Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis - Lavori preparatori alla Camera - Testo del disegno di legge - Parte II
Riferimenti:
AC n. 1746-bis/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 56    Progressivo: 2
Data: 23/10/2006
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2007

A.C. 1746-bis

Lavori preparatori alla Camera

Testo del disegno di legge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 56/2

Parte II

 

23 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

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File: BI0063b.doc

 


 

 

 

INDICE

 

 

Volume II

 

 

Esame in Assemblea (Stralcio degli articoli)

§      Seduta di giovedì 5 ottobre 2006. 3

Testo del disegno di legge A.C. 1746-bis

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)7

 


Esame in Assemblea
(Stralcio degli articoli)


RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

48.

 

Seduta di Giovedì 5 ottobre 2006

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI
indi
DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI
E DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

 

 

 

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 18,25.

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI

 

Stralcio di disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento.

 

PRESIDENTE. Comunico le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, in merito al contenuto del disegno di legge finanziaria.

Con riferimento alle valutazioni relative al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, esaminato il parere della V Commissione bilancio, comunico che le seguenti disposizioni contenute nel testo presentato dal Governo risultano estranee all'oggetto del disegno di legge finanziaria, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato per i motivi di seguito indicati:

A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano effetti finanziari né concorrono in via strumentale ai fini della manovra di bilancio:

l'articolo 57, comma 8, il quale vincola le amministrazioni a immettere in ruolo il personale della società Poste italiane SpA e dell'Istituto poligrafico dello Stato comandato presso di esse prima di procedere a reclutamenti mediante concorso pubblico. Si tratta di disposizioni il cui effetto è di porre vincoli a carico delle amministrazioni interessate e non, a differenza delle norme che consentono la proroga dei comandi in essere, di assicurare un assetto più efficiente delle stesse;

l'articolo 90, il quale modifica norme penali e amministrative in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche;

l'articolo 92, il quale prevede la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria;

l'articolo 148, comma 5, che dispone la nomina di un commissario straordinario per le emergenze in campo zootecnico e il coordinamento delle attività di controllo;

l'articolo 149, comma 4, che proroga i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale per l'uso di acque pubbliche e per le denunce dei pozzi;

l'articolo 162, che prevede un piano d'azione nazionale sugli «acquisti verdi» della pubblica amministrazione;

l'articolo 165, comma 2, che interviene in materia di composizione delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo;

l'articolo 206, comma 4, che modifica la disciplina relativa alla composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo;

l'articolo 215, che dispone la proroga delle convenzioni tra il Ministero dell'economia e le società controllate dallo Stato e dagli enti pubblici per accelerare le procedure di erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex-Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, previsti dalla legge n. 137 del 2001.

B) disposizioni con effetti finanziari che non paiono riconducibili a finalità di sostegno o rilancio dell'economia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978:

l'articolo 16, commi da 10 a 14, il quale prevede che, su richiesta e mediante trattativa privata, siano trasferite al patrimonio disponibile di alcuni comuni specificamente individuati aree di proprietà dello Stato, ricadenti all'interno di centri abitati, sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati. La norma non ha portata generale in quanto riferita a specifiche fattispecie;

l'articolo 36, comma 1, secondo periodo, il quale prevede che l'INAIL, nell'ambito del piano di investimento immobiliare, attribuisca carattere prioritario al Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli;

l'articolo 56, il quale dispone un rifinanziamento per le attività di monitoraggio sul sistema-paese, previste dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 311 del 2004. II relativo stanziamento potrà essere trasferito nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento; l'articolo 95, il quale reca disposizioni volte a riunificare le sedi del Ministero della salute;

l'articolo 96, il quale autorizza un contributo in favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. II relativo stanziamento potrà essere trasferito nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;

l'articolo 98, che autorizza il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie a stipulare contratti di consulenza in deroga ai limiti stabiliti dalla legge finanziaria per il 2006;

l'articolo 100, il quale reca un contributo alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Il relativo stanziamento potrà essere trasferito nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;

l'articolo 130, comma 2, che autorizza una spesa per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'EUR e della città dello sport a Tor Vergata. Il relativo stanziamento potrà essere trasferito nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento, ovvero si potrà integrare l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo 130;

l'articolo 131, che autorizza un contributo per la realizzazione del Museo del XXI secolo in Roma. Il relativo stanziamento potrà essere trasferito nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento ovvero si potrà integrare l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo 130;

l'articolo 153, che assegna contributi per il congresso mondiale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino e per l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con conseguente trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;

l'articolo 163, commi 7 e 8, il quale reca disposizioni in materia di remunerazione dei diritti d'autore con riferimento ai prestiti dalle biblioteche e discoteche pubbliche, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;

l'articolo 195, che istituisce l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento, ovvero mediante integrazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194;

l'articolo 196, che reca un contributo per l'anno europeo delle pari opportunità, con conseguente trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento, ovvero mediante integrazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194;

l'articolo 200, comma 2, il quale reca un contributo per la fondazione Istituto per il lavoro, istituita con la legge della regione Emilia-Romagna n. 10 del 1998, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;

l'articolo 208, che reca un contributo per il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento.

Avverto che mi sono discostato dal parere della Commissione bilancio solo con riferimento alla proposta di stralciare l'articolo 197, che incrementa gli stanziamenti di spesa per le attività di prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. Penso che la valutazione della Commissione sia ineccepibile sul piano dell'applicazione delle norme, ma credo anche che vi siano argomenti-limite con una portata così alta sul piano del rispetto della dignità umana che, una volta che siano stati inseriti nel testo legislativo, non possano essere eliminati in via meramente procedurale.

Ho pertanto ritenuto che, in questo unico caso, debba farsi una eccezione e perciò ho fatto e intendo fare questa sola eccezione, anche se sul piano personale e della mia sensibilità politica, avrei considerato altri casi, ma questo sarebbe stato incompatibile con l'applicazione del regolamento, cui si è correttamente attenuta la Commissione bilancio. Ogni altra considerazione avrebbe introdotto elementi politici in una valutazione che deve rimanere regolamentare e tecnica.

Desidero, comunque, precisare che tutte le disposizioni sopra richiamate sono solo stralciate dal disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento. Ciò significa che esse andranno a costituire autonomi disegni di legge, assegnati alle competenti Commissioni. In quella sede potranno essere oggetto di valutazione da parte della Camera.

Comunico, inoltre, per quanto riguarda la copertura finanziaria, che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, ha esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746) ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento;

considerato che, sotto il profilo del rispetto dell'articolo 11, commi 5 e 6, della legge n. 468 del 1978:

alla copertura del provvedimento concorre anche quota parte del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente rispetto ai dati risultanti dall'assestamento. Tale miglioramento trova riscontro in una tendenza alla crescita piuttosto accentuata nel corso del triennio considerato dal disegno di legge finanziaria;

a fronte dell'incremento del risparmio atteso, la quota di cui si prevede l'utilizzo risulta decrescere nel triennio considerato. Resta quindi disponibile un consistente margine di risparmio pubblico, di cui una limitata parte aggiuntiva dovrebbe essere utilizzata, come prospettato dal Governo, mediante opportuna modifica del prospetto di copertura. L'utilizzo di tale parte aggiuntiva consente di far fronte al fatto che, relativamente al concorso alla copertura assicurato dal decreto-legge n. 262 del 2006, per gli anni 2007 e 2008, verrebbero altrimenti impiegate, per un importo di 139 milioni di euro per l'anno 2007 e di 96 milioni di euro per l'anno 2008, risorse già utilizzate nell'ambito del medesimo decreto-legge;

relativamente all'inclusione tra i mezzi di copertura di somme, per un importo di 1 miliardo (ovvero, come precisato dal Governo, di 1,1 miliardi) di euro nel 2007 e 2 miliardi annui nel 2008 e 2009, derivanti da un disegno di legge delega che sarebbe collegato alla manovra, è indispensabile, come affermato esplicitamente dal Governo, che le relative disposizioni cui si attribuisce l'effetto del maggior gettito atteso entrino comunque in vigore e possano produrre i loro effetti nell'anno fiscale 2007, in modo da assicurare piena e integrale copertura al disegno di legge finanziaria;

preso atto, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 84, recanti l'istituzione del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, delle precisazioni fornite dal Governo per cui si nutrono, con buona ragione, positive aspettative per una interpretazione favorevole da parte delle autorità comunitarie, ha ritenuto:

la copertura del disegno di legge finanziaria per il 2007 conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile.

La Commissione ha altresì rilevato, per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, che alcune delle voci ivi incluse non rispondono ai requisiti richiesti dalla disciplina contabile per ciascuna tabella.

In particolare, per quanto riguarda la tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: legge n. 77 del 2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO (u.p.b. 2.1.2.2. - cap. 1442; u.p.b. 2.2.3.11 - cap. 7305), non risulta coerente con la disposizione legislativa richiamata la previsione di uno stanziamento anche per gli anni 2007 e 2008.

Quanto alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS SpA (u.p.b. 3.2.3.48 - cap. 7372), non risulta coerente con la normativa vigente lo stanziamento di risorse per gli anni successivi al 2007. Le stesse considerazioni valgono per la rubrica: Ministero delle infrastrutture, voci: legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 86: Raddoppio autostrada Torino-Savona (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7483); legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 87: Variante di valico Firenze-Bologna (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7484); decreto-legge n. 67 del 1997, articolo 19, comma 1, lettera b): Potenziamento tratte autostradali (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7485).

Quanto alla rubrica: Ministero delle comunicazioni, voce: legge n. 289 del 2002, articolo 61, comma 1: Fondo aree sottoutilizzate (u.p.b. 2.2.3.4 reti di comunicazione - cap. 7230), l'individuazione di un'ulteriore finalità per il riparto del fondo aree sottoutilizzate dovrebbe essere effettuata con delibera del CIPE.

Le disposizioni non coerenti con i requisiti fissati dalla legislazione contabile potranno essere riformulate nell'articolato del disegno di legge finanziaria.


 

Testo del disegno di legge
A.C. 1746-bis