Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - A.S. 1817 - Lavori preparatori al Senato - Esame in sede referente - Parte III
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 2
Data: 30/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.S. 1817

Lavori preparatori al Senato

Esame in sede referente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 262/2

Parte III

 

30 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: BI0265c.doc

 


 

INDICE

 

 

Volume III

 

Esame in sede referente

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 16 ottobre 2007 (antimeridiana)3

§      Seduta del 16 ottobre 2007 (pomeridiana)13

§      Seduta del 17 ottobre 2007 (antimeridiana)18

§      Seduta del 17 ottobre 2007 (pomeridiana)22

§      Seduta del 17 ottobre 2007 (notturna)28

§      Seduta del 23 ottobre 2007 (antimeridiana)33

§      Seduta del 23 ottobre 2007 (notturna)39

§      Seduta del 24 ottobre 2007 (pomeridiana)45

§      Seduta del 24 ottobre 2007 (notturna)51

§      Seduta del 26 ottobre 2007 (antimeridiana)56

§      Seduta del 26 ottobre 2007 (pomeridiana)67

§      Seduta del 29 ottobre 2007 (antimeridiana)83

§      Seduta del 29 ottobre 2007 (pomeridiana)93

§      Seduta del 29 ottobre 2007 (notturna)108

§      Seduta del 30 ottobre 2007 (antimeridiana)115

§      Seduta del 30 ottobre 2007 (pomeridiana)128

§      Seduta del 30 ottobre 2007 (notturna)140

§      Seduta del 31 ottobre 2007 (antimeridiana)154

§      Seduta del 31 ottobre 2007 (pomeridiana)160

§      Seduta del 31 ottobre 2007 (notturna)193

§      Seduta del 1° novembre 2007 (antimeridiana)213

§      Seduta del 1° novembre 2007 (pomeridiana)244

§      Seduta del 1° novembre 2007 (notturna)285

§      Seduta del 7 novembre 2007. 376


Esame in sede referente


BILANCIO(5a)

Martedì16 ottobre 2007

136a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010

 

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l' equita' sociale

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818 e 1817, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1819 e rinvio)

 

Il PRESIDENTE propone che, in considerazione dell'omogeneità della materia, si proceda alla congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1817 e 1818 con l'esame del disegno di legge n. 1819 fino a termine della discussione generale per poi proseguire separatamente a iniziare dall’esame degli emendamenti.

 

Conviene la Commissione.

 

 Il senatore ALBONETTI (RC-SE), relatore sul disegno di legge n. 1818, sottolinea anzitutto che il disegno di legge di bilancio certifica la situazione dei conti pubblici a legislazione vigente, recependo le indicazioni di lavoro e gli impegni scaturiti dall'attività congiunta svolta dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato insieme al Governo. Il bilancio pubblico ha accumulato elementi di rigidità che possono essere rimossi solo da una paziente opera di riordino legislativo, di snellimento delle procedure allocative e da una moderna capacità di attuare una revisione progressiva delle modalità d'impiego dell'intero ammontare delle risorse del bilancio. Il disegno di legge in esame, nel salvaguardare lo schema giuridico previsto dalla legge n. 94 del 1997, riclassifica il bilancio in senso funzionale, offrendo, da un lato, al Parlamento una maggiore trasparenza sulle modalità con cui vengono impegnate le risorse dello Stato e, dall'altro, alle singole Amministrazioni l'opportunità di ripensare la propria organizzazione. Lavorare per missioni articolate in programmi, oltre ad incidere sull'organizzazione amministrativa, faciliterà la costruzione di chiari contesti di riferimento su cui misurare l'efficacia dell'azione politica e della spesa e quindi il monitoraggio di quest'ultima. In proposito, fa presente che, nella formazione del bilancio e nella relativa gestione, il peso del formalismo legislativo appare ancora eccessivamente vincolante rispetto alla presentazione e articolazione degli obiettivi politici; anche da raffronti internazionali con Paesi caratterizzati da strumenti di bilancio comparabili a quello italiano, si evidenzia la prevalenza, della forma sul contenuto, a discapito di un più ampio coinvolgimento dei cittadini.

Rileva indi che la manovra per l’anno 2008, operando la riclassificazione del bilancio, introduce una novità sostanziale in tema di analisi delle politiche pubbliche, avviando un processo di modernizzazione dello Stato che, una volta completato, produrrà a suo avviso effetti benefici per il Parlamento, che potrà contare  su strumenti più idonei per operare le proprie scelte allocative, per il Governo, che potrà esaminare in modo regolare e sistematico l’insieme dei programmi di spesa per valutarne la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, per le pubbliche amministrazioni, che potranno usufruire di un quadro più chiaro delle politiche perseguite dalle Amministrazioni centrali, e soprattutto per i cittadini, poiché potranno leggere il bilancio come il mezzo per misurare l’efficacia delle politiche rispetto ai propri bisogni. Ciò è possibile attraverso il passaggio da un bilancio che ha per oggetto chi spende, ad uno che spiega per quali politiche si spende. Precisa quindi che la riclassificazione del bilancio sembra essere potenzialmente in grado di conferire nuovamente sostanza al documento contabile, spostando la consueta attenzione rivolta alla legge finanziaria, che reca risorse incrementali, verso lo stock della spesa. Non mancano peraltro ostacoli che minacciano di interrompere il processo in atto. In proposito, osserva che il principale rischio, di natura politica, è connesso alla paternità della riforma. Infatti, se le precedenti riforme sono state condivise da un ampio arco di forze parlamentari, nel processo in atto prevale la difficoltà a pervenire a tale unità d'intenti, sebbene si tratti di temi che hanno contenuto prevalentemente istituzionale e che sono centrali per il buon funzionamento della democrazia, indipendentemente da chi governa. Ciò dipende, a suo avviso, dalla difficile fase che attraversa la transizione italiana, ancora in atto. Un secondo ostacolo sulla strada della riforma riguarda i rapporti tra Parlamento e Governo. Le regole che guidano la formazione e l’approvazione del bilancio riflettono infatti l’equilibrio di poteri che, storicamente, si realizza in materia di politica fiscale tra Parlamento ed Esecutivo. In tale contesto, rileva che il principio di specificazione, ovvero la definizione dell’unità di voto parlamentare, diventa l’elemento da prendere in considerazione per comprendere come il Parlamento, di fatto, vincoli l’azione del Governo. Essa rappresenta la sintesi accettabile tra il potere decisionale del Parlamento e il margine di discrezionalità gestionale in capo al Governo. La prima direttrice della richiamata riforma del 1997 è stata attuata mediante una riorganizzazione del bilancio che ha ridotto in modo significativo il livello di dettaglio della decisione parlamentare, introducendo, al contempo, la distinzione tra bilancio "politico" e bilancio "gestionale". In proposito, segnala tuttavia che l’attuazione della riforma non ha portato ad un equilibrio istituzionale stabile tra Parlamento e Governo. Al riguardo, l’emersione di un binomio flessibilità-riduzioni di spesa, e nello specifico la concessione ai Ministeri di spesa di una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse, ha costituito, a suo giudizio, la contropartita delle iniziative di contenimento generalizzato della spesa. Sono state poi introdotte gradualmente, nell’articolato dei disegni di legge di bilancio e nella legge finanziaria, norme di carattere flessibile volte ad istituire fondi specifici, che consentono, altresì, trasferimenti di risorse tra unità previsionali di base afferenti allo stesso stato di previsione. In proposito, sottolinea che detta flessibilità, che interferisce con il richiamato principio di specificazione, è stata presentata come condizione per la realizzazione del consolidamento stesso dei conti pubblici, in quanto strumento diretto a rendere più sostenibili le riduzioni di spesa operate. Tuttavia, come del resto già  rilevato nella relazione al bilancio dello scorso anno, con riferimento alle spese di funzionamento, la flessibilità non sembra, a suo avviso, aver incentivato riorganizzazioni amministrative per ricondurre le amministrazioni pubbliche verso un uso migliore delle risorse, più in linea con le priorità della maggioranza. Pertanto, osserva che  si sono rivelati ancora troppo ristretti gli ambiti di flessibilità del bilancio concessi al Governo a fronte di un potere decisionale parlamentare solo potenzialmente penetrante, tenuto conto che in questo modo si è rinunciato ad una visione complessiva delle scelte distributive tra le varie politiche pubbliche.

Rileva altresì che la riclassificazione del bilancio riduce il grado di dettaglio della decisione parlamentare, consentendo al contempo una maggiore trasparenza e consapevolezza delle scelte di spesa. Ciò premesso, paventa il rischio che qualora anche a seguito della riclassificazione del bilancio non si accresca la flessibilità gestionale, il Governo finisca con il ricorrere a strumenti di flessibilità, anche in eventuale contrasto con le scelte operate dal Parlamento. Da questo punto di vista, destano a suo giudizio perplessità le indicazioni di cui alla tabella n. 3, concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni, non giudicando plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata. In proposito, rileva che un tale livello di rigidità del bilancio non consente alcuna revisione della spesa, né alcuna politica redistributiva.  In proposito, rammenta che la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel corso dell'audizione svolta sulla manovra in esame, segnalava criticamente: l'insufficiente coerenza tra strutture del bilancio e organizzazione amministrativa; l'eccessiva frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità; l'eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei programmi; l'impossibilità di rapportare direttamente alle missioni alcune norme di carattere trasversale, riguardanti, ad esempio, il pubblico impiego e i consumi intermedi. Invita quindi a non trascurare i risvolti gestionali sottesi alla riforma in atto, sollecitando una riduzione dei fattori legislativi e una loro semplificazione, anche al fine di evitare un'eccessiva compressione del potere emendativo del Parlamento. Un ulteriore fattore di rischio per il successo della riforma è dato dalle contraddizioni e dalla frammentarietà riscontrabili nel bilancio per l’anno 2008. Nello specifico, rileva che la classificazione per missioni e programmi si contrappone spesso ad una rappresentazione amministrativo-contabile per stati di previsione e non è agevole rintracciare all'interno delle missioni ripartite tra le competenze di più ministeri aspetti riferiti a singoli programmi.

Si sofferma quindi sul quadro relativo alla ripartizione percentuale delle missioni sul totale della spesa, che rappresenta a suo avviso una novità di estremo rilievo.

Per quanto concerne le entrate tributarie, appare a suo giudizio apprezzabile la riclassificazione e le tecniche di costruzione del bilancio a legislazione vigente, che  fornisce in modo più trasparente gli strumenti conoscitivi per individuare la quota strutturale destinata ad avere effetti permanenti sul bilancio pubblico, quella riferibile invece ad andamenti positivi di natura puramente congiunturale, nonchè la componente di entrate legata alle una-tantum, non ripetibile negli esercizi successivi.

Come del resto evidenziato in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2007, prosegue il relatore, vi sono una serie di ulteriori azioni che contribuirebbero in modo significativo al miglioramento della decisione in materia finanziaria: la realizzazione di un corredo informativo che non si limiti al bilancio dello Stato ma -  in termini di conti consolidati della Pubblica Amministrazione -  consenta di cogliere le più ampie connessioni della decisione operata nelle Aule parlamentari. Emerge, a suo avviso, l’esigenza di rafforzare il raccordo tra le decisioni di spesa delle amministrazioni centrali e quelle degli altri settori della finanza pubblica per grandi comparti di spesa. Con la riclassificazione del bilancio diventa infatti più evidente l’asimmetria dei documenti di bilancio per le decisioni di spesa, dovuta alla circostanza che il Governo ed il Parlamento fissano i confini dell’azione di un sottoinsieme di enti pubblici con il bilancio, mentre con la legge finanziaria agiscono normativamente sul complesso più ampio delle pubbliche amministrazioni al fine di rispettare gli accordi europei e concorrono, con le autonomie locali, al risultato finale in termini di saldo di finanza pubblica.

Il relatore sottolinea inoltre che nelle intenzioni del Governo, la nuova struttura del bilancio dello Stato ha come obiettivo primario quello di rendere più diretto il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, con l'obiettivo di far emergere un quadro, utile al perseguimento di una politica di risanamento finanziario e di crescita economica e sociale. Le funzioni informativa, allocativa ed esecutiva sono, egli prosegue, rese più chiare dalla nuova classificazione in missioni e programmi: le prime, che possono coinvolgere uno o più ministeri, consentono di confrontare risorse di settore considerate sotto la forma di macroaggregrati e profilano una rappresentazione sintetica della spesa pubblica; i secondi, che costituiscono il punto focale della nuova classificazione del bilancio, rappresentano in modo più sintetico e trasparente le finalità dello Stato, consentono una più chiara rendicontazione delle attività realizzate con le risorse allocate, nonché una più semplice ed efficace attività emendativa al Parlamento. Sottolinea altresì che è necessaria una rinnovata collaborazione istituzionale, affinché il percorso della riforma possa procedere superando talune delle criticità richiamate. In particolare, come del resto riconosciuto dai Ministri intervenuti nelle audizioni, la trasparenza del bilancio garantirebbe un maggiore coinvolgimento democratico. Anche il Governatore della Banca d'Italia ha rilevato, nel corso della sua audizione, che la  riforma del bilancio e l'avvio dell'attività di revisione della spesa vanno nella direzione di migliorare e contenere la spesa pubblica. Ciò, come affermato dalla citata Commissione tecnica per la finanza pubblica, richiede a suo avviso un orizzonte temporale pluriennale. Conclude invitando a valutare il disegno di legge in esame in termini, non solo di rappresentatività dei conti pubblici, ma anche di strumento sempre più efficace di politica economica.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo), relatore sul disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Senato n. 1817), sottolinea innanzitutto che la manovra di bilancio si inserisce in un contesto che presenta, da un lato, significativi miglioramenti dei conti pubblici e, dall'altro, un lieve rallentamento della crescita economica. Si sofferma quindi sulla riduzione dell'indebitamento netto, passato dal 4,4 per cento del PIL nel 2006 al 2,4 per cento nel 2007, segnalando che per il 2008 esso si ridurrà ulteriormente sino al 2,2 per cento. Quanto all'andamento del debito pubblico, rileva l'andamento decrescente, dopo un incremento a partire dal 2002, che condurrà al raggiungimento del valore del 103,5 per cento del PIL nel 2008. Rileva quindi con soddisfazione che l'avanzo primario, dopo essere stato azzerato negli anni passati, si attesterà al 2,6 per cento nel 2008. Sulla base dei dati richiamati, il relatore respinge quindi i rilievi critici mossi nel corso delle audizioni ai documenti di bilancio in merito ad una presunta lentezza del risanamento e ad un ventilato peggioramento degli andamenti tendenziali, in particolare a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 81, convertito, con modificazioni, con la legge n. 127 del 2007, nonché con il decreto-legge in titolo. Al riguardo, giudica contraddittorio che tali critiche siano avanzate contestualmente alla richiesta pressante di una drastica riduzione della pressione fiscale e di incremento degli stanziamenti per la sicurezza, la scuola, l'università, la ricerca ed altri importanti comparti. La politica economica del Governo ha pertanto privilegiato l'individuazione di un equilibrio tra misure di risanamento, di impulso allo sviluppo, di attenuazione della pressione fiscale e di riduzione delle disuguaglianze sociali. Entrando nel merito della manovra finanziaria per il 2008, rileva che essa contiene misure per un ammontare complessivo di 10,9 miliardi di euro, con l'obiettivo di proseguire proprio nella realizzazione del richiamato equilibrio, volto a contemperare le esigenze di risanamento, di crescita economica, di equità, nonché di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione, anche attraverso una maggiore trasparenza del bilancio dello Stato. Non sarebbe stato a suo avviso fattibile, in assenza di strumenti cognitivi adeguati, ridurre ulteriormente la spesa pubblica, attraverso misure che avrebbero rischiato di essere inefficaci, costringendo in corso d'anno, come del resto già accaduto in passato, ad approvare interventi emergenziali per reintegrare i tagli effettuati.

Si sofferma indi sulle principali misure che caratterizzano il disegno di legge in esame, richiamando anzitutto l'articolo 1, che determina, per il 2008, in 34 miliardi di euro il saldo netto da finanziare ed in 245 miliardi di euro il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Giudica in proposito di particolare rilievo la scelta di inserire la norma che, già introdotta con riferimento alla precedente legge finanziaria proprio nel corso dell'esame in Senato, destina le eventuali maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto. Dà indi conto delle disposizioni tributarie volte alla riforma dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che vanno nel senso di assicurare una complessiva semplificazione e riduzione del peso delle imposte e, conseguentemente, di favorire la competitività del sistema imprenditoriale. Richiama indi gli ulteriori interventi nel settore tributario, che peraltro perseguono le già richiamate finalità, come ad esempio le disposizioni tese ad introdurre un regime fiscale ad hoc per le imprese minime e marginali, nonché altre misure in favore delle imprese, fra cui il rafforzamento del credito d'imposta per la ricerca e la ridefinizione del Fondo per la finanza d'impresa,

Richiama poi l'attenzione sul pacchetto di misure in favore del Mezzogiorno e delle altre aree svantaggiate del Paese, segnalando in proposito l'incremento del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), il riordino del sistema degli incentivi fiscali per le imprese operanti in tali territori, nonché la modifica della disciplina riguardante le zone franche urbane.

Nel quadro degli interventi di politica industriale, segnala quindi le misure per il sostegno di alcuni comparti industriali e produttivi ad alto contenuto innovativo e tecnologico, rimasti privi di risorse finanziarie adeguate e non più in grado di far fronte agli impegni sullo scenario internazionale. Si sofferma poi sulle politiche per lo sviluppo della comunicazione, dell'editoria, del cinema e della televisione, richiamando in particolare l'attenzione sull'efficacia delle norme che introducono un sistema basato sul credito d'imposta per l'imprenditoria operante nel settore cinematografico, una maggiore trasparenza del finanziamento destinato al settore dell'editoria, un efficace sostegno all'emittenza televisiva locale, nonché risorse per promuovere lo sviluppo del sistema televisivo digitale terrestre.

Fra le misure caratterizzanti la manovra per il 2008, il relatore segnala inoltre l'ulteriore accrescimento degli investimenti infrastrutturali e il miglioramento della sicurezza del sistema dei trasporti nazionali e locali, nel quadro di una rinnovata attenzione nei confronti delle modalità con un minore impatto ambientale. Al riguardo, richiama l'istituzione del Fondo per la mobilità locale, destinato al miglioramento del trasporto pubblico, l'agevolazione fiscale per gli abbonamenti ai servizi di trasporto locale, nonché le iniziative finalizzate allo sviluppo dell'intermodalità, alla diversificazione dei mezzi di trasporto e all'innalzamento della quantità e del livello dei servizi. Ricorda poi le politiche per la casa, soffermandosi in particolare sulla riduzione del carico fiscale riguardante l'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulle abitazioni di residenza dei proprietari, sulla concessione di agevolazioni fiscali per le locazioni degli immobili, sull'introduzione di deduzioni IRPEF sulla prima casa, sul rilancio delle politiche abitative per i ceti sociali meno abbienti e le giovani coppie, sulla conferma delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici, nonché sulla proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Dà quindi conto delle misure intese a ridurre i costi connessi all'esercizio dell'attività politica ed amministrativa, richiamando nello specifico il blocco dell'adeguamento retributivo delle indennità parlamentari, la riduzione, pari al 20 per cento, dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di Governo, la ridefinizione, in senso restrittivo, dei requisiti per l'istituzione delle comunità montane, la soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali, la riduzione dei componenti degli organi delle società pubbliche, il divieto per amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché l'individuazione di limiti alle retribuzioni dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

Quanto alle disposizioni riguardanti le autonomie territoriali, il relatore segnala, fra l'altro, le modifiche al Patto di stabilità degli enti locali, adottate in seguito a specifici accordi con comuni e province, al fine di introdurre meccanismi volti ad azzerare il concorso alla manovra degli enti che vantano un saldo medio positivo, in termini di cassa, riferito al periodo 2003-2005, ed a ridurre il concorso degli enti che nel medesimo periodo abbiano avuto entrate eccezionali derivanti da alienazioni immobiliari. Nel complesso, rileva che il beneficio in favore degli enti locali è pari a circa 280 milioni di euro per il 2008 e 210 milioni di euro per il successivo biennio. Accenna poi alla conferma della compartecipazione delle province al gettito IRPEF e le risorse destinate a finanziare il Fondo nazionale per la montagna. Richiama indi le disposizioni in materia di scuola, volte a introdurre misure di razionalizzazione riguardanti il personale docente, nonchè ad avviare in alcuni ambiti territoriali la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo volto ad accrescere la qualità dell'istruzione e l'efficienza della spesa, all'adozione di un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

In materia di università, vi è l'obiettivo di accrescere il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFU), per far fronte ai maggiori oneri connessi ai costi del personale. L'assegnazione di tali risorse aggiuntive, osserva il relatore, è peraltro subordinata all'adozione di un Piano programmatico volto, sulla base di un efficace sistema di valutazione, a favorire il miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema universitario.

Passando ad analizzare le misure in materia sanitaria, il relatore dà conto della norma volta a stanziare un importo pari a 9.100 milioni di euro per l'estinzione di debiti contratti dalle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per finanziare i deficit sanitari, sulla base di quanto previsto nei Piani regionali di rientro, nonché delle disposizioni finalizzate a potenziare gli strumenti di controllo della spesa del settore farmaceutico. Dopo aver richiamato le misure riguardanti le politiche per la sicurezza, la difesa e l'ordine pubblico, si sofferma sulle norme in materia di pubblico impiego, che limitano fra l'altro, il ricorso a contratti di lavoro flessibile ai soli casi eccezionali e per periodi non superiori a tre mesi. Ricorda poi le misure volte a stanziare risorse per l'attuazione dell'accordo sul welfare, nonché le norme dirette a sostenere l'apprendistato, a promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro e la diffusione di cultura e le politiche di responsabilità sociale di impresa, a modificare la disciplina riguardante gli investimenti immobiliare degli enti previdenziali, a prorogare gli ammortizzatori sociali. In materia ambientale, segnala lo stanziamento teso all'adozione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonchè le risorse destinate alla riforestazione di aree incolte e per la realizzazione di parchi nei comuni a maggiore crisi ambientale. Avviandosi a concludere, il relatore rileva che la manovra economica in esame si pone in linea con obiettivi definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sanciti in sede europea, contiene significative misure volte a rafforzare la crescita e la competitività dell'economia e ad assicurare maggiore equità sociale. Auspica infine che, attraverso un approfondito esame parlamentare, si possa giungere a migliorare ulteriormente il provvedimento, anche con riferimento a taluni aspetti fiscali e connessi alle spese riguardanti il settore della pubblica amministrazione.

 

Il PRESIDENTE illustra quindi i criteri di ammissibilità degli emendamenti. Per la sessione di bilancio in corso sono confermate, in conformità con l’apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003, le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 (e relativa Nota di aggiornamento) con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno di cassa del settore statale e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 208 del 1999, riguardo al contenuto del disegno di legge finanziaria, fa presente che non sono ammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale; emendamenti contenenti norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (articolo 11, comma 3, alinea, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 208 del 1999); emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento); emendamenti volti a introdurre disposizioni di per sé stesse prive di effetti finanziari o con effetto neutrale, salvo che siano volte ad assicurare la piena attuazione di interventi disposti con precedenti manovre. Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme che rientravano già nel contenuto proprio della legge finanziaria, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all’attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978). Per quanto riguarda le misure con effetto di riduzione dei saldi, rileva che sono ammissibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione finanziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra, a condizione che non presentino carattere ordinamentale od organizzatorio, salvo che non siano finalizzati a conseguire un rilevante effetto di miglioramento dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di dismissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbisogno fin dal primo anno considerato nel bilancio. Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che dispongono l’uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all’attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda le norme di sostegno all’economia, sono ammissibili emendamenti aggiuntivi con contenuto di finalizzazione diretta al sostegno o al rilancio dell’economia, in quanto tali da incidere sulle grandezze che misurano l’economia nazionale, fermo restando il rispetto dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra (delega, carattere ordinamentale ed organizzatorio e modifiche norme contabili). Gli emendamenti non possono contenere: interventi di carattere localistico o micro-settoriale, intendendosi per tali quelli dunque riferiti ad ambiti soggettivi o territoriali che per la loro portata non sono in grado di incidere significativamente sulle grandezze dell’economia nazionale o della finanza pubblica e norme comportanti oneri netti per finalità non direttamente assimilabili al sostegno dell’economia. Sono invece ammissibili le norme di razionalizzazione finanziaria, finalizzate a rendere più flessibile e trasparente lo strumento del finanziamento di interventi di sostegno all’economia; le norme onerose (ovviamente compensate), finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, anche attraverso la riduzione del costo del lavoro o dell’imposizione sul reddito e misure di carattere generale che si sostanziano in un aumento del reddito disponibile (è fatto salvo, comunque, l’obbligo di compensazione finanziaria). Sono ammissibili emendamenti sostitutivi alle stesse condizioni degli aggiuntivi per quanto riguarda gli effetti finanziari e la compensazione nonché per il contenuto proprio (divieto di norme localistico-microsettoriali, di deleghe, di norme organizzatorie od ordinamentali, di modifica delle norme di contabilità). Sono inoltre ammissibili emendamenti soppressivi (salvo compensazione finanziaria, ove necessario). Infine, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002 di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emendamenti di copertura di ulteriori oneri a legislazione vigente. Sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti come quantificati nella relazione tecnica in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell’emendamento a partire dal primo anno del triennio di riferimento e per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire dunque mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all’onere. Pertanto, in relazione ai limiti di impegno e figure assimilate (ad esempio contributi), sono ammissibili solo emendamenti compensati rimanendo dunque esclusa la possibilità di ricorrere per finalità di copertura ai limiti di impegno previsti da leggi vigenti, in quanto corrispondenti ad obblighi di spesa già in corso. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge finanziaria; non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle entrate. Per quanto riguarda l’emendabilità della parte tabellare del disegno di legge finanziaria, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La tabella F può essere solo rimodulata, previa compensazione sia sui singoli esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o definanziare una legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare la tabella D o E;per la tabella C, sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legislazione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di elementi non numerici).Sono inammissibili altresì emendamenti aggiuntivi di un finanziamento triennale nella tabella D, ancorché recanti uno stanziamento di conto capitale classificato tra le norme di sostegno dell’economia, che non siano ricompresi nell’apposito allegato della legge finanziaria 2000 o non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legislazione vigente. Per un finanziamento annuale, la condizione necessaria per l’ammissibilitàè la previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è sufficiente la sussistenza di residui) nell’ultimo esercizio finanziario, sempre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto capitale. In caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. In linea generale, gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire una chiara e reciproca collaborazione tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa. Occorre tener conto comunque della maggiore formalità delle procedure di Assemblea, soprattutto in relazione alle coperture normative multiple e ripetitive. Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al bilancio, ricorda poi che gli emendamenti debbono essere riferiti alle unità previsionali di base (UPB) che, a seguito della riclassificazione del bilancio, rappresentano i macroaggregati (funzionamento, interventi, investimenti, etc.) dei programmi facenti parte delle missioni. Gli emendamenti non potranno contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto forma di specificazione interna alle UPB; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento alle UPB sarà espunto ogni eventuale riferimento anche a capitoli. Le previsioni di cassa sono emendabili senza restrizioni nei limiti della massa spendibile (somma di competenza più residui), salvo l’obbligo di compensazione. Quanto alle previsioni di competenza, possono essere oggetto di emendamento esclusivamente le UPB dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti a dotazioni direttamente stabilite dallo stesso bilancio (spese discrezionali al netto delle quote vincolate). Sono invece inammissibili emendamenti alle UPB per le previsioni di spesa la cui dotazione sia determinata direttamente da legge sostanziale (in tal caso gli emendamenti possono essere presentati alla legge finanziaria, nei limiti consentiti dalle sue diverse tabelle). Poiché le varie tabelle della finanziaria, in particolare le tabelle C, D ed F recano già l’indicazione delle UPB e dei capitoli di riferimento, prima di variare gli importi iscritti in una UPB di bilancio è opportuno controllare che gli stessi non siano già direttamente stabiliti dalle tabelle C, D e F della "finanziaria". Mentre le UPB, per gli importi la cui dotazione è rimessa al bilancio, possono essere in generale emendabili in senso riduttivo (con conseguente miglioramento dei saldi), il loro utilizzo come mezzo di copertura, sia pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto a numerose restrizioni. Non possono essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi relativi alle previsioni di entrata; gli importi relativi alle spese per interessi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza ed agli oneri inderogabili; gli importi afferenti alla quota vincolata delle spese discrezionali (indicata nella scheda programma negli allegati alle tabelle); gli importi corrispondenti alle quote delle unità previsionali di base afferenti a fattori legislativi e a spese obbligatorie.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene incidentalmente, in relazione ai criteri di ammissibilità degli emendamenti, per rilevare che l'emendamento 40.800 presentato dal Relatore e riferito al disegno di legge n. 1819, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 159 del 2007, solleva alcune perplessità in quanto sembrerebbe incidere su una delega legislativa, senza trascurare poi il fatto che l'articolo 40 del menzionato decreto-legge - avente ad oggetto disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - non incide sui saldi di finanza pubblica.

 

Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni avanzate dal senatore Eufemi che saranno senz'altro considerate durante l'istruttoria di ammissibilità degli emendamenti presentati al decreto-legge n. 159 del 2007.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei sub-emendamenti agli emendamenti di natura governativa entro le ore 11 di domani, mercoledì 17 ottobre.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,25.

 

 


BILANCIO(5a)

Martedì16 ottobre 2007

137a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Il presidente MORANDO ricorda che nella precedente seduta ha preso avvio la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

 

Il senatore VEGAS (FI) si sofferma preliminarmente sulla ratio ispiratrice della riforma del bilancio evidenziando come, nonostante si sia intervenuti sulla struttura complessiva della spesa articolata per missioni, l'elemento della decisione politica rimane tuttavia incentrato sull'unità previsionale di base. Ne deriva quindi un sistema sostanzialmente rigido, posto che, risentendo di un meccanismo di fondo basato sull'autorizzazione di spesa, la parte discrezionale emendabile risulta assai contenuta. Al riguardo, sarebbe stato a suo avviso più opportuno delineare una diversa struttura del bilancio basata su meccanismi di contabilità economica piuttosto che di contabilità finanziaria, al fine di favorire una valutazione anche in termini di efficacia della spesa, posto che il rendiconto non gode di un'analisi puntuale da parte del Parlamento. Alternativamente, sottolineando l'esigenza di una riflessione sulla "spending review" sull'esempio emerso in sede europea, si sarebbe potuto prospettare, nel mantenimento della cultura amministrativa di fondo, un meccanismo di controllo più puntuale sulla verifica dell'efficacia della spesa da parte delle Camere, con effetti più pregnanti sul dato normativo che ne costituisce la base.

Ritiene inoltre necessario avviare una riflessione sull'ipotesi di un bilancio consolidato che sia coerente con l'approccio federale e con i diversi livelli istituzionali della spesa, volto non soltanto ad offrire una visione globale ai fini della verifica del rispetto dei parametri del Patto di stabilità, ma soprattutto per consentire maggiori margini di intervento ex ante.

Quanto al decreto legge, dichiara di non condividere la linea assunta dal Governo sulle modalità di utilizzo dell'extragettito, rilevando  invero come la crescita delle entrate relativa all'Ires non derivi dalla lotta all'evasione, quanto piuttosto dall'andamento dell'economia, destinato quindi a mutare nel corso del tempo.

Con riferimento anche al disegno di legge finanziaria, esprime forti perplessità circa l'impostazione di ordine generale della manovra economico-finanziaria complessivamente intesa, posto che non prosegue su un percorso di risanamento finanziario e di riduzione del rapporto deficit- Pil, ma sembrerebbe anzi orientarsi in direzione opposta rispetto agli obiettivi già conseguiti: cita al riguardo il patto sul welfare in tema di trattamento previdenziale. Ciò appare tanto più ingiustificabile alla luce dell'atteggiamento del Governo volto a rinviare l'adozione di azioni di intervento per il rilancio dell'economia nonostante l'attuale disponibilità di risorse. Osservando a riguardo come potrebbero in ipotesi non esservi in futuro le condizioni economiche necessarie per fare fronte alle esigenze che già attualmente si pongono. In questo quadro, la scelta diretta all'incremento della spesa primaria, oltre a non essere in grado di favorire un rilancio dell'economia italiana, sembra piuttosto tener conto di  esigenze rappresentate da alcune parti della maggioranza. Sottolinea inoltre che il valore complessivo del disegno di legge finanziaria e del decreto-legge, pari a 19 miliardi di euro, non si basa su consistenti tagli di spesa, quanto piuttosto sull'aumento spontaneo delle entrate, determinando peraltro un ulteriore inasprimento della pressione tributaria.

Si sofferma poi sull'accordo in tema di welfare quale parte qualificante della spesa, dichiarando di non condividere la modifica dell'età pensionabile, posto che, oltre ad essere incoerente rispetto al trend comunitario, comporta seri problemi relativi alla copertura. Rileva inoltre con preoccupazione l'aumento delle aliquote dei contributi dei parasubordinati, volto a suo avviso a finanziare i costi derivanti da tale accordo, piuttosto che a garantire un miglior trattamento previdenziale ai medesimi, con la conseguenza di produrre evidenti squilibri intergenerazionali.

Passando all'esame in dettaglio dei principali profili problematici relativi alla manovra di finanza pubblica per il 2008, dopo aver stigmatizzato l'assoluta eterogeneità del disegno di legge finanziaria, come già peraltro segnalato del Presidente del Senato, rileva come l'operazione di diminuzione dell'aliquota nominale sulle imprese non sia uno strumento idoneo a consentire all'economia italiana lo slancio necessario per affrontare la concorrenza internazionale a livello globale. In questo quadro, nell'affermare che la propensione al consumo del livello medio risente ancora degli effetti della legge finanziaria dello scorso anno, che ha determinato un aumento della pressione fiscale, rileva che non sembra che i consumi delle famiglie ricevano un beneficio  anche alla luce della manovra per il 2008.

Sottolinea inoltre l'esigenza di adottare idonee misure volte ad eliminare taluni elementi relativi al computo della base imponibile delle imprese, ritenendo altresì prioritario avviare una riflessione in tema di incentivi fiscali per le famiglie al fine di affrontare l'emergenza sociale del Paese. In relazione alle politiche per la casa, pur affermando di condividere i meccanismi di diminuzione dell'ICI, sottolinea tuttavia l'esigenza di uno sforzo ulteriore anche in vista della revisione degli estimi catastali. Quanto al tema della sicurezza ritiene, infine, che non siano state destinate le risorse necessarie per rispondere alla crescente domanda da parte della società civile.

In conclusione, soffermandosi sul senso politico complessivo della manovra economico-finanziaria per il 2008, rileva come essa non comporti alcun vantaggio tangibile per il rilancio economico del sistema Paese, nonché per il benessere dei cittadini.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) , nell'esprimere un giudizio di globale preoccupazione sulla manovra di bilancio per il 2008, anche in linea con l'analisi condotta dalla Corte dei conti e dalla Banca d'Italia, si sofferma in primo luogo sulla mancanza di un ancoraggio della legge di bilancio rispetto all'assestamento, data la mancata approvazione dello stesso. In questo quadro, la manovra economico-finanziaria accresce l'indebitamento netto di 0,4 punti in rapporto al Pil, registrando peraltro un aumento del debito pubblico in valore assoluto derivante anche dal maggior ricorso al mercato.

Esprime inoltre forti perplessità sui contenuti del decreto-legge, in cui non emerge una riflessione di fondo sulle esigenze complessive in tema di infrastrutture, posto che si articola in una serie di interventi settoriali che, più che rispondere ad un impostazione di tipo federalistico, sembra in realtà orientata ad allargare il consenso.

Dopo aver affermato la sua ferma contrarietà all'ipotesi di soppressione dell'Ordine Mauriziano, anche alla luce della vigente regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, rileva come il decreto manchi di un progetto di riqualificazione della spesa quale impegno preciso assunto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Rilevato con preoccupazione che non è stata ancora presentata in Parlamento la relazione sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, sottolinea l'esistenza di un problema serio relativo al rispetto delle regole di contabilità pubblica nei testi in esame, dal momento che le entrate inattese a livello presuntivo sono state utilizzate a copertura delle spese ivi previste.

Riguardo, poi, alla pressione fiscale, essa rimane ferma al 43 per cento, attestandosi allo stesso livello registrato nel 2007. Si sofferma, quindi, sui profili problematici derivanti dall'intervento sull'Ici, che non sembra tenere conto della composizione del nucleo familiare con riferimento al numero dei figli o a situazioni di disagio familiare. Unendosi alle considerazioni espresse dal senatore Vegas, sottolinea poi il dato più preoccupante della manovra che deriva dal peggioramento del quadro programmatico rispetto al quadro tendenziale, mancando peraltro l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale per imprese e famiglie. Al riguardo sottolinea l'esigenza di un maggiore confronto con il Governo.

Nell'affermare inoltre che la riduzione dell'Ires avrà un impatto redistributivo a svantaggio delle piccole e medie imprese, sottolinea con preoccupazione la mancanza di una clausola di salvaguardia per il prossimo triennio nell'applicazione dell'Ires stessa, mentre l'eliminazione totale o parziale dei costi oggi deducibili dall'imponibile determinerà effetti per le aziende che hanno effettuato forti investimenti, con particolare incidenza nel settore manifatturiero. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di salvaguardare la deducibilità degli interessi passivi relativi a contratti per la realizzazione di opere pubbliche, prefigurandosi altrimenti una grave penalizzazione per le imprese che operano nei lavori pubblici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici. Quanto al contenimento delle emissioni di anidride carbonica, preannuncia la presentazione di emendamenti diretti all'adozione di interventi che tengano conto degli orientamenti comunitari anche attraverso misure fiscali di rottamazione ecologica.

Evidenziato come manchino nell'ambito della manovra economico-finanziaria misure a sostegno della famiglia volte a favorire l'aumento del tasso di natalità, sottolinea inoltre l'esigenza di dare solidità allo strumento del 5 per mille al fine di offrire un valido supporto allo sviluppo della ricerca scientifica.

Nel richiamare le considerazioni del ministro Rosy Bindi in ordine alla sperimentazione di una politica per le tariffe, si interroga poi sulla compatibilità tra l'aumento delle tariffe riguardanti gli enti locali e la crescita del PIL. Lamenta inoltre la contraddizione tra l'analisi compiuta dall'ISTAT e quella dell'ISAE in merito agli effetti distributivi e alle stime di povertà, rilevando che l'ISAE, pur utilizzando una metodica analoga a quella dell'ISTAT, giunge a conclusioni meno ottimistiche.

Quanto agli incapienti, ritiene che le misure previste non migliorino le situazioni a rischio di povertà, mentre la riduzione dell'ICI sulla prima casa ha a suo giudizio effetti discutibili a causa della natura regressiva e non progressiva dell'intervento. In particolare, paventa il rischio che gli appartamenti ubicati in zone centrali godano di maggiori benefici rispetto alle case popolari.

Con riferimento alle detrazioni per i canoni di locazione, esprime dubbi in ordine al calcolo del gettito, considerando peraltro la limitatezza delle misure previste. I dati riportati nella Relazione tecnica risultano infatti difformi da quelli forniti dall'ISTAT circa il numero delle famiglie in affitto, determinando una perdita del gettito superiore rispetto a quella quantificata nel provvedimento. Altrettanto esigui sono a suo avviso gli incentivi fiscali per i canoni di locazione a favore degli studenti fuori sede, che non motivano i giovani ad uscire dal nucleo familiare di origine.

Dopo aver richiamato le obiezioni della Corte dei Conti sull'utilizzo dell'extra gettito, deplora la scarsa incisività della riduzione delle spese, rammentando altresì le osservazioni del Governatore della Banca d'Italia in merito al mancato sfruttamento del favorevole andamento delle entrate per sanare - almeno parzialmente - il debito pubblico. In particolare, stigmatizza che una quota delle maggiori entrate sia stata utilizzata per finanziare ulteriori spese, determinando un peggioramento dell'indebitamento netto sul PIL.

Nel ribadire le preoccupazioni per l'esclusione della famiglia dagli obiettivi della manovra, svolge alcune considerazioni riferite all'accordo sul welfare, auspicando che il testo non sia blindato in quanto si perderebbe una proficua occasione di miglioramento attraverso l'apporto dell'opposizione. Al riguardo, dopo aver rilevato le contraddizioni che hanno caratterizzato il recente referendum sul pacchetto previdenziale, giudica l'impostazione di fondo non coerente con lo sviluppo dei servizi, con l'internazionalizzazione, con la necessaria flessibilità, nonché con l'integrazione crescente della società.

Con particolare riferimento all'audizione del ministro Padoa Schioppa, rimarca l'opportunità di intervenire sui mutui bancari per sostenere le famiglie, come peraltro è emerso durante l'esame dei documenti di bilancio in Commissione finanze.

Avviandosi alla conclusione, si dichiara favorevole all'imposta di scopo prevista nel disegno di legge finanziaria per il settore cinematografico, rilevando tuttavia la mancanza di un prelievo che coinvolga tutta la filiera del cinema, e auspica infine che il confronto tra Governo e Parlamento non si irrigidisca.

 

Il senatore FERRARA (FI) si sofferma preliminarmente sui meccanismi di copertura previsti dalla manovra di bilancio rispetto alla legislazione vigente, i quali sono a suo avviso strettamente connessi alle prerogative del Governo in merito all'utilizzo delle maggiori risorse. In particolare, ritiene che la validità delle norme sulla contabilità sia correlata alla particolare forma di governo esistente, nella prospettiva di limitare gli eccessi di spesa. L'equilibrio di volta in volta instauratosi nei rapporti tra Governo e Parlamento è infatti a suo giudizio un elemento determinante per stabilire la capacità della legislazione di contabilità di porre un freno a derive espansionistiche sul lato della spesa. Tuttavia, considerate le difficoltà dell'attuale Esecutivo a mostrare autorevolezza, probabilmente occorrerebbero leggi di contabilità diverse.

Quanto alla copertura della manovra, reputa preoccupante che si utilizzi il gettito derivante dalle minori spese, tanto più che di esse non è ben chiara la natura, anche a causa dell'effetto permanente delle ulteriori spese introdotte. Dopo aver rilevato alcune contraddizioni nella disciplina vigente di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, tiene a precisare che le condizioni essenziali di ogni manovra finanziaria sono il rispetto dei termini di indebitamento contenuti nel DPEF, il mantenimento del gettito a carattere permanente, nonché le misure di equità fiscale. Il decreto-legge n. 159, invece, a suo giudizio modifica la natura delle norme di contabilità, atteso che esso ridefinisce l'obiettivo dell'indebitamento variando gli equilibri macrofinanziari.

Reputa inoltre che le risorse debbano essere utilizzate ai fini della riallocazione e della redistribuzione del reddito in un'ottica di sviluppo, secondo un approccio assolutamente carente nella manovra finanziaria all'esame della Commissione. L'utilizzo dell'extra gettito non consente a suo giudizio di riallocare in modo permanente le risorse, dato che il Governo ha adottato misure espansive meramente contingenti, le quali comportano molteplici effetti negativi; la manovra espansiva, non risultando percepita, non conduce infatti ad una crescita della domanda, né possono considerarsi strutturali le misure previste per favorire lo sviluppo.

Rileva inoltre che l'aumento del PIL, pari all'1,5 per cento per il 2008, dimostra il fallimento della politica governativa, in contraddizione con le intenzioni manifestate all'inizio della legislatura, secondo le quali l'obiettivo primario era la riduzione del debito pubblico anche per attrarre investitori stranieri. L'invarianza del differenziale tra il PIL italiano e la media europea, prosegue il senatore, testimonia invece una situazione di declino, rimasta inalterata da anni.

Deplora poi l'assenza di strategia nella manovra, il cui ammontare si avvicina di fatto a quello assai ingente dello scorso anno, pur tenendo conto delle differenze tra saldo netto e indebitamento, e fa presente che le misure concernenti l'IRAP determineranno un inevitabile incremento della pressione fiscale.

Nel ribadire l'inopportunità di utilizzare l'extra gettito per ulteriori spese che non incentivano gli investimenti, evidenzia la necessità di favorire il comparto universitario, che attualmente versa in condizioni preoccupanti. In proposito, pone in luce l'esigenza di favorire la competitività tra gli atenei, lamentando peraltro la scarsa attenzione dedicata all'Istituto italiano di tecnologia. Esprime, infine, netta contrarietà sulla manovra in corso.

 

Il PRESIDENTE segnala che sui temi trattati in discussione generale sono stati redatti lavori di approfondimento da parte del Servizio Studi del Senato e dai Servizi del Bilancio del Senato e della Camera dei deputati, che affrontano sia il problema del rapporto tra ciclo economico e fase espansiva della manovra, sia gli aspetti tecnici delle norme della legge finanziaria.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 17,50.


BILANCIO(5a)

Mercoledì17 ottobre 2007

137a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

indi del Vice Presidente

LEGNINI

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente MORANDO ricorda che ieri era iniziata la discussione generale.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) stigmatizza anzitutto l’incoerenza tra gli obiettivi governativi enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2008-2011 e le misure recate nella manovra in esame, che peraltro destano contrarietà anche all’interno delle stesse forze di maggioranza. In proposito, ricorda che il richiamato DPEF sanciva, fra l’altro, che la differenza fra le entrate stimate e quelle effettive sarebbe dovuta essere destinata interamente alla riduzione del disavanzo. Rispetto a tale intendimento, prosegue l’oratore, sono invece prevalse le richieste della componente più radicale della maggioranza, che ha preteso l'inserimento di interventi equitativi. In questo modo, non si è a suo avvisto tenuto conto che il risanamento dei conti pubblici ed il conseguente sviluppo economico rappresentano la condizione necessaria per poter generare risorse da destinare a politiche redistributive.

Né è possibile asserire, egli prosegue, che le finalità riguardanti la riqualificazione della spesa pubblica, richiamate da ultimo anche dal Ministro dell’economia nel recente Libro verde, abbiano trovato riscontro nei provvedimenti in titolo. Invece di operare una riduzione significativa della spesa pubblica, si è privilegiato l’utilizzo dell’extra gettito per finanziare le misure recate nella manovra di bilancio, che a suo avviso si caratterizzano peraltro per una logica prevalentemente clientelare, senza alcuna visione strategica. L’oratore rileva che l’incapacità di affrontare adeguatamente le principali criticità del Paese determina sfiducia nei confronti della politica da parte dei cittadini e che di ciò la maggioranza ha una specifica responsabilità morale.

Appare peraltro a suo avviso del tutto illusoria la soddisfazione per la crescita dell’avanzo primario, atteso che non si tiene adeguatamente conto del sensibile incremento della spesa pubblica primaria, pari a 5,7 miliardi di euro. Pur ritenendo opportuni taluni interventi, come ad esempio quelli in favore dei contribuenti a basso reddito, egli critica il complesso delle scelte allocative, come ad esempio l’incapacità di legare le maggiori risorse per gli oneri contrattuali della Pubblica Amministrazione per il biennio 2006-2007al risultato in termini di maggiore produttività della stessa. Nel complesso, lamenta che il tasso di incremento della spesa pubblica, ed in particolare di quella corrente, è superiore al tasso di crescita del PIL e che l’avanzo primario è ottenuto attraverso una crescente pressione fiscale.

Né a fronte del fallimento dell’obiettivo della riqualificazione della spesa pubblica, egli prosegue, appaiono convincenti taluni interventi volti a comprimere la stessa. Al riguardo, giudica del tutto inopportuno il taglio delle spese per consumi intermedi della Pubblica Amministrazione, destinati a creare disfunzioni soprattutto all’interno di taluni comparti, quali la sicurezza e la giustizia, dove si è raggiunta una soglia invalicabile. Inoltre, critica le misure volte ad assicurare risparmi con riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dello Stato, segnalando al riguardo l’incapacità di adottare misure ben più incisive che tengano conto del decentramento delle funzioni previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione.

L’oratore richiama indi l’attenzione sulla circostanza che, rispetto a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica per il 2007, si registra un incremento di entrate pari a 18 miliardi di euro, di cui 15 di carattere tributario. Non vi è peraltro alcun riscontro - egli tiene a precisare - che induca a ritenere che l’incremento delle entrate rispetto alle previsioni, con cui sono state a suo avviso inopportunamente finanziate le misure recate nel decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, abbia un carattere strutturale.

Avviandosi a concludere, sottolinea che la scelta di prediligere l’extra gettito per misure di carattere espansivo, in luogo di un’efficace compressione della spesa pubblica, avrà l’effetto di rallentare ulteriormente la crescita e la competitività dell’economia. Per le argomentazioni svolte, preannuncia, per conto della propria parte politica, contrarietà sulla manovra in esame e l’intenzione di presentare specifiche proposte emendative che intervengano, in particolare, sui settori della sicurezza, famiglia, imprenditoria, infrastrutture e casa. Nel segnalare sin d’ora la disponibilità delle forze di opposizione a limitare il numero degli emendamenti che saranno presentati al disegno di legge finanziaria, al fine di consentire un efficace confronto parlamentare volto a migliorare i provvedimenti in esame, esprime l’auspicio che la maggioranza faccia altrettanto e che il Governo non decida di ricorrere allo strumento della fiducia.

 

Il senatore DIVINA (LNP) si sofferma sulle disposizioni recanti misure a favore dei soggetti talassemici, sottolineando l’opportunità di rimodulare tale disciplina al fine di consentire l’estensibilità di tali benefici ad una platea più ampia di destinatari.

 

Il sottosegretario LETTIERI, replicando incidentalmente al senatore Divina, si dichiara favorevole ad individuare soluzioni che vadano nel senso suindicato.

Dichiara poi di ritirare l’emendamento governativo 2.900.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) intervenendo in discussione generale, evidenzia preliminarmente che le critiche, formulate da taluni esponenti delle forze politiche di opposizione relativamente alla manovra per il 2008, si incentrano sulla circostanza che – secondo tali tesi - le manovre espansive prospettate nel decreto-legge collegato comprimono le possibilità di risanamento nel breve periodo, determinando un rinvio ai prossimi anni dell’aggiustamento dei tendenziali, imposto dai vincoli comunitari e impedendo quindi la realizzazione nella fase attuale degli obiettivi di pareggio del bilancio.

Tale valutazione, pur risultando sotto certi punti di vista fondata, non tiene tuttavia conto del contesto economico finanziario complessivo nel quale la manovra stessa si colloca. Dopo essersi brevemente soffermato sul quadro comunitario di riferimento della politica economica, caratterizzato dal Patto di stabilità e di crescita europeo – nella sua attuale configurazione che ha superato l’originaria vocazione "prociclica" dello stesso - l’oratore evidenzia che l’obiettivo di una accelerazione dei processi di risanamento va necessariamente armonizzato con quello attinente al sostegno allo sviluppo, quanto mai essenziale alla luce delle misure adottate nell’ambito della manovra finanziaria per lo scorso anno, efficaci ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica ma piuttosto "pesanti" in relazione agli aspetti attinenti alla crescita economica.

In tale contesto, l’integrale destinazione, nell’ambito della manovra in esame, dell’extragettito aggiuntive alla riduzione del volume globale del debito avrebbe finito per determinare un rallentamento del trend di crescita e di sviluppo del sistema economico, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale opzione. In questa ottica complessiva il Governo ha incentrato la propria manovra non solo sul risanamento dei conti pubblici, ma anche su un progetto complessivo di rilancio dell’economia. Nell’ambito dei temi sollevati dall’opposizione segnala che il lavoro dei Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento offrono spunti di riflessione e di approfondimento molto interessanti.

Infatti, se si confrontano i dati relativi al rapporto tra manovra netta e manovra lorda negli ultimi anni, si ravvisa una situazione peculiare in relazione all’anno 2001 e in relazione all’anno 2007, dovuta alla circostanza che in entrambe le annualità le manovre di finanza pubblica sono risultate particolarmente "pesanti". Dalle valutazioni previsionali effettuate emerge che, dopo gli scostamenti verificatesi nel 2007 – dovuti ai motivi sopra evidenziati - il trend per il 2008 del rapporto tra manovra netta e manovra lorda dovrebbe essere orientato verso una convergenza.

Inoltre, va sottolineato che i dati relativi alla posizione fiscale nel Paese evidenziano degli standard qualitativamente superiori della manovra finanziaria per il 2007 rispetto a quella per il 2008, atteso che quest’ultima presenta taluni margini di rischio, come ha sostenuto anche qualche esponente delle forze politiche di opposizione; tali criticità tuttavia non giustificano affatto un approccio valutativo "liquidatorio" rispetto alla manovra per il 2008, in quanto la stessa si colloca su una delicata linea di demarcazione fra una buona politica economica e una politica a rischio.

L’oratore evidenzia poi che il contesto economico italiano appare caratterizzato da un volume del debito pubblico elevato nonché da una produttività che pur essendo orientata verso la crescita, non riesce tuttavia a recuperare il gap negativo determinatosi negli ultimi anni. Alla luce di tale situazione complessiva, la manovra finanziaria per il 2008 non dovrebbe quindi essere giudicata con il metro del rigore del risanamento, bensì in base alla capacità di orientare risorse verso lo sviluppo, ovvero verso le spese di investimento.

Su tale terreno vanno obiettivamente segnalate le difficoltà di ridurre la spesa corrente a favore della spesa per investimenti, anche se non va sottaciuto che l’esperienza del precedente Esecutivo di Centro-destra risultava egualmente negativa sotto tale profilo.

L’oratore conclude il proprio intervento evidenziando che i margini di miglioramento della manovra finanziaria per il 2008 dovranno essere incentrati soprattutto sulla prospettiva di un’ulteriore riduzione della spesa pubblica, operata in funzione di politiche di riduzione selettiva della pressione fiscale, nonché, in funzione di interventi di potenziamento della rete infrastrutturale.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,30.

 


BILANCIO(5a)

Mercoledì17 ottobre 2007

139a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), al fine dei delineare il quadro economico su cui si innesta la manovra in esame,  si sofferma preliminarmente sui dati risultanti dagli interventi economico-finanziari dell'anno scorso. In particolare sottolinea il mancato raggiungimento nel corso dell'anno 2007 degli obiettivi prefissati di risanamento finanziario, sostegno allo sviluppo e maggiore equità sociale. Si registra infatti un aumento del deficit pubblico con conseguente incremento del debito, un rallentamento nell'andamento della crescita in ragione dell'inasprimento fiscale necessario per fare fronte alle maggiori spese, nonché una scarsa effettività delle politiche sociali in favore di  famiglie e fasce deboli.

Fatta questa premessa, l'oratore, sottolineando l'importanza della funzione di stabilità sottesa all'avanzo primario quale garanzia nei confronti dei creditori dei titoli di Stato, costituiti in larga parte da grandi istituzioni finanziarie, lamenta altresì che l'incremento dell'avanzo primario per il 2008 è frutto di una operazione contabile non corretta, posto che una quota significativa dell'indebitamento netto è stata sostanzialmente considerata come posta di debito pregresso. In questo quadro, alla luce dei dati contabilmente non corretti su cui poggia la manovra in esame, rileva l'esigenza di un'esatta determinazione della previsione sulle entrate per il 2008, tenendo conto che già nel corso del 2007 si è registrato un incremento nelle previsioni di entrata rispetto alla stima prudenziale elaborata nel dicembre 2006, nonostante il rallentamento della crescita verificatosi già prima dell'impatto internazionale dei mutui americani subprime. Anche per l'anno 2008, quindi, ove confermato il trend relativo alla crescita economica,  si dovrebbe registrare un aumento delle entrate con 13 miliardi di euro di gettito in più rispetto a quello ufficialmente previsto e pari a 750 miliardi. Al riguardo, pur dichiarando di comprendere le ragioni connesse alla sottostima del reale andamento delle entrate, volta a non predeterminare la disponibilità di risorse necessarie per ulteriori iniziative sul fronte della spesa, ritiene tuttavia necessario che l'esigenza di contenimento della spesa sia soddisfatta attraverso una manovra elaborata sulla base di dati chiari e trasparenti, nella prospettiva di una seria assunzione di responsabilità dinanzi al Paese.  In questo quadro, contesta peraltro che a fronte di decisioni di spesa assunte ex ante mediante il decreto-legge in esame, la relativa copertura sia da accertare ex post e desunta dal bilancio di assestamento, che a tutt'oggi risulta non ancora approvato, determinando a suo avviso un serio vulnus all'articolo 81 della Costituzione, non  soltanto sul versante della correttezza contabile  e finanziaria ma altresì sul piano politico.

Dopo aver espresso seri dubbi sull'ammissibilità di alcuni emendamenti presentati dal Governo al decreto in discussione per l’eterogeneità di contenuti, sottolinea come, a fronte della manovra per il 2007 - che risultava articolata sui tre citati obiettivi di risanamento finanziario, sostegno allo sviluppo e maggiore equità sociale - quella per l'anno 2008 appare svolgere un'azione di redistribuzione, per un ammontare complessivo di circa 20 miliardi di euro, ripartito a suo avviso in 7 miliardi di euro di cui al decreto-legge del "tesoretto" approvato alla fine del luglio scorso, 7,5 miliardi di euro nell'ambito del decreto in esame, nonché, infine, 5, 5 miliardi quale valore netto del disegno di legge finanziaria 2008 in senso stretto. In questo quadro, osserva tuttavia con preoccupazione che solo un valore compreso tra il 13 o il 14 per cento della manovra è destinato al sostegno per le fasce più deboli, valore consistente in 900 milioni di euro per le pensioni minime e 1,9 miliardi di euro per gli incapienti. A quest'ultimo riguardo evidenzia, peraltro, come l'individuazione di tale categoria sociale risenta di una palese contraddizione, tenuto conto che, in relazione al principio di fondo dell'imposizione fiscale, basato sull'individuo piuttosto che sulla famiglia come soggetto d'imposta, circa il 33 per cento dei dichiaranti dell'IRPEF risultano incapienti per l'Anagrafe tributaria, non essendo tuttavia tali per il tenore di vita che conducono. In proposito, osserva come, dinanzi a tali politiche redistributive, sarebbe stato più opportuno condurre una seria lotta all'evasione fiscale introducendo un sistema più efficace di deduzione. Ritiene inoltre che, alla luce della stima non corretta relativa all'andamento tendenziale dei dati relativi all'entrata per il 2008, anche la riduzione della pressione fiscale prevista per il 2008, pari allo 0,1 per cento del valore relativo al 2007, non sembra corrispondere al dato reale, rilevando quindi che a fronte di un gettito reale pari a 763 miliardi di euro, piuttosto che di 750 miliardi di euro, la pressione fiscale salirebbe dal 43,1 per cento sul PIL nel 2007 e al 43,8 per cento nel 2008. In questo quadro, sottolinea poi la necessità di una maggiore trasparenza, anche nella prospettiva di ricucire il rapporto di fiducia tra i cittadini e il mondo politico, quale esigenza avvertita in modo trasversale e condivisa sia da parte della maggioranza che dell'opposizione. Nel ribadire il proprio giudizio negativo sulla manovra finanziaria nel suo complesso, sottolinea come essa si presti a numerose critiche in primo luogo legate all’utilizzo delle risorse derivanti dall’extra gettito delle entrate per finalità diverse dal risanamento del debito pubblico. Osserva poi come lo stesso Governatore della Banca d’Italia abbia espresso numerose perplessità sulla validità della manovra, la quale determina un inaccettabile incremento dell’indebitamento pubblico netto e un aumento tendenziale del rapporto deficit/ PIL e quindi del debito pubblico. Analoghe critiche sono state mosse anche dalla Corte dei Conti, per la quale la manovra comporta un aumento della spesa corrente addirittura più che proporzionale all’incremento della pressione fiscale. Dopo aver osservato come la manovra finanziaria determini il progressivo ampliamento della sfera di competenza dello Stato ai danni dei redditi individuali dei cittadini, si sofferma sulle disposizioni che prevedono misure a sostegno delle famiglie. Al riguardo, rileva il carattere iniquo ed eccessivamente complicato dei criteri di ridistribuzione delle risorse derivanti dall'incremento delle tassazioni attuato dalla finanziaria per il 2007 in favore degli incapienti e dei soggetti che percepiscono le pensioni minime. Con riferimento, poi, alle misure fiscali in favore delle imprese, osserva come la riduzione della pressione fiscale incida favorevolmente solo sulle aziende maggiormente capitalizzate e che hanno peraltro realizzato scarsi investimenti. Analogamente criticabili sono le disposizioni in materia di lavoro, le quali finiscono per penalizzare i vantaggi del lavoro flessibile, con il conseguente rischio di un aumento del lavoro sommerso, senza prevedere strumenti effettivamente in grado di incentivare i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Nell'esprimere profonda preoccupazione per il preannunciato contenuto del Protocollo sul Welfare, si sofferma in particolare sull'inserimento del tasso di sostituzione del sessanta per cento per le pensioni delle future generazioni il quale, oltre a configurare la strutturale crisi del sistema contributivo delineato dalla riforma Dini, rischia di determinare un notevole incremento del debito pensionistico prospettico.  Conclude ribadendo le proprie perplessità sulle misure della manovra finanziaria, la quale fallisce il primario obiettivo di risanamento pubblico, comportando invece un inaccettabile aumento della spesa pubblica.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), nell'esprimere il proprio giudizio fortemente critico sulla manovra finanziaria nel suo complesso, sottolinea come essa, da un lato, non persegua l'obiettivo del risanameno dei conti pubblici, determinando addirittura un aumento della spesa pubblica e, dall'altro, non comporti una effettiva riduzione della pressione fiscale. La situazione finanziaria del Paese rischia poi, a parere dell'oratore, di essere ulteriormente penalizzata dall'approvazione del Protocollo sul Welfare. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni in materia di fiscalità per le imprese, osservando come il disegno di legge finanziaria di fatto determini un incremento generalizzato della pressione tributaria sulle aziende ed in particolare su quelle medio-piccole. Relativamente all'articolo 3, recante norme per la razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA, esprime talune perplessità sulla misura del credito di imposta, ed in particolare sul suo carattere retroattivo. Rileva poi come, al fine di incentivare lo sviluppo delle imprese, sarebbe stato preferibile procedere alla soppressione delle agevolazioni automatiche nella fruizione.

Dopo aver lamentato la presenza di numerosi interventi una tantum nel disegno di legge finanziaria e nel decreto-legge, si sofferma infine sulle misure relative al comparto enti locali delle quali rileva l'eccessiva contraddittorietà.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) svolge preliminarmente alcune considerazioni sulla congiuntura economica nella quale si inserisce la manovra di bilancio per il 2008, osservando in particolare che l’attuale Governo ha potuto beneficiare di alcuni extragettiti di notevole entità che hanno prodotto un aumento delle entrate pari a circa 17 miliardi nel corso del 2007. Al riguardo egli rileva quanto differente fosse stata la congiuntura economica nella quale si trovò ad operare il precedente Governo di Centro-destra il quale, nel 2001, fu costretto a far fronte ad una crisi che coinvolse l’economia europea e mondiale. Osserva al contempo che, nonostante il contesto particolarmente fortunato, il Governo ha prodotto una manovra economica particolarmente debole, volta solamente al mantenimento dello status quo senza coraggiosi interventi strutturali. Accanto alla debolezza delle scelte di politica economica del Governo, l’oratore rileva che parte delle difficoltà discendono anche da una organizzazione statale che, modellata su una forte concentrazione di competenze in capo alle autorità centrali, risponde alla struttura del sistema economico dei primi decenni della Repubblica, in cui gran parte dell’economia era gestita dallo Stato che, proprio attraverso la manovra di finanza pubblica, poteva intervenire pesantemente garantendo equilibrio e stabilità sociale. Oggi l’auspicata liberalizzazione di molti settori economici e l’esigenza di rispettare i vincoli di bilancio imposti dall’Unione europea impediscono allo Stato di agire con disinvoltura, come in passato, sugli strumenti finanziari. Proprio considerando questi aspetti, l’oratore auspica una radicale riforma istituzionale, volta a valorizzare, tramite un più accentuato federalismo politico e fiscale, una maggiore responsabilizzazione degli enti territoriali più vicini ai cittadini. In proposito, si sofferma sull’articolo 4 del decreto-legge collegato al disegno di legge finanziaria, rilevando come lo strumento del commissariamento delle Regioni inadempienti sia insufficiente ad assicurare un maggiore virtuosismo fiscale da parte delle Regioni italiane, alcune delle quali presentano livelli di deficit non tollerabili, che richiedono interventi più adeguati. Dopo aver svolto brevi considerazioni sulle misure relative allo sviluppo del settore farmaceutico, soffermandosi in particolare sulla previsione di tetti di spesa per i farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, esprime alcune considerazioni critiche sugli interventi redistributivi presenti nel decreto-legge, rilevando come essi siano marginali ed inidonei a realizzare l’obiettivo, che egli considera prioritario, di sostegno alle famiglie e di adeguato incentivo alla natalità. Quanto agli interventi in materia di occupazione, egli ritiene che sia necessario correggere una cultura, ancora fortemente radicata, di immobilismo sociale in ambito lavorativo, attualmente non più sostenibile. Si sofferma quindi su quanto affermato dal presidente Morando in ordine all’auspicio che la crescita economica registrata negli ultimi messi possa continuare anche in futuro. A suo avviso, tale auspicio rischia di essere presto disatteso, anche perché i titolari di piccole e medie aziende, che hanno potuto beneficiare di maggiori profitti nell’ultimo anno, sono costretti ad impiegare le maggiori entrate per far fronte al carico fiscale al quale sono sottoposti. Ciò, ad avviso dell’oratore, rischia di determinare un danno di notevole entità, considerando anche che tali microstrutture economiche, poiché costituiscono il nervo del settore produttivo, sono fonte primaria di occupazione. Quanto al problema dei tagli ai costi della politica, l’oratore ritiene che, accanto ai necessari auspicati interventi, si tengano in considerazione anche le elevatissimi e difficilmente giustificabili retribuzioni di alcuni direttori di giornale, nonché quelle dei commissari e del personale delle authorities. Dopo aver espresso alcune preoccupazioni sugli interventi in ordine al trattamento di fine rapporto, l’oratore si sofferma brevemente sulle disposizioni concernenti l’editoria, ritenendo auspicabile una maggiore differenziazione tra l’editoria ordinaria e le testate di partito. Quanto alla previsione, contenuta all’articolo 20, di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alle scelte del contribuente per determinate finalità, ritiene che essa non debba limitarsi esclusivamente al solo anno finanziario 2007. Quanto invece alle norme contenute all’articolo 21 sul programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, svolge alcune considerazioni critiche, rilevando che un eccessivo aggravamento della procedura rischia di paralizzare gli interventi già in atto e di scoraggiare possibili nuovi interventi.

In conclusione, dopo essersi soffermato sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione, ribadisce le sue profonde perplessità sulla manovra finanziaria che, a suo avviso, palesa forti incertezze e profonde ambiguità e che si mostra inidonea a far fronte alle molteplici esigenze del Paese.

 

Il senatore CABRAS (Ulivo) rileva preliminarmente che, al pari della finanziaria per il 2007, anche il disegno di legge finanziaria per il 2008 si concentra sullo stato dei conti pubblici e sulla entità del deficit di bilancio cui far fronte, cui si collega la questione di un’esatta previsione delle entrate, nonché quella della destinazione degli eventuali surplus di gettito fiscale. Le esigenze di pareggio del bilancio pubblico e di contenimento e risanamento della spesa, pur rappresentando un obiettivo prioritario di politica economica di lungo periodo del Governo, devono necessariamente essere bilanciati con le non secondarie esigenze di tenuta sociale e con gli auspicati investimenti strutturali di cui il Paese ha bisogno. Contrariamente a quanto sostenuto da autorevoli esponenti della Banca d’Italia e della Corte dei conti, l’oratore ritiene che le scelte di politica finanziaria del Governo non possono essere esclusivamente finalizzate al miglioramento dei parametri di indebitamento e alla riduzione del debito pubblico, dal momento che ciò può determinare, quanto meno nel breve periodo, un rallentamento della crescita. Dichiara pertanto di condividere la decisione del Governo di destinare parte dell’extragettito a obiettivi di carattere strategico, fissando al 2011 il termine per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Al riguardo egli rileva che,  mentre il Governo di Centro-destra, per realizzare l’obiettivo della riduzione fiscale, ha sostanzialmente azzerato tutto l’avanzo primario, il Governo in carica ha ritenuto più opportuno bilanciare le esigenze del pareggio del bilancio con interventi di carattere equitativo e redistributivo. Quanto alle esigenze di contenimento della spesa, rileva che più correttamente si debba parlare di riqualificazione della spesa, ritenendo prioritario il raggiungimento di una razionale destinazione delle risorse, al fine di realizzare servizi di qualità, pur tenendo conto, anche in quest’ambito, delle esigenze di risanamento del bilancio. Ad avviso dell’oratore, un’auspicata riqualificazione della spesa potrebbe, da una parte, far fronte alle esigenze di riduzione della pressione fiscale e, dall’altra, ricondurre in un alveo di ragionevolezza il tema dei costi della politica. L’oratore si sofferma quindi sugli interventi sul regime dell’imposta comunale sugli immobili. Al riguardo egli osserva che, per quanto risultino prioritarie le esigenze di omologazione della tassazione italiana a quella di altri Paesi europei, tale adeguamento non deve determinare un incremento complessivo della pressione fiscale che possa tradursi in un aggravamento del carico fiscale sulle categorie più deboli. In conclusione, rileva che, a partire dall’ingresso nell’area dell’euro, i governi italiani hanno dovuto far fronte alle pressanti esigenze di rigore nella gestione del bilancio pubblico. Tale considerazione deve indurre a svolgere riflessioni più approfondite sulle destinazioni dei gettiti fiscali di cui è possibile beneficiare a seguito dei numerosi interventi strutturali posti in essere nel corso degli anni. Al riguardo ribadisce l’opportunità di aggredire in modo più coraggioso il peso del debito pubblico, scaricando gli interessi sull’extragettito, senza sacrificare gli  interventi nei confronti dei settori che più necessitano di finanziamento. Auspica infine che, terminata l’approvazione del disegno di legge finanziaria, il Parlamento consideri, con la dovuta ponderazione, i possibili strumenti che, senza logiche emergenziali, possano garantire un progressivo e duraturo abbattimento del debito pubblico.

 

Il senatore TECCE (RC-SE), dopo aver espresso il suo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Albonetti, si sofferma sulla struttura della manovra economica per il 2008, rilevando in particolare l’opportunità di aver introdotto un sistema caratterizzato da una chiara individuazione degli obiettivi perseguiti e dei corrispondenti strumenti per la loro realizzazione. Si sofferma quindi sugli strumenti individuati dal Governo per realizzare un’adeguata crescita industriale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno. Al riguardo egli si interroga sull’opportunità di una maggiore responsabilizzazione delle pubbliche autorità, quanto meno in ordine alla scelta dei settori strategici su cui intervenire e sulle priorità da realizzare. In particolare, egli ritiene che debba essere adeguatamente considerato l’obiettivo di favorire, nel breve tempo, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, idonei a garantire quella sicurezza sociale che consente di poter progettare il futuro senza incertezze. Il senatore valuta positivamente i molteplici interventi di redistribuzione fiscale contenuti nel decreto e nella legge finanziaria, i quali si palesano di notevole entità, tenendo conto della esigenza di mantenere inalterato il rapporto deficit/PIL e considerando gli obiettivi di risanamento del bilancio programmati entro il 2011. Quanto alle critiche mosse dal Governatore della Banca d’Italia sulla debolezza degli interventi di risanamento, l’oratore osserva che il Governo, per sua naturale vocazione, deve considerare tra i suoi obiettivi anche le esigenze di coesione sociale. Al riguardo egli condivide le considerazioni svolte, nel corso delle audizioni, dal Presidente dell’ISTAT, il quale ha affermato che la manovra finanziaria per il 2008 determina un abbassamento dell’1 per cento del tasso di povertà. Tale riduzione costituisce un incremento notevole alla crescita, determinando l’espansione della domanda interna. Esprime poi un giudizio positivo su alcune puntuali previsioni contenute nella manovra economica, in particolare per quanto attiene alla detrazione degli affitti, alle detrazioni a favore dei giovani, alla previsione di un particolare bonus  per gli incapienti. Al riguardo egli ritiene che debbano essere tutelati in particolare quei soggetti che non hanno alcun rapporto con il fisco e che quindi necessitano, più di altri, di un reddito di inserimento sociale. Dopo aver espresso un giudizio positivo sul regime delle detrazione per il trasporto pubblico locale, si sofferma sul cosiddetto "pacchetto casa". Al riguardo egli, dopo aver dichiarato di condividere la scelta di politica sociale, sottesa a tali disposizioni, critica l’emendamento presentato dal Governo, volto a sottrarre parte del fondo destinato al "settore casa", per far fronte ad un’esigenza, quale quella causata dal terremoto del Molise che, pur presentando caratteri di urgenza, può essere finanziata attraverso altri strumenti, che non incidano su diritti sociali fondamentali quale il diritto all’abitazione. In riferimento alla riduzione dell’imposta comunale sugli immobili, pur manifestando la sua preferenza per il mantenimento dell’imposta a vantaggio dei comuni, valuta positivamente la previsione di un regime di detrazioni, ritenendo altresì opportuno bilanciare e ponderare le esigenze di riduzione fiscale sui beni immobili con le esigenze di un’adeguata politica della casa soprattutto per le fasce più povere.

 

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, comunicando che, nella seduta notturna di oggi, avranno luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,55.

 


BILANCIO(5a)

Mercoledì17 ottobre 2007

140a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818 e 1817 e rinvio. Disgiunzione del seguito dell’esame del disegno di legge n. 1819 e rinvio) 

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), relatore sul disegno di legge n. 1819, interviene in sede di replica ringraziando i senatori intervenuti nel corso del dibattito e richiama le principali questioni emerse nella discussione. Ricorda quindi il dibattito svoltosi recentemente in occasione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, evidenziando le previsioni relative alla progressiva riduzione del deficit, che dovrebbe essere pari al 2,2 per cento nel 2008 rispetto al 2,4 del 2007. Si sofferma, poi, sui principali obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, con particolare riguardo al risanamento dei conti pubblici e alle misure volte a garantire maggiore equità e sviluppo. Ritiene, inoltre che il provvedimento di urgenza, funzionalmente collegato alla manovra di bilancio, debba essere unitariamente considerato con il decreto-legge n. 81 del 2007, in materia fiscale, che ha previsto, tra l'altro, per il 2007, l'erogazione della quattordicesima mensilità per coloro che beneficiano delle pensioni minime.

Ricorda, a questo punto, le misure previste a favore degli incapienti, quelle recanti la diminuzione dell’ICI e le detrazioni per gli affitti, soffermandosi altresì sui finanziamenti previsti per la realizzazione di opere infrastrutturali da parte dell'ANAS e delle Ferrovie. Richiamata altresì l'importanza della riduzione dell'IRES e dell'IRAP, si sofferma sui profili relativi alla copertura del decreto-legge sottolineando che la maggior parte delle opere infrastrutturali finanziate si trovano nel Meridione.

Richiama, quindi, le osservazioni svolte dal senatore Eufemi, che dichiara di non condividere e,  in relazione al debito pubblico, ricorda che l'avanzo primario era stato praticamente azzerato da parte del precedente Governo. Auspica, inoltre che la spesa pubblica, aumentata nel corso degli ultimi anni, possa essere stabilizzata e progressivamente diminuita utilizzando eventuali risorse provenienti dall'extragettito.  Richiama quindi, alcune disposizioni relative alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, rilevando che i finanziamenti previsti riguardano esclusivamente opere direttamente cantierabili che consentiranno di valorizzare il patrimonio pubblico. Ritiene, quindi, che le scelte adottate dal Governo, attraverso il provvedimento d' urgenza e la manovra di bilancio si muovono nella giusta direzione e che l'utilizzo delle risorse derivanti dall'extragettito fiscale consentiranno una serie di interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione.

 

Il sottosegretario LETTIERI, intervenendo in sede di replica, ringrazia il relatore, il presidente Morando e i senatori intervenuti nel corso del dibattito per le osservazioni che hanno svolto con spirito costruttivo. Richiama quindi gli attuali scenari economici internazionali, con particolare riferimento agli effetti della crisi dei mutui negli Stati Uniti e ai dati economici concernenti i cosiddetti Paesi emergenti. Ricorda, poi, gli effetti positivi prodotti dalla legge finanziaria approvata lo scorso anno, in particolare con riguardo all'avanzo primario e al rapporto deficit/PIL che è stato ridotto rispetto agli anni precedenti. Rileva altresì che l'ìndebitamento netto tra il 2006 e il 2007 si è ridotto e che le entrate sono progressivamente aumentate consentendo di avviare un risanamento dei conti pubblici.

Richiama, quindi, l'importanza del decreto-legge n. 81 del 2007, in materia fiscale,  con cui è stata avviata un'operazione di redistribuzione del reddito nonché la riduzione del cuneo fiscale e la previsione, per il 2007, per i pensionati che beneficiano della pensione minima, della quattordicesima mensilità. Rileva, inoltre, che la manovra finanziaria all'esame del Parlamento presenta caratteri di maggiore chiarezza anche grazie al contributo fornito dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ed evidenzia il nesso funzionale tra il provvedimento in esame e la manovra di bilancio.

In merito alle osservazioni circa l'opportunità di destinare integralmente le risorse derivanti dalle nuove entrate alla riduzione del debito pubblico, rileva che tale scelta non era percorribile nell'attuale contesto economico-sociale. Conclude quindi rilevando che l'azione intrapresa dal Governo prevede un percorso rigoroso e una graduale riduzione del debito pubblico destinando, comunque, come nel caso del provvedimento in esame, adeguate risorse allo sviluppo, l'innovazione e le fasce più deboli della popolazione.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), relatore sul disegno di legge n. 1818, si sofferma preliminarmente sui rilievi espressi dal senatore Ferrara in merito alla legislazione di contabilità pubblica: ad avviso di quest’ultimo, infatti, il permanere della rigidità nella struttura del bilancio dello Stato sarebbe imputabile unicamente al Governo e non allo schema normativo previsto dalla legge. Al riguardo, tiene a richiamare, in senso contrario a quanto affermato dal senatore Ferrara, i contenuti della propria relazione illustrativa.

Pur apprezzando il valore della proposta avanzata dal senatore Vegas di adottare un criterio di contabilità economica, in luogo di un meccanismo di contabilità finanziaria, nella struttura del bilancio, e non disconoscendo altresì che, nonostante la revisione dell’articolazione complessiva della spesa, l’oggetto della decisione parlamentare continua a rimanere l’unità previsionale di base, il relatore osserva tuttavia che la riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato, attuata nell’ambito della cornice normativa in vigore, consente un’analisi più completa del quadro di finanza pubblica, in relazione, in particolare, alle scelte allocative compiute dal Governo nell’ambito dei singoli programmi di spesa.

Valuta comunque favorevolmente la prospettiva di un’ulteriore e più incisiva revisione del bilancio dello Stato, da condurre attraverso una rielaborazione della disciplina normativa in vigore. In proposito, la riflessione potrebbe essere avviata su alcune indicazioni di lavoro formulate dal senatore Vegas, quali, ad esempio, il rafforzamento del rendiconto generale dello Stato e del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni per una più approfondita verifica sull’andamento dei conti pubblici. Sottolinea infine il rilievo della prospettiva di un’ampia convergenza sul progetto di riforma, da elaborare in un clima di proficua collaborazione tra gli schieramenti politici.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo), relatore sul disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Senato n. 1817), dopo aver ringraziato gli intervenuti per l’ampio dibattito svolto, osserva preliminarmente che la discussione ha posto in luce la diversità di vedute tra gli schieramenti politici per quanto concerne l’individuazione degli obiettivi programmatici da perseguire con la manovra finanziaria. Al riguardo, riepiloga le osservazioni critiche svolte dai rappresentanti dell’opposizione, nel senso di una presunta lentezza e insufficienza del processo di risanamento dei conti pubblici, e di una non ottimale allocazione delle risorse disponibili, in particolare per quanto riguarda l’extragettito. Nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa svolta, evidenzia la contraddittorietà di tali valutazioni critiche alla luce della contestuale richiesta di una riduzione della pressione fiscale e di accrescimento degli investimenti in taluni settori ritenuti strategici. Sottolinea che tale prospettazione ruota intorno alla richiesta di destinare le maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni iniziali, alla riduzione del debito pubblico. Ciò posto, non reputa tuttavia sufficientemente motivati i rilievi critici svolti, atteso che la discussione avrebbe dovuto essere invece incentrata sulla qualità delle scelte strategiche compiute, ad esempio, nel settore tributario e nell’ambito delle politiche di investimento. Pertanto, un’azione volta all’ulteriore riduzione della spesa pubblica, invocata dall’opposizione, presenterebbe il rischio di dover adottare, nel corso dell’esercizio finanziario, nuove misure correttive per reintegrare i  tagli effettuati.Conviene comunque con l’esigenza di operare in misura ancora maggiore sul fronte del contenimento della spesa, auspicando che l’attività emendativa del Parlamento si collochi in tale prospettiva.

Sotto altro profilo, non giudica condivisibili le perplessità sull’adozione del criterio della spending review, posto che l’efficacia di tale metodo va valutata in un periodo di tempo più lungo rispetto al singolo esercizio finanziario. Respinge altresì anche le osservazioni critiche in relazione a un preteso peggioramento del risparmio pubblico: a sostegno della propria tesi richiama le varie analisi economiche condotte sui conti pubblici, tra le quali segnala anche la documentazione di studio predisposta dagli uffici del Senato e della Camera. Inoltre, il risparmio di spesa va valutato anche alla luce dell’accantonamento previsto dal comma 507 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, pur nella consapevolezza che una parte della quota resa indisponibile è stata reintegrata con il decreto-legge n. 81 del 2007.

In riferimento alla considerazione del senatore Azzollini, secondo cui la revisione della disciplina dell’IRES non presenta carattere di neutralità finanziaria, come prospettato invece dal Governo, atteso che la riforma dell’aliquota e la modifica dei criteri di calcolo dell’imponibile avrebbero al contrario un effetto di aumento della pressione fiscale, il relatore richiama le stime di gettito effettuate, che evidenziano, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, una consistente riduzione del volume delle entrate connesse all’imposta sul reddito delle società, osservando al contempo che l’andamento del gettito per l’anno in corso è da ricondurre unicamente all’afflusso di tributi già maturati in base alla vigente disciplina. Rileva quindi che la contrazione del prelievo ai fini dell’IRES risulterà più significativa anche delle predette stime, tenuto conto della consistente riduzione dell’aliquota fiscale.

Per quanto concerne infine le perplessità manifestate dal senatore Azzollini in merito alla previsione di uno stanziamento di circa nove miliardi di euro, in favore di talune regioni, per il ripianamento del disavanzo nel settore sanitario, giudica infondato il timore che con tale misura si sia inteso operare un prestito surrettizio e rileva, al contrario, che si tratta di una mera anticipazione finanziaria.

 

Sui disegni di legge nn. 1818 e 1817 replica a sua volta il sottosegretario SARTOR, il quale si compiace degli approfondimenti emersi nel dibattito auspicando che il clima collaborativo prosegua nel corso dell'esame.

Nel richiamare le osservazioni del senatore Baldassarri, manifesta profondo dissenso sulla dicotomia tra mondo politico e Stato, atteso che il primo è pienamente al servizio della Repubblica, di cui peraltro fanno parte anche gli enti territoriali. Rimarca quindi i fondamenti di libertà sottesi alle scelte collettive in un sistema democratico e conviene con il senatore Cabras sull'esigenza di riqualificare la spesa.

Ritiene quindi che la riclassificazione del bilancio in missioni e programmi rappresenti un primo passo verso una maggiore comprensione delle scelte economiche, esprimendo altresì condivisione sulla necessità, da un lato, di prevedere una progressiva riduzione della pressione fiscale e, dall'altro, di riconsiderare in maniera attenta gli interventi sul lato della spesa.

Con particolare riferimento alla correzione dei conti per gli effetti delle misure una tantum, fa presente che il dato è stato certificato e fatto proprio dalla Commissione europea nella previsione di primavera; pertanto, le cifre sull'indebitamento netto per il 2006 corrispondono a quelle indicate in sede europea.

Pur concordando sul doveroso obiettivo di ridurre il debito pubblico e il deficit, puntualizza che esistono vincoli comunitari il cui raggiungimento deve essere oggetto di  valutazione dell'operato del Governo. Tuttavia, nel caso in cui il dato si collochi al di sotto delle soglie europee, l'Esecutivo ha la possibilità di compiere proprie scelte di politica economica e di bilancio. Considerata l'attuale situazione, caratterizzata da carenza di infrastrutture e da iniquità nella distribuzione del reddito, rivendica la volontà del Governo di destinare una parte delle risorse a parziale ristoro delle suddette condizioni problematiche.

Dopo aver rammentato il giudizio positivo dell'Istat circa la correttezza delle stime sugli indici di povertà, replica alle osservazioni del senatore Azzollini circa il presunto carattere pro-ciclico della manovra, precisando che non si tratta di un controllo della domanda e né ci sarà una correzione netta nel 2008, anno in cui si prevede un rallentamento della crescita, atteso che la politica economica governativa ha una natura strutturale.

In merito alle preoccupazioni circa la ristrutturazione dei debiti contratti dalle Regioni per la spesa sanitaria, deposita agli atti della Commissione una memoria scritta sul controllo della summenzionata spesa in alcune aree territoriali, onde fornire un quadro completo degli elementi di decisione politica e di supporto gestionale. Tale relazione illustra inoltre i piani di rientro connessi a singoli interventi sui quali si dichiara comunque disponibile per ulteriori chiarimenti.

Passando alla questione dell'edilizia, enfatizza la maggiore offerta di alloggi sovvenzionati e le misure fiscali a beneficio degli affittuari e dei proprietari della prima casa.

Comunica quindi che il Consiglio dei ministri ha definito i propri orientamenti  in materia previdenziale nel senso di introdurre ammortizzatori sociali per i lavoratori cosiddetti intermittenti, al fine di estendere la rete di protezione sociale ai lavoratori che godono di minori garanzie, in un ottica di ferma distinzione tra precarietà e flessibilità.

Con particolare riguardo alla fiscalità di impresa, tiene a sottolineare la semplificazione concernente gli imprenditori a capo di piccole aziende nonché le misure a beneficio delle società di dimensioni normali, evidenziando che è stata ridotta l'aliquota marginale. Dopo aver posto l'accento sugli interventi concernenti la deducibilità degli interessi passivi nonché sui comportamenti talvolta elusivi sottesi alle scelte finanziarie delle imprese, rimarca l'obiettivo di ricapitalizzazione delle aziende, nella prospettiva di superare la distinzione tra il bilancio fiscale e quello civilistico.

Rispondendo ad un quesito del senatore AZZOLLINI (FI), fa presente i vantaggi connessi alla scelta marginale delle imprese, auspicando che il bilancio civilistico possa rappresentare la situazione reale di ciascuna azienda.

 

Concluse le repliche, il PRESIDENTE propone quindi di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1819 dall'esame dei documenti di bilancio, onde proseguire con la votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1819.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 21,35.


BILANCIO(5a)

Martedì23 ottobre 2007

140a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente MORANDO, ricordato che si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, iniziando, conformemente alle prescrizioni del Regolamento, dagli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio, dichiara improponibili gli emendamenti 11.Tab.11.4-5, 11.Tab.11.6-5, 12.Tab.12.4-5, 12.Tab.12.5-5 ed inammissibili gli emendamenti 2.Tab.2.17-5 e 2.Tab.2.23-5.

 

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio.

 

Il senatore VEGAS (FI), intervenendo sul complesso degli emendamenti da lui presentati, osserva preliminarmente che la nuova classificazione del bilancio statale, pur distinguendosi per maggiore chiarezza, ha ulteriormente ridotto i margini di emendabilità tanto da far apparire il disegno di bilancio come una fotografia statica, non modificabile nel corso dell'esame parlamentare. Anche alla luce di tale situazione, pertanto, occorrerebbe accelerare il processo di riforma con il quale si prospetta un'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge finanziaria.Nel merito delle proposte, osserva che alcuni emendamenti da lui presentati mirano a ridurre le spese, con particolare riguardo a quelle di funzionamento, mentre altri emendamenti hanno una natura compensativa e sono diretti ad accrescere le spese in alcuni comparti rilevanti, come quello sanitario o quello concernente la sicurezza.

 

Il sottosegretario SARTOR illustra l'emendamento 2.Tab.2.12-5 che prevede uno stanziamento volto ad accrescere il personale della Guardia di Finanzia impegnato nel contrasto all'evasione fiscale.

 

Il senatore FERRARA (FI) si sofferma sull'emendamento 2.Tab.2.22-5 che consentirebbe un maggior impiego dei Carabinieri per la difesa e la sicurezza e sull'emendamento 5.Tab.5.1-5 che, mediante una riduzione degli stanziamenti previsti per l'amministrazione penitenziaria, è volto a liberare tali risorse per altri obiettivi.

 

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio.

 

Si procede quindi all'espressione dei pareri da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

 

Il relatore, senatore ALBONETTI (RC-SE), sottolinea in via preliminare che le valutazioni espresse dal senatore Vegas hanno messo in luce pregi e difetti della nuova classificazione di bilancio statale, classificazione che, peraltro, molti senatori della maggioranza non sembrano aver compreso pienamente se non poche proposte emendative sono state censurate durante il vaglio di ammissibilità.

Per quanto concerne il merito degli emendamenti presentati, valuta positivamente quelle proposte che si muovono nella direzione di incrementare le risorse finanziarie per la lotta all'elusione e l'evasione fiscale, per gli interventi nel comparto sicurezza, per la ricerca e per la tutela dell'ambiente. Inoltre, pur non condividendole, ha esaminato con grande attenzione le proposte avanzate dal senatore Baldassarri in tema di entrate, proposte che risultano coerenti con l'impostazione seguita dallo stesso senatore secondo il quale occorre un maggior rigore nella registrazione delle maggiori entrate.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.Tab.2.12-5, 2.Tab.2.20-5, 2.Tab.2.24-5 - purché sia ridotto l'importo a dieci milioni di euro con conseguente variazione anche della compensazione - 11.Tab.11.9-5 e 11.Tab.11.10-5, a condizione che tale proposta riporti la medesima copertura che è stata individuata per l'emendamento 2.Tab.2.6-5.

 

Il sottosegretario SARTOR, dopo aver ringraziato il senatore Vegas per le osservazioni svolte, rileva che, rispetto agli anni passati, si registra un numero più elevato di emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio, pur concordando con la necessità di una unificazione fra i vari strumenti di bilancio.

Esprime quindi parere conforme a quello del relatore.

 

Il senatore VEGAS (FI), recependo i suggerimenti avanzati dal relatore, riformula gli emendamenti 2.Tab.2.24-5 e 11.Tab.11.10-5 che assumono, pertanto, rispettivamente la denominazione di emendamenti 2.Tab.2.24-5 (testo 2) e 11.Tab.11.10-5 (testo 2), (riportati in allegato).

 

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.Tab.1.2-5 che avrebbe il merito di far emergere i dati reali delle entrate statali. Infatti, pur riconoscendo che tutte le previsioni sono soggette ai mutamenti che si registrano nell'andamento dell'economia, ritiene che le previsioni in tema di entrate da parte del Governo risultino errate, così come del resto si è già verificato lo scorso anno quando il Governo confermò alcune valutazioni, nonostante fosse emerso un extra gettito consistente. In quell'occasione, l'Esecutivo ritenne che tale aumento delle entrate tributarie non poteva essere considerato strutturale e permanente, in quanto frutto di una tantum. Tuttavia, le valutazioni dei mesi successivi hanno dimostrato che quell'extra gettito aveva invece consistenza strutturale. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene che la spesa pubblica non può essere gestita nascondendo l'andamento reale del gettito tributario, anche per evitare che, come accaduto quest'anno, ci si trovi poi a scoprire in futuro l'esistenza di ulteriori "tesoretti". Infatti, anche attualmente il Governo sta sottostimando il gettito per l'anno 2007 e questo potrebbe indurre a prevedere la mancanza di circa 14 miliardi di euro nella registrazione delle entrate. Anche per tali ragioni, il Governo è chiamato ad una operazione di chiarezza in quanto la trasparenza è un bene pubblico che non è appannaggio né della maggioranza né dell'opposizione, anche perché i trucchi contabili non hanno fin qui pagato politicamente visto l'elevato indice di sfiducia che circonda l'operato dell'esecutivo.

In conclusione, prevede che il Governo si troverà nelle medesime difficoltà evidenziate quest'anno a meno che le previsioni di crescita si rivelino eccessivamente ottimistiche.

 

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 1.Tab.1.2-5 è respinto dalla Commissione.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti  1.Tab.1.5-5, 1.Tab.1.6-5, 1.Tab.1.1- 5,  1.Tab.1.4- 5 e 1.Tab.1.3-5.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e alla Tabella 2 ivi richiamata.

 

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti da 2.Tab.2.1-5 a 2.Tab.2.11-5, mentre approva l'emendamento 2.Tab.2.12-5.

 

Posti ai voti, gli emendamenti da 2.Tab.2.13-5 a  2.Tab.2.16-5 sono respinti dalla Commissione.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 2.Tab.2.17-5 è inammissibile, la Commissione respinge gli emendamenti 2.Tab.2.18-5 e 2.Tab.2.19-5, mentre approva l'emendamento 2.Tab.2.20-5.

 

Con successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti  2.Tab.2.21-5 e 2.Tab.2.22-5, mentre l'emendamento 2.Tab.2.23-5 - rammenta il PRESIDENTE - è inammissibile.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) aggiunge la propria firma all'emendamento 2. Tab.2.24-5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti da 2. Tab.2.25-5 a  2. Tab.2.30-5.

 

Si passa indi alle votazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, concernente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e alla Tabella 3 ivi richiamata.

 

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 3.Tab.3.1-5 a  3.Tab.3.14-5.

 

Si procede quindi alle votazioni relative alle proposte emendative presentate all'articolo 4, inerente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e alla Tabella 4 ivi richiamata.

 

La Commissione, con separate votazioni, respinge tutti gli emendamenti da 4.Tab.4.1-5 a  4.Tab.4.5-5.

 

Si passa poi alle votazioni relative agli emendamenti sull'articolo 5, riguardante  lo stato di previsione del Ministero della giustizia, nonché sulla Tabella 5 ivi richiamata.

 

La Commissione, con separate votazioni, respinge tutti gli emendamenti da  5.Tab.5.1-5 a  5.Tab.5.5-5.

 

 Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 6, riguardante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e alla Tabella 6 ivi richiamata, la Commissione, con successive votazioni, respinge tutti gli emendamenti da  6.Tab.6.1-5 a  6.Tab.6.4-5.

 

Si passa indi alle votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 recante lo stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione, e alla Tabella 7, ivi richiamata.

 

In esito a separate e successive votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti da  7.Tab.7.1-5 a 7.Tab.7.12-5.

 

Si procede alle votazioni delle proposte emendative riferite all'articolo 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e alla connessa Tabella 8.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti da  8.Tab.8.2-5 a  8.Tab.8.9-5.

 

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 9, inerente lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e alla Tabella 9 ivi richiamata.

 

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti da  9.Tab.9.1-5 a 9.Tab.9.6-5 sono respinti dalla Commissione.

 

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore AZZOLLINI (FI), l'emendamento  9.Tab.9.7-5 è respinto dalla Commissione.

 

La Commissione respinge altresì gli emendamenti da 9.Tab.9.8-5 a 9.Tab.9.13-5.

 

Si passa indi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, e alla connessa Tabella 10.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 10.Tab.10.1-5 a 10.Tab.10.3-5.

 

Si procede poi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e alla connessa Tabella 11.

 

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 11.Tab.11.4-5 e  11.Tab.11.6-5 sono improponibili.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da  11.Tab.11.1-5 a  11.Tab.11.3-5.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.Tab.11.7-5, prende la parola il senatore EUFEMI (UDC) il quale ritiene che l'attribuzione di risorse per avviare la liberalizzazione del settore postale rappresenti un'alterazione della concorrenza, paventando il rischio di incorrere nella fattispecie dell'aiuto di Stato. Reputa, infatti, che la misura sia contraddittoria e rechi una commistione di interessi, contraddicendo totalmente le logiche di mercato.

 

Il PRESIDENTE invita il Governo, anche in una successiva seduta, a fornire maggiori chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno indotto a prevedere tale posta di bilancio.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), dichiarando a sua volta voto favorevole sull'emendamento, ipotizza che lo stanziamento previsto sia connesso al contratto di servizio stipulato con la società Poste S.p.a.

 

Posto ai voti, l'emendamento 11.Tab.11.7-5, è respinto dalla Commissione.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento  11.Tab.11.8-5, mentre approva gli emendamenti 11.Tab.11.9-5 e 11.Tab.11.10-5 (testo 2).

 

Si passa indi alle votazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, recante lo stato di previsione del Ministero della difesa, e alla connessa Tabella 12.

 

Posti ai voti, gli emendamenti 12.Tab.12.3-5, 12.Tab.12.1-5 e 12.Tab.12.2-5 sono respinti dalla Commissione, mentre gli emendamenti 12.Tab.12.4-5 e 12.Tab.12.5-5 - rammenta il PRESIDENTE - sono improponibili.

 

Si passa alle votazioni sugli emendamenti presentati all'articolo 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla connessa Tabella 13.

 

La Commissione respinge tutti gli emendamenti da 13.Tab.13.1-5 a  13.Tab.13.3-5.

 

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 14.Tab.14.1-5, relativo all'articolo 14 recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali nonché alla connessa Tabella 14, 16.Tab.16.1-5, riferito all'articolo 16 recante lo stato di previsione del Ministero dei trasporti e alla connessa Tabella 16, 18.Tab.18.1-5, relativo all'articolo 18 recante lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e alla connessa Tabella 18.

 

Il senatore VEGAS (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22.1, finalizzato a porre fine al meccanismo di utilizzo dei residui che dovrebbero invece andare in perenzione.

 

Posto ai voti, l'emendamento 22.1 non è approvato.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS (FI), l'emendamento 22.2 è respinto dalla Commissione.

 

Sull'emendamento 23.1 si esprime in senso favorevole il senatore BALDASSARRI (AN), raccomandandone l'approvazione.

 

L'emendamento 23.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

 

Il PRESIDENTE dichiara indi concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1818.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 12,10.

 


BILANCIO(5a)

Martedì23 ottobre 2007

148a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il presidente MORANDO, dopo aver comunicato che il Governo ha ritirato l'emendamento 5.0.1, avverte che il ministero dell’economia e delle finanze, facendo seguito alle richieste avanzate in tal senso, ha presentato la relazione di cui all'articolo, comma 5, del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, sui risultati della lotta all'evasione.

Il Presidente dichiara quindi inammissibili, per materia, gli emendamenti 2.53, 2.55, 2.93 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 2.7 (limitatamente al secondo e terzo periodo del capoverso 2-bis), 2.15, 2.25, 2.29, 2.30, 2.43,  2.44, 2.40, 2.71, 2.76, 2.94, 2.101, 2.115, 2.122, 2.0.1, 2.0.6, 2.0.8, 2.0.21, 2.0.26, 2.0.29, 3.17, 3.22, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.33, 3.36, 3.37, 3.39, 3.75, 3.79, 3.85, 3.89, 3.92, 3.99, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.109, 3.110, 3.0.9, 3.0.10.

Comunica inoltre che, a rettifica di una precedente comunicazione, non risultano ritirati gli emendamenti 57.6, 87.0.3, 93.20 e 95.0.9, presentati da senatori del Gruppo UDC.

Il Presidente avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), illustrando l’emendamento 1.1, svolge in via preliminare alcune considerazioni critiche sull'articolo 69, comma 1, lettera b), del disegno di legge finanziaria, esprimendo notevoli perplessità in ordine alla compatibilità della norma de qua con la vigente legge di contabilità: al riguardo chiede al Presidente di valutare i profili di possibile incompatibilità della disposizione. La proposta 1.1 è volta a ridurre il saldo netto da finanziare, attraverso la soppressione dei fondi stanziati a favore delle Regioni che presentano un elevato disavanzo, al fine di incentivare comportamenti maggiormente virtuosi da parte degli enti locali e, nello stesso tempo, contribuire ad una congrua riduzione del disavanzo.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo), relatore al disegno di legge n. 1817, in sede di illustrazione dell'emendamento 1.6, fa rilevare che esso interviene su un aspetto particolarmente significativo e qualificante, relativo all'utilizzazione delle quote di extragettito nei confronti di soggetti deboli, ovvero di percettori di redditi particolarmente bassi. In particolare, l'emendamento propone di utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale per intervenire a neutralizzare gli effetti derivanti dal fiscal drag, nella sua accezione più ampia.

L'oratore invita quindi i presentatori degli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.7, volti ad intervenire, seppure in modo più settoriale, nella medesima direzione, a convergere su una posizione unitaria e condivisa. Auspica conseguentemente che il rappresentante del Governo esprima un parere positivo.

 

Il restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.5, lo illustra, osservando che le disposizioni, contenute nel disegno di legge finanziaria, in materia di ICI, benché finalizzate ad una riduzione dell'imposta, non raggiungono l'obiettivo, introducendo non pochi elementi di complicazione soprattutto a danno degli enti locali. L'emendamento in esame mira invece a sopprimere l'ICI sulla prima casa, prevedendo un rimborso a vantaggio dei comuni, da parte dello Stato, per le minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione. L'oratore rileva inoltre che l'emendamento presenta un'adeguata copertura finanziaria, grazie alle maggiori entrate previste per le finanze statali.

L'oratore invita quindi il Governo a considerare con attenzione l'emendamento, osservando che la norma abolitiva dell'ICI, di immediata applicazione, non avrebbe solo un effetto di sollievo per le famiglie, ma sarebbe anche in grado di determinare un effetto virtuoso di carattere strutturale sul sistema economico.

 

Interviene brevemente il senatore Paolo FRANCO (LNP) il quale, dopo aver dichiarato di aggiungere la sua firma all'emendamento 2.5, esprime la sua piena adesione alla ratio sottesa alla proposta emendativa in esame, volta a favorire politiche di promozione della famiglia, attraverso agevolazioni fiscali rilavanti, in particolare su beni primari come la casa.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), in sede di illustrazione dell'emendamento 2.6, dichiara preliminarmente l’intento di esplicitare la ratio sottesa a tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo di Alleanza Nazionale.

Fa osservare che, a seguito degli interventi fiscali contenuti nel decreto del luglio 2007 e nel decreto n. 157 funzionalmente connesso al disegno di legge finanziaria ed escludendo le voci non più modificabili perché già impegnate, l'ammontare di gettito ancora nella disponibilità del Governo per interventi vari è tale da consentire misure strutturali di largo respiro. Al riguardo egli osserva che le scelte redistributive contenute nel disegno di legge finanziaria in esame tendono ad una eccessiva frammentazione che inficia l'incisività e l'efficacia dei singoli interventi. A suo avviso, occorre invece focalizzare l'attenzione su alcuni obiettivi strutturali, soprattutto a vantaggio delle famiglie e delle imprese.

A tal fine, egli rileva che alcuni degli emendamenti presentati tendono a raddoppiare le detrazioni per i figli, al fine di alleggerire il carico fiscale delle famiglie e, nel medio periodo, a favorire la natalità. Altri emendamenti sono invece volti a sopprimere l'ICI sulla prima casa, attraverso una procedura di deducibilità dall'IRE.

Un altro gruppo di emendamenti prevede invece agevolazioni fiscali per quei nuclei familiari che si fanno carico di anziani ultrasettantenni malati.

Quanto agli interventi a favore delle imprese, l'oratore osserva che alcuni emendamenti tendono a ridurre l'aliquota IRES e ad intervenire sull'IRAP, in particolare eliminando il monte salari dalla base imponibile.

L'oratore conclude osservando che l'ulteriore ammontare di risorse disponibili potrebbe essere utilizzato per incrementare le pensioni minime, intervenendo così in modo realmente efficace sugli incapienti, nonché per ridurre il disavanzo, per rispondere alle sollecitazioni provenienti dalle autorità monetarie nazionali ed europee.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra l'emendamento 2.9, osservando come esso sia volto a prevedere detrazioni per le imposte sull'abitazione principale, favorendo però, con una detrazione maggiore, i nuclei familiari.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) propone una riformulazione dell'emendamento 2.13 (trasformato in un testo 2), osservando come la proposta emendativa intervenga sui tetti di esenzione dall'ICI, prevedendo che esso operi per tutte le abitazioni, ad eccezione di quelle rientranti all'interno di alcune particolari categorie catastali.

 

Attesa la rilevanza della proposta in esame, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene sulla richiesta di predisposizione di relazione tecnica sull'emendamento 2.13 (testo 2).

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l'emendamento 2.22, volto a sospendere tutte le revisioni di estimi catastali per un quinquennio, a partire dal 1 gennaio 2008.

Al riguardo egli osserva che la sospensione degli estimi catastali rappresenta un corollario imprescindibile di qualsiasi intervento di riduzione dell'ICI, riduzione che appare di particolare importanza in linea con la necessaria diminuzione della pressione fiscale.

Egli osserva infatti che la revisione degli estimi può ridurre, se non paralizzare del tutto, ogni auspicato effetto virtuoso prodotto dalla detrazione dell'imposta sugli immobili.

 

Dopo che i senatori BALDASSARRI (AN) e TECCE (RC-SE) hanno chiesto alcuni chiarimenti in merito alla dichiarazione di inammissibilità, rispettivamente, degli emendamenti 2.29 e 2.30, sui quali il presidente MORANDO ribadisce la decisione già assunta, pur riservandosi ogni ulteriore approfondimento, il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra l'emendamento 2.51 volto a prevedere delle deduzioni per le persone fisiche, in particolare in relazione alle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nei casi di non autosufficienza, e per le spese sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido e che ha l'obiettivo di aiutare le famiglie numerose. Illustra, inoltre, l'emendamento 2.52 che prevede delle deduzioni per le spese sostenute dal proprietario di un'abitazione o dai titolari di contratti di locazione, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote di affitto, soffermandosi sull'importanza di tali deduzioni.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.56, che illustra brevemente, richiamandone l'importanza.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.69, che illustra, relativo alle deduzioni per le spese sostenute nel pagamento dei mutui per la prima casa, evidenziando l'importanza che tali misure assumono per le famiglie italiane.

 

Il presidente MORANDO, in relazione all'emendamento 2.78, manifesta l'opportunità che il Governo predisponga una relazione tecnica, che viene richiesta dalla Commissione.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si riserva di intervenire sull'emendamento in questione una volta acquisita dal Governo la relazione tecnica richiesta.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra l'emendamento 2.80 relativo alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Illustra, quindi, gli emendamenti 2.105 e 2.114 sottolineando l'importanza di prevedere un esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta per i soggetti a cui vengono applicati gli studi di settore.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) illustra l'emendamento 2.120, in materia di successione dell'attività di impresa, e ricorda che la legge finanziaria dello scorso anno aveva già escluso dall'imposta di successione i discendenti nel caso in cui decidessero di proseguire l'attività di impresa ereditata. Rileva tuttavia che tale esclusione non aveva riguardato il coniuge superstite, evidenziando che l'emendamento in esame mira a porre rimedio a tale carenza di tutela per il coniuge superstite.

 

In ordine alla proposta 2.0.22 del Relatore, su proposta del presidente MORANDO, la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, al fine di approfondire la quantificazione degli oneri e i profili relativi alla copertura dell'emendamento.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.23, che illustra, volto ad affrontare il fabbisogno abitativo delle famiglie attraverso la previsione di un fondo rotativo. Ricorda, quindi, la recente crisi dei mutui che ha colpito l'economia statunitense evidenziando, tuttavia, che tale situazione non ha coinvolto l'Italia anche in considerazione delle garanzie che il sistema bancario, generalmente, richiede per l'erogazione di un mutuo. Conclude, quindi, ritenendo che l'emendamento in esame può garantire un aiuto concreto alle numerose famiglie italiane del cosiddetto ceto medio per l'acquisto della propria abitazione.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l'emendamento 2.0.25 che garantisce, attraverso un sistema a scalare di deduzioni, in relazione al reddito, un meccanismo fiscale di vantaggio per le famiglie. Evidenzia altresì che l'emendamento in questione prevede un aumento delle deduzioni per le famiglie che hanno a carico dei figli portatori di handicap e si sofferma sull'importanza di prevedere delle ulteriori deduzioni per le spese scolastiche sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano scuole non statali nonché di prevedere ulteriori deduzioni per le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari che, anche a seguito del recente aumento dei prezzi, grava notevolmente sul bilancio delle famiglie più numerose.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.28, che illustra, relativo alla tassazione sostituiva dei redditi da locazione.

 

Il presidente MORANDO dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1817.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

Il sottosegretario SARTOR interviene per illustrare l'emendamento 3.4, fornendo alcuni chiarimenti e delle ulteriori informazioni in merito alla modifica della disciplina dell'IRES e dell'IRAP.

 

Il senatore FERRARA (FI) aggiunge la sua firma all'emendamento 3.14 in materia di modifiche alla base imponibile dell’IRES con riferimento agli interessi passivi, soffermandosi sull'importanza dell'emendamento in questione che mira a modificare le linee di intervento in materia fiscale dell’attuale Governo.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) illustra quindi l’emendamento 3.15, con il quale si intende ripristinare il regime di detraibilità degli interessi passivi sia per le imprese a contabilità semplificata, sia per le società di capitali entro il limite di euro 500.000. Tali agevolazioni possono consentire, attraverso l’incentivazione degli investimenti, un efficace strumento per il rilancio dell’economia.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), nell’illustrare il contenuto dell’emendamento 3.26, svolge talune considerazioni critiche sulle scelte di politica fiscale del Governo, le quali colpiscono eccessivamente le piccole e medie imprese. Relativamente alla proposta emendativa, osserva come essa sia volta ad evitare che la modifica della disciplina dell’IRES possa penalizzare le società di progetto, imprese istituite per la realizzazione o gestione di infrastrutture e servizi di pubblica utilità e che presentano elevati investimenti di capitali.

 

Prende quindi la parola il sottosegretario SARTOR per dar conto dell’emendamento 3.42. Al riguardo sottolinea come esso sia  ispirato ai principi del  federalismo fiscale.

 

Dopo che il senatore Paolo FRANCO (LNP) ha illustrato l’emendamento 3.52, finalizzato ad agevolare soprattutto le piccole imprese, attraverso la previsione della deducibilità di un importo fino a 50.000  euro, su base annua, dal costo del lavoro, la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) riferisce sull’emendamento 3.61, con il quale si intende assicurare la vigenza del sistema di agevolazioni in materia di IRES, introdotto con la legge finanziaria dello scorso anno.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) dà, poi, conto dell’emendamento 3.70, con il quale si prevede che le regioni e le province autonome possano disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

 

Dopo un breve intervento del RELATORE sull’emendamento 3.76, del quale sottolinea l’importanza, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di richiedere la predisposizione della relazione tecnica su tale proposta emendativa, al fine di chiarire i profili di quantificazione degli effetti finanziari.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) illustra l’emendamento 3.86, sollecitando una attenta riflessione da parte della Commissione e del Governo e osservando come la proposta in esame sia volta a sopprimere il comma 18 dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria, disposizione con la quale si incide in modo retroattivo e penalizzante sui piani finanziari delle imprese. Dopo aver ricordato come sul tema del credito d’imposta si sia svolto in Commissione un approfondito e condiviso dibattito, sottolinea che le agevolazioni previste in materia di IRES laddove soppresse rischierebbero di penalizzare soprattutto le imprese del Mezzogiorno.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 23,25.

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta soltanto gli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Mercoledì24 ottobre 2007

149a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri. 

 

Il PRESIDENTE a parziale rettifica della declaratoria di inammissibilità pronunciata nella seduta notturna di ieri, ritiene di poter riammettere all’esame gli emendamenti 2.30 e 2.0.8, precedentemente dichiarati inammissibili. Egli osserva infatti che l'emendamento 2.30 contiene un mero errore materiale, che risulta corretto dai proponenti così da rendere ammissibile la proposta in questione, mentre l'emendamento 2.0.8, che presentava una incongruità tra la rubrica della disposizione, che configura un intervento normativo di interpretazione autentica, e il contenuto della disposizione stessa, è stato riformulato in un testo 2 che viene così riammesso all’esame. Il Presidente informa inoltre che il senatore Paolo Franco ha ritirato l'emendamento 5.92.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3 successivi alla proposta 3.86, già illustrata nella precedente seduta.

 

In ordine alla proposta del relatore 3.111, il PRESIDENTE evidenzia la necessità di richiedere la relazione tecnica in ordine ai profili di quantificazione. Richiesta su cui conviene la Commissione.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) precisa che intende illustrare l'emendamento 3.111, una volta acquisita la relazione tecnica.

 

Il rappresentante del GOVERNO illustra brevemente l'emendamento 3.88, osservando come esso configuri esclusivamente una rimodulazione di stanziamenti nella ripartizione degli stanziamenti per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra l'emendamento 3.15, formulando osservazioni critiche in ordine a quanto affermato dal rappresentante del Governo in sede di illustrazione dell’emendamento 3.88, rilevando che il mondo della sanità pubblica è fortemente caratterizzato da iniziative progettuali finalizzate alla riduzione e al contenimento dei costi anche attraverso l'accentramento dei servizi tecnico - amministrativi e di alcuni servizi sanitari. Egli rileva che, allo stato attuale, la cessione e la rivendita di beni sanitari e non sanitari, nonché il riaddebito di servizi sanitari e non sanitari fra aziende sanitarie pubbliche appartenenti ad un medesimo sistema sanitario regionale sono assoggettati ad IVA. La proposta emendativa - precisa l’oratore - riconosce alle aziende sanitarie pubbliche la possibilità di riaddebitare, tra le aziende sanitarie appartenenti al medesimo sistema sanitario regionale, i beni e i servizi il cui approvigionamento è accentrato in capo ad una di esse; ciò, ad avviso dell'oratore, senza aggravi contabili, dovuti alla necessità di impiantare una contabilità separata, che inficerebbe le efficienze gestionali ricercate.

 

Il senatore GRILLO (FI)  illustra l'emendamento 3.121, rilevando come esso sia volto a favorire l'attività delle fondazioni bancarie che, anche grazie alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, sono riconosciute, a partire dal 1990, quali importantissimi attori privati operanti nel campo sociale, soprattutto in settori di grande rilievo quali la sanità, la cultura, l'istruzione. A puro titolo di esempio, egli ricorda che la Cariplo da tempo finanzia un fondo etico per la realizzazione di alloggi popolari da concedere in locazione, a prezzi ridotti, agli indigenti, agli extracomunitari, o agli studenti universitari fuori sede.

L'oratore rileva che l'emendamento in esame è volto a garantire un trattamento fiscale di favore per le fondazioni bancarie, prevedendo l'integrale deducibilità, dal reddito, delle erogazioni che le fondazioni effettuano in determinati settori. Ciò al fine di accrescere la disponibilità finanziaria che le fondazioni possono spendere a favore del territorio.

 

Il senatore TADDEI (FI) illustra l'emendamento 3.0.2, osservando preliminarmente che esso riproduce un intervento normativo già previsto in un autonomo disegno di legge da lui da tempo presentato, ma non ancora esaminato dalla Commissione competente. Tale intervento è volto ad assegnare alla Regione Basilicata la quota, spettante allo Stato, delle accise sulle benzine, sul gasolio, sul gas di petrolio liquefatto. Ciò a vantaggio degli abitanti della Basilicata, che potrebbero così beneficiare di una riduzione del prezzo alla pompa. Al riguardo egli rileva che i costi per lo Stato non sarebbero eccessivi, dal momento che la popolazione residente in Basilicata è esigua, a causa della forte emigrazione dal territorio dovuta alle difficili condizioni economiche in cui versa la Regione stessa e alle scarse possibilità di lavoro. L'oratore auspica che il rappresentante del Governo esprima un parere favorevole ed invita i colleghi ad un'attenta riflessione su un tema così delicato, sottolineando l'urgenza di adottare adeguati interventi a favore dei cittadini della Regione Basilicata, tenuto conto dei problemi di crescita economica di tali zone.

 

Il senatore TECCE (RC-SE)  illustra l'emendamento 3.0.5, volto ad una omogeneizzazione del trattamento delle rendite finanziarie. Rilevando come tale intervento sia conforme a quanto già previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, l'oratore fa rilevare che il credito d'imposta, pari al 7,5 per cento dei redditi di capitale, riconosciuto a coloro che siano possessori di buoni del tesoro non inferiori ad un determinato valore, può garantire un congruo aumento di gettito, che, secondo le finalità dell'emendamento, verrebbe finalizzato alla costituzione di un apposito fondo, volto a finanziare gli incrementi delle detrazioni per spese di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti, contribuendo così ad una notevole riduzione della pressione fiscale che grava sui redditi da lavoro.

 

Interviene brevemente la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), che chiede al Presidente di poter illustrare l'emendamento 3.0.7 in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, per ragioni di omogeneità di materia.

 

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si intendono illustrati.

 

Il PRESIDENTE invita il relatore a formulare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) rileva preliminarmente che chiederà l'accantonamento di numerosi emendamenti, sui quali ritiene opportuno svolgere un supplemento di riflessione. Quanto agli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 e 1.7, egli osserva che essi sono tutti volti a riformulare il comma 4 dell'articolo 1, relativo all'utilizzazione dell'extragettito, oggetto di un'ampia discussione anche in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007. In proposito, ritiene che la soluzione più adeguata sia quella contenuta nell'emendamento 1.3,  purchè riformulato nel senso di conservare, nel corpo del comma 4 dell'articolo 1, le parole: "qualora permanenti". Auspica quindi una convergenza sul testo dell'emendamento 1.3 così riformulato, sul quale esprime parere favorevole. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5, mentre ritira la proposta 1.6 a sua firma, ritenendo che possa così risultare precluso il relativo subemendamento 1.6/1.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.7.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiarando di condividere altresì le proposte di riformulazione e gli inviti al ritiro avanzati dal relatore.

 

I senatori POLLEDRI (LNP) e VEGAS (FI)  intervengono per dichiarare il loro voto favorevole sull'emendamento 1.1.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.3 e l'invito al ritiro dell'emendamento 1.7, proposti dal relatore, dichiarando il proprio voto favorevole all'emendamento 1.3 così come riformulato in un testo 2.

 

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte e separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

 

In ordine alla proposta 1.3 (testo 2), il senatore CICCANTI (UDC) esprime un orientamento critico sulla riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore, sul quale preannuncia il proprio voto contrario, atteso che la proposta rischia di introdurre delle ingiustificate discriminazioni tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi, soffermandosi, invece, sull'importanza dell'emendamento 1.5, che prevede degli interventi a favore delle famiglie.

 

Il senatore VEGAS (FI)  dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.3 (testo 2) che non risponde alle conclamate finalità affermate di riduzione della pressione fiscale, soffermandosi invece sull'importanza di proseguire la lotta all'evasione fiscale. Rileva, quindi, che se il Governo non avesse previsto, con il disegno di legge finanziaria in esame, un aumento delle spese si sarebbero potute ridistribuire ai cittadini le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'extragettito. Richiama, altresì, l'attenzione sull'importanza di prevedere degli interventi a favore delle famiglie, con particolare riguardo ai nuclei con numerosi figli a carico, evidenziando che alcune delle proposte emendative presentate dal suo gruppo si muovono in tale direzione.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.3 (testo 2), richiama la relazione fornita alla Commissione dal Ministero dell'economia e delle finanze sui dati relativi alla lotta all'evasione fiscale, rilevando che i dati sulle risorse finanziarie derivanti dall'extragettito non risultano precisi nel loro ammontare e appaiono in contraddizione con i dati contenuti nella Nota di aggiornamento al DPEF. Critica, quindi, le scelte attuate dal Governo con il disegno di legge finanziaria in esame che produrranno un aumento delle spese, mentre rileva che gli emendamenti presentati dal suo gruppo garantiscono una distribuzione delle risorse derivanti dall'extragettito alle fasce sociali più deboli. Si sofferma, inoltre, con toni critici, sui pregiudizi nei confronti dei lavoratori autonomi che, troppo spesso, vengono considerati, con superficialità, come evasori fiscali e conclude richiamando l'importanza di proseguire nell'azione di contrasto all'evasione fiscale e di sostenere le classi sociali più deboli anche in considerazione della difficile situazione economica.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP)  ricorda gli interventi previsti dalla legge finanziaria dello scorso anno, lamentando l'assenza di una effettiva riduzione della pressione fiscale e il mancato raggiungimento degli obiettivi, fissati in quella sede, per garantire sviluppo ed equità sociale. A tale proposito giudica insufficienti gli interventi previsti a favore degli incapienti e si sofferma, in maniera critica, sul ruolo svolto negli ultimi anni dalle organizzazioni sindacali nel momento in cui si dovevano adottare delle scelte strategiche per lo sviluppo del Paese.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), a nome del suo gruppo, richiama alcune delle osservazioni svolte dai senatori di opposizione intervenuti, soffermandosi sull'importanza dell'articolo 1, comma 4, del disegno di legge finanziaria per il 2008. Richiama, quindi, l'importanza di prevedere una restituzione delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e ricorda gli interventi previsti nella legge finanziaria dello scorso anno a favore degli incapienti che sono stati ripresi anche dal disegno di legge in esame. Richiamato, inoltre, l'intervento svolto dal senatore Vegas, ricorda che il pagamento delle tasse da parte dei cittadini consente di garantire agli stessi alcuni servizi essenziali e conclude richiamando l'attenzione sull’importanza delle politiche per la famiglia, che debbono concretizzarsi non solo attraverso la previsione di appositi interventi di natura fiscale, evidenziando come, in Italia, le difficoltà che affrontano le famiglie sono sempre più legate a problemi di natura salariale.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo),  in relazione alle problematiche emerse nel corso del dibattito, rileva come il Governo abbia dedicato, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, un'ampia attenzione alle esigenze dei percettori di redditi di lavoro autonomo, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali per ricavi inferiori a 30.000 euro annui. Osserva, tuttavia, che si è reso altresì necessario disporre interventi volti al sostegno delle famiglie titolari di reddito di lavoro dipendente, prevedendo di destinare le risorse derivanti dalle eventuali maggiori entrate tributarie alla riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti a basso reddito.

 

Il sottosegretario GRANDI, rispondendo ai quesiti posti nel dibattito,  si sofferma sulla natura strutturale dell'extra gettito, in quanto legato all'emergere di aree tradizionalmente connesse all'evasione e all'elusione. In questo quadro, l'emendamento 1.3 (testo 2) si colloca nella prospettiva di estendere in favore degli incapienti, limitatamente all'anno 2008, le iniziative già adottate lo scorso agosto nei confronti dei pensionati a basso reddito.  Associandosi alle considerazioni espresse dal relatore Legnini, sottolinea, tuttavia, come si sia tenuto nel debito conto anche delle esigenze dei lavoratori autonomi, con particolare riguardo al regime di tassazione dei redditi di impresa e dei profitti, nonché attraverso interventi in favore di piccole imprese con ricavi inferiori a 30.000 euro.

 

Il senatore FERRARA (FI),  intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione sull'emendamento in esame, sottolineando le proprie perplessità in merito ad una norma che considera spendibili, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, delle risorse derivanti da possibili maggiori entrate, prima ancora del loro definitivo accertamento.

 

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 (testo 2) viene approvato dalla Commissione.

 

L'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP)  aggiunge la propria firma all'emendamento 1.5 e preannuncia il proprio voto favorevole al riguardo. Ritiene infatti che il Governo, contrariamente agli impegni assunti in vista del Family Day, non abbia dedicato la necessaria attenzione alle esigenze della famiglia, mancando di destinare quota parte delle risorse derivanti dall'extra gettito all'adozione di idonee iniziative al riguardo .

 

Posto in votazione, l'emendamento 1.5 è respinto dalla Commissione.

 

Su proposta del presidente MORANDO, stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla seduta notturna odierna, già convocata alle ore 21.

 

La seduta termina alle ore 16,20.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1817

 

Art. 1

 

1.3

BARBOLINI, BATTAGLIA GIOVANNI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

VEDI TESTO 2

Al comma 4, sostituire le parole da: «qualora permanenti» a: «più basse» con le seguenti: «prioritariamente, nel 2008 a riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalla fasce di reddito più basse, a partire dalla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito,».

 

1.3 (Testo 2)

BARBOLINI, BATTAGLIA GIOVANNI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

APPROVATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «a riduzioni» a: «più basse» con le seguenti: «prioritariamente, nel 2008 a riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito,».

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati


BILANCIO(5a)

Mercoledì24 ottobre 2007

150a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.

 

Il presidente MORANDO comunica che si riprenderà dall’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 2.

A parziale rettifica della declaratoria di inammissibilità, pronunciata nella seduta notturna di ieri, avverte che gli emendamenti 2.29 e 3.23 sono ammissibili. In particolare, osserva che nell’emendamento 2.29 l’indicazione del 2007 deve intendersi riferita al 2008, quale anno a decorrere dal quale è attribuita ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche una somma pari a 150 euro. Con riferimento all’emendamento 3.23, sottolinea che la proposta viene eccezionalmente riammessa nonostante il rinvio ad una maxi copertura. Si tratta di una prassi che la Commissione intende evitare in futuro, quindi invita a non considerare come precedente questa riammissione. Dichiara infine inammissibili i subemendamenti 2.13 (testo 2)/2 e 3.4/2.

 

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore BALDASSARRI (AN) sull’emendamento 2.0.26, il relatore LEGNINI (Ulivo), nello svolgere talune considerazioni sulla disposizione relativa al regime di detraibilità dell’ICI sulla prima casa, dà conto dei principali nodi problematici emersi nel dibattito, riconducibili, da un lato, nella fissazione di un tetto reddituale e, dall’altro, nella indeterminatezza delle modalità dei trasferimenti interamente sostitutivi ai Comuni. Una risposta a tali questioni è contenuta nel proprio emendamento 2.13 (testo 2), in riferimento al quale sottolinea la necessità di un approfondimento dei profili relativi alla copertura finanziaria.

Procede quindi alla puntuale espressione dei pareri sulle singole proposte emendative. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.7 e 2.12, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.9 e 2.10. Dopo aver proposto l’accantonamento del proprio emendamento 2.13 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.16 e 2.17. Propone poi l’accantonamento  dell’emendamento 2.20, il quale interviene sulla questione relativa alla detraibilità degli interessi passivi dei mutui. Al riguardo osserva come siano numerose le proposte volte ad incidere su tale tematica di indubbio rilievo, le quali, però risultano eccessivamente onerose sul piano finanziario.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.22, 2.23, 2.26, del quale condivide, nonostante l’onerosità, gli obiettivi, nonché sulle proposte emendative 2.27, 2.28, 2.29 e 2.0.3.

Dichiara il proprio avviso contrario sull’emendamento 2.30, il quale, seppur condivisibile nel merito, risulta eccessivamente oneroso sul piano finanziario.

Pur apprezzando le finalità sociali della proposta, esprime un orientamento negativo sull’emendamento 2.31, che prevede un’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per i possessori di un’unica casa adibita a propria abitazione, ad eccezione di quelle rientranti all'interno di alcune particolari categorie catastali, nonché per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, a causa dei profili relativi alla copertura dell'emendamento. Dopo aver manifestato un avviso sfavorevole alla proposta 2.32, valuta invece positivamente l’emendamento 2.33 – purché riformulato in un testo 2 senza la copertura finanziaria, in quanto non oneroso – che interviene sulle modalità di  rimborso, per quota, delle minori imposte correlate alla detrazione ICI ai singoli comuni compresi nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Esprime indi un indirizzo contrario alle proposte 2.34, 2.35, 2.36 e 2.38, mentre l'emendamento 2.39 è stato ritirato; l’emendamento 2.41, prosegue il relatore, eleva i limiti delle detrazioni complessivamente spettanti ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale: tuttavia, pur valutandone positivamente il rilievo sociale, il parere è contrario alla luce degli oneri finanziari correlati.

L’orientamento è inoltre negativo sulle proposte 2.42, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.50, 2.51 e 2.52; in merito all’emendamento 2.56, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprime quindi avviso negativo sugli emendamenti 2.57 e 2.58, e propone altresì di accantonare la proposta 2.59, diretta alla reintroduzione di una detrazione per i costi sostenuti per asili nido e scuole materne, per concentrare in un’unica occasione l’esame di tutti gli emendamenti aventi tale oggetto.

 

Non facendosi osservazioni, l’emendamento 2.59 viene accantonato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita quindi i proponenti al ritiro degli emendamenti 2.60, 2.61, 2.64 e 2.65, esprimendo, in alternativa, avviso contrario, e si pronuncia altresì in senso negativo sulle proposte 2.62, 2.63, 2.67 e 2.68 (volta a prevedere l’applicazione di una clausola di salvaguardia, ai fini della determinazione dell’IRPEF sui trattamenti di fine rapporto e sulle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro), mentre propone di accantonare la proposta 2.69, volta a incrementare la percentuale di detraibilità degli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

 

Non facendosi osservazioni, l’emendamento 2.69 viene accantonato.

 Il relatore LEGNINI (Ulivo) sollecita poi il ritiro delle proposte 2.70, diretta a innalzare il limite massimo delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, e 2.75, che incrementa il livello delle detrazioni spettanti per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, esprimendo, in alternativa, un parere contrario; manifesta indi un avviso negativo sugli emendamenti 2.71, 2.72 e 2.77.

 

Il presidente MORANDO dispone, su proposta del RELATORE, l’accantonamento della proposta 2.78, sulla quale era stata richiesta al Governo, nella seduta notturna del 23 ottobre scorso, la predisposizione della relazione tecnica.

 

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 2.80 e 2.83, il relatore LEGNINI invita i presentatori al ritiro delle proposte 2.82, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.95 e 2.96, manifestando, in alternativa, un orientamento negativo. Si riserva poi una valutazione dell’emendamento 2.97, volto a introdurre una detrazione di imposta per le spese relative all’acquisto e all’installazione di impianti per il trattamento di acqua potabile ad uso alimentare: in proposito ritiene necessario un approfondimento sui profili di carattere finanziario.

Sollecita poi il ritiro degli emendamenti 2.98, 2.99 e 2.103, pronunciandosi negativamente sugli emendamenti 2.102, 2.104, 2.105 e 2.106. Rivolge inoltre un invito al ritiro delle proposte 2.107 e 2.108, altrimenti l’avviso è contrario.

Quanto all’emendamento 2.110, volto a introdurre una detrazione di imposta per le spese relative agli asili nido, ne propone l’accantonamento, in analogia con la proposta 2.59 che concerne la medesima tematica.

 

Non facendosi osservazioni, il presidente MORANDO dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento 2.110 in analogia con quanto deciso per la proposta 2.59.

 

Dopo aver manifestato un indirizzo contrario sugli emendamenti 2.112 e 2.114 e aver altresì invitato i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.117 e 2.119, il relatore LEGNINI si sofferma sulla proposta 2.120, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta di successione e donazione per i trasferimenti aziendali in favore dei discendenti, la quale integra la relativa disciplina, prevedendo la non soggezione all’imposta anche per i trasferimenti in favore del coniuge superstite. Osservato che tale integrazione non appare, a suo avviso, di carattere innovativo, e pur condividendo il merito della proposta emendativa, ritiene tuttavia necessario acquisire da parte del Governo la conferma che essa sia neutra sotto il profilo finanziario, subordinando, pertanto, la propria valutazione favorevole al positivo esito di tale verifica.

Sollecita indi il ritiro della proposta 2.121, esprimendo altrimenti un avviso contrario, e si pronuncia altresì in senso negativo sugli emendamenti 2.123, 2.0.2 e 93.0.5 (esaminato in questa fase perché la copertura viene riferita all’articolo 2 del disegno di legge). L’orientamento del relatore è inoltre negativo sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.7.

In merito all’emendamento 2.0.8, il quale – rammenta il PRESIDENTE – è stato riammesso all’esame, dopo la riformulazione in un testo 2, il RELATORE, pur esprimendo condivisione per il contenuto sostanziale della proposta emendativa, manifesta dubbi in ordine ai profili relativi alla copertura e dichiara, pertanto, di volerne rimettere la valutazione al Governo.

 

Il presidente MORANDO dispone quindi, in relazione all’emendamento 2.0.8 (testo 2), l’accantonamento dell’esame, per ulteriori approfondimenti sui profili di carattere finanziario.

 

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, mentre invita i firmatari degli emendamenti 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.14 a ritirarli. Si pronuncia anche in senso contrario sull'emendamento 2.0.15, mentre con riferimento alla proposta emendativa 2.0.16 invita i firmatari al ritiro, in quanto esso tratta un tema più strettamente connesso al welfare, che sarà affrontato in occasione dell'esame del disegno di legge in materia previdenziale collegato alla manovra finanziaria. Sull'emendamento 2.0.20 il parere è contrario. Quanto al subemendamento 2.0.22/1, propone un accantonamento atteso che l'emendamento 2.0.22 a sua firma, cui esso si riferisce, necessita di un ulteriore approfondimento. Quest'ultima proposta emendativa, di cui sottolinea comunque la rilevanza, è finalizzata ad introdurre una detrazione aggiuntiva per le donne lavoratrici con figli a carico, che si applicherebbe a tutti i tipi di attività lavorativa. Essa richiede pertanto una copertura finanziaria considerevole, il cui ammontare è stato individuato in accordo con il Governo ma la cui copertura deve essere ancora definita. Si pronuncia a favore dell'accantonamento anche in ordine all'emendamento 2.0.23, a prima firma del senatore Vegas, che affronta il tema della casa in modo molto innovativo, attraverso la creazione di un Fondo rotativo per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie, le cui risorse sono prelevate dagli stanziamenti a qualunque titolo erogati dallo Stato alla società Sviluppo Italia s.p.a.. Manifesta poi un avviso contrario sugli emendamenti 2.0.24, 2.0.25, 2.0.27 e 2.0.28, mentre gli emendamenti 2.0.26 e 2.0.29 - rammenta il PRESIDENTE - sono inammissibili. L'orientamento è negativo anche sugli emendamenti 2.0.30 e 2.0.31.

 

La Commissione conviene quindi con la proposta del relatore di accantonare il subemendamento 2.0.22/1 e gli emendamenti 2.0.22 e 2.0.23.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, motivandolo però in base a diversi presupposti. Laddove infatti il relatore ha proposto un accantonamento per valutare gli effetti finanziari della copertura prevista, nel condividerne l'orientamento, adduce argomentazioni ulteriori. Asserisce quindi che i singoli interventi contenuti negli emendamenti costituiscono un cumulo progressivo di nuove esenzioni fiscali che si sommano a quelle esistenti, erodendo così la base imponibile. Pertanto, l'approfondimento è necessario per attribuire unitarietà al disegno complessivo in materia tributaria dato che, a fronte dell'unicità di obiettivi, si registra una pluralità di soluzioni avanzate. Con particolare riguardo alle iniziative concernenti la famiglia, giudica meritevoli le proposte ipotizzate, specialmente quelle orientate a conciliare i tempi di lavoro con le esigenze delle madri con figli a carico. Tuttavia urge a suo avviso una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti nel quadro delle compatibilità finanziarie, atteso che interventi come l'incremento degli asili nido e le detrazioni fiscali, pur avendo identici scopi, hanno ricadute diverse in termini redistributivi e di oneri. Passando al tema delle abitazioni, concorda con le considerazioni del relatore sull'opportunità di esaminare a fondo la proposta dal senatore Vegas circa l'uso delle risorse di Sviluppo Italia s.p.a., tanto più che essa si affianca ad altre iniziative dell'Esecutivo sui sussidi per gli affitti sostenuti dalle famiglie a basso reddito e sull'edilizia convenzionata. Comunica poi che il Governo si riserva di valutare successivamente l'emendamento della senatrice Thaler volto ad apportare una correzione tecnica in materia di successioni, onde verificare l'assenza di oneri, e analoga riflessione sarà condotta sull'emendamento 2.0.8 (testo 2).

Precisa, infine, circa la proposta emendativa 2.69 del senatore Calderoli riferita alla questione della deducibilità degli interessi passivi che, a differenza di altri emendamenti, essa prevede inopinatamente la decorrenza al periodo di imposta 2007.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 22,45.

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Venerdì26 ottobre 2007

152a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna del 24 ottobre scorso.

 

Il presidente MORANDO  avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno nn. G/1817/25/5 e G/1817/24/5 (allegati al resoconto).

Il PRESIDENTE comunica, poi, che l’emendamento 76.7 è stato ritirato, che gli emendamenti 2.69, 3.4, 30.0.2/6, 18.0.1 sono stati riformulati e che è stata ammessa la presentazione degli emendamenti 3.146, 4.126, 8.4, 8.5, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.25, 13.2, 27.04, 59.2, 63.2, 91.100, 91.101 e 94.7 (pubblicati in allegato).

Dopo aver dichiarato che ulteriori proposte emendative, non presentate entro la seduta odierna, non saranno accolte dalla Presidenza, propone che la seduta antimeridiana termini alle ore 13 e che la seduta pomeridiana abbia inizio alle ore 14,30, per concludersi alle ore 19, auspicabilmente con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

 

La Commissione concorda.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 (pubblicato in un fascicolo separatamente).

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) chiede incidentalmente un chiarimento sull’ammissibilità dell’emendamento 2.1, rilevando che tale proposta contiene una copertura generica e non quantificata. Egli palesa al riguardo il timore che, qualora l’emendamento, sia respinto, e ripresentato in Assemblea, possano determinarsi problemi, sia di natura tecnica che di natura politica.

 

Il PRESIDENTE conferma la sua decisione in ordine all'ammissibilità dell’emendamento, ritenendo che la copertura prevista risulti non solo adeguata, ma addirittura eccessiva rispetto agli impegni di spesa contenuti nella prima parte.

Al riguardo ricorda che, nel caso in cui il relatore avesse espresso parere favorevole sull'emendamento, sarebbe stata richiesta al Governo una relazione tecnica, ciò conformemente alla prassi cui la Commissione si è attenuta fin dall’inizio dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge finanziaria.

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l’emendamento 2.1.

 

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti gli emendamenti 2.2 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna del 24 ottobre scorso) e 2.3.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame dell’emendamento 2.5.

 

Interviene brevemente il senatore ENRIQUES (Ulivo), il quale esprime alcune perplessità sulla copertura prevista dall’emendamento 2.5, in particolare nella parte in cui si dispone la soppressione dell’articolo 21, che prevede le basi giuridiche per il pagamento dei contributi statali all’Unione europea.

 

Si associa il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), il quale chiede alla Presidenza chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria prevista nella proposta emendativa in esame.

 

Interviene il relatore, senatore LEGNINI (Ulivo), il quale rileva le incongruenze che sembrano palesarsi nelle scelte di politica economica sostenute dall’opposizione, considerando che, quanto alle coperture, sia per l’emendamento in esame, sia per il successivo emendamento 2.6, è previsto un incremento del carico fiscale nei confronti delle cooperative. Ciò, a suo avviso, in palese contraddizione con la proclamata volontà delle forze di opposizione di indirizzarsi verso scelte economiche di riduzione progressiva dell'imposizione tributaria.

Ritiene pertanto che la proposta di soppressione totale dell’ICI, così come formulata nell'emendamento presentato dall'opposizione, non sia praticabile.

 

Interviene incidentalmente il senatore AZZOLLINI (FI), il quale propone l’accantonamento dell’emendamento 2.5, al fine di concordare con la maggioranza coperture più adeguate, atteso che la scelta di merito relativa alla soppressione dell’ICI sembra riscontrare ampi consensi.

 

Il senatore AUGELLO (AN) esprime rilievi critici in ordine alle affermazioni del relatore, rilevando che il problema non attiene tanto alla copertura finanziaria, quanto piuttosto alla strategia economica sottesa alla proposta emendativa.

Al riguardo, egli rileva che la proposta governativa di riduzione dell'ICI, contenuta all’articolo 2 del disegno di legge finanziaria,  appare modesta e, per molti aspetti, contraddittoria, inidonea pertanto a sollevare le famiglie da un tributo considerato giustamente troppo oneroso. Associandosi pertanto alla richiesta di accantonamento avanzata dal senatore Azzollini, rileva che, qualora la maggioranza effettivamente condivida la scelta di soppressione dell’imposta, il suo Gruppo è disponibile a concordare, per quanto attiene alla copertura finanziaria, una soluzione alternativa e maggiormente condivisa.

 

Interviene il senatore MORGANDO (Ulivo), il quale rileva che la soppressione dell’ICI, così come configurata dall’emendamento 2.5, non tiene conto dei molteplici problemi di natura fiscale che si determinerebbero, in caso di una sua eventuale approvazione.

Al riguardo egli osserva che l’imposta sugli immobili costituisce una delle entrate principali di cui gli enti locali dispongono per realizzare le scelte di politica fiscale ritenute più opportune. Ritiene quindi che l'emendamento 2.5 in esame abbia un carattere eminentemente propagandistico, che non tiene conto delle esigenze di garantire un adeguato federalismo fiscale, né considera le ragioni strutturali che non consentono di procedere nel senso indicato.

 

Il PRESIDENTE, in ordine alla questione relativa ai problemi di copertura finanziaria, ricorda che nelle comunicazioni del Presidente del Senato sull'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, è espressamente disposto che, qualora siano approvati emendamenti contenenti una copertura finanziaria eccedente, essa si intende rideterminata fino a concorrenza dell'onere.

Quanto alla ratio sottesa alle singole coperture degli oneri derivanti dagli interventi di politica economica e fiscale contenuti negli emendamenti all'esame, il Presidente osserva che esse afferiscono al merito politico della proposta stessa e, per quanto possano non essere condivise, non sono oggetto di sindacato di ammissibilità.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) osserva che la questione relativa alla copertura finanziaria riferita all’abolizione dell’ICI sulla prima casa ha natura squisitamente politica. Ritiene pertanto che il relatore debba meglio precisare la sua posizione e ribadisce che, qualora si configurasse una convergenza tra l’opposizione e alcune forze di maggioranza sull’abolizione integrale dell’ICI, non vi sarebbero difficoltà, da parte dell’opposizione, a individuare soluzioni diverse per quanto attiene ai profili di copertura.

Concorda quindi con la proposta del senatore Azzollini di accantonare l’emendamento in esame.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo),  pur apprezzando lo spirito con cui la Commissione di merito ha esaminato finora il disegno di legge finanziaria, palesa le sue preoccupazioni in ordine alle difficoltà che potrebbero emergere in sede di esame in Assemblea, considerando il precario equilibrio che caratterizza i rapporti di forza tra opposizione e maggioranza in Aula.

Chiede quindi al Presidente che il sindacato sulla inammissibilità degli emendamenti tenga conto anche delle variabili di natura politico - parlamentare, onde evitare che possano ripetersi spiacevoli incidenti. 

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), intervenendo incidentalmente sul tema, critica l'assenza di chiarezza, da parte del Governo, sui dati economici più rilevanti. Ciò che, a suo avviso, costringe il Parlamento a lavorare in una condizione caratterizzata da un grave deficit informativo.

In proposito il decreto legge n. 159/2007 era stato presentato  alle Camere per la conversione sul presupposto che vi fosse un extragettito, che tale extragettito fosse dovuto alla lotta all’evasione e avesse carattere strutturale.

Secondo quanto comunicato nella tardiva relazione presentata al Parlamento dal viceministro Visco, risulta invece che l’extragettito era già presente nel 2006 e poteva essere impiegato per il 2007. Ciò- osserva l'oratore - confermerebbe la carenza di trasparenza e di precisione nella tenuta dei conti pubblici da parte del Ministero dell’economia, al quale peraltro la maggioranza delega le scelte di politica economica incidenti sui risparmi dei contribuenti e sulla vita di milioni di famiglie italiane.

 

Il senatore VEGAS (FI) osserva che il frequente ripetersi, cui ha fatto cenno il senatore Antonio Boccia, di occasioni in cui si assiste alla reiezione, da parte dell’Assemblea del Senato, di proposte che avevano ricevuto un ampio consenso in Commissione, è imputabile allo scarso grado di coesione esistente tra le varie componenti politiche della maggioranza.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sulle modalità con le quali si procede all’elaborazione della copertura degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, si sofferma sul merito della proposta in votazione: pur non disconoscendo la fondatezza dei rilievi espressi dal senatore Morgando, il quale pone in luce la perdita di risorse per gli enti locali, che conseguirebbe all’approvazione dell’emendamento 2.5, l’oratore pone in rilievo la differente impostazione culturale dei due schieramenti politici, che emerge dall’analisi della questione: l’una è fondata sull’adozione di una politica di aumento della spesa, mentre l’altra, all’inverso, persegue l’obiettivo di tutelare i cittadini.

 

Dopo aver fornito al senatore Enriques i chiarimenti richiesti sugli effetti finanziari dell’emendamento in votazione, il presidente MORANDO avverte che si passerà alla votazione dell’emendamento 2.5.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) interviene in dichiarazione di voto, auspicando un'ampia convergenza sull’emendamento. In proposito rileva che la proposta emendativa in esame risulta chiara, comprensibile ed efficace. Egli osserva che la integrale soppressione dell’ICI sulla prima casa risponde a un’esigenza particolarmente sentita dai cittadini italiani, in ragione del carattere fortemente oneroso dell’imposta e in considerazione del vantaggio che la sua eventuale soppressione potrebbe recare alle aspettative di risparmio delle famiglie.

Quanto alla copertura prevista nell’emendamento, l’oratore ritiene che essa possa essere considerata un peso sostenibile per il bilancio dello Stato, dal momento che utilizza l’extragettito strutturale.

Rileva altresì che, considerando che il ciclo economico appare, alla luce dei più recenti indicatori economici, in lieve discesa, la soppressione dell’ICI sulla prima casa, finanziata con l’extragettito, potrebbe determinare anche effetti virtuosi sul sistema economico, garantendo il mantenimento del prodotto interno lordo ovvero, nel medio periodo, un suo possibile incremento.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) auspica un voto favorevole della Commissione, rilevando che l’emendamento 2.5 costituisce una scelta strutturale di politica economica, condivisa da tutta l’opposizione.

Quanto al merito della proposta, l’oratore osserva che gli effetti virtuosi sul risparmio delle famiglie, in caso di soppressione dell’ICI, sarebbero notevoli, dal momento che un elevato numero di famiglie italiane risulta proprietaria almeno dell'immobile adibito ad abitazione principale.

L’oratore si sofferma quindi su quanto affermato nella precedente seduta dal sottosegretario Sartor, osservando che la parcellizzazione degli interessi che caratterizza la rappresentanza parlamentare, lungi dal costituire un limite, rappresenta un dato fisiologico dei sistemi democratici, nei quali, alla fase di elaborazione di proposte politiche alternative e talvolta conflittuali, segue necessariamente il momento della sintesi e della ricomposizione degli interessi.

Ciò che, a suo avviso, rappresenta, invece, un elemento patologico, è la difformità di indirizzi manifestati dalle diverse componenti della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo attualmente in carica.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 2.5 è respinto.

 

Anche l’emendamento 2.6 viene respinto. Quindi il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) chiede un chiarimento sulla valutazione dei profili relativi alla copertura dell’emendamento 2.7.

 

Al riguardo il presidente MORANDO precisa che il secondo e il terzo periodo del primo capoverso della proposta in questione sono stati dichiarati inammissibili; pertanto la votazione verrà riferita unicamente alle restanti parti dell’emendamento.

 

La Commissione respinge quindi l’emendamento 2.7.

 

Raccomandando l’approvazione dell’emendamento 2.9, il senatore POLLEDRI (LNP) specifica che esso è diretto a introdurre una graduazione nella detrazione dall’ICI, secondo che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia posseduta da una sola persona ovvero da un nucleo familiare.

 

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.12.

 

Il presidente MORANDO rammenta che l’emendamento 2.13 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna del 24 ottobre) e il relativo subemendamento 2.13 (testo 2)/1 (pubblicato nel fascicolo a parte) sono stati accantonati nella seduta notturna di mercoledì 24 ottobre.  Il subemendamento 2.13 (testo 2)/2 è stato dichiarato inammissibile.

 

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 2.14, 2.16 e 2.17, mentre l’emendamento 2.20 è stato accantonato nella seduta notturna di mercoledì 24 ottobre.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), nel raccomandare l’approvazione dell’emendamento 2.22, prende le mosse dalle osservazioni svolte dal senatore Morgando. Al riguardo non condivide i rilievi critici riguardo alle proposte dell’opposizione volte a determinare una riduzione dell’ICI, posto che anche la linea di intervento del Governo non sembra ripudiare tale impostazione e, d’altro canto, i vantaggi fiscali connessi alla detrazione dall’imposta comunale sugli immobili rischiano di essere vanificati dalla revisione in aumento degli estimi catastali. Per tale ragione, la proposta in votazione prevede, a favore dei contribuenti, una sospensione quinquennale delle operazioni di revisione.

 

La Commissione respinge, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.0.3 (esaminato in questa sede per omogeneità di materia).

 

In relazione al parere negativo del relatore sull’emendamento 2.30, motivato dalla sua presunta onerosità, il senatore TECCE (RC-SE) tiene a precisare che la copertura risulta congrua, sulla base dei dati in suo possesso, dichiarandosi comunque disponibile a valutare l’ipotesi di accantonare la predetta proposta per ulteriori approfondimenti.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) riepiloga le argomentazioni svolte in precedenza per motivare la propria condivisione del merito della proposta. Ritiene tuttavia che essa potrebbe prestarsi, per il suo tenore, ad alcuni rilievi di legittimità, posto che mira a introdurre un’esenzione dal pagamento dell’ICI soltanto per alcuni soggetti.

Pur non muovendo obiezioni rispetto all’ipotesi di un accantonamento, evidenzia che rimangono impregiudicate le perplessità in ordine alle conseguenze di carattere finanziario e suggerisce pertanto al senatore Tecce di valutare l’ipotesi di una trasformazione dell’emendamento in ordine del giorno.

 

Non accedendo all’invito del relatore, il senatore TECCE (RC-SE) chiede invece se sia possibile richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

 

Il presidente MORANDO precisa al riguardo che la richiesta al Governo deve essere avanzata dalla Commissione nel suo complesso.

 

Dopo un intervento del senatore AUGELLO (AN), che esprime perplessità in merito alla circostanza che l’emendamento in questione sembra voler operare una compensazione in favore dei comuni per le minori imposte correlate alla detrazione dall’ICI, il PRESIDENTE, pur affermando che la presentazione di un ordine del giorno sarebbe la soluzione da preferire, dispone, d’intesa con il relatore e previo consenso della Commissione, l’accantonamento dell’emendamento 2.30, per un’ulteriore analisi sui profili di carattere finanziario.

 

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.31 e 2.32, mentre l’emendamento 2.33 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna del 24 ottobre) viene approvato.

 

Respinti gli emendamenti 2.34 e 2.35, il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 2.36, con il quale si intende prevedere la possibilità, per i comuni, di procedere all’eventuale affidamento di altri servizi ai concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali.

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.36, 2.38, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 e 2.50.

 

Il senatore DAVICO (LNP) motiva il proprio voto favorevole all’emendamento 2.51, osservando che con esso si intendono introdurre alcune agevolazioni fiscali in favore delle famiglie, prevedendo, in particolare, la deducibilità dal reddito ai fini dell’IRPEF delle spese per l’assistenza personale ai non autosufficienti nonché di quelle relative all’istruzione dei figli. Pur non disconoscendo la limitatezza delle misure proposte, sottolinea che l’eventuale approvazione dell’emendamento offrirebbe un segnale concreto di sostegno alle famiglie.

 

Il presidente MORANDO segnala al senatore Davico l’ipotesi di approfondire la discussione delle politiche per la famiglia in occasione del dibattito che si terrà in sede di esame degli emendamenti concernenti la detrazione per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.51 e 2.52 vengono respinti.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) non accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 2.56, avanzato dal relatore, non dichiarandosi, peraltro, aprioristicamente contrario all’ipotesi di accantonarne l’esame, nella consapevolezza dei problemi relativi alla sua copertura. Tuttavia, segnala l’indifferibilità di un intervento volto a incrementare la detrazione d’imposta per gli interessi passivi pagati sui mutui immobiliari, a fronte delle difficoltà finanziarie in cui si vengono a trovare numerose famiglie in conseguenza dell’aumento degli interessi sui mutui contratti a tasso variabile. Sottolinea pertanto che la linea di intervento fondata sull’aumento del limite massimo dell’importo detraibile appare la soluzione da preferire, e che la copertura gli appare più che adeguata.

In conclusione, ribadisce di non avere obiezioni rispetto all’eventuale accantonamento della proposta.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) pone all’attenzione del senatore Giovanni Battaglia l’ipotesi di una diversa linea d’intervento, quale quella sottesa all’emendamento 2.20, del quale è stato disposto l’accantonamento per riprenderne l’esame insieme con le proposte concernenti l’insolvenza sui debiti relativi ai mutui immobiliari. Evidenzia infatti che il predetto emendamento denota un impatto di gran lunga minore sui conti pubblici, prevedendo un incremento del dieci per cento della detrazione in esame.

Pur non muovendo obiezioni all’ipotesi dell’accantonamento, sottolinea che l’eventuale incremento della soglia di detraibilità non appare comunque, in linea generale, una soluzione efficace al problema dell’insolvenza dei mutuatari.

In conclusione, ribadisce il proprio orientamento favorevole a concentrare, per ciascuna delle principali questioni emerse durante la discussione, l’esame sulla soluzione che appare più equilibrata e sostenibile. Infatti, l’accantonamento di un consistente numero di emendamenti che intervengono sulla stessa materia non sembra funzionale alla celerità dell’iter.

 Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) ribadisce la volontà di mantenere in votazione l’emendamento 2.56, evidenziando che si potrebbe giungere, al massimo, all’accantonamento della proposta, in analogia con quanto deciso per gli altri emendamenti riguardanti le misure per la «prima casa».

In conclusione, non nega la fondatezza dei rilievi riguardo al fatto che la sola detrazione d’imposta non risolve il problema dell’insolvenza.

 

Dopo un’ulteriore intervento del relatore LEGNINI(Ulivo), volto a chiarire il senso delle osservazioni svolte in precedenza, il presidente MORANDO dispone, con l’assenso della Commissione, che l’emendamento 2.56 venga accantonato.

 

Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.57 e 2.58, mentre l’emendamento 2.59 è stato accantonato nella seduta notturna di mercoledì 24 ottobre. L’emendamento 2.60 è stato invece ritirato.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) dichiara di ritirare l’emendamento 2.61, esprimendo al contempo l’auspicio che la Commissione pervenga a una soluzione condivisa in merito a un testo che affronti il problema dei criteri di determinazione dell’imposta ai fini dell’IRPEF. Ritira indi anche gli emendamenti 2.64, 2.65 e 2.70.

 

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.62, 2.63, 2.67 e 2.68, mentre l’emendamento 2.69 è stato accantonato.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 2.72, volto ad ampliare la misura della detrazione fiscale per le spese destinate a incrementare le caratteristiche di sicurezza degli edifici: pur dichiarandosi disponibile a valutare un’eventuale rimodulazione della misura dell’aumento, esprime l’auspicio che la Commissione presti adeguata attenzione al tema della sicurezza.

 

Dopo la reiezione degli emendamenti 2.72, 2.75 e 2.77, il presidente MORANDO si sofferma sull’emendamento 2.78 del relatore, accantonato nella seduta notturna del 24 ottobre scorso, chiedendo se è stata predisposta la relazione tecnica.

 

Al riguardo il relatore LEGNINI (Ulivo) rende noto che la relazione tecnica è stata predisposta, ma che occorre tuttavia verificare le conseguenze della modifica apportata dall’Assemblea al decreto-legge n. 159 del 2007, in materia di energia ottenuta da fonti rinnovabili.

 

In attesa di tale verifica, il presidente MORANDO dichiara che l’emendamento 2.78 rimane accantonato e pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 2.80 e 2.83, che risultano respinti.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritira poi gli emendamenti 2.82, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89.

 

Con riferimento all'emendamento 2.90, prende la parola la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) raccomandandone vivamente l'approvazione. Ritiene infatti che le disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 223 del 2006, cosiddetto decreto "Visco-Bersani", rechino una contraddizione, in quanto la dichiarazione di edificabilità attribuita ad un'area attraverso il piano regolatore non ne consente l'effettiva utilizzabilità a tale fine se non sono stati ancora approvati i piani particolareggiati. Ciò crea a suo giudizio intollerabili discriminazioni tra i cittadini, tenuti comunque a corrispondere al Comune il pagamento dell'ICI per l'area edificabile.

 

Il relatore LEGNINI(Ulivo), nel rammentare che un analogo dibattito si tenne in occasione della conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, ripercorre l'evoluzione normativa circa l'applicazione dell'ICI alle aree fabbricabili, puntualizzando che una modifica della legislazione vigente comporterebbe ingenti oneri per i Comuni. Questi ultimi, infatti, hanno già definito i propri bilanci di previsione sulla base delle entrate che, allo stato attuale, essi registrano grazie al pagamento dell'ICI. Rinnova quindi l'invito a ritirare l'emendamento 2.90, che ha peraltro l'effetto di ampliare la fattispecie costituita dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, mentre esprime un orientamento contrario alla soppressione della medesima norma, prevista dal successivo emendamento 2.91 a prima firma della senatrice Thaler.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), nel dichiararsi favorevole all'emendamento 2.90, vi aggiunge la propria firma, sottolineando che in molti casi tra l'adozione del piano regolatore e l'approvazione dei piani particolareggiati decorre un lasso di tempo molto lungo, con evidenti ricadute negative sui cittadini, i quali sono soggetti al pagamento dell'ICI senza tuttavia poter edificare.

Evidenziato che la piena attuazione dell'edificabilità di un terreno costituisce un interesse generale, reputa che la norma introdotta dal decreto-legge n. 223 determini ingiustizie e sperequazioni tra i cittadini, alle quali l'emendamento 2.90 tenta invece di porre rimedio.

 

Il senatore AUGELLO (AN), nel ravvisare un comune consenso circa il principio sotteso all'emendamento 2.90, propone di accantonarlo onde riformularlo nel senso di inserire un opportuno riferimento ai tempi dell'approvazione definitiva degli strumenti regolatori, premiando così i Comuni più virtuosi.

 

Il senatore TADDEI (FI) aggiunge la firma all'emendamento 2.90, dichiarando di preferirne l'impostazione originaria atteso che l'individuazione di meccanismi graduali può risultare complessa.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) ritiene invece che sia opportuno introdurre dei limiti temporali oppure dei sistemi premiali per i Comuni che approvano celermente i piani particolareggiati, rammentando che già esiste la possibilità di rimodulare l'ICI fermo restando l'importo complessivo, nella prospettiva di assicurare un principio di equità. Si dichiara inoltre favorevole alla proposta di accantonare l'emendamento 2.90.

 

Il senatore FERRARA (FI) puntualizza che con il decreto "Visco-Bersani" è stata impropriamente introdotta un'imposta gravante sulla capacità patrimoniale potenziale - e non reale, come invece sarebbe opportuno - dei cittadini, ai limiti dell'incostituzionalità, poiché essa inficia il calcolo dei presupposti del tributo.

L'emendamento della senatrice Thaler ha quindi a suo giudizio il pregio di chiarire il sistema attuale, mentre non ritiene sufficienti le obiezioni avanzate dal relatore circa i presunti pregiudizi per le finanze degli enti locali in caso di modificazione della disciplina, tanto più che l'Esecutivo ha già in animo di modificare il gettito dei Comuni mediante la revisione degli estimi catastali. Occorre pertanto un'azione tempestiva anche a fine di evitare possibili contenziosi.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) giudica possibile l'introduzione di un limite temporale all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico solo se si effettua precedentemente una verifica dell'assenza di conseguenze sul gettito già stimato. In base a tali considerazioni, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 2.90 e suggerisce di accantonare l'emendamento 2.91 onde consentire al Governo una valutazione delle ipotesi di riformulazione nel senso indicato.

 

La senatrice RUBINATO (Aut), nel rimarcare la distinzione tra l'adozione e la concreta approvazione degli strumenti urbanistici, pone l'accento sugli obblighi di restituzione delle somme già percepite posti a carico dei Comuni inadempienti nella definizione dei piani particolareggiati. Prospetta quindi una riformulazione della norma nel senso di correlare il pagamento dell'imposta all'effettiva approvazione dei piani urbanistici, al fine di evitare sperequazioni.

 

Il PRESIDENTE, in base alle osservazioni emerse, invita i firmatari a ritirare l'emendamento 2.90 proponendo al contempo di accantonare l'emendamento 2.91, su cui chiede al Governo di presentare una relazione tecnica. Rammenta altresì che in uno studio elaborato dall'ANCI in materia di ICI si evince che i Comuni italiani hanno già elevato le detrazioni sull'abitazione principale, compensando il gettito con aumenti impositivi sugli immobili per le attività produttive e sulle aree edificabili.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritira quindi l'emendamento 2.90.

 

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 2.91.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 13,15.

 


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 2

 

2.33

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

VEDI TESTO 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sano disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

2.33 (testo 2)

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sano disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.

 


BILANCIO(5a)

Venerdì26 ottobre 2007

153a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il PRESIDENTE ricorda che si era proceduto alle votazioni delle proposte emendative fino alla 2.94.

 

La Commissione respinge quindi l’emendamento 2.95.

 

Il senatore LUSI sottoscrive e ritira l’emendamento 2.96.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l’accantonamento dell’emendamento 2.97, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira gli emendamenti 2.98 e 2.99.

 

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira le proposte emendative 2.107 e 2.108.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l’accantonamento della proposta emendativa 2.110, con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.112 e 2.114.

 

Con riferimento all’emendamento 2.115, il PRESIDENTE avverte che i presentatori lo hanno riformulato in un testo 2 (in allegato al resoconto) e ne dispone l’accantonamento, al fine di poter svolgere un approfondimento in ordine alla relativa copertura finanziaria.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira gli emendamenti 2.117, 2.119 e 2.121, mentre riformula in un testo 2 la proposta emendativa 2.120 (in allegato al resoconto).

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, la Commissione accoglie l’emendamento 2.120 (testo 2) (in allegato al resoconto) e, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.123, 2.0.2, 93.0.5, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.7.

 

Relativamente all’emendamento 2.0.8 (testo 2), già precedentemente accantonato, il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) auspica che si mantenga l’accantonamento della proposta onde consentirne un approfondimento riguardante la copertura finanziaria.

 

Il senatore FERRARA (FI) giudica a sua volta opportuno un attento esame della proposta.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) chiede al relatore se l’emendamento in esame non  possa intendersi ricompreso nella proposta emendativa 3.4 (testo 2), presentata dal Governo.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) ha rilevato l’opportunità di un approfondimento al riguardo, il PRESIDENTE dispone che l’emendamento 2.0.8 (testo 2) resti accantonato.

 

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 2.0.9 al 2.0.15.

 

Il senatore VEGAS (FI), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.0.16, sottolinea che esso, nell’introdurre benefici fiscali per i redditi da lavoro straordinario e per i premi aziendali, favorisce un incremento della produttività, secondo un modello già efficacemente sperimentato in alcune realtà europee, come ad esempio in Francia.

 

Anche il senatore POLLEDRI (LNP), dopo aver aggiunto la propria firma all’emendamento 2.0.16, ne sollecita l’approvazione, sottolineando che esso è volto non solo a stimolare la produttività del lavoro, ma anche a favorire l’emersione di redditi altrimenti non dichiarati ai fini fiscali.

 

Il senatore DAVICO (LNP) sottoscrive a sua volta la proposta emendativa in votazione.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che la tematica richiamata potrebbe più opportunamente essere discussa in sede di esame del disegno di legge in materia di welfare, collegato alla manovra finanziaria, la Commissione, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.0.16 e 2.0.20.

 

Il PRESIDENTE dispone indi l’accantonamento dell’emendamento 2.0.22, dell’unico subemendamento ad esso riferito, nonché dell’emendamento 2.0.23, atteso che essi affrontano una tematica oggetto di proposte precedentemente accantonate, onde procedere ad una trattazione unitaria.

 

Il senatore VEGAS (FI) preannuncia il voto favorevole sull’emendamento 2.0.24, rilevando che esso è teso a sostenere i nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti, attraverso la restituzione di parte delle imposte sostenute.

 

L’emendamento 2.0.24 è indi posto ai voti e respinto.

 

Il senatore VEGAS (FI) sollecita l’accoglimento dell’emendamento 2.0.25, a sua firma, diretto ad assicurare un efficace sostegno economico alle famiglie, introducendo un sistema di deduzione relativo al reddito del nucleo familiare. Si tratta a suo avviso di una misura che arreca un efficace beneficio fiscale, tiene conto delle reali condizioni di vita familiare ed è destinata ad avere effetti positivi anche in termini di espansione dei consumi e di crescita economica. Richiama indi l’attenzione sulla circostanza che il sistema basato sulla deducibilità dal reddito del nucleo familiare supera le inefficienze dell’attuale modello incentrato sulle detrazioni, evitando effetti regressivi. Inoltre, rileva che esso si caratterizza per una particolare semplicità applicativa, a differenza di altri metodi più sofisticati, come ad esempio quello basato sul quoziente familiare. 

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) sollecita l’approvazione dell’emendamento 2.0.25, che a suo avviso dà dignità alla scelta dei coniugi di dedicare maggiore attenzione alla propria famiglia. Esso introduce un sistema a suo avviso efficace, a differenza delle misure attualmente recate nella manovra economica, che si limitano a prorogare modesti benefici alle famiglie.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), pur ribadendo il parere contrario precedentemente espresso, rileva i profili d’interesse della proposta emendativa, che del resto sottende una posizione innovativa da parte dei Gruppi di centro-destra, che sino ad oggi si erano limitati a sostenere il modello basato sul calcolo del quoziente familiare.

 

L’emendamento 2.0.25 è indi respinto, così come, con distinta votazione, l’emendamento 2.0.27.

 

Il senatore VEGAS (FI) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa 2.0.28, volta ad introdurre un’imposta sostitutiva dei redditi derivanti da locazione, che a suo avviso determina evidenti benefici in termini di ampliamento del mercato delle locazioni e di emersione di redditi altrimenti non dichiarati.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), pur invitando la Commissione a non accogliere la proposta in esame, fa presente che i Gruppi appartenenti all’Unione manifestano un orientamento favorevole rispetto ad una tassazione sostitutiva, la cui introduzione determinerebbe tuttavia un onere finanziario di particolare rilievo.

 Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che la tematica in questione potrebbe essere oggetto di uno specifico approfondimento in sede di esame del disegno di legge in materia di rendite finanziarie, collegato alla manovra finanziaria, l’emendamento 2.0.28, posto ai voti, è respinto, così come, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.0.30 e 2.0.31.

 

Si passa quindi all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 3.

 

Il presidente MORANDO dichiara inammissibile l'emendamento 3.146.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che il Governo ha riformulato l’emendamento 3.4 in un testo 2 (in allegato al resoconto), invita il sottosegretario ad illustrarne i contenuti.

 

Il sottosegretario SARTOR si sofferma sulle modifiche apportate all’emendamento in esame, sottolineando che alla lettera g)  si introduce una norma di interpretazione autentica diretta a precisare la portata applicativa del comma 2 dell’articolo 90 del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR). In particolare, sottolinea che con tale intervento si risolve il problema del trattamento degli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili, detenuti in regime di impresa, diversi da quelli strumentali e da quelli costituenti magazzino, chiarendo - in linea con la prassi consolidata - che tra le componenti negative cui si applica la richiamata disposizione del TUIR rientrano solo gli interessi di funzionamento relativi alla gestione di detti immobili e non anche quelli di finanziamento relativi alla loro acquisizione. Dà poi conto del punto n. 1 della lettera c), finalizzato a risolvere il problema delle imprese che, abitualmente operanti con le pubbliche amministrazioni, sono spesso esposte ai ritardi nei pagamenti, con la conseguenza di dover ricorrere al debito. Tale disposizione consente alle richiamate imprese di dedurre automaticamente una quota di interessi passivi corrispondente agli interessi attivi, virtualmente vantati sui crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Infine richiama l’attenzione sulla norma che dimezza i termini entro cui l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente, è tenuta a concludere la procedura di interpello.

 

Il PRESIDENTE invita indi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 3.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) sottolinea anzitutto che l’orientamento nei confronti degli emendamenti in esame è motivato, da un lato, da un giudizio senz’altro positivo in ordine alla razionalizzazione della disciplina in materia di IRES operata all’articolo 3 e, dall’altro, dall’esigenza di sostenere le proposte volte a superare talune criticità presenti nel testo in esame, evidenziate anche dai rappresentanti dell’imprenditoria intervenuti nel corso delle audizioni sulla manovra economica. In particolare, preannuncia il parere favorevole nei confronti delle proposte dirette a migliorare il sistema riguardante le deduzioni degli interessi passivi, mentre non ritiene convincente sostenere una sensibile modifica delle disposizioni riguardanti l’ammortamento anticipato o accelerato, che rischierebbe di determinare un onere finanziario non sostenibile.

Esprime indi parere favorevole sugli emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.42, presentati dall’Esecutivo, invitando ad accogliere l’emendamento 3.76, da lui presentato.

Formula, poi, un avviso favorevole sugli emendamenti 3.88, 3.108 e 3.111 (testo 2) (in allegato al resoconto).

Il parere è invece contrario sulle proposte emendative 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.31, 3.38, 3.40, 3.41, 3.44, 3.47, 3.48, 3.49, 3.52, 3.53, 3.55, 3.57, 3.58, 3.60, 3.61, 3.63, 3.64, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.72, 3.73, nonché sui subemendamenti 3.4/1 (testo 2), 3.42/1, 3.42/2, 3.42/3, 3.42/4, 3.76/1, e ancora sugli emendamenti 3.86, 3.94, 3.97, 3.105, 3.106, 3.107, 3.114, 3.115, 3.119, 3.126, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Quanto alle proposte emendative 3.23, 3.35, 3.43, 3.45, 3.51, 3.62, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.96, 3.98, 3.112, 3.113, 3.116, 3.118, 3.124, 3.125, 3.0.7 e 3.0.8, il relatore invita i rispettivi presentatori al ritiro, precisando che altrimenti l’orientamento è contrario.

Quanto in particolare agli emendamenti 3.2 e 3.25, l’orientamento contrario è motivato dalla circostanza che i contenuti in essi recati sono affrontati, a suo parere, più efficacemente dell’emendamento 3.4 (testo 2), presentato dal Governo.

Relativamente alla proposta 3.27, ritiene che la finalità propositiva non tenga conto che le imprese di minori dimensioni non sono assoggettate al regime fiscale introdotto dal disegno di legge finanziaria, a meno che essi non optino volontariamente per quest’ultimo. Al riguardo, coglie l’occasione per respingere le critiche secondo le quali la riforma fiscale in esame andrebbe a detrimento delle piccole imprese.

Il giudizio contrario sulle proposte 3.53, 3.55 e 3.63 riguarda invece la loro eccessiva onerosità, mentre quello sull’emendamento 3.66 è dovuto dalla circostanza che l’introduzione di una clausola di salvaguardia, che consenta l’applicazione del precedente sistema fiscale, renderebbe vana la risorsa in esame.

Il relatore precisa, inoltre, che l’emendamento 3.68, su cui è contrario in considerazione dell’eccessiva onerosità finanziaria, sottopone all’attenzione della Commissione una questione, a suo avviso, meritoria di uno specifico approfondimento, riguardante l’esigenza di estendere anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i benefici riguardanti il cuneo fiscale introdotti con la legge finanziaria per il 2007.

Dopo aver rilevato che l’emendamento 3.69, sottoscritto da senatori appartenenti a Gruppi di opposizione, nel sopprimere il comma 14 dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria, si pone in un’ottica centralistica, a suo parere non condivisibile, si sofferma sull’emendamento 3.76, a sua firma, diretto ad escludere dal tetto previsto dal comma 15 dell’articolo 3 le spese sostenute per attività di ricerca. Poiché non è ancora giunta la relativa relazione tecnica del Governo, propone l’accantonamento di tale proposta, così come dell’identico emendamento 3.77.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l’accantonamento dell’emendamento 3.76, del subemendamento 3.76/1 ad esso riferito, nonché dell’emendamento 3.77 , il RELATORE, con riferimento all'emendamento 3.98 ritiene utile una più attenta riflessione, mentre, con riferimento all'emendamento 3.121 - che mira a rendere deducibili le erogazioni effettuate dalle fondazioni bancarie nei settori ammessi - reputa opportuno un accantonamento di tale proposta al fine di verificarne la sostenibilità da parte del bilancio statale. Analoga proposta di accantonamento avanza in relazione all'emendamento 3.0.6, volto a riaprire i termini per le domande di rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, affinché se ne valuti la quantificazione degli oneri finanziari.

Infine, fa presente al senatore Taddei che nella legge finanziaria dell'anno scorso è presente una disposizione riguardante la riduzione delle accise per la regione Basilicata.

 

Dopo che il senatore ALBONETTI (RC-SE), in merito all'emendamento 3.98, ha richiesto ulteriori approfondimenti in ordine ai dati relativi al regime delle agevolazioni per le istituzioni scolastiche statali e dopo che il presidente MORANDO ha espresso le proprie perplessità su tale emendamento che introdurrebbe una deroga al regime dell'IVA, ne è disposto l'accantonamento.

 

Sono altresì accantonati gli emendamenti 3.121 e 3.0.6.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di produrre la relazione tecnica già richiesta per l’emendamento 3.76, nonché in ordine alla proposta 3.0.6. Inoltre, fa presente che l'emendamento 3.82 non risulta conforme alle direttive comunitarie in quanto introdurrebbe, in modo non giustificato, alcune deroghe, mentre l'emendamento 3.98, se approvato, potrebbe innescare un contenzioso in sede comunitaria in quanto tale proposta configura una deroga al regime dell'IVA. Esprime infine le proprie riserve sull'emendamento 3.121 con il quale verrebbe a prodursi una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti non commerciali, diversi dalle fondazioni bancarie.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritira l'emendamento 3.2.

 

Si procede quindi alle votazioni degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

 

Il senatore FERRARA (FI) si dichiara a favore dell'emendamento 3.3, rilevando che l'articolo 3, nella sua attuale formulazione, non serve solo ad acquisire risorse finanziarie, ma prospetta una vera e propria riforma fiscale che avrebbe meritato un confronto più attento. Inoltre, da tale disposizione emerge un approccio verso la fiscalità e la tassazione non condivisibile perché tali strumenti finiscono per incidere su settori specifici, mentre sarebbe stata preferibile una riduzione drastica delle aliquote fiscali.

Infine, desta forti riserve il ricorso a continui mutamenti del regime fiscale, senza trascurare poi il fatto che gli interventi in materia di ammortamenti si contraddistinguono per la loro portata illiberale.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.3, cogliendo l'occasione per una valutazione complessiva sulle disposizioni recate dall'articolo 3, disposizioni che vanno giudicate in modo fortemente negativo poiché prevedono un ampliamento della base imponibile dell'IRES, senza che ciò comporti una reale riduzione della pressione fiscale. Per giustificare tale intervento, il Governo ha sostenuto che l'ampliamento di tale base imponibile permetterebbe una armonizzazione tra il bilancio fiscale e quello civile. Tuttavia, rispetto a tale argomentazione, si deve ammettere che se l'omogeneità fosse raggiunta non avrebbe più senso l'attuale duplicazione dell'IRAP, relativa al bilancio fiscale, e dell'IVA che invece fa riferimento al bilancio civile.

Inoltre, l'articolo 3 produce una disparità di trattamento a svantaggio di quelle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che pur avendo effettuato più investimenti, sarebbero poi costrette a pagare maggiormente in termini di IRES. Peraltro, le stesse disposizioni riguardanti il regime degli ammortamenti risultano fortemente distanti dal regime che è adottato nei Paesi più avanzati, come in particolare negli Stati Uniti, dove le diverse nozioni di ammortamento sono finalizzate a orientare tale strumento per promuovere lo sviluppo e rispondere ai rapidi mutamenti tecnologici.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che sarebbe stato più utile agire sull'IRAP, eliminando dalla base imponibile il monte salari; difatti, tale impostazione non solo recherebbe vantaggio alle piccole e medie imprese, ma eliminerebbe quel rischio di duplicazione dell'IRAP e dell'IVA in precedenza segnalato.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) esprime il proprio sostegno all'emendamento 3.3, evidenziando che la politica fiscale non può essere oggetto di continui mutamenti e che l'articolo 3, nella sua attuale formulazione, favorirebbe soprattutto le imprese di maggiori dimensioni, a discapito di quelle piccole e medie.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 3.3, soffermandosi in senso critico sulla disciplina contenuta nell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria, che risulta pregiudizievole soprattutto per le piccole imprese e comunque per le aziende che abbiano effettuato investimenti.

Peraltro taluni settori, quali quello delle costruzioni e quello dell’erogazione di servizi sulla base di tariffe – ad esempio i settori delle telecomunicazioni, della raccolta dei rifiuti, dell’erogazione idrica – risulterebbero particolarmente danneggiati dalle disposizioni in questione.

L’oratore conclude il proprio intervento auspicando un ripensamento del Governo in ordine alla normativa contenuta nell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

 

Posto ai voti, l’emendamento 3.3 viene respinto.

 

Dopo che è stato respinto il subemendamento 3.4/1, il senatore AZZOLLINI (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 3.4 (testo 2), evidenziando che lo stesso prospetta un vero e proprio "balzello", che determinerà un pregiudizio per l’intero settore imprenditoriale.

 

Il presidente MORANDO, dopo aver sottolineato la necessità di effettuare una correzione di tipo tecnico-formale al testo dell’emendamento 3.4 (testo 2), dispone il temporaneo accantonamento della votazione dello stesso.

 

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda l’accoglimento della proposta emendativa 3.7, soffermandosi sulla valenza tecnica della disposizione contenuta nella stessa.

 

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24 e 3.25.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), dopo aver evidenziato che la disciplina prospettata dall’emendamento 3.26 è volta a salvaguardare le società di progetto costituite per la realizzazione di infrastrutture, propone un accantonamento temporaneo della votazione dello stesso, finalizzato a consentire una riflessione da parte delle forze politiche di maggioranza sull’importanza di tale proposta emendativa.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) precisa brevemente, in relazione all’emendamento 3.26, che in sede interpretativa appare ragionevole la tesi per la quale il regime di deducibilità degli interessi passivi non è applicabile alle opere realizzate in concessione di costruzione e gestione.

 

Il rappresentante del GOVERNO ritiene corretta la tesi interpretativa prospettata dal relatore.

 

Il presidente MORANDO dispone comunque l’accantonamento della votazione dell’emendamento 3.26, al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.27, 3.31, 3.35, 3.38, 3.40 e 3.41, nonché i subemendamenti 3.42/1, 3.42/2, 3.42/3 e 3.42/4.

 

Il presidente MORANDO rileva, in relazione all’emendamento 3.42, che la relazione tecnica fornita dal Governo non contiene alcun riferimento agli ultimi due commi della disciplina contemplata nella predetta proposta emendativa, proponendo quindi di accantonare la votazione della stessa, al fine di acquisire la necessaria integrazione della relazione tecnica da parte dell’Esecutivo che viene richiesta formalmente dalla Commissione.

 

Il senatore VEGAS (FI) ravvisa delle criticità in ordine alla formulazione del testo dell’emendamento 3.42, sottolineando profili di contraddittorietà fra i vari commi e soffermandosi sulle incongruità di tale normativa che rischia, peraltro, di minare il Patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione europea nell’eventualità ipotetica in cui le regioni introducano un’aliquota troppo bassa o anche pari a zero.

 

Dopo un breve intervento incidentale del senatore FERRARA (FI) sulle questioni poste dal senatore Vegas, il rappresentante del GOVERNO fa presente che il principio della uniformità della base imponibile su tutto il territorio nazionale permea gli ordinamenti fiscali di tutti gli Stati federali, che peraltro, possono rimodulare le aliquote esclusivamente all’interno di margini prestabiliti, senza quindi alcuna possibilità di eliminare del tutto l’aliquota. Relativamente al pericolo paventato dal senatore Vegas di una violazione del Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea, va precisato che tali preoccupazioni risultano infondate in quanto esiste anche un patto di stabilità interno.

 

Il presidente MORANDO sottopone alla Commissione la proposta di accantonare la votazione dell’emendamento 3.42.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 3.43, 3.44, 3.45, 3.47, 3.48, 3.49 e 3.51.

 

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta emendativa 3.52, che prefigura una disciplina a beneficio delle imprese di dimensione ridotta, la Commissione respinge l’emendamento 3.52 con apposita votazione.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.53, 3.55, 3.57, 3.58, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63 e 3.64.

 

Dopo che il senatore VEGAS (FI) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta emendativa 3.66, la stessa, posta ai voti, viene respinta.

 

La Commissione respinge poi con apposita votazione l’emendamento 3.67.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 3.68, rilevando che lo stesso è volto a salvaguardare le IPAB che ancora non hanno completato l’iter di trasformazione in fondazioni.

 

La senatrice BONFRISCO (FI), dopo aver aggiunto la propria firma all’emendamento 3.68, rileva che lo stesso, opportunamente tutela le IPAB in fase di trasformazione.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) propone di trasformare l’emendamento 3.68 in ordine del giorno.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) e la senatrice BONFRISCO (FI) ritirano quindi l’emendamento 3.68 preannunciando la trasformazione dello stesso in ordine del giorno.

 

Con successiva votazione viene respinto l’emendamento 3.69.

 

Dopo che la senatrice BONFRISCO (FI) ha aggiunto la propria firma all’emendamento 3.70, il senatore POLLEDRI (LNP) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta.

 

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 3.70, 3.72 e 3.73.

 

Resta accantonato l’esame del subemendamento 3.76/1 e degli emendamenti 3.76 e 3.77.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.80, 3.81 e 3.82.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritira l’emendamento 3.83.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) annuncia il voto favorevole sull’emendamento 3.84 che, posto in votazione, viene respinto.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) chiede al Governo di approfondire i temi trattati dall’emendamento 3.86.

 

Dopo che è stato respinto l’emendamento 3.86, la Commissione accoglie l’emendamento 3.88.

 

Successivamente vengono respinte, con separate votazioni, le proposte emendative 3.94, 3.96, 3.97, 3.105, 3.106 e 3.107.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), dopo aver effettuato una correzione di carattere formale al testo dell’emendamento 3.108, raccomanda l’accoglimento dello stesso, sottolineando che la disciplina in esso contenuta determina un beneficio per il contribuente.

 

Il senatore FERRARA (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 3.108, evidenziando che lo stesso non introduce alcun beneficio per il contribuente.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) annuncia, anche a nome del suo Gruppo, il voto di astensione sull’emendamento 3.108.

 

Posto ai voti, l’emendamento 3.108 viene accolto, nel testo corretto dal relatore.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), dopo aver riformulato l’emendamento 3.111 in un testo 2, si sofferma sulla ratio della disciplina.

 

L’emendamento 3.111 (testo 2), posto ai voti è approvato.

 

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ha ritirato gli emendamenti 3.112 e 3.113, la Commissione respinge l’emendamento 3.114.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) annuncia il voto favorevole sull’emendamento 3.115, evidenziando che lo stesso viene sollecitato anche dalle regioni che abbiano rimodulato i servizi tecnico-amministrativi delle strutture operanti in ambito sanitario al fine di contenerne i costi.

 

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha fornito una breve precisazione in ordine all’emendamento in questione, il senatore POLLEDRI (LNP) lo ritira, in vista di una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

 

Successivamente viene respinto con apposita votazione l’emendamento 3.116.

 

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ha ritirato l’emendamento 3.118, la Commissione respinge con apposita votazione l’emendamento 3.119.

 

Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 3.121 è accantonato.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritira gli emendamenti 3.124 e 3.125.

 

Dopo che il senatore AZZOLLINI (FI) ha raccomandato l’accoglimento dell’emendamento 3.126, il senatore EUFEMI (UDC) esprime la propria contrarietà sull’emendamento in questione.

 

Posto ai voti, l’emendamento 3.126 viene respinto dalla Commissione.

 

Successivamente, con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Dopo che il senatore TECCE (RC-SE) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, l’astensione sull’emendamento 3.0.5, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

 

Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 3.0.6 è accantonato.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritira gli emendamenti 3.0.7 e 3.0.8.

 

Con riferimento all’emendamento 3.4 (testo 2) dianzi accantonato, il PRESIDENTE precisa che nel testo in questione sono presenti alcuni errori materiali, di cui dà conto, e che pertanto si porrà in votazione la proposta emendativa nella versione corretta (allegata al resoconto).

 

Dopo alcune richieste di chiarimento da parte del senatore LUSI (Ulivo) e della senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), cui rispondono il PRESIDENTE e il sottosegretario SARTOR, l’emendamento 3.4 (testo 2) nella versione corretta è posto ai voti e accolto.

 

La seduta termina alle ore 18,25.


Allegato

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1817

 

Art. 2

 

2.120

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 alla lettera a), dopo le parole: ''a favore dei discendenti'' inserire le seguenti: ''e del coniuge superstite''».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.120 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

APPROVATO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 alla lettera a), dopo le parole: ''a favore dei discendenti'' inserire le seguenti: ''e del coniuge''».

 

Art. 3

 

3.4

Il Governo

RESPINTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, comma 3, la parola 96 è soppressa»;

b) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b)» inserire le seguenti: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali»;

2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti.»;

c) al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso «7.», sostituire le parole: «; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96» con le seguenti: «. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

d) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la locuzione: «c),» inserire la seguente: «c-bis),»;

2) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge.»;

3) dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera o), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.»;

e) al comma 8, lettera c), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento'' »;

f) al comma 8, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) al comma 1, le parole ‘ a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) ' sono soppresse.»;

g) al comma 12, lettera b), capoverso «7.», sopprimere la lettera e).

 

3.4 (testo 2 corretto)

Il Governo

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dell'articolo 109, comma 5» con le seguenti: «degli articoli 61 e 109, comma 5»;

b) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, comma 3, la parola 96 è soppressa»;

c) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b)» inserire le seguenti: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali»;

2) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi»;

3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 recante lo statuto dei diritti del contribuente, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 del predetto articolo 11 della legge n. 212 del 2000, l'Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni. La decorrenza del termine di 60 giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle entrate.»;

4) al comma 5 dopo le parole: «n. 87» aggiungere le seguenti: «con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria,»;

5) al comma 6 dopo la parola: «previste» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 90, comma 2 e»;

d) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«ibis) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.''»;

e) al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso «7.», sostituire le parole: «; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96» con le seguenti: «. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

f) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la locuzione: «c),» inserire la seguente: «c-bis),» e dopo la locuzione: «i,» inserire la seguente: «i-bis,»;

2) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge.»;

3) dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera o), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.»;

g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.»;

h) al comma 8, lettera c), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento'' »;

i) al comma 8, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) al comma 1, le parole ‘ a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) ' sono soppresse.»;

j) al comma 12, lettera b), capoverso «7.», sopprimere la lettera e).

 

3.88

Il Governo

APPROVATO

Sostituire l'ultimo periodo del comma 18 con il seguente: «le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 300 milioni per l'anno 2008 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2008:+  200.000;

2009:–  100.000;

2010:–  100.000.

 

3.108

Il Relatore

APPROVATO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118».

 

3.111

Il Relatore

VEDI TESTO 2

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. All'articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

''8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi''.

30-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 30-bis, valutate in 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

30-ter. Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sostituire le parole: ''indicato, a pena di decadenza'' con le seguenti: ''indicato''».

 

3.111 (testo 2)

Il Relatore

APPROVATO

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. All'articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

''8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi''».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Lunedì29 ottobre 2007

154a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

indi del Vice Presidente

FORTE

indi del Presidente

MORANDO

 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre scorso.

 

Il presidente MORANDO dichiara inammissibili, per materia, gli emendamenti 4.12, 4.0.10, 5.39, 5.120, 5.0.13, 7.0.11 e 8.0.23 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 4.2, 4.18, 4.19, 4.0.5, 5.2, 5.6, 5.11, 5.12, 5.13 (limitatamente ai commi 5-bis e 6-bis), 5.14, 5.21, 5.27, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.45, 5.67, 5.86, 5.98, 5.99, 5.109, 5.121, 5.122, 5.123, 5.0.14, 6.0.3, 7.1, 7.4, 10.1, 10.6, 10.0.1, 10.0.2 nonché il subemendamento 10.0.6/1 (limitatamente al comma 1-bis).

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4, che si danno per illustrati.

 

Il presidente MORANDO avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 5.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) sottoscrive e illustra l’emendamento 5.40, che prevede l’abolizione di una speciale tassa sulle concessioni governative, soffermandosi analiticamente sulle modalità con le quali si procede alla sua copertura.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 5.116, diretto a subordinare l’applicazione della sanzione amministrativa, in materia di imposte dirette e d’imposta sul valore aggiunto, al definitivo accertamento della violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, prevedendo al contempo un importo a partire dal quale trova applicazione la sanzione prevista.

L’oratore osserva altresì che la presentazione, da parte del relatore e del Governo, di numerosi emendamenti all’articolo 5 evidenzia l’estrema importanza delle questioni in esso affrontate, che non trovano adeguata risposta nel disegno di legge in esame, prospettando inoltre l’esigenza di procedere a una trattazione unitaria del complesso degli interventi proposti in materia.

 

Il presidente FORTE richiede indi al Governo, previo assenso della Commissione, la presentazione della relazione tecnica sull’emendamento 5.0.2.

 

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 5.

 

Il presidente MORANDO avverte che si procederà all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 6.

 

La senatrice DONATI (IU-Verdi-Com) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.2 e 6.8, a sua firma, il primo dei quali mira a promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, rilevando innanzitutto che, nell’attuale formulazione dell’articolo 6, il fondo istituito presenta un’operatività limitata all’anno 2008. Con l’emendamento in questione, invece, si conferisce stabilità al fondo in parola, con una copertura basata sull’incremento dell’imposizione fiscale sul consumo dei carburanti. La linea di intervento proposta tiene conto inoltre delle indicazioni emerse nell’ambito della sede istituzionale alla quale partecipano la Presidenza del Consiglio, i rappresentanti degli enti locali e delle imprese di trasporto. Evidenzia quindi l’indifferibilità di un intervento volto a migliorare la qualità del servizio nell’ambito del trasporto pubblico locale.

In ordine all’emendamento 6.8, ne evidenzia le finalità di incremento delle risorse finanziarie per il miglioramento della mobilità dei lavoratori pendolari, per quanto riguarda, in particolare, l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 6.6, volto a incrementare le disponibilità del fondo per il trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al finanziamento dei contributi in favore degli enti locali per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) illustra congiuntamente i contenuti delle proposte 6.9 e 6.0.2: con la prima si intendono destinare risorse per la riattivazione dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, alla luce del procedimento avviato dagli organi comunitari. Segnala quindi l’indifferibilità di un intervento risolutivo, in relazione al quale resta possibile approfondire le modalità di copertura finanziaria,  esprimendo tuttavia l’auspicio che il relatore e il Governo possano pronunciarsi in senso favorevole.

Passando ad illustrare l’emendamento 6.0.2, rileva la necessità di prevedere uno stanziamento per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici dei comuni di particolare rilievo urbanistico e culturale, già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Ribadisce quindi l’opportunità di un congruo apporto finanziario volto ad assicurare la mobilità alternativa anche nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del turismo locale.

 

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti presentati all’articolo 6.

 

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 7, il presidente MORANDO rileva che alcune proposte – quali, ad esempio, gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.7 - dispongono una compensazione dell’aumento di spesa con un incremento di gettito: riguardo a tali emendamenti fa presente di essersi orientato in senso favorevole alla loro ammissibilità, precisando tuttavia che appare necessario approfondire ulteriormente i profili finanziari attraverso la predisposizione di apposita relazione tecnica. Rileva inoltre che appare opportuno pervenire alla formazione di un’unica proposta, atteso che gli emendamenti concernono analoga materia.

 

Il sottosegretario SARTOR illustra indi l’emendamento 7.0.6, che interviene sulla disciplina dell’ISEE, semplificando le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti. Il complessivo disegno sotteso all’emendamento persegue la razionalizzazione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria nella prospettiva di potenziare il controllo della pubblica amministrazione sul volume dei dati dichiarati.

 

Il presidente MORANDO comunica che l’emendamento 7.0.7 è stato già riformulato in un testo 2, in relazione al quale viene richiesta al Governo la presentazione della relazione tecnica.

 

Conviene la Commissione.

 

L’emendamento 7.0.10, illustrato dal senatore FERRARA (FI), è diretto ad assicurare l’efficienza del mercato in termini di concorrenza, limitando l’applicazione della norma che prevede la non imponibilità, per le cooperative e i loro consorzi, delle somme destinate alle riserve indivisibili, ai soli organismi che non superano il fatturato globale annuo di 100 milioni di euro. Altrimenti, alle predette società si applica il regime tributario previsto per le società per azioni.

 

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti all’articolo 7.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) sottoscrive e illustra l’emendamento 8.0.4, che detta norme per la formazione del Governo. Si prevede al riguardo l’applicazione del decreto legislativo n. 300 del 1999, abrogando le disposizioni nel frattempo emanate. L’efficacia dell’intervento decorre dalla prossima nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. Va quindi giudicato positivamente l’impianto generale della proposta, nella prospettiva di attuare una riduzione di spesa e di razionalizzare l’organizzazione del Governo.

 

Dopo che il presidente MORANDO rende noto che sono stati presentati altri emendamenti aventi contenuto identico o analogo in riferimento all’articolo 14 del disegno di legge, il senatore VEGAS (FI) chiede chiarimenti in ordine all’emendamento 8.0.8, circa le motivazioni poste a base della ritenuta ammissibilità di tale proposta, che risulta contraddittoria nella formulazione.

 

Il presidente MORANDO ribadisce il proprio orientamento favorevole all’ammissibilità dell’emendamento in questione, non ritenendo fondati i rilievi dianzi espressi, posto che nell’articolazione del bilancio dello Stato è presente una specifica missione/programma di spesa concernente il funzionamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

 

Il senatore VEGAS (FI) fa presente al riguardo che il riferimento del programma di spesa comprende anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Relativamente all’ambito di applicazione dell’emendamento, il presidente MORANDO osserva che dovrebbero rientrarvi gli organismi da esso richiamati, in conformità peraltro con l’articolazione del bilancio dello Stato testé richiamata. Quanto al merito della proposta, osserva che il primo comma disciplina la modificazione delle dotazioni degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, mentre il secondo comma salvaguarda l’autonomia degli organismi considerati nell’adottare i provvedimenti di propria competenza entro i limiti di spesa previsti dalla norma di carattere generale.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) aggiunge la propria firma agli emendamenti 8.0.8 e 8.0.9, sottolineando l'esigenza di contenere la spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, tanto più che la relativa dotazione economica è parte integrante del bilancio dello Stato. In particolare, l'emendamento 8.0.8 introduce un tetto all'aumento della spesa dei suddetti organi con conseguente beneficio per le finanze statali.

In merito all'emendamento 8.0.9, lo riformula in un testo 2, che sopprime il comma 1. Fa presente quindi che la proposta mira a contenere i costi impropri della politica eliminando centri, istituti e commissioni ritenuti non indispensabili.

 

Il senatore FERRARA (FI) manifesta a sua volta dubbi circa l'ammissibilità dell'emendamento 8.0.8, paventando il rischio che un intervento puntuale possa ledere l'autodichia degli organi costituzionali. Rammenta al riguardo che alcuni anni fa, durante l'esame del disegno di legge finanziaria, emendamenti di analogo tenore sono stati giudicati inammissibili.

In risposta ad un quesito del senatore Antonio BOCCIA(Ulivo), il senatore FERRARA (FI) puntualizza quindi che in occasione della manovra finanziaria per il 2005 sono stati dichiarati inammissibili emendamenti concernenti la Presidenza della Repubblica, il Parlamento e la Corte costituzionale, precisando comunque che la Presidenza del Consiglio non è un organo costituzionale.

 

 Il PRESIDENTE nega che la proposta emendativa in questione sia lesiva dell'autonomia degli organi costituzionali, atteso che essa pone esclusivamente un limite agli aumenti di spesa, senza disporre riduzioni di bilancio.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.8.

 

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché le proposte emendative relative all'articolo 9, si danno per illustrati.

 

Si passa alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

 

Il senatore VITALI (Ulivo) presenta una riformulazione dell'emendamento 10.4 in un testo 2, che concerne le modalità di calcolo del patto di stabilità interno senza comportare  nuovi oneri. Fa presente infatti che, nell'intesa stipulata tra Governo ed enti locali, è stata attribuita la possibilità ai comuni con un saldo finanziario positivo di ridimensionare il contributo loro richiesto; pertanto, pur riconoscendo all'Esecutivo di aver provveduto per dare respiro ai comuni più virtuosi, rileva che la misura può essere comunque insufficiente per i comuni di grandi dimensioni. La proposta emendativa a sua firma pone quindi l'accento sulla possibilità di scelta tra diverse modalità di calcolo riferite al patto di stabilità.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) dà conto dell'emendamento 10.16, richiamando il dibattito già svolto in occasione del decreto-legge n. 159 in materia di strumenti finanziari derivati. Nel rammentare le numerose proposte emendative già presentate in quella sede, sottolinea che l'emendamento in esame introduce una valutazione sul rischio connesso all'utilizzo di tali strumenti effettuata dalla competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Manifesta comunque piena disponibilità a riformulare l'emendamento per accogliere alcuni principi contenuti negli emendamenti presentati al decreto-legge n. 159 ed in particolare il riferimento alla trasparenza e alle direttive in materia, ferma restando la necessità di introdurre un supplemento di informazione.

In risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore BALDASSARRI(AN), il relatore LEGNINI (Ulivo) si dichiara disponibile ad un'ulteriore riflessione sulla possibilità di introdurre un tetto percentuale sul totale dell'indebitamento.

Quanto all'emendamento 10.0.5, il relatore si sofferma sulla necessità di prorogare per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per quegli enti locali commissariati negli anni 2004 e 2005.

Passando ad illustrare l'emendamento 10.0.6, ricorda che nella scorsa legge finanziaria è stato istituito un fondo per il trasferimento ai piccoli comuni di risorse sulla base di un preciso rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva. Nella fase di applicazione solo circa 1.500 comuni hanno beneficiato delle risorse di cui al suddetto fondo, mentre sono stati esclusi circa 3.500 comuni, nei confronti dei quali interviene l'emendamento in questione. Poiché la copertura prevista dall'emendamento 10.0.6 insiste sul fondo attualmente esistente, prevedendo l’utilizzo di una quota dello stesso, chiede al Governo di verificare la possibilità di istituire un fondo ulteriore e integrativo rispetto agli stanziamenti già disposti. In tal caso manifesta la volontà di riformulare l'emendamento.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica al Governo sull'emendamento 10.0.5.

 

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10 si danno per illustrati.

 Si passa indi all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita i firmatari degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 a ritirarli, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.6. Dopo aver invitato i firmatari degli emendamenti 4.7 e 4.8 a ritirarli, manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 4.9, chiedendo tuttavia al Governo di valutarne gli effetti finanziari. Invita nuovamente al ritiro i firmatari degli emendamenti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, esprimendo un parere contrario sull'emendamento 4.21. In merito, ritiene inopportuno intervenire in materia di consorzi fidi, dato che essi sono già stati oggetto di riforma attraverso la legge finanziaria 2007.

Manifesta un avviso contrario anche sugli emendamenti 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.26 (pubblicato in allegato in un testo che reca la correzione di un errore materiale),  purché il Governo valuti la correttezza della copertura ivi prevista.

Dopo aver espresso un orientamento favorevole sull'emendamento 4.126, invita i firmatari dell'emendamento 4.0.1 a ritirarlo per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno. Quanto all'emendamento 4.0.2, il parere sarebbe contrario, a meno che esso non sia riformulato nel senso di rateizzare la restituzione delle somme indebitamente percepite per prestazioni pensionistiche dai soggetti residenti all'estero. Pertanto, fa proprio l’emendamento 4.0.2 e lo riformula in un testo 2 che sottopone alla valutazione del Governo in ordine alla copertura.

Il parere è quindi contrario sull'emendamento 4.0.3, mentre invita a ritirare l'emendamento 4.0.4 atteso che esso è stato approvato con riferimento al decreto-legge n. 159. Suggerisce quindi di accantonare gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, di identico tenore, e invita al ritiro i firmatari dell'emendamento 4.0.9, altrimenti il parere è contrario.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere contrario sull'emendamento 4.3, invitando i firmatari a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 4.6, invita a ritirare, altrimenti il parere è contrario,  gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13 e 4.14, mentre si esprime in senso contrario sull'emendamento 4.15.

Dopo aver invitato i firmatari a ritirare l'emendamento 4.16, esprime un orientamento negativo sugli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24, suggerendo altresì il ritiro dell'emendamento 4.25. Con riferimento all'emendamento 4.26, dichiara di sospendere l'espressione del parere in attesa di una corretta valutazione della copertura, manifestando comunque un orientamento di massima favorevole.

Dopo aver espresso un avviso favorevole sull'emendamento 4.126, invita al ritiro i firmatari dell'emendamento 4.0.1, riservandosi di valutare successivamente la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.0.2. Nel condividere l'orientamento dichiarato dal relatore sugli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4, concorda anche sulla proposta di accantonare gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, esprimendo poi un parere contrario sull'emendamento 4.0.9.

 

Si passa indi alle votazioni.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5, mentre approva l'emendamento 4.6.

 

In esito a successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita il Governo a rivedere l'orientamento espresso con riferimento all'emendamento 4.9.

 

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore Antonio BOCCIA(Ulivo), l'emendamento 4.9, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 4.26, per il quale viene richiesta la predisposizione della relazione tecnica, al fine di una più completa valutazione circa la copertura prevista.

 

Dopo che il senatore VITALI (Ulivo) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 4.126, esso, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.1 e lo ritira, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

 

In merito all'emendamento 4.0.2, su cui - rammenta il PRESIDENTE - il relatore ha presentato una riformulazione in un testo 2, prende la parola il senatore Antonio BOCCIA(Ulivo), invitando a verificare che dalla sua approvazione non derivino discriminazioni tra i residenti all'estero e i residenti in Italia.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) esprime perplessità in merito alla dizione contenuta nella parte finale, con riferimento all’esclusione degli interessi rispetto a somme indebitamente percepite.

 

Alla luce delle considerazioni espresse, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3.

 

Il presidente MORANDO propone di richiedere formalmente la predisposizione della relazione tecnica in ordine all’emendamento 4.0.2 (testo 2), testé accantonato, al fine di valutarne i profili finanziaria.

 

La Commissione conviene.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) ritira l'emendamento 4.0.4.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) manifesta alcune riserva in ordine all'emendamento 4.0.7, suscettibile di determinare discriminazioni tra soggetti residenti all'estero.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) puntualizza che l'emendamento mira esclusivamente ad innalzare il limite della franchigia già prevista dall'ordinamento, con indubbi benefici per lo Stato italiano.

 

Il sottosegretario GRANDI tiene a precisare che occorre conformarsi alle convenzioni bilaterali già stipulate con alcuni Paesi. L'emendamento 4.0.7 è finalizzato comunque a disciplinare i redditi prestati all'estero in zone di frontiera, in attesa di nuove convenzioni con i Paesi limitrofi.

 

Il senatore BALDASSARRI(AN), nel concordare con le osservazioni del Sottosegretario, sottolinea l'esigenza di parametrare il sistema al reddito medio dei Paesi di residenza.

 

Alla luce dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, la Commissione conviene di accantonare gli identici emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, sui quali viene richiesta la predisposizione della relazione tecnica dal Governo.

 

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.9 è respinto dalla Commissione.

 

Concluse le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, prende la parola il senatore MONTALBANO (Misto-CS) per annunciare il ritiro degli emendamenti 13.3, 62.4 e 62.7.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 13,15.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 4

 

4.6

Il Governo

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata'';

b) al comma 20, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto comma 7 è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6».

 

4.9

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

APPROVATO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, sopprimere le parole: ''ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini fiscali''».

 

4.126

BONADONNA

APPROVATO

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è sostituito dal seguente:

''3. I beni non di lusso alla cui o produzione, o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità del loro utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la loro distruzione; qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Testo unico delle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto''».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Lunedì29 ottobre 2007

155a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 5.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita i proponenti dell’emendamento 5.1 al ritiro, pur esprimendo nel merito una valutazione positiva sulle norme da esso recate. Evidenzia altresì che la predetta proposta emendativa risulta analoga all’emendamento 5.18, per il quale propone invece l’accantonamento. Viene altresì proposto l’accantonamento dell’emendamento 5.5, sul quale il giudizio nel merito è favorevole, anche se occorre valutare l’onere finanziario prefigurato, che appare eccessivo. Dopo aver ritirato l’emendamento 5.9, attesa l’eccessiva rilevanza degli oneri finanziari conseguenti allo stesso, il relatore invita al ritiro i proponenti dell’emendamento 5.10, avvertendo che in caso di mancato ritiro il proprio parere è contrario. Riguardo all’emendamento 5.13, per le parti dichiarate ammissibili, il parere è contrario. Dopo aver invitato i presentatori degli emendamenti 5.16 e 5.17 al ritiro degli stessi, avverte che in caso contrario il proprio parere sarà negativo. Il relatore propone altresì l’accantonamento delle proposte emendative 5.22 e 5.23, chiedendo al Governo una valutazione degli oneri finanziari connessi a tale disciplina. Invita inoltre i presentatori dell’emendamento 5.36 al ritiro, avvertendo che in caso contrario il parere è negativo. Riformula poi l’emendamento 5.38 nel testo 2 ed invita i firmatari degli emendamenti 5.40 e 5.41 al ritiro degli stessi, per la trasformazione di tali proposte emendative in appositi ordini del giorno. Successivamente esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.49, 5.50, 5.51 e 5.52. Dopo aver proposto l’accantonamento della proposta emendativa 5.54, al fine di approfondirne le implicazioni sul piano della normativa comunitaria, il relatore invita il presentatore dell’emendamento 5.56 al ritiro, avvertendo che in caso contrario il proprio parere sarà negativo. Propone inoltre l’accantonamento degli emendamenti 5.58, 5.59 e 5.60. Invita poi al ritiro i firmatari degli emendamenti 5.69, 5.71, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.79, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.87, 5.88, 5.90, avvertendo che in caso contrario il proprio parere sarà negativo. Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 5.94,  nonché sull’emendamento 5.95, chiedendo al Governo una esatta quantificazione degli oneri ad essi connessi. Invita i presentatori dell’emendamento 5.104 al ritiro, avvertendo che diversamente il proprio parere è contrario. Propone poi l’accantonamento delle proposte emendative 5.108, 5.116 e 5.118. Prospetta la necessità di acquisire dal Governo la relazione tecnica in ordine all’emendamento 5.0.2, a sua firma. Dopo aver invitato al ritiro il presentatore dell’emendamento 5.0.5, avvertendo che diversamente il proprio parere sarà contrario, il relatore formula parere favorevole sull’emendamento 5.0.10, chiedendo tuttavia al Governo un approfondimento in ordine a tale proposta emendativa. Invita poi al ritiro il presentatore dell’emendamento 5.0.12 avvertendo che diversamente il proprio avviso sarà contrario. Su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 5, compresi gli aggiuntivi, il parere del relatore è contrario.

 

Il sottosegretario GRANDI formula parere contrario sull’emendamento 5.1, proponendo altresì di accantonare temporaneamente l’esame dell’emendamento 5.17, nonché dell’emendamento 5.38 (testo 2), sul quale ultimo sarà predisposta una relazione tecnica. Propone inoltre di accantonare le proposte emendative 5.94 e 5.95, sottolineando che sulle stesse sarà predisposta una relazione tecnica, e condivide l’opportunità di accantonare l’emendamento 5.108, anche per riformularlo. Propone altresì l’accantonamento dell’emendamento 5.0.2 e conviene sulla proposta di accantonare l’emendamento 5.5, anche al fine di ridurne la portata. Relativamente all’emendamento 5.0.10 il rappresentante del Governo invita i presentatori dello stesso al ritiro, al fine di trasformare la proposta emendativa in questione in ordine del giorno.

Su tutti i restanti emendamenti inerenti all’articolo 5, compresi gli aggiuntivi, il parere del rappresentante del Governo risulta conforme a quello espresso dal relatore.

 

Il presidente MORANDO propone di accantonare temporaneamente l’esame delle proposte emendative 5.5, 5.17, 5.18, 5.22, 5.23, 5.38 (testo 2), 5.54, 5.58, 5.59, 5.60, 5.94, 5.95, 5.108, 5.116, 5.118, 5.0.2.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all’articolo 5.

 

L’emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.

 

Accedendo all’invito del relatore, il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) ritira l’emendamento 5.10, esprimendo comunque l’auspicio che il Governo si faccia carico della problematica richiamata in tale proposta.

 

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge l’emendamento 5.13, posto ai voti limitatamente alla parte ammissibile, 5.16, 5.19, 5.24, 5.25, 5.31, 5.32, 5.36 e 5.40.

 

Dopo che il senatore CICCANTI (UDC) ha ritirato l’emendamento 5.41, preannunciando l’intenzione di presentare un ordine del giorno su tale tematica, per dichiarazione di voto sull’emendamento 5.42, interviene il senatore FERRARA (FI), il quale oltre a non condividerne le finalità, esprime perplessità in merito all’ammissibilità della proposta, atteso il suo carattere prettamente ordinamentale.

 

Con distinte votazioni, la Commissione approva l’emendamento 5.42 e respinge le proposte 5.43, 5.46, 5.47, nonché 5.48 e accoglie le proposte 5.49 e 5.50.

 

Il senatore FERRARA (FI) preannuncia il voto contrario sull’emendamento 5.51, che a suo avviso oltre a introdurre disposizioni che sarebbe stato più opportuno discutere in sede di esame del decreto-legge n. 159 del 2007 (Atto Senato n. 1819), reca norme di carattere ordinamentale, di cui è dubbia l’ammissibilità.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato di aver ritenuto ammissibili ai fini dell’esame del disegno di legge finanziaria le norme che, pur avendo carattere ordinamentale, concorrono alla definizione della politica fiscale, in esito a successive votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 5.51 e 5.52.

 

Il senatore VEGAS (FI), in sede di dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.53, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario, attesa a suo avviso l’opportunità di modificare nel senso indicato dalla proposta le disposizioni recate al decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di affidamenti a società private.

 

Il sottosegretario GRANDI precisa che il proprio orientamento contrario è motivato dall’esigenza di evitare la procedura di infrazione comunitaria attualmente in corso.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ritiene opportuno procedere all’accantonamento dell’emendamento in votazione, così come era stato già accantonato il successivo 5.54, che interviene nel medesimo ambito.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l’accantonamento dell’emendamento 5.53, con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.55, 5.56, 5.57, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, nonché 5.65.

 

Il senatore FERRARA (FI), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 5.68, lamenta che esso non tiene conto delle competenze attualmente spettanti all’Ufficio tecnico erariale in materia di valutazione dei beni appartenenti alla pubblica amministrazione. La sottrazione di tali funzioni, oltre a determinare inefficienze allocative, imporrebbe a suo giudizio l’esigenza di riconsiderare l’attività del richiamato Ufficio.

 

Anche il senatore BALDASSARRI (AN) preannuncia il proprio voto contrario, lamentando che la proposta emendativa disconosce le competenze storicamente affidate all’Ufficio tecnico erariale, attribuendole impropriamente all’Agenzia del demanio.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) fa presente che l’emendamento a sua firma non intende sottrarre la competenza generale dell’Ufficio tecnico erariale in materia di valutazione del patrimonio pubblico, bensì consente alla richiamata Agenzia di poter espletare la funzione estimativa con riferimento ai beni appartenenti alla stessa.

 

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore BALDASSARRI (AN) la Commissione accoglie l’emendamento 5.68 e, in esito a separate votazioni, respinge le proposte 5.69, 5.71, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.79, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.87, 5.88, 5.90, 5.91, 5.93, 5.100, 5.101, 5.103, 5.104, 5.106, 5.107, 5.114, 5.115, 5.117, 5.119, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7.

 

Dopo che il senatore MARCORA (Ulivo) ha ritirato l’emendamento 5.0.10, preannunciando l’intenzione di presentare un apposito atto di indirizzo, volto ad impegnare l’Esecutivo nel senso indicato nella proposta emendativi, con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 5.0.12 e 5.0.17.

 

Il PRESIDENTE invita indi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 6.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita i proponenti a ritirare le proposte emendative 6.1, 6.2 e 6.8 e a trasformarli in ordini del giorno, nonché a ritirare gli emendamentioposte emendative 6.1, 6.2, 6.14 e 6.16, precisando che altrimenti l’orientamento è da intendersi contrario. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, nonchè 6.0.1 e propone di accantonare gli emendamenti 6.9 e 6.0.2, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento su tali proposte.

 

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore, sottolineando in particolare che l’emendamento 6.2, pur affrontando una tematica di particolare interesse, presenta una formulazione in ordine alla quale sarebbe opportuno un approfondimento circa la compatibilità con l’ordinamento comunitario. Inoltre, come del resto già rilevato dal relatore, invita ad attendere gli esiti del confronto con le Regioni in tema di trasporto pubblico locale.

 

Il senatore FERRARA (FI) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 6.1, richiamando l’esigenza di individuare specifiche risorse per l’ammodernamento del trasporto pubblico, anche a fronte dell’invecchiamento del comparto e delle esigenze finanziarie degli enti locali.

 

L’emendamento 6.1 è quindi respinto.

 

Dopo che la senatrice DONATI (IU-Verdi-Com), accedendo all’invito di relatore e Governo, ha trasformato l’emendamento 6.2 in un ordine del giorno (allegato al resoconto), con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti  6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

 

Su richiesta della senatrice DONATI (IU-Verdi-Com) e d’intesa con il relatore LEGNINI (Ulivo) ed il sottosegretario GRANDI, il PRESIDENTE dispone l’accantonamento della proposta emendativa 6.8.

 

Anche l’emendamento 6.9 è accantonato.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.0.1, mentre l’emendamento 6.16 è ritirato dal senatore TECCE e l’emendamento 6.0.2 è accantonato.

 

Si passa indi all’espressione dei pareri di relatore e Governo sulle proposte emendative presentate all’articolo 7.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) argomenta la propria contrarietà al complesso delle proposte emendative (7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9) volte a modificare l’attuale formulazione dell’articolo 7, atteso il giudizio convintamene positivo sull’articolo, ritenendo che esso favorirà in modo significativo gli investimenti nel settore cinematografico. Quanto agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 7, invita i proponenti a ritirare l’emendamento 7.0.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 (testo 2) e contrario sul 7.0.10. Relativamente all’emendamento 7.0.4, pur condividendone le finalità, ritiene preferibile invitare i proponenti a convergere sulla proposta emendativa 7.0.3 (testo 2), allegata al resoconto della presente seduta, che presenta al fine di prevedere un intervento organico volto a potenziare le amministrazioni coinvolte in una prospettiva di programmazione pluriennale.

 

Il PRESIDENTE, con riferimento all’emendamento 7.0.3 (testo 2), propone di richiedere al Governo la relazione tecnica e di fissare a domani, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

 

Conviene la Commissione e pertanto l’esame degli emendamenti 7.03 (testo 2) e 7.0.4 è accantonato.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene altresì di richiedere la relazione tecnica sull’emendamento 7.0.7 (testo 2), che viene quindi accantonato.

 

Si procede alla votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 7, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritira l'emendamento 7.0.1.

 

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9.

 

Il senatore VEGAS (FI) esprime la propria contrarietà all'emendamento 7.0.6 in quanto il meccanismo della dichiarazione sostitutiva unica, così come delineato, può comportare una serie di disagi nei confronti dei soggetti cui si applica.

 

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 7.0.6, mentre respinge l'emendamento 7.0.10.

 

Prima di procedere all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi allo stesso, il presidente MORANDO fa presente che il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) ha riformulato l'emendamento 8.0.9 nell'emendamento 8.0.9 (testo 2), mentre il senatore VILLONE (SDSE) ha riformulato l'emendamento 8.0.4 nell'emendamento 8.0.4 (testo 2) che invita ad illustrare.

 

Il senatore VILLONE (SDSE) illustra l'emendamento 8.0.4 (testo 2), precisando che l'azione di snellimento del Governo deve partire dal Governo successivo a quello in carica, dal momento che sarebbe inappropriato stabilire in un testo legislativo la durata dell'attuale Esecutivo, durata che dipende dal mantenimento del rapporto fiduciario.

 

Il senatore VEGAS (FI) chiede alcuni chiarimenti in merito al richiamo al cosiddetto equilibrio di genere.

 

Il senatore VILLONE (SDSE) fa presente che con tale formula si intende garantire una presenza equilibrata di donne e uomini nella composizione del Governo.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) fa preliminarmente presente che tutti gli emendamenti che intervengono sulla composizione del Governo - cioè gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4 (testo 2), 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.21 -  dovrebbero essere posti in votazione insieme agli emendamenti 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8 che trattano lo stesso argomento. In particolare, sarebbe opportuno concentrare l'attenzione sugli emendamenti 8.0.4 (testo 2) e 14.0.8, mentre sulle altre proposte in precedenza richiamate ritiene fin da ora di esprimere un orientamento negativo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.0.1, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.20, 8.0.22, 8.0.24 e 8.0.25.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.1 in quanto, pur condividendone le finalità, vi sono altri emendamenti da lui presentati che affrontano singolarmente quegli aspetti che l'emendamento citato intende affrontare complessivamente.

Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 8.0.8 al fine di verificare con più attenzione gli effetti connessi a tale proposta.

Infine, si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 8.0.9 (testo 2), rispetto al quale nutre qualche perplessità sulla soppressione di alcuni degli enti indicati, soppressione che potrebbe essere alquanto problematica in questa fase.

 

Il sottosegretario SARTOR osserva in via preliminare che le tematiche sottese agli emendamenti in esame investono le politiche di contenimento dei costi della politica, anche allo scopo di rendere più efficiente l'azione amministrativa.

In ordine all'emendamento 8.1 concorda con le valutazioni espresse dal Relatore, mentre in merito all'emendamento 8.0.8 preannuncia fin da ora che, quando tale proposta verrà esaminata, si rimetterà alle determinazioni della Commissione.

Invita a ritirare l'emendamento 8.0.9 (testo 2), facendo presente che sul riordino di alcuni enti il Governo ha presentato uno specifico disegno di legge, atto Senato 1366 che, ad esempio, interviene sulla COVIP, sull'ISVAP e sul CICR, attribuendo le relative competenze o alla Banca d'Italia o alla CONSOB. Peraltro, l'emendamento in questione assegna una serie di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio che dovrebbero essere oggetto di una più attenta riflessione in quanto attualmente la Presidenza del Consiglio assolve funzioni per lo più di coordinamento. Inoltre, con particolare riferimento alla società Sviluppo Italia, è in corso un processo di ristrutturazione che sarebbe inefficace interrompere, fermo restando che il Governo è disponibile a svolgere tutti gli approfondimenti che si rivelassero necessari.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.0.1, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.20, 8.0.22, 8.0.24 e 8.0.25.

Infine, si riserva di esprimere il proprio parere sugli emendamenti, aventi ad oggetto la composizione del Governo, che il Relatore ha proposto di accantonare in modo che siano esaminati quando verranno affrontati gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

 

Preso atto di quanto proposto dal relatore e delle valutazioni del rappresentante del Governo, il presidente MORANDO propone che gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4 (testo 2), 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.21 siano esaminati insieme agli emendamenti 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8 che trattano lo stesso argomento.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

 

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

Il senatore DAVICO (LNP) si dichiara a favore dell'emendamento 8.1, cogliendo l'occasione per segnalare come tale proposta, come altre, prospetta un'azione riformatrice volta al contenimento dei costi della politica e allo snellimento del Governo.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.4, 8.3, 8.5 e 8.0.1, mentre l’emendamento 8.0.8 viene accantonato.

 

Il senatore VILLONE (SDSE) , tenuto conto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, chiede che sia accantonato l'emendamento 8.0.9 (testo 2) al fine di verificare quali parti dello stesso possano essere mantenute.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) coglie l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento circa l'approccio complessivo che si intende seguire rispetto al riordino delle autorità indipendenti. Difatti, tali organismi possono essere definiti sia in base al soggetto - come, ad esempio, si propone l'emendamento 8.0.9 (testo 2) - o invece per obiettivi quali possono essere la solvibilità, la trasparenza e la concorrenza.

 

Preso atto della richiesta avanzata dal senatore Villone, su proposta del presidente MORANDO, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.9 (testo 2).

 

Posti separatamente in votazione, sono respinti, gli emendamenti 8.0.11, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.20, 8.0.22, 8.0.24 e 8.0.25.

 

Dopo che il relatore, senatore LEGNINI (Ulivo) ed il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3, tali proposte, poste ai voti, sono respinte.

 

Si procede quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Il presidente MORANDO avverte che è stato presentato da parte del relatore una nuova formulazione dell'emendamento 10.16 - che assume pertanto, la denominazione 10.16 (testo 2) - che recepisce le argomentazioni che sono state sviluppate nella seduta antimeridiana di oggi durante la quale lo stesso relatore  si era impegnato a ricercare una versione della proposta da lui avanzata che considerasse i criteri di trasparenza, la coerenza rispetto alla direttiva comunitaria sui mercati degli strumenti finanziari e sul rafforzamento del ruolo di garanzia del dicastero competente.

Infine, fa presente che resta accantonato l'emendamento 10.0.5 in quanto non è ancora pervenuta la relazione tecnica che è stata richiesta al Governo.

 

Il relatore, senatore LEGNINI (Ulivo) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 10.4 (testo 2) in quanto esso incide sulle disposizioni relative al Patto di stabilità interno, aggiornate in seguito all'accordo firmato dal Governo e dai rappresentati degli enti locali nel settembre scorso. Invita altresì i presentatori a ritirare il subemendamento 10.16/1.

Inoltre, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 10.11 affinché sia trasformato in un apposito ordine del giorno.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.5, 10.7, 10.9, 10.10, 10.12, 10.15, 10.18, 10.20 e 10.0.3.

Propone quindi che sia accantonato l'emendamento 10.17 affinché se ne verifichino gli effetti finanziari, nonché, limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, il subemendamento 10.0.6/1 e l'emendamento 10.0.6.

Infine, si rimette al Governo sull'emendamento 10.04 in relazione al quale è opportuno approfondire i profili finanziari.

 

Il sottosegretario SARTOR, in via preliminare, ricorda che nello scorso anno il Governo propone alcuni cambiamenti al Patto di stabilità interno che traduce i vincoli di natura economica che sono stati assunti dall'Italia in sede europea in comportamenti coerenti da parte degli enti locali. In particolare, le novità introdotte si orientavano in modo tale che il Patto di stabilità interno fosse legato non più alle singole voci di spesa - lasciate alla discrezionalità degli enti locali - quanto al complessivo saldo di bilancio. Inoltre, sulla base di ulteriori approfondimenti che sono stati effettuati, il Governo ha ritenuto di affinare ulteriormente tale strumento, introducendo il concetto di competenza mista e prevedendo nuove misure premiali per gli enti virtuosi. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene che tutte le proposte emendative che configurano deroghe od eccezioni a tale sistema non possono essere giudicate favorevolmente in quanto inciderebbero sui comportamenti richiesti agli enti locali. Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento 10.04 in quanto, pur condividendone lo scopo, non si è ancora completata la sperimentazione riguardante la separazione della componente rappresentata dalla spesa sanitaria. Formula infine parere favorevole sull'emendamento 10.16 (testo 2).

 

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 10.

 

Il senatore VITALI (Ulivo), aderendo all’invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo in sede di espressione dei pareri, ritira l’emendamento 10.4, esprimendo l’intenzione di trasformare lo stesso in ordine del giorno.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.5, 10.7, 10.9 e 10.10.

 

Dopo che la senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) ha manifestato l’intenzione di non accogliere l’invito al ritiro formulato dal relatore relativamente all’emendamento 10.11, lo stesso posto ai voti viene respinto dalla Commissione.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.12 e 10.15, mentre il subemendamento 10.16/1 è decaduto.

 

Il presidente MORANDO propone di accantonare temporaneamente la votazione degli emendamenti 10.16 (testo 2) e 10.17.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Il presidente MORANDO avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento del relatore 10.16 (testo 2) è fissato per le ore 12 di martedì 30 ottobre.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.18, 10.20, nonché l’emendamento aggiuntivo 10.0.3.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) prospetta l’opportunità di accantonare temporaneamente la votazione dell’emendamento 10.0.4.

 

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso la propria adesione a tale proposta di accantonamento, il PRESIDENTE sottopone la stessa alla Commissione.

 Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Il PRESIDENTE propone inoltre di accantonare la votazione dell’emendamento 10.0.5, in attesa della trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica in ordine alla stessa, nonché dell’emendamento 10.0.6 e del subemendamento 10.0.6/1 ad esso riferito.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili, per materia, gli emendamenti 12.11, 12.12, 12.13, 16.8, 19.1, 20.50, 21.0.3, 23.0.2, 23.0.7, 29.3, 29.0.2 (limitatamente al comma 3), 29.0.10, 29.0.22 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 12.2, 12.0.2, 12.0.3,  12.0.5, 13.8, 13.10, 13.11, 14.2/3 (limitatamente alle lettere b) e d)), 15.0.3 (limitatamente alle parole: da "nel limite" fino a "riduzione"), 16.5, 16.0.1, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.7, 22.0.1, 23.0.5, 23.0.6, 24.0.1, 24.0.4, 25.4, 25.0.9, 26.0.1 (limitatamente al comma 7, parole: "a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell’interno"),  27.1 (limitatamente al comma 1), 27.0.8, 29.0.5, 29.0.33, 29.0.34 e 29.0.36.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi agli articoli 12 e 13.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) illustra l’emendamento 12.1, evidenziando che lo stesso inerisce alla materia delle affissioni e sottolineando i profili di salvaguardia della libertà di espressione sottesi a tale ambito tematico.

 

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 12, compresi gli aggiuntivi, vengono dati per illustrati.

 

Dopo che gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono stati dati per illustrati, il senatore VITALI (Ulivo) illustra il subemendamento 13.4/1 e, dopo aver sottolineato che lo stesso è finalizzato a recepire le istanze provenienti dalle aree territoriali montane, si sofferma specificamente su tutti i risvolti della disciplina contenuta nel predetto subemendamento.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra l'emendamento 13.4, che tiene conto dell'ampio dibattito svoltosi sul tema della razionalizzazione del contenimento dei costi delle comunità montane. Preannuncia peraltro la propria disponibilità a riformulare tale proposta emendativa, al fine di tener conto delle indicazioni contenute nei subemendamenti ad essa riferiti.

 

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 14.

 

Il senatore VITALI (Ulivo) illustra il subemendamento 14.2/3, richiamando in particolare l'attenzione sui contenuti di cui alla lettera e), finalizzata a far confluire nell'Ufficio territoriale del Governo gli uffici periferici dello Stato. Si tratta a suo avviso di una disposizione di particolare rilievo volta a rendere più snello l'apparato amministrativo e, al contempo, a razionalizzare le spese pubbliche.

 

Il senatore TECCE (RC-SE), dopo aver riformulato il subemendamento 14.2/4 in un testo 2 (allegato al presente resoconto), ne illustra brevemente i contenuti.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) dà conto dell'emendamento 14.2, soffermandosi sulle principali modifiche rispetto alla formulazione recata all'articolo 14 del disegno di legge finanziaria in esame. Al riguardo, sottolinea che viene espunta la disposizione volta a modificare la composizione dei Consigli comunali, ritenendo preferibile che tale questione sia affrontata in sede di riforma del codice delle autonomie territoriali. L'emendamento, prosegue il relatore, è finalizzato a razionalizzare talune criticità connesse con l'attuale sistema delle indennità spettanti ai consiglieri comunali, circoscrizionali e provinciali, prevedendo che per questi ultimi sia riconosciuto un gettone di presenza. Inoltre, viene introdotto il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, nonchè per i consiglieri regionali di percepire gettoni di presenza e si riordinano le funzioni della commissione elettorale comunale e modificano il sistema riguardante le indennità riconosciute per le attività svolte nell'ambito delle Unioni di comuni, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse. Dichiara infine la propria disponibilità a presentare una riformulazione dell'emendamento 14.2, che tenga conto di taluni suggerimenti presenti nei subemendamenti ad esso riferiti.

 

Per richieste di chiarimento su taluni aspetti dell'emendamento testé illustrato, hanno la parola i senatori CABRAS (Ulivo) (con particolare riferimento al comma 6), Giovanni BATTAGLIA (SDSE) (con riguardo al comma 2, lettera b) e alle novità introdotte in materia di erogazione di un gettone di presenza) e FERRARA (FI) (con riferimento alle norme volte a modificare l'articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000), cui replica il relatore LEGNINI (Ulivo), il quale precisa, tra l'altro, che il comma 3 è volto a espungere dal testo presentato dal Governo le disposizioni di carattere ordinamentale, limitando l'intervento agli aspetti meramente finanziari.

 

Sempre in merito all'emendamento 14.2 il RELATORE fa presente al senatore Ferrara che tale proposta non interviene sulle indennità dei sindaci e configura una collocazione in aspettativa dei consiglieri degli enti locali.

 

Dopo che il presidente MORANDO ha espresso l'auspicio che gli emendamenti riguardanti l'articolo 14 siano attentamente valutati, anche nella stessa fase illustrativa, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 20,05.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 5

5.42

Il Relatore

APPROVATO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali».

 

5.49

MORGANDO

APPROVATO

Al comma 41, lettera e), dopo le parole: «di intermediari abilitati» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, nº 82 e successive modificazioni».

 

5.50

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-bis. All'articolo 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: ''ufficio competente'' sono aggiunte le seguenti: ''in via telematica ed'';

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''ufficio competente,'' sono aggiunte le seguenti: ''in via telematica ed''; sono soppresse le parole: ''una dichiarazione contenente i dati richiesti per'';

41-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 1 si intendono obbligatorie».

 

5.51

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: ''se il percipiente dichiara'', è inserita la seguente: ''annualmente'', e dopo le parole: ''indica le condizioni di spettanza'', sono inserite le seguenti: '', il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni''.

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso».

 

5.52

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Le disposizioni dei commi da 37 a 41 costituiscono per le Regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione».

 

5.68

Il Relatore

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«47-bis. Al comma 219, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109, si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima''».

 

Art. 7

 

7.0.6

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nell'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, le parole: ''dall'I.N.P.S.'', sono sostituite dalle seguenti: ''dall'Agenzia delle entrate''.

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione: a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria; b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati auto certificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5, sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b) e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo''.

3. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.'';

b) al comma 2 le parole: ''comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 8''.

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: ''comma 3'' e ''comma 6'' sono sostituite rispettivamente dalla seguenti parole: ''comma 2'' e ''comma 12'';

b) al comma 3 le parole: ''comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 8 e comma 9'';

c) al comma 3 dopo le parole: ''gli enti erogatori'' sono aggiunte le seguenti: '', l'Agenzia delle entrate'';

d) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: ''Istituto nazionale della previdenza sociale'' sono sostituite dalle seguenti: ''Agenzia delle entrate'';

e) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: ''dall'Istituto nazionale della previdenza sociale'', sono aggiunte le seguenti: '', dall'Agenzia delle entrate''».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.

 


BILANCIO(5a)

Lunedì29 ottobre 2007

156a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)  

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.

 

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno intende intervenire sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, che si danno quindi per illustrati, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

 

Il relatore senatore LEGNINI(Ulivo), in sede di illustrazione dell'emendamento 15.1, rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge finanziaria denota un chiaro valore programmatico, prevedendo, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, che lo Stato e le Regioni provvedano all'accorpamento o alla soppressione di enti che risultino titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali. Questi ultimi, nel corso degli anni, si sono sempre più strutturati, al di là delle originarie intenzioni delle leggi istitutive, come apparati di vaste dimensioni e hanno teso sempre più a svolgere non solo funzioni di programmazione e di progettazione, ma anche di gestione diretta, ingenerando in tal modo un processo patologico di elefantiasi burocratica.

Osserva che nella norma del disegno di legge in esame non è però indicato alcun obbligo puntuale in capo allo Stato e alle Regioni, né risulta l'indicazione del termine entro cui provvedere alla soppressione degli enti in questione. L'emendamento in esame è dunque volto a rendere più cogente, in capo alle Regioni, la previsione della soppressione degli enti, in particolare per quanto attiene al generale riassetto del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che, entro il 1° luglio 2008, le autorità territoriali competenti precedentemente istituite siano soppresse.

L'emendamento prevede inoltre che, entro il medesimo termine, le Regioni procedano conseguentemente alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali per l'espletamento delle funzioni svolte dagli enti soppressi. Al riguardo, ritiene che la soluzione prospettata dall'emendamento, volta a riconoscere tali competenze in capo alle province, costituisca una scelta funzionale volta, da una parte, ad accrescere le competenze dell'ente Provincia, dall'altra, a favorire l'opportuno e auspicato snellimento delle strutture burocratiche territoriali. Eventualmente, gli enti territoriali potrebbero istituire organismi di consulenza e di supporto, dotati però di maggiore snellezza e operanti in regime di risparmio.

Conclude riconoscendo l'estrema complessità della individuazione dell'ente cui affidare le funzioni precedente attribuite agli enti soppressi, dal momento che occorre tenere conto da una parte delle esigenze di riduzione dei costi e degli apparati, dall'altra di un'allocazione delle attività che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, risponda adeguatamente ai bisogni della comunità di riferimento. A tal fine invita la Commissione a formulare le proprie osservazioni al riguardo onde pervenire ad una soluzione il più possibile condivisa, manifestando altresì la sua disponibilità a riformulare, se necessario, l'emendamento.

 

Interviene incidentalmente il senatore VILLONE (SDSE), il quale esprime alcune considerazioni di carattere ordinamentale sulla disposizione dell'articolo 15 del disegno di legge finanziaria e sull'emendamento 15.1. Al riguardo, ritiene impropria la scelta di delegare agli enti locali la facoltà di soppressione e di accorpamento degli enti titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate alle Regioni e ai Comuni, osservando come tale competenza, da un'attenta lettura degli articoli 117 e 118 della Costituzione, possa considerarsi propria del legislatore statale.

 

L'emendamento 15.0.3 è ritirato.

 

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno intende illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18 che si danno quindi per illustrati, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), nell'illustrare l'emendamento 18.0.1, osserva che la proposta in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito, nonché il divieto di presentazione, in ogni elezione amministrativa politica od europea, di simboli identici o confondibili con quelli registrati.

Al riguardo rileva che l'esigenza di una più intensa tutela dei simboli di partito nasce in primo luogo dalle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato negli ultimi anni il sistema politico italiano, nel quale si è potuto assistere a molteplici processi di scissione di soggetti appartenenti a una medesima forza politica, ovvero alla unione di soggetti politici prima distinti. Onde evitare possibili operazioni illecite volte a improprie utilizzazioni, ritiene quindi opportuno consentire alle forze politiche di preservare, da improprie contraffazioni, il proprio simbolo di origine.

In secondo luogo, ritiene che la possibilità di utilizzare simboli confondibili con altri consente di lucrare la celebrità storica e politica di un simbolo, ingenerando confusione nell'elettorato e rischiando di alterare in tal modo, il risultato elettorale.

 

Dopo un intervento incidentale del senatore FERRARA (FI), il quale chiede al presentatore chiarimenti sull'emendamento 18.0.1, rilevando una contraddizione tra quanto previsto al comma 2 e quanto invece previsto al comma 3, il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) ritira l’emendamento 18.0.2.

 

Il PRESIDENTE, constatato nessuno intende illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 19, che si danno, quindi, per illustrati, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

 

Il senatore TADDEI (FI), in sede di illustrazione dell'emendamento 20.1, rileva che tale proposta è volta ad assicurare il completamento definitivo degli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni dell'Irpinia e della Basilicata nei primi anni ottanta.

A tal fine la proposta prevede un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire tra i comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) chiede di potere aggiungere la sua firma all'emendamento in esame.

 

Il senatore VEGAS (FI) illustra l'emendamento 20.2, rilevando l'esigenza di incrementare il finanziamento per la realizzazione dei tre più importanti corridoi plurimodali europei.

Dopo aver aggiunto la sua firma, illustra quindi l'emendamento 20.6, osservando come tale intervento, esentando dal pagamento del ticket sulle ricette per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, risponda ad un'esigenza fortemente avvertita dai cittadini, in particolare dai percettori di redditi più bassi.

 

Il senatore FERRARA (FI), dopo aver aggiunto la sua firma, illustra l'emendamento 20.3, evidenziando l'esigenza di completare la realizzazione delle opere infrastrutturali della Regione Veneto, in particolare quelle afferenti al sistema ferroviario metropolitano.

Quanto all'emendamento 20.5, considerando l'effetto virtuoso e premiante che tale disposizione può determinare, auspica che il rappresentante del Governo esprima parere favorevole.

Il senatore passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 20.11 che, nel prevedere il rifinanziamento del "Programma Urban", consente ai comuni del Mezzogiorno interessati di poter disporre di un congruo stanziamento di risorse al fine di procedere a investimenti infrastrutturali, dando quindi un'adeguata risposta ad un’esigenza fortemente avvertita.

Illustra infine l'emendamento 20.12, osservando che lo stanziamento di risorse per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate da una parte può favorire un virtuoso processo di riqualificazione delle carriere nei corpi di sicurezza dello Stato, dall'altra risponde indirettamente alle richieste di stanziamenti adeguati a favore della sicurezza. Nell'auspicare un parere favorevole da parte del rappresentante del Governo, ricorda che proposte emendative analoghe sono state presentate sia da Gruppi di maggioranza che da Gruppi di opposizione.

In conclusione, esprime alcuni rilievi critici sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 18.0.7, in particolare in relazione al meccanismo compensativo di cui al comma 5. Chiede pertanto al Presidente di riconsiderare la sua decisione sul punto.

 

Il PRESIDENTE, riservandosi di svolgere un supplemento di istruttoria sull'emendamento 18.0.7, comunica che l'emendamento 20.50, in materia di previsione dei criteri di ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, è stato dichiarato inammissibile in conformità alle decisioni assunte dalla Presidenza del Senato sul contenuto proprio del disegno di legge finanziaria. Conferma invece l'ammissibilità dell'ordine del giorno presentato in materia.

 

Il senatore MONTALBANO (Misto-CS), pur comprendendo le ragioni di opportunità che inducono a conformarsi alla pronuncia della Presidenza del Senato, palesa le sue forti perplessità, considerando che l'emendamento in esame fa salvo quanto stabilito dalla legge n. 222 del 1985 che, nel disporre in ordine allo stanziamento del clero in servizio nelle diocesi, originava da preventivi accordi tra il Governo italiano e la Santa Sede. Dopo aver rilevato che possono ritenersi esclusi profili di illegittimità costituzionale dell'emendamento, pone all’attenzione della Presidenza di poter riconsiderare la sua posizione in merito all’ammissibilità della proposta, auspicando che il Governo accolga in ogni caso l'ordine del giorno presentato sullo stesso argomento.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 21.

 

Il sottosegretario SARTOR preannuncia una richiesta di accantonamento dell’emendamento 21.0.4 e rileva l’opportunità di esaminarlo insieme all’emendamento 20.15 per consentire un maggior coordinamento degli interventi a favore degli italiani all’estero.

 

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 21 si danno per illustrati e si passa all’illustrazione delle proposte emendative riferite all’articolo 22.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 22.10 che prevede una serie di interventi a favore degli arsenali militari, includendo anche il Polo di Mantenimento Pesante situato a Piacenza, tenendo conto del progetto nazionale orientato alla riorganizzazione degli arsenali militari stessi.

 

Il senatore FERRARA (FI) aggiunge la propria firma all’emendamento 22.0.2 che dichiara di condividere.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra l’emendamento 22.0.3 che prevede delle misure di sostegno nei confronti del personale militare e dei civili che hanno subito dei danni a seguito dell’esposizione all’uranio impoverito, e richiama l’importanza di intervenire attraverso un apposito Fondo, come già previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, per garantire la bonifica dei poligoni ove è stato utilizzato il materiale in questione. Ricorda, quindi, l’audizione del ministro Parisi presso la Commissione difesa del Senato che ha ribadito l’importanza di intervenire anche a favore delle vittime civili attraverso l’individuazione di adeguate risorse finanziarie. Richiama, pertanto, l’attenzione del relatore su tali problematiche oggetto, tra l’altro, di numerosi articoli apparsi sugli organi di stampa, evidenziando la necessità di garantire il diritto della salute del personale militare e dei cittadini, esposti all’uranio impoverito.

 

Il senatore DAVICO (LNP) aggiunge la propria firma all’emendamento 22.0.4, che illustra, richiamandone l’importanza.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 22.0.5 volto al riordino delle carriere delle forze armate e di quelle di polizia, per le quali, a differenza degli altri dipendenti pubblici, non è stato previsto alcun generale riordino. Si sofferma, altresì sull’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini dotando le forze dell’ordine delle risorse finanziere e umane necessarie per l’espletamento dei loro compiti.

 

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 22 si danno quindi per illustrati e si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 23.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge la propria firma all’emendamento 23.2, che illustra, soffermandosi sul tema delle intercettazioni telefoniche, in merito alle quali richiede al rappresentante del Governo chiarimenti circa l’opportunità di  prevedere adeguate garanzie per i cittadini oggetto di intercettazioni.

 

Il senatore DAVICO (LNP) aggiunge la propria firma agli emendamenti 23.4 e 23.5, che illustra, richiamando l’attenzione sul fatto che alcune procure, nonostante le ingenti risorse destinate  alle intercettazioni telefoniche, non hanno raggiunto i risultati investigativi che si erano prefissate. Sottolinea, quindi, l’importanza di stabilire un tetto alle spese per le intercettazioni telefoniche ed evidenzia che le proposte emendative illustrate si muovono in tale direzione.

 

Interviene, quindi, il senatore FERRARA (FI), sul complesso delle proposte emendative riferite all’articolo 23, soffermandosi sulle problematiche sottese al fenomeno delle intercettazioni telefoniche, i cui costi risultano assai elevati, e richiamando altresì i costi delle intercettazioni ambientali, che necessitano di una tecnologia diversa rispetto alle intercettazioni telefoniche.

 

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 23, 24 e 25 si danno quindi per illustrati e si passa alle proposte emendative volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 25.

 

Il senatore VEGAS (FI) aggiunge la propria firma all’emendamento 25.0.1, che illustra, volto a prevedere un Fondo per la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, illustrando altresì la proposta 26.0.4 di analogo tenore. Illustra poi l’emendamento 25.0.13 che mira a reintegrare i Fondi per la sicurezza in considerazione della loro progressiva diminuzione nell’ultimo periodo.

 

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 25 e 26 si danno quindi per illustrati e si passa all’illustrazione delle proposte emendative relative all’articolo 27.

 Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 27.1, dichiarato inammissibile solo in relazione al 1° comma, richiamandone l’importanza in relazione alla chiusura dell’emergenza della crisi sismica in Umbra e Marche.

 

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 27 si danno quindi per illustrati e si passa all’illustrazione delle proposte emendative relative all’articolo 28.

 

La senatrice  DE PETRIS (IU-Verdi-Com) illustra l’emendamento 28.1 che estende il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, già previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, al comparto della pesca, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico e di aumentare la competitività di tale comparto particolarmente strategico per l’economia del settore primario.

 

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 28  e 29 si danno quindi per illustrati e si passa all’illustrazione delle proposte emendative  volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 29.

 

Il sottosegretario SARTOR ritira l’emendamento 29.0.1, relativo all’aggiornamento del catasto dei terreni, rilevando che il contenuto normativo della proposta emendativa è già presente nel testo del decreto-legge n. 159 del 2007 in materia fiscale recentemente approvato dal Senato.

 

Risulta quindi decaduto il relativo subemendamento 29.0.1/1.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) illustra, quindi, l’emendamento 29.0.3 che introduce una serie di misure per garantire anche alle fasce sociali più deboli l’acquisto di prodotti agroalimentari che hanno subito, negli ultimi mesi, un notevole rialzo dei prezzi.  A tale riguardo si sofferma, in particolare, sulla problematiche legate alla scarsa qualità dell’alimentazione dei bambini e delle persone anziane appartenenti alle fasce sociali più disagiate, sottolineando la necessità di prevedere buoni per l’acquisto da parte di tali soggetti di alcuni generi alimentari individuati in un apposito paniere di beni.

Illustra, inoltre, l’emendamento 29.0.4, che prevede alcuni interventi nel settore dell’irrigazione. A tale proposito evidenzia l’opportunità di prevedere misure di favore per le piccole e medie imprese agricole che effettuano degli investimenti per la sostituzione degli impianti di irrigazione in uso con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico e di garantire un risparmio delle risorse stesse.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 29.0.12, mentre il senatore DAVICO aggiunge la propria firma all’emendamento 29.0.13, che illustra, soffermandosi sull’importanza di contrastare i fenomeni, sempre più diffusi in particolare sui mercati esteri, di contraffazione dei prodotti agroalimentari, prevedendo un’adeguata tutela dei prodotti stessi caratterizzati, come è noto, da elevati standard qualitativi. Raccomanda infine l’approvazione della proposta 29.0.20, alla quale aggiunge la firma.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) illustra l’emendamento 29.0.24 relativo alla sospensione temporanea delle esecuzioni forzose nei confronti di alcuni imprenditori agricoli della regione Sardegna che avevano contratto debiti con istituti di credito. A tale riguardo richiama la situazione di particolare difficoltà che stanno affrontando gli imprenditori agricoli di tale regione e auspica un piano per la ristrutturazione dei debiti contratti.

 

Il senatore MARCORA (Ulivo) preannuncia una richiesta di accantonamento dell’emendamento 29.0.24, in considerazione di un prossimo incontro di alcuni rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole della regione Sardegna presso i ministeri competenti, per affrontare la grave situazione che si è venuta a creare in tale Regione e illustra, l’emendamento 29.0.28.

 

Dopo un intervento del senatore VEGAS (FI) che rileva come l’emendamento 29.0.24 presenti un contenuto analogo a quello dell’emendamento 28.3, il presidente MORANDO considera illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 29 e rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato. 

 

La seduta termina alle ore 22,55.

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.

 


BILANCIO(5a)

Martedì30 ottobre 2007

157a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 12.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 12.1 (testo 2), e successivamente invita il presentatore dell’emendamento 12.3 al ritiro, precisando che in caso contrario il parere in ordine allo stesso deve intendersi negativo.

Propone poi una riformulazione dell’emendamento 12.9, che il senatore TECCE (RC-SE), dopo aver aggiunto la propria firma allo stesso accoglie, riformulando la proposta emendativa in questione in un testo 2.

 

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull’emendamento 12.9 (testo 2) e successivamente invita al ritiro i presentatori dell’emendamento 12.10, avvertendo che in caso contrario il proprio parere in ordine allo stesso sarà negativo. Propone poi l’accantonamento dell’emendamento aggiuntivo 12.0.1, al fine di prospettare una riformulazione di tale proposta emendativa.

 

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 12, compreso gli aggiuntivi, il RELATORE esprime parere negativo.

 

A seguito di richiesta di chiarimenti del senatore POLLEDRI (LNP) sull’andamento dei lavori, il RELATORE preannuncia la presentazione entro la giornata di emendamenti volti ad affrontare le molteplici questioni sottese a vari emendamenti accantonati.

 

Il sottosegretario SARTOR fa presente che il parere sull’emendamento 12.1 (testo 2) è favorevole relativamente ai commi 3-ter e 3-quater, contenuti nello stesso, esprimendo tuttavia perplessità relativamente al comma 3-bis, che inopportunamente abroga il comma 176 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Su tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 12, compresi gli aggiuntivi, il parere risulta conforme a quello espresso dal relatore.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 12.

 

Il senatore TECCE (RC-SE), aderendo alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, riformula l’emendamento 12.1 nel testo 3 che, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

 

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 12.6.

 

Posto ai voti, l’emendamento 12.6 viene respinto dalla Commissione.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 12.7, sottolineando la portata circoscritta e di dettaglio della  disciplina in esso contenuta.

 

Il RELATORE, modificando l’avviso precedentemente espresso, propone l’accantonamento della proposta emendativa 12.7, al fine di valutarne la copertura.

 

Dopo che il sottosegretario SARTOR ha concordato sulla proposta di accantonamento formulata dal relatore, il PRESIDENTE sottopone la stessa alla Commissione.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Il senatore FERRARA (FI) rivolge una richiesta di chiarimento al relatore in ordine all’emendamento 12.9 (testo 2) e, dopo un breve intervento del senatore TECCE (RC-SE), il presidente MORANDO sospende la seduta, onde consentire al relatore la possibilità di effettuare gli approfondimenti richiesti.

 

La seduta sospesa alle ore 10,20 riprende alle ore 10,30.

 

Il RELATORE fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Ferrara relativamente all’emendamento 12.9 (testo 2), soffermandosi sul complessivo quadro normativo inerente agli oneri di urbanizzazione.

 Il senatore CICCANTI (UDC), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 12.9 (testo2), esprime un giudizio positivo limitatamente alla prima parte di tale proposta emendativa, manifestando tuttavia la propria contrarietà in ordine all’ultima parte di tale disciplina, che impone la destinazione del 25 per cento degli oneri di urbanizzazione esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria. Tale disposizione non si giustifica alla luce della recente rimodulazione del Patto di stabilità interno e interferisce altresì inopportunamente sull’autonomia dei comuni.

 

Il senatore FERRARA (FI) preannuncia anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 12.9 (testo 2), soffermandosi sulle criticità e sulle incongruità della disciplina in esso contenuta, che riconduce alle spese di parte corrente del bilancio comunale le risorse destinate agli investimenti.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 12.9 (testo 2), evidenziando che lo stesso costituisce un incentivo per i sindaci alla cementificazione del territorio comunale, finalizzata al recupero di risorse da destinare alle spese correnti.

 

Il senatore TECCE (RC-SE), nel preannunciare, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 12.9 (testo 2) evidenzia che, pur essendo fondate le preoccupazioni espresse dal senatore Polledri, tuttavia la disciplina contenuta nell’emendamento in questione introduce importanti miglioramenti rispetto al quadro normativo vigente.

 

Posto ai voti, l’emendamento 12.9 (testo 2), viene accolto.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 12.10 e 12.14.

 

Il presidente MORANDO sottopone alla Commissione la proposta di accantonamento formulata dal relatore in proposito all’emendamento 12.0.1.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Successivamente la Commissione respinge, con apposita votazione, l’emendamento 12.0.4.

 

Il RELATORE preannuncia una riformulazione dell’emendamento 13.4 a propria firma, finalizzata a porre l’accento su tali aspetti, quali la valorizzazione della montanità, la riduzione degli organi delle comunità montane – fermo restando comunque  la tutela delle minoranze - l’esclusione dalle comunità montane dei comuni costieri, di quelli capoluoghi di provincia e di quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la destinazione delle risorse recuperate dalla riduzione dei costi al fondo della montagna. Alla luce di tali principi, il relatore propone di accantonare temporaneamente l’esame dell’emendamento 13.4 e dei relativi subemendamenti.

 Interviene brevemente il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE), criticando la scelta di trasferire alle zone montane talune risorse destinate alle isole minori.

 

Il senatore FERRARA (FI) sottolinea la necessità di sospendere temporaneamenteil dibattito in questione, in attesa che il  relatore presenti il nuovo testo dell’emendamento 13.4.

 

Il senatore VEGAS (FI) esprime disappunto per l’andamento dei lavori in Commissione, caratterizzato da continue riformulazioni prospettate dal relatore e dall’Esecutivo e dall’accantonamento di numerosi emendamenti.

 

Il RELATORE, relativamente alle considerazioni testé espresse dal senatore Vegas sottolinea che - come già precedentemente evidenziato - nella giornata odierna verrà prospettata una proposta emendativa unitaria, che terrà conto dei vari profili contenuti negli emendamenti accantonati, prefigurando altresì talune  riformulazioni degli stessi.

Per quel che concerne l’obiezione del senatore Battaglia, evidenzia che la diversa ripartizione delle risorse tra zone montane e isole minori risponde a esigenze di equilibrio.

 

Dopo che il senatore MORGANDO (Ulivo) ha dichiarato di condividere le opinioni testé espresse dal relatore in ordine all’organizzazione dei lavori, il senatore BALDASSARRI (AN) precisa che l’accantonamento temporaneo di emendamenti è stato spesso utilizzato dalle forze politiche di maggioranza per consentire il raggiungimento di un accordo tra le varie componenti della coalizione.

Ritiene necessario che la maggioranza chiarisca se l’obiettivo di completare i lavori nella Commissione con un mandato al relatore, sia ancora attuale o, viceversa, se ci sia stato un mutamento delle finalità dell’istruttoria in corso.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara di condividere le opinioni espresse dal senatore Vegas, finalizzate a consentire il completamento dei lavori della Commissione in tempi certi, sottolineando altresì che finora l’opposizione ha tenuto un atteggiamento responsabile.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), nel condividere le considerazioni testé espresse dal senatore Baldassarri, sottolinea altresì l’esigenza che tutti i commissari contengano la durata dei propri interventi, al fine di consentire la conclusione dei lavori della Commissione con un mandato al relatore a riferire in Assemblea.

 

Il presidente MORANDO fa presente che si adopererà affinché i lavori della Commissione vengano conclusi con un mandato al relatore a riferire in Assemblea, precisando altresì che né il Governo e né il relatore prospetteranno riformulazioni che introducano nuovi elementi, non contenuti negli emendamenti accantonati. In ogni caso entro la giornata odierna il relatore terminerà l’istruttoria in ordine agli emendamenti accantonati, individuando le proposte emendative per le quali è possibile prefigurare una soluzione condivisa.

Prendendo atto della opinione espressa dalle richieste formulate dal senatore Ferrara, rinvia temporaneamente il dibattito sugli emendamenti inerenti alle comunità montane, in attesa della presentazione da parte del relatore delle preannunciate riformulazioni.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) invita la Presidenza a stabilire tempi certi per l’esame dei disegni di legge in titolo, al fine di poterne concludere la trattazione entro la giornata di domani. A tal fine, auspica che i senatori contengano la durata degli interventi.

 

Il presidente MORANDO assicura che si farà carico di organizzare i lavori della Commissione al fine di rispettare il termine stabilito per la conclusione dell’esame.

 

Si passa indi all’espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all’articolo 13.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere contrario sulle proposte emendative 13.1, 13.2, 13.5, 13.6, 13.9, nonché 13.0.1 e ribadisce la richiesta che si proceda all’accantonamento dell’emendamento 13.4, a sua firma, e dei subemendamenti ad esso riferiti.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme al relatore.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l’accantonamento dell’emendamento 13.4 e dei subemendamenti ad esso riferiti, con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.5, 13.6, 13.9 e 13.0.1

 

Il PRESIDENTE invita indi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti relativi all’articolo 14, nonché sugli emendamenti 8.0.3, 8.0.4 (testo 2), 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.21 accantonati nella seduta pomeridiana di ieri al fine di una loro trattazione congiunta con le proposte emendative di analogo tenore.

 

Il RELATORE esprime anzitutto parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.3, 14.5, 14.7, 14.11, 14.13, 14.0.5. Quanto all’emendamento 14.2, nonché ai subemendamenti ad esso riferiti, ne chiede l’accantonamento, preannunciando l’intenzione di presentare una specifica riformulazione che quantificherà, fra l’altro, un risparmio di risorse tale da coprire - almeno in parte -  gli oneri connessi all’emendamento volto a sopprimere i ticket sanitari. Auspica altresì che si proceda all’accantonamento dell’emendamento 14.0.4. Invita i presentatori a ritirare l’emendamento 14.12, per il quale altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Con riferimento alle proposte emendative volte a ridurre il numero dei componenti dell’Esecutivo, esprime parere favorevole sull’emendamento 8.0.4 (testo 2), subordinandolo ad una riformulazione diretta a sostituire, al comma 1: la parola "competenze", con la seguente: "attribuzioni"; la parola "cinquanta", con la seguente: "sessanta"; nonché le parole: "nel rispetto dell’equilibrio di genere", con le seguenti: "in coerenza con il principio stabilito all’articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione". Relativamente alla modifica finalizzata a limitare a sessanta il numero dei componenti del Governo, precisa che essa porterebbe, rispetto all’attuale composizione, alla riduzione di oltre il 40 per cento di componenti dell’Esecutivo. Riguardo al riferimento all’esigenza di assicurare un equilibrio di genere all’interno dell’Esecutivo, ritiene preferibile operare uno specifico richiamo alla norma costituzionale diretto a promuovere le varie opportunità tra donne e uomini.

Invita infine i presentatori delle restanti proposte emendative 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.21 a convergere sul testo derivante dalla riformulazione suggerita all’emendamento 8.0.4 (testo 2).

 

Relativamente alla nuova formulazione dell’emendamento 14.2, testé preannunciata dal relatore, il senatore VEGAS (FI) chiede che sulla stessa sia acquisita la relazione tecnica da parte dell’Esecutivo. Inoltre, esprime perplessità in merito all’emendamento 8.0.4 (testo 2), atteso che la limitazione al numeri di componenti dell’Esecutivo in esso recata opererà solo a partire dal Governo successivo a quello in carica e che pertanto la proposta potrebbe non avere alcun effetto finanziario per l’anno 2008, come invece prescrivono le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) fa presente che l’emendamento 8.0.4 (testo 2), così come del resto il complesso delle proposte emendative volte a ridurre il numero dei componenti dell’Esecutivo a partire dal Governo successivo a quello in carica, hanno già superato il vaglio di ammissibilità e che peraltro la riformulazione cui è subordinato il proprio parere favorevole non introduce alcun elemento innovativo rispetto a tale questione, tale da imporre un ulteriore vaglio.

 

Dopo aver dichiarato di ritenere condivisibile la richiesta di relazione tecnica sull’emendamento 14.2, e dei relativi subemendamenti, avanzata dal senatore Vegas, il presidente MORANDO dispone l’accantonamento di tale emendamento, insieme con i relativi subemendamenti, così come del 14.0.4.

Con riferimento all’emendamento 8.0.4 (testo 2), nonché alle proposte analoghe, ricorda che in occasione dell’esame dell’atto Senato n. 1819, peraltro con ampio consenso dei Gruppi politici, si era stabilito di rinviare l’esame del tema delle modifiche alla composizione dell’Esecutivo al disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) stigmatizza la decisione di ritenere ammissibile l’emendamento 8.0.4 (testo 2), atteso che esso nel recare disposizioni inapplicabili al Governo in carica, viola le norme di contabilità di Stato secondo cui le misure introdotte con il disegno di legge in esame debbano avere effetti finanziari a partire dal 2008. La formulazione proposta, su cui ribadisce la propria contrarietà, risulta a suo avviso in linea con altre determinazioni di dubbia legittimità, assunte in altre sedi, come ad esempio in occasione dell’esame decreto-legge n. 159 del 2007 (atto Senato n. 1819) laddove si è proceduto alla redistribuzione dell’extra gettito fiscale senza aver previamente accertato il carattere strutturale dello stesso.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) annuncia che aggiungerà la propria firma all’emendamento 8.0.4 (testo 2), nel testo che risulterà dall’ulteriore riformulazione suggerita dal relatore, sottolineando di condividerne i contenuti, che del resto sono analoghi a quelli recati all’emendamento 8.0.5 a sua firma. Ritira inoltre l’emendamento 8.0.5, mentre ritiene preferibile che la Commissione si esprima sull’emendamento 8.0.3.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme al relatore sul complesso delle proposte emendative presentate all’articolo 14 e sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 8 in esame.

Con particolare riferimento al giudizio favorevole sulla proposta di riformulazione avanzata dal relatore sull’emendamento 8.0.4 (testo 2), fa presente che la scelta di ridurre a sessanta, e non a cinquanta, come previsto nell’attuale testo, il numero massimo di componenti dell’Esecutivo è dovuto all’esigenza, fra l’altro, di assicurare una compagine governativa in grado di interloquire efficacemente con il Parlamento, con particolare riferimento all’attività ispettiva.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.1, 14.3, 14.5, 14.7, 14.11, 14.12, 14.13 e - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI (LNP) - 14.0.5.

 

Il senatore VILLONE (SDSE) riformula l’emendamento 8.0.4 (testo 2) in un testo 3 (allegato ai resoconti delle sedute odierne).

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) dichiara la propria disponibilità ad aggiungere la firma all’emendamento 8.0.4 (testo 3), pur ritenendo preferibile la formulazione di cui al testo 2, che prescrive il rispetto dell’equilibrio di genere. Ritira indi gli emendamenti 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8. Coglie peraltro l’occasione per far presente che sarebbe stato preferibile affrontate in sede di esame del decreto-legge n. 159 del 2007 il tema della riduzione del  numero dei componenti dell’Esecutivo. Quanto all’ammissibilità delle proposte presentate al disegno di legge in esame, che in effetti non prevedono effetti finanziari a partire dal 2008, non è a suo avviso convincente il riferimento ad argomentazioni  meramente politiche.

 

Ha indi la parola il senatore CABRAS (Ulivo), il quale, dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all’emendamento 8.0.4 (testo 3), preannuncia sin d’ora il voto favorevole a tale proposta emendativa che ha il merito di innovare la legislazione in materia, stabilendo un numero massimo di componenti del Governo. Coglie peraltro l’occasione per sollecitare il comune impegno a modificare il Regolamento del Senato al fine di assicurare una più efficace corrispondenza fra le competenze delle Commissioni parlamentari e le attribuzioni ministeriali.

Giudica infine positivamente che le disposizioni in esame si applichino all’Esecutivo successivo a quello in carica, atteso che altrimenti il Parlamento, con legge ordinaria, potrebbe determinare una crisi di Governo, per la quale la Costituzione prevede una diversa, specifica procedura.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) preannuncia l’orientamento contrario della propria parte politica sull’emendamento in esame, non criticando la scelta di non prevedere l’immediata applicabilità delle norme sul contenimento dei componenti dell’Esecutivo.

 

Il senatore VILLONE (SDSE) rivendica la correttezza del rinvio dell’applicabilità delle misure di contenimento della compagine ministeriale, atteso che altrimenti si determinerebbe la crisi dell’Esecutivo in carica senza l’attivazione dell’articolo 94 della Costituzione, che prescrive la votazione di una specifica mozione di sfiducia per appello nominale.

Conclude rilevando che la contrarietà all’emendamento 8.0.4 (testo 3) equivale, nella sostanza, ad un giudizio negativo nei confronti dell’esigenza di razionalizzare la composizione dell’Esecutivo.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) aggiunge la propria firma all’emendamento 8.0.4 (testo 3), di cui condivide il contenuto.

 

Nel preannunciare sin d’ora il voto contrario del proprio Gruppo, il senatore BALDASSARRI (AN) ribadisce che si tratta di una proposta illegittima.

 

Anche il senatore VEGAS (FI) preannuncia il voto contrario sull’emendamento 8.0.4 (testo 3), lamentando come esso, oltre a non tenere conto dell’esigenza di affrontare le reali inefficienze delle strutture amministrative, abbia il limite di non introdurre un tetto al numero dei ministri senza portafoglio.

Coglie, tra l’altro, l’occasione per precisare che l’eventuale applicabilità delle disposizioni in questione al Governo in carica non ne determinerebbe necessariamente la caduta.

 

Sottoscrivono indi l’emendamento 8.0.4 (testo 3) la senatrice RUBINATO (Aut), il senatore TECCE (RC-SE) - il quale richiama l’esigenza di rafforzare l’efficacia dell’azione politica - e il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) il quale, da un lato, manifesta l’orientamento convintamene favorevole su una proposta che rafforza la capacità di azione del Governo, assicurando al contempo importanti risparmi e, dall’altro, dichiara di condividere l’opportunità di procedere a un riordino delle competenze delle Commissioni parlamentari, al fine di rafforzare l’interlocuzione con le strutture governative.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), dopo aver ritirato gli emendamenti 8.0.7 e 8.0.14, preannuncia il voto favorevole sull’emendamento 8.0.4 (testo 3), pur ritenendo che sarebbe stato preferibile stabilire l’immediata applicabilità del limite al numero dei componenti dell’Esecutivo in carica.

 

Il senatore AUGELLO (AN) invita il Governo a manifestare disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno volto ad impegnare l’Esecutivo a dare immediata attuazione alla norma recata nell’emendamento in votazione, diretta a ridurre il numero dei componenti dell’Esecutivo. In questo caso, preannuncia il proprio voto di astensione sull’emendamento 8.0.4 (testo 3).

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime il proprio orientamento contrario nei confronti di un eventuale atto di indirizzo nel senso indicato dal senatore Augello.

 

Il sottosegretario SARTOR dichiara che si esprimerà sull’ordine del giorno solo quando esso sarà effettivamente presentato.

 

Il senatore FERRARA (FI), dopo aver stigmatizzato la presa di posizione, a suo avviso formalistica, del rappresentante del Governo, esprime la propria contrarietà nei confronti dell’emendamento 8.0.4 (testo 3) che a suo avviso si caratterizza per una connotazione demagogica.

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 8, precedentemente accantonati, a partire dall’8.0.3.

 

Con successive e distinte votazioni,  la Commissione respinge gli emendamenti 8.0.3, 8.0.6, 8.0.13, nonché 8.0.21 e accoglie l’emendamento 8.0.4 (testo 3).

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) presenta l’emendamento 3.1000, che reca disposizioni su tematiche richiamate in specifici emendamenti precedentemente accantonati, e riformula l’emendamento 69.0.3 in un testo 2, (entrambi allegati ai  resoconti delle sedute odierne). Preannuncia infine l’intenzione di presentare, ulteriori riformulazioni riguardanti le altre proposte emendative precedentemente accantonate.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 20 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti alle richiamate proposte emendative del relatore.

 

L’esame congiunto è indi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 12,55.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 8

 

8.0.4

VILLONE

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

 

8.0.4 (testo 2)

VILLONE, SALVI

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

1. A partire dal Governo successivo a quello in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il riparto di competenze sono stabiliti dalle norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

2. A far data dall'applicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo del decreto legislativo 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni».

 

8.0.4 (testo 3)

VILLONE, SALVI, CALDEROLI, MANZIONE, BORDON, LUSI, TECCE, ALBONETTI

APPROVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

1. A partire dal Governo successivo a quello in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il relativo riparto di compentenze sono stabiliti dalle norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

2. A far data dall'applicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo del decreto legislativo 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni».

 

Art. 12

 

12.1

TECCE

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Sono abrogati i commi 172 e 176 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis; 9, commi 5 e 6; 10; 20, comma 1-bis; 23, commi 4 e 4-bis; 24, comma 5-ter; 51; 53, comma 4; 71; 75 e 76, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 13-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui agli articoli 6, comma 3 e 8, comma 4, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

3-ter. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla person fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni''.

3-quater. Nelle more della concreta attuazione di quanto prescritto dal comma 3-ter del presente articolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano altresì efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e il numero: ''2005'', ivi richiamato al comma 2, ovunque compaia, è sostituito dal seguente: ''2008''. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia è prorogato al 30 settembre 2008''».

 

12.1 (testo 2)

TECCE

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. E' abrogato il comma 176 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia il testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 296/2006.

3-ter. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 507/93, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 20-bis. – 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 o anche coloro che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro pani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore al quantitativo previsto dall'abrogato articolo 20-bis''.

3-quater. Nelle more di quanto previsto dal comma 3-ter del presente articolo, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia è prorogato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza del beneficiario di cui al presente comma.''».

 

12.1 (testo 3)

TECCE

APPROVATO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 507/93, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''20-bis. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 o anche coloro che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore al quantitativo previsto dall'abrogato articolo 20-bis''.

3-ter. Nelle more di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia è prorogato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza del beneficiario di cui al presente comma.».

 

Art. 14

14.0.8

BORDON, MANZIONE

ASSORBITO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme sulla formazione del Governo)

1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l'organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Martedì30 ottobre 2007

158a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

 

Il RELATORE comunica alla Presidenza di aver provveduto ad una riformulazione dell'emendamento 15.1 in un testo 2, che tiene conto delle valutazioni espresse in sede di illustrazione. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 15.0.1 rilevando che la corposa proposta emendativa in esame, intervenendo sulle competenze dei Prefetti, disarticola la struttura dello Stato nel territorio.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 15.0.2, invitando altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 15.0.6.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello formulato dal relatore.

 

A seguito della presentazione, da parte del relatore, dell'emendamento 15.1 (testo 2), il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 31 ottobre. L'emendamento in esame e il relativo subemendamento sono pertanto accantonati.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, sull’emendamento 15.0.1, osserva che la proposta in esame si inserisce nel pluridecennale dibattito sul ruolo dei prefetti all'interno degli ordinamenti statali e tiene conto della progressiva riduzione di poteri e di competenze che le prefetture hanno subito, in Italia, nel corso degli ultimi anni. L'emendamento è volto a sopprimere i prefetti e a trasferire le loro funzioni ad altri organi, in particolare ai questori, ai sindaci e, limitatamente ad alcune particolari competenze, alle camere di commercio. Al riguardo osserva che la proposta emendativa in esame, che recepisce un disegno di legge presentato in materia dalla Lega Nord, qualora fosse approvata, consentirebbe un risparmio di spesa non trascurabile.

Osserva infine che anche l'emendamento 15.0.2, seppur in modo meno articolato, è volto a sopprimere le prefetture al fine di ottenere un considerevole risparmio di spesa.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2.

 

Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 15.0.6.

 

Il PRESIDENTE invita il Relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 16.

 

Il RELATORE rileva preliminarmente che l'articolo 16 appare strettamente collegato, quanto al contenuto, all'articolo 13, il quale prevede interventi di razionalizzazione e di contenimento dei costi delle comunità montane. In considerazione di tale connessione, comunica di aver presentato un testo 2 dell'emendamento 13.4.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 16.3 e 16.6 e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 16.1, 16.2, e 16.9.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 16.7.

 

Il sottosegretario SARTOR formula parere conforme a quello espresso dal relatore.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) ritira gli emendamenti 16.1 e 16.2.

 

Posti ai voti risultano respinti gli emendamenti 16.3 e 16.9.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 16.6, si sofferma sull'importanza della proposta in esame, rilevando che esso prevede uno stanziamento di fondi a vantaggio delle isole in cui insistono Centri di permanenza temporanea, in ragione del notevole disagio che la presenza di tali strutture può arrecare alle popolazioni locali.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.6.

 

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 16.7.

 

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore VEGAS (FI), il quale chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine alle coperture finanziarie di cui all'emendamento 3.1000, del Relatore, in modo da consentire ai senatori di poter redigere i subemendamenti alla luce di più puntuali indicazioni tecniche.

 

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Vegas sulla opportunità che il Governo fornisca la relativa relazione tecnica recante le tabelle compensative.

Chiede quindi al Relatore e al rappresentante del Governo di formulare i propri pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

 

Il RELATORE esprime parere contrario sugli tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello formulato dal relatore.

 

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

 

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

Il RELATORE propone l’accantonamento dell’emendamento 18.0.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.1 (testo 2), convenendo con le considerazioni formulate dal senatore Ripamonti in sede di illustrazione.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 18, nonché sugli altri emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 18, ad eccezione dell'emendamento 18.0.9, del quale chiede ai presentatori il ritiro.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

 

Posti ai voti  sono respinti gli emendamenti 18.1 e 18.2.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto sull’emendamento 18.3, osserva che la proposta emendativa contiene un tema su cui la Lega Nord ha da tempo sollecitato interventi risolutivi, non essendo chiare le ragioni della procedura comunitaria che impone le "quote" ai produttori di latte.

In particolare osserva che, qualora l'emendamento fosse approvato, i produttori, nell'ipotesi in cui aderiscano alla rateizzazione prevista, potranno beneficiare della estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti in materia.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.3.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento 18.4, rilevando l'importanza dell'emendamento, volto a sostenere la famiglia e a tutelare la vita nascente. A tal fine è previsto un contributo di centocinquanta euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni. La proposta sottende una precisa ratio redistributiva, volta a ridurre il progressivo impoverimento delle famiglie con figli e ad incentivare indirettamente, nel medio periodo, la natalità.

L'emendamento prevede anche un beneficio nei confronti delle ragazze-madri a partire dal terzo mese di gravidanza, al fine di evitare che condizioni economiche particolarmente disagiate possano favorire scelte di interruzione volontaria della gravidanza.

 

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti 18.4, 18.5, 18.7 e 18.8.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 18.9, osserva come tale proposta sia volta a imporre una maggiore responsabilizzazione fiscale alle regioni, prevedendo che, nelle regioni che accedono alle anticipazioni statali al fine di attuare i piani di rientro in materia sanitaria, sia previsto un aumento dell'addizionale IRPEF. Ciò imporrebbe agli enti territoriali un maggiore virtuosismo ed una più attenta gestione della spesa sanitaria, dal momento che, in caso di sforamento, sarebbe la collettività interessata a sopportarne il peso.

Osserva che, in particolare, la regione Lazio ha sforato in modo abnorme i tetti di spesa. Al riguardo chiede al Governo perché non siano ancora noti gli esiti della ispezione compiuta dal Ministero della sanità.

 

Interviene il senatore AUGELLO (AN), lamentando un grave deficit informativo ai parlamentari della Commissione in ordine all'entità dei disavanzi denunciati dalle regioni e in ordine ai dati tuttora poco chiari dichiarati da alcune regioni, che hanno così beneficiato di anticipazioni statali cui non avevano diritto.

 

Il PRESIDENTE rileva che il sottosegretario Sartor ha presentato alla Commissione una dettagliata relazione sullo stato dei disavanzi delle regioni in materia di spese sanitarie.

 

Posti ai voti risultano respinti gli emendamenti 18.9 e 18.10.

 

Il senatore LUSI (Ulivo), dopo aver aggiunto la sua firma all’emendamento 18.0.9, lo ritira. Chiede quindi l’accantonamento dell’emendamento 18.0.6.

 

Il senatore FERRARA (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 18.12, chiede alcuni chiarimenti al relatore in merito al parere contrario espresso sulla proposta emendativa e si sofferma sull’attuale situazione che sta attraversando il settore della sanità in Sicilia.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ribadisce il parere contrario precedentemente espresso, fornendo alcuni chiarimenti, e ricorda l’accordo raggiunto tra il Governo ed alcune Regioni in relazione ai piani di rientro relativi ai deficit sanitari. Rileva, altresì che, sulla base di tali accordi, il Governo ha predisposto il testo dell’articolo 18 e sottolinea come sia importante che le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento possano monitorare, nei prossimi mesi, l’adempimento degli obblighi assunti dalle Regioni in relazione ai piani di risanamento dei relativi debiti sanitari.

 

Il senatore AUGELLO (AN) nello stigmatizzare l’operato del Governo in materia sanitaria, svolge alcune brevi considerazioni in relazione ai piani di rientro del deficit sanitario di alcune Regioni e ricorda le misure già contenute al riguardo nel recente decreto-legge approvato dal Senato in materia fiscale.

 

Il sottosegretario SARTOR richiama il contenuto della memoria scritta, già presentata alla Commissione dal Governo, relativa ai piani di rientro dei debiti sanitari regionali, ed evidenzia che la procedura individuata dall’Esecutivo consentirà la gestione e il monitoraggio di tale situazione, che è in continua evoluzione.

 

Il presidente MORANDO ritiene che le questioni sollevate dai senatori intervenuti, in relazione ai piani di rientro del deficit sanitario delle Regioni coinvolte, potranno essere opportunamente approfondite attraverso un apposito ciclo di audizioni che la Commissione bilancio potrà svolgere.

 

La Commissione respinge, quindi, l’emendamento 18.12.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 18.0.1 (testo 2) che fornirà ai partiti politici maggiori certezze con riguardo all’utilizzo dei relativi simboli.

 

I senatori POLLEDRI (LNP), STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) e BALDASSARRI (AN) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza sull’emendamento 18.0.1 (testo 2), mentre il senatore LUSI (Ulivo) dichiara che non parteciperà alla votazione su tale emendamento.

 

La Commissione con distinte e separate votazioni approva l’emendamento 18.0.1 (testo 2) e respinge l’emendamento 18.0.8.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) presenta gli emendamenti 3.2000, 92.10 (testo 2) e 32.0.11 (testo 2), pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

 

Su proposta del presidente MORANDO la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti presentati dal relatore e di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal relatore, per le ore 12 di domani.

 

Si passa quindi all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 19.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita al ritiro dell’emendamento 19.2 esprimendo, altrimenti, un parere contrario, ed il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore.

 

Il senatore MONTALBANO (Misto-CS) non accoglie la richiesta di ritiro avanzata dal relatore.

 

La Commissione respinge quindi l’emendamento 19.2.

 Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 20.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), pur rilevando che alcune delle proposte emendative riferite all’articolo 20 perseguono obiettivi che appaiono condivisibili, evidenzia che, in alcuni casi, vi sono problemi obiettivi in relazione ai profili di copertura finanziaria ed esprime pertanto un parere contrario sugli emendamenti 20.16, 20.8, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.10, 20.11, 20.12 e 20.13

 

Propone, infine, l’accantonamento dell’emendamento 20.15.

 

Il sottosegretario SARTOR, nell'esprimere parere conforme al relatore, dichiara di condividere nel merito le finalità e gli obiettivi di talune delle proposte emendative riferite all'articolo 20 ed in particolare degli emendamenti relativi agli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici e di quelli in materia di infrastrutture strategiche. Con riferimento all'emendamento 20.15 dichiara di condividere la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

 

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 20.15, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

 

Con distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 20.16 e 20.8.

 

Dopo la dichiarazione di astensione del senatore TECCE (RC-SE) l'emendamento 20.1 è posto ai voti e respinto.

 

Interviene quindi il senatore GRILLO (FI) esprimendo apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 20.2. Al riguardo, dopo aver evidenziato l'importanza strategica dei Corridoi plurimodali rientranti nelle reti TEN, esprime un giudizio fortemente critico sull'operato del Governo, il quale avrebbe potuto destinare parte delle risorse derivanti dell'extra gettito fiscale al finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche suddette.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.2. Al riguardo, dopo aver evidenziato l'importanza strategica dei corridoi plurimodali per il rilancio economico del Paese, sottolinea criticamente come il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano proposto l'accantonamento di emendamenti con i quali destinano cospicui stanziamenti in modo frammentario.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 20.2. Al riguardo, dopo aver posto in luce l'importanza strategica degli interventi di realizzazione dei Corridoi plurimodali, in particolare del Corridoio 1 Berlino-Palermo e del Corridoio 5 Lisbona-Kiev, osserva con rammarico come il contenzioso pseudoambientalista generatosi in relazione alla realizzazione della tratta Lione-Torino, stia di fatto ostacolando l'intero progetto delle reti TEN.

Nell'associarsi ai rilievi formulati dal sentore Polledri, esprime un giudizio fortemente critico sulla destinazione delle risorse derivanti dall'extra gettito fiscale.

 L'emendamento 20.2 è quindi posto ai voti e respinto.

 

La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 20.3, 20.4 e 20.5.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.6, il quale, posto ai voti, è respinto.

 

La Commissione respinge quindi, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 20.7, 20.10, 20.11, 20.12 e 20.13.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 21 e sulle proposte volte ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 21.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1, 21.2 e 21.3, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 21.0.1 e 21.0.2.

 

Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 21.4, propone l'accantonamento dell'emendamento aggiuntivo 21.0.4.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme al relatore.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) interviene brevemente per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 21.1, lamentando la mancata costituzione di una apposita Commissione di inchiesta sui fatti verificatisi in occasione del vertice del G8 di Genova.

 

L'emendamento 21.1 è quindi posto ai voti e respinto.

 

La Commissione respinge poi, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 21.2 e 21.3.

 

Il senatore MONTALBANO (Misto-CS) invita il relatore a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 21.4, tenuto conto dell'importanza degli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici.

 

Dopo che il senatore FERRARA (FI) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 21.4, il relatore LEGNINI (Ulivo) dichiara di condividere la proposta di accantonamento testé formulata.

 

Dopo un breve intervento del senatore TECCE (RC-SE) sulla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nella zona del Belice, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.4.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 21.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 21.0.2, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.0.4.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 22 e sulle proposte volte ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo medesimo.

 

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 22 e su tutte le proposte volte ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo medesimo, ad eccezione degli emendamenti 22.10, 22.13 e 22.0.3, sui quali si rimette al Governo, mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 22.14 e 22.11.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira l'emendamento 22.14, presentando contestualmente un ordine del giorno di analogo tenore.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) fa proprio l'emendamento 22.14.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 22 e sulle proposte volte ad aggiungere disposizioni dopo il suddetto articolo.

In relazione all'emendamento 22.13 invita i presentatori al ritiro, proponendo invece l'accantonamento degli emendamenti 22.10 e 22.0.3.

 

Sono quindi accantonati l'emendamento 22.10 e l'emendamento aggiuntivo 22.0.3.

 

Dopo che la Commissione ha respinto con distinte e successive votazioni gli emendamenti 22.1 e 22.2, il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) fa proprio e ritira  l’emendamento 22.3 e ritira  22.4.

 

Dopo che, con distinte e successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 22.5, 22.6, 95.12, 22.7, 22.14, 22.8 e 22.9, il senatore BARBATO (Misto-Pop-Udeur) ritira l'emendamento 22.11.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 22.12, il senatore MANZIONE (Ulivo) propone l'accantonamento dell'emendamento 22.13, il quale recepisce di fatto il contenuto di una risoluzione approvata nel mese di giugno dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati.

 

Dopo che il senatore CICCANTI (UDC) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 22.13, il relatore LEGNINI (Ulivo) si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento.

 

Risulta quindi accantonato l'emendamento 22.13.

 La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 22.0.2, 22.0.4 e 22.0.5.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 23 e sulle proposte volte ad aggiungere disposizioni dopo il medesimo articolo.

 

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23, ad eccezione degli identici emendamenti 23.7 e 23.8.

Dopo aver invitato i presentatori al ritiro, rispettivamente, dell'emendamento aggiuntivo 23.0.3 e 23.0.10, propone l'accantonamento dell'emendamento 23.0.4.

Nel sottolineare l'esigenza di esaminare l'emendamento 23.0.8, contestualmente all'esame dell'emendamento 77.0.2, ne propone l'accantonamento.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23 e su tutte le proposte volte ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 23.

In relazione agli emendamenti aggiuntivi 23.0.4 e 23.0.8 si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) ritira quindi l'emendamento aggiuntivo 23.0.10, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

 

La Commissione respinge con distinte e successive votazioni gli emendamenti 23.2 e 23.3.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 23.4 e 23.5, sottolineando come essi siano volti a limitare gli elevati costi, riscontrati, fra l'altro, dalla Corte dei conti, delle intercettazioni telefoniche.

 

Gli emendamenti 23.4, 23.5 e 23.6 sono quindi, con distinte e successive votazioni, posti ai voti e respinti.

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) invita la Commissione ad approvare gli  identici emendamenti 23.7 e 23.8, rilevando come essi recepiscano di fatto l'unanime orientamento emerso nella Commissione giustizia del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di iniziativa governativa in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali.

 

Dopo che la Commissione ha approvato, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 23.7 e 23.8, risulta respinto l'emendamento 23.9.

 

Dopo che la Commissione ha disposto l'accantonamento degli emendamenti 23.0.4 e 23.0.8, risulta respinto l'emendamento 23.0.3.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 15

 

15.1/1

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

VEDI TESTO 2

All'emendamento 15.1, al comma 2-bis sopprimere le parole: «servizio idrico integrato e» e le parole: «rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e».

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-ter-b. Per la gestione del servizio idrico integrato gli ambiti territoriali ottimali sono costituiti come consorzi tra comuni, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I componenti dei consorzi potranno essere i sindaci o loro delegati senza recepire alcun emolumento».

 

Art. 16

 

16.7

FERRANTE, PIGLIONICA, MONGIELLO, BRUNO, SCARPETTI, RONCHI, MOLINARI

APPROVATO

Al comma 2 dopo le parole: «la qualità della vita nelle suddette zone,» sono aggiunte le seguenti parole: «assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete Natura 2000, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alla contingentazione dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi,».

 

Art. 18

 

18.0.1

RIPAMONTI, DEL PENNINO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)

1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

2. In ogni elezione, amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito» senza l'autorizzazione del legale rappresentante pro-tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell'Interno.

3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partiti e/o Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento, da un Gruppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell'approvazione della presente legge. Ai Partiti o movimenti politici ammessi, alla registrazione, è consentito altresì, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.

4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell'Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 5.000 a copertura delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.

5. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.

7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo.»

 

18.0.1 (testo 2)

RIPAMONTI, DEL PENNINO

APPROVATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Norme per la riduzione delle consultazione politiche ed istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)

1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi e ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

2.In ogni elezione amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simbolilcolltrossegni di partito» senza l'autorizzazione del legale rappresentante pro-tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non é altresi ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni. loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell'Interno.

3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partito di Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un Groppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, porché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell'approvazione della presente legge. Ai partiti o movimento politici ammessi, alla registrazione, è consentiro altresi , entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.

4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell'Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 5.000, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito, la cui maggiore entrata è destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.

5. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.

7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo».

 

Art. 23

 

23.7

MANZIONE

APPROVATO (identico al 23.8)

Al comma 1, dopo le parole: «sistema unico nazionale» inserire le seguenti: «articolato su base distrettuale di corte d'appello».

 

23.8

CASSON, BULGARELLI

APPROVATO (identico al 23.7)

Al comma 1, dopo le parole: «sistema unico nazionale» inserire le seguenti: «articolato su base distrettuale di corte d'appello».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Mercoledì30 ottobre 2007

159a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

 

Il PRESIDENTE ricorda che erano terminate le votazioni concernenti gli emendamenti relativi all'articolo 23. Precisa altresì che tutte le eventuali riformulazioni saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Si passa indi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative presentate all'articolo 24.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere contrario sugli emendamenti 24.2, 24.3, 24.4 e 24.5, invitando poi i firmatari degli emendamenti 24.0.2, 24.0.3, 24.0.5 e 24.0.6 a ritirarli, altrimenti il suo orientamento è negativo. Sull'emendamento 24.0.7 si rimette al Governo, suggerendo comunque di accantonare la proposta.

 

Il sottosegretario SARTOR manifesta un avviso conforme a quello del relatore, concordando altresì sulla proposta di accantonare l'emendamento 24.0.7.

 

Si procede quindi alle votazioni.

 

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 24, mentre conviene di accantonare l'emendamento 24.0.7.

 

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative presentate all'articolo 25.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3, mentre suggerisce l'accantonamento dell'emendamento 25.6, onde trattarlo unitamente agli emendamenti 36.10, 74.6 e 74.7 in tema di sicurezza.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 25.7, 25.8 e 25.0.1, nonché gli identici emendamenti 25.0.2, 25.0.5 e 25.0.6, altrimenti il suo parere è contrario. Manifesta un orientamento contrario anche sugli emendamenti 25.0.7 e 25.0.8, invitando i firmatari a ritirare la proposta emendativa 25.0.10. Si pronuncia, infine, in senso contrario sugli emendamenti 25.0.11, 25.0.12 e 25.0.13.

 

Il parere del sottosegretario SARTOR è conforme a quello manifestato dal relatore.

 

Si procede quindi alle votazioni.

 

Posti ai voti, gli emendamenti 25.1 e 25.2 sono respinti dalla Commissione.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.3 prende la parola il senatore CICCANTI(UDC), il quale sottolinea il carattere strategico degli emendamenti in materia di sicurezza, i quali tuttavia sono stati recepiti solo in parte dalla maggioranza. Deplora infatti la scarsa attenzione al problema della sicurezza dei cittadini, acuito peraltro dalle denuncie avanzate dal sistema interforze, ed in particolare dai COCER dei Carabinieri.

Le risorse stanziate per il comparto sono circa un terzo di quelle realmente necessarie e non risultano perciò a suo giudizio sufficienti neanche per rinnovare l'equipaggiamento delle forze dell'ordine. Tale circostanza contrasta nettamente con gli obiettivi di lotta alla criminalità, determinando un senso di sfiducia tra i cittadini. Dichiara perciò che il Gruppo UDC si riconosce nel "pacchetto sicurezza" presentato dal Gruppo Forza Italia, condividendone gli scopi e le finalità.

 

Il senatore VEGAS (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.3, cogliendo peraltro l'occasione per esprimere forti riserve in ordine agli emendamenti 3.1000 e 3.2000 presentati dal relatore nella odierna seduta antimeridiana, i quali recano un meccanismo di copertura alquanto sommario. Ciò dimostra a suo giudizio uno scarso senso di responsabilità, tanto più che il Paese non ha bisogno di nuove spese. Nel deplorare le divisioni all'interno della maggioranza, suscettibili di pregiudicare gli interessi generali, esprime estrema preoccupazione per il carattere approssimativo che connota la manovra finanziaria, manifestando un forte dissenso sulle misure previste.

 

Posto ai voti, l'emendamento 25.3 è respinto dalla Commissione.

 

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 25.6.

 

In esito a successive votazioni, gli emendamenti 25.7 e 25.8 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (FI), nel raccomandare vivamente l'approvazione dell'emendamento 25.0.1, manifesta perplessità in ordine ai pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, in quanto ritiene indispensabile dedicare una particolare attenzione al potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali. Sottolinea quindi che l'emendamento in questione consentirebbe un riavvicinamento della politica ai cittadini, atteso che verrebbe incontro al bisogno di sicurezza. Dopo aver ribadito l'opportunità di un intervento siffatto, lamenta il dispendio di risorse elargite senza un'attenta riflessione e deplora che il Governo abbia scelto di non inserire norme in materia di sicurezza nel disegno di legge finanziaria, che rappresenta a suo giudizio la sede più idonea per l'assegnazione di contributi a questo fine.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.0.1 prende la parola il senatore POLLEDRI (LNP) ribadendo il carattere strategico degli emendamenti concernenti il tema della sicurezza, che rappresenta a suo avviso un diritto fondamentale dei cittadini. Fa presente che il sentimento di insicurezza resta vivo nel Centro-Nord, a causa della elevata diffusione dei reati. Reputa quindi prioritario intervenire anche attraverso sgravi fiscali a favore delle piccole e medie imprese e giudica le misure del Centro-sinistra fortemente deficitarie in tale ambito.

 

Esprime il voto favorevole anche il senatore SAIA(AN), stigmatizzando il disinteresse del relatore e del Governo sul tema in questione. Manifesta quindi preoccupazione circa l'assenza di un valido sostegno volto ad evitare la chiusura dei piccoli esercizi commerciali, che invece potrebbe essere evitata predisponendo adeguati apparati di sicurezza e di sorveglianza attiva e passiva, lamentando altresì la contraddittorietà degli interventi dell'Esecutivo.

 

Posto ai voti, l'emendamento 25.0.1 non è approvato.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.0.2 interviene il senatore BALDASSARRI(AN), il quale reputa paradossali da un lato, la scelta del Consiglio dei Ministri di varare un "pacchetto sicurezza" composto da cinque disegni di legge e, dall'altro, l'orientamento negativo espresso dal relatore e dal Sottosegretario sugli emendamenti in questione, tanto più che essi hanno un impatto finanziario di modesta entità. Le misure proposte, infatti, hanno l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di sistemi di sicurezza nei piccoli esercizi commerciali, istituendo altresì un fondo presso il Ministero dell'interno nella prospettiva di risarcire i piccoli commercianti per i danni dovuti ad atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni. Stigmatizza quindi l'assenza dello Stato dai settori chiave per la vita quotidiana dei cittadini, rimarcando la necessità di dare un segnale su argomenti rilevanti e deplora i tagli di risorse effettuati dal Governo a danno delle forze dell'ordine.

 

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 25.0.2, 25.0.5 e 25.0.6.

 

Con successive distinte votazioni, la Commissione non approva gli emendamenti 25.0.7 e 25.0.8, mentre l'emendamento 25.0.10 è ritirato dal senatore BARBATO(Misto-Pop-Udeur).

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.0.11, volto ad incrementare le risorse per il Corpo della Guardia di finanza, la quale è stata proficuamente coinvolta in un'azione di recupero dell'evasione. Analoga finalità è sottesa all'emendamento 25.0.12 nella prospettiva di favorire gli investimenti in tecnologia a favore del suddetto Corpo.

 

Il relatore LEGNINI(Ulivo), nel ritenere convincenti gli argomenti del senatore Polledri, suggerisce di accantonare gli emendamenti 25.0.11 e 25.0.12 al fine di consentirne l'esame unitamente all'emendamento 7.0.3 (testo 2) già accantonato.

 

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 25.0.11 e 25.0.12.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.0.13 interviene il senatore BALDASSARRI(AN), il quale ne sottolinea le finalità di contrasto alla criminalità, atteso che esso è volto a recuperare almeno parzialmente i tagli di risorse disposti dalla finanziaria 2007.

 

Posto ai voti l'emendamento 25.0.13 è respinto dalla Commissione.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 26.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere contrario sull'emendamento 26.1, proponendo invece di accantonare l'emendamento 26.0.2. Manifesta avviso contrario anche sull'emendamento 26.0.4.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un avviso conforme a quello del relatore.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 26.1 e 26.0.1, per la parte ammissibile, convenendo poi con la proposta del relatore di accantonare l'emendamento 26.0.2.

 

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.4 non è approvato.

 

Si passa poi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative concernenti l'articolo 27.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.0.1, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7 e 27.0.9, altrimenti il parere è contrario. Pur dichiarando di ritenere condivisibile il merito delle proposte, non ritiene che, in questa fase, ci sia spazio per un loro accoglimento.

 

Il sottosegretario SARTOR manifesta un orientamento conforme a quello del relatore, puntualizzando che il tema dei danni causati dagli eventi sismici è all'attenzione del Governo, il quale sta valutando l'adeguatezza degli interventi già disposti. Ritiene quindi che idonee misure potranno essere introdotte anche successivamente durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento.

 

Si procede quindi alle votazioni.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.1, rammentando che le regioni Marche ed Umbria hanno già concordato gli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione, dimostrando peraltro una forte coesione sociale. Si dichiara quindi allibito per le considerazioni espresse dal Sottosegretario, non ritenendo opportuno rinviare gli interventi a favore delle zone sismiche all'esame in seconda lettura.

Manifesta inoltre stupore per il fatto che è ancora in corso la ricognizione degli eventi sismici atteso che alcuni di essi sono risalenti nel tempo, mentre sarebbe stato a suo giudizio necessario che l'Esecutivo disponesse di un quadro di sintesi già prima dell'inizio della manovra finanziaria. In particolare, ipotizza che il Governo abbia in animo di rinviare la definizione degli interventi durante l'iter alla Camera esclusivamente per utilizzare le maggiori risorse presumibilmente derivanti dai dati fiscali sull'acconto di novembre, come già accaduto lo scorso anno e denunciato dall'opposizione.

 

Sull'emendamento 27.1 prende la parola il senatore Paolo BRUTTI (SDSE), il quale precisa che gli esponenti della Casa delle libertà hanno sollevato, in ambito locale, forti critiche al presunto malaffare che avrebbe connotato la ricostruzione delle aree sismiche. Ritiene quindi che le motivazioni addotte dal senatore Baldassarri non corrispondano alle opinioni manifestate dalle forze politiche di opposizione a livello locale.

Ritiene quindi che occorra intervenire esclusivamente per concludere la fase di ricostruzione, tanto più che le zone interessate non versano più in situazioni di emergenza. Nell'ipotesi di una difficoltà di allocazione delle risorse durante l'esame in prima lettura, potrebbe quindi essere opportuno attendere l'iter presso l'altro ramo del Parlamento, onde reperire adeguati stanziamenti, ferma restando la possibilità di una valutazione ulteriore del Senato in terza lettura.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) rileva anzitutto l'esistenza di questioni ordinamentali suscettibili di determinare conseguenze onerose, giudicando opportuno un intervento sistematico che riconosca comunque le peculiarità dei territori interessati dagli eventi sismici. Dopo essersi soffermato sul problema delle assicurazioni private per le calamità naturali, auspica un intervento di carattere strutturale. Quanto alla prosecuzione della erogazione dei finanziamenti per le opere in itinere, ritiene che le soluzioni siano duplici: da un lato potrebbe essere necessario attendere l'esame presso l'altro ramo del Parlamento onde quantificare l'esatta copertura, mentre dall'altro potrebbero essere già individuati i territori interessati nei confronti dei quali andrebbe stabilito un ammontare complessivo di risorse, la cui concreta ripartizione dovrebbe essere rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quest'ultima operazione, prosegue, potrebbe essere compiuta anche durante l'iter al Senato, qualora si riuscisse ad individuare un importo ancorché indicativo.

 

Il senatore BARBATO (Misto-Pop-Udeur) precisa che, nell'ipotesi del senatore Boccia, la misura dovrebbe riguardare tutte le Regioni colpite dagli eventi sismici.

Il senatore CICCANTI (UDC), nel concordare con le argomentazioni dei senatori Boccia e Barbato, dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 27.1, di cui è firmatario, onde trasformarlo in ordine del giorno. Dopo essersi soffermato sugli oneri - in termini di restituzione dei tributi sospesi - gravanti sulle popolazioni colpite dai terremoti, domanda al relatore e al Sottosegretario il loro orientamento sulla proposta testé avanzata.

 

Il relatore LEGNINI(Ulivo), dopo aver evidenziato che ogni manovra finanziaria reca interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi, pur concordando con l'ipotesi di metodo suggerita dal senatore Boccia, ritiene che essa possa essere controproducente, atteso che le risorse stanziate in questa fase potrebbero essere esigue. Condivide quindi la proposta del senatore Ciccanti circa l'elaborazione di un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Gruppi, volto ad impegnare il Governo a dare una soluzione adeguata al problema durante l'iter in seconda lettura. In tal caso invita a ritirare tutti gli emendamenti vertenti sulla medesima questione.

 

Il senatore TADDEI (FI) manifesta forti riserve sull'utilizzo dello strumento dell'ordine del giorno, dato che esso non costituisce a suo giudizio una sollecitazione adeguata nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. Reputa quindi preferibile la proposta del senatore Boccia circa l'individuazione di un fondo destinato ad interventi specifici.

 

Il sottosegretario SARTOR condivide pienamente l'ipotesi di ritirare gli emendamenti per elaborare un ordine del giorno che raccolga il consenso di tutti i Gruppi, tanto più che - ribadisce - è in corso una ricognizione degli interventi già disposti al fine di valutarne l'adeguatezza.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) ritira quindi l'emendamento 27.1, invitando il relatore ad elaborare un atto di indirizzo che tenga conto delle osservazioni emerse.

 

Il senatore TECCE (RC-SE), nel manifestare condivisione sulla proposta del relatore, sottolinea l'esigenza di specificare nell'ordine del giorno l'obiettivo di concludere gli interventi di ricostruzione tuttora in atto.

 

Accedendo alla proposta del relatore, i rispettivi proponenti ritirano poi gli emendamenti 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.7, 27.0.5, 27.0.6 e 27.0.7.

 

Dopo che il senatore BALDASSARRI (AN) ha aggiunto la propria firma sull'emendamento 27.6, esso, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 27.0.1, 27.0.4 e 27.0.9.

 

Il presidente MORANDO avverte che si procederà all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 28.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull’emendamento 28.1, limitatamente al comma 1-bis, mentre l’orientamento è negativo sul resto della proposta. Precisa che il comma 1-bis prospetta un’estensioneal settore della pesca della destinazione del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricolturanel settore agricolo ed agro-alimentare: in base alla formulazione letterale, tale previsione non sembra quindi comportare oneri di carattere finanziario.

Con riguardo alle proposte 28.2 e 28.3, recanti misure atte a rilanciare l’agricoltura regionale in Sardegna, pur prendendo atto del loro rilievo sociale ed economico, invita tuttavia i presentatori al ritiro, in vista della loro trasformazione in uno specifico ordine del giorno.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) segnala l’emendamento 29.0.24, avente oggetto identico alle proposte 28.2 e 28.3: propone pertanto di procedere ad una trattazione unitaria delle proposte presentate in materia.

 

Il presidente MORANDO invita quindi il relatore a pronunciarsi anche sull’emendamento 29.0.24.

 

In analogia con la valutazione espressa sulle proposte 28.2 e 28.3, il relatore LEGNINI (Ulivo) sollecita il ritiro anche dell’emendamento 29.0.24, in vista di una sua eventuale trasformazione in un ordine del giorno.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) non condivide la proposta avanzata dal relatore in quanto ritiene preferibile, al contrario, accantonare gli emendamenti 28.2, 28.3 e 29.0.24, al fine di procederne a una trattazione unitaria.

 

Dopo che il senatore TECCE (RC-SE) ha espresso condivisione per i rilievi svolti dalla senatrice De Petris, il relatore LEGNINI(Ulivo), modificando il parere espresso in precedenza, si dichiara favorevole all’ipotesi dell’accantonamento delle proposte in questione.

 

Previo consenso della Commissione, il presidente MORANDO dispone quindi che siano accantonati, per essere votati insieme, gli emendamenti 28.2, 28.3 e 29.0.24.

 

Il relatore LEGNINI(Ulivo), dopo aver manifestato un avviso negativo sull’emendamento 28.0.1, invita i proponenti a ritirare la proposta 28.0.3, esprimendo, in alternativa, un parere contrario.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un avviso conforme a quello del relatore, condividendo in particolare la decisione di accantonare gli emendamenti concernenti le misure di rilancio dell’agricoltura in Sardegna.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 28.

 

Il senatore MARCORA(Ulivo), alla luce del parere del relatore e del Governo, riformula l’emendamento 28.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto), espungendo le disposizioni contenute nei commi 1-ter e 1­-quater.

 

Posto ai voti, l’emendamento 28.1 (testo 2) risulta approvato.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 28.0.1 e 28.0.3.

 

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati all’articolo 29.

 

Il senatore MARCORA (Ulivo) presenta quindi l’emendamento 29.2 (testo 2), volto a prevedere una copertura più corretta.

 

Dopo essersi pronunciato in senso negativo sull’emendamento 29.1, il relatore LEGNINI (Ulivo) si riserva di valutare l'emendamento in questione, reputando opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla nuova copertura.

 

Il presidente MORANDO rammenta quindi che l’emendamento 29.0.1 è stato già ritirato nella seduta notturna di lunedì 29 ottobre scorso, risultando di conseguenza decaduto il relativo subemendamento 29.0.1/1.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita i presentatori al ritiro dell’emendamento 29.0.2, per la parte dichiarata ammissibile, altrimenti il parere è contrario, suggerendo di valutare l’ipotesi di convergere eventualmente sull’emendamento 29.0.3, concernente la medesima questione, il cui testo appare, a suo avviso, più equilibrato.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) riformula in un testo 2 gli emendamenti 29.0.3 e 29.0.4, dando compiutamente conto delle differenze rispetto alla formulazione originaria.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime quindi un parere favorevole sulla riformulazione della proposta 29.0.3, così come per l’emendamento 29.0.4 (testo 2), limitatamente al comma 1, di cui apprezza il tenore.

Osserva quindi che per le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 di tale emendamento è prevista una copertura più ridotta rispetto al testo originario.

Propone un accantonamento delle proposte 29.0.3 (testo 2) e 29.0.4 (testo 2) per svolgere una verifica sui profili di carattere finanziario dei predetti emendamenti da parte del Governo.

 

Facendo riferimento al volume del contributo autorizzato dal n. 2 del comma 1 dell’emendamento 29.0.4 (testo 2), il presidente MORANDO chiede chiarimenti in ordine alla portata dell’intervento.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), nel fornire la delucidazione richiesta, specifica trattarsi del trasferimento di dotazioni già previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento del settore dell’irrigazione.

 

Il senatore MARCORA (Ulivo) precisa che soltanto le disposizioni recate dai commi 2 e 3, della proposta 29.0.4,  abbisognano di una specifica copertura.

 

Il presidente MORANDO precisa al riguardo che la Commissione non ha esaminato in precedenza la predetta proposta.

 

In merito all’emendamento 29.0.6, il RELATORE ne richiede ai proponenti il ritiro, posto che il suo contenuto è stato già recepito nel decreto-legge n. 159 del 2007.

 

Accedendo alla sollecitazione del relatore, il senatore FERRARA (FI) ritira l’emendamento 29.0.6.

 

Dopo aver manifestato un orientamento negativo sulle proposte 29.0.7 e 29.0.8, il relatore LEGNINI (Ulivo) si pronuncia in senso favorevole alla proposta 29.0.9, limitatamente al comma 2, che non comporterebbe oneri di carattere finanziario, mentre il parere è contrario sul comma 1.

Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 29.0.12, 29.0.13, 29.0.14, 29.0.15, 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18, 29.0.19, 29.0.20 e 29.0.21, invita i presentatori al ritiro della proposta 29.0.23, altrimenti l’avviso è negativo.

La valutazione è invece favorevole sull’emendamento 29.0.28 a condizione che l’autorizzazione di spesa ivi prevista per gli interventi per il settore dell’apicoltura venga ridotta da 3 a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni finanziari 2008 e 2009.

Il relatore si pronuncia infine negativamente su tutti i restanti emendamenti all’articolo 29.

 

Il sottosegretario SARTOR, condividendo le valutazioni del relatore, concorda con l’esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sui profili di carattere finanziario degli emendamenti 29.2 (testo 2), 29.0.3 (testo 2) e 29.0.4 (testo 2). Pertanto non si dichiara contrario all’ipotesi di disporne l’accantonamento.

 

Il senatore VEGAS (FI) sottolinea, in relazione all’emendamento 29.2 (testo 2), che la copertura ivi prevista non appare corretta, posto che essa viene riferita alle disponibilità non utilizzate dal Fondo per le crisi del mercato agricolo per il 2007, somme residue che non possono essere utilizzate. Analoghe considerazioni svolge con riguardo all’emendamento 29.0.4 (testo 2), la cui copertura prevede l’utilizzo delle disponibilità finanziarie non impegnate del predetto Fondo, con un meccanismo a suo parere non corretto.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), condividendo i rilievi mossi dal senatore Vegas, esprime l’avviso che l’emendamento 29.2 (testo 2) venga riformulato onde renderne più corretta la copertura finanziaria.

 

Preso atto dell’opinione favorevole all’ipotesi di un accantonamento delle predette proposte emendative, manifestata dal rappresentante del Governo, il presidente MORANDO dispone, previo consenso della  Commissione, l’accantonamento temporaneo degli emendamenti 29.2 (testo 2), 29.0.3 (testo 2) e 29.0.4 (testo 2), per ulteriori approfondimenti sulle conseguenze di carattere finanziario.

 

Il sottosegretario SARTOR, conformemente al relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 29.0.7 e 29.0.8, condividendo anche la valutazione positiva della proposta 29.0.9, limitatamente al comma 2.

Manifesta indi un avviso negativo sugli emendamenti dal 29.0.12 al 29.0.21, concordando peraltro con l’invito al ritiro dell’emendamento 29.0.23, avanzato dal relatore.

Valuta con favore l’emendamento 29.0.28 a condizione che esso venga riformulato nei termini indicati dal relatore.

Infine, esprime un parere contrario su tutti i restanti emendamenti all’articolo 29.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 29.1, 29.0.2, per la parte ammissibile, 29.0.7 e 29.0.8.

 

Accedendo alle indicazioni di modifica del relatore e del Governo, il senatore MARCORA (Ulivo) riformula in un testo 2 l’emendamento 29.0.9.

 

Il senatore FERRARA (FI) sottolinea che l’emendamento, nella nuova formulazione, andrebbe ulteriormente modificato al fine di specificare che il finanziamento delle misure ivi previste può aver luogo solo a partire dall’anno finanziario 2008, posto che la disposizione sulla quale si interviene reca un riferimento al triennio 2007-2009.

 

Il presidente MORANDO non ritiene fondati i rilievi testé espressi, alla luce del fatto che la modifica proposta, ove approvata dal Parlamento, produrrebbe effetti dal 1° gennaio 2008.

Pone quindi ai voti l’emendamento 29.0.9 (testo 2), che viene approvato.

 

Respinto l’emendamento 29.0.12, il senatore POLLEDRI (LNP) interviene per evidenziare le finalità della proposta 29.0.13, raccomandandone l’approvazione.

 

Posto in votazione, l’emendamento 29.0.13 risulta respinto.

 

La Commissione respinge quindi anche la proposta 29.0.14.

 

In relazione all’emendamento 29.0.15, il senatore POLLEDRI (LNP), dopo averne ribadito la valenza politica, ne richiede il temporaneo accantonamento per una trattazione congiunta con l’emendamento 29.0.3 (testo 2).

 

Previo consenso della Commissione, il Presidente MORANDO dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento 29.0.15.

 

Con successive e distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18, 29.0.19, 29.0.20, 29.0.21 e 29.0.23.

 

Accogliendo le indicazioni di modifica del relatore e del Governo, il senatore MARCORA (Ulivo) riformula in un testo 2 l’emendamento 29.0.28, con la richiesta riduzione dell’autorizzazione di spesa ivi prevista.

 

Posto ai voti, l’emendamento 29.0.28 (testo 2) viene approvato.

 

La Commissione respinge infine tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 29.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 23,55.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 28

 

28.1

NARDINI, CUSUMANO, MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

1-ter. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). All'onere di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

1-quater. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3, dopo le parole: «al trasporto di merci» è inserita la parola «pesca» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione sulla benzina è limitata alla pesca professionale esercitata con imbarcazioni che utilizzano motori fuoribordo sia in acque marittime che interne.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  15.000;

2009: – 15.000;

2010: – 15.000.

 

28.1 (testo 2)

NARDINI, CUSUMANO, MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca».

 

 

Art. 29

 

29.0.9

PIGNEDOLI, DE PETRIS, NARDINI, CUSUMANO, MARCORA, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, RANDAZZO, TURANO, MASSA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rafforzamento della filiera agroenergetica)

1. Per l'anno 2009 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 1º gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009 la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

 

29.0.9 (testo 2)

PIGNEDOLI, DE PETRIS, NARDINI, CUSUMANO, MARCORA, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, RANDAZZO, TURANO, MASSA

APPROVATO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rafforzamento della filiera agroenergetica)

1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

 


29.0.28

CUSUMANO, DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, MASSA, RANDAZZO, TURANO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi per il settore dell'apicoltura)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

29.0.28 (testo 2)

CUSUMANO, DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, MASSA, RANDAZZO, TURANO

APPROVATO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi per il settore dell'apicoltura)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Mercoledì31 ottobre 2007

160a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili per materia gli emendamenti 30.0.15, 30.0.18, 30.0.19, 30.0.20, 30.0.22, 32.0.8, 32.0.11/2, 34.4, 34.13, 34.0.2, 34.0.3, (limitatamente al capoverso 13 octies), 34.0.4, 35.14, 35.15, 35.0.1, 35.0.3, 35.0.4, 37.8, 37.0.7, 37.0.8. Dichiara altresì inammissibili, quanto alla copertura finanziaria, gli emendamenti 30.0.7, 30.0.8, 31.1 (limitatamente ai commi 2 e 3), 31.0.1, 31.0.2, 32.0.3, 32.0.5, 33.4, 33.5, 33.0.5, 34.21, 34.0.3 (limitatamente ai capoversi 13 sexies e 13 septies), 34.0.8, 35.7 (limitatamente al 2007), 35.0.6 (limitatamente agli anni 2024 e seguenti), 35.0.7 (limitatamente agli anni 2024 e seguenti), 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 36.9, 36.12 (limitatamente alle parole da "accertarsi" fino alla fine), 37.6, 38.4 (limitatamente al penultimo capoverso), 38.5 (limitatamente al penultimo capoverso), 38.6 (limitatamente al comma 4-bis), 38.17, 38.0.2 e 38.0.4.

Comunica inoltre che i Gruppi dell'opposizione, ai fini della formulazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del Relatore presentati, con particolare riferimento alle proposte 3.1000 e 3.2000 di più complessa formulazione, hanno richiesto di poter disporre delle relative relazioni tecniche. A tal fine, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti in questione, già fissato per le ore 12 di oggi, è da intendersi posposto. Propone, quindi, che al momento del deposito delle relazioni tecniche presso gli uffici della Commissione, decorrano due ore di tempo per consentire ai senatori di poter redigere i subemendamenti. Propone inoltre che la seduta pomeridiana abbia inizio alle ore 16, comunicando altresì che chiederà alla presidenza del Senato di essere autorizzato a poter convocare la Commissione alle ore 9 e alle ore 15 di domani giovedì 1o novembre, ove necessario in relazione all’andamento dei lavori. Precisa inoltre che tutte le riformulazioni saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Interviene il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), il quale auspica che i lavori della Commissione proseguano tenendo conto dell'esigenza di rispettare i tempi di lavoro definiti dalla Conferenza dei Capigruppo.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) rileva che il comportamento dei Gruppi di opposizione nell'esame del disegno di legge finanziaria è stato caratterizzato da un notevole spirito collaborativo, nonostante la scarsa attenzione prestata dalla maggioranza alle proposte emendative politicamente più qualificanti presentate dall'opposizione. Ritiene pertanto che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dal calendario dei lavori debba essere armonizzata con l'altrettanto rilevante esigenza di un esame approfondito sul complesso degli emendamenti, acquisendo i necessari elementi di chiarimento sui profili finanziari delle proposte in esame, mediante le apposite relazioni tecniche, senza improprie strozzature dei tempi.

Concorda pertanto con la proposta avanzata dal Presidente di convocare la Commissione anche nella giornata del 1o novembre, ove necessario in relazione all’andamento dei lavori.

 

Il PRESIDENTE comunica che, se non vi sono osservazioni, si intende approvata la proposta da lui avanzata.

 

La Commissione concorda.

 

Il PRESIDENTE comunica che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l'emendamento 30.7, che interviene in materia di incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, risolvendo molteplici problemi connessi alla utilizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

In particolare l'oratore osserva che l'ampliamento degli impianti utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, ai fini della sola termovalorizzazione, può garantire una rapida eliminazione dei rifiuti, consentendo una puntuale attuazione delle direttive comunitarie in materia. Tale ampliamento è però autorizzato solo per quei comuni particolarmente virtuosi all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento. L'oratore conclude, osservando che l'eventuale approvazione dell'emendamento può migliorare alcune situazioni caratterizzate da elevati indici di criticità senza problemi di impatto ambientale e senza costi aggiuntivi rilevanti.

L'oratore passa quindi ad illustrare l'emendamento 30.0.11, il quale corregge le modalità di distribuzione del gas naturale. A riguardo egli osserva che l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas è attribuito a soggetti che, a seguito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica, offrano garanzie quanto ad efficienza e a riduzione dei costi. Per quanto concerne il canone delle concessioni, l'emendamento incrementa la percentuale al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

L'oratore passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 30.0.12, avente ad oggetto la disciplina degli impianti fotovoltaici. In primo luogo la proposta mira ad una semplificazione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi. In secondo luogo essa consente agli enti locali di contrarre mutui, ovvero di utilizzare le disponibilità del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 anche per gli impianti fotovoltaici impiantati sui tetti.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra l'emendamento 30.0.1, rilevando come esso attribuisca all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano. Ciò al fine di risolvere i numerosi contenziosi sorti in materia, garantendo nello stesso tempo una chiarezza per quanto concerne i poteri attribuiti ai diversi soggetti coinvolti, in uno spirito di tutela dei cittadini consumatori.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), in sede di illustrazione del subemendamento 30.0.2/1, osserva che il complesso dei subemendamenti presentati dal proprio Gruppo all'emendamento 30.0.2, presentato dal relatore,  svolgono esclusivamente una funzione correttiva e integrativa di quanto contenuto nella proposta del relatore, di cui condivide lo spirito e le finalità.

L'oratrice osserva che i subemendamenti hanno in primo luogo la funzione di coordinare il contenuto dell'emendamento con quanto previsto dal decreto fiscale, in particolare in materia di biomasse e biogas derivanti dai prodotti agricoli .

L'oratrice si sofferma quindi sulle proposte emendative volte a prorogare la durata dei certificati verdi, osservando come tale soluzione, oltre a favorire un incremento degli incentivi sulle fonti rinnovabili, consente di uniformare l'Italia agli altri ordinamenti europei anche in una materia così sensibile.

 

Il senatore RONCHI (Ulivo), in sede di illustrazione del subemendamento 30.0.2/8, rileva l'opportunità  di uniformare a quindici anni il termine di durata dei certificati verdi. Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere, per il periodo 2007 - 2012, un incremento annuale della quota di 0,75 punti percentuali.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), dopo aver osservato che l'emendamento 30.0.2 affronta uno dei punti più importanti del disegno di legge finanziaria, dichiara fin d'ora di condividere alcune proposte subemendative presentate. Al fine di un più razionale esame dell'emendamento, l'oratore si riserva pertanto di presentare un nuovo testo della proposta 30.0.2 che recepisca il contenuto dei subemendamenti presentati.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

 

Interviene il senatore ALBONETTI (RC-SE), il quale chiede al Presidente chiarimenti in ordine alla possibilità di riformulare l’emendamento 31.1, che dichiara di fare proprio, dichiarato parzialmente inammissibile.

 

Il PRESIDENTE ricorda alla Commissione che gli emendamenti dichiarati inammissibili non possono essere oggetto di riformulazioni tese al superamento della pronuncia di inammissibilità.

Quanto invece agli emendamenti parzialmente inammissibili, egli osserva che, per la parte ammissibile, possono essere riformulati al pari di tutti gli altri emendamenti.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) preannuncia quindi la presentazione di una riformulazione della proposta 31.1, limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, richiedendo quindi un accantonamento della proposta.

 

La senatrice PISA (SDSE), in sede di illustrazione degli emendamenti 31.3 e 31.4, osserva che l'esigenza di predisporre una congrua riduzione delle spese militari per gli armamenti, anche considerando che gli stanziamenti previsti nel settore, maggiori di quella indicati dalla nota aggiuntiva, appaiono di entità eccessiva, soprattutto se raffrontata con le risorse da altri Paesi europei. A tal fine l'emendamento mira a ridurre le spese militari per gli armamenti e a destinare i  conseguenti risparmi per la costruzione di nuovi asili nido, considerando che le strutture attualmente presenti in Italia coprono soltanto il 10 per cento del fabbisogno. Ciò, ad avviso dell'oratrice, pone l'Italia in una situazione di grave arretratezza, tenendo conto che l'obiettivo europeo prevede che le strutture per la prima infanzia  riescano a soddisfare almeno il 33 per cento della domanda nazionale.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra l'emendamento 32.0.11 (testo 2). In particolare osserva che la norma di interpretazione autentica prevista consente l'applicazione, anche alle concessioni demaniali marittime, delle disposizioni  contenute nel comma 251 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

 

Gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 33 si danno quindi per illustrati, nessuno chiedendo di intervenire sui medesimi.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l'emendamento 34.8, rilevando l'opportunità di incrementare il livello di sicurezza anche degli aeroporti di Reggio Calabria  e di Olbia, considerando il notevole traffico che vi transita, in particolare in alcuni periodi dell'anno.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) comunica alla Commissione di aver predisposto un testo 2 dell'emendamento 34.16, il quale, in conformità alla Direttiva Europea n. 26 del 2004, prevede l'avvio della realizzazione degli interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate. Il relativo costo, rispetto alla formulazione originaria dell'emendamento, che però configurava non l'avvio del programma ma la sua realizzazione, è  notevolmente ridotto, essendo pari a 20 milioni di euro.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) illustra l'emendamento 34.17, volto al potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, in considerazione del numero elevato di cittadini che giornalmente, soprattutto per motivi di lavoro, transitano su quelle linee. Ad avviso dell'oratore, tale intervento potrebbe, nel medio periodo, ridurre l'eccessivo traffico di autoveicoli nelle reti viarie della medesima tratta, dall'altro consentirebbe ai lavoratori di risiedere nei paesi di origine, senza essere costretti a stabilirsi nella periferia romana.

 

Dopo un breve intervento del senatore SAIA (AN), che illustra l'emendamento 34.18, al quale aggiunge la firma, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

 

Il senatore FERRARA (FI), dopo aver richiamato l'emendamento 35.1, che si inserisce nel programma per il Mezzogiorno e sul quale auspica una convergenza alla luce delle molteplici esigenze del sud del Paese, illustra l'emendamento 35.0.12, al quale aggiunge la firma, il quale, in coerenza anch'esso con il programma di sviluppo per il Mezzogiorno prevede uno stanziamento di risorse per la prosecuzione degli interventi di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

 

Il senatore FORTE (UDC) illustra l'emendamento 35.5, che autorizza contributi al fine di assicurare, entro il 2009, il completamento della ristrutturazione dell’opera viaria Pedemontana di Formia, di grande rilievo per l’intera regione Lazio. Al riguardo egli osserva che tale intervento è in linea con quanto già previsto nella legge finanziaria per il 2007.

 

Dopo che il senatore ENRIQUES (Ulivo) ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 35.16, il senatore LUSI (Ulivo) dichiara che l’emendamento 35.0.6 deve intendersi nella versione corretta, che indica una spesa per quindici anni, in linea con la valutazione di parziale inammissibilità formulata dal Presidente.

 

Il PRESIDENTE ricorda infatti che l'emendamento è inammissibile limitatamente alla spesa successiva all’anno 2024 e seguenti, per cui può essere ritenuto ammissibile per gli anni precedenti, non necessitando pertanto di una esplicita riformulazione, risultando invece sufficiente una correzione formale.

 

Il senatore FERRARA (FI) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 35.0.6, nella versione corretta.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 36.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) presenta una versione modificata dell’emendamento 36.2 trasformato, quindi, in un testo 2.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 36.15 soffermandosi sull’importanza di prevedere adeguati fondi per le opere di edilizia residenziale oltre a quelli previsti per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria.

 

Il senatore BOSONE (Aut) presenta una riformulazione dell’emendamento 36.19, che risulta quindi trasformato in un testo 2.

 

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 36 si danno per illustrati e si passa all’illustrazione delle proposte emendative relative all’articolo 37.

Il senatore TECCE (RC-SE) illustra l’emendamento 37.2, al quale aggiunge la firma, soffermandosi sull’importanza dell’introduzione del cosiddetto principio federalista in relazione alla realizzazione di opere infrastrutturali.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) illustra l’emendamento 37.4, richiamandone l’importanza.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 37.5 e l’emendamento 37.0.1 relativo al Piano straordinario per l’area dell’aeroporto di Malpensa soffermandosi, in particolare, sulle gravi conseguenze nell’ipotesi di un mancato mantenimento degli attuali livelli occupazionali dei lavoratori che operano in tale realtà. Sottolinea, pertanto, l’opportunità di prevedere un apposito fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati e, in prospettiva, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e conclude richiamando l’importanza strategica dell’aeroporto di Malpensa.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) illustra l’emendamento 37.0.5 volto ad assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale del Veneto. Rileva a tale proposito che il sistema coinvolgerà le province di Treviso, Padova e Venezia caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di viaggiatori.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 37.0.12 e rileva che le proposte emendative presentate dalle forze politiche di opposizione, di comune accordo tra loro, sono orientate a prevedere delle adeguate risorse finanziarie per la famiglia, la sicurezza, le infrastrutture e per affrontare i problemi abitativi. A tale riguardo evidenzia l’importanza di prevedere una forma di sostegno, attraverso un fondo rotativo, per consentire alle giovani coppie di abbattere, almeno per i primi cinque anni, gli interessi da corrispondere per i mutui relativi all’acquisto della propria abitazione. Conclude invitando il relatore e il rappresentante del Governo a prestare la massima attenzione alla proposta emendativa in esame che consentirebbe di rilanciare il settore dell’edilizia in considerazione della difficile situazione economica.

 

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 37 si danno quindi per illustrati e si passa all’illustrazione delle proposte emendative relative all’articolo 38.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) illustra brevemente l’emendamento 38.6 relativamente alla parte che non è stata dichiarata inammissibile.

 

Il presidente MORANDO dà quindi per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 39 e 40, precisando che l’emendamento 40.0.3 è stato oggetto di una correzione formale e reca ora il testo completo della proposta.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) presenta quindi una riformulazione dell’emendamento 30.0.2 che risulta trasformato nel testo 2, già preannunciato, evidenziando che tale proposta emendativa recepisce alcune delle proposte subemendative già presentate.

 Il seguito dell’esame congiunto è dunque rinviato ad altra seduta.

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.

 

BILANCIO(5a)

Mercoledì31 ottobre 2007

161a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il PRESIDENTE, a parziale rettifica della declaratoria di inammissibilità, dichiara ammissibili gli emendamenti 32.0.8, 49.0.7, 35.0.3 e 35.0.4. Dichiara poi inammissibile la proposta 40.0.3 (limitatamente all’articolo 83-ter, commi 4 e 5).

Invita quindi il relatore all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 30 e sulle proposte emendative ad esso aggiuntive.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) manifesta un orientamento negativo sulle proposte 30.1 e 30.7, rilevando, a tale ultimo riguardo, come, nonostante l'astratta fondatezza della proposta formulata dal senatore Polledri in relazione al completamento del ciclo dei rifiuti, essa si ponga in contrasto con le misure adottate od in via di adozione da parte del Ministero dell'ambiente. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti  30.2, 30.3, 30.5, 30.6 e 30.8, mentre si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 30.9. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 30.10, 30.11 e 30.12. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 30.0.1. Quanto all'emendamento aggiuntivo 30.0.2 ricorda di avere presentato nella seduta antimeridiana una riformulazione, che, da un lato, recepisce alcune indicazioni emerse nell'ambito dei subemendamenti presentati alla proposta in esame, dall’altro risolve eventuali problemi di coordinamento con il decreto legge n. 159 del 2007, recentemente approvato dal Senato. Invita pertanto i presentatori dei subemendamenti riferiti alla proposta 30.0.2 al ritiro, preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario. Invita inoltre i proponenti delle proposte 30.0.3 e 30.0.4 al ritiro, manifestando un orientamento negativo sulle proposte 30.0.5, 30.0.10 e 30.0.11. Con riferimento all'emendamento 30.0.12 esprime un parere favorevole relativamente ai commi 1 e 2, invitando il proponente alla riformulazione della proposta in esame in un testo 2 in cui sia espunto il terzo comma. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 30.0.13, 30.0.11, 30.0.16 e 30.0.17.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello espresso dal Relatore, evidenziando in particolare di convenire con la proposta di riformulazione avanzata circa l'emendamento 30.0.12.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 30.0.2/1 e 30.0.2/6 (testo 2) e ne preannuncia il ritiro,  nonché ritira i subemendamenti 30.0.2/10  e - dopo averlo fatto proprio -  30.0.2/18. 

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira il subemendamento 30.0.2/7, mentre i senatori RONCHI (Ulivo) e TECCE (RC-SE) dichiarano di ritirare, rispettivamente, i subemendamenti 30.0.2/8 e 30.0.2/17.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) accede all'invito del Relatore e riformula l'emendamento 30.0.12, di cui è proponente, in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

Posto in votazione, l'emendamento 30.1 risulta respinto.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 30.7, osserva come la proposta  in esame è volta a prevedere, per un periodo transitorio, finanziamenti ed incentivi per impianti dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento. Esprime quindi preoccupazione in ordine alle scelte che il Governo intenderà assumere in tema di rifiuti, laddove la proposta in esame non venga accolta dalla Commissione.

 

Il senatore RONCHI (Ulivo), preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 30.7, precisa che, in coerenza con la normativa comunitaria, non può essere disposta l'estensione degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili anche al caso previsto dall’emendamento in questione, non trattandosi di elemento biodegradabile.

 

Posto in votazione, l'emendamento 30.7 è respinto dalla Commissione.

 

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 30.2, 30.3, 30.5, 30.6 e 30.8.

 

La Commissione, con separate votazioni, approva quindi l'emendamento 30.9 e respinge gli emendamenti da 30.10 a 30.12.

 

Interviene per esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento 30.0.1 il senatore VEGAS (FI), posto che la proposta in esame interviene su una materia in cui pende un procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato, in relazione al quale sarebbe preferibile attenderne l'esito.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 30.0.1, preannuncia il suo orientamento contrario, esprimendo preoccupazione per le aziende che hanno compiuto forti investimenti e che verranno compromessi dalla proposta in questione. In particolare si sofferma sui profili problematici della proposta in esame evidenziando come essa "cristallizzi" un provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas annullato da una sentenza del TAR Lombardia e su cui ora pende il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Ciò costituirebbe peraltro una palese violazione di un principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in base al quale il legislatore non potrebbe intervenire su situazioni sostanziali già oggetto di procedimento giurisdizionale. Osserva, inoltre, come tale norma presenti carattere retroattivo, capace di incidere negativamente sui diritti acquisiti dagli azionisti. Evidenzia infine come, contrariamente alla disciplina vigente di cui alla legge n. 80 del 2005, eliminando il riferimento alle Commissioni parlamentari, il Parlamento risulterebbe completamente esautorato di ogni potere di intervento in materia.

 

Il senatore CABRAS (Ulivo), dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, sottolinea come essa sia principalmente volta a risolvere i problemi strutturali generati da una discrepanza nella dinamica relativa alla crescita dei prezzi delle materie prime rispetto alle stime previste, impedendo che l'incremento dei relativi costi finisca per riversarsi unicamente sui consumatori.

 

Il senatore SAIA (AN) esprime un orientamento contrario sulla proposta in esame, rilevando come, in caso di approvazione, tale norma sia suscettibile di aprire un nuovo contenzioso in materia.

 

L'emendamento 30.0.1, posto in votazione, risulta approvato.

 

  Il senatore FERRARA (FI) aggiunge la propria firma al subemendamento 30.0.2/2 ed insiste per la votazione. Preannuncia inoltre il proprio voto contrario sull'emendamento 30.0.2 (testo 2), rilevandone la palese inammissibilità, tenuto conto che comporta costi non assistiti da idonea copertura finanziaria. Si tratta inoltre a suo avviso di una norma elusiva dei problemi relativi all'approvvigionamento energetico attraverso la realizzazione di impianti nucleari, nonché circa la completa liberalizzazione delle reti elettriche. Ritiene inoltre che l'utilizzo del moto ondoso o della forza maremotrice, quali fonti di energia rinnovabili, presenti un carattere di dispendiosità notevole, suscettibile peraltro di generare scempi a livello paesaggistico. Rileva infine l'assoluta inefficienza degli impianti di fonti rinnovabili rispetto ai costi ad essi connessi, osservando come la percentuale di energia producibile non sia comparabile con quella che verrebbe prodotta da una centrale nucleare.

 

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione dei subemendamenti alla proposta 30.0.2 che devono intendersi riferiti al testo 2, ad eccezione della proposta 30.0.2 (testo 2)/22 già riformulata con riferimento al testo 2 dell’emendamento principale.

 

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 30.0.2/2, 30.0.2/3, 30.0.2/4, 30.0.2/5, 30.0.2/9, 30.0.2/11, 30.0.2/12, 30.0.2/13, 30.0.2/14, 30.0.2/15,  30.0.2/16, 30.0.2/19, 30.0.2/20, 30.0.2/21 e 30.0.2/22 (pubblicati in allegato al resoconto).

 

Il senatore RONCHI (Ulivo) interviene per esprimere il proprio voto favorevole sulla proposta 30.0.2 (Testo 2), facendo altresì presente che in sede europea è previsto un sistema di incentivazioni per la produzione delle sole fonti di energia rinnovabili. In particolare, la Commissione europea ha evidenziato la valenza strategica della produzione di fonti rinnovabili rispetto alla dipendenza da approvvigionamento energetico dall'estero. Dopo aver richiamato l'esempio della Germania, dove è in corso un processo di sostituzione del nucleare con l'eolico, si sofferma sui profili più qualificanti del sistema relativo al moto ondoso e mare-motrice, precisando che gli incentivi previsti al riguardo sono finalizzati alla ricerca tecnologica, affinché tale settore possa essere in futuro regolato direttamente dalle logiche di mercato.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta 30.0.2 (testo 2), sottolinea l'esigenza di avviare un esame più approfondito presso la Commissione Industria in materia di fonti di energia rinnovabili, dov'è in discussione un decreto del ministro Bersani al riguardo. In proposito rileva come l'incremento annuale della quota di fonti rinnovabili - previsto dalla proposta in esame - comporti dei costi elevatissimi, non sostenibili alla luce della fabbisogno energetico nazionale, nonché in considerazione delle enormi estensioni di territorio necessarie per la costruzione di centrali eoliche o solari. Al contrario, ritiene necessario procedere ad una riclassificazione delle fonti di energia, assegnando priorità allo sfruttamento del carbone pulito e alla realizzazione di impianti nucleari. Giudica la proposta palesemente inammissibile, non essendo stata quantificata la spesa derivante dal ricorso a fonti di energia rinnovabili.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), giudicando di estremo rilievo il tema concernente le politiche nazionali in campo energetico, osserva che la trattazione di esso richiederebbe una maggiore disponibilità di tempo, difficilmente conciliabile con l'esigenza (che pur comprende) di un'accelerazione dell'iter. Evidenzia quindi l’errore strategico della politica attuata da numerosi governi, consistente nell’abbandono della possibilità di ricorrere al ciclo del combustibile nucleare: a partire dal referendum in materia infatti si è assistito a un considerevole incremento dei costi per i consumi energetici a danno degli utenti.

Esprime peraltro insoddisfazione per l'aver affidato un tema di tale importanza a uno strumento, quale l’emendamento al disegno di legge finanziaria, di cui rileva l'insufficienza e l'inadeguatezza. Pur condividendo, in linea di principio, l'adozione di misure di incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, osserva tuttavia che esse possono soddisfare solo in misura ridotta il fabbisogno complessivo della popolazione. Ribadisce pertanto il giudizio negativo sull'azione politica della maggioranza in materia di approvvigionamento energetico, ritenendo che essa miri a favorire gli interessi economici di taluni produttori mancando inoltre di un approccio di carattere strategico.

 

Il senatore VEGAS (FI) esprime perplessità in merito all’ammissibilità dell’emendamento 30.0.2 (testo 2), che appare indubbiamente connotato da un’assenza di effetti finanziari e quindi da un carattere ordinamentale. Quanto al merito, svolge considerazioni critiche relativamente agli effetti economici prospettati dalla proposta, che si traducono in un ulteriore incremento dei livelli tariffari a danno dei consumatori.

 

Il presidente MORANDO ribadisce le motivazioni poste a base della dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento in questione, il quale risponde pienamente  ai requisiti previsti dalla legislazione di contabilità pubblica. Esso infatti è suscettibile di determinare effetti rilevanti sullo sviluppo economico.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), intervenendo incidentalmente nel dibattito, critica le modalità con le quali il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene attuano l'azione politica nel settore energetico, citando quale esempio di segno radicalmente inverso i lavori condotti dal Parlamento nella precedente legislatura in sede di esame della normativa europea sulle fonti rinnovabili. In  tale occasione la fase di elaborazione dei contenuti normativi venne infatti preceduta da un'istruttoria di ampio respiro, che permise di delineare compiutamente il quadro di riferimento. Osservato che gli interventi proposti in materia appaiono frammentari e privi di un disegno unitario, rileva criticamente che l'impostazione sottesa all'emendamento in esame produrrà effetti negativi per il sistema imprenditoriale.

 

Dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo apportato alla discussione, il relatore LEGNINI (Ulivo) richiama l'attenzione sulla validità dell'emendamento 30.0.2 (testo 2), che persegue un disegno organico di razionalizzazione degli incentivi in materia di fonti rinnovabili. In merito all’attuazione di progetti di riforma, anche di ampio respiro, mediante la predisposizione di emendamenti al disegno di legge finanziaria, osserva che ciò è avvenuto anche nella precedente legislatura.

 

L'emendamento 30.0.2 (testo 2), posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

 

Il senatore RONCHI (Ulivo) accoglie l’invito del relatore e ritira l’emendamento 30.0.3. Anche l’emendamento 30.0.4 è ritirato dalla senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com).

 

Posto ai voti, viene respinto l’emendamento 30.0.5. Con distinte votazioni sono respinte le proposte 30.0.10 e 30.0.11, mentre risulta approvato l'emendamento 30.0.12 (testo 2).

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara il voto favorevole all'emendamento 30.0.13, ribadendone la valenza politica.

 

Con successive e distinte votazione la Commissione respinge gli emendamenti 30.0.13, 30.0.14 e 30.0.16.

 

Sottolineando il rilievo della proposta 30.0.17, di cui raccomanda l'approvazione, il senatore POLLEDRI (LNP) ravvisa la necessità che il Governo provveda a definire il proprio orientamento in merito all’ipotesi di una riduzione delle accise sul gas naturale per uso industriale, tenuto conto che tale linea di intervento è stata adottata in modo efficace anche da precedenti Esecutivi.

Posto in votazione, l'emendamento 30.0.17 viene respinto.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) presenta la riformulazione dell'emendamento 31.1, concernente la riconversione dell’industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo, per la parte dichiarata ammissibile, in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un avviso favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 31.1, manifestando la propria contrarietà all'emendamento 31.2. Richiede indi ai presentatori il ritiro degli emendamenti 31.3, 31.4, 31.0.3 e 31.0.4, esprimendo, in via subordinata, un orientamento negativo.

 

Il sottosegretario SARTOR sottolinea l'estrema importanza del tema affrontato con l'emendamento 31.1 (testo 2), rilevando al riguardo l'esigenza di operarne un inquadramento in un più ampio contesto, che tenga conto dei processi in atto a livello europeo. Esprime quindi un parere favorevole a condizione che l'emendamento venga interamente riformulato, dando compiutamente conto delle modifiche suggerite. Sui restanti emendamenti esprime avviso conforme al relatore.

 

Il senatore VEGAS (FI) interviene incidentalmente per esprimere il proprio disappunto per l'andamento dei lavori, che prospetta un numero elevato di riformulazioni e di accantonamenti. Richiama quindi la maggioranza e il Governo ad adottare un metodo più razionale ai fini della celerità dell'iter. In caso contrario, chiede che venga chiarito se i Gruppi di maggioranza, mutando il proprio originario orientamento, non propendano ora per l'ipotesi di non concludere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ribadisce la piena disponibilità della maggioranza ad adoperarsi per la celere conclusione dell'esame dei documenti di bilancio e dà positivamente atto, in relazione all'emendamento 31.1 (testo 2), dell’impegno profuso per elaborare un testo sul quale convergere. Ciò posto, non disconosce che la proposta di modifica avanzata dal rappresentante del Governo prospetti una soluzione di contenuto diverso, pur recando le stesse finalità complessive del testo riformulato.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ribadisce la validità dell'impostazione dell'emendamento 31.1 (testo 2), evidenziando al contrario che la proposta di modifica del Governo non sembra connotata da analoga efficacia. Chiede  pertanto che si proceda alla votazione della predetta proposta emendativa, ritenendo di non poter accogliere le indicazioni del relatore e del Governo.

 

Il presidente MORANDO  riassume i termini della questione, chiarendo le modalità con le quali la Commissione procederà all'esame ed alla votazione dell'emendamento 31.1 (testo 2).

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) ravvisa l'esigenza che vengano posti in votazione entrambi i testi, posto che la riformulazione indicata dal Governo contiene un vero e proprio emendamento.

 

Il presidente MORANDO specifica che le indicazioni di modifica avanzate dal rappresentante del Governo in sede di formulazione del parere sugli emendamenti all'articolo 31 non possono considerarsi quale autonoma proposta emendativa, atteso che il Governo stesso aveva chiaramente subordinato all’accoglimento della riformulazione l'espressione di un avviso favorevole sull’emendamento in esame, intendendosi espresso altrimenti un orientamento contrario.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), alla luce dell'accantonamento di numerose proposte, chiede chiarimenti sull’ordine dei lavori e sottopone al Presidente l'ipotesi di riprendere l'esame di tali emendamenti, da effettuare in via prioritaria rispetto alla prosecuzione dell'iter con l'esame dei restanti articoli del disegno di legge. Segnala infine alla Presidenza l'esigenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 37.0.7.

 

Riservandosi di svolgere un supplemento di istruttoria sulla predetta proposta, il presidente MORANDO ritiene fondamentale la prospettiva di ultimare i lavori della Commissione nella giornata di domani. Ciò posto, rende noto che è pervenuta la relazione tecnica all'emendamento 3.1000, in rapporto alla quale si era convenuto di attenderne l'acquisizione prima della presentazione di eventuali subemendamenti alla richiamata proposta. Non si dichiara peraltro contrario in linea di principio alla ripresa dell'esame degli emendamenti accantonati per una trattazione congiunta con la proposta 3.1000, osservando tuttavia che non è stata ancora presentata la relazione tecnica sull'emendamento 3.2000, contestualmente al quale si era stabilito di riprendere l'esame di numerose altre proposte accantonate. Ribadisce indi il proprio orientamento favorevole alla prosecuzione dell'esame con la discussione articolo per articolo, in modo da concentrare nella giornata di domani le votazioni sugli emendamenti ritenuti più adeguati rispetto alle questioni emerse. In conclusione concorda in linea di massima con il richiamo espresso dal senatore Vegas a contenere entro limiti ragionevoli le riformulazioni e gli accantonamenti.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) sottopone alla Presidenza l'esigenza di organizzare i lavori della Commissione al fine di consentire al relatore l'individuazione di risposte adeguate alle varie questioni emerse durante il dibattito.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), pur ammettendo il frequente ricorso nella prassi parlamentare al fenomeno della riformulazione o dell'accantonamento degli emendamenti, osserva tuttavia che, per quanto attiene all'emendamento 31.1 (testo 2), si è in presenza di un'innegabile divergenza di carattere politico, posto che il testo sottoscritto dal Gruppo di Rifondazione Comunista differisce in misura non trascurabile dalla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, della quale peraltro apprezza solo in parte il contenuto. Richiama quindi l'attenzione della maggioranza e del Governo sulla necessità di avviare un serio confronto interno per sciogliere i nodi problematici segnalati.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita i proponenti, alla luce di quanto emerso in precedenza, a ritirare l'emendamento 31.1 (testo 2), per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

 

Accedendo all'invito del relatore, il senatore ALBONETTI (RC-SE) ritira l'emendamento 31.1 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in un ordine  del giorno, sul quale auspica un'ampia convergenza da parte della Commissione.

 

In risposta a un ulteriore sollecitazione del senatore POLLEDRI (LNP), il quale ribadisce la necessità di una tempestiva ripresa dell'esame degli emendamenti accantonati, il presidente MORANDO rammenta che le proposte accantonate sono in larghissima misura assorbite dagli emendamenti 3.1000 e 3.2000. Al massimo, ammette la possibilità di procedere all'esame degli emendamenti accantonati per una trattazione congiunta con la proposta 3.1000, sulla quale ribadisce che è stata acquisita la relazione tecnica. Per il prosieguo dei lavori, sottolinea la necessità di procedere all'esame del disegno di legge articolo per articolo, rinviando alla giornata di domani la discussione sulle restanti proposte accantonate.

 

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 31.2 prende la parola il senatore BALDASSARRI (AN), il quale coglie l'occasione per stigmatizzare la scarsa chiarezza dell'Esecutivo su un argomento rilevante, deplorando altresì la scarsa coesione della maggioranza sugli elementi chiave della manovra.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 31.2, 31.3,  31.4, 31.0.3 e 31.0.4.

 

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

 

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell'emendamento 32.0.11 (testo 2) e dei relativi subemendamenti ad esso presentati.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita i firmatari a ritirare gli emendamenti 32.1 e 32.2, altrimenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento 32.0.4 si rimette al Governo per acquisire maggiori informazioni circa le imprese interessate dalla disposizione. Puntualizza comunque che il parere sarebbe contrario nel caso in cui si riscontrasse un elevato numero di soggetti coinvolti tale da determinare conseguenze onerose.

 

Dopo una breve interruzione del senatore TECCE (RC-SE) volta a sottolineare che l'emendamento 32.0.4 mira esclusivamente a rinegoziare in tempi più lunghi i mutui già stipulati, il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere contrario sugli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7, mentre manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 32.0.8. Invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 32.0.10, altrimenti il parere è contrario.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore, rilevando che con riferimento all'emendamento 32.0.4 il Governo, pur non avendo dati analitici circa il numero preciso di imprese coinvolte, ritiene che esse siano molteplici, con indubbi effetti onerosi. Propone altresì di accantonarlo per svolgere i necessari approfondimenti.

 

Sulla base dell'orientamento espresso dal relatore e dal Governo la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 32.0.4.

 

Si procede indi alle votazioni.

 

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 32.1 e 32.2 risultano respinti dalla Commissione.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7, mentre approva all'unanimità l'emendamento 32.0.8.

 

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.10 non è approvato.

 

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha deliberato l’accantonamento della proposta 32.0.11 (testo 2) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto) e pertanto risulta decaduto il subemendamento 32.0.11/1, in quanto riferito ad un testo respinto.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti concernenti l'articolo 33.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si rimette al Governo sull'emendamento 33.1, manifestando poi un orientamento negativo sugli emendamenti 33.2, 33.3 e 33.0.1.

 

Il sottosegretario SARTOR manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 33.1, conformandosi al parere espresso dal relatore sulle altre proposte emendative.

 

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 33.1, mentre respinge gli emendamenti 33.2 e 33.3.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 33.0.1 interviene il senatore STIFFONI (LNP), il quale sottolinea che la proposta è finalizzata ad escludere gli infortunati dell'INAIL dal pagamento della certificazione medica a chiusura della rispettiva pratica. Si tratta quindi a suo giudizio di un emendamento di buon senso imperniato sulla possibilità di stabilire con apposita convenzione tra INAIL e Ordine professionale dei medici i compensi per la specifica attività svolta.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), pur concordando con le finalità dell'emendamento, ne sottolinea il carattere oneroso, con particolare riguardo ai primi due commi. Propone quindi di accantonarlo onde consentire ai firmatari una riformulazione incentrata prevalentemente sugli aspetti di semplificazione burocratico-amministrativa.

 

La Commissione conviene quindi sulla proposta di accantonare l'emendamento 33.0.1.

 

Si procede poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 34.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si dichiara favorevole all'emendamento 34.1, manifestando un orientamento negativo sugli emendamenti 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8 e 34.9. In merito all'emendamento 34.10 il parere è favorevole a condizione di una riduzione delle cifre stanziate che sia pari a due milioni di euro sia per l'anno 2009 che per il 2010. Esprime poi avviso contrario anche sull'emendamento 34.11, invitando i firmatari a ritirare l'emendamento 34.12. Si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti 34.14 e 34.15, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 34.16 (testo 2).

Anche in considerazione della richiesta di accantonamento avanzata dal senatore LUSI (Ulivo), propone di accantonare l'emendamento 34.17, identico all'emendamento 34.18.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 34.19 e 34.20, manifestando un orientamento contrario sull'emendamento 34.0.1. Suggerisce altresì di ritirare gli emendamenti 34.0.6 e 34.0.9.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore, concordando altresì con la proposta di riformulazione dell'emendamento 34.10.

 

In merito all'emendamento 34.0.4, in precedenza dichiarato inammissibile dalla Presidenza, prende la parole il senatore POLLEDRI (LNP) invitando a riconsiderare il giudizio già espresso dato che la misura è attesa dagli enti locali e dagli operatori del settore e non comporta oneri.

 

Il PRESIDENTE, valutate le circostanze, dichiara ammissibile l'emendamento 34.0.4, puntualizzando comunque che la pronuncia di inammissibilità per materia si ispira al criterio generale per cui le modifiche al codice civile, al codice penale e al codice della strada non aventi impatto finanziario immediato si considerano estranee al contenuto del disegno di legge. Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in questione.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ritiene che l'emendamento abbia profili onerosi ed esprime quindi un parere contrario.

 

Il sottosegretario SARTOR manifesta a sua volta un avviso contrario.

 

Si passa indi alle votazioni.

 

Con successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 34.1 e respinge gli emendamenti 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, e 34.9, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI (LNP).

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo), dopo aver aggiunto la firma alla proposta 34.10, accede alla proposta del relatore e riformula l'emendamento 34.10 in un testo 2, recante un diverso ammontare pari a due milioni di euro sia per l'anno 2009 che per il 2010.

 

Posto ai voti, l'emendamento 34.10 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

 

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 34.11, 34.12, 34.14 e 34.15, mentre approva l'emendamento 34.16 (testo 2).

 

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 34.17 e 34.18, di identico tenore, dopo che il senatore CICCANTI (UDC) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.18.

 

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 34.19, 34.20, 34.0.1, 34.0.4 e 34.0.6.

 

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore ALBONETTI (RC-SE) ritira l'emendamento 34.0.9.

 

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 35.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere contrario sull'emendamento 35.1, dichiarandosi invece favorevole all'emendamento 35.2 purché si modifichi la copertura prevista, sostituendo il riferimento alla voce "Ministero per i beni e le attività culturali" con l’altro alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze". Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 35.4, esprimendosi in favore dell'accantonamento dell'emendamento 35.5. Dopo aver invitato i firmatari a ritirare l'emendamento 35.10, manifesta un parere contrario sugli emendamenti 35.11 e 35.12, condividendo altresì la richiesta di accantonamento avanzata dai proponenti dell'emendamento 35.16. Manifesta indi avviso contrario sugli emendamenti 35.17 e 35.19, invitando i firmatari a ritirare gli emendamenti 35.21 e 35.22 di analogo tenore. Dopo aver suggerito il ritiro dell'emendamento 35.23, si rimette al Governo sugli emendamenti 35.0.2, 35.0.3 e 35.0.4. In particolare ritiene che l'emendamento 35.0.3 affronti il giusto tema della reintroduzione del diritto di prelazione a favore del promotore nell'ambito della finanza di progetto, ravvisando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

 

Dopo che il senatore LUSI (Ulivo) ha presentato una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 35.0.6 volta a superare il giudizio di parziale inammissibilità, il relatore LEGNINI manifesta un parere favorevole sulla suddetta proposta emendativa, invitando i firmatari dell'emendamento 35.0.7 a confluire sull'emendamento 35.0.6 (testo 2). Esprime infine un parere contrario sull'emendamento 35.0.12.

 

Interviene brevemente il senatore FERRARA (FI), sottolineando la necessità di recepire, nell'emendamento 35.0.6 (testo 2) il riferimento agli interventi strutturali dei Campionati del mondo di nuoto del 2009, contenuto nell'emendamento 35.0.7 a sua firma.

 

Il PRESIDENTE ritiene che per integrare l'emendamento 35.0.6 (testo 2) nel senso indicato dal senatore Ferrara sia necessario individuare una copertura ulteriore rispetto a quella già prevista.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore, concordando anche con le proposte di accantonamento degli emendamenti 35.5 e 35.16. Quanto all'emendamento 35.0.2 suggerisce di accantonarlo, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 35.0.3 e 35.0.4.

 

Si procede indi alle votazioni.

 

La Commissione respinge l'emendamento 35.1.

 

Il senatore STIFFONI (LNP) riformula l'emendamento 35.2 in un testo 2 nel senso indicato dal relatore.

 

Dopo che il senatore FERRARA (FI) ha sottolineato il carattere microsettoriale della proposta, l'emendamento 35.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

 

Dopo aver respinto l'emendamento 35.4, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 35.5.

 

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 35.10, 35.11 e 35.12, concordando sulla proposta di accantonare l'emendamento 35.16.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI (LNP) l'emendamento 35.17, posto ai voti, non è approvato.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 35.19, 35.21 e 35.22, nonché l'emendamento 35.23.

 

La Commissione conviene poi sulla proposta del Sottosegretario di accantonare l'emendamento 35.0.2.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 35.0.3 interviene il senatore GRILLO (FI) il quale, pur dando atto al relatore e al rappresentante del Governo di aver manifestato una certa apertura, lamenta l'orientamento espresso, atteso che la proposta emendativa è finalizzata a conseguire cospicui risparmi in favore delle amministrazioni locali, le cui finanze sono, a suo avviso, allo stremo. Dopo aver rammentato i positivi risultati derivanti dalla introduzione della finanza di progetto, in base alla quale i capitali privati possono concorrere alla realizzazione di opere pubbliche, deplora la cancellazione del diritto di prelazione a favore dei promotori avvenuta nei decreti correttivi del codice degli appalti. Ciò costituisce a suo giudizio un errore madornale che contrasta con l'elasticità sottesa al sistema della finanza di progetto, che ha peraltro fortemente incentivato le pubbliche amministrazioni. Dopo aver registrato con rammarico uno scarso protagonismo degli imprenditori nell'attuazione di tale istituto, sottolinea la valenza europea delle misure introdotte nella scorsa legislatura anche nella prospettiva di tutelare la concorrenza.

 

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 35.0.3 interviene la senatrice DONATI (IU-Verdi-Com), la quale precisa che la correzione delle disposizioni contenute nel codice degli appalti si è resa necessaria in considerazione delle procedure di infrazione gravanti sull'Italia, motivate dal carattere distorsivo della concorrenza connesso all'utilizzo del predetto istituto nella versione allora vigente.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) si dichiara favorevole all'emendamento 35.0.3 che a suo giudizio sottende questioni di carattere politico oltre che economico. Nel rimarcare la rilevanza della finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, tiene a precisare che le norme europee richiedono esclusivamente una valutazione circa le condizioni del promotore nella fase dell'assegnazione, risolta a suo avviso attraverso il diritto di prelazione. Nel condividere le osservazioni del senatore Grillo ritiene che il project financing sia indispensabile per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, come dimostra peraltro il successo che l'istituto ha riscontrato nel Settentrione.

 

Il sottosegretario SARTOR ribadisce il parere contrario già espresso, dichiarandosi eventualmente disponibile ad un approfondimento ulteriore durante l'esame in seconda lettura.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara a sua volta il voto favorevole sull'emendamaneto 35.0.3.

 

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA), l'emendamento 35.0.3, posto ai voti, non è approvato.

 

La Commissione respinge altresì l'emendamento 35.0.4.

 

Dopo che il senatore BARELLI (FI) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 35.0.6 (testo 2), esso, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

 

Il senatore BARELLI (FI) presenta poi una riformulazione dell'emendamento 35.0.7 in un testo 2, recante il riferimento solo ai Campionati mondiali di nuoto rispetto ai quali si prevede una specifica copertura finanziaria.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), pur condividendo l'obiettivo dell'emendamento, si rimette al Governo data la necessità di verificare la copertura degli oneri.

 

Il sottosegretario SARTOR puntualizza che, date le risorse attualmente disponibili in Tabella A, non è possibile sostenere economicamente l'emendamento al quale si dichiara pertanto contrario.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) invita a dedicare particolare attenzione all'emendamento, tanto più che i Giochi del Mediterraneo, finanziati attraverso l'emendamento 35.0.6 (testo 2) testé approvato, sono stati fino ad ora disciplinati in connessione con i Campionati mondiali di nuoto. Dichiara pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento.

 

Il senatore FERRARA (FI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, preannuncia il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 35.0.7 (testo 2), sottolineando le finalità della proposta in esame.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), dichiarandosi favorevole all'emendamento 35.0.7 (testo 2), sottolinea l'esigenza di una più attenta valutazione da parte del Governo sugli aspetti economici dell'emendamento in esame.

 

Il sottosegretario SARTOR, alla luce del dibattito emerso, rivede il suo parere e  si riserva di verificare la congruità dei profili che attengono alla copertura finanziaria dei costi che derivano dalla proposta 35.0.7 (testo 2).

 

Su proposta del  PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 35.0.7 (testo 2).

 

Posto in votazione, l'emendamento 35.0.12 risulta respinto.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver reso noto che è stata depositata la relazione tecnica richiesta sull'emendamento 3.2000 precedentemente accantonato, propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 22,30 di questa sera.

 

La Commissione conviene.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

 

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di posticipare alle ore 21,30 la seduta notturna odierna, già convocata alle ore 21.

 

La seduta termina alle ore 20,25.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 30

 

30.9

GIARETTA

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito».

 

30.0.1

Il Relatore

APPROVATO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modifIcato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

2. All'articolo 11-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: ''iniziative a vantaggio dei consumatori'' a ''Commissioni parlamentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.''».

 

30.0.2

Il Relatore

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella A allegata e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di dodici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella B allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: ''Il Ministro delle attività produttive'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,50 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012''.

5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici – GSE per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella A.

6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro/MWh (euro per megawattora), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico – GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle A e B;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per gli impianti alimentati da biomasse, l'elevazione eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi assorbita nel prolungamento di cui al precedente periodo.

10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Per i soli impianti alimentati da biomasse, l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

11. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 382, il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

Tabella A

 

Fonte

Coefficiente

1

Eolica

1,00

1-bis

Eolica offshore

1,10

2

Solare **

**

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

1,10

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *

*

7-bis

Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

 

*   È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

**Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella b

 

Fonte

Entità della tariffa (euro cent/kWh)

1

Eolica

22

2

Solare **

**

3

Geotermica

20

4

Moto ondoso e maremotrice

34

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

22

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

18

 

*   È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

**Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 30-ter.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''del patrimonio storico-artistico'' sono aggiunte le seguenti: ''e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico''.

2. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''o altro soggetto istituzionale delegato'' sono sostituite dalle seguenti: ''o dalle province delegate''.

3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

''In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano''.

4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''in ogni caso'' sono soppresse e, dopo le parole: ''a seguito della dismissione degli impianti'' sono aggiunte le seguenti: ''o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale''.

5. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)''.

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso: ''Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività''.

7. Al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''delle regioni'' sono aggiunte le seguenti: ''dei comuni, delle comunità montane''. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali''.

9. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Al termine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima''.

12. Nel comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la parola: ''urbanistici'' sono aggiunte le seguenti: '', ivi incluse le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale''.

Tabella A

Fonte                              Soglie

1   Eolica                       60 KW

2   Solare fotovoltaica    20 KW

3   Idraulica                    100 KW

4   Biomasse                  200 KW

5   Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas     250 KW

 

Art. 30-quater.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

''g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;

i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili''.

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 30-quinquies.

(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

 

30.0.2 (testo 2)

Il Relatore

APPROVATO

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella A allegata e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella B allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: ''Il Ministro delle attività produttive'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012''.

5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici – GSE per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella A, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro/MWh (euro per megawattora), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico – GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 Kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle A e B;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.

10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

11. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Per i soli impianti alimentati da biomasse, l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

11. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 382, il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

Tabella A

 

Fonte

Coefficiente

1

Eolica

1,00

1-bis

Eolica offshore

1,10

2

Solare **

**

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

1,10

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *

*

7-bis

Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

 

*   È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

**Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella b

 

Fonte

Entità della tariffa (euro cent/kWh)

1

Eolica

22

2

Solare **

**

3

Geotermica

20

4

Moto ondoso e maremotrice

34

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

22

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

18

 

*   È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

**Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Art. 30-ter.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''del patrimonio storico-artistico'' sono aggiunte le seguenti: ''alla quale costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico''.

2. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''o altro soggetto istituzionale delegato'' sono sostituite dalle seguenti: ''o dalle province delegate''.

3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

''In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano''.

4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''in ogni caso'' sono soppresse e, dopo le parole: ''a seguito della dismissione degli impianti'' sono aggiunte le seguenti: ''o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale''.

5. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: ''di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)''.

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso: ''Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività''.

7. Al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: ''delle regioni'' sono aggiunte le seguenti: ''dei comuni, delle comunità montane''. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali''.

9. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Al termine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima''.

Tabella A

Fonte                              Soglie

1   Eolica                       60 KW

2   Solare fotovoltaica    20 KW

3   Idraulica                    100 KW

4   Biomasse                  200 KW

5   Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas     250 KW

 

Art. 30-quater.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

''g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;

i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili''.

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 30-quinquies.

(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

 

30.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Impianti fotovoltaici)

1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3).

2. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, qualora, ai sensi dalla legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, sia necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

3. Ai fini della realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ovvero utilizzare le disponibilità del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

 

30.0.12 (testo 2)

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Impianti fotovoltaici)

1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3).

2. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, qualora, ai sensi dalla legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, sia necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti».

 

Art. 32

 

32.0.8

BACCINI, CICCANTI, FORTE

APPROVATO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, istituito dall'articolo 4-bis comma VIII della legge Il marzo 2006 n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.

2. Il Comitato è dotato di un Fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Comitato. Il Fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o da terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dalla Stato, dagli Enti territoriali e da altri enti pubblici e/o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano ancora nel Fondo, contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi e/o non governativi, e da ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

In favore del Comitato è autorizzata per ciascuno degli anni 2008-2009 la somma di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:– 1.000;

2009:– 1.000.

 

Art. 33

 

33.1

DONATI

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il completamento degli interventi previsti dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'efficacia del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte delIa Commissione Europea, nonché alle condizioni e/o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa neIla relativa decisione di autorizzazione.

2-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, deIIa legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008».

 

Art. 34

 

34.1

Il Governo

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2013» con le seguenti: «di euro 452.311.525 nell'anno 2008».

 

34.10

FILIPPI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, viene rifinanziato il comma 1044 della legge n. 296 del 2006 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, nella tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre dei seguenti importi:

2009:–  20.000;

2010:–  10.000.

 

34.10 (testo 2)

FILIPPI, ENRIQUES

APPROVATO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, viene rifinanziato il comma 1044 della legge n. 296 del 2006 nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, nella tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre dei seguenti importi:

2008:–  ;

2009:–  2.000;

2010:–  2.000.

 

 

34.16

SODANO, DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, TECCE

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 22, inserire, in fine, il seguente:

«22-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2008, di 80 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per la realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti vanazioni:

2008: – 140.000;

2009: – 80.000;

2010: – 80.000.

 

34.16 (testo 2)

SODANO, DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, TECCE

APPROVATO

Dopo il comma 22, inserire, in fine, il seguente:

«22-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti vanazioni:

2008:–  20.000;

2009:–  10.000;

2010:–  10.000.

 

Art. 35

 

35.2

GIARETTA, STIFFONI, RUBINATO

VEDI TESTO 2

All'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200 mila euro a decorrere dal 2008. Al fme di proseguire la realizzazione di interventi fmanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo Il della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, all'articolo 35 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni e 600.000 euro».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 96, comma 1, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2008 –  200;

2009 –  200;

2010 –  200.

 

35.0.6

LUSI

INAMMISSIBILE LIMITATAMENTE AGLI ANNI 2024 E SEGUENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milione di euro per venti anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventuesima annualità, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

35.0.6 (testo 2)

LUSI

APPROVATO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di euro):

2008: –400;

2009: – 2.000;

2010: – 3.000.

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Mercoledì31 ottobre 2007

162a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

 

Il PRESIDENTE informa che il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso la relazione tecnica sull’emendamento 3.2000.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), pur ribadendo la piena disponibilità dell’opposizione ad assicurare un atteggiamento di collaborazione, stigmatizza che la richiamata relazione tecnica non risulta asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel rilevare che si tratta, a suo avviso, di una circostanza grave, destinata ad incidere sui rapporti fra Parlamento e Governo, invita il presentatore a ritirare l’emendamento, che peraltro potrebbe essere ripresentato in una fase successiva dell’iter  di approvazione della manovra economica, una volta acquisita la relazione tecnica vidimata dall’organo tecnico a tal fine preposto.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), dopo aver precisato che la mancata asseverazione della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato rappresenta una circostanza anomala, ma non certo dirimente al fine della sua ricevibilità, invita il sottosegretario Sartor ad illustrarne i contenuti, ritenendo altresì opportuno lo svolgimento di un dibattito incidentale su tale questione.

 

Il sottosegretario SARTOR si sofferma sulla relazione tecnica sull’emendamento 3.200, premettendo anzitutto che l’assenza della vidimazione della Ragioneria generale, pur rappresentando una circostanza inconsueta, non costituisce una novità, a fronte di taluni precedenti in tal senso occorsi alla XIII e alla XIV legislatura. D’altro canto, prosegue, il documento in esame, che rappresenta inequivocabilmente la posizione del Ministero dell’economia e delle finanze, dà conto anche delle osservazioni della Ragioneria generale sulla proposta emendativa.

Entrando poi nel merito delle modalità di copertura, invita il relatore a tener conto dell’osservazione della Ragioneria generale in ordine all’esigenza di sopprimere o ridurre il ricorso al taglio generalizzato dei consumi intermedi, paventando il rischio che si determinino altrimenti difficoltà di funzionamento in taluni settori amministrativi.

Quanto alla riduzione del Fondo per le politiche comunitarie, si tratta di uno strumento tecnico cui si è già fatto ricorso in altre occasioni, con il vaglio della Ragioneria generale e con l’assenso del Parlamento, sussistendo ampi precedenti al riguardo.

Relativamente all’utilizzo delle disponibilità della contabilità speciale afferente i crediti d’imposta, non vi sono a suo parere rilievi da muovere in considerazione della circostanza che la copertura è limitata all’anno 2008, senza avere effetti permanenti.

Infine, con riferimento all’incremento della voce riguardante le manutenzioni ai fini della copertura in termini di indebitamento, ritiene che esso dovrebbe assicurare un’idonea copertura.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), dopo aver ribadito il disappunto precedentemente espresso in ordine all’assenza della bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, sottolinea che proprio i rilievi critici contenuti nella relazione tecnica avvalorano l’invito della propria parte politica al ritiro dell’emendamento 3.2000. Nello specifico, il documento illustrato dal Sottosegretario, prosegue, evidenzia una sostanziale contrarietà alla copertura attraverso il taglio generalizzato dei consumi intermedi ed elementi di incertezza circa l’idoneità al ricorso all’incremento della voce relativa alle manutenzioni. Oltre a tali considerazioni, andrebbe peraltro a suo giudizio rilevata anche l’inadeguatezza della  copertura assicurata attraverso la riduzione del Fondo per le politiche comunitarie.

 

Il sentore BALDASSARRI (AN), nel ricordare l’intenso lavoro svolto dalla Commissione finalizzato a modificare le procedure di bilancio, poi rimasto incompiuto, rammenta di aver evidenziato, anche in quella sede, l’importanza di assicurare trasparenza e certezza dei dati di finanza pubblica. È infatti a suo parere centrale che il Parlamento sia messo in grado di conoscere con esattezza le conseguenze finanziarie delle determinazioni che intende assumere. In proposito, rileva la criticità dell’attuale sistema, secondo cui la certificazione degli effetti economici di proposte normative spetta alla Ragioneria generale dello Stato, pur sempre organo tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ciò premesso, giudica particolarmente grave che il Governo abbia ritenuto di presentare una relazione tecnica priva dell’asseverazione della Ragioneria generale e con la mera sottoscrizione di un organo politico.

Quanto poi ai rilievi critici evidenziati nella stessa relazione tecnica, si tratta a suo avviso di considerazioni che dovrebbero indurre il relatore a ritirare la proposta emendativa.

Coglie infine l’occasione per far presente che qualora tale invito non venisse accolto, non potranno non esservi ricadute sull’atteggiamento, fino ad ora improntato a spirito di collaborazione, tenuto dalle forze di opposizione in ordine all’iter dei disegni di legge in titolo.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), dopo aver premesso di ritenere importante la prosecuzione del percorso avviato in ordine alle modifiche delle norme di bilancio onde introdurre, fra l’altro, idonee regole di certificazione a garanzia della trasparenza, giudica senz’altro coerente con tale finalità la determinazione assunta dalla Commissione di richiedere la redazione della relazione tecnica anche sulle proposte emendative presentate da senatori.

Non va poi dimenticato, prosegue, che la relazione tecnica è richiesta all’Esecutivo e che pertanto spetta al rappresentante del Ministero dell’economia, eventualmente sulla base del supporto della Ragioneria generale, produrre tale documentazione. In proposito, dopo aver richiamato taluni precedenti nei quali la relazione tecnica venne presentata e ritenuta valida sebbene non recasse la vidimazione del richiamato organo tecnico, tiene a ribadire che l’Esecutivo sta pur sempre esprimendo una valutazione in ordine ad un emendamento di iniziativa parlamentare, e non certo governativo per cui la stessa relazione tecnica non costituisce una condizione di procedibilità.

Conclude quindi auspicando che il dibattito si incentri sugli aspetti di merito, ed in particolare sulle criticità segnalate nella relazione tecnica.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) invita i commissari alla necessaria cautela su questioni di tale rilievo, richiamando a tal fine il rinvio alle Camere di un disegno di legge operato dal Presidente della Repubblica per un vizio in ordine alla relativa copertura finanziaria nella precedente legislatura.

 

Il presidente MORANDO respinge anzitutto le critiche rivolte alla mancata vidimazione della Ragioneria generale, atteso che la legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, all’articolo 11-ter, si limita a disporre che le iniziative legislative governative debbano essere corredate da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia. Pur ammettendo che l’apporto dell’organo tecnico è richiesto in via di prassi, la relazione tecnica sull’emendamento 3.2000, in quanto correttamente sottoscritta dal rappresentate dell’Economia, non può certo essere legittimamente ritenuta irricevibile dalla Presidenza.

Rivendica poi la scelta della Commissione di avvalersi della facoltà prevista dalla citata legge n. 468 del 1978 di richiedere anche sugli emendamenti sottoscritti da parlamentari la relazione tecnica per la verifica della quantificazione degli oneri da essi recati.

Si sofferma indi sugli aspetti di merito della relazione tecnica, invitando il relatore a tener conto delle criticità in essa evidenziate. Quanto alla critica in ordine alla riduzione generalizzata dei consumi intermedi, in quanto destinata a ripercuotersi sulla funzionalità di taluni settori dell’amministrazione pubblica, fa presente che si tratta di una modalità di copertura comunque legittima, e non certo censurabile con una dichiarazione di inammissibilità dell’intera proposta emendativa.

Svolge indi considerazioni in merito alla copertura assicurata attraverso il Fondo per le politiche comunitarie, rilevando l’esigenza di poter conoscere con esattezza i dati sulla gestione del flusso di cassa.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) auspica che, anche sulla base dei rilievi che emergono dalla relazione tecnica, il relatore valuti l'opportunità di ritirare l'emendamento 3.2000.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) osserva che, fermo restando che il mantenimento dell'emendamento in questione da parte del relatore investe considerazioni di ordine politico, sarebbe stato quanto meno opportuno un maggior grado di responsabilità del Ministro dell'economia nella presentazione della relazione tecnica su una proposta che presenta rilevanti effetti di ordine finanziario.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) ritiene che vi sono tutte le condizioni temporali affinchè l'emendamento 3.2000 sia attentamente valutato sotto il profilo della copertura finanziaria, anche mediante il ritiro di tale proposta. Circa la questione della ricevibilità della relazione tecnica, riconosce la correttezza delle considerazioni espresse dal presidente Morando, anche se, proprio perché si è di fronte ad un emendamento così politicamente rilevante, si sarebbe aspettato un maggior rispetto delle regole e dei requisiti che presiedono ad una completa valutazione degli effetti finanziari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), dopo aver evidenziato preliminarmente che l'osservanza della legge è il punto di equilibrio di ogni dialettica, oltre che la sola condizione idonea a preservare la trasparenza della finanza pubblica, concorda con le valutazioni del presidente Morando circa la ricevibilità della relazione tecnica presentata dal sottosegretario Sartor.

Nel ricordare inoltre che la facoltà di richiedere la relazione tecnica dovrebbe essere sempre rimessa alla valutazione politica della Commissione, suggerisce di verificare con maggior rigore i tagli orizzontali e, quindi, la copertura finanziaria complessiva dell'emendamento 3.2000. A tale riguardo, l'invito, avanzato da alcuni senatori dell'opposizione, affinchè il relatore ritiri tale proposta appare fuori luogo se non viene prima effettuata tale verifica sui profili di copertura.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) rileva che le contestazioni circa la ricevibilità della relazione tecnica e la conseguente richiesta di ritiro dell'emendamento 3.2000 non siano giuridicamente fondate sulla base delle argomentazioni sostenute dal presidente Morando ed in buona parte condivise dagli stessi senatori dell'opposizione. In ogni caso, anche in considerazione del fatto che tale proposta emendativa è corredata da una copertura finanziaria assai consistente nell'intento di recepire l'orientamento diretto ad una riduzione delle spese, si impegna a superare le obiezioni che sull'esatta quantificazione di quella copertura sono state messe in luce dalla relazione tecnica.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), pur reputando soddisfacente la posizione dal relatore, ribadisce che, ai sensi di un'apposita circolare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo è tenuto, qualora ne faccia richiesta la Commissione, a predisporre e presentare una relazione tecnica a cui deve essere apposta la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Pertanto, a suo avviso, la Commissione dovrebbe sospendere l'esame dell'emendamento 3.2000 in attesa che il Governo  presenti una relazione tecnica conforme ai requisiti richiamati ed accompagnata anche dalle varie note istruttorie svolte dalla stessa Ragioneria di Stato.

 

Il presidente MORANDO, preso atto della discussione incidentale che si è sviluppata in merito alla relazione tecnica presentata dal Governo sull'emendamento 3.2000 e ricordato che tale proposta resta accantonata, avverte che si procederà, previa espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

La senatrice BAIO (Ulivo) presenta una nuova formulazione degli emendamenti 36.19 e 36.20 che assumono pertanto la denominazione di emendamenti 36.19 (testo 2 ) e 36.20 (testo 2).

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere contrario sugli emendamenti 36.1, 36.7, 36.11, 36.14, 36.15, 36.0.1 e 36.0.4 ed invita i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti 36.6 e 36.10.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.2 (testo corretto), 36.16 e 36.19 (testo 2), rimettendosi alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 36.17, 36.18 e 36.20 (testo 2).

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando in particolare il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 36.2 (testo corretto), 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 (testo 2) e 36.20 (testo 2).

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 36.1, mentre approva l'emendamento 36.2 (testo corretto).

 

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.6, 36.7, 36.10, 36.11, 36.14 e 36.15, mentre sono approvati gli emendamenti 36.16 e 36.17.

 

Dopo che i senatori CICCANTI (UDC) e Giovanni BATTAGLIA (SDSE) hanno richiesto alcuni chiarimenti in ordine all'ammontare del fondo richiamato dall'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo della legge finanziaria dello scorso anno e con le relative precisazioni da parte del presidente MORANDO e del sottosegretario ZUCCHELLI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 36.18.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI (LNP), risulta approvato anche l'emendamento 36.19 (testo 2).

 

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento  36.20 (testo 2).

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.0.1 e 36.0.4.

 

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

La senatrice RUBINATO (Aut)  presenta una nuova formulazione  dell' emendamento 37.0.5 - che assume pertanto la denominazione di emendamento 37.0.5 (testo 2) - precisando le tratte rientranti nel secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

 

I senatori SAIA (AN), DONATI (IU-Verdi-Com),GRILLO (FI) e BONFRISCO (FI) appongono la propria firma a tale emendamento.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere contrario sugli emendamenti 37.1, 37.0.1, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.9, 37.0.10 e 37.0.12 ed invita i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti 37.2 e 37.0.2.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.0.5 (testo 2).

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti  37.1 e 37.2, mentre approva l'emendamento 37.4, identico all'emendamento 37.5.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 37.0.1, 37.0.2 e 37.0.3.

 

Dopo alcune considerazioni del senatore POLLEDRI (LNP) sulla portata dell'emendamento 37.0.4, nella versione corretta, su proposta del presidente MORANDO, la Commissione dispone l'accantonamento di tale proposta.

 

Dopo che il senatore VEGAS (FI) avanza alcune perplessità sul richiamo al contributo decennale contenuto nell'emendamento 37.0.5 (testo 2), su proposta del presidente MORANDO, la Commissione dispone il temporaneo accantonamento anche di tale emendamento.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 37.0.9, 37.0.10 e 37.0.12.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere contrario sugli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3 e 38.20 e invita al ritiro degli emendamenti 38.4, 38.5, 38.6, 38.9, per la parte non dichiarata inammissibile, nonché 38.12, 38.13, 38.19 e 38.0.3.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore.

 

Risultano quindi ritirati gli emendamenti 38.9. 38.12, 38.13, 38.19 e 38.03.

 

Posto ai voti, l'emendamento 38.1 è respinto.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 38.2 richiama il regime di contributi attualmente previsto per l'editoria, con particolare riferimento alle imprese editrici e alle televisioni locali, evidenziando che la predisposizione di una normativa con carattere retroattivo rischia di pregiudicare gravemente tali società editoriali.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) dichiara di non condividere le ragioni che hanno indotto il relatore ad esprime un parere contrario sull'emendamento 38.2.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) ricorda le misure già previste per il settore dell'editoria nel decreto-legge in materia fiscale, recentemente approvato dal Senato, e critica la scelta del relatore di esprimere un parere contrario sull'emendamento 38.2.

 

Previa verifica del numero legale, su richiesta del senatore BALDASSARRI (AN), la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 38.2.

 

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore POLLEDRI (LNP) sull'emendamento 38.3, previa verifica del numero legale, richiesta dal senatore BALDASSARRI (AN), la Commissione respinge l'emendamento 38.3 e, con distinte e separate votazioni respinge, inoltre, i restanti emendamenti 38.4, 38.5, 38.6 e 38.20.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39. La senatrice RUBINATO (Aut) dichiara di ritirare l'emendamento 39.2.

 

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere favorevole sul subemendamento 40.1/1 e invita al ritiro del subemendamento 40.1/2, formulando, altrimenti, un parere contrario. Esprime, invece, parere favorevole sulla proposta 4.0.1, nonché sui commi 2 e 3 degli analoghi emendamenti 40.7, 40.8, 40.9 e 40.10 nonché sugli emendamenti 40.26, 40.27, 40.29 e 40.0.5, esprime, conseguentemente, un parere contrario sul primo comma degli analoghi emendamenti 40.7, 40.8, 40.9 e 40.10. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 40.4, 40.13, 40.15, 40.16, 40.17, 40.19, 40.21, 40.24, 40.25, 40.0.1, 40.0.3, per le parti non dichiarate inammissibili, e 40.0.4.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello avanzato dal relatore sulle proposte emendative relative all'articolo 40.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) ritira la proposta 40.0.1.

 

La Commissione approva, quindi, il subemendamento 40.1/1 e respinge il subemendamento 40.1/2; approva quindi l’emendamento 40.1, come emendato e respinge l'emendamento 40.4.

 

I senatori FORTE (UDC) e POLLEDRI (LNP) aggiungono la propria firma all'emendamento 40.7 e il senatore CAFORIO fa proprio e riformula l'emendamento 40.8.

 

Vengono posti congiuntamente in votazione, per parti separate, gli emendamenti 40.7, 40.9 e 40.10 che sono approvati, limitatamente ai commi 2 e 3, mentre il comma 1 delle proposte risulta respinto. Risulta quindi assorbito l'emendamento 40.8 (testo 2).

 

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 40.13.

 

Intervengono, quindi, per dichiarazioni di voto sull'emendamento 40.15, il senatore CICCANTI (UDC), il senatore GRILLO (FI), che sottolinea il grave pregiudizio che deriverebbe per le emittenti televisive private dalla previsione di un vincolo ad una programmazione minima di opere cinematografiche di scarsa qualità, il senatore POLLEDRI (LNP), il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA), che critica gli eccessivi finanziamenti spesso erogati per la realizzazione di opere cinematografiche di produzione nazionale di dubbia qualità e il senatore SAIA che richiama, inoltre, l'importanza dell'emendamento 40.16.

 

Interviene quindi brevemente il senatore ALBONETTI (RC-SE) per fornire alcune precisazioni in ordine ai dati dei contributi per il finanziamento alle produzioni italiane.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), dopo che il senatore GRILLO (FI) contesta i dati forniti al riguardo, aggiunge la propria firma all'emendamento 40.16.

 

 

La Commissione respinge con distinte e separate votazioni gli emendamenti 40.13 e 40.15 e, previa verifica del numero legale, richiesta dal senatore SAIA, l'emendamento 40.16.

 

Sono quindi respinti gli emendamenti 40.17, 40.19, 40.21, 40.24 e 40.25, mentre, posti congiuntamente in votazione, risultano approvati gli emendamenti 40.26, 40.27 e 40.29.

 

Con distinte e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 40.0.3, per le parti ammissibili, e 40.0.4.

 

L'emendamento 40.0.5 risulta approvato.

 

Si riprende, quindi, l'esame dell'emendamento 37.0.5 (testo 2), in precedenza accantonato.

 

Il PRESIDENTE comunica che è stata verificata la correttezza della copertura finanziaria, per cui pone ai voti la suddetta proposta che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvata.

 

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all’articolo 41, fino a quelli inerenti all’articolo 55, dichiarando in particolare l’inammissibilità per materia degli emendamenti 44.6, 45.0.8, 46.0.4, 46.0.5, 47.0.1, 49.0.3, 49.0.10, 49.0.11, 49.0.12, 49.0.15, 50.0.2, 50.0.3, 53.8, nonché l’inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 41.0.2, 42.2, 44.7, 44.8, 44.0.4, 45.0.3, 45.0.2, 45.0.4, 45.0.5, 45.0.9, 45.0.14, 46.9, 46.0.3, 47.4, 48.0.4 (limitatamente all’ultimo capoverso), 50.1 (limitatamente alle lettere d) ed h)), 50.2, 50.9, 50.10, 50.11, 50.13, 50.15, 50.24, 52.6, 52.8, 53.5, 54.1, 54.3, 54.4, 54.0.2, 54.0.10 (limitatamente agli anni 2009 e seguenti), 54.0.7, 55.0.18 (limitatamente ai capoversi articolo 55-bis e articolo 55-ter). Dichiara infine ammissibile con riserva, in attesa di relazione tecnica, l’emendamento 48.0.1.

 Il senatore LUSI (Ulivo) si duole dell’inammissibilità pronunciata in riferimento all’emendamento 46.9, invitando il Presidente ad un’ulteriore riflessione in ordine alla stessa.

 

Il PRESIDENTE, rivedendo il proprio giudizio di inammissibilità in merito all’emendamento 46.9, dichiara la proposta in questione ammissibile.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) e il senatore MARINO (Ulivo) aggiungono la propria firma all’emendamento 46.9.

 

Il PRESIDENTE rivede poi l’avviso precedentemente espresso in merito alle inammissibilità degli emendamenti 46.0.5 - su richiesta del senatore FERRARA (FI) -  e 44.6 - su richiesta del senatore POLLEDRI (LNP) - dichiarando quindi gli stessi ammissibili.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori, sottolinea che a fronte dell’atteggiamento responsabile dell’opposizione occorre che anche il comportamento delle forze politiche di maggioranza sia improntato a tale senso di responsabilità.

Propone che ogni commissario richiami l’attenzione su taluni emendamenti che ritenga particolarmente significativi, dando per illustrati tutti gli altri.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) ha dichiarato di condividere la proposta formulata dal senatore Azzollini, il PRESIDENTE sottopone la stessa alla Commissione.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all’illustrazione di tutti gli emendamenti a partire da quelli inerenti all’articolo 41 fino a quelli inerenti all’articolo 55, invitando i commissari a richiamare l’attenzione del relatore su talune proposte emendative ritenute dagli stessi particolarmente significative, sottolineando che si potrà procedere in tal modo anche per gli articoli successivi.

 

Conviene la Commissione.  

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) richiama l’attenzione del relatore sugli emendamenti 46.0.2, 52.0.3, 53.0.2 e 54.0.12.

 

Dopo che la senatrice RUBINATO (Aut) ha sottolineato la peculiare importanza delle proposte emendative 44.4, 50.25, 59.0.1, il senatore TECCE sottopone all’attenzione del relatore gli emendamenti 42.3, 49.0.7, 50.14 (testo 2), 50.0.2 (limitatamente ai commi 1, 1-bis,  2-bis e 6).

 

Il senatore LUSI (Ulivo) segnala la particolare valenza degli emendamenti 46.6, 46.9 e 54.0.9.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) evidenzia la peculiare importanza delle proposte emendative 44.2, 45.1, 54.2, 54.0.4 e 54.0.43.

 

Il senatore CAFORIO (Misto-IdV) sottopone all’attenzione del relatore gli emendamenti 48.0.2 e 48.0.8.

 

Il senatore TADDEI (FI) sottolinea la particolare valenza degli emendamenti 46.7, 46.0.5 e anche dell’emendamento 70.0.3

 

Dopo che il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) ha evidenziato il peculiare rilievo delle proposte emendative 45.8 e 49.0.9 (testo 2), la senatrice SOLIANI (Ulivo) sottopone all’attenzione del relatore gli emendamenti 44.9, 49.0.1, 49.0.2, 50.6, 50.4, 50.13, 50.14 e 50.20.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) sottolinea la particolare valenza degli emendamenti 41.2, 42.1, 44.6, 45.3, 46.1, 46.2, 47.3, 48.0.6, 49.0.15, 50.8 e 53.0.15.

 

Il senatore FERRARA (FI) richiama l’attenzione del relatore sugli emendamenti 46.7, 46.0.5 e 46.0.7.

 

Il senatore MARINO (Ulivo) evidenzia la peculiare importanza degli emendamenti 43.0.1, 43.0.4 e 46.0.7.

 

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all’articolo 41, fino a quelli inerenti all’articolo 55, vengono dati per illustrati.

 

Su richiesta di chiarimenti del senatore BALDASSARRI (AN), il PRESIDENTE precisa che la scelta di dare per illustrati tutti gli emendamenti di cui trattasi non preclude la possibilità di effettuare in fase successiva le dichiarazioni di voto in ordine agli stessi.

 

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all’articolo 56, fino a quelli inerenti all’articolo 70, dichiarando in particolare l’inammissibilità per materia degli emendamenti 62.0.3, 63.0.14, 67.2, 67.0.7, 68.1, 68.6 nonché l’inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 56.1, 56.2, 57.6, 58.2, 58.3, 58.0.1, 58.0.2, 58.0.3, 59.1, 59.2, 61.1, 61.3, 61.0.10, 62.6 (limitatamente ai capoversi 3, 4, 5 e 6), 63.2 (limitatamente alla lettera a), penultimo e ultimo periodo, e alla lettera c)), 63.0.6, 63.0.15, 64.1, 65.0.5, 67.0.1, 67.0.6, 68.2 (limitatamente all’anno 2010), 68.3 (limitatamente all’anno 2010), 68.5 (limitatamente agli anni 2009 e 2010), 69.6 (limitatamente all’anno 2007), 69.7 (limitatamente agli ultimi due periodi), 69.0.1, 69.0.3/3, 70.1, 70.2, 70.8 (limitatamente al 2010), 70.0.1, ammettendo con riserva in attesa di relazione tecnica l’emendamento 69.0.3 (testo 2) e relativi subemendamenti

Invita quindi i commissari a richiamare l’attenzione del relatore sugli emendamenti ritenuti particolarmente significativi riferiti agli articoli dal 56 al 70.

 

Il senatore FERRARA (FI) richiama l’attenzione del relatore sugli emendamenti 58.0.5 e 67.0.8.

 Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) sottolinea il particolare rilievo degli emendamenti 57.3, 61.0.2 (testo 2), 65.0.4 e 67.0.2.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) evidenzia la peculiare valenza degli emendamenti 61.0.1, 61.0.12, 61.0.13, 68.0.1, 68.1 e 70.0.3.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) segnala all’attenzione del relatore l’emendamento 63.0.4.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) sottolinea la peculiare importanza delle proposte emendative 66.0.1 e 70.7.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) sottopone all’attenzione del relatore gli emendamenti 57.2 e 63.2, (limitatamente alla parte dichiarata ammissibile).

 

La senatrice RUBINATO (Aut) evidenzia il particolare rilievo della proposta emendativa 59.0.1 

 

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all’articolo 56, fino a quelli inerenti all’articolo 70, vengono dati per illustrati.

 

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all’articolo 71, fino a quelli inerenti all’articolo 91, dichiarando in particolare l’inammissibilità per materia degli emendamenti 72.1, 72.2, 84.0.1, 74.0.2, 87.0.1, 87.0.2, 87.0.3 nonché l’inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 71.7, 74.1, 74.5, 74.6, 74.8, 76.9, 77.1, 77.2, 77.5, 77.6, 77.8, 77.10, 77.11, 77.12, 77.15, 77.16, 77.17, 77.20, 77.21, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.26, 77.27, 77.29, 77.30, 79.2, 79.3, 79.9, 91.12, 91.0.3. Invita quindi i commissari a richiamare l’attenzione del relatore sugli emendamenti ritenuti particolarmente significativi riferiti agli articoli successivi al 70 fino all’articolo 91.

 

Dopo che il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) ha sottolineato la peculiare importanza delle proposte emendative 76.5, 79.0.1 (testo 2) e 91.2, la senatrice BONFRISCO sottopone all’attenzione del relatore gli emendamenti 77.1, 79.6 e 82.6.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) evidenzia la particolare valenza degli emendamenti 71.12, 91.3, 76.1, 93.12, 93.18 e 5.86 (precedentemente accantonato).

 

Il senatore TECCE (RC-SE) sottolinea il peculiare rilievo dell’emendamento 91.4.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) richiama l’attenzione del relatore sugli emendamenti 84.2, 91.0.2 e 91.8.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) sottolinea la peculiare importanza del subemendamento 85.2/1.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) evidenzia la particolare rilevanza delle proposte emendative 74.0.1 (testo 2), 77.0.2 (testo 2), 82.8 e 82.11.

 

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all’articolo 71, fino a quelli inerenti all’articolo 91, vengono dati per illustrati.

 

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all’articolo 92, fino a quelli inerenti all’articolo 97, dichiarando in particolare l’inammissibilità per materia degli emendamenti 93.38, 94.0.6, 95.0.8, 95.0.11, 97.0.3 nonché l’inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 92.4, 92.9, 92.10, 92.15, 92.18, 92.0.2, 93.13/1, 93.13/4, 93.23, 93.25, 93.36, 93.37, 93.40, 93.0.7, 93.0.10, 93.0.11, 94.1, 94.2, 94.7, 94.0.4, 94.0.5, 95.8, 95.0.10, 96.Tab.B.6, 96.Tab.C.2, 96.Tab.F.1/2. Dichiara, infine, ammissibile con riserva, in attesa di relazione tecnica, l’emendamento 93.13.

 

Dopo che la senatrice BONFRISCO (FI) ha sottolineato la peculiare importanza della proposta emendative 93.22, il senatore TECCE (RC-SE) richiama l’attenzione sull’emendamento 93.31.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) evidenzia il particolare rilievo degli emendamenti 96.Tab.A.12 e 92.18.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) sottolinea la peculiare valenza delle proposte emendative 93.15 e 93.32 (testo 2).

 

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all’articolo 92, fino a quelli inerenti all’articolo 97, vengono dati per illustrati.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 1,45.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 36

 

36.2 (testo corretto)

Il Relatore

APPROVATO

Al comma 3, dopo le parole: «sistema scolastico» inserire le seguenti: «, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico,».

 

36.16

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo tra le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» e le parole: «per 500 milioni di euro» sono inserite le seguenti parole: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali,».

 

36.17

BAIO, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, IOVENE, BOSONE, CAFORIO, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

APPROVATO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di ''Massa Tandem'', per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.».

 

36.18

BINETTI, BAIO, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, IOVENE, BOSONE, CAFORIO, MARINO, BASSOLI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

APPROVATO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è destinata al potenziamento e alla creazione di »unità di terapia intensiva neonatale» (TIN).

 

36.19

BOSONE, BAIO, CAFORIO, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico fmalizzato al potenziamento delle ''Unità di risveglio dai comi''».

 

36.19 (testo 2)

BOSONE, BAIO, CAFORIO, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

APPROVATO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle ''Unità di risveglio dai comi''».

 

36.20

IOVENE, BAIO, BOSONE, CAFORIO, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

VEDI TESTO 2

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: ''100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di Strutture residenziali dedicate alle cure palliative'' sono sostituite dalle seguenti: ''200 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti''».

 

36.20 (testo 2)

IOVENE, BAIO, BOSONE, CAFORIO, EMPRIN GILARDINI, SILVESTRI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

APPROVATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: ''100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative'' sono sostituite dalle seguenti: ''150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti''».

 

Art. 37

 

37.4

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI

VEDI VERSIONE CORRETTA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

37.5

STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, POLLEDRI

APPROVATO IDENTICO ALL'EMENDAMENTO 37.4

Al comma 2, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

 

37.0.5

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

37.0.5 (testo 2)

RUBINATO, GIARETTA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, TONINI, BONFRISCO, SAIA, DONATI, GRILLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: –10.000;

2009: –10.000;

2010: –10.000.

 

Art. 40

 

40.1/1

CAPELLI, BRUTTI PAOLO, TECCE, TIBALDI, MELE, ALBONETTI, PELLEGATTA, GAGLIARDI, BATTAGLIA GIOVANNI, DONATI, RIPAMONTI

APPROVATO

All'emendamento 40.1, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere la lettera 0a);

al comma 1, lettera a): sopprimere il primo, il sesto e il settimo capoverso;

al comma 1, lettera b), al paragrafo 5, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi», ed aggiungere in fine le seguenti parole: «e le sanzioni in caso di inadempienza».

 

40.1

Il Relatore

APPROVATO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge''.».

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui al 10 per cento» aggiungere le seguenti: «, nel caso di soggetti operanti in chiaro,»; dopo le parole: «alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» aggiungere le seguenti: «e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.»; dopo le parole: «così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione,» aggiungere le seguenti: «al finanziamento,»; dopo le parole: «all'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti» aggiungere le seguenti: «destinata alle opere europee»; dopo le parole: «all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione,» aggiungere le seguenti: «al finanziamento,»; dopo le parole: «per la formazione dell'infanzia.» la parola: «Gli» è sostituita dalle seguenti parole: «Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore gli»; dopo le parole: «all'entrata in vigore della presente legge.» aggiungere il seguente periodo: «Deroghe rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma possono essere concesse dall'Autorità, secondo criteri stabiliti con apposito regolamento, alle emittenti e ai fornitori di contenuti che versino in difficili condizioni finanziarie e comunque tenendo conto della specificità dei canali tematici e delle particolari condizioni di mercato.».

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196''».

 

40.7

BUTTI, SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

APPROVATO (LIMITATAMENTE AI COMMI 2 E 3)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare» e «nelle ore di maggiore ascolto», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all'acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai forni tori di programmi in pay per view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.8

GIAMBRONE

VEDI TESTO 2

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all'adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fomitori di contenuti e ai forni tori di programmi in pay per view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.8 (testo 2)

GIAMBRONE, CAFORIO

ASSORBITO DAL 40.10

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all'adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fomitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay per view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.9

CICCANTI

APPROVATO (LIMITATAMENTE AI COMMI 2 E 3)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all'acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all'adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

c) aggiungere, in infine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai forni tori di programmi in pay per view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.10

BARBATO

APPROVATO (LIMITATAMENTE AI COMMI 2 E 3)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all'acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie.»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay per view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.26

SINISI, RIA

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''da 1.040 euro a 5.200 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 5.165 euro a 51.646 euro.'';

b) vengono aggiunte le seguenti parole: ''anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media.''».

 

40.27

PROCACCI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''da 1.040 euro a 5.200 euro'' sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro.'';

b) vengono aggiunte le seguenti parole: ''anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media''.».

 

40.29

TECCE, ALBONETTI, NARDINI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ''da 1.040 euro a 5.200 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''da 5.165 euro a 51.646 euro'';

b) vengono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media''.».

 

40.0.5

MORGANDO

APPROVATO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

''5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fomitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973 n. 156''».

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Giovedì1 novembre 2007

163a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si sono concluse le fasi dell'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli da 41 a 97 e delle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 40. La Commissione conviene di passare all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative presentate agli articoli da 41 a 55.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull'emendamento 41.1, mentre è contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 41. Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 42, manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 42.1, dichiarandosi contrario ai restanti emendamenti.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 43, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 43.0.1 e 43.0.4, dichiarandosi contrario sulle restanti proposte emendative. Ricorda poi che l'emendamento 43.0.2 è ritirato In merito agli emendamenti relativi all'articolo 44, manifesta un parere favorevole sugli emendamenti 44.1 e 44.9, a condizione che quest'ultimo sia riformulato riducendo l'autorizzazione di spesa da 1 milione di euro a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nonché avviso contrario su tutti i restanti emendamenti. Passando agli emendamenti presentati all'articolo 45, si dichiara favorevole solo sull'emendamento 45.9, manifestando un avviso contrario su tutte le restanti proposte emendative. Esprime poi un orientamento favorevole sull'emendamento 46.6 purché esso venga riformulato riducendo lo stanziamento previsto da 2,5 milioni di euro a 1 milione di euro. Il parere è altresì positivo sull'emendamento 46.9, mentre pur dichiarandosi in linea di principio favorevole all'emendamento 46.0.2, si rimette al Governo.

Dopo un breve intervento del senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE), il relatore LEGNINI (Ulivo)  invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 46.0.7 analogo ad una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 159 del 2007 all'esame dell'altro ramo del Parlamento, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto. L'orientamento è contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 46.

 

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) ha presentato una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 47.3, il relatore LEGNINI (Ulivo) dichiara di rimettersi all'avviso che sarà espresso dal Governo. Manifesta invece un parere favorevole sull'emendamento 47.0.2 (testo 2), pronunciandosi in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 47. In merito agli emendamenti concernenti l'articolo 48, manifesta un orientamento positivo sull'emendamento 48.1, avanzando poi la richiesta di accantonare l'emendamento 48.0.1 a sua firma. Si rimette al Governo sull'emendamento 48.0.2 (testo 2) su cui comunque l'orientamento, in linea generale, è favorevole. Il parere è quindi contrario su tutti i restanti emendamenti.

Con particolare riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 49, manifesta un avviso favorevole sugli emendamenti 49.0.1 (testo 2) e 49.0.2 (testo 2), mentre il parere sull'emendamento 49.0.7 è favorevole a condizione che esso sia riformulato riducendo la spesa prevista da 2,5 milioni di euro a 1,5 milioni di euro. Si pronuncia in senso favorevole anche sull'emendamento 49.0.9 (testo 2), esprimendo un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 49. Dopo aver espresso un parere contrario, in particolare sulle proposte 50.4, 50.8, 50.20 e 50.25, nonché sugli altri emendamenti presentati all'articolo 50, ad eccezione dell'emendamento 50.14 (testo 2) su cui il giudizio è positivo, manifesta un avviso contrario anche su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 51. Esprime quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 52. Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 53, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 53.0.2 al fine di trasformarlo in un ordine del giorno riconoscendo la rilevanza del tema della class action trattato dall'emendamento. In particolare ritiene che la questione necessiti di una discussione più approfondita al di fuori della manovra di bilancio. Si pronuncia poi in senso contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 53. Passando agli emendamenti concernenti l'articolo 54, il parere è positivo sull'emendamento 54.0.1 mentre sollecita i firmatari dell'emendamento 54.0.2 a presentare sul tema rilevante dei congedi parentali, un ordine del giorno su cui peraltro il senatore POLLEDRI (LNP) si dichiara disponibile ad aggiungere la propria firma.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 54.0.4 altrimenti il parere è contrario, formulando un giudizio negativo su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 54.

 

Dopo una breve richiesta di chiarimento del senatore CICCANTI (UDC) circa le motivazioni che hanno indotto ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 54.0.9, il relatore LEGNINI(Ulivo), pur condividendo l'esigenza di sostenere il reddito delle famiglie anche attraverso misure fiscali, ritiene che il tema vada affrontato in un'ottica di sistema. Suggerisce pertanto di presentare un atto di indirizzo che recepisca le finalità dell'emendamento.

Con particolare riguardo agli emendamenti presentati all'articolo 55, manifesta un giudizio positivo sugli emendamenti 55.0.19 e 55.0.21, pronunciandosi in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative.

 Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 41 a 55, ritirando l'emendamento 44.0.1, con conseguente decadenza dei relativi subemendamenti. Puntualizza comunque che sull'emendamento 46.9, sul quale il relatore aveva espresso un parere favorevole, l'orientamento è quello di suggerire il ritiro della proposta, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 46.0.2 invita i firmatari a ritirarlo, esprimendo alternativamente un parere contrario.

 

Il sottosegretario ZUCCHELLI fa presente che l'emendamento 46.0.2 non innova la possibilità già esistente di prescrivere farmaci generici ma è suscettibile di determinare contenziosi.

 

Il sottosegretario SARTOR condivide inoltre il suggerimento del relatore di ritirare l'emendamento 46.0.7, assicurando l'impegno del Governo a reperire mezzi idonei di copertura.

 

Sull'emendamento 46.0.7 il sottosegretario ZUCCHELLI sottolinea l'opportunità di restringere la platea dei destinatari esclusivamente ai soggetti talassemici, emofiliaci o emoglobinoepatici, concordando sull'invito al ritiro già espresso dal relatore.

 

Il sottosegretario SARTOR formula poi un giudizio contrario sull'emendamento 47.3 (testo 2) riformulato dal senatore Polledri. Il parere è poi positivo sull'emendamento 48.0.2 (testo 2) nonché sulle proposte di riformulazione già ipotizzate dal relatore.

 

Si passa indi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

 

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 41.1, prende la parola il senatore VEGAS (FI), il quale sottolinea che gli emendamenti su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole comportano aggravi di spesa, la cui copertura insiste sulla Tabella A, rispetto alla quale in precedenza il Governo ha dichiarato di non poter far fronte ad ulteriori incrementi di spese. Domanda quindi in che modo il Governo intende distribuire le risorse che insistono sulla Tabella A. Dopo aver deplorato l'elargizione di somme per ragioni, a suo avviso, meramente clientelari, manifesta forti perplessità in ordine all'atteggiamento del Ministro dell'economia, atteso che egli ha dichiarato di essere il custode della spesa pubblica, dimostrando in tal modo di non essere a conoscenza degli oneri conseguenti agli emendamenti appoggiati dalla maggioranza.

 

Il sottosegretario SARTOR tiene a sottolineare l'adeguatezza dei pareri espressi rispetto alle risorse disponibili, rivendicando la piena consapevolezza della visione di insieme sottesa alle proposte emendative, le quali infatti mirano ad attuare precise priorità politiche. Nega quindi che sia stato perso il controllo sulle risorse che insistono sulla Tabella A, rimarcando l'obiettivo di riqualificazione della spesa perseguito dal Governo.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si associa alle considerazioni del sottosegretario Sartor, precisando che le risorse disponibili in Tabella A sono state usate in maniera parsimoniosa.

 Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 41.1 e respinge l'emendamento 41.2.  L’emendamento 43.0.4-bis, posto ai voti, viene respinto.

 

Si passa poi alle votazioni degli emendamenti vertenti sull'articolo 42.

 

Posto ai voti, l'emendamento 42.1 è approvato, mentre l'emendamento 42.3 viene ritirato dal senatore TECCE (RC-SE).

 

Si procede poi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

 

Con distinte votazioni la Commissione respinge l'emendamento 43.1, approva l'emendamento 43.0.1, respinge l'emendamento 43.0.3 e approva l'emendamento 43.0.4.

 

Si passa indi alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 44.

 

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 44.1 e respinge gli emendamenti 44.2 e 44.4.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) ritira l'emendamento 44.6, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

 

La senatrice SOLIANI (Ulivo) riformula l'emendamento 44.9 in un testo 2 nel senso già indicato dal relatore.

 

L'emendamento 44.9 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 44.10, 44.0.2 e 44.0.3.

 

In merito all'emendamento 44.0.4, il senatore CICCANTI (UDC), prendendo atto delle determinazioni della Presidenza, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

 

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riguardanti l'articolo 45.

 

Con separate e successive votazioni la Commissione approva l'emendamento 45.9, mentre respinge gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 e 45.6.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) ritira l'emendamento 45.8.

 

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 45.0.1, 45.0.6, 45.0.7, 45.0.10, 45.0.11, 45.0.13 e 45.0.15 sono respinti dalla Commissione.

 

Si passa alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 46.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 46.1 e 46.2, deplorando l'assenza nell'attuale sistema di cure antidolore e di assistenza attraverso cure palliative. Lamenta inoltre che, nonostante le sue pressanti richieste, la Commissione igiene e sanità non abbia ancora iniziato l'esame dei disegni di legge presentati sul tema.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 e 46.5.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) fa proprio e riformula l'emendamento 46.6 in un testo 2, che posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FERRARA (FI) sull'emendamento 46.7, esso posto ai voti non è approvato.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 46.8, prende la parola il senatore LUSI (Ulivo) per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 46.9, manifestando profondo sconcerto per il parere espresso dal Governo. Dopo aver rammentato che il Parlamento ha già avuto modo di esprimersi all'unanimità con un atto di indirizzo sul tema del registro dei dottori in chiropratica, rimarca la necessità di disciplinare la materia, tanto più che in Italia già operano validi professionisti.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) chiede a sua volta chiarimenti al Governo circa le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere l'invito al ritiro.

 

Il sottosegretario SARTOR puntualizza che il suo parere non è motivato da un giudizio sulla professione in questione, ma è giustificato da ragioni finanziarie, atteso che l'inserimento dei dottori in chiropratica nel Sistema sanitario nazionale è suscettibile di comportare oneri. Nel comprendere le ragioni dei proponenti, avanza quindi un'ipotesi di accantonamento.

 

Dopo che il senatore BALDASSARRI (AN) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 46.9, la Commissione ne dispone l'accantonamento.

 

Posto ai voti, l'emendamento 46.0.1 è respinto dalla Commissione.

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 46.0.2 a sua firma, evidenziando che l'obbligo di prescrizione del solo principio attivo costituisce una battaglia risalente nel tempo, che contribuirebbe ad abbattere in maniera significativa la spesa sanitaria nazionale. Pone quindi in luce la necessità di rendere effettivo il diritto alla salute dei cittadini, nei confronti dei quali l'emendamento rappresenta un impulso per avviare un percorso educativo. Tiene peraltro a sottolineare che le risorse derivanti dall'approvazione dell'emendamento sono destinate al comparto sicurezza, innescando pertanto un circuito doppiamente virtuoso. Dopo aver lamentato le frequenti speculazioni compiute dalle imprese farmaceutiche ritiene quindi che l'emendamento sia ispirato al buon senso.

 

Interviene incidentalmente il senatore FERRARA (FI), il quale invita il Presidente a far rispettare le fasi procedurali in corso, sottolineando che si è conclusa in una precedente seduta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

 

Il PRESIDENTE fa presente che, in considerazione dell'andamento dei lavori, ha già in altre occasioni consentito ad altri senatori - in particolare di opposizione - non componenti della Commissione di intervenire su emendamenti di cui erano firmatari, talvolta anche successivamente alla fase di illustrazione per ragioni di opportunità politica.

 

Il sottosegretario SARTOR precisa che dall'emendamento 46.0.2 non derivano risparmi di spesa, atteso che si fa riferimento a farmaci di classe C il cui costo è a carico dei cittadini. Pertanto non vi sono maggiori risorse da poter utilizzare per il comparto sicurezza come disposto dal comma 2.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara voto contrario sull'emendamento 46.0.2 evidenziando che la legislazione vigente consente comunque al farmacista di dispensare farmaci generici.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), tenuto conto delle valutazioni economiche manifestate dal Sottosegretario, invita a ritirare l'emendamento.

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) riformula l'emendamento in un testo 2, sopprimendo il comma 2, sul quale il relatore LEGNINI (Ulivo) si dichiara favorevole.

 

Il sottosegretario SARTOR dichiara invece di rimettersi al voto della Commissione.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 46.0.2 (testo 2), interviene il senatore BALDASSARRI (AN), condividendo le osservazioni del senatore Manzione con riferimento alla necessità di avviare un percorso educativo finalizzato alla conoscenza dei principi attivi dei farmaci.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) esprime a sua volta voto favorevole.

 

Dopo un breve intervento del senatore FERRARA (FI) circa le proposte analoghe all'emendamento 46.0.2 (testo 2) già presentate nel 2001, la proposta emendativa in questione, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) fa proprio l'emendamento 46.0.6 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

 

L’emendamento 46.0.7, posto ai voti, è respinto.

 

Si procede indi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

 

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 47.1, 47.2 e 47.3 (testo 2), mentre approva l'emendamento 47.0.2 (testo 2).

 

Si passa alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 48.

 

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 48.1, dispone l'accantonamento dell'emendamento 48.0.1, come richiesto dal relatore.

 

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 48.0.2 (testo 2) mentre respinge gli emendamenti 48.0.3, 48.0.4 (nella parte dichiarata ammissibile), 48.0.5, 48.0.6 e 48.0.7.

 

L'emendamento 48.0.8 (testo 2) è ritirato dai rispettivi proponenti.

 

Si procede alle votazioni degli emendamenti vertenti sull'articolo 49.

 

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 49.0.1 (testo 2) prende la parola il senatore VEGAS (FI), stigmatizzando l'introduzione di una riforma del settore musicale all’interno del disegno di legge finanziaria.

 

Dopo che il senatore TECCE (RC-SE) ha aggiunto la sua firma all'emendamento 49.0.1 (testo 2), interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore BALDASSARRI (AN), condividendo le osservazioni del senatore Vegas.

 

Posto ai voti l'emendamento 49.0.1 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

 

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 49.0.2 (testo 2) mentre respinge gli emendamenti 49.0.4 e 49.0.6.

 

Il senatore TECCE riformula l'emendamento 49.0.7 in un testo 2 riducendo il contributo da 2,5 milioni di euro a 1,5 milioni di euro, come suggerito dal relatore.

 

L'emendamento 49.0.7 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

 

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BALDASSARRI (AN) l'emendamento 49.0.9 (testo 2) risulta approvato dalla Commissione.

 

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 49.0.13 e 49.0.14 sono respinti dalla Commissione.

 

La Commissione respinge indi l’emendamento 50.1 (limitatamente alla parte dichiarata ammissibile), mentre l’emendamento 50.4 viene ritirato.

 

Respinto l’emendamento 50.5 e ritirata la proposta 50.6, la Commissione respinge altresì, in esito a ulteriori votazioni, le proposte 50.7, 50.8 e 50.12, mentre approva l’emendamento 50.14 riformulato in un testo 2.

 Dopo la reiezione dell’emendamento 50.18 e il ritiro dell’emendamento 50.20, posti ai voti, risultano respinte le proposte 50.21, 50.22, 50.23, 50.25 e 50.0.1.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) raccomanda quindi l’approvazione dell’emendamento 51.1, il quale propone di utilizzare una parte dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 643 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nella misura massima del 15 per cento, anche ai fini della promozione delle specificità culturali di ciascuna comunità locale di appartenenza.

 

Posto ai voti, l’emendamento 51.1 risulta respinto, così come sono respinte le proposte 51.0.2, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 e 52.0.1.

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 52.0.3, di cui è proponente, volto a prevedere, in favore dei medici ammessi alle rispettive scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991, il riconoscimento del periodo di formazione svolto con l’attribuzione di una borsa di studio annua di importo pari a duemila euro. Evidenzia quindi il rilievo politico e il valore di civiltà giuridica della proposta in votazione, il cui impianto mira a favorire la risoluzione del contenzioso in atto, con modeste ricadute sui conti pubblici.

 

Il senatore FERRARA (FI), preannunciando il proprio voto contrario all’emendamento 52.0.3, esprime una valutazione critica rispetto ai contenuti della proposta, che giudica assolutamente insoddisfacenti.

 

L’emendamento 52.0.3, posto ai voti, risulta respinto.

 

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 53. 

 

La Commissione respinge gli emendamenti 53.2, 53.7 e 53.0.1.

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 53.0.2 (testo 2), diretto a introdurre nell’ordinamento giuridico l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (cosiddetta class action), osservando che la predetta proposta recepisce i contenuti del progetto di legge di iniziativa del Governo attualmente all’esame della Camera dei deputati. Si sofferma quindi analiticamente sulle singole misure proposte, in particolare per quel che concerne i poteri istruttori e decisori dell’organo giurisdizionale nonché l’istituzione di una specifica procedura di conciliazione tra le parti.

Alla luce dell’opportunità di consentire una valutazione sull’eventuale adozione di una disciplina di carattere transitorio, evidenzia di aver ritenuto preferibile prevedere il differimento dell’inizio di decorrenza dell’efficacia delle nuove disposizioni. Insiste pertanto per la votazione del suddetto emendamento.

 

L’emendamento 53.0.2 (testo 2), messo ai voti, risulta respinto. Risultano altresì respinte le proposte 53.0.4, 53.0.5, 53.0.6, 53.0.7, 53.0.8, 53.0.9, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12, 53.0.13 e 53.0.14.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), raccomanda l’approvazione delle proposte 53.0.15 e 53.0.16, entrambe a sua firma, dirette a introdurre misure di agevolazione per i nuclei familiari, in materia di accesso ai servizi per la prima infanzia nonché di prestazioni previdenziali a tutela della vita nascente.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 53.0.15 e 53.0.16 risultano respinti.

 

La Commissione respinge altresì le proposte 53.0.17, 53.0.18, 53.0.19, 53.0.20, 53.0.21.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 54. La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte 54.2, 54.5 e 54.0.1/1,  mentre approva invece l’emendamento 54.0.1.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) dichiara quindi di ritirare le proposte 54.0.3 e 54.0.4, dopo averla fatta propria, preannunciandone la trasformazione in un unico ordine del giorno.

 

Respinti gli emendamenti 54.0.5, 54.0.6, 54.0.10 (per la parte ammissibile) - al quale aggiunge la firma il senatore POLLEDRI (LNP) prima della votazione - e 54.0.8, il senatore MORGANDO (Ulivo) sottoscrive e ritira l’emendamento 54.0.9, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

 

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge l’emendamento 54.0.12.

 

Si passa alla votazione delle proposte riferite all’articolo 55.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 55.1, 55.2, 55.3, 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13, 55.0.14, 55.0.16, 55.0.17 e 55.0.18 (limitatamente alla parte ammissibile).

 

Il senatore FERRARA (FI) prende la parola per preannunciare il proprio voto favorevole al subemendamento 55.0.19/1, esprimendo una valutazione negativa dei contenuti dell’emendamento 55.0.19 di iniziativa del Governo, giudicando inefficace la misura di incremento del fondo per la non autosufficienze ivi prevista.

 

Posti separatamente ai voti, risultano respinti i subemendamenti 55.0.19/1 e 55.0.19/2, mentre risultano invece accolti dalla Commissione gli emendamenti 55.0.19 e 55.0.21. La Commissione respinge infine la proposta 55.0.22.

 

Si passa ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati agli articoli dal 56 al 70 del disegno di legge.

 

Riguardo agli emendamenti all’articolo 56, il relatore LEGNINI (Ulivo) si pronuncia in senso negativo su tutte le proposte emendative riferite al predetto articolo. Quanto agli emendamenti all’articolo 57, esprime un avviso contrario alla proposta 57.2, mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 57.3 e 57.0.2, in considerazione di un subemendamento alla proposta 3.1000 che affronta in maniera unitaria il tema della tutela dei lavoratori che operano a contatto con sostanze pericolose. In via subordinata, l’orientamento su tali emendamenti è negativo. Manifesta poi un avviso negativo su tutte le restanti proposte riferite all’articolo 57.

In merito agli emendamenti presentati all’articolo 58, l’oratore si sofferma in particolare sull’emendamento 58.0.5, motivando il proprio parere contrario sulla predetta proposta; successivamente, manifesta un orientamento negativo su tutti i restanti emendamenti all’articolo 58.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 59, dà conto della proposta 59.0.1, in materia di corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle amministrazioni pubbliche situate nei territori indicati nella proposta in questione. Chiarisce quindi le ragioni della propria contrarietà al predetto emendamento. Si intende che su tutte le restanti proposte emendative all’articolo 59 il parere è negativo.

In relazione agli emendamenti all’articolo 60, il relatore esprime avviso contrario sulla proposta 60.0.1, di cui condivide il merito, e invita pertanto il Governo a individuare una risposta adeguata alle questioni emerse. Esprime quindi una valutazione negativa su tutte le restanti proposte riferite all’articolo 60. Relativamente agli emendamenti riguardanti l’articolo 61, il relatore si pronuncia in senso negativo sulla proposta 61.0.1, mentre esprime un parere favorevole sull’emendamento 61.0.2 (testo 2), così come sulla proposta 61.0.3, a condizione che la spesa in essa prevista venga rideterminata in senso conforme all’emendamento precedente. Dopo aver dichiarato un avviso negativo sulle proposte 61.0.12 e 61.0.13, manifesta un orientamento contrario anche su tutti i restanti emendamenti all’articolo 61. Dato conto del proprio parere negativo su tutte le proposte emendative concernenti l’articolo 62, il relatore motiva la propria contrarietà, in ordine alle proposte concernenti l’articolo 63 e all’emendamento 63.2, per la parte dichiarata ammissibile; il parere è altresì contrario anche sulla proposta 63.0.4. L’orientamento è quindi negativo su tutti gli altri emendamenti all’articolo in questione. Dopo aver manifestato un orientamento negativo su tutte le proposte riferite all’articolo 64, il relatore focalizza l’attenzione sulle proposte emendative presentate all’articolo 65, soffermandosi, in particolare, sulla proposta 65.0.4, volta a introdurre la previsione di un credito di imposta per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni presso unità produttive ubicate in Italia meridionale. Invita quindi i proponenti al ritiro del predetto emendamento, per confluire sulla proposta 69.0.3 (testo 2), a propria firma, che affronta in modo più organico la medesima tematica. Si intende quindi espresso un parere negativo su tutte le altre proposte emendative all’articolo 65. Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 66, il relatore si sofferma sulla proposta 66.0.1, sulla quale il parere è contrario, così come è negativo l’orientamento anche su tutte le restanti proposte emendative riguardanti l’articolo 66.

In merito agli emendamenti all’articolo 67, il relatore si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 67.1, a condizione che venga apportata una riduzione alle cifre in essa stanziate; il parere è invece negativo sulla proposta 67.0.8, così come sui restanti emendamenti all’articolo 67. Passando all’espressione dei pareri sugli emendamenti all’articolo 68, il relatore si pronuncia negativamente sull’emendamento 68.0.1, intendendosi manifestato un orientamento contrario anche su tutte le altre proposte riguardanti il predetto articolo. Relativamente agli emendamenti presentati all’articolo 69, dà compiutamente conto delle finalità perseguite dall’emendamento 69.0.3 (testo 2), a propria firma, volto a introdurre una misura di incentivazione all’occupazione mediante la concessione di un credito di imposta per le assunzioni effettuate nelle aree indicate nella suddetta proposta. Esprime quindi l’auspicio che tale proposta possa raccogliere il consenso unanime della Commissione.

 

Su specifica richiesta del senatore POLLEDRI (LNP), il relatore si pronuncia quindi sui subemendamenti relativi alla propria proposta, motivando analiticamente le ragioni della propria contrarietà, in particolare per quanto concerne i subemendamenti 69.0.3 (testo 2)/1, 69.0.3 (testo 2)/9, 69.0.3 (testo 2)/7, 69.0.3 (testo 2)/6, 69.0.3 (testo 2)/5, 69.0.3 (testo 2)/4, 69.0.3 (testo 2)/3 e 69.0.3 (testo 2)/2. Quanto ai restanti emendamenti riferiti all’articolo 69, l’avviso del relatore è contrario.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati all’articolo 70, il relatore si pronuncia a favore delle proposte 70.4 e 70.10, mentre valuta negativamente le proposte 70.7 e 70.0.3. Il parere è peraltro contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all’articolo 70.

 

Al senatore MANZIONE (Ulivo), che interviene incidentalmente per chiedere chiarimenti sulle ragioni della dichiarazione di inammissibilità relativa all’emendamento 58.0.1, a sua firma, replica il presidente MORANDO ribadendo le ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità del predetto emendamento.

 

Il PRESIDENTE invita quindi il Rappresentante del Governo a esprimere parere sugli emendamenti sui quali si è testé pronunciato il Relatore.

 

Il sottosegretario SARTOR manifesta un orientamento conforme al Relatore, precisando tuttavia che, quanto agli emendamenti da 60.0.1 a 60.0.6, le problematiche ivi trattate saranno oggetto di un disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, in tema di welfare e mercato del lavoro, il cui esame costituirà la sede più appropriata per un'adeguata valutazione delle suddette questioni.

Con riferimento all'emendamento 67.0.8, fa presente che è stato adottato un provvedimento che prevede una serie di interventi, d'intesa con i Comuni, per finalità di contenimento dei costi per il personale.

Suggerisce infine di sostituire all'emendamento 69.0.3 (testo 2), comma 9, il riferimento alla voce " Ministero dell'economia e delle finanze" con quello alla voce "Ministero per lo sviluppo economico".

 

Il RELATORE accoglie l'indicazione di modifica testè avanzata dal Rappresentante del Governo.

 

Posto che gli emendamenti riferiti all’articolo 56 sono inammissibili, si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

 

Posto in votazione, l'emendamento 57.1 è respinto dalla Commissione.

 

Il senatore LUSI (Ulivo), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 57.2, chiede che venga accantonato al fine di consentire al Relatore e al Rappresentante del Governo un’ulteriore valutazione sulla questione ad essa sottesa

 Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario, posto che, pur condividendo in linea di principio gli aspetti di merito della norma, rileva tuttavia la sussistenza di oneri finanziari non assistiti da idonea copertura.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 57.2.

 

Accogliendo altresì l’invito del relatore, il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) ritira l’emendamento 57.3.

 

Gli emendamenti 57.4 e 57.0.1, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) ritira l’emendamento 57.0.2.

 

Risulta altresì respinto l'emendamento 57.0.4.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 58.

 

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 58.1, 58.4, 58.0.4 e 58.0.5.

 

Si passa quindi alla votazione delle proposte riferite all'articolo 59.

 

Gli emendamenti 59.3, 59.0.1, 59.0.2 e 59.0.3, con separate votazioni, sono respinti dalla Commissione.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

 

Posto in votazione, l'emendamento 60.1 è respinto dalla Commissione.

 

Con riferimento all'emendamento 60.0.1, non essendo stata accolta dal proponente la proposta avanzata dal relatore a trasformarlo in un ordine del giorno, tale emendamento, posto in votazione,  risulta respinto.

 

La Commissione respinge inoltre l'emendamento 60.0.2.

 

Il senatore GALLI (LNP) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta  60.0.4, volta a ridurre l'ammontare dei contributi pagati dalle imprese per la copertura assicurativa contro gli infortuni. Osserva al riguardo che sono erogate dall'INAIL somme di gran lunga inferiori rispetto all'ammontare dei contributi versati, residuando quindi ingenti quantità di risorse da utilizzare per finalità non strettamente connesse alle esigenze di copertura contro gli infortuni.

 

La senatrice ALLEGRINI (AN) aggiunge la propria firma all'emendamento 60.0.4 e, associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Galli, sottolinea l'esigenza di una rapida e definitiva soluzione al problema di fondo, legato alla esatta qualificazione della natura strutturale dell'INAIL, quale ente a ripartizione o a capitalizzazione.

 

Posto in votazione, l'emendamento 60.0.4 risulta respinto.

 

La Commissione respinge altresì l'emendamento 60.0.6.

 

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 60.0.7 è stato ritirato. Pertanto l’emendamento 60.0.7/1 è decaduto.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 61.

 

L'emendamento 61.2, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

 

Il senatore GALLI (LNP) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 61.0.1, evidenziando criticamente come attualmente manchi una disciplina che consenta il  recupero dei contributi pagati in vista del conseguimento di un trattamento previdenziale superiore al minimo sociale, ove non siano stati maturati i relativi requisiti. Rileva al riguardo l'assoluta asimmetria in relazione al trattamento  riconosciuto ai cittadini extracomunitari, in favore dei quali sono rimborsati i contributi versati al 5 per cento di interesse.

 

La senatrice BONFRISCO (FI) sottoscrive la proposta 61.0.1 e dichiara il proprio voto favorevole.

 

All'emendamento in esame aggiunge infine la propria firma la senatrice ALLEGRINI (AN).

 

Posta in votazione, la proposta 61.0.1 è respinta dalla Commissione.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 61.0.2 (testo 2), preannunciando la propria astensione.

 

Posto in votazione, l’emendamento 61.0.2 (testo 2) risulta accolto. Gli emendamenti 61.0.3 e 61.0.4 risultano assorbiti dall’approvazione della proposta 61.0.2 (testo 2).

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 61.0.5 a 61.0.9.

 

Il senatore GALLI (LNP) in merito alla proposta 61.0.11, manifesta il proprio voto favorevole, sottolineando l'esigenza di avviare una approfondita riflessione sui criteri di reversibilità della pensione per il coniuge superstite che sia coerente con le ragioni che ne sono alla base. In proposito, potrebbero costituire elementi di valutazione la sussistenza di una significativa differenza anagrafica tra i coniugi, nonchè la previsione di un limite di durata al godimento di tale diritto.

 Il senatore CICCANTI (UDC), fermo restando che si tratta di un fenomeno diffuso, con grave danno per le casse previdenziali, esprime il proprio voto contrario sulla proposta in oggetto, affermando come sia maggiormente preferibile riconoscere una misura di reversibilità proporzionata al periodo di convivenza.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) propone di riformulare l'emendamento 61.0.11 nel senso di commisurare il godimento della pensione di reversibilità in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quarant'anni di massimo periodo di contribuzione.

 

Il senatore GALLI (LNP) pur sottolineando come il tema meriti una riflessione più ampia, accoglie tale proposta e riformula l'emendamento di cui è proponente in un testo 2.

 

Aggiungono la propria firma alla proposta 61.0.11 (testo 2), i senatori FORTE (UDC), FERRARA (FI) e CICCANTI (UDC).

 

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il Rappresentante del Governo all'espressione dei rispettivi pareri sull'emendamento 61.0.11 (testo 2).

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ribadisce il proprio parere contrario.

 

Il sottosegretario SARTOR conferma la propria contrarietà al riguardo.

 

Posto in votazione, l'emendamento 61.0.11 (testo 2) è respinto dalla Commissione.

 

Il senatore GALLI (LNP), intervenendo per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 61.0.12, esprime seria preoccupazione in ordine alle ingenti risorse delle casse pensionistiche destinate al pagamento delle pensioni minime in favore di cittadini extracomunitari che abbiano fatto ricorso al ricongiungimento familiare. Rileva in proposito come si tratti di una tendenza in rapida crescita, sottolineando pertanto l'esigenza di introdurre idonee forme di contenimento e di controllo.

 

Posti in votazione, gli emendamenti 61.0.12 e 61.0.13 sono respinti dalla Commissione.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15.

  

La seduta termina alle ore 13.15.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1817

 

Art. 41

 

41.1

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

-ter. II fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008:  – 20.000;

2009:  –  130.000.

 

Art. 42

 

42.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

APPROVATO

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

  «Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

Art. 43

 

43.0.1

MARINO, GHIGO, BAIO, GRAMAZIO, BASSOLI, IOVENE, BIANCONI, LADU, BINETTI, LORUSSO, BODINI, MASSIDDA, BOSONE, MONACELLI, CABRAS, NIEDDU, CAFORIO, POLLEDRI, CARRARA, ROSSA, COLLI, SERAFINI, CURSI, SILVESTRI, TOMASSINI, FRANCO VITTORIA, TOTARO

APPROVATO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanzia mento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'attuazione del precedente comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo l, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

 

43.0.4

MARINO, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, FRANCO VITTORIA, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LORUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTARO

APPROVATO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 814, della legge 296 del 2006, sostituire, al primo periodo, le parole: ''Per gli anni 2007 e 2008'' con le seguenti: ''A decorrere dall'anno 2007'', nonché le parole ''non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,'' con le seguenti: ''non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata''.

2. All'articolo 1, comma 815, della legge 296 del 2006, sostituire le parole: ''per ciascuno degli anni 2007 e 2008'' con la seguente: ''annui''».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge è ridotta – per gli anni a decorrere dal 2009 – dell'importo corrispondente agli oneri derivanti dal comma 2.

 

Art. 44

 

44.1

SALVI, DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, PECORARO SCANIO, CONFALONIERI, COSSUTTA

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44.

(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)

1. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legge n. 398 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, come determinate dalla Tabella F settore 19 «difesa del suolo e tutela ambientale, ambiente e tutela del territorio e del mare» della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonchè delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetiéà attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, alla Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla ridurre di pari importo gli stanziamenti alla voce Ministero dell'economia».

 

44.9 (testo 2)

SOLIANI

APPROVATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

 

44.9

SOLIANI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

 

44.0.1

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione fondi per l'innovazione ambientale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

2. Per l'esercizio finanziario 2008 sono destinate al fondo di cui al comma 1 risorse per un importo di 40 milioni di euro. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio con dotazione di 20 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008, destinato alla sottoscrizione di accordi di programma o alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione di interventi.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni per l'anno 2008 si provvede a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, il secondo periodo è così sostituito: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 205 milioni per l'anno 2008 e di euro 265 milioni per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

 

Art. 45

 

45.9

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

APPROVATO

Sostituire l'articolo 45, con il seguente:

«Art. 45. - (Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità). – 1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e perturbane al fine di migliorare la qualità dell'aria, nei Comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002, n. 120, nonché ai fini della Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, due milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'istituzione e alla gestione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio e alla gestione dell'Inventario Nazionale delle Foreste di Carbonio».

 

Art. 46

 

46.6 (testo 2)

SILVESTRI, BAIO, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

APPROVATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  «7-bis. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010».

  Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

46.6

SILVESTRI, BAIO, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, SERAFINI, VALPIANA

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

46.0.2 (testo 2)

MANZIONE, BORDON

APPROVATO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo».

 

46.0.2

MANZIONE, BORDON

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.

  2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma l sono destinati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incrementare in modo paritario i fondi previsti dagli articoli 22, comma 4, e 25, riducendo in misura corrispondente la quota del concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria corrente».

 

Art. 47

 

47.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

APPROVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2008, una minore spesa annua di 150 milioni di euro.

 

47.0.2 (testo 2)

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

APPROVATO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la parola: ''incruenti''».

 

47.0.2

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n.296)

1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 sopprimere la parola: ''incruenti'', indi aggiungere infine il seguente periodo: ''I comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti''».

 

Art. 48

 

48.1

Il Governo

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «pari a 30 milioni di euro» con le seguenti: «pari al cinquanta per cento»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi Innovativi di Finanziamento dello sviluppo e alla cancellazione del debito dei paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali».

 

48.0.2 (testo 2)

CAFORIO

APPROVATO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica)

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, primo periodo, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di Educazione continua in medicina».

 

48.0.2

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIO, BOSONE, ROSSA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in materia di assistenza protesica)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, al fine di omogeneizzare il profilo remunerativo delle prestazioni di assistenza protesica concernenti i dispositivi su misura, gli importi delle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, così come richiamate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento. Per assicurare la copertura dei maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato di, in via aggiuntiva, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, la tabella A è così modificata Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 –  25.000;

2009 –  25.000;

2010 –  25.000.

 

Art. 49

 

49.0.1 (testo 2)

SOLIANI, TECCE

APPROVATO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''una sola volta'';

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

''b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità'';

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c) entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione''.

8. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria (UPB 1.2.2)».

 

49.0.1

FONTANA, CARLONI, FRANCO VITTORIA, NEGRI, PELLEGATTA, ASCIUTTI, AMATO, VALDITARA, DAVICO, MARCONI, MELE, GIAMBRONE, STRANO, DONATI, SCALERA, ROILO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

''b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità'';

c) all'articolo 21, comma 2, le parole «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c) entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione''».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  20.000;

2009: – 20.000;

2010: –  20.000.

 

49.0.2 (testo 2)

SOLIANI

APPROVATO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima».

 

49.0.2

FRANCO VITTORIA, CARLONI, FONTANA, SOLIANI, PELLEGATTA, GIAMBRONE

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» apportare le seguenti variazioni:

2008 –  3.500;

2009 –  3.500;

2010 –  3.500.

 

49.0.9 (testo 2)

BATTAGLIA GIOVANNI

APPROVATO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 1 milione di euro».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

 

49.0.9

MELE, BOCCIA MARIA LUISA, PELLEGATTA, BATTAGLIA GIOVANNI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 2 milioni di euro».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

 

 

50.14 (testo 2)

CAPELLI, SOLIANI, MELE, TECCE

APPROVATO

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

 

Art. 50

 

50.14

CAPELLI, MELE, PELLEGATTA, GAGLIARDI

VEDI TESTO 2

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base dei fabbisogni effettivamente rilevati, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

 

Art. 55

 

55.0.19

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo per le non autosufficienze)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: –  100.000;

2009: –  200.000.

 

55.0.21

LATORRE

APPROVATO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)

1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio Civile Nazionale viene stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore di quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave».

 

Art. 61

 

61.0.2 (testo 2)

BELLINI, BATTAGLIA GIOVANNI

APPROVATO

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 –  1.000.

 

61.0.2

BELLINI, BATTAGLIA GIOVANNI, POLI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 –  10.000.

 

61.0.3

BELLINI, PIGNEDOLI, MARCORA, BOSONE, NARDINI, DE PETRIS, CUSUMANO, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

APPROVATO

Dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:

«Art. 61-bis.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del 60 per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 –  10.000.

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Giovedì1 novembre 2007

164a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), prende preliminarmente la parola per riformulare  il parere da lui precedentemente reso, esprime parere favorevole all'emendamento 70.0.3, a condizione che il testo sia riformulato prevedendo che il contributo sia fissato nella misura massima dell'1 per cento.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) riformula quindi l'emendamento nel senso suggerito dal relatore, emendamento che, pertanto, assume la denominazione di emendamento 70.0.3 (testo 2).

 

I senatori TADDEI (FI) e ADDUCE (Ulivo) appongono la propria firma sull'emendamento 70.0.3 (testo 2).

 

Dopo che il presidente MORANDO ha ricordato che nella seduta antimeridiana si era completata la votazione fino all'emendamento 61.0.11, avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 61.0.12.

 

Posto ai voti, tale emendamento è respinto.

 

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 61.0.13, 62.1, 62.2, 62.3, 62.5, 62.6 (per la parte ritenuta ammissibile), 62.8, 62.0.1, 62.0.2, 63.2 (per la parte ritenuta ammissibile), 63.3, 63.0.2 e 63.0.3.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 63.0.4, al fine di trasformarlo in un apposito ordine del giorno.

 

In esito a distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 63.0.5, 63.0.7, 63.0.8, 63.0.9, 63.0.10, 63.0.11 e 63.0.12.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) ritira l'emendamento 64.0.1.

 

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 65.1, 65.2, 65.4, 65.5, 65.6, 65.8, 65.0.1, 65.0.2, 65.0.3, 66.0.1, 66.0.2, 66.0.3 e 66.0.4.

 

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 67.1 (testo 2).

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 67.0.2, 67.0.3, 67.0.4, 67.0.5, 67.0.8, 67.0.9, 67.0.10, 68.2 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.3 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.5 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.0.1, 68.0.2, 68.0.3, 68.0.5, 68.0.6, 68.0.7, 69.1, 69.3, 69.4, 69.5 e 69.6 (per la parte ritenuta ammissibile).

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ritira l'emendamento 69.7, per la parte ammissibile, con conseguente decadenza dei subemendamenti 69.7/1 e 69.7/2, e ritira anche l'emendamento 69.0.2, risultando decaduto il relativo subemendamento.

 

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 69.8.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 69.0.3 (testo 2)/2, 69.0.3 (testo 2)/3, 69.0.3 (testo 2)/4, 69.0.3 (testo 2)/5, 69.0.3 (testo 2)/6, 69.0.3 (testo 2)/7, 69.0.3 (testo 2)/8, 69.0.3 (testo 2)/1, mentre approva l'emendamento 69.0.3 (testo 2).

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 69.0.4, 69.0.5, 70.11 e 70.3, mentre approva l'emendamento 70.4.

 

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 70.5, 70.7, 70.8 (per la parte ritenuta ammissibile) e 70.9.

 

Il senatore FERRARA (FI) esprime il proprio voto contrario all'emendamento 70.10, il quale non risulta in linea con l'obiettivo assunto dal Governo di risparmio e contenimento delle spese. Più in generale, nonostante il Ministro dell'economia avesse prospettato per la corrente sessione di bilancio un disegno di legge finanziaria "leggero", ci si è trovati di fronte ad un articolato assai complesso nel quale, ancora una volta, l'Esecutivo sceglie la soluzione di attingere dalle tasche degli italiani per finanziare spese clientelari.

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) fa presente che lo scopo di tale emendamento è quello di ripristinare il finanziamento a favore dell'istituto Jean Monnet, dopo che tale istituto è stato per un errore oggetto di definanziamento da parte di una norma contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dal senatore Manzione.

 

Posto ai voti l'emendamento 70.10 è approvato.

 

Con distinte votazioni la Commissione respinge l'emendamento 70.0.2, mentre approva l'emendamento 70.0.3 (testo 2).

 

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 70.0.4, 70.0.5, 70.0.6 e 70.0.7.

 

Si procede quindi alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti dall'articolo 71 all'articolo 91, con particolare riferimento a quegli emendamenti e subemendamenti che, da parte dei relativi proponenti, sono stati segnalati nel corso della seduta notturna di ieri.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere contrario sul subemendamento 71.9/1, e sugli emendamenti 71.10, 71.12, 76.1, 76.5, 79.6, 82.6, 82.8, 84.2,  mentre invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario alla proposta  91.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 71.9, sul subemendamento 74.3/1, e sull'emendamento 74.3, ed anche sull'emendamento 74.0.1, a condizione che la dotazione prevista nel comma 1 sia ridotta da 13 a 6 milioni di euro e che, conseguentemente, si riformuli la copertura con un richiamo alla Tabella A.

Formula parere favorevole sugli emendamenti 75.1, 77.0.2 (testo 2), 79.0.1 (testo 2), come pure sugli emendamenti 82.9, 82.10, 82.11, mentre si rimette al Governo sulle proposte 82.13 e 82.14. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 84.1, 85.2/1, 85.2, 86.0.1 (testo 2) e 90.1. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 86.5, in quanto si pone l'obiettivo di dare effettività, certezza dei tempi ed obbligo di risposta alla fase conciliativa, necessaria per deflazionare il contenzioso. Formula avviso favorevole anche sull'emendamento 91.12 (testo 2).

Invita i senatori proponenti a ritirare l'emendamento 79.8, esprimendo, in subordine, parere contrario.

Si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 91.0.2, rispetto al quale andrebbero verificati i profili onerosi connessi all'obiettivo di contenere le spese delle Camere di commercio.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 91.8, limitatamente ai commi da 1 a 3, diretti a rafforzare l'organizzazione della Corte dei Conti con riferimento ai controlli dei conti pubblici, mentre è di avviso contrario sul comma 4 di tale proposta, in quanto, a suo giudizio, il trasferimento ai bilanci delle Camere della residua quota parte delle risorse finanziarie rappresenta una scelta impegnativa che non può essere valutata in tale sede in tutti i suoi riflessi.

Su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati dall'articolo 71 all'articolo 91 esprime parere contrario.

 

Rispetto alle valutazioni espresse dal relatore sull'emendamento 91.8, il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) ritiene auspicabile la soppressione del comma 2 di tale proposta che determinerebbe una confusione di ruoli tra il potere esecutivo e quello legislativo.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), sempre con riferimento all'emendamento citato, ritiene invece opportuno che nel comma 2 non si faccia riferimento alla Presidenza del Consiglio, in quanto ciò lederebbe il ruolo di controllore assegnato alla Corte dei conti.

 

Ad avviso del senatore VILLONE (SDSE) nel comma 2 di tale proposta andrebbero espunti i riferimenti sia alla Presidenza delle Camere, sia alla Presidenza del Consiglio.

 

Secondo il senatore CICCANTI (UDC), invece, entrambi i riferimenti, contenuti nel comma 2 dell'emendamento 91.8, alle Camere e alla Presidenza del Consiglio devono essere mantenuti non solo perché è plausibile un obbligo di comunicazione nei confronti della Presidenza del Consiglio, ma anche perché il Parlamento deve conoscere quali sono i rilievi che la Corte dei Conti ha avanzato al fine di comprendere se l'Esecutivo vi si è adeguato o meno.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) ritiene che non sia sufficientemente chiaro il collegamento tra il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'emendamento 91.8, esprimendo altresì riserve circa l'opportunità che il provvedimento motivato della amministrazione non ottemperante sia comunicato alle Camere e alla Presidenza del Consiglio.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), preso atto del dibattito incidentale che si è aperto in ordine all'emendamento 91.8, ricorda che l'articolo 1, comma 473 della legge finanziaria dello scorso anno ha già disposto il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari; pertanto il comma 2 di tale proposta si muove coerentemente in tale direzione. Alla luce di tali considerazioni, conferma il parere favorevole precedentemente reso sull'emendamento 91.8, ad eccezione del comma 4.

 

Il sottosegretario SARTOR, dopo aver ritirato l'emendamento 78.5, esprime parere conforme a quello del relatore, segnalando il proprio giudizio favorevole sugli emendamenti 82.9 e 82.10, mentre si dichiara contrario all'emendamento 82.14. Aderisce alle considerazioni espresse dal relatore sull'emendamento 91.8, limitatamente alla soppressione del comma 4, precisando che le risorse finanziarie della Corte dei Conti non sono assegnate dal Governo, ma risultano nel bilancio statale. Sui restanti commi di tale proposta si rimette alle determinazioni della Commissione.

Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 91.0.2.

 

Il presidente MORANDO  fa presente che il senatore Villone ha presentato una nuova versione dell'emendamento 91.2 - che, pertanto assume la denominazione di emendamento 91.2 (testo 2) - che non è stato ancora distribuito. Pertanto, il parere del relatore e del rappresentante del Governo sarà reso quando tale proposta verrà posta a conoscenza dei Commissari.

 

Si passa alle votazioni degli emendamenti, a partire da quelli inerenti all’articolo 71 fino a quelli relativi all’articolo 91.

 

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6,  e 71.8, nonché i subemendamenti 71.9/1 e 71.9/2.

 

Posto ai voti l’emendamento 71.9 viene accolto dalla Commissione.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 71.10, 71.12 e 72.0.1.

 

Con separate votazioni viene poi accolto il subemendamento 74.3/1 e l’emendamento 74.3, nel testo conseguente alla modifica approvata.

 

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 74.4 e 74.7.

 

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli emendamenti 74.0.1 (testo 2) e 75.1.

 

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 76.1, 76.3, 76.5, 76.7, 76.8, 77.4, 77.9, 77.13, 77.14, 77.18 e 77.31.

 

Il senatore VEGAS (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 77.0.2 (testo 2), sottolineando l’incongruità di tale disciplina sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo contenutistico.

 

Dopo che il senatore BALDASSARRI (AN) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 77.0.2 (testo 2), il relatore LEGNINI fornisce taluni chiarimenti in ordine alla proposta emendativa in questione.

Il presidente MORANDO accantona temporaneamente la votazione dell’emendamento 77.0.2 (testo 2).

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 78.1, 78.3, 78.4, 79.5, 79.6, 79.7 e 79.8.

 

Su richiesta del senatore VEGAS(FI), il PRESIDENTE fornisce taluni chiarimenti sull’emendamento 79.0.1 (testo 2), che posto ai voti viene accolto dalla Commissione.

 

Posti separatamente ai voti vengono poi respinte le proposte emendative 81.1, 82.5, 82.6, 82.7 e 82.8.

 

Dopo che il senatore VEGAS (FI) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 82.9, lo stesso posto ai voti viene accolto dalla Commissione, con conseguente assorbimento degli emendamenti 82.10 e 82.11.

 

Viene poi accolto, con apposita votazione, l’emendamento 82.13.

 

 Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 82.14, 82.15, 82.0.2, 83.0.1, 83.0.2, 83.0.3, nonché i subemendamenti 84.1/1 e 84.1/2.

 

Il senatore VEGAS (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 84.1, evidenziando che la normativa in questione risulta scoperta sotto il profilo finanziario e presenta altresì diversi nodi problematici.

 

Dopo che il sottosegretario GRANDI ha effettuato alcune precisazioni sull’emendamento di cui trattasi, il senatore BALDASSARRI (AN) preannuncia, anche a none del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 84.1, sottolineando criticità in ordine alla copertura finanziaria dello stesso.

 

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 84.1, lo stesso posto ai voti viene accolto.

 

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 84.2, 84.0.2 e 85.1.

 

La Commissione accoglie con separate votazioni il subemendamento 85.2/1 e l’emendamento 85.2, nel testo conseguente alla modifica approvata.

 

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 85.3, 85.4, 85.5, 85.7, 85.0.1, 86.1, 86.3 e 86.4.

 

Con separate votazioni vengono accolti gli emendamenti 86.5 e 86.0.1 (testo 2).

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 86.0.2, 87.1, 87.3, 87.4, 87.5, 87.0.5, 89.0.1, 89.0.2 e 89.0.3.

 

Dopo una richiesta di chiarimento, formulata dal senatore FERRARA (FI) in ordine all’emendamento 90.1 (testo 2), e dopo che il rappresentante del GOVERNO ha fatto una precisazione in ordine allo stesso, la Commissione accoglie con apposita votazione l’emendamento 90.1 (testo 2).

 

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente la votazione degli emendamenti 91.1, 91.2 (testo 2) e 91.3.

 

Posto ai voti, l’emendamento 91.0.4 risulta respinto.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) dichiara di ritirare l’emendamento 91.4, a propria firma.

 

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 91.5, 91.6 e 91.7.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 91.8, limitatamente ai primi tre commi dello stesso.

 

Dopo una breve precisazione del senatore LEGNINI(Ulivo), il senatore FERRARA (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 91.8, precisando che tale giudizio positivo inerisce anche non solo ai primi tre commi di tale proposta emendativa, ma anche al comma 4 della stessa.

 

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 91.8, il presidente MORANDO avverte che gli emendamenti  91.8  e 91.11, di identico tenore, verranno votati per parti separate, evidenziando che la prima parte su cui vi è il parere favorevole di relatore e governo è relativa ai primi tre commi, mentre la seconda inerisce al comma quattro su cui il parere è contrario.

 

La Commissione accoglie, con votazione congiunta, la prima parte degli emendamenti 91.8 e 91.11 di identico tenore, che divengono 91.8 (testo 2) e 91.11 (testo 2);  successivamente viene respinta, con votazione congiunta, la seconda parte dei predetti emendamenti.

 

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 91.10, 91.100 e 91.101.

 

Dopo che il senatore FERRARA(FI),  ha preannunciato anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 91.12 (testo 2), lo stesso posto ai voti viene accolto dalla Commissione.

 

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 91.0.2, 91.0.5 e 91.0.6.

 

Posto ai voti, è altresì respinto l’emendamento 91.1, precedentemente accantonato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra l’emendamento 77.0.2 (testo 3), volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 77, recante la destinazione delle somme sequestrate ai sensi del Codice di procedura penale all’avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) invita il relatore a ritirare la proposta emendativa, onde affrontare tale tematica in altra sede, anche in coerenza con le determinazioni già assunte con riferimento a proposte di analogo tenore.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) dichiara di non condividere l’emendamento in esame, rilevando anzitutto che quest’ultimo modifica l’articolo 262 del Codice di procedura penale introducendo un comma aggiuntivo dopo il comma 3, secondo una collocazione a suo avviso impropria. Inoltre, sostiene che la proposta emendativa non si coordinerebbe con le disposizioni recate nel medesimo Codice relative ai provvedimenti in caso di mancata restituzione dei beni sequestrati, determinando, fra l'altro,  una sua sostanziale inattuabilità.

 

Il senatore BALDASSARRI(AN), dopo aver dichiarato di condividere i rilievi critici mossi dal senatore Stracquadanio, lamenta che le risorse necessarie per l’avvio del processo telematico derivano da una fonte di gettito, quella relativa alla devoluzione allo Stato di somme sequestrate, che si configura come una misura una tantum, peraltro non quantificabile, che a suo avviso non dovrebbe essere destinabile al finanziamento di spese correnti e ripetute nel tempo.

 

Il senatore FERRARA(FI), nel richiamare i princìpi che presiedono le procedure di bilancio, ritiene imprescindibile una quantificazione delle risorse necessarie per le finalità recate nell’emendamento.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) giudica invece favorevolmente i contenuti dell’emendamento, ritenendo tuttavia opportuno che il comma 1, lettera a), sia modificato nel senso di aggiungere il comma ivi recato dopo il comma 4, e non dopo il comma 3, dell’articolo 262 del codice di procedura penale.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) respinge con fermezza i rilievi critici rivolti all’emendamento 77.0.2 (testo 3), precisando che le disposizioni in esso recate si integrano con le disposizioni del Codice di procedura penale in materia di mancata restituzione dei beni sequestrati. Nello specifico, esso introduce un termine certo, corrispondente a cinque anni dalla data della sentenza non più impugnabile, oltre il quale le somme sequestrate, se non reclamate, sono devolute allo Stato.

Richiama indi l’attenzione sul rilievo della proposta, che è destinata a determinare la devoluzione allo Stato di un considerevole ammontare di risorse, tale da assicurare ingenti risorse per la realizzazione del processo telematico.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) invita il relatore a riformulare ulteriormente la proposta emendativa, nel senso di specificare che le risorse derivanti dalle norme introdotte con l’emendamento siano destinate esclusivamente agli investimenti necessari all’avvio del processo telematico, e non alle spese correnti.

 

Dopo che il senatore FERRARA (FI) ha ribadito la propria contrarietà alla mancata quantificazione del finanziamento necessario per la promozione del processo telematico, il senatore BALDASSARRI (AN) chiede al relatore di specificare che le risorse previste al comma 3 dell’emendamento debbano essere destinate ad interventi di investimento per il processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) riterrebbe a sua volta opportuna una diversa collocazione delle disposizioni recate nella proposta emendativa, incluse quelle recanti norme di carattere finanziario.

 

Dopo che il presidente MORANDO (Ulivo) ha dichiarato di condividere il suggerimento del senatore Baldassarri, il relatore LEGNINI (Ulivo) riformula l’emendamento 77.0.2 (testo 3).

 

L’emendamento 77.0.2 (testo 3), nella versione così corretta, è indi posto ai voti e accolto.

 

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno riformulato l’emendamento 91.2 in un testo 2 (allegato al presente resoconto), invitandoli a darne illustrazione.

 

Il senatore VILLONE (SDSE) si sofferma sulle novità rispetto alla precedente formulazione, rilevando, in particolare, che le deroghe riguardo alla norma volta a introdurre un tetto al trattamento economico per incarichi svolti nell’ambito dell'amministrazione statale possano essere concesse, per motivate esigenze, per un periodo non superiore a tre anni. Inoltre, al comma 2 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione, entro un limite massimo di 25 unità, di postazioni sottratte all’applicazione delle norme in esame. Dà indi conto del successivo comma 11, volto a sopprimere i contratti di consulenza riferibili al personale operante presso tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione di taluni, specifici comparti.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR esprimono parere favorevole sull’emendamento 91.2 (testo 2).

 

Il senatore CABRAS (Ulivo) aggiunge la firma alla proposta emendativa in votazione.

 

Il senatore BALDASSARRI(AN), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 91.2 (testo 2), lamenta che esso è volto a introdurre, da un lato, rigidità invero eccessive in materia di retribuzioni e consulenze e, dall’altro, deroghe a suo avviso del tutto arbitrarie.

 

Anche il senatore VEGAS (FI) preannuncia il voto contrario sulla proposta emendativa in votazione.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) dichiara il voto contrario della propria parte politica, stigmatizzando l’ampia discrezionalità con cui sono stabilite le eccezioni ai vincoli sugli emolumenti e sulle consulenze nelle amministrazioni dello Stato. Inoltre, lamenta che la disposizione in esame non opera alcun raccordo normativo con le previsioni in materia di consulenze già recate nella legge finanziaria per il 2007.

 

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento interviene indi il senatore STRACQUADANIO(DCA-PRI-MPA), il quale critica, a sua volta, sia l’eccessiva rigidità delle limitazioni, sia l’ampiezza e la discrezionalità delle deroghe.

 

Il senatore  MORGANDO(Ulivo), nel preannunciare il voto favorevole sull’emendamento, ritiene che esso introduca elementi di razionalizzazione e moralizzazione, rispetto ad una situazione, soprattutto in tema di consulenze, che si è aggravata a partire dalla precedente legislatura.

 

Il senatore GALLI (LNP) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendo non condivisibili, nel complesso, le misure di contenimento dei costi della politica perseguita dal centro-sinistra, priva a suo avviso di una efficace visione strategica.

 

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore  BALDASSARRI (AN), l’emendamento 91.2 (testo 2, in una versione con correzioni formali) è indi posto ai voti ed accolto.

 

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 91.0.4, 91.3 e 91.1, precedentemente accantonato.

 

Il PRESIDENTE invita indi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 92.10 (testo 2), 93.13, 93.32 (testo 2), mentre ritira le proposte 94.0.1, 95.0.1 e 95.0.2, a sua firma. Subordina indi il parere favorevole sull’emendamento 93.31, ad una sua riformulazione nel senso di limitare l’autorizzazione di spesa in esso contemplata a 500.000 euro. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l’emendamento 93.33, si esprime in senso contrario sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli sino al 95.

 

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore, ad eccezione dell’emendamento 93.32 (testo 2) con riferimento al quale subordina il parere favorevole alla soppressione della norma di copertura in esso recata, atteso che esso è privo di oneri finanziari.

 

Si procede alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti dall'articolo 92 all'articolo 97.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.1, in quanto l'utilizzazione di contratti di lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche può rappresentare uno strumento idoneo quando sussistono obiettivi legati alla realizzazione di particolari attività progettuali.

Sempre con riferimento all'esigenza di una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, coglie l'occasione per richiamare i contenuti di altre proposte emendative del proprio Gruppo aventi lo scopo di fissare un limite alla retribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione tale da non superare il trattamento netto spettante ai parlamentari.

 

Dopo che il senatore VILLONE (SDSE) dà atto ai senatori appartenenti alla Lega Nord di aver presentato diverse proposte volte ad un contenimento dei costi delle pubbliche ammninistrazioni, posto ai voti, l'emendamento 92.1 è respinto.

 

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 92.2, 92.3, 92.5, 92.6, 92.8, nonché i subemendamenti 92.10 (testo 2)/1, 92.10 (testo 2)/2, 92.10 (testo 2)/3, 92.10 (testo 2)/4, 92.10 (testo 2)/5, 92.10 (testo 2)/6, 92.10 (testo 2)/7 e 92.10 (testo 2)/8.

 

Il senatore FERRARA (FI) esprime la propria contrarietà all'emendamento 92.10 (testo 2), tenuto conto che i rilievi contenuti nella relazione tecnica predisposta dal Governo non sono stati completamente fugati sia in ordine alla quantificazione della copertura finanziaria, sia con riguardo agli effetti della stabilizzazione del personale precario il cui numero esatto non sembra predeterminabile.

 

Posto ai voti, l'emendamento 92.10 (testo 2) è approvato.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 92.11, 92.13, 92.14, 92.16, 92.17, 92.19, 92.21, 92.0.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9 e 93.10.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 93.11, volto a rafforzare i presidi degli enti locali che risultano al di sotto delle piante organiche.

 

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 93.11, 93.12, nonché i subemendamenti 93.13/2 e 93.13/3.

 

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 93.13.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 93.15, 93.16 e 93.17.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) si dichiara a favore dell'emendamento 93.18, che si propone l'assunzione dei dipendenti pubblici entro percentuali non superiori al 20 per cento delle cessazioni dal servizio.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 93.18 e 93.19.

 

Dopo che il senatore ALBONETTI (RC-SE) ha ritirato l'emendamento 93.21, posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 93.20.

 Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 93.22, 93.24, 93.26, 93.28 e 93.29.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) riformula l'emendamento 93.31, nel senso suggerito dal relatore; conseguentemente l'emendamento assume la denominazione 93.31 (testo 2).

 

Su tale proposta, annuncia il proprio voto d'astensione il senatore FERRARA(FI), il quale, pur non essendo pregiudizialmente contrario all'assunzione di personale qualificato presso gli istituti penitenziari, nutre perplessità circa l'esigenza di limitare il potenziamento dell'organico alla Regione Piemonte.

 

Il senatore TECCE(RC-SE), nel dichiararsi a favore dell'emendamento 93.31 (testo 2), rileva che tale proposta ha lo scopo di superare alcune difficoltà di ordine autorizzativo che impediscono di fatto l'impiego di educatori all'interno di determinati istituti penitenziari.

 

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) ha dichiarato il proprio voto favorevole, posto ai voti, l'emendamento 93.31 (testo 2) è approvato.

 

La senatrice RUBINATO(Aut), al fine di recepire i suggerimenti avanzati dal relatore, presenta una nuova versione dell'emendamento 93.32 (testo 2),che assume pertanto la denominazione di emendamento 93.32 (testo 3).

 

Il senatore FERRARA (FI) esprime il proprio dissenso sull'emendamento 93.32 (testo 3).

 

La senatrice RUBINATO (Aut) invita la Commissione ad approvare l'emendamento in esame, in quanto con lo stesso si viene incontro ad alcune esigenze pratiche vissute da quegli enti locali che, pur rivelatisi virtuosi nell'osservanza del Patto di stabilità interno, incontrano difficoltà nella assunzione del personale.

 

Il presidente MORANDO si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Rubinato.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) si dichiara a favore dell'emendamento 93.32 (testo 3), ricordando che già nella scorsa legislatura si era riconosciuto agli enti locali più virtuosi la possibilità di un allentamento dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità interno.

 

Posto ai voti, l'emendamento 93.32 (testo 3) è approvato.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) ritira l'emendamento 93.33.

 

L’emendamento 94.0.1 è ritirato.

 

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 93.34, 93.35, 93.39, 93.0.1, 93.0.2, 93.0.5, 93.0.6, 93.0.8, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.0.3, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.9, 95.10 e 95.11.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo)  ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 95.0.1 e 95.0.2.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 95.0.3, 95.0.5, 95.0.7 e 95.0.9.

 

Il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri in ordine all’emendamento 96.1000.

 

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa 96.1000, il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi, relativamente all’emendamento di cui trattasi, al parere testè espresso dal relatore Legnini.

 

Posto ai voti, l’emendamento 96.1000 viene accolto dalla Commissione.

 

Successivamente, con separate votazioni,  vengono respinti gli emendamenti 97.0.1 e 97.0.2.

 

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente l’esame degli emendamenti relativi alle tabelle, a partire dall’emendamento 96.TAB.A.1 fino all’emendamento 96.TAB.F.1.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) chiede chiarimenti in ordine all’emendamento 3.2000 del relatore, in particolare per quel che concerne la relativa relazione tecnica e la verifica della Ragioneria generale dello Stato.

 

Dopo un breve intervento del senatore POLLEDRI (LNP) sull’ordine dei lavori, il senatore BALDASSARRI chiede chiarimenti in ordine agli effetti finanziari sulla tabella A degli emendamenti finora approvati.

 

Il PRESIDENTE fornisce taluni chiarimenti in merito ai quesiti posti dal senatore Azzollini e dal senatore Baldassarri.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) preannuncia che presenterà una riformulazione dell’emendamento 96.TAB.C.1.

 

Il PRESIDENTE informa inoltre che il relatore ha preannunciato la presentazione di una riformulazione dell’emendamento 3.2000, trasformato in un testo 2, che verrà esaminato in una successiva seduta.

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato. 

 

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

 

Il PRESIDENTE avverte che è convocata per oggi, alle ore 21, una ulteriore seduta della Commissione.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 19.45.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 67

 

92.10 (testo 2)

Il Relatore

APPROVATO

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, primo periodo dopo le parole: «in possesso dei requisiti di cui al comma 519» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

4-ter. A decorrere dall'anno 2008 le procedure di stabilizzazione di cui al comma 558 si applicano anche al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4-quater. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 4-bis e del presente comma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

4-quinquies. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese dì marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 4-quater, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal comma 4-quater, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 4-quater lettera b.

4-sexies. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo dl cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

al comma 11 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché un'ulteriore riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale già utilizzato con contratti dì collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a1la data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

67.1

TIBALDI, DI SIENA, PALERMI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008:–  7.500;

2009:–  7.500;

2010:–  10.000.

 

67.1 (testo 2)

TIBALDI, DI SIENA, PALERMI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008:–2.500;

2009:–2.500;

2010:–  10.000.

 

Art. 69

 

69.0.3

Il Relatore

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Misure per il sostegno dell'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Al fine di incrementare i livelli occupazionali nel Mezzogiorno, per il periodo 2008-2010, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro che, in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, operano assunzioni con contratto a tempo indeterminato che diano luogo ad un incremento della base occupazionale è concesso un credito d'imposta di euro 450 per ciascun nuovo occupato a tempo indeterminato ove l'assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui agli articoli 5 ed 8 del regolamento (CE) n.  1083/2006. Ove l'assunzione sia effettuata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna, il contributo per ciascun nuovo occupato è pari ad euro 350. I criteri di concessione delle predette agevolazioni saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'incremento della base occupazionale, di cui al comma 1, è calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2006 e il 30 settembre 2007. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2006 e il 30 settembre 2007.

3. Ai maggiori oneri determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 69, comma 1, della presente legge».

 

69.0.3 (testo 2)

Il Relatore

APPROVATO

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Incentivi all'occupazione)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato dì cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro, a tempo parfziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratoti assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli dal collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'Imposta spetta limitatamente al numero dì lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:

a) su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni, nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero, violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 70

 

70.4

ADDUCE, CABRAS, BOCCIA ANTONIO, MASSA

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione e costruzione di centri destinati a Poli di Innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'Obiettivo convergenza. I rapporti tra Governo e Regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere di CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi Accordi di programma quadro».

 

70.10

MANZIONE

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, legge 311 del 30 dicembre 2004, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 dell'importo di euro 1.500.000».

Conseguentemente, nella tabella A, voce: «Ministero dell' economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1500;

2009: – 1500;

2010: – 1500.

 

70.0.3

POLLEDRI, STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«70-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nei quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'2 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni con termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione dei confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale».

 

70.0.3 (testo 2)

POLLEDRI, STEFANI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, TADDEI, ADDUCE

APPROVATO

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«70-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nei quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni con termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione dei confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale».

 

Art. 71

 

71.9

Il Governo

APPROVATO

Al comma 2, capoverso «341» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine della lettera a), le parole: «20 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;»;

2) alla fine della lettera d), dopo le parole: «20 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.» al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale».

 

Art. 74

 

74.3/1

BATTAGLIA GIOVANNI, TIBALDI, TECCE, BRUTTI PAOLO, ALBONETTI, RIPAMONTI, DE PETRIS

APPROVATO

All'emendamento 74.3 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

''9-bis) Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economica e finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure del presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti''».

 

74.3

Il Governo

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «il 30 giugno di ciascun anno» con le seguenti: «il 28 febbraio per l'anno 2008 e entro il 31 dicembre per gli anni successivi»; dopo le parole «al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi,» aggiungere le seguenti: «per il cui acquisto si applica il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, conforme alle modalità e allo schema pubblicati sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.»; infine sopprimere le parole da «secondo le» a «in vigore con la presente legge»;

b) al comma 2 dopo le parole «informazioni di cui al» sopprimere la parola «comma 1» ed aggiungere le seguenti: «precedente comma e sulla base dei dati degli acquisti delle Amministrazioni di cui al comma l, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di Contabilità Gestionale ed elaborati»; sostituire la parola «sostenibili» con la seguente: «sostenibile»;

c) abrogare il comma 3;

d) al comma 4 dopo le parole: «Gli indicatori» aggiungere le seguenti: «ed i parametri di spesa sostenibile definiti»; sostituire le parole «di cui al» con le seguenti: «ai sensi del»; dopo la parola «pubblicazione» sostituire le parole «sui siti» con le seguenti: «sul Portale degli acquisti in rete»; dopo le parole «attività di controllo» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»; infine eliminare le parole da «della stessa» alla fine del comma;

e) abrogare il comma 6 e 7;

f) al comma 8 sopprimere dopo le parole «spesa pubblica» le seguenti: «ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali nel rispetto del patto di stabilità»;. sostituire la parola «448» con la seguente: «488»;

g) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici».

 

74.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Costituzione del Polo Finanziario e del Polo Giudiziario a Bolzano)

1. AI fine migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo Finanziario e di un Polo Giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 13 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di immobili adiacenti ad Uffici delle Entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli Uffici Finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo Finanziario;

b) trasferimento degli Uffici Giudiziari nell'edificio di Piazza del Tribunale, prospiciente al Palazzo di Giustizia per dare vita aI Polo Giudiziario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilììzo del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

74.0.1 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

APPROVATO

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Costituzione del Polo Finanziario e del Polo Giudiziario a Bolzano)

1. AI fine migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo Finanziario e di un Polo Giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di immobili adiacenti ad Uffici delle Entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli Uffici Finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo Finanziario;

b) trasferimento degli Uffici Giudiziari nell'edificio di Piazza del Tribunale, prospiciente al Palazzo di Giustizia per dare vita aI Polo Giudiziario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilììzo del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono corrispondentemente ridotte per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

 

Art. 75

 

75.1

Il Governo

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

 

 

Art. 77

 

77.0.2

D'AMBROSIO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

1. La somma stanziata per i giudici civili e penali (di euro 200.108.931), è aumentata di quanto sarà ricavato dalle seguenti modifiche degli articoli 262 e 676 del codice di procedura penale:

''a) dopo il comma 3 dell'articolo 262 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

'1-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di aveme diritto sono devolute allo Stato.';

b) all'articolo 676 dopo le parole: 'alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate' sono inserite le seguenti: 'o alla devoluzione allo Stato delle somme sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262.''».

 

77.0.2 (testo 3 corretto)

D'AMBROSIO

APPROVATO

Dopo l'articolo 77, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e la diffusione del processo telematico)

1. All'articolo 262 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificaziioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato;''

2. All'articolo 676 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 1, dopo le parole: ''alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate'' sono inserite le seguenti: ''o alla devoluzione allo Stato delle cose sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262.''.

3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, come modificate dal presente articolo, sono destinate agli investimenti per l'avvio ed alla diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari».

 

 

Art. 79

 

79.0.1

PISA, NIEDDU, VILLECCO CALIPARI, GIANNINI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Ai fini della realizzazione deI programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio da assegnare, in concessione al personale: per il periodo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto finanziato anche con una parte dei canoni di locazione versati;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 35% e minima del 15% tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di handicap di componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di professionisti esterni, nell'ambito di un limite massimo di spesa complessiva non superiore a 250.000 euro, a valere sulle rassegnazioni derivanti dalla vendita degli alloggi militari di cui alla presente legge ed è esonerata dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b) del comma 2, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, al tal fine, la possibilità di: cessione, a titolo di presso, beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, con esclusione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma I3-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui alla presente legge, fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui aI comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

5. L'articolo 26, comma 11-quarter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326, è abrogato, gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione».

 

79.0.1 (testo 2)

BATTAGLIA GIOVANNI

APPROVATO

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Ai fini della realizzazione deI programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in raione delle esigenze di mobilità e abitative;

alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10% tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di handicap di componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerata dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica tecnica e fiscale necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b) del comma 2, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1623 e successive modificazioni, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio; la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui alla presente legge fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

5. L'articolo 26, comma 11-quarter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione».

 

Art. 82

 

82.9

Il Governo

APPROVATO, con assorbimento dell'82.10 e 82.11

Nell'allegato A di cui all'articolo 82, comma 3, sopprimere le seguenti voci:

«6. Lega navale italiana (LN.I.) – Istituita con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.»;

«8. Ente nazionale risi – Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.».

 

82.10

PICCIONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

ASSORBITO dall'82.9

Al comma 3, allegato A, sopprimere i punti 6 e 8.

Conseguentemente, ridurre di 0.3 milioni di euro lo stanziamento dell'allegata tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze.

 

82.11

BOSONE, PIGNEDOLI, NARDINI, DE PETRIS, MARCORA, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

ASSORBITO dall'82.9

All'allegato A di cui all'articolo 82, comma 3, sono soppresse le seguenti parole:

«8. Ente nazionale risi - Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.».

 

82.13

VITALI

APPROVATO

Al comma 3, allegato A, sopprimere il numero 11), Fondazione Guglielmo Marconi - Istituita con regio decreto 11 aprile 1938, n. 354.

 

Art. 84

 

84.1

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell 'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

2-ter. I soggetti di cui al comma 2bis del presente articolo ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicotate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo.

2-quinques. Per le finalità di cui al comma 2 bis e seguenti del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.».

Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2009  –  100.000.

 

Art. 85

 

85.2/1

LUSI

APPROVATO

All'emendamento 85.2 sostituire le parole: «sostituire la lettera a) con la seguente:» con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche statali»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente:

E aggiungere infine il seguente periodo: «Al comma 3, le parole: ''amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165'' sono sostituite dalle seguenti: ''amministrazioni pubbliche statali''».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «pubbliche» aggiungere la seguente: «statali».

 

85.2

Il Relatore

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri».

 

Art. 86

 

86.5

Il Relatore

APPROVATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 240, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: ''15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danni erariali, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

 

 

Art. 86

 

86.0.1

Il Governo

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

1. Per far fronte agli oneri connessi al contenzioso relativo alle opere inserite nel piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue a valere sui contributi pluriennali concessi per la realizzazione delle opere, nel limite di 130 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia Torino 2006, sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e,viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'art. 13 comma 1-bis della citata legge 285 del 2000».

 

86.0.1 (testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia Torino 2006, sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'art. 13 comma 1-bis della citata legge 285 del 2000».

 

Art. 90

 

90.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

VEDI TESTO 2

AI comma 1, sostituire le parole: «gli enti parco,» con le seguenti: «gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

 

90.1 (testo 2)

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

APPROVATO

AI comma 1, sostituire le parole: «gli enti parco,» con le seguenti: «gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),».

 

Art. 91

 

91.2

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, GAGLIARDI, TIBALDI, COSSUTTA

VEDI TESTO 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 91.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti)

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

''593. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico totale o parziale delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro partecipate, controllate, collegate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche alle cariche elettive europee, nazionali, regionali, ai membri degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società, anche quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all'interessato entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell'ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l'incarico, mandato o contratto s'intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del precedente comma per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Alle fattispecie già disciplinate dal comma anzidetto si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Gli stessi atti sono efficaci dalla data della loro emanazione mentre i relativi provvedimenti di liquidazione e pagamento delle spese non possono avere corso qualora la Corte ricusi il visto sull'atto di conferimento dell'incarico. In tal caso l'amministrazione, a fronte dell'eventuale avvenuto svolgimento dell'opera professionale, procede al riconoscimento del debito, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e, delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: ''pubblicano'' a: ''erogato'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto''.

8. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

9. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

10. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

11. Sono soppressi con decorrenza dal 1º gennaio 2008, tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni centrali. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. II personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero è inquadrato in una degli uffici del Ministero presso cui presta servizio.

12. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri, amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

13. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».

 

91.2 (testo 2)

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, VILLONE, SODANO, GAGLIARDI, TIBALDI, COSSUTTA, CABRAS

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 91.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti)

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite massimo del successivo comma 3. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza''.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all'interessato entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell'ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l'incarico, mandato o contratto s'intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del precedente comma per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008 sono individuate, entro il limite massimo di 25 unità, le posizioni sottratte all'applicazione del presente comma.

4. Il primo, secondo e terzo periodo del comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

6. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e, delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.

7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

8. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: ''pubblicano'' a: ''erogato'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto''.

9. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

10. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

11. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 9 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

12. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e dell'attività culturali e storico-artistico e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n.  165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Conisiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

13. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

14. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».

 

91.8

BIANCO

VEDI TESTO 2

Al comma 1, capoverso «593», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

2. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.

3. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: '', anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di fmanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico''.

4. Al fine di garantire l'effettiva indipendenza della Corte dei conti, fermo restando l'attuale regime giuridico-contabile per la quota-parte di risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese obbligatorie e d'ordine, la residua quota-parte è trasferita ai bilanci delle Camere, in misura paritaria, per la successiva assegnazione all'Istituto. La Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento, che ha competenza esclusiva per il controllo sull'Istituto».

 

91.8 (testo 2)

BIANCO

APPROVATO, identico al 91.11 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «593», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

2. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.

3. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: '', anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di fmanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico''.».

 

91.11

BALDASSARRI, VEGAS, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

1-ter. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in un numero non superiore a dieci.

1-quater. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: '', anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico''.

1-quinquies. Al fine di garantire l'effettiva indipendenza della Corte dei conti, fermo restando l'attuale regime giuridico-contabile per la Quota-parte di risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese obbligatorie e d'ordine, la residua quota-parte è trasferita ai bilanci delle Camere, in misura paritaria, per la successiva assegnazione all'istituto. La Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento, che ha competenza esclusiva per il controllo sull'Istituto».

 

91.11 (testo 2)

BALDASSARRI, VEGAS, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

APPROVATO, identico al 91.8 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

1-ter. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in un numero non superiore a dieci.

1-quater. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: '', anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico''.».

 

91.12 (Testo 2)

BARBATO

APPROVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'adeguamento di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto nella misura del 90 per cento per l'anno 2008 e nella misura dell'80 per cento per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica relativa al Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2008–  20.600

2009–  10.300

 

Art. 93

 

93.13

Il Governo

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

''4-bis. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.

4-ter. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007 nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2007 della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.'';

b) al comma 13, dopo le parole: ''beni architettonici, archeologici e storico-artistici'' aggiungere le seguenti: ''archivistici e librari''; nonché dopo le parole: ''architetti, archeologi, storici dell'arte'' aggiungere le seguenti: ''archivisti e bibliotecari''».

 

93.31

ALFONZI, TIBALDI, MORGANDO, NEGRI, BENVENUTO, GHIGO, ZANOLETTI, BOBBA, SCARABOSIO, MARTINAT, TURIGLIATTO, FLUTTERO, ZUCCHERINI, DAVICO, DI SIENA

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'iimmissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo, nel concorso richiamato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  1.000;

2009: –  1.000;

2010: –  1.000.

 

93.31 (testo 2)

ALFONZI, TIBALDI, MORGANDO, NEGRI, BENVENUTO, GHIGO, ZANOLETTI, BOBBA, SCARABOSIO, MARTINAT, TURIGLIATTO, FLUTTERO, ZUCCHERINI, DAVICO, DI SIENA

APPROVATO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'iimmissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo, nel concorso richiamato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  500;

2009: –  500;

2010: –  500.

 

 

93.32

RUBINATO

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: ''Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

a) l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai [mi dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto''.

21-ter. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto''».

Conseguentemente, all'articolo 961. comma 11 Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

93.32 (testo 3)

RUBINATO

APPROVATO

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: ''Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori limiti:

a) l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto''.

21-ter. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento''».

 

96.1000

Il Governo

APPROVATO

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente è eliminato l'allegato 2.

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.


BILANCIO(5a)

Giovedì1 novembre 2007

165a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010  

- (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto ) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), nell’illustrare l’emendamento 3.2000 (testo 2), osserva come tale riformulazione assicuri il sostanziale superamento delle obiezioni messe in luce nella relazione tecnica sulla esatta quantificazione della copertura dell’originario emendamento 3.2000. In particolare, rileva come si sia provveduto, in primis a ridurre l’ammontare del taglio generalizzato dei consumi intermedi; in secondo luogo ad eliminare dalla copertura la riduzione della dotazione degli organi costituzionali ed infine ad apportare idonee variazioni anche sulla Tabella A. Tenuto conto del recepimento dei rilievi sulla copertura formulati nella relazione tecnica del Governo e dell’esigenza di concludere quanto prima l’esame dei documenti di bilancio in Commissione, ritiene opportuno procedere immediatamente all'esame ed alla votazione dell'emendamento in questione e dei relativi subemendamenti.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), pur ritenendo apprezzabile il contenuto dell’emendamento, con il quale si dispone l’abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, esprime un giudizio fortemente critico per la mancata presentazione della relazione tecnica e della prescritta asseverazione della Ragioneria generale dello Stato, circostanza oltremodo grave e destinata ad incidere negativamente sui rapporti fra Parlamento e Governo.  Dopo aver osservato come la riformulazione della proposta emendativa non risolva inoltre in modo adeguato né la questione relativa ai tagli dei consumi intermedi, né  la problematica connessa alla copertura mediante riduzione del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, invita il relatore a ritirare l’emendamento, il quale peraltro ben potrebbe essere ripresentato in una fase successiva dell’iter parlamentare di approvazione della manovra, corredandolo con una adeguata istruttoria finanziaria. Coglie infine l’occasione per far presente che, qualora la richiesta di ritiro non fosse accolta, non potranno non esservi ricadute sull’atteggiamento, fino ad ora improntato a spirito di collaborazione, tenuto dalle forze di opposizione in ordine alla prosecuzione dell’iter dei disegni di legge in titolo.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA), nell’associarsi ai rilievi testé formulati dal senatore Azzollini, giudica particolarmente grave la presentazione di un emendamento non munito di alcuna relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva poi come tale circostanza non possa trovare alcuna giustificazione nella esigenza di celerità dei lavori parlamentari, dal momento che, al fine di consentire l’acquisizione della suddetta documentazione, sarebbe ben possibile rinviare l’esame dell’emendamento ad un’ulteriore seduta, da convocarsi nella giornata di domani. La procedura seguita rappresenta, al contrario, un’inaccettabile anomalia, che rischia di determinare un pericoloso precedente e che risulta quanto mai grave considerato l’atteggiamento non ostruzionistico tenuto dalla opposizione nel corso dei lavori della Commissione. Invita pertanto il relatore a ritirare l’emendamento in esame ed eventualmente a ripresentarlo nel corso dell’esame in Assemblea. Conclude facendo presente che il mancato accoglimento della richiesta di ritiro non potrà non influire sull’atteggiamento delle forze di opposizione in ordine al prosieguo dell’esame dei disegni di legge in titolo.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), dopo aver svolto talune considerazioni sull’importanza di assicurare trasparenza e certezza dei dati di finanza pubblica, esprime il proprio giudizio critico per la mancata presentazione della relazione tecnica e della prescritta asseverazione della Ragioneria generale dello Stato sull’emendamento 3.2000, così come riformulato. Dopo aver ricordato i dubbi di ricevibilità sollevati in relazione all’emendamento 3.2000, la cui nota tecnica - pur sottoscritta dal sottosegretario Sartor - risultava sfornita della prescritta vidimazione della Ragioneria generale dello Stato a conferma della presenza di evidenti problemi di copertura, invita il relatore a ritirare o a rinviare l’esame della proposta ad una ulteriore seduta da convocarsi nella giornata di domani al fine di consentire l’acquisizione della prescritta verifica della Ragioneria, evitando così la creazione di un illegittimo e pericoloso precedente. Dopo aver ribadito come sia del tutto inconcepibile tale forma di autocertificazione della copertura degli emendamenti da parte dell’organo politico del Ministero in un sistema che si ritenga democratico, svolge talune considerazioni sulla necessità di procedere tempestivamente alla riforma del sistema di certificazione del bilancio, da realizzarsi anche attraverso l’istituzione di una apposita Autorità indipendente, caratterizzata da una posizione di terzietà rispetto all’Esecutivo.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), nell’associarsi ai rilievi critici testé formulati, invita il relatore a ritirare l’emendamento in esame e a ripresentarlo successivamente nel corso dell’esame in Assemblea. Tenuto conto dell’accordo raggiunto sul piano politico in relazione al merito della proposta, ritiene che le successive fasi di esame dei documenti di bilancio potranno assicurare l’approvazione dell’emendamento, senza alcuno strappo di carattere procedurale.

Sottolinea, infine, che, qualora la richiesta di ritiro non fosse accolta, non potranno non esservi conseguenze sull’atteggiamento dell’opposizione in ordine al prosieguo dell’esame della manovra finanziaria stessa.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), pur non enfatizzando i profili relativi alla ricevibilità dell’emendamento,  esprime nel merito talune perplessità sul tenore della riformulazione. Al riguardo, dopo aver osservato come sarebbe stato più opportuno procedere ad un taglio selettivo della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, rileva come l’emendamento così come riformulato non risolva, fra l’altro, la questione relativa alla riduzione del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), nel rilevare come il dibattito in corso riproduca di fatto quello già svoltosi nel corso della seduta notturna di ieri sull’emendamento 3.2000, esprime il proprio apprezzamento per l’atteggiamento collaborativo tenuto dall’opposizione in ordine all’iter  di esame dei documenti di bilancio. Analoga correttezza però, deve, a parere dell’oratore, essere riconosciuta anche alla maggioranza sia sul piano della trasparenza nella presentazione degli emendamenti sia su quello dell’organizzazione dei lavori parlamentari stessi. Relativamente al merito dell’emendamento 3.2000 (testo 2), nell’osservare che la questione concernente la competenza in materia di asseverazione sia stata già affrontata nella seduta notturna di ieri, ricorda che, in base a quanto prescritto nella legge di contabilità di Stato, la relazione tecnica è richiesta all’Esecutivo e pertanto spetta al rappresentante del Ministero dell’economia produrre tale documentazione, assumendosene la relativa responsabilità. Ribadisce pertanto la natura politica della responsabilità derivante dalla certificazione. Rileva quindi come la riformulazione dell’emendamento abbia consentito, attraverso l’individuazione di nuove modalità di copertura, la risoluzione delle principali obiezioni critiche rilevate nella relazione tecnica dell’originario emendamento 3.2000. In particolare ricorda che il nuovo testo dell’emendamento interviene sui tagli dei consumi intermedi, introducendo, nel contempo, una nuova copertura di 100 milioni di euro da rinvenirsi sulla Tabella A. Coglie infine l’occasione per far presente che le successive fasi dell’esame parlamentare potranno ben essere destinate ad un ulteriore perfezionamento del testo dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), unendosi ai rilievi testé formulati dal senatore Morgando, rileva come il dibattito in corso, analogamente a quello svoltosi nella seduta notturna di ieri, abbia messo in luce la coesistenza di due linee interpretative, entrambe egualmente sostenibili, circa la correttezza formale della copertura finanziaria degli emendamenti. Al riguardo, sottolinea pertanto l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto della necessità di risolvere il problema in modo condiviso.

 

Il sottosegretario SARTOR, in relazione ai rilievi sollevati dall'opposizione circa la presunta mancanza di una relazione tecnica sull’emendamento 3.2000, osserva come non sussistano motivate ragioni in ordine all'acquisizione di una nuova nota tecnica sull'emendamento 3.2000 (testo 2) in esame, tenuto conto che i rilievi critici formulati nella documentazione presentata sulla proposta 3.2000 sono stati integralmente recepiti dal relatore nell'ambito di una nuova riformulazione dell'emendamento suddetto. In particolare, nella relazione tecnica prodotta si dava conto non tanto dell'eventuale irregolarità formale della copertura, quanto si esprimevano considerazioni di opportunità legate agli effetti limitativi discendenti dalla clausola di copertura in un primo tempo individuata sulla piena funzionalità delle amministrazioni interessate.

Quanto all'esigenza rappresentata dal senatore Baldassarri in ordine all'istituzione di un'apposita Autorità indipendente a supporto del Parlamento, in posizione di terzietà rispetto all'Esecutivo, rileva come una simile ipotesi, ancorché condivisibile in linea di principio, non escluderebbe il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, quale unico soggetto politicamente responsabile, nell'ambito del Governo, a presentare le relazioni tecniche. In proposito, osserva peraltro che, ove si dovesse accedere a tale soluzione, un'articolazione del genere porterebbe con sé il rischio di una sovrapposizione funzionale delle competenze dei due soggetti. Ritiene pertanto preferibile la situazione attualmente vigente, caratterizzata da una perfetta coincidenza del soggetto che svolge attività di audit per l'Esecutivo con quello deputato alla certificazione della copertura finanziaria nei confronti del Parlamento.

 

Il senatore VEGAS (FI) afferma in primo luogo come, al di là delle questioni di merito concernenti la correttezza formale della copertura, sia stato seriamente compromesso il principio che attiene al rispetto del ruolo del Parlamento e delle sue regole. In particolare, tenuto conto che la Commissione ha stabilito, nell'ambito della sua autonoma capacità di organizzazione dei lavori, di far ricorso alla relazione tecnica con riferimento agli emendamenti presentati dal relatore, tale regola non appare a suo avviso soddisfatta, posto che, da un punto di vista formale, la relazione tecnica deve essere redatta dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché, su un versante sostanziale, deve recare una certificazione - positiva o negativa che sia - sulla copertura finanziaria. Elementi questi che non sembrano, a suo parere, caratterizzare il documento prodotto dal sottosegretario Sartor, paventando quindi come esso costituisca un modo di aggirare i vincoli costituzionali di cui all'articolo 81. Ribadisce pertanto il proprio giudizio critico circa la mancata acquisizione di una idonea relazione tecnica sull'emendamento originario 3.2000, nonché sottolinea l'esigenza che sia trasmessa una idonea nota sui profili finanziari circa l'emendamento in esame come riformulato. Al riguardo, ove il Governo non dovesse accogliere tale richiesta e tenuto conto delle norme regolamentari vigenti, invita il Presidente a dichiarare l'inammissibilità, ovvero a deferire la questione al Presidente del Senato affinché sia investita la Giunta per il Regolamento. Preannuncia, altrimenti, l'abbandono dei lavori da parte dell'opposizione, a significare il venir meno dello spirito collaborativo finora manifestato nello svolgimento dell'esame.

 

Il PRESIDENTE, nel confermare il suo giudizio di ammissibilità dell'emendamento 3.2000, come riformulato, anche alla luce dei dati emersi nel corso del dibattito, osserva come, dal punto di vista formale, la richiesta della relazione tecnica sia stata opportunamente soddisfatta, a prescindere dalla presunta diversità di posizioni che possano essere emerse tra le varie articolazioni interne del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alle questioni che attengono al merito delle osservazioni formulate nella relazione, fa presente, poi, che il relatore ha opportunamente tenuto conto dei profili di criticità evidenziati, procedendo ad una nuova formulazione del testo. Ad ogni modo, a prescindere dai suddetti aspetti, tiene a precisare che la declaratoria di inammissibilità rimane un atto di natura intrinsecamente politica, di cui è assunta la piena responsabilità da parte dell’organo presidenziale. A dimostrazione della giustezza di quanto testé affermato, ricorda che, in occasione della valutazione sui profili di ammissibilità relativi all'emendamento 8.0.8, a firma del senatore Villone, che prevede il taglio delle UPB relative al finanziamento degli organi costituzionali, nonostante gli Uffici abbiano riscontrato in via istruttoria la presenza di profili di inammissibilità, è stata espressa una valutazione di ammissibilità, sulla base di un apprezzamento diverso della norma secondo parametri di natura politica.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, ritiene non fondata la declaratoria di inammissibilità, respinge la richiesta di deferimento della questione al Presidente del Senato, non sussistendone le condizioni, nonché giudica ultronea l'ulteriore richiesta di una nuova relazione tecnica sull'emendamento in esame.

 

Il senatore VEGAS (FI), nel ribadire come il profilo più rilevante del dibattito in corso risieda nell'avvenuta violazione delle norme procedurali che la Commissione stessa si è data, in modo condiviso, alla luce delle conclusioni del Presidente, conferma la volontà dell'opposizione a non partecipare al prosieguo dell'esame, a significare anche il pieno distacco da una linea politica orientata dalla maggioranza all'esclusivo incremento della spesa pubblica.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito, afferma che non sussistono le ragioni per un eventuale ritiro dell'emendamento in esame. Dopo aver replicato ai rilievi formulati dal senatore Vegas circa la presunta volontà di incremento della spesa pubblica richiamando - a titolo di esempio - la decisione di sopprimere ben 300 enti pubblici, esprime rammarico per il preannunciato abbandono dei lavori da parte dell'opposizione, auspicando che, al contrario, esistano ancora margini per proseguire l'iter parlamentare dei disegni di legge in titolo secondo lo spirito collaborativo che ha finora caratterizzato la dialettica tra maggioranza e opposizione.

 

Il senatore GALLI (LNP), quanto alle considerazioni testé espresse dal relatore, sottolinea brevemente come il provvedimento di chiusura degli enti costituisca una fonte di ingenti spese, piuttosto che di risparmi.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), dopo aver richiamato l'esempio positivo offerto dall'emendamento 3.1000, a suo avviso assistito da un'adeguata nota tecnica vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato, dichiara la propria insoddisfazione in ordine alle risposte fornite dal Governo sulla lamentata mancanza di analoga documentazione a supporto dei profili finanziari dell'emendamento 3.2000. In proposito, posto che la relazione tecnica prodotta in merito non promana da un organo terzo rispetto all'Esecutivo, ritiene tale atto di autocertificazione della politica un pericoloso vulnus all'istituzione parlamentare. Preannuncia pertanto che la sua parte politica non parteciperà al prosieguo dei lavori.

 

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti, e relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 2.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime avviso favorevole sul subemendamento 2.13 (testo 2)/1, a condizione che si intenda riferito all'emendamento 3.1000 (testo 2), mentre ritira l'emendamento 2.13 (testo 2) a sua firma. Invita quindi i relativi proponenti a ritirare gli emendamenti 2.20, 2.30, 2.56, 2.59 e 2.69 (testo 2). Manifesta, poi, un orientamento favorevole sull'emendamento 2.78, mentre si dichiara in senso contrario sull'emendamento 2.91. Quanto agli emendamenti 2.97, 2.110, 2.115 e 2.0.8 (testo 2) e al subemendamento 2.0.22/1, invita i relativi firmatari al ritiro. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.0.22, manifesta un orientamento contrario in ordine all'emendamento 2.0.23.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme al relatore.

 

Il PRESIDENTE dichiara decaduto il subemendamento 2.13 (testo 2)/2, essendo stato ritirato il relativo emendamento.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) sottoscrive l'emendamento 2.20 e, su invito del relatore, procede al ritiro.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira l'emendamento 2.30, mentre il senatore ALBONETTI (RC-SE) dichiara di ritirare l'emendamento 2.56.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) e il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), accogliendo la proposta del relatore, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.97 e 2.110.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) ritira l'emendamento 2.59.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) aggiunge la propria firma al subemendamento 2.0.22/1 e lo ritira.

 

Posto in votazione, è, poi, respinto dalla Commissione l'emendamento 2.69 (testo 2).

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento 2.78 e respinge gli emendamenti 2.91, 2.115, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.23.

 

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli altri emendamenti accantonati e relativi subemendamenti.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), dopo aver espresso un orientamento negativo sull'emendamento 3.26, si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 3.42, a condizione che vengano soppressi i commi 7-quinquies e 7-sexies, mentre procede al ritiro dell'emendamento 3.76, con conseguente decadenza del subemendamento 3.76/1. Dopo aver invitato i firmatari della proposta 3.77 al ritiro, esprime parere contrario sui subemendamenti prima riferiti al 3.2000 e ora da intendersi da votare in relazione al testo 2 del medesimo emendamento 3.2000/1, 3.2000/2, 3.2000/3 e 3.2000/4, manifestando avviso favorevole sui subemendamenti 3.2000/5 e 3.2000/6, rilevando, a tale ultimo riguardo, come la norma, di indubbio rilievo, sia volta a sancire l'incompatibilità delle indennità di funzione tra il mandato parlamentare e quello di Sindaco o Presidente di Provincia, ove eletti in corso di mandato. Esprime infine un orientamento contrario sui subemendamenti 3.2000/7, 3.2000/10, 3.2000/11, 3.2000/12 e 3.2000 (testo 2)/1. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti 3.2000/8, 3.2000/9, 3.98, 3.1000/7, 3.1000/8, 3.1000/9, nonché dell'emendamento 3.121, in riferimento al quale, pur ribadendo di condividerne la ratio, rileva che il Governo ha già attivato gli opportuni contatti con le fondazioni bancarie al fine di giungere ad una soluzione condivisa. Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.0.6, 4.26, 4.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 5.5, 5.17, 5.18, 5.38 (testo 2), 5.58, 5.59, 5.60, 5.94, 5.95, 5.18, 7.0.3 (testo 2)/01, 7.0.3 (testo 2)/4, 7.0.3(testo 2)/6, 7.0.3 (testo 2)/9, 7.0.3 (testo 2)/11, 7.0.3(testo 2)/13, 7.0.3 (testo 2)/15, 7.0.3 (testo 2)/16, 7.0.3 (testo 2)/17, 7.0.3 (testo 2)/19, 7.0.3 (testo 2)/20, 7.0.3 (testo 2)/23, 7.0.4, 8.0.8, 8.0.9 (testo 2).

Esprime parere contrario sui subemendamenti  3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/3, 3.1000/6, 5.53, 7.0.3 (testo 2)/1, 7.0.3 (testo 2)/3, 7.0.3 (testo 2)/5, 7.0.3 (testo 2)/7, 7.0.3 (testo 2)/8, 7.0.3 (testo 2)/18, 7.0.3 (testo 2)/21, 7.0.3 (testo 2)/22, 7.0.3 (testo 2)/24, 10.16 (testo 2)/1, 10.16 (testo 2)/2, 10.16 (testo 2)/4.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.1000/4 (testo 2), 3.2000 (testo 2), 3.1000, 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.22 (testo 2), 5.23, 5.54 (testo 2), 5.108 (testo 2), nonchè sugli identici emendamenti 5.116 (testo 2) e 5.117 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.0.3 (testo 2)/26, 7.0.3 (testo 2)/12 (testo2), 7.0.3 (testo 2)/25 e 3.1000/10. Al riguardo il RELATORE osserva l'importanza della proposta emendativa in esame, che istituisce un ente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tutelando espressamente, con un'addizionale sui premi assicurativi, i lavoratori esposti all'amianto. In proposito ricorda l'attenzione che il senatore Pizzinato, nelle scorse legislature, ha dedicato al tema. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, a condizione che le parole "20 milioni" siano sostituite con le altre "4 milioni", nonchè sull'emendamento 6.0.2, a condizione che le parole "10 milioni" siano sostituite con le altre "4 milioni" e a condizione che, conseguentemente, alla Tabella B, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la cifra "- 10 milioni" è sostituita dall'altra "- 4 milioni".

Esprime altresì parere favorevole al subemendamento 7.0.3 (testo 2)/2, a condizione che, dopo le parole "ricorre alla mobilità", siano aggiunte le seguenti ", anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e a condizione che venga soppresso il secondo periodo. Esprime parere favorevole sul subemendamento 7.0.3 (testo 2)/10, a condizione che, dopo le parole "ricorre alla mobilità", siano aggiunte le seguenti:" anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 7.0.7 (testo 2) a condizione che venga soppresso il comma 8.

Il relatore ritira l'emendamento 5.0.2. Riformula l'emendamento 7.0.3 (testo 2), presentando un Testo 3, il quale, secondo quanto disposto dalla relazione tecnica presentata dal Governo, contiene alcune modificazioni alle variazioni alla Tabella A, prevedendo, per il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti cifre: per l'anno 2008 "12.300"; per l'anno 2009 "146.200" per l'anno 2010 "216.600".

Il relatore si rimette al Governo sugli emendamenti 6.8 e 10.16 (testo 2)/3.

 

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore e, quanto all'emendamento 3.42, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2. Esprime poi un parere conforme a quello formulato dal relatore, rimettendosi alla Commissione sul subemendamento 7.0.3 (testo 2)/25 ed esprimendo parere contrario sul subemendamento 10.16 (testo 2)/3. Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 6.8. Quanto all'emendamento 10.16 (testo 2), il rappresentante del Governo propone una riformulazione volta a sopprimere i capoversi 2-ter e 2-sexies. Al riguardo egli osserva che la predisposizione, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, di un prospetto informativo che illustri le caratteristiche dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, necessita di una ristrutturazione dell'assetto del Ministero. E' infatti necessario, a suo avviso, un incremento degli strumenti tecnici a disposizione del Dicastero, considerando che la competente Direzione generale del Tesoro non è allo stato nelle condizioni di poter effettuare un'adeguata valutazione circa i profili di rischiosità dei contratti da stipulare. Propone pertanto un Testo 3 dell'emendamento 10.16 del quale dà lettura alla commissione.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) su invito del relatore, ritira l'emendamento 3.77.

 

Posto in votazione, l'emendamento 3.26 è respinto.

 

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.42 (testo 2).

 

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore TECCE (RC-SE) preannunciando la propria astensione sui subemendamenti 3.2000/3 e 3.2000/4.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) dichiara di astenersi sui subemendamenti 3.2000/3 e 3.2000/4.

 

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.2000/1, 3.2000/2, 3.2000/3 e 3.2000/4, mentre risultano approvati i subemendamenti 3.2000/5 e 3.2000/6.

 

Il subemendamento 3.2000/7 viene ritirato dal senatore Tecce, così come il 3.2000/8.

 

I subemendamenti 3.2000/9, 3.2000/10, 3.2000/11, 3.2000/12  e 3.2000 (testo 2)/1, posti separatamente ai voti, sono respinti.

 

Risulta approvato l'emendamento 3.2000 (testo 2).

 

I presentatori degli emendamenti 6.9, 6.0.2, 7.0.3 (testo 2)/2, 7.0.3 (testo 2)/10 e 7.0.7 (testo 2)  accolgono le condizioni poste dal relatore e dal rappresentante del Governo e riformulano i propri emendamenti presentando di ciascuno un Testo 2.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1000 nel testo 2 che, rispetto alla prima formulazione, la quale comprendeva anche parti di emendamenti precedentemente approvati al fine della compiutezza della manovra, contiene soltanto le proposte modificative del disegno di legge da votare. Pone quindi ai voti il subemendamento 2.12 (testo 2)/1 che deve intendersi come sostitutivo della lettera b) dell'emendamento 3.1000 (testo 2) in riferimento alle modifiche da apportare all'articolo 2.

 

La Commissione approva.

 

I senatori TECCE (RC-SE), Paolo BRUTTI (SDSE), ALBONETTI (RC-SE), RUBINATO (Aut) e RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) chiedono di poter aggiungere la propria firma e quella di tutti i firmatari dell'emendamento 67.0.2, riferito alle vittime dell'amianto, al subemendamento 3.1000/10.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati i subemendamenti 3.1000/10 e 3.1000/4 nelle nuove formulazioni. Risultano respinti tutti gli altri subemendamenti all'emendamento 3.1000 (testo 2).

 

Posto ai voti, con il parere favorevole del Relatore e dei rappresentanti del Governo, è approvato l'emendamento 3.1000 (testo 2).

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.121.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) chiede di poter aggiungere la sua firma e quella del senatore GIARETTA (Ulivo) agli identici emendamenti 5.116 (testo 2) e 5.117 (testo 2).

 

Risultano ritirati gli emendamenti 3.98, 3.0.6, 4.26, 4.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 5.17, 5.18, 5.38 (testo 2), 5.94, 5.118, 5.02 e 6.8.

 

Posti ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risultano approvati gli emendamenti 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.22 (testo 3), 5.23, 5.54 (testo 2), 5.108 (testo 2), 5.116 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.0.2 (testo 2).

 

In relazione all'emendamento 7.0.3 (testo 2), dichiarato improponibile il subemendamento 7.0.3 (testo 2)/01, erroneamente riferito all'emendamento 3.1000 (3.1000/5), sono accolti i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/2(testo 2), 7.0.3 (testo 2)/26, 7.0.3 (testo 2)/10 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)/12 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)/25, , 7.0.7 (testo 3). Risultano altresì ritirati i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/4, 7.0.3 (testo 2)/6, 7.0.3 (testo 2)/9, 7.0.3 (testo 2)/13, 7.0.3 (testo 2)/14 e 7.0.3 (testo 2)/15.

 

Il senatore BARBATO (Misto-Pop-Udeur), pur ritirando, secondo l'indicazione del Relatore, il subemendamento 7.0.3 (testo 2)/16, esprime alcune perplessità considerando che l'assunzione, nel ruolo del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei dirigenti risultati idonei non produce costi aggiuntivi essendo tali costi coperti dalla dotazione prevista per il Ministero della giustizia.

 

Risultano altresì ritirati i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/17, 7.0.3 (testo 2)/19, 7.0.3 (testo 2)/20. Sono quindi respinti i rimanenti subemendamenti all'emendamento 7.0.3 (testo 2).

 

Sono quindi approvati gli emendamenti 7.0.3 (testo 2), con una ulteriore riformulazione della copertura da parte del relatore, 7.0.7 (testo 3).  Sono ritirati gli emendamenti 7.0.4 e 8.0.9.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 8.0.8, su cui il relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

 

Il senatore VILLONE (SDSE), in sede di dichiarazione di voto, osserva che l'emendamento, volto a contenere la dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale entro il tetto di inflazione programmata previsto per l'anno di riferimento, ha suscitato un ampio dibattito in ordine ai profili di ammissibilità, in considerazione dell'autonomia che la Costituzione riconosce a tali organi. Al riguardo egli ribadisce la sua convinzione sulla piena disponibilità della materia in capo al Parlamento, manifestando quindi il suo apprezzamento per la scelta con la quale il presidente Morando, dichiarando ammissibile l'emendamento, ha difeso le prerogative del Parlamento. Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi con un voto, proprio al fine di certificare la piena competenza del Parlamento ad esprimersi in ordine alle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Chiede altresì al Governo di formulare il suo parere sull'emendamento.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) evidenzia il tenore del dibattito suscitato, sia in sede giuridica sia in sede politica, osservando che quanto affermato dal senatore Villone induce ad un'attenta riflessione sia in ordine al merito dell'emendamento, sia in riferimento ai profili costituzionali implicati. Quanto al merito, egli rileva che l'esigenza di riduzione dei costi dell'apparato pubblico, in ragione della quale sono stati previsti notevoli risparmi per tutte le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, impone che anche gli organi costituzionali si muovano in tal senso. Quanto ai profili di ammissibilità costituzionale dell'emendamento, in considerazione dell'autonomia attribuita agli organi in questione, l'oratore evidenzia la crescente problematicità del tema concernente l'ambito dei poteri del Parlamento nella determinazione delle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali. Per tale motivo, pur dichiarando di essere disposto ad esprimere  un voto sull'emendamento, invita il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno, volto a sensibilizzare gli organi costituzionali per contribuire, con decisioni chiare di risparmio, allo sforzo nazionale di riduzione della spesa pubblica.

 

Il senatore CABRAS (Ulivo) condivide quanto osservato dal senatore Villone in ordine all'esigenza di affermare, attraverso un voto espresso dalla Commissione, la prerogativa del Parlamento a decidere, nell'esercizio della sua sovranità, sulle dotazioni degli organi costituzionali. Dichiara quindi il suo voto contrario.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) osserva che l'esigenza di contenimento della spesa pubblica deve indurre il Parlamento ad un coraggioso e responsabile impegno volto a ridurre le dotazioni finanziarie degli organi costituzionali. Per tale ragione, condividendo la ratio dell'emendamento e affermando la sua convinzione in ordine alla piena sovranità del Parlamento stesso a decidere su tali questioni, dichiara di discostarsi del parere espresso dal relatore, astenendosi dalla votazione. 

 

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) dichiara il suo voto favorevole, osservando che il disegno di legge finanziaria impone, in riferimento alla riduzione dei costi, notevoli sforzi a molteplici soggetti pubblici, in particolare ai comuni. Per tale ragione ritiene necessario procedere ad una riduzione delle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali, considerando  anche che le spese previste per tali organi in Italia risultano notevolmente superiori rispetto a quelle  previste dagli altri ordinamenti europei.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), rilevando l'esigenza che il Parlamento affronti con coraggio il tema della riduzione dei costi degli organi costituzionali, dichiara il suo voto favorevole.

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), nel condividere le motivazioni del senatore Lusi, dichiara l'astensione del suo Gruppo, chiedendo altresì al senatore Villone di valutare la possibilità, in ragione della delicatezza del tema, di individuare una sede opportuna di discussione e di riflessione, possibilmente al di fuori dalle urgenze imposte dall'approvazione del disegno di legge finanziaria.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) si esprime positivamente sul dibattito sorto recentemente in ordine all'esigenze di limitazione della spesa degli organi costituzionali, rilevando l'opportunità che tutti concorrano al contenimento dei costi dei poteri pubblici. Condividendo le ragioni che hanno indotto il presentatore a formulare l'emendamento, esprime il suo voto contrario, osservando come il Senato sia già giunto alla definizione di alcuni interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di risparmio auspicati.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) dichiara di condividere i termini essenziali del dibattito sulle esigenze di riduzione dei costi, rilevando come nel disegno di legge finanziaria siano presenti numerosi interventi volti alla riduzione dei costi in tutti i settori pubblici. Per tale ragione ritiene che anche gli organi costituzionali siano chiamati ad assecondare l'interesse pubblico di riduzione della spesa. Dichiara il suo voto di astensione, accogliendo comunque l'invito del Relatore affinché la commissione si pronunci sul tema, affermando così il suo pieno diritto di deliberare in materia. Auspica infine che, in sede di approvazione del bilancio interno, si applichino i principi e le indicazioni contenute nell'emendamento in esame, al fine di dare un coerente seguito alle dichiarazioni di principio affermate in più sedi.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) dichiara, a titolo personale, il suo voto favorevole. Al riguardo egli osserva che la dichiarazione di ammissibilità formulata dal presidente costituisce già un esplicito riconoscimento, in capo al Parlamento, della titolarità di disporre in materia.

Quanto al merito, l'oratore osserva che, oltre a ragioni di coerenza sistematica con la generale riduzione dei costi prevista nel disegno di legge finanziaria, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, sussistono esigenze di rispetto dei vincoli alla finanza pubblica imposti dal trattato di Maastricht.

 

Il senatore VILLONE (SDSE), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti per l'attenzione rivolta al suo emendamento, pur comprendendo le ragioni dell'invito, rivoltogli dal senatore Boccia, di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, ribadisce l'esigenza che la Commissione si esprima con un voto sulla proposta, per le ragioni già esposte.

 

Il rappresentante del GOVERNO, considerando che la materia riguarda gli organi costituzionali, ribadisce l'opportunità di rimettersi alle decisioni della Commissione.

 

Posto ai voti con il parere contrario del Relatore, è respinto l'emendamento 8.0.8.

 

Il PRESIDENTE rileva che, anche grazie al dibattito che in Commissione Bilancio del Senato si è sviluppato sul tema del contenimento dei costi degli organi costituzionali, è stato possibile porre all'attenzione degli organismi interni competenti del Senato l'esigenza di limitare le dotazioni finanziarie di tali organi. Al riguardo, valuta positivamente la decisione del Consiglio di Presidenza di attenersi, per il 2008, alle indicazioni contenute nell'emendamento. Egli osserva in proposito che, qualora, come certamente accadrà, sarà dato seguito a tale intenzione, i risparmi per il bilancio dello Stato si attesterebbero intorno ai 17 milioni di euro.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere contrario, con l'avviso conforme del rappresentante del Governo su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 10.16 (testo 2), che, posti ai voti, risultano respinti.

 

Quindi il sottosegretario SARTOR propone al relatore un nuovo testo dell'emendamento.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), pur ritenendo più efficaci le disposizioni in materia di contratti su strumenti finanziari anche derivati sottoscritti da Regioni ed enti locali contenute nell’emendamento a propria firma,  accede alla richiesta del rappresentante del Governo e riformula l’emendamento 10.16 nel senso indicato (testo 3).

 

Dopo una breve richiesta di chiarimento del senatore POLLEDRI (LNP), il senatore ALBONETTI (RC-SE) chiede al relatore di valutare l’opportunità di prevedere un termine puntuale per l’entrata in vigore delle disposizioni in esame.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) si rammarica per la riformulazione dell’emendamento in esame, tenuto conto che sull’originario testo era stato svolto un ampio dibattito ed una profonda discussione.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) osserva come non sia necessario prevedere alcun tipo di termine, dal momento che l’attuale formulazione del testo assicura che le disposizioni suddette entrino in vigore all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge finanziaria.

 

L’emendamento 10.16 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

 

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 10.17, precedentemente accantonato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 10.17.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, precisando che la proposta emendativa non pone alcun problema di copertura finanziaria.

 

Dopo un breve intervento del senatore FERRARA (FI), il quale sottolinea come tale emendamento possa spingere anche le altre Regioni a Statuto speciale a richiedere l’estensione della facoltà di applicare le regole del patto di stabilità interno anche alle università non statali site nei propri territori, l’emendamento 10.17 è posto ai voti ed approvato, in un testo riformulato.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 10.0.4, precedentemente accantonato.

 

La senatrice RUBINATO (Aut)riformula l’emendamento 10.0.4 in un testo 2.

 

E’ disposta quindi la temporanea sospensione dell’esame dell’emendamento 10.0.4 (testo 2).

 

Si passa all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 10.0.5, precedentemente accantonato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 10.0.5.

 

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore.

 

L’emendamento 10.0.5 è quindi posto ai voti ed approvato.

 

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 10.0.6, precedentemente accantonato.

 

Ritirato il subemendamento 10.0.6/1, il relatore LEGNINI (Ulivo) ritira l’emendamento 10.0.6, in quanto di fatto assorbito nell’emendamento 3.2000, già approvato.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo  sull’emendamento 12.7 (testo 2), precedentemente accantonato.

 

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 12.7 (testo 2) è posto ai voti e respinto.

 

Si passa, poi, all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 12.0.1, precedentemente accantonato.

 

L’emendamento 12.0.1, con il parere contrario del Relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 13.4 (testo 3) e sui sub-emendamenti 13.4 (testo 2)/1; 13.4 (testo 2)/2; 13.4 (testo 2)/3 e 13.4 (testo 2)/4, da intendersi ad esso riferiti, tutti precedentemente accantonati.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere favorevole sul primo periodo del sub emendamento 13.4 (testo 2)/1, invitando i presentatori a riformularlo in tal senso.

 

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore LUSI (Ulivo), accedendo alla richiesta del relatore, riformula il subemendamento in un testo 2.

 

Il subemendamento 13.4 (testo 2)/1 (testo 2), da intendersi riferito all’emendamento 13.4 (testo 3),  è posto ai voti ed approvato.

 

Sono quindi dichiarati inammissibili i subemendamenti 13.4 (testo 2)/2; 13.4 (testo 2)/3; 13.4 (testo) 2/4.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime poi parere favorevole sull’emendamento 13.4 (testo 3).

 

Dopo che il senatore TECCE (RC-SE)  ha dichiarato, nonostante talune perplessità sul complessivo tenore della riforma delle Comunità montane, il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa in esame, il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) preannuncia la propria astensione.

 

L’emendamento 13.4 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sull’emendamento 14.2 e sui relativi sub-emendamenti  precedentemente accantonati.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ritira l’emendamento 14.2, in quanto già di fatto ricompreso nell’emendamento 3.2000.

 

Sono pertanto dichiarati decaduti tutti i subemendamenti riferiti all’emendamento 14.2.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sull’emendamento 14.0.4, precedentemente accantonato.

 

L’emendamento 14.0.4, con il parere contrario del relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sull’emendamento 15.1 (testo 2) e dei relativi sub-emendamenti, tutti precedentemente accantonati.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime parere contrario sui sub-emendamenti 15.1 (testo 2)/1;  15.1 (testo 2)/3 e 15.1 (testo 2)/5. Esprime il proprio avviso favorevole invece sui sub-emendamenti 15.1 (testo 2)/2 e 15.1 (testo 2)/4, insistendo per l’approvazione dell’emendamento 15.1 (testo 2).

 

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme al relatore, dichiarandosi favorevole all’emendamento 15.1 (testo 2).

 

Si passa quindi alla votazione.

Respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/1, risulta approvato il subemendamento 15.1 (testo 2)/2.

 

Dopo che la Commissione  ha respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/3, risulta approvato il subemendamento 15.1 (testo 2)/4.

 

La Commissione, quindi, dopo aver respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/5, approva l’emendamento 15.1 (testo 2).

 

Si passa dunque all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sull’emendamento 18.0.6, precedentemente accantonato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita il presentatore a ritirarlo.

 

Accedendo alla richiesta del Relatore, il senatore LUSI (Ulivo) ritira l’emendamento 18.0.6.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 20.15 (testo 2), precedentemente accantonato.

 

Dopo che il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere favorevole, l’emendamento 20.15 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 21.4, precedentemente accantonato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ed il sottosegretario SARTOR esprimono parere favorevole sull’emendamento 21.4, il quale, posto ai voti, risulta approvato in una nuova formulazione.

 

Dopo che è stata disposta la momentanea sospensione dell’esame dell’emendamento 21.0.4, già precedentemente accantonato, si passa all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 22.10, anch’esso precedentemente accantonato.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) invita il presentatore a riformularlo nel senso di ridurre a 20 milioni  la dotazione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 899, della legge n. 296 del 2006; a 7 milioni lo stanziamento da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina Militare di Taranto e a 1 milione lo stanziamento per il rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), accedendo alla richiesta del relatore riformula l’emendamento 22.10 in un testo 2.

 

Dopo che il sottosegretario SARTOR ha espresso il proprio parere favorevole, l’emendamento 22.10 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 22.0.3 (testo 2), precedentemente accantonato.

 

Il Relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull’emendamento 22.0.3 (testo 2), il quale, posto ai voti, è approvato.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 22.13, precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso il proprio parere contrario, l’emendamento 22.13 è posto ai voti e respinto.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 23.0.4, precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso il proprio parere favorevole, l’emendamento 23.0.4  è posto ai voti ed approvato in una nuova formulazione.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 23.0.8, precedentemente accantonato.

 

Il RELATORE invita i presentatori a ritirarlo.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), accedendo alla richiesta del relatore, fa proprio e ritira l’emendamento 23.0.8.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 24.0.7, precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, gli emendamenti 24.0.7 e 25.6 (testo 2), posti ai voti, sono respinti.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 25.0.11, precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l’emendamento 25.0.11 è posto ai voti e respinto.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 25.0.12, precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l’emendamento 25.0.12 è posto ai voti e respinto.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 26.0.2 (testo 2), precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva l’emendamento 26.0.2 (testo 2). 

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 29.0.24, precedentemente accantonato.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 29.0.24 a condizione che lo stanziamento in Tabella A sia ridotto a 3.000 milioni di euro.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l’emendamento 29.0.24 in un testo 2, nel senso indicato.

 

Dopo che i senatori CABRAS (Ulivo) e TECCE (RC-SE) hanno aggiunto la propria firma all’emendamento 29.0.24 (testo 2), l’emendamento suddetto è posto ai voti ed approvato.

 

Sono dichiarati quindi assorbiti gli emendamenti 28.2 e 28.3.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 29.2 (testo 3), precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, l’emendamento 29.2 (testo 3) è posto ai voti ed approvato.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 29.0.3 (testo 3), precedentemente accantonato.

 

Dopo che il Relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva l’emendamento 29.0.3 (testo 3).

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 29.0.4 (testo 5), precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, l’emendamento 29.0.4 (testo 5) è posto ai voti ed approvato.

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 29.0.15 precedentemente accantonato.

 

Dopo che il relatore LEGNINI (Ulivo) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l’emendamento 29.0.15 è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 32.0.4 (testo 2) il cui esame era stato precedentemente sospeso.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si rimette all’orientamento del rappresentante del Governo.

 

Il sottosegretario SARTOR propone di sospendere ulteriormente l’esame dell’emendamento.

E’ quindi temporaneamente sospeso l’esame dell’emendamento 32.0.4 (testo 2).

 

Si passa poi all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull’emendamento 32.0.11 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, tutti precedentemente accantonati.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ritira l’emendamento 32.0.11 (testo 2).

 

Risultano quindi decaduti i subemendamenti 32.0.11(testo 2)/1 e 32.0.11(testo 2)/2.

 

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 10.

 

Il RELATORE quanto all'emendamento 10.0.4 propone di riformularlo in un testo 2, esprimendo al riguardo avviso favorevole.

 

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

 

La senatrice RUBINATO (Aut), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 10.0.4 in un testo 2 che è accolto dalla Commissione.

 

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 21.

 

Il RELATORE manifesta un orientamento positivo sull'emendamento 21.0.4 (testo 2) presentato dal Governo.

 

Posto in votazione, l'emendamento 21.0.4 (testo 2) è approvato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 32.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.4.

 

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver quantificato gli oneri dell'emendamento in esame e individuato la relativa copertura, ne propone la riformulazione in un testo 2.

 

I proponenti accolgono l'invito del rappresentante del Governo e riformulano l'emendamento 32.0.4 in un testo 2.

 

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.4 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

 

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 33.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si pronuncia in senso negativo.

 

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un orientamento conforme a quello del relatore sull'emendamento 33.0.1 (testo 2).

 

Posto ai voti, l'emendamento 33.0.1 (testo 2) è respinto.

 

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 34.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 34.17, rimettendosi tuttavia al Governo circa i profili relativi alla copertura finanziaria.

 

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento in esame.

 

Il senatore MICHELONI (Ulivo) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 34.17, esprimendo al riguardo il proprio voto favorevole.

 

Posto in votazione, l'emendamento 34.17 è accolto dalla Commissione.

 

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 35.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull'emendamento 35.5, a condizione che il relativo importo sia ridotto da 5 milioni di euro a 1 milione di euro. Si pronuncia altresì favorevolmente sugli emendamenti 35.16 (testo 2), 35.0.2 e 35.0.7.

 

Il rappresentante del GOVERNO, accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 35.5 in un testo 2. Esprime altresì parere favorevole sui restanti emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 35.

 

Posto in votazione, è accolto dalla Commissione l'emendamento 35.5 (testo 2).

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 35.16 (testo 2), esprime perplessità sulla norma in esame, ritenendo eccessivo lo stanziamento ivi previsto.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) si associa ai rilievi testé formulati.

 

Il RELATORE, sulla base dei rilievi dei senatori Ripamonti e Paolo Brutti, sottolinea l'esigenza di una più approfondita valutazione sull'argomento, invitando pertanto i presentatori dell'emendamento in esame a ritirarlo.

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo), dopo aver precisato come la somma prevista non sia determinante per le modalità di esecuzione dell'opera ma costituisca il primo passo per la progettazione, accoglie comunque l'invito del relatore e ritira la proposta 35.16 (testo 2).

 

La Commissione approva quindi gli emendamenti 35.0.2 e 35.0.7.

 

Respinto l'emendamento 37.0.4, si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 46.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 46.9, cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, esprime dubbi sull'esistenza in Italia di un corso di laurea in chiropratica.

 

Il senatore LUSI (Ulivo), dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, precisa che pur non essendo stato ancora attivato uno specifico corso di laurea in chiropratica in Italia, numerosi risultano gli italiani laureatisi all'estero in tale disciplina.

 

Posto in votazione, l'emendamento 46.9 è accolto dalla Commissione.

 

Ritirato l'emendamento 48.0.1, si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella A di cui all'articolo 96.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 96.Tab.A.3, 96.Tab.A.8, 96.Tab.A.12, a condizione che l'importo sia ridotto a 5 mila euro per ciascuno degli anni indicati, 96.Tab.A.14, 96.Tab.A.15, 96.Tab.A.19 e 96.Tab.A.28. Quanto agli emendamenti 96.Tab.A.2, 96.Tab.A.4, 96.Tab.A.9, 96.Tab.A.18, 96.Tab.A.23 e 96.Tab.A.26, invita i rispettivi proponenti al ritiro. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

 

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira l'emendamento 96.Tab.A.1 e lo trasforma in ordine del giorno e ritira altresì l'emendamento 96.Tab.A.9.

Il senatore MORGANDO (Ulivo) sottoscrive l'emendamento 96.Tab.A.12 e lo riformula, nel senso indicato dal relatore, in un testo 2.

 

Posti separatamente in votazione, risulta respinto l'emendamento 96.Tab.A.2 e approvato l'emendamento 96.Tab.A.3.

 

Gli emendamenti da 96.Tab.A.4 a 96.Tab.A.6 sono respinti dalla Commissione.

 

La Commissione approva l'emendamento 96.Tab.A.8 e respinge l'emendamento 96.Tab.A.10.

 

Posto in votazione è accolto l'emendamento 96.Tab.A.12 (testo 2) e respinto l'emendamento 96.Tab.A.13.

 

La Commissione accoglie gli emendamenti 96.Tab.A.14 e 96.Tab.A.15 e respinge gli emendamenti 96.Tab.A.17 e 96.Tab.A.18.

 

L'emendamento 96.Tab.A.19, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 96.Tab.A.20 e 96.Tab.A.21.

 

La Commissione accoglie gli emendamenti 96.Tab.A.27, 96.Tab.A.28 e 96.Tab.A.22.

 

Risultano infine respinti gli emendamenti da 96.Tab.A.23 a 96.Tab.A.26.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella B di cui all'articolo 96.

 

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 96.Tab.B.6 (testo 2).

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 96.Tab.B.5, invitando al ritiro i firmatari delle proposte 96.Tab.B.1, 96.Tab.B.2, 96.Tab.B.3 e 96.Tab.B.4.

 

Il parere sui restanti emendamenti è contrario.

 

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

 

Posti in votazione, gli emendamenti da 96.Tab.B.1 a 96.Tab.B.4 sono respinti.

 

La Commissione accoglie l'emendamento 96.Tab.B.5.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella C di cui all'articolo 96.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 96.Tab.C.2.

 

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 96.Tab.C.1 cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

 

Posto in votazione l'emendamento 96.Tab.C.1 è respinto dalla Commissione.

 

Si passa all'esame degli emendamenti e relativi subemendamenti riferiti alla Tabella F di cui all'articolo 96.

 

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità del subemendamento 96.Tab.F.1/2.

 

Il RELATORE si pronuncia in senso contrario sul subemendamento 96.Tab.F.1/1 e esprime parere favorevole sull'emendamento 96.Tab.F.1.

 

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

 

Posti separatamente in votazione, la Commissione respinge il subemendamento 96.Tab.F.1/1 e approva l'emendamento 96.Tab.F.1.

 

Il Presidente pone infine ai voti la proposta di coordinamento n. 1 che risulta approvata. Avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si rimette, su tutti gli ordini del giorno al rappresentante del Governo.

 

Il sottosegretario GRANDI dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/1817/31/5, G/1817/34/5, G/1817/1/5, G/1817/3/5, G/1817/4/5, G/1817/46/5, G/1817/5/5, G/1817/6/5, G/1817/7/5, G/1817/10/5, G/1817/48/5, G/1817/36/5, G/1817/38/5, G/1817/19/5, G/1817/22/5, G/1817/23/5, G/1817/24/5, G/1817/50/5. G/1817/51/5 e G/1817/52/5. Dichiara altresì di accogliere come raccomandazioni gli ordini del giorno G/1817/9/5, G/1817/25/5, G/1817/15/5, G/1817/16/5, G/1817/17/5, G/1817/41/5, G/1817/33/5, G/1817/21/5, G/1817/49/5. Dichiara poi di accogliere, a condizione che siano accettate dai presentatori le riformulazioni di cui dà lettura, gli ordini del giorno G/1817/32/5,  G/1817/ 2/5, G/1817/27/5, G/1817/29/5, G/1817/37/5, G/1817/28/5, G/1817/47/5, G/1817/14/5, G/1817/35/5, G/1817/18/5, G/1817/20/5, G/1817/40/5, G/1817/39/5, G/1817/45/5, G/1817/42/5, G/1817/30/5. Dichiara altresì di accogliere come raccomandazioni l'ordine del giorno G/1817/12/5, a condizione che sia accettata dal presentatore la riformulazione di cui dà lettura.  Si dichiara infine contrario agli ordini del giorno G/1817/43/5, G/1817/26/5, G/1817/11/5, G/1817/13/5 e G/1817/44/5.

 

I presentatori dichiarano di accettare le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

 Gli ordini del giorno così riformulati risultano pertanto accolti.

 

L'ordine del giorno G/1817/8/5 è ritirato.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) chiede di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno G/1817/30/5.

 

Posti ai voti con i pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli ordini del giorno G/1817/43/5, G/1817/26/5, G/1817/11/5, G/1817/13/5, G/1817/44/5.

 

La Commissione conferisce il mandato ai relatori, senatore Albonetti e senatore Legnini, di riferire in Assemblea rispettivamente sui disegni di legge n. 1818 e n. 1817,

 

Il relatore, senatore LEGNINI (Ulivo), dopo aver ringraziato il presidente per la determinazione e la competenza con la quale ha condotto i lavori in Commissione, ringrazia sia i senatori della maggioranza,  per lo sforzo profuso in queste settimane, sia i senatori dell'opposizione, per lo spirito collaborativo con cui  hanno partecipato ai lavori, auspicando che il dissenso manifestatosi nella seduta notturna di oggi possa essere facilmente ricomposto.

 

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i senatori della Commissione, in particolare i relatori, esprimendo altresì la sua gratitudine agli uffici per l'impegno profuso nell'attività di supporto.

 

La seduta termina alle ore 3,15.

 


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

 

Art. 2

 

2.13 testo 2 /1

RUBINATO, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'emendamento 2.13 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e don oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

 

2.78

Il Relatore

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, e successive modifiche e integrazioni. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

14-ter. A correzione della tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2007, n. 296, i requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/m2K per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla Tabella ... allegata alla presente legge che, con efficacia dal 1º gennaio 2007, sostituisce la Tabella 3 allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

14-quater. Ai fini di quanto disposto al comma 14:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di parti importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infisse in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Zona climaticaStrutture opache verticali   Strutture opache orizzontali    finestre comprensive di infissiCoperture Pavimenti

A 0,720,420,74 5,0

B0,540,42 0,553,6

C0,460,42 0,493,0

D0,400,35 0,412,8

E0,370,32 0,382,5

F 0,35 0,31  0,36 2,2 

 

Art. 3

 

3.1000/10

CASSON, LUSI, PEGORER

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'emendamento 3.1000, al capoverso «articolo 5», comma 42, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«42-undecies. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto e alla fibra ''fiberfrax'', e in caso di premorte in favore degli eredi.

42-duodecies. Le prestazioni del Fondo di cui al comma precedente non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

42-terdecies. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex articolo 13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

42-quaterdecies. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

42-quinquiesdecies. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42-sexiesdecies. L'organizazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

3.1000/4 (testo 3)

BARBOLINI

APPROVATO

All'emendamento 3.1000, all'articolo 5, dopo il capoverso 42-undecies, inserire il seguente:

«Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

''47-bis. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.''».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione (in migliaia di euro):

2009: + 17.000.

 

3.1000 (testo 2)

Il Relatore

APPROVATO

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

32-quater. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''7 milioni di lire'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''4.000,00 euro''.

32-quinquies. All'articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: ''nonché a non vedenti'', sono aggiunte le seguenti: ''e sordi''.

32-sexies. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 271 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ''2-ter'', sostituire le parole: ''qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro'' con le seguenti: ''a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9'';

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-bis. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

42-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7-bis.

42-quater. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

42-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 42-quater, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

42-sexies. La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.

42-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 42-quater a 42-sexies.

42-octies. L'agevolazione dei commi da 42-quater a 42-sexies, fermo restando il limite di cui al comma 42-quinquies, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

42-nonies. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

42-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-bis. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: ''contratti di somministrazione di energia elettrica,'', sono inserite le seguenti: ''di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare''.

41-ter. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''non sono rimborsabili'', sono inserite le segunti: '', né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni'';

b) il terzo periodo è soppresso.

41-quater. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo al lettera a), è inserita la seguente:

''a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;''.

41-quinquies. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 41-quater si applica a partire dal 1º marzo 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma;

«40-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2008'';

b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2008'';

c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2008''».

 

3.1000

Il Relatore

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

32-quater. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''7 milioni di lire'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''4000,00 euro''.

32-quinquies. All'articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: ''nonché a non vedenti'', sono aggiunte le seguenti: ''e sordi''.

32-sexies. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro».

Conseguenlemente, all'articolo 3, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 271 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 18, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 68 milioni per l'anno 2008, 747 milioni per l'anno 2009 e 685 milioni per l'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ''2-ter'', sostituire le parole: ''qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro'' con le seguenti: ''a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9'';

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-bis. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

42-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 7-bis.

42-quater. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

42-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 42-quater, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

42-sexies. La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.

42-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 42-quater a 42-sexies.

42-octies. L'agevolazione dei commi da 42-quater a 42-sexies, fermo restando il limite di cui al comma 42-quinquies, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

42-nonies. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ''8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi''.

42-decies. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

42-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(ISEE)

1. Nell'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, le parole: ''dall'l.N.P.S.'', sono sostituite dalle seguenti: ''dall'Agenzia delle entrate''.

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica) – 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative inforrnazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione: a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria; b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati auto certificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5, sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione é rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'anività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio de1 Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b) e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo''.

3. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall'lstituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.'';

b) al comma 21 le parole: ''comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 8''.

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: ''comma 3'' e ''comma 6'' sono sostituite rispettivamente dalla seguenti: ''comma 2'' e ''comma 12'';

b) al comma 3 le parole: ''comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 8 e comma 9'';

c) al comma 3 dopo le parole: ''gli enti erogatori'' sono aggiunte le seguenti: '', l'Agenzia delle entrate'';

d) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: ''Istituto nazionale della previdenza sociale'' sono sostituite dalle seguenti: ''Agenzia delle entrate'';

e) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: ''dall'Istituto nazionale della previdenza sociale'', sono aggiunte le seguenti: '', dall'Agenzia delle entrate''».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-bis. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: ''contratti di somministrazione di energia elettrica,'', sono inserite le seguenti: ''di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare''.

41-ter. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''non sono rimborsabili'', sono inserite le segunti: '', né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni'';

b) il terzo periodo è soppresso.

41-quater. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo al lettera a), è inserita la seguente:

''a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;''.

41-quinquies. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 41-quater si applica a partire dal 1º marzo 2008.

41-sexies. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: ''se il percipiente dichiara'', è inserita la seguente: ''annualmente'', e dopo le parole: ''indica le condizioni di spettanza'', sono inserite le seguenti: '', il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni''.

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso''».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore nominale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore nominale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma;

«40-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2008'';

b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2008'';

c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2008''».

 

3.42

Il Governo

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-ter. Con accordo concluso a norma deIl'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'lRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni; in ogni caso il regolamento che, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

7-quater. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Le aliquote vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente percentuale pari a 0,9176.

7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007».

 

3.42 (testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-ter. Con accordo concluso a norma deIl'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'lRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni; in ogni caso il regolamento che, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

7-quater. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

3.2000 testo 2 /5

TECCE, ALBONETTI, GRASSI

APPROVATO

All'emendamento 3.2000 (testo 2), all'articolo 14, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche parzialmente».

 

3.2000 testo 2 /6

RUBINATO

APPROVATO

All'emendamento 3.2000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

«Al capoverso ''Art. 83'', dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta''».

 

3.2000 (testo 2)

Il Relatore

APPROVATO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Quota fissa di partecipazione)

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire l'ultimo periodo del comma 18 con il seguente: «Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 250 milioni per l'anno 2008 e di 625 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. – 1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: ''sedici'' è sostituita dalla seguente: ''dodici''.

2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche parziale, non retribuita, per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86''.

3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.'';

b) i commi 4 e 6 sono soppressi;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

''e) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle comunità montane'';

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementale con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agIi assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita.''.

4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

''Art. 83. - (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche''.

5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.''.

6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente, per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 48-bis e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

All'articolo 74, al comma 9, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

All'articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione dì interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione dei commi 4 e 9 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010».

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;

2009: –   75.000;

2010: –   75.000.

 

Art. 4

 

4.0.2

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER, ROSSI PAOLO, BONADONNA

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini deIl'IRPEF per l'anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.

3. L'eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008:  –  20.000;

2009:  –  20.000;

2010:  –  20.000.

 

4.0.2 (testo 2)

Il Relatore

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, il recupero dell'indebito è effettuato mediante trattenuta diretta mensile sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008:  –  2.000;

2009:  –  2.000;

2010:  –  2.000.

 

4.0.2 (testo 3)

MICHELONI, POLLASTRI, RANDAZZO, TURANO, PALLARO, BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER, ROSSI PAOLO, BONADONNA

APPROVATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:  –  3.000;

2009:  –  3.000;

2010:  –  3.000.

 

4.0.5

BARBATO

INAMMISSIBILE - VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100 comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43. La sanatoria per le responsabilità amministrative ed irregolarità prevista, in attesa della riforma organica del settore della riscossione, per le Società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 con l'articolo 1, comma 426 della legge 30 dicembre, n. 311 e successive modificazioni, spiega i suoi effetti anche nei confronti delle Società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione,al capitale sociale delle succedute nuove Società''».

 

4.0.5 (testo 2)

BARBATO

APPROVATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. Per le Società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, quanto previsto dall'articolo 1, comma 426 della legge 30 dicembre, n. 311 e successive modificazioni, spiega i suoi effetti, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle Società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società''».

 

Art. 5

 

5.22

DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1093, le parole: ''ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 32 e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.'';

b) all'articolo 1, comma 1094, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.'';

9-ter. All'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), escluse le società a responsabilità limitata e le società cooperative, b) e d).».

9-quater. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 423, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:– 2.000;

2009:– 2.000;

2010:– 2.000.

 

5.22 (testo 3)

DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.'';

9-ter. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 423, come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442''».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008:– 2.500;

2009:– 2.500;

2010:– 2.500.

 

5.23

MARCORA, BOSONE, DE PETRIS

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

 

5.54

MANZIONE

VEDI TESTO 2

Al comma 42, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«a) nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

  ''1) i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 5, lettera c), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; che, pertanto, svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente o degli enti che la controllano; che possieda gli stessi requisiti richiesti ai soggetti privati abilitati alla riscossione ex articolo 53 della presente legge''».

 

5.54 (testo 2)

MANZIONE

APPROVATO

Al comma 42, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

  ''1) i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 5, lettera c), a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

 

5.108

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, NARDINI, TECCE, PECORARO SCANIO, GALARDI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

«47-bis. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita''.

47-ter. All'articolo 4, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita''.

47-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 47-bis e 47-ter, valutato in 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

 

5.108 (testo 2)

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, NARDINI, TECCE, PECORARO SCANIO, GALARDI

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. Sono definiti ''gruppi di acquisto solidale'' i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, ai soli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e vendita.

47-ter. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47-bis, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo periodo, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 47-bis e 47-ter, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

 

5.116

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472'' sono sostituite dalle seguenti: ''definitivamente accertate'';

b) dopo le parole: ''scontrino fiscale'' sono aggiunte le seguenti: ''di importo unitario superiore ad euro 25''».

 

5.116 (testo 2)

AZZOLLINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO

APPROVATO

All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2 dopo le parole: ''un quinquennio'' sostituire la parola: ''tre'' con la seguente: ''quattro'' e dopo le parole: ''lo scontrino fiscale'' sono aggiunte le seguenti: ''compiute in giorni diversi''».

 

6.9

BATTAGLIA GIOVANNI, BRUTTI PAOLO, IOVENE

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 20 milioni di euro per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia europea».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella B, comma 1 dell'articolo 96, alla voce Ministero dell'economia.

 

Art. 6

 

6.9 (testo 2)

BATTAGLIA GIOVANNI, BRUTTI PAOLO, IOVENE

APPROVATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia europea».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella B, comma 1 dell'articolo 96, alla voce Ministero dell'economia.

 

6.0.2

BATTAGLIA GIOVANNI, BRUTTI PAOLO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 10 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008:– 10.000;

2009:– 10.000;

2010:– 10.000.

 

6.0.2 (testo 2)

BATTAGLIA GIOVANNI, BRUTTI PAOLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008:– 4.000;

2009:– 4.000;

2010:– 4.000.

 

7.0.3 testo 2/2 (testo 2)

BONADONNA, BATTAGLIA GIOVANNI, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

APPROVATO

All'emendamento del Relatore 7.0.3 (testo 2) ai comma 1, le parole da: «A tale fine» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive, già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

7.0.3 testo 2 /2

BONADONNA, BATTAGLIA GIOVANNI, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

VEDI TESTO 2

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre che a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare le quote di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché siano state completate le procedure di stabilizzazione ivi previste».

 

7.0.3 testo 2 26

BARBATO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nell'amministrazione penitenziaria, per» aggiungere le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2008,».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 0,5 milioni di euro».

 

7.0.3 testo 2/10

BONADONNA, BATTAGLIA GIOVANNI, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

VEDI TESTO 2

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «può avvalersi di modalità» fino a: «mobilità» con le seguenti: «utilizza priorirariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità».

 

7.0.3 testo 2 10 (testo 2)

BONADONNA, BATTAGLIA GIOVANNI, TIBALDI, TECCE, ALBONETTI

APPROVATO

All'emendamento del Relatore 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera e), le parole da: «può avvalersi di modalità fino alla mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006».

 

7.0.3 testo 2/12

DE PETRIS, RONCHI, SODANO, FERRANTE, BELLINI, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

VEDI TESTO 2

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connsse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

 

7.0.3 testo 2/12 (testo 2)

DE PETRIS, RONCHI, SODANO, FERRANTE, BELLINI, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

 

7.0.3 testo 2/25

BOCCIA ANTONIO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano ne assume la presidenza».

 

7.0.3

BENVENUTO, BONADONNA, TECCE, ALFONZI, RUSSO SPENA

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, di 50,5 milioni di euro per l'anno 2008, 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l'Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, nonché ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, nonché di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo nonché dall'articolo 39, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che si avvale di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'agenzia si avvale altresì della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate nell'ambito dei programmi di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 16 milioni di euro per l'anno 2008, 4 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–72.500;

2009:–26.500;

2010:–  184.100.

 

7.0.3 (testo 2)

Il Relatore

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma (articolo), la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzi delle entrate. A tal fine l'Agenzia può avvalersi di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione di cui al presente comma (articolo), l'Agenzia, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi di modalità, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia ammmistrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinano di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. Al comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattnro».

3. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 mllioni di euro annui a deconere dall'anno 2009.

4. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente arricolo nonchè del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è islituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.

8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

11. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata dI autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.

12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autunoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delIa Repubblica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 miIioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

Ministero della Salute:

2008:–;

2009:–;

2010:+  140.000.

Ministero dell'economia e finanze:

2008:–;

2009:+  105.700;

2010:+  153.600.

 

7.0.3 (testo 3)

Il Relatore

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma (articolo), la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzi delle entrate. A tal fine l'Agenzia può avvalersi di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione di cui al presente comma (articolo), l'Agenzia, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi di modalità, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia ammmistrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinano di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. Al comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattnro».

3. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 mllioni di euro annui a deconere dall'anno 2009.

4. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente arricolo nonchè del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è islituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.

8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

11. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata dI autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.

12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autunoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delIa Repubblica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 miIioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

Ministero della Salute:

2008:–;

2009:–;

2010:+  140.000.

Ministero dell'economia e finanze:

2008:+  12.300;

2009:+  146.200;

2010:+  216.600.

 

7.0.7

BARBOLINI, BARBATO, BATTAGLIA GIOVANNI, BONADONNA, BENVENUTO, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO, COSTA

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(ISEE)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dalla gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria».

 

7.0.7 (testo 2)

BARBOLINI, BATTAGLIA GIOVANNI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

8. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''non sono rimborsabili'', sono inserite le seguenti: '', nè utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni'';

b) il terzo periodo è soppresso».

 

7.0.7 (testo 3)

BARBOLINI, ADRAGNA, BATTAGLIA GIOVANNI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO, COSTA

APPROVATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

 

Art. 10

 

10.16

Il Relatore

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischiosità del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione».

 

10.16 (testo 3)

Il Relatore

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«1. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.

2. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti ai modelli di cui al previsto decreto.

4. La Regione o l'Ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

5. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti».

 

10.17

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La facoltà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle Università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

10.17 (testo 2)

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

APPROVATO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La facoltà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle Università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

 

10.0.4

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO, MOLINARI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.’

1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito nell'anno 2007 esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

10.0.4 (testo 2)

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO, MOLINARI

APPROVATO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

 

10.0.5

Il Relatore

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati)

1. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:– 5.000.

 

Art. 13

 

13.4 (testo 3)

Il Relatore

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi). – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 27. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi). – 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.

2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.

3. La Regione individua gli ambiti per la costituzione delle comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del Presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

4. I criteri dì cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali''.

2. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3 e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»;

ed ancora conseguentemente all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall'anno 2008» con le seguenti: «20 milioni a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

–2008:–  19.400;

2009:–  26.000;

2010:–  26.000.

 

13.4 testo 2 1 (testo 2)

LUSI, DE PETRIS, RIPAMONTI, ENRIQUES, BATTAGLIA GIOVANNI

APPROVATO

All'emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1:

all'articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «sette comuni» aggiungere le seguenti: «tra loro confinanti».

 

13.4 testo 2 1

LUSI, DE PETRIS, RIPAMONTI, ENRIQUES, BATTAGLIA GIOVANNI

VEDI TESTO 2

All'emendamento 13.4 (testo 2), al comma 1:

all'articolo 27, comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «sette comuni» aggiungere le seguenti: «tra loro confinanti»;

all'articolo 27, comma 3, lettera a), cancellare il terzo periodo;

all'articolo 27, comma 3, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «sette comuni» aggiungere le seguenti: «e non meno di quattro».

 

13.4 (testo 2)

Il Relatore

VEDI TESTO 3

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi). – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 27. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi). – 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.

2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.

4. La Regione individua gli ambiti per la costituzione comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della, montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del Presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

4. I criteri dì cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

6. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

7. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali''.

2. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 4 e 6, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 4 e 6, lettera a), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Dall'attuazione del presente articolo le Regioni devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Le maggiori economie di spesa rispetto a quelle previste dal comma 6, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, sono destinate al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»;

ed ancora conseguentemente all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall'anno 2008» con le seguenti: «20 milioni a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

–2008:–  29.400;

2009:–  56.800;

2010:–  56.800.

 

13.4

Il Relatore

VEDI TESTO 3

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Comunità montane ed unioni di comuni montani: razionalizzazione e contenimento dei costi) – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente: ''Unione di comuni montani'';

b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

''Art. 27. - (Natura e ruolo) – 1. Le comunità montane assumono la denominazione di unioni di comuni montani. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse e sono costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. L'Unione di comuni montani ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto. L'organo consiliare è composto da un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo. L'organo esecutivo è composto al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente, con funzioni di rappresentanza, dell'unione di comuni montani scelto tra i sindaci dei comuni interessati.

4. La Regione individua gli ambiti per la costituzione delle unioni di comuni montani, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della unione dei comuni montani avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, tra non meno di sette comuni montani. Non possono far parte delle unioni di comuni montani i capoluoghi di provincia, i comuni costieri e i comuni con popolazione complessiva superiore a quindicimila abitanti.

5. I criteri di cui al comma 4 valgono ai fini della costituzione delle unioni di comuni montani e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta per il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.

6. La legge regionale disciplina le unioni di comuni montani stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le unioni di comuni montani dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

7. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una unione di comuni montani sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.

8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza regionale e delle unioni di comuni montani le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole unioni di comuni montani fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica''.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di appartenere alla comunità montana i comuni:

a) capoluoghi di provincia;

b) costieri;

c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono, altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel comma precedente, risultano costituite da meno di sette comuni. Entro il 30 giugno 2008, le unioni di comuni montani provvedono ad apportare le modifiche allo statuto necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge; decorso inutilmente tale termine, ogni atto adottato in assenza di tali modifiche è nullo e privo di efficacia.

4. Le regioni provvedono, entro il 30 aprile 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle comunità montane di cui al comma 3.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 70.000.000 annui, corrispondenti alle minori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti «la spesa di 67,200 milioni di euro per l'anno 2008 e 27,200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»; ed ancora conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall'anno 2008» con le seguenti «20 milioni a decorrere dall'anno 2008».

 

Art. 15

 

15.1 (testo 2)

Il Relatore

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

2-ter. Alla data del 1º luglio 2008, ove le Regioni non abbiano proceduto alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei principi di cui al comma 2-bis, gli organi delle Autorità di ambito territoriale per il servizio idrico integrato e per la gestione dei rifiuti sono sciolti, e le rispettive competenze sono trasferite alle province che le svolgono, anche in forma associata, fino al completamento del processo di cui al medesimo comma».

 

15.1

Il Relatore

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le Autorità d'ambito territoriale, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse a far data dal 1º luglio 2008.

2-ter. Entro il termine di cui al comma 2-bis, le regioni procedono alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni di gestione alle province di riferimento, che possono svolgerle anche in forma associata.

2-quater. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, come accertati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sono destinati alla riduzione delle tariffe dei servizi».

 

15.1 testo 2 /2

BARBATO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'emendamento 15.1 (testo 2), al comma 2-bis, dopo le parole: «procedono entro il 1º luglio 2008» inserire le parole: «... fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,».

Sopprimere il comma 2-ter.

 

15.1 testo 2/4

RUBINATO, ALBONETTI, BOSONE

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'emendamento 15.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera b) sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «delle infrastrutture di supporto» con le seguenti: «da ciascuna Regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali».

 

Art. 20

 

20.15

MICHELONI, POLLASTRI, PALLARO, TURANO, RANDAZZO

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle politiche di sostegno agli Italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 1,7 milioni di euro, per l'acquisto di beni e servizi da parte della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

b) 6,1 milioni di euro, per spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali;

c) 1 milione di euro, per contributi ad enti di assistenza socio-sanitaria;

d) 1 milione di euro, per il riconoscimento di contributi ad enti ed altri organismi;

e) 3,5 milioni di euro, per il finanziamento degli assegni agli Istituiti italiani di cultura all'estero;

f) 14 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

g) 6,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153;

h) 1,5 milioni di euro, per le spese di controllo e gestione dei dati per l'attuazione del censimento e dell'anagrafe degli italiani all'estero (AIRE);

i) 700 mila euro, da destinare al CGIE per la preparazione della Conferenza dei giovani italiani nel mondo.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: –  36.000.

 

20.15 (testo 2)

MICHELONI, POLLASTRI, PALLARO, TURANO, RANDAZZO

APPROVATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con riferimento alle politiche di sostegno agli Italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: –  18.000.

 

Art. 21

 

21.0.4

Il Governo

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collettività italiane all'estero)

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008.».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  20.000.

 

21.0.4 (testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collettività italiane all'estero)

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, istituite con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, le misure necessarie al rafforzamento e alla realizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  14.000.

 

21.4

MONTALBANO, PAPANIA

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili una quota fino a 50 milioni di euro e destinata alle prosecuzioni degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 da realizzarsi con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 legge n. 64 del 7 marzo 1981, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture».

 

Art. 22

 

22.10

POLLEDRI

VEDI TESTO 3

Al comma 3 sostituire le parole: «dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto con le seguenti: «dei quali quattro da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e quattro al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

 

22.10 (testo 2)

POLLEDRI

VEDI TESTO 3

Al comma 3 sostituire le parole: «è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto» con le seguenti: «è rideterminata in 22 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e 2 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008:–  2.000.

 

22.10 (testo 3)

POLLEDRI

APPROVATO

Al comma 3 sostituire le parole: «è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto» con le seguenti: «è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e 1 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

 

22.0.3

BULGARELLI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, PISA, BRISCA MENAPACE, ALBONETTI, RIPAMONTI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI, VALPIANA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)

''1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni.''».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008:–  50.000;

2009:–  50.000;

2010:–  50.000.

«3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.»

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 2 sostituire le parole: «318 milioni» con le seguenti: «268 milioni», le parole: «468 milioni» con le seguenti: «418 milioni», nonché le parole: «918 milioni» con le seguenti: «868 milioni».

 

22.0.3 (testo 2)

BULGARELLI, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, PISA, BRISCA MENAPACE, ALBONETTI, RIPAMONTI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«22-bis.

(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)

''1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni.''».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008:–  10.000;

2009:–  10.000;

2010:–  10.000.

«3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.»

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 8, allegato 2, alla voce: Ministero della difesa, programma ricerca e innovazione,apportare le seguenti modifiche:

Ricerca tecnoologica nel settore della difesa - Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264:

2008:–  10.000;

2009:–  10.000;

2010:–  10.000.

 

Art. 23

 

23.0.4

SERAFINI, AMATI, FRANCO VITTORIA, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, BAIO, BORNACIN, MONGIELLO, VALPIANA, RAME

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore della giustizia minorile)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudizi aria, nelle Comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000,00 annui».

Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

 

23.0.4 (testo 2)

SERAFINI, AMATI, FRANCO VITTORIA, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, BAIO, BORNACIN, MONGIELLO, VALPIANA, RAME

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore della giustizia minorile)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle Comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000,00 per l'anno 2008».

Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

 

26.0.2

NIEDDU

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

2. Al fine di agevolare il processo di occupazione previsto al comma 1, il suddetto personale è inserito nei ruoli organici sopranumerari o in esubero della pubblica amministrazione presente sul territorio di residenza dei medesimi. Ai suddetti lavoratori possono essere applicate anche le disposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e alla legge 31 marzo 2005, n. 43, permettendo loro un più ampio bacino occupazionale di riferimento.

3. Nel periodo di attesa dal momento della cessazione in servizio degli Organismi militari indicati al comma 1 e l'assunzione in servizio presso la pubblica amministrazione, il suddetto personale beneficia del trattamento di cui all'articolo 65, comma 1 della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008:–  7.000;

2009:–  7.000;

2010:–  7.000.

 

26.0.2 (testo 2)

NIEDDU, CABRAS

APPROVATO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze uno specifico fondo con una dotazione di 7 milioni di euro a decorrerre dall'anno 2008.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1, nonchè per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008:–  7.000;

2009:–  7.000;

2010:–  7.000.

 

Art. 29

 

29.2 (testo 3)

MARCORA, CUSUMANO, BOSONE, NARDINI, PIGNEDOLI, DE PETRIS, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate in entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 1».

 

29.0.3 (testo 3)

DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BATTAGLIA GIOVANNI, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, TIBALDI

APPROVATO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.

3. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati».

6. Per lee finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

29.0.4 (testo 5)

DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, SODANO

APPROVATO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell'irrigazione)

1. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058, per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c) della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto piano, l'ulteriore contributo di euro 100.000.000 per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011 cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse».

 

29.0.24 (testo 2)

NARDINI, MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO, SANCIU, MASSIDDA

APPROVATO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della Regione Sardegna)

1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della Regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della Decisione 97/612/CE, della Commissione del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed uno dalla Regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in  vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–3.000.

 

29.0.4

DE PETRIS, MARCORA, PIGNEDOLI, NARDINI, BOSONE, CUSUMANO, BELLINI, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

VEDI TESTO 5

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell'irrigazione)

1. All'articolo 1059 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

1) per gli anni 2008-2009-2010 è autorizzata la spesa di euro 8.249.527, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dall'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 13, comma 4-nonies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rispettivan1ente per l'importo di euro 1.139.986 ed euro 7.109.541.

2) A decorrere dall'anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la durata di quindici anni. Il predetto contributo è impegnabile dall'anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con scadenza a decorrere dall'anno 2011.

3) Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 5 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e per le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano Irriguo Nazionale, di cui ai commi da 31 a 36 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti.

2. Al fine di favorire la riduzione dei consunti idrici per l'irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anno 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentati e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: – 40.000;

2009: – 40.000;

2010: – 40.000.

 

Art. 32

 

32.0.4 (testo 2)

IOVENE, TECCE, NARDINI, ADRAGNA, MONGIELLO, PECORARO SCANIO, PAPANIA

APPROVATO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni ex legge 44.

2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono calcolati in 1.000.000 euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  1.000;

2009:–  1.000;

2010:–  1.000.

 

32.0.4

IOVENE, TECCE, NARDINI, ADRAGNA, MONGIELLO, PECORARO SCANIO, PAPANIA (vedi testo 2)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

1. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l'importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L'impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell'ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali le azioni di recupero siano ancore in corso.

2. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni ex legge 44.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono calcolati in 4.000.000 euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

 

Art. 34

 

34.17

LUSI, DI LELLO FINUOLI, ANGIUS, DE PETRIS

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».

Conseguentemente, alla Tab. B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 56.000;

2009: – 56.000;

2010: – 56.000.

 

Art. 35

 

35.5 (testo 2)

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, D'ONOFRIO, BACCINI, ANDREOTTI, VEGAS, AZZOLLINI, TADDEI, POLLEDRI, AUGELLO

APPROVATO

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

 

35.5

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, D'ONOFRIO, BACCINI, ANDREOTTI, VEGAS, AZZOLLINI, TADDEI, POLLEDRI, AUGELLO

VEDI TESTO 2

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

 

35.0.2

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche)

1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per le Opere pubbliche (FGOP).

2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

 

35.0.7

BARELLI, FERRARA

INAMMISSIBILE LIMITATAMENTE AGLI ANNI 2024 E SEGUENTI - VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per venti anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventunesima annualità, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, e 0,4 milioni di euro per venti anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del Mondo di Roma nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

35.0.7 (testo 2)

BARELLI, FERRARA

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del Mondo di nuoto di Roma nel 2009».

Conseguentemente alla tabella A del Miistero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: – 400;

2009: – 2.000;

2010: – 3.000;

 

Art. 46

 

46.9

LUSI, BINETTI, BOSONE, SILVESTRI

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un Registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto Registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

 

Art. 92

92.10

PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SALVI, TIBALDI, COSSUTTA, DI SIENA, ZUCCHERINI, BONADONNA, ALFONZI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

VEDI TESTO 2

Al comma 3, alinea articolo 36, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 predispongono, per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani triennali per la stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale:

a) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, da almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali;

b) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2007, con le Amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2;

c) che abbia prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, per almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007.

4-ter. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), può essere immesso in ruolo a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), che ha prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato mediante procedure diverse, viene immesso in ruolo, previa presentazione di apposita domanda, previo espletamento di prove selettive.

4-quater. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, che procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'espletamento delle relative prove selettive attribuiscono un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di collaborazione coordinata a progetto, ovvero interinali, intercorsi con le medesime pubbliche amministrazioni nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007. Il punteggio aggiuntivo è attribuito tenendo conto della tipologia e della durata del lavoro prestato».

b) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel corso del 2008 attuino i piani triennali di cui al comma 4 bis, dell'articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

4-ter. Per far fronte agli oneri di cui ai commi precedenti il Fondo, di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 750 milioni di euro in ragione annua nel triennio 2008-2010.

4-quater. Al comma 418, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''entro il 30 aprile 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2008''.

4-quinquies. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera a) le parole: ''venti per cento'' sono sostituite con: ''ottanta per cento'', alla lettera b) sostituire le parole ''cinque per cento'' con le altre: ''quaranta per cento''.

4-sexies. Al Fondo di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il settanta per cento delle risorse di cui al fondo previsto dal comma 96, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-septies. Al Fondo di cui al comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il diciassette per cento delle risorse derivanti dalla abrogazione degli articoli 7, comma 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

 

Art. 96

 

96.Tab.A.3

Il Governo

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008:–  97.000;

2009:–  15.600;

2010:–  33.600;

Ministero dei beni e delle attività culturali:

2008:+  12.000;

2009:+  12.000;

2010:+  30.000;

Ministero dell'università e della ricerca:

2008:+  3.000;

2009:+  3.600;

2010:+  3.600.

Alla Tabella C:

Ministero dell'economia e delle finanze – Fondi da ripartire - Fondi di riserva e speciali - Legge n. 468 del 1978 - art. 9-ter:

2008:+  82.000.

 

96.Tab.A.8

Il Governo

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008:+  54.100;

2009:+  36.500;

2010:+  31.700;

Ministero degli affari esteri:

2008:+  340;

2009:+  340;

Ministero dei trasporti:

2008:+  3.000.

 

96.Tab.A.12 (testo 2)

BOBBA, TREU, ADRAGNA, RANIERI

APPROVATO

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Art. 1, comma 1163 della legge 23 dicembre 2006, n. 296: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (2.2.6 - Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

2008:+  5.000;

2009:+  5.000;

2010:+  5.000.

Conseguentemente, al comma 1, Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  5.000;

2009:–  5.000;

2010:–  5.000.

 

96.Tab.A.12

BOBBA, TREU, ADRAGNA, RANIERI

VEDI TESTO 2

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Art. 1, comma 1163 della legge 23 dicembre 2006, n. 296: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (2.2.6 - Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

2008:+  23.000;

2009:+  23.000;

2010:+  23.000.

Conseguentemente, al comma 1, Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  23.000;

2009:–  23.000;

2010:–  23.000.

 

96.Tab.A.14

POLLASTRI, MICHELONI, MELE, BOBBA, RANDAZZO, TURANO, PALLARO, RUBINATO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Al comma 2, alla Tabella C ivi richiamata, voce Ministero del commercio internazionale – Legge n. 549 del 1995, Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

2008:+  4.000;

2009:+  4.000;

2010:+  4.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

 

96.Tab.A.15

Il Relatore

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Alla Tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca – Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2008:+  3.500;

2009:+  3.500;

2010:+  3.500.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  3.500;

2009:–  3.500;

2010:–  3.500.

 

96.Tab.A.27

AZZOLLINI, FERRARA, TADDEI, BONFRISCO, STRACQUADANIO, VEGAS

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Alla Tabella D, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 20, articolo 11-quaterdecies) (U:P:B: 1.5.6 - investimenti):

2008:+  2.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  2.000.

 

96.Tab.A.19

PEGORER

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), apportare le seguenti variazioni:

2008:+  500;

2009:+  500;

2010:+  500.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  500;

2009:–  500;

2010:–  500.

 

96.Tab.A.22

COLOMBO FURIO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2008:+  250;

2009:+  250;

2010:+  250.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  250;

2009:–  250;

2010:–  250.

 

96.Tab.A.28

ADDUCE, TADDEI

APPROVATO

Alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2008:+  250 *;

2009:+  400;

2010:+  400.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  250;

2009:–  400;

2010:–  400.

*  Lo stanziamento è finalizzato al monitoraggio del rischio sismico nelle aree di cui alla legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 247.

 

96.Tab.B.5

ADDUCE, BOCCIA ANTONIO, DI SIENA, PALERMO

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:–  10.000;

2009:–  10.000;

2010:–  10.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella B, alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2008:+  10.000;

2009:+  10.000;

2010:+  10.000.

 

96.Tab.F.1

Il Governo

APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Nella Tabella F, missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» – legge finanziaria 289/2002, art. 61, comma 1 – 5.3.6 – investimenti (cap. 8425) del Ministero per lo sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  1.000.000;

2009: + 600.000;

2010: –  2.667.360;

2011 e successivi:+  3.067.360.

 

 

N.B.: Si riportano in allegato alla seduta i soli emendamenti approvati.

 


BILANCIO(5a)

Mercoledì7 novembre 2007

167a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 7 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, gli articoli 3, 14, 48-bis, 74, 79 e 96)

(Esame)

 

Il presidente MORANDO avverte che l'Assemblea ha rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, gli articoli 3, 14, 48-bis, 74, 79 e 96 del disegno di legge in titolo connessi all'abolizione del ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed alle relative coperture finanziarie, anche in considerazione della presentazione di un allegato conoscitivo, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante gli effetti degli emendamenti accolti dalla Commissione bilancio ed ora all'esame dell'Assemblea, nel testo degli articoli prima indicati. Richiama quindi il dibattito già svolto in Commissione ed in Assemblea ribadendo il suo orientamento in merito all'ammissibilità dell'emendamento 3.2000 (testo 2), accolto nel testo licenziato dalla Commissione per l'Aula. Ricorda poi che sulla quantificazione degli effetti dell'emendamento citato rispetto al fabbisogno del settore pubblico ed all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si è svolto un dibattito molto articolato e controverso. L'abolizione del ticket è stata già prevista in passato con altri provvedimenti con copertura a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie, copertura che solo in questo caso è stata ritenuta priva di effetti sull'aggregato delle pubbliche amministrazioni. Rileva che sotto il profilo meramente tecnico sarebbe auspicabile intraprendere quanto prima iniziative di approfondimento delle metodologie di stima degli effetti delle norme sul conto consolidato della pubblica amministrazione. Rileva poi che il Governo ha predisposto un emendamento al testo della Commissione, che, al di là del merito politico, provvede a compensare gli effetti negativi dell'abolizione del ticket sul conto consolidato della pubblica amministrazione. Si tratta di una soluzione condivisa da tutte le strutture del Ministero che non va intesa come un ripensamento circa i profili di ammissibilità dell'emendamento 3.2000 citato.

 

Intervengono in via incidentale i senatori Antonio BOCCIA (Ulivo), LEGNINI (Ulivo)  e VEGAS (FI) per rilevare l'opportunità che l'emendamento venga presentato in Assemblea e che il rinvio alla Commissione bilancio rappresenti un'occasione di confronto e di dibattito che non determini, tuttavia, una riapertura della fase referente sull'emendamento preannunciato dal Governo. Ne consegue che un'eventuale illustrazione dell'emendamento non dia poi luogo a votazioni.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), intervenuto in precedenza per rilevare l'opportunità di procedere ad una votazione, alla luce delle considerazioni svolte, conviene con l'opportunità di procedere nel senso suindicato.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) ribadisce l'auspicio che si possa svolgere una riflessione approfondita, propedeutica alla presentazione dell'emendamento in Assemblea.

 

Il sottosegretario SARTOR ricorda che la presentazione dell'emendamento 3.2000 (testo 2) non ha posto un problema di correttezza formale rispetto al dettato dell'articolo 81 della Costituzione, visto che la proposta non determinava effetti negativi sul saldo netto da finanziare. Nè vi è una violazione di obiettivi di fabbisogno perché la manovra produce effetti che sono ricompresi nel ricorso netto e lordo al mercato. Per quanto concerne l'indebitamento netto, gli effetti stimati dell'abolizione dei ticket in questione, al netto delle corrispondenti coperture, determina un effetto negativo. Alcuni hanno sostenuto la tesi che questi effetti negativi stimati rappresenterebbero una violazione al Patto di stabilità e crescita e, quindi, del dettato costituzionale, trattandosi di vincoli europei. A tale riguardo rileva che gli obiettivi annunciati sulla base del Patto di stabilità e crescita sono espressi in rapporto al PIL e che l'effetto dell'emendamento 3.2000 (testo 2) rappresenta lo 0,006 per cento in rapporto al prodotto interno lordo. Illustra, quindi, il testo di un emendamento che presenterà in Assemblea. La soluzione elaborata dalla Ragioneria e dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze propone comunque una compensazione degli effetti negativi sull'indebitamento netto della Pubblica amministrazione nonché due formulazioni tecniche che lasciano impregiudicate le coperture inizialmente individuate. Quindi si tratta di proposte che non correggono le scelte già operate ma garantiscono la piena compensazione degli effetti finanziari dell'abolizione dei ticket in termini di indebitamento netto. In particolare, le due formulazioni tecniche riguardano la soppressione del riferimento al comma 9 contenuta nel comma 4 dell'articolo 79, l'eliminazione della proposta di rettifica al Patto di stabilità interno che prevedeva l'esclusione delle opere già cofinanziate dall'Unione Europea (articolo 14, comma 8, del disegno di legge in titolo), nonché una rettifica degli importi alla Tabella A ed una variazione alla Tabella C dei fondi di riserva per le spese impreviste.

 

Il senatore VEGAS (FI) chiarisce come oggetto del dibattito sia non già la specifica proposta emendativa annunciata dal Governo, bensì il contenuto complessivo del problema emerso in sede di presentazione del documento ricognitivo sugli effetti economici delle modifiche apportate dalla Commissione al disegno di legge n. 1817 elaborato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) formula osservazioni critiche in ordine ai dati che emergono dal documento fornito dal Governo. Stigmatizza il ritardo con cui tali dati sono stati forniti dal Governo al Parlamento, evidenziando come la lettera di trasmissione del documento faccia riferimento ad un allegato di natura conoscitiva che non assume la stessa valenza di una relazione tecnica. Richiama i contenuti della legge n. 468 del 1978 in ordine alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato delle relazioni alle proposte emendative all'esame del Parlamento, soffermandosi poi sui dati contenuti nell'allegato pervenuto, con particolare riferimento agli effetti sulla cassa, relativi al fabbisogno del settore statale, nonché sulla competenza, in relazione all'indebitamento netto. Dai dati presentati dal Governo emerge un effetto, pari a circa 3,5 milioni di euro con segno negativo, in ordine al saldo netto da finanziare per l'anno 2008, mentre risulta di grande impatto la stima degli effetti sulla cassa, con conseguente incidenza sul debito pubblico, nonché sulla competenza. Richiamando l'emendamento tecnico annunciato dal Governo volto a ridurre tale rilevante impatto, che si realizza a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame in Commissione, evidenzia come il dato rilevante sia costituito dalle stime degli effetti su competenza e su cassa, pari, rispettivamente, a 294 e 331 milioni di euro con segno negativo. Nel complessivo quadro problematico delineato dal documento si confermano i profili di inammissibilità dell'originaria proposta emendativa 3.2000 (testo 2), a suo tempo non corredata di relazione tecnica debitamente verificata, i cui effetti emergono oggi con i dati forniti. Si pone un problema di mancata correttezza delle procedure di esame parlamentare e di rispetto delle istituzioni, atteso che il Governo avrebbe dovuto fornire i dati in questione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in sede referente presso la Commissione bilancio, potendosi in tale momento operare le necessarie correzioni con apposite proposte emendative da valutare da parte della Commissione. Conclude quindi formulando osservazioni fortemente critiche rispetto al grave pregiudizio realizzatosi rispetto al corretto svolgimento dell'iter di esame del disegno di legge finanziaria.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) evidenzia che non sussistono elementi sufficienti per una piena valutazione delle proposte emendative tecniche annunciate dal Governo, con riferimento alla idoneità o meno delle medesime a risolvere i problemi di copertura finanziaria, che sono resi evidenti dall'allegato conoscitivo in questione. Sottolinea il grave vizio procedimentale verificatosi in sede di esame presso la Commissione bilancio dell'emendamento 3.2000 (testo 2), privo di relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Dopo aver richiamato i moniti effettuati dalle più alte cariche dello Stato in ordine al rispetto delle regole a tutela della finanza pubblica, rileva come non rientri tra le prerogative del Governo valutare la presentazione di dati tecnici richiesti dal Parlamento, quale organo investito dalla sovranità popolare. La valutazione degli oneri finanziari connessi alle proposte in esame deve necessariamente essere effettuata ex ante, nel rispetto delle regole poste dalla Costituzione, nonché dalla legislazione contabile, per cui quanto accaduto in ordine alla mancata presentazione della relazione tecnica debitamente verificata costituisce un grave vulnus al ruolo del Parlamento, rispetto al quale formula gravi osservazioni critiche.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) evidenzia che i dati emersi con la presentazione dell'allegato conoscitivo confermano le forti osservazioni critiche già formulate in sede di esame in Commissione bilancio rispetto alla mancata osservanza delle regole di trasparenza e di imparzialità, che hanno invece altrimenti caratterizzato i lavori della Commissione. Richiama il proprio intervento, già svolto in sede referente in relazione all'emendamento 3.2000 (testo 2) del relatore, nel quale aveva avuto occasione di rilevare che il dato formale della legge n. 468 del 1978 non pregiudicava la necessità, sul piano sostanziale, della verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. La vidima da parte della Ragioneria generale dello Stato recata al margine del documento costituisce essa stessa conferma della necessaria verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quale organo deputato a valutazioni tecniche nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Critica al riguardo la posizione assunta in sede di esame della citata proposta emendativa del relatore dai rappresentanti della maggioranza, che hanno optato per una interpretazione formalistica del dato contenuto nella legge n. 468 del 1978, così pregiudicando le garanzie sostanziali di tutela della finanza pubblica. Con particolare riferimento al documento governativo, emerge una mancanza di copertura conseguente agli emendamenti approvati in Commissione, in relazione alla quale appare chiaro che i dati tecnici di stima devono essere forniti dal Governo tempestivamente in sede di esame presso la Commissione. La proposta emendativa annunciata dal Governo, che verrà esaminata nei suoi specifici profili nel prosieguo dell'esame in Aula, rappresenta dunque il segno di una mancata trasparenza che ha caratterizzato lo svolgimento dell'esame in sede di Commissione.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva che la discussione e le procedure poste in essere durante i lavori della 5a Commissione in sede di esame del disegno di legge finanziaria sono state improntate alla massima garanzia delle regole di trasparenza,verifica e documentazione, costituendone riprova la decisione della Presidenza di richiedere la relazione tecnica anche sugli emendamenti del relatore, al di là del dato formale imposto dal Regolamento che prevede la relazione tecnica solo con riferimento agli emendamenti governativi. Rivendica dunque l'importanza del lavoro svolto presso la Commissione bilancio, sede nella quale si è già svolto il dibattito in ordine alla verifica della relazione tecnica relativa all'emendamento 3.2000 (testo 2), per il quale è stata operata una valutazione di ammissibilità. Ricorda al riguardo che la relazione del Governo aveva certificato, anche in chiave critica, i contenuti di tale proposta emendativa, rendendone evidenti taluni limiti sui profili di copertura, così da indurre il relatore a riformulare la proposta a propria firma sotto tali profili. Evidenzia dunque il pieno rispetto delle regole procedurali e di trasparenza, rilevando inoltre che il prosieguo dell'esame presso l'Aula potrà comunque costituire la sede per eventuali interventi correttivi che si rendano necessari, alla luce dei dati contenuti nell'allegato conoscitivo all'esame della Commissione.

 

Il senatore TECCE (RC-SE), richiamandosi all'intervento svolto dal senatore Morgando, sottolinea come tutto il dibattito sviluppatosi questo pomeriggio in Assemblea sia stato quello che si definisce "una tempesta in un bicchiere d'acqua": la relazione tecnica illustrata dal Sottosegretario Sartor in relazione all'emendamento 3.2000 (testo 2) viene infatti confermata e il nuovo emendamento presentato dal Governo, di natura squisitamente tecnica, risolve anche i problemi richiamati sugli effetti negativi di quell'emendamento che aveva tutte le caratteristiche dell'ammissibilità, come correttamente rilevato dal presidente Morando durante l'esame del provvedimento in Commissione.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), dopo aver ringraziato il Governo, auspica che con l'iniziativa emendativa illustrata dal sottosegretario Sartor si chiuda una polemica pretestuosa sulla presunta scorrettezza concernente le regole di copertura dell'emendamento 3.2000 (testo 2). Le valutazioni del Governo sono assolutamente fondate sia in relazione al fabbisogno che all'indebitamento e discutibile appare anche il richiamo, più volte avanzato dai Gruppi di opposizione, circa la violazione dei trattati internazionali. Peraltro, come è stato bene illustrato dal sottosegretario Sartor, la copertura utilizzata in relazione ai ticket sulla diagnostica specialista in questa occasione è la medesima utilizzata per l'identica materia anche in altri provvedimenti. Auspica quindi che nella giornata di domani il dibattito in Assemblea possa riprendere serenamente sul merito dei temi trattati e non sulle questioni procedurali.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) esprime forti perplessità sulle argomentazioni avanzate dalla maggioranza a difesa delle proposte emendative del Governo e del relatore e sottolinea come il fatto stesso che il Governo sia stato costretto a presentare una nuova proposta emendativa dimostri la sussistenza delle anomalie richiamate dai Gruppi di opposizione.

 

Interviene, infine, il  presidente MORANDO che ritiene necessario svolgere alcune considerazioni sulla vicenda connessa alla relazione tecnica relativa all'emendamento 3.2000 (testo 2) approvato dalla Commissione in sede di esame del provvedimento. Se il problema era quello di una relazione tecnica "non bollinata" il problema dovrebbe a questo punto ritenersi superato dato che la proposta emendativa testé illustrata dal rappresentante del Governo è verificata positivamente - "bollinata" - dal Ragioniere generale dello Stato. Si chiude pertanto una questione di carattere procedurale che ha visto a più riprese impegnata la Commissione. Ritiene poi che da tutta la vicenda sia da trarre una lezione ed alcuni indirizzi. Appare in primo luogo opportuno valorizzare gli elementi procedurali che per la prima volta sono stati introdotti nell'esame di questa manovra finanziaria e per i quali si è tratto spunto sia dall'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulle procedure di bilancio sia dalla proposta di modifica del Regolamento da lui presentata e assegnata alla Giunta del Regolamento medesima e finora non esaminata. Per valorizzare tali novità sarebbe pertanto utile invitare la Giunta a prendere in esame la proposta per fissare, in norme regolamentari, alcune questioni fondamentali: la presentazione degli emendamenti da parte del Governo e del relatore nel medesimo termine fissato per i senatori, l'obbligo di relazione tecnica anche per gli emendamenti del relatore, la richiesta di relazione tecnica anche su emendamenti che vedano il parere positivo del relatore e del rappresentante del Governo, la valutazione contabile delle norme approvate dalla Commissione prima dell'esame dell'Aula (la presentazione di un documento analogo a quello presentato in questa occasione) ed infine la garanzia che il termine dei lavori della Commissione sia proceduralmente obbligatorio per l'esame da parte dell'Assemblea della manovra finanziaria. Auspica, infine, che nella giornata di domani la discussione dell'Assemblea possa riprendere sul merito, in considerazione del fatto che con l'emendamento illustrato dal sottosegretario Sartor le questioni procedurali sono state definitivamente risolte.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) interviene incidentalmente per esprimere l'apprezzamento del suo Gruppo sulle proposte avanzate dal Presidente affinché il principio di trasparenza possa diventare patrimonio comune del Parlamento.

 

La seduta termina alle ore 20,20.