Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis - Lavori preparatori alla Camera - Esame in sede referente - Parte IV | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 56 Progressivo: 2 | ||
Data: | 06/11/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria 2007
A.C. 1746-bis
Lavori preparatori alla Camera
Esame in sede referente
n. 56/2
Parte IV
6 novembre 2006
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: BI0063d.doc
INDICE
Volume IV
V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione)
§ Seduta del 30 ottobre 2006 (antimeridiana)
§ Seduta del 30 ottobre 2006 (pomeridiana)
Esame in sede referente
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Lunedì 16 ottobre 2006
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SEDE REFERENTE
Lunedì 16 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor e Alfiero Grandi.
La seduta comincia alle 16.30.
Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, osserva che con questo disegno di legge finanziaria si intende creare le premesse per intraprendere un cammino di riforme idonee a estirpare quegli elementi che rendono la società così sclerotizzata e così bloccata; idonee a consentire la liberazione e il reperimento di nuove risorse, a dare dinamismo, una maggiore mobilità sociale, uno scrostamento alle resistenze corporative e particolaristiche. Il contrario dell'abbandono della necessaria tensione riformatrice.
Centrale, in questo momento, è il sostegno ad un programma riformatore, per la realizzazione del quale deve essere pienamente coinvolto il Parlamento tutto. Le riforme avanzate nel DPEF rimangono nel programma di legislatura: in particolare, sembra assumere assoluta centralità la riforma della pubblica amministrazione, con riguardo, soprattutto all'obiettivo di ridurre il livello della spesa corrente per rendere più funzionale, moderna ed efficiente la macchina pubblica. È fondamentale badare ad eliminare e razionalizzare quei centri di spesa che rischiano la duplicazione e la moltiplicazione anche a seguito della riforma del titolo V. Occorre la piena collaborazione di Regioni e Stato a questo fine, così come è auspicabile, sul versante parlamentare, il pieno raccordo, un lavoro congiunto delle Commissioni I e V in merito. Osserva come ormai sia così evidente, dal punto di vista delle spese, che in assenza di un programma di riforma e affidandosi soltanto, e genericamente, a dei tagli, è impossibile raggiungere quei risultati duraturi e necessari, né per l'equilibrio di bilancio né per favorire una nuova fase dello sviluppo economico.
Rileva come certamente la manovra di bilancio per il 2007 sia una delle più ambiziose degli ultimi 15 anni, come possono testimoniare le cifre stesse. La manovra del Governo Amato per il 1993 al fine di evitare la bancarotta dello Stato fu di 46,9 miliardi di euro, quella di Prodi, per l'anno 1997, al fine di agganciare l'euro nel 1997 fu di 32,3 miliardi di euro; l'ultima manovra del Governo Berlusconi per il 2006, per cercare in qualche modo di limitare i danni di una finanza pubblica tornata «allegra», fu di 27 miliardi. Per il 2007 viene proposta una manovra di 34,7 miliardi di euro. Una serie di critici hanno teso a contestare la necessità di una manovra cosi gravosa. Secondo questa tesi era sufficiente correggere il tendenziale o poco più e per il resto lasciar fare il mercato. Osserva al riguardo che chi ragiona in questo modo dimentica semplicemente il contesto in cui si inserisce questa manovra, un contesto segnato da tre emergenze: un'emergenza di finanza pubblica; un'emergenza sociale definita dalla perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni in un quadro di calo dei consumi interni, di aumento della povertà, di una crescita delle rendite e delle disuguaglianze; soprattutto un'emergenza relativa alla nostra economia connotata dal declino della produttività e della competitività, dalla perdita di quote di mercato nel commercio internazionale.
È stato chiesto - anche autorevolmente - qual è l'obiettivo di questa manovra. La risposta, al di là di evidenti carenze di comunicazione, è semplice: fare ripartire l'Italia, darle un futuro, rimettere in moto le migliori energie del mondo imprenditoriale, del lavoro, dei giovani, ridare fiducia.
L'obiettivo è la crescita. Certo, l'Unione europea presidia i parametri di finanza pubblica e così i mercati finanziari, ma in modo autonomo ci si è dato l'obiettivo della crescita della produttività nazionale e si sono definiti i termini di una gestione della finanza pubblica funzionale e co-essenziale al conseguimento di questo obiettivo.
Anche senza il vincolo esterno del Patto di stabilità si dovrà comunque impedire un'ulteriore crescita della spesa pubblica corrente primaria in rapporto al Pil: perché la crescita incontrollata (2,7 per cento del Pil in 5 anni) di tale spesa è uno dei principali fattori di depressione della capacità competitiva del Paese. Non solo divora risorse che potrebbero altrimenti essere destinate alla promozione dello sviluppo, ma anche, e soprattutto, perché divora «futuro», perché azzera l'avanzo primario, e, per questa via, torna a far crescere il volume globale del debito.
Se il Governo avesse proposto una manovra di 15 miliardi non sarebbe stato possibile fare investimenti, si sarebbero completamente bloccati i cantieri dell'ANAS e delle FS, non si sarebbe finanziato il rinnovo dei contratti del pubblico impiego che è un atto dovuto, non si sarebbe finanziato la missione in Libano, non si potrebbe diminuire il costo del lavoro per le imprese e cosi via.
È stato relativamente facile per il Governo precedente correggere, anche se del tutto parzialmente, i conti, dopo avere peraltro fatto correre la spesa corrente, tagliando spese che, anche se formalmente non sono «obbligatorie», costituiscono in realtà degli atti dovuti, lasciando così al Governo attuale tutte le «patate bollenti». Osserva che questi sono i veri «buchi» che l'attuale Governo ha trovato nei conti pubblici e che gli sono stati lasciati in eredità, questa è la vera «imposta di successione» di Tremonti. Oltretutto, anche per i saldi tendenziali «formali» la situazione ereditata era pesantissima. Il Governo ha trovato un deficit tendenziale per il 2007 pari al 4,3 per cento del Pil, che ha raggiunto il 4,6 per cento come effetto della sentenza della Corte europea sul rimborso dell'Iva per le auto aziendali.
Osserva al riguardo che quella sentenza, in realtà, era attesa e prevedibile dopo che la Commissione si era pronunciata in modo chiaro sui limiti della indetraibilità dell'IVA per le vetture aziendali, tanto che nella legislatura che fu governata dal centrosinistra l'Italia aveva subito avviato le trattative per compiere un graduale rientro nella regola europea, stabilendo già nel 2001 una prima riduzione del limite di indetraibilità che, originariamente, riguardava il 100 per cento dei costi. Purtroppo quel percorso di rientro è stato completamente abbandonato nella legislatura successiva, ignorando anche la presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia promosso nel 2004 dalla Stradasfalti srl.
Il Governo ha dunque dovuto intervenire a giugno, appena insediato, con una prima manovra correttiva che ha ridotto questo deficit tendenziale dello 0,5 per cento, ed in ottobre, con delle disposizioni correttive sull'IVA relativa alle auto aziendali, per un altro 0,3 per cento del Pil. Resta un residuo dello 3,8 per cento. Per ridurlo la manovra di bilancio destina 15,2 miliardi di euro. L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni scenderà al 2,8 per cento.
In conclusione, rileva che il totale delle misure correttive del disavanzo adottate dal Governo attuale per il 2007 è dell'1,8 per cento del Pil, più del doppio rispetto allo 0,8 per cento ipotizzato dal Governo Berlusconi per l'anno 2007. L'avanzo al netto degli interessi sul debito, che era stato praticamente azzerato dal precedente Governo, salirà al 2 per cento e di conseguenza il rapporto debito/Pil interromperà la crescita di questi due ultimi anni.
Per quanto concerne la composizione della manovra, riguardo al recente passato, non è per spirito polemico che intende ricordare come è stato sperperato, in questi ultimi anni, il regalo fatto al Paese dall'euro: entrare nell'euro ha permesso di risparmiare sulla spesa per gli interessi del debito un valore pari al 2 per cento del Pil.
La spesa corrente primaria che nel 2000 era pari al 37,3 per cento del Pil, nel periodo in cui ha governato il precedente Esecutivo, era stata portata in media al 39,9 per cento; nel 2007 si attesterà su questa percentuale interrompendo la sua crescita, ed a partire dal 2008 si ridurrà. La manovra non determina dunque, e non potrebbe in un tempo cosi ravvicinato, un'inversione di tendenza della spesa, ma certo non si può negare che ci sia una correzione del trend. La manovra determina, peraltro, un'inversione di rotta vera e propria sui saldi: il rapporto deficit/Pil, come già ricordato, si prevede in discesa al 2,8 per cento nel 2007, dopo essere costantemente cresciuto ed essersi mantenuto sempre sopra il tetto del 3 per cento fissato dal Trattato di Maastricht, dal 2001 al 2006; il rapporto debito/Pil si stima tornerà a diminuire nel 2007, dopo essere aumentato sia nel 2005 che nel 2006; l'avanzo primario salirà al 2 per cento nel 2007 da meno 0,3 per cento di questo anno e dallo 0,4 per cento dell'anno 2005; la spesa sanitaria complessiva si prevede in diminuzione nel 2007 rispetto a questo anno (da oltre 102 miliardi a 101,7 miliardi), dopo essere cresciuta a un tasso medio annuo del 5,7 per cento nel 2000-2005.
La manovra è strutturale perché produce una correzione che si rafforza nel tempo, e questi effetti crescenti vanno a beneficio delle spese per lo sviluppo e l'equità. Altri risparmi non si potevano ottenere con l'accetta. Anche perché un'altra delle eredità negative ricevute è quella dell'irrigidimento delle spese. In sostanza, il Governo precedente aveva tagliato tutte, o quasi tutte le spese discrezionali, anche oltre il ragionevole. Cosi il bilancio si è squilibrato diventando, come ha sottolineato il Ministro dell'economia, difficilissimo da risanare. La politica dei tagli era dunque molto ardua e, in ogni caso, se fatta senza criterio poco produttiva.
Sui tagli da realizzare in soli due mesi, osserva che si possono bloccare i pensionamenti per un anno, si può colpire la sanità pubblica senza razionalizzarla, si possono ridurre ancora di più i trasferimenti agli enti locali, si può negare ai pubblici dipendenti il rinnovo dei contratti. Per questa via, tuttavia, non solo avrebbero pagato il conto i soliti noti, ma si sarebbe innescato un peggioramento dei servizi pubblici.
In un Paese con le caratteristiche dell'Italia (bassa produttività totale dei fattori, esiguità dei tassi di attività di donne e giovani, trend demografico sfavorevole, arretratezza delle infrastrutture, nanismo industriale, arretratezza dei mercati finanziari) risalta la differenza tra «tagli» e «riforme strutturali». Se ci si limita a ridurre i livelli delle grandezze economiche senza modificare il rapporto tra le parti e la loro composizione interna, la tanto invocata politica dei tagli si rivela del tutto insufficiente se non controproducente. La spesa pubblica va innanzitutto riqualificata.
Già alcune di queste riforme strutturali destinate ad eliminare gli sprechi nella spesa pubblici sono contenute nella Finanziaria. Molti ministeri semplificano le loro strutture. Nel campo della scuola c'è l'avvio del processo di avvicinamento del rapporto alunni/insegnanti alla media europea. Nel campo del pubblico impiego e delle diverse strutture ministeriali sono previsti numerosi cambiamenti; c'è una modifica della struttura del bilancio dello Stato che riduce i capitoli di spesa, consente una maggiore flessibilità di gestione e quindi economie. La riorganizzazione e razionalizzazione della PA darà risparmi per 3,9 miliardi di euro. Con i sindacati si discuterà di previdenza per adeguare il nostro sistema alla crescita delle aspettative di vita. Sulla sanità ci sono già i primi risultati ed è cominciato un percorso. Con le Autonomie si è finalmente aperto il cantiere del federalismo fiscale sulla base del binomio autonomia/responsabilità. Ci vorranno determinazione e tempo, ma il processo è avviato.
Con riguardo alla lotta all'evasione, osserva che già il Ministro dell'economia ha ricordato come il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione non sia computabile tra gli aumenti dovuti ad un maggior carico fiscale, ma, viceversa, è da attribuire ad una maggiore efficienza della P.A. nel fare pagare il dovuto a tutti i contribuenti. Crede che gli ultimi dati diffusi dall'Istat siano estremamente eloquenti anche facendo la tara per alcune categorie delle attività cosidette «marginali» che possono in parte falsare le statistiche. Nella sua audizione, lo stesso Governatore della Banca d'Italia ci ricordava come l'imponibile sottratto al fisco abbia nel nostro Paese raggiunto un livello patologico pari al 15 per cento del Pil, ossia abbia raggiunto e superato i 200 miliardi di euro.
La lotta all'evasione è dunque una vera e propria emergenza nazionale. È l'evasione fiscale che costringe il nostro Paese ad una pressione fiscale tra le più alte della Unione europea in riferimento al Pil «ufficiale», imposte che pagano innanzitutto le imprese corrette ed i lavoratori dipendenti e quei lavoratori autonomi in regola con il fisco. L'evasione distorce la concorrenza e la sua riduzione a livelli fisiologici è una delle premesse indispensabili per il rilancio complessivo del nostro Sistema-Paese. Su questo non si tornerà indietro.
Avverte che non si vuole criminalizzare nessuna categoria, tant'è che gli stessi lavoratori autonomi onesti con il fisco sono i primi a chiedere un'efficace contrasto all'evasione. Ma certo gli ultimi dati diffusi dall'Istat danno da pensare: la gran parte dei lavoratori autonomi guadagnerebbe meno di un metalmeccanico. Sono tutti elementi di un quadro inaccettabile.
Rileva che ci deve essere in merito una presa di posizione chiara ed unanime delle forze politiche e del Parlamento: la lotta all'evasione è l'operazione di recupero di denaro sottratto allo stato, ai contribuenti veri, al Paese intero e pone le basi per una futura riduzione delle tasse per tutti. Su questo terreno la manovra vuole iniziare con determinazione un percorso quinquennale di riduzione dell'area dell'evasione a livelli fisiologici simili a quelli degli altri paesi europei. In termini prudenziali una parte del maggior gettito atteso è conteggiato nella manovra per un totale di circa 13 miliardi, se si considerano i 5 miliardi prodotti dalle disposizione del DL n. 223 (Bersani-Visco) ed i circa 8 miliardi derivanti dalla Finanziaria e dalle norme del DL fiscale collegato.
Ricorda che l'impegno del Governo man mano che si potrà contare su risorse maggiori provenienti da queste misure è quello di ridurre il carico fiscale sulle imprese e sui contribuenti. Se la pressione fiscale inevitabilmente aumenterà nel corso del 2007, essa è in prospettiva destinata a diminuire in maniera strutturale ed equilibrata. Non ci saranno più condoni e tutti devono cominciare ad abituarsi a vivere in un Paese normale, dove tutti pagano al fine di pagare meno tutti.
È stata sollevata l'obiezione che i contribuenti che si sono adeguati agli studi di settore hanno adempiuto al loro dovere fiscale e che, pertanto, una revisione degli studi di settore non può essere ascritta alla lotta all'evasione, ma rappresenterebbe a tutti gli effetti un aumento dell'imposizione.
Osserva come questo sia un modo di ragionare assai parziale. Innanzitutto l'Irpef è la stessa per tutti i contribuenti. Certo, si tratta di contribuenti che hanno fatto il loro dovere fiscale. Ma l'adesione agli studi di settore di fatto realizza un pagamento forfettario dell'imposta dovuta, il contribuente può avere un reddito uguale o, più probabilmente, superiore; l'adesione può anche essere data per evitare controlli da parte della Guardia di Finanza. Il forfait è dunque una sorte di compromesso tra il giusto e il fattibile, stante l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di controllare milioni di posizioni fiscali.
Desidera infine sottolineare che in parallelo alla lotta all'evasione sono state previste misure per contrastare il lavoro irregolare e precario, attraverso l'adozione del Documento unico di regolarità contributiva e di indici di congruità ma anche attraverso l'inasprimento delle sanzioni. A questo proposito vengono previsti due provvedimenti di regolarizzazione: uno per i lavoratori che non figurano nelle scritture e uno per quanti sono destinatari di collaborazioni fittizie.
Per quanto concerne lo sbilanciamento della manovra sulle entrate, osserva come anche le maggiori entrate fiscali e contributive «vere» sono una parte cospicua di questa manovra. Ma a conti fatti, se si considera che le maggiori entrate Irpef sono destinate a far pagare di meno le famiglie con redditi più bassi, e altre risorse sono destinate a ridurre l'Irap per le imprese (5 miliardi di euro a regime), il peso della maggiorazione delle entrate sul complesso della manovra si ridimensiona.
Molte di queste misure fiscali e contributive hanno peraltro un segno preciso: quello del riequilibrio sociale del peso fiscale e contributivo. L'abolizione del secondo modulo della riforma Irpef di Tremonti destinando le risorse ai redditi più bassi ed al sostegno dei nuclei familiari, l'adeguamento dei contributi previdenziali alle aliquote di computo per tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti, riducendo anche il divario (che rimane però pari a più di 10 punti) tra autonomi e lavoratori dipendenti, l'aliquota unica al 20 per cento per le rendite finanziarie, sono tutte misure finalizzate al riequilibrio ed all'equità. Le misure concernenti l'aumento dei contributi erano peraltro, in larga misura previste dalla normativa vigente sia pure con più gradualità; si è dovuto accelerare il passo per la loro attuazione. È un momento in cui tutto il Paese deve compiere uno sforzo.
Per quanto concerne le disuguaglianze crescenti, la distribuzione del reddito delle famiglie italiane presenta un indice di Gini - che è il più noto indice per misurare la disuguaglianza dei redditi personali - peggiore di quello di tutti i Paesi continentali europei come risulta da un'indagine della Banca d'Italia. L'indice di povertà relativa, misurato con la metodologia comunitaria, è in Italia al 19 per cento: molto al di sopra della media europea, che risulta essere pari al 15 per cento. L'Italia è tra i paesi europei con più alta disuguaglianza dei redditi. Il dato riflette, in parte, il fatto che il nostro paese dedica una quota relativamente inferiore di risorse al sostegno dei redditi più bassi e precari e delle responsabilità familiari, nonché alla fornitura di servizi sociali ed abitativi alle famiglie e ai soggetti non autosufficienti. L'aumento delle occupazioni precarie e l'incremento della volatilità dei redditi familiari, inoltre, hanno aggravato il dualismo del mercato del lavoro ed accentuato il senso di vulnerabilità delle famiglie. La bassa crescita dell'economia italiana ha drammaticamente aggravato, nell'ultimo decennio, le situazioni di oggettiva difficoltà in cui si è venuta a trovare una parte significativa dei nostri cittadini. In particolare, nella redistribuzione del reddito nazionale il lavoro dipendente è stato particolarmente penalizzato nell'ultimo decennio. Dai conti nazionali dell'Istat si desume che i redditi unitari dei dipendenti nel decennio 1993-2003 sono aumentati del 35 per cento contro un aumento del Pil del 61 per cento. I redditi da capitale, che in Italia sono soprattutto le rendite, sono invece aumentati dell'87 per cento, cioè molto più del Pil. Si è attuata nell'ultimo decennio un'enorme redistribuzione alla rovescia dai salari alle rendite, ma anche ai profitti. Il secondo modulo della riforma Tremonti, che è costato 6 miliardi di euro, ha provocato un ulteriore peggioramento per via fiscale della distribuzione personale dei redditi.
Quanto al sostegno alle famiglie, osserva che la riforma dell'IRPEF operata con la manovra vale per i redditi del 2007, dunque i lavoratori dipendenti vedranno gli effetti in busta paga a partire dal 1o gennaio, autonomi e professionisti vedranno gli effetti in sede di dichiarazione dei redditi del maggio-giugno 2008, quando si dichiarano i redditi del precedente periodo d'imposta. Crede che il meccanismo introdotto dalla riforma fiscale sia noto a tutti, sullo spirito che la informa vale quanto appena ricordato in merito alle disuguaglianze. Solo per chiarezza, indica: gli scaglioni e le relative aliquote tornano ad essere cinque: fino a 15 mila euro si paga il 23 per cento; da 15 mila a 28 mila il 27 per cento; da 28 mila a 55 mila il 38 per cento; da 55 mila a 75 mila il 41 per cento; oltre i 75 mila il 43 per cento. Ma non sono solo gli scaglioni e le aliquote a dirla tutta su questa riforma, ciò che cambia radicalmente è lo sconto fiscale per le famiglie: si torna al sistema tradizionale delle detrazioni (calcolando le aliquote sui vari scaglioni, poi dal netto da pagare si sottraggono le detrazioni per figli e coniuge) al posto delle deduzioni (che riducono, invece, l'imponibile sul quale si applica l'aliquota). Le detrazioni per i figli partono da 800 euro (900 per i minori di tre anni) per i redditi da 12.500 euro. Con più di tre figli salgono a 1000 euro e 1100 per i minori di tre anni. Queste detrazioni diminuiscono progressivamente al crescere del reddito fino ad annullarsi a 95.000 euro (per calcolare l'importo delle detrazioni per ciascun reddito occorre fare questo calcolo: 95 mila meno il proprio reddito e il tutto diviso per 955 mila, il risultato va moltiplicato per 800). Il coniuge a carico dà diritto ad una detrazione di 800 euro, segue lo stesso meccanismo precedente e si annulla ad un reddito pari a 80.000 euro. Anche con riguardo alle riduzioni per il lavoro si passa alle detrazioni: fino a 8 mila euro di reddito la detrazione sarà pari a 1.840 euro e permetterà di non pagare le tasse. Da 8 mila euro l'importo è a scalare fino a 55 mila euro di reddito, che è la soglia di azzeramento delle detrazioni per lavoro. A ciò vanno aggiunti gli assegni familiari, per lavoratori dipendenti e parasubordinati, a partire dai redditi pari a 12.500 euro: 1.650 euro per un figlio, 3.100 per due,, 4.500 per tre. Decrescono con il crescere del reddito. La no tax area sale a 8 mila euro per lavoratori dipendenti, a 7.500 euro per i pensionati, da 4.500 a 4.800 per gli autonomi. A fronte del 20 per cento dei contribuenti che ci «perde», vi è un 80 per cento che guadagna. Basta guardare chi e quanto ci perde o guadagna per comprendere l'etica di fondo.
L'obiettivo dell'equità ha guidato questa riforma, il risultato è che diminuisce l'imposta per i redditi bassi e medi. La riforma è finanziata, e ciò ha un fondamentale aspetto di equità sociale, anche dalle risorse recuperate attraverso l'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, che dovrebbero portare nelle casse dello Stato risorse aggiuntive pari a 7 miliardi di euro. Per poter avere un'idea chiara della riforma, la revisione degli scaglioni IRPEF è inscindibile dagli incrementi introdotti al sistema delle detrazioni e dall'incremento degli assegni familiari, che sono ora più «progressivi» e raggiungono scaglioni più elevati rispetto a prima, e per i quali sono stati messi a disposizione 1,4 miliardi di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Ricorda che il Governo precedente aveva rimodulato l'importo degli assegni in modo che la riduzione fosse molto drastica al passaggio da un'aliquota all'altra.
Desidera segnalare che con il passaggio alle detrazioni sono probabili aggravi con riguardo alla misura dell'imponibile su cui si calcolano le addizionali comunali e regionali: su questo punto sarebbe auspicabile una riflessione per apporre, ove possibile, dei correttivi. Le risorse disponibili non hanno consentito di introdurre meccanismi di sostegno per gli incapienti, né di estendere gli assegni familiari agli autonomi, ci auguriamo nel futuro di poter correggere anche queste mancanze.
Ridurre le imposte non è un'operazione facile. Gi esponenti del precedente Governo che, per la stessa ragione, non ha potuto diminuire le imposte come promesso e che ha finanziato le riduzioni dell'IRPEF con il contemporaneo aumento di decine di altre imposte, locali, sulle imprese, indirette.
Quanto alle misure per lo sviluppo, esse si basano, oltre che sul taglio del cuneo fiscale e sul Piano Bersani, sul credito di imposta per i nuovi occupati, per spese di investimento e per spese di ricerca e sviluppo. Ripartono, anche se in misura ancora insufficiente gli investimenti infrastrutturali. Nel quinquennio 2001-2005 la quota della spesa in conto capitale è stata mediamente del 4 per cento; per il 2007 la Finanziaria destina agli investimenti risorse in misura tale che la quota della spesa pubblica in conto capitale raggiunge il 4,6 per cento del Pil. Risorse per 7 miliardi per il 2007 e 19 miliardi di euro nel triennio sono destinate al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), al Fondo per la ricerca industriale e di base, ad infrastrutture, alle reti ferroviarie e stradali, al Mezzogiorno. Misure specifiche sono previste per il turismo, la cultura, l'agricoltura, l'ambiente, i Fondi per l'occupazione e le politiche sociali, la famiglia (asili nido e anziani), le donne, le politiche abitative, il diritto allo studio, la cooperazione internazionale.
Fra gli interventi più rilevanti per le imprese vi sono: la riduzione del cuneo fiscale è l'operazione-cardine del Governo per il primo impulso allo sviluppo e alla crescita del Paese: la riduzione è pari a due punti percentuali in termini di retribuzione lorda; al suo fianco, ad ulteriore riduzione del costo del lavoro, viene previsto un abbattimento forfetario della base imponibile d'impresa in cifra fissa, pari a 5.000 e 10.000 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, rispettivamente, al centro-nord e al sud; per favorire la crescita dell'occupazione nelle zone più svantaggiate è previsto un incremento del coefficiente di abbattimento dell'IRAP da 3 a 5 volte per l'assunzione delle donne; nel ddl finanziaria è confluito anche il contenuto del cosiddetto «Progetto industria 2015», proposto dal Ministro per lo sviluppo economico per il rilancio del settore industriale italiano e per il recupero di competitività nei confronti dei partners europei ed internazionali: tre le direttrici degli interventi: per la competitività, per la crisi d'impresa, in materia di brevetti.
Riguardo ai brevetti, in particolare, il mantenimento della tassazione ha lo scopo di favorirne l'abbandono quando non più di interesse per il titolare, a sostegno del passaggio della tecnologia a tutta la collettività, gratuitamente: norma che, in particolare, favorisce l'accesso alle piccole e medie imprese.
Perno della strategia di rilancio industriale saranno i Progetti di innovazione, che prevedono il finanziamento con risorse pubbliche di settori considerati strategici.
Sono stanziati dalla finanziaria 300 milioni di euro per il Fondo unico per la competitività, per il finanziamento sia dei progetti di innovazione che altri di sostegno alle imprese di competenza del ministro per lo sviluppo economico Confluiranno nel Fondo per la competitività le risorse destinate al ministero per lo sviluppo economico dal riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e le risorse del Fondo per gli incentivi alle imprese, che viene soppresso; viene istituito il Fondo per la finanza d'impresa - sarà reso operativo da un successivo decreto interministeriale - con un finanziamento iniziale di 600 milioni di euro (300 indicati in finanziaria, altrettanti saranno trovati in un'opera di recupero di finanziamenti residui non utilizzati in diversi capitoli di spesa per le imprese) e rappresenta l'impegno del Governo per i prossimi tre anni per facilitare l'accesso al credito e la partecipazione al capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese
Nel disegno di legge finanziaria, pur corposo, non compaiono disposizioni per i distretti. Questi sistemi locali di imprese rappresentano, nella loro anomalia, un'esperienza così positiva da essere stati copiati e presi a modello per le politiche di sviluppo persino in Cina.
Spera vivamente che vi sia disponibilità da parte del Governo a concedere spazi a questo settore, al pari di quanto è stato contemplato riguardo alle cosiddette «reti di impresa», affini ai distretti, ma senza la costante della territorialità che ne è la caratteristica dominante. Suggerisce di fare uno sforzo ulteriore ed inserire anche altre misure per le filiere dei distretti in termini di aiuti all'innovazione, all'esportazione, all'internazionalizzazione, ai servizi. Un'attenzione particolare, nel corso dell'esame parlamentare della Finanziaria, dovrà essere rivolta al mondo dell'artigianato, con riguardo agli artigiani contoterzisti che lavorano sulla base di committenze. Al mondo dell'artigianato viene chiesto un contributo oneroso alla manovra che può forse trovare delle misure parzialmente compensative in termini di riduzione dei premi Inail, oppure di esenzione dal trasferimento del 50 per cento dell'accantonamento annuale per il TFR all'Inps per chi impiega un solo dipendente (è il caso del 50 per cento della categoria). Chiede al Governo una risposta positiva relativamente a questa categoria.
Finalmente, dopo anni di latitanza, osserva che riappare una politica per la crescita del Mezzogiorno. La novità di quest'anno è che le misure a sostegno del mezzogiorno introdotte dalla finanziaria 2007 sono il risultato della concertazione con le Regioni del Sud e con le parti economiche e sociali ad un tavolo «Mezzogiorno» coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni del 3 febbraio 2005 (recepita dal Quadro Strategico Nazionale in corso di definizione) ha previsto una programmazione unitaria dei fondi nazionali ed europei destinati alle politiche regionali: l'articolo 105 della Finanziaria, in coerenza con tale programmazione, prevede stanziamenti per il Fondo aree sottoutilizzate per i prossimi sette anni. A questo scopo il Fondo aree sottoutilizzate è incrementato di 63.273 milioni di euro tra il 2007 e il 2015, per la realizzazione di interventi di politica regionale per il periodo di programmazione 2007-2013. Questo consente di incrementare la percentuale di risorse destinate allo sviluppo del mezzogiorno sul totale destinato all'intero territorio nazionale dal 38,6 per cento (media del periodo 2000-05) al 42 per cento per il periodo 2007-2011 con un aumento - in termini percentuali - del 3,4 per cento. È importante sottolineare che il totale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate consente inoltre di garantire il cofinanziamento nazionale delle risorse assegnate al mezzogiorno dal nuovo Quadro Comunitario di Sostegno (28,826 miliardi di euro). Una importante novità - a questo proposito - è che le somme necessarie al cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari - in particolare di quelli destinati alla realizzazione di infrastrutture - sono impegnabili sin dal primo esercizio finanziario. Il Mezzogiorno beneficia di una più ampia riduzione del cuneo fiscale e contributivo nell'ambito del complessivo intervento di taglio del cuneo per l'intero territorio nazionale.
La deduzione annuale della base imponibile per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta può essere aumentata fino ad altri 5.000 euro all'anno per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A vantaggio delle aziende che producono nelle regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise che acquistino nuovi macchinari, impianti o attrezzature, programmi informatici (per le piccole e medie imprese) brevetti per l'acquisizione di innovazione di processo o di prodotto c'è un consistente sconto fiscale che può essere immediatamente fruito come credito d'imposta per investimenti (anche in compensazione di imposte dovute) e che consente complessivamente una riduzione del carico fiscale stimata pari ad un miliardo di euro. Si è provveduto a rifinanziare anche il credito di imposta per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Tra gli interventi più significativi per il mezzogiorno segnala il «Fondo per le zone franche urbane». Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso il recupero urbano di aree e quartieri degradati nelle città del mezzogiorno.
Il Fondo è destinato al cofinanziamento dei programmi di intervento delle regioni del mezzogiorno.
Riguardo al trasferimento del TFR inoptato all'INPS, non comprende dove sia lo scandalo, che cosa ci sia di inaccettabile. Si sono levate le voci più disparate: è stato detto che il Governo si accolla un debito futuro, sottrae risorse alle imprese ed ai lavoratori, manda in affanno le piccole, affossa la previdenza complementare: 1) intanto, il lavoratore è del tutto garantito nei suoi diritti in quanto la norma prevede che sarà il datore di lavoro che provvederà anche a liquidare/anticipare il Tfr al lavoratore (il datore conguaglierà con quanto dovuto mensilmente all'Inps); 2) nelle statistiche europee il TFR è classificato come spesa previdenziale e dunque gli accantonamenti possono essere considerati come contributi, e il debito considerato come debito previdenziale non conteggiato nel debito pubblico in nessun Paese. Ci sono dunque buone possibilità che la misura riceva il benestare della Commissione UE; 3) si tratta di soldi che appartengono ai lavoratori, prestati alle imprese con un tasso di favore;
4) l'impatto è irrisorio, il maggior onere oscilla tra lo 0,06 per cento e lo 0,23 nel 2007 (in assenza di compensazioni, decorrenti dal 2008) e tra lo 0,12 e lo 0,44 per cento a cui vanno sottratte compensazioni variabili tra lo 0,27-0,28 per cento nel 2008); 5) i benefici derivanti dal taglio del cuneo fiscale oscillano, in termini di riduzione percentuale dell'IRAP, tra l'1,9 e il 3 per cento (381 e 568 euro per ciascun lavoratore); 6) la disposizione riguarda solo il maturando a partire dal 1o gennaio 2007; 7) infine, il Governo si è detto disponibile a trovare una soluzione per le piccole e medie imprese in sofferenza.
Per la ricerca nel suo complesso sono previsti due miliardi di euro nel triennio. Oltre al credito d'imposta per le imprese (quelle che investiranno in ricerca potranno ricevere un credito d'imposta fino al 10 per cento dei costi sostenuti e questa percentuale salirà al 15 per cento se le imprese si avvarranno di contratti con università ed enti pubblici), la Finanziaria prevede la nascita del FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica) che riunisce in un fondo unico i precedenti 4 fondi esistenti presso il ministero e per il quale sono previsti fondi aggiuntivi pari a 300 milioni di euro per il 2007, 300 per il 2008 e 360 per il 2009. A queste somme si aggiungono i fondi Cipe e i fondi precedenti pari a 200 milioni di euro per il 2007. Sono stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni per il 2008 e 80 milioni per il 2009 per un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori stimato in 2000 unità. Il concorso sarà indetto entro marzo 2007.
Per la scuola è prevista l'assunzione di lavoratori precari di cui 150 mila nuovi docenti e 20 mila Ata, amministrativi tecnici ausiliari, in 3 anni dal 2007 al 2009. Tenuto conto che si tratta di immissioni in ruolo di personale già in servizio l'iniziativa non dovrebbe determinare un incremento di spesa. L'obbligo scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, verrà elevato a 16 anni con l'istituzione di un biennio unitario e il conseguente innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro dai 15 ai 16 anni. Infine, sono previste misure per il diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e per gli studenti universitari, per i quali sono previste anche agevolazioni per l'affitto di una casa.
È un programma ambizioso quello istituito dal «Nuovo patto per la salute», rivolto alla riorganizzazione del comparto, al contenimento della spesa, compresa quella farmaceutica, al risanamento. I punti qualificanti sono: la contribuzione statale per il 2007 alla spesa sanitaria è pari a 96 miliardi di euro; la destinazione di un miliardo di euro al sostegno del risanamento delle regioni che «sforeranno» rispetto alla linea concordata (con conseguente assunzione delle responsabilità e degli oneri previsti); una riduzione progressiva della spesa, rispetto al tendenziale, per ciascun anno del triennio; la piena responsabilizzazione finanziaria delle regioni; la riorganizzazione e qualificazione della spesa sanitaria.
Sottolinea le politiche sociali, le cenerentole delle ultime cinque finanziarie, perché non vorrebbe sfuggisse la traduzione nella finanziaria di uno dei punti qualificanti il programma elettorale del Governo: il sostegno alle famiglie ed ai settori di disagio. Gli aiuti proposti riguardano: l'incremento di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 - 2009 del Fondo per le politiche della famiglia; lo stanziamento di 100 milioni per ciascun anno del prossimo triennio per gli asili nido; l'incremento di 115 milioni di euro (rispetto alla dotazione prevista pari a 10 milioni di euro) del Fondo per le politiche giovanili; l'istituzione del Fondo per la non autosufficienza, con particolare riguardo alla condizione degli anziani, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni di euro; l'introduzione di una serie di «strumenti» per affrontare e individuare le linee di intervento per un Piano nazionale per la famiglia.
L'impegno di razionalizzazione della spesa richiesta al sistema delle Autonomie è particolarmente rilevante. È però intervenuto dopo la presentazione della legge finanziaria un accordo tra il Governo e le Associazioni degli enti locali. L'accordo prevede minori tagli ai Comuni ed alle Province per un ammontare di 600 milioni di euro. Saranno dati 260 milioni di ulteriori finanziamenti ai piccoli comuni ed alle comunità montane, e 266 milioni per le opere pubbliche cofinanziate dall'Unione europea. Il tutto per un ammontare complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Le risorse necessarie sono state rinvenute conteggiando in maniera più precisa gli aumenti di gettito derivante da misure già inserite nella manovra. È stato eliminato, inoltre, il tetto del 2,6 per cento all'indebitamento e si torna alla norma vigente che prevede un tetto del 12,5 per cento. Si è così rimosso un vincolo che avrebbe condizionato negativamente gli investimenti sul territorio. È probabile, inoltre, che il DdL per la riforma del Testo unico degli Enti locali sia depositato a giorni in Parlamento. Anche le norme contenute nella legge finanziaria relative al finanziamento degli organi e agli amministratori locali saranno esaminate in un apposito tavolo con il Ministro dell'Interno.
Alcune disposizioni previste, come quelle che riguardano i tagli ai consigli comunali e provinciali, o quelle che concernono gli stipendi di sindaci, presidenti di provincia e amministratori delle società controllate dagli enti locali, in alcune parti vanno riviste.
In conclusione, la manovra di finanza pubblica per il 2007 propone una vera e propria svolta per la vita economica e sociale del Paese attraverso: a) il risanamento dei conti pubblici, risanamento che sarà strutturale, crescente nel tempo, definitivo; b) uno spostamento della spesa pubblica dal mantenimento di apparati amministrativi pesanti a programmi di sviluppo; c) una redistribuzione più equa del reddito e della pressione fiscale complessiva attraverso modifiche al sistema fiscale e parafiscale come avvio di un processo che definirà un minore carico sulle imprese e sui redditi più bassi; d) l'avvio di riforme profonde sul terreno del federalismo fiscale, della sanità, della previdenza, della PA e dello Stato sociale. Tutti, partiti di maggioranza e di opposizione, rappresentanti delle forze produttive e sociali, siamo chiamati a dare al nostro Paese risposte al di sopra di particolarismi e corporativismi esasperati. Nel disegno di legge finanziaria in esame non c'è soltanto il grande e difficile sforzo compiuto ai fini del risanamento. C'è un disegno, c'è una strategia di lungo periodo. È qualcosa a cui non si era più avvezzi da qualche anno, ma contempla la parte più «alta» della politica: il consenso immediato è ciò che spesso viene inseguito, altrettanto spesso a scapito degli interessi del Paese e del suo futuro. La dignità di una classe politica risiede nella sua lungimiranza, nella sua capacità di compiere scelte improrogabili per la salvaguardia del Paese e in nome di frutti futuri.
Francesco PIRO (Ulivo), relatore, osserva che il bilancio di previsione presentato che ci si avvia ad esaminare è, come è noto, «a legislazione vigente», in ossequio al dettato dell'articolo 81 Cost. e dell'attuale legislazione.
La struttura del bilancio 2007 presenta alcune significative novità.
Il ridisegno delle strutture ministeriali ha comportato la ridistribuzione delle competenze e un a diversa allocazione dei centri di spesa. Operazione questa a saldo zero, in quanto non vi sono aumenti di spesa, se non per quelle legate ai ministri e sottosegretari, già previste. Chiede se sono tutte risolte le questioni legate allo scorporo, vista anche la disposizione che dà al ministro dell'economia in relazione al nuovo assetto l'autorizzazione ad apportare variazioni di bilancio in termini di residui, competenze e cassa, compresa l'individuazione di centri di responsabilità amministrativa, e modifiche alla U.P.B.
Altra novità riguarda l'aggregazione, operata a livello dell'allegato tecnico di capitoli di spesa aventi la stessa natura e la medesima classificazione economica Sec 95, la cui gestione specifica avverrà a livello di articolo. Ciò dovrebbe comportare maggiore elasticità di gestione, perché sulla competenza si potrà operare con variazioni compensative a livello di articolo. Sulla cassa, la presenza di capitoli accorpati permetterà di fare fronte con più appropriatezza alle varie esigenze.
Le conseguenze di questa ristrutturazione sono di: i centri di responsabilità amministrativa passano da 170 a 189; le unità di voto da 1628 a 1605 (2006-2007); i capitoli passano da 7516 (2006) a 4759 (2007).
Accanto all'obiettivo dello «svuotamento» dei conti di tesoreria della cui consistenza e disponibilità si è tenuto conto nella stima delle previsioni di «autorizzazione di cassa», è stata inserita una disposizione nell'articolato (comma 20 dell'articolo 22) che autorizza il ministro dell'economia a effettuare variazioni compensative, nell'ambito di ciascun titolo, tra capitoli dell'U.P.B. del medesimo stato di previsione. Ciò per consentire una maggiore elasticità, ma anche una più puntuale attività di regolazione dei flussi, a cui contribuisce il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa». In generale il bilancio a legislazione vigente evidenzia un decremento delle spese cosiddette «discrezionali» su cui incide il sistema delle convenzioni quanto CONSIP; mantiene inalterata l'estrema rigidità della spesa, in quanto le spese vincolate sul totale delle spese finali si attestano ad una percentuale del 92.15 per cento; realizza un ulteriore decremento delle spese in conto capitale, che si attestano intorno ad una percentuale del 6,54 per cento delle spese finali.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.
II saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell'importo di 30.638 milioni di euro derivante da un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro e una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.
L'avanzo primario, pertanto, registra un notevole incremento, di 32.734 milioni, nonostante l'incremento della spesa per interessi di circa 2.095 milioni di euro.
Per quanto riguarda più precisamente le entrate finali, l'incremento delle entrate correnti per oltre 22.000 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinato dall'aumento di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e dalla riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.
In particolare, l'incremento delle entrate tributarie riguarda per 14.322 milioni di euro le imposte dirette e per 8.667 milioni di euro quelle indirette, in particolare, le imposte sugli affari (+6.834 milioni di euro).
Fra le maggiori entrate, secondo la relazione tecnica al decreto-legge 262, sono state considerate quelle derivanti proprio dall'applicazione di commi 25 e 26 dell'articolo 7, destinate a compensare il minore gettito connesso dalla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee sulla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli.
Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.
Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.095 milioni di euro.
Per le spese di parte corrente, come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro. La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:
consumi intermedi (-1.731 milioni);
trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);
trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte - relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;
trasferimenti ad imprese (-735 milioni);
finanziamento al bilancio dell'Unione europea (+1.550 euro) dovuti all'incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;
interessi (+2.095 milioni) dovuti all'andamenti dei tassi.
Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell'assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.
Il disegno di legge di bilancio prende atto della riorganizzazione degli uffici del Governo operata dal decreto-legge n. 181 del 2006. Chiede al riguardo di sapere se con la presentazione del disegno di legge risultino definitivamente risolte le questioni relative ai trasferimenti di competenza ed all'individuazione dei centri di responsabilità per i ministeri che derivano dallo scorporo di precedenti ministeri (si riferisce a infrastrutture e trasporti; lavoro e politiche sociali; pubblica istruzione e università e ricerca; economia e finanze, sviluppo economico e commercio internazionale) o se invece non debbano attendersi modifiche o aggiustamenti in corso d'anno.
Rileva peraltro alcuni profili problematici concernenti gli effetti sugli stanziamenti di bilancio delle disposizioni contenute negli altri provvedimenti che costituiscono la manovra.
Secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge collegato in materia tributaria e finanziaria (decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il 2007 sono incluse maggiori entrate per un importo di 5.280 milioni di euro derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge medesimo che limitano la deducibilità delle spese per gli autoveicoli. Questa inclusione è giustificata dal fatto che dette maggiori entrate sarebbero finalizzate a compensare le minori entrate derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli.
Chiede al riguardo un chiarimento circa l'inclusione nel bilancio delle suddette maggiori entrate. Non appare chiaro infatti come si possa inserire nel bilancio a legislazione vigente, che è stato presentato alla Camera il 1o ottobre, una parte delle maggiori entrate derivanti da un decreto-legge che è entrato in vigore il 3 ottobre.
Ricorda inoltre che la nota di aggiornamento al DPEF valutava il minor gettito derivante dalla sentenza della Corte di giustizia europea per il 2006 in 3,7 miliardi di euro. Chiede dunque perché le minori entrate derivanti dall'applicazione della sentenza IVA per il 2007 sono state stimate di un importo superiore di circa 1,6 miliardi di euro.
Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, l'articolo 53 contiene una disposizione che incide sulla maggior parte degli stanziamenti di bilancio. Esso dispone infatti che è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari a circa 4,6 miliardi di euro per il 2007, a 5 miliardi di euro per il 2008 e a 5 miliardi di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base relative alla maggior parte delle categorie economiche incluse nel bilancio dello Stato: i consumi intermedi, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, trasferimenti correnti a famiglie, a imprese e a estero, altre uscite correnti, nonché tutte le categorie di spese in conto capitale. Sono disposte alcune specifiche esclusioni.
A differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio, che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione, si applica anche alle spese di carattere obbligatorio. Chiede a questo punto chiarimenti in ordine all'effettivo impatto della disposizione sul bilancio in esame, anche in considerazione dell'ampiezza degli stanziamenti interessati. Restano ad esempio coinvolti nel suddetto accantonamento il Fondo per l'occupazione, il Fondo per le politiche sociali, il Fondo per l'università, il Fondo per le aree sottoutilizzate e la lista potrebbe continuare a lungo.
Chiede inoltre necessario acquisire, come avvenuto in precedenti occasioni, un elenco delle unità previsionali di base interessate dalla disposizione, con indicazione dell'entità di ciascun accantonamento, nonché conoscere l'esatto valore percentuale della quota accantonata rispetto al totale degli stanziamenti effettivamente interessati.
Chiede inoltre un ragguaglio circa le modalità con cui sarà operato l'accantonamento rispetto al bilancio a legislazione vigente. Trattandosi appunto di un accantonamento e non di una riduzione, non risulta chiaro se esso sarà effettuato in sede di nota di variazioni o solo successivamente all'approvazione della legge di bilancio. La distinzione ha un certo rilievo in quanto nel secondo caso l'accantonamento riguarderebbe anche gli stanziamenti disposti dal disegno di legge finanziaria.
Chiede poi delucidazioni sull'ampio meccanismo di flessibilità gestionale introdotto dai commi successivi dell'articolo 53, che di fatto consentono a ciascun ministro, dopo l'approvazione del bilancio, di modificare la maggior parte degli stanziamenti del relativo stato di previsione pur se riferiti a spese obbligatorie.
Allo stesso modo occorre una riflessione sulla disposizione che consente di procedere ad ulteriori accantonamenti, destinando, a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione del personale che abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa. Chiede se anche questi ulteriori accantonamenti, come sembrerebbe dalla lettera della norma, possano riguardare spese di carattere obbligatorio.
Con riferimento all'articolo 67, che prevede una clausola di salvaguardia in caso di mancato conseguimento dei risparmi che dovrebbero discendere dalle misure in materia dall'attuazione degli articoli 47 e 66 del disegno di legge finanziaria, relativi al riordino degli enti pubblici e ad interventi in materia di scuola, è infatti disposta la riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza dei risparmi previsti e la riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministero della pubblica istruzione, salvo quelle relative alle competenze per il personale, in maniera lineare, anche in tal caso fino alla concorrenza dei risparmi previsti.
Anche in tal caso non sembrerebbero esclusi stanziamenti. La disposizione non indica inoltre né quando né come intervenire per accertare le minori economie ed addivenire alle riduzioni di bilancio.
Alla luce della complessità degli interventi previsti, sia per quanto riguarda il riordino degli enti pubblici sia per quanto riguarda il settore scolastico, sembrerebbe difficile poter procedere all'accertamento in tempi brevi; mi chiedo anzi se sia possibile conoscere gli effetti delle misure adottate prima del consuntivo. Credo dunque che sia necessaria una riflessione sulle concrete modalità operative della norma.
Il bilancio di cassa per l'anno 2007 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e amenti, rispettivamente, pari a 402,2 miliardi e 444,7 miliardi di euro.
La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2006 e la previsione di competenza BLV 2007) vengono indicate, rispettivamente, in 588,7 miliardi e 523,4 miliardi. I coefficientidi realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari a 68,3 per cento per le entrate finali ed dall'84,97 per cento per le spese finali. Il bilancio triennale 2007-2009 contiene anch'esso una novità: tutti gli stati di previsione per il 2007, sono accompagnati da un allegato relativo al bilancio triennale esposto per unità revisionale di base.
Il bilancio prevede che, per quanto riguarda i saldi, l'avanzo primario passi da 70.195 a 81.225 a 81.822 milioni di euro. C'è quindi la previsione nel triennio di un forte miglioramento dei saldi di bilancio, derivante da una verifica percentuale degli andamenti tendenziali e degli effetti della manovra con attivo e di stimolo dell'economia messa in campo. I fondi globali per nuove leggi sono previsti in 22,6 milioni di euro parte corrente in 258 milioni di euro conto capitale. Anche quest'anno viene presentato il bilancio ambientale (eco bilancio) sperimentale. Esso offre un quadro di sintesi delle sfere previste per la protezione dell'ambiente, suddivise per settori di intervento e distinte tra spese dirette dell'Amministrazione centrale e spese mediate da altri conti, tramite trasferimenti.
Il bilancio a legislazione vigente per il 2007, espone, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili, i seguenti saldi:
un risparmio pubblico pari a 22.213 milioni di euro;
un saldo netto da finanziare pari a 3.886 milioni di euro;
un ricorso al mercato pari 196.135 milioni di euro (a lordo delle regolazioni debitorie e contabili).
Secondo le stime fornite dal Governo, il complesso delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 262/2006, in materia tributaria e finanziaria, determinano un aumento delle previsioni di entrata per 6.568 milioni di euro, relative alle entrate tributarie, e una riduzione delle previsioni di spesa per 1.248 milioni di euro.
Nell'allegato 8, tali effetti sembrano anche connessi alle disposizioni recate dal disegno di legge collegato «Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la relazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali» A.C. 1762, presentato il 5 ottobre scorso.
Il complesso delle disposizioni introdotte dal disegno di legge finanziaria (articolato e tabelle), determinano sia un aumento delle entrate per 3.324 milioni di euro che un aumento delle spese per 29.694 milioni di euro.
L'incremento delle entrate è riconducibile principalmente all'aumento delle entrate tributarie (+2.954 milioni). Per quanto concerne le spese, le disposizioni contenute nel disegno di legge Finanziaria determinano un aumento delle spese correnti primarie di 16.943 milioni e un incremento della spesa in conto capitale di 12.751 milioni.
Per effetto, dunque, delle modifiche recate alle previsioni di entrata e di spesa da parte dei due provvedimenti, i saldi del bilancio dello stato per il 2007 risultano rideterminati nei seguenti valori:
il saldo netto da finanziare risulta pari a 22.440 milioni di euro (con un peggioramento, rispetto al bilancio a legislazione vigente, di 18.554 milioni);
il risparmio pubblico assume un valore pari 16.549 milioni di euro (con una riduzione di 5.664 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente);
un ricorso al mercato pari, a lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a 218.359 milioni di euro (con un peggioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 22.224 milioni).
Tali valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, che dovrebbero determinarsi nel bilancio di previsione per il 2007 integrato con gli effetti del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto inferiori ai limiti massimi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria medesimo rispettivamente in 29.000 milioni di euro 240.500 milioni di euro.
In conclusione afferma che le risultanze complessive per il bilancio di previsione 2007 assicurano la piena rispondenza agli obiettivi programmati e definiti nel DPEF integrato con la nota di aggiornamento.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) dichiara di non poter condividere le valutazioni del relatore Ventura, in quanto la complessiva manovra finanziaria, determinando un forte aumento della pressione fiscale, si pone in netta contraddizione rispetto a quanto preannunciato dalla maggioranza durante la campagna elettorale, rilevando altresì come l'eccessivo aumento della tassazione sia stato evidenziato perfino dal Governatore della Banca d'Italia.
Fa presente quindi come la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote ai fini IRPEF, nonché l'innalzamento dell'aliquota sulle rendite finanziarie, che colpisce anche i buoni ordinari del tesoro, finiscano per arrecare un ingiustificabile pregiudizio alle famiglie e ad alcune categorie produttive, con particolare riguardo ai professionisti, agli artigiani ed ai piccoli imprenditori.
Ritiene quindi opportuno precisare come tutte le forze politiche che trovano espressione nel Parlamento, compresi i gruppi di minoranza, siano convinti che il fenomeno dell'evasione fiscale debba essere contrastato con fermezza, sottolineando peraltro come tale convinzione non possa giustificare l'adozione di strumenti inquisitori ed invasivi della sfera di riservatezza del contribuente, i quali, peraltro, costituiscono non un deterrente, bensì un incentivo ad evadere.
Evidenzia quindi come l'evasione fiscale possa essere considerata, sotto taluni aspetti, un fenomeno culturale e come, in quanto tale, debba essere combattuto con strumenti totalmente opposti o, comunque, diversi rispetto a quelli previsti nel provvedimento in esame, quali, ad esempio, la riduzione della pressione fiscale, la somministrazione ai cittadini di servizi pubblici adeguati e l'introduzione della disciplina del cosiddetto «contrasto di interessi». Per tali motivi, considera del tutto erronea ed eccessiva la previsione di ottenere un maggior gettito, pari a circa otto miliardi di euro, dall'applicazione delle misure previste contro l'evasione fiscale.
Ritiene altresì fortemente criticabile l'introduzione della tassa di soggiorno, che rappresenta uno dei tanti oneri ingiustificati posti a carico delle famiglie da una manovra finanziaria di matrice ideologica, sottolineando come tale tributo si ponga in contrasto anche con l'articolo 16 della Costituzione.
Esprime conclusivamente un giudizio totalmente negativo sul provvedimento, il quale utilizza lo strumento, a suo giudizio rozzo e primitivo, dell'aumento della pressione fiscale, nonostante l'esperienza insegni come tale tipologia di intervento rappresenti un ostacolo alla crescita e allo sviluppo economico. Preannuncia quindi l'intransigente opposizione del proprio gruppo, la quale peraltro non avrà natura strumentale, bensì di merito, auspicando che il Governo si dimostri disponibile al confronto parlamentare ed a prendere in considerazione gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione.
Pietro ARMANI (AN) concorda con le osservazioni dell'onorevole Verro, sottolineando come l'evasione fiscale sia un fenomeno la cui entità è inversamente proporzionale al livello della pressione fiscale ed alla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e, conseguentemente, stigmatizza le misure previste dal provvedimento, in quanto del tutto inefficaci e inopportune.
Ritiene dunque gravemente erronea la previsione di misure che determinano, direttamente o indirettamente, un complessivo aumento della pressione fiscale, con particolare riferimento al taglio delle risorse destinate agli enti locali, il quale si tradurrà in un aumento delle addizionali IRPEF a carico del contribuente, sottolineando come, al contrario, sarebbe stato opportuni introdurre la disciplina del «contrasto di interessi», la quale garantirebbe servizi pubblici migliori ed il drastico abbattimento dell'evasione fiscale.
Evidenzia altresì come il meccanismo della doppia progressività, ottenuto, da un lato, con la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote ai fini IRPEF e, dall'altro, con il ritorno alle detrazioni per carichi di famiglia, finisca per arrecare ingiustificato pregiudizio alle famiglie, soprattutto a quelle numerose, sottolineando come, anche in questo caso, non si sia fatto ricorso allo strumento più adeguato, costituito a suo giudizio dall'introduzione del cosiddetto «quoziente familiare».
Rileva quindi come, a fronte del consistente aumento delle entrate, sia prevista una serie di fondi speciali che destinano risorse secondo criteri politici discutibili, evidenziando come la soluzione più efficace sarebbe stata, a suo giudizio, quella di ridurre la pressione fiscale e lasciare le imprese libere di scegliere in quali settori investire.
Sottolinea infine come gli interventi relativi all'ANAS ed alle concessioni autostradali siano del tutto inopportuni, in quanto idonei a dare origine ad un contenzioso di rilevanti dimensioni, il quale, a sua volta, rischia di costituire un pericoloso freno agli investimenti privati nel settore autostradale, con conseguente riduzione del PIL.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) segnala la necessità di esaminare con attenzione la disciplina prevista in materia di apprendistato e sul problema dell'accesso al credito per le piccole imprese, anche in relazione alle disposizioni previste in tema di trattamento di fine rapporto di lavoro.
Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 17.30.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Martedì 17 ottobre 2006
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SEDE REFERENTE
Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO, indi del vicepresidente Giuseppe OSSORIO. - Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze Vincenzo Visco e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor e Alfiero Grandi.
La seduta comincia alle 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, rinviato nella seduta di ieri.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che l'intervento in Commissione del Viceministro per l'economia e le finanze Vincenzo Visco, potrà consentire un approfondimento sulla parte della manovra di finanza pubblica relativa alle entrate. Preannuncia inoltre che l'audizione prevista nella seduta di oggi del Ministro per la funzione pubblica sarà rinviata ad altra data.
Il Viceministro per l'economia e le finanze Vincenzo VISCO svolge una relazione sulle linee generali degli interventi in materia fiscale contenuti nella manovra finanziaria (vedi allegato).
Lino DUILIO, presidente, ringrazia il Viceministro per l'economia e le finanze Vincenzo Visco per il suo contributo organico e puntuale. Gli duole constatare come le sedi proprie di confronto su alcune importanti tematiche siano scarsamente partecipate dai colleghi della minoranza.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) premette che la visione della politica fiscale della Lega Nord appare opposta a quella prospetta dal Viceministro Visco, la Lega Nord infatti non crede nell'instaurazione di un regime di polizia fiscale che si colloca in un ottica non più attuale, ma nell'implementazione della fiducia dei contribuenti.
Per quanto concerne la disposizione relativa alla sanzione derivante dalla mancata emissione dello scontrino fiscale, preannuncia la presentazione di un emendamento volto ad eliminare la necessità dell'emissione di uno scontrino fiscale. Su tale questione chiede l'opinione del viceministro Visco. Non individua nell'azione del Governo la medesima determinazione prestata su altri fronti in tema di lotta al fenomeno del lavoro in nero, su cui ritiene che bisogna agire più pesantemente. In particolare rileva come sia minima l'azione di contrasto al lavoro in nero dei lavoratori dipendenti e dei pensionati giovani. Suggerisce per i dipendenti della pubblica amministrazione che svolgano illecitamente un secondo lavoro l'introduzione di apposite sanzioni, che al momento mancano. Chiede al viceministro Visco se una famiglia del nord Italia formata in media da padre e madre che lavorano e da un figlio andrà a guadagnare o a perdere reddito con i nuovi moduli di tassazione previsti nel nuovo disegno di legge finanziaria. Infine auspica un corretto utilizzo della discrezionalità dell'Agenzia delle entrate nell'utilizzo dell'ingente massa di dati informatici che vengono accumulati sui contribuenti italiani.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN) osserva, con riguardo ai rilievi formulati dal presidente Duilio, che nelle audizioni già effettuate anche gli auditi hanno avuto poco rispetto dei membri della Commissione, ricordando come i rappresentanti apicali dei sindacati si siano allontanati senza rispondere personalmente alle domande a loro poste.
Osserva che il disegno di legge finanziaria appare largamente basato su maggiori entrate, e giudica che si sia ecceduto in modo particolare in tema di tassazione delle successioni e donazioni. Mentre è certo che la pressione fiscale aumenta, restano dubbi i risultati della lotta all'evasione. Da tabelle apparse sulla stampa quotidiana pare che anche le famiglie che hanno reddito inferiore ai 40.000 euro annui siano incise in modo negativo dalla manovra di finanza; chiede pertanto al viceministro che faccia predisporre da parte degli uffici un'apposita simulazione dell'impatto dei nuovi moduli di tassazione sulle varie fasce di reddito. Chiede inoltre se il viceministro non ritiene che la maggiore pressione fiscale prevista nel disegno di legge finanziaria porterà in definitiva a minori consumi e a una fase di recessione dell'economia.
Alberto GIORGETTI (AN) rileva preliminarmente come il calendario dei lavori registri una sovrapposizione di impegni tali da non consentire un esame sereno.
Chiede quindi al Viceministro Visco se crede che le previsioni di entrata derivanti dalla lotta per l'evasione siano forse sovrastimate. Sul federalismo fiscale chiede al Viceministro se la strada che il Governo intende seguire è quella indicata nel disegno di legge finanziaria ovvero se il Governo abbia altri ulteriori intendimenti in materia.
Laura RAVETTO (FI) chiede chiarimenti al Viceministro sull'implementazione del piano di Lisbona nonché sulle disposizioni riguardanti i distretti industriali e la destinazione del trattamento di fine rapporto. Sulla selettività delle misure riguardanti il cuneo fiscale chiede un chiarimento su quale sia il criterio utilizzato per escludere imprese difficilmente assimilabili quali, ad esempio, banche e imprese che attendono al ciclo della raccolta e del riutilizzo dei rifiuti.
Francesco PIRO (Ulivo), relatore, si dichiara d'accordo con la strategia di politica fiscale esposta dal Viceministro Visco, che può riassumersi nel principio secondo cui tutti devono pagare il giusto affinché tutti possano pagare meno. Con particolare riguardo alle piccole imprese che versano in condizione di debolezza e marginalità sul mercato, rileva come le misure tributarie abbiano effetto immediato, mentre le misure compensative, previste per tale imprese, non hanno effetto immediato, sicché può determinarsi una situazione di crisi immediata a carico di queste stesse imprese. Chiede pertanto al viceministro quali misure intende adottare per evitare uno scenario del genere.
Salvatore IACOMINO (RC-SE) chiede al Viceministro Visco se la norma relativa alla trasmissione dell'elenco dei fornitori che si configura come un utile strumento per la lotta all'evasione, possa essere estesa all'inventario fisico del magazzino, individuando comunque un limite minimo.
Adriano MUSI (Ulivo) ritiene che il previsto potenziamento dei controlli sia un fatto positivo, anche se andrebbero valutati i tempi di irrogazione delle eventuali sanzioni, attualmente eccessivamente lunghi ed incerti. Suggerisce al Governo di evitare la proposizione di disposizioni che si prestano a facili strumentalizzazioni, come quella in materia che prevede la sospensione delle attività commerciali a seguito della mancata emissione dello scontrino, anche se comunque la conservazione di una documentazione cartacea che costituisca prova degli affari trattati resta in definitiva sempre necessaria al fine di effettuare i controlli fiscali. In merito agli studi di settore, osserva che essi configurano una presunzione forse troppo automatica del reddito anche in considerazione del fatto che essi vengono aggiornati ogni tre anni e non invece annualmente. Quanto alle disposizioni relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto, auspica che non si prosegua con la politica della sottrazione dei versamenti contributivi dei lavoratori. Rileva infine la necessità di equiparare l'area no tax dei pensionati a quella dei lavoratori dipendenti, consapevole che le soluzioni tecniche individuate dal Governo consentivano già di pervenire a tale esito.
Pietro ARMANI (AN) sottolinea come il meccanismo degli studi di settore definisca in sostanza una forma di cassazione presuntiva che penalizza in modo indiscriminato i contribuenti che si trovano al di sotto di un certo livello di reddito, ribadendo come lo strumento più adeguato per intervenire in questo settore sia comunque quello di contrasto di interessi, in modo da rendere detraibili il costo dei servizi alla persona o all'impresa.
Evidenzia quindi come le previsioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della finanziaria, riducendo i trasferimenti agli enti locali, ed attribuendo correlativamente agli stessi la possibilità di innalzare le imposte locali o creare nuove imposte di scopo, si tradurranno senz'altro in un notevole aumento della pressione tributaria a carico del cittadino. Critica in particolare l'applicazione di un aumento indiscriminato dell'ICI a tutti gli immobili.
Lino DUILIO, presidente, premesso di concordare sostanzialmente con l'approccio adottato dal provvedimento in esame in materia di controlli tributari, chiede al Viceministro se non ritenga opportuno enfatizzare quegli aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria che permettano alla stessa di manifestare un volto amichevole e consulenziale nei confronti del cittadino, in modo tale da creare un rapporto che predisponga favorevolmente il contribuente.
Chiede inoltre al viceministro se sia possibile fornire un chiarimento definitivo sui motivi, peraltro noti e condivisibili, per i quali si è ritenuto di non fare ricorso all'introduzione della disciplina sul contrasto di interessi.
Il Viceministro Vincenzo VISCO, nel replicare analiticamente alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, precisa, in primo luogo, con riferimento alla problematica dei rapporti fra cittadino e amministrazione finanziaria, come il ricorso agli strumenti dei controlli e delle sanzioni debba accompagnarsi all'instaurazione di un rapporto di dialogo e fiducia tra fisco e contribuenti, rilevando come il raggiungimento di tale obiettivo sia talvolta ostacolato dal diffuso convincimento circa l'accettabilità dell'evasione fiscale.
Sotto quest'ultimo profilo sottolinea come, al netto dell'economia sommersa, la pressione tributaria e contributiva raggiunga livelli estremamente elevati, pari a circa 7 punti percentuali in più rispetto a quanto stimato dal PIL ufficiale.
Passando quindi alle questioni specifiche sollevate, sottolinea, con riferimento all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale ed alle relative sanzioni, come, dai recenti controlli svolti dall'amministrazione, emerga un livello di evasione estremamente elevato, pur riconoscendo che la disciplina prevista in materia dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 262 del 2006 debba essere ricalibrata e resa più flessibile.
Quanto all'asserita eccessiva incidenza del prelievo fiscale sulle famiglie, ritiene che le critiche mosse nei confronti delle misure contenute nel disegno di legge siano il frutto di equivoci e malintesi, preannunciando quindi l'imminente trasmissione al Parlamento di dati analitici, idonei a dimostrare come, tenendo conto della rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF, delle detrazioni per carichi di famiglia e degli assegni familiari, circa il 90 per cento degli italiani trarrà beneficio dalla manovra finanziaria.
In ordine alle modalità di raccolta ed analisi informatica dei dati, fa presente come i programmi utilizzati dall'amministrazione finanziaria siano sempre più sofisticati ed estremamente selettivi, nonché tali da consentire, attraverso l'esame incrociato dei dati medesimi, di ricostruire dettagliatamente i comportamenti dei cittadini rilevanti ai soli fini fiscali, ritenendo quindi che i contribuenti non debbano temere né eccessi né violazioni della privacy.
Per quanto concerne le misure di contrasto dell'evasione fiscale, ritiene opportuno chiarire come la priorità del Governo sia rappresentata dall'identificazione dei grandi evasori e delle frodi macroscopiche, senza alcun intento persecutorio, tanto meno nei confronti dei piccoli contribuenti, sottolineando peraltro l'esigenza di migliorare e modernizzare gli strumenti di controllo e accertamento.
Con riferimento alle osservazioni del deputato Garnero Santanché, ritiene quindi opportuno precisare di non essere affatto favorevole all'aumento della pressione fiscale, ribadendo peraltro come la riduzione sostanziale del prelievo fiscale sarà possibile soltanto dopo avere riportato l'evasione a livelli fisiologici.
Rileva inoltre come le misure volte alla riduzione delle spese siano state solo impostate dal disegno di legge, evidenziando come ciò renda necessario intervenire concretamente in materia nei prossimi mesi.
Per quanto concerne la parte strettamente tributaria del disegno di legge, precisa come l'aumento del prelievo fiscale sia in realtà del tutto trascurabile e come il recupero dell'evasione sia in parte compensato dalla riduzione del cuneo fiscale. Sottolinea quindi come i contributi previdenziali abbiano la natura di dazioni di denaro eseguite a fronte della percezione di future pensioni, ritenendo pertanto erronea la relativa quantificazione ai fini della valutazione dell'asserito aumento della pressione fiscale.
Esclude inoltre che la manovra possa determinare effetti recessivi, poiché i dati dimostrano che il tasso di crescita rimarrà sostanzialmente lo stesso dell'anno in corso, ovvero, secondo taluni, sarà addirittura più elevato, sottolineando, d'altra parte, come la situazione economica complessiva sia in via di miglioramento.
Con riguardo alle osservazioni del deputato Giorgetti, concernenti il rapporto fra amministrazione finanziaria e cittadino, ricorda come i medesimi rilievi critici fossero stati avanzati già ai tempi dell'introduzione del fisco telematico, il quale invece si è dimostrato un fondamentale fattore di progresso e modernizzazione ormai unanimemente riconosciuto. Ritiene quindi che la questione principale sia comprendere se si intenda continuare sulla linea della modernizzazione, oppure se si voglia considerare invasiva qualunque misura che persegua tale obiettivo. A tale proposito, ribadisce come il Governo intenda diffondere l'utilizzazione della moneta elettronica e giungere alla totale dematerializzazione delle fatture, al fine di consentire al contribuente e all'amministrazione di risparmiare tempo e denaro, nonché di rendere più agevoli e meno invasive le attività di controllo. Conferma, inoltre, come la valutazione delle maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione, stimate in circa 8 miliardi di euro, sia del tutto attendibile.
Per quanto concerne il federalismo fiscale, precisa altresì come il relativo assetto sia già presente nel provvedimento, per quanto sia più vicino a quello degli Stati Uniti piuttosto che a quello vigente in Germania.
Replicando alle osservazioni del deputato Ravetto, fa presente come le misure relative alla valorizzazione degli immobili abbiano delle potenzialità enormi, che peraltro richiedono e presuppongo la fattiva collaborazione degli enti locali e dei privati.
Quanto alla destinazione di parte del TFR ad un fondo speciale istituito pressi l'INPS, fa presente come tale misura, la quale peraltro richiede taluni interventi correttivi, appaia compatibile con la normativa comunitaria, sottolineando inoltre come il Governo abbia applicato criteri di selettività attentamente ponderati, che escludono l'applicazione della disciplina in questione ai settori meno esposti alla concorrenza.
In risposta ai rilievi sollevati dal deputato Piro, osserva come il recupero dell'evasione non avverrà comunque in modo istantaneo, e come in ogni caso il Governo presterà la dovuta attenzione al problema delle misure compensative per le imprese deboli di piccole dimensioni.
In risposta alle questioni sollevate dal deputato Musi, osserva come lo strumento degli studi di settore non rappresenti in alcun modo una forma di concordato, né un modo di catastizzazione del reddito, costituendo soltanto una guida all'accertamento che tiene conto di elementi tecnici, rilevando a tale riguardo come la revisione degli studi di settore a carattere triennale tenga conto delle modifiche alla struttura dei settori produttivi e professionali.
In riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Armani, rileva come il disegno di legge non preveda un aumento dei tributi comunali né un intervento diretto sui trasferimenti, rilevando inoltre, per quanto riguarda le imposte di scopo, come le medesime siano opzionali e non determinino un aumento dell'imposta comunale sugli immobili.
Quanto alla tematica relativa al contrasto di interessi in materia fiscale, egli non crede all'efficacia di tale strumento, ritenendo che occorra tenere conto anche di valutazioni di carattere etiche, osservando peraltro come il provvedimento contempli una disposizione recante la deducibilità dei canoni di affitto per gli studenti fuori sede.
Ettore PERETTI (UDC) giudicando opportuna l'introduzione dello strumento del contrasto di interessi, suggerisce ad esempio di trasformare le spese che sostiene una famiglia in deduzioni certificate.
Il viceministro Vincenzo VISCO osserva che, per realizzare quanto suggerito dall'onorevole Peretti, si dovrebbero allora trasformare le famiglie italiane in sostituti d'imposta, non escludendo tuttavia che a tale situazione si potrebbe arrivare in futuro. Ritiene che lo strumento del contrasto di interessi non sia conferente al fine della lotta all'evasione fiscale in quanto le modalità di realizzazione si prestano a facili accordi elusivi fra il cedente e cessionario di beni e servizi.
Lino DUILIO, presidente, ringraziando il viceministro Visco rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 11.10.
ALLEGATO
AUDIZIONE DEL VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ONOREVOLE PROFESSOR VINCENZO VISCO
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
ringrazio la Commissione per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare le linee generali cui si è ispirata la manovra di finanza pubblica del Governo con riferimento nello specifico alla politica fiscale.
Prima di passare a descrivere le principali linee di intervento previste nella manovra di finanza pubblica sul versante delle entrate è utile qualche chiarimento riguardo l'andamento del gettito erariale (Tabella 1). Il gettito erariale, al netto delle entrate una tantum, è stato rivisto verso l'alto rispetto al DPEF per riflettere il positivo andamento nei primi otto mesi dell'anno, andamento che non era possibile anticipare nelle previsioni del DPEF perché i versamenti di acconto delle imposte dirette non erano ancora completamente disponibili. In particolare, occorre notare che nel periodo gennaio-agosto 2006, l'Irpef ha registrato una crescita del 6,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2005, per effetto soprattutto del buon andamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente. L'IRES è aumentata del 20,2 per cento, anche per effetto di misure con carattere una tantum. L'IVA è cresciuta del 9,3 per cento grazie al contributo della componente relativa alle importazioni e a una dinamica della componente interna più accentuata rispetto all'andamento dei consumi registrati nel primo semestre del 2006. Alla luce di questi andamenti, le stime di preconsuntivo per il 2006, in termini di contabilità nazionale, sono state riviste al rialzo, di 5,9 miliardi rispetto al DPEF (non considerando gli effetti della sentenza IVA del 15 settembre 2006) con una crescita del 7,4 per cento rispetto al 2005. Per il 2007, le previsioni delle entrate tributarie riflettono un approccio prudenziale. La base di calcolo esclude le misure one-off e le entrate di natura straordinaria registrate nel 2006 e si assume, per prudenza, un elasticità al PIL in linea con quella realizzata nel 2005.
L'insieme degli interventi contenuti nella manovra per il 2007 riflettono e chiariscono le priorità dell'azione di governo in campo fiscale. La lotta all'evasione e all'elusione è tra queste. In base alle rilevazioni demoscopiche, tre persone su quattro ritengono l'evasione un problema grave o gravissimo. Allo stesso tempo, però, la spiegazione del fenomeno che i cittadini ritengono più convincente - in una percentuale perfino maggiore dei tre quarti - è che le tasse non si pagano perché si sa che non tutti le pagano. C'è una sorta di circolo vizioso per cui l'alta evasione percepita come fenomeno sociale diventa causa del comportamento individuale di frode al fisco, contribuendo così ad alimentare quella stessa percezione. È questo il meccanismo che deve essere spezzato, in maniera che i contribuenti onesti non si considerino discriminati per essere tali e siano quindi rassicurati sul fatto che tutti pagheranno le tasse. Man mano che l'evasione verrà riportata a livelli fisiologici, sarà possibile una riduzione sostanziale del prelievo fiscale.
Le stime più recenti dell'economia sommersa e che derivano dal confronto con le statistiche ufficiali di contabilità nazionale fanno riferimento al 2003 e indicano (Figura 5) il valore aggiunto del sommerso in un ordine di grandezza compreso tra il 14,8 e il 16,7 per cento dell'intero prodotto interno lordo: in altri termini, più di 200 miliardi di euro di valore aggiunto sfuggono al fisco. Di tale ammontare, circa 100 miliardi derivano dall'utilizzo di lavoro non regolare e più di 93 miliardi da sottodichiarazione di fatturato ottenuto con occupazione regolare. Nell'ultimo anno considerato si osserva una preoccupante inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, con una crescita complessiva del sommerso stimabile fino a circa 0,5 punti percentuali di PIL, nonostante la notevole riduzione di lavoro irregolare dovuta alla sanatoria di quasi 700 mila immigrati clandestini. I sintesi, al netto dell'economia sommersa, la pressione tributaria e contributiva raggiunge livelli estremamente elevati: circa 7 punti percentuali in più rispetto a quanto calcolato in riferimento al Pil ufficiale che, come noto, include anche la stima dell'economia sommersa.
I dati di contabilità nazionale permettono di identificare i tassi di irregolarità nell'utilizzo del lavoro nero con sufficiente dettaglio - al livello provinciale per i diversi settori dell'economia - in maniera da indirizzare puntualmente l'attività di accertamento. Allo stesso livello di dettaglio si possono confrontare i dati di contabilità nazionale con quelli di natura fiscale individuando l'entità di base imponibile sottratta al fisco. Vi sono province e settori in cui i tassi di irregolarità superano il 50 per cento e l'entità dell'evasione è perfino superiore alla base imponibile dichiarata!
I primi segnali di impegno nella direzione indicata sono contenuti nel decreto-legge n. 223 del luglio scorso. Il decreto vara la soppressione della cosiddetta «Programmazione fiscale», a indicare una ferma volontà di bandire dall'orizzonte delle politiche fiscali qualunque forma di condono, e numerose altre misure volte a rafforzare la credibilità dell'Amministrazione finanziaria, operando su diversi fronti e in particolare su quello dell'Iva, imposta che in Italia, nonostante un'aliquota base tra le più alte rispetto agli altri paesi europei, ha un rendimento assai minore in termini di gettito effettivo a causa proprio di massicci fenomeni di evasione ed elusione.
A quelli di luglio, si aggiungono i provvedimenti varati con la manovra per il 2007: in particolare, l'introduzione del reverse charge per il versamento dell'Iva (a carico del cessionario e non del cedente), già prevista a luglio nel settore dell'edilizia nei rapporti tra impresa appaltatrice e subappaltante, è ora estesa ai settori della telefonia, dell'informatica e di altre prestazioni di servizi, nonché per le attività estrattive. Si prevede anche un rafforzamento dei poteri dell'Agenzia delle Dogane per l'accertamento delle violazioni negli scambi intracomunitari e per il controllo sulle accise. Nel campo delle frodi sull'Iva intracomunitaria, si modificano le regole che consentono l'importazione cd. parallela di autoveicoli (attraverso, cioè, intermediari e non direttamente attraverso i rappresentanti delle case produttrici) in quanto oggi si prestano ad essere facilmente aggirate. Il decreto-legge del 3 ottobre provvede ad alcune correzioni e precisazioni delle norma già varate con il DL 223/2006. Tra queste assumono particolare rilievo le norme che non fu possibile introdurre a Luglio. Tali norme allargano anche al caso del leasing immobiliare lo scorporo dal valore del canone relativo al fabbricato quello imputabile al terreno: ai fini dell'ammortamento in bilancio potrà essere portato in deduzione solo la parte rimanente. Viene infine aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare alle plusvalenze realizzate tramite cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, portandola dal 12,5 per cento al 20 per cento in linea con l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata alle rendite di tipo finanziario.
Più in generale, con le disposizioni presenti nel decreto del 3 ottobre viene impressa un'accelerazione all'attività di controllo, accertamento e recupero di base imponibile in modo specifico contro l'impiego del lavoro non regolare, il gioco illegale, le frodi negli scambi intracomunitari e con paesi esterni al mercato comune europeo, cui vengono affiancati interventi di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali e di potenziamento e riordino dell'amministrazione finanziaria.
Il contrasto all'evasione comporta la messa in atto di una strategia generale dei controlli. L'obiettivo è il recupero di correttezza fiscale, nella consapevolezza che l'importanza dell'azione di accertamento non consiste tanto nelle maggiori entrate direttamente prodotte, quanto nei suoi effetti sull'adempimento spontaneo. L'attività di controllo tenderà a rendere sistematico e ordinario il controllo fiscale analitico per le società di dimensione grandi e medie: per le grandi, si tratta di effettuare la revisione fiscale ogni anno per tutti i tributi (meno di diecimila soggetti con ricavi sopra i 25 milioni di euro); per le medie, gli accertamenti saranno tendenzialmente fatti ogni due anni (circa 25.000 soggetti con ricavi da 7,5 a 25 milioni). Per svolgere tali attività occorrono risorse ad elevata professionalità, ma in numero ragionevolmente contenuto; senza particolari aggiustamenti normativi, ma con la necessità piuttosto di mettere a punto specifiche metodologie di controllo.
Per le piccole imprese e il lavoro autonomo, dato l'elevato numero di soggetti interessati (oltre quattro milioni), l'accertamento deve per forza di cose essere principalmente strumento di deterrenza piuttosto che di recupero delle imposte evase, inducendo i contribuenti allo spontaneo adempimento degli obblighi tributari. A questo fine è necessario rafforzare gli strumenti indiretti di definizione delle basi imponibili, e quindi particolare rilevanza e significatività dovranno avere gli studi di settore.
Gli studi di settore hanno grandi potenzialità fino ad ora non pienamente colte: ad esempio, della platea interessata, solo una piccola parte è stata in questi anni esposta concretamente al rischio di accertamento in base agli studi. Infatti, per la maggior parte dei casi, l'accertamento in base agli studi è stato possibile solo in presenza di scostamenti ripetuti (due anni su tre). Sulle regole di accertamento siamo intervenuti con il decreto del 4 luglio, uniformandole per tutti i soggetti sottoposti agli studi ed eliminando conseguentemente la possibilità di accertamento secondo la regola del due anni su tre. Si tratta di un importante intervento in linea con quella che è la natura fondamentale degli studi, i quali non devono assolutamente essere una forma di catastizzazione del reddito, ma uno strumento di indirizzo degli accertamenti. In altri termini, gli studi non servono ad «inquadrare» le diverse attività economiche in griglie di imposta da pagare, non sono una forma mascherata di minimum tax: quello che fanno è identificare in maniera sofisticata - sulla base delle caratteristiche dell'attività, delle dotazioni strumentali, dell'occupazione impiegata, della localizzazione territoriale e così via - le situazioni che sembrano non corrispondere a normalità economica. I contribuenti non congrui e non coerenti, quindi, proprio perché si trovano in una situazione «fuori linea» rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti stessi a loro più simili, devono essere sottoposti ad accertamento con una probabilità più alta degli altri. Ciò non vuol dire necessariamente che l'eventuale anormalità segnalata dagli studi sia l'effetto di comportamenti evasivi/elusivi. L'anormalità può, infatti, anche dipendere da accadimenti accidentali e sfortunati caratteristici del singolo contribuente, il quale in questo caso non avrà nulla da temere dall'amministrazione tributaria se ha proceduto regolarmente agli adempimenti che gli competono. L'amministrazione finanziaria sarà tenuta a valutare attentamente tali circostanze.
Affinché gli studi svolgano efficacemente la funzione sopra descritta devono però essere in grado di rappresentare coerentemente la realtà economica a cui si riferiscono. L'entità macroeconomica dell'evasione non deve essere ricondotta nella sua totalità alle attività oggetto degli studi di settore. Altre attività concorrono all'evasione, ad esempio, le attività delle società di capitali al di sopra della soglia di fatturato prevista per l'applicazione degli studi, il «doppio lavoro» di lavoratori dipendenti, il lavoro dei «giovani» pensionati. Tuttavia, lo scarto tra il valore aggiunto dichiarato dalle imprese sottoposte agli studi di settore e quello riferibile in misura prudenziale agli stessi soggetti a partire dai dati di contabilità nazionale portano inevitabilmente a riferire una quota consistente dell'imponibile evaso alle attività oggetto degli studi di settore. Così, con il disegno di legge finanziaria per il 2007, si interviene su diversi aspetti degli studi in modo da recuperare nel medio periodo il divario esistente tra realtà economica e sua rappresentazione attraverso gli studi. A tal fine, va innanzitutto evitata la progressiva obsolescenza degli studi, l'obiettivo essendo la revisione degli stessi come processo naturale e non eccezionale: si è così deciso di ridurre da quattro a tre anni il termine previsto per la revisione, di norma, dei singoli studi, puntando comunque ad aggiornamenti più rapidi laddove le circostanze tipiche dei singoli studi lo consentano.
Gli studi finora si sono basati solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni dei contribuenti stessi. Se in alcuni settori i ricavi e i compensi dichiarati sono sistematicamente al di sotto di valori verosimili per la corrispondente attività, sarà difficile per lo studio relativo essere realistico. In altri termini, come i dati diffusi in questi giorni evidenziano, gli studi non hanno la capacità di cogliere con la medesima efficacia la realtà economica espressa dai diversi settori: ad esempio, sembrerebbe che in alcuni settori del commercio o delle attività di ristorazione, la distanza tra i valori dichiarati ed i valori veri sia sistematicamente maggiore che per il settore dell'artigianato che opera su commissione. Bisogna quindi procedere necessariamente, in consultazione con le categorie e sempre al fine di una maggiore rappresentatività degli studi, verso una maggiore integrazione con i dati e le statistiche ufficiali, in particolare con quelli di contabilità nazionale. Si deve, inoltre, rendere lo strumento degli studi di settore più sofisticato e selettivo, in maniera da sfruttare appieno la sua capacità di individuare situazioni di anormalità economica: viene quindi dato maggior rilievo agli indicatori di coerenza, che attualmente non hanno alcuno specifico ruolo nell'individuare i ricavi o i compensi del contribuente congruo, mentre permetteranno a regime di meglio segnalare anomalie nel quadro complessivo dei dati dichiarati dal contribuente anche al fine della determinazione dei suoi ricavi presunti e comunque tenendo conto delle specificità economiche e territoriali in cui opera.
L'analisi della coerenza, in versione semplificata e per indicatori di carattere generale, comincerà ad operare già dal prossimo anno per poi essere implementata in maniera mirata ai singoli studi con l'accordo delle categorie ogni volta che uno studio è sottoposto ad evoluzione. Inoltre, si prevede la definizione di specifici indicatori di coerenza e di normalità economica anche per soggetti a cui non si applicano gli studi, come le società al primo anno di attività, quelle con ricavi sopra la soglia massima di definizione dell'universo degli studi, quelle che cessano l'attività o in non normale svolgimento della stessa, quelle in liquidazione ordinaria: in questo caso le anomalie risultanti dall'utilizzo degli indicatori indirizzeranno una specifica attività di accertamento, pur restando le situazioni suddette fuori dal mondo degli studi. Cade invece la causa di esclusione per quei soggetti che chiudono e riaprono un attività oppure per quelle situazioni in cui la chiusura e l'avvio di una nuova attività possono essere ricondotte nella sostanza alla continuazione della stessa attività - riconducendo quindi a pieno titolo nel mondo degli studi situazioni che potevano dar luogo in alcuni casi a comportamenti di evasione ed elusione dell'imposta. Va infine segnalato l'allargamento della platea dei contribuenti sottoposti agli studi - mediante un aggiornamento a 7,5 milioni di euro del vecchio limite superiore per i ricavi dichiarati, posto quasi dieci anni fa a 10 miliardi delle vecchie lire - e l'inasprimento delle sanzioni per l'infedeltà dei dati dichiarati rilevanti ai fini degli studi di settore - ad esempio, l'indicazione di una causa di inapplicabilità non vera o di un codice di attività non corretto.
È nostro obiettivo anche ricondurre ad una maggiore omogeneità la disciplina dell'accertamento per le diverse imposte con riferimento soprattutto ai termini e alle procedure, al fine di semplificare e razionalizzare la materia a beneficio sia dei contribuenti che delle Agenzie fiscali. A tal fine, si prevede l'esercizio di una delega. Inoltre, l'Amministrazione provvederà a riorganizzare l'anagrafe tributaria assumendo come unità di riferimento il contribuente e i suoi familiari e non le singole imposte.
Sul fenomeno dell'evasione-elusione, tuttavia, non si deve fare demagogia, né semplificare. Una corretta analisi del fenomeno è indispensabile per articolare un ventaglio di misure per riportarla a livelli «normali», ossia quelli caratteristici degli altri paesi sviluppati. È, infatti, un fenomeno complesso dove, accanto alle diffuse patologie etiche e carenza di spirito civico, si trovano anche sacche di evasione-elusione che alcuni definisco «necessaria», radicatasi come risposta compensativa alle inefficienze di contesto. Il nostro paese si è progressivamente integrato nel mercato europeo e globale senza realizzare le riforme strutturali necessarie. Tale carenza è stata per un ventennio in parte compensata da evasione fiscale, spesa pubblica improduttiva e svalutazione della Lira. Conclusasi l'insostenibile fase della svalutazione competitiva, sull'evasione si sono almeno parzialmente scaricati i costi dei ritardi nelle riforme. Per alcune imprese - le più piccole - l'integrazione senza riforme ha reso irresistibile la spinta all'evasione-elusione. Per questo, gli accertamenti saranno prioritariamente indirizzati verso i contribuenti forniti di maggiore capacità contributiva potenziale. Reprimere è necessario anche se sgradevole, ma non sufficiente. È anche necessario accompagnare l'eliminazione degli spazi normativi per l'elusione, il potenziamento dei controlli e l'innalzamento della quota di riscossione effettiva, con l'abbassamento delle aliquote e, soprattutto, con le riforme strutturali che consentano alle imprese di competere nella legalità. Non a caso, il Decreto del 4 Luglio contiene un'ampia gamma di interventi per la concorrenza in mercati fondamentali alla competitività delle imprese. Non a caso, il governo riforma anche le pubbliche amministrazioni.
L'obiettivo dell'equità non viene perseguito solo con la lotta all'evasione: prioritari sono anche gli interventi sulle imposte dirette, al fine di migliorare la progressività del sistema fiscale nel suo complesso. Ciò significa, in particolare, intervenire consapevolmente sulle imposte sui redditi e sui trasferimenti, con particolare attenzione alle posizioni economiche più deboli. L'intervento del governo su Irpef e assegni familiari corregge in particolare il cosiddetto secondo modulo di riforma varata nella passata legislatura, con l'obiettivo di rendere l'imposta più equa, riducendo il carico fiscale sui redditi medi e sui redditi bassi e, soprattutto, recuperando risorse per sostenere i redditi delle famiglie, specie di quelle con figli.
Innanzitutto vi è un aumento dell'area di esenzione per dipendenti, pensionati e autonomi: infatti, con la trasformazione delle deduzioni da lavoro e pensione in detrazioni d'imposta si eleva il minimo imponibile per i lavoratori dipendenti e parasubordinati da 7.500 a 8.000 euro e per i pensionati da 7.000 a 7.500 euro; anche il minimo imponibile dei lavoratori autonomi viene aumentato da 4.500 a 4.800 euro. Nel caso di familiari a carico l'area esente da imposta aumenta ulteriormente: per esempio, per un lavoratore dipendente, l'area esente sale da 9.775 a 10.310 se coniugato, da 11.885 a 12.540 se con coniuge e un figlio a carico, da 14.035 a 14.755 se con coniuge e due figli a carico. Il ridisegno di aliquote e scaglioni riduce l'imposta per la grande maggioranza dei contribuenti italiani: infatti, ordinando i contribuenti in base al reddito e dividendo la popolazione in dieci parti uguali, i primi nove decili guadagnano rispetto al regime vigente. La prima aliquota per il momento rimane al 23 per cento, la seconda e la terza si collocano sotto le attuali pari al 33 e al 39 per cento, portandosi rispettivamente a 27 e 38 per cento; viene introdotta una quarta aliquota al 41 per cento e viene lasciata al 43 per cento l'aliquota massima; gli scaglioni vengono ridefiniti di conseguenza.
Il sostegno ai redditi delle famiglie con figli avviene sia con la riduzione dell'incidenza dell'imposta che con aumento dei trasferimenti: in particolare sono state trasformate le deduzioni per carichi familiari in detrazioni d'imposta e aumentate in misura consistente; gli assegni al nucleo familiare per i dipendenti e i parasubordinati vengono aumentati e riformati in modo da eliminare gli attuali scaglioni che oggi determinano drastiche riduzioni dell'assegno all'aumentare della retribuzione («trappola della povertà»). Per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, si avrà così rispetto a oggi un aumento di 250 euro all'anno in media per ogni figlio minore a carico; l'assegno, combinato con la detrazione, raggiungerà per i redditi bassi (14.000 euro) i 2.400 euro annui per i minori di 3 anni e i 2.300 euro per i figli tra 3 e 18 anni; l'assegno è modulato in funzione del reddito familiare Grazie alla detrazione d'imposta, anche il lavoratore autonomo avrà un aumento del sostegno al reddito pari a 140 euro in media per ogni figlio minore.
Sempre al fine di migliorare l'equità del sistema fiscale, si è provveduto a modificare il regime dei trasferimenti tra vivi e mortis causa. Nel decreto-legge del 3 ottobre si era inizialmente pensato di non reintrodurre formalmente l'imposta di successione nell'ordinamento, ma piuttosto di rimodulare le imposte sui trasferimenti immobiliari che hanno la stessa natura e funzione e che erano rimaste in vita dopo la sua abrogazione nel 2001. L'effetto di tale intervento sarebbe quello di ripristinare, nella sostanza, la situazione esistente dopo la riforma del 2000. Da subito, però, il governo si è detto disponibile a rivedere l'impianto descritto per riprendere quello introdotto nel 2000 con l'innalzamento della franchigia qualora questa fosse stata l'indicazione parlamentare. La decisione sarà assunta nelle prossime ore.
Infine, sempre a fini equitativi, si prevede l'esercizio della delega per il riordino della tassazione dei redditi da capitale, con la quale si ricondurrà ad aliquota unica, al 20 per cento, il ventaglio di aliquote oggi in vigore per le diverse tipologie di investimento. È intenzione del Governo applicare l'aliquota unica con riferimento a tutti e soli i redditi maturati successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In caso contrario si riconoscerebbero guadagni e perdite ingiustificati, in relazione alle posizioni in essere al momento della sua entrata in vigore e si potrebbero determinare segmentazioni dei mercati. Riguardo al principio da applicare per la tassazione dei redditi in oggetto, vorrei sottolineare che non si è escluso per il momento il riferimento al rendimento o alla plusvalenza realizzata invece che maturata. Ovviamente, la scelta del principio da seguire si rifletterà sul regime di deduzione delle minusvalenze. In sostanza, sia il gettito che l'incidenza rimarrebbero pressoché invariati nelle due ipotesi.
Ma accanto all'obiettivo dell'equità, lo sviluppo e la semplificazione sono al centro delle politiche che proponiamo con la manovra. Il primo grande segnale, ampiamente annunciato in campagna elettorale, consiste nella riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro. Come noto, il cuneo è la differenza tra il costo del lavoro che l'impresa sostiene e l'importo che il lavoratore riceve in busta paga. Dal punto di vista delle imprese, l'intervento consiste in una deduzione di parte del costo del lavoro dalla base imponibile Irap. In particolare, vengono dedotti tutti gli oneri sociali - contribuzione a carico del datore e del lavoratore - corrispondenti ai soli lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e per ciascuno di questi lavoratori è dedotta anche una somma fissa di 5.000 euro in tutto il territorio nazionale, ai quali si aggiungono altri 5.000 euro nelle regioni del Mezzogiorno. La misura comporta una riduzione di tre punti del costo del lavoro. In realtà, l'intervento è ancora più consistente per i lavoratori con retribuzione inferiore alla media (che sono molto più della metà dei lavoratori), dato che una parte della misura è concessa in somma fissa ed è quindi proporzionalmente più favorevole per le retribuzioni più basse. Inoltre, rispetto ad una analoga riduzione dei contributi sociali, una riduzione di 3 punti via Irap è equivalente ad una riduzione di 4,5 punti di contribuzione sociale, poiché mentre l'Irap non ha effetti sul reddito d'impresa, una riduzione dei contributi, coeteris paribus, avrebbe effetti sulla base imponibile Ires, aumentando l'imposta dovuta. Dal punto di vista dei lavoratori, gli interventi prima descritti in riduzione dell'Irpef e in aumento degli assegni familiari (i quali ultimi riguardano nello specifico i lavoratori dipendenti) comportano un incremento della busta paga di due punti in percentuale della retribuzione lorda per un lavoratore tipo con retribuzione media e ponderando per le diverse situazioni familiari (l'incremento è maggiore al crescere del numero dei figli). (Tabella 2).
Ma gli interventi a favore dello sviluppo non si limitano alla riduzione del cuneo. Il Mezzogiorno è al centro di una nuova iniziativa di rilancio degli investimenti e dell'occupazione. Si è già detto della differenziazione territoriale nella riduzione del cuneo: il costo del lavoro nelle aree meridionali diventa quindi per le imprese relativamente più basso che nelle altre aree del paese senza effetti sulla busta paga del lavoratore. Un ulteriore incentivo è previsto - sempre in deduzione dalla base imponibile Irap - per l'assunzione di lavoratrici, dal momento che il Mezzogiorno presenta tassi di occupazione femminile tra i più bassi d'Europa. Per ogni lavoratrice assunta nelle aree più svantaggiate, l'impresa potrà risparmiare fino a 6.000 euro di Irap l'anno, 1.700 euro in più della corrispondente deduzione prevista per i lavoratori maschi nelle stesse aree.
Nel Mezzogiorno viene poi reintrodotto un credito d'imposta automatico per gli investimenti. Dal periodo d'imposta 2007 gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, brevetti e programmi informatici per le piccole e medie imprese, per la parte eccedente l'ammortamento relativo agli stessi beni e nelle intensità consentite dalla disciplina comunitaria, torneranno a dar luogo a crediti d'imposta automatici da indicare in dichiarazione l'anno successivo. Le imprese possono così di nuovo avere certezza della relativa agevolazione nella definizione dei propri investimenti. Infine, per quanto riguarda le misure a favore delle regioni meridionali, viene istituito un Fondo a sostegno delle cd. Zone franche urbane, che cofinanzierà interventi basati su programmi regionali a favore dello sviluppo economico e sociale nelle aree urbane degradate del Mezzogiorno.
Generalizzati a tutto il territorio nazionale sono invece i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. L'ammontare del credito è fissato nel 10 per cento dei costi sostenuti per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (fino ad un massimo di tali costi pari a 15 milioni di euro), incrementato al 15 per cento nel caso di contratti stipulati con le università e gli enti pubblici di ricerca. Questo intervento si cumula con quello già previsto nel decreto-legge 223/06, laddove si introduceva una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento sul costo dei brevetti industriali, del know how e dell'utilizzazione delle opere dell'ingegno. Si vuole in questo modo cambiare passo nell'incentivare realmente attività fondamentali per lo sviluppo futuro del paese e sulle quali il ritardo rispetto agli altri partner comunitari comincia a farsi pesante.
Le misure delle manovra per il 2007 includono anche interventi per la sostenibilità ambientale. Si tratta in particolare, della ristrutturazione delle tasse automobilistiche in funzione dell'impatto ambientale dei veicoli, di incentivi per la promozione di veicoli ed elettrodomestici a minore impatto ambientale e di una serie di misure per il sostegno alle fonti rinnovabili di energia.
Infine, per quanto riguarda la tassazione delle imprese, area di intervento non di minore rilievo rispetto alle precedenti, il governo intende arrivare ad una stabilizzazione della normativa IRES. A tal fine, è stata costituita una Commissione apposita presieduta dal prof. Biasco, con il compito di effettuare un'ampia e pubblica ricognizione tra le categorie e gli esperti per verificare criticità, dubbi e proposte. Gli eventuali interventi normativi saranno proposti successivamente.
Il governo intende completare il federalismo fiscale in un quadro di coerenza tra decentramento delle funzioni e responsabilità finanziarie. A tal fine, occorrerà disegnare un percorso condiviso di definizione dell'ammontare complessivo di risorse destinabili alla spesa per le prestazioni di responsabilità di Regioni ed Enti locali, alla luce del vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. In tal modo, le Autonomie locali avranno, su un orizzonte pluriennale, la garanzia di un quadro stabile, certo e coerente con gli equilibri di finanza pubblica. La realizzazione di tale obiettivo richiede il rafforzamento delle sedi di confronto tra governo centrale e governi locali, in modo che questi ultimi siano inseriti a pieno titolo nel processo di formazione della politica di bilancio. L'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra livelli di governo dovrà prevedere meccanismi di perequazione tali da consentire il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali per tutti i governi locali. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria a livello locale dovranno garantire margini di manovra sufficienti a far fronte ad eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali e a consentire, esercitando un congruo sforzo fiscale aggiuntivo, il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali. Tale percorso è già iniziato con il nuovo Patto di stabilità interno, che è disegnato in modo coerente con il Patto di stabilità e crescita della UME e contiene meccanismi attuativi che impongono alle autonomie in caso di violazione delle regole del patto un aumento automatico delle imposte che i cittadini pagano localmente. A tal fine, è apparso utile e giusto abbandonare il metodo dei tetti di spesa su specifiche categorie di bilancio e introdurre vincoli per il saldo di bilancio e la dinamica del debito. Agli enti locali è stata data la possibilità di poter far fronte alle nuove regole secondo l'autonomia che compete loro, cioè razionalizzando le spese o aumentando le entrate, e a tal proposito sono stati rafforzati i poteri di autonomia impositiva: i comuni, in particolare, potranno adottare una variazione dell'addizionale all'Irpef fino allo 0,8 per cento e avranno la possibilità di istituire imposte di scopo per la realizzazione di opere pubbliche - ad esempio, per il trasporto pubblico urbano, la realizzazione di parcheggi, la risistemazione di parchi - e un contributo comunale di ingresso e di soggiorno a carico dei turisti per interventi di manutenzione urbana e valorizzazione dei centri storici. Va, inoltre, sottolineato che per il finanziamento dei comuni viene istituita la compartecipazione dinamica all'Irpef, misura che permetterà di poter contare su un gettito che cresce nel tempo in attesa del riassetto complessivo del finanziamento delle autonomie a seguito dell'attuazione del federalismo fiscale. La compartecipazione è fissata inizialmente pari ad un aliquota del 2 per cento a partire dal 2008; la ripartizione degli incrementi del gettito destinato ai comuni avverrà secondo criteri da definire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali tenendo conto soprattutto di finalità perequative e di sviluppo. In tale contesto, infine, è stato presentato un disegno di legge delega per la riforma del catasto per arrivare ad un sistema catastale integrato, collegando sistemi informativi locali e nazionali, ed integrando il sistema delle conservatorie con il catasto, in modo da costruire di fatto in tutto il Paese un sistema catastale tavolare.
Al fine di semplificare il sistema, il governo intende procedere ad una razionalizzazione della normativa attraverso la predisposizione di Testi Unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali. Inoltre, si interverrà anche a migliorare l'assetto organizzativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la parte relativa alla politica e all'amministrazione delle entrate a partire da una valutazione positiva del funzionamento del modello delle agenzie. In tale contesto, gli adempimenti richiesti a famiglie ed imprese saranno ridotti al minimo e l'amministrazione tributaria qualificata e riorganizzata per essere posta al servizio dei contribuenti. Per raggiungere tali obiettivi, il governo, oltre ad intervenire sul piano normativo, doterà le agenzie fiscali delle risorse umane e tecnologiche necessarie a cogliere le enormi possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si è già cominciato ad intervenire in questa direzione e si continuerà a procedere in questa direzione con determinazione. L'obiettivo finale del processo di semplificazione è rendere l'adempimento fiscale una facile routine per la stragrande maggioranza delle famiglie e delle imprese.
Concludendo, vorrei sottolineare come la parte fiscale della manovra prevista dal governo comporta un aggravio della pressione tributaria di 0,2 punti percentuali di Pil. Infatti, la manovra sull'Irpef presenta un saldo negativo per 700 milioni. Le risorse recuperate dalle modifiche al bollo auto vengono dedicate agli incentivi per le auto a minor impatto ambientale. Le misure di recupero dell'evasione/elusione sono in parte significativa compensate dalla riduzione dell'Irap (circa 5 miliardi a regime attraverso l'abbattimento del cuneo fiscale). In tale quadro, si deve ricordare che l'aumento dei contributi per i lavoratori (dipendenti, autonomi e parasubordinati) va considerato come pagamento a fronte di una prestazione pensionistica futura, piuttosto che come «tassa».
Vi ringrazio
Tabella 1
Tabella 2:
Lavoratore tipo:
con retribuzione media (OCSE 2005, aggiornata per l'inflazione);
in famiglia media (secondo la distribuzione delle famiglie con e senza figli);
media delle agevolazioni territoriali
|
Prima della riduzione |
Dopo la riduzione |
Variazione assoluta |
Variaz. in % retribuzione lorda |
|
Retribuzione lorda lavoratore |
23.669 |
|
|
|
|
Imposte (1) |
|
2.945 |
2.837 |
-107 |
-0,5 |
Contributi (lavoratore) (2) |
|
2.175 |
|
|
|
Assegni per il nucleo familiare (3) |
922 |
|
1.282 |
+361 |
+1,5 |
Retribuzione netta + assegni |
19.471 |
|
19.939 |
+468 |
+2,0 |
Contributi (datore di lavoro) (4) |
|
7593 |
|
|
|
IRAP (5) |
|
1329 |
626 |
-703 |
-3,0 |
Costo del lavoro |
32.591 |
|
31.888 |
-703 |
-3,0 |
Cuneo sul lavoro = (1+2+4+5-3) |
|
13.120 |
11.949 |
-1.171 |
-5,0 |
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Martedì 24 ottobre 2006
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SEDE REFERENTE
Martedì 24 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi.
La seduta comincia alle 8.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre scorso.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che l'intervento in Commissione del ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi possa consentire un approfondimento delle materie di sua competenza con riferimento ai documenti di bilancio in esame: invita quindi i deputati che lo desiderino a rivolgere al Ministro proprie specifiche richieste di chiarimento.
Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) invita il Ministro delle politiche per la famiglia a chiarire se, tra le proposte emendative che il Governo sta predisponendo, ve ne siano sulle materie che ricadono nella sua competenza.
Adriano MUSI (Ulivo) invita il Ministro a chiarire se la nuova disciplina degli assegni familiari recata dal disegno di legge finanziaria entrerà in vigore a partire dal 1o gennaio 2007.
Antonio MISIANI (Ulivo) invita il Ministro a fornire chiarimenti in ordine all'entità, al funzionamento ed alle modalità di erogazione del Fondo per i non autosufficienti.
Il ministro Rosy BINDI avverte che risponderà alle domande dei deputati, illustrando preliminarmente le linee direttrici della manovra finanziaria con riferimento alle materie di sua competenza. Osserva al riguardo come, tra gli obiettivi perseguiti con la manovra di bilancio per il 2007, vi sia quello rendere più organiche le politiche per la famiglia, le quali, sebbene già avviate in passato, hanno sinora mancato di sistematicità, oltre che di adeguate risorse. Ricordato come l'Italia abbia fino ad oggi destinato al settore risorse più limitate rispetto agli altri paesi europei, evidenzia come, con il disegno di legge finanziaria per il 2007, si prevedano misure più consistenti, attraverso sia la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, sia le misure in materia di detrazioni fiscali e rideterminazione degli assegni familiari, in particolare in favore delle famiglie con reddito medio-basso (anche con l'obiettivo di correggere la cosiddetta trappola della povertà).
Quanto alla richiesta di chiarimento del deputato Leddi Maiola, precisa che non ritiene corretto anticipare il contenuto di proposte emendative del Governo in corso di definizione e che riguarderanno, secondo le indicazioni emerse nel dibattito parlamentare, le famiglie con fascia di reddito intorno ai 40 mila euro, i nuclei con un numero di figli superiore a tre ed i cosiddetti incapienti, peraltro senza aggravi di spesa. Sottolinea come anche tali proposte di modifica siano dirette a garantire una maggiore equità, con l'auspicio che nei prossimi anni siano disponibili maggiori risorse al fine di invertire l'attuale trend negativo della natalità. Evidenzia altresì come misure a favore della famiglia debbano essere considerate anche quelle presenti nel disegno di legge finanziaria per la riduzione del costo del lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che dovrebbero accrescere le possibilità per i giovani sotto i trent'anni di lasciare il proprio nucleo familiare d'origine per crearsene uno nuovo: ribadisce al riguardo come, per affrontare i problemi della famiglia, si debba intervenire sul piano delle politiche del lavoro.
Illustra quindi la destinazione delle risorse del fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 192 del disegno di legge finanziaria. Sottolineato il rilievo della definizione dei livelli minimi di assistenza, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, anche con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni per la famiglia, auspica la definizione di un piano nazionale per la famiglia, da discutersi anche nella sede della Conferenza nazionale per la famiglia, che intende organizzare. Il Fondo di cui all'articolo 192 verrà ripartito tra diverse finalità: l'Osservatorio nazionale della famiglia, quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso di regioni, enti locali e terzo settore; le iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro, di cui alla legge n. 53 del 2000 (utili per favorire un miglioramento del tasso di natalità e del tasso di occupazione femminile); la riduzione del costo dei servizi (energia, gas, acqua), in particolare per le famiglie numerose; la previsione dell'attestato di buone pratiche per la famiglia, quale riconoscimento per imprese ed enti locali; il sostegno dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, che sinora hanno svolto una meritoria attività ma con risorse troppo limitate.
Osserva quindi come abbiano rilievo per la vita delle famiglia le scelte in materia di politiche dell'immigrazione, considerato l'alto numero di badanti straniere richieste dalle famiglie italiane ed ormai considerate essenziali per l'assistenza degli anziani e dei bambini: sottolinea al riguardo l'utilità di efficienti iniziative di regolarizzazione di tali lavoratrici straniere a garanzia delle famiglie italiane. Auspica quindi il rilancio dei consultori familiari, che dovranno svolgere propriamente una funzione di consulenza per la famiglia ed un rafforzamento del sostegno alle adozioni internazionali, in particolare per le famiglie con reddito medio-basso. Ricorda quindi come l'articolo 193 preveda che il Ministro per le politiche della famiglia promuova ed attui un'intesa in sede di conferenza unificata per un piano straordinario di intervento relativo agli asili nido: ricorda come in materia l'Italia sia ancora lontana dagli obiettivi indicati dall'Agenda di Lisbona e come sussistano forti differenze tra le diverse regioni.
Rispondendo al deputato Musi, osserva che la nuova disciplina degli assegni familiari dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1o gennaio 2007. Quanto alla richiesta del deputato Misiani sul Fondo per i non autosufficienti, sottolinea come la relativa competenza sia del Ministro della solidarietà sociale, che sta predisponendo, di concerto con il suo dipartimento, un emendamento sulla materia.
Auspica infine che vi possa essere un'utile collaborazione tra il suo dipartimento ed il Parlamento, con particolare riferimento, per quanto attiene alla Camera dei deputati, alla Commissione affari sociali, collaborazione che dovrà mirare ad accrescere le risorse e a promuovere adeguate politiche per la famiglia.
Luana ZANELLA (VERDI) sottolinea come, benché avesse avuto inizialmente l'impressione che al Ministro Bindi fosse stato consegnato uno strumento esile di intervento, in realtà, ritiene invece che l'approccio realistico dimostrato dal ministro, anche attraverso la valorizzazione di rapporti in rete con le regioni e gli enti locali, possa consentire un lavoro utile in favore delle politiche per la famiglia. Quanto ai rapporti tra il dipartimento ed il Parlamento, sottolinea come debba essere assegnato il dovuto rilievo anche alla Commissione parlamentare per l'infanzia. Invita quindi il Ministro a chiarire quale tipo di interventi il Governo possa realizzare in favore delle famiglie immigrate, con particolare riferimento ai ricongiungimenti familiari ed alla regolarizzazione delle badanti. Quanto al Fondo per i non autosufficienti, ritiene si possa eventualmente prevedere una tassazione di scopo da parte degli enti locali.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) apprezzata la concretezza dimostrata dal Ministro Bindi, osserva che sarebbe stato opportuno dotare il Fondo per le politiche della famiglia di maggiori risorse, anche per favorire una campagna per la natalità, considerato il rilievo socio-economico del problema per il paese. Invita quindi il Ministro a fornire chiarimenti in ordine ai contributi per l'acquisto dei libri di testo.
Lino DUILIO, presidente, invita il Ministro ad una valutazione sull'opportunità della ricostituzione del cosiddetto Fondo «dopo di noi», previsto in passato per il sostegno dei portatori di handicap dopo la scomparsa dei genitori, sui quali in genere grava l'assistenza dei figli portatori di handicap. Chiede inoltre la sua opinione in merito all'opportunità di utilizzare il cosiddetto metodo del quoziente familiare.
Il ministro Rosy BINDI, rispondendo al deputato Zanella, precisato che le competenze in materia di immigrazione sono del Ministro della solidarietà sociale, ricorda come sia stata recentemente recepita una direttiva comunitaria modificando la cosiddetta legge Bossi-Fini in materia di ricongiungimenti familiari. Quanto alle pratiche di regolarizzazione, sottolinea come dovrebbero essere accelerate le relative pratiche, precisando che, sebbene il Governo non intenda prevedere sanatorie, occorre tenere presente che, se il numero delle regolarizzazioni previste è inferiore alle richieste delle famiglie, si creano le condizioni per l'ingresso nel paese di lavoratrici clandestine. Quanto al Fondo per i non autosufficienti, sottolinea come gli enti locali abbiano la possibilità di ricorrere ad addizionali IRPEF e, al fine di erogare nuovi servizi, anche alla tassazione di scopo.
Al deputato Garavaglia, che ringrazia per i suoi apprezzamenti, osserva che, se si vuole invertire la tendenza alla denatalità, non sono utili campagne per la natalità, considerato che, come è noto, nascono meno figli di quanti siano desiderati, per ragioni collegate all'occupazione non stabile, all'insufficienza del reddito disponibile, alla mancanza di infrastrutture come gli asili nido. Utile sarebbe invece riprendere una campagna informativa contro l'abbandono, chiarendo alle madri in difficoltà che possono mantenere l'anonimato e affidare i figli a strutture pubbliche favorendone l'immediata adozione. Precisa quindi al deputato Garavaglia che la materia dei contributi per l'acquisto dei libri di testo non rientra tra le sue competenze.
Rispondendo infine al Presidente, osserva che una parte del Fondo per le politiche sociali (di competenza del ministro della solidarietà sociale) potrebbe essere destinata alla finalità cui egli accennava con riferimento al cosiddetto Fondo «dopo di noi». Dichiara quindi di non essere favorevole al metodo del quoziente familiare, che favorisce a suo avviso le famiglie con reddito medio-alto e scoraggia il lavoro delle donne: ritiene che risultati più utili possano essere perseguiti con una politica delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN) invita il Ministro a chiarire se la dotazione di 215 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia sia destinato a dare sostanza al suo dipartimento senza portafoglio.
Il ministro Rosy BINDI, rispondendo al deputato Santanchè, osserva che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, pur non essendo elevata in assoluto rispetto alle finalità che il Governo intende perseguire, è comunque stata definita, in relazione alle limitate risorse disponibili, per consentire al suo dipartimento di perseguire le finalità illustrate, anche finanziando le strutture del dipartimento. Rileva peraltro come ulteriori strumenti d'intervento potrebbero rendersi disponibili attraverso accordi di programma con le regioni e gli enti locali, nonché avvalendosi di risorse private. Desidera infine formulare l'auspicio che possa da tutti essere compiuto uno sforzo comune per un cambiamento culturale che consenta di cancellare per sempre la piaga dei licenziamenti collegati alla maternità.
Lino DUILIO, presidente, ringrazia il Ministro Bindi per la sua disponibilità al confronto in Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.30.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Lunedì 30 ottobre 2006
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SEDE REFERENTE
Lunedì 30 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.
La seduta comincia alle 11.
Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2006.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che deve essere concludersi l'esame preliminare congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Gianluigi PEGOLO (RC-SE) sottolinea come la manovra di finanza pubblica per il 2007 sia di entità cospicua, giungendo a sfiorare i 35 miliardi di euro, osservando peraltro che sarà possibile conoscere l'importo esatto della manovra solo quando il provvedimento verrà licenziato definitivamente. La dimensione della manovra discende da alcune impostazioni iniziali e in particolare dalla ribadita necessità di far scendere il deficit di bilancio al 2,8 per cento del PIL, obiettivo che di per sé comporta lo stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Si tratta di una scelta sulla quale il gruppo di Rifondazione comunista ha espresso riserve, sottolineando in particolare l'opportunità di una manovra meno pesante, oppure di una sua distribuzione su almeno due anni. Critica quindi il modo in cui sono stati gestiti i rapporti con l'Unione europea in questa fase, sottolineando peraltro che l'atteggiamento tenuto dalle autorità comunitarie è apparso molto più rigido che in passato, soprattutto se confrontato con quello a suo tempo tenuto con altri paesi. Sarebbe stato possibile - anche rispettando il vincolo del 2,8 per cento - ridurre l'entità della manovra in ragione della crescita che si è avuta sul fronte delle entrate, auspicando comunque che in futuro ci si muova su una linea più cauta e evidenziando altresì come una rapida compressione del debito rechi con sé effetti depressivi oltre che - inevitabilmente - un minor impegno sul fronte dell'equità.
Quanto ai rilievi critici dell'opposizione e di alcune categorie economiche, che hanno giudicato vessatorie le scelte fiscali nei confronti di alcune fasce sociali, in particolare i lavoratori autonomi o la piccola e media impresa, o in quanto carente per quel che riguarda le politiche strutturali, sottolinea che i provvedimenti di riordino delle aliquote IRPEF non fanno che ripristinare - e peraltro solo in parte - la progressività compromessa dai provvedimenti assunti a suo tempo da Tremonti, con la detassazione dei redditi medio-alti. Evidenzia inoltre, sul piano dello stato sociale, come la spesa sanitaria italiana sia in linea con quella degli altri paesi e che per la spesa previdenziale occorre tener conto di una serie di elementi (l'incidenza della spesa assistenziale, l'esiguità delle pensioni erogate, la diversità dell'impatto psicofisico delle varie professioni sulla durata e la qualità della vita). Ritiene che i rilievi critici che possono essere espressi nei confronti della manovra sono di natura diversa e per molti versi opposta a quella che ispira le opposizioni: in particolare, i limiti della manovra finanziaria stanno, piuttosto, in una serie di incongruenze che possono compromettere l'applicazione rigorosa del principio di progressività, determinando alcune anomalie in alcune fasce di reddito, evidenziando peraltro che il Governo ha allo studio interventi per porre rimedio a tali incogruenze.
La perdita del potere di acquisto di salari e stipendi è stata d'altronde così forte da richiedere misure ben più significative di quelle adottate: vi sono anzi provvedimenti contenuti nella finanziaria che rischiano di vanificare la redistribuzione del reddito, come nel caso dei previsti ticket sanitari, del possibile incremento della pressione fiscale locale derivante dai tagli ai trasferimenti agli enti locali e delle eventuali revisioni degli estimi catastali. Critica inoltre gli incrementi dei prelievi contributivi per i lavoratori dipendenti, auspicando che nel corso della discussione in sede parlamentare si intervenga al fine di evitare che questi provvedimenti possano comprimere i redditi.
Per quanto riguarda le misure di carattere sociale, evidenzia la necessità che venga incrementato il fondo per i non autosufficienti, che venga potenziato l'intervento per gli asili nido e che venga sostenuto il fondo sociale, ricordando che alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni di merito si muovono in questa direzione. Auspica inoltre che vengano chiariti i dubbi relativamente ai provvedimenti relativi alla scuola e che vengano incrementate adeguatamente le risorse destinate ad università e ricerca, al fine si rendere possibile l'attuazione di politiche realmente innovative.
Critica inoltre la scelta di collegare alla manovra di bilancio il cosiddetto disegno di legge Lanzillotta sui servizi pubblici locali (col quale si rende obbligatoria la messa a gara della gestione di tutti i servizi pubblici di rilevanza economica), ricordando che il risultato pratico di una simile disposizione sarebbe la rimessa in discussione di tutte le gestioni pubbliche in house o miste pubblico-private a prescindere dal fatto se tali gestioni siano efficienti o meno. Ritiene infatti che la materia dei servizi pubblici locali debba rimanere di competenza delle autorità locali, alle quali deve spettare la decisione sulle modalità di affidamento del servizio.
Per quel che riguarda i provvedimenti in materia di sviluppo, sottolinea che mirano tutti a ridurre il costo del lavoro, ricordando peraltro come sia utile insistere, più che su politiche di riduzione del costo del lavoro, su politiche miranti ad aumentare l'innovazione.Ritiene, in conclusione, che la manovra finanziaria consegua l'obiettivo del risanamento ma non quelli dell'equità e dello sviluppo.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, replicando, sottolinea come l'obiettivo del risanamento, previsto dal programma di Governo, costituisca una delle finalità precipue del disegno di legge finanziaria, da perseguire anche favorendo la crescita economica e garantendo una maggiore equità sul piano sociale. Rispetto alle numerose questioni sollevate nel corso dell'esame preliminare dei documenti di bilancio, sottolinea come, attraverso l'esame degli emendamenti, sarà possibile valutare più specificamente alcune questioni molto rilevanti, con riferimento, tra l'altro, al patto di stabilità, al sostegno delle piccole e medie imprese, alla politica delle infrastrutture.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, replicando, esprime condivisione per le considerazioni del relatore, sottolineando altresì come l'obiettivo di risanare il debito pubblico in un arco di tempo molto ristretto costituisca non solo un vincolo posto dall'ordinamento comunitario ma anche uno strumento per dare impulso all'economia italiana, liberando risorse per finalità diverse da quelle del servizio del debito. Precisa inoltre che, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, verrà valutata l'opportunità di apportarvi modifiche, anche su iniziativa del Governo, tenendo presenti i vincoli tecnici, per esempio per quanto attiene al patto di stabilità o agli interventi finalizzati allo sviluppo (per i quali le scelte possibili sono comunque vincolate al rispetto di limiti ben precisi posti dall'ordinamento comunitario).
Lino DUILIO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare.
La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, avverte che il testo degli emendamenti segnalati dai gruppi è disponibile sul sito Internet, alla pagina della convocazione odierna della Commissione.
Quanto agli emendamenti non segnalati, avverte che sono disponibili i fascicoli relativi agli articoli da 3 a 41, 57, 58, 59, 71, da 74 a 80, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178 e 180 (vedi allegato 1).
Ricorda quindi che, come già preannunciato, nell'odierna seduta si procederà in primo luogo alle dichiarazioni di inammissibilità relative alle proposte emendative segnalate dai gruppi, che ammontano complessivamente a 938. Rileva che tale numero risulta significativamente superiore al limite di 750 emendamenti che era stato stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che ciò deriva dal fatto che il numero degli emendamenti segnalati da alcuni gruppi supera quello che era stato concordemente definito. Tuttavia, poiché il mancato rispetto del limite numerico sul quale si era convenuto riguarda la maggioranza così come l'opposizione, ritiene di dover consentire l'esame puntuale degli emendamenti segnalati che risultano eccedere la quota stabilita.
Quanto ai criteri adottati ai fini della valutazione di ammissibilità, fa presente di essersi attenuto a quelli consolidati nel corso degli anni. In particolare, per quanto concerne l'estraneità di materia, ricorda che non possono ritenersi ammissibili proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria, anche se disposizioni di analogo contenuto erano state inserite in precedenti leggi finanziarie. Non sono ammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative, ovvero disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, quando non siano direttamente finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia, né gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o microsettoriale. Sono state ritenute invece ammissibili le proposte emendative recanti misure di sostegno del reddito, purché per la loro entità risultino direttamente funzionali al sostegno o al rilancio dell'economia e suscettibili di incidere sulle grandezze del reddito nazionale. In particolare, sono stati dichiarati ammissibili gli interventi di sostegno al sistema produttivo, purché riferiti a interi comparti o volti a promuovere la ricerca e l'ammodernamento tecnologico. Sono stati invece giudicati inammissibili gli emendamenti intesi a provvedere a situazioni localizzate nel territorio ovvero a settori estremamente circoscritti, con limitato impatto sull'economia nazionale.
Per quanto attiene ai criteri adottati con riferimento alle diverse materie, precisa, per quanto concerne le misure in materia di calamità naturali, che sono ammissibili tutti gli interventi i quali facciano riferimento a calamità che siano state riconosciute da specifiche ordinanze di protezione civile, a prescindere dall'entità e dalla dimensione dell'evento calamitoso. Sono state poi ritenute ammissibili le proposte emendative volte a prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, anche se riferite ad ambiti territorialmente definiti, purché gli interventi risultino inclusi in programmi generali rilevanti a livello nazionale, in particolare quelli compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. In base a questi criteri, sono ammissibili gli emendamenti volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di almeno un'intera regione oltre che, ovviamente, quelli che riguardino più regioni o la cui realizzazione sia intesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri, nonché gli emendamenti volti all'istituzione di Fondi di carattere nazionale la cui ripartizione sia affidata a successivi provvedimenti sulla base di apposite procedure.
Non sono state ammesse le proposte emendative incidenti su aspetti di carattere ordinamentale, in mancanza di effetti finanziari rilevanti e quantitativamente determinabili. Per quanto riguarda la materia del pubblico impiego, sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che prevedano assunzioni di personale, riferite a categorie o settori delle pubbliche amministrazioni, particolarmente rilevanti dal punto di vista quantitativo o delle funzioni svolte, oltre a quelli che prevedano la proroga di rapporti in corso. Quanto agli interventi di sostegno alle attività produttive, avverte che sono stati considerati estranei gli emendamenti volti a determinare in via legislativa misure meramente ordinamentali incidenti su aspetti rimessi al mercato oltre che, ovviamente, quelli di carattere microsettoriale o localistico e che sono stati invece considerati ammissibili gli emendamenti che provvedono ad una rideterminazione dei criteri generali del settore e, in particolare, le disposizioni in materia di concessioni ovvero di gestione delle partecipazioni pubbliche, comprese le eventuali dismissioni di cespiti pubblici.
Con riferimento agli interventi di sostegno nel campo dell'agricoltura e della pesca, sono stati ritenuti ammissibili gli interventi per il sostegno di interi comparti di carattere nazionale e di grande impatto economico-produttivo e non sono stati ritenuti ammissibili gli interventi per il sostegno di singole produzioni di limitato rilievo economico, di singole produzioni colpite da infezioni di limitata portata territoriale ovvero di produzioni che si concentrino in aree territoriali estremamente circoscritte. Sono stati infine considerati ammissibili gli emendamenti volti ad introdurre modifiche al decreto-legge n. 262 del 2006, in ragione della sua connotazione quale provvedimento collegato alla manovra di bilancio, purché, ovviamente, venga assicurato il rispetto degli stessi limiti di contenuto e la necessità di idonea compensazione previsti per le proposte emendative riferite al disegno di legge finanziaria.
Con riferimento ai criteri adottati per la valutazione relativa all'adeguatezza e all'idoneità della copertura finanziaria, ricorda che, per quanto concerne i profili di compensazione, si è applicata la regola secondo cui gli emendamenti onerosi devono recare nel testo la relativa copertura finanziaria, integralmente formulata e riferita espressamente alle disposizioni proposte. Per quanto concerne il vincolo della compensatività, ai fini della valutazione delle proposte emendative, si è assunto il principio, stabilito nei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, che vieta di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente nonché i saldi fissati per il triennio di riferimento dal documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle Camere mediante le risoluzioni previste dai rispettivi regolamenti. In applicazione di tale principio, sono stati ammessi soltanto gli emendamenti compensativi, tali intendendosi gli emendamenti che garantiscono effetti finanziari almeno equivalenti a quelli del testo che tendono a modificare, nonché gli emendamenti volti ad introdurre riduzioni di spesa o aumenti di entrata.
Precisa che, ai fini dell'ammissibilità, gli effetti finanziari compensativi connessi alle singole proposte emendative devono risultare tali da assicurare contestualmente il rispetto delle misure del saldo netto da finanziare, dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno del settore statale e che gli effetti compensativi devono presentare durata almeno pari a quella delle disposizioni onerose cui si riferiscono. Ricorda che gli oneri di parte corrente debbono essere compensati con risorse aventi la medesima natura contabile, al fine di evitare il peggioramento del risparmio pubblico, ciò implicando, a titolo di esempio, che le entrate derivanti da dismissioni non possono essere utilizzate a copertura di spese correnti. Ricorda inoltre che i limiti di impegno possono essere finanziati soltanto mediante risorse destinate alle medesime finalità ovvero mediante entrate correnti, purché di durata pari a quella del limite di impegno. Nel valutare la compensatività degli emendamenti, sono stati quindi considerati inammissibili gli emendamenti privi di compensazione, o la cui compensazione risulti insufficiente rispetto agli oneri, in base agli elementi disponibili, ovvero che rechino compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. A quest'ultimo riguardo, ricorda che sono stati considerati in particolare inammissibili per compensazione inidonea gli emendamenti che utilizzano a fini di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri per finalità difformi rispetto all'adempimento degli obblighi internazionali, in quanto tale utilizzo risulta precluso dalla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978).
Sono invece ammissibili gli emendamenti volti ad utilizzare a copertura importi determinati dalla tabella C, anche limitatamente a singole voci, purché la riduzione sia contenuta entro la misura ritenuta ragionevole e sostenibile, anche sulla base delle esperienze degli scorsi anni e previa verifica con il Governo, del 10 per cento.
Ricorda infine che gli emendamenti dichiarati inammissibili sono stati suddivisi in tre distinti elenchi, che contengono rispettivamente gli emendamenti inammissibili per estraneità di materia, per carenza di compensazione e per inidoneità della copertura.
Alla luce degli esposti criteri di carattere generale, ricorda che risultano inammissibili le seguenti proposte emendative: l'emendamento Armani 14.9, in materia di giurisdizione sulle controversie relative alle tariffe d'estimo; l'emendamento Fratta Pasini 17.24, il quale autorizza l'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito al comune di Verona la Cinta magistrale della città; l'emendamento Lupi 20.283, limitatamente al comma 23-ter, in quanto rinvia ad un successivo provvedimento collegato l'istituzione di un fondo per la copertura di minori entrate; l'emendamento risulta inoltre nel suo complesso carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Garavaglia 23.015, che vieta la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione all'estero da parte dei soggetti che godono del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità; l'emendamento Buonfiglio 32.33, il quale consente al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di verificare la possibilità di reimpiego di sistemi informatici in uso presso pubbliche amministrazioni; l'emendamento D'Elpidio 32.34, che inserisce nell'ambito delle norme di revisione organizzativa dei ministeri la revisione delle componenti dell'indennità di servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri; l'emendamento Zorzato 32.58, che consente la partecipazione alle unità tecnico-locali previste dalla legge sulla cooperazione internazionale da parte di esperti che abbiano prestato servizio presso organismi internazionali di cooperazione, facenti capo all'ONU o all'Unione europea; l'articolo aggiuntivo Cota 32.03, che conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e di polizia; l'emendamento Milana 37.7, che reca una norma interpretativa riferita all'attività di trasporto e custodia di fondi svolta dalla società Poste italiane SpA; l'articolo aggiuntivo Raiti 46.03, il quale disciplina il finanziamento della Commissione di sicurezza per le gallerie ferroviarie; l'articolo aggiuntivo Pellegrino 47.05, il quale reca disposizioni per il funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia; l'emendamento Brugger 51.12, il quale esclude dall'applicazione della regola del 2 per cento alcune università non statali situate nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta; gli identici articoli aggiuntivi Tabacci 55.03 e Nicola Rossi 55.011, che contengono disposizioni di contenuto programmatico volte fra l'altro a riconoscere un credito d'imposta in favore dei cittadini e delle imprese per i costi derivanti dall'adeguamento a leggi future. Si tratta di disposizioni che appaiono avere contenuto prevalentemente ordinamentale ovvero che, qualora s'intendessero suscettibili di determinare effetti diretti, risulterebbero tali da determinare minori entrate non quantificate né adeguatamente coperte; gli identici articoli aggiuntivi Tabacci 55.04 e Nicola Rossi 55.010, i quali, analogamente a quelli precedentemente richiamati, recano disposizioni di carattere ordinamentale riguardanti la disciplina generale sul procedimento amministrativo, che oltretutto appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, relativamente ai quali non è fornita idonea quantificazione; gli emendamenti risultano inoltre carenti di compensazione; l'articolo aggiuntivo Mura 55.09, il quale interviene sul meccanismo di rimborso delle spese elettorali a favore dei partiti politici, prevedendo che lo stesso sia effettuato comunque anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere; l'emendamento 57.14 dell'XI Commissione, che proroga al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni; l'emendamento Musi 57.37, il quale dispone l'inquadramento nei ruoli, nelle qualifiche corrispondenti alle funzioni svolte, in favore di circa venti dipendenti pubblici che hanno rivestito determinati incarichi per almeno quattro anni; l'emendamento Castellani 57.46 e l'articolo aggiuntivo Buemi 64.010, i quali autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere gli idonei al concorso pubblico per posti di ufficiale giudiziario bandito nel 2002; l'articolo aggiuntivo 64.010 risulta altresì inammissibile per inidoneità della copertura; l'emendamento Porfidia 57.87, il quale proroga la validità di un concorso bandito nel 1998 per 184 posti di vigile del fuoco; l'emendamento Mura 57.88, il quale prevede il transito di ufficiali dell'Arma dei carabinieri, reclutati mediante specifico concorso, nei ruoli del servizio permanente; gli emendamenti Satta 57.92 e Sgobio 57.97, che estendono l'applicazione di disposizioni in materia di stabilizzazione del personale ai docenti convenzionati in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina militare; l'emendamento Bressa 57.175, volto ad autorizzare il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per complessive cinquantanove unità mediante concorso riservato ai frequentatori di determinati corsi; l'articolo aggiuntivo Fabris 57.08, il quale esclude dalla mobilità gli insegnanti di sostegno; l'articolo aggiuntivo Zeller 62.01, che autorizza l'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici situati nel territorio della provincia di Bolzano; l'emendamento 66.2 della VII Commissione, che prevede la nomina ad insegnanti in favore di candidati che abbiano partecipato a procedure concorsuali specificamente individuate; l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 64.03, il quale interviene in materia di individuazione dei soggetti che possono ricoprire incarichi negli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché dei Ministeri; l'emendamento Sasso 66.151, limitatamente alle parole: «I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2003, n. 53, sono abrogati», in quanto incidono su una delega legislativa; l'emendamento Meloni 68.175, che disciplina le modalità di organizzazione delle iniziative e delle attività scolastiche integrative anche mediante convenzioni con le associazioni studentesche; l'articolo aggiuntivo Di Centa 68.03, il quale autorizza la spesa di tre milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il finanziamento del progetto pilota riservato ai giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali; l'emendamento Antonio Pepe 70.10, il quale abroga una disposizione secondo cui i ricercatori non possono svolgere attività libero-professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali; l'emendamento Oliva 70.14, che interviene sulla disciplina ordinamentale del personale laureato di ruolo dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università; l'emendamento Pellegrino 70.18, che reca disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di docenza da parte delle università ai dirigenti medici; l'emendamento Giudice 70.43, che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato limitatamente ad alcune categorie di personale da impiegare in servizi di supporto alle attività di laboratorio e ricerca degli atenei; l'emendamento Costantini 80.17, il quale vieta che siano nominati amministratori di enti pubblici i soggetti che abbiano ricoperto incarichi analoghi in enti che abbiano registrato perdite di esercizio; l'emendamento Suppa 85.85, il quale modifica la disciplina delle notificazioni nei procedimenti di esecuzione forzata nei riguardi delle pubbliche amministrazioni; l'articolo aggiuntivo 85.021 Oliva, che prevede la concessione di un assegno sociale mensile ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero; l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Bafile 86.012, recante disposizioni per il conferimento di assegni per il diritto allo studio dei minori italiani all'estero; l'articolo aggiuntivo Bafile 86.013, il quale prevede l'erogazione di un assegno di solidarietà per i cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero; l'articolo aggiuntivo Tremaglia 86.016, il quale prevede la concessione di un assegno sociale mensile ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero; l'articolo aggiuntivo Affronti 88.019, che reca una norma di carattere interpretativo relativa ai trattamenti di quiescenza e di fine rapporto del personale ospedaliero; l'articolo aggiuntivo risulta inoltre carente di compensazione; l'emendamento Ossorio 93.8, il quale prevede un contributo in favore della ex struttura sanitaria «Leonardo Bianchi» di Napoli; l'emendamento Mancuso 94.9, il quale include i laureati in veterinaria tra i soggetti che possono svolgere la funzione di responsabile del magazzino nel settore della distribuzione dei medicinali; l'emendamento Alberto Giorgetti 102.04, il quale autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per il potenziamento del controllo sul doping; l'articolo aggiuntivo Ossorio 122.012, il quale reca misure ordinamentali in materia di autorizzazione all'attivazione di impianti da parte di radio e televisioni di quartiere e di piccole città; gli articoli aggiuntivi Raiti 137.05 e 137.07, il quale reca misure ordinamentali in materia di attività di dragaggio; l'articolo aggiuntivo Baratella 139.03, che autorizza la spesa di 300 mila euro per la potabilizzazione dell'acqua nella provincia di Rovigo; l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Raiti 142.06, il quale prevede un finanziamento per la realizzazione della strada statale n. 120 (Fiumefreddo); l'emendamento 144.8 della IX Commissione, il quale autorizza la spesa di 100.000 euro annui per la sicurezza e la salvaguardia della vita nei laghi maggiori; l'emendamento Conte 144.25, il quale preclude ai vigili urbani l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali mediante autovelox; l'emendamento Alberto Giorgetti 148.44, il quale prevede l'istituzione di un'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare e la contestuale creazione di una Commissione per individuare la città che dovrà esserne sede; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 149.03, che reca disposizioni ordinamentali in materia di gestione delle risorse idriche; l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 150.04, il quale reca disposizioni per il recupero, da parte dei soggetti falliti, dei requisiti di onorabilità previsti per l'esercizio dell'attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande; l'emendamento Fundarò 152.96, il quale individua i soggetti che possono stipulare le polizze assicurative contro i danni nel settore agricolo; l'articolo aggiuntivo Brugger 152.012, che esenta dalla tassazione sulle successioni e donazioni i trasferimenti di masi chiusi; l'emendamento 156.1 dell'VIII Commissione, che vieta, a partire dal 1o gennaio 2010, la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili; l'emendamento Cicu 157.10, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per la bonifica dei siti di importanza comunitaria soggetti a servitù militare; l'emendamento Marras 157.12, che reca un finanziamento per la bonifica degli specchi di mare antistanti i poligoni di Teulada e Capo Frasca; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 158.03, il quale reca disposizioni ordinamentali volte alla tutela del suolo; l'articolo aggiuntivo reca inoltre una compensazione inidonea; l'emendamento 160.1 dell'VIII Commissione, il quale prevede che nel documento di programmazione economico-finanziaria si debba dar conto dello stato di attuazione degli impegni derivanti dal protocollo di Kyoto; l'articolo aggiuntivo Fundarò 161.010, che istituisce i parchi nazionali delle Isole Egadi e dell'isola di Pantelleria; l'articolo aggiuntivo è altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Poletti 161.011, che autorizza un contributo triennale alla comunità del Garda per l'esecuzione di controlli limnologici nonché di attività di vigilanza ambientale sul Lago di Garda; l'emendamento 164.01 della VII Commissione, che esclude l'istituto Domus mazziniana di Pisa dal processo di fusione e unificazione di cui al decreto legislativo n. 419 del 1999; abroga il regolamento di riorganizzazione della Giunta centrale degli Studi storici e degli enti storici nazionali e sopprime il finanziamento per l'Istituto storico Giuseppe Garibaldi; l'emendamento Colasio 165.29, che detta disposizioni in materia di duplicazione di film da parte della Cineteca nazionale; l'articolo aggiuntivo 170.01 dell'XI Commissione, che reca disposizioni ordinamentali concernenti le modalità di comunicazione di dimissioni volontarie dei prestatori d'opera; l'articolo aggiuntivo Palomba 181.02, il quale interviene sulla disciplina organizzativa della sede del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari; l'articolo aggiuntivo Zorzato 181.04, che autorizza il Ministero degli affari esteri a stipulare contratti di consulenza per iniziative per attività di cooperazione allo sviluppo; l'emendamento Mantini 182.6, il quale prevede una spesa per il finanziamento di un progetto denominato «Buoni Vacanze»; l'emendamento 186.3 Turco, che modifica i criteri per la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, con riferimento alla destinazione alle quote relative alle scelte non espresse; l'emendamento è inammissibile in quanto vertente su materia regolata da accordi con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, sulla quale non è possibile intervenire direttamente con legislazione ordinaria; l'articolo aggiuntivo Rugghia 187.08, il quale reca disposizioni in materia di cessione di immobili di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate e di polizia; l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'emendamento 194.1 della I Commissione, limitatamente ai commi 2 e 5, i quali concernono l'Osservatorio per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e l'Anno europeo per le pari opportunità, materie già trattate dagli articoli 185 e 186 che sono stati oggetto di stralcio; l'articolo aggiuntivo Zanotti 198.02, il quale abroga disposizioni in materia di controlli sulle invalidità civili, l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo 200.01 della I Commissione, che interviene sulla disciplina relativa ai benefici per le vittime del terrorismo; l'articolo aggiuntivo 200.02 della I Commissione, che estende i benefici previsti per le vittime del terrorismo ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica e a quelli delle vittime della banda della Uno bianca; l'articolo aggiuntivo Piazza 200.09 che prevede l'istituzione di un fondo acqua bene comune per favorire le disponibilità di acqua nei paesi in via di sviluppo; l'articolo aggiuntivo Poletti 203.01 il quale reca il divieto di imporre costi aggiuntivi per l'acquisto di carte telefoniche prepagate; l'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 207.04 che interviene in materia di utilizzazione da parte della regione Piemonte delle risorse stanziate per i giochi olimpici invernali di Torino 2006, l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Cossiga 214.081, che estende le disposizioni in materia di sostegno alle vittime del terrorismo anche ai parenti degli aviatori italiani morti nell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo nel 1992; l'emendamento Caparini Tab. C. 9 che riduce la voce della tabella C relativa all'Agenzia del demanio in misura superiore al 10 per cento (il taglio proposto è di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio su una dotazione complessiva di 125 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 135 milioni di euro per il 2009); l'emendamento Venier Tab. C. 15 che reca una riduzione alla tabella C di entità largamente superiore al 10 per cento e utilizza a copertura di oneri correnti risorse della medesima tabella di conto capitale.
Per quanto concerne le restanti proposte emendative non segnalate e riferite agli articoli recanti disposizioni di carattere fiscale (con riferimento agli articoli da 3 a 30), ricorda che sono inammissibili per estraneità di materia: l'emendamento Filippi 5.161 che disciplina il rinnovo e la composizione dei consigli di amministrazione delle società acquisite dalla società «Riscossione SpA»; gli emendamenti Campa 5.69 e Alberto Giorgetti 5.141 i quali intervengono sulla disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, che sopprime le commissioni per l'iscrizione al ruolo degli agenti di mediatore, nonché sulla disciplina delle sanzioni relative all'attività di mediatore; l'emendamento Vannucci 5.128 il quale sopprime la possibilità di dare la disdetta per suggellamento dell'abbonamento radiotelevisivo; gli identici emendamenti Alemanno 5.186, Osvaldo Napoli 5.194 e Lulli 5. 354, i quali abrogano le norme soppressive di alcune commissioni operanti nel settore della mediazione, istituendo una sede di concertazione tra il Governo e le associazioni degli agenti immobiliari, e modificano le sanzioni per abusivo esercizio dell'attività di mediatore; l'emendamento Marras 5.279, il quale abroga disposizioni che sopprimono alcuni organi consultivi della pubblica amministrazione e modifica la misura delle sanzioni per abusivo esercizio dell'attività di mediazione; l'emendamento Bertolini 5.379, volto ad abrogare l'articolo 11 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale sopprime organi collegiali consultivi della pubblica amministrazione; l'emendamento Peretti 5.244, volto a modificare la disciplina del codice civile in materia di adempimenti conseguenti alla perdita dei requisiti di mutualità prevalente da parte delle cooperative; l'articolo aggiuntivo Adolfo 5.021, riguardante la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cambio di assegni e di valuta, nonché le anticipazioni, da parte dei gestori delle case da giuoco; l'emendamento Marras 8.66, il quale reca una disposizione relativa all'ordinamento contabile degli enti locali, concernente il trattamento delle opere da essi realizzate; l'articolo aggiuntivo Alemanno 9.01, che conferisce ai comuni dell'isola di Capri o delle isole minori la facoltà di istituire appositi contributi di sbarco; gli articoli aggiuntivi Osvaldo Napoli 9.05 e Soffritti 9.08, che modificano i criteri per la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, con riferimento alla destinazione alle quote relative alle scelte non espresse; gli emendamenti sono inammissibili in quanto vertenti su materia regolata da accordi con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, sulla quale non è possibile intervenire direttamente con legislazione ordinaria; l'articolo aggiuntivo Filippi 14.07, volto a individuare nel Consiglio comunale l'organo competente ad assumere talune deliberazioni in materia di ICI; gli emendamenti Filippi 11.18 e 11.19 che modificano il codice di procedura civile, intervenendo sulle modalità della notificazione degli atti; l'emendamento Filippi 11.20, che riduce la sospensione feriale dei termini processuali delle giurisdizioni ordinaria e speciali; l'articolo aggiuntivo Filippi 11.014 il quale prevede che la differenza di posizione economica degli ufficiali giudiziari non incide sull'interfungibilità delle loro funzioni; l'articolo aggiuntivo Filippi 11.015, il quale modifica una disposizione del codice di procedura civile in materia di assistenza all'azione degli ufficiali giudiziari in materia di sfratti; l'emendamento Milana 12.16, volto a istituire un servizio di informazione e consulenza per la predisposizione dei piani abitativi locali; l'articolo aggiuntivo Caparini 13.01, il quale interviene sulle modalità di pagamento del canone RAI, prevedendo sostanzialmente che sia tenuto a pagarlo solo chi presenta richiesta in tale senso; l'articolo aggiuntivo Filippi 14.06, il quale disciplina competenze e mezzi di prova della giurisdizione amministrativa, devolvendo ad essa le controversie in materia di tariffe d'estimo; l'articolo aggiuntivo Cialente 15.01, il quale estende al territorio della Provincia de L'Aquila le agevolazioni gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui all'articolo 11, comma 8 del decreto-legge n. 35 del 2005; l'articolo aggiuntivo Filippi 15.02, il quale interviene sulla disciplina relativa alla comunicazione del trasferimento di proprietà dei beni culturali; l'emendamento 16.14 della IX Commissione che interviene sulla disciplina contabile dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, al fine di dare evidenza contabile ad un piano gestionale nel capitolo di bilancio dell'ENAC; l'emendamento Carbonella 16.42, il quale interviene sulla disciplina contabile delle risorse preordinate alla contiguità territoriale della Sardegna, nell'àmbito del bilancio dell'ENAC; l'emendamento Fratta Pasini 17.9 che autorizza l'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito al comune di Verona la Cinta magistrale della città; l'emendamento Caparini 17.19, il quale consente alle società di calcio professionistiche, che intendono realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturarli, di avvalersi di procedure previste dalla disciplina sulla finanza di progetto, consentendo inoltre ai comuni di mutare la destinazione d'uso degli immobili inseriti negli strumenti urbanistici; l'articolo aggiuntivo Maran 17.07, il quale interviene sulla disciplina relativa alla cessione di immobili in favore dei profughi istriani; l'articolo aggiuntivo Giovanardi 17.09, il quale interviene in materia di cessione di immobili a profughi della seconda guerra mondiale; l'emendamento Peretti 19.36, che modifica la disciplina del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; l'emendamento Piazza 20.43 il quale prevede innanzitutto che, contro i provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione dei ruoli nei confronti di concessionari della riscossione, è esclusa la giurisdizione delle Commissioni tributarie. Inoltre, l'emendamento, modificando l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, incide sui requisiti dei componenti dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni tributarie; l'emendamento Crisafulli 20.52 il quale interpreta la legislazione vigente in materia, nel senso che le controversie concernenti all'applicazione dei canoni imposte e diritti, appartengono alla legislazione tributaria, ma non quelle relative agli atti che concernono la formazione della loro entità che rimangono di competenza della giurisdizione amministrativa; l'emendamento Leone 20.66 il quale prevede che, contro i provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione dei ruoli nei confronti di concessionari della riscossione, è esclusa la giurisdizione delle Commissioni tributarie; l'emendamento Giudice 20.139, il quale modifica la disciplina per l'autenticazione degli atti relativi agli autoveicoli e alle imbarcazioni da diporto, agli effetti della trascrizione nei pubblici registri; l'articolo aggiuntivo Burchiellaro 20.06 che consente la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari; l'articolo aggiuntivo Caparini 20.013, limitatamente alla lettera c) del comma 1, che consente agli enti pubblici operanti nei territori montani di affidare, mediante convenzioni, l'esecuzione di servizi sociali a società, cooperative e organizzazioni di volontariato, in deroga alle leggi vigenti; l'articolo aggiuntivo Soffritti 20.017 che disciplina i poteri di ordinanza dei sindaci nelle situazioni di emergenza; gli articoli aggiuntivi Fugatti 20.034 e D'Elpidio 20.030 i quali recano una delega legislativa al Governo in materia di spettacolo dal vivo, istituiscono l'Ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali per la promozione ed esportazione della musica all'estero ed intervengono inoltre in materia di disciplina della circolazione stradale dell'attività itinerante dello spettacolo dal vivo; l'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 21.03 che attribuisce ai sindaci speciali poteri di ordinanza in relazione a emergenze sociali e ambientali; l'articolo aggiuntivo Caparini 23.09 il quale istituisce un marchio di garanzia e la certificazione di ecocompatibilità per il legno; l'articolo aggiuntivo Caparini 23.08 il quale mira a definire le modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta nelle zone montane da fonti rinnovabili, nonché a ridurre le tariffe elettriche nei territori montani; l'articolo aggiuntivo Milanato 23.07 che modifica la misura dell'addizionale in favore delle province sul consumo dell'energia elettrica; gli articoli aggiuntivi Milanato 23.012, Lulli 23.01 e Campa 23.06 che vietano la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione all'estero per i soggetti che godono del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità; l'articolo aggiuntivo Caparini 25.03 che mira a definire le modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta nelle zone montane da fonti rinnovabili, nonché a ridurre le tariffe elettriche nei territori montani; l'articolo aggiuntivo Mereu 26.05, il quale disciplina la tensione di alimentazione delle macchine mobili da utilizzare nelle cave e nelle miniere; l'articolo aggiuntivo Villari 27.04, il quale prevede che le aziende elettriche minori isolane, non trasferite all'ENEL, che si colleghino alla terraferma con elettrodotti sottomarini, continuino a fruire del regime di integrazione tariffaria; l'emendamento Napoletano 28.4, che inserisce gli agronomi e i dottori forestali tra i soggetti che possono effettuare la perizia richiesta al fine dell'individuazione del costo delle aree occupate da fabbricati strumentali, prevista dall'articolo 36, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006; gli identici articoli aggiuntivi Campa 28.02 e Mondello 28.06, i quali riconoscono agli enti gestori delle case da gioco l'esercizio dell'azione di pagamento dei debiti di gioco, in deroga all'articolo 1933 del codice civile e conferisce al Ministro dell'interno il potere regolamentare di definire le modalità di svolgimento delle operazioni di cambio di assegni e di valuta, nonché di anticipazione; gli identici articoli aggiuntivi Campa 28.04 e Mondello 28.07 i quali affidano ad un regolamento del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di controllo all'interno delle case da gioco; l'articolo aggiuntivo Campa 28.03 il quale disciplina le condizioni per adibire i locali delle case da gioco in modo che gli stessi possano essere utilizzati contemporaneamente da fumatori e non fumatori; l'articolo aggiuntivo Mazzocchi 28.05 il quale reca disposizioni in materia di cancellazione dei dati personali dei debitori da banche dati pubbliche o private; l'emendamento Laurini 29.2 il quale autorizza una detrazione fiscale per interventi di recupero immobiliare effettuati in una specifica area del centro storico di Napoli; l'emendamento Ossorio 29.7, il quale istituisce una commissione ministeriale per individuare le misure fiscali più appropriate alla conservazione e valorizzazione degli immobili situati nei centri storici riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità; l'articolo aggiuntivo Filippi 29.07, il quale sopprime la necessità di autorizzazione prefettizia per l'esecuzione delle sentenze di sfratto delle farmacie; l'emendamento Catone 30.58, volto a estendere la possibilità di iscrizione nel Registro internazionale alle navi che effettuano navigazione di cabotaggio; l'articolo aggiuntivo Filippi 30.013, il quale pone a carico del bilancio dello Stato i canoni di locazione non corrisposti in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità; l'articolo aggiuntivo Filippi 30.014, che modifica la disciplina per l'autenticazione della sottoscrizione di atti aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili.
Per quanto concerne le restanti proposte emendative non segnalate e riferite agli articoli recanti disposizioni sul patto di stabilità interno (con riferimento agli articoli da 73 a 80) ricorda inoltre che sono inammissibili per estraneità di materia: l'emendamento Nicco 73.17, che prevede che si producano a decorrere dal 31 marzo 2007, a favore della Regione Val d'Aosta e in particolare della Caserma Testafochi di Aosta, gli effetti delle disposizioni sull'uso di beni immobili delle forze armate per l'edilizia universitaria; l'emendamento Saglia 74.27, che conferisce una delega al Governo in materia di determinazione del saldo per gli enti locali che erogano contributi annuali a beneficio delle società che gestiscono servizi pubblici locali; gli articoli aggiuntivi Marchi 74.01, 74.03 Napoli e 74.010 Saglia che modificano la disciplina relativa alla forma di gestione del servizio idrico, sopprimendo la personalità giuridica attribuita alla autorità di ambito territoriale e modificandone in generale la disciplina; l'emendamento Costantini 76.10, che reca una disciplina di carattere ordinamentale sui requisiti dei componenti degli organi di revisione degli enti locali; l'emendamento Ascierto 76.11, che disciplina l'obbligo di trasferire di sede gli eletti negli enti locali dipendenti delle amministrazioni delle forze armate e di polizia; l'emendamento Fratta Pasini 76.19, che prevede la facoltà per sindaci e assessori di stipulare una polizza sulla vita e contro gli infortuni, con oneri a carico della pubblica amministrazione; l'emendamento Provera 76.50, concernente l'incremento della pensione dei lavoratori che ricoprono cariche elettive; l'articolo aggiuntivo Crapolicchio 76.02, che modifica la durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia; l'emendamennto Costantini 80.5, che reca una disposizione di carattere ordinamentale che vieta la nomina ad amministratore di ente o aziende pubblica partecipata dallo Stato per coloro i quali, avendo ricoperto incarichi analoghi in precedenza, hanno chiuso in perdita tre esercizi finanziari consecutivi; l'emendamento 80.23 D'Alia, che abroga le norme del testo unico enti locali relative alla disciplina del direttore generale dei comuni e delle province; l'articolo aggiuntivo 80.013 Pedrini, che modifica le norme del testo unico enti locali sulle modalità di nomina del collegio dei revisori dei conti degli enti locali; l'articolo aggiuntivo 80.014 Romano l'articolo aggiuntivo reca agevolazioni tariffarie con riferimento esclusivo ai voli degli amministratori locali dei comuni delle isole minori, di Sicilia e si Sardegna; l'articolo aggiuntivo 80.018 Galli, che reca principi e criteri direttivi nei confronti dei soggetti competenti alla gestione delle risorse idriche, nelle regioni e negli enti locali; l'articolo aggiuntivo 80.019 Delbono, che reca disposizioni in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in particolare prevedendo una diversa decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale nonché condizioni per la sospensione del giudizio dinanzi alla Corte dei conti.
Con riferimento agli emendamenti segnalati, altri risultano inammissibili per carenza di compensazione o per compensazione inidonea (vedi allegato 2).
Con riferimento agli articoli da 3 a 30 e da 74 a 80, risultano inammissibili per carenza di compensazione altre proposte emendative (vedi allegato 3).
Avverte infine che, entro le ore 15,30 di oggi, potranno essere presentate le richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili; invita, in proposito, a corredare le richieste di apposita motivazione, allo scopo di fornire un supporto nella riconsiderazione del giudizio di inammissibilità. Ricorda inoltre che resta fermo che, ovviamente, gli emendamenti non potranno essere riformulati ai fini del riesame di ammissibilità; ciò vale anche con riferimento alle compensazioni, le quali, costituendo parte integrante delle proposte emendative, non potranno essere modificate.
Avverte quindi che il Governo ha presentato due emendamenti riferiti agli articoli 3 e 181 (vedi allegato 4).
Per quanto concerne l'emendamento 3.140, si riserva di valutarne l'ammissibilità una volta acquisiti alcuni chiarimenti da parte del Governo per quanto concerne i profili finanziari. In particolare, segnala che in assenza di puntuali informazioni circa il modello utilizzato per la quantificazione, non è possibile effettuare una verifica della stessa. Il problema più delicato che si pone con riferimento a tale emendamento attiene alla copertura indicata per la compensazione dei maggiori oneri che ne derivano. Tale copertura consiste in un ulteriore incremento, oltre a quello già scontato nel testo originario del disegno di legge, dei proventi assicurati dall'accisa sui tabacchi.
In considerazione dell'andamento del gettito dell'accisa nell'anno in corso, che ha evidenziato, come emerso recentemente nel corso dell'esame del disegno di legge di assestamento, una significativa contrazione, potrebbero non prodursi gli effetti desiderati per cui l'emendamento risulterebbe privo di adeguata compensazione. Visto il rilievo delle questioni oggetto dell'emendamento, sollecita la tempestiva trasmissione da parte del Governo degli elementi necessari per consentire alla presidenza di valutarne l'ammissibilità. Ricorda che soltanto successivamente alla verifica della ammissibilità, la presidenza potrà stabilire un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo.
Appaiono opportuni chiarimenti, infine, in merito agli effetti finanziari quantificati per la soppressione del comma 1 dell'articolo 84, cui la relazione tecnica fa espresso riferimento. Ciò in quanto dalla richiamata soppressione, non risulta alcuna sostanziale modifica alla disciplina in materia di previdenza complementare poiché si è provveduto, contestualmente, ad introdurre le medesime disposizioni nel decreto legislativo n. 252/2005.
Gianfranco CONTE (FI) osserva che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti è stata, sino a questo momento, limitata alle proposte emendative segnalate dai gruppi e ad una parte soltanto delle restanti. Al riguardo, fa presente che ciò può creare difficoltà ai deputati che intendano sostituire gli emendamenti segnalati dichiarati inammissibili, in quanto questi ultimi potrebbero essere sostituiti da emendamenti che saranno dichiarati inammissibili in seguito.
Lino DUILIO, presidente, dopo aver ricordato che il numero di emendamenti segnalati dai gruppi è sensibilmente superiore al limite di 750 che era stato stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assicura comunque che la valutazione di ammissibilità su tutti gli emendamenti presentati sarà completata nel più breve tempo possibile.
Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) chiede di sapere in base a quali disposizioni regolamentari possa essere dichiarato inammissibile una proposta emendamentiva segnalata dai gruppi, come nel caso del suo articolo aggiuntivo 19.02, quando da parte dei presentatori sia stato rappresentato direttamente al presidente della Commissione che la proposta reca un errore materiale. Nel caso di specie, infatti, aveva avuto modo di segnalare immediatamente al presidente Duilio che il testo dell'emendamento non era corredato della compensazione che era stata predisposta. Auspica quindi che si eviti un'eccessiva rigidità e si ammetta la possibilità di rimediare all'errore compiuto.
Lino DUILIO, presidente, dichiara di comprendere le argomentazioni del deputato Reina, ma fa presente che la presidenza si è attenuta a un criterio il più possibile uniforme nell'applicazione delle disposizioni in materia di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ciò vale anche per quanto riguarda la regola che esclude la possibilità di riformulare il testo di emendamenti successivamente alla loro presentazione.
Roberto ZACCARIA (Ulivo) chiede di sapere se i problemi segnalati dal presidente a proposito dell'emendamento 3.140 del Governo, relativamente alla copertura attraverso le accise sui tabacchi, possano valere anche per gli emendamenti d'iniziativa parlamentare che, ai fini della copertura, ricorrono alle accise sugli alcolici.
Lino DUILIO, presidente, chiarisce che gli aspetti problematici segnalati in precedenza erano riferiti specificatamente all'emendamento 3.140 del Governo.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) esprime perplessità sul fatto che tre emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, che tendevano ad introdurre misure a favore dell'agricoltura compensate mediante riduzione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, siano stati dichiarati inammissibili. Chiede pertanto di conoscere le ragioni di tale decisione e, in particolare, di sapere se gli emendamenti possano essere riformulati mediante l'individuazione di una diversa copertura.
Lino DUILIO, presidente, rispondendo all'ultima questione sollevata dal deputato Garavaglia, fa presente che non è possibile modificare la copertura degli emendamenti dichiarati inammissibili, anche perché ciò consentirebbe di aggirare sistematicamente la dichiarazione di inammissibilità per carenza o inidoneità della compensazione.
Andrea RICCI (RC-SE) fa presente che, come accennato dal presidente, il numero degli emendamenti segnalati dai gruppi è stato circa del 25 per cento superiore al limite concordato, mentre il suo gruppo si è invece attenuto strettamente al limite indicatogli. Pertanto, al fine di non favorire i gruppi che abbiano superato detto limite, chiede che anche agli altri gruppi sia data la possibilità di derogare al limite previsto nella stessa misura.
Lino DUILIO, presidente, dopo aver ricordato come i gruppi che versano nella situazione indicata dal deputato Ricci risultino essere quelli di Rifondazione Comunista, dell'Italia dei Valori e della Rosa nel Pugno, ritiene si possa fissare alle 13.30 di oggi il termine entro il quale detti gruppi potranno integrare il numero degli emendamenti segnalati, in modo tale da ristabilire una completa parità di trattamento tra tutti i gruppi.
Roberto VILLETTI (RosanelPugno), premesso di condividere la soluzione individuata dal presidente, auspica che la Commissione voglia attenersi alla prassi già adottata in passato, la quale prevedeva che gli emendamenti fossero esaminati previo raggruppamento per materia. Ciò risulterebbe utile, a suo avviso, anche al fine di rendere politicamente più significativo l'esame degli stessi da parte della Commissione, che necessariamente sarà limitato a una parte soltanto degli emendamenti presentati e, probabilmente, anche di quelli segnalati dai gruppi, mentre i restanti emendamenti dovranno essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Ritiene infine che sarebbe utile consentire ai gruppi, entro certi limiti, di segnalare anche in seguito gli emendamenti che dovessero assumere particolare rilevanza nel prosieguo dell'esame.
Lino DUILIO, presidente, assicura che si sforzerà di organizzare al meglio i lavori della Commissione, compatibilmente con i tempi a disposizione: in particolare, fa presente che, seppur in casi eccezionali, potrà essere valutata la possibilità di consentire ai gruppi di segnalare ulteriori emendamenti nel corso dell'esame.
Gianfranco CONTE (FI), con riferimento ad alcuni suoi emendamenti dichiarati inammissibili per carenza di compensazione, fa presente che aveva provveduto ad indicare, con lettera, una copertura per 2 miliardi di euro.
Salvatore RAITI (IdV) sottolinea le proprie perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità relativa ad alcuni suoi emendamenti. In particolare, sottolinea che un suo emendamento, concernente misure in materia di dragaggio, è stato dichiarato inammissibile pur riproducendo il testo di un emendamento presentato in precedenza nell'ambito dell'esame del decreto-legge fiscale n. 262, emendamento che ritirato al fine di ripresentarlo in sede di esame del disegno di legge finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che le circostanze riferite da ultimo dal deputato Raiti debbano essere valutate con specifica attenzione.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) esprime le proprie perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità relativa ad alcuni suoi emendamenti, volti a correggere disposizioni che, a suo avviso, violano lo Statuto di autonomia della Regione siciliana.
Gaspare GIUDICE (FI) osserva che gli emendamenti presentati dal Governo, qualora fossero dichiarati ammissibili, assorbirebbero alcuni degli emendamenti segnalati dal suo gruppo: chiede pertanto che sia consentita la sostituzione di questi ultimi emendamenti con altri non segnalati in precedenza.
Lino DUILIO, presidente, ricordata la possibilità di presentare subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo, fa presente che, ove si accedesse alla richiesta del deputato Giudice, si aprirebbe di fatto la strada alla continua segnalazione di ulteriori emendamenti da parte di tutti i gruppi.
Avverte quindi che, nella seduta pomeridiana, la presidenza della Commissione si pronuncerà in ordine alle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Successivamente, in sede di Comitato ristretto, si affronteranno le questioni attinenti al patto di stabilità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.
La seduta termina alle 13.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Lunedì 30 ottobre 2006
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Lunedì 30 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.
La seduta comincia alle 18.15.
Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.
Lino DUILIO, presidente, avverte che sta proseguendo la valutazione delle richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità, per cui la seduta deve essere brevemente rinviata.
La seduta, sospesa alle 18.20, è ripresa alle 19.
Lino DUILIO, presidente, fa presente che debbono considerarsi ammissibili, in quanto precedentemente dichiarate inammissibili per mero errore materiale, le proposte emendative Milana 16.43, Pellegrino 47.05, Mura 55.09, VII Commissione 66.2, Camillo Piazza 200.09.
Avverte quindi che si procederà ora ad un'ulteriore dichiarazione sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate, con riferimento agli articoli dal 32 a 41, nonché con riferimento agli articoli 57, 58, 59, 71, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 180, avvertendo che le dichiarazioni di ammissibilità si riferiscono agli articoli richiamati in quanto sugli stessi è stato predisposto il lavoro di stampa dei relativi fascicoli.
Le seguenti proposte emendative risultano inammissibili per estraneità di materia:
l'emendamento Peretti 32.41, volto a conferire ai dirigenti di seconda fascia il potere di nominare i propri collaboratori e di stipulare con essi contratti individuali di lavoro;
l'emendamento Peretti 32.43, che disciplina le formalità per la nomina dei dirigenti di prima e di seconda fascia;
l'emendamento Paoletti 32.55 (identico all'emendamento Zorzato 32.58, segnalato e già dichiarato inammissibile), che consente la partecipazione alle unità tecniche locali previste dalla legge sulla cooperazione internazionale da parte di esperti che abbiano prestato servizio presso organismi internazionali di cooperazione, facenti capo all'ONU o all'Unione europea;
l'emendamento Razzi 32.36, volto a disciplinare la locazione dei locali delle sedi consolari italiane per lo svolgimento di eventi culturali;
l'emendamento Peretti 32.42, volto a stabilire un limite ai compensi corrisposti ai dirigenti delle società e dei gruppi industriali comunque sottoposti a vigilanza pubblica;
l'emendamento Colasio 32.37, che istituisce un fondo per la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (norma già stralciata dal disegno di legge finanziaria);
gli identici emendamenti Bocchino 32.15, Boscetto 32.16 e Giovanardi 32.46, che prescrivono la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia;
l'emendamento D'Agrò 32.45, che prescrive l'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei dipendenti risultati idonei ai concorsi e che esercitino le corrispondenti funzioni da più di tre anni;
l'emendamento Soffritti 32.38, volto a modificare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l'articolo aggiuntivo Cosimi 32.04, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico competenze e dotazioni relative alla programmazione economica e finanziaria, alla gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, nonché le funzioni di segreteria del CIPE;
l'emendamento Buonfiglio 32.13 (identico all'emendamento 32.33 segnalato e già dichiarato inammissibile), il quale consente al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di verificare la possibilità di reimpiego di sistemi informatici in uso presso pubbliche amministrazioni;
l'emendamento D'Elpidio 32.49, che proroga l'efficacia delle disposizioni transitorie che consentono l'inquadramento, previo con corso per titoli, nei ruoli dirigenziali in favore degli appartenenti alle qualifiche di ispettore generale ed ispettore di divisione;
l'emendamento Fasolino 35.6 che interviene in materia di trattamenti economici dei funzionari della polizia di Stato;
l'emendamento Gardini 35.8 il quale interviene sull'attribuzione delle sedi di lavoro ai vincitori di specifico concorso alla qualifica di vicesovrintendente della Polizia di Stato;
l'emendamento Fasolino 35.5 che interviene in materia di disciplina del porto di armi diverse da quelle in dotazione da parte degli appartenenti alle forze di polizia di Stato;
l'emendamento Fasolino 35.7 il quale interviene su una norma del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in materia di rapporti di subordinazione gerarchica del personale che svolge attività tecnico-scientifica;
l'articolo aggiuntivo Folena 35.01 che interviene in materia di istituzione di una direzione generale della polizia amministrativa;
l'articolo aggiuntivo Folena 35.05 che istituisce un ufficio centrale per i servizi tecnici della polizia di Stato;
articolo aggiuntivo 36.01 Garavaglia, che incrementa le risorse stanziate per le attività di controllo del territorio finalizzate ad incrementare la sicurezza, destinandole specificamente alla costituzione di un commissariato nella città di Saronno;
l'articolo aggiuntivo Buontempo 38.01, che stanzia 5 milioni di euro per la realizzazione del comando provinciale dei carabinieri di Pescara;
l'articolo aggiuntivo Crosetto 38.03, il quale prevede programmi per l'impiego di cani appartenenti alla razza del lupo italiano;
l'emendamento Strizzolo 39.16, limitatamente al comma 6-ter, il quale consente l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero degli affari regionali, la Conferenza Stato-città e le associazioni nazionali dei comuni e delle province italiane;
l'articolo aggiuntivo Galante 40.01, che interviene sulla disciplina dell'aspettativa dei pubblici dipendenti in caso di mandato elettivo, riconoscendo la validità del periodo di aspettativa ai fini della maturazione dell'indennità di buonuscita e di altri analoghi istituti.
l'articolo aggiuntivo Pedica 41.02 che interviene sulla perequazione dei trattamenti economici accessori di specifiche categorie di dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
gli emendamenti 57.19 Misuraca e Napoletano 57.109, che autorizzano l'assunzione degli idonei ad uno specifico concorso per ufficiale giudiziario;
l'emendamento 57.150 Zeller, che prevede con efficacia retroattiva l'inquadramento nella pianta organica nei ruoli del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti;
gli emendamenti 57.133 Satta e 57.146 Duranti, che estendono la procedura di stabilizzazione prevista al comma 2 al personale docente convenzionato in servizio presso gli istituti di formazione della Marina Militare.
l'emendamento 57.37 Musi, che prevede l'inquadramento come dirigente dei funzionari reggenti uffici dirigenziali presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
l'articolo aggiuntivo 57.07 Razzi, che in deroga alle disposizioni dell'articolo 57, autorizza il Ministero degli affari esteri a stabilizzare il personale a contratto assunto temporaneamente per l'aggiornamento delle liste degli italiani residenti all'estero;
l'emendamento 57.40 Minasso, che reca disposizioni in materia di anzianità di servizio del personale dell'Agenzia delle entrate;
l'emendamento 57.34 e articoli aggiuntivi 57.01 e 57.06 Lumia, relativi all'assunzione di lavoratori agricoli presso le università;
gli emendamenti 57.10 della II Commissione e 57.139 D'Elpidio, che autorizzano il Ministero della giustizia a inquadrare nei propri ruoli personale comandato da altre amministrazioni, tramite la procedura di mobilità;
l'emendamento 57.17 Campa, che reca disposizioni in materia di equo indennizzo per il personale delle forze armate e di polizia;
gli emendamenti 57.104 Di Gioia, 57.165 Del Bue e 57.120 Peretti, 57.69 Antonio Pepe, che prevedono che le PPAA provvedano, su domanda degli interessati, all'immissione in ruolo del personale in posizione di comando o fuori ruolo;
l'emendamento 57.105 Porfidia, che proroga di un anno la validità della graduatoria di uno specifico concorso per vigile del fuoco;
gli emendamenti 57.27 e 57.167 Lovelli, 57.103 Pedrini, D'elpidio 57.137 e 57.138, limitatamente alla parte che autorizza l'ENAC ad assumere un certo contingente di personale in posizione di comando;
l'emendamento 57.126 Mazzoni, che introduce una specifica disciplina volta a verificare la corretta applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili da parte delle pubbliche amministrazioni;
gli emendamenti 57.128 e 57.129 Mazzoni, che prevedono una decorrenza anticipata, ai fini giuridici, della nomina a ispettore capo del personale non direttivo della polizia penitenziaria;
l'emendamento 57.155 Rugghia, che modifica la disciplina relativa alle promozioni degli ufficiali militari nel caso del rinnovamento di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio;
l'emendamento 57.81 Bressa, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, riservati agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano frequentato specifici corsi;
l'emendamento 57.67 Alemanno, che autorizza il Ministero delle politiche agricole e forestali ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame nei limiti di un tetto di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;
l'emendamento 57.68 Antonio Pepe, che prevede l'inquadramento nella posizione funzionale immediatamente superiore per gli appartenenti ai ruoli dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia;
l'emendamento 57.71 Bellanova, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a riconoscere i passaggi d'area al personale che ha superato i corsi-concorsi per specifiche figure professionali;
l'emendamento 57.72 Tolotti, che prevede per i dirigenti degli archivi notarili che abbiano svolto almeno 20 anni di funzioni di conservatore, dopo la cessazione dal servizio la possibilità di esercitare le funzioni di coadiutore notarile fino al 75o anno di età;
l'emendamento 57.110 Napoletano, che prevede l'inquadramento nella qualifica di consigliere penitenziario del personale per il quale sono in corso procedure di riqualificazione per l'accesso all'ex profilo professionale di direttore;
l'emendamento 57.119 Ruvolo, che prevede l'immissione nei ruoli dell'ACI del personale dell'ACI Global Spa collocato in mobilità a seguito di procedure di ristrutturazione;
l'articolo aggiuntivo 57.010 Bellanova, che autorizza il ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere 100 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento di specifiche procedure concorsuali per gli uffici ubicati in alcune regioni;
l'articolo aggiuntivo 57.012 D'Elpidio, che prevede che la soppressione dell'indennità di trasferta disposta dalla precedente legge finanziaria (l. 266/2005) non riguardi, tra l'altro, i Vigili del fuoco;
l'articolo aggiuntivo 57.013 D'Elpidio, che autorizza il ministero della giustizia ad assumere 450 unità di personale nei ruoli degli ufficiali giudiziaria attraverso l'immissione in ruolo degli idonei ad uno specifico concorso;
l'articolo aggiuntivo 57.014 D'Elpidio, che autorizza il ministero della giustizia ad immettere nei propri ruoli il personale precario che presta servizio presso le cooperative o associazioni che svolgono attività di assistenza educative nei centri di prima accoglienza per i minori;
l'articolo aggiuntivo 57.015 Farina, che estende alla specifica figura dei direttori reggenti dei centri di servizio sociale per adulti, la possibilità di essere nominati dirigenti della carriera penitenziaria;
l'articolo aggiuntivo 57.016 D'Elpidio, che prevede una riserva di un quarto dei costi messi a concorso per l'ammissione nei ruoli degli ufficiali delle forze armate agli orfani e fratelli del personale civile e militare delle forze armate deceduto in servizio;
gli emendamenti 58.7 Ascierto e 58.25 Santelli, che prevedono un obbligo per le società organizzatrici di determinate manifestazioni di destinare un contributo ad un apposito fondo finalizzato al pagamento del lavoro straordinario alle forze di polizia;
l'emendamento 58.17 La Loggia, che ripristina l'indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l'articolo aggiuntivo 58.02 D'Elpidio, che stanzia apposite risorse al fine di realizzare l'inquadramento nei ruoli della carriera dirigenziale penitenziaria dei direttori penitenziari;
l'articolo aggiuntivo 58.03 Ricci, che, disciplinando il diritto relativo all'indizione di assemblee retribuite durante l'orario di lavoro alle OO.SS. in possesso di determinati requisiti, assume natura ordinamentale;
gli articoli aggiuntivi 58.04 e 58.05 Rugghia, che intervengono sulla disciplina relativa al rimborso delle spese di cura per i pubblici dipendenti;
l'articolo aggiuntivo 58.06 Rugghia, che reca una norma di interpretazione autentica in riferimento alla riduzione del trattamento di missione all'estero per i pubblici dipendenti, introdotta dal decreto-legge 223 del 2006;
l'articolo aggiuntivo 58.08 Mondello, che autorizza il Ministero della difesa ad avvalersi del personale docente in servizio sino ad una certa data presso alcune scuole sottufficiali, nonché ad indire apposite procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento di un certo contingente di tale personale;
l'emendamento 59.25 Amendola, che prevede che le funzioni inerenti alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possano essere espletate anche dagli LSU e LPU in servizio presso i comuni;
l'emendamento 59.2 Baratella e l'articolo aggiuntivo 59.04 Fava, che autorizzano l'agenzia interregionale per il fiume Po a trasformare i contratti a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato;
l'emendamento 59.45 Aurisicchio, che prevede il trasferimento dei dispendenti degli enti locali, comandati presso gli uffici del giudice di pace, nei ruoli del Ministero dlela giustizia;
l'articolo aggiuntivo 59.01 Lumia, 59.07 D'Elpidio, che autorizzano la regione Sicilia a procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
l'articolo aggiuntivo 59.02 Piro, 59.010 Piro, che prevedono che la regione Sicilia possa procedere alla stabilizzazione del personale di protezione civile in servizio presso lo stesso ente con contratti a termine;
l'articolo aggiuntivo 59.09 D'Elpidio, che prevede la stabilizzazione tramite apposite procedurte concorsuali per i dirigenti a contratto in servizio presso le ASL
l'emendamento 71.06 Angelino Alfano, che interviene sulla disciplina relativa all'inquadramento nei ruoli statali del personale ATA, riconoscendo ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
l'emendamento 82.1 Patarino, che introduce modifiche alla disciplina relativa alle norme in favore delle vittime del terrorismo, ampliando le provvidenze a sostegno delle stesse vittime e dei loro familiari;
l'emendamento 82.2 Morrone, che riapre il termine per la richiesta di contribuzione figurativa da parte dei lavoratori in aspettativa per funzioni elettive o cariche sindacali;
l'emendamento 85.18 Nardi, 85.41 Moroni e 85.116 D'Elpidio, che sopprimono la previsione secondo cui al finanziamento delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani si provvede anche tramite il contributo obbligatorio per i sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, dei medici, degli odontoiatri e dei veterinari;
l'emendamento 85.20 Minardo, che sospende il pagamento e il fermo amministrativo per le cartelle esattoriali emesse da particolari concessionari per la riscossione di contributi dovuti all'INPS; per i medesimi debiti contributivi viene quindi prevista la possibilità di rateizzazione e il venir meno degli interessi di mora e delle sanzioni;
l'emendamenti 85.13 Campa e 85.98 D'Agrò, che prevedendo, ai fini dell'apprendistato, un obbligo formativo ridotto per i soggetti in possesso di determinati titoli di studio, appaiono di natura ordinamentale;
gli emendamenti 85.108 D'Elpidio, 85.68 Alberto Giorgetti e 85.97 D'Agrò, che intervengono sulla disciplina sanzionatoria a carico del datore di lavoro, in caso di mancata partecipazione di apprendisti alle iniziative formative all'esterno dell'azienda;
l'emendamento 85.1 della II Commissione, che interviene sulla disciplina relativa all'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni;
l'emendamento 85.112 Widmann, che interviene sulla disciplina previdenziale dei dipendenti pubblici a tempo parziale;
gli emendamenti 85.22 Mazzocchi, 85.11 e 85.14 Campa, 85.57 Garavaglia, 85.100 Peretti e 85.69 Alberto Giorgetti, che intervengono sulla procedura di rideterminazione dei premi assicurativi dell'INAIL, in particolare eliminando la necessità di approvazione con decreto ministeriale;
gli articoli aggiuntivi 85.025 e 85.026 Del Bono, che recano disposizioni relative alla decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali di disoccupazione agricola;
l'articolo aggiuntivo 85.027 Del Bono, che modifica la disciplina relativa alle comunicazioni agli enti previdenziali volte a verificare il diritto alla fruizione di determinati trattamenti pensionistici collegati al reddito dei beneficiari e dei loro coniugi, nonché le modalità di restituzione dei connessi indebiti pensionistici;
l'articolo aggiuntivo 85.031 Peretti, che riapre i termini per la richiesta di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive e cariche sindacali;
gli emendamenti 85.117 e 85.72 Fedi, che prevedono che non si faccia luogo al recupero degli indebiti pensionistici per i soggetti residenti all'estero che abbiano un reddito inferiore ad un certo limite;
l'emendamento 85.91 Piazza ed l'articolo aggiuntivo 85.01 Giacchetti, che sono volti ad estendere il procedimento di dismissione dei beni immobili agli enti gestori di forme di previdenza privatizzati tramite la trasformazione in fondazioni o in associazioni di diritto privato; a tal fine viene dettata la relativa procedura cui gli enti devono attenersi nella dismissione degli immobili;
l'emendamento 85.52 Garavaglia, che elimina la possibilità di effettuare una contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa per cariche e elettive e sindacato;
l'emendamento 85.54 Garavaglia, che elimina la possibilità, per le organizzazioni sindacali, di riscuotere i contributi associativi e per assistenza in giudizio tramite convenzioni con gli enti previdenziali;
l'emendamento 85.55 Garavaglia, che abroga la disposizione relativa al versamento dei contributi sindacali attraverso trattenuta sulla pensione per i titolari di pensione;
l'emendamento 85.34 Bernardo, che estende gli incentivi al posticipo del pensionamento, attualmente previsti per i soli dipendenti del settore privato, anche ai giornalisti dipendenti delle PPAA;
l'emendamento 85.35 Fasolino, che estende la possibilità di avvalersi della ricongiunzione contributiva anche ai liberi professionisti, che, prima dell'entrata in vigore della L. 45 del 1990, avevano chiesto il rimborso dei contributi versati in considerazione dell'impossibilità di avvalersi della ricongiunzione;
l'emendamento 85.58 Filippi, che interviene sulla disciplina relativa al diritto al rimborso dei contributi versati al fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie;
l'emendamento 85.101 Evangelisti, che dispone il trasferimento diretto alle Casse di appartenenza dei contributi dovuti dai professionisti scritti ad albi alla gestione separata INPS per i parasubordinati;
l'emendamento 85.107 Galante, che dispone che le norme relative al trattamento ai superstiti dei pubblici dipendenti si applichino anche agli eventi che si sono verificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R: 1032 del 1973;
gli emendamenti 85.105 Napoletano e 85.115 Ricci, che modifica la disciplina relativa al comitato amministratore del fondo gestione separata INPS per i parasubordinati;
l'articolo aggiuntivo 85.04 Lazzari, che abroga la disciplina relativa al trasferimento all'INPS dell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità;
l'articolo aggiuntivo 85.05 Di Virgilio, che interviene sulla disciplina relativa al trattamento di quiescenza dei postelegrafonici cessati dal servizio nel periodo 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1997 al fine di riconoscere i benefici economici previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del pensionamento;
l'articolo aggiuntivo 85.06 Di Virgilio, che interviene sulla disciplina relativa al trattamento di quiescenza del personale FS cessato dal servizio nel periodo 1o gennaio 1981-31 dicembre 1995;
l'articolo aggiuntivo 85.012 Garavaglia, che è volto ad introdurre norme per attribuire ad altri soggetti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente la possibilità di costituire istituti di patronato;
gli articoli aggiuntivi 86.01 e 86.013 Bafile, che istituisce un assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero;
gli articoli aggiuntivi 86.02 e 86.012 Bafile, che istituisce un assegno per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero;
l'articolo aggiuntivo 86.07 Leo, che estende alle aziende direttocoltivatrici il diritto di rivalsa relativo al versamento dei contributi per i coadiuvanti già previsto per le aziende artigiane e commerciali;
l'articolo aggiuntivo 86.026 Adolfo, che dispone l'introduzione di una specifica tariffa del premio relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'attività delle case da gioco;
l'articolo aggiuntivo 86.029 Mazzoni, che, recando disposizioni previdenziali a beneficio dei titolari di esattorie, appare microsettoriale;
l'articolo aggiuntivo 86.031 Delbono, che reca modifiche alla disciplina relativa alla trasmissione telematica del certificato medico di malattia, in particolare differendo il termine di entrata in vigore della disposizione;
l'articolo aggiuntivo 166.02 Rugghia, che prevede la concessione di sgravi di natura contributiva alle imprese che assumono i volontari in ferma breve o prefissata delle Forze armate congedati senza demerito;
l'articolo aggiuntivo 166.03 Rugghia, che prevede che le risorse del Fondo casa siano versate su apposita contabilità per il funzionamento della quale si applicano specifiche modalità;
l'articolo aggiuntivo 166.04 Rugghia, che attribuisce al personale in servizio permanente delle Forze armate che sia giudicato non idoneo in forma parziale al servizio militare, la conservazione durante l'aspettativa del 50 per cento del trattamento economico previsto dalla disciplina vigente in caso di infermità non dipendente da causa di servizio;
l'articolo aggiuntivo 169.02 D'Elpidio, che riaprendo i termini per l'emanazione dei decreti modificativi del D.Lgs. 38 del 2000, di riordino della disciplina in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, appare ordinamentale;
l'emendamento 170.5, della XIII Commissione, nonché gli identici emendamenti 170.6 Cosenza, 170.4 Buonfiglio e 170.8 Misuraca, che recano disposizioni che differiscono il termine relativo ai particolari eventi che permettono la rateizzazione del versamento dei contributi previdenziali nonché di usufruire di benefici in merito alla riduzione delle sanzioni civili nel settore agricolo;
l'emendamento 170.01, dell'XI Commissione, che recando disposizioni relative alla disciplina delle dimissioni del prestatore d'opera, appare di natura ordinamentale;
l'emendamento 171.1, Di Salvo, che recando disposizioni relative alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni della persona danneggiata dall'utilizzo dell'amianto;
l'emendamento 171.10 Alberto Giorgetti, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere i candidati risultati idonei ad uno specifico concorso per il ruolo di Ispettore del lavoro;
l'articolo aggiuntivo 172.01 Palomba, che autorizza il Ministero del lavoro ad assumere gli idonei di uno specifico concorso per il profilo professionale di ispettore del lavoro;
l'articolo aggiuntivo 173.01 Giudice, che elimina la necessità del corso di formazione professionale previsto al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, nel caso in cui il soggetto interessato non sia in possesso del titolo di studio richiesto;
l'emendamento 177.11 Crisci, che riconosce alla Regione Abruzzo per determinate annualità specifici sgravi contributivi.
l'articolo aggiuntivo 177.01 Campa e 177.02 Bernardo, che modificando la disciplina relativa alla regolamentazione dell'apprendistato tramite contratti collettivi, appare di natura ordinamentale.
l'emendamento 178.20 Napoletano, che riconosce, ai fini della partecipazione a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, in termini di titoli o punteggi, il lavoro prestato presso le medesime amministrazioni attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
l'emendamento 178.02 Raiti, che autorizza la Regione siciliana a trasformare in rapporti a tempo indeterminato i contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.
gli identici articoli aggiuntivi 180.05 Zanetta, 180.01 Leo, 180.06 Bergamo e 180.07 Garavaglia, 180.014 D'Agrò, che prevedono l'istituzione di appositi fondi per la formazione professionale degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS.
Gli identici articoli aggiuntivi 180.04 Mondello e 180.03 Campa, che prevedono l'istituzione di una specifica tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con riferimento all'attività delle case da gioco;
l'articolo aggiuntivo 180.08 Alberto Giorgetti, che prevede la soppressione della disposizione per cui i datori di lavoro privati, previa autorizzazione, possono assumere in una struttura produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre strutture produttive site in regioni diverse;
l'articolo aggiuntivo 180.011 Bono, che, incrementando gli stanziamenti volti all'incremento del capitale sociale sociale dell'Anas in modo da realizzare l'ammodernamento della strada statale124 Siracusa - Floridia, appare localistico.
Comunica quindi, sempre con riferimento agli articoli dal 32 a 41, nonché con riferimento agli articoli 57, 58, 59, 71, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178 e 180, le proposte emendative che risultano inammissibili per carenza di compensazione (vedi allegato 5).
Si riserva comunque di effettuare una più approfondita valutazione circa i profili di ammissibilità delle proposte emendative Longhi 86.04 e 200.02 della I Commisisone, che riguardano materie particolarmente delicate, nonché dell'emendamento Bonelli160.20, per quanto concerne la copertura finanziaria.
Nel ribadire che gli emendamenti non possono essere riformulati ai fini della richiesta di riesame dei giudizi già espressi in ordine alla loro ammissibilità, anche con riferimento all'eventualità di errori materiali compiuti dai firmatari all'atto della presentazione, avverte di non potere accogliere le richieste di correzione ai testi degli emendamenti sia relativamente alla parte espositiva che a quella relativa alla compensazione.
Avverte che le proposte emendative Raiti 137.0.5 e 137.0.7 sono state ritirate.
Per quanto concerne le richieste di riesame che sono state avanzate, ritiene che debbano essere confermati i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia per le seguenti proposte emendative:
8.66 Marras
14.9 Armani
17.9 Fratta Pasini
17.24 Fratta Pasini
27.04 Villari
32.33 Buonfiglio
37.7 Milana
46.0.3 Raiti
55.04 Tabacci
57.14 XI Commissione
57.37 Musi
57.87 Porfidia
57.88 Mura
57.97 Sgobio
68.03 Di Centa
70.18 Pellegrino
76.19 Fratta Pasini
80.17 Costantini
86.0.12 Bafile
86.013 Bafile
86.0.16 Tremaglia
142.0.6 Raiti
144.25 Gianfranco Conte
148.44 Giorgetti A.
152.96 Fundarò
161.0.10 Fundarò
161.0.11 Poletti
164.01 VII Commissione
165.29 Colasio
181.0.2 Palomba
182.6 Mantini
186.3 Turco
200.02 I Commissione
203.01 Poletti
207.04 Leddi Maiola
In relazione alle richieste di riesame pervenute, riguardanti giudizi di inammissibilità per carenza o inidoneità della copertura, ritene di poter accogliere le richieste riferite alle seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: l'emendamento Zucchi 19.48, ritenuto ammissibile a seguito di ulteriore considerazione della portata normativa delle disposizioni in esso contenute; gli emendamenti Albonetti 74.112 e Bressa 79.14, in quanto il giudizio di inammissibilità è stato formulato con riferimento ad un testo non coincidente con quello effettivamente presentato dai proponenti; l'emendamento Ricci 88.94, che viene riammesso in quanto il precedente giudizio di inammissibilità derivava da una più prudenziale valutazione del gettito atteso dalla norma di copertura, con particolare riferimento alla disposizione di natura fiscale tenuto conto della indisponibilità di dati aggiornati (sono stati utilizzati dati del periodo d'imposta 2003) e dei numerosi interventi di modifica della normativa successivamente intervenuti; l'articolo aggiuntivo Folena 122.01 che viene riammesso dal momento che interviene su un articolo del decreto-legge collegato al quale il relativo allegato 7 non ascrive effetti finanziari; l'emendamento Aurisicchio 139.1, che può ritenersi ammissibile qualora le disposizioni del comma 4, riguardante la regolarizzazione di rapporti assicurativi, si intendano applicabili soltanto nei limiti delle risorse indicate del medesimo comma e tuttora disponibili riguardanti le assegnazioni ai sensi della legge n. 32/1992; l'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 139.0.50, che viene riammesso - pur in assenza di circostanziati elementi di quantificazione in ordine agli oneri derivanti dagli interventi disposti e dall'attualizzazione del contributo previsto dall'emendamento stesso - nel presupposto che gli interventi medesimi trovino attuazione nei limiti delle risorse - tuttora disponibili - di cui alla legge n. 35 del 1995, secondo quanto prevede il comma 6 della proposta emendativi.
Tenuto conto, peraltro, che in questa fase non è possibile procedere a riformulazioni degli emendamenti, sia pur limitate alla sola parte compensativa, restano pertanto confermati i giudizi di inammissibilità per carenza o inidoneità di compensazione di proposte emendative (vedi allegato 6).
Maurizio TURCO (RosanelPugno) contesta il giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento 186.3, sottolineando come nella medesima materia si sia intervenuto ripetutamente con leggi ordinarie.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 139.049, chiedendone il riesame. Fa infatti presente che un altro emendamento di analogo contenuto è stato dichiarato ammissibile.
Lino DUILIO, presidente, ricorda come non sia possibile cambiare la copertura in sede di richiesta di riesame delle proposte emendative. Con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Turco, precisa che l'emendamento 186.3 è stato dichiarato inammissibile in quanto vertente su materia oggetto di intesa con le confessioni religiose e che non può essere modificata prescindendo da tali intese.
Michele BORDO (Ulivo) chiede per quale motivo sia stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 20.01, dal momento che è stato invece considerato ammissibile l'analogo articolo aggiuntivo 20.039.
Lino DUILIO, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo 20.039 è inammissibile per carenza di compensazione.
Marino ZORZATO (FI) segnala i suoi due emendamenti 136.13 e 11.28. Rileva quindi come la maggior parte delle proposte emendative riammesse siano state presentate dai gruppi di maggioranza, rammaricandosi per il giudizio di inammissibilità degli emendamenti Fratta Pasini 17.9 e 17.24. A tale proposito fa presente come nella precedente legislatura un identico emendamento sia stato dichiarato ammissibile e approvato dalla V Commissione.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che il testo approvato lo scorso anno, al quale fa riferimento l'onorevole Zorzato recava una disciplina di carattere generale, prevedendo l'autorizzazione all'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito agli enti locali, per una durata massima di 99 anni, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. Gli emendamenti 17.9 e 17.24 recano, invece, una disciplina e localistica, in quanto autorizzano l'Agenzia del demanio a concedere la Cinta Magistrale in uso gratuito al comune di Verona.
Alberto GIORGETTI (AN) fa presente che l'emendamento Fratta Pasini 17.6, vertente su materia analoga a quella oggetto dell'emendamento Fratta Pasini 17.24, seppure con valenza più generale rispetto a quella di tale emendamento, è stato giudicato ammissibile.
Lino DUILIO, presidente, rileva che le considerazioni testé svolte dal deputato Giorgetti confermano la bontà dei criteri sulla base dei quali è stata valutata l'ammissibilità delle proposte emendative. L'emendamento Fratta Pasini 17.24, che è stato dichiarato inammissibile, riguarda l'autorizzazione a concedere in uso gratuito la Cinta magistrale del Comune di Verona ed appare circoscritto a una singola fattispecie, mentre l'emendamento Fratta Pasini 17.6 ha un ambito di applicazione di carattere generale.
Massimo VANNUCCI (Ulivo), tenuto conto del giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 30.10, di cui è primo firmatario, auspica che si esamini l'emendamento 30.1 della VI Commissione di analogo contenuto.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che gli emendamenti devono essere segnalati da parte dei rappresentanti dei gruppi.
Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) ricorda che ha richiesto il riesame dell'articolo aggiuntivo 19.02, di cui è firmatario, al quale il suo gruppo attribuisce un'importanza politica rilevante. Fa presente che ha prospettato una limitata riformulazione di tale proposta emendativa in quanto il testo dell'articolo aggiuntivo 19.02 reca un errore materiale. Per tale ragione, pur prendendo atto della decisione del presidente, reputa inaccettabile che si neghi la riformulazione dell'emendamento per le ragioni precedentemente addotte.
Lino DUILIO, presidente, fa presente che la richiesta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Oliva 19.02 è pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste di riesame e che, allo stato, non appare possibile procedere alla riformulazione della proposta emendativa.
Gaspare GIUDICE (FI) rileva che occorre, in questa delicata fase, chiarire le regole per garantire uno svolgimento ordinato dei lavori della Commissione nel rispetto del suo ruolo e delle sue prerogative. Per tale ragione, appare necessario che si chiariscano le motivazioni per le quali sono stati giudicati ammissibili, a seguito della richiesta di riesame, gli articoli aggiuntivi Pellegrino 47.05 e Raiti 55.09 nonché l'emendamento 66.2 della VII Commissione. Giudica, in particolare opportuno che il presidente chiarisca quali fatti nuovi sono intervenuti a seguito del giudizio di inammissibilità di tali proposte emendative.
Lino DUILIO, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo Pellegrino 47.05 reca disposizioni per il funzionamento dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani intervenendo, in particolare, su una disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2003, che concerne la definizione del contributo versato. Nel ricordare che tale disposizione ha allargato in maniera rilevante la platea dei destinatari della norma, comprendendovi tutti i sanitari pubblici dipendenti, sottolinea che la proposta emendativa ha valenza generale e che, per tale ragione, a seguito della richiesta di riesame, è stato mutato il giudizio di inammissibilità precedentemente espresso. Relativamente all'articolo aggiuntivo Raiti 55.09, precisa che ad una più accurata lettura lo stesso è risultato virtuoso in quanto volto ad escludere la corresponsione dei contributi elettorali nel caso di scioglimento anticipato delle Camere. Quanto all'emendamento 66.2 della VII Commissione, ribadisce che la dichiarazione di inammissibilità resa costituisce un mero errore materiale vertendo lo stesso su materia oggetto del provvedimento.
Alberto GIORGETTI (AN) rileva che il presidente ha chiarito, nella seduta odierna, che l'inammissibilità per estraneità di materia investe le proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria, anche se disposizioni di analogo contenuto sono state inserite in precedenti finanziarie. Osserva quindi che sui giudizi di inammissibilità per estraneità di materia pesa un'eccessiva dose di discrezionalità che si traduce in una scelta di carattere politico. Sembra, infatti, che dagli esiti delle richieste di riesame possa dedursi una maggiore attenzione per gli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, come dimostra il fatto che nessun emendamento presentato dai gruppi di opposizione è stato ritenuto ammissibile a seguito della richiesta di riesame. Al riguardo, ritiene che occorra tenere in seria considerazione le richieste presentate da tutti i gruppi politici, allo scopo di assicurare una corretta dialettica tra maggioranza e opposizione. Reputa estremamente grave tale situazione, che si è già verificata in occasione dell'esame degli emendamenti al decreto-legge n. 262 del 2006. Per quanto attiene le singole proposte emendative, fa presente che l'articolo aggiuntivo Tremaglia 86.013, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ha una valenza generale in quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero.
Lino DUILIO, presidente, fa presente che numerosi emendamenti, riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero e dichiarati inammissibili per estraneità di materia, sono stati presentati da deputati appartenenti a gruppi di maggioranza.
Gianfranco CONTE (FI) rileva l'opportunità che si chiariscano le ragioni per le quali è stato dichiarato inammissibile il suo emendamento 5.399, considerato che tutte le proposte emendative da lui presentate recano consistenti coperture finanziarie a valere sulle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria nonché sulla soppressione di una serie di autorizzazioni di spesa contenute in disposizioni di legge vigenti. Analoghe considerazioni valgono per il suo emendamento 88.183. Ritiene, inoltre, che l'emendamento 163.51, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, reca disposizioni che non necessitano di copertura finanziaria. Intende, infine, sottolineare, che la Commissione non possa esimersi dall'esprimere una posizione ben definita sull'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, che stabilisce che vengano rese indisponibili risorse consistenti iscritte nelle unità previsionali di base di alcune categorie di spesa del bilancio dello Stato.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che ha richiesto al Governo di fornire alla Commissione un dettaglio delle autorizzazioni di spesa e delle unità previsionali di base con riguardo alle risorse previste all'articolo 53. Al riguardo, fa presente che la Commissione dovrà apportare modificazioni alla norma finalizzate, per un verso, a far sì che tali risorse non siano indeterminate e, per l'altro, che si sottoponga al controllo del Parlamento il loro utilizzo.
Marino ZORZATO (FI) ritiene che gli elementi di informazione che il Governo deve fornire in ordine all'articolo 53 risultano indispensabili ai fini dello svolgimento dei lavori della Commissione.
Alberto GIORGETTI (AN) osserva che l'articolo 53 contrasta palesemente con le regole di contabilità dello Stato, atteso che si rischia di mettere a disposizione del Governo un fondo con risorse consistenti, che il Governo medesimo potrà utilizzare a seconda delle proprie esigenze. Osservato che si rischia di creare un grave precedente e ribadendo che si tratta di una disposizione illegittima, rileva la necessità di un chiarimento del Governo.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, teme che la Commissione concentri negli ultimi giorni l'esame delle proposte emendative senza procedere agli opportuni approfondimenti.
Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) insiste sulla richiesta di un nuovo esame sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Oliva 19.02.
Lino DUILIO, presidente, si dichiara disponibile in via del tutto eccezionale a una revisione del giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Oliva 19.0, in considerazione del fatto che il deputato Reina gli aveva già rappresentato che l'articolo aggiuntivo 19.02 era presentato in un testo errato, purché ciò non costituisca un precedente e non vi siano obiezioni al riguardo, stante la regola che esclude la possibilità di riformulare i testi delle proposte emendative.
Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) auspica che la sensibilità politica della Commissione porti a compiere una riflessione ulteriore in ordine al contenuto recato dall'articolo 53, che appare di importanza dirimente.
Laura RAVETTO (FI), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Zorzato, ritiene il contenuto dell'articolo 53 incostituzionale in quanto contrario al principio della divisione dei poteri, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa procedere direttamente con propri decreti a variazioni compensative tra capitoli del bilancio appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie indicate dal comma 1 dello stesso articolo.
Alberto FILIPPI (LNP), ricordando l'intervento dell'onorevole Ravetto svolto nella giornata di venerdì sul tema in esame, rileva come il gruppo della Lega Nord sia completamente allineato alle considerazioni svolte dai colleghi della Casa delle libertà e chiede che domani mattina la discussione possa iniziare direttamente da questo punto del provvedimento.
Michele VENTURA (Ulivo), rilevando come il contenuto recato dal terzo comma dell'articolo 53 debba essere oggetto di attenta riflessione, assume l'impegno di proporre una riformulazione della disposizione.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che siano da accogliere le preoccupazioni espresse dai membri della minoranza sull'articolo 53, il quale, nella formulazione attuale, configura una vulnerazione nei rapporti tra Governo e Parlamento. Invita quindi il Governo a indicare entro domani mattina le unità previsionali di base e le autorizzazioni di spesa oggetto delle relative disposizioni, auspicando che lo stesso Governo raccolga l'esigenza di modifica manifestata dai membri della Commissione.
Gianfranco CONTE (FI) ricorda al riguardo come l'emendamento a sua firma 53.8, che andava nella direzione auspicata dalla Commissione, sia stato però dichiarato inammissibile.
Michele VENTURA (Ulivo) ricorda come in ordine al contenuto dell'articolo 53 la maggioranza aveva individuato le questioni problematiche ora sollevate ben prima che la minoranza intervenisse sul tema, e auspica che la questione non rappresenti per la minoranza un mero pretesto per abbandonare o ritardare i lavori.
Lino DUILIO, presidente, replicando all'onorevole Conte, ricorda che l'emendamento 53.8 a sua firma è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e non per profili attinenti alla materia trattata.
Pietro ARMANI (AN) invita la Commissione a procedere con attenzione all'esame della questione relativa al contenuto dell'articolo 53, ricordando come nel 1997 si procedette già a una riforma del bilancio dello Stato eliminando la possibilità di intervento dei parlamentari direttamente sui capitoli in sede di esame di disegno di legge finanziaria, per cui non sarebbe ora opportuno eliminare anche la possibilità di intervento parlamentare sulle unità previsionali di base pena l'incostituzionalità delle relative disposizioni.
Alberto GIORGETTI (AN) rileva come una buona parte delle proposte emendative siano state presentate dalla stessa maggioranza, per cui non si può affermare che vi sia un ostruzionismo da parte della minoranza. In questo senso, la questione posta in ordine al contenuto dell'articolo 53 non si può configurare come un atto di ostruzionismo in quanto si è finora registrato da parte della minoranza un atteggiamento di estrema disponibilità nel procedere all'esame del disegno di legge finanziaria, testimoniato in primo luogo dall'accettazione del metodo proposto dal presidente sulla segnalazione. Auspica quindi la soppressione dell'articolo 53, non ritenendo sufficiente la previsione dell'obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, auspica una soppressione dell'articolo 53.
Roberto VILLETTI (RosanelPugno) ricorda come nell'ambito dei lavori della Commissione bicamerale istituita per procedere all'esame dei provvedimenti con cui si è riformato il bilancio dello Stato, il Governo propose allora lo stesso contenuto dell'attuale comma 3 dell'articolo 53. Rileva che anche allora non si sottovalutò l'esigenza posta dal Governo, che si scontrava però con le norme di procedura parlamentare, le quali prevedevano l'adozione come unità di voto dell'unità previsionale di base. In questo senso rileva come l'attuale comma 3 dell'articolo 53 doveva essere quanto meno stralciato preliminarmente all'esame, e auspica quindi la soppressione della disposizione, ricordando come abbia presentato un apposito emendamento soppressivo. Auspicando che il contenuto del comma 3 dell'articolo 53 non venga configurato dall'opposizione come un casus belli, ritiene che in ordine al contenuto recato dai commi 1 e 2 dell'articolo 53 si può invece discutere al fine di rendere la gestione del bilancio meno rigida.
Michele VENTURA (Ulivo) chiede a questo punto che venga portato un chiarimento sulla modalità con cui proseguire nell'esame del disegno di legge finanziaria e delle relative proposte emendative.
Marino ZORZATO (FI) ricorda come vi fosse un accordo per iniziare l'esame dall'articolo 3, ma che tuttavia in ordine all'emendamento presentato dal Governo non è ancora stato reso il giudizio di ammissibilità.
Lino DUILIO, presidente, rileva che vi era accordo sul fatto che l'esame sarebbe iniziato con le disposizioni del disegno di legge finanziaria relative al patto di stabilità interno, una volta rilasciata la dichiarazione di ammissibilità. Nel frattempo è invece insorta la questione in ordine all'articolo 53, su cui si aspettano chiarimenti da parte del Governo. Sospende quindi brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.
Lino DUILIO, presidente, precisa che l'emendamento Nannicini 18.86 è stato dichiarato inammissibile in quanto aumenta la misura delle deduzioni forfetarie per scaglioni di produzione netta, con una copertura, basata sull'inasprimento delle accise sugli alcolici, insufficiente.
Apprezzate le circostanze, ritiene quindi che il seguito dell'esame possa essere rinviato alla seduta di domani mattina, per esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 53 ed agli articoli da 73 a 80, con riferimento al patto di stabilità. Auspica che le proposte emendative del Governo siano presentate alle 9, per consentire la fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ed esaminare quindi i testi a partire dalle 11.30.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che si procederà all'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza.
La seduta termina alle 21.05.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Martedì 31 ottobre 2006
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SEDE REFERENTE
Martedì 31 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor, e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.
La seduta comincia alle 10.20.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di ieri.
Lino DUILIO, presidente, avverte che il testo delle proposte emendamentive riferite ad articoli su cui nella seduta odierna si valuterà l'ammissibilità, è disponibile sul sito Internet, alla pagina della convocazione odierna della Commissione.
Comunica quindi, con riferimento alle proposte emendative che sono state ulteriormente segnalate, che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'articolo aggiuntivo Raiti 71.09, volto a disciplinare i requisiti per l'accesso agli esami di Stato per alcune professioni da parte dei possessori di titoli accademici conseguiti prima della riforma dell'ordinamento universitario; l'emendamento Iacomino 88.155, il quale reca una norma di interpretazione autentica in materia di disciplina dell'abilitazione allo svolgimento delle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale; l'articolo aggiuntivo Frias 99.05, che istituisce un progetto di sperimentazione del servizio di interpretariato e mediazione linguistico-culturale presso talune strutture sanitarie; l'emendamento 144.20 Khalil detto Alì Rashid, il quale istituisce, presso tutti i capoluoghi di provincia, centri per garantire assistenza psicologica e medico-legale alle vittime sopravvissute ad incidenti stradali; l'articolo aggiuntivo Cacciari 160.05, che istituisce l'Autorità competente per i prodotti chimici presso il Ministero della salute; l'emendamento Alfano 173.1, il quale istituisce un Fondo dotato di 3 milioni di euro per compiere studi sui danni da inquinamento acustico e atmosferico subìti dagli operatori dei servizi di trasporto pubblico; l'emendamento Raiti 183.11, il quale destina, per il 2007, 6 milioni di euro a favore della gestione governativa Ferrovia Circumetnea, riducendo corrispondentemente la spesa per il rifinanziamento del trasporto pubblico locale; l'articolo aggiuntivo Alfano 190.01, che concede un contributo di 30 milioni per gli anni 2007-2009, al fine della realizzazione di impianti pilota per il risparmio energetico, a favore di fondazioni che abbiano funzionanti da almeno cinque anni istituti tecnici e un centro di formazione professionale accreditato dalla regione di appartenenza, uniti ad un istituto superiore per mediatori linguistici per la promozione di manuali multilingue relativi alla costruzione e manutenzione degli impianti, rilevandosi altresì come la proposta emendativa appaia formulata in termini tali da identificare quasi individualmente i soggetti beneficiari.
Comunica che risultano altresì inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative ulteriormente segnalate: Zeller 6.44, Uggè 18.10, Iacomino 88.158, Pedrini 136.12, Raiti 145.5, Alessandri 186.06, Raiti 188.01, Di Gioia 191.28, De Simone 207.08.
Fa quindi presente che, con riferimento agli articoli 104, 105, 107, 108, 109, 111 128 e 182, risultano inammissibili per estraneità di materia: gli emendamenti Testa 128.6 e Testa 128.5, che disciplinano l'organizzazione interna dell'Ufficio dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione; l'articolo aggiuntivo Quartiani 128.08, che interviene sulle procedure per la bonifica dell'area di Sesto S. Giovanni; l'emendamento Daniele Galli 128.7, limitatamente al comma 1-ter, che disciplina la non punibilità degli ufficiali di polizia per operazioni anticontraffazione; l'articolo aggiuntivo Lazzari 128.012, che prevede interventi per la soluzione di crisi industriali di specifici comparti in alcune zone della regione Puglia; l'emendamento D'Elpidio 104.149, il quale prevede modifiche a norma sul contrassegno SIAE di cui al regolamento n. 338 del 2001; l'emendamento Pili 104.157, che risulta di carattere programmatico e privo di effetti diretti, in quanto, senza espresso finanziamento, si limita a rimettere a direttive del Ministro dello sviluppo economico la definizione di tariffe energetiche particolari per le industrie metallurgiche; gli emendamenti Fugatti 104.165, A. Giorgetti 104.123, Burchiellaro 104.64, Garavaglia 104.84 che prevedono modifiche alle norme sul contrassegno SIAE di cui al regolamento n. 338 del 2001; l'emendamento Cialente 104.38, che estende gli interventi per la soluzione di crisi industriali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 ai territori della provincia dell'Aquila; l'emendamento Lulli 104.122, che disciplina i vincoli di destinazione dei fondi pubblici erogati ai confidi; l'emendamento D'Agrò 104.147, che dispone in materia di rinnovo di concessioni relative ad agevolazioni alle imprese artigiane; l'articolo aggiuntivo Cialente 104.09, che prevede l'estensione di interventi previsti dall'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2005 alle aziende del comparto elettronico operanti nelle zone di crisi delle province dell'Aquila e di Chieti; l'articolo aggiuntivo Delbono 104.012, che prevede di eliminare il parere delle Commissioni parlamentari sulla relazione relativa all'utilizzo dei fondi da parte delle imprese; l'emendamento Attili 105.19, che reca interventi settoriali per la riabilitazione ambientale del Parco geominerario della Sardegna; l'articolo aggiuntivo Germontani 182.04, che prevede un contributo in favore della Comunità del Garda per la tutela del relativo bacino imbrifero; l'emendamento Mantini 182.13, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il progetto Buoni-vacanza; l'articolo aggiuntivo D'Agrò 182.013, che modifica la composizione del Comitato nazionale del turismo; l'articolo aggiuntivo D'Agrò 182.014, che istituisce un fondo per lo sviluppo della domanda turistica per rafforzare il sistema dei Buoni-vacanza; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 182.016, che dispone interventi per contrastare l'erosione della costa teramana; l'articolo aggiuntivo D'Ippolito 182.025, che destina risorse al settore del turismo della regione Calabria; l'articolo aggiuntivo D'Agrò 182.015, che modifica la composizione dell'Agenzia nazionale del turismo; gli articoli aggiuntivi Farinone 107.02 e Fratta Pasini 107.03, che modificano norme per incentivare il reimpiego di personale dirigenziale; l'articolo aggiuntivo Raiti 108.03, che dispone l'aumento di uno specifico capitolo di bilancio; gli emendamenti Campa 109.6, Tomaselli 109.12, Lulli 109.25, Milanato 109.13 (limitatamente al comma 7), Campa 109.1 e Garavaglia 109.20 (limitatamente al comma 7), Mazzocchi 109.15 e D'Agrò 109.14 (limitatamente al comma 7), Milanato 109.19, D'Agrò 109.27 e Garavaglia 109.29 (limitatamente al comma 7), che disciplinano la non assoggettabilità dei confidi agli obblighi di identificazione e registrazione; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 109.01, che detta disposizioni ordinamentali per la sospensione delle procedure esecutive presso i giudici dell'esecuzione; gli articoli aggiuntivi Tocci 111.03 e Tocci 111.04, che recano disposizioni ordinamentali per la riforma dell'ENEA; l'articolo aggiuntivo Volontè 107.05, che aumenta il contributo alle imprese per il reimpiego di personale dirigenziale e prolungamento dei relativi contratti.
Avverte poi, con riferimento ai medesimi articoli 104, 105, 107, 108, 109, 111 128 e 182, che altri emendamenti e articoli aggiuntivi risultano inammissibili per carenza di compensazione o per compensazione inidonea (vedi allegato 1).
Con riferimento infine all'emendamento Bonelli 160.20, rispetto al quale nella seduta di ieri si era riservato di decidere il ricorso sull'inammissibilità, conferma che detto emendamento, il quale istituisce un fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane dotato di 400 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, è inammissibile per carenza di compensazione, in quanto la copertura è a valere sulla riduzione di autorizzazioni di spesa, tra le quali quella di cui all'articolo 113 (investimenti nel settore della difesa), che non offre risorse ai fini dell'indebitamento e del fabbisogno.
Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, propone quindi di sospendere la seduta fino alle 11.30.
Alberto GIORGETTI (AN) chiede di sapere se, con le dichiarazioni rese da ultimo dal presidente, debba considerarsi esaurita la fase della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.
Gianfranco CONTE (FI) ricorda che, nella seduta di ieri, aveva segnalato alla presidenza che per un errore materiale alcuni suoi emendamenti sono stati stampati senza la relativa copertura. Al riguardo, chiede di sapere quale orientamento abbia assunto la presidenza. Chiede altresì di sapere se sia stata valutata l'ammissibilità dell'emendamento 3.140 del Governo in materia di assegni familiari, rispetto alla cui copertura erano state avanzate alcune perplessità.
Lino DUILIO, presidente, rispondendo alla questione sollevata dal deputato Alberto Giorgetti, fa presente che deve ancora essere conclusa la valutazione di ammissibilità degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a circa trenta articoli del disegno di legge finanziaria. Rispondendo quindi al deputato Gianfranco Conte, precisa, quindi, che le proposte emendative a sua prima firma 5. 399, 88.183, 53.8, 163.51 e Leone 20.039 (vedi allegato 3) risultano ammissibili. Con riguardo, infine, all'emendamento 3.140 del Governo, avverte che si stanno ancora approfondendo i profili problematici relativi alla copertura, segnalati nella seduta di ieri, e che in proposito si attendono chiarimenti da parte del Governo.
Roberto ZACCARIA (Ulivo) chiede di sapere se sia stata sciolta la riserva sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 200.02.
Lino DUILIO, presidente, precisa che non è ancora stata sciolta la riserva sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 200.02, che estende i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti degli attentati della cosiddetta «banda della Uno bianca» e dispone che tali benefici si applichino agli eventi verificatisi a partire dal 1o gennaio 1961.
Marino ZORZATO (FI) annuncia il ritiro del suo emendamento 186.14.
Alberto GIORGETTI (AN) fa presente che non sono ancora disponibili tutti i fascicoli delle proposte emendative presentate, invitando la presidenza a tenerne conto nel garantire tempi adeguati per il loro esame.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce che, piuttosto di sospendere ulteriormente la seduta, si proceda subito all'esame delle proposte emendative già disponibili e sulle quali sia stata completata la valutazione di ammissibilità.
Lino DUILIO, presidente, pur apprezzando lo spirito della proposta dell'onorevole Garavaglia, fa presente che l'assenza del rappresentante del Governo rende necessaria una sospensione della seduta.
Gaspare GIUDICE (FI) sottolinea che le frequenti sospensioni occorse nella seduta di ieri, e quelle che si annunciano per la seduta odierna, rendono necessario riconsiderare il termine originariamente stabilito per il conferimento del mandato al relatore.
Lino DUILIO, presidente, pur comprendendo le ragioni dell'onorevole Giudice, ricorda che nel corso della riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo - in cui è stato fissato a venerdì prossimo il termine per la conclusione dell'esame in sede referente - aveva rappresentato l'esigenza di disporre di tempi più ampi, esigenza questa che non ha trovato accoglimento né da parte dei gruppi della maggioranza né da parte di quelli dell'opposizione.
Marino ZORZATO (FI) si associa alla richiesta dell'onorevole Giudice, auspicando che i tempi complessivamente dedicati all'esame del disegno di legge finanziaria siano opportunamente prolungati, considerato che ancora non si è iniziata la votazione delle proposte emendative.
Lino DUILIO, presidente, assicura che terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Zorzato.
Salvatore IACOMINO (RC-SE) precisa che le proposte emendative da lui segnalate erano da intendersi integrative della quota di spettanza del suo Gruppo e non sostitutive rispetto a quelle segnalate e ritenute inammissibili.
Giorgio LA MALFA (Misto) segnala che nella giornata di sabato scorso il Presidente del Consiglio ha affermato che l'obiettivo del Governo è quello di garantire una crescita economica pari al 3 per cento nell'anno 2007. Preannuncia quindi che, quando sarà presente il rappresentante del Governo, chiederà chiarimenti al riguardo. Ritiene infatti che, se confermata, tale affermazione dovrebbe essere considerata assai positiva, in quanto denoterebbe un significativo cambiamento nell'impostazione di politica economica del Governo, destinato a ripercuotersi sui documenti di bilancio e sui relativi saldi.
LINO DUILIO, presidente, richiama l'urgenza che la Commissione proceda nell'esame delle proposte emendative, rinviando alla discussione generale in Assemblea le questioni di più ampia portata relative alla politica economica.
Sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11.40.
LINO DUILIO, presidente, avverte che, essendo giunto il rappresentante del Governo, si passerà all'esame degli emendamenti.
Gianfranco CONTE (FI) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione televisiva a circuito chiuso.
LINO DUILIO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso per la trasmissione televisiva dei lavori della Commissione.
Giorgio LA MALFA (Misto), come preannunciato prima della sospensione della seduta, pone una questione preliminare al Governo sulla base delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio relativamente alla possibilità di conseguire nel 2007 l'obiettivo di portare la crescita dell'economia al 3 per cento. Nel dichiararsi assolutamente d'accordo con una simile indicazione che a suo avviso rappresenterebbe una svolta nell'ambito della politica economica sin qui seguita dall'esecutivo, ritiene indispensabile che al riguardo il Governo chiarisca se si tratta di una precisa linea strategica ovvero di un mero auspicio politico.
Rilevando come il documento di programmazione economica e finanziaria si limiti a prevedere una crescita dell'1,3 per cento nel 2007, chiede altresì al Governo quali modifiche intenda apportare ai documenti di bilancio alla luce del nuovo obiettivo proclamato dal Presidente del Consiglio affinché all'opinione pubblica non siano presentati orientamenti difformi circa la manovra finanziaria.
Mauro DEL BUE (DC-PS), associandosi alle considerazioni dell'onorevole La Malfa, si domanda se le previsioni di maggiore crescita dell'economia contenute nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio siano frutto di una svolta nella politica economica del Governo. Nel riferirsi all'inevitabile contrasto che ne deriverebbe con i dati del documento di programmazione economica e finanziaria, invoca rispetto per le prerogative del Parlamento e coerenza di comportamenti da parte del Governo.
Marino ZORZATO (FI), concordando con il punto di vista manifestato dall'onorevole La Malfa, dichiara la più ampia disponibilità della sua parte politica a valutare proposte di modifica in ordine ai documenti di bilancio, alla luce delle nuove previsioni di crescita formulate dal Presidente del Consiglio. Si impegna peraltro, ove si procedesse in tale direzione, a non dilatare i tempi previsti per la discussione della manovra finanziaria, stante la prioritaria esigenza di favorire in ogni modo l'eventualità di alleggerire la pressione fiscale sui cittadini.
LINO DUILIO presidente, avverte - a correzione di quanto dichiarato nella seduta di ieri - che l'emendamento Zanotti 29.6 non è ammissibile, in quanto la copertura prevede l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli esteri che è vincolato agli adempimenti derivanti dalla ratifica di trattati internazionali.
Il sottosegretario Nicola SARTOR chiarisce che l'obiettivo del Governo è quello di aumentare la crescita dell'economia italiana, ma che esso non può essere raggiunto se prima non si attua un'efficace politica di risanamento dei conti pubblici. Ribadendo la necessità di mantenere un atteggiamento di assoluta prudenza nel rispetto dei saldi di bilancio, prefigura comunque la possibilità, in un momento in cui si conseguisse lo sviluppo economico e si migliorasse la situazione finanziaria, di alleggerire le aliquote IRPEF.
Presenta, quindi, a nome del Governo, gli emendamenti 73.23, 74.118, 75.18, 101.15 (vedi allegato 4).
LINO DUILIO, presidente, segnala che dopo l'illustrazione degli emendamenti ne sarà esaminata l'ammissibilità e sarà quindi fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti.
Marino ZORZATO (FI), rammenta alla presidenza l'impegno del Governo a presentare per tempo un emendamento all'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, che potrebbe risultare pregiudiziale rispetto alla valutazione degli emendamenti relativi al patto di stabilità interno.
LINO DUILIO, presidente, rassicura il deputato Zorzato che, per quanto di sua competenza, farà in modo che il Governo mantenga l'impegno assunto con riferimento all'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, nell'ottica della correttezza dei rapporti tra Parlamento e Governo.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, nell'illustrare gli emendamenti riferiti al patto di stabilità interno, ricorda che il loro obiettivo fondamentale è quello di realizzare il federalismo fiscale, un sistema cioè che da una parte dia la possibilità agli enti locali di determinare autonomamente le fonti di entrata necessarie per alimentare i compiti da essi svolti e che dall'altro accolli agli enti stessi la responsabilità derivante dalle scelte effettuate.
Sottolinea che la modifica principale mira a passare da un'impostazione che vincola gli enti a non effettuare spese oltre un certo limite ad una che vincola gli enti stessi al rispetto di determinati saldi tra entrate e spese. Viene quindi lasciata maggiore autonomia agli enti locali che potranno decidere discrezionalmente come raggiungere gli obiettivi di saldo previsti.
Specifica altresì che le modifiche non riguarderanno immediatamente le regioni per le quali continuerà quindi ad applicarsi, limitatamente all'anno 2007, il vecchio regime relativo al patto di stabilità interno, ferma restando tuttavia la loro possibilità di accedere da subito al nuovo sistema.
Ricorda che lo sforzo che gli enti locali dovranno sopportare, al fine di allinearsi alle nuove previsioni del patto di stabilità interno, ammonterà a circa 1 miliardo e 700 milioni di euro, una cifra, quindi, superiore soltanto di 300 milioni di euro rispetto al contributo che gli enti locali avrebbero comunque dovuto sostenere sulla base della precedente legge finanziaria.
Chiarisce come tale importo risulti tenendo conto, rispetto all'originaria quantificazione di 2.800 milioni di euro, di alcuni importanti benefici automatici di cui i comuni godrebbero, in quanto 600 milioni di euro sarebbero da correlarsi alle effettive conseguenze del nuovo classamento catastale ai fini ICI, mentre altri 500 milioni di euro deriverebbero dall'anticipazione delle quote spettanti ai comuni stessi nell'ambito del gettito IRPEF.
Ribadendo il rispetto della piena sovranità degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sia in relazione alla promozione di investimenti che all'assunzione di personale, sottolinea la loro autonomia nel determinare la combinazione tra spese ed entrate più adeguata a soddisfare il saldo di bilancio. Osserva come sia loro consentito comunque di imporre tributi autonomi, come le imposte di scopo ovvero la tassa di soggiorno e come sia stato ampliato il margine in cui l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. Aggiunge come, nella medesima ottica, si sia riconfermato il limite del 15 per cento per il loro indebitamento.
Per quel che riguarda le regioni, precisa che viene ripristinato il limite del 25 per cento per l'entità delle spese correnti che possono essere utilizzate per il servizio del debito a fronte di una previsione iniziale del 20 per cento, precisando altresì che viene eliminato il riferimento al criterio della competenza ibrida circa le norme di contabilità loro applicabili. Evidenzia poi come siano aumentate le entrate a favore delle regioni in virtù dell'estensione della quota di loro spettanza sulle accise relative alla benzina a tutti i prodotti petroliferi, così da neutralizzare le ripercussioni derivanti dalle oscillazioni nella composizione dei consumi in tale comparto.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che gli emendamenti presentati dal Governo comporteranno inevitabilmente un aumento delle imposte applicate dagli enti locali ai cittadini, in particolare dell'ICI. Evidenzia peraltro che tali maggiori introiti saranno realizzabili solo nel caso in cui gli enti locali adotteranno il nuovo classamento catastale. Contesta altresì l'asserito beneficio derivante dall'anticipazione della compartecipazione spettante ai comuni sul gettito dell'IRPEF, che a suo avviso inciderebbe sulla cassa e non sulla competenza.
Sostiene, quindi, che il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno sarà possibile solo a condizione di imporre ai cittadini ulteriori sacrifici sino all'ammontare di 2.800 milioni di euro. Critica, infine, la decisione di riportare il vincolo dell'indebitamento massimo dal 12 al 15 per cento, perché in tal modo si incentiverebbero le amministrazioni comunali a ridursi al dissesto finanziario.
Marino ZORZATO (FI) chiede al Governo chiarimenti in ordine agli altri articoli del disegno di legge finanziaria relativi agli enti locali e territoriali, ed in particolare agli articoli da 76 a 80, al fine di sapere se vi sia o meno l'intenzione di modificarli.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) manifesta la delusione della sua parte politica rispetto alla portata delle modifiche del Governo circa il patto di stabilità interno. Ritiene, infatti, che i comuni non potranno che procedere ad inasprimenti fiscali ed a tagli dei servizi. Contesta, poi, che dall'anticipazione del gettito IRPEF loro spettante possa derivare alcun beneficio, trattandosi di una mera alchimia contabile. Esprime, quindi, perplessità sulla reale possibilità che dal nuovo classamento catastale derivi il previsto maggiore introito ICI.
Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) chiede chiarimenti al Governo in ordine alla materia dell'assetto ordinamentale degli enti locali, riferendosi in particolare alle disposizioni recate dall'articolo 76 del disegno di legge finanziaria. In ordine alla rideterminazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane, ritiene che tali nuove norme siano suscettibili di accentuare le differenziazioni nel trattamento fra il sindaco e i consiglieri. Si sofferma poi sull'assunzione, da parte degli amministratori di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, sottolineando come si preveda che tale assunzione non configuri titolo per la corresponsione di alcun emolumento a carico della società. Rileva, al riguardo, che in tal modo si introduce un trattamento differenziato fra il consigliere di amministrazione di provenienza pubblica e il consigliere di amministrazione di provenienza privata, a scapito del primo e quindi con il rischio che possa essere disincentivato l'ottimale adempimento dei relativi compiti.
Maino MARCHI (Ulivo), riguardo alle disposizioni relative al patto di stabilità interno, ritiene che esse configurino un'importante innovazione, che consente di procedere verso la piena attuazione del dettato dell'articolo 119 della Costituzione, come riformato. Con riferimento agli enti locali che non sono assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno, osserva come il combinato disposto della disposizione recata dall'articolo 59 del disegno di legge finanziaria e della proposta emendativa presentata dal Governo possa però avere effetti problematici. Chiede poi chiarimenti al Governo sul funzionamento del nuovo meccanismo di finanziamento riguardante le province, nonché sul portato del comma 6 dell'articolo 74 che elimina la rilevanza di alcune voci ai fini del calcolo del saldo di bilancio. Chiede inoltre, con riguardo alle regioni, in quale parte delle proposte emendative del Governo venga affrontata la questione relativa alle accise. Chiede, infine, se la parte ordinamentale relativa agli enti locali presente nel disegno di legge finanziaria sia confermata oppure sia oggetto di modifica.
Francesco PIRO (Ulivo) riconosce che vi è uno sforzo importante compiuto dal Governo nel venire incontro alle esigenze finanziarie manifestate dagli enti locali e ritiene positivo il passaggio al sistema dei saldi. Ritiene positiva la previsione di limiti più stringenti alla possibilità di indebitamento delle regioni, nonché la novità recata dall'emendamento del Governo all'articolo 75 del disegno di legge finanziaria in ordine alla modifica dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, volto a reintrodurre la soglia del 15 per cento all'indebitamento degli enti locali. Chiede chiarimenti al Governo in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 101, in materia di spesa sanitaria della Regione siciliana, il quale prevede che, al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carica del bilancio regionale, la misura del concorso regionale sia pari al 45 per cento per l'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009. Ritiene che tali disposizioni siano suscettibili di causare un significativo peggioramento degli equilibri finanziari della Regione siciliana, che di fatto si troverebbe a subire un duplice onere e ad essere discriminata rispetto ad altre regioni.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo), associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Piro, valuta positivamente l'azione del Governo sulla modifica delle disposizioni del patto di stabilità interno. Rileva tuttavia come le disposizioni relative ai pubblici amministratori possano far apparire ingiustamente tale categoria come responsabile di una serie di sprechi di risorse finanziarie e preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative in materia. Condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Piro con riguardo al contenuto dell'articolo 101, rilevando che lo Stato procede in tal caso in modo unilaterale rispetto alla vicenda delle risorse volte a finanziare la spesa sanitaria della Regione siciliana. Ritenendo che ogi eventuale intervento vada invece condotto nel pieno rispetto delle norme dello Statuto della Regione siciliana, preannuncia la presentazione di apposite proposte emendative ovvero soppressive dell'articolo 101.
Gaspare GIUDICE (FI) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Piro e dall'onorevole Crisafulli, portando a riprova i dati relativi al confronto fra varie regioni relativo al rapporto fra spesa sanitaria ed entrate tributarie. Preannuncia la presentazione di una proposta emendativa ovvero soppressiva dell'articolo 101.
Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA), associandosi alle considerazioni svolte dagli onorevoli Piro, Crisafulli e Giudice, preannuncia la presentazione di una proposta emendativa ovvero soppressiva dell'articolo 101.
Maria Teresa ARMOSINO (FI) osserva come le proposte emendative testé presentate dal Governo non comportino un effettivo alleggerimento per le finanze degli enti locali, rilevando tra l'altro come non possa configurarsi un automatismo che porti a maggiori entrate derivanti direttamente dai nuovi classamenti catastali. Ricorda al riguardo come anche nella legge finanziaria dello scorso anno si era inserita una norma che consentiva all'Agenzia del territorio di intervenire in caso di inerzia od errore da parte dei comuni. Evidenzia, quindi, come sia reale il pericolo di uno sfondamento dei saldi di bilancio.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), con riguardo alle considerazioni svolte in ordine al contenuto dell'articolo 101, ritiene che il Governo non debba in ogni caso invadere la sfera di autonomia regionale. Rileva come però si debba tenere conto del diverso regime fiscale che caratterizza le varie regioni, ricordando come la Lombardia abbia un credito per prestazioni sanitarie nei confronti di altre regioni di assai rilevante entità.
Antonio MISIANI (Ulivo) esprime perplessità in ordine al contenuto dell'articolo 74 laddove si mantiene il tetto di indebitamento per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, che non giudica condivisibile alla luce della modifica intervenuta a vantaggio dei comuni maggiori. Auspica modifiche anche al contenuto del comma 3 dell'articolo 59, in ordine ai tetti all'assunzione di personale cui sono sottoposti gli enti non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno. Chiede infine chiarimenti sul regime sanzionatorio che si determina per gli enti locali nel passaggio al metodo dei saldi.
Lino DUILIO, presidente, dà lettura della lettera, relativa all'andamento della sessione di bilancio, che il presidente del gruppo DC-PS ha indirizzato al Presidente della Camera e che da quest'ultimo gli è stata trasmessa, perché ne desse comunicazione ai membri della Commissione:
«Signor Presidente,
la Legge Finanziaria presentata dal Governo alla Camera tocca punte mai raggiunte per la quantità, la complessità e la eterogeneità del testo iniziale e pone un problema del tutto inedito di compatibilità con le procedure parlamentari previste dalla sessione di bilancio. 300 pagine di articolato con minuziose modifiche ordinamentali in alcuni settori sono, nei fatti, incompatibili con i tempi rigorosamente scanditi e contingentati della sessione di bilancio.
La natura prevalentemente ordinamentale ed estremamente analitica del testo toglie ogni giustificazione all'esproprio delle competenze delle Commissioni di merito da parte della Commissione Bilancio, motivato solo se i fini sono essenzialmente e rigorosamente legati alla manovra economica e di finanza pubblica.
Non a caso, la procedura di bilancio prevede con la Legge Finanziaria la possibilità di presentare uno o più provvedimenti ad essa collegati, cui si applicano naturalmente analoghe garanzie quanto ai tempi di approvazione ed alla ammissibilità degli emendamenti. Il Governo ha il diritto ed il dovere di presentare al Parlamento la manovra economica che ritiene più opportuna, ma ha il dovere di rispettare il Parlamento e le sue procedure. Ciò implica l'obbligo e non la facoltà di utilizzare tutta la strumentazione prevista dalla legge, usando i diversi strumenti secondo la logica propria di ciascuno. Altrimenti si sottrae, volutamente e dolosamente, alla Camera ed alle sue Commissioni il parallelo diritto/dovere di conoscere adeguatamente le questioni sottoposte alla loro valutazione e alla loro sovrana decisione.
Delle due l'una, allora: o il Governo concorda nel trasformare in più disegni di legge collegati l'immenso testo dell'attuale Legge Finanziaria o dovranno essere necessariamente aumentati i tempi della sessione di bilancio. Diversamente neanche la Commissione Bilancio avrà il tempo di rendersi conto degli effetti delle singole norme, mentre all'Aula, nel successivo dibattito, sarà nei fatti impedito di esprimere una volontà democraticamente significativa su ciascuna parte del disegno di legge.
Le sarei grato se volesse affrontare questo intricato nodo che a mio giudizio rischia di trasformare la sessione di bilancio da una procedura voluta e regolata dal Parlamento in un vulnus alle sue prerogative, quelle che misurano il grado di democrazia del processo decisionale in qualsiasi ordinamento.
Roma, 7 ottobre 2006
Onorevole Paolo Cirino Pomicino».
Dà altresì lettura della risposta del Presidente della Camera al presidente del gruppo DC-PS:
«Gentile Presidente,
rispondo alla Sua lettera del 6 ottobre, che esprime motivate preoccupazioni per l'eccessiva ampiezza del disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo alla Camera.
Apprezzo le Sue argomentate osservazioni e la ringrazio per il Suo contributo di riflessione critica, frutto - fra l'altro - dell'esperienza da Lei maturata in molte legislature. Mi propongo di riflettere a fondo su di esse, anche per rilanciare le iniziative volte a migliorare la disciplina della sessione di bilancio, riprendendo il lavoro svolto in materia nella scorsa legislatura.
Quanto alla corrente sessione, le norme vigenti non consentono alla Presidenza margini di intervento rispetto ai problemi da Lei segnalati. Per quanto riguarda la procedura preliminare di verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, il Presidente della Camera si limita, infatti, ad applicare, sulla base del parere della Commissione bilancio, i tassativi limiti di contenuto della legge finanziaria previsti dall'articolo 11 della legge n. 468 dei 1978, cui rinvia espressamente l'articolo 120, comma 2, del Regolamento. Su questa base la Presidenza ha già proceduto a stralciare numerose norme, adottando il massimo rigore formale.
È peraltro evidente che l'impostazione dei documenti di bilancio rientra nella esclusiva responsabilità del Governo, al quale spetta di definirne l'articolazione, anche con riferimento ai provvedimenti collegati.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai termini assegnati alle Commissioni ed all'Assemblea nelle diverse fasi della sessione di bilancio. Essi sono stati stabiliti secondo espresse disposizioni del Regolamento, che non lasciano discrezionalità al Presidente della Camera.
È evidente, peraltro, che, ai fini del contingentamento dei tempi, la Presidenza terrà doverosamente conto anche delle dimensioni dell'articolato che sarà licenziato dalla Commissione bilancio.
Ho trasmesso comunque la Sua lettera, unitamente alla mia risposta, al Presidente della Commissione bilancio, affinché la renda nota ai componenti della Commissione, ai quali spetta assumere le determinazioni relative al testo del disegno di legge finanziaria, da sottoporre all'esame dell'Aula.
Roma, 9 ottobre 2006
Fausto Bertinotti».
Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva che sulle norme ordinamentali il Governo presterà la dovuta attenzione alle osservazioni della Commissione. In merito all'entità della manovra, ricorda che lo sforzo richiesto ai comuni è nell'ordine di 1,7 miliardi di euro di cui circa 1,4 derivano da decisioni del precedente Governo e solo 300 milioni da decisioni del Governo attuale. Osserva come gli introiti derivanti dal possibile nuovo classamento catastale restano in ogni caso una variabile indipendente che non comporterà - quale che ne sia l'entità - alcun riflesso negativo sui bilanci dei comuni. Fa presente che il maggior introito di 500 milioni di euro, relativo al meccanismo di anticipazione dell'IRPEF, è da considerarsi sia riscosso che accertato e quindi valutabile sia in termini di cassa che di competenza. Al riguardo, chiarisce che gli enti locali non devono automaticamente aumentare la pressione tributaria, in quanto rientra invece nella loro piena autonomia costituzionalmente riconosciuta decidere come e dove reperire le risorse per il finanziamento delle funzioni e dei compiti assegnati. Respinge, quindi, ogni illazione in merito, pur senza spirito polemico, ritenendo che si debba privilegiare l'ottica del federalismo fiscale.
In ordine alle problematiche dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ritiene che si può discutere sul loro assoggettamento al patto di stabilità interno, ove lo si ritenga opportuno. Per quanto concerne la disposizione recata dall'articolo 101, ricorda come la Regione siciliana sia l'unica regione che introita tutto il gettito fiscale, senza contare i trasferimenti di risorse agli enti locali a carico dello Stato. Segnala, altresì, al riguardo che il Governo ha provveduto ad un previo approfondimento del quadro costituzionale, ferma restando ovviamente la possibilità di un'impugnazione.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) esprime vive perplessità sulle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo relative al trasferimento di risorse agli enti locali della Regione siciliana sul bilancio dello Stato.
Francesco PIRO (Ulivo) condivide le perplessità manifestate dall'onorevole Crisafulli, osservando come gli enti locali siciliani esercitino funzioni delegate dallo Stato, al pari di quelli di tutte le altre regioni.
Pietro ARMANI (AN) osserva che, per limitare a 300 milioni di euro il carico sui comuni della manovra decisa dalla maggioranza attuale, in aggiunta alle decisioni derivanti da quella precedente - così come affermato dal rappresentante del Governo - o manca al momento la copertura finanziaria o si mira alla modifica del classamento catastale al fine di incrementare il gettito ICI.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede chiarimenti sull'importo di 600 milioni che sarebbero scomputati ai comuni in ragione dei maggiori introiti ICI derivanti dal nuovo classamento catastale.
Alberto GIORGETTI (AN) rileva, dalla lettura della relazione tecnica relativa all'emendamento all'articolo 74 presentato dal Governo, come vi sia uno spostamento di risorse a favore degli enti locali, prevedendosi che la manovra originaria si riduca, per l'anno 2007, di 56 milioni per le province e di 266 milioni per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti e, per gli anni 2008 e 2009, si riduca per le province i 83 e di 110 milioni e per i comuni di 413 e di 562 milioni. Inoltre, le maggiori entrate provenienti dall'articolo 7 del disegno di legge finanziaria, quantificate in 500 milioni di euro per l'anno 2007, concorrerebbero al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Chiede quindi chiarimenti al Governo su come sia possibile procedere a tali riduzioni dell'entità della manovra senza incidere sugli equilibri complessivi originari.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo) ritiene insufficienti le disposizioni in materia di comuni fino a 5 mila abitanti, sia con riguardo agli aspetti del personale sia con riguardo al profilo dell'indebitamento e auspica quindi una correzione delle relative norme nonché della parte ordinamentale, senza però che essi siano assoggettati al patto di stabilità interno.
Rolando NANNICINI (Ulivo) invita il Governo a compiere una riflessione approfondita in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 74, in relazione alla situazione dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ai quali si rischierebbe di dare l'impressione di sottovalutare le loro esigenze. Con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 101, osserva che l'IRAP non ha uniformità di applicazione in tutte le regioni in relazione alla quota devoluta alla spesa sanitaria per cui, essendoci altre regioni con problematiche simili a quelle della Sicilia, la questione meriterebbe di essere discussa in termini più generali in altra sede.
Guido CROSETTO (FI) osserva che le disposizioni relative ai comuni con meno di 5 mila abitanti penalizzano in definitiva chi ha amministrato bene tali enti locali, in quanto gli amministratori che hanno sperperato le risorse pubbliche potranno continuare a farlo mentre chi ha gestito le risorse pubbliche in maniera parsimoniosa si verrà a trovare in difficoltà. Esprime, infine, preoccupazione per la situazione debitoria di molti comuni e perplessità sugli effetti in tal senso dell'adozione del sistema dei saldi.
Pietro ARMANI (AN) considera inevitabile conseguenza del nuovo sistema dei saldi un maggiore ricorso all'indebitamento da parte dei comuni, nel quadro che si va delineando.
Francesco PIRO (Ulivo), con riferimento all'emendamento 74.118 del Governo, nella parte in cui modifica i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 74, ritiene inopportuno differenziare la disciplina dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, sottolineando in particolare come la fissazione di un tetto all'indebitamento possa ripercuotersi negativamente sul versante degli investimenti.
Quanto all'articolo 101, precisa anzitutto che lo Stato contribuisce al finanziamento dei comuni della Regione siciliana - di cui rivendica l'esatta dizione costituzionale - nella misura in cui essi esercitino funzioni statali delegate. Contesta quindi l'affermazione secondo la quale lo Stato contribuirebbe alle spese sanitarie della Sicilia in misura maggiore rispetto a quanto non faccia per altre regioni, sottolineando altresì come una previsione che intendesse porre totalmente a carico della Regione siciliana gli oneri sanitari si porrebbe in contrasto con il relativo Statuto speciale.
Lino DUILIO, presidente, con riferimento all'articolo 74, precisa come l'effetto di risparmio, ascritto nell'attuale testo del disegno di legge finanziaria, al vincolo sul saldo dei comuni, ammonti a 2.242 milioni di euro nel 2007, 2.522 milioni di euro nel 2008 e 2.772 milioni di euro nel 2009. Fa presente, quindi, come la relazione tecnica allegata all'emendamento 74.118, relativamente alla nuova disciplina proposta, quantifichi un effetto di risparmio di 1.502 milioni di euro nel 2007, inferiore quindi a quello previsto dal disegno di legge, poiché il saldo sul quale è posto il nuovo vincolo non include determinate voci, tra le quali i trasferimenti statali.
Pertanto, avendo il Governo ricostruito il procedimento in base al quale il predetto importo di 1.502 milioni - derivante dal nuovo vincolo imposto ai comuni - si raccorda ad altre voci di risparmio, derivanti dalla medesima disciplina, al fine di dar luogo ad un ammontare di risparmi complessivamente equivalente a quello derivante dal testo attuale, ritiene necessario che sia fornito il nuovo quadro completo degli effetti, ai fini dell'allegato 7, ascrivibili alla nuova disciplina proposta dall'emendamento.
Fissa quindi alle ore 14.45 il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo 73.23, 74.118, 75.18 e 101.5.
Alberto GIORGETTI (AN) ritiene indispensabile che il Governo, entro il termine per la presentazione dei subemendamenti, fornisca tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità dei propri emendamenti sotto il profilo della copertura finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, condividendo le osservazioni dell'onorevole Giorgetti, invita il Governo a fornire gli elementi richiesti entro il termine fissato per la presentazione dei subemendamenti.
Il sottosegretario Nicola SARTOR rassicura l'onorevole Crosetto in merito alla problematica da lui sollevata, facendo presente come la stessa sia affrontata nell'ambito dell'emendamento 74.118 e sostanzialmente risolta con l'introduzione del comma 5-bis. Conferma quindi l'intenzione del Governo di fornire quanto prima tutti gli elementi necessari a dimostrare l'assenza di problemi di copertura degli emendamenti presentati. Nel rassicurare l'onorevole Armani e nel replicare all'onorevole Garavaglia, sottolinea infine come la modifica relativa al patto di stabilità interno e la questione dell'eventuale nuovo classamento catastale non siano dipendenti l'una dall'altra.
Alberto GIORGETTI (AN) ricorda come i relatori ed il Governo si fossero impegnati a fornire chiarimenti in ordine alla disciplina di cui all'articolo 53 del disegno di legge in esame.
Michele VENTURA, relatore per il disegno di legge finanziaria, preannuncia la sua intenzione di presentare una proposta modificativa dell'articolo 53.
Gianfranco CONTE (FI) sottolinea la necessità che il Governo fornisca adeguati chiarimenti anche sulla copertura relativa al suo emendamento 3.140 con cui si incrementano gli assegni familiari.
Lino DUILIO, presidente, assicura che sarà approfondita anche la tematica evidenziata dall'onorevole Conte.
Antonio LEONE (FI) osserva come il Presidente della Camera, nel trasmettere il carteggio intercorso con l'onorevole Cirino Pomicino, presidente del Gruppo Democrazia cristiana-Partito socialista, riconosca formalmente al presidente della Commissione Bilancio poteri molto incisivi in ordine all'organizzazione dei lavori parlamentari nel contesto della sessione di bilancio. Esprimendo la propria solidarietà al presidente Duilio, sottolinea però come tali suoi poteri siano, invero, disconosciuti nei fatti. Ritiene quindi che il presidente della Commissione dovrebbe intervenire in modo più deciso per ottenere una proroga del termine fissato per l'inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge finanziaria, al fine di garantire un esame più approfondito da parte della Commissione.
Lino DUILIO, presidente, nel rilevare come la questione avrebbe potuto essere più efficacemente risolta in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, dove la sua richiesta in tal senso non è stata appoggiata neanche dall'onorevole Leone, che pure era presente, assicura che saranno approfondite tutte le tematiche più rilevanti. Sottolinea in ogni caso la necessità che il procedimento per l'esame e l'approvazione della legge finanziaria e, più in generale, l'intera sessione di bilancio, siano ricondotti entro confini determinati, anche alla luce delle considerazioni indirizzate dall'onorevole Cirino Pomicino al Presidente della Camera.
Antonio LEONE (FI) precisa di essere intervenuto in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo per sostenere la richiesta formulata dal presidente Duilio.
Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 16.50.
Lino DUILIO, presidente, dato atto delle sostituzioni comunicate dai gruppi, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 53.9 (vedi allegato 5).
Avverte, inoltre, che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 74.118 e 101.15 del Governo (vedi allegato 6). Per quanto concerne i subemendamenti riferiti all'emendamento 74.118 del Governo, segnala che i subemendamenti 0.74.118.4 e 0.74.118.5 Leddi Maiola appaiono inammissibili per estraneità di materia. Quanto al subemendamento 0.74.118.1 Albonetti, rileva che la seconda parte è irriferibile, e che, pertanto, lo stesso sarà posto in votazione senza tale parte. Allo scopo di evitare l'utilizzo dell'esclusione per finalità elusive, appare infatti opportuno precisare che le entrate in conto capitale cui il subemendamento si riferisce siano destinate all'estinzione anticipata dei prestiti nei medesimi anni in cui le stesse sono state riscosse. Invita, quindi, il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare il subemendamento in tal senso in modo da consentirne l'ammissibilità.
Si riserva, infine, di riferire alla Commissione nel seguito dell'esame con riferimento all'ammissibilità dei subemendamenti all'emendamento 101.15 del Governo.
Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva, in primo luogo, che l'accantonamento connesso all'indisponibilità delle risorse, previsto dall'articolo 53, è stato già utilizzato nelle precedenti leggi finanziarie. L'articolo 53 estende l'operatività di tale meccanismo a capitoli aventi natura contabilmente obbligatoria senza compromettere le finalizzazioni decise sulla base dei provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento. Nel sottolineare pertanto che quanto deciso dalle Camere non verrà messo in discussione, precisa che l'articolo 53 è finalizzato a superare talune difficoltà contabili nell'utilizzo delle risorse. Ciò premesso, segnala che l'emendamento 53.9 del Governo intende introdurre talune specificazioni all'articolo 53 volte ad escludere, in primo luogo, gli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge finanziaria in esame. Viene, inoltre, allegato un elenco analitico delle autorizzazioni di spesa e delle relative unità previsionali di base predeterminate legislativamente con riferimento alle risorse previste dall'articolo 53. Segnala, infine, che l'emendamento 53.9 del Governo è volto ad escludere dal contenimento delle spese il fondo per il funzionamento ordinario delle università statali, il fondo per le aree sottoutilizzate e le autorizzazioni di spesa relative alla presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lino DUILIO, presidente, nel ricordare che dovrà essere valutata l'ammissibilità dell'emendamento 53.9 del Governo, ritiene che non sia opportuno aprire un dibattito su tale questione adesso.
Alberto GIORGETTI, (AN) ricorda che, nelle sedute precedenti, ha posto la questione politica concernente l'articolo 53 alla quale il Governo oggi risponde con un emendamento che, a una prima analisi, si limita a chiarire la portata normativa del medesimo articolo 53. Nel fare presente che l'articolo 53 opererà sulle autorizzazioni di spesa derivanti da fattori legislativi, con esclusione delle disposizioni derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge finanziaria, rileva che il Governo non intende rispondere alle richieste di rivisitazione sostanziale dell'articolo 53, avanzate dai gruppi di opposizione e da buona parte dei gruppi di maggioranza, ma anzi conferma le perplessità manifestate in ordine alla gravità del medesimo articolo. Pur riservandosi di svolgere un'analisi approfondita sull'emendamento 53.9 del Governo, rileva che, contrariamente a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, l'articolo 53 introduce un'innovazione sostanziale rispetto alle precedenti leggi finanziarie, in quanto non esiste una disposizione di tenore analogo a quella dell'articolo 53, che interviene su spese derivanti da fattori legislativi. Fa presente, altresì, che non è possibile accantonare spese derivanti da provvedimenti legislativi in assenza di un analisi puntuale sul funzionamento delle leggi. Si rischia di vanificare le prospettive di attuazione dei provvedimenti legislativi andando a bloccare taluni automatismi che normalmente conseguono all'applicazione delle discipline legislative. In conclusione, alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, rileva, a nome del suo gruppo, la necessità di individuare una soluzione all'articolo 53, che rimane un nodo politico prioritario.
Lino DUILIO, presidente, ribadisce che la Commissione avrà l'opportunità di esaminare approfonditamente il contenuto dell'articolo 53 nel seguito dell'esame.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva che l'emendamento 53.9 del Governo fornisce una risposta alla richiesta di elementi di informazione sottoposta dalla Commissione, atteso che la proposta emendativa reca un elenco analitico delle unità previsionali di base e dei relativi accantonamenti e stanziamenti con riferimento alle spese previste dall'articolo 53. Osservato che l'emendamento del Governo non può ritenersi esaustivo rispetto alle questioni poste dalla Commissione, ribadisce che è sua intenzione presentare un emendamento volto a modificare in particolare il terzo comma dell'articolo 53, che necessita di una profonda rivisitazione.
Marino ZORZATO (FI) segnala che la discussione in corso sull'articolo 53 testimonia ancora una volta la posizione fortemente critica dei gruppi di opposizione e di parte rilevante dei gruppi di maggioranza su tale disposizione, che riveste priorità assoluta nell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2007. Per tale ragione, ritiene che la Commissione debba esaurire in via preliminare e prioritaria l'esame dell'articolo 53 e delle relative proposte emendative: invita, quindi, il relatore a presentare il suo emendamento affinché la Commissione possa confrontarsi su una tematica che è giudicata dirimente ai fini del seguito dell'esame.
Guido CROSETTO (FI), premesso che il Governo parla di accantonamenti, ma di fatto si tratta di veri e propri tagli alle spese, suggerisce al relatore di formulare una proposta emendativa finalizzata a sopprimere la tabella allegata dal Governo all'emendamento 53.9. Ritiene, infatti, che da tale tabella emergano indicazioni sull'utilizzo delle autorizzazioni di spesa e delle relative esclusioni tali da alimentare contrasti e polemiche anche nell'ambito della stessa maggioranza.
Laura RAVETTO (FI) rileva la necessità di un approfondimento sull'emendamento 53.9 del Governo, allo scopo di chiarire se l'articolo 53 influirà su spese obbligatorie derivanti da fattori legislativi e dall'adempimento di obblighi internazionali.
Roberto VILLETTI (RosanelPugno) ricorda come nell'ambito dei lavori della Commissione bicamerale istituita per procedere all'esame dei provvedimenti con cui si è riformato il bilancio dello Stato, il Governo avanzò una proposta sostanzialmente coincidente con la formulazione del comma 3 dell'articolo 53, che alla fine di un lungo e travagliato dibattito fu stralciato. Rileva che non è opportuno introdurre norme che vanno a modificare la legislazione contabile dello Stato nell'ambito della legge finanziaria, ma che è necessario affrontare tali modificazioni in un provvedimento legislativo ad hoc finalizzato a definire le regole della legislazione contabile. Su tale questione, a suo avviso, il Governo deve assumere una posizione chiara in quanto di fatto la disposizione di cui si discute vanifica il potere di spesa del Parlamento: si tratta di un cambiamento radicale delle regola che mina le prerogative parlamentari. Giudica, quindi, essenziale che il Governo sopprima il comma 3 dell'articolo 53, che aleggia come un'ombra sulla sessione di bilancio.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva che l'articolo 53 influirà in maniera devastante e irrazionale sul principio di continuità amministrativa, in quanto i tagli alle spese comprometteranno l'attuazione di provvedimenti attualmente operativi. Reputa incomprensibile l'atteggiamento del Governo, in quanto la tabella allegata all'emendamento 53.9 non mira a risolvere i profili problematici evidenziati né a fugare le perplessità manifestate dai deputati, anzi conferma le preoccupazioni espresse. Parrebbe che il Governo stia assumendo un atteggiamento finalizzato a dilatare i tempi di esame; in caso contrario, appare evidente che l'articolo 53 rappresenta un atto grave ed è auspicabile, per tale ragione, che l'emendamento 53.9 venga ritirato.
Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA), pur apprezzando la volontà manifestata dal relatore in ordine alla presentazione di un emendamento all'articolo 53, osserva che l'emendamento 53.9 del Governo appare del tutto insufficiente a rispondere alle perplessità che la Commissione ha manifestato propendendo, come evidenziato da taluni deputati, per una soppressione dell'articolo 53. Osservato che il deputato Villetti ha espresso valutazioni gravi che impediscono alla Commissione di proseguire serenamente i lavori sul provvedimento in esame, giudica essenziale che si individui una soluzione, al fine di superare le problematicità derivanti dal terzo comma dell'articolo 53.
Gianfranco CONTE (FI) osserva che, da una prima lettura dell'emendamento 53.9 del Governo, si evince che l'articolo 53 interverrà pesantemente su talune autorizzazioni di spesa importanti, come ad esempio i commi 20, 86, 178, 501 e 607 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006. Analoghe considerazioni valgono per altre disposizioni contenute nelle precedenti leggi finanziarie. Ritiene che il Governo in tal modo tenta di superare i contrasti nella sua stessa maggioranza evitando quindi il confronto con il Parlamento. Per tale finalità, viene creata una sorta di «salvadanaio» che compromette l'esercizio della funzione legislativa del Parlamento: si tratta di una disposizione gravissima che rischia di creare danni enormi.
Bruno TABACCI (UDC) ribadisce la irrinunciabile necessità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 53, che assegna un potere discrezionale eccessivamente ampio al Governo nella gestione del bilancio.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricordato come negli scorsi anni ed anche con l'ultima legge finanziaria del precedente Governo, erano stati disposti tagli trasversali ed indiscriminati sui capitoli di bilancio, sui quali il Parlamento non ha avuto sostanzialmente modo di incidere, ribadisce comunque la propria intenzione di proporre una riformulazione dell'articolo 53, che comprenda la soppressione del comma 3.
Guido CROSETTO (FI), pur ribadendo la propria stima nei confronti del relatore, evidenzia che i problemi posti dall'articolo 53 derivano non solamente dal comma 3 ma dall'articolo nel suo complesso, che prevede tagli discrezionali che suscitano anche sospetti di favoritismi nelle relative scelte.
Lino DUILIO presidente, evidenziato come i problemi posti dall'articolo 53 siano di due tipi, uno relativo ai rapporti tra Parlamento e Governo e un altro più specificatamente di merito, ricorda che si era concordato di richiedere chiarimenti al Governo in ordine all'articolo 53, accantonandone comunque l'esame per votare prima gli articoli riferiti al patto di stabilità, in fase di più avanzata definizione. Non condivide comunque l'ipotesi che, non essendo ritenuti dall'opposizione esaurienti i chiarimenti del Governo sull'articolo 53, non si debba procedere con le votazioni concordate.
Gaspare GIUDICE (FI), pur comprendendo le considerazioni del presidente, sottolinea come sarebbe stato opportuno che il Governo presentasse, contestualmente all'emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 53, anche un emendamento soppressivo del comma 3. Sottolinea peraltro come tale posizione sia tesa a difendere le prerogative del Parlamento, per cui dovrebbe essere condivisa anche dalla maggioranza. Ricorda infatti che, nella scorsa legislatura, l'attuale opposizione chiese con molta determinazione che il Parlamento fosse coinvolto in modo molto penetrante per quel che riguarda la predisposizione del provvedimento cosiddetto «taglia-spese».
Pietro ARMANI (AN) ribadisce che sarebbe stato importante che il Governo si fosse pronunciato chiaramente per la soppressione del comma 3 dell'articolo 53, ricordando peraltro che lo stesso comma 1 presenta profili di grave criticità, in quanto esso offre la possibilità al Ministero dell'economia di procedere con estrema discrezionalità sugli stanziamenti di bilancio. Ritiene peraltro che sia necessario definire norme di contabilità più moderne per una maggiore flessibilità, comunque con la tutela delle prerogative parlamentari in materia di bilancio.
Marino ZORZATO (FI) sottolinea che l'opposizione non sta svolgendo opera di ostruzionismo immotivato, ma sta semplicemente cercando di approfondire le varie questioni implicate dall'articolo 53.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) sottolinea che, come già evidenziato da alcuni colleghi, la discussione sulle proposte emendative relative all'articolo 53 del disegno di legge finanziaria ha avuto inizio nella seduta di ieri e che anche la maggioranza sembrava concordare sulla necessità di affrontare prioritariamente le questioni connesse a tale articolo. Ritiene inoltre che, anche al fine di salvaguardare la credibilità del Governo, sarebbe necessario che esso presentasse un emendamento volto a modificare il citato articolo 53, anche alla luce della discussione svoltasi nella seduta di ieri. Invita pertanto il Governo a ritirare il suo emendamento 53.9.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) si dichiara esterrefatto per quanto sta accadendo e ritiene che i contenuti dell'articolo 53 del disegno di legge finanziaria costituiscano un vero e proprio attentato alle prerogative del Parlamento e alle regole della democrazia parlamentare, che stupisce tanto di più in quanto proviene da forze politiche che sono solite invocare il rispetto di tali regole. Dichiara altresì di aver apprezzato le precisazioni fornite dal relatore, che reputa rassicuranti almeno in riferimento al comma 3 dell'articolo citato. Stigmatizza invece il silenzio tenuto dal Governo, che nella seduta di ieri si era impegnato ad assumere oggi una posizione ben definita. Al riguardo, si chiede se questo silenzio derivi da mera insipienza o da scarsa considerazione per il ruolo del Parlamento. Concludendo, rimarca come, anche nel merito, la tabella allegata all'emendamento 53.9 del Governo presenti numerosi profili problematici.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ferma restando la dichiarata intenzione di presentare un emendamento all'articolo 53, desidera ricordare che l'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per il 2006 presentava, in materia di flessibilità del bilancio, contenuti molto simili a quelli dell'articolo in discussione. Ritiene altresì che non sia utile, da parte dell'opposizione, esasperare i toni del confronto, che finirebbe così per essere meno costruttivo di quanto da più parti auspicato. Invita infine il presidente a valutare l'opportunità di rinviare a giovedì il seguito dell'esame.
Gaspare GIUDICE (FI) riconosce che il precedente Governo provò a porre in essere misure analoghe a quelle contenute nell'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, ma fa notare come proprio la Commissione avesse chiesto e ottenuto che la scelta delle unità previsionali di base da ridurre non fosse rimessa alla discrezionalità del Governo e che sui successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze fosse espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Conclusivamente, fa presente che, ove il relatore intendesse proporre analoghe modificazioni all'articolo 53, otterrebbe su questo il voto favorevole delle opposizioni.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che la soluzione delineata dal deputato Giudice non sarebbe sufficiente, poiché l'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per il 2006, ricordato dal relatore, prevedeva una mera comunicazione nei confronti delle Commissioni parlamentari competenti. Data la complessità delle questioni emerse e al fine di acquisire ulteriori indicazioni da parte del Governo nonché l'emendamento annunciato dal relatore, ritiene che si potrebbe rinviare alla seduta di giovedì prossimo l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53, procedendo ora all'esame di emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ad altri articoli.
Mauro PILI (FI) dichiara di condividere la proposta di rinvio formulata dal relatore, che riterrebbe utile anche al fine di non esasperare i toni del confronto e di dare al relatore la possibilità di presentare l'emendamento annunciato. Invita altresì il Governo a ritirare il suo emendamento 53.9.
Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che, ove venisse approvato il comma 3 dell'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, il Governo otterrebbe una autonomia pressoché illimitata di fronte al Parlamento, in materia di bilancio. Quanto alla tabella allegata all'emendamento 53.9 del Governo, rileva le disparità esistenti tra gli stanziamenti relativi a diverse regioni. A titolo di esempio, fa notare come gli stanziamenti per l'ufficio scolastico regionale della Lombardia sia notevolmente inferiore a quelli previsti per la Campania o la Puglia, sebbene queste ultime regioni siano assai meno popolose.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita il deputato Fugatti a non soffermarsi solo sulle previsioni relative all'anno 2007, ma a considerare anche, ad esempio, gli stanziamenti relativi alle stesse voci per l'anno 2009.
Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il relatore per la precisazione, ma ritiene che le indicazioni relative al 2009 siano poco realistiche.
Lino DUILIO, presidente, dopo avere espresso rammarico per la piega assunta dalla discussione, ritiene che si possa rinviare alla seduta di giovedì prossimo l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53 e che la Commissione possa ora procedere all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 73 a 80.
Maria Teresa ARMOSINO (FI) osserva che il contenuto dell'articolo 53 ha per l'opposizione una valenza straordinaria, essendo emersa una questione politica in quanto si consente all'esecutivo di disporre di risorse finanziarie pubbliche in modo libero. Al riguardo rileva che è positivo che il relatore condivida le osservazioni dell'opposizione.
Lino DUILIO, presidente, avverte che d'ora in poi non sono più ammesse segnalazioni di emendamenti.
Con riferimento agli emendamenti che intervengono in materia di infrastrutture, comunica che risultano inammissibili per estraneità di materia: l'emendamento Ravetto 120.1, che destina 2 milioni di euro ad azioni di «supporto esterno» per l'implementazione del regolamento europeo sulle sostanze chimiche; l'emendamento Caparini 122.8; che interviene in materia di canone di abbonamento radiotelevisivo; l'emendamento Caparini 122.9; che interviene in materia di canone di abbonamento radiotelevisivivo; l'articolo aggiuntivo Caparini 122.07; che interviene in materia di canone di abbonamento radiotelevisivivo; l'articolo aggiuntivo Caparini 122.05; che interviene in materia di canone di abbonamento radiotelevisivivo; l'articolo aggiuntivo Caparini 122.06; che interviene in materia di canone di abbonamento radiotelevisivivo; l'emendamento Campa 129.3; che contiene un'autorizzazione di spesa per la costruzione del nuovo «Palazzo del cinema di Venezia»; l'articolo aggiuntivo Pedrizzi 129.07; recante un'autorizzazione di spesa per il completamento della Cittadella giudiziaria di Latina; l'articolo aggiuntivo Peretti 129.08 recante misure settoriali per la creazione di un istituto per il monitoraggio limnologico del lago di Garda; l'articolo aggiuntivo Strizzolo 129.010 recante un'autorizzazione di spesa per per il completamento della S.S. Lignano-Latisana; l'articolo aggiuntivo Pertoldi 129.012; recante un'autorizzazione di spesa per il completamento della diga di Ravedis; l'articolo aggiuntivo Pertoldi 129.013; recante un'autorizzazione di spesa per la realizzazione della tangenziale sud di Udine; l'emendamento Raisi 130.2 e 130.6 che contiene autorizzazioni di spesa per il nuovo Palazzo dei Congressi dell'EUR e per la città dello sport di Tor Vergata (la disposizione è analoga all'articolo 130, comma 2, stralciato dal Presidente della Camera). Il comma 3 contiene un'autorizzazione di spesa per realizzare infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.; l'emendamento Raisi 130.3; che contiene autorizzazioni di spesa per il nuovo Palazzo dei Congressi dell'EUR e per la città dello sport di Tor Vergata (disposizione analoga all'articolo 130, comma 2, stralciato dal Presidente della Camera); l'emendamento Rampelli 130.9; che reca interventi per le linee A e B della metropolitana di Roma; l'emendamento Rampelli 130.10; che reca un finanziamento per la realizzazione di un centro studi per l'architettura razionalista; l'emendamento Rampelli 130.11; che trasforma in parco nazionale il parco regionale dell'Appia antica; gli emendamenti Rampelli 130.13 e 130.14, che recano un finanziamento per la città dello sport del Foro italico; l'articolo aggiuntivo Raisi 130.04 che reca interventi per la realizzazione della metropolitana di Bologna; gli articoli aggiuntivi Alemanno 130.08 e 130.09; che recano un complesso di interventi per la sicurezza, ma limitati alla città di Roma; l'articolo aggiuntivo Samperi 130.010, che recano interventi per i comuni non capoluogo della Valle di Noto; l'articolo aggiuntivo Raisi 130.05; che contiene un'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna; l'articolo aggiuntivo Dussin 130.013; che prevede un finanziamento settoriale per la realizzazione del velodromo della provincia di Treviso; l'articolo aggiuntivo Sposetti 130.014; che reca uno stanziamento settoriale per interventi connessi al programma «Colombo 92»; l'articolo aggiuntivo Frassinetti 132.01; che reca un finanziamento settoriale per il rifinanziamento di un programma per giovani atleti italiani praticanti sport invernali; gli emendamenti Fava 134.7 e 134.8, Grimoldi 134.9 e 134.10 che recano interventi finanziari puntuali a favore di specifiche tratte ferroviarie non comprese fra le infrastrutture strategiche; l'articolo aggiuntivo Garavaglia 134.02; che dispone la soppressione di un'agevolazione fiscale a favore di Poste Spa; l'emendamento Caparini 135.24; che reca un'autorizzazione di spesa per il finanziamento della linea metropolitana Brescia-Iseo-Edolo; l'emendamento Caparini 135.25; che reca un'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'aeroporto di Montichiari; l'emendamento Dussin 135.35; che reca un'autorizzazione di spesa per il completamento della tangenziale sud di Treviso; l'articolo aggiuntivo Caparini 135.03 e 135.05, Cota 135.06 e 135.07 che recano finanziamenti per opere non comprese fra le infrastrutture strategiche; l'articolo aggiuntivo Fava 135.012; che reca un'autorizzazione di spesa per i lavori di adeguamento del tronco stradale Mantova-Montichiari; l'emendamento Mario Ricci 136.15; concernente l'indennità per lavoratori portuali nelle giornate di mancato impiego; l'emendamento Garavaglia 136.8; che aggiunge una voce all'elenco dei soggetti che fanno parte dei comitati portuali; l'articolo aggiuntivo Pini 136.02; che fissa un termine per l'entrata in vigore del nuovo regolamento di sicurezza della navigazione da diporto; l'articolo aggiuntivo Pini 136.03; che stabilisce un termine per l'entrata in vigore del nuovo regolamento di sicurezza della navigazione da diporto; l'articolo aggiuntivo Velo 137.04; che risulta diretto alla concessione di indennità per lavoratori portuali nelle giornate di mancato impiego; l'articolo aggiuntivo Pedica 137.08; concernente una disposizione del decreto-legge 262/2005, relativa al dragaggio dei siti di bonifica, materia non prevista nella finanziaria; l'articolo aggiuntivo Pedica 137.09; concernente una disposizione del decreto-legge 262/2005, relativa al dragaggio dei siti di bonifica, materia non prevista nella finanziaria; l'articolo aggiuntivo Rotondo 137.012; che differisce il termine per i contributi ai corsi di formazione nelle attività marittime; l'articolo aggiuntivo Sanza 137.013; che differisce il termine per i contributi ai corsi di formazione nelle attività marittime; l'emendamento Buontempo 137.9; che detta una disposizione di natura ordinamentale, diretta all'istituzione di una nuova autorità portuale; l'articolo aggiuntivo Velo 137.02; diretto alla concessione di indennità per lavoratori portuali nelle giornate di mancato impiego; l'articolo aggiuntivo 137.03 IX Commissione, che differisce il termine per i contributi ai corsi di formazione nelle attività marittime; l'articolo aggiuntivo Stradella 139.014; che detta, con disposizione di rango primario, modifiche procedurali ad un decreto ministeriale; l'emendamento D'Elpidio 139.12; che reca disposizioni concernenti la sola procedura per la concessione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del Belice; l'articolo aggiuntivo Cesini 139.033; che reca finanziamenti per eliminare la presenza di amianto nella sede istituzionale della provincia di Ancona; l'articolo aggiuntivo Mazzoni 139.035; che reca stanziamenti per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica; l'articolo aggiuntivo Ronconi 139.040; che reca stanziamenti per la ristrutturazione delle mura della città di Amelia; l'articolo aggiuntivo Mazzoni 139.036; che incrementa gli stanziamenti per la ricostruzione del centro urbano di Ariano Irpino nell'ambito degli interventi per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi ; l'emendamento Delfino 142.24; che dispone uno stanziamento per opere di sicurezza della rete stradale, limitatamente alla provincia di Cuneo; l'articolo aggiuntivo Garavaglia 142.07; che limita gli effetti delle revisioni tariffarie previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 262 del 2006 alle sole tratte autostradale sottoposte ad uno specifico limite di velocità; l'articolo aggiuntivo Gibelli 142.08; che reca interventi di carattere ordinamentale in materia di ridefinizione dei compiti dell'ANAS; l'articolo aggiuntivo Gibelli 142.015; che interviene su materia disciplinata dal decreto-legge 262/2006, ma reca una disposizione meramente ordinamentale; l'articolo aggiuntivo Gibelli 142.016; che interviene su materia disciplinata dal decreto-legge 262/2006, ma reca una disposizione che non sembra avere effetto significativo sul complesso dell'operazione di revisione delle concessioni autostradali; l'articolo aggiuntivo Gibelli 142.021; che interviene su materia disciplinata dal decreto-legge 262/2006, ma reca una disposizione che ha carattere meramente formale; l'articolo aggiuntivo Gibelli 142.022; che interviene su materia disciplinata dal decreto-legge 262/2006, ma reca una disposizione che ha carattere meramente formale; l'articolo aggiuntivo Misiti 142.023; che reca un finanziamento per i lavori stradali nel comune di Vibo Marina; l'articolo aggiuntivo D'Alia 142.024; che reca un intervento localistico riguardante lo svincolo autostradale del villaggio di Tremestieri; l'emendamento Buontempo 143.4; che reca un intervento microsettoriale per il sostegno al trasporto biciclette della ferrovia Roma-Lido; l'emendamento Sanza 144.9, che detta disposizioni ordinamentali per l'istituzione di centri provinciali di assistenza alle vittime della strada; l'emendamento Ossorio 144.17; che reca modifiche procedurali a talune disposizioni del codice della strada; l'emendamento Khalil Ali Rashid 144.20; che prevede l'istituzione di centri provinciali per l'assistenza alle vittime della strada; l'emendamento Gianfranco Conte 144.14; che reca una disposizione che preclude ai vigili urbani l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità mediante autovelox; l'emendamento Velo 144.22; che prevede l'istituzione di un fondo di 100.000 euro per la sicurezza della vita umana nei laghi e norme ordinamentali sui compiti delle capitanerie di porto; l'emendamento Pagliarini 144.12; che reca l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti; l'articolo aggiuntivo D'Agrò 144.02; che reca modifiche al codice della strada in relazione alle prove degli autoveicoli ai fini della verifica delle caratteristiche costruttive.
Si riserva di integrare l'elenco con riferimento agli articoli successivi, appena saranno disponibili i testi.
Segnala che da un più approfondito esame le proposte emendative segnalate 20.281 e 20.282 Fincato dichiarati inammissibili per carenza di compensazione devono ritenersi ammissibili. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Oliva 19.02 del quale era stato richiesto il riesame, avverte che lo stesso, in quanto corredato da idonea copertura, deve ritenersi ammissibile (vedi allegato 7).
Comunica quindi le proposte emendative riferite agli articoli 120, 122, 129, 130 132, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, e 144 che risultano inammissibili per carenza di compensazione e compensazione inidonea (vedi allegato 8).
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), con riguardo all'impossibilità di segnalare ulteriori emendamenti, ritiene debba comunque essere consentito ai deputati di chiedere la votazione di propri emendamenti allorché si passi all'esame dell'articolo al quale sono riferiti.
Lino DUILIO, presidente, replicando all'onorevole Marinello, segnala che sarà senz'altro ammessa la possibilità di chiedere la votazione di propri emendamenti.
Gaspare GIUDICE (FI) osserva che, fra gli emendamenti che sono stati segnalati, la maggior parte di quelli dichiarati ammissibili sono stati presentati dalla maggioranza, di modo che il confronto in sede di esame sarà sostanzialmente fra il Governo e la sua maggioranza.
Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame a giovedì 2 novembre 2006, alle ore 11, fissando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 53.9 del Governo alle ore 9 di giovedì 2 novembre.
La seduta termina alle 18.20.
(Si omettono allegati)
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Giovedì 2 novembre 2006
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SEDE REFERENTE
Giovedì 2 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor, per lo sviluppo economico, Alfonso Gianni, e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.
La seduta comincia alle 11.25.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 31 ottobre 2006.
Lino DUILIO, presidente, avverte che sono stati presentati nuove proposte emendative del Governo (vedi allegato 1) e del relatore (vedi allegato 2).
Avverte quindi che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo 47.25, che reca norme sugli istituti storici; l'emendamento Russo 60.4, che modifica la disciplina sulla mobilità del personale sanitario; l'emendamento Russo 60.5, che modifica la disciplina di accesso alla dirigenza del SSN; l'emendamento Viola 60.7, che modifica la disciplina della stabilizzazione del personale precario in un specifico comparto; gli emendamenti Di Girolamo 60.9 e 60.2 della XII Commissione, che modificano la disciplina del trattamento previdenziale dei medici specializzandi; gli articoli aggiuntivi Narducci 60.02 e Ruta 60.03, che modificano la disciplina dei titoli dei direttori generali delle ASL; l'emendamento Crisafulli 66.10, che reca disposizioni concernenti, nell'ambito di un piano di assunzione di docenti pubblici, l'introduzione di docenti privati in materie linguistiche; l'emendamento Mereu 66.155, che prevede la conferma in ruolo di una tipologia di dirigenti scolastici; l'emendamento Russo 66.23, recante norme in tema di lettori italiani; l'emendamento Di Centa 68.60, che reca un finanziamento per progetto riservato a giovani atleti; l'emendamenti Amendola 68.6, relativo a piccoli comuni con meno di 3000 abitanti nella regione Calabria; l'emendamento D'Elpidio 68.152, che istituisce un fondo per il progetto «un anno in famiglia»; gli articoli aggiuntivi D'Elpidio 68.05 e Lucchese 68.06, che riordinano l'Alta formazione artistica e musicale; l'articolo aggiuntivo 69.015 e gli emendamenti Pinotti 69.05, 69.06 e 69.07, riguardanti l'infrastrutturazione di un polo di ricerca; gli emendamenti Piro 70.5 e 70.42, che trasformano in contratto a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato di un numero esiguo di dipendenti (degli uffici tecnici di università statali ed enti di ricerca); l'emendamento Oliva 70.37, che reca norme in materia di personale laureato di ruolo dipendente delle università; l'emendamento D'Elpidio 70.34, che reca norme in materia di professori incaricati; l'emendamento D'Elpidio 70.33, che reca norme in materia di dottori di ricerca in servizio presso le pubbliche amministrazioni o titolari di contratti di insegnamento; l'emendamento Tassone 70.26, che istituisce la conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca; l'emendamento Napoletano 70.27, che reca norme in materia di personale laureato di ruolo di area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio presso le università; l'emendamento Rusconi 70.31, che trasforma in ente pubblico la fondazione per l'istruzione agraria di Perugia; l'articolo aggiuntivo Ruvolo 70.04, che reca norme sui dottori di ricerca; l'emendamento Pellegrino 70.3, che allarga la platea di coloro che possono avere incarichi di insegnamento nell'università; gli emendamenti Piro 70.4 e 70.6, che prorogano contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale nelle università; l'emendamento Giudice 70.8, che prevede la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti di una piccola categoria di dipendenti delle università; gli articoli aggiuntivi Castellani 70.013, Cassola 70.012, D'Elpidio 70.09, Bellillo 70.07, Barbieri 70.05, Campa 70.01 e Bordo 70.02 che dettano norme sull'alta formazione artistica e musicale; gli articoli aggiuntivi 71.04 e 71.03 Crisafulli, che prevedono la statizzazione di un singolo istituto musicale; l'emendamento Tessitore 71.25 che introduce una procedura di valutazione; l'emendamento Intrieri 71.29 in tema di requisiti per sostenere gli esami di stato relativi all'accesso ad alcune professioni; l'emendamento 85.106 Napoletano, che modifica i requisiti per i lavoratori dello spettacolo relativi all'accesso al pensionamento di vecchiaia; l'emendamento 85.127 Bressa, che estende l'applicazione delle aliquote relative ai rapporti di lavoro domestico ai lavoratori impiegati dalle istituzioni senza scopo di lucro; gli emendamenti Ceccacci 88.16, Viola 88.71 e Lucchese 88.134, concernenti agevolazioni fiscali per alcune spese veterinarie (tatuaggio, sterilizzazione chirurgica, etc.); l'emendamento Ceccacci 88.34 in tema di rete di laboratori di analisi; l'emendamento Garavaglia 88.55 in tema di nuovi adempimenti a carico delle regioni in caso di superamento dei livelli della spesa farmaceutica convenzionata; l'emendamento Marinello 88.07, che modifica la disciplina dei contributi che le società mediche devono versare all'ENPAM; l'articolo aggiuntivo 89.01 della XII Commissione, concernente il ricorso a contratti a tempo determinato per i procedimenti relativi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni; l'articolo aggiuntivo Grillini 89.03, concernente il finanziamento della consulta del volontariato per la lotta all'Aids; l'articolo aggiuntivo Grillini 89.04, concernente la diffusione del profilattico; l'articolo aggiuntivo Cancrini 89.012, che detta norme di natura ordinamentale sui requisiti delle comunità terapeutiche; l'articolo aggiuntivo Cancrini 89.014, che interviene su una materia (divieto di propaganda per superalcolici) analoga a quella già oggetto di stralcio da parte del Presidente della Camera; l'articolo aggiuntivo Di Virgilio 89.015, che detta norme di natura ordinamentale in materia di cause di risarcimento avanzate da utenti del SSN; l'articolo aggiuntivo Brigandì 91.01 in tema di esercizio abusivo della professione per cui è richiesta abilitazione statale; l'articolo aggiuntivo Amoruso 93.01, concernente la possibilità di finanziamenti per la ricerca sanitaria da parte di istituti di diritto privato; l'emendamento Lucchese 94.16, concernente la disciplina dei foglietti illustrativi dei medicinali; gli articoli aggiuntivi 94.01 della XII Commissione e Di Girolamo 94.04 che introducono sanzioni per il ritardo nel pagamento e per il mancato pagamento del contributo a carico delle aziende che producono dispositivi medici, previsto dalla normativa vigente (legge finanziaria per il 2006).
Risultano altresì inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'articolo aggiuntivo Ascierto 94.02, concernente un contributo alla fondazione G.B. Bietti per la ricerca in oftalmologia; l'articolo aggiuntivo Giro 94.03, concernente un contributo all'associazione Intergruppo melanoma italiano per la ricerca, informazione e prevenzione del melanoma; l'articolo aggiuntivo Campa 99.01, concernente la costituzione di ambulatori dedicati all'esercizio della professione di infermiere; l'articolo aggiuntivo Porfidia 99.03 che prevede un ampliamento delle prestazioni sanitarie ad alcune categorie; gli articoli aggiuntivi Rampelli 99.06 e Burtone 101.01 che ripropongono una norma in materia di vigilanza e controllo sul doping già presente nel disegno di legge finanziaria e oggetto di stralcio da parte del Presidente della Camera; l'emendamento Crisafulli 101.2 che reca disposizioni in materia di rapporti tra lo Stato e la Regione Siciliana la cui disciplina è riservata allo speciale procedimento che prevede l'intervento della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana; l'articolo aggiuntivo Uggè 118.01, in quanto reca norme concernenti la destinazione delle somme pagate per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori al funzionamento dell'Albo medesimo; l'emendamento Giudice 144.6 che prevede l'istituzione di un fondo di 100.000 euro per la sicurezza della vita umana nei laghi; l'articolo aggiuntivo Motta 147.01 che reca interventi settoriali per specifiche infrastrutture di carattere viario nella città di Parma; l'articolo aggiuntivo Campa 147.03 che reca una disposizione di natura ordinamentale, diretta ad eliminare taluni obblighi connessi all'equipaggiamento dei veicoli stradali; l'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 147.012 che reca un intervento a favore delle aree S. Paolino e limitrofe; gli identici emendamenti Napoletano 148.8 e Bordo 148.40 che consentono il rimborso spese ai membri di una Commissione tecnica ministeriale; gli identici emendamenti Napoletano 148.6 e Bordo 148.37 che prevedono l'assunzione di personale per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; l'emendamento Napoletano 148.7 che prevede l'aumento delle indennità del personale appartenente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; l'emendamento Gardini 148.11 che reca disposizioni di natura ordinamentale in tema di istituzione dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare; l'emendamento Zanella 148.53 che reca un intervento di carattere ordinamentale con cui si sopprime la disposizione che attribuisce alle regioni la facoltà di regolamentare il prelievo di specie cacciabili; l'emendamento D'Elpidio 148.55 che istituisce un fondo per lo smaltimento delle carcasse degli animali e degli scarti di macellazione; l'emendamento Garavaglia 149.30 che proroga i termini per la denuncia dei pozzi; l'emendamento Stucchi 149.31 che prevede un finanziamento di 15 milioni di euro per il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca; l'emendamento Misuraca 149.35 che reca disposizioni per la semplificazione delle procedure di rilascio o rinnovo delle concessioni di acqua pubblica; gli emendamenti Misuraca 149.38 e Misuraca 152.141 che escludono le superfici vallive dalla determinazione più vantaggiosa del reddito dominicale e del reddito agrario prevista dall'articolo 3-ter, comma 1, della legge n. 106 del 2005; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 149.04 che reca disposizioni di carattere ordinamentale sulla promozione di accordi di programma con le regioni per l'utilizzo delle risorse idriche e sulla definizione delle competenze delle regioni in materia; gli articoli aggiuntivi Burchiellaro 150.02, D'Elpidio 150.05 e Fugatti 150.06 che recano disposizioni di natura ordinamentale sui requisiti di onorabilità per l'esercizio di attività commerciali; l'emendamento Franci 151.4 che fa riferimento alle disposizioni contenute nel comma 1-ter, che attribuiscono alle regioni la facoltà di disciplinare in modo diverso rispetto alla legislazione statale gli albi regionali istituiti nel settore agricolo e forestale; gli emendamenti 152.25 della XIII Commissione e Bordo 152.86 che recano interventi di carattere ordinamentale per la cessione della gestione dei fondi relativi ad iniziative agro-alimentari da Sviluppo Italia all'ISMEA; gli emendamenti Misuraca 152.10, Marras 152.92, Misuraca 152.140 che prorogano i termini di decorrenza della riforma dei consorzi agrari; gli emendamenti Buonfiglio 152.18, Cosenza 152.45, Misuraca 152.50, Ruvolo 152.107 che recano misure ordinamentali sulla forma giuridica dei consorzi agrari; gli emendamenti Napoletano 152.36, Cosenza 152.43, Misuraca 152.51, Buonfiglio 152.20, Misuraca 152.11, Bordo 152.88, Marras 152.94, Buonfiglio 152.99 che differiscono il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari; gli emendamenti Fundarò 152.9 e Bordo 152.84 che recano disposizioni ordinamentali per la disciplina di polizze assicurative volontarie per consorzi e centri di assistenza agricola; gli identici emendamenti Buonfiglio 152.17 e 152.100 che prevedono l'istituzione di un osservatorio nazionale per la tracciabilità alimentare; l'emendamento Buonfiglio 152.15 che stabilisce l'obbligo a carico degli organismi pagatori regionali, incaricati dei contributi comunitari in agricoltura, di avvalersi del sistema informativo agricolo per lo svolgimento delle proprie funzioni; gli emendamenti Campa 152.3, Burtone 152.4, Franci 152.89, Delfino 152.104 che dettano disposizioni di carattere settoriale finalizzate a estendere alle cooperative silvicole la facoltà per i soci di acquisire la qualifica di imprenditori professionali agricoli; l'emendamento 152.28 della XIII Commissione che estende determinate incentivazioni fiscali al settore dell'allevamento apistico e del nomadismo; l'emendamento Bellotti 152.42 che reca norme ordinamentali in materia di trasporto agricolo; gli identici emendamenti Burtone 152.32, Campa 152.2, Delfino 152.110 che recano interventi ordinamentali relativi alle procedure di valutazione di incidenza nelle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e nei SIC (Siti di importanza comunitaria); l'emendamento Fundarò 152.8 che reca disposizioni in materia di attribuzione di agevolazioni per il pagamento di contributi previdenziali agricoli; l'emendamento Buonfiglio 152.33 che reca disposizioni per l'estensione ad altri settori delle funzioni dell'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare; gli emendamenti Buonfiglio 152.21, 152.35, 152.34 e 152.16 finalizzati ad integrare l'elenco delle poste di bilancio da trasferire da Sviluppo Italia all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare; l'emendamento Garavaglia 152.117 che dispone risarcimenti ai produttori di latte per inadempimenti da parte dello Stato nell'applicazione del regime delle quote-latte; l'emendamento Garavaglia 152.121 che prevede la concessione di contributi per le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia; l'articolo aggiuntivo Cesini 152.03 che reca interventi settoriali in tema di enti agricoli determinati e di «nuovo mercato dei fiori» di Sanremo; l'articolo aggiuntivo Bellotti 152.05 che reca norme ordinamentali in materia di circolazione di macchine agricole; l'articolo aggiuntivo Buonfiglio 152.06 che dispone l'estensione ad altri settori di funzioni dell'ISA (Istituto per lo sviluppo dell'agricoltura).
Risultano del pari inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'articolo aggiuntivo Zanella 152.0.14 che reca disposizioni in materia di modalità di allevamento degli animali; l'articolo aggiuntivo Paoletti Tangheroni 152.0.17 che incrementa il finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in analogia con una disposizione stralciata, e modifica le modalità contabili di assegnazione del finanziamento; gli articoli aggiuntivi Vannucci 156.01 e 156.02 che dispongono l'estensione ad altri settori di funzioni dell'ISA; l'articolo aggiuntivo Fundarò 156.05 che reca disposizioni di carattere ordinamentale concernenti la disciplina del prelievo supplementare relativo alle quote-latte; gli emendamenti Marras 157.5 e Cicu 157.8 che dispongono un finanziamento per il progetto esecutivo di lavori di bonifica dei poligoni di Teulada e Capo Frasca; l'emendamento Lomaglio 157.3; che reca interventi in materia di organizzazione delle aree marine protette; gli articoli aggiuntivi Fogliardi 157.02 che reca misure settoriali per la creazione di un istituto per il monitoraggio limnologico del lago di Garda; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 158.04, che dispone l'istituzione dell'Autorità per la difesa del suolo; gli articoli aggiuntivi Pellegrino 158.01 che reca disposizioni ordinamentali sul regime di incompatibilità di alcune categorie di dipendenti della pubblica amministrazione; l'articolo aggiuntivo Fasciani 159.03 che disciplina il trasferimento della gestione delle riserve naturali protette dal Corpo forestale dello Stato agli enti parco nazionali; l'articolo aggiuntivo Francescato 159.010 che prevede la destinazione di parte delle ordinarie risorse delle aree naturali protette ad interventi per la biodiversità; l'articolo aggiuntivo Catanoso 159.08 che prevede l'istituzione della riserva marina Acireale-La Timpa.
Risultano inoltre inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'articolo aggiuntivo Catanoso 159.09 che prevede l'istituzione del parco nazionale dell'Etna; l'articolo aggiuntivo Rampelli 159.012 che prevede l'istituzione del parco nazionale dell'Appia antica; l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 159.06 che disciplina le procedure per escludere gli immobili abusivi dalla successione ereditaria; l'emendamento Camillo Piazza 160.22 che reca una disposizione per l'introduzione del divieto di circolazione di veicoli inquinanti nelle aree urbane; l'articolo aggiuntivo Francescato 160.04 che reca disposizioni per l'istituzione di una autorità per i prodotti chimici presso il Ministero della salute; l'articolo aggiuntivo Realacci 160.02 che reca disposizioni per la collocazione in aspettativa dei titolari di cariche direttive nei parchi nazionali; l'articolo aggiuntivo Realacci 161.01 che reca interventi in tema di funzionamento delle aree marine protette; l'articolo aggiuntivo Realacci 161.02 che reca disposizioni sulle modalità di nomina dei direttori dei parchi e sul relativo rapporto di lavoro; gli identici articoli aggiuntivi Campa 161.03 e Bernardo 161.06 che prevedono un regime specifico per la contabilizzazione dei ricavi di gestione dei sistemi di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici; l'articolo aggiuntivo Lomaglio 161.04 che prevede l'istituzione di un nuovo parco geominerario nazionale; gli identici articoli aggiuntivi Osvaldo Napoli 161.07 e Soffritti 161.030 che prorogano il termine per il conferimento in discarica dei rifiuti; l'articolo aggiuntivo Camillo Piazza 161.013 che reca disposizioni per la disciplina dei compensi spettanti agli organi degli enti parco; l'articolo aggiuntivo Camillo Piazza 161.015 che reca disposizioni per la disciplina dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni per le verifiche ispettive negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; l'articolo aggiuntivo Camillo Piazza 161.016 che svincola dalle disposizioni di contenimento della spesa gli organismi il cui finanziamento è garantito attraverso contributi di privati.
Risultano altresì inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'articolo aggiuntivo Camillo Piazza 161.018 che prevede l'avvio di procedure concorsuali per il reclutamento di personale dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM); l'articolo aggiuntivo Camillo Piazza 161.019 che reca disposizioni sul collegio dei revisori dei conti negli enti parco nazionali; l'articolo aggiuntivo Francescato 161.023 che dispone l'istituzione di un'agenzia nazionale per la gestione dello strumento finanziario per l'ambiente Life; l'articolo aggiuntivo Fava 161.028 che prevede la soppressione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 262 del 2006 relativo all'assetto organizzativo dell'APAT; l'emendamento Rossi Gasparrini 163.5 che istituisce un fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra stato e autonomia presso il Ministero dei beni culturali; l'emendamento Dussin 163.45 in tema di Ville venete; l'emendamento Mariani 163.37 relativo al Parco della pace - Sant'Anna di Stazzema; l'emendamento Grimoldi 163.46 relativo alla Villa reale di Monza.
Risultano del pari inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'emendamento Fincato 163.52 che reca norme in materia del sistema museale dell'ebraismo italiano; l'emendamento Bono 163.25 che reca disposizioni in materia di Fondo per il diritto di prestito pubblico; gli emendamenti Garavaglia 163.44 e Dozzo 163.43 relativi al restauro della Sala domenicani di Treviso; l'emendamento Ali Khalil 163.39 relativo all'ex convento di San Francesco-Orvieto; l'emendamento Ceccuzzi 163.38 che reca norme stralciate relative all'Unesco; l'emendamento Tocci 163.15 relativo alla Fondazione Roma Europa-arte e cultura; l'articolo aggiuntivo Andrea Ricci 163.06 relativo al Parco geominerario della Sardegna; l'articolo aggiuntivo Rampelli 163.08 relativo al recupero città e nuclei di fondazione e a centro studi per l'architettura Roma-Eur; l'articolo aggiuntivo Fincato 163.09 relativo al museo dell'ebraismo; l'emendamento Rossi Gasparrini 163.4 che prevede la costituzione di un fondo con contribuzione da parte dello Stato; l'emendamento Maderloni 163.6 che reca il rifinanziamento per un singolo museo; l'emendamento Palmieri 163.7 che ripropone disposizioni stralciate; l'emendamento Goisis 163.9 che destina risorse ad un singolo museo; l'emendamento Caparini 163.13 che destina risorse ad un sito Unisco; l'emendamento Carlucci 163.14 in tema di previdenza per i lavoratori dello spettacolo; l'articolo aggiuntivo Crisafulli 163.01 che prevede la stabilizzazione di personale precario dei beni culturali di una sola regione; l'emendamento Bocci 164.1 relativamente al comma 1-bis che prevede la statizzazione di accademie di belle arti; l'articolo aggiuntivo Picchi 164.03 che reca interventi a favore di biblioteca di Firenze.
Risultano altresì inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'emendamento De Simone 164.4 relativo al Polo della musica-Triveneto; gli emendamenti Evangelisti 164.3 e 164.2 che istituiscono una cattedra nei conservatori di musica; l'articolo aggiuntivo Giovanardi 164.04 che reca un rifinanziamento per il patrimonio culturale degli esuli istriani; l'articolo aggiuntivo Rocchi 165.08 che reca norme in materia di pensionamento dei ballerini; l'articolo aggiuntivo Rocchi 165.09 che istituisce l'albo agenti e mediatori dello spettacolo; l'articolo aggiuntivo Rocchi 165.010 relativo alla durata in carica del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche; l'articolo aggiuntivo Barbieri 165.012 relativo al palazzo del cinema di Venezia; gli articoli aggiuntivi Chianale 165.01 e 165.02 che recano interventi relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dei beni realizzati in occasione dei giochi olimpici invernali e paraolimpici; l'articolo aggiuntivo Carlucci 165.05 relativo alla riforma delle fondazioni liriche; l'articolo aggiuntivo Carlucci 165.06 in materia di tutele assicurative per i lavoratori dello spettacolo; l'articolo aggiuntivo Galli 189.01 in tema di privatizzazione dell'Aero club d'Italia; l'articolo aggiuntivo Fluvi 189.04 che reca norme in materia di mutui alle cooperative giornalistiche; l'articolo aggiuntivo Sposetti 189.05 che modifica i requisiti per l'accesso alle provvidenze delle cooperative giornalistiche; l'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 192.01 limitatamente ai commi da 2 a 5 in quanto dispone interventi ordinamentali in edilizia residenziale e canoni di locazione; l'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 192.02 che reca interventi diretti all'istituzione di agenzie per l'affitto.
Risultano inoltre inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'articolo aggiuntivo Daniele Galli 192.03 che prevede interventi volti a semplificare il passaggio di beni immobili tra consanguinei; l'articolo aggiuntivo Grillini 193.01 che reca disposizioni di carattere ordinamentale sulla distinzione tra figli naturali e figli legittimi; l'emendamento Zanotti 194.34 che reca norme in tema di Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne; l'emendamento Zanotti 194.35 che reca norme in tema di attività di prevenzione e repressione violenza alle donne; l'articolo aggiuntivo Bertolini 194.02 in tema di risorse per il pool per reati inerenti la violenza sessuale; l'emendamento Di Virgilio 198.3 che conferisce una delega legislativa al Governo per l'istituzione di un'assicurazione obbligatoria; l'articolo aggiuntivo Zanotti 198.04 che interviene sulle competenze in materia di trattamenti di invalidità; gli articoli aggiuntivi Osvaldo Napoli 199.03, Soffritti 199.07 e Milana 199.08 che intervengono sul fondo per le locazioni; l'emendamento Grillini 200.1, concernente interventi a favore di cittadini illustri in stato di difficoltà; gli articoli aggiuntivi Milana 200.013, D'Elpidio 200.019, Peretti 200.028 concernenti interventi a favore dell'Ente protezione e assistenza sordi (ENS); gli articoli aggiuntivi D'Elpidio 200.018, D'Elpidio 200.020, D'Elpidio 200.021, D'Elpidio 200.022, Giuditta 200.025, D'Elpidio 200.027, Peretti 200.030 i quali recano una serie di interventi microsettoriali o localistici; l'articolo aggiuntivo Pellegrino 205.04 che prevede il ricorso a giovani in caso di consulenze della pubblica amministrazione.; l'emendamento Dussin 206.4 e l'articolo aggiuntivo Dussin 206.02 relativi al Velodromo di Treviso; l'articolo aggiuntivo Rocchi 206.05 concernente l'attuazione dell'accordo di programma regionale - impianto canoa idroscalo Milano; gli articoli aggiuntivi Quartiani 207.02 e 207.01 relativi al Corpo nazionale soccorso alpino; l'articolo aggiuntivo Crisafulli 207.03 che reca il rifinanziamento per un singolo istituto (Stamperia Braille dell'Unione italiana ciechi di Catania); l'articolo aggiuntivo Ciocchetti 207.05 relativo al patrimonio delle società sportive; l'articolo aggiuntivo Zipponi 207.07 relativo al Corpo nazionale soccorso alpino che riproduce sostanzialmente una disposizione stralciata; l'articolo aggiuntivo Grimoldi 207.09 recante interventi per la valorizzazione dell'autodromo di Monza.
Sono inoltre inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti Lucchese Tab. B. 26 e Tab. B. 27 in quanto la riduzione degli accantonamenti di tabella B è destinata al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa per le zone terremotate che vengono inseriti in tabella F, anziché in tabella D. Gli emendamenti Vannucci Tab. F.1 e Forlani Tab. F.2, che inseriscono una nuova voce in Tabella F (decreto-legge n. 6 del 1998-Terremoto Marche e Umbria) ai fini del suo rifinanziamento sotto forma di limiti di impegno, risultano altresì inammissibili perché avrebbero dovuto essere formulati in articolato.Gli emendamenti D'Agrò Tab. F.4 e Formisano Tab. F.3 sono pure inammissibili, in quanto provvedono, rispettivamente, a rifinanziare l'articolo 15, comma 43, della legge n. 67 del 1988 (Artigiancassa) e la legge n. 910 del 1996 (edilizia universitaria) in tabella F, mentre il rifinanziamento di leggi di spesa è ammissibile solo in tabella D. Sempre con riferimento agli emendamenti riferiti alle tabelle, sono inammissibili per inidoneità della copertura l'emendamento Realacci Tab C.7 il quale prevede la copertura a valere su una disposizione legislativa di tabella C in misura superiore al 10 per cento delle risorse stanziate (riduzione di 22,879 milioni su una dotazione di 136,220 milioni); l'emendamento Venier Tab C.24 che prevede la copertura a valere su una disposizione legislativa di tabella C in misura superiore al 10 per cento delle risorse stanziate (riduzione di 100 milioni su una dotazione di 443 milioni). L'emendamento Bono Tab. C. 39, che reca un finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, si ritiene invece ammissibile nel presupposto che le risorse utilizzate a copertura si intendano destinate a finanziare le spese di conto capitale di cui alla legge n. 163 del 1985 di cui alla unità previsionale di bilancio 5.2.3.9. Infine, sono inammissibili per carenza di copertura gli emendamenti Soffritti Tab. C. 23 e Osvaldo Napoli Tab. C.32 in quanto prevedono un rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle locazioni abitative senza prevedere alcuna copertura finanziaria.
Fa presente inoltre che, con riferimento agli articoli 47, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 99, 101, 118, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 189, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 205, 206 e 207 risultano inammissibili per carenza di compensazione o per inidoneità della copertura ulteriori proposte emendative (vedi allegato 3).
Con riferimento poi all'articolo aggiuntivo Longhi 86.04 e all'articolo aggiuntivo della I Commissione 200.02 - i cui contenuti investono delicate questioni di interesse nazionale - dichiara che essi risultano ammissibili, sciogliendo la riserva precedentemente formulata.
Ritiene, quindi, che si possa sospendere la seduta, in attesa che sia presentato l'emendamento del relatore all'articolo 53 del disegno di legge finanziaria.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva che sarebbe meglio, anziché sospendere la seduta, iniziare l'esame delle proposte emendative riferite ad articoli diversi dall'articolo 53.
Lino DUILIO, presidente, considerata l'assenza del relatore, impegnato a completare la stesura del suo emendamento all'articolo 53, ritiene più opportuno sospendere la seduta. Propone, quindi, che, quando la seduta riprenderà, si proceda all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 73 a 80, anche perché dovrà essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi che relatore e Governo hanno presentato. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 13.55.
Lino DUILIO, presidente, dato atto delle sostituzioni, invita relatore e Governo a esprimere il loro parere sulle proposte emendative relative agli articoli da 73 a 80.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere per quali ragioni, tra gli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, non compaiano le proposte relative agli aumenti del bollo per le automobili, di cui è apparsa notizia sulla stampa.
Lino DUILIO, presidente, fa notare che le proposte cui si riferisce il deputato Garavaglia sono contenute nell'emendamento del Governo 3.141.
Gianfranco CONTE (FI) reputa disdicevole che già nella serata di martedì scorso i telegiornali abbiano dato notizia dell'emendamento cui hanno fatto riferimento il presidente e il deputato Garavaglia, senza che la Commissione ne fosse stata previamente informata.
Lino DUILIO, presidente, osserva che si è trattato di anticipazioni giornalistiche tanto più inopportune in quanto si sono successivamente rivelate inesatte. Aggiunge che l'emendamento in questione è stato presentato solo questa mattina.
Ettore PERETTI (UDC) lamenta il mancato rispetto della programmazione dei lavori della Commissione, che prevedeva un esame delle proposte emendative articolato sulla base delle rispettive materie, con l'intervento dei ministri competenti. Rileva che tale impostazione sembra essere venuta meno e che, con tutta probabilità, non ci sarà neanche tempo sufficiente per esaminare le proposte emendative segnalate dai gruppi, in particolare da quelli di opposizione. Concludendo, auspica che il prosieguo dei lavori sia improntato ad un ripristino delle programmazione originariamente stabilita.
Lino DUILIO, presidente, fa osservare che la ragione di quanto segnalato dal deputato Peretti deve rintracciarsi nel fatto che, nella seduta di martedì scorso, sono emerse questioni particolarmente rilevanti rispetto all'articolo 53 e che si è quindi stabilito di esaminare preliminarmente le proposte emendative riferite a tale articolo. Peraltro, fa osservare che ora la Commissione potrà procedere all'esame delle proposte emendative, segnalate dai gruppi, riferite agli articoli da 73 a 80, con l'intervento, come previsto, del sottosegretario Sartor. Successivamente la Commissione procederà, come stabilito, ad esaminare emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 53 e, a seguire, all'articolo 3. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi stabilirà quindi come procedere, anche tenuto conto delle oggettiva ristrettezza dei tempi.
Gianfranco CONTE (FI) fa osservare che il modo di procedere testé indicato dal presidente non appare conforme alla prassi dell'esame dei precedenti disegni di legge finanziaria e di bilancio. Reputa altresì grave che si prospetti la possibilità che le proposte emendative segnalate dai gruppi non vengano esaminate. Chiede pertanto di sapere quali tempi saranno dedicati alle proposte emendative segnalate dai gruppi di opposizione.
Lino DUILIO, presidente, chiarisce che, naturalmente, nell'ambito degli argomenti prima indicati, saranno prese in considerazione le proposte emendative segnalate da tutti i gruppi, oltre che quelle presentate dal relatore e dal Governo.
Gianfranco CONTE (FI) fa rilevare che il modo di procedere delineato dal presidente non tiene conto delle valutazioni dei gruppi di opposizione in ordine alle materie da considerare prioritarie.
Lino DUILIO, presidente, ribadisce che l'impostazione delineata corrisponde a quella originariamente stabilita. Comunica la presentazione da parte del relatore dell'emendamento 53.10.
Alberto GIORGETTI (AN) sottolinea che si era convenuto di procedere all'esame di tutti gli emendamenti segnalati, mentre gli emendamenti successivamente presentati dal relatore e dal Governo rischiano di assorbire tutto il tempo a disposizione. Quanto all'emendamento 53.10 del relatore, fa notare che, sebbene esso segni un piccolo passo avanti nella direzione auspicata, non risponde alle perplessità e ai dubbi sollevati in riferimento al comma 3 dell'articolo 53. Fa altresì rilevare che il citato emendamento prevede che il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti sia limitato all'espressione di un parere non vincolante.
Lino DUILIO, presidente, fa notare che, anziché dedicare tempo a discutere del rischio che non si riesca ad esaminare tutte le proposte emendative segnalate, sarebbe più utile procedere all'esame delle stesse, così come concordato. Quanto ai tempi a disposizione della Commissione, ritiene di potersi fare garante della possibilità di esaminarle.
Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda che il suo gruppo, nonostante le iniziali perplessità, aveva accolto l'invito a segnalare alcune proposte emendative. Deve peraltro constatare che si profila attualmente il rischio che i soli emendamenti ed articoli aggiuntivi effettivamente esaminati siano quelli presentati dal relatore e Governo. Chiede infine di sapere se, nelle precedenti sessioni di bilancio, i tempi di esame in Commissione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio siano stati analoghi agli attuali.
Lino DUILIO, presidente, assicura che cercherà di fornire le informazioni richieste dal deputato Fugatti.
Marino ZORZATO (FI), con riferimento all'ultima richiesta del deputato Fugatti, chiede al presidente di garantire che, quando saranno indicati i tempi dedicati all'esame dei documenti di bilancio, non siano presi in considerazione le numerose sospensioni e i tempi dedicati alle valutazioni di ammissibilità. Fa presente, infine, la disponibilità del suo gruppo a prolungare la seduta in orario notturno, ove ciò si rendesse necessario.
Lino DUILIO, presidente, dichiara di accogliere senz'altro la disponibilità manifestata dal deputato Zorzato a un prolungamento notturno della seduta, mentre ritiene che le altre questioni relative ai tempi di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio potranno essere valutate da parte dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi segnalati che si riferiscono agli articoli da 73 a 80.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che il subemendamento Albonetti 0.74.118.1 era stato riformulato nel senso di inserire dopo le parole «patrimonio immobiliare e mobiliare destinate» le seguenti «nel medesimo triennio» e di sopprimere le parole «conseguentemente, sono soppresse le lettere da a) a d)» (vedi allegato 4). Dichiara, inoltre, l'inammissibilità dell'emendamento De Laurentiis 76.01, che modifica i criteri di assegnazione dei seggi nella legge elettorale regioanle. Invita quindi il rappresentante del Governo e il relatore ad esprimere i pareri sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi segnalati che si riferiscono agli articoli da 73 a 80.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, in riferimento all'emendamento Zeller 73.14, esprime parere favorevole sulla lettera b) a condizione che essa sia riformulata nel senso di sostituire le parole «le norme di attuazione di cui al comma 7» con le seguenti: «sulla base degli esiti delle sperimentazioni di cui al comma 2, le norme di attuazione»; esprime altresì parere favorevole sulle lettere c), ed f) mentre esprime parere contrario sulle lettere a), d), e) e g). Nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento del Governo 73.23, esprime invece parere contrario sull'emendamento Giudice 73.22, ritenendolo in contrasto con la procedura negoziale comunque prevista con le regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilità interni. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Garavaglia 74.65, in quanto riproporrebbe il sistema dei tetti rispetto a quello dei saldi, e sul subemendamento Ravetto 0.74.118.2. Invita al ritiro dell'emendamento Albonetti 0.74.118.1, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto esso introduce delle eccezioni al patto di stabilità interno per gli enti locali tali da generare effetti distorsivi a suo avviso addirittura contrari alla logica ispiratrice della stessa proposta emendativa. Al riguardo ribadisce la necessità di salvaguardare il carattere onnicomprensivo del patto di stabilità nell'ottica di valorizzare le scelte operate in modo autonomo dagli enti locali. Per analoghe ragioni, invita al ritiro, salvo parere contrario, del subemendamento Marchi 0.74.118.3. Auspica, quindi, l'approvazione dell'emendamento del Governo 74.118 ed invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ravetto 74.116, Garofani 74.68, Giacomelli 74.92, Albonetti 74.112, Garavaglia 74.63, Oliverio 74.31, Marchi 74.18, Moffa 74.117, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita, altresì, al ritiro dell'emendamento Moffa 74.43, in quanto in contrasto con la proposta emendativa presentata dal Governo, nonché degli emendamenti Garofani 74.69, Garavaglia 74.64, Ossorio 74.60 e, rilevandone l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, dell'emendamento Siniscalchi 74.66, esprimendo altrimenti su tutti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 74.54 ed invita al ritiro dell'emendamento Gibelli 75.12, salvo parere contrario. Auspica l'approvazione dell'emendamento del Governo 75.18 e invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Armani 75.03, rilevandone peraltro l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, e Nardi 75.01 nonché degli emendamenti Ricci 76.36, Zaccaria 76.38 e 76.39, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti della I Commissione 76.3 e 76.4, nonché degli emendamenti Boscetto 76.62, Satta 76.35, Napoletano 76.37, Ferrari 76.40, nonché dell'emendamento della I Commissione 76.6, dell'emendamento Pedrini 76.34 e dell'emendamento della I Commissione 76.7. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Raiti 77.11 e Garavaglia 77.12, salvo parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti della I Commissione 77.1 e Quartiani 77.13. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bressa 79.14, nonché degli identici emendamenti della I Commissione 79.2 e Catone 79.3. Propone infine che la Commissione consideri l'opportunità di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire al Governo di approfondire talune questioni connesse all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 80.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo sull'emendamento Zeller 73.14 ed esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 73.23. Propone, invece, l'accantonamento dell'emendamento Giudice 73.22.
Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda con la proposta del relatore di accantonare l'emendamento Giudice 73.22.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo sull'emendamento Garavaglia 74.65 e sul subemendamento Ravetto 0.74.118.2. In riferimento al subemendamento Albonetti 0.74.118.1, manifestando il suo orientamento favorevole, prende tuttavia atto che il limite di tre anni di cui alla riformulazione comunicata dal presidente - da intendersi come una sorta di clausola di salvaguardia - non viene considerato sufficiente dal parere del rappresentante del Governo.
Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento del subemendamento Albonetti 0.74.118.1.
Il sottosegretario di Stato Nicola SARTOR concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal presidente.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel convenire con la proposta di accantonamento dell'emendamento Albonetti 0.74.118.1, formulata dal presidente, esprime parere favorevole sul subemendamento Marchi 0.74.118.3 e sull'emendamento del Governo 74.118. Esprime, quindi, parere conforme a quello del Governo sugli emendamenti Ravetto 74.116, Garofani 74.68, Giacomelli 74.92, Albonetti 74.112, Garavaglia 74.63, Oliverio 74.31, Marchi 74.18, Moffa 74.117 e 74.43, Garofani 74.69, Garavaglia 74.64 e Ossorio 74.60. Nel proporre l'accantonamento dell'emendamento Siniscalchi 74.66, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo sugli emendamenti Marchi 74.54 e Gibelli 75.12 ed esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 75.18 previo coordinamento formale consistente nell'aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 45, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle parole «non superiore al 15 per cento» ed è abrogata la lettera c)». Esprime parere conforme a quello del Governo sugli articoli aggiuntivi Armani 75.03 e Nardi 75.01. Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Ricci 76.36, Zaccaria 76.38 e 76.39. Propone altresì l'accantonamento degli emendamenti della I Commissione 76.3 e 76.4, Boscetto 76.62, Satta 76.35, Napoletano 76.37, Ferrari 76.40, nonché dell'emendamento della I Commissione 76.6, dell'emendamento Pedrini 76.34, dell'emendamento della I Commissione 76.7, dell'emendamento Pedrini 76.34, dell'emendamento della I Commissione 76.7: ritiene infatti tali proposte emendative meritevoli di ulteriore attenzione da parte del Governo.
Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda con le proposte di accantonamento avanzate dal relatore.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo sugli emendamenti Raiti 77.11 e Garavaglia 77.12, mentre conviene sulla proposta di accantonamento degli emendamenti della I Commissione 77.1 e Quartiani 77.13, avanzata dal rappresentante del Governo. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bressa 79.14. Propone altresì l'accantonamento degli identici emendamenti della I Commissione 79.2 e Catone 79.3. Concorda sull'opportunità di sospendere brevemente la seduta per procedere ad ulteriori approfondimenti relativi ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 80.
Il sottosegretario Nicola SARTOR concorda con le ulteriori proposte di accantonamento avanzate dal relatore.
Lino DUILIO, presidente, sospende brevemente la seduta, aderendo alla richiesta formulata in tal senso sia dal rappresentante del Governo che dal relatore sul disegno di legge finanziaria.
La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.30.
Lino DUILIO, presidente, avverte la Commissione della necessità di un ulteriore breve rinvio della seduta.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) esprime un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori della Commissione, caratterizzati da una totale mancanza di chiarezza e linearità, ritenendo del tutto inaccettabile che non si siano ancora iniziate le votazioni sulle proposte emendative al disegno di legge finanziaria.
Ettore PERETTI (UDC) ringrazia il presidente per avere comunicato tale ulteriore rinvio, considerando peraltro evidente come ormai il disegno di legge finanziaria sia oggetto di discussioni e trattative che avvengono esclusivamente al di fuori della Commissione, con conseguente estromissione dell'opposizione. Ritiene altresì che tale modo di procedere costituisca una grave mancanza di riguardo non solo nei confronti dell'opposizione, ma anche della Commissione e, più in generale, del Parlamento.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che i lavori della Commissione sono stati sospesi nella giornata festiva di ieri, nonostante il numero e la complessità delle questioni ancora da affrontare, in accoglimento di una richiesta diffusa e proveniente da tutti i gruppi. Sottolinea quindi come i lavori della Commissione si siano svolti e continueranno a svolgersi nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), evidenziando la necessità di proseguire l'esame del disegno di legge in Commissione anche nelle prossime giornate di sabato e domenica, dichiara la disponibilità del suo gruppo in tal senso.
Lino DUILIO, presidente, ricordando di essere stato sinora l'unico a prospettare l'opportunità di proseguire i lavori della Commissione anche nelle prossime giornate di sabato e domenica, invita l'onorevole Garavaglia ad investire della questione il presidente del suo gruppo.
Guido CROSETTO (FI) considera estremamente grave e privo di precedenti il fatto che la Commissione, dopo essersi riunita per diversi giorni, non sia stata ancora posta in condizione di votare le proposte emendative al disegno di legge finanziaria, sottolineando come ciò sia dovuto anche alle continue modifiche apportate al testo dal Governo e dalla maggioranza, che agiscono unilateralmente, al di fuori della Commissione e senza coinvolgere l'opposizione. Ritiene quindi che i lavori debbano proseguire, se necessario, anche nelle giornate di sabato e domenica.
Lino DUILIO, presidente, nel ribadire di condividere pienamente la proposta di prosecuzione dei lavori nelle giornate di sabato e domenica, della quale peraltro i componenti della Commissione dovrebbero farsi latori presso i Presidenti dei rispettivi gruppi, ricorda tuttavia all'onorevole Crosetto come gran parte della seduta di martedì sia stata dedicata alle questioni, anche di natura costituzionale, sollevate con riferimento all'articolo 54, comma 3 del disegno di legge finanziaria.
Gianfranco CONTE (FI) osserva che, se il Governo e la maggioranza fossero realmente animati dalla volontà di confrontarsi con l'opposizione nell'ambito di un serio dibattito parlamentare, avrebbero già posto la Commissione in condizione di votare, eventualmente utilizzando la pausa dei lavori della Commissione intervenuta nella giornata di ieri per riunirsi e predisporre quanto necessario.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che la sospensione dei lavori della Commissione è stata disposta in considerazione della ricorrenza di una festività religiosa fortemente sentita in tutto il Paese. Sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 16.50.
Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 73 del disegno di legge finanziaria.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 73.14 avanzata dal Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zeller 73.14, come riformulato, e 73.23 del Governo.
Lino DUILIO, presidente, invita il rappresentante del Governo ed il relatore ad esprimere il loro parere sull'emendamento Giudice 73.22, precedentemente accantonato.
Il sottosegretario Nicola SARTOR rinnova l'invito al presentatore a ritirare l'emendamento, esprimendo altrimenti parere contrario. Precisa altresì che le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 73 hanno carattere programmatico e saranno attuate nel rispetto dello Statuto della Regione siciliana e, in generale, della legislazione vigente.
Gaspare GIUDICE (FI) lamenta che il richiamo esplicito alle norme di attuazione dello statuto speciale, accolto nel caso dell'emendamento Zeller 73.14, non venga accettato dal Governo con riferimento alla Regione siciliana.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, fa osservare che, come già ricordato dal sottosegretario Sartor, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 73 hanno carattere programmatico e, ovviamente, la loro attuazione non potrà essere operata in modo unilaterale dallo Stato. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 73.22 per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno. Esprime altrimenti parere contrario.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) osserva che, piuttosto che presentare un ordine del giorno, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge finanziaria una norma di garanzia di carattere generale per le regioni ad autonomia speciale.
Lino DUILIO, presidente, pone in votazione l'emendamento Giudice 73.22.
Gaspare GIUDICE (FI) chiede che sia effettuata la controprova per appello nominale.
Lino DUILIO, presidente, al fine di garantire l'univocità e la certezza della votazione, dispone la controprova per appello nominale.
La Commissione respinge l'emendamento Giudice 73.22.
Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 74.
La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 74.65.
Marino ZORZATO (FI) dichiara di sottoscrivere, anche a nome del proprio gruppo, il subemendamento Ravetto 0.74.118.2.
Pietro ARMANI (AN) dichiara di sottoscrivere, anche a nome del proprio gruppo, il subemendamento Ravetto 0.74.118.2.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di sottoscrivere, anche a nome del proprio gruppo, il subemendamento Ravetto 0.74.118.2.
Luigi CASERO (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento Ravetto 0.74.118.2, di cui è firmatario, sottolineando che costituirebbe un opportuno segnale nei confronti degli enti locali virtuosi.
Guido CROSETTO (FI) annuncia voto favorevole sul subemendamento Ravetto 0.74.118.2, evidenziando che nel disegno di legge finanziaria mancano misure volte a premiare gli enti locali virtuosi.
Pietro ARMANI (AN) annuncia a sua volta voto favorevole, sottolineando che il subemendamento in esame avrebbe fra l'altro il pregio di promuovere l'attuazione di un federalismo fiscale responsabile, in coerenza con l'obiettivo che il Governo ha più volte dichiarato di perseguire.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) annuncia voto favorevole, sottolineando la rilevanza di una proposta emendativa che, seppur con risorse contenute, incentiva gli enti locali ad adottare pratiche amministrative virtuose.
Rolando NANNICINI (Ulivo), mentre non reputa opportuno introdurre meccanismi premiali a favore degli enti locali che semplicemente rispettano la disciplina vigente, ritiene che si potrebbe svolgere una più ampia riflessione sul meccanismo di perequazione tra enti locali.
Ettore PERETTI (UDC) annuncia voto favorevole, sottolineando che il subemendamento in esame afferma un condivisibile principio di responsabilizzazione degli enti locali.
Marino ZORZATO (FI) si dichiara disponibile a riformulare il subemendamento Ravetto 0.74.118.2 alla luce dell'intervento svolto dal deputato Nannicini.
Alberto GIORGETTI (AN) annuncia voto favorevole, ricordando come, nella scorsa legislatura, maggioranza e Governo avessero abbiano rivolto maggiore attenzione al problema della responsabilizzazione degli enti locali. Osserva altresì come, sempre nella scorsa legislatura, si fosse iniziato a riconsiderare il meccanismo di perequazione tra enti locali, cui faceva riferimento il deputato Nannicini. Concludendo, osserva che il disegno di legge finanziaria presenta, su questo tema, un'impostazione debole e segna un'inversione di tendenza, in senso negativo, rispetto alle politiche perseguite dalla precedente maggioranza.
Guido CROSETTO (FI), pur condividendo le osservazioni svolte dal deputato Nannicini, ritiene che il tema della perequazione possa essere più correttamente affrontato nel prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, fa osservare che, stando ai dati diffusi dall'ANCI, un numero assai elevato di comuni non avrebbe rispettato i limiti imposti dal patto di stabilità interno. Ricorda altresì che questo ha anche dato origine alla richiesta, da parte degli enti locali, di una sorta di sanatoria. Pur riconoscendo che una riconsiderazione dei meccanismi perequativi si imporrà indiscutibilmente nel prossimo futuro, ritiene che non sia opportuno intervenire premiando gli enti locali virtuosi, mentre sottolinea che il meccanismo dei saldi, introdotto dall'attuale Governo, favorirà senz'altro tali enti, a partire dal prossimo esercizio di bilancio.
Pietro ARMANI (AN) fa osservare che proprio la circostanza per cui molti enti locali non hanno rispettato il patto di stabilità interno rende tanto più opportuna una misura premiale nei confronti di quanti lo hanno osservato.
Luigi CASERO (FI) fa presente che, come il relatore sa bene, il vero limite del patto di stabilità interno è consistito nel fatto che, fino ad oggi, gli enti locali hanno sempre ritenuto che le sanzioni ivi previste non sarebbero state mai applicate nei loro confronti. Esprime peraltro un giudizio positivo sul meccanismo dei saldi proposto dal Governo.
La Commissione respinge il subemendamento Ravetto 0.74.118.2.
Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, a quanto gli consta, il Governo sarebbe in procinto di presentare un emendamento volto a consentire il rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel 2007. Se ciò rispondesse a vero, sarebbe dovere del Governo spiegare alla Commissione come intenda intervenire sul piano delle risorse finanziarie.
Guido CROSETTO (FI) esprime forti perplessità sulla reale possibilità che il Governo presenti una proposta emendativa nei termini indicati dal deputato Conte.
Lino DUILIO, presidente, fa osservare che la Commissione è chiamata a procedere all'esame delle proposte emendative effettivamente presentate.
Il sottosegretario Nicola SARTOR rinnova l'invito al deputato Albonetti a ritirare il suo subemendamento 0.74.118.1.
Gabriele ALBONETTI (Ulivo) fa presente che il suo subemendamento rispondeva alle preoccupazioni espresse da diversi comuni italiani, secondo i quali la mancata esclusione dal saldo finanziario delle entrate derivate nel triennio 2003-2005 dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, destinate alla estinzione anticipata di prestiti, limiterebbe la possibilità degli enti locali di contribuire realmente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Si dichiara pertanto disponibile a ritirare il subemendamento, qualora il Governo confermasse che il ritiro rappresenterebbe una soluzione più favorevole per gli stessi enti locali.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, rassicurando il deputato Albonetti, ritiene che il testo proposto dal Governo tuteli adeguatamente la situazione dei comuni cui ha fatto cenno, risultando prevalente l'effetto finanziario sotto il profilo dell'entrata.
Guido CROSETTO (FI) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Albonetti, in quanto il subemendamento tende a inserire una clausola che favorisce gli enti locali che hanno compiuto operazioni virtuose sotto il profilo finanziario.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda di aver espresso parere favorevole sul subemendamento in esame.
Lucio BARANI (DC-PS) ritiene che gli enti locali abbiano ovviamente un interesse ad estinguere anticipatamente i mutui contratti, mentre il Governo è mosso dall'interesse opposto. Del resto, ritiene che sia emerso con sufficiente chiarezza dalla risposta del sottosegretario Sartor che il Governo non è in grado di fornire al deputato Albonetti rassicurazioni sufficienti.
Luigi CASERO (FI) fa osservare che sarebbe assai grave se realmente la situazione corrispondesse a quella descritta dal deputato Barani.
Pietro ARMANI (AN) sottolinea che la problematica su cui verte il subemendamento in esame trae origine dalla dismissione del patrimonio degli enti locali, fenomeno che presenta tra l'altro il pregio di allargare il mercato immobiliare e finanziario italiano. Esprime quindi apprezzamento per il parere del relatore.
Ettore PERETTI (UDC) rileva che il subemendamento Albonetti 0.74.118.1 sembra procedere anche nella direzione auspicata dai deputati del gruppo di Rifondazione Comunista, vale a dire nel senso della riduzione del debito piuttosto che del deficit, a conferma degli aspetti di criticità insiti al patto di stabilità interno per gli enti locali. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo e il relatore valutino con particolare attenzione la proposta in questione.
Lino DUILIO, presidente, precisa che non è mancata l'attenzione da parte del rappresentante del Governo e del relatore, che hanno espressi pareri non di tipo formale sulle proposte emendative presentate, non a caso tra loro divergenti.
Lello DI GIOIA (RosanelPugno), nel sottoscrivere il subemendamento Albonetti 0.74.118.1, rileva di non potere condividere le considerazioni del rappresentante del Governo in quanto il subemendamento in questione è volto ad innescare un meccanismo virtuoso per gli enti locali e non procede nella direzione della differenziazione dei saldi.
La Commissione approva il subemendamento Albonetti 0.74.118.1.
Il sottosegretario di Stato Nicola SARTOR, nel ribadire l'invito al ritiro del subemendamento Marchi 0.74.118.3, osserva che esso sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo 75.18, così come riformulato.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda con il rappresentante del Governo.
Maino MARCHI (Ulivo), auspicando l'approvazione del proprio subemendamento 0.74.118.3, rileva l'opportunità di sopprimere i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 74 del disegno di legge finanziaria per il 2007 e di provvedere contestualmente alla fissazione al 15% del tetto massimo di indebitamento per i piccoli comuni con popolazione sino a 5 mila abitanti.
Guido CROSETTO (FI), nel sottoscrivere il subemendamento Marchi 0.74.118.3, osserva che non è pensabile disporre un blocco tassativo degli investimenti da parte dei comuni con meno di 5 mila abitanti per l'anno 2007 e che per essi dovrebbe essere indicato non meno del 12 per cento come limite di massimo indebitamento. Per quanto riguarda la proposta emendativa del Governo 75.18, raccomanda che la Commissione approvi il subemendamento Marchi 0.74.118.3 e che la questione della modifica del limite massimo di indebitamento per i piccoli comuni sia rinviata alla successiva fase di esame del provvedimento presso l'Assemblea.
Massimo VANNUCCI (Ulivo) auspica una riformulazione del subemendamento Marchi 0.74.118.3 che comporti l'individuazione del valore percentuale di massimo indebitamento per i comuni con meno di 5 mila abitanti.
Antonio MISIANI (Ulivo), nel sottolineare che, a paragone con i grandi comuni, i bilanci dei comuni con meno di 5 mila abitanti si caratterizzano per la estrema variabilità annua degli investimenti, osserva che il subemendamento Marchi 0.74.118.3 - di cui è cofirmatario - non produce effetti sui saldi di finanza pubblica e che sussistono comunque i margini per introdurre un criterio omogeneo e realistico per il tetto di massimo indebitamento per tutti i comuni, conformemente all'emendamento 75.18 presentato dal Governo.
Pietro ARMANI (AN), concordando con i deputati Marchi, Misiani e Crosetto, rileva che il subemendamento Marchi 0.74.118.3 è conforme alla logica del provvedimento in materia di piccoli comuni - condiviso in modo bipartisan - che è in corso di esame in sede referente presso le commissioni riunite Bilancio e Ambiente.
Giovanni MARRAS (FI), nel convenire su quanto ricordato dal deputato Armani, ritiene incongruo che nei confronti dei piccoli comuni il Parlamento intervenga in modo incoerente togliendo con una mano quanto dato con l'altra. Sottolineando che in Italia il numero dei piccoli comuni è prevalente su quello dei comuni maggiori, osserva che non è opportuno procedere a tagli che, nei fatti, precludono ogni possibilità di investimento da parte di tali soggetti e che inevitabilmente avranno ripercussioni sui servizi resi ai cittadini.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), nel sottolineare il proprio consenso al subemendamento Marchi 0.74.118.3, precisa che tale proposta si fonda sulla consapevolezza che per i piccoli comuni gli investimenti assumono uno speciale carattere di straordinarietà.
Rolando NANNICINI (Ulivo) ricorda che i piccoli comuni sono esclusi dal patto di stabilità e che i grandi comuni, sebbene soggetti al limite di indebitamento del 15 per cento, hanno un controllo sugli aspetti di competenza e di cassa. A suo avviso, per quanto riguarda i piccoli comuni occorre che il Governo si impegni alla fissazione di criteri percentuali di tipo graduale che non siano la mera reiterazione di valori già indicati.
Ettore PERETTI (UDC), nel sottoscrivere il subemendamento Marchi 0.74.118.3, sottolinea l'opportunità che i piccoli comuni siano tutelati. A suo parere, è necessario adeguare le funzioni tradizionalmente esercitate dai piccoli comuni coinvolgendo tali soggetti in un'attività programmatoria degli investimenti e promuovendo piuttosto le associazioni intercomunali.
Lello DI GIOIA (RosanelPugno), nel ritenere opportuno che il relatore chiarisca ulteriormente il proprio parere sul subemendamento Marchi 0.74.118.3 - che sottoscrive - rileva che il limite del 2,6 per cento incide in modo differenziato sui piccoli comuni e grava in modo particolare sui piccoli comuni svantaggiati, oltre a produrre effetti negativi sul citato provvedimento in corso di esame presso le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente.
Valter ZANETTA (FI), sottoscrivendo il subemendamento Marchi 0.74.118.3, ritiene sorprendente che il governo di centrosinistra abbia assunto una linea di particolare severità e insensibilità nei confronti dei piccoli comuni, in aperta contraddizione con le posizioni sostenute durante la passata legislatura. Ritiene altresì che tale linea sia in contraddizione con quella finora mantenuta dalla maggioranza nel corso dell'esame in sede referente del citato provvedimento sui piccoli comuni.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, ritiene praticabile il percorso dell'approvazione del subemendamento Marchi 0.74.118.3 unitamente ad una correzione dei valori percentuali e alla previsione di talune norme di garanzia per la possibilità di indebitamento dei piccoli comuni.
Il sottosegretario Nicola SARTOR sottolinea che la norma in discussione riguarda la fissazione di limiti al debito e non ai saldi e ricorda che i piccoli comuni non sono inclusi nel patto di stabilità interno. Inoltre, precisa che il Governo in nessun modo intende ostacolare gli investimenti dei piccoli comuni ma disporre una misura di tipo sostitutivo che, procedendo nella direzione auspicata dalla maggioranza e dall'opposizione, mira a coinvolgere i piccoli comuni nella finanza pubblica. Rileva pertanto che la Commissione potrebbe valutare la possibilità di apportare revisioni ai limiti quantitativi di indebitamento massimo dei piccoli comuni oppure di individuare norme di garanzia, secondo quanto segnalato dal relatore.
Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che la Commissione sta procedendo secondo un percorso predefinito dalla maggioranza, che sostanzialmente lascia poco spazio all'opposizione. Si tratta, a suo avviso, di una situazione che non può non influire sul comportamento dell'opposizione medesima, che pure si è dichiarata disponibile a votare talune proposte emendative relativamente al patto di stabilità interno.
Fa presente, inoltre, che destano preoccupazione le notizie delle agenzie di stampa, che si stanno succedendo in queste ore, relativamente all'intendimento del Governo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria e alle modalità per porre la fiducia medesima. Rileva, in proposito, la necessità che il Governo chiarisca se è al momento in corso un lavoro parallelo a quello della Commissione, che renderebbe di fatto inutile l'esame in atto: in tal caso, si tratterebbe di una situazione inaccettabile.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) invita il presidente ad assicurare lo svolgimento ordinato dei lavori della Commissione affinché il Governo e il relatore possano essere sempre nelle condizioni di ascoltare gli interventi nel corso dell'esame; in caso contrario, sarebbe preferibile che il presidente sospendesse la seduta.
Pietro ARMANI (AN), nel concordare con le osservazioni del deputato Giorgetti, giudica essenziale che la Commissione risolva le questioni poste dagli emendamenti in materia di patto di stabilità interno sulle quali si registrano posizioni convergenti della maggioranza e dell'opposizione.
Ettore PERETTI (UDC), nel ricordare la ratio del subemendamento Marchi 0.74.118.3, segnala la necessità di escludere i piccoli comuni dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, che rischiano di rivelarsi dannose per tali comuni in virtù delle loro specifiche esigenze.
Marino ZORZATO (FI) osserva che la questione posta dal deputato Giorgetti rende difficoltoso lo svolgimento dei lavori della Commissione. Sottolinea, pertanto, la necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze chiarisca la situazione per assicurare il rispetto delle prerogative della Commissione e del Parlamento nella sua interezza.
Guido CROSETTO (FI) si associa alla richiesta del deputato Zorzato relativamente alla necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze intervenga nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria allo scopo di chiarire quanto si sta verificando. Appare evidente, infatti, che se il Governo dovesse decidere di porre la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria sarebbe inutile proseguire i lavori della Commissione.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo sul merito delle proposte emendative per i piccoli comuni, giudica non utile la soluzione prospettata dal Governo con riguardo all'incremento della soglia di indebitamento che, a suo avviso, andrebbe a vantaggio dei comuni più orientati all'incremento della spesa Sarebbe più opportuno individuare un criterio flessibile, che tenga conto della realtà dei singoli comuni e delle peculiarità socio-economiche. Per quanto attiene le richieste avanzate da taluni deputati dell'opposizione, nell'esprimere a nome del suo gruppo perplessità sul modo di procedere nell'esame, richiama l'esigenza che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alla Commissione relativamente all'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria.
Maino MARCHI (Ulivo) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.74.118.3, di cui è primo firmatario, atteso che appare opportuno sopprimere i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 74 e valutare successivamente l'opportunità di introdurre specifici criteri applicabili ai comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Al riguardo, ritiene opportuno che si individui un limite valido per tutti i comuni sulla scorta di quanto previsto nel decreto legislativo n. 267 del 2000. Intervenire sullo stock di indebitamento rischia, a suo avviso, di premiare i comuni con un maggior livello di indebitamento penalizzando, nel contempo, gli enti locali più virtuosi.
Lello DI GIOIA (RosanelPugno), nel reputare convincenti le argomentazioni addotte dal relatore a proposito del subemendamento 0.74.118.3, ricorda ai deputati dell'opposizione quanto accaduto nelle precedenti leggi finanziarie e li invita, pertanto, ad assumere una posizione di buon senso. Pur ritenendo legittima la richiesta della presenza del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione, reputa che ci siano i presupposti affinché la Commissione prosegua i lavori avvalendosi anche del contributo positivo che i gruppi di opposizione intendono apportare al fine di migliorare il testo in esame.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, si rimette alla Commissione con riferimento al subemendamento Marchi 0.74.118.3.
La Commissione approva il subemendamento Marchi 0.74.118.3.
Guido CROSETTO (FI) fa presente che il Governo ha presentato un emendamento, relativamente ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego che, da una prima lettura, risulterebbe oneroso, mentre la relativa relazione di accompagnamento esclude che dall'emendamento medesimo possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Dichiarandosi stupefatto di un simile comportamento che in un primo tempo gli era parso impossibile, sottolinea che si tratta di un fatto grave che conferma le preoccupazioni precedentemente manifestate dal deputato Conte.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che l'emendamento 58.44 del Governo deve ancora essere sottoposto al vaglio di ammissibilità anche con riferimento ai profili di copertura finanziaria.
Luigi CASERO (FI) ricorda che ha precedentemente evidenziato la necessità di un intervento del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione, considerato che da alcune notizie delle agenzie di stampa risulterebbe che è in corso una riunione tecnica per valutare la possibilità di presentare tre distinti maxi-emendamenti sui quali porre la questione di fiducia. Ritiene che sul punto il presidente debba fornire una risposta alla Commissione.
Lino DUILIO, presidente, nel precisare che non gli risultano elementi di informazione con riguardo alla possibile posizione della questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria, fa presente che il Parlamento sta svolgendo un lavoro approfondito di cui il Governo dovrà tenere conto. Per quanto riguarda la richiesta formulata dai deputati di opposizione, pur riservandosi di verificare la disponibilità del Ministro dell'economia e delle finanze a intervenire ai lavori della Commissione, la giudica allo stato eccessiva.
Alberto GIORGETTI (AN) segnala che la continua presentazione di emendamenti da parte del Governo testimonia la direzione nella quale sta mutando l'impianto di base della manovra di finanza pubblica, come testimonia il pacchetto di disposizioni relative agli enti locali che determina modifiche sostanziali sulla copertura finanziaria della manovra medesima. Pur non entrando nella valutazione politica di taluni emendamenti, che in certi casi risulta di assoluta evidenza, fa presente che molte proposte emendative hanno un impatto rilevante sugli aspetti di spesa e che, per tale ragione, appare necessario richiamare la questione della copertura finanziaria in quanto non è possibile affermare che taluni emendamenti non sono onerosi. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, atteso che le proposte emendative del Governo modificano sostanzialmente il quadro finanziario di riferimento della manovra, e per quanto concerne le modifiche al patto di stabilità interno, sulle quali si impone una riflessione approfondita, in quanto determinerebbero un cambiamento rilevante negli aggregati di spesa e nei saldi complessivi di finanza pubblica.
Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che il disegno di legge finanziaria sta mutando ora dopo ora la sua impostazione di base. Nel criticare tale modo di procedere, richiama l'esigenza che sulle modificazioni tese a stravolgere in maniera sostanziale il disegno di legge finanziaria si pronuncino i soggetti del mondo economico e sociale, che sono stati ascoltati nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Con riferimento alla possibile posizione della questione di fiducia sulla manovra finanziaria, osserva che tale decisione rischierebbe di sminuire il lavoro del Parlamento.
Giorgio LA MALFA (Misto) rileva che l'articolo 58 del disegno di legge finanziaria, al comma 1, reca una disposizione importante volta a contenere la spesa pubblica nel pubblico impiego, che rappresenta uno dei temi cruciali per il rilancio dell'economia come dichiarato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Da una prima lettura dell'emendamento 58.44 del Governo, risulta che l'intento di contenimento sarebbe modificato in maniera consistente facendo, pertanto, desumere che il Ministro ha sostanzialmente ceduto rispetto alle posizioni precedentemente assunte. Non stupisce, pertanto, che la stampa internazionale stia esprimendo giudizi pesanti sulla credibilità del Ministro, accuse che il precedente Governo non aveva subito e che, unitamente al declassamento intervenuto da parte delle agenzie di rating, desta preoccupazione per la situazione economica del Paese. A suo avviso, infine, la portata dell'emendamento 58.44 del Governo rischia di indurre un giudizio fortemente penalizzante degli esperti del Fondo monetario internazionale, che sono attualmente in visita nel Paese.
Lino DUILIO, presidente, giudica non utile per l'economia dei lavori avviare un dibattito su un emendamento del quale deve esser ancora vagliata l'ammissibilità; invita, quindi, i deputati ad intervenire sulle materie oggetto delle proposte emendative che la Commissione sta esaminando, al fine di garantire uno svolgimento ordinato dei lavori.
Marino ZORZATO (FI) rileva l'opportunità di una sospensione della seduta, allo scopo di consentire ai deputati appartenenti ai gruppi di opposizione di valutare la posizione da assumere nel seguito dell'esame.
Lino DUILIO, presidente, ricordato che la Commissione sta procedendo secondo il programma convenuto, ritiene che l'andamento dei lavori non possa essere influenzato dalle agenzie di stampa.
Luigi CASERO (FI), nel ribadire che le notizie diffuse dagli organi di stampa richiedono valutazioni importanti da parte dei gruppi di opposizione, chiede una breve sospensione dei lavori.
Lino DUILIO, presidente, pur non concordando in ordine a tale modo di procedere, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 18.35, riprende alle 19.15.
Luigi CASERO (FI), a seguito degli esiti dell'incontro fra i gruppi di opposizione, intende evidenziare taluni aspetti problematici relativi all'andamento dei lavori. Ricorda come siano sempre esistite e state rispettate delle regole volte a rendere proficuo il lavoro in Commissione. Contestando pesantemente il fatto che mai come nella presente occasione l'esame del disegno di legge finanziaria è stato in realtà un esame in progress, con la continua presentazione di emendamenti da parte del Governo che modificano in modo rilevante il testo delle disposizioni originarie giungendo a modificare anche i saldi, auspica innanzitutto un prolungamento dei tempi d'esame del disegno di legge finanziaria da parte della Commissione. Chiede poi al Governo se è maturata o meno l'intenzione di porre la questione di fiducia. Rilevando come la presentazione di emendamenti quali quello all'articolo 58 sconvolgono completamente la portata delle disposizioni originarie, chiede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze o il viceministro venga a riferire in Commissione. Auspica che abbia fine la presentazione continua di emendamenti da parte del Governo e che si discuta su quelli fino ad ora presentati, procedendosi alla discussione prima delle norme relative agli enti locali, quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 53 e all'articolo 58. In particolare, rileva come l'emendamento del Governo presentato a quest'ultimo articolo appaia senza copertura finanziaria. Ritiene, quindi, non corretto l'atteggiamento del Governo allorché si fa carico di una simile proposta emendativa soltanto per evitare un possibile sciopero nel comparto dei dipendenti pubblici in ragione delle richieste di rinnovo contrattuale.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Casero, chiede fermamente che finisca lo stillicidio della presentazione di emendamenti da parte del Governo, auspicando una moratoria di almeno 24 ore affinché si possano discutere quelli già presentati. Rilevando come l'emendamento presentato all'articolo 58 possa creare un ammanco nelle finanze pubbliche di quasi 2 miliardi di euro, osserva che si sta configurando un disegno di legge finanziaria nuovo rispetto a quello originario e chiede pertanto al riguardo chiarimenti al Governo. In ordine all'esame del disegno di legge finanziaria, chiede che si proceda all'esame concludendo la discussione delle disposizione relative agli enti locali. In generale, osserva come non si possa dare al Paese l'impressione di una fase di lavoro inutile, nel presupposto implicito che il Governo ponga poi la questione di fiducia.
Guido CROSETTO (FI) osserva come il ruolo dell'opposizione sia stato finora costruttivo, avendo questa anche votato alcuni emendamenti della maggioranza. Chiede che la Commissione prosegua nell'esame del disegno di legge finanziaria anche fino alla giornata di domenica. Osserva come le questioni relative agli articoli 53 e 58 rivestano carattere pregiudiziale per la loro importanza, di modo che si deve passare alla loro discussione appena esaurito l'esame delle disposizioni relative agli enti locali. Ritiene che sia una vergogna che il Governo presenti un emendamento all'articolo 58 corredato di una relazione tecnica la quale non configura oneri di carattere finanziario, quando invece le disposizioni recate da tale emendamento avrebbero un costo per l'erario di vari miliardi di euro. Chiede quindi che il Ministro dell'economia e delle finanze venga a riferire in Commissione, pur se impegnato all'estero in adempimento di obblighi istituzionali, così come fece il ministro Tremonti due anni fa tornando da una missione internazionale.
Ettore PERETTI (UDC), ricordando come non vi era mai stato un andamento dei lavori della sessione di bilancio così disordinato nelle scorse legislature, chiede che siano stabiliti tempi congrui per la chiusura dell'esame in Commissione. Chiede inoltre al presidente di garantire la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze onde consentire un confronto con il Governo anche sulle proposte emendative dell'opposizione.
Alberto GIORGETTI (AN) si associa alle considerazioni svolte dagli onorevoli Peretti, Crosetto, Garavaglia e Casero. A nome del gruppo di Alleanza nazionale, richiama il presidente ai suoi doveri istituzionali, contestandogli di aver dichiarato alla stampa - durante la pausa dei lavori - che l'opposizione userebbe una drammatizzazione discendente da un ordine politico. Ricorda, al riguardo, come il presidente della Commissione debba essere punto di riferimento per le prerogative parlamentari e che nel corso del disegno di legge finanziaria non si è ancora riusciti a procedere nelle votazioni per problemi tutti interni alla maggioranza. Auspicando, quindi, che il presidente sia custode dei diritti del Parlamento e dell'opposizione, lo invita ad un maggior rispetto della stessa opposizione, anche nell'esternazione di dichiarazioni alla stampa.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che durante la pausa dei lavori della Commissione ha dichiarato ai giornalisti che si è iniziato ad esaminare la parte del disegno di legge finanziaria concernente gli enti locali solo da poche ore, in quanto nella giornata di martedì c'è stato un intenso dibattito sull'articolo 53 per considerazioni di ordine politico. Chiarisce pertanto che l'inciso «ordine politico» recato dalla sua dichiarazione non fa riferimento ad un ordine dato da qualcuno e volto a imprimere una drammatizzazione strumentale dei lavori parlamentari, ma fa riferimento al tipo di considerazioni che hanno generato il dibattito sull'articolo 53 nella giornata di martedì.
Laura RAVETTO (FI) chiede che, per una rapida e coerente prosecuzione dei lavori, sia reso noto l'esito del giudizio di ammissibilità in ordine all'emendamento all'articolo 58 presentato dal Governo.
Lino DUILIO, presidente, replicando all'onorevole Ravetto, che in ragione della sua giovane età potrebbe non avere presente tutte le fasi di cui si compone il giudizio di ammissibilità, segnala che si stanno valutando con attenzione e circospezione tutti gli aspetti relativi all'emendamento all'articolo 58 presentato dal Governo.
In ordine alle considerazioni dell'onorevole Crosetto, avverte che domani si potrà valutare se prorogare i tempi dell'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione. Si riserva inoltre di chiedere al Governo una più ampia presenza in Commissione.
Giorgio LA MALFA (Misto), chiedendo al presidente di risparmiarsi accenni di ironia in ordine alla giovinezza dell'onorevole Ravetto, che non per questo corrisponde a inesperienza, ritiene - in ordine al giudizio di ammissibilità dell'emendamento all'articolo 58 presentato dal Governo - che occorrerà da parte del presidente non solo equanimità ma anche coraggio per dichiararlo inammissibile, considerato che esso appare privo di copertura finanziaria.
Lino DUILIO, presidente replicando all'onorevole La Malfa, osserva che non c'era da parte sua intenzione di esprimere alcun riferimento ironico nei confronti dell'onorevole Ravetto e che l'ammissibilità sull'emendamento all'articolo 58 presentato dal Governo sarà valutata, come solitamente avviene, sulla base delle regole che sono poste alla base di tale giudizio.
Marino ZORZATO (FI) chiede la presenza di un rappresentante politico del Governo che segua i lavori della Commissione, riferendosi espressamente al Ministro dell'economia e delle finanze.
Lino DUILIO, presidente ribadisce l'impegno a chiedere al Governo di presenziare alle sedute della Commissione in cui si svolge l'esame del disegno di legge finanziaria con una più ampia rappresentanza politica.
Ettore PERETTI (UDC), ricorda che il presidente ha finora ignorato la sua richiesta relativa alla presenza dei ministri la cui competenza si estende a materie su cui intervengono disposizioni del disegno di legge finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, fa presente che è stata programmata una discussione che prevede l'intervento dei rappresentanti del Governo interessati alla materia. Sottolinea altresì che, fino a martedì sera, non si è potuto rispettare il programma previsto, in quanto la Commissione si è occupata quasi esclusivamente di questioni politiche, ricordando che, da quando si è superata questa fase, si è ritornati all'impostazione originaria, dato che la Commissione ha discusso alla presenza del sottosegretario Sartor della materia del patto di stabilità interno. Ritiene quindi che si possa continuare sulla strada intrapresa e che quindi, quando si passerà alla discussione di altre materie, saranno presenti i rappresentanti del Governo interessati.
Ettore PERETTI (UDC) rileva la necessità di fissare un calendario certo di svolgimento dei lavori al fine di consentire la partecipazione ai colleghi di altre Commissioni.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) condivide l'istanza formulata dal deputato Peretti, esprimendo le proprie perplessità in ordine al fatto che il Governo continui a presentare emendamenti in numero rilevante.
Pietro ARMANI (AN) chiede di passare alla votazione degli emendamenti sugli enti locali, criticando fortemente l'azione del Governo relativamente all'ingente quantità di emendamenti presentati.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che la possibilità di presentare emendamenti da parte del Governo costituisce prassi fisiologica nell'ambito della discussione della legge finanziaria.
Dichiara, quindi, inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: gli articoli aggiuntivi Pedica 48.01 e Pedica 48.02, in materia di organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche di Sicilia, Calabria e Sardegna; l'articolo aggiuntivo 55.01 Chianale, che proroga la scadenza del piano di rientro del debito del comune di Torino relativo alle Olimpiadi invernali 2006; l'articolo aggiuntivo 55.02 Crisafulli, che prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle isole minori, senza dettare alcuna disciplina né prevedere alcun finanziamento; l'articolo aggiuntivo Fasolino 55.07, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere gli idonei al concorso pubblico per posti di ufficiale giudiziario bandito nel 2002; gli articoli aggiuntivi 61.01 II Commissione, 61.04 Vitali, 61.010 Buemi, 61.012 Vitali, 61.011 D'Elpidio, che autorizzano a ricoprire le vacanze di organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria tramite assunzioni, a domanda, degli agenti ausiliari di leva reclutati ai sensi di specifiche disposizioni normative; l'articolo aggiuntivo 61.07 Cesario, che in deroga alla normativa vigente, autorizza, nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, le promozioni tabellari dei tenenti colonnelli a colonnelli, anche in soprannumero; l'articolo aggiuntivo 62.02 Mazzoni, che reca disposizioni in merito all'inquadramento in qualifiche superiori del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria; l'articolo aggiuntivo 62.03 Zeller, che stanzia apposite risorse finanziarie al fine di aumentare la dotazione di personale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento; l'articolo aggiuntivo 62.04 Ruta, che prevede che gli ufficiali delle Forze armate e dei Carabinieri del ruolo tecnico operativo dopo una certa anzianità di servizio nel grado di maggiore possano usufruire di un avanzamento di carriera; l'emendamento 64.33 Zeller, che dispone un aumento della misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura in servizio nelle province di Trento e di Bolzano; gli articoli aggiuntivi 64.02 Piro e 64.015 Piscitello, che recano disposizioni relative all'organizzazione della giustizia tributaria prevedendo che le controversie di valore inferiore ad una certa soglia siano trattate e decise da un giudice monocratico; l'articolo aggiuntivo Peretti 64.011, che dispone l'autorizzazione ad assumere gli idonei di uno specifico concorso per ufficiale giudiziario per la copertura delle piante organiche dei ruoli degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri; l'articolo aggiuntivo 64.012 Mazzoni, che dispone la proroga ad 31 dicembre 2007 degli incarichi dei giudici onorari aggregati nelle sezioni stralcio il cui mandato sia stato già prorogato al 31 dicembre 2006; l'articolo aggiuntivo 64.09 Antonio Pepe, che in deroga alla vigente disciplina relativa al collocamento a riposo d'ufficio del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, attribuisce la facoltà al medesimo personale di richiedere il trattenimento in servizio fino ad una maggiore anzianità anagrafica; l'articolo aggiuntivo 64.013 Sgobio, che dispone l'abrogazione della legge delega n. 30/2003 e dei conseguenti decreti legislativi n. 276/2003 e 124/2004, che hanno attuato le riforme dei rapporti di lavoro e del mercato del lavoro e della vigilanza ispettiva in materia lavoristica e previdenziale; l'articolo aggiuntivo 64.07 Fasolino, che prevede la corresponsione di una indennità mensile «per il trattamento economico di professionalità» per il personale direttivo del Dipartimento del Tesoro; l'articolo aggiuntivo 64.01 della I Commissione, che dispone l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997 che destinano una percentuale delle somme rivenienti dai controlli tributari, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato nonché dei risparmi di spesa per interessi sul debito pubblico al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività su indicate che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti dalla medesima amministrazione; l'emendamento Nicco 73.17, che prevede che si producano a decorrere dal 31 marzo 2007, a favore della Regione Val d'Aosta e in particolare della Caserma Testafochi di Aosta, gli effetti delle disposizioni sull'uso di beni immobili delle forze armate per l'edilizia universitaria; l'emendamento 83.1 Folena, che reca disposizioni in materia di obbligo di iscrizione e di contribuzione all'ENPALS da parte di lavoratori autonomi esercenti attività dello spettacolo; gli articoli aggiuntivi 83.01 e 83.02 D'Elpidio, che modificano la disciplina relativa al divieto di cumulo tra prestazioni INPS e rendita INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ampliando rispetto alla normativa vigente la possibilità di cumulo; gli articoli aggiuntivi Osvaldo Napoli 115.01, Soffritti 115.02 e Milana 115.03, che intervengono su disposizioni ordinamentali in materia di società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in particolare consentendo a tali società di operare non solo con gli enti conferenti, ma anche con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente; l'articolo aggiuntivo Zanella 115.04, che esclude alcune società a capitale misto pubblico o privato dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge n. 223 del 2006, recante limiti all'attività delle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti; l'emendamento Nicco 187.11, che destina alla Valle d'Aosta le risorse relative al funzionamento e alla manutenzione della dismessa Caserma Testafochi; l'emendamento Caparini 187.4, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture militari nelle province di Bergamo e Brescia del 2o reggimento artiglieria terrestre Vicenza delle truppe alpine; l'articolo aggiuntivo Galante 188.02, che rialloca nell'anno 2007 le risorse già destinate alla missione in Afghanistan, alla missione Joint Enterprise in Kosovo. In realtà, nell'anno 2007, non risultano destinate a legislazione vigente risorse alla missione in Afghanistan, posto che le citate missioni sono state autorizzate fino al 31 dicembre 2006; l'articolo aggiuntivo 190.01 Alfano, che finanzia fondazioni con requisiti particolari; l'articolo aggiuntivo Quartiani 191.01, che reca disposizioni ordinamentali in materia di riconoscimento della professione di agente e mediatore dello spettacolo; l'articolo aggiuntivo Quartiani 191.03, Reca disposizioni di carattere ordinamentale che stabiliscono limitazioni alle procedure di recupero dei crediti; l'articolo aggiuntivo Bressa 201.04, che attribuisce ad un fondo esistente la funzione di contribuire parzialmente alle spese di prima attuazione della legge n. 103 del 2006 (cultura della pace); l'articolo aggiuntivo Maran 213.01, che proroga fino al 2009 la legge n. 193 del 2004, che reca interventi a favore degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia. Si tratta di un emendamento oneroso non riconducibile a finalità di sviluppo dell'economia; l'articolo aggiuntivo Picchi 213.05, che prevede un finanziamento di 3 milioni di euro per la ristrutturazione di Villa Salviati, sede dell'archivio di tutte le istituzioni europee e un finanziamento di 500.000 euro per l'acquisizione da parte del suddetto archivio della biblioteca Vedovato; l'articolo aggiuntivo 214.01 della II Commissione, il quale detta disposizioni ordinamentali finalizzate ad escludere dalla disciplina dell'esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture con finalità giudiziarie o penitenziarie; l'articolo aggiuntivo Lupi 214.06, che detta disposizioni ordinamentali finalizzate a prorogare il termine per la chiusura degli orfanotrofi; l'articolo aggiuntivo Amoruso 214.012, che detta norme ordinamentali sul numero di componenti del consiglio di indirizzo degli enti previdenziali privati; l'articolo aggiuntivo Amoruso 214.013, recante norme prevalentemente ordinamentali sull'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati; l'articolo aggiuntivo Amoruso 214.014, che disciplina le procedure per la determinazione del contributo integrativo dovuto dagli iscritti agli enti di previdenza privatizzati; l'articolo aggiuntivo Amoruso 214.015, che dispone l'inapplicabilità delle disposizioni relative al massimale annuo della base contributiva e pensionabile agli enti di previdenza privatizzati; l'articolo aggiuntivo Amoruso 214.016, che disciplina l'utilizzazione della riserva risultante dagli accantonamenti eseguiti dagli enti di previdenza privatizzati; l'articolo aggiuntivo Zanetta 214.017, che prevede l'istituzione di una nuova zona franca in alcuni comuni della provincia Verbano-Cusio-Ossola; l'articolo aggiuntivo Fratta Pasini 214.019, che reca misure settoriali per la creazione di un istituto per il monitoraggio limnologico del lago di Garda; l'articolo aggiuntivo Alemanno 214.022, recante l'istituzione dell'Osservatorio sulla migrazione nel territorio nazionale; l'articolo aggiuntivo Alemanno 214.023, recante l'istituzione della fondazione sul dialogo interreligioso a Pietrelcina; l'articolo aggiuntivo Alemanno 214.024, recante l'autorizzazione di un contributo per il comune di Pietrelcina per l'accoglienza di pellegrini; l'articolo aggiuntivo 214.025, che istituisce una Conferenza nazionale permanente per il Sud Italia, come espressione dei Governi delle regioni meridionali e delle autonomie locali e funzionali e delle parti sociali; l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 214. 027, in tema di conferimento di una qualifica superiore al personale dell'INPDAP già dipendente dell'Ente Poste; l'articolo aggiuntivo Bonelli 214. 029, che interviene in materia di devoluzione delle controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.040, che proroga il termine per l'inizio dell'applicazione del calcolo su base contributiva alle prestazioni pensionistiche in favore del personale delle forze armate e di polizia; gli articoli aggiuntivi Balducci 214. 030 e D'Elpidio 214. 056, recanti modifiche ad articoli del codice di procedura penale; gli identici articoli aggiuntivi Balducci 214.039 e D'Elpidio 214.053, recanti modifiche ad articoli del codice penale; gli identici articoli aggiuntivi Balducci 214.031 e D'Elpidio 214.055, in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni; gli identici articoli aggiuntivi Balducci 214.032 e D'Elpidio 214.057, recante modifiche ad articoli del codice di procedura civile; gli identici articoli aggiuntivi Balducci 214.033 e D'Elpidio 214.059, che modificano la pena prevista per le violazioni delle disposizioni del diritto d'autore; l'articolo aggiuntivo Mazzoni 214.034 e gli articoli aggiuntivi Cossiga 214.073 e Paoletti Tangheroni 214.074, che estendono l'ambito di applicazione della normativa in favore delle vittime del terrorismo; gli articoli aggiuntivi Adolfo 214.036 e Adolfo 214.038, che intervengono ai fini della definizione dei criteri di controllo all'interno delle case da gioco e dei criteri per l'accesso dei fumatori alle medesime case da gioco; l'articolo aggiuntivo Formisano 214.037, che reca l'istituzione di un Fondo per l'attuazione dei programmi del Centro europeo di ricerca sul cervello da corrispondere, tra gli altri, anche al CNR; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.048, recante conferimento di funzioni direttive al personale che ha ottenuto dal CSM l'autorizzazione a rimanere in sevizio fino al 75o anno di età; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.082, che reca l'estensione della possibilità di ricorrere all'oblazione in caso di sentenze di condanna emanate in appello dalla Corte dei conti; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.049, in tema di durata dell'incarico e possibilità di conferimento per il mandato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.050, recante l'istituzione di un Fondo per la costituzione di un parco ferroviario da adibire al trasporto dei disabili; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.052, recante modifiche alla legge fallimentare; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.054, in tema di indennità per udienza in favore dei giudici onorari di tribunale e dei vicepresidenti onorari; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.046, recante interpretazione autentica di una disposizione in materia di contributi alle cooperative di giornalismo; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.060, recante proroga del termine per la ricezione di rifiuti da parte di alcune discariche; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.061, recante ampliamento dei periodi di formazione che possono essere riscattati a domanda; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.062, recante adeguamento dei dispositivi di protezione individuale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo aggiuntivo Franzoso 214.063, recante destinazione di particolari categorie di veicoli alla circolazione interna ad aree private ed industriali; l'articolo aggiuntivo Maran 214.065 recante il rifinanziamento di interventi in favore delle comunità di esuli italiani dell'Istria, Fiume e la Dalmazia e delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia; l'articolo aggiuntivo Cuperlo 214.064, recante riapertura dei termini per la richiesta di indennizzi per beni abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia; gli articoli aggiuntivi D'Ippolito 214.066 e 214.075, recante stanziamenti in favore del completamento di una caserma dei carabinieri a Lamezia Terme; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 214.058, recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia; l'articolo aggiuntivo Tocci 214.057, recante modificazioni della normativa vigente in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi per i dipendenti della pubblica amministrazione; gli articoli aggiuntivi Rosso 214.079, che istituisce un punto franco presso il centro intermodale di Novara; l'articolo aggiuntivo Rosso 214.080, che istituisce una zona franca estesa all'intera provincia di Novara; l'articolo aggiuntivo Rosso 214.076, recante concessione di un contributo per area interessata dal deposito di rifiuti radioattivi; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 216.01, che detta norme ordinamentali sui compiti e i compensi professionali del personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche; l'articolo aggiuntivo Pedrini 216.02, che reca modifiche al codice della strada in relazione alle prove degli autoveicoli ai fini della verifica delle caratteristiche costruttive.
Fa presente inoltre che, con riferimento agli articoli 2, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 73, 81, 83, 84, 87, 102, 103, 106, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 127, 133, 138, 140, 141, 145, 146, 154, 155, 167, 168, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 197, 201, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216 e 217, risultano inammissibili per carenza di compensazione o per inidoneità della copertura ulteriori proposte emendative (vedi allegato 5).
Lino DUILIO, presidente, precisa, con riferimento all'emendamento 3.141 del Governo, che, quanto agli aspetti compensativi, gran parte delle entrate necessarie alla copertura dei nuovi oneri indicati viene ascritta ad una disposizione riguardante le comunicazioni in materia di IVA: a tale norma, di portata antielusiva, viene attribuito un effetto di maggior gettito pari a 370 milioni di euro annui. A tal fine, è opportuno un chiarimento circa l'esatta portata della procedura di controllo cui fa riferimento la norma, esplicitando in particolare se si tratti di controllo preventivo o successivo all'utilizzo della compensazione.
Gianfranco CONTE (FI) segnala la gravità del rilievo appena formulato dal presidente della Commissione.
Lino DUILIO, presidente, fa tuttavia presente che l'Agenzia delle entrate ha testé puntualizzato in una nota che il controllo in argomento sarà di tipo preventivo e sarà, pertanto, idoneo ad inibire l'utilizzazione dei crediti che il contribuente ha chiesto di compensare. Tali crediti, poi, potranno essere oggetto di successivo rimborso - con le procedure ordinarie - previa verifica dell'effettiva spettanza del diritto al rimborso stesso.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) contesta il giudizio di inammissibilità relativamente al suo emendamento 217.2, in quanto diretto a tutelare l'autonomia statutaria della Regione Siciliana.
Francesco PIRO (Ulivo), contestando la valutazione di inammissibilità del suo emendamento 217.3, chiarisce che esso mira a evitare che norme di agevolazione fiscale gravino sulle casse regionali e in particolare sulle regioni a statuto speciale. Ricorda che anche nel caso della riforma del «cuneo fiscale» è stata prevista una compensazione a beneficio delle regioni.
Salvatore RAITI (IdV) contesta il giudizio di inammissibilità relativo agli emendamenti Crisafulli 217.2 e Piro 217.3, ricordando l'importanza di tutelare le prerogative previste dalla Costituzione in favore delle regioni e sottolineando altresì che una riforma improntata ad un sistema di federalismo fiscale non può non tutelare le prerogative previste dalla Costituzione in favore delle regioni.
Alberto GIORGETTI (AN) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in merito alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Crisafulli 217.2 e Piro 217.3. Critica la nota dell'Agenzia delle entrate relativa all'emendemento 3.141, ricordando che le considerazioni ivi svolte lasciano pensare ad un'attività di lotta all'evasione fiscale basata su una cultura di sospetto e di intimidazione nei confronti del contribuente.
Maurizio FUGATTI (LNP), facendo riferimento alla nota dell'Agenzia delle entrate circa l'emendamento 3.141, esprime la propria contrarietà nei confronti del documento distribuito, specificando altresì che gli effetti finanziari che vuole conseguire l'emendamento stesso sono esigui in rapporto ai gravosi oneri imposti ai commercialisti ed agli altri professionisti.
Pietro ARMANI (AN) critica l'impostazione della nota dell'Agenzia delle dogane, ricordando che tale nota viola i principi dello Statuto del contribuente e che l'impostazione in essa contenuta potrebbe generare un peggioramento della situazione per quel che riguarda l'evasione fiscale.
Lino DUILIO, presidente, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 3.141 alle ore 9.30 della giornata di venerdì 3 novembre 2006.
Con riferimento ai giudizi di inammissibilità relativi agli emendamenti Crisafulli 217.2 e Piro 217.3, ricorda che il primo prevede l'invarianza di gettito per gli enti locali a valere su misure compensative da determinare con successivo provvedimento e che non è pertanto certa la copertura delle predette misure, mentre il secondo garantisce l'invarianza di gettito per gli enti locali con riferimento a norme agevolative contenute nella finanziaria per cui, essendo anche in questo caso la copertura affidata a misure compensative da determinare con successivo provvedimento, la copertura è altrettanto indeterminata.
Gianfranco CONTE (FI) ritiene insufficiente la relazione tecnica relativa all'emendamento 3.141 relativamente al fatto che essa non fa riferimento alle lettere a) e b) del comma 16 dell'articolo 5. Contesta inoltre la previsione in base alla quale la tessera sanitaria sarà disponibile per tutti a partire dal 2007, ricordando che ad oggi solo quattro regioni hanno provveduto a fare e ciò e che sarebbe necessario a tal fine che vi fosse un'apposita norma.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene opportuno concludere la discussione degli emendamenti riguardanti il patto di stabilità interno, al fine di passare poi all'articolo 3.
La Commissione approva quindi l'emendamento del Governo 74.118, come modificato a seguito dell'approvazione dei subemendamenti Albonetti 0.74.118.1 e Marchi 0.74.118.3.
Laura RAVETTO (FI) richiama brevemente il senso del proprio emendamento 74.116, evidenziando come lo stesso risulti assorbito dall'approvazione dell'emendamento del Governo 74.118.
Lino DUILIO, presidente, conferma che l'emendamento 74.116 risulta assorbito dall'approvazione della più ampia proposta emendativa del Governo 74.118.
Francesco Saverio GAROFANI (Ulivo) dichiara di ritirare il proprio emendamento 74.68.
Guido CROSETTO (FI) dichiara di sottoscrivere e fare proprio l'emendamento Garofani 74.68, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Garofani 74.68.
Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (Ulivo) dichiara di ritirare l'emendamento 74.31.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara di sottoscrivere e fare proprio l'emendamento 74.31.
Lino DUILIO, presidente, avverte che, in conseguenza delle precedenti votazioni, risultano preclusi gli emendamenti Giacomelli 74.92, Albonetti 74.112, Garavaglia 74.63, Oliverio 74.31, Marchi 74.18, Moffa 74.117 e 74.43 e Garofani 74.69.
Marino ZORZATO (FI) dichiara di non condividere nel modo più assoluto il parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento Garavaglia 74.64, il quale è volto ad introdurre delle ragionevoli limitazioni alle spese, all'assunzione di personale e all'indebitamento per investimenti degli enti locali che non rispettino il patto di stabilità interno.
Guido CROSETTO (FI) concorda con le osservazioni dell'onorevole Zorzato e dichiara di sottoscrivere l'emendamento Garavaglia 74.64, che introdurrebbe nella disciplina del patto di stabilità interno un elemento di equilibrio e di buon senso.
Il sottosegretario Nicola SARTOR conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Garavaglia 74.64 e, nel replicare all'onorevole Zorzato, precisa che la scelta compiuta dal Governo in merito alla disciplina da applicare in caso di inadempimento del patto di stabilità interno da parte degli enti locali è stata lungamente meditata ed è incompatibile con il meccanismo che si vorrebbe introdurre con l'emendamento in questione.
Alberto GIORGETTI (AN) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Garavaglia 74.64, sottolineando come il relativo meccanismo sanzionatorio non si ponga in contrasto con la disciplina di cui all'articolo 74, potendo al contrario contribuire a rafforzare la tenuta del patto di stabilità interno.
Marino ZORZATO (FI) ribadisce le proprie perplessità sul parere espresso dal Governo, il quale appare infondato e pregiudizialmente contrario.
Maurizio FUGATTI (LNP) condivide le osservazioni dell'onorevole Zorzato, ritenendo che non esista alcuna ragione plausibile per esprimere parere contrario sull'emendamento Garavaglia 74.64 se non, forse, il timore del Governo che la relativa disciplina possa essere sgradita alle organizzazioni sindacali. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento.
Maino MARCHI (Ulivo) ritiene che il parere espresso dal Governo sia condivisibile in quanto coerente con i principi posti a fondamento della nuova disciplina del patto di stabilità interno, rispetto ai quali appare estraneo il meccanismo sanzionatorio recato dall'emendamento Garavaglia 74.64.
Ettore PERETTI (UDC) dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Garavaglia 74.64.
Andrea RICCI (RC-SE) concorda con quanto osservato dall'onorevole Marchi, ritenendo che le sanzioni previste dall'emendamento Garavaglia 74.64 difetterebbero, tra l'altro, del requisito della proporzionalità. Dichiara quindi il suo voto contrario.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, conferma il parere contrario sull'emendamento Garavaglia 74.64, sottolineando come tale proposta emendativa rimanga ancorata ad un modello di disciplina sanzionatoria, che si intende superare e sostituire con un meccanismo di tipo premiale.
La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 74.64
Giuseppe OSSORIO (IdV) dichiara di ritirare il proprio emendamento 74.60.
Andrea RICCI (RC-SE) illustra l'emendamento Siniscalchi 74.66, il quale è volto, in particolare, ad escludere l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, 233 alle società a capitale misto, nelle quali il socio privato detenga una partecipazione non inferiore al 33 per cento del capitale sociale e sia scelto tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica.
Il sottosegretario Nicola SARTOR si rimette alla Commissione.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Siniscalchi 74.66.
Guido CROSETTO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Siniscalchi 74.66.
Pietro ARMANI (AN) dichiara anch'egli di sottoscrivere l'emendamento Siniscalchi 74.66.
Donata LENZI (Ulivo) esprime una valutazione negativa sull'emendamento Siniscalchi 74.66, sottolineando l'importanza di mantenere inalterato l'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale reca una disciplina ragionevole ed equilibrata delle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, volta ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato.
Giorgio La MALFA (Misto) concorda pienamente con le osservazioni dell'onorevole Lenzi, ritenendo del tutto inopportuno modificare la parte migliore del decreto-legge n. 223 del 2006.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che la disciplina recata dall'emendamento in questione possa favorire la concorrenza e non limitarla.
Pietro ARMANI (AN) si associa alle considerazioni dell'onorevole Crosetto, osservando come il socio privato con una partecipazione non inferiore al 33 per cento assuma una posizione di condizionamento tale da consentire alla società di operare sul mercato in modo sostanzialmente analogo ad un soggetto privato.
Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento dell'emendamento Siniscalchi 74.66. Avverte, quindi, che l'emendamento Marchi 74.54 deve intendersi riformulato includendo anche la soppressione del comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
La Commissione approva l'emendamento Marchi 74.54, come riformulato.
Marino ZORZATO (FI) rileva l'opportunità di un chiarimento sulle modalità con le quali la Commissione intende procedere nell'esame degli emendamenti, atteso che si sta passando alla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 75.
Lino DUILIO, presidente, nel ricordare che è stato accantonato l'emendamento Siniscalchi 74.66, ritiene che la Commissione possa adesso procedere all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 75.
La Commissione approva l'emendamento 75.18 del Governo, come riformulato dal relatore.
Pietro ARMANI (AN), nel raccomandare l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 75.03 di cui è il primo firmatario, rileva la necessità che il Governo chiarisca le ragioni per le quali ha espresso parere contrario su tale proposta emendativa. Fa presente che l'articolo aggiuntivo 75.03 appare coerente con l'emendamento Siniscalchi 74.66 in quanto entrambi convergono nella direzione della liberalizzazione dei servizi pubblici locali.
Ettore PERETTI (UDC) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Armani 75.03 il cui contenuto è analogo a quello di un emendamento presentato dal suo gruppo.
Il sottosegretario Nicola SARTOR precisa che l'articolo aggiuntivo Armani 75.03 introduce importanti innovazioni nella politica dei trasferimenti erogati annualmente dallo Stato agli enti locali alterandone l'impianto complessivo: per tale ragione, ha espresso parere contrario.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Armani 75.03.
Lino DUILIO, presidente, avverte che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Nardi 75.01 è assente: si intende quindi che vi abbia rinunciato.
Riccardo MILANA (Ulivo) rileva la necessità che il Governo ed il relatore si esprimano sulle proposte emendative relative all'articolo 76, precedentemente accantonate, prima che si esamini l'emendamento Ricci 76.36.
Il sottosegretario Nicola SARTOR invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Ricci 76.36 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Zaccaria 76.38 e 76.39, a condizione che venga espunta la parte consequenziale relativa alla copertura finanziaria. Nell'esprimere, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 76.3 e 76.4 della I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Boscetto 76.62. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Satta 76.35, a condizione che venga espunta la parte consequenziale relativa alla copertura finanziaria. Analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti Napoletano 76.37 e Ferrari 76.40. Il parere è infine favorevole sull'emendamento 76.6 della I Commissione.
Riccardo MILANA (Ulivo) osserva che dai pareri testé espressi dal Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 76 risulta una nuova versione dell'articolo 76 nella quale rimarrebbe immutato il comma 1, lettera f), il cui disposto dovrebbe determinare una riduzione del gettone di presenza dei consiglieri comunali portando complessivamente ad un taglio degli emolumenti pari a circa il 40 per cento. Nel reputare paradossale che la riduzione delle indennità ricada sulle amministrazioni locali, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ricci 76.36.
Guido CROSETTO (FI) rileva l'opportunità di un chiarimento a proposito della copertura finanziaria dell'emendamento Ricci 76.36.
Riccardo MILANA (Ulivo), nel ribadire le argomentazioni precedentemente svolte, sottolinea che l'emendamento non richiede apposita copertura finanziaria.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo), nel concordare con le considerazioni testé svolte dal deputato Milana, fa presente che la normativa vigente disciplina in maniera puntuale l'attribuzione del gettone di presenza agli amministratori locali consentendo alle medesime amministrazioni di disporre incrementi fino ad una certa soglia. Reputa, pertanto, negativo il segnale che si intende dare con l'articolo 76, posto che in tale materia appare opportuno che i consigli comunali decidano in piena autonomia.
Camillo PIAZZA (Verdi), nel condividere gli interventi fin qui svolti, giudica essenziale sopprimere l'articolo 76, atteso che il Governo sta predisponendo un provvedimento normativo per il riordino degli enti locali.
Valter ZANETTA (FI) osserva che quanto sta accadendo conferma ancora una volta la situazione confusionale del Governo su talune questioni di importanza cruciale, atteso che il Governo sta lavorando su un riordino delle autonomie locali. Rileva la necessità di una soppressione dell'articolo 76 in quanto si tratta di una disposizione la cui collocazione appare inopportuna nell'ambito del disegno di legge finanziaria.
Ettore PERETTI (UDC) dichiara che si asterrà sulla votazione delle proposte emendative riguardanti l'articolo 76 poiché ritiene preferibile che la maggioranza si assuma la responsabilità di scelte che dovranno essere spiegate alle amministrazioni locali.
Andrea RICCI (RC-SE), alla luce del dibattito fin qui svolto, dichiara di non ritirare l'emendamento 76.36 di cui è primo firmatario.
Rolando NANNICINI (Ulivo), osservato che esiste una questione generale concernente i costi della politica da tutti condivisa, ritiene che una norma, come quella dell'articolo 76, debba essere opportunamente discussa nell'ambito della riforma dell'ordinamento degli enti locali. Reputa, quindi, preferibile che l'articolo 76 venga soppresso.
Giovanni MARRAS (FI), nel dichiararsi favorevole in ordine alla soppressione dell'articolo 76, rileva che tale disposizione penalizza le amministrazioni locali in maniera ingiusta, atteso che gli amministratori locali percepiscono già adesso emolumenti irrisori. Ritiene, pertanto, che l'articolo 76 contrasti in un certo senso con i principi di una vera democrazia, posto che non si consente a tutti di partecipare con le medesime opportunità alla vita politica delle amministrazioni locali. Nel segnalare, peraltro, che si registra un divergenza tra la posizione del Governo, quella dei deputati presenti in Commissione e degli esponenti della maggioranza presenti nell'ANCI, avverte che non parteciperà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 76.
Marino ZORZATO (FI), nel dichiarare che si asterrà dalla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 76, ritiene che non si possa spacciare una disposizione, come quella di cui all'articolo 76, come un taglio alla spesa pubblica. In ogni caso, ritiene che la maggioranza debba risolvere al suo interno tale questione, rispondendone di fronte alle amministrazioni locali.
Antonio MISIANI (Ulivo) rileva che l'articolo 76 avrà un impatto sulla finanza pubblica stimato in un risparmio di circa 20 milioni di euro. Giudica preferibile, trattandosi di una disposizione ordinamentale, che la discussione su tale disciplina sia avviata nell'ambito di una riforma complessiva del testo unico sull'ordinamento degli enti locali attraverso un confronto con i rappresentanti degli enti locali medesimi. Sarebbe, infatti, una scelta più opportuna, considerato che non si incide sul riequilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Alberto GIORGETTI (AN) osserva che tale vicenda rappresenta l'ennesimo autogol della maggioranza, di cui la maggioranza medesima deve assumersi la responsabilità.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara, a nome del suo gruppo, che si asterrà sulla votazione delle proposte emendative relative all'articolo 76.
Guido CROSETTO (FI) dichiara che non parteciperà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 76 in quanto giudica demagogico che il Parlamento discuta di una disposizione che andrà ad incidere pesantemente sulle amministrazioni locali. A suo avviso, sarebbe più onesto non scendere nel merito di tale discussione, in quanto sarebbe più coerente che il Parlamento discutesse di un taglio alle indennità dei parlamentari piuttosto che a quelle degli amministratori locali.
Giorgio LA MALFA (Misto) osserva che l'articolo 76 si inquadra nello spirito della manovra finanziaria volta a contenere la spesa pubblica. Modificare sostanzialmente tale disposizione si traduce in un segnale negativo nei confronti dei paesi esteri che guardano con preoccupazione alle inversioni di rotta rispetto a quanto precedentemente annunciato con riguardo alla volontà di risanamento economico del Paese. In conclusione, reputa errato che la maggioranza faccia un passo indietro sull'articolo 76 in quanto sarebbe preferibile che tale disposizione mantenesse il testo attuale. Dichiara, comunque, che non parteciperà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 76 anche perché intende verificare come alla fine si comporterà la maggioranza.
Salvatore RAITI (IdV) reputa condivisibile la posizione del Governo in relazione alla riduzione delle spese delle amministrazioni locali, atteso che l'obiettivo della manovra finanziaria per il 2007 è quello di ridurre gli sprechi e i privilegi e che l'articolo 76 si inquadra in tale strategia. Al riguardo, giudica importante quanto disposto dall'emendamento 76.34, di cui è primo firmatario e che è stato giudicato inammissibile per estraneità di materia. Tale emendamento, infatti, introduce disposizioni particolarmente rilevanti per la razionalizzazione delle spese degli enti locali attraverso la previsione di un organo di revisione economico-finanziaria. Si tratta di una materia delicata che sarebbe opportuno affrontare nell'ambito di un riordino del sistema delle autonomie locali. Ciononostante, sarebbe importante dare un segnale già nell'ambito della manovra finanziaria. Osservato pertanto che la soppressione dell'articolo 76 contrasta con le finalità precedentemente evidenziate, invita la Commissione a riflettere su disposizioni che contribuiscono al risanamento economico del Paese, stante l'insostenibilità dei costi della politica che allontana i cittadini dalla politica medesima.
Maino MARCHI (Ulivo) giudica importante che la materia di cui si discute venga esaminata nell'ambito di un riordino dell'assetto istituzionale degli enti locali, come peraltro indicato nel documento di programmazione economico finanziaria. Ritiene, comunque, che la Commissione possa votare gli emendamenti riferiti all'articolo 76 sulla base dei pareri forniti dal Governo. È opportuno, invece, riflettere sull'articolo 76, comma 1, lettera f), allo scopo di valutare l'eventualità di introdurre un parametro differente che consenta di introdurre un rapporto tra quanto percepito a titolo di emolumento dagli amministratori locali e i loro impegni reali.
Lello DI GIOIA (RosanelPugno) giudica necessario uscire da una logica demagogica, atteso che i consiglieri comunali rivestono un ruolo importante ed estremamente impegnativo soprattutto nelle realtà di dimensione medio-grande. Per tale ragione, è importante che all'impegno assunto dagli amministratori corrisponda un compenso adeguato alle funzioni svolte. Nel ribadire l'importanza della questione, reputa opportuno che l'articolo 76 venga soppresso poiché si tratta di una norma che non debba essere approvata nell'ambito di una legge finanziaria, ma sia più opportuno discuterla nell'ambito di un riordino della normativa in materia di enti locali. Preannuncia, quindi, che voterà a favore dell'emendamento Ricci 76.36.
Andrea ORLANDO (Ulivo) ritiene che il buon senso possa guidare la Commissione verso la deliberazione delle proposte emendative sulle quali il Governo si è già espresso rinviando ad altra sede la discussione sulle indennità agli amministratori locali, allo scopo di individuare una soluzione che contemperi le diverse esigenze. Osservato, quindi, che appare determinante agire sul versante del vincolo della spesa istituzionale, mitigando pertanto la soluzione contenuta nel testo in esame, giudica condivisibile la proposta del deputato Marchi.
Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) reputa necessario fornire un segnale nella direzione di ridurre la spesa pubblica, come peraltro rilevato dal deputato La Malfa. Fa presente, però, che gli emolumenti agli amministratori locali non possano intendersi come sprechi, ma debbano essere commisurati alle responsabilità assunte. Non v'è dubbio, infatti, che taluni amministratori locali sono impegnati in compiti a volte più impegnativi rispetto a quelli degli amministratori regionali: a suo avviso, tali considerazioni dovrebbero ispirare la definizione di un parametro ragionevole, che tenga conto della capillare realtà comunale articolata sul territorio nazionale.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, in ordine alla disposizione volta a razionalizzare i costi della politica, ritiene che sia necessario agire con equilibrio, considerando ad esempio che può essere considerato semplicemente demagogico eliminare la possibilità di usufruire di aspettativa per lo svolgimento del mandato degli amministratori locali. Ritiene peraltro che la lotta agli sprechi nella pubblica amministrazione vada affrontata e che richieda molto lavoro: si impegna quindi a formulare una proposta emendativa per accogliere le esigenze prospettate, ritenendo comunque che sarebbe errato sopprimere l'intero articolo. Propone pertanto di accantonare le proposte emendative relative all'articolo 76.
Lino DUILIO, presidente, avverte che le proposte emendative relative all'articolo 76 si intendono accantonate. Sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 21.45, riprende alle 23.
Lino DUILIO, presidente, con riferimento agli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, avverte che risulta inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo 60.05del relatore, che modifica la determinazione delle funzioni alle quali può essere assegnato il personale del Ministero degli affari esteri reclutato per l'area della promozione culturale; si riserva di valutare successivamente l'articolo aggiuntivo 207.011 del relatore, che finanzia la realizzazione di interventi connessi al programma dell'esposizione internazionale «Colombo '92» nella città di Genova (analogo all'articolo aggiuntivo Sposetti 130.014, dichiarato inammissibile nella seduta del 31 ottobre 2006). Segnala inoltre, con riferimento all'emendamento Tab. A. 52 del Governo, nella parte che prevede l'incremento delle dotazioni della tabella A relative al Ministero per i beni e le attività culturali, che questo è finalizzato al finanziamento del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Tale fondo previsto dall'articolo 163, commi 7 e 8, del disegno di legge finanziaria è stato oggetto di stralcio. A tale proposito, rammenta che una norma di contenuto analogo è prevista dall'articolo 2, comma 132, del decreto-legge n. 262 del 2006, nel testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (A.S. 1132). Tale norma prevede che il suddetto Fondo abbia una dotazione di 2,2 milioni di euro per il 2007, e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. L'importo previsto è, quindi, limitatamente all'anno 2007, inferiore di 0,8 milioni di euro a quanto previsto dall'articolo 163, commi 7 e 8, prevista dal disegno di legge finanziaria. Segnala altresì che, gli articoli aggiuntivi Delbono 85.025 e 85.026 devono ritenersi ammissibili quanto al profilo della materia mentre risultano inammissibili per carenza di compensazione. Tali emendamenti risultano peraltro identici agli articoli aggiuntivi 85.039 e 85.040 del relatore che devono quindi ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
Segnala, inoltre, che, ad integrazione delle precedenti pronunce di ammissibilità, risultano inammissibili per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo Vannucci 136.01, che prevede agevolazioni limitate ad alcuni mezzi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, dal pagamento del diritto fisso, l'emendamento 76.34, che reca una disciplina di carattere ordinamentale sui requisiti dei componenti degli organi di revisione degli enti locali, di contenuto analogo all'emendamento 76.10 già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, e gli emendamenti 79.4 Catone e 79.8 Pelino, i quali recano disposizioni in tema di sospensione dei procedimenti per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.
Segnala, infine, che per mero errore materiale l'emendamento 120.1 a prima firma Ravetto è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.
Avverte quindi che il Governo ha riformulato il suo emendamento 53.9 (vedi allegato 6).
Segnala inoltre che l'emendamento Gibelli 75.12 per un errore tipografico è stato pubblicato in un testo difforme dall'originale. Avverte quindi che è stata posta in distribuzione la formulazione corretta del medesimo emendamento (vedi allegato 7).
Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l'emendamento Gibelli 75.12 che fa giustizia delle promesse fatte dal Governo all'ANCI ed alle quali il Governo stesso non ha ottemperato. Infatti era stato promesso ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti un contributo di 250 milioni di euro, e con l'emendamento in esame se ne concedono 175. Ciò anche in un'ottica di redistribuzione, in quanto si toglie alla città di Roma un finanziamento di 175 milioni all'anno e lo si dà ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
Massimo VANNUCCI (Ulivo) preannuncia il voto contrario all'emendamento Gibelli 75.12, poiché confida nel fatto che il Governo onori il suo impegno a finanziare i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti per la somma di 250 milioni di euro.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che il Governo vorrà onorare l'accordo con l'ANCI stanziando 260 milioni di euro mediante un Fondo del Ministero dell'interno; invita quindi al ritiro dell'emendamento 75.12.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) mantiene l'emendamento 75.12, che è a garanzia del finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
Guido CROSETTO (FI) chiede quando il Governo presenterà la nuova proposta emendativa.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, replicando all'onorevole Crosetto, ritiene che l'emendamento sarà formulato nella giornata di domani.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) suggerisce di accantonare l'emendamento Gibelli 75.12 in attesa della nuova proposta emendativa del Governo.
Gaspare GIUDICE (FI) rileva che la nuova formulazione dell'emendamento, pur prevedendo alcune esclusioni dai tagli di spesa previsti dall'emendamento stesso, di fatto mantiene inalterate le cifre complessive relative ai tagli medesimi. In particolare, sorprendentemente, la nuova formulazione dell'emendamento non prevede più l'allegato che specifica come vengono ripartiti i vari tagli di spesa. Ritiene invece importante chiarire come incidano le esclusioni previste rispetto alle cifre totali dei tagli di spesa.
Lino DUILIO, presidente, ricordando che su tale argomento potrebbe essere svolta una discussione nella giornata di domani alla presenza del Ministro competente, ritiene che il dubbio sollevato dall'onorevole Giudice possa trovare una soluzione nel fatto che l'emendamento del relatore connesso all'emendamento 53.9 del Governo prevede che venga emanato un decreto per stabilire i singoli settori sui quali vanno ad incidere i tagli di spesa.
Guido CROSETTO (FI) non capisce il motivo per il quale a fronte delle esclusioni previste non vi sia stata una rimodulazione del totale complessivo, ipotizzando quindi che la mancata rimodulazione dipenda dalla necessità di utilizzare la somma complessiva derivante dai tagli di spesa per un'esigenza non definita, che andrebbe chiarita.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che le previste esclusioni possano gravare in modo proporzionale sui tagli di spesa già previsti per i diversi settori.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che talune esclusioni erano già previste nella precedente formulazione dell'emendamento 53.9 del Governo.
La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 77.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, in relazione alla stretta connessione esistente tra gli articoli 77 e 33, riterrebbe opportuna una loro trattazione congiunta, rimettendosi peraltro alle valutazioni della Commissione a tale proposito.
Lino DUILIO, presidente, non ritiene necessario procedere alla trattazione congiunta dei due articoli in quanto gli stessi trattano due argomenti diversi, rilevando peraltro che l'articolo 33 appare piuttosto strettamente connesso all'articolo 32.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) si dichiara favorevole alla discussione congiunta degli articoli 77 e 33, evidenziando peraltro che al fine di evitare dubbi per quel che riguarda le votazioni sarebbe meglio procedere separatamente.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) auspica che si possa votare immediatamente anche con riferimento all'articolo 33.
Giorgio LA MALFA (Misto) invita il presidente della Commissione a rimettere alla Commissione la decisione relativa all'opportunità di procedere congiuntamente all'esame degli articoli 77 e 33.
Lino DUILIO, presidente, ribadisce che secondo la sua opinione i due articoli possono essere trattati separatamente.
Massimo VANNUCCI (Ulivo) ritiene che sia indifferente votare separatamente o congiuntamente sugli articoli 77 e 33, evidenziando peraltro che ha presentato emendamenti soppressivi sia dell'articolo 77 sia dell'articolo 33.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo) esprime la convinzione che esista uno stretto legame tra gli articoli 77 e 33.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che si debbano trattare insieme gli articoli 77 e 33, evidenziando peraltro che se si sopprime l'articolo 33 occorre sopprimere anche l'articolo 77 e invitando quindi il Governo ad esprimere valutazioni in merito.
Il sottosegretario Nicola SARTOR ritiene che si possano trattare separatamente i due articoli se la Commissione si esprime in tal senso.
Alberto GIORGETTI (AN) ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 77, ricordando peraltro che non bisogna discriminare tra le province di ultima istituzione e le altre province in ragione del fatto che anche le province di più antica istituzione hanno seri problemi di bilancio. Ritiene quindi opportuno avviare una discussione che porti alla predisposizione di un disegno organico ed omogeneo di riforma per tutte le province.
Lino DUILIO, presidente, avverte che l'onorevole Ceroni ha sottoscritto l'emendamento Garavaglia 77.12.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sugli emendamenti Raiti 77.11 e Garavaglia 77.12, entrambi soppressivi dell'articolo 77.
Alberto GIORGETTI (AN) chiede che il suo emendamento 77.10, anch'esso soppressivo dell'articolo, sia posto in votazione insieme agli emendamenti Raiti 77.11 e Garavaglia 77.12.
Francesco NAPOLETANO (Com.It) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 77.
Massimo VANNUCCI (Ulivo) chiede che venga posto in votazione anche il suo emendamento soppressivo 77.5
Giorgio La MALFA (Misto) osserva come l'impianto del disegno di legge finanziaria predisposto dal Governo dovesse basarsi sul contenimento della spesa e sul prelievo fiscale: ora, per iniziativa della stessa maggioranza si stanno progressivamente riducendo i tagli della spesa per cui la manovra è sempre più sbilanciata dal lato delle entrate e si stanno alterando gli equilibri inizialmente indicati. Dichiara quindi di astenersi dal voto sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 77, ritenendo che sia la stessa maggioranza che deve assumersi la responsabilità della riduzione dei tagli di spesa.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel replicare all'onorevole La Malfa, ricorda come l'articolo 77 non ponga problemi in ordine agli effetti finanziari.
Francesco PIRO (Ulivo) dichiara la propria astensione sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 77.
Guido CROSETTO (FI) dichiara il proprio voto contrario.
Lino DUILIO, presidente, avverte che gli onorevoli Camillo Piazza e Zanetta sottoscrivono l'emendamento Garavaglia 77.12.
Pone quindi in votazione gli emendamenti soppressivi Raiti 77.11, Garavaglia 77.12, Alberto Giorgetti 77.10 e Vannucci 77.5.
Erminio Angelo QUARTIANI (Ulivo) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Raiti 77.11 e Garavaglia 77.12, soppressivi dell'articolo 77
La Commissione approva gli emendamenti soppressivi dell'articolo 77, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 77.1 della I Commissione e Quartiani 77.13.
Il Sottosegretario Nicola SARTOR ritiene che l'emendamento Bressa 79.14 necessiti di maggiori approfondimenti e ne chiede quindi l'accantonamento.
Lino DUILIO, presidente, in accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo, avverte che l'emendamento Bressa 79.14 è accantonato.
Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere contrario sugli identici emendamenti I Commissione 79.2 e Catone 79.3.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme.
Oriano GIOVANELLI (Ulivo) raccomanda l'approvazione dell'emendamento I Commissione 79.2
La Commissione respinge gli identici emendamenti 79.2 della Commissione e Catone 79. 3.
Il sottosegretario Nicola SARTOR invita al ritiro dell'emendamento Andrea Ricci 80.19.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare le proposte emendative relative all'articolo 80.
Lino DUILIO, presidente, in accoglimento della richiesta, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 80 sono accantonate.
Andrea RICCI (RC-SE) ritiene che l'esame e la votazione del complesso delle proposte emendative accantonate debba costituire l'impegno prioritario della Commissione nella prossima seduta.
Lino DUILIO, presidente, rassicura l'onorevole Andrea Ricci in merito alla questione da ultimo sollevata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani alle ore 10.
La seduta termina alle 24.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO
ART. 1.
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 3.820 milioni con le seguenti: 9.520 milioni;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.150 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente:
nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, eliminare il riferimento alle regolazioni debitorie e apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000.000;
2008: - 3.000.000;
2009: - 3.000.000.
Conseguentemente, nella tabella B; sotto la voce Ministero dell'economica e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.700.000;
2008: + 5.700.000;
2009: + 5.700.000,
da considerare quali regolazioni debitorie.
Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
Relazione.
L'emendamento opera l'adeguamento dell'ammontare delle regolazioni debitorie considerate nei saldi del bilancio dello Stato. Le modifiche proposte, infatti, considerano, relativamente alle regolazioni debitorie, l'impatto della sentenza della Corte di giustizia europea in materia di detraibilità IVA. Infatti, viene prevista l'allocazione dell'accantonamento per i rimborsi IVA, conseguenti dalla sentenza della Corte di giustizia europea, dal fondo speciale di parte corrente al fondo speciale di conto capitale, in coerenza con i criteri sec 95 che considerano tali somme tra le spese in conto capitale. Viene inoltre prevista un'integrazione di 2,7 miliardi di euro per provvedere, nell'arco del triennio, all'integrale rimborso delle somme spettanti. Tale partita non necessita di copertura in quanto trattasi di regolazione debitoria relative a somme che impatteranno in termini di competenza nell'anno 2006, mentre in termini di cassa negli anni in cui avverrà l'effettivo rimborso.
In relazione al maggior fabbisogno di cassa, cui si farà fronte mediante emissioni di titoli del debito pubblico, viene previsto un maggior onere per interessi, per la cui copertura viene indicata la riduzione dell'accantonamento di tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze.
Relazione tecnica (modifiche tabelle A e B DDLF - Rimborsi IVA).
Il decreto-legge n. 258/2006 detta disposizioni per l'adeguamento alla sentenza della corte di giustizia Europea del 13 settembre 2006 in materia di detraibilità dell'IVA. L'onere relativo ai rimborsi derivante da tale sentenza, come risulta dalla nota di aggiornamento del DPEF 2007-2011, è stato quantificato in 17.100 milioni di euro (13.400 milioni di euro relativi al triennio 2003-2005 e 3.700 milioni di euro per il periodo 1o gennaio-13 settembre 2006).
Nel disegno di legge finanziaria 2007, a fronte di tali esigenze, sono state appostate sul Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risorse pari a 3.000 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, quali regolazioni debitorie relative a somme che impatteranno in termini di competenza nell'anno 2006. Tali importi, come risulta dall'allegato 7 del disegno di legge finanziaria 2007, sono stati considerati tra gli effetti sul fabbisogno di cassa nella corrispondente misura.
Con l'emendamento in esame, in coerenza con i criteri SEC 95, che considerano tali somme tra le spese in conto capitale, è stata prevista la loro allocazione sul Fondo speciale di conto capitale nonché, si è provveduto alla totale copertura dell'onere quantificato in 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Il maggiore onere, pari a 2.700 milioni di euro annui, non necessita di copertura in termini di competenza, in quanto trattasi di regolazione debitoria. Per quanto riguarda invece gli effetti di cassa, si farà fronte attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico con conseguente maggior onere per interessi, per i quali è necessario reperire i mezzi di copertura.
A fronte di un onere complessivo di 17.100 milioni, tenuto conto che le stime del debito considerate nella predetta nota di aggiornamento al DPEF già scontano una parziale pre-alimentazione di tali risorse per circa 7.000 milioni di euro entro la fine del 2006 - favorita, tra l'altro, dalla dinamica dei flussi delle entrate fiscali che si concentrano nell'ultima decade di dicembre - e considerando, inoltre, i 9.000 milioni di euro già previsti nel disegno di legge finanziaria 2007, la parte residuale - circa 1.100 milioni di euro - verrà coperta mediante l'emissione di titoli del debito pubblico.
Pertanto, considerando un tasso di interesse netto del 3,5 per cento, l'onere da coprire è quantificabile in circa 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
1. 4.Il Governo.
1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b), prima del capoverso 2, inserire il seguente: 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relativa pertinenze l'imposta non è dovuta;
b) nella lettera c):
1) il capoverso a) è sostituito dai seguenti:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro, ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.00 euro;
a-bis) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
2) nel capoverso b):
2.1) sostituire le parole: pari a 70 euro con le seguenti: pari a 220 euro;
2.2) sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro, con le parole: in presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.;
2.3) dopo le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori, inserire le seguenti: non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.;
2.4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
3) il capoverso 4 è sostituito dal seguente: 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
c) nella lettera d):
1) prima del capoverso 2, inserire il seguente:
1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c) è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro;
2) sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:
3. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 2, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro aumentata del prodotto tra 486 euro e il rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
e) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1, 2 e 3, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
5. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali;
d) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
2. Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, e ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1o gennaio 2007 secondo la tabella allegata. Sulla base di detti importi annuali, verranno elaborate a cura dell'Inps le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli vengono rivalutati del 15 per cento;
c) le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli adottati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro per le politiche per la famiglia, e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini Irpef;
d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008.
6. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole «1o gennaio 2008» e «31 dicembre 2007» sono sostituite rispettivamente da «1o gennaio 2007 e «31 dicembre 2006»;
b) al comma 5,
1) nel primo periodo, la parola «erogate» è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate».
7. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49), è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008, e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di euro 0,00266 al litro, nella misura di euro 0,00288 al litro, e nella misura di euro 0,00307 al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010, la suddetta quota sarà rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla .................. Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa sul gasolio da devolvere alle regioni a statuto ordinario».
La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizione del presente comma.
Conseguentemente l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 84 sono soppressi.
Conseguentemente all'articolo 5 dopo il comma 16 aggiungere le seguenti:
16-bis. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente entrano in vigore il 1o luglio 2007.
16-ter. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
16-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, di attuazione del comma 16-ter. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
16-quinquies. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 16-ter e 16-quater, per un importo pari a 221 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto fondo è ridotta di 169,8 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 10, con il seguente:
10. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «a prestazioni alberghiere,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,»;
b) al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi percentuali approvati dalle Regioni o dalle Province autonome prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della tabella di cui sopra. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni o delle Province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad essa dalla presente disposizione.».
c) al medesimo comma 22 sostituire la tabella allegata con la seguente:
Valore annuo del KW espresso in euro |
Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 KW |
|||
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare |
Per pagamenti frazionati |
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare |
Per pagamenti frazionati |
|
1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche: |
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Euro 0 Fino a 100 KW o 136 CV |
3,00 |
3,09 |
2,21 |
2,27 |
Euro 0 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo |
4,50 |
4,59 |
3,31 |
3,78 |
Euro 1 Fino a 100 KW o 136 CV |
2,90 |
2,99 |
2,13 |
2,20 |
Euro 1 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo |
4,35 |
4,48 |
3,20 |
3,30 |
Euro 2 Fino a 100 KW o 136 CV |
2,80 |
2,88 |
2,06 |
2,12 |
Euro 2 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo |
4,20 |
4,33 |
3,09 |
3,19 |
Euro 3 Fino a 100 KW o 136 CV |
2,70 |
2,78 |
1,99 |
2,05 |
Euro 3 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo |
4,05 |
4,17 |
2,98 |
3,07 |
Euro 4 e Euro 5 Fino a 100 KW o 136 CV |
2,58 |
2,66 |
1,90 |
1,96 |
Euro 4 e Euro 5 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo |
3,87 |
3,99 |
2,85 |
2,94 |
2). Autobus |
2,94 |
3,03 |
2,16 |
2,23 |
3) Autoveicoli speciali |
0,43 |
0,44 |
0,32 |
0,32 |
d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
24. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 37 è sostituito dal seguente: « 37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2008».
25. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37, è inserito il seguente: «37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008 debbono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2003.».
26. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
27. All'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 8, dopo le parole «escluse le locazioni di» aggiungere le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»;
b) al numero 8-bis le parole da «entro quattro anni» fino a «5 agosto 1978, n. 457» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».
28. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente numero: « 127-octiesdecies) locazioni di immobili di civile abitazioni effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.».
29. Il numero 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
30. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.».
31. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole «ai centri» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti dl lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.».
Importo annuale dell'Assegno |
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1 componenti oltre i genitori o il genitore |
|
Fino a 12.500 euro di reddito familiare |
1.650 euro |
Oltre 12.500 euro |
L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 24.000; oltre 24.000 l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
2 componenti oltre i genitori o il genitore |
|
Fino a 12.500 euro di reddito familiare |
3.100 euro |
Oltre 12.500 euro |
L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 29.000; oltre 29.000 l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
3 componenti oltre i genitori o il genitore |
|
Fino a 12.500 euro di reddito familiare |
4.500 euro |
Oltre 12.500 euro |
L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 34.700; oltre 34.700 l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore |
Importo annuale dell'Assegno |
4 componenti oltre i genitori o il genitore |
|
Fino a 12.500 euro di reddito familiare |
6.000 euro |
Oltre 12.500 euro |
L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 curo di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
|
|
Fino a 12.500 euro di reddito familiare |
7.500 euro |
Oltre 12.500 euro |
L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000; oltre 39.000 l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore |
Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo |
Fino a 14.500 euro di reddito familiare |
1.000 euro |
oltre 14.500 euro |
L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore |
Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo |
Fino a 14.500 euro di reddito familiare |
1.000 euro |
oltre 14.500 euro |
L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino a 53.000; oltre 53.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore |
Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo |
Fino a 21.300 euro di reddito familiare |
1.550 euro |
Oltre 21.300 euro |
L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 fino a 56.000; oltre 56.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore |
Importo annuale dell'Assegno |
|
L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il |
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genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'Assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto. |
Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti dei genitori o del genitore l'importo annuale dell'Assegno va ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento proposto all'articolo 3 è volto a dare piena coerenza alla riforma dell'Irpef e degli Assegni al nucleo familiare contenuta nel disegno di legge finanziaria 2007 potenziandone i vantaggi per i redditi medi e bassi, in particolare per quanto riguarda i contribuenti con familiari a carico.
La modifica apportata al comma 1, lettera b), salvaguarda il risparmio d'imposta previsto dalla normativa vigente nel caso di redditi da pensione non superiori a 7.500 euro accompagnati da redditi da terreni non superiori a 185,92 euro e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Era questo l'unico caso, limitato a una platea molto ristretta, in cui un pensionato intorno a questi livelli di reddito avrebbe subito una perdita, peraltro contenuta, rispetto al regime vigente. In tutti gli altri casi, l'innalzamento del minimo esente da 7.000 a 7.500 euro grazie alla detrazione introdotta comporta di per sé sensibili vantaggi in termini di minor imposta dovuta ed evita i salti dell'aliquota marginale impliciti nel sistema vigente.
La modifica al comma 1, lettera c), capoverso a), rimodula il profilo con cui la detrazione per il coniuge a carico diminuisce all'aumentare del reddito complessivo in modo da aumentare l'importo effettivamente goduto, in particolare per i redditi fino a 40.000 euro. Ne consegue una riduzione dell'imposta dovuta e un aumento del reddito disponibile post-imposta che, nel caso di contribuente con solo coniuge a carico, estende i vantaggi della riforma fino a 40.000 euro di reddito per il lavoratore dipendente (89 per cento dei dipendenti con solo coniuge a carico), a 35.000 euro per il pensionato (94 per cento) e a 32.000 euro per il lavoratore autonomo (85 per cento). Nel caso di contribuente con coniuge e figli a carico, la modifica proposta, combinandosi con l'emendamento all'articolo 4 che riforma gli assegni al nucleo familiare, aumenta il reddito disponibile ed estende i vantaggi della riforma fino a oltre 40.000 euro per il lavoratore dipendente (più del 90 per cento dei dipendenti con figli a carico); per il lavoratore autonomo i vantaggi arrivano fino a 30.000 euro (76 per cento). L'addizionale regionale lima appena questi risultati: i dipendenti con figli guadagnano fino a 40.000 euro e oltre e con il solo coniuge a carico fino a 38.000; gli autonomi con coniuge a carico fino a 31.000.
Con riferimento alle modifiche al comma 1, lettera c), capoverso b): la prima chiarisce un nodo interpretativo, peraltro già sciolto nella Relazione illustrativa alla Finanziaria, specificando che, in presenza di più figli, ai fini del calcolo della detrazione spettante l'incremento di 15.000 euro si applica per ogni figlio, e pertanto nel caso di due figli l'importo base di 95.000 euro diventa di 110.000 per entrambi, nel caso di tre figli di 125.000 per tutti e tre, e così via; la seconda modifica consente di optare per l'attribuzione delle detrazioni per i figli al genitore con reddito più alto invece che al 50 per cento tra i due genitori in modo da permettere, nel caso di incapienza di uno dei due genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente; la terza estende anche alla detrazione per il primo figlio a carico nel caso di nuclei familiari con un solo genitore i vantaggi apportati alla detrazione per il coniuge a carico dall'emendamento al comma 1, lettera c), capoverso a).
La modifica al comma 1, lettera c), capoverso 4, è coerente con la modifica alla detrazione per il coniuge a carico apportata al comma 1, lettera c), capoverso a).
L'introduzione del comma 1-bis nel nuovo articolo 13 risponde alla finalità di evitare, anche per casi particolari, riduzioni di reddito disponibile.
Inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 3 per prevedere un incremento, a favore dei soggetti che abbiamo più di 75 anni, della detrazione spettante nel caso in cui concorrano al reddito complessivo redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2 lettera a) del Tuir.
La soppressione del riferimento all'articolo 55 del Testo unico è coerente con la reintroduzione del sistema delle detrazioni in luogo delle deduzioni per tipologia reddituale. Le detrazioni, come già in passato, non si applicano ai redditi d'impresa di cui all'articolo 55 del Testo unico, in quanto la determinazione di questi redditi avviene su base analitica, a differenza dei redditi di cui all'articolo 66.
L'inserimento del comma 3-bis evita che la nuova struttura di scaglioni e aliquote porti a un aggravio di imposta sulle indennità di fine rapporto (TFR, indennità equipollenti e altre indennità e somme). Con riferimento al TFR e alle altre indennità e somme ad esso connesse, la disposizione in sede di riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria assume concreta rilevanza esclusivamente sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000.
L'inserimento del comma 5 in fondo all'articolo 3 (Assegni per il nucleo familiare) introduce direttamente attraverso la Legge finanziaria i nuovi livelli di reddito e i relativi importi degli assegni per il nucleo familiare per le famiglie con almeno un figlio minore. Ciò al fine di consentire la piena operatività dei nuovi assegni già dal 1o gennaio 2007, insieme con la nuova Irpef, in modo da realizzare appieno il sostegno ai redditi familiari attraverso la combinazione di detrazioni e assegni. L'emendamento ridefinisce anche gli assegni per i nuclei con più di tre figli in modo da realizzare per tutte le tipologie familiari i vantaggi derivanti dalla riforma in termini di aumento dell'importo degli assegni, di superamento delle «trappole della povertà» (si veda la Relazione illustrativa alla Finanziaria) e di innalzamento dei livelli di reddito massimi ai quali si finisce di usufruire degli assegni. Inoltre, per le famiglie monoparentali si dispone l'applicazione degli stessi importi previsti per quelle con entrambi i genitori nel caso di uno o due figli e un assegno aggiuntivo nel caso di tre figli e oltre: in ambedue i casi viene così migliorato il trattamento rispetto alla normativa vigente. Le attuali tabelle 11 e 12 degli assegni, che vengono così rideterminate, riguardano la grandissima maggioranza dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche le altre tabelle degli assegni vengono ritoccate, prevedendo un aumento del 15 per cento, degli importi in esse indicati, in modo da estendere anche ai nuclei familiari che ne usufruiscono i maggiori importi previsti dalla riforma.
Con il successivo comma 6 si apportano alcune modifiche all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.
Tale disposizione contiene una disciplina fiscale transitoria per i soggetti già iscritti a forme di previdenza integrativa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
In particolare, è stabilito, tra l'altro, che:
per le prestazioni già maturate alla data del 1o gennaio 2008 continua ad applicarsi il regime fiscale contenuto nell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi;
per le prestazioni maturate a decorrere dal 1o gennaio 2008 si rendono, invece, applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. In sostanza, sull'ammontare imponibile delle prestazioni è operata una ritenuta a titolo d'imposta nelle misura del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (collettive e individuali) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Il delineato regime transitorio comporta, pertanto, sulla falsariga del regime transitorio contenuto nel decreto legislativo n. 47 del 2000, l'applicazione del precedente regime alle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2007 e l'applicazione delle nuove modalità di tassazione alla parte delle prestazioni maturate dal 1o gennaio 2008.
Al fine di evitare l'insorgere di qualsiasi dubbio in ordine alla concreta operatività del predetto regime transitorio, si rende opportuno delinearne tempestivamente l'esatto ambito di applicazione in considerazione dell'anticipo di un anno della data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
Ciò posto, la norma fa ora riferimento alle prestazioni accumulate piuttosto che a quelle maturate atteso che la nuova locuzione più direttamente si presta ad una interpretazione univoca. In tal modo, le prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 rimangono assoggettate al regime fiscale vigente a tale data mentre quelle accumulate successivamente saranno assoggettate a tassazione con le regole contenute nel decreto legislativo n. 252 del 2005.
In conseguenza dell'inserimento della disciplina sul nucleo familiare nel comma 5 dell'articolo 3, nonché della disciplina transitoria delle forme pensionistiche complementari nel comma 6 del medesimo articolo si provvede a sopprimere sia l'articolo 4 che il comma 1 dell'articolo 84 che disciplinavano la stessa materia.
Con il comma 7 dell'articolo 3, introdotto con il presente emendamento, si attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota della accisa sul gasolio per autotrazione pari a euro 0,00266 al litro, per l'anno 2007, a euro 0,00288 per l'anno 2008, e a euro 0,00307, per l'anno 2009. Si prevede altresì che con la legge finanziaria per l'anno 2010, (qualora le misure che si introducono per gli anni 2007-2009, non conseguano pienamente tale obiettivo) si provvederà, compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad individuare un nuovo livello della suddetta quota, al fine di completare il processo di compensazione delle minori entrate conseguite dalle regioni a statuto ordinario, nell'anno 2005, a causa alla dinamica negativa del consumo della benzina.
Tale nuova attribuzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, si aggiunge a quella finora vigente sulla benzina e comporta, pertanto, un significativo aumento delle entrate regionali conseguenti alla dinamica sempre in crescita delle vendite di gasolio per autotrazione.
L'emendamento inserisce, inoltre, all'articolo 5 dei nuovi commi.
L'articolo 5, comma 16 del disegno di legge finanziaria per il 2007 modifica l'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR, subordinando la detraibilità delle spese per l'acquisto di medicinali alla certificazione delle stesse mediante fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (cosiddetto «scontrino parlante»).
L'entrata in vigore della disposizione il 1o gennaio 2007 comporterebbe invero rilevanti difficoltà di carattere organizzativo per le farmacie, che debbono dotarsi delle idonee attrezzature per l'inserimento negli scontrini di tutti gli elementi chiesti dalla norma. Il differimento dell'entrata in vigore della disposizione al 1o luglio 2007, operata con il comma 16-bis, consente altresì di completare la distribuzione a tutti i cittadini della tessera sanitaria, la quale, essendo dotata di codice a barre, può facilitare l'inserimento dei dati dell'acquirente dei farmaci negli scontrini.
L'emendamento inoltre, inserisce i commi 16-ter e 16-quater, diretti a contrastare l'indebito utilizzo delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la previsione di una preventiva comunicazione da trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA. Si prevede che i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, comunichino all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la individuazione delle modalità, anche progressive di attuazione della norma in esame, e delle procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti. Parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni dei predetti commi è iscritto nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica istituito con il decreto-legge n. 282 del 2004 e, contestualmente viene ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al predetto fondo per l'anno 2008 al fine di dare copertura all'emendamento in commento.
Per quanto concerne le modifiche all'articolo 20, con la lettera a) si sostituisce il comma 10 che considera il cosiddetto turismo d'affari (convegni, congressi, eccetera). Esso assume un peso sempre più rilevante nell'ambito del settore turistico e riveste un ruolo fondamentale per la «destagionalizzazione» delle attività turistiche e del loro indotto. La modifica proposta renderà la normativa italiana più aderente al dettato della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in quanto consentirà la detrazione dell'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere nei giorni in cui si svolgono congressi o convegni (limitata nella misura del 50 per cento per l'anno 2007 ai sensi del comma 11). Conseguente la perdita di gettito risulterà più contenuta rispetto a quella stimata nella relazione tecnica dell'originario comma 10, che include la detraibilità dell'IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni e congressi.
La modifica di cui alla lettera b) ha effetti di gettito potenziali per le Regioni in quanto tiene conto di eventuali aumenti della tassa di circolazione già approvati dalle Regioni prima dell'entrata in vigore della presente legge ai fini del calcolo dei nuovi importi riportati nella tabella.
La lettera c) propone una nuova struttura del bollo auto. Si dispone che il bollo venga calcolato sulla classificazione del motore (Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4, Euro5), e sui kw incrementali oltre i primi 100. In particolare introduce un sistema «a scaglioni» per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, applicando una maggiorazione del 50 per cento dell'imposta solo sui kw che superano i primi 100.
Infine, vengono inseriti ulteriori commi all'articolo 20.
Il comma 24 sostituisce il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevedendo un criterio di progressiva identificazione del termine di decorrenza delle previsioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 a seguito della specifica previsione in provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.
Il comma 25 inserisce un nuovo comma all'articolo 37, del decreto-legge n. 223 del 2006 che ha introdotto l'obbligo, per i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, della trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Al fine di ovviare all'acquisto di nuovi misuratori, la norma in via transitoria consente ai contribuenti interessati, di adattare i misuratori fiscali già posseduti, concedendo un credito d'imposta di 100 euro per l'adattamento.
A regime, la norma proposta stabilisce che tutti i misuratori immessi sul mercato a decorrere dal 2008 debbono essere dall'origine idonei alla trasmissione telematica.
Al fine di incentivare la massima diffusione dei nuovi misuratori, si consente la deduzione integrale del costo di acquisto dei medesimi nell'esercizio in cui è stato sostenuto, esentando altresì i misuratori in esame dalla verificazione annuale prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.
Il comma 26 interviene in materia di gas metano impiegato come carburante per autotrazione. Tale prodotto è sottoposto ad accisa ai sensi dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). L'aliquota attuale è stabilita dall'allegato I al suddetto testo unico, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, in euro 0,01085 per metro cubo di prodotto.
Dal punto di vista del diritto comunitario si evidenzia, parimenti, che la direttiva 2003/96/CE, in via di recepimento nell'ordinamento nazionale, prevede che gli Stati membri applichino al metano, così come agli altri prodotti energetici, una accisa rispettosa delle aliquote minime stabilite nella medesima direttiva. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera i) prevede, però, la possibilità per gli Stati membri, di applicare sotto controllo fiscale, riduzioni totali o parziali del livello di tassazione ad alcuni impieghi dei prodotti energetici, tra cui il metano impiegato come propellente. In tale contesto la norma in illustrazione riduce tale tassazione del gas metano impiegato come carburante per veicoli fino al valore di euro 0,00291 per metro cubo.
I commi 27 e 28 tengono conto delle esigenze manifestate dalle imprese costruttrici che operano nell'ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata al sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia). I soggetti che intervengono nella realizzazione di tali programmi, a fronte delle agevolazioni extrafiscali di cui usufruiscono, sono tenuti ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con le amministrazioni locali. L'obbligo spesso previsto di concedere una parte degli immobili in locazione comporta che le successive cessioni degli immobili locati non possono rientrare nel regime di imponibilità ad IVA, previsto dall'articolo 10, n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in quanto non vengono effettuate nel termine di quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento. Le locazioni e le, cessioni, concretizzando operazioni esenti da IVA comportano un aggravio di oneri finanziari per le imprese costruttrici derivante dalla indetraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti.
Con il comma 27, che modifica l'articolo 10, numeri 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulati dal decreto legge n. 223 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, si amplia il novero delle operazioni relative agli immobili che rientrano nel regime di imponibilità ad IVA. Vengono infatti comprese in tale ambito anche le locazioni di immobili abitativi qualora siano effettuate da imprese costruttrici che, operando in attuazione di interventi di edilizia convenzionata, sono tenute a concedere in locazione una parte degli immobili realizzati, attese le finalità di interesse sociali che sono alla base dell'intervento pubblico nella realizzazione del programma abitativo. Inoltre si introduce una deroga al principio stabilito dal decreto-legge n. 223 del 2006 in relazione al quale, per quanto concerne gli immobili abitativi, sono imponibili al tributo soltanto le cessioni effettuate entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, cioè le cessioni dei cosiddetti immobili nuovi. Con la riformulazione proposta del n. 8-bis si stabilisce che sono imponibili ad IVA anche le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ristrutturazione) oltre tale termine purché gli immobili, nel frattempo, siano stati locati nell'ambito di programmi di edilizia abitativa convenzionata sulla base di contratti di durata non inferiore a quattro anni. Le modifiche ai numeri 8) ed 8-bis) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, evitano che le imprese di costruzione che concorrono alla realizzazione di piani di edilizia convenzionata sopportino l'onere collegato all'indetraibilità dell'IVA assolta per rivalsa, collegata all'effettuazione di operazioni esenti. L'aliquota IVA applicabile alle suddette locazioni viene stabilita nella misura del 10 per cento, analogamente a quanto previsto per le locazioni di immobili abitativi dalla disciplina previgente al decreto legge n. 223 del 2006. A tal fine con il comma 28 è introdotto nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il numero 127-octiesdecies). Per le cessioni in godimento dei fabbricati costituenti alloggi «prima casa» per i soci assegnatari di cooperative continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento di cui al n. 26) della medesima tabella A, parte II.
Il comma 29, introduce una norma di interpretazione autentica volta a definire le prestazioni di beni e servizi di carattere socio-sanitario riconducibili nel n. 41-bis), tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/72, soggette all'aliquota IVA del 4 per cento. In particolare, conformemente alla prassi interpretativa che si è consolidata a partire dalla circolare n. 168/98 dell'Agenzia delle Entrate, si prevede che le cooperative e i loro consorzi possono scegliere, per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali dagli stessi erogate, il regime di esenzione riservato alle ONLUS dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero quello di cui alla citata tabella, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento. Tale emendamento si è reso necessario a causa della complessità delle norme che nel tempo si sono susseguite (che hanno in un primo momento assoggettato le prestazioni in parola all'aliquota ridotta del 4 per cento e successivamente anche al regime di esenzione) che hanno reso problematica l'applicazione della disposizione in argomento, difficoltà applicative che non sono state completamente superate neanche in seguito alla citata circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate.
Il comma 30 intende estendere ai concessionari della riscossione dei tributi la norma che consente di evitare ai soggetti che operano in regime di esenzione Iva di sopportare il maggior costo conseguente all'indetraibilità, totale o parziale, dell'IVA relativa ai servizi acquisiti.
Il comma 31, modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di rimuovere una situazione di disparità di trattamento a danno dei professionisti, prevedendo il riconoscimento del diritto al compenso per lo svolgimento delle attività di cui comma 4, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 241 citato (assistenza fiscale nei confronti dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati). Si rammenta che il Dipartimento, della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 99055 del 26 luglio 2006, ha rilevato come l'ampliamento ai professionisti dell'attività in questione, non ha comportato automaticamente l'attribuzione ai medesimi professionisti del predetto compenso, ritenendo che «la soluzione della problematica attenga precipuamente alla sfera di valutazione politica». È necessario tenere presente che anche l'articolo 18 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, interviene a disciplinare la corresponsione dei compensi al Caf e ai sostituti d'imposta, disponendo che, ai soggetti citati, il compenso viene corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta, mentre nessun compenso a carico del bilancio dello Stato deve essere corrisposto nel caso di predisposizione ed elaborazione di dichiarazioni integrative. Appare opportuno, quindi, che tale previsione sia estesa anche ai professionisti in argomento.
La disposizione in esame non genera effetti finanziari a carico del bilancio statale.
IRPEF
L'emendamento in esame è relativo alle disposizioni in materia di IRPEF e di assegni familiari.
In particolare, in merito ai trattamenti dedicati al sostegno dei redditi familiari:
modifica la detrazione per il coniuge a carico nei termini seguenti:
Reddito complessivo |
Importo detrazione |
Fino a 15.000 |
800-110* (rdt/15.000) |
da 15.001 a 40.000 |
690 |
da 40.001 a 80.000 |
690* [1-(rdt-40.000)/40.000] |
Oltre 80.000 |
0 |
chiarisce un nodo interpretativo per il calcolo della detrazione nel caso di più di un figlio; inoltre consente una diversa modalità di ripartizione tra i genitori delle detrazioni per i figli permettendo di attribuire al genitore con reddito più elevato il cento per cento della detrazione (in luogo della ripartizione del 50 per cento). Introduce la possibilità che, nel caso di famiglia monoparentale, il contribuente possa scegliere di usufruire per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico;
introduce, negli oneri detraibili, in sostituzione della deduzione articolo 12, comma 4-bis, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per un importo massimo di 2.100 euro se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
prevede un aumento pari a 220 euro (in luogo dei 70 euro previsti dal dettato originario della norma) delle detrazioni spettanti per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
inserisce il comma 5 in fondo all'articolo 3 (Assegni per il nucleo familiare) introducendo direttamente, attraverso la Legge finanziaria, i nuovi livelli di reddito e i relativi importi degli Assegni al nucleo familiare per le famiglie con almeno un figlio minore. Tre le caratteristiche principali dei nuovi assegni: l'aumento dei loro importi base rispetto ai livelli attuali, l'andamento regolarmente decrescente dell'assegno all'aumentare del reddito familiare che supera l'attuale andamento a forti scalini e le «trappole della povertà» che ne derivano (si veda la Relazione illustrativa alla Finanziaria), l'innalzamento dei livelli di reddito massimi ai quali si finisce di usufruire degli assegni che permette di sostenere anche le famiglie con redditi medio-alti. Tutte e tre queste caratteristiche implicano una maggiore spesa per gli assegni al nucleo familiare rispetto alla normativa vigente.
Vengono inoltre apportate ulteriori modifiche alla normativa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; nello specifico:
introduce, per i contribuenti di età non inferiore ai 75 anni al cui reddito complessivo concorrono redditi di pensione, in luogo delle detrazioni per redditi di pensione previste nel dettato originario della Legge Finanziaria 2007, le seguenti detrazioni:
Importo detrazione |
|
Fino a 7.750 |
1.783 |
da 7.751 a 15.000 |
1.297+486*(1-(rdt-7.750)/7.250 |
da 15.001 a 55.000 |
1.297*(1-(rdt-15.000)/40.000) |
Oltre 55.000 |
0 |
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
introduce, per i redditi di lavoro dipendente, le seguenti ulteriori detrazioni:
Reddito complessivo |
Importo detrazione |
Da 23.001 a 24.000 |
10 |
Da 24.001 a 25.000 |
20 |
da 25.001 a 26.000 |
30 |
Da 26.001 a 27.700 |
40 |
Da 27.701 a 28.000 |
25 |
esclude dalla fruizione della relativa detrazione i redditi dell'articolo 55, così come stabilito nel disegno originario della Legge finanziaria;
introduce l'esenzione per i contribuenti al cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione per un importo non superiore a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, nonché redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze.
Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è consentito di applicare, se più favorevole, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
La quantificazione del maggior onere, in capo alle nuove disposizioni per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è stata condotta sulla base della banca dati INPS relativa alle famiglie che usufruiscono degli assegni di competenza dell'Istituto e sulla base dell'incidenza, sul totale, delle famiglie di pubblici dipendenti che usufruiscono degli assegni.
Le famiglie interessate dal provvedimento sono state suddivise per classi di reddito familiare corrispondenti al nuovo più fine profilo di riduzione dell'assegno in funzione del reddito, in modo da stimare l'effetto di incremento dei trattamenti per ogni singola classe. Si è inoltre tenuto conto dell'ampliamento del numero di fruitori dovuto all'innalzamento dei livelli massimi di reddito ai quali si finisce di godere degli assegni.
La valutazione degli effetti sul gettito IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) è stata effettuata con l'ausilio del modello di microsimulazione IRPEF; rispetto alla normativa contenuta nel dettato della Legge Finanziaria 2007, competenza 2007, è stato stimato complessivamente un minor gettito IRPEF pari a circa -695 milioni di euro, un decremento del gettito delle addizionali all'IRPEF (sia regionale che comunale), stimato rispettivamente, in circa -12 milioni di euro e -3 milioni di euro; l'inserimento della clausola di salvaguardia per il TFR e le indennità equipollenti annulla il relativo maggior gettito stimato nella Relazione tecnica alla Finanziaria.
L'andamento del saldo in termini di cassa rispetto alla normativa contenuta nella Legge finanziaria 2007 è il seguente:
|
2007 |
2008 |
2009 |
IRPEF |
-482 |
-789 |
-695 |
Addizionale regionale |
- |
- 12 |
- 12 |
Addizionale comunale |
- |
- 3 |
- 3 |
TFR |
-130 |
-130 |
-130 |
Totale |
-612 |
-934 |
-840 |
Nell'insieme, l'emendamento all'articolo 3 implica un ulteriore aumento degli assegni al nucleo familiare e un incremento delle detrazioni. Tenendo conto della abolizione dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 84 l'andamento del saldo in termini di cassa rispetto alla normativa contenuta nella Legge finanziaria 2007 è il seguente:
Variazione dei saldi:
2007: - 142;
2008: - 464;
2009: - 370.
Compartecipazione Regionale all'accisa su Gasolio in aggiunta a quella all'accisa su Benzina
La compartecipazione regionale all'accesa sul gasolio per autotrazione si aggiunge a quella vigente all'accisa sulla benzina per autotrazione.
Sulla base dei dati del Ministero delle Attività produttive e dell'Agenzia delle Dogane, è risultato che una nuova compartecipazione per gli anni 2007, 2008, e 2009, rispettivamente, pari a euro 0,00266 al litro, euro 0,00288 al litro, ed euro 0,00307 al litro, determinerà i seguenti effetti di gettito:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Nuova compartecipazione euro/lire |
0,00266 |
0,00288 |
0,00307 |
Minori entrate erariali |
-75.000.000 |
-85.000.000 |
-95.000.000 |
Detraibilità e deducibilità delle spese per l'acquisto di medicinali.
L'emendamento in oggetto modifica il comma 16, lettera b) dell'articolo 5 della Legge Finanziaria per il 2007 prevedendo l'entrata in vigore del provvedimento il 1o luglio 2007. Il citato comma 16 alle lettere a) e b) dispone che, ai fini della deducibilità e della detraibilità, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali debba essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
L'attuale formulazione della Legge Finanziaria per il 2007 prevede l'entrata in vigore del suddetto provvedimento il 1 gennaio 2007.
La quantificazione relativa alla norma originaria stima un recupero di gettito totale di competenza annua pari a +65 milioni di euro, di cui 3 milioni relativi alle spese sanitarie deducibili e 62 milioni relativi alle spese sanitarie detraibili. Considerando la data di entrata in vigore prevista dall'emendamento in esame, si ottiene una perdita di gettito IRPEF di competenza, rispetto all'attuale dettato della Finanziaria 2007, pari a circa -32,5 milioni di euro per l'anno 2007; per gli anni 2008 e seguenti si determina una invarianza di gettito.
L'andamento del gettito di cassa, considerando l'entrata in vigore al 1o luglio 2007, sarà il seguente (milioni di euro):
Irpef
2008: - 57;
2009: + 24.
Compensazioni titolari partita IVA
Il sistema di controllo delineato dalla norma anticipa e rende certo il recupero delle somme illegittimamente compensate, di cui, attualmente, l'Agenzia viene a conoscenza solo in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
In proposito, si fa presente che, annualmente, le somme illegittimamente compensate e di cui si chiede la restituzione ai contribuenti può stimarsi in circa 600 milioni di euro.
Di questi, soltanto un centinaio vengono pagati dai contribuenti a seguito di comunicazione di irregolarità. La restante parte viene iscritta a ruolo e sconta l'alea connessa a tale forma di recupero.
Ne consegue che, pur volendo ipotizzare - a seguito della riforma del servizio di riscossione - un miglioramento della performance di riscossione, con una percentuale di recupero pari al 20 per cento di quanto iscritto a ruolo, l'importo non recuperabile sarebbe di oltre 400 milioni di euro.
La norma in commento evita, pertanto, l'erogazione di somme il cui recupero si prevede difficile o improbabile e reca un immediato vantaggio al bilancio dello Stato.
Per motivi di assoluta prudenza, tale vantaggio viene stimato in non più di 370 milioni di euro.
2007: + 370;
2008: + 370;
2009: + 370.
Iva turismo congressuale.
La proposta in oggetto modifica quanto disposto nel ddl (articolo 20 comma 10) laddove intende consentire, in deroga alle norme contenute nel primo comma dell'articolo 19-bis lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, la detraibilità dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere (in luogo di quella relativa a somministrazioni di alimenti e bevande) inerenti la partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari nei giorni di svolgimento degli stessi.
Dai dati dell'Osservatorio Congressuale Italiano risulta che le giornate/uomo di presenza congressuale annue sono pari a circa 30 milioni, mentre i pernottamenti sono circa 12 milioni annui.
Considerando un prezzo medio di ciascun pernottamento pari a 100 euro (Iva esclusa), si ottiene un imponibile pari a circa 1.200 milioni di euro ed una relativa imposta (con una aliquota IVA del 10 per cento) pari a 120 milioni di euro.
Tuttavia va considerato che circa il 50 per cento dei soggetti che fruiscono dei servizi compresi in queste attività non usufruirà dell'agevolazione prevista, poiché operanti in settori, quali ad esempio quello sanitario, con alta incidenza di operazioni esenti oppure rientranti tra gli enti non commerciali e quindi, già in regime di indetraibilità totale o parziale IVA.
Ne deriva che la proposta produce una contrazione di gettito annua di circa 60 milioni di euro. Nel 2007, in considerazione del fatto che le detrazioni di cui alla norma si applicano solo nella misura del 50 per cento, la perdita di gettito è pari a 30 milioni.
Non si considera il recupero da parte delle imposte dirette, poiché di esigua entità: conseguentemente si avrà per il triennio 2007-2009, il seguente andamento di cassa (in milioni di euro):
CASSA |
2007 |
2008 |
2009 |
Effetto emendamento |
- 30 |
- 60 |
- 60 |
Effetto ddl |
- 37 |
- 74 |
- 74 |
Variazione (per differenza) |
+7 |
+ 14 |
+ 14 |
Dati in milioni di euro
Incrementi regionali Bollo auto
La disposizione prevede che gli incrementi relativi alla tassa di possesso di autoveicoli, già approvati dalle Regioni e Province autonome, vengono applicati alle nuove tariffe previste dal presente provvedimento.
Si stima che il maggior gettito annuo, a decorrere dall'anno 2007, a favore degli enti sopra indicati è di circa 15 milioni di euro, cui corrisponderà una riduzione dei trasferimenti erariali.
Bollo Auto
L'emendamento propone una nuova struttura del bollo auto. Si dispone che il bollo venga calcolato sulla classificazione del motore (Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4, Euro5), e sui kw incrementali oltre i primi 100.
In particolare introduce un sistema «a scaglioni» per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, applicando una maggiorazione del 50 per cento dell'imposta solo sui kw che superano i primi 100.
La nuova struttura dell'imposta segue, quindi, il seguente schema:
|
Fino a 100 kw euro/kw |
Oltre 100 kw euro/kw |
Euro 0 |
3,00 |
4,50 |
Euro 1 |
2,90 |
4,35 |
Euro 2 |
2,80 |
4,20 |
Euro 3 |
2,70 |
4,05 |
Euro 4 |
2,58 |
3,87 |
Euro 5 |
2,58 |
3,87 |
Sulla base dei dati forniti dal CED-Motorizzazione alla data 19 ottobre 2006, ed alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 7, comma 5, sono emersi i seguenti valori:
|
KW |
Maggior gettito EURO |
KW |
Maggior gettito Soglia 100 KW |
Euro0 |
308.260.017 |
129.469.207 |
7.425.905 |
11.138.857 |
Euro1 |
249.791.119 |
79.933.158 |
6.671.158 |
9.673.179 |
Euro2 |
646.933.639 |
142.325.401 |
15.846.016 |
22.184.422 |
Euro3 |
640.510.703 |
76.861.284 |
26.510.105 |
35.788.642 |
Euro4 |
378.928.798 |
0 |
23.780.008 |
30.676.211 |
Euro5 |
1.598 |
0 |
851 |
1.098 |
Totali |
2.224.425.875 |
428.589.050 |
80.234.043 |
109.462.408 |
Ne consegue un maggior introito annuo pari a 538 milioni di euro. Rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica originaria, si ha:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Articolo 20, comma 22 originaria |
452 |
452 |
452 |
Emendamento |
538 |
538 |
538 |
Variazione |
86 |
86 |
86 |
Emendamento all'articolo 37 del decreto- legge 223/2006 Invio telematico dei corrispettivi
La norma in oggetto prevede che, a partire dal 1o gennaio 2008, tutti i registratori di cassa immessi sul mercato devono possedere la funzione di trasmissione automatica dei corrispettivi.
Per tali apparecchi, inoltre, si prevede che l'ammortamento sia calcolato nell'anno.
Per ciò che concerne gli effetti di gettito relativi agli apparecchi immessi nel mercato dal 1o gennaio 2008, si procede come segue.
Considerando che verosimilmente il costo complessivo della maggior parte degli apparecchi stessi sia al più pari a circa 516 euro, livello per cui è già possibile ammortizzare in un anno (articolo 102, comma 5, TUIR), gli effetti erariali negativi di gettito si andranno a concentrare su quelli di costo superiore a tale cifra.
Non disponendo, in tal senso, di dati puntuali, si stima comunque, a livello prudenziale, una perdita di gettito di competenza 2007, ai fini delle imposte dirette, pari a circa 5 milioni di euro, dovuta a quella parte di registratori di cassa di costo superiore ai 516 euro, sui quali, in base al presente emendamento, sarà consentita la deduzione integrale della spesa di acquisizione nell'esercizio in cui verrà sostenuta in luogo della deducibilità per quote di ammortamento.
Nel triennio, di cassa (tenuto conto dell'effetto dell'acconto, di un acquisto costante negli anni di nuovi registratori e dell'effetto solo temporaneo del recupero di gettito) gli effetti di gettito saranno i seguenti:
Minori entrate erariali:
2007: -;
2008: - 8,8;
2009: - 2,1.
Dati in milioni di euro.
Riduzione Accisa Metano per autotrazione
La proposta in oggetto prevede di ridurre l'accisa per il metano su autotrazione dagli attuali 10,85 euro per 1.000 mc a 2,91 euro per 1.000 mc.
Gli oneri erariali determinati dalla proposta in oggetto saranno pari a circa 5 milioni di euro annui, a partire dal 2007, in termini di cassa e competenza, di cui 4,17 di minore accisa e 0,83 di minore IVA.
Edilizia residenziale convenzionata ad IVA e non a Registro.
L'emendamento in esame prevede una modifica al DL 223/2006 disponendo che, alle locazioni di fabbricati ad uso abitativo costruito nell'ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 380 dei 2001 (testo unico dell'edilizia), venga applicata la legislazione in materia di IVA (con una aliquota del 10 per cento) in luogo della prevista. applicazione del Registro (con aliquota 2 per cento).
La modifica interviene sia dal lato del cedente in virtù dell'incremento del volume d'affari IVA, imponibile e, quindi, del pro-rata ed esso correlato, sia dal lato del cessionario, applicando ai soggetti in esame l'Imposta sul Valore Aggiunto in luogo del Registro.
Essendo stato valutato, in sede di RT per il decreto-legge n. 223 del 2006, l'ammontare delle modifiche introdotte dalla specifica disposizione, in circa 3 milioni di euro in termini di maggior entrate, legate al passaggio da IVA a Registro e in circa 3 milioni di perdita ai fini delle imposte dirette, legata alla indetraibilità dell'imposta di registro e alla maggiore indetraibilità IVA, per effetto del pro-rata e rappresentando il settore dell'edilizia convenzionata circa il 10 per cento dell'intero complesso, la perdita attribuibile alla specifica disposizione è stimata di trascurabile entità.
IVA - cooperative aliquota del 4 per cento per servizi sanitari e scolastici.
L'interpretazione in oggetto dispone che le prestazioni per servizi sanitari e scolastici del numero 41-bis della tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 ricomprende anche le prestazioni definite nell'articolo 10 ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 rese da cooperative e loro consorzi verso i soggetti indicati nel medesimo 41-bis e siano quindi assoggettate ad aliquota del 4 per cento, ferma restando la facoltà per le cooperative sociali di optare per il regime agevolativi ONLUS. L'interpretazione in oggetto comporterebbe inoltre, per i suddetti soggetti, la possibilità di portare in detrazione l'IVA pagata sugli acquisti, ora non detraibile per effetto del pro-rata.
Per stimare la perdita relativa all'introduzione della norma in parola, si è utilizzato il seguente procedimento.
Dagli ultimi archivi IVA disponibili (AI 2003) risulta che le cooperative e loro consorzi che operano nei settori Sanità e Istruzione abbiano un ammontare di operazioni esenti pari a 653 milioni di euro di cui la metà si ipotizza sia diretta al consumo intermedio.
Da ciò si ottiene che l'assoggettamento ad aliquota del 4 per cento comporta maggiori entrate per:
653 milioni di euro / 2 * 4 per cento = 13 milioni di euro
Tuttavia, l'assoggettamento comporta l'eliminazione della indetraibilità relativa al pro-rata generato dall'applicazione della norma.
Sempre dagli archivi IVA si ottiene che la percentuale di indetraibilità è pari al 20 per cento e il totale dell'imposta pagata acquisti è pari a 141 milioni di euro.
Da ciò si ha che, l'eliminazione della indetraibilità, comporta una minor entrata di gettito pari a circa:
141 milioni di euro x 20 per cento (pro-rata) = - 28 mln euro.
L'effetto complessivo del provvedimento può essere quindi valutabile in:
13 milioni di euro (maggiore IVA da cessioni) - 28 milioni di euro (indetraibilità) = - 15 milioni di euro.
In via prudenziale, per tener conto di quei soggetti che si sono classificati in codici attività diversi o che operano anche in altri contesti, ed inoltre considerando la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 di avvalersi della legge sulle ONLUS (art 10 comma 8 del decreto legislativo 460/97), si raddoppia la perdita a 30 milioni di euro annui.
Pertanto, l'effetto in termini di cassa e competenza, sarà il seguente:
Gettito:
2007: - 30;
2008: - 30;
2009: - 30.
Dati in milioni di euro.
Esenzione ai fini IVA delle operazioni infragruppo di Riscossione SpA
Le attività infragruppo ad oggi previste sono riferibili sia alla produzione di circolari tecniche e indirizzi interpretativi Resi da Riscossione SpA alle società partecipate che esercitano la funzione di agenti della riscossione sia alla prestazione di interventi di coordinamento amministrativo e gestionale e di attività in service (accentramento e razionalizzazione degli acquisti, efficientamento tecnologico delle reti e dei sistemi informativi, ecc.) rese alle medesime società dalla capogruppo.
L'importo di riferimento di tali attività è quantificabile ad oggi fino a circa 50 milioni di euro annui. Poiché alcune di tali attività possono considerarsi già esenti in applicazione delle norme vigenti si ritiene che l'imposta interessata dall'emendamento ammonti al massimo in 5 milioni di euro.
|
2007 |
2008 |
2009 |
RT |
Modifica IRPEF |
- 142 |
- 464 |
- 370 |
SI |
Compartecipazione accisa gasolio |
-75 |
-85 |
-95 |
SI |
Detraibilità spese acquisto medicinali |
0 |
-57 |
24 |
SI |
Compensazioni titolari di partita IVA |
370 |
370 |
370 |
SI |
IVA turismo congressuale (solo pernotti) |
7 |
14 |
14 |
SI |
Bollo auto - effetto incrementi regionali precedenti ** |
15 |
15 |
15 |
SI |
Bollo auto - nuove tariffe |
86 |
86 |
86 |
SI |
Invio telematico corrispettivi |
0 |
-8,8 |
-2,1 |
SI |
Accisa gas metano |
-5 |
-5 |
-5 |
SI |
Iva edilizia residenziale convenzionata |
0 |
0 |
0 |
SI |
Iva cooperative sociali |
-30 |
-30 |
-30 |
SI |
Esenzione Iva concessionari |
-5 |
-5 |
-5 |
SI |
Totale |
221 |
-169,8 |
1,9 |
|
Tabella in milioni di euro
|
|
|
|
Saldo |
Fondo |
221 |
-169,8 |
0 |
51,2 |
Totale |
0 |
0 |
1,9 |
|
** A tale incremento corrispende una corrispondente riduzione dei trasferimenti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso del comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento;
b) al comma 29, aggiungere in fine il seguente periodo: L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.;
c) sostituire il comma 30 con il seguente:
30. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
RELAZIONE TECNICA [lettera a)]
Ai fini della stima del presente emendamento si è operato sui medesimi dati utilizzati in sede di relazione tecnica originaria.
Dai dati del 2o rapporto CENSIS-ANACI sui condomini (1) risulta che le spese dei condomini complessivamente nel 2005 sono stimabili in circa 15,4 miliardi di euro: di seguito la ripartizione delle spese.
Tipologia di spese |
Ammontare (mld. euro) |
Costi «energetici» |
4,1 |
Manutenzioni ordinarie |
2,0 |
Servizi |
1,6 |
Ristrutturazione |
1,3 |
Manutenzione ascensore |
1,2 |
Altre spese |
5,2 |
Effettuando un esame approfondito sulle suddette voci in funzione della aliquota ridotta al 4 per cento, si può affermare che di questi presumibilmente sono afferenti ad appalti di opere o servizi, nel complesso, circa il 25,7 per cento, ovvero quasi 4 miliardi di euro. A tale fine sono state considerate (in tutto od in parte) le voci di spesa relative alla manutenzione stabile (tutte le spese per ristrutturazioni e manutenzione ascensore e solo un terzo della manutenzione ordinaria) e ai servizi, questi ultimi nella misura prudenziale del 50 per cento, per escludere dal computo le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi non effettuate nell'esercizio di impresa.
Da quanto sopra detto consegue un maggiore gettito derivante delle ritenute d'acconto operate dai condomini, di competenza è pari a circa (15,4 mld. x 25,7 per cento = 4 mld. al lordo IVA, 3,6 mld. al netto IVA) x 4 per cento = 144 milioni di euro. Di cassa nel primo esercizio si indicano gli undici dodicesimi, pari a circa 132 milioni di euro.
Tuttavia tali ritenute d'acconto sono destinate ad essere recuperate - sotto forma di minore gettito (saldo a debito) oppure di maggiore credito - da parte delle imprese appaltatrici, oltre a generare minore acconto ai fini delle imposte dirette, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del rigo «differenza» (rispetto al quale si commisura l'acconto stesso storico).
A tale proposito si evidenzia come l'importo dell'acconto stimato sia un valore intermedio (circa 64 milioni) tra l'importo massimo (il 75 per cento di 144 mln.), nei caso in cui comunque i corrispettivi nei confronti dei quali il condominio opera ritenuta d'acconto costituiscano una parte minoritaria del fatturato complessivo (rectius, sussista capienza nella imposta corrispondente) e l'importo minimo nel caso in cui per l'impresa prestatrice d'opera i compensi derivanti dalla sua attività nei confronti di condomini siano maggioritari o esclusivi, con conseguente azzeramento della imposta dovuta, tenuto conto della redditività media, (margine operativo rispetto al fatturato).
Inoltre, in considerazione del «salto» costituito dalla introduzione della ritenuta d'acconto dal 2007, sempre in via prudenziale si ipotizza, nella misura del 15 per cento, che una quota di contribuenti prestatori d'opera riduca l'acconto dovuto per il 2007, alla luce dei prevedibili effetti in termini di riduzione del rigo differenza.
Assumendo in via prudenziale che il recupero delle maggiori ritenute subite avvenga in sede di autotassazione e/o in compensazione esterna nell'anno successivo a quello di competenza, l'andamento di gettito di cassa, nel triennio, è il seguente, con l'entrata in vigore della norma a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007 (in milioni di euro):
CASSA |
2007 |
2008 |
2009 |
Ritenute d'acconto |
+ 132 |
+ 144 |
+ 144 |
Anticipo acconto 15% IIDD 2007 |
- 22 |
+ 22 |
|
Minore debito/maggiore credito IIDD 2007 |
|
- 144 |
|
Acconto IIDD 2008 |
|
- 64 |
+ 64 |
Minore debito/maggiore credito IIDD 2008 |
|
|
- 144 |
Acconto IIDD 2009 |
|
|
- 64 |
Gettito |
+ 110 |
- 42 |
- |
Differenza rispetto alla norma originale |
- |
+ 1 |
- |
2o rapporto CENSIS-ANACI; «Il pianeta condominio: un'economia da scoprire», tabb. 6 e 7, pagg. 17 e 18.
Le disposizioni contenute nelle lettere b) e c), in materia di sanzioni, non producono effetti finanziari per l'erario e quindi non necessitano di relazione tecnica.
5. 404.Il Governo.
Dopo il comma 33, inserire i seguenti:
33-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
33-ter. Ai fini di cui al comma 33-bis, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2007 ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazione che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
33-quater. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.».
33-quinquies. Dall'attuazione dei commi 33-bis, 33-ter e 33-quater non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
NOTA TECNICA
La costituzione della banca dati proposta rappresenta un elemento imprescindibile per consentire a Regioni ed Enti Locali di sviluppare una reale capacità di programmazione e monitoraggio delle politiche fiscali e di gestione dei flussi di spesa.
Si ritiene che tale sistema possa sviluppare fortissimi benefici complessivi sia sul contenimento della spesa che sull'ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata; di seguito, a livello prudenziale, si limita la stima dei benefici a ambiti specifici.
Oggi gran parte degli Enti Locali (si tenga conto che appena 660 Comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) non possiedono strumenti, procedure e sistemi che consentono la valutazione e simulazione delle proprie manovre di politica fiscale locale. Si ritiene che la sola ottimizzazione di questa capacità può consentire, in aggiunta al recupero di evasione già evidenziato in altri interventi in materia di ICI, un miglioramento sugli effetti di gettito a regime di almeno 50 milioni di euro, a partire dalla competenza 2008. Tale stima è stata sviluppata ipotizzando, in maniera assolutamente conservativa, un miglioramento dell'efficacia di imposizione di circa lo 0,5 per cento a livello nazionale sul gettito associato alla sola ICI.
Ulteriore effetto di miglioramento deve essere considerato in materia di contenimento della spesa informatica degli Enti Locali. Come già accennata, molti Comuni di medio-piccole dimensioni possiedono soluzioni informatiche non integrate e focalizzate sulla attività di gestione e accertamento delle imposte mentre devono provvedere, quando lo fanno, in modo estemporaneo alla estrazione di informazioni a supporto delle politiche di programmazione. Una valutazione dei costi informatici consente di stimare benefici desumibili dalla messa a disposizione di strumenti di analisi e simulazione di almeno 40 milioni di euro in termini di contenimento della spesa connessa a agli interventi di natura tecnologica. La stima si basa su una media assolutamente conservativa di circa 10.000 euro sul 50 per cento dei Comuni.
5. 405. Il Governo.
ART. 18.
All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), capoverso 4-septies, dopo le parole: dai precedenti commi inserire le seguenti: 1, 4-bis.1 e 4-quater; nel medesimo capoverso, sostituire le parole: di cui ai commi 4-bis con le seguenti: di cui ai commi 1, lettera a), numero 5, 4-bis1,;
b) nel comma 4, sostituire le parole da: c; agli stessi effetti fino alla fine del comma con le seguenti: . Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.
RELAZIONE
L'emendamento interviene sull'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per i1 2007, apportandovi modifiche tese a migliorarne la formulazione e ad eliminare alcuni possibili dubbi interpretativi nascenti dal testo presentato all'esame del Parlamento.
Le modifiche apportate al nuovo comma 4-septies aggiunto all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997 servono, anzitutto, a precisare che la regola, secondo cui le deduzioni spettanti a titolo di costo del lavoro non possono evidentemente eccedere il limite massimo dei costi retributivi e contributivi sostenuti dal datore di lavoro per ciascun dipendente, non vale nel caso delle deduzioni previste per gli incrementi occupazionali ai sensi del comma 4-quinquies e dei nuovo comma 4-sexies; ciò in ragione delle specifiche modalità di calcolo di tali deduzioni, come illustrate nelle relative istruzioni applicative emanate dall'Amministrazione finanziaria.
In secondo luogo, l'emendamento rende più chiara la regola di non cumulabilità tra le nuove deduzioni, ora previste dai numeri 2, 3 e 4 della riformulata lettera a) del comma 1 del predetto articolo 11/446, e quelle già esistenti, includendo tra queste anche quelle previste dal numero 5 della nonna predetta (deduzione per lavoratori disabili, apprendisti eccetera) e corregge, inoltre, l'erroneo riferimento al comma 4-bis con quello corretto al «comma 4-bis.1».
L'altra modifica apportata riguarda il comma 4 dell'articolo 18, relativo alla determinazione dell'acconto su base storica del periodo successivo a quello in corso al 1o febbraio 2007. Il testo attuale contiene su questo punto una duplice statuizione, peraltro neanche perfettamente identica, che genera non pochi dubbi applicativi. Pertanto, si provvede a riformulare la disposizione in questione.
18. 96. Il Governo.
ART. 42.
L'articolo 42 è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 2, sostituire le parole da: 200 milioni fino alla fine del comma can le seguenti: 205 milioni di euro per l'anno 2007, 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
RELAZIONE
L'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 42 relativo all'Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici. Tale soppressione determina il venir meno dei risparmi, indicati nell'allegato 7, in 5 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni dal 2009 compensati con un aumento del miglioramento dell'indebitamento netto da conseguire in attuazione dell'articolo 47, correlato alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a).
42. 122. Il Governo.
ART. 46.
All'articolo 46, al comma 3, sostituire le parole: con la stessa procedura di cui al comma 1 con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa tra i Presidenti delle Camere».
RELAZIONE
L'emendamento vale a correggere una anomalia procedimentale, costituita dal richiamo, nel comma 3, al regolamento di cui al comma 1.
Attraverso tale richiamo, si configurerebbe un mero procedimento di nomina, seppure di alta amministrazione, come un atto di natura regolamentare, con un'evidente incoerenza tra natura del procedimento e sue finalità di carattere non normativa ma gestionale.
46. 12. Il Governo.
ART. 54.
All'articolo 54, comma 1, le parole: 300 milioni sono sostituite con le seguenti: 420 milioni.
Conseguentemente, l'articolo 119 è soppresso.
L'emendamento prevede l'incremento delle risorse da destinare al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 54, per l'importo di 120 milioni di euro per il 2007.
Alla compensazione finanziaria di tale aumento si provvede utilizzando l'effetto positivo connesso alla soppressione dell'articolo 119 che recava un onere di 120 milioni.
54. 3. Il Governo.
ART. 57.
Dopo l'articolo 57-ter è inserito il seguente:
Art. 57-quater.
(Disposizioni concernenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La deliberà dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
RELAZIONE
Lo schema di articolo che si allega regola le modalità di una possibile ridefinizione della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Alla luce delle nuove competenze da ultimo attribuite all'Autorità dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004 si ritiene che la dotazione organica prevista dalla normativa vigente sia non solo insufficiente, in relazione ai carichi di lavoro gravanti sulla propria organizzazione, ma anche eccessivamente rigida.
In proposito non pare superfluo rammentare che tra i principi della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica sanciti dal legislatore comunitario figura espressamente l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare alle autorità nazionali.di regolamentazione le risorse necessarie sia sul piano del personale e delle competenze sia dei mezzi finanziari per l'assolvimento dei compiti loro assegnati (cf l'articolo 3 e soprattutto il considerando n. 11 della direttiva n. 2002/21/CE, c.d. «direttiva quadro»).
Occorre anche ricordare come, nel frattempo, il regime di finanziamento dell'Autorità sia stato radicalmente modificato.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 65, ha profondamente innovato il finanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità, prevedendo che questo attinga ormai solo marginalmente al finanziamento statale, e sia invece prevalentemente incentrato sul contributo a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, da versare direttamente all'Autorità secondo entità di contribuzione che la medesima è chiamata a determinare (entro i limiti massimi previsti per legge) con propria deliberazione, soggetta ad approvazione da parte dell'Esecutivo.
Anche in coerenza con tale significativa riforma legislativa, la norma che si propone attribuisce all'Autorità la possibilità di ridefinire la propria pianta organica.
A tal fine viene indicato un procedimento improntato a criteri di garanzia e trasparenza per la determinazione dell'entità di contribuzione a carico degli operatori del mercato. La delibera di proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (nonché, si è aggiunto, il Ministro delle comunicazioni).
È importante evidenziare che gli, oneri derivanti dalla possibile futura revisione della pianta organica sono destinati a gravare esclusivamente a carico della componente del bilancio dell'Autorità alimentata dai contributi degli operatori del settore ai sensi dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza quindi alcun aumento del finanziamento a carico del bilancio dello Stato (eventualità che è stata espressamente ed inequivocabilmente esclusa; con la previsione che gli oneri occorrenti saranno tratti dalle risorse assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Un ulteriore elemento di garanzia è comunque fornito dalla presenza di un limite invalicabile di aumento massimo possibile, indicato nella misura del venticinque per cento della attuale consistenza complessiva della pianta organica dell'Autorità.
57. 0. 17. Il Governo.
Dopo l'articolo 57-bis è inserito il seguente:
Art. 57-ter.
(Disposizioni concernenti il Garante per la protezione dei dati personali).
1. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.
RELAZIONE
Il ruolo organico del Garante stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2406, n. 196) è attualmente di sole cento unità. L'organico resta infatti quello, del tutto esiguo, determinato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 e da allora rimasto immutato, nonostante l'assoluta sproporzione tra le risorse umane a disposizione e i nuovi assai più articolati compiti che il menzionato Codice, la legislazione vigente e la disciplina comunitaria demandano al Garante. Si tratta di compiti molto impegnativi ed onerosi dal punto di vista organizzativa, ai quali il Garante può far fronte solo in presenza di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti.
L'incremento, pur contenuto, dell'attuale organico, che non potrà comunque superare il 25 per cento dell'attuale consistenza, sarà finalizzato a realizzare un programma dì interventi avviati dal nuovo Collegio del Garante volto all'attuazione del predetto Codice e al potenziamento della vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza delle infrastrutture, delle reti telematiche e di telecomunicazione e di alcune banche dati, anche in ambito pubblico, di particolare rilevanza.
Le predette unità verrebbero ripartite tra le diverse aree e qualifiche di cui si compone attualmente l'organico dell'Autorità, tenendo conto dell'esigenza di acquisire per lo sviluppo delle attività istituzionali, in prevalenza, professionalità medio-alte.
Come noto, il trattamento economico del personale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lettera d), del menzionato Codice, è determinato nell'80 per cento di quello spettante al corrispondente personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'organico si farà fronte nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio previsto nella tabella C, allegata alla legge finanziana.
57. 0. 18. Il Governo.
ART. 60.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
Art. 60-bis.
(FUA Ministero affari esteri).
1. All'articolo 4-bis, comma 2 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 , convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, dopo le parole; «la spesa di euro 3.000.000» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 6 milioni a decorrere dal 2007».
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
RELAZIONE
Negli ultimi anni sono stati assegnati al Ministero degli affari esteri compiti crescenti in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e di gestione dei flussi migratori e ciò ha richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari attività sempre più complesse ed impegnative. Un notevole aggravio di lavoro è derivato dalle richieste di visto per ricongiungimento familiare, in conseguenza della recente regolarizzazione di oltre 700.000 immigrati. Inoltre da parte del mondo imprenditoriale e degli ambienti legati all'industria turistica vi è una forte richiesta affinché cresca il numero dei visti d'affari e per motivi di turismo a favore dei cittadini di paesi che necessitano di tale requisito per poter entrare nel nostro Paese.
Inoltre vi è da considerare il notevole impegno richiesto per il buon esito delle attività elettorali per l'esercizio del diritto di voto delle collettività italiane all'estero, che comporta, come noto, l'aggiornamento annuale delle liste dei residenti all'estero.
In aggiunta, con il passaggio dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli esteri delle competenze in materia di italiani nel Mondo, il volume delle attività relative alle iniziative collegate a tale diretta competenza, subiranno una crescita in relazione soprattutto all'aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane all'estero, alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, al coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.
A fronte di un notevole aggravio di lavoro, il personale del MAE è costantemente diminuito.
ell'attuale situazione finanziaria noni essendo ipotizzabile un potenziamento in termini di risorse umane, si ritiene indispensabile puntare sulla maggiore produttività del personale in servizio.
La norma intende dare certezza alle risorse destinate ad incentivare il personale del Ministero degli affari esteri.
Più nel dettaglio, i destinatari degli emolumenti FUA presso il Ministero degli affari esteri sono attualmente circa 2.400. Con le risorse disponibili non è possibile far fronte adeguatamente alle esigenze connesse al pagamento delle indennità previste per gli incarichi delle posizioni organizzative, nonché delle altre indennità correlati al merito ed impegno individuali.
Al riguardo si evidenzia che l'Accordo sull'utilizzo del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2006, in corso di definizione, prevede circa sedici tipologie di indennità.
L'assegnazione del cap. 1621 per l'anno 2006 risulta di gran lunga inferiore alle esigenza di poter attribuire adeguati incentivi al personale del Ministero degli affari esteri in considerazione del notevole aumento dei carichi di lavoro derivanti dai crescenti e sopra indicati impegni istituzionali.
L'incremento dello stanziamento di euro 6.000.000 a decorrere dal 2007 (aggiuntivo rispetto all'incremento di euro 3.000.000 già a regime dal 2005) assicurerà quella disponibilità di risorse necessaria a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali.
60. 0. 4. Il Governo.
ART. 64.
All'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi».
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -;
2008: -;
2009: - 60.000.
Ministero della Giustizia:
2007: -;
2008: -;
2009: - 20.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -;
2008: -;
2009: - 40.000.
RELAZIONE
L'emendamento all'articolo 64, comma 1, tende a riformulare il meccanismo di parziale congelamento a tempo indeterminato dei meccanismi di automatismo stipendiale introdotto, per tutte le categorie del pubblico impiego non privatizzato di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.165/2001 a fini di contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione e razionalizzazione dei trattamenti retributivi.
Per tener conto delle osservazioni delle categorie interessate si è riformulata la disposizione introducendo un sistema di riduzione per il solo biennio 2007-2008 applicato non più agli scatti e classi biennali ma - e ciò anche nella riconsiderazione delle posizioni iniziali - al meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nel senso che l'adeguamento stesso viene corrisposto nella misura del 70 per cento limitatamente al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui e senza dar luogo a successivi recuperi.
La nuova tipologia di intervento è comunque coerente con gli effetti finanziari sottesi all'articolo 64, comma 1, nella formulazione originaria per gli anni 2007 e 2008 ma non anche per il 2009, trattandosi di intervento temporaneo limitato ad un biennio.
Pertanto la compensazione della minore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2009 viene assicurata apportando, nella Tabella A, le seguenti variazioni in migliaia di euro:
Ministero dell'economia e delle finanze: - 60.000;
Ministero della giustizia: - 20.000;
Ministero dell'Università e della ricerca: - 40.000.
64. 42. Il Governo.
ART. 70.
Sostituire l'articolo 70 con il seguente:
Art. 70.
(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti di ricerca).
1. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo, indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante; entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo.
2. Sono fatti salvi i principi di cui all'articolo 57, comma 5.
3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
5. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il CUN e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Al fine, di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il medesimo decreto definisce un numero aggiuntiva di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
6. Per l'anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dall'articolo 57, comma 4, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o dei Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Relazione
L'emendamento si rende necessario al fine di prevedere che la disposizione trovi applicazione solo per gli enti pubblici di ricerca, e non anche per le università, posto che solo per i primi vi è stato, negli anni precedenti, un problema di blocco delle assunzioni.
Si prevede pertanto di contenere le possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 90 per cento delle cessazioni di analoghi rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno, con riferimento a tutti gli enti di ricerca. Contestualmente, si prevede la possibilità di autorizzare, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori assunzioni di personale di ricerca nel limite di spesa corrispondente al festante 10 per cento complessivo, a fini perequativi in favore di enti con scarso turn over, che presentino specifiche esigenze funzionali.
Inoltre, vengono definite (comma 5) con maggior chiarezza le procedure di assunzione dei ricercatori.
Infine, il comma 6 introduce, una disciplina transitoria, in forza della quale per l'anno 2007 gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, in deroga al limite di cui all'articolo 57, comma 12, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data dei 30 settembre 2006.
70. 44. Il Governo.
ART. 71.
L'articolo 71 è sostituito dal seguente:
Art. 71.
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).
1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà e/o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa; salvo che si tratti di comune confinante.
Relazione
L'emendamento si rende necessaria al fine di consentire agli atenei, fermo restando il blocco già disposto, di provvedere alle proprie esigenze di edilizia universitaria anche ove occorra a tal fine eccedere i confini del comune ove hanno la propria sede legale e amministrativa. L'abrogazione dei commi 2 e 3 si rende opportuna a seguito di una verifica della situazione esistente sul territorio. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
71. 43. Il Governo.
ART. 84.
All'articolo 84, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato in trenta giorni dalia data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo. Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: che è gestito, per conto dello Stato, con le seguenti: le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. II predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4, dal Fondo di cui al comma 2, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.»;
d) al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: nei limiti ivi specificati con le parole: nei limiti degli importi di cui all'elenco 1;
b) dopo la parola: utilizzati, inserire le seguenti: , per gli importi accertati ai sensi del comma 6, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,;
e) il comma 8 è così riformulato:
8. I primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.»;
f) al comma 9, le parole: e dall'articolo 13 del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: e dall'articolo 9 del medesimo decreto;
g) al comma 10 le parole: in 45,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sono sostituite dalle seguenti: in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
h) l'elenco di cui comma 5, è sostituito dal seguente:
Elenco n. 2 (Art. 84, c. 5) Quote da accantonare
articolo/comma |
intervento |
Saldo netto da finanziare |
indebitamento netto |
||||
|
|
(in milioni di euro) |
|||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
104 |
Fondo competitività |
300 |
400 |
400 |
100 |
200 |
300 |
106 |
Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica |
300 |
300 |
360 |
150 |
200 |
300 |
115 |
imprese pubbliche |
600 |
600 |
600 |
500 |
500 |
500 |
117 |
Autotrasporto |
520 |
|
|
520 |
|
|
134, comma 1 |
Alta velocità/Alta capacità |
0 |
900 |
1.200 |
0 |
900 |
1.200 |
134, comma 2 |
Apporto capitale Ferrovie S.p.A. |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
134, comma 5 |
Rifinanziamento rete tradizionale F.S. |
2.000 |
1.200 |
0 |
2.000 |
1.200 |
0 |
142, comma 8 |
ANAS - Nuovi investimenti |
|
1.500 |
1.500 |
|
400 |
500 |
187, comma 1 |
Fondo per le spese di funzionamento della Difesa |
180 |
350 |
200 |
180 |
350 |
200 |
216, comma 3 (Tab. D) |
Rifinanziamenti spese di investimento |
2.966 |
1.469 |
6.428 |
1.300 |
800 |
1.000 |
|
|
6.966 |
6.719 |
10.688 |
5.000 |
4.550 |
4.000 |
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: inistero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000:
2009: - 60.000.
Relazione
L'emendamento vale ad escludere dall'obbligo di versamento al Fondo per l'erogazione del TFR di cui al comma 2 dello stesso articolo 84, del contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
Ciò al fine di corrispondere alle segnalazioni pervenute dal mondo produttivo in merito alle crisi di liquidità per investimenti che sarebbero derivate alle piccole imprese dall'applicazione generalizzata dell'obbligo di versamento al neo istituito Fondo gestito dall'INPS di quota parte del TFR trattenuto dai datori di lavoro.
Inoltre, è stabilta come ulteriore compensazione per i datori di lavoro, rispetto al testo originario del disegno di legge, l'estensione anche ai flussi di TFR destinati al Fondo presso la Tesoreria della deducibilità dal reddito di impresa, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005.
Alla copertura degli oneri pari a 60 milioni a decorrere dal 2007, si provvede medianti. corrispondente riduzione dell'accantonamento di tabella A relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ( 60 mln).
84. 66. Il Governo.
ART. 102.
All'articolo 102 apportare- le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione»;
Conseguentemente è soppresso il comma 2 dello stesso articolo.
b) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;
c) al comma 4, dopo la parola «finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «del fabbisogno complessivo»;
d) al comma 5, la parola «contiguità» è sostituita dalla parola «continuità» e le parole «e le funzioni relative all'Agenzia del Territorio» sono soppresse.
Relazione
L'emendamento introduce alcune necessarie correzioni all'articolato, in parte introducendo mere correzioni di drafting, in parte rendendo l'articolo conforme all'accordo stipulato tra il Governo e la Regione Sardegna.
In particolare, la prima modifica è volta a correggere un errore materiale, riportando il comma 2 dell'articolo 102 nella novella all'articolo 8 dello Statuto. L'attuale comma 1, lettera m), utilizza una disposizione analoga a quella prevista per le Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol; pertanto, la modifica si rende necessaria essendo la Sardegna una Regione non una Provincia autonoma. La modifica al comma 4 è una mera operazione di drafting. La modifica al comma 5 corregge, nella prima parte, un errore materiale dell'attuale disposizione, in linea con gli accordi intercorsi tra la Regione Sardegna e il Governo; nella seconda mira ad assicurare il coordinamento tra l'articolo 102 e gli articoli 13 e 14 della presente legge.
Con l'articolo 13, infatti, innovandosi all'articolo 65 comma 1 lettera d) ed all'articolo 66 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, si sottrae ai comuni la funzione di conservazione dei dati catastali, ricondotta nell'alveo delle competenze statali. Lo scopo della novità, consiste nel rafforzamento dell'unitarietà nazionale della base dati catastale, la gestione certificata della quale si vuole accentrare in capo all'Agenzia del Territorio.
L'articolo 14, nel regolare il passaggio di talune funzioni (soprattutto in materia di utilizzazione ed accesso dei dati) ai comuni, si preoccupa di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Al compito, avvalendosi del quadro di evoluzione tecnologica che sta progressivamente spostando sul canale telematico l'aggiornamento e la consultazione dei dati catastali, dovrà provvedere l'Agenzia.
Appare quindi coerente, con l'introduzione di un regime accentrato, di conservazione unitaria nazionale della base catastale e di coordinamento dei servizio reso dai comuni, l'eliminazione della previsione di una sorta di catasto autonomo regionale.
102. 36.Il Governo.
All'articolo 138, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «nel territorio del Molise» sono inserite: «e nel territorio della Provincia di Foggia»;
2) sostituire le parole da «totalmente» fino a «5 milioni,» con le parole: «colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) la rubrica «(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise)» è sostituita con la seguente: «Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise e nel territorio della Provincia di Foggia»;
c) dopo le parole: 95» inserire le seguenti: «, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente:
all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole da «63.273 milioni» a 008» con le seguenti: «63.223 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2007, 100 milioni per l'anno 2008»;
alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
RELAZIONE
L'emendamento è finalizzato ad estendere a tutti i comuni colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 le misure e gli interventi di ricostruzione, aumentando di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse già previste dall'articolo 138, in 5 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinate solo ai comuni totalmente evacuati.
A tal fine viene integrata l'autorizzazione di spesa riferita al Fondo di protezione civile per i suddetti importi, con compensazione per 30 milioni per ciascuno dei predetti anni mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, e per la differenza mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 1, relativa al Fondo perle aree sottoutilizzate.
138. 18.Il Governo.
Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:
Art. 139-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Conseguentemente, nella tab. B, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
RELAZIONE
L'emendamento autorizza contributi in favore delle Regioni Basilicata e Campania, di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2004, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei medesimi territori, da ripartire con successivo DPCM.
139. 0. 51.Il Governo.
All'articolo 142, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS di cui al contratto di programma 2003-2005»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
8-bis. È autorizzata la spesa complessiva: di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi 86 e 87, rispettivamente per l'importo di euro 4.000.000 ciascuno, nonché dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo euro 15.400.000.
8-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, nel comma 1-ter, aggiungere,. in fine il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera B della legge 5 agosto 1978, n. 468.
RELAZIONE
L'emendamento consegue alla decisione di stralcio relativa ad alcune voci inserite nella tabella D allegata al disegno di legge finanziaria che non rispondono ai requisiti richiesti dalla disciplina contabile per l'inserimento in tabella, in ordine alle quali il Presidente della Camera ha previsto che le relative disposizioni possano essere riformulate nell'articolato del disegno di legge finanziaria.
142. 32.Il Governo.
ART. 164.
L'articolo 164 è sostituito dal seguente:
Art. 164.
(Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale).
1. É autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento; alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività, e, quanto a 10 milioni, al loro funzionamento amministrativo e didattico».
RELAZIONE
La riformulazione proposta della norma consente di individuare i soggetti destinatari della: previsione in modo più preciso e coerente con la normativa vigente in materia.
164. 6.Il Governo.
ART. 181.
All'articolo 181, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:
13. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: «, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze».
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. 1 pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio del ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 13 ed al presente comma.»
RELAZIONE
L'emendamento interviene sul problema dell'eccessiva durata dei processi davanti ai tribunali italiani, e in specie sui contenziosi instaurabili al fine di ottenere una equa riparazione dei relativi danni (leggi n. 89 del 2001 e 12 del 2006).
Allo stato della legislazione vigente, ove si tratti di contenziosi per eccessiva duràfa dei giudizi di competenza della magistratura ordinaria, la legittimazione passiva e l'onere di provvedere al relativo pagamento, in caso di soccombenza, sono intestati il Ministero della Giustizia; nell'ipotesi di contenziosi per eccessiva durata dei giudizi di competenza della magistratura amministrativa e contabile, invece, la legittimazione passiva e l'onere di provvedere al relativo pagamento, in caso di soccombenza, sono oggi intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dal punto di vista delle ricadute finanziarie, l'emendamento proposto non comporta alcuna spesa, limitandosi - nei soli contenziosi per eccessiva durata dei giudizi di competenza della magistratura amministrativa e contabile - a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente alla legittimazione passiva, anche la competenza a provvedere ai pagamenti dei relativi indennizzi, in caso di soccombenza.
Le somme utilizzabili ai fini di detti pagamenti rimangono dunque, nel loro ammontare complessivo, le stesse cui potrebbe far ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove, con riferimento ai contenziosi sopraindicati, conservasse la legittimazione passiva e la consequenziale competenza a provvedere ai pagamenti di cui sopra. Dal punto di vista della «cassa», in altri termini, l'emendamento proposto lascia la situazione invariata.
181. 12.Il Governo.
Dopo l'articolo 181, inserire il seguente:
Art. 181-bis.
1. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se effettuano la dichiarazione di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui ai comma 1, gli interessati dichiarano, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati gli aiuti giudicati illegali o incompatibili. dalla Commissione europea per i quali è richiesta la dichiarazione di cui al comma 2. Lo stesso provvedimento definisce le modalità concrete della dichiarazione.
RELAZIONE
La norma intende affrontare talune difficoltà che derivano dall'applicazione della giurisprudenza Deggendorf da parte della Commissione europea.
La giurisprudenza Deggendorf nasce da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui la Commissione «non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, adotta una decisione la quale, nell'autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l'impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo [...].
La Commissione ha adottato l'orientamento di condizionare l'autorizzazione di nuovi aiuti all'impegno da parte dello Stato membro interessato di verificare che i destinatari non siano obbligati alla restituzione di aiuti dichiarati incompatibili e, pertanto, chiede sistematicamente, all'atto dell'esame della notifica di ogni nuovo aiuto di Stato, che le autorità nazionali assumano il cosiddetto impegno Deggendorf, la cui assunzione da parte dello Stato membro comporta che il medesimo:
a. informa la Commissione se i beneficiari hanno ricevuto e non rimborsato o perlomeno depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali e incompatibili, nel quadro di misure che la stessa Commissione può indicare di volta in volta;
b. sospende l'erogazione dei nuovi aiuti se i beneficiari si trovino nella condizione di dover ancora restituire aiuti incompatibili.
Si ritiene che lo strumento con cui lo Stato può effettuare le proprie verifiche, strumentali all'assunzione dell'impegno Deggendorf, sia quello dell'autocertificazione con la quale le imprese destinatarie di nuovi aiuti attestano non essere obbligate alla restituzione di precedenti aiuti dichiarati illegali o incompatibili.
Detta autocertificazione può essere facilmente richiesta dall'amministrazione ai singoli beneficiari dei nuovi aiuti in tutti i casi in cui detti beneficiari sono conoscibili ex ante, cioè in quelle ipotesi in cui l'erogazione degli aiuti medesimi sia effettuata a seguito di una istruttoria: nel corso di tale istruttoria è possibile acquisire le necessarie autocertificazioni, sulla base delle quali lo Stato membro può rispettare l'impegno Deggendorf.
Nel caso di aiuti la cui erogazione non è preceduta da alcuna istruttoria (es.: agevolazioni fiscali), è lo stesso beneficiario che si avvale direttamente dell'agevolazione prevista dalla norma e, pertanto, l'amministrazione non può intervenire preventivamente per chiedere l'autocertificazione.
Conseguentemente, poiché l'amministrazione non è in grado di effettuare alcun accertamento preventivo, è necessario che l'obbligo di effettuare l'autocertifcazione scaturisca direttamente da una norma giuridica.
La norma proposta, quindi, impone a tutti i potenziali beneficiari di nuovi aiuti di Stato di autocertificare la loro situazione in relazione a precedenti aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, fornendo allo Stato le medesime informazioni che la Commissione richiede allo Stato membro (impegno Deggendorf).
In tal modo l'Italia può assumere l'impegno Deggendorf nei confronti della Commissione europea ogniqualvolta essa lo richieda e, pertanto, i destinatari dei nuovi incentivi che lo Stato predispone possono immediatamente beneficiare dei medesimi.
Considerato che l'impegno Deggendorf, al momento, viene richiesto dalla Commissione solo per alcuni specifici casi di aiuti di Stato giudicati incompatibili, al comma 3 è stato previsto che detti casi siano individuati con l'agile strumento del DPCM, che può facilmente essere modificato ogniqualvolta ve ne sia necessità, in relazione alle richieste della Commissione.
Inoltre, il proposto emendamento agevola le amministrazioni tenute a procedere al recupero di aiuti dichiarati illegali o incompatibili, in quanto sarebbero le stesse imprese ad avere interesse alla restituzione dei precedenti aiuti illegali, per potere ottenere i nuovi.
L'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comporta controlli a campione da parte dell'amministrazione e la responsabilità penale per dichiarazioni mendaci (articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).
Infine, si segnala elle l'emendamento, agevolando e rendendo più celeri le operazioni per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili, rappresenta anche uno strumento con cui le amministrazioni possono più facilmente acquisire, a vantaggio dell'erario, nuove entrate.
La norma, pertanto, rendendo più certi e più rapidi i recuperi, rappresenta anche una fonte di entrata ed é per tale ragione che essa va inserita nel disegno di legge finanziaria.
181. 0. 5.Il Governo.
ART. 24.
All'articolo 24 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola per fanno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta, del periodo di imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al compia 1 bis al fune di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 40 milioni.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento proposto reca una forma di incentivazione all'acquisto di apparecchi televisivi dotati anche dì un sintonizzatore digitale. Si tratta un'agevolazione fiscale relativa all'IRPEF sotto forma di possibilità di detrazione di una parte del costo dell'apparecchio comprato sino ad un determinato tetto massimo di 200 euro. Trattandosi di cifre non alte da portare in detrazione, la detrazione medesima si opera in un'unica rata per ciascun apparecchio televisivo (cioè con una sola dichiarazione dei redditi). Del resto, dalla previsione si desume chiaramente cheta detrazione spetta a ciascun abbonato in regola con il pagamento del canone per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo.
È lo stesso meccanismo già presente nel disegno di legge finanziaria per i frigoriferi, i motori ad alta efficienza, gli inverter e le caldaie nei condomini (articoli 22 e 24).
Non si tratta di una vera e propria «rottamazione» perché non c'è la restituzione del vecchio apparecchio per le seguenti ragioni:
a) spesso l'acquirente è più interessato a dare un altro utilizzo al vecchio televisore, essendo ormai una abitudine consolidata quella di avere più televisori in casa;
b) in caso di restituzione, andrebbero specificamente determinate nel decreto ministeriale le modalità di ritiro degli apparecchi, con i conseguenti problemi di smaltimento di questo tipo di rifiuti per i Comuni;
c) non vi è uno specifico interesse pubblico alla «rottamazione» (come avviene per i motori inquinanti o casi simili).
La proposta prevede anche l'inserimento nell'articolo 24 di un comma 4-bis relativo all'adozione, entro il 28 febbraio 2007, di un decreto ministeriale in cui saranno definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi oggetto dell'agevolazione, al fine di garantire il rispetto del principio di derivazione comunitaria della neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, i tetti massimi di spesa, nonché le modalità per l'applicazione dì quanto disposto al comma 1-bis.
Infatti, la scelta che si vuole operare con l'intervento proposto è nel senso di agevolare la migrazione degli acquirenti verso il mercato degli apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale integrato, senza discriminare alcuna tecnica trasmissiva esistente, rispettando il «principio della neutralità tecnologica», affermato dalla Commissione europea con la decisione 9 novembre 2005 (Berlino/Brandeburgo) e consentendo di evitare ulteriore contenzioso comunitario, già instaurato in materia relativamente alle sovvenzioni all'acquisto dei decoder [causa C-52/2005 (ex n. 88/2005 e n. 270/2006)].
La norma proposta arreca vantaggi sia sotto il profilo finanziarlo, che sotto il profilo delle competenze del Ministero delle Comunicazioni.
Sotto il profilo finanziario:
Aumento in valori assoluti delle vendite dei televisori;
Passaggio degli acquirenti di televisori dal target medio al target alto (circa 1.600 euro);
Emersione di una quota dell'evasione del canone di abbonamento RAI, essendo l'avvenuto pagamento del canone condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione fiscale.
Sotto il profilo di competenza del Ministero delle Comunicazioni:
Favorire la transizione al digitale, sia sotto il profilo tecnologico («svecchiando» il parco degli apparecchi televisivi), sia sotto il profilo socio-culturale (sensibilizzando la popolazione alla nuova tecnologia);
Sottolineare il rilievo che il digitale riveste nel quadro generale della disciplina del settore televisivo, coerentemente con la riforma recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri.
Detrazione per l'acquisto nel 2007 di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato.
Emendamento proposto:
La proposta emendata si articola nel seguente punto di intervento agevolativo:
1. Detrazione fiscale pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, spettante agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno nel quale si effettua l'acquisto, con il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo. La detrazione spetta fino ad un valore massimo di 200 euro per ciascun apparecchio televisivo, in un'unica rata.
Effetti di gettito:
In Italia vengono acquistati mediamente ogni anno circa 3,5-4 milioni di televisori. In base a dati di fonte Anie e Ministero delle Comunicazioni si stima che il numero di apparecchi venduti nel 2006 superi i 5 milioni, di cui circa 110.000 (il 2 per cento del totale) dotati anche di sintonizzatore digitale integrato; il prezzo medio unitario di vendita di questi ultimi apparecchi è pari a circa 1.600 euro (1.333 euro al netto dell'IVA). La stessa fonte stima, per lo stesso anno 2007, anche in conseguenza dell'effetto incentivante legato all'introduzione della norma in esame, un numero di apparecchi con sintonizzatore digitale integrato venduti pari a 200.000 unità, con un incremento quindi di 90.000 unità rispetto al 2006.
Ipotizzando in via prudenziale che tutti gli acquirenti fruiscano del tetto massimo di detraibilità previsto e che si verifichi la piena capienza della detrazione nell'imposta lorda, si stima una variazione di gettito IRPEF, competenza annua 2007, pari a circa -40 milioni di euro (200 x 200.000).
Si stima, d'altra parte, un recupero di gettito IVA sull'incremento di apparecchi venduti in conseguenza dell'effetto incentivante legato alla norma in esame pari a circa +23,9 milioni di euro (90.000 * 1.333 * 20 per cento).
L'andamento del gettito di cassa, considerando che la normativa è relativa alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2007, non considerando gli acconti IRPEF sul 2008, sarà il seguente (milioni di euro):
|
2007 |
2008 |
2009 |
IRPEF |
0 |
-40 |
0 |
IVA |
+23,9 |
0 |
0 |
Totale |
+23,9 |
-40 |
0 |
24. 13.Il Governo.
ART. 57.
Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:
Art. 57-bis.
(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 per cento della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di 100.000 euro per il 2006 e di due milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n 266
57. 019. Il Governo.
ART. 58.
All'articolo 58, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 1».
«1-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è così sostituito: «In ogni caso la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci. I termini di cui al presente comma non possono in alcun caso essere interrotti o sospesi».
RELAZIONE
Il comma 1-bis dell'emendamento proposto chiarisce che le risorse stanziate per il rinnovo del contratti collettivi del pubblico impiego sono esigibili esclusivamente per il biennio economico 2006-2007, consentendo al tempo stesso, dal punto di vista strettamente formale, di sottoscrivere nell'ambito delle risorse stanziate dallo stesso primo comma, i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori pubblici dall'entrata in vigore della legga finanziarla.
Il comma 1-ter introduce una modifica al comma 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 165/2001, stabilendo che l'attuale termine ordinatorio di quaranta giorni previsto dal citato comma 7, diventi termine perentorio decorso il quale i contratti sono efficaci. L'emendamento oltre a dare certezza al tempi di sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a seguito della preintesa raggiunta tra le OO.SS. e l'ARAN, sulla quale continueranno ad esercitarsi i controlli giuridici e finanziari del Ministero dall'economia e delle finanze e della Corte dei Conti, riavvia un percorso, interrotto in questi ultimi anni, di privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Infatti, attualmente la nonna novellata prevede che in ogni caso la procedura di certificazione debba concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contrattò collettivo. Nella presi ciò non accade e la procedura di approvazione di un contratto collettivo non è mai inferiore a sei mesi. Le predette disfunzioni procedurali nell'approvazione dei contratti con l'incertezza dei tempi di efficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rendono di fatto l'attuale sistema non il linea con i principi generali che regolano la contrattazione collettiva nel settore privato, assunti come punto di riferimento dalle riforme degli anni Novanta in materia di lavoro pubblico. Occorre rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di approvazione dei contratti, di cui al citato articolo 47, è già previsto al comma 5 un termine tassativo per la deliberazione della Corte dei conti sulla certificazione dei costi contrattuali, che dove avvenire entro 15 giorni. Tale temine è stato sempre rispettato dall'organo di controllo. In ogni caso nei termini previsti dall'emendamento proposto rimangono efficaci tutti gli attuali controlli sui contratti collettivi.
L'emendamento non comporta onori aggiuntivi al bilancio dello Stato.
58. 044. Il Governo.
ART. 70.
Dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:
Art. 70-bis.
(Assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca vigilati dal MUR).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 70, commi 1, 2 e 3, entro il 30 aprile 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Conseguentemente, nella Tabella C, allegata alla presente legge, sono apportate le seguenti variazioni:
Ministero dell'università e della ricerca:
Legge n. 245 del 1990: norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690):
2007: - 5.000;
2008: - 26.000
2009: - 26.000.
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- Art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1679):
2007:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
e nella Tabella E sono inserite le seguenti autorizzazioni di spesa:
Ministero dell'università e della ricerca:
legge n. 311 del 2004: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
- Art. 1 comma 278: attività di ricerche, formazione e studi della scuola di ateneo per la formazione europea jean monnet (3.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1713):
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
Legge n. 293 del 2003: norme sull'istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma:
- Art. 3 (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1679):
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
RELAZIONE
La disposizione è volta a consentire l'avvio di un programma straordinario di assunzione di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, al fine di intervenire sulle numerose situazioni di precariato del settore. L'operazione, per la quale è prevista una spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, non crea alcun onere aggiuntivo sul bilancio dello Stato, atteso che è totalmente finanziata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa dipendenti da altre disposizioni di legge afferenti allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
70. 0. 14. Il Governo.
Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
2007: 500;
2008: 500;
2009: 500.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
2007: 4.000;
2008: 3.800;
2009: 3.000.
Ministero per i beni e le attività culturali
2007: 3.000;
2008: 3.000;
2009: 3.000.
Ministero della salute
2007: 3.000;
2008: 4.000;
2009: 4.000.
Ministero della solidarietà sociale
2007: 250;
2008: 250;
2009: -.
Nella tabella B apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero per i beni e le attività culturali
2007: 5.000;
2008: 5.000;
2009: 5.000.
RELAZIONE
L'emendamento tecnico è correlato alle decisioni di stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria 2007, assunte ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera dei Deputati, per le quali il Presidente della Camera ha indicato che i relativi stanziamenti potranno essere trasferiti nei fondi speciali.
Le disposizioni oggetto di stralcio - i cui effetti costituiscono variazioni in aumento degli accantonamenti di fondo globale - riguardano:
Tab. A
per l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze: artt. 208 (per l'articolo 56 viene proposto l'integrazione in tabella C);
per l'accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: articolo 153;
per l'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali: articolo 163, commi 7 e 8;
per l'accantonamento del Ministero della salute: artt. 96 e 100;
per l'accantonamento del Ministero della solidarietà sociale: articolo 200, comma 2.
Per le disposizioni relative agli articoli 195 e 196, concernenti rispettivamente l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale e per l'Anno europeo per le pari opportunità viene prevista l'integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194, come indicato dal Presidente della Camera dei Deputati.
Tab. B
per l'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali: articolo 131.
Per le disposizioni relative all'articolo 130, comma 2, concernenti la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi all'EUR e la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata, viene prevista l'integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma Capitale di cui all'articolo 130, comma 1, come indicato dal Presidente della Camera dei Deputati.
Tab. A. 52. Il Governo.
Nella tabella C apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)
2007: 2.000;
2008: 2.000;
2009: 2.000.
Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.
Art. 4, comma 1: misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO (2.1.2.2. - Enti ed attività culturali - cap. 1442; 2.2.3.11 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali - cap. 7305)
2007: - 300;
2008: - 300;
2009: -.
RELAZIONE
L'emendamento ha natura tecnica in quanto è correlato alle decisioni di stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria 2007, assunte ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera dei Deputati.
L'integrazione di 2 milioni di curo per gli anni 2007, 2008 e 2009 relativa al decreto legislativo 303 del 1999 ( Presidenza del Consiglio dei Ministri) consegue dallo stralcio dell'articolo 56 (Attività di monitoraggio del Sistema-Paese).
La riduzione di 300.000 curo per gli anni 2007 e 2008 consegue da un mero errore. Infatti, la disposizione oggetto di stralcio rinvia per la copertura all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, solo a decorrere dal 2009, per cui la previsione di uno stanziamento anche per gli anni 2007 e 2008 in tabella C non risulta coerente con la disposizione legislativa richiamata ed è stato erroneamente inserito. Trattandosi di un errore materiale viene operata l'eliminazione dei 300.000 euro dalla tabella C per gli anni 2007 e 2008.
Tab. C. 40. Il Governo.
Nella tabella D apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia
Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)
2007: 5.000;
2008: 5.000;
2009: 5.000.
Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia
Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (settore n. 6) ( 12.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380)
2007: 5.000;
2008: 5.000;
2009: 5.000.
Conseguentemente alla tabella B apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
RELAZIONE
L'emendamento mira a garantire il rifinanziamento della legge 26/1986, che reca incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia, prevedendo per gli anni 2007, 2008 e 2009 rinnovati stanziamenti rispettivamente per il Fondo per Trieste e per il Fondo per Gorizia. La copertura è garantita mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di fondo speciale di tabella B del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tab. D. 10. Il Governo.
Nella tabella D apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate.
Art. 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (a) (settore n. 16) (3.2.3.48 - Anas - cap. 7372)
2007: -;
2008: - 1.560.000;
2009: - 1.560.000.
Conseguentemente la nota (a) è sostituita dalla seguente:
«(a) Di cui 120 milioni di euro per l'anno 2007 per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS ai sensi del contratto di programma 2003-2005».
Ministero delle infrastrutture
Legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 2, comma 86: completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7483)
2007: -;
2008: - 4.000;
2009: -.
Art. 2, comma 87: avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7484)
2007: -;
2008: - 4.000;
2009: -.
Decreto legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997: disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
Art. 19, comma 1, punto B: realizzazione e potenziamento tratte autostradali (settore n. 16) (3.2.3:8 - Opere stradali - cap. 7485)
2007: -;
2008: - 15.400;
2009: -.
RELAZIONE
L'emendamento ha natura tecnica in quanto è correlato alle decisioni di stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria 2007, assunte ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera dei Deputati. Le risorse eliminate dalla tabella D con il presente emendamento sono trasferite nell'articolato del disegno di legge finanziaria.
Tab. D. 11. Il Governo.
Alla tabella B, sotto la voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione (in migliaia di euro):
2007: - 25.000.
Conseguentemente, nella tabella D, inserire la seguente autorizzazione di spesa:
Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 237 del 1999
articolo 1, comma 1 - Istituzione centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (4.2.3.4 - patrimonio culturale statale - cap. 7861)
2007: 25.000;
2008: -;
2009: -.
RELAZIONE
Con il presente emendamento si rifinanzia, per l'anno 2007, il Cento per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee per l'importo di 25 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Tab. B. 32. Il Governo.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE
ART. 6.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:
«12. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 13, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all'indirizzo, 1'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.
13. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 12».
b) sopprimere i commi da 14 a 19.
c) sostituire il comma 20 con i seguenti:
«20. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
21. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.
22. I Comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
23. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
24. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
25. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento mira a perseguire, in via progressiva, gli effetti che i commi oggetto delle modifiche proposte producono in termini di adempimenti a carico dei contribuenti.
Il comma 12 è strutturato in modo tale da consentire l'indicazione dei dati relativi a tutti i fabbricati compresi quelli strumentali nonché l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente, in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni dei redditi rese dai contribuenti a decorrere dall'anno 2008.
Il successivo comma 13 anticipa il suddetto obbligo dichiarativo nei confronti dei soggetti IRES a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente per tali soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'obbligo dichiarativa decorre dall'anno 2007.
Il comma 20 disciplina le modalità di controllo dei versamenti ICI avvalendosi dei criteri in materia di liquidazione delle dichiarazioni; da qui il richiamo espresso all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 21 è diretto ad anticipare alle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, quanto già disposto al comma 12 relativamente all'importo dell'ICI per ciascun immobile dichiarato nel quadro dei fabbricati ove non sono indicati quelli detenuti in regime di impresa e di lavoro autonomo, per i quali la decorrenza è stata fissata dal comma 12 all'anno 2008.
Il comma 22 prevede, a carico dei Comuni, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del Territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nei casi in cui questi siano discordanti da quelli catastali, che non siano rispondenti con quelli catastali. Le modalità ed i termini delle relative comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
La disposizione, attraverso il monitoraggio dei dati risultanti dall'attività di controllo ai fini ICI , è finalizzata all'aggiornamento dei dati catastali.
Le disposizioni di cui ai commi da 23 a 25 prevedono, a carico dei soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimenti dei rifiuti l'obbligo di comunicare i dati identificativi degli immobili ricompresi nell'ambito territoriale per il quale il servizio è prestato, le generalità dei soggetti che occupano l'immobile ed il relativo titolo, nonché ogni altra informazione rilevante ai fini del controllo in materia di imposte sul reddito. Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'agenzia delle entrate con cadenza annuale ed in via telematica.
I commi da 23 a 25 mirano, attraverso la collaborazione dei soggetti che gestiscono i servizi in esame, a consentire un monitoraggio costante dell'agenzia delle entrate sul settore immobiliare; in particolare attraverso la rilevazione dei dati identificativi dei soggetti che occupano gli immobili e del relativo titolo, specie nei casi in cui si tratti di soggetti diversi dal proprietario, la norma consente di acquisire elementi utili per il controllo sia ai fini delle imposte sul reddito.
6. 81. Il Relatore.
ART. 11.
Abrogare i commi 19 e 20.
RELAZIONE
L'emendamento soppressivo proposto è finalizzato a ripristinare la disposizione che impone ai Comuni di non aumentare il canone deliberato per i mezzi pubblicitari (in sostituzione della corrispondente imposta comunale sulla pubblicità) in misura superiore al 25 per cento di tale imposta.
Il principio era stato introdotto dopo le note disposizioni sulla esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, proprio al fine di attenuare la pressione fiscale complessiva a livello locale che sarebbe esplosa se i comuni avessero avuto la possibilità di aumenti fuori controllo per il canone sulla pubblicità, applicabile in alternativa alla corrispondente imposta sulla pubblicità.
La disposizione inserita nel disegno di legge finanziaria, nell'abolire la soglia massima di aumento del canone (imposta sulla pubblicità + 25 per cento), contribuirebbe a rendere insostenibile la situazione per migliaia di imprese colpendo, tra l'altro, anche il settore dell'impiantistica pubblicitaria, strategico nell'attuale momento di ripresa economica.
11. 95. Il Relatore.
ART. 13.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: alla utilizzazione con le seguenti: alla conservazione, all'utilizzazione.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento dispone che ai comuni sono attribuite anche le funzioni relative alla conservazione degli atti catastali
13. 11. Il Relatore.
ART. 14.
Sostituire l'articolo 14 con il seguente:
«Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, é in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.
4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell' ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze».
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento sostituisce l'articolo 14 del d.d.l. finanziaria per il 2007, in tema di modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali, disponendo che:
i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'ari. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a far data dal 1o novembre 2007 (comma 1). Tuttavia, al fine di tenere conto dello stato di attuazione della informatizzazione del sistema di banche dati catastali, nonché della capacità organizzativa e tecnica dei comuni interessati, la data di effettiva decorrenza della l'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano è individuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Naturalmente tale ultima previsione non si applica ai poli catastali già costituiti (comma 2).;
è attribuita ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'ari. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. I requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, ì termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali saranno individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3);
l'Agenzia del territorio, con apposito provvedimento del Direttore predisporrà entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale (comma 4);
l'Agenzia del Territorio assicurerà il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali, fornendo assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale; l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle predette disposizioni elaborerà annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 58. Il Relatore.
ART. 20.
Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:
a) nella lettera a), dopo il capoverso i-sexies, aggiungere le seguenti parole: «i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.»;
b) nella lettera b), dopo le parole ed i-sexies aggiungere le seguenti, nel secondo periodo le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» e, dopo il secondo periodo, é aggiunto il seguente: «Per le spese di cui alla lettera i-septies), del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».
RELAZIONE ILLUSTRATIVA BADANTI
L'emendamento è finalizzato a prevedere una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti in luogo della deduzione delle predette spese introdotta con la finanziaria 2005 (articolo 12, comma 4bis). Sono state mantenute le medesime condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ancorché lo stesso, anche in considerazione del fatto che ciò appare coerente con la riforma in materia di IRPEF, assuma ora la natura e non più di deduzione. È previsto che la detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta su di un importo di spesa non superiore a 2.100 euro, sempreché il reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa non superi 40.000 euro. In considerazione del fatto che, come si è detto, la disposizione non è innovativa essendo già presente nell'ordinamento, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
20. 288. Il Relatore.
All'articolo 20, comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), sostituire le parole: di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, con le seguenti: stipulati o rinnovati ai sensi.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento stabilisce che la detrazione di imposta spetta bensì per tutti i contratti di locazione di cui al comma 20, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431, del 1998.
20. 289. Il Relatore.
ART. 28.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatoci commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento potranno comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
RELAZIONE
L'emendamento si rende necessario al fine di adeguare le modifiche al regime «autorizzatorio» di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, previste dall'articolo 28 del disegno di legge finanziaria 2007, alle disposizioni introdotte con il decreto legge 262/2006, che, nell'approvare la nuova tabella dei tributi speciali catastali, ha considerato non imponibili le consultazioni catastali.
Si è ritenuto pertanto opportuno prevedere la corresponsione di un importo fisso annuale per la riutilizzazione commerciale di dati catastali, nonché una specifica sanzione, svincolata dai tributi, per l'ipotesi di riutilizzazione commerciale di dati catastali non autorizzata.
28. 10. Il Relatore.
All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno; 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , sentito le amministrazioni vigilanti, su proposta della PCM- Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 20.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.
In considerazione della specifica valenza strategica che assume il settore della ricerca nei contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, la proposta emendativa è diretta a stabilizzare i ricercatori degli Enti di ricerca, implementando tali professionalità e riducendo nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contestò europeo ed internazionale.
Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 70, che consentirà di utilizzare stabilmente qualificate professionalità selezionate a seguito di procedure concorsuali.
57. 183. Il Relatore.
ART. 60.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni concernenti il Ministero degli affari esteri).
1. Ai fini della razionalizzazione e della gestione unitaria del personale del Ministero degli affari esteri, in servizio all'estero, alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportatele seguenti modifiche:
a) all'articolo 13, comma 1; dopo le parole «Istituti di Cultura» sono inserite le seguenti: «nonché - con corrispondente riduzione dei posti già coperti nell'organico degli Istituti, di cultura - presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le rappresentanze permanenti, con la corresponsione della stessa indennità base mensile lorda prevista per i posti funzione di Addetto presso l'Istituto di Cultura»;
b) nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole «addetto presso istituto italiano di cultura» sono inserite le seguenti: «o addetto presso rappresentanza, diplomatica, ufficio consolare, rappresentanza permanente».
2. All'articolo 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole «compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 20.per cento»;
b) al quinto comma, le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma precedente».
RELAZIONE
L'articolo 13, comma 1 della legge n. 401 del 1990 recita «Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo casa è assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di addetto agli Istituti di cultura; nel secondo caso è assegnato alla Direzione generale». Le disposizioni proposte consentono - anche sulla base del criterio della razionalizzazione e della gestione unitaria del personale - una maggiore flessibilità nell'assegnazione del personale di ruolo dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, di posti funzione nelle sedi all'estero.
Le vigenti disposizioni sull'attività di rappresentanza attribuiscono ad alcune categorie di personale in servizio all'estero la titolarità di un assegno quale contributo forfetario per lo svolgimento di tali attività, corrisposto mensilmente insieme all'indennità di servizio. Esse, prevedono altresì che l'ammontare dell'assegno sia compreso tra l'8 ed il 20 per cento della predetta indennità. Ciò pone oggettive limitazioni all'azione amministrativa, incompatibili con le previste dotazioni di bilancio per la parte relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero Dovendo tener conto dell'esigenza, esplicitamente richiamata dal medesimo articolo 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, di correlare l'assegno di rappresentanza alle specifiche funzioni svolte e delle accennate limitazioni di bilancio, l'Amministrazione ha già dovuto provvedere nel senso dì un ammontare degli assegni di alcune categorie di destinatari patri alla percentuale minima prevista. Le modifiche che si propongono, sopprimendo il limite inferiore dell'8 per cento, consentono di far fronte alle ulteriori riduzioni di bilancio in materia di trattamento economico all'estero.
60. 0. 5. Il Relatore.
ART. 64.
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo .stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite te organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
64. 0. 16. Il Relatore.
ART. 66.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le parole: nonché la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA in relazione agli effetti dell'incremento del rapporto medio nazionale alunni/classe.
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.
All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: e 66 e la lettera b).
66. 236. Il Relatore.
ART. 85.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali).
1. All'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, primo periodo, dopo le parole «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.
RELAZIONE
Sulla base dell'attuale normativa (articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), gli enti sono tenuti a corrispondere agli aventi diritto a prestazioni previdenziali non corrisposte nel termine assegnato per la conclusione del procedimento, gli interessi legali; attesa la natura accessoria degli stessi alla prestazione principale; indipendentemente dai motivi che hanno causato il ritardo nell'adozione del provvedimento medesimo.
La norma proposta recepisce un orientamento giurisprudenziale (Cass. 317/96) secondo cui solo la domanda amministrativa completa di tutti gli elementi idonei a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione previdenziale determina il decorrere del termine assegnato all'ente previdenziale per emanare il provvedimento, in quanto costituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto di credito, oltre ché condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Resta salvo l'obbligo dell'ente ricevente di acquisire eventuale documentazione d'ufficio (documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, indispensabili per l'istruttoria) quando siano già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni in virtù di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241190).
85. 0. 39. Il Relatore.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Decorrenza degli interessi legali per prestazioni di disoccupazione agricola).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
RELAZIONE
Secondo le legislazione vigente (articolo 7, comma 4o, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1o giugno 1991; n. 169), il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola, fissato al 31 marzo dell'armo successivo a quello di riferimento, risulta disallineato rispetto alla data (31 maggio) di perfezionamento del procedimento di formazione dell'elenco nominativo necessario per la liquidazione delle prestazioni. La proposta intende evitare che il disallineamento delle due date suddette comporti oneri (interessi legali) per ritardati pagamento delle prestazioni di disoccupazione, che non può essere effettuata prima della formazione degli elenchi anagrafici.
85. 0. 40. Il Relatore.
Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Base imponibile per il prelievo contributivo e liquidazione delle prestazione degli assimilati agli operai a tempo determinato).
1. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge n. 334/1968 e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti; coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968 e dall'articolo 7 della legge n. 233/1990.
2. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole «e assimilati» sono soppresse.
Nei confronti dei «piccoli coloni» e «dei compartecipanti familiari», ai fini dei contributi e delle prestazioni fino a tutto il 2005 non hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 146 del 16 aprile 1997 che prefigurava, agli effetti previdenziali e contributivi in agricoltura, l'introduzione graduale, per gli operai a tempo determinato, del principio della retribuzione effettivamente corrisposta.
Dal 1998 al 2005 per il calcolo dei contributi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato utilizzato il «salario medio convenzionale» provinciale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 488/1968. Con il decreto-legge 2/06 sembrerebbe che oltre agli operai agricoli a tempo determinato anche agli «assimilati», ossia ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, sia stata estesa la retribuzione contrattuale, disponendo il comma 5 dell'articolo 01 del predetto decreto legge, che la retribuzione da prendere ai fini della liquidazione delle prestazioni è quella di cui al comma 4, ossia la retribuzione indicata dall'articolo 1, comma 1, del D. L 338/1989, convertito dalla legge n. 399/1989.
Poiché tali soggetti sono destinatari di patti associativi da non assoggettare ad una dinamica salariale contrattuale, si propone una norma che rapporti il prelievo contributivo al salario medio convenzionale ai sensi del dpr 488/68.
Si propone inoltre, un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 2/06, al fine di consentire un'idonea applicazione della norma, per il 2006, in riferimento ai lavoratori agricoli.
85. 0. 41. Il Relatore.
ART. 104.
All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano» sono soppresse le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «assegnate dal CIPE» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
c) al comma 4, le parole «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle parole «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
d) al comma 4, sono soppresse le parole «Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al comma 4 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma»;
f) al comma 8, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono inserite le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto, legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
RELAZIONE
L'emendamento proposto mira sostanzialmente a ridondurre la formulazione dell'articolo 104 al testo del disegno di legge sugli «Interventi per l'innovazione industriale», approvato dal Consiglio dei Ministri.
L'emendamento di cui al comma 4 prevede che il CIPE si pronunci sui progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzato in una seduta sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. L'emendamento proposto permette al CIPE con propria delibera di adottare le norme relative al proprio funzionamento in questo caso di particolare composizione del Comitato, così come già previsto dall'articolo 2, comma 1; ultimo capoverso del disegno di legge sull'innovazione industriale, in un caso di identica composizione del Comitato.
Sono inoltre inserite disposizioni volte a prevedere intese in Conferenza Stato-Regioni.
104. 173. Il Relatore.
Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:
Art. 104-bis.
(Potenziamento della misura dì assistenza tecnica alle imprese).
1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, dì cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di: ricerca e. sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.
2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
RELAZIONE
Appare necessario valorizzare le attività di sostegno alla nascita di imprese innovative (Articoli 103 e 106 della legge finanziaria 38812000); oggi marginali all'interno delle attività della D.G.C.I.I.
A tal fine si potrebbe prevedere di associare gli incentivi del FIT a tali misure di aiuto (che consistono sostanzialmente nell'erogazione di servizi alle neoimprese, quali predisposizione di studi di fattibilità técnica, economica, finanziaria; assistenza alla fase organizzativa e di avvio, valutazione tecnologica dei progetti, messa a disposizione di laboratori e spazi condivisi ecc.).
La valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo delle neoimprese potrebbe avvenire adopera degli stessi soggetti che attuano le azioni di sostegno (università, enti pubblici di ricerca, organismi promossi e partecipati dai medesimi soggetti per almeno il 25 per cento) nell'ambito delle convenzioni che questi stipulano con il Ministero.
Le modalità agevolative dovrebbero essere quelle previste per le PMI, con risorse statali dirette del FIT anche provenienti da ulteriori operazioni di cartolarizzazione dei crediti concessi negli anni precedenti.
104. 0. 19.Il Relatore.
ART. 128.
All'articolo 128, comma 1, le parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
RELAZIONE
L'emendamento è volto ad elevare a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse in favore del marchio «Made in Italy» con un onere per ciascuno dei predetti anni pari a 6 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
128. 11.Il Relatore.
Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:
Art. 128-bis.
1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione, culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente alla Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.
RELAZIONE
L'emendamento propostosi rende necessario per dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 20, del decreto 18 maggio 2006, n. 181 concernenti «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri». Il citato comma 20 è intervenuto, modificandolo, sull'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, che disponeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del dipartimento per gli italiani nel Mondo. La relativa competenza è, pertanto, stata attribuita al Ministero degli affari esteri.
128. 026.Il Relatore.
ART. 129.
All'articolo 129, comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle. finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000.
RELAZIONE
L'emendamento dispone un aumento di 80 milioni di euro per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa prevista per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
129. 13.Il Relatore.
All'articolo 130, comma 1, sostituire la parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. con le seguenti: 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
RELAZIONE
L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di. stralcio della disposizione di cui all'articolo 130, comma 2, in ordine alla quale il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da tale disposizione per la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi all'EUR possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
130. 17.Il Relatore.
ART. 144.
All'articolo 144, apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) al comma 1 la parola: 60 è sostituita dalla parola: 53.
RELAZIONE
L'emendamento è reso necessario dalla indifferibile esigenza di potenziare i mezzi aereonavali a disposizione della Guardia Costiera per poter far fronte agli accresciuti compiti per la salvaguardia della vita umana in mare e alla crescita degli eventi di immigrazione clandestina.
La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
144. 26.Il Relatore.
ART. 166.
Dopo l'articolo 166, inserire il seguente:
Art. 166-bis.
1. Per i prestiti contratti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e notificati all'ente previdenziale anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge, le rate scadute sono recuperate mediante corrispondente prolungamento della cessione.
RELAZIONE
L'articolo 13-bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha introdotto nuove norme in materia di prestiti contro cessione del quinto di salari, stipendi ed altri emolumenti.
In particolare, il comma 2 del predetto articolo affida ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle disposizioni d'attuazione in materia.
Il predetto articolo 13-bis, che ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ha, tra l'altro, esteso ai pensionati pubblici e privati la possibilità di contrarre prestiti contro cessione del quinto della pensione.
A seguito di ulteriori valutazioni conseguenti alla consultazione delle organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, é emersa l'opportunità di introdurre una norma transitoria volta a regolamentare i prestiti contratti dai pensionati nell'intervallo temporale fra la vigenza del predetto decreto-legge n. 35 del 2005 e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del medesimo decreto legge.
166. 06.Il Relatore.
Dopo l'articolo 166 inserire il seguente:
Art. 166-bis.
(Disposizioni varie in materia di lavoro).
1. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori anziani è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale, è . prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 amai, e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni; oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrò dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso, al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel, limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000 sono sostituite dalle seguenti: euro 37 milioni per l'anno 2007 e di euro 42 milioni a decorrere dal 2008.
4. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 15 milioni per l'anno 2007.
5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa.di 23 milioni di: euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. A decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale. obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma: 3, lettera i-quater) e dell'articolo 11-ter, compia 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 47.010;
2008: - 96.010;
2009: - 96.010.
RELAZIONE
L'emendamento é diretto a prevedere:
ai commi 1 e 2, l'istituzione di accordi di solidarietà tra generazioni, finalizzati alla trasformazione a tempo parziale, su base volontaria, déi contratti di lavoro dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e la correlata assunzione a tempo parziale di giovani inoccupati o disoccupati con orario di lavoro pari a quello ridotto, demandando ad un decreto interministeriale (Lavoro Economia) le modalità di stipula ed i contenuti di detti accordi;
al comma 3, l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
al comma 4, un rifinanziamento per l'anno 2007 ai fini dello potenziamento dello sviluppo dei servizi per l'impiego;
ai comma 5, il rifinanziamento delle attività di formazione professionale svolte dall'ISFOL e dagli enti privati gestori di attività formative;
al comma 6, la ricostruzione, a decorrere dal 2008, nell'assicurazione generale obbligatoria, secondo un modello già utilizzato in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuati in Albania tra il 1955 e il 1997.
166. 07.Il Relatore.
ART. 176.
Dopo l'articolo 176 inserire il seguente:
Art. 176-bis.
(Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti).
1. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 176, comma 1, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
RELAZIONE
Con l'emendamento proposto viene scorporata dallo stanziamento individuato per la proroga degli ammortizzatori sociali la quota di 12 milioni di euro destinandola contestualmente al trattamento d'integrazione salariale per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti.
176. 04.Il Relatore.
All'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 24 milioni di euro per l'anno 2007, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010,.
RELAZIONE
L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di stralcio delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 196, in ordine alle quali il Presidente della Carriera ha previsto che gli stanziamenti recati da tali disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale e per l'Anno europeo per le pari opportunità, possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194.
194. 36.Il Relatore.
ART. 198.
Dopo l'articolo 198, inserire il seguente:
Art. 198-bis.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che usufruiscono dei perplessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
RELAZIONE
Il comma 5 dell' articolo 42 del T.U. in materia di riposi e permessi per l'assistenza di figli con handicap grave, rinasce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/92 la situazione di gravità contemplata dell'articolo 3, della medesima legge 104.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il legislatore ha lasciato facoltà agli aventi diritto di poter usufruire, secondo le proprie esigenze, del frazionamento o meno di due anni a disposizione.
Ora accade che quando l'utilizzo dei due anni è frazionato in periodo, settimanali, giornalieri o mensili, il datore di lavoro e l'INPS ritengono che il periodo di utilizzo determini la perdita delle ferie relative a quel periodo di cui si è usufruito.
Ciò a differenza del caso in cui il familiare di portatore di disabilità, si astenga dal lavoro per tre giorni mensili, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/92, quando invece i tre giorni di permesso non hanno alcuna influenza sul computo annuale delle ferie.
Ora se da una parte l'utilizzo di un periodo annuale completo del permesso di che trattasi determina l'impossibilità all'usufruizione delle ferie non dovrebbe essere così per periodi di permessi infrannuali in quanto il familiare de disabile è stato comunque impegnato in una attività di assistenza a un disabile con un impegno fisico e mentale non indifferente tanto da ritenere utile anche per il datore di lavoro che lo stesso usufruisca del periodo di ferie completo rispetto ai giorni di permesso utilizzati.
L'applicazione della norma proposta, che di fatto non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio statale, in quanto trova disponibilità nell'importo massimo dell'indennità da corrispondere al richiedente non riguarderebbe una platea illimitata di soggetti in quanto essa è riservata a persone che si trovano in una situazione in cui caratteristiche restrittive si rinvengono nella stessa normativa di settore.
198. 07.Il Relatore.
ART. 204.
Dopo l'articolo 204, è inserito il seguente:
Art. 204-bis.
(Fondo per lo sport).
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sport» al quale è assegnata la somma di 47,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 42,5 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate la seguente variazione:
2007: - 5.000.
RELAZIONE
Viene istituito un apposito fondo per lo sport in cui confluisce l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione della città dello sport a Tor Vergata (ex articolo 130, comma 2), oggetto di decisione di stralcio, per l'importo di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, incrementata di 5 milioni per l'anno 2007.
Il maggior onere da coprire pari a 5 milioni di euro per il 2007 viene fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale (tab. B) dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
204. 07.Il Relatore.
ART. 207.
Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Genova esposizione internazionale «Colomba 92»).
1. Per gli interventi connessi al programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 marzo 2006, è destinato un contributo di 97.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, che per l'importo di 97.000.000 di euro, sono mantenute nei conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata' del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
2. La somma indicata al precedente comma 1 finanziera le opere già individuate agli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 29.3.2006, con la sola eccezione dell'opera denominata «rifacimento della copertura del torrente Bisagno nel tratto tra la stazione Brignole e la zona della Questura II lotto» alla cui realizzazione viene destinata una somma pari a 33 milioni di euro, a riduzione dell'importo previsto di 50 milioni di euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, nella tabella B, sotto Ministero,dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 13.000;
2008: - 21.000;
2009: - 21.000.
RELAZIONE
Viene previsto per il programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», un contributo complessivo di 97 milioni di curo, per il periodo 2007-2011, cui si provvede, previa conservazione dei residui, utilizzando, tramite versamento in entrata e successiva riassegnazione alla spesa, le somme in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, per 13 milioni di euro nel 2007 e 21 milioni di euro dal 2008 al 2011. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede riducendo l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
207. 011.Il Relatore.
TAB. C.
Nella tabella C apportare le seguenti variazioni:
L. n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle Università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle Università statali - Cap. 1694):
2007: 50.000;
2008: -;
2009: -.
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.2.3.4 - Ricerca scientifica - Cap. 7236):
2007: 10.000;
2008: -;
2009: -.
Conseguentemente, nella medesima tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
L. n. 468 del 1978: Riforma di alcune nonne di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: (4.1.5.2 - Altri fondi di riseria - Cap.3003):
2007: - 60.000;
2008: -;
2009: -.
RELAZIONE
L'emendamento è volto ad aumentare per l'anno 2007 le dotazioni relative al finanziamento del Fondo ordinario delle Università statali (+50 milioni) e al finanziamento della ricerca scientifica 810 milioni), a reintegro delle riduzioni previste per i consumi intermedi delle università e degli enti di ricerca dall'articolo 22 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. Per la compensazione del relativo onere viene indicata la riduzione del Fondo di cui all'articolo 9-ter della legge 468 del 1978.
Tab. C. 41.Il Relatore.
Nella tabella C apportare. le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze:
Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 7442):
2007: - 40.000;
2008: -;
2009: -.
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune Norme di contabilità generale dello stato:
articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000;
2008: -;
2009: -.
RELAZIONE
L'emendamento prevede un'integrazione di 40 milioni di euro per il 2007 della dotazione relativa alla legge n. 67 del 1987 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, compensata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Tab. C. 42.Il Relatore.
EMENDAMENTO DEL RELATORE 53. 10.
All'articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: unità previsionali inserire le seguenti: fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;
53. 10.Il Relatore.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 47, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 99, 101, 118, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 189, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 205, 206 e 207 INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE INIDONEA
47.2 Quartiani Erminio Angelo
47.5 Amoruso Francesco Maria
47.6 Siliquini Maria Grazia
47.7 Ulivi Roberto
47.10 Garavaglia Massimo
47.11 Garavaglia Massimo
47.15 Tranfaglia Nicola
60.3 Martella Andrea
60.7 Viola Rodolfo Giuliano
60.11 Tranfaglia Nicola
66.12 Mancini Giacomo
66.18 Campa Cesare
66.21 Piro Francesco
66.24 Russo Paolo
66.25 Garavaglia Massimo
66.28 Garavaglia Massimo
66.32 Garavaglia Massimo
66.37 Garavaglia Massimo
66.39 Garavaglia Massimo
66.90 Giorgetti Alberto
66.120 Bono Nicola
66.141 Poletti Roberto
66.144 Cassola Arnold
66.159 Turci Lanfranco
66.164 Barbieri Emerenzio
66.174 Ruvolo Giuseppe
66.197 Barbieri Emerenzio
66.215 D'Elpidio Dante
66.217 De Simone Titti
66.220 De Simone Titti
66.224 Meloni Giorgia
66.225 Meloni Giorgia
66.0.2 Piazza Camillo
68.1 Mancini Giacomo
68.7 Garagnani Fabio
68.31 Aprea Valentina
68.36 Garagnani Fabio
68.43 Goisis Paola
68.69 Napoli Osvaldo
68.96 Bono Nicola
68.119 Mancini Giacomo
68.134 Barbieri Emerenzio
68.146 Soffritti Roberto
68.155 Viola Rodolfo Giuliano
68.160 Viola Rodolfo Giuliano
68.164 Viola Rodolfo Giuliano
68.0.5 D'Elpidio Dante
68.0.6 Lucchese Francesco Paolo
69.9 Tocci Walter
69.12 Tocci Walter
69.0.1 Piro Francesco
69.0.16 Piro Francesco
70.22 Pepe Antonio
70.29 Tranfaglia Nicola
70.30 Tranfaglia Nicola
70.32 Tocci Walter
70.0.6 Licandro Orazio Antonio
85.5 Campa Cesare
85.7 Campa Cesare
85.8 Campa Cesare
85.9 Campa Cesare
85.10 Campa Cesare
85.15 Campa Cesare
85.16 Campa Cesare
85.17 Campa Cesare
85.19 Lupi Maurizio Enzo
85.21 Tomaselli Salvatore
85.31 Fabbri Luigi
85.32 Palmieri Antonio
85.36 Fabbri Luigi
85.48 Garavaglia Massimo
85.59 Filippi Alberto
85.60 Zorzato Marino
85.61 Zorzato Marino
85.62 Nardi Massimo
85.63 Bordo Michele
85.66 Giorgetti Alberto
85.71 Armani Pietro
85.73 Nannicini Rolando
85.75 Nannicini Rolando
85.87 Giorgetti Alberto
85.92 Bonelli Angelo
85.93 Bonelli Angelo
85.94 D'Agrò Luigi
85.99 Peretti Ettore
85.113 D'Elpidio Dante
85.114 D'Elpidio Dante
85.118 Fabbri Luigi
85.119 Fabbri Luigi
85.120 Del Bue Mauro
85.121 Del Bue Mauro
85.125 Napoletano Francesco
85.126 Napoletano Francesco
85.0.19 XI Commissione
85.0.36 Napoletano Francesco
85.0.37 Delbono Emilio
88.2 XII Commissione
88.3 XII Commissione
88.15 Verro Antonio Giuseppe Maria
88.20 Ulivi Roberto
88.22 Ascierto Filippo
88.26 Cosentino Nicola
88.27 Russo Paolo
88.33 Ceccacci Rubino Fiorella
88.36 Di Virgilio Domenico
88.38 Di Virgilio Domenico
88.41 Di Virgilio Domenico
88.57 Brigandì Matteo
88.69 Brigandì Matteo
88.81 Di Girolamo Leopoldo
88.82 Bianchi Dorina
88.84 Grassi Gero
88.100 Lisi Ugo
88.103 Turci Lanfranco
88.105 Licandro Orazio Antonio
88.106 Peretti Ettore
88.107 Peretti Ettore
88.108 Peretti Ettore
88.123 Lucchese Francesco Paolo
88.125 Mazzoni Erminia
88.137 D'Elpidio Dante
88.143 Moroni Chiara
88.144 Moroni Chiara
88.149 Garnero Santanchè Daniela
88.161 Fugatti Maurizio
88.162 Fugatti Maurizio
88.163 Fugatti Maurizio
88.165 Brigandì Matteo
88.175 Di Virgilio Domenico
88.179 Nannicini Rolando
88.0.3 Campa Cesare
88.0.8 Marinello Giuseppe Francesco Maria
88.0.12 Brigandì Matteo
88.0.13 Di Virgilio Domenico
88.0.16 Carfagna Maria Rosaria
88.0.22 Affronti Paolo
88.0.27 Cicu Salvatore
88.0.28 Cicu Salvatore
88.0.29 Cicu Salvatore
88.0.31 Grassi Gero
89.0.13 Cancrini Luigi
99.4 Lucchese Francesco Paolo
99.0.3 Porfidia Americo
99.0.6 Rampelli Fabio
99.0.7 D'Elpidio Dante
101.3 Crisafulli Vladimiro
101.4 Crisafulli Vladimiro
101.7 Di Virgilio Domenico
101.0.1 Burtone Giovanni Mario Salvino
118.0.1 Uggè Paolo
144.0.1 Ronconi Maurizio
147.7 Lusetti Renzo
148.10 Ulivi Roberto
148.39 Bordo Michele
148.41 Bordo Michele
148.42 Bordo Michele
148.54 Boato Marco
150.28 Giorgetti Alberto
150.30 D'Elpidio Dante
150.34 Fugatti Maurizio
150.38 Barani Lucio
151.0.1 Brugger Siegfried
152.37 Burtone Giovanni Mario Salvino
152.38 Campa Cesare
152.52 Misuraca Filippo
152.109 Delfino Teresio
152.111 Delfino Teresio
152.119 Pini Gianluca
152.0.4 Burtone Giovanni Mario Salvino
156.4 Campa Cesare
156.5 Burtone Giovanni Mario Salvino
156.7 Misuraca Filippo
156.46 Marras Giovanni
159.0.2 Mariani Raffaella
159.0.7 Napoli Osvaldo
159.0.11 Piazza Camillo
159.0.13 Saglia Stefano
161.0.17 Piazza Camillo
161.0.20 Piazza Camillo
161.0.21 Piazza Camillo
161.0.24 D'Elpidio Dante
161.0.25 D'Elpidio Dante
161.0.29 Albonetti Gabriele
163.0.4 Conte Gianfranco
192.6 Palomba Federico
193.6 Palomba Federico
198.1 XII Commissione
198.5 Moroni Chiara
198.17 Palomba Federico
198.18 Lucchese Francesco Paolo
198.20 Galletti Gian Luca
198.23 Zanotti Katia
198.0.5 Zanotti Katia
198.0.6 Raiti Salvatore
200.2 Fiorio Massimo
200.0.3 Crisafulli Vladimiro
200.0.4 Martella Andrea
200.0.35 Piazza Camillo
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFORMULATI
ART. 73.
All'articolo 73, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Sulla base degli esiti delle sperimentazioni di cui al comma 2 le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef;
b) al comma 8 dopo le parole: loro enti ed organismi strumentali aggiungere le seguenti: , nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale;
c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7-bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo;
73. 14.(nuova formulazione).Zeller, Brugger, Bezzi, Widmann, Nicco.
ART. 74.
Sostituire le parole: al comma 6 fino a: di crediti con le seguenti: non sono considerate nel saldo finanziario le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti.
0. 74. 118. 1.(nuova formulazione).Albonetti.
ART. 75.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle parole: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle parole: «non superiore al 15 per cento» ed è abrogata la lettera c).
75. 18.(nuova formulazione).Il Governo.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto «di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247 e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito in legge 20 ottobre 2006, n. 270», ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi e l'invio di esperti.
Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
60. 0. 4.(nuova formulazione).Il Governo.
ART. 13.
Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;
2. la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;
3. la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.
b) al comma 1 dell'articolo 66 la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) alla conservazione, all'utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.
13. 11.(nuova formulazione).Il relatore.
ART. 14.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.
4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 58.(nuova formulazione).Il relatore.
ALLEGATO 5
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 2, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 73, 81, 83, 84, 87, 102, 103, 106, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 127, 133, 138, 140, 141, 145, 146, 154, 155, 167, 168, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 197, 201, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216 e 217, INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE INIDONEA
42.2 I Commissione
42.4 XII Commissione
42.7 Rossi Gasparrini Federica
42.11 Amoruso Francesco Maria
42.18 Aprea Valentina
42.20 Fabbri Luigi
42.23 Goisis Paola
42.27 Proietti Cosimi Francesco
42.28 Giorgetti Alberto
42.29 Alemanno Giovanni
42.32 Napoli Osvaldo
42.52 Pepe Antonio
42.56 Porfidia Americo
42.60 Soffritti Roberto
42.63 Napoletano Francesco
42.64 Cancrini Luigi
42.67 Tranfaglia Nicola
42.87 D'Elpidio Dante
42.89 D'Elpidio Dante
42.92 Garavaglia Massimo
42.96 Barani Lucio
42.97 Barani Lucio
42.103 Mondello Gabriella
42.112 Milana Riccardo
43.6 Musi Adriano
43.9 Giorgetti Alberto
43.13 Ulivi Roberto
43.15 Raiti Salvatore
43.16 Pagliarini Gianni
43.17 Galletti Gian Luca
43.18 D'Agrò Luigi
43.19 Lucchese Francesco Paolo
43.20 D'Elpidio Dante
43.21 Satta Antonio
43.22 Fugatti Maurizio
46.0.2 Pedica Stefano
51.4 Crisafulli Vladimiro
51.5 Chianale Mauro
51.10 Alemanno Giovanni
51.14 Piazza Camillo
51.0.1 Crisafulli Vladimiro
52.6 Valducci Mario
52.20 Fiano Emanuele
53.2 Russo Paolo
53.6 Cicu Salvatore
55.0.6 Rossi Nicola
61.0.1 II Commissione
61.0.4 Vitali Luigi
64.5 Martusciello Antonio
64.7 Pepe Antonio
64.9 Santelli Jole
64.10 Proietti Cosimi Francesco
64.19 Misiti Aurelio Salvatore
64.30 Tocci Walter
64.31 Tocci Walter
65.3 Napoli Osvaldo
65.6 Soffritti Roberto
67.2 Aprea Valentina
67.3 Garavaglia Massimo
67.4 Poletti Roberto
73.2 Crisafulli Vladimiro
73.7 Froner Laura
73.11 Giudice Gaspare
73.16 Oliva Vincenzo
84.3 Leo Maurizio
84.4 Leo Maurizio
84.5 Leo Maurizio
84.6 Leo Maurizio
84.9 Campa Cesare
84.10 Campa Cesare
84.11 Tomaselli Salvatore
84.13 Uggè Paolo
84.17 Fogliardi Giampaolo
84.19 Rossi Nicola
84.20 XI Commissione
84.21 Fabbri Luigi
84.22 Bernardo Maurizio
84.27 Garavaglia Massimo
84.28 Garavaglia Massimo
84.29 Garavaglia Massimo
84.30 Garavaglia Massimo
84.31 Zorzato Marino
84.33 Giorgetti Alberto
84.35 Giorgetti Alberto
84.49 D'Agrò Luigi
84.53 D'Elpidio Dante
84.55 Zeller Karl
84.56 Zeller Karl
84.58 Garavaglia Massimo
84.59 Del Bue Mauro
84.61 Zorzato Marino
84.62 Bertolini Isabella
102.17 Pili Mauro
102.18 Pili Mauro
102.34 Palomba Federico
102.35 Palomba Federico
106.0.4 Tocci Walter
110.0.1 Peretti Ettore
112.1 Grillini Franco
113.1 Vico Ludovico
113.2 Vico Ludovico
113.4 De Zulueta Tana
113.5 Bonelli Angelo
114.4 Minardo Riccardo
116.11 Leddi Maiola Maria
116.12 Fincato Laura
121.2 Grillini Franco
133.0.1 Napoli Osvaldo
133.0.2 Saglia Stefano
138.2 Pedica Stefano
138.6 La Loggia Enrico
138.9 Catanoso Basilio
138.11 Catanoso Basilio
141.0.3 Violante Luciano
145.2 Floresta Ilario
145.0.1 Velo Silvia
146.0.14 Sanza Angelo Maria
146.0.15 Velo Silvia
154.34 Bordo Michele
154.41 Zucchi Angelo Alberto
154.45 Garavaglia Massimo
154.46 Garavaglia Massimo
154.48 Garavaglia Massimo
154.0.1 Bonelli Angelo
155.2 Leo Maurizio
155.4 Misuraca Filippo
155.5 Misuraca Filippo
155.28 Marras Giovanni
155.0.1 Burtone Giovanni Mario Salvino
176.0.3 Velo Silvia
177.5 Di Salvo Titti
177.10 Delbono Emilio
177.27 D'Elpidio Dante
181.0.1 Giorgetti Alberto
183.1 Misiani Antonio
183.6 Caparini Davide
183.8 Napoli Osvaldo
183.0.3 Giro Francesco Maria
183.0.4 Giro Francesco Maria
185.3 Marras Giovanni
186.0.1 Piro Francesco
186.0.7 D'Elpidio Dante
187.0.1 I Commissione
187.0.2 I Commissione
187.0.5 Belisario Felice
190.2 Misuraca Filippo
190.3 Crisafulli Vladimiro
190.4 Catone Giampiero
190.6 Lumia Giuseppe
190.12 Raiti Salvatore
191.3 Belisario Felice
191.7 Folena Pietro
191.8 Servodio Giuseppina
191.9 Folena Pietro
191.20 Balducci Paola
191.21 Barbieri Emerenzio
191.23 Pignataro Rocco
201.16 Garavaglia Massimo
201.19 Garavaglia Massimo
201.0.2 D'Elpidio Dante
202.1 Bonelli Angelo
202.0.1 Lomaglio Angelo Maria Rosario
209.0.5 Ossorio Giuseppe
209.0.8 Ricci Andrea
209.0.9 Bressa Gianclaudio
210.0.6 Ricci Andrea
210.0.8 Orlando Andrea
213.1 Cassola Arnold
217.2 Crisafulli Vladimiro
217.3 Piro Francesco
ALLEGATO 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.
EMENDAMENTO 53.9 DEL GOVERNO (nuova formulazione).
All'articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti Correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai finì degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
b) al comma 2, dopo le parole: «stato di previsione», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «unità revisionali», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,».
53. 9.(Nuova formulazione) Il Governo.
ALLEGATO 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.
EMENDAMENTO GIBELLI 75.12
Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Per l'anno 2007 e per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n.350, per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è imcrementato di 175 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 133.
75. 12. Gibelli, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Venerdì 3 novembre 2006
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SEDE REFERENTE
Venerdì 3 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO, indi del vicepresidente Giuseppe OSSORIO. - Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze, Tommaso Padoa Schioppa, e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea, e per lo sviluppo economico, Filippo Bubbico.
La seduta comincia alle 10.40.
Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 2 novembre 2006.
Lino DUILIO, presidente, ringrazia il ministro Padoa Schioppa per essere intervenuto alla seduta odierna e ricorda i principali problemi emersi nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 53 e all'emendamento 58.44 del Governo, di cui è in corso la valutazione di ammissibilità. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso per la trasmissione audiovisiva dei lavori della Commissione.
Il ministro Tommaso PADOA SCHIOPPA si sofferma innanzitutto sull'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, sottolineando la complessità delle disposizioni ivi contenute e la disponibilità del Governo ad accogliere le proposte migliorative che la Commissione ritenesse di approvare. Passando a trattare, nello specifico, degli elementi di flessibilità del bilancio che l'articolo intende introdurre, dopo aver sottolineato che essi risultano essenziali al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ritiene che sia condivisibile la scelta di sottoporre lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come proposto dall'emendamento 53.10 del relatore. Quanto alle economie attese dall'applicazione di detto articolo, fa presente che il Governo è disponibile a valutare ipotesi di una diversa distribuzione delle stesse tra i vari dicasteri interessati, fatta naturalmente salva l'entità complessiva dei risparmi. Passando quindi a considerare le questioni relative all'articolo 58 del disegno di legge finanziaria, chiarisce che il Governo ha ritenuto di accogliere, condividendola, la richiesta delle organizzazioni sindacali di introdurre un termine per la procedura di certificazione dei contratti collettivi, decorso il quale essi acquisterebbero comunque efficacia. Fa presente, peraltro, la disponibilità a valutare l'indicazione di un termine diverso da quello di quaranta giorni contenuto nell'emendamento 58.44 del Governo.
Lino DUILIO, presidente, ringrazia il ministro del suo intervento e ritiene che, anche in considerazione degli impegni per i quali dovrà in seguito allontanarsi, si possano organizzare i lavori della Commissione consentendo prioritariamente l'intervento dei rappresentanti di gruppo.
Alberto GIORGETTI (AN) ringrazia il ministro per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti del Parlamento con il suo odierno intervento. Esprime quindi forti perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 53, specificando che esse traggono origine, più che dall'accantonamento di cui al comma 1, dall'estensione degli effetti dell'articolo medesimo alle spese determinate dalla legislazione vigente. Sottolinea poi il fatto che, nel corso della discussione in Commissione, si sono succedute varie interpretazioni e proposte emendative dell'articolo 53, da parte sia del Governo sia del relatore, osservando che non appare corretta una procedura in base alla quale si attingano risorse sottraendole alle spese determinate dalla legislazione vigente. Evidenzia altresì come sia del tutto insufficiente la previsione di un parere delle competenti Commissioni parlamentari privo di effetti vincolanti nei confronti del Governo. Passando a trattare dell'emendamento 58.44 del Governo, dichiara che esso sembra volto ad anticipare di fatto al 2007 le risorse previste per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, al fine di scongiurare l'annunciato sciopero del settore. Al riguardo, sottolinea come tale emendamento ponga a suo avviso problemi molto seri sotto il profilo della copertura. Ritiene infine che tale emendamento, unito alle misure riferite agli enti locali, rischi di peggiorare i saldi complessivi della manovra finanziaria.
Marino ZORZATO (FI) rileva innanzitutto come l'attuale discussione abbia ad oggetto, di fatto, un testo dell'articolo 53 già profondamente modificato rispetto a quello contenuto nel disegno di legge finanziaria, anche grazie all'iniziativa dei gruppi di opposizione. Sottolinea quindi, con riferimento all'articolo 53, che non è sufficiente sottoporre lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come ha dimostrato, già nella scorsa legislatura, l'esperienza relativa all'espressione del parere parlamentare sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Al riguardo, ritiene che sarebbe possibile e opportuno rendere vincolante il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Dichiara quindi di condividere le considerazioni del deputato Giorgetti sui rischi di peggioramento dei saldi della manovra di bilancio. Ricorda poi come, nella giornata di ieri, le agenzie di stampa abbiano riportato la notizia dell'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge finanziaria. Invita pertanto il Governo a desistere da tale intenzione, così da consentire al Parlamento, e dunque anche alla maggioranza che lo sostiene, di esaminare tale provvedimento.
Ritiene inoltre che le proposte emendative sin qui approvate e quelle che la maggioranza si accinge a presentare rischino di vanificare le misure di contenimento delle spesa pubblica, originariamente contenute nel disegno di legge finanziaria, nonché le pur modeste liberalizzazioni introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Invita pertanto il ministro ad adoperarsi affinché gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati dal disegno di legge finanziaria originariamente presentato dal Governo siano garantiti ed effettivamente perseguiti.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), premesso che il suo gruppo non si dichiara contrario a priori all'impostazione dell'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, rileva tuttavia che il meccanismo individuato dal Governo, che esautora di fatto il Parlamento, appare in contrasto con il dettato costituzionale. In proposito, ritiene che l'unica soluzione possibile sia la sottoposizione delle determinazioni del Governo non già a mero parere, bensì all'approvazione da parte del Parlamento. Rileva altresì come, sebbene l'articolo in questione usi il termine «accantonamento», esso disponga in realtà veri e propri tagli alla spesa, come dimostra il fatto che, in relazione a un suo emendamento che poneva un limite a tali accantonamenti, gli è stata rappresentata la necessità di prevedere idonea copertura finanziaria. Rileva altresì come l'emendamento 53.9 del Governo, escludendo nella nuova formulazione ulteriori comparti della pubblica amministrazione dall'applicazione delle misura di accantonamento, implichi di fatto un aumento dei tagli relativi ai restanti comparti. Al riguardo, evidenzia altresì la difficoltà di esaminare l'emendamento del Governo in mancanza delle relative tabelle. Ritiene inoltre che non sia corretto assoggettare a questo tipo di interventi le risorse derivanti dal cinque per mille dell'IRPEF, in quanto esse sono state oggetto di una libera scelta da parte dei contribuenti. Passando quindi a trattare dell'articolo 58, dichiara di condividere la preoccupazione espressa dal deputato Giorgetti circa il rischio di vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Chiede inoltre di sapere quale sia l'effettivo stanziamento per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego nell'anno 2007. In proposito, ricorda che il suo gruppo ha proposto l'introduzione di una clausola di salvaguardia, che escluda la possibilità che dal rinnovo di detti contratti derivi un aumento dell'incidenza complessiva delle spese per la pubblica amministrazione sul prodotto interno lordo.
Ettore PERETTI (UDC) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti e sottolinea come il disegno di legge finanziaria attualmente in discussione sia profondamente diverso da quello presentato dal Governo. Ritiene altresì che esso verrà ulteriormente modificato nel corso dell'esame, come conferma il fatto che alcuni ministri abbiano, a più riprese, apertamente criticato tale disegno di legge e che anche il segretario del principale partito di maggioranza abbia chiesto al Governo di ascoltare le proteste provenienti da diversi settori della società. Ricorda inoltre le valutazioni critiche espresse dalla Confindustria, che pure giudica tardive, nonché quelle delle organizzazioni sindacali. Chiede quindi al ministro di chiarire quali siano ad oggi le questioni ancora aperte, con particolare riferimento alle aliquote fiscali e alla ventilata ipotesti di un innalzamento al 45 per cento dell'aliquota sui redditi più elevati, ai tagli sui bilanci dei vari dicasteri e alla posizione dei lavoratori autonomi. Chiede infine di sapere se il Governo intenda modificare il disegno di legge finanziaria al fine di far fronte alle emergenze sul fronte della sicurezza, emerse con particolare evidenza nella città di Napoli in questi ultimi giorni. Ritiene infatti che tali chiarimenti siano necessari al fine di comprendere se il futuro lavoro della Commissione rivesta reale utilità.
Luigi CASERO (FI) ringrazia il ministro per aver tempestivamente dato seguito alla richiesta di un suo intervento in Commissione e ritiene che ciò denoti attenzione e sensibilità nei confronti del Parlamento. Chiarisce quindi che tale richiesta non era dettata da scarsa considerazione per il ruolo del sottosegretario Sartor, bensì dall'esigenza di un autorevole intervento di carattere politico, e non solo tecnico, da parte di un esponente del Governo. Precisa, inoltre, che tale richiesta è stata altresì dettata dalla percezione che il disegno di legge finanziaria si stia trasformando in una sorta di work in progress e che vi sia una certa confusione circa le reali posizioni del Governo. In proposito, osserva anche come il continuo stillicidio di emendamenti del relatore e del Governo rischi di impedire alla Commissione di esaminare il disegno di legge finanziaria. Ricorda inoltre che le opposizioni hanno accolto l'invito del presidente a segnalare un numero alquanto ridotto di proposte emendative e chiede pertanto che l'esame di tali proposte proceda secondo quanto stabilito. Chiede anche di sapere quale sia la posizione del Governo circa le questioni emerse in ordine alla possibilità di introdurre misure premiali nei confronti degli enti locali virtuosi, nonché in ordine alla questione del cinque per mille dell'IRPEF, ricordando come, su quest'ultimo punto, sembri esservi un orientamento pressoché unanime all'interno della Commissione. Chiede altresì di conoscere quali siano le concrete proposte del Governo in materia di contrasto all'evasione fiscale, ricordando come l'opposizione ritenga preferibile e maggiormente efficace il meccanismo del «contrasto di interesse» tra contribuenti unitamente al sistema delle detrazioni. Dopo aver dichiarato di concordare con i colleghi dell'opposizione che hanno sottolineato l'importanza di affrontare i temi della sicurezza, evidenzia il rischio che, in materia di pubblico impiego, il Governo sia eccessivamente condizionato dalle organizzazioni sindacali.
Laura RAVETTO (FI), con riferimento all'articolo 53, ritiene che non sia sufficiente prevedere l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, ma che le decisioni in materia debbano essere oggetto di esplicita approvazione parlamentare. Chiede altresì di sapere se risponda al vero quanto riportato dalla stampa secondo cui il ministro Padoa Schioppa avrebbe dichiarato che i saldi della manovra finanziaria, a giudizio dell'Unione europea, non sono modificabili. Infine, chiede di sapere quale sia l'intenzione del Governo circa l'eventualità di ricorrere alla questione di fiducia.
Pietro ARMANI (AN) ricorda, con riferimento all'articolo 53 e, in particolare, agli emendamenti 53.9 del Governo e 53.10 del relatore, di aver partecipato, insieme al deputato Villetti, nel corso della XIII legislatura, ai lavori della Commissione bicamerale consultiva sulla riforma del bilancio dello Stato, nell'ambito della quale si concordò che il disegno di legge finanziaria non dovesse intervenire sui capitoli di bilancio ma soltanto sulle unità previsionali di base. Ritiene pertanto che la previsione di variazioni compensative tra capitoli di bilancio con semplice atto del ministro dell'economia e delle finanze rappresenti una violazione del dettato costituzionale. Dichiara quindi di sottoscrivere l'emendamento Villetti 53.3, soppressivo del comma 3 dell'articolo 53. Osserva inoltre come l'emendamento 53.10 del relatore renda superflue le disposizioni di cui al comma 2, che andrebbe pertanto soppresso. Concludendo, richiama quindi la necessità di sopprimere il comma 3, in quanto lede le prerogative parlamentari e presenta profili di incostituzionalità, di sopprimere il comma 2 per le ragioni dette e di riflettere attentamente su tutte le considerazioni svolte in Commissione con riferimento al comma 1, nell'ambito di un così discutibile articolo.
Giorgio LA MALFA (Misto) ricorda che il ministro dell'economia e delle finanze, illustrando in Parlamento il documento di programmazione economico-finanziaria, ebbe a dichiarare che la manovra finanziaria sarebbe stata costituita per metà da nuove entrate e per metà da riduzioni di spesa, con particolare riferimento ai quattro settori della previdenza, degli enti locali, della sanità e del pubblico impiego. Al riguardo, osserva come la materia previdenziale e sanitaria siano state invece accantonate, manchino misure significative in materia di enti locali e si prevedano significativi incrementi di spesa per il pubblico impiego. Su questo ultimo punto, ritiene molto grave che l'emendamento 58.44 del Governo introduca un meccanismo in base al quale, decorso inutilmente un dato termine, i contratti collettivi acquistino efficacia, a prescindere dall'esito della procedura di certificazione. Complessivamente, ritiene si possa affermare che, allo stato attuale, il disegno di legge finanziaria è costituito per l'80 per cento di nuove entrate e solo per il 20 per cento di riduzioni di spesa. Rileva inoltre come le proposte emendative presentate dai deputati della maggioranza superino per numero quelle dell'opposizione e come esse tendano a diminuire ulteriormente le riduzioni di spesa. In proposito, ricorda che la Commissione ha approvato emendamenti che rendono meno incisive alcune disposizioni del disegno di legge finanziaria volte a produrre economie di spesa per gli enti locali e come la maggioranza si accinga ad abrogare i limiti posti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, all'espansione delle aziende municipalizzate. Conclude esprimendo preoccupazione per il rischio di un peggioramento dei saldi complessivi della manovra di bilancio, che aggraverebbe la situazione economica e finanziaria del Paese. Anche alla luce delle conseguenze che ne deriverebbero sul piano internazionale, invita il ministro ad alzare il tono della difesa della sua originaria impostazione di politica economica.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva innanzitutto che il deputato La Malfa, che oggi difende l'impostazione iniziale del disegno di legge finanziaria, l'aveva dapprima duramente criticata, sostenendo che essa non contenesse sufficienti misure di sostegno alla crescita economica. Osserva altresì che, contrariamente a quanto osservato da diversi deputati dell'opposizione, il disegno di legge finanziaria non è stato affatto stravolto, ma la Commissione si è limitata ad introdurre alcune modifiche prive di incidenza sui saldi complessivi ovvero di natura ordinamentale, mentre si sta valutando la possibilità di una modificazione assai limitata di una previsione contenuta nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
Guido CROSETTO (FI) ritiene innanzitutto che il relatore non debba giustificarsi per il fatto che la Commissione abbia approvato alcune proposte emendative riferite al disegno di legge finanziaria. Sottolinea altresì che non è affatto mutato il giudizio dell'opposizione su tale disegno di legge. Ricorda quindi come le questioni che hanno reso necessaria la presenza del ministro riguardassero gli emendamenti 53.10 del relatore e 58.44 del Governo. Con riferimento al primo di questi, ritiene che la creazione di un fondo posto nella piena disponibilità del Ministro dell'economia e delle finanze, e sottratto alla ripartizione in unità previsionali di base, violi le prerogative del Parlamento in un modo che non risulta concepibile in un paese democratico. Ritiene infatti che il Governo possa naturalmente proporre la destinazione delle risorse che reputa più opportuna, ma non possa sottrarsi al controllo parlamentare. Stigmatizza quindi la relazione tecnica all'emendamento 58.44 del Governo, in quanto essa afferma che tale emendamento non comporterebbe oneri aggiuntivi. Poiché ritiene che esso comporti, al contrario, maggiori spese per circa 3,5 miliardi di euro, ritiene che sia urgente un chiarimento di natura tecnica da parte del Governo.
Il ministro Tommaso PADOA SCHIOPPA precisa innanzitutto che la costante presenza del sottosegretario Sartor ai lavori della Commissione assicura un rapporto costante con il Ministero dell'economia e delle finanze e ha il medesimo carattere, sia tecnico sia politico, della presenza dello stesso ministro. Per quanto attiene poi alle questioni ancora in via di definizione, comunica che il Governo sta ancora lavorando alla ricerca di una soluzione con riferimento ai lavoratori autonomi, ai problemi di sicurezza e ordine pubblico nella città di Napoli e al cinque per mille dell'IRPEF, con la consapevolezza che ogni soluzione dovrà presentare carattere di certezza sotto il profilo della copertura. Sottolinea peraltro come alcune questioni, relative ad esempio alla sanità, agli aspetti fondamentali del patto di stabilità interno e alla previdenza, siano state compiutamente e positivamente definite prima della presentazione del disegno di legge finanziaria, grazie a un'attività di concertazione con le regioni, gli enti locali e le categorie economiche interessate. Quanto poi alla volontà del Governo di ricorrere o meno alla questione di fiducia, dichiara che la posizione più volte espressa non si è modificata e ribadisce l'intenzione di non farvi ricorso, precisando tuttavia come tale intenzione possa essere confermata o revocata soltanto sulla base degli sviluppi della discussione in Assemblea. Con riferimento quindi all'articolo 53, ritiene che non sia corretto enfatizzare i problemi di ordine costituzionale, in quanto l'accantonamento ivi previsto interessa circa l'1 per cento della previsione di spesa complessiva e si inserisce nell'ambito di una struttura di bilancio rigida, che rende difficile in altro modo l'effettivo contenimento della spesa. Ritiene altresì che la procedura individuata, anche in virtù dell'introduzione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, costituisca una soluzione equilibrata e in linea con le procedure di bilancio di molti altri paesi democratici. Per quanto attiene all'articolo 58 e al problema del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, osserva che le cifre stanziate nel disegno di legge finanziaria sono per definizione dotate di copertura e non vengono modificate. Osserva altresì come l'apposizione di un termine entro il quale debba obbligatoriamente concludersi la procedura di certificazione dei contratti collettivi non obblighi affatto il Governo ad accettare i contenuti degli stessi, in quanto tali contratti sono liberamente sottoscritti dallo stesso Governo prima di essere sottoposti alla procedura di certificazione; ritiene invece che l'introduzione di detto termine costituisca una novità fortemente positiva. Assicura quindi che le preoccupazioni espresse in ordine alla copertura finanziaria dell'emendamento 58.44 e alle prerogative del Governo sono state oggetto di attenta considerazione. Ritiene infine che l'impianto fondamentale del disegno di legge finanziaria non sia stato stravolto né rischi di esserlo e che, comunque, la consapevolezza del ruolo del Parlamento si accompagni necessariamente alla disponibilità ad accogliere parziali modifiche del disegno di legge finanziaria. In particolare, con riferimento alla modificazione di alcune disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, osserva che si tratta di un intervento giudicato accettabile da parte dello stesso Ministro per lo sviluppo economico.
Guido CROSETTO (FI) chiede al ministro Padoa Schioppa di invitare la Ragioneria dello Stato a certificare la sussistenza della copertura finanziaria delle misure contenute nell'emendamento 58.44 e di informarne la Commissione.
Il ministro Tommaso PADOA SCHIOPPA conferma che i profili di copertura sono già stati valutati e che non vi è alcuna modifica degli importi esigibili.
Lino DUILIO, presidente, ringrazia il ministro e i colleghi intervenuti; sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 12.15.
Guido CROSETTO (FI), intervenendo a nome dei gruppi di opposizione, rappresenta alla presidenza l'opportunità che la Ragioneria generale dello Stato fornisca alla Commissione dati a certificazione delle somme stanziate per il pubblico impiego per gli anni 2007 e 2008 ai fini della prosecuzione dei lavori sull'articolo 58 del disegno di legge finanziaria per il 2007. Sottopone altresì al sottosegretario Sartor la necessità di segnalare alla Commissione le nuove tabelle relative alla riformulazione dell'emendamento del Governo 53.9.
Lino DUILIO, presidente, considera ragionevoli le richieste avanzate dal deputato Crosetto, trasmettendole al rappresentante del Governo.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, nel concordare con le considerazioni e le richieste del deputato Corsetto, sottolinea che, con riferimento alle tabelle relative all'articolo 53 (vedi allegato 1), non muta l'entità proporzionale degli accantonamenti, che si attesta su valori pari a circa il 13 o il 14 per cento Per quanto concerne l'articolo 58, precisa che la norma segnala che il contratto recherà per ogni annualità l'indicazione delle risorse al fine di evitare che le somme siano impegnate in tempi diversi da quelli per cui esse sono state stanziate.
Guido CROSETTO (FI), in relazione a quanto precisato dal rappresentante del Governo, ritiene che a maggior ragione è opportuno che la Commissione disponga della certificazione della Ragioneria generale sulle somme stanziate per il rinnovo del contratto di pubblico impiego.
Rolando NANNICINI (Ulivo), nel ribadire che le somme stanziate per i diversi anni sono note, sottolinea la necessità che sia mantenuto un clima collaborativi in seno alla Commissione.
Gaspare GIUDICE (FI) segnala, quale fatto spiacevole, le dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione da rappresentanti della CGIL che condizionano all'esito dei lavori della Commissione il rinnovo del contratto di pubblico impiego e rivolgono critiche nei confronti degli uffici della Ragioneria generale dello Stato. A tal proposito, esprime solidarietà ed apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici dell'amministrazione dello Stato, così come della Camera dei deputati.
Gianfranco CONTE (FI), alla luce degli interventi che si sono finora susseguiti sugli emendamenti riferiti all'articolo 53, ritiene che il Governo dovrebbe altresì chiarire se le autorizzazioni di spesa per adempimenti legislativi costituiscono oggetto di esclusione o meno, considerato che esse rappresentano una parte rilevante degli accantonamenti, attestandosi sui due miliardi di euro. Quanto all'emendamento del relatore 53.10, ritiene che esso erroneamente incida sul comma 3 e non sul comma 1 dell'articolo in questione.
Lino DUILIO, presidente, nel considerare legittime e ragionevoli le richieste di chiarimenti avanzate nei confronti del Governo, osserva che il termine di natura perentoria previsto per lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rinnovo del contratto di pubblico impiego si fonda su un'esperienza consolidata; tuttavia resta da valutare se tale termine è congruo rispetto alla verifica dei contenuti e degli effetti del contratto.
In merito all'ammissibilità dell'emendamento 58.44, rileva, in primo luogo, l'opportunità di un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari del capoverso comma 1-bis, laddove si dispone che il complesso delle risorse stanziate dall'articolo 58 per i rinnovi contrattuali «è reso esigibile interamente» per il biennio cui fa riferimento il medesimo stanziamento. In particolare, dovrebbe essere precisato espressamente se tale previsione possa comportare in via interpretativa di anticipare al 2007 la corresponsione della quota dei predetti importi che attualmente l'articolo 58 stanzia per l'anno 2008. Per quanto concerne il capoverso comma 1-ter, è da precisare se la previsione della perentorietà del termine (ora di natura ordinatoria) di 40 giorni per la conclusione della procedura di certificazione dei contratti collettivi non sia suscettibile di far venir meno un presidio che appare essenziale per la sostenibilità finanziaria dei contratti, in quanto obbliga alla corresponsione degli incrementi contrattuali alla scadenza del termine stabilito, anche nell'ipotesi in cui non risulti ancora conclusa la procedura di verifica della coerenza finanziaria dei contratti rispetto alle risorse disponibili. Va infatti considerato che la mancata conclusione di tale istruttoria nel predetto termine potrebbe essere motivata dalla particolare complessità della verifica necessaria ad assicurare la compatibilità finanziaria dei contratti e non configurarsi come una mera inerzia da parte degli uffici competenti. Pertanto, ritiene di sospendere il giudizio di ammissibilità in attesa di una riformulazione significativa del testo dell'emendamento ovvero di un chiarimento, che garantisca comunque la sostenibilità finanziaria dei contratti e, quindi, l'assenza di implicazioni sui saldi di finanza pubblica.
Giorgio LA MALFA (Misto) ringrazia il presidente della Commissione per lo scrupolo con cui ha esaminato la delicata questione dell'ammissibilità dell'emendamento del Governo 58.44.
Il sottosegretario di Stato Nicola SARTOR, nel dare riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute, preannuncia la presentazione alla Commissione di una nota articolata in merito all'emendamento 58.44, precisando tuttavia che la norma non anticipa al 2007 le somme stanziate per il 2008. Precisa altresì che per il Governo il termine di 40 giorni è congruo e sufficiente e corrisponde alla durata fisiologica del processo di certificazione.
Gianfranco CONTE (FI) osserva che tale termine appare inadeguato per consentire l'espressione delle posizioni dei diversi sogggeti coinvolti nella procedura, quali la Conferenza Stato-Regioni, la Corte dei conti, la Ragioneria generale, l'ARAN.
Andrea LULLI (Ulivo), in riferimento a quanto emerso dal dibattito, ritiene che la norma sia qualificante per il provvedimento e che il termine debba essere considerato come vincolante. Ritiene altresì singolare che il gruppo di Forza Italia si opponga alla velocizzazione delle procedure della pubblica amministrazione, obiettivo che dovrebbe stare a cuore ad ogni forza politica.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), dichiarandosi sicuro che la pubblica amministrazione esaminerà tempestivamente i contratti che la riguardano direttamente, invita la presidenza della Commissione a riprendere in esame gli articoli per cui non è necessario attendere l'ulteriore documentazione da parte del Governo.
Michele VENTURA, relatore per il disegno di legge finanziaria, con riferimento a quanto obiettato dai gruppi di opposizione, osserva che l'indeterminatezza dei tempi per il rinnovo del contratto di pubblico impiego potrebbe corrispondere semmai ad un interesse del Governo; la norma in questione tenta, quindi, di raggiungere un punto di equilibrio. Al riguardo considera incomprensibile che il confronto prosegua in modo insistito sulla questione, considerato che le amministrazioni dello Stato coinvolte hanno a disposizione professionalità di livello elevato, capaci di far fronte ad una nuova organizzazione dei tempi e che le novità proposte appaiono ragionevoli.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che in questa fase del dibattito ogni approfondimento di merito sia ultroneo in assenza della documentazione che è stata richiesta al Governo.
Guido CROSETTO (FI), alla luce della precisazione del presidente, sottolinea che gli interventi dei deputati di opposizione si spiegano alla luce della prospettazione di una riformulazione prima ipotizzata dallo stesso presidente in relazione all'entità del termine. Sottolinea che tutti i gruppi sono interessati ad una pubblica amministrazione più celere ed efficiente, ma in ogni settore di attività, sia per quanto riguarda il pubblico impiego che per le competenze in materia di iniziativa privata.
Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, chiede chiarimenti sul prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria in attesa delle risposte del Governo alle questioni poste dalla presidenza della Commissione stessa, che a suo avviso vanno nel senso dell'inammissibilità dell'emendamento 58.44.
Lino DUILIO, presidente, propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 58 in attesa dei chiarimenti richiesti al rappresentante del Governo, negando tuttavia che il suo precedente intervento abbia prefigurato qualsivoglia conclusione in tema di ammissibilità dell'emendamento 58.44. Per quanto concerne lo svolgimento dei lavori, ritiene che la Commissione potrebbe procedere con l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 80 e di quelli che sono stati accantonati durante la seduta di ieri. Avverte altresì che, dopo una breve pausa, la Commissione potrà riprendere il proprio lavoro a partire dalle ore 16 per l'esame di ulteriori articoli del disegno di legge in esame, a cominciare dall'articolo 53. Infine, preannuncia l'intenzione di assumere contatti con la Presidenza della Camera al fine di verificare la possibilità che la Commissione disponga della giornata di domani per potere concludere il proprio lavoro in sede referente. Sarà quindi sua cura informarne l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Ettore PERETTI (UDC) rammenta al presidente della Commissione l'esigenza di tenere conto, nella selezione degli articoli da esaminare prioritariamente, delle indicazioni formulate dai gruppi di opposizione.
Lino DUILIO, presidente, dopo aver rassicurato il deputato Peretti, dà atto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e invita il relatore ad illustrare il suo emendamento 76.63, sostitutivo dell'intero articolo (vedi allegato 2).
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, illustra il suo emendamento 76.63 che tiene conto delle preoccupazioni emerse nel dibattito di ieri che avevano indotto ad accantonare tutti gli emendamenti relativi all'articolo 76. Segnala in particolare la sostanziale modifica introdotta alla misura dell'indennità dei consiglieri comunali, che risulta rapportata al 30 per cento e non più al 20 per cento di quella dei rispettivi sindaci.
Ettore PERETTI (UDC), come già dichiarato nel corso della seduta di ieri, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla materia relativa all'articolo 76.
Marino ZORZATO (FI), come già dichiarato nel corso della seduta di ieri, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla materia relativa all'articolo 76.
Alberto GIORGETTI (AN), come già dichiarato nel corso della seduta di ieri, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla materia relativa all'articolo 76.
Maurizio FUGATTI (LNP), come già dichiarato nel corso della seduta di ieri, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla materia relativa all'articolo 76.
Riccardo MILANA (Ulivo) osserva che l'emendamento del relatore 76.63 introduce opportuni correttivi alla norma originaria che non ha più alcun effetto punitivo nei confronti dei consiglieri comunali, tenendo sempre conto delle recenti dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica in merito alla necessità di limitare i costi della politica. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento del relatore 76.63.
La Commissione approva l'emendamento del relatore 76.63 (vedi allegato 3).
Giovanni MARRAS (FI) ritiene che sussistano i presupposti per la verifica del numero legale.
Lino DUILIO, presidente, osserva che tale verifica non appare necessaria alla luce della cospicua presenza di componenti della Commissione, ampiamente superiore al quorum di un quarto richiesto nella sede referente. Nel passare all'esame dell'emendamento Bressa 79.14, già accantonato, segnala che sia il relatore che il rappresentante del Governo si sono espressi per un invito al ritiro od altrimenti per il parere contrario. Rileva, peraltro, l'assenza del presentatore dell'emendamento.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) dichiara di far proprio l'emendamento Bressa 79.14.
Laura RAVETTO (FI) segnala che l'emendamento in questione sembra pregiudicare le funzioni di controllo della Corte dei conti.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel ribadire l'invito al ritiro della proposta emendativa, osserva che la presenza di numerosi soggetti preposti al monitoraggio dell'attività svolta dagli enti locali sconsiglia l'istituzione di una nuova Agenzia per lo svolgimento di tale compito.
Pietro ARMANI (AN) rileva che proprio la presenza di tanti soggetti controllori consente poi agli enti locali di fare a modo loro.
La Commissione respinge l'emendamento Bressa 79.14.
La Commissione passa all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 80.
Il sottosegretario di Stato Nicola SARTOR invita al ritiro degli emendamenti Ricci 80.19 e Donadi 80.18 in relazione al fatto che esprime invece parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla I Commissione 80.1, 80.2, 80.3 e 80.4; invita al ritiro dell'emendamento Attili 80.20 e dell'articolo aggiuntivo Costantini 80.09, sui cui oggetti il Governo potrebbe accogliere un eventuale ordine del giorno. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gelmini 80.06. Infine, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evangelisti 80.010, esprimendo altrimenti parere contrario.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del relatore.
Andrea RICCI (RC-SE) ritira il proprio emendamento 80.19.
Salvatore RAITI (IdV) ritira l' emendamento Donadi 80.18, di cui è cofirmatario.
La Commissione approva l'emendamento della I Commissione 80.1.
Guido CROSETTO (FI), intervenendo sull'emendamento della I Commissione 80.2, sottolinea che tale proposta sembra contraddittoria rispetto alla ratio della norma alla quale è riferita.
Rolando NANNICINI (Ulivo) ritiene che l'emendamento della I Commissione 80.2 sia ragionevole in quanto corregge talune gravi disparità di trattamento, non essendo concepibile la commisurazione al minimo.
Guido CROSETTO (FI) rileva l'iniquità di quei meccanismi che assicurano ai consiglieri regionali indennità a volte quattro volte superiori a quelle dei sindaci delle grandi città.
Riccardo MILANA (Ulivo), ritiene che sia compito del Parlamento portare ordine nel sistema delle indennità degli amministratori locali, riconducendole a criteri di risparmio e di logica. Ritiene che la norma presente nel disegno di legge finanziaria sia però incongrua e vada quindi corretta.
Andrea RICCI (RC-SE) considera assurda la norma introdotta dal disegno di legge finanziaria in relazione alla commisurazione al minimo.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene che la norma in questione abbia evidenti obiettivi demagogici e non contribuisca a risolvere il problema dei «carrozzoni» pubblici. A suo avviso, il problema che essa inquadra dovrebbe essere risolto dalla applicazione di criteri concorrenziali.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti della I Commissione 80.2 e 80.3.
Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'emendamento della I Commissione 80.4, rileva la difficoltà di carattere tecnico insita nella modifica della composizione dei consigli di amministrazione di società partecipate che siano, ad esempio, in procinto di approvare il bilancio.
Rolando NANNICINI (Ulivo), in relazione a quanto osservato dal deputato Zorzato, precisa che la norma individua una scansione temporale per l'eventuale rinnovo del consiglio di amministrazione e per l'adeguamento degli statuti, sicché le preoccupazioni espresse potrebbero essere ovviate.
Alberto GIORGETTI (AN) rileva che la maggioranza sembra avere riconsiderato le proprie posizioni sul tema inquadrato dall'articolo 80 del disegno di legge finanziaria e che, in generale, proceda in modo confuso soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi originariamente considerati fondamentali. A suo avviso, si conferma un tendenza della maggioranza all'arretramento rispetto alle posizioni iniziali e ad una netta differenziazione al suo interno.
Michele VENTURA (Ulivo), in relazione quanto polemicamente osservato dal deputato Giorgetti, sottolinea l'assoluta compattezza della maggioranza parlamentare.
Antonio MISIANI (Ulivo) non ritiene comprensibile la polemica che si è aperta su un emendamento che risponde a criteri di buon senso ed è coerente con gli obiettivi di risparmio sulle società partecipate.
Guido CROSETTO (FI), nel rivolgersi al deputato Misiani, osserva che l'emendamento della I Commissione 80.4 è comprensibile ma stravolge il contenuto della norma alla quale è riferito e, di fatto, non perviene ad alcun risultato.
Andrea RICCI (RC-SE), nel ritenere necessario che il dibattito sia guidato dal buon senso, osserva che l'emendamento intende limitare la nuova disciplina alle società a completa partecipazione pubblica, mentre occorrerebbe prevedere un meccanismo di flessibilità per le società a composizione mista, a fronte della potenziale pluralità dei soci privati.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) osserva che la norma introduce comunque un elemento di costo, connesso all'adeguamento degli statuti. Al riguardo preannuncia la presentazione di un ordine del giorno nel senso di consentire l'adeguamento stesso alla prima occasione utile.
Salvatore RAITI (IdV), alla luce del dibattito svoltosi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento della I Commissione 80.4, preferendo la formulazione originaria.
La Commissione approva l'emendamento della I Commissione 80.4.
Lino DUILIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Attili 80.20 e Costantini 80.09: s'intende vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gelmini 80.06.
Salvatore RAITI (IdV), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Evangelisti 80.010, auspica una riconsiderazione da parte del Governo del parere espresso, anche alla luce degli obiettivi programmatici dell'Unione. Ritiene che si tratti di una proposta emendativa equa, che non comporta oneri finanziari e che reca elementi di garanzia per le province che possono procedere ad inquadrare nei loro ruoli i lavoratori socialmente utili che già impiegano.
Lino DUILIO, presidente, ritenendo di potere interpretare il senso del parere espresso dal rappresentante del Governo, segnala l'opportunità che la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo Evangelisti 80.010 sia ripresa in relazione al più generale tema della condizione dei lavoratori socialmente utili.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Evangelisti 80.010.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) ricorda che l'emendamento Gibelli 75.12 è stato accantonato in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un emendamento che dovrebbe recepire l'accordo tra Governo e ANCI per la costituzione di un fondo per investimenti di 250 milioni di euro. Chiede, quindi, al Governo quando sarà presentato tale emendamento.
Il sottosegretario Nicola SARTOR segnala che l'emendamento è in corso di predisposizione da parte del Governo.
Lino DUILIO, presidente, considerato che la seduta verrà sospesa fino alle ore 16, rileva la necessità che il Governo presenti l'emendamento in questione entro tale orario. Richiama, altresì, l'esigenza che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti in ordine all'ammissibilità dell'emendamento 58.44. Nel ricordare che risultano accantonati l'emendamento Gibelli 75.12 e Siniscalchi 74.66 a completamento della trattazione degli emendamenti concernenti gli enti locali, comunica che potranno essere presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo dichiarati ammissibili entro le ore 15 della giornata odierna.
Gianfranco CONTE (FI) chiede al presidente della Commissione di rammentare al Governo anche il deposito delle tabelle relative all'emendamento 53.9 come riformulato.
Lino DUILIO, presidente, comunica che le tabelle in questione sono già state presentate dal Governo e sono in corso di riproduzione, per cui saranno messe a breve in distribuzione. Sospende, quindi, la seduta.
La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 17.15.
Lino DUILIO, presidente, comunica, in primo luogo, che l'articolo aggiuntivo 57.019 del Governo è ammissibile e che, pertanto, potranno essere presentati subemendamenti entro le ore 19 della giornata odierna. Per quanto riguarda l'emendamento 58.44 del Governo, non essendo stati ancora forniti i necessari chiarimenti, non appare possibile allo stato esprimere una pronuncia sulla relativa ammissibilità né fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti. Nel ricordare che risultano accantonati gli emendamenti Gibelli 75.12 e Siniscalchi 74.66, sottolinea che il Governo non ha ancora presentato l'emendamento relativamente alla questione dei comuni con meno di 5 mila abitanti, in quanto non è stata ancora predisposta la relativa relazione tecnica. Ritiene, quindi, che la Commissione possa adesso passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, considerato che l'esame in sede referente dovrebbe essere concluso nella giornata odierna secondo l'indicazione della Conferenza dei presidenti di gruppo, comunica che ha verificato con la Presidenza della Camera la possibilità di un differimento dei termini per la conclusione dell'esame e che il Presidente ha dato una disponibilità di massima all'allungamento dei tempi a disposizione della Commissione a condizione che esso venga richiesto da tutti i gruppi. Propone, pertanto, di tenere seduta a oltranza nella giornata odierna e di proseguire i lavori fino al tardo pomeriggio della giornata di domani affinché la Commissione possa votare il mandato al relatore a riferire all'Assemblea entro le ore 18.
Ritiene, quindi, che la Commissione potrebbe ora passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53, per poi esaminare gli emendamenti accantonati relativamente alla materia degli enti locali e trattare, infine, le disposizioni in materia fiscale, prima fra tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3. Successivamente, potranno essere definite le ulteriori materie sulle quali la Commissione concentrerà l'esame.
Marino ZORZATO (FI), nel dichiararsi d'accordo relativamente alla prosecuzione dei lavori fino a domani, rileva la necessità di stabilire le materie sulle quali si concentrerà l'esame della Commissione prima di passare alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.
Ettore PERETTI (UDC), nel concordare con il deputato Zorzato, esprime profonda insoddisfazione per l'andamento dei lavori in quanto la Commissione non ha avuto la possibilità di valutare la coerenza delle misure inserite nel disegno di legge finanziaria nel suo complesso, anche a motivo della mancata partecipazione dei ministri di settore ai lavori della Commissione. Ritiene, quindi, che la Commissione debba recuperare la possibilità di procedere a tali valutazioni nella fase finale dei suoi lavori.
Lino DUILIO, presidente, fa presente che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53 per poi stabilire su quali argomenti procederà il seguito dell'esame prima della trattazione degli emendamenti riferiti alle disposizioni in materia fiscale.
Gianfranco CONTE (FI) rinnova la necessità di un chiarimento del Governo a proposito delle autorizzazioni di spesa derivanti da fattore legislativo, considerato che - rispetto alla precedente versione dell'emendamento 53.9 - il Governo ha apportato limitati aggiustamenti alle cifre contenute in allegato. Rileva, pertanto, che l'intervento normativo così disposto determina problemi laddove interviene su normative vigenti e non sulla gestione dei ministeri. Pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario a variazioni compensative tra unità previsionali di base, esprime preoccupazione per il fatto che vengano individuati taluni provvedimenti legislativi e ne vengano sostanzialmente ignorati altri. Osserva quindi che le assicurazioni fornite dal Governo relativamente all'ambito di applicazione dell'articolo 53 non rispondono al vero, atteso che da un'analisi a campione sulle spese di taluni ministeri risultano situazioni differenti e per certi aspetti anche discriminatorie. Nel rilevare che il Ministero degli affari esteri risulterebbe sostanzialmente immune da accantonamenti, osserva poi che si interviene in maniera parziale sugli accantonamenti di cui alla legge n. 426 del 1998, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Considerato che tali osservazioni possono essere estese per tutte le autorizzazioni di spesa, ritiene che l'articolo 53, nella sua formulazione attuale, rappresenta un precedente devastante, tale da essere utilizzato a piacimento da ogni Governo, che potrà liberamente operare tagli su leggi non gradite. Si tratta di una scelta gravissima, di cui la maggioranza deve assumersi la responsabilità.
Guido CROSETTO (FI) rileva la necessità di una lettura analitica degli accantonamenti sulle autorizzazioni di spesa gestite dai singoli ministeri, in quanto si va ad incidere su settori rilevanti per la vita del Paese: è il caso della pubblica sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Fa presente, altresì, che si registrano situazioni discriminatorie rispetto al trasferimento di stanziamenti destinati agli edifici scolastici, che risultano più elevati per talune regioni rispetto ad altre: è evidente, infatti, che la Campania riceve un trattamento più benevolo rispetto a regioni anche più popolose come la Lombardia. Osservato che tali discriminazioni appaiono prive di giustificazione, sottolinea la gravità di tale situazione, che comporta un intervento del Governo sulla legislazione approvata dal Parlamento e tagli pesanti su settori vitali dello Stato. Nel precisare che non si tratta di accantonamenti, ma di veri e propri tagli alla spesa, ritiene assurdo che il Governo, da un lato, procede a decurtazioni rilevanti degli stanziamenti destinati alla pubblica sicurezza e, dall'altro, segnala la necessità di porre rimedio al problema dell'ordine pubblico a Napoli.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), osservando che risulta evidente che l'articolo 53 dispone tagli e non accantonamenti di spesa, reputa inspiegabili e contraddittorie le riduzioni agli stanziamenti di competenza del Ministero della solidarietà sociale, considerato che viene operato un taglio del 13 per cento alla spesa di tale dicastero, mentre il disegno di legge finanziaria istituisce un Fondo per l'inclusione degli immigrati. Si tratta di una mera partita di giro atteso che, da una parte, si dispone l'istituzione di nuovi fondi mentre, dall'altra, essi vengono azzerati dai tagli operati sugli stanziamenti ai sensi dell'articolo 53. Nel rilevare peraltro significative discriminazioni nei tagli tra i vari ministeri, sottolinea che in tal modo si lede il principio di continuità amministrativa poiché ogni Governo potrà ridurre le autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi non condivise. Invita, quindi, a riflettere previamente sulle conseguenze di tale meccanismo assolutamente irragionevole.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita la Commissione ad uscire da una logica demagogica e a guardare alla progressione con la quale opereranno gli accantonamenti in un orizzonte pluriennale. Fa presente che si fa riferimento a dati di carattere storico e che, pertanto, con riferimento ad esempio ai trasferimenti per l'edilizia scolastica, l'accantonamento relativo all'esercizio 2007 si applica su cifre ereditate dal passato. Rileva la necessità che il Governo chiarisca se l'allegato recante le autorizzazioni di spesa sulle quali andrà ad influire l'articolo 53 fa parte integrante dell'articolo medesimo, atteso che ciò rappresenterebbe una rigidità rispetto all'operatività del meccanismo, che dovrebbe invece essere improntato a una certa flessibilità.
Maurizio FUGATTI (LNP) manifesta dubbi sull'evoluzione degli accantonamenti nel 2007-2009, posto che non appaiono credibili taluni tagli che dovrebbero operare in maniera incisiva nel 2009. Tale situazione è piuttosto sintomatica del fatto che le risorse non vengono impiegate in maniera efficiente. Osservato, inoltre, che la nuova formulazione dell'emendamento 53.9 include tra gli accantonamenti le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottolinea l'irragionevolezza di tagli forfetari su settori pubblici importanti per la vita del Paese.
Maurizio TURCO (RNP) osserva che l'articolo 53, nel testo attuale, contrasta con la normativa vigente, atteso che le previsioni ivi contenute necessitano di essere sottoposte alla decisione parlamentare. Nel dichiararsi favorevole alla soppressione del comma 3 dell'articolo 53, preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento del relatore 53.10.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) esprime forti perplessità circa il fatto che i saldi non sarebbero modificati.
Ettore PERETTI (UDC) ritiene che il meccanismo del taglio lineare delle spese possa contrastare con i principi di efficienza e di equità.
Lino DUILIO, presidente, condivide l'osservazione dell'onorevole Peretti relativa al taglio lineare, ritenendo opportuno approfondire l'argomento.
Pietro ARMANI (AN) ritiene che il vero nodo della questione sia rappresentato dalla disciplina dell'articolo 53, comma 3, che deve essere assolutamente soppresso, sottolineando come tale esigenza appaia ampiamente condivisa, dal momento che il relatore, l'onorevole Ventura, si è espresso in tal senso, e che l'onorevole Villetti ha presentato un emendamento soppressivo.
Fa presente, inoltre, come la formulazione dell'emendamento del Governo 53.9, modificativa dell'articolo 53, comma 1, secondo periodo, renda sostanzialmente inutile anche il mantenimento dell'articolo 54, comma 2.
Il Sottosegretario Nicola SARTOR, nel replicare all'onorevole Gianfranco Conte, smentisce in modo categorico che la norma in esame possa essere applicata in modo arbitrario e, comunque, con l'esercizio di una discrezionalità più ampia rispetto a quanto risulti dal testo, ricordando come gli accantonamenti riguardino selettivamente talune categorie di spesa. Si riserva in ogni caso di contestare in modo analitico e puntuale le affermazioni dell'onorevole Conte, invitandolo a fornire un elenco dettagliato contenente l'indicazione dei titoli di spesa oggetto di contestazione.
Con riferimento all'asserita iniquità del meccanismo del taglio lineare, fa presente come l'articolo 53 contenga un importante elemento di flessibilità, rappresentato dalla possibilità che il ministro competente proceda a variazioni degli accantonamenti, entro i limiti previsti ed al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica. Ricorda quindi come la previsione di determinate esenzioni, parziali o totali, relative a taluni tipi di spesa, costituisca il riflesso di priorità stabilite sulla base di scelte politiche.
Ritiene altresì distinguere concettualmente il taglio della spesa dall'accantonamento, il quale ultimo è caratterizzato dalla possibilità di un intervento successivo e correttivo da parte del Ministro competente. Sottolinea quindi, con riferimento a talune obiezioni emerse nel corso del dibattito, come l'attuale procedura per la formazione del bilancio pubblico ponga problemi di trasparenza oggettivi, indipendenti dall'operato del Governo, ritenendo necessaria una profonda revisione che consenta al Parlamento di esercitare in modo più efficace la funzione di controllo.
Precisa, conclusivamente, come l'elenco relativo all'emendamento del Governo 53.9, fornito dal Governo in accoglimento di una richiesta di maggiore trasparenza avanzata dalla Commissione, mostri la ripartizione dell'accantonamento che si intende effettuare in applicazione dell'articolo 53, comma 1.
Gianfranco CONTE (FI) ritiene di estrema gravità il fatto che l'elenco in questione ripartisca l'accantonamento in relazione ad un rilevante numero di spese in conto capitale, mentre l'articolo 53, comma 1, dispone l'esenzione dall'accantonamento di tali spese.
Lino DUILIO, presidente, ritiene fondamentale che sia chiaro il significato complessivo dell'articolo 53, da valutare anche con riferimento agli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, sottolineando come la tabella che indica le modalità di ripartizione dell'accantonamento rappresenta una mera ipotesi di applicazione concreta applicazione della norma, che sarà trasfusa in un decreto da sottoporre al parere del Parlamento.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) contesta il riferimento ambiguo al concetto di accantonamento di spesa, poiché ritiene che la disciplina dell'articolo 53, comma 1, e la documentazione esplicativa fornita dal Governo, si riferiscono inequivocabilmente a tagli di spesa, Ricorda quindi come la Lega Nord Padania non sia pregiudizialmente contraria ai tagli di spesa, ma invita comunque il Governo ad evitare ambiguità.
Alberto GIORGETTI (AN) nel concordare con l'onorevole Gianfranco Conte circa il fatto che la tabella fornita dal Governo incida anche su spese in conto capitale, in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 53, comma 1, evidenzia la mancanza di indicazioni chiare e univoche sul meccanismo di funzionamento della norma, la quale non è formulata in modo preciso e puntuale e, probabilmente, pone anche problemi di copertura finanziaria.
Marino ZORZATO (FI) sottolinea come, con l'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo 53.9, la Commissione non approverebbe anche la tabella ad esso riferita, che costituisce una sorta di ipotesi applicativa della norma. Considera peraltro pacifico che l'articolo 53, comma 1, disponga l'esenzione da accantonamento delle spese in conto capitale, invitando quindi il Governo a fare chiarezza sul punto, anche eliminando dalla tabella qualsiasi riferimento a tali spese.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che la questione debba essere approfondita e che il testo dell'articolo 53, comma 1, debba essere riformulato in modo più chiaro, poiché, allo stato, si presta ad interpretazioni non univoche, potendosi anche sostenere che le spese in conto capitale non siano escluse dal meccanismo di accantonamento.
Giorgio LA MALFA (Misto) fa presente come, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Sartor, non sia affatto scontato che la tabella fornita dal Governo e riferita all'articolo 53, comma 1, costituisca una mera proposta o ipotesi di ripartizione dell'accantonamento. Ritiene, inoltre, che non sia chiaro neanche il meccanismo di funzionamento dei commi 2 e 3 dell'articolo 54.
Evidenzia quindi come l'emendamento del Governo 53.9, pur avendo modificato le regole di esclusione, abbia tuttavia mantenuto invariato l'ammontare delle quote di accantonamento, sottolineando come ciò sia reso possibile da un artificio, ovvero dalla scelta, estremamente discutibile, di modificale le dotazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per lo sviluppo economico. Chiede pertanto al Governo di fornire chiarimenti in merito alle questioni sollevate.
Lino DUILIO, presidente, in considerazione delle osservazioni emerse nel corso della discussione, ritiene necessarie talune precisazioni. Chiarisce quindi che la Commissione deve valutare le misure previste per il contenimento della spesa e che gli accantonamenti di cui all'articolo 53 costituiscono dei veri e propri tagli di spesa a carico dei ministeri. Fa presente quindi come la norma individui un determinato ammontare che viene accantonato, per essere successivamente distribuito ai ministeri in base a determinate priorità, nonché seguendo una specifica procedura che prevede anche l'espressione del parere da parte delle Camere. Sottolinea altresì come la tabella fornita dal Governo costituisca una mera simulazione di distribuzione dell'accantonamento, mentre il dato essenziale è rappresentato dall'importo che viene accantonato.
Guido CROSETTO (FI) evidenzia come l'emendamento del Governo 53.9 costituisca in realtà una parte cospicua della copertura della manovra finanziaria, ritenendo inaccettabile l'introduzione di un meccanismo che, da un lato, dispone stanziamenti in favore dei ministeri e, dall'altro, ne riduce l'entità tramite lo strumento degli accantonamenti.
Esprime, inoltre, un giudizio fortemente negativo sulla possibilità dei ministri competenti di intervenire a posteriori per apportare variazioni agli accantonamenti, ritenendo che il procedimento previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo, costituisca un discutibile artificio al quale sono costretti a ricorrere la maggioranza ed il Governo, poiché non sono in grado di stabilire nella legge finanziaria gli importi da stanziare in favore dei ministeri. In tale contesto evidenzia altresì come il relatore, onorevole Ventura, ed il sottosegretario Sartor si contraddicano in ordine al valore ed al significato che la Commissione dovrebbe attribuire alla tabella allegata all'emendamento 53.9, giacché il primo ritiene che si tratti di una mera proposta di distribuzione degli accantonamenti, mentre il secondo lascia intendere che si tratti di uno schema definitivo.
Lino DUILIO, presidente, reputa opportuno tenere per il momento separate le considerazioni di ordine politico da quelle di ordine tecnico, anche perché queste ultime devono ancora essere chiarite. Precisa quindi come il meccanismo dell'accantonamento di cui all'articolo 53, comma 1, abbia l'unica peculiarità di fissare un importo assoluto anziché, come accadeva in passato, una percentuale, valutando positivamente tale innovazione, che introduce un fattore di trasparenza.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che la maggioranza debba assumersi la responsabilità delle proprie scelte e chiede che l'emendamento del Governo 53.9 sia posto immediatamente in votazione.
Guido CROSETTO (FI) ricorda che la discussione in Commissione ha lo scopo di far comprendere il significato di ciò che si vota e, pertanto, ritiene necessario, prima di passare al voto, che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, in particolare con riferimento alla disciplina delle spese in conto capitale.
Il sottosegretario Nicola SARTOR ritiene che la lettera dell'emendamento 53.9 del Governo sia chiara per quanto attiene alle relative esclusioni e sottolinea come l'emendamento 53.10 del relatore garantisca il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nella procedura di emanazione del decreto attraverso la quale possono essere rimodulati i tagli di spesa previsti.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, non capisce il motivo per il quale l'opposizione si meravigli del fatto che la finanziaria preveda tagli di spesa, considerato che essi erano stati annunciati già da tempo. Ribadisce peraltro che la tabella allegata all'emendamento 53.9 prevede tagli in maniera lineare su vari settori di spesa e che tali tagli possono essere comunque eventualmente modificati attraverso il decreto previsto dall'emendamento 53.10.
Gianfranco CONTE (FI) contesta che ai tagli di spesa previsti possa essere data la rilevanza che la maggioranza vuole attribuirgli, rilevando che la loro incidenza sulla manovra nel suo complesso non è rilevante a livello quantitativo.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che si possa procedere alla votazione degli emendamenti 53.9 del Governo e 53.10 del relatore, considerato che sono stati fugati i dubbi in merito alla esclusione delle spese in conto capitale dai tagli previsti dall'emendamento 53.9.
Gianfranco CONTE (FI) ribadisce la propria convinzione in merito al fatto che la formulazione letterale dell'emendamento 53.9 non consente di capire se le spese in conto capitale sono escluse, specificando in particolare che molte spese relative alla realizzazione di opere infrastrutturali non sono escluse dai tagli di spesa come risulta dalla tabella allegata all'emendamento 53.9 del Governo.
Alberto GIORGETTI (AN) esprime la convinzione che le spese in conto capitale non sono escluse dai tagli di spesa come risulterebbe dalla relazione tecnica dell'emendamento.
Lino DUILIO, presidente, ritenendo che le questioni siano state approfondite sufficientemente, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 53.
Il sottosegretario SARTOR invita i presentatori a ritirare l'emendamento Turco 53.4, gli identici subemendamenti Di Gioia 0.53.9.9, Bordo 0.53.9.4, Balducci 0.53.9.6, Di Gioia 0.53.9.8, Balducci 0.53.9.7 e Di Gioia 0.53.9.10. Esprime parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.53.9.11. Raccomanda l'approvazione delll'emendamento 53.9 del Governo. Invita inoltre al ritiro del subemendamento La Malfa 0.53.10.5. Esprime parere contrario sul subemendamento Gianfranco Conte 0.53.10.3, mentre si rimette al parere della Commissione per quel che riguarda i subemendamenti Armani 0.53.10.2 e 0.53.10.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 53.10 del relatore e parere contrario sull'emendamento Gianfranco Conte 53.8. Invita infine al ritiro dell'emendamento Villetti 53.3 e dell'articolo aggiuntivo Tocci 53.01.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che il subemendamento 0.53.10.2 potrebbe contenere profili di inammissibilità, in quanto lo stesso mira a vincolare un'attività del Governo costituzionalmente garantita.
Pietro ARMANI (AN) contesta la valutazioni espresse dal presidente in ordine al suo subemendamento.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Turco 53.4, sul quale il parere del relatore è conforme a quello del Governo.
Lello DI GIOIA (RNP) illustra il suo subemendamento 0.53.9.9, finalizzato alla tutela dell'attività delle televisioni locali, già penalizzate dalla legge del 1993 che regola la ripartizione dei contributi derivanti dal pagamento del canone da parte dei cittadini tra la RAI e le altre emittenti.
Massimo VANNUCCI (Ulivo) dichiara voto favorevole sul subemendamento Calducci 0.53.9.5.
Francesco NAPOLETANO (Com.It), sottolineato il valore del ruolo svolto dalle emittenti locali, dichiara voto favorevole sul subemendamento Di Gioia 0.53.9.9.
Camillo PIAZZA (Verdi) appone la sua firma sul subemendamento Balducci 0.53.9.5, esprimendo peraltro la convinzione che sia necessario riformulare la copertura finanziaria del subemendamento.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, specifica che non è necessario prevedere una previsione della copertura, come per gli altri subemendamenti Balducci 0.53.9.5, Di Gioia 0.53.9.9, Bordo 0.53.9.4, Calducci 0.53.9.6, Di Gioia 0.53.9.8, Calducci 0.53.9.7 e Di Gioia 0.53.9.10: ne propone pertanto la riformulazione, sopprimendo la norma di copertura.
I presentatori degli subemendamenti concordano con l'ipotesi di riformulazione proposta dal relatore.
Il sottosegretario Nicola SARTOR si rimette alle valutazioni del relatore sugli identici subemendamenti in esame.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti in esame.
Marino ZORZATO (FI) dichiara che se la maggioranza avesse proposto emendamenti con efficacia e qualità simili a quelle che connotano i subemendamenti in esame si sarebbe potuto realizzare un lavoro di qualità significativamente migliore.
La Commissione approva quindi gli identici subemendamenti Balducci 0.53.9.5, Di Gioia 0.53.9.9, Bordo 0.53.9.4, Calducci 0.53.9.6, Di Gioia 0.53.9.8, Calducci 0.53.9.7 e Di Gioia 0.53.9.10.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.53.9.11.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, esprime parere contrario.
La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.53.9.11.
Marino ZORZATO (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento 53.9 del Governo, in quanto esso prevede una serie di tagli alle spese in conto capitale e in particolare a spese già in corso per la realizzazione di opere infrastrutturali.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara il voto contrario della Lega Nord Padania sull'emendamento 53.9, chiarendo in particolare che il dissenso riguarda non l'opportunità di effettuare tagli alle spese quanto il metodo con cui questi si effettuano.
Ettore PERETTI (UDC) dichiara voto contrario sull'emendamento 53.9 del Governo in quanto tale emendamento procede ad effettuare tagli di spesa senza garantire il raggiungimento degli obiettivi di equità e sviluppo.
Alberto GIORGETTI (AN) dichiara il voto contrario di Alleanza Nazionale sull'emendamento 53.9 del Governo, in quanto tale emendamento blocca l'operatività di importanti leggi approvate nella scorsa legislatura e colpisce interventi già avviati negli anni passati, scavalcandole previsioni della legge di bilancio.
Guido CROSETTO (FI) preannuncia il suo voto contrario all'emendamento 53.9 (nuova formulazione) del Governo.
Giorgio LA MALFA rileva come nell'allegato all'emendamento 53.9 siano in effetti state modificate parecchie voci, e considera che dovranno essere sicuramente modificate ulteriormente nel corso dell'esame presso il Senato.
Maurizio TURCO (RNP) chiede la votazione dell'emendamento 53.9 (nuova formulazione) del Governo per parti separate, nel senso di votare prima le modifiche di cui alla lettera a) e alla lettera b) e successivamente le modifiche di cui alla lettera c).
Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la parte dell'emendamento 53.9 (nuova formulazione) del Governo recante le modifiche di cui alle lettere a) e b).
La Commissione approva la parte dell'emendamento 53.9 (nuova formulazione) del Governo posta in votazione.
Guido CROSETTO (FI) chiede che sia effettuata la controprova per appello nominale.
Lino DUILIO presidente, al fine di garantire l'univocità e la certezza dell'esito della votazione, dispone la controprova per appello nominale.
La Commissione approva la prima parte dell'emendamento 53.9 (nuova formulazione) del Governo, con le modifiche di cui alle letetre a) e b).
La Commissione approva quindi la seconda parte dell'emendamento 53.9 (nuova formulazione) del Governo, con le modifiche di cui alla lettera c).
La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Ravetto 0.53.10.5 e Gianfranco Conte 0.53.10.3.
Pietro ARMANI suggerisce una riformulazione del proprio subemendamento 0.53.10.2 nel senso che il parere vincolante sia reso da entrambe le Commissioni di Camera e Senato.
Lino DUILIO, presidente, ricorda come solo il Governo e il relatore possano procedere alla riformulazione di proposte emendative.
Guido CROSETTO (FI) invita il presidente a difendere le prerogative proprie al Parlamento relativamente alla definizione delle modifiche alle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che il suo emendamento 53.10 potrebbe essere riformulato nel senso che, se entro trenta giorni dall'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti il Governo non vi si voglia conformare, entro i dieci giorni successivi è tenuto a presentare alle Commissioni parlamentari competenti un ulteriore testo per il parere definitivo.
Pietro ARMANI considera che anche così resterebbe inflitto un grave vulnus alle prerogative del Parlamento, in quanto, anche dopo l'acquisizione del secondo parere reso dalle Commissioni parlamentari competenti, il Governo non sarebbe comunque vincolato e potrebbe agire in piena autonomia.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che la riformulazione proposta dal relatore potrebbe considerarsi adeguata.
Pietro ARMANI segnala come il problema sarebbe superato se venisse approvato l'emendamento Villetti 53.3, soppressivo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 53. Chiede quindi che si ponga in votazione l'emendamento Villetti 53.3 prima di procedere a votare l'emendamento 53.10 del relatore.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, condivide la proposta formulata dal deputato Armani.
Lino DUILIO, presidente, accantona quindi il subemendamento Armani 0.53.10.2 e chiede il parere al relatore e al Governo in ordine all'emendamento Villetti 53.3.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole all'emendamento Villetti 53.3.
Il sottosegretario Nicola SARTOR si rimette alla Commissione.
La Commissione approva l'emendamento Villetti 53.3.
Pietro ARMANI (AN), illustrando il suo subemendamento 0.53.10.1, osserva come non sussista ragione per conservare il disposto del comma 2, che appare ultroneo una volta inserita al secondo periodo del comma 1 la previsione del termine del 31 marzo, proposto dall'emendamento 53.10 del relatore, e una volta soppresso il comma 3 dello stesso articolo 53.
Lino DUILIO, presidente, ritenendo di buonsenso l'osservazione dell'onorevole Armani, considera che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 53.10 del relatore il comma 2 dell'articolo 53 appare in effetti ultroneo.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, rilevando come l'osservazione dell'onorevole Armani abbia fondamento, ritiene che si potrebbero invertire i commi 1 e 2 dell'articolo 53, ovvero si potrebbe associare anche al comma 2 una data successiva al 31 marzo per le comunicazioni previste.
Pietro ARMANI (AN) ritiene comprensibili le osservazioni del sottosegretario Sartor, anche se, accedendo alla sua proposta, si finirebbe per chiedere al Parlamento una doppia pronuncia sugli accantonamenti di cui all'articolo 53. Suggerisce quindi che al comma 2 dell'articolo 53 sia inserito un termine entro cui gli accantonamenti debbano essere disposti, allineandolo alla presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.
Il sottosegretario Nicola SARTOR riterrebbe preferibile inserire al comma 2, come già previsto dall'emendamento 53.10 del relatore in relazione al comma 1, la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Gianfranco CONTE (FI) esprime il proprio stupore per l'andamento della discussione, in quanto il comma 2 dell'articolo 53 concerne l'accantonamento di un fondo al fine di incentivare il personale della pubblica amministrazione che contribuisce ad ulteriori economie di spesa: si tratta pertanto, con ogni evidenza, di una disposizione di portata ben più circoscritta delle altre contenute nell'articolo 53.
Pietro ARMANI (AN) si dichiara disponibile ad accogliere il suggerimento del sottosegretario Sartor, di introdurre al comma 2 la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Lino DUILIO, presidente, anche alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Conte, invita il deputato Armani a ritirare il subemendamento 0.53.10.1, per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che impegni il Governo a riferire al Parlamento sugli accantonamenti di cui al comma 2.
Pietro ARMANI (AN) dichiara di ritirare il subemendamento 0.53.10.1, ritenendo che il Governo sia impegnato ad accogliere l'ordine del giorno in cui trasfonderà il contenuto dello stesso.
La Commissione approva l'emendamento 53.10 del relatore.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Conte 53.8.
Lino DUILIO, presidente, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Tocci 53.01.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, illustra il suo articolo aggiuntivo 76.03, di cui raccomanda l'approvazione.
Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 76.03 del relatore.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 76.03 del relatore.
Lino DUILIO, presidente, avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 75.08 del Governo e fissa alle 21 il termine per la presentazione dei subemendamenti.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede una breve sospensione della seduta, per dar modo ai deputati di presentare i loro subemendamenti.
Ettore PERETTI (UDC) chiede se sia stata completata la valutazione di ammissibilità dell'emendamento 58.44 del Governo.
Lino DUILIO, presidente, chiarisce che la valutazione è sospesa in attesa di chiarimenti da parte del Governo.
Marino ZORZATO (FI) chiede che, alla ripresa dei lavori, il presidente chiarisca quali argomenti s'intende affrontare prioritariamente.
Lino DUILIO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 20.30, riprende alle 22.55.
Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione prosegue il proprio lavoro con l'esame dell'emendamento del Governo 75.08 e subemendamenti; successivamente, dopo aver trattato l'artioclo aggiuntivo del Governo 57.019 e relativi subemendamenti, si potranno esaminare proposte emendative riferite ad ulteriori articoli di interesse dei gruppi per poi passare all'articolo 3.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che, in considerazione dell'organizzazione dei tempi di lavoro, la Commissione dovrebbe esaminare l'articolo 3 non prima della seduta di domani.
Michele VENTURA (Ulivo) concorda con il deputato Crosetto.
Lino DUILIO, presidente, conviene con la proposta del deputato Crosetto di rinviare alla seduta di domani mattina l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.
Marino ZORZATO (FI) segnala l'opportunità di procedere nel corso della presente seduta all'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria relativi alla materia delle infrastrutture, considerato l'esiguo numero di articoli e di proposte emendative riguardanti tale materia.
Lino DUILIO, presidente, rinnova la disponibilità ad accogliere le indicazioni da parte dei gruppi e ricorda che la Commissione può comunque valutare l'opportunità di accantonare talune proposte emendative che potranno venire in considerazione nel corso della seduta.
Marino ZORZATO (FI) propone che la presente seduta sia comunque dedicata all'esame delle proposte emendative già accantonate.
Lino DUILIO (Ulivo) ritiene che l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 potrebbe non necessariamente essere affrontato all'inizio della seduta di domani mattina, lasciando quindi lo spazio iniziale agli accantonamenti. Per quanto riguarda i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo del Governo 75.08, avverte che il subemendamento 0.75.08.4 Marchi, escludendo talune categorie di spese dai vincoli sulla spesa degli enti locali disposti dalla legge finanziaria 2006, senza recare compensazione, è inammissibile per carenza di compensazione; il subemendamento 0.75.08.6 Marchi, che introduce una disposizione onerosa in materia di spesa per il personale da parte degli enti locali, viene ad aggiungersi alle altre norme onerose già previste dall'articolo, del quale però non viene corrispondentemente incrementata la norma di copertura recata dal comma 14; il subemendamento è pertanto inammissibile per carenza di compensazione. Avverte che i seguenti subemendamenti sono inammissibili, in quanto introducono materie estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria o comunque non contemplate nella proposta emendativa cui accedono e non aventi alcuna connessione con il contenuto di essa: il subemendamento Raiti 0.57.019.7, che autorizza le università a prorogare i contratti a tempo determinato di personale agricolo stagionale (l'articolo aggiuntivo 57.019 del Governo riguarda infatti il personale delle Autorità indipendenti); i subemendamenti Garavaglia 0.57.018.2, Giudice 0.57.019.5, Garavaglia 0.85.039.1, 0.104.173.1 e 0.128.026.2, interamente soppressivi, in quanto per costante prassi non sono ammessi subemendamenti volti a proporre la pura e semplice reiezione della proposta emendativa cui accedono; i subemendamenti Garavaglia 0.66.236.1, 0.66.236.2 e 0.66.236.5, i quali prevedono l'incremento del personale scolastico amministrativo tecnico e ausiliario e l'indizione di appositi concorsi (laddove l'emendamento tende alla riduzione di tale personale in correlazione con quanto stabilito dall'articolo); i subemendamenti Vannucci 0.75.08.5 e Marchi 0.75.08.6, i quali confermano l'applicazione dei limiti alle assunzioni e alle spese per il personale ai comuni fino a cinquemila abitanti, limitatamente all'ammontare complessivo delle spese per l'esercizio 2004; il subemendamento Marchi 0.75.08.4, che, con norma interpretativa, dispone che i trasferimenti alle istituzioni costituite dagli enti locali per l'esercizio di servizi sociali non concorrono al rispetto dei limiti relativi al patto di stabilità interno previsti dalla legge finanziaria per il 2006: in relazione a questo subemendamento e ai due precedenti, ricordo che l'articolo aggiuntivo riguarda l'erogazione di trasferimenti agli enti locali e la relativa disciplina contabile; il subemendamento Lulli 0.128.11.1, limitatamente al primo capoverso della parte consequenziale, che dispone un finanziamento per studi e ricerche realizzati da istituti tecnici industriali per la certificazione di qualità e salubrità di determinati prodotti tessili cardati; il subemendamento Marinello 0.129.015.1, che garantisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'invarianza di gettito in relazione alle agevolazioni tributarie disposte da precedenti articoli del disegno di legge, laddove l'articolo aggiuntivo 129.015 (nuova formulazione) del Governo, al quale accede, riguarda il finanziamento di opere infrastrutturali nella regione Friuli-Venezia Giulia.
Maino MARCHI (Ulivo), pur comprendendo le ragioni alla base del giudizio di inammissibilità testé espresso dal Presidente, sottolinea di non poter condividere tale giudizio in considerazione del fatto che non è dimostrato che l'imposizione ai piccoli comuni di tagli alle spese per il personale abbia consentito di realizzare un risparmio o di destinare tali risorse ad ulteriori finalità. In particolare, rileva che il subemendamento Vannucci 0.75.08.5 individua la copertura del maggiore onere previsto ed è, dunque, dotato di compensazione adeguata. Per tale ragione, invita il Presidente a riconsiderare il proprio giudizio di inammissibilità almeno relativamente a tale proposta emendativa. Per quanto concerne il proprio subemendamento 0.75.08.4, osserva che tale proposta è conforme alla normativa già in vigore e si limita ad indicare un'interpretazione unitaria così come fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, per fare chiarezza rispetto a difformi indirizzi riscontrabili presso le sezioni regionali della Corte dei conti dell'Emilia Romagna e della Toscana.
Lino DUILIO, presidente, conferma il giudizio di inammissibilità sui subemendamenti Vannucci 0.75.08.5 e Marchi 0.75.08.4 sulla base delle considerazioni già svolte.
Massimo VANNUCCI (Ulivo), intervenendo sul proprio subemendamento 0.75.08.5, ritiene di non concordare sulla valutazione di inammissibilità in quanto tale proposta consente la destinazione di risorse alle spese per il personale in aggiunta alle altre finalità previste nell'articolo aggiuntivo del Governo 75.08, per cui non sussiste l'estraneità di materia.
Lino DUILIO, presidente, ribadisce che le ragioni che hanno determinato il giudizio di inammissibilità rispetto ai contenuti trattati dalla proposta emendativa del Governo.
Massimo VANNUCCI (Ulivo) precisa ulteriormente che il proprio subemendamento 0.75.08.5 riguarda soltanto una diversa ipotesi di uso delle risorse messe a disposizione nell'articolo aggiuntivo in esame.
Lino DUILIO, presidente, prendendo atto della precisazione formulata dal deputato Vannucci, ribadisce l'impossibilità di prevedere un diverso uso rispetto alla materia che è oggetto della proposta emendativa del Governo.
Guido CROSETTO (FI) sottolinea che tutti i subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 75.08, con l'eccezione di uno riguardante la copertura, sono stati presentati dalla maggioranza.
Lino DUILIO, presidente, invita il rappresentante del Governo e il relatore ad esprimere il proprio parere sul subemendamento Orlando 0.75.08.2.
Il sottosegretario Nicola SARTOR si rimette al parere del relatore per quanto riguarda il subemendamento Orlando 0.75.08.2.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Orlando 0.75.08.2 in quanto riguarda una questione che è stata più volte oggetto di discussione e che va nella direzione di un'azione sinergica tra i comuni e di una maggiore efficienza nei servizi per cittadini.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che il subemendamento in esame non sia condivisibile in quanto introduce una differenziazione interna alla categoria dei piccoli comuni dando luogo ad una sorta di «guerra fra poveri».
Antonio MISIANI (Ulivo), cofirmatario del subemendamento Orlando 0.75.08.2, segnala è stato più volte segnalata nel corso del dibattito l'opportunità di incoraggiare la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli comuni e la necessità di superare l'attuale sistema di finanziamenti a pioggia.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), cofirmatario del subemendamento 0.75.08.8, richiama l'attenzione su tale proposta, che è da considerare di buon senso per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria. In generale, rileva la necessità che la maggioranza raggiunga un accordo interno, considerato che tutte le restanti proposte di subemendamento sono state presentate nel suo seno.
Lino DUILIO, presidente, in relazione a quanto osservato dal deputato Garavaglia, sottolinea che ogni proposta emendativa merita attenzione da parte di tutti i gruppi presenti in Commissione in quanto idonea ad inserire norme nell'ordinamento che valgono per tutti i cittadini.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), nel prendere atto di quanto affermato dal Presidente, segnala che i lunghi tempi di attesa per la prosecuzione dei lavori della Commissione avrebbero consentito alla maggioranza di pervenire ad un'intesa.
Andrea ORLANDO (Ulivo), intervenendo sul proprio subemendamento 0.75.08.2, di cui auspica l'approvazione, sottolinea che esso propone un intervento razionalizzatore e non comporta alcun rischio di «guerra fra poveri» considerato che la maggioranza dei piccoli comuni ha di fatto già delegato l'esercizio di proprie funzioni. La proposta va, a suo avviso, nella direzione di incoraggiare l'esercizio in forma associata dei servizi da parte dei comuni.
Ettore PERETTI (UDC) osserva che la materia trattata dal subemendamento Orlando 0.75.08.2 richiede particolare coraggio politico ed è condivisibile nei suoi obiettivi; preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta.
La Commissione approva il subemendamento Orlando 0.75.08.2.
Il sottosegretario Nicola SARTOR invita al ritiro del subemendamento Quartiani 0.75.0.8.3 per ragioni di coerenza con l'intervenuta approvazione del subemendamento Orlando 0.75.08.2.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, associandosi alla considerazione svolta dal rappresentante del Governo, chiede che il subemendamento Quartiani 0.75.0.8.3 sia considerato respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.
La Commissione respinge il subemendamento Quartiani 0.75.0.8.3.
Il sottosegretario Nicola SARTOR invita al ritiro del subemendamento Misiani 0.75.0.8.1, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto tale proposta reca una dequalificazione della spesa che non è coerente con le finalità della norma e altera il limite del 20 per cento che è da considerare ragionevole e prudenziale.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.
Antonio MISIANI (Ulivo) illustra il proprio subemendamento 0.75.0.8.1, del quale auspica l'approvazione rilevando che esso non comporta alcun impatto sui saldi, garantisce l'autonomia per i bilanci dei comuni ed è coerente con la tendenza della giurisprudenza contabile che considera tra le entrate correnti quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva che il suo gruppo non ritiene corretto che gli oneri di urbanizzazione siano destinati alla spesa corrente in quanto essi, al di là dell'incidenza sulla finanza pubblica, hanno un impatto negativo sul territorio. Per tali ragioni, ritiene condivisibile il parere espresso dal rappresentante del Governo sul subemendamento Misiani 0.75.0.8.1 anche alla luce dell'esperienza maturata dai piccoli comuni ubicati nell'hinterland delle grandi città.
Alberto GIORGETTI (AN) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Misiani 0.75.0.8.1 per ragioni analoghe a quelle testé esposte dal deputato Garavaglia. Sottolinea altresì che le risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione debbano essere destinate agli investimenti e che l'aggiramento di tale principio può avere effetti devastanti sul territorio. Osserva infine che la logica che è alla base di tale proposta emendativa costituisce uno degli elementi che ha messo in crisi il patto di stabilità interno.
Maino MARCHI (Ulivo), cofirmatario del subemendamento Misiani 0.75.0.8.1, si dichiara sorpreso dalle posizioni assunte dall'opposizione in quanto la proposta riprende talune norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2005, approvata dalla precedente maggioranza di centrodestra. In generale ritiene che, fatto salvo il principio per cui gli oneri di urbanizzazione devono essere destinati agli investimenti, sia ancora in corso una fase transitoria in cui è necessario consentire ai comuni di approvare i propri bilanci mantenendo almeno il 50 per cento che vige per il 2006.
Ettore PERETTI (UDC), in relazione a quanto osservato dal deputato Marchi, ritiene che si tratti di un precedente che non deve essere incoraggiato per non alimentare l'espansione della spesa corrente.
Rolando NANNICINI (Ulivo) raccomanda l'approvazione del subemendamento Misiani 0.75.08.1, richiamandosi alle diverse categorie degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione come disciplinati dalla legge Bucalossi. Su tale questione è opportuno svolgere un'accurata riflessione, atteso che già attualmente vengono utilizzate sulla parte corrente le risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione. Fa presente che non basta realizzare gli investimenti, ma occorre tenere anche conto delle esigenze di manutenzione. Critica quella che gli sembra essere una logica punitiva delle amministrazioni locali, auspicando che almeno si mantenga la quota del 50 per cento consentita per il 2006. Giudica infatti la soglia del 20 per cento assolutamente irrealistica.
Andrea ORLANDO (Ulivo), esprimendosi a favore del subemendamento in esame, rileva con stupore la diffidenza nei confronti degli enti locali che si manifesta tra le forze dell'opposizione e denuncia un certo sentimento anti-autonomistico. Ritiene che oggi si stia avviando un nuovo percorso per la compartecipazione degli enti locali nella prospettiva della realizzazione del federalismo fiscale. Sottolinea come il ricorso agli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente consenta altresì di non accrescere la pressione fiscale.
Guido CROSETTO (FI) osserva che l'utilizzo per spese correnti degli oneri di urbanizzazione rappresenta una realtà da tempo consolidata e che, con la legge finanziaria per il 2005, si era deciso che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, potessero essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006, ma in un'ottica di progressivo contenimento. Pur comprendendo che la percentuale prevista al comma 8 dell'articolo aggiuntivo 75.08 del Governo possa essere giudicata una riduzione brusca rispetto alla percentuale del 50 per cento, ritiene che il Parlamento debba introdurre alcuni paletti per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie da destinare alle spese correnti, atteso che si è assistito negli ultimi tempi ad una crescita consistente della spesa corrente e alla difficoltà di comprimerne i livelli. Per tale ragione, rileva la necessità che il Parlamento dia un segnale sulla base di una logica graduale di buon senso.
Ermanno VICHI (Ulivo) preannuncia il voto contrario sul subemendamento Misiani 0.75.08.1, considerato che con tale disposizione si rischia di provocare gravi danni ambientali nonché un pregiudizio consistente ai bilanci delle amministrazioni locali. Osservato che le spese di manutenzione non possono essere considerate spese correnti, richiama l'esigenza di un'inversione di tendenza in questa materia.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) segnala che è possibile far quadrare i bilanci degli enti locali senza ricorrere ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, atteso che il riequilibrio tra entrate e spese deve essere perseguito più opportunamente attraverso un utilizzo efficiente e razionale della spesa. Nel ricordare che già attualmente una quota parte degli oneri di urbanizzazione è destinata ad opere di manutenzione, precisa che si tratta di un problema serio specialmente nelle aree a forte antropizzazione. Per tale ragione, appare necessario anche a chi abbia una vocazione autonomistica introdurre a livello centrale limitazioni per le amministrazioni locali.
Gaspare GIUDICE (FI), pur reputando di estremo interesse il dibattito fin qui svolto, rileva la necessità che il Governo chiarisca le ragioni per le quali l'articolo aggiuntivo 75.08 utilizzi una parte delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate. Reputa tale scelta un grave errore da correggere.
Maurizio FUGATTI (LNP), considerato che la proposta emendativa consentirebbe di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per le spese correnti in un periodo limitato, giudica negativamente l'applicazione di tale disciplina poiché pregiudica un utilizzo razionale delle spese da parte delle amministrazioni locali oltre a introdurre elementi di incertezza per il futuro.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di riformulare il subemendamento Misiani 0.75.08.1 nel senso di sostituire le parole «75 per cento» con le parole «35 per cento».
Francesco PIRO (Ulivo) rammenta che la disposizione ripropone una norma attualmente vigente, introdotta dalla legge finanziaria per il 2005, che prevede l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per spese correnti fino al 75 per cento per due anni e fino al 50 per cento nell'esercizio finanziario in corso. Sottolinea che il Ministero dell'economia e delle finanze giudica tale norma una restrizione in quanto le amministrazioni potrebbero già attualmente in piena autonomia utilizzare integralmente i proventi derivanti dagli oneri concessori, sulla base di altra disposizione legislativa. Invita, pertanto, a un'accurata riflessione su tale modifica.
Antonio MISIANI (Ulivo) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore con riguardo al subemendamento 0.75.08.1, di cui è primo firmatario.
Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) giudica positiva la riformulazione proposta dal relatore relativamente al subemendamento Misiani 0.75.08.1, che rappresenta un contemperamento tra l'esigenza di un passaggio graduale alla nuova disciplina e l'individuazione di una norma che possa essere agevolmente applicata ai piccoli comuni.
Alberto GIORGETTI (AN) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla nuova formulazione del subemendamento Misiani 0.75.08.1 per le ragioni già esposte in precedenza.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) si dichiara contrario al subemendamento Misiani 0.75.081, nella nuova formulazione del relatore. Al riguardo reputa più opportuno che la Commissione approvi il subemendamento Fugatti 0.75.08.8.
La Commissione approva il subemendamento Misiani 0.75.08.1 nella nuova formulazione proposta dal relatore.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il subemendamenti Fugatti 0.75.08.8, precisando che tale emendamento ricorre in maniera più opportuna a una clausola di copertura finanziaria differente dall'utilizzo delle risorse del Fondo delle aree sottoutilizzate.
Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere contrario sul subemendamento Fugatti 0.75.088, in quanto la copertura finanziaria a valere sulle risorse della Tabella C appare inopportuna perché limiterebbe il funzionamento delle amministrazioni interessate.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del relatore.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) richiama il senso del subemendamento 0.75.08.8, di cui è cofirmatario, così come segnalato precedentemente dal deputato Giudice.
La Commissione respinge il subemendamento Fugatti 0.75.08.8.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) ritira il suo subemendamento 0.75.08.7.
Lino DUILIO, presidente, comunica che porrà adesso in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 75.08, precisando che il comma 10 si deve intendere, a correzione di un errore materiale, nel senso di sostituire alle parole «articolo 4 del» le parole «allegato A al».
Gaspare GIUDICE (FI) ribadisce la necessità che il Governo chiarisca le motivazioni del ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che a suo avviso è assoluatmente improprio.
Il sottosegretario Nicola SARTOR sottolinea che il ricorso al Fondo per le aree sottoutilizzate non rappresenta una modalità di copertura impropria, considerato che è già stata utilizzata in passato e che i piccoli comuni rientrano per l'appunto largamente in tali aree.
Michele VENTURA, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 75.08.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 75.08 del Governo, come risultante dall'approvazione dei subemendamenti ad esso riferiti.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) ricorda che risulta ancora accantonato l'emendamento Gibelli 75.12.
Lino DUILIO, presidente, alla luce dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 75.08 del Governo, chiede ai presentatori se intendono ritirare l'emendamento Gibelli 75.12.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento Gibelli 75.12, che reca una copertura finanziaria più opportuna - da prelevarsi dagli ingenti fondi destinati a Roma capitale - rispetto a quella dell'articolo aggiuntivo 75.08 del Governo testé approvato, che configura invece una sorta di «partita di giro».
La Commissione respinge l'emendamento Gibelli 75.12.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che la Commissione possa adesso procedere alla votazione dell'emendamento 74.120 del relatore, considerato che tratta una questione connessa alla materia degli enti locali che la Commissione ha affrontato nella giornata odierna, vale a dire l'esenzione degli enti gestori delle aree naturali protette dal vincolo del 2 per cento alla crescita della spesa di cui all'articolo 1, comma 5 della legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004.
Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento 74.120 del relatore.
Alberto GIORGETTI (AN) chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria dell'emendamento del relatore 74.120.
Lino DUILIO, presidente, precisa che essa ammonta a 4 milioni di euro da prelevarsi dall'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
La Commissione approva l'emendamento del relatore 74.120.
Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dell'esame del disegno di legge finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, ricorda come si sia concordato di procedere all'esame delle proposte emendative dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria nella seduta di domani mattina, mentre si è programmato di esaminare stasera le proposte emendative che sono state accantonate nel corso dell'esame e quelle che i gruppi intendano richiamare. Propone quindi di passare all'esame dell'articolo aggiuntivo 57.019 del Governo relativo al personale delle autorità indipendenti.
Gianfranco CONTE (FI) rileva come non vi sia omogeneità nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite alle autorità indipendenti subito dopo aver affrontato le problematiche relative agli enti locali.
Lino DUILIO, presidente, avverte che deve ritenersi inammissibile, in quanto introduce materia estranea al contenuto del disegno di legge finanziaria o comunque non contemplata dalla proposta emendativa a cui accede e non avente alcuna connessione con il contenuto di essa il subemendamento Raiti 0.57.019.7, che autorizza le università a prorogare i contratti a tempo determinato di personale agricolo stagionale, riguardando infatti l'articolo aggiuntivo 57.019 del Governo il personale delle autorità indipendenti.
Alberto GIORGETTI (AN) chiede al presidente di chiarire se vi sia la possibilità da parte dei membri della Commissione di segnalare per la votazione determinati articoli, ricordando come non sia ancora stato affrontato l'esame delle proposte emendative segnalate dai gruppi. Chiede più in generale una maggiore chiarezza sull'andamento dei lavori, di modo che anche i gruppi di opposizione possano eventualmente procedere a richiamare alcuni emendamenti per la votazione.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che si era comunque concordato sulla possibilità di richiamare alcuni argomenti per la discussione, mentre invece era rimasto da trattare appunto l'articolo aggiuntivo del Governo 57.019.
Marino ZORZATO (FI) chiede ulteriore tempo per approfondire le problematiche sottese all'articolo aggiuntivo 57.019, ritenendo preferibile passare nella seduta in corso al richiamo di questioni da parte dei gruppi.
Lino DUILIO, presidente, chiede ai membri della Commissione se ritengano di procedere a richiamare alcune proposte emendative per la votazione, effettuando una ricognizione degli argomenti da porre in discussione ed eventualmente procedendo ad una sospensione.
Ettore PERETTI (UDC) segnala l'interesse del suo gruppo ad esaminare l'emendamento 24.13 ed i subemendamenti che vi si riferiscono.
Marino ZORZATO (FI) segnala l'interesse del suo gruppo ad esaminare le questioni relative alla mobilità, alla viabilità ed alle infrastrutture. Chiede quindi una breve sospensione dei lavori.
Gaspare GIUDICE (FI) rileva come l'articolo aggiuntivo 57.019 del Governo riguarda la stabilizzazione di personale delle autorità indipendenti e osserva come il testo sia particolarmente imbarazzante, in quanto dispone la stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato anche per un periodo breve. Chiede pertanto di affrontare invece in via prioritaria l'esame delle proposte emendative all'articolo 157 in materia di disoccupazione, che gli appare meritevole di considerazione maggiore rispetto.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) segnala il suo articolo aggiuntivo 139.07 per le zone terremotate del Belice.
Lino DUILIO, presidente, invita i componenti la Commissione a non porre casi singoli, ma a concordare un metodo di lavoro. Ricorda come l'articolo aggiuntivo 57.019 sia stato individuato per la discussione in quanto l'aumento di personale presso le autorità indipendenti, derivante anche dalla stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, può intendersi come strumentale allo sviluppo economico dei relativi settori, ad esempio con riguardo al ruolo della COVIP in ordine allo sviluppo della previdenza complementare.
Sospende quindi brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 0.15, riprende alle 0.50.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che, al fine di dare un ordine ai lavori della Commissione, si debba valutare se esaminare subito le proposte emendative riferite agli articoli concernenti la materia dello sviluppo economico, alla presenza del sottosegretario Bubbico, oppure stabilire direttamente quali questioni debbano essere affrontate nella seduta di domani.
Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che sia preferibile procedere immediatamente all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli concernenti la materia dello sviluppo economico, in quanto rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani ridurrebbe ulteriormente le possibilità della Commissione di svolgere un esame esaustivo.
Gianfranco CONTE (FI) sottolinea la novità rappresentata dall'intervento di altri sottosegretari, in aggiunta al sottosegretario Sartor. Rileva inoltre che il tempo a disposizione della Commissione non sarà comunque sufficiente ad esaminare le proposte emendative segnalate dai gruppi.
Lino DUILIO, presidente, dichiara di ritenere poco comprensibili le osservazioni formulate dal deputato Conte. Osserva infatti che non appare particolarmente rilevante quale sottosegretario esprima la posizione del Governo presso la Commissione. Rileva inoltre che la circostanza per cui la Commissione debba concludere l'esame entro la giornata di domani non è dipesa dalla volontà del suo presidente.
Gaspare GIUDICE (FI), mentre non ritiene particolarmente rilevante la questione relativa ai sottosegretari che intervengono in Commissione, sottolinea l'esigenza che il Governo indichi su quali articoli sia disponibile a procedere.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che, evidentemente, alcuni deputati ritengono che, quanto meno la Commissione sarà in grado di lavorare, tanto più sarà complicata la gestione dell'esame in Assemblea.
Marino ZORZATO (FI) chiede, anche a nome del suo gruppo, che il Governo, se è in condizione di farlo, esprima il proprio parere sulle proposte emendative riferite agli articoli in materia di sviluppo economico. In caso contrario, ritiene che sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani e stabilire su quali materie riprenderà l'esame.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) concorda con la posizione espressa dal deputato Zorzato.
Ettore PERETTI (UDC) si associa alle posizioni espresse dai deputati Zorzato e Garavaglia.
Lino DUILIO, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa all'1.05, riprende all'1.30.
Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 104 e seguenti, in materia di sviluppo economico. Dichiara quindi che risulta inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo 104.021 del Governo, che disciplina le facoltà del commissario straordinario incaricato delle procedure di ristrutturazione per le grandi riprese in stato di dissolvenza. Dichiara altresì che risulta inammissibile il subemendamento Garavaglia 0.104.173.1, in quanto soppressivo dell'intero emendamento.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.104.173.4.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.104.173.4.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.104.173.3.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.104.173.3.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.104.173.2.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.104.173.2.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 104.173.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere favorevole.
La Commissione approva l'emendamento 104.173 del relatore.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Lazzari 104.72.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Lazzari 104.72.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 104.3 della X Commissione.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 104.3 della X Commissione.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO invita il presentatore a ritirare l'emendamento Provera 104.161.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che l'emendamento possa considerarsi respinto ai fini della ripresentazione dell'Assemblea.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Merloni 104.171.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge sull'emendamento Merloni 104.171.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Giorgetti 104.113.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Giorgetti 104.113.
Andrea LULLI (Ulivo) dichiara di ritirare il suo emendamento 104.172.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Garavaglia 104.114.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 104.114.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Pili 104.170.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Pili 104.170.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento 104.10 della X Commissione.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 104.10 della X Commissione.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il suo articolo aggiuntivo 104.016.
Marino ZORZATO (FI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Garavaglia 104.016.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 104.016.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore, rilevando che la proposta emendativa in esame reca misure in materia di sicurezza che non risultano del tutto congrue nell'ambito di disposizioni volte a favorire la crescita economica.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavaglia 104.016.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.104.019.1.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.104.019.1.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore, in quanto le misure in favore dell'innovazione tecnologica, proposte dal Governo, si riferiscono a tutti i settori produttivi, e dunque anche a quelli contemplati nel subemendamento.
La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.104.019.1.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, illustra il suo articolo aggiuntivo 104.019, auspicandone l'approvazione.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 104.019 del relatore.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 104.019 del relatore.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 104.020 del Governo.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 104.020 del Governo.
Alberto GIORGETTI (AN) rileva che, nonostante la Commissione in questa fase stia discutendo di parti della finanziaria che non rappresentano temi di confronto cruciale tra maggioranza e opposizione, nessun proposta emendativa dell'opposizione è stata accolta. Nel segnalare che il deputato Garavaglia ha posto questioni di merito che avrebbero potuto essere tenute nella giusta considerazione, ritiene che sia necessario segnalare tale situazione sulla quale è opportuna una riflessione. Ricorda, ad esempio, che ha presentato una proposta emendativa all'articolo 104, che prevede di destinare fondi alle microimprese: si tratta di questioni che possono essere condivise dalla maggioranza. Ciononostante, non si può ignorare l'atteggiamento di rigidità da parte del Governo nei confronti delle proposte emendative dell'opposizione, il che induce a una doverosa considerazione politica, stante l'atteggiamento collaborativo sin qui dimostrato dall'opposizione.
Lino DUILIO, presidente, confida nel fatto che il Governo possa dare un segnale di apertura nei confronti delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.
Gaspare GIUDICE (FI) rileva che sull'articolo 105 deve essere svolta un'accurata riflessione, anche alla luce dell'articolo aggiuntivo del Governo 75.08 - approvato dalla Commissione nella seduta odierna - che si avvale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Richiama, pertanto, l'esigenza di un approfondimento sulle politiche che il Governo intende adottare nei confronti del Mezzogiorno. Al riguardo, osserva che si registra, nel disegno di legge finanziaria in esame, una consistente riduzione delle risorse nel 2007 rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria per il 2006 e un corrispondente incremento di risorse per le annualità future. In particolare, si passa da una dotazione di 8.239 milioni di euro nel 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate a 5.257 milioni di euro nel 2007. A ciò si aggiunga che desta preoccupazione l'entità delle risorse aggiuntive, che dovranno essere destinate al cofinanziamento nazionale dei progetti finanziati dalle risorse comunitarie. Ritiene che gli incrementi degli stanziamenti nelle annualità successive al 2007 rappresentino un segnale negativo, che traduce una politica assolutamente insufficiente per le esigenze del Mezzogiorno. Fa presente che l'economia del Paese non può essere rilanciata senza il contributo del Mezzogiorno, lamentando che i segnali dell'attuale Governo non vadano in questa direzione.
Marcello TAGLIALATELA (AN) rileva che l'articolo 105 rappresenta un «inganno» per il Sud e che la riduzione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate è un errore del Governo.
Francesco PIRO (Ulivo) rileva l'opportunità che il Governo chiarisca la situazione con riferimento al periodo residuo della programmazione dei finanziamenti comunitari 2000-2006, atteso che desta preoccupazione il fatto che non ci siano fondi sufficienti alla copertura del cofinanziamento nazionale. Giudica altresì utile un chiarimento del Governo relativamente alla nuova programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2007-2013.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO, nel ricordare che il Fondo per le aree sottoutilizzate non riguarda solo il Mezzogiorno, ma tutte le aree in ritardo di sviluppo localizzate su tutto il territorio nazionale, precisa che l'85 per cento delle risorse di tale fondo è indirizzata al Mezzogiorno, mentre la quota residua di tale fondo è destinata al Centro-Nord. Fa presente che l'articolo 105 del disegno di legge finanziaria introduce un meccanismo di estrema importanza, considerato che si allinea di fatto il ciclo della programmazione 2007-2013 alle risorse aggiuntive nazionali. Osservato infatti che il primo comma dell'articolo 105 reca un riferimento all'indirizzo assunto nelle linee guida per l'elaborazione del quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, rileva che tale disposizione consente di ricondurre le priorità in una programmazione unitaria nell'ambito di una strategia in cui concentrare le risorse necessarie a risolvere i problemi del Mezzogiorno. Sottolinea, in proposito, che in tal modo si rendono spendibili le risorse finanziarie per l'intera programmazione, consentendo peraltro di superare i profili problematici riscontrati nella programmazione precedente nella quale, per un verso, si registrava una situazione nella quale erano disponibili risorse finanziarie in assenza di progetti cantierabili e viceversa e, per l'altro, i progetti cantierabili apparivano in taluni casi non strategici per la risoluzione dei problemi del territorio. Osserva che non devono destare preoccupazioni le minori risorse disponibili per gli esercizi finanziari 2006-2008, in quanto in tali annualità si concluderà il periodo di programmazione 2000-2006. Fa presente, al riguardo, che le amministrazioni centrali e regionali sono impegnate a chiudere la programmazione finanziaria precedente, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse, il che per fortuna non si è finora verificato.
Sottolinea che il presente disegno di legge finanziaria garantisce la copertura integrale dei finanziamenti nazionali per la programmazione comunitaria che sta per concludersi e per l'avvio del prossimo ciclo 2007-2013. In conclusione, giudica importante disporre di regole condivise per la concentrazione delle risorse, al fine di definire regole di sistema, nella consapevolezza che il Mezzogiorno rappresenta una risorsa su cui puntare.
Michele VENTURA (Ulivo) esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 105.29.
La Commissione approva l'emendamento 105.29 del Governo.
Lino DUILIO, presidente, avverte che l'emendamento 105.30 del relatore rappresenta sostanzialmente una riformulazione dell'emendamento 100.5 della IX Commissione.
Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime parere favorevole sull'emendamento 105.30 del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 105.30 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento 105.5 della IX Commissione.
Alberto GIORGETTI (AN), nell'illustrare il suo articolo aggiuntivo 111.01, fa presente che si tratta della questione riguardante il sostegno alle realtà fieristiche, che rappresentano un elemento di eccellenza e un punto strategico per la competitività del Paese. Segnala che la proposta emendativa provvede al rifinanziamento di interventi previsti nella legge finanziaria per il 2006, in continuità con il lavoro svolto nella precedente legislatura.
Marino ZORZATO (FI) dichiara, a nome del suo gruppo, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 111.01.
Lino DUILIO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 111.01 è stato sottoscritto anche dai deputati Peretti, Garavaglia, Crisafulli e Lulli.
Andrea LULLI (Ulivo) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 111.01.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 111.01.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 111.01.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo Lulli 111.06, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire, al capoverso 371-bis, la parola cofinanziamento con la parola agevolazione e, al capoverso 371-ter, la parola cofinanziamento con la parola beneficio. A tale capoverso dovrebbe, altresì, essere aggiunto il riferimento al concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Andrea LULLI (Ulivo) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 111.06.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 111.06.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 111.06, come riformulato.
La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 128.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che il subemendamento Lulli 0.128.11.1 possa essere considerato inammissibile nella sua seconda parte in quanto microsettoriale.
Andrea LULLI (Ulivo) contesta il giudizio di microsettorialità dato sul suo subemendamento 0.128.11.1, rilevando che l'Italia è il paese leader mondiale nella produzione di prodotti tessili cardati.
Lino DUILIO, presidente, accantona il subemendamento 0.128.11.1 e passa all'esame del subemendamento Garavaglia 0.128.11.2.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.128.11.2 e sull'emendamento 128.2 della X Commissione. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 128.11, 128.12 e 128.13 del relatore, sull'emendamento 128.3 della X Commissione, nonché sull'emendamento Ricci 128.8.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.128.11.2 e sull'emendamento 128.2 della X Commissione. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 128.11, 128.12 e 128.13, esprime parere favorevole sugli emendamenti 128.3 della X Commissione e Ricci 128.8.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Garavaglia 0.128.11.2 e l'emendamento 128.2 della X Commissione. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 128.12 e 128.13 del relatore, l'emendamento 128.3 della X Commissione e l'emendamento Ricci 128.8.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, si dichiara disponibile a ritirare il suo emendamento 128.14 e ad esprimere parere favorevole sul subemendamento Lulli 0.128.11.1 a condizione che venga riformulato nel senso di aggiungere infine all'articolo 128 del disegno di legge finanziaria i seguenti periodi: «quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.»
Andrea LULLI (Ulivo) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo subemendamento 0.128.11.1.
La Commissione approva il subemendamento Lulli 0.128.11.1, come riformulato; approva quindi l'emendamento 128.11 del relatore, come risultante dal subemendamento approvato.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) chiede una riconsiderazione dei pareri dati dal Governo e dal relatore sull'articolo Angelino Alfano 128.025, in quanto si tratta di una proposta che configura uno strumento utile per favorire l'internazionalizzazione delle piccole imprese artigiane.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, conferma parere contrario sull'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025.
Marino ZORZATO (Ulivo) ritiene che si possa valutare una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025 riducendone la portata finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025.
Alberto GIORGETTI (AN) dichiara di sottoscrivere a nome del gruppo di Alleanza Nazionale l'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025, in quanto si tratta di una seria iniziativa per dare un segnale importante di sostegno al mondo delle piccole imprese.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara di sottoscrivere a nome del gruppo Lega Nord l'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025.
Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) ritiene che il dispositivo individuato nell'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025 configuri uno strumento interessante per favorire l'attività delle piccole imprese.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025 per verificarne i problemi di copertura finanziaria.
Marino ZORZATO (Ulivo) concorda con la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025 e ne auspica una riformulazione, dichiarando di sottoscriverlo a nome del gruppo di Forza Italia.
Lino DUILIO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 128.025 s'intende accantonato.
La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore.
Maria Teresa ARMOSINO (FI) osserva come la presentazione dell'articolo aggiuntivo in esame risponda alla richiesta fatta alla maggioranza dal senatore Pallaro, il quale ha dichiarato alla stampa che non avrebbe votato a favore del disegno di legge finanziaria se il Governo non avesse stanziato finanziamenti per il sostegno degli imprenditori italiani all'estero.
Marino ZORZATO (FI) invita il presidente ad aggiornare i lavori della Commissione.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita a valutare il suo articolo aggiuntivo 128.026 nel merito, senza falsi moralismi.
Maria Teresa ARMOSINO (FI) rileva che l'invito del relatore non possa essere accolto in quanto è notorio che il senatore Pallaro ha dichiarato alla stampa che il suo voto è condizionato a ai finanziamenti previsti nell'articolo aggiuntivo in esame. Preannuncia quindi il suo voto contrario all'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore.
Lino DUILIO, presidente, avverte che il subemendamento Garavaglia 0.128.026.2 è inammissibile, in quanto soppressivo dell'emendamento cui si riferisce.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo 128.06 del relatore, associandosi alle considerazioni dell'onorevole Armosino e osservando che l'articolo aggiuntivo in esame non è meramente microsettoriale, ma è addirittura personale, rispondendo ad una precisa richiesta del senatore Pallaro.
Lino DUILIO, presidente, osserva che tuttavia l'onorevole Garavaglia ha presentato il subemendamento 0.128.026.3 il quale, riducendo le risorse destinate, appare condividerne lo spirito.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva che la presentazione del suo subemendamento 0.128.026.3 rispondeva soltanto ad esigenze ostruzionistiche.
Marino ZORZATO (FI) esprime forti perplessità sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore, osservando che in realtà si tratta di un ricatto morale allo spirito della democrazia.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, sottolinea come il suo articolo aggiuntivo 128.026 sia volto a sostenere le iniziative degli italiani all'estero e respinge pertanto le considerazioni dei deputati che vi individuano una mera concessione alle richieste del senatore Pallaro.
Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) annuncia il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame, poiché ritiene che esso ponga rimedio a uno storico ritardo della politica italiana nei confronti dei connazionali residenti all'estero. Ricorda quindi come molti italiani all'estero ricoprano ruoli di prestigio e ritiene che l'adozione di misure a loro favorevole comporterebbe notevoli vantaggi per il nostro Paese, in quanto essi sono spesso i migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo.
Alberto GIORGETTI (AN) condivide le considerazioni svolte dai deputati Armosino e Zorzato e sottolinea come, a suo avviso, l'attuale maggioranza non abbia titolo a parlare degli interessi degli italiani all'estero, avendo persino soppresso la previsione di un Ministro ad essi dedicato, introdotta nella scorsa legislatura. Evidenzia altresì l'esiguità delle risorse previste nell'articolo aggiuntivo e ritiene che questo risulti, nel complesso, generico e poco incisivo. Richiama altresì l'attenzione del presidente sul fatto che altri emendamenti di contenuto pressoché analogo erano stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia, in quanto contenevano misure di sostegno al reddito che non riguardavano la generalità dei cittadini: alla luce di ciò, reputa inaccettabile che sia stato dichiarato ammissibile l'articolo aggiuntivo in esame. Osserva infine che il problema degli italiani all'estero debba essere affrontato in modo più serio e propone pertanto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo al fine di consentire un'ulteriore riflessione.
Gaspare GIUDICE (FI) dichiara di condividere i contenuti dell'intervento del deputato Crisafulli, ma ricorda come la questione sollevata dal deputato Armosino riguardasse non già il merito della proposta emendativa, quanto piuttosto l'intervento sulla stampa del senatore Pallaro, al quale non è accettabile che siano dedicate simili risorse.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), al fine di fugare ogni dubbio sulle ragioni che hanno indotto il relatore alla presentazione dell'articolo aggiuntivo in esame, invita la maggioranza a votare i subemendamenti che riducono le risorse stanziate nell'articolo aggiuntivo, in modo da escludere la coincidenza con la somma indicata dal senatore Pallaro.
Marino ZORZATO (FI) ribadisce la richiesta di accantonare l'emendamento in esame fino alla seduta di domani.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, alla luce della discussione svolta, si dichiara contrario all'ipotesi di accantonamento formulata dal deputato Zorzato.
Lino DUILIO, presidente, fa presente, rispondendo alle questioni sollevate dal deputato Giorgetti, che l'articolo aggiuntivo in esame, a differenza di altre proposte emendative dichiarate inammissibili, prevede politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori.
Marino ZORZATO (FI) rinnova la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame e sottolinea, in contrasto con quanto affermato dal presidente, la stretta analogia tra questo e alcune proposte emendative già dichiarate inammissibili.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria esprime parere contrario sui subemendamenti Garavaglia 0.128.026.1 e 0.128.026.3.
Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il suo subemendamento 0.128.026.1, che potrebbe evitare le duplicazioni con le funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri. Ritiene, infatti, che tale proposta emendativa non appare ragionevole nel contesto dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore e servirebbe, pertanto, a fare chiarezza sul suo ambito di applicazione.
Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore non è conforme ai criteri di ammissibilità con riferimento al contenuto proprio della legge finanziaria, atteso che non reca misure di sostegno al reddito funzionali allo sviluppo economico. Per tale ragione, appare incomprensibile che l'articolo aggiuntivo Tremaglia 86.013 sia stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Osserva che il subemendamento Garavaglia 0.128.026.1 va nel senso di interpretare in maniera più opportuna l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore sulla base dei criteri di ammissibilità con riferimento al contenuto proprio della legge finanziaria. Fa presente, peraltro, che l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore si pone in contrasto con i tagli operati dall'articolo 53 del disegno di legge finanziaria sulla rete consolare italiana all'estero. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento Garavaglia 0.128.026.1.
Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che l'approvazione del subemendamento Garavaglia 0.128.026.1 potrebbe fugare le perplessità relativamente al fatto che sia inserita nella legge finanziaria una disposizione per il potenziamento dei consolati, in risposta alle richieste del senatore Pallaro. Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio atto di coerenza.
La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.128.026.1.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo sul suo subemendamento 0.128.026.3, rileva che si tratta di un segnale di trasparenza e di chiarezza, al fine di evitare che venga approvato un emendamento ad personam, anche allo scopo di consentire di individuare una copertura finanziaria per l'articolo aggiuntivo Alfano Angelino 128.025, che riveste estrema importanza. Invita, quindi, a rivedere il parere espresso sul subemendamento Garavaglia 0.128.026.3.
Alberto GIORGETTI (AN) esprime apprezzamento per il subemendamento Garavaglia 0.128.026.3, che interviene in una logica di risparmio nell'utilizzazione delle risorse pubbliche. Osservato che, secondo quanto affermato dal Ministro dell'economia e delle finanze, il disegno di legge finanziaria non può mutare i saldi di finanza pubblica, giudica preferibile che gli stanziamenti derivanti dal subemendamento Garavaglia 0.128.026.3 siano destinati alla copertura del subemendamento Alfano Angelino 0.128.026.5. Rileva l'importanza del ruolo delle comunità degli italiani all'estero e sottolinea la valenza strategica delle imprese artigiane, che contribuiscono in maniera innovativa all'economia del Paese. Ritiene che l'approvazione del subemendamento Garavaglia 0.128.026.3 possa sgombrare il terreno da equivoci e razionalizzare la spesa nello spirito di coerenza della legge finanziaria. Fa presente che l'opposizione sta fornendo il contributo costruttivo al dibattito in corso. Segnala che l'articolo aggiuntivo Tremaglia 86.013 reca importanti misure di sostegno al reddito disponendo misure destinate in maniera importante alle comunità di italiani all'estero. In conclusione, invita il relatore ad una riflessione attenta sul subemendamento Garavaglia 0.128.026.3.
Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la necessità che il presidente chiarisca quando si prevede la conclusione dei lavori.
Lino DUILIO, presidente, ritiene che occorra prima esaurire la discussione sulle proposte emendative riferite all'articolo 128.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) evidenzia come la Commissione abbia esaminato frettolosamente gli emendamenti presentati dall'opposizione, mentre alcuni in particolare avrebbero richiesto la necessaria attenzione e valutazione. Ritiene, ad esempio, che occorra dare un segnale importante agli imprenditori all'estero salvaguardando, nel contempo, la dignità del Parlamento, anche al fine di smentire quanto apparso sugli organi di stampa. Ribadisce che il subemendamento Garavaglia 0.128.026.3 risolve il problema della copertura dell'articolo aggiuntivo Angelino Alfano 128.025 si augura quindi che il Governo possa riconsiderare il parere sul subemendamento Garavaglia 0.128.026.3.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), osservando che l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore appare disomogeneo nel suo stesso contenuto, chiede al relatore se per imprenditori italiani all'estero si intendano solo i cittadini italiani. Rileva inoltre che i paesi esteri potrebbero eccepire un problema in termini di effetti negativi sulla libera concorrenza se si concedono benefici finanziari solo agli imprenditori italiani che operano sul loro territorio e non indistintamente a tutti gli imprenditori. Infine, rileva che ai sensi della normativa dell'Unione europea le disposizioni dell'articolo aggiuntivo in esame potrebbero configurarsi come aiuto di Stato.
Giovanni MARRAS (FI) ricorda come sia il quotidiano Repubblica, e non un quotidiano affine al centrodestra, che riporta la notizia del voto di scambio avente come protagonista il senatore Pallaro. L'episodio costituisce un esempio negativo per il Paese, non escludendosi che anche nel futuro il senatore Pallaro possa chiedere altri benefici finanziari per concedere il proprio voto a sostegno dell'attuale maggioranza. Chiede quindi un accantonamento dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore, auspicando che la maggioranza segua il tema della promozione del made in Italy nel mondo come ha fatto il ministro Tremaglia, con intenti di certo non di tipo elettorale. Dichiara in ogni caso voto contrario all'articolo aggiuntivo.
Marino ZORZATO (FI) chiede al Presidente se sia sufficiente la relazione che accompagna l'articolo aggiuntivo.
Lino DUILIO, presidente, replicando all'onorevole Zorzato, ritiene che la relazione sia sufficiente.
Marino ZORZATO (FI) rivela come ci si trovi di fronte ad un evidente voto di scambio, anche se non si capacita che mentre il senatore Pallaro chiedeva soltanto 14 milioni di euro il Governo gliene ha concessi il triplo. Rileva come una maggioranza che vuole governare il Paese non possa subire un simile richiesta di voto di scambio.
Gaspare GIUDICE (FI) invita a una riflessione su una riforma della legge finanziaria che non badi solo agli aspetti quantitativi della manovra ma anche ai profili qualitativi delle disposizioni proposte. Al riguardo ritiene che si potrebbero votare proposte emendative che siano condivisibili nel merito e che affrontino problemi reali del Paese. Evidenzia come l'atteggiamento dell'opposizione non si possa considerare un ostruzionismo gratuito, in quanto nel merito la proposta emendativa a favore degli imprenditori italiani all'estero è giusta. Osserva come da una decina di anni a questa parte nell'ambito della sessione di bilancio si sono votati sempre meno emendamenti al disegno di legge finanziaria, assistendosi quindi ad una degenerazione del rapporto fra Governo e Parlamento. In ordine all'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, ritiene che debba essere il Parlamento a farsi carico della sua modifica, non dovendo aspettare determinazioni dal Governo, in quanto la politica va fatta in Parlamento, al quale deve essere restituito il proprio valore e ruolo.
Lino DUILIO, presidente, apprezza le considerazioni dell'onorevole Giudice in merito al ruolo del Parlamento.
Maurizio TURCO (RosanelPugno) invita a non scandalizzarsi sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore, ricordando al riguardo come anche il ministro Tremaglia abbia inserito nelle leggi finanziarie degli ultimi anni una serie di disposizioni a favore degli italiani all'estero e che anche i deputati dell'opposizione Picchi e Romagnoli hanno protestato per insufficienza dei finanziamenti alle rappresentanze italiane all'estero.
Chiara MORONI (FI) manifesta il proprio sconcerto per l'andamento dei lavori sul disegno di legge finanziaria, che tuttavia ancora oggi non è affatto definita: il Governo appare sotto il ricatto della propria maggioranza, e l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore rappresenta il perfetto emblema di tale situazione. Lo scambio tra la maggioranza ed il senatore Pallaro, fondato sul finanziamento da egli richiesto, viene pagato, in definitiva, da tutti i cittadini, mentre gli articoli sullo sviluppo, cioè su una materia tanto importante per il Paese, sono stati esaminati in 5 minuti, senza prendere in seria considerazione nessuna delle proposte dell'opposizione. Nel contempo, però, si propaganda un'equità sociale fondata solo sulle aliquote fiscali, senza considerare invece tutti gli altri numerosi fattori economici e sociali che la definiscono, per esempio, le garanzie in materia sanitaria, prevedendo un generalizzato pagamento di ticket per tutte le prestazioni sanitarie.
Lino DUILIO, presidente, invita il deputato Moroni a concludere.
Chiara MORONI (FI) ribadisce infine che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore è scandaloso, in quanto frutto di uno scambio inaccettabile.
Laura RAVETTO (FI) ritiene che, come evidenziato da molti colleghi, l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore sia frutto di un ricatto da parte del senatore Pallaro, il cui atteggiamento, stando a quanto riportato dalla stampa, costituisce un precedente pericoloso in una situazione nella quale ciascun senatore risulta determinante per la tenuta della maggioranza. Stigmatizza pertanto la presentazione di un simile articolo aggiuntivo, sebbene riconosca che le finalità che il senatore Pallaro ha dichiarato di voler perseguire appaiano complessivamente assai più condivisibili di molte delle proposte portate avanti dalla maggioranza. Ritiene inoltre che la maggioranza dovrebbe approvare il subemendamento Garavaglia 0.128.026.3, volto a ridurre gli stanziamenti previsti dall'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore, ciò che, tra l'altro, consentirebbe alla maggioranza di differenziarsi dalle richieste del senatore Pallaro, dimostrando di non aver praticato un voto di scambio.
Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo per richiamo al regolamento, chiede al presidente di precisare su quale disposizione regolamentare si fondi il suo invito a limitare gli interventi nel termine di dieci minuti.
Lino DUILIO, presidente, ricorda di aver già fatto riferimento alle previsioni di cui all'articolo 50, comma 1, del Regolamento.
Guido CROSETTO (FI) cita brevemente la biografia del senatore Pallaro e dichiara di volerlo difendere dalla accuse che gli sono state rivolte, in quanto le sue richieste appaiono del tutto naturali e niente affatto criticabili. Giudica invece vergognosa la scelta del Governo di destinare risorse ingenti a tali richieste, nel contesto di una manovra finanziaria che lo stesso Governo definisce di rigore e che pratica tagli significativi in altri settori, tra cui la cooperazione allo sviluppo. Ciò dimostra, a suo avviso, la scarsa considerazione in cui il Governo tiene il bilancio pubblico.
Pietro ARMANI (AN) ricorda come, dopo l'intervento del ministro Padoa Schioppa, la Commissione abbia continuato a essere sommersa di emendamenti del relatore e del Governo, che hanno di fatto impedito l'esame di rilevanti problemi, quali la curva delle aliquote IRPEF o il trasferimento del trattamento di fine rapporto inoptato all'INPS. Ritiene quindi che un primo problema, di deontologia parlamentare, consista nell'esigenza di arrestare questa valanga di emendamenti del relatore e del Governo. Desidera altresì richiamare l'attenzione sui tagli, particolarmente rilevanti, di cui la Commissione ha avuto modo di discutere esaminando le proposte emendative relative all'articolo 53. Ricorda in particolare i pesanti tagli che si prospettano per il bilancio del Ministero degli esteri nonché la riduzione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, sottolineando come ciò renda tanto più stridente la scelta di destinare risorse significative alle richieste del senatore Pallaro. Per queste ragioni, l'opposizione dirà con forza che la maggioranza ha impedito alla Commissione di affrontare i reali problemi posti nel disegno di legge finanziaria, ciò che egli giudica una grave manifestazione di malcostume politico.
Alberto FILIPPI (LNP) sottolinea che l'approvazione del subemendamento Garavaglia 0.128.026.3 consentirebbe di apportare le necessarie modificazioni all'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore nello spirito di quanto affermato dal senatore Pallaro nella sua intervista al quotidiano Repubblica. Nel ritenere che la Commissione abbia respinto inopportunamente il subemendamento Gravaglia 0.128.026.1, sottopone alla Commissione l'esigenza di apportare un sostegno decisivo alle imprese italiane, che si sentono penalizzate dalle politiche del Governo in carica; al riguardo, ricorda che le piccole e medie imprese forniscono un contributo importante alla crescita economica del Paese e all'occupazione.
Maria Teresa ARMOSINO (FI) invita il relatore e il Governo a una riflessione su quanto si discutendo riconsiderando i pareri espressi sul subemendamento Garavaglia 0.128.026.3. Nell'ammettere che si possono manifestare diversi punti di vista su questioni di estrema rilevanza, quali ad esempio il conferimento del TFR, sottolinea che qui si tratta di un fatto non politico, che i cittadini non potranno comprendere, proprio in quanto si evidenzia che la permanenza al Governo è di fatto subordinata alle istanze di una persona. Nel precisare che il subemendamento Garavaglia 0.128.026.3 potrebbe correttamente configurare la richiesta del senatore Pallaro, ribadisce l'opportunità di un ripensamento dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore, che traduce una questione che non rappresenta nulla nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2007.
Maurizio FUGATTI (LNP) osserva che quanto si sta verificando rappresenta un fatto di estrema gravità, come emerge anche dalle prime agenzie di stampa che si stanno pubblicando. Quanto sta accadendo dimostra che si sta discutendo di una situazione peculiare, che nulla ha a che vedere con le grandi questioni politiche della legge finanziaria: si tratta di un vero e proprio voto di scambio. Invita la Commissione a votare il subemendamento Garavaglia 0.128.026.3, che avrebbe il pregio tra l'altro di far uscire la maggioranza da una situazione che sta diventando imbarazzante. Si tratta peraltro di una situazione inaccettabile se si considera che taluni gruppi nella maggioranza si dichiarano difensori di valori morali ed etici nel loro programma. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento Garavaglia 0.128.026.3.
La Commissione respinge il subemendamento Garavaglia 0.128.026.3.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) osserva come la Commissione si trovi ad impiegare il proprio tempo senza discutere di nulla, fatta eccezione per la parte relativa agli enti locali. Rileva come sia emblematico il fatto che arrivi a tarda notte un simile incidente di percorso, laddove la stessa tempistica della presentazione dell'articolo aggiuntivo appare quanto meno sbagliata. Anche prendendo per buona la dichiarazione del relatore sul fatto che l'articolo aggiuntivo 128.026 apporta benefici agli imprenditori italiani all'estero, cosa che condivide, la maggioranza ha comunque mancato di approfittare della possibilità di apportare le opportune modifiche.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) rileva come non si sia discusso il testo recato dal disegno di legge finanziaria, fatta eccezione per l'articolo 53 e per la parte relativa agli enti locali. Rileva al riguardo che ciò probabilmente risponde ad una precisa strategia del Governo di non far discutere argomenti problematici come le disposizioni in materia fiscale. Stigmatizza fra l'altro l'istituzione della tassa di soggiorno che penalizza tutto il settore del turismo. Osserva come la maggioranza abbia sentito tutte le proprie promesse elettorali di non aumentare la pressione fiscale, mentre si può registrare l'eredità positiva del Governo Berlusconi consistente in maggiori entrate per 14 miliardi di euro. Richiama al riguarda la clausola di salvaguardia da lui proposta all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, auspicandone l'accoglimento. Ritiene infatti che si debba combattere con forza l'evasione fiscale, ma non la ricchezza che produce sviluppo. Ricorda infine come da ultimo alcuni esponenti dello stesso Governo abbiano manifestato insieme alle parti sociali di cui rappresentano i referenti politici, cosa che è stata stigmatizzata da altri esponenti del Governo: ciò a testimonianza di una maggioranza totalmente disgregata e che può trovare il sostegno parlamentare solamente mediante il voto di scambio di cui all'articolo aggiuntivo ora in votazione.
Guido CROSETTO (FI) elenca a titolo esemplificativo alcuni interventi di utilità sociale che sarebbe stato possibile finanziare con le risorse destinate all'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore. Esprime quindi il proprio stupore per il fatto che nessun deputato di maggioranza abbia avuto il coraggio di dichiararsi in disaccordo con il Governo, così come invece da lui più volte fatto nella scorsa legislatura. Si chiede altresì perché una simile proposta emendativa sia stata presentata in Commissione e non sia stata invece fatta confluire nel maxi-emendamento che, con ogni probabilità, il Governo presenterà nel corso dell'esame in Assemblea. Esprime infine un dubbio metodologico sulla scelta della stessa opposizione, che ha concentrato l'attenzione sull'articolo aggiuntivo in esame, invece che dedicare quel tempo ad approfondire aspetti più rilevanti e preoccupanti, che certamente sono presenti nel disegno di legge finanziaria.
Alberto GIORGETTI (AN) denuncia la grave scorrettezza politica insita nella presentazione dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore, che rappresenta a suo avviso un'operazione inaccettabile volta esclusivamente a tentare di salvaguardare la tenuta della maggioranza al Senato. Rispondendo ad alcuni dubbi espressi dal deputato Crosetto, fa presente che, forse, era necessario che la maggioranza presentasse in Commissione tale proposta emendativa, al fine di ottenere da subito i riscontri sperati. Ritiene comunque che fosse giusto denunciare una scelta inaccettabile, a fronte della quale le comunità italiane all'estero, e in particolare quegli imprenditori su cui tanto ha insistito il relatore, non potranno che sentirsi presi in giro, per l'esiguità delle somme stanziate e per l'assenza di iniziative realmente efficaci, come quelle intraprese dal ministro Tremaglia nella scorsa legislatura. Concludendo, auspica che, una volta esaurito l'esame di questa proposta emendativa, che certamente non sarà priva di conseguenze sui rapporti tra maggioranza e opposizione, l'esame del disegno di legge finanziaria possa riprendere in modo costruttivo, secondo quanto stabilito in precedenza.
Giovanni MARRAS (FI) ritiene che, diversamente da quanto auspicato dal deputato Giorgetti, l'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione si sia di fatto già concluso e che, anche in Assemblea, non vi saranno le condizioni per un confronto serio e approfondito. Rileva quindi come l'articolo aggiuntivo in esame, pur costituendo un episodio decisamente increscioso, non rappresenti certo l'aspetto più negativo del disegno di legge finanziaria nel suo complesso. Sottolinea inoltre come l'ininterrotta presentazione di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, da parte sia del relatore sia del Governo, in particolare con riferimento all'articolo 53, abbia finito per mortificare lo strumento del disegno di legge finanziaria e il ruolo della Commissione. Condivide inoltre le preoccupazioni espresse dal deputato Crosetto per l'appiattimento sulle posizioni del Governo di cui dà continua prova la maggioranza. Dopo aver ricordato come, nella precedente legilsatura, sia stato garantito un esame più ampio e approfondito dei documenti di bilancio, lamenta l'assenza del raccordo tra maggioranza e Governo, che ha impedito che potessero essere valutate e accolte anche proposte emendative dell'opposizione. Tale atteggiamento della maggioranza appare tanto più grave alla luce dei rapporti di forza in Parlamento e, ancor più, nel Paese.
Laura RAVETTO (FI) preannuncia il voto contrario sull'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore. Pur segnalando che occorre dare ascolto alle esigenze degli italiani all'estero, rileva la necessità di definire misure di sostegno per la crescita delle imprese italiane, atteso che il presente disegno di legge finanziaria non fornisce alcuna risposta alla necessità di un supporto agli investimenti dei capitali esteri in Italia e alla crescita delle imprese italiane. Nel ribadire le difficoltà in cui versa attualmente il settore industriale italiano, che risulterà fortemente penalizzato dall'applicazione delle disposizioni previste nel disegno di legge finanziaria, osserva che particolarmente grave è la situazione delle imprese operanti nel settore farmaceutico, stante la riduzione dei prezzi dei farmaci che non risolverà i problemi del deficit sanitario nazionale. A ciò si aggiunga che tale previsione inciderà pesantemente sui piani industriali delle aziende farmaceutiche riducendo gli stanziamenti destinati alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Ciò determinerà problemi nella definizione di prodotti realmente innovativi. In conclusione, osservato che gli interventi nei confronti delle imprese italiane all'estero sono meritevoli di tutela, ritiene che tali misure debbano essere affrontate in un contesto più ampio e che sia opportuno mettere al centro delle politiche del Governo l'impresa, la difesa del made in Italy e la creazione di infrastrutture.
Alberto FILIPPI (LNP) ricorda che, se la Commissione avesse approvato il subemendamento Garavaglia 0.128.026.3, sarebbero state apportate le necessarie correzioni all'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore. Osserva che il sostegno all'impresa rappresenta una questione cruciale alla quale occorre porre rimedio attraverso la definizione di misure strutturali che possano realmente agevolare l'imprenditoria, atteso che peraltro il settore produttivo del Paese soffre di un peso eccessivo determinato da una forte pressione fiscale. Ritiene che l'imprenditoria italiana necessiti di interventi ad hoc in quanto può vantare esempi di eccellenza in taluni settori. Ciò vale, ad esempio, con riferimento all'industria conciaria, considerato che l'Italia rappresenta uno dei tre poli importanti a livello mondiale in tale produzione. Le imprese operanti in tale settore hanno, peraltro, investito in impianti di depurazione che consentono un ciclo di trattamento ecologico, che, a maggior ragione, deve essere adeguatamente sostenuto.
Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ricordare che la Commissione nella seduta odierna aveva convenuto una breve sospensione dei lavori e la prosecuzione dei lavori medesimi sino alle 18 del 4 novembre 2006, sottolinea che le preoccupazioni riguardanti l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore hanno provocato un'attenzione della Commissione su tale materia, che non sottrae ai lavori parlamentari tempo utile per la prosecuzione dell'esame della manovra finanziaria. Nel ricordare che l'opposizione si è dichiarata disponibile a fornire il proprio contributo per interventi di miglioramento del testo in esame, precisa che la Commissione può sfruttare il tempo residuo a disposizione in modo proficuo, considerato che il tempo utilizzato in queste ore non ha sostanzialmente sottratto gli spazi, che possono essere destinati alle necessarie modificazioni al testo.
Pietro ARMANI (AN) rileva come le modalità di esame del disegno di legge finanziaria siano andate negli ultimi anni sempre peggiorando, in quanto fra l'altro ormai si procede ad effettuare pochissime votazioni. Osserva quindi come la presentazione dell'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore, subito dopo la pubblicazione dell'articolo di stampa sul quotidiano la Repubblica, è stato un evidente errore di comunicazione da parte della maggioranza. Rileva infatti che risulterà a tutti evidente che la maggioranza ha comprato la fiducia sul disegno di legge finanziaria mediante la concessione di un beneficio al senatore Pallaro, che detiene al Senato il voto decisivo. Osserva infine come la maggioranza sia incapace di gestire la situazione di vantaggio, anche alla Camera, in quanto avrebbe anche potuto apportare una modifica alle tabelle del bilancio dello Stato, ottenendo lo stesso risultato senza presentare una proposta emendativa così evidente.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva come la discussione appaia progressivamente trasformarsi da seria in goliardica e si domanda perché mai la maggioranza avrebbe dovuto occultare in qualche modo la proposta emendativa in esame rinviandone la presentazione al Senato ovvero prevedendo il relativo finanziamento mediante una modifica da apportare alle tabelle del bilancio. Considera fra l'altro come non vi siano certezze sul comportamento del senatore Pallaro al Senato, non potendo la sola intervista rilasciata alla stampa ritenersi indicativa delle sue intenzioni. Rileva quindi come l'attuale maggioranza, nella scorsa legislatura in Commissione Bilancio, raramente si sia comportata in maniera ostruzionistica: osserva peraltro che, siccome la maggioranza non ha alcunché da nascondere, è meglio che vi sia stato un confronto così ampio.
Gaspare GIUDICE (FI) invita l'onorevole Ventura a ricordare quanti emendamenti al disegno di legge finanziaria sono stati votati nella scorsa legislatura e si rammarica del tempo di esame estremamente ridotto che è stato dedicato dalla Commissione bilancio all'esame del disegno di legge finanziaria. Ricorda come sia la prima volta, nell'ambito della sessione di bilancio, che vi è stato un continuo stillicidio dei giudizi di ammissibilità sulle proposte emendative presentate, giudizi che sono stati letti addirittura fino alla giornata di ieri: in sostanza, negli ultimi tre giorni si sono votati pochissimi emendamenti. Dichiara quindi di lasciare l'aula mostrandosi indignato per la constatata impossibilità di procedere utilmente nell'esame del disegno di legge finanziaria.
La Commissione approva infine l'articolo aggiuntivo 128.026 del relatore.
La seduta termina alle 7.50 del 4 novembre 2006.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GOVERNO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL GOVERNO
Emendamenti segnalati
ART. 53.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.
53. 4.Turco.
Subemendamenti all'emendamento governo n. 53.9 (Nuova formulazione)
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
Conseguentemente: Ministero per i beni e le attività culturali - 05.02.03.09 Fondo Unico per lo Spettacolo.
2007 - 13.612.359;
2008 - 15.168.774;
2009 - 14.586.104.
* 0. 53. 9. 5.Balducci.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
Conseguentemente: Ministero per i beni e le attività culturali - 05.02.03.09 Fondo Unico per lo Spettacolo.
2007 - 13.612.359;
2008 - 15.168.774;
2009 - 14.586.104.
* 0. 53. 9. 9.Di Gioia.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
Conseguentemente:
L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:
2007 - 2.869.895;
2008 - 2.817.386;
2009 - 2.837.044;
L. n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:
2007 - 862.054;
2008 - 846.281;
2009 - 852.186.
Ministero Comunicazioni:
2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.
** 0. 53. 9. 4.Bordo, Nicola Rossi.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
Conseguentemente:
L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:
2007 - 2.869.895;
2008 - 2.817.386;
2009 - 2.837.044;
Lf n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:
2007 - 862.054;
2008 - 846.281;
2009 - 852.186.
Ministero Comunicazioni:
2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.
** 0. 53. 9. 6.Balducci.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
Conseguentemente:
L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:
2007 - 2.869.895;
2008 - 2.817.386;
2009 - 2.837.044;
Lf n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:
2007 - 862.054;
2008 - 846.281;
2009 - 852.186.
Ministero Comunicazioni:
2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.
** 0. 53. 9. 8.Di Gioia.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 122 le parole: 40 milioni vengono sostituite dalle parole: 26.387.641 nel 2007, 24.831.226 nel 2008 e 25.413.896 nel 2009.
*** 0. 53. 9. 7.Balducci.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 122 le parole: 40 milioni vengono sostituite dalle parole: 26.387.641 nel 2007, 24.831.226 nel 2008 e 25.413.896 nel 2009.
*** 0. 53. 9. 10.Di Gioia.
All’articolo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accantonamenti di cui al comma 1 non possono comunque superare il 10 per cento con riferimento a ciascuna unità previsionale di base.
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di Tabella C in misure pari al 10 per cento per la parte corrente e al 9 per cento per la parte capitale.
Conseguentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:
Art. 216-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dallo gennaio 2006.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
0. 53. 9. 11.Di Gioia.
All’articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 primo periodo è sostituito dai seguenti:
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5,6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
b) al comma 2, dopo le parole «stato di previsione» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «unità previsionali» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,»
53. 9. (Nuova formulazione). Governo.
Al comma 1, primo periodo sull'emendamento n. 53.10 del relatore Michele Ventura dopo la frase: restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente aggiungere la frase: e fatta comunque eccezione per gli accantonamenti relativi a spese determinate in via legislativa.
Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216 II comma, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotti del 10 per cento.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Beni e Attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
0. 53. 10. 5. Ravetto, Peretti, Alberto Giorgetti, Casero, Verro, Armani, Garavaglia, Marino, Marinello, Giudice, Armosino, Marras.
All’articolo le parole: risorse di parti corrente aggiungere: degli ordinamenti di cui al presente comma sono esclusi le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.
Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
Ministero dei lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009:-106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: -100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste alla tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
0. 53. 10. 3.Gianfranco Conte.
Al comma 1 dopo le parole: l'acquisizione del parere aggiungere la parola:»1 vincolante.
0. 53. 10. 2.Armani.
All’articolo il secondo periodo aggiunto dal comma 1, aggiungere le parole: Conseguentemente è soppresso il comma 2.
0. 53. 10. 1.Armani.
All’articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione dei parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario; al comma 3, primo periodo, dopo le parole: unità previsionali inserire le seguenti: fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;
53. 10.Il Relatore.
All’articolo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dagli accantonamenti di cui al comma 1 sono escluse le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.
53. 8.Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 3.
53. 3.Villetti.
All’articolo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie ed Enti di ricerca».
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
53. 01. Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Bianco, Ossorio.
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 75.08
All’articolo l'articolo 75 è aggiunto il seguente:
Art. 75-bis.
(Disposizioni varie in materia di enti locali).
1. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socioassistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni, con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 5 per cento, secondo i gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b) è concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di 57,4 milioni di euro.
2. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.
3. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.
4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007 un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei corami 2, 3, 4 e 5, si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Ai funi dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri dì bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
8. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 20 per cento.
9. Al comma 3 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».
10. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 4 del Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1o luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
11. Le dichiarazioni relative alle minori entrate ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
12. All'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, in calce al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.».
13. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonch6 l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
14. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 e 65 milioni di euro per l'anno 2009.».
Relazione illustrativa
Art. 75-bis.
La disposizione di cui al comma I prevede che nell'ambito del fondo ordinario di finanza locale, come definito dall'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengano riconosciuti contributi erariali ai comuni di modeste dimensioni. Le lettere a) e b) incrementano il contributo ordinario nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ove la presenza di anziani e bambini risulti superiore alla media, ed interessano, rispettivamente, 818 e 788 enti, dei quali 29 doppiamente beneficiari; con la lettera e), si finanziano le spese di investimento dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per incentivare situazioni che, notoriamente, fungono da volano per lo sviluppo dell'economia locale. La norma prevede l'assegnazione, per l'anno 2007, di un contributo di 10.000 euro ad ogni singolo ente, che si aggiunge a quello già concesso nell'anno 2004, con le stesse finalità. Gli enti beneficiari sono 4.126. Con la lettera d), si prevede l'assegnazione di un contributo massimo complessivo di 57,4 milioni di euro, in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti che non siano beneficiari delle provvidenze assegnate in base alle lettere a) e b).
II fenomeno dei comuni sciolti per condizionamenti mafiosi si presenta ancora di viva attualità e merita una cura particolare sotto il versante legislativo, vista l'esperienza maturata nell'applicazione della stessa, e sotto quello economico, in quanto la sostanziale assenza di provvidenze in favore di questi enti ostacola il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione degli enti ed al ripristino della legalità.
Con la proposta normativa contenuta nei commi 2 e 4, di natura ampia e generale, ci si prefigge di non gravare ulteriormente il bilancio dell'ente locale dell'onere connesso alle spese riferite all'organi di gestione straordinaria: le spese sia per i compensi che per il rimborso spese delle commissioni straordinarie farà carico al bilancio statale, che provvederà a rimborsare le anticipazioni all'uopo effettuate dagli enti locali, nei confronti dei quali viene previsto il vincolo di destinare tali somme a spese di investimento. Parimenti viene previsto circa le spese per il personale distaccato o comandato presso le gestioni straordinarie, valutato in circa 5 milioni di euro, che attualmente è finanziato con proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati alle organizzazioni criminose, sistema che non offre la dovuta garanzia di regolarità temporale nei rimborsi delle somme anticipate all'uopo dai prefetti, per effetto degli elementi di discontinuità insiti nelle procedure di vendita dei beni oggetto di confisca.
Al tempo stesso, consolidando una nonna già operante nei precedenti esercizi finanziari, con il comma 3, viene data la possibilità alle commissioni straordinarie di ottenere in una unica soluzione il versamento dei trasferimenti e delle compartecipazioni erariali, in quanto le stesse il più delle volte si trovano a dover affrontare emergenze operative, avendo a disposizione bilanci asfittici, specie sotto l'aspetto della riscossione delle entrate pregresse.
La norma contenuta nel comma 5 si propone di rilanciare l'attività di investimento nelle realtà comunali destinatarie dell'intervento, contraddistinte, per la situazione socio ambientale, da un grave stato di degrado.
Con il comma 7, si confermano per il 2007, le disposizioni vigenti negli anni precedenti in materia di mancata approvazione del bilancio di previsione e della verifica degli equilibri. Vi è, infatti, l'esigenza, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma costituzionale del Titolo V, di armonizzare talune disposizioni per consentirne l'immediata operatività.
Fra queste ultime va annoverato l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui secondo comma, che disciplina la procedura da seguire in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, necessita tuttavia di talune modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della riforma costituzionale ed in particolare all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che ha soppresso il comitato regionale di controllo.
Per tali motivi, il decreto-legge n. 13 del 2002 ha dettato disposizioni, per il solo anno 2002, per fronteggiare le ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. Le stesse disposizioni sono state richiamate, da successivi provvedimenti legislativi, per il 2003, per il 2004, il 2005 ed il 2006.
Ugualmente è stata disciplinato il caso di violazione dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Dette disposizioni sono state formulate come norme non a regime ma valevoli per i soli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 in modo da non anticipare scelte del Parlamento in sede di attuazione della riforma costituzionale.
Allo stato attuale le stesse esigenze soddisfatte con le citate norme si ripropongono nella loro interezza, non essendo stata ancora emanata la normativa di attuazione conseguente alla riforma costituzionale.
Il comma 8 si prefigge di limitare l'utilizzo per spese correnti dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni entro il 20 per cento del loro ammontare.
La disposizione di cui al comma 9 chiarisce che il fondo di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999, è destinato esclusivamente al contenimento delle tariffe dei servizi non commerciali, soggetti al pagamento di una tariffa da parte degli utenti.
Con il comma 10 si prevede - a decorrere dall'anno 2007 e con riferimento alle minori entrate derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, operata secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, relative agli anni 2006 e successivi - la trasformazione, da ordinatorio in perentorio e a pena di decadenza, del termine del 30 giugno entro il quale gli enti locali interessati, al fine dell'ottenimento del contributo statale previsto a ristoro delle minor gettito ICI dichiarato dallo stesso ente, devono inviare al Ministero dell'interno la dichiarazione sull'ammontare delle predette minori entrate, relative all'anno precedente, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, del 1o luglio 2002, n. 197.
Tale modifica, in particolare, trae origine dalla circostanza che la natura ordinatoria del termine di invio delle suddette dichiarazioni comporta che al Ministero dell'interno continuano a pervenire dichiarazioni attestanti perdite relative, non solo all'anno di riferimento, ma anche a quelli precedenti, con conseguente necessità, da parte dello stesso Ministero, di richiedere l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti anni.
Infatti, già nell'anno 2003 è stata richiesta ed assegnata una integrazione pari ad euro 97.191.000, di cui euro 18.873.604 per i contributi dovuti per l'anno 2001 ed euro 26.105.806 per i contributi dovuti per l'anno 2002 e tale circostanza si è ripetuta nell'anno 2005, allorquando è stata richiesta e concessa, con la legge finanziaria 2006, una integrazione di euro 377.808.000, di cui 286.869.000 per gli anni 2005 e precedenti ed euro 90.939.000 per gli anni 2006 e successivi.
Anche per il 2006, sulla base di ulteriori dichiarazioni trasmesse dai comuni, il Ministero dell'interno ha avanzato una ulteriore richiesta di integrazione di fondi per il complessivo importo di euro 203.870.000, di cui 6,59 milioni per l'anno 2002, 14,93 milioni per il 2003, 37,8 milioni per il 2004, nonché 55,71 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 e per il consolidamento.
Conseguentemente, con il comma 11, si provvede a fissare un termine (30 giugno 2007) anche per l'invio da parte dei comuni delle dichiarazioni relative agli anni 2005 e precedenti, al fine di evitare che gli stessi enti possano continuare ad avanzare richieste di contributo per minore entrate ICI, senza alcun vincolo temporale.
Il comma 12 prevede la validità, fino all'adozione di nuovi criteri, di quelli precedentemente individuati. Essa si rende indispensabile in relazione ai tempi notevolmente lunghi per completare l'iter di adozione di un nuovo decreto che tenga adeguatamente in considerazione la necessità di rivedere sostanzialmente gli elementi indicatori dello stato di deficitarietà, per le intervenute modifiche strutturali del bilancio degli enti locali, connesse alla maggiore autonomia finanziaria riconosciuta agli stessi. Infatti, in assenza della disposizione che si propone, si potrebbe verificare, come già successo in passato, che per alcuni anni non risulterebbe possibile rilevare la condizione di deficitarietà ed attivare i conseguenti controlli, rendendo vana la disposizione legislativa di cui al citato articolo 242.
Con la disposizione di cui al comma 13 si prevede che le commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose abbiano la possibilità di poter dichiarare decaduti e risolti di diritto, entro un brevissimo tempo dal loro insediamento, i revisori dei conti ed i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di consulenza previsti dall'articolo 110 del T.U.E.I,. Ciò in quanto l'esperienza delle commissioni straordinazrie ha posto in evidenza come i fenomeni di infiltrazione mafiosa sono evidenti non solo negli organi politici di gestione degli enti, ma anche, ed in alcuni casi con maggiore ambito di penetrazione, nell'organizzazione amministrativa alla quale è riservata la gestione operativa dell'ente locale stesso.
Relazione tecnica
Art. 75-bis.
L'emendamento comporta un onere di circa 65 milioni annui.
La determinazione degli oneri é stata effettuata facendo riferimento all'ammantare dei maggiori trasferimenti previsti dall'emendamento in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.
Si é poi considerato che, sulla base della legislazione vigente, i Comuni con popolazione tra 3000 e 5000 abitanti sono soggetti a1 Patto di stabilità, mentre il decreto-legge Finanziaria 2007 ne prevede l'esclusione: esclusione che si traduce in un peggioramento in termini di indebitamento netto.
Sotto il profilo quantitativo, è da evidenziare che le somme complessivamente destinate ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ammontano a circa 242 milioni, di cui circa 65 ascrivibili ai Comuni con popolazione tra 3000 e 5000 abitanti.
All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo aree sottoutilizzate per un importo che tiene conto della minore spendibilità del FAS rispetto alla tipologia di spesa corrente, quale é quella dell'emendamento. In particolare, la compensazione è pari a 195 milioni per l'anno 2007, 130 milioni per l'anno 2008 e 65 milioni per l'anno 2009.
75. 08.Il Governo.
EMENDAMENTO DEL RELATORE 76.63
All’articolo 76 apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.
Alla lettera d) dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.
Sopprimere la lettera e).
Alla lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: pari ad un quinto dell'indennità massima con le seguenti: pari al 30 per cento dell'indennità massima.
Alla lettera h), capoverso c), le parole da: avente popolazione pari fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: avente maggiore popolazione.
76. 63.Il Relatore.
Articolo aggiuntivo del relatore 76.03
All’articolo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono inserite le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, entro ulteriori diciotto mesi»;
c) al comma 4, ultimo periodo, la parola «perfezionate» è sostituita dalla parola «bandite».
Relazione illustrativa
L'emendamento serve ad assicurare un regime transitorio più duttile e a garantire l'affidamento, in ordine alla validità dei relativi contratti, delle società che hanno partecipato a procedure di aggiudicazione indette sotto il vigore della disciplina previgente.
La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.
76. 03.Il Relatore.
ART. 104.
All’articolo l'articolo 104, inserire il seguente:
Art. 104-bis.
(Modifiche a1 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39).
1. All'articolo 8 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio,2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4 bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale.
Relazione
La modifica vale innanzitutto a rendere espressa, in sede di interpretazione autentica, l'applicabilità, ai casi di amministrazione straordinaria previsti dal d.l. n. 347 del 2003 della norma che attribuisce al commissario straordinario la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari e, al contempo, a chiarirne l'esatta operatività.
Come è noto, il 1o comma dell'articolo 240 L.F. prevede che «il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi, parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'articolo 97 decreto-legge n. 270 del 1999 stabilisce che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240; 1o comma, L.F. è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario».
Il decreto-legge n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'articolo 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili; alla luce della norma di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'articolo 240 comma 1 L.F.
Con il secondo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 8, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processò penale dell'assuntore dei concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni (organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
La disposizione risulta opportuna in ragione delle possibili letture riduttive cui si, presta il dettato dell'articolo 74 c.p.p., che legittima alla costituzione il soggetto danneggiato dal reato od il suo «successore universale».
Nell'ambito applicativo della norma processuale penale deve farsi rientrare anche la posizione del cessionario del diritto (qual è appunto l'assuntore del concordato), non già in quanto successore del danneggiato, ma quale titolare iure proprio dell'azione risarcitoria, per aver acquisito il diritto prima dell'instaurazione del processo. Tuttavia, formalisticamente intesa, la nonna potrebbe consentire interpretazioni distorte, al punto da precludere l'azione di chi non abbia direttamente subito il danno ovvero non sia succeduto a titolo universale nella posizione dei diretto danneggiato; del resto, un consolidato orientamento della giurisprudenza civile qualifica il rapporto tra l'assuntore del concordato e le posizioni creditorie concorsuali come successione a titolo particolare.
L'assuntore, pur titolare del diritto al risarcimento del danno ex delicto, in forza delle pattuizioni del concordato, risulterebbe dunque privo dell'azione necessaria a far valere nel processo penale il diritto acquisito. Il che darebbe luogo ad una situazione paradossale nella sua irragionevolezza. È ben vero infatti che, resterebbe aperta la via del ricorso al giudice civile; ma alta luce del principio consacrato dall'articolo 24 comma 1 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», la mancata opzione a favore dell'azione contestuale all'accertamento penale rappresenta, se non una irrimediabile violazione, certamente una ingiustificata, e dunque irragionevole compressione del diritto individuale alla tutela giudiziaria riconosciuto dalla Carta costituzionale, anche perché collegata ad una circostanza assolutamente contingente quale è il momento di cessazione dalle funzioni dei commissario straordinario.
Il terzo periodo del comma 2 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'articolo 79 c.p.
Si tratta di una applicazione del principio, di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'articolo 76, comma 2 c.p.p., in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legale. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed ex tune, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.
Nella fattispecie considerata dal nuovo articolo 8 comma 2 del decreto, è dunque coerente con il sistema cosi delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dai commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'articolo 79 c.p.p.
Ove si consideri che nel sistema delineato dal concordato previsto dal decreto-legge 347/03, i creditori (risparmiatori - fornitori - creditori finanziari ...) dell'impresa assumono, la qualità di azionisti dell'assuntore del concordato, è evidente come la modifica normativa qui proposta appaia funzionale ed opportuna sotto il più generale profilo della tutela dei risparmiatori.
104. 021. Il Governo.
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 104. 020.
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;
b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4. 3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.
5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.
Relazione
L'emendamento assume un forte impatto istituzionale, in quanto recepisce una delle principali richieste formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, in sede di parere sulla manovra finanziaria, sancendo la possibilità per le Regioni di potersi avvalere dello strumento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), relativamente alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.
Relazione tecnica
L'emendamento sancisce l'importante principio secondo cui le Regioni possono accedere al fondo rotativo gestito dalla Cassa Depositi e prestiti, che consente, mediante il meccanismo tipico dei fondi rotativi, un rilevantissimo effetto moltiplicatore degli interventi in conto interessi a favore delle imprese. Gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo rotativo saranno a carico delle regioni che utilizzeranno questa opportunità. Qualora le iniziative regionali risultino coerenti con gli obiettivi e i contenuti dei progetti di innovazione industriale previsti dall'Art. 104, gli oneri per l'accesso al fondo rotativo potranno essere posti a carico del Fondo per la Competitività secondo le procedure previste dallo stesso articolo 104.
Ne consegue che la norma non comporta alcun maggiore onere o minore entrata per la finanza pubblica, in quanto costituisce solo uno dei possibili strumenti tra i quali potranno ripartirsi le risorse già destinate dalla legge finanziaria alla realizzazione di progetti di innovazione industriale mentre per quel che riguarda le iniziative non riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 104 gli oneri, per l'attivazione degli interventi in esame in conformità alle previsioni delle leggi regionali, restano a carico delle regioni, nell'ambito e nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie.
Non è, quindi, necessario prevedere una specifica copertura finanziaria.
104. 020.Il Governo.
ART. 138.
All’articolo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 all'articolo 2 relativi alla Val di Noto e all'articolo 8 relativi ai territori del Belice, sono autorizzati:
a) un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 in favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come «patrimonio mondiale dell'umanità», titolari di programmi comunitari Urban che abbiano una popolazione superiore ai 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia;
b) un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 da utilizzare ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1998, n. 67. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
1-ter. Alle popolazioni del territorio della provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con DPCM del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2007. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1 comma 2 del DPCM 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 31 dicembre 2006. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente periodo si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali.
1-quater. Ai fini del potenziamento della funzionalità delle strutture di Protezione civile dedicate alla prevenzione antisismica, la Regione Siciliana può provvedere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere con il personale addetto alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 25 del 1993. All'onere relativo, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede in parte mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili previste dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per la parte residua con gli stanziamenti disposti dalla Regione Siciliana a carico del proprio bilancio.
138. 19 Il relatore.
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 104. 02.
Emendamento aggiuntivo
Art. 104-bis.
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;
b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.
5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.
Relazione
L'emendamento assume un forte impatto istituzionale, in quanto recepisce una delle principali richieste formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, in sede di parere sulla manovra finanziaria, sancendo la possibilità per le Regioni di potersi avvalere dello strumento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), relativamente alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.
Relazione tecnica
L'emendamento sancisce l'importante principio secondo cui le Regioni possono accedere al fondo rotativo gestito dalla Cassa Depositi e prestiti, che consente, mediante il meccanismo tipico dei fondi rotativi, un rilevantissimo effetto moltiplicatore degli interventi in conto interessi a favore delle imprese. Gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo rotativo saranno a carico delle regioni che utilizzeranno questa opportunità. Qualora le iniziative regionali risultino coerenti con gli obiettivi e i contenuti dei progetti di innovazione industriale previsti dall'articolo 104, gli oneri per l'accesso al fondo rotativo potranno essere posti a carico del Fondo per la Competitività secondo le procedure previste dallo stesso articolo 104.
Ne consegue che la norma non comporta alcun maggiore onere o minore entrata per la finanza pubblica, in quanto costituisce solo uno dei possibili strumenti tra i quali potranno ripartirsi le risorse già destinate dalla legge finanziaria alla realizzazione di progetti di innovazione industriale mentre per quel che riguarda le iniziative non riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 104 gli oneri, per l'attivazione degli interventi in esame in conformità alle previsioni delle leggi regionali, restano a carico delle regioni, nell'ambito e nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie.
Non é, quindi, necessario prevedere una specifica copertura finanziaria.
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 58. 44 (Nuova formulazione).
Riformulazione emendamento governativo 58. 44.
All’articolo 58, dopo il comma 1 aggiungerei seguenti commi:
1-bis. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 1.
1-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è cosi sostituito: In ogni caso la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, e fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6 da parte dei Comitati di settore delle amministrazioni pubbliche non statali. Ai fini dell'esame delle ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, i termini di cui al presente comma possono essere sospesi una sola volta per motivate esigenze istruttorie dei Comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro 10 giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro 10 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o comunque dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali.
58. 44 Il Governo.
Relazione tecnica
Dalla nuova formulazione dell'emendamento non scaturiscono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:
Il comma 1-bis. si limita a precisare che le risorse finanziarie previste dal precedente comma 1 sono da attribuire con esclusivo riferimento al biennio 2006-2007 senza modificare l'entità dei benefici riconoscibili a regime.
Il comma 1-ter. prevede una messa a punto della procedura successiva alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001) al fine di renderne certi i tempi di conclusione (40 giorni). Per le esigenze di verifica viene comunque introdotta la possibilità di un'unica sospensione dei predetto termine al fine di acquisire dall'Aran i chiarimenti necessari. Anche tale fase istruttoria deve comunque concludersi in tempi certi (10 giorni).
Si conferma inoltre il principio che i contratti debbono essere accompagnati dalla relazione tecnica e contenere le clausole di salvaguardia previste dall'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il principio dell'efficacia delle ipotesi di accordo, alla scadenza dei termini sopra indicati, viene affermato per i soli contratti relativi al personale delle amministrazioni dello Stato.
Tale procedimento, ancorché perentorio, risulta idoneo a garantire l'esame della compatibilità finanziaria delle ipotesi in quanto tutti in Comitati di settore dei comparti delle amministrazioni dello Stato sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per il personale delle amministrazioni pubbliche non statali l'automatismo risulta temperato dalla circostanza che vengono fatti salvi gli adempimenti da parte dei Comitati di settore, previsti dal comma 6 del medesimo articolo 47, al fine di consentire la piena responsabilizzazione di questi ultimi in ordine alla sostenibilità economico finanziaria dei contratti.
58. 44 Il Governo.
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 188. 8.
Sostituire l'articolo 188 con il seguente:
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze.
2. 11 termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui ai decreti legge 5 luglio 2006, n. 224, convertito con la legge del 4 agosto 2006, n. 247, e 28 agosto 2006, n. 253, convertito con la legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valersi sul fondo di cui al comma 1. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le correnti variazioni di bilancio.
188. 8 Il Governo.
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 42. 0.10.
All’articolo l'articolo 42, inserire il seguente:
Art. 42-bis.
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e delle società controllate, nonché della società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle società controllate è ridotto a tre. 1 componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni.
Relazione
L'emendamento si rende necessario per provvedere, con la massima urgenza, ad una razionalizzazione della spesa per il funzionamento dei consigli di amministrazione della società Sviluppo Italia, della SOGIN e delle decine di società da queste controllate. La riduzione a tre del numero dei membri produrrà un risparmio di varie centinaia di migliaia di euro annui.
42. 0.10 Il Governo.
Subemendamenti agli interventi del Relatore
Subemendamenti all'emendamento 6.81 del relatore
Alla lettera a), comma 13, sostituire le parole: con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, con le seguenti: con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.
0. 6. 81. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Alla lettera c), comma 23, dopo le parole: comunicano annualmente sono aggiunte le seguenti: , entro il 31 marzo.
0. 6. 81. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Alla lettera c), comma 24, sostituire le parole: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
0. 6. 81. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Il comma 25 è così sostituito:
25. Per le omesse o incomplete o infedeli comunicazioni di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
0. 6. 81. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:
«12. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 13, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all'indirizzo, 1'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.
13. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 12».
b) sopprimere i commi da 14 a 19.
c) sostituire il comma 20 con i seguenti:
«20. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
21. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.
22. I Comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
23. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
24. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
25. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Relazione illustrativa
L'emendamento mira a perseguire, in via progressiva, gli effetti che i commi oggetto delle modifiche proposte producono in termini di adempimenti a carico dei contribuenti.
Il comma 12 è strutturato in modo tale da consentire l'indicazione dei dati relativi a tutti i fabbricati compresi quelli strumentali nonché l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente, in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni dei redditi rese dai contribuenti a decorrere dall'anno 2008.
Il successivo comma 13 anticipa il suddetto obbligo dichiarativo nei confronti dei soggetti IRES a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente per tali soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'obbligo dichiarativa decorre dall'anno 2007.
Il comma 20 disciplina le modalità di controllo dei versamenti ICI avvalendosi dei criteri in materia di liquidazione delle dichiarazioni; da qui il richiamo espresso all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 21 è diretto ad anticipare alle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, quanto già disposto al comma 12 relativamente all'importo dell'ICI per ciascun immobile dichiarato nel quadro dei fabbricati ove non sono indicati quelli detenuti in regime di impresa e di lavoro autonomo, per i quali la decorrenza è stata fissata dal comma 12 all'anno 2008.
Il comma 22 prevede, a carico dei Comuni, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del Territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nei casi in cui questi siano discordanti da quelli catastali, che non siano rispondenti con quelli catastali. Le modalità ed i termini delle relative comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
La disposizione, attraverso il monitoraggio dei dati risultanti dall'attività di controllo ai fini ICI, è finalizzata all'aggiornamento dei dati catastali.
Le disposizioni di cui ai commi da 23 a 25 prevedono, a carico dei soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimenti dei rifiuti l'obbligo di comunicare i dati identificativi degli immobili ricompresi nell'ambito territoriale per il quale il servizio è prestato, le generalità dei soggetti che occupano l'immobile ed il relativo titolo, nonché ogni altra informazione rilevante ai fini del controllo in materia di imposte sul reddito. Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'agenzia delle entrate con cadenza annuale ed in via telematica.
I commi da 23 a 25 mirano, attraverso la collaborazione dei soggetti che gestiscono i servizi in esame, a consentire un monitoraggio costante dell'agenzia delle entrate sul settore immobiliare; in particolare attraverso la rilevazione dei dati identificativi dei soggetti che occupano gli immobili e del relativo titolo, specie nei casi in cui si tratti di soggetti diversi dal proprietario, la norma consente di acquisire elementi utili per il controllo sia ai fini delle imposte sul reddito.
6. 81. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 14. 58 del relatore
Al comma 1, sostituire le parole: 1o novembre 2007 con le seguenti: 30 marzo 2008.
Al comma 2, dopo le parole: Associazione nazionale comuni italiani aggiungere: da emanarsi entro il 31 dicembre 2007.
Conseguentemente eliminare l'ultimo periodo.
Al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2007 con le parole: 31 dicembre 2007.
0. 14. 58. 1. Conte.
Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o novembre 2007 con le seguenti: A decorrere dal 1o dicembre 2007.
0. 14. 58. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 2, dopo le parole: dei comuni interessati. Aggiungere le seguenti: Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2007.
0. 14. 58. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, sostituire le parole: durata decennale con le seguenti: durata quinquennale.
0. 14. 58. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3, dopo le parole: del Presidente del Consiglio dei Ministri sono aggiunti le seguenti: , da emanarsi entro il 30 giugno 2007.
0. 14. 58. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 4, sostituire le parole: entro il 1o ottobre 2007 con le seguenti: entro il 31 luglio 2007.
0. 14. 58. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire l'articolo 14 con il seguente:
Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, é in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.
4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze».
Relazione illustrativa
L'emendamento sostituisce l'articolo 14 del d.d.l. finanziaria per il 2007, in tema di modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali, disponendo che:
i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'ari. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a far data dal 1o novembre 2007 (comma 1). Tuttavia, al fine di tenere conto dello stato di attuazione della informatizzazione del sistema di banche dati catastali, nonché della capacità organizzativa e tecnica dei comuni interessati, la data di effettiva decorrenza della l'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano è individuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Naturalmente tale ultima previsione non si applica ai poli catastali già costituiti (comma 2).;
è attribuita ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'ari. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. I requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, ì termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali saranno individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3);
l'Agenzia del territorio, con apposito provvedimento del Direttore predisporrà entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale (comma 4);
l'Agenzia del Territorio assicurerà il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali, fornendo assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale;
l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle predette disposizioni elaborerà annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 58. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 20. 288 del relatore
Sostituire le parole: per un importo non superiore a 2.100 euro con le seguenti: per un importo non superiore a 3.000 euro.
Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
0. 20. 288. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:
a) nella lettera a), dopo il capoverso i-sexies, aggiungere le seguenti parole: «i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.»;
b) nella lettera b), dopo le parole ed i-sexies aggiungere le seguenti, nel secondo periodo le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» e, dopo il secondo periodo, é aggiunto il seguente: «Per le spese di cui alla lettera i-septies), del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».
Relazione illustrativa badanti
L'emendamento è finalizzato a prevedere una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti in luogo della deduzione delle predette spese introdotta con la finanziaria 2005 (articolo 12, comma 4-bis). Sono state mantenute le medesime condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ancorché lo stesso, anche in considerazione del fatto che ciò appare coerente con la riforma in materia di IRPEF, assuma ora la natura e non più di deduzione. È previsto che la detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta su di un importo di spesa non superiore a 2.100 euro, sempreché il reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa non superi 40.000 euro. In considerazione del fatto che, come si è detto, la disposizione non è innovativa essendo già presente nell'ordinamento, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
20. 288. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 28.10 del relatore
Sostituire le parole: nella misura del 20 per cento con le parole: 50 per cento.
0. 28. 10. 1. Conte.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatoci commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento potranno comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Relazione
L'emendamento si rende necessario al fine di adeguare le modifiche al regime «autorizzatorio» di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, previste dall'articolo 28 del disegno di legge finanziaria 2007, alle disposizioni introdotte con il decreto legge 262/2006, che, nell'approvare la nuova tabella dei tributi speciali catastali, ha considerato non imponibili le consultazioni catastali.
Si è ritenuto pertanto opportuno prevedere la corresponsione di un importo fisso annuale per la riutilizzazione commerciale di dati catastali, nonché una specifica sanzione, svincolata dai tributi, per l'ipotesi di riutilizzazione commerciale di dati catastali non autorizzata.
28. 10. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 57. 183 del relatore
Sostituire le parole da: 20 milioni di euro fino a 2008 con le seguenti: 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 57. 183. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo 57 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno; 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , sentito le amministrazioni vigilanti, su proposta della PCM- Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 20.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.
Relazione
In considerazione della specifica valenza strategica che assume il settore della ricerca nei contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, la proposta emendativa è diretta a stabilizzare i ricercatori degli Enti di ricerca, implementando tali professionalità e riducendo nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contestò europeo ed internazionale.
Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 70, che consentirà di utilizzare stabilmente qualificate professionalità selezionate a seguito di procedure concorsuali.
57. 183. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 64. 016 del relatore
Sopprimere la parola: maggiormente.
0. 64. 016. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire le parole: le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con le seguenti: le organizzazioni sindacali che hanno propri rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.
0. 64. 016. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire la parola: maggiormente con le seguenti: comparativamente.
0. 64. 016. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero i rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.
0. 64. 016. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le organizzazioni monocategoriali dei quadri presenti all'interno delle istituzioni o organismi pubblici rappresentativi delle categorie.
0. 64. 016. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite te organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
64. 0. 16. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 66. 236 del relatore
All’articolo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque incrementato di ulteriori 15.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.
Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque nel rispetto non inferiore al numero complessivo di 4.700 unità.
Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque nel rispetto non inferiore al numero complessivo di 4.800 unità.
Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque incrementato di ulteriori 12.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.
0. 66. 236. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le parole: nonché la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA in relazione agli effetti dell'incremento del rapporto medio nazionale alunni/classe.
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.
All’articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: e 66 e la lettera b).
66. 236. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 85. 039 del relatore
Sopprimerlo.
0. 85. 039. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo l'articolo 85, inserire il seguente:
Art. 85-bis.
(Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali).
1. All'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, primo periodo, dopo le parole «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.
Relazione
Sulla base dell'attuale normativa (articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), gli enti sono tenuti a corrispondere agli aventi diritto a prestazioni previdenziali non corrisposte nel termine assegnato per la conclusione del procedimento, gli interessi legali; attesa la natura accessoria degli stessi alla prestazione principale; indipendentemente dai motivi che hanno causato il ritardo nell'adozione del provvedimento medesimo.
La norma proposta recepisce un orientamento giurisprudenziale (Cass. 317/96) secondo cui solo la domanda amministrativa completa di tutti gli elementi idonei a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione previdenziale determina il decorrere del termine assegnato all'ente previdenziale per emanare il provvedimento, in quanto costituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto di credito, oltre ché condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Resta salvo l'obbligo dell'ente ricevente di acquisire eventuale documentazione d'ufficio (documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, indispensabili per l'istruttoria) quando siano già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni in virtù di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241190).
85. 0. 39. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 104. 019 del relatore
All’articolo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di attività di innovazione tecnologica per le imprese che operano nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
0. 104. 0. 19. 1. Garavaglia, Fugatti, Cota.
All’articolo l'articolo 104, inserire il seguente:
Art. 104-bis.
(Potenziamento della misura dì assistenza tecnica alle imprese).
1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, dì cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di: ricerca e. sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.
2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Relazione
Appare necessario valorizzare le attività di sostegno alla nascita di imprese innovative (Articoli 103 e 106 della legge finanziaria 38812000); oggi marginali all'interno delle attività della D.G.C.I.I.
A tal fine si potrebbe prevedere di associare gli incentivi del FIT a tali misure di aiuto (che consistono sostanzialmente nell'erogazione di servizi alle neoimprese, quali predisposizione di studi di fattibilità técnica, economica, finanziaria; assistenza alla fase organizzativa e di avvio, valutazione tecnologica dei progetti, messa a disposizione di laboratori e spazi condivisi ecc.).
La valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo delle neoimprese potrebbe avvenire adopera degli stessi soggetti che attuano le azioni di sostegno (università, enti pubblici di ricerca, organismi promossi e partecipati dai medesimi soggetti per almeno il 25 per cento) nell'ambito delle convenzioni che questi stipulano con il Ministero.
Le modalità agevolative dovrebbero essere quelle previste per le PMI, con risorse statali dirette del FIT anche provenienti da ulteriori operazioni di cartolarizzazione dei crediti concessi negli anni precedenti.
104. 0. 19.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 104. 173 del relatore
Sopprimerlo.
0. 104. 173. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma a).
0. 104. 173. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma b).
0. 104. 173. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma d).
0. 104. 173. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano» sono soppresse le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «assegnate dal CIPE» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
c) al comma 4, le parole «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle parole «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
d) al comma 4, sono soppresse le parole «Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al comma 4 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma»;
f) al comma 8, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono inserite le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto, legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
Relazione
L'emendamento proposto mira sostanzialmente a ricondurre la formulazione dell'articolo 104 al testo del disegno di legge sugli «Interventi per l'innovazione industriale», approvato dal Consiglio dei Ministri.
L'emendamento di cui al comma 4 prevede che il CIPE si pronunci sui progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzato in una seduta sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. L'emendamento proposto permette al CIPE con propria delibera di adottare le norme relative al proprio funzionamento in questo caso di particolare composizione del Comitato, così come già previsto dall'articolo 2, comma 1; ultimo capoverso del disegno di legge sull'innovazione industriale, in un caso di identica composizione del Comitato.
Sono inoltre inserite disposizioni volte a prevedere intese in Conferenza Stato-Regioni.
104. 173. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 128. 11 del relatore
Prima delle parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007, inserire le seguenti: , anche alfine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica, e dopo le parole: e 2009 aggiungere le seguenti: Al fine di definire specifiche certificazioni di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti è stanziato 1 milione di Euro per ciascun anno 2007, 2008 e 2009 per studi e ricerche, realizzati da Istituti Tecnici Industriali.
e di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
0. 128. 11. 1. Lulli.
Sostituire le parole: 20 milioni di euro per il 2007 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 30 milioni di euro per il 2007 e di 36 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazione:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
0. 128. 11. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo 128, comma 1, le parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
Relazione
L'emendamento è volto ad elevare a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse in favore del marchio «Made in Italy» con un onere per ciascuno dei predetti anni pari a 6 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
128. 11.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 128. 026 del relatore.
Sopprimere l'emedamento.
0. 128. 0. 26. 2.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1 sopprimere le parole: il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.
0. 128. 0. 26. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1 sopprimere il numero: 14 e sostituirlo con il seguente: 5.
Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazione:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
0. 128. 0. 26. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo l'articolo 128, inserire il seguente:
Art. 128-bis.
1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione, culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente alla Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.
Relazione
L'emendamento propostosi rende necessario per dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 20, del decreto 18 maggio 2006, n. 181 concernenti «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri». Il citato comma 20 è intervenuto, modificandolo, sull'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, che disponeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del dipartimento per gli italiani nel Mondo. La relativa competenza è, pertanto, stata attribuita al Ministero degli affari esteri.
128. 026.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 129. 13 del relatore.
Sostituire le parole: e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009.
Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
0. 129. 13. 2.Fincato.
Alle parole: 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009, sostituire: 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 85.000.
0. 129. 13. 1.Zorzato, Peretti, Giorgetti.
Sostituire le parole: 95 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0. 129. 13. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo 129, comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle. finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000.
Relazione
L'emendamento dispone un aumento di 80 milioni di euro per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa prevista per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
129. 13.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 130. 17 del relatore.
Sostituire le parole: 170 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro.
0. 130. 17. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo 130, comma 1, sostituire la parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. con le seguenti: 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Relazione
L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di. stralcio della disposizione di cui all'articolo 130, comma 2, in ordine alla quale il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da tale disposizione per la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi all'EUR possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
130. 17.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 144. 26 del relatore
Alla lettera a) sostituire le parole: 7 milioni di euro con le parole: 10 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
0. 144. 26. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla lettera b) la parola: 60 è sostituta dalla parola: 67.
Conseguentemente, alla tabella A allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 7.000;
2009: - 7.000.
0. 144. 26. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque aumentato di ulteriori 10.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.
Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo 144, apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) al comma 1 la parola: 60 è sostituita dalla parola: 53.
Relazione
L'emendamento è reso necessario dalla indifferibile esigenza di potenziare i mezzi aereonavali a disposizione della Guardia Costiera per poter far fronte agli accresciuti compiti per la salvaguardia della vita umana in mare e alla crescita degli eventi di immigrazione clandestina.
La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
144. 26.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 166. 07 del relatore
Sopprimere i commi 1 e 2.
0. 166. 07. 2 Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sostituire le parole 3 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2007, è autorizzato a stipulare con i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che hanno già avviato programmi di fuoriuscita dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000.
0. 166. 07. 1 Rao, Oliva, Lo Monte, Reina, Neri, Marinello.
All’articolo l'articolo 166 inserire il seguente:
Art. 166-bis.
(Disposizioni varie in materia di lavoro).
1. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori anziani è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale, è . prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 amai, e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni; oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrò dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso, al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel, limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000 sono sostituite dalle seguenti: euro 37 milioni per l'anno 2007 e di euro 42 milioni a decorrere dal 2008.
4. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 15 milioni per l'anno 2007.
5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa.di 23 milioni di: euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. A decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale. obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma: 3, lettera i-quater) e dell'articolo 11-ter, compia 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 47.010;
2008: - 96.010;
2009: - 96.010.
Relazione
L'emendamento é diretto a prevedere:
ai commi 1 e 2, l'istituzione di accordi di solidarietà tra generazioni, finalizzati alla trasformazione a tempo parziale, su base volontaria, déi contratti di lavoro dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e la correlata assunzione a tempo parziale di giovani inoccupati o disoccupati con orario di lavoro pari a quello ridotto, demandando ad un decreto interministeriale (Lavoro Economia) le modalità di stipula ed i contenuti di detti accordi;
al comma 3, l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
al comma 4, un rifinanziamento per l'anno 2007 ai fini dello potenziamento dello sviluppo dei servizi per l'impiego;
ai comma 5, il rifinanziamento delle attività di formazione professionale svolte dall'ISFOL e dagli enti privati gestori di attività formative;
al comma 6, la ricostruzione, a decorrere dal 2008, nell'assicurazione generale obbligatoria, secondo un modello già utilizzato in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuati in Albania tra il 1955 e il 1997.
166. 07.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 207. 011 del relatore
Al comma 2 aggiungere infine il seguente comma:
2-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 32 relativamente all'anno 2007 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5000
0. 207. 0. 11. 1 Quartiani.
All’articolo l'articolo 207, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Genova esposizione internazionale «Colomba 92»).
1. Per gli interventi connessi al programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 marzo 2006, è destinato un contributo di 97.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, che per l'importo di 97.000.000 di euro, sono mantenute nei conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata' del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
2. La somma indicata al precedente comma 1 finanziera le opere già individuate agli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 29.3.2006, con la sola eccezione dell'opera denominata «rifacimento della copertura del torrente Bisagno nel tratto tra la stazione Brignole e la zona della Questura II lotto» alla cui realizzazione viene destinata una somma pari a 33 milioni di euro, a riduzione dell'importo previsto di 50 milioni di euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, nella tabella B, sotto Ministero,dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 13.000;
2008: - 21.000;
2009: - 21.000.
Relazione
Viene previsto per il programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», un contributo complessivo di 97 milioni di curo, per il periodo 2007-2011, cui si provvede, previa conservazione dei residui, utilizzando, tramite versamento in entrata e successiva riassegnazione alla spesa, le somme in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, per 13 milioni di euro nel 2007 e 21 milioni di euro dal 2008 al 2011. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede riducendo l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
207. 011.Il Relatore.
Subemendamenti agli emendamenti del Governo
Subemendamenti all'emendamento 5. 405 del Governo.
A comma 33-bis, sostituire le parole: in materia tributaria e finanziaria, con le seguenti: tributarie e finanziarie.
0. 5. 405. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 33-ter dopo le parole: da adottare concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze apporre: sentita la commissione per il controllo dell'anagrafe tributaria.
0. 5. 405. 1.Conte.
Al comma 33-ter sostituire le parole: entro il 31 marzo 2007 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2007.
0. 5. 405. 3.Garavaglia, Filippi, Fugatti.
All’articolo il comma 33, inserire i seguenti:
33-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
33-ter. Ai fini di cui al comma 33-bis, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2007 ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazione che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
33-quater. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.».
33-quinquies. Dall'attuazione dei commi 33-bis, 33-ter e 33-quater non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
Nota tecnica
La costituzione della banca dati proposta rappresenta un elemento imprescindibile per consentire a Regioni ed Enti Locali di sviluppare una reale capacità di programmazione e monitoraggio delle politiche fiscali e di gestione dei flussi di spesa.
Si ritiene che tale sistema possa sviluppare fortissimi benefici complessivi sia sul contenimento della spesa che sull'ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata; di seguito, a livello prudenziale, si limita la stima dei benefici a ambiti specifici.
Oggi gran parte degli Enti Locali (si tenga conto che appena 660 Comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) non possiedono strumenti, procedure e sistemi che consentono la valutazione e simulazione delle proprie manovre di politica fiscale locale. Si ritiene che la sola ottimizzazione di questa capacità può consentire, in aggiunta al recupero di evasione già evidenziato in altri interventi in materia di ICI, un miglioramento sugli effetti di gettito a regime di almeno 50 milioni di euro, a partire dalla competenza 2008. Tale stima è stata sviluppata ipotizzando, in maniera assolutamente conservativa, un miglioramento dell'efficacia di imposizione di circa lo 0,5 per cento a livello nazionale sul gettito associato alla sola ICI.
Ulteriore effetto di miglioramento deve essere considerato in materia di contenimento della spesa informatica degli Enti Locali. Come già accennata, molti Comuni di medio-piccole dimensioni possiedono soluzioni informatiche non integrate e focalizzate sulla attività di gestione e accertamento delle imposte mentre devono provvedere, quando lo fanno, in modo estemporaneo alla estrazione di informazioni a supporto delle politiche di programmazione. Una valutazione dei costi informatici consente di stimare benefici desumibili dalla messa a disposizione di strumenti di analisi e simulazione di almeno 40 milioni di euro in termini di contenimento della spesa connessa a agli interventi di natura tecnologica. La stima si basa su una media assolutamente conservativa di circa 10.000 euro sul 50 per cento dei Comuni.
5. 405. Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 24. 13 del Governo.
All’articolo il comma a) aggiungere in fine: per gli utenti che, non possono superare delle detrazioni dell'imposta sul reddito per le persone fisiche, la misura aggiuntiva di cui al presente comma, su un importo equivalente, viene corrisposta con assegno diretto, previa presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 60 milioni.
0. 24. 13. 1.Peretti.
All’articolo 24 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola per fanno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta, del periodo di imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al compia 1 bis al fune di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 40 milioni.
24.13.Governo.
Subemendamenti all'emendamento 54. 3 del Governo.
Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 350 milioni.
Conseguentemente:
Sostituire la copertura come segue:
Conseguentemente:
All’articolo 119 sostituire al comma 1 le parole: 170 milioni con le seguenti: 120 e al comma 2 le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni.
0. 54. 3. 1.Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 370 milioni.
Conseguentemente: sostituire la copertura come segue:
Conseguentemente: all'articolo 119 sostituire al comma 1 le parole: 170 milioni con le seguenti: 120 e al comma 2 le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni.
0. 54. 3. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 390 milioni.
Conseguentemente aggiungere: conseguentemente all'articolo 119 aggiungere il seguente comma:
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata all'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'anno 2006 è integrata di euro 30 milioni.
0. 54. 3. 3.Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 370 milioni.
Conseguentemente aggiungere: Conseguentemente all'articolo 75, al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo:
Per l'anno 2006, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è incrementato di 50 milioni di euro.
0. 54. 3. 4.Garavaglia, Filippi, Fugatti.
All’articolo 54, comma 1, le parole: 300 milioni sono sostituite con le seguenti: 420 milioni.
Conseguentemente, l'articolo 119 è soppresso.
Relazione
L'emendamento prevede l'incremento delle risorse da destinare al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 54, per l'importo di 120 milioni di euro per il 2007.
Alla compensazione finanziaria di tale aumento si provvede utilizzando l'effetto positivo connesso alla soppressione dell'articolo 119 che recava un onere di 120 milioni.
54. 3. Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 57. 0. 17 del Governo.
Sopprimerlo.
0. 57. 017. 2.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al primo periodo, sostituire le parole: può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica con le seguenti: è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica.
0. 57. 017. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo le parole: dotazioni organica aggiungere è ... mediante modalità da attuarsi nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
0. 57. 017. 1.Governo.
Al primo periodo, sostituire le parole: senza aumenti di finanziamento con le seguenti: senza nuovi oneri.
0. 57. 017. 4.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al secondo periodo, sostituire le parole: recante la proposta motivata con le seguenti: recante la richiesta motivata di incremento.
0. 57. 017. 5.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo l'articolo 57-ter è inserito il seguente:
Art. 57-quater.
(Disposizioni concernenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La deliberà dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
Relazione
Lo schema di articolo che si allega regola le modalità di una possibile ridefinizione della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Alla luce delle nuove competenze da ultimo attribuite all'Autorità dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004 si ritiene che la dotazione organica prevista dalla normativa vigente sia non solo insufficiente, in relazione ai carichi di lavoro gravanti sulla propria organizzazione, ma anche eccessivamente rigida.
In proposito non pare superfluo rammentare che tra i principi della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica sanciti dal legislatore comunitario figura espressamente l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare alle autorità nazionali di regolamentazione le risorse necessarie sia sul piano del personale e delle competenze sia dei mezzi finanziari per l'assolvimento dei compiti loro assegnati (cf l'articolo 3 e soprattutto il considerando n. 11 della direttiva n. 2002/21/CE, c.d. «direttiva quadro»).
Occorre anche ricordare come, nel frattempo, il regime di finanziamento dell'Autorità sia stato radicalmente modificato.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 65, ha profondamente innovato il finanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità, prevedendo che questo attinga ormai solo marginalmente al finanziamento statale, e sia invece prevalentemente incentrato sul contributo a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, da versare direttamente all'Autorità secondo entità di contribuzione che la medesima è chiamata a determinare (entro i limiti massimi previsti per legge) con propria deliberazione, soggetta ad approvazione da parte dell'Esecutivo.
Anche in coerenza con tale significativa riforma legislativa, la norma che si propone attribuisce all'Autorità la possibilità di ridefinire la propria pianta organica.
A tal fine viene indicato un procedimento improntato a criteri di garanzia e trasparenza per la determinazione dell'entità di contribuzione a carico degli operatori del mercato. La delibera di proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (nonché, si è aggiunto, il Ministro delle comunicazioni).
È importante evidenziare che gli, oneri derivanti dalla possibile futura revisione della pianta organica sono destinati a gravare esclusivamente a carico della componente del bilancio dell'Autorità alimentata dai contributi degli operatori del settore ai sensi dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza quindi alcun aumento del finanziamento a carico del bilancio dello Stato (eventualità che è stata espressamente ed inequivocabilmente esclusa; con la previsione che gli oneri occorrenti saranno tratti dalle risorse assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Un ulteriore elemento di garanzia è comunque fornito dalla presenza di un limite invalicabile di aumento massimo possibile, indicato nella misura del venticinque per cento della attuale consistenza complessiva della pianta organica dell'Autorità.
57. 0. 17. Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 57. 018 del Governo
Sopprimerlo.
0. 57. 018. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo le parole: dotazione organica esclusivamente mondiali mobilità da attuarsi nell'ambito della pubblica amministrazione.
0. 57. 018. 1. Conte.
All’articolo l'articolo 57-bis è inserito il seguente:
Art. 57-ter.
(Disposizioni concernenti il Garante per la protezione dei dati personali).
1. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.
Relazione
Il ruolo organico del Garante stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2406, n. 196) è attualmente di sole cento unità. L'organico resta infatti quello, del tutto esiguo, determinato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 e da allora rimasto immutato, nonostante l'assoluta sproporzione tra le risorse umane a disposizione e i nuovi assai più articolati compiti che il menzionato Codice, la legislazione vigente e la disciplina comunitaria demandano al Garante. Si tratta di compiti molto impegnativi ed onerosi dal punto di vista organizzativa, ai quali il Garante può far fronte solo in presenza di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti.
L'incremento, pur contenuto, dell'attuale organico, che non potrà comunque superare il 25 per cento dell'attuale consistenza, sarà finalizzato a realizzare un programma dì interventi avviati dal nuovo Collegio del Garante volto all'attuazione del predetto Codice e al potenziamento della vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza delle infrastrutture, delle reti telematiche e di telecomunicazione e di alcune banche dati, anche in ambito pubblico, di particolare rilevanza.
Le predette unità verrebbero ripartite tra le diverse aree e qualifiche di cui si compone attualmente l'organico dell'Autorità, tenendo conto dell'esigenza di acquisire per lo sviluppo delle attività istituzionali, in prevalenza, professionalità medio-alte.
Come noto, il trattamento economico del personale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lettera d), del menzionato Codice, è determinato nell'80 per cento di quello spettante al corrispondente personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'organico si farà fronte nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio previsto nella tabella C, allegata alla legge finanziaria.
57. 0. 18. Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 57. 019 del Governo.
Sopprimerlo.
0. 57. 019. 5. Giudice, Crosetto, Verro.
Sopprimere il comma 1.
0. 57. 019. 6. Giudice, Crosetto, Verro.
Sopprimere il comma 2.
0. 57. 019. 2. Giudice, Crosetto, Verro.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (Covip), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, secondo le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 2.
0. 57. 019. 1. Cordoni.
Sopprimere il comma 3.
0. 57. 019. 3. Giudice, Crosetto, Verro.
Sopprimere il comma 4.
0. 57. 019. 4. Giudice, Crosetto, Verro.
5-bis. In deroga all'articolo 1, comma 87 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il triennio 200709, le università sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, e ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, nel limite di spesa di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
0. 57. 019. 7. Raiti.
All’articolo l'articolo 57, inserire il seguente:
Art. 57-bis.
(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 % della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di due milioni di euro a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196, come determinata nella tabella C della presente legge.
57. 019. (Nuova formulazione) Governo.
All’articolo l'articolo 57, inserire il seguente:
Art. 57-bis.
(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 % della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di due milioni di euro a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196, come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266.
57. 019. Governo.
Subemendamento all'emendamento 64. 42 del Governo
Sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma con le seguenti: è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui; ferma restando la spettanza dell'intero incremento percentuale di adeguamento retributivo con decorrenza dal 1o gennaio 2009, senza che ciò comporti diritto alla corresponsione delle somme arretrate relative agli anni 2007 e 2008.
0. 64. 42. 1. Palomba, Ossorio, Raiti.
All’articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi».
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -;
2008: -;
2009: - 60.000.
Ministero della Giustizia:
2007: -;
2008: -;
2009: - 20.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -;
2008: -;
2009: - 40.000.
Relazione
L'emendamento all'articolo 64, comma 1, tende a riformulare il meccanismo di parziale congelamento a tempo indeterminato dei meccanismi di automatismo stipendiale introdotto, per tutte le categorie del pubblico impiego non privatizzato di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.165/2001 a fini di contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione e razionalizzazione dei trattamenti retributivi.
Per tener conto delle osservazioni delle categorie interessate si è riformulata la disposizione introducendo un sistema di riduzione per il solo biennio 2007-2008 applicato non più agli scatti e classi biennali ma - e ciò anche nella riconsiderazione delle posizioni iniziali - al meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nel senso che l'adeguamento stesso viene corrisposto nella misura del 70 per cento limitatamente al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui e senza dar luogo a successivi recuperi.
La nuova tipologia di intervento è comunque coerente con gli effetti finanziari sottesi all'articolo 64, comma 1, nella formulazione originaria per gli anni 2007 e 2008 ma non anche per il 2009, trattandosi di intervento temporaneo limitato ad un biennio.
Pertanto la compensazione della minore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2009 viene assicurata apportando, nella Tabella A, le seguenti variazioni in migliaia di euro:
Ministero dell'economia e delle finanze: - 60.000;
Ministero della giustizia: - 20.000;
Ministero dell'Università e della ricerca: - 40.000.
64. 42. Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 70. 44 del Governo
All’articolo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell' anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over.
0. 70. 44. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell' anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over, che presentano specifiche esigenze funzionali.
0. 70. 44. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 7 sostituire le parole 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente: a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo di 115 milioni di euro l'anno.
0. 70. 44. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire l'articolo 70 con il seguente:
Art. 70.
(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti di ricerca).
1. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo, indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante; entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo.
2. Sono fatti salvi i principi di cui all'articolo 57, comma 5.
3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
5. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il CUN e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Al fine, di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il medesimo decreto definisce un numero aggiuntiva di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
6. Per l'anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dall'articolo 57, comma 4, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o dei Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Relazione
L'emendamento si rende necessario al fine di prevedere che la disposizione trovi applicazione solo per gli enti pubblici di ricerca, e non anche per le università, posto che solo per i primi vi è stato, negli anni precedenti, un problema di blocco delle assunzioni.
Si prevede pertanto di contenere le possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 90 per cento delle cessazioni di analoghi rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno, con riferimento a tutti gli enti di ricerca. Contestualmente, si prevede la possibilità di autorizzare, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori assunzioni di personale di ricerca nel limite di spesa corrispondente al festante 10 per cento complessivo, a fini perequativi in favore di enti con scarso turn over, che presentino specifiche esigenze funzionali.
Inoltre, vengono definite (comma 5) con maggior chiarezza le procedure di assunzione dei ricercatori.
Infine, il comma 6 introduce, una disciplina transitoria, in forza della quale per l'anno 2007 gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, in deroga al limite di cui all'articolo 57, comma 12, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data dei 30 settembre 2006.
70. 44. Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 84. 66. del Governo
Sopprimere la lettera a).
0. 84. 66. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0. 84. 66. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla lettera a), sostituire le parole: trentuno giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0. 84. 66. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 120.000;
2008: - 120.000;
2009: - 120.000.
0. 84. 66. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1,5 punti per cento.
0. 84. 66. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla lettera c), comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
0. 84. 66. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Alla lettera e), sostituire le parole: 50 addetti con le seguenti: 100 addetti.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 2 punti per cento.
0. 84. 66. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere la lettera h).
0. 84. 66. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo l'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di versamento del contributo al Fondo, di cui al presente comma, non è dovuto, in nessun caso, da parte delle società di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
0. 84. 66. 1. Lupi.
All’articolo 84, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo. Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: che è gestito, per conto dello Stato, con le seguenti: le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. II predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4, dal Fondo di cui al comma 2, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.»;
d) al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: nei limiti ivi specificati con le parole: nei limiti degli importi di cui all'elenco 1;
b) dopo la parola: utilizzati, inserire le seguenti: , per gli importi accertati ai sensi del comma 6, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,;
e) il comma 8 è così riformulato:
8. I primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.»;
f) al comma 9, le parole: e dall'articolo 13 del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: e dall'articolo 9 del medesimo decreto;
g) al comma 10 le parole: in 45,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sono sostituite dalle seguenti: in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
h) l'elenco di cui comma 5, è sostituito dal seguente:
Elenco n. 2
(Art. 84, c. 5)
Quote da accantonare
articolo/comma |
intervento |
Saldo netto da finanziare |
indebitamento netto |
||||
|
|
(in milioni di euro) |
|||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
104 |
Fondo competitività |
300 |
400 |
400 |
100 |
200 |
300 |
106 |
Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica |
300 |
300 |
360 |
150 |
200 |
300 |
115 |
imprese pubbliche |
600 |
600 |
600 |
500 |
500 |
500 |
117 |
Autotrasporto |
520 |
|
|
520 |
|
|
134, comma 1 |
Alta velocità/Alta capacità |
0 |
900 |
1.200 |
0 |
900 |
1.200 |
134, comma 2 |
Apporto capitale Ferrovie S.p.A. |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
134, comma 5 |
Rifinanziamento rete tradizionale F.S. |
2.000 |
1.200 |
0 |
2.000 |
1.200 |
0 |
142, comma 8 |
ANAS - Nuovi investimenti |
|
1.500 |
1.500 |
|
400 |
500 |
187, comma 1 |
Fondo per le spese di funzionamento della Difesa |
180 |
350 |
200 |
180 |
350 |
200 |
216, comma 3 (Tab. D) |
Rifinanziamenti spese di investimento |
2.966 |
1.469 |
6.428 |
1.300 |
800 |
1.000 |
|
|
6.966 |
6.719 |
10.688 |
5.000 |
4.550 |
4.000 |
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000:
2009: - 60.000.
Relazione
L'emendamento vale ad escludere dall'obbligo di versamento al Fondo per l'erogazione del TFR di cui al comma 2 dello stesso articolo 84, del contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
Ciò al fine di corrispondere alle segnalazioni pervenute dal mondo produttivo in merito alle crisi di liquidità per investimenti che sarebbero derivate alle piccole imprese dall'applicazione generalizzata dell'obbligo di versamento al neo istituito Fondo gestito dall'INPS di quota parte del TFR trattenuto dai datori di lavoro.
Inoltre, è stabilita come ulteriore compensazione per i datori di lavoro, rispetto al testo originario del disegno di legge, l'estensione anche ai flussi di TFR destinati al Fondo presso la Tesoreria della deducibilità dal reddito di impresa, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005.
Alla copertura degli oneri pari a 60 milioni a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di tabella A relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (60 mln).
84. 66. Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 102. 36 del relatore.
All'emendamento 102.36 del Governo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) al comma 5 le parole «le funzioni relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio» sono soppresse.
0. 102. 36. 1.Marras, Cicu.
All’articolo 102 apportare- le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione»;
Conseguentemente è soppresso il comma 2 dello stesso articolo.
b) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;
c) al comma 4, dopo la parola «finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «del fabbisogno complessivo»;
d) al comma 5, la parola «contiguità» è sostituita dalla parola «continuità» e le parole «e le funzioni relative all'Agenzia del Territorio» sono soppresse.
Relazione
L'emendamento introduce alcune necessarie correzioni all'articolato, in parte introducendo mere correzioni di drafting, in parte rendendo l'articolo conforme all'accordo stipulato tra il Governo e la Regione Sardegna.
In particolare, la prima modifica è volta a correggere un errore materiale, riportando il comma 2 dell'articolo 102 nella novella all'articolo 8 dello Statuto. L'attuale comma 1, lettera m), utilizza una disposizione analoga a quella prevista per le Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol; pertanto, la modifica si rende necessaria essendo la Sardegna una Regione non una Provincia autonoma. La modifica al comma 4 è una mera operazione di drafting. La modifica al comma 5 corregge, nella prima parte, un errore materiale dell'attuale disposizione, in linea con gli accordi intercorsi tra la Regione Sardegna e il Governo; nella seconda mira ad assicurare il coordinamento tra l'articolo 102 e gli articoli 13 e 14 della presente legge.
Con l'articolo 13, infatti, innovandosi all'articolo 65 comma 1 lettera d) ed all'articolo 66 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, si sottrae ai comuni la funzione di conservazione dei dati catastali, ricondotta nell'alveo delle competenze statali. Lo scopo della novità, consiste nel rafforzamento dell'unitarietà nazionale della base dati catastale, la gestione certificata della quale si vuole accentrare in capo all'Agenzia del Territorio.
L'articolo 14, nel regolare il passaggio di talune funzioni (soprattutto in materia di utilizzazione ed accesso dei dati) ai comuni, si preoccupa di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Al compito, avvalendosi del quadro di evoluzione tecnologica che sta progressivamente spostando sul canale telematico l'aggiornamento e la consultazione dei dati catastali, dovrà provvedere l'Agenzia.
Appare quindi coerente, con l'introduzione di un regime accentrato, di conservazione unitaria nazionale della base catastale e di coordinamento dei servizio reso dai comuni, l'eliminazione della previsione di una sorta di catasto autonomo regionale.
102. 36.Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 129. 015 del relatore.
Sono soppresse le parole da emanazione fino alle parole modificare, in.
0. 129. 015. 2.Quartiani.
Aggiungere il seguente comma:
Con riferimento alle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta o altre misure agevolative contenute negli articoli 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 della presente legge, è garantita alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
0. 129. 0. 15. 1.Marinello.
Al comma 1, sostituire le parole 40 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0. 129. 015. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo l'articolo 129, inserire il seguente:
Art. 129-bis.
In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione stessa, i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto, per la prima attuazione del prdetto protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, alla tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modificazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 30.000.
Relazione
L'emendamento autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare all'attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispettivamente finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.
A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
129. 015.(Nuova formulazione) Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 138. 18 del Governo
Al comma 1 aggiungere la seguente lettera d) al fine di consentire la ricostruzione del Belice per il completamento degli intenti di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67 è autorizzato un costituito di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente alla Tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
0.138. 18. 1 Mariniello, Angelo Alfano, Giudice.
All’articolo 138, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «nel territorio del Molise» sono inserite: «e nel territorio della Provincia di Foggia»;
2) sostituire le parole da «totalmente» fino a «5 milioni,» con le parole: «colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) la rubrica «(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise)» è sostituita con la seguente: «Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise e nel territorio della Provincia di Foggia»;
c) dopo le parole: 95» inserire le seguenti: «, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Conseguentemente:
all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole da «63.273 milioni» a «2008» con le seguenti: «63.223 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2007, 100 milioni per l'anno 2008»;
alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
Relazione
L'emendamento è finalizzato ad estendere a tutti i comuni colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 le misure e gli interventi di ricostruzione, aumentando di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse già previste dall'articolo 138, in 5 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinate solo ai comuni totalmente evacuati.
A tal fine viene integrata l'autorizzazione di spesa riferita al Fondo di protezione civile per i suddetti importi, con compensazione per 30 milioni per ciascuno dei predetti anni mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, e per la differenza mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 1, relativa al Fondo perle aree sottoutilizzate.
138. 18.Il Governo.
Subemendamenti all'emendamento 139. 051 del Governo
Al comma 1, sostituire le parole: Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni con le seguenti parole: Per la ricostruzione dei territori delle zone colpite dalle alluvioni del 2000 e del 2002.
Sopprimere le parole: da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
0. 139. 051. 1 Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All’articolo l'articolo 139 è inserito il seguente:
Art. 139-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Conseguentemente, nella tab. B, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
Relazione
L'emendamento autorizza contributi in favore delle Regioni Basilicata e Campania, di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2004, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei medesimi territori, da ripartire con successivo DPCM.
139. 0. 51.Il Governo.
EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 20.
Aggiungere in fine i seguenti commi.
23-bis. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, le parole: e le minusvalenze e gli immobili e sono soppresse e, dopo le parole: o da collezione, sono aggiunte le seguenti: di cui al comma 5;
b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-bis. 1 Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministero delle Finanze. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi;
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo del beni ai quali si riferiscono.
23-ter. Le disposizioni del comma 23-bis in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 2007, e ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dalla stessa data; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008, e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
Misure per la tutela degli attuali concessionari di scommesse ippiche e sportive.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettera 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 38, comma 4, lettera 1), del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i concessionari ivi indicati possono aderire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle convenzioni di concessione allegate ai bandi di gara pubblicati nella GUCE del 28 agosto 2006, previo versamento di un corrispettivo:
a) relativamente alla raccolta presso l'agenzia, pari al 40 per cento (quaranta per cento) del valore medio di aggiudicazione, su base regionale, dei diritti relativi ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; tale valore medio è individuato con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) relativamente alla raccolta a distanza, pari a 120.000 Euro, limitatamente ai concessionari già abilitati a tale raccolta al 31 ottobre 2006.
20. 291.Il Relatore.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
24. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio percepito in dipendenza della cessazione dalle cariche elettive, con caratteristiche non previdenziali e il cui accantonamento è comunque obbligatorio, non sono deducibili dal reddito.
20. 292.Il Relatore.
ART. 25.
Sopprimerlo.
25. 40.Il Relatore.
ART. 26.
Gli articoli 26 e 156 sono sostituiti dal seguente unico articolo:
Art. XXX.
(Norme in materia di biocarburanti e filiere agroenergetiche).
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».
2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:
Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 - 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di curo annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n, 311. Entro il 1o marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bietanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, e per l'anno 2008 al 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo l, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accesa o quale aumento allo stanziamento previsto per 1'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
5. I biocarburanti e gli altri carburanti, rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, PETBE e il bioidrogeno.
6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti del settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso dei biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitore e l'ubicazione dei siti di produzione.
10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni come di seguito sostituito dai seguenti:
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato coree carburante, coane combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accesa, determinata come percentuale dell'accesa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accesa. Per il primo anno, l'accesa è fissata al 20 per cento della corrispondente accesa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai finì dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate- Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea Nelle more del l'adozione del decreto di cui al presente comma e dell'approvazione da parte della Commissione Europea, l'Agenzia delle Dogane attribuisce per l'anno 2007 quote in via transitoria pari a 180.000 tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accesa di cui al presente comma, sulla base delle disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256. La restante quota a valere sul contingente per l'anno 2007, pari a 70.000 tonnellate, è attribuita secondo le modalità, dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6-bis. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Per l'anno 2007, gli importi corrispondenti ai quantitativi da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6-ter. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».
4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di 180.000 tonnellate di cui al precedente comma 3 è incrementato in misura corrispondente alla somma di 16.726.523,00 euro. Al relativo onere per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di giuro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
6. In caso di mancato impiego dei contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «da utilizzare ...» fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» sono soppresse.
8. Ai fini del presente articolo, per intesa di filiera e contratto quadro si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
Relazione illustrativa
L'articolo interviene organicamente sui biocarburanti, argomento sul quale la vigente situazione normativa ha generato apertura di provvedimenti di infrazione da parte della Commissione europea, mancata applicazione di disposizioni legislative, inefficiente uso delle risorse.
La norma proposta, non ha impatto sul bilancio dello Stato per l'anno 2007 in quanto predisposta a parità di gettito rispetto alle disposizioni già vigenti.
Il maggiore impiego dei biocarburanti discende da obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche primaria e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tale ambito, peraltro, la direttiva 2003/30/CE stabilisce obiettivi di penetrazione degli stessi biocarburauti in misura pari al 2% al 2005 e al 5,75 per cento al 2010 rispetto a tutti i carburanti usati nei trasporti.
A fronte di tali indicazioni, il decreto legislativo 128/05 fissava obiettivi pari,all'1 per cento al 2005 e al 3,5 per cento al 2010.
È poi intervenuta la legge 81/06 che, cosa l'intento di promuovere la filiera agroenergetica nazionale, prevede che produttori di carburanti diesel e di benzina hanno l'obbligo, a partire dal 1o luglio 2006, di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico in misura pari all'1 per cento del carburante diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, disponendo che tale percentuale sia incrementata di un punto per ogni anno fino al 2010. La legge è rimasta inattuata per la mancata emanazione dei previsti provvedimenti attuativi e, inoltre, per la dubbia compatibilità con le norme europee e per la pratica impossibilità di adeguare il sistema agricolo e di produzione di biocarburanti nei tempi e con le modalità fissate dalla legge.
L'obbligo introdotto dalla legge 81/06 avrebbe dovuto tramutarsi in un incentivo indiretto ai biocarburanti, i cui maggiori costi sarebbero stati scaricati sui costi dei carburanti immessi in commercio.
A tale incentivo indiretto si aggiunge la previgente disponibilità di incentivi diretti, consistenti in concessione di accasa ridotta a quantità contingentate di biodiesel, bioetanolo e ETBE.
L'intervento normativo proposto affronta in modo organico e realistico i problemi citati. Precisamente:
1) si ridefiniscono gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti, in modo coerente con le disposizioni della direttiva 2003/30/CE, onde risolvere il contenzioso con la Commissione e prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione;
2) si riformula in modo realistico, ma coerente con gli obiettivi richiamati al punto 1), l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui alla legge 81/06;
3) si rimodulano e riordinano le esenzioni da accasa già vigenti, in modo da: a) evitare sovracompensazioni conseguenti all'intervenuto aumento del prezzo industriale del gasolio; b) consentire l'impiego di risorse rese disponibili a seguito dell'emanazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; c) favorire l'uso ottimizzato di tutte le risorse disponibili, consentendo, laddove necessario, il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa.
In merito al punto 1), gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti sono stati così ridefiniti dal comma 1: 1 per cento al 2005; 2,5 per cento al 2008; 5,75 per cento al 2010.
Il punto 2 è stato affrontato riformulando l'articolo 2-quater della legge 81/06. La riformulazione dell'articolo, proposta al comma 2, definisce un obbligo di immissione di biocarburanti pari all'1 per cento a decorrere dal 2007, ampliandolo al 2 per cento per l'anno 2008 e prevedendo di ampliarlo negli anni successivi al fine di renderlo coerente con l'obiettivo ridefinito e compatibile con le esigenze di potenziale riconversione dell'agricoltura nazionale.
Il comma 3 armonizza le disposizioni vigenti ira materia di contingente fiscalmente agevolato con gli obiettivi del comma precedente. A tal fine già dall'anno 2007 è previsto il passaggio per il prodotto biodiesel da un regime di esenzione fiscale ad un regime di agevolazioni fiscali, fissando al 20 per cento dell'aliquota di accisa fissata per il gasolio l'imposizione fiscale sul biodiesel. In tal modo, a parità di mancato gettito, si liberano risorse che rendono possibile un aumento dell'attuale contingente che porta complessivamente a fissare per l'anno 2007 a 250.000 tonnellate l'ammontare del contingente stesso. L'assegnazione di tali maggiori quantitativi è legata alla stipula di intese di filiera e/o contratti quadro per lo sviluppo dei settore agro-energetico.
Il comma 4 consente di utilizzare le risorse già disponibili provenienti dalla destinazione dei fondi delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato disposta con decreto del ministro delle attività produttive in data 28 ottobre 2005.
I commi 5 e 6 rispondono all'esigenza, indicata alla lettera c) del precedente punto 3, di ottimizzare le risorse a disposizione, prevedendo il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa.
Il comma 7 cancella una frase dell'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale prevedeva che l'utilizzo delle risorse del fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche tenesse conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale necessità deriva dal fatto che la Commissione in questione doveva terminare i propri lavori entro un anno dalla sua istituzione, e tale periodo dì tempo è ormai trascorso.
Il comma 8, infine, chiarisce il significato dei termini «intesa di filiera» e «contratto quadro» con un rinvio a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, i cui articoli 9 e 10 trattano appunto di intesa di filiera e contratto quadro.
26. 10. Il relatore.
ART. 30.
All’articolo 30 sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 7.000;
2009: - 7.000.
30. 68. Il relatore.
ART. 38.
L'articolo 38 è sostituito dal seguente:
Art. 38.
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).
1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Quando i programmi di cui al comma 1 riguardano più regioni, gli stessi sono approvati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di attuazione dei programmi di cui al comma 1 che derogano a disposizioni di legge o di regolamento.
38. 6. Il relatore.
ART. 47.
All’articolo l'articolo 47, inserire il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI).
1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:
e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.
47. 09. Il relatore.
ART. 50.
L'articolo 50, è sostituito dal seguente:
Art. 50.
(Trasformazione della Sogesid SpA).
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid S.p.A., al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico, che svolgano attività nel medesimo settore della Sogesid SpA.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione della Sogesid SpA, sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
50. 8. Il relatore.
ART. 57.
All’articolo 57, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2007 è autorizzata l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 11.700.000;
2008: - 20.676.000;
2009: - 20.676.000.
Relazione illustrativa
Le vacanze nell'organico dei vigili del fuoco rendono necessario assicurare, comunque, un adeguato livello dei servizi da rendere ai cittadini per il pronto intervento e per i servizi specializzati.
Relazione tecnica
Il costo unitario di un vigile del fuoco per il 2007 è di euro 19.500. La disposizione intende assicurare le assunzioni a decorrere dal 1o luglio 2007.
A regime il costo unitario è euro 34.460.
Gli arrotondamenti sono in eccesso.
57. 185. Il relatore.
All’articolo 57, il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 31,1 mln;
2008: - 31,1 mln.
Relazione illustrativa
La disposizione è necessaria per assicurare almeno una modesta copertura delle gravi carenze di organico delle Forze di polizia, nonché per chiudere una lunga serie di trattenimenti temporanei in servizio di agenti della Polizia di Stato, provenienti dalla cessazione della leva. Si evita, così, la creazione di precariato nelle Forze di polizia, fenomeno non auspicabile.
Relazione tecnica
La disposizione trova capienza nelle disponibilità del Fondo. Il costo unitario di un agente è di euro 31.100; pertanto, l'assunzione di 1316 unità determina a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un onere di euro 40,928 mln, in parte assorbito dallo stanziamento già esistente. In concreto, la maggiore spesa attiene a sole 1.000 unità con un onere di euro 31,1 milioni, già accertato in sede di relazione tecnica al decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260.
57. 186. Il relatore.
ART. 60.
All’articolo l' articolo 60 aggiungere:
Art. 60-bis.
1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla: stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 22.700;
2008: - 22.700;
2009: - 22.700.
Relazione
Il programma avviato dal Ministero della Salute, quando l'emergenza BSE interessò l'intera Unione Europea, era finalizzato esclusivamente alla sola sorveglianza attiva di tale malattia; successivamente, in considerazione della portata internazionale dell'emergenza, il suddetto programma è stato esteso anche al controllo della Scrapie ovina, nonché alle attività analitiche e di sorveglianza epidemiologica riguardanti la Blue Tongue ovi-caprina. Da ultimo, poi, le attività laboratoristiche e di sorveglianza epidemiologica hanno riguardato anche l'Influenza Aviaria, in considerazione della paventata pandemia influenzale umana che tale malattia animale avrebbe potuto generare a livello mondiale.
D'altra parte le attività di controllo e monitoraggio - che hanno avuto il loro esordio come «emergenze», per fronteggiare le quali, come detto, sono stati allestiti nuovi laboratori all'uopo dedicati e che hanno necessariamente richiesto il coinvolgimento di ricercatori specificatamente formato ed alle stesse destinato, nel corso di quasi sei anni dal loro avvio si sono tradotte in attività ordinarie, aggiuntive a quelle di carattere istituzionale normalmente svolte dagli Istituti. A fronte di un'iniziale fase di emergenza sanitaria, è stato in tal modo ampliato il mandato istituzionale degli II.ZZ.SS, confermando attribuzioni e competenze, che, fino a qualche tempo prima, potevamo essere considerate connesse a situazioni contingenti ed «emergenti» e che, invece, come hanno anche dimostrato i recenti interventi sull'Influenza Aviaria, si concretizzano in attività divenute routinarie e caratterizzanti il ruolo svolto dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dai loro Osservatori Epidemiologici Veterinari ai fini della tutela della salute umana.
I risultati ed i benefici di tale operazioni appaiono evidenti e tangibili sia per quanto attiene il funzionamento dei laboratori, che in numero non esiguo sono stati attivati su tutto il territorio nazionale e di cui è palese l'indispensabilità, sia per l'ottimale l'utilizzo degli investimenti effettuati, sia per il patrimonio intangibile di professionalità e conoscenze costruito in questi anni che, oltre a non andare perso, dovrebbe anzi essere sviluppato, potenziato ed arricchito sempre ai fini della tutela e salvaguardia della salute pubblica.
Tutto ciò potrà realizzarsi a condizione che lo stanziamento previsto al capitolo 5391 del bilancio di previsione per l'anno 2007 del Ministero della salute, previsto in euro 20,300 milioni, venga incrementato di euro 22,700 milioni.
60. 06. Il relatore.
ART. 62.
All’articolo 62, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire migliori livelli di efficacia nelle città metropolitane dei nuclei NBCR e fermo restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle attuali disposizioni, 50 unità di personale per le esigenze dei predetti nuclei.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 975.000;
2008: - 1.723.000;
2009 - 1.723.000.
Relazione illustrativa
La disposizione si rende necessaria per assicurare un miglioramento dei livelli di efficienza dei nuclei NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) chiamati ad intervenire nelle città metropolitane in cui il rischio da attacco non convenzionale risulta essere più alto.
Relazione tecnica
Il costo unitario di un vigile del fuoco per il 2007 è di euro 19.500. La disposizione intende assicurare le assunzioni a decorrere dal 1o luglio 2007.
A regime il costo unitario è euro 34.460.
Gli arrotondamenti sono in eccesso.
62. 1. Il relatore.
ART. 64.
All’articolo 64, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le predette categorie di personale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa.
Relazione tecnica
L'emendamento non comporta variazioni finanziarie.
64. 43. Il relatore.
ART. 66.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: personale docente, sono aggiunte le parole: ivi compresi i docenti pubblici e a tempo indeterminato dei licei linguistici provinciali paritari.
66. 238. Il Relatore.
ART. 69.
All’articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
6. Per l'anno 2007, non trovano applicazione, nei confronti delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; le disposizioni di cui all'articolo 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, determinati in 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003)
Relazione tecnica
L'emendamento si rende necessario al fine di estendere l'esclusione dall'applicazione della riduzione delle spese di funzionamento anche alle università e agli enti pubblici di ricerca, in coerenza con quanto già disposto in relazione a soggetti aventi natura e finalità analoghe.
69. 20 Il Relatore.
ART. 74.
All’articolo 74, aggiungere in fine il seguente comma: all'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: per il Consiglio superiore della magistratura: sono inserite le seguenti: per gli enti gestori delle aree naturali protette.
Conseguentemente, alla Tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 4000.
74. 120 Il Relatore.
ART. 85.
All’articolo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis.) All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sostituire le parole: Il finanziamento delle forme può essere altresì attuato delegando con le seguenti: Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare.
85. 129 Il Relatore.
ART. 88.
All’articolo 88, al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis. A decorrere dal 1 settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione-le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento, di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 10 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 10 milioni.
88. 191 Il Relatore.
ART. 105.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico dalle regioni meridionali.
Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo è aggiunto infine il seguente periodo:1 Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dai Ministeri competenti, avvalendosi di risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
105. 30 Il Relatore.
ART. 112.
Al comma 1, dopo le parole: il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
112. 37 Il Relatore.
ART. 128.
All’articolo 128, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica
128. 12 Il Relatore.
All’articolo 128, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del made in Italy, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che viene contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
128. 13 Il Relatore.
All’articolo 128 alla fine aggiungere: di cui 1 milione di curo per ciascun anno è finalizzato al finanziamento di studi e ricerche, realizzati da Istituti Tecnici Industriali al fine di definire specifiche certificazioni di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.
128. 14 Il Relatore.
ART. 134.
All’articolo 134 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e di 24 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 24 milioni;
2008: - 24 milioni.
134. 16 Il Relatore.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
6. A valere sulle risorse di cui al comma 5, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso.
134. 16 Il Relatore.
ART. 135.
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le opere di collegamento viario e ferroviario interne ai porti ed agli interporti indicate nel programma approvato con delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001, i cui progetti definitivi siano già stati presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro e non oltre il 31 dicembre 2004.
135. 42 Il Relatore.
ART. 136.
All’articolo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di curo, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.
8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma precedente pari a 10 milioni di curo a decorrere dall'anno 2007 si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 168bis.
Conseguentemente dopo l'articolo 168 inserire il seguente:
Art. 168-bis.
(Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori).
1. Nel settore agricolo, l'omesso versamento nelle forme e nei termini di legge delle ritenute assistenziali e previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni ai lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 il comma 3 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge è abrogato. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, eccedenti la quota di 10 milioni di euro, integrano il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
136. 21 Il Relatore.
ART. 137.
All’articolo 137, comma 3, dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le altre: in aggiunta a quelli già individuati tra i quali Augusta.
137. 29 Il Relatore.
ART. 138.
All’articolo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 all'articolo 2 relativi alla Val di Noto e all'articolo 8 relativi ai territori del Belice, sono autorizzati:
a) un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 in favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come "patrimonio mondiale dell'umanità", titolari di programmi comunitari Urban che abbiano una popolazione superiore ai 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia;
b) un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 da utilizzare ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1998, n. 67. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
1-ter. Alle popolazioni del territorio della provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con DPCM del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 30. giugno 2007. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1 comma 2 del DPCM 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 31 dicembre 2006. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente periodo si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali.
Ai fini del potenziamento della funzionalità delle strutture di Protezione civile dedicate alla prevenzione antisismica, la Regione Siciliana può provvedere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere con il personale addetto alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 25 del 1993. All'onere relativo, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede in parte mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili previste dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per la parte residua con gli stanziamenti disposti dalla Regione Siciliana a carico del proprio bilancio.
138. 19 Il Relatore.
ART. 141.
All’articolo l'articolo 141 aggiungere il seguente:
Art. 141-bis.
(Ammodernamento della viabilità secondaria).
1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento ed adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'ANAS, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni, a decorrere dall'anno 2007, in favore delle nove province regionali siciliane.
2. Il contributo annuale è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture tra le nove province della Regione Siciliana, in proporzione alla viabilità esistente nelle singole province. Il decreto è trasmesso - anche con evidenze telematiche - al Ministro dell'economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti e alle competenti commissioni parlamentari.
3. Ai fini dell'accelerazione delle procedure di spesa, il ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per l'individuazione delle priorità e della consistenza degli interventi. Le strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formulano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le medesime finalità di cui al comma 1.
4. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rideterminato ai sensi dell'articolo 105 della presente legge.
141. 09 Il Relatore.
ART. 142.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
9. Nell'elenco di cui al comma 1, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
142. 33 Il Relatore.
ART. 175.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente.
175. 14 Il Relatore.
ART. 187.
All’articolo l'articolo 187 aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,n. 266.
Relazione
L'emendamento non comporta oneri.
Si introduce, in concreto, la procedura per regolare l'afflusso di somme versate all'Entrata generale dello Stato (Ministero dell'economia e delle finanze) da soggetti pubblici e privati per servizi resi o da rendere dalle strutture del Ministero dell'interno in vari settori di attività.
Gli introiti sono già vincolati da precisi obblighi e, dunque, la regolarità nelle riassegnazioni consente l'ordinario svolgimento degli impegni istituzionali.
La riassegnazione è già prevista da varie leggi e le somme ricevute sono già destinate. La spesa è, quindi, già nota e contabilizzata.
L'emendamento propone una disposizione con un contenuto globale delle riassegnazioni a favore del Ministero dell'interno, comprendendo, tra l'altro, i seguenti temi:
1. Fondo antiusura: - 187, 729 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare le spettanze agli usurati;
2. Fondo vittime reati mafiosi: - 14, 203 mln; 'occorre rendere disponibili le somme per pagare le vittime;
3. Vigili del fuoco (sopralluoghi e vigilanza antincendi): - 22,90 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare i servizi aggiuntivi resi dal personale;
4. Pubblica sicurezza (autostrade, ferrovie, poste): - 10,10 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare i servizi aggiuntivi resi dal personale.
I debiti sono, peraltro, così certi che i giudici emettono i relativi decreti ingiuntivi.
Nel contenuto dello schema sono comprese anche le somme dei diritti aeroportuali ammontanti a - 21,50 mln da distribuire nella misura del 40% ai comuni ricadenti nel sedime aeroportuale (- 7,50 mln) e del 60% al Dipartimento della pubblica sicurezza (- 14 mln).
In totale, l'onere di questi crediti (in alcuni casi risalenti negli anni) ammonta a circa - 256 mln e sono già nella parte di competenza del bilancio del Ministero dell'interno.
In altri casi, si tratta di ricevere somme da convenzioni internazionali (esempio: Fondo UNNR.A) che determina l'equivoco per l'Italia di accettare i fondi esteri e non impiegarli per la propria naturale destinazione.
187. 011 Il Relatore.
All’articolo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:
Art. 187-bis.
(Carta di identità elettronica).
Per l'anno 2007, è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione delle attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.
Relazione illustrativa
L'anticipazione nasce dall'esigenza di consolidare, in vista dell'imminente fase di consolidamento e di razionalizzazione del sistema di emissione della carta d'identità elettronica avviata da questo Ministero (in via sperimentale nell'anno 2001) sulla base delle disposizioni del Piano nazionale di e-government.
Tali disposizioni attribuiscono alla carta d'identità elettronica una valenza fondamentale quale mezzo di accesso ad una molteplicità di servizi di e-government, a favore dei cittadini. La anticipazione viene poi recuperata dalle entrate derivanti dal corrispettivo della carta, il cui costo sarà successivamente definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
Relazione tecnica
La disposizione non comporta oneri.
187. 012.Il Relatore.
All’articolo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:
Art. 187-bis.
(Rete nazionale cifrante).
1. Per le esigenze infrastrutturali, anche di natura informatica, della rete nazionale cifrante dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa annua di 100.000 euro.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
Relazione illustrativa
La rete nazionale cifrante è costituita da un insieme di apparecchiature di alta tecnologia per assicurare le comunicazioni classificate del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e del Governo.
Nel corso del 2005, con uno specifico finanziamento di 3 milioni di euro (articolo 1, comma 548, della legge finanziaria 2005), la rete è stata rinnovata completamente (capitolo 7002).
Il finanziamento annuale serve a mantenere la funzionalità del sistema.
Relazione tecnica
Il calcolo si basa sulla media dei costi delle apparecchiature necessarie per mantenere la rete cifrante adeguata alle innovazioni.
187. 013.Il Relatore.
ART. 192.
All’articolo l'articolo 192, aggiungere il seguente:
Art. 192-bis.
(Assicurazione contro gli infortuni domestici).
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: 33 per cento sono sostituite dalle seguenti: 27 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1; pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2007, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
192. 09.Il Relatore.
ART. 194.
All’articolo l'articolo 194, aggiungere il seguente:
Art. 194-bis.
(Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2007: + 3 milioni;
2008: + 3 milioni;
2009: + 3 milioni.
Relazione illustrativa
Per assicurare l'efficacia degli interventi in materia di immigrazione ed asilo e per garantire il funzionamento dei servizi connessi al fenomeno emergenziale derivante dai flussi migratori irregolari, non programmabile e di particolare criticità, è necessaria l'istituzione di un «Fondo a disposizione» e del relativo capitolo da imputare al Centro di responsabilità amministrativa 3 - Libertà civili e immigrazione.
Con l'istituzione di un apposito fondo si intende sopperire alle maggiori esigenze di spesa di alcuni capitoli relativi al funzionamento e agli investimenti fissi lordi del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.
194. 04.Il Relatore.
ART. 213.
All’articolo l'articolo 213, inserire il seguente:
Art. 213-bis.
(Proroga della legge n. 193 del 2004).
1. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge prorogata sono pari complessivamente a euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.200;
2008: - 6.200;
2009: - 6.200.
213. 07.Il Relatore.
EMENDAMENTI DEL GOVERNO
ART. 8.
All’articolo 8 sono apportate, le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «nonché le date di inizio e termine dei lavori»;
b) al comma 2, lettera d), aggiungere in fine: «La comunicazione al contribuente dovrà riportare, a pena di nullità, oltre che i dati relativi all'imposta dovuta, i riferimenti di cui alla lettera a) nonché l'indicazione del diritto alla restituzione di cui al comma 7.;
c) al comma 3, è aggiunto in fine: «Nell'arco del quinquennio dall'applicazione della prima imposta, possono essere stabilite altre imposte di scopo in relazione a nuove opere pubbliche, purché il complesso delle aliquote non superi la misura massima dello 0,5 per mille;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro un anno dalla data prevista dal progetto esecutivo o di mancato termine dei lavori entra la data di conclusione prevista dal medesimo progetto, l'imposta è restituita dal Comune al contribuenti entro i cinque anni successivi a quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.».
Relazione illustrativa.
L'emendamento all'articolo 8 del disegno di legge finanziaria per il 2007 ha lo scopo di modificare alcune disposizioni al fine di evitare sia eccessivi scollamenti tra l'applicazione dell'imposta e la realizzazione dell'opera pubblica, sia un'eccessiva pressione fiscale sul cittadino derivante dall'applicazione di più imposte di scopo in un ristretto arco temporale.
A tal fine, in primo luogo, viene previsto l'obbligo di restituzione dell'imposta da parte del Comune, qualora l'opera pubblica non venga iniziata entro un anno dalla data prevista dal progetto esecutivo o non venga terminata entro la data prevista dal medesimo progetto. In secondo luogo, si ammette che, nei cinque anni successivi all'istituzione della prima imposta di scopo, il Comune possa istituire altre imposte di scopo con riferimento a nuove opere pubbliche, purché il carico fiscale complessivo sul cittadino nel quinquennio non ecceda quello che deriverebbe dall'applicazione di una sola imposta scopo con aliquota massima.
8. 70.Il Governo.
ART. 15.
Al comma 13 , dopo le parole: a società a totale sono soppresse le parole: o prevalente.
Relazione
L'emendamento mira ad eliminare l'incongruenza insita in ciò che: trattandosi di attività liquidatorie di aziende confiscate, come tali svolte ordinariamente da Commissari liquidatori, le stesse possono essere ormai conferiti: con il sistema degli affidamenti a società «in house», il cui presupposto fondamentale è il capitale totalmente pubblico, e non anche a società miste a capitale solo prevalentemente pubblico.
15. 27.Il Governo.
ART. 20.
All’articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Non occorre alla formazione del reddito la differenza tra l'importo corrisposto al socio recedente e la corrispondente quota di patrimonio netto.
Relazione
L'emendamento dovrebbe avere carattere innovativo per disciplinare una fattispecie oggetto di interpretazioni divergenti.
Le società di persone che, in precedenza, hanno dedotto le somme corrisposte al socio recedente si vedrebbero riconosciuta la legittimità del loro comportamento.
La proposta vale a chiarire e risolvere un problema di non facile soluzione a fronte dell'attuale quadro normativo.
Sul punto sono state registrate in sede periferica opinioni discordanti.
La norma consente altresì di recuperare un maggior gettito; tuttavia, in via prudenziale; in considerazione della prevedibile esiguità degli importi coinvolti e tenuto conto delle difficoltà per una corretta quantificazione, si ritiene opportuno non ascrivere alcun importo in termini di recupero di gettito.
20. 290.Il Governo.
ART. 27.
All’articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: «termica», sono aggiunte le seguenti: «e sul commercio dello zinco greggio»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
2. All'articolo 74, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppressa la lettera e).
Relazione
L'emendamento propone di assoggettare nuovamente al regime fiscale IVA ordinario la cessione dei semilavorati in zinco greggio.
27. 16.Il Governo.
ART. 32.
All’articolo 32 è apportata la seguente modifica:
All’articolo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Per la Presidenza del Consiglio del Ministri, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005; n. 266, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in modo tale da assicurare una riduzione della spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2004, in misura non inferiore al 20 per cento.
Relazione
L'emendamento è volto ad assicurare un adeguato e duraturo contenimento della spesa anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, contemperando: tale necessità con l'esigenza propria della struttura di supporto del primo Ministro di modulare detta spesa con l'assetto concreto dell'organo di Governo è con la flessibilità organizzativa della Presidenza cui è correlata l'autonomia finanziaria e di bilancio della stessa.
32. 59.Il Governo.
All’articolo 32, aggiungere; in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 ottobre 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 ottobre 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» inserite le seguenti: «ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; e.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze; sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 250;
2008: - 250;
2009: - 250.
Relazione
L'emendamento è volto ad escludere dalla misura di contenimento prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 223/2006 i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
32. 60.Il Governo.
All’articolo 32, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole da: regolamenti fino a: n. 400 sono sostituite dalle seguenti: regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2007,;
2) alla lettera f), sopprimere le parole da: in modo da assicurare fino alla fine del periodo;
3) dopo la lettera f) inserire la seguente: f)-bis. Alla revisione della distribuzione del personale in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane; sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;
b) al comma 4, le parole: entro due mesi sono sostituite dalle seguenti: entro 90 giorni;
c) al comma 7, la parola: predisposizione è sostituita con la parola: trasmissione;
d) al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: utilizzando anche i dati dalle stesse trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Relazione
Le modifiche proposte al comma 1 dell'articolo in esame mirano per un verso, ad allungare il termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture ministeriali ivi previsti in quanto le procedure indicate per l'emanazione di questi ultimi prevedono l'acquisizione dei pareri obbligatori del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari; per altro verso, a fissare termini certi entro i quali le singole amministrazioni devono predisporre gli schemi di regolamento e compiere le conseguenti attività; ciò anche in considerazione della natura dell'adempimento, alla cui mancanza l'articolo 32, comma 7, connette il divieto di procedere ad assunzioni di personale per gli anni 2007 e 2008.
Da ultimo la modifica al comma 12 consente all'unità per la riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, di utilizzare le informazioni presenti nella banca dati del personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze e di acquisire, eventualmente, specifichi informazioni finalizzate all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
32. 61.Il Governo.
ART. 37.
All’articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, in caso di gravi ed eccezionali situazioni di emergenza per l'ordine e la sicurezza pubblica dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno può autorizzare il Capo della polizia a porre in essere, anche in deroga all'ordinamento vigente, le attività negoziati e i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e nell'ambito delle risorse disponibili.
Relazione
La disposizione che si propone di emendare pone rilevanti dubbi di compatibilità con l'assetto costituzionale nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare con il principio di legalità e di tipicità delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche a causa della indeterminatezza del potere innominato riconosciuto al Ministero dell'interno di legittimare in capo agli organi di polizia ovvero ai Prefetti un generale potere di delega di ampiezza sostanzialmente illimitata con riferimento a situazioni di emergenza del pari indeterminate.
Si propone quindi di prevedere un potere di autorizzazione limitato al capo della polizia, per gravi situazioni di pericolo per l'ordine é la sicurezza pubblica, previamente dichiarate dal Consiglio dei Ministri.
37. 8.Il Governo.
ART. 41.
All’articolo 41, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 10, dopo le parole: e successive, modificazioni, sono aggiunte le seguenti: , ad eccezione del comma 3;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole: Per le finalità ci cui al presente articolo, nonché e le parole: , in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,.
Relazione
L'emendamento è volto a escludere dall'abrogazione prevista nel comma 10 dell'articolo 41 la disposizione che consente alle università di costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla, ricerca. Ciò anche in considerazione dell'attività svolta fino ad oggi dalle fondazioni costituite in attuazione, dell'articolo 50 della legge finanziaria per il 2001. Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
41. 11.Il Governo.
ART. 47.
All’articolo 47, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del DL 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 337 del 3 agosto 1995.
Relazione
L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1995 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione dell'ENCC» dispone quanto segue:
2. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi; che ne abbiano fatto richiesta.
La norma riduce il valore commerciale dei cespiti immobiliari in corso di alienazione, avendo alcuni soggetti pubblici, potenziali acquirenti dei beni medesimi, rivendicato la opzione in rassegna.
Al fine di poter realmente acquisire al bilancio dello Stato tutta la somma indicata nel comma terzo dell'articolo 47, si rende necessario procedere all'abrogazione del riportato articolo 2, comma 1 legge n. 337 del 1995.
47. 26.Il Governo.
All’articolo l'articolo 47, inserire il seguente:
Art. 47-bis.
(Misure per la razionalizzazione del sistema elettrico nazionale).
1. Al fine di razionalizzare le attività di servizio a supporto del sistema elettrico italiano, entro 120 giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge le funzioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e conseguentemente l'Ente è soppresso.
2. Dalla data dell'operazione, il personale dipendente della Cassa Conguagli, per il Settore Elettrico e tutte le attività e passività dell'Ente sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A..
3. Il GSE, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, costituisce apposito patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti commi, anche in deroga al limite previsto allo stesso articolo 2447-bis, comma 2, cui destina le risorse finanziarie derivanti dalle componenti tariffarie attualmente gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; sull'utilizzo di tale patrimonio sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria delibera; individua le attività che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. svolge per conto della medesima Autorità e fornisce i relativi indirizzi. I rapporti conseguenti e le modalità di svolgimento sono disciplinati con convenzione.
4. Le azioni del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. sono assegnate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fatti salvi i poteri di regolazione e gli indirizzi dell'AEEG.
Relazione
In seguito alle operazioni di integrazione tra proprietà e gestione della Rete di Trasmissione Nazionale previste dalla legge n. 290/03 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, si rende necessario procedere ad una razionalizzazione dell'assetto del gruppo che fa capo al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (già GRTN S.p.A.), società detenuta interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Attraverso la disposizione che si propone, saranno valorizzati gli assetti societari e le professionalità manageriali rimaste in capo al gruppo a seguito della cessione a TERNA del ramo d'azienda relativo a trasmissione e dispacciamento.
Il gruppo GSE si configura essenzialmente come il principale trader del mercato elettrico (avendo come principale core business l'attività di trading sull'energia CIP 6).
Le altre attività rimaste in capo a GSE riguardano:
la gestione dell'energia CIP6;
la qualificazione d'impianti da fonti rinnovabili per l'emissione dei certificati verdi;
l'accertamento dei requisiti degli impianti di cogenerazione.
La Cassa Conguaglio Settore Elettrico svolge funzioni di perequazione dei costi, nonché, quale soggetto di cui si avvale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, compiti di verifica tecnica in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa primaria e secondaria per usufruire di alcuni trattamenti speciali quali, tra gli altri, la priorità di dispacciamento collegata alla qualifica di sistemi efficienti di cogenerazione, la legittimazione ad essere titolare di certificati verdi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera Cip n. 6/92.
Tali funzioni evidenziano una notevole vicinanza con le attività del GSE ed è pertanto opportuno procedere ad un'integrazione degli stessi compiti in capo e GSE, in considerazione dei vantaggi che ne deriveranno, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia per quanto attiene ai miglioramenti d'efficienza della struttura organizzativa.
Il comma 1 prevede che i compiti e le funzioni attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono trasferite alla società GSE ne dispone la soppressione dell'Ente.
Il comma 2 dispone il trasferimento del personale nonché delle attività e delle passività al GSE.
Il comma 3 stabilisce le modalità di salvaguardia dell'autonomia delle risorse finanziarie derivanti dalle tariffe, attualmente gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, nonché dei poteri di vigilanza e direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il comma 4 infine dispone il trasferimento a titolo gratuito delle azioni del GME, in una prospettiva di valorizzazione della partecipazione pubblica nella società in vista di una possibile apertura dell'azionariato dello stesso a terzi.
47. 08. Il Governo.
ART. 49.
Al comma 10, sopprimere le parole: non aventi natura regolamentare.
49. 3. Il Governo.
ART. 51.
All’articolo 51, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché quelle in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge»;
b) al secondo periodo, le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo sono soppresse.
Relazione
È un emendamento tecnico finalizzato a porre rimedio ad un evidente errore materiale. L'esclusione dai vincoli in materia di personale ed organizzazione risulta erroneamente inserita nel secondo periodo dell'articolo 51 ed in tal modo si conseguirebbe il risultato opposto (sottoposizione delle amministrazioni non incluse nell'elenco ISTAT a tutti i vincoli di personale). La modifica tecnica proposta renderebbe coerenti i periodi 1 e 2, con quello finale dell'obbligo di adeguamento a principi di razionalizzazione e contenimento.
51. 20. Il Governo.
ART. 57.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «possono continuare» sono sostituite dalle: «continuano»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 4, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni: previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dal comma 12, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio;
c) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008».
d) Al comma 14 capoverso 4-quater le parole: «degli addetti alla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "del personale»;
e) Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
14-bis. - Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2006, n. 117, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
Relazione
Con il comma 7-bis si avvia un processo finalizzato alla progressiva eliminazione dei contratti di lavoro parasubordinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, indicate al comma 4 del medesimo articolo, che hanno prodotto un eccessivo aumento di spesa e creato aspettative di stabilizzazione di soggetti che, per natura stessa del contratto stipulato, sono e rimangono esterni alle amministrazioni. La natura della disposizione è straordinaria e destinata a concludere la propria portata in considerazione del fatto che l'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dettato stringenti presupposti di legittimità per il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative rendendo impossibile l'attivazione di tali contratti per attività aventi carattere di subordinazione.
La modifica al comma 10, estendendo l'ultrattività delle graduatorie concorsuali del settore pubblico anche al 2008, consentirebbe di procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 57 anche attingendo a dette graduatorie, la cui validità altrimenti si esaurirebbe in base alla legislazione oggi vigente, il 31 dicembre 2007. Con questa possibilità ulteriore, alla quale ciascuna amministrazione potrebbe volta per volta liberamente ricorrere in alternativa all'indizione di nuovi concorsi, si otterrebbero fra l'altro gli intuitivi risparmi di spesa derivanti dal consequenziale mancato svolgimento di nuove procedure selettive.
L'emendamento al comma 14 in esame proroga al 30 aprile 2007 il termine entro il quale le amministrazioni possono procedere alle assunzioni autorizzate per l'anno 2006 in forza del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2006, n. 117).
57. 184. Il Governo.
ART. 64.
All’articolo l'articolo 64, inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224).
1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, le parole: «assegni previsti nel tempo» si interpretano nel senso che gli stessi assegni sono da intendere comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
Relazione
L'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) è una posizione del servizio permanente, in cui gli ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi delle disposizioni sullo stato giuridico e sull'avanzamento; possono transitare con provvedimento d'autorità delle rispettive Amministrazioni, in relazione ad esigenze di ruolo. Il fenomeno è legato ai meccanismi di avanzamento degli ufficiali che sono vincolati da un lato, al numero delle promozioni annuali previste per legge e dall'altro, al rispetto dei volumi organici del singolo grado.
Esso interessa in via generale gli ufficiali di ogni grado ma, in concreto, riguarda soprattutto il personale dal grado di colonnello a quello di vertice.
Il comma 2 dell'articolo 43 della legge n. 224 del 1986 prevede che al citato personale «competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio».
Al fine di evitare, in sede applicativa, dubbi interpretativi sorti sulla portata di tale norma, con l'emendamento in titolo s'intende precisare che gli assegni comsposti, ridotti al 95 per cento, sono da intendere comprensivi delle sole indennità attribuite alla vigilia del transito nella stessa posizione di aspettativa e, quindi, non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.
Il provvedimento si inquadra nella manovra finanziaria perché in grado di assicurare effetti di contenimento della spesa, essendo idoneo ad evitare applica zioni estensive della disposizione interpretata.
64. 0. 17. Il Governo.
ART. 66.
All’articolo 66 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
1) dopo le parole «dello 0,4», sono inserite le seguenti: «si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)».
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole «sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di
concorso».
b) Al comma 8, lettera d), capoverso 1, al secondo periodo, le parole «Gli otto membri», sono sostituite dalle seguenti: componenti del Comitato».
Relazione
L'emendamento si rende necessario per dare un riscontro normativo a quanto indicato nella relazione tecnica relativamente ai risparmi quantificati con la riduzione dell'organico del personale ATA.
L'articolo 66, comma 1, lettera c), ultimo periodo, prevede il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media per i docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 - 2006/2007, privi del requisito di servizio d'insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996).
Va evidenziato che il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 all'articolo 6, commi 2 e 3, faceva in effetti, riferimento ad elenchi prioritari, permanenti ed aggiornabili ogni tre anni, nel quali erano iscritti, solo i docenti, di educazione musicale a tempo indeterminato ovvero mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 270 del 1982, forniti di un punteggio minimo di idoneità di almeno 78 punti; al successivo comma 6, era inoltre prevista là compilazione di elenchi aggiuntivi, da utilizzare in via sussidiaria, nel quali erano iscritti i docenti, forniti dei medesimi requisiti dei docenti di cui ai comuni 2 e 3, che non potevano essere iscritti negli elenchi prioritari, perché non avevano raggiunto il suddetto punteggio di 78 punti.
La dizione «elenchi prioritari» contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 66 in esame ne limita quindi l'applicabilità ai soli docenti iscritti negli elenchi prioritari previsti dai citati commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, escludendo cioè i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi previsti dal successivo comma 6. Ciò, peraltro, appare in contrasto con la finalità per la quale la nona è stata formulata, il cui scopo, appunto, è quello di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale docente comunque iscritta negli elenchi (sia prioritari che aggiuntivi) del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ponendo fine ad una complessa vicenda di contenzioso ancora in atto, che riguarda, peraltro, solo poche decine di docenti. Al fine di evitare un'applicazione restrittiva dell'articolo 66, si rende pertanto necessario espungere dal testo la parola «prioritari», in maniera cioè da comprendere nell'applicazione della norma tutti i docenti che sono stati a suo tempo iscritti a pieno titolo in entrambi gli elenchi previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996.
La modifica al comma 8, di natura strettamente tecnico-formale, è finalizzata a ricomprendere il presidente nel- numero complessivo dei componenti del Comitato di indirizzo dal momento che, la nomina del Presidente, avviene nell'ambito di una terna di nominativi, proposti dal Comitato «fra i propri componenti», come specificato nella lettera c) del comma stesso.
66. 237.Il Governo.
ART. 67.
All’articolo 67, comma 1, lettera b) inserire dopo le parole personale della scuola le seguenti: e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
Relazione
L'emendamento si rende necessario al fine di evitare una disparita di trattamento tra il personale della scuola ed il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
67. 5.Il Governo.
ART. 68.
All’articolo 68, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) al primo periodo le parole «Fino all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti «Fino alla messa a regime»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «dei predetti percorsi», le parole «da parte delle strutture accreditate», sono sostituite con le seguenti: «Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate»;
3) l'ultimo periodo è soppresso.
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
Relazione
Con l'emendamento proposto si intende:
garantire la continuità dei percorsi sino alla completa messa al regime del nuovo sistema, evitando il «vuoto», che si è determinato in passato con l'abrogazione della legge n. 9 del 1999 sull'elevazione dell'obbligo scolastico;
evitare di rendere l'assegnazione delle risorse del 2007 vincolata, all'adozione dei nuovi criteri di accreditamento delle strutture formative, criteri che richiedono un tempo congruo per affrontare il difficile confronto istituzionale che deve comporre, in un nuovo quadro di regole, le diversità dei sistemi regionali.
Il comma 12-bis ha lo scopo di configurare alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, demandandone la puntuale definizione ad un apposito decreto del Ministro. La norma proposta si fa carico peraltro di individuare un ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi, in relazione alle risorse disponibili.
68. 183.Il Governo.
All’articolo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
(Scuola per l'Europa di Parma).
1. Al fine di superare l'attuale fase sperimentale nonché per la realizzazione della sede della scuola per l'Europa di Parma, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2008 e 1.800.000 decorrere dall'anno 2009. Dei predetti importi, per l'anno 2008, la somma di euro 3.200.000,O0 è destinata alla realizzazione della sede della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle risorse previste dal presente articolo, nomina gli organi di gestione e di controllo della predetta scuola.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 1.800.
Relazione
L'articolo detta norme specifiche per superare l'attuale fase sperimentale e realizzare quindi la sede definitiva per l'Europa di Parma. Si tratta di una norma necessaria per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative europee in campo di sviluppo dell'educazione e lo scambio di esperienze tra i paesi membri dell'unione europea.
All'onere previsto in 5 milioni per l'anno 2008 e 1,8 milioni dal 2009 si provvede con la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
68. 0. 9.Il Governo.
ART. 73.
All’articolo 73, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
b) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «funzioni statali», sono inserite le seguenti: «in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti»;
2) dopo le parole «31 marzo 2007» sono soppresse le parole: «e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti».
Relazione
La modifica richiesta al comma 2 è volta a prevedere il coinvolgimento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, in forza della delega attribuita, sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui verranno stabiliti i criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione previste in relazione al patto di stabilità interno. Le proposte emendative concernenti il comma 7 si rendono necessarie ai fine di rendere più chiara la previsione relativa all'assunzione dell'esercizio delle funzioni statali da parte delle regioni a statuto speciale.
73. 24.Il Governo.
ART. 74.
All’articolo 74, comma 7, primo periodo, dopo le parole predetto Ministero sono inserite le seguenti: nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto, legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Relazione
Il presente emendamento è finalizzato ad uniformare le modalità di trasmissione dei dati per via telematica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali dovranno operare nel pieno rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, e successive modificazioni.
74. 119.Il Governo.
ART. 75.
All’articolo 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.
Relazione illustrativa
La norma in esame prevede l'abrogazione dei commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo unico della legge finanziaria 2006, in quanto tali disposizioni sono suscettibili di dar luogo a non pochi problemi applicativi e, ciò, in ragione della specificità e della complessità della materia cui attengono.
Inoltre tali disposizioni, che non sembrano pienamente rispettose dell'autonomia degli enti territoriali, sono penalizzanti nei confronti di quegli enti che, non avendo operato alcun acquisto di immobile nel quinquennio precedente e trovandosi comunque nella necessità di acquistare immobili, si vedono applicata la prevista sanzione di riduzione dei trasferimenti erariali.
75. 19.Il Governo.
ART. 76.
All’articolo 76, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'indennità di fine mandato, ove prevista spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.
Relazione
La necessità della correzione deriva da esigenze di drafting, onde evitare che con legge ordinaria venga modificato un decreto ministeriale, mentre appare preferibile stabilire un principio generale in materia.
76. 64.Il Governo.
ART. 83.
All’articolo 83, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso, e la relativa dotazione affluisce al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riconosciute, nei limiti delle predette risorse, prestazioni una tantum ad integrazione del trattamento pensionistico del personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato.
Relazione
L'emendamento sopprime il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005 e trasferisce al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS, le relative risorse.
83. 2.Il Governo.
ART. 84.
Al comma 9 dell'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «campagne informative» sono inserite le seguenti: «a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Relazione
L'emendamento in primo luogo, è finalizzato ad attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto sede competente, i compiti relativi alla comunicazione istituzionale, come tali rientranti nell'area funzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Inoltre, avuto riguardo alla duplice destinazione dello stanziamento, si rende necessario prevederne uno strumento di ripartizione nella forma del decreto presidenziale, giustificata dalle suddette ragioni di competenza, fatto salvo il coinvolgimento delle amministrazioni interessate.
84. 67.Il Governo.
ART. 88.
All’articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo l, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».
Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
Relazione
Per quanto attiene alla modifica al comma 1, lettera b), l'emendamento è teso a meglio: specificare le modalità con cui verranno accompagnati nella loro realizzazione i Piani di rientro, dai disavanzidelle Regioni indicati dal medesimo articolo 88 al comma 1 lettera b) con un'attività di affiancamento già prevista dall'articolo 8 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale attività sarà rivolta all'affiancamento alle Regioni, per quanto concerne:
l'individuazione dei provvedimenti regionali di programmazione sanitaria che saranno sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e la relativa procedura per il monitoraggio degli stati di avanzamento, concordata con il Ministero della salute e dell'economia e delle finanze. Con il protocollo di intesa sul patto per la salute del 28 settembre 2006 tra il Governo e le Regioni si é convenuto che tale attività si svolgerà anche con Nuclei da realizzarsi nelle regioni stesse.
Le attività di affiancamento vengono ricondotte nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per quanto attiene alla modifica al comma 3, lo scopo dell'emendamento è quello di rivedere la disposizione concernente lo stanziamento a regime per l'attività del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di consentire la realizzazione di quanto esposto con la correlata proposta, contenuta nel presente emendamento, di modifica al comma l, lettera b) dell'articolo 88 del presente disegno di legge.
In particolare si propone di stabilire che, a fronte degli ulteriori compiti affidati al SiVeAS, si rende necessario fissare il finanziamento a regime, a decorrere dall'anno 2007 , in 8 milioni di euro, anziché 7 milioni di euro come previsto nell'attuale testo del disegno di legge.
88. 189.Il Governo.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzato a concedere alla regione Sicilia anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione.
2) alla lettera i) sopprimere le parole «di natura non regolamentare».
88. 190.Il Governo.
ART. 89.
All’articolo l'articolo 89, inserire il seguente:
Art. 89-bis.
(Progetto Tessera Sanitaria).
All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: accertamenti specialistici prescritti, aggiungere le seguenti parole: ovvero dei dispositivi di assistenza protesici e di assistenza integrativa;
al comma 5, nel primo periodo, tra le parole: presidi di specialistica-ambulatoriale e le parole: 7 e degli altri presidi, sono inserite le seguenti parole: , delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesici e di assistenza integrativa;
dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:
5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1 luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema Pubblico di Connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati, di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007, in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriore disposizioni attuatine del presente comma:
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma, 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici: convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12;
al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche aggiungere le seguenti parole: ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa e dopo le parole: codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche aggiungere le seguenti parole: ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa;
al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: pubbliche e private aggiungere le seguenti parole: e perle strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito;
al comma 9 nel primo periodo, dopo le parole: Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi aggiungere le seguenti parole: del comma 5-bis e all'ultimo periodo, dopo le parole: e al nomenclatore ambulatoriale aggiungere le seguenti parole: è al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa;
al comma 10, dopo il secondo periodo, dopo le parole: ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari, aggiungere le seguenti parole: Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; da emanarsi entro il 31 marzo 2007, sono definitivi dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle, strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione.
Relazione
L'articolo aggiuntivo 89-bis riformula la disciplina sulla tessera sanitaria, introdotta dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 326 del 2004, quale strumento per aumentare i livelli di monitoraggio della spesa sanitaria, soprattutto sotto due profili.
Con le tecnica della novella all'articolo 50, in primo luogo, viene ampliato l'oggetto della ricetta medica, ora disciplinato dal comma 3 del citato articolo 50, estendendolo anche ai dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa.
In secondo luogo viene rafforzato anche il sistema di collegamento in rete telematica aggiungendo ai soggetti abilitati a tale collegamento (asl, icrs, Farmacie ecc.) anche i medici del SSN abilitati dalle Regioni ad effettuare prescrizioni, prevedendosi uno speciale procedimento per la trasmissione dei dati cui partecipa anche il Dipartimento per l'innovazione nella p.a., nonché un contributo ai medici di base ed in genere convenzionati con il SSN per le spese da loro sostenute per l'introduzione dei collegamenti telematici.
89. 018.Il Governo.
All’articolo l'articolo 89, inserire il seguente:
Art. 89-bis.
(Rapporti debitori dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I).
Per i debiti posti a carico della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, a norma dell'articolo 2, comma 3 e seguenti, del decreto legge 1o ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, non può essere intentata né proseguita ad alcun titolo, alcuna azione giudiziaria nei confronti dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e del Miistero dell'economia e delle finanze.
Relazione
La norma ha lo scopo di escludere la legittimazione passiva dell'università degli studi «La Sapienza» e del MEF nei giudizi intentati da creditori dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, soppresso con il decreto-legge 1o ottobre 1999 n. 341, contestualmente alla istituzione, sulla stessa struttura, dell'Azienda Policlinico Umberto I.
La detta normativa ha dato vita ad una gestione liquidatoria per i debiti ed i crediti dell'Azienda soppressa, e ciononostante sia l'università «La Sapienza» sia il MEF vengono chiamati in giudizio e subiscono condanne per risarcimento danni, con evidente pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
89. 019.Il Governo.
ART. 91.
L'articolo 91, è sostituito dal seguente:
Art. 91.
(Reati in danno del Servizio Sanitario Nazionale).
1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 316-bis del codice penale, ovvero sia condannato con sentenza passata in giudicato nel giudizio instaurato d'ufficio o ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 2001, n. 97, l'Autorità competente può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro.
2. Ove per i reati di cui al comma 1 sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, altro soggetto operante in ambito sanitario che, personalmente o per il tramite di una società che dirige o di cui è responsabile, eroga o riceve prestazioni per conto di enti ed organi del Servizio Sanitario Nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando il giudice penale o quello contabile, nel giudizio instaurato d'ufficio o ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, abbia accertato un danno erariale superiore a 50.000 euro.
Relazione illustrativa e tecnica
L'emendamento proposto tende a correggere delle imprecisioni evidenti nell'articolo 94, il quale reca in rubrica una figura di reato insussistente nel panorama vigente delle fattispecie delittuose e contravvenzionali, non essendo stato convertito in legge il decreto-legge 3 marzo 2003 n. 32 il cui articolo 3 aveva integrato l'articolo 640 codice penale con riguardo ad ipotesi di truffa a danno del Servizio Sanitario Nazionale imputabile ad operatori sanitari vari.
Al di là del rischio, per vero remoto stante il principio di tassatività che assiste il sistema penalistico, di lasciar indirettamente configurare una fattispecie di reato nuova, si pone la necessità di colpire il professionista sanitario, ed il farmacista in particolare, il quale - nell'erogazione di un pubblico servizio per conto della ASL, ed a fronte dei flussi di denaro che riceve dagli organi ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, in primis proprio dalla ASL di riferimento - ponga in essere attività truffaldine o assimilate allo scopo di ritrarre profitto o comunque di ottenere - ancorché indirettamente - indebite prestazioni pubbliche.
L'emendamento proposto tende inoltre a confermare la natura erariale del danno dal quale, pure, fa derivare importanti conseguenze a carico del farmacista. La riparazione di detto danno va quindi prioritariamente perseguita nell'apposita sede, che è quella del processo contabile (in tal senso, v. ampia giurisprudenza della Corte dei conti).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si desume infatti agevolmente che il farmacista convenzionato, nell'attività di dispensazione dei farmaci, si configura come professionista che, per conto dell'A.S.L., provvede all'erogazione di un pubblico servizio e, a tal fine, è sottoposto ad obblighi specifici che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'Amministrazione sanitaria, con tutte le conseguenze in ordine alla giurisdizione per i danni causati all'erario nell'esercizio di tale attività.
91. 4.Il Governo.
ART. 94.
All’articolo l'articolo 94, inserire il seguente:
Art. 94-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2006, n. 266).
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate; calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e, non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta, anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a).
Relazione
L'articolo che si propone è diretto ad apportare varie modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di dispositivi medici contenute nel comma 409 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il corrente anno.
La modifica di cui alla lettera a) è diretta a meglio precisare l'area delle aziende soggette al versamento del contributo previsto dalla lettera e) del richiamato comma 409; in particolare viene chiarito che le aziende soggette al contributo sono anche quelle che producono o commercializzano di dispositivi medico-diagnostici in vitro e dispositivi su misura non espressamente menzionati nella norma oggi in vigore.
Con il disposto della lettera b) si intende riformulare integralmente la lettera d) del citato comma 409 al fine di prevedere una maggiorazione del contributo e una specifica sanzione in caso di ritardo dei pagamento da parte delle aziende, nonché al fine di vincolare l'utilizzazione dei proventi del contributo ad una serie di attività e di spese tutte riferentesi alla stessa area dei dispositivi medici. Sarebbe infatti estranea alla natura del «contributo» la previsione della possibilità di utilizzare i proventi per scopi del tutto estranei alla materia dei dispositivi.
La lettera e), infine, detta norme integrative sul pagamento della tariffa di 100 euro prevista per l'inserimento dei dispositivi nel repertorio nazionale e specifica, anche in questo caso, le possibili destinazioni delle risorse.
94. 08.Il Governo.
ART. 104.
All’articolo l'articolo 104, inserire il seguente:
Art. 104-bis.
(Modifiche al decreto legge 23) dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39).
1. All'articolo 8 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dall'articolo 4-bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79, del codice di procedura penale.
Relazione
La modifica vale innanzitutto a rendere espressa, in sede di interpretazione autentica, l'applicabilità ai casi di amministrazione straordinaria previsti dal decreto-legge n. 347 del 2003 della norma che attribuisce al commissario straordinario la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari e, al contempo, a chiarirne l'esatta operatività.
Come è noto, il 1o comma dell'articolo 240 legge finanziaria prevede che «il curatore, il commissario giudizi aie e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'articolo 97 decreto legislativo n. 270 del 1999 stabilisce: che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dell'articolo 240; 1o comma, legge finanziaria è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario».
II decreto-legge n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'articolo 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano norme di cui, al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»; alla luce della norma di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'articolo 240 comma 1 legge finanziaria.
Con il secondo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 8, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processò penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l'organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
La disposizione risulta opportuna in ragione delle possibili letture riduttive cui si presta il dettato dell'articolo 74 codice procedura penale, che legittima alla costituzione il soggetto danneggiato dal reato od il suo «successore universale».
Nell'ambito applicativo della norma processuale penale deve farsi rientrare anche la posizione del cessionario del diritto (qual è appunto (assuntore del concordato), non già in quanto successore del danneggiato, ma quale titolare iure proprio dell'azione risarcitoria, per aver acquisito il diritto prìma dell'instaurazione del processo. Tuttavia, formalisticamente intesa, la norma potrebbe consentire interpretazioni distorte, al punto da precludere l'azione di chi non abbia direttamente subito il danno ovvero non sia succeduto a titolo universale nella posizione del diretto danneggiato; del resto, un consolidato orientamento della giurisprudenza civile qualifica il rapporto tra l'assuntore dei concordato e le posizioni creditorie concorsuali come successione a titolo particolare.
L'assuntore, pur titolare del diritto al risarcimento del danno ex delicto in forza delle pattuizioni dei concordato, risulterebbe dunque privo dell'azione necessaria a far valere nel processo penale il diritto acquisito. Il che darebbe luogo ad una situazione paradossale nella sua irragionevolezza. È ben vero infatti che resterebbe aperta la via del ricorso al giudice civile; ma alla luce del principio consacrato dall'articolo 24, comma 1 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», la mancata opzione a favore dell'azione contestuale all'accertamento penale rappresenta, se non una irrimediabile violazione, certamente una ingiustificata, e dunque irragionevole compressione del diritto individuale alla tutela giudiziaria riconosciuto dalla Carta costituzionale, anche perché collegata ad una circostanza assolutamente contingente quale è il momento di cessazione dalle funzioni del commissario straordinario.
Il terzo periodo del comma 2 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'articolo 79 codice procedura penale.
Si tratta di una applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'articolo 76, comma 2 codice procedura penale, in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legate. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed ex tunc, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.
Nella fattispecie considerata dal nuovo articolo 8 comma 2 del decreto, è dunque coerente con il sistema così delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dal commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'articolo 79 codice procedura penale.
Ove si consideri che nel sistema delineato dal concordato previsto dal decreto-legge n. 347 del 2003, i creditori (risparmiatori - fornitori - creditori finanziari....) dell'impresa assumono la qualità di azionisti dell'assuntore del concordato, è evidente come la modifica normativa qui proposta appaia funzionale ed opportuna sotto il più generale profilo della tutela dei risparmiatori.
104. 021.Il Governo.
ART. 105.
All’articolo 105, comma 1, le parole: salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sostituite dalle seguenti: salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Relazione
La disposizione che si vuole emendare prevede che la dotazione aggiuntiva complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate ed il periodo di programmazione 2007-2013 non possano esser variati salvo intese di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La delibera CIPE n. 77/2005 - adottata in attuazione delle Linee guida per l'elaborazione del QSN 2007-2013 - approvate con l'Intesa sancita in Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 - già prevede l'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, in merito alla programmazione integrata delle risorse comunitarie e nazionali (in particolare del Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS) nel periodo 2007-2013.
È pertanto coerente con l'attuale assetto delle competenze attribuite al CIPE che anche eventuali variazioni della dotazione aggiuntiva FAS di cui al comma 1 e/o del relativo periodo finanziario di riferimento siano approvati dal CIPE sentita la Conferenza unificata.
105. 29.Il Governo.
ART. 106.
All’articolo l'articolo 106, inserire il seguente articolo:
Art. 106-bis.
Con lo scopo di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 8, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani ché hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
Relazione
L'accorpamento in un apposito fondo delle risorse destinate al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore consente non solo di assicurarne una più efficace utilizzazione, anche di correlarle agli interventi a sostegno dello sviluppo industriale, che hanno bisogno di avvalersi di risorse umane con una specializzazione approfondita e mirata.
106. 07.Il Governo.
ART. 112.
All’articolo 112, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le seguenti da adottare.
112. 36.Il Governo.
ART. 116.
All’articolo 116, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «di pubblica utilità» sono inserite le seguenti: «ovvero di immobili destinati alle amministrazioni statali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitino per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Relazione
L'emendamento vuole assicurare la possibilità del ricorso allo strumento della locazione finanziaria anche per l'acquisizione di edifici da destinare alla sistemazione ed allocazione di uffici pubblici.
116. 15.Il Governo.
ART. 118.
All’articolo 118, comma 1, sostituire le parole: 45 con: 50 e 5 con: 10.
Relazione
L'incremento della spesa di 5 milioni di euro è da porre in relazione alle necessità inderogabili dei sistemi informativi di supporto del Ministero dei trasporti per far fronte al rinvio dei contratti in scadenza. La maggiore spesa e compensata da un aumento delle entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione e di cui all'articolo 18 della legge n. 870 del 1986.
118. 4.Il Governo.
ART. 121.
All’articolo 121, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50.000.000 di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50.000.000 di euro.
Relazione
Al fine di sostenere i nuovi processi realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», l'emendamento proposto prevede un incremento delle risorse del Fondo, per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento di tali attività da parte del Ministero delle comunicazioni, per il tramite del soggetto attuatore Infratel Italia spa. Tale incremento pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2009 trova la sua compensazione finanziaria nella contestuale riduzione delle risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico. La attribuzione delle risorse suddette avverrà con delibera CIPE, secondo le modalità previste dall'articolo 61, comma 5, della legge n. 289 del 2002.
I contenuti del presente emendamento riflettono l'accordo intervenuto nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge finanziaria. Infatti, nel testo presentato alla Camera dei Deputati, la Tabella F, a pagina 788 dello stampato parlamentare A.C. 1746, riportava al punto 4, per il Ministero dello sviluppo economico, all'anno 2009, l'importo di 4.950.000.000, e per il Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2009, l'importo di 50.000.000.
Tuttavia, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 5 ottobre u.s., il Presidente della Camera, sulla base del parere della V Commissione, ha stralciato la previsione della Tabella F, in quanto «non coerente con i requisiti fissati dalla legislazione contabile relativamente alle voci da includere in ciascuna tabella».
In particolare, per la Tabella F, il parere della V Commissione reca la seguente motivazione «l'individuazione di un'ulteriore finalità per il riparto del Fondo aree sottoutilizzate dovrebbe essere effettuata con delibera CIPE».
Lo stesso parere della V Commissione ha, altresì, disposto che «le disposizioni non coerenti con i requisiti fissati dalla legislazione contabile potranno essere riformulate nell'articolato del disegno di legge finanziaria».
Pertanto, conformemente al parere della Commissione parlamentare, l'emendamento in questione ha riformulato la previsione della Tabella F nel senso di introdurla all'interno dell'articolato, prevedendo la delibera CIPE come strumento attuativo dello spostamento di risorse.
121. 6.Il Governo.
ART. 122.
All’articolo l'articolo 122, inserire il seguente:
Art. 122-bis.
1. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del decreto legislativo, 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.
Relazione
Il presente emendamento è finalizzato a ridurre a un decimo l'entità delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché dei soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale.
La norme trae motivo dalla duplice esigenza, da un lato, di conformare il quadro sanzionatorio di cui trattasi, applicabile al settore radiotelevisivo in virtù del disposto dell'articolo 52, comma 1 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005), al principio di cui all'articolo 51, comma 5, del medesimo Testo unico che prevede una riduzione delle sanzioni nei confronti degli operatori locali di settore, dall'altro, dalla opportunità di non assoggettare - il settore radiofonico nazionale, composto da poco più di una decina di soggetti di medie dimensioni, con un fatturato complessivo di circa 300 milioni di euro, al medesimo regime sanzionatorio previsto in capo ai grandi operatori di telefonia fissa mobile ed ai grandi broadcasters televisivi nazionali le cui dimensioni ed i cui volumi di fatturato non sono equiparabili a quelli delle emittenti radiofoniche in questione.
122. 019.Il Governo.
ART. 127.
All’articolo 127, comma 1, capoverso 4-bis dopo le parole possono essere concessi contributi, inserire le seguenti d'intesa con i Ministri competenti.
Relazione
L'articolo 10-del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel disciplinare l'erogazione di agevolazioni da parte del Ministro del commercio con l'estero a consorzi del settore agroalimentari e del settore turismo, prevede, rispettivamente, ai commi 1 e 2, che siano previamente sentiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro del turismo e dello spettacolo.
Ora, il disegno di legge finanziaria 2007, all'articolo 127, al fine di favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, si propone di inserire al citato articolo 10 il nuovo comma 4-bis, che estende le predette agevolazioni a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero.
Ciò posto, l'emendamento in questione mira a conferire una ottimale operatività alla futura previsione normativa, regolando compiutamente il nuovo procedimento agevolativo, nel rispetto del vigente riparto di competenze delle amministrazioni interessate, ed anche sulla scorta del modulo già tracciato dai commi 1 e 2 del precitato articolo 10.
127. 011.Il Governo.
ART. 129.
All’articolo 129, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
2. La composizione del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è integrato con la partecipazione del presidente della Giunta della Provincia di Venezia e del sindaco del Comune di Cavallino Treporti, o loro delegati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Relazione
L'emendamento è volto ad integrare la composizione del Comitato che ha il compito di definire l'indirizzo; il coordinamento ed il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
129. 14.Il Governo.
ART. 132.
L'articolo 132 è sostituito dal seguente:
Art. 132-bis.
(Candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015 Esposizione Internazionale di Saragozza-2008-Esposizione Universale di Shanghai 2010).
1. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale: del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per il 2007 e euro 1.000.000 per il 2008.
2. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di curo 2.000.000 per il 2007, di euro 3.8.00.000 per il 2008 e di curo 450.000 per il 2009.
3. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2007, di euro 1.250.000 per il 2008 e di euro 7.000.000 per il 2009.
4. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Expo di Saragozza 2008 è un Commissariato Generale per l'Expo di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3.
5. Con decreto dei Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del l economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario Generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.
6. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari Generali del Commissariato e del Commissariato Generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di Ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.
7. Il Commissario e il Commissario Generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario Generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario ed il Commissario Generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario ed il Commissario Generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga all'articolo 3, comma 147 della legge n. 350 del 2003, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di Direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario Generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento omnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato Generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario Generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.
9. Il Commissario ed il Commissario Generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari Generali ed i Direttori Amministrativi vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.
10. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario, al Commissario Generale, ai Segretari Generali, ai Direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 8, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella
dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.
11. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 5, 6 e,8 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti:
12. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.
13. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 12 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3.
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 5.900;
2008: - 1.050;
2009: - 2.450.
Relazione
L'Italia intende presentare la propria candidatura per l'organizzazione dell'Esposizione universale del 2015. Tale candidatura deve essere formalizzata entro il 3 novembre 2006.
L'Italia ha formalizzato la partecipazione, alla Esposizione Internazionale di Saragozza 2008 e all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 con, lettere indirizzate dal Presidente del Consiglio al Primo Ministro spagnolo e al Presidente della Repubblica Popolare Cinese.
Le due Esposizioni costituiscono un'opportunità per rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, valorizzando, d'intesa con le competenti Amministrazioni, il patrimonio storico, ambientale culturale nonché le capacità tecnologiche e imprenditoriali, anche nel quadro di un'azione di sistema volta anche a favorire l'attrazione di flussi turistici.
L'entità della spesa autorizzata nell'articolo 132 per la partecipazione alle Expo di Saragozza e Shanghai è stata definita sulla base:
della diversa natura delle esposizioni (l'Expo internazionale di Saragozza ha una durata di 3 mesi, quella Universale di Shanghai di 6 mesi), nonché delle dimensioni dei rispettivi padiglioni, dei progetti di allestimento e dei costi di funzionamento e di promozione;
della valenza politica attribuita alla nostra partecipazione sia sul piano nazionale, sia da parte dei Paesi ospitanti;
delle indicazioni fornite dagli enti organizzatori delle due esposizioni nonché degli impegni sostenuti per la partecipazione a passate Esposizioni.
Il fabbisogno per l'Expo di Saragozza viene indicato complessivamente in curo 6.250.000 per il triennio 2007-2009.
Il fabbisogno per l'Expo di Shanghai viene indicato solo per gli esercizi 2007/2009 per un totale di 9.050.000 euro. Considerato che l'Expo di Shanghai si svolgerà nel 2010 e comporterà delle attività anche nel 2011, il relativo fabbisogno, sarà definito con apposito successivo strumento legislativo.
Il fabbisogno per la campagna promozionale della candidatura italiana all'Esposizione Universale del 2015 viene indicato in euro 4.000-000 per gli anni 2007-2008.
Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010, in base alle disposizioni del Bureau International des Expositions (BIE) ed in analogia a quanto realizzato per, le precedenti Esposizioni a cui l'Italia ha partecipato, è, necessaria l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, rispettivamente di un Commissariato per l'Expo di Saragozza e di un Commissariato Generale per l'Expo di Shanghai 2010.
Il comma 5 prevede.le modalità di nomina del Commissario e del Commissario Generale. Il comma 6 prevede le modalità di comma dei Segretari Generali.
Come per le precedenti esposizioni internazionali, si conferisce l'incarico di Segretario Generale a un funzionario diplomatico, introducendo la specifica previsione del grado di Ministro Plenipotenziario al fine di assicurare, al Commissario per l'Expo di Saragozza ed al Commissario Generale per l'Expo di Shanghai (evento a cui il nostro, Governo, attribuisce una importante valenza politica ai fini dei nostri rapporti con la Cina e del consolidamento della presenza della nostra industria e delle PMI nel tessuto economico cinese) la collaborazione di un funzionario vicario dotato di vasta e comprovata esperienza.
Al comma 7 dell'articolo 132 sono previste le modalità di gestione dei fondi messi a disposizione del Commissario Generale, nonché gli obblighi di presentazione dei preventivi di spesa e dei rendiconti finali. Il prolungamento a nove mesi, rispetto ai 6 mesi previsti nelle passate Esposizioni, del periodo entro il quale il Commissario ed il Commissario Generale debbono rendere il conto è stato suggerito dalle esperienze pregresse de Aichi 2005 ed Hannover 2000. I sei mesi previsti per quelle esposizioni si sono rivelati insufficienti per la chiusura definitiva dei conti ed il periodo di attività dei due Commissariati Generali ha dovuto essere di fatto prorogato per consentire la definizione di rapporti prolungatisi oltre il termine fissato. Il periodo di nove mesi (a suo tempo previsto anche per l'Expo di Siviglia 1992) è ritenuto più adeguato per evitare di lasciare in eredità all'Amministrazione Centrale pendenze ancora in atto.
È previsto altresì che il Commissario e il Commissario Generale, ai fini di una efficiente e spedita gestione dei fondi a disposizione nel limitato tempo di operatività, siano autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
Al comma 8 si delinea la composizione delle strutture di supporto al Commissariato e al Commissariato Generale. Queste comprendono, oltre ai Segretari Generali e ai Direttori Amministrativi, personale dipendente dal Ministero degli affari esteri o da altre amministrazioni pubbliche e personale esterno, da impiegare soprattutto per le attività logistiche e di accoglienza al pubblico nei padiglioni, nonché consulenti specializzati in settori tecnici e giuridici in Italia e nei Paesi che ospitano le esposizioni (si pensi ad esempio ai consulenti che dovranno assicurare l'approvazione dei progetti di allestimento da parte delle Autorità locali). Per i Direttori Amministrativi la norma è intesa ad assicurare che le funzioni possano essere affidate ad un livello elevato di professionalità dirigenziale, considerata l'esiguità dell'organico relativo. Al comma 8 è previsto che gli stessi vengono nominati dal Ministero degli affari esteri, in analogia con le passate Esposizioni, ad eccezione dell'Esposizione di Aichi 2005, in occasione della quale alla previsione di designazione anche da parte di un'altra Amministrazione aveva fatto seguito la mancata nomina del Direttore Amministrativo stesso. D'altra parte l'assunzione di responsabilità gestionali al Ministero degli affari esteri comporta la diretta assunzione delle relative attività.
Il comma 9 riguarda la posizione di stato del Commissario, del Commissario Generale e dei Segretari Generali, dei Direttori Amministrativi e del restante personale di ruolo, mentre il trattamento economico degli stessi è definito al comma 10.
Al comma 12 sono disciplinati i rimborsi corrisposti ai soggetti di cui ai commi 5, 6 e 8 per i periodi di servizio prestati fuori sede.
Al comma 12 viene disciplinata la costituzione di un collegio di revisori dei conti da designare fra i funzionari dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio internazionale.
Al comma 13 viene previsto che tutte le spese relative ai commi da 4 a 12 gravano sulle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3.
L'onere dà coprire è dato dalla differenza tra quello già previsto dall'articolo 132 del testo originario e quello risultante dal presente emendamento ed è pari a 5,8 milioni per l'anno 2007, 1,05 milioni per il 2008 e 2,45 milioni per l'anno 2009 cui si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
132. 5.Il Governo.
ART. 145.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: autorizzato un contributo con le parole: autorizzata la spesa;
b) dopo la voce: 2009 eliminare le parole: e a decorrere dal 2008;
c) conseguentemente all'articolo 144, comma 2, sostituire le parole: 20 con la parola: 15.
Relazione
L'incremento della spesa è da porre in relazione alle maggiori esigenze relative alla sicurezza del trasporto ferroviario delle gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del ministero dei trasporti.
La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 2, del disegno di legge finanziaria.
145. 11.Il Governo.
ART. 146.
Apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. Per le finalità di, cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma;
b) conseguentemente all'articolo 147 sostituire la parola «30» con la seguente «29».
Relazione
Il nuovo contributo all'INSEAN è da porre in relazione allo sviluppo delle attività di ricerca, in particolare degli studi per il consolidamento delle basi tecnologiche dell'industria marittima e lo sviluppo nel miglioramento della sicurezza in mare.
Alla maggiore spesa si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 147 del disegno di legge finanziaria 2007.
146. 2.Governo.
ART. 147.
Al comma 1, dopo le parole: venti anni inserire le seguenti: e che alla data del 1o gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali.
Relazione
Rispetto alla formulazione originaria, l'emendamento specifica il limite del 1o gennaio quale data di iscrizione nei registri nazionali, per evitare che vengano strumentalmente iscritte navi obsolete, al solo fine di beneficiare del contributo pubblico.
147. 11.Governo.
ART. 148.
Apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2006, n. 81» sono inserite le seguenti: «e i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89, a decorrere dal 1o luglio 2007;»
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
7-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato.
7-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è soppresso;
b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita».
Relazione
Il comma 7-bis serve, a consentire l'assegnazione delle borse di ricerca direttamente da parte del Corpo Forestale e non attraverso enti terzi, come avviene attualmente.
Il comma 7-ter abroga il, comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; che prevede, nella sua formulazione attuale, che sia costituito presso l'AGEA il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; al quale far confluire le risorse comunitarie destinate alla diversificazione, recate dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 1432, nonché gli aiuti nazionali ai bieticoltori previsti dal successivo comma 4-bis. Tale formulazione è in contrasto con le disposizioni, comunitarie in materia di FEAGA. La destinazione delle risorse comunitarie e, infatti, stabilità dalla normativa comunitaria.
148. 56.Governo.
ART. 149.
All’articolo l'articolo 149, inserire il seguente:
Art. 149-bis.
(Modificazioni all'articolo 1, comma 416, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accelerazione dell'affidamento del servizio idrico integrato).
1. All'articolo 1, comma 416 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le seguenti: «entro sette mesi dalla data di pubblicazione della delibera medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,».
Relazione
I commi 415 e 416 della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria per il 2006) hanno previsto l'accantonamento di una riserva premiale, pari a 300 neuro, della dotazione aggiuntiva dei Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 legge n. 289 del 2002, finalizzata ad accelerare nel Mezzogiorno l'attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato. Tale fine viene perseguito destinando la riserva premiale ai comuni e le province del Mezzogiorno - area per cui il problema idrico riveste particolare gravità - che entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge abbiano realizzato l'affidamento delle gestioni, operative nel territorio dell'ambito territoriale ottimale.
Considerato cime la delibera CIPE n. 34 del 27 maggio 2005 ha già accantonato le risorse necessarie, la concreta operatività della riserva premiale richiede che, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, altra delibera del CIPE ne determini i criteri di riparto e di assegnazione.
Tale atto è necessario ai fini dell'efficacia dell'incentivo, in quanto la determinazione della misura del premio da parte dei CIPE rende concrete le aspettative degli Enti locali, ne indirizzale scelte in ordine alle varie opzioni di attuazione della legge n. 36 del 1994, favorendo criteri di mercato, e consente all'Amministrazione di procedere ad una adeguata campagna informativa tale da stimolare nei destinatari della riserva premiale il comportamento atteso dalla norma.
Tuttavia, il termine di 60 giorni stabilito dal comma 416, legge n. 266 del 2005, non è stato rispettato: la delibera attuativa, pur approvata dal CIPE nella seduta del 22 marzo 2006, non è stata ancora formalizzata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Tale ritardo nella formalizzazione della delibera CIPE rischia di vanificare l'obiettivo del legislatore di favorire ed incentivare il processo di concentrazione e aggregazione delle gestioni del servizio idrico.
Per tale motivo, l'articolo proposto è volto a sostituire il termine originario di nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006 (ossia il 30 settembre 2006) con il termine più elastico di sette mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera CIPE nella Gazzetta Ufficiale.
Tale soluzione risponde, infatti, all'esigenza che gli Enti locali che non abbiano ancora affidato a un soggetto gestore e reso operativo il servizio idrico integrato dispongano di un termine elastico e ragionevole entro cui potere materialmente raggiungere l'obiettivo prefissati.
La disposizione non comporla nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
149. 05.Governo.
ART. 150.
Al comma 2, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
150. 42.Governo.
ART. 152.
All’articolo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'UE e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai, sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo; 28, agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono, accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
9-ter. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
9-quater. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Relazione
Il settore forestale da tempo soffre di una poca attenzione da parte del legislatore: un intervento coordinato e sinergico con le regioni è quindi quanto mai auspicabile, anche in relazione agli obblighi che, l'Italia deve rispettare in aderenza agli accordi internazionali in materia di ambiente.
La norma prevede l'emanazione, nel rispetto e sulla base delle competenze regionali, di un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27, dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
La norma prevede altresì il finanziamento degli altri piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
152. 145.Governo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole «di natura non regolamentare»;
b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applica l'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Relazione
L'emendamento al comma 7 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca disposizioni concernenti la mobilità del personale nelle amministrazioni pubbliche, anche ai lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità.
152. 146.Governo.
ART. 154.
Aggiungere il seguente comma:
5-bis. L'efficacia del presente articolo è subordinata alla notifica delle disposizioni alla Commissione europea.
Relazione
L'emendamento si pone in linea con quanto disposto dall'articolo 88, comma 3, del Trattato CE in tema di comunicazione alla Commissione dei progetti destinati ad istituire o modificare aiuti.
154. 52.Governo.
ART. 161.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono inserite le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari esteri,.
Relazione
La modifica proposta ha lo scopo di estendere il concerto già previsto anche al Ministro degli affari esteri in aderenza al disposto del comma 1 che inserisce, tra le finalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile, anche il finanziamento di progetto afferenti materia di competenza del Ministero degli affari esteri.
161. 16.Governo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo sviluppo sostenibile, allo scopo» con le seguenti: «Il Fondo sviluppo sostenibile, istituito dall'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, nello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha lo scopo»;
b) al comma 2 sostituire le parole da: «Con decreto» a: «sono individuate» con le seguenti: «Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i criteri e le modalità di gestione del Fondo e»;
c) alla fine del comma 2 sono aggiunte il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce al Comitato sull'attività del Fondo, in occasione della presentazione al CIPE del programma annuale».
Relazione
L'attuale formulazione del comma 1 comporta l'istituzione di un fondo già esistente. Nello specifico si osserva, infatti, che il Fondo per lo sviluppo sostenibile era già stato istituito con la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 109, e modificato successivamente con la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), articolo 62. Tale normativa, che non risulta abrogata, stabilisce che il programma annuale di utilizzazione del Fondo sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente. La proposta emendativa mira a richiamare l'assetto normativo vigente. Per quanto concerne il comma 2, l'emendamento proposto è teso a ripristinare i poteri del CIPE ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448 articolo 62 (legge finanziaria 2002) in materia di individuazione dei criteri e delle modalità di gestione del citato Fondo.
161. 17.Il Governo.
ART. 163.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: «di natura non regolamentare»;
b) al comma 6, ultimo periodo, in fine, le parole: «avente natura non regolamentare» sono soppresse.
163. 53.Il Governo.
ART. 165.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, capoverso «Art. 24. - (Contributi dello Stato)», primo periodo, sono soppresse le parole: «avente natura non regolamentate»;
b) al comma 4, le parole: «per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006» e le parole: «alternativamente, all'impresa di produzione ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «alternativamente, all'impresa ovvero».
Relazione
Le modifiche proposte al comma 4 suggerite da numerose associazioni di categoria e dall'Istituto di credito attualmente gestore del Fondo per le attività cinematografiche (BNL-SCCT), hanno lo scopo di perfezionare la disposizione inserita nel disegno di legge finanziaria 2007 volta a dare soluzione, con benefici per l'erario, al rilevante ed annoso problema della mancata restituzione, da parte delle imprese, dei finanziamenti statali, a valere sui Fondi esistenti prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n, 28 del 2004 (cosiddetta «legge cinema»).
In particolare, è stato evidenziato come l'utilizzo dell'espressione: «erogazioni» di risorse statali per connotare l'ambito di applicazione della procedura di definizione bonaria, oltre a rivelarsi tecnicamente non corretto, si traduce in un'iniqua esclusione dalla procedura medesima di tutti i procedimenti di finanziamento dell'anno 2005 e 2006, che rimarrebbero senza la relativa disciplina, tenuto anche conto che per i procedimenti a partire dal 1o gennaio 2007 è stata pure prevista un'analoga nuova regolamentazione in altra parte dell'articolo 165 del disegno di legge finanziaria (confronta comma 5).
Ciò in quanto il procedimento di sostegno ai progetti filmici prevede, in ordine al suo ottenimento, due distinti momenti, e cioè, da un lato, il provvedimento di «deliberazione», adottato dal Direttore generale per il cinema previo parere della Commissione per la cinematografia, e, dall'altro, la vera e propria «erogazione» delle risorse, effettuata dall'Istituto di credito gestore, per conto dello Stato, del Fondo cinema (attualmente la BNL - Sezione per il credito cinematografico e teatrale) che tuttavia ha luogo, a termini di legge (articolo 13, comma 2, terzo periodo, decreto legislativo n. 28 del 2004) fino ad un anno dopo la citata «deliberazione».
Fare riferimento, quindi, alle erogazioni di risorse entro il 31 dicembre 2005, significherebbe, in pratica, poter applicare la procedura bonaria, nei dettagli che saranno fissati nell'apposita Convenzione tra Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.A., soltanto ai sostegni deliberati entro il 2004, con chiara disparità di trattamento per tutti i progetti filmici che hanno ottenuto un provvedimento favorevole dell'Amministrazione nelle due annualità successive.
Atteso quanto sopra, risulta chiaro anche il motivo per il quale la data indicata del 31 dicembre 2005 va rettificata in 31 dicembre 2006.
L'ulteriore modifica, concernente l'ambito soggettivo di applicazione ovvero l'inclusione delle imprese di distribuzione ed esportazione, va invece ricondotta alla circostanza che, con specifico riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della «legge cinema» (dopo, infatti, non e stato più possibile) era contemplata l'eventualità che, per un medesimo progetto filmico, venisse concesso un finanziamento per la sua distribuzione ed esportazione «autonomo» rispetto a quello concesso per la sua produzione, e che tale finanziamento fosse attribuito a singole imprese «dedicate» a quei segmenti della filiera. Vi possono essere, quindi, per il passato (ante 22 gennaio 2004) casi di sostegni per la distribuzione ed esportazione per i quali non vi è stata restituzione e che, senza la modifica proposta, rimarrebbero estranei alla procedura bonaria, con le relative ripercussioni in tema di mancata possibilità di successivo sfruttamento dei diritti delle relative opere filmiche da parte del soggetto demandato a ciò dalla normativa (Cinecittà Holding).
165. 33.Il Governo.
ART. 168.
All’articolo l'articolo 168, inserire il seguente:
Art. 168-bis.
(Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori).
1. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle, ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore, di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma, 3 è abrogato.
Relazione
Attualmente, la disciplina del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è disciplinato dall'articolo 2 comma 1-bis, 1-ter, e 1-quater, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per il settore agricolo, il comma 3 del citato decreto prevede che la fattispecie di appropriazione indebita per il reato di, omesso versamento delle, ritenute previdenziali si verifica solo in conseguenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele.
La proposta normativa, prevedendo, in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento, le medesime sanzioni penali in vigore per la generalità dei datori di lavoro, si pone la finalità di eliminare il rilevante fenomeno dell'evasione contributiva nell'area agricola.
168. 01.Governo.
ART. 169.
All’articolo 169, comma 1, le parole: ed eventualmente per territorio sono sostituite dalle seguenti: e per territorio.
Relazione
La modifica è stata richiesta dalle Regioni ed è fondata per il fatto che fin d'ora taluni benefici e concessioni, effettuati dalle Regioni ed Enti Locali fanno riferimento a parametri territoriali. Quindi il riferimento al territorio non ha motivo di ritenersi eventuale.
169. 9.Governo.
ART. 172.
Sostituire l'articolo 172 con il seguente:
Art. 172.
(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).
1. Il comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con: modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavorò subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al, Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Resta fermo, per i datori di lavoro, agricolo, quanto previsto: dall'articolo 01, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è abrogato.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, è introdotto dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere:
e-bis). Trasferimento del lavoratore;
e-ter). Distacco del lavoratore;
e-quater). Modifica ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies). Trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
5. Il comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli: di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione: nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale, dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura - ufficio territoriale del Governo.
6-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni è abrogato.
6-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28,6 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «o le assume per, qualsiasi causa alle proprie dipendenze,» sono abrogate.
6. Per le comunicazioni di cui ai presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni disciplina anche le modalità e i tempi, di applicazione di quante previsto dal presente comma.
Relazione
Sono state apportate talune modifiche intese à migliorare le modalità di effettuazione delle comunicazioni, ad estendere l'obbligo delle comunicazioni stesse ad una serie di eventi significativi sugli organici, e soprattutto ad escludere dalla nuova disciplina il settore agricolo.
L'abrogazione dell'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (articolo 172, comma 6-bis), avrebbe infatti conseguenze negative per tale settore, in quanto la mancata trasmissione, per via telematica, direttamente all'INPS delle comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione dei rapporti di lavorò agricolo comporterebbe:
l'impossibilità del controllo preventivo sul, rapporto di lavoro é sull'attendibilità dei dati retributivi ed occupazionali denunciati sul DMAG (dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola);
con la riduzione dell'attendibilità delle risultanze degli elenchi aumenterebbe il rischio di prestazioni indebite, di posizioni assicurative fittizie e lavoro nero;
l'eventuale controllo successivo atta pubblicazione degli elenchi sulla base delle liste di provenienza dai centri per l'impiego creerebbe un vuoto temporale durante il quale si possono annidare fenomeni truffaldini.
È pertanto opportuno che:
la comunicazione di assunzione/cessazione continui a pervenire all'INPS visti i fenomeni di lavoro nero e rapporti fittizi nei settore agricolo;
l'INPS sia depositario dei dati aziendali;
l'INPS possa continuare a controllare ed accertare le aziende assuntrici, per conoscere e monitorare il fabbisogno di manodopera, controllare le, comunicazioni di assunzione, che si riverberano sul DMAG, da cui consegue la composizione degli elenchi costitutivi della posizione assicurativa da cui discende la liquidazione delle prestazioni temporanee e delle pensioni;
l'INPS possa effettuare correttamente la tariffazione.
172. 02.Governo.
ART. 177.
All’articolo 177, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, dopo te parole: «ovvero territoriale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie.
b) al comma 3:
1) dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato e» è aggiunta la seguente: «promuove».
2) le parole da: «contributiva» a «pregresso» sono sostituite dalle parole: «e quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti natura risarcitoria per i periodi medesimi;
c) al comma 4:
1) secondo periodo, dopo le parole: «assicurativo evaso» sono aggiunte le seguenti: «o le connesse sanzioni amministrative».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 3 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi».
d) al comma 7:
1) primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione; al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro».
2) secondo periodo, dopo le parole: «debbono completare» sono inserite le seguenti: «ove necessario».
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
e) al comma 9, le parole: «di tali agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni di cui al comma 5».
f) é aggiunto, in fine il seguente comma.
9-bis. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'Inps, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps dell'Inail e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al, comma 1, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
Relazione
La modifica del comma 2 si é resa necessaria al fine di privilegiare, in ogni caso, gli accordi posti in essere `con le organizzazioni sindacali presenti all'interno delle aziende, sicuramente dotati di maggiore rappresentatività.
Quanto al comma 3, la nuova formulazione del disposto normativo tende ad evitare un irrigidimento del contenuto dell'accordo sindacale che diviene, quindi, strumento di mera promozione della sottoscrizione di atti di conciliazione individuale; peraltro, l'ulteriore modifica dello stesso comma 3 è volta a perfezionare gli effetti degli atti di conciliazione individuale per il tramite del riferimento al contenuto della istanza di regolarizzazione ed ai periodi in essa indicati.
In merito, poi, alla modifica del comma 4, la stessa tende ad evitare che l'eventuale regolarizzazione possa essere limitata alla posizione di quei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi, dovendosi necessariamente estendere alle posizioni di tutti i lavoratori rispetto ai quali sussistano le medesime situazioni di irregolarità.
La modifica del comma 7 si è resa necessaria al fine di limitare la sospensione annuale delle eventuali ispezioni e verifiche alla sola materia oggetto della regolarizzazione, e con riguardo ai soli, fattì sussistenti al momento della istanza di regolarizzazione. Si è aggiunto, poi, il riferimento alle possibili verifiche da parte dei servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
L'inserimento del comma 10, infine, è volto a disciplinare la fase istruttoria e conclusiva del procedimento di regolarizzazione.
177. 38.Governo.
ART. 178.
All’articolo 178, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3:
dopo la parola: «le parti» è aggiunta la seguente: «sociali». è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «II Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versatisi collaboratori coordinati a progetto, al netto, delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con, la media dei corrispettivi versati nei tre, anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge».
b) comma 5, secondo periodo, la parola: «relativamente» è sostituita dalle parole: «con riferimento»
c) al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi».
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
8-bis. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 2 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
Relazione
L'introduzione della parola «sociali» all'interno del comma 3 si è resa necessaria al fine di evitare possibili confusioni con riguardo ai soggetti destinatari della norma.
Quanto, poi, al monitoraggio introdotto dall'emendamento, lo stesso appare quale utile strumento al fine di verificare il corretto utilizzo del rapporto di collaborazione coordinata a progetto soprattutto con riguardo alla retribuzione dei lavoratori.
Anche con riguardo all'articolo 178 si è resa necessaria l'aggiunta, al comma 7, della previsione volti a ricomprendere nell'accordo sindacale di cui al comma 1, la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. La modifica, come rilevato per l'articolo 177 tende ad evidenziare che l'eventuale regolarizzazione possa essere limitata alla posizione di quei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi, dovendosi necessariamente stendere alle posizioni di tutti i lavoratori rispetto ai quali sussistano le medesime situazioni di irregolarità.
178. 37.Governo.
ART. 181.
All’articolo l'articolo 181, inserire il seguente:
Art. 181-bis.
1. All'articolo 64, comma 1-bis; del decreto legislativo n. 58/1998 - Testo Unico delle disposizione in materia di intermediazione finanziaria - dopo le parole: la Consob può vietare le decisioni di ammissione è di esclusione degli strumenti finanziari sono aggiunte le seguenti: ad esclusione dei titoli di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003.
2. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli adempimenti, previsti dall'articolo 104 del Trattato istitutivo della comunità europea da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 e del decreto 1 dicembre 2003, n. 389 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata.
3. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento di guanto previsto al comma 2.
Relazione al comma 1
Nell'ambito della riforma della normativa che tutela il risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, l'articolo 14 della legge n. 262 del 2005, ha disposto l'integrazione del testo dell'articolo 64 del TUIF mediante l'introduzione di un comma 1-bis il quale stabilisce che la Consob «può vietare le decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori delle negoziazioni, entro cinque della comunicazione di cui al comma 1 lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1» ovvero siano - riscontrati elementi che non assicurino la trasparenza l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore.
Nella definizione di «strumento finanziario» contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del TUIF sono ricompresi i titoli di Stato, anche nei confronti dei quali, di conseguenza, trova applicazione la norma contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 64; ne deriva l'attribuzione alla Consob del potere di veto in ordine all'ammissione a quotazione dei titoli di Stato.
Ciò premesso, la summenzionata disposizione, nella sua attuale formulazione, si pone in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 28 del Testo Unico di Debito Pubblico che, nel disciplinare l'ammissione a quotazione dei titoli di Stato sui mercati nazionali ed esteri; prevede che essa abbia luogo non appena la Consob riceve comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione.
È d'uopo evidenziare che la normativa sui titoli di Stato contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 in materia di Debito pubblico assume carattere di specialità, in quanto finalizzata a disciplinare in maniera specifica, puntuale ed armonica la materia de quo; pertanto appare opportuno, al fine di garantire una gestione elastica, razionale ed efficace del debito pubblico, escludere, mediante l'emendamento proposto, l'applicazione ai titoli di Stato del disposto del comma 1-bis dell'articolo 64 del TUIF.
Relazione ai commi 2 e 3
A) L'articolo 41 della legge n. 448 del 2001, contempera molteplici e diverse esigenze di gestione della finanza:
diversificazione della finanza locale e sviluppo della sua autonomia;
economicità complessiva delle operazioni di finanziamento delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio del debito delle amministrazioni medesime, in termini di stock e di flussi.
Vengono tra l'altro previsti:
il coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte del MEF.
Detta attività risponde all'esigenza di evitare la sovrapposizione di più soggetti pubblici sullo stesso segmento di mercato in un arco di tempo breve.
Oggetto del coordinamento sono le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine o di cartolarizzazione.
La soglia minima per l'obbligo di segnalazione preventiva è pari al 100 milioni di euro.
È previsto un meccanismo di silenzio-assenso.
monitoraggio del debito.
Oggetto del monitoraggio sono i mutui, le emissioni obbligazionarie, le anticipazioni bancarie, le operazioni di cartolarizzazione e gli strumenti derivati (swaps).
La trasmissione dei dati al MEF è prevista su base trimestrale per consentire l'elaborazione per le Relazioni trimestrali di cassa e per le notifiche semestrali alla Commissione Europea.
B) Il regolamento di attuazione dell'articolo 41 (DM 389/2003).
Con il regolamento si attua (ampliamento della gamma strumenti disponibili per la gestione del debito.
Vengono, infatti, consentite tutte quelle operazioni derivate che permettono di beneficiare di condizioni di mercato favorevoli senza comportare profili di rischio impegnativi.
In particolare vengono definiti i criteri prudenziali di gestione dell'ammortamento tramite costituzione di un apposito fondo/swap e quelli di utilizzo degli strumenti derivati.
C) Circolare esplicativa del Regolamento (27 maggio 2004).
La circolare, tra l'altro, dettaglia sulle tipologie di operazioni derivate ammesse coerenti con il principio del contenimento dell'esposizione ai rischi finanziari.
La norma che consente l'operazione di monitoraggio (articolo 41, legge n. 448 del 2001) è una norma «imperfetta» cioè è priva di sanzione. Ciò è dovuto alla decisa posizione degli Enti Locali in sede di Conferenza unificata.
Detta situazione comporta riflessi negativi sull'attività di monitoraggio del debito e dei relativi strumenti derivati che in numerosi casi risulta non coerente con la realtà finanziaria dell'Ente, in quanto quest'ultimo non aggiorna le proprie comunicazioni alle scadenze trimestrali previste. Si riscontrano anche casi di totale assenza di comunicazioni (n. 2 comuni capoluogo e n. 1800 comuni non capoluogo).
Parimenti problematica è la non completa comunicazione delle operazioni derivate effettuate dagli enti che non consente agli Uffici di verificare la congiuità delle stesse con il disposto del citato regolamento n. 389 del 2003.
Per quanto citato si riterrebbe opportuna l'emanazione di una norma che:
responsabilizzi direttamente gli organi dell'Ente (Collegio dei revisori/Responsabile del Servizio finanziario);
preveda un aspetto «premiante» nei confronti di quegli Enti che adempiono puntualmente a quanto disposto dal citato articolo 41.
181. 06.Il Governo.
ART. 182.
All’articolo 182 sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore -: produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.
Relazione
Il precedente testo non menzionava l'esigenza di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari e omogenei, che invece corrisponde alla rilevanza del turismo per l'economia nazionale.
Per corrispondere a tale esigenza si è ora previsto un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri che detti i criteri, le procedure e le modalità di attuazione dello stanziamento previsto. In considerazione della competenza legislativa regionale in materia di turismo, si è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.
182. 14.Il Governo.
ART. 183.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni tenendo conto dei risultati del monitoraggio eseguito sull'anno 2001 dal Ministro dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, 6 dell'inflazione di settore registrata negli anni da 2002 al 2007.
Relazione
L'emendamento proposto è diretto a definire i criteri con cui ripartire il maggior stanziamento di 60 milioni di ero.
Tali criteri erano, sostanzialmente, già stati resi noti, in linea tecnica, dal Ministro dei Trasporti con la relazione sul monitoraggio dell'anno 2001 (primo anno di esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni di compiti di amministrazione e programmazione loro conferite in materia di servizi ferroviari di interesse locale non in concessione di F.S. SpA) resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Conferenza Stato - Regioni in applicazione dell'articolo 8 del 19 novembre 1997, n. 422.
183. 20.Il Governo.
ART. 187.
Al comma 1, secondo periodo, le parole da: nonché fino alla fine del periodo: sono soppresse.
Relazione
La modifica è motivata dalla necessità di escludere l'applicazione della deroga relativa al limite di riassegnazione delle entrate per gli introiti derivanti da terzi per concorsi prestati a titolo oneroso.
Tale esclusione, non considerata nelle valutazioni della manovra 2007-2009, comporterebbe un peggioramento dell'ordine di circa 150-200 milioni di euro.
187. 13.Il Governo.
ART. 192.
All’articolo 192, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Relazione
L'emendamento, con riguardo alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, prevede che la promozione e l'attuazione dell'accordo tra Stato e Regioni sia effettuata anche d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale.
La ragione dell'emendamento si collega alla competenza del Ministero della solidarietà sociale in tema di «assistenza» ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, che richiama l'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
192. 13.Il Governo.
ART. 194.
All’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 24 milioni di euro per l'anno 2007, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010.
Relazione
L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di stralcio delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 196, in ordine alle quali il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da tali disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale e per l'Anno europeo per le pari opportunità, possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche relative, ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194.
194. 37.Il Governo.
All’articolo l'articolo 194, inserire il seguente:
Art. 194-bis.
(Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo).
1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e istituito un Fondo da ripartire per far fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Relazione
Per assicurare l'efficacia degli interventi in materia di immigrazione ed asilo e per garantire il funzionamento dei servizi connessi al fenomeno emergenziale derivante dai flussi migratori irregolari, non programmabile e di particolare criticità, è necessaria l'istituzione di un «Fondo a disposizione» e del relativo capitolo da imputare al Centro di responsabilità amministrativa 3 - Libertà civili e immigrazione.
Con l'istituzione di un apposito fondo si intende sopperire alle maggiori esigenze di spesa di alcuni capitoli relativi al funzionamento e agli investimenti fissi lordi del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.
194. 03.Il Governo.
ART. 199.
L'articolo 199 comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Relazione
L'emendamento riscrive l'articolo 199 comma 1 con due modifiche.
La prima riguarda la soppressione dell'inciso «nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale», contenuto nell'articolo 198 e ripetuto erroneamente nell'articolo 199. Nell'articolo 198, infatti, l'inciso si spiega ai fini del coordinamento tra le competenze regionali in materia di assistenza e le competenze statali in materia di livelli essenziali nell'articolo 199, invece, tale riferimento non è necessario in considerazione della competenza esclusiva statale in tema di immigrazione ai sensi dell'articolo 117 Costituzione.
La seconda modifica riguarda l'inciso «al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo» sostituito dall'inciso «al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti», che più si adatta, avendo una portata più generale, alla denominazione del Fondo.
La terza attiene alla soppressione del periodo «con particolare riguardo alle condizioni», che sembrava attribuire al Fondo un'estensione soggettiva più ampia rispetto alla categoria degli immigrati e delle loro famiglie, in contrasto con il titolo dell'articolo.
La terza modifica riguarda la soppressione del secondo periodo del comma 1, non essendo attribuito al Fondo compiti specifici in tema di discriminazione.
199. 40.Il Governo.
ART. 204.
All’articolo 204 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, nella tabella A voce: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 5 000;
2008: - 5 000;
2009: - 5.000.
Relazione
Integra il Fondo nazionale per le politiche giovanili.
204. 6.Il Governo.
ART. 209.
All’articolo 209 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
2 All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole «euro 250», sono aggiunte le seguenti «, per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 750; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi, forniture nonché di provvedimenti delle autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000.
3. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
Conseguentemente, la rubrica è così modificata: dopo la parola «giustizia» sono inserite le seguenti parole «e altre disposizioni in materia di giustizia».
Relazione
Con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, è stato modificato l'importo del contributo unificato nel processo amministrativo.
Sono stati previsti solo due importi, di cinquecento e duecentocinquanta euro.
Nel precedente regime, la misura del contributo era determinata in ragione del valore della lite, con importi che variavano da 30 a 1110 euro.
Giova ricordare che per i processi di importo fino a 260.000 euro erano previsti contributi variabili per fasce, di 30, 70, 170, 340 e 500 euro, per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a 520.000 il contributo era di 800 euro, per i processi superiori a 520.000 euro era di 1110 euro.
La misura unica di 500 euro, introdotta dalla novella, si traduce in un aumento del contributo per le liti «povere» (quelle fino a 52.000 euro, in quanto fino a tale fasce erano dovuti contributi di 30, 70, 170, 340 euro), e in una diminuzione per le liti «ricche», per le quali in precedenza c'erano i contributi di 800 e 1110 euro.
Sicché la riforma avrà l'effetto di scoraggiare sì le liti bagatellari, ma anche le liti dei singoli cittadini (pubblico impiego, edilizia, eccetera).
La riforma invece in qualche modo incentiva, o comunque avvantaggia, il contenzioso di rilevante valore economico, che fruisce di un sensibile sconto del contributo (da 1110 o 800 euro a 500 euro).
Tale soluzione non appare economicamente razionale, né deflaziona il contenzioso.
Innanzi al giudice amministrativo esiste un ampio novero di controversie di rilevante valore economico, che attengono in senso ampio al «diritto pubblico dell'economia», che occupano un ampio spazio del contenzioso amministrativo, e che si giovano del rito abbreviato di cui all'articolo 23-bis, legge TAR (richiamato anche da numerose leggi speciali) (appalti, pubblici, autorità indipendenti, nomine di alti funzionari, contenzioso sportivo, eccetera).
Per tali liti, di ingente valore economico, e che fruiscono di una corsia privilegiata di accesso alla giustizia (termini dimezzati e udienze a brevissimo termine), si suggerisce, come controprestazione del celere servizio che la giustizia presta, una maggiorazione del contributo unificato.
La disposizione di cui al comma 3 si rende necessaria in considerazione del protrarsi delle procedure selettive e concorsuali per le assunzioni presso il Consiglio di Stato, di personale a tempo indeterminato (due unità), autorizzate per l'anno 2006 con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006. Si intende prorogare, pertanto, il termine di efficacia dell'autorizzazione per 4 mesi, come già disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 per le assunzioni autorizzate per l'anno 2005. La norma non determina incrementi di spesa per la finanza pubblica.
209. 9.Il Governo.
All’articolo 209, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell'Avvocato Generale dello Stato o dell'Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione. L'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'uopo, si dotano di appositi registri cronologico conforme al modello allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1994, del Ministero di Grazia e Giustizia, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato Generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all'uopo delegato ovvero, in sede distrettuale, dell'Avvocato Distrettuale dello Stato. Ove gli atti notificati ai sensi del presente articolo siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Relazione
L'emendamento proposto è ragionevolmente inteso ad estendere all'Avvocatura dello Stato una facoltà già prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro. La nuova disposizione introduce elementi di notevole semplificazione alle procedure di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, con evidenti effetti positivi - massimi in termini di risparmio di spesa - sull'attività degli Ufficiali Giudiziari, i quali vedranno ridotto il loro carico di lavoro in misura direttamente proporzionale al numero di atti notificati (in loro vece) dagli avvocati e procuratori dello Stato.
Più nel dettaglio, si tende ad adeguare le disposizioni della legge n. 53 del 1994 alle esigenze ed all'organizzazione proprie dell'Avvocatura dello Stato, giusta adattamenti afferenti l'autorizzazione ad eseguire le notificazioni nonché la vidimazione degli appositi registri cronologici, conformi al modello attualmente in vigore ed approvato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto alla relativa spesa si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento dell'Amministrazione interessata; è invece ragionevolmente prevedibile un risparmio di spesa da parte dell'Amministrazione della Giustizia che, in ottica previsionale, potrebbe sortire, negli anni a venire, positive ricadute sul neoistituito fondo di cui al comma 1 e sulle spese cui è destinato.
209. 10.Il Governo.
All’articolo l'articolo 209, inserire il seguente:
Art. 209-bis.
(Commissione per il patrocinio a spese dello Stato).
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e istituita una commissione per ti patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne rimborso spese Esercita le funzioni di segretario un funzionano di segreteria dell'organo giurisdizionale nominato dal presidente dell'organo stessa Alle spese di funzionamento si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Relazione
Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) ha introdotto, in favore dei non abbienti il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (articoli 74 e seguenti). L'istanza dell'interessato e presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organo giurisdizionale competente il consiglio dell'ordine ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se sussistono i requisiti di legge (articolo 126).
L'ammissione e successivamente revocata dal magistrato qualora ritenga insussistenti i presupposti (articolo 136).
Le spese, anticipate dalla Giustizia amministrativa per conto dell'erario (articolo 131), hanno subito, in un breve periodo di tempo, un vertiginoso aumento passando da euro 115.000 (anno 2003) ad euro 600.000 (anno 2004), ad euro 1.000.000 (anno 2005), ad oltre 1.500.000 euro (per il periodo 1o gennaio-1o settembre 2006) (*).
L'andamento della spesa rivela che la procedura attuale (ammissione da parte del consiglio dell'ordine, controllo da parte del magistrato effettuato dopo che l'attività legale e stata esercitata) non e rigorosa come dovrebbe e consiglia il ripristino della procedura preesistente, che prevedeva l'ammissione al gratuito patrocinio da parte di una commissione composta da due magistrati, dei quali il più anziano con funzioni di presidente, e da un avvocato, designato dall'ordine competente. La stessa procedura è ora prevista dall'articolo 138 del testo unico citato, per i processi tributari.
209. 0. 11.Il Governo.
ART. 212.
All’articolo l'articolo 209, inserire il seguente:
Art. 212-bis.
(Adempimenti in materia di componente nazionale del «Sistema d'informazione visti»).
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d'informazione visti», nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e incrementato di non più di 65 unita.
Relazione
La norma che si propone completa la serie di provvedimenti necessari per la realizzazione della componente nazionale del Visa Information System (N VIS) al cui onere si è già provveduto in sede di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. Lo studio di fattibilità a suo tempo effettuato per l'esatta quantificazione degli oneri ha evidenziato l'esigenza di rideterminare il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nella misura aggiuntiva di 65 unita, quale limite massimo.
Tutti gli oneri trovano copertura negli stanziamenti previsti dalla legge di conversione ed assegnati con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 61642 del 17 giugno 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 27 giugno 2006.
212. 02.Il Governo.
ART. 214.
All’articolo l'articolo 214, inserire il seguente:
Art. 214-bis.
(Fondo per esigenze della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri).
1. Per l'anno 2007, nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un Fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e uno di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire rispettivamente per le, esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento della Guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione dei predetti Fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
2. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle Finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità revisionali di base del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri» del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente:
nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 46.000;
nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 12.000.
Relazione
L'emendamento prevede:
al comma 1 l'istituzione nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 di due fondi, uno di parte corrente, per le esigenze di funzionamento, e uno in conto capitale per le esigenze infrastrutturali e di investimento, della Guardia di finanza, con una dotazione per l'anno medesimo, rispettivamente di 17 milioni di euro e di 12 milioni di euro;
al comma 2, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di apposito fondo con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2007 per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri.
Alla copertura degli oneri di parte corrente, per l'importo complessivo di 46 milioni di euro per l'anno 2007, e di quelli in conto capitale, per l'importo di 12 milioni di euro, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 53.
Sopprimere il comma 3.
53. 3. Villetti.
Subemendamenti all'emendamento del Governo 53.9.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
*0. 53. 9. 5. Balducci.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
*0. 53. 9. 9. Di Gioia.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
**0. 53. 9. 4. Bordo, Nicola Rossi.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
**0. 53. 9. 6. Balducci.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
**0. 53. 9. 8. Di Gioia.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
***0. 53. 9. 7. Balducci.
Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
***0. 53. 9. 10. Di Gioia.
All’articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
b) al comma 2, dopo le parole: «stato di previsione», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «unità previsionali», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,».
53. 9.(Nuova formulazione) Il Governo.
All’articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: unità previsionali inserire le seguenti: fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;
53. 10.Il Relatore.
ART. 74.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 4.000.
74. 120.Il relatore.
Subemendamento all'emendamento del Governo 75.08.
Al comma 8, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 75 per cento.
0. 75. 0. 8. 1. Misiani, Marchi, Vannucci, Orlando.
All’articolo l'articolo 75 è aggiunto il seguente:
Art. 75-bis.
(Disposizioni varie in materia di enti locali).
1. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni, con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b) è concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di 57,4 milioni di euro.
2. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.
3. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.
4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007 un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
8. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 20 per cento.
9. Al comma 3 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».
10. A decorrete dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'Allegato A al Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1o luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
11. Le dichiarazioni relative alle minori entrate ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
12. All'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, in calce al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».
13. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
14. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 e 65 milioni di euro per l'anno 2009.
75. 08. Il Governo.
ART. 76.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.
alla lettera d) dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.
sopprimere la lettera e).
alla lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: pari ad un quinto dell'indennità massima con le seguenti: pari al 30 per cento dell'indennità massima.
alla lettera h), capoverso c), le parole da: avente popolazione pari fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: avente maggiore popolazione.
76. 63. Il relatore.
All’articolo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono inserite le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi»;
c) al comma 4, ultimo periodo, la parola «perfezionate» è sostituita dalla parola «bandite».
Relazione illustrativa
L'emendamento serve ad assicurare un regime transitorio più duttile e a garantire l'affidamento, in ordine alla validità dei relativi contratti, delle società che hanno partecipato a procedure di aggiudicazione indette sotto il vigore della disciplina previgente.
La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.
76. 03. Il relatore.
ART. 80.
All’articolo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il limite di cui al comma 1 non si applica agli amministratori di cui all'articolo 2381, comma 2, del Codice civile.
80. 1. La I Commissione.
Al comma 2, sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.
80. 2. La I Commissione.
Sopprimere il comma 4.
80. 3. La I Commissione.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , in tutto o in parte, con la seguente: totalmente.
80. 4. La I Commissione.
ART. 104.
All’articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano sono soppresse le seguenti parole: , fatto salvo quanto disposto dal comma 2,;
b) al comma 1, dopo le parole: assegnate dal CIPE sono inserite le seguenti: al Ministero dello sviluppo economico;
c) al comma 4, le parole: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono sostituite dalle parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) al comma 4, sono soppresse le parole: Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma;
f) al comma 8, dopo le parole: Banca d'Italia, sono inserite le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
104. 173. Il relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.
104. 3. La X Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
104. 10. La X Commissione.
All’articolo l'articolo 104, inserire il seguente:
Art. 104-bis.
(Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese).
1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.
2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
104. 0. 19. Il relatore.
All’articolo l'articolo 104, inserire il seguente:
Art. 104-bis.
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;
b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.
5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.
104. 0. 20. Il Governo.
ART. 105.
Al comma 1, le parole: salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sostituite dalle seguenti: salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
105. 29. Il Governo.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico dalle regioni meridionali.
Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo è aggiunto infine il seguente periodo: Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituita una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dai Ministeri competenti, avvalendosi di risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
105. 30. Il relatore.
ART. 111.
All’articolo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
111. 01. Alberto Giorgetti, Zorzato, Garavaglia, Crisafulli, Lulli, Peretti.
All’articolo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).
1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, dopo il comma 371, sono inseriti i seguenti:
«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366 può essere riconosciuta una agevolazione statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del cinquanta per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio statale di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 372».
2. Alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 366, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».
3. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 372, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».
111. 06. Lulli, Giacomelli, Nannicini, Ghizzoni.
ART. 128.
All’articolo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica,.
128. 12. Il relatore.
All’articolo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del made in Italy, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che viene contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
128. 13. Il relatore.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera, pratica».
128. 3. La X Commissione.
All’articolo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo, di cui al comma 1, è prioritariamente destinato a quelle aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.
128. 8. Andrea Ricci, Lombardi, Provera, Sperandio.
Subemendamento all'emendamento 128.11.
Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.
0. 128. 11. 1. Lulli.
All’articolo 128, comma 1, le parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
128. 11. Il relatore.
All’articolo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.
1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.
128. 026. Il relatore.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Sabato 4 novembre 2006
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SEDE REFERENTE
Sabato 4 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Nicola Sartor e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna di ieri.
Lino DUILIO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso per la trasmissione audiovisiva dei lavori della Commissione.
Giorgio LA MALFA (Misto), non comprendendo le ragioni del grave ritardo dell'orario di inizio della seduta di oggi, chiede alla Presidenza di fornire con sollecitudine informazioni al riguardo.
Lino DUILIO, presidente, in relazione a quanto richiesto dal deputato La Malfa, rileva che il ritardo è da attribuire ad incontri informali dei gruppi che sono ancora in corso e che dovrebbero concludersi al più presto. Avverte quindi che la Commissione proseguirà il proprio lavoro con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 8, 9, 10, 129 e 130 del disegno di legge finanziaria per il 2007.
Dopo avere dato conto delle sostituzioni, avverte che, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio 2007-2009, per quanto riguarda i profili di copertura, sono stati dichiarati estranei gli emendamenti volti a modificare gli importi iscritti con riferimento a stanziamenti di unità previsionali di base il cui importo sia interamente determinato da fattori legislativi o si riferisca a spese qualificate come obbligatorie. Alla luce di tali criteri, sono inammissibili i seguenti emendamenti: Tab. 2.2 Cirielli, Tab. 5.2 Cirielli, e Tab. 6.2 D'Elpidio, i quali recano modifiche ad unità previsionali di base del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, e del Ministero degli affari esteri che risultano interamente determinate da fattore legislativo. Risulta inoltre inammissibile per carenza di compensazione l'emendamento Tab. 4.1 Delbono che prevede un incremento dell'unità previsionale di base 9.1.2.2. del Ministero del lavoro senza prevedere contestualmente alcuna copertura finanziaria. Risultano, inoltre, irriferibili gli emendamenti Tab.6.1 Narducci e Tab. 19.3 della X Commissione, i quali propongono modifiche a capitoli e non alle unità previsionali di base che costituiscono l'oggetto dell'approvazione parlamentare, nonché l'emendamento Tab. 2.1 Cirielli che si riferisce al titolo di spesa senza indicare l'unità previsionale di base, a cui si intende apportare la variazione.
Avverte inoltre che risultano inammissibili per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo 64.017 del Governo, recante l'interpretazione autentica di disposizioni sul trattamento degli ufficiali delle Forze armate collocati in aspettativa per riduzione dei quadri; l'emendamento 66.238 del relatore (identico all'emendamento Crisafulli 66.10, già dichiarato inammissibile) volto ad includere nel piano triennale per l'assunzione di docenti delle scuole i docenti dei licei linguistici provinciali paritari; l'articolo aggiuntivo 68.09 del Governo, che finanzia la Scuola per l'Europa in Parma; l'articolo aggiuntivo 89.019 del Governo, che interviene in materia di legittimazione passiva per le azioni giudiziarie riguardanti i debiti posti a carico della gestione liquidatoria del Policlinico Umberto I; la disposizione potrebbe fra l'altro risultare lesiva del principio costituzionale che tutela il diritto di agire in giudizio; l'articolo aggiuntivo 122.019 del Governo, volto a ridurre le sanzioni amministrative per l'abusiva o irregolare fornitura dei servizi di comunicazione nei confronti dei soggetti esercenti radiodiffusioni in ambito locale; l'emendamento 129.14 del Governo, che modifica la composizione del Comitato per gli interventi volti alla salvaguardia di Venezia; l'emendamento 138.19 del relatore, limitatamente al comma 1-quater (identico all'articolo aggiuntivo Raiti 178.02, già dichiarato inammissibile), che autorizza la regione siciliana a trasformare in contratti a tempo indeterminato i rapporti in essere con personale addetto alla protezione civile proveniente da taluni organismi di diritto pubblico; l'articolo aggiuntivo 181.06 del Governo limitatamente al comma 1, che esclude i titoli di Stato dal potere di valutazione della CONSOB relativamente alla quotazione in mercati regolamentati; l'emendamento 187.013 del relatore, che autorizza una spesa annua per la manutenzione della rete di comunicazione cifrata dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza; l'emendamento 209.10 del Governo, che abilita gli avvocati e i procuratori dello Stato a eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali; l'articolo aggiuntivo 209.011 del Governo, che istituisce una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso gli organi della giurisdizione amministrativa; l'articolo aggiuntivo 213.07 del relatore (identico all'articolo aggiuntivo Maran 213.01, già dichiarato inammissibile) che proroga fino a tutto il 2009 le misure a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.
Avverte, infine, che sono state presentate ulteriori proposte emendative (vedi allegato 1). In particolare, il subemendamento Quartiani 0.27.16.1 risulta inammissibile in quanto inteso a sostituire interamente il comma 1 dell'articolo 27 del disegno di legge, senza connessione con il contenuto dell'emendamento al quale accede, volto invece a introdurvi un ulteriore comma e a modificarne conseguentemente la rubrica.
Risultano inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti 32.59, 88.189, 152.146 del Governo; gli emendamenti 20.291, 30.68, 134.17, 138.19, 187.011 del Relatore; i subemendamenti 0.3.141.1, 0.3.141.4, 0.84.66.1, 0.129.015.1, 0.54.3.3, 0.54.3.4, 0.84.66.5 e 0.84.66.6. Risulta invece ammissibile l'emendamento 58.44 del Governo nel testo riformulato, in quanto la nuova formulazione appare suscettibile di far venire meno i rischi segnalati con riferimento al precedente testo, offrendo adeguate garanzie di sostenibilità finanziaria dei contratti da stipulare. Con riferimento all'emendamento 66.236 del Relatore, su cui si era riservato la pronuncia di ammissibilità, segnala che lo stesso sostituisce la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 67 con una procedura che garantisce il controllo parlamentare ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: l'attuale formulazione dell'articolo 67 potrebbe apparire di contenuto più stringente in quanto prevede una riduzione automatica degli stanziamenti in caso di mancato conseguimento degli effetti di risparmio. L'accertamento delle minori economie può peraltro avvenire solo a consuntivo; di conseguenza potrebbe risultare di non certa praticabilità sul piano dell'effettivo conseguimento degli effetti attesi. La procedura di controllo parlamentare consente invece una verifica ex ante sul conseguimento degli effetti previsti dall'articolo 66 e appare conseguentemente idonea a garantire una maggiore efficacia ai fini del monitoraggio degli effetti di spesa e di risparmio ascrivibili all'articolo 66. La procedura indicata ripete l'esperienza di precedenti provvedimenti, che si è rivelata efficace sul piano del rispetto del principio costituzionale di copertura finanziaria delle leggi, dato che in numerosi casi è stata inibita l'adozione di provvedimenti sprovvisti della necessaria copertura. Alla luce di questi elementi, ritiene di poter sciogliere la riserva nel senso di ammettere l'emendamento, salvo che il Governo non fornisca ulteriori elementi in senso contrario. Da ultimo segnala che l'articolo aggiuntivo 184.01 Antonio Pepe, recante disposizioni in materia di apertura delle conservatorie, è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
Avverte, inoltre, che è in distribuzione un elenco in cui si dà conto, a seguito di correzioni materiali, della valutazione di ammissibilità di emendamenti ed articoli aggiuntivi di contenuto analogo a proposte emendative già valutate (vedi allegato 2).
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) chiede chiarimenti in ordine alla disponibilità dei fascicoli contenenti i testi degli emendamenti testé dichiarati inammissibili.
Lino DUILIO, presidente, nel riferire che i materiali sulle proposte emendative inammissibili sono in distribuzione, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.55.
Lino DUILIO presidente, comunica che è necessario un ulteriore breve rinvio dei lavori della Commissione.
Pietro ARMANI (AN) ritiene inaccettabile il continuo rinvio dei lavori della Commissione.
Giorgio LA MALFA (Misto) chiede di conoscere i motivi per i quali non si possono riprendere i lavori della Commissione, stigmatizzando l'atteggiamento della maggioranza che dilata i tempi previsti dalla discussione della manovra finanziaria da parte della Conferenza dei capigruppo e dal regolamento. Tale dilatazione dei tempi appare anomala, in quanto di solito l'ostruzionismo è un'attività ad appannaggio dell'opposizione.
Alberto GIORGETTI (AN) non ritiene corretto che la maggioranza presenti emendamenti poco prima della chiusura dei lavori della Commissione, determinando di fatto un'inevitabile slittamento dei tempi previsti per la conclusione dei lavori da parte della Commissione. Dichiara la propria indisponibilità a farsi carico dei problemi interni alla maggioranza che bloccano i lavori.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), pur ringraziando il presidente per la sensibilità dimostrata e per le informazioni fornite, evidenzia come non si possa accusare l'opposizione di fare ostruzionismo.
Guido CROSETTO (FI) non condivide l'impostazione data alla discussione della manovra finanziaria ed in particolare l'elevato numero di emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, sottolineando altresì come tale impostazione non abbia consentito un dibattito in Commissione che, fino ad ora, ha svolto un numero di votazioni (appena venticinque) di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettuate nel corso della scorsa legislatura.
Sottolinea, inoltre, che la continua presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo mira a far slittare i tempi di lavoro previsti per l'Aula, ribadendo che l'opposizione aveva dato la propria disponibilità a lavorare nelle giornate di sabato e domenica proprio al fine di evitare ciò.
Ettore PERETTI (UDC) contesta il procedimento seguito, in quanto la procedura parlamentare prevede la discussione e la votazione su un argomento, mentre nel caso di specie non vi è stata né discussione né votazione. Rileva che il numero delle votazioni eseguite appare essere troppo esiguo. È pertanto inopportuna la presentazione di una mole così ingente di emendamenti e invitando il Presidente ad assumere una posizione sulla questione in discussione.
Gianfranco CONTE (FI) chiede al Presidente di fissare i tempi per la presentazione di sub-emendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo.
Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene di non poter in alcun modo contraddire i deputati dell'opposizione, essendo incontestabile che i lavori della Commissione sono di fatto bloccati da un incontro che è in corso ormai da ore. Nel ritenere che la seduta non possa subire nuovi ritardi per non mancare ulteriormente di rispetto a tutti i commissari, sottolinea che debbono essere tratte le conseguenze di quanto sta accadendo.
Lino DUILIO, presidente, si associa alle parole espresse dal relatore.
Giorgio LA MALFA (Misto), nell'apprezzare il relatore non solo per il lavoro da lui svolto ma anche per la sensibilità manifestata in questa circostanza, rileva la necessità che la Commissione riceva chiarimenti formali sulle ragioni della presente situazione.
Lino DUILIO, presidente, nel ringraziare il deputato Conte per le sue segnalazioni, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore è fissato alle 16.30 in modo da consentire un dignitoso completamento dei lavori entro i tempi previsti. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ritiene che la Commissione potrebbe proseguire con l'esame delle sole proposte emendative presentate dall'opposizione. In generale, rileva che non si può non prendere atto della precarietà di un equilibrio politico che rinvia ad una particolare condizione del Paese e dell'attuale maggioranza di Governo. Ritiene quindi doveroso rappresentare l'attuale situazione alla Presidenza della Camera al fine di segnalare il disappunto della Commissione e scongiurare che simili circostanze si possano verificare in futuro. Senza entrare in considerazioni relative ad episodi analoghi, anche risalenti a legislature anteriori alla precedente, ritiene che la grave situazione che si è verificata sia il segno di una logica in cui, rispetto al versante istituzionale, fanno premio gli equilibri politici.
Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, avanza una richiesta di sospensione della seduta in attesa di poter conoscere gli orientamenti della Presidenza della Camera, secondo quanto prospettato dal presidente.
Gianfranco CONTE (FI), considerato che le proposte emendative del relatore e del Governo sono pervenute senza ordine e «alla spicciolata», rappresenta l'esigenza che la presidenza della Commissione venga incontro alle esigenze dei gruppi e segnali in modo univoco le singole proposte emendative e i tempi per la presentazione dei subemendamenti.
Giorgio LA MALFA (Misto) svolge alcune riflessioni rilevando che la legge finanziaria costituisce un documento fondamentale che reca in sé l'essenza del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento ed ha quindi natura obbligatoria. Osserva che l'iter di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 ha invece assunto i connotati di una sorta di «lavoro in progressione» che, alla luce della presentazione di ben 175 emendamenti da parte del Governo su un totale di 217 articoli del provvedimento, ne ha comportato di fatto una completa riscrittura del testo. Tale circostanza è da considerare la prova di una crisi politica e non di una semplice contingenza, legata ad un ritardo nell'organizzazione dei tempi di lavoro. Appare, a suo avviso, evidente che il Governo Prodi non è in grado di rispettare i tempi stabiliti per la presentazione e la conclusione dell'esame della legge finanziaria e che i lavori della Commissione sono pertanto divenuti impossibili. Sottolinea che la sola presentazione, all'inizio della presente seduta, di 78 ulteriori proposte emendative del Governo costituisce l'ulteriore conferma di tale stato di cose. La necessità di rinviare l'esame di tali proposte presso l'Assemblea, assodata l'impossibilità di completare il lavoro di esame nel poco tempo rimasto, segnala che per il 2007 il disegno di legge finanziaria non è stato esaminato dalla V Commissione. Nella mancanza di una maggioranza parlamentare che sostenga il Governo, ritiene che il Ministro dell'economia e delle finanze dovrebbe al più presto venire in Parlamento a fornire adeguati chiarimenti. In conclusione, ritiene che la situazione sia ben più grave di quanto prospettato dal presidente e dal relatore.
Alberto GIORGETTI (AN) si associa, anche a nome del suo gruppo, a quanto testé osservato dal deputato La Malfa: le proposte emendative presentate dal relatore e dal Governo trattano aspetti qualificanti per la vita del Paese e, in considerazione dell'oggettiva complessità anche sul piano tecnico e pur in presenza della buona volontà politica da parte dell'opposizione, richiederebbero comunque tempi di approfondimento maggiori di quelli disponibili. Formula pertanto la proposta che il relatore e il Governo ritirino tutti gli emendamenti presentati da ultimo in Commissione al fine di esaminarli presso l'Assemblea, considerato che la sede della V Commissione non è più in grado di offrire le garanzie di certezza e di rispetto delle regole di cui l'Assemblea può invece ancora disporre. Rileva inoltre che, nella situazione che si è determinata, appare sempre più evidente la tendenza ad uno scarso controllo sui saldi di finanza pubblica e che pertanto occorre che il Governo predisponga al più presto una relazione tecnica che faccia il punto in merito. Esprime, infine, apprezzamento per l'atteggiamento manifestato dal presidente e dal relatore rispetto ad una situazione inaccettabile.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), nell'associarsi a quanto considerato dai deputati finora intervenuti, dichiara che il suo gruppo prende atto della manifesta impossibilità di procedere oltre nell'esame del provvedimento. Ritiene infatti che non vi siano le condizioni per valutare in modo serio proposte emendative che, in taluni casi, implicano consistenti misure di copertura. Rileva dunque che l'unica soluzione praticabile sia il ritiro di tutte le proposte emendative in vista di un loro esame in Assemblea.
Guido CROSETTO (FI), richiamando gli argomenti segnalati dai deputati Giorgetti e Garavaglia, sottolinea che la sommatoria delle proposte emendative presentate dal Governo e dal relatore implica un aumento di spesa pari a 4 miliardi e 700 milioni. Al riguardo, ritiene che le preoccupazioni siano ulteriori rispetto a quelle già evidenziate dal deputato La Malfa. Segnala, infatti, che talune proposte emendative recano l'indicazione del mittente e sono palesemente ad personam: tale circostanza induce a ritenere che la maggior parte delle proposte abbia natura particolaristica.
Nicola ROSSI (Ulivo), richiamandosi alla tutela della dignità che la Commissione, ritiene che proseguire i lavori non condurrebbe ad alcun risultato e che pertanto sia opportuno che si proceda a deliberare il mandato al relatore per riferire in Assemblea, rinviando a tale sede l'esame di tutte le proposte emendative, ivi incluse quelle del relatore e del Governo.
Ettore PERETTI (UDC) ricorda alla presidenza la propria richiesta di sospensione dei lavori in attesa di conoscere gli orientamenti della Presidenza della Camera.
Lino DUILIO, presidente, pur nel rilevare l'andamento «torrentizio» delle proposte emendative, sottolinea che nel corso della presente seduta sono state comunque presentate soltanto poche nuove proposte - una delle quali, l'articolo aggiuntivo del relatore 204.07, risulta peraltro ritirata - e che pertanto il termine per la presentazione dei subemendamenti, fissato alle 16.30, appare congruo. Nel richiamare quanto già osservato sulle responsabilità della situazione presente e circa la propria intenzione di rappresentare al Presidente della Camera la questione, ritiene che il criterio della correttezza dovrebbe indurre a non enfatizzare lo stato delle cose, come se esso rappresentasse un unicum nella storia del Paese. Al riguardo ricorda che, in occasione dell'esame del cosiddetto «decreto Bersani» e soprattutto di precedenti disegni di legge finanziaria nel corso della XIV legislatura, si sono verificate circostanze analoghe sul piano istituzionale. Precisa che tale citazione non è in alcun modo da intendere come una giustificazione. Di conseguenza, prospetta l'alternativa che la Commissione proceda alla deliberazione sul mandato al relatore a riferire presso l'Assemblea sul testo come risultante dagli emendamenti approvati oppure all'esame di alcune proposte emendative segnalate anche dai gruppi di opposizione. In ordine a tale opzione ritiene di potersi rimettere alle valutazioni della Commissione.
Marino ZORZATO (FI) fa presente che nella giornata di oggi il Governo ha presentato ulteriori emendamenti che sono stati messi in distribuzione solamente alle ore 12. Rileva quindi che esistono due distinte proposte in merito alle prosecuzione dei lavori della Commissione, una dell'onorevole Rossi che chiede di porre in votazione immediatamente il mandato al relatore e una dell'onorevole Peretti che chiede, invece, di proseguire i lavori, ferma restando la necessità di esporre al Presidente della Camera la situazione creatasi durante lo svolgimento dei lavori in Commissione.
Lino DUILIO (Ulivo), presidente, ricorda che gli emendamenti del Governo sono stati presentati questa notte e che taluni disguidi potrebbero quindi essersi verificati nella distribuzione dei fascicoli, sottolineando comunque come, a suo avviso, vi siano le condizioni per continuare la discussione.
Gianfranco CONTE (FI) contesta la ricostruzione in base alla quale gli emendamenti del Governo sarebbero stati presentati e distribuiti nella giornata di ieri, rilevando come i gruppi di opposizione ne siano comunque venuti a conoscenza solo nella mattinata di oggi.
Lino DUILIO (Ulivo) presidente, prende atto del fatto che, essendo stati gli emendamenti del Governo presentati nella notte, alcuni deputati possano non esserne stati a conoscenza.
Alberto GIORGETTI (AN) non ritiene possibile fare accostamenti tra la situazione verificatasi durante la discussione di questa finanziaria e le situazioni ricordate dal Presidente relative alle scorse finanziarie, in quanto in queste ultime il testo approvato dall'aula, per quanto accorpato in pochi articoli su cui il Governo aveva posto la fiducia, corrispondeva di fatto a quello approvato dalla Commissione Bilancio, dove si era potuta svolgere un dibattito serio e approfondito.
Per quel che riguarda gli ultimi emendamenti presentati dal Governo, ritiene che gli stessi non siano stati presentati nella giornata di ieri, ricordando altresì che se così fosse stato avrebbe già dovuto esserci la valutazione di ammissibilità degli emendamenti in questione.
Non condivide la proposta di votare il mandato al relatore perché in tal modo si consentirebbe al Governo di presentare in aula emendamenti non subemendabili. Chiede quindi il ritiro da parte del Governo e del relatore degli emendamenti presentati, sottolineando peraltro che il lavoro svolto dalla Commissione è un lavoro di pregevole qualità e che ha riguardato una materia importante quale il patto di stabilità interna. Ribadisce comunque che le difficoltà nello svolgimento dei lavori dipendono esclusivamente da problemi interni alla maggioranza, dato che sono state svolte solamente venticinque votazioni. Manifesta comunque la propria disponibilità a votare fino alle ore diciotto gli emendamenti selezionati.
Andrea RICCI (RC-SE) ritiene che l'unica soluzione possibile sia quella di votare il mandato al relatore, a condizione che sia il relatore che il Governo acconsentano a ritirare i propri emendamenti, precisando peraltro che le cause per il caotico svolgimento dei lavori siano da attribuire a tutte le parti politiche.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva che fino a questa mattina non era disponibile il fascicolo dei nuovi emendamenti del Governo. Ritiene condivisibile la proposta di procedere a votare il mandato a riferire al relatore a condizione, tuttavia, che il relatore e il Governo ritirino i propri emendamenti.
Guido CROSETTO (FI) dichiara, a nome del suo gruppo, di essere favorevole alla votazione immediata del mandato al relatore di riferire in aula, ritenendo peraltro necessario che il Governo ed il relatore ritirino gli emendamenti.
Maria Teresa ARMOSINO (FI) stigmatizza la procedura
seguita nello svolgimento dei lavori, esprimendo la convinzione che la
discussione effettuata nella scorsa notte relativamente all'emendamento del
relatore sugli italiani all'estero sia servita solamente a coprire la mancanza
di una precisa unità di intenti all'interno della maggioranza per quel che
riguarda le questioni da affrontare nell'ambito dei lavori della Commissione
Bilancio, ricordando altresì che ieri sera la Commissione si era impegnata a
discutere su due argomenti fondamentali, quali la tassa di soggiorno e il ticket
in materia sanitaria, e che questi temi non sono stati di fatto affrontati a
causa della mancanza di un progetto unitario all'interno della maggioranza
medesima.
Reputa quindi grave che la maggioranza non abbia ancora deciso quali debbano
essere i contenuti della più importante legge dello Stato, ribadendo
l'opportunità di rappresentare al Presidente della Camera le situazioni
verificatasi durante lo svolgimento dei lavori in Commissione Bilancio. Si
dichiara infine favorevole alla proposta di conferire immediatamente il mandato
al relatore di riferire in aula.
Pietro ARMANI (AN) ritiene estremamente grave che nel momento in cui una delegazione del Fondo monetario internazionale si trova in Italia per valutare la situazione dei conti pubblici italiani, la Commissione Bilancio non riesca a svolgere in modo ordinato un lavoro fondamentale nell'ambito dei temi affrontati dall'Istituto.
Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), constatata la situazione che si è venuta a determinare, ritiene che sia opportuno deliberare il mandato al relatore. Precisa peraltro che occorre sottolineare la serietà dell'esame svolto in Commissione. Osserva che si tratta di un provvedimento complesso, che implica inevitabilmente revisioni e correzioni, per quanto possano essere suscettibili di qualche critica le modalità adottate dal Governo per la presentazione dei propri emendamenti. In ogni caso, ritiene che non si debbano fare drammatizzazioni eccessive. Le modifiche che sono apportate alla finanziaria nel corso dell'esame parlamentare devono essere giudicate in modo positivo, dal momento che dimostrano l'impegno del Parlamento e del Governo per migliorare il testo. Auspica pertanto che, concluso l'esame in Commissione, tale impegno possa proseguire in Assemblea. Ribadisce comunque la presenza attiva e la volontà della maggioranza di giungere all'approvazione di un testo che risulti quanto più possibile efficace per promuovere la ripresa dell'economia del Paese. In conclusione invita il presidente, a nome del proprio gruppo, a porre in votazione il mandato al relatore.
Ettore PERETTI (UDC) rileva che non sussistono alternative a porre in votazione il mandato al relatore. Ritiene pertanto che il Governo e il relatore debbano ritirare gli emendamenti presentati da ultimo, al fine di permettere la possibilità di subemendarli in Assemblea. Giudica in generale che la situazione in cui la Commissione si è trovata rappresenti una sconfitta per tutti. È stata infatti pregiudicata la possibilità di un confronto aperto e pubblico su decisioni che hanno un impatto decisivo sulla vita e economica e sociale del Paese. Il confronto parlamentare e il dibattito sul merito delle scelte economiche e finanziarie del Governo è stato impedito. Ritiene pertanto che il presidente della Commissione debba rappresentare per iscritto al Presidente della Camera la gravità della situazione che si è creata.
Lino DUILIO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 112.37 e 138.19 del relatore. Auspica che in Aula possa svolgersi un ampio confronto sul testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione, in modo da permetterne ulteriori miglioramenti. Invita i rappresentanti dei gruppi di opposizione a evitare richieste di carattere politico, rivendicando di aver dato espressamente atto delle difficoltà che la Commissione, nel proprio lavoro, ha dovuto fronteggiare.
Alberto GIORGETTI (AN) chiede al presidente di precisare se gli emendamenti del Governo e del relatore presentati da ultimo siano o meno da intendersi ritirati; in questo caso, infatti, verrebbe preclusa la possibilità di subemendarli.
Lino DUILIO, presidente, osserva che di fronte agli interventi degli esponenti dei gruppi della maggioranza e dell'opposizione non può che procedere a porre in votazione il mandato al relatore.
Guido CROSETTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiede al Governo e al relatore di ritirare gli emendamenti presentati nell'ultima giornata dei lavori della Commissione, osservando che se tali emendamenti vengono di nuovo presentati nel corso dell'esame in Assemblea, come il Governo e il relatore hanno facoltà di fare, sussisterà la possibilità di subemendarli. Altrimenti non vi sarà alcun spazio per un intervento da parte dei gruppi di opposizione.
Marino ZORZATO (FI) ribadisce la richiesta al Governo e al relatore di ritirare i propri emendamenti. In caso contrario, chiede che il presidente stabilisca il termine entro il quale sia possibile presentare subemendamenti in Commissione.
Lino DUILIO, presidente, precisa che sulla base delle previsioni regolamentari è in ogni caso possibile presentare subemendamenti agli emendamenti che verranno presentati in Assemblea.
Giorgio LA MALFA (Misto), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che una simile conclusione dell'esame in Commissione rappresenta un vulnus per il diritto dell'opposizione di esaminare le modifiche che il Governo e la maggioranza intendono apportare al disegno di legge finanziaria. Ritiene che la grave responsabilità di questa situazione e della confusione con cui il Parlamento si trova ad esaminare la manovra ricada sulla maggioranza. Giudica pertanto che non sussistano le condizioni per partecipare alla votazione del mandato al relatore.
Pietro ARMANI (AN) dichiara, a nome del proprio gruppo, che non è possibile fare a meno di constatare il fallimento del Governo e della maggioranza nella gestione dell'esame in Commissione del disegno di legge finanziaria. Annuncia che il proprio gruppo intende subemendare tutti gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore e dichiara il voto contrario.
Ettore PERETTI (UDC) dichiara il voto contrario del proprio gruppo, auspicando che in Assemblea possa svilupparsi un confronto serio e articolato sui contenuti del disegno di legge finanziaria.
Guido CROSETTO (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo. Richiede peraltro al presidente di puntualizzare espressamente che sussiste la possibilità di subemendare in Assemblea gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore nelle fasi conclusive dell'esame in Commissione.
Gaspare GIUDICE (FI) rileva che il giudizio severo espresso dalle società di rating è motivato non soltanto dall'entità quantitativa della manovra, ma, ancor più, dalla qualità degli interventi proposti dal Governo. Auspica pertanto che il Governo voglia modificare la propria condotta, utilizzando le successive fasi dell'esame parlamentare per ridurre nelle dimensioni e, al tempo stesso, qualificare nei contenuti il disegno di legge finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, nel confermare al deputato Crosetto quanto precedentemente dichiarato in ordine alle previsioni regolamentari circa la presentabilità dei subemendamenti in Assemblea, ribadisce l'intenzione di rappresentare al Presidente della Camera le problematiche emerse nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria.
La Commissione delibera di conferire al relatore Piro il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.
La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore Ventura a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2007, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.
Lino DUILIO, presidente, avverte che gli emendamenti non esaminati nel corso dell'esame in Commissione, ivi compresi gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore nelle ultime sedute, saranno considerati respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. Ricorda inoltre che la ripresentazione in Assemblea degli emendamenti respinti in Commissione non è automatica, ma presuppone una specifica nuova iniziativa dei presentatori. Si riserva infine la nomina del Comitato dei nove sulla base designazione dei gruppi.
La seduta termina alle 16.45.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 16.
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si sia reso responsabile delle violazioni edilizie di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».
Conseguentemente:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera e), sostituire le parole: il transito gratuito all'arenile, con le seguenti: il libero e gratuito stazionamento nella fascia di battigia antistante la concessione, purché questo non arrechi intralcio all'eventuale transito di mezzi e personale adibito al soccorso o all'autorità marittima;
b) al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole: a cinquanta anni, con le seguenti: a venticinque anni.
16. 52. Il Governo.
Subemendamento all'emendamento 27. 16. del Governo.
Dopo la lettera a) inserire la seguente a-bis) interamente sostitutiva del comma 1:
1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: 22) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
2. Conseguentemente, fino al 70 per cento delle maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte.
3. Le province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo, di cui al comma 2, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone l'avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.
Conseguentemente, all'articolo 201 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 65 milioni.
0. 27. 16. 1. Quartiani, Bandoli, Froner, Bressa, Misiani, Rusconi.
ART. 70.
Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:
Art. 70-bis.
(Disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari).
1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, si interpreta nel senso che tra i soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali cui le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono compresi anche i dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità.
70. 0. 15. Il Relatore.
ART. 130.
Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 170 milioni di euro per l'anno 2009.
130. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 132. 5. del Governo.
Al comma 1 dopo la parola: italiana aggiungere le seguenti: di Milano.
0. 132. 5. 1. Quartiani, Misiani.
Al comma 2 le parole: 3.800.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 300.000 per il 2008.
Al comma 3 le parole: 1.250.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 250.000 per il 2008 e le parole: 7.000.000 per il 2009 si intendono sostituite dalle seguenti: 2.000.000 per il 2009.
Conseguentemente, al comma 1 le parole: 1.000.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 5.500.000 per il 2008.
Al medesimo comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: 5.000.000 per il 2009.
0. 132. 5. 2. Quartiani, Misiani.
ART. 204.
Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:
Art. 204-bis.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sport», al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 5.000.
204. 07. (Nuova formulazione) Il Relatore.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).
CORREZIONI MATERIALI INERENTI ALL'AMMISSIBILITÀ DI PROPOSTE EMENDATIVE
Gli emendamenti 5.8 e 5.165, di contenuto analogo all'emendamento 5.35, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 5.33, di contenuto analogo all'emendamento 5.121, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 5.69 e 5.376, di analogo contenuto agli emendamenti 5.194 e 5.354, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 5.77, di contenuto analogo all'emendamento 5.30, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 5.338, di contenuto analogo agli emendamenti 5.29 e 5.49, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 11.08, di contenuto analogo all'emendamento 11.04, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 12.10, di contenuto analogo agli emendamenti 12.2 e 12.8, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 16.02, di contenuto analogo all'emendamento 16.01, deve ritenersi ammissibile.
L'emendamento 16.12, di contenuto analogo all'emendamento 16.8, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 17.20, di contenuto analogo agli emendamenti 17.1 e 17.5, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 17.22 di analogo contenuto all'emendamento 17.3 deve ritenersi ammissibile
Gli emendamenti 18.1, 18.12, 18.6, 18.22 e 18.60, di contenuto analogo agli emendamenti 18.37 e 18.91, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.13, di contenuto analogo all'emendamento 18.44, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 18.14 e 18.35, di contenuto analogo all'emendamento 18.10, debbono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.16, di contenuto analogo agli emendamenti 18.1, 18.6, 18.22, 18.37, 18.42 e 18.60, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 18.19 e 18.5, di contenuto analogo all'emendamento 18.51, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.21, di contenuto analogo all'emendamento 18.45, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.24, di contenuto analogo agli emendamenti 18.20, 18.29, 18.40, 18.61, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 18.29 e 18.20, di contenuto analogo all'emendamento 18.40, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 20.102, di contenuto analogo all'emendamento 20.88, deve ritenersi ammissibile.
L'emendamento 20.263, di contenuto analogo all'emendamento 20.27, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 20.62, di contenuto analogo all'emendamento 20.158, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 20.5, di contenuto analogo all'emendamento 20.186, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli articoli aggiuntivi 20.018 e 20.036, di contenuto analogo all'emendamento 20.06, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
L'emendamento 33.1, di contenuto analogo all'emendamento 33.24, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 34.28, di contenuto analogo all'emendamento 34.7, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 42.118 e 42.36 di analogo contenuto all'emendamento 42.4 deve intendersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 42.110 di analogo contenuto agli emendamenti 42.20, 42.23 e 42.96, deve intendersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 47.22, 47.18 e 47.9, di contenuto analogo all'emendamento 47.7, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 58.25 risulta inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 60.16, di contenuto analogo agli emendamenti 60.2 e 60.9, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 85.12, di contenuto analogo all'emendamento 85.68, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 85.70, di contenuto analogo all'emendamento 85.13, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'articolo aggiuntivo 86.016 deve intendersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 88.26, di contenuto analogo all'emendamento 88.24, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 88.154, di contenuto analogo agli emendamenti 88.81 e 88.2, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli articoli aggiuntivi 94.01 della XII Commissione e Di Girolamo 94.04, per mero errore materiale, sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia.
Gli emendamenti 104.88, 104.44, 104.27, 104.79, 104.59, e 104.80, di contenuto affine all'emendamento 104.147, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
L'emendamento 130.07 deve intendersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'articolo aggiuntivo 139.050, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e riammesso il 30 ottobre, ha contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 139.014, che deve pertanto intendersi parimenti riammesso.
L'articolo aggiuntivo 139.014 di contenuto simile all'articolo aggiuntivo 139.050, deve considerarsi ammissibile quanto alla materia.
L'articolo aggiuntivo 142.031, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 142.06, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 144.3, di contenuto analogo all'emendamento 144.17, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
Gli emendamenti 152.19, 152.26, 152.44, 152.91 e 152.108, di contenuto analogo all'emendamento 152.52, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 157.2, 157.6 e 157.7, di contenuto analogo all'emendamento 157.10, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
L'articolo aggiuntivo 161.05, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 161.029, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 170.16, di contenuto analogo agli emendamenti 170.5, 170.6, 170.4 e 170.8, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'articolo aggiuntivo 187.03, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 187.08, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 191.28, per mero errore materiale, è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 194.34, di contenuto analogo all'emendamento 194.1, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 5; per conseguenza, il residuo comma 1 diviene inammissibile per carenza di compensazione.
L'articolo aggiuntivo 210.05, per mero errore materiale, è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.
Gli articoli aggiuntivi 214.06 e 214.012 debbono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).
ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
Al comma 1, lettera d), ovunque ricorra, sostituire la parola: 15.000 con la parola: 28.000.
Conseguentemente, all'onere stimato in 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante la seguente disposizione.
A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 18 per cento.
3. 75. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.
ART. 5.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale).
All'articolo 5 sostituire il comma 34 con il testo dell'articolo 1 del DDL 3533, approvato dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2005.
5. 230.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
5-bis. L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma l sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5. 0. 22.D'Elpidio, Fabris.
ART. 6.
(Disposizioni per il recupero dalla base imponibile).
All'articolo 6, il comma 12 è soppresso.
6. 4.Leo.
I commi dal 12 al 20 sono abrogati.
Conseguentemente, l'articolo 19 è abrogato.
6. 63.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
All'articolo 6, il comma 12 è soppresso.
6. 70.Fincato.
ART. 7.
Il comma 2 è soppresso e così sostituito:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1o gennaio 2008.
Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:
Art. 128-bis.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
7. 13.Garavaglia, Fugatti, Filippi.
ART. 13.
Al comma 1 lettera a) inserire:
3. Al comma 1 dell'articolo 65 sono aggiunte le seguenti lettere:
«i) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del Territorio mediante apposite convenzioni di cui al punto 2 dell'articolo 14 della presente legge;
l) alla determinazione della revisione degli estimi e del classamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 138 e n. 139 del 1998 anche con la partecipazione dei Comuni;
m) alla revisione del classamento e all'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
13. 1.Paolo Russo.
ART. 18.
Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite entro il 31 gennaio 2007, le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente:
all'articolo 18, comma 1, lettera a), alinea a), numero 2, le parole: 5.000 euro sono sostituite con le parole 4.490 euro;
all'articolo 18, comma 1, lettera a), alinea a), numero 3) le parole: 10.000 euro sono sostituite con le parole: 9.490 euro.
Relazione illustrativa
Con l'emendamento proposto, che prevede l'introduzione dell'articolo 18-bis aggiuntivo e la conseguente modifica dell'articolo 18, si vuole prorogare fino al 31 dicembre 2009 il bonus sull'occupazione che la legge finanziaria 2003 ha previsto fino al 31 dicembre 2006 che ha trovato ampi consensi tra le imprese.
La reintroduzione del bonus occupazione, che potrà supportare non solo il trend di incremento dell'occupazione ma anche il consolidamento della nuova forza lavoro con contratti a tempo indeterminato, contribuirà insieme alla riduzione del cuneo, non solo a diminuire il costo del lavoro per le imprese ma anche a stimolare una crescita occupazionale nelle realtà più dinamiche.
Il dispositivo prevede che le modalità di attuazione e le compensazioni con la riduzione del cuneo siano fissate attraverso il successivo decreto attuativo da emanarsi entro il 31 gennaio 2007. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che derivano da una identica riduzione dello stanziamento necessario alla copertura dell'articolo 18.
L'emendamento viene completato dalla modifica dell'articolo 18 (Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate) che indica in euro 4.830 la deduzione per la determinazione della base imponibile IRAP spettante per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (euro 9.830 al sud). Rispetto alla deduzione di euro 5.000 (euro 10.000 al sud), inizialmente prevista dal disegno di legge finanziaria, si propone una riduzione di detta deduzione di un importo pari a euro 510 per l'anno 2007 e per i successivi, al fine di reperire una somma di euro 300 milioni, necessaria per assicurare la copertura finanziaria per gli incentivi alle assunzioni, di cui all'emendamento all'articolo aggiuntivo 18-bis, che proroga l'incentivo per l'incremento dell'occupazione costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta. Questo emendamento ha pertanto caratteristiche compensative non comportando alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato.
18. 0. 3.Di Gioia.
ART. 19.
All'articolo 19, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
N.B. L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate in quanto è finalizzato a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 19 del decreto di legge finanziaria relativamente all'utilizzazione del credito di imposta da parte delle imprese agricole.
19. 17. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in comuni o frazioni di comuni con meno di 1.000 abitanti individuati dalle regioni ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
5) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
6) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
19. 18. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.
ART. 28.
L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
Art. 28-bis.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).
1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».
2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione dei modificati commi 370, 371 e 372.
Ai fini degli inquadramenti, il Ministero delle finanze emanerà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori degli ex magazzini di vendita che hanno firmato il loro ultimo contratto con Etinera S.p.A. e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.
Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si prevede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministero delle finanze.
Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità una tantum, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.
28. 5.Tolotti.
L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
Art. 28.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).
1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».
2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente degli uffici dell'Agenzia del Territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione degli abrogati commi 370, 371 e 372.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50 milioni
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
28. 6.D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, capoverso 372 aggiungere in fine la seguente frase: Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 modificata con il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: al numero d'ordine 7.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente, il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.».
28. 7.Mantini.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, capoverso 370 sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 2, capoverso 370, ultimo periodo, sostituire le parole: esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati con le seguenti: e da erogarsi tramite apposita convenzione.
28. 8.Mantini.
ART. 29.
L'articolo 29 è sostituito dal seguente:
Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).
1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.700;
2008: - 8.700;
2009: - 8.700.
29. 3. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Angela Napoli, Paroli, Tortoli, Simeoni.
L'articolo 29 è sostituito dal seguente:
Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).
1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.700;
2008: - 8.700;
2009: - 8.700.
Relazione
L'articolo 35, commi 19 e 20, e 35-ter, 35-quater, legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, ha previsto la reintroduzione, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, dell'Iva ridotta al 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Contestualmente, per il medesimo periodo, l'articolo 35, comma 35-quater ha stabilito che la percentuale di detrazione Irpef relativa alle spese di recupero dei fabbricati abitativi venga ridotta dal 41 per cento (in vigore dal 1o gennaio fino al 30 settembre 2006) al 36 per cento, nei limiti di 48.000 euro per abitazione (e non più nei limiti di 48.000 euro per ciascun comproprietario o familiare convivente o detentore). In sostanza, dal 1o ottobre 2006, il limite di 48.000 euro è suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.
Inoltre, sempre il decreto-legge n. 223 del 2006 ha previsto che, per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, deve essere indicato separatamente in fattura il costo della manodopera relativa all'intervento, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni.
Il Disegno di Legge Finanziaria 2007 (1746-bis A/C) interviene in materia, prevedendo la proroga per il 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare a destinazione abitativa:
della detrazione IRPEF del 36 per cento, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente, compresi gli interventi di bonifica dall'amianto;
dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili abitativi.
La disposizione, tuttavia, non prevede la proroga del 36 per cento per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese; misura che, introdotta dal 2002, rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza del nostro patrimonio edilizio e per dare nuovo impulso a processi di riqualificazione non limitati a singole unità immobiliari.
Negli ultimi sei anni, la combinazione dei due provvedimenti (detrazione IRPEF e IVA al 10 per cento) ha determinato indiscussi effetti positivi sia in termini di recupero dell'evasione, che in termini di incremento dell'occupazione e degli investimenti in tali settori, con conseguenti vantaggi anche per l'Erario dovuti all'incremento del gettito fiscale.
Le forti limitazioni intervenute con il decreto Visco-Bersani e l'esclusione dalla proroga prevista dal disegno di legge Finanziaria 2007 delle agevolazioni per l'acquisto di immobili abitativi ristrutturati dalle imprese appaiono in controtendenza con le esigenze di rafforzare i benefici.
In tal ambito, l'emendamento proposto intende:
a) estendere la proroga del 36 per cento anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese;
b) aumentare l'importo cui commisurare la detrazione fino a 80.000 euro (anziché gli attuali 48.000).
Solo in tal modo, si ritiene possano essere massimizzati gli effetti positivi che tali misure hanno ampiamente dimostrato sin dalla loro istituzione.
Relazione tecnica
Secondo valutazioni effettuate dall'Ance l'estensione delle agevolazioni fiscali ai fabbricati ristrutturati da imprese produce effetti positivi sul gettito (allegato 1).
In via prudenziale, per far fronte ad eventuali effetti negativi sul gettito si può quantificare le minori entrate sulla base delle valutazioni riportate nella relazione tecnica alla legge Finanziaria 2002.
Se si considera che l'ammontare degli interventi di recupero effettuati su interi fabbricati sono quantificati in 350 milioni di euro e che l'agevolazione potrebbe interessare il 25 per cento degli interventi di recupero, la detrazione di imposta che deriverà sarà pari a 87,5 milioni di euro (350 milioni x 25 per cento) da ripartire in dieci anni per una detrazione annua di circa 8,7 milioni di euro.
A copertura di tali risorse si fa fronte utilizzando l'accantonamento iscritto nella tabella A del disegno di legge Finanziaria 2007, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze.
29. 5. Armani, Alberto Giorgetti.
All'articolo 29, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 10 milioni di euro;
Ministero degli affari esteri:
2007: - 10 milioni di euro.
29. 13. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi, Cancrini, Pellegrino, Bafile, Bianchi, Bucchino, Grassi, Laganà Fortugno, Lucà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna, Squeglia, Trupia.
Al comma 1 sostituire le parole: 48.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 154.500;
2008: - 129.000;
2009: - 140.000.
29. 14. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostiturlo con il seguente:
Art. 29.
(Provvedimento per l'applicazione fino al 2010 dell'IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie).
1. È prorogata sino al 31 dicembre 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate del 1o ottobre 2006.
29. 15. Filippi, Fugatti, Garavaglia.
ART. 42.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui al decreto del presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4 della presente legge.
Motivazione
La richiesta di deroga all'articolo 57, comma 4, del disegno di legge finanziaria è necessaria perché l'applicazione della regola del turn over alla categoria dei segretari risulterebbe distorsiva sotto vari aspetti. In primo luogo quanto alle esigenze di immissione nell'albo: tenuto conto che il numero degli iscritti (rapportato alle sedi di segreteria) risulta già carente di circa 400 unità, ne deriva che l'applicazione di detta disposizione comporterebbe una ulteriore contrazione del numero dei segretari a disposizione di comuni e province in quanto non risulterebbe possibile nemmeno coprire le fuoriuscite dovute ai pensionamenti. Un secondo elemento di criticità risalta sotto l'aspetto finanziario. Tenuto conto, infatti, che le modalità di reclutamento dei segretari non sono paragonabili a quelle del restante personale pubblico ma risultano basate sul previo esperimento di un corso-concorso della durata di due anni, la disposizione in commento determinerebbe un notevole aggravio di costi dovuto alla necessità di indire più corsi concorsi per un numero di posti limitato anziché di concentrate le assunzioni in una sola procedura che permetterebbe di realizzare importanti economie di spesa.
Più in generale occorre segnalare la forte carenza di segretari comunali, che, particolarmente per gli enti di più piccole dimensioni e in talune parti del territorio nazionali (regioni del nord), si avvia a divenire preoccupante per la piena funzionalità delle amministrazioni locali. Ulteriore elemento di criticità della disposizione in esame, che ne segna la distonia rispetto al quadro legislativo vigente e conferma l'assoluta atipicità della figura del Segretario Comunale nel quadro del pubblico impiego, è rappresentato dalla espressa previsione normativa (articolo 97 del decreto legislativo 267/2000) della sua obbligatorietà presso comuni e province, di talché la previsione di un rigido turn over negli accessi all'albo contribuisce a minare detto fondamentale principio che contraddistingue l'organizzazione dell'ente locale.
42. 61. Sgobio, Napoletano.
Al comma 5, dopo la parola: INAIL, aggiungere le seguenti: agli Enti che svolgono attività culturale a livello nazionale.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 15 milioni.
42. 80. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
ART. 46.
Sopprimerlo.
46. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti.
ART. 57.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale dì cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
57. 61. Minardo.
ART. 64.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incaricati di funzioni dirigenziali di seconda. fascia, già dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, che abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni in materia continuativa con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato presso cui sono titolari dell'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti delle disponibilità di posti dirigente in dotazione organica di ciascun Ministero. Gli interessati continueranno a percepire gli emolumenti finora erogati senza alcun aumento di spesa.
64. 5.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: 30.000.000;
2008: 60.000.000;
2009: 120.000.000.
64. 40. II Commissione.
ART. 71.
Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:
Art. 71-bis.
(Disposizioni per il personale Ata e insegnanti tecnico-pratici).
1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.), viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo della predetta legge.
Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
71. 06. Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera per le sedi ubicate nei comuni ove siano già attivi facoltà e corsi di studio di università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, primo comma, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze. sono apportate le seguenti riduzioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
71. 12. Costa.
Sopprimere i commi 2 e 3.
71. 13. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.
Sopprimere l'articolo 71.
71. 14. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, non si applicano alle università statali che abbiano istituito facoltà e corsi di studio funzionanti da almeno 5 anni in sedi didattiche diverse da quelle ove gli atenei hanno sede legale e amministrativa, a condizione che in tali sedi distaccate siano state attivate da almeno 3 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 4 facoltà o corsi di studio, il rilascio di titoli accademici aventi valore legale, siano dotati di un Campus universitario e che, infine, abbiano usufruito di contributi regionali.
71. 15. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
ART. 77.
Sopprimerlo.
77. 6.Raiti.
ART. 80.
Sopprimerlo.
La richiesta di abrogazione dell'articolo 80 si fonda su di una serie di motivi, tra i quali si segnalano i seguenti: il trattamento economico degli amministratori di società a cui si applicano le disposizioni organizzative del codice civile rientra nella autonomia statutaria e negoziale delle società stesse, e dei relativi organi, e non può essere definito per via legislativa; il contenimento della spesa degli enti territoriali si collega ad un eventuale processo di razionalizzazione degli stessi, non certo alla mancanza della possibilità di poter intervenire sul mercato del management per assicurare alle proprie società partecipate un adeguato know how gestionale.
80. 7. Saglia, Raisi, Lazzari.
Sopprimerlo.
80. 27.Saglia.