilità analitica al bilancio civilistico possono provvisoriamente determinare la misura dei diritti aeroportuali, comunque entro il limite dell'indice di inflazione programmata per gli anni successivi al 2005, salvo contrario parere dell'ENAC, da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, sulla coerenza dell'impianto contabile ai principi di trasparenza e pertinenza di allocazione dei costi e dei ricavi, nonché sull'inadeguatezza del vigente livello dei diritti aeroportuali rispetto ai costi correnti di gestione e di mantenimento e sviluppo aeroportuale.

3256/IX/69. 02. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Fondo per la mobilità del trasporto aereo).

1. Al fine di costituire un fondo per la mobilità del trasporto aereo, finalizzato allo sviluppo di nuovi collegamenti aerei, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, a decorrere dall'anno 2008, di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato. Il fondo per la mobilità del trasporto aereo, che può essere capitalizzato con proiezione quindicennale con operazioni finanziarie in ragione delle previsioni di entrata pluriennale, è gestito con procedure ad evidenza pubblica, sotto la vigilanza dell'ENAC, dalle società di gestione aeroportuale per la parte di rispettiva pertinenza.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sulla base dell'attività di vigilanza esercitata dall'ENAC, si provvede al riparto, in favore delle società di gestione aeroportuale che abbiano utilizzato il fondo per la mobilità di propria pertinenza, delle somme non spese dai soggetti interessati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che dovranno essere rese disponibili dalla società obbligata entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione, da parte dell'ENAC, di una sanzione pecuniaria, adottata con ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari al doppio della somma dovuta.

3256/IX/69. 03. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Natura giuridica dei diritti aeroportuali).

1. I diritti aeroportuali di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento del 21 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, non hanno natura tributaria laddove costituiscono proventi per le società di gestione aeroportuale la cui concessione è stata rilasciata per legge, affidata ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521 ovvero secondo le previsioni dell'articolo 704 del codice della navigazione.

3256/IX/69. 04. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

 

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Riassegnazione delle frequenze).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero delle comunicazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, ì quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo dì validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

3256/IX/70. 01.Pedrini, Evangelisti.

 

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Riassegnazione delle frequenze).

1. Sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutte le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità dei Ministero delle comunicazioni sono riassegnate in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

2. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

3. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

3256/IX/70. 02.Pedrini, Evangelisti.

ART.71.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Sviluppo della concorrenza nel settore radiotelevisivo).

1. Al fine di promuovere una maggiore concorrenza nel settore radiotelevisivo e per favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, trasferiscono, entro il 31 dicembre 2008, le emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

2. Le frequenze recuperate all'esito del trasferimento di cui al comma 1, sono riassegnate dal Ministero delle Comunicazioni attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:

a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro l'anno 2012 fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

3256/IX/71. 01. Falomi, Mario Ricci, Locatelli, Oivieri, Folena, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

 

ART.72.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.

3256/IX/72. 2.Pedrini.

 

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, al settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiungere il seguente periodo: Con particolare riferimento ai programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente articolo 44, comma 3, devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi della presente norma, nei 6 mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.

3256/IX/72. 3.Pedrini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia.

2-ter. All'articolo 2 comma 1 lettera o) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunte, dopo la parola «abitanti», la seguenti: «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».

2-quater. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti».

2-quinquies. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata».

2-sexies. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la parola «trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa».

2-septies. All'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

2-octies. All'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle Comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica».

2-nonies. All'articolo 42 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché:

1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;

2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata;

3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;

4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W».

2-decies. All'articolo 98 comma 4 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00».

3256/IX/72. 1.Pedrini.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, è fatto divieto per gli operatoti di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Al fine di consentire l'avvio dei mercati l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatone. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti».

3256/IX/72. 4. Beltrandi, Turco, D'Elia, Mellano, Poretti.

 


Dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

Art. 72-bis.

1. All'articolo 11 del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 17, sono aggiunti i seguenti: «2. Al fine di garantire la massima pubblicità dei dati di pluralismo politico e sociale nel servizio pubblico radiotelevisivo e, in generale, nell'informazione e comunicazione radio televisiva, la presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica mensilmente sui propri siti internet i dati di monitoraggio e di analisi quantitativi e qualitativa relativi:

a) all'informazione e alla comunicazione televisiva in tutti i notiziari ed in tutte le trasmissioni delle reti televisive nazionali operanti su tutte le piattaforme distributive, comprendenti l'offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet;

b) alla distribuzione tra soggetti istituzionali e competitori ed esponenti politici dei tempi di attenzione e dei tempi gestiti direttamente nei telegiornali e nei giornali radio nazionali e locali, nelle rubriche a cura delle testate giornalistiche, nelle trasmissioni di approfondimento politico, nelle trasmissioni d'informazione compresa quella parlamentare, nelle trasmissioni di intrattenimento, diffuse su tutte le piattaforme distributive, comprendenti l'offerte digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet.

2. Il servizio di monitoraggio, analisi e produzione dati di cui al comma precedente è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto della trattativa nazionale e comunitaria in materia.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto cori il Ministro delle comunicazioni, con proprio regolamento, disciplina le procedure di cui al comma precedente.

4. A partire dal 1o gennaio 2008 e sino alla completa attuazione e realizzazione del servizio di cui ai commi precedenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica periodicamente sui propri siti internet i dati di monitoraggio e analisi quantitativa e qualitativa dell'informazione e della comunicazione televisiva in tutti i notiziari ed in tutte le trasmissioni delle reti televisive nazionali terrestri e satellitari prodotti dal Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva.

5. È autorizzata la spese di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione del servizio di monitoraggio e analisi da parte del Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva, ai sensi della normativa di cui al presente articolo.

3256/IX/72. 01. Beltrandi, Turco, D'Elia, Mellano, Poretti.

 

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

1. Sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutte le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità dei Ministero delle comunicazioni sono riassegnate in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di dette concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

3256/IX/72. 03.Pedrini.

 

ART.73.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente: «5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può procedere alla reintemalizzazione del servizio di recapito delle raccomandate, affidando la gestione di altri prodotti postali, che non rientrino nel servizio universale, a quegli operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

3256/IX/73. 1. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

 

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le compensazioni dovute a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004 n. 46 nonché le agevolazioni elettorali previste dall'articolo della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono estese a tutti gli operatori postali titolari di licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261. L'importo dovuto a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate per l'editoria è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impressa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.

1-ter. Gli operatori postali sono tenuti ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria per l'editoria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

3256/IX/73. 2.Pedrini.

 

ART.131.

Nell'Elenco 1 allegato, voce 16: Ministero dei trasporti, sopprimere le parole: la legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.

3256/IX/131. 1. Velo, Mario Ricci, Attili, Olivieri, Soffritti.

 


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

(C. 3257 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazione). .

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

 

 

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

 

ART.9.

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 5.000.

3256/IX/9. 1. Zunino (nuova formulazione).

 

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

73-bis. Le Regioni possono realizzare gli interventi di cui al comma 70 anche mediante un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria, al quale possono partecipare una o più Regioni, le autorità portuali e gli enti locali interessati, RFI spa, ANAS spa e fondazioni bancarie, nonché soggetti privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica.

3256/IX/9. 7. Lovelli, Benvenuto (nuova formulazione).

 

ART.62.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.

26. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le norme di attuazione delle disposizioni recate dal comma 25 del presente articolo.

3256/IX/62. 2. Uggè (nuova formulazione).

 


ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

(C. 3257 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazione).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

 

ART.9.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 5.000.

La IX Commissione.

 

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000, e dopo le parole: Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:

a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero;

b) al comma 17 sostituire le parole: commi 15 e 16, con le seguenti: commi 15, 16 e 16-bis.

La IX Commissione.

 

Al comma 70, dopo le parole: servizi nei porti, aggiungere le seguenti: e fra gli stessi e le aree retroportuali anche di regioni limitrofe.

La IX Commissione.

 

Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, aggiungere le seguenti: con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione.

La IX Commissione.

 

Al comma 71, sopprimere le parole: di ciascuna regione.

La IX Commissione.

 

Al comma 72, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse attribuite a ciascuna Regione sono destinate, nella misura almeno del 50 per cento, alle autorità portuali della Regione stessa per la realizzazione e delle opere previste nei piani operativi triennali delle medesime autorità portuali.

La IX Commissione.

 

Al comma 73, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e l'Associazione dei Porti italiani.

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:

73-bis. Le Regioni possono realizzare gli interventi di cui al comma 70 anche mediante un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria, al quale possono partecipare una o più Regioni, le autorità portuali e gli enti locali interessati, RFI spa, ANAS spa e fondazioni bancarie, nonché soggetti privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica.

La IX Commissione.

 

ART.10.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 180.000;

2010: - 180.000.

La IX Commissione.

 

ART.40.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare, aggiungere le seguenti: ed adeguare.

La IX Commissione.

 

ART.61.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 per l'intervento volto a ripristinare i fondali nel porto canale di Fiumicino, in relazione alla potenzialità del traffico ad esso legato per la posizione centrale dello scalo nel Mar Tirreno. È autorizzata, altresì, la spesa di curo 500.000 annue, a decorrere dall'anno 2009, per il mantenimento dei fondali. Per gli interventi di cui al presente comma, il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia è nominato commissario ad acta con funzioni analoghe a quelli del responsabile della protezione civile.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 6.000;

2009: - 500;

2010: - 500.

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per il triennio 2008-2010.

Conseguntemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 1, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 40.000;

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Dopo i1 comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

15-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio, dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».

16-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni nel limite massimo di 12 milioni di euro annui, si prove e mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 16-bis del presente articolo.

La IX Commissione.

 

ART.62.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare», sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con la Sardegna».

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

7-ter. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è assegnata la somma di curo 50 milioni per l'anno 2009. A carico del fondo di cui al precedente comma è prelevato l'importo di 30 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.

7-quater. Nel triennio 2008-2010, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1:

a) alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 50.000;

b) alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:

2009: - 50.000.

La IX Commissione.

 

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'Isola d'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al comma 11 con le seguenti: ai commi 11 e 11-bis, e sostituire la parola: biennio, con la seguente parola: periodo;

b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

La IX Commissione.

 

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.

26. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le norme di attuazione delle disposizioni recate dal comma 25 del presente articolo.

La IX Commissione.

 


Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.

2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli di categoria M1 ed N1 già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» in vigore. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro», adottati ma non ancora obbligatori.

3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 424,64448 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 426,01488 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.

La IX Commissione.

 

ART.131.

Nell'Elenco 1 allegato, voce 16: Ministero dei trasporti, sopprimere le parole: la legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.

La IX Commissione.


XCOMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Maurizio TURCO.

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca

(limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

 

Maurizio TURCO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca (Tabella 17) limitatamente alle parti di competenza e lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale (Tabella 19).

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione di competenza, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala, peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, si riserva di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è fissato per le ore 9 di venerdì 23 novembre 2007.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, illustrando gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008 ricorda che la nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n. 159/07 sull'andamento tendenziale dei conti pubblici.

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all'1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantiene pertanto l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF.

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento.

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell'anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL). In relazione a tale ultimo dato, esso evidenzia le difficoltà riscontrate nelle politiche di contenimento della spesa pubblica.

Ricorda che la manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione, riguardano:

l'attuazione dell'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cosiddetto Protocollo Welfare (AC 3178);

i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;

il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;

la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema sanitario nazionale;

le infrastrutture.

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

Il Governo ha infatti confermato l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente. In relazione a questi dati, sembra di poter affermare che la legge finanziaria dello scorso anno ha centrato almeno alcuni degli obiettivi che si era prefissa.

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all'articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro.

Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato.

La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (articolo 142);

le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (articolo 126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all'entrata (articolo 131);

le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell'adeguamento annuale all'indennità parlamentare (articolo 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (articolo 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (articolo 67, comma 1);

le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (articolo 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (articolo 131);

le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (articolo 135).

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell'uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (articolo 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (articolo 137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 144).

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l'abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.

Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo. In relazione a queste misure, ritiene opportuna da parte della maggioranza una seria riflessione sugli effetti che la non detraibilità degli interessi passivi può provocare nelle piccole e medie imprese; si auspica in merito una opportuna modifica della norma.

In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all'integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell'aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all'esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l'occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.

In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un'anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all'estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (articolo 29). Questi dati pongono la questione della riflessione sulle responsabilità più stringenti che devono essere poste a carico dei centri di spesa, sia nella gestione che nel controllo dei loro budget.

In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l'altro, ad agevolare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.

Passando alle disposizioni del bilancio di competenza della Commissione, ricorda anzitutto che rientrano in tale competenza lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (quasi interamente), lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio (per quanto concerne la materia del turismo e alcune misure di agevolazioni alle imprese), e infine lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (per quanto concerne la materia relativa alla ricerca di base e applicata).

Come si ricorderà, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico è stata disposta dall'articolo 1, comma 1, n. 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il 2008 (tabella n. 3) viene predisposto sulla base della nuova classificazione delle risorse pubbliche articolata in Missioni e Programmi, passando in tal modo da una struttura per Centri di responsabilità amministrativa ad una struttura che pone al centro le funzioni.

Permangono le Unità previsionali di base (UPB) che corrispondono ai «macroaggregati» nei quali sono frazionati i programmi: funzionamento, interventi, investimenti, oneri comuni, rimborso delle passività finanziarie. Le UPB - suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale - sono oggetto dell'approvazione parlamentare e ad ognuna di esse corrisponde un codice numerico di 3 cifre.

In tale riclassificazione è meno evidente l'ufficio responsabile della gestione definito «Centro di responsabilità amministrativa» (che per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico sono 5), la cui indicazione si rinviene all'interno dei macroaggregati.

Secondo la nuova classificazione il bilancio dello Stato è ripartito in 34 missioni; quelle specifiche del Ministero dello sviluppo economico sono le seguenti:

Missione 10 - «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», che a sua volta si articola in tre programmi:

10.1 «Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico»;

10.2 «Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario»;

10.3 «Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare».

Missione 11 - «Competitività e sviluppo delle imprese», suddivisa in quattro programmi, dei quali 3 sono di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico:

11.1 «Incentivazione per lo sviluppo industriale»;

11.2 «Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo»;

11.3 «Riassetti industriali di settore e di area».

Il quarto programma 11.4 «Incentivi alle imprese» è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e non dal Ministero dello sviluppo economico.

Missione 12 - «Regolazione dei mercati», suddivisa in tre programmi:

12.1 «Iniziative per la tutela dei consumatori»;

12.2 «Interventi per promuovere la concorrenza»;

12.3 «Vigilanza sui mercati e sui prodotti».

Missione 17 - «Ricerca e innovazione», articolata in 15 programmi. Al Ministero dello sviluppo economico compete solo il seguente programma:

17.14 «Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale».

Missione 28 - «Sviluppo e riequilibrio territoriale», articolata in 3 programmi:

28.1 «Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali e terriotoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo»;

28.2 «Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate»;

28.3 «Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate».

Si segnalano, infine due missioni orizzontali comuni a tutti i ministeri.

Missione 32 - «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», limitatamente al programma:

32.2 «Indirizzo politico».

Missione 33 - «Fondi da ripartire», che comprende il programma:

33.1 «Fondi da assegnare».

Il bilancio di competenza del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, così come modificato dalla II Nota di variazione reca spese complessive di competenza per un totale di 8.823,7 milioni (+ 2.162,7 rispetto al BLV al 30 settembre 2007) che includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione. Le spese complessive del Ministero corrispondono a circa l'1,2 per cento del totale delle spese del bilancio dello Stato, che ammontano a 733.339,7 milioni di euro.

Rispetto all'esercizio precedente (6.396,4 milioni come risulta dalla legge di bilancio n. 298/06 e 6.487,0 meuro risultanti dal disegno di legge assestamento) si registra un incremento delle spese del Ministero di 2.427,3 milioni di euro relativamente alle previsione e di 2336,7 milioni con riferimento all'assestamento.

Nel bilancio del Ministero prevalgono nettamente le «spese in conto capitale», che assommano a 8.505,6 milioni, (96,4 per cento del totale), a fronte dei 282,1 milioni destinati alle «spese correnti». La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2008 è del 3,2 per cento delle spese complessive del Ministero. Vi è inoltre uno stanziamento destinato al rimborso del debito pubblico pari a 36 milioni di euro (0,4 per cento del totale). Peraltro, a tale proposito, e come sarà meglio evidenziato dall'analisi dei residui, si pone quale problema quello della capacità di spesa del Ministero, che si attesta sotto il 50 per cento.

Passando ad analizzare tali spese rispetto alle missioni indicate, si segnalano i seguenti importi:

MISSIONE 1. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (10)

La missione, gestita interamente dal centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le reti energetiche», riceve risorse pari a 58,8 milioni di euro che rispetto all'assestamento (102,0 milioni) risultano ridotte di 43,2 milioni e di 43,1 per cento rispetto al bilancio di previsione precedente che prevedeva risorse per 101,9 meuro.

Si ricorda che ogni singolo programma si articola in obiettivi. Con riferimento al programma 10.1 si segnala in particolare l'obiettivo «Promozione del risparmio energetico, dell'efficienza negli usi finali dell'energia e del ricorso alle fonti rinnovabili, anche attraverso la gestione di programmi interregionali UE» che costituisce una delle priorità politiche dell'Amministrazione per il 2008, come si rileva nella «Nota preliminare» allo stato di previsione. A tale obiettivo è destinata oltre la metà delle risorse della Missione: 34,9 milioni di euro.

MISSIONE 2. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

Alla missione, gestita quasi interamente dal «Dipartimento per le imprese» (una cifra trascurabile è assegnata al Dipartimento per le reti energetiche - 0,009 meuro) sono assegnate risorse per 2.584,2 milioni di euro, così determinate con la «II Nota di variazione» in attuazione delle disposizioni del ddl finanziaria. Lo stanziamento risulta incrementato di 1.352,6 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 (1.231,6 milioni) e di 1.220,9 milioni rispetto al bilancio assestato (1.363,3 milioni).

Al programma della missione di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate risorse per 1.848,5. Complessivamente alla missione sono quindi assegnati 4.432,7 milioni (0,6 per cento sul totale delle spese dello Stato).

Tra gli obiettivi del programma 2.1. si segnalano in particolare quelli relativi alla partecipazione a programmi europei aeronautici a elevato contenuto tecnologico e a programmi europei navali ad alta tecnologia - per i quali il ddl finanziaria ha destinato ulteriori risorse - nonché quello relativo al Fondo per la finanza d'impresa.

MISSIONE 3. REGOLAZIONE DEI MERCATI (12)

La missione, gestita in parte dal «Dipartimento per il Mercato» e in parte dal Dipartimento per le imprese, riceve risorse pari a 16,4 milioni di euro, con una riduzione di 7,6 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 (24 milioni) e di 18,3 milioni rispetto all'assestamento (34,7 milioni).

Tra i principali obiettivi nell'ambito della missione si segnalano: il rafforzamento della tutela del «cittadino consumatore» (0,3 meuro), il funzionamento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (1 milione circa di euro), lo snellimento degli adempimenti amministrativi gravanti su cittadini e imprese (1,3 meuro) e la vigilanza sulla metrologia legale (1,5 meuro).

MISSIONE 4. RICERCA E INNOVAZIONE (17)

La missione che è interministeriale riceve stanziamenti per un totale di 4.060,1 milioni di euro ripartiti tra 15 programmi. Di questi uno solo rientra tra le competenze del Ministero dello sviluppo economico e gli sono assegnate 557,2 milioni di euro destinati al programma «Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale».

Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico costituiscono in percentuale il 13,7 per cento circa dello stanziamento destinato all'intera Missione.

Si segnala l'obiettivo del programma concernente l'attuazione dei progetti di innovazione industriale a valere sul Fondo competitività e sviluppo, la cui gestione rientra tra le priorità del Dicastero per il 2008 (360 milioni di euro).

MISSIONE 5. SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (28)

La missione, interamente gestita dal «Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione» (5.1) riceve risorse pari a 5.489,1 milioni di euro, (0,7 per cento sul totale delle spese dello Stato). Si registra un aumento di 1.068,8 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 (4.420,3 milioni) e di 1.068,3 milioni rispetto all'assestamento (4.420,8). In termini percentuali l'incremento rispetto alle previsioni per il 2007 è pari al 24,2 per cento.

MISSIONE 6. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32)

All'interno della missione interministeriale con riferimento al Ministero dello sviluppo economico sono presenti i seguenti stanziamenti:

10,5 milioni di euro per il programma «Indirizzo politico» (6.1), corrispondente al Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Si registra un aumento di 1,4 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 e di 1 milione rispetto all'assestamento;

8,8 milioni di euro per il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (6.2). Le risorse assegnate risultano ridotte di 1,3 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 e di 1,6 milioni rispetto all'assestamento. Tali risorse sono gestite dal «Dipartimento per il mercato» al cui interno è presente la Direzione generale per i servizi interni.

MISSIONE 7. FONDI DA RIPARTIRE (33)

In questa missione, infine, il Ministero dello sviluppo economico reca i seguenti stanziamenti:

98,7 milioni di euro per il programma «Fondi da assegnare». Lo stanziamento così determinato a seguito della «II Nota di variazione» risulta incrementato di 95,1 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 e di 93,4 milioni rispetto all'assestamento. Le risorse sono gestite dal «Dipartimento per il mercato».

Passando ad una breve analisi dei residui, il volume dei residui presunti al 1o gennaio 2008 è stimato in 14.816,1 milioni di euro, con una diminuzione di 5.278,6 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione 2007 e di 7.645,8 milioni rispetto all'assestamento.

Nella «Nota preliminare» allo stato di previsione del Ministero si evidenzia un incremento rispetto al volume di residui in essere al 1o gennaio 2007 pari a 2.636,1 milioni di euro.

Occorre precisare, peraltro, che il dato sulla consistenza dei residui assume carattere previsionale e può subire adeguamenti alla luce dell'effettivo andamento della gestione. Di tali eventuali variazioni si dà conto nel disegno di legge di assestamento del bilancio.

I residui riguardano prevalentemente le spese in «conto capitale» (14.718,7 milioni).

La maggior formazione si registra sul capitolo 7342 «Fondo per la competitività e lo sviluppo» dell'UPB 2.1.6. Investimenti del programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale». Si tratta complessivamente di 7.578,1 milioni.

Una somma consistente di residui è presente nell'UPB 5.3.6 del programma «Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate», nei capitoli 8396 (Assegnazioni alle regioni per la realizzazione di interventi compresi nelle intese istituzionali di programma) con 2.000 milioni e 8425 «Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate» con 3.962,4 milioni).

Passando all'autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previsioni di bilancio per il 2008 a seguito della «II Nota di variazione» risulta di 10.144,6 milioni di euro (7.987,3 nel BLV al 30 settembre 2007).

La «massa spendibile», ossia la somma del totale dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, per il 2008 ammonta a 23.639,8 milioni. Il «coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, risulta pari al 42,9 per cento circa.

Per quanto concerne gli effetti del disegno di legge finanziaria, non sono da segnalare particolari accantonamenti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale (tabelle A e B), nei quali sono iscritti gli stanziamenti destinati alla copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio.

Nella tabella C della legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, non si riscontrano variazioni rispetto alla legislazione vigente.

La tabella C prevede per il triennio 2008-2010 i seguenti stanziamenti:

il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 10, legge 287/90 «Norme per la tutela della concorrenza») 21,1 milioni di euro per il 2008 e 21,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2009 e 2010 («Competitività e sviluppo delle imprese» - cap. 2275 - U.P.B. 2.1.2);

contributi ad enti e organismi vari finanziati dallo Stato (legge 549/1995) 1,1 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2007-2009, sul capitolo n. 2280 («Competitività e sviluppo delle imprese» - UPB 2.1.2). Come già segnalato il capitolo registra una riduzione di 26,2 milioni di euro in relazione al trasferimento di fondi allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale (cap. 2500) in applicazione del decreto-legge n. 181/06 (legge 233/06);

a favore dell'ENEA (legge 282/1991, legge 61/1994 di conversione del decreto-legge 496/93, legge 95/1995 di conversione del decreto-legge 26/1995: «Riforma dell'ENEA») sono previsti 191,9 milioni di euro per il 2008 e 195,9 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 («Ricerca e innovazione» - cap. 7630 - U.P.B.4.1.6).

Per il Ministero dello sviluppo economico è disposto il rifinanziamento in tabella D del Fondo per le aree sottoutilizzate per la parte ricadente sotto il programma «Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» (UPB 5.3.6 - cap. 8425). Il rifinanziamento è pari a 1.100 milioni per il 2008, 7,4 milioni per il 2009 e 11,7 milioni per il 2010.

Passando allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale occorre ricordare che esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ed haacquisito dal Ministero delle attività produttive (ridenominato con il citato provvedimento Ministero dello sviluppo economico), le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale relative a:

promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali [decreto legislativo 300/1999, articolo 27, comma 2, lettera a)];

promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore [articolo 27, comma 2-bis, lettera b)];

definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero [articolo 27, comma 2-bis, lettera e)];

definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale [articolo 27, comma 2-bis, lettera a)].

Allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per il 2008 (tabella 19), predisposto secondo la nuova struttura del bilancio già illustrata, corrisponde una missione specifica: «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (missione 16), articolata in tre programmi:

Politica commerciale (programma 16.1);

Promozione del made in Italy (programma 16.2);

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (programma 16.3).

Infine, al Ministero del commercio internazionale corrispondono le due missioni orizzontali comuni a tutti i Ministeri identificate come Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione 32, con i programmi «Indirizzo politico» e «Servizi e affari generali») e Fondi di riserva (missione 33, con l'unico programma «Fondi da ripartire nell'Amministrazione»).

Lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per il 2008, come risultante dalla seconda nota di variazioni, reca stanziamenti complessivi di competenza pari a 278,9 meuro.

L'ammontare dello stanziamento di competenza è destinato in gran parte alle «spese di parte corrente» (241,8 milioni). Le spese in conto capitale ammontano a 37,0 milioni, con un aumento 1,2 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2007. Le spese di parte corrente assorbono l'87 per cento circa dello stanziamento.

Passando ad un'analisi per missioni e programmi, si segnalano:

MISSIONE 16. COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZA­ZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Il Programma «Politica commerciale» (16.1) riceve risorse pari a 5,1 milioni di euro secondo il dato risultante dalla II nota di variazioni (con una riduzione di 43 mila euro rispetto alle previsioni iniziali, che già scontavano una riduzione di 0,1 milioni rispetto all'assestamento). Tale Programma è interamente gestito dalla direzione generale per la politica commerciale.

Il Programma «Promozione del made in Italy» (16.2) reca stanziamenti pari a 259,8 secondo il dato risultante dalla II nota di variazioni. Le previsioni iniziali invece recavano stanziamenti per 225,8 milioni di euro, importo che presentava una riduzione di 6,6 milioni rispetto all'assestamento. Tale Programma è interamente gestito dalla direzione generale per la promozione degli scambi.

Al Programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» (16.3) sono assegnate risorse pari a 2,7 milioni di euro con una riduzione di 6,0 milioni rispetto all'assestamento. Tale Programma è interamente gestito dalla direzione generale per l'internazionalizzazione.

MISSIONE 32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIO­NI PUBBLICHE (32)

Il Programma «Indirizzo politico» (32.2) riceve stanziamenti pari a 4,6 meuro secondo la II nota di variazioni (le previsioni iniziali erano lievemente superiori, di 85.401 euro, e presentavano una riduzione di 1,1 milioni rispetto all'assestamento). Tale Programma corrisponde al gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione.

Il Programma «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza» (32,3) riceve stanziamenti pari a 4,5 milioni di euro con una riduzione di 0,7 milioni rispetto all'assestamento. Tale Programma corrisponde alla direzione generale per i servizi generali.

MISSIONE 33. FONDI DA RIPARTIRE

Infine al Programma «Fondi da assegnare» (33.1) sono assegnate risorse pari a 2,2 meuro, come risultanti dalla II nota di variazioni (le previsioni iniziali ammontavano a 2,6 milioni di euro con una riduzione di 1,4 milioni rispetto all'assestamento). Tale Programma è gestito dalla direzione generale per i servizi generali.

Si può osservare che circa il 93 per cento delle risorse del Ministero è assegnato al programma politica commerciale gestito dal centro «Direzione generale per la promozione degli scambi».

Affrontando l'analisi per capitoli, sono da mettere in rilievo:

all'interno dell'U.P.B. 1.2.2 Interventi del programma «Promozione del made in Italy»:

Cap. 2500 somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri, inseritoil quale reca, secondo la II nota di variazione, stanziamenti per 36,45 milioni di euro, in cui, ai sensi della legge 549/1995, articolo 1, commi 40-43 sono accorpati in un unico capitolo di spesa gli stanziamenti in precedenza previsti da diverse voci dello stato di previsione, successivamente ripartiti con decreto ministeriale. La dotazione del capitolo viene quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria, che infatti per l'anno 2008 prevede un importo corrispondente alla dotazione del capitolo (36,45 milioni);

Cap. 2530 concernente il contributo alle spese di funzionamento dell'ICE in Italia e all'estero con 104 milioni di euro (- 1,3 milioni rispetto al 2007). In tabella C della legge finanziaria per il 2008 per il capitolo 2530 sono stanziati appunto 104 mln di euro;

Cap. 2531 relativo al finanziamento dell'attività di promozione dell'Istituto con 79,7 milioni di euro (+19,7 milioni rispetto al 2007). Il capitolo è esposto in tabella C della legge finanziaria per il 2008 per il medesimo importo.

All'interno dell'U.P.B. 1.2.6 Investimenti dello stesso programma:

Cap. 7480 recante somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy con 35,1 milioni di euro (+ 5,8 milioni rispetto al 2007). Si tratta di un aumento previsto dal comma 936 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che ha disposto un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore del Fondo a sostegno del made in Italy istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003). Il comma 936 ha inoltre stabilito che quota parte delle risorse predette, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sia destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.

Analizzando i residui e autorizzazione di cassa, si può rilevare che a fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 278,9 milioni, lo stato di previsione per il 2008 reca 211,3 milioni di residui presunti al 1o gennaio 2008: 126,4 milioni di parte corrente e 84,9 per spese in conto capitale. Gran parte dei residui riguarda le spese facenti capo al centro di responsabilità amministrativa «Direzione generale per la promozione degli scambi» (196,8 milioni).

Si prevedono autorizzazioni di cassa per complessivi 318 milioni.

Rispetto al volume della massa spendibile (residui + competenza), pari a 490,2 milioni, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) risulta del 64,9 per cento.

Relativamente agli effetti del disegno di legge finanziaria, occorre rilevare che nella Tabella A e nella tabella B a favore del Ministero del commercio internazionale non è previsto alcuno stanziamento per il triennio 2008-2010.

Lo stanziamento complessivo previsto in tabella C per lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per il 2007 risulta di 220,2 milioni. Infatti, si prevede uno stanziamento di circa 36,5 milioni a favore di enti e istituti ai sensi della legge 549/95, articolo 1, commi 40-43, e uno stanziamento annuo complessivo (2007-2008) di 183,7 milioni a favore dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE): 104,0 milioni sono destinati al funzionamento dell'Istituto e 79,7 milioni alla relativa attività promozionale.

Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti, come già indicato, anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nel programma «Incentivi alle imprese» che fa parte della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (missione 11) e nel programma Sviluppo e competitività del turismo, che costituisce l'unico programma della missione Turismo (missione 31).

La missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» reca per il 2008, a seguito della seconda nota di variazioni, stanziamenti di competenza per 1.848 milioni di euro, e la missione 31 «Turismo» 112,6 milioni di euro.

Analizzando tali spese per missioni e programmi, sono da rilevare:

MISSIONE 11. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMRESE

All'interno del programma «Incentivi alle imprese» (11.4), si segnalano:

il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/04, articolo 1, commi 354 ss. Tale capitolo reca una dotazione di competenza di 50 meuro nelle previsioni per l'anno 2008.

La copertura finanziaria delle disposizioni relative al Fondo rotativo è disciplinata dal comma 361 che ha stabilito, infatti, che ai relativi oneri si faccia fronte con un'autorizzazione di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Si ricorda che la disciplina del Fondo è stata modificata dal decreto-legge n. 35/05 (articolo 6, commi 1-4), il quale, oltre ad estenderne la sfera dei potenziali beneficiari, ha provveduto a ridenominarlo «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», in quanto una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo medesimo è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica. In seguito, il comma 77 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 (recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria») ha provveduto a rideterminare le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361, in relazione alla ritardata attivazione del Fondo, per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro.

Il capitolo 7005 «Fondo da ripartire per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese». La dotazione di competenza nelle previsioni iniziali per l'anno 2008 risultava pari a 65,5 meuro, ovvero 3 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Dalla seconda nota di variazioni, peraltro, risulta la soppressione del capitolo e l'eliminazione dello stanziamento in relazione all'articolo 141, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), che prevede una riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese. Il capitolo è esposto nella tabella F della legge finanziaria.

Il capitolo 7165 (Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane - Artigiancassa) non reca stanziamenti per il 2008. L'anno precedente lo stanziamento era di 2 meuro. La nota precisa che il capitolo si sopprime e lo stanziamento si elimina in applicazione della legge finanziaria n. 67/1988, articolo 15, comma 43, relativo al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il capitolo 7299 (contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno) nelle previsioni iniziali per l'anno 2008 non recava stanziamenti di competenza, rispetto ai 23,3 meuro del 2007. La relativa nota segnalava la conservazione del capitolo per la gestione dei residui, e l'eliminazione dello stanziamento in applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 266/1997, che limitava lo stanziamento a 10 anni a partire dal 1998. Peraltro, dalla seconda nota di variazioni risultano 15,5 meuro di competenza per l'anno 2008, in relazione all'articolo 141, comma 1, del ddl finanziaria (AC. 3256), che prevede una riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese.

Il capitolo 7298 (conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST SpA destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo) nelle previsioni iniziali per l'anno 2008 non recava stanziamenti di competenza. Peraltro, dalla seconda nota di variazioni risultano 50 meuro di competenza per l'anno 2008, in relazione all'articolo 141, comma 1, del ddl finanziaria (AC. 3256), che prevede una riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese.

Il capitolo 7301 (conferimento ad integrazione del fondo a carattere rotativo, istituito presso la SIMEST SpA, destinato alla concessione ed i finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in paesi extracomunitari), istituito in relazione all'articolo 74, comma 3, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), che prevede misure di sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano, reca nella seconda nota di variazioni 20 meuro di competenza per l'anno 2008.

MISSIONE 17. RICERCA E INNOVAZIONE

All'interno del programma «Ricerca di base e applicata» (17.15), si segnalano:

il capitolo 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, di 5 milioni di euro, invariato rispetto all'anno precedente; il capitolo 7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia, di 80 milioni di euro di competenza, in applicazione del comma 578 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2006, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 269/2003 (istitutivo dell'ITI) in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

MISSIONE 18. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

All'interno del programma «Sviluppo sostenibile» (18.5), si segnalano:

il capitolo 7076 (Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica), con una dotazione di competenza di 15 meuro per il 2008. Il comma 352 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, infatti, ha istituito tale Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Il capitolo è esposto in tabella F del ddl finanziaria per il 2008;

il capitolo 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di metanizzazione), con una dotazione di competenza di 7,6 meuro per il 2008, registra un incremento di 1,3 meuro rispetto alle previsioni assestate per il 2007. Il capitolo è esposto in tabella F del ddl finanziaria per il 2008.

MISSIONE 31. TURISMO

All'interno del programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1) - che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione «Turismo» - si rinvengono due capitoli:

il capitolo 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con 62,6 milioni di euro di competenza (-5,7 milioni rispetto al 2007). Tale capitolo è esposto il tabella C della legge finanziaria;

il capitolo 2194, «Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT», con una dotazione di competenza di circa 50 milioni di euro (-0,3 milioni rispetto al 2007). Anche questo capitolo risulta esposto in tabella C della legge finanziaria.

Si ricorda che gli stanziamenti di competenza per il turismo ammontano per il 2008 a 112,6 milioni di euro, con una riduzione di 6,0 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 (l'assestamento non ha proposto variazioni al riguardo).

MISSIONE 32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIO­NI PUBBLICHE

All'interno del programma «Servizi generali per le Amministrazioni pubbliche», si segnala:

il capitolo 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy. La dotazione di competenza per l'anno 2008 è pari a 4 meuro, invariata rispetto alle previsioni assestate per l'anno precedente.

Per quanto concerne gli effetti del disegno di legge finanziaria , in relazione alle tabelle A e B non si segnalano finalizzazioni di interesse per i profili di competenza della X Commissione.

Si segnala peraltro che la relazione introduttiva al disegno di legge precisa, in relazione all'accantonamento in tabella B relativo al Ministero per i beni e le attività culturali (di circa 32 meuro per il 2009 e il 2010), che esso è preordinato - fra l'altro - per la riqualificazione dell'offerta turistica.

La tabella C prevede per il triennio 2008-2010 un finanziamento a favore dell'ENIT (legge 292/1990 «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo») di circa 50 milioni di euro per il 2008 e 50,4 milioni per il 2009 ed il 2010 (capitolo 2194).

Sempre relativamente al turismo, per il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 2107 - oneri di parte corrente) la tabella C quantifica gli stanziamenti del triennio in 62,6 meuro per il 2008 e 62,8 meuro per il 2009 e il 2010.

Passando infine allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata, di competenza della X Commissione, corrispondono - secondo la nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi - ai programmi «Ricerca scientifica e tecnologica applicata» (17.9) e «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.10) della Missione «Ricerca e Innovazione» (missione 17). Essi sono gestiti dal Centro di responsabilità «Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica».

A tale centro di responsabilità sono assegnate per il 2008 risorse di competenza di 11.381,3 milioni di euro, che costituiscono la gran parte della spesa complessiva del Ministero che a seguito della «II Nota di variazione» risulta di 11.397,8 milioni di euro recata dallo stato di previsione in esame per l'anno 2008.

I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, rilevanti per la X Commissione, sono i seguenti:

U.P.B. 2.1.6 (Investimenti) del programma «Ricerca scientifica e tecnologica applicata»:

Cap. 7320 Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con 231,9 milioni di euro per il 2008. Tale capitolo è esposto in tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2008.

Si ricorda che il comma 870 della legge finanziaria per il 2007 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

U.P.B. 2.2.2 (Interventi), del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base»:

Cap. 1678, intitolato «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica» che a seguito delle variazioni introdotte con la «II Nota» registra una competenza di 45,3 milioni. Una parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991.

L'incremento di 3,5 meuro è stato disposto, a favore del Prora, dall'articolo 77 del disegno di legge finanziaria.

U.P.B. 2.2.6 (Investimenti) dello stesso programma:

Cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», la cui dotazione di competenza a seguito della «II Nota di variazione» risulta di 1.814 milioni (+ 46 milioni circa rispetto al 2007). Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Tale capitolo è esposto in tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2008, come evidenziato più avanti.

Ai sensi dell'articolo 7 (commi 1 e 2) del decreto legislativo 204/1998, a partire dal 1o gennaio 1999 gli stanziamenti disposti a favore dei singoli enti sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero per l'Università, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. L'ammontare del Fondo è determinato in tabella C della finanziaria e viene ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni con decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto concerne gli effetti del disegno di legge finanziaria si segnalano accantonamenti in tabella A (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010) pari a circa 20 milioni per il 2008 e 12 milioni per il 2009 e il 2010 alla voce «Ministero dell'Università e della Ricerca». Nulla è espressamente destinato alla ricerca applicata, ma la relazione introduttiva precisa che l'accantonamento è preordinato, fra l'altro, per la realizzazione di misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, in particolare in settori di rilevanza nazionale, nonché per la riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese.

Per quanto riguarda la quantificazioni di stanziamenti annuali, si segnala un aumento di 80 milioni destinato al cap. 7236. La tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2008 reca infatti stanziamenti sul citato capitolo 7236 (decreto legislativo n. 204/1998) di 1.814 milioni di euro per il 2008, e di 1.847 milioni di euro per il 2009 e il 2010. Gli stanziamenti relativi all'ASI saranno stabiliti con il decreto ministeriale di riparto del fondo.

Passando all'analisi degli articoli del disegno di legge finanziaria rientranti nella competenza della Commissione, occorre anzitutto prendere in considerazione tutto il Capo IX, relativo all'energia e alla diversificazione delle fonti energetiche (articoli da 50 a 56).

L'articolo 50 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili) con i commi 1 e 2 interviene sulla contestata questione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili recata dai commi 117-1120 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2007. L'aspetto critico di tali disposizioni era di lasciare l'incentivazione agli «impianti autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione» anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge finanziaria, compresi i contributi CIP6.

Si ricorda infatti che, all'indomani dell'approvazione della legge finanziaria per il 2007, il Governo ha manifestato la volontà di modificare al più presto il testo contestato dell'articolo 1117 nel senso di limitare gli incentivi agli impianti realizzati ed operativi. In realtà tale modifica, che si è tentato di inserire in diversi provvedimenti normativi, al momento non è stata introdotta.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Risulterebbero dunque esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o «in collaudo».

La relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge finanziaria per il 2008 precisa che la disposizione in esame è volta a restringere ai soli impianti già realizzati e resi operativi:

i benefici derivanti dalle convenzioni CIP6 e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, disciplinate dal comma 1118 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007;

i finanziamenti previsti in applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, riguardante i certificati verdi, ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

In tal modo, dunque, tramite questo intervento normativo si mira ad impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il rischio di vanificare il perseguimento dell'obiettivo di coprire, entro il 2010, il 25 per cento del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto dalla citata direttiva 2001/77/CE.

Il comma 2 stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia soggetta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Infine si prevede che tale procedura di riconoscimento in deroga debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma in esame, dunque, nel tener ferma la potestà di riconoscimento in deroga riconosciuta dal comma 1118 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 al Ministro dello sviluppo economico, introduce le seguenti novità:

l'applicazione in via prioritaria per gli impianti in costruzione;

il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il completamento della procedura inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3, introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 il quale ha previsto una rideterminazione della tassazione sugli oli minerali al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, specificando che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persone giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

Passando all'esame dell'articolo 51, introdotto dalla Commissione bilancio al Senato, il comma 1 attribuisce, con efficacia retroattiva a far data dal 1o gennaio 2007, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del «costo evitato» di combustibile previsto dal Titolo II, punto 7, lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

Il comma in esame precisa, altresì, che l'Autorità nell'ambito della suindicata attribuzione deve tenere conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.

Si ricorda che il suddetto provvedimento CIP 6/1992, adottato in attuazione dell'articolo 20 e dell'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, definisce, fra l'altro, i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia (cessione un tempo effettuata a favore di Enel, allora monopolista legale ex lege 1643/1962; oggi cessionaria di tale energia è la società GSE, Gestore dei Servizi Elettrici SpA).

Con lo stesso provvedimento n. 6/1992, il Comitato interministeriale dei prezzi ha individuato quattro componenti per la determinazione del prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti nazionali alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Più specificamente, tre componenti si basano sul cosiddetto «costo evitato» (di impianto, di esercizio e manutenzione, di combustibile) ovverosia il costo che avrebbe dovuto sopportare l'ex monopolista Enel se avesse dovuto rispettivamente costruire, gestire ed approvvigionare il combustibile per un impianto di generazione alimentato a gas. Il quarto componente afferisce più direttamente all'incentivazione di tale produzione. Pertanto, il comma in esame interviene su uno dei quattro componenti: il costo evitato di combustibile.

Il comma in esame avrebbe il fine «di risolvere i numerosi contenziosi sorti in materia, garantendo nello stesso tempo una chiarezza per quanto concerne i poteri attribuiti ai diversi soggetti coinvolti, in uno spirito di tutela dei cittadini consumatori».

Si ricorda, infatti, che il TAR Lombardia ha annullato la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 15 novembre 2006 n. 249 con la quale la medesima aveva aggiornato il costo evitato di combustibile (CEC) per l'anno 2007.

Di seguito, Il Consiglio di Stato ha negato la sospensiva richiesta dall'Autorità per l'energia per la sentenza di annullamento del Tar della delibera 249/06 sul calcolo del «combustibile evitato» nei prezzi dell'energia Cip6. Il Consiglio di Stato ha così rinviato la decisione sul ricorso del Regolatore all'udienza di merito, fissata per il prossimo 22 gennaio.

Il comma 2 dell'articolo in esame reca una modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 14 maggio 2005, n. 80; il comma 2 in esame prevede invece che il predetto fondo sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.

In conseguenza della suddetta modifica si segnalano, da un lato, la soppressione del parere parlamentare nonché l'attribuzione dell'iniziativa all'Autorità, dall'altro, non si specifica più che le misure a vantaggio dei consumatori debbano essere di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti.

L'articolo 52, anch'esso introdotto al Senato, delinea una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I commi da 1 a 12 dettano una nuova disciplina per gli impianti nuovi, ossia entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.

I commi da 13 a 15 riguardano, invece, gli impianti esistenti, ossia in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Il comma 1 prevede che la nuova disciplina sugli incentivi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevista dai successivi commi da 2 a 12, si applichi agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.

Gli incentivi riguardano anche agli impianti misti (ossia gli impianti che utilizzano sia fonti rinnovabili che non rinnovabili) limitatamente alla quota di produzione imputabile alle fonti rinnovabili, secondo modalità di calcolo da definire, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I commi 2 e 3 prevedono due meccanismi alternativi di incentivazione:

a) i certificati verdi;

b) la tariffa fissa omnicomprensiva.

Il comma 2, concernente gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, prevede unicamente il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.

Il comma 3, concernente invece gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, prevede l'incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa (variabile a seconda delle fonte utilizzata, secondo quanto previsto dalla tabella 2 allegata), per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l'effetto incentivante).

In entrambi i casi è fatta salva la normativa vigente (che deve quindi considerarsi «speciale») in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

Il comma 4 prevede che la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale (ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 79/1999), sia incrementata di 0,75 punti percentuali (e non di 0,35 punti annuali, come attualmente previsto dall'articolo 4 comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003).

Il comma 5 prevede che il valore dei certificati verdi corrisponda alla produzione di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti dalla tabella A, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. I certificati verdi, emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE), hanno un valore unitario pari a 1 MWh (fatta salva la normativa speciale prevista per biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte).

Il comma 6 prevede che i certificati verdi siano collocati sul mercato a un prezzo per MWh elettrico pari alla differenza tra il valore di riferimento fissato a 180 euro per megawattora e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente, definito dall'Autorità per l'energia in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 387/2003.

Tale valore medio annuo deve essere comunicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 gennaio di ogni anno. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 7 prevede che fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il GSE, su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere l'obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comma 8 rinvia a decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la fissazione delle direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi.

Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti inoltre:

a) le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle A e B;

d) l'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il comma 9 prevede che il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applichi ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007.

Il comma 10 prevede che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

In altri termini, si prevede per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2008 la possibilità di cumulare più incentivi pubblici, escludendo tale possibilità per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2009.

Il comma 11 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Il comma 12 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2008 delle disposizioni incompatibili.

I commi da 13 a 15 disciplinano, come detto, gli impianti esistenti, ossia gli impianti in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Il comma 13, allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, prevede che gli impianti entrati in esercizio prima del 1o gennaio 2008, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

Il comma 14 stabilisce che agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1, cioè entrati in esercizio in data precedente al 1o gennaio 2008, continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

Il comma 15 mantiene fermo in otto anni il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20.

L'articolo 53 (Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma 1, in particolare, reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Il punto a) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 12 specificando che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione. Il punto b) precisa inoltre che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Con il punto c), si integra il comma 3 con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti off-shore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Il comma 1, punto d) dell'articolo in commento integra il comma 4 dell'articolo 12 con la previsione che, in caso di dissenso nel procedimento unico, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla lettera e), viene ancora modificato il citato comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 nella parte in cui prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. In alternativa a tale obbligo, per gli impianti idroelettrici si prevede l'obbligo di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

La lettera f) provvede a correggere un errore materiale mentre con la lettera g) sono aggiunti due periodi alla fine del citato comma 5: il primo periodo prevede l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate da una apposita tabella allegata (comma 4), mentre il secondo periodo attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, la possibilità di individuare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività.

La lettera h) del comma 1 dell'articolo in commento modifica il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 in modo da precisare che l'autorizzazione non può prevedere né essere subordinata a misure di compensazione non soltanto a favore delle regioni, e delle province ma anche dei comuni, delle comunità montane. Inoltre, che la definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali sia rimessa alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

La lettera i) aggiunge alla fine del comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 una disposizione volta a prevedere l'adeguamento da parte delle Regioni delle rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, decorsi i quali si applicano le linee guida nazionali.

Il comma 2 dell'articolo in esame specifica che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto una serie di attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Il comma 3 prevede che, quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, è presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), allora le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo codice.

L'articolo 54, introdotto al Senato, detta norme in materia di connessione agli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili.

Il comma 1 prevede, qualora ne sia fatta richiesta, la connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il comma 2 integra l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [aggiungendovi sei lettere, da f-bis) a f-septies)], al fine di puntualizzare i contenuti delle direttive che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma in particolare prevede che l'Autorità emani ulteriori direttive, le quali:

1) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia [lettera f-bis)];

2) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti [lettera f-ter)];

3) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui [lettera f-quater)];

4) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta [lettera f-quinquies)];

5) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete [lettera f-sexies)];

6) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le forme consortili [lettera f-septies)].

Il comma 3 delega il Ministro dello sviluppo economico ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'articolo 55, introdotto al Senato, regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili.

Il comma 1 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

Il comma 2 stabilisce che entro i novanta giorni successivi al decreto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

In base al comma 3 ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

Il comma 4 prevede che in caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 5 prevede che le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Il comma 6 prevede che con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovano lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

L'articolo 56, infine, introdotto anch'esso dalla Commissione bilancio del Senato, reca disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui «soggetti responsabili» sono gli enti locali.

In particolare il comma 1 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b3) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nell'ambito delle disponibilità indicate dall'articolo 12 del decreto ministeriale e ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall'articolo 6 dello stesso decreto.

La disposizione in commento consente, pertanto, agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali di ricevere automaticamente la tariffa più alta a prescindere dall'effettiva integrazione architettonica degli impianti.

Il comma 2 prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali venga rilasciata - qualora sia necessaria ai sensi della vigente legislazione e in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto - a seguito del procedimento unico disciplinato dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per il complesso degli impianti.

Passando al Capo X, recante disposizioni in materia di competitività e sviluppo delle imprese, l'articolo 57 reca disposizioni per la partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre; l'articolo ai commi 1 e 2 rifinanzia attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, mentre al comma 3 autorizza contributi per programmi navali.

Il comma 1, in particolare, autorizza i seguenti contributi quindicennali per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 321/96 concernente il finanziamento lo sviluppo tecnologico nel settore aeronautico:

20 milioni di euro per l'anno 2008;

25 milioni di euro per l'anno 2009;

25 milioni di euro per il 2010.

I programmi finanziati al comma 1, come risulta dalla relazione illustrativa, sono i seguenti:

M346, addestratore avanzato di terza generazione;

approvvigionamento di elicotteri alle Forze Armate (EH 101 sia versione trasporto utility per la Marina, sia in quella combat SAR all'Aeronautica), nonché di elicotteri medi ai Carabinieri;

Sistema SICOTE (sistema di comunicazioni) per i Carabinieri in funzione anti-terrorismo;

SICRAL 2 (satellite di comunicazioni militari in collaborazione con la Francia).

Il comma 2 autorizza le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 266/97:

318 milioni di euro per l'anno 2008;

468 milioni di euro per l'anno 2009;

918 milioni di euro per il 2010;

1100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Il comma 3, da ultimo, autorizza i seguenti contributi quindicennali per la prosecuzione del Programma per la costruzione delle fregate FREMM, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 266/05 (finanziaria 2006):

20 milioni di euro per l'anno 2008;

25 milioni di euro per l'anno 2009;

25 milioni di euro per il 2010.

L'articolo 58 reca disposizioni a sostegno dell'imprenditoria femminile; il comma unico novella il comma 847 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) modificando la disciplina del «Fondo per la finanza d'impresa», istituito dallo stesso comma, in modo da estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

Altro articolo di piena competenza della Commissione, dal versante del commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, è l'articolo 74.

Il comma 1 di tale articolo prevede una diversa allocazione delle risorse finanziare che la legge n. 56 del 2005, recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, destinava al progetto «Sportelli Italia all'estero» che non ha dato i risultati sperati.

Pertanto la norma in esame dispone che le risorse in questione - disponibili al 31 dicembre 2008 siano versate all'entrata del bilancio statale dell'anno 2008 e successivamente riassegnate al stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità previste dal comma 61, articolo 4, della legge finanziaria 2004.

Si tratta di somme che altrimenti sarebbero andate in economia in quanto non utilizzate e che la disposizione in esame destina al finanziamento, in compartecipazione paritaria con fondi privati, (come si precisa nella relazione governativa) in particolare a due progetti di promozione all'estero di settori produttivi di eccellenza del made in Italy e a un progetto promozionale, destinato alle piccole imprese, focalizzato sui mercati di prossimità (Balcani, Mediterraneo, Est Europa). Parte delle risorse sono, inoltre, destinate a rafforzare il sistema delle camere di commercio all'estero e alla proroga per ulteriori due anni dei contratti a tempo determinato stipulati - in attuazione dell'articolo 2 della legge 56/05 - con i funzionari assunti al fine di supportare le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero e che scadono nel 2008.

Il comma 2, aggiunto dalla Commissione Bilancio, destina 50 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008. A tale fine 50 milioni di euro sono prelevati dal fondo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 presso il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al fondo previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

Il comma 3, aggiunto dalla Commissione bilancio del Senato, prevede un aumento di 20 milioni per l'anno 2008 e di 130 milioni per l'anno 2009 del fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei seguenti soggetti:

a) operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.

Conseguentemente la tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta per i suddetti importi per gli anni 2008 e 2009.

Passando al Capo XV - Ricerca e innovazione - occorre segnalare:

l'articolo 77, introdotto dal Senato, che incrementa il contributo annuo che lo Stato destina alla gestione del «Programma nazionale di ricerche aerospaziali» (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46.

L'incremento previsto ammonta a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente la tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta per i suddetti importi per gli anni 2008-2010; l'articolo 78 che, seppure non di stretta competenza della X Commissione, reca disposizioni per finalizzare, a decorrere dal 2008 una quota - non inferiore al 10 per cento - del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. Per l'istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui.

Nel Capo XXI - diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia - occorre menzionare due articoli:

l'articolo 99 che, seppure «non rientrante nella sfera di competenze della Commissione», introduce l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti. La norma aggiunge - a tal fine - al Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) un articolo 140-bis che disciplina e scandisce le diverse fasi dell'azione collettiva; l'articolo 101, che mira ad introdurre una serie di prescrizioni rivolte agli enti locali al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali implementando qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni.

L'articolo in esame prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali siano tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il soggetto gestore è tenuto ad emanare una «Carta della qualità dei servizi», redatta e pubblicizzata sulla base di intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dalla quale si possano evincere gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, con particolare riferimento a quelle concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonchè le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) gli enti locali sono tenuti a consultare le associazioni dei consumatori;

c) obbligo per il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, di verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge con la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) obbligo di approntare un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle «Carte della qualità dei servizi» con una responsabilità diretta in capo all'ente locale od ambito territoriale ottimale prevedendo la partecipazione delle associazioni dei consumatori come pure la ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, tanto all'ente locale quanto a gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori;

e) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto di reclami, proposte ed osservazioni pervenute, da parte dei cittadini, a ciascuno dei soggetti partecipanti;

f) le attività di cui alla lettere b), c) e d) dovranno essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Nel Capo XXV - Sviluppo e riequilibrio territoriale - sembra opportuno menzionare,seppure brevemente e sebbene essi non rientrino nelle competenze della Commissione, gli articoli 120, 121 e 122.

L'articolo 120 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l'ammontare annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, già stanziate dalla finanziaria 2007, prevedendo che le risorse medesime sono interamente ed immediatamente impegnabili.

L'articolo 121 prevede l'attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.

L'articolo 122, commi 1-3, prevede la riallocazione, nel limite dell'85 per cento, delle risorse recuperate a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell'ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate, a favore dei seguenti interventi:

programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, ai fini del loro inserimento lavorativo [lettera a)];

la costituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale [lettera b)];

agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up, mediante riduzione degli oneri sociali dal periodo d'imposta 2007 [lettera c)];

sviluppo delle attività produttive previsto da accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell'obiettivo Convergenza [lettera d)];

la creazione di un «Fondo per la gestione delle quote di emissione» per l'attuazione delle direttive comunitarie del 2003 e del 2004 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto [lettera e)];

la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore della distribuzione di carburanti [lettera f)];

sostegno all'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno [lettera g)].

Rientra infine a pieno titolo nella competenza della Commissione l'articolo 123 del medesimo Capo istituisce un «contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio» corrisposto dai concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale alle regioni (di cui tuttavia beneficia il comune sede dello stabilimento ed i comuni contermini).

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni - nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio - un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio.

Il comma 2 disciplina l'ulteriore ripartizione del contributo compensativo, prevedendone la devoluzione:

a) al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

Si richiamano brevemente infine altre norme di interesse della Commissione:

i commi da 15 a 18 dell'articolo 2 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento. Si tratta di:

spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della finanziaria 2007).

Il comma 28 dell'articolo 3 dispone l'incremento dal 15 al 40 per cento della misura agevolativa fissata dal comma 280 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, innalzando, contestualmente, il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d'imposta, che passa così da 15 milioni a 50 milioni di euro.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 28 istituiscono e disciplinano, presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, volto a finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari; con priorità per i progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), osserva con rammarico che ancora una volta è costretto a riscontrare la completa inutilità della manovra finanziaria; non c'è alcuna vena polemica nella sua affermazione ma solo l'amara constatazione che la manovra di bilancio per il 2008 si concretizza in un articolarsi di piccoli interventi più che in un disegno di carattere generale. Alcune misure della manovra (ad esempio, ed in particolare, del disegno di legge finanziaria) sono anche condivisibili ma non si può prescindere nel giudizio generale dalla mancanza di un quadro di insieme, di uno sfondo che è costituito anche, ad esempio, dai due provvedimenti collegati, il decreto-legge n. 159 del 2007 e il cosiddetto protocollo sul Welfare, che andranno a provocare nel futuro gravi aumenti di spesa strutturali. Anche se i dati generali del bilancio sono in controtendenza rispetto ad un anno fa, occorre rilevare che, insieme ad un importante incremento delle entrate si assiste ad un altrettanto importante aumento delle spese, quindi non si è riusciti ad intervenire su quello che è il trend classico della politica italiana, costituito dal binomio consenso-spesa. Il disegno di legge che recepisce il cosiddetto Protocollo Welfare - ovvero la controriforma pensionistica - provocherà a regime un incremento della spesa stimato fra i 10 e i 20 miliardi di euro rispetto alla spesa valutata alla luce della riforma Maroni. Nella manovra di bilancio di questi dati strutturali non c'è traccia ma proprio questi dati vanno a costituire il quadro di insieme della nostra economia nel prossimo futuro. Anche il decreto-legge n. 159, che andremo ad approvare domani, contiene una varietà di spese che si protrarranno negli anni futuri e che si dichiara di volere finanziare con la lotta all'evasione, ben sapendo che con la lotta all'evasione fiscale non si è mai fatto cassa.

Sulle parti della manovra di più specifica competenza della nostra Commissione, rileva che, per quanto concerne gli i incentivi alle imprese si è ancora in attesa di un provvedimento di riforma organico, promesso ormai più di un anno fa: aiutare le imprese, infatti, significa indirizzare gli incentivi verso precise priorità e specifici progetti, altrimenti si fa solo assistenzialismo; in materia di energia sono ancora introdotte disposizioni parcellizzate, interventi sulla materia sono sparsi un po' ovunque mentre manca ancora un Piano energetico nazionale che tali interventi coordini e renda coerenti. La stessa confusione è riscontrabile anche nelle misure previste in materia di ricerca e innovazione.

Insomma si può ben affermare che la finanziaria sia diventata un recinto confuso di interventi sparsi e selvaggi, che non rende possibile stanziare risorse che divengano massa critica al fine di attualizzare un progetto di sviluppo. Dichiara quindi la contrarietà del suo gruppo su questa finanziaria dall'impianto vecchio e dagli effetti onerosi.


XCOMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Maurizio TURCO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo Marco Stradiotto.

 

La seduta comincia alle 9.30

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.

 

Maurizio TURCO, presidente, invita i colleghi che lo desiderino ad intervenire nel dibattito, ricordando che, accogliendo alcune richieste pervenute, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alla giornata di venerdì 23, alle ore 15,00, e che le votazioni e le relazioni saranno effettuate nella giornata di martedì 27. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito del dibattito.

 

La seduta termina alle 10.40.


XCOMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Maurizio TURCO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per sviluppo economico Marco Stradiotto e il sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca Nando Dalla Chiesa.

 

La seduta comincia alle 11.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Maurizio TURCO, presidente, avverte che la Commissione, in relazione all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, è chiamata ad esprimersi su ogni singola tabella di competenza, sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essa riferiti, che i colleghi possono trovare in distribuzione (vedi allegato 1). Avverte altresì che la Presidenza ha dichiarato inammissibili i seguenti emendamenti: 24.1, Burchiellaro ed altri, per manifesta inidoneità della compensazione; D'Agrò 56.0.1 e 122.1 per mancanza di compensazione. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati in relazione alla Tabella 3.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, D'Agrò, 50.1 D'Agrò, 50.2 D'Agrò, sugli identici 51.1 D'Agrò, 51.2 D'Alia e 51.3 Giovanardi, e sull'emendamento 51.4 D'Agrò; domanda chiarimenti, ovvero invita al ritiro degli emendamenti 51.5 D'Agrò, 52.1 Orlando e Mura e 52.2 D'Agrò; il parere è favorevole sull'emendamento 56.1 D'Agrò, contrario sugli emendamenti 60.0.1 Dato e Di Gioia e 60.0.2 Dato e Di Gioia; invita al ritiro dell'emendamento 77.1 Colasio, così come degli identici 120.1 Folena e altri e 120.2, Vico e Tomaselli; esprime infine parere favorevole sull'emendamento 122.2 D'Agrò.

 

Il sottosegretario per lo sviluppo economico Marco STRADIOTTO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.2, 50.1 e 50.2 D'Agrò, gli identici 51.1, D'Agrò, 51.2 D'Alia e 51.3 Giovanardi, nonché gli emendamenti 51.4 e 51.5 D'Agrò. In relazione all'emendamento 52.1 Orlando e Mura, del quale il relatore ha chiesto il ritiro, in mancanza dei presentatori si intende che essi vi abbiano rinunciato. La Commissione quindi respinge l'emendamento 52.2 D'Agrò, ed approva l'emendamento 56.1 D'Agrò. In relazione agli emendamenti 60.0.1 e 60.0.2 non essendo presenti i firmatari si intende che essi vi abbiano rinunciato, così come il deputato Colasio in relazione all'emendamento 77.1. La Commissione quindi respinge l'emendamento 120.1 Folena ed altri, mentre è ritirato l'identico 120.2; la Commissione, infine, approva l'emendamento 122.2 D'Agrò.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Tabella 3 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Marilde PROVERA (RC-SE), domanda al relatore di trasformare il rilievo espresso nella premessa sui contributi per la partecipazione delle imprese italiane a programmi europei ad alto contenuto tecnologico in un'osservazione vera e propria.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), non ritiene sufficienti, né condivisibili, né il parere illustrato dal relatore, né - anzi soprattutto - la manovra economica sottostante, proprio perché non è finalizzata a contenere il disavanzo. In relazione all'osservazione del relatore sull'IRES, condivide il suo contenuto, ma ritiene che sarebbe stato opportuno perlomeno porla quale condizione per cercare di incidere nel processo decisionale: le piccole e medie imprese corrono davvero gravi rischi a causa dell'indeducibilità degli interessi passivi. Infine, esprime apprezzamento anche sull' osservazione relativa all rendicontazione degli incentivi concessi alle imprese, ma anche in questo caso, soprattutto in considerazione dei tanti pareri espressi in questo senso dalla Commissione, ritiene che la formulazione di una condizione sarebbe stata necessaria.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, ritiene accettabile la richiesta della collega Provera, mentre, pur ringraziando il collega D'Agrò per il suo, sempre prezioso, contributo, ritiene preferibile mantenere le osservazioni quali osservazioni.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2) e nomina il deputato Lulli relatore presso la V Commissione.

 

Maurizio TURCO, presidente, passando all'esame della Tabella 19, relativa al Ministero del commercio internazionale e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, segnala che su tale tabella e sugli articoli connessi della legge finanziaria non sono state presentate proposte emendative. Invita quindi il relatore ad illustrare la sua proposta di relazione.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione sulla tabella 19.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), sottolinea di condividere ed apprezzare l'aumento degli stanziamenti relativi alla promozione del made in Italy, pur segnalando che sarebbe anche necessario monitorare su quali aree sono attivate le misure promozionali, ovvero su quali tipi di prodotti. Il made in Italy tradizionale è basato sulla buona qualità del prodotto tipico italiano e questo dato permette di essere competitivi su alcuni segmenti alti di clientela (e mantiene la bilancia dei pagamenti in attivo); ma in linea generale è assente qualsiasi tipo di competitività relativamente alle produzioni ed ai settori di avanguardia, mentre ritiene che sarebbe doveroso favorire una filiera relativa ai nuovi prodotti che potrebbero meglio penetrare su nuovi mercati. Ritiene quindi che parte degli stanziamenti in questione dovrebbero essere diretti verso questo tipo di produzioni, senza continuare a «proteggere» situazioni produttive che non sono più espansive. Dichiara in conclusione il voto di astensione del suo gruppo sulla relazione relativa alla tabella 19.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2) e nomina il deputato Lulli relatore presso la V Commissione.

 

Maurizio TURCO, presidente, passando all'esame della Tabella 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, connesse agli interventi in materia di incentivi alle imprese e turismo, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esse riferiti; invita il relatore e il governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 Burchiellaro e altri; invita al ritiro degli emendamenti 58.0.1 Burchiellaro e altri, e 58.0.2 Burchiellaro e altri, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 58.0.3 Chicchi e altri.

 

Il sottosegretario per lo sviluppo economico Marco STRADIOTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 Burchiellaro e altri; sono ritirati gli emendamenti 58.0.1 e 58.0.2; la Commissione approva infine l'emendamento 58.0.3 Chicchi ed altri.

 

Gianfranco BURCHIELLARO (PD-U), pur comprendendo che forse non è questa la sede opportuna, o forse che non è questa finanziaria quella giusta, ritiene che però, nell'esprimere un parere sul settore turismo la X Commissione debba avanzare almeno qualche suggerimento in prospettiva al Governo, in particolare su due argomenti: il primo, quello relativo alla possibilità di contemperare, con la devoluzione di una quota dell'IVA su alcune attività turistiche, lo sforzo economico e la pressione che gli stessi comuni debbono sopportare a causa dell'ospitalità data - nel caso delle grandi metropoli - a milioni di turisti l'anno. Considera infatti improponibile la cosiddetta tassa di soggiorno, che va a penalizzare in prospettiva tutto il settore, mentre lo storno di quota parte dell'IVA potrebbe essere tecnicamente percorribile. L'altro argomento da sottolineare è la assoluta necessità di valorizzare la grande ristorazione italiana che può essere un volano centrale nella spinta espansiva del settore turistico: non si comprende perché grandi Paesi confinanti (ad esempio la Francia) hanno fatto della valorizzazione della ristorazione un punto centrale della propria offerta turistica mentre in Italia manca qualsiasi meccanismo di tutela e di valorizzazione. Chiede al relatore di predisporre un'integrazione del parere che tenga conto di queste due osservazioni.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Tabella 2 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria che recepisce anche le istanze emerse nel corso della discussione.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, come integrata con le osservazioni da ultimo formulate, e nomina il deputato Lulli relatore presso la V Commissione.

 

Maurizio TURCO, presidente, passando infine alla Tabella 17, relativa al Ministero dell'università e la ricerca, per le parti di competenza, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esse riferiti, invita il relatore e il governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, invita al ritiro di tutti e tre gli emendamenti presentati, ovvero 3.1, Tomaselli e altri, 57.1 e 57.2 Provera.

 

Il sottosegretario dell'università e della ricerca Nando DALLA CHIESA esprime parere conforme al relatore.

Gli emendamenti 3.1, Tomaselli e altri, e Provera 57.1 e 57.2 sono ritirati.

 

Andrea LULLI (PD-U), relatore, illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione sulla Tabella 17 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), rileva con piacere che anche il relatore concorda sulla inefficacia del Fondo (FIRST) recentemente istituito; quello che è noto è che il Fondo non ha funzionato a causa della mancata emanazione, da parte del governo, di un apposito regolamento: si chiede quindi come il governo intenda trasformare questa inefficacia in efficienza.

 

Il sottosegretario dell'università e della ricerca Nando DALLA CHIESA, rassicura il deputato D'Agrò sul fatto che i fondi afferenti al FIRST verranno senza alcun dubbio distribuiti e non corrono il rischio di essere congelati

 

Luigi D'AGRÒ (UDC) l'esperienza dell'anno appena trascorso suggerisce altro...

La Commissione approva infine la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2) e nomina il deputato Lulli relatore presso la V Commissione.

 

La seduta termina alle 12.30

 

 

ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

Tabella n. 2: Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

 

EMENDAMENTI PRESENTATI

 

ART.2.

(Riduzione della pressione fiscale).

Al comma 12 dopo le parole: del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: compreso quello turistico-alberghiero.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 7, comma 2 (Finanziamento agenzie fiscali - Agenzia del demanio) sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/X/2. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per gli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 35 kW e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/X/2. 2. D'Agrò.

 

ART.3.

Al comma 28 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente «40» e alla fine del comma è aggiunta la seguente frase «nonché con consorzi di ricerca e società consortili partecipate da università ed enti pubblici di ricerca e con centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.».

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 7, comma 2 (Finanziamento agenzie fiscali - Agenzia del demanio)» sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per l'anno 2010.

3256/X/3. 1. Tomaselli, Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tuccillo, Vico.

 

ART.24.

(Disposizioni varie per gli enti locali).

Aggiungere i seguenti commi:

5-bis. Una quota non superiore al 5 per cento del gettito IVA derivante dalle attività di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è devoluta ai comuni per progetti integrati di accoglienza turistica e per investimenti in infrastrutture dedicate allo sviluppo del turismo, della cultura e dello sport.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con la Conferenza per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province di Trento e Bolzano, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acceso da parte dei comuni alle risorse di cui al comma 6.

Conseguentemente:

1) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 700.000;

2009: - 700.000;

2010: - 700.000.

2) Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Finanziamento Agenzie Fiscali - Agenzia del Demanio) apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

3) sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro l'anno, le aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.

3256/X/24. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico, Giovanelli.

 

ART.50.

Al comma 1, dopo le parole: ai soli impianti realizzati ed operativi aggiungere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

3256/X/50. 1. D'Agrò.

 

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole da: «a definire le condizioni e le modalità» fino a: «non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché» sono soppresse.

3256/X/50. 2. D'Agrò.

 

ART.51.

Sopprimerlo.

* 3256/X/51. 1. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

 

Sopprimerlo.

* 3256/X/51. 2. D'Alia.

 

Sopprimerlo.

* 3256/X/51. 3. Giovanardi.

 

Sopprimere il comma 1.

3256/X/51. 4. D'Agrò.

 

Al comma 1, le parole: a far data dal 1o gennaio 2007 sono soppresse.

3256/X/51. 5. D'Agrò.

 

ART.52.

 

Al comma 3, tabella 2, dopo il numero 1, inserire il seguente: 1-bis - Minieolica fino a 50 KW-40.

3256/X/52. 1. Leoluca Orlando, Mura.

 

Al comma 10, dopo le parole: non beneficino inserire le seguenti: sulla stessa quota di energia che ha diritto ai certificati verdi,.

3256/X/52. 2. D'Agrò.

 

ART.56.

Al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: e società partecipate dai medesimi.

3256/X/56. 1. D'Agrò.

 

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

«c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico dei Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504 , dopo la parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».

3256/X/56. 0. 1. D'Agrò.

 

ART.57.

Al comma 1, dopo le parole: legge 8 agosto 1996, n. 421 aggiungere le seguenti: e per primi progetti di riconversione verso produzioni civili.

3256/X/57. 1. Provera.

 

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 agosto 1997, n. 266 aggiungere le seguenti: e per primi progetti di riconversione verso produzioni civili.

3256/X/57. 2. Provera.

 

ART.58.

(Interventi a sostegno del settore turistico).

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Interventi a sostegno del settore turistico).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere l'acquisto delle strutture turistiche da parte dei gestori».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente incremento delle aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.

3256/X/58. 0. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Istituzione del Fondo per la tutela e la promozione della ristorazione e dell'enogastronomia italiane nel mondo).

1. È istituito il «Fondo per la tutela e la promozione della ristorazione e dell'enogastronomia italiane nel mondo» che finanzia progetti integrati di promozione e marketing tra soggetti pubblici e privati, al fine di sostenere i ristoratori e i produttori di enogastronomia italiani all'estero.

2. I criteri e le modalità di ripartizione dei Fondo di cui al comma 1 e i requisiti per la certificazione delle attività interessate sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni più rappresentative dei ristoratori e dei produttori italiani di enogastronomia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente incremento delle aliquote di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.

3256/X/58. 0. 2. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole «tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti «e turistiche».

3256/X/58. 0. 3. Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

ART.60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 200 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A per un ammontare complessivo di euro 200 milioni.

3256/X/60. 0. 1. Dato, Di Gioia.

 

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 50 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A per un ammontare complessivo di euro 50 milioni.

3256/X/60. 0. 2. Dato, Di Gioia.

 

ART.77.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi al progetto Galileo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 15.000;

3256/X/77. 1. Colasio.

 

ART.120.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei limiti delle suddette risorse sono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonch6 nelle atee ricadenti nell'obiettiva

2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.

* 3256/X/120. 1. Folena, Giulietti, Sasso.

 

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Nei limiti delle suddette risorse sono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 dei 25 luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto ai contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.

* 3256/X/120. 2. Vico, Tomaselli.

 

ART.122.

Al comma 1 dopo le parole: dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sopprimere le parole: nel limite dell'85 per cento delle economie.

Al punto 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) l'incentivazione, in misura non inferiore a 30 milioni di euro annui, dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.

3256/X/122. 1. D'Agrò.

 

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.

3256/X/122. 2. D'Agrò.

 

 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

Tabella n. 2: Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

 

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257 Governo approvato dal Senato) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo approvato dal Senato);

valutato che la manovra per il 2008 nel suo complesso (inclusiva dei disegni di legge collegati) non ha la funzione di ridurre il disavanzo tendenziale ma destina le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento dei conti pubblici al finanziamento di nuovi interventi sia in favore delle famiglie che in favore delle imprese, nonché al finanziamento di misure rilevanti in materia di assistenza e previdenza;

rilevata - in relazione alle misure in materia di energia e di diversificazione delle fonti energetiche e in particolare agli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili - la necessità di una riflessione sulle modalità di calcolo delle tariffe energetiche, che attualmente privilegiano il maggiore consumo elettrico danneggiando quindi le piccole e medie imprese, e che dovrebbero invece prevedere una modalità di differenziazione delle tariffe calcolata in misura percentuale alla produzione effettuata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alla complessiva e apprezzabile riorganizzazione fiscale per i soggetti IRES, valuti attentamente la Commissione di merito gli effetti derivanti della introduzione dell'indeducibilità degli interessi passivi, che può essere particolarmente penalizzante per le piccole e medie imprese;

b) in relazione alla complessa materia dell'energia, che avrebbe meritato un dibattito più ampio nella Commissione di merito, si rileva la necessità di incentivare maggiormente la produzione da fonti rinnovabili favorendo con decisione la ricerca finalizzata alla produzione di macchinari ed utensili a maggiore risparmio energetico, prevedendo adeguata contribuzione per le famiglie e le imprese che intendano sostituire le proprie apparecchiature, nonché prevedendo eventuali divieti alla produzione di apparecchi e macchinari non sufficientemente ecologici;

c) sugli investimenti destinati allo sviluppo e alla competitività delle imprese appare urgente prevedere efficaci e trasparenti meccanismi di rendicontazione, che possano essere sottoposti al vaglio dei competenti organi parlamentari, sugli incentivi erogati e sull'utilizzazione degli stessi a consuntivo;

d) pur apprezzando l'entità dei contributi concessi in favore della partecipazione delle imprese italiane a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre, si segnala la necessità di estendere tali contributi ad imprese che operino in settori omologhi ma destinati alla produzione civile.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 19, relativa allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256);

apprezzata l'entità degli stanziamenti destinati alla promozione del made in Italy, incrementati di oltre 20 milioni di euro, e auspicata, da parte del Ministero, una politica forte e decisa in sede europea al fine di sostenere tutte le possibili misure finalizzate a favorire la tracciabilità dei prodotti, e quindi anche la tutela del consumatore;

valutate altresì positivamente le disposizioni previste in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e l'incremento delle risorse destinate all'attività di credito all'esportazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) in coerenza con i pareri più volte espressi da questa Commissione sull'attività dell'ICE, sia rispettata l'indicazione di fornire agli organi competenti in sede parlamentare gli strumenti per valutare con precisione i criteri seguiti per il finanziamento delle imprese italiane all'estero e le modalità di valutazione dell'uso delle risorse erogate.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo;

rilevato che le risorse complessivamente destinate al settore subiscono un lieve, ma significativo, decremento;

osservato altresì che non sono presenti specifiche disposizioni sulla materia nel disegno di legge finanziaria, né accantonamenti di segno positivo nelle tabelle A e B del medesimo disegno di legge, prospettando così una situazione di immobilità nell'immediato futuro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) anche in relazione allo stato di crisi e di regressione del settore turistico in Italia, messo in luce fra l'altro da un'indagine conoscitiva che la X Commissione sta svolgendo, appare necessario prevedere misure di favore finalizzate all'ammodernamento del patrimonio delle imprese turistiche, necessario al fine di riguadagnare importanti settori di mercato;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare finanziamenti alla ricerca sulla materia, finalizzata alla maggiore diffusione delle conoscenze, sia con la predisposizione di portali telematici e reti informative, sia attraverso il potenziamento operativo degli organismi centrali dedicati (ENIT, Comitato per le politiche turistiche);

c) valuti la Commissione l'opportunità di destinare una quota degli introiti derivanti dal gettito IVA ai comuni per la sua utilizzazione in progetti di accoglienza turistica e per investimenti dedicati allo sviluppo del turismo;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indirizzare un sostegno economico verso il settore della ristorazione italiana di qualità, che può essere valorizzata quale volano per l'intero settore turistico.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 17, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata;

apprezzata la disposizione che innalza la misura delle agevolazioni in favore delle imprese che effettuano investimenti in R&S mediante contratti stipulati con enti pubblici di ricerca e università;

rilevata altresì la sostanziale stabilità dei finanziamenti destinati ad un settore strategico per lo sviluppo del sistema industriale ad alta tecnologia, nonché più in generale, per lo sviluppo a lungo termine, del sistema-Paese;

constatata la sostanziale inefficienza del nuovo Fondo (FIRST) istituito attraverso la legge finanziaria per il 2007, che risulta utilizzato in misura ininfluente e sottolineato quale ulteriore dato di criticità che non sono previsti accantonamenti di rilievo nelle tabelle A e B della legge finanziaria destinati alla ricerca applicata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito la possibilità di incrementare le disponibilità di bilancio da finalizzare a tale settore strategico nella vita del Paese, come più volte ribadito dal Governo in sede di valutazione di strategie approvate dall'Unione europea (strategia di Lisbona ed adeguamenti successivi).

 

 

ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

Tabella n. 2: Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

 

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

 

ART.2.

(Riduzione della pressione fiscale).

Al comma 12 dopo le parole: del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: compreso quello turistico-alberghiero.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 7, comma 2 (Finanziamento agenzie fiscali - Agenzia del demanio) sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/X/2. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

ART.56.

Al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: e società partecipate dai medesimi.

3256/X/56. 1. D'Agrò.

 

ART.58-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole «tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti «e turistiche».

3256/X/58. 0. 3. Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

 

ART.122.

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.

3256/X/122. 2.D'Agrò.


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 9.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (approvato dal Senato) (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) ed il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Avverte quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge C. 3256 ed il disegno di legge C. 3257. L'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella n. 4).

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala peraltro che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna unità previsionale di base. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, si riserva di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il documento di programmazione economico-finanziaria e la successiva nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 del 23 novembre.

 

Teresa BELLANOVA (PD-U), relatore, con riferimento alle parti più significative del disegno di legge finanziaria per il 2008 attinenti alle competenze della XI Commissione, evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda le politiche relative ai diritti sociali e alla famiglia, il comma 32 dell'articolo 9, demanda ad un decreto ministeriale la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all'elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari «orfanili».

I commi da 64 a 69 dell'articolo 9 istituiscono, presso l'INAIL, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» e in favore degli eredi in caso di premorienza. Il Fondo eroga, nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall'INAIL, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

L'articolo 100, modificando il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, interviene, sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento, disponendo, nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, l'estensione a cinque mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, nel caso di adozione nazionale, l'eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità, e, nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), l'estensione a cinque mesi dal momento dell'affidamento del periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.

I commi 4 e 5 invece recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l'indennità per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Per quanto riguarda le politiche previdenziali, l'articolo 7 dispone che l'eventuale recupero delle prestazioni pensionistiche (o di relative quote) o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi, a meno che non riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.

L'articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l'obiettivo di debito assunto dall'Italia in sede europea, prevedendo che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall'anno 2008, possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

L'articolo 107 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

L'articolo 108 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006.

L'articolo 109 prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria 2001, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 110 stabilisce l'interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo, gestito dall'INPS, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 480 del 1988. Al riguardo la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall'INPS, prevedendo che devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.

L'articolo 111, al comma 1, stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001, relative rispettivamente al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, escludendo quindi i soggetti già pensionati. Il comma 2 stabilisce l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione viene perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto.

L'articolo 112 autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2001, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di una rateizzazione.

L'articolo 113, comma 1, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

I commi 2 e 3 prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, affidando ad un apposito decreto l'attuazione della norma di cui al comma precedente.

Per quanto riguarda le politiche per il lavoro, all'articolo 114, comma 1, si prevede per il 2008 l'assegnazione di 14 milioni di euro a Italia lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

Il comma 2 prevede un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2008, in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all'attuazione dell'obbligo formativo.

L'articolo 115 dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di sessanta unità l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità, mentre siano destinate, per l'importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dello stesso Comando.

L'articolo 116, commi 1 e 2, rinnova, anche per l'anno 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la possibilità di concessione «in deroga» dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l'autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

Il comma 3 prevede la possibilità di concedere, anche per l'anno 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il comma 4 prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell'intervento di proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni di euro.

Il comma 5 proroga a tutto il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di quindici dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L'articolo 117, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per il 2008, proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà (imprese artigiane anche con meno di sedici dipendenti e imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS), il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993.

L'articolo 118, commi 1 e 2, è volto a modificare le modalità di finanziamento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123 del 2007 per le attività di cui alla medesima lettera p), relative alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sostituzione dell'attuale modalità di finanziamento, si dispone un apposito stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il comma 3 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

L'articolo 121 prevede l'attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.

L'articolo 147 dispone che le norme sul collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, sono estese agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al contenimento e alla razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 144 reca disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici. Viene posto un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi, e fatte salve alcune eccezioni e possibilità di deroga, non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione. Viene precisato inoltre che i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento. Vengono quindi specificate le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di pubblico impiego, l'articolo 145 è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all'utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1, modificando l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, specifica che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007, che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dalle amministrazioni dello Stato e da altre determinate pubbliche amministrazioni nonché da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota pari al 60 per cento dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti.

Il comma 3 riformula l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, prevedendo che le pubbliche amministrazioni (salve determinate eccezioni) effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che le stesse amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. Non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili. Si introduce inoltre la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui al nuovo articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa.

Il comma 4 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35 per cento della spesa sostenuta, per tali finalità, nell'anno 2003.

I commi da 5 a 8 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni statali provvedono all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario, che a decorrere dal 2008 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario vada comunque contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007 e che le pubbliche amministrazioni possano corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l'attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

L'articolo 146, che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Si autorizza la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, per il 2008, ad effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un determinato limite massimo di spesa.

Si interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui al ai commi 526 e 558 della legge finanziaria 2007, estendendo la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

Lo stesso articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti.

Si dispone inoltre la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

Viene previsto altresì che le amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Con altre disposizioni si prevede la possibilità, per il personale della società Poste italiane S.p.A. ed il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico.

Vengono dettate quindi apposite disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell'Unioncamere.

Inoltre si stabilisce la possibilità per il Ministero della giustizia di immettere in servizio determinate unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.

L'articolo 148 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia, in funzione dell'esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico. Specifiche norme riguardano, rispettivamente, il personale militare che si trovi in situazione di esubero e il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell'insegnamento. Viene inoltre prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della banca dati informatica finalizzata all'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

L'articolo 149 reca disposizioni relative all'integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti. L'articolo in esame inoltre stanzia le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio per il 2008, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in particolare lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4).

Per quanto riguarda il bilancio di competenza, la spesa complessiva di 58.800,1 milioni di euro dello stato di previsione viene ripartita con riferimento alle missioni ed ai programmi che compongono la spesa di parte corrente, quella di conto capitale nonché con evidenziazione dei relativi centri di responsabilità dell'Amministrazione ponendo a confronto i dati relativi alle previsioni assestate 2007 con i dati proposti per le previsioni 2008.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è stata valutata complessivamente in 3.330 milioni di euro, di cui 2.300 milioni di parte corrente e 1.029 milioni in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2007, e tiene altresì conto della «massa spendibile» (cassa + residui) dell'anno 2007, aggiornata con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, nonché con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2007.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, nella nota preliminare alla Tabella 4 si afferma che la consistenza presunta dei residui, esaminata in precedenza, concorre, insieme alle somme proposte per la competenza per l'anno 2008, a determinare il volume della massa spendibile ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello steso di previsione.

Le autorizzazioni di cassa complessive per l'anno 2008 sono pari complessivamente a 59.016,896 milioni di euro, di cui 57.950,255 milioni di euro per le spese correnti e 1.066,641 milioni di euro per le spese in conto capitale.

 

Lorenzo BODEGA (LNP) si rammarica del fatto che, dall'ampia relazione svolta dalla collega Bellanova, non sia emerso il senso politico di fondo delle scelte compiute con il disegno di legge finanziaria in esame.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 14.25.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (approvato dal Senato) (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.30.


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 14.50.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 approvato dal Senato.

C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta di ieri.

 

Bruno MELLANO (RosanelPugno) fa presente che la Regione Piemonte ha realizzato un'interessante iniziativa, di fatto sostituendosi al Ministero della giustizia ed assumendo provvisoriamente educatori per i carcerati piemontesi.

Ritiene che tale iniziativa abbia sortito effetti positivi e meriti di essere valorizzata, stanziando risorse adeguate per il rinnovo dei contratti degli educatori. Al Senato, al contrario, tali risorse sono state decurtate. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento che garantisca un finanziamento adeguato per la finalità richiamata.

 

Donata LENZI (PD-U), anche in vista della presentazione di proposte emendative, chiede chiarimenti al Governo in ordine alla conferma, per il 2008, dei finanziamenti già previsti per i servizi per l'impiego nella legge finanziaria per il 2007: si tratta, infatti, di una materia su cui è intervenuta la legge finanziaria per il 2007 e il Protocollo in tema di previdenza, lavoro e competitività. Nel ricordare che la legge finanziaria per il 2007 aveva previsto stanziamenti di 27 milioni di euro per il 2007 e di 55 milioni di euro per il 2008, sottolinea che il tema assume un rilievo centrale, che richiederebbe una conferma sul piano finanziario.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U) richiama le restrizioni previste dal disegno di legge finanziaria in tema di assunzioni nel pubblico impiego. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti alla Commissione circa la relazione tra tali norme e quelle vigenti in tema di tutela della maternità, che consentono assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrici in maternità. Per maggior chiarezza l'articolato dovrebbe, a suo avviso, fare salve in modo esplicito le disposizioni recate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2001.

 

Paolo GRIMOLDI (LNP), in vista della candidatura della città di Milano per l'Expo 2015, che sarà presentata nel prossimo mese di marzo, auspica che la legge finanziaria per il 2008, in un'ottica di collaborazione tra forze di maggioranza e forze di opposizione, preveda un sostegno a tale candidatura non soltanto al fine di garantire il conseguimento di un risultato prestigioso per il nostro Paese, ma anche in considerazione dei suoi prevedibili benefici effetti per l'indotto locale e per l'occupazione.

 

Il sottosegretario Michele MONTAGNINO, in considerazione dei complessi aspetti tecnici sottesi ai quesiti posti, si riserva di procedere ad opportuni riscontri e di fornire risposte nel prosieguo del dibattito.

 

Antonino LO PRESTI (AN), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, auspica che siano consentiti dibattiti di carattere generale anche nella prossima seduta, pur restando fermo il termine di presentazione degli emendamenti.

 

Luigi FABBRI (FI) concorda con il collega Lo Presti.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.05.


XICOMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI, indi del vicepresidente Carmen MOTTA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.

 

La seduta comincia alle 10.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

C. 3256, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con osservazione).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio, per le parti di competenza, entro la giornata odierna. Avverte poi che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria per il 2008 (vedi allegato 1) e che, oltre alla proposta di relazione sulla tabella 4 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria presentata dal relatore (vedi allegato 2), è stata presentata una proposta di relazione di minoranza a firma degli onorevoli Baldelli e Fabbri (vedi allegato 3).

Avverte poi che è stato ritirato, prima della seduta, l'emendamento 3256/XI/7.1. a firma Bucchino ed altri.

Ricorda infine che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi da parte dei Presidenti delle Commissioni in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità dei medesimi emendamenti e articoli aggiuntivi da parte del Presidente della V Commissione.

 

Teresa BELLANOVA (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Pedrini 3256/XI/7.2, nonché sugli identici emendamenti Rugghia 3256/XI/34.1 e Giuditta 3256/XI/34.2, sugli emendamenti Rugghia 3256/XI/34.3, Orlando 3256/XI/94.01, Burgio 3256/XI/100.1, Rocchi 3256/XI/100.2, Ascierto 3256/XI/107.02, Cordoni 3256/XI/107.01, D'Agrò 3256/XI/110.01, Pellegrino 3256/XI/113.07, Pedica 3256/XI/113.04, Caruso 3256/XI/116.1, Rocchi 3256/XI/116.3, Orlando 3256/XI/116.02, Pedica 3256/XI/122.01, D'Alia 3256/XI/145.1, D'Alia 3256/XI/146.1, D'Alia 3256/XI/146.2, Caruso 3256/XI/146.3, Burgio 3256/XI/146.11, Caruso 3256/XI/146. 12, Giuditta 3256/XI/146.30, Caruso 3256/XI/146.13, Caruso 3256/XI/146.14, Caruso 3256/XI/146.17, Rocchi 3256/XI/146.19, Incostante 3256/XI/146.21, Caruso 3256/XI/146.24, Rocchi 3256/XI/146.28, Pedica 3256/XI/149.1, gli identici Rocchi 3256/XI/149.3 e Di Salvo 3256/XI/149.4 e l'articolo aggiuntivo Pedrini 149.01. Invita quindi al ritiro dei seguenti emendamenti: Pagliarini 3256/XI/84.2, Rocchi 3256/XI/100.3, Di Salvo 3256/XI/100.01, Buffo 3256/XI/107.1, Rocchi 3256/XI/111.09, Cordoni 3256/XI/111.01, Cordoni 3256/XI/111.04, Cordoni 3256/XI/111.03, Pellegrino 3256/XI/112.01, Pellegrino 3256/XI/113.01, Pellegrino 3256/XI/113.02, Buffo 3256/XI/113.05, De Crtistofaro 3256/XI/114.01, Rocchi 3256/XI/116.2, Di Salvo 3256/XI/116.03, Pagliarini 3256/XI/118.1, Di Salvo 3256/XI/118.01, Pagliarini 3256/XI/145.4, Motta 3256/XI/146.8, Provera 3256/XI/146.20, Rocchi 3256/XI/146.23, gli identici Fundarò 3256/XI/148.1 e Rocchi 3256/XI/148.2, nonché gli emendamenti Rocchi 3256/XI/148.3, Pagliarini 3256/XI/149.2. Invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Palomba 3256/XI/43.01, Burgio 3256/XI/100.5, Burgio 3256/XI/100.4, Motta 3256/XI/111.06, Pagliarini 3256/XI/146.10.

Si rimette all'orientamento del Governo sui seguenti emendamenti: Giuditta 3256/XI/34.4, Cordoni 3256/XI/111.02, Motta 3256/XI/113.1, Rocchi 3256/XI/117.01, Pellegrino 3256/XI/145.2, Pagliarinio 3256/XI/145.3, Caruso 3256/XI/146.5, Zaccaria 3256/XI/146.6, Pagliarini 3256/XI/146.18, Rocchi 3256/XI/146.25, Mellano 3256/XI/146.26 e Palomba 3256/XI/146.27.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti: Cordoni 3256/XI/9.1, Pagliarini 3256/XI/84.1, Cancrini 3256/XI/84.3, Cordoni 3256/XI/111.1, Schirru 3256/XI/111.05, Cordoni 3256/XI/112.02, Burgio 3256/XI/113.03, Pellegrino 3256/XI/113.06, Rocchi 3256/XI/113.08, Rocchi 3256/XI/115.01, Pagliarini 3256/XI/146.7, Caruso 3256/XI/146.9, Pagliarini 3256/XI/146.16, Rugghia 3256/XI/149.20, nonché sugli emendamenti Rocchi 3256/XI/116.01, Rocchi 3256/XI/118.2, Pagliarini 3256/XI/146.4 e Rocchi 3256/XI/146.15 a condizione che vengano riformulati nei termini che si riserva di indicare nel prosieguo dell'esame.

Chiede infine chiarimenti al presentatore sulla portata normativa dell'emendamento Zipponi 3256/XI/146.22.

 

Il sottosegretario Rosa RINALDI esprime parere contrario sugli emendamenti: Cordoni 3256/XI/9.1, Giuditta 3256/XI/34.4, Palomba 3256/XI/43.01, Pagliarini 3256/XI/84.1. Pagliarini 3256/XI/84.2, Cancrini 3256/XI/84.3, Rocchi 3256/XI/100.3, Burgio 3256/XI/100.5, Burgio 3256/XI/100.4, Di Salvo 3256/XI/100.01. Buffo 3256/XI/107.1 Rocchi 3256/XI/111.09, Cordoni 3256/XI/111.01, Cordoni 3256/XI/111.04, Cordoni 3256/XI/111.03, Cordoni 3256/XI/111.02, Schirru 3256/XI/111.05, Motta 3256/XI/111.06, Pellegrino 3256/XI/112.01, Cordoni 3256/XI/112.02, Motta 3256/XI/113.1, Pellegrino 3256/XI/113.01, Pellegrino 3256/XI/113.02, Burgio 3256/XI/113.03, Buffo 3256/XI/113.05, Pellegrino 3256/XI/113.07, Rocchi 3256/XI/113.08, De Cristofaro 3256/XI/114.01, Caruso 3256/XI/116.1, Rocchi 3256/XI/116.2, Di Salvo 3256/XI/116.03, Pagliarini 3256/XI/118.1, Rocchi 3256/XI/118.2, Di Salvo 3256/XI/118.01, Pellegrino 3256/XI/145.2, Pagliarini 3256/XI/145.3, Pagliarini 3256/XI/145.4, Pagliarini 3256/XI/146.4, Caruso 3256/XI/146.5, Zaccaria 3256/XI/146.6, Pagliarini 3256/XI/146.7, Motta 3256/XI/146.8, Caruso 3256/XI/146.9, Pagliarini 3256/XI/146.10, Rocchi 3256/XI/146.15, Pagliarini 3256/XI/146.16, Pagliarini 3256/XI/146.18, Provera 3256/XI/146.20, Zipponi 3256/XI/146.22, Rocchi 3256/XI/146.23, Rocchi 3256/XI/146.25, Mellano 3256/XI/146.26, Palomba 3256/XI/146.27, gli identici emendamenti Fundarò 3256/XI/148.1 e Rocchi 3256/XI/148.2, nonché gli emendamenti Rocchi 3256/XI/148.3, Pagliarini 3256/XI/149.2 e Rugghia 3256/XI/149.20.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Cordoni 3256/XI/111.1 a condizione che venga riformulato nel senso di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 111, le parole «citato testo unico di cui al» e di sostituire, nel medesimo comma, le parole «in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo» con le parole «in costanza di rapporto di lavoro alla data di presentazione delle domande di cui ai predetti articoli». Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Rocchi 3256/XI/115.01, Rocchi 3256/XI/116.01 e Rocchi 3256/XI/117.01.

Esprime infine parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

 

Antonino LO PRESTI (AN), dichiarando di fare propri i pochi emendamenti presentati a firma di deputati del gruppo di Alleanza nazionale, sottolinea la scelta fatta dal medesimo gruppo e dalle altre forze di opposizione di presentare emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio per il 2008 direttamente presso la V Commissione, al fine di concentrare presso tale Commissione il confronto politico.

 

Luigi FABBRI (FI) si associa alle precisazioni del collega Lo Presti.

 

Lorenzo BODEGA (LNP) ribadisce quanto evidenziato dal collega Lo Presti sulla decisione delle forze di opposizione di presentare direttamente in Commissione Bilancio gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio per il 2008.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

Emilio DELBONO (PD-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 7, evidenzia le proprie preoccupazioni per le conseguenze determinate dagli indebiti pensionistici sia all'estero che in Italia. Evidenziando come tale questione incida su «fasce deboli» della società, invita il Governo ad un approfondimento sul tema in questione.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pedrini 3256/XI/7.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U), dopo aver illustrato le finalità dell'emendamento a sua firma 9.1 teso a garantire un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella procedura di determinazione della composizione, della durata in carica e dei compiti del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, dichiara comunque di ritirare l'emendamento.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rugghia 3256/XI/34.1, Giuditta 3256/XI/34.2 e Rugghia 3256/XI/34.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo all'articolo 43.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Palomba 3256/XI/43.01: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 84.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, dopo aver poi illustrato la finalità dell'emendamento a sua firma 3256/XI/84.1 volto a prevedere che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa sulla base di convenzioni siano confermati fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, dichiara di ritirare l'emendamento. Ritira inoltre l'emendamento a sua firma 3256/XI/84.2. Con riferimento invece all'emendamento 3256/XI/84.3 di cui è cofirmatario, chiede chiarimenti al Governo in ordine al parere contrario espresso, evidenziando come la conferma dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni avvenga nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni medesime.

 

Il sottosegretario Rosa RINALDI riservandosi un approfondimento sulla tematica evidenziata dal Presidente, chiede di accantonare l'emendamento Cancrini 3256/XI/84.3.

La Commissione concorda.

 

Augusto ROCCHI (RC-SE) annuncia il ritiro di tutti i successivi emendamenti presentati al disegno di legge finanzia per il 2008, a cui risulti apposta la sua firma, al fine della presentazione e relativa discussione presso la V Commissione.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo all'articolo 94.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Orlando 3256/XI/94.01: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento e degli articoli aggiuntivi all'articolo 107.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara l'assenza del presentatore dell'emendamento Buffo 3256/XI/107.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ascierto 3256/XI/107.02.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 3256/XI/107.01.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo all'articolo 110.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo D'Agrò 3256/XI/110.01: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 111.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U) dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento

 

3256/XI/111.1 avanzata dal rappresentante del Governo, in quanto non rispondente alla finalità dell'emendamento presentato. Precisa quindi che l'emendamento è volto ad eliminare la norma di interpretazione autentica in materia di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti, nonchè la norma di interpretazione autentica in materia di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti.

 

Il sottosegretario Rosa RINALDI, esprime comunque parere favorevole sull'emendamento Cordoni 3256/XI/111.1.

La Commissione approva l'emendamento Cordoni 3256/XI/111.1.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U) ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 3256/XI/111.01, 3256/XI/111.04 nonché il suo emendamento 3256/XI/111.03, in ordine al quale invita comunque il Governo ad un approfondimento.

Dichiarando poi di ritirare anche l'articolo aggiuntivo a sua firma 3256/XI/111.02, precisa che esso reca un intervento di semplificazione amministrativa per la definizione dei provvedimenti di quiescenza per il personale dipendente della scuola, atteso che le domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del citato personale, presentate prima del 31 agosto 2000, non risultano pervenute all'INPDAP.

 

Amalia SCHIRRU (PD-U) ritira l'emendamento a sua firma 3256/XI/111.05, preannunciando la presentazione del medesimo emendamento presso la V Commissione Bilancio. Precisa comunque che l'emendamento è teso a uniformare le modalità di individuazione del reddito nelle diverse procedure per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, dopo aver reso noto alla Commissione la necessità di allontanarsi dalla seduta, dichiara di ritirare tutti gli emendamenti all'esame della Commissione da lui sottoscritti. Tali emendamenti, oltre ad incidere sul personale della Croce Rossa, sono relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il quale andrebbe prevista una deroga al blocco di assunzione, nonchè al coordinamento tra la stabilizzazione nel pubblico impiego prevista dalla precedente legge finanziaria e quella introdotta dal disegno di legge finanziaria in esame.

 

Carmen MOTTA (PD-U), presidente, illustrando l'emendamento a sua firma 3256/XI/111.06, sottolinea che esso è volto a garantire la ricostruzione assicurativa ad un ristretto numero di lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, i quali non avevano presentato nei termini la relativa domanda. Accoglie comunque l'invito al ritiro dell'emendamento in questione, preannunciando la presentazione dello stesso presso la V Commissione.

La Commissione passa all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 112.

 

Carmen MOTTA (PD-U), presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Pellegrino 3256/XI/112.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U) illustrando il suo articolo aggiuntivo 3256/XI/112.02 relativo al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL, fa presente che sul medesimo tema è all'esame della XI Commissione una specifica proposta di legge. Dichiarando comunque di ritirare l'emendamento in questione, invita il Governo ad un approfondimento sul tema del cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL, al fine di individuare le relative risorse necessarie.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 113.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 113, chiede chiarimenti al Governo sulla assenza dell'accreditamento di contributi figurativi ai fini pensionistici per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero, come sembrerebbe evincersi dall'articolo aggiuntivo Pellegrino 3256/XI/113.02, già ritirato. Reputa infine opportuno un approfondimento da parte del Governo sulla estensione dell'indennità di malattia anche agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, come previsto dall'emendamento Burgio 3256/XI/113.03, anch'esso ritirato.

Infine invita il Governo ad un supplemento di istruttoria circa l'estensione della applicazione dell'articolo 2116 del codice civile anche ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate, come previsto dall'emendamento 3256/XI/113.6, poi ritirato.

 

Donata LENZI (PD-U) ritira l'emendamento di cui è cofirmataria 3256/XI/113.1, chiedendo comunque chiarimenti al rappresentante del Governo sulla assenza nella tabella 4 relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di capitoli relativi al finanziamento dei servizi all'impiego. A tale proposito evidenzia le funzioni di tali servizi nell'ambito delle comunicazioni sulla instaurazione dei rapporti di lavoro.

Il sottosegretario Rosa RINALDI, pur riservandosi un approfondimento sulla questione sollevata dall'onorevole Lenzi, fa presente che il tema dei servizi all'impiego è al centro dell'attenzione del Governo che ha recentemente promosso un incontro con l'Unione Province Italiane. Ricorda infine che il Governo ha informatizzato tutta la procedura sulle comunicazioni relative all'instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Carmen MOTTA (PD-U), presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Pedica 3256/XI/113.04: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 116.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 116, chiede chiarimenti al Governo circa il parere favorevole espresso sull'emendamento 3256/XI/116.01 che prevede l'indennità di accompagnamento alla pensione dei lavoratori socialmente utili che svolgono attività con oneri a carico del fondo per l'occupazione. A tale proposito fa presente che la previsione di tale indennità rischierebbe di determinare situazioni di iniquità rispetto alle condizioni di lavoratori che, pur avendo quasi raggiunto il limite minimo di contribuzione richiesto dalla normativa, non possano comunque vantare un diritto al trattamento pensionistico.

 

Il sottosegretario Rosa RINALDI, pur riservandosi un approfondimento sul tema dei lavori socialmente utili, ricorda che nella legge finanziaria per il 2007 è presente una disposizione relativa alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che ha comunque avuto problemi applicativi. Ritiene comunque opportuno prevedere forme dirette a favorire la stabilizzazione di tali lavoratori in tutti i comuni anche in quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Fa infine presente che su tale tema è stato avviato un confronto con le parti sociali.

 

Carmen MOTTA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Orlando 3256/XI/116.02: si intende che vi abbia rinunciato.

 

Il sottosegretario Rosa RINALDI, precisando le motivazioni del parere favorevole espresso all'articolo aggiuntivo Rocchi 3256/XI/117.01, ritirato dal presentatore, fa presente che tale articolo aggiuntivo incideva sul settore delle imprese di pulizia e intendeva rispondere alla necessità di chiarimenti in ordine al trasferimento di azienda, al fine di evitare speculazioni.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U), sottolinea come il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Rocchi 3256/XI/117.01 sottenda un interesse del Governo al tema trattato dall'articolo aggiuntivo. A tale proposito, fa notare come appaia irragionevole che la disposizione recata dall'articolo aggiuntivo in questione fosse prevista esclusivamente per le cooperative, e non anche per le imprese private.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo all'articolo 122.

 

Carmen MOTTA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pedica 3256/XI/122.01: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 145.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 145, fa notare come tale articolo intervenga prevedendo limitazioni all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. Ritiene che andrebbe approfondito se la normativa introdotta dall'articolo 145 faccia comunque salve le sostituzioni per maternità.

 

Carmen MOTTA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti D'Alia 3256/XI/145.1 e Pellegrino 3256/XI/145.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 146.

 

Elena Emma CORDONI (PD-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 146, fa presente che l'articolo in questione interviene sulla stabilizzazione dei lavoratori nel settore pubblico. A tale proposito, sottolinea l'opportunità di un coordinamento tra le previsioni in materia recate dalla legge finanziaria precedente e quelle introdotte dal disegno di legge finanziaria in esame.

 

Carmen MOTTA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti D'Alia 3256/XI/146.1 e 3256/XI/146.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

In qualità di cofirmataria dell'emendamento 3256/XI/146.6, ritira l'emendamento medesimo. Ritira infine l'emendamento a sua forma 3256/XI/146.8.

Constata poi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Giuditta 3256/XI/146.30, Palomba 3256/XI/146.27, Incostante 3256/XI/146.21 e Mellano 3256/XI/146.26: si intende che vi abbiano rinunciato.

 

Teresa BELLANOVA (PD-U), relatore, chiarisce che il parere favorevole da lei espresso sull'emendamento Pagliarini 3256/XI/146.7, poi ritirato, nasceva dalla considerazione che l'articolo 146 incide anche sul settore della sanità. Considerando che le aziende sanitarie sono state oggetto di un processo di accorpamento, in molte regioni la stabilizzazione del relativo personale non sarà possibile in assenza del requisito minimo dei tre anni presso la stessa amministrazione.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 148.

 

Carmen MOTTA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fundarò 3256/XI/148.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 149.

 

Carmen MOTTA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pedica 3256/XI/149.1, Rugghia 3256/XI/149.20 e Pedrini 3256/XI/149.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa all'esame della proposta di relazione presentata dal relatore.

 

Teresa BELLANOVA (PD-U), relatore, illustra la sua proposta di relazione riguardante la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, nella quale si invita la Commissione competente in sede referente a valutare l'opportunità di un approfondimento delle tematiche riguardanti i processi di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego e l'utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ulteriori forme di tutela delle tipologie contrattuali non riconducibili al lavoro dipendente.

 

Carmen MOTTA (PD-U), presidente, avverte che la proposta di relazione di minoranza presentata sarà posta in votazione, solo ove fosse respinta la proposta di relazione presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore sulla tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione nomina il deputato Bellanova quale relatore presso la V Commissione.

 

La seduta termina alle 12.10.

 


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256, approvato dal Senato.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Abbandono del recupero delle prestazioni indebite erogate dall'Inps a soggetti residenti all'estero).

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.

3. L'eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le conseguenti variazioni:

............ .

3256/XI/7. 1. Bucchino, Fedi, Farina, Narducci, Bafile.

 

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, non si procede al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non i applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da patte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1o luglio dell'anno successivo, ad interrompere (erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito».

Conseguentemente, all'articolo 151, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'imposta sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

3256/XI/7. 2. Pedrini.

 

ART.9.

Al comma 68, aggiungere infine: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

3256/XI/9. 1. Cordoni.

 

ART.34.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "Forze armate e di polizia", sono inserite le seguenti: "e al personale civile del Ministero della difesa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100;

2009: - 100;

2010: - 100.

*3256/XI/34. 1. Rugghia.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserito dall'articolo 39-undetricies, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 51, dopo le parole: "non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia" sono inserite le seguenti: "ed al personale civile del Ministero della difesa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100;

2009: - 100;

2010: - 100.

*3256/XI/34. 2. Giuditta.

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nello Stato di previsione del Ministero della difesa, è istituto un Fondo di euro 1.836.000 destinato a consentire l'assunzione di personale dell'area "B", posizione economica "B1", a seguito di progressioni verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all'area "A"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.836;

2009: - 1.836;

2010: - 1.836.

3256/XI/34. 3. Rugghia.

 

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 29 marzo 2007, n. 38 le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2007».

3256/XI/34. 4. Giuditta.

 


ART.43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

Le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro dei lavoratori marittimi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 nonché per i marittimi imbarcati sulle navi da pesca devono essere effettuate nei termini riconosciuti dall'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 510 - come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - alle Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le comunicazioni riguardanti i lavoratori temporanei».

3256/XI/43. 01. Palomba.

 

ART.84.

Al comma 1 , primo periodo, sostituire le parole: per la durata delle convenzioni medesime con le seguenti: fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

3256/XI/84. 1. Pagliarini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali all'interno degli istituti penitenziari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l'amministrazione di appartenenza provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo, le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: Croce Rossa inserire le seguenti: e degli istituti penitenziari, al terzo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis, alla rubrica dopo le parole: Croce Rossa aggiungere le seguenti: e personale sanitario infermieristico delle strutture penitenziarie.

3256/XI/84. 2. Pagliarini.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. «Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali all'interno degli istituti penitenziari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l'amministrazione di appartenenza provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi precedenti al comma 2, dopo le parole: Croce Rossa aggiungere le seguenti: e degli istituti penitenziari al terzo periodo dello stesso comma 2, sostituire le parole: rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1 con le seguenti: rinnovo delle convenzioni di cui ai commi precedenti.

Conseguentemente nella rubrica dopo le parole Croce rossa aggiungere le seguenti: e personale sanitario infermieristico delle strutture penitenziarie.

3256/XI/84. 3. Cancrini, Pagliarini.

 

ART.94.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Lavoratori socialmente utili nella scuola).

1. Al fine di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ancorché utilizzati attraverso convenzioni già stipulate con l'ufficio scolastico provinciale di Palermo in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, con il profilo di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144/99, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi dei decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, a valere sul fondo previsto dal comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite annuo di spesa di euro 11 milioni di euro, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al presente comma.

Conseguentemente, agli oneri finanziari, valutati in euro 11 milioni per ognuno degli anni 2008, 2009, 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, della rubrica Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi:

2008: - 11.000;

2009: - 11.000;

2010: - 11.000.

3256/XI/94. 01. Orlando.

 

ART.100.

Premettere al comma 1 il seguente comma:

01. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione».

3256/XI/100. 1. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

 

Premettere al comma 1 il seguente comma:

01. All'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 1, è inserito alla fine il seguente periodo: «I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale».

3256/XI/100. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, alla fine del comma, il seguente periodo:

«L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione. Il rimborso sarà disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008».

3256/XI/100. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente comma:

«L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal seguente capo è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione. Il rimborso sarà disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008».

3256/XI/100. 5. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona»;

b) al comma 1, dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo urico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti: «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»

c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

3256/XI/100. 4. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Misure in favore della maternità).

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile del 2002, adottato in attuazione dell'articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti parole: «L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta altresì alle lavoratrici prive del requisito contributivo che si trovano in costanza di rapporto di lavoro».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile del 2002, adottato in attuazione dell'articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'indennità di cui agli articoli precedenti erogata in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito minimo imponibile determinato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, l'indennità erogata in favore dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è determinata in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi»;

c) i commi 3 e 4 sono soppressi;

d) al comma 5 le parole da: «che tengano conto» fino a «iscritti» sono soppresse.

3. All'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276, le parole: «di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla durata della tutela assicurata ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

3256/XI/100. 01. Di Salvo, Pellegrino, Pagliarini, Burgio, Rocchi, De Cristofaro, Buffo.

 

ART.107.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra fiberfrax che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi della fibra per un periodo non inferiore a dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 126, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 546 milioni di euro per l'anno 2008, 701 milioni di euro per l'anno 2009, 901 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/XI/107. 1. Buffo.

 

Dopo l'articolo 107 inserire il seguente articolo 107-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335 è prorogato per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, fino al 31 dicembre 2008.

3256/XI/107. 02. Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti.

 

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-bis.

(Enti previdenziali privatizzati).

1-bis. «Agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3256/XI/107. 01. Cordoni.

 

Dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:

Art. 110-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro».

2. Il comm a781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

3256/XI/110. 01. D'Agrò.

 

ART.111.

Sopprimerlo.

3256/XI/111. 1. Cordoni, Bellanova.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Misure in favore nei lavoratori impegnati nell'attività di scavo).

1. Per i lavoratori impegnati in attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa nelle attività sopraindicate, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.

2. All'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».

3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».

3. L'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, si interpreta nel senso che le lavorazioni in sotterraneo ivi previste ricomprendono le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendono le attività in sottotecchia).

3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l'espressione ivi prevista di «lavorazione ancorché parziale in sotterraneo» deve interpretarsi nel senso di ricomprendere le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendere le attività in sottotecchia).

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

3256/XI/111. 09. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

Art. 111-bis.

(Coefficienti previdenziali per i lavoratori delle cave).

Per i lavoratori impegnati in «attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava» il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa nelle attività sopraindicate, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite».

3256/XI/111. 01. Cordoni, Ricci.

 

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Misure previdenziali per i lavoratori delle cave).

1. All'articolo 1, primo comma, n. 3, della legge n. 5 del 3 gennaio 1960, dopo le parole: «per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava» (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia).

2. All'articolo 2, secondo comma, della legge n. 5 del 3 gennaio 1960, dopo le parole «con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava» (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia).

3256/XI/111. 04. Cordoni, Ricci.

 

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 è sostituito dal seguente:

1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni di tutte le persone che prestano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa comunque retribuita alle dipendenze di altri. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo:

a) coltivatori diretti;

b) le persone che prestano attività di collaborazione senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 50, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

d) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

e) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

f) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze attività lavorativa;

g) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata od esercitata e gli associati in partecipazione, i quali prestino attività lavorativa;

h) i soggetti che nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile ancorché non in regime di subordinazione, prestino attività lavorativa;

i) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, pretino attività lavorativa ai sensi del precedente comma 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;

l) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, prestino attività lavorativa ai sensi del precedente comma 1;

m) i soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento».

2. Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 sono abrogati.

3256/XI/111. 03. Cordoni.

 

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Intervento di semplificazione amministrativa per la definizione dei provvedimenti di quiescenza per il personale dipendente della scuola).

Al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del personale dipendente della Scuola, presentate prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle informazioni contenute in tali istanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli oneri di riscatto e/o di ricongiunzione verranno calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle nonne vigenti alla data di presentazione della domanda originaria, risultante dalla dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere inoltrate, per via telematica, entro la data del 30 settembre 2011 al Ministero della Pubblica Istruzione. I termini, le modalità operative e la frequenza dei controlli sono fissati, con apposito decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentito l'Istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 può essere definito un numero di domande non superiore a 200 mila per l'anno 2008, 300 mila per l'anno 2009, 250 mila per l'anno 2010 e 50 mila per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 2.300;

2009: - 2.500;

2010: - 2.500.

3256/XI/111. 02. Cordoni.

 

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Limiti reddituali per il riconoscimento della pensione ai mutilati e invalidi civili).

1. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente:

5. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

3256/XI/111. 05. Schirru.

 

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali).

1. II termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008 - 15.000;

2009 - 15.000;

2010 - 15.000.

3256/XI/111. 06. Motta, Lulli.

 

ART.112.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di formazione, previdenza integrativa, accesso al credito, sostegno al reddito dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).

1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 2008 il contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento è aumentato dello 0,5 per cento all'anno per gli anni 2008, 2009 e 2010 e sarà a totale carico dei datori di lavoro.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, fermo restando l'attuale destinazione dello 0,5 presso l'INPS, sono destinate per interventi a favore dei lavoratori di cui al comma 1 in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale anche in finzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere misure integrative di sostegno al reddito, di carattere previdenziale e sanitario e di accesso al credito.

3. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, dalle parti sociali così come individuate nel comitato di gestione separata istituito presso l'INPS in base a quanto stabilito all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

4. I fondi di cui al comma 1 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

5. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente norma.

6. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al fondo di cui al comma 2.

3256/XI/112. 01. Pellegrino.

 

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in conseguenza di infortunio sui lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilita calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14 con esclusone dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

3256/XI/112. 02. Cordoni.

 

ART.113.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disponibilità di cui al comma 1165, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, sono confermate per l'anno 2008, nella misura di euro 51.645.690 e incrementate per l'anno 2009, nella misura di euro 51.645.690.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 51.645.690.

3256/XI/113. 1. Motta, Lenzi.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Misura dell'indennità di malattia degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2001 recante criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente: «La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, nella misura del 16 per cento»;

b) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: «le percentuali indicate» e «possono essere variate» sono sostituite dalle parole «la percentuale indicata» e dalle parole: «può essere variata»;

3256/XI/113. 01. Pellegrino, Buffo, Pagliarini, Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Contribuzione figurativa).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia di cui al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

3256/XI/113. 02. Pellegrino, Buffo, Pagliarini, Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Estensione dell'indennità di malattia degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «ai lavoratori a progetto e categorie assimilate» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro».

3256/XI/113. 03. Burgio, Buffo, Pellegrino, Pagliarini, Rocchi, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Misure relative ai periodi di malattia degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «ai lavoratori a progetto e categorie assimilate» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ed agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro»;

b) le parole: «al 50 per cento dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;

2. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2001 recante criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente: «La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, nella misura del 16 per cento;

b) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: «le percentuali indicate» e «possono essere variate» sono sostituite dalle parole: «la percentuale indicata» e dalle parole: «può essere variata»;

3. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e per i periodi per i quali è corrisposta l'indennità di malattia di cui al comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

3256/XI/113. 05. Buffo, Pellegrino, Pagliarini, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile).

A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate viene estesa l'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile.

3256/XI/113. 06. Pellegrino, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 772 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

All'articolo 1, comma 772 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto in fine il seguente comma: «L'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato».

3256/XI/113. 07. Pellegrino, Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pellegrino.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Ripartizione dell'aliquota contributiva e rivalsa degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'aliquota contributiva dovuta dagli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, è ripartita nella misura di 2/3 a carico dell'associante e di 1/3 a carico dell'associato.

2. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, esercitano con carattere obbligatorio una rivalsa a titolo previdenziale pari al 10 per cento dei compensi lordi percepiti.

3256/XI/113. 08. Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino.

 

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa».

2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.

3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

4. II Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.

5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»;

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

3256/XI/113. 04. Pedica.

 

ART.114.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Fondo per interventi di formazione a favore dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto, 1995, n. 335).

1. È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo interprofessionale per interventi di formazione a favore dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, non titolari di pensione e non iscritti ad altri fondi previdenziali obbligatori.

2. Al fondo di cui al comma precedente si provvede rendendo disponibili le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché con uno stanziamento nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce le modalità di accesso diretto dei lavoratori al fondo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate rispettivamente le seguenti modifiche:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 1.000.

3256/XI/114. 01. De Cristofaro, Pellegrino, Pagliarini, Burgio, Rocchi, Buffo.

 

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Norme in tema di emersione del lavoro irregolare).

1. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al decreto ministeriale 11 ottobre 2007.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1192 le parole «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre 2008»;

b) dopo il comma 1196 è inserito il seguente «1196-bis - Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevole, le violazioni degli obblighi tributari dei datori di lavoro connesse alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di cui al comma 1192 possono essere regolarizzate con il pagamento dei tributi dovuti e delle relative sanzioni ridotte ad un quinto del minimo, ancorché le relative violazioni siano già state constatate. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi o delle differenze, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con le modalità di cui al comma 1196. II mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista comporta il venir meno del benefici di cui al presente comma e l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute e delle sanzioni applicate per intero. È precluso ogni accertamento di natura tributaria a carico dei lavoratori indicati negli atti della procedura di cui ai commi 1192 e seguenti, con riferimento ai redditi ed i periodi oggetto della relativa regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;

c) il comma 1197 è sostituito dal seguente: «1197. Il versamento delle somme di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati e delle violazioni amministrative e civili connesse alle violazioni lavoristiche e previdenziali concernenti l'utilizzazione del lavoro sommerso. Durante il periodo di rateizzazione sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti penali quelli di notificazione e prescrizione degli illeciti amministrativi»;

d) dopo il comma 1197 è inserito il seguente: «1197-bis. Quanto previsto ai commi 1196-bis e 1197 trova applicazione anche per le istanze di cui al comma 1192 già regolarmente presentate alla data di entrata in vigore della presente legge».

3. I datori di lavoro che occupano personale domestico addetto al funzionamento della vita familiare non denunciato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e che aderiscono alla procedura di emersione di cui all'articolo 1, commi 1192 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono sostituire l'accordo sindacale previsto dal comma 1193 del predetto articolo con la stipula dell'atto di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Tali atti conciliativi devono in ogni caso disciplinare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato, indicando altresì il pregresso periodo di lavoro oggetto di regolarizzazione. Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma 1196 e riferiti ai rapporti di lavoro regolarizzati ai sensi del presente comma può essere effettuato in non più di ventiquattro rate mensili senza interessi.

3256/XI/115. 01. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

ART.116.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

6. Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 il beneficio di cui al comma 1156 lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato per l'anno 2008 ed esteso alle amministrazioni di cui al comma 523 e agli enti di cui al comma 557 e 565 della stessa legge. Le autorizzazioni di assunzioni previste per l'anno 2007 sono incrementate di 3000 unità per la Regione Calabria c 500 unità per la Regione Campania. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a tal fine è integrato dell'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2008. Al fine di consentire la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga all'articolo 97 della Costituzione, gli enti utilizzatori avviano procedure di inserimento nell'organico, anche in soprannumero, a totale copertura dei posti occupati in regime lsu/lpu, per i profili di assegnazione ai progetti. L'anzianità nel servizio prestato in regime Isu/Ipu, è ritenuta valida ai fini delle procedure di cui al comma 558 e 519, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 1 articolo 93 della presente legge presso tutti gli enti locali e amministrazioni dello Stato interessati alla assunzione incentivata dei soggetti destinatari del presente articolo.

Fino a totale assunzione dei Isu/lpu, gli enti utilizzatori del suddetto personale non potranno effettuare altre assunzioni, né ricorrere ad altre forme di prestazione di lavoro precario o attivare concorsi, per i profili professionali reperibili all'interno del bacino regionale Isu/lpu.

Le previsioni di cui al comma 557 e al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni relative al concorso delle autonomie locali 91 raggiungimento degli obbiettivi di pareggio della spesa pubblica, di rispetto del patto di stabilità nonché di limiti alle coperture del tour ovvero limitazione delle spese del personale previste nella. presente legge non si applicano in sede di attuazione delle stabilizzazioni di cui al comma a) del presente articolo.

In applicazione dell'articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2007 n. 123 le province individuano le necessità di personale Isu, nell'ambito di competenza, ai fini della stabilizzazione per l'espletamento delle attività di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previo avviamento a formazione.

Per facilitare la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori vicini all'età pensionabile, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogate per l'anno 2008. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti Isu/lpu sono ammessi alla contribuzione volontaria per gli ultimi 5 anni in regime Isu, con oneri a carico del fondo nella misura del 100 per cento. Nelle more di stabilizzazione, l'importo dell'assegno di utilizzo da gennaio 2008 è determinato in 700 euro mensili.

Per il finanziamento delle misure del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/XI/116. 1. Caruso, Rocchi.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 7 della legge n. 223/1991 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'indennità di mobilità è adeguata con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai, degli impiegati e dei quadri».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, appontare le seguenti variazioni:

2008: - 150.000;

2009: - 150.000;

2010: - 150.000.

3256/XI/116. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Aggiungere il seguente comma:

6. Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2008, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 25 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2008. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 70 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 70.000.

3256/XI/116. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino, Buffo.

 

Dopo l'articolo 116, aggiungere i seguenti:

Art. 116-bis.

(Indennità di accompagnamento alla pensione dei lavoratori socialmente utili che svolgono attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione).

1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, entro il 31 dicembre 2009, raggiungono un'età o un'anzianità contributiva inferiore di cinque anni, ovvero di un minore periodo temporale, rispetto ai requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia o di anzianità, è riconosciuta un'indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. L'onere relativo alla prosecuzione volontaria della contribuzione per i soggetti di cui al presente comma è posto interamente a carico del predetto Fondo. Al. raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1o gennaio 2008, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.

2. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1o gennaio 2008, entro il termine di decadenza del 1o marzo 2008. Nei confronti dei soggetti che presentano i requisiti per accedere ai benefici di cui al comma 1 cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati complessivamente in euro 150,5 milioni, di cui euro 20,1 per l'anno 2008, euro 33,6 per l'anno 2009, euro 33,1 per l'anno 2010, euro 26,7 per l'anno 2011, euro 18,3 per l'anno 2012, euro 13,9 per l'anno 2013 e euro 4,8 per l'anno 2014, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con contestuale riduzione, per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 116-ter.

(Incentivi per le assunzioni di lavoratori socialmente utili nelle amministrazioni pubbliche).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Alle assunzioni di cui al presente comma è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. Alle finalità del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie previste per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non utilizzate e, comunque, nel limite di spesa complessivo massimo di 23 milioni di euro. Le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma non rilevano ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno e ad esse non si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/XI/116. 01. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Lavoratori socialmente utili).

1. Nel limite massimo di spesa annuo di 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare per gli anni 2008, 2009 e 2010 apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 1, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, agli oneri finanziari, valutati in euro 62 milioni per ognuno degli anni 2008, 2009, 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, della rubrica Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi:

2008: - 62.000;

2009: - 62.000;

2010: - 62.000.

3256/XI/116. 02. Orlando.

 

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-bis.

(Stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili).

l. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, sono concessi contributi per l'anno 2008 per un importo complessivo pari a 210 milioni di curo previa stipula di apposite Convenzioni tra le regioni interessate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo per l'anno 2008. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, delle regioni come sopra individuate, sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime Regioni».

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale in proporzione al numero dei lavoratori di cui al comma 1 presenti in ogni singola regione.

Conseguentemente, alle Tabelle A e B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare rispettivamente le seguenti modifiche:

(Tabella A) 2008: - 100.00;

(Tabella B) 2008: - 110.000.

e, di conseguenza, alla Tabella D, alla voce: DL n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202), apportare la seguente modifica:

2008: + 210.000.

3256/XI/116. 03. Di Salvo, Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino, Buffo, Aurisicchio.

 

ART.117.

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

Art. 117-bis.

(Disposizioni in tema di cooperative).

l. L'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si interpreta nel senso che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria devono applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

2. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: «non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda» sono aggiunte le seguenti: «e, per gli appalti di servizi e nei confronti dei lavoratori riassunti dalle aziende subentranti a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati, ai sensi dei predetti contratti collettivi di settore, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, non comporta l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di licenziamenti collettivi, anche ai fini di cui all'articolo 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

3256/XI/117. 01. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

ART.118.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2008 é previsto uno stanziamento di due milioni di curo per promuovere l'iscrizione all'Inail dei dipendenti del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

3256/XI/118. 1. Pagliarini.

 

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il blocco delle assunzioni previsto per gli enti dei Servizio Sanitario Nazionale non si applica a1 profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

5. Al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 aggiungere il seguente periodo: «Tale formazione è elettivamente erogata dai Tecnici della Prevenzione operanti nei servizi preposti alla prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. Al fine di garantire il mantenimento delle competenze nel tempo gli RSL, devono frequentare moduli di aggiornamento con frequenza minima biennale».

6. Al comma 6 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 aggiungere le parole: «e comma 4».

7. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo le parole «scienze forestali» aggiungere «tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro». Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo le parole «non è richiesto» aggiungere «per i laureati in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e».

3256/XI/118. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Dopo l'articolo 118, inserire il seguente:

Art. 118-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto).

l. All'articolo 62, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera b) le parole «individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto» sono sostituite dalle seguenti «che viene dedotto in contratto, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che pur potendo essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa, non può totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi: «Ai fini di assicurare l'esistenza dell'autonomia del lavoratore, le parti definiscono al momento della stipulazione del contratto il risultato da raggiungere in tutti i suoi elementi qualificanti, che non possono essere variati successivamente dal committente in modo unilaterale. Il contratto specifica che il lavoratore autodetermina, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione».

2. All'articolo l, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che abbiano in essere un contratto alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto un'indennità di disoccupazione. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i criteri e le modalità di assegnazione dell'indennità per gli anni 2008, 2009 e 2010.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato di 40 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare rispettivamente le seguenti modifiche:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

3256/XI/118. 01. Di Salvo, Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino.

 


ART.122.

Dopo l'articolo 122, inserire il seguente:

Art. 122-bis.

(Riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici).

1. Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli arati di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.

2. Per i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 13 della legge n. 335 del 1995 l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo. Per il calcolo dell'onere di riscatto si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .

3. Per tutti gli altri lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui all'articolo 1 comma 6 della legge n. 335 del 1995 l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.

4. La facoltà di riscatto di cui al precedente comma 3 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. II contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5. Gli oneri da riscatto di cui ai precedenti commi possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in umica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi 4 e 5 sono utili ai funi del raggiungimento del diritto alla pensione.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro per il 2008, 50 milioni di euro per il 2009, 50 milioni di curo per il 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito in legge n. 127 del 2007.

3256/XI/122. 01. Pedica.

 

ART.145.

Al comma 3, capoverso Art. 36, sostituire le parole: quindici unità con le seguenti: trenta unità.

3256/XI/145. 1. D'Alia, Bosi.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 526, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo periodo, dopo le parole «contingente di personale non dirigenziale» aggiungere le parole «con esclusione del personale dirigenziale medico, veterinario, sanitario, tecnico, professionale e amministrativo del comparto del SSN e del Ministero della Salute con contratto a termine.».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per ciascun anno del triennio 2008-2010, fino a concorrenza dell'onere stimati in 50 milioni di euro.

3256/XI/145. 2. Pellegrino.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal presente articolo, non si applicano per il personale in servizio lino a copertura delle vacanze di organico.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 103.380;

2009: - 103.380;

2010: - 103.380.

3256/XI/145. 3. Pagliarini.

 

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: e al Corpo nazionale del vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

3256/XI/145. 4. Pagliarini.

 

ART.146.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: All'articolo 1 comma 562 della legge n. 296 del 2006 sono aggiunte le parole: «ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità, limitatamente ai comuni situati in aree disagiate, isole minori e zone montane».

3256/XI/146. 1. D'Alia, Bosi.

 

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo l, comma 562, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, sono aggiunte le parole: «ed il personale trasferitosi presso altro ente locale per mobilità».

3256/XI/146. 2. D'Alia, Bosi.

 

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ed alla tutela del patrimonio agroforestale aggiungere le seguenti: nonché per esigenze connesse alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Ministero della Difesa.

Conseguentemente:

al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: ed il Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: nonché il Ministero della Difesa;

al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale non dirigenziale a tempo determinato con una anzianità di almeno anni 3 di servizio comunque maturata anche se non in servizio all'atto di emanazione della presente legge, anche con contratti di diritto privato purché stipulati dall'Amministrazione.

3256/XI/146. 3. Caruso, Rocchi.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'attività di soccorso e all'attività di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente per un numero complessivo di 3.000 unità con la qualifica di vigile permanente.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 103.380;

2009: - 103.380;

2010: - 103.380.

3256/XI/146. 4. Pagliarini.

 

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il personale LSU o ex LSU che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio e il personale che comunque maturi o abbia maturato il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro flessibile anche differenti tra loro o in un arco temporale superiore agli ultimi cinque anni purché nell'ambito della stessa Amministrazione e fermo restando l'aver espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il personale LSU o ex LSU che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio e il personale che comunque maturi o abbia maturato il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro flessibile anche differenti tra loro o in un arco temporale superiore agli ultimi cinque anni purché nell'ambito della stessa Amministrazione e fermo restando l'aver espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge.

3256/XI/146. 5. Caruso, Rocchi.

 

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:

5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell'accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avére effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, si interpreta che deve sussistere nel predetto quinquennio.

5-ter. II parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende, anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte, nel limite delle risorse derivanti da quelle verificatesi nell'anno.

3256/XI/146. 6. Zaccaria, Naccarato, Boato, Amici, Ferrari, Incostante, Delbono, Motta, Franco Russo.

 

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 519, 558 e 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3256/XI/146. 7. Pagliarini.

 

Al comma 7, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: ovvero che abbiano espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione.

3256/XI/146. 8. Motta.

 

Al comma 7, primo periodo, lettera b), dopo le parole: in essere alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: ovvero in servizio a tempo determinato.

3256/XI/146. 9. Caruso, Rocchi.

 

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

3256/XI/146. 10. Pagliarini.

 

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) già utilizzati nell'ambito di servizi esternalizzati ed internalizzati presso i Centri di Prima Accoglienza e presso le Comunità per minori, istituite con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in ruolo, previa prova selettiva, fino ad un massimo di 60 unità di quel personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni in modo continuativo presso le strutture indicate al comma 1, che svolge attività di Sorveglianza sia diurna che notturna, di Assistenza Educativa e di Animazione, ancorché lavoratori di Cooperative appaltatrice dei servizi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,4 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione della giustizia minorile.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1,4;

2009: - 1,4;

2010: - 1,4.

3256/XI/146. 11. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.

 

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) il personale LSU o ex LSU che abbia maturato il requisito di tre anni di servizio e il personale che comunque maturi o abbia maturato il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro flessibile anche differenti tra loro o in un arco temporale superiore agli ultimi cinque anni purché nell'ambito della stessa Amministrazione e fermo restando l'aver espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3256/XI/146. 12. Caruso, Rocchi.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministero della Difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2008, ad assumere personale dell'Area «B», posizione economica «B1», a seguito di progressioni professionali verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all'Area «A».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.836;

2009: - 1.836;

2010: - 1.836.

3256/XI/146. 30. Giuditta.

 

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e c), che non abbia già espletato procedure selettive di natura concorsuale o comunque previste da norme di legge.

3256/XI/146. 13. Caruso, Rocchi.

 

Al comma 12, sostituire le parole: sono prorogati al 31 dicembre 2008 con le seguenti: sono prorogati e trasformati a tempo indeterminato e anche in ruolo soprannumerario entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3256/XI/146. 14. Caruso, Rocchi.

 

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo l, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2008 e 2009»;

b) dopo le parole: «in attività di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, anche con assegno di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519 nonché all'assunzione dei vincitori di concorso»;

c) le parole: «e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «, 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Entro il 31 dicembre 2009 i contratti dì lavoro parasubordinato per attività di ricerca di cui al presente comma sono convertiti, alla foro scadenza, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che verranno prorogati fino al completamento delle procedure di stabilizzazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 50.000.

3256/XI/146. 15. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

 

Al comma 18, dopo le parole: abbia maturato aggiungere le seguenti: o maturi.

3256/XI/146. 16. Pagliarini.

 

Al comma 18, sostituire le parole: nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data con le seguenti: nonché una riserva non inferiore al 30 per cento al personale di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 7 del presente articolo che noti abbia già espletato procedure selettive di natura, concorsuale o comunque previste da norme di legge in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data e al personale proveniente da processi di reinternalizzazione di servizi appaltati dalle Amministrazioni suddette o licenziato a seguito di mancato rinnovo degli appalti stessi. A decorrere dall'anno 2008, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere altresì alla reinternalizzazione di servizi pubblici già esternalizzati. Le Amministrazioni possono applicare nei confronti del personale impegnato nelle ditte appaltatrici riveniente da processi di reinternalizzazione di servizi appaltati dalle Amministrazioni suddette o licenziato a seguito di mancato rinnovo degli appalti stessi le previsioni di cui al comma 7 del presente articolo.

3256/XI/146. 17. Caruso, Rocchi.

 

Al comma 18, sostituire le parole: tre anni con la seguente: due.

3256/XI/146. 18. Pagliarini.

 

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, nei confronti del personale operaio del Corpo forestale dello Stato non si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

21-ter. Per le riassegnazioni conseguenti alle attività operative svolte dal Corpo forestale dello Stato per conto delle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per la riassegnazione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile e di incendi boschivi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede in deroga al limite dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/XI/146. 19. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

 

 

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. I Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane e i Consorzi di Comuni costituiti e/o individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 8 comma 3/a della legge n. 328 del 2000 per l'esercizio delle funzioni istituzionali concernenti gli interventi sociali e per la gestione degli stessi, possono assumere specifiche figure professionali quali assistenti sociali, educatori professionali, operatori Socio Sanitari, nei limiti dei posti vacanti in dotazione organica ivi compresi i posti resisi disponibili a seguito di mobilità esterna, al fine di garantire il livello essenziale dei servizi alla persona, secondo la disciplina dell'articolo 22 della legge n. 328 del 2000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

3256/XI/146. 20. Provera, Franco Russo, Rocchi.

 

Sopprimere il comma 23.

3256/XI/146. 21. Incostante.

 

Al comma 24, primo periodo, dopo le parole: e Zecca dello Stato, aggiungere le seguenti: ed il personale dell'Inps, già dipendente dell'ex-Iri.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 200;

2009: - 200;

2010: - 200.

3256/XI/146. 22. Zipponi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio in amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti, ai sensi dell'articolo 30, commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 ottobre 2007. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D dei decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle Amministrazioni ove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali anche interne. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3 milioni;

2009: - 3 milioni;

2010: - 3 milioni.

3256/XI/146. 23. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 25, lettera a), sostituire le parole: è verificata con le seguenti: sono trasformate. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle previsioni di cui alla presente lettera e a valere sul «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato del differenziale tra la spesa precedentemente sostenuta, per i contratti non a tempo indeterminato e la spesa necessaria alla trasformazione degli stessi. Inoltre gli incrementi di spesa dovuti all'attuazione delle previsioni della presente lettera, nonché delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo (come modificato) non verranno computati ai fini delle previsioni di riduzione della spesa del personale richieste dalla normativa vigente per la concorrenza degli enti del servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3256/XI/146. 24.Caruso, Rocchi.

 

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni, a decorrere dal 2008, a favore dell'Istituto nazionale di statistica finalizzata all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

3256/XI/146. 25. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

 

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, con le seguenti: A tal fine, è autorizzata la spesa di 700 mila euro,.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 200;

2009: - 200;

2010: - 200.

3256/XI/146. 26. Mellano, Provera.

 

Al comma 29 aggiungere in fine le seguenti parole: Al fine di meglio coniugare il principio della certezza della pena con la rieducazione dei detenuti attraverso la copertura delle direzioni dell'area pedagogica degli Istituti penitenziari di 1a fascia è disposta l'assunzione da parte del Ministero della Giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di ulteriori 15 dirigenti di Area Pedagogica attingendo alle graduatorie dei concorsi già espletati con le diverse procedure concorsuali, secondo il loro scorrimento con il metodo comparato.

Conseguentemente, ai relativi oneri finanziari, valutati in 0,5 milioni euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante conseguente riduzione dei seguenti importi iscritti alla tabella A, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 0,5;

2009: - 0,5;

2010: - 0,5.

3256/XI/146. 27. Palomba.

 

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di Operatori di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - presso i Centri di Prima Accoglienza e presso le Comunità per minori, istituite con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in ruolo, previa prova selettiva, fino ad un massimo di 60 unità di quel personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni in modo continuativo presso le strutture indicate al comma 1, che svolge attività di Sorveglianza sia diurna che notturna, di Assistenza Educativa e di Animazione, ancorché lavoratori di Cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,4 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione della giustizia minorile.

3256/XI/146. 28. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

ART.148.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Nelle more fino alla fine del comma con le seguenti: previa definizione della disciplina contrattuale relativa ai profili di inquadramento, al trattamento giuridico ed economico, ai percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze maturate e dei titoli professionali eventualmente posseduti.

*3256/XI/ 148. 1. Fundarò, Sasso, Folena, Tranfaglia, Guadagno, De Simone.

 

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Nelle more fino alla fine del comma con le seguenti: previa definizione della disciplina contrattuale relativa ai profili di inquadramento, al trattamento giuridico ed economico, ai percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze maturate e dei titoli professionali eventualmente posseduti.

*3256/XI/ 148. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) è aggiunta l a seguente:

«g-bis) a valere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di cento milioni di euro per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

3256/XI/148. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

 

ART.149.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, per i Direttori s.g.a, del Comparto Scuola è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 50 milioni di euro da utilizzare per il corretto inquadramento retributivo nelle posizioni stipendiali di coloro che hanno conseguito l'area D il 1o settembre 2000 e di coloro che sono stati assunti nella stessa area il 1o settembre 2001 e il 1o settembre 2002 (si fa esclusivo riferimento agli anni citati, poiché dal 1o settembre 2003 l'inquadramento retributivo è avvenuto correttamente). Tempi e modalità del nuovo inquadramento sono definiti in apposita sequenza contrattuale da tenersi presso l'ARAN entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza dell'accordo tra ARAN e Organizzazioni Sindacali rappresentative, a partire dal 15 aprile 2008, il Ministro della Pubblica Istruzione è autorizzato ad emettere un decreto ministeriale che ridetermini l'inquadramento retributivo dei Direttori s.g.a. individuati dalla presente norma.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000;

2010: - 25.000.

3256/XI/149. 1. Pedica, Porfidia.

 

Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

3256/XI/149. 2. Pagliarini.

 

Al comma 11 sostituire le parole: 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 2429 milioni per l'anno 2008 e in 3981 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi della Tabella C di parte corrente fino a concorrenza degli oneri.

*3256/XI/ 149. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Andrea Ricci.

 

Al comma 11 sostituire le parole: 240 milioni di curo per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 2.429 milioni per l'anno 2008 e in 3.981 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi della Tabella C di parte corrente fino a concorrenza degli oneri.

*3256/XI/ 149. 4. Di Salvo, Rocchi, Buffo, Burgio, De Cristofaro, Pagliarini, Pellegrino.

 

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 8-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, le parole «per l'anno 2007» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 2007».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/XI/149. 20. Rugghia.

 

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva nella scuola).

1. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della citata legge n. 124 del 1999.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.200;

2009: - 2.200;

2010: - 2.200.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'università e ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.200;

2009: - 2.200;

2010: - 2.200.

3256/XI/149. 01. Pedrini.

 

 

ALLEGATO 2

 

Legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminata la Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 2008, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di raggiungimento di un più elevato e duraturo sviluppo, di un maggior grado di equità sociale e del pareggio di bilancio entro il termine della legislatura, indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011;

le misure contenute nel disegno di legge finanziaria si affiancano, in un'ottica di crescita e di equità, a quelle in materia di previdenza, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, competitività, inclusione sociale previste dal disegno di legge C. 3178, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, che dà attuazione al Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali;

valutato che, nell'ambito di competenza della Commissione, sono previste misure volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, sia nel settore privato che nel settore pubblico, a favorire la creazione di nuova occupazione stabile, a garantire maggiore sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto sancito nella legge delega n. 123 del 2007, e una più ampia tutela della salute dei lavoratori, nonché ad assicurare gli ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi aziendale, ad elevare l'importo degli assegni familiari per i soggetti più bisognosi, all'equiparazione del congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento a quelli previsti per il figlio biologico, a tutelare l'occupazione e ad adeguare il sistema previdenziale, in particolare per accrescere la tutela sociale dei lavoratori «parasubordinati»;

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle tematiche riguardanti i processi di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego e l'utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ulteriori forme di tutela delle tipologie contrattuali non riconducibili al lavoro dipendente.

 

 

ALLEGATO 3

 

Legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2008.

 

PROPOSTA DI RELAZIONE DI MINORANZA

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», nelle parti di propria competenza;

premesso che:

l'articolo 145, comma 3, disponendo per le pubbliche amministrazioni il divieto di assumere con forme contrattuali di lavoro flessibile, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, sancisce una netta discriminazione tra pubblico e privato e, implicitamente, costituisce una ammissione della incapacità del sistema italiano di sottrarsi alla logica della sanatoria, giustificata dalla sbagliata equazione flessibilità=precariato;

la citata disposizione, inoltre, prevedendo una deroga esclusiva per il settore pubblico alle norme civilistiche in materia di lavoro, determina un pericoloso regresso rispetto alle scelte del Legislatore negli anni '90 che portarono alla privatizzazione del pubblico impiego, sotto la forte spinta della necessità di ammodernare l'apparato e l'attività delle amministrazioni pubbliche, di cui non si potevano più tollerare sprechi ed inefficienze;

le disposizioni relative ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 145, che prevedono una limitazione dello strumento del lavoro straordinario nelle amministrazioni statali, reprimono, in generale, la produttività del lavoro nel settore pubblico e, nello specifico, penalizzano e non agevolano il lavoro delle Forze armate e di polizia, nonché quello dei vigili del fuoco;

l'articolo 146, comma 5, prevedendo la formula «espletamento di procedure selettive di natura concorsuale», invece di quella più rigorosa di «superamento di procedure concorsuali», o comunque di «superamento di un concorso pubblico», in ordine alle modalità di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola l'articolo 97 della Costituzione e il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2004, la quale sancisce che: «Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale»; lo stesso articolo 146, comma 5, non facendo espresso riferimento a concorsi pubblici con riserva di posti, in cui la percentuale della riserva a favore degli interni non sia particolarmente elevata, è lacunoso, irrazionale e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e contrasta con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002);

secondo la Corte costituzionale: «è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali "da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando cosi il reclutamento dei migliori", e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare "gli effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre» (sentenze n. 313 del 1994 e n. 194 del 2002);

sempre l'articolo 146, comma 5, spostando alla data del 28 settembre 2007 il termine di cui all'articolo 1, comma 526, della Finanziaria 2007, posticipandolo di un anno, configura la possibilità di qualificare impropriamente come «precari» anche i lavoratori con contratto a tempo determinato con pochi mesi di anzianità di servizio, pur essendo noto che la qualificazione del concetto di precarietà nel mondo del lavoro non può prescindere da un dato temporale che non può non essere che di lunga durata e, comunque, non di qualche mese;

l'articolo 146, da un lato, con il comma 5, apre la possibilità della stabilizzazione ad una platea di oltre 120.000 lavoratori con contratto a tempo determinato, e dall'altro, con il comma 9, prevede di finanziare l'operazione con un fondo esiguo, pari a 60 milioni di euro, da ripartire in parti eguali nel triennio 2008-2010, che si vanno ad aggiungere ai 50 milioni di euro stanziati con la Finanziaria 2007, rischia di ingenerare un aumento del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con grave danno alle casse dello Stato;

l'articolo 146, non fornendo alcuna risposta alle legittime richieste di assunzione di vincitori e idonei dei concorsi pubblici, che vengono ingiustamente penalizzati a favore delle progressioni interne e della sanatoria indiscriminata dei precari, quest'ultima possibile solo in teoria, svilisce il principio della meritocrazia nell'ambito delle procedure di reclutamento, con grave danno al buon andamento della pubblica amministrazione;

 

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

 

«Baldelli, Bodega, Fabbri».


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Dorina BIANCHI.

 

La seduta comincia alle 9.30.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

 

Dorina BIANCHI, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) ed il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Avverte, inoltre, che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della salute, della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze limitatamente alle parti di competenza. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresento che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, mi riservo di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolineo come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricordo che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti verrà fissato dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di oggi pomeriggio.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, iniziando la sua relazione dall'illustrazione degli articoli della finanziaria che incidono su materie di interesse della Commissione, rileva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 2, modificati nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, recano disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, mentre i commi 4 e 5 dell'articolo 2 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio.

Il comma 34 dell'articolo 4 sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali: si prevede che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità del loro utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la loro distruzione, qualora vengano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al cinque per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerino destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, per cui non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

L'articolo 5, introdotto dal Senato, esonera dal pagamento del canone RAI (limitatamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza) i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità. Si sofferma quindi sull'articolo 9, osservando che il comma 32, introdotto durante l'esame al Senato, demanda a un decreto interministeriale, da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all'elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente totalmente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari «orfanili» (in cui, cioè, siano deceduti entrambi i genitori). Il successivo comma 33, introdotto d al Senato, proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili. Pertanto, l'importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08. Il comma 35 del medesimo articolo, introdotto dal Senato, estende ai sordi l'esenzione dalla tassa di concessione governativa sui telefonini (attualmente prevista per gli invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché per i non vedenti).

L'articolo 29, volto a dare attuazione agli accordi stipulati tra il Governo e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, che impegnano le regioni interessate al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti. Il comma 1 stabilisce, infatti, un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro, da parte dello Stato, in favore delle menzionate regioni, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005. Il comma 2 stabilisce l'obbligo da parte delle regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni finanziarie erogate dallo Stato. Il comma 3 prevede che lo Stato procede all'erogazione, anche graduale, delle anticipazioni, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito regionale, con il supporto dell'advisor contabile, secondo le previsioni del piano di rientro e le indicazioni contenute in appositi contratti, sottoscritti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, che specifichino le condizioni di restituzione. Le regioni devono provvedere all'immediata estinzione dei debiti in oggetto per l'importo corrispondente alle anticipazioni percepite. Il comma 4 dispone infine che le regioni che hanno sottoscritto i citati accordi per il rientro dal disavanzo sanitario e non hanno rispettato il patto di stabilità interno, in uno degli anni precedenti il 2007, hanno diritto di accedere al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

In base all'articolo 30 (che novella l'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge finanziaria per il 2007), l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l'accesso alle risorse del Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive.

L'articolo 33, introdotto dal Senato, che autorizza una spesa di 14 milioni di euro (per il solo anno 2008) da destinare alle politiche concernenti le collettività italiane residenti all'estero e alle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, si ricordano, in modo particolare, la Conferenza dei giovani italiani nel mondo e il Museo dell'emigrazione italiana.

L'articolo 48 introduce misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del settore agroalimentare ed una diffusione delle informazioni presso i consumatori, incaricando, in particolare, il Ministero delle politiche agricole di promuovere, di intesa con gli enti locali, l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo.

Inoltre, i commi da 5 a 7 dell'articolo 67 incrementano da 20 a 23 miliardi di euro le risorse finalizzate al programma di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinando altresì specifiche risorse alle unità di risveglio dai comi, alle unità di terapia intensiva neonatale, agli screening neonatali ed alle strutture per le cure palliative.

L'articolo 75 autorizza un finanziamento pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti. Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione ed alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica.

L'articolo 79, introdotto dal Senato, il quale novella la disciplina, recata dalla legge finanziaria per il 2007, in materia di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, rendendo permanente la quota di riserva del Fondo sanitario nazionale destinata a tali progetti ed elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento.

L'articolo 82 reca disposizioni in materia di spesa farmaceutica e di utilizzo dei medicinali. Tale norma limita la possibilità di uso dei medicinali non ancora autorizzati in Italia e di uso dei farmaci in termini diversi rispetto all'autorizzazione. In particolare, i commi da 3 a 5 dettano disposizioni per evitare sprechi di medicinali, il comma 6 concerne l'applicazione dei limiti di spesa farmaceutica per il 2007, mentre il comma 7, aggiunto dal Senato, dispone un ulteriore contributo straordinario, pari ad 1 milione di euro annuo per il triennio 2008-2010, in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Infine, il comma 8, inserito dal Senato, istituisce, presso il Ministero della salute, un registro dei dottori in chiropratica, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 83 autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti. Per questo articolo, sarebbe opportuno un maggior coordinamento delle disposizioni con quelle recate dall'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, attualmente in sede di conversione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 84 recano disposizioni in materia di personale della Croce rossa italiana. Il comma 1 dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

L'articolo 85, introdotto dal Senato, è volto a modificare l'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), sopprimendo il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la pratica della sterilizzazione. In proposito, ricorda che la Commissione ha avviato, nella seduta del 15 novembre 2007, l'esame di alcune proposte di legge di riforma della citata legge n. 281 del 1991.

L'articolo 86, al comma 1 - nel testo modificato dal Senato - prevede un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

L'articolo 87, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, esclude, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (comma 1).

Il comma 2, a tal fine, incrementa il livello di finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale di 834 milioni (per il medesimo anno). Tale importo è ripartito tra le regioni secondo i criteri generali adottati per il medesimo anno.

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria del suddetto incremento, il comma 3 riduce, nella misura di 326 milioni di euro per il 2008, la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'articolo 88 promuove l'adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell'assistenza protesica, fissando altresì un tetto di spesa per il 2008 per tali prestazioni ed escludendo taluni adempimenti per le aziende produttrici di dispositivi protesici su misura.

L'articolo 97 prevede stanziamenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, tema che peraltro è da tempo argomento di discussione in Europa.

Ai sensi del comma 3, l'istituendo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, oltre a corrispondere il contributo alla Fondazione, deve finanziare una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, al fine di assicurare il confronto permanente tra i diversi stakeholders, nonché attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta di documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

L'articolo 98, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - per l'anno 2008 e con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno - di un «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. Il comma 3 demanda ad un successivo decreto interministeriale l'approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici previsto dal comma 1, disponendo che tale programma dovrà prevedere prioritariamente la messa in sicurezza: degli edifici scolastici ed universitari; delle strutture ospedaliere; delle caserme; degli uffici aperti al pubblico.

Viene infine previsto che lo stesso decreto provveda al riparto delle risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

L'articolo 102, introdotto dal Senato, aggiunge all'articolo 1, comma 1251, della legge finanziaria 2007, le lettere c-bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, con particolare riferimento alla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

Il Fondo per le politiche per la famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio, nel maggio 2006, con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007, in base al successivo decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Successivamente, il comma 1250 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha integrato le citate risorse attraverso uno stanziamento di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

L'articolo 103, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

L'articolo 104, introdotto dal Senato, incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge finanziaria 2007, per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

In proposito si ricorda che il Fondo è stato istituito, dalla scorsa finanziaria, presso il Ministero della solidarietà sociale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

L'articolo 105 introduce nei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale due quote di riserva destinate a finalità di assistenza a disabili gravi.

Il comma 1 destina una quota non inferiore al 4 per cento allo svolgimento del servizio previsto dalla legge finanziaria 2003, il cui articolo 40 ha previsto che i volontari del servizio civile nazionale possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili che svolgano un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari, e che ne facciano richiesta.

Il comma 1 dell'articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria.

Infine, illustra le parti delle Tabelle allegate al disegno di legge che riguardano le materie di competenza della Commissione. Ricorda quindi che la tabella A provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti non incidono sugli stati di previsione dei singoli ministeri poiché il fondo è iscritto in un'apposita u.p.b. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella relazione di accompagnamento dell'originario disegno di legge finanziaria per il 2008 si evidenziano le finalizzazioni degli accantonamenti dei vari Ministeri.

Per le materie di interesse della XII Commissione segnala, in particolare, per il Ministero dell'economia e delle finanze, l'accantonamento relativo all'introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-ospedaliero; per il Ministero della salute, l'accantonamento relativo all'alleanza degli ospedali del mondo, alla vigilanza sul doping, ad interventi urgenti in materia sanitaria, all'introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-ospedaliero, ai diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, alla discriminazione razziale, alla delega all'immigrazione, nonché alla realizzazione di interventi vari; per il Ministero della solidarietà sociale, l'accantonamento relativo all'assistenza agli anziani, all'istituto per il lavoro, alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, all'istituzione in Foggia di una sezione staccata della Corte di Appello di Bari e del Tribunale per i minorenni, al conflitto d'interessi, all'assegno sostitutivo per l'accompagnamento militare, all'istituzione del difensore civico per le persone private della libertà personale, ai diritti e doveri per le persone stabilmente conviventi, alla discriminazione razziale, nonché alla delega sull'immigrazione.

Nella Tabella B, che provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale, con funzioni e caratteristiche identiche a quelle del fondo di parte corrente, per quanto riguarda i Ministeri della salute e della solidarietà sociale, non risultano accantonamenti a loro destinati.

Ricorda quindi che la tabella C concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è operata direttamente dalla legge finanziaria, riportando gli interventi più rilevanti di interesse della XII Commissione.

Illustra infine la tabella D, concernente il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificato tra le spese in conto capitale e la Tabella F, che riguarda gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, anche in relazione ai rifinanziamenti di cui alla precedente tabella D.

 

Dorina BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il pomeriggio.

 

La seduta termina alle 11.

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Dorina BIANCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Serafino Zucchelli.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

 

Dorina BIANCHI, presidente, ricorda che nella seduta di questa mattina è stata svolta la relazione sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio. Invita pertanto i colleghi che desiderano farlo ad intervenire.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) ricorda che la valutazione della manovra di finanza pubblica deve essere fatta tenendo in considerazione il quadro macroeconomico nel quale la stessa si colloca. Sottolinea in particolare che tale quadro a livello mondiale evidenzia notevoli difficoltà per quel che riguarda i livelli di crescita dell'economia europea, difficoltà che sono da ricollegare non solo alla crescita del prezzo delle materie prime dalle quali è possibile produrre energia ma anche alla crisi dei mutui concessi a cittadini americani, che ha travolto l'intero sistema economico mondiale. Evidenzia, pertanto, che nonostante la difficile situazione delle economie mondiali che vede i paesi europei «arrancare» di fronte alla crescita di paesi come Cina e India, la manovra finanziaria presentata evidenzia una ripresa dell'economia dell'Italia, che si concretizza non solo nel dato, registrato dall'ultima nota di aggiornamento al bilancio, della crescita dello 0,4 per cento del PIL ma anche nel miglioramento di altri fattori macroeconomici per quel che riguarda l'economia italiana. Evidenzia in particolare a tale ultimo riguardo, che segnali positivi arrivano non solo dalla crescita dell'occupazione ma anche dal miglioramento dei dati relativi all'esportazione nei settori più produttivi del nostro Paese.

Segnala, inoltre, che il quadro di finanza pubblica del nostro Paese nel 2006 non era affatto florido, come testimoniato dal fatto che il rapporto debito-PIL si attestava al 4,4 per cento (dato che saliva al 6 per cento considerando la sentenza della Corte di giustizia europea sull'IVA e i pesanti debiti relativi alla gestione delle Ferrovie dello Stato, ricollocati solo ultimamente all'interno del bilancio dello Stato) e che invece in questo ultimo anno e mezzo vi è stata una netta inversione di tendenza, visto che il rapporto debito PIL si attesterà sull'1,8 per cento (quindi in netto miglioramento rispetto alle previsioni del «2 per cento» contenute nel DPEF). Rileva altresì che con la manovra di finanza pubblica si destinano le risorse recuperate attraverso la lotta all'evasione e all'elusione fiscale al sostegno dei cittadini e dei consumatori, provvedendo di fatto a mettere in atto quelle politiche di redistribuzione, secondo criteri di equità sociale che erano state «promesse» dal Governo nell'ambito dell'esame della manovra di finanza pubblica dell'anno scorso. Sottolinea, inoltre, che un aspetto molto meritevole dell'azione del Governo è quello di aver incrementato notevolmente le risorse rientranti nell'avanzo primario, che ammontano oggi ad una quota pari al 2,6 per cento del PIL, rimarcando peraltro che nonostante tale dato sia assolutamente in controtendenza rispetto agli anni passati, esiste comunque la necessità di fare in modo che si giunga a destinare risorse pari almeno al 5 per cento del PIL alla voce avanzo primario. Segnala, quindi, che la manovra si compone oltre che del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di altri provvedimenti collegati ai quali si aggiungeranno ulteriori disegni di legge che riguarderanno molto da vicino materie di competenza della XII Commissione e cioè le materie delle persone non autosufficienti, della famiglia e del Servizio sanitario nazionale. In tale quadro assume particolare importanza il disegno di legge collegato sul Welfare, del quale ha già parlato nel corso della seduta mattutina di oggi.

Ritiene che il disegno di legge finanziaria contenga una serie di norme fondamentali nelle materie di competenza della Commissione e in particolare per quel che riguarda il sostegno di alcuni ceti più fragili e per quel che riguarda il miglioramento del Servizio sanitario nazionale. Ritiene inoltre che le misure in materia di detrazione ICI, in materia di facilitazioni relative ai canoni di locazione e in materia di edilizia pubblica costituiscono un supporto notevole per le politiche a favore del diritto alla casa.

Ritiene, inoltre, che sia di particolare importanza la misura che riguarda l'assegno ai nuclei familiari con disabili, misura che prosegue un percorso già avviato in Commissione sul tema. Stesso discorso si può fare per quel che riguarda le detrazioni di imposta per gli asili nido, che proseguono un discorso già avviato nella scorsa finanziaria. Sottolinea inoltre l'importanza della disposizione che prevede l'eliminazione della tassa di concessione sui telefonini intestati ai non udenti. Per quel che riguarda l'articolo 29, ricorda che tale articolo intervenendo sulla materia dei dissesti finanziari delle regioni per quel che riguarda il settore sanitario, costituisce il completamento di un'azione già cominciata negli anni scorsi, e prevede un intervento ingente da parte dello Stato a favore delle regioni, intervento che consentirà inoltre di soddisfare le esigenze delle aziende private creditrici nei confronti delle regioni.

Giudica inoltre molto positivamente le disposizioni contenute nell'articolo 67 che prevedono interventi importanti nel campo dell'edilizia sanitaria. In conclusione, esprime un giudizio largamente positivo sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI concorda con l'illustrazione effettuata dall'onorevole Burtone e con le considerazioni testé svolte dal deputato Di Girolamo relativamente ai punti fondamentali della manovra di bilancio, evidenziando in particolare che la parte relativa alla materia di tickets sanitari. Annuncia inoltre che il

Governo presenterà un importante emendamento relativo all'educazione continua in medicina (ECM), emendamento che il Governo avrebbe voluto inserire nel decreto-legge n. 159 del 2007 e che risulta fondamentale dato che sulla materia è necessario intervenire con legge, al fine di recepire un accordo tra lo Stato e le regioni recentemente siglato e di porre quindi fine alla fase di sperimentazione, il cui termine finale è fissato per il 31 dicembre 2007.

 

Dorina BIANCHI, presidente, rileva con soddisfazione che la lettera c) del comma 6 dell'articolo 67 assegna 3 milioni di euro all'acquisto di nuove metodiche analitiche per effettuare screening neonatali allargati per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistano evidenze scientifiche efficaci. Segnala, in particolare, che tale finanziamento costituisce uno strumento importante per aiutare molte famiglie che si trovano in gravi difficoltà nel dover affrontare le malattie in questione, malattie che creano disagi e costi notevoli per le famiglie stesse.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), preannunciando che il suo intervento sarà svolto nella seduta di domani, stigmatizza il modo di procedere per quel che riguarda l'approvazione della finanziaria, in quanto non sono stati riservati tempi sufficienti alla Commissione per discutere il provvedimento in oggetto.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, assicura che nella seduta di domani ascolterà tutti gli interventi dei colleghi che vorranno esprimere le loro posizioni sulla manovra di finanza pubblica.

 

Dorina BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Dorina BIANCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Serafino Zucchelli.

 

La seduta comincia alle 9.05

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Dorina BIANCHI, presidente, avverte che nelle sedute odierne della Commissione si svolgerà la discussione sui documenti di bilancio.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) esprime un giudizio complessivamente favorevole sui documenti di bilancio in oggetto. Osserva che la finanziaria per il 2008 contempla una serie di misure ed intervinti particolarmente apprezzabili e condivisibili finalizzati alla tutela ed al sostegno delle fasce sociali più deboli. Richiama al riguardo le politiche di salvaguardia a favore dei cosiddetti «incapienti», gli incentivi prospettati in favore dell'innovazione alla ricerca, le misure tese alla riduzione fiscale in materia di disciplina delle locazioni e delle connesse detrazioni, gli interventi a favore delle fasce di reddito più basse. Ricorda altresì lo sforzo profuso dal Governo nel tentativo di attivare un percorso normativo volto al rafforzamento della semplificazione amministrativa dei procedimenti e delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni. Pur rilevando che il quadro di risorse disponibili non consente di approntare interventi strutturali o di portata tale da superare compiutamente le molteplici ed articolate problematiche che affliggono lo stato sociale nel suo complesso, apprezza l'intendimento del Governo di privilegiare lo sviluppo e l'equità sociale nel Paese; fa notare al riguardo che specifici temi sono stati sottoposti a particolare attenzione, quali le misure di sostegno ed investimento a favore dei giovani, tra cui richiama la previsione di mille euro di detrazione fiscale per i giovani che prendono in locazione un'abitazione. Si sofferma poi sulla previsione introdotta nel corso dell'esame della finanziaria al Senato relativa alla destinazione dell'extragettito a favore di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come si prevede all'articolo 1, comma 4. Tra le novità sulle politiche sociali sottolinea l'esonero della tassa di concessione governativa sui cellulari per i soggetti affetti da sordità, nonché l'esonero del canone RAI per gli ultra settantacinquenni. Richiama quindi le disposizioni relative alla detrazione IRPEF sulle spese sostenute per gli asili nido e i servizi all'infanzia. Esprime apprezzamento per l'istituzione del registro dei dottori chiropratici; ravvisa al riguardo l'opportunità di introdurre una analoga disposizione anche per gli osteopati, mentre in relazione agli emotrasfusi ritiene utile attivare un coordinamento con quanto disposto in materia dal «collegato fiscale». In relazione all'articolo 84 della finanziaria, commi 1 e 2, auspica l'inserimento di una più efficace previsione di tutela per il personale precario della Croce Rossa. A tal fine ritiene non convincente la previsione secondo cui si procede al graduale assorbimento dei suddetti lavoratori presso le regioni sulla base di apposito protocollo stipulato con le regioni medesime. Si domanda cosa accadrebbe nell'ipotesi in cui le regioni non possano attivare risorse a favore dei circa ottocento lavoratori precari cui si riferisce la disposizione in oggetto. Avanza al riguardo la richiesta al Governo di prendere una chiara posizione su tale vicenda. Si sofferma quindi su un particolare aspetto che ritiene non ben definito e da verificare ulteriormente: si tratta della previsione per il 2008 della soppressione dei ticket. Pur esprimendo apprezzamento per tale previsione, ritiene necessario non porre in correlazione tale misura con le disposizioni afferenti alla riduzione dei costi della politica. Ritiene inopportuno prefigurare una connessione diretta tra la soppressione dei ticket e la riduzione dei gettoni di presenza e delle indennità dei rappresentanti degli enti locali. Sottolinea peraltro che non si registra alcuna certezza sulla copertura finanziaria degli interventi tesi alla riduzione dei ticket sanitari e ritiene inoltre politicamente improprio presupporre che il complessivo sistema della rappresentanza politica degli enti locali dia necessariamente luogo ad inefficienze sprechi delle risorse pubbliche.

 

Roberto ULIVI (AN), intervenendo sull'articolo 82, comma 6, della finanziaria, fa presente che appare incongruo il tetto di spesa farmaceutica in considerazione dell'approvazione, da parte della Camera, del decreto legge n. 159 del 2007. Al riguardo rileva che l'ammontare delle percentuali della spesa farmaceutica convenzionata (13 per cento) e della spesa farmaceutica non convenzionata (3 per cento) presenti nella legge finanziaria sono diverse da quelle previste nel decreto fiscale, che precisamente ammontano rispettivamente al 14 per cento ed al 2,4 per cento. Sottolinea che, di fatto, si diminuisce la spesa per la farmaceutica territoriale in quanto, contemplando nella stessa anche la distribuzione diretta e quella per conto dei farmaci, si è avuto un incremento solo dell'1 per cento, cioè dal 13 al 14 per cento, mentre i dati in possesso dell'AIFA, anche se incompleti perché non tutte le regioni li hanno trasmessi, dimostrano che la cifra da incrementare avrebbe dovuto essere almeno dell'1,37 per cento. Rileva che una differenza dello 0,37 sulla spesa complessiva del Servizio sanitario nazionale incide in modo non certo lieve. Per quanto riguarda l'articolo 75, evidenzia che il frazionamento regionale dei 700.000 euro previsti inizialmente per il Centro Nazionale Trapianti appare incongruo sotto il profilo teorico, in quanto la sicurezza della rete trapiantologia non può essere considerata di competenza regionale, inoltre non possono sussistere venti «sicurezze» diverse; tale sistema riduce inoltre la cifra ad un ammontare tanto esiguo da non aver rilievo nel bilancio territoriale, mentre il Centro Nazionale può gestire in modo più mirato le risorse. Osserva che, a fronte di un interessamento del Governo nei riguardi dei trapianti, non si registra analoga attenzione a favore del

Centro Sangue che pure ha notevoli difficoltà e necessità. Pur apprezzando lo sforzo del Governo nel prendere in considerazione diversi aspetti del mondo sanitario, sottolinea lo scarso interesse mostrato verso le liste d'attesa, che ancora attendono validi meccanismi di abbattimento, nonché verso il precariato della sanità. In ordine all'articolo 82 della finanziaria, sebbene reputi apprezzabile l'intendimento di realizzare risparmi di spesa mediante il riutilizzo dei farmaci integri nella loro confezione, esprime riserve sul meccanismo del recupero degli stessi ad opera delle famiglie, anche se in assistenza domiciliare, perché non può esservi certezza della corretta conservazione o che non siano stati a contatto con fonti di calore.

 

Giacomo BAIAMONTE (FI) esprime una valutazione decisamente negativa sui documenti di bilancio in oggetto, soprattutto in relazione alla proclamata volontà di procedere, con la presente manovra, ad una riduzione dell'imposizione fiscale. Tale velleitario intendimento, afferma, non produce altro che una limitazione della quota di risorse destinate alle regioni ed agli enti locali, il che indurrà le autonomie territoriali ad ulteriori aumenti della leva fiscale mediante l'innalzamento dei tributi locali. Richiama a tal proposito la decisione ventilata da talune amministrazioni comunali di aumentare l'IRAP e l'IRPEF. Pur apprezzando l'impegno del Governo di commissariare le regioni che si sono dimostrate poco virtuose nell'affrontare i nodi della spesa pubblica nel settore sanitario, stigmatizza la possibilità delle medesime regioni di dar luogo, nella propria autonomia, ad aumenti della pressione fiscale connessa ai tributi di loro competenza. In relazione alla necessità di procedere ad una razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, soprattutto in relazione al coordinamento con le regioni, richiama casi esemplari accaduti nella regione da cui proviene, ed in particolare cita specifici casi accaduti a soggetti che non possono più fruire dei servizi di assistenza familiare in quanto non più previsti dall'attuale normativa relativa ai livelli essenziali di assistenza (LEA). In relazione all'articolo 75 del testo della finanziaria, si sofferma sulla situazione in cui versa la rete trapiantologica nel Paese. Rammenta che prima dell'approvazione della legge sui trapianti n. 91 del 1999 esistevano soltanto due centri per i trapianti; solo successivamente è stato istituito, e rammenta di esserne stato propugnatore, il Centro nazionale trapianti. Valuta negativamente l'assegnazione in finanziaria di 700 mila euro a favore del sistema dei trapianti nazionale. Ritiene assolutamente deficitaria e carente l'attuale modalità organizzativa centralizzata della rete trapianti e lacunosa l'informatizzazione del sistema. Specifica al riguardo che il Centro nazionale trapianti dispone di una limitata informatizzazione delle lista di attesa, che riguarda cioè i soli trapianti di pediatria, e non anche per tutti gli altri casi. Tale discrasia provoca di fatto la presenza di una molteplicità di centri regionali, circa venti, con conseguente mancanza di coordinamento e sistematicità nella gestione di tali problematiche. Osserva poi che non si è ancora risolta la questione del consenso al prelievo di organi. Al riguardo rammenta la apprezzabile legge sulla donazione degli organi in caso di morte celebrale. Fa notare che la predetta legge sui trapianti contempla l'istituto del silenzio-assenso al prelievo di organi, tuttavia la relativa previsione non è ancora stata attuata a causa della mancata emanazione dei relativi decreti legislativi delegati. Sottolinea quindi che riveste particolare rilievo la questione relativa all'inserimento nelle facoltà universitarie di medicina dell'insegnamento di bioetica, in relazione alla quale ha presentato una proposta di legge alla VII Commissione. In ordine all'articolo 79, esprime riserve sulle previsioni ivi contenute a favore della ricerca nel settore sanitario, in quanto trattasi di norme destinate esclusivamente alla categoria dei giovani. Ricorda che la ricerca richiede strumenti di coordinamento, centri di ricerca, promozione delle esperienze e competenze acquisite, oltre che incentivi ai giovani. Ravvisa quindi l'esigenza di potenziare ed estendere la platea dei destinatari delle risorse, che risultano peraltro carenti rispetto alle esigenze della ricerca nel settore sanitario. Ricorda al riguardo i passi avanti compiuti negli Stati Uniti nel settore della bioetica dalla ricerca medica in relazione alle cellule staminali, resi possibili dalle ingenti risorse destinate al settore.

 

Dorina BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Dorina BIANCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Serafino Zucchelli.

 

La seduta comincia alle 14.35.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) sostiene che la legge finanziaria presentata dal Governo e modificata dal Senato risulta ancora pesantemente condizionata da vincoli e scelte di tipo economicistico. Apprezza, tuttavia, la difesa del sistema sanitario nazionale; l'aumento, moderato ma significativo, del fondo per le attività sociali; l'attenzione nuova proposta ai problemi dei non autosufficienti, dei giovani, delle famiglie e dei bambini. Preannuncia che il suo gruppo presenterà alcuni emendamenti su temi particolarmente significativi: l'estensione alle vittime del thalidomide dei risarcimenti previsti per i danneggiati dalle emotrasfusioni infette; il mantenimento delle norme che mantengono livelli adeguati di presenza degli insegnanti di sostegno per l'inserimento degli handicappati nella scuola; l'obbligo di offrire a tutti i detenuti tossicodipendenti trattamenti residenziali presso strutture in convenzione con il servizio sanitario nazionale; la stabilizzazione del lavoro svolto fino ad oggi in modo precario dagli infermieri attivi nelle carceri; l'adeguato e necessario finanziamento del passaggio, a lungo auspicato, delle attività della medicina penitenziaria al sistema sanitario nazionale: un passaggio che deve tener conto delle carenze gravissime in tema di assistenza e cura dei detenuti con problemi psichiatrici e di tossicodipendenza. Raccogliendo proposte emerse nella Commissione Bicamerale per l'Infanzia, evidenzia che il suo gruppo proporrà inoltre di garantire la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie che adottano bambini di altri paesi, l'aumento a cinque mesi dei congedi parentali previsti per le coppie affidatarie, il potenziamento del Fondo per l'Infanzia e l'Adolescenza e la previsione, al suo interno, di progetti affidati ai grandi Comuni e alle Province di progetti specificatamente destinati ad una azione di contrasto all'evasione scolastica e allo scivolamento nella delinquenza minorile in quelle zone del paese in cui tali fenomeni con maggiore continuità si manifestano. Fa notare che l'interesse manifestato per tali proposte da molti esponenti della maggioranza permette di ritenere che potranno ottenersi importanti risultati a favore dei più deboli.

 

Mariella BOCCIARDO (FI) si sofferma preliminarmente sulle previsioni relative alla riduzione del costo dell'ICI sulla prima casa. Osserva che l'articolo 2, dal comma 1 al 3, prevede, oltre alle detrazioni già fissate dallo stato e oltre a quelle già deliberate in sede comunale, un'ulteriore detrazione, che è fissata nella misura dell'1,33 per mille della base imponibile e comunque per un importo non superiore a 200 euro su base annua. Rileva che tale detrazione sulla prima casa abbatterà il gettito dell'ICI di 823 milioni di euro. Si chiede al riguardo chi rifonderà i comuni di queste mancate risorse. Lo Stato, sottolinea, nonché i contribuenti. Osserva poi che la prevista riduzione dell'imposta, in media, sarà di 50,2 euro per ogni famiglia che abita nella casa di proprietà. Sostiene però che nel 2007, in base ai bilanci preventivi dei comuni capoluogo, lo sblocco delle addizionali ha aumentato il prelievo a famiglia di 60 euro. Il che crea delle evidenti distorsioni. Dal punto di vista del prelievo locale la detrazione ICI è un ristorno parziale dell'impennata sull'IRPEF attuata lo scorso anno. Ritiene che l'ICI sulla prima casa vada soppressa, in quanto tassa iniqua e fiscalmente scorretta, penalizza ogni anno solo chi ha risparmiato per acquistare la prima casa e permette ai comuni un prelievo tributario che incide solo su una parte dei cittadini. In sostanza, chi è proprietario della prima casa, finanzia il maggior reddito tributario del comune. Ben altra cosa sarebbe se, in regime di federalismo fiscale, ognuno partecipasse in base al proprio reddito alle spese del proprio comune. Si sofferma quindi sulla abolizione generalizzata dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica. Abolizione che ritiene demagogica, che invade la sfera delle competenze regionali, crea notevoli ostacoli al miglioramento dei servizi prestati. Rileva che il cittadino chiede la drastica riduzione delle liste di attesa per gli esami specialistici. Afferma che la norma aggrava in modo significativo i bilanci regionali in tema di sanità.

Si sofferma quindi su alcune norme che sembrano favorire la famiglia. In realtà, evidenzia, sono norme che risolvono questioni aperte dalla precedente finanziaria: è il caso dell'articolo 9, comma 32, che ridefinisce l'assegno per ogni componente inabile presente in un nucleo familiare. Altre reputa invece norme pleonastiche, come quelle riguardanti le misure in favore di soggetti con disabilità grave, quali l'articolo 105, in cui non si aumentano i fondi a disposizione ma si garantisce una ripartizione percentuale sulla base di criteri poco chiari; peraltro tali previsioni sono già ampiamente deliberate dai consigli regionali. Avanza analoghi rilievi in ordine all'articolo 102, in cui si favorisce, in via sperimentale, il ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie, secondo criteri e modalità da definire. Sembra che il governo non abbia la minima conoscenza dei sistemi già collaudati e in atto nelle regioni proprio su questo obiettivo. Il problema, su questo tema, non sono i criteri ma le risorse. Senza le risorse, i criteri e le modalità sono nulli. Richiama poi norme che continuano a penalizzare le libere determinazioni dei cittadini a favore dell'associazionismo sociale, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria. Cita al riguardo il nodo del 5 per mille a cui vengono compresse le opzioni di scelta imponendo un tetto di impiego. Ricorda che il governo e l'attuale maggioranza al Senato sono stati costretti a proporre e approvare un ordine del giorno che impegna il governo a rendere stabile la norma del 5 per mille e liberare l'impiego da un tetto prefissato. Si sofferma quindi su due temi generali di forte rilevanza sociale: le politiche migratorie nazionali e comunitarie e lo sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne. Per quanto riguarda le politiche migratorie, evidenzia che la finanziaria si limita a determinare una spesa di un milione e mezzo di euro per partecipare ai programmi europei in materia migratoria. L'attuale situazione, rileva, meriterebbe un più concreto approfondimento e norme finalizzate alla maggior sicurezza dei nostri cittadini. Per quanto riguarda il Piano contro la violenza alle donne, prende atto che nel 2007 e con la finanziaria per il 2008 le risorse su questo fronte continuano ad essere fortemente deficitarie. Stigmatizza al riguardo la mancata presa di posizione da parte del presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, in occasione della celebrazione della giornata mondiale dell'infanzia del 20 novembre, in merito all'esigenza di istituire in Italia un «Garante dell'infanzia».

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) sostiene che la finanziaria in esame rappresenti un'occasione mancata. Il testo, rileva, risulta privo di misure convincenti finalizzate a contenere la crescita della spesa, come peraltro recita il documento del commissario Joaquin Almunia. Di conseguenza, il prossimo anno, non ci sarà nessun miglioramento nel rapporto deficit-Prodotto interno lordo (Pil), l'avanzo primario rimarrà sostanzialmente invariato e la spesa in interessi aumenterà di un altro 0,1 per cento. Osserva che il bilancio strutturale non registrerà miglioramenti e l'Italia rimane l'unico Paese a dover destinare il 5 per cento delle sue risorse (80 miliardi di euro) al servizio del debito, come ha dichiarato il citato commissario Almunia. Sottolinea che il risultato complessivo per il 2008 vedrà il Pil crescere meno del previsto - solo 1'1,4 per cento, contro il 2,2 della zona euro e il 2,4 dell'Unione Europea - per cui, se non fosse per la Danimarca, il Paese sarebbe all'ultimo posto in Europa. L'Italia paga, dunque, il prezzo delle controriforme del Governo Prodi. Se nel secondo dopoguerra la crescita è stata prevalentemente inflazionistica, da metà degli anni '90 la parità monetaria con le altre economie europee non consente più di compensare le inefficienze strutturali del sistema Italia con le svalutazioni competitive. Così si spiega il differenziale di crescita con il resto d'Europa, quello 0,8 per cento in meno rispetto alla zona euro previsto per il 2008. In questo ultimo quinquennio, ricorda, altri stati hanno implementato riforme strutturali, liberalizzato l'economia, ridotto le tasse, aumentato la competitività, migliorato la qualità della spesa pubblica. Il governo Berlusconi, rammenta, aveva aperto il cantiere delle riforme - la Legge Biagi, le pensioni, la riduzione della pressione fiscale e le infrastrutture - pur in un ciclo di stagnazione europea. Evidenzia che non appena si è manifestata la ripresa (fine 2005-2006), il Governo Prodi ha potuto beneficiare di «tesoretti» insperati, frutto delle riforme strutturali del suo predecessore. L'extragettito 2007 è stato di oltre 16 miliardi di euro e largamente associato a entrate tributarie, superiori per più di 13 miliardi a quelle preventivate. Ravvisa l'opportunità di ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, il carico fiscale sulle imprese, liberalizzare il mercato del lavoro e dei servizi, introdurre la concorrenza anche tra pubblico e privato e spendere molto di più per la ricerca e le infrastrutture. Invece, evidenzia che il Governo ha lasciato correre la spesa delle pubbliche amministrazioni, che incide sui conti dello Stato arrivando al 46 per cento, il numero dei dipendenti pubblici è aumentato del 4 per cento e il rinnovo dei contratti del pubblico impiego è costato 6 miliardi di euro solo nel 2007. Afferma che nella finanziaria 2008 non ci sono «misure convincenti», con il paradosso che, qualora non venisse approvata, l'economia e i conti pubblici andrebbero meglio: l'esercizio provvisorio permetterebbe di eliminare la maggiore spesa pubblica programmata. Evidenzia che se il governo cadesse, l'Italia risparmierebbe notevoli risorse: 14-15 miliardi di euro, avrebbe un migliore rapporto deficit/Pil (attorno all'1,8), riceverebbe il plauso dall'Unione Europea. Tutto ciò faciliterebbe il rientro del deficit pubblico, verso il pareggio di bilancio, riportandolo più che in linea con gli obiettivi e gli impegni internazionali.

 

Fiorella CECCACCI RUBINO (FI) valuta negativamente la finanziaria per il 2008. Si sofferma quindi sull'articolo 83. Ricorda che la commissione Igiene e Sanità del Senato prevedeva per questo articolo un impegno di spesa decennale di 180 milioni annui, per il risarcimento dei danni per cause e contenziosi, tutt'ora pendenti, fra il Ministero della salute e i soggetti talassemici, emofilici ed emotrasfusi e i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Il Governo con un subemendamento, contro la sua stessa maggioranza, ha ridotto ad un anno tale finanziamento. Avanza riserve sulla circostanza che il Governo abbia ritenuto di non provvedere alla formulazione che estendeva l'impegno risarcitorio al decennio 2008-2017 che avrebbe chiuso, una volta e per tutte, le controversie in essere fra il Ministero della Salute e le associazioni di danneggiati da emotrasfusioni e vaccinazioni. In ordine all'articolo 84, rileva che le disposizioni ivi contenute risolvono talune controversie di natura interpretativa al comma 1 dell'articolo 4 della legge del 1991, n. 281. Rileva quindi l'incongruenza di inserire all'articolo 86 due commi che trattano argomenti non omogenei. Al primo comma, rileva, si provvede alla concessione di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV per la prevenzione al tumore al collo dell'utero. Mentre al secondo comma è autorizzata una spesa quarantennale di più di 2 miliardi di euro finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziare internazionali. In merito alle previsioni di cui al primo comma, ritiene opportuno ampliare le risorse ivi previste per consentire che anche le altre fasce di età non contemplate vengano tutelate e per prevedere campagne informative.

 

Elisabetta GARDINI (FI) rileva che la legge finanziaria per il 2008 è demagogica e falsamente rassicurante. Afferma che le risorse extragettito non sono state utilizzate a favore dei contribuenti e la finanziaria nel suo complesso risulta del tutto priva di benefici per i cittadini in quanto si inaspriscono le tasse, si aumentano le tariffe ed il costo della vita. Osserva che il comparto della sicurezza, che dovrebbe costituire un punto nevralgico delle politiche del Governo, si caratterizza per la mancanza di investimenti e la riduzione delle risorse assegnate. Evidenzia la mancata previsione di adeguate risorse da destinare al sistema delle imprese, soprattutto piccole e medie. Un segnale di debolezza deriva inoltre dall'aumento della spesa corrente. Fa notare che la carenza di risorse in molti settori comporta una indicazione di priorità ed interventi che tuttavia non hanno alcuna concretezza e rivestono carattere puramente demagogico e propagandistico. Richiama l'intervento del Presidente del Consiglio al convegno del terzo settore e osserva che, a fronte delle dichiarazioni del Presidente Prodi in tale consesso, non risultano in finanziaria misure adeguate e conseguenti al terzo settore. Ricorda quindi che qualora la finanziaria non venisse approvata e si determinerebbe l'esercizio provvisorio paradossalmente si arrecherebbero benefici alla situazione economica del Paese con il venir meno di tutte le poste di spesa contemplate dalla finanziaria. In relazione alle competenze della Commissione, si sofferma sull'articolo 5, relativo alla esenzione del canone RAI per gli ultra settantacinquenni. Rileva al riguardo che appare stridente l'eccessiva sanzione penale, la pena pecuniaria pari a duemila euro, irrogata a coloro che usufruiscono dei benefici in assenza dei requisiti previsti. Ritiene inoltre non realistica la stima del numero di soggetti, pari a cinquemila unità, cui sarebbe applicabile la norma in esame. In relazione all'articolo 9, comma 32, relativo agli assegni per i nuclei familiari con disabili, evidenzia che si tratta di misure poco efficaci e che rischiano di provocare sperequazioni tra le categorie ivi considerate. Esprime quindi apprezzamento per la prevista esenzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 35, dalla tassa di concessioni governative sui telefonini intestati ai non udenti. In merito all'articolo 9, comma 40, esprime riserve sulle detrazioni di imposta per i canoni di locazione per gli studenti fuori sede, ricordando la non trasparente valutazione dei criteri utilizzati dagli enti locali per assegnare gli alloggi agli studenti fuori sede; esprime quindi l'auspicio che la norma sia formulata in modo tale da evitare qualsiasi forma di spreco delle risorse pubbliche. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 33 della finanziaria, relativo alle collettività italiane all'estero. In ordine all'articolo 97, avanza rilievi critici sulla prevista istituzione di un apposito fondo, che si sovrappone ad analogo fondo già esistente, teso a finanziare strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale di impresa. Auspica quindi che si proceda ad adeguate correzioni della disciplina di cui all'articolo 136, relativa alla destinazione della quota dell'8 per mille e del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si sofferma quindi sull'articolo 103 della finanziaria, avente oggetto lo sviluppo di un piano conto la violenza alle donne; ne evidenzia la portata generica e non incisiva. Esprime riserve su un eccessivo ricorso a strumenti ed iniziative frammentarie e spesso non coordinate su tale materia. Ricorda quindi l'assoluto rilievo che riveste la legge contro l'infibulazione, che andrebbe maggiormente pubblicizzata. Esprime rilievi critici, quindi, sui contenuti dell'articolo 119 della finanziaria, relativo alle politiche migratorie nazionali e comunitarie. In conclusione ribadisce che la finanziaria per il 2008 si limita ad una enunciazione di principi e norme-manifesto che non incidono affatto sulle problematiche ad esse sottese; occorrerebbero misure maggiormente concrete ed efficaci. Auspica pertanto la possibilità di procedere ad accordi anche trasversali tra i diversi gruppi parlamentari in riferimento a specifici temi. Manifesta al riguardo la disponibilità a contribuire ad un miglioramento della disciplina su determinati profili che interessino particolarmente la competenza della Commissione. Richiama infine l'esigenza di richiedere al Ministro della salute quali iniziative si prospettino e quali siano già state promosse in relazione al Fondo delle politiche sulla famiglia.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) esprime una valutazione decisamente negativa sui documenti di bilancio in titolo; fa notare che le problematiche sottese al disegno di legge finanziaria per il 2008 sono affrontate in modo superficiale e demagogico. Sostiene che nel corso dell'esame al Senato sono state inserite numerose disposizioni aventi carattere propagandistico, se non clientelare, del tutto inefficaci e di portata meramente declamatoria. Sottolinea al riguardo che in ordine alla disciplina dell'ICI, le detrazioni previste saranno di fatto vanificate dalla revisione della base imponibile delle rendite catastali. In merito alla prevista detrazione di imposta per i canoni di locazione per gli studenti fuori sede, ravvisa l'esigenza che sia varata una normativa quadro che raccolga tutte le misure a sostegno dei giovani al fine di evitare il ricorso ad interventi frammentari e disarticolati su tale materia. In relazione all'articolo 9, comma 33, ritiene non adeguate le risorse stanziate, pari a 30 milioni di euro, per la copertura della disciplina degli assegni per i nuclei familiari con disabili. In relazione all'articolo 9, comma 33, ritiene altresì irrisorie le risorse destinate alla copertura delle detrazioni di imposta per le rette degli asili nido. Manifesta forti perplessità sulle previsioni dell'articolo 9, comma 40, relativo alle detrazioni di imposta per i canoni di locazione degli studenti fuori sede, in quanto su tale materia occorre considerare diversi parametri non menzionati tra i requisiti, come ad esempio la distanza dello studente rispetto al Comune di provenienza. Esprime riserve sulle modalità di attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria, nonché sulle disposizioni in materia di edilizia sanitaria di cui all'articolo 67, commi da 5 a 7. Osserva che l'articolo 75, recante norme in materia di promozione e sicurezza della rete trapiantologica, non incide adeguatamente sulle problematiche che connotano tale ambito del settore sanitario in cui si registrano evidenti carenze sotto il profilo organizzativo e di relazione alle risorse stanziate che non sono certamente sufficienti. Reputa previsioni di mera facciata quelle di cui l'articolo 82, riguardanti la spesa e l'uso dei farmaci. Avanza una richiesta di chiarimento al Governo in ordine alla portata del comma 8 del medesimo articolo 82, che istituisce, presso il Ministero della salute, il registro dei dottori in chiropratica. Preannuncia al riguardo la presentazione di apposite proposte emendative. Ritiene limitata la destinazione di risorse connessa all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 della legge finanziaria a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario, quali i talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi. Lamenta al riguardo la portata limitata della disposizione rispetto a tutte le categorie di soggetti danneggiati in ambito sanitario e ritiene inopportuno che il previsto indennizzo sia parametrato ai requisiti di reddito. Esprime perplessità sulle previsioni di cui all'articolo 84, comma 2. relativamente al personale della Croce Rossa Italiana.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI interviene per precisare che i lavoratori precari della Croce Rossa Italiana, cui si riferisce la disposizione richiamata dal deputato Lucchesi, sono stati assunti dalle amministrazioni delle autonomie territoriali, in relazione a esigenze di occupazione correlate alle specifiche realtà territoriali interessate.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) si sofferma quindi sulla disciplina dell'articolo 87 della finanziaria relativo all'esclusione, per l'anno 2008, dell'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Evidenzia al riguardo che la disciplina in esame è il frutto di un percorso non lineare e poco meditato, soprattutto sotto il profilo della copertura finanziaria. In merito alla disciplina della destinazione della quota dell'8 per mille e del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deplora che talune categorie di beneficiari non hanno ancora ricevuto le risorse loro destinate.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, intervenendo in sede di replica, richiama gli interventi svolti nel corso del dibattito e sottolinea il rilievo del contributo apportato dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di opposizione, che hanno saputo fornire spunti di riflessione oltrechè rilievi critici e sollecitazioni al Governo alo fine di migliorare un pur apprezzabile impianto del disegno di legge finanziaria per il 2008. Sottolinea che la manovra varata dal Governo intende dare risposte significative sul piano politico-sociale alle istanze presentate dalle diverse categorie in relazione ai settori su cui maggiormente si è impegnato il Governo nel corso della legislatura. Cita in particolare le politiche a favore del sistema della sanità, del lavoro, dei giovani, della ricerca, delle imprese, della famiglia. Fa notare che nel corso dell'esame della finanziaria al Senato sono state individuate risorse aggiuntive per risolvere problematiche specifiche, in relazione alle quali occorre proseguire eventualmente predisponendo una serie di proposte emendative idonee a perfezionare il testo. Esprime apprezzamento per la previsione, nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, di specifici accantonamenti di somme destinate alle esigenze connesse ad ulteriori nodi da affrontare nel proseguo della legislatura in via legislativa.

 

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI si associa alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo. Richiama quindi gli sforzi compiuti per risolvere talune problematiche legate al tema della non autosufficienza. Si sofferma quindi diffusamente sul comparto della sanità, in relazione al quale il Governo ha operato sotto due profili specifici. In primo luogo incrementando i fondi per gli investimenti relativi al servizio sanitario nazionale con un aumento di tre miliari di euro rispetto alle risorse già definite; in secondo luogo, attivando una impegnativa regolamentazione del sistema dei ticket. Al riguardo sottolinea che pur essendo sospeso per il 2008 il sistema della compartecipazione, vi è l'impegno del Governo a proseguire nella ricerca di un sistema razionale ed equo di compartecipazione come, avvenuto in altre realtà nazionali. Dopo aver richiamato quindi talune misure ed interventi contemplati dalla legge finanziaria, auspica una collaborazione di tutti i gruppi parlamentari al fine di completare un percorso di riforme che reputa positivamente intrapreso.

 

Dorina BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e proposte di relazione ai disegni di legge in titolo, è fissato alle ore 15 di lunedì 26 novembre 2007.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.


XIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Antonio Gaglione e per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

 

La seduta comincia alle 11.15.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).

Nel ricordare che un compiuto vaglio di ammissibilità sarà comunque effettuato dal presidente della V Commissione, segnala che, sulla base dei criteri di ammissibilità illustrati in occasione dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio, presentano, a giudizio della presidenza della Commissione, profili critici relativi alla ammissibilità gli emendamenti 3256/XII/9.2 Mosella e 3256/XII/80.1 Pellegrino, l'articolo aggiuntivo 3256/XII/88.02 Bianchi e l'emendamento 3256/XII/100.1 Cancrini. Invita pertanto i presentatori a valutare l'opportunità di una loro riformulazione.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che in sede di dibattito generale, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in merito al problema della stabilizzazione dei precari della CRI e a quello della mancata istituzione del registro degli osteopati accanto a quello dei chiropratici, di cui all'articolo 82, comma 8, problematiche su cui il sottosegretario si era riservato di rispondere.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che nella seduta di giovedì 22 novembre il sottosegretario Zucchelli ha fornito precisazioni sul problema dei precari della Croce rossa italiana.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti e articoli aggiuntivi 3256/XII/75.1, 3256/XII/75.2, 3256/XII/82.2, 3256/XII/82.01, 3256/XII/83.1, 3256/XII/86.01, 3256/XII/88.01, 3256/XII/88.02, 3256/XII/100.1, 3256/XII/100.2, 3256/XII/100.01, 3256/XII/100.02, 3256/XII/103.2, 3256/XII/105.1, 3256/XII/105.03 e 3256/XII/Tab.A.1. Invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi. Raccomanda infine l'approvazione dei suoi emendamenti.

 

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti di competenza del suo dicastero. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/XII/100.2 e 3256/XII/102.2 del relatore, invitandolo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/105.01.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti in materia di solidarietà sociale, ad eccezione dell'emendamento 3256/XII/104.1, su cui il parere è favorevole.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) illustra il suo emendamento 3256/XII/2.1, insistendo perché sia posto in votazione e invitando il relatore a rivedere il suo orientamento.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3256/XII/2.1.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3256/XII/2.1.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, precisa di comprendere le ragioni sottese all'emendamento Pellegrino 3256/XII/2.1. Ricorda peraltro che il disegno di legge finanziaria aumenta considerevolmente le risorse destinate alla sanità e che il Governo ha manifestato l'intenzione di presentare un emendamento in materia di Educazione continua in medicina (ECM). Ribadisce pertanto l'invio al ritiro.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) fa presente che il suo emendamento non intende disciplinare compiutamente l'attività di Educazione continua in medicina, ma si limita a introdurre benefici fiscali a favore dei soggetti che sostengono oneri per tale attività. Rileva altresì che tale misura è volta anche a ridurre il ruolo delle imprese farmaceutiche nell'attività di formazione dei medici.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) dichiara di condividere le valutazioni del relatore e ricorda che il 1o agosto scorso, in sede di Conferenza Stato-regioni, è stato raggiunto un accordo per il riordino del sistema di Formazione continua in medicina. Ritiene comunque sbagliato prevedere l'impiego di risorse pubbliche per l'attività di formazione e aggiornamento di carattere volontario.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia voto favorevole sull'emendamento Pellegrino 3256/XII/2.1.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia voto favorevole sull'emendamento Pellegrino 3256/XII/2.1, sottolineando che le misure ivi previste sono a favore dei pazienti più che del personale medico e hanno inoltre il pregio di ridurre il ruolo delle imprese farmaceutiche nell'attività di formazione, come segnalato dal collega Pellegrino.

La Commissione approva l'emendamento Pellegrino 3256/XII/2.1.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.1.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.1.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.1.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) propone l'accantonamento dell'emendamento Mosella 3256/XII/9.1, di cui è firmatario, al fine di consentire l'approfondimento di alcuni aspetti.

La Commissione concorda.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.2.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.2.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.2.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.2.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) propone l'accantonamento dell'emendamento Mosella 3256/XII/9.2, di cui è firmatario, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

La Commissione concorda.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.3.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.3.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, osserva che l'emendamento Mosella 3256/XII/9.3 non appare coerente con la normativa vigente in materia di servizi socio-educativi. Pertanto, pur non essendo contrario nel merito, ribadisce l'invito al ritiro, ritenendo che l'emendamento potrà essere ulteriormente approfondito nel corso dell'esame da parte della V Commissione, ove ripresentato.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) ritira la propria firma all'emendamento Mosella 3256/XII/9.3.

 

Gero GRASSI (PD-U) insiste perché l'emendamento Mosella 3256/XII/9.3 sia posto in votazione, sottolineando l'importanza di garantire uno spazio adeguato di intervento del Parlamento nell'esame del disegno di legge finanziaria.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, rileva che l'emendamento Mosella 3256/XII/9.3 è molto simile, nella sostanza, all'articolo aggiuntivo Cordoni 103.01. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento citato al fine di esaminarlo in seguito.

La Commissione concorda.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Turco 3256/XII/9.4, di cui è firmataria, concernente l'ONAOSI, che illustra e di cui raccomanda l'approvazione.

 

Roberto ULIVI (AN) annuncia l'astensione sull'emendamento 3256/XII/9.4.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) annuncia l'astensione sull'emendamento 3256/XII/9.4.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 3256/XII/9.4.

 

Luigi CANCRINI (Com.It), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/37.01.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia voto contrario sull'emendamento Di Girolamo 3256/XII/75.1, giudicando irrisorio lo stanziamento in favore dei centri trapiantologici.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia voto contrario sull'emendamento Di Girolamo 3256/XII/75.1.

La Commissione approva l'emendamento Di Girolamo 3256/XII/75.1.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Poretti 3256/XII/75.2.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Poretti 3256/XII/75.2.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Poretti 3256/XII/75.2.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Poretti 3256/XII/75.2.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Poretti 3256/XII/75.2.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Poretti 3256/XII/75.2.

La Commissione approva l'emendamento Poretti 3256/XII/75.2.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) insiste perché sia posto in votazione il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/75.01, che illustra.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Ugo LISI (AN) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01, di cui apprezza le finalità.

Elisabetta GARDINI (FI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, pur non essendo contrario nel merito, ribadisce l'invito al presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01 e a presentare un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare provvedimenti in materia.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) dichiara di condividere le valutazioni del relatore e fa presente che, sulla base dei dati di cui è a conoscenza, in Italia esiste almeno un altro centro per la cura della patologia poliomielitica, con caratteristiche analoghe a quello indicato nell'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, alla luce degli elementi forniti dal collega Di Girolamo, invita il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) dichiara di condividere l'invito del relatore ad una riformulazione.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) osserva che, effettivamente, esiste in Italia un altro centro, in località Ariccia, per la cura della patologia poliomielitica, con caratteristiche analoghe a quello indicato nell'articolo aggiuntivo in esame e che, pertanto, appare opportuna una sua riformulazione.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene che il Governo dovrebbe fornire alcuni chiarimenti al riguardo.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01, per consentire gli opportuni approfondimenti.

La Commissione concorda.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) insite perché sia posto in votazione il suo emendamento 3256/XII/80.1, che illustra.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, fa presente che la Commissione deve concludere l'esame degli emendamenti prima che abbiano inizio le votazioni in Assemblea. Invita pertanto i deputati a contenere, per quanto possibile, la durata degli interventi.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3256/XII/80.1.

 

Ugo LISI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3256/XII/80.1.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, pur riconoscendo l'importanza della tematica su cui verte l'emendamento Pellegrino 3256/XII/80.1, ricorda che essa è già all'attenzione del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 3256/XII/80.1.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.1, volto a consentire, a determinate condizioni, l'impiego di farmaci senza che ne sia conclusa la sperimentazione in fase seconda, e insiste perché sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Poretti 3256/XII/82.1.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.4, volto a consentire l'impiego di farmaci off label, che non intende ritirare.

La Commissione respinge l'emendamento Poretti 3256/XII/82.4. Approva quindi l'emendamento Di Girolamo 82.2.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Girolamo 3256/XII/82.2, gli emendamenti Lucchese 3256/XII/82.5, 3256/XII/82.6, 3256/XII/82.7, 3256/XII/82.3 e 3256/XII/82.8 devono intendersi preclusi.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.10, volto a istituire la professione sanitaria di osteopata e a disciplinare alcuni aspetti della relativa attività. Insiste pertanto perché tale emendamento sia posto in votazione, criticando al contempo la decisione della maggioranza di sopprimere il comma 8 dell'articolo 82, mediante l'approvazione dell'emendamento Di Girolamo 3256/XII/82.2.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) ritiene che l'importante tematica dell'osteopatia, come quella ad essa connessa della chiropratica, debba essere affrontata in termini complessivi e organici. Auspica pertanto che il collega Lucchese voglia riconsiderare la sua decisione e ritirare l'emendamento 3256/XII/82.10 a sua firma.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) ricorda che, in base alla normativa vigente, le professioni possono essere istituite con legge o mediante accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Roberto ULIVI (AN) annuncia voto contrario sull'emendamento Lucchese 3256/XII/82.10.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) osserva, rivolto al collega Di Girolamo, che il suo emendamento 3256/XII/82.10 è volto precisamente a istituire la professione di osteopata con legge dello Stato. Tale emendamento, inoltre, prevede che le modalità attuative dell'ordinamento di tale professione siano definite con regolamento del ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Conclusivamente, osserva che in mancanza di un provvedimento organico in materia, il comma 8 dell'articolo 82 del disegno di legge finanziaria trasmesso dal Senato rappresentasse comunque un'occasione utile per il riconoscimento della professione di chiropratico ed eventualmente di quella di osteopata.

La Commissione respinge l'emendamento 3256/XII/82.10.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.11, insistendo perché sia posto in votazione per ragioni analoghe a quelle addotte con riferimento al suo precedente emendamento 3256/XII/82.10.

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 3256/XII/82.11.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.16, insistendo perché sia posto in votazione.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.16.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.16.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.12, insistendo perché sia posto in votazione.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.12.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.12.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.13, insistendo perché sia posto in votazione.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.13.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.13.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.17, insistendo perché sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.17.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.14, volto a riconoscere il ruolo del personale sanitario, dipendente dalle regioni e dalle province autonome, che esplica attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zanotti 3256/XII/82.14 e ritira il suo analogo emendamento 3256/XII/82.19.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zanotti 3256/XII/82.14.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zanotti 3256/XII/82.14.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, invita il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare l'emendamento 3256/XII/82.14, in modo tale che esso non determini nuovi o maggiori oneri. A tal fine, propone l'accantonamento dell'emendamento Zanotti 3256/XII/82.14 e dell'analogo emendamento Viola 3256/XII/82.24.

La Commissione concorda.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3256/XII/82.15.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) insiste perché sia posto in votazione il suo emendamento 3256/XII/82.18, che illustra.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 3256/XII/82.18.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) ritira il suo emendamento 3256/XII/82.20.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) ritira il suo emendamento 3256/XII/82.21. Insiste quindi perché sia posto in votazione il suo emendamento 3256/XII/82.22, che illustra.

La Commissione respinge l'emendamento Poretti 3256/XII/82.22.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) illustra il suo emendamento 3256/XII/82.23, insistendo perché sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Poretti 3256/XII/82.23.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Villari 3256/XII/82.9: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/82.01.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Elisabetta GARDINI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Ugo LISI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Salvatore MAZZARACCHIO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

La Commissione approva l'emendamento Cancrini 3256/XII/83.1.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) ritira la propria firma all'emendamento 3256/XII/84.1, posto che il Governo sta predisponendo un intervento in materia.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di fare proprio l'emendamento Cancrini 3256/XII/84.1, ritenendo che la sua approvazione possa comunque servire di stimolo al Governo, e insiste perché sia posto in votazione.

 

Ugo LISI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cancrini 3256/XII/84.1, fatto proprio dal deputato Ulivi.

La Commissione approva l'emendamento Cancrini 3256/XII/84.1, fatto proprio dal deputato Ulivi.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Viola 3256/XII/85.01 e 3256/XII/85.02: si intende vi abbia rinunciato.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra il suo emendamento 3256/XII/86.1, sottolineando, anche in base alla sua esperienza professionale, che l'inizio della pubertà nelle bambine può, in taluni casi, collocarsi al tredicesimo anno di età, anziché al dodicesimo. Insiste quindi perché tale emendamento sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Lucchese 3256/XII/86.1.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Mellano 3256/XII/86.2, di cui è firmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Mellano 3256/XII/86.2. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Cancrini 86.01.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) annuncia l'astensione sull'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.01.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) annuncia l'astensione sull'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.01.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) annuncia l'astensione sull'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.01.

 

Roberto ULIVI (AN) invita i presentatori degli emendamenti più rilevanti ad illustrarli, per dar modo a tutti i colleghi di compiere una valutazione di merito.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) si associa alla richiesta del collega Ulivi, invitando, in particolare, i presentatori ad illustrare l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02, chiarendo quale utilità abbia l'istituzione di un registro nazionale dell'endometriosi e come si giustifichi uno stanziamento pari a 200 mila euro.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) rileva che l'istituzione di un registro nazionale dell'endometriosi è importante al fine di consentire un censimento della patologia, sulla base del quale potrà essere definito un intervento normativo maggiormente incisivo.

Giuseppe ASTORE (IdV) annuncia voto contrario sull'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02, lamentando di non essere stato consultato dai colleghi della maggioranza, per sapere se intendesse sottoscriverlo.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) si rammarica per la circostanza riferita dal collega Astore, che invita tuttavia a valutare nel merito il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/88.02.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene che i colleghi della maggioranza dovrebbero affrontare in altra sede i loro problemi e che l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02 rappresenti una sorta di «norma manifesto» dettata unicamente da ragioni di consenso politico.

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) rileva che troppi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati dai colleghi della maggioranza mirano unicamente a dare soddisfazione a istanze particolari e disparate.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, invita i colleghi che si sono pronunciati in senso contrario a riconsiderare la propria decisione, ritenendo che le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02 siano suscettibili di unanime condivisione.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02, pur ritenendo che, anziché dall'istituzione del registro, fosse necessario prendere le mosse dal riconoscimento dell'endometriosi come malattia sociale e dal suo inserimento nei livelli essenziali di assistenza.

 

Giuseppe ASTORE (IdV) rileva, in aggiunta a quanto osservato in precedenza, che l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02 verte in materia di legislazione concorrente.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 3256/XII/88.02, al fine di valutare l'opportunità di una riformulazione del testo.

La Commissione concorda.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Pellegrino 3256/XII/96.1.

Il sottosegretario Antonio GAGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pellegrino 3256/XII/96.1.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) riformula il suo emendamento 3256/XII/100.1 (vedi allegato 1).

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Cancrini 3256/XII/100.1, come riformulato.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cancrini 3256/XII/100.1, come riformulato. Approva quindi l'emendamento 3256/XII/100.2 del relatore.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Rusconi 3256/XII/100.01: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, dichiara di fare proprio l'articolo aggiuntivo Rusconi 3256/XII/100.01.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Rusconi 3256/XII/100.01, fatto proprio dal relatore.

 

Gero GRASSI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Rusconi 3256/XII/100.01, fatto proprio dal relatore.

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Rusconi 3256/XII/100.01, fatto proprio dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 100.01. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Cancrini 3256/XII/100.02.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'articolo aggiuntivo Lumia 3256/XII/100.03, di cui è firmatario. Ritira altresì il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/100.04.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) insiste perché sia posto in votazione il suo emendamento 3256/XII/102.1, che illustra.

La Commissione respinge l'emendamento Poretti 3256/XII/102.1. Approva quindi l'emendamento 3256/XII/102.2 del relatore.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) riformula il suo emendamento 3256/XII/103.2 (vedi allegato 1). Ritira quindi il suo emendamento 3256/XII/103.1, analogo al 3256/XII/103.2.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 3256/XII/103.2, come riformulato, ed invita il presentatore a ritirare l'analogo emendamento 3256/XII/103.5.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zanotti 3256/XII/103.2, come riformulato. Ritira quindi il suo emendamento 3256/XII/103.5.

 

Elisabetta RAMPI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zanotti 3256/XII/103.2, come riformulato.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zanotti 3256/XII/103.2, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Zanotti 3256/XII/103.2, come riformulato.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3256/XII/103.2, come riformulato, l'emendamento D'Elia 3256/XII/103.3 si intende precluso.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Beltrandi 3256/XII/103.4, di cui è firmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Beltrandi 3256/XII/103.4.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cordoni 3256/XII/103.01, perché sia esaminato contestualmente all'emendamento Mosella 3256/XII/9.3, già accantonato.

La Commissione concorda.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) illustra il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/103.03 e insiste perché sia posto in votazione, non ritenendo fondate le perplessità espresse dal relatore.

 

Elisabetta GARDINI (FI) chiede chiarimenti in ordine alla riduzione di risorse prevista al comma 3 dell'articolo aggiuntivo Cancrini 3256/XII/103.03.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) fornisce i chiarimenti richiesti.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, chiarisce che il suo invito al ritiro non era fondato su una contrarietà al merito dell'articolo aggiuntivo Cancrini 3256/XII/103.03. Pertanto, modificando il suo precedente orientamento, si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cancrini 3256/XII/103.03.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) ritira il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/103.04.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) ritira il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/103.02.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) dichiara di fare proprio l'articolo aggiuntivo Pellegrino 3256/XII/103.02 e insiste perché sia posto in votazione.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pellegrino 3256/XII/103.02, fatto proprio dal deputato Di Virgilio.

 

Elisabetta GARDINI (FI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pellegrino 3256/XII/103.02, fatto proprio dal deputato Di Virgilio.

 

Roberto ULIVI (AN) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pellegrino 3256/XII/103.02, fatto proprio dal deputato Di Virgilio.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pellegrino 3256/XII/103.02, fatto proprio dal deputato Di Virgilio.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, propone di accantonare il suo emendamento 3256/XII/104.1 e l'emendamento Zanotti 3256/XII/104.2, al fine di valutare l'opportunità di una riformulazione.

La Commissione concorda. Approva quindi gli identici emendamenti Bonelli 3256/XII/105.1, Di Girolamo 3256/XII/105.2 e Lucà 3256/XII/105.3.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/105.01.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Samperi 3256/XII/105.02: si intende vi abbia rinunciato.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) riformula il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/105.03 (vedi allegato 1).

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/105.03, come riformulato.

 

Gero GRASSI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/105.03, come riformulato.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/105.03, come riformulato.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/105.03, come riformulato.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/105.03, come riformulato.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/105.03, come riformulato.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) ritira il suo emendamento 3256/XII/145.1.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Samperi 3256/XII/146.1 e dell'articolo aggiuntivo Viola 3256/XII/146.01: si intende vi abbiano rinunciato.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, propone di accantonare l'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

La Commissione concorda.

 

Luigi CANCRINI (Com.It) insiste perché sia posto in votazione il suo emendamento 3256/XII/Tab. A.1.

La Commissione approva l'emendamento Cancrini 3256/XII/Tab. A.1.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire una valutazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

 

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.

 

Roberto ULIVI (AN) protesta per la sospensione della seduta, dovuta alle divisioni interne alla maggioranza.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) si associa alle considerazioni del collega Ulivi.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, comprende le valutazioni del deputato Ulivi, ma fa presente che in Assemblea non sono ancora iniziate le votazioni.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, modificando il suo precedente orientamento, esprime parere favorevole sull'emendamento Mosella 3256/XII/9.1.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Donatella PORETTI (RosanelPugno) annuncia voto contrario sull'emendamento Mosella 3256/XII/9.1.

La Commissione approva l'emendamento Mosella 3256/XII/ 9.1.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, modificando il suo precedente orientamento, esprime parere favorevole sull'emendamento Mosella 3256/XII/9.2.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mosella 3256/XII/9.2.

La Commissione approva l'emendamento Mosella 3256/XII/9.2.

 

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) ritira l'emendamento 9.3, di cui è cofirmatario, ritenendo preferibile l'emendamento presentato dalla collega Cordoni, che pur essendo riferito all'articolo 103, verte tuttavia sulla medesima materia.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) ritira la propria firma all'articolo aggiuntivo Cordoni 3256/XII/103.01.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Cordoni 3256/XII/103.01: si intende vi abbiano rinunciato.

 

Gero GRASSI (PD-U) dichiara di fare proprio l'articolo aggiuntivo Cordoni 3256/XII/103.01.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 3256/XII/103.01, fatto proprio dal deputato Grassi.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cordoni 3256/XII/103.01, fatto proprio dal deputato Grassi.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) riformula il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/75.01 (vedi allegato 1).

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01, come riformulato.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Dioguardi 3256/XII/75.01, come riformulato.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) riformula il suo emendamento 3256/XII/82.14 (vedi allegato 1).

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanotti 3256/XII/82.14, come riformulato.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA si rimette alla Commissione.

 

La Commissione approva l'emendamento Zanotti 3256/XII/82.14, come riformulato.

 

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Viola 82.24: si intende vi abbia rinunciato.

 

Dorina BIANCHI (PD-U) riformula il suo articolo aggiuntivo 3256/XII/88.02 (vedi allegato 1).

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02, come riformulato.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Bianchi 3256/XII/88.02, come riformulato.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, modificando il suo precedente orientamento, esprime parere favorevole sull'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Marco CALGARO (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Gero GRASSI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Ugo LISI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Donato Renato MOSELLA (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia voto contrario sull'emendamento Lucà 3256/XII/104.1, ritenendolo del tutto insufficiente ad affrontare il problema della non autosufficienza.

 

Ugo LISI (AN) comprende le argomentazioni del collega Di Virgilio, ma ritiene che tale emendamento costituisca comunque un fatto positivo.

La Commissione approva l'emendamento Lucà 3256/XII/104.1.

 

Mimmo LUCÀ (PD-U) avverte che, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 3256/XII/104.1, l'emendamento Zanotti 3256/XII/104.2 deve ritenersi precluso.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, modificando il suo precedente orientamento, esprime parere favorevole sull'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2.

 

Il sottosegretario Cristina DE LUCA esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Gero GRASSI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2.

 

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2.

 

Katia ZANOTTI (SDpSE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2.

La Commissione approva l'emendamento Sanna 3256/XII/Tab. A.2.

 

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD-U), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza) e sulla Tabella n. 15, e connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2), nonché una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 18 e connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).

 

Domenico DI VIRGILIO (FI) fa presente di aver presentato, insieme ad altri deputati dell'opposizione, una proposta alternativa di relazione contraria sui documenti in esame (vedi allegato 4).

 

Ugo LISI (AN) annuncia voto contrario sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) annuncia voto contrario sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

 

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) annuncia voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore, ricordando che il disegno di legge finanziaria contiene segnali importanti nel senso dell'equità sociale, primo fra tutti l'abolizione del ticket. Altri aspetti dovranno invece essere migliorati. Rileva infine che l'omogeneizzazione, al 20 per cento, della tassazione delle rendite finanziarie avrebbe consentito di reperire risorse aggiuntive per ulteriori interventi volti a garantire una maggiore equità sociale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole del relatore relativamente alla Tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 15, e connesse parti del disegno di legge finanziaria,nonché la proposta di relazione favorevole alla Tabella n. 18 e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione, delibera, infine, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Burtone quale relatore presso la V Commissione. Avverte, infine, che le relazioni, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati verranno trasmessi alla Commissione bilancio.

 

La seduta termina alle 14.15.

 

 

ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.2.

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54, comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le spese sostenute dai liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di Educazione Medica Continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni sono interamente deducibili».

b) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis). Le spese sostenute dai liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l'iscrizione e partecipazione alle attività di Educazione Medica Continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

3256/XII/2. 1. Pellegrino, Zanella.

 

 

ART.9.

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

e-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, e con un reddito complessivo pari a massimo 50 mila euro annui, è autorizzata l'erogazione di un assegno pari a 250 euro all'anno per ciascun figlio minore».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

3256/XII/9. 1. Mosella, Di Girolamo, Grassi, Lucà.

 

Sostituire il comma 33, con il seguente comma:

«33. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire la seguente lettera:

i-nonies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/XII/9. 2. Mosella, Di Girolamo, Grassi, Lucà.

 

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire la seguente lettera:

i-nonies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 curo annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: -100.000;

2009: -100.000;

2010: -100.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della pubblica istruzione apportare le seguenti variazioni:

2008: -50.000;

2009: -50.000;

2010: -50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:

2008: -50.000;

2009: -50.000;

2010: -50.000.

3256/XII/9. 2. (Nuova formulazione) Mosella, Di Girolamo, Burtone, Grassi.

 

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per la realizzazione del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

3256/XII/9. 3. Mosella, Di Girolamo, Grassi, Lucà.

 

Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

«82. - 1. La lettera e) dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come modificata dall'articolo 52, comma 23, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) I contributi volontariamente versati dai sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nonché da tutti gli altri sanitari liberamente esercenti ed eventualmente da cittadini estranei alla professione medica, nella misura e nelle forme stabilite dal consiglio di amministrazione della fondazione, di concerto con i ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

2. La lettera f) del medesimo articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, è soppressa.

3. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale, le procedure di recupero del contributo obbligatorio dovuto da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come modificata dell'articolo 52, comma 23, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, con riferimento agli anni 2003, 2004, 2005, 2005 e 2007, sono abbandonate. Le relative iscrizioni a ruolo, cartelle di pagamento ed azioni esecutive gia in corso sono annullate, mentre i corrispondenti procedimenti di opposizione pendenti innanzi all'Autorità giudiziaria si estinguono con vittoria di spese per i ricorrenti. La ripetizione dei contributi già versati in ossequio al previo obbligo di legge resta comunque esclusa ai sensi dell'articolo 2034 c.c.

4. La riforma di cui al comma precedente assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità dell'organizzazione associativa, consentendo la partecipazione al voto e l'ispezione contabile a tutti i contribuenti».

3256/XII/9. 4. Turco, D'Elia, Mellano, Beltrandi, Poretti.

 

ART.37.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giungo 1999 n. 230 è soppresso.

2. Si stabilisce il 31 marzo 2008 come termine ultimo per la approvazione del progetto obiettivo di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e il 30 giugno 2008 come termine ultimo per la approvazione dei servizi sanitari regionali di cui ai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.

3. Per la realizzazione del progetto obiettivo nell'anno 2008 vengono stanziati 200 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 44 inserire il seguente:

44-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3256/XII/37. 01. Cancrini.

 

ART.75.

Sostituire l'articolo 75 con il seguente:

Art. 75.

(Promozione e sicurezza delle reti trapiantologica e trasfusionale).

1. Per consentire al Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica relativa ad organi, tessuti e cellule, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quando disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1o aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Per consentire al Centro nazionale sangue, istituito con Decreto del Ministero della salute 26 aprile 2007, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza e qualità della rete trasfusionale, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 300.000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

3. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica ad essi attribuiti dalla normativa vigente, il Centro nazionale trapianti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule ed il Centro nazionale sangue, nell'esercizio delle rispettive funzioni di coordinamento tecnico-scientifico possono:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibile.

3256/XII/75. 1. Di Girolamo, Bafile, Bianchi, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna, Lucà.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, è autorizzata la raccolta autologa del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche o private, accreditate e convenzionate con il Centro Nazionale Trapianti, d'intesa con il Centro Nazionale Sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio Sanitario Nazionale e previo consenso alla donazione del cordone per uso eterologo in caso di richiesta da parte di paziente compatibile. Il Centro Nazionale Trapianti provvede alla gestione del registro internazionale e alla distribuzione delle cellule staminali cordonali per trapianto, secondo modalità definite da apposito regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dalla data entrata in vigore della presente legge.

3256/XII/75. 2. Poretti, Mellano, D'Elia, Beltrandi, Turco.

 

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Finanziamento del centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica).

1. Al fine del finanziamento presso il presidio ospedaliero di Malcesine (Regione Veneto, Unità locale socio sanitaria n. 22), del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», istituito secondo l'Accordo tra il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni (marzo 2007), dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: -2.000;

2009: -2.000;

2010: -2.000.

3256/XII/75. 01. Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

 

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Finanziamento dei centri nazionali di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica).

1. Al fine del finanziamento dei Centri nazionali di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome postpolio», istituiti secondo l'Accordo tra il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni del 29 marzo 2007, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: -2000;

2009: -2000;

2010: -2000.

3256/XII/75. 01.(Nuova formulazione) Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

 

ART.80.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per ciascun anno del triennio 2008-2010, fino a concorrenza dell'onere stimato in 10 milioni di euro.

3256/XII/80. 1. Pellegrino, Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli inquinanti hanno sugli organismi viventi ed in special modo sull'uomo, e al fine di accresce le conoscenze scientifiche in materia e favorire lo studio di progetti volti ad una efficace riduzione e controllo delle emissioni degli inquinanti, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicante nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3256/XII/80. 1. (Nuova formulazione) Pellegrino, Francescato, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella.

 

ART.82.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , almeno di fase seconda.

3256/XII/82. 1. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 2, le Regioni possono autorizzare, in via temporanea ed eccezionale, l'uso di un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse».

3256/XII/82. 4. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

 

Sopprimere il comma 8.

3256/XII/82. 2. Di Girolamo.

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Sono istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3256/XII/82. 5. Lucchese.

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Sono istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente logge, provvede alla definizione dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in chiropratica ed osteopatia nonché dei titoli equivalenti al fini dell'accesso alle professioni di chiropratico e di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento delle professioni sanitarie di cui al presente comma».

3256/XII/82. 6. Lucchese.

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Sono istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, al sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in chiropratica ed osteopatia. Ai fini dell'accesso alle professioni di chiropratico o di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presento legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento delle professioni sanitarie di cui al presente comma».

3256/XII/82. 7. Lucchese.

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Sono istituiti presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

3256/XII/82. 3. Lucchese.

 

Al comma 8, premettere le seguenti parole: È istituita la professione sanitaria di chiropratico e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale in chiropratica, ai fini dell'accesso alla professione di chiropratico. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di chiropratico.

3256/XII/82. 8.Lucchese.

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«8-bis. È istituita la professione sanitaria di osteopata. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, il registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. II laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. II Ministro dell'università e della ricerca con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in osteopatia, ai fini dell'accesso alla professione di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di osteopata».

3256/XII/82. 10.Lucchese.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in osteopatia o titolo o formazione equivalenti. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

3256/XII/82. 11.Lucchese.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È riconosciuta la qualifica di osteopata e si istituisce presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, il registro degli Osteopati.

8-ter. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

8-quater. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter, che deve anche identificare il percorso formativo dell'Osteopata, fatte salve le situazioni attuali, è emanato dal Ministero della salute entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3256/XII/82. 16.Pellegrino.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È istituita la qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali, esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

8-ter. Le qualifiche di esperto comprendono i seguenti indirizzi: agopuntura e farmacoterapia tradizionale cinese; fitoterapia; medicina omeopatica; medicina omotossicologica; medicina antroposofica. Gli esperti nelle discipline di cui al presente comma sono i medici chirurghi, odontoiatri e veterinari che integrano i criteri diagnostici e terapeutici propri della medicina ufficiale con la valutazione diagnostica e le indicazioni terapeutiche specifiche delle suddette discipline.

8-quater. Il regolamento di attuazione dei commi 8-bis e 8-quater, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro della salute.

8-quinquies. Per la ricerca, la promozione, e la formazione professionale delle medicine non convenzionali, è stanziata la cifra di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

3256/XII/82. 12. Pellegrino, Zanella.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È istituita la figura professionale dell'operatore di «Discipline Olistiche per la Salute (DOS)».

8-ter. Sono definite discipline olistiche per la salute quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e a rinforzare in modo non invasivo le risorse naturali del soggetto utente. Il profilo professionale dell'operatore delle discipline olistiche per la salute è basato su: a) l'approccio olistico alla persona e alla sua condizione; b) la promozione della salute e il miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina; c) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente; d) la non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e l'astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei al proprio ambito di competenza.

8-quater. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Registro nazionale degli operatori di Discipline Olistiche per la Salute, comprendente le seguenti discipline: shiatsu, naturopatia, reflessologia plantare, pranopratica, craniosacrale, yoga, tai ji, qi gong, counseling olistico, kinesiologia, reiki, watsu e floripratica.

8-quinquies. L'operatore delle discipline olistiche per la salute di cui ai commi 8-bis e seguenti, può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme che saranno previste da un regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.

5. Per la promozione e la formazione professionale degli operatori delle discipline olistiche, è stanziata la cifra di 500 mila euro, per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 500;

2009: - 500;

2010: - 500.

3256/XII/82. 13.Pellegrino, Zanella, Trepiccione.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. È riconosciuta la professione del laureato in scienze motorie con competenze nei campi della salute, della prevenzione e dell'attività motoria adattata e compensativa tramite la motricità. La suddetta figura professionale opera anche nel settore socio-sanitario.

8-ter. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro della salute emana un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8-bis, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3256/XII/82. 17. Pellegrino.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le Regioni e le Province autonome garantiscono le funzioni di «Autorità competente» in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.

8-ter. Ai sanitari (medici veterinari, medici chirurghi, biologi, chimici e farmacisti) iscritti ai rispettivi ordini professionali e dipendenti delle regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.

8-quater. Dall'applicazione del relativo contratto della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, discendono oneri pari a 2 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

3256/XII/82. 14. Zanotti, Trupia.

 

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Le regioni e le province autonome garantiscono le funzioni di «Autorità competente» in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.

8-ter. Ai sanitari (medici veterinari, medici chirurghi, biologi, chimici e farmacisti) iscritti ai rispettivi Ordini professionali e dipendenti delle Regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela dalla salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.

8-quater. L'attribuzione dell'inquadramento di cui al comma 8-ter e la relativa applicazione della disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medico, veterinaria e sanitaria, del Servizio sanitario nazionale decorrono dal 1o gennaio 2008 e non importano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3256/XII/82. 14. (Nuova formulazione) Zanotti, Trupia, Pellegrino, Cancrini, Dioguardi.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le regioni e le e le province autonome garantiscono le funzioni di «Autorità competente» in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.

8-ter. Ai sanitari (medici veterinari, medici chirurghi, biologi, chimici e farmacisti) iscritti ai rispettivi Ordini professionali e dipendenti delle regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti alla sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previste dal Regolamento (CE) 882/2004, sono attribuiti ruolo, funzioni e inquadramento equivalenti al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.

8-quater. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del relativo contratto della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prevista la copertura di 2 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

3256/XII/82. 19. Pellegrino.

 

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Le regioni e le provincie autonome garantiscono le funzioni di «Autorità Competente» in materia di Sicurezza Alimentare ai sensi del Reg. CE n. 882/04 del 29 aprile 2004, attraverso i competenti servizi medici e veterinari dei dipartimenti di Prevenzione delle ASL e attraverso le proprie strutture regionali di indirizzo e coordinamento in tale materia.

8-ter. Ai sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali e dipendenti dalle Regioni e province autonome, che esplicano in modo diretto attività gestionali inerenti la sicurezza alimentare, nel quadro delle funzioni di tutela della salute previsti dal regolamento CE 882/2004 sono attribuiti ruolo, funzioni ed inquadramento equivalente al personale del ruolo sanitario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. Le regioni e le province autonome definiscono tali attribuzioni nel quadro del proprio ordinamento del personale e secondo la programmazione regionale.

8-quater. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del relativo contratto della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è prevista la copertura di euro 2 milioni sul Fondo sanitario Nazionale.

3256/XII/82. 24. Viola.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fermo restando il disposto del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 10, articolo 61 comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 130, così come modificato dal decreto-legge 323/1996, articolo 1, comma 3, è previsto che l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali equivalenti, così come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 425 del 1996 e dall'articolo 1-bis della legge n. 149 del 2005, venga rilasciata solo a seguito dell'avvenuto accertamento, da svolgersi nelle forme maggiormente opportune e con il coinvolgimento degli organi competenti, dell'assenza di oggettivi diritti di natura brevettuale sul principio attivo di riferimento.

3256/XII/82. 15. Di Girolamo.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Presso il Ministero della salute, è istituito un «Laboratorio nazionale di Tossicogenomica» al fine di favorire, nell'ambito delle finalità del programma europeo «Reach», il passaggio della ricerca in tossicologia a metodi e tecnologie di ricerca sostitutive all'utilizzo della sperimentazione animale. Per il funzionamento del suddetto laboratorio sono stanziati 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

3256/XII/82. 18. Pellegrino, Zanella, Francescato, Bonelli.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008 e anche per il 2009, salvo che entro il 31 dicembre 2008 non siano entrate in vigore diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici, proposte dalla CUD, previo confronto con le associazioni industriali del settore.

3256/XII/82. 20. Pellegrino.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione dei medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La sperimentazione ed i relativi oneri, nonché il minor onere a carico dei Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla vendita di dosi individuali, sono regolamentati con decreto interministeriale del ministero della salute, del ministero degli affari regionali e delle autonomie locali e del ministero dell'economia e delle finanze.

3256/XII/82. 21. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alla classi di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 10, dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al periodo precedente, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. L'onere a carico dei Servizio Sanitario Nazionale è calcolato in ragione del prezzo praticato al pubblico.

3256/XII/82. 22. D'Elia, Poretti, Beltrandi, Mellano, Turco.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È permessa la vendita diretta a domicilio, anche tramite posta o corriere, dei medicinali da parte del produttore o dei suoi distributori autorizzati in almeno un Paese appartenente all'Unione Europea, sempre che tali farmaci abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione presso il ministero della salute.

3256/XII/82. 23. Poretti, Beltrandi, Mellano, Turco.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo la parola «ricoprire» aggiungere le seguenti: «a tempo pieno».

Al secondo periodo del citato articolo dopo la parola «dipendente»: sono aggiunte le seguenti: «a tempo pieno».

3256/XII/82. 9. Villari.

 

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.

(Attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati, fatti salvi gli intermedi eventualmente individuati per ragioni di salute pubblica con decreto del Ministero della salute, su proposta dell'AIFA».

3256/XII/82. 01. Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna.

 

ART.83.

Al comma 1, dopo le parole: emoderivati infetti aggiungere le seguenti: o di thalidomide.

3256/XII/83. 1. Cancrini.

 

ART.84.

Nella rubrica, dopo le parole: Croce Rossa aggiungere le seguenti: e personale sanitario infermieristico delle strutture penitenziarie.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali all'interno degli istituti penitenziari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo l'amministrazione di appartenenza provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente al comma 2,

le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi precedenti, e dopo le parole: Croce Rossa inserire le seguenti: e degli istituti penitenziari;

ed al terzo periodo dello stesso comma 2, sostituire le parole: rinnovo delle convezioni di cui al comma 1 con le seguenti: rinnovo delle convezioni di cui ai commi precedenti.

3256/XII/84. 1. Cancrini, Pagliarini.

 

ART.85.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Detrazioni contro il fenomeno del randagismo).

1. Al fine della prevenzione del fenomeno dell'abbandono degli animali e del randagismo è prevista una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese documentate secondo i tariffari minimi vigenti degli Ordini dei Medici Veterinari per la sterilizzazione degli animali d'affezione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 281 del 1991 a valere sul fondo di 4,9 milioni di euro cp. 5340.

3256/XII/85. 01. Viola.

 

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Istituzione del Fondo per il controllo del randagismo).

1. È istituito un fondo di 5 milioni di euro, per gli anni 2008, 2009, 2010 finalizzato al controllo della popolazione canina randagia mediante la limitazione delle nascite.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute sentita la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano si provvede alla ripartizione di tali fondi secondo un Piano di sterilizzazione delle femmine.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3256/XII/85. 02. Viola.

 

ART.86.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento e dopo le parole: dodicenni aggiungere le seguenti: e le tredicenni.

3256/XII/86. 1. Lucchese.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008 per promuovere presso le scuole medie superiore corsi di educazione e prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili, nonché per la distribuzione gratuita di profilattici agli studenti. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3256/XII/86. 2. Mellano, D'Elia, Beltrandi, Poretti, Turco.

 

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

Al secondo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: «in attesa di giudizio» aggiungere le seguenti: «Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999».

3256/XII/86. 01. Cancrini, Caprolicchio.

 

ART.88.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

1. Al fine di assicurare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, nel corrispondere agli aventi diritto il prezzo relativo a forniture di dispositivi medici, previste da gare effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie e gli altri enti che hanno operato gli acquisti trattengono, a titolo di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una percentuale pari all'1,25 per cento del prezzo medesimo, al netto di IVA. Nel corso dello stesso anno, l'eventuale acquisto di dispositivi medici al di fuori di gare, nei casi consentiti dalle norme in vigore, non può comportare, a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esborso di un prezzo unitario superiore al 98,75 per cento dell'ultimo prezzo corrisposto dalla struttura acquirente.

2. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatto salvo per quanto previsto dal seguente comma 3.

3. Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero della salute, avvalendosi della CUD, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore al fine di:

a) individuare, ove necessario, ulteriori articolazioni delle tipologie di dispositivi medici contemplate dai decreti ministeriali di cui al comma 2, in grado di assicurare che ciascuna voce contenga dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili, che giustifichino l'applicazione di un unico prezzo di riferimento. La CUD, procede, conseguentemente, sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di loro eventuali integrazioni richieste dalla stessa CUD, alla revisione e al completamento dei prezzi di riferimento, da approvare secondo la procedura prevista dalla citata disposizione legislativa;

b) approntare diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, ove divenute operative, anche in sostituzione del meccanismo dei prezzi di riferimento, risparmi non inferiori ai 60 milioni di euro per l'anno 2009 con mantenimento degli effetti negli anni successivi.

3256/XII/88. 01. Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna.

 

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Istituzione del Registro nazionale endometriosi).

1. È istituito il Registro nazionale dell'endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila euro per l'anno 2008.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

3256/XII/88. 02. Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Calgaro, Cosentino, Grassi, Laganà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna.

 

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Istituzione del Registro Nazionale endometriosi).

1. È istituito, presso il Ministero della salute, il Registro Nazionale dell'Endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila euro per l'anno 2008. L'attuazione e la tenuta del Registro è disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -200.

3256/XII/88. 02. (Nuova formulazione) Bianchi, Di Girolamo, Bafile, Rampi, Laganà Fortugno, Calgaro, Cosentino, Grassi, Lumia, Mosella, Sanna, Zanotti.

 

ART.96.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo le parole «requisiti scientifici e professionali», sono inserite le seguenti parole «, ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità,».

3256/XII/96. 1. Pellegrino.

 

ART.100.

Al comma 1, capoverso Art. 26, comma 6, sostituire le parole: di tre mesi con le seguenti: di cinque mesi.

3256/XII/100. 1. Cancrini.

 

Al comma 1, capoverso Art. 26, comma 6, sostituire le parole: di tre mesi con le seguenti: di cinque mesi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti varizioni:

2008: - 7.000;

2009: - 7.000;

2010: - 7.000.

3256/XII/100. 1. (Nuova formulazione) Cancrini.

 

Al comma 3, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire le parole: commi 1, 2 e 3, con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 6.

3256/XII/100. 2. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, per ciò intendendosi quello avvenuto tra la 31a e la 40a settimana gestazionale compresa, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

2. Qualora il parto avvenga in data notevolmente anticipata rispetto a quella presunta, per ciò intendendosi quello avvenuto tra la 23a e la 30a settimana gestazionale compresa, ai periodi di cui al precedente comma, viene aggiunto un ulteriore periodo, fino ad un massimo di tre mesi, che tenga conto del tempo di ricovero del bambino nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, debitamente certificato.

3. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto e, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, entro trenta giorni dalle dimissioni, il certificato attestante il periodo di ricovero del bambino nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

3256/XII/100. 01. Rusconi.

 

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Misure a sostegno dalle adozioni internazionali).

1. Al testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"l-bis) Il cinquanta per cento delle spese sostenute dal genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nei Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:


"Art. 15-bis.

(Detrazioni per le adozioni internazionali).

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, nella Tabella A, Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 800;

2009: - 800;

2010: - 800.

3256/XII/100. 02. Cancrini, Dioguardi.

 

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale).

1. Dopo il comma 2-quater, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente:

«2-quinquies. I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1 lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti Autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le Adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) della presente legge. I contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma per l'attuazione di tali progetti e il personale espatriato impiegato da parte di tali Enti Autorizzati nell'ambito delle adozioni internazionali sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante ai sensi della presente legge».

3256/XII/100. 03. Lumia, Di Girolamo, Volpini, Dorina Bianchi.

 

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).

1. È abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

(Detrazioni per adozione internazionali).

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura».

3. L'articolo 31, comma 3, lettera m), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 è sostituita dalla seguente:

«m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione».

4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 legge 23 dicembre 2005, n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 37.000;

2009: - 37.000;

2010: - 37.000.

3256/XII/100. 04. Di Girolamo, Lumia, Bianchi, Lucà.

 

ART.102.

Al comma 1, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:

c-bis) favorire la permanenza, il ritorno nella comunità familiare o il formarsi di un proprio nucleo familiare da parte di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma per garantire in concreto il diritto all'assistenza personale autodeterminata al finanziamento della quale concorrono le regioni.

3256/XII/102. 1. Poretti, Mellano, D'Elia, Beltrandi, Maurizio Turco.

 

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

«c-quater) sviluppare programmi e iniziative volte a sostenere l'impegno educativo della famiglia e a promuovere la formazione civica dei minori nel quadro delle iniziative previste dal Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 108».

3256/XII/102. 2. Il Relatore.

 

ART.103.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000.

3256/XII/103. 1. Zanotti.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: -5.000.

3256/XII/103. 5. Dioguardi, Mascia, Deiana, Titti De Simone, Duranti, Mungo, Perugia,, Siniscalchi, Mercedes, Lombardi, Provera.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Con il piano saranno adottate misure di sensibilizzazione e di prevenzione negli ambiti dei servizi sociali e sanitario, e altresì negli ambiti educativo, pubblicitario e dei mezzi di comunicazione affinché si affermi un'immagine della donna che non sia stereotipata e ne rispetti l'uguaglianza e la dignità; il coordinamento dei diversi soggetti pubblici con responsabilità in materia di violenza sulle donne per garantire la prevenzione degli episodi di violenza; la promozione della collaborazione e partecipazione degli enti, associazioni e organizzazioni che agiscano nella società civile contro la violenza di genere.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000.

3256/XII/103. 2. Zanotti.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede campagne di informazione volte alla sensibilizzazione, all'educazione al genere e alla prevenzione, nonché misure per la formazione degli operatori sociosanitari e delle forze dell'ordine e per il potenziamento di forme di coordinamento fra i servizi pubblici che accolgono e assistono le vittime e di valorizzazione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case delle donne maltrattate.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: -20.000.

3256/XII/103. 2. (nuova formulazione) Zanotti, Trupia, Dioguardi, Rampi.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 19,5 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i corsi di formazione/informazione in favore dei soggetti di cui alla legge 24 aprile 1982, n. 164, già in essere presso gli enti territoriali e finalizzati alla riduzione del rischio sociale ed alla formazione professionale, è autorizzata la spesa di 500.000 per l'anno 2008. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3256/XII/103. 3. D'Elia, Mellano, Beltrandi, Poretti, Turco.

 

Al comma 1 sostituire le parole: destinato ad un Piano contro la violenza alle donne con le seguenti: destinati ad un Piano contro la violenza alle donne, nonché ad un Piano per la lotta all'omofobia e alla transfobia.

3256/XII/103. 4. Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti, Turco.

 

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.

(Rifinanziamento del Piano servizi socio-educativi).

1. Per gli anni 2008 e 2009, le risorse di cui al comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di euro 100 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

3256/XII/103. 01. Cordoni, Bellanova, Lenzi, Codurelli, Froner, Bianchi, Fasciani, Velo, Mariani, Suppa, Chiaromonte, Motta.

 

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.

(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza).

1. All'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dei seguente:

«Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome dl Trento e dl Bolzano. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei Fondo è riservata ai Finanziamento di interventi da realizzare nel comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari e in quel Comuni e Province dove risulta rilevante l'Incidenza dei problemi di dispersione scolastica e devianza minorile».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo d ciascuno dei comuni e delle province di cui al comma due dei presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima dei 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno dl essi destinati al sensi dei comma 4 dei presente articolo».

2. All'articolo 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. «Nell'assegnazione del finanziamenti per il triennio 2008-2010 verrà data priorità al progetti di durata triennale che hanno come obiettivi la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, alla violenza sui minori, alla devianza minorile».

3. All'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), al comma 5 sostituire le parole: «spesa annua di lire 3 miliardi» con le parole: «spesa annua dl 500.000 euro».

3256/XII/103. 03. Cancrini.

 

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103-bis.

(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza).

1. All'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei Fondo è riservata al Finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari e in quei Comuni e province dove risulta rilevante l'incidenza dei problemi di dispersione scolastica e devianza minorile».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno del comuni e delle province di cui al comma due del presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati al sensi del comma 4 del presente articolo».

2. All'articolo 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza) apportare le seguenti modifiche:

Dopo il punto e) aggiungere le seguenti parole: «Nell'assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2008-2010 verrà data priorità al progetti di durata triennale che hanno come obiettivi la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, alla violenza sul minori, alla devianza minorile».

3. All'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) al comma 5 sostituire le parole: «spesa annua di lire 3 miliardi» con le parole: «spesa annua di un milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della solidarietà sociale, alla voce: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e dl opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, la somma prevista di 44.467 milioni di euro viene aumentata a 100 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505, relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 55.533 milioni di euro annui.

3256/XII/103. 04. Cancrini.

 

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Agevolazioni a favore dei giovani per l'acquista della prima casa).

1. Al fine di individuare e predisporre iniziative utili, di concerto con gli Enti locali, volte ad agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani di età inferiore a 35 anni, sono stanziati euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010, presso il Ministero dell'Economia, che con proprio decreto, sentiti i ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, individua le agevolazioni e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per ciascun anno del triennio 2008-2010, fino a concorrenza dell'onere.

3256/XII/103. 02. Pellegrino, Zanella, Bonelli.

 

 

ART.104.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino alla concorrenza degli oneri

3256/XII/104. 1. Lucà, Di Girolamo.

 

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 100 milioni per l'anno 2008 con le seguenti: di euro 200 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

3256/XII/104. 2. Zanotti.

 

ART.105.

Sopprimerlo.

*3256/XII/105. 1. Bonelli, Pellegrino.

 

Sopprimerlo.

*3256/XII/105. 2. Di Girolamo.

 

Sopprimerlo.

*3256/XII/105. 3. Lucà.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge n. 248 del 2005).

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 2 dicembre 2005 n. 248 si interpreta nel senso che detta norma debba trovare applicazione, in base agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, anche per il personale degli Ospedali classificati, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.132/68 e successive modificazioni, nonché per gli ospedali convenzionati, de iure, per l'erogazione del servizio sanitario, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.229/99.

3256/XII/105. 01. Il Relatore.

 

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983).

1. All'articolo 5, comma 12 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge 638 dell'11 novembre 1983 dopo le parole: «ordine dei medici» sono aggiunte le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

2. All'articolo 5, comma 12 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge 638 dell'11 novembre 1983 sostituire le parole: «medici liberi professionisti» con le seguenti: «medici in rapporti di convenzione».

3. All'articolo 5, comma 13 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla legge 638 dell'11 novembre 1983 dopo le parole: «previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

3256/XII/105. 02. Samperi.

 

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente articolo:

Art. 105-bis.

(Interventi a sostegno delle iniziative per le famiglie).

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative in favore delle famiglie promosse dalle associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, statutariamente impegnate nella tutela dei genitori e dei minori.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro delle politiche per la famiglia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 113, sostituire la cifra: 1.548 con la cifra: 1.528.

3256/XII/105. 03. Bianchi.

 

ART.145.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Al comma 526, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo periodo, dopo le parole: «contingente di personale non dirigenziale» aggiungere le parole: «con esclusione del personale dirigenziale medico, veterinario, sanitario, tecnico, professionale e amministrativo del comparto del Servisio Sanitario Nazionale e del Ministero della Salute con contratto a termine».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/XII/145. 1. Pellegrino.

 

ART.146.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Ai fini del riconoscimento del punteggio per l'attività prestata nell'ambito delle attività a tutela della salute, il servizio prestato dai medici di controllo inseriti nelle liste speciali costituite dall'INPS ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparato al servizio analogo svolto dai medici convenzionati con Aziende Sanitari Locali.

3256/XII/146. 1. Samperi.

 

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-bis.

(Stabilizzazione dei precari del Ministero della salute).

1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica previste dalla legge 19 Gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 21 novembre 2000 n.335 recante «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina» ed ai programmi di assunzione e stabilizzazione del Personale Precario Sanitario (Medici Veterinari) del Ministero della Salute, si procede alla stabilizzazione del personale che, assunto a tempo determinato ai sensi della sopra citata normativa, abbia superato prove concorsuali per l'immissione in servizio. Tale procedura non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio, confermando lo stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 è, a partire dall'anno 2008, rideterminato in euro 35.300.

3256/XII/146. 01. Viola.

 

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 100.000;

2009: + 100.000;

2010: + 100.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

3256/XII/Tab. A. 2. Sanna, Cancrini, Burtone, Di Girolamo, Bianchi, Laganà, Rampi.

 

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.300;

2009: - 200;

2010: - 200.

Conseguentemente a lla Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 1.300;

2009: + 200;

2010: + 200.

3256/XII/Tab. A. 1. Cancrini.

 

 


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XII Commissione (Affari Sociali),

esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, la Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);

considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di Programmazione economico e finanziaria nonché compatibili con i limiti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale definito nel Nuovo Patto per la Salute siglato tra Governo e Regioni nel settembre 2006 in materia sociale, assistenziale e sanitaria, per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riordino della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di continuare ad assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario;

valutato positivamente l'insieme delle norme che, innestandosi sull'impianto della manovra 2007, dispongono un'anticipazione fino ad un massimo di complessivi 9,1 miliardi di euro per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 per quelle regioni quali Lazio, Campania, Molise e Sicilia, al fine di dare concreta attuazione ai piani di rientro regionale in materia sanitaria, nonché l'ulteriore incremento sia del Fondo sanitario nazionale rispetto all'anno 2007, sia la spesa complessiva pluriennale per l'edilizia sanitaria portata da 20 a 23 miliardi di euro;

valutato positivamente l'aumento dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale dal 5 per cento al 10 per cento a decorrere dal 2007 a favore di progetti di giovani ricercatori;

valutato positivamente, in un'ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria, il divieto di prescrizione da parte del medico di farmaci di cui non sia autorizzato il commercio o per un impiego diverso rispetto all'indicazione terapeutica indicata, se non siano disponibili dati delle sperimentazioni cliniche già concluse di seconda fase nonché il riutilizzo negli stessi ambiti o la cessione ad organizzazioni senza fini di lucro dei medicinali in corso di validità, in possesso delle residenze sanitarie assistenziali (RSA);

valutato positivamente l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti;

valutato positivamente anche il contributo finanziario da parte dello Stato alle regioni inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino, nonché l'esclusione anche per l'anno 2008 dell'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e l'adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell'assistenza protesica, fissando per il solo 2008 un tetto massimo di spesa per tali prestazioni ed escludendo da taluni adempimenti le aziende produttrici di dispositivi protesici su misura,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XII Commissione (Affari Sociali),

esaminata la Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);

valutato positivamente, nell'insieme della manovra di finanza pubblica, il sostegno dato alla famiglia sia attraverso misure che operano sul versante del sistema fiscale, del sostegno al reddito, dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e della conciliabilità tra lavoro e famiglia, sia dando nuovi ed ulteriori compiti al Fondo per le politiche della famiglia, come quello di favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie o come quello di intraprendere iniziative di carattere formativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, sia incrementando di ulteriori 200 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009 il fondo per le non autosufficienze,

 

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

 

ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE

 

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, la Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);

esaminata la Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) del Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C 3257 Governo, approvato dal Senato) e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il disegno di legge finanziaria rappresenta per questo governo un'occasione mancata, essendo privo di misure convincenti finalizzate a contenere la crescita della spesa, come evidenziato anche nel documento del commissario Joaquin Almunia;

quindi, con l'eventuale approvazione di una tale finanziaria, il prossimo anno, non ci sarà nessun miglioramento nel rapporto deficit-Prodotto interno lordo (Pil), ma l'avanzo primario rimarrà sostanzialmente invariato e la spesa in interessi aumenterà di un altro 0,1 per cento, confermando l'Italia come l'unico Paese che destina il 5 per cento delle sue risorse (80 miliardi di euro) al servizio del debito, come ha dichiarato il citato commissario Almunia.

l'articolo 2, ai commi 4 e 5, prevede la detrazione per canoni di locazione per redditi bassi senza tenere conto dei carichi familiari, mentre le agevolazioni per i proprietari delle case sono più incisive, penalizzando così i redditi più bassi;

l'articolo 9, comma 32, destina una cifra irrisoria per gli assegni ai nuclei familiari con disabili;

l'articolo 9, comma 33, a proposito delle detrazioni di imposta per le rette degli asili nido dimostra che il Governo ha abbandonato l'idea di realizzare il Piano Nidi della scorsa finanziaria dal momento che stanzia solo 25 milioni di euro per il solo 2008, invece dei 400 milioni di euro che sarebbero stati necessari;

l'articolo 29 premia, ancora una volta, le regioni inadempienti che non hanno rispettato il patto di stabilità ed hanno mancato il piano di rientro regionale in materia sanitaria, a scapito di quelle regioni che fino ad oggi hanno rispettato il piano di rientro ma che allo stato attuale si trovano in una condizione di sforamento;

l'articolo 32, ai commi 1, 2 e 3, prevedendo agevolazioni sull'ICI non tiene affatto conto di criteri che non puniscano le famiglie con soggetti deboli al proprio interno;

l'articolo 67 prevede risorse assolutamente insufficienti a coprire la molteplicità degli interventi sull'edilizia sanitaria ivi previsti;

l'articolo 83, con lo stanziamento di 180 milioni euro solo per il 2008, risulta essere del tutto insufficiente ed inadeguato per coprire le giuste richieste dei cittadini che abbiano subito lesioni irreversibili alla salute a causa di emotrasfusioni e vaccinazioni, danno riconosciuto dalla legge 210/92, mentre si dovrebbe prevedere un piano decennale di indennizzo come concordato a livello di Ministero della salute con i rappresentanti delle suddette categorie di malati, visto che per chiudere i contenziosi già depositati necessitano 1 miliardo e 800 milioni di euro;

l'articolo 104 prevede per il fondo per le non autosufficienze risorse risibili che certamente rappresentano «una goccia in un oceano» visto che la platea di beneficiari aumenta di giorno in giorno e diventerà inapplicabile;

l'articolo 105 non affronta in modo adeguato le misure in favore di soggetti con disabilità grave,

 

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

 

Di Virgilio, Lisi, Ulivi, Lucchese.

 


XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Giuseppina SERVODIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Boco.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

(C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, si conclude con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione Bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base (UPB), la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, saranno fornite nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione Bilancio.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La Presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi, sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

 

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, fa presente che, nel valutare la manovra finanziaria per il 2008, appare opportuno non limitarsi all'esame delle disposizioni contenute nei due disegni di legge oggi all'esame, ma compiere uno sforzo per collocare gli stessi in un contesto più ampio, che comprende, da un lato, le misure per il settore agricolo contenute nella legge finanziaria per il 2007 e, dall'altro, i due provvedimenti collegati dei quali la Camera ha già avviato l'esame, ovvero il disegno di legge di conversione del decreto-legge n.159 del 2007 (C. 3194) e il disegno di legge di attuazione del protocollo sul welfare (C. 3178).

È solo in questo contesto infatti, che i contenuti dei disegni di legge in titolo possono essere valutati e, soprattutto può esserne valutata l'efficacia nonché le modifiche che si rendono necessarie per completare la strumentazione normativa a disposizione del comparto agricolo, per proseguire nello sforzo di riqualificazione imposto dall'evolversi dei mercati e dalle domande dei consumatori.

La legge finanziaria dello scorso anno (legge n.296 del 2006) prevedeva un numero significativo di azioni che si sono sviluppate nel corso dell'anno ed una importante dotazione finanziaria di oltre un miliardo di euro, con un incremento delle risorse a disposizione del settore di 365 milioni di euro rispetto al passato. Si trattava di norme che, oltre che agire sul terreno fiscale, introducevano sostegni per l'internazionalizzazione delle imprese, rafforzavano la multifunzionalità del settore, agivano per accorciare la filiera, incentivando la vendita diretta, operavano per favorire l'imprenditoria giovanile, per rafforzare il sistema d'imprese attraverso lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, favorivano l'emersione del lavoro irregolare, introducevano un significativo intervento nel campo delle agroenergie che è all'attenzione anche con la manovra finanziaria del 2008.

L'attuazione delle misure introdotte dalla scorsa finanziaria sta andando avanti; si pensi alla recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1093, che consentono alle società agricole costituite in forma di società a responsabilità limitata, a nome collettivo o in accomandita semplice di optare per la tassazione su base catastale.

Sottolinea poi come sia giunto a conclusione positiva un lavoro annoso come quello sui crediti verso l'INPS, che in più occasioni la Commissione aveva affrontato con grande preoccupazione; infatti, l'adesione alla proposta di regolarizzazione effettuata dal pool di banche è andata ben oltre le più rosee previsioni.

Si è inoltre conclusa positivamente la riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dell'ortofrutta e l'approvazione in ambito europeo dei piani di sviluppo rurale; il relativo riparto mette a disposizione del nostro Paese somme che ammontano complessivamente nel periodo 2007-2013 a 8.292 milioni di euro.

Restano da affrontare appuntamenti significativi come la riforma dell'OCM sul vino, sulla quale un lavoro minuzioso è stato messo in campo dalla Commissione e forti sono le preoccupazioni per una conclusione positiva del negoziato.

In questi mesi un segnale forte nel campo della tracciabilità e sicurezza alimentare è venuto dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale sulla tracciabilità dell'olio extravergine d'oliva.

Rileva quindi che, nell'esaminare i documenti di bilancio, occorre avere la consapevolezza dei cambiamenti in atto nel settore agricolo, della sfida aperta in campo internazionale dove la presenza dei prodotti agroalimentari è parte fondamentale del made in Italy, dei nuovi orientamenti dei mercati che agiscono sul fronte dei prezzi e dei prodotti (basti pensare al grano duro), dei cambiamenti in atto nella struttura imprenditoriale agricola del Paese, della domanda crescente di sburocratizzazione del sistema della pubblica amministrazione e di semplificazione amministrativa e della domanda crescente da parte dei cittadini di trasparenza e sicurezza alimentare. Occorre cioè proseguire sulla strada del sostegno all'innovazione, all'internazionalizzazione, alla riorganizzazione del sistema delle imprese, che ne favorisca la concentrazione e l'integrazione.

Partendo da queste premesse, si sofferma sulla manovra complessiva per il 2008, con riferimento sia alla manovra di bilancio, sia agli strumenti collegati.

Il decreto-legge n. 159 del 2007 ha apportato con l'articolo 26 importanti correttivi alle misure sulle incentivazioni per il biodiesel, che vanno nella direzione auspicata dal comparto agricolo, cioè quella di valorizzare il ruolo delle intese di filiera e dei contratti quadro, in modo da assicurare una prospettiva di certezza agli investimenti delle aziende. Altri interventi riguardano poi l'ulteriore semplificazione delle procedure di comunicazione delle variazioni colturali; gli stanziamenti per il rafforzamento dei controlli di qualità nel settore dell'ortofrutta; le modifiche alla normativa sanzionatoria in materia di documenti di bordo per le navi da pesca; ancora per il settore della pesca, la rateizzazione del recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e l'estensione del periodo per il quale possono essere liquidati gli indennizzi da parte del Fondo di assistenza.

Ancora più consistente è poi il complesso delle misure di specifico interesse per il settore agricolo contenute nel disegno di legge collegato in materia di welfare, che in materia di agricoltura attiva un impegno complessivo di 194 milioni di euro per il 2008, 185 per il 2009 e 186 per il 2010.

Il Capo IV reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo.

Si prevedono modifiche significative della normativa in materia di disoccupazione agricola, operando una riforma dell'attuale sistema di soglie, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate (articolo 15).

È contemplata la concessione, in via sperimentale, per l'anno 2008, di incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente (articolo 16), con l'obiettivo di stabilizzare anche nel settore agricolo il maggior numero di lavoratori.

Si prevede una incentivazione a promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione, fino al 20 per cento, dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto della disciplina vigente (articolo 17).

Con l'articolo 18, parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli è destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo.

L'articolo 19 modifica la disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione. Occorre ricordare in proposito che l'articolo 116 del disegno di legge finanziaria prevede, a carico del Fondo per l'occupazione, 20 milioni di euro per il settore agricolo, finalizzati alla concessione della cassa integrazione straordinaria nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale o di crisi connesse alle profonde modifiche del mercato, quali le nuove OCM riorganizzate a livello europeo; è la prima volta che queste norme vengono estese al settore agricolo.

Infine, le disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole sono contenute nell'articolo 20.

Si tratta quindi di un intervento di ampio respiro, su temi che certamente assumono rilievo centrale per la funzionalità del settore, e che persegue finalità condivisibili di rafforzamento del settore attraverso un processo di stabilizzazione del lavoro e di emersione e al contempo di razionalizzazione e semplificazione della normativa.

Passando ad illustrare sinteticamente i contenuti del disegno di legge finanziaria 2008, sottolinea innanzitutto l'importanza di alcune norme che si ricollegano direttamente all'attività ed alle iniziative assunte dalla Commissione Agricoltura.

L'articolo 49 dispone infatti in merito agli stanziamenti per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere previste dal piano irriguo nazionale, tema sul quale la Commissione sta esaminando alcune proposte di legge (C.1985 e abbinate), in una prospettiva di riordino strutturale degli organismi amministrativi preposti. La norma in esame si muove in un ambito più circoscritto, ma raccoglie tuttavia alcune indicazioni emerse dal dibattito in Commissione, riservando una quota delle somme assegnate dalla legge finanziaria 2007 per l'avvio o prosecuzione delle opere del Piano irriguo nazionale, alle «attività di progettazione», in modo da consentire l'immissione nel circuito delle opere finanziabili anche di progetti sinora esclusi perché carenti su questo versante. La norma traduce in una unica partita finanziaria i tre limiti d'impegno originati dalle leggi n. 350 del 2003 e n. 266 del 2005, trasformati a norma della medesima legge n.350 in contributi in conto capitale, consentendo così di recuperare margini di elasticità nella programmazione e gestione delle risorse. Occorre sottolineare come da oggi fino al 2010 rimangono in essere gli impegni di spesa già previsti, mentre a partire dal 2011 è previsto un impegno per 15 anni con l'attivazione di 100 milioni l'anno. Questo costituisce uno dei punti più qualificanti della manovra proprio per affrontare in ambito poliennale un problema non rinviabile come quello degli interventi sul sistema irriguo, fondamentale per lo sviluppo del settore agricolo. Sarebbe altresì opportuno orientare una parte delle risorse, definendo una priorità in tal senso, alla realizzazione di sistemi di invasi volti a far fronte al problema della siccità derivata dai cambiamenti climatici in atto.

L'articolo 47 sospende i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai mutui contratti da imprenditori agricoli sardi, con riferimento alle vicissitudini che hanno riguardato la legge regionale della Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, recante «Costituzione del Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura»: Tale norma dà attuazione alla risoluzione approvata il 30 ottobre scorso dalla XIII Commissione, con la quale si impegnava il Governo ad intraprendere con la massima urgenza tutte le iniziative più opportune per fare fronte alla grave crisi socio-economica in cui versano le aziende agricole ed agropastorali sarde. È questo naturalmente solo un primo, ma indifferibile passo; una soluzione del problema andrà ricercata anche attraverso l'indagine conoscitiva che la Commissione ha deciso di avviare e che potrà fornire utili indicazioni per l'attività della Commissione di esperti istituita dalla norma in commento.

L'articolo 48 interviene poi in materia di controlli sui prezzi dei prodotti agroalimentari, tema anche questo oggetto di recenti attività conoscitive svolte dalla Commissione. In particolare, si prevede che l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifichi la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quelli al dettaglio, integrando le rilevazioni che debbono essere effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Oltre ad assicurare la trasparenza del mercato, le verifiche debbono perseguire il fine di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi delle filiere agroalimentari, allo scopo di assicurare una tutela del consumatore, la leale concorrenza tra gli operatori e la difesa del made in Italy. La preoccupazione dei cittadini rispetto all'aumento dei prezzi della pasta e del latte non sempre motivato testimonia quanto urgente sia operare in questo campo. Occorre tener presente che la legge finanziaria intende mettere in campo alcune azioni a sostegno delle fasce più deboli e di attenzione al disagio sociale ed introduce incentivandoli nuovi strumenti ed opportunità. Infatti, all'articolo 48, al comma 5, prevede la costituzione e la pubblicizzazione nei confronti del consumatore dei panieri di prodotti alimentari di largo consumo e l'indicazione degli esercizi commerciali nei quali è possibile acquistare tali panieri di prodotti. A questo fine al comma successivo vengono destinati 100 mila euro. Altre forme di intervento sono contenute nell'articolo 9, ai commi 78 e 79, dove viene definita una nuova normativa per i gruppi di acquisto solidali (GAS), a sostegno dei quali vengono messi a disposizione 200 mila euro.

Ricorda poi più brevemente le altre disposizioni del capo VIII del disegno di legge finanziaria, relativo alla missione «agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

L'articolo 43 contiene al comma 1 le disposizioni sul recupero degli aiuti nel settore della pesca già inserite anche nel decreto-legge n. 159 (articolo 46-quater), con il quale dovrà quindi coordinarsi, mentre al comma 2 amplia il novero dei soggetti che possono attingere alle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; in base alle nuove disposizioni tale fondo è altresì destinato al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca. Arriva così a positiva conclusione una richiesta del settore, importante per la sua modernizzazione.

L'articolo 44, al comma 1, reca il rifinanziamento per 50 milioni di euro, per il solo anno 2008, dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, quale stanziamento destinato al terzo dei cinque anni per i quali l'Unione europea consente che siano erogati aiuti nazionali alla medesima produzione. Confermando un impegno assunto nei confronti del settore il comma 2, aggiunto dalla Commissione Bilancio del Senato, integra la dotazione del fondo di cui al comma 1, disponendo che, nel limite di 30 milioni di euro, le risorse già attribuite al Fondo per le crisi del mercato agricolo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate per l'anno 2008 al Fondo bieticolo-saccarifero.

L'articolo 45 include, tra le misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l'impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

L'articolo 46 autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione degli interventi per il settore dell'apicoltura previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313. Le risorse stanziate sono sottratte all'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, disposta dalla legge finanziaria 2007 per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Segnala quindi altre disposizioni collocate in parti diverse del disegno di legge, ma che comunque sono importanti per il settore.

L'articolo 9, comma 9, reca una speciale disciplina fiscale per le coltivazioni conto terzi nel settore florovivaistico. La XIII Commissione già durante la sessione di bilancio dello scorso anno aveva presentato emendamenti volti ad affrontare questa questione, che riguarda essenzialmente la filiera florovivaistica e, in particolare, le imprese che curano la fase dell'accrescimento delle piante.

Gli articoli 14 e 146 consentono nuove assunzioni nel Corpo forestale dello Stato, con una importante dotazione di risorse, che dovrebbe contribuire al rafforzarsi della presenza del Corpo sul territorio.

Il comma 1 dell'articolo 28 reca una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore del Fondo nazionale per la montagna; occorre sottolineare positivamente che tale Fondo è stato raddoppiato rispetto a quanto previsto nell'anno 2007.

L'articolo 52, completando gli interventi contenuti nel decreto-legge n. 159, reca disposizioni sui certificati verdi, che interessano anche i produttori di biomasse, mentre l'articolo 50 ridefinisce gli incentivi ed i finanziamenti di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (cosiddetto CIP6). L'energia ottenuta dalle produzioni agricole e da biomasse ha rappresentato in questo anno un punto di grande interesse e di attenzione da parte delle imprese agricole del Paese. È stato visto da molti come un'opportunità significativa per sviluppare la multifunzionalità dell'impresa, da altri come un'occasione per riconvertire la propria attività. Si è passati da una discussione generale ad un fiorire di progetti che coinvolgono complessivamente il Paese. Fermo restando che a suo avviso la politica agricola deve essere orientata in primo luogo alle produzioni agroalimentari, non si può non riconoscere che estesa è l'attenzione prestata allo svilupparsi delle attività energetiche prodotte da biomasse. Se le norme contenute nella legge finanziaria 2007 hanno contribuito ad accelerare questo processo, con il decreto-legge n.159 si è contribuito a rafforzare il rapporto fra produzione energetica e la filiera dei produttori, alla semplificazione e all'incentivo alla realizzazione degli impianti inferiori a 1 MW. Le norme contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 cambiano radicalmente l'utilizzo del CIP6 a favore degli impianti a biomasse ed alimenteranno ancor più l'attenzione del settore verso queste attività. Si assiste ad una fase di crescita di questo processo e a un susseguirsi di norme in una pluralità di provvedimenti: a un certo punto un lavoro di armonizzazione e unificazione normativa andrà comunque compiuto. Il lavoro avviato dalla Commissione Agricoltura sulla proposta di legge sulle agroenergie (C.1985 e abbinate) può essere uno strumento efficace sul quale convogliare e omogeneizzare il complesso della normativa.

L'articolo 112 interviene sul contenzioso tra cooperative ed INPS, del quale la Commissione si era più volte interessata già lo scorso anno; infatti, in sede di approvazione della legge finanziaria 2007 furono approntati emendamenti volti alla risoluzione di questo problema. Nel merito, si tratta del contenzioso apertosi tra l'INPS e le coooperative agricole e forestali operanti nelle zone disagiate e montane, che avevano beneficiato di una doppia agevolazione di carattere contributivo; si prevede ora la rateizzazione del pagamento del cento per cento del dovuto, compresi gli interessi legali, senza pagamento di sanzioni, in venti rate annuali e si introduce per coloro che già abbiano anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso un credito previdenziale pari al quaranta per cento delle somme versate all'INPS, maggiorato degli interessi legali.

Si sofferma quindi sulla sistuazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Sul piano generale, sottolinea positivamente l'approvazione del Piano triennale della pesca, che avviene dopo anni di proroga e fornisce al settore un quadro di riferimento certo per il prossimo triennio. Rimangono ancora aperte al confronto le norme contenute nel regolamento per il Mediterraneo e l'attuazione del FEP, che hanno bisogno di trovare un adeguamento in sede europea alle esigenze del Mediterraneo. Le norme introdotte nella legge finanziaria dello scorso anno così come quelle contenute nei disegni di legge in esame hanno introdotto risposte significative alle richieste del settore e sulle quali la Commisisone si era impegnata. Si pensi agli incentivi per l'imprenditorialità giovanile, al sostegno alle famiglie delle vittime del mare, alla proroga della legge n. 30, al fermo biologico. Anche per la pesca valgono però le considerazioni che saranno svolte per il settore agricolo e, in primo luogo, l'esigenza di una stabilizzazione delle agevolazioni fiscali e contributive che offra un quadro certo di riferimento per le imprese del settore. Infatti, all'articolo 9, commi 5 e 6, sono prorogate per il solo 2008 le agevolazioni che ormai consuetudinariamente da anni ogni legge finanziaria proroga.

Una vera emergenza per il settore è rappresentata dal caro-gasolio, che incide e condiziona fortemente la competitività delle imprese: occorre ragionare con il Governo su quali strade intraprendere per affrontarla.

Ritiene inoltre che, nell'ambito dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge in materia di welfare, sia opportuno valutare la possibilità di estendere il regime della cassa integrazione anche al settore della pesca.

Una parte importante del settore ittico è rappresentata dall'acquacoltura, che rappresenta circa il 40 per cento della produzione ittica nazionale. È rimasto aperto ed irrisolto, ormai da anni, il problema del canone ricognitorio, già previsto dalla legge n.142: rivolge un invito al Governo a verificare se, nell'ambito dei provvedimenti che dovrà assumere, vi sia la possibilità di colmare una lacuna che penalizza le imprese del settore.

Per le caratteristiche del sistema della pesca nel nostro Paese (piccole e piccolissime imprese), ritengo opportuno valutare la possibilità di istituire un fondo volto ad incrementare la competitività, l'innovazione e l'aggregazione del sistema.

Un altro tema, che è stato al centro dell'attenzione della Commissione, è stato quello delle azioni per accrescere la multifunzionalità del settore; in questo campo, si dovrà lavorare per omogeneizzare le norme già previste per le imprese agricole.

Si sofferma quindi sulle questioni per le quali i contenuti della manovra richiedono a suo avviso un ulteriore sforzo di integrazione e migliore definizione.

In primo luogo, ricorda una questione che è presente, ma in maniera che reputa non soddisfacente, come ricordato anche a proposito della pesca: il regime fiscale agevolato per le imprese agricole. L'articolo 9, ai commi 5, 7 e 8, contiene l'ulteriore proroga per il 2008 del regime fiscale agevolato, ma non ancora quella stabilizzazione a regime che è indispensabile per assicurare al settore un quadro di riferimento certo per la programmazione dei propri investimenti e delle linee di sviluppo aziendale. Occorre evidenziare che il comma 62 dell'articolo 9 estende l'agevolazione sull'IRAP anche alle cooperative silvocolturali.

Un' altra questione che a suo avviso occorre affrontare è quella dei consorzi agrari. In più occasioni la Commissione se ne è interessata ed anche nei giorni scorsi sono stati presentati emendamenti volti a garantirne la mutualità cooperativa prevalente. Oggi si assiste ad una situazione dove, da una parte, esistono ancora 13 strutture commissariali di consorzi in liquidazione, dall'altra, è andata avanti in questi anni una riorganizzazione che ha portato i nuovi consorzi ad essere soggetti attivi nel mercato e soggetti di forte supporto dell'attività al servizio dell'agricoltura. Il sistema consortile oggi fattura oltre tre miliardi di euro e costituisce quindi una forte componente dell'economia agricola ed agroalimentare del Paese. Occorre a suo giudizio chiudere definitivamente e rapidamente la partita dei consorzi in liquidazione, eventualmente definendo un periodo ultimo entro il quale non sia più prorogabile il commissariamento in atto, e avviare una azione positiva e propositiva di riforma. I caratteri della forma cooperativa prevalente debbono accompagnarsi ad una forte campagna di rinnovamento della base sociale che ne rafforzi i caratteri di mutualità. Ritiene definitivamente chiusa ed irriproponibile la stagione della Federconsorzi e ritiene altresì che questo tema non possa più essere affrontato con le proroghe che annualmente sono inserite in qualche legge.

Vi è poi il tema degli enti ed agenzie che operano a vario titolo nel settore agricolo. Il disegno di legge finanziaria, nell'allegato A (articolo 134), sopprime l'Ente irriguo umbro toscano, che da anni viveva in regime di proroga. Il Senato ha escluso giustamente la soppressione dell'Ente Risi, essendo questo un istituto privato. Occorre però affrontare il tema dell'efficacia di alcune strutture societarie di emanazione del Ministero che operano nel settore, il potenziamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero, per evitare dispersioni e sprechi di risorse e assicurare unità d'azione e l'effettiva rispondenza delle strutture alle esigenze ed alle prospettive del sistema agricolo. Richiama in particolare la necessità di una valutazione sulla società Buonitalia, uno strumento sul quale si era concentrata l'attenzione e l'interesse del sistema agroalimentare italiano per la promozione del made in Italy nel mondo e che tuttavia sembra non cogliere apprezzabili risultati.

Un'altra questione che merita particolare attenzione riguarda il Comitato per la sicurezza alimentare, che sarebbe opportuno trasformare in Agenzia con la partecipazione del Ministero della salute e del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

Il credito d'imposta ha rappresentato una misura di largo interesse per l'imprenditoria agricola. La sua agibilità nelle aree Obiettivo 1, i meccanismi di accesso al beneficio - per i problemi segnalati alla Commsisione dalle associazioni agricole - consigliano di approfondire l'effettivo funzionamento della misura e l'adeguatezza della formulazione delle norme.

Evidenzia inoltre la necessità di avviare una riflessione, possibilmente inserendo all'interno della manovra 2008 qualche prima indicazione di linee-guida al riguardo, sull'assetto organizzativo dell'impresa agricola italiana e sulle prospettive di una sua evoluzione, a partire da una differenziazione tra partite IVA ed imprese.

Si tratta, a suo giudizio, di prendere atto che nella realtà italiana coesistono fianco a fianco, a volte intersecandosi, almeno due diversi livelli di approccio alle attività produttive agricole: un approccio a pieno titolo imprenditoriale, e di imprese sempre più coinvolte nella competizione internazionale, con un ruolo di primo piano per l'intero sistema Paese sia sul piano strettamente economico che su quello dell'immagine; ed un approccio si direbbe amatoriale, in cui l'attività è svolta a tempo parziale, hobbistica, in primo luogo nelle zone collinari e montane, ma che comunque svolge un fondamentale ruolo sociale e di tutela paesistico-ambientale. Queste due dimensioni possono convivere in modo proficuo, ma non possono farlo adottando moduli uniformi di regolazione dal punto di vista fiscale, lavoristico, previdenziale. Occorre invece differenziare le regole per adeguarle alle diverse realtà, riconoscendone il ruolo e semplificandone l'esistenza, pena un serio rischio di abbandono dei territori dove queste attività sono maggiormente praticate con seri pericoli ambientali.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria ed i loro effetti sul bilancio, ricorda che nel fondo speciale di parte corrente (tabella A) sono iscritti per il Ministero delle politiche agricole e forestali 355 mila euro per il solo 2008, destinati all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), mentre nel fondo speciale di parte capitale (tabella B) è disposto un accantonamento pari a 200 mila euro per ogni anno del triennio 2008-2010 riservato allo sviluppo dell'agricoltura.

Nella tabella C gli importi indicati, sostanzialmente stabili negli anni, sono di 117,3 mln euro per il 2008 e 119,4 milioni di euro sia per il 2009 che per il 2010, destinati ai seguenti provvedimenti: legge n. 267 del 1991 (attuazione del piano nazionale della pesca); legge n. 549 del 1995 (contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi); decreto legislativo n. 454 del 1999 (riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura - finanziamento del Centro per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura). Sono invece iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gli stanziamenti per il decreto legislativo n. 165 del 1999 (AGEA).

La Tabella D per l'esercizio 2008 assegna ulteriori 20 meuro al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

Infine, nella tabella F compaiono i seguenti provvedimenti di interesse del Ministero per le politiche agricole: decreto legislativo n. 102 del 2004 (Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi); legge n. 448 del 2001, articolo 46, comma 4 (che ha istituito i fondi unici per ogni dicastero). In tabella F è esposto il Fondo unico in senso proprio, che rappresenta solo una quota parte, anche se di gran lunga la più significativa, del più ampio Fondo unico di cui al capitolo 7003 che include talune altre leggi di spesa. Su tale Fondo sono trasferiti 100 milioni di euro relativi sia al 2008 che al 2009 rispettivamente agli esercizi 2010 e 2011.

Infine, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, ricorda che la spesa complessiva in termini di competenza iscritta sulla tabella n. 13 ammonta, dopo la seconda nota di variazione, a 1.699,8 milioni di euro. Si tratta di uno stanziamento in linea con il bilancio precedente: la legge di bilancio 2007 recava infatti stanziamenti per 1.675,6 milioni di euro (divenuti 1.727 con l'assestamento). Sottolinea in proposito la prevalenza delle spese di parte capitale, che ammontano a 936,2 milioni di euro, rispetto a quelle di parte corrente (773,5 milioni di euro): si tratta di una situazione da considerare virtuosa dal punto di vista della qualità della spesa, che non è frequente nelle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la struttura interna del bilancio, ricorda che essa dovrà essere a breve rivista in relazione alla nuova definizione dei centri di responsabilità conseguente al nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, esaminato di recente dalla Commissione. L'auspicio naturalmente è che le necessarie operazioni di aggiustamento contabile non comportino rallentamenti nei procedimenti di spesa.

In conclusione, ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sulla politica agricola portata avanti in questo anno e mezzo dal Governo ed un apprezzamento per il rapporto costruttivo instaurato con la Commissione, i cui indirizzi hanno trovato riferimento nei provvedimenti adottati. Non si tratta certo di un lavoro concluso: l'esame della manovra finanziaria e alcune indicazioni che oggi fornite offrono un terreno sul quale a suo avviso è possibile operare con il concorso di tutti i componenti della Commissione.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, nel ricordare che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, propone che la Commissione prosegua l'esame dei documenti di bilancio domani, alle ore 9, e che il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti sia fissato per venerdì 23 novembre, alle ore 17.

La Commissione concorda.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame dei disegni di legge alla seduta di domani.

 

La seduta termina alle 16.40.

XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Marco LION. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Boco.

 

La seduta comincia alle 9.10.

 

Legge finanziaria per l'anno 2008.

(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

(C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008 ed al bilancio pluriennale 2008-2010.

(C. 3257-bis e ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Marco LION, presidente, avverte che il deputato Marinello ha chiesto, a nome del gruppo Forza Italia, che la seduta non abbia luogo in quanto contemporaneamente è convocata l'Assemblea con le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge C. 3194.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame dei provvedimenti alla seduta di martedì 27 novembre.

 

La seduta termina alle 9.15.


XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Giuseppina SERVODIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Boco

 

La seduta comincia alle 11.15

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento nella discussione, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Al riguardo, fa presente che non sono state presentate proposte emendative al disegno di legge di bilancio. Sono stati invece presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 1).

Ricorda, secondo quanto già dichiarato nella seduta del 21 novembre scorso, che, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta dalla Presidenza in questa fase si limita ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi, sottolinea che il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità. In ogni caso, tutti gli emendamenti potranno essere ripresentati presso la Commissione Bilancio.

Al riguardo, rileva che sono stati presentati alcuni emendamenti che risultano estranei alle materie di competenza della Commissione Agricoltura e che, pertanto, non possono considerarsi ricevibili in questa sede. Invita quindi i presentatori a ritirarli e a ripresentarli presso la Commissione Bilancio.

Vi sono poi emendamenti che presentano profili critici dal punto di vista dell'ammissibilità, in quanto non risultano rispondenti al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come stabilito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, perchè recanti disposizioni di carattere meramente ordinamentale ovvero interventi di carattere localistico o microsettoriale. Altri emendamenti presentano profili critici in quanto privi di copertura finanziaria. Per tali emendamenti, ribadisce l'invito a ritirarli e, ove possibile, a riformularli ai fini della presentazione presso la Commissione Bilancio.

Avverte quindi che non attengono alle materie di competenza della Commissione gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Zucchi 3256/XIII/3.3 e 3256/XIII/3.5 e D'Ulizia 3256/XIII/3.7.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole all'emendamento Brandolini 3256/XIII/3.4, che assorbe anche l'analogo articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.079, riferito ad altra parte del testo e recante una diversa copertura finanziaria. Esprime altresì parere favorevole agli identici emendamenti Marinello 3256/XIII/3.1, Delfino 3256/XIII/3.2 e Maderloni 3256/XIII/3.6, nonchè all'analogo articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.067, che recano un'agevolazione in materia di IVA per le organizzazioni di produttori del settore oleicolo, a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere che l'efficacia delle disposizioni in questione sia subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO si associa al parere del relatore.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento 3256/XIII/3.1, pur rilevando che in tal modo si produrrà un sensibile ritardo nei tempi di effettiva applicazione del beneficio. Invita inoltre a riformulare l'emendamento 3256/XIII/3.6, nel senso di far riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, nel testo oggi vigente.

 

Teresio DELFINO (UDC) e Claudio MADERLONI (SDpSE) accettano le riformulazioni proposte dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva quindi l'emendamento Brandolini 3256/XIII/3.4, risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.079.

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti Marinello 3256/XIII/3.1, Delfino 3256/XIII/3.2 e Maderloni 3256/XIII/3.6, nel testo riformulato, risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.067.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Maderloni 3256/XIII/9.29, D'Ulizia 3256/XIII/9.33 e 3256/XIII/9.26, Zucchi 3256/XIII/9.17 e 3256/XIII/9.18.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole agli identici emendamenti Delfino 3256/XIII/9.6, Marinello 3256/XIII/9.14 e Zucchi 3256/XIII/9.15. Invita a ritirare gli emendamenti Misuraca 3256/XIII/9.1, Marinello 3256/XIII/9.30 e 3256/XIII/9.31, e Delfino 3256/XIII/9.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Delfino 3256/XIII/9.10 e 3256/XIII/9.11 e Misuraca 3256/XIII/9.2. Si dichiara contrario anche agli emendamenti Misuraca 3256/XIII/9.3 e Delfino 3256/XIII/9.12, che propongono una strada che giudica impraticabile. Si dichiara favorevole all'emendamento Maderloni 3256/XIII/9.16, nel quale può ritenersi assorbito l'emendamento Delfino 3256/XIII/9.8. Invita al ritiro dell'emendamento Delfino 3256/XIII/9.25. Esprime parere favorevole agli identici emendamenti Marinello 3256/XIII/9.20, Delfino 3256/XIII/9.23 e Servodio 3256/XIII/9.19, che assorbono l'emendamento D'Ulizia 3256/XIII/9.27. Invita infine a ritirare anche gli emendamenti Delfino 3256/XIII/9.7 e Marinello 3256/XIII/9.22, o almeno a riformularli, prevedendo la preventiva autorizzazione della Commissione europea, nonchè gli emendamenti Marinello 3256/XIII/9.21 e Delfino 3256/XIII/9.24.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO si associa al parere del relatore.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, sospende quindi la seduta, per dare la possibilità di svolgere alcuni approfondimenti.

(La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 13.10)

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La Commissione approva gli identici emendamenti Delfino 3256/XIII/9.6, Marinello 3256/XIII/9.14 e Zucchi 3256/XIII/9.15.

 

Filippo MISURACA (FI) ritira i propri emendamenti 3256/XIII/9.1, 3256/XIII/9.2, 3256/XIII/9.3 e 3256/XIII/9.4.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira i propri emendamenti 3256/XIII/9.30, 3256/XIII/9.31, 3256/XIII/9.32.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi 3256/XIII/9.9, 3256/XIII/9.10, 3256/XIII/9.11, 3256/XIII/9.12 e 3256/XIII/9.13.

La Commissione approva l'emendamento Maderloni 3256/XIII/9.16, risultando assorbito l'emendamento Delfino 3256/XIII/9.8.

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, ribadisce l'invito al deputato Delfino a ritirare l'emendamento 3256/XIII/9.25, altrimenti il parere è contrario.

 

Teresio DELFINO (UDC) insiste per la votazione dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Delfino 3256/XIII/9.25 ed approva gli identici emendamenti Marinello 3256/XIII/9.20, Delfino 3256/XIII/9.23 e Servodio 3256/XIII/9.19, risultando assorbito l'analogo emendamento D'Ulizia 3256/XIII/9.27.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, ribadisce l'invito rivolto ai deputati Delfino e Marinello a ritirare i rispettivi emendamenti 3256/XIII/9.7 e 3256/XIII/9.22, o a riformularli nel senso prevedere la preventiva approvazione dell'Unione Europea, dal momento che il regime di aiuti in questione è scaduto.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira il proprio emendamento 3256/XIII/9.7, al fine di valutarne la riformulazione.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) rileva che sull'emendamento non esiste un problema tecnico, ma semmai il problema, nell'attuazione della legge finanziaria 2007, della insufficienza dei fondi e del ritardo nell'approvazione del decreto attuativo da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Rammentando che si chiede il mero scivolamento all'anno successivo dei fondi già stanziati. Ritira comunque l'emendamento 3256/XIII/9.22.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il proprio emendamento 3256/XIII/9.21.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira il proprio emendamento 3256/XIII/9.24.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cesini 3256/XIII/14.1 e Servodio 3256/XIII/14.2.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, comunica che i deputati Buonfiglio, Delfino, Marinello, Misuraca e Ruvolo hanno sottoscritto l'emendamento Cesini 3256/XIII/14.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Cesini 3256/XIII/14.1 e Servodio 3256/XIII/14.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

 

Claudio FRANCI (PD-U) invita al ritiro dell'emendamento Osvaldo Napoli 3256/XIII/28.2, in quanto peggiorativo rispetto al testo del disegno di legge che interessa anche le isole minori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lion 3256/XIII/28.4, ritenendo in esso assorbiti gli emendamenti Marinello 3256/XIII/28.1, Delfino 3256/XIII/28.3 e D'Ulizia 3256/XIII/28.5. Al riguardo, precisa che tale proposta non necessita di copertura finanziaria.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sottoscrive e ritira l'emendamento Osvaldo Napoli 3256/XIII/28.2.

La Commissione approva l'emendamento Lion 3256/XIII/28.4, risultando assorbiti gli emendamenti Marinello 3256/XIII/28.1, Delfino 3256/XIII/28.3 e D'Ulizia 3256/XIII/28.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che sono stati ritirati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: Marinello 3256/XIII/43.1, Delfino 3256/XIII/43.2, Delfino 3256/XIII/43.018, Marinello 3256/XIII/43.03, Delfino 3256/XIII/43.013, Marinello 3256/XIII/43.046, D'Ulizia 3256/XIII/43.016, Marinello 3256/XIII/43.025, 3256/XIII/43.038 e 3256/XIII/43.019, Delfino 3256/XIII/43.09, Marinello 3256/XIII/43.023, 3256/XIII/43.020, 3256/XIII/43.021, 3256/XIII/43.024, Servodio 3256/XIII/43.015, Marinello 3256/XIII/43.034, 3256/XIII/43.040, 3256/XIII/43.049, 3256/XIII/43.028, 3256/XIII/43.030, 3256/XIII/43.047, 3256/XIII/43.048, 3256/XIII/43.043 e 3256/XIII/43.017.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Maderloni 3256/XIII/43.3, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarlo al capoverso 2-bis; ritiene in esso assorbiti gli emendamenti D'Ulizia 3256/XIII/43.4 e Delfino 3256/XIII/43.04.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/43.01, ovvero a ripresentarlo con un'altra copertura che non utilizzi gli stanziamento destinati all'AGEA, nonchè al ritiro degli articoli aggiuntivi Delfino 3256/XIII/43.011, Marinello 3256/XIII/43.02 e Delfino 3256/XIII/43.012, Delfino 3256/XIII/43.07 e 3256/XIII/43.05.

Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/43.06. Invita quindi al ritiro degli articoli aggiuntivi Delfino 3256/XIII/43.010, Marinello 3256/XIII/43.022 e 3256/XIII/43.035. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/43.08.

Invita poi al ritiro degli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/43.044, 3256/XIII/43.052, 3256/XIII/43.039, Marinello 3256/XIII/43.045 e 3256/XIII/43.036 e 3256/XIII/43.037. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/43.037, in particolare, rammenta che esso è attualmente coperto con fondi destinati alle cooperative. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanna 3256/XIII/43.014.

Invita quindi al ritiro degli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/43.053, 3256/XIII/43.042, 3256/XIII/43.050, 3256/XIII/43.027, 3256/XIII/43.029, 3256/XIII/43.033, 3256/XIII/43.051, precisando, con riferimento a quest'ultimo che la scorsa settimana è stata approvata la legge di conversione del decreto-legge 159 del 2007, nel quale tali norme sono già contenute. Invita infine al ritiro dell'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/43.031.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO si associa al parere del relatore.

 

Claudio MADERLONI (SDpSE) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3256/XIII/43.3, nel senso di limitarlo al capoverso 2-bis.

La Commissione approva l'emendamento Maderloni 3256/XIII/43.3, come riformulato, risultando assorbiti gli emendamenti D'Ulizia 3256/XIII/43.4 e Delfino 3256/XIII/43.04.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) non ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.01, per sottolineare la tangibilità dei fondi AGEA e la assimilabilità delle attività di pesca, e in particolare dell'allevamento ittico, all'agricoltura.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/43.01.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira gli articoli aggiuntivi 3256/XIII/43.011 e 3256/XIII/43.012.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/43.02.

 

Teresio DELFINO (UDC) insiste per la votazione degli articoli aggiuntivi 3256/XIII/43.07 e 3256/XIII/43.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/43.07, l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/43.05 ed approva l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/43.06.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira l'articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.010.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira gli articoli aggiuntivi 3256/XIII/43.022 e 3256/XIII/43.035.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/43.08.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.044.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/43.044.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo Marinello 43.052 può ritenersi assorbito dall'approvazione degli emendamenti 3256/XIII/9.6 e identici.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.052 ed insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.039.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/43.039 e 3256/XIII/43.045.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) insiste per la votazione degli articoli aggiuntivi 43.036 e 3256/XIII/43.037.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/43.036 e 3256/XIII/43.037 ed approva l'articolo aggiuntivo Sanna 3256/XIII/43.014.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira i propri articoli aggiuntivi 3256/XIII/43.053, 3256/XIII/43.042, 3256/XIII/43.050, 3256/XIII/43.027 e insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.029, facendo presente che le misure per i lavoratori marittimi sono già state oggetto di una mozione d'Assemblea e di una risoluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/43.029, 3256/XIII/43.033 e 3256/XIII/43.051.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/43.031.

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 44.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, e il Sottosegretario Stefano BOCO esprimono parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/44.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/44.01.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 45.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Pellegrino 3256/XIII/45.3, perché configura un aiuto di Stato che confligge con la normativa comunitaria.

 

Giuseppina SERVODIO (PD-U), presidente, avverte che l'emendamento è stato ritirato.

Si passa all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 46.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte l'articolo aggiuntivo Fundarò 46.02 è stato ritirato.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, e il Sottosegretario BOCO esprimono parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiorio 3256/XIII/46.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fiorio 3256/XIII/46.01.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che l'unica proposta emendativa riferita all'articolo 47, l'articolo aggiuntivo Fiorio 3256/XIII/47.01, è stata ritirata.

Favorevoli Claudio FRANCI (PD-U), relatore, e il Sottosegretario Stefano BOCO, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lion 3256/XIII/48.01.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che sono stati ritirati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: Marinello 3256/XIII/49.066 e 3256/XIII/49.077, Misuraca 3256/XIII/49.01, Lombardi 3256/XIII/49.098, Misuraca 3256/XIII/49.02, Marinello 3256/XIII/49.057 e 3256/XIII/49.058, Maderloni 3256/XIII/49.099, D'Ulizia 3256/XIII/49.0108, Lombardi 3256/XIII/49.096, Marinello 3256/XIII/49.075, Zucchi 3256/XIII/49.097, Misuraca 3256/XIII/49.05,

 

Delfino 3256/XIII/49.013, Misuraca 3256/XIII/49.03 e 3256/XIII/49.04, Marinello 3256/XIII/49.062, Misuraca 3256/XIII/49.06, Marinello 3256/XIII/49.076, 3256/XIII/49.051 e 3256/XIII/49.065 e Delfino 3256/XIII/49.078.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Lion 3256/XIII/49.2 e invita al ritiro dell'emendamento Lion 3256/XIII/49.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Servodio 3256/XIII/49.0100.

 

Giuseppe RUVOLO (UDC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.014.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fundarò 3256/XIII/49.0116, se riformulato nel senso di espungere l'espressione: «in particolare nella provincia di Trapani», invitando a ritirare le altre proposte sulla stessa materia. Esprime tuttavia parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.069, identico all'articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.016, che reca una diversa copertura e che invita a ritirare.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Fundarò 3256/XIII/49.0116 è stato riformulato come richiesto dal relatore e sottoscritto da lei e dai deputati Zucchi, Brandolini, Maderloni, Cesini, Misuraca, Marinello, Buonfiglio, Delfino e Ruvolo, che si associano anche all'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.069.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.068. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/49.025 e 3256/XIII/49.059, sull'articolo aggiuntivo Lion 3256/XIII/49.095, sugli identici articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/49.026 e Delfino 3256/XIII/49.081, che assorbono l'analogo D'Ulizia 3256/XIII/49.0105, nonchè sull'articolo aggiuntivo Brandolini 3256/XIII/49.0101, nel quale sono assorbiti gli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/49.027, Delfino 3256/XIII/49.083, D'Ulizia 3256/XIII/49.0108, Delfino 3256/XIII/49.082 e D'Ulizia 3256/XIII/49.0109.

Esprime parere favorevole anche sull'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.084, nel quale è assorbito D'Ulizia 3256/XIII/49.0120, e sugli articoli aggiuntivi Buonfiglio 3256/XIII/49.07, 3256/XIII/49.08, 3256/XIII/49.09 e 3256/XIII/49.010.

Invita a ritirare gli articoli aggiuntivi Buonfiglio 3256/XIII/49.012 e gli identici Marinello 3256/XIII/49.074 e Delfino 3256/XIII/49.090, per i quali ricorda che è in fase di definizione il provvedimento di attuazione della norma contenuta nella legge finanziaria 2007 sulla materia dei mercati a vendita diretta. Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.089.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brugger 3256/XIII/49.094. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.093. Esprime parere favorevole agli identici articoli aggiuntivi Delfino 3256/XIII/49.0121 e D'Ulizia 3256/XIII/49.0104.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Buonfiglio 3256/XIII/49.011, ricordando che in materia di agroenergie la legge finanziaria 2007 e i diversi provvedimenti che compongono la manovra finanziaria 2008 contengono numerose importanti misure e che,inoltre, la Commissione sta esaminando specifici progetti di legge; è pertanto inopportuno procedere per interventi frammentari.

Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.064, sottolineando l'opportunità di una migliore formulazione della proposta. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fundarò 3256/XIII/49.0119, di cui ritiene preferibile la copertura finanziaria rispetto a quella recata dall'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.091.

Invita l'onorevole Marinello ad illustrare l'articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.056.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) rileva che il sistema del bunkeraggio del gasolio per le attività di motopesca consente di contrastare le oscillazioni, fino al 10 per cento, dei prezzi alla pompa per questo particolare settore, favorendo la concorrenza.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.056. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.079 è assorbito dalla approvazione dell'emendamento Brandolini 3256/XIII/3.4.

Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Ulizia 3256/XIII/49.0106 e, sugli articoli aggiuntivi Lion 3256/XIII/49.0114 e 3256/XIII/49.0115.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lion 3256/XIII/49.2.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che l'emendamento Lion 3256/XIII/49.1 è stato ritirato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Servodio 3256/XIII/49.0100.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira i propri articoli aggiuntivi 3256/XIII/49.014, 3256/XIII/49.071, 3256/XIII/49.015, 3256/XIII/49.070.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Fundarò 3256/XIII/49.0116, nel testo riformulato, e l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.069, risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.016.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira l'articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.068.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.25 è stato sottoscritto anche dai deputati Cesini, Ruvolo, Delfino, Buonfiglio, Maderloni, Zucchi, Brandolini, Fogliardi, e che l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.059 è stato sottoscritto anche dai deputati Cesini e Ruvolo. Rammenta che l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.067 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Marinello 3256/XIII/3.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/49.025, Marinello 3256/XIII/49.059, Lion 3256/XIII/49.095, gli identici articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/49.026 e Delfino 3256/XIII/49.081, risultando assorbito l'articolo aggiuntivo D'Ulizia 3256/XIII/49.0105.

La Commissione approva altresì l'articolo aggiuntivo Brandolini 3256/XIII/49.101, risultando assorbiti gli articoli aggiuntivi Marinello 3256/XIII/49.027, Delfino 3256/XIII/49.083 e D'Ulizia 3256/XIII/49.0108, Delfino 3256/XIII/49.082 e D'Ulizia 3256/XIII/49.0109.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Delfino 3256/XIII/49.084, con assorbimento dell'articolo aggiuntivo D'Ulizia 3256/XIII/49.0120, e Buonfiglio 3256/XIII/49.07, 3256/XIII/49.08, 3256/XIII/49.09 e 3256/XIII/49.010.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.012.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.074.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.090 ed insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.089.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delfino 3256/XIII/49.089 ed approva l'articolo aggiuntivo Brugger 3256/XIII/49.094.

 

Teresio DELFINO (UDC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.093.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Delfino 3256/XIII/49.0121 e D'Ulizia 3256/XIII/49.0104.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.011.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.064.

 

Filippo MISURACA (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.03.

 

Teresio DELFINO (UDC) accetta la proposta del relatore di modificare la copertura del proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/49.091 con quella prevista dall'articolo aggiuntivo Fundarò 3256/XIII/49.0119.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Delfino 3256/XIII/49.091, con la copertura finanziaria riformulata, e Fundarò 3256/XIII/49.0119.

 

Giuseppina SERVODIO (PD-U) avverte che l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.056 è stato sottoscritto anche dai deputati Cesini, Maderloni, Zucchi, Brandolini, Ruvolo, Delfino e Buonfiglio e che l'articolo aggiuntivo D'Ulizia 3256/XIII/49.0106 è stato sottoscritto anche dai deputati Misuraca, Marinello, Ruvolo, Delfino, Buonfiglio, Cesini, Zucchi, Maderloni e Brandolini.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Marinello 3256/XIII/49.056, D'Ulizia 3256/XIII/49.0106, Lion 3256/XIII/49.0114 e 3256/XIII/49.0115.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi.

 

Filippo MISURACA (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/XIII/52.01, sottolineando che i provvedimenti già all'esame della Commissione non sembrano fare molti passi in avanti.

 

Giuseppina SERVODIO (PD-U), presidente, avverte che sono stati ritirati anche i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 52.

Favorevoli Claudio FRANCI (PD-U), relatore, e il Sottosegretario Stefano BOCO, la Commissione approva gli emendamenti Lion 3256/XIII/53.1 e Servodio 3256/XIII/53.2.

Favorevoli Claudio FRANCI (PD-U), relatore, e il Sottosegretario Stefano BOCO, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lion 3256/XIII/56.01.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, propone una nuova formulazione dell'emendamento Servodio 3256/XIII/88.01.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO si associa.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, accoglie la riformulazione proposta.

 

Giuseppe RUVOLO (UDC) rileva ironicamente la possibilità di prevedere anche altre sedi dell'autorità nazionale per la sicurezza alimentare, oltre a Roma e a Foggia.

La Commisione approva l'emendamento Servodio 3256/XIII/88.01, come riformulato.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Delfino 3256/XIII/116.01 e Marinello 3256/XIII/145.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 146.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Cesini 3256/XIII/146.3 e 3256/XIII/146.2.

Favorevoli Claudio FRANCI (PD-U), relatore, e il Sottosegretario Stefano BOCO, la Commissione approva infine, con distinte votazioni, gli emendamenti Cesini 3256/XIII/146.1 e 3256/XIII/146.4, nonché l'emendamento Maderloni 3256/XIII/Tab.A.5, gli identici emendamenti Marinello 3256/XIII/Tab.A.1, Delfino 3256/XIII/Tab.A.2 e Zucchi 3256/XIII/Tab.A.4, nonchè l'emendamento Lion 3256/XIII/Tab.A.3.

 

Claudio FRANCI (PD-U), relatore, propone, in cocnlusione dell'esame, di riferire in senso favorevole sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, per la parte di competenza, con l'auspicio che le indicazioni della Commissione XIII possano trovare apprezzamento durante il dibattito in seno alla Commissione Bilancio.

 

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) illustra, anche a nome del gruppo Forza Italia e di colleghi dei gruppi dell'UDC e di AN, una proposta di relazione contraria. Pur rivolgendo un apprezzamento per il lavoro di recupero tentato dalla Commissione nel corso di quella che definisce una «cavalcata», non può che dichiararsi assolutamente insoddisfatto sia per i tempi a disposizione che per l'analisi, l'approfondimento e la discussione dei problemi. Lamenta inoltre gli scarsi risultati ottenuti dalla Commissione Agricoltura in questa legislatura e la inadeguatezza della politica agricola complessiva del Governo.

 

Antonio BUONFIGLIO (AN), nell'associarsi a quanto rilevato dal collega Marinello, ritiene che il Ministro avrebbe dovuto sentire il dovere di partecipare ai lavori della Commissione Agricoltura sui documenti di bilancio.

Rivolge peraltro un apprezzamento ai colleghi per lo sforzo teso a recuperare un ruolo unitario della Commissione ed un proficuo lavoro, finora molto carente, soprattutto in relazione ai tempi di esame e di elaborazione delle proposte.

 

Giuseppe RUVOLO (UDC), pur ringraziando il relatore per lo sforzo compiuto di giungere ad una conclusione unitaria dei lavori della Commissione, manifesta rammarico per il fatto che il comparto agricolo avrebbe dovuto ricevere maggiori attenzioni nel disegno di legge finanziaria, specialmente nei due settori del controllo e della sicurezza alimentare, completamente ignorati. Ritiene anzi che la nuova legge finanziaria contribuirà a mettere in difficoltà il settore agricolo e della pesca. Invita inoltre la Commissione a recuperare un ruolo più attivo. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (PD-U), nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del PD-U sulla proposta di parere del relatore, ricorda la complessiva manovra del Governo, nella quale si inseriscono anche il decreto-legge n. 159 e il disegno di legge in materia di welfare, che introducono norme assolutamente positive anche per il settore dell'agricoltura, con particolare riferimento alle tematiche previdenziali e di emersione del sommerso, raccogliendo commenti sostanzialmente positivi delle associazioni di categoria, venute in audizione in Commissione. Rivolge l'auspicio che la Commissione prosegua i propri lavori nel solco della fattiva elaborazione condotta in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

 

Claudio MADERLONI (SDpSE) condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Buonfiglio in merito ai tempi di lavoro della Commissione, rilevando peraltro che la Commissione ha intrapreso una giusta strada. Ringrazia infine il relatore per il lavoro svolto.

 

Il Sottosegretario Stefano BOCO ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, da parte sia della maggioranza sia dell'opposizione.

La Commissione approva infine la proposta di relazione favorevole relativa alla Tabella n. 13 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, risultando preclusa la proposta di relazione alternativa. Delibera quindi di nominare il deputato Franci quale relatore presso la Commissione Bilancio.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

(C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.2.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 3 punti percentuali.

3256/XIII/2. 2. (ex 49. 107) D'Ulizia, Lion.

 

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».

3256/XIII/2. 1. Marinello.

 

ART.3.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il limite del 30 per cento può essere raddoppiato nelle ipotesi di esercizio di attività nella quale la produzione prevalente viene immessa in vendita almeno dodici mesi dopo l'inizio della lavorazione. Tale limite viene altresì raddoppiato nelle ipotesi di imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

3256/XIII/3. 3. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per favorire misure di riorganizzazione aziendale, dopo il comma 242 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

«242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 242 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3256/XIII/3. 4. Brandolini, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

1. Dopo il comma 242 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente:

«242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente, le imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione, gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».

3256/XIII/3. 7. (ex 49. 0111) D'Ulizia.

 

Al comma 13, lettera d), n. 3), capoverso 2-ter, sostituire le parole: con aliquota del 18 per cento con le seguenti: con aliquota del 5 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/XIII/3. 5. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7.000;

2009: - 5.000;

2010: - 2.000.

3256/XIII/3. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportarle seguenti variazioni:

2008: - 7.000;

2009: - 5.000;

2010: - 2.000.

3256/XIII/3. 2. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7.000;

2009: - 5.000;

2010: - 2.000.

3256/XIII/3. 6. Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.9.

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento».

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2008.

7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 392.200;

2010: - 392.200.

3256/XIII/9. 6. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento».

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2008.

7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 392.200;

2010: - 392.200.

3256/XIII/9. 14. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

5. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2008.

7. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 392.200;

2010: - 392.200.

3256/XIII/9. 15. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Lion, Fiorio.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo», sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi».

3256/XIII/9. 29. (ex 5. 1) Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

3256/XIII/9. 1. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in 4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni. in legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/XIII/9. 30. (ex 43. 026 e 49. 031). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in 4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

3256/XIII/9. 31. (ex 43. 032. e 49. 036). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell' 1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 4.000.000.

3256/XIII/9. 9. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Al comma 6, dopo le parole: pesca costiera inserire le seguenti: e l'acquacoltura in acque marine e salmastre.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.000;

2009: - 10.000.000;

2010: - 10.000.000.

3256/XIII/9. 10. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono inserite le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000.000;

2009: - 2.000.000;

2010: - 2.000.000.

3256/XIII/9. 11. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono inserite le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000.000;

2009: - 1.000.000;

2010: - 1.000.000.

3256/XIII/9. 2. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Licastro Scardino, Martinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento». La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.

3256/XIII/9. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Licastro Scardino, Martinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Conseguentemente, ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento». La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.

3256/XIII/9. 12. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e della piscicoltura»;

b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento».

6-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, sono soppresse le parole: «in acque dolci».

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 3 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

3256/XIII/9. 32. (ex 43. 041 e 49. 045) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000.000;

2009: - 2.000.000;

2010: - 2.000.000.

3256/XIII/9. 4. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Licastro Scardino, Martinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000.000;

2009: - 2.000.000;

2010: - 2.000.000.

3256/XIII/9. 13. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/9. 8. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Al comma 12, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: al termine di ciascun anno solare,.

3256/XIII/9. 16. Maderloni, Zucchi, Lion, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Satta, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Fiorio.

 

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/9. 25. (ex 49.087) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».

3256/XIII/9. 33. (ex 49. 0110) D'Ulizia.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. - Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 70.000.

3256/XIII/9. 20. (ex 49.028) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 70.000.

3256/XIII/9. 23. (ex 49.085) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 70.000.

3256/XIII/9. 19. Servodio, Lion, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 1,5 punti percentuali.

3256/XIII/9. 27. (ex 49. 0103) D'Ulizia, Lion, Fundarò.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il credito di imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate entro il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di parte corrente.

3256/XIII/9. 7. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il credito di imposta si applica anche per gli anni 2008 e 2009 secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007. Sono considerati ammissibili gli interventi relativi a domande per investimenti presentate entro il 31 dicembre 2007 per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre 2008 per l'anno 2009, istruite favorevolmente dall'ente incaricato e non finanziate per mancanza di fondi.

3256/XIII/9. 22. (ex 49.073) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Per gli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

3256/XIII/9. 21. (ex 49.029) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/9. 24. (ex 49.086) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Agli investimenti in agricoltura, di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3256/XIII/9. 26. (ex 49.0102) D'Ulizia, Lion, Fundarò.

 

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono neppure alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3256/XIII/9. 17. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Rimangono iscritti al catasto rurale tutti quei fabbricati situati nei territori montani e collinari aventi dimensioni non superiori ai 16 metri quadrati, realizzati prima del 1950 e non trasformati successivamente, adibiti al rimessaggio delle attrezzature agricole, ancorché non appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale o professionali.

3256/XIII/9. 18. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.14.

Al comma 2, sostituire le lettera c), con la seguente:

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche in soprannumero nei ruoli iniziali, nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36.

3256/XIII/14. 1. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio, Fiorio.

 

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) nell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 8.000;

2010: - 16.000.

3256/XIII/14. 2. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.28.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

(Sviluppo della montagna).

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. A decorrere dall'anno 2008, le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, confluiscono tutte nel «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.

5. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

6. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell'0,1 per cento, sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.

7. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per le azioni in campo energetico volte alla promozione e allo sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e alle imprese; per il confinanziamento di progetti e programmi finanziati con le risorse dell'Unione europea.

3256/XIII/28. 2. Osvaldo Napoli, Boscetto, Fratta Pasini, Stradella.

 

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000», sono sostituite dalle seguenti «300 mila euro»;

c) al comma 2, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

4-ter. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis. (Norme in materia di affidamento di lavori e servizi alle cooperative operanti in montagna). - 1. Dal presente codice sono fatte salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni di cui agli articoli 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e all'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97«.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricolo forestali e qualificarne la professionalità, le regioni possono istituire elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

3256/XIII/28. 4. (ex 49. 0113) Lion.

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;

c) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Nel caso di forme associative, tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera in forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/XIII/28. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;

c) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

3256/XIII/28. 3. (ex 49. 088) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «30 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «30 mila euro»;

b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;

c) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 2 punti percentuali.

3256/XIII/28. 5. (ex 49. 0112) D'Ulizia.

 

ART.43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».

3256/XIII/43. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».

3256/XIII/43. 2. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). Al relativo onere si provvede per 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica è altresi alimentato da stanziamenti comunitari e nazionali destinati allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della pesca. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, sono disciplinati la natura giuridica, l'articolazione ed il funzionamento del FSII.

2-ter. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, al punto 3, dopo le parole: «al trasporto di merci» inserire la parola: «pesca» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione sulla benzina è limitata alla pesca professionale esercitata con imbarcazioni che utilizzano motori fuoribordo sia in acque marittime che interne».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

3256/XIII/43. 3. Maderloni, Zucchi, Fogliardi, Bellanova, Lion, Cesini, Pertoldi, Lombardi, Sperandio, Satta, D'Ulizia, Brandolini, Fiorio.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di migliorare le condizioni della filiera ittica, supportando le imprese della pesca nell'accesso al credito e sostenendone il reperimento del capitale di rischio, è istituito un fondo finanziario per l'implementazione delle imprese ittiche gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in convenzione con le banche.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 5 punti percentuali.

3256/XIII/43. 4. D'Ulizia.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente :

Art. 43-bis.

1. Al fine di migliorare le condizioni della filiera ittica, supportando le imprese della pesca nell'accesso al credito e sostenendone il reperimento del capitale di rischio, è istituito un fondo finanziario per l'implementazione delle imprese ittiche gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in convenzione con le banche.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/43. 04. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'attività ittica).

1. Al fine di migliorare le condizioni della filiera ittica, per sostenere le imprese della pesca nell'accesso al credito nel reperire il capitale di rischio, è istituito un Fondo per l'implementazione delle imprese ittiche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI).

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con l'ABI, sono stabiliti i termini, le modalità e la dotazione finanziaria complessiva per l'accesso al fondo di cui al comma 1, a cui gli imprenditori ittici possono accedere per stipulare la convenzione bancaria d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3256/XIII/43. 018. (ex 49. 017) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 


Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Sportello unico dei servizi alle imprese di pesca).

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.

2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000.000;

2009: - 2.000.000;

2010: - 1.000.000.

3256/XIII/43. 03. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Sportello unico dei servizi alle imprese di pesca).

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.

2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000.000;

2009: - 2.000.000;

2010: - 1.000.000.

3256/XIII/43. 013. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Istituzione dello sportello unico dei servizi alle imprese della pesca).

1. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca.

2. Lo sportello unico di cui al comma 1 può essere gestito direttamente dall'Amministrazione, o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.

3256/XIII/43. 046. (ex 49. 050) Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Istituzione dello sportello unico dei servizi alle imprese di pesca).

1. È istituito lo sportello unico dei servizi alle imprese di pesca allo scopo di accelerare operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese di pesca e dell'acquacoltura.

2. Lo sportello unico può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria del settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria del settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti termini, modalità e i servizi prestati dallo sportello unico.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 0,5 punti percentuali.

3256/XIII/43. 016. D'Ulizia, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di specchi acquei demaniali per attività di acquacoltura, rilasciate o rinnovate dopo il 10 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2004.

2. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000.000;

2009: - 1.000.000;

2010: - 1.000.000.

3256/XIII/43. 01. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di specchi acquei demaniali per attività di acquacoltura, rilasciate o rinnovate dopo il 10 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2004.

2. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000.000;

2009: - 1.000.000;

2010: - 1.000.000.

3256/XIII/43. 011. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:

2008: - 850.000;

2009: - 850.000;

2010: - 850.000.

3256/XIII/43. 02. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Canoni demaniali acquacoltura e pesca).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:

2008: - 850.000;

2009: - 850.000;

2010: - 850.000.

3256/XIII/43. 012. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Canoni demaniali marittimi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Conseguentemente, alla tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/43. 07. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Canoni demaniali marittimi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia, la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

3256/XIII/43. 025. (ex 49. 024). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Concessioni demaniali a favore della pesca e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1982, n. 41», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 27-ter».

3256/XIII/43. 038. (ex 49. 042). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Allevamento ittico).

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/43. 05. Delfino, Martinello, Ruvolo, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Misure a sostegno dell'allevamento ittico).

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.

3256/XIII/43. 019. (ex 49. 018).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/43. 09. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

3256/XIII/43. 023. (ex 49. 022).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Acqua ad uso acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/43. 06. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a favore dell'acquacoltura).

1. I canoni annuali, relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3256/XIII/43. 020. (ex 49. 019).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Acqua ad uso acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/43. 010. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a favore dell'acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/XIII/43. 022. (ex 49. 021).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a favore dell'acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

3256/XIII/43. 021. (ex 49. 020).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Disposizioni per favorire le attività di acquacoltura).

1. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 10;

2009: - 10;

2010: - 10.

alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2008: - 140;

2009: - 140;

2010: - 140.

3256/XIII/43. 035. (ex 49. 039).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Energia idroelettrica).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/43. 08. (ex 52. 1) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Energia idroelettrica).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

3256/XIII/43. 024. (ex 49. 023).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Energia idroelettrica).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

3256/XIII/43. 015. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Disposizioni a favore degli imprenditori ittici).

1. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA», sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

3256/XIII/43. 044. (ex 49. 048).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «per gli anni 2001, 2002 e 2003» sono soppresse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con effetto dal 1o gennaio 2008, nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura:

birra: euro 2,45 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 71,50 per ettolitro;

alcol etilico: euro 835,00 per ettolitro anidro.

3256/XIII/43. 052. (ex 49. 061).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a favore della pesca).

1. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

3256/XIII/43. 034. (ex 49. 038).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l'anno d'imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

3256/XIII/43. 039 (ex 49. 043) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Sospensione degli studi di settore per la pesca).

1. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

3256/XIII/43. 045 (ex 49. 049) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a sostegno del settore della pesca).

1. Le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3256/XIII/43. 040 (ex 49. 044) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Disposizioni fiscali a favore dell'imprenditore ittico).

1. All'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) l'attività di imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «di animali» sono aggiunte le seguenti: «nonché' delle attività di cui alla lettera b-bis)».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

3256/XIII/43. 036. (ex 49. 040).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Disposizioni fiscali a favore dell'imprenditore ittico).

1. All'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Per l'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, la superficie utilizzabile viene commisurata agli effetti del reddito agrario e dominicale mediamente l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di prima classe, in vigore nella provincia ove ha sede l'imprenditore ittico, al tonnellaggio netto di ogni natante secondo i seguenti scaglioni:

da zero a 50 tonnellate di stazza netta: 0,70 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 51 a 100 tonnellate di stazza netta: 0,60 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 101 a 150 tonnellate di stazza netta: 0,40 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 151 a 200 tonnellate di stazza netta: 0,30 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;

da 201 tonnellate di stazza netta: 0,20 della tariffa d'estimo per ogni tonnelata di stazza netta».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento» e, alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la quota del 60 per cento».

3256/XIII/43. 037. (ex 49. 041).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43,, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprenditori ittici).

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione degli arenili, alla salvaguardia del litorale, alla cura e alla pulizia delle acque costiere e di promuovere prestazioni a favore della tutela e della promozione del patrimonio culturale di aree vocate per la pesca, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori ittici.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ànche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori ittici di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

3256/XIII/43. 014. Sanna, Zucchi, Cesini, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Stabilizzazione del sistema di localizzazione satellitare per navi da pesca).

1. Al fine di stabilizzare efficacemente il sistema di controllo satellitare «blue box», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato con proprio decreto a liquidare, in favore del gestore del servizio, le spese inerenti la manutenzione ed il traffico relative al periodo 1o luglio 2006 - 31 dicembre 2007, pari ad euro 1.000.000.

2. Con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 1o gennaio 2008 i costi di funzionamento del sistema «blue-box» sono ripartiti come segue:

a) manutenzione e traffico terra-bordo: a carico del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, fermo restando l'osservanza dei limiti, per impresa, fissati dal regolamento de minimis per il settore pesca;

b) traffico bordo-terra: a carico degli armatori dei pescherecci interessati dal sistema di controllo, che a tal fine sono obbligati ad intestarsi i relativi contratti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con:

a) consorzi unitari delle associazioni di categoria della pesca, nella misura di 650.000 annui a partire dal 2008, per organizzare i servizi di manutenzione degli apparati per la gestione amministrativa dei contratti concernenti il sistema blue-box;

b) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per assicurare il pagamento delle utenze satellitari terra-bordo, nella misura di euro 350.000 annui a partire dal 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

3256/XIII/43. 053 (ex 49. 072) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Gestione e manutenzione degli apparati di bordo).

1. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1o luglio 2006, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000.

3256/XIII/43. 042 (ex 49. 046) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 4 luglio 1965, n. 963).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 4 luglio 1965, n. 963, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la determinazione dell'osservanza dei divieti di cui alla lettera a) del comma 1, non sono considerate fonti di prova le risultanze dei sistemi di controllo satellitare (SCP), di cui al Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 e successive modificazioni».

3256/XIII/43. 049 (ex 49. 054) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, in materia di modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi al sistema di localizzazione e controllo, mediante rilevazione satellitare delle navi da pesca nazionali, previsto dal Regolamento (CEE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/XIII/43. 050 (ex 49. 055) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/XIII/43. 027. (ex 49. 030).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a favore dei lavoratori marittimi imbarcati).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana un decreto, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dai sottoindicati criteri:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone, ovvero siano lavoratori marittimi imbarcati a bordo di natanti da pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

3256/XIII/43. 028. (ex 49. 032).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a favore dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare).

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «enti bilaterali del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;

b) all'articolo 6, comma 2:

1) le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 2;

2) la parola: «bilaterali» è sostituita dalle seguenti: «e le associazioni»;

c) all'articolo 10:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gli enti bilaterali del lavoro marittimo» sono inserite le seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;

2) al comma 4, le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

3256/XIII/43. 030. (ex 49. 034).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori marittimi).

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto con le relative norme di attuazione garantendo una progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca, della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale.

2. Alla corresponsione del suddetto trattamento provvede la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Limitatamente all'anno 2008 sono utilizzate, nel limite di 12 milioni di euro, le risorse stanziate dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 11 marzo 2006, n. 86.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 80.000;

2009: - 80.000;

2010: - 80.000.

3256/XIII/43. 029. (ex 49. 033).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Disposizioni a favore della gente di mare).

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 30.000.

3256/XIII/43. 033. (ex 49. 037).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Disposizioni a favore degli eredi dei marittimi deceduti in mare).

1. Dopo il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-quinques. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 10 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi successivamente all'anno 2001, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-sexies. All'onere derivante dall'attuazione di cui al precedente comma, determinato nel limite massimo di 500 mila euro per il 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000.000;

2009: - 5.000.000;

2010: - 7.000.000.

3256/XIII/43. 051. (ex 49. 060).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi a favore dei progetti settoriali di formazione dei lavoratori marittimi).

1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 10 per cento della dotazione complessiva, sono destinati per il finanziamento di progetti settoriali per la formazione dei lavoratori marittimi, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori, anche non partecipanti al fondo medesimo, ed eseguiti dalle stesse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

3256/XIII/43. 031. (ex 49. 035).Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 14 dell'allegato I del regio-decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, in materia di infermità ed imperfezioni fisiche nelle matricole della gente di mare).

1. Al I elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, allegato al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, l'articolo 14 è così sostituito:

«La mancanza o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le imperfezioni o esiti di trauma del globo oculare per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di 5/10 nell'occhio migliore e 3/10 nell'altro occhio per gli ufficiali e personale di coperta, ed a meno di 3/10 per ciascun occhio per gli ufficiali e personale di macchina e per quello addetto ai servizi generali, purché sia normale il senso cromatico.

Tuttavia per i marittimi monocoli che abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni di navigazione anche non continuativa, la mancanza o l'atrofia di un globo oculare non sarà ritenuta causa di inidoneità purché l'altro occhio, senza correzione, abbia una forza visiva non inferiore a cinque decimi.

È inoltre previsto che la mancanza di forza visiva, di cui ai precedenti due commi, può essere corretta attraverso l'obbligo di portare lenti correttive, così come il rilascio della patente di guida.

La correzione di lenti per la presbiopia e per le deficienze visive dei marittimi i quali abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni anche non continuativi di navigazione, risulta ostativa se l'acutezza visiva non risulti inferiore a quella richiesta dal primo capoverso del presente articolo.

Per gli accertamenti della acutezza visiva valgono le disposizioni contenute nell'articolo 22 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria».

3256/XIII/43. 047 (ex 49. 052) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 14 dell'allegato I del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, in materia di infermità ed imperfezioni fisiche nelle matricole della gente di mare).

1. Al I elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, allegato al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, alla fine del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «senso cromatico», aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione dei casi in cui la mancanza di forza visiva possa essere corretta da obbligo di portare idonee lenti correttive».

3256/XIII/43. 048 (ex 49. 053) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Comunicazioni all'INAIL e all'IPSEMA).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1o gennaio 2008.

3256/XIII/43. 043 (ex 49. 047) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 43,, inserire il seguente:

Art. 43-bis.

(Interventi in favore della sughericoltura).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 finalizzato alla realizzazione nelle regioni a vocazione sughericola, di interventi diretti al recupero e alla valorizzazione delle sugherete presenti in tali regioni e che versino in condizioni di degrado, ad incrementare la superficie coperta a sugherete favorendo la nascita di nuovi impianti soprattutto nelle aree marginali ed in quelle destinate a coltivazioni in esubero, nonché ad incentivare la buona gestione forestale attraverso l'esecuzione delle migliori pratiche necessarie al mantenimento in buono stato dei boschi.

2. L'operatività del fondo di cui al comma 1 è limitata esclusivamente alle regioni a vocazione sughericola e che predispongono un programma triennale di interventi da realizzare nei comuni di interesse sughericolo tenuto conto dell'estensione delle aree disponibili.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 anche tenendo conto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3256/XIII/43. 017. Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.44.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento di processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000.

3256/XIII/44. 01. Delfino, Ruvolo, Marinello.

 

ART.45.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In favore degli agricoltori che coltivano per fini no food superfici confinanti con discariche o luoghi per lo stoccaggio o per il deposito temporaneo di rifiuti classificati urbani o speciali, pericolosi e non pericolosi, seminate, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 nel testo consolidato e secondo le norme comunitarie e nazionali di attuazione, a colture energetiche destinate essenzialmente alla produzione dei prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, oppure alla produzione di energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa, è concesso un aiuto nazionale di 100 euro per ettaro l'anno, aggiuntivo all'aiuto comunitario di 45 euro per ettaro di cui all'articolo 88 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100;

2009: - 100;

2010: - 100.

3256/XIII/45. 3. Pellegrino, Bonelli, Lion, Trepiccione, Camillo Piazza, Zanella.

 


ART.46.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

46-bis.

(Interventi per il settore tartuficolo).

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente», sono sostituite dalle seguenti: «indicano il luogo d'origine dei tartufi e il nome del cedente».

3256/XIII/46. 01. Fiorio, Zucchi, Servodio, Vannucci, Fogliari, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

(Norme sulla sottoscrizione delle polizze assicurative in agricoltura).

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:

«5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».

3256/XIII/46. 02. Fundarò, Lion.

 

ART.47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale agricola).

1. All'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 1, comma 1, si intende esercitabile dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni».

3257/XIII/47. 01. Fiorio, Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Sperandio, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.48.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

(Accesso dei soggetti in condizioni disagiate al paniere alimentare equilibrato).

1. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizioni di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, le linee guida di un progetto obiettivo destinato ai soggetti sopra indicati, finalizzato alla erogazione da parte dei comuni di buoni per l'acquisto dei prodotti che compongono i panieri di cui al comma 5 dell'articolo 48, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 3149/1992, del Consiglio, del 26 ottobre 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Alla ripartizione delle suddette risorse si provvede con le modalità di cui all'articolo 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000".

3256/XIII/48. 01. Lion, Servodio, Cesini.

 

ART.49.

 

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2011» aggiungere le seguenti: «ed impegnabile dall'anno 2009».

3257/XIII/49. 2. Lion, Zucchi, Servodio, Vannucci, Fogliari, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

 

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici per l'irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1-bis nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/XIII/49. 1. Lion, Fundarò, Cesini.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale agricola).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Sono abrogati, altresì, il secondo comma 1 dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del citato decreto n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169.

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «29 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008 - 70.000;

2009 - 70.000;

2010 - 70.000.

3256/XIII/49. 066. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Sono abrogati, altresì, il secondo comma dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del citato decreto n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169.

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «29 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2007».

3256/XIII/49. 077. (49. 092) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: «con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» e le parole: «, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico» sono soppresse e dopo le parole: «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato» è aggiunto il periodo: «Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sussistano ragioni oggettive, oggetto di valutazione da parte della medesima autorità amministrativa, ostative all'attivazione della soluzione concordataria.».

3256/XIII/49. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele.

 

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis sono inseriti i seguenti: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile.

2. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «29 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2007».

3256/XIII/49. 098. Lombardi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 123, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

3256/XIII/49. 02. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono considerati, indipendenti dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice di civile, cooperative a mutualità prevalente. Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 223-terdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è soppresso.

3256/XIII/49. 057. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

«2-bis. La proposta di cui al precedente comma, può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati ai sensi dell'articolo 124, comma 2, lettere a) e b). L'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'esclusione dall'attivo di beni strumentali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa».

3256/XIII/49. 058. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

3256/XIII/49. 099. Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 


Dopo l'articolo 49,, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Certificazione degli organismi pagatori comunitari).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede agli adempimenti recati dal regolamento CE n. 885/2006, ai fini della designazione dell'organismo di certificazione dei conti FEAGA e FEARS degli organismi pagatori riconosciuti, nell'ambito delle disponibilità ad esso assegnate per gli anni 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1999, n. 499.

3256/XIII/49. 0100. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:

a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;

b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il 20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.

2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000.

3256/XIII/49. 014. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:

a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;

b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il 20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.

2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n.70/2001 del 12 gennaio 2001.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

3256/XIII/49. 071. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:

a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;

b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il 20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.

2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regime de minimis per le imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli.

3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1997.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000.

3256/XIII/49. 015. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato dalla malattia della plasmopara viticola, verificatasi nell'anno 2007, sono concesse le seguenti misure a sostegno del comparto attraverso:

a) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e nei limiti dell'entità del danno e per la concessione di uno sconto del 40 per cento sull'importo mutuato, a favore delle imprese agricole la cui produzione viticola dell'anno 2007, ha subito una perdita non inferiore al 20 per cento;

b) il concorso sui prestiti agrari a tasso agevolato, con ammortamento quinquennale, per le spese di gestione a favore delle cooperative vitivinicole che effettuano per l'anno 2007 la trasformazione e la commercializzazione del prodotto conferito ai soci e che abbiano registrato riduzioni dei conferimenti per almeno il 20 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti per effetto causato dalla malattia della plasmopara viticola.

2. Le misure di sostegno di cui alla lettera a) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regime de minimis per le imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli.

3. Le misure di sostegno di cui alla lettera b) sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1997.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

3256/XIII/49. 070. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49,, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da Plasmopara viticola).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 11 luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina Plasmopara viticola, nota altresì con il nome di Peronospora, avvenuti nel 2007 in Sicilia ed in particolare nella provincia di Trapani in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, secondo quando previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della Peronospora, tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».

3256/XIII/49. 0116. Fundarò, Lion.

 

Dopo l'articolo 49,, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolarne la ripresa economica e produttiva, gli interventi concessi dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, sono estesi anche alle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato sia dalla malattia della plasmopara viticola verificatasi nell'anno 2007, che dai cambiamenti climatici intervenuti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000.

3256/XIII/49. 016. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore del comparto vitivinicolo della Sicilia).

1. Al fine di agevolarne la ripresa economica e produttiva, gli interventi concessi dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, sono estesi anche alle aziende del settore vitivinicolo siciliano, colpite dall'eccezionale evento causato sia dalla malattia della plasmopara viticola verificatasi nell'anno 2007, che dai cambiamenti climatici intervenuti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

3256/XIII/49. 069. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 40 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000.

3256/XIII/49. 068. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Rifinanziamento della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle «strade del vino»).

1. Al fine di sostenere l'organizzazione delle attività culturali, nonché qualificare l'offerta ricettiva e lo sviluppo dell'attività del sistema enoturistico nazionale, è autorizzato un contributo a favore delle «strade del vino» pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/XIII/49. 025. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di contenitori di olio di oliva).

1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente:

«4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati e non confezionati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente. La violazione delle disposizioni relative alla presentazione al consumo dell'olio di oliva è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale, fino a dodici mesi».

3256/XIII/49. 059. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Programmi delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo).

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 dei medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Al relativo onere, valutato in euro 7.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000.

3256/XIII/49. 067. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Rafforzamento della filiera agroalimentare).

1. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA Spa) è autorizzato ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono all'ISA Spa anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. All'articolo 2, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «sono estesi ad altri settori della produzione agricola» sono aggiunte le seguenti: «zootecnica, della pesca e dell'acquacoltura».

3. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».

4. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) ulteriori disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), per un importo di 150 milioni di euro».

3256/XIII/49. 095. Lion, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore delle imprese agroalimentari).

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'intervento di cui al comma 1, al fine di includere quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

3256/XIII/49. 026. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento, che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

3256/XIII/49. 081. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento, che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 0,5 punti percentuali.

3256/XIII/49. 0105. D'Ulizia, Lion.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Misure per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari).

1. I commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:

«1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del reg. CE n. 1698/2005, anche non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, con le limitazioni di cui al comma 1089, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 spetta alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I al Trattato istituivo della Comunità europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento CE n. 70/2001 e successive modificazioni, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I. Alle grandi imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I si applica il regime di aiuti de minimis».

3256/XIII/49. 0101. Brandolini, Maderloni, D'Ulizia, Zucchi, Satta, Servodio, Lion, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi a favore delle imprese agroalimentari).

1. Il comma 1088 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è sostituito dal seguente:

«1088. Le imprese agroalimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo d'imposta in corso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei periodi di imposta successivi, godono di un credito d'imposta pari al 50 per cento del loro valore».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

3256/XIII/49. 027. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Il comma 1088 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«1088. Le imprese agroalimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, godono di un credito d'imposta pari al 50 per cento del loro valore».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/49. 083. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Il comma 1088 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è sostituito dal seguente:

«1088. Le imprese agroalimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, godono di un credito d'imposta pari al 50 per cento del loro valore».

3256/XIII/49. 0108. D'Ulizia.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al comma 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «La misura dell'esclusione» sono sostituite dalle parole: «La misura del credito d'imposta».

2. Il comma 1090 della stessa legge è soppresso eccetto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità operative applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/49. 082. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al comma 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «La misura dell'esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «La misura del credito d'imposta».

2. Il comma 1090 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso eccetto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità operative applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

3256/XIII/49. 0109. D'Ulizia.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto ministeriale 1o agosto 2003 possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 150.000;

2010: - 150.000.

3256/XIII/49. 084. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1-bis. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto ministeriale 1o agosto 2003, possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 1,5 punti percentuali.

3256/XIII/49. 0120. (ex 45. 2) D'Ulizia, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Misure per prodotti di qualità).

1. L'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, si applicano anche alle denominazioni protette a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, sottoposte al controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3256/XIII/49. 096. Lombardi, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché l'adeguata distribuzione del valore all'interno della stessa»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'intesa di filiera deve altresì definire le condizioni necessarie per assicurare l'adeguata distribuzione del valore all'interno della filiera medesima, tenendo, prioritariamente, conto delle modalità e dei criteri di cui al comma 1, lettere d) ed e), e delle finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».

3256/XIII/49. 07. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per origine e provenienza dei prodotti alimentari si intende il luogo geografico ove si svolgono le attività di coltivazione e di allevamento dalle quali sono ottenute le sostanze ed i prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di cui sono costituiti i prodotti alimentari medesimi. Alla fattispecie di cui al presente comma non si applica l'articolo 24 del regolamento CE 2913/92 del 12 ottobre 1992.

3256/XIII/49. 08. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e di favorire la prevenzione di malattie, attraverso una sana e corretta alimentazione è autorizzata la detraibilità ai fini fiscali delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di prodotti alimentari freschi, di particolare e comprovata utilità per la salute umana, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2008, di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il riconoscimento della detrazione di cui al presente comma e l'elenco dei prodotti alimentari freschi, il cui acquisto consente l'accesso alla detrazione medesima. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la detrazione per le spese sanitarie di cui al primo periodo dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica per la parte che eccede euro 250.

3256/XIII/49. 09. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari da atti di pirateria e, più in genere, di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, attinenti a indicazioni geografiche, o altri marchi di origine o provenienza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, entro il limite del 50 per cento, al rimborso delle spese sostenute dai consorzi di tutela per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso le competenti strutture dei Paesi terzi e per i controlli e le verifiche, ivi comprese le azioni legali di tutela processuale da pratiche commerciali sleali sui mercati extra-UE.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di attuazione del comma 1 e ad individuare le aree geografiche maggiormente a rischio rispetto ai fenomeni di agro-pirateria, nelle quali orientare le azioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3256/XIII/49. 010. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Osservatorio nazionale per la tracciabilità alimentare).

1. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il Consorzio anagrafi animali (Co.An.An. Scarl) l'Osservatorio nazionale per la tracciabilità alimentare.

2. L'Osservatorio, in coerenza con le normative comunitarie e gli orientamenti scientifici internazionali, realizza e aggiorna le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare, monitora l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, verifica la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali. L'Osservatorio provvede altresì alla costituzione e gestione della «Banca biologica agroalimentare nazionale» per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/XIII/49. 012. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Mercati degli agricoltori).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1065 è sostituito dai seguenti:

«1065. Al fine di migliorare l'organizzazione dei mercati di vendita dei prodotti alimentari e di tutelare l'interesse dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione «mercato degli agricoltori» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della regione ove sono situati i mercati.

1065-bis. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati degli agricoltori esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

1065-ter. I prodotti posti in vendita nei mercati degli agricoltori devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo».

3256/XIII/49. 074. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Mercati degli agricoltori).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1065 è sostituito dai seguenti:

«1065. Al fine di migliorare l'organizzazione dei mercati di vendita dei prodotti alimentari e di tutelare l'interesse dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione »mercato degli agricoltori» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della regione ove sono situati i mercati.

1065-bis. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati degli agricoltori esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

1065-ter. I prodotti posti in vendita nei mercati degli agricoltori devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo».

3256/XIII/49. 090. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Multifunzionalità delle imprese agricole).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1067 sono aggiunti i seguenti:

«1067-bis. Per l'esecuzione degli appalti di cui al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, spetta agli imprenditori agricoli per l'utilizzo delle macchine agricole, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Il quantitativo dei prodotti ammesso all'agevolazione è pari a 0,003 litri per ogni euro di corrispettivo dell'appalto.

1067-ter. Per usufruire dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma, gli imprenditori agricoli presentano, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, una richiesta all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, allegando copia fotostatica del contratto di appalto da cui deve risultare che per l'esecuzione dei lavori è necessario l'utilizzo di macchine agricole».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/49. 089. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Multifunzionalità delle imprese agricole).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1067 sono aggiunti i seguenti:

«1067-bis. Per l'esecuzione degli appalti di cui al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, spetta agli imprenditori agricoli per l'utilizzo delle macchine agricole, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Il quantitativo dei prodotti ammesso all'agevolazione è pari a 0,003 litri per ogni euro di corrispettivo dell'appalto.

1067-ter. Per usufruire dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma, gli imprenditori agricoli presentano, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, una richiesta all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, allegando copia fotostatica del contratto di appalto da cui deve risultare che per l'esecuzione dei lavori è necessario l'utilizzo di macchine agricole».

3256/XIII/49. 075. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi per il trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso).

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter. - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con dichiarazione specifica, a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.

2. L'assuntore è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.

3. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale 28 novembre 2001 n. 17.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

3256/XIII/49. 094. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle aziende di allevamento di animali da pelliccia, a decorrere dal 1o gennaio 2008 le procedure previste dal n. 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono alternativamente consentite.

3256/XIII/49. 093. Delfino, Giovanardi.

 


Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Razionalizzazioni in materia di impianti demaniali agricoli).

1. Nell'ambito delle misure di incremento della competitività e al fine di rafforzare la concentrazione dell'offerta sul mercato agricolo, gli interventi di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 1o luglio 1977, n. 403, all'articolo 3, lettera e) della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché all'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, sono estesi anche agli enti pubblici, che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico. Conseguentemente restano confermati i contributi in conto capitale già erogati in attuazione dei decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324, destinati alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori di Sanremo, in favore del comune di Sanremo, proprietario della struttura.

3256/XIII/49. 097. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

3256/XIII/49. 0121. (ex 49.010) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

3256/XIII/49. 0104. D'Ulizia, Lion.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e, in specie, da biomasse di origine agricola di provenienza locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa richiesta da parte delle imprese o degli enti locali interessati, individuano e riconoscono i distretti agro-energetici presenti sui loro territori. Ai fini del presente articolo, per distretto agro-energetico, si intende un sistema locale caratterizzato da autosufficienza energetica realizzata attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile di origine agricola provenienti esclusivamente dall'ambito territoriale del distretto medesimo e dall'impiego di tecnologie efficienti negli usi finali. Un distretto è considerato autosufficiente quando almeno l'80 per cento del fabbisogno energetico elettrico, termico e meccanico è soddisfatto con energia prodotta da impianti ubicati all'interno del distretto ed alimentati da fonti rinnovabili provenienti da attività agricole svolte nel distretto medesimo. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno di un distretto agroenergetico e l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, prodotta e consumata per uso proprio, per qualsiasi applicazione, dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente:

all'articolo 119, sopprimere il comma 2;

all'articolo 131, comma 4, sostituire le parole: «non inferiore a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010», con le seguenti: «non inferiore a euro 700 milioni per l'anno 2008, 565 milioni per l'anno 2009 e 575 milioni a decorrere dall'anno 2010».

3256/XIII/49. 011. Buonfiglio, Patarino, Catanoso, Cosenza, Bellotti.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Fonti rinnovabili agroforestali).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».

3256/XIII/49. 05. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «compresa la biomassa,».

3256/XIII/49. 013. (ex 45.01) Delfino, Ruvolo, Marinello.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000.

3256/XIII/49. 064. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1.

3256/XIII/49. 03. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Trattrici agricole).

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera a), numero 1), dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Le trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispostivi, nonché le tipologie di trattrici escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta.

3256/XIII/49. 04. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008 - 20.000;

2009 - 20.000;

2010 - 20.000.

3256/XIII/49. 062. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

3256/XIII/49. 06. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Accessi stradali ai fondi rustici).

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/49. 091. Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Accessi stradali ai fondi rustici).

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

3256/XIII/49. 0119. (ex 46.03) Fundarò, Lion, Cesini, Servodio.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Accessi stradali ai fondi rustici).

1. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.

3256/XIII/49. 076. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici).

1. Per la stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici, in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 23, comma terzo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti che rappresentino la medesima organizzazione professionale agricola. La predetta attività di assistenza può essere svolta esclusivamente dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3256/XIII/49. 051. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

Art. 18-bis. (Disciplina dell'attività di bunkeraggio in autobotte). - 1. Le operazioni di bunkeraggio in autobotte sono equiparate alle operazioni di bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina, al fine di garantire la concorrenza di tale servizio pubblico essenziale.

2. Per bunkeraggio in autobotte si intendono tutte quelle operazioni dirette al rifornimento di gasolio sac (denaturato) per uso motopesca a mezzo autobotte con conta litri.

3. Il comandante del porto, con ordinanza, disciplina le operazioni di bunkeraggio secondo criteri di sicurezza ed economicità, onde garantire la massima concorrenza di tale servizio pubblico con il rifornimento a mezzo distributore fisso.

4. Le procedure di autorizzazione non potranno superare le 12 ore, o 6 ore in caso di emergenza comprovata, dal momento in cui dovrà essere rilasciata l'autorizzazione.

5. La ditta autorizzata al bunkeraggio, dovrà inviare comunicazione preventiva al Comando locale dei vigili del fuoco, comunicando il personale impiegato nel bunkeraggio, il giorno e l'ora dello stesso.

6. Il personale impiegato dalla ditta che effettua il bunkeraggio in autobotte, in numero massimo di due unità, dovrà aver svolto adeguato corso di specializzazione antincendio ed antinquinamento presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed avere in dotazione le attrezzature necessarie».

3256/XIII/49. 056. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di fabbricati rurali).

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

1) alla protezione delle piante;

2) alla conservazione dei prodotti agricoli;

3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura;

4) all'allevamento e al ricovero degli animali;

5) all'agriturismo;

6) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

7) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

8) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

9) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

10) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

3256/XIII/49. 065. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

3256/XIII/49. 078. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Al comma 242 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre dell'1 per cento tutte le voci di parte corrente.

3256/XIII/49. 079. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n.109 del 1996, operanti in agricoltura).

1. È istituito presso il Ministero degli interni, un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura.

Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al comma 7.

2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al comma 6.

3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali, ivi comprese le colture e gli animali, gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari al 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.

4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato: da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero degli interni; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute; da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 7.

7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, è adottato il regolamento recante le modalità di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente di 2 punti percentuali.

3256/XIII/49. 0106. D'Ulizia, Lion, Fiorio.

 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Sostegno per la realizzazione del congresso mondiale dell'agricoltura biologica nel 2008 nella città di Modena).

1. Al fine di consentire l'effettuazione a Modena, nel mese di giugno del 2008, del congresso mondiale dell'agricoltura biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere, con proprio decreto, un contributo 1 milione di euro alla provincia di Modena. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2008, di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3256/XIII/49. 0114. Lion, Fundarò, Cesini.

 

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Azioni formative del Corpo forestale dello Stato per la lotta agli incendi boschivi).

1. A valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 80 della presente legge sono destinati per l'anno 2008 2,5 milioni di euro alla realizzazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, di corsi pilota di formazione e specializzazione volti alla lotta agli incendi boschivi, con lo scopo principale di aumentare l'efficacia della prevenzione, del contenimento e dello spegnimento del fuoco, nonché di favorire il risanamento ambientale delle aree colpite dagli incendi.

3256/XIII/49. 0115. Lion, Fundarò, Cesini.

 

ART.52.

All'articolo 52, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;

b) al comma 2 e al comma 3, sostituire le parole: «potenza elettrica» con le seguenti: «potenza media annua immessa in rete»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «1 megawatt» con le parole: «2 megawatt»; al comma 3, sostituire le parole: «1 MW» con le seguenti: «2 MW»; al comma 6, sostituire le parole: «1 MWh» con le parole: «2 MWh»;

d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In mancanza dei decreti di cui al periodo precedente che determinano gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012, continua ad applicarsi l'incremento dello 0,75 per cento»;

e) al comma 6, sostituire le parole: «180 euro per MWh» con le parole: «200 euro per MWh».

3256/XIII/52. 2. Giuseppe Fini.

 

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.

2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Gestore dei servizi elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.

4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

5. Il Gestore dei servizi elettrici GSE Spa ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

6. Dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3256/XIII/52. 03. (ex 49. 0118) Fundarò, Lion.

 

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.

2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei servizi elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.

4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

5. Il gestore dei servizi elettrici GSE Spa ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3256/XIII/52. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:

a) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

b) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;

e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il gestore dei servizi elettrici GSE Spa ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.

3256/XIII/52. 02. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure per il teleriscaldamento a destinazione agricola e serre).

1. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:

a) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera

b), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

b) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;

e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il Gestore dei servizi elettrici GSE Spa ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.

3256/XIII/52. 04. (ex 49. 0117) Fundarò, Lion, Fiorio.

 

ART.53.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 376, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al Fondo sono altresì assegnati gli importi previsti per l'anno 2007 dal predetto articolo 21, comma 6-ter, e non utilizzati».

3256/XIII/53. 1. Lion, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2009 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009 la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3256/XIII/53. 1. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Utilizzo per il 2008 del bietanolo e dell'ETBE di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. Con riferimento al programma triennale di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 23 dicembre 2004, n. 311, comma 520, i quantitativi di bioetanolo ed ETBE relativi all'anno 2007, oggetto di assegnazione con provvedimento dell'Agenzia delle dogane entro il 31 dicembre 2007, possono essere prodotti ed accertati entro il 30 settembre 2008 ed immessi in consumo entro il 31 dicembre 2008.

3256/XIII/56. 01. Lion, Fundarò, Cesini.

 

ART.88.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» ai sensi del Reg. CE n. 178 del 2002.

2. L'Autorità opera presso il Ministero della salute ed ha sede in Foggia.

3. Restano ferme le disposizioni del citato decreto interministeriale, in quanto compatibili.

3256/XIII/88. 01. Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.116.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.

3256/XIII/116. 01. Delfino, Ruvolo, Marinello.

 

ART.145.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per le assunzioni di personale, per lo svolgimento in particolare a vocazione rurale per lo sviluppo, la produzione di qualità del turismo enogastronomico.

3256/XIII/145. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

ART.146.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l'esecuzione, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».

3256/XIII/146. 3. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio, Fiorio.

 

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo forestale dello Stato, con specifico riguardo alle esigenze di protezione civile e di controllo del territorio, nonché per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi, articolabili in nuclei operativi speciali (NOS) e di protezione civile da istituirsi con decreto del capo del Corpo medesimo.

3256/XIII/146. 2. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio.

 

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, non si applica al Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nell'ambito dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3256/XIII/146. 1. Cesini, Lion, D'Ulizia, Lombardi, Maderloni, Satta, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Sperandio, Fiorio.

 

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a corrispondere al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i benefici economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello, ivi compresi la concessione di buoni pasto.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

3256/XIII/146. 4. Cesini, Lion, Lombardi, Maderloni.

 

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dei trasporti, voce: Legge n. 267 del 1991 - Articolo 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge n. 41 del 1982) (4.1.1.6 - Mezzi operativi e strumentali - Cap. 2179), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 1.000;

2009: + 1.000;

2010: + 1.000.

3256/XIII/Tab. A. 5. Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Satta, Lion, Fiorio.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 200.000;

2010: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000.

3256/XIII/Tab. A. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 200.000;

2010: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000.

3256/XIII/Tab. A. 2. Delfino, Ruvolo, Marinello.

 

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 200.000;

2010: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000.

3256/XIII/Tab. A. 4. Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Lion, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Fiorio.

 

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 150.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, 38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000.

3256/XIII/Tab. A. 3. Lion, Zucchi, Fundarò.

 

 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C.3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART.3.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7.000;

2009: - 5.000;

2010: - 2.000.

3256/XIII/3. 1. (Nuova formulazione) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7.000;

2009: - 5.000;

2010: - 2.000.

*3256/XIII/3. 2. (nuova formulazione) Delfino, Ruvolo, Martinello.

 

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7.000;

2009: - 5.000;

2010: - 2.000.

*3256/XIII/3. 6. (nuova formulazione) Maderloni, Zucchi, Servodio, Fogliardi, Pertoldi, Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, D'Ulizia, Satta, Lion, Fiorio.

 

ART.43.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). Al relativo onere si provvede per 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica è altresi alimentato da stanziamenti comunitari e nazionali destinati allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della pesca. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, sono disciplinati la natura giuridica, l'articolazione ed il funzionamento del FSII.

3256/XIII/43. 3. (Nuova formulazione) Maderloni, Zucchi, Fogliardi, Bellanova, Lion, Cesini, Pertoldi, Lombardi, Sperandio, Satta, D'Ulizia, Brandolini, Fiorio.

 

ART.49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 11 luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni ed al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina «Plasmopara viticola», nota altresì con il nome di «peronospora», avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», ai sensi della definizione recata dal numero 8), comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, secondo quando previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata la spesa per il 2008 di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da trasferire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Sicilia che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della «peronospora», tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo ed al regolamento (CE) n. 1875/2006».

3256/XIII/49. 0116. (Nuova formulazione) Fundarò, Lion, Zucchi, Brandolini, Maderloni, Cesini, Misuraca, Marinello, Buonfiglio, Delfino, Ruvolo e Servodio.

 

ART.88.

Dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» ed è designato quale Autorità nazionale competente ai sensi del Reg. CE n. 178 del 28 gennaio 2002.

2. L'Autorità ha sede amministrativa presso il Ministero della salute e svolge le proprie riunioni a Foggia e a Roma.

3. Restano ferme le disposizioni del citato decreto interministeriale, in quanto compatibili.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3256/XIII/88. 01.(Nuova formulazione) Servodio, Zucchi, Fogliardi, Pertoldi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Sanna, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni, D'Ulizia, Satta, Lion.

 

 


ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C.3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminata la tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2008 (C. 3256 Governo, approvato dal Senato);

esaminato il bilancio dello Stato per l'anno 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

con le modificazioni di cui agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato.

 

 

ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C.3257-ter Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

RELAZIONE DI MINORANZA

 

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminati, per le parti di propria competenza, i disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2008;

premesso che:

il settore agricolo e quello della pesca rivestono un'importanza economica e sociale non indifferente, al punto da divenire vitali in talune aree del Paese, quali ad esempio le zone montane per l'agricoltura e la fascia costiera per la pesca;

nella presente legislatura il Parlamento non ha licenziato alcun intervento legislativo omogeneo in materia agricola, agroalimentare e di pesca e la legge finanziaria è, ed è stata finora, l'unico strumento a disposizione per effettuare interventi nelle materie suddette, molto spesso in modo non organico per tamponare situazioni di emergenza;

in Commissione Agricoltura i provvedimenti di settore non fanno significativi passi avanti; basti pensare alle misure relative ai consorzi irrigui, all'agricoltura biologica, alle bioenergie, il che crea danni economici agli operatori dei relativi comparti che attendono l'emanazione di norme chiare ed efficaci anche per migliorare la competitività;

in particolare, gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture irrigue nel Mezzogiorno sono ormai divenuti improcrastinabili ed essenziali per uno sviluppo adeguato di quei territori;

l'A.C. 1746-undecies, derivante dalle parti stralciate dalla finanziaria per il 2007, è l'unico atto realmente ottenuto attraverso un lavoro congiunto e costruttivo con iniziativa parlamentare sia di maggioranza che di opposizione, ma, pur rappresentando un contenitore positivo per i contenuti a vantaggio della filiera agricola, agroalimentare e della pesca, ben difficilmente sembra poter divenire legge dello Stato;

in diverse circostanze i pareri delle Commissioni competenti su atti del Governo (schemi di decreti legislativi, decreti di riparto di finanziamento a enti eccetera) vengono del tutto disattesi dall'Esecutivo;

a tal proposito - per quanto attiene la Commissione Agricoltura - il Governo non ha tenuto in alcuna considerazione le istanze suggerite da esponenti della medesima Commissione relativamente allo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quando, viceversa, una maggiore attenzione gioverebbe a tutto il sistema;

l'aumento dei costi, soprattutto di quelli energetici, crea effetti fortemente negativi per la redditività delle imprese agricole e della pesca;

entrambi i settori devono far fronte alle sempre più stringenti normative comunitarie che costringono a continui aggiustamenti nella gestione delle imprese, il che in definitiva si traduce in un ulteriore aggravio di costi;

ingiustamente il settore agricolo primario - al livello di produzione - è stato indicato come la causa dell'aumento significativo del prezzo al consumatore del pane e della pasta, quando i veri motivi vanno ricercati nella congiuntura internazionale, ed è per questo che è opportuno continuare ad assicurare particolari agevolazioni all'intero settore della produzione;

le agevolazioni fiscali previste nel disegno di legge finanziaria per l'agricoltura e la pesca hanno natura meramente temporanea, limitandosi ad una mera proroga delle agevolazioni esistenti e che pertanto ai due settori non viene offerta quella stabilizzazione delle misure, più volte promessa, ormai necessaria per favorire l'aumento di competitività delle nostre imprese agricole e della pesca;

il disegno di legge finanziaria ed i provvedimenti correlati non intervengono in modo incisivo sulla strada della semplificazione e che non è stato affrontato (e tanto meno risolto) il problema del carico burocratico che grava sulle imprese agricole ed ittiche, divenuto ormai un vero e proprio costo occulto e un impegno significativo che distoglie dall'attività economica principale e ne limita la crescita, lo sviluppo e la competitività;

a tale riguardo l'articolo 9, comma 12, prevede che i produttori agricoli che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume di affari IVA non superiore a 7.000 euro, dovranno, con cadenza trimestrale, comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle operazioni (attive e passive) effettuate: detto adempimento a carico di soggetti, che fino ad oggi non avevano obblighi dichiarativi, documentali e contabili, nonché di versamento dell'imposta, rischia annullare i benefici di chi si trova nel cosiddetto «regime di esonero Iva»;

la rateizzazione delle somme dovute dagli imprenditori ittici per aver beneficiato di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato unico, pur positiva per la dilazione nel tempo degli importi, non rappresenta una vera soluzione in quanto i richiedenti hanno comunque richiesto detti aiuti in virtù di una legge dello Stato e non hanno compiuto alcunché di illegittimo secondo l'ordinamento nazionale;

le dotazioni finanziarie a favore del Fondo per la montagna e quelle per il Fondo bieticolo-saccarifero non si ritengono sufficienti a coprire le effettive necessità di tutela delle zone montane e per la riconversione dal settore a seguito dell'approvazione dell'OCM zucchero;

per gli importanti compiti affidati al Corpo forestale dello Stato nella difesa del patrimonio agroforestale e per la lotta agli incendi boschivi è necessario aumentare l'organico, al di là di quanto è pur previsto dal presente disegno di legge;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha mostrato scarsa incisività nell'ottenimento dei fondi destinati all'assunzione di personale come si evince dal «decreto interministeriale di autorizzazione per le assunzioni» approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2007, pur in presenza di un preciso impegno a dare seguito alle assunzioni dei concorsi banditi ed espletati dal medesimo ministero;

tale ultima circostanza, per le note carenze di organico del MIPAAF, certamente non aiuta a risolvere i molteplici problemi del mondo agricolo e della pesca; valutato comunque con favore il lavoro di miglioramento compiuto presso l'altro ramo del Parlamento,

 

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

 

richiedendo in ogni caso che siano apportate le seguenti modificazioni:

1) con riferimento alle misure fiscali, introduca la Commissione di merito la stabilizzazione delle misure agevolative per la pesca e l'agricoltura al fine di garantire certezza agli operatori del settore;

2) in particolare per il settore ittico si estenda l'aliquota IRAP all'1,96 a tutto il comparto e non solo alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; si estenda l'IVA agevolata per l'agricoltura al settore della pesca, e comunque si faccia in modo di non perdere - per perenzione amministrativa - lo stanziamento di 12 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 2 del 2006 in modo tale da permettere agli imprenditori ittici di affrontare le rilevanti difficoltà derivanti, innanzitutto, dal notevole aumento dei costi connessi all'esercizio dell'attività; si sospenda per due anni di imposta l'accertamento dei ricavi delle imprese ittiche sulla base degli studi di settore, inficiati dal vertiginoso aumento dei costi del carburante e quindi non più rappresentativi della realtà economica;

3) si integri lo stanziamento per il settore bieticolo-saccarifero e per la montagna;

4) si impegni il Governo a reperire le risorse per l'assunzione dei vincitori dei concorsi presso il MIPAAF, oltre che per una questione di giustizia, anche per fare fronte alle documentate carenze di organico del citato dicastero;

5) si dispongano misure di reale semplificazione e di snellimento degli adempimenti richiesti agli imprenditori, in particolare si sopprima quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, relativo agli adempimenti dei contribuenti IVA con fatturato sotto i 7.000 euro;

6) si predispongano interventi per il potenziamento delle infrastrutture irrigue nel Mezzogiorno, in particolare prevedendo che il Commissario ad acta, per una programmazione coordinata e integrata di lungo periodo nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia predisponga il Programma nazionale idrico, approvando progetti relativi alle opere da realizzarsi nelle citate Regioni, erogandone i finanziamenti necessari e sorvegliando sulla realizzazione effettiva del Programma;

7) si predisponga, altresì, interventi per il controllo e la sicurezza dei prodotti alimentari, con i mezzi finanziari per l'assunzione di personale per controllare l'ingresso di derrate alimentari, così da salvaguardare la salute dei cittadini e contrastare la concorrenza sleale;

e formulando le seguenti osservazioni:

1) in relazione alla situazione dei consorzi agrari, valuti la commissione di merito la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, già prorogato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1, comma 1076, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

2) valuti la commissione di merito l'opportunità di trovare soluzioni alternative e più giuste nei confronti degli imprenditori ittici relativamente agli aiuti percepiti regolarmente sulla base di leggi vigenti dello Stato, ma successivamente dichiarati incompatibili con il mercato unico.

 

Misuraca, Marinello, Delfino, Ruvolo, Buonfiglio.


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledì 21 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.

 

La seduta comincia alle 9.25

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

 

Franca BIMBI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala, peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.

Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, mi riservo di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo. Il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è fissato alle ore 18 di domani, giovedì 22 novembre 2007.

La Commissione concorda.

 

Rosella OTTONE (PD-U), relatore, prima di passare all'esame dei documenti di bilancio, richiama l'attenzione sul contesto macroeconomico entro il quale si inserisce la manovra finanziaria per il 2008 che, per quanto sia una manovra «leggera» - così come l'ha definita il direttore del Sole-24 Ore - persegue coerentemente non soltanto i tradizionali obiettivi di risanamento finanziario ma si pone alcuni rilevanti obiettivi di crescita sociale e di perequazione economica.

Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n. 159/07 sull'andamento tendenziale dei conti pubblici.

La stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006).

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all'1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l'indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all'1 per cento nel 2011 (contro l'1,3 per cento indicato dal DPEF).

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantiene pertanto l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF.

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL. Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento.

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell'anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), sul quale la nostra Commissione si è recentemente espressa, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011, dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione, riguardano: l'attuazione dell'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cosiddetto Protocollo Welfare, attualmente all'esame della nostra Commissione; i costi della politica e la razionalizzazione della pubblica amministrazione; il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia; la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema sanitario nazionale; le infrastrutture, l'ambiente, l'assetto e la mobilità sul territorio.

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

Il Governo ha, infatti, confermato l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all'articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro.

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a -2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

Per quanto attiene al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (BLV), in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell'importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell'assestato 2007, come integrato dal citato decreto-legge n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal decreto-legge n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l'incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall'incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

Il Governo ha presentato nel corso dell'esame al Senato due Note di variazioni: la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del decreto-legge n. 159/2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale», dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell'entrata (Tabella 1), del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell'interno (Tabella 8); del Ministero dell'ambiente (Tabella 9); la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

Per quanto attiene ai profili di competenza della XIV Commissione, la Tabella 2 (Stato di previsione 2008 del Ministero dell'economia e finanze) allegata al disegno di legge di bilancio 2008 - con specifico riferimento alla Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 4.10: «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE» prevede una spesa complessiva - a seguito dell'approvazione della Seconda Nota di variazioni - pari a 24.771,9 milioni di euro.

Nella legge di bilancio 2007 per la medesima spesa erano previsti 21.671,2 milioni di euro. Pertanto, rispetto all'anno precedente, si registra complessivamente una variazione in aumento dello stanziamento pari a 3.100,7 milioni di euro.

In particolare la voce di spesa corrente riferita alle Risorse proprie della Comunità, corrispondente al finanziamento del bilancio dell'Unione europea, reca uno stanziamento, dopo l'approvazione della Seconda Nota di variazioni, pari a 15.800 milioni di euro. Tale spesa viene così suddivisa: Capitolo 2751 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 13.300 milioni di euro, con una diminuzione di 2.000 milioni di euro rispetto al bilancio 2007; Capitolo 2752 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.500 milioni di euro, con un aumento di 400 milioni di euro rispetto al bilancio 2007. Osserva come la spesa suindicata sia classificata tra quelle vincolate in quanto giuridicamente obbligatoria.

Nel disegno di legge di bilancio 2008 (A.C. 3257-Tab. 2) è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987 (cosiddetta «legge Fabbri»). Si tratta di un Fondo che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario che quelle provenienti dal bilancio nazionale, è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato: l'uno che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato: Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE (conto corrente n. 23211); l'altro che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato: Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali (conto corrente n. 23209).

Il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei Conti. Lo stanziamento previsto per l'anno 2008 nel disegno di legge di bilancio dello Stato (A.C. 3257-Tab. 2) complessivamente a carico del Fondo di rotazione - a seguito dell'approvazione della Seconda Nota di variazioni - è pari a 8.572 milioni di euro: lo stanziamento è iscritto nel Capitolo 7493 e viene esposto anche nella Tabella F allegato al disegno di legge finanziaria 2008.

Ricorda che la dotazione finanziaria iscritta nello stesso capitolo nella legge di bilancio 2007 era pari a 4.254 milioni di euro: pertanto, rispetto all'anno precedente, lo stanziamento previsto per l'anno 2008 comporta una variazione in aumento di 4.318 milioni di euro.

I profili di specifico interesse della XIV Commissione contenuti nel disegno di legge finanziaria 2008, di carattere più strettamente finanziario-quantitativo, sono ricavabili dalle Tabelle allegate D ed F. In particolare rileva lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

La tabella D del disegno di legge finanziaria 2008 - che provvede a rifinanziare le norme relative a interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale - dispone il rifinanziamento del Fondo di rotazione, in un unico accantonamento destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (L. 183/1987) per un importo pari a 3.200 milioni di euro per il 2008, 2.000 milioni per il 2009 e 0,300 milioni per il 2010. A seguito di un emendamento approvato dal Senato, all'articolo 87 del disegno di legge finanziaria per il 2008, il Fondo ha subìto una riduzione di 326 milioni di euro per il 2008, destinata a coprire, in parte, l'incremento di spesa derivante dall'abolizione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Sempre nella legge finanziaria, in Tabella C, viene riportata l'autorizzazione di spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui interno opera il Dipartimento per le Politiche comunitarie. Com'è noto a seguito all'approvazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è stata attribuita un'ampia autonomia finanziaria ed organizzativa alla Presidenza del Consiglio. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono ora demandati all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Presidenza del Consiglio presenta pertanto annualmente un autonomo bilancio che viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e nel quale si possono trovare i dati di spesa relativi al Dipartimento per le politiche comunitarie. Per quanto riguarda l'anno 2007, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006.

Per quanto riguarda lo stanziamento complessivo, la Tabella C, alla rubrica Ministero dell'Economia, alla voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», capitolo 2115), reca l'importo di 453,9 milioni di euro per il 2008, 433 milioni di euro per il 2009 e 486,2 milioni di euro per il 2010. Non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008, allo stato non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun centro di responsabilità.

Nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del Legislatore nazionale. In particolare, i commi da 15 a 18 dell'articolo 2 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. In materia rilevo che esiste un contenzioso a livello comunitario: il 12 ottobre 2006, infatti, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, mediante l'invio di una lettera di messa in mora, per non aver correttamente recepito nel proprio ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia. Il termine di recepimento della direttiva scadeva il 4 gennaio 2006. La direttiva figurava nell'allegato A della Legge comunitaria 2003. Peraltro, a seguito dell'adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - contenente disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, espressamente apportate anche al fine di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE - la procedura risulta provvisoriamente archiviata. Al riguardo, segnala che il settore del teleriscaldamento è escluso dalle agevolazioni fiscali previste dai commi in esame.

L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008; detta inoltre disposizioni sul rinnovo del contratto di lavoro degli addetti al medesimo settore; dispone infine la detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Le finalità del nuovo fondo sono pienamente coerenti con gli obiettivi delineati dalla Commissione europea, nel settembre scorso, nel libro verde dal titolo «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» con il quale avvia una consultazione pubblica, che si concluderà il 15 marzo 2008, al fine di individuare le misure intese a favorire una mobilità urbana sostenibile. Sulla base dei risultati della consultazione, essa intende elaborare, nell'autunno del 2008, un piano d'azione sulla mobilità urbana che contempli una serie di azioni da intraprendere a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, con il coinvolgimento anche delle imprese e dei cittadini.

L'articolo 20 pone norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali, disponendo fra l'altro che tali contratti devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale e che la regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

Sul punto, nel giugno scorso, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per il mancato recepimento, entro il 31 gennaio 2007, della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. Nella stessa data, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/414) per mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2004/39/CE, per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. Segnala che il decreto legislativo recante recepimento delle direttive in questione è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 30 agosto 2007.

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha altresì inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora ex articolo 226 del TCE, per mancato recepimento, entro il 20 gennaio 2007, della direttiva 2004/109/CE (procedura n. 2007/405) sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE. Il decreto legislativo di recepimento della direttiva è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2007.

Il comma 2 dell'articolo 32 è diretto invece a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell'IVA, nonché la risorsa istituita con l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell'ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario).

L'articolo 50, con i commi 1 e 2, si pone la finalità di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, restringendo il campo di applicazione delle deroghe ai soli impianti già realizzati ed operativi. Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla tassazione sugli oli minerali.

L'articolo 53 apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest'ottica, il comma 1 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il comma 2 specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa. Il comma 3 prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici.

In relazione al recepimento e all'applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, tre procedure di infrazione. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato con cui contesta le diverse procedure messe in atto a livello regionale e comunale per il rilascio di permessi di costruzione e gestione degli impianti di energia idroelettrica, in particolare nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali sistemi autorizzatori non sono ritenuti dalla Commissione conformi alle disposizioni relative alle procedure amministrative di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE.

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, nella quale rileva che le misure messe in atto dall'Italia per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2001/77/CE (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) rappresentano un mero recepimento formale della direttiva, per la cui concreta attuazione sarebbe necessaria l'introduzione di specifiche norme.

Con riferimento all'articolo 58 sul sostegno all'imprenditoria femminile, sottolinea la necessità che anche per i fondi residui si applichino le disposizioni previsti dalla legge 215 del 1992, preannunciando al riguardo la presentazione di uno specifico emendamento presso la V Commissione.

L'articolo 82 introduce disposizioni finalizzate a garantire l'uso sicuro dei farmaci, ad evitare sprechi di medicinali e a definire le modalità applicative dei limiti della spesa farmaceutica per il 2007, prevedendo, altresì, un contributo straordinario per la Lega italiana per la lotta contro i tumori e l'istituzione di un registro dei dottori in chiropratica.

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver correttamente attuato le direttive 89/105/CEE e 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano.

Secondo la Commissione l'Italia non ha adottato le misure necessarie a garantire l'obiettività e la trasparenza delle sue decisioni relative alla fissazione dei prezzi e al rimborso dei prodotti medicinali (revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale) ed è venuta meno agli obblighi imposti dalle citate direttive stabilendo l'obbligo di specificare sull'imballaggio esterno e sul foglietto illustrativo del farmaco la denominazione e la classificazione del prodotto in un determinato carattere.

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano; in particolare l'Italia ha stabilito, contravvenendo a quanto disposto dagli articoli 126 e 116 della direttiva in questione, una seconda procedura (in aggiunta a quella di rinnovo prevista dal diritto comunitario) di revisione sistematica dei medicinali secondo la quale il titolare dell'autorizzazione di commercializzazione deve presentare nuovi documenti, in mancanza dei quali l'autorizzazione può essere revocata (articolo 4 della legge n. 362 del 1999 e articolo 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 2000); inoltre non ha specificato, nella normativa nazionale, i motivi per i quali può essere revocata l'autorizzazione di commercializzazione di un medicinale revisionato, contravvenendo pertanto all'articolo 125 della citata direttiva; in aggiunta, l'Italia non ha fornito prove concrete del fatto che i dati scientifici presentati dal titolare dell'autorizzazione alle autorità sanitarie italiane vengano sottoposti ad un'analisi approfondita.

Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso (causa C-62/07) alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia per non avere adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/28/CE dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

L'articolo 31, comma 1 della citata direttiva aveva fissato il termine per l'attuazione al 29 gennaio 2006, stabilendo altresì l'obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni attuative nonché una tavola di concordanza tra tali norme e quelle della direttiva.

L'articolo 83 autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia due pareri motivati. Il primo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/62, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali; il termine di attuazione è scaduto il 31 agosto 2006;

Un secondo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi . Il termine di attuazione di tale direttiva è scaduto il 31 agosto 2006.

Entrambe le direttive sono ricomprese nell'allegato B della legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006).

L'articolo 103 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008. Il piano appare coerente con la decisione comunitaria n. 779 del 20 giugno 2007 che ha istituito un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne III)» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia». Il programma, istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, prevede i seguenti obiettivi specifici: prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne, adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio e promuovere a tal fine azioni transnazionali.

I commi 1 e 2 dell'articolo 118 sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007 , per l'attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, in particolare per la parte di cui ai numeri 1) e 2) della stessa lettera p), relativa alle attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese. A tale riguardo la Commissione ha presentato, il 13 dicembre 2006 (Causa C-504/06), ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/57/CEE, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Il comma 1 dell'articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l'anno 2008 il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Per quanto attiene alla legislazione in materia d'immigrazione, nell'aprile 2006, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione n. 2006/2075) per mancato rispetto del regolamento (CE) 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Non rilasciando ancora permessi di soggiorno conformi al modello uniforme, lo Stato italiano violerebbe l'articolo 9 del regolamento citato, in base al quale gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme al più tardi entro un anno a decorrere dall'adozione degli elementi e dei requisiti di sicurezza complementari. Tali elementi e requisiti sono stati effettivamente definiti con la decisione della Commissione C/2002/3069 del 14 agosto 2002, il cui articolo 2 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione un fac-simile del permesso di soggiorno, non appena disponibile.

 

Gianluca PINI (LNP), nel riservarsi di approfondire il contenuto dei disegni di legge in titolo per le parti di competenza, osserva che gli enti locali stanno facendo il possibile affinché le nuove tecnologie realizzate con fonti di energia rinnovabile siano sempre più utilizzate, mentre la Commissione europea ha tenuto una posizione ambigua, che non sembra tenere conto dell'impegno profuso. Chiede quindi di rinviare ad altra seduta la discussione sui provvedimenti in titolo.

 

Arnold CASSOLA (Verdi) sollecita il Governo ad intervenire con più efficacia nei settori relativi alle politiche per gli italiani nel mondo. Ritiene necessari, in particolare, interventi sulla scuola italiana all'estero e sul personale a contratto nei consolati il cui status giuridico risulta diverso rispetto a quello del Ministero degli affari esteri, dal momento che tale personale non può fare parte di un sindacato e gode complessivamente di minori tutele. Sottolinea altresì che il Governo non ha rispettato l'impegno precedentemente assunto nei confronti delle donne sposate all'estero prima del 1948, costrette a perdere la cittadinanza italiana. Non risulta infatti nel disegno di legge finanziaria alcuna disposizione, volta ad assicurare gli stanziamenti necessari per assicurare il riacquisto della cittadinanza. Chiede infine spiegazioni in merito alla pubblicazione di un documento del Fondo monetario internazionale interamente in lingua inglese nell'appendice alla Relazione al Parlamento sui rapporti tra Italia e Fondo monetario internazionale, contenuta nella tabella 2 del disegno di legge di bilancio, dal momento che l'utilizzazione di documenti in lingua straniera non è consentito per gli atti comunitari.

 

Franca BIMBI, presidente, sottolinea che l'Italia ha posto il problema della lingua solamente per l'utilizzazione degli atti comunitari e non per la documentazione trasmessa da organismi internazionali. Altra cosa è l'acquisizione per conoscenza di atti in lingua straniera.

 

Giampaolo D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, rileva che la relazione del deputato Ottone è stata ampia ed esauriente. Conferma che la questione della lingua italiana è stata posta solamente relativamente agli atti comunitari e che il Governo ha più volte utilizzato e trasmesso al Parlamento documentazione prodotta da organismi internazionali in lingua originale anche per non ingenerare problemi legati alla traduzione. Ricorda che la questione della lingua italiana fu posta in sede comunitaria per affermarne la pari dignità rispetto alle altre lingue europee, osservando peraltro che con l'Europa allargata è difficile pubblicare agevolmente tutti i documenti nelle lingue di 27 paesi.

Richiama l'attenzione sull'opportunità che le Commissioni Affari esteri di entrambi i rami del Parlamento possano agevolmente sottoporre all'esame dell'Assemblea disegni di legge di ratifica che implichino problemi di raccordo con la normativa comunitaria. Osserva tuttavia che i rilievi in tal senso dovrebbero riguardare normativa europea piuttosto datata. Con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Pini relativamente alla cosiddetta minuziosità regolamentare europea che incide sulle competenze degli enti locali, osserva che la questione della sussidiarietà non è stata ancora fino in fondo risolta e che appare opportuno sollevare tale questione anche in sede di esame della legge finanziaria. Relativamente alla questione del diritto di cittadinanza delle donne coniugate all'estero prima 1948, sollevata dal deputato Cassola, osserva che la materia è di competenza della I Commissione e che segnalerà la questione, oltre che al Ministro per le politiche europee, al rappresentante del Governo chiamato a seguire l'iter dei documenti di bilancio in quella Commissione.

 

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.40


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Giovedì 22 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 22 novembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Scotti.

 

La seduta comincia alle 9.30

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2007.

 

Gianluca PINI (LNP) chiede chiarimenti in ordine ai criteri per la presentazione di proposte emendative in Commissione.

 

Franca BIMBI, presidente, conferma che presso la XIV Commissione possono essere presentate proposte emendative che abbiano ad oggetto materie attinenti agli ambiti di competenza.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


XIVCOMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il sottosegretario di Stato per Rapporti con il Parlamento e Riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.

 

La seduta comincia alle 11.40.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

 

Franca BIMBI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 1). Nessuno degli emendamenti presentati è da considerarsi ammissibile dal momento che non è riconducibile agli ambiti di competenza della XIV Commissione.

In particolare, l'emendamento Pini 3.1 è volto ad aggiungere un comma 51-bis all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, sui depositi fiscali a fini IVA, destinando inoltre il recupero di gettito fiscale pari a 300 milioni di euro all'istituzione di un fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione nelle aree montane non coperte da banda larga. L'emendamento è inammissibile in quanto riferito ad una disposizione non di competenza della Commissione.

L'emendamento Pini 14.1 è volto ad aumentare le dotazioni relative all'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, riducendo in misura corrispondente gli stanziamenti indicati in Tabella C. L'emendamento è inammissibile in quanto riferito ad una parte del testo non di competenza della Commissione.

L'articolo aggiuntivo Pini 47.01 riguarda la sospensione del pagamento delle sanzioni applicabili ai produttori di latte e l'istituzione di una Commissione che dovrebbe definire le modalità per tali pagamenti. L'emendamento è inammissibile in quanto riferito ad una parte del testo non di competenza della Commissione.

L'emendamento Pini 99.6 è volto a sostituire l'articolo 99 sull'azione collettiva risarcitoria. L'emendamento è inammissibile in quanto riferito ad una parte del testo non di competenza della Commissione.

Analogamente, gli emendamenti Pini 99.5, 99.1, 99.2, 99.3 e 99.4 sono volti a modificare specifici aspetti dell'articolo 99 sull'azione collettiva risarcitoria e, pertanto, sono inammissibili in quanto riferiti ad una parte del testo non di competenza della Commissione.

L'emendamento Pini 119.1 è volto a modificare l'articolo 119, riducendo da 50 milioni di euro a 5.000 euro il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati. L'emendamento è inammissibile in quanto riferito ad una parte del testo non di competenza della Commissione.

Gli emendamenti presentati interessano comunque alcuni profili di interesse per la Commissione politiche dell'Unione europea per il prosieguo delle proprie attività. Il presentatore, in ogni caso, potrà valutare l'opportunità di ripresentarli direttamente in Commissione bilancio.

 

Gianluca PINI (LNP) osserva che la comunicazione del Presidente manifesta la scarsa incisività della Commissione Politiche dell'Unione europea su documenti rilevanti quali i disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ricorda che, ai fini della predisposizione degli emendamenti, ha fatto ricorso alla documentazione a disposizione, in cui si fa richiamo esplicito agli aspetti di competenza della Commissione. In particolare, l'emendamento 3.1 interessa la disciplina dell'IVA rispetto alla quale le istituzioni comunitarie sono più volte intervenute con riguardo ai cosiddetti caroselli fiscali. Vi è pertanto da chiedersi come non sia possibile affrontare questi nodi in XIV Commissione. Analogo rilievo vale per il suo articolo aggiuntivo 47.01 in materia di quote latte, questione rispetto a cui non sono ammissibili disparità di trattamento tra i cittadini. Rileva ulteriormente che i suoi emendamenti riferiti all'articolo 99 del disegno di legge finanziaria, sull'azione collettiva risarcitoria, si uniformano agli indirizzi di adeguamento alla normativa comunitaria indicati dallo stesso Governo.

 

Gabriele FRIGATO (PD-U) sottolinea che i rilievi svolti dal deputato Pini, con particolare riguardo ai suoi emendamenti 3.1 e 47.01, possono essere condivisi nel merito delle questioni affrontate, che senz'altro richiedono attenzione. Peraltro si tratta di questioni che, in base al Regolamento vigente, dovrebbero essere trattate dalle Commissioni di settore. Al tempo stesso occorre assicurare che la XIV Commissione sia in grado di trattare temi che presentano un particolare rilievo anche a livello comunitario.

 

Arnold CASSOLA (Verdi), concordando con i rilievi svolti dal deputato Frigato, considera necessario che siano individuate le modalità per affermare il ruolo della XIV Commissione.

 

Franca BIMBI, presidente, rileva che l'ipotetica ammissione degli emendamenti presentati equivarrebbe ad un conflitto di competenza con altre Commissioni. Condivide l'auspicio che vengano individuate modalità e strumenti che consentano alla Commissione XIV di intervenire più incisivamente. Si riserva pertanto di sottoporre alla Commissione medesima eventuali questioni che, con riguardo ad altri provvedimenti, possano anche portare a delibere circa la competenza della XIV Commissione rispetto alle altre Commissioni. Peraltro, con riguardo agli emendamenti presentati non può che ribadire il giudizio di inammissibilità.

 

Mauro PILI (FI) ritiene che la questione debba essere affrontata sotto un profilo sostanziale per decidere se non spetti alla XIV Commissione ritagliarsi uno spazio adeguato nell'esercizio delle proprie competenze. Invita pertanto a riconsiderare la valutazione di ammissibilità degli emendamenti o, in via subordinata, a recepirne la sostanza nella proposta di relazione.

 

Gianluca PINI (LNP) ritira tutti gli emendamenti presentati ad eccezione dell'emendamento 3.1 e dell'articolo aggiuntivo 47.01.

 

Gabriele FRIGATO (PD-U), richiamandosi agli interventi svolti, condivide l'esigenza di rafforzare le competenze della Commissione ma, al tempo stesso, si dichiara preoccupato, nel caso concreto, rispetto ad eventuali strappi al Regolamento che deve essere comunque rispettato. Ritiene pertanto che i temi affrontati dai due emendamenti del deputato Pini possano essere recuperati nella relazione della Commissione e, se del caso, presentati in Commissione Bilancio. Osserva, in conclusione, che costituisce senz'altro un obiettivo da tutti condiviso il rafforzamento del ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea.

 

Gianluca PINI (LNP) ribadisce che è necessario individuare soluzioni che consentano alla Commissione politiche dell'Unione europea di svolgere un ruolo incisivo. Ritiene che un eventuale strappo alla norma regolamentare possa anticipare alcune modifiche della stessa.

 

Franca BIMBI, presidente, sottolinea che anche i due emendamenti mantenuti dal deputato Pini non sono ammissibili. Ricorda che nella scorsa legislatura sono stati necessari almeno quattro anni per giungere all'approvazione della legge n. 11 del 2005, sui rapporti tra Italia e Unione europea. Non ritiene che siano possibili forzature della norma regolamentare per avviare alcune modificazioni sul ruolo della XIV Commissione e sui rapporti tra Parlamento e Unione europea. Ribadisce peraltro che alcuni specifici profili potrebbero essere ripresi nella relazione che sarà approvata dalla Commissione. Anche l'iniziativa di istituire alcuni Comitati permanenti rientra nella prospettiva di rendere più incisivo il lavoro della Commissione.

 

Rosella OTTONE (PD-U), relatore, si dichiara pienamente disponibile ad affrontare le questioni richiamate nel corso del dibattito in modo da favorire il confronto e da superare le difficoltà determinate dall'attuale Regolamento della Camera.

 

Gianluca PINI (LNP) preannunzia la predisposizione di una relazione che, in caso di accoglimento di una diversa relazione di maggioranza, dovrà considerarsi quale relazione di minoranza.

 

Giampaolo D'ANDREA, sottosegretario di Stato per Rapporti con il Parlamento e Riforme istituzionali, sottolinea che la relazione svolta nella scorsa seduta dal deputato Ottone ha dato conto di tutti gli aspetti di rilievo comunitario con attenzione e precisione. Richiama l'attenzione sul fatto che il Governo ha dato attuazione a numerose altre direttive con ben 18 decreti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre, concernenti in particolare tessuti e cellule umane, servizi trasfusionali, trasparenza e relazioni finanziarie, medicinali ad uso umano.

 

Franca BIMBI, presidente, sospende quindi la seduta che riprenderà alle 13.30.

 

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 13.30.

 

Rosella OTTONE, relatore, (PD-U) avverte che ha predisposto una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).

 

Franca BIMBI, presidente, suggerisce di inserire al nono capoverso della proposta di relazione favorevole, al posto delle parole «in cui è emersa l'impossibilità per», le parole «in cui sono emersi i limiti di competenza per cui la stessa Commissione non può».

Avverte che il deputato Pini ha predisposto una proposta di relazione.

 

Rosella OTTONE (PD-U), relatore, riformula il testo della sua relazione secondo il suggerimento del presidente Bimbi (vedi allegato 3).

 

Giampaolo D'ANDREA, sottosegretario di Stato per Rapporti con il Parlamento e Riforme istituzionali, esprime parere favorevole sulla proposta di relazione, nel testo riformulato.

 

Gianluca PINI (LNP) illustra la proposta di relazione da lui predisposta (vedi allegato 4) avvertendo che, qualora non fosse accolta, essa costituirà relazione di minoranza ai sensi dell'articolo 120, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.

 

Franca BIMBI, presidente, ringrazia il deputato Pini per aver presentato una relazione che, indipendentemente dalle specifiche valutazioni sulla manovra di bilancio per il 2008, sottolinea nelle premesse la necessità di attribuire alla XIV Commissione un ruolo attivo nell'esame dei provvedimenti di rilievo comunitario e, quindi, di valorizzare la competenza della medesima Commissione ad incidere maggiormente sulle scelte del legislatore nazionale.

 

Mauro PILI (FI), a nome del proprio gruppo, dichiara voto contrario sulla proposta del deputato Ottone, nel testo riformulato. Sottolinea che nella relazione non si tiene conto dell'andamento economico italiano. Ritiene che fattori internazionali suggerirebbero maggiore prudenza, soprattutto riguardo al percorso di riduzione dell'indebitamento, lamentando che l'azione del Governo appare incapace di incidere sulle dinamiche economiche del Paese. Ricorda inoltre che l'Unione europea ha più volte richiamato l'Italia sul fatto che il forte incremento delle entrate, connesso al mantenimento di dinamiche fiscali, rendano la situazione italiana diversa da qualsiasi altro Stato europeo per quanto riguarda la pressione fiscale che è stata stabilizzata al 43 per cento. Rileva, inoltre, una controtendenza nel disegno di legge con riguardo alle spese di investimento. Rileva infine l'incapacità del disegno di legge finanziaria in esame di individuare alcuni elementi che possano, anche in fase ascendente, indicare un percorso normativo per alcune tematiche significative.

 

Gabriele FRIGATO (PD-U), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione, nel testo riformulato. Concorda con il deputato Pili nel sottolineare che il Paese ha ereditato una situazione pesante, aggiungendo tuttavia che il rientro all'interno dei parametri di Maastricht è stato raggiunto già raggiunto lo scorso anno. Rileva infine che il disegno di legge finanziaria presenta disposizioni coerenti con gli impegni assunti dall'Italia in Europa.

 

Arnold CASSOLA (Verdi) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione, nel testo riformulato.

 

Angelo PICANO (Pop-Udeur) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione, nel testo riformulato. Sottolinea altresì che, pur essendo contrario ai contenuti della relazione presentata dal deputato Pini, appare opportuno ribadire la necessità di attribuire alla XIV Commissione un ruolo più incisivo che non può essere limitato ad una funzione prevalentemente consultiva su provvedimenti nei quali si registra una prevalenza di norme comunitarie.

La Commissione approva la proposta di relazione di maggioranza, nel testo riformulato.

 

La seduta termina alle 14.

 

 

ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

 

ART.3.

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «agli effetti dell'IVA» aggiungere le parole «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente articolo, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione nelle aree montane non coperte dalla larga banda».

3. 1. Pini, Fava.

 

ART.14.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 9,1 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 27, 3 milioni per l'anno 2008, le parole: 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 57,3 milioni per l'anno 2009 e le parole: 17,5 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 52,5 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per il 2008, una minore spesa annua di 18,2 milioni di euro, per il 2009 di 38,2 milioni e per il 2010 di 35 milioni.

14. 1. Pini, Fava.

 

ART.47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Sospensione temporanea del pagamento delle sanzioni applicabili ai produttori di latte).

1. Ai fini del pagamento delle sanzioni imposte agli imprenditori agricoli a seguito dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per definire le modalità di pagamento delle predette sanzioni entro il 31 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative alle predette sanzioni risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

47. 01.Pini, Fava.

 

ART.99.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 99.

(Azione collettiva risarcitoria).

1. Il presente articolo disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.

2. Ai fini della presente disposizione si intendono per:

a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a una pluralità di soggetti;

b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;

c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;

d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;

e) «illecito plurioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.

3. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.

4. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.

5. Ciascun potenziale componente della classe che non intende partecipare all'azione collettiva, o che ha richiesto di essere escluso, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile, per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.

6. Un estratto dell'istanza introduttiva contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente e a spese dello Stato.

7. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.

8. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

9. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.

10. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio ai sensi del comma 22.

11. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:

a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;

c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

12. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.

13. Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.

14. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.

15. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

16. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo apposita istanza.

17. Decorso il termine di cui al comma precedente, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.

18. A seguito della relazione di cui al comma precedente, il giudice emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui al comma 13 e delle spese per il curatore amministrativo.

19. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 18; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.

20. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 18, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

21. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi del comma 12, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

22. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti relativi all'esercizio dell'azione collettiva risarcitoria, di cui all'articolo 99 della legge finanziaria 2008».

23. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe; in caso di soccombenza del promotore dell'azione collettiva, il giudice liquida in ogni caso le spese a carico del gratuito patrocinio.

99. 6.Pini, Fava.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, sostituire le parole: sono individuate con le seguenti parole: sono individuati i comitati e.

99. 5.Pini, Fava.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 2, le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari con le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che deliberano a maggioranza qualificata.

99. 1.Pini, Fava.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti parole: venti per cento.

99. 2.Pini, Fava.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il giudice, dopo aver vagliato preliminarmente eventuali profili di inammissibilità, anche legati alla manifesta infondatezza dell'azione, con la sentenza di condanna determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'imposto da liquidare in favore dei singoli consumatori.

99. 3.Pini, Fava.

 

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, comma 12, sopprimere il secondo periodo.

99. 4.Pini, Fava.

 

ART.119.

 

Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 5.000 euro.

119. 1.Pini, Fava.

 


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

PROPOSTA DI RELAZIONE

 

La XIV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulti in linea con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre scorso;

rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 159 del 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta del 13 novembre scorso, ha già espresso parere favorevole;

rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, ma mira ad ottenere un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 punti nel 2009 e nel 2010;

apprezzato il contestuale mantenimento dell'obiettivo di indebitamento netto per il 2008 del conto economico delle amministrazioni pubbliche al 2,2, come fissato dal DPEF e la conferma delle stime parimenti contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL;

rilevato con riferimento al disegno di legge di bilancio 2008, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone, dopo l'approvazione della II Nota di variazioni, il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 15.800 milioni di euro;

apprezzato che, sempre a seguito dell'approvazione della II Nota di variazioni, per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento pari a 8.572 milioni nel 2008, 6.897 milioni nel 2009 e 5.298 milioni per il 2010;

rilevato come nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del legislatore nazionale;

considerato l'ampio dibattito in XIV Commissione sui temi di rilievo comunitario, in cui è emersa l'impossibilità per la stessa Commissione di potere intervenire direttamente sui singoli settori interessati;

auspicato quindi che sia possibile nel prossimo futuro consentire alla XIV Commissione di intervenire in modo incisivo sui singoli ambiti di rilievo comunitario;

valutate positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 a dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici espressi dagli organi dell'Unione europea segnatamente per quanto attiene al sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, allo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, alla tutela degli interessi dei consumatori, alla promozione di servizi pubblici di qualità, alla definizione di iniziative di contrasto alla violenza contro le donne nonché all'inclusione sociale degli immigrati

delibera di  RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XIV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (C. 3256, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulti in linea con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre scorso;

rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 159 del 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta del 13 novembre scorso, ha già espresso parere favorevole;

rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, ma mira ad ottenere un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 punti nel 2009 e nel 2010;

apprezzato il contestuale mantenimento dell'obiettivo di indebitamento netto per il 2008 del conto economico delle amministrazioni pubbliche al 2,2, come fissato dal DPEF e la conferma delle stime parimenti contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL;

rilevato, con riferimento al disegno di legge di bilancio 2008, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone, dopo l'approvazione della II Nota di variazioni, il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 15.800 milioni di euro;

apprezzato che, sempre a seguito dell'approvazione della II Nota di variazioni, per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento pari a 8.572 milioni nel 2008, 6.897 milioni nel 2009 e 5.298 milioni per il 2010;

rilevato come nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del legislatore nazionale;

considerato l'ampio dibattito in XIV Commissione sui temi di rilievo comunitario, in cui sono emersi i limiti di competenza per la stessa Commissione rispetto alla possibilità di intervenire direttamente sui singoli settori interessati;

auspicato quindi che, sulla base degli esiti dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 11 del 2005, avviata dalla XIV Commissione, sia possibile in tempi adeguati ridefinire le competenze della stessa Commissione in modo che possa intervenire in modo incisivo sui singoli ambiti di rilievo comunitario;

valutate positivamente le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008 a dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici espressi dagli organi dell'Unione europea segnatamente per quanto attiene al sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, allo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, alla tutela degli interessi dei consumatori, alla promozione di servizi pubblici di qualità, alla definizione di iniziative di contrasto alla violenza contro le donne nonché all'inclusione sociale degli immigrati

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

ALLEGATO 4

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

 

RELAZIONE DI MINORANZA

 

La XIV Commissione,

esaminati gli A.C. 3256 e A.C. 3257 (entrambi approvati dal Senato) e la collegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza;

atteso che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge 159/2007 sul quale la XIV commissione, nella seduta del 13 novembre 2007, ha già espresso parere favorevole seppure con il parere fortemente contrario da parte dei gruppi di Lega Nord, Forza Italia e Alleanza Nazionale;

rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria 2008 non riduce la spesa pubblica che, anzi, aumenta in maniera preoccupante;

rilevato che, a differenza delle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria 2008 aumenta il carico fiscale a danno dei contribuenti attraverso artifizi contabili che scaricano sugli enti locali l'onere di aumentare le imposte per poter sostenere i propri servizi al cittadino;

rilevato, con riferimento alla legge di bilancio 2008, che la voce relativa alle risorse proprie della comunità dispone un finanziamento pari a 15.800 milioni di euro e che il fondo di rotazione per il triennio 2008-2010 ha un trend decrescente;

atteso come nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo prevalente in ordine a profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del legislatore nazionale;

rilevato che la Presidenza della Commissione XIV ha ritenuto di non rendere ammissibili proprio gli emendamenti relativi alla prevalenza comunitaria di norme di notevole rilevanza economica e finanziaria;

ribadita la necessità di attribuire alla Commissione XIV un ruolo attivo nell'esame dei provvedimenti dove si registra una prevalenza delle norme comunitarie e quindi la competenza della XIV Commissione;

ritenuto indispensabile proprio in virtù di tale prerogativa che la Commissione XIV esprima un orientamento contrario,

delibera di

 

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

 

sull'intera manovra e di proporre l'introduzione, a parziale rimedio delle premesse dei punti di seguito enunciati:

adozione di una normativa urgente al fine di evitare frodi nell'applicazione del comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e più specificamente, attraverso la riduzione del campo di applicazione della citata norma ai soli soggetti titolari di partita IVA effettivamente operanti da almeno un anno e con regolari versamenti IVA effettuati nei dodici mesi antecedenti la richiesta di utilizzo dei depositi IVA;

adozione di una normativa urgente relativamente agli scambi commerciali intracomunitari al fine dell'abolizione dell'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto e conseguente compensazione qualora l'aliquota sia differente tra i soggetti economici operanti negli stati membri della UE;

sospensione immediata dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero nonché delle esecuzioni forzose ai fini del pagamento delle sanzioni imposte agli imprenditori agricoli a seguito dell'applicazione del REG CE n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001. Ciò al fine di attivare, attraverso specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione di tre membri esperti la quale, entro il 31 luglio 2010 definisca le opportune modalità di pagamento delle predette sanzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

 

Pini


COMMISSIONE QUESTIONI REGIONALI

 

Martedì 27 novembre 2007

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

 

Il senatore Fabio GIAMBRONE, relatore, illustra il contenuto dei documenti di bilancio in titolo, approvati dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 10 ottobre 2007 alla 5a Commissione del Senato. Evidenzia l'impostazione complessiva della manovra, tesa ad incentivare la competitività del sistema-Paese mediante il ricorso a misure ispirate ad una logica di miglioramento dell'efficienza dei servizi e finalizzate alla razionalizzazione, riclassificazione e revisione della spesa pubblica. Sostiene che il perseguimento di una maggiore equità sociale possa essere favorito dagli specifici interventi di recupero della stabilità nel lavoro, dall'aumento degli sgravi fiscali e degli incentivi per le famiglie e le imprese, nonché dalle misure di salvaguardia dei redditi più bassi. Apprezza le modifiche apportate all'articolo 2 della legge finanziaria nel corso dell'esame del provvedimento al Senato; al riguardo, rileva, il comma 2 stabilisce che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell'ammontare revisionale, ed entro il 16 dicembre per la restante parte. Richiama quindi il comma 3 della medesima disposizione, che prevede che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono erogati a favore di tali enti. Valuta favorevolmente quanto statuito dall'articolo 3 della finanziaria, nei commi da 10 a 12, in ordine all'attribuzione all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della natura di tributo proprio della regione a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Si sofferma quindi sull'articolo 19 della finanziaria, che disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2008-2010; sull'articolo 21, che integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, e sull'articolo 22, che esclude dal patto di stabilità interno per l'anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005. Riferisce poi sui contenuti dell'articolo 25, che modifica la vigente disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi, nonché sulle previsioni di cui all'articolo 26, che reca norme tese a contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali, riducendo il tetto massimo del numero di assessori comunali e provinciali. Ricorda l'articolo 28, che attiva risorse a favore del Fondo nazionale per la montagna ed istituisce il Fondo di sviluppo delle isole minori, volto a finanziare interventi specifici diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari. Illustra quindi l'articolo 144 della finanziaria che, ai commi da 13 a 15, reca norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, e demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione delle modalità per il conferimento di incarichi esterni; richiama inoltre l'articolo 146, che al comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. Rileva che l'articolo 151, al comma 2, stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali; richiama altresì il comma 3, che introduce la clausola di «compatibilità», disponendo sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008, con riferimento a tutte le sue disposizioni, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Osserva che talune delle condizioni apposte al parere espresso dalla Commissione in data 10 ottobre 2007 alla 5a Commissione del Senato non sono state recepite; ravvisa pertanto l'opportunità di riproporle nel presente parere. Reputa utile che siano apportate, all'articolo 19 della legge finanziaria, apposite modifiche al complessivo sistema del patto di stabilità interno volte ad ampliare i parametri relativi all'autonomia gestionale degli enti locali in materia di vincoli di entrata e di spesa affinché, nel quadro di un progressivo allineamento ai principi posti dall'articolo 119 della Costituzione, siano favorite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e più conformi alle dinamiche locali ed alle situazioni socio-economiche delle realtà amministrate. Ritiene necessario inoltre che sia inserito, all'articolo 26 della legge finanziaria, in ordine alle misure volte al contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali, e degli assessori comunali e provinciali, apposito inciso per il quale sono fatte salve le competenze proprie delle autonomie territoriali. Sostiene che occorre peraltro tener conto, al riguardo, dei principi cui si orienta la riforma del sistema delle autonomie locali recata dal disegno di legge del Governo, all'esame in sede referente presso la 1a Commissione del Senato. Considera necessario, in relazione alle disposizioni della legge finanziaria recanti l'istituzione di specifici fondi, che sia prevista un'apposita clausola di salvaguardia delle competenze regionali e degli enti locali nella fase gestionale delle risorse stanziate, al fine di rendere conformi gli interventi prospettati alle peculiarità dei diversi territori che ne usufruiscono. Illustra in conclusione i contenuti del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

 

Leoluca ORLANDO, presidente, valuta favorevolmente le previsioni di cui all'articolo 2 della legge finanziaria, tese a ridurre il peso fiscale relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI). Ritiene in particolare che il sistema di attuazione del rimborso delle minori entrate ai comuni, come disciplinato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, risponda maggiormente, rispetto alla originaria versione del testo, alle esigenze di certezza ed efficacia della normativa.

 

Il deputato Alberto FILIPPI (LNP) si dichiara favorevole, anche a nome del suo gruppo, a proporre una modifica della disciplina del meccanismo del rimborso delle minori entrate ai comuni connesso alle detrazioni relative all'ICI, cui si riferisce l'articolo 2 della legge finanziaria, prospettando al riguardo l'opportunità del ricorso al sistema dei crediti d'imposta. In ordine alle modalità del predetto rimborso, sostiene inoltre che si debba tener conto dell'effettivo gettito fiscale conseguito dalle amministrazioni comunali. Formula quindi rilievi critici in relazione all'articolo 3 della finanziaria, nella parte in cui viene modificata la disciplina dell'IRAP intervenendo sull'aliquota ordinaria d'imposta e sulle modalità di determinazione della base imponibile. Rammenta le censure cui è stata sottoposta l'IRAP in sede europea e ne auspica la definitiva soppressione.

 

Leoluca ORLANDO, presidente, fa notare che la disciplina recata dall'articolo 3 è volta modificare e razionalizzare la disciplina di un'imposta che verrà attribuita quanto prima alla esclusiva competenza regionale.

 

Il senatore Fabio GIAMBRONE, relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati il disegno di legge C. 3256 Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2008», ed il disegno di legge C. 3257 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010», approvati dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 10 ottobre 2007 alla 5a Commissione del Senato;

rilevato che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 interviene sulle tendenze dei conti pubblici nel contesto degli indirizzi posti con le risoluzioni parlamentari che hanno approvato il Documento di programmazione economico finanziario 2008-2010 e sulla base degli elementi recati dalla «Nota di aggiornamento» al Documento medesimo; valutato il nuovo bilancio organizzato per missioni (34) e programmi, tendenzialmente teso ad accrescere la trasparenza della fase allocativa delle risorse;

considerata l'impostazione complessiva della manovra, volta a perseguire ed incentivare la competitività del sistema-Paese mediante misure ispirate ad una logica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e finalizzate alla razionalizzazione, riclassificazione e revisione della spesa pubblica; tesa altresì al perseguimento di una maggiore equità sociale attraverso il ricorso a specifici interventi di recupero della stabilità nel lavoro, di aumento degli sgravi fiscali e degli incentivi per le famiglie e le imprese, di tutela e salvaguardia per i redditi più bassi;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge finanziaria, l'obiettivo di ridurre il peso fiscale relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sui soggetti passivi titolari di abitazioni principali, perseguito mediante la previsione di apposite detrazioni per l'abitazione principale, è accompagnato dalla definizione di specifiche procedure rispondenti all'esigenza di assicurare ai comuni il rimborso delle minori entrate derivanti dall'attuazione del menzionato nuovo sistema di detrazioni; apprezzate le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato: al riguardo il comma 2 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell'ammontare revisionale, ed entro il 16 dicembre per la restante parte, e il comma 3, infine, dispone che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengano erogati a favore di tali enti, che provvederanno all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

rilevato che, oltre alle evidenziate perplessità in ordine al meccanismo di rimborso dei comuni previsto al comma 2 dell'articolo 2, ipotizzandosi al riguardo anche il ricorso al credito d'imposta, residuano talune riserve sul reale funzionamento del sistema prescelto con riferimento alle specifiche peculiarità finanziarie dei singoli comuni;

apprezzato che l'articolo 3 della finanziaria, commi da 10 a 12, reca specifiche disposizioni tese ad attribuire all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, più volte sollecitata dalla Commissione in titolo;

evidenziato che l'articolo 19 della finanziaria disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2008-2010; che l'articolo 21 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa; che l'articolo 22 esclude dal patto di stabilità interno per l'anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005;

rilevato quanto statuito dall'articolo 24 della finanziaria, che al comma 1 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2008; al comma 2 conferma, per l'anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF; valutato altresì l'articolo 25, che riforma la disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi, attraverso la novella dell'articolo 27 del testo unico degli enti locali, e l'articolo 26, che reca norme tese a contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali, riducendo, al comma 1, il tetto massimo di assessori comunali e provinciali;

considerato l'articolo 27, ai commi 1 e 2, che reca previsioni di indirizzo dirette alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni esercitate dagli enti territoriali; valutato altresì il comma 3, che impone alle regioni di procedere, entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa;

rilevato l'articolo 28, che attiva risorse a favore del Fondo nazionale per la montagna ed istituisce il Fondo di sviluppo delle isole minori, volto a finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari;

evidenziato l'articolo 55, che regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni inadempienti; rilevato altresì l'articolo 70, che reca misure di sostegno all'editoria ed all'emittenza locale;

considerato l'articolo 84 della finanziaria, al comma 2, che dispone che per il personale a tempo determinato della Croce rossa italiana che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico, si proceda ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti, sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni;

valutato l'articolo 144 della finanziaria che, ai commi da 13 a 15, reca norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, e demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua; considerato inoltre l'articolo 146, che al comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando il comma 557 della legge finanziaria 2007, ed al comma 31 dispone in materia di assunzione degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007;

apprezzato l'articolo 151, al comma 2, ove si stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali; valutato il comma 3, che introduce la cosiddetta clausola di «compatibilità», disponendo sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008, con riferimento a tutte le sue disposizioni, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

preso atto che talune delle condizioni apposte al menzionato parere espresso dalla Commissione in data 10 ottobre 2007 alla 5a Commissione del Senato non sono state recepite ed appare pertanto opportuno riproporle nel presente parere;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

a) siano apportate, all'articolo 19 della legge finanziaria, apposite modifiche al complessivo sistema del patto di stabilità interno volte ad ampliare i parametri relativi all'autonomia gestionale degli enti locali in materia di vincoli di entrata e di spesa affinché, nel quadro di un progressivo allineamento ai principi posti dall'articolo 119 della Costituzione, siano favorite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e più conformi alle dinamiche locali ed alle situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;

b) sia inserito, all'articolo 26 della legge finanziaria, in ordine alle misure volte al contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali, e degli assessori comunali e provinciali, apposito inciso per il quale sono fatte salve le competenze proprie delle autonomie territoriali, affinché l'intervento prospettato, come pure le misure recate dall'articolo 25 in materia di razionalizzazione della disciplina delle comunità montane, tengano conto dei principi cui si orienta la complessiva riforma del sistema delle autonomie locali recata dal disegno di legge del Governo, all'esame in sede referente presso la 1a Commissione del Senato, relativo al «Codice delle autonomie», salvaguardando comunque il principio della rappresentanza delle minoranze nelle assemblee elettive degli enti locali;

c) sia inserita, in relazione alle disposizioni della legge finanziaria recanti l'istituzione di specifici fondi, quali quelli previsti a favore dello sviluppo del trasporto pubblico locale (articolo 10), dei processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale (articolo 11), per lo sviluppo della montagna e delle isole minori (articolo 28), per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca (articolo 43), per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica a progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni (articolo 78), per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese (articolo 97), un'apposita clausola di salvaguardia delle competenze regionali e degli enti locali nella fase gestionale delle risorse stanziate, al fine di rendere conformi gli interventi prospettati alle peculiarità dei diversi territori che ne usufruiscono.