Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e A.C. 1746-bis-A - Emendamenti approvati alla Camera
Riferimenti:
AC n. 1746-bis-A/XV   AC n. 1746-bis/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 56    Progressivo: 3
Data: 27/11/2006
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Finanziaria 2007
A.C. 1746-bis e A.C. 1746-bis-A

Emendamenti approvati alla Camera

 

 

 

 

 

n. 56/3

 

4 dicembre 2006


 

 

 

Il dossier contiene una analisi degli emendamenti al disegno di legge finanziaria per il 2007 approvati dalla V Commissione bilancio e dall’Assemblea della Camera.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell’emendamento.

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

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File: BI0057a.doc


 

I N D I C E

 

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1746-bis) e i testi approvati dalla V Commissione bilancio (A.C. 1746-bis-A) e dall’Assemblea della Camera (A.S. 1183 )3

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis) approvati dalla V Commissione bilancio della Camera. 27

Appendice 1 - Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis) dalla V Commissione bilancio della Camera. 49

§      TABELLA A. 51

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis-A) approvati dall’Assemblea della Camera. 55

Appendice 2 - Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis-A) dall’Assemblea della Camera. 153

§      TABELLA A. 155

§      TABELLA B.. 158

§      TABELLA C.. 159

§      TABELLA D.. 161

§      TABELLA E.. 163

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1746-bis)
e i testi approvati dalla V Commissione bilancio (A.C. 1746-bis-A)
e dall’Assemblea della Camera (A.S. 1183)

 


Titolo

AC 1746-bis

AC 1746-bis-A

A.S. 1183

Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

 

 

 

Capo I
Risultati differenziali

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

Titolo II
Disposizioni in materia di entrate

 

 

 

Capo I
Effetti finanziari

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

2

2

Soppresso

Capo II
Disposizioni in materia di irpef e di assegni per il nucleo familiare

 

 

 

IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni

3, 1-4

3, co. 1-4

2, co. 1-5

Rideterminazione degli assegni per il nucleo familiare

 

 

2, co. 6

Anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della disciplina delle forme pensionistiche complementari

 

 

2, co. 7

Assegnazione di quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione alle regioni a statuto ordinario

 

 

2, co. 8

Assegni per il nucleo familiare

4

4

Soppresso
vedi art. 2. co. 6

Capo III
Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale

 

 

 

Disposizioni in materia di accertamento e contrasto dell’evasione - Studi di settore

5, co. 1-15

5, co. 1-15

3, co. 1-15

Certificazione dell’acquisto di medicinali

5, co. 16

5, co. 16

3, co. 16-17

Trasmissione telematica ai fini della compensazione IVA

 

 

3, co. 18-19

Destinazione di parte delle maggiori entrate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

3, co. 20

Contrasto dell’evasione nell’applicazione di agevolazioni fiscali

5, co. 17-19

5, co. 17-19

3, co. 21-23

Contrasto dell'evasione – Compensi per attività sanitarie

5, co. 20-24

5, co. 20-24

3, co. 24-28

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

5, co. 25

5, co. 25

3, co. 29

Contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale - Disposizioni in materia di IVA

5, co. 26-27

5, co. 26-27

3, co. 30-31

Obbligo di richiesta della registrazione da parte degli agenti immobiliari

5, co. 28

5, co. 28

3, co. 32

Adempimenti fiscali connessi alla cessione di immobili

 

 

3, co. 33-34

Contrasto del giuoco irregolare e illegale

5, co. 29-30

5, co. 29-30

3, co. 35-36

Trasmissione di dati doganali e fiscali alle regioni e agli enti locali

5, co. 31-33

5, co. 31-33

3, co. 37-39

Istituzione del Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria

 

 

3, co. 40-43

Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici

5, co. 34

5, co. 34

3, co. 44

Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni

5, co. 35

5, co. 35

3, co. 45

Assegno al coniuge separato

5, co. 36

5, co. 36

3, co. 46

Comunicazioni sul rimborso delle spese sanitarie

5, co. 37

5, co. 37

5, co. 47

Compensi per l’esercizio di arti e professioni

 

 

4

Capo IV
Disposizioni per il recupero di base imponibile

 

 

 

Disposizioni di recupero della base imponibile IRES

6, co. 1-4

6, co. 1-4

5, co. 1-4

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo

6, co. 5

6, co. 5

5, co. 5

Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento

6, co. 6-10

6, co. 6-10

5, co. 6-9 e 13

Assegnazioni di rivendite di generi di monopolio

 

 

5, co. 10-11

Proroga della riammissione nei ruoli del personale trasferito all’Ente Tabacchi Italiano (ETI Spa)

 

 

5, co. 12

Accise sui tabacchi lavorati

6, co 11

6, co 11

5, co. 14

Versamento dell’imposta comunale sugli immobili

6, co. 12-13 e 20

6, co. 12-13 e 20

5, co. 15-19

Liquidazione e versamento ICI da parte del sostituto di imposta per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

6, co. 14-19

6, co. 14-19

Soppressi

Comunicazione di dati sugli immobili in tema di smaltimento dei rifiuti urbani

 

 

5, co. 20-22

Capo V
Disposizioni di carattere fiscale concernenti gli enti territoriali

 

 

 

Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF

7

7

6

Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

8

8

7

Contributo comunale di ingresso e di soggiorno

9

9

Soppresso

Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali

10, co. 1-2

10, co. 1-2

8, co. 1-3 e 5

Rinegoziazione dei mutui degli enti locali

 

 

8, co. 4

Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri degli enti locali in materia di pubbliche affissioni

 

 

9

Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

11, co. 1-18

11, co. 1-18

10, co. 1-18

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

11, co. 19-20

11, co. 19-20

Soppressi

Istallazioni pubblicitarie e affissioni abusive

11, co. 21-23

11, co. 21-23

10, co. 19-21

Poteri di accertamento e contestazione immediata

11, co. 24-27

11, co. 24-27

10, co. 22-25

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

11, co. 28-29

11, co. 28-29

10, co. 26-27

Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali

 

 

11

Compartecipazione comunale all’IRPEF

12

12

12

Modifiche al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

13

13

13

Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali

14

14

14

Capo VI
Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

 

 

 

Disposizioni in materia di immobili

15

15

15

Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione

 

 

16

Contributo di solidarietà

 

 

17

Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici

16, co. 1-15
(co. 10-14 stralciati)

16, co. 1-9, 15

18, co. 1-12

Valorizzazione del patrimonio pubblico

17

17

18, co. 13-15

Capo VII
Misure a favore dello sviluppo

 

 

 

Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate

18

18

18, co. 16-20

Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

19

19

18, co. 21-29

Incentivi fiscali alla ricerca

20, co. 1-5

20, co. 1-5

18, co. 30-34

Agevolazioni fiscali per le imprese di produzione musicale

20, co. 6-7

20, co. 6-7

18, co. 35-36

Agevolazioni fiscali ai docenti per l’acquisto di personal computer

20, co. 8-9

20, co. 8-9

18, co. 37-38

Disposizioni agevolative in materia di IVA e imposta sulla pubblicità

20, co. 10-11

20, co. 10-11

18, co. 39, 41-42

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili

 

 

18, co. 40

Imposte relative a fondi pensione, fondi d’investimento ed emittenti residenti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo

20, co. 14-18

20, co. 14-18

18, co. 44-48

Agevolazione per titolari diritti di sfruttamento opere di ingegno

20, co. 19

20, co. 19

18, co. 49

Detraibilità delle spese sportive dei minori e dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede

20, co. 20

20, co. 20

18, co. 50

Imposta sui premi delle assicurazioni di veicoli e natanti

20, co. 21

20, co. 21

18, co. 51

Tasse automobilistiche

20, co. 22-23

20, co. 22-23

18, co. 52-53

Trasmissione telematica dei corrispettivi

 

 

18, co. 54

Determinazione dell’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione

 

 

18, co. 55

IVA applicabile su locazioni e cessioni immobiliari

 

 

18, co. 56-57

Esenzione IVA per i servizi resi a favore di società di riscossione di tributi

 

 

18, co. 58

Compensi per l’attività di assistenza fiscale svolta da professionisti

 

 

18, co. 59

Deducibilità dei costi di ammortamento degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale

 

 

18, co. 60-61

Misure a sostegno delle zone franche urbane

21

21

18, co. 62-65

Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

22

22

18, co. 66-71

Istallazione di pannelli fotovoltaici

 

 

18, co. 72

Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica

23

23

18, co. 73-74

Contributi per apparecchi domestici

24, co. 1

24, co. 1

18, co. 75

Contributi per apparecchi illuminanti ad alta efficienza energetica nel settore commerciale

 

 

18, co. 76-78

Agevolazioni fiscali per la diffusione del digitale terrestre

 

 

18, co. 79 e 83

Contributi per motori industriali ad alta efficienza

24, co. 2-4

24, co. 2-4

18, co. 80-82

Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche

25, co. 1-5

25, co. 1-5

18, co. 84-87

Biocarburanti

26 co. 1-6

26 co. 1-6

18, co. 88-99

Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica

27

27

18, co. 100

Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali

28

28

18, co. 101-102

Ristrutturazioni edilizie

29

29

18, co. 103-104

Fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche

 

 

18, co. 105

Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca

30, co. 1

30, co. 1

18, co. 106

Proroga di agevolazioni fiscali e previdenziali per imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

30, co. 2

30, co. 2

18, co. 107

Proroga di agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina

30, co. 3

30, co. 3

18, co. 108

Proroga della deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

30, co. 4

30, co. 4

18, co. 109

Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici

30, co. 5-6

30, co. 5-6

18, co. 110-111

Compensazione dei contributi al Servizio sanitario nazionale per gli autotrasportatori

30, co. 7

30, co. 7

18, co. 112

Deduzioni forfetarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente nel territorio comunale

30, co. 8

30, co. 8

18, co. 113

Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera

30, co. 9

30, co. 9

18, co. 114

Limite di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria dal reddito di lavoro dipendente

30, co. 10

30, co. 10

18, co. 115

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

30, co. 11

30, co. 11

18, co. 116

Deducibilità delle spese connesse all’utilizzo di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica

 

 

18, co. 117-119

Titolo III
Disposizioni in materia di spese

 

 

 

Capo I
Razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

31

31

Soppresso

Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri

32, co. 1-12

32, co. 1-12

18, co. 120-132

Esclusione dei Commissari straordinari del Governo dalle disposizioni di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 223/2006

 

 

18, co. 133

Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell’interno

33

33

18, co. 134

Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze

34

34

18, co. 135-138

Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e all’ordinamento del personale della Polizia di Stato

35

35

18, co. 139-143

Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l’edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali

36
(co. 1, secondo periodo stralciato)

36

18, co. 144

Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia

37, co. 1-2

37, co. 1-2

18, co. 145

Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia

38

38

18, co. 146

Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali

39

39

18, co. 147-152

Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi

40

40

18, co. 153-155

Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi

41

41

18, co. 156-165

Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e Sogin Spa e loro controllate

 

 

18, co. 166-168

Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia

 

 

18, co. 169

Compensi e trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia

 

 

18, co. 170

Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici

42

42

Soppresso

Ricorsi in materia pensionistica

43

43

18, co. 171

Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie

44

44

Soppresso

Controlli di congruenza delle clausole di copertura finanziaria

 

 

18, co. 172

Controlli di gestione della Corte dei conti

 

 

18, co. 173

Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali

45

45

Soppresso
(v. co. 174-179)

Istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica

 

 

18, co. 174-179

Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali

 

 

18, co. 180

Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica

 

 

18, co. 181

Commissione per la garanzia dell’informazione statistica

46

46

Soppresso

Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici

47

47

18, co. 182-184

Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI)

 

 

18, co. 185

Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti

48

48

18, co. 186-178

Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa

49

49

18, co. 188-197

Contenimento della spesa nelle procedure di amministrazione straordinaria

 

 

18, co. 198-201

Liquidazione o fusione della SOGESID

50

50

18, co. 202-203

Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento

51

51

18, co. 204

Esclusione degli enti di ricerca dalle riduzioni delle spese di funzionamento di cui al D.L. n. 223/2006

 

 

18, co. 205

Assicurazione dei rischi da calamità naturali

52

52

Soppresso

Contenimento della spesa del bilancio dello Stato

53

53

18, co. 206-207

Taglio lineare delle dotazioni di Tabella C

 

 

18, co. 208

Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali

54

54

18, co. 209

Modifica della disciplina in materia di contributi pluriennali dello Stato

55

55

18, co. 210

Attività di monitoraggio sul Sistema-Paese

56
Stralciato

 

 

Capo II
Disposizioni in materia di personale

 

 

 

Assunzioni di personale

57, co. 1-11
(co. 8 stralciato)

57, co. 1-7, 9-11

18, co. 211-231

Riduzione delle risorse 2007 per il premio di concentrazione

 

 

18, co. 225

Ulteriori disposizioni in materia di incremento di dotazioni organiche

 

 

18, co. 232-236

Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007

58

58

18, co. 237-242

Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

59, co. 1

59, co. 1

18, co. 243

Assunzione e stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da regioni ed enti locali

 

 

18, co. 244-245

Blocco delle assunzioni e riduzione delle spese di personale degli enti locali

 

 

18, co. 246-247

Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale

60

60

18, co. 248

Incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri

 

 

18, co. 249

Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all’estero

 

 

18, co. 250-251

Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate

61

61

18, co. 252

Potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all’ecomafia e alla criminalità ambientale

62

62

18, co. 253-256

Trattamento economico dei Ministri

63

63

18, co. 257

Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali

64

64

18, co. 258-259

Coinvolgimento dei sindacati nell’attuazione di provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei pubblici dipendenti

 

 

18, co. 260

Capo III
Interventi per il sistema scolastico, per l'università e per la ricerca

 

 

 

Istituzione di fondi per la scuola

65

65

18, co. 261

Interventi per il rilancio della scuola pubblica

66

66

18, co. 262-276

Clausola di salvaguardia

67

67

18, co. 277

Altri interventi in favore del sistema dell’istruzione

68

68

18, co. 278-289

Contributi alle scuole paritarie

 

 

18, co. 290

Università e principali enti pubblici di ricerca

69

69

18, co. 291-295

Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca

70, co. 1-6

70, co. 1-6

18, co. 296-303

Piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca

 

 

18, co. 304-305

Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio

71, co. 1

71, co. 2-3

71, co. 1

71, co. 2-3

18, co. 306

Soppressi

Capo IV
Enti territoriali

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

72

72

Soppresso

Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

73

73

18, co. 307-324

Patto di stabilità interno per gli enti locali

74, co. 1-17

74, co. 1-17

18, co. 325-341

Abrogazione dei limiti all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche

 

74, co. 17-bis

18, co. 342

Esclusione dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesa per gli enti gestori delle aree naturali protette

 

74, co. 17-ter

18, co. 343

Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2007

75, co. 1

75, co. 1

18, co. 344

Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF

75, co. 2

75, co. 2

18, co. 345

Limiti all’indebitamento degli enti locali

 

75, co. 2-bis

18, co. 346

Finanziamenti a favore dei piccoli comuni

 

75-bis, co. 1

18, co. 347

Disposizioni in favore degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso

 

75-bis, co. 2-6, 13-14

18, co. 348-352, 359-360

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti

 

75-bis, co. 7

18, co. 353

Utilizzo proventi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni

 

75-bis, co. 8

18, co. 354

Fondo per il contenimento delle tariffe

 

75-bis, co. 9

18, co. 355

Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI da minori entrate relative ai fabbricati di categoria catastale D

 

75-bis, co. 10-11

18, co. 356-357

Parametri enti locali strutturalmente deficitari

 

75-bis, co. 12

18, co. 358

Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali

76

76

18, co. 361-363

Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali

 

76-bis

18, co. 364

Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province

77

Soppresso

 

Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni

78

78

18, co. 365-367

Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali

79, co. 1

79, co. 2-6

79, co. 1

79, co. 2-6

Soppresso

18, co. 368-372

Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali

80

80

18, co. 373-380

Capo V
Interventi in materia previdenziale e sociale

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

81

81

Soppresso

Gestioni previdenziali

82

82

18, co. 381-386

Trasferimenti all’INPS

83

83

18, co. 387

Modifiche di alcuni termini temporali in materia di previdenza complementare

 

 

18, co. 388

Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto

84, co. 1

84, co. 2-10

84, co. 1

84, co. 2-10

(v. art. 2, co. 7)

18, co. 389-397

Misure in materia previdenziale

85

85

18, co. 398-403

Riduzione premi INAIL

 

 

18, co. 404-405

Decorrenza interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali e per trattamento disoccupazione agricola

 

 

18, co. 406-407

Disposizioni in materia di base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle relative prestazioni in agricoltura

 

 

18, co. 408-409

Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

86

86

18, co. 410

Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia

 

 

18, co. 411-412

Tutela della maternità delle lavoratrici co.co.pro.

 

 

18, co. 413

Capo VI
Interventi in materia sanitaria

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

87

87

Soppresso

Settore sanitario

88

88

18, co. 414-417

Prezzo di vendita dei medicinali

 

 

18, co. 418-421

Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale

89

89

18, co. 422-425

Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni

90
Stralciato

 

 

Progetto tessera sanitaria

 

 

18, co. 426

Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale

91

91

18, co. 427-428

Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria

92
Stralciato

 

 

Disposizioni in materia di ricerca sanitaria

93

93

18, co. 429-430

Iniziative in materia di farmaci

94

94

18, co. 431-432

Riunificazione sedi del Ministero della salute

95
Stralciato

 

 

Interventi in favore dell’associazione “Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo”

96
Stralciato

 

 

Misure per le farmacie rurali

97

97

18, co. 433

Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

98
Stralciato

 

 

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà

99

99

18, co. 434

Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping

100
Stralciato

 

 

Spesa sanitaria della regione siciliana

101

101

18, co. 435-436

Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna

102

102

18, co. 437-443

Titolo IV
Interventi per lo sviluppo e la ricerca

 

 

 

Capo I
Effetti finanziari

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

103

103

Soppresso

Capo II
Misure di sostegno all’apparato produttivo

 

 

 

Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale

104

104

18, co. 444-457

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI

 

104-bis

18, co. 458-462

Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese

 

104-ter

18, co. 463-464

Completamento degli interventi della programmazione negoziata

 

 

18, co. 465

Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate

105

105

18, co. 466-469

Versamento all’entrata delle risorse assegnate dal CIPE a Sviluppo Italia Spa per autoimprenditorialità e autoimpiego

 

 

18, co. 470

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST

106

106

18, co. 471-475

Istituzione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

 

 

18, co. 476

Rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266

107

107

18, co. 477

Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi

108

108

18, co. 478-480

Fondo di garanzia fidi

109

109

18, co. 481

Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia

110

110

18, co. 482-484

Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica

111

111

18, co. 485-486

Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere

 

111-bis

18, co. 487

Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi

 

111-ter

18, co. 488-490

Progetti per la società dell’informazione

112

112

18, co. 491

Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale

113

113

18, co. 492

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

114

114

18, co. 493

Imprese pubbliche

115

115

18, co. 494

Ulteriore privatizzazione della Società SNAM rete Gas

 

 

18, co. 495-496

Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili

116

116

18, co. 497-501

Autotrasporto

117

117

18, co. 502

Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti

118

118

18, co. 503

Modifica all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

119

119

Soppresso

Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

120

120

18, co. 504

Infrastrutture per la larga banda

121

121

18, co. 505-506

Transizione alla televisione digitale

122

122

18, co. 507-509

Esclusione dei progetti cofinanziati dall’Unione europea dalla regola del 2 per cento

123

123

18, co. 510

Unificazione dei fondi venture capital

124

124

18, co. 511

Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394

125

125

18, co. 512

Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

126

126

18, co. 513

Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri

127

127

18, co. 514

Interventi in favore del marchio “made in Italy

128

128, co. 1-1-ter

18, co. 515-517

Contributi a favore degli enti fieristici

 

128, co. 1-quater

18, co. 518

Collettività italiane all’estero

 

128-bis

18, co. 519

Capo III
Infrastrutture e trasporti

 

 

 

Interventi per salvaguardia di Venezia

129

129

18, co. 520

Autorizzazione di spesa per grande viabilità e rete ferroviaria regione Friuli Venezia Giulia

 

 

18, co. 521

Interventi per Roma-capitale della Repubblica

130

130

18, co. 522

Realizzazione del Museo del XXI secolo

131
Stralciato

 

 

Expo 2015

132

132

18, co. 523

Partecipazione italiana alle EXPO del 2008 e del 2010

 

 

18, co. 524-535

Contributi erariali

133

133

18, co. 536

Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa - Interessi intercalari - Rete tradizionale

134

134

18, co. 537-542

Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale

135

135

18, co. 543-544

Finanziamento completamento Pedemontana lombarda e opere stradali in Lombardia

 

 

18, co. 545

Autonomia finanziaria delle Autorità portuali

136

136

18, co. 546-556

Contributo per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali

 

 

18, co. 557-558

Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale

137

137

18, co. 559-563

Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise

138

138

18, co. 564

Interventi per comuni Val di Noto

 

 

18, co. 565

Interventi per terremoto del Belice e proroga stato di emergenza provincia di Catania

 

 

18, co. 566-567

Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria

139

139

18, co. 568

Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate di Basilicata e Campania nonché nelle zone alluvionate nel 2006 delle regioni Marche, Liguria e Piemonte

 

 

18, co. 569-571

Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

140

140

18, co. 572

Strade di rilievo nazionale ed autostrade

141

141

18, co. 573

Finanziamento ANAS Spa

142

142

18, co. 574-581

Contributi per la realizzazione di autostrade Torino-Savona e Bologna-Firenze

 

 

18, co. 582

Modalità di rifinanzamento di ANAS Spa

 

 

18, co. 583

Messa in sicurezza di gallerie monotubo a carattere internazionale

 

 

18, co. 584

Miglioramento della mobilità dei pendolari

143

143

18, co. 585-587

Sicurezza dei trasporti

144

144

18, co. 588-589

Interventi per la sicurezza ferroviaria

145

145

18, co. 590

Innovazione tecnologica dell’industria cantieristica

146

146

18, co. 591-592

Rottamazione traghetti

147

147

18, co. 593

Capo IV
Agricoltura

 

 

 

Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione

148
(co. 5 stralciato)

148

18, co. 594-599

Assegnazione borse di ricerca da parte del Corpo forestale

 

 

18, co. 600

Soppressione Fondo produzione bioeticola-saccarifera (AGEA)

 

 

18, co. 601

Enti irrigui

149
(co. 4 stralciato)

149

18, co. 602-604

Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli

150

150

18, co. 605-606

Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

151

151

18, co. 607

Interventi per il settore agricolo

152

152

18, co. 608-616

Interventi nel settore forestale

 

 

18, co. 617-619

Contributi previdenziali dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali

 

 

18, co. 620

Rifinanziamenti nel settore agricolo

153
Stralciato

 

 

Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare

154

154

18, co. 621-625

Sviluppo della forma societaria in agricoltura

155

155

18, co. 626-629

Norme in materia di bioenergie

156

156

vedi co. 88-99

Riassetto della raccolta Banco posta

 

 

18, co. 630-632

Capo V
Tutela dell’ambiente e dei beni culturali

 

 

 

Interventi per la difesa del mare

157

157

18, co. 633

Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino

158

158

18, co. 634-635

Contrasto all’abusivismo

159

159

18, co. 636-638

Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra

160

160

18, co. 639-644

Istituzione del fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane

 

 

18, co. 645-647

Fondo per lo sviluppo sostenibile

161

161

18, co. 648-649

Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi”

162
Stralciato

 

 

Disposizioni in materia di beni culturali

163
(co. 7 e 8 stralciati)

163

18, co. 650-656

Autorizzazione di spesa per interventi urgenti di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici

 

 

18, co. 657

Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

18, co. 658

Accademie

164

164

18, co. 659

Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo

165
(co. 2 stralciato)

165

18, co. 660-663

Interventi in materia di viabilità

 

 

18, co. 664

Capo VI
Interventi a tutela dell’occupazione

 

 

 

Interventi a carico del Fondo per l’occupazione

166

166

18, co. 665-666

Accordo di solidarietà tra generazioni

 

 

18, co. 667-668

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

 

18, co. 669

Potenziamento dei servizi per l'impiego

 

 

18, co. 670

Finanziamento delle attività di formazione professionale

 

 

18, co. 671

Ricostruzione posizione assicurativa dei cittadini rimpatriati dall’Albania

 

 

18, co. 672

Attività previste per l’implementazione dei Servizi per l’impiego (SPI)

 

 

18, co. 673

Proroga delle convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU)

 

 

18, co. 674

Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria

167

167

18, co. 675

Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva

168

168

18, co. 676-679

Disciplina sanzionatoria in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo

 

 

18, co. 680

Istituzione di indici di congruità

169

169

18, co. 681-682

Documento unico di regolarità contributiva

170

170

18, co. 683-684

Adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria

171

171

18, co. 685-687

Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro

172

172

18, co. 688-693

Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro

173

173

18, co. 694

Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato

174

174

18, co. 695

Mobilità lunga

175

175

18, co. 696

Proroga di ammortizzatori sociali

176

176

18, co. 697

Trattamento d’integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali temporanei

 

 

18, co. 698

Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare

177

177

18, co. 699-708

Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

178

178

18, co. 709-716

Durata dei rapporti di lavoro subordinato oggetto di regolarizzazione

 

 

18, co. 717

Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti

179

179

18, co. 718

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà

180

180

18, co. 719

Capo VII
Interventi in settori diversi

 

 

 

Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali

181

181

18, co. 720-730

Interventi a sostegno del settore turistico

182

182

18, co. 731-733

Rifinanziamento del trasporto pubblico locale

183

183

18, co. 734

Agenzie fiscali

184

184

18, co. 735

Debiti pregressi

185

185

18, co. 736

Ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinato allo Stato

186

186

18, co. 737

5 per mille

 

 

18, co. 738-742

Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate

187

187

18, co. 743-744

Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali

188, co. 1

188, co. 2-5

188, co. 1

188, co. 2-5

18, co. 745

Soppressi

Proroga missioni internazionali di pace in scadenza il 31 dicembre 2006

 

 

18, co. 746

Centro di produzione Spa

189

189

18, co. 747

Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie

190

190

18, co. 748

Contributo all’emittenza locale

191

191

18, co. 749

Politiche per la famiglia

192

192

18, co. 750-753

Assicurazione contro gli infortuni domestici

 

 

18, co. 754

Piano servizi socio-educativi

193

193

18, co. 755-756

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

194

194

18, co. 757

Fondo per gli interventi in materia di immigrazione e di asilo

 

 

18, co. 758

Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale

195
Stralciato

 

 

Anno europeo per le pari opportunità per tutti

196
Stralciato

 

 

Prevenzione delle mutilazioni genitali

197

197

18, co. 759

Fondo per le non autosufficienze

198

198

18, co. 760-761 e 763

Permessi lavorativi per l’assistenza a portatori di handicap

 

 

18, co. 762

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati

199

199

18, co. 764-765

Interventi di solidarietà sociale

200

200

18, co. 766

Fondo per la montagna

201

201

18, co. 767

Reddito minimo di inserimento

202

202

18, co. 768-769

Non ripetibilità di somme erogate

203

203

18, co. 770-772

Fondo per le politiche giovanili

204

204

18, co. 773

Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale

 

 

18, co. 774

Fondo nazionale per le comunità giovanili

205

205

18, co. 775

Disposizioni concernenti l’Istituto per il credito sportivo

206
(co. 4 stralciato)

206

18, co. 776-778

Contributo al Comitato italiano paralimpico

207

207

18, co. 779

Interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria

 

 

18, co. 780-781

Contributo al Club alpino italiano

208
Stralciato

 

 

Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia

209

209

18, co. 782

Crediti di aiuto per catastrofi e crisi internazionali

210

210

18, co. 783

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero

211

211

18, co. 784-786

Adeguamento della tariffa per i visti nazionali

212

212

18, co. 787-788

Incremento del contingente di impiegati a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri

 

 

18, co. 789

Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari

213

213

18, co. 790-792

Fondo per il finanziamento di progetti di ricerca

 

 

18, co. 793

Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti

214

214

18, co. 794

Fondo per le esigenze della Guardia di finanza

 

 

18, co. 795

Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri

 

 

18, co. 796

Fondi per le esigenze infrastrutturali e per l'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione dell’interno

 

 

18, co. 797-798

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

18, co. 799

Procedure di indennizzo

215
Stralciato

 

 

Titolo V
Norme finali

 

 

 

Fondi speciali e tabelle

216

216

18, co. 800-807

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

217

217

18, co. 808-810

 


Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis)
approvati dalla V Commissione bilancio della
Camera


Articolo 53 - Contenimento della spesa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

53.9
nuova formulazione

Governo

 

3.11 Pom.

Modifica il comma 1, primo periodo, che dispone l’accantonamento indisponibile di una quota degli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

-   escludendo, dall’applicazione della norma, gli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria stessa;

-   prevedendo che anche le autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente siano oggetto di accantonamento, con esclusione di quelle relative al comparto della radiodiffusione televisiva locale (v. subem.0.53.9.4, 0.53.9.5, 0.53.9.11). ;

-   escludendo dall’applicazione della norma, nell’ambito della categoria 4 (trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche), il Fondo ordinario delle università statali e i trasferimenti correnti in favore della Protezione civile;

-   escludendo dall’applicazione della norma, per quanto concerne le spese in conto capitale, i trasferimenti in favore della Protezione civile ed il Fondo per le aree sottoutilizzate, limitatamente ad una quota pari al 50% del suo stanziamento;

-   limitando gli accantonamenti relativi alle unità previsionali di base del Ministero della pubblica istruzione ad un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 (corrispondente ad un accantonamento indisponibile pari al 2,4% dello stanziamento complessivo del Ministero, rispetto ad una percentuale pari, in media, al 12,7% per gli altri Ministeri).

Modifica il comma 2 escludendo che gli ulteriori accantonamenti aggiuntivi che i Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, possono disporre sulle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione possano riguardare le spese obbligatorie e quelle predeterminate per legge.

0.53.9.5 riformulato

0.53.9.9 riformulato

0.53.9.4 riformulato

Balducci

Di Gioia

Bordo

Verdi

Rosanelpugno

L’Ulivo

3.11 Pom.

Modifica l’emendamento 53.9escludendo, dalle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente che possono essere oggetto di accantonamento, quelle relative al comparto della radiodiffusione televisiva locale.

53.10
riformulato

Relatore

 

3.11
Pom.

Modifica il comma 1, secondo periodo, stabilendo che le variazione compensative degli accantonamenti, che possono interessare diverse unità previsionali di base relative alle categorie su cui vengono effettuati gli accantonamenti medesimi, possono essere disposte dal Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, entro il 31 marzo di ciascun anno (e non dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia come previsto dal testo originario). E’ inoltre previsto che lo schema di decreto del Ministro dell’economia sia trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti.

53.3

Villetti

Rosanelpugno

3.11 Pom.

Sopprime il comma 3 che prevedeva che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, con propri decreti, potesse procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie soggette agli accantonamenti.

 


Articolo 73 - Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

73.23

Governo

 

2.11 Pom.

Modifica il comma 2 prevedendo il concerto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per l’adozione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono definite le modalità della sperimentazione nei confronti delle regioni finalizzata ad assumere il saldo finanziario, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, nonché i criteri di definizione del saldo finanziario.

Sostituisce il comma 5ribadendo che le spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per le regioni siano determinate in termini di competenza e in termini di cassa, eliminando la disposizione che precisava, con riferimento alla competenza, che le spese finali fossero calcolate assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale.

Sopprime il comma 9 che recava norme per il contenimento dell’indebitamento delle regioni, riducendo la capacità di indebitamento di tali enti dal 25% al 20% delle entrate proprie di natura tributaria (Titolo primo dell’entrata) la quota massima annuale che le regioni e le province autonome possono iscrivere in bilancio per l’ammortamento dei mutui in essere.

Modifica il comma 11 stabilendo che, qualora in corso d’anno vengano ridefinite le regole del patto di stabilità nei confronti di una sola o più regioni sulla base degli esiti della sperimentazione, le nuove regole dovranno comunque tener conto del saldo in termini di competenza e di cassa; in particolare, il saldo di competenza dovrà essere calcolato come differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale.

73.14
nuova formulazione

Zeller

Misto

2.11 Pom.

Aggiunge il comma 7-bis che stabilisce che sulla base degli esiti della sperimentazione, le norme di attuazione statutaria del patto di stabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF.

 

Modifica il comma 8 prevedendo la facoltà delle regioni di estendere le regole del patto di stabilità interno oltre che nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali anche nei confronti degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

Aggiunge il comma 13-bis che stabilisce, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, che ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma sia tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7-bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 dell’articolo 73 in esame.

 


Articolo 74 - Patto di stabilità interno per gli enti locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

74.118

Governo

 

2.11 Pom.

Modifica il comma 2 eliminando la disposizione che precisava il contenuto normativo dei successivi commi 3 e 4 (determinazione del concorso di ciascun ente al patto) e dei commi 5 e 6 (determinazione dei saldi finanziari che devono registrare il miglioramento corrispondente all'entità del concorso).

Modifica il comma 3, lettera a), punto 1) riducendo i coefficienti che le province devono applicare alla media triennale del loro disavanzo di cassa, da 0,456 a 0,400 per l'anno 2007, da 0,277 a 0,210 per l'anno 2008 e da 0,199 a 0,117 per l'anno 2009.

Modifica il comma 3, lettera a), punto 2) riducendo i coefficienti che i comuni devono applicare alla media triennale del loro disavanzo di cassa, da 0,500 a 0,330 per l'anno 2007, da 0,435 a 0,205 per l'anno 2008 e da 0,418 a 0,155 per l'anno 2009.

Modifica il comma 3, lettera b), punto 1) modificando i coefficienti che le province devono applicare alla media triennale della loro spesa corrente, da 0,038 a 0,041 per l'anno 2007, da 0,023 a 0,022 per l'anno 2008 e da 0,017 a 0,012 per l'anno 2009.

Modifica il comma 3, lettera a), punto 2) riducendo i coefficienti che i comuni devono applicare alla media triennale della loro spesa corrente, da 0,034 a 0,029 per l'anno 2007, da 0,030 a 0,017 per l'anno 2008 e da 0,028 a 0,013 per l'anno 2009.

Modifica il comma 3, lettera c), precisando che gli enti che presentano una media triennale positiva del saldo di cassa, determinano l’entità del loro concorso al patto di stabilità applicando solo i coefficienti relativi alla spesa corrente.

Aggiunge il comma 3-bis con il quale si stabilisce che, qualora l’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti alla media della spesa corrente e alla media dei disavanzi di cassa rappresenti, per i comuni, un valore percentuale superiore all’8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali, considerate al netto delle concessioni di crediti, i comuni devono considerare come obiettivo del patto l’importo corrispondente all’8% della suddetta media triennale.

Modifica il comma 4 eliminando il riferimento al comma 3.

Modifica il comma 5 stabilendo che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, come modificata dall’articolo 7, concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Aggiunge il comma 5-bis con il quale si stabilisce che i trasferimenti erariali agli enti locali rientrano nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, nella misura che sarà comunicata dall’amministrazione statale.

Modifica il comma 6 eliminando l’elenco delle voci di entrata e di spesa che erano escluse dal computo del disavanzo finanziario rilevante ai fini del patto. Peraltro, il subemendamento 0.74.118.1 Albonetti ha sostituito la modifica proposta dal Governo, prevedendo l’esclusione dal computo del saldo delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti.

Modifica il comma 10, che disciplina l’applicabilità delle regole del patto agli enti locali commissariati, stabilendo che essi siano soggetti alle regole del patto a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (anziché a partire dall’anno in cui, dopo la rielezione degli organi istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole). Tale norma si applica nei confronti degli enti locali commissariati a decorrere dall'anno 2007 (anziché dall’anno 2003).

Aggiunge il comma 10-bis che esclude dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2006, relativi alle limitazioni all’incremento delle spese correnti, gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati nel 2004, anche per frazione di anno.

Sostituisce i commi 11, 12 e 13, che recavano misure volte a contenere la dinamica di crescita dello stock di debito dell’intero comparto degli enti locali, con un nuovo comma che limitava le misure di contenimento dell’indebitamento ai soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle comunità montane. Con il subemendamento 0.74.118.3 Marchi Maino sia i commi 11, 12 e 13 che il nuovo comma sono stati soppressi.

0.74.118.1 riformulato

Albonetti

L’Ulivo

2.11 Pom.

Modifica l’emendamento 74.118 del Governo, relativo al comma 6, reintroducendo una disposizione che prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti.

0.74.118.3

Marchi Maino

L’Ulivo

2.11 Pom.

Modifica l’emendamento 74.118 del Governo, sopprimendo la parte dell’emendamento del Governo che sostituiva i commi 11, 12 e 13, che recavano misure volte a contenere la dinamica di crescita dello stock di debito dell’intero comparto degli enti locali, con un nuovo comma che limita le misure di contenimento dell’indebitamento ai soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle comunità montane. Il subemendamento sopprime sia i commi 11,12, e 13 che il nuovo comma introdotto dall’emendamento del Governo.

74.54 riformulato

Marchi Maino

L’Ulivo

2.11 Pom.

Aggiunge il comma 17-bis che abroga le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 266/2005), che disponevano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni locali, a decorrere dall’anno 2006.

74.120

Relatore

 

3.11 Nott.

Aggiunge il comma 17-ter che modificando l’articolo 1, comma 6, della legge n. 311/2004, esclude dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesa previsto per le amministrazioni pubbliche per il triennio 2005-2007 gli enti gestori delle aree naturali protette.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -4.000


Articolo 75 -Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell’IRPEF

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

75.18
nuova formulazione

Coordinamento formale del relatore

Governo

 

2.11 Pom.

Aggiunge il comma 2-bische, novellando l’articolo 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, modifica il limite massimo ammissibile di indebitamento previsto per gli enti locali, elevando l’entità massima della spesa per interessi dal 12% al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente.

E’ conseguentemente modificata, per adeguarla al nuovo dettato dell’articolo 204 del T.U. enti locali, la norma di cui all’articolo 1, comma 45, della legge n. 311/2004 che prevedeva un percorso di riduzione del livello di indebitamento degli enti locali fino al raggiungimento del limite del 12% entro il 2013. In sostanza, con la novella si dispone che la percentuale del 15% debba essere raggiunta entro la fine dell’esercizio 2010.

 

75.08 riformulato

Governo

 

3.11 Nott.

Introduce l’articolo 75-bis recante “Disposizioni varie in materia di enti locali”. In particolare, il comma 1 assegna contributi in favore degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali. In particolare:

a)       è incrementato del 40%, fino ad un importo massimo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario in favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 30% della popolazione complessiva. Il 50% di tale contributo è finalizzato a interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b)       è incrementato del 30%, fino ad un importo massimo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario in favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni sia superiore al 5% della popolazione complessiva. Il 50% di tale contributo è finalizzato a interventi di natura sociale;

c)       è concesso un contributo fino all’importo massimo di 42 milioni di euro, per finalità di investimento, in favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, tra loro associati o che abbiano delegato funzioni alle comunità montane (v. subem. 0.75.08.2) ;

d)       è concesso un contributo fino all’importo complessivo di 57,4 milioni di euro, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non beneficiari dei contributi di cui alle lettere a) e b), in proporzione alla popolazione residente.

Il comma 2 pone a carico dello Stato, a decorrere dal 2007, gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il comma 3 prevede l’erogazione in unica soluzione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il comma 4 autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo ordinario, a copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione, in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il comma 5 autorizza un contributo di 50 milioni di euro per l’anno 2007, a valere sulle risorse del fondo ordinario, per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche nei comuni i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

Il comma 7 conferma per l’anno 2007 le disposizioni per la salvaguardia dei bilanci degli enti locali, di cui all’art. 1, co. 1-bis del D.L. n. 314/2004, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.

Il comma 8 prevede la possibilità di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per violazioni edilizie al finanziamento di spese correnti, nella misura massima del 35% (vedi subem. 0.75.08.1 Misiani).

Il comma 9 novella l’art. 6, comma 3, della legge n. 488/1999 (finanziaria per il 2000), specificando che il fondo istituito presso il Ministero dell'interno, alimentato dalle riassegnazione delle entrate rivenienti dall’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali a soggetti esterni alla amministrazioni, è destinato esclusivamente al contenimento delle tariffe dei servizi non commerciali, soggetti al pagamento di una tariffa da parte degli utenti.

i commi 10 e 11 prevedono che, a decorrere dall’anno 2007, le dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, debbano essere trasmesse dai comuni al Ministero dell’interno, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minor entrata. Le dichiarazioni relative ai minori introiti ICI relativi agli anni 2005 e precedenti devono essere presentate entro il 30 giugno 2007.

Il comma 12 novella il comma 2 dell’articolo 242 del T.U enti locali, recante l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, prevedendo che fino alla fissazione di nuovi parametri triennali per la valutazione di deficitarietà strutturale degli enti locali si applicano i parametri vigenti per il triennio precedente.

Il comma 13 prevede che, nei casi di scioglimento di consigli comunali e provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, i revisori dei conti e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di consulenza sono considerati risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall’insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell’ente.

Il comma 14 prevede la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di 195 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009, al fine di compensare gli effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dai maggiori contributi assegnati ai piccoli comuni (esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno) dall’articolo in esame.

0.75.08.2

Orlando

L’Ulivo

3.11 Nott.

Modifica il comma 1, lettera c), specificando che il contributo per finalità di investimento in favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è destinato soltanto a quelli tra loro associati o che abbiano delegato funzioni alle comunità montane.

0.75.08.1 riformulato

Misiani

L’Ulivo

3.11 Nott.

Modifica il comma 8 aumentando dal 20 al 35% la percentuale dei proventi delle concessioni edilizie che possono essere destinate al finanziamento di spese correnti.

 


Articolo 76 - Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

76.63

Relatore

 

3.11 Ant.

Modifica il comma 1 apportando le seguenti variazioni::

-      sostituisce le lettera a), b) e c), con una nuova lettera a) che, novellando l’art. 47, comma 1 del T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) riduce il numero degli assessori delle giunte comunali e provinciali ad un numero non superiore ad un quarto (anziché ad un terzo), del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a 14 unità (anziché 16). Tale disposizione si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, ai comuni e alle province interessate e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.

Le lettere sostituite recavano modifiche agli articoli 27 e 32 del TU enti locali, volte a semplificare la composizione dell’organo rappresentativo ed esecutivo delle comunità montane e delle unioni di comuni, e ad escludere che lo statuto delle unioni di comuni preveda ulteriori organi formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati;

-      modifica la lettera d) precisando che il divieto di cui all’art. 78, co. 5, T.U.E.L., per gli amministratori comunali e provinciali di ricoprire incarichi e assumere consulenze, è relativo alle consulenze professionali;

-      sopprime la lettera e) che, novellando l’art. 81 del TU enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), limitava l’aspettativa (non retribuita) per espletamento del mandato, prevista per tutti gli amministratori locali che siano anche pubblici dipendenti, ai soli sindaci e presidenti delle province, nonché ai presidenti dei consigli comunali e provinciali;

-         modifica la lettera f), capoverso 2, che novella l’art. 82, co. 2, del TU enti locali, riducendo l’entità massima dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane per la partecipazione a consigli e commissioni al 30% dell’indennità massima (anziché ad un quinto dell’indennità massima, cioè il 20%, come previsto nel testo della iniziale della novella);

-         modifica la lettera h), capoverso c), che novella l’art. 82, co. 8, del TU enti locali, precisando che la riduzione dell’entità massima delle indennità di funzione spettanti al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane, sia pari al 70 per cento della misura prevista per il comune di maggiore popolazione.

76.03

Relatore

 

3.11

Introduce l’articolo 76 bis che, novellando i commi 3 e 4 dell’articolo 13 del D.L. n. 223 del 2006:

-         estende a ventiquattro mesi (dai 12 del testo vigente) il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, cessano le attività non consentite (prestazioni di servizi a favore di enti diversi da quelli costituenti);

-         sopprime il ricorso alle procedure del D.L. 31 maggio 1994, n. 332 per il collocamento sul mercato delle società costituite aventi ad oggetto le attività non consentite;

-         fa salvi gli effetti dei contratti (relativi ad attività non consentite) conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006, ma le cui procedure di aggiudicazione sono state bandite prima (anziché concluse prima, come prevede il testo vigente).


Articolo 77 - Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

77.11
riformulato

77.12

Raiti

Garavaglia

Idv

Lega Nord

2.11 Nott.

Sopprime l’articolo che subordina l'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani ai princìpi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

 


Articolo 80 - Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

80.1

I Commissione

 

3.11 Ant.

Aggiunge il comma 1-bis che esclude gli amministratori delle società per azioni, di cui all'articolo 2381, secondo comma, del Codice civile, dall’applicazione della norma che prevede che il compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province sia ridotto nella misura del 70% delle indennità spettanti al sindaco e al presidente della provincia.

80.2

I Commissione

 

3.11 Ant.

Modifica il comma 2 precisando che la riduzione del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere calcolato in percentuale delle indennità di maggiore (anziché minore) importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.

80.3

I Commissione

 

3.11 Ant.

Sopprime il comma 4 che consentiva un’elevazione del tetto dei compensi previsto dai primi due commi dell’articolo, con riguardo alle società a partecipazione mista di enti locali.

80.4

I Commissione

 

3.11 Ant.

Modifica il comma 5 prevedendo che il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società partecipate da enti locali (ovvero a 5 nel caso di società con capitale interamente versato) sia applicabile soltanto alle società totalmente partecipate da enti locali.

 


Articolo 104 - Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

104.173

Relatore

 

3.11 Nott.

Modifica il comma 1, stabilendo che la programmazione delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo sia regolata dalle disposizioni vigenti per il Fondo incentivi alle imprese e il Fondo aree sottoutilizzate (ex Fondo MAP), anche per quanto concerne la quota di risorse individuata dal Ministro dello sviluppo economico specificamente destinata a taluni progetti di innovazione industriale.

Modifica il comma 1 specificando che il Fondo per la competitività e lo sviluppo, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, è altresì alimentato dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del riparto del fondo per le aree sottoutilizzate.

Modifica il comma 4, subordinando alla previa intesa, anziché al previo parere, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico relativi all’approvazione dei progetti di innovazione industriale.

E’ pertanto eliminata la disposizione che permetteva l’approvazione dei progetti anche in mancanza del parere della Conferenza, decorso il termine di 60 giorni.

Modifica il comma 4, inserendo una disposizione che prevede che il CIPE con propria deliberazione adotti le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l’attuazione dello stesso comma 4.

Modifica il comma 8 prevedendo l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, con cui vengono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa.

104.3

X Commissione

 

3.11 Nott.

Modifica il comma 2 precisando a valere sulla quota delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono finanziate le “tecnologie innovative per i beni e le attività culturali”, anziché le “tecnologie innovative per il patrimonio culturale”.

104.10

X Commissione

 

3.11 Nott.

Aggiunge il comma 13-bis che prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenti al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dall’articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

 

104.0.20

Governo

 

3.11 Nott.

Introduce l’articolo 104-bis, che estende l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

A tal fine, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad incrementare la dotazione iniziale del Fondo rotativo fino a 2.000 milioni di euro.

104.0.19

Relatore

 

3.11 Nott.

Aggiunge l’articolo 104-ter recante “Potenziamento della misura di assistenza tecnica delle imprese”.

L’articolo prevede che nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti ad elevato impatto tecnologico possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione. L’istruttoria dei suddetti programmi di ricerca e sviluppo delle neoimprese può essere affidata agli stessi soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico che attuano le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative.

 


Articolo 105 -           Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

105.30

Relatore

 

3.11 Nott.

Modifica il comma 1 stabilendo che non meno del 30% delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate siano destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali.

Modifica il comma 2 prevedendo l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti.

105.29

Governo

 

3.11 Nott.

Modifica il comma 1 stabilendo che la dotazione complessiva aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate ed il periodo finanziario di riferimento (anni 2007-2015) possono essere mutati soltanto con approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali (anziché attraverso intese in sede di Conferenza Stato-regioni).

 


Articolo 111 - Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica

 

Articoli aggiuntivi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

111.01

Giorgetti Alberto

AN

3.11 Nott.

Introduce l’articolo 111-bis che autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per gli interventi infrastrutturali relativi allaFiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -3.000;

2008: -3.000;

2009: -3.000.

111.06 riformulato

Lulli

L’Ulivo

3.11 Nott.

Introduce l’articolo 111-ter recante “Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti industriali.

L’articolo novella la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) introducendo i commi 371-bis e 371-ter che stabiliscono, in attesa dell’adozione decreto del Ministro dell’economia che individua i distretti produttivi, può essere riconosciuta una agevolazione a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio.

 


Articolo 128 - Interventi in favore del marchio “made in Italy

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

128.11

Relatore

 

3.11 Nott.

Modifica il comma 1, incrementando il rifinanziamento del Fondo per le azioni a sostegno del made in Italy, fissato in 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, di ulteriori 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -6.000;

2009: -6.000.

128.12

Relatore

 

3.11 Nott.

Modifica il comma 1, specificando che l’incremento del Fondo per le azioni a sostegno del made in Italy è finalizzato anche a favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese, attraverso l’adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica.

128.14

Relatore

 

3.11 Nott.

Modifica il comma 1, stabilendo che, a valere sulle ulteriori risorse di 20 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2009, 1 milione di euro per ciascun anno è finalizzato al finanziamento di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei manufatti.

128.8

Ricci A.

Rifondazione

3.11 Nott.

Aggiunge il comma 1-bis, che finalizza prioritariamente l’incremento del Fondo per le azioni a sostegno del made in Italy a quelle aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

128.3

X Commissione

 

3.11 Nott

Aggiunge il comma 1-ter, il quale, novellando l’articolo 4, comma 49 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), include, ai fini dell’integrazione del reato di importazione ed esportazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea.

Il comma specifica inoltre che le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

128.13

Relatore

 

3.11 Nott.

Aggiunge il comma 1-quater, che prevede la concessione a favore degli enti fieristici di un contributo per l’anno 2007 nella misura massima complessiva di 10 milioni di euro, a valere sulle disponibilità recate dall’articolo 14-vicies semel del D.L. n. 115 del 2005, recante disposizioni per il potenziamento degli enti fieristici, che viene contestualmente abrogato.

 

128.026

Relatore

 

3.11 Nott.

Introduce l’articolo 128-bis che autorizza la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 per le politiche generali concernenti le collettività italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero, il coordinamento delle iniziative per il rafforzamento e la razionalizzazione della rete consolare.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -14.000;

2008: -14.000;

2009: -14.000.

 


Articolo 216 -           Fondi speciali e tabelle

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

74.120

Relatore

 

3.11 Nott.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -4.000

A copertura della esclusione degli enti gestori delle aree naturali protette dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesa corrente nel 2007

111.01

Giorgetti Alberto

AN

3.11 Nott.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -3.000;

2008: -3.000;

2009: -3.000.

A copertura dell’articolo 111-bis che autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per gli interventi infrastrutturali relativi allaFiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova.

128.11

Relatore

 

3.11 Nott.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2008: -6.000;

2009: -6.000.

Copertura dell’incremento del rifinanziamento del Fondo per le azioni a sostegno del made in Italy di ulteriori 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

128.026

Relatore

 

3.11 Nott.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -14.000;

2008: -14.000;

2009: -14.000.

Copertura del finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all’estero.

 


 

APPENDICE 1

Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati
al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis)
dalla V Commissione bilancio della Camera


TABELLA A

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

74.120

Relatore

 

3.11 Nott.

Copertura dell’emendamento 74.120 del relatore che ha escluso gli enti gestori delle aree naturali protette dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesa nel 2007

-4.000

 

 

111.01

Giorgetti Alberto

AN

3.11 Nott.

Copertura dell’emendamento 111.01che autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per gli interventi infrastrutturali relativi allaFiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova.

-3.000

-3.000

-3.000

128.11

Relatore

 

3.11 Nott.

Copertura dell’emendamento 128.11che incrementa il rifinanziamento del Fondo per le azioni a sostegno del made in Italy di ulteriori 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

-

-6.000

-6.000

128.026

Relatore

 

3.11 Nott.

Copertura dell’emendamento 128.026 cheautorizza un contributo triennale di 14 milioni per le politiche generali relative alle collettività italiane all’estero.

-14.000

-14.000

-14.000

 


 

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis-A)
approvati dall’Assemblea della Camera


Articolo 1 -    Risultati differenziali del bilancio dello Stato

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.100

Governo

 

9.11
Ant

Modifica il comma 1 elevando l’ammontare delle regolazioni debitorie per il 2007 da 3.820 milioni a 9.520 milioni.

Modifica il comma 2elevando da 3.150 milioni a 8.850 milioni l’ammontare delle regolazioni debitorie per il 2008 e per il 2009.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze (regolazioni debitorie):

2007: -3.000.000;

2008: -3.000.000;

2009: -3.000.000.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -40.000;

2008: -40.000;

2009: -40.000.

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze (regolazioni debitorie):

2007: +5.700.000;

2008: +5.700.000;

2009: +5.700.000.

 


Articolo 2 -    Effetti sui saldi di finanza pubblica

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

 

 

 

16.11 Pom.

L’Assemblea respinge l’articoloche definiva l’ammontare dei saldi di finanza pubblica relativamente al titolo II (Disposizioni in materia di entrate).

 


Articolo 3 - IRPEF (Articolo 2 dell’A.S. 1183) (in sede di coordinamento formale la rubrica è stata sostituita dalla seguente: “IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni”)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.500

Governo

 

9.11 Pom

Modifica il comma 1:

§      lettera b) - che novella l’articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986), inserendovi il comma 2 - riconoscendo l’esenzione dall’IRPEF per i soggetti il cui reddito complessivo è composto soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, subordinando però l’applicazione dell’esenzione alla condizione che i redditi di pensione siano stati percepiti dal contribuente per l’intero anno. Si tratta una previsione già contenuta nella legislazione vigente, che sarebbe stata abrogata in caso di mancata espressa riconferma;

§      lettera c), capoverso a) - che novella l’articolo 12 del TUIR (DPR n. 917/1986) - incrementando la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, in particolare per i redditi inferiori a 40.000 euro;

§      lettera c), capoverso b) - che novella l’articolo 12 del TUIR (DPR n. 917/1986):

-       incrementando da 70 euro a 220 euro la detrazione aggiuntiva spettante per ogni figlio portatore di handicap;

-       confermando, in maniera più chiara, il meccanismo di determinazione della detrazione effettivamente spettante in presenza di più figli;

-       modificando il sistema di ripartizione tra i genitori della detrazione per i figli a carico, consentendone tra l’altro l’attribuzione per intero al genitore con reddito complessivo più elevato;

-       prevedendo l’applicazione delle detrazioni per il coniuge a carico, se più convenienti, per il primo figlio nei nuclei familiari con un solo genitore;

§      lettera c), capoverso 4, modificando, in relazione agli interventi sopra illustrati, le modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia effettivamente spettanti;

§      lettera d) -che novella l’articolo 13 del TUIR (DPR n. 917/1986):

-       aumentando, in misura differenziata in relazione all’ammontare del reddito, la detrazione spettante ai contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente nei casi si cui il reddito complessivo sia compreso tra 23.000 e 28.000 euro;

-       stabilendo maggiori detrazioni per il titolari di redditi pensione di età non inferiore a 75 anni ed eliminando i titolari di reddito di impresa dall’elenco dei soggetti che possono usufruire delle detrazioni per particolari tipologie di reddito.

Aggiunge il comma 3-bis (comma 4 dell’art. 2 dell’A.S. 1183)recante una clausola di salvaguardia per i redditi soggetti a tassazione separata (TFR e altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro): per la determinazione dell’IRPEF dovuta su tali redditi si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Aggiunge il comma 5 (comma 6 dell’art. 2 dell’A.S. 1183)che prevede una rideterminazione degli importi complessivi dell’assegno per il nucleo familiare. Più specificamente, a decorrere dal 1° gennaio 2007 si dispone la rideterminazione degli assegni in relazione a specifiche tipologie di nuclei familiari con figli, sia in riferimento ai livelli di reddito sia in riferimento alla composizione dei nuclei stessi; lo stesso comma prevede altresì una rivalutazione del 15% degli importi degli assegni per i nuclei familiari non espressamente indicati.

Di conseguenza, è soppresso l’articolo 4 relativo agli assegni per il nucleo familiare.

Aggiunge il comma 6 (comma 7 dell’art. 2 dell’A.S. 1183)che anticipa al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). La previsione corrisponde all’attuale articolo 84, comma 1, che viene infatti soppresso dallo stesso emendamento. Il comma conferma, inoltre, con maggiore chiarezza di termini, il regime tributario transitorio applicabile alle prestazioni pensionistiche dei soggetti che risultano iscritti, alla data del 1° gennaio 2007, a forme pensionistiche complementari; conferma, con maggiore chiarezza di termini, il regime tributario transitorio applicabile alle prestazioni pensionistiche dei soggetti assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari, istituite alla data del 15 novembre 1992.

Aggiunge il comma 7(comma 8 dell’art. 2 dell’A.S. 1183)che attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,00266 euro al litro per il 2007, a 0,00288 euro per il 2008 e a 0,00307 euro per il 2009. Specifica le modalità attuative per il versamento dell’accisa e la ripartizione tra le regioni.


Articolo 4 -    Assegni per il nucleo familiare

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.500

Governo

 

9.11 Pom.

Sopprime l’articolo 4 cheprevedeva una rideterminazione degli importi complessivi dell’assegno al nucleo familiare, in conseguenza dell’introduzione del nuovo comma 5 all’articolo 3, sulla medesima materia (articolo 2, comma 6, dell’A.S. 1183).

 


Articolo 5 -    Disposizioni in materia di accertamento e contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale (Articolo 3 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.500

Governo

 

9.11 Pom.

Aggiunge i commi da 16-bis a 16-quinquies(commi da 17 a 20 dell’art. 3 dell’A.S. 1183). In particolare:

-        il comma 16-bis (comma 17)differisce dal 1° gennaio al 1° luglio 2007 l’entrata in vigore dell’obbligo di certificare con scontrino o fattura l’acquisto di medicinali ai fini della loro deducibilità o detraibilità;

-        il comma 16-ter (comma 18)obbliga i titolari di partita IVA a comunicare, preventivamente, in via telematica l’importo e la tipologia dei crediti oggetto di successiva compensazione, per importi superiori a euro 10.000 (cfr. subem.0.30500.17 Antonio Pepe), entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuarla, per evitare l’illegittima compensazione di somme che risulta poi difficile all’Amministrazione recuperare. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente entro il giorno 15 del medesimo mese vale come silenzio assenso (cfr. subem. 0.3.500.13  Berruti);

-        il comma 16-quater (comma 19)rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità di attuazione dell’articolo 16-ter e le procedure per impedire l’utilizzo indebito dei crediti IVA;

-        il comma 16-quinquies (comma 20)destina una parte - pari a 214 milioni di euro per il 2007 (cfr subem. 0.3.500.33 della Commissione) - delle maggiori entrate dei commi 16-ter e 16-quater al fondo per gli interventi strutturali di politica economica, riducendone contestualmente di 183,8 milioni l’autorizzazione di spesa per il 2008.

0.3.500.13 Riformulato

Berruti

FI

9.11 Pom.

Aggiunge un ultimo periodo al comma 16-ter(comma 18) stabilendo che la mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente entro il giorno 15 del medesimo mese vale come silenzio assenso.

0.3.500.17 Riformulato

Pepe Antonio

AN

9.11 Pom.

Modifica il comma 16-ter(comma 18) riferendo l’obbligo di comunicazione alle compensazioni superiori a 10.000 euro.

0.3.500.40

Commissione

 

9.11 Pom.

Modifica il comma 16-quinquies (comma 20) riducendo da 221 milioni a 214 milioni per il 2007 lo stanziamento destinato al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 16-ter e 16-quater (commi 18-19). Aumenta da 169,8 milioni a 183,8 milioni la riduzione del predetto fondo per l’anno 2008.

5.9
5.10
5.11
5.12

Leo
Zanetta
Garavaglia
D’Agrò

AN
FI
Lega Nord
UDC

10.11 Pom

Modifica il comma 1, capoverso 10-bis, comma 2, specificando che, ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore, si tiene anche conto dei valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio.

5.30

Contento

AN

10.11 Pom

Modifica il comma 13, capoverso comma 4-bis, riguardante l’applicabilità della sanzione amministrativa nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, escludendo il caso di inesatta comunicazione.

5.37

Contento

AN

10.11 Pom

Modifica il comma 15, capoverso articolo 8-bis, riguardante l’applicabilità della sanzione amministrativa nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, escludendo il caso di inesatta comunicazione.

5.500

Governo

 

10.11 Pom

Modifica il comma 25(comma 29 dell’art. 3 dell’A.S. 1183), riducendo dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto che i condomini sono obbligati ad effettuare sui corrispettivi da essi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi resi da appaltatori nell’esercizio d’impresa;

Modifica il comma 29(comma 35 dell’art. 3 dell’A.S. 1183), che prevede che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli stabilisca modalità per impedire l’offerta non autorizzata di giuochi, scommesse e concorsi pronostici, fissando le sanzioni amministrative pecuniarie in misura variabile da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione accertata da parte dell’Amministrazione dei Monopoli;

Sostituisce il comma 30 (comma 36 dell’art. 3 dell’A.S. 1183), anticipando alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anziché a decorrere dall’emanazione del primo provvedimento dell’Amministrazione dei Monopoli) l’abrogazione delle analoghe disposizioni in materia di contrasto al giuoco illegale contenute nella precedente legge finanziaria 2006.

Aggiunge i commi da 33-bis a 33-quinquies(commi da 40 a 43 dell’art. 3 dell’A.S. 1183). In particolare:

-        il comma 33-bis (comma 40) istituisce il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria: si tratta di un sistema per la gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, finalizzato all’analisi ed al monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari;

-        il comma 33-ter (comma 41) rinvia a successivi D.P.C.M., o a decreti del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione per il controllo dell’anagrafe tributaria (cfr. subem. 0.5.500.10 Conte), da adottare entro il 31 marzo 2007, l’individuazione delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato, nonché la definizione delle regole tecniche per l’accesso e la consultazione di tali dati da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate;

-        il comma 33-quater (comma 42) dà la facoltà al Ministero dell’economia e delle finanze di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni tratte dai dati del sistema integrato, nonché i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, sempre in forma anonima e per esclusive finalità di studio e di ricerca;

-        il comma 33-quinquies (comma 43) contiene la clausola di neutralità finanziaria per le disposizioni dei precedenti commi, dai quali non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

0.5.500.10 Riformulato

Conte

FI

10.11 Pom

Modifica il comma 33-ter (comma 41)prevedendo che debba essere sentita la Commissione per il controllo dell’anagrafe tributaria, che dovrà esprimersi entro 15 giorni, ai fini dell’adozione dei D.P.C.M. o dei decreti del Ministro delegato per le riforme relativi all’individuazione delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato.

5.171 Riformulato

Lulli

L’Ulivo

10.11 Pom

Aggiunge i commi 28-bis e 28-ter (commi 33 e 34 dell’art. 3 dell’A.S. 1183).

In particolare,il nuovo comma 33:

§      sostituisce il comma 22 dell’articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006:

-        confermando quanto già previsto dalla disposizione vigente, in ordine all’obbligo per le parti di indicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, all’atto della cessione dell’immobile, le modalità di pagamento del corrispettivo;

-        specificando il contenuto della dichiarazione che le parti, all’atto della cessione dell’immobile, con le medesime modalità di cui sopra, sono tenute a rendere,con specifico riferimento all’ipotesi in cui esse si siano avvalse di un mediatore.

§      Introduce il comma 22.1 nello stesso articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006, che impone al notaio di effettuare all’Agenzia delle entrate una specifica segnalazione del mediatore che non è iscritto al ruolo di agenti d’affari in mediazione, prevedendo altresì, in caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione, oltre alla sanzione amministrativa (già contenuta nel vigente comma 22), la rettifica di valore dei beni trasferiti.

Il nuovo comma 34 prevede che le disposizioni di cui al comma 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria, trovano applicazione unicamente con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006, e non anche ai pagamenti effettuati in precedenza.

5.84

Garavaglia

Lega Nord

10.11 Pom

Modifica il comma 34 (comma 44 dell’art. 3 dell’A.S. 1183), prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell’emanazione del provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze relativo alle modalità di introduzione, in tutte le amministrazioni pubbliche, dei criteri di contabilità economica e di trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici.

 

5.0500

Governo

 

13.11

Introduce l’articolo 5-bis(articolo 4 dell’A.S. 1183) il quale sostituendo il comma 12-bis dell’articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006:

-        differisce di un anno, al 1° luglio 2009 (rispetto al 1° luglio 2008 previsto dal comma 12-bis originario), la data a decorrere dalla quale trova applicazione il limite dell’importo di 100 euro, raggiunto il quale i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi solo tramite assegni non trasferibili, o bonifici, o altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero mediante pagamento elettronico;

-        prolunga di un anno, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 fino al 30 giugno 2008 (anziché fino al 30 giugno 2007), la vigenza del limite di 1.000 euro;

-        mantiene per un anno, ma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 (anziché dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008), la vigenza del limite di 500 euro;

-        prevede la presentazione, entro il 31 gennaio 2008, di una relazione al Parlamento sull’applicazione della disposizione.

 


Articolo 6 -    Disposizioni per il recupero della base imponibile (Articolo 5 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.100

Commissione

 

12.11

Aggiunge i commi da 9-bis a 9-quater (commi 10-12 dell’art. 5 dell’A.S. 1183). In particolare:

-       il comma 9-bis (comma 10) autorizza la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio in favore dei delegati della gestione che sono stati dimessi a seguito del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio, previo versamento di 12.000 euro. Le rivendite così assegnate non sono soggette al triennio di sperimentazione previsto per le rivendite di nuova istituzione dall’articolo 21 della legge n. 1293 del 1957 (v. sub. em. 0.6.100.1);

-       il comma 9-ter (comma 11)dispone che le disposizioni di cui sopra hanno effetto per la durata di due anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria in esame;

-       il comma 9-quater(comma 12)proroga di ulteriori due anni (rispetto ai sette previsti) la facoltà per il personale trasferito all’Ente Tabacchi Italiani – ETI (ora trasformato in S.p.a), che risultasse in esubero, di richiedere di essere riammesso nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -3.000;

2008: -3.000;

2009: -3.000.

0.6.100.1

Conte

FI

12.11

Modifica il comma 9-bis (comma 10) sopprimendo la possibilità, originariamente prevista nell’em. 6.100, che le rivendite assegnate possano essere cedute in deroga alle modalità di cessione di rivendite di generi di monopolio, disciplinate dall’articolo 31 della legge 1293 del 1957.

6.500

Governo

 

12.11

Sostituisce i commi 12 e 13 (commi 15 e 16 dell’art. 5 dell’A.S. 1183):

-        differendo di un anno l’entrata in vigore dell’obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dei fabbricati (cioè a decorrere dal 2008, anziché dal 2007, come era previsto nel testo originario) (comma 15);

-        limitando alle sole società ed enti commerciali l’obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’ICI (comma 16).

Sopprime i commi da 14 a 19, eliminando dunque la previsione della liquidazione e del versamento ICI da parte del sostituto di imposta per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Sostituisce il comma 20 (comma 18 dell’art. 5 dell’A.S. 1183). La nuova formulazione prevede che nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007 deve essere indicato l’importo dell’ICI dovuta per l’anno precedente, anziché per l’anno in corso.

Introduce 5 nuovi commi (comma 17 e commi 19-22 dell’art. 5 dell’A.S. 1183). In particolare:

-       il nuovocomma 17 disciplina direttamente, anziché rinviare ad un decreto attuativo, la trasmissione ai comuni dell’esito della verifica del versamento ICI, effettuata in sede di liquidazione delle imposte sui  redditi;

-       il comma 19 impone ai comuni di trasmettere all’Agenzia del Territorio i dati risultanti dagli accertamenti in materia di ICI, se discordanti da quelli catastali;

-       i commi 20-22 obbligano i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati acquisiti nell’ambito della loro attività che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi; prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione.

 


Articolo 8 -    Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (Articolo 7 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

8.500

Governo

 

14.11 Pom.

Modifica il comma 2, introducendo una ulteriore lettera c-bis) (lettera d) la quale specifica che il regolamento istitutivo dell’imposta di scopo determina l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni e riduzioni sul versamento dell’ICI sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro (vedi subem. Garavaglia 0.8.500.6 e 0.8.500.8)

0.8.500.6

Garavaglia

Lega Nord

14.11 Pom.

Modifica l’emendamento 8.500, aggiungendo la previsione secondo la quale ai fini della determinazione dell’applicazione (non più eventuale) di esenzioni, riduzioni o detrazioni si debba fare  “particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni e riduzioni sul versamento dell’ICI sulla prima casa”.

0.8.500.8

Garavaglia

Lega Nord

14.11 Pom.

Modifica l’emendamento 8.500, aggiungendo la previsione secondo la quale, ai fini della determinazione dell’applicazione (non più eventuale) di esenzioni, riduzioni o detrazioni si debba fare “particolare riferimento ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro”.

8.22

Colasio

L’Ulivo

14.11 Pom.

Modifica il comma 5 ricomprendendo tra le opere pubbliche per le quali può essere istituita l’imposta di scopo le opere di restauro e le opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche.

8.23

D’Elpidio

Popolari-UDEUR

14.11 Pom.

Modifica il comma 5 ricomprendendo tra le opere pubbliche per le quali può essere istituita l’imposta di scopo le opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica e le opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

 


Articolo 9 -    Contributo comunale di ingresso e di soggiorno

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.1 rif.

9.2 rif.

9.3 rif.

9.4 rif.

9.5 rif.

9.7 rif.

9.8 rif.

9.9

9.10

9.12

9.13

Conte

Calducci

Verro

Pizzolante

Zorzato

Di Centa

Bernardo

Leo

Lupi

Dussin

D’Agrò

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

AN

FI

Lega Nord

UDC

14.11 Ant

Sopprime l’articolo, il quale consentiva ai comuni di istituire un contributo di soggiorno a carico dei soggetti non residenti, alloggianti in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici ed agriturismo.

 


Articolo 10 -Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali (Articolo 8 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.600
riformulato

Commissione

 

14.11 Nott

Aggiunge il comma 1-bis(comma 2 dell’art. 8 dell’A.S. 1183) che demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e finanze l’individuazione delle province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW), in deroga alle modalità di riscossione di cui all’articolo 6 del D.L. n. 511 del 1988, dando priorità alle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano nonché a quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, di cui al D.P.R n. 412/1993 (v. subem. 0. 10. 600.2 Bressa) e quelle con la Confederazione Elvetica (v. subem. 0. 10.600.3 Zanetta).

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -5.000;

2008: -5.000;

2009: -5.000.

0.10.600.2
riformulato

Bressa

Ulivo

14.11 Nott

Modifica il comma 1-bis(comma 2 dell’art. 8 dell’A.S. 1183) introdotto dall’emendamento 10.600 specificando che la priorità riguarda anche quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, di cui al D.P.R n.412 del 1993 (talune zone montane).

0.10.600.3

Zanetta

FI

14.11 Nott

Modifica il comma 1-bis(comma 2 dell’art. 8 dell’A.S. 1183) introdotto dall’emendamento 10.600 estendendo la priorità anche alle province confinanti con la Confederazione elvetica.

10.601

Commissione

 

14.11 Nott

Aggiunge il comma 2-bis (comma 4 dell’art. 8 dell’A.S. 1183) checonsente agli enti locali di ottenere dal Ministero dell’economia il differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

10.7

Armani

AN

14.11 Nott

Aggiunge il comma 2-bis (comma 5 dell’art. 8 dell’A.S. 1183) che,modificando l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, specifica che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) è stabilita dal consiglio comunale (e non dal comune, come previsto dal testo originario)

 

10.01
riformulato

Giudice

FI

15.11 Pom.

Aggiunge l’articolo 10-bis (articolo 9 dell’A.S. 1183), il quale, introducendo l’articolo 20.1 nel D.L. n. 507 del 2003, prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria in esame, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti siano a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.


Articolo 11 -Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile (Articolo 10 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

11.2

Napoli Osvaldo

FI

15.11 Ant.

Modifica il comma 7, relativo alle modalità di rimborso da parte dell’ente locale delle somme versate e non dovute dal contribuente, fissando in centottanta giorni (rispetto ai novanta originariamente previsti) il termine entro il quale, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, è effettuato il rimborso.

11.5

Filippi

Lega Nord

15.11 Ant.

Modifica il comma 11, secondo il quale agli enti locali spetta stabilire, nel rispetto dei principi di cui all’art. 25 della legge n. 289/202 (legge finanziaria 2003), per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono effettuati; è aggiunta la precisazione che, in caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25.

11.17 riformulato

11.18

11.19

11.20

11.500

Conte

Uggè

Mazzocchi

D’Agrò

Governo

FI

AN

UDC

FI

15.11 Ant.

Sopprime il comma 19, che prevedeva la possibilità di fissare la tariffa del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari in misura eccedente di oltre il 25% la corrispondente tariffa dell’imposta sulla pubblicità.

Sopprime il comma 20, che abrogava il comma 1 dell’articolo 7-octies del D.L. n. 7 del 2005, circa la rideterminazione da parte dei comuni, a decorrere dall’esercizio 2006, dellamisura del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, tenendo necessariamente conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11.29

Napoli Osvaldo

FI

15.11 Ant.

Modifica il comma 24 (comma 22 dell’art. 10 dell’A.S. 1183), specificando che i comuni e le province possono conferire poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento di alcune violazioni in materia tributaria, oltre che ai dipendenti degli enti locali,ai soggetti privati affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446 del 1997(e non solo ai soggetti iscritti Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’art. 53 dello stesso D.Lgs. come previsto nel testo originario).

 

11.0600

Commissione

 

15.11 Pom.

Introduce l’articolo 11-bis (articolo 11 dell’A.S. 1183), che dispone l’esenzione dall’IRES, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e tradizioni delle comunità locali; prevede, inoltre, che le persone fisiche che gestiscono attività connesse alle finalità istituzionali di tali soggetti non sono sostituti d’imposta e non sono soggetti agli obblighi di cui al DPR n. 600/1973 (relativi a dichiarazioni annuali, scritture contabili e ritenute alla fonte); le prestazioni e le dazioni effettuate da persone fisiche in favore di detti soggetti hanno carattere di liberalità, ai fini delle imposte sui redditi. Prevede l’emanazione di un decreti ministeriale che individui i soggetti ai quali si applica la norma in modo tale che l’onere complessivo non sia superiore a 5 milioni di euro annui. Le imposte versate da detti soggetti non sono rimborsate.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -5.000;

2008: -5.000;

2009: -5.000.

 


Articolo 12 -Compartecipazione comunale all’IRPEF (Articolo 12 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.4



12.5

Oliva



Giudice

Misto-Movimento per l’autonomia

FI

15.11 Pom

Modifica il comma 4, specificando che, per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, all’attuazione delle disposizioni relative all’istituzione della compartecipazione comunale al gettito dell’IRPEF provvedono le stesse regioni in conformità ai rispettivi statuti, anche al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

 


Articolo 13 -Modifiche al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Articolo 13 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.500

Governo

 

15.11 Pom

Modifica il comma 1, lettera a), aggiungendo un ulteriore numero 1-bis) (nuova lettera g), che, novellando l’articolo 65, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 112 del 1998, include, tra le funzioni mantenute allo Stato, quella del controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti catastali, anziché quella del monitoraggio dei processi di aggiornamento.

Modifica il comma 1, lettera b), che novella l’articolo 66, co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 112 del 1998, attribuendo nuovamente ai comuni la competenza circa la conservazione degli atti catastali (che in precedenza si prevedeva di sottrarre ad essi).

 


Articolo 14 -Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali (Articolo 14 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

14.500 riformulato

Governo

 

15.11 Pom

Sostituisce i commi 1, 2 e 3 con tre nuovi commi. La nuova formulazione del comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni (senza più distinzione tra comuni capoluogo di provincia e no) esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

La nuova formulazione del comma 2 subordina l’efficacia dell’attribuzione ai comuni della funzione di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, alla successiva emanazione di un DPCM, che individui i termini e le modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, fatti salvi i poli catastali già costituiti.

La nuova formulazione del comma 3 conferma la facoltà per tutti i comuni di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad essi attribuite, specificando però che queste hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Inoltre, con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali e tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa concluso dall’Agenzia del territorio con l’ANCI, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni decentrate e, in particolare, le procedure di attuazione e gli ambiti di competenza.

Modifica formalmente il comma 4, eliminando il riferimento al codice dell’amministrazione digitale.

Modifica il comma 5 stabilendo che l’assegnazione di personale, necessario ai fini del mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza, può aver luogo anche mediante distacco.

Sopprime il comma 6 che rinviava ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2007, la rideterminazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa la quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali.

 


Articolo 15 -Disposizioni in materia di immobili (Articolo 15 dell’A.S. 1183)

 

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

15.3

Napoli Osvaldo

FI

15.11 Pom

Modifica il comma 2, capoverso b,) ricomprendendo anche le “associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali” tra i soggetti destinatari della assegnazione in concessione a titolo gratuito, da parte degli enti locali, dei beni immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

 

15.01

Mazzoni

UDC

15.11 Pom

Introduce l’articolo 15-bis (articolo 16 dell’A.S. 1183) concernente “Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione”.

Novellando l'articolo 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, il comma 1 dell’articolo dispone il sequestro e la confisca dei beni anche per i reati di cui agli articoli del codice penale 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d’ufficio) e 325 (utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio). I beni confiscati sono devoluti allo Stato e utilizzati secondo le destinazioni previste dalla legge n. 575 del 1965.

Novellando il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, il comma 2 dell’articolo prevede che le somme ricavate nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni confiscati alla mafia sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

15.0700
riformulato

Commissione

 

16.11 Pom.

Introduce l’articolo 15-bis (articolo 17 dell’A.S. 1183), il quale prevede, a decorrere dal 2007 e per un periodo di tre anni, che è dovuto, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità premio di fine servizio e sull’indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti da soggetti iscritti a forme pensionistiche aggiuntive o integrative, erogati a lavoratori dipendenti pubblici e privati, i cui importi superino complessivamente 1,5 milioni di euro, un contributo di solidarietà nella misura del 15% sull’importo eccedente il suddetto limite. Il 90% delle risorse derivanti da tale disposizione affluisce all’entrata per essere riassegnato al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,  e sono destinate a favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.


Articolo 16 -Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici (Articolo 18 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

16.500
maxiemend.

Governo

 

18.11

Il maxiemendamento sostituisce gli articoli da 16 a 217 con un unico articolo costituito da 826 commi.

Per l’analisi delle modifiche apportate dal maxiemendamento del Governo ai singoli commi si rinvia alla tabella riportata a pag. 82.

 


Articolo 20 -Disposizioni varie in materia fiscale (commi 30-53 dell’articolo 18 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.500

Governo

 

9.11 Pom.

Aggiunge il comma 10-bis(comma 40 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) (subem. 0.3.500.300 della Commissione) che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, eleva al 22% l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dal comma 496 della legge finanziaria 2006 per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili.

Modifica il comma 22(comma 52 dell’art. 18 dell’A.S. 1183)disponendo che gli incrementi percentuali del bollo auto approvati dalle Regioni o dalle Province autonome prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, vengano ricalcolati sugli importi della Tabella come modificata dalla legge finanziaria, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggio gettito derivante. Sostituisce la tabella contenente la tariffa delle tasse automobilistiche (c.d. bollo auto) scaglionando gli aumenti in base non solo alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da Euro 0 a Euro 5), ma prevedendo altresì ulteriori aumenti incrementali, in relazione alla potenza dei veicoli, per ogni kw superiore a 100 kw.

Aggiunge il comma 24 (comma 54, primo periodo, dell’art. 18 dell’A.S. 1183), che sostituisce l’art. 37, comma 37, del D.L. n. 223/2006, prevedendo l’entrata in vigore progressiva, a partire dal 1° giugno 2008 e per singole categorie di contribuenti individuati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite appositi registratori di cassa per le imprese esercenti il commercio.

Aggiunge il comma 25 (comma 54, primo periodo, dell’art. 18 dell’A.S. 1183), che inserisce il comma 37-bis all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2008 tutti i registratori di cassa immessi sul mercato possiedano la funzione di trasmissione automatica dei corrispettivi, consentendo parallelamente la deduzione integrale delle spese di acquisto dei registratori di cassa e stabilendo che questi apparecchi non siano soggetti a verifica periodica. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale (vedi anche subem. Garavaglia 0.3.500.3);

Aggiunge il comma 26 (comma 55 dell’art. 18 dell’A.S. 1183)che riduce l’aliquota d’accisa sul gas metano per autotrazione a euro 0,00291 per metro cubo (da 10,85 a 2,91 euro per 1.000 metri cubi);

Aggiunge il comma 27 (comma 56 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che modificando l’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA), assoggetta a IVA, con la conseguente possibilità di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti:

a)       le locazioni di fabbricati ad uso abitativo costruiti nell’ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata, effettuate dagli imprenditori che li hanno costruiti o che hanno effettuato interventi di recupero edilizio (locazioni in precedenza soggette ad imposta di registro con aliquota del 2% in conseguenza dell’esenzione IVA);

b)       le cessioni di fabbricati da parte delle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero edilizio, anche successivamente ai quattro anni dalla data di ultimazione, qualora siano stati locati per un periodo di almeno quattro anni in attuazione dei programmi di edilizia convenzionata.

Aggiunge il comma 28 (comma 57, terzo periodo, dell’art. 18 dell’A.S. 1183)che inserisce conseguentemente tra le voci della Tabella dell’IVA cui si applica l’aliquota del 10%, le locazioni di fabbricati ad uso abitativo costruiti nell’ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata, effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno eseguito interventi di recupero edilizio.

Aggiunge il comma 29 (comma 57, primo e secondo periodo, dell’art. 18 dell’A.S. 1183)che chiarisce, in via interpretativa, che le prestazioni di beni e servizi socio-sanitari, scolastici e assistenziali erogate dalle cooperative e dai loro consorzi in favore di soggetti svantaggiati, sono ricomprese tra quelle cui si applica l’IVA agevolata del 4%, ferma restando la possibilità di optare per il regime di esenzione riservato alle ONLUS.

Aggiunge il comma 30 (comma 58 dell’art. 18 dell’A.S. 1183)che novella l’art. 6, comma 3, della legge n. 133/1999, esentando ai fini IVA le prestazioni di servizi rese, nell'ambito delle attività di carattere ausiliario, dalle società strumentali, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici, alla società Riscossione S.p.A. da società del gruppo.

Aggiunge il comma 31 (comma 59 dell’art. 18 dell’A.S. 1183)che, novellando l’art. 38, co. 1, della legge n. 241/1997, prevede il diritto al compenso in favore dei professionisti per le attività di assistenza fiscale nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendenti e assimilati.

0.3.500.40

Commissione

 

9.11 Pom.

Sopprime la modifica apportata dall’emendamento 3.500 del Governo al comma 10, che novellando l’art. 19-bis.1, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 escludeva dal regime di indetraibilità dell’IVA le sole prestazioni alberghiere (e non anche le somministrazioni di alimenti e bevande, come nel testo originario), inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Contemporaneamente introduce il comma 10-bis (comma 40 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), che eleva al 22%, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dal comma 496 della legge finanziaria 2006 per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili.

0.3.500.3 Riformulato

Garavaglia

Lega Nord

9.11 Pom.

Modifica il comma 25 (comma 54, primo periodo, dell’art. 18 dell’A.S. 1183), aggiungendo al capoverso 37-bis, un periodo, in base al quale i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valore fiscale.

 


Articolo 84 -Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto (commi 389-397 dell’articolo 18 dell’A.S. 1183)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.500

Governo

 

9.11 Pom.

Sopprime il comma 1 che anticipava la decorrenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, fissandola al 1° gennaio 2007 anziché al 1° gennaio 2008, in conseguenza dell’introduzione del nuovo comma 6 all’articolo 3, di contenuto analogo.

 


MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO 16.500

 

Em. 16.500

A.C. 1746-bis-A

Oggetto

 

Co. 1

 

Il maxiemendamento del Governo introduce una nuova disposizione che aggiungendo il comma 2-ter all’articolo 01 del D.L. n. 400/1993, stabilisce la revoca delle concessioni demaniali marittime, per finalità turistico ricreative, qualora il concessionario si sia reso responsabile di violazioni edilizie che costituiscono inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

NUOVO

Co. 2

Art. 16, co. 1

Il maxi emendamento del Governo modifica la disposizione relativa alle concessioni marittime, specificando, alla lettera e), l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante la concessione, anche al fine di balneazione.

 

Co. 4

Art. 16, co. 3

Il maxi emendamento del Governo modifica la disposizione relativa alla durata delle concessioni riducendo il limite massimo della concessione demaniale marittima da 50 a 20 anni e prevedendo la predisposizione da parte delle regioni di piani di utilizzazione di aree del demanio marittimo.

 

Co. 5

 

Il maxi emendamento del Governo aggiunge un nuovo comma che impone alle Regioni, nella predisposizione dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di individuare un corretto equilibrio tra aree demaniali marittime concesse a privati e arenili liberamente fruibili e le modalità e la collocazione dei varchi che consentono il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompressa nella concessione, anche al fine di balneazione.

NUOVO

Co. 13

Art. 17, co. 1

Il maxi emendamento del Governo modifica la disposizione che, novellando l’art. 3 del D.L.n. 351/2001, consente all’Agenzia del demanio di individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico. In particolare, il maxiemendamento aggiunge all’articolo 3 del D.L. n. 351/2001il comma 15-ter, che consente al Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, di procedere alla permuta con gli enti territoriali di immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero e non ancora dismessi perché effettivamente necessari per le attività istituzionali.

 

Co. 16

Art. 18, co. 1

Il maxi emendamento del Governo modifica le disposizioni in materia di deduzioni dalla base imponibile IRAP, ai fini della riduzione del c.d. cuneo fiscale, con particolare riferimento alla regola di incumulabilità e ai limiti di godimento, su cui incide la lettera e):

§      precisando le specifiche tipologie di deduzioni a fini IRAP il cui importo non può eccedere la retribuzione e gli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;

§      modificando il regime di incompatibilità tra le varie tipologie di deduzione, prevedendo, da un lato, che le nuove deduzioni per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, introdotte dal disegno di legge finanziaria, non siano incompatibili con la deduzione di carattere generale prevista per i soggetti passivi IRAP diversi dalle  amministrazioni pubbliche, e, dall’altro lato, che le deduzioni per le assunzioni siano invece incompatibili con le deduzioni per le spese di apprendistato, per disabili, per contratti di formazione lavoro e per ricerca e sviluppo, nonché con le deduzioni per nuove assunzioni previste dall’articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Co. 19

Art. 18, co. 4

Il maxi emendamento del Governo, nell’ambito delle misure di riduzione del cuneo fiscale, modifica le disposizioni transitorie per il calcolo dell’acconto IRAP, in particolare,allineando al 1° febbraio 2007 la data di riferimento per la determinazione del periodo d’imposta al quale è riferito l’acconto, secondo le più favorevoli disposizioni indicate nel comma medesimo e consentendo la scelta tra due metodi di calcolo diversi

 

Co. 40

 

La disposizione contenuta nel maxiemendamento del Governo riproduce il contenuto del comma aggiunto dal subem. 0.3.500.40 della Commissione, già approvato dall’Assemblea il 9.11 Pom. (cfr. scheda relativa all’articolo 20).

NUOVO

Co. 50

Art. 20, co. 20

Il maxiemendamento del Governo modifica la disposizione che concede la detrazione del 19% dall'imposta lorda per alcuni oneri sostenuti dal contribuente, prevedendo:

§      l’estensione della detrazione dall’imposta lorda del 19% a tutti i contratti di locazione, e non soltanto a quelli transitori, stipulati da studenti universitari (lettera a, capoverso i-sexies);

§      la detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti). La detrazione è concessa su un importo di spesa non superiore a 2.100 euro e a condizione che il reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa non superi 40.000 euro (lettera a, capoverso i-septies).

Conseguentemente è modificata la lettera b) specificandosi che la detrazione prevista per le badanti spetta anche se dette spese sono state sostenute per assistere un familiare non a carico.

 

Co. 52

Art. 20, co. 22

La disposizione del maxiemendamento del Governo riproduce il contenuto dell’emendamento 3.500 del Governo, per la parte che modifica l’art. 20, co. 22, dell’A.C. 1746-bis-A, già approvato dall’Assemblea il 9.11 Pom. (cfr. scheda relativa all’articolo 20).

 

Co. 54-59

 

Il maxiemendamento del Governo riproduce, ai commi 54-59, il testo delle disposizioni aggiuntive introdotte all’articolo 20 dall’emendamento 3.500 del Governo, già approvato dall’Assemblea il 9.11 Pom. (cfr. scheda relativa all’articolo 20).

NUOVI

Co. 60-61

 

Il maxiemendamento del Governo introduce nuove disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo:

o  il nuovo comma 60 novella l’articolo 54 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare:

§    è modificato il comma 1-bis dell’articolo 54 del TUIR, ricomprendendosi tra le plusvalenze che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo quelle derivanti dai beni immobili strumentali;

§   è aggiunto il comma 1-bis.1 nell’articolo 54 che consente parallelamente la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle minusvalenze di tali immobili strumentali;

§   è modificato il comma 2 dell’articolo 54 che consente conseguentemente la deducibilità di quote annuali di ammortamento per gli immobili strumentali, specificandone i criteri;

§   è modificato il comma 3 dell’articolo 54, estendendosi la deducibilità, già prevista nella misura del 50% per le spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione, alle spese di manutenzione ordinaria degli stessi, se non imputabili ad incremento del costo dei beni;

o  il nuovo comma 61 stabilisce che le nuove disposizioni del comma precedente, in materia di deducibilità dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali, si applichino agli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, riducendone tuttavia per questi tre periodi d’imposta la deducibilità degli importi ad un terzo.

NUOVI

Co. 62

Art. 21, co. 1

Il maxi emendamento del Governo interviene sulla norma specificando che il Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per il sostegno delle aree e dei quartieri degradati delle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, sia particolarmente rivolto al centro storico di Napoli.

 

Co. 72

 

Il maxi emendamento del Governo introduce un nuovo comma che, modificando l’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, prevede, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW

NUOVO

Co. 76-78

 

I nuovi commi introdotti dal maxi emendamento del Governo riconoscono ai soggetti esercenti attività di impresa una ulteriore deduzione dal reddito di impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti in caso di sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, ovvero fluorescenti, ovvero ad alto rendimento ottico.

NUOVI

Co. 79

 

Il nuovo comma introdotto dal maxi emendamento del Governo prevede, in favore degli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento, una detrazione IRPEF del 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato, allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista del passaggio alla televisione digitale.

NUOVO

Co. 83

 

Il maxi emendamento del Governo introduce un nuovo comma che prevede, che entro il termine del 28 febbraio 2007 siano definite, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia, le caratteristiche alle quali devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al precedente comma 79 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti.

NUOVO

Co. 84-87

Art. 25

Il maxiemendamento del Governo riformula le disposizioni in materia di fiscalità energetica per finalità sociali. La nuova formulazione del testo prevede che il fondo alimentato, nel limite di 100 milioni di euro, con il maggior gettito fiscale derivante dall’incidenza sull’IVA dell’incremento dei prodotti petroliferi sia destinato in generale a interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, anziché a misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale, come disposto dal testo iniziale. Il fondo è finalizzato al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili (commi 84 e 85).

Il comma 86, inoltre, destina una quota delle risorse del Fondo, pari a 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, al finanziamento degli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 75 a 83 (sostituzione di frigoriferi e apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, acquisto di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, nonché rinnovo del parco apparecchi televisivi).

Il comma 87, introdotto dal maxiemendamento, prevede la stipula di accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali per l’individuazione o la creazione di strutture amministrative, presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di carattere sociale per la riduzione dei costi della fornitura energetica.

 

Co. 88-99

Art. 26

Il maxiemendamento del Governo riformula le disposizioni introdotte dall’ex articolo 26 relative all’immissione in consumo e alla tassazione dei biocarburanti. Nella nuova formulazione delle norme sono altresì confluite le disposizioni contenute nell’ex articolo 156, che recava norme in materia di bioenergie, che è stato conseguentmente soppresso.

In particolare la nuova formulazione del comma 88, che sostituisce l’art. 3 del D.Lgs. n. 128/2005, incrementa dal 5 al 5,75% l’obiettivo indicativo nazionale di immissione in consumo di biocarburanti da raggiungere entro il 31 dicembre 2010, e specifica che, al raggiungimento di tale obiettivo, concorrono le immissioni in consumo di biodiesel, biotanolo, ETBE e additivi e riformulati prodotti da biomasse.

Il nuovo testo delcomma 89, che sostituisce l’art. 2-quater del D.L. n. 2/2006:

§       fissa la quota minima di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili (espressamente compresi i derivati del biotanolo) da immettere in consumo per l’anno 2007 nella misura dell’1% del carburante immesso in consumo nell’anno precedente; per l’anno 2008 la misura è del 2%;

§       modifica le modalità di emanazione e le priorità del decreto attuativo: esso dovrà essere emanato dal Ministro per le politiche agricole (anziché dal Ministro dello sviluppo economico) ed entro tre mesi (anziché sei mesi); esso dovrà tenere conto prioritariamente della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o da contratti ad essi equiparati, anziché dei progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali;

§       prevede che la sottoscrizione di un contratto di filiera o di un contratto quadro costituisca titolo preferenziale nei bandi per finanziamenti per la promozione di energie rinnovabili e nei contratti di fornitura di biocarburanti;

Il nuovo comma 90, che sostituisce l’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005: amplia l’elencazione delle attività considerate, ai fini fiscali, produttive di reddito agrario, ricomprendendovi la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, non necessariamente dell’impresa, e di prodotti chimici, non solo di materie plastiche, derivanti da prodotti agricoli. All’onere della disposizione (1 milione di euroa decorrere dal 2007), si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, co. 3-ter del D.L. n. 202/2005, destinata ad interventi nel settore avicolo (comma 91).

Il nuovo comma 92, che sostituisce i commi 6, 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter, ed aggiunge i commi 6.3 e 6.4 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 504/1995, determina le seguenti modifiche rispetto al testo originario:

§       prevede che, per il periodo 2007-2010, al biodiesel si applichi un’aliquota di accisa pari al 20% di quella del gasolio, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate (la versione originaria prevedeva che la suddetta aliquota e contingente si applicassero per il solo anno 2007, mentre per gli anni 2008-2010 dovessero essere aumentati sia l’accisa che il contingente annuo). Inoltre differisce (da tre a sei mesi) il termine per l’emanazione del decreto ministeriale attuativo, il quale, ai fini dell’assegnazione dei quantitativi agevolati di biodiesel agli operatori, dovrà dare priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, anziché tenere conto dell’intensità dell’occupazione generata e dei benefici ambientali (lettera b);

§       disciplina l’assegnazione del contingente di biodiesel, relativo all’anno 2007: nelle more dell’autorizzazione comunitaria e del decreto ministeriale attuativo della nuova disciplina, 180.000 tonnellate verranno assegnate dall’Agenzia delle dogane; gli assegnatari dovranno garantire il pagamento della maggiore accisa nel caso in cui l’autorizzazione comunitaria non dovesse essere rilasciata. Le restanti 70.000 tonnellate saranno assegnate ai produttori che hanno stipulato contratti di coltivazione nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera. La mancata realizzazione delle produzioni previste comporta la decadenza dell’agevolazione per l’anno in corso e i due anni successivi, limitatamente ai volumi non realizzati (lettera c);

§       prevede l’aumento del contingente di biodiesel agevolato in seguito all’eventuale rideterminazione della misura dell’accisa agevolata. Subordina l’efficacia dell’eventuale rideterminazione del contingente alla preventiva autorizzazione della Comunità europea, qualora tale autorizzazione dovesse essere necessaria (lettera d, capoverso 6.4);

§       prevede che la riduzione dell’accisa su bioetanolo, ETBE, additivi e riformulanti prodotti da biomasse sia effettuata nell’ambito di un programma triennale decorrente dal 1° gennaio 2008, anziché nell’ambito di un programma sperimentale, come previsto nel testo iniziale (lettera e);

§       aggiungendo due periodi finali al comma 6-ter dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 504/1995, impone la rilevazione semestrale dei costi industriali medi di bioetanolo, ETBE, additivi e riformulanti prodotti da biomasse, per i quali è previsto un programma triennale di riduzione delle accise, al fine dell’eventuale rideterminazione della misura dell’accisa agevolata, per evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione (lettera f).

Il comma 93 stabilisce che le disposizioni sopra elencate, di cui al comma 92, lettere e) e f), hanno effetto dal 1° gennaio 2008 e sono subordinate alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Il comma 94 conferma la possibilità, già prevista nel testo originario, di utilizzare le risorse già disponibili provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell’incremento del contingente di biodiesel che fruisce dell’aliquota d’accisa agevolata.

Il comma 95 prevede che per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel agevolato non assegnati al termine dell’anno siano trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche.

Il comma 96prevede che gli importi non utilizzati per gli anni 2005 e 2006 (anziché quelli relativi al solo anno 2006 come previsto nel testo originario) nell’ambito del programma sperimentale di riduzione dell’accisa per bioetanolo, ETBE, additivi e riformulanti prodotti da biomasse siano destinati per il 50% all’incremento del contingente di biodiesel agevolato per gli anni 2007-2010 e per l’altro 50% siano assegnati al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anziché essere interamente destinati all’incremento del suddetto contingente di biodiesel;

Il comma 98novella l’art. 1, co. 422, della legge n. 266/2005, modificando la destinazione di 10 milioni di euro facenti parte delle risorse destinate al programma sperimentale di riduzione dell’accisa per bioetanolo, ETBE, additivi e riformulanti prodotti da biomasse non utilizzate nell’anno 2005, prevedendo che i suddetto importo sia utilizzato per aumentare fino a 20.000 tonnellate il contingente dell’anno 2006 di biodiesel esentato da accisa, anziché essere destinato a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole nel campo bioenergetico;

Il comma 99 definisce le espressioni “intesa di filiera” e “contratto quadro”.

 

Co. 103

Art. 28, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 102 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula la disposizione che sostituisce i commi 370-372 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), in materia di atti e tributi dovuti per la riutilizzazione commerciale delle informazioni catastali, prevedendo che per la acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali i riutilizzatori commerciali devono corrispondere un importo fisso annuale, determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anziché i tributi previsti maggiorati del 20%, e confermando (rispetto al testo originario) per l’acquisizione di documenti, dati e informazioni ipotecari l’obbligo di corrispondere i tributi previsti maggiorati del 20% (nuovo comma 370 dell’art. 1 della legge n. 311/2004).

Introduce inoltre una sanzione amministrativa tributaria da 10.000 a 50.000 euro per chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti di dati, la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi (nuovo comma 372 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 ).

 

Co. 106

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 105 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

NUOVO

Co. 118-120

 

I nuovi commi introdotti dal maxiemendamento del Governo (comma 117-119 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) intervengono in materia di deducibilità delle spese per telefonia.

In particolare il nuovo comma 117 sostituisce il comma 9 dell'articolo 102 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) fissando, ai fini IRES e ai fini della determinazione del reddito di impresa, la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione, anche finanziaria, di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione per apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (telefoni fissi e mobili) all’80% (attualmente tale percentuale è del 100% per i telefoni fissi e del 50% per i telefoni mobili). E’ confermata la totale deducibilità per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Il comma 118, che sostituisce il comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR, prevede lo stesso trattamento per i costi sostenuti dai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Il comma 119 specifica che le disposizioni introdotte dai commi 118 e 119 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Della nuova disciplina occorrerà tener conto anche nella determinazione dell’acconto.

NUOVO

 

Art. 31

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che recava la determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni relative alla razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, contenute nel titolo III, capo I.

 

Co. 121

Art. 32, co. 1

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 120 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica le disposizioni in materia di riorganizzazione dei Ministeri stabilendo, in particolare:

§  alla lettera a), che, la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, e delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti, dovrà essere effettuata garantendo comunque la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10% degli uffici dirigenziali;

§  alla lettera f), che la generale riduzione degli organici di tutte le amministrazioni    ed il contenimento del personale con funzioni di supporto avvenga mediante processi di riorganizzazione e di riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8% all'anno fino al raggiungimento del limite del 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;

§  alla lettera g), per quanto concerne il Ministero degli affari esteri, che si proceda altresì all'avvio della ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, in aggiunta alla unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, già prevista dal testo iniziale.

 

Co. 125

Art. 32, co. 5

Il maxiemendamento del Governo (comma 124 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma precisando che i piani attivati dalle amministrazioni per la riallocazione del personale impegnato in attività di supporto devono garantire la riduzione del personale in questione, nella misura indicata dalla lettera f) del precedente comma 120, vale a dire in misura non inferiore all'8% all'anno fino al raggiungimento del limite del 15% dei dipendenti in servizio.

 

Co. 132

Art. 32, co. 12

Il maxiemendamento del Governo (comma 131 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma relativa alle attività della Unità per la riorganizzazione (composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e dell'interno), precisando che la funzione, ad essa affidata, di coordinamento delle attività delle singole amministrazioni, ai fini dell’attuazione delle misure di riorganizzazione dei Ministeri, è altresì finalizzata al conseguimento dei risultati finanziari, come quantificati dal successivo comma introdotto dal maxiemendamento (comma 132 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) (7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009).

 

Co. 133

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo(comma 132 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) quantifica in 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009 i risparmi di spesa che devono conseguire dall’attuazione delle misure di riorganizzazione dei Ministeri.

NUOVO

Co. 134

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo(comma 133 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) esenta i Commissari straordinari del Governo dalla disciplina introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 223/2006, che prevede la riduzione del 30% della spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2005, per commissioni, comitati e altri organismi.

NUOVO

Co. 135

Art. 33

Il maxiemendamento del Governo (comma 134 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) interviene sulla norma precisando che la razionalizzazione della presenza nel territorio degli uffici periferici del Ministero dell’interno, tramite la revisione dei loro ambiti territoriali, deve essere effettuata in coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, legge n. 400/1988, su proposta del Ministero dell'interno.

Per quanto concerne i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali adottare il citato regolamento, il maxiemendamento del Governo elimina il limite minimo della popolazione residente (che veniva indicata pari a 200.000 abitanti) quale criterio per la determinazione della dimensione territoriale degli uffici periferici del Ministero dell’interno (lettera d), e sottolinea il riferimento alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino (lettera e).

 

Co. 136

Art. 34, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 135 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che disciplina l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze su base regionale, eliminando il riferimento al numero complessivo di sedi per ciascuna delle articolazioni territoriali, che veniva indicato non superiore a 50.

 

 

Art. 37, co. 1

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che dava facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia o i prefetti ad effettuare le attività negoziali e i pagamenti necessari per attuare misure di emergenza.

 

Co. 166

Art. 41, co. 10

Il maxiemendamento del Governo (comma 165 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che, in relazione alla nuova disciplina degli acquisti a livello territoriale dettata ai commi 156-165 dell’A.S. 1183, reca l’abrogazione della vigente disciplina relativa all’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale da parte degli enti decentrati di spesa, contenuta all’art. 59 della legge finanziaria 2001. In particolare, il maxiemenamento esclude da tale abrogazione il comma 3 del citato articolo 159, sostituendo l’abrogazione con una novella. La nuova formulazione del comma 3 consente, in sostanza, alle università di costituire fondazioni di diritto privato, alle quali possono partecipare anche altri enti ed amministrazioni pubbliche, nonché soggetti di diritto privato, per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, senza più il riferimento alla concentrazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, ma anche lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.

 

Co. 167-168

 

I nuovi commi introdotti dal maxiemenamento del Governo (commi 166-167 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), dispongono la riduzione da cinque a tre del numero dei membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e di SOGIN Spa e delle società da esse controllate. Con direttiva del Presidente del Consiglio sono definiti gli indirizzi di riassetto delle società e alla determinazione delle aree di intervento.

NUOVI

Co. 169

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 168 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che, novellando l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1/1999, esclude il Ministro delle politiche agricole dai soggetti d’intesa con i quali il Ministro dell’economia e finanze esercita i diritti dell’azionista in Sviluppo Italia Spa.

NUOVO

Co. 170

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 169 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede l’emanazione, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di un atto di indirizzo volto al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia.

NUOVO

Co. 171

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 170 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) introduce un tetto massimo di 500.000 euro annui, annualmente rivalutato in relazione al tasso programmato di inflazione, per i compensi e trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti delle suddette società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia, con riferimento al conferimento di nuovi incarichi.

Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può peraltro concedere autorizzazioni in deroga, per comprovate ed effettive esigenze.

La norma dispone inoltre che le amministrazioni non possono contribuire a deliberare, con il proprio voto favorevole, clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro, prevedano per gli stessi soggetti benefici economici superiori ad una annualità di indennità o stipendio.

NUOVO

 

Art. 42

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che recava disposizioni sull’organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici

 

 

Art. 44

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che estendeva le competenze degli Uffici centrali del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, attribuendo loro il compito di valutare la proficuità complessiva della gestione da parte delle amministrazioni centrali.

 

Co. 173

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 172 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) attribuisce agli Uffici centrali del bilancio la competenza a valutare, in sede di applicazione di norme di spesa o di minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.

NUOVO

Co. 174

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 173 dell’art. 18 dell’A.S. 1183)novella l’art. 3, co. 4, della legge n. 20/1994, in tema di controlli di gestione della Corte dei conti, stabilendo che la Corte deve definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari, a norma dei rispettivi regolamenti.

NUOVO

 

Art. 45

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che istituiva la Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali, con conseguente soppressione dell’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, istituita dalla legge finanziaria per il 2003.

Cfr. i commi 174-179 dell’art. 18 dell’A.S. 1183, che, introdotti dal maxiemendamento del Governo, prevedono l’istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, con finalità e struttura analoghe.

 

Co. 175-180

 

Il maxiemendamento del Governo (commi 174-179 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevedono l’istituzione presso il Ministero dell’economia della Commissione tecnica per la finanza pubblica, disciplinandone composizione (dieci membri) e compiti (di studio e di analisi, consistenti nel formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione della finanza pubblica, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali e all’efficacia dei meccanismi di controllo in relazione al patto di stabilità; elaborazione di proposte di riforma dei bilanci delle pubbliche amministrazioni) (comma 174).

Il comma 175fissa le modalità operative della suddetta Commissione, prevedendo la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Parlamento di una relazione annuale sull’attività da questa svolta e sul programma annuale di lavoro. Per l’anno 2007, le attività delle Commissione saranno prioritariamente volte all’analisi e alla valutazione della spesa delle amministrazioni centrali.

Il comma 176prevede,ai fini di un raccordo operativo con la sopra citata Commissione, l’istituzione di un apposito Servizio studi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 177prevede la soppressione dell’Alta commissione di studio sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui all’art. 3, lett. b) della legge finanziaria 2003, attribuendo l’utilizzo della struttura di supporto di questa alla Commissione tecnica per la finanza pubblica. Quest’ultima si avvale anche degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all’art. 32 della legge n. 119/1981. Per la costituzione della nuova Commissione è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

I commi 178-179 disciplinano criteri e modalità di nomina dei componenti della Commissione tecnica da parte del Ministro dell’economia e finanze, nonché i tempi di operatività di questa, stabiliti in tre anni.

NUOVI

Co. 181

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 180 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede, per l’anno 2007, che il Ministero dell’economia e finanze, con il supporto della Commissione tecnica per la finanza pubblica, promuova la realizzazione di un Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, ai fini della individuazione delle criticità, delle opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell'economicità. A tal fine, le amministrazioni dello Stato sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia, entro il 31 marzo 2007, un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa.

Sull’attuazione del programma il Governo riferisce nel DPEF presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia presenta poi, entro il 30 settembre 2007, una relazione al Parlamento sui risultati del Programma straordinario e sulle conseguenti iniziative.

NUOVO

Co. 182

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 181 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Di tale somma, non meno di 3 milioni di euro sono destinati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una quota dei quali deve essere destinata ad un programma straordinario di reclutamento del personale con elevata professionalità.

È altresì autorizzata la somma di 600.000 euro a decorrere dal 2007 in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento.

NUOVO

 

Art. 46

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che sopprimeva la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, prevedendo la costituzione di una Commissione, con identica denominazione, ma con assetto e compiti diversi

 

Co. 184

Art. 47, co. 2

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo(comma 183 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) aumenta da 200 a 205 milioni per il 2007, da 300 a 310 milioni per il 2008 e da 400 a 415 milioni a decorrere dal 2009 l’entità dei risparmi di spesache si prevede debbano conseguire dall’attuazione delle misure di riordino, trasformazione o soppressione degli enti pubblici.

Entro il 30 settembre 2007 il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in tema di riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici in apposito documento allegato alla relazione sui risultati del Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, di cui al precedente comma 181.

 

Co. 186

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo(comma 185 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) novella l’articolo 2, lett. e) della legge n. 306/1901 restringendo l’ambito dei soggetti che sono tenuti ai versamenti nei confronti dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari (ONAOSI) e disponendo che il contributo all’ONAOSI debba essere versato da parte dei sanitari pubblici dipendenti (in luogo di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, attualmente previsti dalla norma).

NUOVO

Co. 198

Art. 49, co. 10

Il maxiemendamento del Governo (comma 197 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alla liquidazione dell’ex gruppo EFIM, eliminando la precisazione per cui i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, con i quali si stabiliscono i criteri e le modalità per il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativaa FINTECNA S.p.a, devono essere di natura non regolamentare.

 

Co. 199-202

 

I commi introdotti dal maxiemendamento del Governo(commi 198-201 dell’art. 18 dell’A.S. 1183)recano disposizioni di contenimento della spesa nelle procedure di amministrazione straordinaria. In particolare:

§       Il comma 198prevede la decadenza dei commissari liquidatori, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinate dal D. L n. 26/1979, e dei commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal D.Lgs. n. 270/1999 che si trovano in fase liquidatoria, a meno che gli stessi commissari non siano confermati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. A tal fine, al Ministro dello sviluppo economico è attribuita la facoltà di attribuire ad un medesimo organo commissariale l’incarico relativo a più procedure. L’incarico commissariale può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti.

§       Il comma 199 dispone che il numero dei commissari così nominati o confermati non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

§       Il comma 200 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, disciplinate dal D.L. n. 26/1979.

§       Il comma 201 riduce del 30% il compenso dei commissari liquidatori, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e dei commissari straordinari, come determinato in base al numero delle procedure di amministrazione straordinaria ad essi assegnate.

NUOVI

Co. 203-204

Art. 50, co. 1-2

Il maxiemendamento del Governo riformula le originarie disposizioni relative alla   Società per la gestione degli impianti idrici SOGESID Spa, prevedendoche il Ministero dell’economia, in luogo dell’alternativa liquidazione ovvero fusione per incorporazione contenuta nel testo originario, proceda alla trasformazione della SOGESID anche provvedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti società ed organismi di diritto pubblico, operanti nel medesimo settore (comma 202 dell’art. 18 dell’A.S. 1183).

A tal fine, il maxiemendamento prevede altresì lo scioglimento degli organismi di amministrazione della SOGESID Spa e la nomina di un commissario straordinario e di un subcommissario (comma 203 dell’art. 18 dell’A.S. 1183).

Non è dunque più prevista l’abrogazione (contenuta invece nel testo originario) del comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 96/1993, che consente la partecipazione al capitale sociale della SOGESID di imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici.

 

Co. 205

Art. 51, co. 1

Il comma del maxiemendamento del Governo(comma 204 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma che estende, a decorrere dal 2007, a tutte le pubbliche amministrazioni le misure di contenimento della spesa previste dalla legge finanziaria dello scorso anno (spese per studi ed incarichi di consulenza, per rappresentanza, per auto di servizio, nonché riduzione dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali) escludendo gli organi costituzionali dalla sua applicazione.

 

Co. 206

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo(comma 205 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica l’art. 22, co. 1 del D.L. n. 223/2006, escludendo gli enti pubblici di ricerca, l’Istituto nazionale di economia agraria, l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, le agenzie regionali per l’ambiente dall’applicazione della riduzione del 10% degli stanziamenti dei rispettivi bilanci per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi.

NUOVO

 

Art. 52

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso le disposizioni, presenti nel testo iniziale, relative all’assicurazione dei rischi da calamità naturali.

 

Co. 209

 

Il nuovo commadel maxiemendamento del Governo (comma 208 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone una riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, per un importo complessivo pari a 126,4 milioni di euro per il 2007, a 335,4 milioni per l’anno 2008 e a 11,4 milioni per l’anno 2009.

NUOVO

Co. 210

Art. 54

Il maxiemendamento del Governo (comma 209 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, non previsti a legislazione vigente, derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, aumentando da 300 a 420 milioni di euro la dotazione di cassa del Fondo, prevedendo altresì che il decreto con cui si provvede alla ripartizione del Fondo sia trasmesso al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

 

Co. 213

Art. 57, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 212 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alla stabilizzazione di una quota pari al 20% del personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, precisando che, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni continuano (anziché possono continuare) ad avvalersi del personale in questione e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001, in servizio al 31 dicembre 2006, cioè ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

Co. 214

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo(comma 213 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) istituisce presso il Ministero dell’economia, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, un fondo destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca, nonché all’assunzione dei vincitori di concorso. Il Fondo è dotato di 20 milioni per il 2007 e di 30 milioni a decorrere dal 2008.

NUOVO

Co. 216

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo(comma 215 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza il Corpo forestale dello Stato ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali.

NUOVO

Co. 218

 

Il nuovo commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo(comma 217 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza l’assunzione di 500 agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, da reclutare nel personale ausiliario che ha prestato servizio nel Corpo, entro il limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dal 2007. Tali assunzioni sono effettuate utilizzando le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori.

NUOVO

Co. 221

Art. 57, co. 7

Il maxiemendamento del Governo(comma 220 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che autorizza la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni con contratti di formazione e lavoro, prorogati dalla legge finanziaria dello scorso anno, estendendo tale trasformazione del rapporto di lavoro anche al personale con contratto di formazione e lavoro che, in quanto assunto più di recente non ha ancora beneficiato della proroga indicata, purché in servizio al 30 settembre 2006.

 

Co. 222

 

Il nuovo commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo(comma 221 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che, per il periodo 2007-2009, le amministrazioni pubbliche che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato nel bandire le prove selettive devono riservare una quota pari al 60% del totale dei posti programmati in favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) per la durata complessiva di almeno 1 anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

NUOVO

Co. 223

 

Il nuovo commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo(comma 222 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone che una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria sia destinata alle agenzie fiscali, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Le modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali.

NUOVO

Co. 224

 

Il nuovo commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo(comma 223 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) novella l’art. 12, co. 1, del D.L. n. 79/1997, recante disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale, prevedendo che le risorse da destinare al potenziamento dell’Amministrazione finanziaria e al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria che ha raggiunto gli obiettivi di produttività siano calcolate applicando le percentuali previste dal decreto del Ministro dell’economia di cui alla medesima disposizione, non solo sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, ma anche sulla base dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento di richieste di rimborsi o di crediti di imposta (lettera a).

Tali risorse devono essere calcolate distintamente per l’amministrazione economica e per quella finanziaria (lettera b).

Il comma stabilisce inoltre che tali nuove modalità di calcolo si applichino con riferimento agli anni 2004 e 2005 (anziché a decorrere dal 2004, come previsto dall’attuale normativa) (lettera c).

Per gli anni successivi, le percentuali sulla base delle quali saranno determinate le risorse da assegnare alle amministrazioni dovranno essere individuate in maniera tale da destinare un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento (lettera d).

NUOVO

Co. 225

 

Il commaintrodotto dal del maxiemendamento del Governo(comma 224 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) novella l’art. 1, co. 213-bis, della legge n. 266/2005, prevedendo la non applicazione delle disposizioni relative alla soppressione delle indennità di trasferta al personale delle Agenzie fiscale.

NUOVO

Co. 226

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo(comma 225 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riduce di 500.000 euro per l’anno 2007 le risorse destinate al finanziamento del c.d. premio di concentrazione (incentivo, in forma di credito d’imposta, per favorire la concentrazione o l’aggregazione di microimprese, piccole e medie imprese), autorizzate dall’art. 2, co. 4, del D.L. n. 106/2005.

NUOVO

Co. 228

Art. 57, co. 10

Il commadel maxiemendamento del Governo(comma 227 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) reca la proroga al 31 dicembre 2008 del termine di validità delle graduatorie concorsuali del settore pubblico che per gli anni 2005-2007 sono state soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

Co. 232

Art. 57, co. 14

Il comma del maxiemendamento del Governo(comma 231 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che integra l’elenco delle categorie di personale di cui è prevista l’assunzione prioritaria, ai sensi dell’art. 1, co. 97, della legge finanziaria per il 2005, precisando, per quanto concerne l’ENAC, che tale assunzione prioritaria è relativa all’intero “personale dell’ENAC” in luogo “degli addetti alla sicurezza dell’ENAC”.

 

Co. 233

 

Il nuovo commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 232 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone che le assunzioni autorizzate nelle pubbliche amministrazioni per il 2006 con il D.P.R. 28 aprile 2006 possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

NUOVO

Co. 234

 

Il nuovo commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 233 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza il Garante per la protezione dei dati personali ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25% della attuale consistenza organica (con riferimento al ruolo organico del personale dipendente).

NUOVO

Co. 235

 

Il nuovo comma del maxiemendamento del Governo (comma 234 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni a proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica, entro il limite del 25% della consistenza organica attuale.

NUOVO

Co. 236-237

 

I commi aggiunti dal maxiemendamento del Governo (commi 235-236 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizzano il Ministero del lavoro all’immissione in servizio di 100 unità di personale risultato idoneo nel concorso per ispettore del lavoro, nonché all’immissione in ruolo del personale in servizio risultato vincitore o idoneo nei percorsi di riqualificazione. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi 10 milioni di euro a decorrere dal 2007.

NUOVO

Co. 239

 

Il comma aggiunto dal maxiemendamento (comma 238 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che le risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il biennio 2006-2007, come incrementate dal comma precedente (807 milioni per il 2007 e 2.193 milioni a decorrere dal 2008), devono essere rese interamente esigibili per il medesimo biennio, in sede di definizione delle linee generali di indirizzo della contrattazione.

NUOVO

Co. 240

 

Il comma aggiunto dal maxiemendamento (comma 239 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) sostituisce il comma 7 dell’art. 47 del testo unico del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001), in materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, ridefinendo le conseguenze della mancata conclusione della procedura di certificazione, da parte della Corte dei conti, entro 40 giorni dalla raggiungimento dell’ipotesi di accordo.

In particolare, la norma prevede che, decorsi i suddetti 40 giorni, i contratti sono efficaci, salva la possibilità di sospensionedel termine, per un periodo non superiore a quindici giorni, per motivate esigenze istruttoriedei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo (attualmente, decorsi i 40 giorni, il presente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo il caso di parere non positivo della Corte dei conti. In tal caso si riaprono le trattative).

L’ARAN è tenuta a trasmettere le ipotesi di accordo, corredato della relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla sottoscrizione.

NUOVO

Co. 244

Art. 59, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 243 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula le disposizioni relative al contenimento delle spese per il personale per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, precisando che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, al fine di ridurre le spese di personale, possono fare riferimento, per quanto attiene al riassetto organizzativo, ai soli prìncipi desumibili dai commi 211-234 dell’art. 18 dell’A.S. 1183, recanti disposizioni in materia di personale delle amministrazioni dello Stato (eliminando dunque il riferimento ai commi 120-131 dell’art. 18 dell’A.S. 1183, relativi al programma di riorganizzazione dei ministeri finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, come indicato nel testo originario).

Il riferimento alla possibilità di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato non è più contenuta nella nuova formulazione del comma, in quantola suddetta facoltà di trasformazione dei rapporti di lavoro è ora disciplinata dal successivo comma 245.

 

Co. 245

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 244 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) consente alle autonomie regionali e locali, fermo restando il patto di stabilità interno, di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, nonché il personale che consegue il requisito dei tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. La stabilizzazione è subordinata alla circostanza che i lavoratori siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, in caso contrario si richiede il preventivo espletamento di prove selettive.

NUOVO

Co. 246

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 245 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che le autonomie regionali e locali, che procedono ad assunzioni a tempo determinato nel triennio 2007-2009, riservino una quota non inferiore al 60% del totale dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata complessiva non inferiore a un anno alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi gli incarichi di nomina politica.

NUOVO

Co. 248

Art. 59, co. 3

Il maxiemendamento del Governo riformula la disposizione concernente la disciplina delle spese di personale degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità (comma 247 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) stabilendo che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

 

Co. 251

 

Il comma aggiunto dal maxiemendamento del Governo (comma 249 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni euro da destinare all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.

NUOVO

Co. 252-253

 

I commi 252-253 del maxiemendamento del Governo (commi 250-251 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevedono la destinazione di una quota delle maggiori entrate derivanti provenienti dalle tariffe per diritti consolari al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero nel limite di 10 milioni di euro annui,

Di conseguenza, viene abrogato il comma 42 dell’at. 80 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) che prevedeva che tali maggiori entrate derivanti dalle tariffe per diritti consolari (nel limite del 10%) fosse prioritariamente destinata all’incentivazione della produttività del personale non dirigente del Ministero degli Affari esteri.

NUOVO

Co. 255

Art. 62, co. 1

Modifica la disposizione relativa al potenziamento dell’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro (comma 253 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), specificando che l’incremento di 60 unità ivi previsto risulta così articolato: 3 tenenti colonnello/maggiori, 1 capitano, 25 ispettori, 14 sovrintendenti e 17 appuntati/carabinieri.

 

Co. 258

Art. 62, co. 4

Modifica la disposizione relativa al potenziamento dell’organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente (comma 256 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), specificando che l’incremento di 20 unità ivi previsto risulta così articolato: 6 tenenti, 12 ispettori e 2 appuntati/carabinieri.

 

Co. 259

Art. 63

Il maxi emendamento del Governo (comma 257 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa al trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, limitando la riduzione del 30% del trattamento economico complessivo ai soli Ministri e Sottosegretari che sono membri del Parlamento nazionale.

 

Co. 260

Art. 64, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 258 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula la disposizione, presente nel testo iniziale, che prevedeva la riduzione del 50% della misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico (magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate), introducendo in suo luogo una nuova norma che prevede che l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale non contrattualizzato, con riferimento alle medesime categorie di personale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, con retribuzione superiore a 53.000 euro annui, è corrisposta per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento.

 

Co. 262

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 260 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che sui provvedimenti di riorganizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione previsti dal disegno di legge finanziaria, aventi riflessi sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

NUOVO

Co. 265

Art. 66, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 262 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica alcune delle disposizioni per il rilancio della scuola,relative alla formazione delle classi, agli orari dell’istruzione professionale e al personale docenteprevedendo, in particolare, che, nell’ambito dei provvedimenti di razionalizzazione dell’amministrazione scolastica, si proceda anche alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione e della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) (comma 262, lettera a).

È inoltre integrata la disposizione di cui alla lettera c) prevedendo che, se anche a seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, rimarranno da coprire posti vacanti, si potrà attingere alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente al 1° gennaio 2007.

 

Co. 272, lett. d)

Art. 66, co. 8, lette. d)

Il maxiemendamento del Governo (comma 269 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma relativa alla nomina del Comitato di indirizzo dell’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) precisando che l’intero Comitato (sia gli otto membri che il Presidente) siano scelti dal Ministro.

 

Co. 278

Art. 66, co. 14

Il maxiemendamento del Governo (comma 275 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma relativa alla nomina sui posti vacanti (anche per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009) dei candidati al concorso ordinario bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004, nel senso di prevedere che si proceda alla nomina a dirigente scolastico dei candidati del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che abbiano superato le prove di esame propedeutiche anche senza poi concludere la fase di formazione, purché i candidati medesimi presentino comunque una relazione sulla fase di formazione svolta e venga rilasciato un attestato positivo da parte del direttore del corso.

Si precisa inoltre che contestualmente, e non successivamente, si potrà procedere alla nomina a dirigente dei candidati che non abbiano partecipato al corso di formazione perché non utilmente collocati nelle graduatorie, previa frequenza di un apposito corso intensivo di formazione. Si precisa altresì che tale corso dovrà concludersi nell’anno scolastico 2006-2007. Tale procedura si potrà applicare ai posti vacanti a livello regionale e, a domanda, a livello interregionale.

Si prevede infine che le nomine siano effettuate secondo l’ordine della graduatoria di merito e non secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.

 

Co. 280

Art. 67, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 277 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modificala clausola di salvaguardia relativa al conseguimento dei risparmi di spesa nel settore scolastico, prevedendo che, qualora venga accertato che dalle disposizioni di razionalizzazione dell’amministrazione scolastica derivano minori economie rispetto a quelle previste, vengano comunque escluse dalla riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, oltre quelle relative al personale della scuola, anche quelle relative al personale dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

 

Co. 282

Art. 68, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 279 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modificala disposizione precisando che la sperimentazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, già autorizzati e finanziati dall'articolo 28 del D.Lgs.226/2005, prosegua fino alla messa a regime della nuova disciplina del sistema dell’istruzione, come ridefinito dal precedente comma 278 (ridefinizione dell’obbligo scolastico e innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro).

 

Co. 293

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 290 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che il Ministro della pubblica istruzione definisca annualmente, con apposito decreto, i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate a società aventi fini di lucro. I contributi sono assegnati prioritariamente alle scuole dell’infanzia e quindi alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

NUOVO

Co. 299

Art. 70, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 296 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modificail comma relativo alle limitazioni alla assunzioni di personale a tempo indeterminato delle università e degli enti di ricerca, prevedendo che:

§  le disposizioni in esso contenute si applichino unicamente agli enti di ricerca pubblici e non anche alle università (che sono interessate dai successivi commi 303-305);

§  gli enti di ricerca possano procedere ad assunzioni non entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro ma entro il limite del 90% di tali cessazioni.

Il comma prevede inoltre che con DPCM si possano autorizzare, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca entro il limite di spesa corrispondente al 10% delle cessazioni complessive dell’anno precedente.

 

Co. 300

Art. 70, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 297 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modificail comma che estende agli enti di ricerca la possibilità di stabilizzazione del personale con rapporto a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, facendo riferimento anche alla quota da riservare in favore dei collaboratori coordinati e continuativi ed eliminando la precisazione che la stabilizzazione debba comunque avvenire nei limiti delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente.

 

Co. 303-304

 

Il maxiemendamento del Governo (commi 300-301 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’università disciplini, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca (comma 300).

Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, con il medesimo decreto il Ministro deve altresì definire un numero aggiuntivo di ricercatori da assegnare alle università con concorsi da bandire entro il 30 giugno 2008  (comma 301).

NUOVI

Co. 305

 

Il maxiemendamento del Governo (comma 302 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) introduce un nuovo comma con il quale si prevede che possa essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l’anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca che risulti vincitore di concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con le disposizioni della legge finanziaria in materia di contenimento degli oneri di personale.

NUOVO

Co. 307-308

 

Il maxiemendamento del Governo (commi 303-304 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per le assunzioni di cui al comma 307.

NUOVI

Co. 309

Art. 71, co. 1

Il maxi emendamento del Governo (comma 306 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione precisando il divieto per le università di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa (anziché in sedi diverse da quella legale e amministrativa dell’ateneo, come originariamente previsto). Tale divieto non si applica nel caso in cui l’attivazione di facoltà o corsi di studio sia effettuata in un comune confinante.

 

 

Art. 71, co. 2 e 3

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso le disposizioni, presenti nel testo iniziale, che impegnavano le università, per le facoltà e i corsi di studio decentrati già esistenti, ad integrare le convenzioni con gli enti locali e gli altri enti sottoscrittori, in modo da assicurarne il funzionamento, per almeno venti anni, in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie (comma 2).

Le predette convenzioni dovevano acquisire il parere di congruità del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, pena la disattivazione dei corsi (comma 3).

 

 

Art. 72

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che recava la determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni relative agli enti territoriali, contenute nel titolo III, capo IV.

 

Co. 324-326

Art. 73, co. 14-17

Il maxiemendamento del Governo (commi 321-323 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica le disposizioni che disciplinano le sanzioni in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, precisando che le misure sanzionatorie ivi previste si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, oltre che alle regioni ordinarie.

 

Co. 333

Art. 74, co. 5

Il maxiemendamento del Governo (comma 330 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che definisce il livello del saldo finanziario che gli enti locali devono conseguire nel triennio 2007-2009, rispetto a quello medio del triennio precedente, ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, precisando meglio la misura del miglioramento del saldo che ciascun ente deve conseguire, introducendo, in particolare, il riferimento al tetto massimo dell’obiettivo di miglioramento della spesa di ciascun comune, individuato dal precedente comma 328 dell’A.S. 1183.

 

Co. 335

Art. 74, co. 6

Il maxiemendamento del Governo (comma 332 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2007-2009 relativa al computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del Patto, escludendo dal calcolo del saldo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Em 74.118
Governo
2.11 Pom.

Co. 338

Art. 74, co. 9

Il maxiemendamento del Governo (comma 335 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che definisce le regole di applicazione del Patto di stabilità interno per gli enti locali di nuova istituzione, differenziando la disciplina applicabile a quelli istituiti nel periodo 2003-2005 e a quelli istituiti nel corso del 2006. In particolare, la nuova norma stabilisce che:

§  agli enti istituiti nel periodo 2003-2005, le regole del Patto si applicano facendo riferimento alla media degli anni compresi nel triennio 2003-2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno;

§  agli enti istituiti nel 2006, le nuove regole del patto di stabilità interno si applicano dall'anno 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.

 

Co. 339

Art. 74, co. 10

Il maxiemendamento del Governo (comma 336 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula la disposizione – già modificata dalla Commissione bilancio - che definisce l’applicabilità delle regole del Patto di stabilità interno agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, estendendo la disciplina ivi prevista (applicabilità delle regole a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali) a tutti gli enti commissariati e non solo a quelli commissariati a decorrere dal 2007.


Em 74.118
Governo
2.11 Pom.

Co. 350

Art. 75-bis, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 347 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione, introdotta dalla Commissione bilancio, che reca finanziamenti in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il triennio 2007-2009:

§  riducendo da 55 a 44 milioni di euro il contributo in favore dei piccoli comuni nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne è superiore al 30% della popolazione residente complessiva (lettera a);

§  riducendo da 71 a 56 milioni di euro il contributo in favore dei piccoli comuni nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni è superiore al 5% della popolazione residente complessiva (lettera b);

§  riducendo da 57,4 a 45,9 milioni di euro il contributo in favore dei piccoli comuni non beneficiari dei precedenti contributi (lettera d).

Le risorse rinvenienti dalle riduzioni dei citati contributi sono destinate al finanziamento dei maggiori oneri, derivanti dalle assunzioni di personale che gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono effettuare nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (lettera e).

Em 75.08
Governo
3.11 nott.

Co. 364

Art. 76, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 361 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula in varie parti le disposizioni concernenti gli organi di governo degli enti locali – già modificata dalla Commissione bilancio. In particolare:

§  il maxiemendamento ha eliminato la disposizione, introdotta nel corso dell’esame in Commissione che, modificando l’art. 47 del T.U.E.L.,riduceva il numero degli assessori delle giunte comunali e provinciali ad un numero non superiore ad un quarto (anziché un terzo), del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e comunque non superiore a 14 unità (anziché 16), a partire dalle prime elezioni utili per i rinnovi dei consigli comunali e provinciali;

§  il maxiemendamento ha eliminato la specifica introdotta dalla Commissione che limitava il divieto per gli amministratori comunali e provinciali di ricoprire incarichi e assumere consulenze, soltanto alle consulenze di carattere professionale (nuova lettera a).

Em 76.63
Relatore
3.11 Ant.

 

Art. 79, co. 1

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che istituiva una Commissione per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per l’ istituzione di nuove province

 

Co. 378

Art. 80, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 373 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che introduce un tetto massimo al compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province, estendendo tale misura anche alle società a partecipazione mista.

In particolare, la norma come riformulata prevede che nelle società a partecipazione mista costituite tra comuni, province e società loro partecipate o altri enti pubblici, le amministrazioni comunali o provinciali, in qualità di socio di diritto privato, sono chiamate, attraverso i propri rappresentanti nei competenti organi statutari, a deliberare, per il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, un compenso non superiore al 70% delle indennità spettanti rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia, dell’ente avente maggiore popolazione.

 

Co. 382

Art. 80, co. 5

Il maxiemendamento del Governo (comma 377 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula la disposizione – peraltro già modificata dalla Commissione bilancio - che pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate da enti locali, estendendo tale limitazione anche alle società miste costituite tra comuni, province e società direttamente o indirettamente loro partecipate o altri enti pubblici.

La norma come riformulata dispone inoltre che nelle società a partecipazione mista con privati il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere superiore a cinque. Anche in tali società si applica la norma di cui al comma 378, che prevede un tetto massimo al compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, pari al 70% delle indennità spettanti rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia, dell’ente avente maggiore popolazione.

Il maxiemendamento specifica inoltre che le società in questione sono tenute ad adeguare oltre che i propri statuti anche gli eventuali patti parasociali, in ottemperanza alla suddette modifiche concernenti i consigli di amministrazione.

Em 80.4
I Commissione
3.11 Ant.

Co. 385

Art. 80, co. 8

Il maxiemendamento del Governo inserisce una nuova disposizione (comma 380 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che stabilisce che le disposizioni, introdotte dai commi 373 a 380 dell’A.S. 1183, concernenti i compensi degli amministratori di società partecipate da comuni o province, il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione nonché la struttura degli organi di revisione contabile degli enti locali, si applicano a decorrere dalle prime elezioni utili per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, ai comuni e alle province interessate e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.

 

 

Art. 81

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che recava la determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni relative agli interventi in materia previdenziale e sociale, contenute nel titolo III, capo V.

 

 

Art. 84, co. 1

La disposizione è stata soppressa dall’emendamento 3.500 del Governo, approvato dall’Assemblea il 9.11 Pom., in quanto la norma (anticipazione della decorrenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare) è ora contenuta all’articolo 3, comma 7.

 

Co. 393

 

Il maxiemendamento del Governo ha introdotto un nuovo comma (comma 388 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che:

§  modifica il termine previsto per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina sulla previdenza complementare, fissandolo in 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale con cui sono definite le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando;

§  prevede che le forme pensionistiche complementari che hanno proceduto agli adeguamenti richiesti dalla nuova disciplina e abbiano ottenuto l’approvazione dalla COVIP possono raccogliere nuove adesioni a decorrere dal trentunesimo giorno dalla pubblicazione del suddetto decreto ministeriale.

NUOVO

Co. 394

Art. 84, co. 2

Il maxiemendamento del Governo modifica la disposizione che reca l’istituzione del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto presso l’INPS (comma 389 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) specificando che tale Fondo è finanziato secondo il sistema a ripartizione.

 

Co. 395

Art. 84, co. 3

Il maxiemendamento del Governo (comma 390 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che dispone l’affluenza al Fondo per l’erogazione del TFR di una quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari prevedendo:

§  che i datori di lavoro debbano versare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un contributo pari all’intero TFR maturando (anziché pari al 50%, come previsto nel testo originario);

§  che sono esentati dal versamento del contributo al Fondo per l’erogazione del TFR i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti;

§  che la liquidazione del TFR, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo, sia effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

 

Co. 399

Art. 84, co. 7

Il maxiemendamento del Governo modifica la disposizione che disciplina la destinazione delle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR al finanziamento di interventi per lo sviluppo (comma 394 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) precisando che gli stanziamenti relativi agli interventi di cui all’elenco 1 possono essere utilizzati nei limiti degli importi accertati con appositi D.P.C.M., emanati su proposta del Ministro dell’economia, fermo restando la decisione in merito delle autorità statistiche comunitarie relativamente al trattamento contabile del Fondo medesimo.

Il maxiemendamento del Governo ha peraltro modificato gli importi di cui all’elenco 1, relativamente agli interventi da effettuare.

 

Co. 400

Art. 84, co. 8

Il maxiemendamento del Governo (comma 395 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula la disposizione che novella l’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005. In particolare, in luogo della modifica al comma 2 del citato articolo 10, il maxi emendamento del Governo dispone la sostituzione dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 10, nonché la soppressione del comma 4, disponendo:

§  che il datore di lavoro possa dedurre dal reddito d’impresa il 4 per cento (ovvero il 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti) non solamente del TFR annualmente destinato ai fondi pensione, ma anche del TFR destinato al Fondo per l’erogazione del TFR (nuovo comma 1);

§  l’esonero dal versamento del contributo al “Fondo di garanzia per il TFR” nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR (nuovo comma 2);

§  che a titolo di compensazione, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l’erogazione del TFR, spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando (nuovo comma 3).

E’ soppressa la disposizione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 252/2002 che prevedeva che le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'art. 8, co. 1, del D.L. n. 203/2005, fossero stabilite con decreto, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze con l'Associazione bancaria italiana.

 

Co. 401

Art. 84, co. 9

Il maxiemendamento del Governo (comma 396 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa il finanziamento delle spese per campagne di informazione intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, prevedendo:

§  che le campagne informative volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari siano svolte a cura della Presidenza del Consiglio d’intesa con il Ministro del lavoro;

§  che alla ripartizione dell’importo di 17 milioni di euro stanziato per il finanziamento delle spese per campagne di informazione, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori, si provveda con DPCM, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia;

§  che con il medesimo decreto del Ministro del lavoro, relativo alle modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, siano definite anche le modalità di attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. 252/2005, relativo alla forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (anziché le modalità di attuazione dall’articolo 13, relativo invece alle forme pensionistiche individuali, come previsto nel testo originario).

 

Co. 402

Art. 80, co. 10

Il maxiemendamento del Governo (comma 397 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica il comma, che detta la nuova disciplina relativa alle forme di compensazione alle imprese che conferiscono il TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR, prevedendo una diversa quantificazione del relativo onere finanziario: tale onere è valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dal 2009 (rispetto ai 455 milioni per il 2008 e ai 530 milioni previsti a decorrere dal 2009, quantificati dal testo originario).

 

Co. 406

Art. 85, co. 4

Il maxiemendamento del Governo (comma 401 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alla rideterminazione delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, prevedendo inoltre che per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 l’aliquota complessiva del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

 

Co. 409-410

 

Il maxiemendamento del Governo introduce nuove disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativamente alla gestione artigianato presso l’INAIL (commi 404-405 dell’art. 18 dell’A.S. 1183),prevedendo:

-  che i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali siano ridotti, con decreto del Ministro del lavoro, previa delibera dell’INAIL, nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007 (comma 404);

-  che a decorrere dal 2008, i medesimi premi siano ridotti con decreto del Ministro del lavoro previa delibera dell’INAIL, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del PIL per il medesimo anno e, in ogni caso, per un importo non superiore a 300 milioni di euro (comma 405).

NUOVI

Co. 411-414

 

Il maxiemendamento del Governo introduce nuove disposizioni in materia di determinazione del prelievo contributivo e decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali (commi 406-409 dell’art. 18 dell’A.S. 1183). In particolare:

-  modificando l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, si precisa che gli enti previdenziali sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, solamente se la medesima domanda risulti completa di tutti gli elementi per l’avvio del procedimento; in caso contrario gli interessi legali sono dovuti solamente dalla data di perfezionamento della documentazione (comma 406);

-  si dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2007, che gli interessi legali sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli (comma 407);

-  si prevede che la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 01 del D.L. n. 2/2006, si interpreta nel senso che agli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri la retribuzione imponibile ai fini contributivi continua ad essere costituita dal salario medio convenzionale (comma 408);

-  modificando l’art. 01, comma 5, del D.L. n. 2/2006, si chiarisce che la retribuzione imponibile ai fini contributivi, costituita dal salario medio convenzionale, vale ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e non anche di quelli ad essi assimilati (comma 409).

NUOVI

Co. 416-417

 

Il maxiemendamento del Governo introduce nuove disposizioni in materia di aspettativa per motivi di famiglia (commi 411-412 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), estendendo ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996 la facoltà di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia.

Le disposizioni attuative di tale disposizione sono dettate con decreto del Ministro del lavoro. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad aggiornare le tabelle relative alla rendita vitalizia eventualmente attribuita al lavoratore per compensare l’omessa contribuzione del datore di lavoro nel caso sia ormai maturata la prescrizione, emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962.

NUOVI

Co. 418

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 413 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che, novellando l’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001, interviene in tema di tutela della maternità delle lavoratrici che esercitano attività di lavoro autonomo, collaborazione continuata e collaborativi, vendita a domicilio. In particolare la disposizione prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di disciplinare l’anticipazione dell’astensione dal lavoro per le lavoratrici in stato di gravidanza (di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001) e il relativo trattamento economico (di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2001) nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto.

NUOVI

 

Art. 87

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che recava la determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni relative agli interventi in materia sanitaria, contenute nel titolo III, capo VI.

 

Co. 419

Art. 88, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 414 dell’art. 18 dell’A.S. 1183):

§  modifica la disposizione di cui lettera d), punto 2,limitando la disciplina ivi prevista, relativa alle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura pari al 97% delle risorse, alla sola Regione Siciliana, escludendo la Sardegna, in quanto il sistema di finanziamento del Servizio sanitario per tale regione è disciplinato da una apposita disposizione (comma 439 dell’A.S. 1183), che lo pone a totale carico della regione medesima.

§  riformulale disposizionirelative alla riduzione delle tariffe delle prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate, stabilendo alla nuova lettera l) dell’A.S. 1183:

a)       che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio.

b)       che le regioni devono provvedere, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

c)       attraverso una novella all’art. 1, co. 170, della legge n. 311/2004, che il decreto del Ministro della salute relativo all’aggiornamento biennale delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, deve essere emanato sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.

§  modifica le disposizioni che introducono nuovi ticket sulle prestazioni di pronto soccorso, fissando per tali prestazioni un ticket pari a 25 euro senza più alcuna distinzione tra le prestazione classificate con il “codice bianco” e quelle classificate con il “codice verde”, e prevedendo una esenzione totale per gli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni (nuova lettera m) dell’A.S. 1183).

E’ inoltre stata eliminata la disposizione che faceva salve le norme regionali che già prevedano ticket di maggiore entità sulle prestazioni di pronto soccorso.

 

Co. 420

Art. 88, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 415 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa al rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (2.000 milioni di euro per l’anno 2006) introducendo una disposizione che autorizza le regioni a proporre al Ministro della salute e al Ministro dell’economia una diversa modalità di riparto delle risorse, entro il 15 gennaio 2007.

 

Co. 423

 

Il maxiemendamento del Governo inserisce un nuovo comma (comma 418 dell’A.S. 1183) con il quale si prevede che il prezzo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica sia stabilito da ciascun titolare di farmacia o altro esercizio di vendita e deve essere chiaramente reso noto al pubblico (mediante listini o mezzi equivalenti).

Per questi medicinali non è più necessario che l’imballaggio esterno rechi l’indicazione del prezzo di vendita;che le variazioni dei prezzi siano preventivamente comunicate al Ministero della salute, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; che il farmacista fornisca, su richiesta del cliente, un medicinale avente le stesse caratteristiche, ma di prezzo inferiore a quello del medicinale prescritto, salvo che il medico non abbia indicato nella ricetta che il farmaco non è sostituibile.

NUOVO

Co. 424

 

Il maxiemendamento del Governo inserisce un nuovo comma (comma 419 dell’A.S. 1183) che stabilisce che, fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi di vendita al dettaglio non possano vendere i medicinali non soggetti a prescrizione medica a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell’AIFA.

Analogamente, fino al 31 dicembre 2007, le aziende farmaceutiche devono cedere ai dettaglianti i medicinali in oggetto ad un prezzo tale da assicurare agli stessi un margine non inferiore al 25%, calcolato sul prezzo massimo di vendita.

NUOVO

Co. 425

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento (comma 420 dell’A.S. 1183) prevede che, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto gli ospedali e le altre strutture del SSN che acquistano medicinali non soggetti a prescrizione medica dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve essere calcolato sul prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell’AIFA.

NUOVO

Co. 426

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento (comma 420 dell’A.S. 1183) stabilisce che, per l’anno 2007, il prezzo al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c), diversi da quelli essenziali, per malattie croniche e di rilevante interesse terapeutico, stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, non può essere superiore nell’anno 2007 al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT nel periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

NUOVO

Co. 431

 

Il maxiemendamento del Governo inserisce un nuovo comma (comma 426 dell’A.S. 1183), volto a potenziare l’attività di monitoraggio della spesa sanitaria realizzata tramite la tessera sanitaria, attraverso alcune novelle all’articolo 50 del D.L. n. 269/2003. In particolare:

§  si rende obbligatorio l’utilizzo della tessera anche per le prestazioni di assistenza protesica ed integrativa;

§  si prevede che il Ministero dell’economia renda disponibile il collegamento in rete delle strutture coinvolte nell’utilizzo del sistema ed è previsto un nuovo contributo per i medici del SSN, di 10 milioni di euro, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle certificazioni di malattia all’INPS;

§  si prevede inoltre che il software per la trasmissione dei dati dei pazienti non consenta la trasmissione dei dati relativi al codice fiscale non solo ai programmi informatici utilizzati dalle farmacie pubbliche e private, anche a quelli utilizzati da ogni altra struttura di erogazione dei servizi sanitari non autorizzata al trattamento del codice fiscale dell’assistito.

§  infine, viene rimesso ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, la definizione dei dati relativi ai rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari che devono essere trasmessi dalle aziende sanitarie locali al Ministero dell’economia e delle finanze.

NUOVO

Co. 440

Art. 101, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 435 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riduce la misura della partecipazione della Regione siciliana al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nel suo territorio, che viene fissata per il 2007 al 44,85% (anziché al 45%), per il 2008 al 47,05% (47,5%) e per il 2009 al 49,11% (50%).

 

Co. 441

 

Il maxiemendamento del Governo inserisce un nuovo comma (comma 436 dell’A.S. 1183) che sospende sino al 30 aprile 2007 l’applicazione delle nuove misure fissate dal comma precedente per il concorso della Regione siciliana al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale, in attesa del raggiungimento dell’intesa preliminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana.

NUOVO

Co. 442

Art. 102, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 437 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa all’ordinamento finanziario della regione Sardegna, riformulando la lettera m) al fine di eliminare alcuni errori materiali presenti nella formulazione originaria (ad esempio, nella formulazione originaria si faceva riferimento, ai fini dell’individuazione delle entrate della regione Sardegna, all’imposta locale sui redditi (ILOR), attualmente soppressa).

n sostanza, la nuova formulazione della norma precisa che le entrate della regione Sardegna sono costituite dai 7/10 di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione soltanto di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

 

Co. 444

Art. 102, co. 4

Il maxiemendamento del Governo riformula il comma (comma 439 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) inserendo correttamente il riferimento al “fabbisogno complessivo” del Servizio sanitario.

 

Co. 445

Art. 102, co. 5

Il maxiemendamento del Governo modifica il comma (comma 440 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) eliminando la norma che prevedeva il trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni relative all’Agenzia del territorio.

Si segnala peraltro che il trasferimento delle competenze dell’Agenzia del territorio (in particolare delle funzioni catastali) agli enti locali è disciplinato agli articoli 13 e 14 del presente disegno di legge finanziaria.

 

 

Art. 103

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che recava la determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni relative agli interventi per lo sviluppo e la ricerca, contenute nel titolo IV, capo I.

 

Co. 470

 

Il maxiemendamento del Governo inserisce un nuovo comma (comma 465 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) recante norme finalizzate al completamento degli interventi della programmazione negoziata. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2007, il termine entro il quale possono essere completate le iniziative finanziate con gli strumenti della programmazione negoziata e non completate alla data di scadenza delle proroghe finora concesse, qualora queste siano state realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi.

NUOVO

Co. 471

Art. 105, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 466 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) aumenta il rifinanziamento complessivo del Fondo per le aree sottoutilizzate da 63.273 milioni di euro a 64.217 milioni di euro. L’incremento di risorse disposto dal maxiemendamento, pari a 994 milioni di euro, è destinato al periodo 2010-2015.

 

Co. 475

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento (comma 470 dell’A.S. 1183) dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse assegnate per gli anni 2006 e 2007, con apposite delibere CIPE, a Sviluppo Italia S.p.a, per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, per un importo complesso pari a 200 milioni di euro (di cui 125 milioni a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2006 e 75 milioni sulle risorse assegnate per l’anno 2007).

NUOVO

Co. 481

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 476 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), disponendo che vi affluiscano le risorse annualmente stanziate per il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, le risorse a valere sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi perequativi, nonché le risorse assegnate dal CIPE in favore delle aree sottoutilizzate per progetti volti al miglioramento occupazionale dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione tecnica superiore.

NUOVO

Co. 502-503

 

I commi introdotti dal maxiemendamento del Governo (commi 495-496 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) recano norme dirette ad una ulteriore privatizzazione della Società Snam rete gas. In particolare:

-  si prevede che con D.P.C.M. siano emanate disposizioni attuative di quanto previsto dall’art. 1-ter, co. 4, del D.L. n. 239/2003, il quale vieta, a decorrere dal 31 dicembre 2008, alle società di produzione, distribuzione e vendita del gas, di detenere quote maggiori del 20% del capitale di società proprietarie o gestrici delle reti di trasporto del gas. Il D.P.C.M. dovrà, in particolare, dettare norme disciplinanti la cessione delle quote superiori al 20% del capitale di società proprietarie o gestrici di reti di trasporto del gas, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (comma 495).

-  si prevede inoltre che il suddetto termine del 31 dicembre 2008 è rideterminato in 24 mesi a decorrere dalla data di adozione del DPCM, con esclusivo riferimento alle società di cui sopra, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (comma 496).

NUOVI

Co. 509

Art. 117

Il maxiemendamento del Governo (comma 502 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riduce il finanziamento disposto per l’anno 2007 in favore dell’autotrasporto da 520 a 420 milioni di euro.

 

Co. 510

Art. 118

Il maxiemendamento del Governo (comma 503 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) incrementa da 45 a 50 milioni l’ammontare delle maggiori entrate che si stima possano derivare dall’aumento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione.

E’ altresì aumentato da 5 a 10 milioni di euro lo stanziamento autorizzato per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, i monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi

 

 

Art. 119

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che incrementava l’autorizzazione di spesa (da 50 a 170 milioni) destinata a finanziare la riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.

 

Co. 514

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 506 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che stabilisce che, in sede di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, il CIPE assegni ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle infrastrutture della banda larga e del programma banda larga nel Mezzogiorno.

Di conseguenza, la dotazione del Fondo aree sottoutilizzate per l’anno 2009 sarà ridotta di tale importo.

NUOVO

Co. 522

Art. 127

modifica la disposizione relativa alla concessione di contributi ai consorzi export multiregionali del settore agroalimentare e turistico-alberghiero (comma 514 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevedendo che la concessione di contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione deve essere effettuata d’intesa con i Ministri competenti.

 

Co. 528

Art. 129

Il maxiemendamento del Governo (comma 520 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) incrementa da 15 a 95 milioni di euro lo stanziamento autorizzato per l’anno 2007 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Per i successivi anni 2008-2009, lo stanziamento resta fissato in 15 milioni di euro.

 

Co. 529

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 521 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per l’anno 2008 per le esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

NUOVO

Co. 530

Art. 130

Il maxiemendamento del Governo (comma 522 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) incrementa da 150 a 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e da 150 a 170 milioni di euro per l'anno 2009 la spesa autorizzata per il finanziamento degli interventi per Roma-capitale della Repubblica.

 

Co. 531

Art. 131

Il maxiemendamento del Governo (comma 523 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica gli stanziamenti di spesa previsti nel testo originario per la promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008 (lo stanziamento originario era pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009).

Il comma altresì specifica che la promozione della candidatura italiana all’Expo 2015 è operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

 

Co. 532-543

 

I commi introdotti dal maxiemendamento del Governo (commi 524-535 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizzano la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 e all’Esposizione universale di Shanghai 2010. In particolare:

§  è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 3,8 milioni per l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009, per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 (comma 524);

§  è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni  per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009, per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai 2010 (comma 525).

I commi526-535recano disposizioni circa la nomina del Commissariato per l’Esposizione di Saragozza 2008 e del Commissariato generale per l’Esposizione di Shanghai 2010, cui spetta il compito di gestire i fondi per la partecipazione alle suddette manifestazioni e di ordinare le speseda effettuare in Italia e all’estero per la partecipazione dell’Italia alle suddette manifestazioni. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Commissari si avvalgono di apposite strutture di supporto, individuate in dirigenti e cinque unità di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. I Commissari possono altresì avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.

NUOVI

Co. 546

 

Il comma del maxiemendamento del Governo(comma 538 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero.

NUOVO

Co. 554

 

Il comma del maxiemendamento del Governo(comma 545 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2009 per il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse autorizzate per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale dal comma 543 dell’A.S. 1183 (contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009).

Per quanto concerne, in particolare, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva relativa alla realizzazione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano e della Pedemontana lombarda, il comma prevede la possibilità di un affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla regione Lombardia.

NUOVO

Co. 563

 

Il maxiemendamento del Governo(comma 554 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili, a valere sulle risorsestanziate per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale (legge n. 443/2001). Le modalità di attribuzione del contributo verranno definite con un successivo decreto ministeriale.

NUOVO

Co. 566-567

 

Il maxiemendamento del Governo(commi 557-558 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza la spesa di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, quale contributo, per i mutui contratti nell’anno 2007, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Tale contributo è posto a valere sulle risorse stanziate per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale (legge n. 443/2001).

Le disposizioni attuative del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa autorizzato.

NUOVI

Co. 569

Art. 137, co. 2

Il maxiemendamento del Governo(commi 560 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alla destinazione del 50% delle risorse stanziate per gli hub portuali di interesse nazionale, precisando che tale quota, oltre che allo sviluppo del porto di Gioia Tauro, è finalizzata anche allo sviluppo dei porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari.

 

Co. 573

Art. 138, co. 1

Il maxiemendamento del Governo(commi 564 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio della regione Molise:

§  ricomprendendo negli interventi ivi previsti anche il territorio della provincia di Foggia colpito dagli eventi sismici dell’ottobre 2002, facendo riferimento, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia.

§  elevando da 5 a 85 milioni per il 2007 e da 5 a 35 milioni per gli anni 2008 e 2009 l’ammontare delle risorse stanziate, attraverso l’integrazione del Fondo di protezione civile (legge n. 142/1991).

 

Co. 574

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 565 dell’A.S. 1183) che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 in favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come «patrimonio mondiale dell'umanità», titolari di programmi comunitari Urban, che abbiano una popolazione di 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma del 1990.

NUOVO

Co. 575

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 566 dell’A.S. 1183) autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009 per la ricostruzione edilizia conseguente al sisma del Belice del 1968. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per la progettazione ed esecuzione di opere pubblichenella stessa zona, disciplinando con apposita convenzionei rapporti tra provveditorato per le opere pubbliche e comuni interessati.

Stabilisce inoltre che, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria non saranno più ammissibili domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

NUOVO

Co. 576

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 567 dell’A.S. 1183) disciplina la definizione della posizione tributaria e previdenziale dei soggetti colpiti dall'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed dagli eventi sismici concernenti la medesima area.

La definizione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2007, mediante versamentodi quanto ancora dovuto diminuito del 50%. La orma conferma le vigenti modalità di rateizzazione e consente l’applicazione del ravvedimento operoso.

NUOVO

Co. 578

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 569 dell’A.S. 1183) autorizza un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione della ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981. Il contributo dovrà essere ripartito tra le regioni interessate con DPCM.

NUOVO

Co. 579

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 570 dell’A.S. 1183) autorizza la spesa, per ciascuno degli anni 2007-2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro complessivi per le regioni Liguria e Piemonte, per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni colpiti da eventi alluvionali nell’anno 2006.

NUOVO

Co. 580

 

Il maxiemendamento del Governo (comma 571 dell’A.S. 1183) precisa che gli stanziamenti autorizzati dai precedenti commi, per la ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del 1997 (comma 568), nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 (comma 569), nonché per il sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Piemonte colpite da eventi alluvionali nell'anno 2006 (comma 570), consistono in contributi ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo, nel rispetto peraltro delle disposizioni che limitano il ricorso all’indebitamento delle regioni e degli enti locali solo per finanziare spese di investimento.

NUOVO

Co. 590

Art. 142, co. 8

Il maxiemendamento del Governo (comma 581 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alla disciplina delle modalità di finanziamento di ANAS Spa, introducendo un finanziamento di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 quale apporto al capitale sociale di ANAS Spa (contributo in conto impianti), di cui 60 milioni di euro da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

 

Co. 591

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 582 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza la spesa complessiva di 23,4 milioni di euro per l’anno 2008 quale contributo per i mutui in essere contratti dalla Società autostrade S.p.A, di cui 4 milioni di eurodestinati alla realizzazione dell’autostrada Torino-Savona, 4 milioni destinati all’avvio del tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna (variante di valico) e 15,4 milioni destinati al potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Firenze-Bologna.

NUOVO

Co. 592

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 583 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) stabilisce che il contributo da conferire ad ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale, possa essere rifinanziato nella tabella D allegata alla legge finanziaria.

NUOVO

Co. 593

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 584 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che nell’elenco delle opere infrastrutturali da realizzare rientranti nel nuovo piano economico-finanziariopredisposto da ANAS Spa (di cui al comma 574 dell’A.S. 1183), abbiano priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su gallerie monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso (in attuazione della direttiva 2004/54/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea).

NUOVO

Co. 599

Art 144, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 589 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica il comma riducendo da 20 a 15 milioni l’autorizzazione di spesa in materia di sicurezza stradale.

Inoltre, tra le finalità per le quali viene autorizzata la spesa, viene inserita quella di aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti.

 

Co. 600

Art. 145

Il maxiemendamento del Governo (comma 590 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica il comma incrementando da 10 a 15 milioni l’autorizzazione di spesa per l’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza delle ferrovie.

Inoltre, viene limitata al biennio 2008-2009 la destinazione di tali risorse alle gestioni commissariali governative e alle ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, anziché essere prevista a regime come nel testo originario.

 

Co. 603

Art. 147

Il maxiemendamento del Governo (comma 593 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che novellando l’art. 4 della legge n. 13/2006 dispone la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, specificando che i traghetti di età superiore a 20 anni da inviare alla rottamazione devono risultare iscritti nei registri tenuti dalle Autorità nazionali alla data del 1° gennaio 2006.

 

Co. 605

Art. 148, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 595 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alle competenze dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, attribuendo all’AGEA, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche i compiti in materia di sistema dei controlli, da parte degli Stati membri della Comunità europea, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di cui all’articolo 11 del regolamento CEE n. 4045 del 1989.

 

Co. 610

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 600 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) estende anche al Corpo forestale dello Stato la facoltà, attualmente prevista per le università, gli osservatori astronomici e di astrofisica e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, nonché l’ENEA e l’ASI, di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

NUOVO

Co. 611

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 601 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) novella l’articolo 2 del D.L. n. 2/2006 disponendo la soppressione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo–saccarifera istituito presso l’AGEA. Di conseguenza, le risorse attribuite al fondo vengono assegnate direttamente all’AGEA.

NUOVO

Co. 627

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 617 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede la predisposizione da parte dei Ministeri delle politiche agricole e dell’ambiente di un programma quadro per il settore forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea, finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali, da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai fini della stipulazione di un apposito accordo. Per l’attuazione del programma quadro possono essere utilizzate le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate nei limiti definiti dal CIPE.

NUOVO

Co. 628

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 618 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) individua tra le finalità dell’intesa di filiera e dei contratti quadro sottoscritti dagli operatori del settore agroalimentare, ai sensi del D.Lgs. n. 102 del 2005, anche l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la trasformazione in biomasse derivanti da attività forestali e lo sviluppo della filiera del legno.

NUOVO

Co. 629

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 619 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, compreso quello forestale.

NUOVO

Co. 630

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 620 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) reca una novella all’articolo 4, comma 24, della legge n. 350/2003 estende alle aziende agricole colpite dai eventi eccezionali verificatisi fino al 31 dicembre 2005 (influenza aviaria) le misure in materia di riduzione delle sanzioni e di dilazione nei pagamenti dei contributi previdenziali, attualmente previsti per le aziende colpite da eventi eccezionali verificatisi fino al 31 marzo 2005. In relazione alle minori entrate che ne derivano all'INPS, il comma prevede il trasferimento allo stesso Istituto di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

NUOVO

 

Art. 156

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, volta alla promozione delle bioenergie; la materia è peraltro disciplinata ai commi da 88 a 99 dell’articolo 18 dell’A.S. 1183, come riformulati dal maxiemendamento del Governo. In particolare, nella nuova formulazione sono state fatte confluire sia le disposizioni introdotte dall’ex articolo 26, relative all’immissione in consumo e alla tassazione dei biocarburanti, sia le disposizioni contenute nell’ex articolo 156, che recava norme in materia di bioenergie, che sono stati conseguentemente soppressi.

 

Co. 640-642

 

I commiintrodotti dal maxiemendamento del Governo (commi 630-632 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevedono che i fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata vengano investiti in titoli governativi dell’area euro a cura di Poste italiane Spa (comma 630).

Contestualmente per tali fondi viene eliminato l’obbligo di deposito in un conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti (comma 631).

Si prevede che l’attuazione del nuovo assetto venga completata entro il 31 dicembre 2007 (comma 632).

NUOVI

Co. 651

Art. 160, co. 3

Il maxiemendamento del Governo (comma 641 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che istituisce il Fondo rotativo per il finanziamentodelle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, volto alla riduzione di emissioni di gas serra, escludendo dalle tipologie di intervento cui destinare prioritariamente le risorse del fondo rotativo gli interventi strutturali sulla mobilità urbana.

Si segnala peraltro che il finanziamento degli interventi strutturali sulla mobilità urbana è autorizzato dal comma 646 dell’articolo 18 dell’A.S. 1183.

 

Co. 655-657

 

Il commi introdotti dal maxiemendamento (commi 645-647 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un Fondo per la mobilità sostenibile destinato al finanziamento degli interventi di miglioramento della qualità dell’aria, con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2009 (comma 645).

La disposizione elenca le misure cui destinare prioritariamente le risorse del Fondo, da assegnare con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti (comma 646). Una quota non inferiore al 5% delle risorse del Fondo sono specificamente destinate agli interventi di cui al Fondo per il finanziamento della mobilità ciclistica (legge n. 366 del 1998) (comma 647).

NUOVI

Co. 665

Art. 163, co. 5

Il maxiemendamento del Governo (comma 654 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che stanzia un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nel senso di eliminare la precisazione per cui il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale si individuano annualmente gli interventi da finanziare deve essere di natura non regolamentare.

 

Co. 666

Art. 163, co. 6

Il maxiemendamento del Governo (comma 655 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che prevede un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e del settore dello spettacolo, nel senso di eliminare la precisazione per cui il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale si definiscono gli interventi da finanziare annualmente deve essere di natura non regolamentare

 

Co. 667

Art. 163, co. 9

Il maxiemendamento del Governo (comma 656 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che istituisce un Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti, prevedendo che le risorse del fondo siano destinate anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, nonché alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici e alla catalogazione di tali prodotti.

 

Co. 668

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 657 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) stanzia 79 milioni di euro per l’anno 2007 e 87 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali interventi urgenti di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, e per progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché per progetti di tutela, manutenzione e valorizzazione paesaggistica e archeologico-monumentale.

Gli interventi e i progetti cui destinare le somme sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

NUOVO

Co. 669

 

Il commaintrodotto dal maxiemendamento del Governo (comma 658 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) reca una novella al comma 8 dell’articolo 3 del D.L. n. 67/1997, con la quale si dispone che le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, laddove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto ministeriale, nell’ambito dell’aggiornamento del piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali, e, a tal fine, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra.

L’ammontare delle risorse non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate deve essere comunicato al Ministero entro e non oltre il 30 gennaio 2007.

NUOVO

Co. 670

Art. 164

Il maxiemendamento del Governo (comma 659 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) specifica meglio i destinatari del finanziamento di 20 milioni di euro disposto dal comma in esame, identificandoli negli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge n. 508/1999, in luogo delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e delle industrie artistiche indicate nella norma originaria.

 

Co. 672

Art. 165, co. 3

Il maxiemendamento del Governo (comma 661 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione eliminando la natura non regolamentare del decreto che ne deve disporre i criteri per la ripartizione del della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico sinfoniche.

 

Co. 673

Art. 165, co. 4

Il maxiemendamento del Governo (comma 662 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), intervenendo sulla disposizione relativa alla questione della mancata restituzione da parte delle imprese cinematografiche delle somme erogate dallo Stato a valere sul Fondo per le attività cinematografiche, stabilisce che la convenzione, volta a disciplinare i diritti di utilizzazione dei film oggetto delle suddette erogazioni, debba definire, tra l’altro, limitatamente alle deliberazioni avvenute entro il 31 dicembre 2006, le modalità per pervenire all’estinzione del debito maturato da parte delle imprese cinematografiche di produzione, nonché dalle imprese di distribuzione ed esportazione, anche mediante attribuzione della totalità dei diritti all’impresa ovvero al Ministero.

Rispetto al testo originario, il maxiemendamento estende dunque l’ambito della convenzione a tutte le deliberazioni avvenute entro il 31 dicembre 2006, anziché alle erogazioni avvenute entro il 31 dicembre 2005.

 

Co. 674

Art. 165, co. 5

Il maxiemendamento del Governo (comma 663 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) introduce ulteriori novelle al D.Lgs. n. 28 del 2004, in tema di riforma della disciplina in materia di attività cinematografica e, in particolare, di finanziamento delle attività di produzione, le quali hanno carattere di coordinamento formale.

 

Co. 675

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 664 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che in sede di riparto delle somme del Fondo per le aree sottoutilizzate, una quota pari a 350 milioni per il 2007 e 150 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, sia assegnata al finanziamento degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nella regione siciliana e nella regione Calabria, non ricompresa nelle strade gestite da ANAS Spa.

La ripartizione di tali risorse tra le province della Sicilia e della Calabria è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse.

NUOVO

Co. 678

Art. 166, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 665 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) integra la disposizione volta a individuare una serie di interventi a tutela dell’occupazione posti a carico del Fondo per l’occupazione, introducendo la nuova lettera f) del comma 665 dell’A.S. 1183, che prevede, per i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico, la possibilità di procedere nell’anno 2007 ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità.

Ai comuni che procedono alle suddette assunzioni è altresì riconosciuto il contributo di circa 9.300 euro previsto per ogni nuovo assunto.

 

Co. 680-681

 

Il maxiemendamento del Governo (commi 667-668 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori anziani, istituisce l’accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto 55 anni di età, e la correlativa assunzione a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati o inoccupati.

Con decreto del Ministro del lavoro, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità della stipula dei contratti di solidarietà, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate per l’attuazione degli accordi stessi, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

NUOVI

Co. 682

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 669 dell’art. 18 dell’A.S. 1183), novellando l’art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999, dispone un incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per un importo di 6 milioni di euro per il 2007 e di 11 milioni a decorrere dal 2008 rispetto alla dotazione prevista a legislazione vigente (31 milioni di euro).

NUOVO

Co. 683

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 670 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone uno stanziamento di 15 milioni di euro per l’anno 2007 ai fini del potenziamento dello sviluppo dei servizi per l’impiego

NUOVO

Co. 684

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 671 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone il rifinanziamento delle attività di formazione professionale svolte dall’ISFOL e dagli enti privati gestori di attività formative per un importo di 23 milioni di euro per l’anno 2007, prevedendo che per gli anni successivi si provveda  ai sensi della Tabella C della legge finanziaria.

NUOVO

Co. 685

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 672 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) prevede che a decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possano ottenere la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria, delle posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro effettuati in Albania tra il 1955 e il 1997. E’ demandato ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di attuazione.

NUOVO

Co. 686

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 673 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone uno stanziamento di 27 milioni di euro per l’anno 2007 e di 51,6 milioni di euro per il 2008 per il potenziamento dello sviluppo dei servizi per l’impiego, a valere sulle risorse del Fondo per l’occupazione che a tal fine sono corrispondentemente integrate per i medesimi anni.

NUOVO

Co. 687

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 674 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili. In particolare, il Ministro del lavoro è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2007:

-entro il limite di 35 milioni di euro, previa intesa con la regione interessata, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU)

-entro il limite di 15 milioni di euro, le convenzioni stipulate per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate entro il 31 dicembre 2002 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti.

A tal fine, il Fondo per l’occupazione è rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2007.

NUOVO

Co. 693

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 680 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) è volto ad inasprire l’attuale regime sanzionatorio per l'omesso versamento, nel settore agricolo, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

In particolare, la norma prevede che l’inadempimento configuri sempre il reato di appropriazione indebita, mentre secondo la legislazione vigente (art. 2, co. 3, del D.L. n. 463/1983), tale reato si configura soltanto in caso di denuncia, omessa, incompleta, reticente o infedele.

Di conseguenza, viene abrogato il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. n. 463/1983, eliminando pertanto la previsione più favorevole secondo cui, nel caso di omesso versamento contributivo delle ritenute operate sulla retribuzione del lavoratore, agli imprenditori agricoli si applica la sanzione penale di cui al comma 1-bis del citato articolo 2 solamente nel caso di denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele.

NUOVO

Co. 694

Art. 169, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 681 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma relativa alla individuazione degli indici di congruità del rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e quantità di ore di lavoro impiegate, ai fini della regolarità contributiva, precisando che tali indici di congruità debbano essere in ogni caso articolati oltre che persettore e per categorie di imprese anche per territorio.

 

Co. 701

Art. 172, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 688 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) interviene sulla disposizione che, novellando l’art. 9-bis, co. 2, del D.L. n. 510/1996, introduce l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, prevedendo che tale nuova disciplina non si applichi ai datori di lavoro agricolo, a cui quindi continua ad applicarsi l’articolo 01, comma 9, del D.L. 2/2006, che dispone la comunicazione telematica direttamente all’INPS.

Il maxiemendamento modifica inoltre la disposizione di cui al comma 2-bis del citato art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, relativa alla comunicazione in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, facendo venir meno l’obbligo di avvalersi dei moduli previsti dall’articolo 4-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000.

 

Co. 704

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 691 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica il comma 5 dell’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000 disponendo che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare entro cinque giorni al servizio per l’impiego anche le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: trasferimento del lavoratore, distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale del datore di lavoro, trasferimento d’azienda.

NUOVO

Co. 705

Art. 172, co. 4

Il maxiemendamento del Governo (comma 692 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma sulle comunicazioni di lavoro precisando che anche le comunicazioni relative alla proroga dei rapporti di lavoro, inviate al servizio per l’impiego competente,sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, degli enti previdenziali nonché nei confronti della prefettura-UTG, come già previsto dalla norma originaria per le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

 

Co. 706

 

Il maxiemendamento del Governo (comma 693 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) introduce un nuovo comma che dispone che per le comunicazioni relative al rapporto di lavoro i datori di lavoro devono utilizzare i servizi informatici resi disponibili dai servizi per l’impiego competenti, prevedendo che le modalità e i tempi di applicazione siano stabilite dal decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 81/2000.

NUOVO

Co. 709

Art. 175, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 696 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modificando la disposizione che concede la mobilità lunga a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali sono stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, specifica che 1.000 delle 6.000 unità sopra indicate sono riservate alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria, di cui al D. lgs. n. 270 del 1999 e al D.L. n. 347 del 2003.

 

Co. 711

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 698 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che destina una quota pari a 12 milioni di euro delle risorse del Fondo per l’occupazione, stanziate ai sensi del precedente comma 697 dell’A.S. 1183, per la proroga degli ammortizzatori sociali per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti, per l’anno 2007.

NUOVO

Co. 713

Art. 177, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 700 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa alla regolarizzazione del lavoro sommerso, specificando che l’accordo sindacale necessario per presentare l’istanza di regolarizzazione vada concluso a livello territoriale solamente nel caso in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie.

 

Co. 714

Art. 177, co. 3

Il maxiemendamento del Governo (comma 701 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione relativa al contenuto e agli effetti dell’accordo sindacale di regolarizzazione di rapporti di lavoro, specificando che la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale producono l’effetto conciliativo con riferimento ai diritti di natura retributiva, e quelli ad essi connessi e conseguenti, nonché ai diritti di natura risarcitoria.

In sostanza, il maxiemendamento del Governo elimina il riferimento ai diritti di natura contributiva.

 

Co. 715

Art. 177, co. 4

Il maxiemendamento del Governo (comma 702 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione secondo cui possono avvalersi della regolarizzazione anche i datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo e assicurativo evaso, prevedendo:

-   che i provvedimenti in questione possono riguardare anche le sanzioni amministrative;

-   che in ogni caso l’accordo sindacale comprende la regolarizzazione di tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori cui si riferiscono gli accertamenti ispettivi.

 

Co. 718

Art. 177, co. 7

Il maxiemendamento del Governo (comma 705 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma che prevede la sospensione delle ispezioni o verifiche nei confronti dei datori di lavoro che presentano l’istanza di regolarizzazione, precisando che:

-      tale sospensione riguarda le ispezioni attinenti alla materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori;

-      resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto di regolarizzazione;

-      estendendo le competenze alla verifica del corretto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori anche ai servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive in cui esse sono competenti ai sensi della vigente normativa.

 

Co. 721

 

Il maxiemendamento del Governo inserisce un nuovo comma (comma 708 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) il quale dispone che spetta al direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente con i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento dell’attività di vigilanza, adottare i provvedimenti di accoglimento delle istanze di regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

NUOVO

Co. 724

Art. 178, co. 3

Il maxiemendamento del Governo (comma 711 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma relativi alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata a progetto,  introducendo un obbligo per il Ministero del lavoro di provvedere a monitorare l’evoluzione della media dei corrispettivi versati ai lavoratori a progetto (co.co.pro.) rispetto a quelli dei tre anni precedenti.

 

Co. 728

Art. 178, co. 7

Il maxiemendamento del Governo (comma 715 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la norma che consente l’accesso alla procedura ai trasformazione dei rapporti di lavoro anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, disponendo che in ogni caso l’accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi.

 

Co. 730

 

Il maxiemendamento del Governo inserisce un nuovo comma (comma 716 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) secondo il quale i contratti di lavoro subordinato instaurati a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei co.co.co. devono avere una durata non inferiore a 24 mesi.

NUOVO

Co. 734

Art. 181, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 721 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che disciplina l’esercizio da parte dello Stato del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali, enti pubblici e soggetti equiparati, i quali violino il diritto comunitario o non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia, specificando che tale potere è esercitato, oltre che secondo il principio di proporzionalità di cui all’art. 8 della legge n. 131/2003, anche secondo i principi e le procedure stabilite nell’articolo 11 della legge n. 11/2005 (esplicita indicazione del potere sostitutivo esercitato e natura cedevole del potere).

 

 

Art. 181, co. 11

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza a conoscere le controversie derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che si siano resi responsabili della violazione degli obblighi comunitari.

 

Co. 743

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 730 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone che i destinatari degli aiuti di Stato possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

NUOVO

 

Art. 181, co. 12

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso la disposizione, presente nel testo iniziale, che prescriveva alle regioni e province autonome di attuare le misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, per evitare l’insorgere di ulteriori procedure d’infrazione in sede comunitaria.

 

Co. 745

Art. 182, co. 2

Il maxiemendamento del Governo (comma 732 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula la disposizione che autorizza la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 per le finalità del settore turistico, specificando che tali somme sono finalizzate, oltre che a favorire l’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa gestione degli stessi, anche ad incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei.

Il maxiemendamento prevede, inoltre, l’adozione entro 30 giorni di un DPCM, sentita la Conferenza Stato-Regioni, recante l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità  di attuazione.

 

Co. 747

Art. 183, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 734 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) sostituisce la disposizione in tema di rifinanziamento del trasporto pubblico locale, prevedendo che l’autorizzazione di spesa di 60 milioni a decorrere dal 2007 sia finalizzata non più all’espletamento delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., bensì sia considerata quale cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e province autonome per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 del settore del trasporto pubblico locale. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale.

 

Co. 749

Art. 185

Il maxiemendamento del Governo (comma 736 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riduce da 100 a 90 milioni di euro l’incremento per il 2007 del Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi.

 

Co. 751-755

 

Il maxiemendamento del Governo introduce nuove disposizioni (commi 738-742 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che confermano anche per il 2007 la destinazione, sulla base delle scelte dei contribuenti, di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF al sostegno del volontariato ed al finanziamento della ricerca scientifica, sanitaria e dell’università nonché alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. La quota del 5 per mille può essere destinata anche alle fondazioni senza scopo di lucro a condizione che operino in via esclusiva o prevalente nei settori di assistenza, beneficenza, tutela dei beni culturali e ricerca scientifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 (comma 738).

Il comma 740 conferma che la quota del 5 per mille viene determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base sulle scelte espresse nella dichiarazione dei redditi per il 2006, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Il comma 741 conferma che le modalità di richiesta di usufruire della quota del 5 per mille, le liste dei soggetti ammessi al riparto di tale quota e le modalità di rendicontazione da parte di tali soggetti saranno determinate, anche per l’anno 2007, con D.P.C.M.

Il comma 742 autorizza, per le finalità sopra descritte, la spesa massima di 250 milioni di euro per l’anno 2008.

NUOVI

Co. 756

Art. 187, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 743 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riduce da 400 milioni a 350 milioni per il 2007 e da 500 milioni a 450 milioni per il 2008 e per il 2009 la dotazione del Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa.

Il maxiemendamento, inoltre, esclude dalle voci di alimentazione del suddetto Fondo i pagamenti effettuati dai terzi all’amministrazione militare, a qualsiasi titolo, per concorso a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto n. 263/1928. Conseguentemente tali introiti sono altresì esclusi dalla deroga relativa al limite di rassegnazione delle entrate (art. 1, co. 46, legge finanziaria 2006).

 

 

Art. 188, co. 2-5

Il maxi emendamento del Governo ha soppresso le disposizioni, presenti nel testo iniziale, che disciplinavano la procedura di riparto del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, nonché le modalità operative degli interventi umanitari e di ricostruzione nell’ambito delle suddette missioni.

 

Co. 759

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento (comma 746 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) proroga al 31 gennaio 2007 le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana a missioni internazionali di pace in scadenza il 31 dicembre 2006, prevedendo che a tale scopo, le amministrazioni competenti siano autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre.

NUOVO

Co. 762

Art. 191

Il maxiemendamento del Governo (comma 749 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione elevando il contributo all’emittenza locale per gli anni 2008 e 2009, e precisamente da 30 a 45 milioni per il 2008 e da 30 a 35 milioni per il 2009

 

Co. 763

Art. 192, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 750 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riduce da 215 a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche per la famiglia.

Viene inoltre soppressa la qualificazione dell’Osservatorio come “ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri” e si prevede, al suo interno, la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali, da un lato, e delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, dall’altro.

 

Co. 764

Art. 192, co. 2, lett. b)

Il maxiemendamento del Governo (comma 751, lett. b), dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione che prevede la realizzazione di un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, dando allo stesso la veste di una intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata tra il Ministro delle politiche per la famiglia unitamente al Ministro della salute.

 

Co. 766

Art. 192, co. 4

Il maxiemendamento del Governo (comma 753 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica il comma sopprimendo la norma di cui al secondo e terzo periodo che rimetteva ad un regolamento del Ministro per le politiche della famiglia la definizione di criteri e modalità di assegnazione dei contributi alle aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare i tempi di vita e lavoro. E’ conseguentemente eliminata la soppressione dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 53/2000, che stabilisce appunto i criteri e le modalità di riparto dei suddetti contributi.

 

Co. 770

 

Il maxiemendamento del Governo (comma 754 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) introduce una nuova disposizione in tema di assicurazione obbligatoria per il lavoro svolto in ambito domestico, estendendo l’ambito dei casi di infortunio coperti da tale assicurazione, attraverso la riduzione della percentuale di inabilità permanete al lavoro riconosciuta a tal fine dal 33% al 27%.

NUOVO

Co. 771

Art. 193, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 755 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riformula la disposizione che stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi soci-educativi (asili nido, servizi integrativi e asili aziendali), specificando, ai fini dell’attuazione del suddetto piano straordinario:

-       che al Ministro per le politiche per la famiglia spetta il potere di promuovere una intesa in sede di Conferenza unificata, volta al riparto della somma di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009;

-       nella intesa devono essere definiti i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

Inoltre, il maxiemendamento inserisce tra le finalità del piano quella di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del paese.

 

Co. 773

Art. 194

Il maxiemendamento del Governo (comma 757 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) aumenta da 20 a 40 milioni per ciascuno degli anni 2007-2009 lo stanziamento aggiuntivo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

 

Co. 774

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 758 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo da ripartire per far fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, dotato di 3 milioni a decorrere dal 2007.

NUOVO

Co. 776

Art. 198, co. 1

Il maxiemendamento del Governo modifica la disposizione istitutiva del Fondo per le non autosufficienze (comma 760 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) aumentandone da 50 milioni a 100 milioni di euro la dotazione per il 2007, e finalizzandolo a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale per le persone non autosufficienti (anziché a garantire il sistema di protezione e di cura delle persone non autosufficienti, come nel testo originario).

 

Co. 777

 

Il maxiemendamento del Governo ha introdotto un nuovo comma (comma 761 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) che prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

NUOVO

Co. 778

 

Il maxiemendamento del Governo (comma 762 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) novella l’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151 del 2001, relativo ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, specificando che i soggetti che usufruiscono di tali permessi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

NUOVO

Co. 780

Art. 199, co. 1

Il maxiemendamento del Governo (comma 764 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) modifica la disposizione istitutiva del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, finalizzandolo esclusivamente a favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari ed eliminando il riferimento alla “definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale” e la finalizzazione “di affrontare situazioni locali di degrado sociale e abitativo con particolare riguardo alle condizioni del migranti e dei loro familiari”, previste nel testo originario.

Il maxiemendamento ha soppresso inoltre la disposizione che recava le modalità di gestione del Fondo per le materie concernenti le misure di integrazione sociale e di lotta alla tratta delle persone.

 

Co. 789

Art. 204

Il maxiemendamento del Governo (comma 773 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) aumenta di 5 milioni la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, portandola da 115 a 120 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Co. 790

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 774 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, dotandolo di 33 milioni di euro per l’anno 2007 per il potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione di interventi con rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008.

NUOVO

Co. 796-797

 

I commi introdotti dal maxiemendamento del Governo (commi 780-781 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) autorizzano la spesa di 97 milioni di euro per interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria, da realizzarsi sulla base di un accordo di programma tra Governo, presidente della regione Liguria e rappresentanti degli enti locali interessati.

Il finanziamento è a valere sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1, della legge n. 99 del 1991, relativa alla realizzazione delle opere connesse alla esposizione internazionale Colombo '92.

NUOVI

Co. 805

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 789 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) dispone l’incremento di 65 unità del contingente degli impiegati a contratto degli uffici all’estero per le esigenze connesse alla componente nazionale del “Sistema d’informazione visti”, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale.

NUOVO

Co. 809

 

Il comma, introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 793 dell’art. 18 dell’A.S. 1183) riduce da 100 a 40 milioni di euro a decorrere dal 2007 le risorse stanziate per il Fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca, di cui all’articolo 56 della legge n. 289 del 2002.

NUOVO

Co. 811

 

Il comma. introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 795 dell’A.S. 1183) prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2007, un Fondo di parte corrente dotato di 17 milioni di euro e uno in conto capitale dotato di 12 milioni di euro, destinati, rispettivamente, alle esigenze di funzionamento e alle esigenze infrastrutturali e di investimento della Guardia di finanza.

Al riparto dei fondi si provvede con decreti del Ministro dell’economia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

NUOVO

Co. 812

 

Il comma introdotto dal maxiemendamento del Governo (comma 796 dell’A.S. 1183) prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007.

Al riparto dei fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministro dell’economia, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

NUOVO

Co. 813

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo(comma 797 dell’A.S. 1183) prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2007, un Fondo di conto capitale da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento, con una dotazione di 100 milioni di euro.

Al riparto dei fondi si provvede con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare al Ministro dell’economia, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti

NUOVO

Co. 814

 

Il maxiemendamento del Governo introduce un nuovo comma (comma 798 dell’A.S. 1183) che novellando l’articolo 1, comma 27, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), stabilisce la dotazione del Fondo per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’Amministrazione dell’interno in 30 milioni di euro per il 2007, e in 50 milioni per il 2008 e per il 2009.

NUOVO

Co. 815

 

Il nuovo comma introdotto dal maxiemendamento del Governo(comma 799 dell’A.S. 1183) integra di 14 milioni di euro per l’anno 2008 l’autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

NUOVO

 


Articolo 216 - Fondi speciali e tabelle

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.100

Governo

 

9.11
Ant.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -3.000.000;

2008: -3.000.000;

2009: -3.000.000.

Soppressione delle regolazioni debitorie in tabella A relative agli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea in materia di detraibilità IVA, che vengono spostate in Tabella B.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -40.000;

2008: -40.000;

2009: -40.000.

Copertura dell’onere per interessi relativi all’emissione di titoli del debito pubblico per la parte residuale di 2.700 milioni

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: +5.700.000;

2008: +5.700.000;

2009: +5.700.000.

Regolazioni debitorie a copertura degli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea in materia di detraibilità IVA.

6.100

Commissione

 

12.11

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -3.000;

2008: -3.000;

2009: -3.000.

Copertura dell’onere recato dalle norme in materia di diretta assegnazione di rivendite di generi di monopolio.

10.600 riformulato

Commissione

 

14.11

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -5.000;

2008: -5.000;

2009: -5.000.

Copertura dell’onere recato dalla norma sull’assegnazione a talune province della diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica.

11.0600

Commissione

 

15.11 Pom.

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -5.000;

2008: -5.000;

2009: -5.000.

Copertura dell’onere recato dall’articolo aggiuntivo 11-bis relativo all’esenzione IRES per le associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e tradizioni delle comunità locali.

16.500

Governo

 

18.11

Il maxiemendamento del Governo modifica le Tabelle A, B, C, D ed E. Per una analisi delle modifiche si rinvia all’Appendice 2.

 

 


 

APPENDICE 2

Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati
al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis-A)

dall’Assemblea della Camera


TABELLA A

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

1.100

Governo

 

9.11
Ant.

Regolazioni debitorie

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

1.100

Governo

 

9.11
Ant.

Oneri per interessi relativi all’emissione di titoli del debito pubblico

-40.000

-40.000

-40.000

6.100

Commissione

 

12.11

Rivendite generi di monopolio

-3.000

-3.000

-3.000

10.600

Commissione

 

14.11

Diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica

-5.000

-5.000

-5.000

11.0600

Commissione

 

15.11 Pom.

Esenzione IRES per le associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e tradizioni delle comunità locali.

-5.000

-5.000

-5.000

16.500

Governo

 

18.11

Contributo al CAI per il corpo nazionale del soccorso alpino (conseguente allo stralcio dell’art.208)

+500

+500

+500

16.500

Governo

 

18.11

 

-132.250

-168.450

-138.450

 

Ministero del lavoro

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-48.010

-97.010

-97.010

 

Ministero della giustizia

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-15.000

-15.000

-35.000

 

Ministero degli esteri

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-11.800

-7.050

-8.450

 

Ministero dell’interno

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-33.000

-3.000

-3.000

 

Ministero delle politiche agricole

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

Istituto nazionale Fauna selvatica (conseguente allo stralcio dell’art. 153, co. 2)

+3.000

+3.000

+3.000

16.500

Governo

 

18.11

Congresso mondiale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)(conseguente allo stralcio dell’art. 153, co. 1)

+1.000

+800

-

 

Ministero dei beni culturali

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-77.800

-85.000

-85.000

16.500

Governo

 

18.11

Fondo per il prestito pubblico (conseguente allo stralcio dell’art. 163)

+800

-

-

 

Ministero della salute

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

Alleanza degli ospedali italiani nel mondo (conseguente allo stralcio dell’art. 96)

+1.000

+2.000

+2.000

16.500

Governo

 

18.11

Commissione antidoping (conseguente allo stralcio dell’art. 153, co. 2)

+2.000

+2.000

+2.000

 

Ministero dell’università e della ricerca

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-

-

-40.000

 

Ministero della solidarietà sociale

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-5.000

-5.000

-5.000

16.500

Governo

 

18.11

Contributo Istituto per il lavoro (conseguente allo stralcio dell’art. 200, co. 2)

+250

+250

+250

 


TABELLA B

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

1.100

Governo

 

9.11
Ant.

Regolazioni debitorie

+5.700.000

+5.700.000

+5.700.000

16.500

Governo

 

18.11

 

-192.000

-217.000

-217.000

 

 

Ministero delle politiche agricole

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-25.300

-60.300

-60.300

 

Ministero dei beni culturali

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

 

-20.000

-20.000

-

16.500

Governo

 

18.11

Contributo Museo del XXI secolo (conseguente allo stralcio dell’art. 131)

-

-

+5.000


TABELLA C

 

N.B. Gli importi indicati nella Tabella C non scontano gli effetti della riduzione linearedisposti dall’articolo 18, comma 208, per un importo complessivo pari a 126,4 milioni per l'anno 2007, a 335,4 milioni per l'anno 2008 e a 11,4 milioni per l'anno 2009.

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le spese permanenti di natura corrente.

-65.700

-

-

16.500

Governo

 

18.11

D.Lgs 303/1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

+2.000

+2.000

+2.000

 

Ministero del lavoro

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 350/2003, art. 3, co. 149: Fondo per il funzionamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

+1.000

+1.000

+1.000

 

Ministero degli esteri

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 9/1981 e 49/1987: Cooperazione allo sviluppo.

+50.000

+50.000

+50.000

 

 
Ministero della pubblica istruzione

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti vigilati dal Ministero della pubblica istruzione.

-4.000

-4.000

-4.000

 

Ministero dell’università e della ricerca

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 245/1990: Piani di sviluppo delle università.

-5.000

-26.000

-26.000

16.500

Governo

 

18.11

L. 537/1993, art. 5: Fondo ordinario per le università statali.

+50.000

0

0

16.500

Governo

 

18.11

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi agli enti vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca.

-

-1.500

-1.500

16.500

Governo

 

18.11

D.Lgs. 204/1998: Fondo per la ricerca tecnologica.

+120.000

+110.000

+110.000

 

Ministero delle politiche sociali

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 328/2000, art. 20, co. 8: Fondo per le politiche sociali.

+20.000

-

-

 


TABELLA D

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 26/1986, art. 6: Fondo per Trieste

+5.000

+5.000

+5.000

16.500

Governo

 

18.11

Eliminazione del rifinanziamento quale apporto al capitale sociale ANAS per gli anni 2008-2009 ora contenuto nell’articolo 16, comma 590.

-

-1.560.000

1.560.000

 

Ministero dello sviluppo economico

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 26/1986, art. 6: Fondo per Gorizia

+5.000

+5.000

+5.000

16.500

Governo

 

18.11

L. 289/2002, art. 61, co. 3: Fondo per le aree sottoutilizzate.

-

+25.000

-

 

Ministero delle infrastrutture

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

Eliminazione di rifinanziamenti per opere autostradali relative al 2008 ora contenuta nell’articolo 16, comma 591.

-

-23.400

-

 

Ministero delle comunicazioni

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

Eliminazione del rifinanziamento per il 2009 degli interventi per il progetto “larga banda” ora contenuta nell’articolo 16, comma 514.

-

-

-50.000

 

Ministero dei beni culturali

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 237/1999, art. 1, co. 1: Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee.

50.000

-

-

 


TABELLA E

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 282/2004, art. 10, co. 5: Fondo per gli interventi strutturali di politica economica: riduzioni di 284,4 milioni nel 2007, di 12 milioni nel 2008 e di 137 milioni nel 2009.

-284.400

-12.000

-137.000

 

Ministero dello sviluppo economico

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 289/2002, art. 61, co. 3: Fondo per le aree sottoutilizzate.

-628.800

-221.200

15.000

 

Ministero dell’università e della ricerca

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2007

2008

2009

16.500

Governo

 

18.11

L. 311/2004, art. 1, co. 278: Contributo alla scuola “Jean Monnet”.

-1.500

-1.500

-1.500