Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2008 - A.S. 1817-A - Lavori preparatori al Senato - Esame in Assemblea (sedute 9-13 novembre) - Parte VI | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 292 Progressivo: 2 | ||
Data: | 30/11/2007 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria 2008
A.S. 1817-A
Lavori preparatori al Senato
Esame in Assemblea
(sedute 9-13 novembre)
n. 292/2
Parte VI
30 novembre 2007
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: BI0265f.doc
INDICE
Volume VI
§ Seduta del 9 novembre 2007 (antimeridiana)
Esame in Assemblea
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,40)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8-bis e che sono stati accantonati gli emendamenti 4.0.500, 5.130, 5.31 e la votazione dell'articolo 5.
Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 8-bis.100, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.
PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, l'emendamento 8-bis.100 cerca di correggere quanto disposto dall'articolo 8-bis che, nello stabilire il ritorno alla cosiddetta legge Bassanini per quanto riguarda la compagine governativa, rinvia però tale riforma al futuro Governo della nostra Repubblica.
Signor Presidente, quando sono intervenuto per illustrare gli emendamenti ho battezzato il testo dell'articolo come tipicamente veltroniano perché è frutto delle avances, di una delle tante avances, compiute dall'attuale leader del Partito Democratico. (Brusìo).
PRESIDENTE. Per favore, colleghi, abbiamo ripreso i lavori. Prendete posto!
PASTORE (FI). Contiene forse scelte condivisibili e coraggiose, ma anche improvvise retromarce. Su questa linea si espresse Veltroni all'epoca della campagna elettorale per le primarie e a questa linea aderì, per esempio, in maniera esplicita e immediata, l'attuale presidente del Gruppo del Partito Democratico, la senatrice Finocchiaro, ma anche altri illustri ed autorevoli colleghi. E altri colleghi della sinistra - oggi della "Cosa rossa 3" - hanno sostenuto, non da oggi, la necessità di ridurre la compagine ministeriale e di tornare al modello Bassanini.
Per queste ragioni l'emendamento presentato dal senatore Calderoli, al quale ho aggiunto la firma ritirando un mio emendamento analogo, cerca di fare chiarezza. Si vuole o non si vuole che la compagine governativa sia ridotta, che i Sottosegretari siano numericamente funzionali alle attività di Governo, non funzionali alla sistemazione di questo o di quel gruppetto che fa parte della maggioranza di Governo? Vogliamo fare questa scelta, sì o no? L'emendamento pone questa drastica decisione: che si torni all'antico.
Devo dire poi, signor Presidente, che in questa materia vi è una strana vicenda che si ripete. Noi ci trovammo nel 2001 con la nuova formazione del Governo a ranghi ridottissimi; ricordo che il centro-sinistra all'epoca approvò la nuova organizzazione del Governo, ma naturalmente cosa fece? Adottò da subito le norme che facevano più comodo al Governo in carica, come la riforma del Ministero delle finanze con l'organizzazione per agenzie e la nomina di consiglieri di amministrazione, ovviamente di area politica ben definita, ma rinviò alla successiva legislatura - quella nella quale abbiamo governato noi - il nuovo assetto di Governo con una molto drastica riduzione dei Ministeri.
Noi accettammo quella riforma, anche se - lo ricordo - ritenemmo opportuno, per una ragione di sostanza e non di poltrone, ripristinare il Ministero della salute, che era stato cancellato dalla faccia dell'organizzazione ministeriale, e il Ministero delle comunicazioni. Ci fermammo a quello e abbiamo sofferto quasi due anni di difficoltà di Governo proprio perché occorreva ristrutturare l'intera compagine.
Come il centro-sinistra è rientrato al potere, è tornato all'antico e ha fatto di peggio. Noi riteniamo sia arrivato il momento di dare un segnale di serietà, di coerenza e di fedeltà a ciò che si va dicendo sui libri, nelle piazze, nelle interviste, nei talk show, nelle comunicazioni ufficiali e ufficiose, ma che poi difficilmente si riesce a mettere in pratica, come invece sta facendo il centro-sinistra. (Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA).
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, vorrei innanzitutto che venisse chiarito per l'Aula quale degli emendamenti presentati dal senatore Calderoli all'articolo al nostro esame è stato trasformato in ordine del giorno.
PRESIDENTE. L'emendamento 8-bis.101.
MANZIONE (Ulivo). Quindi, stiamo per votare l'emendamento 8-bis.100.
È bene che resti traccia nel Resoconto stenografico di una ricostruzione corretta della dinamica che su questo punto, signor Presidente, ha interessato i lavori dell'Aula, della Commissione bilancio e del Senato in generale. Gli emendamenti che il collega Calderoli ha riproposto in Aula, l'8-bis.100 e l'8-bis.101, quest'ultimo trasformato in ordine del giorno, presentano in parte il contenuto degli emendamenti che io e il collega Bordon abbiamo presentato al decreto-legge che accompagnava la manovra finanziaria.
Signor Presidente, ricorderà come io mi ero permesso addirittura di contestare la dichiarazione di inammissibilità provenuta dalla Commissione e poi confermata dalla Presidenza dell'Aula, proprio perché ritenevo che questa materia, essendo sostanzialmente ordinamentale, avesse diritto d'ingresso più nel decreto-legge che non nella manovra finanziaria. Ad ogni modo, ne ho preso atto. In seguito, in sede di Commissione bilancio - di ciò do atto al presidente Morando - si è svolta sulla questione un'approfondita discussione. In quel caso il collega Calderoli ha presentato emendamenti che riproducevano la posizione che originariamente era stata nostra, mia e del collega Bordon, oltre che del collega Villone per la Sinistra Democratica.
Il ragionamento conclusivo ha quindi portato tutti noi a vedere approvato l'attuale testo - che verrà sottoposto al voto dell'Aula - dell'articolo 8-bis, così come approvato dalla Commissione. È chiaro che tale articolo rappresenta una mediazione rispetto alle tre ipotesi sottoposte all'attenzione del Senato che, tutte, recuperavano lo spirito della legge Bassanini, la quale prevedeva 12 Ministri con portafoglio, legge violata una prima volta nel 2001 dal Governo di centro‑destra, con lo spacchettamento di allora, e una seconda volta dal nostro Governo, con lo spacchettamento attuale. Questo è il senso della questione che abbiamo oggi dinanzi.
Si poneva anche un problema pratico e sostanziale che forse presentava pure alcuni riflessi costituzionali. Era possibile imporre con una norma immediatamente efficace ad un Governo in carica di ridurre la sua formazione? Probabilmente no. Anche dal punto di vista pratico, signor Presidente, è evidente che conseguenza dei due decreti‑legge che avevano in qualche modo annullato gli effetti della legge Bassanini era stato il cosiddetto spacchettamento, il quale, al di là di quello che può sembrare a ognuno di noi, produce degli effetti concreti e sostanziali nel momento in cui i Ministeri con portafoglio vengono divisi. Quindi, in qualche modo abbiamo dovuto assistere ad una serie di atti formali che producevano una divisione di competenze facendo nascere altre organizzazioni amministrative, e quant'altro. Obiettivamente, si presentava anche un dato sostanziale che ci induceva a fare in modo di ragionare tranquillamente di un prossimo futuro, quanto all'epoca dell'efficacia, se il Governo avesse ritenuto di accedere alla nostra indicazione.
A questo punto, il dato diventa tutto politico. Il Governo, accogliendo l'emendamento presentato da Sinistra Democratica, o quello presentato dalla Lega tramite il collega Calderoli, sostanzialmente ha riconosciuto che l'attuale composizione (103 tra Ministri e Sottosegretari) è pletorica.
È una composizione che, obiettivamente, per motivi razionali e di organizzazione, non supera la norma Bassanini, ma in qualche modo rappresenta un atteggiamento dei partiti che senza esagerare potremmo definire prevaricante. Questa previsione va allora anche nella logica di rafforzare la figura del premier, che in qualche modo avrà un argine entro il quale immaginare di ricomporre una maggioranza. Tant'è vero, signor Presidente, che la novità sostanziale rispetto alla legge Bassanini è l'aver posto un tetto. Mentre la Bassanini prevedeva solo un modello organizzativo con 12 Ministri con portafoglio, noi abbiamo voluto che venisse introdotto un tetto: quel numero 60, che dà plasticamente anche all'esterno, al di là degli atteggiamenti bizantini, la dimostrazione che c'è un ceto politico che nel momento in cui ragiona di ridurre i costi complessivi e impone dei sacrifici riesce a recuperare questo concetto metabolizzandolo fino al punto di dire: "Cominciamo da me". Il problema è "quando" cominciare.
Su questo dato politico che viene sottoposto al Governo, nel momento in cui la legge finanziaria diventerà efficace, si dovrà prendere atto che, al di là della decorrenza, c'è il riconoscimento di una precisa considerazione: bisogna creare un Governo più agile e rispondente alle esigenze del Paese, capace di parlare la stessa lingua che parla la gente. Se il linguaggio che noi chiediamo alla nostra gente, al nostro popolo è quello del rigore, il Governo dovrà dimostrare che quel linguaggio lo chiede e lo parla per fare in modo che nel Palazzo e fuori dal Palazzo ci sia la possibilità di continuare ad intenderci. È un recupero di sintonia secondo noi essenziale.
In questa logica - e concludo - non possiamo rinnegare i due emendamenti che il collega Calderoli ha recuperato e che chiede vengano sottoposti all'Assemblea, proprio perché appartengono ad un processo che ha portato all'approvazione dell'articolo 8-bis e in quanto erano nostri emendamenti; non possiamo rinnegarli, ma non possiamo nemmeno votarli, perché abbiamo partecipato a quel percorso che ci ha portato a condividere una scelta che per fortuna la nostra maggioranza ha condiviso. Quindi, su quei due emendamenti dichiariamo fin da adesso un voto di astensione. (Applausi del senatore Bordon. Congratulazioni).
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Essendo già intervenuto per il suo Gruppo il senatore Pastore, lei interviene in dissenso, vero, senatore?
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. In "dissenso consequenziale".
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, conosco il Regolamento, ma la ringrazio per avermelo ricordato.
PRESIDENTE. Richiamare le cose non è mai errato. Ha dunque facoltà di parlare.
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Lei mi può richiamare, naturalmente; io la seguo sempre con grande rispetto.
Intervengo in parziale dissenso relativamente agli emendamenti 8-bis.801 e 8-bis.101.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma stiamo discutendo l'emendamento 8-bis.100.
L'emendamento 8-bis.101 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, per cui potrà intervenire in quella sede.
MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, non parlo come Ministro, ma in questo caso avendo una contrarietà rispetto a quanto si sta discutendo. Ritengo infatti assurdo discutere nell'ambito dell'esame di una legge finanziaria di problemi che attengono a strutture del Governo. Non siamo in presenza di un'idea economicistica rispetto ad una declinazione che rimane politica. Dico questo partendo dalla premessa che ritengo che il Governo di cui faccio parte abbia una quantità esagerata di Sottosegretari e anche di Ministri: condivido quindi l'opinione che si dà o che si è data rispetto all'opinione pubblica. Ma l'idea per la quale si debbono decidere nella finanziaria i simboli dei partiti, la struttura e l'organizzazione del Governo ritengo sia anticostituzionale e faccia a cazzotti con il buonsenso che è sempre prevalso nelle Aule parlamentari.
Per quanto mi riguarda, poiché non ci sono problemi (non so se parteciperò a prossimi futuri Governi), questo è un problema che attiene alla logica politica. So che una delle difficoltà in questo momento rispetto al Paese è anche il numero esagerato di Ministri e Sottosegretari che abbiamo, ma è una questione politica che un Governo affrontarispetto al proprio elettorato e alla propria opinione pubblica. E che sarà, quando la volta prossima, in presenza di altre vicende di natura finanziaria, si dirà che si ritorna a 20 o a 50 Ministri del Governo? Questo lo decide la maggioranza che è eletta dal consenso popolare, non può essere una decisione all'interno della finanziaria.
A questo si oppone la mia coscienza di parlamentare da tanti anni nelle Aule parlamentari, quindi voterò contro.
Capirei e sarei disponibile a votare un ordine del giorno che desse un indirizzo politico, con prudenza e cautela dal punto di vista del rigore istituzionale. Francamente spero che in quest'Aula tanti altri senatori pregevoli e che hanno illustrato la nostra Patria, come i senatori a vita, si ribellino a questa questione che è mal posta, non esiste e non ci può essere. Dico non al senatore, ma al professor Fisichella: è una cosa che fa porre un broncio incredibile rispetto al buonsenso di natura istituzionale. Francamente, legittimare una cosa di questo genere per una forma di demagogia...
PRESIDENTE. Signor Ministro, non si rivolga ai singoli senatori.
MASTELLA, ministro della giustizia. Peraltro, in presenza di una demagogia per cui - e termino qui con una punta certamente di polemica e di amarezza - un noto anchorman ci spiega settimanalmente quello che dobbiamo fare sul piano del rigore e si scopre che guadagna un miliardo e mezzo di lire, mi rifiuto! (Applausi del senatore Follini).
SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (SDSE). Signor Presidente, se non ho inteso male, il ministro Mastella - a titolo personale, come legittimamente può fare, perché il Governo si è dichiarato favorevole alla proposta - ha espresso considerazioni critiche sull'inserimento nella legge finanziaria della normativa che prevede il ritorno alla legge Bassanini.
Vorrei far notare al Ministro, innanzitutto, che non si tratta - e sicuramente la senatrice Finocchiaro sarà d'accordo su questa considerazione - di una improvvisazione o di qualcosa di estraneo alla sede istituzionale che stiamo affrontando, la legge finanziaria, perché su iniziativa del Governo si è deciso di inserire in questa materia una serie di misure di cambiamento istituzionale che possano comportare una riduzione dei costi della politica. Non credo sarebbe giusto che ci presentassimo al Paese ristrutturando le comunità montane, piuttosto che l'assetto di governo di Province e Comuni (rispetto ai quali ricordo che si prevede la riduzione del numero degli assessori), mentre, partendo dai rami alti, tutto rimane così com'è. Quindi, la sede è certamente quella propria.
Né si tratta di un'iniziativa demagogica, ma di un pezzo di riforma istituzionale - non costituzionale, perché in quel caso la sede sarebbe stata altra - di cui il Paese ha bisogno. Non c'è solo lo scandalo del numero crescente e senza paragone dei componenti del Governo, avviato dal Governo Berlusconi e purtroppo confermato dal nostro: c'è anche l'inefficienza profonda e i danni alla competitività del sistema Italia e alla modernizzazione che derivano dalla sovrapposizione e dall'incrocio di competenze e di strutture.
Il ministro Bonino - che stimo - segnalava come obiezione alla soluzione che stiamo adottando (ma credo invece che l'indicazione che ne deriva sia nel senso che stiamo procedendo nella giusta direzione) che ancora oggi non si è completata nell'ambito dell'Esecutivo la riorganizzazione delle strutture dipartimentali conseguente al decreto sullo «spacchettamento», che dal mio punto di vista è stato il cattivo esordio di questo Governo.
Siamo nella sede propria e stiamo facendo una riforma istituzionale che vuole riportare le dimensioni dell'Esecutivo a livello europeo. Se la Francia e la Spagna possono avere Governi di queste dimensioni, francamente non vedo perché l'Italia dovrebbe fare eccezione. Ritengo dunque che la norma sia giusta e che questa sia la sede propria.
Nel momento in cui si deve raschiare il fondo per reperire qualcosa per la povera gente, credo sia anche giusto, accanto alle considerazioni che ho fatto poco fa e che sono preminenti, che dal nostro Governo venga un segnale che - ripeto - non è solo di riduzione - che pure esiste - dei costi della politica derivanti dal minor numero di personale di Governo da retribuire, ma anche di riduzione di tutti gli annessi e connessi: segreterie, apparati di consulenza e così via a cascata. Ciò al fine di rendere più efficace l'azione di Governo.
Però solo in questi limiti la sede è propria. E a questo punto vorrei interloquire con il senatore Calderoli e confrontarmi con gli altri argomenti presentati (c'è anche un ordine del giorno a questo riguardo). Sinistra Democratica non ha presentato un emendamento contenente un termine di entrata in vigore di questa normativa perché esso sarebbe stato una mozione di sfiducia surrettizia. In sostanza, il Parlamento avrebbe presentato, in sede impropria rispetto a quella che la Costituzione prevede per la sfiducia al Governo, una sorta di mozione di sfiducia a tempo. È evidente, infatti, che se si votasse una norma che contenesse l'indicazione di una data precisa e ravvicinata per l'entrata in vigore di questa norma ciò significherebbe un atto di sfiducia preventiva al Governo. Ma la Costituzione prevede, per la mozione di sfiducia, un'apposita normativa e adeguate garanzie perché si tratta di un intervento di grande rilievo.
Per questo, non solo voteremo contro gli emendamenti che prevedono un termine all'entrata in vigore della riforma ma, se sarà posto ai voti, voteremo anche contro l'ordine del giorno del senatore Calderoli, esattamente per questa ragione istituzionale. Il senatore Calderoli ha tutte le possibilità di presentare una mozione di sfiducia con la quale, partendo dall'approvazione di questa norma, chiedere al Governo di andarsene, ma non si tratta di un ordine del giorno, tanto meno - mi permetto di dire - "trasversale", perché il problema riguarda il rapporto tra maggioranza e Governo, sia pure sotto forma di ordine del giorno e non di emendamento; tema che non è affrontato con lo strumento proprio.
Detto ciò non posso non esimermi, in conclusione, da una considerazione politica. Sinistra Democratica auspica che il presidente del Consiglio, Romano Prodi, utilizzi fin dal mese di gennaio la possibilità che il Parlamento gli offre di dare vita ad un nuovo Esecutivo, snello, rinnovato, con una forte e qualificata presenza femminile di dimensione europea e che, sulla base di una ricontrattazione precisa del programma tra centro e sinistra dell'alleanza, possa affrontare con slancio e determinazione la fase della legislatura che è davanti a noi.
Completati i lavori della finanziaria, riteniamo si possa aprire una fase nuova e che l'approvazione di questa norma da parte del Senato non obblighi certamente il presidente Prodi a seguire questa strada; certamente però gli consente di farlo. In sostanza, essa dà al Presidente del Consiglio un'opportunità per rilanciare l'azione di governo di centro-sinistra e noi auspichiamo che tale opportunità sia colta. (Applausi dal Gruppo SDSE).
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, condivido solo una motivazione del collega Salvi nella valutazione che ha opposto al ministro Mastella.
I temi che riguardano l'espressione di moda «costi della politica», anche quando incidono su fatti estranei alla finanziaria, è giusto che stiano in finanziaria. Essi comportano, infatti, un sistema di entrate e di uscite che non può che stare nella legge finanziaria.
Il ministro Mastella, che ha parlato anche della vexata quaestio del cosiddetto registro dei marchi di partito, merita un'osservazione che in privato gli ho già fatto. Noi eravamo anche propensi ieri a stralciare o ad accantonare quella norma, ma debbo cogliere l'occasione - chiederei l'attenzione del Parlamento - per rappresentare un fatto nuovo e gravissimo che è avvenuto questa mattina.
PRESIDENTE. Senatore Rotondi, arriveremo a quel punto.
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente del Senato, perché dobbiamo aspettare? Ci troviamo di fronte ad una intimidazione al Parlamento che avviene a pagamento sul principale quotidiano italiano, dove si diffida il Senato dal votare qualsiasi disciplina sui simboli e si utilizza un simbolo di un Gruppo parlamentare, che non è il mio ma dell'UDC, e la denominazione di un Gruppo parlamentare che è il mio, dicendo, signor Presidente del Senato, nel suo silenzio innanzi tutto, che noi utilizziamo illecitamente queste denominazioni, che viceversa...
PRESIDENTE. Senatore, il quotidiano è uscito stamattina.
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, è già da due ore che ciò avviene ma da questo momento noi poniamo una questione politica di una intimidazione al Senato da parte di un Gruppo politico, che si presume vicino al Presidente del Consiglio dei ministri, e da questo momento tale tema per noi è centrale. Io che ieri avevo acceduto alla tesi di uno stralcio e di un accantonamento, chiedo al Parlamento di invertire il nostro ordine dei lavori e cominciare da subito una discussione su un argomento che a questo punto diviene centrale. (Applausi dal Gruppo UDC). Infatti, mentre discutiamo della cittadella democratica, Sagunto viene espugnata. La verità è che diventiamo la casta quando rinunciamo a disciplinare persino le regole in base alle quali arriviamo a sederci qui. (Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA e UDC).
PRESIDENTE. Senatore Rotondi, capisco il suo stato d'animo e la rilevanza del problema che ha posto, ma lo tratteremo nel corso dei lavori di oggi; ci arriveremo, c'è tutto il tempo di approfondirlo con il rilievo che esso merita. Andiamo avanti con i nostri lavori. (Commenti del senatore Rotondi).
NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NANIA (AN). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto ma anche perché è intervenuto un Ministro di questo Governo, il quale ha espresso il proprio punto di vista facendo una dichiarazione molto importante perché condita di alcune riflessioni.
PRESIDENTE. Chiariamo una cosa. Posso cercare anche i precedenti, ma è stato dichiarato espressamente che l'intervento era a titolo di partecipante a questa Assemblea, quindi ciò ha il suo rilievo.
NANIA (AN). Il Ministro ha fatto una dichiarazione di rilievo politico che condivido, affermando in maniera chiara ed evidente che il problema è politico ed è perlomeno incongruo, se non strano, se non, dal nostro punto di vista, meramente demagogico affrontarlo nella finanziaria, non foss'altro perché il Presidente del Consiglio dichiara costantemente che il suo Governo durerà cinque anni. Sostenere che quello al nostro esame sia un emendamento che dovrebbe intervenire per impedire o comunque per sanare i costi della politica, ma che entrerebbe in vigore dal prossimo Governo, significa chiaramente che si tratta solo di una presa in giro. Noi riteniamo invece - lo diceva bene il collega Rotondi - che la questione sia seria e che vada affrontata in maniera autonoma, perché il problema dei costi della politica, più che da affrontare con un intervento di dettaglio, dal nostro punto di vista è un problema culturale.
Vede, Presidente, della dilatazione dei costi della politica si è fatto un tema di carattere culturale, con particolare riferimento ad una certa posizione che storicamente in questo Paese ha preso la sinistra. La dilatazione dei costi della politica viene da lontano, cioè dal tentativo di accreditare la necessità di dilatare il livello quantitativo - la sinistra sostiene che sia qualitativo - della democrazia in entrata: quindi, più consigli d'amministrazione, più consigli di istituti, più dislocazione dei centri di potere per impedire la gestione del potere alla vecchia Democrazia Cristiana e ai propri alleati. Si tratta di una tesi ingraiana che, come lei sa, è piaciuta anche a De Mita e ad altri sostenitori della democrazia orizzontale.
Ora abbiamo sentito il collega Salvi vantare la democrazia tedesca e quella francese; noi potremmo aggiungerci quella inglese (perché no?), ma sono democrazie dove il processo è più rivolto verso l'uscita: nella direzione, cioè, delle decisioni, dell'efficienza, della trasparenza. Si riducono i costi della politica se si ha il coraggio di affrontare questo tema nel campo riformatore; diversamente, ci prendiamo in giro e non ci rendiamo conto che, per esempio, abbiamo due esponenti della sinistra che propongono di ridurre l'indennità dei parlamentari, quando storicamente i parlamentari costano molto e hanno tante prebende per le battaglie fatte, soprattutto, dalla sinistra che candidava i propri funzionari di partito, dopo due legislature li mandava a casa, ma li doveva mettere in condizioni di avere una buona pensione e di avere quanto occorreva per continuare a fare i militanti di partito.
Per queste ragioni, giustamente Rotondi afferma che il dibattito sui costi della politica va fatto sul serio, individuando le responsabilità e rendendosi conto che in questo Paese c'è una trasmissione, "Report", che parla del più grande e potente banchiere d'Italia indicandolo nel nome di Geronzi, mentre tutti sanno che è Bazoli. Quest'ultimo, infatti, è il punto di riferimento di questo Governo e, anche se non lo dice nessuno di quei signori della sinistra, lancia una campagna sulla grande stampa per nascondere il fatto che in Italia tutti diventano più poveri tranne i banchieri, che sono gli unici a guadagnare sempre più soldi e non vengono colpiti da questa che è la sinistra dei banchieri! (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP).
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8-bis.100, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8-bis.101 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.
L'emendamento 8-bis.804 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-bis.1000 (testo 2).
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8-bis.1000 (testo 2), presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-bis.1001.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8-bis.1001, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8-bis.800 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-bis.801.
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare l'assenso del Gruppo di Forza Italia a questo importante emendamento a firma dei senatori Azzollini e Ferrara... (Brusìo. Richiami del Presidente).
A titolo personale, peraltro, mi permetto di suggerire agli estensori dell'emendamento 8-bis.801 di aggiungere alla lettera g), dopo le parole: «Ministero per le politiche agricole e forestali», le seguenti: «e per il coordinamento delle politiche del mare (senza portafoglio)», in ossequio al fatto che - com'è noto a tutti - la materia agricola è completamente delegata alle Regioni come competenza primaria di queste ultime; quindi, a mio modo di vedere, non ha più nessun significato che esista in tale settore un Ministero con portafoglio. (Brusìo).
PRESIDENTE. Mi scusi un'altra volta, senatore Scarpa Bonazza Buora. Ragioniamo un attimo, colleghi: non è possibile far lavorare così chi parla. L'illusione del silenzio l'ho abbandonata da un pezzo - su questo non c'è dubbio - ma il rispetto di un tono che consenta agli oratori, senza essere disturbati, di parlare, è un dovere vostro e un diritto di chi parla. Non la interrompo più, senatore Scarpa Bonazza Buora.
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Le sono molto grato, signor Presidente.
Stavo dicendo che, in relazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, previsto dall'emendamento quale uno dei dodici Ministeri con portafoglio, mi permetto di suggerire agli estensori dell'emendamento 8-bis.801 - che peraltro approvo - che la materia dell'agricoltura è ormai completamente delegata alle Regioni. Di fatto, poiché un Ministro vi dev'essere, dal momento che esiste un importante Consiglio a livello europeo dei Ministri dell'agricoltura che amministra circa il 40 per cento delle finanze comunitarie e, quindi, deve esservi evidentemente una personalità politica e istituzionale con rango di Ministro che partecipi a quel consesso, preferirei però che vi fosse un Ministro senza portafoglio, giacché ad egli spetta il ruolo di rappresentare l'interesse agricolo ed agroalimentare italiano in sede comunitaria ed internazionale e concertare le diverse politiche regionali in materia. Quindi, vedrei più adatto un Ministro senza portafoglio alle politiche agricole, alimentari e forestali.
Faccio anche presente, Presidente, che a livello comunitario un commissario - in questo caso il commissario Borg - è delegato al coordinamento delle politiche del mare. Credo che, nell'ambito di questo Ministero senza portafoglio per le politiche agricole, alimentari e forestali, dovrebbe essere previsto anche il coordinamento delle politiche marittime, in modo da potersi interfacciare in modo consono con il Commissario delegato a livello europeo.
Per il resto, siamo perfettamente d'accordo con gli estensori dell'emendamento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi).
PRESIDENTE. Prima di passare al voto, il senatore Azzollini, primo firmatario dell'emendamento, deve dichiarare se accetta la modifica proposta dal senatore Scarpa Bonazza Buora.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, l'accetto.
PRESIDENTE. L'emendamento 8-bis.801 viene dunque modificato nel senso che la lettera g) viene sostituita dalla seguente: «g) Ministero delle politiche agricole e forestali e per il coordinamento delle politiche del mare (senza portafoglio)».
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8- bis.801 (testo 2), presentato dai senatori Azzollini e Ferrara.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-bis.802 (testo 2).
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, in sede di esame in Commissione, i rilievi sollevati dal collega Villone relativamente ai contenuti dell'articolo 94 della Costituzione che avrebbero reso difficilmente applicabile una norma ordinaria rispetto ad un Governo che ha ricevuto la fiducia delle due Camere, sono stati ritenuti condivisibili. Quindi, la tutela e il rispetto della costituzionalità hanno determinato la decisione di modificare i nostri comuni emendamenti in quello che poi è stato trasformato nell'articolo 8-bis. Ciò, ovviamente, vale per i Ministeri e quindi per i Ministri che ricevono la fiducia delle due Camere.
Con questo subemendamento intendiamo fare in modo che nel giro di quattro mesi, fermo restando il numero dei Ministri, il Governo pervenga ad un ridimensionamento del numero dei Sottosegretari. Abbiamo fissato un numero complessivo di membri dell'Esecutivo: se per la Costituzione è intangibile il numero dei Ministri che si inizi a intervenire a livello dei Sottosegretari.
Auspico che in questo senso l'Aula dia un forte segnale al Governo.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8-bis.802 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8-bis.0.1 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, l'ultimo dei quali è stato presentato stamattina in corso di seduta dal senatore Calderoli, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, i tre ordini del giorno tendono a reintrodurre interpretazioni, termini e scadenze sull'efficacia della norma definita in Commissione. Poiché il testo della norma è il frutto di una riflessione molto attenta, che peraltro ha visto la convergenza della maggioranza e anche di una parte dell'opposizione, Lega Nord in particolare, credo che debba essere difeso e quindi esprimo parere contrario su tutti e tre gli ordini del giorno.
In particolare, esprimo parere contrario sul primo ordine del giorno perché tende ad introdurre una sorta di interpretazione autentica della norma, che non mi sembra appropriata. Il secondo tende ad introdurre un termine di efficacia della norma che abbiamo espunto in Commissione. Il terzo, quello presentato dal senatore Calderoli, essendo una sollecitazione, un invito, non ha in sé un grandissimo valore contenutistico; però, il parere è ugualmente contrario perché mi sembra che la norma che fissa per il prossimo Governo l'operatività della disposizione riguardante la riduzione della compagine governativa è chiara e, quindi, non necessita di ulteriori aggiunte.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sui primi due ordini del giorno il Governo esprime parere contrario.
Sull'ordine del giorno G8-bis.100a (già emendamento 8-bis.101), firmato dal senatore Calderoli, il Governo si rimette all'Assemblea.
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, non vorrei interrompere la discussione sull'articolo. Ho chiesto, tra un articolo e l'altro, di intervenire sull'ordine dei lavori. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Che succede? Perché questo entusiasmo? Dopo me lo spiega il senatore Stiffoni con il quale, essendo un alpino, ci intendiamo bene. Senatore Storace, prosegua il suo intervento.
STORACE (Misto-LD). Brevemente e soprattutto spero pacatamente. Ho ascoltato doverosamente l'allarmato intervento del senatore Rotondi e l'appello che egli ha rivolto a lei per quella che egli ha giudicato una intimidazione nei confronti del Parlamento. Mi sono incuriosito ed ho letto la pubblicità riportata sul "Corriere della Sera", esattamente come ha rivendicato lei di poter fare perché è stata pubblicata questa mattina.
Il senatore Rotondi ha parlato di intimidazione a nome dei due senatori iscritti al suo partito. Presidente, poiché le è stata chiesta un'opinione - lei è rappresentativo dell'Assemblea - anche a nome dei tre senatori eletti nel mio movimento, mi preme dirle che anch'io considero un'intimidazione quello che è successo, ma non fatta dalle pagine del «Corriere della Sera», bensì da chi, notte tempo, ha approvato questa norma vergognosa.
Su questo le assicuro che ci faremo sentire in Aula, laddove si dovesse provare ad andare incontro alle esigenze di chi vuole impedire che la democrazia sia rappresentativa anche delle forze politiche.
PRESIDENTE. Arriveremo a quel punto e lo approfondiremo: capisco che è un aspetto importante.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G8-bis.100.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G8-bis.100, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G8-bis.101.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciccanti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G8-bis.101, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G8-bis.100a).
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, a proposito dell'ordine del giorno G8‑bis.100a, chiederei al presentatore di modificare il dispositivo sopprimendo le parole: «anche con riferimento all'opportunità di ridurre l'attuale compagine governativa». Se il senatore Calderoli accoglie questa modifica, l'Udeur voterà a favore.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, accoglie la richiesta del senatore Barbato?
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, il collega Barbato ha colto perfettamente il senso dell'ordine del giorno. È stata fatta una cosa: credo che il Governo debba prendere atto e non sia impegnato in nulla se non a corrispondere all'auspicio manifestato anche da altri colleghi. Accolgo quindi tale richiesta, perché anche con tale modifica la sostanza dell'ordine del giorno rimane quella che intendo esprimere.
PRESIDENTE. Il dispositivo dell'ordine del giorno G8-bis.100a, a seguito della modifica introdotta, diviene dunque il seguente: «impegna il Governo alle valutazioni di competenza».
SALVI (SDSE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (SDSE). Signor Presidente, vorrei conoscere il parere del Governo sull'ordine del giorno così riformulato, per potermi, come sempre, orientare in conformità con lo stesso, anche se questa mattina, dagli interventi che ho ascoltato, mi sembra più difficile del solito.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, questa mattina il collega Manzione ha esattamente illustrato la posizione del Gruppo dell'Ulivo e indirettamente la posizione dei colleghi del centrosinistra. Esiste una valutazione tutta legata alla norma ed esiste una valutazione ovviamente tutta politica. Ora, la valutazione tutta legata alla norma il Parlamento l'ha più volte fatta, perché ha approvato una legge nella quale era prevista la riduzione del numero dei Ministri. Con l'articolo che ci accingiamo ad approvare oggi, in fondo, si ripristina una norma esistente.
C'è poi una valutazione politica, e la valutazione politica che abbiamo fatto è quella di applicare questa norma con il Governo successivo a quello attualmente in carica. Su questa valutazione politica la maggioranza ha trovato un suo punto di equilibrio. È evidente, Presidente, che una norma votata dal Parlamento ha un peso e per noi è un fatto scontato e insito nel voto che daremo sulla norma che nel momento in cui si chiede a tutti di valutarne il peso lo si chieda anche al Governo.
Voteremo pertanto a favore di un ordine del giorno pleonastico e inutile; comunque se il collega Calderoli ci tiene che sia votato, pur non dicendo assolutamente nulla di nuovo, lo voteremo anche noi.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G8-bis.100a (già emendamento 8-bis.101) (testo 2).
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, alla luce della riformulazione del dispositivo, ritengo doveroso modificare il parere espresso, nel senso di esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, anche alla luce delle considerazioni appena svolte dal senatore Boccia, che condivido e non ripeto.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo conferma di rimettersi all'Aula.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G8-bis.100a (testo 2).
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, se l'ordine del giorno è trasformato così come lei ha comunicato all'Aula, è un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a valutare il comportamento della Commissione bilancio. Se questo è il contenuto, chiaramente anche io ed il collega Bordon non possiamo che essere favorevoli ad un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare quello che la Commissione bilancio sul punto ha deciso. Anticipo quindi il nostro voto favorevole. (Applausi del senatore Bordon).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, se capisco bene, il collega Calderoli avrebbe accettato di trasformare l'ordine del giorno che aveva un senso politico evidente in pura acqua fresca. Il Gruppo UDC non ha una posizione definita, perché di fronte all'acqua fresca è difficile decidere di votare a favore o contro. Ognuno dei colleghi vota come vuole.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, solo per chiarezza le chiedo se voteremo il testo fino alle parole: «impegna il Governo alle valutazioni di competenza.».
PRESIDENTE. Esattamente, senatore Barbato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'ordine del giorno G8-bis.100a (testo 2), presentato dal senatore Calderoli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8-bis.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, l'articolo 8-bis, che viene sottoposto adesso alla valutazione definitiva dell'Aula, riproduce un emendamento che, come tutti sappiamo, è stato presentato in Commissione bilancio dal Gruppo Sinistra democratica e successivamente è stato fatto proprio dal collega Calderoli. Questo perché nell'approccio che la manovra finanziaria faceva complessivamente al problema dei costi della politica (con l'articolo 8, che abbiamo già votato e che scollega l'automatismo previsto per i parlamentari; con l'articolo 14 che incideva sulle rappresentanze locali, Consigli comunali e provinciali; con l'articolo 91, che intendeva calmierare i limiti di retribuzione previsti per la pubblica amministrazione), c'era chiaramente un vuoto: il Governo immaginava di intervenire trasversalmente su tutta la filiera per razionalizzare e contenere i costi della politica evitando un unico tasto, che era proprio quello del Governo.
Ecco perché, fra le ragioni che abbiamo già espresso, ha sicuramente indotto diversi Gruppi a proporre questo emendamento quella di fare in modo che questo sacrificio, questo contenimento, questa razionalizzazione, sia esternamente sia internamente al Palazzo, fosse assolutamente coerente. In questa logica è stato presentato l'emendamento che si è poi tradotto nell'articolo 8-bis che viene ora posto al voto dell'Assemblea.
Il ministro Mastella ha espresso delle perplessità, quando ha affermato che è assurdo discutere della struttura del Governo. Ebbene, al ministro Mastella - che non mi ascolta e continua a non ascoltarmi - vorrei ricordare che tutto il Governo ha preso atto che sostanzialmente questo emendamento reintroduce le norme previste dalla legge Bassanini già approvata da questa maggioranza. Non è un golpe, un colpo di Stato, un tentativo di limitare la sovranità, il potere, la discrezionalità. Assolutamente no.
Insieme al senatore Villone e ad altri colleghi abbiamo tentato di reintrodurre una norma che già esisteva nel nostro ordinamento, quindi è inutile dire che non si accetta che si discuta della struttura del Governo. Noi non vogliamo discutere della struttura del Governo, abbiamo voluto reintrodurre una norma che conteneva, razionalizzava, norma che purtroppo, l'ho già detto... (Brusìo).
PRESIDENTE. Se il senatore Manzione si interrompe vuol dire che il brusìo è troppo forte.
MANZIONE (Ulivo). ...era stata abrogata una prima volta in occasione dello spacchettamento da parte del Governo di centro-destra nel 2001. Quindi, i primi che hanno violato quella norma, che conteneva delle regole precise rispetto all'amministrazione dello Stato, sono quelli del centro-destra, violazione che si è poi di nuovo presentata con lo spacchettamento deciso dal centro-sinistra.
Anche dal punto di vista tecnico dunque, ministro Mastella, il senso dell'emendamento è quello di reintrodurre una norma che anche lei ha votato; quindi non ci può dire che non è giusto discutere della struttura del Governo perché noi ragioniamo di una corretta e razionale organizzazione del Governo, di un modello che abbiamo già discusso, deciso ed accettato nella passata legislatura.
Lei poi, signor Ministro, ha affermato che si tratterebbe di demagogia. Ebbene, non penso sia demagogia; ritengo invece che ragionare di una struttura più snella del Governo che oltre a recuperare costi recupera pure efficacia in un momento in cui vengono chiesti sacrifici a tutti sia un dato che appaia a tutti incontestabile, non solo perché è una richiesta che viene con forza dalla società civile (anche se questa per alcuni può anche essere l'ultima delle ragioni), ma proprio perché, signor Ministro, lei stesso parlando riconosceva che esiste una struttura di Governo esagerata.
Allora, signor Ministro, se c'è questa consapevolezza anche da parte sua e se questa consapevolezza, per fortuna, è stata recuperata pure dal Governo, è evidente che una norma come l'articolo 8-bis ha diritto di cittadinanza, tecnicamente perché reintroduce una norma già esistente e politicamente perché ci auguriamo che il Governo, al di là della data di entrata in vigore della norma, prenda atto di una volontà che d'altra parte, se dichiara di condividere, deve dimostrare di accettare e condividere fino in fondo.
Ecco perché, a nome mio e del collega Bordon, rappresento la volontà del voto favorevole all'articolo 8-bis che è stato sottoposto alla nostra valutazione. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, interverrò brevemente sull'ordine dei lavori, poiché non intendo sottrarre tempo ai lavori di questa Aula, in merito ha ciò che ha affermato il segretario Rotondi e poi successivamente il senatore Storace.
Che si sia di fronte ad un attacco proditorio alle istituzioni mi sembra del tutto evidente; potevano pure rivolgersi a lei, piuttosto che al Presidente della Repubblica, perché è qui che si discuterà quell'emendamento. Che il senatore Storace abbia detto quello che ha detto è giusto perché ritiene di doverne discutere all'interno di questa Aula e ciò è legittimo. Mi spiace, però, che egli non si renda conto che c'è un attacco proditorio e voglio dimostrarlo avanzando subito una proposta.
Il mio partito è disponibile a rinunciare al proprio nome e al proprio simbolo subito. Chiediamo all'UDC di fare altrettanto e lo chiediamo anche a questi sedicenti proprietari del simbolo che vorrebbero utilizzarlo per rubare i voti all'UDC e a noi, visto che hanno un simbolo identico. È una vergogna!
Mettiamo il simbolo nelle mani della fondazione don Sturzo cosicché nessuno lo potrà più utilizzare. Vedrà cosa le risponderanno questi sedicenti imbroglioni che vorrebbero prendere i voti dei cittadini ai danni nostri e dei democristiani. (Applausi della senatrice Bonfrisco).
VILLONE (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (SDSE). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole dei Gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo e Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani sull'articolo 8-bis al nostro esame. Tale articolo, infatti, dà il senso della nostra convinzione che una strategia incisiva debba oggi partire, per essere convincente e per essere capita dal Paese, dai rami alti.
Con il disegno di legge finanziaria di quest'anno introduciamo regole più o meno stringenti per il contenimento e la riduzione dei costi della politica su vari livelli istituzionali. Sarebbe stato e sarebbe, a nostro avviso, un gravissimo errore limitarsi alle istituzioni minori, toccare i consigli circoscrizionali, le comunità montane, i consigli comunali, senza capire che è necessario dare un segnale forte anche per il più alto livello delle istituzioni. La composizione ipertrofica dei governi - lo dico in via di principio, non riferendomi in particolare a quello in carica - certamente rappresenta un punto di debolezza della politica e delle istituzioni in generale. Ricordo che già quando il Governo Berlusconi operò il primo spacchettamento, a tutti noto, fu aspra la polemica, così come è stata aspra quando il Governo Prodi ha proseguito sulla medesima strada.
L'iniziativa che i Gruppi parlamentari che rappresento in questa dichiarazione hanno assunto in Commissione bilancio, insieme ad altri colleghi - ricordo i senatori Manzione e Bordon, i senatori della Lega - e che ha condotto all'approvazione dell'articolo 8-bis è un passo che vuole rafforzare la politica in generale. Da questo punto di vista, davvero credo si possa affermare che non si tratta di una iniziativa di sinistra, di destra o di centro. Non c'è alcun gioco delle parti. E specificamente, per quanto ci riguarda, certamente non ha mai inteso essere, né intende esserlo oggi nel dichiarare il nostro voto favorevole, un'iniziativa contro il Governo in carica. Ho personalmente preso la parola in sede di discussione generale per spiegare i motivi di conformità a Costituzione che imponevano di non porre termini alla norma che ci accingiamo a votare, motivi che confermo con le medesime osservazioni che sono state ricordate anche nel dibattito di stamattina.
Naturalmente, che il Governo debba poi valutare l'accaduto dal punto di vista politico è ovvio. Abbiamo approvato un ordine del giorno che richiede questo, ma anche se non lo avessimo approvato sarebbe stato ugualmente vero. È però importante che dal punto di vista sia formale che sostanziale si lasci alla dialettica politica la valutazione e la determinazione dei successivi esiti, nel confronto fra le parti politiche, nel confronto tra le sedi istituzionali tra le quali naturalmente il Parlamento anzitutto si colloca.
Non dico questo per rassicurare chicchessia, perché credo che non ve ne sia alcun bisogno. Lo dico soltanto perché la Costituzione e la buona politica lo impongono. Penso che l'iniziativa proposta in Commissione bilancio e da questa approvata sia stata avanzata, come è stato oggi ricordato, nella sede propria. La ritengo una iniziativa costituzionalmente corretta. Spetterà ora alla politica, se - come io spero - quest'Aula esprimerà in merito un voto favorevole, trarne le conseguenze e far fare un passo avanti alla politica medesima ed alle istituzioni di questo Paese, verso un rafforzamento di cui hanno certamente molto bisogno. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 8-bis per due ordini di motivi.
Innanzitutto, dal momento che nella discussione di un disegno di legge finanziaria come quello al nostro esame da parte della maggioranza non c'è mai stata la minima disponibilità ad un'apertura (mai abbiamo potuto nemmeno discutere su alcuni emendamenti che noi ritenevamo anche marginali) e, al contrario, abbiamo trovato una chiusura completa, un Gruppo di opposizione non può votare a favore di un articolo.
Il secondo motivo che ci induce a votare contro consiste nel fatto che questa finanziaria (che senza alcun ritegno mette le mani nelle tasche degli italiani da subito, e addirittura - in alcuni casi, in certi articoli, in taluni emendamenti che sono stati approvati - in maniera retroattiva), quando si tratta di assumere una decisione di questo tipo, la rinvia al prossimo Governo o comunque la rinvia.
Di fronte a questo atteggiamento, il Gruppo di Alleanza Nazionale non potrà che votare contro l'articolo 8-bis. (Applausi dal GruppoUlivo).
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, a nome dei Popolari-Udeur manifesto profondo dissenso sui contenuti dell'articolo 8-bis. Tuttavia, non solo per disciplina di maggioranza ma anche per un forte senso di responsabilità verso il Paese, voteremo a favore, auspicando (questo messaggio deve arrivare ai tanti amici che fanno parte della maggioranza) che siano rispettate anche le nostre idee rispetto ai contenuti di altri articoli sui quali abbiamo già espresso il nostro pensiero. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur).
TOFANI (AN). Siamo al ridicolo!
PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo per pochi minuti, perché rinvio alle motivazioni precedentemente esposte da me e dai colleghi dell'opposizione.
Questo è chiaramente un «articolo-scaricabarile», che non solo scarica i suoi effetti su un futuro Governo, ma scarica anche le coscienze di coloro che hanno sempre sostenuto la necessità di ridimensionare il Governo e che su questo punto hanno fatto la loro fama politica. Tra tutti i colleghi ricordo, ad esempio, i senatori Salvi e Villone, che pubblicarono un testo - che andò per la maggiore - sui costi della politica e che poi però non hanno avuto alcun pudore ad approvare prima l'ampliamento della compagine governativa e adesso questa norma che in realtà non torna al passato. Siamo quindi ad essa decisamente contrari.
Voglio anche dire, signor Presidente (e mi avvio a concludere), che i colleghi che hanno ritenuto di giustificare da un punto di vista quasi costituzionale questa formula bizzarra, che rinvia al futuro Governo l'applicazione della norma, devono essere anche loro messi di fronte alle loro responsabilità. Infatti, non vi è stato alcun pudore costituzionale per i Governi insediatisi a decretare con urgenza la modifica della compagine ministeriale e a modellare poi l'Esecutivo sulla base della nuova formulazione, mentre oggi vi sarebbe qualche pruderie di carattere costituzionale acché il Governo in carica rivedesse la propria compagine.
Occorre anche coerenza e serietà e questo articolo non è coerente né serio per quanto è stato detto in questi mesi e in questi anni. (Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, colleghi, voteremo contro questo articolo perché è assolutamente ipocrita. Ricordo che negli oratori che frequentavo da piccolo ironicamente sopra il banco del bar c'era scritto: «Oggi non si fa credito, domani sì». Ebbene, mi sembra che la logica di questo articolo vada nello stesso senso. In altri termini, il Governo che ha costruito l'Esecutivo più pletorico e numeroso della storia della Repubblica ritiene che un altro Governo, invece, dovrà essere snello. Contestualmente, l'Assemblea respinge un nostro emendamento che almeno riduceva il numero dei Sottosegretari.
Lei, ministro Mastella, sostiene che i Sottosegretari sono troppi; le rammento però che ne ha cinque, il massimo che abbia mai avuto il Ministero della giustizia, alcuni dei quali - mi consenta di dirlo - sono dei fantasmi, perché nessuno li vede mai. Iniziate a dare il buon esempio voi: se aveste un minimo di coerenza, dovreste ridurre da subito il numero dei Ministri e dei Sottosegretari.
Questo articolo aggiuntivo è dunque assolutamente inaccettabile. (Applausi dal Gruppo LNP).
CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC voterà contro l'articolo per una semplice considerazione, che abbiamo già svolto in Commissione bilancio: la norma era credibile se fosse stata di immediata applicazione.
Dico tra me e me, ma lo chiedo anche alla sinistra antagonista, quella che ha sfilato insieme ai precari e ai disoccupati: se in quella occasione avesse fatto un referendum su questo articolo 8-bis, cosa avrebbero votato i manifestanti, il rinvio della riduzione al Governo successivo o l'applicazione della misura a quello attuale? Se ai 3,5 milioni di persone che hanno fatto la fila per votare il Partito Democratico aveste chiesto se volevano la riduzione dei 103 Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari subito o al dopo Prodi, questa gente avrebbe votato quello che votate voi oggi o avrebbero votato quello che proponevamo con i nostri emendamenti, con i nostri ordini del giorno, dove vi invitavamo a prendere anche qualche mese di tempo ma a decidere oggi, perché il messaggio che mandate al Paese è che si possono, anzi, per fortuna poi non lo avete fatto, ma che si potevano ridurre i consigli comunali, i consigli provinciali, che si possono ridurre le comunità montane, che si possono bloccare le indennità parlamentari, che si possono bloccare tutti i costi della politica per gli altri meno che per questo Governo. Non è un messaggio positivo che si manda agli italiani, è un'ipocrisia. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
Come - mi consenta il collega Castelli - diventa una ipocrisia votare contemporaneamente un ordine del giorno che rimette la decisione alla competenza del Ministero e poi votare contro l'articolo. Bisogna essere persone serie: noi dell'UDC vogliamo essere coerenti e persone serie e perciò votiamo contro l'articolo 8-bis. (Applausi dal Gruppo UDC).
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, anche la nostra componente voterà contro l'articolo 8‑bis per le motivazioni che sono state espresse più autorevolmente di me dai colleghi dell'opposizione.
Aggiungo però un elemento. Lei sa, signor Presidente, che l'opposizione - stando almeno alle parole che ascoltiamo ogni giorno - si batte affinché questo Paese posso tornare alle elezioni e quindi avere un nuovo Governo. È un'opinione, la nostra, che credo abbia diritto di cittadinanza. Dall'altra parte probabilmente si tenterà di ritardare questo momento e magari ci potrebbe essere la scappatoia di un nuovo Governo.
Pongo questa argomentazione a futura memoria per i nostri lavori: se sciaguratamente non si dovesse andare alle elezioni e ci dovesse essere un nuovo Governo, con tutti i passaggi istituzionali, la fiducia, vi avvisiamo, non ci si azzardi a fare votare requisiti di necessità e urgenza su un nuovo decreto che dovesse fare piazza pulita di questa norma. Lo dico perché il collega Villone da questo punto di vista è esperto: noi approviamo una norma, arriva un decreto che reistituisce i Ministeri, si stabilisce che c'è necessità e urgenza.
Oggi la parte presuntamente maggioritaria del Parlamento - quella che è minoritaria nel Paese - ci viene a dire che il numero dei Ministeri dal prossimo Governo, con molta necessità e urgenza rispetto al momento in cui verrà, non potrà essere ampliato rispetto a questa norma. Ora per allora, signor Presidente, contestando questa norma diciamo che non potrà essere mai più modificata, non potranno più essere invocati l'articolo 77 della Costituzione e l'articolo 78 del Regolamento del Senato. Non vorrei infatti che poi l'alibi diventasse: facciamo un nuovo Governo, ma dobbiamo fare un decreto perché altrimenti il nuovo Governo, riducendo i Ministri, non riusciamo a farlo. Quindi, signor Presidente, spero che ci sia grande vigilanza da parte della Presidenza del Senato, a meno che non diventi lei Presidente di quel Governo...
PRESIDENTE. Grazie. La rivolga al Presidente del Senato la raccomandazione. Va bene così. L'auspicio no, mi pare di troppo.
STORACE (Misto-LD). È un augurio per lei, ma non per questo Paese, signor Presidente.
PRESIDENTE. È sempre di troppo. Mi accomuni al Paese.
STORACE (Misto-LD). Io sto interloquendo con la Presidenza del Senato e non con il Presidente, quindi, se mi permette, vorrei concludere il mio ragionamento. Credo che nel resoconto di oggi debba trovare spazio la denuncia di un rischio che potremmo ritrovarci nel futuro. Quindi, signor Presidente, quella che le sottopongo è una questione seria e spero che abbia lo stesso diritto di cittadinanza delle opinioni espresse dai colleghi del centro-destra, che condivido.
Abbiamo approvato a inizio legislatura - e ricordo ancora che lei fece passare l'interpretazione - in questo caso lei - sulla nostra richiesta di votare per parti separate i presupposti di costituzionalità sul decreto riguardante lo spacchettamento dei Ministeri, che ci fece dividere i Ministeri sull'onda della volontà del Governo. Il ministro di Pietro ci dice, un giorno sì e l'altro pure, che è uno scandalo che infrastrutture e trasporti siano divisi, non vorrei che la prossima volta si moltiplicassero.
Ecco perché bisogna evitare che vi sia la possibilità costituzionale, magari ammantata da chissà quali nuove argomentazioni, per moltiplicare nuovamente i Ministeri. Come si suol dire, «carta canta e villan dorme», oggi con un voto a maggioranza si impegna in realtà la maggioranza di domani. Ci potrebbe essere la scappatoia di un nuovo Governo. Non ci si azzardi a cambiare questa norma per favorire ancora una volta la sinistra.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, intervengo per esprimere il nostro gradimento a questa norma, auspicando che il Governo e la maggioranza possano anticipare un ulteriore sforzo rispetto a quanto previsto dal testo della Commissione. A tal proposito, faccio presente questo sforzo ci consentirebbe di allinearci ai Paesi più moderni d'Europa in termini di numero dei componenti degli Esecutivi, molto più ridotti - di circa la metà - rispetto all'Italia.
Pertanto, esprimiamo il nostro apprezzamento con l'auspicio - ripeto - che si compia qualche sforzo in anticipo e si proceda sulla strada della riforma della legge elettorale e della Costituzione, per dare allo Stato italiano un Governo più agile e un Parlamento più snello. (Applausi dal Gruppo Aut).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 9.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Ricordo che l'emendamento 9.0.2 è stato ritirato e che l'emendamento 9.0.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.0.1, che invito il presentatore ad illustrare.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, su tutta la parte relativa ai massimali per quanto riguarda il trattamento finanziario ci sentiamo rappresentati dal lavoro fatto dalla Commissione. A nostro avviso, è opportuno indicare un altro punto, ovvero quello delle liquidazioni, non solo quelle scandalose di centinaia di milioni di euro, ma anche quelle di rappresentanti del pubblico in enti e in società nelle quali vanno a rappresentare il pubblico: non riteniamo opportuno che tali liquidazioni debbano superare il complesso del trattamento annuo come tetto massimo.
Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 11,08)
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, se il senatore Rossi accettasse la votazione per parti separate, noi potremmo votare a favore della seconda parte dell'ordine del giorno in titolo. Approfitto di avere la parola perché purtroppo io sono un leghista e non sono aduso ad accettare le provocazioni, quindi, senatore Ciccanti, non so se lei è coerente ma è sicuramente distratto perché vedrà che molti suoi colleghi hanno votato a favore dell'emendamento a firma Calderoli. In quanto a coerenza, inviterei il Gruppo UDC ad usarla per essere presente quando si tratta di mandar sotto il Governo e non per dare lezioni ad altri membri di questa Assemblea. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.0.1.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.1 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FLUTTERO (AN). Signor Presidente, vorrei illustrare un emendamento che ci pare molto di buonsenso, quindi con l'augurio che possa essere condiviso e votato da questa Assemblea.
Nel periodo estivo abbiamo assistito a molte iniziative, alcune delle quali purtroppo più propagandistiche che operative, come quella del sindaco di Firenze sui lavavetri, che hanno segnalato come ci sia l'esigenza anche da parte degli enti locali di poter aumentare il proprio intervento rispetto alla sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini. L'emendamento 10.7 si propone in maniera molto semplice e lineare di escludere dal Patto di stabilità interno le maggiori spese, sia per parte corrente sia per parte investimenti, rispetto all'esercizio precedente, effettuate per aumentare gli interventi in ordine al tema della sicurezza urbana.
Si tratta di un incoraggiamento ai Comuni e agli enti locali in genere a investire sui comandi di polizia municipale, in tecnologie, come la videosorveglianza, o in quanto altro possa essere utile ad aumentare la sicurezza dei cittadini. Escludere le maggiori spese, sia per parte corrente sia per parte investimenti, dal Patto di stabilità interno sarebbe di grande aiuto alle amministrazioni locali per assumere iniziative concrete a vantaggio della sicurezza dei cittadini.
Se i colleghi di ogni parte politica davvero credono a quello che spesso dicono, ossia l'interesse dei cittadini ad avere maggiori interventi verso la sicurezza, non possono che prendere in considerazione la possibilità di votare in modo favorevole a questo emendamento. (Applausi dal Gruppo AN).
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, l'emendamento 10.7 del collega Fluttero è assolutamente simile al 10.15, da noi presentato. Rivolgo, dunque, un invito al relatore, al Governo e a tutti gli altri colleghi che sono anche amministratori locali, magari sindaci, assessori o consiglieri comunali, di sostenere questo emendamento per poter affrontare più efficacemente il problema della criminalità, come ha giustamente detto poc'anzi il collega Fluttero.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo esprime contrarietà, ma, molto sinteticamente, vorrei ricordare che il Patto di stabilità, essendo fondato sui saldi di bilancio, lascia intatta la sovranità del singolo ente in merito alle priorità che vuole perseguire con la propria politica di spesa. Pertanto, da questo punto di vista non c'è alcun vincolo, se non il rispetto del vincolo di bilancio complessivo. (Applausi del senatore Morando).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.5, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dai senatori Fluttero e Collino.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, intervengo solo per notare che il senatore Castelli non è in Aula. Farebbe meglio a risparmiarsi le prediche agli altri Gruppi parlamentari dell'opposizione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.9, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 10.10 e 10.12 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.15.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.15, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.18, presentato dal senatore Pionati.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.20, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 10.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10-bis, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare. (Brusìo).
BONFRISCO (FI). Signor Presidente, per l'illustrazione dell'emendamento 10-bis.800 chiedo un po' di attenzione da parte di quest'Aula.
PRESIDENTE. La senatrice Bonfrisco ha ragione. Pregherei i colleghi di stare seduti ed evitare questo brusìo che impedisce alla collega di esprimersi.
BONFRISCO (FI). Non tanto perché mi impedisce di illustrare questo emendamento, ma perché l'argomento è particolarmente complesso, a volte di difficile comprensione, e richiede quindi da parte nostra un piccolo sforzo, nella corsa che stiamo facendo in questi giorni per approvare la legge finanziaria, che ci consenta di approfondire per alcuni minuti un tema che si sta dimostrando ben più difficile di quanto potessimo immaginare.
Non tutti i colleghi senatori hanno esperienze o competenze di finanza e, quindi, spero di poter essere molto chiara e di riuscire a trasferire a ciascuno di noi alcuni semplici concetti che ci aiutano a meglio comprendere cosa sta accadendo nel nostro Paese, in relazione a processi finanziari sempre più difficili da comprendere, non solo per la complessità della materia, ma anche perché, molte volte - anzi, troppe volte - c'è qualcuno che ha interesse, evidentemente, a rendere l'argomento di ancor più difficile comprensione, grazie a contratti o a strumenti finanziari che vengono proposti, sia ai nostri risparmiatori, ma anche - come anche abbiamo scoperto - ai nostri enti locali: si tratta di strumenti così poco trasparenti - anzi, vorrei dire così opachi - da rendere difficile a chiunque, anche a grandi esperti di finanza, la capacità di valutare alcune mirabolanti operazioni che nel nostro Paese stanno determinando grandi dissesti.
Voglio partire dalle parole del pubblico ministero Greco, il quale ieri, intervenendo ad un convegno, ha espresso forti preoccupazioni sul tema dei derivati - perché è di questo che parliamo - che da qualche tempo rende nervosi clienti ed investitori delle banche italiane. Al pubblico ministero Greco risulta che in Italia i derivati stipulati dalle pubbliche amministrazioni ammontino a ben 13 miliardi di euro e questo gli fa dire che ci troviamo in un mondo in cui ricchezza e perdite sono fuori da ogni trasparenza e, quindi, da ogni controllo e che questa situazione potrebbe riflettersi su di noi con una possibile crisi.
Vorrei aggiungere alle parole del pubblico ministero Greco che ci troviamo di fronte alla possibilità di una grande crisi nel nostro Paese - senza con questo voler generare allarmismi, né nel Paese, né in quest'Aula - che rischia di far assomigliare la situazione attuale in Italia, se non fosse per la tenuta e per le garanzie che l'euro ci fornisce, al caso dell'Argentina.
Voglio ricordare che quel Paese si è trovato lentamente, ma neanche troppo, in quella condizione perché le banche internazionali hanno spesso nascosto il grande rischio che esso ormai aveva concorso ad assumere nella classifica dei rischi internazionali, continuando a vendere bond argentini pur sapendo perfettamente l'enorme rischio che il Paese contribuiva a far correre a tutto il mercato internazionale ma tacendolo ai propri risparmiatori e a chi quei bond li ha poi acquistati.
Siamo in una vicenda lontana dai bond e non voglio confondere le nostre idee. Vorrei però attirare l'attenzione di ciascuno di voi sul fatto che stiamo parlando degli interessi dei nostri cittadini, che dobbiamo saper rappresentare in modo competente in questa sede, rivolgendomi anche alla nostra coscienza di rappresentanti del popolo che scoprono, in virtù di inchieste giornalistiche svolte da "Il Sole 24ORE" in diverse occasioni e da molto tempo, ma soprattutto in virtù della straordinaria inchiesta condotta sulla RAI nel programma "Report" dalla signora Gabanelli, il fenomeno degli strumenti finanziari derivati.
Inutile nasconderci che quel programma è stato un pugno allo stomaco di tutti noi, di tutti quelli che hanno delle responsabilità in questo Paese e che devono domandarsi se può accadere ancora tutto questo negli anni che viviamo, anni nei quali anche in virtù del lavoro di molte forze politiche, ad esempio i Verdi, cerchiamo di tutelarci dai molti rischi che quella forza politica ha insegnato a tutti noi a comprendere meglio. Mi riferisco ai rischi da consumatori, da fruitori di servizi e anche agli importantissimi rischi economici, che però non assumono le dimensioni economiche di questo enorme rischio che tutti noi stiamo correndo come cittadini, sia quando siamo risparmiatori che quando non lo siamo. Infatti, la questione dei contratti su strumenti finanziari derivati applicata agli enti locali riguarda tutti noi.
Il debito degli enti locali, trattato in quel modo, ristrutturato da parte delle banche con la modalità dei contratti swap e derivati ci mette in una condizione paragonabile ad un sorta di gioco alla roulette.
Questo ci deve fare interrogare sul debito dei nostri enti locali, che forse andrebbe guardato con attenzione da parte di ciascuno di noi, per capire se esso possa mai essere risolto giocando alla roulette, vale a dire consentendo ai nostri enti locali di investire su un prodotto così rischioso quando, un po' per colpa nostra, non ci sono le competenze e spesso quei contratti sono talmente criptici che, ahimè, nessuna competenza consente di comprendere realmente quali sono i costi veri che la banca chiede di pagare nel momento in cui l'ente locale sottoscrive il contratto.
I costi impliciti, emersi anche nelle audizioni svoltesi in questi giorni, ci aiutano a comprendere meglio che questo fenomeno è completamente fuori dal controllo di chiunque, persino della magistratura. Dobbiamo fornire alla magistratura lo strumento per poter individuare chi si assume la responsabilità, e in qualche caso la colpa grave, di aver nascosto all'ente locale alcune valutazioni riferite ai costi, ma non solo, che invece dovevano essere chiaramente individuate.
Allora, nel corso dell'iter di questa finanziaria tanti di noi, della maggioranza e dell'opposizione, hanno condiviso la forte necessità di riscrivere le regole di questi derivati. Per fare ciò nel migliore dei modi abbiamo la necessità però di conoscere questo fenomeno.
Apprezzo molto l'iniziativa di Bankitalia che ha avviato delle indagini in tal senso, facendo comprendere a tutti noi che quel rischio c'è, eccome, e che però abbiamo la necessità di fornire da legislatori al Paese intero strumenti di maggiore trasparenza, ma anche di maggiore rispetto delle regole. Vede, signor Presidente, gli enti locali ormai, a forza di fare simili operazioni, hanno accumulato un debito fuori da ogni controllo. Questo ci deve preoccupare, e molto.
Per arrivare ad una conclusione più rapida anche in questa finanziaria, la nostra proposta è quella di non fermarsi all'emendamento che il Governo ha proposto, ma di fare uno sforzo in più per aggiungere a quell'emendamento alcune forme di garanzia e di tutela che consentano a tutti noi di stipulare serenamente con le banche italiane, soprattutto con quelle straniere, strumenti finanziari di questo tipo un po' più sicuri. La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: come mai nel 1991, dopo un pronunciamento della Camera dei Lord,in Inghilterra quei prodotti non possono essere proposti agli enti locali? Perché si consente che il nostro Paese sia terreno di shopping selvaggio da parte di banche straniere che rischiano di mettere in crisi le banche italiane, ma soprattutto il nostro sistema degli enti locali che tra un po' sarà completamente ostaggio degli enti locali stessi?
Per questo chiedo un voto condiviso, né di destra né di sinistra ma nell'interesse dei cittadini e di tutti noi, per sostenere i miglioramenti che propongo all'emendamento del Governo. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante il Governo a pronunziarsi sugli emendamenti esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, sulla norma dei derivati che sta suscitando una grande attenzione nell'opinione pubblica, abbiamo svolto una discussione approfondita in Commissione e abbiamo approvato il testo dell'articolo 10-bis che costituisce una sintesi delle posizioni espresse in Commissione e di quelle sostenute dal Governo. Cosa stabiliamo noi per replicare alle considerazioni della senatrice Bonfrisco, che ringrazio avendo messo molto impegno nella discussione, nella stesura del suo testo, nella valutazione di questa problematica?
Stabiliamo in primo luogo che i contratti cosiddetti derivati siano informati alla trasparenza. Questo testo è identico al testo Bonfrisco. Secondo, che i contratti derivati rechino le informazioni che saranno fissate con un decreto del Ministro dell'economia, sentiti CONSOB e Banca d'Italia. Anche sotto questo profilo, il testo è analogo a quello della senatrice Bonfrisco. Dopodiché stabiliamo che il Ministero dell'economia dovrà verificare la corrispondenza tra i contratti che saranno stipulati dagli enti locali e dalle Regioni ed i modelli in tal modo predisposti ed approvati e dopodiché stabiliamo che il rispetto di queste condizioni costituisce elemento costitutivo dell'efficacia del contratto. Se non si rispettano queste regole il contratto è nullo.
La senatrice Bonfrisco in cosa vuole ulteriormente innovare? Nella previsione di un margine di oscillazione del rischio, superato il quale, il rischio stesso ricade sugli operatori finanziari, sulle banche che propongono quei prodotti e su pochi altri. Personalmente condivido l'esigenza di ripartire il rischio, purtuttavia da chi è più esperto di me e di noi ci viene fatto rilevare che questa norma costituirebbe una seria e invasiva violazione dell'autonomia negoziale delle parti contrattuali; si andrebbe ad incidere sulla volontà contrattuale, che, ripeto, con il testo approvato viene comunque incanalata dentro binari che saranno ben definiti con il decreto che emanerà il Ministero dell'economia.
Per queste ragioni esprimo parere contrario, pur sottolineando e apprezzando lo sforzo che la collega Bonfrisco ha posto in essere su questo tema.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, data la rilevanza dei temi, al di là del conformarmi al parere del relatore, vorrei comunque svolgere un breve commento. Innanzi tutto vorrei ricordare come su questa delicata ed importante tematica è stata proprio l'iniziativa del Governo dello scorso anno, che è stata poi approvata dal Parlamento, ad avviare questa serie di attività che hanno consentito anche di far emergere alcune situazioni critiche.
Vi è piena condivisibilità sulle finalità che si vogliono raggiungere con l'emendamento 10-bis.800. Vi sono invece alcune perplessità in merito gli strumenti che si vogliono utilizzare per raggiungere tali finalità. Vorrei ricordare come, per esempio a proposito dei prospetti informativi, vi siano delle direttive comunitarie che individuano con precisione i temi che debbono essere affrontati dai prospetti in merito all'eventuale introduzione di vincoli contrattuali. Anche in questo caso gli obiettivi che il Governo intende perseguire credo siano quelli del rafforzamento dei controlli e della consapevolezza delle parti contraenti sulla natura del contratto, ma non dell'introduzione di vincoli contrattuali, che, come ha ben ricordato anche il relatore, lederebbero l'autonomia contrattuale delle parti.
Per tale ragione, come ricordato, esprimo un parere conforme a quello del relatore. (Applausi dai senatori Morando e Legnini).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10-bis.800.
AUGELLO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGELLO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 10-bis.800.
Mi limito a fare qualche piccolo commento su questa vicenda, perché non è così innocente e natalizia la distanza tra la posizione del Governo e quella espressa dai firmatari di questo emendamento. Ricordo intanto al sottosegretario Sartor che nella direttiva europea che riguarda le tipicità di trasparenza che debbono apparire nei contratti non c'è nulla che contraddica ciò che propone in questo momento la collega Bonfrisco. Il nodo della questione è che il Governo non vuole fissare per legge alcune norme e vuole rinviare ad un decreto successivo un'ulteriore disciplina. Peraltro, ricordo sempre al sottosegretario Sartor, che il primo intervento in termini di chiarificazione della disciplina e delle norme sui contratti derivati e in generale sulla finanza strutturata non è ascrivibile a questo Governo ma al Governo Berlusconi nel 2004.
Ciò premesso, la questione è quindi decisiva. In Commissione si è svolto un dibattito nel corso del quale una parte dell'opposizione, secondo me casualmente, perché credo che il Senato abbia sensibilità differenti su questo tema, ha cercato di porre l'accento sull'esigenza di una norma immediatamente cogente per mettere in sicurezza gli enti locali di fronte ai problemi che possono scaturire da un'errata gestione degli strumenti riconducibili al mercato dei derivati; c'è stata una costante spinta da parte del Governo ad eludere tale questione per rinviarla ad altra sede ed utilizzare un altro strumento. (Applausi dal Gruppo FI).
Questa è la verità e quanto è accaduto. Faccio sempre salva la buona fede, non voglio pensare che ciò sia accaduto perché non si vuole affrontare il problema, però, dopo venti giorni di discussioni, la verità è che ci troviamo dinanzi ad un rinvio ad un decreto che si farà e ad un comma 3 assolutamente pleonastico in tale previsione per la quale la Regione e l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario devono attestare espressamente di aver preso in considerazione. Quindi, è prevista un'autocertificazione della consapevolezza di ciò che si è fatto in questa norma, che francamente muove poco la classifica dal punto di vista delle sicurezze da acquisire su questo tipo di operazioni. In compenso, è scomparsa una norma orribilmente dirigistica che noi avevamo avversato, che prevedeva che il Ministero dovesse autorizzare, addirittura, gli enti locali a svolgere quest'operazione.
Considerato che vi sarà una seconda lettura alla Camera in cui questa materia verrà riesaminata, a mio parere l'Aula farebbe bene a licenziare un testo che intanto fissa una serie di princìpi chiari qui ed ora, sui quali inchiodare tale questione rispetto alla necessità che ha il Parlamento di correre ai ripari su una situazione che in talune circostanze - solo in alcune, perché nella maggior parte dei casi l'utilizzo del mercato dei derivati è stato benefico per gli enti locali e per le Regioni - ci sono state delle cadute che hanno mostrato il rischio di questo tipo di operazioni e l'inconsapevolezza con cui in esse ci si avventura, spesso e volentieri, su istigazione di broker molto spregiudicati.
Approvare questa norma significa arrivare alla Camera con una situazione più chiara sul livello dell'intervento che il Parlamento intende attuare su simili questioni, non votarla significa affidarsi, mani e piedi legati, a quello che deciderà il Governo. Alleanza Nazionale sceglie di cominciare a decidere da adesso. (Applausi dal Gruppo AN).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non è esatto quello che ha detto il Sottosegretario: è l'opposizione che, con la sua azione, ha determinato le condizioni per far emergere il quadro complessivo dei derivati e lo ha fatto in Commissione. Chiedo, anzi, alla senatrice Bonfrisco di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento. Abbiamo posto il problema della trasparenza. Il testo della Commissione è un passo avanti, ma insufficiente, perché gli enti locali si sono avventurati sul terreno della scommessa, si sono fidati di intermediari finanziari, ma chi vende sa che cosa vende, mentre chi compra non sempre sa cosa compra, e gli enti locali non lo sapevano. C'è una parte di enti locali che ha fatto operazioni addirittura sui mercati internazionali, che sfuggono anche al controllo della Banca d'Italia e quindi non emerge un quadro complessivo di questo fenomeno.
Riteniamo che vi sia la necessità di una norma più forte come quella proposta dalla senatrice Bonfrisco, che noi sottoscriviamo convintamente.
BONFRISCO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI). Signor Presidente, le segnalo, nella mia dichiarazione di voto, che la sottostima da parte del Governo di questo fenomeno è assai evidente, e ha ragione il senatore Eufemi: il relatore Legnini ha il grande merito di aver tentato di trovare una formula che consentisse non solo alla Commissione bilancio, ma all'intero Senato una soluzione per cui i rappresentanti dei cittadini chiedano al Governo e impegnino il Governo, attraverso un dispositivo di legge, a fare quello che il Governo finora non ha fatto. So bene, però, che non è solo il Governo che avrebbe dovuto fare qualcosa.
Mi piacerebbe sdrammatizzare l'aria attorno a questo fenomeno che invece è assai triste: c'era una nostra collega, qualche tempo fa, che alla domanda: «Onorevole, cosa è la CONSOB?», non sapeva rispondere. Ci ha fatto sorridere in tanti, ma ci dovremmo domandare cosa sia la CONSOB e dove stia, quale vigilanza abbia operato la CONSOB su questo fronte. Ahimè, ritengo sia quella stessa che ha operato quando ha affrontato i casi Parmalat e Cirio, che hanno scosso il nostro Paese, ma evidentemente quella lezione non ci è servita e non è stata abbastanza per aprire le nostre coscienze di fronte a questa tremenda questione.
Voglio citare l'ex presidente della CONSOB, Guido Rossi, che in un'intervista rilasciata a «Milano finanza» il 23 ottobre scorso ha affermato: il vero pericolo sono i derivati. Noi dovremmo ascoltarlo un po' di più e chiedere a questo Governo non di opporsi agli emendamenti del relatore Legnini o all'emendamento che abbiamo sottoscritto in tanti di noi della Casa delle Libertà, ma di aprire gli occhi e di garantire quei cittadini che, invece, in questo Governo non trovano nessuna garanzia.
Ma molte banche trovano molte garanzie in questo Governo, ahimè, quasi tutte straniere. Questo è il vero tema sul quale dobbiamo ragionare: se questo Governo è in grado di garantire la sicurezza non solo fisica ma anche dei risparmi dei suoi cittadini, oppure no. (Applausi dal Gruppo FI).
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, avevamo chiesto che ci fosse una discussione su questo tema e il presidente Benvenuto ci aveva informato che si sarebbe svolta in Commissione, o addirittura in Aula. Ma la questione non è stata esperita. Se la questione sta nei termini posti dal relatore, e cioè che tanti punti sono in comune, tralasciando le considerazioni politiche della senatrice Bonfrisco che vanno al di là del contenuto dell'emendamento, forse il timore del relatore è che si vada ad invadere una competenza delle banche.
Credo che il Senato ne abbia tutte le facoltà e credo che forse dovrebbero essere le banche a non invadere, come stanno facendo, la vita economica e politica di tutti gli italiani. Quindi, io voterò a favore dell'emendamento 10-bis.800. (Applausi del senatore Eufemi).
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Intervengo, signor Presidente, per annunziare il voto favorevole sull'emendamento 10-bis.800 ma anche per sottolineare, così come hanno fatto altri illustri colleghi che mi hanno preceduto, come il Governo con questa norma abbia voluto semplicemente fare un riferimento superficiale ad un problema finanziario che oggi interessa tantissimi enti locali. Al momento, come hanno ricordato tutti coloro che mi hanno preceduto, non vi è alcun controllo. Molte Regioni e Comuni hanno acquistato da banche, soprattutto estere, non titoli, ma spazzatura.
È necessario approvare questo emendamento perché si inizi a far chiarezza sulla questione, su quale sia l'effettiva disponibilità finanziaria degli enti locali. Se oggi stesso effettuassimo un controllo sostanziale sulle attività degli enti locali riscontreremmo un loro forte indebitamento, che tuttavia non potranno più saldare, visto che posseggono carta straccia. Il Governo non può imbrogliare così il mondo finanziario.
Come giustamente sottolineava nell'accorata ma anche accurata illustrazione la collega Bonfrisco, dobbiamo esaminare il risultato di queste operazioni. Lancio allora un appello al riguardo. Mi meraviglio del fatto che il Governo non abbia accolto questo emendamento, dal momento che esso chiarisce, attribuendo maggiore trasparenza, tali operazioni. Credo davvero che non accogliendo questa proposta di modifica il Governo voglia continuare a lasciare in superficie ciò che tra non molto vedremo esplodere, visto che, come ho già detto, di certo la maggior quantità di questi titoli non è altro che spazzatura. (Applausi dal Gruppo FI).
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega all'emendamento 10-bis.800.
Il Governo farebbe bene a far meno gli interessi di Morgan Stanley, altamente rappresentata nel Governo, e a prendersi più a cura di quelli degli enti locali. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Bonfrisco).
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, condivido l'impostazione data dalla senatrice Bonfrisco, con cui abbiamo anche collaborato. Prendo anche atto, però, delle dichiarazioni sia del relatore che del Governo in relazione alla politica che si intende fare per garantire i risparmiatori e i nostri enti locali. Annuncio, quindi, il mio voto di astensione sull'emendamento 10-bis.800.
PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, senatore Cutrufo, è questione di stile non dare le spalle alla Presidenza. Senatore Calderoli, le rivolgo il medesimo invito.
PALLARO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALLARO (Misto). Signor Presidente, è vero che tutte le documentazioni indicavano che i bond argentini erano classificati in base al rischio Paese. Solo un piccolo Stato dell'Africa, infatti, veniva dopo l'Argentina. Le banche che hanno offerto ai propri clienti quei titoli sapevano che essi non avevano valore e che il Paese non era più in condizione di sostenerli ed offrivano il 10 per cento d'interesse in dollari, a differenza di altre che offrivano il 2-2,5 per cento.
Certamente il risparmiatore non ha una conoscenza profonda di quello che succede nel mondo. Per questo motivo credo che le banche abbiano la responsabilità di tutelare i propri clienti spiegando loro il rischio che corrono nell'acquistare certi titoli.
Pertanto, rivolgo alla senatrice Bonfrisco le mie felicitazioni per avere messo questo tema sul tappeto della discussione. (Applausi della senatrice Bonfrisco).
Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 11,50)
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, intendo confermare il voto contrario del Gruppo dell'Ulivo sull'emendamento 10-bis.800 e richiamare l'attenzione dei colleghi, i quali potrebbero non avere preso visione dell'emendamento nel suo complesso, sul fatto che esso non contiene solo una parte dispositiva, di cui si è lungamente parlato, relativa ai titoli emessi dagli enti locali sul mercato finanziario, ma anche una parte di copertura finanziaria che, come lei sa, signor Presidente, è essenziale in ogni emendamento. Segnalo, in particolare ai colleghi che hanno preannunciato un voto di astensione o che hanno intenzione di consentire l'approvazione di questo emendamento, che esso reca una copertura che cancella una parte decisiva del Fondo per il finanziamento del protocollo sul welfare, che affronta l'intera questione del mercato del lavoro e dell'indennità di disoccupazione, previsto dall'articolo 62 del disegno di legge finanziaria.
Una delle ragioni per cui il relatore e, immagino, il Governo si sono pronunciati contro l'emendamento in esame va anche al di là del merito della disposizione per quanto riguarda i titoli degli enti locali. Infatti, anche la misura di copertura, a mio giudizio, non può essere condivisa in alcun modo.
Il lavoro svolto in Commissione ha consentito di arrivare all'approvazione di un testo che realizza il massimo della convergenza possibile. Invito quindi i colleghi della maggioranza a sostenere questa ipotesi, secondo la proposta approvata in Commissione, e, pertanto, a respingere l'emendamento 10-bis.800 che, se approvato, avrebbe conseguenze finanziarie che andrebbero ben oltre il problema dei derivati. Spero che questo sia chiaro ai colleghi di maggioranza che si apprestano a votare. (Applausi del senatore Di Lello Finuoli).
BONFRISCO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, è già intervenuta due volte.
BONFRISCO (FI). Vorrei solo dire al presidente Morando che sta citando una cosa errata. L'emendamento 10-bis.800 non necessita di alcuna copertura finanziaria. Il senatore Morando si sta riferendo ad un testo che, a causa delle procedure copiative dei vari uffici legislativi, ha mantenuto una certa dicitura. La prego però di eliminare dall'emendamento il riferimento alla copertura finanziaria che non è richiesta, come è assolutamente evidente.
PRESIDENTE. Va bene. È evidente che c'è un parere diverso tra la senatrice Bonfrisco e il presidente Morando. Non avendo altre richieste di intervento, pregherei i colleghi di prendere posto, perché dobbiamo procedere al voto. Ci saranno alcune votazioni che dobbiamo svolgere una dietro all'altra. Prego i colleghi di prendere posto: vi prego di sedervi e di lasciare ben visibile la spia luminosa che segnala che si sta votando. (Il senatore Piccone fa segno di voler intervenire). Mi scusi, senatore, su cosa chiede di intervenire?
PICCONE (FI). Vorrei intervenire per dichiarazione di voto sull'argomento; avevo chiesto ripetutamente la parola.
PRESIDENTE. Per il suo Gruppo ha già svolto la dichiarazione di voto la senatrice Bonfrisco, non le posso dare la parola: ha già parlato tre volte.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, il senatore Piccone intende intervenire in dissenso: ha il diritto di parlare!
PRESIDENTE. Senatore Carrara, ho registrato la sua richiesta.
Senatore Schifani, se il senatore Piccone non chiede di intervenire in dissenso, non posso supporlo: sarebbe bastato che precisasse che intendeva intervenire in dissenso dalla senatrice Bonfrisco ed io gli avrei certamente dato la parola. (Commenti del senatore Garraffa).
PICCONE (FI). Signor Presidente, vorrei invitare il collega Garraffa a fare il Presidente, visto che vuole chiedere lui le cose per me.
PRESIDENTE. Lasci perdere, per favore. Utilizzi adeguatamente il tempo a sua disposizione.
PICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PICCONE (FI). Non parteciperò al voto e vorrei spiegarne brevemente le ragioni alla maggioranza e all'opposizione, dal mio modesto punto di vista di sindaco e amministratore locale.
C'è una grande e forte voglia da parte di questo legislatore di intervenire (a piè pari, sistematicamente e in maniera molta pesante) su argomenti che invece attengono alle amministrazioni locali, le quali assolutamente non possono essere accomunate ai risparmiatori - poveretti! - che devono essere assolutamente tutelati. Gli amministratori locali sono eletti dal popolo a suffragio universale e dovrebbero essere competenti; dovrebbero intervenire nel predisporre strumenti finanziari che fanno parte dell'economia moderna, che sorreggono, al pari delle attività produttive, tutto il mondo economico. È come se oggi dovessimo rinunciare ad utilizzare Internet, perché è uno strumento moderno che non si capisce. Non è così.
Lo strumento finanziario dei derivati sostiene l'economia moderna al pari delle attività produttive. Se ci sono delle deformazioni e delle distorsioni, gli amministratori locali dovrebbero avere la competenza e il buon senso di saper amministrare i propri enti locali e quindi di predisporre adeguatamente le attività. Lo fanno attraverso dei semplici strumenti di conoscenza.
Vorrei solo rammentare che spesso il presidente della Provincia, piuttosto che il sindaco, utilizza il derivato consapevole del fatto che abbassando la rata nell'immediato futuro salverà la propria legislatura e rimanderà ad un futuro più lontano la necessità di rientrare di quel debito. Ma questo non può essere regolato per legge; questa valutazione deve rientrare nel buon senso e nella capacità dell'amministratore locale che, diversamente, si vedrebbe non più votato dal suo elettorato.
Se negli altri campi della pubblica amministrazione e dell'amministrazione locale dovessimo fare quello che stiamo per fare nel campo della finanza, dovremmo regolare dettagliatamente ogni azione dell'ente locale. Ritengo che questo sia molto vicino ad un pensiero non liberale e non moderno e ancora più vicino ad un pensiero comunista e interventista che non mi appartiene.
GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
GRILLO (FI). Signor Presidente, ho molto apprezzato l'interesse e l'impegno che alcuni colleghi hanno messo nel corso del dibattito sulla finanziaria attorno a questo problematica. In particolare, do atto alla senatrice Bonfrisco di essersi impegnata al massimo per richiamare l'attenzione su una problematica seria, complessa e difficile. Come però qualcuno ha detto, occorre fare attenzione ai confini che dobbiamo porci attorno ad una polemica che certamente ha il diritto di essere svolta. Occorre sapere che il sistema dei derivati oggi è parte strutturale del sistema finanziario italiano, europeo e mondiale. Sarei più dell'avviso che queste problematiche tornassero all'attenzione della Commissione finanze.
Il nostro Paese sulla legislazione che riguarda il sistema creditizio e finanziario è uno dei più avanzati d'Europa e coloro che contestano simile affermazione evidentemente non sono né documentati, né aggiornati. Quindi, se si vuole affrontare in maniera organica, puntuale, ancora più precisa, mettere dei paletti, ulteriori controlli, attorno a queste emissioni, per carità, lo si faccia, ma senza per questo buttare l'acqua sporca con il bambino dalla finestra.
Quindi, anch'io, signor Presidente, mi asterrò dal partecipare alla votazione.
Se, viceversa, la proposta della senatrice si potesse trasformare in un ordine giorno, lo voterei favorevolmente.
PRESIDENTE. Siamo già in sede di votazione dell'emendamento, senatore Grillo.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10-bis.800, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
(omissis)
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP).Signor Presidente, condivido il tono decisionista, però vorrei sottolineare che la Presidenza non può decidere autonomamente di anticipare la seduta. Mi dichiaro d'accordo con lei, quindi se c'è unanimità lo facciamo, altrimenti no. Lo dico per precisione.
PRESIDENTE. Presidente Castelli, questo è l'orientamento del Presidente del Senato, che suppongo sia stato assunto sentendo un po' i pareri.
In ogni caso, è una proposta sui lavori che onestamente mi sembra abbastanza ragionevole, anche se comprendo il senso del suo intervento.
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1817 (ore 12,02)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10-bis.
D'ALI' (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI). Signor Presidente, voterò contro questo articolo, non perché sia affezionato al tema dei derivati, ma perché sono affezionato alla Costituzione e all'autonomia degli enti locali. Questo articolo - così come molti altri, sui quali avrò la possibilità di intervenire brevemente nel prosieguo del dibattito - rappresenta un pericoloso quanto incostituzionale attentato all'autonomia e alla responsabilità degli enti locali.
Il vero pericolo dell'attività finanziaria impropria che alcuni enti locali hanno messo in piedi, signor Presidente, colleghi, è il successivo intervento del Governo, così come è avvenuto con il precedente decreto fiscale, quando si sono impiegati 150 milioni di euro per risanare i bilanci di Comuni che avevano male amministrato. Allora, se è vero che bisogna dare moralità al sistema finanziario degli enti locali, lo si deve fare con gli strumenti appropriati e non con questo tipo di interferenza impropria nella loro autonomia.
Rispettiamo il Titolo V della Costituzione, se lo conosciamo, visto che qualcuno sembra non conoscerlo, ed evitiamo che il Governo vada ogni volta in aiuto degli enti che amministrano male. Diversamente, si finisce per incentivare la disattenzione degli amministratori degli enti locali, i quali si sentiranno sicuramente più "leggeri" nella disamina delle loro responsabilità sapendo che vi è un Parlamento, un Governo che intervengono per ripianare i loro debiti, senza neanche provvedere a mettere in piedi misure volte a rimuovere gli amministratori incapaci e volte ad impedire che essi continuino ad amministrare.
È questo il sistema utile per evitare le "leggerezze" nella conduzione finanziaria degli enti locali; non è certo quello di andare a interferire a piè pari sulla loro autonomia negoziale.
PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Alì, per aver dato un contributo all'accorciamento dei tempi.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10-ter.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 10-quater.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10-quater.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, con l'emendamento 12.10 si chiede che i piccoli Comuni abbiano la possibilità di utilizzare le spese di progettazione regolando i rapporti con il proprio tecnico e potendo iscrivere nelle loro partite tali entrate per il funzionamento dell'ente locale.
Quindi, un piccolo Comune, invece di andare a progettazione esterna, iscrive nel progetto europeo le spese di progettazione e le introita, riservandosi con il proprio dipendente di dargli una parte di produttività.
PRESIDENTE. Senatore Rossi, la Presidenza prendo atto del suo intervento, ma le fa presente che l'emendamento 12.10, da lei poc'anzi illustrato, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 10.18.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, l'emendamento 12.0.1 è uno di quelli da me presentati che tendono alla stabilizzazione del lavoro precario, in particolare a partire dal pubblico impiego, in questo caso degli enti locali. È inutile infatti continuare durante le conferenze, nelle dichiarazioni o nei talk show televisivi a mettere l'accento sulla precarietà se poi a partire dai settori pubblici questa è largamente dominante. L'emendamento in titolo pertanto è il primo, parziale, su questo settore perché a mio avviso è assolutamente necessario cominciare a seguire un'altra via e non lasciare che le cose vadano avanti come sono andate avanti finora.
L'anno scorso avevamo previsto alcune misure in finanziaria che mi pare tuttavia siano rimaste largamente disattese.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il mio parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.4.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo, conformemente a quanto espresso dal relatore e conformemente al parere del Governo, esprime un voto contrario a questo emendamento.
Certo, il blocco delle assunzioni nei grandi Comuni, con la definizione di un rapporto tra dipendenti e residenti, crea oggettivamente dei problemi che non ci mettono nella condizione di valutare positivamente tale emendamento. Abbiamo molto discusso in Commissione, sappiamo che il collega Polledri è un esperto della materia e già in quella sede ci siamo chiariti in merito a questi aspetti. Confermo pertanto il voto contrario del nostro Gruppo.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 12.5 e 12.6 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7 (testo corretto).
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.7 (testo corretto), presentato dal senatore Polledri.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. L'emendamento 12.10 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 10.18.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.14.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.14, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 12.0.4 è stato ritirato.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ormai siamo insieme da un anno e mezzo e abbiamo fatto migliaia di votazioni. Sono molte centinaia di volte che il senatore Garraffa ci tormenta, o quanto meno tormenta il mio padiglione auricolare destro, con le sue urla. La pregherei di invitarlo a stare un po' zitto.
PRESIDENTE. Va bene, senatore.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
FLUTTERO (AN). Signor Presidente, l'articolo 13 del disegno di legge finanziaria propone modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Nello specifico, la rubrica dell'articolo 13 recita: «Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi».
Con l'emendamento 13.1 proponiamo di sopprimere questo articolo perché riteniamo che l'articolato, così come è stato definito dai passaggi in Commissione, non risponda agli obiettivi di razionalizzazione, né di contenimento dei costi. Riteniamo sia decisamente più opportuno che questo articolo rimanga inserito a pieno titolo nella discussione del codice delle autonomie locali (discussione, peraltro, aperta da mesi), in quanto è necessario che argomenti di questo genere siano affrontati in modo organico e razionale.
Rapidamente spiegherò perché non si assicura una razionalizzazione. Ad esempio, con le modificazioni introdotte dall'articolo 13 del disegno di legge finanziaria all'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, comma 3, lettera a), si stabilisce che almeno sette comuni confinanti, non meno della metà dei quali abbiano almeno l'80 per cento del territorio sopra i 500 metri, possono costituire una comunità montana. Ciò significa che, se assumiamo il numero di otto (per fare cifra tonda), l'altra metà, cioè quattro, può essere tranquillamente in pianura. Ovviamente in questo comma è prevista anche la deroga: infatti si afferma che per motivi particolari possono essere chiamati a costituire una comunità montana anche meno di sette Comuni; non ponendo un limite, potrebbero essere anche solo due i Comuni che costituiscono, motivandolo opportunamente, una comunità montana. Il comma 8 di questo articolo prevedeva, nella formulazione del Governo, il caso in cui una preesistente comunità montana potesse addirittura darne origine a due o più.
Questi sono alcuni dei motivi, emersi da un'attenta lettura del testo così come viene proposto all'Aula, che confermano quanto si sosteneva all'inizio, cioè che questo provvedimento non razionalizza, anzi rischia di creare ulteriore confusione in un settore abbastanza complesso.
C'è poi l'aspetto del "contenimento dei costi" che viene citato nella rubrica di questo articolo. Ben venga il contenimento dei costi, ma solo se è reale, se non distrugge funzioni consolidate e necessarie e se i risparmi conseguiti sono finalizzati ad obiettivi virtuosi. Ma questi risparmi non sono reali; il risparmio atteso è sovrastimato, alla stregua di quello quantificato dal successivo articolo 14 e, com'è stato abbondantemente denunciato dall'ANCI, distrugge funzioni consolidate e non disegna un modello alternativo e innovativo di gestione dei territori montani, aree disagiate del nostro Paese; e questi risparmi sovradimensionati non vengono utilizzati per obiettivi virtuosi.
Basta scorrere rapidamente l'elenco delle spese discutibili che sono inserite in finanziaria. Ve ne leggo alcune: 2 milioni di euro di fondi per l'apicoltura all'articolo 29-ter; 50 milioni di euro per aree verdi in zone urbane all'articolo 45 (potrebbero tranquillamente realizzarle i Comuni che gestiscono queste zone); all'articolo 45 vengono stanziati 2 milioni di euro per il registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali e per l'inventario nazionale delle foreste; all'articolo 49-bis vi sono 20 milioni di euro per le fondazioni lirico-sinfoniche; per arrivare ai 6 milioni di euro destinati al polo finanziario e giudiziario di Bolzano, Provincia autonoma che, notoriamente, riceve poche risorse dallo Stato (lo dico, ovviamente, in senso ironico e con una certa tristezza, pensando a tutte le altre Province e cittadini del territorio nazionale); per concludere, la finanziaria dispone la spesa di 20 milioni di euro per l'aumento del costo del personale degli enti pubblici. A questa misura faceva testé riferimento il senatore Turigliatto con il suo emendamento e mi permetto di segnalare all'Aula che, proprio due giorni fa, un'indagine de «la Repubblica» - giornale che certamente non si può definire vicino alla nostra parte politica - metteva in evidenza come il personale del pubblico impiego si evidenzi per un assenteismo più alto, rispetto al personale del settore privato, del 50 per cento. Inoltre, l'aumento del costo del personale del pubblico impiego è contrario all'obiettivo di riduzione dei costi nella pubblica amministrazione. Concludo la mia breve digressione sul personale della pubblica amministrazione, ricordando come sia ingiusto stabilizzare lavoratori precari che già sono avvantaggiati per il fatto che stanno lavorando.
Chiedo quindi all'Aula di votare favorevolmente alla mia richiesta di stralcio dell'articolo 13 contenuta nell'emendamento 13.1.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, su un punto condivido il giudizio del collega Fluttero. Siamo in presenza di una formulazione dell'articolo 13 che non risolve il problema delle comunità montane, ma potremmo dire, con un gioco di parole, che in questo caso la montagna ha partorito il topolino. Tuttavia, il problema esiste e ci conviene probabilmente affrontarlo in questa sede, senza attendere il cosiddetto codice delle autonomie, i cui tempi di discussione e di esame da parte di questo ramo del Parlamento sono certamente destinati a prolungarsi notevolmente.
Con l'emendamento 13.6, interamente sostitutivo dell'articolo 13, propongo la soppressione degli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali: in poche parole, la soppressionetout court delle comunità montane e non una soppressione a spizzichi, come quella prevista dall'articolo 13 proposto dal Governo.
Vorrei dare ragione di questa scelta: quando furono istituite le comunità montane, nel 1971, erano tempi di ristrettissime deleghe alle Province ed era anche una fase storica il cui il problema dell'abolizione delle Province era all'ordine del giorno. Negli anni successivi si è attuata una modifica nell'equilibrio delle competenze dei poteri locali: alle Province sono stati affidati compiti in materia di difesa del suolo, deforestazione, parchi, riserve naturali con funzioni che riassorbono quelle assegnate alle comunità montane. La sopravvivenza delle comunità montane, quindi, se non abbiamo il coraggio di affrontare il tema della revisione costituzionale e dell'abolizione delle Provincia, non ha più significato. È un costo aggiuntivo e una complicazione del nostro sistema di autonomie locali.
Vorrei portare all'attenzione dei colleghi alcuni dati a sostegno della mia richiesta di sopprimere gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico degli enti locali. Oggi siamo in presenza di 356 comunità montane, la cui superficie è di 16 milioni di ettari, a fronte di superfici montane del Paese di soli 10 milioni di ettari.
Le comunità montane hanno spese correnti per 852 milioni e 131.000 euro a fronte di spese dichiarate in conto capitale di 1 miliardo e 167 milioni di euro. Ma 111 milioni e 615 euro, indicati come spese in conto capitale, sono destinati all'amministrazione generale, alla gestione e al controllo. Se poi guardiamo alle tabelle relative alle spese per investimenti divise per interventi si accerta che per l'acquisizione di beni immobili sono stati spesi 353 milioni e 665.000 euro su un totale di 862 milioni e 246.000 euro. Quindi, non siamo in presenza di spese di investimento ma di rilevanti spese per acquisizione di immobili o spese correnti.
Se pensiamo che hanno 7.500 dipendenti, il 15 per cento di quelli delle Province, e che le spese per gli emolumenti dei presidenti delle comunità montane ammontano a 13 milioni e 680.000 euro, mentre non abbiamo i dati per i gettoni dei consiglieri, ci rendiamo conto come questo rappresenti un costo della politica reale che non risponde più a funzioni che debbono essere svolte, potendo essere espletate benissimo dai singoli Comuni, dall'Unione dei Comuni o dalle Province.
Quindi, la richiesta di soppressione delle comunità montane sostituendo all'articolo 13 del testo del Governo la proposta di abolizione degli articoli 27, 28 e 29 del testo unico degli enti locali mi sembra meritevole del consenso dell'Aula.
SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, aggiungo la mia firma e quella del senatore Morra all'emendamento 13.1 e aggiungo alle spiegazioni già date un paio di connotati che potrebbero aiutare il relatore e i colleghi a capire che ci troviamo di fronte ad un problema troppo grande perché sia risolto nell'omnibus di una finanziaria.
La riforma delle comunità montane va stralciata e quindi l'articolo 13 va trasferito tout court in una legge organica che a breve potrebbe essere discussa in quest'Aula. Esistono due possibilità. La prima è quella di inserire l'articolo 13 nella legge, già depositata, di riforma della legge n. 97 del 1994 sulla montagna. La seconda è quella di un incardinare detto articolo nella legge sui piccoli Comuni, che già è prevista in calendario al Senato. In quelle sedi un tema così delicato come quello delle comunità montane potrebbe trovare un maggiore approfondimento, un'analisi seria ed una considerazione sulle ripercussioni che avrebbe.
Signor Presidente, non voglio offendere nessuno. Non si possono giudicare le comunità montane vivendo in città. Bisogna capire cosa esse rappresentano ancora in determinate situazioni e località di montagna. È vero che vanno ridimensionate, modernizzate e ridotte, ma non si possono cancellare con un colpo di spugna incosciente come questo. Una delle conseguenze collaterali, non secondaria secondo me, è proprio quella che ha ricordato prima il collega Del Pennino, seppure con una intenzione opposta rispetto alla mia: da un giorno all'altro, 7.500 dipendenti si troverebbero senza lavoro e dirottati verso amministrazioni comunali che francamente, non avendo bisogno di loro, non saprebbero come assolvere al compito di creare nuovi posti di lavoro che non esistono. Quello, sì, sarebbe uno spreco della spesa pubblica, anzi un abuso.
Quindi raccomando ai colleghi di riflettere su questa proposta che non significa accantonare il problema delle comunità montane, ma collocarlo in un ambito più dignitoso e reale per risolverlo poi come l'Assemblea deciderà.
Aggiungo infine la mia firma e quella del collega Morra all'emendamento 13.1.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti ma voglio spendere qualche parola di motivazione.
Su questo articolo, licenziato dalla Commissione bilancio e sostituivo di quello proposto dal Governo, abbiamo fatto un lavoro molto accurato di valutazione, e anche di confronto con il mondo della montagna, pervenendo ad una soluzione che, a modo di vedere della maggioranza della 5a Commissione, è molto equilibrata. La soluzione proposta consente infatti di realizzare gli stessi risparmi previsti dal Governo e di realizzare anche di più a regime; non incide né sull'autonomia degli enti, né sulla potestà legislativa delle Regioni che viene espressamente salvaguardata con l'indicazione di criteri, ai quali le Regioni devono attenersi nel ridisciplinare questa materia entro il 30 giugno.
Voglio solo dire all'Assemblea che con questo articolo riduciamo il numero dei consiglieri delle comunità montane da 12.500 a 4.000; il numero degli assessori da 4.500 a 1.300 circa e così via; eliminiamo i Comuni costieri, i Comuni con popolazione sopra ai 15.000 abitanti. Facciamo un'operazione seria, equilibrata, eliminando le anomalie, più volte sottolineate anche dalla stampa e dall'opinione pubblica, ma non usando l'accetta nella ridefinizione dei territori di montagna perché sappiamo i problemi che si erano posti a seguito dell'indicazione rigida di quel criterio di ridefinizione della montanità proposto ma confermato come criterio dato alle Regioni, più attenuato ma nel contesto di un'operazione di razionalizzazione e di riduzione, risparmio vero sui costi della politica.
Infine, relativamente a questi risparmi abbiamo migliorato sensibilmente il Fondo per la montagna, confermando i 50 milioni proposti dal Governo nel testo originario e aumentando quello previsto nel secondo e terzo anno da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro. Faccio notare all'Assemblea che il Fondo della montagna, fino all'anno scorso, era stato fissato in 25 milioni di euro e che nel passato Governo era stato totalmente o quasi totalmente azzerato. Si tratta di un'operazione seria ed equilibrata e ogni intervento ulteriore rischia di vanificare questo equilibrio faticosamente raggiunto in Commissione bilancio. Ribadisco quindi il parere contrario su tutti gli emendamenti.
In merito all'ordine del giorno G.13.100 esprimo parere favorevole al solo dispositivo, qualora esso sia inteso come auspicio affinché il Governo verifichi la possibilità di porre in essere quegli interventi. Faccio notare che la premessa, oltre a non corrispondere ai princìpi e alle decisioni assunte, si riferisce ad un vecchio testo che non esiste più. Quindi, esprimo parere favorevole limitatamente al dispositivo.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo in merito agli emendamenti è conforme a quello del relatore.
Circa l'ordine del giorno G13.100 il parere è favorevole come raccomandazione, limitatamente al solo dispositivo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.
D'ALI' (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire anzitutto per evitare ai colleghi una confusione, perché il relatore, nel dare il parere, è arrivato fino all'articolo 16, mentre siamo ancora fermi all'articolo 13.
Vorrei poi pregare, condividendone assolutamente le motivazioni, anzi avendo molto da aggiungere sulla negatività di questo articolo, il collega Fluttero e gli altri sottoscrittori dell'emendamento soppressivo 13.1 di ritirarlo, per poi confluire sulla votazione contraria dell'articolo 13. Mi sembra infatti di ricordare, a termini di Regolamento, che l'eventuale bocciatura dell'emendamento soppressivo precluderebbe gli altri emendamenti e soprattutto la votazione sull'articolo, che è quella fondamentale.
Quindi, se i sottoscrittori dell'emendamento 13.1 sono d'accordo, li pregherei di ritirare tale emendamento per poi votare contro l'articolo 13. In quel caso, Presidente, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo 13.
SANTINI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, insieme al collega Morra abbiamo appena aggiunto le nostre firme a tale emendamento e, per quanto ci riguarda, accettiamo la proposta del collega D'Alì. Quindi, se poi lo sbocco sarà quello che ha detto il collega D'Alì, che porterà ad un voto contrario all'articolo 13, siamo disponibili a ritirare le nostre firme.
PRESIDENTE. Questo lo vedremo a conclusione delle dichiarazioni di voto, quando porremo il quesito ai presentatori dell'emendamento.
VITALI (Ulivo).Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (Ulivo). Signor Presidente, intervengo contro l'emendamento soppressivo 13.1, perché, insieme con i senatori Santini, Perrin ed altri colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione, avevamo presentato un subemendamento all'emendamento del relatore in Commissione bilancio che per me ancora costituisce un punto di riferimento valido.
Debbo però riconoscere al relatore e alla norma che la Commissione bilancio ha prodotto - ed è per questo che esprimerò un voto contrario a questo emendamento - di aver fatto un passo in avanti rispetto al testo del Governo, perché le risorse vengono mantenute alla montagna.
C'è però un problema sul quale secondo me la Camera dovrebbe essere invitata a ritornare, anche per cercare di comporre meglio il rapporto con la montagna. Le comunità montane, senatore Del Pennino, sono forme associative che la prossima Carta delle autonomie, che mi auguro, come lei, possa essere presto varata, dovrà prevedere per tutto il territorio nazionale come unioni, per me obbligatorie, di Comuni sotto una certa dimensione demografica.
Non si può pensare di abrogare un centinaio di comunità montane ponendo i costi dei servizi da queste resi a carico dei Comuni che ne fanno parte. Bisogna mettere mano alla classificazione dei Comuni montani, a cui il senatore ha anche fatto riferimento, con la nuova legge sulla montagna o con la modifica della legge sui piccoli Comuni; in questo senso, è giusto ridurre, come ha detto il relatore, senatore Legnini, gli organismi di governo delle comunità montane, ma senza produrre degli effetti indesiderati che sono, a mio modo di vedere, figli della cattiva impostazione del testo governativo.
Comunque riconosco che il testo che la Commissione bilancio ha posto all'attenzione dell'Aula è sicuramente migliorato rispetto al testo originale.
PRESIDENTE. Senatore Collino, il senatore D'Alì ed altri senatori hanno avanzato la richiesta a lei, al senatore Fluttero e ovviamente agli altri presentatori, di ritirare l'emendamento 13.1. Accoglie tale invito?
COLLINO (AN). Signor Presidente, intendiamo mantenere l'emendamento 13.1.
D'ALI' (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI). Signor Presidente, lei ha visto che abbiamo cercato di essere assolutamente coerenti con la sostanza degli argomenti più che con l'apparenza.
Voterò a favore della soppressione di questo articolo, perché mi meraviglia che il Governo, il relatore e tanti illustri colleghi che hanno esperienza di diritto costituzionale possano pensare che questo emendamento non intervenga a stravolgere i principi essenziali del Titolo V della Costituzione e dell'ordinamento degli enti locali. Tra l'altro, il codice delle autonomie è all'attenzione delle Commissioni parlamentari perché è lo stesso Governo che lo ha proposto. Come si fa adesso in finanziaria ad intervenire dicendo delle assurdità? La prima cosa corretta che si dice - l'unica - è che le comunità montane sono da intendersi (ma anche questa è una novella legislativa) come Unioni di Comuni.
Tutti noi sappiamo che le Unioni di Comuni sono momenti di aggregazione volontaria dei Comuni. Quindi, il fatto che si dica che le comunità montane sono Unioni di Comuni mi sta bene, perché rispetta certamente l'autonomia degli enti locali nella decisione di aggregarsi tra loro per dare servizi in collettività ai cittadini. Questo però viene subito dopo smentito nel momento in cui l'articolo riconferma la prassi attualmente in essere - a mio giudizio assolutamente incostituzionale - che siano le Regioni ad individuare le comunità montane. Delle due l'una: o le Unioni di Comuni nascono come spontanee aggregazioni di Comuni, o sono le Regioni che decidono sulle comunità montane.
Si arriva però all'assurdità di confermare per le Regioni la possibilità di obbligare i Comuni ad unirsi in comunità indicando anche, in questa norma, il numero minimo di Comuni da cui le comunità montane devono essere composte. A questo punto auspicherei che il Quirinale rinviasse alle Camere in maniera clamorosa questa legge finanziaria proprio perché contiene questa norma, che è palesemente incostituzionale perché lede il Titolo V a intreccio, nel senso che prima lede l'autonomia degli enti locali subordinandone la volontà aggregativa alle decisioni delle Regioni, poi lede l'autonomia delle Regioni nel momento in cui indica alle stesse Regioni come devono legiferare o addirittura che il Presidente della Regione dovrebbe, con un suo provvedimento, stabilire qual è la composizione della comunità montana.
Siamo veramente in un paradosso di incostituzionalità e mi meraviglia che colleghi così avveduti - come ormai da tanti anni ho avuto modo di apprezzare in questo Parlamento, che fanno parte della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali - non abbiano censurato questo modo di intervenire sia del Governo, sia poi della Commissione con le sue modifiche.
Si stabilisce, addirittura, che il Parlamento dovrebbe indicare alle Regioni l'altitudine o la differenza altimetrica nell'ambito del territorio comunale e che questo faccia scattare la qualifica di Comune montano (e ciò potrebbe al limite essere compatibile con una norma d'intervento statale) ma addirittura che questo Comune montano possa fare o meno parte di una comunità montana che viene qualificata come Unione di Comuni (cioè come aggregazione spontanea di Comuni), ma che poi questo sia stabilito con decreto del Presidente della Regione.
Sono veramente trasecolato, signor Presidente, nel constatare l'approssimazione con cui si interviene in una materia così delicata dimostrando, lo ripeto, la volontà di distruggere il Titolo V della Costituzione e l'autonomia degli enti locali.
Il Titolo V della Costituzione è stato approvato da una maggioranza consimile a quella che oggi governa il Paese che però smentisce sé stessa dal momento che, dopo aver affermato una buona legge di principio sull'autonomia degli enti locali, la va a smentire clamorosamente stabilendo un centralismo peggiore di quello stabilito da Ricasoli nel 1861. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Collino).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.6.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
SANTINI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, vorrei sapere se il senatore Del Pennino, che è del mio stesso Gruppo, rappresenta la dichiarazione di voto del Gruppo, nel qual caso chiedo di parlare in dissenso.
PRESIDENTE. Non ha svolto una dichiarazione di voto, ha chiesto solo di votare con il sistema elettronico.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.6, presentato dal senatore Del Pennino.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.800.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.800, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.801.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.801, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G13.100 è stato accolto dal Governo come raccomandazione, limitatamente alla parte dispositiva. Senatore Santini, come si esprime riguardo a tale pronunciamento?
SANTINI (DCA-PRI-MPA). Vale in questo caso l'antico motto: «piuttosto di niente è meglio piuttosto».
PRESIDENTE. Sono d'accordo.
SANTINI (DCA-PRI-MPA). Concordo con il relatore sul fatto che, quando ho steso questo ordine del giorno, c'erano solo le premesse della proposta del Governo. Devo ammettere che qualche cosa è stata migliorata dagli emendamenti successivi. Non è ancora quello che chiedevamo. Quindi, il dispositivo può servire in effetti per colmare alcune lacune. Per esempio, è giusto il no ai Comuni costieri e ai capoluoghi di provincia, ma rimane come elemento su cui non siamo ancora d'accordo l'indice unico di valutazione della montanità riferito all'altitudine, come rimangono ancora molte perplessità sulla posizione delle Regioni. Già molte di esse hanno annunciato la presentazione di un ricorso alla Corte costituzionale in quanto trattasi di intervento di carattere ordinamentale in un documento di bilancio, e sembra che questo - me lo insegnano i professori presenti - non sia possibile. Inoltre, non è ancora soddisfacente la disponibilità per il Fondo nazionale della montagna.
Tuttavia, accolgo l'invito ad eliminare dall'ordine del giorno la premessa, purché si tenga conto dei quattro suggerimenti del dispositivo, con particolare riferimento alla restituzione al CAI - al quale tutti siamo affezionati grazie alla sua storia di quasi un secolo e mezzo - di quello stanziamento che è stato tagliato in maniera drastica ed al finanziamento dell'IMONT, l'unico istituto di ricerca della montagna. Sarebbe infine opportuno rinviare il problema delle comunità montane ad una legge organica.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, l'ordine del giorno G13.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 13.
D'ALI' (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI). Signor Presidente, ribadisco la nostra assoluta contrarietà all'articolo 13.
Avrei inoltre gradito che il parere del Governo fosse stato espresso dal Ministro per gli affari regionali, che ha presentato il nuovo codice delle autonomie che va ad incidere su questa materia, la quale, purtroppo, non ha potuto partecipare alla discussione odierna.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 13.0.1 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FLUTTERO (AN). Signor Presidente, intervengo per spiegare le motivazioni a base della proposta di soppressione dell'articolo 14, così come l'emendamento 14.1 dispone.
Anche in questo caso siamo di fronte ad una proposta di modifica dell'ordinamento degli enti locali che si trova in una fase di profonda analisi e rivisitazione ad opera del nuovo codice delle autonomie, come precedentemente evidenziato anche dal collega D'Alì. Ricordo, infatti, che il Ministro per gli affari regionali ha presentato il disegno di legge delega in materia, ora in discussione in 1a Commissione. Non si capisce quindi il motivo per cui si debba proporre questo tipo di intervento nell'ambito del disegno di legge finanziaria.
Peraltro, rispetto alla stesura presentata dal Governo, è saltata tutta una serie di provvedimenti che andavano in qualche modo incontro alle aspettative dei cittadini circa la riduzione dei costi della politica: è saltata la riduzione del numero dei consiglieri comunali ed è saltata la riduzione del numero dei consigli circoscrizionali, ma è rimasta una serie di norme vessatorie e piuttosto complesse nei confronti dei Comuni.
Vorrei infine ricordare l'assoluta contrarietà in materia da parte dell'ANCI, messa a conoscenza di tutti i senatori attraverso l'invio di alcune brevi righe che evidenziano anche come sia sovrastimato il risparmio previsto da questo articolo in 313 milioni di euro. Si tratta di somme che - come precisa l'ANCI - verranno sottratte ai trasferimenti erariali obbligando i Comuni ad aumentare le richieste di prelievo ai cittadini.
PASTORE (FI). Signor Presidente, interverrò brevemente.
L'emendamento 14.0.4 si compone di quattro parti. La prima riguarda la soppressione della formula «di norma» per la determinazione della popolazione minima necessaria a richiedere l'istituzione di nuove Province: chiaramente non possiamo sopprimere l'istituto provinciale, che è previsto nella Costituzione, ma almeno possiamo limitarne la proliferazione.
Circa le altre norme, un pacchetto riguarda le indennità di funzione dei consigli comunali, che vengono eliminate per i consiglieri comunali, mentre un'altra parte riguarda la moralizzazione nella corresponsione dei gettoni di presenza, nel senso che i regolamenti comunali devono stabilire norme che certifichino e verifichino l'effettiva presenza alle riunioni.
L'ultima norma riguarda l'elezione dei revisori dei conti. Si prevede che sia previsto un unico revisore dei conti nei Comuni fino a 300.000 abitanti e non più fino a 15.000 e che la maggioranza prevista per l'elezione non sia quella assoluta dei consiglieri assegnati, ma quella dei due terzi.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, anche per questo articolo la Commissione ha svolto un lavoro molto approfondito, pervenendo ad approvare una norma, un articolato interamente sostitutivo di quello in origine proposto dal Governo, e cioè stralciando la norma di riduzione del numero dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali (tema che si è ritenuto di dover demandare alla riforma in itinere del codice delle autonomie). In sostanza, si sostituisce questo articolato con una serie di norme che non incidono, come è stato erroneamente detto, sull'unità di misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali, provinciali o degli assessori o dei sindaci. Infatti non tocchiamo l'entità dei gettoni di presenza delle indennità, ma vogliamo incidere, in misura anche significativa, sui meccanismi che a volte determinano anomalie nel cumulo e nel calcolo delle indennità.
L'articolo 14 pone in effetti una serie di norme che, per esempio, fanno divieto di forfetizzare il gettone di presenza in una indennità mensile, da parte dei consiglieri comunali, provinciali, e così via. È vero che si riduce il tetto del compenso massimo da un terzo al 25 per cento di quello del sindaco, ma è altresì vero che se si percepisce - come la norma prevede - soltanto un gettone di presenza, è difficile raggiungere tale tetto. Vi è poi una serie di altre norme che sono elencate. Anche qui c'è stato un lavoro faticoso, che sicuramente può essere migliorato nel prosieguo dell'esame della legge finanziaria, ma che, a mio modo di vedere, costituisce un approdo utile ed equilibrato che non penalizza gli amministratori locali (lo vorrei sottolineare), ma rende la percezione dei compensi più aderente all'effettiva partecipazione, all'effettivo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Per queste ragioni esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati, con alcune eccezioni che mi appresto a precisare.
Più specificamente, signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.3, 14.5, 14.13 e 14.0.5.
Quanto all'emendamento 14.1000, osservo che il comma 11 di cui al numero 6) è stato già accolto nel testo dell'articolato, mentre mi riservo di suggerire in sede di votazione l'accoglimento del primo periodo del comma 3, ma ho bisogno di svolgere prima una verifica tecnica per risolvere un problema interpretativo. Per la parte restante dell'emendamento il parere è contrario.
L'emendamento 14.750 consiste in un aggiustamento prevalentemente tecnico, con una modifica sostanziale che non incide in modo significativo sul testo: eliminiamo cioè l'obbligo di fare un'unica forma associativa relativamente alle convenzioni tra Comuni. Sarebbe stata una norma suscettibile di far aumentare le spese, quindi lasciamo libera la possibilità di stipulare convenzioni con altri Comuni. Il riferimento è all'articolo 30. il parere è pertanto favorevole.
Anche sull'emendamento 14.800, che è stato ampiamente discusso il parere è favorevole.
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, per un mero errore materiale, le chiedo di poter modificare il testo dell'emendamento accantonato 5.31, nel senso che la soppressione non sia più riferita ai commi 18, 19, 20, 22 e 23, ma ai commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. La sostanza è identica ma la proposta è meglio formulata sotto il profilo tecnico. Rinnovo naturalmente in questa occasione la richiesta al relatore e al Governo di considerare la sostanza dell'emendamento, di cui presento e sottoscrivo insieme agli altri firmatari il nuovo testo.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Azzollini.
A questo punto, come precedentemente comunicato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)
ARTICOLO 8-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8-bis.
Approvato
(Norme sulla formazione e composizione del Governo)
1. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il relativo riparto di attribuzioni sono stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
2. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
EMENDAMENTI
8-bis.100
CALDEROLI, CASTELLI, PASTORE
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8-bis. - (Norme per la riduzione dei costi per il funzionamento del Governo). - 1. A decorrere dall'anno 2008 si applicano alla formazione del Governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n.203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.
2. In sede di prima applicazione, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Viceministri e Sottosegretari, non può superare cinquanta unità, nel rispetto dell'equilibrio di genere».
8-bis.1000 (Testo 2) (già em. 14.0.4 2a parte)
PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8-bis. - (Norme sulla formazione e composizione del Governo) - 1. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".
8-bis.1001 (già em. 8-bis.01)
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8-bis.
(Numero massimo dei sottosegretari)
1. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, dopo la parola: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».
Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.
8-bis.101
CALDEROLI
Ritirato e trasformato nell'odg G8-bis.100a
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8-bis. - (Norme in materia di formazione del Governo per la riduzione del numero dei componenti). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. I ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero dell'Interno;
c) Ministero della giustizia;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero delle attività produttive;
g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
m) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Per ciascun Ministero possono esser nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è fissato in tre unità.
4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fra i quali è nominato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nel testo vigente alla data della entrata in vigore della presente legge.
6. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001 , n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, e successive modificazioni.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo».
8-bis.804
SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8-bis. - (Numero dei componenti del Governo). - 1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.
2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue».
8-bis.800
CICCANTI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «a partire dal Governo successivo a quello in carica all'entrata in vigore della presente legge».
8-bis.801
AZZOLLINI, FERRARA
V. testo 2
Al comma 1, sostituire le parole: «A partire dal Governo successivo a quello in carica» con le seguenti: «A decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di». Dopo il primo periodo inserire il seguente: «I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero dell'interno;
c) Ministero della giustizia;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero delle attività produttive;
g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) Ministero per i beni e le attività culturali».
8-bis.801 (testo 2)
AZZOLLINI, FERRARA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «A partire dal Governo successivo a quello in carica» con le seguenti: «A decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di». Dopo il primo periodo inserire il seguente: «I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero dell'interno;
c) Ministero della giustizia;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero delle attività produttive;
g) Ministero delle politiche agricole e forestali e per il coordinamento delle politiche del mare (senza
portafoglio);
h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) Ministero per i beni e le attività culturali».
8-bis.802 (Testo 2)
CALDEROLI
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Fatto salvo il numero dei ministri dell'attuale esecutivo e quanto disposto dagli articoli 92 e 94 della Costituzione Italiana, il numero massimo dei componenti del Governo, a qualsiasi titolo, di cui al comma 1, si applica a decorrere dal 1º maggio 2008».
ORDINI DEL GIORNO
G8-bis.100
CICCANTI, FORTE, BACCINI, DE POLI, PIONATI, MONACELLI, MAFFIOLI, ZANOLETTI
Respinto
Il Senato,
premesso che la 5ª Commissione permanente ha introdotto l'articolo 8-bis che riduce il numero di Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari a 60 componenti, con efficacia dal «Governo successivo a quello in carica»;
che detta soluzione, nello spirito dei proponenti, trova fondamento nella consapevolezza che per «Governo successivo a quello in carica» - secondo una diffusa interpretazione dei sostenitori dell'emendamento approvato - si intende «una nuova compagine ministeriale», escludendo quindi un «mero rimpasto» di qualche ministro;
che si rende, pertanto, necessario dare un interpretazione autentica di tale espressione in tempi non sospetti, come quello attuale, quando cioè possono essere evitate interpretazioni interessate;
impegna il Governo ad interpretare la norma di che trattasi, nel senso più rigoroso, ossia applicabile nel caso di sostituzione anche di un solo ministro, con esclusione di quelli senza portafoglio. Tale interpretazione «rigorosa» rappresenta anche la sintesi e l'equilibrio di due opposte tesi che sul punto si sono confrontate: quella di chi ha rinviato ogni attuazione della riduzione della composizione del Governo al successivo, rispetto a quello in carica e quella di chi (opposizione) riteneva doversi applicare anche per quello in carica, entro un congruo periodo di tempo, al fine di evitare una delegittimazione politica.
G8-bis.101
CICCANTI, FORTE, BACCINI, DE POLI, PIONATI, MONACELLI, MAFFIOLI, ZANOLETTI
Respinto
Il Senato,
premesso:
che si esprime una positiva valutazione politica delle norme che mirano a razionalizzare «i costi della politica», così come la pressione dell'opinione pubblica induceva a compiere con urgenza;
che tra le più significative norme che entreranno in vigore il 1º gennaio 2008 proposte dal Governo, quindi immediatamente con l'entrata in vigore della finanziaria, figurano: il blocco degli automatismi delle indennità parlamentari e dei consiglieri regionali, la riduzione degli assessori delle comunità montane, il contenimento dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali e comunali;
che tra queste misure di razionalizzazione della spesa pubblica improduttiva non figura la riduzione della compagine ministeriale del Governo Prodi, che ha raggiunto la cifra record di 103 componenti, nonostante che tale riduzione sia stata sollecitata da quasi tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione ed essere stata oggetto di sollecitazione anche da parte dell'opinione pubblica e di importanti organi d'informazione nazionale;
che l'articolo 8-bis introdotto dalla 5ª Commissione, coglie questa esigenza di riduzione della compagine ministeriale rinviandola però al prossimo governo, quindi depotenziandone da una parte l'efficacia politica, così come chiedeva l'opposizione e dall'altro delegittimando politicamente l'attuale Governo, ritenuto pletorico e costoso, a fronte di una norma che ne prevede il dimezzamento;
che di fronte all'impraticabilità formale e costituzionale di un ridimensionamento ex legge della compagine ministeriale del Governo Prodi, non rimane che recepire la positiva esigenza politica di un ridimensionamento del Governo nei termini largamente condivisi dall'articolo 8-bis,
impegna il Governo a corrispondere alla volontà politica espressa con l'introduzione dell'articolo 8-bis assumendo le conseguenti decisioni entro 4 mesi dall'entrata in vigore senza avvalersi dei capziosi rinvii fondati su formalità facilmente superabili da una reale volontà politica della maggioranza.
G8-bis.100a (già em. 8-bis.101)
CALDEROLI
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
la 5a Commissione permanente ha approvato l'emendamento 8.0.4 (testo 3) con cui, dal Governo successivo a quello in carica, si fissa il numero massimo totale dei componenti del Governo e secondo il quale il numero dei Ministri, e il relativo riparto di competenze, è stabilito dalle norme di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il riferimento dell'applicazione della norma di cui sopra è motivato da quanto disposto dall'art. 94 della Carta Costituzionale,
impegna il Governo alle valutazioni di competenza anche con riferimento all'opportunità di ridurre l'attuale compagine governativa.
G8-bis.100a (testo 2) (già em. 8-bis.101)
CALDEROLI
Approvato
Il Senato,
premesso che:
la 5a Commissione permanente ha approvato l'emendamento 8.0.4 (testo 3) con cui, dal Governo successivo a quello in carica, si fissa il numero massimo totale dei componenti del Governo e secondo il quale il numero dei Ministri, e il relativo riparto di competenze, è stabilito dalle norme di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il riferimento dell'applicazione della norma di cui sopra è motivato da quanto disposto dall'articolo 94 della Carta Costituzionale,
impegna il Governo alle valutazioni di competenza.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8-BIS
8-bis.0.1
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
V. em. 8-bis.1001
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 8-ter.
(Numero massimo dei sottosegretari)
1. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, dopo la parola: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».
Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo)
1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono ridotti del 20 per cento dal 1º gennaio 2008.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
9.0.2
DIVINA
Ritirato
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)
1. Dopo il comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è inserito il seguente:
"665-bis. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 abbia conseguito nell'anno 2007 esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica"».
9.0.3
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.1
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Contenimento dei compensi agli amministratori di Società partecipate dai Ministeri)
1. All'articolo 1, il comma 465 della legge 296 del 2006 è così modificato:
"465. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dai Ministeri e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società".
2. All'articolo 1, il comma 466 della legge 296 del 2006 è così modificato:
"466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo degli emolumenti degli eletti al Senato della Repubblica. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità"».
ORDINE DEL GIORNO
G9.0.1 (già em. 9.0.3)
ROSSI FERNANDO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
per contribuire al contenimento della spesa per gli amministratori pubblici,
impegna il Governo,
affinché, a partire dal 1º gennaio 2008, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, al momento della cessazione dell'incarico, ai componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dai Ministeri e rispettive società controllate e collegate, non quotate in borsa, non siano previsti benefici economici superiori ad una annualità di indennità.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo II
MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Art. 10.
Approvato
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)
1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;
d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;
f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;
i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;
m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.».
2. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n.127.
EMENDAMENTI
10.5
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e)inserire la seguente:
«e-bis) dopo il comma 682 è aggiunto il seguente:
682-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31.12.04. Tali somme non sono computate ai fini del calcolo del saldo finanziario».
Conseguentemente: alla Tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
10.7
FLUTTERO, COLLINO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f)aggiungere la seguente lettera:
«f-bis) Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono escluse le maggiori spese, per parte corrente e per parte investimenti, effettuate rispetto all'esercizio precedente finalizzate all'aumento della sicurezza urbana».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
10.9
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 1, lettera h)eliminare le parole: «La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno».
Al comma 1, eliminare la lettera l).
10.10
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Ritirato
Al comma 1, eliminare la lettera m).
10.12
SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera n),aggiungere la seguente:
«n-bis) il comma 713 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 è sostituito dal seguente:
"Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"».
10.15
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) per gli anni 2008-2010, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 non sono considerate le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti e dispositivi sia all'incremento di risorse umane».
Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 62, al primo periodo, sostituire le parole: «1.548 milioni», «1.520 milioni» e «3.048 milioni»rispettivamente con le seguenti: «1.248 milioni», «1.220 milioni» e «2.748 milioni».
10.18
PIONATI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli Enti locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare nelle loro entrate correnti nella misura massima del dieci per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell'Ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».
10.20
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Gli enti che non abbiamo rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto».
ARTICOLO 10-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10-bis.
Approvato
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali)
1. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.
2. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti ai modelli di cui al previsto decreto.
3. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.
EMENDAMENTO
10-bis.800
BONFRISCO, FERRARA, TADDEI
Respinto
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, devono essere accompagnate da un prospetto informativo che illustra, in dettaglio tutte le caratteristiche dello strumento ed i rischi che i sotto scrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alla prevedibile evoluzione d i parametri finanziari e dei titoli eventualmente sottostanti tali contratti. I medesimi contratti devono indicare, in apposita sezione del prospetto informativo, i prevedibili margini di oscillazione massima dei pararetri e degli strumenti finanziari dai quali dipendono gli effetti finanziari dei contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo massimo dell'operazione a carico del sottoscrittore e il costo implicito del contratto derivato. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nazionale dell'operazione.
3. La Regione od Ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.
4. Ai fini del comma 2, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari bancari e l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.
5. Laddove gli effetti finanziari deriva ti dai contratti di cui al presente articolo assumano caratteristiche tali da superare i margini di oscillazione, indicati al comma 2, l'intermediario finanziario si assume i maggiori oneri eccedenti tale costo massimo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:
«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
ARTICOLI 10-TER E 10-QUATER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE
Art. 10-ter.
Approvato
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno)
1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 10-quater.
Approvato
(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati)
1. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n.296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.
ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.26.
Art. 12.
Approvato
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono prorogate per l'anno 2008.
3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
4. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, è inserito il seguente:
«Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o anche quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».
5. Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
EMENDAMENTI
12.4
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa per il personale dei comuni, a decorrere dall'anno 2008 nei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti il rapporto fra i dipendenti e i residenti non può essere superiore a 1/100. I comuni, che eccedono tale parametro, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto».
12.5
POLLEDRI, CASTELLI, LEONI, GALLI
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, dopo le parole: "la provincia di Varese" sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Lecco"».
12.6
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In deroga all'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2008 l'imposta sul valore aggiunto assolta dai comuni nell'acquisto di beni e servizi per lo svolgimento dei propri servizi istituzionali è detraibile».
Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 3,0 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
12.7 (testo corretto)
POLLEDRI
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 725 e 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si applicano alle società partecipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprietarie o gestiscano case da gioco autorizzate».
Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2008-2010.
12.10
ROSSI FERNANDO
Precluso dalla reiezione dell'em. 10.18
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli Enti locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare, nelle loro entrate correnti, nella misura massima del 10 per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell'Ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».
12.14
D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge n.448 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n.239, e successive modificazioni, e del valore attuale del rischio di credito eventualmente assunto dagli enti nel fondo di ammortamento associato ai titoli obbligazionari emessi o rinegoziati. Qualora le ristrutturazioni del debito si traducano in un allungamento della sua durata media finanziaria, la riduzione del valore economico-finanziario di cui sopra deve essere significativa, ovvero pari ad almeno al 2 per cento del valore finanziario delle passività estinte. La durata media del rifinanziamento non deve essere superiore al doppio della durata del debito attuale. Si precisa che la stessa non debba essere comunque inferiore ai cinque e superiore ai dieci anni"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12
12.0.1
TURIGLIATTO
Respinto
Dopo l'articolo 12,inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Stabilizzazione obbligatoria dei precari degli Enti locali)
1. Le previsioni di cui ai commi 557, 558, 562, 565 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificate dal comma 1 (emendato) dell'articolo 93 della presente legge si intendono valide anche per gli anni 2008/2010. Al comma 557 le parole: "possono fare riferimento" sono sostituite con le seguenti: "fanno riferimento". Al comma 558 le parole: "possono procedere" sono sostituite dalla seguente: "procedono". Per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale relativi all'applicazione di quanto previsto dal presente comma. A tutte le amministrazioni pubbliche non statali, che procedano in conformità ai principi di cui all'articolo 93 comma 1 (come modificato) della presente legge verrà corrisposto un contributo a carico del "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato. Per tali assunzioni si procederà in deroga alle previsioni di riduzione del personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».
Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della aabella A, rubrica del MEF.
12.0.4
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Ritirato
Dopo l'articolo 12,è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis.
(Riduzione dei componenti dei Consigli regionali)
1. All'articolo 2, della legge 17 febbraio 1968, n.108, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio regionale è composto:
di 70 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 30 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 20 membri nelle altre regioni"».
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)
1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.
2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.
3. La regione individua gli ambiti per la costituzione comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:
a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
4. I criteri dì cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali».
2. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal presente articolo.
3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:
a) capoluoghi di provincia;
b) costieri;
c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal presente articolo.
4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.
5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
6. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
EMENDAMENTI
13.1
COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI, SAPORITO
Respinto
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
13.6
DEL PENNINO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. Sono soppressi gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento per gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e di conseguenza i trasferimenti di cui all'articolo 34 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 sono ridotti dell'importo indicato al successivo comma 5.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano, concordandoli nelle sedi concertati ve di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal comma 1 e assegnano le funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali delle soppresse comunità montane e isolane ai comuni a unioni di comuni, o alla provincia. I soggetti cui sono assegnate funzioni e risorse delle disciolte comunità montane e isolane succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana o isolana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Unioni dei Comuni in misura non inferiore alla metà.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.
5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario e il fondo consolidato di cui all'articolo 34 comma 1 lettere a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, sono ridotti di euro 225.847.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse».
13.800
CASTELLI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, STIFFONI
Respinto
Al comma 1, copoverso «Art. 27», comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze:
2008:-10.000;
2009:-10.000;
2010:-10.000.
13.801
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Al comma 1, copoverso «Art. 27», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le presenti disposizioni non si applicano alle province montane» sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze:
2008:-2.000;
2009:-2.000;
2010:-2.000.
ORDINE DEL GIORNO
G13.100 (testo 2)
SANTINI, CASOLI, MANINETTI, STANCA, POSSA, PARAVIA, POLI, SARO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
impegna il Governo:
ad aumentare la dotazione del Fondo Nazionale della Montagna;
a finanziare IMONT o EIM secondo i livelli che hanno consentito a questo Istituto di garantire la sua operatività negli anni passati.
ad aumentare la dotazione a favore del Club Alpino Italiano contro il ridimensionamento a 60.000 euro proposto in Finanziaria.
ad inserire l'articolo 13 sulle Comunità Montane in una legge organica sulla montagna già presentata in Senato dal gruppo di Parlamentari amici della Montagna.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con la soppressione della premessa: «rilevata l'importanza sociale, economica ed ambientale della tutela delle zone di montagna, del loro sviluppo ordinato ed equilibrato;
considerata la condizione di svantaggio esistente in molte delle zone periferiche di montagna e la conseguente necessità di sostegno straordinario alla vita dell'uomo ed alle attività produttive, in particolare al turismo ed al suo indotto che coinvolge l'artigianato, il commercio, l'agricoltura eccetera;
verificata la scarsa consistenza delle misure finanziarie e degli interventi strutturali previsti dall'art. 16 della legge in oggetto, per quanto concerne il finanziamento del Fondo Nazionale per la Montagna;
preso atto del progetto di ridimensionamento dell'attuale sistema delle Comunità Montane, (art. 13) con l'esclusione di oltre cento di esse dalle funzioni fin qui esercitate e l'ulteriore esclusione di 1.978 comuni fino ad oggi classificati «di montagna»
preso atto della proposta di riduzione della dotazione del Fondo Ordinario delle Comunità Montane da 190 milioni di euro del 2007 a 66,8 milioni;
avuto conferma della volontà di soppressione deIl'Ente Italiano per la Montagna (ex IMONT) e dei suoi servizi di ricerca a vantaggio della montagna e degli enti che vi operano,»
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13
13.0.1
DEL PENNINO
Ritirato
Dopo l'articolo 13,è inserito il seguente
«Art. 13-bis.
1 Al quinto comma dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n.131, sono soppresse le parole: "dalle comunità montane e isolane".
2. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge 5 giugno 2003 n.131 sono soppresse le parole: "e comunità montane".
3. All'articolo 7, comma 1, quarto periodo, della legge 5 giugno 2003 n.131 sono soppresse le parole: "le comunità montane".
4. All'articolo 2, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "le comunità montane".
5. All'articolo 58, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "presidente e componente degli organi delle comunità montane".
6. All'articolo 66, del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "presidente o di assessore della comunità montane".
7. All'articolo 77, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane".
8. All'articolo 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "delle comunità montane".
9. All'articolo 79, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "ai presidenti delle comunità montane".
10. All'articolo 79, 3º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "delle comunità montane".
11. All'articolo 79, 4º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "delle comunità montane" e "presidenti delle comunità montane".
12. All'articolo 82, 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "il presidente della comunità montana" e "delle comunità montane".
13. All'articolo 82, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "e delle comunità montane".
14. All'articolo 82, 8º comma lettera c) del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "e delle comunità montane" e "o alla popolazione montana della comunità montana".
15. All'articolo 86, 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "per i presidenti delle comunità montane".
16. All'articolo 86, 5º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sopprimere le parole: "le comunità montane".
17. Sono altresì soppresse tutte le norme di legge statale incompatibili per l'articolo 13 della presente legge».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)
1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici».
2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».
3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:
«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle comunità montane»;
d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.» e il terzo periodo è soppresso.
4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di imcompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».
5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 48-bis e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
EMENDAMENTI
14.1
COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI, SAPORITO
Sopprimere l'articolo.
14.3
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - 1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali è demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».
14.1000 (già em. 14.0.4 1a parte)
PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI
Al comma 1, premettere il seguente:
«1-bis. all'articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: «di norma»,
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,»;
2) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";
3) il comma 4 è soppesso;
4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: «e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità»;
5) al comma 8, lettera e), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
6) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall'ufficio di presidenza dei consigli».
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis) all'articolo 234, comma 3, la cifra: "15.000" è sostituita dalla seguente: "300.000" e la parola: "assoluta" è sostituita dalle seguenti: "dei due terzi".
14.5
DEL PENNINO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1. L'articolo 17 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 è sostituito dal seguente:
"1-bis. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle furizioni delegate dal comune in corrispondenza di ambiti ottimali per le esigenze della cittadinanza in misura non superiore a cinque per i comuni aventi una popolazione fino a 500.000, non superiore a otto per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e non superiore a dieci per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
2. L'organizzazione, le funzioni e le modalità di elezione degli organi delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. Lo statuto può prevedere, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tale forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statuataria"».
14.900
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali e demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».
14.7
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'adeguamento dei propri statuti e alla soppressione delle circoscrizioni.».
14.11
DEL PENNINO
Ritirato
Al comma 2, lettera a),sopprimere le parole: «delle comunità montane e».
14.13
DEL PENNINO
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. L'articolo 83 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 è sostituito dal seguente: "I parlamentari nazionali o europei nonché i consiglieri regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo».
14.901
CICCANTI
Ritirato
Al comma 4, capoverso «Articolo 83», sopprimere il comma 1.
14.750
Il Relatore
Al comma 6, sostituire le parole: «comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30,» con le seguenti: «per ciascuna di quelle previste dagli articoli».
14.950
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Ritirato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».
14.800
IL GOVERNO
All'articolo 14, comma 8 sopprimere: «e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».
Nell'articolo 79, comma 4, quarto periodo sopprimere le parole: «e del comma9».
Conseguentemente, nell'articolo 96 nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
Ministero economia e finanze:
2008:-15.000;
2009:+313.000;
2010:+313.000.
Nella Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze - Fondi di riserva - Legge 468/1978 art. 9-ter:
-82.000.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14
14.0.4
PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI
V. emm. 14.1000 e 8-bis.1000
Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Ulteriori norme sulla riduzione dei costi impropri della politica)
1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: "di norma";
b) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,";
2) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";
3) il comma 4 è soppesso;
4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: "e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità";
5) al comma 8, lettera e), la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venticinque";
6) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata. alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall'ufficio di presidenza dei consigli".
c) all'articolo 234, comma 3, la cifra: "15.000" è sostituita dalla seguente: "300.000" e la parola: "assoluta" è sostituita dalle seguenti: "dei due terzi".
2. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".
3. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n . 233, è abrogato».
14.0.5
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"» .
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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248a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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VENERDI' 9 NOVEMBRE 2007 (Pomeridiana)
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Presidenza del presidente MARINI, |
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15, 43)
Stralcio dell'articolo 18-bis del testo proposto dalla Commissione (1817-undevicies)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14 ed il relatore ha espresso il proprio parere.
Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Legnini. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 14.1000, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, avevo anticipato un possibile parere favorevole relativamente al punto 3, numero 1). Questo parere lo revoco, perché vi è stata una non corretta interpretazione del testo. Quindi, sull'intero emendamento il parere è contrario, precisando, come ho già fatto, che una parte del punto 11 è già contenuta nel testo, in quanto l'avevamo recepita in Commissione proprio dall'emendamento Pastore.
Nel confermare tutti gli altri pareri espressi, le chiedo, signor Presidente, di poter presentare una precisazione al testo dell'articolo 14 riguardante la ripartizione del Fondo ordinario dei Comuni a seguito dell'intervento che facciamo con l'articolo 14 sul tema delle indennità.
Infatti, il testo, così come è formulato, pone a carico dei Comuni indistintamente la ripartizione dei risparmi, mentre invece la precisazione è che i risparmi vanno fatti gravare su quei Comuni nei quali si verifica l'anomalia. Quindi, non è una norma nuova in senso sostanziale, ma una mera precisazione del criterio di riparto di queste risorse, o meglio di questi tagli, perché di questo parliamo. Se lei me lo consente, farei questa precisazione.
PRESIDENTE. Relatore, mi deve chiarire il primo punto, perché dal carteggio che ho, sembrava che lei avesse proposto al senatore Pastore che con la soppressione di un comma o due della proposta da egli presentata, il parere sarebbe stato favorevole.
LEGNINI, relatore. Presidente, avevo prospettato l'accoglimento molto parziale dell'emendamento; revoco quella mia espressione di parere, perché l'emendamento dice una cosa diversa.
PRESIDENTE. Va bene, volevo solo capire.
L'altro mi sembra un chiarimento, non ho quindi obiezioni al riguardo.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, prima di esprimere i pareri, se lei consente e lo ritiene opportuno, vorrei illustrare sinteticamente l'emendamento 14.800 del Governo. Tale emendamento, come i signori senatori ricorderanno, è stato presentato al fine di trovare perfetta e puntuale compensazione anche degli effetti complessivamente stimati dal disegno di legge all'attenzione e dai relativi emendamenti approvati dalla Commissione sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che è stato nei giorni scorsi oggetto di dibattito, di attenzione e, infine, anche di un'apposita riunione della Commissione bilancio.
Ebbene, l'emendamento 14.800 si compone fondamentalmente di due proposte tecniche e di una modifica sostanziale. La prima parte propone di sopprimere la frase riportata tra virgolette del comma 8 dell'articolo 14 che, sulla base di un emendamento a suo tempo approvato dalla Commissione, apportava una rettifica alle norme sul patto di stabilità interno per escludere dalle stesse le opere cofinanziate dall'Unione Europea, a partire dall'anno 2009. Con questa proposta emendativa verrebbe a cadere tale modifica, riportando il testo alla sua versione originaria, così come contenuta nel disegno di legge finanziaria approvato dal Consiglio dei ministri.
La seconda parte, anch'essa tecnica, comporta una correzione al comma 4 dell'articolo 79 della norma con la quale si rendono più efficienti le operazioni di manutenzione degli immobili appartenenti al demanio dello Stato, per espungere da tale ambito di applicazione gli immobili detenuti da altri enti o organismi pubblici, così come individuati in un apposito elenco dell'ISTAT.
Infine, e questo è il vero e proprio emendamento, con riferimento all'anno 2008, si riduce la Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 15 milioni di euro, e con riferimento alla Tabella C, sempre alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Fondi di riserva, si riduce l'importo per 82 milioni. Ovviamente, le correzioni apportate alla Tabella A riguardano non solo la voce ora ricordata di 15 milioni, ma integrano la Tabella A per gli anni 2009-2010 di un importo pari a 313 milioni per anno, derivante dalle conseguenze apportate dalle due proposte tecniche che ho dinanzi ricordato.
Quindi, l'effetto complessivo dell'emendamento è, in particolare, quello di individuare, sulla base delle migliori stime, una piena compensazione che l'insieme delle norme contenute nel disegno di legge finanziaria produrrebbero negli anni 2008, 2009 e 2010 sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, quindi recependo in pieno l'indicazione che è stata data dalla Commissione bilancio, la quale a sua volta ha anche recepito la discussione approfondita che si è tenuta in Aula.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, il parere del Governo è conforme a quello appena espresso dal relatore e quindi è contrario, tranne che per l'emendamento governativo e per la correzione tecnica che è stata suggerita e illustrata poco fa dal relatore stesso.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.
TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TECCE (RC-SE). Signor Presidente, intervengo contro l'emendamento soppressivo 14.1 per due ragioni. Innanzitutto, il lavoro in Commissione ha integralmente sostituito il testo iniziale dell'articolo 14, acquisendo un tema per noi fondamentale, cioè che è giusto tagliare i costi impropri della politica ma non è possibile, in nome di ciò, tagliare le articolazioni e le risorse della democrazia. Nel testo del Governo venivano tagliati oltre 20.000 consiglieri comunali e, in realtà, in questo modo si limitava la soglia d'accesso, dando un colpo alla rappresentanza democratica delle minoranze. Al contrario, e noi perciò siamo d'accordo, l'emendamento approvato in Commissione e redatto dal relatore, certamente incide sui costi, il che è positivo, ma salva l'articolazione democratica.
Il mio Gruppo, tuttavia, ha una preoccupazione e la riflessione che voglio fare è proprio questa: perché il Governo è arrivato a una norma del genere senza un confronto preventivo con le autonomie con le quali, oltre che con la sua stessa maggioranza, si era limitato a concordare un taglio del 20 per cento relativo alla carta delle autonomie? In secondo luogo, vi è un indirizzo concordato, come ho detto, ed è perciò giusto non limitarsi ad aspettare la carta delle autonomie ma, ovviamente, qui ed oggi, bisogna vedere come è possibile ridurre i costi impropri della politica, che per nostra iniziativa sono stati ridotti anche con altri importanti emendamenti, per esempio quello che riguarda i tetti stipendiali.
Il tema è quello di evitare abusi, fare più commissioni di quelle che realmente si fanno, sedute, vincoli e questo è ben presente nel lavoro svolto in Commissione. Ci è sembrato anche giusto eliminare l'aspettativa per incarichi consiliari e non amministrativi. Avremmo però preferito, forse è una svista, che l'aspettativa fosse mantenuta per i Presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle grandi città metropolitane. Infatti, il Presidente di Cinecittà a Roma o di Scampia a Napoli è Presidente di un territorio che rappresenta una comunità di oltre 100‑150.000 persone, ed è inoltre importante che si sia difesa l'articolazione delle circoscrizioni sotto i 100.000 abitanti, rendendole a presenza volontaria.
Credo, quindi, da questo punto di vista, che sia giusto votare. Vogliamo segnalare che certamente, data la fretta con cui è stato svolto questo buon lavoro per risolvere il delicato problema posto dal Governo che a nostro avviso, lo ripeto ancora, era più un taglio della democrazia che dei costi, si potrebbe affrontare qualche problema tecnico che potrà essere corretto, magari in fase successiva, con la stessa riforma delle autonomie.
Inoltre, vorremmo porre un ulteriore tema di riflessione: noi siamo favorevoli che le competenze dei Consigli comunali siano valorizzate e vogliamo evitare che tutto si riduca, negli enti locali, a dare più potere ai Sindaci e alle Giunte. Per questo siamo stati d'accordo con la riduzione dei componenti delle Giunte delle città metropolitane, certo, va precisato, quando saranno finiti i mandati, e saremo sempre d'accordo, al di là dell'aspetto delle indennità e delle retribuzioni, a dare centralità al ruolo dei Consigli che sono diretta espressione della democrazia e che svolgono un ruolo di indirizzo e di controllo.
Nel caso dei Consigli comunali, il problema non è di raffrontarsi con cifre enormi, anche nelle grandi città: la retribuzione di un consigliere, che noi portiamo da un terzo ad un quarto del tetto massimo di quella del Sindaco, arriva al massimo a 1.800-1.900 euro lordi: non siamo quindi di fronte a questioni scandalose. Tuttavia, siamo stati d'accordo nel dare un primo segnale importante, però - lo ripetiamo ancora - in una funzione che eviti che in nome dei costi qualcuno riduca la democrazia e concentri il potere negli esecutivi e nei sindaci.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
VALENTINO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO (AN). Signor Presidente, le chiederei di prendere cortesemente atto del fatto che il senatore Buccico ed io ci siamo invano cimentati con questa macchina diabolica di rilevazione del voto: se avesse funzionato, avremmo votato a favore dell'emendamento 14.3.
PRESIDENTE. D'accordo. Ne prendiamo atto.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 14.1000, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
L'emendamento 14.900 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.5.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, come avevo già accennato nel corso della seduta antimeridiana, questo è un emendamento aggiuntivo e non sostitutivo del comma 1 dell'articolo 14. Se lei intende metterlo in votazione adesso, procederei con la dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Riguardando il comma 1, è stato inserito qui.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, vorrei allora richiamare l'attenzione dei colleghi, in particolare dei senatori Salvi e Villone, su questo emendamento che propone di limitare i consigli di circoscrizione ai Comuni con più di 300.000 abitanti. Stante la legislazione vigente, siamo in presenza di una situazione in cui i Comuni con più di 30.000 abitanti possono istituire consigli di circoscrizione ed infatti abbiamo 790 consigli di circoscrizione, con 12.541 consiglieri, e dei casi clamorosi.
Cito alcuni di questi casi clamorosi: Novara, con 100.000 abitanti, 13 circoscrizioni e 249 consiglieri (1 ogni 400 abitanti); Guidonia, con 68.000 abitanti, 9 circoscrizioni e 144 consiglieri (1 ogni 450 abitanti); Gorizia, con 35.000 abitanti, 10 circoscrizioni, 132 consiglieri (1 ogni 260 abitanti). Se non rappresenta uno spreco ed un costo inutile della politica questo fatto, non so quali altri possono essere individuati.
Ecco perché propongo di modificare l'articolo del testo unico degli enti locali relativo ai consigli di circoscrizione e di limitarne la possibilità di istituzione solo nei Comuni con più di 300.000 abitanti. D'altro canto questo corrisponde pure alla logica in cui furono istituiti i consigli di circoscrizione, che rispondevano all'esigenza di articolare forme di decentramento nei grandi Comuni, nelle aree metropolitane, nei Comuni capoluogo di Regione; poi abbiamo esteso tale possibilità in modo indiscriminato con i risultati che ho poc'anzi ricordato.
Ecco perché insisto per l'approvazione di questo emendamento, che certamente può rappresentare un contributo non marginale alla riduzione dei costi della politica. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Firrarello).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Del Pennino.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Gli emendamenti 14.7 e 14.11 sono stati ritirati.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 14.13, presentato dal senatore Del Pennino.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
L'emendamento 14.901 è stato ritirato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 14.750, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 14.980, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.800.
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, avevamo ragione ieri quando sostenevamo che c'erano seri problemi di copertura del famoso emendamento 3.2000. Mi richiamo simpaticamente al senatore Tecce che, come i vecchi avvocati, difende l'indifendibile e dice che non è successo niente. In verità, è successo tutto perché il Governo sulla scorta dell'intervento suo e nostro ha dovuto correggere la sua impostazione iniziale, tant'è vero che questa volta l'emendamento si fonda sull'allegato 7 della Ragioneria generale.
Direi, dunque - non uso mai parole roboanti - che questo è uno smentirsi clamoro del Governo. Ci aveva provato; non ci è riuscito. Questo è tutto. (Applausi dei senatori Polledri e Bonfrisco). Naturalmente se fosse soltanto un gioco tattico, sarebbe degno di una squisita discussione tra il sottosegretario Sartor, noi ed altri. In verità, queste cose sono il segno di una finanziaria che continua ad essere sempre più scoperta e cercherò adesso di dimostrare perché.
In ogni caso, il Governo questa volta ha dovuto coprire l'emendamento dei ticket e non per cifre poco significative. Questo emendamento dice esattamente che per il 2008, che è l'anno che ci importava, il Governo ha dovuto attingere ben 97 milioni di euro direttamente dalle tabelle, 200 milioni di euro dalle manutenzioni e 447 milioni di euro per gli oneri del cofinanziamento delle opere dei Comuni. Si tratta di cifre assai significative e, quando si diceva che era pesante la scopertura di quell'emendamento, l'opposizione aveva ragione e la sua ragione gli viene dall'interlocutore autorevole che è il Governo.
Signor Presidente e signor Sottosegretario, a questo punto, voglio proprio su questo emendamento continuare ad osservare che le ragioni di scopertura iniziali non dell'emendamento, ma della finanziaria assumono toni sempre più gravi. Voi vi domanderete il perché. Ebbene, non l'opposizione, ma un organismo autorevolissimo come l'Unione Europea certifica ormai che per il 2008 l'aumento del PIL è minore di quello previsto: nel DPEF - lo ricordo - era previsto all'1,7 per cento, nella Nota di aggiornamento all'1,5, oggi è certificato già all'1,4 per cento e non sappiamo come andrà a finire. Siccome la finanziaria era coperta interamente o per il 75 per cento sulle entrate è pacifico che la diminuzione della crescita del prodotto interno lordo crea un'ulteriore scopertura. Non c'è dubbio su questo.
Calibrata sull'1,5 della Nota di aggiornamento - e non so se era calibrata solo su questo o invece sull'1,7 - questa finanziaria è di nuovo scoperta. Manca lo 0,1 per cento del PIL. Non sembri, signor Presidente, lo 0,1 per cento del PIL qualche spicciolo; è qualcosa che cifra 1,5 miliardi di euro. Le scoperture sono, quindi, rilevanti. Questo ad ammettere che si mantenga il trend dell'1,4 per cento.
Se ciò dovesse diminuire, è evidente che questa finanziaria nell'anno prossimo porterà una considerevole scoperturae dunque la possibilità di nuove tasse per gli italiani.
Signor Sottosegretario, sono molto preoccupato. Il Governo è corso ai ripari con l'emendamento 14.800; questo emendamento che, sotto il profilo tecnico, è certamente corretto, e ciò dimostra quanto avevamo chiesto, si muove però in un quadro ancora abbastanza indefinito, perché quando parliamo dei 200 milioni delle manutenzioni lei sa meglio di me che si tratta di cifre che poi vedremo se si realizzeranno o meno. Se questi risparmi si trovano in un contesto di crescita minore, è molto più difficile ottenerli. Quindi, non soltanto la scopertura generale della finanziaria aumenta, ma anche questo emendamento riferito ai soli ticket, in un contesto declinante dell'aumento del prodotto interno lordo, presenterà margini di scopertura.
Viassicuro, signor Presidente e signor Sottosegretario, che già in sede di assestamento saremo attenti a verificare se queste coperture si sono esattamente realizzate o meno e di quanto non si realizzano in ragione di ciò che ho detto, cioè sia della crescita declinante, sia della non certezza della riduzione di alcune di queste grandezze.
Infine, nel merito, scherzando scherzando, abbiamo di nuovo inciso sull'unica cosasu cui non si deve incidere, la spesa per investimenti, perché - lo diciamo sempre tutti, maggioranza ed opposizione - è la spesa corrente che dobbiamo ridurre, non la spesa per investimenti. Noi invece per coprire spesa corrente utilizziamo spesa per investimenti per la parte maggiore, perché l'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione Europea riporta di nuovo una dura riduzione alla spesa per investimenti e questo naturalmente non fa bene, si riduce la spesa per investimenti per finanziare spesa corrente; un altro degli elementi che sottopongo all'attenzione della Presidenza e del Governo per chiedere che cosa stiamo facendo.
Attenzione, lo si fa non riducendo la spesa in conto corrente o in conto capitale dello Stato, ma la spesa in conto capitale degli enti locali, così che i Comuni in particolare e gli enti locali in generale si vedono ridotta la loro capacità di spesa per il conto capitale, che invece è ciò che serve in Italia. Infatti, o è vero che in Italia servono infrastrutture e investimenti o è vero che ci si muove in un contesto che si avvia al federalismo e quindi nella spesa per investimenti è importante quella degli enti locali, oppure non è vero, e allora dite bugie. Ma se fosse vero - ed è vero per molti Comuni ed enti locali - l'emendamento in esame li penalizza fortemente. Non solo, non c'è dubbio che penalizzando gli investimenti, penalizza il futuro.
La mia richiesta al Governo è ancora di modificare le coperture in conto capitale e di attingere - per questa parte si tratta di 440 milioni - al conto corrente che è stato distribuito in giro nel corso della finanziaria. Ripeto, non è uno sforzo sul piano tecnico; probabilmente è uno sforzo molto grave sul piano politico, perché i quattrini di spesa corrente distribuiti nel corso dell'iter del provvedimento sono attualmente il mastice (si chiamava così quella colla che usavano i calzolai per tenere unita la suola con le scarpe) per tenere insieme la maggioranza.
Non si capisce perché mai rigorosi custodi, come amano definirsi, della spesa pubblica, come il ministro Padoa-Schioppa, finanziano spese di conto corrente con spese in conto capitale e in maniera così incerta, mentre il prodotto interno lordo declina.
Per questa ragione, Presidente, chiediamo preliminarmente al Governo di usare il tempo ancora a disposizione per correggere e migliorare l'impostazione di questo emendamento sul piano del merito, al fine di sottoporlo di nuovo al nostro esame dopo avere ridotto le spese in conto corrente, e non finanziandole con le spese in conto capitale, per consentire una diversa valutazione.
In ogni caso, signor Presidente, le chiediamo di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per dare al Governo la possibilità di spiegarci, durante il percorso del disegno di legge finanziaria nell'Aula del Senato, se le sue previsioni di copertura, tutte impostate sulle nuove entrate, sono ancora valide, in una certificata situazione di declino del PIL per il 2008.
Signor Presidente, sono aspetti significativi, che pesano per miliardi di euro. Solo in questo modo, potremo svolgere un lavoro esatto e degno di quanto tutti insieme stiamo cercando di fare in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Inserendomi nel canovaccio dell'intervento del collega Azzollini, vorrei suggerire alla Presidenza, pur sapendo che ciò è irrituale, di imporre al Governo un'ulteriore riflessione sulla copertura di questo emendamento, che parte disgraziato in origine e arriva a conclusione con un esito veramente paradossale.
Per eliminare un'ingiustizia, un ticket sbagliato e improvvido, viene utilizzata una modalità di copertura che penalizza le spese virtuose per gli investimenti e le spese per il cofinanziamento degli interventi comunitari, con un danno gravissimo agli enti locali e alle Regioni, che maggiormente utilizzano tali stanziamenti. È francamente paradossale.
Nei giorni scorsi, lei, signor Presidente, su questo emendamento ha imposto, diciamo così, un supplemento di riflessione al Governo. Oggi questa copertura è tecnicamente ineccepibile, ma politicamente assurda. Le suggerisco pertanto un surplus di riflessione: utilizzi la sua autorevolezza perché il Governo mediti ulteriormente su questa copertura.
PRESIDENTE. Politicamente, ci sono dei limiti.
MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, mi sembra che il rimedio che è stato trovato sia peggiore del male, perché si tolgono risorse al Sud. Inoltre, dovremo tener conto delle dichiarazioni del commissario dell'Unione Europea Almunia.
Quanto avevamo sostenuto nei giorni scorsi circa la mancanza di copertura è ancora più evidente oggi, dopo che l'emendamento è stato riscritto. Ciò che ha testé affermato il collega Azzollini è completamente condiviso da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.800.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, l'altro giorno lei, molto responsabilmente, ha interrotto i lavori dell'Assemblea, quando siamo giunti a questo punto, perché non si poteva più sostenere una situazione nella quale operavamo al di fuori delle regole di buona amministrazione dello Stato. Avevamo quindi seri problemi dal punto di vista della legittimità a procedere da parte nostra. Giustamente, in quell'occasione, lei ha rinviato l'esame dell'emendamento in Commissione per le determinazioni necessarie.
Tuttavia, signor Presidente, non è che la situazione sia miglioriata, dal momento che la nuova copertura trovata non è irrilevante al fine degli equilibri finanziari del Paese. Si sta cercando di farci credere che questo è un problema di carattere meramente tecnico, mentre è di carattere finanziario rilevante. Per ottenere il risultato voluto, occorrerà aumentare il prelievo o tagliare altre spese. La copertura così determinata non avrà nessun livello di affidabilità nell'immediato.
Si possono compiere tutte le scelte politiche e maggioranza e Governo hanno senz'altro il diritto di fare quanto ritengono necessario. Si ritiene necessario abolire il ticket sulle prestazioni specialistiche perché si ritiene che questa sia una tassa ingiusta fatta pagare sulla salute dei cittadini? La si abolisca pure, ma si dica con chiarezza che queste spese saranno coperte con la fiscalità generale; non si dica, invece, che con questa finanziaria si riducono le tasse!
Un po' di chiarezza e trasparenza farebbero bene innanzitutto al Governo perché così potrebbe evitare di prendere quei brodini che, secondo il Presidente della Camera dei deputati, ogni tanto gli vengono somministrati.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, la ringrazio di avermi concesso la parola in quanto per Forza Italia è già intervenuto il collega Azzollini.
Ritengo doverosa una brevissima serie di considerazioni perché questa nuova copertura è relativa a una vicenda che in questi giorni ha occupato il dibattito politico sulla contrapposizione e sulla non condivisione in finanziaria di una norma del Governo, attenente alla proroga dell'esenzione dei ticket sulle prestazioni sanitarie.
Si è a lungo discusso sul fatto che la Ragioneria generale non avesse vidimato e bollinato quell'emendamento e quella copertura; infine, il dato è emerso in tutta la sua macroscopicità in occasione della presentazione della relazione tecnica della Ragioneria. Abbiamo interrotto i nostri lavori, siamo tornati in Commissione bilancio e il Governo ha infine presentato una nuova coperture perché, effettivamente, le censure e le preoccupazioni manifestate da parte dell'opposizione erano state confermate da un dato oggettivo.
Bene, la nuova copertura, presentata in Commissione bilancio quella sera, conferma che la copertura non c'era; quindi, viene proposta una nuova copertura attraverso la scelta di sottrarre disponibilità finanziarie agli investimenti per gli Enti locali. Ma, proprio attraverso un appesantimento della finanziaria, si erano trovate in Commissione bilancio le somme per approvare tante norme, volute dai colleghi di maggioranza, per definire interventi territoriali di microinteresse e accontentarli all'interno dei loro collegi e dei loro territori.
Quindi, per soddisfare le esigenze dei colleghi di maggioranza, le coperture in Commissione bilancio si sono trovate correttamente. Invece, quando si tratta d'individuare risorse per esentare dal pagamento del ticket i cittadini italiani, allora si impone ai Comuni di tagliare investimenti e interventi per il miglioramento del territorio!
Signor Presidente,vorremmo che ci si rendesse conto di ciò! I soldi, se disponibili, andavano indirizzati subito su questo tipo di intervento e non su altri tipi di interventi microsettoriali a pioggia, che sono serviti soltanto per consentire alla Commissione bilancio di esaurire i suoi lavori senza mal di pancia all'interno della maggioranza. Questo è un fatto politico che io ritengo di dover denunziare in quest'Aula, perché i soldi, se disponibili per i microinterventi, a questa esigenza dovevano essere destinati!
Le somme per l'esenzione del pagamento del ticket, invece, non dovevano essere individuate sottraendole alle risorse dei Comuni per investimenti volti a migliorare il territorio! Rendetevene conto e assumetevi questa responsabilità davanti al Paese! (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Voglio fornire un chiarimento all'Aula. Siamo in una fase molto avanzata dei nostri lavori, vi è molto ancora da fare e i tempi si stanno esaurendo.
Ho fatto un'eccezione concedendo la parola al presidente Schifani, ma la mia regola è che parli, secondo il Regolamento, un solo senatore per Gruppo. Se chiede, però, la parola un Presidente di Gruppo, io la concedo, come nel caso del senatore Schifani.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, il mio non era un invito; comunque, lei ha facoltà d'intervenire.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, intervengo solo per dire che su questo argomento di violento significato antimeridionale l'UDC ha già parlato abbondantemente e sono lieto che ora siano molti i colleghi che si pongono questo problema.
Mi auguro che la maggioranza si renda conto che questo emendamento non può essere approvato. Lo avevamo detto molto tempo fa e ne abbiamo parlato a lungo: è un violento intervento antimeridionale.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intanto registriamo che quelle dell'opposizione, che sono state oggetto di dileggio da parte della maggioranza, non erano chiacchiere ma, in realtà, erano un presidio delle prerogative del Parlamento.
Adesso sono stati trovati i soldi a danno degli enti locali e, a nostro giudizio, questa copertura potrebbe anche essere insufficiente. Attendiamo il parere del Presidente della Repubblica sulla sua regolarità.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.800, presentato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. L'emendamento 14.950 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 14, nel testo emendato.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.4 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.5.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.0.5, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato l'emendamento 15.800, successivamente ritirato.
Procediamo alla votazione dell'articolo.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
Ricordo che l'emendamento 15.0.1 è stato ritirato.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.2 tratta della soppressione delle prefetture. Allo stato, il parere è contrario. (Applausi ironici dal Gruppo LNP).
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.2.
PIROVANO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO (LNP). Signor Presidente, «Proporre, in Italia ed in qualche altro Paese di Europa, di abolire il "prefetto" sembra stravaganza degna di manicomio. Istituzione veneranda, venuta a noi dalla notte dei tempi (...). L'Italia nuova, preoccupata di rinsaldare le membra disiecta degli antichi ex-Stati in un corpo unico, immaginò che il federalismo fosse il nemico ed estese il sistema prefettizio anche a quelle parti d'ltalia, come le province ex-austriache (...). Si credette d'instaurare libertà e democrazia e si foggiò lo strumento della dittatura». Queste parole, signor Presidente, le prendo a prestito dal primo presidente della Repubblica italiana, Luigi Einaudi, che nel 1944, firmandosi Junius, come spesso faceva, ha parlato di come sia terribilmente sbagliato pensare di coniugare democrazia e prefetti.
Noi, caro Presidente, siamo profondamente scontenti e addirittura offesi che esistano ancora delle cariche in Italia che impongono di chiamare "eccellenza" un dipendente dello Stato, che nelle cerimonie parla per ultimo, mettendo sotto di sé tutte le persone che vengono democraticamente elette a rappresentare i cittadini nel territorio, dai sindaci ai Presidenti di Provincia, ai Presidenti di Regione.
Noi dubitiamo fortemente, signor Presidente e colleghi, che una democrazia possa avere ancora questo tipo di carica, perché da una parte dà ai cittadini il diritto di eleggere la propria rappresentanza e dall'altra il Governo centrale manda sui territori dei dipendenti che non hanno nessun altro merito, se non quello di essere la longa manus del Ministero e del centralismo, come se da viceré supplissero al potere di un sindaco che fa parlare in consiglio comunale il segretario e il segretario illustra quali sono i programmi e persegue coloro che non seguono i suoi programmi. Questo, oltre ad essere assolutamente contro la dignità di ogni cittadino, non può assolutamente permettere la crescita di una classe politica che possa finalmente portarci alla libertà e al federalismo.
Sprono pertanto i colleghi, di qualsiasi parte siano, a smetterla di essere succubi delle "eccellenze".
Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.(Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pirovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.0.2, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 16.3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.300.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.300, presentato dal senatore Franco Paolo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.6.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.6, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 16.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 16.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 17 è stato stralciato.
Passiamo quindi all'esame dell'articolo 18, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 18.3, 18.5, 18.4, 18.8 e 18.10.
Sollecito poi l'accantonamento dell'emendamento 18.12. Poiché si tratta di un tema che ha un certo rilievo, vorremmo chiedere al Governo di meglio approfondirlo.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Per poter poi accogliere la richiesta di approfondimento del relatore circa l'emendamento 18.12, indubbiamente ben meritevole, concordo con il suo accantonamento.
PRESIDENTE. Senatore Pistorio, lei è d'accordo ad accantonare l'emendamento 18.12, a sua firma?
PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'emendamento 18.12 è pertanto accantonato come emendamento aggiuntivo.
L'emendamento 18.1 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 18.3.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 18.3, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori, fino alle parole «tra le parti».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.3 e l'emendamento 18.5.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.4.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, che propone un intervento a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente, come viene chiesto da molte associazioni dell'ambiente cattolico. Immagino che non sarà neanche questo il momento e che rimanderete a miglior data.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.4, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. L'emendamento 18.7 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.8.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.8, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.10.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.10, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ricordo che l'emendamento 18.12 è stato accantonato come aggiuntivo.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 18.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame della proposta di stralcio S18-bis.1, che invito il presentatore ad illustrare.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, prendo la parola per manifestare il profondo dissenso dei Popolari-Udeur sulla disposizione introdotta in Commissione che prevede l'istituzione del registro speciale dei simboli e dei contrassegni di partito e la relativa disciplina.
A nostro avviso, l'introduzione di questa norma nel disegno di legge in esame rappresenta un'evidente forzatura per la mancata corrispondenza della stessa rispetto ai contenuti propri della legge finanziaria.
L'articolo 11, comma 3, lettera i-bis) della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), infatti, annovera tra i suddetti contenuti le norme che comportano aumenti o riduzioni di spesa, con l'esclusione di quelle di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, come quella contenuta proprio nell'articolo 18-bis.
La necessaria delimitazione dei contenuti della manovra economica è un'esigenza espressa in più di un'occasione anche dal Capo dello Stato per porre fine all'invalsa e scorretta prassi della finanziaria intesa quale contenitore omnibus.
Nell'attesa di un'indispensabile riforma delle norme di legge e regolamentari che presiedono alla definizione del bilancio dello Stato, la verifica dei contenuti e le relative decisioni di buon senso sono ora rimesse agli organi competenti delle Camere ed in particolare alla Presidenza.
Pertanto, la proposta che i Popolari-Udeur intendono sottoporre all'Assemblea è quella di procedere allo stralcio della norma in questione proprio a causa dell'assoluta estraneità della stessa rispetto alla legge finanziaria.
A sostegno di questa affermazione, è l'attuale collocazione della normativa vigente, contenuta proprio nelle leggi relative alle varie consultazioni elettorali: l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati; l'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 recante norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario; l'articolo 11 della legge n. 18 del 1979 relativa all'elezione dei membri del Parlamento europeo, e così via dicendo.
Certamente la nostra intenzione non è quella di chiudere un confronto sulla disciplina dei simboli o dei contrassegni di partito, ma di affrontarlo nella sedes materiae opportuna che è la riforma della legge elettorale.
Dunque, la necessità è di procedere ad un confronto serio ed approfondito su un tema delicato che presenta seri risvolti di ordine costituzionale, andando a toccare i princìpi della nostra democrazia rappresentativa.
Un confronto ben diverso da quello svolto dalla Commissione che frettolosamente ha approvato l'emendamento a firma Ripamonti, peraltro inammissibile per tutte le ragioni sopra esposte. Il presentatore, responsabilmente, avrebbe dovuto procedere al ritiro della proposta emendativa, poiché foriera di molteplici dubbi di incostituzionalità e sospetti che dietro siffatta operazione si celino movimenti oscuri di partiti che vogliono assicurarsi per legge posizioni di esclusività a discapito di altri.
Chiedo, pertanto, l'accoglimento della proposta di stralcio in oggetto.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ritengo che ci si trovi dinanzi ad una norma che, secondo il mio modesto parere, non avrebbe a monte dovuto entrare in una finanziaria, trattandosi di un tema estremamente delicato quale quello dell'utilizzazione dei simboli dei partiti e l'utilizzabilità nei momenti elettorali; l'avrei vista meglio in un testo di riforma elettorale, ordinamentale e non di carattere economico. Devo confessarle il mio stupore quando ho trovato tale testo introdotto nella manovra. Però l'abbiamo, siamo chiamati a discuterne e vorrei evidenziare all'Aula come l'argomento sia estremamente e politicamente rilevante e delicato.
Mi accingo, signor Presidente, a formularle - a lei, ma naturalmente anche al relatore - una richiesta (è chiaro che, avendolo nel testo, l'Aula prima o poi dovrà pronunciarsi su questo argomento) di accantonamento del testo, perché, secondo il mio modesto parere, così come è formulato, mantiene dei profili di pseudoincostituzionalità.
Da un lato, infatti, nella sua prima formulazione obbedisce ad un'esigenza condivisibile: quella di risolvere in maniera giuridica e normativa il problema della concorrenza, dell'abuso di un simbolo similare e, quindi, della confusione nei confronti dell'elettore in presenza di simboli che possono, appunto, essere confusi. Quindi, la prima parte dell'articolo 18-bis è condivisibile perché obbedisce ad un principio alto e nobile: la non superficialità in quella che dev'essere la logica della trasparenza della proposta dei partiti.
Dall'altro lato, nella seconda parte, lo stesso articolo pone vincoli all'utilizzazione del simbolo in relazione alla presenza di quel movimento in Parlamento.
Allora, signor Presidente, sono due tematiche estremamente delicate che andrebbero meglio integrate l'una con l'altra perché sono portatrici, a mio avviso, di due temi completamente diversi. Ripeto: il primo punto è condivisibile; l'altro andrebbe approfondito meglio perché, addirittura, la norma prevede che un simbolo non può essere utilizzato, se non in presenza di un intero Gruppo presente in uno dei due rami del Parlamento, quindi, devolve sostanzialmente ai Regolamenti di Camera e Senato la possibilità dell'utilizzazione del simbolo, perché in relazione a cosa dice il Regolamento della Camera e cosa il Regolamento del Senato in funzione del numero minimo perché possa essere rappresentato, è come se dessimo una delega ad altri. Però, ripeto, l'articolo è portatore nella sua prima parte di un tema forte, che condividiamo e nel quale ci troviamo.
Pregherei, allora, il relatore e i colleghi di concedersi un momento di riflessione per una migliore elaborazione del testo perché in questo modo, così come è formulato, presenta dubbi secondo me anche di palese costituzionalità.
Noi non ci sottrarremo al voto e dall'assumere le nostre responsabilità, però, premesso che si tratta di un tema che era meglio non trovare in finanziaria, riteniamo che uno sforzo collegiale da parte di tutti noi, maggioranza e opposizione, per poter riuscire a scrivere una norma, come si suol dire, a quattro mani, obbedirebbe alle regole di trasparenza della politica che i cittadini ci chiedono. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Colleghi, mettiamo ordine tra le due richieste secondo il Regolamento del Senato. C'è una proposta di stralcio illustrata dal senatore Barbato, ma la richiesta di accantonamento, avanzata dal presidente Schifani, essendo sull'ordine delle votazioni, ha la precedenza.
Il Presidente, considerata la norma che dice che possono parlare un oratore a favore e uno contro e compreso il rilievo della questione, è favorevole a dare la parola ad un rappresentante per Gruppo. Mi sembra di capire infatti che questo argomento, almeno per la mia sensibilità, coinvolga molto l'attenzione.
Pertanto, proporrei all'Aula di dare la possibilità ad un rappresentante per Gruppo di intervenire per cinque minuti e quindi, concluso questo giro, di passare alla votazione.
RUSSO SPENA (RC-SE). Ma non è necessario!
PRESIDENTE. Lo so, ma si dà il caso che la sensibilità dell'Aula non si possa rapportare ad uno, due o tre senatori. Chi si trova al mio posto vede meglio tale sensibilità. Quindi, grazie per il consiglio, ma confermo ciò che ho detto. (Applausi dal Gruppo UDC e della senatrice Rebuzzi).
Tutti i Gruppi che vorranno intervenire avranno cinque minuti di tempo a disposizione, dopo di che si passerà al voto della proposta di accantonamento avanzata dal presidente Schifani e, a seconda di ciò che accadrà, passeremo o meno alla votazione della proposta di stralcio del senatore Barbato.
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, le chiedo scusa, avevo chiesto la parola prima della sua decisione. Così come in altri casi, ad esempio per l'articolo 17 e per altri emendamenti, si è ritenuto di accantonare un articolo o un emendamento, non vedo perché in questa circostanza non si possa accantonare l'emendamento senza aprire un dibattito all'interno dell'Aula. Mi parrebbe una scelta di buonsenso, in sintonia con quanto è stato fatto fino ad ora.
Devo aggiungere che io sottoscrivo completamente ciò che ha testè detto il collega Schifani, quindi è una decisione che mi pare si possa prendere tranquillamente, come già capitato per articoli precedenti.
PRESIDENTE. Senatore Matteoli, io so che in questo caso non c'è un orientamento, come capitato in tutte le altre occasioni, di larghissima condivisione. La situazione è diversa e quindi, anche se avrei preferito ascoltarla prima, la decisione che ho preso mi pare la più saggia, avendo ascoltato l'orientamento dei Gruppi.
Passiamo quindi alla discussione sulla richiesta di accantonamento formalizzata dal senatore Schifani. Ricordo che ha facoltà di parlare un rappresentante per Gruppo per cinque minuti.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Boccia Antonio). Senatore Boccia, il senatore Manzione sa bene quel che vuole fare.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, in effetti, avevo chiesto di intervenire sullo stralcio, mentre invece siamo nella fase dell'accantonamento. Comunque, non ho difficoltà, se non per la diversità di vedute che a volte si registra all'interno del Gruppo che ci ospita, rappresentando io, come tutti sanno, l'Unione democratica.
Colleghi, voglio dire con grande chiarezza, rispetto all'articolo 18-bis che è al nostro esame, che comprendo le ragioni profonde che hanno indotto i presentatori dell'articolo a prospettare al Senato una soluzione come quella nello stesso contenuta. Tuttavia, al di là delle ragioni non scritte (che possono essere comprese), noi abbiamo l'obbligo di misurarci con un testo che, signor Presidente, è assolutamente impresentabile.
Mi dispiace dirlo, ma il testo introdotto con l'articolo 18-bis è una norma ordinamentale e come tutte le norme ordinamentali non ha alcun diritto di accesso in una legge finanziaria. Basterebbe, per fugare ogni dubbio, scorrere anche superficialmente il testo delle novelle introdotte in Commissione bilancio che gli Uffici, con la solita grande disponibilità e professionalità, hanno predisposto per cogliere (con il garbo solito agli Uffici), fra le righe, l'annotazione che siamo al cospetto di una norma che non avrebbe diritto di cittadinanza formale all'interno della materia che stiamo trattando.
Ma è impresentabile solo perché è una norma ordinamentale? No, sarebbe poca cosa. È impresentabile perché siamo al cospetto di una materia tipicamente elettorale e quindi sensibile, che non può assolutamente essere trattata in maniera così superficiale come inevitabilmente, con l'inclusione all'interno di un articolo della legge finanziaria, accadrà. Ed ancora, signor Presidente, è impresentabile perché si tratta di una norma fotografia.
Invito i colleghi che non l'hanno fatto a leggere l'articolo 18-bis, che ci tocca tutti perché riguarda la vita, la politica e la democrazia del nostro Paese. È una norma-fotografia, dalla quale si evince solamente un dato: una tutela per chi è già dentro al Palazzo ed una assoluta preclusione per tutti coloro che invece, anche sulla base di un precetto costituzionale, che non mi risulta essere stato soppresso, attendono ma aspirano, vogliono mettere in campo delle iniziative politiche.
È incostituzionale, ancora, perché c'è una limitazione assoluta dei diritti dei singoli a partecipare e dei diritti delle associazioni partitiche e perché è una norma protezionistica di una specie dell'esistente. Invitavo i colleghi a leggere la norma, perché è strutturata in maniera molto semplice: all'interno dei 7 commi, che costituiscono l'articolo 18-bis, esiste una parte che richiama "chi può autorizzare alla presentazione dei simboli" e per stabilirlo si fa riferimento non soltanto alle elezioni politiche, ma anche alle elezioni amministrative ed europee. C'è un assioma, signor Presidente, di questo tipo: chi oggi è in Parlamento e ha un Gruppo può depositare un simbolo (e questa sarebbe poca cosa), può depositare una denominazione precisa (e questo è un argine che diventa invalicabile e un confine insopportabile per la democrazia) e dopo questo deposito, che è limitato soltanto a quei pochi che siedono oggi in Parlamento e versano in alcune condizioni, il responsabile legale del Gruppo che ha depositato potrà autorizzare gli altri ad utilizzare "democratico", "socialista" o tutti quegli altri termini che appartengono storicamente alla cultura politica italiana.
Signor Presidente, la cosa più assurda è che all'interno di questo percorso ad ostacoli, che vuole tutelare soltanto l'esistente, c'è anche una limitazione che collide con il buon senso, perché prevede che siano autorizzati a depositare i simboli coloro i quali hanno un Gruppo adesso e hanno deliberato 90 giorni prima che la norma entri in vigore, quindi 90 giorni prima del primo gennaio 2008, il che significa che avrebbero dovuto deliberare di voler fare questa cosa un mese e mezzo fa.
Come è possibile immaginare che un diritto indisponibile, come la possibilità di concedere di fare politica a chi ritiene di organizzarsi in un partito, in un movimento, in una associazione, debba passare sotto questa forca caudina?
Mi lasci concludere, signor Presidente, perché le abnormità sono ancora molte.
PRESIDENTE. Guardi, che lo sto facendo, però, veda di arrivare ad una stretta.
MANZIONE (Ulivo). Spendo le ultime parole per un concetto che mi sembra ancora più grave.
Questa proposta e impraticabile perché la norma diventa mercantile e pericolosa. Il meccanismo che immagina la norma fa in modo che soltanto il responsabile legale di chi ha depositato il simbolo potrà autorizzare gli altri: ci si rende conto di come quelli che verranno domani, per poter fare politica utilizzando una parte di simbolo o di denominazione, dovranno soggiacere alle decisioni, alle pressioni o ai ricatti di quelli che già sono dentro?
Signor Presidente, questo non solo per le elezioni politiche sarebbe poca cosa, ma anche per le elezioni amministrative, perché siffatto meccanismo a cascata - lo ripeto - si applica anche alle elezioni amministrative.
Allora, non c'è problema rispetto alla violazione del Regolamento, la violazione della Costituzione è enorme, ma - signor Presidente, la affido a lei - la violazione del buonsenso è assolutamente insopportabile. Questa norma collide contro tutti i principi di ragionevolezza che un Parlamento civile come il nostro non può tollerare in maniera assoluta. (Applausi del senatore Biondi).
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, indubbiamente l'argomento al nostro esame è delicato, come hanno sottolineato anche altri colleghi. Tale articolo era un emendamento del relatore alla finanziaria, ma sicuramente interpreta - e per la prima volta forse in ritardo - il sentimento di molti parlamentari; comunque, nel momento in cui si arriverà al voto, grazie a questo dibattito, si registreranno dei miglioramenti rispetto alle conseguenze.
Va peraltro sottolineato il grande ritardo del Parlamento nell'impedire una cosa semplice che spiace che il presidente Schifani abbia complicato un po' il senatore Manzione del tutto, con interpretazioni che sottintendono non so quali tentativi o pensando ad un possibile passaggio non costituzionalmente corretto che riguarda questo articolo.
La questione è assolutamente semplice e corretta. Basti pensare alle ultime elezioni che ci sono state nel nostro Paese e al simbolo della Lega presentato nella Regione Lombardia, che ha concesso la vittoria, all'ultimo minuto, per via dei voti andati ad un simbolo falsificato rispetto ad un'altra forza che in quella stessa Regione ha raccolto un grande consenso, inchiodando la vittoria su una parte politica che probabilmente non avrebbe preso quei voti se l'elettore avesse riconosciuto realmente da che parte si collocava. Pensiamo, alla rovescia, al voto di quegli elettori dei Verdi che si sono confusi nella cabina elettorale non votando per un movimento che conosco da 25 anni, ma per un partito simile nel simbolo, ma diverso nell'organizzazione e nella linea politica.
Perché, allora, il Parlamento rispetto a questo imbroglio è così in ritardo? Perché si difende ancora, e con tale forza, l'imbroglio? Questo è il punto politico. Forse c'è ancora qualcuno che vuole presentare simboli consimili nelle prossime - per qualcuno immediate - elezioni per mettere all'incasso l'immagine di qualcosa che è nella testa della gente, ma che non gli appartiene?
Questo è il vero problema del quale dovremmo discutere senatori Schifani, Storace e anche Manzione. Se non altro, questo articolo - ringrazio il relatore per averlo presentato - solleva la problematica che, come vedete, ha avuto subito i suoi effetti: questa mattina, con centinaia di migliaia di euro di chissà chi, sono state comprate varie pagine di giornali costosissime per dire delle balle.
Questo Parlamento si può difendere oppure è anticostituzionale? Si può senz'altro migliorare questa norma, ma qualcuno deve aprire il dibattito su questa vicenda. Addirittura si sostiene - come ha fatto da ultimo il collega che mi ha preceduto - che non si può affrontare una materia del genere all'interno della finanziaria. Allora, collega Manzione, perché avete presentato tante cose che non avrebbero dovuto essere presentate nella finanziaria, perché non c'entrano nulla con fattispecie eguali a quella in questione, come ad esempio il dimezzamento del numero dei consiglieri comunali? Quella non è materia elettorale, visto che si dimezzano i Consigli comunali d'Italia? Allora, perché protesta per questa norma e non per quella? Anche lei ha un secondo pensiero? L'esigenza di spianarsi la strada per fare qualcosa di simile a quello che c'è?
Presidente, questa è una cosa realmente seria che, in qualche modo, mette in pericolo la Costituzione. Concludo dicendo ai più eminenti - io non sono un eminente giurista, ma una persona semplice che capisce e vorrei che capiste anche voi che siete tanto eminenti - che qui dentro sono presenti dieci Gruppi parlamentari, forse 15 simboli. Sono, quindi, disponibili in tutto il Paese circa 50 milioni di simboli. Chi vuole restringere attraverso un emendamento che costringerebbe gli elettori a non trovare più il proprio simbolo? Nessuno. Non è vero, è vero il proprio contrario. Ci sono 50 milioni di simboli disponibili; sicuramente non devono essere disponibili i simboli dei DS, di Alleanza Nazionale o della Democrazia Cristiana perché, se non si è d'accordo con questo, allora si è tutti nell'imbroglio e nella confusione.
Soltanto questo volevamo dire e dimostrare e vorremmo, votando mercoledì su questo articolo... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, è un pezzo che ha finito il tempo a sua disposizione. Prego, concluda.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Siamo d'accordo con l'accantonamento, ma vorremmo concludere mercoledì, magari migliorando questo articolo, ma senz'altro votandolo.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, tenterò di motivare perché ho presentato questo emendamento in Commissione bilancio, che poi é stato votato da tutti i membri della stessa, ad eccezione del rappresentante dell'Udeur.
Vorrei ringraziare sia il relatore che il Governo che si erano rimessi al voto della Commissione, proprio perché stiamo trattando una materia che è eminentemente di prerogativa del Parlamento.
Intervengo con alcune motivazioni e sono contento di farlo prima che il Governo e il relatore esprimano il loro parere in Aula perché poi, in piena libertà e con senso di responsabilità, questo ramo del Parlamento si esprimerà sulle proposte presentate.
Presidente, noi siamo perché questa materia venga accantonata. Se è vero che ci sono motivi che potrebbero giustificare il miglioramento della norma, l'accantonamento serve a questo.
Perché abbiamo proposto questa norma? Intanto noi riteniamo che questa sia una norma di trasparenza e di moralizzazione del sistema politico italiano. Abbiamo proposto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito. Per quale motivo bisogna tutelare, in particolare in questo momento, i simboli e i contrassegni di partito? Si dice che questa tutela già esiste; certo, esiste, ma in parte ed è molto difficile l'ottenimento del risultato, perché bisogna far ricorso alla commissione elettorale centrale e al TAR. Molte volte le sentenze arrivano quando la campagna elettorale è già iniziata; ci sono sentenze che prevedono riammissione di simboli e altre che prevedono la revoca di simboli quando la campagna elettorale è già iniziata, quindi, intervenendo in modo distorto e sbagliato sulla stessa campagna elettorale, provocando confusione nell'elettorato.
Il secondo motivo deriva dal fatto che nel nostro Paese si vota, sia per le elezioni amministrative, sia per le elezioni regionali, sia per quelle politiche, ad eccezione delle elezioni per il Parlamento europeo, con il sistema maggioritario. È diventata prassi nel Paese - ed è questo l'elemento di moralità - presentare in un polo o nell'altro dei simboli che si assomigliano, in questo modo creando confusione nell'elettorato e cercando di portar via quei voti sufficienti per vincere, perché con questo sistema basta un voto in più per vincere e prendere il premio di maggioranza, come è successo del resto in alcune competizioni elettorali.
Quindi, questa è una forma di moralizzazione, per avere la garanzia che non possano essere utilizzati simboli simili o a volte persino uguali a simboli già presentati; ripeto, è una forma di moralizzazione.
C'è un terzo motivo: siamo in una fase di passaggio del sistema politico. Certo, qualcuno sostiene che magari questo passaggio è troppo lungo, tuttavia, siamo in una fase di passaggio, una fase in cui si va da un sistema ad un altro. Ci sono forze politiche che si stanno aggregando, forze politiche che si mettono assieme formando nuovi soggetti politici; questo processo produce aggregazioni e, nello stesso tempo, disarticolazioni. Ci sono state piccole scissioni; ci sono, anche in questo ramo del Parlamento, persone elette in una lista che escono e formano un altro soggetto politico, se non ancora un soggetto elettorale. Quindi, signor Presidente, c'è l'esigenza di garantire che non ci sia un uso distorto dei simboli.
Se non c'è la garanzia della tutela, ancora una volta i simboli possono essere usati in modo distorto nella competizione elettorale, laddove i cittadini hanno il diritto di esprimersi con tutte le informazioni, con tutta la chiarezza e con tutta la trasparenza. È questo il motivo vero delle norme che sono state presentate. Se ci sono motivi di approfondimento e di chiarificazione, di miglioramento della norma, non ho problemi; probabilmente, occorre una scrittura migliore del comma 3 dell'articolo 18-bis. Se c'è questa esigenza, allora è giusto accantonarlo.
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, è oltre il tempo consentito. Concluda, per favore.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, è la seconda volta che intervengo sul disegno di legge finanziaria.
PRESIDENTE. Per questo motivo le ho già dato un minuto in più, ma non si preoccupi.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Il mio Gruppo ha ancora più di un'ora di tempo a disposizione.
Presidente, mi auguro che in questo ramo del Parlamento ci sia, e credo che sarà così, un voto responsabile e trasparente. Ritengo che questa sia una norma di moralizzazione e di trasparenza.
È opportuno che il Senato inizi ad affrontare l'argomento: questo ci darebbe la garanzia che si procede nella giusta direzione. Ripeto, si tratta di una norma di moralizzazione e di trasparenza. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Stefani).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Presidente, onorevoli colleghi, il mio sarà un intervento esclusivamente di carattere procedurale. Nel merito della questione, condivido totalmente le considerazioni svolte dal collega Ripamonti: siamo in presenza di una disposizione legislativa che tende alla trasparenza e alla moralità del procedimento elettorale. Questo è il dato di fondo. Ovviamente, come tutte le disposizioni, anche quella in esame può essere scritta in modo diverso, migliore, e l'accantonamento consente appunto una riflessione sulla scrittura del testo.
Il Gruppo UDC è favorevole all'accantonamento. Non avremmo avuto alcuna difficoltà a votare, fin d'ora, a favore dell'articolo, ma non poniamo difficoltà, se l'accantonamento serve per una riflessione più approfondita da parte dei colleghi. Eravamo e restiamo contrari a ogni ipotesi di stralcio.
Faccio presente al collega Barbato, che ha presentato la proposta di stralcio, che la saggia decisione del Presidente di far votare l'accantonamento non impedisce che la proposta di stralcio possa essere ripresentata, quando discuteremo nel merito.
Anticipo quindi che l'UDC è contrario allo stralcio e favorevole all'accantonamento. Ripeto, avremmo votato a favore anche in questo momento dell'articolo, perché condividiamo l'opinione del collega Ripamonti. Sulla base di una lunga esperienza elettorale e politica, possiamo dire che si tratta di una norma moralizzatrice e che consente maggiore trasparenza, in una fase delicatissima della nostra vita democratica, parlamentare e rappresentativa.
Da questo punto di vista, l'UDC è favorevole alla proposta che il Presidente ha avanzato di votare, per ragioni procedurali, dapprima la proposta di accantonamento. Siamo favorevoli all'accantonamento e voteremo contro lo stralcio, se tale proposta verrà ripresentata. (Applausi dal Gruppo UDC).
PETERLINI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Presidente, parlerò una volta sola e non interverrò un'altra volta sullo stralcio.
Condividiamo la necessità di una migliore tutela dei simboli, di una migliore tutela e regolamentazione della presentazione delle liste, che è strettamente connessa all'attività politica, alla quale bisogna garantire la massima libertà di espressione democratica.
Ci sembra però che questo tema debba essere approfondito bene, in una sede che ha già ha messo in cantiere i lavori su questo tema; mi riferisco alla Commissione affari costituzionali, che sta cercando, con grande impegno, sia pure con difficoltà, di mettere a punto una nuova legge elettorale. Quella è la sede giusta per parlare della protezione dei simboli, delle modalità con cui si riconoscono i Gruppi parlamentari e della protezione della libera espressione delle forze democratiche.
In questo momento, debbo riconoscere che anche noi abbiamo difficoltà a capire quali conseguenze abbia la formulazione al nostro esame. Do ragione al presidente della Commissione bilancio, Morando, il quale afferma che la disposizione è attinente alla manovra finanziaria, perché c'è un introito di 5.000 euro per ogni lista che presenta il simbolo e i simboli sono migliaia, per cui c'è un risvolto finanziario. Tuttavia, mi sembra sia un passeggero nascosto in questa finanziaria.
Il tema è veramente degno di approfondimento. Pur condividendo completamente le considerazioni svolte dagli esponenti del Gruppo dei Verdi a favore della regolamentazione di questa materia, ritengo che non sia questa la sede più appropriata.
FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMISANO (Misto-IdV). Presidente, devo riconoscere, per una questione etica, che dalla discussione finora svolta risulta del tutto evidente che sono stati trattati argomenti completamente diversi da quelli che devono essere affrontati con una legge finanziaria.
Quella notte, ero fra coloro che, superficialmente, non hanno approfondito e ostacolato la stesura di questo articolo. Credo di aver commesso un errore per il semplice motivo che non credo sia questo il metodo attraverso il quale dare risposte a questioni, pur legittime, poste in questa Aula sia dagli amici del Gruppo dei Verdi che da quelli che, a qualunque titolo, si richiamano alla tradizione democratico cristiana.
Di questo stiamo discutendo, cioè di una questione ben diversa da quella che gli italiani attendono da parlamentari che discutono la finanziaria. Io sono decisamente favorevole allo stralcio di questa norma, che trova giusta collocazione in quel cantiere, secondo la definizione dal senatore Peterlini, apertosi sulla norma elettorale. Un Paese forte, rispetto a problemi oggettivi che pure esistono e sono stati citati, non ricorre alla forza di chi è nel Palazzo (magari previgente perché 90 giorni prima ha compiuto atti giuridicamente rilevanti), ma affronta con serenità le questioni nella sede propria dove si discute della riforma elettorale, cioè quella politica. Questo esalta il ruolo delle forze politiche.
Se agissimo diversamente, avvalendoci del fatto che alcuni di noi oggi sono qui nel Palazzo e possono approvare (mi si passi il termine forte, ma non offensivo) una norma ad usum Delphini, incorreremmo in quella parte di popolo attenta a tali questioni che ci dice che quando siamo dentro siamo bravi a tutelarci.
Credo che commetteremmo un errore ad usare questo sotterfugio e che sarebbe molto meglio affrontare nella sede naturale una discussione che ritengo legittima. In conclusione, alcune posizioni forti scaturiscono dalla inesatta lettura del testo che, a mio avviso, non pregiudica irrecuperabilmente altri partiti che vogliano competere. A me preme accertare ed affermare che noi dobbiamo trovare le soluzioni ai quesiti posti nella sede politica.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, sono favorevole allo stralcio, perché continuiamo a sostenere che è tempo di finirla con le finanziarie omnibus, ma poi torniamo sempre sul luogo del delitto.
Questa norma è contenuta nella finanziaria in ragione delle entrate che vi saranno. Tralasciando il fatto che, personalmente, sono contrario a queste entrate, esiste un documento molto importante, denominato Costituzione repubblicana, in base alla quale in questo Paese l'associazione in partiti è libera.
Mi sembra, invece, che i proprietari del Palazzo facciano di tutto per studiare una nuova legge elettorale "Erode", di modo che «chi è dentro è dentro, e chi è fuori è fuori» e non possono nascere altre formazioni politiche in grado di mettere in discussione questo sistema di potere.
Al riguardo, si può essere d'accordo oppure no, ma io credo che la democrazia vada perseguita e che la Carta costituzionale sia ancora valida.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare in dissenso dal suo Gruppo la senatrice Pellegatta. Ne ha facoltà.
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo, a nome anche della senatrice Palermi e del senatore Tibaldi, per dire che siamo contrari all'accantonamento di questo articolo e favorevoli allo stralcio per tante ragioni. La più importante è che tale articolo tratta di un tema assolutamente non attinente alla legge finanziaria. Un tema difficile che riguarda la vita democratica e l'organizzazione del sistema politico e che richiederebbe una riflessione assai più profonda nell'ambito del testo delle leggi elettorali. Nel merito, poi, l'articolo contiene tratti di illiberalità ai limiti dell'incostituzionalità. (Applausi del senatore Barbato).
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, non è consueto, ma mi consenta innanzitutto di ringraziarla per aver fatto parlare i senatori anche se questo mi costa trenta secondi; credo, però, che lei abbia preso una decisione saggia. Tenterò di contenere al massimo i miei argomenti, ma parlo anche a nome di una forza politica che nasce domani e rischia di morire dopodomani. Questo è inaccettabile e lo dico con tutta la disponibilità alla discussione.
Noi abbiamo tentato di seguire con coscienza i lavori della finanziaria; ora ci ritroviamo con questo testo e non vi è nessuno che ne prenda le difese. Meraviglia anche me che sia stato considerato ammissibile. Quanto detto dal presidente Formisano mi fa accapponare la pelle: non ce ne siamo accorti, evidentemente, per il lavoro, non sto dicendo per malafede.
Presidente, si può mettere la democrazia nella legge finanziaria? La Commissione affari costituzionali non deve discutere questo? Credo che sia una questione importante, seria.
Non voglio ripetere l'argomento del senatore Manzione: io le dico che sono favorevole allo stralcio. Noi - anche se siamo in tre e vi è una discussione in corso - probabilmente non parteciperemo alla votazione sull'accantonamento unicamente per una forma di rispetto per i colleghi e soprattutto per il collega che l'ha proposta, il presidente Schifani, perché non vogliamo arrivare ad una rottura. Però - Santo Cielo! - la leggiamo questa norma?
Ma se la legislatura, nonostante la nostra e sicuramente la mia volontà, durerà fino al 2011 e si formeranno altri Gruppi parlamentari, non potranno partecipare alle elezioni perché qui c'è il limite dei 90 giorni? Ma chi l'ha scritta questa norma?
Poniamo l'assurdo che non passino né lo stralcio, né l'accantonamento e che si voti questa norma: precludiamo a questo Parlamento di formare altri Gruppi parlamentari se no non si partecipa alle elezioni, e tutto questo nonostante non ci sia una legge che regolamenta i partiti.
Scusi, Presidente, ancora due sole osservazioni e concludo, perché lei ha avuto molta pazienza, anzi farò una sola osservazione che ne collega due: qual è la grande ipocrisia in questa questione? Come viene dichiarato ammissibile l'emendamento? Inizialmente, abbiamo ricostruito, non si poteva fare, in quanto norma ordinamentale: mettiamo i 5.000 euro. Ne legga la motivazione: questi 5.000 euro che devono dare i partiti concorrono ai saldi di finanza pubblica, al recupero del disavanzo.
Allora non è vero che vogliamo ridurre i partiti! Li vogliamo aumentare, perché almeno lo Stato recupera risorse. Ma non è ridicolo tutto questo? Questo trucco non è ridicolo? Nei saldi di finanza pubblica si recupera il deficit perché ogni partito versa 5.000 euro (quindi 50.000, se sono dieci, o 100.000, se sono venti). Dobbiamo quindi incentivare il numero dei partiti, non ridurlo, cioè, si fa il referendum senza aprire le urne: lo si fa qua, durante la finanziaria. Credo che questo sia uno scandalo, Presidente!
Infine, visto che ho usato la parola "referendum", può darsi che questo sia davvero un errore (e mi sono consultato al riguardo con gli ottimi funzionari del Senato), ma c'è un dubbio: il referendum non è ammesso, in questo Paese, sulle leggi di bilancio. Ebbene, non è che inserire questa disposizione in finanziaria è un trucco per impedire che, per la prima volta, sui partiti possa pronunciarsi il popolo attraverso un referendum?
Se voglio sottoporre a referendum questa norma, che dà soldi allo Stato - 5.000 sporchi euro! - come faccio, Presidente? Credo che lei abbia la potestà di dichiarare inammissibile l'emendamento, perché si tratta di una questione grave.
Detto questo, per la lealtà che mi caratterizza verso la coalizione, che spero non mi voglia espellere, ci limiteremo a non partecipare al voto sulla proposta del senatore Schifani per rispetto verso il presidente Schifani, ma non ci chiedete di mettere la gola sulla ghigliottina!
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Presidente, mi scusi, il tempo di questo intervento va a computarsi sul tempo a nostra disposizione?
PRESIDENTE. Sì, senatore Castelli, va computato, mi dispiace.
CASTELLI (LNP). Allora rinuncio ad intervenire.
CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, onorevoli colleghi, trovo veramente avvilente, mentre è aperto un ampio e interessante dibattito sulla finanziaria, parlare di materia che ha una sua esclusiva e preminente valenza elettorale.
È un gravissimo vulnus alle funzioni proprie della Commissione affari costituzionali del Senato. Infatti, mentre la Commissione affari costituzionali del Senato si occupa di riforma elettorale, si interviene, in maniera maldestra, ammettendo nel testo della finanziaria un articolo, peraltro inserito in Commissione, che è un vero e proprio colpo di mano ed un attentato alla democrazia del nostro Paese, al libero esercizio del gioco politico perché quando, in questo modo, si provvede ad introdurre surrettiziamente norme di chiusura rispetto alla libera partecipazione ad una competizione elettorale, significa perpetuare le logiche vere di una casta parlamentare, di una simbologia che si esalta attraverso il connotato vetero-politico che impedisce anche la costruzione e la partecipazione di nuovi soggetti politici.
Ecco perché rinnoviamo al Presidente del Senato di rinverdire la sua potestà, anche in altre circostanze espressa e manifestata. Rientra nelle sue proprie competenze dichiarare inammissibile l'articolo della finanziaria e riconsiderare il problema nel più ampio contesto riformatore in corso di ragionamento nella Commissione affari costituzionali del Senato.
Questo lo dico perché la scorciatoia pericolosa che può intervenire in presenza di un atto di testardaggine ed anche di miopia politica significa preparare l'abbrivio ad una crisi della maggioranza con connotati e pulsioni di tipo partitocratico che impediscono un confronto serio e limpido tra i partiti, soggetti della stessa maggioranza. Quindi, come Popolari-Udeur, proponiamo che il punto venga stralciato e diventi parte essenziale di un procedimento all'interno della Commissione affari costituzionali. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur).
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Rotondi, per il suo Gruppo ha parlato il senatore Cutrufo; magari potrà intervenire dopo, sulla votazione della proposta di stralcio, adesso è già intervenuto il suo Capogruppo.
ANGIUS (Misto-CS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANGIUS (Misto-CS). Signor Presidente, penso che potremmo essere tutti d'accordo con lo spirito che ha animato l'iniziativa del senatore Ripamonti e quella di tanti altri colleghi, cioè l'esigenza di avere una semplificazione nella registrazione dei simboli elettorali e di improntare ad una forte trasparenza e moralizzazione questo atto politico ed istituzionale, che ha un peso ed una rilevanza enormi nella vita democratica del nostro e di ciascun Paese.
Penso, però, anche che possiamo essere tutti quanti d'accordo su una considerazione ovvia ed elementare, cioè che questa è una norma che cambia la legge elettorale. È cioè una norma tipica della legge elettorale stessa tant'è vero che con questa norma la si cambia.
Cari colleghi, non ne voglio fare una questione di lana caprina sull'ammissibilità di questo emendamento così rilevante ed importante. Però, secondo me, una riflessione che veniva poco fa accennata, se non sbaglio, da parte del senatore Schifani, non è priva di fondamento.
Questa è una materia, data anche la specifica e particolare contingenza politica che vive il nostro Paese, di estrema delicatezza e che va affrontata con quella cautela, attenzione e sensibilità democratica che, secondo me, deve essere propria di tutti noi.
Nell'articolo aggiuntivo proposto vi è e poi nello specifico una norma che riguarda la registrazione esclusivamente - viene detto - di quei simboli di forze o movimenti politici rappresentati in uno dei due rami del Parlamento da un Gruppo parlamentare.
Faccio loro notare che in primo luogo, come è del tutto il evidente, la legge demanda ai Regolamenti parlamentari di Camera e Senato perché questi possono essere diversamente articolati e quindi dare eventuale facoltà ad una forza politica di presentarsi con quel determinato simbolo.
In secondo luogo, credo che questa norma, così definita, crei una difficoltà pressoché insormontabile per nuove forze politiche a presentarsi con un determinato nuovo simbolo alle elezioni politiche. Per esempio, se dovessimo andare al voto domani mattina (la questione non riguarda soltanto piccole forze politiche), il nascente o nato Partito democratico non si potrebbe presentare alle elezioni con tale denominazione.
In terzo luogo, la questione che va sottolineata è molto semplice. Signor Presidente, noi siamo nel Senato della Repubblica. Si dà il caso che nella Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica sia in corso di discussione la modifica della legge elettorale. Ciò posto, quale occasione più vicina, quale argomentazione più stringente vi potrebbe essere per non indurre allo stralcio di questa norma e per non trasmetterla alla Commissione affari costituzionali, dove è in discussione la nuova legge elettorale?
Questo lo dico, signor Presidente, perché mi sembra del tutto congruo che questa materia, ripeto, così rilevante e delicata, non sia affrontata nel contesto di una già travagliata legge finanziaria, nel corso della quale stiamo esaminando tanti problemi e tante questioni. Certamente, tale questione mi sembra estranea alla materia fondamentale, quella finanziaria, che qui stiamo discutendo.
Per tale ragione, sono favorevole alla proposta di stralcio dell'articolo 18-bis. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur e del senatore Rossi Fernando).
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo soltanto per chiederle di illustrare bene all'Assemblea la situazione, perché in molti colleghi penso ci sia un po' di confusione. Vorrei solo chiarire che noi adesso voteremo la proposta di accantonamento della proposta di stralcio S18-bis.1, avanzata dal presidente Schifani. Vorrei che lei lo ribadisse. Poi, se verrà approvata la proposta di accantonamento, della proposta di stralcio si riparlerà lunedì o martedì; altrimenti, si passerà alla votazione della proposta di stralcio presentata dal collega Barbato.
PRESIDENTE. Senatore Boccia Antonio, lei ha fatto così bene il Presidente illustrando le due posizioni; mi associo.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, vorrei chiederle la cortesia di illustrare lei la situazione, perché si potrebbe pensare che la mia sia un'interpretazione di parte.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, vorrei anticipare l'espressione di un parere favorevole alla proposta di stralcio del senatore Barbato, per le ragioni che sono state diffusamente illustrate da diversi colleghi e che non riprendo. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur).
Ritengo che non sia il caso di accantonare questa norma, perché la discussione si è svolta. Credo che il convincimento ormai si sia formato. Per tale ragione, sono contrario alla proposta di accantonamento e favorevole all'approvazione della proposta di stralcio. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur).
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, desidero esprimere un parere conforme a quello del relatore, in quanto, per le considerazioni ascoltate, appare più adeguato trattare questi temi nell'ambito della discussione di altri provvedimenti legislativi, quali, ad esempio, quelli che riguardano la riforma della legge elettorale.
FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, preannuncio che il nostro Gruppo voterà contro la proposta di accantonamento e a favore della proposta di stralcio S18-bis.1.
PRESIDENTE. Colleghi, come richiesto dal collega Boccia e com'è naturale, riepilogo la situazione. La proposta incidentale, avanzata dal senatore Schifani, ha avuto la prevalenza. Abbiamo discusso la richiesta di accantonamento della proposta di stralcio che ora voteremo.
Dispongo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Se la richiesta di accantonamento verrà approvata, lunedì o martedì decideremo al riguardo. Se verrà respinta, passeremo immediatamente alla votazione della proposta di stralcio, così come è stata presentata dal senatore Barbato.
CICCANTI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, le chiederei, se possibile, di comunicare all'Aula il risultato numerico della votazione.
PRESIDENTE. Lo farò senz'altro, senatore Ciccanti.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di accantonamento della proposta di stralcio S18-bis.1, avanzata dal senatore Schifani.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti |
305 |
Senatori votanti |
304 |
Maggioranza |
153 |
Favorevoli |
150 |
Contrari |
154 |
Il Senato non approva.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, data la delicatezza della prossima votazione, mi permetto di chiederle una sospensione dei lavori dell'Aula di dieci minuti.
PRESIDENTE. Dieci minuti al Presidente di un Gruppo non si negano.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 17,52).
Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S18-bis.1.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei stigmatizzare il fatto che quella che esce dalla Commissione è una norma evidentemente e patentemente ordinamentale, a cui viene posta la patetica foglia di fico dei 5.000 euro per poter in qualche modo costruirne l'ammissibilità, anche se era evidente che fosse inammissibile. D'altro canto, noi la condividiamo nella ratio perché ci sono troppe «liste patacca» durante le elezioni e questa è una piaga assolutamente da eliminare.
Vorrei capire, però, cosa è successo alla maggioranza che, nel giro di poche ore, vota questa norma in Commissione, poi viene in Aula e, attraverso una rivoluzione copernicana, si sveglia e vota contro. Potevate evitare di farci perdere tempo, lo dico soprattutto al relatore, anche lui colpito sulla strada di San Paolo, anzi in questo caso forse di San Clemente, dato che abbiamo sentito tutti, in quest'Aula, minacciare sfracelli che poi puntualmente non avvengono.
Io capisco che magari in Commissione bilancio si vota di notte e non si è molto presenti a se stessi, ma vi chiederei per lo meno di cercare di mantenere una certa coerenza - mi rivolgo soprattutto alla maggioranza - in modo da evitare di perdere tempo. (Applausi dal Gruppo LNP).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, durante il dibattito su questa finanziaria abbiamo assistito a tanti atteggiamenti che francamente hanno dall'incredibile. Abbiamo assistito a colleghi senatori che hanno presentato degli emendamenti che hanno sottoscritto e su cui poi hanno votato contro, e questo non è capitato una volta sola, ma più volte in questi tre giorni di dibattito e di votazioni.
Ora c'è questo 18-bis, un articolo che è stato presentato in Commissione da parte della maggioranza, di cui la stessa maggioranza viene in Aula a chiedere lo stralcio. Avevamo tentato di trovare una soluzione, chiedendone l'accantonamento, in modo da poter avere due o tre giorni di tempo per vedere se trovavamo un punto d'incontro su un articolo che certamente non c'entra assolutamente con la finanziaria.
Nella precedente legislatura, il Presidente della Repubblica non avrebbe mai firmato norme di questo tipo; in questa legislatura non lo sappiamo, perché il provvedimento ovviamente non è ancora stato inviato al Quirinale, ma di questa norma, che non c'entra assolutamente niente con il provvedimento, che però è stata ammessa e votata in Commissione e portata in Aula, ora si chiede lo stralcio.
Di fronte a questo atteggiamento, francamente non ce la sentiamo nemmeno di esprimere un voto: pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale non parteciperà alla votazione. Decida la maggioranza, così come ha fatto nel presentarla in Commissione, decida pure di stralciarla, ora, e vedremo poi in quale provvedimento vorrà ripresentare questo articolo che oggi, dopo averlo proposto, chiede che non sia più discusso e che venga stralciato dalla finanziaria stessa.
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il senatore Ripamonti per aver presentato questo emendamento. Nella storia di questo Parlamento, il senatore Ripamonti resta il primo che ha osato sfidare la casta, quella vera, che è quella che siede qui, viene eletta con liste, fa politica, ma si è rifiutata (dal 1946 ad oggi) di normare l'unica associazione non riconosciuta di rilevanza costituzionale che non ha alcuna norma che la regoli: i partiti politici.
Dopodiché, la casta è brava e quindi oratori brillanti ci hanno spiegato che questa norma (che non era null'altro che una norma anticontraffazione applicata alla politica) diventava una norma liberticida solo perché istituiva un registro - si badi bene - che non impediva al cittadino di presentare un simbolo e di vincere le elezioni scendendo in campo, come Berlusconi: infatti, un cittadino che ora sta facendo kermesse in tutta Italia e che decidesse di scendere in campo e di fondare un partito, lo potrebbe fare, nessun senatore Ripamonti potrebbe fermarlo.
L'emendamento Ripamonti, votato all'unanimità dai membri non ancora ricattati della Commissione, quell'emendamento, votato unanimemente da tutte e due le coalizioni, si limitava semplicemente a impedire che un cittadino che intendesse fondare un partito potesse rubare il simbolo ad un partito già presente in Parlamento. Questo era tutto. Ma la casta, rappresentata al massimo livello da alcuni oratori, ha stabilito che questa norma non si deve fare.
Cosa resta, per difendersi? Signor Presidente del Senato, io guardo da quella parte e vedo uomini che non sono certamente sostenitori della mia linea: vedo il presidente Colombo e il presidente Scalfaro, con cui tante polemiche abbiamo avuto in questi anni. Mi permetta, signor Presidente, ma se io leggo sul «Corriere della Sera» che il partito che loro hanno servito per una vita esiste e presenta il simbolo storico addirittura sottraendolo ad un partito mio alleato ma non sempre amichevole, come l'UDC, e una denominazione come quella di questo Gruppo parlamentare; se penso che le elezioni politiche sono state vinte da una Lega fasulla, che ha rubato 80.000 voti alla Lega Nord e ha portato la sinistra al Governo; se penso che noi stavamo per vincerle battendo la Lega fasulla con un partito dei Verdi fasullo che la coalizione di Berlusconi aveva associato a sé, penso: ma, ragazzi, io Forcella l'ho frequentata, perché prima di andare all'università ci andavo a comprare qualcosa a buon mercato, però, ho l'impressione che questa è diventata la Forcella d'Italia, perché qui siamo di fronte ad un tentativo di perpetuare l'imbroglio e voi vi trincerate nei colloqui privati dietro il ricatto di Mastella.
Allora, domando al ministro Mastella: ma quale diritto rivendica alla sua maggioranza, di rubare il simbolo a Casini? Che passiamo da Forcella al furto delle banane?
Ragazzi, questa volta mi associo... (Commenti dai banchi della maggioranza. Applausi dal Gruppo UDC). Ma sì, dico "ragazzi" perché vi voglio perdonare benevolmente. (Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. Senatore Rotondi, non esageriamo, la prego.
ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Colleghi senatori, ci stiamo rendendo complici di un imbroglio, che lasciamo tutto a voi perché i senatori della Democrazia Cristiana abbandonano l'Aula e non parteciperanno al voto. (Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC).Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo UDC rimarrà in Aula e voterà contro lo stralcio per una ragione molto semplice.
Già all'inizio del mio precedente intervento, che era procedurale, ho dichiarato che se fossimo passati al merito avrei affrontato il merito, ho anticipato soltanto l'apprezzamento per l'iniziativa del collega Ripamonti, ritenendola moralizzatrice e trasparente. Confermo questa idea: le affermazioni dei colleghi Rotondi e Matteoli rendono evidente che si trattava e si tratta di una norma moralizzatrice e trasparente.
Per queste ragioni, non ci interessa l'esito dello voto: abbiamo votato a favore dell'accantonamento e siamo stati sconfitti, voteremo contro lo stralcio e saremo sconfitti, ma è una posizione dignitosa e ferma e la manterremo perché le battaglie continuano soprattutto sulla base di posizioni comprensibili. (Applausi dal Gruppo UDC).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI).Signor Presidente, il mio tentativo - che è stato bocciato dall'Aula, ne prendo atto - era finalizzato soltanto a cercare, sia pure nel giro di poche ore, di trovare una composizione tra due tematiche scritte non perfettamente, seppur portatrici di esigenze sulle quali si poteva anche legiferare.
Ritenevo prevalente e più degna di attenzione la tematica afferente l'introduzione di norme più rigorose finalizzate ad evitare la contraffazione del simbolo, cioè che potessero essere presentati simboli similari ad altri presenti e si potesse indurre l'elettore in errore in relazione al voto che esprimeva chiamato in cabina elettorale.
Questo non è accaduto e quindi ci troviamo dinanzi ad una norma che, così com'è scritta, effettivamente contiene dei punti meritevoli di modifica sostanziale e mi riferisco, in particolar modo, alla seconda parte. Così non è stato, prendiamo atto della volontà dell'Aula, ma anche noi non ce la sentiamo di partecipare al voto su una scelta della quale la maggioranza si deve assumere l'intera responsabilità. La maggioranza ha bocciato la nostra richiesta di approfondimento per migliorare la norma, la maggioranza è chiamata quindi a prendere atto pubblicamente della sua volontà di tornare indietro su una scelta che aveva portato avanti in Commissione.
Sono temi delicati, avevamo provato a trovare una composizione nei limiti del possibile: mi spiace, signor Presidente, che in finanziaria si sia potuto impegnare più di un'ora di tempo per il dibattito su un argomento che meritava sicuramente notevole attenzione in ambito diverso rispetto a quello della manovra finanziaria.
Non parteciperemo al voto perché assistiamo ad un atteggiamento schizofrenico della maggioranza, che propone l'argomento in Commissione con un emendamento di un collega della maggioranza e in Aula poi forse prende atto di aver sbagliato o forse viene contraddetta al proprio interno da situazioni trasversali che la portano alla paralisi (probabilmente qualche alleato essenziale che magari alza la voce per ottenere lo stralcio; lo abbiamo capito abbondantemente questa mattina). A questo gioco non ci stiamo e nemmeno al voto. (Applausi dal Gruppo FI).
MORSELLI (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORSELLI (Misto-LD). Signor Presidente, sinceramente noi siamo ragazzi, ma non ragazzini: non cadiamo in certe trappole; capiamo bene le cose. Questo testo è improponibile e, quindi, noi coerentemente voteremo per lo stralcio.
Se l'UDC, come tutta la Casa delle Libertà, fosse uscita e non avesse partecipato al voto, anche noi saremmo usciti per coerenza, rispetto e solidarietà di coalizione. Così come stanno le cose, credo che ognuno possa fare legittimamente le proprie scelte e noi coerentemente resteremo in Aula e voteremo a favore dello stralcio. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).
BIANCO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, la questione sollevata con riferimento alla proposta di stralcio e ripresa negli interventi dei colleghi sin qui intervenuti è certamente vera e reale.
C'è un deficit nell'ordinamento giuridico del nostro Paese che riguarda anzitutto la disciplina dei partiti politici; c'è un deficit che riguarda la materia delle elezioni primarie; c'è un deficit che riguarda la questione relativa ai simboli dei partiti. Proprio per tale ragione sono state depositate in questa legislatura ed in questo ramo del Parlamento numerose proposte di legge da parte di colleghi.
La Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha avviato l'esame - ascoltando, tra l'altro, una relazione molto apprezzata dal punto di vista anche tecnico del collega Fisichella che riguarda alcuni di questi aspetti - che credo sia necessario e doveroso che la Commissione riprenda subito dopo la legge finanziaria, in concomitanza naturalmente con l'esame anche della riforma della legge elettorale. Trovo che sia quello il luogo più opportuno: la Commissione affari costituzionali. È quello l'ambito in cui una questione così vera, delicata e complessa va approfondita. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, volevo rispondere a una sconnessione lessicale - spero - del collega Rotondi, come ex ragazzo democristiano per quanto mi riguarda. Non sono io che sono entrato nelle vostre controversie. Io sto soltanto legittimando quello che ha detto con acutezza, da ultimo, il presidente Bianco e cioè che ritengo che questa materia, in base a qualsiasi prassi parlamentare, esula dalle vicende del bilancio. 5.000 sporchi euro non possono legittimare il diritto di intrapresa di qualsiasi cittadino italiano che voglia realizzare un consorzio di associazione per realizzare una forma di partito.
Questa è la democrazia; credo che questo debba essere anche lo spunto che doveva dare a lei un minimo di cautela rispetto alle parole che ha pronunciato e per le quali dovrebbe chiedere scusa.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo per dichiarare la non partecipazione al voto da parte dei senatori del Gruppo dei Verdi e per chiedere al Governo e al relatore un impegno preciso perché ci sia la possibilità di riprendere queste questioni in altra sede. Spero che ciò avvenga all'interno dell'esame della legge di riforma elettorale perché, Presidente, il tema che abbiamo posto è di trasparenza e di moralizzazione, come ho cercato di spiegare nell'intervento precedente. È un tema che serve prima di tutto al popolo sovrano e agli elettori, perché quando si taroccano i simboli si fa danno alla democrazia.
Vogliamo che questo tema venga risolto e ci dispiace che qualcuno in quest'Aula, per contrastare questa iniziativa, abbia persino detto che la stessa era finalizzata a impedire che altri potessero costituire altri partiti con nuovi simboli. Questa è stata un'argomentazione pretestuosa che noi rifiutiamo. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per alcune precisazioni che sono state sollecitate da vari interventi.
Ricordo innanzitutto che la proposta proveniva da due senatori di entrambi gli schieramenti; in secondo luogo, faccio presente che il relatore e il Governo si rimisero alla Commissione; in terzo luogo, tutti i Gruppi - anche quelli che oggi dicono che non va bene - hanno votato a favore: mi riferisco ad Alleanza Nazionale, Forza Italia e quanti altri; in quarto luogo, l'accoglimento dello stralcio non nega il problema che è stato sottolineato efficacemente dal senatore Ripamonti, ma lo rinvia ad altra sede, ovvero alla riforma della legge elettorale o ad altro provvedimento legislativo.
Così stanno le cose e ci tenevo a precisarlo.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di stralcio S18-bis.1, presentata dal senatore Barbato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 18-bis costituirà un disegno di legge autonomo n. 1817-undevicies dal titolo: «Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale».
Ricordo che l'articolo 19 è stato stralciato.
Passiamo all'esame dell'articolo 20, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
COSTA (FI). Signor Presidente, per analogia di materia, mi permetto di dire brevemente che l'emendamento 20.8, da noi presentato, muove dalla necessità di adeguare la retribuzione al Servizio sanitario nazionale del costo di una patologia, quella della chirurgia della cataratta, che nel tempo è divenuta sempre più costosa a motivo del maggior costo dei materiali applicati per questa patologia.
Probabilmente oggi non sarà possibile risolvere questo argomento, ma la Ministro della salute, che è presente, vorrà prendere - occorrendo - buona nota perché nei tempi e modi dovuti, in altra sede, ma con solerzia, si possa favorevolmente accogliere questa proposta per consentire al Servizio sanitario nazionale di essere ristorato dei maggiori costi che si sono avuti nel corso dell'ultimo periodo.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,15)
D'ALÌ (FI). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 20.11, premettendo che la Rubrica dell'articolo aggiuntivo contenuto nell'emendamento dev'essere integrata con la parola "Italia" dopo la parola "Urban" e che nel testo devono essere cassate le parole "del Mezzogiorno".
Vorrei sottolineare ai colleghi che finalmente, in questo disegno di legge finanziaria, che ha visto solo emendamenti a favore di Comuni male amministrati e in soccorso dei disastri degli enti locali, si tratta di un emendamento che invece vuole premiare i Comuni che hanno ben utilizzato i finanziamenti governativi. Il "Programma Urban Italia", infatti, fu introdotto dalla legge finanziaria per il 2001, la legge del 23 dicembre 2000, n. 388, ed è stato puntualmente utilizzato dai Comuni beneficiari - sono 20 Comuni in tutta Italia, sparsi su tutto il territorio nazionale - che hanno usato i fondi, rendicontato fino all'ultimo centesimo quei fondi assegnati e trasformato il volto delle loro città.
È chiaro che quell'intervento, a suo tempo integrativo di un finanziamento europeo, non fu esaustivo dello sforzo progettuale fatto da quei Comuni. Quindi, credo sia un segnale di attenzione integrare quel finanziamento, consentire a quei Comuni virtuosi di completare i loro interventi progettuali e quindi di definire il riassetto urbano delle loro città.
FERRARA (FI). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 20.5, come è stato richiesto dal relatore per l'emendamento 18.12, venga accantonato perché la sua formulazione è uguale a quella dell'emendamento 18.12, che è già stato accantonato.
PRESIDENTE. Va bene, senatore Ferrara, accantoniamo l'emendamento 20.5 come articolo aggiuntivo.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20.
Per quanto riguarda l'emendamento 20.11 (testo 2), invito il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, sul quale il relatore esprimerebbe parere favorevole.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
Circa l'emendamento 20.11 (testo 2), formulo un invito a trasformarlo in un ordine del giorno, a condizione che non vi sia un puntuale riferimento alla cifra che dev'essere stanziata, in ragione di una verifica con le compatibilità complessive di finanza pubblica.
PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie l'invito del Governo?
D'ALÌ (FI). Signor Presidente, sono disponibile a trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno nei termini proposti dal Sottosegretario, però considero questo invito del Governo e l'accoglimento dell'ordine del giorno come un impegno a risolvere la questione in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria alla Camera.
Ripeto, si tratta di interventi che hanno una loro urgenza consequenziale: essendo completati i primi stralci, bisogna completare l'opera di risanamento delle città.
Ho già predisposto il testo dell'ordine del giorno, che recepisce la proposta del sottosegretario Sartor. Si fa comunque riferimento alla legge n. 388 del 2000. L'ordine del giorno lascia al Governo la possibilità di stabilire la cifra per l'intervento, ma si attende che l'Esecutivo provveda effettivamente in tal senso.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.
L'emendamento 20.16 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 20.8.
TOMASSINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOMASSINI (FI). Signor Presidente, l'introduzione di questa norma non comporta un aumento della spesa. In realtà, si consente a tutti l'accesso a tecniche moderne e innovative per l'oculistica, quindi particolarmente per i più poveri. In tal modo, ci sarà comunque un notevole sollievo poiché diminuirà l'uso degli occhiali, a fronte di una maggiore garanzia di sicurezza per i cittadini.
Non capisco il motivo per cui il Governo ha espresso parere contrario e quindi invito tutti a votare con convinzione a favore di questo emendamento. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la prima parte dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Costa e da altri senatori, fino alla parola «20».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 20.8 e gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.10, 20.12 e 20.13.
Metto ai voti l'emendamento 20.800, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 20.801 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 20.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, l'emendamento 21.1 chiede la soppressione del comma 1 di questo articolo, cioè - sostanzialmente - dei 30 milioni di finanziamento per lo svolgimento del vertice G8 all'isola de La Maddalena.
Non approfondisco in questa sede il tema del G8, sul quale esistono pareri assai discordi. Molti, infatti, pensano che il G8, invece di contribuire a risolvere i problemi del mondo, sia una delle cause di questi o che, perlomeno, dia un contributo attivo al caos presente nel nostro emisfero.
Avendo già dato un giudizio politico, aggiungo un'altra considerazione riguardante il finanziamento di 30 milioni di euro. Tale somma è consistente, tanto più che contemporaneamente - e porto un solo esempio - molti senatori, tra i quali il sottoscritto, avevano presentato un emendamento per uno stanziamento di 50 milioni a favore delle centinaia di migliaia di persone vittime dell'amianto. La Commissione bilancio ha ridotto tale somma a 30 milioni di euro, che è sempre meglio di niente. Ancora una volta, però, ripeto che spendere 30 milioni di euro per la preparazione di un vertice G8 assai discutibile, mentre si elemosina rispetto a fenomeni di gravità eccezionale, è profondamente errato.
Per questo motivo, propongo l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 21.
FANTOLA (UDC). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 21.2, che va nella direzione opposta a quella testé illustrata dal collega Turigliatto.
Come lei sa e come sicuramente sanno tutti i colleghi, il prossimo vertice dei Paesi più industrializzati del mondo si svolgerà in Sardegna e, in particolare, nell'isola de La Maddalena. Mentre a Roma il Governo individua nel vice premier Rutelli il commissario incaricato di questo evento, relegando la Sardegna ad un ruolo del tutto secondario di comparsa, i sardi sognano il rilancio dell'isola de La Maddalena attraverso questo G8 delle meraviglie, secondo la definizione con la quale è stato presentato.
Io penso che il prossimo vertice dei Paesi più industrializzati del mondo non porti alcun vantaggio né alla Sardegna né, tanto meno, all'isola de La Maddalena per due ordini di ragioni. In primis, la Regione Sardegna non ha presentato proposte credibili su tutta una serie di infrastrutture necessarie allo svolgimento del G8 stesso e vantaggiose per quanto riguarda l'accoglienza del vertice e il rilancio dell'isola: parlo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti tra la Sardegna e l'isola de La Maddalena, dei collegamenti tra il centro dell'isola de La Maddalena e l'insediamento della ex base militare americana.
In secondo luogo, le risorse sono insufficienti e del tutto inadeguate ad organizzare in modo decente il vertice dei Paesi più industrializzati del mondo e a creare le condizioni capaci di rilanciare l'ex base americana come punto di forza del turismo sardo e, in particolare, del turismo nautico sardo.
Per tali motivi, con questo emendamento chiediamo di incrementare le risorse destinate a tale evento.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, per un errore materiale, è stato presentato a questo articolo un emendamento che in realtà si riferiva ad un'altro articolo, quindi ritiriamo l'emendamento 21.3 perché non era questa la finalità prevista.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 21.0.1 che prevede una soluzione per i crediti vantati dai cittadini italiani nei confronti della Libia. È stata svolta in proposito un'attività istruttoria molto importante - ricordo le mozioni del senatore Pisanu e della senatrice Finocchiaro - e credo che da parte dell'Assemblea bisognerebbe dare un segnale concreto in tal senso.
BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, sull'emendamento 21.0.2 vorrei invitare ad un momento di attenzione, perché si tratta di una grande operazione culturale. Prego il senatore Pallaro di essere attento e così mi rivolgo ai senatori dell'emigrazione italiana nel mondo: proponiamo di fondare un grande museo italiano a Buenos Aires, che è la capitale dell'emigrazione italiana nel mondo.
Quest'anno, il 2007, sono due secoli da quando, nel 1807, la città di Buenos Aires si difese contro l'invasione inglese, evento da cui data l'inizio dell'indipendenza dell'Argentina. Mi rivolgo ai senatori della sinistra antimperialista: in una storia ideale dell'antimperialismo in America latina questo è un momento cruciale.
Cosa proponiamo di fare? Proponiamo di realizzare un museo italiano che sottolinei il nostro contributo alla formazione dell'identità nazionale argentina, perché la Nazione Argentina non è estranea alla Nazione italiana: gli italiani sono parte fondativa della Nazione Argentina.
Si tratta di un museo che possiamo alimentare con prestiti di opere che giacciono inutilizzate negli scantinati dei nostri musei - opere che spesso non sono garantite contro l'umidità, non hanno il controllo di temperatura, non hanno neanche gatti che le difendano contro i topi - creando in Argentina un punto di riferimento culturale per tutta l'America latina.
Oggi, in America Latina, chi vuole vedere un'opera d'arte greca, romana o medievale deve venire in Europa oppure deve andare negli Stati Uniti; la realizzazione di questo museo sarebbe un contributo fondamentale, che darebbe una spinta straordinaria all'autocoscienza della comunità italiana in Argentina, ma direi anche negli altri Paesi, perché questa sarebbe un'operazione esemplare, che dice il rilievo che il Paese dà al fenomeno dell'immigrazione.
Invito caldamente a non giudicare questa proposta in un'ottica di parte, bensì a votarla come segno di italianità. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Biondi).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 21.
Con riferimento all'emendamento 21.0.2 testé illustrato dal senatore Buttiglione, valuto gli intendimenti del presentatore assolutamente condivisibili, tuttavia, ritengo che, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero al fine di promuovere la cultura italiana nel mondo, si potrà ugualmente conseguire il medesimo risultato, magari in altra forma.
In tal senso, solleciterei un ordine del giorno del senatore Buttiglione che potrebbe affrontare e risolvere il problema, demandando al Governo la valutazione sull'opportunità e possibilità di realizzare tale obiettivo.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Presidente, il parere del Governo è di conformità con il relatore.
Circa l'emendamento 21.0.2, desidero lasciare la parola al vice ministro Danieli, affinché possa, con maggiore compiutezza, esporre alcune considerazioni.
DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, pur apprezzando lo sforzo del senatore Buttiglione, voglio dire che realizzeremo l'intendimento del suo emendamento senza spendere un euro.
Intendiamoci: c'è già un museo internazionale dell'emigrazione a Buenos Aires, ed è il Memorial de los Inmigrantes, uno dei più importanti musei della emigrazione al mondo, e la direttrice del museo è stata invitata, dieci giorni fa, per una riflessione sull'istituzione a Roma, invece, di un museo dell'emigrazione italiana, cosa che dobbiamo alla diaspora italiana.
Se invece il senatore Buttiglione intende realizzare un «Museo Italia» a Buenos Aires, che non sia essenzialmente incentrato sul fenomeno della emigrazione, ma che raccolga opere italiane in deposito permanente (per 5 anni a rotazione), si tratta di un progetto che è già stato illustrato su alcuni organi di stampa italiani alcune settimane fa. È un progetto che ho avanzato al ministro Rutelli, che lo ha accolto, e di cui ho parlato con il nuovo sindaco di Buenos Aires Macri e con il ministro degli esteri argentino Taiana, e la città di Buenos Aires o lo Stato argentino ci concederanno gratuitamente un immobile, nel quale utilizzando, in maniera credo positiva, i fondi di magazzino dei musei italiani, che sono straordinari, daremo la possibilità agli argentini - ma è una operazione che si farà anche in altri Paesi - di pregustare la qualità delle opere d'arte italiane, per poi venire direttamente in Italia ad ammirarle ed è un'operazione che realizzeremo a costo a zero.
BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE (UDC). Ricordo al Vice ministro che i contatti con il Governo argentino in tale materia furono iniziati sotto il Governo Berlusconi dall'allora Ministro per i beni culturali e che il progetto, però, fino ad ora, non ha avuto nessun svolgimento.
Ho atteso un anno ed ho pensato di intervenire in sede parlamentare per rimetterlo in cammino. La mia modesta opinione è che si tratta di un progetto che ha costi molto limitati, ma non costi zero. Esiste un immobile adattissimo a Puerto Madero - per questo se ne parlò a suo tempo con il Governo argentino, propenso a metterlo a disposizione - ma vi sono lavori di ristrutturazione da fare su quell'immobile ed esistono comunque una serie di vicende connesse, le quali fanno ritenere opportuno il provvedere un adeguato stanziamento, altrimenti ho il sospetto che ci ritroveremo a parlare dello stesso tema tra un anno, ma allora forse ci sarà un altro Governo!
Quindi, mantengo l'emendamento.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere al collega Buttiglione, se me lo consente, di aggiungere la firma a questo emendamento e, in quanto vice presidente del Comitato per gli italiani all'estero, vorrei invitare anche tutti i suoi componenti a sostenere questo emendamento che non è assolutamente in contrasto con quanto ha detto il vice ministro Danieli, ma che ben può integrarsi.
Vorrei quindi invitare i colleghi sia del Comitato sia dell'Assemblea a riflettere sulla bontà dell'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.
GAGGIO GIULIANI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAGGIO GIULIANI (RC-SE). A prescindere dal giudizio sulla eventuale validità di un meeting internazionale nell'isola Maddalena, vorrei ricordare che il nostro Paese non ha ancora saputo o non ha ancora voluto fare chiarezza su quella che Amnesty International ha definito la più grave sospensione dei diritti civili nel nostro Paese, dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Per questo, penso che il nostro Paese non possa permettersi un nuovo G8. Quindi, voterò a favore dell'emendamento. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAFFIOLI (UDC). Vorrei segnalare che nella votazione testè effettuata si è accesa la luce verde anziché rossa, mentre il mio voto era contrario all'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2.
FANTOLA (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Fantola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.2, presentato dal senatore Fantola e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 21.3 è stato ritirato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 21.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.0.1.
EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, chiedo di votare tale emendamento affinché l'Aula si pronunci sulla questione della Libia.
Chiedo anche che tale emendamento sia votato a scrutinio simultaneo.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.0.1, presentato dai senatori Eufemi e Polledri.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.0.2.
BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole a questo emendamento, perché mi sembra doveroso verso l'emigrazione italiana e verso l'amicizia italo-argentina.
Chiedo anche che tale emendamento sia votato a scrutinio simultaneo.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Buttiglione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.0.2, presentato dal senatore Buttiglione e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21-bis, sul quale è stato presentato l'emendamento 21-bis.800, successivamente ritirato.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, vorrei presentare una modifica puramente formale all'articolo 21-bis.
Al terzultimo rigo, le parole «alla realizzazione» devono essere sostituite dalle altre «alla razionalizzazione».
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21-bis.100, testé presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 21-bis, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 22, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, l'articolo 22 tratta dello sviluppo professionale delle Forze armate. Il comma 1 incrementa il fondo già esistente di 30 milioni. Con il nostro emendamento 22.5 proponiamo di destinare il 50 per cento di questo incremento per consentire ai volontari in ferma breve delle Forze armate con almeno tre anni di servizio, aventi tutti i requisiti previsti, di poter transitare nei ruoli di truppa del servizio permanente e di garantire l'emanazione dei concorsi per il ruolo speciale degli ufficiali cui possano partecipare gli ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti previsti.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, l'emendamento 22.7 è uno dei primi emendamenti a mia firma (ve ne sono un altro paio), che sostanzialmente puntano a ridurre le spese militari. L'anno scorso vi è stato un aumento del 13 per cento e mi sembra che questa finanziaria preveda un aumento delle spese militari dell'11 per cento. Questa è una prima proposta per contenerle e per disporre di risorse da usare in altra direzione ed evidentemente sviluppare una politica di pace.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, l'emendamento 22.7 è praticamente la continuazione di quella che sarà la bocciatura dell'emendamento 22.6 del senatore Turigliatto, contenendo però una proposta più riformista, con una riduzione delle spese di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
PRESIDENTE. Si procede per gradini.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Solo per precisare che, per un mio errore, ho votato contro l'emendamento 21.1 del senatore Turigliatto, mentre ero favorevole perché sono contrario al G8. Lo dichiaro, perché rimanga agli atti.
PRESIDENTE. Resterà agli atti, senatore Silvestri.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Turigliatto e dalla senatrice Rame.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Rossi Fernando.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 22.8, presentato dal senatore Divina.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 22.500, presentato dal senatore Ciccanti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal senatore Ramponi.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.12.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, questa voce del bilancio riguarda la funzionalità dell'Arma dei carabinieri. L'emendamento di cui sono primo firmatario prevede un moderato incremento di disponibilità finanziaria per l'operatività quotidiana della forza di polizia più capillarmente diffusa sul territorio nazionale. Non credo che cadrà il Governo o si altererà il bilancio dello Stato se la funzionalità dei Carabinieri passa da 40 a 100 milioni di euro nel momento in cui l'intero comparto Viminale è interessato da un taglio di 840 milioni di euro.
Più volte in questi giorni ci è stato detto che la sicurezza non è né di destra né di sinistra: il centro-sinistra ha l'occasione di dimostrarlo nei fatti con un voto favorevole a questo emendamento, sul quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.12, presentato dal senatore Mantovano e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 22.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 22.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.4.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, il ministro Parisi intervenendo in Commissione difesa ha lamentato la scarsità di risorse di cui dispone. Gli emendamenti da noi presentati, ed in particolare questo che stiamo per votare, servono per offrire un margine di sicurezza adeguato a tutto il contingente militare che si trova attualmente in Afghanistan.
Vorremmo ricordare, inoltre, che i Carabinieri mancano anche su tutto il territorio del Nord, su tutta la Padania, e che non si è verificato solo un incidente diplomatico a Roma (lo chiamo diplomatico eufemisticamente): vi sono stati tanti altri incidenti, tanti altri episodi di altrettanta gravità e pericolosità sociale, ma finché sono accaduti al Nord non c'è stato un grande interesse. Volevamo rimarcarlo.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 22.0.4, presentato dai senatori Divina e Davico.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.5.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, prima di votare questo emendamento, vorrei chiedere al Governo di rivedere il proprio parere, per le ragioni che esporrò in pochi secondi.
La legge finanziaria 2004 destina una somma di 120 milioni di euro per avviare (soltanto avviare) una riforma degli assetti del personale delle Forze di polizia in attesa da anni, il cosiddetto riordino.
Le successive leggi finanziarie, inclusa quella del Governo Prodi lo scorso anno, quindi quella del 2007, hanno sempre confermato questo appostamento che poi non è stato utilizzato per una serie di ragioni, non ultima, un certo disaccordo tra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze su come realizzare il riordino. Il disaccordo, tuttavia, è sul come, non sul se, per cui se scompare questa posta dal bilancio, e l'emendamento punta invece a confermarla, è certo che il riordino non ci sarà più. È evidente che, una volta partito, poi va completato con risorse da appostare sulle successive finanziarie.
Allora, prima del voto, chiedo che il Governo riveda il proprio parere per non essere in contraddizione con se stesso, perché nel 2007 ha mantenuto questa posta in bilancio, nell'ottobre del 2006 il vice ministro Minniti confermò in 1a e 4a Commissione che la posta c'era e che era intenzione del Governo in carica di realizzare il riordino e la stessa conferma c'è stata nel mese di ottobre 2007.
Ora, se non vuole contrastare se stesso, il Governo non può che accogliere questo emendamento; se è necessario un approfondimento ulteriore per verificare se ciò che sto dicendo non è conforme al vero, lo si accantoni, ma non lo si respinga con eccessiva sommarietà dal momento che le cose stanno esattamente in questi termini.
PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo intendono aggiungere qualcosa? Lo facciano però con la consueta sintesi.
LEGNINI, relatore. Mi rimetto al Governo.
PRESIDENTE. Questa però è la navetta relatore-Governo.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, la tematica è indubbiamente all'attenzione del Governo. Si tratta di distinguere la forma tecnica attraverso la quale si vuole mantenere la somma stanziata negli anni precedenti per il riordino delle carriere. Ebbene, non è possibile e non è opportuno farlo in legge finanziaria in quanto si violerebbe una norma generale che limita le riassegnazioni. Posso assicurare che il Governo sta provvedendo a mantenere, come ha già fatto nello scorso anno, la cifra a suo tempo stanziata con provvedimento che riguarda il bilancio e non la legge finanziaria.
Quindi, confermo l'intendimento del Governo di mantenere lo stanziamento che è stato disposto negli anni passati e che, come giustamente ricordato, non è stato ancora utilizzato, però questo mantenimento non è opportuno che avvenga in legge finanziaria perché contrasterebbe con una norma generale che vieta la riassegnazione.
La sostanza della proposta rimane accolta in forma diversa.
PRESIDENTE. Se fosse un ordine giorno il Governo sarebbe favorevole?
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si può accogliere un ordine del giorno, anche se penso sia ridondante.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, è favorevole a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno?
MANTOVANO (AN). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.1000 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 22-bis.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Colleghi, mancano ancora otto minuti al previsto termine della seduta; tenete presente che tutto quello che non facciamo oggi, lo dovremo fare la settimana prossima.
RAMPONI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, l'articolo 22-bis è quello che dobbiamo votare o lo ha già fatto votare?
PRESIDENTE. È quello che abbiamo appena votato.
RAMPONI (AN). Avevo chiesto la parola!
PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Ramponi, ma nessuno me l'ha comunicato.
RAMPONI (AN). Cosa le dispiace?
PRESIDENTE. Le do la parola adesso, senatore Ramponi.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, l'articolo 22-bis, che è entrato nel testo in esame a seguito di un emendamento presentato in Commissione bilancio, per cui io non ho potuto a mia volta emendarlo, è formulato in modo incomprensibile e incongruente. La materia che tratta è molto delicata perché riguarda coloro che soffrono di possibili conseguenze dall'uranio impoverito o da altri problemi del genere.
Voglio dirle, però, Presidente, che se la cosa ormai è fatta è inutile che lei mi faccia parlare ora. Vorrei pregarvi tuttavia di fare attenzione quando un senatore si presenta personalmente, chiede di intervenire, ne fa prendere nota e poi aspetta tutto il pomeriggio, perché se poi non lo si fa parlare, gli si fa uno sgarbo non indifferente.
PRESIDENTE. Senatore Ramponi, le chiedo scusa. Quella che il Presidente sta utilizzando è una fotocopia del fascicolo, non l'originale dove era stato trascritto il suo nome. Mi scuso anche per conto degli Uffici.
RAMPONI (AN). Va bene, Presidente, cosa vuole che le dica, non posso certo farla fucilare!
PRESIDENTE. Mi flagellerò questa sera a nome di tutti!
BACCINI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BACCINI (UDC). Signor Presidente, voglio soltanto sottolineare che sull'articolo 22, che riguarda la difesa e la sicurezza del territorio, le nostre missioni all'estero e l'apertura di fondi per le Forze armate, e sull'articolo 22-bis, che tratta le misure a sostegno del personale operante in aree militari, sia io che il collega Ciccanti abbiamo votato a favore perché crediamo che il sostegno alle Forze armate e ai nostri militari all'estero non vada mai sottratto.
PRESIDENTE. Come stabilito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 14.
Approvato con emendamenti
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)
1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici».
2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».
3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:
«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle comunità montane»;
d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.» e il terzo periodo è soppresso.
4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di imcompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».
5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 48-bis e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
EMENDAMENTI
14.1
COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI, SAPORITO
Respinto
Sopprimere l'articolo.
14.3
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - 1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali è demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».
14.1000 (già 14.0.4 1a parte)
PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«1-bis. all'articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: «di norma»,
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,»;
2) al comma 2, secondo periodo, la parola: ''terzo'' è sostituita dalla seguente: ''quarto'';
3) il comma 4 è soppesso;
4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: «e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità»;
5) al comma 8, lettera e), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
6) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall'ufficio di presidenza dei consigli».
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis) all'articolo 234, comma 3, la cifra: ''15.000'' è sostituita dalla seguente: ''300.000'' e la parola: ''assoluta'' è sostituita dalle seguenti: ''dei due terzi''.
14.900
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali e demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».
14.5
DEL PENNINO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 17 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 è sostituito dal seguente:
"1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle furizioni delegate dal comune in corrispondenza di ambiti ottimali per le esigenze della cittadinanza in misura non superiore a cinque per i comuni aventi una popolazione fino a 500.000, non superiore a otto per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e non superiore a dieci per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
2. L'organizzazione, le funzioni e le modalità di elezione degli organi delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. Lo statuto può prevedere, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tale forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statuataria"».
14.7
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'adeguamento dei propri statuti e alla soppressione delle circoscrizioni.».
14.11
DEL PENNINO
Ritirato
Al comma 2, lettera a),sopprimere le parole: «delle comunità montane e».
14.13
DEL PENNINO
Respinto
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. L'articolo 83 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 è sostituito dal seguente: "I parlamentari nazionali o europei nonché i consiglieri regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo».
14.901
CICCANTI
Ritirato
Al comma 4, capoverso «Articolo 83», sopprimere il comma 1.
14.750
IL RELATORE
Approvato
Al comma 6, sostituire le parole: «comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30,» con le seguenti: «per ciascuna di quelle previste dagli articoli».
14.980
IL RELATORE
Approvato
Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo.».
14.800
IL GOVERNO
Approvato
Al, comma 8 sopprimere: «e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».
Nell'articolo 79, comma 4, quarto periodo sopprimere le parole: «e del comma 9».
Conseguentemente, nell'articolo 96 nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
Ministero economia e finanze:
2008:-15.000;
2009:+313.000;
2010:+313.000.
Nella Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze - Fondi di riserva - Legge 468/1978 art. 9-ter:
82.000.
14.950
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Ritirato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14
14.0.4
PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI
V. emm. 14.1000 e 8-bis.1000
Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Ulteriori norme sulla riduzione dei costi impropri della politica)
1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: "di norma";
b) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,";
2) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";
3) il comma 4 è soppresso;
4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: "e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità";
5) al comma 8, lettera e), la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venticinque";
6) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata. alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall'ufficio di presidenza dei consigli".
c) all'articolo 234, comma 3, la cifra: "15.000" è sostituita dalla seguente: "300.000" e la parola: "assoluta" è sostituita dalle seguenti: "dei due terzi".
2. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".
3. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n . 233, è abrogato».
14.0.5
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)
1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.
EMENDAMENTO
15.800
BALDASSARRI, MATTEOLI, MUGNAI, BATTAGLIA ANTONIO
Ritirato
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15
15.0.1
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Ritirato
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;
b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n.1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;
c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;
d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;
e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;
f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;
g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;
h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;
l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;
m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;
n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;
o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;
q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;
r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;
s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;
t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13o censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7º censimento generale dell'industria e dei servizi;
u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.
3. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse" sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
4. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto" sono soppresse.
5. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria".
6. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:
a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;
f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;
g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;
l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;
q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;
s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 10 aprile 1981, n. 121;
t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
7. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:
a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;
e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafi ci e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.
8. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:
a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
n) la fissazione della data delle elezioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;
p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 82, e successive modificazioni;
t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;
cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 21, e successive modificazioni;
ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44,45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;
qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39,54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.
11. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti».
15.0.2
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1º aprile 1981, n. 121.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento».
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Sviluppo della montagna e delle isole minori)
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n.97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n.448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI
16.3
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Le dotazioni finanziarie del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n.97, sono determinate in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».
All'articolo 68, sopprimere il comma 2;
all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;
all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».
16.300
FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI, DIVINA, LEONI, GALLI, DAVICO
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «40 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.
16.6
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 2, al primo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «,di cui 10 milioni destinati alle isole in cui insistono Centri Permanenti Temporanei.».
ARTICOLO 17
Art. 17.
(Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale)
Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n.1817-sexies).
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria)
1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano disavanzi.
2. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 1, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
3. All'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, da accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
4. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.
EMENDAMENTI
18.1
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
18.3
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «tra le parti» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, versano il 20% dell'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateaIe in un periodo non superiore a trenta anni. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n.119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui sopra, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, i giudizi pendenti alla data di conversione in legge del presente decreto legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.».
Conseguentemente:
all'articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «7.500 milioni di euro».
18.5
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Precluso
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, versano il 50% dell'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateaIe in un periodo non superiore a trenta anni. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34 del decreto legge 28 marzo 2003, n.49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n.119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui sopra, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, i giudizi pendenti alla data di conversione in legge del presente decreto legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.».
Conseguentemente:
all'articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «8.100 milioni di euro».
18.4
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)
1. Per l'anno 2008 è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.
2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104».
Conseguentemente:
All'articolo 18, sostituire le parole «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «6.100 milioni di euro».
18.7
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Ritirato
Al comma 2, sostituire il periodo: «in un periodo non superiore a trenta anni» con il seguente: «in un periodo non superiore a dieci anni con il periodo».
18.8
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato».
18.10
DE POLI
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: "99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "101.986 milioni di euro per l'anno 2008 e in 105.278 milioni di euro per l'anno 2009".»
Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell'80% di tutte le rubriche dell'allegata tabella A. Ridurre del 10% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».
Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 aggiungere i seguenti:
«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
18.12
PISTORIO
Trasformato in un em. tendente ad inserire un articolo aggiuntivo
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 786, lettera b), quarto periodo della legge 27 dicembre 2006 n.296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi".»
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 2 per cento a decorrere dall'anno 2008.
ARTICOLO 18-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18-bis.
Stralciato
(Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)
1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi e ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, è istituito presso il Ministero dell'interno il Registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito.
2. In ogni elezione amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con uno di quelli iscritti nel Registro speciale di cui al comma 1 senza l'autorizzazione del legale rappresentante pro tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro speciale.
3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di partiti o movimenti politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un gruppo parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge. Ai partiti o movimenti politici ammessi alla registrazione è consentita altresì, entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.
4. Ogni partito o movimento politico che ha effettuato la registrazione ai sensi del comma 3 versa, in un fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 febbraio di ogni anno, 5.000 euro, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro speciale, la cui maggiore entrata è destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.
5. Il Ministro dell'interno, con proprio regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del Registro speciale.
6. In sede di prima applicazione, il versamento di 5.000 euro deve essere effettuato entro quindici giorni dall'avvenuta registrazione.
7. Una volta avvenuta la registrazione del simbolo, il partito è l'unico soggetto autorizzato ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali, un contrassegno che riproduca quel simbolo.
PROPOSTA DI STRALCIO
S18-bis.1
BARBATO
Approvata
Stralciare l'articolo.
ARTICOLO 19
Capo III
MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Art. 19.
(Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee)
Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n.1817-septies).
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 20.
Approvato
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero)
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni.
2. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 1 e 2, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n.350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n.296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.
5. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n.4.8 e n.4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n.153.
EMENDAMENTI
20.16
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 62, 68 (comma 2), 71, 72;
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
«Art. 48-bis.
(Revisione rimborso chirurgia della cataratta)
1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG inerente la chirurgia della cataratta, per l'utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie la spesa di 1.500 e ad intervento».
20.8
COSTA, TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA
Le parole: «Sopprimere gli articoli: 20,»; seconda parte preclusa
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
«Art. 48-bis.
(Revisione rimborso chirurgia della cataratta)
1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG inerente la chirurgia della cataratta, per l'utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie la spesa di 1.500 e ad intervento».
20.1
VICECONTE, TADDEI, FERRARA, TECCE
Precluso
Sopprimere gli articoli: 20,21,26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».
Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 1980-81-82, ai sensi della legge n.32 del 1992 e successive, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, con delibere CIPE, tra i comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato, in ragione del 70 per cento a favore della Regione Campania e del 30 per cento a favore della Regione Basilicata».
«3-ter. In attuazione all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, i termini previsti dall'articolo 4 comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n.350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».
20.2
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Precluso
Sopprimere gli articoli: 20,21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, e previste all'interno dei Corridoi plurimodali Rotterdam - Sempione - Novara - Genova, Lisbona - Torino - Milano - Trieste - Kiev, e Berlino - Monaco - Verona - Palermo, sono concessi contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».
20.3
ALBERTI CASELLATI, GHEDINI, BONFRISCO, SACCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANETTIN, FERRARA
Precluso
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Prosecuzione degli interventi per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n.296 per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo triennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo triennale di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione del Veneto, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo».
20.4
TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA
Precluso
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 2.
All'articolo 62 le cifre: «111.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Agenzia di Valutazione delle Tecnologie in Sanità)
1. È istituita con una dotazione iniziale di euro 20 milioni l'Agenzia di Valutazione delle Tecnologie in Sanità con il precipuo compito di garantire la valutazione delle tecnologie in ambito sanitario in termini di minori o maggiori benefici per la salute (evidenze cliniche), e in termini di minori o maggiori costi (evidenze economiche), nonché di valorizzazione economica dell'impatto sociale ed etico».
20.5
FERRARA, FIRRARELLO, VIZZINI, D'ALI'
Trasformato in un em. tendente ad inserire un articolo aggiuntivo
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, alla fine del quarto periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi"».
20.6
GHIGO, TOMASSINI, BIANCONI, COLLI, CARRARA, MASSIDDA, LORUSSO, VEGAS, POLLEDRI
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 20.8
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72».
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Norme in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n.296, non trovano applicazione per il solo anno 2008. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2008 di 834 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le Regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 834 milioni di euro per l'anno 2008».
20.7
BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA, VEGAS
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 20.8
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, all'articolo 40, al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni»con le seguenti: «75 milioni».
20.10
BONFRISCO, FERRARA
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 20.8
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
(Finanziamento per il recupero e l'adattamento di alloggi ex IACP)
1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il recupero e l'adattamento funzionale di alloggi ex IACP anche per nuove costruzioni.».
20.11
D'ALI', FERRARA, MARTINAT, CAMBER
V. testo 2
Sopprimere gli articoli 20 e 72.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
«Art. 69-bis.
(Rifinanziamento "Programma Urban")
1. Per il rifinanziamento del programma Urban, ai sensi della legge del 23 dicembre 2000, n.388, con riferimento ai comuni del Mezzogiorno interessati dal Programma e con investimenti infrastrutturali certificati dal Ministero dei Trasporti nel quinquennio 2002-2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
20.11 (testo 2)
D'ALI', FERRARA, MARTINAT, CAMBER
Ritirato e trasformato nell'odg G20.100
Sopprimere gli articoli 20 e 72.
Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
«Art. 69-bis.
(Rifinanziamento "Programma Urban Italia")
1. Per il rifinanziamento del programma Urban, ai sensi della legge del 23 dicembre 2000, n.388, con riferimento ai comuni interessati dal Programma e con investimenti infrastrutturali certificati dal Ministero dei Trasporti nel quinquennio 2002-2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
20.12
PISANU, FERRARA
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 20.8
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, all'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «anche con riferimento» con le seguenti: «e 200 milioni di euro da destinare»;
b) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, sono incrementate di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate».
20.13
FERRARA, FIRRARELLO, VIZZINI, D'ALI'
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 20.8
Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
Conseguentemente, all'articolo 97, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate».
20.800
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Respinto
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008:+18.000.
20.801
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le corrispondenti modificazioni.
ORDINE DEL GIORNO
G20.100 (già em. 20.11 testo 2)
D'ALI', FERRARA, MARTINAT, CAMBER
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che
con la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000) il Parlamento, per premiare l'elevata partecipazione dei comuni al bando URBAN II e per non vanificare lo sforzo progettuale sostenuto, ha ritenuto di finanziare con il Programma URBAN ITALIA, ulteriori venti programmi di Comuni inseriti nella graduatoria generale di merito e che pertanto con D.M. 7 agosto 2003 sono stati approvati e finanziati i programmi stralcio dei seguenti venti Comuni:
1. Aversa
2. Bagheria
3. Bitonto
4. Brindisi
5. Caltagirone
6. Campobasso
7. Catanzaro
8. Cava dei Tirreni
9. Cinisello Balsamo
10. Ercolano
11. Livorno
12. Messina
13. Rovigo
14. Savona
15. Seregno
16. Settimo Torinese
17. Trapani
18. Trieste
19. Venaria Reale
20. Venezia;
in tempi insolitamente celeri e con ottima efficienza tutti i suddetti Comuni hanno eseguito e rendicontato i lavori con grande e positivo impatto per la rivitalizzazione economica e sostenibile di quelle stesse città;
ritenuto che un ulteriore finanziamento del programma URBAN ITALIA consentirebbe agli stessi Comuni di completare il quadro progettuale originario e soprattutto la positiva opera di riqualificazione urbana avviata e purtroppo non integralmente definita per l'insufficienza del finanziamento originario,
impegna il Governo:
a rifinanziare il Programma URBAN ITALIA al fine di consentire ai comuni compresi nella relativa graduatoria di ammissione come qui sopra riportata di completare i piani di intervento previsti per non vanificare l'elevata qualità dello sforzo progettuale compiuto;
a valutare l'opportunità di riprogrammare per l'anno 2008 un nuovo bando in favore di tutti i Comuni interessati, con gli stessi presupposti e le medesime finalità previste nel suddetto Programma URBAN ITALIA.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 21.
Approvato
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e esecuzione della decisione comunitaria n.2007/436/CE/Euratom)
1. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n.2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
EMENDAMENTI
21.1
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Respinto
Sopprimere il comma 1.
21.2
FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE, MASSIDDA, SANCIU
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno 2009 all'Isola de La Maddalena e per l'avvio della riconversione dell'area militare è stanziata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2008».
Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-20.000».
21.3
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «20 milioni».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 21
21.0.1
EUFEMI, POLLEDRI
Respinto
Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis.
A copertura della garanzia sovrana dello Stato per i crediti vantati dai cittadini italiani nei confronti della Libia è autorizzata una spesa contabilizzata in 650 milioni di euro ripartita in sette anni per l'importo annuo di 93 milioni di euro a valere dall'esercizio finanziario 2008».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.
Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2008:-250.000;
2009:-250.000;
2010:-250.000.
21.0.2
BUTTIGLIONE, EUFEMI
Respinto
Dopo l'articolo 21aggiungere il seguente articolo:
«Art. 21-bis.
1. Per la promozione, per il sostegno e la valorizzazione del fenomeno dell'emigrazione italiana nel mondo è costituito un fondo per l'importo di 15 milioni di euro a valere per gli esercizi finanziari 2008, 2009, 2010 per 5 milioni di euro per ciascuna annualità.
2. A tale fine è istituito il Museo internazionale dell'Emigrazione che avrà sede nella città di Buenos Aires in Argentina.
3. Il Ministero dei beni e le attività culturali è delegato alla realizzazione della struttura e al suo funzionamento anche attraverso l'uso in comodato di beni artistici e culturali appartenenti al patrimonio nazionale».
Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
2008:-5.000;
2009:-5.000;
2010:-5.000.
ARTICOLO 21-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 21-bis.
Approvato con un emendamento
(Collettività italiane all'estero)
1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla realizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
EMENDAMENTI
21-bis.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo 21-bis.
Conseguentemente, all'articolo 96, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le corrispondenti modificazioni.
21-bis.100
Il Relatore
Approvato
Sostituire le parole: «alla realizzazione» con le altre: «alla razionalizzazione»
ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo IV
MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Art. 22.
Approvato
(Sviluppo professionale delle Forze armate)
1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n.331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n.226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n.296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.
3. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n.296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione al rilancio del polo di Mantenimento pesante nord di Piacenza.
4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».
EMENDAMENTI
22.5
SAPORITO, RAMPONI, BALDASSARRI, BERSELLI, SAIA
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, nella misura minima del 50 per cento, a consentire ai volontari in ferma breve delle forze armate con almeno 3 anni di servizio, in possesso dei requisiti previsti, il transito nei ruoli di truppa del servizio permanete e a garantire l'emanazione dei concorsi per il ruolo speciale degli ufficiali cui possano partecipare gli ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti previsti.».
22.6
TURIGLIATTO, RAME
Respinto
Sopprimere il comma 2.
22.7
ROSSI FERNANDO
Respinto
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238 della legge 296 del 2006 è ridotto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
I risparmi derivanti da tale adeguamento andranno a rimpinguare proporzionalmente i singoli importi della Tabella C».
22.8
DIVINA
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «190 milioni».
Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 68.
22.500
CICCANTI
Respinto
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
(Reddito di cittadinanza)
1. In relazione alle finalità dell'Istituto del reddito minimo di inserimento previste all'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237, viene istituito, per l'anno 2008, un Fondo per il cofinanziamento di misure di contrasto della povertà come il reddito di cittadinanza o il reddito sociale, già adottate, o da adottate, da parte delle Regioni entro il 31 marzo 2008.
2. A valere sulle risorse di cui comma 3 si provvede altresì al cofinanziamento statale delle misure adottate in attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004) quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede all'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche sociali, di un Fondo, la cui dotazione per l'anno 2008 ammonta a 100 milioni di euro. Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al predetto Fondo, a favore delle Regioni beneficiarie, vengono stabilite con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da adottare entro il 30 giugno 2008».
Conseguentemente: all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: «140 milioni»con le seguenti: «65 milioni»; all'articolo 71, al comma 1, al paragrafo 340, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «25 milioni».
22.9
RAMPONI
Respinto
Al comma 3, le parole: «20 milioni di curo per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti modificazioni:
2008:-5.000;
2009:-25.000;
2010:-25.000.
22.12
MANTOVANO, CICCANTI, FORTE
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
Conseguentemente Tabella A ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22
22.0.4
DIVINA, DAVICO
Respinto
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
"1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2008"».
Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
22.0.5
MANTOVANO, CICCANTI, FORTE
Ritirato e trasformato nell'odg G22.1000
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente.
«Art. 22-bis.
"1. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni"».
Conseguentemente ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.
ordine del giorno
22.1000 (già em. 22.0.5)
MANTOVANO, SAPORITO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del ddl. n. 1817,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 22.0.5
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 22-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 22-bis.
Approvato
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)
1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1998, n.407 e 3 agosto 2004, n.206.
3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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249a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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LUNEDI' 12 NOVEMBRE 2007
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Presidenza del presidente MARINI, |
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,01)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 9 novembre scorso è stato approvato l'articolo 22-bis e che sono stati accantonati gli emendamenti 18.0.800 e 18.0.801.
Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati al provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.31 (testo 2), 18.0.800, 18.0.801, 25.600 (testo 2), 53.0.200 (testo 2), 86.4 (testo 2), 91.700 e 93.802 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».
Passiamo ora all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 23.6, 23.3 e 23.9; invito i presentatori a ritirare l'emendamento 23.0.3 e a trasformarlo in un ordine del giorno perché il problema che pongono è giusto. Si tratta di dipendenti degli enti locali comandati presso gli uffici del giudice di pace da diversi anni, ma è evidente che la norma ha un onere molto significativo.
Quindi, con un ordine del giorno che poniamo all'attenzione del Governo si potrà nel futuro affrontare questo problema.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 23.2 è stato ritirato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
L'emendamento 23.4 è stato ritirato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 23.9, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'articolo 23.
FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 23.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti |
315 |
Senatori votanti |
314 |
Maggioranza |
158 |
Favorevoli |
160 |
Contrari |
154 |
Il Senato approva.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Senatore Rossi, accetta l'invito a ritirare 23.0.3 e a trasformarlo in un ordine del giorno?
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.0.100 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 23-bis.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 24.2, concernente la stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del fuoco, è stato già in parte accolto all'articolo 7-ter. Per tale ragione esprimo parere contrario a tale emendamento.
Per la medesima ragione, esprimo parere contrario agli emendamenti 24.3, 24.4, 24.0.2, 24.0.3 e 24.0.5. Esprimo poi parere contrario all'emendamento 24.0.6.
L'emendamento 24.0.7 pone un problema degno di considerazione, quello di una speciale elargizione in favore delle famiglie dei sindaci deceduti a causa di azioni criminose. Mi rimetto al Governo su questo emendamento. Ove il Governo dovesse essere di avviso contrario, inviterei comunque i proponenti a presentare un ordine del giorno, anche se, in ogni caso, la copertura non sarebbe adeguata.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
Circa l'emendamento 24.0.7, indubbiamente si tratta di un tema meritevole di approfondimento, però, così come tale proposta è attualmente formulata, non è possibile accoglierla. Ricordo che al Ministero dell'interno è al lavoro un gruppo per cercare di riformulare la disciplina di questa materia, così come vi sono anche altri provvedimenti in tema di vittime del dovere. Pertanto, l'invito è quello a formulare un ordine del giorno, in modo che si possa trattare di tale tematica anche in occasione di queste due revisioni in atto. Circa l'emendamento in sé, il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Curto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 24.3, presentato dal senatore Curto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 24.4, presentato dal senatore Curto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti |
318 |
Senatori votanti |
317 |
Maggioranza |
159 |
Favorevoli |
156 |
Contrari |
161 |
Il Senato non approva.
L'emendamento 24.5 è stato ritirato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 24.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'emendamento 24.0.2.
DE ANGELIS (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE ANGELIS (AN). Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 24.0.3, l'opinione del relatore è che esso sia stato in qualche maniera assorbito, almeno nel principio, nell'articolo 93. La stessa argomentazione però non può valere per l'emendamento 24.0.2, relativo semplicemente all'armonizzazione interna delle carriere del Corpo forestale dello Stato.
Il relatore forse ricorderà che abbiamo avuto modo di parlarne venerdì. In realtà, si tratta semplicemente di un'armonizzazione degli scatti di carriera che non comporta assolutamente alcun onere ulteriore per le casse dello Stato. La norma dispone semplicemente un riconoscimento di diritto riguardante il ruolo dei periti per permettere a questi ultimi di accedere alle stesse promozioni del ruolo di ispettori.
Eravamo rimasti che avrei ritirato tale emendamento per trasformarlo in ordine del giorno. La modifica è infatti sostenuta da tutte le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato e credo sia nell'interesse di tutti.
Se il relatore è d'accordo, ritiro l'emendamento 24.0.2 e lo trasformo in ordine giorno, mentre invece ritiro l'emendamento 24.0.3 perché la materia è assorbita dall'articolo 93.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole alla presentazione di un ordine del giorno e mi rimetto al Governo se accoglierlo come tale o come raccomandazione.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Confermo il parere contrario. Si tratta di una norma che ha carattere ordinamentale ed è quindi estraneo al contenuto della legge ed è suscettibile, nel caso venga accolta, anche di comportamenti...
LEGNINI, relatore. Sottosegretario, per quanto riguarda la trasformazione dell'emendamento in questione in ordine del giorno?
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Accolgo l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.0.101 non verrà posto in votazione.
Ricordo che l'emendamento 24.0.3 è stato ritirato.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,14)
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, vorrei solo far notare che vi è una profonda distonia, almeno a me è apparsa tale, tra le dichiarazioni testé rese dal relatore e quelle del sottosegretario Sartor. Credo che sarebbe opportuno che vi sia un accordo.
Credo che tutti, almeno chi conosce le vicende del Corpo forestale dello Stato e la necessaria sua equiparazione alle altre Forze di polizia, non possono che condividere l'emendamento meritevole del collega De Angelis.
Mentre ho rilevato un atteggiamento di attenzione da parte del senatore Legnini, ho ascoltato il Sottosegretario dichiarare una netta reiezione e poi, richiamato dal relatore, si è arrampicato dichiarandosi favorevole alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. Ciò vorrebbe dire che gli ordini del giorno non contano assolutamente nulla e questo non va bene, onorevole Sottosegretario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.5.
MENARDI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENARDI (AN). Signor Presidente, questo emendamento si riferisce alla necessità, che è sotto gli occhi di tutti - ne abbiamo parlato all'inizio di questa seduta - di adeguare le forze dell'ordine soprattutto per quanto riguarda i mezzi e ancora di più l'organico.
Con questo emendamento si tenta di colmare la grave carenza d'organico che c'è nell'Arma dei carabinieri; credo che l'Assemblea dovrebbe prenderlo in considerazione, soprattutto se vuole dare seguito alle tante parole che si dicono in quest'Aula e quindi accogliere questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 24.0.5, presentato dal senatore Menardi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 24.0.6, presentato dal senatore Gramazio e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento24.0.7, sul quale c'è un invito del rappresentante del Governo al ritiro. Cosa intendono fare i presentatori?
FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, anche se il Governo ha espresso su di esso parere contrario, chiedo all'Aula di esprimersi sull'emendamento 24.0.7, poiché non si tratta certo di una questione di carattere politico e anche il Governo ha ammesso di voler prendere in considerazione questo emendamento, che propone un risarcimento, una speciale elargizione di 100.000 euro per le famiglie dei sindaci deceduti a seguito e a causa di azioni criminose perpetrate nell'esercizio delle proprie funzioni.
È un emendamento costruito su dei fatti accaduti in tempi relativamente recenti, che però ci deve far pensare che i sindaci ricevono giornalmente decine di visite da parte degli abitanti dei propri Comuni, fra questi anche persone che hanno dei disagi di carattere personale o magari psichico o psicologico abbastanza pesanti e quindi sono sempre a rischio. Questo è un segnale dal costo veramente limitato.
PRESIDENTE. Senatore Rossi, per cortesia, il senatore Franco Paolo sta parlando con il relatore, che invece parla con lei; credo che se poi, si dovranno dare delle risposte, sarà difficile.
FRANCO Paolo (LNP). Credo, colleghi senatori, che sarebbe assolutamente opportuno dare un segno tangibile e concreto d'attenzione - senza pesare in modo rilevante sulle casse dell'erario, vista la modestia dell'importo - a chi è quotidianamente sul fronte, a contatto diretto con i cittadini e spesso purtroppo, come nel caso di un sindaco veneto che è stato ucciso da un dipendente preso da una tensione personale che ha rivolto nei confronti del primo cittadino, ha provocato addirittura un lutto di queste dimensioni.
Un voto favorevole non sarebbe assolutamente contrario allo spirito di riconoscimento dell'importante lavoro dei sindaci, di destra o di sinistra, del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Biondi).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.7.
BONFRISCO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI). Signor Presidente, rubo solo pochi secondi ai lavori di quest'Aula per ricordare al relatore, che ringrazio per la disponibilità, e al Governo, che invece ringrazio meno, per la lentezza con la quale procede su questo fronte, che già l'anno scorso venne presentato il medesimo emendamento a pochi mesi di distanza dalla scomparsa di questo giovane sindaco, che ha perso la vita in una situazione straordinaria, che mai si era verificata nel nostro Paese, cioè per mano di un dipendente del Comune improvvisamente impazzito, che ha ucciso il sindaco nel suo ufficio e si è tolto la vita immediatamente dopo. Una tragedia come purtroppo può capitare a chi svolge una funzione delicata come quella di sindaco nel nostro Paese, ma che mai si era verificata in queste particolarissime condizioni.
Vista anche l'esiguità della cifra, non credo che sia così difficile trovare una soluzione, signor Presidente, e spiace vedere questo Governo attardarsi e perdere sempre tempo di fronte alle questioni, piccole o grandi che siano, ma che segnano l'attenzione nei confronti dei cittadini.
Il sottosegretario Sartor, che già l'anno scorso ha affrontato nel medesimo modo la situazione, dovrebbe sentirla in modo particolare, anche se varrebbe per qualsiasi sindaco, perché si tratta di un sindaco della provincia di Verona, la stessa Provincia del Sottosegretario; credo che un minimo di attenzione da parte del Governo sia almeno doverosa, a prescindere dalle Province dove questo avviene.
Mi pare, invece, che il sottosegretario Sartor affronti in modo burocratico questa questione, dimenticando che spesso, al posto dei suoi aridi numeri, ci sono persone in carne ed ossa, con un'anima, un cuore e un'intelligenza. A noi, purtroppo, per la nostra intelligenza, resta solo l'amarezza di prendere atto del fatto che per due anni questo Governo non è riuscito ad affrontare questo banale problema, per il quale chiediamo un po' di giustizia e di attenzione.
Sottosegretario Sartor, buon lavoro a lei e alla sua commissione, che, quando avrà finito questo grande lavoro di analisi dei numeri, troverà una soluzione. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).
GIARETTA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARETTA (Ulivo). Signor Presidente, mi atterrò naturalmente alle indicazioni della maggioranza nella votazione di questo emendamento, tuttavia mi permetto anch'io di sottolineare la necessità di trovare una soluzione alla singolarità di questa situazione, in cui amministratori pubblici, che rappresentano le istituzioni, sono sottoposti al rischio di chiunque svolge un ruolo di questa natura e quando capita, come capita, purtroppo, il fatto irreparabile, la famiglia è lasciata sola, senza alcun sostegno delle istituzioni stesse. È vero che avevamo posto il sollecito anche l'anno scorso; mi auguro sia possibile trovare una soluzione alla Camera dei deputati.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.0.7, presentato dal senatore Franco Paolo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 25.600, nel testo riformulato, che credo sia stato consegnato ora ai colleghi.
L'emendamento reca la previsione dell'istituzione di un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero dell'interno, destinato al rinnovo e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato. Con l'istituzione di questo capitolo mettiamo in campo un intervento che ancora non era stato previsto, ossia una dotazione non particolarmente significativa (10 milioni di euro), la quale scaturisce però da una ricerca analitica di quello che si poteva raschiare nel nostro barile.
Al secondo comma del nostro emendamento, che è il comma 1-ter, prevediamo lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per fare in modo che non vi siano limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario per la Polizia di Stato. Si tratta di un intervento che consente di mantenere, se non incrementare, gli attuali standard, attesa la difficoltà di accedere ad ulteriori assunzioni.
Concludo dicendo che il Gruppo Italia dei Valori ha accentrato tutta la sua attività emendativa sul settore della sicurezza, riuscendo a ritrovare nelle pieghe del bilancio questi 20 milioni (pari a 40 miliardi delle vecchie lire), che ben volentieri io credo tutta l'Aula vorrà destinare alle forze della Polizia di Stato, qualora il relatore e il Governo siano d'accordo.
Peraltro, pensavamo che questo emendamento fosse già stato approvato in Commissione bilancio. Credo, a questo punto, che tutta l'Aula - ripeto - voglia ben volentieri destinare alla Polizia di Stato tali risorse, anche alla luce delle considerazioni che alcuni di noi hanno espresso all'inizio di seduta.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 25.600 (testo 2), presentato dai senatori Formisano, Caforio e Giambrone.
È una piccola goccia nel mare magnum di una grande necessità che riguarda le forze di polizia e - aggiungo - anche gli operatori e gli uomini in divisa. Mi sembra ad ogni modo scontato che sia un segnale di buona volontà dell'Aula e che questo emendamento vada in un'ottima direzione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.600 (testo 2). Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G25.100 e sull'emendamento 25.0.1, considerando anche che vi è stato un parziale accoglimento del testo proposto; esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 25.0.2, 25.0.11 (anche qui in quanto il testo proposto è stato in parte già accolto) e 25.0.13. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G25.0.1, a condizione che venga eliminato il riferimento ai progetti poliennali, che mi sembra un po' eccessivo. La parte dispositiva dovrebbe terminare con la parola "riferimento".
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Matteoli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal senatore Franco Paolo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.600 (testo 2).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, volevo far osservare all'Assemblea, soprattutto ai colleghi della sinistra che si riempiono sempre la bocca con la solidarietà agli esseri umani e così via, che bastava prevedere in questo emendamento 19,9 milioni di euro per poter approvare l'emendamento 24.0.7 (quello sui sindaci di prima), che avrebbe salvato una famiglia dalla più totale indigenza. Preferite le automobili di ferro ai cuori e alle anime: complimenti davvero. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, sono due questioni di natura completamente diversa. Prendo la parola per aggiungere la firma all'emendamento 25.600 (testo 2).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, si tratta di una questione di estrema rilevanza. Intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 25.600 (testo 2), presentato dal collega Formisano ed altri. È veramente incredibile che un esponente di questa maggioranza e l'intera maggioranza, in riferimento all'incremento dei fondi per le forze dell'ordine, in particolare destinati alla Polizia di Stato, si siano limitati a prevedere (anche se non ho motivo di dubitare che abbiano cercato di ottenere più) un incremento di 10, dico 10 milioni di euro per il 2008, per quanto riguarda i nuovi automezzi (e bisogna sapere di che si tratta, parlando anche degli aeromobili), e di 10 milioni di euro per gli straordinari, e si tratta di capire di cosa si tratti.
Il Gruppo dell'UDC, come il collega Ciccanti dirà dopo, ha proposto ben altra cifra (si tratta di 500 milioni di euro) sull'articolo 93 e quando verrà il momento il senatore Ciccanti illustrerà il relativo emendamento. La nostra dichiarazione di voto è favorevole all'emendamento 25.600 (testo 2), perché non si dice di no neanche alle briciole, ma è una vergogna che questa maggioranza, nella ricorrenza della strage di Nasiriya e al cospetto della morte di Gabriele, si sia limitata a prevedere questa cifra di valore infinitesimale. (Applausi dai Gruppi UDC, LNP e FI. Commenti dal Gruppo Ulivo).
(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'emendamento 25.600 (testo 2) dai senatori Garraffa, Giuliano ed Izzo).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 25.600 (testo 2), presentato dal senatore Formisano e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
L'emendamento 25.7 è stato ritirato.
Senatore Castelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G25.100?
CASTELLI (LNP). Sì, lo mantengo e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G25.100, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 25, nel testo emendato.
CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, nonostante il bilancio sia diviso per missioni, una serie di questioni riguardanti la sicurezza ed il soccorso civile si trova collocata agli articoli da 22 a 25, che indirettamente con gli emendamenti che propongono articoli aggiuntivi trattano di materia riguardante il potenziamento delle Forze di polizia e delle Forze armate (come abbiamo visto all'articolo 22).
Ci sono però altre norme contenute negli articoli da 93 a 95 che pure riguardano il miglioramento dei benefici economici delle forze di polizia e l'UDC ha presentato in quella sede una serie di emendamenti che riguardano un impegno prioritario sulla sicurezza, che - parimenti all'Italia dei Valori - ritiene essere, insieme alla famiglia, uno dei punti cardine della finanziaria e della sua battaglia politica. Ci riserviamo quindi di intervenire nuovamente in sede di esame degli articoli da ultimo da me richiamati.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 25, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 25.0.1, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 25.0.2, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, identico all'emendamento 25.0.5, presenatato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.0.11.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.0.11, presentato dal senatore Polledri.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.13, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Domando al senatore Rossi se accetta la modifica all'ordine del giorno G25.0.1 proposta dal relatore.
ROSSI Fernando (Misto-MPC). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.0.1 (testo 2) non verrà posto in votazione.
Saluto ad un gruppo di studenti dell'Università di Genova
PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Università di Genova che, accompagnati dal professor Armaroli, sono qui a vedere nella pratica com'è il diritto parlamentare. (Generali applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817 (ore 17,34)
PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 26, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.1, così come sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 26.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 26.0.100, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 26.0.4, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 26-bis, su cui è stato presentato il solo emendamento 26-bis.800, successivamente ritirato.
Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 26-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'articolo 27, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MONACELLI (UDC). Signor Presidente, so bene che può apparire una forzatura chiedere che non si proceda a quella, nella rubrica di questo articolo, viene definita «Chiusura dell'emergenza conseguente alla crisi sismica nelle regioni Umbria e Marche del 1997». Chi vive però in quelle Regioni sa bene che, anche per effetto di normative farraginose e burocratiche, la ricostruzione, ad oggi, non è ancora completata e le ferite dei centri storici e delle frazioni maggiormente colpite sono ancora aperte.
Quello che con l'emendamento 27.6, insieme ai colleghi Ciccanti, Forte e Baldassarri, intendiamo chiedere è l'equiparazione, soprattutto per i cittadini umbri e marchigiani, dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi con quelli disposti a favore dei soggetti interessati dal sisma del 1990 verificatosi nei territori delle Province di Ragusa, Siracusa e Catania, oltre che dagli eventi alluvionali nella Regione Piemonte: in questi era stato stabilito che la posizione contributiva fosse regolarizzata con il versamento del 10 per cento dell'importo dovuto.
Se dovesse passare senza modifiche l'articolo 27 e dovesse essere bocciato l'emendamento 27.6, sarebbe confermato un principio estremamente pericoloso, e cioè che esiste una disparità di trattamento tra i cittadini italiani e che gli stessi non sono uguali di fronte alle calamità naturali. (Applausi del senatore Forte).
CASOLI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASOLI (FI). Chiedo con forza di aggiungere la firma all'emendamento 27.6.
SAPORITO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Chiedo anch'io di aggiungere la firma all'emendamento 27.6.
ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 27.6.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.6 e 27.0.9. Vorrei evidenziare che in Commissione bilancio è stato approvato un ordine del giorno, sostenuto da tutti i colleghi, che invitava il Governo ad affrontare le problematiche post terremoto nelle Marche e in Umbria, al pari di altri terremoti e calamità naturali, durante il prosieguo della sessione di bilancio.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 27.6, presentato dalla senatrice Monacelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 27.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 27.0.9, presentato dai senatori Firrarello e Ferrara.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'emendamento 28.0.1, tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 28, che invito i presentatori ad illustrare.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo 28-bis, proposto dall'emendamento 28.0.1, istituisce uno specifico programma, presso il Ministero delle risorse agricole e forestali, per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura. Se ne era già discusso in un'altra occasione: sostanzialmente, si tratta di ridurre l'utilizzo dell'acqua derivante dai pozzi e di favorire un riciclo di acque industriali, depurate e affinate, per un utilizzo razionale delle risorse idriche.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, faccio rilevare al collega Turigliatto che questo tema è già stato affrontato e, in parte, risolto con l'emendamento, accolto in Commissione, sul piano irriguo, che ha stanziato ingenti risorse nel corso degli anni. Nell'ambito di questo intervento sarà possibile affrontare anche quanto da lui richiesto.
Senatore Turigliatto, se ritiene, un ordine del giorno che indichi l'utilizzo di quelle risorse anche per questa finalità potrebbe essere ben valutato dal sottoscritto.
PRESIDENTE. Senatore Turigliatto, cosa intende fare?
TURIGLIATTO (Misto-SC). Accolgo la proposta del relatore e trasformo l'emendamento in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno del senatore Turigliatto.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.0.100 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame dell'articolo 29, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 29.1.
Le anticipo anche il parere contrario su tutti gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo per una segnalazione: non si illumina più il display alle sue spalle con il risultato delle votazioni.
PRESIDENTE. Ritengo perché si trattava di votazioni mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 29.
MARCORA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCORA (Ulivo). Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto sull'articolo 29 per illustrare molto brevemente all'Aula le misure adottate in campo agricolo e agroalimentare in questa finanziaria e nel decreto fiscale collegato.
Nel DPEF era stato affermato che gli obiettivi da portare avanti per il settore agricolo e agroalimentare erano due: quello della stabilizzazione del trattamento fiscale agevolato per l'agricoltura e quello del rafforzamento dei controlli per impedire che l'agropirateria continui a mangiare spazi di mercato ai prodotti made in Italy, tanto rinomati e apprezzati in tutto il mondo e proprio per questo imitati da ditte che non hanno niente a che vedere con la produzione nazionale, ma che possono fregiarsi di simboli, bandiere e nomi storpiati che ad essa fanno ricondurre molti prodotti.
Nel decreto fiscale era stata inserita la norma relativa alle agroenergie, che premia la produzione di energia da biomasse e da residui agricoli, una incentivazione molto forte, sia per i certificati verdi che per la tariffa con cui viene stabilito il concambio. Questa agevolazione permette oggi di dare un forte impulso alle agroenergie.
Poi sono stati compresi 30 milioni per rifinanziare il fondo di solidarietà nazionale, soldi che servono per pagare i danni per le calamità naturali e per incentivare le assicurazioni in agricoltura, che coprono il pregresso, ossia gli anni 2005, 2006 e 2007, che erano rimasti scoperti anche a causa dell'insufficiente dotazione che i precedenti Governi di centro-destra avevano stabilito per questo fondo.
Venendo proprio alla finanziaria, i due temi prima citati, quello della stabilizzazione del trattamento fiscale e quello dei controlli, sono stati ampiamente affrontati e risolti con opportune misure. La stabilizzazione fiscale viene ribadita con l'IRAP all'1,9 per cento, piuttosto che con le agevolazioni dell'accorpamento della piccola proprietà contadina per le tasse di registro. Si registrano poi le agevolazioni per la pesca e l'accisa zero sul gasolio per le serre.
Oltre a questo, ci sono state altre numerose iniziative: il fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nella pesca; il rifinanziamento del fondo bieticolo-saccarifero per l'applicazione della riforma dell'OCM a livello europeo; la definizione delle attività forestali come passibili dei benefici del protocollo di Kyoto; la norma sull'apicoltura per un piano di settore; la sospensione delle procedure esecutive per le aziende agricole sarde, in grossa difficoltà per il pignoramento delle proprie aziende; una bella norma sulla trasparenza del mercato, che affronta il problema dell'incremento dei prezzi agroalimentari che tanta parte hanno avuto in quest'ultimo periodo nella ripresa dell'inflazione; infine - e qui mi collego all'emendamento del senatore Turigliatto - c'è un rifinanziamento importante del fondo per il settore irriguo con 100 milioni a far data dal 2010.
Concludo il mio intervento per dire che questo Governo e questa maggioranza continuano ad avere grande attenzione per il settore agricolo e agroalimentare. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e SDSE).
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, non me ne voglia il collega Marcora, che stimo, ma voglio rivolgere un veloce telegramma - dati i tempi - all'Aula. L'attenzione che il Governo Prodi in due anni ha riservato al settore agricolo, per quanto riguarda la stabilizzazione fiscale in agricoltura, è la seguente: è stata reintrodotta la tassa di successione in agricoltura come per gli altri cespiti patrimoniali. La stabilizzazione è stata realizzata aumentando prima gli estimi catastali per poi stabilizzarli. Le tasse non sono state prima ridotte e poi stabilizzate: sono state aumentate e poi stabilizzate! Questo è quanto il Governo Prodi ha fatto per l'agricoltura italiana. (Applausi dai Gruppi FI, LNP e UDC).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 29.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.600.
ALLEGRINI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALLEGRINI (AN). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 29.0.600. Chiedo, nello specifico, di votare singolarmente ciascun comma, in quanto essi trattano argomenti di tipo diverso. Eventualmente, se persistesse il parere contrario del relatore e del Governo, chiedo di trasformare in ordini del giorno il comma 2, riguardante l'utilizzo della denominazione "agromercato", in quanto non ha bisogno di copertura, e del comma riguardante il funzionamento dell'Osservatorio del Ministero per la trasparenza dei prezzi dei prodotti agricoli. Trattasi forse dell'ex comma 6, ora diventato 5 in seguito all'espunzione del comma 3 per inammissibilità per materia.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la richiesta di trasformazione in ordine del giorno, chiedo il parere del relatore. Io riscontro delle difficoltà a votare l'emendamento per parti separate in quanto il riferimento è ai singoli commi.
ALLEGRINI (AN). Signor Presidente, i commi trattano ognuno materie diverse.
PRESIDENTE. Ma se, posto in votazione, il comma 1 non venisse approvato, sorte analoga avrebbero i successivi. Ad esempio, infatti, il comma 4 inizia con le parole: "Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1"; ma se il comma 1 viene respinto, il comma 4 non ha più ragione di esistere.
ALLEGRINI (AN). Il comma 4 parla del comma 1-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, del quale non si parla assolutamente nel comma uno dell'articolo.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, faccio rilevare che, sicuramente, stando al testo dell'articolo, i commi 6 e 7 devono essere votati cumulativamente perché ad essi, cumulativamente, fa riferimento la copertura. Non vi è nessuna possibilità di distinguere quanta parte della copertura sia riferita al comma 6 e quanta al comma 7.
Per il resto, bisogna controllare che davvero, votando separatamente gli altri commi e potendoli approvare a prescindere da una copertura, essi non rechino esigenze di coperture. Se lei mette in votazione l'emendamento in parti separate, io suggerisco piuttosto l'accantonamento per poter valutare i soli aspetti finanziari. Il merito, poi, può essere discusso, ma non vorrei che assumessimo una decisione affrettata.
PRESIDENTE. Senatore Morando, quando gli emendamenti della finanziaria hanno una copertura, sono dell'idea di procedere con un unico voto complessivo e, quindi, che essi non siano separabili.
MORANDO (Ulivo). Naturalmente, non ho fatto l'ennesimo tentativo che compio da quando abbiamo cominciato, ossia dire che gli emendamenti sono composti da due parti, da una parte dispositiva e da una di copertura, e che non si può votarli separatamente eliminando la seconda parte.
Dando per persa questa battaglia, le chiedo allora di poter fare una valutazione di merito comma per comma, che adesso non siamo in grado di fare.
PRESIDENTE. Accantoniamo dunque l'emendamento 29.0.600 per un approfondimento.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.7, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.8, presentato dai senatori De Angelis e Allegrini.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.12, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.13, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.15, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.16, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.19, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.20, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.29, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.30, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.31, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.32, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.35, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 29.0.37, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 29-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 29-ter.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 29-quater.
NARDINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NARDINI (RC-SE). Signor Presidente, con il collega Marcora condivido il giudizio dato su quanto si è riusciti a portare in questa legge finanziaria, continuando in qualche modo il lavoro compiuto nella finanziaria 2007 nei confronti del comparto agricolo.
È del tutto evidente che è sempre necessario fare di più, soprattutto in settori che versano in grave difficoltà. Ma guardiamo e salutiamo con grande fiducia il fatto che siano stati introdotti in questa finanziaria alcuni elementi di innovazione nei confronti della pesca. Non è certamente tutto, in quanto il settore è in grande sofferenza, e noi di Rifondazione Comunista - e non solo noi, perché anche il presidente Cusumano ha firmato la legge insieme ad altri senatori della maggioranza - abbiamo affidato ad una proposta di legge una riforma organica sulle questioni relative alla pesca.
Ho preso la parola su questo articolo perché in Commissione bilancio, nel corso della discussione, è stata prestata una grande attenzione sulla necessità di sospendere la vendita all'asta delle circa 7.000 aziende - sospendere purtroppo temporaneamente - in Sardegna che hanno purtroppo a loro carico un debito abnorme.
Ora perché desidero sottolineare tale questione? Al di là dell'articolo e quindi della vicenda della sospensione che avverrà, è del tutto evidente che la questione è di grande portata ed è a livello nazionale. Non so come si possa pensare di vendere all'asta, e quindi, di far finire 5.000-7.000 aziende, perché ciò ovviamente comporterà la distruzione del tessuto produttivo di quella Regione.
Credo che qui siamo tutti d'accordo su quanto è avvenuto: finalmente siamo riusciti a raggiungere questa prima tappa, per cui vi sarà una Commissione; in questa vicenda, però, è implicata una serie di questioni.
La legge n. 44 del 1988, signor Presidente, è stata ritenuta illegale dall'Europa. Cominciamo allora col dire che vi sono responsabilità molto precise: la Regione Sardegna ha fatto in modo che, attraverso il Banco di Sardegna, le aziende potessero avere con grande facilità accesso a crediti, di cui hanno usufruito; ora, queste aziende hanno accumulato un debito pari a circa 700 milioni di euro.
È chiaro che in questa vicenda chiamiamo in causa le Regioni e le banche, a proposito di quell'anatocismo contro cui ormai molti soggetti, anche delle aziende, stanno facendo causa: è vero, infatti, che vi è un debito accumulato; è anche vero, però, che questo debito è andato crescendo nel tempo in maniera così esponenziale che sarà difficile estinguerlo, a meno che non si intervenga anche facendo ricorso - credo - all'articolo 89 del Trattato europeo; si potrebbe persino in qualche modo contrattare qualche deroga e, comunque, si può pensare di ristrutturare il debito stesso.
Insomma, si tratta di proposte che poi verranno messe sul tavolo: so per certo che questo ramo del Parlamento, con la conferma dell'altro, ed il Governo si faranno carico di una situazione che non può essere considerata solo dei pastori e delle aziende sardi, perché rappresenta invece un grande problema nazionale, che forse va anche oltre il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 29-quater.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 29-quinquies.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi,
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 29-sexies, su cui è stato presentato il solo emendamento 29-sexies.800, successivamente ritirato.
CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero intervenire in dichiarazione di voto per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza di questo articolo 29-sexies, che consente il finanziamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale e, in generale, sulle misure previste nel disegno di legge finanziaria 2008 a favore del comparto primario, per le quali la 9a Commissione del Senato ha voluto fornire i propri contributi.
In primo luogo, l'articolo in esame, che prevede una serie di interventi nel settore dell'irrigazione, riveste notevole importanza, perché fornisce una risposta di tipo strutturale alle problematiche del comparto, in materia di risorse idriche, affrontando il problema della scarsità delle stesse e del loro non razionale utilizzo in agricoltura, consentendo così di superare le emergenze provocate dal fenomeno della siccità.
Con il disegno di legge finanziaria all'esame, vengono pertanto previsti finanziamenti per 5 milioni di euro, per ciascuno dei prossimi tre anni, per l'attività di progettazione delle opere irrigue e per la prosecuzione dei lavori già avviati, in base al Piano irriguo nazionale predisposto con la legge finanziaria dello scorso anno.
È previsto, inoltre, un ulteriore, consistente contributo di 100 milioni di euro, per la durata di 15 anni a decorrere dal 2011, per il completamento e la definitiva realizzazione di numerose opere contenute nel Piano stesso.
Sottolineo, pertanto, che tale tipo di intervento consentirà di realizzare, in tempi che auspico rapidi, le opere già previste dal Piano irriguo nazionale e di avviare prossimamente un secondo Piano irriguo che tenga conto delle esigenze di alcune aree del Paese, come le Regioni meridionali e, in particolare, le isole che, durante la stagione estiva, sono particolarmente colpite dal fenomeno della siccità con gravi conseguenze per tutto il comparto e degli indubbi danni economici per gli imprenditori agricoli.
Voglio evidenziare, inoltre, che le misure contenute nella manovra di bilancio si muovono nella direzione richiesta dalla stessa Commissione agricoltura, sia nel corso dell'esame dello scorso Documento di programmazione economico-fìnanziaria, sia nelle osservazioni contenute nel parere reso alla Commissione bilancio sul disegno di legge finanziaria per il 2008.
A questo sottolineo, comunque, l'opportunità di continuare a prevedere, oltre a una serie di interventi strutturali, anche delle efficaci misure che consentano una corretta gestione delle risorse idriche, attraverso, ad esempio, la realizzazione di impianti che, utilizzando le moderne tecnologie, consentano un maggior risparmio idrico e una razionalizzazione delle risorse stesse.
Ritengo, infine, che la gestione delle risorse idriche, come è emerso in numerose occasioni nel corso dei lavori della Commissione agricoltura dovrebbe essere affidata ad un apposito organismo di coordinamento deputato, per l'appunto, a valutare il corretto utilizzo delle risorse stesse.
Per queste ragioni, chiedo il voto favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 29-sexies.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui sono stati presentati degli emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MANINETTI (UDC). Signor Presidente, la proposta di emendamento si inserisce nell'articolo del disegno di legge Finanziaria che incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili, in un'ottica che contempera la tutela ambientale con l'esigenza di superare le note carenze del sistema energetico nazionale.
L'emendamento intende quindi eliminare il divieto imposto dalla legge n. 179 del 2002 all'estrazione di idrocarburi in Alto Adriatico in quanto, dalle ricerche che erano già state svolte prima di tale legge, risulta che in tale zona possono trovarsi riserve di idrocarburi il cui sfruttamento, nel rispetto della tutela ambientale - sottolineo - fornirebbe un ulteriore valido ausilio al sistema energetico nazionale.
La modifica proposta darebbe in sostanza la possibilità di effettuare l'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona dell'Alto Adriatico dopo aver accertato che esse sono compatibili con l'ambiente e, in particolare non sono responsabili del fenomeno della subsidenza ovvero dell'abbassamento della superficie terrestre.
In conclusione, mi sembra quindi che in tal modo si contemperi la necessità della salvaguardia ambientale con quella altrettanto importante di sfruttare riserve energetiche fondamentali per il Paese. Faccio presente che non ha evidentemente bisogno di copertura finanziaria; anzi; porterebbe introiti maggiori allo Stato. In ogni caso, chiedo comunque che la votazione sia effettuata con il sistema elettronico.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche su quelli aggiuntivi all'articolo 3.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.
ENRIQUES (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENRIQUES (Ulivo). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 30.1, soppressivo dell'articolo 30.
L'articolo 30 è l'unica norma in tema di missione energia contenuta nel disegno di legge originario; tutto il resto di questo Capo IX è stato aggiunto in sede di Commissione. Questo articolo ha una lunga storia - di almeno un anno, se non più - e assolve a degli impegni assunti anche in questa sede dal Governo in occasione della discussione e del voto finale della legge comunitaria. In sostanza, qui stiamo parlando del CIP 6 e di una questione centrale in tema di energia e cioè dei sussidi alle fonti cosiddette assimilate, cioè a fonti diverse dal petrolio ma talvolta di origine petrolifera; sussidi che non assolvono a funzioni essenziali in campo energetico, basti dire che con essi si finanziano anche cascami del petrolio ed altre fonti energetiche.
Il tema è stato anche oggetto di discussioni in sede comunitaria e di contestazioni al nostro Paese. La legge finanziaria dell'anno scorso introdusse una disciplina, in parte transitoria, in parte definitiva; in sostanza, pose termine a quello che da molti era considerato un abuso o addirittura uno scandalo. Ricordo che non era solo dalla nostra parte politica che si accusava la presenza di tale elemento; ricordo, ad esempio, un'intervista all'onorevole Tabacci, che interveniva sull'argomento e sottolineava, anche spiritosamente, che attraverso tali sussidi agli assimilati sembrava si fosse alterato anche il campionato di calcio, consentendo a certe squadre di comprare dei giocatori.
Dopo l'approvazione della legge finanziaria nulla è stato fatto dal Governo in attuazione di tale norma. Era stato presentato un articolo correttivo in sede di legge comunitaria, che è stato stralciato in sede di votazione finale, su richiesta del relatore (il quale, per combinazione, ero io), soprattutto sulla base di due presupposti: il venir meno del procedimento comunitario e il preciso impegno del Governo, nella persona del ministro Bonino, a ripresentare l'articolo in sede di legge finanziaria.
Quindi, questo articolo costituisce l'adempimento di un obbligo preciso. Per tale ragione sono contrario all'emendamento soppressivo e raccomando l'approvazione dell'articolo 30. (Applausi dai Gruppi Ulivo e IU-Verdi-Com).
PRESIDENTE. La ringrazio anche per i cenni storici, senatore Enriques.
DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, l'articolo 30 e i successivi 30-bis e 30‑ter sono assolutamente centrali in questa manovra finanziaria. Abbiamo già avuto modo di intervenire su questo tema, ma vorrei concentrarmi innanzitutto su due questioni. L'articolo 30, di per sé, porta finalmente a compimento la riforma del CIP 6 e l'eliminazione della stortura, tutta italiana, che faceva sì che dal 1992 ad oggi le risorse per le energie rinnovabili fossero attribuite ad impianti che producevano energia certamente non da fonti rinnovabili. Attraverso l'escamotage delle fonti assimilate, dal 1992 fino ad oggi abbiamo dato circa 40 miliardi di euro, di cui quasi il 90 per cento a favore delle fonti cosiddette assimilate.
Finalmente oggi mettiamo fine, dopo una discussione lunga e articolata, durata quasi un anno, a questa stortura. Contemporaneamente, introduciamo un'altra grande parte della riforma, riguardante gli incentivi per le energie rinnovabili. Essa, dopo l'inserimento nel cosiddetto decreto fiscale della riforma degli incentivi sulle biomasse agricole, completa il sistema e prevede un riordino complessivo di tutta quella parte delle risorse che fa capo - lo vorrei ricordare - alla componente A3 delle bollette.
Si consente, quindi, da una parte, di uscire dallo scandalo del CIP 6 e, dall'altra, di recuperare quei fondi destinati alle fonti assimilate per compiere questa operazione di riordino del sistema degli incentivi alle energie rinnovabili. Ciò attraverso due meccanismi. Si prevede un meccanismo di certificati verdi per gli impianti al di sopra di un megawatt e un sistema di ritiro a tariffa omnicomprensiva, ossia il cosiddetto conto energia, per gli impianti al di sotto di un megawatt.
Soprattutto, si differenzia finalmente tra le diverse fonti previste dalla direttiva europea sugli incentivi delle fonti rinnovabili, ma in relazione alla sostenibilità ambientale. Non si finanziano quindi le fonti tutte allo stesso modo, ma si fanno delle scelte precise, per cui, da una parte, si incentiva massicciamente, ad esempio, il fotovoltaico e il solare e, dall'altra, gradualmente si fanno delle scelte per quanto riguarda l'eolico, il geotermico ed altro.
Si tratta di una riforma assolutamente importante e fondamentale; tra l'altro, essa ci pone davvero in grado - e vorrei richiamare l'attenzione - di raggiungere l'obiettivo del 25 per cento di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rappresenta un impegno del nostro Paese e la sola possibilità che abbiamo per guardare al futuro con serenità per quanto riguarda l'energia.
Ciò al contrario di alcuni dibattiti un po' stantii che continuano a far discutere il nostro Paese su questioni come il nucleare, che guardano al passato e non certamente al futuro e all'innovazione per quanto riguarda le energie rinnovabili. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, SDSE e del senatore D'Ambrosio).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono consapevole del fatto che il mio Gruppo ha soltanto pochi minuti a disposizione per intervenire. Da sempre abbiamo considerato il problema delle fonti rinnovabili come un argomento importante.
Non abbiamo difficoltà ad affermare che l'abolizione dei derivati cosiddetti assimilabili sia stato un modo improprio di considerare le fonti rinnovabili. Non vediamo alcun contrasto tra il riproporre, come noi facciamo, il tema del nucleare, che è una fonte rinnovabile, e le altre fonti rinnovabili. A differenza dei Verdi noi siamo per lo sviluppo e non per il blocco del Paese. (Applausi dal Gruppo UDC).
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Presidente, esprimo voto contrario perché le parole hanno un loro senso. Abbiamo condotto una battaglia sulla questione delle fonti rinnovabili e 44 miliardi sono stati buttati al vento con i contributi alle assimilabili. A questo punto non si può dire che è accettabile ciò che sei mesi fa non lo era. (Applausi del senatore Bettamio). Con questo emendamento autorizziamo anche quei progettati non ancora approvati.
Via via le parole hanno un loro senso: eravamo contrari prima e rimaniamo contrari ancora oggi; le poche risorse presenti vanno concentrate sulle fonti rinnovabili.
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.7.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.7, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 30.2, presentato dal senatore Rossi Fernando.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, sicuramente per una disattenzione, dietro il senatore Coronella c'è una postazione vuota con la tessera inserita, che poi è stata sfilata, comunque hanno regolarmente votato anche se il posto era libero.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.5, presentato dai senatori Fluttero e Collino.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.3.
MANINETTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maninetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.3, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 30.6, presentato dalla senatrice Allegrini e dal senatore De Angelis, fino alle parole «1,2 MW».
Non è approvata.
Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 30.6 e l'emendamento 30.10.
Metto ai voti l'emendamento 30.8, presentato dal senatore Cutrufo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 30.11, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 30.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 30.0.5, presentato dal senatore Paravia.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 30.0.11, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.13, cui ha aggiunto la firma il senatore Ventucci.
STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LNP). Signor Presidente, colleghi, contrariamente a quanto dichiarato da alcuni colleghi che vedono nelle energie alternative la possibilità di risolvere il problema energetico del Paese, noi, ahimè, siamo di tutt'altra opinione, di tutt'altro parere.
Già durante il mio primo mandato parlamentare, nel 1994, proprio in questo Senato, c'era un consenso trasversale nei confronti dell'energia nucleare, ma non si poteva pronunciare la parola, era un tabù. Non accettavano neanche il dibattito.
Ora mi sembra che si cominci a parlarne abbastanza liberamente, che si cominci ad affrontare il problema, che è un problema reale del Paese. Anche in questa maggioranza - mi appello proprio a loro, a quella gente che ha coscienza di ciò - abbiamo una parte di senatori che sarebbe disposta a parlarne, perché stiamo chiedendo di parlarne e non di andare tout court sul nucleare.
Contrariamente a quello che ha detto la senatrice poco fa, tutto il mondo sta rivedendo la sua politica nucleare; tutto il mondo è conscio che se non si va verso il nucleare non si risolvono i problemi energetici del Paese. So di dire cose scontate e conosciute, ma voi sapete benissimo da chi compriamo l'energia nucleare: la compriamo dalla Francia, che ha le sue centrali nucleari ai nostri confini.
Con gli emendamenti 31.0.13 e 31.0.14, che non vanno contro le disposizioni che sono state date attraverso quel famoso referendum che ha abolito il nucleare in Italia sull'onda della tragedia di Chernobyl, vogliamo lanciare un segnale: con essi chiediamo che la comunità scientifica ci relazioni sullo stato dell'arte delle centrali nucleari di terza e di quarta generazione che dovranno venire.
Ritengo che affrontare lo sviluppo del Paese con le nostre industrie che pagano l'energia elettrica il 30 per cento in più degli altri Paesi sia da incoscienti. Per cortesia, dobbiamo riflettere su questo aspetto. Abbiamo fior di acciaierie che producono i migliori acciai del mondo, ma che non sono competitive perché il 30 per cento dei loro costi è nell'energia.
Cosa dire poi del Protocollo di Kyoto? Come si fa a rispettare il Protocollo di Kyoto in un Paese come la Padania, come la Val Padana, che è chiuso da tutte le parti e che vede proprio nella produzione di energia attraverso altri sistemi la fonte di inquinamento maggiore?
Noi chiediamo allora un segnale e chiediamo a tutti i benpensanti di quest'Aula, che ci sono, che abbiano il coraggio, che non ascoltino e che non si facciano ricattare in continuazione dal Gruppo dei Verdi, che sta sostenendo delle affermazioni non confutabili scientificamente. Ho sentito parlare di una quota del 25 per cento di energia prodotta dall'eolico e dal fotovoltaico. In che fiaba, in che libro l'avete visto? In che storia l'avete visto? Vi prego veramente: fate una riflessione e date un segnale al Paese e a quest'Aula. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
PRESIDENTE. Colleghi, nel rispetto di chi intende intervenire successivamente, ricordo che per molti Gruppi i tempi si stanno esaurendo.
POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POSSA (FI). Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere, da vecchio ingegnere nucleare (ho svolto tale professione per 27 anni), la mia firma all'emendamento 30.0.13, su cui è appena intervenuto così bene il senatore Stefani.
Tengo anzitutto a ricordare che proprio oggi è qui a Roma il Segretario del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti per firmare con il ministro Bersani un protocollo di intesa per lo sviluppo della ricerca nel campo nucleare, quella sovvenzionata da questo fondo, per la cosiddetta Generation IV, che è la prospettiva di generazione di nuovi impianti nucleari. L'energia nucleare è un bene enorme per l'umanità ed ha un potenziale di sviluppo gigantesco, come sa chiunque la conosca. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Intervengo anch'io, signor Presidente, per chiedere di aggiungere la firma all'emendamento 30.0.13 del collega Castelli e per fare presente che qui ci troviamo di fronte ad una proposta che è davvero tale da non poter essere rifiutata da qualunque persona di buon senso. Qui si prevede di sviluppare delle ricerche per la terza e quarta generazione di energia nucleare: quelle medesime ricerche che gli stessi ministri D'Alema e Bersani, negli scorsi giorni, hanno dichiarato essere probabilmente necessarie al nostro Paese. Respingere questo emendamento significherebbe una affermazione per partito preso, comporterebbe non fare una scelta a favore di altre energie contro il nucleare, ma fare una scelta contro la libertà di ricerca, ponendo un veto nei confronti di qualunque studio sulla possibilità di utilizzare una energia che in tutto il mondo, ormai, viene vista come quella necessaria.
FRUSCIO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Ha due minuti a disposizione, senatore.
FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, puntare sull'energia mediante l'atomo, ai fini della risoluzione dei problemi del caro prezzo delle fonti di energia e quindi del rallentamento o comunque dell'impedimento dello sviluppo delle attività produttive, sia come parlare di qualcosa che sta fra gli obiettivi utopici e la fantatecnica. Cosa è, infatti, parlare di ricerca per l'energia dell'atomo di cosiddetta quarta generazione (ed io do atto al Governo di essere su questa china, su questo indirizzo); altra cosa è parlare, tout court, di produzione energetica per via dell'atomo, come fa la Francia o altri Paesi produttori. In questa seconda fattispecie, parliamo del nulla.
Intendo tuttavia sottolineare una posizione difforme da quella espressa dal mio collega Stefani, perché (innanzi tutto da un punto di vista etico-politico) non credo che sia aderente ad un movimento localista e con radicamento popolare, né ritengo sia di grande interesse parlare di energia nucleare. Non credo che un movimento popolare che deve essere attento anche alle indicazioni popolari di tipo referendario sia tenuto a parlare di questo argomento come se nulla fosse stato, come se nessun pronunciamento ci fosse stato al riguardo in questo Paese. (Richiami del Presidente).
Credo che fare riferimento alle situazioni di produzione di energia attraverso l'atomo attualmente (è il caso della Francia, come diceva il collega Stefani) significa non tener conto che proprio quella produzione di energia è avvenuta a condizioni tecnico-amministrative tali da non poter oggi consentire la privatizzazione dell'EDF, vale a dire della compagnia francese di produzione di elettricità.
Vorrei invitarvi a stare attenti: una cosa è sollecitare le forze parlamentari e i Governi verso la ricerca più approfondita, con mezzi cospicui nella direzione della produzione dell'energia, diversa però da quella che finora e tuttora si produce; una cosa è dare per scontato che abbiamo la possibilità di produrla da qui a due settimane.
MANINETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANINETTI (UDC). Signor Presidente, a nome del Gruppo UDC, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 30.0.13, non in forza di un'adesione a seguire, ma perché sono perfettamente convinti - come bene ha detto il presidente D'Onofrio nel suo intervento precedente - quanto sia indispensabile, improrogabile e urgente prendere una posizione in materia di nucleare all'interno del territorio nazionale.
Dichiariamo pertanto il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo UDC).
DE GREGORIO (Misto-Inm). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GREGORIO (Misto-Inm).Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all'emendamento 30.0.13 dei colleghi della Lega Nord, considerata l'urgenza di un dibattito sul nucleare in Italia.
La chiusura su questo fronte ci porterà sulla soglia di una terribile emergenza, che purtroppo è già annunciata. Il problema - lo dico anche in senso autocritico - non si risolve con le mozioni di sfiducia ad personam, che io personalmente e molti altri in Parlamento non sottoscriveremo mai. Auspichiamo un dialogo ed un ragionamento sul nucleare che interessi l'intelligenza del Paese e che ci porti verso la risoluzione di un problema che appare drammatico.
MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, in sintonia con il dibattito che c'è nel Paese, credo che i colleghi della maggioranza dovrebbero riflettere attentamente sull'emendamento 30.0.13 in esame.
Non c'è dubbio che l'Italia uscì dal nucleare grazie ad un referendum svoltosi in un momento di particolare emotività. D'altronde, il ritorno al nucleare non è un'opzione operativa immediata perché per costruire una centrale atomica occorrono almeno dieci anni. Sono convinto che nell'immediato occorrano altre soluzioni, ma è necessario far sì che l'Italia possa partecipare - così come tanti Paesi europei - agli studi che si stanno compiendo per utilizzare l'energia nucleare. Molti Ministri di questo Governo, incominciando dal ministro Bersani e dal sottosegretario Letta, più di una volta hanno affermato di essere d'accordo nello studiare il modo per tornare al nucleare.
L'emendamento mira solo ad aprire una possibilità di tornare al nucleare e rappresenta quasi un atto dovuto da parte dell'Aula del Senato. Non è possibile infatti ascoltare esponenti della maggioranza che nei convegni sostengono questa tesi, mentre poi, al momento di votare, sono contrari alle proposte che vanno in questo senso. Come non è possibile leggere interviste di autorevoli Ministri che si dichiarano d'accordo nell'intraprendere un simile percorso e poi nelle Aule parlamentari votare contro tale ipotesi.
Vi invito a riflettere: approvare l'emendamento non significa aprire una centrale nucleare domani mattina, ma in prospettiva far sì che l'imprenditoria italiana possa competere con quella degli altri Paesi europei e del mondo. È una necessità.
Signor Presidente, tutto il Gruppo AN intende sottoscrivere l'emendamento in esame, che invito ad approvare non solo gli amici del centro-destra e dell'opposizione ma anche quella larga fetta della maggioranza che condivide questo percorso. (Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI e LNP).
Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 18,35)
ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, i senatori del Gruppo Forza Italia intendono sottoscrivere l'emendamento 30.0.13.
Spero che su un argomento di tale rilevanza il centro-sinistra sappia guardare all'interesse del Paese e non alle divisioni politiche tra maggioranza e opposizione. (Applausi dal Gruppo FI).
BACCINI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
BACCINI (UDC). Signor Presidente, pur condividendo lo spirito generale dell'emendamento 30.0.13, sarebbe necessario che il Governo lavorasse affinché dietro la scelta che qui si prospetta ci fosse un cittadino in carne e ossa, perché ce ne dimentichiamo sempre. Il Governo, cioè, dovrebbe promuovere iniziative intese a finalizzare gli interventi sulle politiche energetiche a favore del sistema delle imprese e delle famiglie, nella prospettiva di favorire la riduzione dei costi dell'energia. Tutte le decisioni che assumiamo e gli stanziamenti che autorizziamo, anche a favore del nucleare, sono indirizzati all'obiettivo di generare infrastrutture industriali in Italia e all'estero, ma non è chiaro quali siano i vantaggi per i cittadini.
Occorre porre in evidenza che tutte le scelte che operiamo, pur giustissime, siano mirate a ridurre le bollette che pagano i cittadini e, quindi, le famiglie e le imprese italiane, per essere competitive. Non è chiaro in questo emendamento e neppure in tutte le politiche e gli emendamenti di questa finanziaria. Sarebbe opportuno chiarire in un apposito ordine del giorno aggiuntivo che le finalità dei nostri interventi sono a favore delle imprese e delle famiglie italiane.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.13, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.14.
STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LNP). Signor Presidente, interverrò telegraficamente per una dichiarazione di voto sull'emendamento 30.0.14, riallacciandomi a quanto già sottolineato dal senatore Matteoli.
Voglio sottolineare l'unanimità del consenso della Casa delle Libertà in tema di riapertura al nucleare. Come ha giustamente detto il presidente Matteoli, in nessuno dei due emendamenti si chiede di aprire, in tempi molto ravvicinati, una centrale nucleare; proponiamo soltanto di trasmettere un segnale significativo in questa direzione.
Potremmo anche ipotizzare di unificare i due emendamenti 30.0.13 e 30.0.14 e trasformarli in un ordine del giorno, qualora il relatore e il rappresentante del Governo mostrassero la disponibilità ad accoglierlo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.14, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 30.0.16, presentato dal senatore Menardi.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.17.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.17, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.18, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 30.0.19, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori, 30.0.20, presentato dai senatori Possa e Ferrara, e 30.0.22, presentato dal senatore Augello.
Non è approvato.
Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati al provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.0.700 (testo 2), 40.100 (testo 2), 43.0.4a (testo 3) e 49-bis.500, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».
Passiamo all'esame dell'articolo 30-bis, su cui è stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'intero articolo, su cui il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.
Passiamo pertanto alla votazione del mantenimento dell'articolo.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l'emendamento 30-bis.800 è importante. Capisco le motivazioni dei colleghi, che hanno una loro validità, ma credo che il Parlamento non possa intervenire quando il Consiglio di Stato si sta pronunciando e su dettatura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Siamo d'accordo che ci si debba mettere attorno ad un tavolo, ma al tavolo non ci si può andare con la pistola puntata alla tempia. Faccio anche notare che si aprirà un contenzioso infinito, che arricchirà soltanto gli avvocati, e che la norma è retroattiva al 2007. Pertanto stiamo per approvare un provvedimento che, al di là della sua valenza economica, avrà un pesante influsso sul contenzioso.
Ripeto, è una norma scritta su dettatura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Credo che la politica dovrebbe poter dire qualcosa in modo più autonomo. (Applausi del senatore Possa).
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 30-bis altri emendamenti oltre quello soppressivo 30-bis.800, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.
E' approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 30-ter, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, le volevo chiedere la votazione elettronica sull'articolo 30-bis, che credo lei non abbia messo in votazione.
PRESIDENTE. È appena stato votato.
POLLEDRI (LNP). Ha ragione, ma se avesse avuto l'accortezza di guardare da queste parti, avremmo chiesto la votazione elettronica. Lei capisce che l'argomento è molto importante. Le chiederei, se possibile, di procedere nel senso da me richiesto.
PRESIDENTE. Senatore Polledri, effettivamente non l'avevo vista. Mi dispiace, ma ormai siamo in sede diillustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30-ter.
POSSA (FI). Signor Presidente, la senatrice De Petris ha richiamato l'importanza dell'articolo 30-ter, che riguarda l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili.
L'articolo esprime una linea di pensiero che, da una parte, è eccessiva nell'incentivazione di questa produzione, e, dall'altra, è estremamente dirigistica. Parlo di eccessiva incentivazione perché diamo troppi quattrini ai produttori di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. Non scendo nel dettaglio, ma stiamo parlando, al 2012, di 4-5 miliardi di euro, cioè di un costo aggiuntivo al nostro kilowattora, che è già il più caro d'Europa, dell'ordine del 15-20 per cento. Ma come possiamo, avendo a cuore la competitività del nostro Paese, gravare così tanto sul kilowattora, già carissimo, perché produciamo, unico Paese al mondo, energia elettrica principalmente mediante il prezioso gas metano?
L'emendamento 30-ter.100 cerca di attenuare, nei limiti del possibile, questa eccessiva incentivazione e questo dirigismo. Pensate, colleghi, che la produzione di energia elettrica verrà incrementata dello 0,75 per cento per anno dal 2007 al 2012, che è unapercentuale enorme del consumo interno lordo di energia. Alla fine del periodo, nel 2012, dovremmo avere 18 terawattora in più di energia elettrica rinnovabile rispetto ad oggi, cioè un terzo dell'intera produzione idroelettrica attuale, che siamo riusciti però ad ottenere in un secolo! Ma come pensiamo di riuscirci?
Siamo al delirio dell'incentivazione e al delirio del dirigismo. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).
Dopodiché, questo emendamento cerca di operare un'attenuazione con misure molto ragionevoli. Per esempio, esso utilizza il sistema della degressione dell'incentivazione, utilizzato in tutta Europa, mentre noi lo rifiutiamo. La percentuale del 5 per cento di degressione ogni tre anni è minima ma, almeno, testimonia una incentivazione che si riduce nel tempo. Non c'è alcun motivo di mantenerla così elevata. Non entro poi nel dettaglio delle altre deincentivazioni qui contenute, tutte molto ragionevoli.
L'emendamento 30-ter.100 può essere veramente sostenuto anche dalla maggioranza, perché non intacca l'articolo 30-ter, veramente eccessivo nella incentivazione e nel dirigismo. (Applausi dal Gruppo FI).
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 30-ter.103, anche perché l'articolo 30-ter è stato modificato dalla Commissione e l'emendamento in questione era stato presentato sul testo conosciuto.
Ho appreso poi che parte di questo articolo è stato inserito nel decreto in discussione alla Camera. Quindi, se esso tornerà dalla Camera nella stesura originaria, noi voteremo contro. In questo caso, invece, non parteciperemo al voto sull'articolo 30-ter.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30-ter.100.
RONCHI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONCHI (Ulivo). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento 30-ter.100, presentato dal senatore Possa, e agli altri emendamenti, con alcune precisazioni.
Mentre l'Unione Europea ha aumentato la produzione da fonti rinnovabili dal 1997 al 2005 di 111 terawattora (e sono miliardi di kilowattora), la produzione italiana è rimasta ferma intorno ai 51 terawattora. Ciò significa che il nostro sistema d'incentivazione è troppo debole e il nostro sistema autorizzativo troppo complesso.
Il Consiglio europeo ha deliberato il 6 marzo, in forma vincolante, l'obiettivo del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili nell'Unione Europea entro il 2020. Invece, il senatore Possa propone che, per legge, l'incentivo alle fonti rinnovabili diminuisca del 5 per cento ogni tre anni. Nessun Paese europeo applica una norma del genere.
Mentre le fonti fossili crescono, il senatore Possa vorrebbe fare diminuire per legge l'incentivo alle fonti rinnovabili. Per i certificati verdi rimanenti, la diminuzione sarebbe del 10 per cento, in quanto si somma il 5 per cento della tariffa di riferimento al 5 per cento del coefficiente. Palesemente, in questo modo non solo resteremo fermi nella produzione di fonti rinnovabili ma le diminuiremo. Invece, ci viene chiesto uno sforzo nell'incremento di queste, anche perché il petrolio continua a crescere così come le emissioni di gas serra.
L'impatto calcolato sul kilowattora di questa riforma, tenendo conto del risparmio di 1,3 miliardi di euro al 2012 per l'eliminazione del CIP 6 in quota alle assimilate non più rinnovabili, sarà pari a 0,3 centesimi di euro al kilowattora al 2012.
Come vede, si tratta di un impatto che, però, non è così drammatico come lei lo dipinge. Si deve tenere conto anche dei benefìci. A regime significa 30 milioni di tonnellate di emissioni di CO2in meno: pagheremo cara la CO2 in più rispetto agli obiettivi di Kyoto, per non parlare poi del risparmio in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.
Si tratta anche di una buona operazione economica. L'Europa è leader mondiale di fonti rinnovabili. Dei 40 miliardi di dollari annui, 15 sono investiti dall'Unione Europea. Il settore delle rinnovabili ha creato in Europa 300.000 posti di lavoro. In Germania, che è leader europeo delle rinnovabili, sono 114.000 gli occupati e l'anno scorso gli occupati nel settore delle rinnovabili hanno superato quelli dell'industria automobilistica. Quindi, è un buon investimento economico ed una forma di energia nazionale pulita. Vale la pena di incentivarla riformando il sistema. (Applausi dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e RC-SE).
POSSA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POSSA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Possa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30-ter.100, presentato dal senatore Possa e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30-ter.101, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 30-ter.102 e 30-ter.103 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 30-ter.104, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 30-ter.105, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 30-ter.106 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 30-ter.107, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 30-ter, con le annesse tabelle.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 30-quater, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 30-quater.1 e 30-quater.2 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30-quater.3.
MORRA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORRA (FI). Intervengo sull'emendamento presentato dal senatore Baldassarri non solo per esprimere il voto favorevole di Forza Italia, ma anche per sottolineare alcuni aspetti, in particolare quello relativo alle autorizzazioni rilasciate da Comuni, Regioni e Province per l'installazione di impianti per la trasformazione di energia derivante da fonti rinnovabili in energia elettrica.
L'articolo in esame al comma 1, lettera h), prescrive che l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può essere subordinata a misure di compensazione a favore dei Comuni e delle Comunità montane. Prescindendo dalle Comunità montane che non c'entrano, il comma in esame afferma quindi che il rimborso - io direi il ristoro - alle amministrazioni comunali, per quanto riguarda le installazioni di impianti per la trasformazione in energia elettrica di energie rinnovabili, è di ostacolo alla diffusione degli impianti stessi.
Ebbene, ho il dovere di riferire all'Aula un'esperienza che va in senso completamente diverso, e mi riferisco all'esperienza della mia Regione Puglia e della Provincia di Foggia. Si dà il caso che esse oggi assicurano la quota più alta nell'uso delle fonti rinnovabili trasformate in energia elettrica.
Posso assicurare che ogni autorizzazione è accompagnata da una convenzione, che regola i rapporti fra la società installatrice ed il Comune e prevede a favore dei Comuni, appunto, un rimborso che definirei ristoro. Basti pensare, ad esempio, agli impianti eolici, che impattano violentemente sull'ambiente, tant'è che tutte le amministrazioni ed i territori vengono allo scopo ristorati: il rimborso o il ristoro, quindi, anziché essere un ostacolo alla diffusione delle energie alternative, le favoriscono.
Vorrei però aggiungere solo qualcosa in più, signor Presidente: il ristoro alle amministrazioni e ai territori è un atto dovuto...
PRESIDENTE. Non deve aggiungere molto di più, senatore Morra: ha finito il suo tempo.
MORRA (FI). Concludo subito, signor Presidente.
Se ci vogliamo regolare su quanto avviene già per le altre energie primarie (vedi i pozzi petroliferi), i territori coinvolti ed i Comuni vengano ristorati per l'utilizzo di queste forme di energie alternative. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Mi dispiace dover comunicare a lei e ai colleghi del Gruppo di Forza Italia che avete praticamente esaurito il tempo a disposizione.
Metto ai voti l'emendamento 30-quater.3, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 30-quater.4, 30-quater.5 e 30-quater.6 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 30-quater.
DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, mi ero iscritta a parlare in dichiarazione di voto sull'articolo 30-ter, ma ho già anticipato la mia posizione intervenendo sull'articolo 30 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 30-quater.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Poiché all'articolo 30-quinquies è stato presentato il solo emendamento 30-quinquies.1, successivamente ritirato, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 30-quinquies.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo agli articoli successivi.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 30-sexies.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 30-septies.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, l'articolo in questione mi pare particolarmente importante, perché introduce disposizioni che conferiscono risorse consistentissime alle produzioni militari: tutto l'articolo è concepito in tal senso.
Ho presentato l'emendamento 31.2, soppressivo del comma 2 del suddetto articolo, che finanzia in particolare gli aerei da combattimento Eurofighter.
Ho partecipato, anche recentemente, ad una manifestazione a Cameri (in provincia di Novara) in relazione a questa vicenda: mi pare che le risorse siano enormi e che, ancora una volta, di fronte ad un elemento di grande contenutezza, dal punto di vista delle disponibilità verso i settori sociali, vi sia invece grande disponibilità ad aumentare le spese militari.
Chiedo, quindi, di approvare questo emendamento, il sostegno dei colleghi per la votazione elettronica e di tutta l'Assemblea, ma in particolare di quelle senatrici e senatori che in tutti questi anni, in particolare sulla questione di questo tipo di apparecchio, hanno portato avanti una battaglia pacifista molto importante e chiedono giustamente la riduzione delle spese militari. Chiedo la votazione elettronica anche sull'articolo 31.
PRESIDENTE Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.2.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Signor Presidente, colleghi, nel giorno in cui l'Italia ricorda i martiri di Nasiriya e la memoria ci spinge ad onorare i caduti delle missioni di pace, l'Assemblea dovrebbe essere interessata al dibattito, sicuramente molto importante, sollecitato anche dal Presidente della Repubblica di recente con un intervento mirabilissimo sulle spese per la difesa e per la sicurezza dei nostri uomini.
Credo che l'Assemblea debba respingere all'unanimità la richiesta del senatore Turigliatto non perché in Aula si discuta di militarismo a tutti i costi, ma perché ormai è tempo che in Italia si costruisca una cultura della difesa e che si dica con chiarezza ai nostri concittadini ed agli italiani tutti che le forze dell'ordine, le forze armate, gli uomini in divisa garantiscono all'estero la sicurezza e la stabilità nei contesti internazionali.
Chiediamo a questi uomini, per poche lire al mese ed al costo del sommo sacrificio della vita, la sicurezza nel nostro Paese, fuori di esso e perfino compiti che non sono stati loro istituzionalmente mai indicati come necessari, come quelli della lotta all'abusivismo edilizio in alcuni casi e della realizzazione perfino in casi di emergenza delle discariche, come è accaduto in Campania.
Che cosa dobbiamo chiedere di più alle Forze armate, agli uomini in divisa non so! E puntualmente il Governo e l'Assemblea vengono interessati da ragionamenti folli sulla contrazione di un bilancio che non garantisce nemmeno l'ordinaria amministrazione.
I Capi di Stato Maggiore ed i comandanti generali si sono già pronunciati all'interno della Commissione difesa. Chiedo all'Assemblea di respingere l'emendamento del senatore Turigliatto all'unanimità per dare un segnale a quei martiri e militari che stanno combattendo all'estero per la nostra sicurezza, dentro e fuori del Paese. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).
BRISCA MENAPACE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRISCA MENAPACE (RC-SE). È difficile considerare strumento di difesa una cosa che si chiama Eurofighter. Del resto, nel primo intervento in Aula sulla finanziaria, ho appunto detto che abbiamo bisogno di una diversa scrittura del bilancio delle spese militari perché in Commissione difesa arrivano quasi solo le spese di esercizio. Tutti gli investimenti, pesantissimi, avvengono in altre aree, sicché la costruzione, la vendita, la sperimentazione di armi diventa alla fine, come è stato detto da illustri rappresentanti delle industrie che le producono, la colonna del bilancio dello Stato italiano. Non posso accettare che la colonna del bilancio dello Stato siano il piazzamento e la vendita di strumenti di distruzione, anche di massa nel mondo.
Abbiamo di recente votato alle Nazioni Unite una mozione contro l'uso dell'uranio. Bisogna mettere un po' di razionalità in questo atteggiamento: tirare di mezzo le emozioni suscitate da Nasiriya è assolutamente strumentale ed incredibile.
Noi votiamo a favore dell'emendamento 31.2, presentato dal senatore Turigliatto. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Dichiaro che il Gruppo AN voterà contro l'emendamento 31.2.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Esprimo il voto favorevole per le ragioni ben spiegate dal senatore De Gregorio. Tra l'altro, così "folle" da chiedere la riduzione delle spese militari è stato il programma dell'Unione.
CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC voterà contro l'emendamento 31.2 del senatore Turigliatto, ma sarebbe gravissimo e il Governo dovrebbe trarne le conseguenze, se esso dovesse passare con il voto determinante dell'opposizione.
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, anche i tre senatori del Gruppo La Destra voteranno contro l'emendamento Turigliatto. Spero che i senatori Turigliatto, Franca Rame - che ha firmato l'emendamento, sperando che non se ne dimentichi - e Rossi si ricordino che oggi celebriamo un triste anniversario ed è il giorno più sbagliato per portare all'attenzione dell'Aula questo tipo di argomenti. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento, anche se politicamente potremmo utilizzare le contraddizioni interne alla maggioranza per arrivare a voti imprevedibili. Ci sta però a cuore la ricerca nel comparto navale, terrestre e militare, e quanto essa significa, ci stanno a cuore le nostre Forze armate, in particolare in questo giorno.
Per questo, voteremo convintamente no. (Applausi dal Gruppo FI).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Casa delle Libertà, perché è evidente in che situazione si troverà il Governo se passerà questo emendamento. Se passasse voi state mettendo una zeppa assolutamente fondamentale nei confronti dell'attività del nostro esercito. Siamo allora di fronte ad un dilemma, che non credo sia così facilmente liquidabile in due battute: sarà importante questo voto per dimostrare, che, ancora una volta, come sempre, e non da oggi ma addirittura dal 1996, la sinistra non riesce a portare avanti una politica estera oppure no?
Qualcuno ha parlato di uranio. Gentile collega, vorrei ricordarle che c'è stato un unico caso in tutta la storia della Repubblica italiana in cui è stata dichiarata una guerra senza che il Parlamento ne fosse coinvolto. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e UDC).
Oggi ci sono 1.200 soldati, o ex soldati - e qualcuno anche ex essere umano, perché è deceduto - colpiti da malattie legate all'utilizzo di armi all'uranio, che sono state autorizzate da un uomo di Governo che si chiama Massimo D'Alema, allora presidente del Consiglio (Applausi dal Gruppo LNP), che ha mandato i nostri soldati a combattere ed a bombardare dei cristiani, tra l'altro. Anche quella della Serbia e del Kosovo sarà poi una storia che dovremo riscrivere; ricordiamoci che tra poco diventerà di attualità, perché le Nazioni Unite si preparano a prendere una decisione fondamentale, che coinvolgerà in prima persona anche l'Italia. Attenzione, perché allora ci fu un inganno clamoroso in cui siamo caduti tutti; bisogna riscrivere bene quella parte di storia, soprattutto per il futuro.
Ma allora, come la mettete, cari colleghi della sinistra? Dove sono le vostre bandiere della pace? Qualcuno oggi, coerentemente, continuerà a sventolarle, ma gli altri? Vedremo. Signora Rame, lei cosa farà? Sì ricorda cosa firma quando vota oppure, così graziosamente, firma delle cose e ne vota delle altre? (Proteste dai banchi del centro-sinistra). Si ricorda questa volta? Bene, ne siamo molto lieti.
Colleghi, siamo di fronte ad un dilemma che non credo sia così secondario. C'è un problema. Credo che oggi, nell'anniversario dei caduti di Nasiriya, francamente non si possa votare contro le nostre Forze armate. Va sottolineato un dato: ancora una volta quando si tratta di Forze armate e di politica estera questo Governo non ha la maggioranza. Vorrei che se ne ricordasse anche il presidente Napolitano. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, anche il mio Gruppo voterà contro questo emendamento. Al di là di questa giornata, che sicuramente è una giornata della memoria per noi, per i caduti di Nasiriya, non possiamo votare contro gli interessi del Paese che sono rappresentanti dai nostri militari all'estero. Non capisco come si possa non comprendere questo o far finta di non capirlo.
Non possiamo nemmeno sacrificare alla ragion politica interna un voto a favore per un simile emendamento. Siamo decisamente con le nostre Forze armate e siamo con il Paese, pertanto voteremo contro.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.2, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Pregherei i colleghi di sedersi e di votare ciascuno dal proprio posto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 31.0.3.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Presidente, questa proposta si colloca in una concezione ideale, politica ed etica, che non vuole più mandare dei soldati italiani in giro per il mondo a farsi uccidere e qualche volta ad uccidere altri.
Proprio perché ho molto rispetto per i soldati, propongo questo tipo di emendamento. Esso modifica la precedente legge finanziaria, che finanzia le cosiddette missioni di pace, e le riduce drasticamente; non le abolisce completamente, ma le riduce drasticamente. Credo che sia esattamente una concezione di pace quella che ispira questa proposta emendativa e di introduzione di un articolo aggiuntivo.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci piacerà guardare dritto negli occhi quei senatori che hanno testimoniato in quest'Aula... (Commenti dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Senatore, si rivolga alla Presidenza e svolga serenamente il suo intervento.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Mi riferivo a quei senatori che hanno testimoniato fiducia alle nostre Forze armate impegnate in missioni di pace. Quest'Aula ha votato in senso bipartisan più volte.
Mi piacerebbe sapere chi, in quest'Aula, ritiene che oggi bisogna tagliare i finanziamenti alle Forze armate che garantiscono la politica estera del Paese nel mondo.
Noi quei senatori li terremo a memoria. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Colleghi, lasciate intervenire il senatore De Gregorio.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Quando diranno che bisogna portare solidarietà ai nostri militari e magari sprecheranno qualche lacrimuccia in occasione dei funerali di Stato, ebbene ci ricorderemo della posizione che hanno assunto. (Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Senatore De Gregorio, lei non può, in un intervento nel quale esprime un parere politico, attribuire ad altri colleghi espressioni che non sono state pronunciate. Questo per correttezza tra di noi. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE). Che ci sia un'opinione diversa è evidente. Tuttavia, ai fini di un corretto confronto, di un sereno dibattito e di una ancor più serena votazione, la prego, senatore De Gregorio, di portare giudizi e valutazioni che siano consoni al dibattito.
RAMPONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPONI (AN). Signor Presidente, voglio dire che questo emendamento, come quello successivo, presentato dal senatore Rossi, non va visto soltanto, come giustamente è stato espresso, in termini di considerazione o meno delle Forze armate italiane, che a mio parere sono fuori discussione, ma va visto in chiave politica: è un emendamento che francamente non ha nessun senso.
Scusate, ma il nostro impegno nelle operazioni di pace è un impegno sotto l'egida delle Nazioni Unite. Voi cosa volete? Vivere fuori dal mondo? Volete che l'Italia non partecipi ad uno sforzo per portare pace, stabilità, serenità a popolazioni che ne hanno bisogno e identificate questo discorso, ipocritamente e falsamente, come avete sempre fatto, con le balle della guerra che porta anche ad uccidere altri ed altre facezie del genere.
Il vostro errore è di non capire che quando si partecipa di una responsabilità di Governo bisogna gestirla responsabilmente e non si possono continuare ad avere idee contrarie alle esigenze della guida di una nazione come l'Italia.
Noi voteremo contro sia questo emendamento, sia quello successivo, perché dal punto di vista politico veramente non hanno senso. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Ramponi, anche per il contributo di merito che lei ha dato.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, in premessa alla mia dichiarazione di voto, mi consenta senza polemica di dire (parlo anche per me, a futura memoria) che se un senatore non usa termini ingiuriosi o che offendono il buon costume, lei non può dare lezioncine al senatore che ha parlato, che si assume tutte le responsabilità, politiche e morali, di quello che dice. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
Quanto al voto del Gruppo Lega Nord Padania, faremo quello che abbiamo fatto per i precedenti emendamenti: non parteciperemo al voto, perché non intendiamo, con il nostro voto, andare in aiuto a questa sinistra che non riesce mai ad uscire dalle contraddizioni ogni volta che si parla di politica estera.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, a me interessa solo garantire un regolare svolgimento del confronto su posizioni che, come si può facilmente constatare, sono lontanissime su questa delicata questione. Punto e basta. Vorrei che il confronto si svolgesse nel merito dei problemi, come alcuni colleghi hanno fatto anche da ultimo. La ringrazio comunque del suo contributo.
BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare l'orgoglio per l'opera dei soldati italiani che difendono la pace nel mondo. Vorrei dire al proponente di questo emendamento che io sono stato in Kosovo, dove i monaci serbi possono vivere perché ci sono i soldati italiani e sono stato commosso dalle attestazioni di gratitudine che sono venute non soltanto dai monaci, ma da tutta la popolazione serba del nord del Kosovo, la Metohija, che sanno di dovere la possibilità di vivere, e di vivere nelle loro case, alla presenza italiana.
Vorrei anche ricordare che la Duma la settimana scorsa ha sospeso il Trattato di moratoria sugli armamenti convenzionali in Europa.
Mi sarei aspettato che il Ministro degli affari esteri o il Ministro della difesa venissero in Aula a spiegare quali mutamenti questo può portare nella politica della difesa italiana; certo non mutamenti nel senso di diminuire l'efficienza del nostro strumento militare, che è stato ridotto esattamente quando, dopo il Trattato di moratoria, si arrivò ad una decisione di disarmo comune e bilanciato in Europa. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (SDSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'emendamento aggiuntivo 31.0.3.
Voglio però dire qualcosa anche sul modo distorto con cui è stata presentata a quest'Aula la nostra posizione, intanto con un collegamento strumentale e inaccettabile con la tragedia di Nasiriya. Come ho detto poco fa, quando una missione è votata e i militari sono all'estero, essi sono difesi da tutto il Parlamento, ma si ha comunque il sacrosanto diritto di essere contrari alle missioni militari e questo non toglie nulla alla difesa delle nostre Forze armate impegnate all'estero. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).
Nella precedente votazione ho votato contro l'emendamento a firma Turigliatto attraverso l'astensione, mentre ho espresso voto favorevole sull'articolo 31. Voi avete votato contro l'articolo 31, dunque contro i finanziamenti alle Forze armate. Quindi, meno propaganda e più sostanza, per favore! (Applausi dai Gruppi SDSE, RC-SE e Ulivo).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la prima parte dell'emendamento 31.0.3, presentato dal senatore Turigliatto, fino alle parole «ridotto del».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.0.3 e l'emendamento 31.0.4.
Passiamo all'esame dell'articolo 32, su cui è stato presentato un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare e al quale il senatore Possa ha chiesto di aggiungere la firma.
MONACELLI (UDC). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G.32.100 intendiamo richiamare l'attenzione dell'Aula su una questione che abbiamo evidenziato attraverso due dati: nel nostro Paese la natalità diminuisce e il numero delle donne lavoratrici autonome aumenta.
Alle lavoratrici autonome ad oggi non viene riconosciuto il diritto di vivere serenamente il periodo della gravidanza, dovendo sospendere e rallentare il proprio lavoro ed essendo per di più costrette ad adeguare il proprio reddito ai parametri stabiliti dagli studi di settore anche durante la gravidanza e l'allattamento. Esiste dunque nel nostro Paese una disparità di trattamento tra lavoratrici autonome e lavoratrici dipendenti, che non possiamo più far finta di non vedere.
Se volessimo in qualche maniera parafrasare una frase che va di moda in questo periodo, potremmo dire serenamente, ma altrettanto chiaramente, sull'onda di Crozza-Veltroni, che noi siamo per il lavoro, ma siamo anche per la tutela della maternità. Per questo, di fronte al rischio che molte donne, nell'impossibilità di adeguarsi agli studi di settore, lascino il mercato del lavoro ed altre decidano di rinviare sempre di più la gravidanza, invitiamo il Governo, e conseguentemente quest'Aula, all'approvazione dell'ordine del giorno e ad una correzione degli studi di settore, introducendo la gravidanza tra le cause di esenzione dall'adeguamento agli studi di settore. In particolare, tale esenzione dovrebbe essere quantificata in un periodo di due anni, vale a dire quello della gravidanza sommato al primo anno di vita del bambino. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno G32.100 affronta un problema serio e reale. Pur tuttavia, esso contiene indicazioni di dettaglio quasi di contenuto normativo e questa è la ragione per cui invito il Governo ad accoglierlo come raccomandazione.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, ma limitatamente al dispositivo, in quanto si ha qualche obiezione alle premesse per come esse sono formulate. Nulla quaestio, ad ogni modo, sull'accoglimento del dispositivo come raccomandazione.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei che la questione in oggetto fosse considerata con grande serietà. Soprattutto se si toglie la parte più significativa dell'ordine del giorno, non c'è alcun accoglimento come raccomandazione del Governo che possa bastare. Chiedo che si voti su questo ordine del giorno in quanto tale. (Applausi dal Gruppo UDC).
Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
BURANI PROCACCINI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le faccio presente però che il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.
BURANI PROCACCINI (FI). Signor Presidente, chiedo semplicemente di aggiungere la firma, ma solo nel caso in cui l'ordine del giorno rimanga così com'è.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'ordine del giorno in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, avevo proposto l'accoglimento come raccomandazione perché, come ho detto prima, l'indicazione della soluzione al problema delle donne lavoratrici autonome a mezzo dell'esclusione dai parametri degli studi di settore andrebbe attentamente valutata: non è detto che sia una soluzione adeguata. Tanto più che l'attuale ordinamento prevede comunque per il contribuente la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni, nel caso in cui non ci si adegui per una ragione fondata agli studi di settore.
Pur tuttavia, cogliendo una sensibilità su questo tema, a questo punto, essendo stata manifestata l'insistenza sul voto, mi rimetto all'Assemblea: ciascuno decida come ritiene più opportuno. (Applausi dal Gruppo UDC).
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme, signor Presidente.
È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'ordine del giorno G32.100 dai senatori Carrara, Bianconi e Vizzini).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G32.100.
FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo e per annunciare che le senatrici del Gruppo dell'Ulivo aggiungono le proprie firme a questo ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo UDC). Sanno che, per così dire, esso rappresenta e affronta una questione parziale, ma in un Paese nel quale quello legato al rapporto tra la possibilità di avere figli, le gravidanze e il lavoro femminile è un punto ancora non compiutamente definito, lo considerano comunque un contribuito alla discussione. Questa è la ragione per la quale voteremo a favore. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
CAPELLI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPELLI (RC-SE). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo ordine del giorno, a cui chiedo di apporre anche la mia firma. Penso che affronti un problema molto importante. Certamente, dal punto di vista del dettaglio e delle modalità sarà poi compito del Governo e di questo Parlamento approfondire questo tema ed anche risolverlo, perché noi abbiamo a cuore l'autodeterminazione delle donne e quindi il fatto che possano scegliere quando e come diventare madri e poi anche come e quando lavorare.
ALLEGRINI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALLEGRINI (AN). Intervengo solo per aggiungere la firma di tutto il Gruppo di Alleanza Nazionale, signor Presidente.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, l'ordine del giorno affronta giustamente un tema di grande rilevanza, che riguarda la possibilità per le donne lavoratrici autonome di accedere alla gravidanza con tutte le garanzie, così come per tutte le altre donne.
Tuttavia, nella premessa c'è un passaggio che, secondo me, non può essere accettato. Sarei disposto a votare questo ordine del giorno se venisse cassato il passaggio che prevede il fatto che molte lavoratrici autonome, dal momento che non si possono adeguare agli studi di settore, escono dal mercato del lavoro. Questa, intanto, mi sembra un'affermazione non dimostrata e comunque sbagliata e contraria alla linea di politica economica del Governo.
Chiedo quindi di sopprimere questa parte. Eventualmente, poi, il nostro voto potrebbe essere favorevole.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere la firma e per dichiarare il voto favorevole della Lega Nord.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, siamo molto lieti della presentazione di questo ordine del giorno, lo sosteniamo e chiedo di apporre la firma dei senatori del Gruppo Per le Autonomie.
Come Gruppo, abbiamo lavorato molto per la famiglia, proponendo emendamenti che sono stati recepiti solo in parte. L'attenzione che con questo ordine del giorno si dà al problema delle famiglie e delle donne che lavorano e danno un forte contributo ad una società, come la nostra, che ha una delle più bassa natalità del mondo, mi pare vada rafforzata. In questo caso ci si riferisce alle lavoratrici autonome, ma ci auguriamo che forse già alla Camera o con un passo ulteriore in questo senso del Governo si possa fare qualcosa per ampliare i tempi di congedo parentale anche per le lavoratrici dipendenti.
PRESIDENTE. Invito i presentatori a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal senatore Ripamonti di espungere dal testo dell'ordine del giorno il capoverso che fa riferimento all'impossibilità di adeguarsi agli studi di settore da parte delle lavoratrici autonome.
MONACELLI (UDC). Signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene non accoglibile la proposta avanzata dal senatore Ripamonti per la ragione che qui si adombra il rischio legato all'impossibilità di adeguarsi agli studi di settore da parte delle donne che vivono la condizione di gravidanza e quindi esiste il rischio reale, proprio per l'incertezza e la particolarità della condizione, di lasciare la propria attività.
Non è - come si intende far credere - una cosa che resta nel vago delle premesse, ma un rischio piuttosto concreto che dev'essere in qualche maniera normato.
Per questo, ripeto, riteniamo non accoglibile la proposta avanzata. (Applausi della senatrice Brisca Menapace).
PALERMI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALERMI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente,speravamo che l'osservazione del senatore Ripamonti fosse accolta, ma così non è stato.
C'è un punto di questo ordine del giorno assolutamente non condivisibile, in cui si parla di "una evidente disparità tra la condizione delle donne lavoratrici autonome e quella delle lavoratrice dipendenti" sulla maternità. Faccio notare che le lavoratrici dipendenti hanno dei salari da fame e molte sono precarie. Un ordine del giorno siffatto mi sembra veramente intollerabile, quindi non parteciperemo al voto.
FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno a nome dei senatori dell'Italia dei Valori.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata in precedenza dal senatore D'Onofrio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G32.100, presentato dal senatore Baccini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 32.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 32, signor Presidente.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.0.6.
STRANO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRANO (AN). Signor Presidente, su questo emendamento, che nulla ha a che vedere con la vicenda - che abbiamo già discusso qui in Senato - delle sale bingo e delle slot machine, chiediamo la votazione nominale, con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Strano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.0.6, presentato dai senatori Strano e Curto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.0.7, presentato dal senatore Curto.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 32-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 32-ter.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
BACCINI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BACCINI (UDC). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Per un mero errore, il sottoscritto e molti altri colleghi hanno votato contro l'articolo 32-bis sul microcredito. La nostra volontà era di votare a favore, ma per un mero disguido tecnico, l'espressione del voto è stata negativa.
Vogliamo che ciò rimanga a verbale, perché l'impegno in Commissione, almeno per quanto riguarda il Gruppo UDC, è a favore dell'articolo misure sul microcredito, per onestà nei confronti della Commissione bilancio ed anche nei confronti dei cittadini.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, signor Presidente.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'emendamento 33.2 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.3.
BORNACIN (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Coronella e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 33.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
L'emendamento 33.0.100 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G33.0.100, sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G33.0.100.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, insiste per la votazione?
STIFFONI (LNP). Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G33.0.100, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FANTOLA (UDC). Signor Presidente, l'emendamento 34.3 ha per oggetto le autostrade del mare e i trasporti merci dalla Sardegna al continente.
In attuazione della legge n. 265 del 2002, il 31 gennaio e il 26 marzo 2007 il Ministro dei trasporti ha emanato due decreti attraverso i quali si incentivavano le rotte di trasporto merci, le cosiddette autostrade del mare. Nel primo decreto la Sardegna non veniva nemmeno menzionata, mentre nel secondo venivano inserite nella rete delle autostrade del mare le rotte interne sarde, intendendo cioè quelle che legavano direttamente i porti dell'isola, escludendo, di conseguenza, tutte le rotte tra la Sardegna e il continente.
Si tratta chiaramente di una presa in giro e, in ogni caso, di una palese ingiustizia nei confronti del sistema produttivo sardo e dei trasportatori, della Sardegna e del continente, che non possono usufruire del bonus di cui usufruiscono gli altri trasportatori nelle altre rotte nazionali. In particolare, per la Sardegna questo è un fatto ancor più grave perché le porte di accesso del trasporto merci sono nel Nord dell'isola mentre la maggior densità di insediamenti produttivi e residenziali si registra nel Sud dell'isola.
Il trasporto da Nord a Sud avviene tramite un'unica direttiva, che è la strada statale 131, particolarmente congestionata, con unlivello di servizio bassissimo, con costi enormi per il sistema produttivo, per i consumatori e soprattutto per la sicurezza e per l'ambiente.
Se e vero, come è vero, che le "autostrade del mare" sono state fatte per trasferire una quotadi traffico dalla terra al mare, eliminando i costi di congestione, non si capisce perché le rotte tra la Sardegna e il continente non vi debbano essere comprese e perché dai contributi debba essere esclusa la strada statale 131. A meno che non si voglia considerare la Sardegna come diversa rispetto al territorio nazionale.
L'emendamento tende pertanto ad includere le rotte sarde nelle "autostrade del mare" e, in questa maniera, ad eliminare un'ulteriore ingiustizia nei confronti della nostra comunità sarda. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 34.3, con il quale si vogliono estendere i finanziamenti previsti per le «autostrade del mare» ai collegamenti con le isole minori. Faccio rilevare che già l'articolo 16 della legge finanziaria contiene una norma che attribuisce, per la prima volta dopo tanti anni, un contributo sostanzioso alle isole minori che, nel caso, potrà essere destinato dalle isole minori anche a questa finalità. Per questa ragione, pur affrontando l'emendamento una problematica che merita tutta la nostra attenzione, esprimo parere contrario.
L'emendamento 34.8 affronta il serio problema dell'adeguamento del servizio cargo da e per gli aeroporti anche della Sardegna. Il rischio è che si crei una situazione di squilibrio rispetto agli altri aeroporti. Per questa ragione, il parere è contrario.
L'emendamento 34.9 estende i contributi per le imprese che effettuano il trasporto combinato all'asse ferroviario del Corridoio 5 e del Corridoio 1. Queste finalità sono assolutamente condivisibili ma l'intero impianto della norma rischierebbe di essere intaccato, ove noi dessimo un parere favorevole a finalizzazioni che rischiano di squilibrare l'intero articolato. Per questa ragione, il parere su quest'emendamento è contrario.
Il successivo emendamento 34.11 intende finalizzare le risorse, di cui all'articolo al nostro esame, alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità. Il problema è molto serio e, peraltro, è già affrontato in un disegno di legge il cui esame pende qui al Senato. Questa problematica dev'essere trattata con ponderazione, sapendo che è interesse di tutta l'Aula affrontarla e risolverla. Allo stato, il parere su quest'emendamento è contrario ma invito i proponenti, senatori Stiffoni, Polledri e Franco Paolo, se lo ritengono e ove vi fosse l'assenso del Governo, a presentare un ordine del giorno perché su questi temi, evidentemente, non possiamo dividerci.
Sull'emendamento 34.14, esprimo parere è contrario. Esso intende ridurre risorse destinate alle infrastrutture per destinarle all'edilizia penitenziaria. Come il senatore Caruso e gli altri sanno, questa finanziaria già prevede risorse aggiuntive per l'edilizia penitenziaria.
L'emendamento 34.15 affronta la stessa problematica del precedente e quindi il parere su di esso è contrario.
Il parere sull'emendamento 34.800 è contrario.
Il parere è contrario sull'emendamento 34.0.1, con il quale si prevedono misure volte ad incrementare non solo l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione ma anche le agevolazioni. È un emendamento finalizzato ad affrontare una problematica reale, della quale il Governo terrà conto nel prosieguo dell'esame della legge finanziaria.
Sull'emendamento 34.0.4 il parere è contrario. Esso è volto a modificare la disciplina in materia di destinazione ed uso dei veicoli con particolare riguardo alle macchine agricole e a quelle operatrici. Di questo emendamento abbiamo già parlato in Commissione in modo approfondito. Esso è finalizzato ad affrontare il problema reale dell'utilizzo delle macchine agricole per finalità diverse da quelle strettamente riconducibili alle attività agricole, rischiando di mettere in discussione tutto il sistema delle immatricolazioni e di prestarsi anche a qualche utilizzo abusivo, naturalmente non voluto dai proponenti ma che oggettivamente si porrebbe ove la norma venisse approvata. Quindi, il parere è contrario.
PRESIDENTE. Prego i colleghi di sgomberare l'emiciclo, perché non possiamo lavorare in queste condizioni.
Capisco l'esercizio ginnico al quale di tanto in tanto occorre sottoporsi, ma prego tutti di prendere posto perché stiamo per riprendere le votazioni. Insisto.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.3.
ENRIQUES (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENRIQUES (Ulivo). Signor Presidente, vorrei chiarire un dubbio.
Il presentatore dell'emendamento ha parlato a lungo dei collegamenti con la Sardegna. Il relatore ha motivato la sua opposizione, con la quale concordo, facendo riferimento alle isole minori, mentre nel testo in esame leggo - a meno che non ci sia un'errata corrige di cui non sono in possesso - isole maggiori.
È esatto quanto affermava il relatore sul fatto che nella finanziaria in esame appaiono per la prima volta norme a favore dei collegamenti con le isole minori. Anzi, è un argomento su cui ha richiamato la nostra attenzione - se non sbaglio - nella seduta della settimana scorsa il senatore Storace, quando si è soffermato in particolare sul problema degli stanziamenti per elicotteri a favore dei trasferimenti con le isole minori. Peraltro, mi sembra di capire che il riferimento esatto sia quello alle isole maggiori. Il riferimento fatto dal presentatore dell'emendamento alla Sardegna sta al di qua del testo che leggiamo, perché in esso si parla di tutte le isole maggiori e non solo della Sardegna.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,55)
(Segue ENRIQUES). Prescindendo da questi chiarimenti di carattere più che altro terminologico e pur preannunciando voto contrario, vorrei sottolineare che i collegamenti fra la Sardegna e il continente rappresentano un problema risalente ma ancora attuale, e credo che bene abbiano fatto i presentatori dell'emendamento a presentarlo alla nostra attenzione.
Ricordo - il mio ricordo risale, però, ad almeno a 40 anni fa - una presa di posizione dell'allora presidente della Repubblica Segni, il quale si pronunciava già su questo tema e sosteneva una tesi forse oggi non più attuale, ossia la necessità e l'opportunità di estendere i traghetti delle Ferrovie dello Stato alla Sardegna che all'epoca non esistevano. Credo che a quel tempo non fosse nemmeno operativo il collegamento con Golfo Aranci.
Quindi, oggi il rimedio non è forse quello indicato dall'allora presidente della Repubblica Segni, ma certamente il problema rimane: resta il fatto che l'emendamento qui proposto, al di là delle difficoltà di copertura, pone problematiche di armonia con il resto dell'articolo, che ha tutta una sua coerenza.
Questo, che è presentato come comma aggiuntivo, in realtà è un vero e proprio articolo aggiuntivo che tratta temi diversi da quelli trattati dall'articolo.
Per questo motivo, ribadisco la mia contrarietà all'emendamento in esame.
PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, intervengo brevemente per aggiungere la mia firma all'emendamento 34.3, presentato dal collega Fantola ed altri, non solo perché non è riservato esclusivamente alla Sardegna e parla di isole maggiori, ma perché pone il tema delle Autostrade del mare, tante volte enfatizzato dal Governo come strumento alternativo ad un Piano di infrastrutture e di collegamenti che, per esempio, riguardano anche la Regione Sicilia.
Il lapsus freudiano del relatore sulle isole minori mi serve per confutare la tesi proposta qualche minuto fa dal collega secondo il quale questo disegno di legge finanziaria conterrebbe misure adeguate per le isole minori: esso contiene misure che non sono in alcun modo soddisfacenti per colmare i gravissimi deficit di collegamento delle isole minori e, men che meno, di quelle maggiori, né con le Autostrade del mare né con meccanismi di tipo diverso (quali, per esempio, le infrastrutture stabili).
Allora, signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 34.3, per dare il segno di un convincimento profondo: che occorre, cioè, ripensare completamente la politica delle infrastrutture da parte di questo Governo.
MASSIDDA (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASSIDDA (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, chiedo un po' di attenzione, perché l'argomento è molto delicato ed il collega della maggioranza l'ha fatto presente nell'assoluto disinteresse - come mi è sembrato - del Governo e del relatore, che ha commesso un errore madornale: ha parlato di isole minori. La Sardegna e la Sicilia sono isole maggiori, per chi non le avesse mai visitate! (Applausi dal Gruppo FI).
Vorrei allora chiarire un fatto: stiamo per assegnare 77 milioni per incentivare le Autostrade del mare, cioè il trasporto su nave invece che su gomma. È una proposta meritoria: l'unica Regione ad essere esclusa totalmente da questi incentivi (perché la Sicilia lo è solo parzialmente) è la Sardegna. Gli autotrasportatori sardi, costretti ad usare esclusivamente la nave, dovrebbero pagare il doppio di quanto pagano invece gli altri per i trasferimenti da una Regione all'altra (Applausi dal Gruppo FI). State portando avanti, cioè, un ingiustizia madornale: invece di parlare di continuità territoriale, mettendo nelle stesse condizioni tutto il trasporto, escludete l'unica Regione che purtroppo non ha alternative.
Mi rivolgo allora alle persone serie, come il collega della maggioranza, affinché correggano il Governo ed il relatore, che - forse perché è molto stanco? - ha parlato di isole minori, che non c'entrano assolutamente niente con la Sicilia e la Sardegna.
Mi rivolgo soprattutto ai parlamentari sardi: cosa farete? Voterete contro questo emendamento, l'unico che, per la prima volta, dà qualcosa anche alla Sardegna (non solo alla Sardegna, ma anche alla Sardegna)? Non è possibile, infatti, che i nostri autotrasportatori debbano pagare addirittura il doppio. Tra l'altro, purtroppo, non solo essi non ricevono incentivi, ma non vengono neppure tutelati, in quanto, essendo il turismo al primo posto nell'industria sarda, le ditte privilegiano le macchine dei turisti a scapito degli autotrasportatori locali, che per trasportare i prodotti ed i manufatti devono pagare il doppio.
Ecco perché che su questo tema vi richiamo ad un atto di onestà: 77 milioni di euro all'anno, per tre anni; zero alla Sardegna, pochissimo alla Sicilia. Se votate contro, vi dovrete vergognare! (Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA, FI, UDC e LNP).
PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo procedere al voto: vi prego pertanto di riprendere i vostri posti.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Al senatore Massidda dico che vi è stato un riferimento improprio alle isole minori. Può succedere, in tanti giorni di lavoro, di fare un riferimento non appropriato ad una tipologia di isole. Chiedo scusa, ma il parere rimane contrario per evidenti problemi di copertura a finanziaria.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 34.3, presentato dal senatore Fantola e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 34.8, presentato dal senatore Sanciu e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.9.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34.9, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Sull'emendamento 34.11 è stato rivolto ai presentatori un invito a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.
TIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, accetto la proposta di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G34.110, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.14, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 34.15, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 34.18 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 34.800, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 34.801 è stato ritirato.
Metto ai voti, mediamente procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 34.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'emendamento 34.0.1, sul quale vi è un invito del relatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno. Chiedo al presentatore cosa intende fare.
BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, alla luce delle considerazioni del relatore, sono disponibile a trasformare questo emendamento in ordine del giorno.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, poiché il testo dell'emendamento ha un contenuto molto dettagliato con molti riferimenti normativi, come ho già detto al senatore Battaglia, gli chiedo di formulare l'ordine del giorno per accantonarlo e meglio valutarlo successivamente.
PRESIDENTE. Ha ragione il relatore, essendo questa una proposta molto dettagliata. L'ordine del giorno G34.0.100 è pertanto accantonato.
Passiamo alla votazione l'emendamento 34.0.4.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Poiché siamo in fase di saldo della finanziaria, chiedo se possa essere accolto un ordine del giorno in luogo dell'emendamento.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ha pronunziarsi in proposito.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere favorevole.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G34.0.1 non sarà posto a voti.
Passiamo alle esame dell'articolo 35, su cui sono stati presentati degli emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.1, 35.100, 35.12, 35.17, 35.19 e 35.800.
Senatore Grillo, abbiamo poi discusso in Commissione dell'emendamento 35.0.3 che riguarda la problematica dei progetti di finanza, cioè la ritenuta necessità di reintrodurre il diritto di prelazione per il promotore, elemento questo che costituirebbe secondo i proponenti un elemento di forte attrattività per questo tipo di realizzazioni di opere pubbliche. Credo che se il senatore Grillo presentasse un ordine del giorno in tal senso se ne potrebbe valutare l'accoglibilità, considerando che l'esigenza che lui pone è condivisa, ma un intervento normativo adesso, a pochi mesi dalla modifica del codice dei contratti pubblici, non è invece ancora maturo. Per tale ragione esprimo parere contrario ed invito il presentatore a trasformare tale emendamento in ordine del giorno.
Esprimo poi parere contrario all'emendamento 35.0.4, che affronta le stesse problematiche del precedente, ed all'emendamento 35.0.12.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Grillo, intende accogliere la richiesta del relatore di trasformare gli emendamenti 35.0.3 e 35.0.4 in ordine del giorno?
GRILLO (FI). Signor Presidente, non è possibile accogliere la proposta del relatore, anche se lo ringrazio per la sensibilità dimostrata a questa problematica; spiegherò poi in dichiarazione di voto i motivi.
PRESIDENTE. Colleghi, siamo sotto con i tempi, completamente e abbondantemente.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.1.
PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, anche se siamo in sede di dichiarazione di voto, vorrei brevemente illustrare questo emendamento. Aspettavo, ovviamente senza molte speranze, il parere del relatore su tale emendamento, che interviene sui meccanismi di finanziamento della legge obiettivo. È un tentativo razionale e impegnativo per il Governo di organizzare sul piano pluriennale una manovra di infrastrutturazione nelle aree meridionali, attraverso una dotazione finanziaria congrua e rispettando le previsioni di una delibera del CIPE, che, facendosi carico dell'arretratezza e deldeficit infrastrutturale, elemento straordinariamente penalizzante per tutto il sistema sociale ed economico dell'area meridionale e che tutti a parole considerano l'unico fattore attraverso il cui sviluppo possa innestarsi una vera crescita strutturale dell'economia del Paese, sia sul terreno della domanda interna che dell'occupazione, che sul piano di una capacità di competizione dell'intero sistema economico nazionale.
A queste ripetute affermazioni di principio non consegue però alcuna attività concreta. Quella delibera del CIPE che ho richiamato, per quanto posso considerarla simbolica e manifesto, rappresenta l'espressione di una volontà politica importante, quella di ancorare i finanziamenti per le infrastrutture ad una percentuale fissa, che non può scendere sotto il 41 per cento per le aree meridionali. Essa è stata costantemente vanificata dai provvedimenti di spesa del Comitato e comunque da tutta la programmazione sia per quanto riguarda le grandi Authority di spesa, le Ferrovie, l'ANAS, che la programmazione della legge obiettivo.
Vi è allora la necessità di ripensarla e di modificarla in termini normativi, fissando in modo congruo le risorse e imponendo questa scelta. È una scelta che non vorrei ascrivere semplicemente alla volontà della classe politica e della rappresentanza meridionale, ma che dovrebbe diventare patrimonio politico dell'intero Paese, se c'è davvero il convincimento che esiste una condizione di deficit, di debolezza infrastrutturale ed economica del Mezzogiorno che è questione nazionale. Questa mi sembra una buona occasione per incominciare ad invertire la tendenza. (Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 35.1, presentato dal senatore Pistorio.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.100.
LEONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONI (LNP). Presidente, è per me mortificante avanzare delle richieste, in occasione dell'esame di un articolo del disegno di legge finanziaria, per delle necessità impellenti di una grande zona della Padania.
Siete gli autori, i fautori del mantenimento dello Stato centralista e noi ci troviamo in finanziaria con il cappello in mano a chiedere l'elemosina per portare a termine delle strutture di cui il nostro territorio ha assolutamente bisogno per far funzionare la macchina produttiva.
So che però in questa fase le cose vanno in questo modo, quindi, mi rivolgo alla sensibilità degli uomini di buona volontà perché si esprimano a favore delle necessità di questo popolo lavoratore e produttore, che ancora una volta chiede per una ragione inderogabile di vitalità.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 35.100, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 35.12, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.17.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.17, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.19, presentato dal senatore Fantola e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.800.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.800, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 35.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.0.3.
GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO (FI). Presidente, faccio appello ai riformisti del centro-sinistra. Questo emendamento non comporta dei costi, ma riproduce una condizione che si è consolidata nel 2003, 2004, 2005 e 2006.
Al Nord si sono fatte importanti opere pubbliche con il coinvolgimento di capitali privati. In questo modo si è alleggerito il bilancio dello Stato, che quindi ha avuto più risorse per investire al Sud.
Eliminare il diritto di prelazione significa, come testimonia un comunicato della settimana scorsa del Ministero dell'economia, aver azzerato i nuovi avvisi per costruire opere pubbliche nel nostro Paese. Si tratta di un nonsenso. Non c'entrano gli schieramenti, anche se tale norma l'abbiamo elaborata noi del centro‑destra; è una questione di buonsenso.
In tutta Europa i Paesi più evoluti ricorrono al coinvolgimento del capitale privato per realizzare opere pubbliche. Nelle città del Nord i parcheggi, i termovalorizzatori, le piscine, gli impianti sportivi, le carceri, gli ospedali ormai si fanno con la tecnica del project financing.
Inopinatamente, a parer mio, il ministro Di Pietro, per incultura o per una svista grossolana che ha compiuto il 31 luglio, ha avallato una decisione che ha azzerato questa condizione, questo principio e questa norma. (Applausi dal Gruppo FI).
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Vorrei dichiarare il voto favorevole della Lega Nord Padania. Si tratta di un emendamento di buon senso che può migliorare la costruzione delle strade e delle infrastrutture.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 35.0.3, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 35.0.4, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 35.0.12, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 35-bis.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 35-ter, su cui è stato presentato il solo emendamento 35-ter.800, successivamente ritirato.
Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 35-ter.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo l'articolo 35-quater.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Sull'emendamento 36.1 esprimo parere contrario. Sull'emendamento 36.7, senatore Castelli, esprimo parere favorevole: la possibilità di introdurre la destinazione in via prioritaria delle risorse per l'edilizia penitenziaria agli edifici esistenti mi sembra una soluzione di buon senso. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 36.11, 36.14 e 36.15, nonché sull'unico emendamento aggiuntivo 36.0.4.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 36.7, presentato dal senatore Castelli.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 36.11, presentato dal senatore Martinat.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 36.14, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.15.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intervengo per dire che l'emendamento tende quantomeno a dare, sul deficit della sanità, un minimo di riconoscimento a chi in questo Paese non crea buchi giganti che poi gli altri devono pagare.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 36.15, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 36, nel testo emendato.
BAIO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAIO (Ulivo). Signor Presidente, intervengo per esprimere poche parole di apprezzamento per questo articolo, che si occupa di interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico in diversi settori, da quello scolastico a quello penitenziario. Desidero appuntare l'attenzione, però, sul settore sanitario. L'articolo 36 passerà anche con alcuni emendamenti che sono stati approvati in Commissione bilancio.
In primo luogo, sono stati previsti 3 miliardi in più per gli interventi strutturali in campo sanitario rispetto ai 20 che a ciò erano destinati, passando così, con l'approvazione di questo articolo, a 23 miliardi; ciò significa credere che oggi il nostro sistema sanitario, che è un buon sistema sanitario, ha bisogno di un ammodernamento ma anche di nuove strutture. Fanno parte del programma del ministro Turco gli ospedali di comunità, alcuni interventi per gli hospice, per occuparsi di quelle persone che vengono dimesse dall'ospedale, per assisterle quindi dopo la fase acuta della malattia.
Accanto a questo, però, gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione bilancio vanno ad interessare parte di questi 3 miliardi che sono stati previsti dal Ministero della salute e voluti in modo particolare dal ministro Turco e destinati a due momenti particolari della vita delle persone: il momento iniziale e il momento finale. Gli emendamenti erano stati firmati da tutta l'Unione in Commissione sanità, a dimostrazione dell'attenzione particolare al momento iniziale ed al momento finale della vita.
Cito solo alcuni interventi. I fondi per gli screening neonatali: oggi siamo in grado di diagnosticare, attraverso questi screening, circa 40 patologie per le quali è possibile avere una cura a disposizione e siamo in grado di consentire a questi bambini di crescere in una condizione di quasi normalità.
Un altro intervento per il settore neonatale è dedicato ai reparti di terapie intensive neonatali. Invece, per la fase finale della vita, sono state aggiunte delle risorse per le cure palliative e per le situazioni di coma.
Credo che queste scelte dimostrano la volontà del Governo di porre attenzione anche a quei temi eticamente sensibili del momento iniziale e finale della vita. (Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Scalfaro).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 36, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 36.0.4, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 37 altri emendamenti oltre quello soppressivo 37.1, presentato dal senatore Martinat, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il mantenimento dell'articolo 37.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.0.1.
LEONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONI (LNP). In Padania abbiamo un bel manifesto elettorale in cui c'è la gallina che mangia in Padania e fa a Roma le uova d'oro. Adesso vorremmo girare la gallina, per cercare di farla mangiare a Roma e far fare un po' di uova d'oro in Padania, visto che ne abbiamo bisogno. Mi riferisco al problema di Malpensa, dove da questa mattina sono scesi in assemblea i lavoratori che non hanno una percezione del loro futuro.
Abbiamo l'obbligo di dare una mano a quei lavoratori e di programmare anche il futuro di Malpensa. Guardate che se la gallina smette di mangiare in Padania, se noi non la facciamo mangiare, finisce anche di fare le uova d'oro a Roma. Cerco quindi una sensibilità in Parlamento per cercare di tenere in vita la gallina. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 37.0.1, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.0.3.
DE POLI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Poli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 37.0.3, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.0.4.
STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LNP). Chiediamo a questa Assemblea del Parlamento, se vuole veramente che il Paese progredisca (come deve progredire), di fare per un attimo una riflessione su quanto dà la Regione Veneto in termini di PIL e su quello che versa come tasse. Datecene indietro una piccola parte per fare quelle infrastrutture delle quali siamo carenti da cinquant'anni. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.0.4, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 37.0.9, presentato dai senatori Martinat e Pontone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 37.0.10, presentato dai senatori Martinat e Pontone.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 37.0.12, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 37-bis.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 38.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi conformo al parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 38.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 38.3, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 38.20, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori, identico all'emendamento 38.200, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 38.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 39.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi conformo al parere del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 40.800 è stato ritirato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 40.4, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 40.13, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 40.15, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 40.801 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 40.802, presentato dai senatori Grillo e Butti.
Non è approvato.
L'emendamento 40.803 è stato ritirato.
GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Su cosa, senatore Grillo?
GRILLO (FI). Sull'emendamento 40.802.
PRESIDENTE. Senatore Grillo, quell'emendamento è già stato votato.
GRILLO (FI). Mi scusi, signor Presidente, ho alzato molti minuti prima la mano, lei purtroppo non mi ha visto.
PRESIDENTE Senatore Grillo, il tempo a disposizione di Forza Italia è già esaurito da mezz'ora.
GRILLO (FI). Signor Presidente, abbiamo ritirato otto emendamenti, mi conceda 30 secondi su questo.
PRESIDENTE.Va bene.
GRILLO (FI). Signor Presidente, mi soffermo sull'emendamento 40.802 perché è corretto che l'Aula sappia che questa passerà alla storia del Parlamento come la finanziaria che ha introdotto i maggiori privilegi a favore delle imprese cinematografiche.
Va bene organizzare le cose in maniera tale che costoro paghino meno tasse, va bene che costoro abbiano più contributi, ma adesso volere imporre che i film italiani debbano andare in prima serata, che le televisioni private siano obbligate a collocare nel loro palinsesto nelle prime ore della serata i film perché prodotti dai cineasti italiani mi sembra veramente assurdo. Torniamo indietro di parecchi anni, in una logica tutta assistenzialista di uno Stato che pretende di governare cosa devono fare le televisioni private, tutte, quelle grandi e quelle piccole.
Mi pare una vera e propria esagerazione, per cui un poco di buonsenso dovrebbe consentire a quest'Aula di correggere accogliendo l'emendamento che mi sono permesso di proporre. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.16, identico all'emendamento 40.804.
BUTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTI (AN). Signor Presidente, anche con riferimento all'emendamento 40.100 (testo 2) osservo che le TV ad accesso condizionato non hanno le fasce orarie del palinsesto delle TV tradizionali, non hanno il prime time o il day time. Così facendo intervenite in modo estremamente punitivo nei confronti delle televisioni che hanno l'accesso condizionato, dove cioè l'utente compra e guarda quello che vuole quando vuole: è un obbrobrio. (Applausi dal Gruppo AN).
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, mi sento un po' come Fantozzi, ma vorrei che «La corazzata Potëmkin» la guardassero loro. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 40.16, presentato dal senatore Butti e da altri senatori, identico all'emendamento 40.804, presentato dai senatori Grillo e Butti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 40.100 (testo 2), presentato dal senatore Butti e da altri senatori, identico all'emendamento 40.101 (testo 2), presentato dal senatore Ciccanti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 40.17.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'emendamento 40.18, presentato dal senatore Eufemi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 40.21, presentato dal senatore Butti.
Non è approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 40.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 40.0.100, presentato dal senatore Stracquadanio e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 40-bis.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 41, su cui sono stati presentati emendamenti tutti successivamente ritirati.
Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 41.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 42.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 43.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'emendamento 43.0.4a (testo 3), tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 43, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Sull'emendamento 43.0.4a (testo 3), a firma dei senatori Girfatti e Benvenuto, esprimo parere favorevole.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ne sono lieto e con me anche l'Aula.
Metto ai voti l'emendamento 43.0.4a (testo 3), presentato dai senatori Girfatti e Benvenuto.
È approvato.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 43-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 43-ter.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 44, su cui sono stati presentati emendamenti tutti successivamente ritirati.
Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 44.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 45, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 45.800 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 45.300, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 45.4, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 45.200, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 45.5, presentato dalla senatrice Allegrini e dal senatore De Angelis, identico all'emendamento 45.6, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 45.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 45.0.6, presentato dal senatore Libè.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 45.0.7, presentato dal senatore Forte e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G45.0.100, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G45.0.100.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.0.100 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame dell'articolo 46, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
CURSI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CURSI (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 46.5.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.1, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.2.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.2, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
l Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE.Ricordo che l'emendamento 46.5 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 46.7, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 46.8 e 46.4 sono stati ritirati.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 46.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 46, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.0.1, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 46.0.5, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.0.800.
CURSI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CURSI (AN). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 46.0.800 è particolarmente delicato ed importante, e su di esso richiamo l'attenzione dell'Assemblea, perché contiene disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario.
Un emendamento sulla stessa materia provocò, nell'esame del decreto-legge collegato alla finanziaria, un intervento finale positivo del Governo, che ci consentì di disporre uno stanziamento di 150 milioni di euro a favore di queste categorie.
A suo tempo, l'intera Commissione, primo firmatario il collega Marino, presentò un emendamento affinché per ogni anno dal 2008 al 2017 venisse autorizzata la spesa di 180 milioni di euro. Abbiamo appreso che quell'emendamento è stato respinto dalla Commissione, ma, come suoi firmatari, ne abbiamo presentato un altro, a firma di tutta la Casa delle Libertà, sempre a favore di queste categorie, che da un anno e mezzo vengono sistematicamente prese in giro dalla Commissione e dal Governo ... (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP) ... nonostante l'impegno assunto.
Abbiamo consentito che l'emendamento originario tornasse in circolazione, perché a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emotrasfusi tutti si sono impegnati. Vorrei ricordare ai colleghi Silvestri e Marino e alle colleghe Baio Dossi e Binetti che avevamo firmato un emendamento, che poi è stato respinto, ma che noi abbiamo ripresentato e che credo rappresenterebbe un atto di giustizia di uno Stato serio nei confronti di queste categorie. Se volete tener fede agli impegni assunti da un anno e mezzo nei confronti di tutti, sottoscrivetelo e votatelo, perché è un atto di coscienza che voi stessi vi dovete riconoscere visto che ci siamo battuti per queste categorie. (Applausi dal Gruppo AN).
È importante che da parte vostra si faccia questo atto di solidarietà perché non so con quale faccia ci presenteremmo tutti quanti se ciò non dovesse avvenire. (Applausi dai Gruppi AN, LNP, UDC, DCA-PRI-MPA e FI).
MASSIDDA (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASSIDDA (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, avendo ancora del tempo a disposizione intendo dedicare più di un minuto per ricordare ai colleghi che tutti abbiamo lavorato nella Commissione da anni, che tutti eravamo favorevoli e che tutti abbiamo fatto delle promesse alle associazioni. Il Ministro della salute si è presentato alle associazioni e ha fornito assicurazioni in proposito; addirittura, due Sottosegretari alla salute hanno affermato che si sarebbero dimessi se questo emendamento non fosse stato accolto. Nel decreto, vi fu un atto di orgoglio da parte della maggioranza a difesa di questo emendamento.
Esso parla di persone infettate per errori commessi dallo Stato in occasione di trasfusioni. Esso parla di persone che, a fronte di un investimento non solo annuale ma pluriennale, non possono fare le loro transazioni, perché queste non si possono compiere con l'investimento di un solo anno.
Io richiamo alla serietà questa maggioranza e invito il Governo a non mettere in imbarazzo la propria maggioranza, i propri Ministri e Sottosegretari, i propri parlamentari, che meritano rispetto. Altrimenti, più nessuno parteciperà al lavoro delle Commissioni per supportarvi se, ogni volta che vi occupate di un problema di sofferenza della gente e di giustizia, voi non ve ne curate e mettete in imbarazzo la vostra maggioranza! (Vivi applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA, FI, AN, UDC e LNP. Congratulazioni. Proteste dai banchi della maggioranza).
Per questo vi chiedo un po' di orgoglio. Non dite di essere d'accordo, non firmate all'unanimità, non chiamate le associazioni a raccolta per dire loro: "siamo con voi", per poi imbrogliarle regolarmente in questa Aula! (Vivi applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA, FI, AN, UDC e LNP. Congratulazioni).
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, voglio rendere edotta l'Aula del fatto che di questo tema, di cui ci siamo ampiamente occupati durante la conversione del decreto n. 159 del 2007, abbiamo ampiamente discusso in Commissione. La valutazione di tutti i Gruppi è stata di proseguire nell'intervento a favore dei talassemici e dei malati affetti da altre patologie indicate nel testo dell'emendamento.
Tuttavia, i colleghi ricorderanno che quando approvammo l'emendamento al decreto, la copertura di questo, recante un importo di 56 milioni e 800 mila euro, era difettosa nel senso che esso comportava, oltre allo strumento già di per sé opinabile dell'aumento delle accise sui tabacchi, un problema tecnico.
Il Governo ha spiegato in Commissione che alla Camera si sta sistemando quella copertura e che, in ogni caso, se ne sta reperendo una idonea. Il senatore Marino, presidente della 12a Commissione permanente e primo firmatario di un emendamento identico a quello di cui stiamo discutendo oggi, insieme ad altri colleghi ha determinato di presentare un ordine del giorno, votato all'unanimità in Commissione bilancio. In esso si invita il Governo ad affrontare, nel prosieguo della sessione di bilancio, questo tema onde estendere l'utilizzo delle risorse, già previste per il 2007, agli anni 2008 e seguenti.
Dividersi oggi su questo tema in Aula è inopportuno. Credo che l'intervento del Ministro della salute, presente in Aula, possa mettere una parola ferma su questo tema, permettendo di affrontarlo in modo sereno nei prossimi passaggi della legge finanziaria.
Quindi, invito i colleghi dell'opposizione, oltre che a considerare che la maggioranza condivide questo testo, a comprendere la necessità di sistemare la copertura finanziaria per le ragioni esposte.
TURCO, ministro della salute. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURCO, ministro della salute. Confermo quanto ebbi modo di dire nel corso della discussione sul decreto, e cioè che presso il Ministero da più di un anno esiste un tavolo di lavoro con tutte le associazioni. Il merito dell'emendamento in esame rispecchia sicuramente quel lavoro.
Il Governo ha iniziato ad affrontare il problema con lo stanziamento nel decreto ed intende affrontarlo in modo strutturale attraverso i cosiddetti programmi pluriennali e, dunque, nel corso della legge finanziaria. Infatti, sia negli incontri in sede di Commissione e parlando direttamente con i suoi componenti, sia prendendo la parola, avevo fatto riferimento al corso della legge finanziaria che inizia al Senato e prosegue alla Camera.
Quindi, confermo l'impegno ad affrontarlo alla Camera dei deputati. (Commenti dai banchi del Gruppo FI).
D'ALI' (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI). Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, colleghi, questo emendamento è la conseguenza di una altra votazione che abbiamo fatto, sulla quale il Parlamento ha preso una posizione ben precisa.
Contrario il relatore, contraria la ministra Turco, quest'Aula ha stabilito che chi ha avuto danni irreversibili alla persona ed è in causa contro le aziende sanitarie di questo Paese, non per propria colpa ma per danni provocati dalle stesse strutture sanitarie, ha diritto ad essere indennizzato. Questo ha stabilito il sovrano - non lo so - emiciclo (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN), al punto che la ministra aveva chiesto al primo firmatario Marino di ritirare l'emendamento perché pensava che la copertura non fosse sufficiente. Era pure vero, collega Marino. Lo si disse.
La Lega aveva presentato un emendamento identico al suo, contenente una previsione di copertura maggiore. In Aula, però, è stato detto che ci avrebbe pensato la finanziaria, perché il decreto stabiliva solo 150 milioni per il 2007, che sono insufficienti.
Abbiamo fatto una promessa vana. Abbiamo preso in giro tantissime persone (Applausi dai Gruppi LNP e FI). Se oggi non portiamo avanti la nostra posizione, nel senso di riconoscere quel diritto, e non si vuole trovare in finanziaria i soldi sufficienti, siamo la burla del Paese. Che sia messa un'altra volta in minoranza la Ministra. Se questo Parlamento è serio e sovrano, deve votare esattamente come si è espresso poche settimane fa. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).
CAFORIO (Misto-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAFORIO (Misto-IdV). Intervengo solo per aggiungere la mia firma all'emendamento.
TOMASSINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Tomassini, il Gruppo a cui appartiene ha esaurito il tempo a sua disposizione e quindi non le posso dare la parola.
MONACELLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONACELLI (UDC). Voglio fare un invito alle coscienze e ai senatori leader di quest'Aula del Senato.
Al di là degli schieramenti e dei riti di parte, esistono impegni ben precisi, ossia dei risarcimenti che non possono più essere compensati con gli inviti rivolti al Governo. Stiamo parlando di persone che non hanno più tempo. Probabilmente questa maggioranza avrà una nuova finanziaria sulla quale investire in termini di promesse elettorali. Fuori da questa Aula ci sono persone che hanno diritto ad essere risarcite.
L'appello è rivolto a tutti quei senatori che hanno a cuore un impegno preciso assunto con quanti sono stati danneggiati a nome e per conto di una cattiva sanità che purtroppo ancora esiste nel nostro Paese.
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, non vorrei inserire toni ulteriormente polemici nei confronti del Ministro, perché parliamo di una questione maledettamente seria. Vede, però, signor Ministro, quando lei si alza... (Brusìo). Signor Presidente, si può pregare il Ministro di avere un po' di attenzione? No, a quanto pare non è possibile.
Ministro Turco, quando ci dice di aver espresso una posizione sul decreto, le ricordo che disse di no all'emendamento che quest'Aula approvò all'unanimità. Qui voglio dare atto del coraggio e della presa di posizione responsabile del presidente Marino in quella serata. Votammo all'unanimità.
Il relatore ci dice che adesso non è il tempo: quand'è il tempo, signor relatore, di varare un provvedimento a favore di malati che attendono che lo Stato dia loro una mano? Questo è il tempo: nel decreto abbiamo approvato misure per l'anno in corso; qui si sta dicendo che, per gli anni a venire, dobbiamo aiutare queste persone.
Ho colto positivamente il fatto che il ministro Turco abbia chiesto la parola, prima: mi sarei aspettato almeno un atto, un gesto con cui dicesse che, pur non essendo in grado di impegnare per dieci anni il bilancio dello Stato, almeno andava bene stanziare 180 milioni per il prossimo anno, per dare la possibilità a questi malati di vedere la luce. E invece nemmeno questo!
Ecco perché spero che questo emendamento sia approvato, perché non è giusto incontrare questi malati ogni giorno e contraddirli in quello successivo. (Applausi dai Gruppi Misto‑LD, AN e FI).
SAPORITO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Collino all'emendamento in esame.
SALVI (SDSE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (SDSE). Signor Presidente, il tema sottoposto alla nostra attenzione, sul quale già questo ramo del Parlamento ha manifestato grande sensibilità - anche se nei limiti delle possibilità di allora, temporalmente circoscritte - ci sta molto a cuore.
Il Governo ha manifestato un orientamento favorevole: anch'io penso che, se il problema si potesse risolvere sin d'ora, sarebbe un fatto positivo. D'altra parte, colleghi, sappiamo tutti benissimo che poi bisogna trovare coperture adeguate, altrimenti poi sollevate la polemica sul fatto che sforiamo i parametri, e così via.
Mi domando se non sia possibile accantonare questa norma, in modo che il relatore ed il Governo possano individuare, almeno per il prossimo anno, una copertura adeguata al fine di venire incontro ad un problema che effettivamente è drammatico; alcuni di noi lo sanno anche per esperienza indiretta, ma vicina; comunque ci è a tutti noto.
Chiedo quindi se vi è la disponibilità del relatore e del Governo nel senso di accantonare l'esame di questo emendamento, onde verificare la possibilità di un'adeguata copertura. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Legnini, la prego di essere breve, perché vi è ancora una lunga lista di colleghi iscritti a parlare; comunque, ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta, avanzata dal presidente Salvi, di accantonare questo emendamento.
ANGIUS (Misto-CS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANGIUS (Misto-CS). Signor Presidente, se si procede verso l'accantonamento per me va benissimo: era quello che volevo sollecitare anch'io.
BASSOLI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSOLI (Ulivo). Signor Presidente, se la risposta è quella dell'accantonamento, non posso che dichiararmi soddisfatta della soluzione. Quello che però mi disturba nella discussione svolta qui questa sera sono certi accenti abbastanza esagerati, perché all'interno della Commissione abbiamo svolto un lavoro serissimo, anche di ampliamento delle categorie interessate al problema.
Quindi, la volontà di trovare una soluzione c'è e il Ministro l'ha sottolineata.
PRESIDENTE. Mi rivolgo al relatore e al Ministro. Correva l'anno 1994 (quindi, 14 anni fa), quando, nella conversione di un decreto-legge, fu approvato il principio di risarcire queste persone. Il decreto fu rinviato per difetto di copertura: sono passati 14 anni e una risposta credo sia giusto darla, nei limiti - ovviamente - della disponibilità.
CURSI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CURSI (AN). Di fronte alle richieste pervenute, ricordo al collega Legnini che oggetto della nostra richiesta, a fronte del ritiro da parte della maggioranza del suo emendamento, era di 150 milioni; ebbene, stamani alla Camera il sottosegretario Lettieri ha chiesto di tornare al vecchio finanziamento di 94 milioni. Questa è la serietà del Governo!
Mi auguro che il ministro Turco riesca a trovare almeno quei 150 milioni! Accetto quindi la proposta di accantonamento, convinto, fino in fondo, che dovete trovare i soldi per queste categorie.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, è stato un bene che su questo argomento si sia avuto un momento di riflessione. Però, in chiusura di seduta - anche perché lei vorrà apprezzare le circostanze - vorrei segnalare ai colleghi una necessità. Sul fatto che occorre risolvere problemi così importanti e seri è da anni che discutiamo e non solo in finanziaria; che si preveda una spesa di 1.800 milioni per i prossimi dieci anni, mi sembra possa risolvere un annoso problema. Però, Presidente, tutti i colleghi dovrebbero anche imparare, oltre a prevedere le misure sulle quali bisogna fare le spese, anche a fare uno sforzo sul reperimento delle risorse finanziarie.
Mettere una copertura che taglia ancora una volta nel settore dei tabacchi, oggettivamente è una non copertura. Allora è troppo facile anche per l'opposizione e qualche volta per la maggioranza prevedere l'elargizione di risorse. I colleghi dovrebbero però anche sforzarsi di dire da dove si prendono queste risorse. Le finanziarie hanno tanti difetti perché c'è questa pessima abitudine di volere una cosa e non dire da dove prendere i soldi.
Mi auguro che tutti insieme, maggioranza e opposizione, facciamo uno sforzo per reperire le risorse necessarie perché scaricare tutto sul Ministro è una comodità che non ci possiamo permettere.
Credo, comunque, che alla fine siamo arrivati ad una soluzione che la Presidenza aveva già favorito. Quindi ancora una volta la ringraziamo per aver condotto in questa direzione un dibattito così importante.
PRESIDENTE. Grazie, cercheremo di fare una colletta, maggioranza e opposizione, per trovare la copertura.
L'emendamento 46.0.800 è pertanto accantonato.
A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)
ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo V
MISSIONE 6 - GIUSTIZIA
Art. 23.
Approvato
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica)
1. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, e successive modificazioni.
2. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.
EMENDAMENTI
23.2
CASTELLI, POLLEDRI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
23.3
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
23.4
CASTELLI, DAVICO
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 23. - 1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede entro il 31 marzo 2008 al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei Conti».
23.6
CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «la realizzazione» con le seguenti: «lo studio e la progettazione».
Sopprimere il secondo periodo.
23.9
CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI
Respinto
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della giustizia procura che quanto sopra previsto sia concluso entro il 31 luglio 2008 e presenta, nei trenta giorni successivi, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una relazione comprendente la compiuta descrizione del sistema progettato, i risultati attesi e i costi preventivati per la relativa realizzazione, e gestione nei successivi tre anni, il numero e le qualifiche degli addetti previsti, nonché la loro compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di segretezza ai fini giudiziari, nonché gli interventi normativi ritenuti necessari ad ogni fine. Le Commissioni pronunciano parere sulla relazione di cui sopra entro il successivo termine di sessanta giorni, decorso il quale il Ministero procede in ogni caso alla realizzazione del sistema.».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23
23.0.3
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato nell'odg G23.0.100
Dopo l'articolo 23,aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Dipendenti Enti Locali comandati presso gli Uffici del Giudice di Pace)
I dipendenti degli Enti Locali comandati da almeno due anni, presso l'Ufficio del Giudice di Pace delle rispettive località, sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della Giustizia, con pari categoria giuridica ed economica e per l'esercizio delle funzioni per le quali sono stati comandati. Le spese sostenute per l'entrata in vigore della presente norma sono a carico del Ministero della giustizia.».
Conseguentemente ridurre i relativi importi nella tabella C.
ORDINE DEL GIORNO
G23.0.100 (già em. 23.0.3)
ROSSI FERNANDO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1817,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.0.3.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 23-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 23-bis.
Approvato
(Misure in favore della giustizia minorile)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo VI
MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Art. 24.
Approvato
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1º febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
EMENDAMENTI
24.2
CURTO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai sensi del comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Al maggior onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 527 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.
24.3
CURTO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.
24.4
CURTO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per assicurare l'efficace operatività del Corpo dei vigili del fuoco, il 70 per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è destinata all'attuazione della legge 30 settembre 2004, n.252».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.
24.5
CURTO
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
"213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio."».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24
24.0.2
DE ANGELIS, ALLEGRINI
Ritirato e trasformato nell'odg G24.0.101
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato)
1. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato, istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è incrementata di ulteriori 15 unità riservate per l'accesso dal ruolo dei periti, secondo l'allegata tabella che sostituisce la tabella C prevista dall'articolo 12, comma 2, e determina la contestuale riduzione a 242 unità la dotazione organica del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato.
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, dopo le parole: "dotazione organica" sono aggiunte le seguenti: "riservata per ciascun ruolo di accesso"; dopo le parole: "ruolo degli ispettori" sono aggiunte le seguenti: "e dei periti" e dopo le parole: "ispettore superiore" sono aggiunte le seguenti: "e perito superiore".
3. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, dopo le parole: "ruolo degli ispettori" sono aggiunte le seguenti: "e dei periti".
4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, dopo le parole: "ruolo degli ispettori" sono aggiunte le seguenti: "e dei periti" e dopo le parole: "ispettore superiore" sono aggiunte le seguenti: "e perito superiore"».
Tabella C
(prevista dall'articolo 12, comma 2)
RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
|
dal ruolo ispettori |
dal ruolo periti |
Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione |
35 |
10 |
Commissario forestale del ruolo direttivo speciale |
|
|
Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale |
15 |
5 |
Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale |
50 |
15 |
24.0.3
DE ANGELIS
Ritirato
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Potenziamento dell'organico del Corpo Forestale dello Stato)
1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali a 39 posti da commissario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i 18 idonei non vincitori dei profili professionali agrario-forestale, giuridico-economico, geologo, biologo e medico veterinario.
2. Per le esigenze connesse al rilevamento delle aree boschive percorse dal fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, per le procedure concorsuali a 150 posti da operatore, è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i 115 idonei non vincitori a completamento dell'organico».
Conseguentemente, al maggior onere derivante si provvede, rispettivamente,
quanto al comma 1, pari a 204.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n.36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
quanto al comma 2, al relativo onere, pari a 3.669.813,30 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo Speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24.0.5
MENARDI, MARTINAT, FLUTTERO, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO
Respinto
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Arma dei Carabinieri)
1. L'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad indire bandi di concorso straordinari per l'arruolamento di 600 allievi carabinieri per gli anni 2008-2009-2010 per complessive 1.800 unità in aggiunta a quanto già autorizzato, al fine di colmare parzialmente la carenza organica registratasi in conseguenza della pressante esigenza di sicurezza interna».
Conseguentemente, il maggior onere derivante, valutato in 80 milioni di euro su ciascuno degli anni 2008-2009-2010 si copre mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della tabella A.
24.0.6
GRAMAZIO, SAPORITO, ALLEGRINI
Respinto
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. A partire dal 2008 gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri congedati dal l al V corso (circa 50) che ne facciano domanda e che abbiano maturato trenta mesi di servizio, possono essere richiamati in servizio a tempo indeterminato».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
24.0.7
FRANCO PAOLO, BONFRISCO, STIFFONI, STEFANI
Respinto
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di 100.000 euro per le famiglie dei sindaci deceduti a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate nell'esercizio delle proprie funzioni. L'elargizione è dovuta anche quando il decesso si verifichi successivamente ma sia diretta conseguenza dell'azione criminosa. AI beneficio sono ammesse le famiglie delle vittime di azioni criminose a far data dal 1º gennaio 2000».
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
ORDINE DEL GIORNO
G24.0.101 (già em. 24.0.2)
DE ANGELIS, ALLEGRINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1817,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 24.0.2.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 25.
Approvato con un emendamento
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico)
1. Per 1'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
EMENDAMENTI
25.1
MATTEOLI, AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2008», inserire le seguenti: «e gli anni successivi»; sostituire le parole: «dotazione di 100 milioni di euro» con le seguenti:«dotazione di 316 milioni di euro annui»; sostituire le parole: «di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «di cui 20 milioni di euro per il 2008 per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 216 milioni di euro annui per le specifiche necessità di contrasto al crimine, acquisto di beni e servizi, manutenzione immobili e impianti e acquisizione di opere di infrastrutture di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza».
Conseguentemente, alla tabella C allegata, ridurre pro quota gli importi iscritti per le voci ivi contenute fino all'importo di 216 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.
25.2
FRANCO PAOLO
Respinto
Sostituire il periodo compreso tra: «con una dotazione di 100 milioni di euro» e: « vigili del fuoco» con il seguente: «con una dotazione di 300 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
25.3
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Respinto
Le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica del MEF, ridurre in misura corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
25.600 (testo corretto)
FORMISANO
V. testo 2
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro da ripartire secondo le modalità previste nel comma 1.
1-ter. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale delle forze di Polizia di Stato.
1-quater. All'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della PoIizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995"».
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, le parole 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni», l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 157 del 1999 è ridotta di 20 milioni di euro; all'articolo 68, comma 2, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;
all'articolo 72, comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», le parole: «35 milioni» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni»;
all'articolo 71, comma 1, le parole: «50 milioni sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
all'articolo 53, comma 1, le parole: «1,25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 mila euro»; alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
Successivamente, alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
Infine, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 13.000;
2009: - 13.000;
2010: - 13.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
«Art. 91-bis
(Riduzioni di spesa)
1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento.
2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle regioni sono ridotti in misura pari a 1.000 milioni di euro».
25.600 (testo 2)
FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro da ripartire secondo le modalità previste nel comma 1.
1-ter. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale delle forze di Polizia di Stato.»
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 20.000
2009: - 10.000
2010: - 10.000
25.7
CICCANTI, FORTE
Ritirato
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«2. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda, è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio."».
All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dell'emendamento proposto, pari a 306.000 euro per l'anno 2008, 350.000 euro per l'anno 2009 e 740.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350 ed all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n.266.
ORDINE DEL GIORNO
G25.100
CASTELLI, PIROVANO, FRANCO PAOLO, GALLI, STIFFONI, CALDEROLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, LEONI, POLLEDRI, STEFANI
Respinto
Il Senato,
osservando come il 65 per cento dei crimini commessi nella provincia di Lecco sia perpetrato nella zona di Merate, dove il numero dei reati è in costante aumento;
ritenendo che:
sia necessario potenziare i presidi territoriali delle forze dell'ordine ove maggiormente si avverte la pressione delle attività criminose;
impegna il Governo:
a destinare parte delle risorse stanziate dalla manovra di bilancio, in particolare agli articoli 25 e 93 del disegno di legge finanziaria, alla costituzione di una sezione distaccata del Commissariato di Polizia di Lecco da ubicare nel comune di Merate ed al potenziamento della locale stazione dei Carabinieri, da tempo sofferente per carenze di organico e mezzi.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 25
25.0.1
AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, VEGAS
Respinto
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Fondo per la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2008 è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Conseguentemente, ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n.266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
25.0.2
AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)
1. Al fine di contrastare l'incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131».
Conseguentemente, all'articolo 96, al comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11, legge 15 marzo 1997, n.59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap.2115), apportare le seguenti variazioni:
2008:-20.000;
2009:-20.000;
2010:-20.000.
25.0.5
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA
Id. em. 25.0.2
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)
1. Al fine di contrastare l'incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131».
Conseguentemente, all'articolo 96, al comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n.59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2008:-20.000;
2009:-20.000;
2010:-20.000.
25.0.8
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 30.0.10, nell'odg G25.0.1
Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Piano triennale per le attività di contrasto della criminalità organizzata)
1. È prevista la predisposizione di un piano triennale, a decorrere dal 1º gennaio 2008, per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli addetti alle attività di contrasto della criminalità organizzata e dell'elusione ed evasione fiscale».
Conseguentemente, all'onere derivante, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.
25.0.11
POLLEDRI
Respinto
Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato ad alimentare investimenti straordinari del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 100 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
25.0.13
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Respinto
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Fondo straordinario per la lotta alla criminalità)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo straordinario per il 2008 con lo stanziamento di 500 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza criminalità.
2. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predispone un elenco dei comuni ad elevato rischio criminalità e assegna gli stanziamenti di cui al comma precedente in relazione alle emergenze, in modo proporzionale, ai Prefetti delle zone interessate, al fine di aumentare sia le dotazioni organiche, sia i beni strumentali e di consumo, per garantire una maggiore incisività nell'azione di contrasto alla criminalità».
Conseguentemente, alla tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
ORDINE DEL GIORNO
G25.0.1 (già emm. 25.0.8 e 30.0.10) (testo 2)
ROSSI FERNANDO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
ritenuto che sui temi:
della lotta alla criminalità organizzata e sulla necessità di smaltire i contenziosi giudiziari sin qui accumulatisi;
di un piano energetico nazionale, che definisca una strategia in grado di assicurare la produzione e l'approvvigionamento delle risorse energetiche, salvaguardando l'ambiente e riducendo al minimo i costi per la salute delle persone e del pianeta;
del recupero, della difesa e della valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico ed ambientale, anche ai fini di un forte sviluppo della occupazione di migliaia di giovani aventi la necessaria professionalità,
sia necessario uno sforzo solidale di tutte le migliori energie del paese, finalizzato alla individuazione delle priorità, al reperimento delle risorse per garantire strumenti e personale adeguato, nonché una necessaria, quanto faticosa, razionalizzazione della contraddittoria e farraginosa legislazione vigente in materia;
impegna il Governo:
ad utilizzare le competenze ed i saperi ministeriali e parlamentari, le Associazioni e gli Enti operanti nei settori di riferimento.
________________
(*) Accolto dal Governo con la soppressione, in fine, delle parole: «per definire tre progetti poliennali».
ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato
(Sicurezza della navigazione)
1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n.296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
EMENDAMENTO
26.1
CARUSO, AUGELLO, BUCCICO, MENARDI, MUGNAI, VALENTINO
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I ministri della giustizia, dell'interno, della difesa, dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, e il Ministro dell'economia e delle finanze, procedono, con lo scopo di rendere più economico e maggiormente produttivo il sistema dei controlli in mare, ai fini della sicurezza delle persone e della navigazione, ai fini della tutela dell'ambiente e del patrimonio naturalistico e culturale, e tenuto conto del necessario perseguimento di eventuali fini di giustizia, all'elaborazione di un piano organico di riforma complessiva del detto sistema. Il piano persegue in via particolare lo scopo di realizzare possibili economie e di aumentare la produttività dei soggetti impiegati, per il perseguimento di più efficaci risultati, soprattutto con obiettivi di prevenzione, anche dando luogo alla razionalizzazione delle attribuzioni delle risorse umane e materiali in capo ai soggetti che attualmente svolgono i detti controlli ed eliminando le attuali sovrapposizioni di compiti fra gli stessi. Il piano è completato il 30 settembre 2008 e il Ministro dell'interno presenta lo stesso nei trenta giorni successivi alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, unitamente ad una relazione comprendente la compiuta descrizione del sistema progettato, i risultati attesi e i costi preventivati per la relativa realizzazione e gestione nei successivi cinque anni, le economie realizzabili, il numero e le qualifiche degli addetti complessivamente previsti, nonché la loro compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di segretezza ai fini giudiziari, nonché gli interventi normativi ritenuti necessari allo scopo di provvedere alla distribuzione di specifiche e non sovrapposte competenze fra i vari soggetti che si intenderà deputare ai controlli, e ad ogni altro fine. Le Commissioni pronunciano parere sul piano di cui sopra entro il successivo termine di novanta giorni dal suo ricevimento. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere al Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano, i documenti e le note di precisazione che ritengono necessarie per l'espressione del parere, il cui termine è in questo caso fissato in sessanta giorni dal ricevimento delle stesse».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26
26.0.100
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n.109 del 1996, operanti in agricoltura)
1. È istituito presso il Ministero degli interni un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n.109 del 1996, operanti in agricoltura. Il fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al successivo comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al successivo comma 7.
2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al successivo comma 6.
3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavistose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuali pari al 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59. I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza cooperativa di cui misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato:
a) da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) da un rappresentante indicato dal Ministero degli interni;
c) da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia;
d) da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (oppure dal Ministero dello sviluppo economico) su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute;
e) da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari.
Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n.326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al precedente comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite del Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal successivo comma 7.
7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 5 milioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Associazioni cooperative riconosciute, predispone un testo di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400.»
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008:-5milioni di euro.
26.0.4
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Respinto
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di servizi di sorveglianza)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 40.000 euro, per la prestazione di servizi privati di sorveglianza e di protezione e per l'acquisto di impianti di video sorveglianza.
2. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'addizionale comunale sulle persone fisiche a favore dei soggetti che sostengano le spese di cui al comma 1.
3. La detrazione compete per le spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, per una quota pari al 41 per cento delle stesse».
Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.
ARTICOLO 26-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26-bis.
Approvato
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica)
1. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n.98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7 milioni di euro a decorrerre dall'anno 2008.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.
EMENDAMENTO
26-bis.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo 26-bis.
Conseguentemente all'articolo 96, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le corrispondenti variazioni.
ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo VII
MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE
Art. 27.
Approvato
(Chiusura dell'emergenza conseguente alla crisi sismica nelle regioni Umbria e Marche del 1997)
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati.»;
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;
c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati del sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione e l'erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006 e i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n.2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti di euro 13,6 milioni per l'anno 2008, di euro 11,4 milioni per l'anno 2009, di euro 9,2 milioni per l'anno 2010, di euro 7 milioni per l'anno 2011 e di euro 4,8 milioni per l'anno 2012.
3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n.2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.
EMENDAMENTO
27.6
MONACELLI, CICCANTI, FORTE, BALDASSARRI
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n.2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regola rizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n.289 del 2002».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -130.000;
2009: -130.000;
2010: -130.000.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 27
27.0.9
FIRRARELLO, FERRARA
Respinto
Dopo l'articolo 27,inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno dei coltivatori ortofrutticoli, degli artigiani e degli albergatori della provincia di Catania, che hanno subito danni a seguito delle eruzioni dell'Etna dell'anno 2002, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008».
Conseguentemente alla tabella A allegata all'articolo 96, comma 1, sono apportate al Ministero della solidarietà sociale le seguenti modifiche:
2008: -5.000.
ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo VIII
MISSIONE 9 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Art. 28.
Approvato
(Pesca e vittime del mare)
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n.561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n.96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n.206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
2. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28
28.0.1
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato nell'odg G28.0.100
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Programma per uso corretto delle risorse idriche in agricoltura)
1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:
2008 - 50.000;
2009 - 50.000.
ORDINE DEL GIORNO
G28.0.100 (già em. 28.0.1)
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1817,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 28.0.1.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 29.
Approvato
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
2. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono versate in entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma1.
EMENDAMENTO
29.1
LOSURDO
Respinto
Sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «55 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 5 milioni.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 29
29.0.600
ALLEGRINI, DE ANGELIS
Accantonato
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le compensazioni relative alla gestione del sistema di risarcimento diretto effettuate sulla base dei costi medi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, devono essere differenziate anche con specifico riguardo al VII settore tariffario. La disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione «agromercato» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei Comuni, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della Regione ove sono situati i mercati. Possono esercitare la vendita diretta negli agro mercati esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. I prodotti posti in vendita negli agromercati devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».
4. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.
6. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei livelli dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del Made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici almeno «con cadenza settimanale» mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del decreto legge 9 settembre 2005, 2005, n. 182 convertito con la legge 11 novembre 2005, n. 231, sulla base delle direttive del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, effettua i controlli lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, eventuali andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il sistema delle Camere di commercio e le autonomie locali, promuove e sostiene l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. L'attuazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
7. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
Conseguentemente, per l'onere derivante dai commi 6 e 7, all'articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
29.0.7
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Produzioni zootecniche)
1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991. n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
29.0.8
DE ANGELIS, ALLEGRINI
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare)
1. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il «Consorzio Anagrafi Animali» (Co.An.An. S.c.a. r.l.) l'Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare.
2. L'Osservatorio, in coerenza con le normative comunitarie e gli orientamenti scientifici internazionali, realizza e aggiorna le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare, monitora l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, verifica la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali. L'Osservatorio provvede altresì alla costituzione e gestione della «Banca Biologica Agroalimentare Nazionale» per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
29.0.12
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Il Mnistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'auto-approvvigionamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Il Piano ha durata di tre anni ed ha una dotazione finanziaria di euro 210 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detti importi sono destinati, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali. I termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono differiti a decorrere dal completamento del Piano di cui al presente articolo».
Conseguentemente:
all'articolo 68, sopprimere il comma 2;
all'articolo 71, comma 1, sostituire le parole: "50 milioni di euro" con le seguenti: «10 milioni di euro»;
All'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;
All'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «non inferiori a 400 milioni per l'anno 2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «non inferiori a 470 milioni per l'anno 2008, 535 milioni per l'anno 2009 e 635 milioni a decorrere».
29.0.13
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO, DAVICO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Al fine di favorire la tutela sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e dei vini con denominazione di origine, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali, ai Consorzi di tutela dei prodotti medesimi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il deposito dei marchi presso le competenti strutture dei Paesi extra UE, ove è rilevante la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari nazionali da fenomeni di agro-pirateria. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione dei rimborsi di cui al presente articolo».
Conseguentemente:
all'articolo 68, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;
all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «310 milioni di euro»;
all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «435 milioni a decorrere dall'anno 2009.».
29.0.15
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1º gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114».
29.0.16
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Conseguentemente:
all'articolo 68, sopprimere il comma 2;
all'articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere».
29.0.19
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Ai fini di tutelare e valorizzare le produzioni agricole nazionali e di garantire il diritto di informazione di scelta dei consumatori, a decorrere dal 1º gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agroalimentari, di riportare il luogo di origine, dei prodotti stessi, ovvero, nel caso di prodotti trasformati, delle materie prime utilizzate, inclusi i mangimi utilizzati nelle attività di allevamento, finalizzate all'ottenimento di materie prime, o di prodotti destinati all'alimentazione umana».
29.0.20
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO, DAVICO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Per far fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende operanti nel settore della melicoltura colpite dalla malattia fitoplasmatica denominata scopazzi del melo, è autorizzata la spesa di euro quindici milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime».
Conseguentemente:
all'articolo 68, comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».
29.0.29
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale"».
29.0.30
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art 29-bis.
1. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».
29.0.31
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art 29-bis.
1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, sono sostituite le parole "30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008-2009" con le parole "80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008-50 milioni di euro;
2009-70 milioni di euro.
29.0.32
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e al decreto ministeriaIe 18/2003 possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro nel 2008 e 150 milioni di euro per il 2009-2010».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008-50 milioni di euro;
2009-150 milioni di euro.
29.0.35
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole e agro alimentare in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto sviluppo agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
Con decreto Mi.P.A.A.F. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n.35».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008-50 milioni di euro.
29.0.37
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Al comma 1112 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera g):
"g) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001 è aggiunto il seguente comma:
"5. Lo studio di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 non necessita per:
a) i tagli culturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigente;
b) i Piani di Gestione ed assestamento redatto secondo i principi della Gestione Forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma precedente".
3. All'articolo 4 del decreto legislativo n.163/06 è aggiunto il seguente comma:
"6. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricolo forestali e qualificarne la professionalità, le Regioni possono istituire elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio nel rispetto dell'articolo 7 decreto legislativo 227 del 2001».
4. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 163/06 è aggiunto il seguente:
«Art. 54-bis.
Dal presente codice si fanno salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni e previsioni contemplate negli articoli articoli 15 del deceto legislativo 226/01 e successive modifiche e integrazioni e articolo 17 comma 2 legge n.97 del 1994.
Le cooperative agricole con finalità consortili possono affidare l'esecuzione dei lavori, opere e servizi ai soci in deroga al presente codice e senza che ciò costituisca subappalto».
ARTICOLI 29-BIS, 29-TER, 29-QUATER, 29-QUINQUIES E 29-SEXIES INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE
Art. 29-bis.
Approvato
(Rafforzamento della filiera agroenergetica)
1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».
Art. 29-ter.
Approvato
(Interventi per il settore dell'apicoltura)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n.313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Art. 29-quater.
Approvato
(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna)
1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n.44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29-quinquies.
Approvato
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.
3. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244.
Art. 29-sexies.
Approvato
(Interventi nel settore dell'irrigazione)
1. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto piano, l'ulteriore contributo di euro 100 milioni per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n.350, e all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n.266, che conseguentemente vengono soppresse.
EMENDAMENTO
29-sexies.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo IX
MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Art. 30.
Approvato
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.
EMENDAMENTI
30.1
MARTINAT, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA
Respinto
Sopprimere l'articolo.
30.7
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, nonché, allo scopo di attuare, ai fini della sola termovalorizzazione di CDR, l'ampliamento di impianti realizzati ed operativi siti in ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento.».
30.2
ROSSI FERNANDO
Respinto
Sopprimere il comma 2.
30.5
FLUTTERO, COLLINO
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione,».
30.3
MANINETTI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE
Respinto
Sostituire la rubrica con la seguente: (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili e misure per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi) e, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.179, è abrogato».
30.6
ALLEGRINI, DE ANGELIS
Le parole da: «Dopo il comma 2,» a: «1,2 MW» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW.
4. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.».
30.8
CUTRUFO
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. La procedura del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere integrata dal calcolo del risparmio, in finanziamenti ed incentivi come previsto nel secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296. Le somme corrispondenti dovranno essere destinate a progetti di ricerca nel settore della produzione di energia, ivi comprese le fonti nucleari, da emanare 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
30.10
LOSURDO
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 30.6
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW».
30.11
LOSURDO
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30
30.0.5
PARAVIA
Respinto
Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Incentivi per la trasformazione del mercato degli elettrodomestici)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, nonché per lavatrici aventi classe di consumo energetico non inferiore alla classe A ma con consumo specifico inferiore a 0,17kWh/kg ed efficacia di lavaggio non inferiore alla classe A, nonché per l'acquisto lavastoviglie aventi contemporaneamente classe energetica, efficacia di lavaggio ed efficacia di asciugatura non inferiore alla classe A spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente ivi compresi i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni per l'acquisto caminetti e stufe a legna e pallets di classe A(*), spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
3. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino (c.d. parlante) recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica, l'efficacia di lavaggio e quando richiesto l'efficacia di asciugatura dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto - una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico (ad eccezione delle lavastoviglie e dei caminetti e stufe a legna sia e a pallet).
4. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.
5. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso».
Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della tabella A.
(*) Classe A (rendimento 73% CO_0,3% mg/m3: classificazione dei caminetti e delle caldaie a legna secondo CTI - Comitato Termotecnico Italiano PM_12 del 23 marzo 2006- riportata nel Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica 2007).
30.0.10
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato, congiuntamente con l'em. 25.0.8, nell'odg n. G25.0.1
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Preparazione di un Piano Energetico Nazionale)
1. Per la progressiva riduzione delle immissioni di inquinanti in atmosfera, è prevista la predisposizione di un Piano triennale per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di polveri ultrafini, a decorrere dal 1º gennaio 2008, congiuntamente all'adozione di un Piano Energetico Nazionale, per la modulazione di scelte produttive e di approvvigionamento».
Conseguentemente all'onere derivante di 500.000 euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.
30.0.11
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza unificata e su parere dell'autorità per l'energia elettrica e gas, individua entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, tenendo conto in maniera adeguata oltre che delle condizioni economiche offerte in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e gas e sentita la conferenza unificata determina gli ambiti territoriali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas a partire da quelle tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione costi, e determina misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
3. A decorrere da 1º gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008».
30.0.13
CASTELLI
Respinto
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Fondo per la ricerca nucleare)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la ricerca nucleare, allo scopo di finanziare progetti di ricerca, anche di soggetti privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili.
2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo».
Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente in misura tale da conseguire una riduzione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
30.0.14
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30.-bis.
«1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
"106-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia a combustibile nucleare, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2008, 30 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010"».
Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte, per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 30 milioni di euro per ciascun anno.
30.0.16
MENARDI
Respinto
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».
30.0.17
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
1. È prevista la proroga, sino a tutto il 2008 per le agevolazioni in scadenza a fine del 2007, relative al regime delle accise sul gas naturale per uso industriale che vengono ridotte del 40 per cento per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno».
Conseguentemente nella tabella C le dotazioni di parte corrente sono ridotte, in maniera lineare del 2 per cento nell'anno 2008.
30.0.18
MANINETTI, RUGGERI, POLI
Respinto
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure di incremento per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 eliminare le parole "degli usi finali di energia"».
30.0.19
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI
Id. em. 30.0.18
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure di incremento per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 eliminare le parole: "degli usi finali di energia"».
30.0.20
POSSA, FERRARA
Id. em. 30.0.18
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure di incremento per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 eliminare le parole: "degli usi finali di energia"».
30.0.22
AUGELLO
Id. em. 30.0.18
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure di incremento per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 eliminare le parole "degli usi finali di energia".».
ARTICOLO 30-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 30-bis.
Approvato
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n.481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n.6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.
2. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».
EMENDAMENTO
30-bis.800
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 30-TER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE E TABELLE 1 E 2
Art. 30-ter.
Approvato
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n.296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.
3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella 2 allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».
5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per le lettere b) e c) del presente comma di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.
9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.
10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;
b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.
13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n.20, resta fermo in otto anni.
TABELLA 1 (Articolo 30-ter)
|
Fonte |
Coefficiente |
|
Eolica |
1,00 |
1-bis |
Eolica offshore |
1,10 |
2 |
Solare** |
** |
3 |
Geotermica |
0,90 |
4 |
Moto ondoso e maremotrice |
1,80 |
5 |
Idraulica |
1,00 |
6 |
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo |
1,10 |
7 |
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta* |
* |
7-bis |
Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo* |
* |
8 |
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi |
0.80 |
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. |
TABELLA 2 (Articolo 30-ter)
|
Fonte |
Entità della tariffa (euro cent/kWh) |
1 |
Eolica |
22 |
2 |
Solare** |
** |
3 |
Geotermica |
20 |
4 |
Moto ondoso e maremotrice |
34 |
5 |
Idraulica diversa da quella del punto precedente |
22 |
6 |
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo |
22 |
7 |
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta* |
* |
8 |
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente |
18 |
*È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005 oppure di filiere corte. **Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387. |
.
EMENDAMENTI
30-ter.100
POSSA, STANCA, SCARABOSIO, CASOLI, FERRARA
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole:«rifacimento o potenziamento,».
Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma è variata in degressione del 5% ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».
Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati nella Tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, sono aggiornati ogni tre anni, in degressione del 5%, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».
30-ter.101
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Respinto
Al comma 1 sopprimere il secondo ed il terzo periodo dalle parole: «Con le medesime» fino a: «del territorio e del mare»;
al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «La tariffa omnicomprensiva» fino a: «fonti energetiche rinnovabili»;
al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreti del» fino a: «gli anni successivi al 2012»;
al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Il valore di riferimento» fino a: «fonti energetiche rinnovabili»;
sopprimere il comma 8.
30-ter.102
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Ritirato
Al comma 1 sopprimere il secondo ed il terzo periodo dalle parole: «Con le medesime», fino a:«del territorio e del mare».
30-ter.103
ROSSI FERNANDO
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili», sopprimere le parole: «realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili».
Il comma 8 è sostituito con il seguente:
«8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti sono stabilite le modalità per assicurare la transizione del precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo».
Al comma 9, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2007», sopprimere l'intero periodo: «Per gli impianti alimentati da biomasse, l'elevazione eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.1387, è da intendersi assorbita nel prolungamento di cui al precedente periodo».
Al comma 10, dopo le parole «con capitalizzazione anticipata», sopprimere il periodo: «Per i soli impianti alimentati da biomasse, l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento».
Il comma 12 è soppresso.
Il comma 13 è soppresso.
Dalla tabella A espungere i punti 6, 7, 7-bis e 8.
Dalla tabella B espungere i punti 6, 7, 8.
30-ter.104
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Respinto
Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo dalle parole:«La tariffa omnicomprensiva» fino a: «fonti energetiche rinnovabili».
30-ter.105
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Respinto
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreti del» fino a: «gli anni successivi al 2012».
30-ter.106
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Ritirato
Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Il valore di riferimento»fino a: «fonti energetiche rinnovabili».
30-ter.107
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Respinto
Sopprimere il comma 8.
ARTICOLO 30-QUATER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 30-quater.
Approvato
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione degli impianti» sono inserite le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività»;
h) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dei comuni e delle comunità montane. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla commissione provinciale di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327»;
i) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali».
2. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, così come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n.239.
3. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
4. Al decreto legislativo n.387 del 2003 è allegata la seguente tabella:
«Tabella A (Articolo 12)
Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 20 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas 250 kW».
EMENDAMENTI
30-quater.1
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Ritirato
Sopprimere il comma 1.
30-quater.2
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Ritirato
Al comma 1 lettera b)sostituire le parole: «costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico,» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici»;
letteera g) sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreto del» fino a: «disciplina di inizio attività».
30-quater.3
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Respinto
Al comma 1 lettera b)sostituire le parole: «e costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico,» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici».
30-quater.4
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Ritirato
Al comma 1, lettera g) sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Con decreto del» fino a:«disciplina di inizio attività».
30-quater.5
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Ritirato
Sopprimere il comma 3.
30-quater.6
BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nel comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo la parola: "urbanistici" sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse le zone sociali di conservazione e le zone di protezione speciale"».
ARTICOLO 30-QUINQUIES INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 30-quinquies.
Approvato
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)
1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, sono aggiunte le seguenti lettere:
f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n.481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».
3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
EMENDAMENTO
30-quinquies.1
BALDASSARRI, MENARDI, SAIA, AUGELLO
Ritirato
Sopprimere i commi 1 e 2.
ARTICOLI 30-SEXIES E 30-SEPTIES INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE
Art. 30-sexies.
Approvato
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, il Ministro delle sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.
Art. 30-septies.
Approvato
(Impianti fotovoltaici)
1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3) del medesimo decreto.
2. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.
ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo X
MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Art. 31.
Approvato
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80.
EMENDAMENTO
31.2
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Respinto
Sopprimere il comma 2.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 31
31.0.3
TURIGLIATTO
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «ridotto del» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Finanziamento missioni militari all'estero)
1. Al comma 1240 della Legge 296 del 2006 l'importo di cui per il periodo 2008-2009 è ridotto del 90 per cento».
31.0.4
ROSSI FERNANDO
Precluso
Dopo l'articolo 31,inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Finanziamento missioni militari all'estero)
1. Al comma 1240 della legge n.296 del 2006, l'importo per gli anni 2008 e 2009 è ridotto del 33 per cento».
ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 32.
Approvato
(Sostegno all'imprenditoria femminile)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».
ORDINE DEL GIORNO
G32.100
BACCINI, CICCANTI, FORTE, DE POLI, PIONATI, MONACELLI, MAFFIOLI, ZANOLETTI
Approvato
Il Senato,
premesso:
che attuale legislazione fiscale presenta profili di forte penalizzazione per le donne lavoratrici autonome, di qualsiasi livello professionale, che decidano di avere un figlio;
che la tutela della maternità risulta attenuata per la lavoratrice autonoma alla quale non viene riconosciuto il diritto di vivere serenamente il periodo della gravidanza e di rallentare - o sospendere temporaneamente - il proprio lavoro, essendo costretta dalla vigente normativa ad adeguare il proprio reddito ai parametri stabiliti dagli studi di settore anche durante la gravidanza e l'allattamento;
che questo comporta per la donna un aggravio di stress, evidentemente assolutamente sconsigliabile nello stato i gravidanza ed allattamento, che viene invece risparmiato a tutte le lavoratrici dipendenti, la cui gravidanza è incentivata da una serie di benefici a tutela della maternità;
che risulta pertanto una evidente disparità tra la condizione delle donne lavoratrici autonome e quella delle lavoratrici dipendenti che va necessariamente corretta, soprattutto tenuto conto dell'attuale contingenza, nella quale il numero di lavoratrici autonome tende ad aumentare ed il tasso di natalità a diminuire;
che molte donne, nell'impossibilità ad adeguarsi agli studi di settore, tendono a lasciare la propria attività uscendo spesso così in modo definitivo dal mercato del lavoro, mentre altre tendono a procrastinare sempre di più la gravidanza con costi sociali e personali elevati;
che per i motivi suesposti invita il Governo a correggere questa situazione con un mezzo semplice ed efficace quale la introduzione della gravidanza tra le cause di esenzione dall'adeguamento agli studi di settore.
In particolare, questa esenzione dovrebbe essere modulata in un periodo di circa due anni in modo tale da garantire alle lavoratrici autonome la possibilità ed il diritto di vivere serenamente la gravidanza e il primo anno successivo al parto per l'allattamento.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 32
32.0.6
STRANO, CURTO
Respinto
Dopo l'articolo 32,aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Apertura di nuove case da gioco)
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.
2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano ai soggetti di cui al comma 1, competenti per territorio, apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:
a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;
b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;
d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.
3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5. Entro i successivi due mesi, i soggetti di cui al comma 1, sentito il prefetto competente per territorio, autorizzano l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l'avere avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.
4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, le regioni o le province procedono d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilasciano, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ne abbia presentato la richiesta ai sensi del comma 2.
5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno».
32.0.7
CURTO
Respinto
Dopo l'articolo 32,aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)
1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.
2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:
a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito e dell'accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;
b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;
d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti».
ARTICOLI 32-BIS E 32-TER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE
Art. 32-bis.
Approvato
(Comitato nazionale italiano per il microcredito)
1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n.81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.
2. Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto la Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il Fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dalla Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.
3. In favore del Comitato è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.
Art. 32-ter.
Approvato
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)
1. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n.786 del 1985.
2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, ed al relativo regolamento di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XI
MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Art. 33.
Approvato
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali)
1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n.522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.
3. Per il completamento degli interventi previsti dell'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n.1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 21 aprile 2004.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 2-bis è subordinata alla preventiva approvazione da parte delIa Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa neIla relativa decisione di autorizzazione.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n.13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
6. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n.13, è integrato di 4 milioni di euro per 1'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
8. Il fondo ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per 1'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
9. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per soddisfare le finalità di cui ai commi 7 e 8, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 7 a 9, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 7. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.
11. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
12. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.
13. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».
14. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.
15.Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 14 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
16.L'efficacia del comma 14 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
EMENDAMENTI
33.2
FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE
Ritirato
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n.296 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008».
Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
33.3
CORONELLA, BORNACIN, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA
Respinto
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, a partire dallo gennaio 2008 sono estesi alle imprese amatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.289».
All'onere derivante, valutato in 40.000 in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione, in tabella C, di tutte le spese di parte corrente in misura proporzionale del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 33
33.0.100
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Ritirato e trasformato nell'odg G33.0.100
Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)
1. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell'INAIL sancito dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.
2. Ai contravventori di tale disposizione verrà applicata a sanzione amministrativa di mille euro.
3. Con apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività medico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri».
ORDINE DEL GIORNO
G33.0.100 (già em. 33.0.100)
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI, PIROVANO, GALLI, CALDEROLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, LEONI, STEFANI
Respinto
Il Senato,
premesso che:
attualmente i medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro richiedono compensi agli infortunati per detta certificazione;
sarebbe invece opportuno che fosse l'Inail stesso versare il corrispettivo spettante ai medici per stilare detta certificazione,
impegna il Governo:
in applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell'INAIL sancito dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n, 833, ad imporre un divieto ai medici, che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro, di richiedere compensi agli infortunati;
a stabilire che sia il medesimo Istituto a versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante e a sancire per la contravvenzione di tal disposizione una sanzione amministrativa di mille euro;
a disporre che siano stabiliti i compensi per la specifica attività medico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri a mezzo di apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi.
ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 34.
Approvato
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti)
1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n.454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.
2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n.454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.
3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n.226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
4. L'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, è abrogato.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n.51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.
6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, è soppressa.
8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
9. La programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.
11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n.166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n.21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n.340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rinvenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n.166 del 2002.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.
13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n.166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n.166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n.21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n.340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
15. Il triennio di cui al comma 14 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n.166 del 2002.
16. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n.166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
17. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
18. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.
19. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.
20. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.
21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n.296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.
22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.
23. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
24. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.
EMENDAMENTI
34.3
FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE, MASSIDDA, SANCIU
Respinto
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, dopo le parole: "autostrade del mare", sono aggiunte le seguenti: "e ai collegamenti con le Isole Maggiori".
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro in ragione d'anno per gli anni 2008,2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle fmanze, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
II Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
34.8
SANCIU, MASSIDDA, FERRARA
Respinto
Al comma 10 dopo le parole: «e la sicurezza» aggiungere le seguenti: «degli aeroporti di Reggio Calabria e di Olbia» e dopo le parole: «per tale aeroporto» aggiungere le seguenti: «e da e per gli aeroporti della Sardegna».
34.9
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI
Respinto
Al comma 16, dopo le parole: «con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose»aggiungere le seguenti: «sull'asse ferroviario del Corridoio 5 e sull'asse ferroviario del Corridoio 1».
34.11
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Ritirato e trasformato nell'odg G34.110
Al comma 20, dopo le parole: «azioni mirate e sinergiche volte a»inserire le seguenti: «realizzare opportuni interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità,».
34.14
CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI
Respinto
Sopprimere il comma 22.
All'articolo 36, sostituire il primo periodo del comma 5 con i seguenti: «Al fine di fronteggiare i fenomeni di affollamento delle strutture che nuovamente si presentano, con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuovi edifici, e al fine di assicurare migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori e per i reclusi e gli internati oltre che per procurare un ampliamento della quantità delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti in espiazione della pena, è autorizzata la spesa di rispettivamente 40 e 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 18 e 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 28 e 2 milioni di euro per l'anno 2010. I Ministri della giustizia e delle infrastrutture provano con decreto interministeriale un programma straordinario di edilizia penitenziaria per l'attuazione degli interventi di cui sopra».
34.15
CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI
Respinto
Sopprimere il comma 22.
All'articolo 36, comma 5 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2008».
34.18
DE ANGELIS, PICCONE, SAIA, CICCANTI
Ritirato
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
34.800
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Respinto
Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:
«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
34.801
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente, all'articolo 96, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le corrispondenti variazioni.
ORDINE DEL GIORNO
G34.110 (già em. 34.11)
STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1817,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 34.11.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34
34.0.1
BATTAGLIA ANTONIO
V. odg. G34.0.100
Dopo l'articolo 34,aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)
1. Al fine di promuovere «utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 150 milioni di euro per l'anno 2010.
2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» di applicazione obbligatoria. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti "Euro" adottati ma non ancora obbligatori.
3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 425,77362 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 427,16043 per mille litri di prodotto dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26».
34.0.4
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Ritirato e trasformato nell'odg G34.0.1
Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:
«Art. 34-bis.
1. All'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Le macchine agricole e le macchine operatrici, così come definite, rispettivamente, ai precedenti artt. 57 e 58, possono essere utilizzate, derogando a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stipulate dalla pubblica amministrazione con le aziende agricole, per l'espletamento di servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico e, comunque in presenza di calamità naturali.
6-ter. Le macchine agricole, di cui al precedente articolo 57, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, possono essere utilizzate dalle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche per effettuare servizi di sistemazione e manutenzione del territorio di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico e, comunque in presenza di calamità naturali».
ORDINI DEL GIORNO
G34.0.100 (già em. 34.0.1)
BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI
Accantonato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n.1817,
impegna il Governo:
a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, con la riduzione di accisa e con la concessione di contributi per l'installazione di impianti di alimentazione, solo su veicoli già omologati ai sensi di una della ultime tre direttive o regolamenti "Euro" di applicazione obbligatoria o su veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti "Euro" adottati ma non ancora obbligatori.
G34.0.1 (già em. 34.0.4)
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1817,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 34.0.4.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XII
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Art. 35.
Approvato
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale.Legge obiettivo)
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n.296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.
EMENDAMENTI
35.1
PISTORIO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, di cui una quota pari al 41 per cento riservata a favore del Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 aprile 2006».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 100,4 milioni di euro.
35.100
LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A valere sulle risorse del comma 1, è assicurato inoltre il concorso dello Stato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali con le relative autorizzazioni finanziarie:
a) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
b) ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.pA. per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;
c) interventi in materia di viabilità relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
d) completamento del sistema pedemontano lombardo e opere connesse, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
e) galleria di sicurezza autostradale del Frejus, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
f) completamento dell'asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
g) progettazione e realizzazione dell'Asse viario Valdastico Sud e Nord, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
h) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
i) potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
l) completamento dell'Asse autostradale A27 - Autostrada Alemagna per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
m) prosecuzione degli interventi sulla rete AC-AV Torino-Milano per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009;
n) realizzazione della linea ferroviaria AC-AV Milano-Verona per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009».
35.12
LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n.5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini».
35.17
STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A valere sulle risorse stanziale dal presente articolo, per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».
35.19
FANTOLA, DELOGU, CICCANTI, FORTE, MASSIDDA, SANCIU
Respinto
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443 e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: "del territorio nazionale", aggiungere le seguenti: ", dando priorità a quelle non dotate di rete autostradale,"».
35.800
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Sopprimre il comma 2.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35
35.0.3
GRILLO, MARTINAT, FANTOLA, BALDINI, CAMBER, CICOLANI, IZZO, VICECONTE, TREMATERRA
Respinto
Dopo l'articolo 35,aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole da: "mediante affissione" a "art. 2 del codice" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'art. 66 ovvero all'art. 122" in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'avviso deve altresì indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa dalla Amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura negoziata di cui alla citata disposizione".
2. All'articolo 155 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il promotore può adeguare la, propria offerta a quella giudicata dalla Amministrazione aggiudicatrice più vantaggiosa in esito alla procedura negoziata; in questo caso la aggiudicazione della concessione è disposta a favore del promotore"».
35.0.4
GRILLO, MARTINAT, FANTOLA, BALDINI, CAMBER, CICOLANI, IZZO, VICECONTE
Respinto
Dopo l'articolo 35,aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. In alternativa all'avviso di cui al comma 3, le Amministrazioni aggiudicati ci possono pubblicare, nello stesso termine, un bando di gara conforme alle previsioni degli articoli 144 e 145, invitando i concorrenti a presentare i documenti di cui al comma 1.
3-ter. Il promotore è in tal caso individuato a mezzo di procedura aperta o ristretta ovvero, ricorrendone le condizioni, a mezzo di dialogo competitivo, nel rispetto delle norme del presente codice. Una volta individuato il promotore l'Amministrazione aggiudicatrice negozia con quest'ultimo le condizioni per l'aggiudicazione della concessione; in caso di mancato accordo, la Amministrazione aggiudicatrice può negoziare progressivamente con i candidati promotori che seguono in graduatoria o rinnovare la procedura".
2. All'art. 175, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 153"».
35.0.12
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, STRACQUADANIO, PISTORIO, FERRARA
Respinto
Dopo l'articolo 35,aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Rifinanziamento della legge obiettivo)
1. A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 35, per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008, 2009, 2010 e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163».
ARTICOLI 35-BIS E 35-TER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE
Art. 35-bis.
Approvato
(Giochi del Mediterraneo del 2009)
1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.
Art. 35-ter.
Approvato
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche)
1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da realizzare mediante:
a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.
6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n.289.
EMENDAMENTO
35-ter.800
EUFEMI
Ritirato
Soppimere l'articolo.
ARTICOLO 35-QUATER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 35-quater.
Approvato
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009)
1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.
ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 36.
Approvato con un emendamento
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n.157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
2. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
3. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.
4. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
5. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».
6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n.296 del 2006, sono autorizzate le spese di:
a) 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dai comi»;
b) 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di «unità di terapia intensiva neonatale» (TIN);
c) 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.
7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n.296 del 2006, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali,» e le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti».
EMENDAMENTI
36.1
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 2 sostituire la parola: «20» con la seguente: «70».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
36.7
CASTELLI
Approvato
Al comma 4, dopo le parole: «edifici esistenti», inserire le seguenti parole: «,in via prioritaria,».
36.11
MARTINAT
Respinto
Al comma 4, aumentare l'autorizzazione di spesa come segue: «200 milioni di euro per il 2008, 200 milioni di euro per il 2009 e 300 milioni di euro per il 2010».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
36.14
CURSI, GRAMAZIO, TOTARO
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «23 miliardi di euro» con le seguenti: «26 miliardi di euro».
Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
36.15
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alle Regioni che hanno stipulato accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, per l'intero ammontare delle risorse di relativa competenze resesi disponibili a valere sulla dotazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 36
36.0.4
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
1. Al comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sostituire le parole: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" con le seguenti: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010"».
Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-50.000;
2009:-50.000;
2010:-50.000.
ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 37.
Approvato
(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)
1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.
2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A. ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.
EMENDAMENTO
37.1
MARTINAT
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 37
37.0.1
LEONI, GALLI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Piano straordinario per l'area di Malpensa)
1. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fme di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutturale finalizzato al mantenimento degli investimenti.
2. I Fondi sono destinati per il 40% al Piano territoriale d'area Malpensa di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n.10, e per il restante 60% alla cosiddetta catchement area di Malpensa, includente le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Verbania e Vercelli.
3. A valere sulle risorse di cui al successivo comma possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.
4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 300 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Al fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l'assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali è affidato alla Provincia di Varese.
5. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 300 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA».
Conseguentemente, alla dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 4 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008-2010 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 5 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
37.0.3
DE POLI
Respinto
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n.296 per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite con protocollo d'intesa tra il Governo e la Regione del Veneto».
Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:
2008:-15.000;
2009:-15.000;
2010:-15.000.
di tutte le rubriche dell'allegata tabella A - Ministero dell'Economia e Finanze.
37.0.4
STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI
Respinto
Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Completamento delle opere infrastrutturali della Regione Veneto)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la prosecuzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».
37.0.9
MARTINAT, PONTONE
Respinto
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Riavvio degli investimenti)
1. Sono soppressi i commi 84 penultimo ed ultimo periodo, 87 e 88. È altresì soppresso il comma 85 per la parte in cui sostituisce il comma 5 dell'articolo 11 della legge n.498/1992, relativamente alle lettere b), c) e d), ma, in quest'ultimo caso, limitatamente alle parole: "Da sottoporre" e fino alle parole: "Di conseguenza,", nonché relativamente alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286 e successive modificazioni».
37.0.10
MARTINAT, PONTONE
Respinto
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Riavvio degli investimenti)
1. I commi da 82 a 90 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286 e successive modificazioni, sono soppressi».
37.0.12
D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, MANINETTI, MONACELLI, RUGGERI, POLI, LIBE', FANTOLA
Respinto
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Programma Pluriennale di Edilizia Residenziale)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo anche conto delle indicazioni emerse nel corso dei lavori del Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007 n.9, predispone un programma nazionale pluriennale di interventi di edilizia residenziale pubblica e di incentivazione e sostegno di quella di iniziativa di soggetti anche privati. Il programma indica, fra l'altro, obiettivi, fabbisogni, priorità e tempi nonché criteri generali per la formazione dei piani operativi.
2. Nei due mesi successivi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo approva un piano operativo triennale nel quale sono, in particolare, precisati i numero minimo di alloggi, le tipologie di interventi ammessi ed i criteri di ripartizioni fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili.
3. Nella prima fase di attuazione della programmazione nazionale, nel piano triennale 2008-2010 sono previsti soltanto interventi diretti a determinare una offerta di alloggi: da assegnare secondo i criteri dell'edilizia sovvenzionata; da concedere in locazione a canone agevolato; da cedere in proprietà a prezzi concordati. Le tipologie di interventi ammessi sono:
a) costruzione di nuovi alloggi;
b) recupero edilizio e/o adattamento a fini abitativi, anche previa acquisizione, di immobili vuoti ancorché aventi destinazione o uso diverso da quello abitativo;
c) acquisto di complessi edilizi abitativi vuoti, già disponibili sul mercato oppure in corso di costruzione.
4. Per la realizzazione del primo piano triennale è autorizzata la spesa complessiva di 7 miliardi di euro, di cui:
a) 6 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di interventi assoggettati al regime dell'edilizia sovvenzionata, con l'assegnazione delle abitazioni alle famiglie in possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa regionale vigente in materia;
b) 1 miliardo di euro, destinato alla promozione di programmi di iniziativa di soggetti anche privati per interventi di edilizia abitativa agevolata e/o convenzionata, anche attraverso gli strumenti finanziari attivati ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007 n.159.
5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con il Ministro della Solidarietà Sociale, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati indirizzi e criteri la programmazione esecutiva e per l'attuazione del piano triennale e per la gestione delle risorse finanziarie.
6. In ordine alle localizzazioni ed alle programmazioni regionali degli interventi, il piano triennale dovrà precisare che gli interventi da realizzare con le disponibilità indicate alla lettera a) del precedente comma sono localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, con programmazioni edilizie comunali non inferiori a 50 abitazioni, da riservare prioritariamente a famiglie sfrattare o soggette a sfratto esecutivo nonché a famiglie che versano in condizioni di forte disagio abitativo, di cui alla citata legge n. 9/2007. Le Regioni, sentiti i Comuni interessati, definiranno i criteri di priorità e le procedure per l'attuazione del suddetto indirizzo. Per i programmi di interventi di edilizia privata agevolata e/o convenzionata, destinati alla locazione a canone agevolato, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, stabiliranno i criteri e modalità di individuazione delle famiglie a cui favore va prioritariamente rivolta l'offerta della locazione».
Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente ridurre del 15% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.
ARTICOLO 37-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 37-bis.
Approvato
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto)
1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XIII
MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI
Art. 38.
Approvato
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n.250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n.112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.
4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 24 dicembre 2003, n.350, dalla legge 30 dicembre 2004, n.311, dalla legge 23 dicembre 2005, n.266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
EMENDAMENTI
38.1
STEFANI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, comma 10, le parole: "avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano" sono soppresse.
1-ter. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n.388, comma 2, le parole: "avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano" sono soppresse.
1-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi».
38.2
CUTRUFO
Ritirato
Sopprimere il comma 2.
38.3
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, l'impresa editrice percepisce i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, a condizione che la testata per la quale ha richiesto i contributi non eroghi retribuzioni stipendiali lorde superiori a quella del Presidente di Sezione della Corte di cassazione».
38.20
STEFANI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008».
Conseguentemente, alla tabella C, voce «politiche economico-finanziarie e di bilancio» decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, apportare le seguenti modifiche:
all'articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - Cap 3901)
2008: -48.000.
38.200
GRILLO, BALDINI, CICOLANI
Id. em. 38.20
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Politiche economico-finanziarie e di bilancio, decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento, agenzie fiscali (Atenzia del Demanio) (1.1.2 - Interventi - cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:
2008: -48.000.
ARTICOLI 39 E 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 39.
Approvato
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
Art. 40.
Approvato
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione)
1. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e le emittenti, i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e le sanzioni in caso di inadempienza».
2. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».
EMENDAMENTI
40.800
GRILLO, BUTTI
Ritirato
Sopprimere l'articolo
40.4
BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO
Respinto
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-perview, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano», inserire le parole: «di norma».
40.100
BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO, POLLEDRI, FORTE
V. testo 2
Al comma 1, lettera a) al primo periodo dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,».
40.101
CICCANTI
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), al primo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggior ascolto», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,».
40.13
BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO
Respinto
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni», con le seguenti: «alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. Almeno il 50 per cento di questo 10 per cento di tempo di diffusione dovrà essere riservato a produzioni degli ultimi cinque anni».
40.15
BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO
Respinto
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fomitori di contenuti televisivi e i fomitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni,» sopprimere le seguenti: «di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte».
40.801
GRILLO, BUTTI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, ovunque presenti, sostituire le parole: «opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» con le seguenti: «film di espressione originale italiana ovunque prodotti con prevalenza di quelli destinati alle sale cinematografiche».
40.802
GRILLO, BUTTI
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, ovunque presenti, sostituire le parole: «opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» con le seguenti: «film di espressione originale italiana ovunque prodotti».
40.803
GRILLO, BUTTI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, ovunque presenti, sostituire le parole: «opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» con le seguenti: «film di espressione originale italiana ovunque prodotti con prevalenza di quelli destinati alle sale cinematografiche».
40.16
BUTTI, POLLEDRI, GRILLO
Respinto
Al primo e al quinto periodo, sostituire le parole: «opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» con le seguenti: «film di espressione originale italiana ovunque prodotti».
40.804
GRILLO, BUTTI
Id. em. 40.16
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, al primo e al quinto, sostituire le parole: «opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» con le seguenti: «film di espressione originale italiana ovunque prodotti».
40.100 (testo 2)
BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO, POLLEDRI, FORTE
Respinto
Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.».
Aggiungere il seguente periodo: «Il criterio di ore di maggiore ascolto di cui sopra non si applica alle trasmissioni ad accesso condizionato.».
40.101 (testo 2)
CICCANTI
Id. em. 40.100 (testo 2)
Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.».
Aggiungere il seguente periodo: «Il criterio di ore di maggiore ascolto di cui sopra non si applica alle trasmissioni ad accesso condizionato.».
40.17
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Ritirato
Al comma 1, dopo il periodo: «nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento» sostituire con il periodo: «nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 35 per cento».
40.18
EUFEMI
Respinto
Al comma 1, lettera a) ultimo periodo sostituire la parola: «audivisivi» con la seguente: «cinematografici».
40.21
BUTTI
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità stabilisce con proprio regolamento l'applicazione di dette previsioni derogando per le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che a livello di Gruppo hanno una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento inferiore al 5 per cento».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 40
40.0.100
STRACQUADANIO, VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI
Respinto
Dopo l'articolo 83, aggiungere i seguenti:
«Art. 83-bis.
(Alienazione di immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici)
1. Entro il 31 gennaio 2008 l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, le unità immobiliari di proprietà dello Stato, che risultino essere utilizzate come sedi di uffici delle Amministrazioni, con prioritario riferimento a quelle per le quali sia stato già determinato il valore di mercato, ed escludendo gli immobili assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale di cui dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno del triennio 2008-2010, le unità immobiliari di cui al comma 1, sono conferite, per un valore di mercato pari ad almeno 10.000 milioni di euro in ragione d'anno, ad un fondo comune di investimento immobiliare, che il Ministro dell'economia e delle finanze è all'uopo autorizzato a promuovere con proprio decreto, recante altresì la disciplina delle procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli immobili in uso governativo, conferiti ai sensi del comma 2, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato, ivi incluso il diritto di prelazione a favore dell'Agenzia in caso di successiva alienazione degli immobili da parte del Fondo. Gli oneri relativi ai contratti di locazione sono posti a carico, per il primo triennio, del fondo di cui al comma 4.
4. I proventi derivanti dal collocamento delle quote del fondo di cui al comma 2, sono versati in apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i fondi di cui agii articoli 83-ter e 83-quater della presente legge, nei limiti delle rispettive dotazioni, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3. Gli importi eventualmente eccedenti sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, emanato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.396.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, l'ammontare degli importi dei contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni ai sensi del presente articolo non è computato ai fini del piano di riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, di cui all'articolo 1, commi da 204 a 208, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento all'illustrazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti nella gestione del Fondo immobiliare di cui al comma 2.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni.
Art. 83-ter.
(Istituzione del Fondo per la Strategia di Lisbona - Competitività del sistema produttivo nazionale e accelerazione delle procedure)
1. Al fine di accelerare la ripresa di competitività del complessivo sistema produttivo nazionale, in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, programmi straordinari di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate, nonché di interventi infrastrutturali e per il controllo e la sicurezza del territorio.
2. Per il finanziamento dei programmi straordinari di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per la Strategia di Lisbona", per la cui dotazione, nella misura massima di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, si procede ai sensI dell'articolo 83-bis, comma 4.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno dal Presidente del Consiglio dei ministri, in linea con gli obiettivi prioritari indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, tenendo altresì conto delle risorse già eventualmente disponibili per i settori interessati, ancorché del loro effettivo stato di utilizzo. In particolare la ripartizione è finalizzata a finanziare:
a) progetti di ricerca ed innovazione, sia di processo che di prodotto, per le piccole e medie imprese;
b) reti di trasporto, reti energetiche ed acquedotti, nonché obiettivi definiti nell'ambito del processo di Barcellona, cosi come stabilito dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nei comparti delle infrastrutture, l'ammortamento e l'ampliamento della rete viaria ordinaria e autostradale, la rete ferroviaria nazionale, sistemi aeroportuali, portuali ed interportuali, nonché la relativa logistica;
d) ai fini del controllo e della sicurezza del territorio, il potenziamento delle azioni di monitoraggio, osservazione e controllo, attraverso dotazioni di impianti e strutture ad alta tecnologia da attribuire alle competenti Forze di Polizia.
4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
5. Il Presidente del Consiglio, con apposita relazione, riferisce al Parlamento sui criteri di riparto e le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 83-quater.
(Programmi integrati per la rivitalizzazione e Io sviluppo urbano)
1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli Obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano, di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane e di ampliamento dell'offerta di edilizia residenziale, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:
a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e no, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;
b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;
c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;
d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;
e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;
f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.
3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.
4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.211, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.
5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture, con una dotazione massima pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2008-2010. Il Fondo è ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2008, con decreti ministeriali sulla base delle istanze pervenute. Alla dotazione del Fondo si provvede in misura corrispondente ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 4, della presente legge.
6. Le istanze di cui al comma 5 devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado dI rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:
a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
c) stipula di accordi di programma;
d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
e) risorse conferite da soggetti privati.
8. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico nell'ambito dei programmi previsti dai commi da 1 a 7, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il Sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato, Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.
Art. 83-quinquies.
(Agevolazioni fiscali per investimenti ad alto contenuto tecnologico delle PMI)
1. Per il quinquennio 2008-2012, alle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, è riconosciuta, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (lRES) e in aggiunta alle ordinarie deduzioni, una deduzione pari al 90 per cento dell'ammontare degli interessi passivi derivanti da operazioni di indebitamento finalizzate all'attuazione di nuovi investimenti diretti all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto ad alto contenuto tecnologico.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per operazioni di indebitamento riferite a nuovi investimenti non superiori a 20 milioni di euro per le imprese fino a 50 dipendenti, e a 40 milioni di euro alle restanti imprese. L'agevolazione non è fruibile se gli investimenti non vengono realizzati entro il 31 dicembre 2009. Ai fini dell'agevolazione le imprese devono certificare nella nota integrativa al bilancio le finalità delle suddette operazioni di indebitamento e la congruità, rispetto ai valori di mercato, dei tassi di interesse applicati alle operazioni medesime, nonché dare conto degli investimenti effettivamente realizzati.
3. Gli investimenti ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 sono iscrivibili sia tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n.1, del codice civile, compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, sia tra le immobilizzazioni materiali, di cui al articolo 2424, primo comma, lettera B), n.11, del codice civile, con particolare riferimento al costo degli investimenti in beni strumentali - impianti, macchinari e attrezzature industriali - volti all'adozione di cicli produttivi ad alto contenuto tecnologico e a ridotto consumo energetico, con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non può essere fruita qualora le imprese di cui al comma 1 beneficiano, nel medesimo periodo di imposta, di interventi agevolativi disposti ai sensi dell'articolo 83-ter, comma 3, lettera a), della presente legge.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione dal presente articolo, compresa la definizione della tipologia dei nuovi investimenti ammissibili ai fini della deduzione di cui al comma 1, nonché le procedure per il controllo e la riscossione della maggiore imposta non versata in caso di non effettiva realizzazione degli investimenti nel termine di cui al comma 2».
Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di editoria ed ulteriori disposizioni in materia di entrate)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.250, non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.
2. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 1, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n.353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al presente comma, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con proprio decreto, le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative all'alcol etilico, al fine di conseguire un maggior gettito annuo non inferiore a 70 milioni di euro.
ARTICOLO 40-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 40-bis.
Approvato
(Sviluppo del mercato postale)
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156».
ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XIV
MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Art. 41.
Approvato
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano)
1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n.56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
2. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
3. II fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.
EMENDAMENTI
41.800
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, EUFEMI
Ritirato
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 96, Tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2008:-20.000;
2009:-130.000.
41.801
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere i commi 2 e 3.
ARTICOLI 42 E 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XV
MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE
Art. 42.
Approvato
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)
1. Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n.91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138.
2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999, n.91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n.219, può:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.
Art. 43.
Approvato
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)
1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n.13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di l0 milioni di euro per l'anno 2008.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 43
3.0.4a (Testo 2)
GIRFATTI, BENVENUTO
V. testo 3
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
«Art. 43-bis.
1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n.46, è rideterminato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».
Conseguentemente alla Tabella A Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:
2008:-30.000;
2009:-30.000;
2010:-30.000.
43.0.4a (Testo 3)
GIRFATTI, BENVENUTO
Approvato
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
«Art. 43-bis.
1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n.46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».
Conseguentemente alla Tabella A: «Ministero dell'economia e delle finanze» è apportata la seguente variazione:
2008:-3.500;
2009:-3.500;
2010:-3.500.
ARTICOLI 43-BIS E 43-TER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE
Art. 43-bis.
Approvato
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)
1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo l, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
Art. 43-ter.
Approvato
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)
1. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».
2. All'articolo 1, comma 815, della legge n.296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».
ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XVI
MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Art. 44.
Approvato
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006 n.296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n.179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58.
6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
7. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
EMENDAMENTI
44.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
44.801
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, EUFEMI
Ritirato
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le corrispondenti variazioni.
44.802
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere il comma 7.
ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 45.
Approvato
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità)
1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.
2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n.120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.
EMENDAMENTI
45.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
45.300
LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «maggiore crisi ambientale», inserire le seguenti: «caratterizzati da un'alta densità abitativa e da valori critici di inquinamento atmosferico dovuto a polveri sottili».
45.4
LOSURDO
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «al fine di ridurre le emissioni di CO2,», inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento delle relative quote di assorbimento,».
45.200
LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il Fondo di cui al presente comma non può essere utilizzato per la riforestazione delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 5 anni».
45.5
ALLEGRINI, DE ANGELIS
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO2 assorbita.».
45.6
LOSURDO
Id. em. 45.5
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO2 assorbita.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 45
45.0.6
LIBE'
Respinto
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
1. È istituito il fondo per la manutenzione della rete idrica nazionale presso il Ministero delle infrastrutture a decorrere dal 2008.
2. Il fondo dispone di 100 milioni di euro annui per il 2008, 2009 e 2010».
Conseguentemente, di tutte le rubriche della allegata tabella A: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-100.000;
2009:-100.000;
2010:-100.000.
45.0.7
FORTE, FAZZONE, LIBE'
Respinto
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge n.368 del 24 dicembre 2003 dopo il periodo: "la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare", aggiungere il seguente periodo: "Nel caso di centrali nucleari ed impianti del ciclo di combustibile ricadenti in territori limitrofi a più province, l'APAT dovrà, nella propria proposta, prevedere la percentuale della quota da assegnare alle province interessate"».
ORDINE DEL GIORNO
G45.0.100
FORTE, CICCANTI, LIBE', FAZZONE, TECCE, PIONATI, MONACELLI, MARCONI, MAFFIOLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge S 1817,
premesso che l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 368, prevede misure di compensazione territoriale a favore dei comuni, fino al definitivo smantellamento degli impianti nucleari e a ciclo del combustibile nucleare;
che il CIPE ha deliberato i criteri di ripartizione delle competenze economiche ai siti che ospitano le centrali nucleari escludendo i comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Minturno, che distano meno di un chilometro in linea d'aria e rientranti nella provincia di Latina, benché danneggiati al pari di altri comuni appartenenti ad altra provincia in quanto sede dell'impianto nucleare;
che per la realizzazione della centrale nucleare del Garigliano, oltre ai danni ambientali patiti dai predetti comuni esclusi, sono anche espropriati ben 93 ettari di territorio di comuni della provincia di Latina;
che si rende necessario comprendere nei benefici del CIPE tutti i comuni limitrofi a quello della sede della centrale nucleare a prescindere dalla provincia di appartenenza, al fine di garantire uno stesso tra amento di situazioni eguali.
impegna il Governo
ad assumere all'interno del CIPE, attraverso i propri rappresentanti, comportamenti coerenti con quanto in premessa evidenziato, in occasione del prossimo riparto delle misure economiche compensative, valutando anche l'ipotesi di recuperare le esclusioni che ci sono state.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
Art. 46.
Approvato
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci)
1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.
2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.
3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.
5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
6. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n.311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:
a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n.296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.
7. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
8. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro della salute.
EMENDAMENTI
46.1
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.450 è autorizzata la spesa di 30.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6-ter. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.
6-quater. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.
6-quinques. L'accesso alle risorse di cui al comma 6-bis è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.450».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.
46.2
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto »Ospedale senza dolore« di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6-ter. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.
46.5
CURSI, GRAMAZIO, TOTARO, TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA
Ritirato
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: dal "1º gennaio 2006" ad "unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) è autorizzata ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, riservate al personale già in servizio presso l'Aifa con contratti di lavoro flessibile.
7-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è a carico del fondo di cui al comma 19, lettera b) n.4 dell'articolo 48 della legge n.326/03 che rappresenta per l'Aifa una entrata certa con carattere di continuità.
7-quater. Al comma 8 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n.326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n.326, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del Farmaco".».
46.7
TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA
Respinto
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Fermo restando il disposto del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, articolo 61, comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n.549, articolo 3, comma 130, l'autorizzazione su domanda all'immissione in commercio, dei medicinali equivalenti a base di uno o più principi attivi prodotti industrialmente, viene rilasciata solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, abbia rilasciato un nulla asta, che attesti e certifichi che la copertura brevettuale o brevettuale complementare del principio attivo è effettivamente scaduta».
46.8
ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI
Ritirato
Alla fine, aggiungere il seguente comma:
«8-bis. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica, si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
46.4
ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO
Ritirato
Alla fine, aggiungere i seguenti commi:
«8-bis. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alla classe di cui alle lettere c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n.311 costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico.
8-ter. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 8, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 46
46.0.1
CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO, LORUSSO
Respinto
Dopo l'articolo 46,aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Proroga del termine relativo all'abolizione della quotafissa sulla ricetta)
1. Il termine del 31 dicembre 2007, relativo all'abolizione della quota fissa sulla ricetta, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, è prorogato al 3l dicembre 2008.».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
46.0.5
CICCANTI, MONACELLI, TOMASSINI, FERRARA, BIANCONI, COLLI, CARRARA, GHIGO, LORUSSO, MASSIDDA
Respinto
Dopo l'articolo 46,inserire il seguente:
«Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n.219/2005)
1. Al secondo, comma 1, dell'articolo 16 della legge n.219 ottobre 2005, dopo le parole: "ad uso autologo" aggiungere le seguenti: "agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati"».
46.0.800
CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, BIANCONI, GRAMAZIO, MASSIDDA, GHIGO, TOTARO, POLLEDRI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, SANCIU, CORONELLA, DIVINA
Accantonato
Dopo l'articolo 46,inserire il seguente:
«Art. 46-bis.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio» .
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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250a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 13 NOVEMBRE 2007 (Antimeridiana)
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Presidenza del presidente MARINI, |
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,39)
Stralcio dell'articolo 46-bis del testo proposto dalla Commissione (1817-vicies)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 46, ad eccezione dell'emendamento 46.0.800 che è stato accantonato. Sono stati, altresì, accantonati l'emendamento 29.0.600 e l'ordine del giorno G34.0.100.
Passiamo ora all'esame dell'articolo 46-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
Vorrei ricordare all'Assemblea che abbiamo confermato ieri gli obiettivi temporali di lavoro che ci siamo dati. Diventa pertanto fondamentale lo svolgimento attento e continuo dei lavori nella giornata di oggi. Comunico che molti Gruppi hanno esaurito o quasi il tempo a loro disposizione e che, pur concedendo la facoltà di parlare per questioni importanti, sarà tenuta in considerazione tale situazione.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, ho appena depositato una proposta di stralcio dell'articolo 46-bis.
Abbiamo affrontato questo tema in Commissione, ritenendo che il problema posto, quello cioè della indicazione nella ricetta del principio attivo piuttosto che della marca del farmaco, fosse serio e da affrontare e risolvere. Pur tuttavia, un esame più approfondito ci ha fatto ritenere che la soluzione adottata, quella di fare obbligo al medico di indicare soltanto il principio attivo, sia da meditare e vagliare più approfonditamente nella Commissione di merito. Poiché vi sono provvedimenti pendenti presso la Commissione che potrebbero accogliere una ipotesi di disciplina di questa materia, segnatamente il disegno di legge n. 1249 ed altri, riteniamo che la soluzione dello stralcio sia quella più idonea per affrontare nel prossimo futuro questa problematica.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Per la verità, avevo chiesto di poter intervenire sull'ordine dei lavori prima che si passasse all'intervento non concordato del relatore sugli emendamenti all'articolo 46-bis. Questo perché volevo sottoporre all'Assemblea, al relatore e al Governo l'ipotesi non di stralciare, come secondo me erroneamente ha detto il relatore, ma di accantonare l'articolo 46-bis e quindi gli emendamenti ad esso collegati.
Il perché è molto semplice: la disciplina approvata all'unanimità in Commissione è forse troppo rigida, e chiedo di poterla alleggerire rendendola più elastica, aggiungendo al testo dell'articolo 46-bis (che, come ricorda il relatore, prevede l'obbligo per il medico relativamente ai farmaci di fascia C) di prescrivere il principio attivo, un secondo comma molto breve che recita: «Quando lo ritenga assolutamente necessario, il medico potrà non indicare il principio attivo, specificando che si tratta di farmaco non sostituibile». Questo perché, Presidente, alcune associazioni, per tutte la Società italiana di geriatria, hanno rilevato che probabilmente un criterio troppo rigido determinava per alcune categorie di pazienti qualche problema.
Pertanto, la possibilità di alleggerire il testo con l'introduzione di un secondo comma che dà la possibilità al medico di poter prescrivere, quando lo ritiene assolutamente indispensabile, il farmaco non sostituibile anziché il principio attivo, serve a mantenere fermo un principio che in Commissione tutti hanno condiviso e, nello stesso tempo, Presidente, a rendere meno rigida una situazione che dal punto di vista del rapporto paziente-medico probabilmente poteva essere insopportabile. Ci rendiamo conto che in alcuni casi il farmaco diventa anche un placebo, e l'effetto psicologico deve essere tutelato.
Ecco perché, Presidente, chiedo l'accantonamento di tale articolo, per dar modo alla Commissione di intervenire e ragionare con i colleghi che hanno presentato emendamenti soppressivi. Non si tratta assolutamente di un articolo che ha valenza politica, ecco perché penso che tale interlocuzione costruttiva potrà avvenire tranquillamente in Aula. D'altra parte, è un articolo aggiuntivo che non crea nemmeno problemi formali all'approvazione complessiva della manovra.
VEGAS (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VEGAS (FI). Signor Presidente, vorrei intervenire in merito ai lavori della nostra Assemblea. Ieri il Ministro dell'economia, intervenendo all'Eurogruppo, ha affermato che le prospettive di crescita per l'Italia peggiorano, ergo, se peggiorano le prospettive di crescita, peggiorano anche l'andamento del PIL e il gettito fiscale. Siccome la manovra finanziaria è costruita su una copertura macroeconomica che deriva dal cosiddetto extragettito, credo che ciò abbia riflessi importanti sul documento che stiamo esaminando. Per tale ragione, signor Presidente, prima di procedere, vorrei gentilmente chiedere di avere almeno un'illustrativa del problema da parte del Ministro dell'economia o, se è impossibilitato, da un suo Vice o da un Sottosegretario. (Applausi del senatore Amato).
PRESIDENTE. Senatore Vegas, la sua mi sembra una preoccupazione; non siamo dinanzi ad un dato di fatto. Non possiamo discutere delle preoccupazioni o delle possibili indicazioni. Ora vediamo.
SCALERA (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALERA (Ulivo). Signor Presidente, nel complesso labirinto di questa manovra finanziaria, il tema dello stralcio dell'articolo 46-bis appare particolarmente delicato. Su di esso, tra le altre cose, in queste ore hanno avuto modo di esprimersi circa 200.000 medici italiani, attraverso le loro federazioni: la Federazione italiana medici di medicina generale e la Federazione italiana medici pediatri. Da tali riflessioni e analisi che, tra le altre cose, sono state portate all'attenzione di ogni singolo senatore attraverso una specifica lettera arrivata ad ognuno di noi via e-mail, è emerso un profilo estremamente delicato, connesso innanzi tutto alla deontologia professionale, che viene messa a repentaglio da questa norma.
Mi permetto di dire che è oggettivamente difficile poter pensare che i medici italiani non debbano più prescrivere la terapia che ritengono più opportuna, non sottoscrivere il farmaco che può guarire il paziente, ma soltanto ed esclusivamente sviluppare un semplice orientamento. Nel momento stesso in cui si parla di farmaco attivo, infatti, si sviluppa soltanto un orientamento collegato ad un farmaco cosiddetto bioequivalente, attraverso un indirizzo che rappresenta oggettivamente uno schiaffo alla professionalità medica. Qualcuno pensa probabilmente che questo problema possa essere legato al risparmio della spesa pubblica; non è vero, questa scelta non incide di un euro sul bilancio dello Stato. C'è qualcuno che magari ritiene legittimo l'uso dei farmaci di natura equivalente.
Ebbene, questo è vero se il principio attivo ha una provenienza certa. È certamente falso se il principio attivo arriva da lontano: dal mercato asiatico, dalla Cina, dall'India, fuori da ogni controllo collegato alla sua produzione e alla sua conservazione. Io voglio solo sottolineare un dato, signor Presidente, collegato alla recente inchiesta di un giornale, il «New York Times», che per la sua credibilità ha la possibilità di essere punto di riferimento anche della nostra analisi. Questo giornale ha recentemente indicato che aziende farmaceutiche cinesi, producenti princìpi attivi, sono state denunciate e indagate per contraffazione. Queste aziende però vendono ancora i loro prodotti sia sul mercato americano che europeo. Addirittura a Milano, recentemente, espositori cinesi presenti ai primi di ottobre alla più grande fiera degli ingredienti per farmaci hanno candidamente affermato di non subire alcun controllo nell'ambito della loro produzione.
Signor Presidente, colleghi, non vi è nessun risparmio rispetto al bilancio dello Stato; nessuna possibilità per il medico di esprimere la sua professionalità; nessuna certezza per il paziente, soprattutto legandosi ad un farmaco che rappresenta un farmaco equivalente; nessun particolare controllo su questo principio attivo, che dovrebbe sostituire il farmaco; quindi, non sussiste nessun vantaggio concreto. È un articolo inutile, che merita probabilmente un approfondimento critico maggiore nell'ambito di quella che sarà la Commissione preposta ma che, a mio avviso, merita lo stralcio che il relatore stesso ha avuto modo di proporre.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché non so se la proposta del collega Manzione sia compatibile con i nostri lavori. Infatti, signor Presidente, noi dovremmo terminare domani: e ovviamente, così sarà. Continuando però ad accantonare, non so se riusciremo davvero a terminare entro domani sera.
In secondo luogo, noi non abbiamo a disposizione questo testo di modifica né so se esso sia inserito in qualche atto, al fine di poterlo valutare. Quindi, se lei decide di accantonare l'articolo, ci dia però il tempo di compiere una verifica.
Da ultimo, correggo il senatore Manzione quando afferma che il suo emendamento è stato votato all'unanimità. Questo non è vero, e resti agli atti che la Lega Nord ha votato contro l'emendamento presentato dal senatore Manzione in Commissione bilancio.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito però ad essere breve, perché già non stiamo rispettando i tempi.
FERRARA (FI). Il mio intervento non riguarda l'argomento ora in discussione.
PRESIDENTE. Non è in questione l'oggetto del suo intervento: semplicemente, noi non abbiamo tempo. Quindi, le concedo la parola per un solo minuto. La questione della mancanza di tempo è oggettiva, e a ciò è legato il mio invito alla brevità.
FERRARA (FI). Oppure tale invito è collegato alla sua preoccupazione che io possa far perdere tempo all'Aula.
Signor Presidente, io voglio intervenire rispetto a quanto lei ha dichiarato in risposta al senatore Vegas. Il senatore Vegas ha parlato delle previsioni rimodulate dal Ministro dell'economia. Ella, signor Presidente, ha risposto che queste non le sembravano previsioni ma preoccupazioni. Per il rispetto che le portiamo, ci siamo tacitati; abbiamo però letto le agenzie di stampa: tutte riportano che il Ministro dell'economia non parla di preoccupazioni rispetto al nostro futuro, ma di previsioni modificate.
Sempre con il dovuto rispetto, signor Presidente, per nostra fortuna lei è il Presidente del Senato e non il Ministro dell'economia. Non ritiene, dunque, che una risposta, rispetto alla differenza tra previsioni e preoccupazioni, debba darla oggi il Ministro dell'economia in quest'Aula?
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, vorrei esprimere il nostro favore alla proposta di stralcio presentata dal relatore su questa disposizione. In caso contrario, vorrei motivare il motivo del nostro voto favorevole a tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 46-bis nel testo proposto dalla Commissione.
Nella proposta approvata in Commissione, contro la quale abbiamo votato, ci sono alcuni paradossi su quelli che vorrebbero essere i meccanismi di concorrenza, che io chiamerei fondamentalismi bersaniani; l'idea che aveva ispirato il collega Manzione sarebbe quella di produrre la concorrenza sui farmaci a livello del punto vendita, ma l'effetto paradossale di quella disposizione è che, invece di ottenere una maggiore libertà di scelta del consumatore, in questo caso del paziente, si ottiene che la scelta si sposti dal medico, che meglio conosce il suo paziente e che meglio interagisce, al farmacista, che in realtà nella condizione normale di operatività è molto più spesso un agente dell'operazione di commercio del farmaco che non un consulente sull'utilizzo del farmaco medesimo, dato che questo farmaco è prescritto.
Dato che abbiamo a che fare con farmaci che sono totalmente a carico dell'assistito, non si capisce quale sarebbe il vantaggio per la collettività del fatto che sia il farmacista a scegliere un farmaco in base a parametri che non sappiamo quali possano essere, se non nell'illustrazione, che l'emendamento prevede, che il farmacista dovrebbe fare al paziente sulle diverse alternative dei farmaci disponibili.
Il retropensiero che c'è dietro questo emendamento è che l'industria farmaceutica, con i suoi potenti mezzi di marketing, influenzerebbe i medici nella prescrizione, come se spostando la decisione sul farmacista l'industria non potesse influenzare in modo molto più efficace il punto vendita, cosa che - mi si permetta di dire - avviene comunemente sul mercato, perché non c'è industria che non cerchi di influenzare un punto vendita nel privilegiare un certo prodotto rispetto ad un altro, e lo stesso avviene con i farmaci.
Il paradosso dei paradossi, però, si determinerebbe nel momento in cui il medico prescrivesse i princìpi attivi presenti in una specialità multi-principi, cosa che accade spesso, perché delle due l'una: o la prescrizione sarebbe una fotografia di un farmaco in commercio unico a contenere quella miscela di princìpi attivi, e allora tanto vale indicarne il nome commerciale, perché si fa prima, o altrimenti questo costringerebbe il farmacista e anche il paziente ad una combinazione di più pastiglie, di più supposte, di più modalità di somministrazione dei diversi principi attivi in una complessità che francamente non si vede perché affidare al cittadino, dato che siamo convinti che il cittadino sappia fare benissimo i suoi conti e sappia dove spende meglio i suoi soldi, se in un farmaco o nell'altro, e possa parlare al medico, per esempio, delle molteplici alternative che si propongono sui farmaci semplici al momento dell'acquisto.
Per queste considerazioni, proprio perché gli effetti di questa disposizione sono paradossali ed ottengono il risultato opposto a quello desiderato, siamo contro questa disposizione e favorevolissimi al suo stralcio, perché questa iniziativa si perda nel nulla.
ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, intervengo sempre su questo punto e sulla necessità anche per Forza Italia di stralciare questo articolo. Presidente, ogni volta che si parla di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, si parla di un riequilibrio fra gli ospedali ed il territorio tutto a favore di una valorizzazione del territorio e in questa valorizzazione è centrale la figura del medico di medicina generale nella presa in carico del cittadino-paziente-utente. Ora questo articolo crea un vulnus nel sistema sanitario nazionale, perché criminalizza la figura del medico di medicina generale.
Questa norma, nel concedere al medico di medicina generale la possibilità di inserire nella ricetta soltanto il principio attivo, sottoscrive l'idea che il medico di medicina generale prescriva un farmaco per interessi propri e altri, rispetto alla salute del cittadino. Per noi è inaccettabile che sia considerata colpevole tutta la categoria dei medici di medicina generale.
Se qualche comportamento ha generato qualche dubbio, questo va stigmatizzato. Si potrà addirittura richiedere che ci sia un accertamento sulla prescrizione delle ricette, ma il fatto di ritenere colpevoli tutti i medici è davvero grave. E ciò comporta qualcosa di più, rompe il rapporto di fiducia fra il cittadino ed il medico, che è un rapporto unico e insostituibile... (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Va bene così, senatrice.
ALBERTI CASELLATI (FI). Presidente, è un argomento importante!
PRESIDENTE. Senatrice, lei ha terminato il tempo a sua disposizione. Le ho dato due minuti per questa sua dichiarazione, che è molto chiara, quindi dovrebbero essere sufficienti.
CURSI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CURSI (AN). Presidente, ritengo che, se talvolta c'è un motivo per sentire le categorie interessate, partendo dal cittadino per arrivare ai medici di famiglia, a coloro che producono i farmaci (cioè Farmindustria) ed ai farmacisti, questa è proprio l'occasione giusta.
L'ipotesi di stralcio va accolta, perché significa ascoltare le indicazioni che ci giungono dal cittadino. Immaginate se il farmacista dovesse scegliere fra quattro o cinque principi attivi; so che è stata fatta una simulazione in una farmacia del Nord e il farmacista ha impiegato tre quarti d'ora per fornire tutte le spiegazioni necessarie.
Pertanto, noi siamo d'accordo sullo stralcio dell'articolo 46-bis, perché significa andare incontro alle indicazioni dei medici di medicina generale, che hanno espresso ufficialmente la loro posizione tramite la Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), e quindi significa anche riconoscere la giustezza di quella posizione.
MARINO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Ulivo). La questione del principio attivo è molto importante e di merito. Ritengo che, essendoci una Commissione igiene e sanità, questo argomento debba essere approfondito ascoltando tutti gli attori, quindi i medici e le persone che sono interessate ad un cambiamento che non è minimale.
Personalmente, sono molto interessato alla questione relativa al principio attivo e a tale proposito ho anche scritto un disegno di legge, che proporrò poi ai membri della Commissione sanità. Credo che vada accolta la proposta di stralcio, perché una norma così complessa, che in tanti altri Paesi è stata affrontata con molta cautela e risolta, debba essere esaminata con altrettanta cautela e ponderatezza anche nel nostro Paese. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Presidente, vorrei precisare che non ho erroneamente depositato - come ha detto il senatore Manzione - la proposta di stralcio, sulla quale insisto, peraltro registrando, mi sembra, un consenso larghissimo nell'Aula. Tuttavia accolgo volentieri la richiesta di accantonamento avanzata dallo stesso senatore Manzione.
PRESIDENTE. Lei intende chiedere lo stralcio o l'accantonamento dell'articolo 46-bis?
LEGNINI, relatore. Insisto sulla proposta di stralcio che ho depositato; però non mi oppongo alla proposta di accantonamento che ha fatto il senatore Manzione.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, dal momento che, nel complesso, coloro che sono intervenuti si sono dichiarati favorevoli allo stralcio dell'articolo 46-bis, vorrei sapere se insiste sulla richiesta di accantonamento, che in tal caso dovrebbe essere posta in votazione prima della proposta di stralcio.
MANZIONE (Ulivo). Presidente, probabilmente hanno parlato tutte quelle voci che devono rappresentare interessi concreti. Ci sono invece tutti coloro che rappresentano interessi diffusi...
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Come si permette? Signor Presidente, non può dire questo!
MANZIONE (Ulivo). ...che probabilmente preferiscono misurarsi con la votazione. Insisto per la richiesta di accantonamento.
PRESIDENTE. Vorrei sottolineare, senatore Manzione, che qui non c'è nessuno che parla per interessi particolari. Ognuno è libero di sostenere le proprie idee, nella pienezza delle sue convinzioni. Questa è la ragione per cui si discute.
Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 46-bis e dei relativi emendamenti, avanzata dal senatore Manzione.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 46-bis (S46-bis.1), avanzata dal relatore.
È approvata.
Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 46-bis costituirà un disegno di legge autonomo n. 1817-vicies dal titolo: «Prescrizione dei farmaci di classe C».
Avverto inoltre che, a seguito di detto stralcio, gli emendamenti 46-bis.800 e 46-bis.802 risultano preclusi, mentre gli emendamenti 46-bis.801 e 46-bis.803 erano già stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'articolo 47, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
TURIGLIATTO (Misto-SC). L'emendamento 47.1 si illustra da sé, perché propone la stabilizzazione dei precari della Croce rossa: mi pare una cosa del tutto credibile.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Poiché è intenzione del relatore presentare una riformulazione degli emendamenti presentati all'articolo 47, accogliendo le istanze avanzate nei limiti delle possibilità che l'ordinamento consente, chiederei l'accantonamento degli emendamenti, per rimandarne l'esame a fine giornata.
PRESIDENTE. Vorrei far presente al relatore che qui si è già alzata qualche voce, perché la pratica dell'accantonamento mi pare che si stia gonfiando oltre misura. (Applausi dal Gruppo FI).
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, si è trattato solo di 7-8 emendamenti.
PRESIDENTE. Non sono pochi, anche se comprendo certe prerogative.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, per dare ulteriore voce alla sua richiesta, non vorremmo che l'accantonamento assumesse caratteristiche industriali e quindi ci ritrovassimo domani notte a dover decidere velocemente su problemi molto importanti. Per questo motivo, siamo contrari all'accantonamento e chiediamo che l'Assemblea decida in tal senso.
PRESIDENTE. Bene. C'è una richiesta di decisione da parte dell'Assemblea.
Metto dunque ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 47e degli emendamenti ad esso riferiti, avanzata dal relatore.
È approvata.
FERRARA (FI). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 47-bis, sul quale è stato presentato il solo emendamento 47-bis.800, successivamente ritirato.
ZANONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, con tutto il rispetto per il relatore, mi riesce difficile comprendere perché la legge finanziaria si debba occupare della castrazione cruenta dei cani e dei gatti. Se non c'è qualche maggiore chiarimento in proposito, credo che si debba restare alla normativa sul randagismo vigente dal 1991.
Dichiaro quindi la mia astensione.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Sono d'accordo con il senatore Zanone. L'altro giorno il senatore Manzione ha dubitato della correttezza del relatore per il fatto che era stata introdotta una vicenda che riguardava i simboli dei partiti; come avevo fatto presente anche in quella occasione, assistiamo al fatto che almeno il 40 per cento degli articoli di questa finanziaria non c'entra alcunché con la finanziaria medesima.
Delle due, l'una: o ci atteggiamo sempre con la stessa misura rispetto a questi provvedimenti, o altrimenti verremo tacciati di faziosità, argomento per argomento.
Propongo quindi all'Aula di stralciare questo articolo dalla finanziaria.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, si tratta della modifica finalizzata a perfezionare una norma della finanziaria dello scorso anno. Mi rendo conto delle obiezioni del collega, ma intendiamo confermare il testo.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 47-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 48.800.
Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 48.0.6 e a trasformarlo in un ordine del giorno, sul presupposto che l'intervento che si chiede con la norma è in fase di studio da parte del Ministero della salute, che sta adottando un provvedimento generale di revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e in quella sede mi risulta che il Governo esaminerà attentamente la problematica.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi conformo ai pareri e confermo le considerazioni espresse dal relatore.
DAVICO (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, colleghi, avrei preferito certamente che si fosse trovata la disponibilità finanziaria per coprire un intervento sociale di carattere sanitario come questo, magari tagliando spese inutili che abbiamo e che stiamo contestando.
Si tratta comunque di un provvedimento importante, per cui accetto l'invito a trasformare l'emendamento 48.0.6 in un ordine del giorno, pur di porre il problema.
Il linfedema è una patologia con tendenza evolutiva cronica, altamente invalidante e soprattutto non riconosciuta, che richiede cure periodiche specialistiche, cicli di terapie estremamente costosi per i pazienti che ne sono affetti, con tutta una serie di conseguenze per le famiglie. Tale patologia può fare riferimento per la terapia chirurgica e la ricerca a pochissimi centri universitari specializzati, mentre per quanto attiene alla necessità di cure specialistiche periodiche si fa riferimento a pochissime strutture ambulatoriali pubbliche e private. Al momento sono a totale carico dei pazienti tutti gli oneri relativi alle predette cure periodiche, nonché i costi di acquisizione di tutori, di aid kit, e soprattutto anche della strumentazione per il drenaggio domiciliare. Tali condizioni mettono in estrema difficoltà ed in disagio psicologico, sociale ed economico le famiglie.
Penso allora sia doveroso da parte del Governo e dell'Aula accettare la proposta di revisione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, affinché sia veramente inserita - qui penso sia la forza dell'impegno rivolto dall'Aula al Governo - tra gli interventi essenziali da offrire ai nostri cittadini.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.800.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.800, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 48.800a è stato ritirato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 48.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
L'emendamento 48.0.6 è stato trasformato nell'ordine del giorno G48.0.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 48-bis, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 48-bis.900.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 48-bis.900, presentato dal senatore Augello e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 48-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Poiché all'articolo 48-ter è stato presentato il solo emendamento 48-ter.800, successivamente ritirato, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 48-ter.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 49.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 49-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Ricordo che l'emendamento 49-bis.800 è stato ritirato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento 49-bis.500.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere favorevole.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sono favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 49.bis.500, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G49-bis.100, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere favorevole.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G49-bis.100 non sarà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 49-bis, nel testo emendato.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). C'era una volta in cui la sinistra parlava male dei condoni; me lo ricordo. Qui, invece - mi rivolgo in particolare alla senatrice Soliani e agli altri che lo hanno proposto - stiamo parlando di un "piccolo" condono la cui cifra ammonta a 60 milioni di euro, destinati alle fondazioni che male hanno operato e che di fatto hanno accumulato dei debiti. Mi riferisco al Teatro San Carlo di Napoli, dove casualmente abbiamo un commissario, che è anche direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che è molto bravo.
A questo scopo i 60 milioni di euro sono stati trovati. Quando si dovevano trovare i finanziamenti per le macchine della polizia o per gli straordinari, con un grande colpo di reni sono stati trovati 10 o 20 milioni di euro. Più condono per tutti: questo dovrebbe essere... (Il microfono si disattiva automaticamente).
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, in effetti sembra che tra il Ministro per i beni culturali e chi ha operato male in queste fondazioni e teatri esista un rapporto idilliaco. Si ignorano i finanziamenti per i teatri che hanno operato bene mentre si premiano quelli che hanno operato male e che, guarda caso, hanno dirigenti presenti contemporaneamente sia al Ministero che presso l'istituzione culturale stessa. Pertanto, invito quest'Aula a fare più attenzione a queste situazioni. Non vorrei che involontariamente si finanziasse la parte sbagliata.
DAVICO (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per aver accolto l'ordine del giorno G49-bis.100, che introduce una misura che una volta tanto non costa nulla e può produrre grandi effetti soprattutto dal punto di vista culturale e della promozione di quell'enorme patrimonio artistico lirico proprio della tradizione della nostra musica popolare. Si tratta solo di portare gli studenti della scuola dell'obbligo nei nostri teatri. Mi sembra un provvedimento molto importante e in questo senso significativo.
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, l'Italia ha appena approvato, anche se con colpevole ritardo, la convenzione internazionale per la tutela del patrimonio materiale. Questo articolo insiste proprio su questo settore all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche. Anch'io concordo sul fatto che forse si poteva fare qualcosa di più e sul fatto che bisognerebbe essere più rigorosi con chi non ha operato bene e chiede sempre condoni, anche se penso che sia molto importante per il nostro Paese che questo settore vada avanti.
Mi auguro però, dal momento che ho presentato una legge bipartisan con il senatore Strano, che la Camera o comunque il Governo aiutino maggiormente il settore complessivamente più in crisi: il balletto.
BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, questo emendamento aggrava una situazione drammatica di squilibrio che esiste nel mondo della musica italiana. Viene privilegiata la musica portata avanti da 14 fondazioni, che hanno i loro bilanci praticamente ripianati dallo Stato a piè di lista e che comunque godono di enormi sostegni economici, mentre il mondo della musica indipendente è praticamente lasciato allo sbaraglio. Vive soltanto del mercato e ottiene dallo Stato un sostegno praticamente irrilevante.
Credo che sarebbe certamente opportuno dedicare 60 milioni di euro al mondo della musica lirica, ma per diminuire e non per aggravare questo drammatico squilibrio. Ricordiamo che del mondo della musica indipendente fanno parte alcune orchestre che hanno qualità tali da non invidiare nulla a quelle delle fondazioni. Così facendo, invece, si mantiene una situazione di privilegio e si condanna a morte un settore fondamentale della musica italiana.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-bis, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Poiché all'articolo 49-ter è stato presentato il solo emendamento 49-ter.800, dichiarato inammissibile, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-ter.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 49-quater, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori con riguardo all'articolo 49-quater.
Nella giornata di ieri abbiamo approvato l'articolo 29-ter, recante «Interventi per il settore dell'apicoltura». Avevamo chiesto agli uffici la ragione per cui fosse stato ammesso l'articolo e ci è stato spiegato che, se anche la legge di contabilità vieta interventi di tipo microsettoriale, le api volano dappertutto e quindi non si può parlare di microsettorialità. Però, nel caso dell'articolo in esame ("Festival pucciniano"), il motivo della mancanza di microsettorialità è forse da riferirsi al fatto che Puccini ha scritto la "Turandot" (che è ambientata in Cina), "Madama Butterfly" (ambientata in Giappone), "La Bohéme" (che è ambientata a Parigi) e quindi si tratta di un intervento internazionale, anzi intercontinentale? Oppure la Presidenza è d'accordo con il fatto che questa finanziaria si sta rivelando una manovra finanziaria sì leggera, perché non ha nessuna portata innovativa, sì rigorosa, perché persegue con rigore l'intento di non fare nulla per il Paese, sì equa, perché dà qualcosa a tutti i senatori della maggioranza? Signor Presidente, c'è modo e metodo: secondo noi questo articolo è... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi del senatore Vegas).
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 49-quater.800 è stato ritirato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 49-quater.801.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-quater.801.
STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito ad essere breve in ragione dei tempi esauriti.
STEFANI (LNP). Signor Presidente, l'anno prossimo ricorrerà il quinto centenario della nascita di Andrea Palladio, che - lo voglio ricordare - non è solamente vicentino, veneto o padano: Andrea Palladio è italiano ed è un vanto per il Paese.
Allora, se sono state trovate risorse per decine di milioni per accontentare il senatore Pallaro e altrettante per la senatrice Levi-Montalcini, vogliamo ricordarci anche di questo illustre concittadino e stanziare una piccola cifra in occasione del quinto centenario della sua nascita? Voglio ricordare che a Washington vengono stanziati dieci milioni di dollari per festeggiare la ricorrenza della nascita di Palladio. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Guzzanti).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-quater.801, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-quater.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Poiché all'articolo 49-quinquies è stato presentato il solo emendamento 49-quinquies.800, successivamente ritirato, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-quinquies.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 50.5, presentato dal senatore Valditara.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.7.
CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.7, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 50.8, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.12.
CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.12, presentato dal senatore Valditara.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 50.18 e 50.800 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 50.
CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 50.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 51.1.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1.
DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, anche in questo caso il parere è politico più che economico, perché il problema non riguarda i fondi ma il riconoscimento di quelle che sono le tradizioni, le culture, le lingue e il senso di appartenenza delle nostre comunità. È una situazione che può coinvolgere tutte le comunità, da Bolzano a Mazara del Vallo, perché ogni angolo del nostro Paese, ogni Provincia e Regione, in sostanza ogni territorio ha specificità uniche e irripetibili nella storia che rendono le persone uniche e particolari. Quindi occorre valorizzare il territorio e penso sia interesse di tutti esaltarlo nel massimo modo possibile.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.1, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 51.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, l'articolo 52 e il 52-bis da noi proposto vanno letti probabilmente assieme. Purtroppo, il Ministero dell'università non si è accorto che tra le proprie attribuzioni vi è anche il settore dell'alta formazione artista e musicale, un settore che raccoglie una storia nobile e illustre e che comprende le istituzioni che hanno formato i più grandi geni che hanno dato onore al nostro Paese. Si tratta di un settore composto da 131 istituzioni, 8.886 docenti e 70.325 studenti, in sostanza è il fiore all'occhiello del nostro Paese nel mondo. Appare assurdo che nella legge finanziaria non si prendano provvedimenti per questo settore a fronte di tutto quello che generalmente leggiamo sull'università e che interessa le cronache persino giudiziarie.
Si chiede pertanto di istituire un fondo per l'incentivazione della produzione artistica e per il diritto allo studio.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 52.1, 52.2 e 52.3.
L'emendamento 52.4 affronta un problema molto serio, che è quello dell'entità dell'assegno per il dottorato di ricerca. Naturalmente è difficile affrontare tale tema in questa sede per ragioni finanziarie. Invito pertanto il presentatore, senatore Valditara, a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Si potrebbe così fare un passo avanti nella soluzione di questo problema.
Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 52.0.1.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'emendamento 52.4 dai senatori Carrara, Bianconi, Vizzini e Dell'Utri).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 52.1, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 52.2, presentato dal senatore Valditara.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.3.
STORACE (Misto-LD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.3, presentato dal senatore Cutrufo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Sull'emendamento 52.4 c'è la proposta del relatore di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Valditara, aderisce a tale proposta?
VALDITARA (AN). Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento molto breve per motivare perché non accetto la proposta del relatore.
Tutti ormai riconoscono che la ricerca è strategica per il futuro dell'Italia. In questo senso vi è stato anche nei giorni scorsi un pressante invito del Presidente della Repubblica al Parlamento affinché provveda a dotare di maggiori risorse l'università italiana. Tutti affermano anche che l'università deve saper attirare i giovani più bravi che altrimenti vanno all'estero o semplicemente si indirizzano verso altre professioni.
Il dottorato di ricerca è il gradino iniziale, il primo passo della carriera universitaria. Un dottorando di ricerca prende oggi 800 euro al mese e per tre anni non può fare nient'altro. Per un giovane di circa 30 anni è una cifra ridicola, soprattutto per chi dovrebbe rappresentare l'eccellenza degli studi.
È ora di finirla con l'ipocrisia delle promesse. Siamo di fronte ad una scelta molto semplice: con 40 milioni di euro assolutamente coperti si può aumentare significativamente la borsa di studio di dottorato.
Soprattutto, sarebbe una misura simbolica, di grande attenzione verso il nostro sistema della ricerca e dell'istruzione superiore che anche quest'anno non esce bene da questa finanziaria. È stata la prima misura presa in Francia da Sarkozy e lo scorso anno in Spagna da Zapatero. Scegliete, dunque, tra le solite promesse inconcludenti o, finalmente, un fatto concreto. L'università si appella alla sensibilità del Parlamento. (Applausi del senatore Selva).
ANGIUS (Misto-CS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANGIUS (Misto-CS). Signor Presidente, mi rivolgo al Governo, al relatore ed anche ai colleghi: io penso che questo emendamento del senatore Valditara sia meritevole di una particolare attenzione e valutazione.
In realtà, come ha già detto il relatore e come ha sottolineato il collega Valditara, qui si tratta di valutare l'opportunità - non me ne abbiano né il relatore né il Governo, non voglio creare nessun ordine di problemi né per il Governo né per il relatore - di un elevamento dell'assegno che spetta ai dottori che fanno ricerca affinché il Parlamento, dando questo segnale, permetta a questi giovani studiosi e ricercatori di operare e di vivere dignitosamente. Mediamente il dottorato di ricerca è retribuito in Italia con circa 800 euro. Mi domando come un dottore di ricerca possa mantenersi dignitosamente con questa cifra. È evidente che non lo può fare e che il costo del suo medesimo mantenimento va a ricadere sulle famiglie, quindi operando anche una indiretta selezione per censo.
Dopo le sollecitazioni del Presidente della Repubblica e le nostre discussioni in altre circostanze fatte sul finanziare il futuro della ricerca e quindi concretamente sostenere i giovani italiani che fanno ricerca, penso che questa affermazione, qui ripetutamente e solennemente fatta, debba trovare riscontro e coerenza negli atti che conseguentemente compiamo nel redigere il bilancio dello Stato o la legge finanziaria.
Ho inteso bene la proposta del relatore ed ho anche sentito la determinazione del senatore Valditara. Tuttavia, vorrei per un momento ancora che si riflettesse - che lo facesse il senatore Valditara ma anche il relatore - sull'opportunità non pura e semplice di bocciare questo emendamento che nel suo intento di fondo mi sembra meritevole e giusto. In tal senso mi rivolgo anche al relatore ed al Governo.
BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDI (FI). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento del collega Valditara e due parole a quanto già detto dal collega Angius. Si tratta di passare dal mondo etereo delle buone intenzioni e di una certa retorica che c'è in giro sulla ricerca al dato concreto. Per la verità, ci sono più ricercati che ricercatori, perché credo che con questo sistema si stabilisca un vallo di impossibilità per chi voglia dedicarsi alla ricerca in maniera concreta ed effettuale, cioè realizzare ciò che vorremmo, ossia una platea per i nostri ricercatori che non avessero poi la necessità di andare fuori dall'Italia.
Prego pertanto il Governo di decidere nel merito spettando all'Esecutivo tale compito. Il relatore in fondo ha detto di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno e poi il Governo deciderà: no, io credo che su tale materia un Governo degno di questo nome debba decidere ora! Se non sa decidere vuol dire che non governa, perché governare significa decidere, non accantonare. (Applausi dai Gruppi FI e Misto-LD).
VALDITARA (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, anche noi ci associamo a questo emendamento e soprattutto ai suoi contenuti. È ora di passare dalle dichiarazioni alla pratica. Tutti lamentiamo il fatto che i nostri ricercatori non ci sono e che sono costretti ad andare all'estero; si tratta di creare gli strumenti e di mettere questi soggetti nelle condizioni di poter liberamente esercitare, di poter essere inseriti e di poter essere finanziati.
Quindi, mi sembra che l'emendamento 52.4 - ce ne sono anche altri - sia assolutamente da accettare.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, il senatore Biondi è più esperto di me di lavori parlamentari, ma se si punta ad ottenere un obiettivo non credo sia saggio andare a testa bassa rispetto alla maggioranza ed al Governo. Io sto alle questioni poste dal senatore Valditara e anche dal senatore Angius. Si tratta di una proposta buona e utile ed è coperta: ritengo pertanto di poterla tranquillamente votare. È compito del Parlamento, non si va contro nessun Governo.
Aggiungo inoltre la mia firma all'emendamento 52.4.
ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Asciutti, ha già parlato il senatore Biondi per il suo Gruppo. Non ci sono i tempi, vi prego. Vi faccio intervenire, quando è possibile, ma non più di uno per Gruppo. (I senatori Asciutti e Quagliariello chiedono di intervenire). Senatore Asciutti, adesso la farò intervenire, però ci dobbiamo mettere d'accordo: nel momento in cui i tempi del Gruppo sono esauriti, io posso dare la parola ad un solo un senatore del Gruppo per svolgere un intervento breve, non posso far intervenire altri senatori dello stesso Gruppo. Comunque, intervenga pure, senatore Asciutti.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, non faccia sempre il solito prepotente, perché non è corretto! Io non la disturbo quasi mai. Volevo intervenire solo per chiedere di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento; era un intervento della durata di un secondo, non di mezz'ora.
QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, ringraziandola per la sua disponibilità a consentirci di intervenire anche se i tempi sono scaduti, vorrei farle presente che quando chiediamo di parlare oltre i tempi a nostra disposizione lo facciamo solo per chiedere di aggiungere la firma agli emendamenti. (Applausi della senatrice Bonfrisco).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Quagliariello, questo è un chiarimento importante.
RANIERI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANIERI (Ulivo). Signor Presidente, siamo di fronte ad un conflitto, come spesso accade nella finanziaria, tra un emendamento, che pone un'esigenza assolutamente corretta, ed i problemi di copertura del bilancio. Vorrei pertanto invitare il Governo ad accettare un ordine del giorno su tale questione e, nel contempo, il senatore Valditara a trasformare il suo emendamento 52.4 in un ordine del giorno che impegni il Governo a riconoscere la serietà della proposta e a trovare la copertura nel passaggio della finanziaria tra il Senato e la Camera.
Se l'emendamento del senatore Valditara verrà trasformato in questo modo, preannuncio l'intento di aggiungervi la mia firma.
PRESIDENTE. Senatore Valditara, mi sembra che la richiesta che le hanno rivolto sia chiara.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, credo che il Parlamento debba assumersi, una volta tanto, la responsabilità delle sue scelte; degli ordini del giorno è piena la storia del Parlamento ma poi questi non hanno mai esito concreto. Si tratta di un problema reale e drammatico da affrontare concretamente, altrimenti sono solo chiacchiere. Credo che occorra capire chi è per l'università, chi vuole veramente investire nella ricerca e nel futuro dei nostri giovani e chi invece prende in giro questi ragazzi.
Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 52.4 e chiedo che lo stesso sia votato a scrutinio simultaneo. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Valditara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, in sede di espressione dei pareri avevo chiesto al senatore Valditara di ritirare questo emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno. L'invito non è stato accolto, come abbiamo ascoltato. Vorrei sottolineare ai colleghi che, come ho già detto all'inizio, si tratta di un problema molto serio. Adottare una norma su questa materia richiede un notevole sforzo di approfondimento e finanziario; si tratta di migliaia di giovani del nostro Paese, non si può affrontare questo argomento frettolosamente, come si intende fare.
Ho ascoltato le parole del presidente Angius che, nel merito, condivido. È però evidente che un ordine del giorno rafforzato (e insisto su questo termine), che impegni il Governo ad affrontare seriamente il problema dell'assegno ai giovani ricercatori nel prossimo futuro, sia la soluzione più ragionevole in questa fase.
In caso contrario, vi sarebbe anche un problema di quantificazione delle risorse, problema non risolto con l'emendamento al voto. Peraltro, non vi è neanche una ricognizione del numero dei giovani ricercatori interessati da questa norma. Insisto su questo punto; altrimenti, il parere è contrario per le ragioni dette.
(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firma: all'emendamento 52.4, dal senatore Selva).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.4, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 52, nel testo emendato.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 52, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.0.1.
QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo stabilisce un principio di sussidiarietà, cioè il finanziamento solo parziale dei contratti di ricerca o d'insegnamento laddove le università, nella loro autonomia, facciano la loro parte.
Il principio di sussidiarietà è un principio da noi riconosciuto come utile per rafforzare l'autonomia universitaria. Per queste ragioni, dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento 52.0.1.
Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC vota a favore di questo emendamento. Lo avremmo anche sottoscritto tutti se la sua copertura fosse stata accettabile, come nel caso dell'emendamento presentato dal senatore Valditara. Noi non accettiamo questo tipo di copertura e avremmo preferito che fosse indicata genericamente la Tabella A.
Il Gruppo dell'UDC, comunque, voterà a favore di questo emendamento.
MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, sono stato preceduto dall'intervento del collega D'Onofrio. Anche noi votiamo a favore di questo emendamento, pur nutrendo dubbi sul fatto che le risorse per la sua copertura siano reperite dalle Tabelle dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.
L'emendamento è però in sintonia con quello approvato poc'anzi a firma del collega Valditara. Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore.
POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e Le do la parola.
POSSA (FI). Signor Presidente, dichiaro un voto in dissenso dal mio Gruppo a causa di un inciso presente al comma 1 di questo emendamento. Esso prevede il consolidamento, per gli anni successivi al 2008, 2009 e 2010, dei contratti di ricerca e di insegnamento stabiliti per i ricercatori. Non posso accettare una frase così ambigua in un emendamento così importante. Per il resto, lo condivido.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Quagliariello, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.0.1, presentato dai senatori Turigliatto e Rame.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
GALLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). La senatrice Rame non ha votato!
Devo rilevare una volta di più che, in una fase così delicata che il Paese sta osservando con grande attenzione per le ovvie possibili conseguenze, si perpetua il rituale per cui ci sono senatori che sottoscrivono emendamenti che poi non votano. Nel caso precedente, abbiamo di nuovo la senatrice Rame che sottoscrive e non vota, e proprio per un voto l'emendamento non è passato.
Va bene tutto, ma qui siamo a rappresentare il popolo italiano, come dite voi, si fanno degli atti ufficiali; non è possibile che poi gli stessi vengano smentiti in maniera così eclatante in fasi così delicate. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Mauro e Saro).
PRESIDENTE. Devo dire che la libertà del senatore quando vota è fuori discussione, non può mai essere censurata.
CURSI (AN). È l'etica politica!
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 53.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 53, che invito i presentatori ad illustrare.
MANZIONE (Ulivo). Mi soffermerò sull'articolo aggiuntivo 53.0.200 (testo 3).
Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento introduce nel nostro ordinamento la class action, o azione collettiva; l'azione collettiva nasce dall'esigenza di consentire, per ragioni di giustizia, di economia processuale e di certezza del diritto, a chi si trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto.
Sostanzialmente, questo istituto del quale discutiamo da tre legislature serve ad assicurare una tutela piena ed effettiva ai consumatori, agli utenti e a tutta quella platea indefinita di soggetti che diversamente verrebbero privati del diritto ad una tutela effettiva. La base dell'emendamento ha preso le mosse dal testo che è stato presentato dal Governo in Commissione giustizia alla Camera, con una serie di correttivi che mi permetto di illustrare velocemente all'Aula.
Il limite principale che ho rinvenuto nell'emendamento del Governo era quello di prevedere una platea molto limitata tra i soggetti legittimati a proporre l'azione collettiva; questa platea veniva individuata in quel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che è disciplinato dall'articolo 139 e seguenti del Codice del consumo, che purtroppo determinava una platea molto ristretta. Infatti, i soggetti che fanno parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti risultano essere soltanto 16, perché molte associazioni di consumatori ed utenti, per esempio quelle ambientaliste, non hanno ritenuto di chiedere l'iscrizione e quindi di far parte di quel Consiglio. È evidente che, se l'azione collettiva diventa un rimedio generale previsto dall'ordinamento, occorre allargare la platea dei soggetti legittimati.
Questo è ciò che avviene con il comma 2 dell'articolo 53-bis che si propone di introdurre con l'emendamento 53.0.200, con il quale si dà la possibilità al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di predisporre una platea aggiuntiva dei soggetti legittimati. Per fare in modo che tutto avvenga nella massima trasparenza, viene previsto che il decreto ricognitivo di cui parlavamo, prima di diventare operativo, venga sottoposto alle competenti Commissioni di Camera e Senato, proprio per verificare che la ricognizione abbia un'ampia portata e serva quindi a fare in modo che nessuno resti esclusi da questo importante strumento.
Proprio per questo, Presidente, abbiamo previsto che l'efficacia della norma sia differita di 180 giorni, per consentire di approntare le misure chiaramente necessarie affinché l'istituto diventi operativo, ma anche per fare in modo che, nei sei mesi, si consumi quella ricognizione ulteriore che serve ad allargare la platea verso alcuni soggetti, come per esempio gli investitori, che diversamente potrebbero non trovare un'associazione che tutela i loro diritti e i loro interessi.
La class action, che così come è prevista è perfettibile, e i sei mesi di sterilizzazione possono servire anche per introdurre medio tempore ulteriori modifiche che dovessero risultare necessarie, non può essere considerata uno strumento «contro». È invece un'occasione «per», che il nostro ordinamento recupera per fare in modo che quegli interessi che molto spesso resterebbero senza risposta alcuna possano essere effettivamente tutelati.
Anche in questa logica, l'allargamento della platea dei soggetti legittimati serve a fare in modo che lo strumento diventi generale e non appannaggio di pochi, che magari potrebbero tentare di proporre azioni strumentali, per esercitare pressioni indebite. Questo allora serve a far nascere una mentalità di confronto, serve ad alleggerire il carico giudiziario, serve a fare in modo che ci sia una tutela effettiva dei diritti. Certo, mi rendo conto che operare un intervento di questo tipo, attraverso la finanziaria, dà un po' la misura di come la manovra diventi un vettore agile per riuscire ad imporre riforme importanti. E questa, Presidente, è una riforma importante, attesa da tempo. È una riforma che va nell'interesse di quei soggetti che fino adesso non hanno avuto il diritto di far ascoltare la loro voce.
Il Parlamento, se dovesse decidere di accogliere l'emendamento 52.0.200, darà voce per l'appunto a tutti coloro che fino adesso non hanno avuto diritto a una tutela effettiva. Ecco perché ne raccomando vivamente l'accoglimento. (Applausi dei senatori Bordon e Caprili).
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, desidero spiegare la ratio dei numerosi emendamenti che ho presentato.
Si tratta di proposte di tre tipi. Esse riguardano, in primo luogo, la retribuzione sociale, il salario sociale, gli ammortizzatori sociali, cioè propongono un'estensione delle coperture per assicurare ai giovani e ai licenziati di poter sopravvivere.
In secondo luogo, c'è una serie di interventi che riguardano il numero degli ispettori, sia al Ministero del lavoro, sia e soprattutto per contrastare l'evasione fiscale.
In terzo luogo, c'è un'azione che va nel senso di coprire le piante organiche e quindi di stabilire una occupazione stabile. Infine, c'è una serie di emendamenti che riguarda il problema dell'amianto e che concerne i lavoratori esposti, l'ambiente, gli edifici e le prestazioni previdenziali. Richiamo l'attenzione sul fatto che il Senato ha già votato un fondo per le vittime dell'amianto, firmato da moltissimi senatori, compreso il sottoscritto: queste sono proposte aggiuntive.
Credo che il Senato debba fare uno sforzo ulteriore, anche perché queste proposte, come credo che molti di voi sanno, sono state ampiamente discusse già nella scorsa legislatura con un vasto consenso e su di esse aveva lavorato in modo particolare il senatore Pizzinato. Quindi si tratta, in qualche modo, di proposte storiche che vanno nella direzione di rispondere alle attese di larghe comunità e di un numero molto ampio di lavoratori.
Su richiesta del relatore, ho modificato l'emendamento 53.0.11, che riguarda la bonifica degli edifici pubblici, in relazione alla sua disponibilità ad accoglierlo: obtorto collo ho ridotto moltissimo la copertura, ma lo considero un gesto di buona volontà, un segnale che consentirà di poter successivamente intervenire più a fondo.
Mantengo invece nella formulazione originaria tutti gli altri emendamenti, che mi permetto di richiamare brevemente in sede di dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro o esprimo parere contrario sull'emendamento 53.0.1.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 53.0.200 (testo 3), sulla class action; sottolineo la grande rilevanza dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'azione risarcitoria collettiva, che dà una risposta alle istanze delle associazioni di tutela degli interessi diffusi, collettivi: si tratta di una sollecitazione che era rimasta inascoltata per anni. C'erano state numerosissime iniziative in questo senso, anche nella scorsa legislatura. Il testo mi sembra accettabile, coerente con l'impostazione del Governo, che ha depositato un disegno di legge sulla questione. Peraltro vi è un aspetto della norma, già sottolineato dal collega Manzione, che affida ad un decreto interministeriale dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico il compito di ampliare la platea dei soggetti ammessi a promuovere l'azione collettiva: si tratta di un aspetto qualificante, perché è evidente che l'elenco contenuto nella legislazione vigente è molto restrittivo.
Esprimo dunque sull'emendamento un parere convintamente favorevole. Su un punto ho già espresso le mie perplessità per le vie brevi al collega Manzione: le ribadisco solo perché risultino nei Resoconti. Il testo prevede la norma della condanna alle spese legali in caso di soccombenza, che naturalmente è ovvia, con un tetto del 10 per cento che non può essere superato come limite massimo. Poiché il valore delle controversie nelle azioni collettive è generalmente un valore indeterminato, questo limite da un lato potrebbe risultare incongruo, nel caso nel quale appunto il valore fosse molto contenuto, dall'altro eccessivo, laddove invece il valore della controversia fosse molto consistente e rilevante. Io l'avrei tolto: l'ho detto al collega Manzione e mi chiedo se egli intenda riflettere qualche minuto sulla questione, poiché la legislazione vigente, sul punto, ci aiuta a risolvere questo problema. Da un lato, infatti, ci sono le norme contenute nel decreto Bersani dello scorso anno, di liberalizzazione delle tariffe, che consente alle parti di pattuire un compenso e al giudice di tenerne conto nella liquidazione delle spese, dall'altro vigono tuttora le tariffe professionali, alle quali il giudice deve attenersi in caso di condanna alle spese.
Pur tuttavia, questa mia osservazione è una sollecitazione che reitero al collega Manzione e non è condizione per l'espressione del parere favorevole, che confermo.
Sugli emendamenti 53.0.5, 53.0.15, 53.0.16, 53.0.18 facendo rilevare che sul tema casa le provvidenze sono estese e consistenti sia in finanziaria che nel decreto, 53.0.19 essendo in parte accolto con la norma cui mi riferivo prima, 53.0.20 e 53.0.21 il parere è contrario.
In merito agli emendamenti 53.0.6, 53.0.7, 53.0.8, 53.0.9 e 53.0.10, che insistono sulla tematica dell'amianto, ho già avuto modo di sottolineare che è stato istituito un fondo rilevante e dopo anni si sta dando una risposta molto importante. Invito quindi i presentatori a ritirare tali proposte, anche in ragione del parere favorevole che mi appresto ad esprimere su un altro emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.
Sull'emendamento 53.0.11 (testo 2) esprimo parere favorevole, a condizione che, coerentemente con la copertura indicata nella proposta, il testo venga preceduto dalle parole «Per l'anno 2008», sottolineando che la norma consente di erogare agli enti pubblici provvidenze che debbono essere utilizzate per il risanamento degli edifici nei quali tuttora sono installati elementi strutturali in amianto, quindi completa l'intervento che è già contenuto nel testo.
Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 53.0.12, 53.0.13 considerando che è stato in parte accolto con il testo in merito alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, e 53.0.14 considerando che la copertura viene fatta gravare sul fondo per il welfare, altrimenti esprimo parere contrario.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il G53.0.100 (già em. 53.0.4) è superato dal parere favorevole sull'emendamento inerente l'azione collettiva, in cui si chiede al Governo di introdurre il suddetto istituto giuridico nell'ordinamento, mentre suggerisco al Governo di accogliere il G53.0.101 (già em. 53.0.17) come raccomandazione.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello del relatore.
Colgo l'occasione per sottolineare che, indubbiamente, il testo presentato presentato dal senatore Manzione sulla class action rappresenta un perfezionamento rispetto all'ipotesi inizialmente formulata dal Governo. Per il resto, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
(Sono pervenute alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firme: all'emendamento 53.0.200 (testo 3), dal senatore Adragna; all'emendamento 53.0.18, dai senatori Bianconi, Carrara, Vizzini e Dell'Utri).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 53.0.1.
TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TECCE (RC-SE). Signor Presidente, intervengo brevemente su questo emendamento inerente la retribuzione sociale. Si tratta di un tema che l'Unione aveva sollevato parlando di reddito minimo di inserimento nel suo programma. È un pezzo della battaglia contro la precarietà per il salario sociale, quindi legato alla riforma degli ammortizzatori sociali. Al riguardo, ho presentato un emendamento che prevedeva l'inizio di una sperimentazione nelle Regioni dove già c'è un'esperienza di reddito di cittadinanza attraverso un cofinanziamento. Non si sono trovate le risorse per approvare la mia proposta, tuttavia sono d'accordo nel riprendere quel cammino che la legge sul reddito minimo di inserimento prima e la legge finanziaria per il 2004 avevano intrapreso.
La senatrice Turco ben ricorderà quell'iniziativa. Tuttavia - ecco il punto politico - si può discutere anche nel merito. Ad esempio, senatore Turigliatto, io avrei dei dubbi ad abrogare il contratto di formazione lavoro tout court, se non dentro un quadro di riforma degli ammortizzatori, ma il punto vero è il rapporto tra lotta e Governo. Con la manifestazione del 20 ottobre abbiamo dimostrato che un pezzo della lotta alla precarietà entra in questa finanziaria.
Noi lavoriamo perché le istituzioni non siano una tribuna, ma un punto di lotta per modificare lo stato di cose presenti. E allora la copertura finanziaria non può essere affrontata in maniera demagogica. Quando, come in questo emendamento, si assume in tabella A il 90 per cento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze e si dice che il Ministero non deve funzionare, in sostanza si assume un tema in maniera demagogica senza risolvere i problemi. Ecco perché, consapevoli che si tratta di una battaglia importante, siamo contro la demagogia e pertanto voteremo contro questo emendamento. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, come ha ricordato il senatore Tecce si tratta di un tema discusso ampiamente. Quando arrivano le proposte che intervengono pesantemente sul risarcimento sociale c'è sempre solo una promessa per il futuro. Peraltro, il finanziamento è ottenuto attraverso l'abolizione del cuneo fiscale fatto per le imprese, è chiaro che c'è un orientamento di classe, ma finora le risorse sono state indirizzate sopratutto alle imprese.
Quindi mantengo l'emendamento e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.1, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
(Il senatore Novi fa ripetutamente cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Senatore Novi, siamo in votazione. Le darò la parola subito dopo.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Su cosa intendeva intervenire, senatore Novi?
NOVI (FI). Signor Presidente, isolatamente dal mio Gruppo, desideravo apporre la mia firma all'emendamento del senatore Turigliatto.
PRESIDENTE. Certo abbiamo perso un'occasione quasi storica.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.200 (testo 3).
VEGAS (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VEGAS (FI). Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento non solo perché alla Camera è stato presentato un emendamento di analogo tenore che è stato dichiarato inammissibile per ragioni di copertura - e quindi vorrei capire perché al Senato risulta invece ammissibile - ma perché in questo modo sostanzialmente invece di dare ai singoli cittadini danneggiati, anche congregati, un diritto e quindi di portare avanti un'azione risarcitoria, si da sostanzialmente la facoltà a sedicenti organizzazioni - e quindi basterebbe soltanto mettere in piedi un'organizzazione di rappresentanti dei consumatori - di ricattare il sistema industriale del nostro Paese. Poiché il sistema industriale italiano già vive una situazione di estrema difficoltà a prescindere, non vorrei che sorgessero altri ostacoli al suo sviluppo.
Per tale motivo confermo il mio voto contrario all'emendamento. (Applausi dal Gruppo FI).
CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, se questo emendamento fosse stato approvato dalla Commissione ne avrei chiesto lo stralcio. Le chiedo, dunque, come mai è stato ammesso dal momento che non ha alcuna incidenza sui saldi di finanza pubblica, tanto è vero che risulta privo di copertura.
Il presentatore Manzioneci ha dato una lezione quando ha chiesto lo stralcio dell'emendamento 18.0.1 di mero contenuto ordinamentale. Mi riferisco al registro dei simboli di partito presentato dal senatore Ripamonti. Ritengo che un emendamento più ordinamentale di quello al nostro esame non esista. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).
Pertanto, considerato che la Commissione giustizia sta affrontando la riforma del codice civile e le fattispecie previste da questo emendamento rientrano a pieno titolo in quella riforma in cui troverebbe la sua naturale collocazione ai fini di una discussione, chiedo una pronuncia di inammissibilità da parte sua - dal momento che non si può chiedere lo stralcio - e una rimessione di tale emendamento alla Commissione di merito per una valutazione compiuta, proprio per evitare che il Senato possa smentire se stesso rispetto alla votazione in cui si è chiesto lo stralcio del registro dei simboli di partito. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, questa mattina è la seconda volta, anche se è già accaduto in tante altre occasioni, che nella finanziaria al nostro esame si usano dal punto di vista tecnico due pesi e due misure. Anche l'esempio portato dal collega Ciccanti va nella stessa direzione.
L'emendamento in esame doveva essere dichiarato inammissibile non solo in quanto tale, ma anche perché avrebbe la legittima possibilità di essere discusso in un procedimento diverso da quello al nostro esame.
Oltre a questo intervento, mi riservo di fare una dichiarazione in una sede pubblica, sottolineando alla stampa e ai cittadini - dal momento che altri hanno usato questi strumenti prima di noi - che effettivamente si usano due pesi e due misure rispetto all'ammissibilità e all'inammissibilità, rispetto al fatto che l'emendamento sia parte o no dello strumento finanziario, cosa si può votare o non votare, accantonare o non accantonare.
Anche in questo caso sarebbe opportuno uno stralcio, oltre che opportuno votare su tale richiesta. È una richiesta che rivolgo al relatore per motivi di opportunità. È evidente che si è aperto un vulnus politico legato al fatto che si assumono atteggiamenti diversi rispetto a questioni analoghe. È una situazione che il Senato non può accettare.
BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCICO (AN). Signor Presidente, oltre alle ragioni di ordine procedurale che sono state poste dai colleghi, vorrei rappresentare all'Assemblea il vulnus straordinario che si sta portando con l'emendamento 53.0.200 (testo 3), frutto certamente di buona volontà ma estremamente superficiale, al processo civile e alla lesione totale dei principi che regolano l'ordinamento giudiziario nel nostro Paese.
Ho visto che si vogliono costituire camere di conciliazione nei tribunali. L'emendamento introduce, senza la cultura semipubblicistica che viene dai Paesi nordamericani, un istituto estraneo al nostro Paese, che va affinato, regolato e guardato negli oggetti. Oggi si compierebbe un delitto contro la giustizia e contro l'amministrazione della giustizia nel Paese ove dovesse passare un emendamento di questo genere. (Applausi dai Gruppi AN e FI). Si tratterebbe - lo dico al ministro Mastella - di stravolgere i tribunali e i princìpi sui quali poggia l'ordinamento. Oltretutto, nel momento in cui l'area dei diritti in tutta Europa sta crescendo, si andrebbe ad istituire un'azione collettiva di tutela dei diritti in maniera assolutamente surrettizia e superficiale.
La contrarietà di Alleanza Nazionale è assoluta e fa riferimento soprattutto ai princìpi che devono essere tenuti presenti nel momento in cui si incide sull'amministrazione della giustizia e, quindi, sulla tutela dei diritti dei cittadini. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
D'AMICO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMICO (Ulivo). La class action è una questione di cui in Italia si discute da molto tempo. In altri Paesi, a partire dagli Stati Uniti, questo istituto si è rivelato uno strumento efficace di tutela dei consumatori, ma a volte anche uno strumento di degenerazione, tale da moltiplicare il contenzioso e da introdurre disincentivi all'investimento delle imprese in specifici settori particolarmente esposti a questo genere di azioni.
L'inserimento in Italia di questo strumento a tutela dei consumatori è particolarmente delicato perché esso - come ora è stato osservato - è stato pensato in ordinamenti totalmente diversi da quello italiano. L'Italia deve tuttavia provvedere su questo terreno e ciò è testimoniato dalla circostanza che l'Unione Europea si appresta, in un campo particolare e non con riferimento alla generalità dei consumatori, ad affrontare il problema con una direttiva che presumibilmente vincolerà tutti i Paesi dell'Unione ad inserire strumenti di questo genere (stiamo parlando in questo caso dei servizi di intermediazione finanziaria). Quindi sicuramente il problema c'è, l'Italia dovrà affrontarlo ed esso è oggetto di una prossima armonizzazione in sede europea che in qualche modo aiuterà ciascun Paese ad inquadrare nel proprio ordinamento questo particolare strumento.
L'emendamento 53.0.200 (testo 3) dei colleghi Manzione e Bordon riproduce esattamente la proposta a suo tempo formulata dal Governo. Credo che tale proposta vada bene nel suo impianto, ma che presenti alcuni problemi di cui mi pare sia consapevole lo stesso collega Manzione. Nel momento in cui si prevede espressamente che, a differenza delle norme generali che regolano l'entrata in vigore del provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, le norme proposte con l'emendamento debbano entrare in vigore decorsi 120 giorni dall'approvazione della legge (180 giorni, secondo l'ultima versione dell'emendamento), si chiama infatti in causa la necessità di produrre alcuni aggiustamenti anche sul piano organizzativo (vedo qui presente il Ministro della giustizia). Ciò testimonia la coscienza del fatto che siamo di fronte all'inserimento di uno strumento in sé utile, ma che presenta particolari problemi.
La mia personale opinione è che sia opportuno approvare questa norma e che sia nel frattempo opportuno invitare il Governo a fare una riflessione (anche in relazione al procedere in sede comunitaria della direttiva che armonizzerà, con riferimento ad una fattispecie particolare, la disciplina della class action in Italia) al fine di valutare se sarà sufficiente introdurre adeguamenti organizzativi prima che entri in vigore la norma proposta con l'emendamento, o se, come io credo, sarà necessario comunque reintervenire in sede legislativa per aggiustare alcuni dei criteri che si propone di introdurre con la proposta emendativa. Credo dunque che il Parlamento faccia bene a dare un chiaro segnale: vogliamo che in Italia ci sia la class action a tutela dei consumatori.
Introduciamo un testo che obiettivamente è perfettibile, ma che è stato già oggetto di dibattito all'interno della coalizione. Questo testo entrerà in vigore tra 180 giorni e nel frattempo continueremo a riflettere. In particolare, invito il Governo a continuare a riflettere sugli aggiustamenti organizzativi e, se necessario, anche legislativi per rendere questa azione particolarmente efficace e per scongiurare i rischi oggettivi che ad un'azione di tal genere sono associati.
Per questo esprimo il mio voto favorevole e sottolineo l'invito al Governo che ho appena fatto. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Presidente, intervengo in merito alla questione di carattere procedurale sollevata poc'anzi dal presidente Cutrufo.
Ella, Presidente, ogni volta che un senatore eccepisce qualcosa sulla conduzione dell'Assemblea, è rapidissimo nell'intervenire e nello stroncare la critica. Vorrei capire se alla denuncia formale avanzata dal presidente Cutrufo dei due pesi e delle due misure intende rispondere. Credo infatti che abbia detto una cosa veramente importante. Abbiamo il diritto di essere rassicurati che non esistono faziosità nella conduzione dei lavori dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Rispondo subito alla sua richiesta.
Ho seguito l'andamento del fatto a cui si è riferito il senatore Cutrufo e non ho rilevato l'esistenza dei due pesi e delle due misure. L'Assemblea ha deciso in maniera ineccepibile. Nel momento in cui si vota un emendamento non credo sia opportuno riproporre la questione dell'inammissibilità, fatto che richiede approfondimenti.
Siamo a questo punto. L'emendamento è stato discusso in Commissione, la quale lo ha dichiarato ammissibile, ma poi è stato bocciato e riproposto. Quindi, non mi pare si possa proporre la questione.
CASTELLI (LNP).Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Intervengo sull'ordine dei lavori. Presidente, lei mi ha già anticipato. Con le sue parole mi sembra abbia dichiarato che di fatto ritiene ammissibile l'emendamento. Il suo è un giudizio inappellabile.
Vorrei però sollevare una seconda questione. Siamo di fronte ad un emendamento che con un colpo solo, in finanziaria, rivoluziona l'ordinamento civilistico italiano. Questo è un dato di fatto sul quale non voglio fare commenti. Sarebbe, però, importante che il Ministro della giustizia ci dica la sua su tale tema, perché in finanziaria introduciamo con un emendamento una riforma destinata a portare conseguenze enormi - lo ripeto - nel nostro ordinamento.
Mi pare un fatto talmente rilevante che vorrei sentire l'opinione del ministro Mastella al riguardo.
PRESIDENTE. Vorrei dire all'Aula che stiamo discutendo su questo punto. Prego i senatori di tener conto di chi ha parlato perché, con la nota decisione assunta, solo il Capogruppo si può aggiungere ad un intervento di un senatore del Gruppo.
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Presidente, intervengo per porre alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea l'opportunità di un accantonamento. In più occasioni si è ricorsi all'accantonamento per misure e proposte di minore entità. Nel caso specifico - e lo testimonia l'intervento svolto poco fa dal collega D'Amico - molte sono le ragioni che sollecitano una ulteriore riflessione in seno alla Commissione sull'introduzione, attraverso la legge finanziaria, di una regolazione che avrà effetti - comunque li si giudichi - fortemente pregnanti nel nostro sistema giudiziario.
Credo che l'accantonamento dell'emendamento 53.0.200 (testo 3), che propongo formalmente, possa consentire questa riflessione.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei significare sinteticamente all'Aula il principio che si accinge a votare. Nella formulazione dell'emendamento 53.0.200 (testo 3) leggiamo la seguente espressione che non solo è inquietante ma addirittura stravolge le regole del nostro ordinamento giuridico: «La definizione del giudizio» - reso tra l'associazione e l'azienda, la banca o altro - «rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti».
Significa che, nel momento in cui si trova l'intesa tra l'associazione rappresentativa dell'interesse diffuso, delle categorie sociali, e l'eventuale gruppo aziendale, gruppo bancario o altro, nei confronti di quest'ultimo non può essere esperita nessuna azione da parte di un singolo cittadino, quindi poniamo una barriera a tutela dell'azienda a discapito del cittadino perché, in forza dell'accordo raggiunto dall'associazione, si rende improcedibile il suo diritto soggettivo. (Applausi dal Gruppo FI).
Stiamo calpestando il principio sacrosanto della titolarità e della personalità del cittadino in capo alla possibilità di esperire un'azione civile, un'azione giudiziaria, tutelando un proprio diritto soggettivo. Stiamo calpestando una regola sacrosanta del nostro diritto. Vi rendete conto di quello che state per votare? Rendiamocene conto! Mi appello ai giuristi che siedono tra i banchi della maggioranza e alle persone di buona volontà perché si rendano conto che queste norme non possono essere votate con un rinvio a dopo come ha detto il collega D'Amico che, resosi conto del vuoto che si creerebbe, spera che il Governo, nei 180 giorni successivi, intervenga.
Io chiedo un sussulto di dignità: cerchiamo di evitare lo sconvolgimento delle nostre regole, introdotto tra l'altro in finanziaria con una norma che non c'entra nulla con il dibattito su questi temi. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, concordo con gli interventi del senatore Sacconi e del presidente Schifani che ha evidenziato uno degli argomenti di criticità su questa norma. Io potrei sottoporne alla sua attenzione e a quella dei colleghi quantomeno altri dieci. Il fatto di non avere più tempo a disposizione e che il tempo sia contingentato (e la ringrazio per questo segmento che mi sta concedendo) è la prova provata che questo argomento è meritevole di ben altra riflessione, come quella che sta facendo la Camera dei deputati, per esempio, dove, come lei sa, è in corso l'esame con la presentazione da parte del relatore di un testo che unifica varie proposte di legge.
Quindi la richiesta che io le pongo, signor Presidente, è questa: che venga accantonato l'argomento in questione perché possa essere esaminato dalla Commissione di merito, e che venga conseguentemente accantonata la votazione su questo emendamento perché lei, signor Presidente, e aggiungo le parole che lei stava per dire e non ha completato, possa svolgere i necessari approfondimenti per stabilire in via definitiva se l'emendamento 53.0.200 (testo 3) è ammissibile o se, come pensa il senatore Sacconi e come pensiamo io ed altri colleghi, viceversa non lo sia.
Signor Presidente, dire a volte che si è presa una decisione non sufficientemente meditata è prova di forza e non di debolezza e io alla sua forza la richiamo. (Applausi dal Gruppo AN).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, mi permetta di considerare questa vicenda alla luce di ciò che abbiamo già votato nella Commissione giustizia del Senato sulla base di una proposta non di singoli senatori ma del Governo, e cioè la riforma del processo civile. Questo lunghissimo trattato di procedura civile è totalmente nuovo.
L'accantonamento che noi chiediamo sostituisce lo stralcio che non può essere chiesto per una ragione totalmente procedurale, cioè perché in Commissione questo l'emendamento 53.0.200 non è stato votato e viene presentato in Aula, credo solo come intesa politica, impegnando il Presidente del Senato in modo improprio, costringendolo a decisioni vergognose.
L'accantonamento consentirebbe al Presidente del Senato anche di valutare lo stravolgimento complessivo di questo testo rispetto all'intero procedimento civile. È inimmaginabile ciò che si potrebbe fare votando questo emendamento oggi. Noi non siamo contrari al principio della class action ma contrari a sconvolgere totalmente l'ordinamento italiano di procedura civile. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. C'è una richiesta formale di accantonamento.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Stracquadanio, cosa vuole aggiungere? Il suo Gruppo si è già espresso. Si limiti a due battute, la prego.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, tramite lei vorrei rivolgermi al collega D'Amico, di cui ho ascoltato con attenzione l'intervento, avendone condiviso larga parte ma non le conclusioni. Proprio perché avremo anche una sollecitazione dall'Unione Europea a intervenire su questo tema, è meglio attendere quel momento e svolgere una riflessione più approfondita per ottenere, in una maniera più condivisa e uniforme al nostro ordinamento, l'introduzione di un principio che venga largamente condiviso in questo Parlamento come si è sentito dagli altri senatori.
Unisco dunque la mia voce a quelle che hanno richiesto l'accantonamento perché si voglia prendere in considerazione quest'ipotesi.
NOVI (FI). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, quando presiedevo una Commissione nella scorsa legislatura il segretario della stessa, consigliere parlamentare del Senato, affermava sempre che tutti gli emendamenti ordinamentali presenti nella finanziaria erano inammissibili. Le chiedo allora se è possibile che in Commissione questi emendamenti sono inammissibili ed in Aula ammissibili.
Le pongo anche un'altra questione: il voto di scambio fuori dall'Aula è reato. In questa, invece, è consuetudine praticata quotidianamente dal Governo.
Infine, per quanto riguarda le cosiddette associazioni dei consumatori, quando il ministro Tremonti pose la questione della truffa perpetrata quotidianamente, ricordo che Tanzi...
PRESIDENTE. Lei è molto abile; è partito dalla questione incidentale per entrare nell'argomento.
Non c'è stata la dichiarazione di inammissibilità in Commissione. Non mi pare che nell'Aula del Senato si possa parlare di voto di scambio. Mai! Ci sono opinioni diverse, non motivate, giuste o sbagliate, ma sempre rispettabili.
È stata posta la questione formale dell'accantonamento dell'emendamento 53.0.200 (testo 2).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Forse il ministro Mastella era distratto. Ho chiesto che intervenisse espressamente sul tema sul quale non mi sembra possa tacere.
PRESIDENTE. Il senatore Castelli ha reiterato la sua richiesta, Ministro, e la sua facoltà di intervenire è fuori discussione.
MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTELLA, ministro della giustizia. Per ragioni di correttezza, anche se mi sembra sia già intervenuto il collega in rappresentanza del Governo, esprimo una mia opinione più come Guardasigilli che come collegialità del Governo.
Ho qualche perplessità sull'argomento, tant'è vero che in modo intelligente il collega D'Amico ha inserito la clausola del tempo organizzativo, una forma di sofferenza rispetto a modalità rivoluzionarie. La mia opinione - ma me lo chiedo in questa sede visto che anche il Presidente dell'altro ramo del Parlamento lo ha fatto - è che una finanziaria non possa interessarsi di tutto. (Applausi).
Sulla liberalizzazione vi era stata una discussione molto ampia sia al Senato che alla Camera, e la riflessione è in corso. Ai colleghi dell'opposizione esprimo ad alta voce la mia perplessità, che non riguarda la class action, uno strumento importante per un cittadino come tale, teso ad arenare il tentativo di operare una forma di repressione rispetto ai diritti di cittadini come tali. Però, se a seguito della discussione, sull'accantonamento si registrasse un consenso - lo dico come persona informata dei fatti - sarebbe auspicabile. Se la maggioranza ha problemi non può porre la questione soltanto a me; questa è una disciplina che interessa tutti. Non vorrei che ci fossero forme pressanti perché chi gestisce ha poi difficoltà oggettive ad operare.
Non so se i 180 giorni siano espressivi della modalità suggerita in materia di attrezzatura di un Ministero: non vedo, per la verità, nella mia maggioranza né nell'opposizione la previsione di grandi flussi finanziari per una macchina organizzativa che oggi non c'è. Se rispetto ad una macchina organizzativa non oliata ci sono anche queste considerazioni da fare, francamente il mio giudizio contiene elevate forme di perplessità.
Intendo quindi rimettermi all'Aula. Se mi si chiede il dato di maggioranza, il vincolo c'è, lo dico all'opposizione; sono Ministro di questo Governo e sino a quando lo sono ho un dovere anche di maggioranza. Devo però dire, in coscienza, che le mie perplessità sono molto forti e accentuate. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione della proposta di accantonamento avanzata dal senatore Sacconi. Del resto, gli interventi sul punto sono stati svolti e il senatore Castelli ha ascoltato le precisazioni del Ministro.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ritengo sia giusto dare una risposta al presidente Schifani, che ha sollevato un problema effettivo. Lei però, presidente Schifani, ha fatto riferimento al comma 6 del proposto articolo 140-bis; se avesse guardato il comma 1 avrebbe verificato che esso contiene la seguente formulazione: «fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione». Lo dico per evidenziare che non c'è assolutamente nessuna lesione di diritto; è una norma che aggiunge e non sottrae alcunché.
Al ministro Mastella, che sollevava delle perplessità, mi permetto poi di ricordare che il disegno di legge in discussione alla Commissione giustizia della Camera è sottoscritto dal ministro Bersani, di concerto con il Ministro della giustizia. Quindi, gli garantisco che i suoi uffici hanno già valutato espressamente la normativa e l'hanno ritenuta congrua rispetto all'esistente.
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Utilizzeremo per comodità il sistema elettronico. Metto dunque ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di accantonamento dell'emendamento 53.0.200 (testo 3), presentata dal senatore Sacconi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
L'emendamento 53.0.200 (testo 3) è pertanto accantonato.
Ricordo che l'emendamento 53.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G53.0.100.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.5.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, desidero solo ricordare che l'emendamento 53.0.5 propone l'assunzione di 10.000 ispettori per combattere l'evasione fiscale. Si tratta di una proposta che ha dei costi, ma occorre considerare che ogni ispettore è in grado di recuperare risorse evase in un rapporto di 1 a 100.
Infine, un'ultima osservazione rispetto ad alcune considerazioni sulla demagogia. Ho la vaga impressione che le proposte che sto difendendo in questa Aula sono quelle che tutta la sinistra alternativa nella scorsa legislatura ha difeso con molta forza.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.5, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)
Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.6.
FERRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.6, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n 1817
PRESIDENTE. Senatore Turigliatto, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 53.0.7?
TURIGLIATTO (Misto-SC). Sì, signor Presidente, perché sono già stati stanziati 30 milioni di euro.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 53.0.8.
RAME (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAME (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è da tutta la vita che mi occupo dei problemi del prossimo, oramai da anni e anni. Ho sottoscritto gli emendamenti presentati dai senatori Rossi e Turigliatto perché sono convinta della loro giustezza.
Mi trovo in una spiacevole situazione (non questa volta sola, ma più volte) dal momento che sono cosciente della mia posizione in questo momento. Io non sono più quella di due anni fa: sono quella di adesso. Ho assunto un impegno con questo Governo e devo purtroppo andare contro la mia coscienza, facendo una gran fatica. (Commenti ironici dai banchi dell'opposizione). Devo difendere il mio Governo e, fino alla fine, voterò per il Governo con l'Ulivo! (Applausi dai Gruppi Ulivo, SDSE, IU-Verdi-Com, RC-SE, Aut e Misto-IdV e dai banchi del Governo).
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, rendiamoci conto che la sinistra sta rinnegando la sua storia e la sua cultura. (Proteste dai banchi della maggioranza). C'è chi rinnega anche la sua firma per un emendamento che riguarda le provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto.
Io sono membro della Commissione lavoro e so che, fin dal 1996, la sinistra sulla questione dell'amianto ha messo in campo una vertenza nazionale. La Commissione lavoro si è recata negli impianti dell'ex Italsider di Napoli e, di fronte ai lavoratori malati di cancro che mostravano a quali livelli fosse arrivato l'inquinamento da amianto, prendemmo tutti atto di questa emergenza. Ricordo trasmissioni televisive e tutto quanto affermato dalla sinistra. Adesso, invece, andate contro la vostra precedente posizione!
PRESIDENTE. Colleghi, voglio leggere a voi tutti il testo dell'articolo 68 della nostra Costituzione, che sicuramente conoscerete a memoria: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Non apriamo, dunque, una questione già definita dalla Costituzione. (Applausi dai banchi della maggioranza).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 53.0.8 perché riteniamo che il problema dei lavoratori colpiti dall'amianto sia fondamentale. Al contrario della senatrice Rame, noi non siamo così attaccati alla poltrona. (Proteste dai banchi della maggioranza).
GIANNINI (RC-SE). Vergognati!
CASTELLI (LNP). Colleghi, riporto quanto affermato dalla senatrice Rame!
PRESIDENTE. Senatore Castelli, la invito a rivolgersi alla Presidenza.
CASTELLI (LNP). Io prendo solo atto che la senatrice Rame si è dichiarata disposta a votare contro la propria coscienza pur di conservare il suo posto. É un suo diritto e, anzi, la ringrazio per la sincerità. Lo ha dichiarato e ha fatto così emergere la verità: ella voterà contro la sua coscienza! Noi, invece, che votiamo secondo coscienza, siamo a favore di questo emendamento.
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, abbiamo trovato, anche dopo un confronto con le associazioni delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, una modalità che istituisce nella finanziaria il Fondo per le vittime dell'amianto.
Vorrei ricordare a chi gioca al «più uno» che è sempre un gioco che non rende e che anzi forse con i suoi atteggiamenti ha impedito, nella scorsa finanziaria, che fosse già approvato il Fondo e che si avviasse, appunto, una nuova stagione di una lotta contro l'amianto e le sue malattie, che non riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Europa e che non riguarda solo il Fondo per le vittime dell'amianto, ma anche la bonifica dei siti, quindi un fatto rilevantissimo per questo Paese, e il controllo sanitario dei lavoratori.
È così rilevante che vorrei solo ricordare, infine, che in una indagine epidemiologica dell'Azienda sanitaria di Taranto è emerso che il numero di donne colpite dalle forme di malattie dovute all'amianto è del 100 per cento superiore rispetto al resto del Paese, perché lì c'è un sito produttivo come l'acciaieria di Taranto, appunto, che lavora l'amianto e i mariti portano a casa da lavare le tute contaminate dall'amianto. Un fatto gravissimo che riguarda la coscienza sociale di questo Paese e per questo noi siamo impegnati a sostenere quello che la Commissione ha definito nella finanziaria, respingendo l'emendamento perché appunto non tiene conto dei passi avanti che invece abbiamo fatto e che sono significativi anche rispetto al confronto che abbiamo avuto con le associazioni. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo e dai banchi del Governo).
BORNACIN (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORNACIN (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento.
Vorrei dire che purtroppo della legge sull'amianto hanno beneficiato persone che l'amianto non l'anno mai visto e lavoratori che invece hanno avuto a che fare con l'amianto ne sono rimasti esclusi. Voglio ricordare che la procura di Genova sta indagando su 250.000 pratiche false di persone ammesse alla tutela della legge sul lavoro in presenza di amianto. Credo che questi emendamenti del senatore Turigliatto siano necessari.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Mi scusi, Presidente, ho perso il filo. Non ho ben capito a che punto siamo.
PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento 53.0.8, essendo stato precedentemente ritirato il 53.0.7.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei essere sicuro su quale emendamento stiamo votando. Siccome c'è un po' di confusione vorrei capire se stiamo votando l'emendamento 53.0.8.
PRESIDENTE. Esattamente.
D'ONOFRIO (UDC). La ringrazio, signor Presidente. Credevo fosse un altro.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.8, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.9, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.10.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole della Lega Nord, che intende dare una dimostrazione, anche in questo caso, di coerenza. Ricordo che circa un anno fa a Vicenza c'è stata una manifestazione contro l'installazione della base militare, alla quale la senatrice Franca Rame aveva partecipato dicendo chiaramente che era contro quella base, salvo poi in quest'Aula, qualche settimana dopo, con affermazioni simili a quelle sentite poco fa, dire che non avrebbe mai lasciato solo il Governo e che lo avrebbe comunque appoggiato, indipendentemente da posizioni precedentemente espresse.
Signor Presidente, visto che il 16 dicembre nella mia città, Vicenza, ci sarà un'ulteriore manifestazione, e visto che a suo tempo erano state accolte con grande soddisfazione le affermazioni della senatrice Rame, vorrei invitare la senatrice Rame a venire a Vicenza a ripetere quello che ha detto adesso. (Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Colleghi, stiamo esaminando gli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria. Stavolta la caserma di Vicenza e tutto il resto non c'entrano niente.
Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 53.0.10.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.10, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. All'emendamento 53.0.11 (testo 2), come proposto dal relatore, sono state inserite, all'inizio del comma 1, le seguenti parole: «Per l'anno 2008». Con questa modifica, suppongo che il parere del relatore sia favorevole.
LEGNINI, relatore. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 53.0.11 (testo 3).
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, chiedo innanzitutto di aggiungere la mia firma a questo emendamento, che è stato proposto anche all'interno della Commissione. Mi rendo conto che il finanziamento non è sufficiente, ma credo che, rispetto alle difficoltà economiche esistenti, l'istituzione del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, seppur limitata all'anno 2008, ci permette almeno di avviare un percorso.
Voterò pertanto con convinzione a favore di questo emendamento.
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 53.0.11 (testo 3).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.11 (testo 3), presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
ALFONZI (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFONZI (RC-SE). Signor Presidente, purtroppo prima non sono riuscita a segnalarle che intendevo intervenire per aggiungere la mia firma sull'emendamento 53.0.11 (testo 3).
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Senatore Turigliatto, le è stato rivolto un invito a ritirare l'emendamento 53.0.12. Lo accoglie?
TURIGLIATTO (Misto-SC). Come gesto di buona volontà, anche se non sono molto convinto, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento in esame.
Mantengo però i successivi, che riguardano la copertura delle piante organiche della pubblica amministrazione e, soprattutto, l'estensione del trattamento di mobilità, perché sono fondamentali.
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, faccio mio questo emendamento e ne spiego anche il motivo. Tale emendamento dispone... (Commenti dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Colleghi, se il presidente Marini ha disposto che un rappresentante per Gruppo può intervenire per un minuto, il senatore Novi ha diritto di parlare per un minuto. Si perde più tempo a protestare che a consentirgli di intervenire per un minuto. Prego, senatore Novi.
NOVI (FI). Questo emendamento dispone lo stanziamento di 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Come ha scritto anche oggi l'economista Boeri su «La Stampa», questo è un Paese che abbassa l'età pensionabile a 58 anni, in assenza totale di qualsiasi copertura sociale nei confronti dei disoccupati e di quanti perdono il lavoro nelle imprese artigiane. Signor Presidente, si tratta di avere un po' di coerenza.
GARRAFFA (Ulivo). Presidente, l'emendamento è stato ritirato!
NOVI (FI). Ma si può parlare o no?
PRESIDENTE. Il senatore Novi ha fatto proprio l'emendamento 53.0.12. Non disturbate, per cortesia.
NOVI (FI). Questa maggioranza voterà gli sgravi fiscali a favore delle banche e poi non ha 2 miliardi di euro da destinare a favore dei disoccupati.
Chiedo al collega Turigliatto a che gioco giochiamo: ha votato contro gli sgravi fiscali per i portatori di handicap e per le famiglie a basso reddito e poi ha ritirato questo emendamento. Non mi sembra un comportamento coerente.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.
NOVI (FI). Vorrei che vi fosse un minimo di coerenza anche da parte del senatore Turigliatto.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.12, presentato dal senatore Turigliatto, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Novi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.13, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.14, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.15.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.15, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.16.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intervengo perché resti agli atti (il ragionamento vale anche per l'emendamento precedente, analogo a quello in votazione) che stiamo trattando di misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente, proprio perché, in questo Paese dove non si fanno più figli, è in atto ormai una emergenza demografica e crediamo che debba essere fatto un gesto concreto.
La copertura prevista per l'emendamento è sicuramente elevata, ma è importante dare un messaggio, altrimenti continuiamo a dire che della famiglia ci occuperemo domani, dopodomani o chissà quando. Vorrei che restasse agli atti questa richiesta di voto favorevole rivolta all'Assemblea.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. È possibile intervenire a questo titolo?
PRESIDENTE. Sì, ma "ruba" la dichiarazione di voto al collega Vegas, che questa volta aveva alzato la mano per chiedere di intervenire. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, questo è un emendamento fondamentale, che si inserisce nella tradizionale politica del centro-destra nei confronti della famiglia. Il Governo Berlusconi fu irriso per aver stanziato 1.000 euro per ogni figlio nato. Ormai sappiamo che il Governo in carica ha stanziato 83 euro per i giovani che dovrebbero uscire di casa e crearsi una vita autonoma rispetto alla famiglia. Nella scorsa legislatura 1.000 euro per ogni bambino nato erano stati considerati insufficienti; ora sono invece sufficienti 83 euro all'anno per un giovane che dovrebbe crearsi una autonoma presenza, gestione della vita al di fuori della famiglia.
L'emendamento in votazione, in realtà, prevede politiche a sostegno della famiglia di fronte all'andamento demografico, perché in questo Paese, in termini di incremento demografico, fra poco raggiungeremo la crescita zero e avremo extracomunitari che, da qui a cinquant'anni, costituiranno probabilmente la maggioranza del Paese. Ecco perché sostengo che questo emendamento vada votato favorevolmente.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.16, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 53.0.17 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G53.0.101.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.18, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.19.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.19, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.20, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.21.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, l'emendamento, che intende sostenere le persone affette da più minorazioni, mi pare assolutamente ragionevole e condivisibile.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.21, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Avverto che l'ordine del giorno G53.0.100 (già emendamento 53.0.4) è accantonato perché riferito all'emendamento 53.0.200 (testo 3) poc'anzi accantonato.
L'ordine del giorno G53.0.101 (già emendamento 53.0.17) è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Rossi, cosa intende fare?
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Non insisto per la votazione, signor Presidente.
PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G53.0.101 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 54.0.5 e 54.0.10 propongono un sistema di detraibilità per le adozioni internazionali, tematica condivisa dall'intera Commissione bicamerale sull'infanzia. Poiché in questa fase vi sono comunque problemi di copertura finanziaria, suggerisco ai presentatori di trasformarli in un ordine del giorno, impegnando il Governo ad affrontare la materia nel prosieguo della sessione di bilancio.
Su tutti gli altri emendamenti il parere è contrario.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime pareri conformi al relatore. In particolare, per quanto attiene ai temi dell'infanzia preannuncia la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che consenta di trattare non solo la questione oggetto dell'emendamento, ma anche le tematiche altrettanto importanti che sono state oggetto di deliberazione da parte della Commissione bicamerale sull'infanzia in modo da poter avviare a soluzione questi problemi nell'ambito della discussione della finanziaria nell'altro ramo del Parlamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.5.
CURSI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CURSI (AN). Signor Presidente, ritengo che questo emendamento sia particolarmente importante. Mi rivolgo soprattutto a coloro che in Commissione igiene e sanità hanno portato avanti battaglie non solo di forma, ma anche di sostanza, a qualche senatore e a qualche senatrice che giustamente, sui temi riguardanti i cosiddetti valori, si sono battuti come noi. L'emendamento per il quale chiedo di votare a favore mira a sopprimere dalla rubrica dell'articolo 54 le parole: «equiparazione al figlio biologico», che non capisco cosa significhino.
BORNACIN (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORNACIN (AN). Signor Presidente, come padre adottivo, desidero aggiungere la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 54.5, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'articolo 54.
CARRARA (FI). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
VALPIANA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALPIANA (RC-SE). Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole all'articolo 54 della legge finanziaria, colgo l'occasione per rimarcare alcuni concetti di cui abbiamo parlato durante l'illustrazione degli emendamenti.
Innanzitutto, credo sia estremamente importante l'equiparazione che si prevede, rispetto ai congedi di maternità e parentali, delle adozione e degli affidamenti alla nascita biologica. Si tratta di concetti che già nel 2001, in occasione del varo della legge sui congedi parentali, esprimemmo attraverso alcune proposte emendative che però non trovarono accoglimento. Oggi, fortunatamente, questo Governo sta portando a compimento l'opera già iniziata dai precedenti Governi di centro-sinistra sul riordino dell'intera normativa in materia di congedi parentali. Su questo dovrebbe riflettere chi, avendo governato nei precedenti cinque anni, nulla ha fatto da questo punto di vista, se non delle elemosine una tantum che non cambiano la condizione sociale dei soggetti.
Vorrei soffermarmi ancora su questo argomento, giacché penso che il mio Gruppo disponga ancora di un po' di tempo, per analizzare come, con questo articolo, si prevedano cinque mesi di congedo dopo l'ingresso in famiglia di un bambino adottivo, creando in tal modo una disparità con le donne al momento della nascita biologica in quanto, in questo ultimo caso, i mesi di congedo sono due prima del parto e tre dopo.
Credo allora che si debba riflettere e invito questo Governo a farlo esaminando le nostre proposte di legge e riesaminando i nostri emendamenti in materia che non sono stati dichiarati ammissibili. Penso anche alla risoluzione approvata all'unanimità in Commissione infanzia con la quale chiedevamo l'aumento del periodo di aspettativa dopo la nascita, per permettere alle donne e ai bambini di godere di un tempo congruo, dal momento che l'Organizzazione mondiale della sanità suggerisce l'allattamento almeno per sei mesi al fine di accudire bambini. Oggi ci troviamo di fronte al fatto che dopo i tre mesi di aspettativa lo stipendio viene decurtato al 30 per cento. Con gli stipendi odierni le donne non possono permettersi di stare a casa ad accudire i loro bambini nei mesi dopo il parto. In sostanza, siamo di fronte all'aberrazione che una donna che decide di mettere al mondo un figlio oggi paga il 70 per cento del proprio stipendio per poter restare a casa ad accudirlo.
È a tutti noto che l'Italia è un Paese il cui tasso di natalità è bassissimo. Siamo il Paese in Europa, a causa della precarietà del lavoro e dei salari, con il maggior numero di donne che mettono al mondo figli percentualmente dopo quarant'anni. Siamo un Paese con un basso tasso di lavoro femminile e siamo al sessantottesimo posto per presenza femminile nelle istituzioni.
Ritengo che questi dati, considerati nel loro insieme, diano conto di come nel Paese esista un problema di libertà femminile, anche rispetto alla maternità. Credo che davvero - e si invita il Governo a proseguire su questa strada, come ha già fatto e sta continuando a fare con la finanziaria al nostro esame - se non ci si vuole mettere sulla facile scorciatoia della colpevolizzazione delle donne che non fanno figli, bisogna assumere la nascita e la maternità come un bene sociale e quindi tutte le parti sociali, a partire dalle istituzioni, devono farsi carico di servizi e provvedimenti di carattere economico rispetto sia alla nascita sia alla maternità. Non si tratta, infatti, di spese sociali, ma di investimenti. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo e della senatrice Pisa).
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, ho testé ascoltato un intervento in favore delle donne, della maternità e quant'altro, però questo intervento viene proprio da chi ha votato contro l'emendamento 53.0.16 che prevedeva: «Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151 del 2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico delle lavoratrici». Bisogna mettersi d'accordo. Poc'anzi si è votato contro questo emendamento a favore delle donne, mentre ora si assiste ad uno sproloquio a favore delle stesse donne e della maternità. A mio avviso, la fortuna dello schieramento della sinistra è che in televisione i nostri rappresentanti non ricordano i loro voti sugli emendamenti.
Per quanto riguarda poi l'articolo 54, si sta per votare contro l'emendamento 54.0.12, presentato dai senatori Manzione e Bordon, sulla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali. Com'è possibile che questa maggioranza, quando era all'opposizione organizzava gli utenti dei treni pendolari a garanzia della qualità dei servizi, mentre oggi improvvisamente si cambia fronte? Vi richiamo alla logica e all'onestà politica.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei chiarire che l'articolo 54, dal momento che si stanno votando gli articoli secondo gli schieramenti politici di appartenenza, contiene un principio al quale siamo favorevoli, vale a dire quello relativo al diritto per i lavoratori dipendenti di usufruire del congedo parentale anche in caso di adozione.
Questa norma fa astrattamente parte di una politica di incentivo alla famiglia da noi condivisa. Anche se non si condivide la finanziaria e non si consente neanche per un momento di sostenere che essa favorisce la famiglia, si vorrebbe che tale norma fosse inserita all'interno di una grande politica a favore della famiglia che manca. Ci tengo a ribadire che siamo favorevoli a tali forme di congedo.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 54.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 54.0.5 in ordine del giorno?
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, l'emendamento in questione, che introduce una detrazione fiscale per le adozioni internazionali, è uno dei capisaldi dell'azione dell'UDC in favore della famiglia e della natalità.
Ora, vi è un problema di carattere finanziario, anche se, come ha detto il relatore, da parte della stessa Commissione bicamerale per l'infanzia si evidenzierebbe un orientamento favorevole. Se sul merito si è d'accordo, va dunque in ogni caso risolto un problema di carattere finanziario. Comprendiamo quest'esigenza, per cui trasformo l'emendamento 54.0.5 in un ordine del giorno che consegno alla Presidenza, confortato dal fatto che esso è sostenuto dalla presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, senatrice Serafini, e che avrà uno sviluppo interessante per la problematica che poniamo.
PRESIDENTE. L'emendamento 54.0.5 è dunque trasformato nell'ordine del giorno G54.0.100.
Domando al senatore Storace se accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 54.0.10 (testo 2) in un ordine del giorno.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, credo che i diritti non siano garantiti dagli ordini del giorno, ma dalle leggi che noi approviamo. In quest'Aula abbiamo ascoltato molti inviti a trasformare emendamenti in ordini del giorno: non è da oggi che questo succede, accade da molti anni, e puntualmente gli ordini del giorno restano inevasi.
Qui stiamo ponendo una questione di giustizia per coppie che subiscono una diversità di trattamento a seconda del bambino che adottano, se straniero oppure no. Questa è la sostanza della questione. Nel caso delle adozioni nazionali (chiamiamole così), i costi sono completamente a carico dell'amministrazione pubblica e giudiziaria. Per la genitorialità biologica i costi sono a carico del Servizio sanitario nazionale, prima, durante e dopo il parto. I genitori che adottano bambini stranieri, invece, devono sobbarcarsi il 50 per cento delle spese procedurali.
Con l'emendamento 54.0.10 (testo 2) chiediamo che questi genitori vengano trattati allo stesso modo delle altre famiglie. Ritengo che in questo contesto l'adozione internazionale verrebbe ad assumere il significato di intervento di emergenza a favore di minori orfani. Le cronache degli ultimi mesi ci hanno raccontato storie drammatiche, per le quali l'intera Nazione si è commossa di fronte a tragedie vere e proprie.
Affidare ad un ordine del giorno questi diritti vorrebbe dire negarli ancora una volta. Comprendo la fiducia manifestata dal senatore Ciccanti rispetto agli ordini del giorno, ma lo prego caldamente di riconsiderare la sua posizione perché noi abbiamo la necessità di garantire diritti alle persone. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).
PRESIDENTE. Visto che il senatore Ciccanti ha trasformato il suo emendamento in ordine del giorno, voteremo prima l'emendamento 54.0.10 (testo 2); se approvato, esso assorbirà l'ordine del giorno G54.0.100. Diversamente, residuerà l'ordine del giorno.
Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 54.0.10 (testo 2).
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54.0.10 (testo 2), presentato dal senatore Storace e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.0.100 non verrà posto ai voti.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione personale e non impegnativa per il Gruppo. Ritengo che il tema sia di grandissima rilevanza.
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, mi scusi, qual è il tema della sua dichiarazione?
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). L'ordine del giorno del senatore Ciccanti (accolto, tra l'altro, senza neanche la possibilità di vederlo; è una prassi poco usata in quest'Aula del Parlamento).
Il tema è di grandissima rilevanza e riguarda i costi sostenuti dalle famiglie per poter adottare bambini a livello internazionale. Ciò che si chiede è di intervenire attraverso detrazioni fiscali. A mio parere questa misura, che immediatamente può sembrare giusta, non affronta in realtà il problema strutturale, ossia che i costi per poter accedere alle adozioni internazionali sono decisi dalle associazioni più o meno accreditate. In questo modo non si affronta il problema strutturale perché, anche se si decide di garantire detrazioni fiscali, comunque c'è un'operazione che è sbagliata di fondo. Secondo me sarebbe opportuno procedere in altre direzioni, riformando complessivamente la materia.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.0.12.
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 54.0.12, che punta alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.
GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO (FI). Signor Presidente, noi voteremo convintamente questo emendamento.
Come è noto, stiamo parlando di servizi pubblici locali: trasporti, gas, luce e rifiuti. L'Italia è il fanalino di coda in Europa. Da tanti anni l'Unione Europea contesta, con l'avviamento di procedure di infrazione, il modo attraverso il quale sono gestiti ed organizzati i servizi pubblici locali.
Il Governo da quindici mesi sta faticosamente portando avanti una riforma senza successo. Il famoso disegno di legge Lanzillotta langue in Commissione affari costituzionali. Nel frattempo, incapaci di realizzare questa importante e strategica riforma, si è tuttavia approvata una norma che pubblicizza i servizi idrici, cioè che non consente ai privati, che pure vorrebbero farlo, di realizzare e gestire i servizi idrici, acquedotti, dighe e quant'altro.
Credo che i riformisti di questa maggioranza, se ancora ci sono, dovrebbero riflettere e votare questo emendamento del senatore Manzione, che altro non fa che introdurre norme chiare a tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.
SAPORITO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, intervengo per apporre la mia firma all'emendamento 54.0.12.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Presidente, il merito di questo emendamento è largamente condivisibile. Tuttavia, poiché - come ho già anticipato prima - il disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali è prossimo ad essere esaminato in Aula, invito il senatore Manzione a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, invito che ho già rivolto e che quindi reitero.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, si tratta di un emendamento che, come altri, va nella logica di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti. In detta logica si prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali siano tenuti ad applicare determinate disposizioni, fra le quali quella relativa alla Carta della qualità dei servizi. È inutile che aggiunga altro o illustri l'emendamento, che è molto chiaro, come del resto hanno già detto bene gli altri colleghi. Con un minimo di coraggio questo emendamento, anziché lasciarlo passare ancora una volta come ordine del giorno, può essere tranquillamente approvato dall'Aula; invito i colleghi a farlo.
L'emendamento prevede soltanto che ci sia una tutela effettiva degli utenti dei servizi pubblici locali, con la previsione che sia verificata periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio. Non si tratta di una norma dirompente, non introduce niente di particolare, ma anticipa una tutela che probabilmente, se riusciamo a introdurla prima dell'arrivo del provvedimento di riforma dei servizi pubblici locali in Aula, non creerà problemi ad alcuno.
Raccomando quindi l'emendamento per l'approvazione all'Aula, accettandone come sempre il responso.
FRUSCIO (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord condivide il contenuto dell'emendamento presentato dai senatori Manzione e Bordon e chiede quindi di poterlo sottoscrivere.
BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei rivolgere un invito ai colleghi.
Sui servizi pubblici locali la Commissione affari costituzionali ha lavorato per mesi; ha disposto un'indagine conoscitiva; ha ascoltato le varie opinioni; ha licenziato un testo dopo il lavoro di un Comitato ristretto. Il testo, che è già passato in Aula - il collega Sinisi ne ha già svolto la relazione - e che subito dopo la manovra finanziaria immagino sarà da essa esaminato, affronta in modo serio la questione opportunamente posta dal collega Manzione. Non possiamo lavorare per mesi in Commissione, approfondire un argomento nella Commissione di merito e poi vedere che in altra Commissione o in Aula viene presentato un emendamento, giusto o sbagliato che sia, al di fuori dell'approfondimento organico svolto.
Quindi, mi permetto di sollecitare i colleghi, per il rispetto del lavoro svolto dalla Commissione di merito, a non approvare l'emendamento perché sarà esaminato fra pochi giorni in Aula all'interno di un provvedimento organico.
CICCANTI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Il Gruppo dell'UDC, ovviamente, in materia di tutela dei consumatori è favorevolissimo, però, Presidente, le faccio notare - dato che è un rigoroso interprete del Regolamento - che l'emendamento 54.0.12 non c'entra proprio niente con la finanziaria e con i saldi di finanza pubblica. È un emendamento a contenuto ordinamentale e vorrei ricordare al presentatore, che ci aveva dato una lezione su un emendamento antirapina che ci era stato sottoposto e poi stralciato, che, considerato che questo emendamento non ha nessun riferimento ai saldi e che verrà presto incardinato un provvedimento sui servizi pubblici locali di prossima discussione in quest'Aula, non mi pare che si possa discutere in questa sede di una simile materia, bensì in sede di esame del provvedimento suddetto.
Quindi questo emendamento è inammissibile per materia e vorrei che la Presidenza fosse più rigorosa e più attenta in proposito.
FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, il presidente Bianco ha corretto un'affermazione sbagliata del senatore Grillo, perché il disegno di legge è già stato esitato dalla Commissione e come sanno tutti i Capigruppo è già pronto per l'Aula, anzi dovrebbe essere approvato - essendo un collegato alla finanziaria dell'anno scorso - entro il 31 dicembre di quest'anno.
L'emendamento 54.0.12 colma, lo voglio dire con molta chiarezza, un vuoto che c'è in quel disegno di legge, che non prevede nessuna forma di tutela per gli utenti dei servizi pubblici locali. Il merito è assolutamente fuori discussione. Anche io troverei più congruo che questa parte andasse ad arricchire il disegno di legge Lanzillotta, ma se l'Aula si determinasse a votarlo subito il voto del mio Gruppo sarà favorevole. (Applausi dai Gruppi Ulivo e SDSE).
PRESIDENTE. Colleghi, rispetto alle questioni che sono state proposte, ho la medesima difficoltà incontrata sull'emendamento precedentemente accantonato, cioè il 53.0.200, perché la tipologia è sostanzialmente identica rispetto alla sua oggettiva opportunità di essere all'interno di una legge finanziaria. Quindi, se tale emendamento è ancora sottoposto a giudizio rispetto alla sua ammissibilità, e trattando di materia ordinamentale anche l'emendamento 54.0.12, mi rimetto al giudizio del presidente Marini rispetto alla sua ammissibilità.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, mi scuso ma prendo la parola proprio su questo punto su cui lei adesso è intervenuto, per dire, molto modestamente, la mia opinione in proposito.
La legge n. 468 non afferma che nella legge finanziaria non possono essere inserite norme di carattere ordinamentale, bensì che possono esserlo purché esse abbiano il carattere di influenzare in maniera significativa il ritmo o la dimensione dello sviluppo. Quindi non è perfettamente vero quello che viene dato per assodato e che sento dire dai più nella discussione che stiamo svolgendo stamattina, cioè che qualsiasi norma meramente ordinamentale che nella sua lettera non incida sui saldi sia da considerare inammissibile. Provo a dire come mi sono orientato io in occasione della presentazione degli emendamenti in Commissione e naturalmente la Presidenza del Senato è liberissima, ci mancherebbe altro, di decidere in maniera del tutto opposta.
Per quanto riguarda la questione della cosiddetta azione collettiva, l'emendamento è stato presentato dal senatore Manzione anche in Commissione e in quella sede è stato approfonditamente discusso prima di assumere una decisione che ha poi obbligato il senatore Manzione a ripresentare il tema anche in Aula. Io, poiché di ammissibilità in quella sede si è discusso, ho fatto presente che l'azione collettiva, nei Paesi in cui essa è consentita e si determina come iniziativa normale nel rapporto tra utenti, consumatori e produttori di beni e di servizi (ampliamente intendendo la nozione di consumatori, utenti e produttori di beni e servizi), ha effetti economici di enorme rilievo.
Quella norma quindi può essere intesa come soluzione positiva, negativa, perfettibile. Ma sostenere che l'azione collettiva, una volta ammessa in un Paese che oggi non l'ammette, non ha un enorme rilievo economico è del tutto improprio, perché non c'è dubbio - questo è il mio parere - sul fatto che, se il Parlamento italiano approvasse una norma che consente un'azione collettiva nei confronti di produttori di beni e servizi che oggi non è consentita, il sistema economico ne verrebbe influenzato. A mio giudizio ne verrebbe influenzato positivamente; si può sostenere il contrario (infatti, i portatori di importanti interessi economici legittimi sostengono il contrario); ma una cosa è sicura: non si può sostenere che non abbia rilievo economico.
La norma al nostro esame adesso obiettivamente è diversa. Personalmente credo che anche per questa norma sia da considerarsi come di rilievo l'effetto economico che essa potenzialmente è in grado di produrre, poiché obbligherebbe società che erogano servizi diffusamente a tenere conto dei portatori di interessi organizzati e significativi. Tuttavia non c'è dubbio che una mera equiparazione tra la prima e la seconda norma in termini di ammissibilità sarebbe secondo me del tutto impropria. La mia opinione è che anche questa seconda sia ammissibile, ma che non c'è dubbio la prima abbia, in termini di rilievo economico del suo contenuto, un carattere del tutto diverso nel senso di più significativo.
Questo è quanto, a proposito di questi due testi, ha ispirato il mio comportamento al momento della dichiarazione di ammissibilità.
Resta fermo che naturalmente in questa sede tutto è possibile che si decida, anche a prescindere da quanto si è deciso in Commissione. Ma faccio notare che in Commissione almeno ci abbiamo pensato. Avremo deciso male, ma non è vero che non abbiamo fatto valutazioni abbastanza approfondite sul punto. Applausi della senatrice Negri).
RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO SPENA (RC-SE). Signor Presidente, sulla questione dell'ammissibilità concordo con quello che ora ha affermato con dovizia di motivazione il presidente Morando. Faccio tra l'altro notare che basta leggere la lettera f) dell'articolo 54-bis per capire quale sia il rilievo, anche economico, della norma stessa.
Per quanto riguarda il merito (già lo ricordava il presidente Bianco), il senatore Grillo commette un errore. Il disegno di legge cosiddetto Lanzillotta è stato già licenziato da molto tempo e dopo lunghissima discussione in Commissione affari costituzionali in un testo soddisfacente che ha trovato comunque un ampio accordo; e, tra l'altro, c'è una premessa di calendarizzazione per l'Aula, nel senso che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha già deciso che, subito dopo la finanziaria, sia il disegno di legge Lanzillotta sia il disegno di legge Bersani con priorità e precedenza arriveranno in Aula.
Questo emendamento è molto positivo, a mio avviso, noi siamo molto favorevoli ad esso. Corrisponde ad una iniziativa politica battente che per otto mesi abbiamo fatto in 1a Commissione affinché questi diritti fossero affermati. Riteniamo che quindi sia coerente con quel disegno di legge. Ci auguriamo che esso venga al più presto in Aula. Voteremo quindi l'emendamento 54.0.12 illustrato dal senatore Manzione.
Voglio solamente dire a qualche rappresentate di destra che mi sembra che in Commissione in verità ed anche in interviste (ad esempio, del presidente Casini) in vista dell'atteggiamento da tenere in Aula, larga parte dell'opposizione, al contrario di quanto strumentalmente faccia questa mattina, si era dichiarata molto in disaccordo con lo spirito che quell'emendamento riporta alla discussione. Quindi, è bene che ognuno - ricordo anche ai senatori che sono intervenuti - sia coerente con le posizioni assunte in Commissione e dopo otto mesi di iniziativa politica. Oggi è inutile essere strumentali soltanto per tentare di mettere sotto la maggioranza. Credo che la maggioranza abbia le carte in regole per votare tutta insieme questo emendamento.
Per tale ragione, chiedo al relatore di rimettersi perlomeno all'Aula, in modo che questa possa esprimere le proprie priorità programmatiche.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, come altri, ritenevo e ritengo che questa norma sarebbe stata meglio sistemata all'interno del disegno di legge sui servizi pubblici locali. Pur tuttavia, ho ascoltato gli interventi e quindi, trattandosi comunque di una norma positiva, mi rimetto all'Aula, modificando il parere precedentemente espresso.
MENARDI (AN). Domando di parlare per annuncio di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENARDI (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 54.0.12.
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, ripropongo formalmente anche in questa occasione una proposta di accantonamento. Mi sembra infatti, come lei ha opportunamente rilevato, che anche questa disposizione richieda una riflessione maggiore circa la sede in cui esaminarla e anche nel merito, date le condizioni obiettivamente limitate nelle quali essa viene trattata. Prego pertanto l'Aula di non negare l'accantonamento, poiché lo stesso è stato deciso per misure di portata anche molto inferiore a quella che ora stiamo esaminando con riferimento alla tutela degli utenti e dei consumatori (o alla loro supposta tutela).
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, il senatore Morando ha detto una cosa parzialmente vera, cioè che c'è una ricaduta economica. Non voglio citare Marx, che sosteneva che tutto ha una ricaduta economica, anche il nostro stato di salute e anche il nostro respiro (se vi fosse magari qualche senatore del Gruppo dei Verdi che ascolta) hanno una ricaduta terribile sul pianeta, perché produciamo CO2.
Vorrei ricordare al senatore Morando che in Commissione alcuni nostri emendamenti che avevano una valenza economica positiva, consentendo a determinate categorie di svolgere una quantità di lavoro maggiore e aumentando anche la produzione di gettito, comportavano una modifica del codice della strada e questo giustamente è stato interpretato come un paletto da non travalicare. Ora, se travalichiamo questo paletto, dovremo in qualche modo travalicare anche il limite delle modifiche al codice penale o al codice della strada, che hanno qualche ricaduta economica.
BRUTTI Paolo (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Paolo (SDSE). Signor Presidente, l'emendamento 54.0.12 è molto importante e il nostro Gruppo lo voterà, perché concerne una questione delicata, quella della Carta dei servizi, e migliora sensibilmente e precisa quanto disposto nel disegno di legge in discussione in 1a Commissione permanente (quindi è molto opportuno) e, in secondo luogo, perché individua una modalità di finanziamento del monitoraggio e di tutto ciò che è necessario a rendere la Carta dei servizi effettivamente cogente nei confronti dei gestori del servizio.
L'emendamento stabilisce infatti che le spese relative a queste forme di monitoraggio siano a carico del gestore del servizio in quantità fissate all'interno del contratto di servizio. In tal senso ha anche un'incidenza diretta sul sistema di finanziamento. Per questo trovo che non solo esso sia positivo, ma anche, come lei ha detto all'inizio, ammissibile in questa fase della discussione.
RONCHI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONCHI (Ulivo). Signor Presidente, chiedo al senatore Manzione e al senatore Bordon se sono disponibili ad accogliere una proposta di modifica, perché questo articolo aggiuntivo prevede alla lettera d) "un sistema di monitoraggio permanente (...) sotto la diretta responsabilità dell'ente locale", quindi un sistema di monitoraggio stabile e, ritengo, oneroso per ogni ente locale.
L'articolo 15 del disegno di legge al nostro esame, già approvato, riforma le Autorità d'ambito, perché esse moltiplicavano gli organismi con una pletora di consigli di amministrazioni e di organi, e ridefinisce l'ambito territoriale ottimale rimandandolo alle competenze delle Province, delle associazioni di Comuni e, in caso di ambiti ampi, delle Regioni. Un sistema di monitoraggio, a maggior ragione di questo tipo, è una tipica competenza di ambito territoriale ottimale.
Quindi, propongo di sostituire l'espressione «sotto la diretta responsabilità dell'ente locale» con l'altra «sotto la diretta responsabilità dell'ambito territoriale ottimale», rimandando alla Provincia o ad altre forme associative di cui all'articolo 15. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Ritengo che vi sia estremo buonsenso in quanto richiesto dal senatore Ronchi. Essendovi una richiesta formale di accantonamento dell'emendamento 54.0.12, avanzata dal senatore Sacconi, ora decideremo rispetto a questa.
Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la richiesta di accantonamento dell'emendamento 54.0.12, avanzata dal senatore Sacconi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 54.0.12, chiedo al Governo se intende parimenti rimettersi all'Aula.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, volevo in premessa dire che non vi sono particolari contrarietà al contenuto di questo emendamento. Allo stesso tempo, si condividono pienamente le osservazioni fatte dal presidente Bianco, cioè l'auspicio che, attraverso un ordine del giorno, si possa inserire questa particolare norma specifica nell'ambito molto più ampio del disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali ora all'esame del Parlamento. Le stesse osservazioni del senatore Ronchi dimostrano come sia possibile migliorare il testo dell'articolo aggiuntivo e inserirlo nel disegno di legge.
Fatte queste doverose premesse, il Governo si rimette all'Aula.
GRILLO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO (FI). Signor Presidente, do una risposta brevissima alla senatrice Finocchiaro. In precedenza ho fatto un'affermazione errata rispetto alla forma; nella sostanza, il disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali non è ancora arrivato in Aula. Nel frattempo, e insisto, dieci giorni fa il provvedimento collegato ha stabilito, con il nostro voto contrario, che i servizi pubblici idrici dovessero essere considerati pubblicizzati. Questo non è scritto nel disegno di legge Lanzillotta ma lo abbiamo detto noi, su iniziativa del Gruppo di Rifondazione Comunista.
Sul merito dell'emendamento 54.0.12, oltre a ribadire il voto favorevole di Forza Italia, chiedo al senatore Manzione se è d'accordo per una sua integrazione.
PRESIDENTE. Colleghi, non costringetemi ad un accantonamento d'ufficio di questo emendamento. Non è possibile costruire a pezzi il testo di un emendamento in Aula.
GRILLO (FI). Signor Presidente, la mia richiesta è semplicissima. La lettera a) del comma 1 parla di associazioni di tutela dei consumatori e di associazioni degli imprenditori; le lettere successive, invece, citano solo le associazioni dei consumatori. Più correttamente, anche le associazioni degli imprenditori dovrebbero essere sempre citate.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Manzione se accetta le proposte di modifica avanzate al testo dell'emendamento 54.0.12.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, concordo con la richiesta del senatore Ronchi per la modifica della lettera d).
Per quanto riguarda invece la richiesta del senatore Grillo, ritengo che sia ultronea, nel senso che la previsione che c'è nel primo comma poi non inquina direttamente tutte le altre previsioni, quindi mi dispiace di non poter accettare.
LEGNINI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, rispetto all'osservazione del senatore Ronchi devo rilevare che gli ambiti territoriali ottimali, con questa legge, li abbiamo soppressi, anche se poi bisognerà vedere l'esito di questa norma; ma non eliminerei dal testo l'ente locale, che rimane comunque il soggetto che sovrintende, in alcuni casi anche in via esclusiva. Sostituirei la formulazione del senatore Ronchi con la seguente: «dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale», perché ci sono Comuni che non hanno conferito il servizio e ci sono servizi per i quali non vige il sistema degli ambiti ottimali e così via. Deve essere necessariamente così.
PRESIDENTE. Un doppio binario.
MORANDO (Ulivo). Ma certo, perché ci sono Comuni che lo fanno per conto proprio.
PRESIDENTE. Se l'ente locale è in grado di farlo lo fa, diversamente sceglie un ambito ottimale.
RONCHI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONCHI (Ulivo). Signor Presidente, rimandavo all'articolo 15, alle forme associate degli enti locali, perché insisto che un sistema di monitoraggio frammentato in un singolo Comune è un costo eccessivo ed ha un'efficacia molto ridotta. L'ambito territoriale rimandava o alla Provincia o alle forme associate dei Comuni.
PRESIDENTE. Tuttavia, se si tratta del Comune di Milano o di Roma è una cosa, se si tratta di un Comune di 80 abitanti è un'altra, e quindi a seconda del caso si interpreterà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, il mio Gruppo ha ancora a disposizione del tempo?
PRESIDENTE. Sì.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Credo allora di poter parlare quanto ritengo, comunque sarò molto rapido. Volevo esprimere il nostro voto contrario su questo emendamento, perché il testo contraddice il titolo. Il titolo recita: «Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali», mentre il testo tutela le associazioni dei consumatori pubblici locali; le due cose spesso non coincidono e spesso non coincidono affatto.
La realtà, quale si è determinata nel nostro Paese, delle associazioni dei consumatori, è che non si tratti di vere associazioni di consumatori, quanto di lobby o di associazioni di piccolo cabotaggio che apparentemente raccolgono le adesioni dei consumatori previste dalla legge, ma in realtà attraverso alcuni escamotage, alcune funzioni, hanno trovato legittimazione ad agire in sedi dove fanno spesso i loro interessi in forma contraria a tutte le associazioni dei consumatori. Un caso di specie particolare è nell'organismo di conciliazione tra utenti e azienda che esisteva in SIP prima e in TELECOM poi: tutti i misfatti sono stati in qualche modo composti in quella camera di conciliazione e i consumatori, quelli veri, ne sono sempre usciti scornati, mentre le loro presunte associazioni ne sono via via uscite arricchite.
La formulazione di questo emendamento porta a queste distorsioni e per questo noi voteremo contro.
(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'emendamento 54.0.12 (testo 2), dai senatori Martinat, Menardi e De Angelis).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 54.0.12 (testo 2), presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 54-bis.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 55, sul quale cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 55.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. C'è una sintonia totale fra relatore e Governo!
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55.1, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 55.2 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.3.
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 55.3 e altrettanto avrei voluto fare sull'emendamento 55.2, che puntava a costituire un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne, nonché un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per un piano contro l'uso di droghe e alcol tra i giovani. Non riesco a capire perché per una modesta spesa... (Commenti dal Gruppo Ulivo). Posso parlare o no?
PRESIDENTE. Senatore Novi, concluda.
NOVI (FI). Del resto, se la finanziaria non passa, questo non dipenderà certo dal mio intervento di due minuti. Sono altri i motivi. Può darsi che in questo modo qualcuno si vergognerà di votare questa finanziaria.
Dicevo che in quest'Aula le donne del centro-sinistra pongono spesso la questione femminile, quella della violenza contro le donne e così via.
PRESIDENTE. Concluda, senatore Novi.
NOVI (FI). Non capisco quindi come facciano a votare contro l'emendamento in esame.
BONFRISCO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI). Presidente, avendo sottoscritto insieme ai senatori Malan e Stracquadanio l'emendamento 55.3, vorrei intervenire rapidamente per spiegarne le motivazioni.
PRESIDENTE. Non si faccia precedere dal senatore Novi, che invece è estremamente rapido.
BONFRISCO (FI). Mi scuso per il misunderstanding all'interno del nostro Gruppo.
Noi intendiamo richiamare l'attenzione su un semplice dato. Siamo a pochi giorni dall'efferata violenza e dall'omicidio ai danni della cara signora Reggiani. Non abbiamo il tempo, in questo momento, di esprimere le tante valutazioni che con molti colleghi e, soprattutto, colleghe potremmo condividere. Desideriamo però porre l'accento su un dato emergenziale, chiedendo che i benefici concessi in virtù della legge Gozzini a chi si è macchiato di reati che vanno dalle lesioni personali guaribili in più di 20 giorni fino alla riduzione in schiavitù, alla violenza sessuale, al turismo sessuale e alla pedofilia vengano sospesi.
Questi reati stanno assumendo all'interno della nostra società dimensioni sempre più drammatiche ed è per questo che chiedo un voto di assoluta coscienza della libertà e della responsabilità che abbiamo di affrontare le emergenze. (Applausi dal Gruppo FI).
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Innanzitutto, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 55.3.
Inoltre, desidero spiegare ulteriormente il motivo per cui chiediamo all'Aula un voto favorevole su questa proposta di modifica. Questo emendamento va a sostituire l'articolo 55 del disegno di legge finanziaria, che prevede un generico piano da 20 milioni di euro contro la violenza alle donne. È la classica operazione della quale non si sente il bisogno, se non per sprecare un po' di denaro pubblico. Un generico piano di 20 milioni di euro si traduce in una generica campagna pubblicitaria da 20 milioni, genericamente concessa a generici amici.
Abbiamo ritenuto molto più serio proporre che, con riferimento a specifici reati che fanno parte di quell'universo di violenze che colpiscono prevalentemente o esclusivamente le donne, ci sia una riduzione di benefici previsti per chi si è reso responsabile di tali reati e, al tempo stesso, venga stanziata una somma per chiarire a tutti che lo Stato italiano, di fronte a questi reati, ha alzato il suo livello di guardia e di punizione. Ci sembra un ragionevole modo di affrontare non un'emergenza, ma un problema grave, e che sia molto più serio che tassare gli italiani per far spendere loro inutilmente 20 milioni di euro.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stracquadanio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 55.3, presentato dal senatore Malan e da altri senatori
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 55.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto.
Francamente non capisco questo articolo. Suggerirei al relatore e al Governo di modificare il titolo, prevedendo la violenza verso le donne ma anche verso i minori. Scusate, perché i minori no? Perché solo le donne, colleghi? Per quale motivo? Stiamo votando l'articolo, ma credo che la violenza sui minori, dal punto di vista etico, sia altrettanto, se non più grave, della violenza sulle donne. Perché, tra due minori, tutelare solo la violenza perpetrata ai danni di una ragazza e non quella ai danni di un minore? Francamente mi sfugge la ratio di questo titolo, che mi sembra discriminatorio. Pertanto, vi inviterei davvero ad aggiungere anche questa dizione: credo che nulla osti a farlo.
Poi, di che piano si tratta: pubblicitario, di moral suasion? 20 milioni di euro servono al ministro Mastella per fare un po' di carceri in cui mettere, magari, coloro che fanno violenza alle donne e ai minori. Credo che il piano si possa fare in cinque minuti. Questi soldi vanno al Ministero della giustizia, in modo che possa fare quelle celle, dove chi fa violenza alle donne e ai minori possa restare magari un po' più a lungo di quanto avvenga oggi. (Applausi dal Gruppo LNP).
CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, voglio dichiarare il mio voto contrario a questo articolo, per due ragioni. La prima rientra fra gli argomenti che ha appena impiegato il presidente Castelli: questo articolo determina un'autentica discriminazione delle donne rispetto agli uomini, perché si riferisce ad un problema specifico, che è quello della violenza; altra cosa sarebbe quella del sostegno, per esempio, dell'imprenditoria femminile o di quant'altro. La seconda è che appare un ritorno al passato: oggi viene riproposto un fondo già previsto nella scorsa finanziaria, che non sopravvisse alle successive variazioni di bilancio.
In realtà si tratta, pertanto, di 20 milioni che il Governo vuole riservare a sé come tesoretto dei tesoretti, per poterlo impiegare nel corso dell'anno successivo come crede. Non posso condividere un tale proposito, dunque voterò contro. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 55.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Senatore Rotondi, chi c'è alla sua destra? Se non c'è nessuno, la prego di togliere la scheda dal rilevatore, così procediamo al voto.
Il Senato approva.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 55, che invito i presentatori ad illustrare.
BORNACIN (AN). Signor Presidente, gli emendamenti dal 55.0.2 al 55.0.14 propongono modifiche alla legge 3 agosto (sottolineo la data, un giorno dopo la strage di Bologna) 2004, n. 206, che porta la mia firma e quella di tanti altri colleghi del centro-destra e del centro-sinistra, approvata all'unanimità nella scorsa legislatura, che dà provvidenze alle vittime del terrorismo e ai familiari delle vittime del terrorismo. Tale normativa è rimasta sostanzialmente inapplicata - vuoi per cattiva volontà, vuoi per burocrati che non comprendono o forse non vogliono comprendere - sostanzialmente inapplicata per due anni.
Sottolineo che si tratta di una legge che è stata portata avanti, perseguita e voluta da tutto il Parlamento, ma non riesce a funzionare, danneggiando persone come le vittime del terrorismo e i familiari delle vittime del terrorismo, che hanno pagato negli anni di piombo solo per essere nella mente dei terroristi dei simboli dello Stato.
Chiedo di approvare questi emendamenti per fare in modo che una legge approvata all'unanimità dal Parlamento funzioni e i familiari delle vittime del terrorismo e le vittime del terrorismo sopravvissute abbiano provvidenze che lo Stato deve loro per quello che hanno subito. Proprio in questi giorni è uscito un libro in cui si afferma che le vittime del terrorismo non sono stata soltanto coloro che sono morti, che sono caduti sotto il piombo dei terroristi, ma anche coloro che sono sopravvissuti, le loro famiglie, i loro figli, che hanno pagato dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista economico. Chiedo quindi all'Aula di approvare questi emendamenti per un atto di giustizia nei confronti delle vittime e dei familiari delle vittime del terrorismo. (Applausi dal Gruppo AN).
ROSSA (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSA (Ulivo). Signor Presidente, gli emendamenti presentati e illustrati dal senatore Bornacin riguardano aspetti attuativi e migliorativi della legge n. 206 del 2004, che ha istituito benefici economici, pensionistici, previdenziali e sanitari per le vittime del terrorismo e delle stragi, che con norme contenute nel decreto fiscale sono stati allargati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata. Tali emendamenti sono gli stessi che avevo sottoposto all'esame della Commissione bilancio e che per rispetto all'accordo di maggioranza non ho ripresentato in Aula.
Vorrei far presente che a tutt'oggi, nonostante le recenti circolari emesse dagli enti INPS ed INPDAP, permangono carenze ed omissioni sui punti pensionistici e previdenziali tali da rendere inattuata la legge n. 206 e richiedendo un ulteriore intervento legislativo. Credo opportuno ricordare che si tratta di benefici che giungono a distanza di trent'anni (quarant'anni con Piazza Fontana) dai tragici fatti di un periodo storico che è nella memoria di tutti.
Ritengo necessaria da parte del Governo un'attenzione sulle problematiche ancora aperte e irrisolte e sulla soluzione delle quali la stessa Presidenza del Consiglio si era espressa dando ampie rassicurazioni alle associazioni delle vittime.
Ringrazio il senatore Bornacin per la sensibilità sull'argomento, essendo stato anche l'estensore della legge n. 206 insieme all'onorevole Bielli; tuttavia lo invito a ritirare questi emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno, che sarei disponibile a sottoscrivere.
Al Governo chiedo di valutare opportunità e modalità di intervento all'interno dell'iter della finanziaria 2008 o di altro disegno di legge collegato, al fine di rispettare gli impegni assunti con le associazioni delle vittime e di dare soluzione ai problemi che da troppo tempo sono all'attenzione del Parlamento. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Senatore Bornacin, intende mantenere gli emendamenti a sua firma?
BORNACIN (AN). Signor Presidente, ho predisposto un ordine del giorno, il cui testo ho testé consegnato al relatore. Al Governo dico che sono disponibile, in un atto di estrema buona volontà, soprattutto perché stiamo parlando di un argomento serio che ci accomuna tutti, a ritirare i miei emendamenti, a condizione che il Governo accolga senza modifiche l'ordine del giorno che il sottoscritto e la collega Rossa abbiamo concordato parola per parola con le associazioni delle famiglie vittime del terrorismo. Chiedo al Governo di compiere un atto di buona volontà e di accogliere l'ordine del giorno così come è stato formulato senza modificarne una virgola, perché diversamente intendo mantenere gli emendamenti. Mi sembra una richiesta ragionevole.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, sottoscrivo parola per parola quanto affermato dai senatori Rossa e Bornacin e pertanto invito il collega Bornacin a ritirare i propri emendamenti, dichiarando fin da ora il parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno (il cui testo è impegnativo) che è stato predisposto.
Quanto agli emendamenti 55.0.16 e 55.0.22, il parere è contrario.
MASTELLA, ministro della giustizia. Condivido questa impostazione e accolgo l'ordine del giorno.
PISANU (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISANU (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno dei colleghi Bornacin e Rossa, sottolineando un solo aspetto: in questo Paese da anni si discute su quando e come chiudere il capitolo tragico dei cosiddetti anni di piombo. Credo che il modo migliore per iniziare a chiudere quel periodo sia quello di intervenire dal lato della difesa delle vittime. (Applausi dai Gruppi FI, AN, LNP e Ulivo).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pisanu. Non lo posso fare come Presidente, ma se fossi stato nell'emiciclo l'avrei applaudita anch'io.
Gli emendamenti del senatore Bornacin (dal 55.0.2 al 55.0.14) sono pertanto ritirati. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G55.0.100 non verrà posto ai voti.
VITALI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (Ulivo). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno, condividendo pienamente l'intervento svolto dalla senatrice Rossa.
PRESIDENTE. Credo che saranno diversi i senatori che vorranno aggiungere la firma e pertanto sono tutti autorizzati a presentare richiesta scritta alla Presidenza.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55.0.16, presentato dal senatore Ciccanti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'ordine del giorno G55.0.100, dai senatori Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Angius, Montalbano, Barbieri, Silvestri, Micheloni e Selva).
Metto ai voti l'emendamento 55.0.22, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 55-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti presentati.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55-bis.800, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti l'emendamento 55-bis.801, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 55-bis.1, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 55-bis.
CURSI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CURSI (AN). Signor Presidente, sull'articolo 55-bis, riguardante il fondo per le non autosufficienze, dichiaro il voto contrario.
A tal proposito ricordo all'Aula che in uno studio svolto alla Camera nella scorsa legislatura dall'ex Gruppo DS il fondo per le non autosufficienze fu valutato trai 4.000 e i 5.000 miliardi. Mi sembra che inserire oggi per il 2008 100 milioni di euro in più - pensate che cifra - che aggiunti a quelli dello scorso anno diventano 300 milioni di euro e 400 per il 2009, sia un'offesa per chi ha svolto un lavoro del genere, per chi segue tali problematiche e per coloro che in Commissione sanità - lo ripeto ai colleghi Binetti, Baio e al presidente Marino - si erano stracciati le vesti per difendere l'esigenza che il Governo prevedesse stanziamenti maggiori.
Perquesti motivi preannuncio un voto contrario sull'articolo 55.
CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC preannuncia un voto contrario sull'articolo 55-bis che, così com'è formulato, rappresenta una sorta di mancia in quanto le complessità che attengono ai problemi relativi alle non autosufficienze sono sia di carattere ordinamentale che economico-finanziario.
Chiunque tiene in casa - e sono moltissime le famiglie - persone non autosufficienti è costretto ad istituzionalizzarle e quindi a ricoverarle in istituti pubblici o privati, a seconda delle proprie possibilità economiche e dell'offerta presente nel settore, oppure a mantenerle in casa con enormi ripercussioni in termini di stile di vita ed economici.
Ora, questa norma, oltre ad essere molto al di sotto delle necessità, come ha ricordato il collega Cursi, non prevede un'articolazione normativa che consenta il coinvolgimento degli enti locali. La materia dell'assistenza rientra tra le competenze delle Regioni e deve essere, anche in base agli accordi assunti tra lo Stato e le varie autonomie, in qualche modo coordinata con una serie di iniziative degli enti locali.Diversamente, è una norma manifesto alla quale non ci si può associare perché offende innanzitutto i destinatari di questi benefìci.
VALPIANA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALPIANA (RC-SE). Signor Presidente, voterò a favore di questo articolo 55-bis. Vorrei ricordare che la questione dei non autosufficienti, similmente a quella ricordata ieri in riferimento alle persone danneggiate da trasfusioni, non nasce oggi e con questo Governo. Sono questioni che risalgono molto indietro nel tempo. Io siedo in Parlamento dal 1994 ed è a partire da allora che con la Commissione affari sociali della Camera si è cercato di predisporre una legge - di cui lei era il Presidente - sulla non autosufficienza.
Il Governo Berlusconi nei cinque anni precedenti su questi temi non ha fatto quanto ora invece rivendica dalla nostra parte politica, sostenendo che non si sta facendo abbastanza.
Bene, osservo che la legge sulla non autosufficienza è attualmente in discussione presso la Camera e che, una volta approvata, sarà esaminata dal Senato che potrà valutare eventuali correzioni. Almeno si inizia con un fondo che, pur non essendo considerato sufficiente da tutti, rappresenta l'inizio di un qualcosa che i precedenti Governi non hanno mai iniziato. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo).
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 55-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo agli articoli successivi.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 55-ter.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 56.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 57.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 57, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 57.0.1, presentato dal senatore Rossi Fernando.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 57.0.4.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GREGORIO (Misto-Inm). Intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 57.0.4, che può sanare alcune situazioni che riguardano soggetti lavoratori che ricoprono funzioni pubbliche elettive.
Stiamo parlando di consiglieri comunali, provinciali, regionali, assessori, sindaci e perfino eletti al Parlamento, oppure di soggetti che ricoprono cariche direttive sindacali previste per legge, che si collocano in aspettativa non retribuita ai sensi della legge n. 816 del 1985. Costoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dovrebbero presentare agli enti di previdenza, entro il settembre di ciascun anno, un'istanza di accredito dei contributi figurativi per l'anno precedente.
Esistono molti casi, moltissimi casi bipartisan - non si tratta di un emendamento di parte - in cui questi soggetti, collocati in aspettativa non retribuita, esercitando le funzioni pubbliche elettive, non essendo a conoscenza della modalità per cui ogni anno occorre fare istanza per l'accreditamento dei contributi figurativi dovuti ai soli fini pensionistici, non hanno presentato l'istanza nei termini.
Questo emendamento permette, per gli anni passati, di riaprire il termine di presentazione dell'istanza affinché quei soggetti possano avere accreditati i contributi figurativi dovuti. Faccio presente che la stessa disposizione è stata approvata dal Parlamento nella legge 30 dicembre 2004, n 311 (legge finanziaria 2005), all'articolo 1, comma 239.
Auspico un voto bipartisan dell'Aula e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 57.0.4.
Al riguardo ricordo che l'INPS, per quanto riguarda i trattamenti di fine rapporto, sta accusando dei ritardi nella corresponsione delle somme relative a questo trattamento, che pongono in gravissima difficoltà quanti hanno raggiunto l'età pensionabile.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore De Gregorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 57.0.4, presentato dai senatori De Gregorio e Novi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Quanto all'ordine del giorno G58.0.100, suggerisco al Governo di accoglierlo come raccomandazione.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 58.4, presentato dal senatore Ciccanti.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 58.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
L'emendamento 58.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G58.0.100, che il Governo ha accolto come raccomandazione.
Senatore Rossi, è d'accordo?
ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, non va bene la raccomandazione.
PRESIDENTE. Il presentatore, comunque, non insiste; pertanto l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 58.0.5, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 59, sul quale è stato presentato un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 59.0.3, mentre mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G59.300, che potrebbe essere accolto come raccomandazione.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G59.300 (già emendamento 59.3) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 59.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 59.0.3, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Il parere è contrario sull'emendamento 60.1.
L'emendamento 60.0.1 affronta un tema molto rilevante. Vi è una norma nella finanziaria dell'anno scorso che consentiva la riduzione dei premi INAIL per gli artigiani e le piccole imprese in presenza di una misurazione, da parte dell'INAIL stessa, di una eccedenza di contribuzione rispetto all'erogazione delle prestazioni. Tale norma non è stata attuata in quanto l'INAIL ancora non effettua detta operazione. A mio modo di vedere, ma si tratta dell'opinione di tutta la maggioranza, questa attività dovrà essere espletata al più presto. La copertura finanziaria della norma dell'anno scorso era subordinata all'accertamento in questione, mentre la copertura finanziaria dell'emendamento ora in esame, che riproduce quella norma migliorandola, è effettiva e va in tabella A. È l'unico motivo questo, per ragioni evidenti di sostenibilità finanziaria, per il quale non è possibile accogliere l'emendamento. Invito, quindi, i colleghi Angius e Montalbano a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, che penso il Governo non avrà alcuna difficoltà ad accogliere. Il problema è serio.
Il parere è infine contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Senatore Montalbano, accoglie la richiesta del relatore?
MONTALBANO (Misto-CS). Presidente, non ho alcuna difficoltà a cogliere il senso delle argomentazioni che stanno alla base dell'intervento del relatore. Mi sembrano inoppugnabili, in quanto si riconosce la validità politica dell'emendamento 60.0.1, da noi presentato.
I senatori della Costituente socialista hanno voluto richiamare l'attenzione, nel corso della discussione della finanziaria, su alcuni emendamenti che puntavano a mettere in evidenza le problematiche inerenti la piccola impresa e soprattutto l'artigianato. La legge finanziaria del 2007 aveva previsto, con riferimento alla gestione dell'artigianato, la riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro all'INAIL.
L'emendamento che proponevamo, che siamo disponibili - lo dichiaro subito al relatore - a trasformare in ordine del giorno proprio per la ragione finale richiamata dal relatore alla nostra attenzione, si proponeva - e lo fa ora l'ordine del giorno - di modificare tale norma in ragione del seguente fatto. Il meccanismo individuato l'anno scorso per la determinazione dell'avanzo di gestione dell'INAIL, in base al quale procedere alla riduzione dei premi della gestione all'artigianato, è talmente complesso da essere di fatto inappellabile. Quindi, le modalità a cui faremo riferimento nell'ordine del giorno, e che sono previste dalla stessa legge finanziaria del 2007, fanno riferimento ad un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
La riduzione prevista si rende tanto più necessaria in considerazione dell'ottimo andamento dell'anno 2006 della gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL, nonché degli evidenti positivi risultati dell'impegno delle imprese artigiane per garantire la sicurezza sul lavoro, del quale fanno fede la costante pressione della dinamica infortunistica.
Noi quindi non abbiamo difficoltà a trasformare in ordine del giorno il nostro emendamento e pensiamo che l'Aula debba poterlo approvare.
PRESIDENTE. Senatore Castelli (mi rivolgo anche al relatore), gli emendamenti 60.0.2 e 60.0.4, tranne che per le coperture, sono identici.
LEGNINI, relatore. Avevo chiesto la parola proprio su questo, per invitare anche i colleghi Maninetti e Polledri ad aderire a questo ordine del giorno, ritirando i propri emendamenti.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non solo non aderiamo all'ordine del giorno, ma se possibile facciamo nostro anche l'emendamento dei senatori Angius e Montalbano. Se mi consente illustro ora le motivazioni, altrimenti lo faremo in sede di voto.
PRESIDENTE. Lo faccia subito, senatore Castelli, ma devo chiarire che il senatore Montalbano non ha rinunciato al suo emendamento: lo ha trasformato in un ordine del giorno. Essendo però il testo identico, se dovessero essere bocciati gli emendamenti 60.0.2 e 60.0.4 ci sarebbero da approfondire le eventuali preclusioni.
MORANDO (Ulivo). Quali preclusioni?
CASTELLI (LNP). Colleghi, io vorrei farvi notare una questione: giustamente l'INAIL è stata costituita per venire incontro a quei lavoratori che hanno subìto degli infortuni e le aziende pagano fior di premi per questo e hanno sempre pagato in tutti questi anni.
Nel 1994 è stato varato il decreto legislativo n. 626 che ha portato una grandissima innovazione nel campo della lotta agli infortuni nelle nostre aziende, causando tra l'altro oneri molto elevati sia in termini organizzativi e finanziari che di organizzazione del lavoro. Gli infortuni diminuiscono continuamente, sia quelli mortali che quelli non mortali e quindi la nuova legge e la nuova organizzazione del lavoro sono state veramente efficaci. In compenso i premi INAIL non sono mai diminuiti, al punto che oggi l'INAIL ha un avanzo di gestione, udite udite, di 2 miliardi e 500.000 euro in termini di competenza.
Quindi, a mio parere, non c'è bisogno di alcuna copertura se vogliamo diminuire i premi, perché le coperture previste sono dell'ordine di 300 milioni che l'INAIL può assorbire tranquillamente perché ha accumulato, ripeto, in termini di competenza oltre 2 miliardi e 500.000 euro di premi che sono stati versati dalle aziende; sono soldi delle aziende che queste ultime non riavranno più indietro.
Sarebbe un segnale veramente notevole nei confronti delle piccole e medie aziende; poi se volete fare soltanto delle battaglie di bandiera, per carità, non c'è nessun problema, tanto è per questo che al Nord non votano per la sinistra, perché capiscono perfettamente quanto avete a cuore questi problemi, cioè meno che zero. Però, ripeto, l'INAIL oggi grava in questi termini sul bilancio delle aziende, soprattutto le piccole e medie. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
BONADONNA (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONADONNA (RC-SE). Per economia di tempo, dico subito che ho apprezzato le valutazioni svolte dal relatore Legnini sull'emendamento 60.0.1. Tra l'altro, in Commissione ce n'era uno identico a firma mia, quindi accolgo la proposta che è stata avanzata e chiedo anche al senatore Montalbano di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.
MANINETTI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANINETTI (UDC). Signor Presidente, noi manteniamo l'emendamento 60.0.2, e credo di poterlo dire a nome del mio Gruppo e di tutti altri firmatari. Non ho altro da aggiungere a quello che ha già detto il senatore Castelli. Credo che, di fatto, qui non occorra neanche copertura perché gli utili fatti dall'INAIL sui mancati infortuni sono sufficienti per coprire anche questa riduzione di tassi che è necessaria nei confronti di un costo del lavoro che sempre di più vessa le imprese italiane, soprattutto quelle piccole e medie.
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 60.0.2 e 60.0.4.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Una prima richiesta al senatore Montalbano: sono d'accordo sulla trasformazione dell'emendamento 60.0.1 in ordine del giorno. Io avrei votato contro e così spiego il mio voto contrario sugli altri due emendamenti. Non ho niente in contrario alla possibilità di ridurre le tariffe INAIL per le piccole e medie imprese, come in generale, a parte che l'affermazione del senatore Castelli non risponde a verità.
CASTELLI (LNP). Te lo dimostro quando vuoi!
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Fammi finire! Gli infortuni sul lavoro non sono diminuiti nella piccola e media impresa, dove mantengono un tasso molto elevato; semmai sono diminuiti nella grande. Ma questo non è un problema. Sarei anche d'accordo nel votare a favore ma il problema è che, quantomeno, per essere accettabili - e questo ho chiesto al senatore Montalbano - va prima verificata la corretta applicazione del decreto legislativo n. 626; mi pare inaccettabile un principio che preveda la riduzione delle tariffe anche per coloro che non rispettano l'applicazione delle norme sulla sicurezza. Questa è la motivazione per cui annuncio il mio voto contrario agli emendamenti.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 60 altri emendamenti oltre quello soppressivo 60.1, presentato dal senatore Augello, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il mantenimento dell'articolo stesso.
È approvato.
L'emendamento 60.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G60.0.1. Essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 60.0.2.
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Vorrei ricordare che già in occasione della discussione sulla legge della sicurezza criticammo la proposta dell'abbassamento dei premi INAIL perché il 92 per cento degli infortuni mortali e gravi accade nelle piccole imprese. E noi parliamo non di una riduzione dei premi per quelle aziende che mettono in atto delle politiche di prevenzione (il che avrebbe un senso), ma di una riduzione a pioggia per tutte.
Vorrei ricordare che oggi la Commissione sul fenomeno sugli infortuni sul lavoro terrà una audizione rilevante: un lavoratore è morto cadendo da un'impalcatura e l'azienda è stata condannata a 500.000 euro di indennizzo, che non dovrà mai, perché, il titolare risulta nulla-tenente pur appartenendo ad una delle famiglie della borghesia imprenditoriale perugina più note e più ricche. Quindi bisogna stare attenti. Dovremmo intervenire sull'INAIL perché le tabelle sono ferme a decenni fa e non contemplano malattie che le nuove tecnologie ed i nuovi processi invece inducono; l'INAIL così resiste a cause seriali, come appunto quelle sull'amianto, negando il diritto dei lavoratori.
Non credo che si possa accedere ad una riduzione dei premi di questo tipo, proprio per la discussione ed il largo coinvolgimento di questa Assemblea sulle questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, si tratta di questioni che bisognerebbe conoscere a fondo. Vorrei ricordare, prima a me stesso e poi a colleghi, che qui stiamo parlando delle tariffe base. Va da sé che nelle aziende dove ci sono infortuni le tariffe aumentano. Il problema attuale è che pagano tariffe altissime anche le aziende ad incidenti zero. Esistono aziende ad incidenti zero, pensiamo a tutte le aziende meccaniche che nonostante oggi registrino pochissimi incidenti pagano tariffe base altissime. È ovvio che se ci sono incidenti le tariffe si alzano; il meccanismo dei premi INAIL è tale per cui quando si verifica un incidente la tariffa si alza; purtroppo, non si abbassa mai quando invece gli incidenti non si verificano. È questa l'ingiustizia, che poi porta anche le aziende a non essere incentivate a limitare gli incidenti. È possibile che sia una cosa così difficile da capire? (Applausi dal Gruppo LNP).
MANINETTI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANINETTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maninetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
BALDASSARRI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di AN, anche perché l'emendamento 60.0.2 è da noi sottoscritto.
Vorrei anche informare l'Aula che non si tratta certo di discutere degli incidenti o delle percentuali, visto che il 95 per cento delle imprese italiane sono piccole e medie, ma si tratta di discutere delsurplus e dell'avanzo dell'INAIL, in particolare se indirizzarlo alla riduzione dei premi alle imprese (come diceva il collega Castelli, chi ha incidenti paga comunque di più, quindi è sola disinformazione quella che viene fatta in Aula), oppure se lasciarlo dentro l'INAIL per investimenti immobiliari. Mi fermo qui, senza discutere della gestione degli investimenti immobiliari. (Applausi dai Gruppi AN e LNP).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 60.0.2, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori, fino alle parole «300 milioni di euro».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 60.0.2 e l'emendamento 60.0.4.
Passiamo all'esame dell'articolo 61 (che spero tratti di materie meno controverse delle precedenti), sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 61, compresi gli aggiuntivi.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 61.2, presentato dal senatore Fluttero.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 61.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 61.0.1, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 61.0.5, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 61.0.6, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 61.0.7, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 61.0.9, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 61.0.110, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 61.0.12, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Poiché all'articolo 61-bis è stato presentato il solo emendamento 61-bis.800, successivamente ritirato, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 61-bis.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 62, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 62.8, del senatore Viespoli e di altri senatori, nel testo riformulato, sul quale esprimo parere favorevole.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda il parere favorevole all'emendamento 62.8 (testo 2).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 62.8 (testo 2).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.1, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 62.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 62.3, presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.
Non è approvato.
(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firma: all'emendamento 62.8 (testo 2), dalla senatrice Mongiello).
Metto ai voti l'emendamento 62.8 (testo 2), presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 62, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti l'emendamento 62.0.2, presentato dal senatore Losurdo.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 63.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 63, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 63.0.2.
GALLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Galli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 63.0.2, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori, fino alle parole «al secondo».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 63.0.2 e gli emendamenti 63.0.3 e 63.0.5.
Ricordo che l'emendamento 63.0.6 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 63.0.8, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 63.0.10, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori, identico all'emendamento 63.0.200 (testo corretto), presentato dal senatore Eufemi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 63.0.12, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 64.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 65, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, compresi gli aggiuntivi. Quanto all'emendamento 65.0.3, invito il senatore Turigliatto a ritirarlo poiché esso tratta del tema della stabilizzazione dei precari, affrontato ampiamente in altro articolo.
SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.1.
LEONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONI (LNP). Signor Presidente, l'emendamento 65.1 interviene per il futuro di Malpensa, richiedendo gli ammortizzatori sociali per gli anni 2008, 2009 e 2010 per i lavoratori di questa area aeroportuale.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 65.1, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Metto ai voti l'emendamento 65.2, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 65.5, presentato dal senatore Franco Paolo e da altri senatori, e 65.6, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 65.8, presentato dal senatore Ciccanti.
Non è approvato.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 65.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.0.1.
Senatori, potrei, vista l'ansietà, sospendere, ma vorrei arrivare fino alla votazione dell'articolo 67.
CARRARA (FI). Signor Presidente, visto che si stanno un po' tutti distraendo, vorrei insistere sul voto elettronico.
PRESIDENTE. Se si siedono tutti, faccio la verifica di ciascuna postazione; per alzata di mano non ci sarebbe stata nessuna discussione, quando il risultato mi sembra scontato. State seduti, per cortesia, altrimenti sospendo la seduta, per poi riprenderla.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 65.0.1, presentato dal senatore Ruggeri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 65.0.2, presentato dal senatore Ruggeri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Senatore Turigliatto, sull'emendamento 65.0.3 c'è stato un invito al ritiro. Lo accoglie?
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, sono insoddisfatto delle altre soluzioni, quindi mantengo l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 65.0.3, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (Brusio).
Colleghi, quando c'è una differenza di 60 voti, non mi scalderei troppo.
Passiamo all'esame dell'articolo 66.
Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Colleghi, data l'ora, poiché il senatore Mantovano desidera intervenire sul successivo articolo 67, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, dobbiamo fare il punto della situazione su come si sta procedendo.
PRESIDENTE. Andiamo benissimo, senatore Boccia.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Presidente, lei comprenderà che se continuiamo con l'impostazione di questa mattina, non siamo rispettosi delle decisioni che abbiamo assunto; siamo a 26 votazioni in quattro ore, Presidente, con l'aggiunta delle altre che abbiamo fatto per alzata di mano senza il controllo elettronico. In ogni caso, malgrado l'accelerazione verso la fine, noi oggettivamente non abbiamo tenuto un percorso molto rapido. Mi ascolti, Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Boccia, abbiamo fatto 130 votazioni e ce ne mancano 150.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Ciò non toglie, Presidente, che l'opposizione in quest'Aula e anche sui giornali si era impegnata a ritirare la metà dei propri emendamenti, ma ciò non è avvenuto. Inoltre, i tempi non sono rispettati, perché tutti i Gruppi dell'opposizione hanno largamente esaurito il tempo a loro disposizione. In terzo luogo, se continua l'ostruzionismo di alcuni colleghi (in particolare, stamattina ho visto molto puntuale e preciso il collega Novi), significa che su ogni emendamento verranno concessi uno o due minuti ad ogni senatore dell'opposizione. E, come lei ha ricordato, dobbiamo ancora esaminare almeno un centinaio di emendamenti. Evidentemente, dobbiamo chiedere al Presidente del Senato di riflettere sulla sua impostazione di concedere un minuto per ogni intervento dei colleghi dei Gruppi che hanno esaurito il tempo a loro disposizione.
Come lei avrà notato, Presidente, la maggioranza, ancorché molto, molto, molto, molto provocata, è riuscita in qualche modo a non intervenire, quindi non ha occupato spazio, lasciando all'opposizione la possibilità anche di dilagare. Oggi pomeriggio, però, Presidente, chiedo che lei parli con il presidente Marini, affinché si riveda questa decisione.
Stiamo giocando, nell'ambito del nostro Regolamento, una battaglia parlamentare, condotta molto seriamente sia dall'opposizione sia dalla maggioranza. Se, mentre si gioca questo ruolo delle parti, si intromette una variabile che modifica il contingentamento dei tempi, evidentemente si stanno modificando le regole nel corso del gioco.
Le chiedo pertanto di parlare con il presidente Marini, perché per la seduta di oggi pomeriggio sia rivista la regola applicata questa mattina. Non so in quali termini sarà possibile modificarla, perché non spetta a me indicare al presidente Marini in che modo vorrà orientare i lavori nel prosieguo, ma certamente così non possiamo andare avanti.
PRESIDENTE. Non condivido assolutamente la sua analisi, collega Boccia. Se qualcuno volesse fare ostruzionismo, chiederebbe su ogni emendamento la votazione elettronica e in quel caso avremmo certamente avuto tempi diversi.
Il Presidente aveva addirittura previsto e calendarizzato le comunicazioni del ministro Amato, nella serata di mercoledì, proprio nel momento in cui la Nota di variazione sarà definita dal Governo ed esaminata dalla Commissione. Credo quindi che si possa concludere l'esame della manovra con un giorno di anticipo. Se questo è ostruzionismo, mi sembra che sia assolutamente corretto e rispettoso.
Trasmetterò al Presidente le sue richieste. Comunque, se abbiamo davanti un tempo sufficiente per concludere il voto sugli emendamenti nella serata odierna, e non domani, come previsto nella Conferenza dei Capigruppo, credo che sia già un notevole risultato.
BIONDI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDI (FI). Presidente, desidero intervenire sulla modalità con cui interpreta l'ordine dei lavori il collega Boccia. Ho grande simpatia, e gliel'ho esternata molte volte anche privatamente, per il sacro zelo che muove il collega Boccia.
Tuttavia, poiché ho presieduto i lavori della Camera dei deputati per quattro legislature, posso testimoniare che, proprio quando era all'opposizione, egli chiedeva sempre alla Presidenza di poter beneficiare di altro tempo, anche quando non ne aveva più a disposizione. (Il collega Boccia parla con un collega).
Caro collega Boccia, la prego di starmi a sentire, perché il discorso la riguarda. Stavo appunto parlando della sua diligenza, quando nelle sedute dell'altro ramo del Parlamento, dove era appollaiato, lei poneva questioni e chiedeva, a chi presiedeva i lavori, ulteriore spazio perché l'opposizione, anche dopo aver esaurito il tempo a propria disposizione, potesse esprimersi nella libertà e anche nella dignità degli argomenti.
La dignità degli argomenti affrontati può sollecitare, a seconda della sensibilità di ciascuno, il diritto e qualche volta anche il piacere di consentire ed anche di dissentire. Credo di essere uno che parla poco, qui dentro, perché l'esperienza mi dice che verba volant e quel che segue. Parlo poco considerando che volare è necessario, ma per molti anche pericoloso, che hanno nella parola quella difficoltà espressiva che talvolta non corrisponde alla relazione tra il pensiero e la sua espressione.
Mi permetto dunque di dire al collega che questi ragionamenti monitori nei confronti della Presidenza non giovano all'ordine dei lavori. La Presidenza ha una visione che non è quella che vuole una parte e nemmeno l'altra, perché deve regolare il buon andamento della seduta.
Condivido, quindi, quello che lei ha detto, signor Presidente. È stato fatto molto e credo che si possa fare tutto senza ostruzionismi. Se poi si ha timore che discutendo qualche emendamento qualcuno si convinca, diversamente dalla voce del padrone, a votare in un modo diverso dall'altro, questo allora concerne cose diverse, che attengono a quel principio in ragione del quale il parlamentare obbedisce solo alla propria coscienza e non è legato a vincoli di mandato. D'altra parte, abbiamo rilevato che la senatrice Rame non solo non è legata al vincolo di mandato, ma nemmeno alla dignità della propria firma. (Applausi del senatore Malan).
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Rivolgo anche a lei la preghiera di essere breve, anche considerando che chi presiede l'Assemblea in questo momento si dovrà pure recare in Commissione. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Interverrò molto brevemente.
Signor Presidente, intendo solo far presente al collega Boccia che il nostro Gruppo ha ancora del tempo residuo e lo sta usando con parsimonia. Quindi, tutti i nostri interventi non esorbitano le disponibilità. Preciso anche che se ci fosse una volontà ostruzionistica da parte dell'opposizione (e non credo che gli interventi del collega Novi possano essere ascritti a questo intento), saremmo in ben altra condizione. Credo, anzi, che se in qualche votazione abbiamo assistito a cambiamenti dell'orientamento dell'Assemblea (penso alla questione della class action e ad altro), ciò è stato dovuto al residuo di tempo rimasto e al dibattito che si è proficuamente svolto in quest'Aula.
Vorrei quindi rassicurare il collega Boccia sull'assenza di qualunque volontà ostruzionistica, ma anche, per così dire, sostenere che probabilmente, nel prosieguo, avremo altre battaglie da fare e che questi tempi saranno utilizzati.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)
ARTICOLO 46-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 46-bis.
Stralciato
(Prescrizione dei farmaci di classe C)
1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.
PROPOSTA DI STRALCIO
S46-bis.1
Il Relatore
Approvata
Stralciare l'articolo.
EMENDAMENTI
46-bis.800
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, ALBERTI CASELLATI, EUFEMI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
46-bis.801
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
46-bis.802
SCALERA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
46-bis.803
MANINETTI
Ritirato.
Sopprimere l'articolo.
ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 47.
Accantonato
(Personale della associazione italiana della Croce rossa)
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTI
47.1
TURIGLIATTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art 47.
(Stabilizzazione del personale precario della C.R.I.)
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana, nonché con corrisposto un contributo a carico del «Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle P.A. e per l'Occupazione» pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.
47.2
ROSSI FERNANDO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana nonché con corrisposto un contributo a carico del "Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. e per l'Occupazione" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.
47.300
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 250 mila euro».
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2008: - 250 mila euro.
ARTICOLO 47-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 47-bis.
Approvato
(Modifica all'articolo 4 della legge n.281 del 1991)
1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n.281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.
EMENDAMENTO
47-bis.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 48.
Approvato
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri)
1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.
2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.
EMENDAMENTI
48.800
VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, EUFEMI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;
All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:
«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
48.800a
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere il comma 2.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 48
48.0.6
DAVICO
Ritirato e trasformato nell'odg G48.0.100
Dopo l'articolo 48,inserire il seguente:
«Art. 48-bis.
1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n.123 è inserito il seguente:
"Art. 1. - (Nuovi interventi in materia di assistenza ai malati di linfedema). - 1. Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede, entro il 28 febbraio 2008, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni relative all'assistenza distrettuale, delle prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa, specialistica ambulatoriale, protesica, ambulatoriale e domiciliare che risultano essenziali alla cura ed assistenza dei malati di linfedema"».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
ORDINE DEL GIORNO
G48.0.100 (già em. 48.0.6)
DAVICO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il linfedema agli arti inferiori è una patologia causata da insufficienza meccanica e/o dinamica della circolazione linfatica che richiede cure periodiche specialistiche, bendaggi medicamentosi, l'utilizzo continuo di tutori elastici a compressione graduata e cicli quindicinali di terapia estremamente onerosi per i pazienti che ne sono affetti;
tale patologia può fare riferimento per la terapia chirurgica e la ricerca, a pochi centri Universitari, mentre per quanto attiene le necessarie cure specialistiche periodiche si fa riferimento a pochissime strutture ambulatoriali pubbliche o private localizzate prevalentemente nel Centro e nel nord Italia, dotate degli idonei presidi elettromedicali;
al momento, sono a totale carico dei pazienti gli oneri relativi alle predette cure periodiche, nonché i costi di acquisizione di tutori elastici, dei kit di bendaggio, dei presidi elettromedicali per il drenaggio domiciliare, nonché dei pochi farmaci disponibili;
tale situazione costringe i malati affetti da linfedema in una condizione di estrema difficoltà e disagio sociale, psicologico ed economico;
è conseguentemente necessario procedere al più presto ad una revisione del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, al fine di includervi le prestazioni atte a garantire ai pazienti affetti da linfedema la possibilità di un'assistenza gratuita a carattere continuativo,
impegna il Governo a procedere al più presto ad una modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni relative all'assistenza distrettuale, delle prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa, specialistica ambulatoriale, protesica, ambulatoriale e domiciliare che risultano essenziali alla cura ed assistenza dei malati di linfedema.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 48-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 48-bis.
Approvato
(Quota fissa di partecipazione)
1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296 è abolita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.
EMENDAMENTI
48-bis.800 (testo corretto)
EUFEMI
V. em. 3.950
Sopprimere l'articolo.
48-bis.900
AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA
Respinto
All'articolo 48-bis. - (Quota fissa di partecipazione) - apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 e al comma 2 sopprimere le parole: «Per l'anno 2008».
Conseguentemente all'articolo 74, comma 7, sostituire le parole: «545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a docorrere dal 2010» con le seguenti: «1.000 milioni di euro per l'anno 2008, 1.200 milioni per l'anno 2009 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2010».
ARTICOLO 48-TER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 48-ter.
Approvato
(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica)
1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n.332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.
3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.
EMENDAMENTO
48-ter.800
EUFEMI
V. em. 48-bis.800 (testo corretto) e em. 3.950
Sopprimere l'articolo.
ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XVIII
MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Art. 49.
Approvato
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)
1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n.169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».
2. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n.78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n.78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n.78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
ARTICOLO 49-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 49-bis.
Approvato con un emendamento
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;
b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;
c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1º gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.
7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».
EMENDAMENTI
49-bis.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
49.bis.500
IL RELATORE
Approvato
Al comma 4, prima delle parole: «per gli anni 2008, 2009, 2010» aggiungere le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», e dopo le parole: «personale artistico e tecnico» aggiungere le seguenti: «ed amministrativo».
ORDINE DEL GIORNO
G49-bis.100
DAVICO, CASTELLI, CALDEROLI, DIVINA, FRANCO PAOLO, FRUSCIO, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la musica ha acquistato maggiore valore negli studi di base;
i Piani personalizzati nella Scuola dell'obbligo dovrebbero essere incentivati con l'obiettivo di delineare un'ipotesi di curricolo verticale per l'educazione musicale;
il nostro Paese dispone di un patrimonio artistico-musicale di grande eccellenza;
nei limiti della riserva dell'autonomia scolastica, e nel rispetto del riparto delle competenze statali e regionali, sia sotto il profilo delle funzioni legislative che di quelle amministrative;
impegna il Governo:
ad adoperarsi, affinché le scuole dell'obbligo possano porre in essere gli strumenti idonei per consentire la frequenza di «mattinate di teatro musicale» presso Teatri Lirici e Teatri di Tradizione, finanziati dallo Stato, che dispongano di un'orchestra, in cui sia possibile prendere coscienza ed ascoltare il repertorio musicale operistico e sinfonico della tradizione italiana.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 49-TER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 49-ter.
Approvato
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n.534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n.534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448.
2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n.534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.
3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.
5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
EMENDAMENTO
49-ter.800
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Inammissibile
Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
ARTICOLO 49-QUATER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 49-quater.
Approvato
(Festival pucciniano)
1. Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.
EMENDAMENTI
49-quater.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
49-quater.801
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, ZANETTIN
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la celebrazione del 5° centenario della nascita di Andrea Palladio, è autorizzato, per l'anno 2008, un ulteriore contributo straordinario di 1,5 milioni di euro a favore del Centro Internazionale di Studi di Architettura (CISA) "Andrea Palladio" di Vicenza».
Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008:-1.500.
ARTICOLO 49-QUINQUIES INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 49-quinquies.
Approvato
(Restauro archeologico di teatri)
1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.
EMENDAMENTO
49-quinquies.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XIX
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 50.
Approvato
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)
1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n.234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificaziioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.264 dell'11 novembre 1998.»;
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
2. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n.296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.
5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».
6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.43, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.227.
7. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2110 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
8.L'atto di indirizzo di cui al comma 7 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.264 dell'11 novembre 1998;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
9. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 7, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.
10. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
11.I piani di cui al comma 9 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.
12.L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 9, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
13.Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 12 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
14.Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 12 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 8, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
15.Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367.
EMENDAMENTI
50.5
VALDITARA
Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 70 per cento» con le seguenti: «all'80 per cento»; inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n.449, dopo le parole: "nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
50.7
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo, statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, nella misura massima di euro 1.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008:-100.000;
2009:-100.000;
2010:-100.000.
50.8
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, aggiungere la seguente lettera: "lettera e-bis. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di euro 1.000, le spese sostenute per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione presso le scuole paritarie».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-100.000;
2009:-100.000;
2010:-100.000.
50.12
VALDITARA
Respinto
Sopprimere il comma 6.
50.18
FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MARCONI
Ritirato
Al comma 18, lettera c), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica».
50.800
STORACE
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n.416 del 31 maggio 1974 al fine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n.419 del 31 maggio 1974. Sono altresì abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della 27 dicembre 2006, n.296. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20 per cento da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressioni degli IRRE».
ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 51.
Approvato
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola)
1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.
EMENDAMENTO
51.1
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «nonché per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura e le tradizioni della comunità locale di appartenenza».
ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XX
MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Art. 52.
Approvato con un emendamento
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale)
1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 95, commi 8 e 14, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.
2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
EMENDAMENTI
52.1
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Respinto
Al comma 1, le parole: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 530 milioni di euro per l'anno 2008, di 530 milioni di euro per l'anno 2009 e di 530 milioni di euro per l'anno 2010».
Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema dell'alta formazione artistica e musicale)
1. AI fine di incentivare la produzione artistica, gli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti al sistema dell'alta formazione artistica e musicale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca é istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 é subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e uusicale. Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e il livello di efficienza delle istituzioni;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca, della didattica e della produzione artistica e musicale;
c) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il CNAM, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte delle singoli istituzioni agli obiettivi del piano».
52.2
VALDITARA
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2008, 550 milioni di euro per l'anno 2009 e 550 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2008, 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro per l'anno 2010».
Conseguentemente, al comma 1, del medesimo articolo, sostituire le parole da: «ad aumentare il fondo di finanziamento ordinario» fino a: «Atenei» con le seguenti: «per il 50 per cento agli adeguamenti retributivi per il personale docente, a contratti integrativi di diritto privato tra docenti e strutture universitarie interessate, ai rinnovi contrattuali del restante personale dell'università; per il 15 per cento alle esigenze di riequilibrio fra università, secondo i criteri definiti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU); per il 15 per cento al fondo di finanziamento ordinario per le altre esigenza di spesa corrente e di investimento individuate autonomamente dagli Atenei; per il 20 per cento all'edilizia universitaria e al diritto allo studio».
Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.
52.3
CUTRUFO
Respinto
Al comma 2, le parole: «sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» sono sostituite dalle seguenti:«sentiti il Consiglio Nazionale Universitario (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».
52.4
VALDITARA
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente In maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 52
52.0.1
TURIGLIATTO, RAME
Respinto
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
«Art. 52.-bis.
(Contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi)
1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2010.
2. Il cofinanziamento di cui al comma precedente avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofmanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n.370, e della presente disposizione».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008:-50.000;
2009:-50.000;
2010:-50.000.
e alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2008:-50.000;
2009:-50.000;
2010:-50.000.
ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XXI
MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
Art. 53.
Approvato
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)
1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n.311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.
3. Col medesimo Fondo di cui al comma 1, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 53
53.0.1
TURIGLIATTO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Retribuzione Sociale)
1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:
a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.
2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.
3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.
7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n.431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 1997.
12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità
per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonchè condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.
13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle gia'previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
14.Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.
15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fornitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e moli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.
17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fmitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.
18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.
19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.
20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.
21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.
22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.
23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilita'di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilita'.
24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.1155, e successive modificazioni, è stabilita dalla gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.
25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.230.
27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da piu'di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».
Conseguentemente:
- sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296 del 2006;
- ridurre del 90% la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanzedi cui alla Tabella A.
53.0.200 (testo 3)
MANZIONE, BORDON
Accantonato
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)
1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, è inserito il seguente:
"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.
7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
53.0.4
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato nell'odg G53.0.100
Dopo l'articolo 53,inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Garanzia dei diritti dei cittadini)
1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini utenti 1 consumatori, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di concertare, entro sei mesi!dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legge sulla introduzione in Italia della Class Action, e di vigilare permanentemente sugli aumenti anomali delle tariffe dei servizi e dei prezzi di prodotti alimentari, e di intervenire utilizzando le competenze e le strutture della Guardia di Finanza e dei NAS.».
Conseguentemente agli oneri derivanti dall'istituzione del Comitato, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.
53.0.5
TURIGLIATTO
Respinto
Dopo l'articolo 53,inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Lotta all'evasione fiscale e contributiva)
1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti previsti dalle leggi da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.
3. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-400.000;
2009:-400.000;
2010:-400.000.
53.0.6
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Respinto
Dopo l'articolo 53,inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)
1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.119 della Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n.1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 9 milioni di euro per l'anno 2009 e Il milioni di euro per l'anno 2010.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008:-70.000;
2009:-70.000;
2010:-70.000.
53.0.7
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Ritirato
Dopo l'articolo 53,inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)
1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008:-50.000;
2009:-50.000;
2010:-50.000.
53.0.8
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Respinto
Dopo l'articolo 53,inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)
1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.236, è sostituito con il seguente:
"Art. 47 - (Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13 , comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.
2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l'esposizione.
3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n.626, e successive modificazioni.
4. All'articolo 13, il comma 8, della citata legge n.257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente l,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria.
5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n.257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n.257 del 1991 , e successive modificazioni.
6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n.257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati"».
Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n.296 del 2006.
53.0.9
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Respinto
Dopo l'articolo 53,inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)
1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAlL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalersi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione dell'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma l, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991,n.277, nonché i centri di raccolta regionali, ove esistenti.
4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008:-20.000;
2009:-20.000;
2010:-20.000;
53.0.10
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n.449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"6-bis. A decorrere dall'anno 2008, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".
2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n.178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n.249.
3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competente aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008:-15.000;
2009:-15.000;
2010:-15.000.
53.0.11
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
V. testo 3
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n.178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n.249.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presenta articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008 - 2010».
Conseguentemente, alla tabella A alla voce MEF:
2008:-50.000;
2009:-50.000;
2010:-50.000.
53.0.11 (testo 3)
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Approvato
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)
1. Per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n.178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n.249.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno2008».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:
2008:-5.000.
53.0.12
TURIGLIATTO
Respinto (*)
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)
1. Al fine di consentire l'estensione della legge 223/1991 a tutte le tipologie lavorative, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.
________________
(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Novi
53.0.13
TURIGLIATTO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Copertura delle piante organiche della pubblica amministrazione)
1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, per l'anno 2008 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 10 marzo 2007. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dallo gennaio 2008, è estesa a tutto il personale del comparto Pubblica Amministrazione».
Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.
53.0.14
TURIGLIATTO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Estensione del trattamento di mobilità)
1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n.223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n.30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n.230, e successive modificazioni.
2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori.
3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n.223, è elevato all'l per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-150.000;
2009:-150.000;
2010:-150.000.
53.0.15
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)
1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.
2. La "Carta Buono Famiglia" spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni.
3. La "Carta Buono Famiglia" è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
7. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.
53.0.16
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)
1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.
2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n.151/2001, dopo le parole: "pari al 30 per cento della retribuzione" aggiungere le seguenti: ",e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili," e le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi"; conseguentemente al secondo periodo del comma l dell'articolo 32 le parole: "il limite di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "il limite di trentasei mesi".
3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.
53.0.17
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato nell'odg G53.0.101
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Fondo per l'autosufficienza)
1. È prevista la costituzione di un "Fondo Nazionale Vita Indipendente" di 500.000.000 di euro per l'anno 2008 per contribuire alle attività delle Regioni che pianificano, finanziano e realizzano progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti».
Conseguentemente all'onere di 500.000.000 di euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.
53.0.18
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa).
1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 8 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.
3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento di cui all'articolo 10, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma l sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare.
6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni;
c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 80.000 euro;
d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
e) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 20.000 euro.
8. Il limite di reddito di cui al comma 7, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
9 . Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro».
Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.
53.0.19
TURIGLIATTO
Respinto
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Rafforzamento del servizio ispettivo del Ministero del lavoro)
1. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n.449, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-40.000;
2009:-40.000;
2010:-40.000.
53.0.20
TURIGLIATTO
Respinto
All'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Garanzie per il servizio di accoglienza in favore degli stranieri)
1. Al fine di potenziare i servizi di accoglienza per gli stranieri, superando definitivamente i Centri di permanenza temporanea, sono soppressi dal 1º gennaio 2008 i finanziamenti per i CPT e i risparmi corrispondenti sono trasferiti ai servizi per l'accoglienza».
Conseguentemente alla tabella 8, 5.1 del Ministero dell'Interno, all'UPB 23.5.1 è soppressa la quota per il finanziamento dei CPT e la quota corrispondente è trasferita agli altri servizi per l'accoglienza.
53.0.21
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO
Respinto
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
«Art. 53-bis.
(Sostegno alle persone affette da più minorazioni)
1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n.429, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Alle persone affette da più menomazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n.508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.
1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con aggiunta, della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".
2. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità nella deambulazione;
c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità alla assunzione di cibo;
e) impossibilità a lavarsi;
f) impossibilità a vestirsi;
3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-100.000;
2009:-100.000;
2010:-100.000.
ORDINI DEL GIORNO
G53.0.100 (già em. 53.0.4)
ROSSI FERNANDO
Accantonato
Il Senato,
premesso che:
la normativa comunitaria stabilisce criteri volti ad innalzare i livelli di tutela e di garanzia dei cittadini utenti e consumatori;
negli Stati Uniti, e in altri Paesi,si è diffusa con successo una forma di azione collettiva risarcitoria (class action);
in Italia si ravvisa la necessità di recepire le indicazioni europee relative alla difesa dei consumatori, adeguando le prassi di intervento in materia, con l'obiettivo di consentire un'azione collettiva risarcitoria, per la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli cittadini, consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti per adesione, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, da chiunque messi in atto ivi comprese le società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che siano lesivi dei diritti di una pluralità di cittadini, consumatori o di utenti. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione (Codice Civile articolo 2945) anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli cittadini, consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione;
impegna il Governo:
affinché sia istituita e disciplinata, entro il 30 giugno 2008, l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei cittadini, degli utenti e dei consumatori, condotta dal cittadino danneggiato, dalle associazioni di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n.206 del 6 settembre 2005, nonché delle altre associazioni di consumatori e utenti e dalle associazioni di tutela di interessi collettivi specifici, nell'ambito degli interessi tutelati a norma del proprio statuto. L'azione collettiva risarcitoria dovrà prevedere inoltre il danno punitivo e l'immediata esecutività della sentenza a favore dei cittadini danneggiati intervenuti nell'ambito della medesima azione collettiva risarcitoria.
G53.0.101 (già em. 53.0.17)
ROSSI FERNANDO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
in Italia i cittadini disabili sono di norma assistiti attraverso il ricovero in istituti (istituzioni totali), le ospedalizzazioni o i servizi sociali domiciliari, laddove esistenti, che non consentono a loro ed ai propri familiari una esistenza dignitosa, comportando inoltre un elevato costo per la collettività, senza che vi siano sostanziali miglioramenti qualitativi delle loro condizioni di vita. Nello specifico, per quanto riguarda gli istituti, secondo i dati ISTAT più recenti, da vari anni è in atto una crescita costante e significativa dei ricoveri di queste persone. Il dato è tanto eloquente quanto allarmante, e denota l'inadeguatezza dell'attuale sistema (spreco di risorse in materia di scuola, barriere architettoniche, lavoro eccetera). Questo dimostra l'inefficacia di tali impegni (anche di spesa), se disgiunti da supporti che sviluppino una politica di integrazione sociale. Oggi di fatto i disabili, specialmente gli adulti (orfani o con genitori anziani) sono in preda all'abbandono quotidiano e alla mancanza di sostentamento;
la Costituzione italiana sancisce l'obbligo per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; nel caso di cittadini lavoratori il testo ribadisce inoltre che devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia e invalidità;
la recente Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, sottoscritta ma non ancora ratificata dall'Italia, ribadisce appieno tali concetti;
impegna il Governo:
ad utilizzare parte delle risorse destinate al fondo per la non autosufficienza, integrandole con stanziamenti adeguati, per sostenere progetti personalizzati di «Vita Indipendente», presentati dalle associazioni dei disabili, e dai vari cittadini disabili dotati di conoscenze tecniche e consapevolezza sulla materia, ed approvati e cofinanziati dalle Regioni, con l'eventuale contributo dei Comuni.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 54.
Approvato
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)
1. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
2. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è abrogato.
3. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».
4. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».
5. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è abrogato.
EMENDAMENTO
54.5
CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI
Respinto
Alla rubrica dell'articolo 54, sopprimere le parole: «equiparazione al figlio biologico».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 54
54.0.5
CICCANTI, FORTE
Ritirato e trasformato nell'odg G54.0.100
Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:
«Art. 54-bis.
1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, la lettera I-bis) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero.
2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 1º maggio 1983 n.184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".
3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n.311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-35.000;
2009:-35.000;
2010:-35.000.
54.0.10 (Testo 2)
STORACE, LOSURDO, MORSELLI, POLLEDRI
Respinto
Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:
«Art. 54-bis.
1. L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1998 n.476 è modificato come segue:
"Art. 4. - 1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, la lettera l-bis) è modificata come segue: il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero".
2. Di seguito all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero.
3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n.311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali"
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al solo anno 2008».
54.0.12
MANZIONE, BORDON
V. testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 54-bis.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)
1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle 2Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».
54.0.12 (testo 2)
MANZIONE, BORDON
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 54-bis.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)
1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».
ORDINE DEL GIORNO
G54.0.100 (già em. 54.0.5)
CICCANTI, SERAFINI, FORTE, BORNACIN, VALPIANA, POLLEDRI, BURANI PROCACCINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
Visto il Testo Unico dell'imposta sui redditi approvata con decreto del Presidente della Repubblica; 22 dicembre 1986 n. 917;
vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, capitolo I, Titolo III, recante norme sulle procedure di adozione e successive modificazioni;
vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 152, (Legge Finanziaria 2004) istitutiva del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;
Considerato che malgrado l'attuale sistema di favore fiscale in favore delle adozioni internazionali, l'onerosità per le famiglie interessate permane assai elevata;
vista la necessita di garantire la massima tutela dei minori nell'uso corretto delle nuove tecnologie;
considerata la necessità di migliorare l'impiego della rete da parte di docenti e studenti e di avvicinare le famiglie all'impiego costruttivo e formativo della tecnologia;
vista la necessità di promuovere e tutelare in ogni ambito i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di procedere ad ulteriori interventi volti ad una riduzione degli oneri a carico delle famiglie interessate alle adozioni internazionali;
a realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sui rischi connessi a un uso non consapevole delle nuove tecnologie da parte dei minori e per favorire la diffusione di sistemi di parental control;
a realizzare programmi di formazione per insegnanti e studenti al fine di favorire l'integrazione delle nuove tecnologie nei percorsi didattici;
a sviluppare il sito www.tiseiconnesso.it attraverso il quale, anche mediante un forum con la presenza, di esperti, si forniscano suggerimenti e consigli per migliorare la sicurezza sul web con particolari riferimenti ai rischi di adescamento da parte di pedofili;
a sostenere l'istituzione della figura del garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
a sostenere gli Enti Locali nella progettazione di città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza e progetti per la partecipazione attiva dei bambini e di adolescenti alle decisioni che li riguardano;
a sostenere il comitato per il controllo e il monitoraggio delle risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza;
a sostenere insieme le linee di intervento della legge n. 285.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 54-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 54-bis.
Approvato
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n.296)
1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.269».
ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 55.
Approvato
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)
1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
EMENDAMENTI
55.1
CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
55.2
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 55.
(Sviluppo di un piano contro la violenza sulle donne e sviluppo di un piano di contrasto all'uso di droghe e alcol)
1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato ad un piano contro l'uso di droghe e alcol tra i giovani».
55.3
MALAN, BONFRISCO, STRACQUADANIO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 55.
(Piano contro la violenza alle donne)
1. Alla legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni, all'articolo 58-quater, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. I condannati per i delitti di cui agli articoli 582, ad esclusione di quelli di cui al secondo comma, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis e 609-octies del codice penale, non sono ammessi ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quater, 48, 50 e 50-bis della presente legge".
2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a comunicare i contenuti e le ragioni sociali ed etiche delle norme di cui al comma 1, nel contesto di un'accresciuta consapevolezza del problema della violenza alle donne».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 55
55.0.2
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n.206 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, dopo le parole: "e agli orfani ," le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento:
a) dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;
b) le basi di calcolo di cui alla lettera a) sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-bis, se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti le basi di calcolo di cui si alla lettera a), rivalutate, sono costituite dal rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'ISTAT".
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.
1-ter. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.3
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n.206 sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. L'attuazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n.206 prevede che i benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Ma se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.
1-ter. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1 alla lettera b. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendo ne il prodotto per il coefficiente 13,5"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.4
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n.206 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione", dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio non reversibile di euro 900 per 12 mensilità da corrispondere da parte degli Enti previdenziali di appartenenza o dall'Ente competente".
- dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-bis, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal de cuius, anche nei casi in cui taluno dei supersiti cessi della titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.
4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorchè siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'art. 70 del D.P.R. n.915/78"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.6
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n.206 sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n.407, e successive modifiche, è concesso dall'entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".
- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonché al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuale determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, I suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni.
3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n.510, sono abrogate.
3-quater. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".
- dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il comma 4 si interpreta nel senso che la pensione di reversibilità ivi indicata ricomprende anche quella indiretta.
4-ter. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento al de cuius, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge la rivalutazione dell'indennità è operata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 7, comma 1-bis. L'indennità delle due annualità è esente dall'IRPEF".
- dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n.302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n.302"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.7
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. Dopo l'articolo 5 legge 3 agosto 2004, n.206 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 5-bis.
1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui commi n.792, 794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.8
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n.206 sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.
1-ter. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n.915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.
1-quater. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.
1-quinquies. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-bis. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.9
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55,aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n.206, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale di delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.
1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT, quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi, la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta sulla base degliindici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, dalla data di entrata in vigore della legge.
Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.10
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55,aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n.206 ,è sostituito dal seguente:
"All'articolo 1 comma 8 della legge 23 agosto 2004, n.243, al primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti: ", agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.206 e successive modifiche".».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.11
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55,aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n.206 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n.203.
2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.12
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55,aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n.206 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.
2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione delle relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.
3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura - D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda"».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.13
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55,aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. A far data dal 26 agosto 2004 all'articolo 11 della legge 3 agosto 2004, n.206, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:
2. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.14
BORNACIN
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12 e 55.0.13 nell'odg G55.0.100
Dopo l'articolo 55,aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis.
1. A far data dal 26 agosto 2004, dopo l'articolo 17 della legge 8 marzo 2004, n.206, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valor militare:
la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;
la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.
In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.
Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.
2. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
55.0.16
CICCANTI
Respinto
Dopo l'articolo 55,inserire il seguente:
«Art. 55-bis.
1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n.508, è stabilita in euro 250,00 a decorrere dal 1º gennaio 2008».
Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.
55.0.22
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo l'articolo 55,inserire il seguente:
«Art. 55-bis.
(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi)
1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Il fondo di cui al comma l è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.
5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma l sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare.
6. La copertura di cui al comma 5 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione atte stante la sussistenza delle condizioni soggettive.
7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali e per i prestiti d'onore universitari limitatamente ai soggetti inseriti in un master post laurea e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari ai soggetti isclitti a un corso di laurea;
c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 30.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 30 milioni di euro.
ORDINE DEL GIORNO
G55.0.100 (già emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14)
BORNACIN, ROSSA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
nell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2008, e in particolare delle proposte di modifica relative alla normativa sulle provvidenze alle vittime del terrorismo,
considerato che tali proposte sono il risultato di sintesi degli incontri che le Associazioni delle vittime del terrorismo e dei loro familiari hanno avuto con rappresentanti del Governo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
precisato che, nello specifico, si tratta dell'attuazione di norme pensionistiche agevolative, restituzioni fiscali e corresponsioni di trattamenti di fine rapporto con criteri semplificati e procedure accelerate; dell'estensione dei benefici riconosciuti ai familiari delle vittime decedute ai familiari degli invalidi; dell'equiparazione dei familiari delle vittime dal punto di vista del riconoscimento dei diritti, a prescìndere dalla data in cui si sono verificati gli eventi terroristici; del riconoscimento di uno speciale assegno integrativo di 500 euro mensili per le vittime, con invalidità oltre il 50 per cento e che non abbiano una posizione assicurativa obbligatoria diretta; della riliquidazione delle provvidenze, sulla base dei valori nominali previsti dalle nuove e vecchie norme, per superare lo stato di incertezza prodotto da sentenze di orientamento diverso; della rivalutazione delle percentuali di invalidità; dell'adeguamento annuale dell'assegno pensionistico; dell'esenzione totale dal pagamento delle spese sanitarie e farmaceutiche; del patrocinio delle vittime a totale carico dello Stato; della soppressione di ogni termine per la costituzione in giudizio della vittima e del congelamento dei requisiti in vigore al 31 dicembre 2007, per la pensione di anzianità e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensionistici,
impegna il Governo ad adottare nel corso dell'iter della legge finanziaria per il 2008 o di altro disegno di legge collegato le misure opportune atte a recepire tali istanze e a rispettare gli impegni assunti con le Associazioni delle vittime del terrorismo per dare finalmente soluzione a problemi che da troppo tempo sono all'attenzione del Parlamento.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 55-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 55-bis.
Approvato
(Fondo per le non autosufficienze)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.
EMENDAMENTI
55-bis.800
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Sostituire l'articolo 55-bis con il seguente:
«Art. 55-bis.
(Fondo per le Non Autosufficienze)
1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n.296 è incrementato di 300 milioni di euro per il 2008, di 500 milioni per il 2009 e di ulteriori 500 milioni per il 2010».
Conseguentemente:
Alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla Rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2008:-1.300 (migliaia di euro);
2009:-1.300 (migliaia di euro);
2010:-1.300 (migliaia di euro).
55-bis.801
DE POLI, CICCANTI, FORTE
Respinto
Sostituire l'articolo 55-bis con il seguente:
«Art. 55-bis.
1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n.296 è incrementato a 250 milioni di euro per il 2008, 500 milioni di euro per il 2009 e di 500 milioni di euro per il 2010».
Conseguentemente, ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.
55-bis.1
CURSI, GRAMAZIO, TOTARO
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009» con le seguenti: «di euro 1 miliardo per l'anno 2008 e di euro 1 miliardo per l'anno 2009».
Conseguentemente, ridurre del 20% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.
ARTICOLO 55-TER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 55-ter.
Approvato
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)
1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n.289.
2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave.
ARTICOLI 56 E 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo XXII
MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI
Art. 56.
Approvato
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)
1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.
3. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.
Art. 57.
Approvato
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 57
57.0.1
ROSSI FERNANDO
Respinto
Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:
«Art. 57-bis.
(Recupero prestazioni pensionistiche INPS indebite)
1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori alI gennaio 2007, non si procede al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 4i importo pari o inferiore a euro 10.123,36.
2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma l siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero de1l'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non i applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da patte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal l luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito.
Conseguentemente al maggior onere per il trasferimento statale all'INPS, si prevede la proporzionale riduzione di tutti gli importi nella Tabella C».
57.0.4
DE GREGORIO
Respinto
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
«Art. 57-bis.
1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2006, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2008».
ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 58.
Approvato
(Trasferimenti all'INPS)
1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
EMENDAMENTO
58.4
CICCANTI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo il comma 507 è inserito il seguente:
"507-bis. Dalla indisponibilità della quota di trasferimenti correnti restano esclusi i trasferimenti destinati ad erogazioni ad enti ed istituzioni operanti nel settore della disabilità grave"».
Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 58
58.0.4
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato nell'odg G58.0.100
Dopo l'articolo 58,inserire il seguente:
«Art. 58-bis.
(Pensioni di invalidità civile)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i trattamenti pensionistici di invalidità civile, il cui importo è attualmente definito in 253 euro mensili, sono adeguati all'importo di 516 euro al mese».
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.
58.0.5
VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI
Respinto
Dopo l'articolo 58,aggiungere il seguente:
«Art. 58-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, comma 6, quarto periodo sopprimere le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».
ORDINE DEL GIORNO
G58.0.100 (già em. 58.0.4)
ROSSI FERNANDO
Non posto in votazione
Il Senato,
premesso che:
una parte di popolazione italiana soffre di condizioni o patologie altamente invalidanti, per le quali è riconosciuto uno specifico trattamento pensionistico;
la Costituzione riconosce pari dignità sociale ai cittadini e sancisce il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;
attualmente vi sono casi di malattia riconosciute come fattori invalidanti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma disconosciute dal sistema legislativo nazionale, quali sono i casi più gravi di cefalea primaria;
impegna il Governo:
ad attuare una verifica delle pensioni di invalidità civile attualmente erogate, per avviare le procedure di sospensione e di recupero delle somme indebitamente percepite;
a definire, entro il primo semestre del 2008, le proposte idonee a produrre un consistente aumento della indennità'mensile di invalidità, oggi fissata nella non dignitosa cifra di 253 euro, ed a presentare una serie di proposte tecnico-amministrative, atte ad individuare tempi e criteri per l'aggancio automatico al reale costo della vita delle pensioni di invalidità civile e di quelle sociali più basse;
in particolare il Senato chiede che venga adeguata la legislazione alle indicazione dell'O.M.S., riconoscendo i casi di cefalea primaria più gravi come malattia sociale e come fattore invalidante, anche ai fini dell'accesso al lavoro nella categoria protetta.
ARTICOLO 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 59.
Approvato
(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
EMENDAMENTO
59.3
BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA
Ritirato e trasformato nell'odg G59.300
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli importi indicati nella Tabella A di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono moltiplicati per due».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede mediante soppressione dell'articolo 62.
ORDINE DEL GIORNO
G59.300 (già em. 59.3)
SAPORITO, BALDASSARRI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in materia di regolazione contabile nell'ambito delle risorse destinate all'INPS,
impegna il Governo:
a tener conto della possibilità di trasferire dalla Presidenza del Consiglio all'INPS l'apposito Fondo del personale delle Ferrovie per integrare il trattamento di quiescenza nei limiti delle risorse previste dal Fondo medesimo
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 59
59.0.3
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
«Art. 59-bis.
(Abolizione del doppio trattamento previdenziale per i lavoratori in distacco sindacale)
1. I commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564 sono abrogati».
ARTICOLO 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 60.
Approvato
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)
1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n.480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
EMENDAMENTO
60.1
AUGELLO
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 60
60.0.1
ANGIUS, MONTALBANO
Ritirato e trasformato nell'odg G60.0.1
Dopo l'articolo 60,inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è sostituito dal seguente:
"780. A decorrere dal 1º gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAlL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".
2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-300.000;
2009:-300.000;
2010:-300.000.
60.0.2
MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «300 milioni di euro» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo 60,inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)
1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 è sostituito dal seguente:
"780. A decorrere dal 1º gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'lNAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".
2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è abrogato».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte Proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
60.0.4
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, ALLEGRINI
Precluso
Dopo l'articolo 60,inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)
1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 è sostituito dal seguente:
"780. A decorrere dal 1º gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».
Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
ORDINE DEL GIORNO
G60.0.1 (già em. 60.0.1)
ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che all'articolo 39, stabilisce che le tariffe dei premi versati dai datori di lavoro all'INAIL sono determinate in modo da coprire l'onere finanziario previsto per gli infortuni nel periodo di assicurazione;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e la Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL in data 23 febbraio 2006, che dispongono per l'immediata applicabilità della riduzione dei predetti premi;
considerato che il meccanismo previsto per la determinazione dell'avanzo di gestione dell'INAIL dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 780 dell'articolo 1, presenta caratteri di complessità tale da risultare una norma di fatto inapplicabile;
impegna il Governo a predisporre tutte le misure necessarie atte a condurre, con procedure semplici ed idonee, entro la prossima sessione di Bilancio (legge finanziaria 2009) ad una riduzione, previa verifica delle condizioni e dei requisiti di sicurezza stabiliti in base al decreto legislativo n. 626 del 1994, dei premi versati alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 61 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 61.
Approvato
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n.151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n.140)
1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n.140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.
EMENDAMENTO
61.2
FLUTTERO
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 la misura della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n.140 e successive modificazioni è fissata in euro 50. Per aver diritto al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge.».
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 61
61.0.1
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, BONFRISCO, ALLEGRINI
Respinto
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
«Art 61-bis.
1. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65º anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
3. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
61.0.5
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, STIFFONI
Respinto
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
«Art. 61-bis.
1. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungi mento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
61.0.6
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
«Art. 61-bis.
1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n.311 è abrogata».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dallo gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
61.0.7
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
«Art. 61-bis.
1. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n.267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n.485, è abrogato».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
61.0.9
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
«Art. 61-bis.
1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4"».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.
61.0.110
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
«Art. 61-bis.
1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quaranta anni di contribuzione".».
61.0.12
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
«Art. 61-bis.
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate con i comuni".».
ARTICOLO 61-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE
Art. 61-bis.
Approvato
(Definizione di contenziosi con l'INPS)
1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTO
61-bis.800
EUFEMI
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
ARTICOLO 62 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 62.
Approvato con un emendamento
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
EMENDAMENTI
62.1
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
62.2
VEGAS, BALDASSARRI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Respinto
Al comma 1 sostituire le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.89» con le seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L 'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
62.3
VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto alla voce revisione dello scalone».
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nel limite di spesa di 6 miliardi di euro nel triennio 2008-2010, a valere sul Fondo di cui al comma 1, e comunque nei limiti complessivi annui ivi indicati, in favore dei soggetti che hanno in atto un contratto di collaborazione a progetto alla data del 31 dicembre 2007, vengono accantonati, successivamente alla scadenza del contratto a progetto sia nel caso di mancato avviamento al lavoro che in quello di mancata stipula o rinnovo del contratto a progetto, contributi figurativi commisurati, nell'entità e nella durata, rispettivamente al compenso ricevuto con il precedente contratto ed alla durata temporale del medesimo. n beneficio è esteso ai soggetti il cui contratto a progetto sia scaduto nel corso dell'anno 2007. Ai medesimi soggetti e nei medesimi casi viene erogato un bonus di 2.000 euro che potrà essere utilizzato dal percettore come sostegno al reddito, come aiuto alla formazione o riqualificazione professionale, ovvero come incentivo all'assunzione. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo è stabilito nella misura di 5.000 euro.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabilite le modalità attuative del precedente comma».
62.8
VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI
V. testo 2
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
1-ter. La presente disposizione, finanziata con la quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281».
62.8 (testo 2)
VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI, TREU, BOBBA, ADRAGNA, PAPANIA
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Al relativo onere si provvede con le risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1-quater. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata a decorrere dall'anno 2008 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1-quinques. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli Enti di Formazione di cui alla legge n. 40 del 14 febbraio 1987 entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 62, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni a favore della formazione professionale.».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 62
62.0.2
LOSURDO
Respinto
Dopo l'articolo 62,aggiungere il seguente:
«Art. 62-bis.
1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n.240, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato".
2. All'onere derivante all'attuazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n.240, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, stimato in 15 milioni di euro l'anni a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, come da ultima rideterminazione dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
ARTICOLO 63 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
CAPO XXIII
MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO
Art. 63.
Approvato
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL)
1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008».
3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n.845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:
a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 63
63.0.2
MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, BALDASSARRI, AUGELLO, AZZOLLINI, SAIA, FERRARA, DE POLI
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «al secondo» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)
1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».
Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
63.0.3
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Precluso
Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)
1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.
63.0.5
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI
Precluso
Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)
1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».
Agli oneri del presente articolo pari a 87 milioni si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
63.0.6
EUFEMI
Ritirato
Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:
Art. 63-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)
1. AI comma 773 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero Economia e Finanze, modificare gli importi come segue:
2008: - 87.000;
2009: - 87.000;
2010: - 87.000.
63.0.8
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI
Respinto
Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1192 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";
b) al comma 1202 le parole: "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008"».
63.0.10
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI
Respinto
Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis.
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».
63.0.200 (testo corretto)
EUFEMI
Id. em. 63.0.10
Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis.
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».
63.0.12
POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI
Respinto
Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis.
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato"».
ARTICOLI 64 E 65 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 64.
Approvato
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)
1. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:
a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.
Art. 65.
Approvato
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993.
4. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993.
5. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».
EMENDAMENTI
65.1
LEONI, GALLI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area aeroportuale di Malpensa e relativo indotto, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.
65.2
MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».
65.5
FRANCO PAOLO, POLLEDRI, GALLI
Id. em. 65.2
Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».
65.6
POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Id. em. 65.2
Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».
65.8
CICCANTI
Respinto
Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il personale assunto dalle liste delle categorie protette ai sensi della legge n.68 del 1999 può essere ammesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria solo se l'azienda ha chiesto e ottenuto l'ammissione alla C.I.G.O. per tutto il personale dipendente».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 65
65.0.1
RUGGERI, MANINETTI, POLI
Respinto
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
«Art. 65-bis.
(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili)
1. All'articolo 8, il comma 19 è sostituito dal seguente:
"19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, ai fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici".».
Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
65.0.2
RUGGERI, MANINETTI, POLI
Respinto
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
«Art. 65-bis.
(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione dei sussidi di cui all'articolo 1, comma 3 e comma 5, della legge 28 novembre 1996, n.608, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n.468, sono utili anche ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici».
Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
65.0.3
TURIGLIATTO
Respinto
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
(Stabilizzazione precari Pubblica Amministrazione)
1. Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n.81 il beneficio di cui al comma 1156 lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n.296 è prorogato per l'anno 2008 ed esteso alle amministrazioni di cui al comma 523 e agli enti di cui al comma 557 e 565 della stessa legge. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 10 luglio 1993, n. 236 a tal fine è integrato l'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Al fine di consentire la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga all'articolo 97 della Costituzione, gli enti utilizzatori avviano procedure d'inserimento nell'organico, anche in soprannumero, a totale copertura dei posti occupati in regime ISU/IPU, per i profili di assegnazione ai progetti. L'anzianità nel servizio prestato in regime ISU/IPU, è ritenuta valida ai fini delle procedure di cui al comma 558 e 519, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 così come modificato dal comma 1, articolo 93 della presente legge presso tutti gli enti locali e amministrazioni dello Stato interessati all'assunzione incentivata dei soggetti destinatari del presente articolo.
3. Fino a totale assunzione del ISU/IPU, gli enti utilizzatori del suddetto personale non potranno effettuare altre assunzioni, né ricorrere ad altre forme di prestazione di lavoro precario o attivare concorsi, per i profili professionali reperibili all'interno del bacino regionale ISU/IPU.
4. Le previsioni di cui al comma 557 e al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonchè le disposizioni relative al concorso delle autonomie locali al raggiungimento degli obiettivi di pareggio della spesa pubblica di rispetto del patto di stabilità nonché di limiti alle coperture del turn over o limitazione delle spese del personale previste nella presente legge non si applicano in sede di attuazione delle stabilizzazioni di cui al comma a) del presente articolo.
5. In applicazione dell'articolo 4 comma 2, della legge 3 agosto 2007 n.23 le Province individuano le necessità di personale ISU, nell'ambito di competenza ai fini della stabilizzazione per l'espletamento delle attività di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previo avviamento a formazione.
6. Per facilitare la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori vicini all'età pensionabile, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n.289, sono prorogate per l'anno 2008. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti ISU/IPU sono ammessi alla contribuzione volontaria per gli ultimi 5 anni in regime ISU, con oneri a carico del Fondo nella misura del 100 per cento.».
Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica MEF.
ARTICOLO 66 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 66.
Approvato
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)
1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236 .