Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute - A.C. 3308
Riferimenti:
AC n. 3308/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 309
Data: 21/01/2008
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

A.C. 3308

 

Schede di lettura e iter al Senato

 

 

 

 

 

n. 309

 

 

21 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: AS0178.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

Schede di lettura

Il contenuto del disegno di legge  15

Disegno di legge

§      A.C. 3308, (Governo), Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché per la copertura di sedi farmaceutiche  55

Iter al Senato

§      A.S. 1249, (Governo), Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute  83

Esame in sede referente presso la 12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 7 febbraio 2007  103

Seduta del 16 maggio 2007  107

Seduta del 29 maggio 2007  113

Seduta del 30 maggio 2007  115

Seduta del 31 maggio 2007 (antimeridiana)117

Seduta del 31 maggio 2007 (pomeridiana)145

Seduta del 5 giugno 2007 (pomeridiana)149

Seduta del 20 giugno 2007  157

Seduta del 3 luglio 2007  159

Seduta del 1° agosto 2007  161

Seduta del 26 settembre 2007  163

Seduta del 3 ottobre 2007  167

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 12ª Commissione (Igiene e Sanità)

-       1ª Sottocommissione (Affari costituzionali)

Seduta del 5 giugno 2007  177

Seduta del 19 settembre 2007  179

-       2ª Sottocommissione (Giustizia)

Seduta del 19 settembre 2007  181

-       5ª Sottocommissione (Bilancio)

Seduta del 12 giugno 2007  183

Seduta del 4 luglio 2007 (pomeridiana)185

Seduta del 5 luglio 2007  187

Seduta del 17 luglio 2007  189

Seduta del 12 settembre 2007  191

Seduta del 26 settembre 2007  193

Seduta del 27 settembre 2007  195

Seduta del 4 dicembre 2007  197

Seduta del 12 dicembre 2007  201

-       7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 12 giugno 2007  203

Seduta del 13 giugno 2007  207

-       9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Seduta del 27 giugno 2007  211

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 6 giugno 2007  215

Relazione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)

§      A.S. 1249-A, Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (n. 1249)219

Discussione in Assemblea

Seduta del 27 novembre 2007  263

Seduta del 12 dicembre 2007  267

 


SIWEB

Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del disegno di legge

3308

Titolo

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché per la copertura di sedi farmaceutiche

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

19

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

13 dicembre 2007

§       annuncio

14 dicembre 2007

§       assegnazione

9 gennaio 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

VII (Cultura)

X (Attività produttive, commercio e turismo)

XI (Lavoro)

XIII (Agricoltura)

XIV (Politiche dell’Unione Europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3308 (Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche, nonche' per la copertura di sedi farmaceutiche), approvato dal Senato il 12 dicembre scorso, detta, nei suoi 19 articoli, diverse norme dirette, complessivamente, a garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche ormai ritenute obsolete che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, come pure sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte (in tal senso la relazione di accompagnamento al disegno di legge). Qui di seguito si procederà ad una illustrazione sintetica del contenuto dell’articolato.

L’articolo 1 sopprime gli obblighi relativi alla presentazione di una serie di certificazioni attinenti soprattutto all’idoneità psico-fisica al lavoro, nonché le certificazioni di eseguita vaccinazione in relazione alla frequenza scolastica.

Dettando alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, l’articolo 2 abilitail ginecologo curante di fiducia al rilascio di alcune certificazioni attualmente di competenza del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

L’articolo 3 detta una nuova disciplina sugli esoneri dalle lezioni di educazione fisica, per l’ammissione ai soggiorni, relativi ai viaggi di istruzione per i minori di età, sopprime formalmente la previgente disciplina sui servizi medico-scolastici e dispone l’aggiornamento da parte del Ministro della salute, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dell’elenco delle malattie infettive e diffusive di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive).

L’articolo 4 abroga alcuni obblighi riguardanti gli alimentaristi, e prevede un’adeguata formazione per operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti.

L’articolo 5 reca l’abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari.

L’articolo 6 affida ad apposite intese, sancite in sede di Conferenza unificata, l’individuazione di ulteriori misure finalizzate alla eliminazione delle certificazioni sanitarie ed al monitoraggio di pratiche sanitarie desuete.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di polizia mortuaria.

L’articolo 8 disciplina la facoltà del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di istituire strumenti volti ad agevolare la conoscenza dei rischi per la salute ed a consentire l’individuazione, nell’ambito della programmazione sanitaria, di interventi mirati alla protezione della collettività.

L’articolo 9 introduce disposizioni volte ad agevolare l’impiego di farmaci destinati al trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti.

L’articolo 10 prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature utilizzate da coloro che siano stati condannati per aver abusivamente esercitato la professione sanitaria.

L’articolo 11 configura come reato la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a minorenni e come illecito amministrativo la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a chiunque in spazi e aree pubbliche.

L’articolo 12 disciplina gli obiettivi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

L’articolo 13 vieta gli atti di pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria.

L’articolo 14 modifica la disciplina sulla prescrizione dei farmaci off label, agevolando il ricorso, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ai farmaci, indipendentemente dalle prescrizioni relative alle autorizzazioni all’immissione in commercio degli stessi.

L’articolo 15 reca disposizioni in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria.

L’articolo 16 prevede che il rinnovo dell’accordo nazionale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avvenga con il ricorso alla struttura tecnica-interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 17 reca disposizioni concernenti lo svolgimento di concorsi straordinari per il conferimento di farmacie, volti ad assicurare la piena funzionalità della rete farmaceutica sull'intero territorio regionale.

Gli articoli 18 e 19, infine, riguardano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.

 

 

 

 

 

 

Relazioni allegate

 

Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi dell’impatto della regolamentazione.

Non è presente la relazione tecnica poiché l’articolo 18 del provvedimento dispone che dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento elimina certificazioni ed obblighi in materia sanitaria attualmente previsti da disposizioni di rango legislativo, introduce nuove fattispecie di reato e dI illecito amministrativo e prevede un concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione dettandone la relativa disciplina: si giustifica pertanto l’utilizzazione dello strumento legislativo.     

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento ha un contenuto piuttosto eterogeneo: esso investe, pertanto, una pluralità di profili.

Il profilo prevalente attiene alla tutela della salute (articolo 117, terzo comma, Cost.) materia di competenza legislativa concorrente, al quale si affiancano tuttavia ulteriori materie.

Sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, e, più precisamente alla materia ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lettera l)) le disposizioni di natura penale di cui agli articoli 10 ed 11 del provvedimento.

Per quanto attiene invece alle numerose disposizioni che, con obbiettivi di semplificazione, provvedono ad abrogare certificazioni sanitarie in relazione a diversi ambiti, sono investite le seguenti materie: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g)), materia di competenza esclusiva, per quanto attiene alle certificazioni richieste in materia di pubblico impiego,  tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e alimentazione, materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma).    

Compatibilità comunitaria

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'UE)

Dispositivi medici (protesi)

Il 31 maggio 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici (procedura d’infrazione n. 2007/784).

Derrate alimentari

II 9 agosto 2007 la Commissione ha presentato ricorso (C-347/07) alla Corte di giustizia contro l’Italia per il mancato recepimento della direttiva 2004/41/CE relativa all’igiene delle derrate alimentari e alle regole sanitarie che governano la produzione e la commercializzazione di certi prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Farmaci

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[1]  per non aver correttamente attuato le direttive 89/105/CEE e  2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano. Secondo la Commissione l’Italia non ha adottato le misure necessarie a garantire l’obiettività e la trasparenza delle sue decisioni relative alla fissazione dei prezzi e al rimborso dei prodotti medicinali (revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale) ed è venuta meno agli obblighi imposti dalle citate direttive stabilendo l’obbligo di specificare sull’imballaggio esterno e sul foglietto illustrativo del farmaco la denominazione e la classificazione del prodotto in un determinato carattere.

 

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[2] per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano; in particolare l’Italia:

·       ha stabilito, contravvenendo a quanto disposto dagli articoli 126 e 116 della direttiva in questione, una seconda procedura (in aggiunta a quella di rinnovo prevista dal diritto comunitario) di revisione sistematica dei medicinali secondo la quale il titolare dell’autorizzazione di commercializzazione deve presentare nuovi documenti, in mancanza dei quali l’autorizzazione può essere revocata (art. 4 della legge n. 362 del 1999 e art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 2000);

·       non ha specificato, nella normativa nazionale, i motivi per i quali può essere revocata l’autorizzazione di commercializzazione di un medicinale revisionato, contravvenendo pertanto all’articolo 125 della citata direttiva; in aggiunta,  l’Italia non ha fornito prove concrete del fatto che i dati scientifici presentati dal titolare dell’autorizzazione alle autorità sanitarie italiane vengano sottoposti ad un’analisi approfondita.

 

Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso (causa C-62/07) alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l’Italia per non avere adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/28/CE dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali[3].

L’articolo 31, comma 1 della citata direttiva aveva fissato il termine per l’attuazione al 29 gennaio 2006, stabilendo altresì l’obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni attuative nonché una tavola di concordanza tra tali norme e quelle della direttiva.

La direttiva era inserita nell’allegato B[4] della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005)

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'UE)

Stupefacenti

Il 19 aprile 2007 la Commissione ha presentato una relazione sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (COM(2007)199). La raccomandazione invitava gli Stati membri ad adottare misure in tre ambiti:

-           fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi che vi sono associati un obiettivo di sanità pubblica; elaborare ed attuare strategie globali a tal fine;

-           ridurre in modo significativo l'incidenza delle affezioni associate alla tossicodipendenza (come l'HIV, l'epatite B e C, la tubercolosi) nonché il numero di decessi collegati alla droga, grazie a 13 misure relative ai servizi e ai dispositivi di riduzione dei danni provocati dalla droga (ad esempio, distribuzione di materiale per iniezioni, vaccinazione, trattamento, informazione e formazione)[5];

-           elaborare meccanismi di valutazione adeguati per rafforzare l'efficacia e il buon funzionamento della prevenzione della tossicodipendenza e ridurre i rischi sanitari associati al consumo di droga, grazie a 9 misure riguardanti la garanzia della qualità, il controllo e la valutazione dei programmi.

 

Il 10 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa alla valutazione 2007 dei progressi compiuti in merito all’attuazione del piano d’azione in materia di lotta contro la droga 2005-2008 (COM(2007)781). Nel documento la Commissione espone due importanti conclusioni relative, la prima, alla convergenza crescente delle politiche antidroga nell’Unione europea; e, la seconda, alla possibilità di identificare i settori che richiedono miglioramenti, sulla base di elementi concreti. 

Farmaci

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2006)919) che modifica la direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano. La proposta è volta ad adeguare la normativa comunitaria in materia di medicinali in modo da conformarla alla decisione (CE) n. 2006/512 del 17 luglio 2006 sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6].  

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Consiglio. Il Parlamento europeo l’ha esaminata, in prima lettura,  il  29 novembre  2007, approvando alcuni emendamenti.

 

Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione concernente la relazione sulle attuali prassi in materia di comunicazione e informazioni sui medicinali ai pazienti che analizza le azioni avviate dagli Stati membri in questo settore (COM(2007)862).

 

 

Il 24 ottobre 2006, la Commissione ha presentato la comunicazione  “Una strategia dell’Unione europea per aiutare gli Stati membri a ridurre i danni derivanti dall’alcool” (COM(2006)625). La comunicazione stabilisce cinque priorità, al fine di ridurre il consumo nocivo e pericoloso di alcool nell’Unione europea:

-        proteggere i giovani e i bambini;

-        lottare contro l’ubriachezza al volante;

-        ridurre i danni derivanti dall’alcol negli adulti;

-        svolgere azioni di sensibilizzazione;

-        raccogliere dati affidabili.

La Commissione osserva che la problematica dell’alcool rientra essenzialmente nel campo di applicazione delle politiche nazionali e nella sfera di competenza dei singoli Stati membri e che molto ampia è la serie di misure attualmente in vigore negli ordinamenti nazionali. La comunicazione sottolinea pertanto che il ruolo della Comunità consiste nel completare gli sforzi degli Stati membri, nel fornire un valore aggiunto alle loro azioni rispettive e nell’intervenire su questioni comuni che vanno oltre l’ambito nazionale.

Sulla base di tale comunicazione, il 5 settembre 2007, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzionesu una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi perridurre i danni derivanti dal consumo di alcool.

Il Parlamento, tra le altre cose, chiede alla Commissione e agli Stati membri, in collaborazione con le competenti organizzazioni non governative e associazioni economiche nell'ambito del Forum alcool e salute[7], di sollecitare uno scambio delle migliori pratiche, al fine soprattutto di contrastare il consumo nocivo e pericoloso di alcol da parte di bambini e giovani, e di adottare, tra l’altro, le misure seguenti:

·         lanciare campagne di sensibilizzazione da parte degli Stati membri sui rischi connessi al consumo nocivo e pericoloso di alcool, in particolare attraverso programmi educativi scolastici destinati ai bambini e agli adolescenti;

·         limitare l'accesso dei giovani alle bevande alcoliche, ad esempio applicando rigorosamente la legislazione in vigore che proibisce la vendita di alcool ai giovani, intensificando i controlli sui rivenditori e i distributori, come bar e ristoranti, supermercati e punti di vendita;

·         coinvolgere i dettaglianti e l'industria della ristorazione nell'individuare e applicare misure concrete atte a impedire che alcolici e bevande alcoliche premiscelate (alcopop) siano venduti e serviti ai minorenni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 6 rimette ad un’intesa sancita in sede di Conferenza unificata l’individuazione di ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da sopprimere. Ad un’intesa dello stesso tipo è rimessa, dall’articolo 7, la definizione dei criteri di semplificazione in materia di polizia mortuaria. Il medesimo articolo prevede poi un’ulteriore intesa per la definizione dei principi fondamentali in materia funeraria.

L’articolo 15, al comma 2, demanda al Comitato di scienze mediche del CUN la definizione delle opportune modifiche agli ordinamenti didattici.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3, al comma 4, prevede che il Ministro della salute aggiorni l’elenco delle malattie infettive di cui al d.m. 15 dicembre 1990.

L’articolo 8, al comma 2, rimette ad un regolamento del Ministero della salute l’istituzione dei registri di patologia. Il comma 6 del medesimo articolo prevede l’emanazione di un d.p.c.m., su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per l’individuazione dei dati personali trattati nell’ambito dei registri di patologia, delle cause di morte e dei portatori di protesi impiantabili.    

Coordinamento con la normativa vigente

Va rilevato che l’articolo 3, al comma 2 (cfr. infra) fa riferimento al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, già abrogato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

Va inoltre sottolineato che l’articolo 5, al comma 2, abrogal’articolo 2 della legge n. 283 del 1962, già abrogato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193 recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Impatto sui destinatari delle norme

Dall’analisi di impatto della regolamentazione, allegata al disegno di legge presentato al Senato, emerge che i destinatari diretti del provvedimento sono i cittadini, le regioni, le ASL, i medici, i farmacisti, il personale delle professioni sanitarie e i gestori degli autogrill; altri soggetti coinvolti, sui quali il provvedimento ha comunque un effetto, sono le associazioni di categoria, il personale sanitario e i dirigenti scolastici.


Schede di lettura

 


Il contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge A.C. 3308 (Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche, nonche' per la copertura di sedi farmaceutiche), approvato dal Senato il 12 dicembre scorso, detta, nei suoi 19 articoli, diverse norme dirette, complessivamente, a garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche ormai ritenute obsolete che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, come pure sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte (in tal senso la relazione di accompagnamento al disegno di legge). E’ ancora la relazione illustrativa del provvedimento a ricordare che i contenuti di gran parte delle disposizioni in esso contenute costituiscono il risultato delle valutazioni di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute con il compito di procedere ad una ricognizione della normativa in materia, di rivalutare l’efficacia delle certificazioni in termini di tutela della salute pubblica, e di individuare una serie di pratiche sanitarie di certificazione o di autorizzazione che allo stato attuale non hanno più alcuna valenza sanitaria.   

Il contenuto prevalente del provvedimento attiene pertanto al perseguimento di obbiettivi di semplificazione procedimentale, anche attraverso la soppressione dell’obbligatorietà di una serie di certificazioni o autorizzazioni sanitarie; sono poi presenti ulteriori disposizioni  di vario contenuto, nonché alcune norme di carattere penale. Le disposizioni del disegno di legge sono state modificate ed ampliate nel corso dell’esame dello stesso presso la commissione igiene e sanità (XII) e, successivamente presso l’Assemblea del Senato: originariamente, infatti, il disegno di legge si componeva di 10 articoli pressoché raddoppiati (attualmente sono 19) durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento;

Nel corso dell’esame del disegno di legge presso il Senato si è registrata una certa uniformità di vedute tra maggioranza ed opposizione.

 

Venendo all’esame più puntuale dei singoli articoli, l’articolo 1 sopprime gli obblighi relativi alla presentazione di una serie di certificazioni. Più in particolare, il comma 1, abroga molteplici disposizioni concernenti l’obbligo di una serie di certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro, in particolare:

§      ai sensi della lettera a), certificato di sana e robusta costituzione per l’iscrizione ad un istituto magistrale (art. 2 del R.D. n. 653/1925), per l’ammissione alla scuola per infermieri (art. 17 del R.D n. 2330/1929), per la presentazione della domanda di partecipazione a concorsi indetti dalla Corte dei conti (art. 3, secondo comma, lettera f) del R.D. n. 1364/1933), per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione (art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 402/2000);

§      ai sensi della lettera b), certificazione della idoneità per l’assunzione dell’apprendista e dei minori (artt. 4 della legge n. 25/1955, art. 9 del D.P.R. n. 1668/1956, art.8 della legge n. 977/1967);

§      ai sensi della lettera c), certificato comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, sia ai fini della partecipazione al relativo concorso (art. 4, lettera e) e art. 5, secondo comma, n. 3) del R.D. n. 1706/1938), sia ai fini del rientro in servizio dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 15 giorni (art. 31 del R.D. n. 1706/1938);

§      ai sensi della lettera d), certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego (art. 2, primo comma, numero 4) del D.P.R. n. 3/1957, art. 11, secondo comma, lettera c) del D.P.R. n. 686/1957, art. 2, comma 1, n. 3 del D.P.R. n. 487/1994);

§      ai sensi della lettera e), certificato di idoneità psicofisica all’attività di maestro di sci(art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 81/1991). 

Viene comunque specificato, in apertura del comma 1, che resta ferma l’applicazione della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la quale richiede accertamenti medici preventivi e periodici per le attività lavorative sottoposte, in base alla specifica normativa, al regime medesimo di sorveglianza sanitaria. 

 

Il comma 2 dell’articolo in esame (lettere a) e b), modificando l’articolo 32 del R.D. n. 1706/1938 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico), sopprime l’obbligo, per il titolare di un esercizio farmaceutico, di produrre all’autorità sanitaria competente tanti certificati medici quanti sono gli addetti all’esercizio medesimo.

 

Il comma 3 sopprime, per i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui al citato decreto legislativo 626/1994 (gli obblighi di certificazione rimangono quindi operanti per i lavoratori autonomi), l’obbligo della presentazione di alcune certificazioni attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro, in particolare:

§      ai sensi della lettera a), certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino (art. 27, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 302/1956);

§      ai sensi della lettera b), il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore (art. 3, quarto comma, lettera b) del D.M. del 1°marzo 1974);

§      ai sensi della lettera c), il certificato di idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici (art. 27, primo comma, n. 4) del R.D. n. 147/1927).

 

Il comma 4 sopprime l’obbligatorietà di alcune certificazioni relativamente a diverse fattispecie, in particolare:   

§      ai sensi della lettera a), gli obblighi di certificazione relativi alla sana costituzione fisica ai fini del conseguimento, da parte di alcune categorie di dipendenti pubblici, di sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione (art. 3, primo coma, lettera f) della legge n. 1224/1956);

§      ai sensi della lettera b) il certificato di immunità da malattie infettive e contagiose ai fini della gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio (art. 6 della legge n. 1293/1957);

§      ai sensi della lettera c), il certificato di buona salute per la pratica di attività sportive non agonistiche organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche ovvero organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il successivo comma 5 sopprime l’obbligo di certificazione dell’idoneità fisica ai fini dell’ammissione al servizio civile nazionale (art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 77/2002).

Il comma 6 sopprime la certificazione dell’idoneità fisica e psichica ai fini della nomina a giudice di pace (art. 5, comma 1, lettera e) della legge n. 374/1991) e a giudice onorario aggregato (art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 276/1997).

Viene soppressa dal comma 7 la previsione dell’obbligo di certificazione dell’idoneità fisica per il responsabile tecnico delle attività di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (art. 7, comma 1, lettera c) della legge n. 122/1992).

Mediante l’abrogazione della legge 22 giugno 1939, n. 1239 il comma 8 sopprime l’obbligo della tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

Attraverso l’abrogazione di alcuni articoli di legge (art. 4 della legge n. 25/1955, art. 9 del D.P.R. n. 1668/1956 e art. 8 della legge n. 977/1967) il comma 9  elimina l’obbligatorietà delle visite mediche preventive per il lavoratore apprendista e per l’accertamento dell’idoneità al lavoro degli adolescenti.

Infine il comma 10 abroga l’articolo 117 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale prescrive, all’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo, la presentazione della certificazione relativa alle vaccinazioni antidifterica e antitetanica, antipoliomelitica, nonché contro l’epatite virale B. Viene altresì previsto che i dirigenti scolastici trasmettano all’azienda sanitaria locale (ASL) , ai fini della certificazione delle vaccinazioni, gli elenchi degli iscritti al primo anno delle scuole primarie e degli alunni iscritti per la prima volta.

 

 

L’articolo 2, inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso l’Assemblea del Senato, detta alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Più in particolare, la lettera a), incidendo sull’articolo 20 del citato decreto legislativo, concernente la flessibilità del congedo di maternità, consente anche al ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato (oltre che al medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e al medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro), di attestare che la scelta del congedo flessibile (astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Al medesimo principio appaiono ispirate le modifiche dettate dalla lettera b) che, intervenendo sul comma 1 dell’articolo 76 del decreto legislativo citato, abilita al rilascio dei certificati medici di cui al testo unico - in aggiunta ai medici del Servizio sanitario nazionale – il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato.

Vengono inoltre inseriti due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, recanti, rispettivamente, la definizione di ginecologo curante di fiducia, inteso come il medico specialista che assiste la paziente con continuità con riferimento all’intero arco di un processo fisiopatologico - ferma restando la facoltà per la paziente di modificare la scelta del proprio ginecologo di fiducia in piena libertà ed autonomia -, e l’individuazione del ginecologo curante di fiducia, in caso di cooperazione tra più professionisti, nel medico che svolge l’attività di assistenza e di cura con carattere di prevalenza.   

 

L’articolo 3, al comma 1, sostituisce l’articolo 303 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), dettando una nuova disciplina sugli esoneri dalle lezioni di educazione fisica.

Viene stabilito (comma 1 del nuovo articolo 303) che l’esonero, temporaneo o permanente, parziale o totale, sia concesso dal capo dell’istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base di certificazione, adeguatamente motivata, del medico curante: la normativa attualmente vigente, invece, richiede lo svolgimento di opportuni controlli medici da parte della competente azienda sanitaria locale. Viene inoltre specificato che per l’esonero temporaneo, la durata massima della certificazione è di trenta giorni,  mentre in caso di richiesta oltre tale limite la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.

Viene poi contemplata la concessione dell’esonero (comma 2 del nuovo articolo 303) anche per i candidati privatisti agli esami da sostenere presso l’istituto, sulla base della certificazione redatta dal medico curante. 

Il successivo comma 2 specifica che per l’ammissione ai soggiorni, relativi ai viaggi di istruzione per i minori di età, non è richiesta in nessun caso la presentazione del certificato sanitario, potendo tuttavia essere richiesto, ai genitori e agli esercenti la potestà parentale, l’autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

Il comma 3, in considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell’istituzione della figura del pediatra di libera scelta – che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti mediante l’effettuazione periodica, almeno una volta all’anno, di bilanci di salute -, abrogando espressamente gli articoli 11, 12 e 13 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell’igiene e della sanità pubblica) sopprime formalmente la previgente disciplina sui servizi medico-scolastici. Tale disciplina, già superata dall’inquadramento della medicina scolastica nell’ambito del Sevizio sanitario nazionale, demandava tali servizi ai comuni, i quali dovevano provvedervi singolarmente o tramite consorzi.

Viene inoltre previsto - disposizione inserita nel corso dell’esame in commissione presso l’altro ramo del Parlamento – che, qualora entro un mese dalla nascita del bambino, non sia stata effettuata la scelta del pediatra, l’azienda sanitaria locale di residenza provveda all’assegnazione d’ufficio al nuovo nato di un pediatra.

Vengono infine espressamente abrogati gli articoli 8 e 42 sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica) concernenti, rispettivamente, la disciplina dei registri tenuti dal medico scolastico e l’obbligo certificativi per la riammissione nelle scuole dopo cinque giorni di malattia. Viene altresì previsto l’intervento dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali nei casi di rischio sanitario per la comunità scolastica.

Il comma 4 dell’articolo in esame, infine, dispone l’aggiornamento da parte del Ministro della salute, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dell’elenco delle malattie infettive e diffusive di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive), in conformità a quanto disposto in sede di normativa comunitaria.

 

L’articolo 4, al comma 1,  abroga alcuni obblighi riguardanti gli alimentaristi, in particolare:

-    il libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti, di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283[8], come disciplinato dall’articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (lettera a)[9];

 

L’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 prevede l’obbligatorietà del libretto di idoneità sanitaria, per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e stabilisce, tra l’altro, che il suddetto personale è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

L’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 reca le norme regolamentari riguardanti il citato libretto di idoneità sanitaria. In particolare, è previsto, tra l’altro, che il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del suddetto libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza competente. E’ altresì disposto che il citato libretto di idoneità sanitaria abbia validità un anno, che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

 

-    il certificato medico di esclusione di pericolo di contagio, al fine della riammissione al lavoro degli alimentaristi, dopo un'assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni, di cui all’articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980 (lettera b).

 

L’articolo 41, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, prevede che i titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresì l'obbligo di richiedere, al personale assentatosi per causa di malattia per oltre cinque giorni, il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede, altresì, che agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti siano garantiti, come previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155[10] e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626[11]:

-        una adeguata preparazione igienico-sanitaria, prima dell’inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa;  

-        aggiornamenti periodici.  

 

A tale proposito va rilevato che il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 è stato abrogato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) e che nel regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) sono previste, tra l’altro, le disposizioni che prevedono un’adeguata formazione per il suddetto personale alimentarista. L’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 193 del 2007 prevede, tra l’altro, che, ai fini dell'applicazione del citato regolamento (CE) 852/2004, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, le autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca,  in particolare, all’articolo 22, per quanto concerne la formazione dei lavoratori, l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. E’ previsto, altresì, che la formazione avvenga in occasione:

a)  dell'assunzione;

b)  del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c)  dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Tale formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

 

L’articolo 5, aggiunto durante l’esame al Senato, reca l’abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari.

In particolare, sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti:

a)  l’autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, prevista dall'articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

b)  le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari.

 

L'articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni) stabilisce, in particolare, che per uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, è necessario fare domanda all'autorità comunale, la quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento del veterinario comunale, risulti che i locali a ciò destinati soddisfano alle esigenze dell'igiene.

L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina), stabilisce, in particolare, che l’idoneità dei locali destinati alla vendita delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina debba essere riconosciuta dal veterinario comunale.

L'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) stabilisce, tra l’altro, che l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) disciplina, in particolare, le autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che è soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari. In particolare, salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione di cui sopra è rilasciata:

a)  dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla successiva lettera b);

b)  dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste di origine prevalentemente animale, ad eccezione degli stabilimenti che trattano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;

c)  dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le ASL, nel caso di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 (Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) stabilisce, all’articolo 1, che l'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari è rilasciata dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti o dalle autorità dalle stesse delegate.

 

In proposito va rilevato che l’articolo 2 della citata legge n. 283 del 1962, richiamato al comma 1, lettera b) dell’articolo in esame, è stato già abrogato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante attuazione della direttiva 2004/41/CE[12] relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

 

L’articolo 6 affida ad apposite intese, sancite in sede di Conferenza unificata, l’individuazione di ulteriori misure finalizzate alla eliminazione delle certificazioni sanitarie ed al monitoraggio di pratiche sanitarie desuete.

 

L’articolo 7,modificato durante l’esame al Senato, reca disposizioni in materia di polizia mortuaria.

Il comma 1 prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con intesa da adottare in sede di Conferenza unificata, siano definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria[13], fermo restando quanto disposto, specificatamente, nelle disposizioni recate per i nati morti dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285  detta una peculiare disciplina per la denuncia della causa di morte e l’accertamento dei decessi, per il periodo di osservazione dei cadaveri e per l’attività degli obitori.

Specifiche disposizioni riguardano, poi, il trasporto dei cadaveri, il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio alle sale anatomiche universitarie, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le modalità di effettuazione delle autopsie e i trattamenti per la conservazione del cadavere.

Per quanto concerne il servizio dei cimiteri, il regolamento, oltre a dettare norme di carattere generale (con particolare riferimento alle funzioni attribuite ai comuni), reca disposizioni specifiche per la costruzione dei cimiteri, per i piani cimiteriali, per la camera mortuaria, per la sala per autopsie, per l’ossario comune, per l’inumazione, per la tumulazione, la cremazione, l’esumazione ed estumulazione, per le sepolture private nei cimiteri, per la soppressione dei cimiteri medesimi, per i reparti speciali entro i cimiteri e per i sepolcri privati fuori dai cimiteri.

La materia della cremazione e dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30 marzo 2001, n. 130. Tale legge legittima la dispersione delle ceneri - se autorizzata dall’ufficiale di stato civile su espressa volontà del defunto – in precedenza configurata come reato. Sono precisati i principi informativi del regolamento modificativo del regolamento di polizia mortuaria sopra citato (modalità di autorizzazione alla cremazione da parte dell’ufficiale di stato civile, modalità di espressione della volontà del defunto e modalità relative alla dispersione o alla conservazione delle ceneri).

Particolari facilitazioni sono dettate per gli indigenti, per i quali le spese possono essere sostenute dai comuni di ultima residenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Ad un ulteriore decreto sono demandate poi le tariffe per le operazioni connesse alla cremazione o alla conservazione o dispersione delle ceneri.

Alle regioni spetta l’elaborazione di piani per la realizzazione dei crematori, la cui gestione è affidata ai comuni.

 

Il comma 2 dispone che i principi fondamentali in materia funeraria, i quali saranno oggetto di regolamentazione statale, sono definiti entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza unificata. In particolare, tali principi fondamentali dovranno riguardare:

a) l’uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

b) l’uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.

 

L’articolo 8 disciplina la facoltà del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di istituire strumenti volti ad agevolare la conoscenza dei rischi per la salute ed a consentire l’individuazione, nell’ambito della programmazione sanitaria, di interventi mirati alla protezione della collettività. Viene in particolare disposta la possibilità di istituire, in ambito nazionale e regionale, i seguenti strumenti:

§      registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale[14] e dai piani sanitari regionali;

§      registri nominativi delle cause di morte;

§      registri dei portatori di protesi impiantabili.

L’istituzione dei registri è comunque inquadrata nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente (comma 1).

I registri nazionali sono istituiti dal Ministero della salute con atto regolamentare. Gli atti istitutivi dei suddetti registri, sia nazionali sia regionali, sono adottati in conformità ad uno specifico parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 2).

I registri di patologia raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle corrispondenti malattie, ai fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (comma 3). Analogamente, i registri delle cause di morte riportano i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi i dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, oltre che per fini di studio e di ricerca, anche per la programmazione, gestione e controllo dell’assistenza sanitaria (comma 4).

Alle medesime finalità sono destinati i registri dei portatori di protesi impiantabili (comma 5), che raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all’intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate (anche in correlazione con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003 (v. infra), i dati personali trattati nell’ambito dei registri, le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono acquisire, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

Sono altresì individuate le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano[15].

Il suddetto decreto è emanato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti pubblici assicurano che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avvenga secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

I soggetti pubblici possono trattare solo i dati indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I medesimi soggetti verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati.

I soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità stabilite dall’articolo in commento, anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.

I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati e i trattamenti di dati sensibili e giudiziari sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

In ogni caso, i suddetti trattamenti, ove effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, sono ammessi (analogamente alla diffusione dei dati sensibili e giudiziari) solo se previsti da espressa disposizione di legge.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 94 del codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in àmbito sanitario, è effettuato nel rispetto delle norme stabilite dal codice medesimo[16] anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a)  il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b)  la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c)  il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità;

d)  i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e)  gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

 

Il comma 7 precisa che i dati raccolti nei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da altri dati personali e sono trattati con tecniche di cifratura, atte a identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Ai sensi del comma 8 la verifica della scientificità dei dati raccolti mediante l’impiego dei registri di patologie ed il controllo della correttezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio delle patologie di rilevante interesse sanitario, sono affidati al Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81[17], convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che svolge attività di analisi e gestione dei rischi, con particolare riferimento a quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo. Il Centro agisce in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare.

Il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute.

 

Con il comma 9 si affida alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri dei portatori di protesi impiantabili e la predisposizione degli interventi ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi previsti dal comma 5.

La predetta Direzione si avvale del supporto della Commissione unica sui dispositivi medici[18] e dell’Istituto superiore di sanità.

Tali attività devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

 

L’articolo 9 introduce disposizioni volte ad agevolare l’impiego di farmaci destinati al trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti.

In particolare, il comma 1 abroga il comma 1-bis dell’articolo 41 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tale norma prevede che la consegna di sostanze sottoposte a controllo possa essere effettuata anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis (ossia di farmaci che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate), accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

Per quanto concerne i farmaci inclusi nell’allegato III-bis del Testo unico, si ricorda che, con la legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore), sono state introdotte disposizioni finalizzate a garantire un più efficace trattamento del dolore nei malati terminali o nei pazienti affetti da dolore severo cronico.

La legge n. 12 del 2001 si è resa necessaria anche al fine di ridurre l’eccessiva rigidità di compilazione della ricetta, aggravata dalla previsione di sanzioni anche penali in caso di errori nella prescrizione dei farmaci che possono essere utilizzati a tale scopo (Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone).

Tali farmaci attualmente sono prescritti con ricettario in triplice copia autocopiante, che deve essere ritirato dai medici e dai veterinari o da un loro delegato presso le ASL.

Le novità introdotte dalla legge n. 12 del 2001 hanno altresì riguardato: l’abolizione della disposizione che obbligava il medico a dover compilare la ricetta scrivendo per esteso, oltre al nome del medicinale, anche la dose, il modo, il tempo di somministrazione e la quantità di confezioni; l’eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo di residenza del paziente sulla ricetta; l’eliminazione dell’obbligo di conservare per sei mesi la copia della prescrizione, da parte del medico e del veterinario.

La modalità di compilazione di una ricetta con la quale si prescrive morfina o un analgesico oppiaceo è stata uniformata a quella di una prescrizione di un comune medicinale non sottoposto alla normativa degli stupefacenti.

Inoltre, con un’unica ricetta il medico può prescrivere ed il farmacista può dispensare un numero di confezioni di medicinale necessario a coprire un ciclo di terapia di trenta giorni in regime di fornitura a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento all’utilizzo dei farmaci analgesici oppiacei, il D.M. 18 aprile 2007 ha apportato ulteriori novità:

Ø       è stato confermato che gli analgesici oppiacei possono essere prescritti per il trattamento del dolore severo indipendentemente dalla sua natura (dolore conseguente a tumori, a traumi, a fratture, ad interventi chirurgici, a coliche, ecc.).

Ø       è stata resa possibile la prescrizione dei medicinali contenenti analgesici oppiacei in associazione con altri principi attivi non stupefacenti con la ricetta da rinnovarsi volta per volta o con la normale ricetta del SSN, anche quando impiegati nel trattamento del dolore conseguente a tumori.

Ø       è stata fornita ai farmacisti la giusta indicazione sulla tipologia di ricetta necessaria alla preparazione dei medicinali galenici a base di analgesici oppiacei.

 

Il comma 2 del disegno di legge in esame apporta modifiche all’articolo 42 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti, riformulando il comma 3 e abrogando il comma 4.

Il testo vigente del comma 3 dell’articolo 42 specifica che i direttori sanitari ed i titolari di gabinetto debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale va specificato l'impiego dei medicinali stessi.

La nuova formulazione del citato comma 3 dispone invece l’obbligo per i medesimi soggetti della tenuta del registro di entrata e uscita, disciplinato dall’articolo 60 del Testo unico.

Il comma 4 del medesimo articolo 42 (che viene ora abrogato) prescrive che il registro di carico e scarico dei medicinali acquistati debba essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorità sanitaria locale.

 

Ai sensi dell’articolo 60 del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 del medesimo Testo unico, è iscritto in un registro speciale nel quale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C.

Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

I registri in oggetto sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

In alternativa ai registri, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 43 del Testo unico, che disciplina gli obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari per la prescrizione di medicinali.

In primo luogo, viene introdotto un comma 4-bis concernente la prescrizione di medicinali individuati nel predetto allegato III-bis del Testo unico per il trattamento del dolore severo. Nel dettaglio, il comma aggiuntivo prevede che:

§         la prescrizione nell’ambito del Servizio sanitario nazionale dei farmaci in oggetto per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo può essere effettuata, oltre che con il ricettario speciale[19] (di cui all’articolo 43, comma 1, del Testo unico), anche tramite il normale ricettario del Servizio sanitario nazionale[20]. In tal caso, è disposto l’obbligo per il farmacista di conservare copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60 del Testo unico.

§         il Ministro della salute può, con decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, aggiornare l’elenco dei medicinali di cui al predetto allegato III-bis (lettera a)).

Inoltre, vengono riformulati i commi 7 e 8 del citato articolo 43 del Testo unico.

 

Il testo vigente del comma 7 autorizza il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle ASL a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

Il comma 8 autorizza gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

Con la nuova disciplina si amplia la platea dei pazienti destinatari delle disposizioni in esame, le quali possono essere ora applicate anche a beneficio dei pazienti che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. Inoltre, si consente la consegna a domicilio di tutte le sostanze incluse nella tabella II, sezione A, e non solo di quelle riportate all’allegato III-bis (come attualmente previsto). La novella precisa altresì che le disposizioni in esame si applicano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente (lettere b) e c)).

 

In proposito, si ricorda che il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272[21] ha disposto la modifica delle tabelle (allegate al D.P.R. n. 309 del 1990), relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute.

A seguito di tale intervento legislativo, le tabelle sono state ridotte dalle sei originariamente previste a due.

Nella tabella I[22] trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. Al riguardo, si evidenzia l’inclusione in tale tabella di alcune sostanze precedentemente indicate nella tabella II e, in particolare, della cannabis indica, dei prodotti da essa derivati nonché delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili ai tetraidrocannabinoli per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

Nella tabella I è inclusa, tra l’altro, anche la salvia divinorum e la salvinorina A, rientranti nelle cosiddette “smart drugs” (droghe furbe).

Più nel dettaglio, ai sensi del vigente articolo 14, nella tabella I sono riportati:

§         l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

§         le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi oppure per sintesi;

§         le sostanze anfetaminiche ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

§       ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente riportate;

§       gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilaniminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

§       la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

§       ogni altra pianta i cui princìpi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.

Nella tabella II sono indicate le sostanze aventi attività farmacologica e pertanto usate in terapia in quanto farmaci, che possono determinare dipendenza fisica o psichica ed essere oggetto d’abuso.

La tabella II è suddivisa in cinque sezioni (corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E), in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza e al maggiore o minore potere di indurre dipendenza (nonché al loro potenziale di abuso).

Nel dettaglio, nella sezione A della tabella II devono essere elencati:

§         i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

§         i medicinali di cui all'allegato III-bis al Testo unico (ossia i medicinali impiegati per la c.d. “terapia del dolore”);

§         i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

§         i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono.

La sezione B include:

§         i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali di cui alla sezione A;

§         i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

§         le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza.

Nella sezione C sono comprese le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di dipendenza fisica o psichica;

Nella sezione D sono indicate:

§         le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

§         le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

§         le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri princìpi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Nella sezione E, infine, sono inserite le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

 

Il comma 4 modifica l’articolo 45, comma 2, del Testo unico in conseguenza della novella disposta dal comma 3, prevedendo che il farmacista dispensa i medicinali di cui al nuovo comma 4-bis (oltre che i medicinali di cui al comma 1), ossia quelli inclusi nella tabella II, sezione A, dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette di cui all’articolo 43, comma 1.

Con il comma 5 si dispone una revisione dei termini per la conservazione dei registri di entrata e di uscita di cui al citato articolo 60 del Testo unico.

In particolare, il termine di conservazione dei citati registri è fissato a due anni  per le farmacie aperte al pubblico e ospedaliere e per i direttori sanitari e di gabinetto. Restano invece immutati i termini fissati rispettivamente per i soggetti produttori (dieci anni) e per le imprese che impiegano o commerciano all’ingrosso le sostanze o i medicinali in oggetto (cinque anni).

La relazione illustrativa osserva che la riduzione del termine relativo alle farmacie è dovuta all’esigenza di allineare tale termine con quello relativo alla conservazione delle ricette.

Sempre in ordine ai registri in esame, il comma 6, come chiarito dalla relazione illustrativa, corregge un errore presente nell’articolo 62 del Testo unico sugli stupefacenti che fa riferimento alla sezione A e C della tabella II ed omette il richiamo alla sezione B.

Il comma 7 interviene sui registri di lavorazione che, ai sensi dell’articolo 63 del citato Testo unico, sono obbligatori per gli enti o imprese che producono sostanze stupefacenti o psicotrope o medicinali individuati nelle tabelle I e II del medesimo Testo unico.

La disposizione integra le prescrizioni del comma 1 e abroga il comma 2 del citato articolo 63.

 

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo 63, gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

Il comma 2 precisa che i registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

 

La novella quindi esonera dall’obbligo della tenuta del registro le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, i grossisti e i farmacisti, confermando il termine decennale di conservazione del registro (già previsto dalla normativa vigente) per gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infine, il comma 8 reca un’ulteriore norma di coordinamento, che modifica l’articolo 64 del Testo unico, eliminando il riferimento al soppresso registro di carico e scarico di cui all’articolo 42.

 

L’articolo 10 prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature utilizzate da coloro che siano stati condannati per aver abusivamente esercitato la professione sanitaria.

 

In merito si ricorda che l’articolo 348 del codice penale – rubricato “abusivo esercizio di una professione” - sanziona con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103 a 516 euro chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

 

Quanto all’istituto della confisca, invece, si evidenzia che si tratta di una misura di sicurezza disposta dal giudice, consistente nel ritiro, da parte dell'autorità giudiziaria, di oggetti pertinenti al reato. Ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, la confisca può essere facoltativa o obbligatoria.

La confisca facoltativa riguarda:

a)  le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (ad es., le macchine utilizzate per falsificare banconote, o i grimaldelli e gli altri arnesi da scasso utilizzati per un furto);

b)  le cose che rappresentano il prodotto del reato (ad es., i liquori distillati di contrabbando);

c)  le cose che rappresentano il profitto del reato (ad es., il denaro provento del riscatto in un sequestro di persona a scopo di estorsione).

La confisca obbligatoria riguarda invece:

a)  le cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè ciò che l'agente ha ricevuto per commetterlo (ad es. il denaro illecitamente dato a un pubblico ufficiale perché ometta di compiere un atto del suo ufficio);

b)  le cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata condanna (ad es., qualora l'imputato di aver stampato banconote venga assolto per non aver commesso il fatto, si procederà ugualmente alla confisca delle banconote, mentre sarà facoltativo il sequestro dei macchinari utilizzati per la falsificazione).

 

In sostanza, dunque, se in base alla legislazione vigente la confisca delle attrezzature utilizzate per commettere il reato è facoltativa, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo in esame la stessa confisca diviene obbligatoria in presenza di condanna per esercizio abusivo di una professione sanitaria.

 

L’articolo 11 configura come reato la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a minorenni e come illecito amministrativo la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a chiunque in spazi e aree pubbliche.

 

In particolare, il comma 1 interviene sull’art. 689 del codice penale.

 

L’articolo 689 del codice penale – rubricato “somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente” - punisce con l’arresto fino a 1 anno l'esercente di un'osteria o di altro pubblico spaccio di cibi o bevande (bar, pub, birreria ecc.) che somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di 16 anni o a persona che appaia malata di mente o in stato di deficienza psichica (comma 1).

Si tratta di una contravvenzione mediante la quale non si intende tanto prevenire il fenomeno dell’alcolismo, quanto tutelare persone che – per età o minorate condizioni psichiche – non sono in grado di autoregolarsi né di valutare i pericoli che possono conseguire all'uso di bevande alcoliche.

La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ubriachezza del minore o dell'infermo di mente (comma 2) e alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio (comma 3).

 

Sostituendo il primo comma dell’art. 689, il comma in esame sanziona con l’arresto fino a 1 anno chiunque vende o somministra qualsiasi tipo di bevanda alcolica a minori degli anni 18 ovvero a persona in stato di deficienza psichica o il cui stato di coscienza appaia alterato.

Il legislatore conferma dunque la natura contravvenzionale dell’illecito penale (arresto) pur trasformando il reato da proprio a improprio (chiunque).

 

Il comma 2 pone a carico dei titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono o si somministrano bevande l’obbligo di esporre cartelli con l’indicazione del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

 

Il comma 3, infine, interviene sulla legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), recante norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, inserendovi un ulteriore articolo.

 

Il nuovo articolo 13-bis vieta la vendita e la somministrazione di alcolici in spazi e aree pubbliche.

La violazione del divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro, cui si accompagna il sequestro della merce.

 

Va ricordato che ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), recante all’ art. 27 le ” definizioni “ relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche (attività commerciale che comprende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte), per aree pubbliche si intendono: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

 

L’articolo 12, aggiunto durante l’esame al Senato,  disciplina gli obiettivi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Il comma 1 stabilisce che l’evidenza scientifica e l’efficacia sanitaria sono i principi a cui si devono improntare l’attività e gli interventi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali per la promozione della salute, la prevenzione e la sicurezza, l’informazione e l’educazione sanitaria a tutela dei singoli e delle collettività.

Il comma 2 stabilisce che gli obiettivi uniformi e omogenei dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali sono quelli riconducibili a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e prescrive che debbano essere coerenti con i principali problemi di salute della popolazione e con i principali rischi sanitari presenti nei territori di competenza, individuati dalle informazioni epidemiologiche nazionali, regionali e locali.

 

L’articolo 13, inserito nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, vieta gli atti di pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria.

La norma in esame prevede che le somme inserite ed utilizzate negli specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute per il finanziamento dei soggetti e delle attività di ricerca indicati dagli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[23], e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata.

 

L’articolo 12 (Fondo sanitario nazionale), comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede che una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo è utilizzata per il finanziamento di:

a)  attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

·         Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

·         Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

·         istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

·         istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b)  iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo[24].

L’articolo 12-bis (Ricerca sanitaria ) del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede l’elaborazione da parte del Ministero della salute di uno specifico programma di ricerca sanitaria diretto ad individuare gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione, a favorire la ricerca e la sperimentazione sanitaria in diversi ambiti e a monitorare l’efficacia e l’appropriatezza delle procedure e degli interventi.

Tale programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale.

 

L’articolo 14, aggiunto durante l’esame al Senato, modifica la disciplina sulla prescrizione dei farmaci off label, agevolando il ricorso, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ai farmaci, indipendentemente dalle prescrizioni relative alle autorizzazioni all’immissione in commercio degli stessi.

La norma in esame abroga l’articolo 1, comma 796, lettera z), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

 

L’articolo 1, comma 796, la lettera z), della legge n. 296 del 2006 modifica la disciplina che prevede l’obbligo del medico di attenersi nelle prescrizioni farmacologiche, alle indicazioni terapeutiche autorizzate e alle modalità di somministrazione indicate, dagli organismi competenti, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco[25]. In particolare, la norma limita la possibilità per il medico di derogare al suddetto obbligo, ai soli casi riguardanti la sperimentazione clinica, di cui decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211[26]. In caso contrario, è prevista l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del medico e l’adozione di provvedimenti regionali, volti a individuare la responsabilità nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche per tale fattispecie, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale.

A tale proposito va ricordato che l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 reca disposizioni riguardanti i cosiddetti farmaci off label, specificando chequalora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997:

·       i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale;

·       i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica;

·       i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco[27] predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.

 

Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria prevista dall’articolo in esame, si ricorda che le vigenti aliquote di accisa sui tabacchi sono contenute nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni. Tale decreto ha introdotto nuove misure rispetto a quelle indicate nella legge n. 75 del 1985 senza, peraltro, provvedere alla novella della norma originaria.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati sono stabilite nelle seguenti misure:

sigarette............................................. 58,50%;

sigari e sigaretti.................................. 23%;

tabacco da fumo................................. 56%;

tabacco da masticare.......................... 24,78%;

tabacco da fiuto.................................. 24,78%.

 

 

L’articolo 15, aggiunto durante l’esame al Senato, reca disposizioni in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria.

Il comma 1 consente percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni, nell’ambito del percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Si ricorda preliminarmente che, nel quadro della riorganizzazione dei percorsi universitari, disciplinata da ultimo dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270[28], possono essere istituiti di corsi di specializzazione post-laurea esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; tale circostanza si verifica per la formazione dei medici che è disciplinata da norme di attuazione di direttive comunitarie.

Con riguardo all’organizzazione delle scuole di specializzazione, il decreto del ministro dell’istruzione università e ricerca del 1° agosto 2005[29], con la finalità di adeguarne gli  ordinamenti didattici alla citata riforma degli studi universitari, ha individuato per ciascuna scuola il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed percorsi didattici funzionali al conseguimento della preparazione culturale e delle abilità professionali necessarie. In particolare, il provvedimento ha articolato le scuole di specializzazione sanitarie in tre aree: area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici. L'area dei servizi clinici è suddivisa in due sotto-aree: sotto-area dei servizi clinici diagnostici e terapeutici, sotto-area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica. Nell'àmbito delle singole aree le scuole sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve l'acquisire 300 CFU[30] complessivi, articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle scuole articolate in 6 anni di corso). Sulla base delle indicazioni generali sopra sintetizzate le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni citato DM 270/2004 e dei successivi decreti ministeriali, e sono approvati dal Ministero dell’Università e ricerca ai sensi dell'articolo 11 della legge 341/1990[31].

Il comma 2 stabilisce che il Comitato di scienze mediche del Consiglio universitario nazionale[32] provvede entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando specializzazioni esistenti.

A tale proposito va rilevato che sembrerebbe opportuna la previsione dell’emanazione di un decreto ministeriale, analogo a quello del 2005, che ridisciplini le specializzazioni sulla base del riordino operato dal CUN.

 

Il comma 3 prevede che, per la programmazione, l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica si avvalga anche della consulenza delle società scientifiche.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della legge 264/1999[33] l’accesso ai corsi di formazione specialistica dei medici è programmato a livello nazionale[34]. In particolare, l’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368[35] dispone che presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica[36]con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

L’articolo 35 del suddetto decreto legislativo stabilisce che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della salute determina, con decreto ministeriale, il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome, con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale  In relazione al suddetto decreto ministeriale, il Ministro dell'università e della ricerca determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi del citato articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

 

L’articolo 16, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modificando l’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede che il rinnovo dell’accordo nazionale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avvenga con il ricorso alla struttura tecnica-interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, di cui al sopraccitato articolo 4.

 

L’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), istituisce la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti tra il personale convenzionato ed il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali, nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche sociali.

Si ricorda che l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421) disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e prevede, in particolare, che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta (comma 1), le farmacie pubbliche e private (comma 2), sia disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 412 del 1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

 

Il medesimo articolo 4, comma 9, della citata legge n. 412 del 1991 prevede, inoltre, che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia disciplinato, altresì, il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si sottolinea che tali articoli recano appunto disposizioni inerenti ai procedimenti di contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche (articolo 40 e  articoli da 46 a 49), individuando altresì i poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN (articolo 41) nonché i diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro (articolo 42).

 

L’articolo 17 reca disposizioni concernenti lo svolgimento di concorsi straordinari per il conferimento di farmacie, volti ad assicurare la piena funzionalità della rete farmaceutica sull'intero territorio regionale

Il comma 1 stabilisce che ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, un concorso straordinario, per titoli di studio e professionali, per la copertura delle sedi farmaceutiche che, alla medesima data, risultino vacanti o di nuova istituzione nel territorio della regione o della provincia interessata[37].

Nel bando di concorso sono incluse:

§         le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la relativa graduatoria alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento;

§         le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di 60 giorni dalla data sopraindicata, in ordine all’esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

Il citato articolo 9, primo comma, della legge n. 475 del 1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) prevede che la titolarità delle farmacie che risultino vacanti e di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie possono essere gestite dai comuni in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari, nonché a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

 

Il comma 2 fissa i requisiti per la partecipazione ai concorsi straordinari. In particolare, la norma statuisce che sono ammessi a partecipare ai concorsi straordinari di cui sopra i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), ossia i cittadini di Stati membri dell’Unione europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Non sono invece ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

Il comma 3 vieta la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi. In caso di violazione di tale disposto, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

Il comma 4 prevede una riserva a favore dei farmacisti di età non superiore a quaranta anni relativamente alle sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche qualora esse si siano rese disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

Il comma 5 statuisce che il bando di concorso deve specificare che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

Il comma 6 precisa che la commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, è tenuta a compilare la graduatoria entro il termine fissato dalla stessa Giunta. Tale termine non può comunque essere superiore a 90 giorni dalla scadenza del bando[38].

Il comma 7 reca disposizioni per la valutazione dei titoli. In particolare, sono assegnati, per un massimo di quindici anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

§         1 punto per ciascun anno relativamente all'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale;

 

Ai sensi dell’articolo 11 della citata legge n. 475 del 1968, il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. Il titolare della farmacia può essere autorizzato dalla ASL competente ad essere sostituito temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia per i seguenti motivi: infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, parto ed allattamento, adozione di minori e affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia, servizio militare, chiamata a funzioni pubbliche elettive o ad incarichi sindacali elettivi a livello nazionale, ferie.

L’articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 prevede che la direzione della farmacia gestita da società di persone o da società cooperative a responsabilità limitata è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

 

§         0,90 punti per ciascun anno per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico;

§         0,80 punti per ciascun anno per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare;

§         0,70 punti per ciascun anno per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 e di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, di farmacista dirigente delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[39];

 

Ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 219 del 2006, il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali deve avvalersi di almeno una persona qualificata. La persona qualificata svolge la sua attività con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze dell'impresa. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione può svolgere anche le funzioni di persona qualificata se ne ha i requisiti. L'AIFA riconosce l'idoneità della persona qualificata che possiede alcuni specifici requisiti[40].

 

L’articolo 126 dello stesso decreto legislativo n. 219 del 2006 prescrive, tra l’altro, che ogni impresa titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio è diretto da un laureato in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o in possesso di laurea specialistica o magistrale appartenente alle classi di laurea specialistica o magistrale cui fanno riferimento i settori scientifico-disciplinari dei diplomi di laurea sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche.

 

I requisiti e l’attività del responsabile del servizio di farmacovigilanza sono definiti, inoltre, dall’articolo 130, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Il titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve alcune eccezioni specificamente individuate, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche o in chimica ad indirizzo organico-biologico, purché il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientifico-disciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui autorizzazione all’immissione in commercio è titolare l'azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.

 

L’articolo 5 del decreto-legge n. 223 del 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), infine, ha autorizzato la vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica da parte degli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grande strutture di vendita), previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio. La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, nell'àmbito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

 

§         0,60 punti per ciascun anno relativamente all'attività di professore associato della facoltà di farmacia;

§         0,50 punti per ciascun anno per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia;

§         0,60 punti per ciascun anno per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco o presso le regioni e le province autonome, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali abilitati alla vendita al pubblico di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Il comma 8 specifica che, ai fini del punteggio per la valutazione dei titoli, ciascun mese di attività professionale è valutato un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

Il comma 9 precisa altresì che, in caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

Il comma 10 prevede maggiorazioni di punteggio per alcune specifiche attività professionali.

Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione:

-        dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni;

-        del 60 per cento per i secondi cinque anni;

-        del 40 per cento per i successivi cinque anni.

Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento.

Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento.

Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata è riconosciuta una maggiorazione:

-        del 35 per cento sul punteggio concernente tale attività per i primi cinque anni;

-        del 25 per cento per i secondi cinque anni;

-        del 15 per cento per i successivi cinque anni.

 

L’articolo 1 della legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), come modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, prevede che le farmacie sono classificate in due categorie:

-         farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

-         farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

L’articolo 2 della medesima legge attribuisce ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, un’indennità di residenza. Ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennità può essere concessa nel rispetto di determinate condizioni[41].

Oltre all’indennità di residenza, l’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede ulteriori agevolazioni per le farmacie rurali sussidiate. In particolare, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate in classe A (articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.

La legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha confermato, per le farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 549 del 1995[42].

 

Il comma 11 attribuisce un punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102 (la dichiarazione di lode vale come centoundicesimo punto di laurea).

Il comma 12 definisce il punteggio per i titoli secondo le seguenti modalità:

Ø      punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1, per altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S (lauree specialistiche in biologia), 9/S (lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), 14/S (lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale), 46/S (lauree specialistiche in medicina e chirurgia), 47/S (lauree specialistiche in medicina veterinaria), 62/S (lauree specialistiche in scienze chimiche) e 68/S (lauree specialistiche in scienze della natura), di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000[43]. Il medesimo punteggio è attribuito per il diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004[44], ovvero per altra laurea riconosciuta equipollente dalla normativa vigente;

Ø      punti 0,15, fino a un massimo di punti 0,30, per il diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993[45], in informazione scientifica sul farmaco, in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico e in tecnologie farmaceutiche;

Ø      punti 0,50, fino a un massimo di punti 1, per la specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)[46];

Ø      punti 0,25 per il dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004;

Ø      punti 0,10 per il master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004[47].

Il comma 13 precisa che la mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione non è obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

Il comma 14 consente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la valutazione dei diplomi di laurea conseguiti all'estero, a condizione che siano riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani valutabili come titoli (comma 12, lettera a)). A tal fine, nella domanda di concorso il candidato interessato deve indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il comma 15 detta specifiche disposizioni per la valutazione dell’attività professionale dei candidati appartenenti all’Unione europea. In particolare, si prevede quanto segue.

L'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana. Analogamente, l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana.

L'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane.

L'attività espletata in farmacia ospedaliera, a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea, è equiparata all'attività di farmacista dirigente di aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane.

Il comma 16 individua come titolo preferenziale, a parità di punteggio, la minore età anagrafica.

Il comma 17 fa obbligo al candidato di indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso, pena l'esclusione dal concorso.

Il comma 18 prevede altresì che, entro 15 giorni dalla compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria è indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso del requisito di cui al comma 4 (farmacisti di età non superiore a quaranta anni relativamente alle sedi farmaceutiche rurali sussidiate), che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate, sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui questi ultimi candidati non siano in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, tali sedi sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.

Il comma 19 sancisce che il concorrente vincitore è tenuto ad inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresì indicare, pena l'estromissione definitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

Il comma 20 regolamenta l’ipotesi di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità sopra indicate. In questi casi, il concorrente è estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

Il comma 21 sancisce l’obbligo del vincitore del concorso di aprire la farmacia entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ferma restando la facoltà della regione o provincia autonoma interessata di consentire, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia.

Il comma 22 individua la mancata apertura della farmacia, entro il succitato termine (fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 23), come causa di esclusione dal concorso successivo indetto nella stessa regione.

Il comma 23 prevede che il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario (secondo la procedura disciplinata dai commi da 24 a 27) o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

Il comma 24 stabilisce che, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare sono assegnate mediante interpello, secondo l'ordine di graduatoria degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

Il comma 25 prescrive che nell’ambito delle procedure previste dal comma 24 siano osservate le disposizioni dettate dai commi da 19 a 23 (si tratta, tra l’altro, delle disposizioni che disciplinano la dichiarazione di accettazione e i termini per l’apertura delle farmacie assegnate).

Il comma 26 prevede che, entro i dieci giorni successivi alla conclusione delle operazioni di assegnazione delle farmacie, le assegnazioni effettuate sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

Ai sensi del comma 27, le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi 30 giorni, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro i dieci giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

Il comma 28 specifica che la partecipazione al concorso straordinario di cui all’articolo in esame non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

Il comma 29, infine, reca una clausola di invarianza della spesa, precisando che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti richiesti dall’articolo in commento con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Gli articoli 18 e 19, infine, riguardano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore, prescrivendo che dalle nuove disposizioni legislative non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevedendo che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


Disegno di legge

 


N. 3308

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1249)

presentato dal ministro della salute

(TURCO)

di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

e con il ministro dell'interno

(AMATO)

¾

 

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché per la copertura di sedi farmaceutiche

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 13 dicembre 2007

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Abolizione delle certificazioni di idoneità

al lavoro e vaccinali).

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

 

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, 1o marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;

c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4o, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:

a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

c) certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

 7. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.

8. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

9. L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché l'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono abrogati.

10. L'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal predetto articolo 117.

 

Art. 2.

(Certificati di maternità).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,» sono inserite le seguenti: «ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato,»;

b) all'articolo 76:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per ginecologo curante di fiducia si intende il medico specialista che

 

assiste la paziente con continuità con riferimento all'intero arco di un processo fisiopatologico, ferma restando la facoltà per la paziente di modificare la scelta del proprio ginecologo di fiducia in piena libertà e autonomia.

1-ter. In caso di cooperazione tra più professionisti si intende per ginecologo curante di fiducia il medico che svolge l'attività di assistenza e cura con carattere di prevalenza».

 

Art. 3.

(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l'ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori. Medicina scolastica).

1. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche). - 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.

2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenere presso l'istituto, sulla base della certificazione redatta dal medico curante».

2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.

4. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002.

 

Art. 4.

(Libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista).

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'articolo 14 della legge

 

30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;

b) l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all'articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

2. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:

a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa;

b) aggiornamenti periodici.

 

Art. 5.

(Abolizione di autorizzazioni sanitarie

per le imprese alimentari).

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

b) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari.

 

Art. 6.

(Individuazione di nuove certificazioni

da sopprimere).

1. L'individuazione di ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da sopprimere, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata.

 

Art. 7.

(Disposizioni in materia

di polizia mortuaria).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i princìpi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale ed in particolare:

a) l'uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.

 

Art. 8.

(Registri di patologia riferiti a malattie

di rilevante interesse sanitario).

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero della salute con atto di natura regolamentare, e, per quelli regionali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

3. I registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 

8. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di patologie riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, di cui al comma 1, nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.

9. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 9.

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è abrogato.

 2. All'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1»;

b) il comma 4 è abrogato.

3. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis»;

b) al comma 7, sono premesse le seguenti parole: «Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,»; le parole da: «in corso di patologia» fino a: «da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» e le parole: «nell'allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella II, sezione A,»;

c) al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,»; le parole: «nell'allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella II, sezione A,» e le parole da: «in corso di patologia» fino a: «da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».

4. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».

5. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione».

6. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,».

7. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione»;

b) il comma 2 è abrogato.

8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».

 

Art. 10.

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria).

1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

 

Art. 11.

(Divieti di somministrazione e di vendita

di bevande alcoliche).

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a un minore di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno».

2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

3. Dopo l'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche in spazi ed aree pubblici). - 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori».

 

Art. 12.

(Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione

delle aziende sanitarie locali).

1. L'attività e gli interventi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali per la promozione della salute, la prevenzione e la sicurezza, l'informazione e l'educazione sanitaria a tutela dei singoli e delle collettività, sono improntati ai princìpi dell'evidenza scientifica e dell'efficacia sanitaria.

2. Gli obiettivi uniformi e omogenei dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali sono quelli riconducibili a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e devono essere coerenti con i principali problemi di salute della popolazione e con i principali rischi sanitari presenti nei territori di competenza, individuati dalle informazioni epidemiologiche nazionali, regionali e locali.

 

Art. 13.

(Divieto di atti di pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria).

1. Le somme inserite ed utilizzate negli specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute per il finanziamento dei soggetti e delle attività di ricerca indicati dagli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata.

 

Art. 14.

(Modifica alla disciplina sulla prescrizione dei farmaci off label).

1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera z) è abrogata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

 

Art. 15.

(Disposizioni in materia di scuole

di specializzazione di area sanitaria).

1. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria può prevedere percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni.

2. Il Comitato di scienze mediche del Consiglio universitario nazionale provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando specializzazioni esistenti.

3. Per la programmazione, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica si avvale anche della consulenza delle società scientifiche.

 

Art. 16.

(Accordo collettivo nazionale

per le farmacie pubbliche e private).

1. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, dopo le parole: «per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale» sono inserite le seguenti: «e di quelli inerenti alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private».

 

Art. 17.

(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie).

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche resesi disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.

5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.

7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di quindici anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

c) per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 e di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, di farmacista dirigente delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,70 per anno; 

e) per l'attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,60 per anno.

8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

10. Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata è riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tale attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.

11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la dichiarazione di lode vale come centoundicesimo punto di laurea.

12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio rispettivamente specificato:

a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero diploma di laurea (DL) conseguito secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, ovvero altra laurea riconosciuta equipollente dalla normativa vigente: punti 0,50 per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, in informazione scientifica sul farmaco, in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico e in tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,25;

e) master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,10.

13. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

14. I diplomi di laurea conseguiti all'estero sono considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera a); a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

15. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane;

 d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata all'attività di farmacista dirigente di aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane.

16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.

17. Il candidato deve indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l'esclusione dal concorso.

18. Entro quindici giorni dalla compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria è indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso del requisito di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate, sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso del requisito di cui al comma 4 non siano in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.

19. Il concorrente vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresì indicare, pena l'estromissione definitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente è estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La regione o provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.

22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa regione.

23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi dei commi da 24 a 27 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

24. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare sono assegnate mediante interpello secondo l'ordine di graduatoria degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

25. Nell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.

26. Entro i dieci giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi trenta giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro i dieci giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

29. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dalla attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Iter al Senato

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1249

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della salute

(TURCO)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

e col Ministro dell’interno

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2007

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute



Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge contiene una serie di misure finalizzate a garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche ormai ritenute obsolete che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, come pure sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte.

Il provvedimento consta di 10 articoli. In particolare, con gli articoli dall’1 al 3, nel presupposto del cammino già avviato sin dagli anni Novanta a favore di una semplificazione procedimentale, anche attraverso un’attività sistematica di delegificazione e di riordino normativo, si provvede a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie ritenute desuete alla luce dell’evidenza scientifica e della efficacia delle prestazioni.

I contenuti di gran parte delle suddette disposizioni costituiscono il risultato delle valutazioni di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, con il compito di procedere ad una ricognizione della normativa in materia, di rivalutare l’efficacia delle certificazioni in termini di tutela della salute pubblica, e di individuare una serie di pratiche sanitarie di certificazione o di autorizzazione che allo stato attuale non hanno più alcuna valenza sanitaria. Ciò, sotto un duplice aspetto: a) insussistenza della attualità sanitaria; b) inefficacia della pratica rispetto al conseguimento della finalità per la quale era stata instaurata; tra queste sono incluse le pratiche obsolete quali le visite periodiche per gli alimentaristi, il certificato di sana e robusta costituzione e i certificati medici comprovanti la sana costituzione fisica e l’esenzione da difetti e imperfezioni sia per i farmacisti che partecipano a concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e sia per i farmacisti dipendenti.

In particolare, per quanto attiene le abrogazioni di cui all’articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8, le stesse afferiscono rispettivamente al certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario, al certificato di idoneità psico-fisica per l’attività di giudice onorario o di pace, certificato di idoneità fisica alla attività di responsabile tecnico per servizi di autoriparazione, alla tessera sanitaria per gli addetti ai lavori domestici, ed infine al certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti.

La previsione di cui all’articolo 4 rimanda ad apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, l’individuazione di ulteriori misure di certificazioni che, in relazione al verificarsi di sopraggiunte evenienze sanitarie, possano essere ritenute necessarie, nonché effettuare un monitoraggio di quelle certificazioni instaurate per prassi e non derivanti da una specifica previsione normativa che, in relazione alla evoluzione tecnico-scientifica non presentano più alcuna valenza ai fini della salute pubblica.

Con l’articolo 5, si intende intervenire su alcuni aspetti procedurali della disciplina in materia di polizia mortuaria previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel rispetto dell’obiettivo primario della tutela della salute da garantire sull’intero territorio nazionale, attraverso la previsione, trattandosi di materia rientrante nell’ambito della legislazione concorrente, di una apposita intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

Con le previsioni di cui all’articolo 6, viene affrontata l’esigenza di legittimare l’indispensabile attivazione dei registri di mortalità e di patologia, essenziali per il perseguimento di talune attività istituzionali di rilevante interesse pubblico e sanitario. Infatti, con l’entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a partire dal 31 dicembre 2006, l’attività dei registri tumori e di altri registri di patologia e quelli non espressamente previsti da disposizioni normative nazionali o regionali dovrà essere sospesa.

Al contrario, i registri forniscono dati preziosi e importanti per la definizione delle politiche di intervento preventivo e assistenziale per le quali è indispensabile disporre di elementi di rilevante interesse quali: l’incidenza delle malattie, i trend temporali e le differenze tra aree geografiche, la sopravvivenza e il numero dei casi esistenti. I registri, generalmente, coprono un territorio delimitato e il più delle volte sono gestiti dalle aziende sanitarie o da istituzioni scientifiche e utilizzati a livello regionale; pertanto, la produzione di dati di qualità assume rilevanza per la programmazione a livello nazionale dei conseguenti interventi sanitari.

Sulla base delle suddette considerazioni, si rende necessaria una previsione normativa che consenta sia al Ministero della salute sia alle regioni, con rispettivi atti di natura regolamentare e in conformità del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, di attivare registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario come individuate anche dal Piano sanitario nazionale e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

L’attivazione dei suddetti registri, sia da parte del Ministero della salute sia da parte delle regioni, non comporta ulteriori o maggiori oneri, considerato che: a) l’istituzione di nuovi registri è rimessa alla discrezionalità degli enti interessati; b) la stessa attività relativa alla tenuta dei suddetti registri costituisce una funzione che già viene svolta per determinate patologie dalle strutture territoriali; essa non comporta quindi l’esigenza di prevedere maggiori oneri sia per il personale sia per il loro funzionamento.

Infine si rileva che la norma consente anche un controllo della spesa, solo se si considera che proprio attraverso i registri è possibile monitorare l’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, concentrando e razionalizzando quindi i successivi interventi, che conseguentemente non possono che incidere positivamente sui costi dell’assistenza sanitaria.

Infine, si prevede l’affidamento al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) – istituito e operante presso il Ministero della salute – nell’ambito delle disponibilità finanziarie ad esso assegnate con il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, di compiti di verifica della scientificità dei dati prodotti e di appropriatezza delle procedure utilizzate per l’attivazione e la tenuta di ciascun registro, nel rispetto delle procedure previste dal codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche per monitorare l’evoluzione delle patologie ai fini dell’adozione dei conseguenti interventi sanitari.

Le disposizioni contenute nell’articolo 7 soddisfano l’esigenza, da tempo evidenziata a livello scientifico, di un opportuno intervento legislativo tendente ad assicurare un’ulteriore semplificazione della prescrizione dei farmaci per il trattamento del dolore severo, previsti dall’allegato III-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Tali previsioni normative sono volte: a rendere applicabili le prescrizioni concernenti i farmaci dell’allegato III-bis anche ai casi di dolore severo non correlato a patologie neoplastiche o degenerative; a consentire che la prescrizione dei farmaci per il trattamento del dolore severo, quando effettuata nell’ambito della disciplina del Servizio sanitario nazionale (SSN), avvenga mediante utilizzazione del «normale ricettario» previsto dalle disposizioni vigenti, anziché del ricettario speciale a ricalco (che resterebbe obbligatorio, pertanto, per le sole prescrizioni effettuate al di fuori del SSN); infine, a rendere nuovamente possibile, come già previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12, (che, all’articolo 1, comma 2, ha aggiunto l’allegato III-bis al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990) l’aggiornamento dell’elenco dei farmaci dell’allegato III-bis con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, laddove, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 2006, n.49, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, si renderebbe ad oggi necessario, di volta in volta, un nuovo intervento legislativo. Il disposto del comma 4 reca una modifica formale del comma 2 dell’articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, conseguente all’introduzione del ricettario «alternativo» previsto dal comma 2 dell’articolo 7 del presente disegno di legge. I commi 5, 6, 7 e 8, apportano correzioni e rettifiche ad alcune disposizioni del citato testo unico, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.49, finalizzate anche a semplificare la gestione dei vari registri per il controllo del movimento degli stupefacenti. In particolare, il comma 5 rende coerente il termine previsto per la conservazione del registro da parte dei farmacisti con il termine di conservazione delle ricette; il comma 6 corregge un evidente errore materiale; il comma 7, in particolare, risponde all’esigenza di limitare le disposizioni dell’articolo 63 al solo registro di lavorazione (secondo quanto previsto dalla rubrica dell’articolo), essendo le norme relative ai registri di entrata e di uscita già concentrate nell’articolo 60.

Infine, con il comma 9 si provvede a inserire due sostanze cannabinoidi nella sezione B della tabella II allegata e parte integrante del predetto testo unico, la quale contiene, fra l’altro, i medicinali a base di sostanze di impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti da medicinali a base di oppiacei. Tale inserimento è diretto a consentire che, previo rilascio dell’autorizzazione ministeriale prevista dalle norme vigenti, possano continuare ad essere importati da Paesi in cui sono regolarmente in commercio farmaci industriali a base dei due principi attivi, destinati al trattamento di malati affetti da gravissime patologie.

La previsione contenuta nell’articolo 8 intende mettere un freno al noto fenomeno (purtroppo di ampie dimensioni) dell’esercizio abusivo di una professione sanitaria, messo in opera soprattutto a carico della categoria professionale degli odontoiatri. Viene previsto che, in caso di condanna, il giudice disponga sempre la confisca delle attrezzature utilizzate ai fini della commissione del reato, appartenenti a coloro che hanno commesso il reato.

La norma contenuta nell’articolo 9 si propone di contrastare gli effetti sullo stato di salute e i costi anche di carattere sociale provocati dagli incidenti stradali collegabili al consumo di alcol. In particolare, si propone il divieto di vendita e somministrazione di alcolici negli autogrill autostradali: attualmente la legge italiana vieta la sola somministrazione («vendita al banco») di superalcolici tra le 22 e le 6 (legge 30 marzo 2001, n. 125, articolo 14, comma 1). Un divieto completo sarebbe in linea con una politica di riduzione della disponibilità di prodotti alcolici nei confronti dei guidatori.

Da ultimo, l’articolo 10 prevede che dalla attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato, ma, al contrario, le procedure semplificative dovrebbero determinare minori costi e, quindi, una migliore flessibilità dell’azione amministrativa.

A tale fine, si evidenzia che il presente disegno di legge non è corredato da relazione tecnica poiché non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò vale infatti, sia per la norma di cui all’articolo 6, per le motivazioni sopra riportate, tenuto conto peraltro che anche i compiti affidati al CCM non comportano maggiori oneri, essendo, peraltro, compiti imputati al predetto Centro dallo stesso provvedimento istitutivo, e sia per la norma contenuta nell’articolo 7, in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo, laddove essa, modificando le previsioni degli articoli 41, comma 1-bis, e 43, commi 7 e 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, che circoscrivevano tale terapia del dolore agli stati di patologia neoplastica e degenerativa, amplia, di fatto, la platea dei pazienti potenziali beneficiari.

Ciò, come appare logico, parrebbe determinare un inevitabile incremento degli oneri a carico dell’assistenza farmaceutica; in concreto, tuttavia, tale maggiore incidenza è solo apparente ma non reale, poiché si deve considerare che i farmaci in esame, di cui si intende ulteriormente agevolare e promuovere l’impiego in tutti i casi di terapia del dolore, ancorché non riferibili a patologie neoplastiche e degenerative, sono caratterizzati da costi di produzione e conseguenti prezzi di vendita notoriamente contenuti, ben differenti da quelli, assai superiori, dei farmaci analgesici di altra natura che verrebbero altrimenti somministrati, come ad oggi avviene, per dette diverse patologie.

Ne consegue che, di per sé, le modifiche sopra richiamate non soltanto sono insuscettibili di determinare oneri di spesa aggiuntivi, ma anzi – per quanto testé osservato – in prospettiva potrebbero addirittura produrre significative economie.

Né può essere temuto che un allargamento dei destinatari dei farmaci a seguito dell’ampliamento delle patologie considerate possa far aumentare la spesa farmaceutica.

Infatti, la modifica ha il solo scopo di consentire agli operatori sanitari, agli infermieri professionali ed ai familiari dei pazienti di trasportare farmaci compresi nel citato allegato III-bis (oppiacei) senza incorrere nelle sanzioni previste per l’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non solo quando destinati a pazienti oncologici, come attualmente succede, ma anche quando destinati a pazienti affetti da dolore severo di diversa origine (ad esempio un paziente politraumatizzato).

In ogni caso, la modifica non incide sull’attuale regime di rimborsabilità dei farmaci, già predeterminato al momento dell’immissione in commercio del farmaco stesso. Già oggi, sia il paziente con dolore severo di tipo oncologico, sia il paziente con dolore di tipo traumatico possono ottenere i farmaci oppiacei con onere a carico del SSN. La differenza consiste nel fatto che, qualora assistiti domiciliarmente, ai pazienti con dolore severo non oncologico, i farmaci oppiacei non possono essere consegnati dal personale che li assiste.

Con la modifica in questione, si consente anche al paziente politraumatizzato di ricevere presso il proprio domicilio i farmaci analgesici oppiacei, che in ogni caso egli già può ottenere in regime di fornitura del SSN con prescrizione medica, ritirandoli in farmacia.

Il costo della fornitura, con la modifica proposta, è destinato ad essere inferiore (e comunque mai superiore) per il SSN, che erogherebbe il farmaco attraverso il proprio servizio territoriale od ospedaliero senza passare per le normali farmacie.

 

Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo

Il presente disegno di legge, contiene una serie di misure finalizzate a garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e dirette a semplificare in modo significativo alcune procedure burocratiche ritenute obsolete, che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini, degli operatori sanitari, nonché sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte; vengono altresì introdotte misure dirette a semplificare la gestione dei vari registri per il controllo e il movimento degli stupefacenti. Vengono altresì introdotte disposizioni dirette a mettere un freno al fenomeno dell’abusivismo nell’esercizio della professione sanitaria, nonché previsioni dirette a contrastare il dilagante fenomeno sociale degli incidenti stradali derivanti dall’abuso nel consumo di alcool.

b) Analisi del quadro normativo

Il disegno di legge reca modifiche alle seguenti disposizioni:

–regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.147; regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n.2330; regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n.1364; regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n.1706;

–decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686; decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n.1275; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1º marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n.99; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487; legge 22 luglio 1997, n.276; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n.402;

–legge 22 giugno 1939, n.1239; legge 19 gennaio 1955, n. 25; legge 19 ottobre 1956, n.1224; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.1668; legge 22 dicembre 1957, n.1293; legge 30 aprile 1962, n.283; legge 8 marzo 1991, n.81; legge 5 febbraio 1992, n.122; legge 30 marzo 2001, n.125;

–testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626; decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77.

c) Incidenza delle norme proposte sulle norme e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge procede ad effettuare sia delle abrogazioni sia delle integrazioni a singole preesistenti previsioni normative.

d)Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non vengono in alcun modo coinvolte le competenze regionali oggi previste; nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo saranno poi adottate, con intesa in sede di Conferenza unificata, disposizioni in materia di polizia mortuaria. Le disposizioni attinenti le procedure di verifica attribuite al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), sono competenze che devono essere svolte necessariamente a livello centrale, come riconosciuto dalla normativa vigente.

e)Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non sussistono problemi di interferenza con fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f)Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione

Il disegno di legge non opera rilegificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

b)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dal medesimo

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

c)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il disegno di legge ricorre alla tecnica della novella legislativa con particolare riferimento all’articolo 9.

d)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Vengono espressamente indicati le disposizioni da abrogare o modificare.

3. Ulteriori elementi

a)Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del disegno di legge.

b)Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento o relativo stato dell’iter

Non risultano a tutt’oggi disposizioni o disegni di legge in itinere vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.

 

Analisi dell’impatto della Regolamentazione (AIR)

a) Ambito dell’intervento; destinatari diretti e indiretti

Il disegno di legge è determinato dalla necessità di semplificare le procedure relative alle certificazioni, nonché di fare fronte ai problemi derivanti al Servizio sanitario nazionale (SSN) sia per quanto concerne il trattamento dei dati individuali sullo stato di salute dei cittadini a seguito della entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e sia per garantire l’operatività dei registri di mortalità e di patologia relativi necessari per il perseguimento di finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico quali: programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, nonché apportare modificazioni alla tabella degli stupefacenti allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. Con il disegno di legge si procede altresì alla semplificazione dei registri per il controllo degli stupefacenti.

I destinatari diretti del disegno di legge sono i cittadini, le regioni, le Aziende unità sanitarie locali, i medici, farmacisti, personale delle professioni sanitarie (in particolare odontoiatri) e gestori degli autogrill; altri soggetti coinvolti, sui quali il provvedimento ha comunque un effetto, sono le associazioni di categoria, il personale sanitario e i dirigenti scolastici.

b) Obiettivi e risultati attesi

Obiettivo principale è quello, in ogni caso, di continuare a realizzare ed assicurare la tutela della salute pubblica.

c)Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni

Il quadro normativo che si individua, prefigura di fatto solo una diversa modalità di relazione tra le strutture esistenti di tutti gli enti coinvolti; le previsioni contenute nel disegno di legge non presuppongono alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte e, conseguentemente, non si richiedono diversi o nuovi presupposti finanziari per la sua applicazione. Non si ravvisa un riflesso immediato e diretto nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione in quanto si tratta di attività che già vengono espletate, e, in quanto ormai obsolete e superate dalla evoluzione tecnico-scientifica, vanno soppresse.

d)Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati

Al riguardo, si rinvia a quanto svolto nelle precedenti lettere a) e b).

e)Aree di criticità

Non si ravvisano aspetti di criticità.

f)Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Considerato che la cosiddetta «opzione nulla» non risulta praticabile in considerazione delle motivazioni che sottendono al disegno di legge, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

 


 

 


 


Art. 1.

(Abolizione delle certificazioni di idoneità

al lavoro e vaccinali)

 

    1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

 

        a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

            1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

 

            2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n.  2330;

            3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n.  1364;

            4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

 

        b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

            1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

 

            2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

            3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

 

        c) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

            1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 

            2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

            3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

 

        d) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

    2. All’articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;

 

        2) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

 

    3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

        a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all’articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

 

        b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all’articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, del 1º marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99 del 16 aprile 1974;

        c) idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

 

    4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà dei seguenti certificati:

        a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all’articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

 

        b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n.  1293.

 

    5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

 

    6. All’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, la lettera e) è abrogata.

    7. All’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.

    8. La legge 22 giugno 1939, n.  1239, è abrogata.

    9. L’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sono abrogati.

    10. Le certificazioni relative alla avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite virale B, di cui all’articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sostituite dalla autocertificazione, di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 2.

(Certificazioni sanitarie per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l’ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori e medicina scolastica)

 

    1. L’articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche) – 1. L’esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazioni fisica è rilasciato dal capo dell’istituto scolastico sulla base della certificazione redatta dal medico curante.».

    2. Per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario.

 

    3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e con l’istituzione della figura del pediatra di libera scelta, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.

 

Art. 3.

(Libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista)

 

    1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

 

        a) l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall’articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;

 

        b) l’obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all’articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

 

    2. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:

        a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa;

 

        b) aggiornamenti periodici.

 

Art. 4.

(Individuazione di nuove certificazioni)

 

    1. L’individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata.

 

Art. 5.

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

 

    1. Con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

 

Art. 6.

(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

 

    1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale.

 

    2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

    3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

    4. Con il provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell’ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

    5. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell’ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

    6. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti, nonché la verifica dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo.

 

Art. 7.

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)

 

    1. All’articolo 41, comma 1-bis, e all’articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», le parole: «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse.

 

    2. Il comma 3 dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

 

    «3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all’articolo 60, comma 1».

    3. All’articolo 43 del testo unico, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. Per la prescrizione nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n.  159 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall’articolo 60, comma 1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis».

    4. All’articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».

 

    5. All’articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione».

    6. All’articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,».

    7. All’articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione.»;

 

        b) il comma 2 è abrogato.

 

    8. All’articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».

 

    9. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 13 del testo unico, nella tabella II, sezione B, di cui all’articolo 14 del testo unico medesimo, dopo la sostanza: «denominazione comune: Delorazepam» sono inserite le seguenti sostanze: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» e «denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10º - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo.».

 

Art. 8.

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria)

 

    1. In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

 

Art. 9.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol)

 

    1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.  125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

    «1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».

 

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

 

    1. Dalla attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 11.

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Esame in sede referente presso la 12ª Commissione (Igiene e sanità)

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLedi' 7 FEBBRAIO 2007

45a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Esame e rinvio)

 

Il relatore BODINI (Ulivo) osserva in primo luogo che gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge in esame sono volti a sopprimere una serie di certificazioni o autorizzazioni sanitarie che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non hanno più ragione di essere o risultano in ogni caso inefficaci rispetto al conseguimento della finalità per la quale erano state previste.

Più in particolare fa presente che l'articolo 1, comma 1, sopprime: il certificato di sana e robusta costituzione richiesto per l'iscrizione agli istituti magistrali e ai corsi per infermiere, per la presentazione della domanda di partecipazione a concorsi indetti dalla Corte dei conti e per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione, il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti, il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci. Lo stesso comma specifica che resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il comma 2, numero 1), dell'articolo 1 sopprimel'obbligo di produzione all'autorità sanitaria competente dei certificati medici relativi agli addetti ad un esercizio farmaceutico. Il successivo comma 3 sopprime gli obblighi delle certificazioni di idoneità al mestiere di fochino, alla conduzione di generatori a vapore e all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici. Tale disposizione concerne soltanto i lavoratori rientranti nell'àmbito di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al citato decreto legislativo n. 626 del 1994. Di conseguenza, gli obblighi di certificazione restano operanti per i lavoratori autonomi. I commi 4 e 5 sopprimono gli obblighi di certificazione della sana costituzione fisica ai fini del conseguimento di sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, dell'immunità da malattie infettive o contagiose, per la vendita dei generi di monopolio e dell'idoneità fisica, ai fini dell'ammissione al servizio civile nazionale. Le norme abrogatrici di cui ai commi 6 e 7 concernono, rispettivamente, i certificati di idoneità fisica e psichica, ai fini della nomina a giudice onorario aggregato, e di idoneità fisica richiesto per il responsabile tecnico delle attività di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore. Riguardo alla disposizione di cui al comma 6, il relatore rileva che la relazione illustrativa del provvedimento fa riferimento alla soppressione del certificato di idoneità fisica e psichica anche ai fini della nomina a giudice di pace. Tale certificato non risulta tuttavia contemplato dal disegno di legge in titolo, così che il relativo obbligo, almeno letteralmente, resterebbe in vigore. I commi 8 e 9 abrogano, rispettivamente, le norme vigenti relative alla tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici e alle visite mediche preventive per il lavoratore apprendista. Il comma 10 prevede l'autocertificazione, in luogo dell'attuale obbligo di certificazione delle vaccinazioni antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite virale B, posto per l'ammissione alla scuola dell'obbligo.

Il relatore illustra quindi l'articolo 2, specificando che il comma 1modifica la disciplina sugli esoneri dalle lezioni di educazione fisica, prevedendo che essi siano concessi sulla base della certificazione del medico curante. Il successivo comma 2 specifica che per l'ammissione ai soggiorni, relativi ai viaggi di istruzione dei minori di età, non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Il comma 3, in considerazione "della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare", nonché dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, abroga esplicitamente la previgente disciplina sui servizi medico-scolastici. Quanto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, il relatore rileva che il comma 1,sopprime gli obblighi relativi al libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti e al certificato medico che escluda pericolo di contagio, ai fini della riammissione al lavoro degli alimentaristi summenzionati dopo un'assenza, di durata superiore ai cinque giorni, per malattia. Il successivo comma 2prevede che agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti siano garantiti un'adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e "aggiornamenti periodici". Il relatore prosegue rilevando che l'articolo 4demanda ad intese, da sancire in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'eventuale individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie nonché lo svolgimento del "monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete", mentre l'articolo 5dispone che la medesima Conferenza unificata sancisca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un'intesa, al fine di determinare i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria. Specifica poi che il successivo articolo 6 prevede che, con atti di natura regolamentare, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire registri di patologia nazionali e territoriali relativi a malattie di rilevante interesse sanitario, individuate sulla base del Piano sanitario nazionale. Tali registri sono intesi a permettere sia la conoscenza dei rischi per la salute sia la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari. Essi raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Riguardo alla tutela di questi ultimi e alla gestione del registro, specifiche norme sono poste dai commi 4 e 5, che demandano anche l'attuazione di taluni profili al singolo regolamento istitutivo. Il comma 6attribuisce al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM) il compito di verificare la validità scientifica dei dati raccolti nonché l'appropriatezza delle procedure impiegate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo. In ragione dell'importanza dello strumento previsto, il relatore si pronuncia a favore di una diversa formulazione del testo, tesa a rendere obbligatoria l'istituzione dei menzionati registri.

Il relatore richiama l'attenzione sull'articolo 7,recante alcune novelle al "testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le novelle di cui al comma 1 estendono a tutti i pazienti affetti da dolore grave la possibilità di impiego dei medicinali individuati nell'allegato III-bis del citato testo unico e le procedure semplificate per la distribuzione dei medesimi: sono attualmente previste solo qualora il dolore grave derivi da patologie neoplastiche o degenerative. Il comma 2 concerne il registro relativo all'acquisto dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, del testo unico, che deve essere tenuto dai direttori sanitari e dai titolari di "gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie".

La norma vigente dispone che il registro contenga il "carico" e lo "scarico" dei medicinali suddetti. La novella di cui al comma 2 sostituisce tale principio con l'applicazione della disciplina più dettagliata prevista dall'articolo 60 del testo unico, per i registri di entrata e uscita tenuti dagli enti o imprese che producano, commercino o impieghino sostanze o medicinali individuate nelle tabelle I e II del testo unico. Inoltre, la novella di cui al successivo comma 5 specifica che per i direttori sanitari e i titolari di gabinetto l'obbligo di conservazione del registro permane per due anni dal giorno dell'ultima registrazione ed estende tale termine riducendo quello attuale di 5 anni per l'identico obbligo a carico delle farmacie. Sempre in merito ai registri in esame, il comma 6 corregge un errore materiale presente nell'articolo 62 del testo unico, mentre il comma 8pone una norma di coordinamento tecnico in relazione alla novella di cui al precedente comma 2. Il comma 3 reca alcune novelle relative ai medicinali individuati nel citato allegato III-bis del testo unico, prevedendo che la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci in oggetto per il trattamento di pazienti "affetti da dolore severo" possa essere effettuata, oltre che con il ricettario speciale tramite il normale ricettario del Servizio sanitario nazionale. Qualora si ricorra a tale strumento, il farmacista deve conservare copia della ricetta ai fini del discarico nei registri summenzionati. Inoltre, è previsto che il Ministro della salute possa, con decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-bis. Il comma 4 reca una norma di coordinamento tecnico in relazione alla novella di cui al precedente comma 3. Il comma 7 si limita a correggere un errore nella formulazione letterale della disciplina dei registri di lavorazione, che devono essere tenuti dagli enti o imprese che producono sostanze o medicinali individuati nelle tabelle I e II del citato testo unico. Il comma 9 inserisce due sostanze cannabinoidi nella sezione B della tabella II del testo unico, sostanze aventi come "denominazione comune", rispettivamente, "Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)" e "Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)". Il relatore precisa che tale inserimento è diretto a consentire, previo rilascio dell'autorizzazione ministeriale disciplinata dal Titolo V del testo unico, la continuazione dell'importazione dall'estero di farmaci industriali destinati al trattamento di malati affetti da gravissime patologie aventi come base i due principi attivi summenzionati. Proseguendo sul tema, il relatore fa presente come all'estero siano già disponibili farmaci basati sulla combinazione di sostanze derivanti dalla canapa indiana, che risultano particolarmente vantaggiose sul piano terapeutico, per cui è auspicabile un adeguamento della normativa italiana alle più recenti acquisizioni farmacologiche.

Passando all'articolo 8, il relatore segnala la previsione secondo cui, in caso di condanna per esercizio abusivo di una professione, il giudice ordini la confisca delle attrezzature impiegate, appartenenti ai soggetti il cui esercizio abusivo abbia riguardato una professione sanitaria o agli esercenti una professione sanitaria che abbiano concorso al reato. Rileva inoltre l'opportunità che la confisca sia espressamente prevista anche nei casi di condanna conseguente a riti abbreviati.

Il successivo articolo 9pone un divieto generale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, mentre attualmente tale divieto è circoscritto alla vendita al banco, nella fascia compresa tra le ore 22 e le ore 6 e alle bevande con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume .

Il relatore conclude rilevando come l'articolo 10specifichi che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e come l'articolo 11disponga che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

Ha quindi la parola la senatrice BIANCONI (FI), la quale, dopo aver osservato che non sussistono dati scientifici sicuri circa l'efficacia terapeutica dei derivati dalla cannabis, ritiene necessario lo svolgimento di audizioni su tali aspetti.

Il senatore CURSI (AN) concorda sull'opportunità di svolgere specifiche audizioni, in ragione della necessità di osservare una particolare cautela rispetto a temi quali i piani terapeutici, le vaccinazioni alla parte di popolazione scolastica di origine extracomunitaria e la tutela dei consumatori di prodotti alimentari.

Il senatore TOMASSINI (FI) sollecita a sua volta la Commissione allo svolgimento di audizioni.

Il presidente MARINO conviene sul punto, rimettendo la definizione delle audizioni da svolgere all'Ufficio di Presidenza allargato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLedi' 16 maggio 2007

72a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Intervenendo in sede di discussione generale, la senatrice ROSSA (Ulivo) esprime perplessità relativamente alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in titolo, riguardante l'esonero dalle lezioni di educazione fisica. In particolare, ritiene che la certificazione redatta dal medico curante quale base del rilascio dell'esonero rappresenti una soluzione eccessivamente semplicistica, a fronte della necessità di opportuni ed approfonditi controlli medici sugli alunni, alla luce della possibilità di limitare l'esonero per ragioni mediche alle sole esercitazioni pratiche. Specifica in proposito come tale possibilità si concili con una visione moderna del ruolo dell'educazione fisica, da intendere come componente di una completa formazione della persona e come un veicolo di diffusione della cultura sportiva nella società.

Oltre ad esprimere il proprio apprezzamento nei confronti del lavoro del relatore, il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) dichiara di condividere quanto sostenuto dalla senatrice Rossa circa la valenza pedagogica e formativa di una corretta educazione fisica. Prosegue esprimendo soddisfazione in merito all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato di sana e robusta costituzione, di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, in ragione della natura intrinsecamente discriminatoria di tale certificazione.

Esprime altresì favore per quanto riguarda l'abrogazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà di certificazioni ormai obsolete quali quelle attualmente richieste per la vendita dei generi di monopolio, il lavoro domestico e lo svolgimento dell'apprendistato. Manifesta inoltre un'opinione positiva in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, sottolineando come il primo contenga utili elementi di innovazione nel settore della polizia mortuaria e come il secondo, attraverso la previsione di registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, possa rappresentare un valido strumento conoscitivo circa la diffusione delle patologie infettive, fatte salve le imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali. Si sofferma poi su quanto previsto dall'articolo 7, rilevando come questo sia espressione di una più moderna sensibilità nei confronti del trattamento del dolore, come d'altronde reso manifesto dal comma 9 del medesimo articolo, concernente sostanze cannabinoidi.

In riferimento all'articolo 9, relativo al divieto di vendita di bevande alcoliche lungo le autostrade, conclude manifestando dubbi sulla rilevanza di tale disposizione, in considerazione della maggiore utilità della prevenzione e della formazione rispetto a qualsiasi misura di carattere coercitivo.

Il senatore TOMASSINI (FI), dopo essersi associato all'apprezzamento per l'operato del relatore, esprime un giudizio complessivamente positivo in ordine al tentativo di eliminare dall'ordinamento disposizioni da ritenersi ormai superate. Invita tuttavia a dedicare particolare cautela all'esame di alcune previsioni contenute nel disegno di legge in titolo che presentano profili critici. A tale proposito si sofferma sull'articolo 7, riguardante l'impiego di farmaci per la terapia del dolore, invitando a prendere in considerazione l'opportunità di uno stralcio, tenuto conto del rischio che le previsioni ivi presenti non si armonizzino con le più recenti acquisizioni farmacologiche. Manifesta quindi dubbi riguardo alla congruenza della previsione in materia di polizia mortuaria di cui all'articolo 5, ritenendo preferibile un'opera di riforma organica del settore, peraltro già delineata in alcune proposte legislative. Soffermandosi su temi più specificamente riguardanti le fasce d'età più giovani, considera indispensabile accompagnare la giusta promozione dell'attività sportiva con la sussistenza di un adeguato sistema di controllo medico, che sarebbe auspicabile attuare anche riattivando un efficace sistema di medicina scolastica, il quale rappresenta un'indispensabile mezzo di prevenzione della diffusione di patologie in età pediatrica. Richiama inoltre l'esigenza di prestare una particolare attenzione ai profili di costituzionalità, concernenti in special modo la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, nonché al problema tuttora aperto di un effettivo adeguamento degli strumenti di classificazione e controllo delle malattie trasmissibili ai parametri stabiliti dalle istituzioni comunitarie, rispetto al quale rileva il ritardo italiano.

Conclude esprimendo perplessità rispetto all'effettiva efficacia delle misure in materia di esercizio abusivo di professione sanitaria e di prevenzione dei danni e degli incidenti stradali di cui agli articoli 8 e 9 del disegno di legge in esame.

La senatrice VALPIANA (RC-SE) esprime il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in titolo, rilevando in particolare che esso è volto a eliminare procedure farraginose ed obsolete, come ad esempio la richiesta di talune certificazioni, le quali non sottendono un'esigenza reale, rappresentando meri oneri vessatori nei confronti dei cittadini.

 In proposito, ricorda che già nella scorsa legislatura la Camera aveva approvato all'unanimità uno specifico atto di indirizzo diretto a sollecitare la soppressione di certificazioni sanitarie prive di effettiva utilità.

 Ciò premesso, non sottace alcune criticità del provvedimento in titolo, di cui auspica si tenga conto nel corso dell'esame. Al riguardo, pur condividendo il ricorso all'autocertificazione in materia di vaccinazioni obbligatorie previsto all'articolo 1, comma 10, in luogo dell'attuale obbligo di certificazione, invita a tener presente che talune regioni hanno già soppresso tale obbligo secondo una prospettiva volta a superare l'approccio coercitivo.

 Quanto all'articolo 2, si associa alle considerazioni critiche già svolte dalla senatrice Rossa, rilevando che in ogni caso l'esonero debba riguardare esclusivamente le prove pratiche connesse all'insegnamento dell'educazione fisica, ma non certo il momento formativo, che è a suo avviso parte integrante del bagaglio culturale degli studenti. Preannuncia in proposito la propria disponibilità a convergere su eventuali proposte emendative che la relatrice intenda presentare su tale questione.

 Si sofferma indi sull'articolo 2, comma 3, dichiarando di subordinare il proprio consenso all'abrogazione della disciplina sui servizi medico-scolastici all'introduzione di misure che assicurino l'effettiva tutela della salute anche ai soggetti in età scolare. In proposito, occorrerebbe a suo avviso promuovere, in sede di contrattazione collettiva, una specifica iniziativa diretta a sancire l'obbligo da parte dei pediatri di libera scelta di visitare, con cadenza periodica, i bambini nelle loro abitazioni.

 Relativamente all'articolo 7, non condivide la richiesta di stralcio avanzata dal senatore Tomassini, giudicando estremamente importante non rinviare ulteriormente la disciplina volta ad assicurare un efficace trattamento del dolore severo. In proposito, riterrebbe opportuno semplificare le norme in materia di trasporto dei farmaci cannabinoidi al fine di assicurare l'assistenza domiciliare del paziente.

 Giudica poi positivamente l'articolo 9, che sancisce un divieto generale di vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, che a suo avviso - senza peraltro porsi in un'ottica effettivamente proibizionista - rappresenta una norma efficace onde prevenire il numero e la gravità degli incidenti stradali.

Il senatore CURSI (AN) si associa alle considerazione svolte sull'importanza delle attività sportive e coglie l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di assicurare il rispetto della legge n. 376 del 2000 in materia di contrasto all'utilizzo di sostanze dopanti nelle attività sportive, del resto approvata con il consenso quasi unanime delle forze politiche, tanto più alla luce dei noti e gravi accadimenti. In proposito, richiama la necessità di promuovere un'efficace forma di tutela soprattutto con riferimento a coloro che praticano sport amatoriale e che sono sottoposti a forme attenuate di controllo. Invita poi a considerare con particolare attenzione la relazione sullo stato di attuazione della richiamata legge relativa all'anno 2006, chiedendo alla Presidenza di mettere a disposizione dei senatori tale documentazione, non appena sarà assegnata in Commissione.

 Dà inoltre conto delle iniziative del Ministro per le politiche giovanili e lo sport e dei responsabili del CONI, dirette ad attribuire a quest'ultimo ente il controllo sul doping nelle attività agonistiche, attualmente demandato dalla citata legge n. 376 ad apposita commissione operante presso il Dicastero della salute. Si tratta a suo avviso di un’iniziativa censurabile, tanto più che il CONI non può vantare le caratteristiche di terzietà e competenza proprie invece della commissione antidoping.

 Relativamente al tema delle certificazioni sanitarie, l'oratore richiama l’importanza di assicurare in ogni caso un'effettiva tutela nei confronti di chi pratica lo sport.

 Manifesta poi viva contrarietà nei confronti dell’articolo 1, comma 10, che prevede l'autocertificazione di talune vaccinazioni per l'ammissione alla scuola dell'obbligo. In questo modo, anche in considerazione del processo di integrazione di cittadini extracomunitari in atto, si pone a suo giudizio un rischio attuale nei confronti della tutela della salute degli studenti.

 Né giudica condivisibile la norma recata all'articolo 2, comma 2, secondo cui non sarà più necessaria la presentazione del certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori. Al riguardo, invita a riformulare il testo al fine di individuare idonee forme di controllo, eventualmente con il coinvolgimento del medico di famiglia.

 Conviene poi sull'utilità di sopprimere la richiesta di certificazioni sanitarie per taluni impieghi, di cui all'articolo 3, ad eccezione di quella attualmente riguardante il personale addetto ad attività connesse con la produzione e preparazione di alimenti.

 In tema di disposizioni relative alla polizia mortuaria, auspica che le norme di cui all'articolo 5 non si pongano in contrasto con la disciplina attualmente all'esame della Camera dei deputati.

 Concorda poi con il senatore Tomassini in ordine all'opportunità di operare lo stralcio dell'articolo 7 ovvero, in subordine, di sopprimere i commi 8 e 9 del medesimo articolo.

 L'orientamento è invece favorevole sull'articolo 9, volto a contrastare una delle cause degli incidenti stradali.

 Infine, esprime l'auspicio che nel corso dell'esame in Commissione sia possibile apportare le modifiche migliorative al disegno di legge in titolo nel senso testè indicato.

 Il presidente MARINO interviene brevemente per precisare che la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 376 del 2000 è stata appena assegnata alla Commissione e che sarà pertanto prontamente messo a disposizione dei senatori.

 La senatrice BINETTI(Ulivo), con riferimento alle misure contenute nel provvedimento relative alle certificazioni della avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ritiene utile richiamare i principi che sottendono l'articolo 32 della Costituzione, secondo i quali il concetto di salute pubblica supera il principio di mera autodeterminazione del soggetto, per imporre quello della responsabilità nei confronti della comunità. Si dichiara quindi favorevole ad un sistema che garantisca la necessaria documentazione e certificazione, anche se giudica opportuno prevedere in taluni casi specifiche forme di esenzione. In merito poi alla figura del medico scolastico, per il quale ritiene opportuna una formazione specifica, ne sottolinea la validità ai fini di un'adeguata prevenzione di talune patologie, come quelle legate alla sterilità maschile, che si presentano in età preadolescenziale e adolescenziale, ne evidenzia la funzione per l'adozione, in armonia con il personale didattico, di corrette abitudini igieniche e alimentari. Infine con riferimento alle misure per la prevenzione degli incidenti legati al consumo di alcol, al di là di ogni possibile ideologizzazione, giudica opportuno che vengano adottate scelte per incentivare la responsabilità sociale dei soggetti.

 La senatrice MONACELLI(UDC), dichiarandosi favorevole all'impostazione generale del provvedimento, concorda in particolare con l'abrogazione prevista all'articolo 1 di numerosi certificati di sana e robusta costituzione, mentre ritiene necessario adottare una maggiore cautela nel caso di valutazione dell'idoneità psicofisica per l'attività di giudice onorario o di pace. Condivide le affermazioni del senatore Cursi in merito ai rischi che comporta l'abrogazione, di cui all'articolo 1, comma 10, dell'obbligo di certificazione della avvenuta esecuzione delle certificazioni obbligatorie. In merito poi all'articolo 2, sottolinea come l'attribuzione in capo al Capo dell'istituto scolastico della facoltà di esonero temporaneo o permanente dalle lezioni di educazione fisica non consenta un vero accertamento. Dopo aver rilevato come le misure contenute nell'articolo 3 riguardanti talune disposizioni in merito al libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi comportino alcuni rischi per la sicurezza alimentare, ritiene necessario uno stralcio dell'articolo 7, riguardante i farmaci per il trattamento del dolore severo e la tenuta dei registri degli stupefacenti. Conclude sottolineando la necessità di adeguati controlli pediatrici durante l'età scolare, per i quali un grande ruolo ha sinora svolto il medico scolastico.

 Il senatore CAFORIO(Misto-IdV), dopo aver dichiarato il suo orientamento favorevole in merito al disegno di legge in titolo, si sofferma sulla figura del medico scolastico, per il quale ritiene necessaria una valorizzazione delle funzioni, mentre si dichiara nettamente favorevole sulle misure previste in materia di vendita di alcolici.

 Il presidente MARINO, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, propone che le repliche del relatore e del Governo si tengano in una successiva seduta. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di giovedì 24 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il senatore GHIGO(FI), con riferimento al testo del disegno di legge in materia di attività professionale intramuraria che è stato approvato dal Consiglio dei ministri, chiede se esso tenga sufficientemente conto degli orientamenti della Commissione igiene e sanità in materia, come emersi nell'approvazione del documento finale dell'indagine conoscitiva sulla libera professione medica intramuraria svolta dalla Commissione stessa.

Il presidente MARINO dopo aver riferito di aver avuto numerosi contatti informali con il Ministro della sanità, assicura il senatore Ghigo che l'esame parlamentare del disegno di legge consentirà comunque un confronto aperto e una verifica ampia dei contenuti.

Il sottosegretario ZUCCHELLI, dopo aver ricordato che il disegno di legge richiamato dal senatore Ghigo contiene talune disposizioni sulla sicurezza in materia sanitaria che sono stati motivo di una più celere approvazione da parte del Consiglio dei ministri, ritiene che, nel rispetto dei principi generali, il testo potrà nel corso del futuro esame paramentare, essere aperto alla introduzione di elementi migliorativi.

 Il senatore GHIGO(FI) evidenzia come l'atto Senato n. 1507, recante "Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma per la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" sia stato assegnato in sede referente alla Commissione lavoro e previdenza sociale, mentre alla Commissione igiene e sanità è richiesto di svolgere l'esame solo in sede consultiva. In considerazione del rilevante interesse che rivestono i temi in esso contenuti per la Commissione igiene e sanità, ritiene opportuno che si svolga su ciò una ampia riflessione, in modo da poter proporre quanto prima a tutti i commissari una formale discussione in merito alla proposizione dell'apertura di un conflitto di competenza.

 Il presidente MARINO concorda con la necessità di valutare la questione e assicura il senatore Ghigo che tale argomento costituirà oggetto di attenzione da parte della Commissione.

 

La seduta termina alle ore 16,50.


IGIENE E SANITA’ (12a)

Martedi' 29 maggio 2007

73a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente MARINO, accogliendo gli auspici di diversi Gruppi, propone di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mecoledi' 30 maggio 2007

74a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 16,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola per la replica il relatore BODINI (Ulivo), il quale esprime soddisfazione per il costruttivo svolgimento della discussione generale, nella quale ha colto una diffusa condivisione in relazione agli obiettivi di fondo del provvedimento in esame. Si sofferma quindi su alcuni temi specifici contenuti nel disegno di legge, rilevando in primo luogo l'opportunità delle previsioni riguardanti l'abolizione di certificazioni ormai superate. Circa la previsione dell'autocertificazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie per la popolazione scolastica, rileva la sussistenza di idonee garanzie anche relativamente agli allievi di origine extracomunitaria. Parrebbe peraltro congruo valorizzare il ruolo dei capi di istituto ai fini della promozione di una più capillare opera di controllo.

In riferimento all'articolo 2, riconosce l'importanza di assicurare l'apporto degli insegnanti di educazione fisica nell'individuazione di percorsi formativi mirati per gli allievi esonerati dalle esercitazioni pratiche. Quanto alla questione della medicina scolastica, ritiene congruo individuare nel pediatra la figura adatta a svolgere un efficace servizio di prevenzione e tutela.

Prosegue esprimendo alcune considerazioni positive circa il superamento della normativa riguardante il libretto di idoneità per gli alimentaristi, ricordando come sia necessario, piuttosto, adeguare l'ordinamento nazionale ai principi formulati in materia a livello comunitario. In relazione alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, il relatore sottolinea come esse, in forza del richiamo alla Conferenza unificata, siano da considerare rispettose dell'assetto dei poteri regionali e locali. Esprime successivamente una posizione favorevole in ordine alla previsione di registri di patologia, particolarmente utili per una maggiore conoscenza epidemiologica. Ribadisce inoltre l'opportunità della disposizione di cui al comma 8 del successivo articolo 7, oltre a soffermarsi sull'esigenza di un'adeguata riformulazione del comma 9 del medesimo articolo, al fine di assicurare la compatibilità con il decreto ministeriale 18 aprile 2007, recante aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Dopo aver espresso una valutazione positiva sulla previsione di confisca finalizzata alla repressione dell'abusivismo, contemplata dall'articolo 8, sottolinea l'esigenza di un'ulteriore riflessione relativamente alla tutela, attraverso la prevenzione, della salute degli atleti non professionisti. Conclude richiamando l'attenzione sull'attuale necessità di un potenziamento della rete delle farmacie, da realizzare mediante concorso.

Prende quindi la parola per la replica il sottosegretario ZUCCHELLI, che esprime condivisione rispetto a quanto dichiarato dal relatore. Sottolinea in particolare l'urgenza di definire le procedure per l'incremento delle farmacie operanti nel territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mecoledi' 31 maggio 2007

75a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINO informa che il Governo ha testé presentato gli emendamenti 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 di oggi.

La senatrice EMPRIN GILARDINI(RC-SE), il senatore TOMASSINI (FI) e il senatore CURSI (AN) chiedono di poter disporre di un termine più congruo per svolgere gli opportuni approfondimenti.

La Commissione conviene indi di fissare a lunedì prossimo, 4 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con l'illustrazione degli emendamenti (allegati al resoconto della presente seduta), a partire da quelli presentati all'articolo 1.

Ha la parola per illustrare le proposte emendative a propria firma il senatore TOMASSINI (FI), il quale rileva come gli emendamenti 1.1 e 1.2 siano funzionali ad una più completa ed organica formulazione dell'articolo in esame.

 La senatrice MONACELLI (UDC) illustra l'emendamento 1.3, mettendo in evidenza come l'idoneità psichica sia da considerare requisito indispensabile per la nomina a giudice onorario aggregato. Nell'illustrare l'emendamento 1.6, fa presente di ritenere inopportuna l'abrogazione di disposizioni relative a certificazioni riguardanti vaccinazioni, che tuttora rivestono particolare importanza per la tutela della salute pubblica.

 Il relatore BODINI (Ulivo), in riferimento all'emendamento 1.4, sottolinea la congruità di una più ampia formulazione del comma 6 dell'articolo 1. Riformula indi l'emendamento 1.7, in un nuovo testo 1.7 (Testo 2), sottolineando che esso pone il principio della collaborazione dei dirigenti scolastici con le aziende sanitarie locali ai fini del controllo dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni nella popolazione scolastica.

 Il senatore BOSONE (Aut) dà per illustrato l'emendamento 1.5.

 Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 Intervenendo sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, la senatrice MONACELLI (UDC) fa presente che l'emendamento 2.1 è volto alla soppressione di una previsione che appare suscettibile di svilire il ruolo dei capi degli istituti scolastici e degli insegnanti di educazione fisica, tanto più che tale materia rappresenta una componente di grande rilevanza della formazione dei giovani e della prevenzione sanitaria. Illustra quindi l'emendamento 2.4, sottolineando l'inopportunità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo in esame, mentre, in riferimento all'emendamento 2.6, mette in evidenza come esso sia finalizzato a garantire l'assistenza integrata a tutela della popolazione infantile.

 La senatrice ROSSA (Ulivo) illustra l'emendamento 2.2, richiamando l'attenzione sulla necessità del coinvolgimento dell'insegnante rispetto al rilascio dell'esonero dalle esercitazioni pratiche nell'ambito dei corsi di educazione fisica.

 Il senatore TOMASSINI (FI), nell'illustrare l'emendamento 2.3, si sofferma sull'opportunità di prevedere l'intervento dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali rispetto al rilascio di esoneri temporanei dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica di durata superiore ai trenta giorni. Passa poi ad illustrare l'emendamento 2.8, volto a sopprimere gli obblighi concernenti un'ulteriore certificazione da ritenere superflua. Illustra infine brevemente l'emendamento 2.10, sottolineandone l'utilità ai fini di un efficace controllo delle malattie infettive.

 Il senatore CURSI (AN) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.3, 2.8 e 2.10.

 Il relatore BODINI (Ulivo) illustra l'emendamento 2.5, finalizzato ad introdurre la possibilità di richiedere l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori per l'ammissione ai soggiorni di vacanza. In riferimento all'emendamento 2.7, sottolinea la rilevanza del riferimento ai bilanci di salute nell'ambito dell'assistenza pediatrica. Illustra infine l'emendamento 2.9, concernente l'intervento delle aziende sanitarie locali nei casi di rischi collettivi riguardanti le comunità scolastiche.

 Sull'emendamento 2.11 interviene la senatrice VALPIANA (RC-SE), la quale si sofferma sulla necessità di garantire un'adeguata assistenza pediatrica alla popolazione infantile, in considerazione dell'alto numero di soggetti che attualmente non fruiscono del servizio del pediatra di libera scelta. Rileva come analoga finalità abbia l'emendamento 2.12, teso altresì a porre l'obbligo di un'assistenza sufficientemente assidua da parte del pediatra.

Si passa all’illustrazione delle proposte emendative riferite all’articolo 3.

La senatrice MONACELLI (UDC) illustra l’emendamento 3.1, volto a sopprimere il comma 1 dell’articolo in esame, che abroga talune disposizioni in materia di libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto ad attività connesse con la produzione alimentare, nonché riguardanti la presentazione del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi per malattia.

Il senatore TOMASSINI (FI) illustra anzitutto l’emendamento 3.2, volto ad adeguare l’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo in esame con le norme comunitarie in materia.

Quanto all’emendamento 3.0.1, esso è diretto ad abolire le autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e taluni adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria, che risultano - egli rileva - in contrasto con le disposizioni recate nell’ordinamento comunitario. Anche l’emendamento 3.0.2, prosegue l’oratore, è diretto ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni recate in regolamenti comunitari riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari.

Infine, dà conto dell’emendamento 3.0.3, che detta norme di semplificazione in materia di vigilanza medica e veterinaria.

Il senatore CURSI (AN) aggiunge la propria firma agli emendamenti testé illustrati dal senatore Tomassini.

Dopo aver ricordato che non sono state presentate proposte emendative all’articolo 4, il PRESIDENTE avverte che si procederà con l’illustrazione di quelle riferite all’articolo 5.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) illustra l’emendamento 5.2, volto a far salve talune disposizioni recate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, in materia di polizia mortuaria.

In sede di illustrazione dell’emendamento 5.1, il senatore TOMASSINI (FI) ribadisce che avrebbe ritenuto preferibile affrontare la revisione della normativa sulla polizia mortuaria, che peraltro è stata in gran parte a suo avviso disattesa dalla mancata adozione di provvedimenti attuativi da parte delle regioni, in un disegno di legge organico, e non nel contesto dell’iniziativa legislativa in titolo.

Ciò premesso, l’emendamento 5.1 è volto ad integrare l’attuale formulazione dell’articolo in esame, demandando alla Conferenza unificata la definizione di principi fondamentali in materia, che saranno alla base della successiva regolamentazione statale.

Si passa indi all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 6.

Il relatore BODINI (Ulivo) dà anzitutto conto dell’emendamento 6.1, finalizzato ad istituire i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili. Quanto alla tipologia dei dati inseriti nei richiamati registri, che saranno utilizzati anche ai fini di studio e ricerca scientifica, essa è definita dall’emendamento 6.2. Dopo aver accennato all’emendamento 6.5, diretto a specificare che i dati richiamati al comma 6 sono quelli presenti nei registri di cui al comma 1, il relatore si sofferma infine sull’emendamento 6.6, che affida la valutazione dei dati raccolti nei registri dei portatori di protesi impiantabili al Ministero della salute, con il supporto dell’Istituto superiore di sanità.

Il senatore TOMASSINI (FI) illustra l’emendamento 6.3, soppressivo del comma 6 dell’articolo 6, ritenendo non condivisibili le disposizioni da esso recate in materia di verifica dei dati raccolti nei registri di patologia e dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio delle evoluzioni delle patologie.

Relativamente all’emendamento 6.4, esso intende affidare detta verifica all’Istituto superiore di sanità, che è a suo avviso senz’altro il soggetto più indicato per lo svolgimento di tale funzione.

Il senatore CURSI (AN) aggiunge la firma agli emendamenti 6.3 e 6.4.

In considerazione dell’imminente avvio delle votazioni del Parlamento in seduta comune, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

 

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

 

 Il presidente MARINO avverte che l'orario di convocazione dell'odierna seduta pomeridiana, già fissato alle ore 14, è anticipato alle ore 13.

 La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 9,45.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1249

 

Art. 1

1.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) certificato di idoneità per l'assunzione di minori per lavorazioni non a rischio di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.1668, e all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n.345 del 1999 e successive disposizioni correttive, di cui al decreto legislativo n.262 del 2000, articolo 2, comma 1;».

 

1.2

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) certificato di buona salute, di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del decreto del Ministero della sanità 28 febbraio 1983, recante: ''Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica;''».

1.3

MONACELLI

Sopprimere il comma 6.

 

1.4

Il Relatore

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioui, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate».

1.5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Al comma 9, dopo le parole «,n.1668,» sono inserite le seguenti: «nonché l'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,».

 

1.6

MONACELLI

Sopprimere il comma 10.

1.7 (testo 2)

BODINI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni».

1.7

Il Relatore

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'Azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni.».

 

Art. 2.

Art. 2

2.1

MONACELLI

Sopprimere il comma 1.

 

2.2

ROSSA, CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 303» con il seguente:

«Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche) – 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante».

2.3

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 303», dopo la parola «redatta» inserire le seguenti: «e adeguatamente motivata» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione è demandata al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL di competenza».

2.4

MONACELLI

Sopprimere il comma 2.

 

2.5

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori».

2.6

MONACELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La figura del pediatra di libera scelta ha l'obbligo di effettuare visite a domicilio, almeno una volta all'anno a tutti i soggetti assistiti».

2.11

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.».

2.7

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «pediatra di libera scelta,» inserire le seguenti: «che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute,».

2.12

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'Azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra che è tenuto ad effettuare almeno una visita semestrale dell'assistito.».

2.8

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e del comma 6 dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia.».

2.9

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I servizi di prevenzione delIe Aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.».

2.10

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, in conformità alla decisione 2002/253/CE della Commissione del 19 marzo 2002 e alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.».

 

Art. 3

3.1

MONACELLI

Sopprimere il comma 1.

3.2

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, del regolamento CE n. 852/04, del regolamento CE n. 853/04, del regolamento CE n. 854/04, del regolamento CE n. 882/04:

a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa. Tale preparazione deve prevedere programmi su una parte generale di sicurezza igienica alimentare e una parte specifica sulle singole attività e relativi rischi;

b) aggiornamenti periodici se motivati da innovazioni scientifiche, tecnologiche, epidemiologiche, o da variazioni operative all'interno del settore e della singola attività.».

 

3.0.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria)

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) le autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 21 del regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché gli adempimenti relativi alla vidimazione dei registri di carico/scarico dei venditori;

b) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

c) l'autorizzazione per l'esercizio di ricoveri di animali, stalle di sosta, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

d) l'obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul certificato sanitario o sul documento commerciale previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, per il trasporto in ambito regionale di carcasse di animali della specie bovina di età inferiore ai ventiquattro mesi e delle speci ovina e caprina di età inferiore ai diciotto mesi e diversi dai soggetti di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

e) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché di quelle derivanti dai regolamenti applicativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari;

f) le autorizzazioni sanitarie delle strutture di cui all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.».

3.0.2

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Adeguamento a regolamenti comunitari)

1. In conformità al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) n.854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore notificano alle Aziende sanitarie locali (ASL), ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, oppure, nel caso in cui sussista l'obbligo del riconoscimento, presentano alle ASL la relativa istanza.

2. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di partenza che provvede ad informare la ASL di destinazione ed eventualmente le ASL interessate dal tragitto.».

3.0.3

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli atti coercitivi di cui al testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche ed integrazioni, attualmente nella competenza del sindaco, sono demandati ai funzionari responsabili degli uffici preposti alla vigilanza in materia medica e veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.».

 

Art. 5

5.2

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI

Al comma 1, inserire in principio le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285,».

 

5.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Entro sessanta giorni sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i principi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale ed in particolare:

a) l'uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.».

 

Art. 6

6.1

Il Relatore

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili.».

 

6.2

Il Relatore

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3-ter. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma l, raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.».

 

6.3

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sopprimere il comma 6.

 

6.4

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'Istituto Superiore di Sanità è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio delle evoluzioni delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.».

 

6.5

Il Relatore

Al comma 6, dopo le parole «dei dati raccolti» inserire le seguenti: «attraverso i registri di cui al comma 1».

6.6

Il Relatore

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione Unica sui dispostivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 3-ter, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti.

6-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


ORDINI DEL GIORNO

 

G/1249/12/1

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249 recante «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute»,

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti, al fine di fornire i trattamenti più appropriati per gravi patologie,

impegna il Governo:

a porre in essere per il trattamento di gravi patologie, ove ne sia confermata l'utilità, tutte le misure, anche attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia italiana del farmaco, atte a consentire la disponibilità dei prodotti a base di Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

G/1249/12/2

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249 recante «Disposizioni per la selificazione degli adempimenti amministrativi della salute», connessi alla tutela della salute,

premesso:

che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo, in un'ottica di semplificazione dell'accesso ad alcune specifiche terapie farmacologiche;

che per garantire la reale tutela di tutti i pazienti affetti da dolore severo, sia acuto che cronico, è necessario consentire l'accesso non solo a tutti i principi attivi con specifica indicazione terapeutica, ma anche alle prestazioni per l'assistenza sanitaria correlate, tra cui i dispositivi medici necessari e indispensabili per l'utilizzo di alcune specifiche terapie farmacologiche;

che nel caso di farmaci per uso intratecale la disponibilità e l'accesso agli stessi non può prescindere dalla contemporanea disponibilità dei dispositivi correlati nonché delle pratiche chirurgiche per il relativo posizionamento, che attualmente prevedono una rimborsabilità legata esclusivamente a determinate e specifiche patologie (DRG) e non al dolore severo né ad uno specifico farmaco;

che solo alcuni pazienti godranno quindi del rimborso previsto da uno specifico DRG, mentre altri, come ad esempio quelli affetti da dolore neuropatico non legato ad altra patologia correlata, sarebbero esclusi, nonostante il chiaro orientamento del Legislatore,

impegna il Governo, anche attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia italiana del farmaco,

ad adottare tutte le misure necessarie affinché il Servizio Sanitario Nazionale garantisca tutte le prestazioni per l'assistenza sanitaria correlate al trattamento del dolore di grado severo, sia esso acuto che cronico, per una reale applicazione sull'intero territorio nazionale della terapia del dolore.

 

 


EMENDAMENTI

 

Art. 7

7.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sopprimere l'articolo.

 

7.2

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato ''testo unico'', è abrogato.».

 

7.3

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: ''3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1''.

2-bis. Il comma 4 del testo unico è abrogato».

 

7.4

Il Relatore

Al comma 3, capoverso 4-bis ivi richiamato, dopo le parole: «articolo 60, comma 1», inserire le seguenti: «, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira».

7.5

Il Relatore

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 7 dell'articolo 43 del testo unico, le parole da: ''affetti da dolore severo'' fino a: ''da oppiacei'' sono soppresse e le parole ''nell'allegato III-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella tabella II, sezione A''.

3-ter. Al comma 8 dell'articolo 43 del testo unico, le parole: ''nell'allegato III-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella tabella II, sezione A,'' e le parole: ''affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei'' sono soppresse».

7.7

Il Governo

Sopprimere il comma 9.

 

7.8

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sopprimere il comma 9.

 

7.9

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 13, comma 1, del testo unico, dopo le parole: ''completamento e aggiornamento delle tabelle'' sono inserite le seguenti: ''previo parere obbligatorio dell'Agenzia Italiana del Farmaco''».

 

7.10

Il Relatore

Al comma 9, sostituire le parole da: «sono inserite le seguenti sostanze» fino alla fine del comma con le seguenti: «è inserita la seguente sostanza: ''denominazione comune: Delta-8tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10º - tetraidro - 6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]Piran - 1 - olo''».

7.0.1

POLLEDRI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, per quanto di sua competenza, si impegna a:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

 

7.0.2

POLLEDRI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.450, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la parte relativa ai 5.000.000 finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

 

7.0.3

POLLEDRI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto ''Ospedale senza dolore'' di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la parte relativa ai 5.000.000 finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

 

7.0.4

POLLEDRI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche o degenerative progressive a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.

3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le Regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente».

 

7.0.5

POLLEDRI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n.502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate».

 

7.0.6

POLLEDRI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida «Ospedale senza dolore» di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi».

 

 

Art. 8

8.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sopprimere l'articolo.

 

 

 

Art. 9

9.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Sopprimere l'articolo.

 

9.2

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Al comma 1, capoverso ivi richiamato, sostituire la parola: «alcoliche»» con: «superalcoliche».

 

9.3

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Al comma 1, capoverso 1 ivi richiamato, dopo la parola: «alcoliche» inserire le seguenti: «oltre i 20 gradi».

 

9.4

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Al comma 1, capoverso 1 ivi richiamato, dopo la parola: «alcoliche» inserire le seguenti: «oltre i 15 gradi».

 

9.5

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito seguente:

''Articolo 14-bis. - (Responsabilità sociale delle imprese). – 1. Le discoteche, i disco pub e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura uno strumento di alcol test fisso per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontarialnente al test.

2. Le discoteche, i disco pub e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 03.00 sono tenuti alla realizzazione di un locale di decompressione per i frequentatori.

3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica''.

1-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico approva regolamenti di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, sopra richiamato».

 

9.0.1

POLLEDRI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme sulla sicurezza dei locali)

1. La polizia stradale compie controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, al fine di garantire prevenzione e sicurezza, e compie adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori, e in particolare durante il deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei medesimi locali.

2. Se il tasso alcolemico controllato ai sensi del comma 1 risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto al domicilio o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal responsabile del locale o del circolo privato, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.

3. I responsabili dei locali di cui alla presente legge offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di informazione e di prevenzione per la sicurezza promosse dai Ministeri competenti con i modi e con i tempi dagli stessi stabiliti, anche attraverso la previsione di incentivi a favore dei clienti che astenendosi dall'assunzione di bevande alcoliche prestano la loro opera per riaccompagnare le persone il cui tasso alcolemico risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita.

4. I titolari dei locali di cui al presente articolo sono tenuti a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e a collaborare con le stesse in caso di gravi episodi avvenuti nel locale in materia di ordine e di sicurezza pubblici o di spaccio di sostanze stupefacenti.

5. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 4, il questore può adottare a carico del titolare le misure previste dall'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

 

9.0.2

POLLEDRI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Divieti di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche)

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

''1. Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni sedici o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno''.

2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori».

 

9.0.3

Il Relatore

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in tema di accertamento dell'invalidità civile)

1. All'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono espletati dalle aziende sanitarie locali nell'ambito della propria attività d'istituto in materia di certificazione medico – legale, sulla base delle indicazioni in proposito fornite dalle Regioni e dalle Province autonome. Con successivo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti contenuti e modalità delle relative certificazioni medico-legali, per assicurarne l'uniformità nell'intero Territorio nazionale''.

2. Il comma 3, dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Ai lavori dell'organo medico-legale di accertamento, operante presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, partecipa, con finalità di verifica, un medico legale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della sede territorialmente competente. Il giudizio medico-legale è avallato dalla firma contestuale del verbale di accertamento e può essere notificato all'interessato/a e agli enti competenti per gli ulteriori adempimenti relativi alla concessione delle provvidenze previste dalla legge''».

 

9.0.4

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obiettivi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL)

1. L'attività e gli interventi del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL per la promozione della salute, la prevenzione e la sicurezza, l'informazione e l'educazione sanitaria a tutela dei singoli e delle collettività, sono improntate ai princìpi dell'evidenza scientifica e della efficacia sanitaria.

2. Gli obiettivi uniformi e omogenei dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Aziende USL sono quelli riconducibili a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e devono essere coerenti con i principali problemi di salute della popolazione e con i principali rischi sanitari presenti nei territori di competenza, individuati dalle informazioni epidemiologiche nazionali, regionali e locali.

3. L'attività del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL è improntata a un forte cooordinamento e integrazione sia con le altre strutture del Servizio sanitario, sia con gli altri soggetti pubblici e privati inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che operano per la promozione della salute e la prevenzione, favorendo e incentivando la responsabilizzazione dei singoli e delle collettività, le loro rappresentanze e i loro titolari. Rimane invariata la funzione di vigilanza e controllo come competenza esclusiva del Dipartimento di Prevenzione.

4. La spesa complessiva per le attività di prevenzione è fissata in misura non inferiore al 5 per cento di ciascun Fondo Sanitario Regionale.

5. Sono previste facilitazioni, promosse dal Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire l'accesso alle pratiche sportive da parte di larghe fasce della popolazione con l'obiettivo di migliorare la salute psico-fisica della popolazione».

 

9.0.5

MARINO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica alla disciplina sulla prescrizione dei farmaci off label)

1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la lettera z) è soppressa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

 

9.0.6

MARINO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria)

1. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria può prevedere percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni.

2. Il Comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando esistenti specializzazioni.

3. Per la programmazione, l'Osservatorio nazionale si avvale anche della consulenza delle società scientifiche.

4. In caso di richiesta del legale rappresentante di presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, sono aggiunti alla programmazione posti riservati a dipendenti del presidio stesso se richiesti a titolo gratuito oppure a pubblico bando se retribuito a carico del presidio.».

 

9.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo ad adottare decreti legislativi di raccordo dell'ordinamento italiano con la Convenzione di Oviedo sulla biomedicina e abrogazione dell'articolo 1, comma 3 della legge 26 febbraio 2007, n.17)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2008, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordina mento giuridico italiano ai principi e alle normne della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificati ai sensi della legge 28 marzo 2001, n.145.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n.300 è abrogato».

 

9.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private)

1. Il rinnovo dell'accordo nazionale triennale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avviene con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412 e successive modificazioni».

 

9.0.9

Il Governo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la Commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n.475.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche resesi disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.

5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.

7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di 15 anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.475, sostituito dall'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n.362, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

c) per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 dello stesso decreto legislativo, di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, del decreto legislativo n.219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, farmacista dirigente delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248: punti 0,70 per anno;

e) per l'attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,60 per anno.

8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

10. Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1000 abitanti viene riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sulpunteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata viene riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.

11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la lode vale come centoundicesimo punto di laurea.

12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio sotto specificato:

a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S, e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, ovvero di diploma di laurea (DL) secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 5 maggio 2004, ovvero di una delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente: punti 0,50, per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, di informazione scientifica sul farmaco, di controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, di tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,25;

e) master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,10.

13. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

14. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera a): a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

15. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un paese dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico di paese comunitario è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata all'attività di farmacista dirigente di Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane.

16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.

17. Il candidato deve indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l'esclusione dal concorso.

18. Entro 15 giorni dalla compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione o provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria e indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso dei requsiti di cui al comma 4 non sono in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.

19. Il concorrcnte vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresi indicare, pena l'estromissionc definitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmentc è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente viene estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La Regione o Provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.

22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa Regione.

23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi del comma 26 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

24. Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare, sono assegnate mediante interpello secondo l'ordine di graduatoria, degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

25. Nell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.

26. Entro 10 giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione o della Provincia autonoma.

27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi 30 giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro 10 giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni Sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione o della Provincia autonoma.

28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

29 All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Tit.1

Il Relatore

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria».

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mecoledi' 31 maggio 2007

76a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 13,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana, nel corso della quale - ricorda il presidente MARINO - era stata avviata l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta).

Il relatore BODINI (Ulivo) prende la parola al fine di illustrare gli ordini del giorno nn. G/1249/1/12 e G/1249/2/12, attinenti per contenuto alle previsioni di cui all’articolo 7 del disegno di legge in titolo. Specifica anzitutto che l’ordine del giorno n. G/1249/1/12 è volto alla promozione dell’utilizzo del delta-9-tetraidrocannabinolo nei casi di accertata efficacia contro il dolore. Prosegue rilevando che l’ordine del giorno n. G/1249/2/12 è a sua volta finalizzato al potenziamento dell'assistenza sanitaria relativa ai pazienti con dolore severo.

Il sottosegretario ZUCCHELLI dichiara di accogliere gli ordini del giorno appena illustrati.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Intervenendo sugli emendamenti 7.1, 7.8 e 7.9, il senatore TOMASSINI (FI) afferma di ritenere condivisibili le finalità dell’articolo 7, che tuttavia, osserva, sarebbero dovute essere oggetto, più appropriatamente, di uno specifico provvedimento. Oltre ad esprimere condivisione rispetto ai contenuti dell’ordine del giorno n. G/1249/1/12 e contrarietà rispetto all’ordine del giorno n. G/1249/2/12, manifesta perplessità specificamente in relazione a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo in esame.

 Aggiunge poi la propria firma agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, che dà quindi per illustrati.

Il relatore BODINI (Ulivo) illustra gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, constatando la comune finalità di apportare alla disciplina vigente ulteriori elementi di opportuna semplificazione. Dichiara infine di ritirare l’emendamento 7.10.

Sull’emendamento 7.7 interviene il sottosegretario ZUCCHELLI, il quale rileva l’opportunità della soppressione del comma 9 dell’articolo 7, al fine di tener conto delle novità apportate dal decreto ministeriale 18 aprile 2007, in materia di sostanze cannabinoidi.

Dopo che il senatore TOMASSINI (FI) ha dato per illustrato l’emendamento 8.1, si passa all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 9.

In sede di illustrazione dell’emendamento 9.1, soppressivo dell’articolo 9, il senatore TOMASSINI (FI) ribadisce la propria contrarietà alle disposizioni volte a vietare il consumo di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, in quanto sono a suo avviso inidonee a perseguire le finalità dichiarate. In proposito, egli riterrebbe infatti preferibile introdurre misure a carattere persuasivo, nell'ottica di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol.

Quanto agli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4, prosegue, essi sono diretti principalmente a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni recate al comma 9. Quanto all'emendamento 9.0.4, sottolinea l'esigenza di uniformare e rendere omogenei a livello nazionale gli obiettivi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Conclusivamente dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) dà conto dell'emendamento 9.5, che demanda ai locali pubblici l'adozione di misure dirette a ridurre gli incidenti connessi al consumo di alcol, in una logica di corresponsabilizzazione degli esercizi commerciali.

Coglie peraltro l'occasione per esprimere piena condivisione nei confronti dei contenuti recati dall'articolo 9.

Il RELATORE illustra l'emendamento 9.0.3, che modifica la legge n. 295 del 1990, in tema di accertamento dell'invalidità civile.

Il presidente MARINO illustra l'emendamento 9.0.5, diretto a sopprimere la disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera z), della legge finanziaria per il 2007, che ha circoscritto l’applicabilità della disciplina in materia di prescrizione di farmaci off-label recata all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Tale articolo, prosegue l'oratore, prevede che in casi specifici il medico possa, sotto la sua diretta responsabilità e previo consenso informato del paziente, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere altrimenti trattato.

La richiamata norma della legge finanziaria per il 2007 ha limitato la portata di tale disposizione, sancendo che essa non si applica al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in presenza di patologie per le quali risultano autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Ciò, egli fa presente, ha determinato gravi conseguenze soprattutto nel settore pediatrico, che si auspica possano essere superate con l'approvazione dell'emendamento in esame. Dà quindi per illustrato l'emendamento 9.0.6.

Il sottosegretario ZUCCHELLI illustra l'emendamento 9.0.7, che conferisce una nuova delega all'Esecutivo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare l'ordinamento italiano alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina da esercitare entro il 31 marzo 2008.

Dà indi conto dell'emendamento 9.0.8, che introduce modifiche in materia di rinnovo degli accordi collettivi tra il SSN e le farmacie pubbliche e private, trasferendo la responsabilità dal Ministero della salute alla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC).

Relativamente all'emendamento 9.0.9, esso è volto a superare lo stallo che da oltre un decennio non consente l'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Il senatore BODINI (Ulivo) dà per illustrato l'emendamento Tit. 1.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Martedi' 5 giugno 2007

78a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio scorso.

Il presidente MARINO dà conto della riformulazione, da parte del Governo, dell'emendamento 9.0.9, dovuta alla necessità di ovviare ad un errore materiale presente nella prima stesura. Fa a tal proposito presente che i subemendamenti già presentati riferiti all'emendamento 9.0.9, allegati al resoconto della presente seduta, sono da intendersi come riferiti all'emendamento 9.0.9 (Testo 2), anch'esso allegato al resoconto della presente seduta.

Intervenendo in sede di illustrazione dei subemendamenti a propria firma, riferiti all'emendamento 9.0.7, la senatrice BIANCONI (FI) esprime una valutazione nettamente negativa in ordine alla scelta del Governo di procedere all'adattamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina attraverso un emendamento ad un disegno di legge riguardante altra materia. Rileva infatti che la complessità, l'ampiezza e la delicatezza dei contenuti del menzionato accordo renderebbero necessario provvedere all'armonizzazione dell'ordinamento tramite un'apposita legge, affinché il Parlamento possa affrontare la questione dedicando un confronto il più possibile ampio alla relativa proposta legislativa.

Il ricorso allo strumento dell'emendamento, finalizzato a porre una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, è a suo avviso lesivo delle prerogative delle istituzioni parlamentari. Facendo particolare riferimento al subemendamento 9.0.7/7, rileva come esso sia volto, nell'ambito della previsione della delega al Governo, a garantire una funzione più incisiva alle Commissioni parlamentari, rendendo vincolante il parere sugli schemi di decreto legislativo.

I senatori GRAMAZIO (AN) e CURSI (AN) aggiungono le rispettive firme ai subemendamenti 9.0.7/1, 9.0.7/2, 9.0.7/3, 9.0.7/4, 9.0.7/5, 9.0.7/6, 9.0.7/7, 9.0.7/8, 9.0.7/9, 9.0.7/10, 9.0.7/11 e 9.0.7/12.

 Il senatore CURSI (AN) si sofferma sul complesso dei subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.7, che sottendono un giudizio negativo nei confronti della scelta di conferire all'Esecutivo, attraverso una proposta estemporanea, la delega legislativa per adattare l'ordinamento italiano alla Convenzione di Oviedo. Ciò avviene peraltro senza la previa definizione di idonei criteri e principi entro cui deve essere esercitata la potestà legislativa delegata e con la singolare previsione che il Parlamento - al quale sono trasmessi i decreti delegati - è chiamato ad esprimere un parere entro il termine di quaranta giorni, e non sessanta come avviene usualmente. Rileva infine come in mancanza del suddetto parere, l'emendamento in questione preveda che si procederà direttamente all'emanazione della normativa di attuazione.

 Il senatore TOMASSINI (FI) stigmatizza a sua volta i contenuti dell'emendamento 9.0.7, sottolineando che la delicatezza delle tematiche recate nella Convenzione di Oviedo avrebbe reso opportuna la presentazione di un apposito disegno di legge, come del resto avvenuto per il recepimento della normativa europea in materia di biotecnologie.

 Avviandosi a concludere, auspica che il Governo ritiri la proposta emendativa, preannunciando, in caso contrario, l'intenzione della propria parte politica di opporsi con gli strumenti previsti dal Regolamento.

 Il senatore GRAMAZIO (AN) auspica l'approvazione del subemendamento 9.0.7/1 o, in subordine, degli altri subemendamenti a sua firma, esprimendo viva contrarietà sull'emendamento governativo. In proposito, si tratta a suo avviso di una proposta non in linea con la finalità di semplificazione recata dal disegno di legge in esame. Coglie peraltro l'occasione per ribadire le proprie perplessità con riferimento a talune misure ed in particolare al ricorso a dichiarazioni sostitutive di certificazioni sanitarie, come ad esempio nel caso dell'autocertificazione di vaccinazioni per l'ammissione alla scuola dell'obbligo.

 In un breve intervento, la senatrice BAIO(Ulivo), preso atto delle considerazioni svolte in sede di illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 9.0.7, esprime l'auspicio che il Governo ritiri tale proposta emendativa, i cui contenuti potrebbero essere più opportunamente oggetto di uno specifico disegno di legge.

 In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, il PRESIDENTE rinvia l'esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana già convocata per giovedì 7 maggio, alle ore 9.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1249

 

Art. 9

9.0.7/1

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

Sopprimere l'emendamento 9.0.7.

9.0.7/2

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, sopprimere il comma 1.

9.0.7/3

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2008, uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «Il Governo emana entro il 31 marzo 2008 uno o più disegni di legge».

9.0.7/4

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

9.0.7/5

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2008» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

9.0.7/6

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, sopprimere il comma 2».

9.0.7/7

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vincolante».

9.0.7/8

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «centoventi».

9.0.7/9

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «novanta».

9.0.7/10

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta».

9.0.7/11

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere».

9.0.7/12

BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

All'emendamento 9.0.7, sopprimere il comma 3.

 

9.0.9/1

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

All'emendamento 9.0.9, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

9.0.9/2

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

All'emendamento 9.0.9, al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

9.0.9/3

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

All'emendamento 9.0.9, al comma 6, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».

9.0.9 (Testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la Commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n.475.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche resesi disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.

5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.

7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di 15 anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.475, sostituito dall'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n.362, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

c) per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 dello stesso decreto legislativo, di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, del decreto legislativo n.219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, farmacista dirigente delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248: punti 0,70 per anno;

e) per l'attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,60 per anno.

8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

10. Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1000 abitanti viene riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata viene riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.

11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la lode vale come centoundicesimo punto di laurea.

12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio sotto specificato:

a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S, e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, ovvero di diploma di laurea (DL) secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 5 maggio 2004, ovvero di una delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente: punti 0,50, per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, di informazione scientifica sul farmaco, di controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, di tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,25;

e) master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,10.

13. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

14. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera a): a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

15. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un paese dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico di paese comunitario è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata all'attività di farmacista dirigente di Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane.

16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.

17. Il candidato deve indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l'esclusione dal concorso.

18. Entro 15 giorni dalIa compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione o provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria è indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate, sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso dei requsiti di cui al comma 4 non sono in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.

19. Il concorrente vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresi indicare, pena l'estromissione defmitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente viene estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La Regione o Provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.

22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa Regione.

23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi del comma 26 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

24. Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmacia resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare, sono assegnate mediante interpello secondo l'ordine di graduatoria, degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

25. Nell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.

26. Entro 10 giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione o della Provincia autonoma.

27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi 30 giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro 10 giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione o della Provincia autonoma.

28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

29 All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mecoledi' 20 giugno 2007

87a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

SILVESTRI

indi del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

La senatrice BIANCONI (FI), con riferimento al disegno di legge n. 1249, chiede alla Presidenza chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Turco agli organi di stampa circa la disponibilità del Governo ad un’eventuale richiesta di trasferimento dell’esame del provvedimento alla sede deliberante.

Il presidente MARINO ricorda che non è stata ancora avanzata alcuna richiesta in Commissione in tal senso e che in ogni caso è opportuno attendere i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio su testo ed emendamenti.

 

La seduta termina alle ore 16, 20.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Martedi' 3 luglio 2007

89a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono giunti i pareri delle Commissioni agricoltura (favorevole con condizioni), istruzione e questioni regionali (entrambi favorevoli con osservazioni). Poiché non sono tuttavia ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e giustizia (con particolare riferimento alle disposizioni recanti sanzioni) su testo ed emendamenti, avverte che non si potrà procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,05.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mercoledi' 1° agosto 2007

106a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Replicando ad una richiesta di chiarimenti della senatrice BIANCONI (FI), il presidente MARINO avverte che non sono ancora giunti i prescritti pareri da parte della Commissione affari costituzionali (su testo ed emendamenti), della Commissione giustizia (su taluni emendamenti recanti sanzioni) e della Commissione bilancio (sulle proposte emendative non ancora esaminate) e che pertanto non si potrà procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mercoledi' 26 settembre 2007

112a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Bodini ha presentato un nuovo emendamento al provvedimento (6.100, allegato al presente resoconto), che invita ad illustrare.

Il relatore BODINI(Ulivo) dà conto dell’emendamento 6.100, volto a riformulare l’articolo 6 nel senso di istituire, oltre ai registri di patologia riferiti a patologie di rilevante interesse sanitario già previsti nell’attuale formulazione, anche i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili. L’emendamento in esame reca, fra l’altro, una clausola di invarianza finanziaria che dovrebbe, a suo avviso, superare l’orientamento contrario precedentemente espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.6, con analoga finalità.

La Commissione conviene di fissare a domani, per le ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla proposta emendativa 6.100.

Il seguito dell’esame è indi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

 

6.100

Il Relatore

 

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Registri di patologia riferiti a malattie

di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma l, raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con il provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell’ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell’ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 1, nonché la verifica dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo.

9. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione Unica sui dispostivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mercoledi' 3 ottobre 2007

115a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MARINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre 2007.

Il PRESIDENTE, dopo aver avvertito che sono giunti i pareri sia sul testo che sulle proposte emendative (già allegate al resoconto della seduta del 31 maggio scorso) da parte delle Commissioni consultate e che pertanto nell’odierna seduta si potrà procedere alle votazioni, dà preliminarmente la parola al sottosegretario ZUCCHELLI.

 Il sottosegretario ZUCCHELLI, anche in considerazione delle perplessità espresse da alcuni Gruppi parlamentari in merito all’esigenza che il conferimento di una nuova delega legislativa all’Esecutivo per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano alla convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina sottoscritta ad Oviedo il 4 aprile 1997, prevista dall’emendamento 9.0.7, sia discussa in un provvedimento ad hoc, ritira tale proposta emendativa.

 Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato conseguentemente decaduti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.7, invita il relatore ed il Governo ad esprimersi in ordine alle restanti proposte emendative riferite al disegno di legge in titolo.

 Con riferimento agli emendamenti presentati all’articolo 1, il relatore BODINI (Ulivo) esprime parere favorevole sulle proposte 1.1, 1.2 nonché 1.5 e parere contrario sulle restanti, ad eccezione dell’1.4 e dell’1.7 (testo 2), da lui presentate.

 Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 2, esprime parere favorevole sul 2.2, a condizione che venga modificato con l'aggiunta, in fine, delle parole "adeguatamente motivato", sul 2.3, purchè esso sia trasformato in un subemendamento al 2.2, espungendo la prima parte (già prevista nell'emendamento 2.2), sul 2.8, sul 2.10 e sul 2.12, a condizione che sia riformulato sopprimendo l'obbligo a carico del pediatra di effettuare visite ai propri assistiti con cadenza annuale. Manifesta poi orientamento contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione del 2.5, del 2.7 (testo 2), nonché del 2.9, da lui proposti, di cui sollecita l’approvazione.

 Quanto alle proposte riferite all’articolo 3, si esprime in senso favorevole sull’emendamento 3.0.1, purché riformulato nel senso di espungere, al comma 1, le lettere a), c), d) ed f), e contrario sulle rimanenti.

 Dopo aver presentato l’emendamento 4.1, al fine di ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio sull’articolo 4 del disegno di legge in titolo, il relatore esprime parere favorevole su entrambe le proposte emendative (5.1 e 5.2) riferite all'articolo 5.

 Presenta indi la proposta emendativa 6.100 (testo 2), finalizzata a tener conto del parere espresso dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, di cui sollecita l’approvazione, e ritira gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.5 e 6.6, il cui contenuto è confluito nell’emendamento 6.100 (testo 2), invitando i proponenti a ritirare le proposte 6.3 e 6.4.

 Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 7, si esprime in senso favorevole agli identici 7.7 e 7.8, e contrario sui rimanenti, ad eccezione del 7.2, del 7.3, del 7.4 e del 7.5 da lui sottoscritti, di cui sollecita l’accoglimento. Ritira indi la proposta 7.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

 Il parere è altresì contrario sull’unica proposta emendativa riferita all’articolo 8 (8.1), mentre è favorevole sull’emendamento 9.1, soppressivo dell’articolo 9, i cui contenuti sono confluiti nel decreto legge n. 117 del 2007, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada, approvato in via definitiva dal Senato nella seduta di ieri. Invita pertanto i presentatori a ritirare le proposte emendative 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. L’orientamento è poi contrario sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, mentre è favorevole sulle proposte 9.0.5, nonostante il parere di semplice contrarietà della Commissione bilancio, 9.0.6, nel nuovo testo presentato al fine di tener conto del parere della Commissione bilancio (allegato al presente resoconto), 9.0.8 e, nonostante il parere contrario della Commissione affari costituzionali 9.0.9 (testo 2). In considerazione del parere contrario della Commissione bilancio su una parte significativa dell’emendamento 9.0.3, da lui sottoscritto, ritira tale proposta emendativa, al fine di una sua riformulazione in vista dell’esame in aula del provvedimento in titolo.

 Conclusivamente, presenta l’emendamento 10.1, volto ad ottemperare al rilievo della Commissione bilancio relativamente all’articolo 10, che invita ad accogliere, così come l’emendamento tit. 1.

 Il sottosegretario ZUCCHELLI esprime parere conforme al relatore. Con specifico riferimento all’emendamento 9.0.3, giudica opportuna una sua ripresentazione in Assemblea, in un testo che renda esplicita l'assenza di oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

La senatrice BIANCONI (FI) rileva che talune norme in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo, di cui all’articolo 7, comma 3, sono state recepite all’articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Senato n. 1817).

Il PRESIDENTE ritiene opportuno rinviare la questione di un'eventuale armonizzazione dei due disegni di legge richiamati alla fase di trattazione in Aula del disegno di legge in titolo, quando l'esame in prima lettura sarà stato concluso.

 Si passa indi alle votazioni.

 Previa verifica del numero legale e in esito a separate e successive votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1 e 1.2, respinge l’1.3, accoglie l’1.4 e l’1.5, respinge l’1.6 e accoglie l’1.7 (testo 2).

 In sede di articolo 2, la Commissione respinge l’emendamento 2.1.

 Dopo che il senatore TOMASSINI (FI) ha accolto l'invito del relatore trasformando l'emendamento 2.3 nel subemendamento 2.2/1 (allegato al presente resoconto), la Commissione, con distinte votazioni, approva tale subemendamento, nonché l'emendamento 2.2, così come modificato, respinge la proposta emendativa 2.4 ed accoglie la 2.5.

La senatrice MONACELLI (UDC) ritira l’emendamento 2.6.

Con successive votazioni, la Commissione respinge il 2.11 ed accoglie il 2.7 (testo 2).

Dopo che la senatrice VALPIANA (RC-SE) ha riformulato l’emendamento 2.12 in un nuovo testo (allegato al presente resoconto) nel senso suggerito dal relatore, quest’ultimo è accolto, così come, a seguito di successive votazioni, gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.

Il senatore TOMASSINI (FI), in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, ritira gli emendamenti 3.2, 3.0.2 e 3.0.3.

L’emendamento 3.1, posto ai voti, è indi respinto.

Il senatore TOMASSINI (FI) dichiara indi di non accogliere l’invito del relatore a riformulare l’emendamento 3.0.1 e chiede che si proceda alla votazione dello stesso per parti separate.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto la votazione per parti separate dell’emendamento 3.0.1, con successive votazioni, è respinta la lettera a) del comma 1, accolta la successiva lettera b), respinte le lettere c) e d), è accolta la lettera e), respinta la lettera f) e accolto l’emendamento nel suo complesso.

In esito a distinte votazioni, la Commissione accoglie l’unica proposta emendativa presentata all’articolo 4 (4.1) ed entrambe le proposte emendative riferite all’articolo 5 (5.2 e 5.1).

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 6.100 (testo 2), preannunciando sin d’ora l’intenzione di valutare con attenzione le disposizioni di cui al comma 7 di tale proposta emendativa, in vista dell’esame in Assemblea.

Il senatore TOMASSINI (FI) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.4.

In esito a successive votazioni, la Commissione accoglie l’emendamento 6.100 (testo 2) e, con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 7, respinge il 7.1, accoglie il 7.2, il 7.3, il 7.4, il 7.5, nonché gli identici 7.7 e 7.8, con preclusione del 7.9.

La senatrice BIANCONI (FI) sottoscrive le proposte emendative da 7.0.1 a 7.0.6 in tema di cure palliative, onde evitarne la decadenza per assenza del primo firmatario, e sollecita l’Esecutivo a sostenere iniziative legislative che vadano in tale direzione.

Il sottosegretario ZUCCHELLI, pur fornendo assicurazioni in tal senso, conferma il parere contrario su tali emendamenti, ritenendo opportuno che la tematica delle cure palliative sia affrontata in un provvedimento legislativo specifico.

Con successive votazioni, la Commissione respinge le proposte emendative 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

Il senatore TOMASSINI (FI) ritira l'emendamento 8.1.

La Commissione accoglie l’emendamento 9.1, con conseguente preclusione delle proposte 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Il senatore TOMASSINI (FI) fa proprio l’emendamento 9.0.1, onde evitarne la decadenza in assenza del proponente, e manifesta la propria disponibilità a trasformarlo in ordine del giorno.

Il relatore BODINI (Ulivo) esprime contrarietà ad un eventuale atto di indirizzo derivante dalla trasformazione della proposta testè sottoscritta dal senatore Tomassini.

Il senatore TOMASSINI (FI) ritira l’emendamento 9.0.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l’emendamento 9.0.2 per l’assenza del proponente e rammentato che il relatore ha ritirato l’emendamento 9.0.3, la Commissione, in esito a successive votazioni, respinge l’emendamento 9.0.4, accoglie, previa dichiarazione di astensione della senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE), l'emendamento 9.0.5, nonché, successivamente, l'emendamento 9.0.6 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda di aver già dichiarato decaduti tutti i subemendamenti riferiti all’emendamento 9.0.7, ritirato dal Governo.

In esito a distinte votazioni, è indi accolto l’emendamento 9.0.8, nonché i subemendamenti 9.0.9/1 e 9.0.9/2.

Dopo che la senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) ha ritirato il subemendamento 9.0.9/3, la Commissione accoglie l’emendamento 9.0.9 (testo 2), così come modificato dai subemendamenti 9.0.9/1 e 9.0.9/2, testé accolti.

E’ indi approvato l’emendamento 10.1, nonché, con successiva votazione, il Tit. 1.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice MONACELLI (UDC), la Commissione conferisce al relatore Bodini il mandato a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni proposte, autorizzandolo ad effettuare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

 

 La seduta termina alle ore 15,55.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1249

 

Art. 2

2.2 (testo 2)

ROSSA, CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 303» con il seguente:

«Art. 303. – (Esoneri dalle esercitazioni pratiche) – 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivato».

2.2/1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

All'emendamento 2.2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione è demandata al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL di competenza.».

2.7 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «pediatra di libera scelta,» inserire le seguenti: «che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute, da eseguirsi almeno una volta all'anno».

2.12 (testo 2)

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'Azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra.».

 

Art. 4

4.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «nuove misure in materia di certificazioni sanitarie» con le seguenti: «ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da eliminare».

 

Art. 6

6.100 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma l, raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all’intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell’ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell’ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 1, nonché la verifica dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo.

9. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione Unica sui dispostivi medici e del supporto istituzionale dell’Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

Art. 9

9.0.6 (testo 2)

MARINO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria)

1. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria può prevedere percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni.

2. Il Comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando esistenti specializzazioni.

3. Per la programmazione, l'Osservatorio nazionale si avvale anche della consulenza delle società scientifiche.».

 

Art. 10

10.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedi’ 5 giugno 2007

42a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,40

 

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

 

 Il presidente VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA (FI) è rimesso alla Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti disegni di legge e degli emendamenti ad essi riferiti: nn. 691-A (Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE), 772-A (Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), 1201-A (Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale), 1507-A (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 1465 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006), 1538 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005), 1485 (Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili), 1249 (Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute) e 1448 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007).

 

 La Sottocommissione prende atto.

 

 La seduta termina alle ore 14,45.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledi’ 19 settembre 2007

54a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,20

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti.)

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del Governo, volto a realizzare interventi riconducibili, in via prevalente, a principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché in materia di tutela del lavoro e di professioni. Si sofferma, in primo luogo, sulle abrogazioni disposte, le quali hanno ad oggetto, in alcuni casi, norme di rango secondario: pur dovendosi ritenere in via generale preferibile evitare di intervenire con fonti di rango primario per l’abrogazione di disposizioni di tale natura, ritiene che in questo caso la scelta debba essere considerata nell’ambito di un complessivo e organico intervento di semplificazione normativa. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune osservazioni: in primo luogo ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a prevedere il coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell’adozione di quegli atti che - per la sussistenza di esigenze unitarie - sono attribuiti alla competenza di organi nazionali, garantendo così la partecipazione dei livelli di governo coinvolti in materie di competenza legislativa concorrente. A tale riguardo segnala, in particolare, l’esigenza di prevedere il ricorso a strumenti di leale collaborazione per l’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3, capoverso 4-bis.

 In relazione all’articolo 6, poi, emerge l’esigenza di non individuare la fonte normativa regionale per l’istituzione e la regolazione dei registri di cui al medesimo articolo, che non appare conforme all’autonomia statutaria e normativa delle regioni. Occorre inoltre - a suo avviso - chiarire che la conformità dei regolamenti di cui al comma 2 al parere del Garante per la protezione dei dati personali deve essere intesa come limitata ai soli profili concernenti la tutela della riservatezza. Con riferimento al medesimo articolo 6, comma 4, osserva che l’individuazione dei dati personali trattati nei registri stessi e delle operazioni che possono essere svolte sui medesimi, l’individuazione dei soggetti che possono accedere ai registri e il regime di conoscibilità dei dati, nonché la definizione delle modalità con le quali agli interessati è garantito l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dovrebbe trovare la propria fonte di disciplina in un atto idoneo a garantire un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, poiché gli aspetti coinvolti investono diritti fondamentali della persona. Non appare, pertanto, congruo il rinvio operato dal comma 4 al comma 2 che prevede l’adozione di atti delle regioni in materia.

 Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

 - parere contrario sull’emendamento 5.1, che demanda a un’intesa da conseguire in Conferenza unificata la definizione di principi fondamentali in materia di polizia mortuaria, che vincolerebbero il legislatore statale;

 - parere contrario sull’emendamento 9.0.4, il quale, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali e nel prevedere che una quota di ciascun Fondo sanitario regionale sia destinata a spese per attività di prevenzione, appare invasivo dell’autonomia organizzativa delle regioni;

 - parere contrario sull’emendamento 9.0.9 (testo 2), che detta una disciplina di dettaglio dei concorsi per il conferimento delle farmacie, materia che coinvolge competenze delle regioni;

 - parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 Ha quindi la parola il senatore SAPORITO (AN) il quale dichiara di concordare con il relatore.

 

 La Sottocommissione concorda, quindi, con le proposte del relatore.

 

 La seduta termina alle ore 14,40.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledi' 19 settembre 2007

15a Seduta

Presidenza del Presidente

CASSON

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

 alla 12a Commissione:

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute : parere condizionato su testo e parte favorevole e parte contrario su emendamenti;

 

(omissis)

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 12 GIUGNO 2007

78a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Richiesta relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

 

Il relatore LUSI (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede all’articolo 10 una clausola di invarianza, che appare opportuno formulare secondo la corretta dizione, in base alla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che lo stesso non è corredato di relazione tecnica e la relazione illustrativa rileva che tale relazione non si renderebbe necessaria in quanto si assume l’invarianza finanziaria del provvedimento. In relazione all’articolo 4, occorre acquisire conferma che le nuove misure in materia di certificazione siano effettuate sulla base delle risorse già disponibili a legislazione vigente, valutando l’inserimento di una clausola di invarianza. In relazione all’articolo 6, occorre acquisire chiarimenti in merito all’istituzione dei nuovi registri di patologia, di cui è possibile la costituzione da parte del Ministero della salute e dalle regioni o province autonome secondo quanto previsto dal comma 2, anche tenuto conto che l’istituzione in questione è demandata ad atto regolamentare. In particolare, chiarimenti si rendono opportuni con riferimento al comma 5, in relazione alle specifiche tecniche di tenuta dei dati, acquisendo la conferma che a ciò possa procedersi con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente previste a legislazione vigente. Chiarimenti si rendono analogamente necessari in ordine al comma 6 dell’articolo 6, con riferimento all’attività di verifica posta in capo al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), per il quale va chiarita la possibilità di operare con le risorse già previste a legislazione vigente. In ordine all’articolo 7, comma 3 – nonché al correlato comma 5, ultimo periodo - è opportuno acquisire conferma che la tenuta del registri di cui all’articolo 60 del D.P.R. n. 309 del 1990, da parte di direttori sanitari e titolari di gabinetto, avvenga nel quadro delle risorse già previste. Infine, occorre acquisire conferma circa l’assenza di effetti sul regime di rimborsabilità dei farmaci oppiacei, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, anche in relazione alla previsione di cui al capoverso 4-bis, ultimo periodo, circa la possibilità di modificare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis in via regolamentare.

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire chiarimenti in altra seduta. Preannuncia che le amministrazioni competenti stanno disponendo la relazione tecnica.

 Il presidente MORANDO rileva l'esigenza di acquisire una relazione tecnica anche quando le amministrazioni rilevano che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri. La relazione tecnica è infatti il documento che precede, in quanto ne è fondamento, l'asserzione di assenza di oneri. Propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica alla luce anche delle considerazioni svolte, auspicando che essa possa pervenire in tempi solleciti. Propone inoltre di rinviare l'esame degli emendamenti.

 La Sottocommissione richiede la predisposizione della relazione tecnica ed il seguito dell'esame del testo viene quindi rinviato. Viene altresì rinviato l'esame degli emendamenti.

 

 La seduta termina alle ore 16,05.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledi' 4 luglio 2007

91a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

 

Riprende l’esame del testo, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento era stata richiesta la relazione tecnica sul testo. Avverte che essa è stata predisposta e debitamente verificata.

Il sottosegretario CASULA dà lettura della relazione tecnica che deposita agli atti della Commissione.

Il relatore LUSI (Ulivo) preannuncia che, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, occorre specificare all'articolo 4 che le misure ivi previste si sostanziano in una specificazione di interventi da eliminare. Solo in questo caso non si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Ritiene inoltre necessario modificare la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 10 al fine di renderla più cogente. Chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per poter elaborare la proposta di parere.

Il presidente MORANDO, condividendo la richiesta avanzata dal relatore, sottolinea che in questo caso la relazione tecnica è stata predisposta in modo conforme alla legge di contabilità di Stato in quanto, a fronte di norme prive di effetti finanziari, sono stati forniti tutti gli elementi necessari volti a dimostrare la suddetta invarianza.

La Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 16,25.


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEdi' 5 luglio 2007

92a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio degli emendamenti )

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LUSI (Ulivo) illustra una proposta di parere, predisposta sulla base dei contenuti della discussione svolta nella seduta di ieri, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

- che nell’articolo 4, comma 1, le parole "nuove misure in materia di certificazioni sanitarie" siano sostituite dalle altre: "ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da eliminare";

- che all’articolo 10, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite dalle parole: "non devono derivare".".

Evidenzia poi che viene così precisata la clausola di invarianza finanziaria prevista in via generale per il provvedimento all’articolo 10, chiarendo in tal modo l’assenza di oneri finanziari anche in relazione ai singoli articoli emersi nel corso del dibattito.

Il presidente MORANDO (Ulivo) pone dunque ai voti la proposta di parere sul testo del relatore, che risulta approvata dalla Sottocommissione.

Il relatore LUSI (Ulivo) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, evidenziando, per quanto di competenza, la proposta 1.7 (testo 2), per la quale occorre acquisire conferma che la trasmissione degli elenchi ivi indicata avvenga nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente. In merito alla proposta 2.3, ritiene necessario acquisire conferma che il riferimento al Dipartimento di Prevenzione della Asl di competenza non determini modifiche rispetto all’organizzazione delle struttura a legislazione vigente, atteso che la norma richiamata fa riferimento alla competente unità sanitaria locale senza specificazione della struttura Dipartimentale. In ordina alla proposta 2.9, ritiene opportuno acquisire conferma che l’intervento previsto rientri nel quadro della legislazione vigente. Segnala poi la proposta 2.10, che prevede un’attività di aggiornamento di elenco da parte del Ministro della salute, per cui appare opportuno acquisire conferma che l’Amministrazione possa procedervi nel quadro delle risorse già previste. In relazione all’emendamento 3.2, è opportuno sia confermato che le attività di aggiornamento riguardino operatori privati. In relazione alla proposta 3.0.2, osserva l’esigenza di acquisire conferma che la registrazione di cui al comma 1 sia effettuata con le risorse previste a legislazione vigente. In relazione alla proposta 3.0.3, occorrono chiarimenti in ordine al previsto trasferimento di funzioni dai sindaci ai funzionari responsabili degli uffici preposti alla vigilanza medica. In relazione agli emendamenti 6.1, 6.2 , 6.5 rinvia alle osservazioni in relazione al testo, circa l’istituzione dei registri, mentre la proposta 6.4 attribuisce una nuova funzione all’Istituto superiore di Sanità, per cui occorre valutare la possibilità di farvi fronte con le strutture già previste. In ordine alla proposta 6.6, è opportuna una conferma circa l’idoneità della clausola di invarianza di cui al cpv. 6-ter. In merito alla proposta 7.3, rinvia alle osservazioni in relazione al testo, segnalando che la tenuta dei registri è prevista come obbligatoria nella proposta emendativa. Sulla proposta 7.9, rileva la necessità di confermare l’invarianza finanziaria della previsione.

Fa presente inoltre la necessità di valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.1, in particolare con riferimento alle misure di incentivazione e di promozione dell’adeguamento strutturale del SSN e di programmi regionali. Appaiono determinare maggiori oneri privi di idonea copertura le proposte 7.0.2 e 7.0.3. Occorre poi valutare la proposta 7.0.4, con particolare riferimento ai commi 1 e 2, nonché la proposta 7.0.6 in relazione alla prevista realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione da parte dello Stato e delle Regioni (comma 1). In relazione alla proposta 9.5, osserva che andrebbe correttamente riformulata la clausola di invarianza di cui al capoverso articolo 14-bis, comma 3. Rileva altresì la necessità di acquisire chiarimenti sulla proposta 9.0.1 in relazione al comma 2, circa il sistema di accompagnamento coatto, per il quale la previsione pone a carico del guidatore i relativi costi, per cui risulterebbe opportuna una conferma circa la garanzia dell’invarianza finanziaria. Chiarimenti sono opportuni sulla proposta 9.0.3, in relazione al capoverso 7 che prevede la partecipazione di un medico legale dell’INPS, mentre occorre valutare la proposta 9.0.4 in relazione ai commi 4 e 5. In relazione alla proposta 9.0.5, evidenzia la necessità di acquisire elementi di chiarimento in relazione ai profili di quantificazione dell’onere stimato e di idoneità della copertura, così come chiarimenti appaiono opportuni con riferimento alla proposta 9.0.6 limitatamente al comma 4.

In ordine all’emendamento 9.0.7 di iniziativa governativa ritiene opportuno valutare l’inserimento di un controllo parlamentare anche per i profili finanziari, mentre in relazione all’emendamento 9.0.9 altresì di iniziativa governativa segnala che è pervenuta Nota della Ragioneria generale dello Stato e relazione tecnica che avalla la clausola di invarianza di cui al comma 29 della previsione, nel presupposto che il concorso straordinario previsto nella proposta sia effettuato con le dotazioni umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell’esame degli emendamenti è, infine, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDi' 17 luglio 2007

98a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 luglio 2007.

Il presidente MORANDO ricorda che gli emendamenti erano stati illustrati dal relatore e che mancavano i chiarimenti del Governo.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso favorevole sulle proposte 1.7 (testo 2), 2.9 e 2.10. In particolare, conferma che: la trasmissione degli elenchi indicata nell’emendamento 1.7 (testo 2) avviene nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente, l’intervento previsto dall’emendamento 2.9 rientra tra quelli già svolti a legislazione vigente e l’attività di aggiornamento, di cui all’emendamento 2.10, verrà svolta nel quadro delle risorse già previste.

Esprime poi avviso contrario sulle proposte 2.3 e 3.2, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Sui profili finanziari della proposta 2.3, si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori FERRARA (FI), il quale auspica un parere non ostativo in quanto la certificazione per l’esonero temporaneo dall’attività fisica per un periodo superiore ai 30 giorni, ivi prevista, non è necessariamente rilasciata dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda USL di competenza a titolo gratuito, Giovanni BATTAGLIA (SDSE), il quale rileva che la certificazione in questione - attività certamente onerosa - sarà comunque compensata da una partecipazione al costo a carico dei cittadini, TECCE (RC-SE), che propone di esprimere un parere di semplice contrarietà ed il relatore LUSI (Ulivo), che propone di sopprimere l’ultimo periodo dell’emendamento 2.3, in quanto ritenuto suscettibile di determinare maggiori oneri, anche secondo le indicazioni del Governo.

Previa dichiarazione di astensione dal voto da parte del PRESIDENTE, la proposta del relatore, posta ai voti, non viene approvata.

Il relatore LUSI (Ulivo) propone allora una condizione volta a specificare che la certificazione deve essere rilasciata previo pagamento di una quota di partecipazione a carico del richiedente. Illustra pertanto una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sulla proposta 2.3 per la quale il parere non ostativo è reso a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che dopo le parole: "ai trenta giorni la certificazione" siano aggiunte le altre: ", la cui quota di partecipazione è a carico del richiedente, ". E’ rinviato il parere sui restanti emendamenti a partire dall’articolo 3 in poi.".".

La Sottocommissione approva la proposta del relatore, rinviando il seguito dell’esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 16,25.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledi' 12 settembre 2007

107a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LEGNINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cento.

 

La seduta inizia alle ore 10,10.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e successivi )

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il vice presidente LEGNINI ricorda che nel corso dell’ultima seduta dedicata all’esame del provvedimento in titolo era stato reso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Chiede pertanto al Governo di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 6.

Il sottosegretario CENTO esprime avviso contrario sulle proposte 3.2, 3.0.2, 3.0.3, 6.1, 6.2 e 6.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all’emendamento 6.6, fa presente che la clausola di invarianza non risulta idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta stessa. Infine, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 6.5, segnalata in precedenza dal relatore.

Il senatore FERRARA (FI) chiede chiarimenti in merito alla contrarietà manifestata dal Governo sulla proposta 3.2. In relazione all’emendamento 3.0.2, non condivide l’avviso del Governo, in quanto a suo parere la proposta non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

In replica alle osservazioni del senatore Ferrara sulla proposta 3.2, intervengono i senatori MORGANDO (Ulivo) e Giovanni BATTAGLIA (SDSE) per rilevare che, in assenza di una disposizione che ponga gli oneri connessi all’attività di aggiornamento a carico degli operatori privati, l’avviso del Governo appare plausibile.

Il vice presidente LEGNINI, in replica alle osservazioni del senatore Ferrara sulla proposta 3.0.2, propone di introdurre una clausola di invarianza degli oneri al fine di garantire che la registrazione prevista al comma 1 venga effettuata con le risorse previste a legislazione vigente. Propone altresì di rendere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 6, rinviando l’esame dei restanti emendamenti ad altra seduta, tenuto conto degli impegni del rappresentante del Governo.

 Il relatore LUSI (Ulivo), preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo e del dibattito svolto, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 3, 5 e 6, esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.2, 3.0.3, 6.1, 6.2, 6.4 e 6.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino all’articolo 6, ad eccezione della proposta 3.0.2, sulla quale il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.".

 La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene, quindi, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,55.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledi' 26 settembre 2007

113a Seduta

Presidenza del  Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che è stato già espresso il parere sugli emendamenti riferiti sino all'articolo 6, dà la parola al relatore al fine della formulazione della proposta di parere sui restanti emendamenti.

Il relatore LUSI (Ulivo), acquisiti i chiarimenti del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta sulle proposte 7.3 e 7.9, mentre con il parere contrario del Governo propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.6. In ordine all'emendamento 9.5, sul quale il Governo esprime posizione contraria, propone di condizionare il parere di nulla osta alla corretta riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 della proposta. Acquisito il parere contrario del Governo, propone inoltre il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.0.1, con riferimento al comma 2, che presenta aspetti di onerosità a carico dell'amministrazione, nonché esprime parere contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, sulla proposta 9.0.3 in relazione al capoverso 7. Propone altresì l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 9.0.4, sulla quale il Governo esprime posizione contraria, in relazione ai commi 3, 4 e 5, nonché sulla proposta 9.0.6, in relazione al comma 4. In ordine alla proposta 9.0.5, sulla quale il Governo esprime parere contrario in relazione all'inidoneità della copertura finanziaria mediante l'aumento dell'imposta sui tabacchi, propone un parere di semplice contrarietà. Propone l'inserimento con apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della previsione del parere parlamentare anche sui profili finanziari nell'ambito della proposta 9.0.7, mentre il parere è non ostativo sulla proposta 9.0.9

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto un ulteriore emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6 del testo, per il quale propone di rinviare l'esame al fine di acquisire gli elementi di chiarimento. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi ai restanti articoli, esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6, 9.0.1, con riferimento al comma 2, 9.0.3, con riferimento al capoverso 7, 9.0.4, con riferimento ai commi 3, 4 e 5 e 9.0.6, limitatamente al comma 4. Il parere è di semplice contrarietà in ordine alla proposta 9.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione che sui seguenti emendamenti sui quali il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: all'emendamento 9.5, al capoverso 3, le parole: "non comporta oneri" siano sostituite da: "non deve comportare oneri"; all'emendamento 9.0.7, al comma 2, dopo le parole: "dalle competenti Commissioni parlamentari" inserire le seguenti : "nonché, per i profili finanziari, dalle Commissioni bilancio". Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 6.100, sulla quale il parere è rinviato.".

La Sottocommissione approva.

Il seguito dell'esame del restante emendamento 6.100 è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVedi' 27 settembre 2007

114a Seduta

Presidenza del  Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione) non os

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Lusi, illustra l'ulteriore emendamento 6.100 segnalando, per quanto di competenza, che la proposta, interamente sostitutiva dell’articolo 6 del testo, recepisce, ai commi 1, 4, 5 e 9, i contenuti di emendamenti già esaminati dalla Commissione bilancio (6.1, 6.2, 6.4 e 6.6), sui quali è stato espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, relativi alla tenuta dei registri di causa di morte e dei soggetti portatori di protesi impiantabili. Informa altresì che, rispetto alle proposte già esaminate, al comma 1 della proposta attualmente in esame viene specificato che la tenuta dei registri di cui al comma 1, prevista in termini di facoltà, sia effettuata nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Rileva che viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10, recante una clausola di invarianza finanziaria in relazione all’attuazione dell’articolo. Considerato che la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo sull’articolo 6 del testo, sulla base del chiarimento fornito dal Governo che l’attuazione della disposizione possa effettuarsi nel rispetto del vincolo delle risorse già disponibili a legislazione vigente, segnala che occorre acquisire analoga conferma che, in coerenza con quanto già affermato in relazione al testo, possa procedersi alla tenuta di tali registri nel rispetto del suddetto vincolo nell’ambito delle risorse disponibili.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere favorevole dell’Esecutivo, in ordine all’emendamento in esame, segnalando la necessità di chiarire al comma 9 della proposta, che alle attività ivi previste si procederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il senatore FERRARA (FI) evidenzia che la proposta in esame reca una specificazione rispetto agli emendamenti sui quali la Commissione bilancio si era già espressa con parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, atteso che viene previsto il vincolo delle risorse già previste a legislazione vigente, consentendo così il superamento della contrarietà già espressa con riferimento a un intervento di rilievo sociale rispondente a esigenze di riorganizzazione del sistema sanitario.

Il relatore MORANDO (Ulivo) propone dunque l’espressione di un parere non ostativo sulla proposta in esame condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione a che al comma 9, sia altresì specificato il vincolo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del Presidente.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

martedi' 4 dicembre 2007

122a Seduta

Presidenza del  Presidente

MORANDO

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e Zucchelli.

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

(1249-A) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte contrario, su testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti )

 

Il relatore LUSI (PD-Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in ordine al testo, l’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 303, punto 1, che ha recepito una proposta emendativa (emendamento 2.3) sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Atteso che tale condizione non risulta recepita nel testo approvato dalla Commissione di merito, segnala quindi la necessità di ribadire, con riferimento alla norma in esame, la condizione medesima, ai sensi della citata norma costituzionale, a che dopo le parole: "ai trenta giorni la certificazione" siano aggiunte le altre: ", la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, ". Segnala altresì che l’articolo 10 recepisce l’emendamento 9.0.5, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà, senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione, che risulta necessario ribadire. Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni in relazione al testo in esame.

Con riferimento agli emendamenti, ritiene che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 1.0.200, relativamente alla lettera d), capoverso 2-bis, mentre si segnala che la proposta 2.200 intende agire sul punto del testo derivante dall’approvazione di una proposta emendativa (il già richiamato emendamento 2.3, approvato dalla Commissione di merito) sulla quale era stata posta dalla Commissione bilancio una condizione, resa ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, poi non recepita nel testo. Al riguardo, segnala tuttavia che il testo dell’emendamento, pur agendo su tale punto, non riproduce il medesimo contenuto della citata condizione, per cui occorre valutarne l’idoneità a superare i rilievi in ordine agli effetti finanziari. Ritiene che occorre valutare le proposte 7.200 e 7.201 che prevedono l’istituzione dei relativi registri in termini di obbligo e non di facoltà.

 Fa presente che determinano effetti onerosi gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.6 (identici, rispettivamente, alle proposte 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6, già esaminate per la Commissione di merito, sulle quali è stato espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione), nonché la proposta 9.0.1, limitatamente al comma 2 (sulla quale è stato altresì già espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente a tale comma), 9.0.4, con riferimento ai commi 3, 4 e 5 (già oggetto di parere contrario ex articolo 81, per tali commi). Segnala che occorre valutare la proposta 9.0.201, comma 3, in relazione alla previsione di intese con regioni ed enti locali per i programmi ivi previsti. Occorre inoltre acquisire conferma dell’invarianza finanziaria della proposta 12.200. In ordine alle proposte 13.0.200 e 13.0.201 fa presente che occorre acquisire elementi di quantificazione al fine di valutare l’idoneità delle coperture previste. Segnala che non si hanno ulteriori osservazioni sui restanti emendamenti.

 Il sottosegretario CASULA concorda sulla necessità di ribadire, in ordine all’articolo 2, comma 1, la richiamata condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già resa in sede di parere alla Commissione di merito. In ordine all’articolo 10, ribadisce il parere contrario dell’Esecutivo, in ragione del previsto incremento delle aliquote sui tabacchi, rilevando che il continuo ricorso a tale strumento di copertura determina il rischio di ingenerare effetti di tipo contrario rispetto agli incrementi di gettito.

 Dopo un intervento del senatore Bodini, volto a rilevare la presentazione di un proprio emendamento al fine di recepire la richiamata condizione espressa dalla Commissione bilancio, il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario del Governo in ordine all’emendamento 1.0.200, nonché sulle proposte 7.200, 7.201, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.6. Il parere è altresì contrario sulle proposte 9.0.1, limitatamente al comma 2 e 9.0.4, con riferimento ai commi 3, 4 e 5. Non vi sono osservazioni sulle proposte 12.200, 9.0.201, comma 3, mentre il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 13.200, che prevede un onere sottostimato, e 13.0.201, ove è prevista una copertura inidonea.

Il presidente MORANDO sottolinea come la proposta 2.200 potrebbe intendersi riferita ad una copertura solo parziale dei costi, per cui occorre sia recepita testualmente la condizione già posta ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, rispetto alla quale la formulazione dell’emendamento in questione non appare superare le censure sugli effetti finanziari. Propone quindi l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tale proposta, ferma restando la necessità di ribadire la condizione richiamata in ordine al testo in esame. In ordine all’emendamento 9.0.201, comma 3, rileva che appaiono sussistere gli elementi per l’espressione di una semplice contrarietà, senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione.

Dopo un intervento del sottosegretario ZUCCHELLI, volto a rilevare come da ulteriori approfondimenti svolti non appaia necessaria alcuna copertura finanziaria in ordine all’articolo 10 del testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del relatore, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento, ad eccezione che sull’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 303, punto 1, sul quale il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che dopo le parole: "ai trenta giorni la certificazione" siano aggiunte le altre: ", la cui quota di partecipazione è a carico del richiedente, ". Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull’articolo 10 del testo.

 In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.200, 7.200, 7.201, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.6, 9.0.1, limitatamente al comma 2, 9.0.4, con riferimento ai commi 3, 4 e 5, 13.0.200 e 13.0.201. Esprime parere di semplice contrarietà in ordine alla proposta 9.0.201, comma 3. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione che sulla proposta 1.0.200, relativamente alla lettera d), capoverso 2-bis, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: "Le cure apprestate" , a: "screening e controlli".".

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 16,25.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledi' 12 dicembre 2007

125a Seduta

Presidenza del  Vice Presidente

LEGNINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 La seduta inizia alle ore 16,20.

 

(1249-A) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Il relatore LUSI (PD-Ulivo) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in ordine alla proposta 8.300 (testo 2), che appare necessario condizionare la proposta modifica della normativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 43, commi 7 e 8, alla previsione, nelle norme medesime, di apposita clausola di invarianza finanziaria con specificazione che si procederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 9.0.500.

 Il sottosegretario CASULA fa presente che sulla proposta 9.0.500 non vi sono osservazioni, mentre l'emendamento 8.300 (testo 3) appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Il relatore LUSI (PD-Ulivo) ribadisce l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri, premesso che l'ampliamento dell'assistenza domiciliare nella fattispecie indicata nell'emendamento in questione, appare già ricompresa nel testo originario. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 8.300 (testo 3) parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia premessa, alla lettera b) la seguente lettera 0b). Ai commi 7 e 8 premettere le seguenti parole: "Nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,". Il parere è di nulla osta sull'emendamento 9.0.500.".

 Il senatore FERRARA (FI), in coerenza con l'avviso espresso nelle precedenti sedute dedicate all'esame di emendamenti di analoga portata, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

 La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 16,30.

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEdi' 12 GIUGNO 2007

90a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico, nonché i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa e per la salute Patta.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

 

 Riferisce alla Commissione il relatore RANIERI (Ulivo), il quale precisa che il disegno di legge in titolo reca misure di semplificazione delle procedure burocratiche connesse alla tutela della salute.

 Tra le norme di interesse della Commissione segnala innanzitutto l'articolo 1, che abolisce le certificazioni di idoneità al lavoro nonché quelle relative alle vaccinazioni. In particolare, il comma 1 abroga le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di sana e robusta costituzione per l'iscrizione agli istituti magistrali e per l'ammissione ad una scuola professionale per infermiere. Evidenzia in proposito che tali norme erano giustificate dal rischio di malattie infettive, oggi non più pericolose.

 Illustra inoltre il comma 10, con il quale si dispone la sostituzione delle certificazioni riguardanti l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie richiamate dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado (decreto legislativo n. 297 del 1994) con l'autocertificazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Al riguardo, ritiene tuttavia opportuno specificare che l'autocertificazione, all'atto della iscrizione ad una scuola per la prima volta, dovrà indicare, per gli alunni con cittadinanza non italiana, anche le eventuali vaccinazioni eseguite nel Paese di provenienza, a tutela degli alunni stranieri e dell'intera comunità scolastica.

 Altra norma di interesse della Commissione è l'articolo 2, comma 1, secondo il quale - prosegue il relatore - l'esonero parziale o totale dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal capo di istituto sulla base della certificazione del medico curante e non più della competente unità sanitaria locale. Tuttavia segnala che la formulazione da introdurre si discosta da quella attualmente vigente laddove prevede l'esonero dalle "lezioni di educazione fisica" e non, più correttamente, "dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica".

 Rileva altresì la necessità di riprodurre il riferimento all'esonero per i candidati privatisti, previsto dalla normativa vigente; altrimenti infatti mancherebbe una esplicita normativa in merito.

 Illustra quindi l'articolo 2, comma 2, in base al quale per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario, in un'ottica di semplificazione burocratica.

 Dà infine conto del comma 3, attraverso cui si abrogano gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 1961 sui controlli sanitari della popolazione scolastica, nonché l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (FI) il quale, pur condividendo le esigenze di semplificazione, esprime riserve sull'attribuzione al medico curante del compito di certificare le ragioni della richiesta di esonero dalle lezioni di educazione fisica dei ragazzi, in precedenza spettante ad una commissione pubblica. Ritiene infatti che tale procedura possa risultare eccessivamente sbrigativa e determinare un calo di attenzione rispetto ad un'attività, quale l'educazione fisica, che rappresenta invece un imprescindibile elemento di coesione e di crescita fra gli allievi. Auspica pertanto che il capo di istituto sia almeno messo in condizione di valutare attivamente la richiesta proveniente dal medico curante.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) esprime a sua volta preoccupazione per la proposta di sostituire le certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie con una mera autocertificazione, soprattutto in assenza di condizioni di contesto che consentano di allentare la guardia.

Svolge peraltro analoghe considerazioni in ordine alle nuove modalità proposte per la concessione degli esoneri dalle lezioni di educazione fisica, sottolineando l'esigenza di assicurare un pieno riconoscimento di questa materia nelle scuole.

Il senatore MARCONI (UDC) rileva che nella società moderna, ancorché risultino pressoché debellate malattie antiche, si registra tuttavia un incremento di patologie nuove, che richiedono altrettanta attenzione rispetto al passato. Dichiara pertanto di non condividere l'abbassamento del livello di guardia.

Quanto agli esoneri, ritiene che quelli permanenti non possano essere equiparati a quelli temporanei; qualora si ritenga di attribuire al medico curante la competenza su questi ultimi, auspica quindi che almeno sui primi si mantenga il ruolo della commissione pubblica.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), pur condividendo le ragioni della semplificazione, si associa alla richiesta di distinguere gli esoneri totali da quelli parziali, prevedendo procedure diverse per i due percorsi. In particolare, ritiene che debba essere garantita maggiore autorevolezza alla concessione dell'esonero totale anche in considerazione dell'importanza dell'insegnamento dell'educazione fisica.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) reputa che le esigenze di semplificazione non debbano andare a detrimento del controllo sanitario e ricorda, in proposito, una legge regionale della Lombardia che qualche anno fa abolì la certificazione sanitaria delle assenze da scuola, suscitando tuttavia aspre polemiche.

Con riferimento agli esoneri, condivide poi il suggerimento del relatore di limitare la portata della norma alle sole esercitazioni pratiche. Concorda tuttavia che gli esoneri totali debbano essere di competenza di una commissione pubblica e non solo del medico curante.

La senatrice NEGRI (Aut) esprime anzitutto un giudizio positivo sugli articoli finali del provvedimento, che pure non riguardano la competenza della Commissione. Nel sollecitare altresì un chiarimento in ordine all'articolo 5, esprime infine netta contrarietà sul comma 10 dell'articolo 1, che sostituisce le certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie con l'autocertificazione.

Il senatore VALDITARA (AN) manifesta sconcerto per l'abolizione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, che si estende quindi anche agli insegnanti, giudicandolo un atto di scarsa responsabilità.

Osserva poi che l'introduzione del principio di autocertificazione per le vaccinazioni obbligatorie rischia di avallare il deprecabile fenomeno di evasione dall'obbligo tristemente in atto.

Critica pertanto nettamente il provvedimento in esame, che sembra basarsi su una concezione riduttiva e impropria dell'educazione fisica.

Anche la senatrice CARLONI (Ulivo) si esprime in senso fortemente contrario al provvedimento, deplorando che esso abbassi l'attenzione sociale su temi di grande rilievo.

Il senatore SCALERA(Ulivo), soffermandosi sugli esoneri, sottolinea a sua volta l'esigenza di chiarire che la disposizione riguarda solo le esercitazioni pratiche. Rileva peraltro l'improprietà di attribuire al capo di istituto la competenza a rilasciare l'esonero medesimo, sia pure sulla base della certificazione del medico curante.

Dopo aver segnalato che l'esonero potrebbe riguardare solo determinate attività fisiche ma non necessariamente tutte, rimarca poi che nel Mezzogiorno sono in aumento alcune patologiche infettive collegate alle abitudini alimentari e al trattamento del cibo. Esprime pertanto perplessità sull'articolo 3, comma 1, lettera d), ancorché esuli dalla competenza della Commissione. Analoghe riserva manifesta sul comma 5 dell'articolo 6.

Alla luce del dibattito, il senatore STERPA (FI) invoca un profondo ripensamento sul disegno di legge e reclama la presenza in Commissione di un rappresentante del Ministero della salute.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore RANIERI (Ulivo), il quale condivide le esigenze di approfondimento e si riserva di presentare uno schema di parere in una seduta successiva, anche alla luce dei chiarimenti che verranno offerti dal Governo.

Sottolinea peraltro che le parti di competenza della Commissione riguardano prevalentemente l'articolo 1, comma 10, e l'articolo 2, commi 1, 2 e 3.

Il senatore VALDITARA (AN) in una breve interruzione, stigmatizza anche l'articolo 1, comma 1, lettera c), che abolisce il certificato di idoneità fisica per l'assunzione in tutto il pubblico impiego.

Riprendendo la sua replica, il senatore RANIERI (Ulivo) sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti. Con riferimento agli esoneri, evidenzia peraltro che, tradizionalmente, le commissioni pubbliche si sono sempre limitate a ratificare le proposte del medico curante. In un'ottica di contenimento dei costi, dichiara quindi di non essere pregiudizionalmente contrario alla loro soppressione.

Il vice ministro Mariangela BASTICO si impegna a svolgere gli approfondimenti richiesti, riservandosi di replicare in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MercolEdi' 13 GIUGNO 2007

91a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

 La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

 Il relatore RANIERI (Ulivo), ad integrazione della sua replica, fa presente che presso la Commissione di merito sono stati presentati alcuni emendamenti che offrono risposte adeguate ai dubbi sollevati durante la discussione, in particolare all'autocertificazione riferita alle vaccinazioni obbligatorie e all'esonero parziale e totale dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica.

 Quanto al primo aspetto richiama l'emendamento 1.7 (testo 2), attraverso il quale si attua una semplificazione completa a vantaggio del cittadino, pur garantendo la certezza dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni mediante la predisposizione di periodici contatti tra l'azienda sanitaria locale e le istituzioni scolastiche.

 Con riferimento alle esercitazioni pratiche di educazione fisica, sottolinea che il docente della materia deve essere messo in condizione di valutare l'opportunità dell'esonero nonché la tipologia di attività alternative; reputa quindi che l'emendamento 2.2 costituisca un'efficace mediazione tra i compiti spettanti al medico curante, al preside ed al docente della disciplina.

 Passando all'abolizione dei certificati sulla sana e robusta costituzione, valuta positivamente lo snellimento burocratico, tanto più che la dizione in esame risulta datata e non in grado di fornire adeguate informazioni circa le nuove patologie emergenti.

 Interviene in sede di replica il sottosegretario ZUCCHELLI il quale osserva preliminarmente che l'obiettivo di semplificazione consente indubbi vantaggi nei confronti dei cittadini.

 In merito alle vaccinazioni obbligatorie, comunica che la rete delle aziende sanitarie è pienamente in grado di verificare d'ufficio lo stato delle vaccinazioni di tutti i cittadini, anche extra comunitari, al punto da rendere superfluo l'obbligo a carico delle famiglie di produrre le relative certificazioni. Valuta quindi positivamente l'emendamento 1.7 (testo 2) presentato presso la Commissione di merito in quanto attraverso il controllo incrociato tra aziende sanitarie e scuole è possibile raggiungere un soddisfacente livello di conoscenza dello stato di salute.

 Quanto all'educazione fisica, nel ritenere necessario distinguere la parte teorica da quella pratica, giudica opportuno che i docenti della disciplina siano coinvolti nella procedura finalizzata al rilascio dell'esonero, tanto più che nella materia in questione è prevista la votazione finale. In proposito segnala che è stato presentato dall'opposizione l'emendamento 2.3 volto ad introdurre l'adeguata motivazione nel certificato rilasciato dal medico curante, su cui il Governo concorda.

 Passando all'obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione, reputa inutile tale procedura burocratica tanto più che essa non è idonea ad assicurare un controllo durante tutto l'arco di vita dei pubblici impiegati e non rende informazioni accurate circa le nuove patologie.

 Replica a sua volta il vice ministro Mariangela BASTICO la quale, associandosi alle considerazioni del relatore, precisa che la questione più importante attiene alla distinzione tra la parte pratica e quella teorica dell'educazione fisica.

 Valuta inoltre che il meccanismo di interrelazione tra le aziende sanitarie e le scuole previsto dall'emendamento 1.7 (testo 2) possa rappresentare uno strumento corretto e sicuro per il controllo sulle vaccinazioni obbligatorie.

 Sottolinea altresì la necessità di estendere la certificazione ai cittadini stranieri, almeno con riferimento alle vaccinazioni eseguite nei Paesi d'origine. Richiama inoltre l'opportunità di includere i candidati privatisti tra i soggetti che possono richiedere l'esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, come peraltro già previsto nella normativa vigente.

 Quanto alla certificazione di sana e robusta costituzione, si associa alle considerazioni espresse dal sottosegretario Zucchelli.

 Il senatore ASCIUTTI (FI) si interroga sulle concrete possibilità di conoscere la pericolosità di patologie contratte da pubblici impiegati e, in particolare dagli insegnanti, al fine di salvaguardare la collettività.

 Il senatore MARCONI (UDC) nel richiamare alcune positive esperienze regionali orientate ad abolire l'obbligo di certificazione a favore di controlli spettanti direttamente al datore di lavoro, suggerisce di introdurre una dichiarazione a carico di ciascun soggetto all'atto di assunzione nella quale rendere noto lo stato attuale di salute.

 Nel condividere le osservazioni circa la scarsa efficacia del certificato di sana e robusta costituzione reputa comunque indispensabili forme di controllo durante tutto l'arco lavorativo.

 Il senatore VALDITARA (AN) invita il Governo ad approfondire ulteriormente il tema in questione dati l'importanza e l'allarme sociale conseguente ad una diminuzione dei controlli sui luoghi di lavoro. Nell'evidenziare l'opportunità di una riflessione attenta e rapida onde dare risposte a fondate esigenze di garanzia, esprime qualche dubbio sulla possibilità di attribuire ulteriori compiti di verifica dello stato di salute in capo al dirigente scolastico.

 Nel concordare sulla inidoneità del certificato di sana e robusta costituzione per assicurare la tutela sanitaria, auspica l'introduzione di forme periodiche di controllo.

 Il relatore RANIERI (Ulivo) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto) che richiama i contenuti delle proposte emendative già presentate presso la Commissione di merito e recepisce le considerazioni emerse nel dibattito.

 Il senatore ASCIUTTI (FI) ne chiede la votazione per parti separate.

 Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi a maggioranza il dispositivo dalle parole "La Commissione" fino a "esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni" e all'unanimità le osservazioni da 1 a 4. Approva infine a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.

 

 

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MercolEdi' 27 GIUGNO 2007

90a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

 

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

 

Il relatore BOSONE (Aut) illustra il provvedimento in esame che ha ad oggetto diverse disposizioni per la semplificazione di adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute. Rileva che la maggior parte di tali disposizioni investe in modo diretto ed evidente profili di stretta materia sanitaria, inerenti diversi aspetti relativi a certificazioni sanitarie, polizia mortuaria, registri di patologie per malattie di rilevante interesse, farmaci per il trattamento del dolore severo, esercizio abusivo della professione sanitaria.

 Si sofferma, quindi, sugli aspetti di competenza della Commissione contenuti nell’articolo 9 del provvedimento, che prevede il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade. A questo proposito, ricorda come la vigente normativa, contenuta nell’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, circoscriva il divieto, che la disposizione in esame intende generalizzare, alla vendita al banco delle sole bevande superalcoliche, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6. A questo proposito, precisa come, sempre in base alla legge n. 125 del 2001 (articolo 1, comma 2), siano da considerare alcoliche le bevande con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre sono definite superalcoliche le bevande con gradazione superiore al 21 per cento di alcol. Rileva che la disposizione in oggetto esplica evidenti riflessi nei confronti di un comparto, quale quello vitivinicolo, che rappresenta in generale un modello di sviluppo di grande rilievo nel contesto dell’intero sistema agroalimentare, e che gli effetti nei confronti degli incidenti stradali sono in larga parte da ricondurre al consumo dei superalcolici, secondo le conclusioni di alcuni studi effettuati. Sulla base di tali considerazioni rileva che la disposizione dell’articolo 9 risulta lesiva per il comparto vitivinicolo sotto il profilo economico e ancor più sotto quello dell’immagine. In conseguenza di questa disposizione, infatti, il vino verrebbe equiparato ai superalcolici come causa di incidenti, e sarebbe inoltre vietato anche acquistare semplici confezioni da asporto, con evidenti ricadute negative in termini economici per tutto il settore. Invita, pertanto, la Commissione a una attenta riflessione sulla disposizione in esame, sottolineando l’opportunità di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell’articolo 9, invitando la Commissione di merito a limitare il divieto alla somministrazione di superalcolici nelle ventiquattro ore.

 Si apre il dibattito.

 Il senatore MARCORA (Ulivo) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Bosone, rilevando che l’articolo 9 appare caratterizzato da un eccessivo proibizionismo, anche in considerazione delle norme, già presenti nel codice della strada, che puniscono la guida in stato di ebbrezza. A nome del Gruppo dell’Ulivo, pertanto, dichiara di condividere l’opportunità di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell’articolo 9 come prospettata dal relatore.

 Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) ricorda che sono già previste una serie di norme, contenute nel codice della strada, recentemente riformato, che puniscono i conducenti in stato di ebbrezza. Ritiene, pertanto, condivisibile un inasprimento delle sanzioni per coloro che si pongono alla guida in stato di ebbrezza, rilevando, tuttavia, come il tema della sicurezza stradale non possa essere utilizzato per introdurre delle norme che penalizzerebbero eccessivamente il settore vitivinicolo. Pur ritenendo che sul piano teorico sarebbe preferibile una soluzione scevra da impostazioni proibizionistiche, comunque, alla luce degli approfondimenti svolti, dichiara di ritenere condivisibile, a nome del suo Gruppo, la proposta di parere favorevole condizionato alla riformulazione dell’articolo 9, avanzata dal relatore.

 Il senatore MONTALBANO (SDSE) ritiene che si debba operare un bilanciamento tra due distinte esigenze in modo da adottare delle misure volte a diminuire il numero delle vittime per incidenti stradali, che in Italia è tuttora elevatissimo, senza introdurre, tuttavia, delle misure eccessivamente proibizioniste che finirebbero con il danneggiare il settore vitivinicolo.

 Il presidente CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur) richiama l’importanza di salvaguardare la funzione promozionale garantita dalla vendita di prodotti alcolici nelle aree di servizio della rete autostradale.

 Il senatore LIOTTA (RC-SE) giudica equilibrata la proposta di parere avanzata dal relatore che coniuga le esigenze di difesa della vita da un lato, con la necessità, dall’altro, di non adottare delle misure di carattere proibizionistico, cui non può che dichiararsi contrario.

 Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CUSUMANO dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario MONGIELLO, in sede di replica, manifesta condivisione per la posizione assunta dal relatore Bosone in merito all’articolo 9 del disegno di legge in titolo e propone – in attesa dei necessari approfondimenti – di sopprimere l’intera disposizione di tale articolo, lasciando impregiudicata ogni ulteriore determinazione.

 Il relatore BOSONE (Aut), intervenendo in sede di replica, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal senatore Montalbano, e dà lettura di una proposta di parere favorevole condizionato (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole condizionato (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

 La Commissione approva all’unanimità.

 

 La seduta termina alle ore 16,25.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

 

 

La 9a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

 

nel valutare positivamente i processi di semplificazione di alcune procedure inerenti la tutela della salute contenuti nel presente disegno di legge, esprime preoccupazione per i riflessi fortemente negativi sul mercato nazionale del vino, determinati dall’applicazione dell’articolo 9 in materia di divieto di vendita di alcolici sulla rete autostradale;

 

 esprime, pertanto, parere favorevole sul disegno di legge in titolo, condizionato alla riformulazione dell’articolo 9, invitando la Commissione di merito a limitare il divieto alla somministrazione di superalcolici nelle ventiquattro ore.

 

 

 


COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

 

mercolEdi' 6 giugno 2007

 

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca specifiche disposizioni abrogative tese a semplificare talune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie. Rileva che l'articolo 4, in particolare, demanda ad intese da adottare in sede di Conferenza unificata l'eventuale individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie, nonché lo svolgimento del «monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete». Fa notare che l'articolo 9 prescrive un divieto generale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, configurando una più rigorosa disciplina rispetto alla norma attualmente in vigore che delimita tale divieto alla vendita al banco, alla fascia compresa tra le ore 22 e le ore 6 ed alle bevande superalcoliche; reputa eccessivo porre un così ampio ed incondizionato limite alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in autostrada, pur comprendendo la ratio della norma prospettata, volta a garantire la sicurezza sulle autostrade.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Leoluca ORLANDO, presidente, nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, dichiara di ritenere eccessivamente rigorosa la previsione di cui all'articolo 9 del testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.


Relazione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1249-A

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA’)

(Relatore BODINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (n. 1249)

presentato dal Ministro della pubblica istruzione

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

e col Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2007

________________

 

 



Onorevoli Senatori. – Gli articoli da 1 a 5 del testo licenziato dalla Commissione, riguardano principalmente la materia delle certificazioni ed autorizzazioni sanitarie, secondo una logica di semplificazione della normativa vigente, alla luce del fatto che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, diverse certificazioni o autorizzazioni sanitarie, non hanno più ragione di essere o sembrano, in ogni caso, inefficaci rispetto al conseguimento delle finalità per le quali erano state previste.

L’articolo 1, comma 1, sopprime gli obblighi relativi alle seguenti certificazioni: sana e robusta costituzione per l’iscrizione agli istituti magistrali e ai corsi per infermiere, per la presentazione della domanda di partecipazione a concorsi indetti dalla Corte dei conti, per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione; idoneità per l’assunzione di minori per lavorazioni non a rischio; sana costituzione per i farmacisti; idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego; idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci. Lo stesso comma 1 specifica che resta ferma l’applicazione della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la quale richiede accertamenti medici preventivi e periodici per le attività lavorative sottoposte, in base alla specifica normativa, al regime medesimo di sorveglianza sanitaria. Tra tali attività rientrano (caso ricorrente nel pubblico impiego) quelle che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

Il comma 2 dell’articolo 1 sopprime l’obbligo di produzione all’autorità sanitaria competente dei certificati medici relativi agli addetti ad un esercizio farmaceutico.

Il successivo comma 3 sopprime a sua volta gli obblighi concernenti le certificazioni di idoneità fisica al mestiere di fochino, di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori a vapore e di idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici. Tuttavia, tale comma concerne soltanto i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al citato decreto legislativo n. 626 del 1994. Di conseguenza, gli obblighi di certificazione restano operanti per i lavoratori autonomi.

Il comma 4 sopprime gli obblighi di certificazione relativi, in primo luogo, alla sana costituzione fisica, ai fini del conseguimento, da parte di alcune categorie di dipendenti pubblici, di sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione; quindi all’immunità da malattie infettive o contagiose, in riferimento alla vendita dei generi di monopolio; infine alla buona salute per la pratica sportiva non agonistica organizzata dagli istituti scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, ovvero organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, oppure dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il successivo comma 5 pone la soppressione dell’obbligo certificativo dell’idoneità fisica ai fini dell’ammissione al servizio civile nazionale.

Le norme abrogatrici di cui al commi 6 e 7 concernono, rispettivamente, il certificato di idoneità fisica e psichica ai fini della nomina a giudice onorario e a giudice onorario aggregato e il certificato di idoneità fisica richiesto per il responsabile tecnico delle attività di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore.

I commi 8 e 9 abrogano, rispettivamente, le norme relative alla tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici e alle visite mediche preventive per il lavoratore apprendista, nonché alle visite mediche per l’accertamento dell’idoneità al lavoro degli adolescenti.

Al comma 10 è prevista l’abrogazione dell’articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale prescrive, all’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo, la presentazione della certificazione relativa alle vaccinazioni antidifterica e antitetanica, antipoliomelitica, nonché contro l’epatite virale B. Viene altresì previsto che i dirigenti scolastici trasmettano all’azienda sanitaria locale (ASL), ai fini della certificazione delle vaccinazioni, gli elenchi degli iscritti al primo anno delle scuole primarie e degli alunni iscritti per la prima volta.

L’articolo 2, comma 1, novella l’articolo 303 del citato testo unico, prevedendo che l’esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica sia rilasciato dal capo dell’istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante. È inoltre specificato che per l’esonero temporaneo la durata massima della certificazione è di trenta giorni, mentre in caso di richiesta oltre tale limite la certificazione è demandata al dipartimento di prevenzione della ASL di competenza.

Il successivo comma 2 specifica che per l’ammissione ai soggiorni, relativi ai viaggi di istruzione dei minori di età, non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario potendo tuttavia essere richiesto ai genitori e agli esercenti la potestà parentale, l’autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

Il comma 3, in considerazione «della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare» nonché dell’istituzione della figura del pediatra di libera scelta, abroga esplicitamente la previgente disciplina sui servizi medico-scolastici – servizi che tale normativa, poi superata, come accennato, dall’inquadramento della medicina scolastica nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, demandava ai comuni, i quali dovevano provvedervi singolarmente o tramite consorzi –. Le parti inserite dalla Commissione prevedono la periodica esecuzione dei bilanci di salute da parte del pediatra di libera scelta, l’assegnazione dei nuovi nati a un pediatra, disposta dalla ASL competente in caso di omessa scelta da parte dei genitori e l’abrogazione dell’obbligo certificativo per la riammissione nelle scuole dopo cinque giorni di malattia. Viene altresì previsto l’intervento dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali nei casi di rischio sanitario per la comunità scolastica.

Il successivo comma 4 dispone l’aggiornamento da parte del Ministro della salute, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’elenco delle malattie infettive e diffusive di cui al decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1990.

L’articolo 3, comma l, sopprime gli obblighi relativi al libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti, nonché il certificato medico che escluda pericolo di contagio, ai fini della riammissione al lavoro degli alimentaristi summenzionati dopo un’assenza, di durata superiore ai cinque giorni, per malattia.

Il successivo comma 2 prevede che agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti siano garantiti un’adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa ed «aggiornamenti periodici».

L’articolo 4 prevede l’abrogazione delle disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza per il commercio delle carni di cui all’articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, nonchè di ulteriori norme concernenti l’autorizzazione sanitaria, di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514.

L’articolo 5 demanda ad intese, da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’eventuale individuazione di ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da eliminare, nonché lo svolgimento del «monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete».

L’articolo 6, comma 1, dispone che la suddetta Conferenza unificata sancisca, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un’intesa, al fine di determinare i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria. Ai sensi del successivo comma 2, la stessa Conferenza unificata è chiamata a definire i principi fondamentali, destinati a costituire oggetto di normazione statale. Sono a tale proposito richiamati l’uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane, l’uniformità del trattamento dei dati amministrativi e le modalità del trasporto funebre.

L’articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire, con atti di natura regolamentare, registri di patologia, rispettivamente nazionali e territoriali, relativi a malattie di rilevante interesse sanitario, individuate sulla base del Piano sanitario nazionale, nonché registri delle cause di morte e dei soggetti portatori di protesi impiantabili. Tali registri sono intesi a permettere sia la conoscenza dei rischi per la salute sia la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari. I regolamenti in questione sono adottati in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, che può anche essere espresso, anziché su singoli atti, su «schemi tipo». Al comma 3 è specificato che i registri citati raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle corrispondenti malattie, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il comma 4 concerne i registri nominativi delle cause di morte. I dati in questi raccolti sono destinati a fini di studio e ricerca, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, fatto salvo il rispetto della vigente disciplina sulla tutela dei dati personali. Di analogo tenore sono le previsioni di cui al comma 5, relativo ai registri dei portatori di protesi impiantabili.

Il comma 6 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano individuati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i dati trattati nell’ambito dei registi, le operazioni che su di essi possono essere effettuate, i soggetti che hanno accesso ai registri e i dati accessibili a tali soggetti, nonché le misure per la sicurezza dei dati. Sono ugualmente individuate le modalità di esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dalla disciplina vigente. Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei registri sono poste dal comma 7, mentre il comma 8 attribuisce al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) il compito di verificare la validità scientifica dei dati raccolti nonché l’appropriatezza delle procedure impiegate per il monitoraggio dell’evoluzione delle patologie, ai fini dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo.

La valutazione dei dati contenuti nei registri di cui al comma 5 e la predisposizione delle misure conseguenti è affidata alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute (comma 9). Il comma 10 esclude che, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica possano derivare dall’attuazione dell’articolo 7.

L’articolo 8 reca alcune novelle al «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. La novella di cui al comma 1 consiste nell’abrogazione dell’articolo 41, comma 1-bis, del citato testo unico, riguardante la disciplina delle consegne di sostanze sottoposte a controllo a pazienti affetti da malattie neoplastiche o degenerative da parte di operatori sanitari.

Il comma 2 concerne il registro relativo all’acquisto dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, del testo unico, che deve essere tenuto dai direttori sanitari e dai titolari di «gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie». L’articolo 42, comma 3, del testo unico dispone che il registro contenga il «carico» e lo «scarico» dei medicinali suddetti. La novella di cui al comma 2 del disegno di legge sostituisce tale principio con l’applicazione della disciplina più dettagliata prevista dall’articolo 60 del testo unico, per i registri di entrata e uscita tenuti dagli enti o imprese che producano, commercino oppure impieghino sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero medicinali individuati nelle tabelle I e II del testo unico. Inoltre, la novella di cui al successivo comma 5 specifica che, per i direttori sanitari e i titolari di gabinetto, l’obbligo di conservazione del registro permane per due anni dal giorno dell’ultima registrazione ed estende tale termine – riducendo quello attuale, pari a cinque anni – per l’identico obbligo a carico delle farmacie (aperte al pubblico od ospedaliere). Restano, invece, immutati i termini di dieci e cinque anni (sempre a decorrere dal giorno dell’ultima registrazione), relativi il primo ai soggetti produttori e il secondo alle imprese che impieghino o commercino all’ingrosso le sostanze o i medicinali suddetti. Sempre in merito ai registri in esame, il comma 6 corregge un errore materiale presente nell’articolo 62 del testo unico, mentre il comma 8 pone una norma di coordinamento tecnico in relazione alla novella di cui al precedente comma 2.

Il comma 3 reca alcune misure relative ai medicinali individuati nel citato allegato III-bis del testo unico. È infatti previsto che la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci in oggetto per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo possa essere effettuata, oltre che con il ricettario speciale (di cui all’articolo 43, comma 1, del testo unico), tramite il normale ricettario del Servizio sanitario nazionale. Qualora si ricorra a tale strumento, il farmacista deve conservare copia o fotocopia della ricetta, ai fini del discarico nei registri summenzionati e della dimostrazione della liceità del possesso della quantità di farmaco consegnata al paziente. Inoltre si dispone che, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, aggiorna l’elenco dei medicinali di cui al suddetto allegato III-bis.

Il comma 4 reca una norma di coordinamento tecnico in relazione alla novella di cui al precedente comma 3.

Il comma 7 si limita a correggere un errore nella formulazione letterale della disciplina dei registri di lavorazione, che (ai sensi dell’articolo 63 del testo unico) devono essere tenuti dagli enti o imprese che producono sostanze (stupefacenti o psicotrope) o medicinali individuati nelle tabelle I e II del citato testo unico. Ulteriori disposizioni di carattere abrogativo o sostitutivo, tese a snellire la disciplina vigente, sono poste dal comma 3.

L’articolo 9 prevede che, in caso di condanna, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale, per esercizio abusivo di una professione, il giudice ordini la confisca delle attrezzature impiegate, appartenenti ai soggetti il cui esercizio abusivo abbia riguardato una professione sanitaria o agli esercenti una professione sanitaria che abbiano concorso al reato. Si ricorda che il delitto in esame concerne le professioni per le quali sia richiesta una speciale abilitazione statale.

I successivi articoli 10, 11, 12 e 13 sono stati inseriti nel corso dell’esame in Commissione.

L’articolo 10, che abroga una disposizione di cui alla legge finanziaria per il 2007, è volto ad agevolare il ricorso, da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, ai farmaci al di là delle condizioni relative alle rispettive autorizzazioni all’immissione in commercio.

L’articolo 11, comma 1, autorizza la previsione di percorsi differenziati per sub-specialità nell’ambito delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il comma 2 assegna al Comitato di scienze mediche del Consiglio universitario nazionale il compito di approvare modifiche agli ordinamenti didattici. Ai sensi del successivo comma 3, è autorizzata la consulenza delle società scientifiche a fini di programmazione.

L’articolo 12 prevede che il rinnovo dell’accordo nazionale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie contempli il ricorso alla struttura tecnica-interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, prevista dall’articolo 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991.

Ai sensi dell’articolo 13 ciascuna regione e provincia autonoma provvede a completare la rete di farmacie operanti nei rispettivi territori per mezzo di appositi bandi di concorso straordinario per titoli di studio e professionali, specificamente finalizzati alla copertura di sedi vacanti o di nuova istituzione. L’articolo contempla altresì le disposizioni necessarie a disciplinare i concorsi, ivi comprese quelle riguardanti la valutazione dei titoli presentati dai candidati e l’attribuzione dei rispettivi punteggi. È inoltre specificato (comma 29) che dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 14 specifica che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 15 dispone che il provvedimento proposto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Villone)

19 settembre 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che le sue disposizioni sono riconducibili, in via prevalente, a princìpi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché in materia di tutela del lavoro e di professioni, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Si invita la Commissione di merito a prevedere il coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell’adozione di quegli atti che – per la sussistenza di esigenze unitarie – sono attribuiti alla competenza di organi nazionali, garantendo così la partecipazione dei livelli di governo coinvolti in materie di competenza legislativa concorrente. A tale riguardo si segnala, in particolare, l’esigenza di prevedere il ricorso a strumenti di leale collaborazione per l’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3, capoverso 4-bis.

In relazione all’articolo 6 si segnala l’esigenza di non individuare la fonte normativa regionale per l’istituzione e la regolazione dei registri di cui al medesimo articolo, che non appare conforme all’autonomia statutaria e normativa delle regioni. Si invita inoltre a chiarire che la conformità dei regolamenti di cui al comma 2 al parere del Garante per la protezione dei dati personali deve essere intesa come limitata ai soli profili concernenti la tutela della riservatezza. Con riferimento al medesimo articolo 6, comma 4, si osserva che l’individuazione dei dati personali trattati nei registri stessi e delle operazioni che possono essere svolte sui medesimi, l’individuazione dei soggetti che possono accedere ai registri e il regime di conoscibilità dei dati, nonché la definizione delle modalità con le quali agli interessati è garantito l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dovrebbe trovare la propria fonte di disciplina in un atto idoneo a garantire un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, poiché gli aspetti coinvolti investono diritti fondamentali della persona. Non appare, pertanto, congruo il rinvio operato dal comma 4 al comma 2 che prevede l’adozione di atti delle regioni in materia.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

–parere contrario sull’emendamento 5.1, che demanda a un’intesa da conseguire in Conferenza unificata la definizione di princìpi fondamentali in materia di polizia mortuaria, che vincolerebbero il legislatore statale;

– parere contrario sull’emendamento 9.0.4, il quale, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali e nel prevedere che una quota di ciascun Fondo sanitario regionale sia destinata a spese per attività di prevenzione, appare invasivo dell’autonomia organizzativa delle regioni;

– parere contrario sull’emendamento 9.0.9 (testo 2), che detta una disciplina di dettaglio dei concorsi per il conferimento delle farmacie, materia che coinvolge competenze delle regioni;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.


PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

 

 

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Di Lello Finuoli)

19 settembre 2007

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che sia approvato l’emendamento 3.1.

Quanto ai restanti emendamenti la Commissione ritiene che siano sostanzialmente estranei all’oggetto del provvedimento ed esprime pertanto un parere contrario.

 

 


PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

sul disegno di legge

(Estensore: Lusi)

5 luglio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

– che nell’articolo 4, comma 1, le parole: «nuove misure in materia di certificazioni sanitarie» siano sostituite dalle altre: «ulteriori misure in materia di certificazioni sanitarie da eliminare»;

– che all’articolo 10, comma 1, le parole: «non derivano» siano sostituite dalle parole: «non devono derivare».

 

su emendamenti

(Estensore: Lusi)

17 luglio 2007

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione che sulla proposta 2.3 per la quale il parere non ostativo è reso a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che dopo le parole: «ai trenta giorni la certificazione» siano aggiunte le altre: «, la cui quota di partecipazione è a carico del richiedente,».

È rinviato il parere sui restanti emendamenti a partire dall’articolo 3 in poi.

 

su emendamenti

(Estensore: Lusi)

12 settembre 2007

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 3, 5 e 6, esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.2, 3.0.3, 6.1, 6.2, 6.4 e 6.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino all’articolo 6, ad eccezione della proposta 3.0.2, sulla quale il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. È rinviato il parere sui restanti emendamenti a partire dall’articolo 7 in poi.

 

 

 

su emendamenti

(Estensore: Lusi)

26 settembre 2007

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi ai restanti articoli, esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6, 9.0.1, con riferimento al comma 2, 9.0.3, con riferimento al capoverso 7, 9.0.4, con riferimento ai commi 3, 4 e 5 e 9.0.6, limitatamente al comma 4. Il parere è di semplice contrarietà in ordine alla proposta 9.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione che sui seguenti emendamenti sui quali il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: all’emendamento 9.5, al capoverso 3, le parole: «non comporta oneri» siano sostituite da: «non deve comportare oneri»; all’emendamento 9.0.7, al comma 2, dopo le parole: «dalle competenti Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «nonché, per i profili finanziari, dalle Commissioni bilancio». Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 6.100, sulla quale il parere è rinviato.

 

su emendamento

(Estensore: Morando)

27 settembre 2007

La Commissione, esaminato l’emendamento 6.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione a che al comma 9 siano inserite in fine le seguenti parole: «Alle attività di cui al presente comma si procederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.».

 

 


PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

 

 

sul disegno di legge

(Estensore: Ranieri)

13 giugno 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

manifestata viva preoccupazione per l’articolo 1, comma 10, che dispone la sostituzione delle certificazioni riguardanti l’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie richiamate dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado (decreto legislativo n. 297 del 1994) con l’autocertificazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, paventando il rischio di un calo dell’attenzione sociale su temi di grande rilievo;

rilevata l’insufficienza dell’articolo 2, comma 1, laddove sostituisce l’articolo 303 del Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione stabilendo che l’esonero parziale o totale dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal capo di istituto sulla base della certificazione del medico curante;

preso atto che l’articolo 2, al comma 2 elimina l’obbligo di presentare il certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, in un’ottica di semplificazione burocratica, mentre al comma 3 abroga gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 1961 sui controlli sanitari della popolazione scolastica, nonché l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica;

anche alla luce degli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine all’articolo 1, comma 1; lettera c), che abolisce il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, preso atto della sostanziale inefficacia di tale strumento così come configurato dalla normativa vigente, si sottolinea la necessità di nuovi strumenti di controllo, anche in considerazione delle patologie emergenti;

2. con riferimento all’articolo 1, comma 10, in un’ottica di dialogo fra amministrazioni, si valuta favorevolmente l’ipotesi di attribuire ai dirigenti scolastici il compito di trasmettere gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell’azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni. Si segnala tuttavia l’esigenza che gli alunni con cittadinanza non italiana, all’atto della prima iscrizione ad una scuola italiana, certifichino le eventuali vaccinazioni eseguite nel paese di provenienza, a tutela degli alunni stranieri e dell’intera comunità scolastica;

3. per quanto concerne l’articolo 2, comma 1, si segnala l’opportunità di chiarire che l’esonero riguarda le esercitazioni pratiche di educazione fisica. Si valuta altresì positivamente l’ipotesi di attribuire la competenza sugli esoneri al capo dell’istituto, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base di una certificazione adeguatamente motivata redatta dal medico curante;

4. sempre con riferimento all’articolo 2, comma 1, si rileva la necessità di riprodurre il riferimento all’esonero per i candidati privatisti, previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all’Assemblea.

 

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

 

sul disegno di legge

(Estensore: deputato Sanna)

6 giugno 2007

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge;

rilevato che il testo contiene disposizioni, agli articoli 1, 2 e 3, che contemplano specifiche norme abrogative volte a semplificare talune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie, sopprimendo una serie di adempimenti che appaiono inefficaci rispetto al conseguimento delle finalità per le quali erano state previste;

considerato che l’articolo 4 del testo in esame demanda ad intese, da sancire in sede di Conferenza unificata, l’eventuale individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie, nonchè lo svolgimento del «monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete», e che l’articolo 5 dispone che la Conferenza unificata sancisca un’intesa al fine di determinare i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria;

rilevato, con riferimento all’articolo 6, che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire, con atti di natura regolamentare, registri di patologia, rispettivamente nazionali e territoriali, relativi a malattie di rilevante interesse sanitario, individuate sulla base del Piano sanitario nazionale; e che l’articolo 7 reca alcune novelle al «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

considerato che l’articolo 9 del testo, al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol, prescrive un generale divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, delineando pertanto una più rigorosa disciplina rispetto alla norma attuale che circoscrive tale divieto alla vendita al banco, alla fascia compresa tra le ore 22 e le ore 6 ed alle bevande superalcoliche; e che potrebbe apparire eccessivo porre un così ampio ed incondizionato limite alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in autostrada, pur nella esigenza di garantire la sicurezza, a cui si riferisce il comma 1 dell’articolo 117, lettera h), della Costituzione;

esprime

 

parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità che sia soppresso l’articolo 9 del testo.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria nonché per la copertura di sedi farmaceutiche

Art. 1.

Art. 1.

(Abolizione delle certificazioni di idoneità

al lavoro e vaccinali)

(Abolizione delle certificazioni di idoneità

al lavoro e vaccinali)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

1. Identico:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

a) identica;

1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

 

2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

 

3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

 

4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

 

 

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n.977, e successive modificazioni;

b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

c) identica;

1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

 

2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre1938, n. 1706;

 

3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

 

c) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

d) identica;

1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 

2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

 

3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

 

d) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

e) identica.

2. All’articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

1) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;

 

2) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

 

3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

3. Identico.

a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all’articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

 

b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all’articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, del 1º marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;

 

c) idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

 

4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà dei seguenti certificati:

4. Identico:

a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all’articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

a) identica;

b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

b) identica;

 

c) certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 15 marzo 1983.

5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

5. Identico.

6. All’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, la lettera e) è abrogata.

6. La lettera e) dell’articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. All’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.

7. Identico.

8. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

8. Identico.

9. L’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sono abrogati.

9. L’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché l’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono abrogati.

10. Le certificazioni relative alla avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite virale B, di cui all’articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sostituite dalla autocertificazione, di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. L’articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell’azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal predetto articolo 117.

Art. 2.

Art. 2.

(Certificazioni sanitarie per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l’ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori e medicina scolastica)

(Certificazioni sanitarie per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l’ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori e medicina scolastica)

1. L’articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche) – 1. L’esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazioni fisica è rilasciato dal capo dell’istituto scolastico sulla base della certificazione redatta dal medico curante.».

«Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche) – 1. L’esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell’istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l’esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente».

2. Per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario.

2. Per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l’autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell’istituzione della figura del pediatra di libera scelta, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.

3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell’istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all’anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l’azienda sanitaria locale di residenza procede all’assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell’articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.

 

4. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l’elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell’8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002.

Art. 3.

Art. 3.

(Libretto di idoneità sanitaria

per gli alimentaristi e formazione

del personale alimentarista)

(Libretto di idoneità sanitaria

per gli alimentaristi e formazione

del personale alimentarista)

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

Identico

a) l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall’articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;

 

b) l’obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all’articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 1980.

 

2. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:

 

a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa;

 

b) aggiornamenti periodici.

 

 

Art. 4.

 

(Abolizione di autorizzazioni sanitarie

per le imprese alimentari)

 

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

 

a) l’autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall’articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

 

b) le autorizzazioni sanitarie di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari.

Art. 4.

Art. 5.

(Individuazione di nuove certificazioni)

(Individuazione di nuove certificazioni

da sopprimere)

1. L’individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata.

1. L’individuazione di ulteriorimisure in materia di certificazioni sanitarie da sopprimere, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata.

Art. 5.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i princìpi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale ed in particolare:

 

a) l’uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

 

b) l’uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

 

c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.

Art. 6.

Art. 7.

(Registri di patologia riferiti a malattie

di rilevante interesse sanitario)

(Registri di patologia riferiti a malattie

di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale.

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

2. Identico.

3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. I registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

 

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

 

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all’intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Con il provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell’ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell’ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

5. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell’ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. Identico.

6. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti, nonchè la verifica dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo.

8. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di patologie riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, di cui al comma 1, nonché la verifica dell’appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell’evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell’efficacia degli interventi di carattere preventivo.

 

9. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell’Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)

1. All’articolo 41, comma 1-bis, e all’articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», le parole: «in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono soppresse.

1. Il comma 1-bis dell’articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

2. All’articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all’articolo 60, comma 1».

«3. Identico.»;

 

b) il comma 4 è abrogato.

3. All’articolo 43 del testo unico, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

3. All’articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la prescrizione nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall’articolo 60, comma 1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis».

«4-bis. Per la prescrizione nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall’articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis»;

 

b) al comma 7, le parole da: «affetti da dolore severo» fino a: «da oppiacei,» sono soppresse e le parole: «nell’allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A,»;

 

c) al comma 8, le parole: «nell’allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A,» e le parole: «affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono soppresse.

4. All’articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».

4.Identico.

5. All’articolo 60, comma 1, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione».

5.Identico.

6. All’articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,».

6.Identico.

7. All’articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

7.Identico.

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione.»;

 

b) il comma 2 è abrogato.

 

8. All’articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».

8.Identico.

9. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 13 del testo unico, nella tabella II, sezione B, di cui all’articolo 14 del testo unico medesimo, dopo la sostanza: «denominazione comune: Delorazepam» sono inserite le seguenti sostanze: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» e «denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10º - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo.».

Soppresso

Art. 8.

Art. 9.

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria)

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

Identico

Art. 9.

Soppresso

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol)

 

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».

 

 

Art. 10.

 

(Modifica alla disciplina sulla prescrizione dei farmaci off label)

 

1. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera z) è abrogata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

 

Art. 11.

 

(Disposizioni in materia di scuole

di specializzazione di area sanitaria)

 

1. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria può prevedere percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni.

 

2. Il Comitato di scienze mediche del Consiglio universitario nazionale provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando specializzazioni esistenti.

 

3. Per la programmazione, l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica si avvale anche della consulenza delle società scientifiche.

 

Art. 12.

 

(Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private)

 

1. Il rinnovo dell’accordo nazionale triennale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avviene con le modalità previste dall’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412, e successive modificazioni.

 

Art. 13.

 

(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie)

 

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull’intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l’esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l’espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i farmacisti aventi i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

 

3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

 

4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche resesi disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.

 

5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell’espletamento della procedura concorsuale.

 

6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all’indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.

 

7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di quindici anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

 

a) per l’attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni, di socio direttore di farmacia di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n.362, e per l’attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

 

b) per l’attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

 

c) per l’attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

 

d) per l’attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l’attività di persona qualificata di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, di responsabile del servizio scientifico di cui all’articolo 126 e di responsabile della farmacovigilanza di cui all’articolo 130, comma 4, dello stesso decreto legislativo n.219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l’attività di informatore scientifico, di farmacista dirigente delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l’attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248: punti 0,70 per anno;

 

e) per l’attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l’attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l’attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all’ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l’attività professionale negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248: punti 0,60 per anno.

 

8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

 

9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l’attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

 

10. Per l’attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell’80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l’attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l’attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l’attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata è riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tale attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.

 

11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la dichiarazione di lode vale come centoundicesimo punto di laurea.

 

12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio rispettivamente specificato:

 

a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2001, ovvero diploma di laurea (DL) conseguito secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 2004, ovvero altra laurea riconosciuta equipollente dalla normativa vigente: punti 0,50 per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

 

b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 15 aprile 1994, in informazione scientifica sul farmaco, in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico e in tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

 

c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all’articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

 

d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all’articolo 3, comma 8, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,25;

 

e) master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all’articolo 3, comma 9, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,10.

 

13. La mancata iscrizione all’albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l’iscrizione stessa non sia obbligatoria per l’esercizio dell’attività espletata.

 

14. I diplomi di laurea conseguiti all’estero sono considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera a); a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

 

15. L’attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

 

a) l’attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in uno Stato membro dell’Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

 

b) l’attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico in uno Stato membro dell’Unione europea è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

 

c) l’attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell’Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane;

 

d) l’attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell’Unione europea è equiparata all’attività di farmacista dirigente di aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane.

 

16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.

 

17. Il candidato deve indicare l’ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l’esclusione dal concorso.

 

18. Entro quindici giorni dalla compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria è indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso del requisito di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate, sono assegnate, nell’ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso del requisito di cui al comma 4 non siano in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l’ordine generale di graduatoria.

 

19. Il concorrente vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresì indicare, pena l’estromissione definitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

 

20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente è estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

 

21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La regione o provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l’apertura tardiva della farmacia senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.

 

22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa regione.

 

23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi dei commi da 24 a 27 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

 

24. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all’assegnazione, nell’ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l’ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare sono assegnate mediante interpello secondo l’ordine di graduatoria degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

 

25. Nell’attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.

 

26. Entro i dieci giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

 

27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell’espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi trenta giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro i dieci giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

 

28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell’acquisto di una farmacia o per ricoprire l’incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

 

29. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

(Disposizioni finanziarie)

1. Dalla attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Dalla attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

 

 

 

 


Discussione in Assemblea


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

255a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì27 novembre 2007

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente ANGIUS

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

 

(omissis)

Programma dei lavori dell'Assemblea

 

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi da ottobre a dicembre 2007:

- Disegno di legge n. 1249 - Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute.

 

(omissis)

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1249 (Semplificazione adempimenti amministrativi sanitari), e ai disegni di legge di ratifica di accordi internazionali dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 29 novembre.

 

(omissis)

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

266a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì12 dicembre 2007

 

Presidenza del vice presidente BACCINI,

indi del vice presidente ANGIUS

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente BACCINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

 

(omissis)

 

Discussione del disegno di legge:

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (ore 16,53)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1249.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

BODINI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro,illustri colleghi, credo che il provvedimento che ci accingiamo a votare, probabilmente senza clamore, abbia invece un grande significato per i cittadini perché li aiuta nella loro vita quotidiana con molte semplificazioni nell'ambito sanitario e con alcune norme migliorative riferite all'assistenza sanitaria, specialmente nell'ambito della terapia del dolore.

Considero quindi molto opportuna l'iniziativa del Governo nel proporre questo provvedimento, così come devo riconoscere che è stato svolto un ottimo lavoro in Commissione per migliorare ed integrare il disegno di legge. A tale proposito, desidero ringraziare i colleghi di maggioranza e di minoranza per il contributo significativo e leale che hanno apportato per realizzare questo miglioramento.

Cercherò di illustrare brevemente il disegno di legge in esame, ricordando come gli articoli 1 e 4 contemplino la semplificazione attraverso l'abolizione di certificazioni oramai obsolete e superate dalle conoscenze scientifiche, dal miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e da altre strutture che oggi hanno preso il posto di precedenti controlli.

Sono circa 20 le certificazioni che verranno abolite. In particolare, ricordo il certificato, di antica memoria, di sana e robusta costituzione, che veniva richiesto per tantissime situazioni, in maniera anche abbastanza illogica, come ad esempio per l'attività sportiva non agonistica o per svolgere l'attività di farmacista o ancora per alcuni posizioni del pubblico impiego e addirittura per la cessione del quinto dello stipendio; allo stesso modo vengono aboliti i certificati di idoneità psico-fisica per varie attività e cito, ad esempio, l'attività di maestro di sci o di giudice onorario. Si tratta di una semplificazione e di una razionalizzazione molto importante.

Vengono poi aboliti i certificati obbligatori per l'iscrizione alle scuole e per le vaccinazioni visto che ormai questo compito viene svolto dalle ASL, le quali devono verificare che tutti i cittadini si sottopongano alle vaccinazioni obbligatorie; quindi, tali elenchi sono già posseduti dalla pubblica amministrazione.

La scuola, quindi, dovrà richiedere i certificati alle ASL e non più al singolo cittadino.

Abbiamo altresì rivisto il concetto della certificazione di esonero dalle lezioni di educazione fisica: non si tratta più un fenomeno di tutto o nulla, ma della possibilità di certificazione e di accordo (tra il medico curante, la struttura ed eventualmente il medico della ASL) circa percorsi di motricità adatti anche a situazioni di handicap o, comunque, a difficoltà di carattere fisico. Inoltre, proponiamo l'abolizione delle certificazioni per partecipare a vacanze di carattere collettivo.

Gli articoli 3 e 4 prevedono l'abolizione dei libretti sanitari e di altre certificazioni per le imprese alimentari, perché i controlli su questi settori sono oramai decisamente migliori attraverso altre disposizioni.

Gli articoli 5 e 6 rinviano ad intese Stato-Regioni due argomenti importanti: da un lato, si prevede la possibilità di ricercare e trovare altre semplificazioni che si possano realizzare di comune accordo, appunto, tra Stato e Regioni (quindi altre certificazioni da abolire nel futuro), e pertanto si attribuisce la facoltà di procedere alla Conferenza unificata; in secondo luogo, si prevede una semplificazione ed un aggiornamento circa le norme di polizia mortuaria che oggi sono abbastanza complesse e non uniformi sul territorio nazionale.

Anche l'articolo 7 è importante e prevede la possibilità per Regioni e Province autonome di istituire registri che riguardino malattie d'interesse nazionale; si fa soprattutto riferimento ai registri tumori, che oggi non sono diffusi su tutto il territorio, o ad altre malattie quali l'AIDS, o ancora a registri per le cause di morte e per i portatori di protesi impiantabili (un settore che registra evidentemente un grande sviluppo e di cui mancano i dati epidemiologici). Non si può imporre l'istituzione di tali registri, ma certamente questa legge spinge in questa direzione perché tali registri sono fondamentali al fine di avere dati di carattere epidemiologico che sono di grande importanza per indirizzare la legislazione in ambito sanitario.

L'articolo 8 tratta norme semplificative sull'uso degli stupefacenti. Credo che sia a tutti noto, signor Presidente, come il nostro Paese sia fortemente arretrato rispetto all'utilizzo di tali sostanze, probabilmente per ragioni di carattere culturale, ma anche per vincoli di carattere normativo. La norma prevede di semplificare la prescrizione di questi farmaci, che non dovrà più essere fatta in triplice copia su un prontuario particolare, ma su quello semplice regionale con cui si prescrivono tutti gli altri farmaci.

Viene altresì semplificata la tenuta dei registri presso le strutture del Servizio sanitario per l'annotazione dell'uso di tali farmaci, ma soprattutto si introduce il concetto che questi farmaci possano essere utilizzati per il dolore severo di qualunque natura, che viene quindi considerato come sintomo e malattia da trattare di per sé, e non soltanto per il dolore severo legato a malattie di carattere neoplastico o degenerativo, come era precedentemente previsto nel testo unico. Inoltre, si stabilisce la possibilità di effettuare la distribuzione a domicilio attraverso gli operatori del Servizio sanitario nazionale per tutte quelle persone che non possono muoversi dal loro domicilio. Ciò favorisce la terapia domiciliare del dolore severo, così come la terapia domiciliare di pazienti in terapia sostitutiva con metadone o similari.

Abbiamo inoltre previsto all'articolo 9 la confisca dei beni strumentali in caso di esercizio abusivo della professione medica per cercare di scoraggiare ulteriormente tale pratica abusiva.

All'articolo 10 abbiamo normato in maniera più precisa la possibilità per i medici di prescrivere i farmaci cosiddetti off label, vale a dire per indicazioni diverse da quanto riportato sul foglietto illustrativo, asserendo che, secondo la normativa europea, occorre rifarsi ad evidenze cliniche di sperimentazione almeno in fase 2. Tale disposizione è già stata accolta da alcune modifiche delle norme dell' Agenzia italiana del farmaco (AIFA) che ha effettuato un allargamento in questo senso, tuttavia rimaneva in essere la lettera z) dell'articolo 1, comma 796, della finanziaria scorsa che impediva questo esercizio, pertanto ci è sembrato importante chiarire che quella lettera era abolita.

L'articolo 11 introduce la possibilità per le scuole di specializzazione, in accordo con le Regioni, di introdurre percorsi di subspecialità di durata non superiore a due anni, in maniera da poter avere percorsi diversificati all'interno delle scuole di specializzazione per sottospecialità oggi ormai presenti anche negli ospedali e nel Servizio sanitario.

Completano la legge gli articoli 12 e 13, che conferiscono obbligo alle Regioni e alle Province autonome di completare la rete delle farmacie e anche di bandire un concorso straordinario per soli titoli per farmacisti, con norme che favoriscono l'impiego di giovani farmacisti sotto l'età di 40 anni.

Sottolineo il fatto che, da più di dieci anni, i concorsi per le farmacie sono bloccati, che le nuove farmacie non sono state istituite e che - giustamente - sono in corso una grande attenzione ed una forte spinta da parte della categoria perché tali concorsi vengano sbloccati: questo, infatti, permette l'immissione nei ruoli e, quindi, nelle convenzioni con il Servizio sanitario di qualche migliaio di farmacisti. Si tratta, quindi, di norme estremamente importanti.

Credo così di aver descritto, nella sua essenza, questo disegno di legge, del quale auspico la totale approvazione. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, SDSE e del senatore Cursi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, la Lega Nord ha contribuito alla stesura del provvedimento, del quale, in particolare, ha condiviso molti punti. Ad esempio, uno di essi è quello sul dolore severo e sulle misure a favore di un utilizzo più libero dei farmaci per combatterlo. Oggi, di fatto, vi sono una certa inappropriatezza ed un'insufficienza del loro uso per le patologie del dolore severo da parte della classe medica. In quest'ambito, quindi, la Lega ha presentato un progetto di legge sulle cure palliative, che prevede appunto queste norme, il quale da oggi ha cominciato il proprio iter.

Teniamo, però, a precisare che abbiamo presentato alcuni emendamenti migliorativi nei confronti delle farmacie pubbliche e private (come l'estensione del termine di età da 40 a 45 anni).

Poi, signor Presidente, abbiamo presentato una serie di emendamenti sull'utilizzo degli alcolici nei pubblici esercizi. In particolare, crediamo vi siano emendamenti di buonsenso, che prevedono soprattutto un regime sanzionatorio e una lotta seria e severa all'alcolismo. In Italia, abbiamo circa 4,5 milioni di forti consumatori di alcolici, insomma di forti bevitori, e circa 1,5 milioni di alcolizzati. È evidente che le misure devono evitare gli errori intervenuti recentemente, per esempio, con la normativa sul codice stradale; si può anche ricordare come il divieto determini un'impennata prima dell'inizio dello stesso (il famoso ultimo bicchiere dei pub del Regno Unito).

Le misure più severe, però, comportano l'estensione a tutte le strutture dove si distribuisce alcol dopo le 2 di notte dell'obbligo di mettere a disposizione uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico (come l'«Etiltest»); la necessità di elevare a 18 anni il divieto di somministrazione di bevande alcoliche; la previsione che dopo le ore 2 nei locali nei quali si accede solo con l'acquisto di un biglietto d'ingresso la consumazione, eventualmente compresa, debba essere analcolica; l'esposizione delle tabelle che riportano il regime sanzionatorio e la quantità di alcolici attorno a cui vengono innestati i provvedimenti; programmi per incentivare il trasporto notturno dei giovani con mezzi pubblici e per l'accompagnamento a domicilio di chi non è in grado di mettersi al volante; l'estensione - come abbiamo detto - della tutela dalla vendita alla fascia da 16 a 18 anni (cioè che non si possano più vendere alcolici ai minori di 18 anni); il divieto di vendita di alcolici in forma ambulante e che la loro somministrazione ed il loro consumo possano essere effettuati esclusivamente nei pubblici esercizi, evitando che esercizi commerciali e artigiani, focalizzati sulla somministrazione non assistita di alimenti e bevande e non soggetti alla specifica autorizzazione di pubblica sicurezza, divengano luoghi di consumo incontrollato.

Prevediamo poi tutta un'altra serie di misure, compreso il divieto del cosiddetto after hour nel quale si spinge il pubblico a consumare alcolici riducendone il prezzo, inoltre, in qualche modo prevediamo l'incentivazione alla consumazione di bevande analcoliche, imponendone ai locali di intrattenimento la vendita ad un prezzo inferiore a quello delle bevande alcoliche; e infine, riguardo alle sanzioni per la mancata esposizione delle tabelle previste, prevediamo la sostituzione della sanzione della chiusura del locale con sanzioni di tipo pecuniario.

A nostro avviso, possono andare di pari passo un mix di misure più severe contro l'alcolismo e una ridefinizione dei locali dove la somministrazione possa essere in qualche modo tutelata.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Monacelli. Ne ha facoltà.

MONACELLI (UDC). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1249, avente per oggetto «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute», non rappresenta un mero condensato di semplificazioni di alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle autorizzazioni sanitarie: è qualcosa, a nostro dire, di ben più complesso.

Tale provvedimento piomba all'esame di quest'Aula, diciamocelo chiaramente, in un clima la cui attenzione è pari a quella che solitamente viene riservata alle mosse semplici, non strategiche e tanto meno fondamentali, che sono destinate soltanto a prendere tempo in quella più complessa partita a scacchi, che si disputa dentro e fuori dal Parlamento e che risponde al nome di finanziaria e di legge elettorale.

Ma la riflessione, che pure dovrebbe svilupparsi sul presente disegno di legge, non può prescindere dall'interrogativo che si pone nei riguardi dell'opportunità di un'eccessiva semplificazione di questioni e problemi differenti, per i quali forse era preferibile usare una maggiore prudenza.

Esiste il convincimento diffuso, nella pubblica opinione, che il nostro Paese sia stretto eccessivamente da un intenso groviglio di leggi che ne appesantiscono la funzionalità. Anche l'efficienza del Servizio sanitario nazionale è spesso compromessa dall'eccessiva incidenza di procedure burocratiche e, dunque, un provvedimento che nelle sue finalità è destinato ad agire in modo significativo e concreto sulla rimozione di procedure obsolete che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, come pure sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte, va condiviso. Ma (ed esistono fondate ragioni per alzare l'asticella del «ma») a condizione che venga sempre garantito e tutelato il diritto alla salute dei cittadini.

Si rilevano, nell'articolato del presente disegno di legge, ragionevoli soppressioni di una serie di certificazioni che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, sembrano non avere più fondate ragioni per continuare ad esistere. Riteniamo ci sia poco da argomentare sull'eliminazione del certificato di sana e robusta costituzione fisica richiesto per l'iscrizione agli istituti magistrali e ai corsi per infermieri, o del certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti; o del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego; o del certificato di idoneità psicofisica per l'attività di maestro di sci.

Ma ci sia consentito rilevare che forse non è perfettamente sovrapponibile il confronto delle eliminazioni, cui sopra ho accennato, con l'abrogazione del certificato di idoneità fisica e psichica per svolgere l'attività di giudice onorario o di pace.

Stante le finalità del presente disegno di legge, non riteniamo che possa essere considerata una disposizione, diretta a mettere un freno al fenomeno dell'abusivismo della professione sanitaria, la soppressione, prevista al comma 10 dell'articolo 1, riguardante le certificazioni relative all'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomelitica e contro l'epatite virale B, di cui all'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

La previsione dell'autocertificazione, così com'era contemplata nella stesura originaria del presente disegno di legge, in luogo dell'attuale obbligo di certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni sopra richiamate, non rappresenta una misura di garanzia necessaria e dunque sufficiente.

La profilassi obbligatoria delle vaccinazioni realizzata nel nostro Paese ha consentito che alcune malattie, quali quelle sopra citate, siano state in questi anni definitivamente debellate. È però con una certa preoccupazione che dobbiamo registrare un preoccupante riesplodere, in coincidenza di un più marcato fenomeno immigratorio, di casi, ad esempio, di TBC, registratisi nelle scuole italiane, che sono espressione, appunto diretta dei prodotti di una società multirazziale con i quali necessariamente dobbiamo fare i conti.

Non è discriminante, dunque, prevedere e modulare opportune politiche di prevenzione sanitaria, perché sarebbe invece un atteggiamento irresponsabile, e lo sarebbe ancor di più per il legislatore, non tenere conto delle mutate caratteristiche e delle trasformazioni socio-culturali avvenute nel nostro Paese.

L'autocertificazione - ripeto - così com'era prevista nella stesura originaria di questo disegno di legge, a fronte anche di diverse sensibilità culturali e dunque sanitarie, non poteva e non può essere considerata una misura sufficiente di garanzia per tutti; e forse non è sufficiente nemmeno la trasmissione da parte dei dirigenti scolastici, come invece viene previsto nell'attuale redazione dell'articolo, degli elenchi degli alunni che vengono iscritti per la prima volta alla prima classe della scuola primaria, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale, ai fini della conoscenza dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie.

La semplificazione non può essere sinonimo di un imbarazzante semplicismo che rischia di compromettere la sicurezza, il diritto alla salute che deve invece essere garantito verso tutti e soprattutto, nei confronti dei bambini che accedono alla scuola dell'obbligo.

Lo stesso ragionamento che sin qui abbiamo sviluppato, riteniamo necessario estenderlo anche a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 dello stesso disegno di legge, riguardante l'eliminazione di presentazione del certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori.

L'interrogativo di fondo che dunque ci poniamo è: occorre considerare prioritaria l'eliminazione di un procedimento che, stante i ritmi della società moderna, può persino apparire come un'inutile perdita di tempo, oppure occorre indurre, anche sotto il profilo della pur antipatica (lo riconosco) rigidità procedurale, al rispetto di norme attestanti maggiori garanzie per tutti? Io opterei per la seconda scelta.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), abroga gli obblighi relativi al libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione degli alimenti; e, nella lettera b), sopprime l'obbligatorietà del certificato medico che esclude il pericolo di contagio, ai fini della riammissione al lavoro degli alimentaristi summenzionati dopo un'assenza di durata superiore ai cinque giorni per malattia.

Ora, anche qui, trattandosi di norme che incidono sulla sicurezza alimentare, riteniamo opportuno non farci travolgere dal «costi quel che costi» che nasce dalla smania di semplificazione eccessiva.

Noi riteniamo di poter convergere verso la definizione di un giudizio positivo sul presente disegno di legge, in quanto riteniamo che l'obiettivo principale, quello cioè riguardante in ogni caso «il continuare a realizzare ed assicurare la tutela della salute pubblica», non sia stato affatto conseguito.

A nostro giudizio, sono stati mescolati in questo disegno di legge troppi ingredienti. Al suo interno troviamo: la sana e robusta costituzione fisica; i difetti dei farmacisti che partecipano ai concorsi; l'idoneità fisica dei responsabili tecnici per i servizi di autoriparazione; la tessera sanitaria per gli addetti ai lavori domestici; il divieto di vendita e somministrazione di alcolici negli autogrill autostradali; la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria; la semplificazione dei vari registri da parte dei farmacisti per il controllo del movimento degli stupefacenti; i farmaci per il trattamento del dolore severo; le disposizioni in materia di polizia mortuaria. La sensazione, di fronte a questa miscellanea di ingredienti, è quella di avere a che fare con un sorta di maionese impazzita.

Quindi, prima di raggiungere questo non auspicabile risultato, invitiamo il Senato, quest'Assemblea, a valutare il provvedimento con serietà e ad usare qualche cautela in più. (Applausi dal Gruppo UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cursi. Ne ha facoltà.

CURSI (AN). Signor Presidente, penso che l'attuale disegno di legge sia importante perché frutto di un lavoro iniziato nella precedente legislatura, in particolare di quello di una specifica commissione, che fu insediata tre anni fa. Ad essa va ovviamente dato atto del lavoro fatto al Ministero della salute con serietà e competenza, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione dell'imbarazzo in cui ciascuno di noi si trova ogni qualvolta deve fare qualche documento, dovendosi rivolgere alle agenzie o comunque andare a fare lunghe file per ottenere certificati inutili.

Quindi, un grazie a questa commissione per tale lavoro, ma un grazie anche al relatore Bodini, che ha saputo raccogliere una serie di integrazioni e proposte venute da ciascun membro della Commissione. Nella formulazione originaria, come diceva giustamente anche la collega Monacelli, in alcuni casi non era infatti chiaramente indicato il richiamo alla tutela della salute. Quindi, abbiamo provveduto ad apportare alcune correzioni mediante alcuni emendamenti. Direi che non abbiamo trovato difficoltà, perché il risultato raggiunto è un patrimonio comune sul piano della salute.

Ognuno, per la sua parte, maggioranza e minoranza, ha svolto tale funzione. Si è trattato quindi di un fattivo contributo per dare a tale provvedimento l'obiettivo della tutela della salute. Penso ad alcuni emendamenti, per esempio, quelli relativi alle colonie, ove era presente una formulazione abbastanza generale e generica che abbiamo corretto. Penso anche all'emendamento riferito alla scuola, tenendo presente peraltro che c'è una funzione nuova a livello nazionale, quella delle Regioni e delle ASL. Quindi, c'era anche l'esigenza di contemperare il tema della salute, quale tutela del diritto nazionale, con le competenze specifiche delle ASL. Tale semplificazione significa meno burocrazia, che spesso non serve più a nulla, ma soprattutto la possibilità che l'obiettivo di cui parlavo sia sempre e comunque garantito.

La presenza del Ministro mi dà la possibilità di rivolgere un appello in merito all'articolo 11. Nei giorni scorsi in Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale abbiamo avuto la possibilità di ascoltare una serie di persone che ci hanno messo al corrente di come si sta procedendo in materia di formazione. Penso che tale tema, per come è stato affrontato, vada seriamente rivisto. Sicuramente l'articolo 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001 si riferiva alla formazione professionale, non sicuramente alla formazione come la intendiamo noi. Mi auguro che l'accordo fatto nell'agosto scorso in sede di Conferenza Stato-Regioni non vada in tale direzione. Ho sentito parlare di accrediti di formazione nazionali e regionali. Dopo aver fatto ognuno di noi, che viviamo nel sistema Italia, una serie di considerazioni, talvolta tristi e drammatiche, sullo stato della sanità a livello nazionale e dopo le vicende di ieri della Calabria, non è facile immaginare che una Regione venga commissariata perché è scattato il sistema sanitario di emergenza. Questo è quindi un principio importante, un principio forte a cui il Governo ha voluto ricorrere. Certamente, anche il nominativo che è stato scelto evoca qualcosa, perché la persona prescelta, almeno stando a quanto si legge dai giornali, è l'Alto commissario per la lotta al crimine organizzato: questo vuol dire che qualcuno potrebbe fare subito qualche accostamento. Non voglio essere così cattivo da immaginarlo; certo è che, considerata la situazione della Calabria negli ultimi due anni, c'è da chiedersi se c'era qualcuno che pensava a qualcosa, se c'era un assessore alla sanità, se c'era un presidente della Giunta regionale; ma queste sono domande che faremo nelle sedi più opportune.

Comunque, in merito alla formazione, si può porre il problema di creare 20 o 21 sistemi di formazione a livello nazionale. Mi auguro, quindi, che l'Agenzia nazionale - sono sempre più favorevole a rafforzare ciò che è lo Stato con la «S» maiuscola - svolga una funzione volta a controllare il disequilibrio forte che si può determinare nella formazione dei medici, degli infermieri e del personale sanitario, spaccando l'Italia in tante piccole realtà che sicuramente non servono all'interesse del cittadino.

Oggi il sistema Italia è - lo ricordava il Ministro e lo ricorda anche ciascuno di noi - al secondo posto della graduatoria dell'Organizzazione mondiale della sanità; per cui, non vorremmo che quando qualcuno di noi va in ospedale chieda se l'operatore sanitario si è formato in una Regione o in un'altra. Già oggi è eticamente scorretto immaginare che c'è chi nasce fortunato perché nasce in una Regione e chi nasce sfortunato perché nasce in un'altra Regione; quindi, anche sul tema di formazione abbiamo inserito un richiamo, e rivolgo un appello al Ministro perché so che in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà scendere nel particolare.

L'altra questione importante concerne l'articolo 13, che disciplina il concorso straordinario per il conferimento delle farmacie. In questo senso vorrei riportare le cose che ho detto ieri in Commissione industria e in Commissione sanità. Allora avevo ragione a ritenere - lo ricorderanno, se ci sono, i colleghi della Commissione industria e forse lo stesso presidente Scarabosio - che discutere del tema della salute con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 1644 in Commissione industria era poco appropriato. Ciò è tanto più vero se consideriamo che oggi all'articolo 13 di questo provvedimento leggiamo una lunghissima elencazione di disposizioni che riguardano i concorsi straordinari per il conferimento delle farmacie, perché probabilmente il tema della farmacie è di competenza della Commissione igiene e sanità.

Questa è una cosa che avevo chiesto quindici giorni fa proponendo stralcio o l'accantonamento e che ho richiesto ieri. Sono convinto che ieri il presidente Marino abbia raccolto l'appello unanime della Commissione igiene e sanità volto a chiedere alla Commissione industria di considerare che, comunque, quell'articolo venga considerato come parte importante di competenza della Commissione igiene e sanità. Questo, al di là di quello che può significare, riguarda il rispetto istituzionale delle competenze. Quando oggi vediamo che nel provvedimento sulla semplificazione si parla di farmacie, devo dire ai colleghi della Commissione industria - ieri sono andato a sostituire un collega - che probabilmente non si sono resi conto che avevamo ragione, tant'è vero che il tema delle farmacie è trattato in questo provvedimento che è di competenza della Commissione igiene e sanità.

Dunque, confermo ancora di più la volontà che l'appello che abbiamo fatto ieri in Commissione al presidente Marino possa trovare udienza presso il Presidente del Senato, che all'atto dell'assegnazione del disegno di legge n. 1644 probabilmente non aveva visto o non voleva vedere o si è distratto sulla necessità che l'articolo 2 che riguardava le farmacie andava assegnato in via prioritaria alla Commissione igiene e sanità ed, eventualmente, per un esame congiunto a Commissione igiene e sanità e Commissione industria. Quindi, è un tema di attualità.

Su questo argomento penso che la formulazione del testo ora al nostro esame ci possa in qualche modo dare soddisfazione, ma soprattutto ci può dare soddisfazione il fatto che da questo ci è consentito avanzare le argomentazioni di prima, chiedendo l'invito al Ministro di prestare attenzione al tema della formazione che non è quella professionale, ma del personale sanitario e non.

Sul tema delle farmacie, la riapertura dei concorsi mi sembra sia un risultato importante, perché significa rimettere in moto un meccanismo che si era da troppi anni bloccato. Chi vi parla lo ha detto centinaia di volte, anche alle categorie interessate.

Infine mi auguro che il Ministro si faccia carico, insieme alla Presidenza del Senato, di raccogliere in questa sede l'appello che viene dalla Commissione igiene e sanità all'unanimità e che ha visto il presidente Marino - che ringrazio - disponibile a seguire questa strada, e che noi si sappia nelle prossime ore che fine farà il nostro appello.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (FI). Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, di fronte ad un disegno di legge che si pone come obiettivo una semplificazione che va a favore di tutti i cittadini, è chiaro ed evidente che ci si deve schierare aderendo favorevolmente nel tentativo di fare il meglio, cosa che noi abbiamo fatto in maniera positiva fin dall'inizio. Va ricordato che verso quest'obiettivo il testo originale si presentava con un regolatorio molto confuso, spesso ignaro delle determinazioni già acquisite da alcune Regioni e, come ha ricordato la collega Monacelli, con una pletora di argomenti. Tuttavia, il lavoro è stato costruttivo e proficuo, e così si è trovata una migliore omogeneizzazione sulle vaccinazioni, sulle disposizioni alimentari, soprattutto sui registri delle patologie, dei farmaci off label e sul regolatorio delle farmacie.

Credo sia assolutamente ingiusto e non corretto attribuirsi diverse penne del pavone per questi miglioramenti, perché lo ha stabilito la Commissione al suo interno, nel suo insieme, e credo sia un fatto estremamente positivo.

Certo, ora c'è da fare una riflessione: la discussione in Commissione, per motivi che esulano dalla Commissione stessa, è stata estremamente prolungata, per cui ormai alcune norme sono state superate da altre e, soprattutto, ad altri tavoli si sta discutendo delle medesime argomentazioni. Condivido quindi quello che ha ricordato il senatore Cursi a proposito delle farmacie e mi unisco anch'io alla pressante richiesta al Presidente del Senato che restituisca alla 12a Commissione permanente la competenza sull'emendamento all'articolo 2 che riguarda le farmacie, e che quindi o in maniera congiunta, o in maniera prevalente da parte della Commissione sanità, si esprimano i pareri al riguardo. In ogni caso, altri confronti ci potranno aspettare su questi temi, così come possibili ulteriori miglioramenti possono venire dagli emendamenti presentati in Aula.

Voglio infine cogliere l'occasione per ringraziare e per complimentarmi a nome del mio Gruppo con il relatore, che ha sicuramente profuso molto impegno nell'illustrare questo disegno di legge, che in gran parte ci ritrova riuniti, e per l'atteggiamento del Governo, che non è stato pregiudizialmente ostile ai nostri emendamenti, ma li ha accolti. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Massidda. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, per rispetto ai colleghi non voglio ripetere tutte le considerazioni che sono già state fatte e che condivido ma, mi soffermo solo su una valutazione che credo importante. Su questi argomenti, così seri e così necessari per la sanità, maggioranza e opposizione hanno trovato un'armonia; ha fatto un ottimo lavoro il relatore, come credo abbia fatto un ottimo lavoro la Commissione, e il Ministero ha recepito diversi suggerimenti.

Voglio ricordare che alcuni di quei suggerimenti sono consequenziali anche ad un'azione politica svolta nelle scorse legislature, che quindi segue un filo conduttore che porta ad una razionalizzazione della burocrazia in campo sanitario, soprattutto sotto il profilo della semplificazione, eliminando tutta una serie di procedimenti che ormai possono veramente essere definiti inadatti e, soprattutto, non opportuni. Sicuramente questo provvedimento introduce anche qualcosa che si è tentato di realizzare e che invece è stato fortemente osteggiato; voglio soffermarmi, in particolare, sul discorso delle farmacie. Sapete benissimo che il sistema farmaceutico svolge in Italia un ruolo fondamentale, è parte integrante del Sistema sanitario nazionale, sicuramente è un presidio importantissimo anche nella prevenzione, perché, soprattutto nel quadro di una riduzione degli interventi di pronto soccorso, avere delle farmacie a cui rivolgersi e dove trovare personale qualificato anche nei giorni di festa è un vantaggio non indifferente.

Ecco perché molti colleghi hanno presentato disegni di legge nei quali si richiedeva, ad esempio, un numero di farmacie maggiore e, quindi, un numero minore di abitanti per farmacia. La possibilità di riaprire una volta per tutte i concorsi, utilizzando metri di giudizio applicabili a livello nazionale, è una previsione meritoria.

Mi sono soffermato su questo aspetto - cogliendo l'occasione anche per far tesoro di una siffatta armonia su argomenti così seri che vanno al di là dello schieramento e del colore politico che tutti noi rappresentiamo - per far notare che su certi argomenti bisogna riflettere e prima di compiere alcuni passaggi bisogna essere veramente molto attenti a tutto ciò che riguarda la materia. Infatti, in questi giorni, presso la 10a Commissione, è all'esame un provvedimento nel quale è contenuto un solo articolo, che, di fatto, trasforma interamente il sistema delle farmacie. È una materia che richiederebbe una profonda riflessione e una competenza che, con tutto il rispetto per i colleghi della 10ª Commissione, non può interessare soltanto il campo dell'economia e delle attività produttive, ma deve riguardare soprattutto la sanità per le ragioni che ho appena enunciato.

Questo è il motivo per il quale chiedo che l'emendamento riferito all'articolo 2 del disegno di legge all'esame della 10ª Commissione permanente - e il cui termine per la presentazione di subemendamenti sarebbe dovuto scadere lunedì prossimo - sia momentaneamente bloccato, affinché sia assegnato, per un ulteriore esame in sede referente, alla Commissione sanità, altrimenti correremmo il rischio di creare gravissimi danni.

Oggi ci accingiamo a votare un disegno di legge estremamente importante, che semplifica e risolve molti problemi; tuttavia, quasi al contempo, lunedì potremmo trovarci a deliberare su una norma che crea difficoltà paurose, tra l' altro arrecando un danno alla salute dei cittadini, dal momento che il controllo sulla vendita dei farmaci non è più affidato a farmacisti e svolto in un ambiente adatto, come le farmacie, ma viene magari effettuato in supermercati dove, ancora oggi, i farmacisti sono considerati alla stregua di comuni dipendenti e come tali talora vengono anche utilizzati, con mansioni molto più umili rispetto ai loro titoli. In particolare, ciò potrebbe produrre una grave conseguenza come l'aumento della spesa farmaceutica, che - come sappiamo - è legata anche all'aumento delle patologie strettamente connesse all'enorme abuso e ad un uso improprio dei farmaci.

Per tutte queste ragioni, annuncio il mio voto favorevole sul disegno di legge ma, naturalmente, mi riservo di verificare se questo clima di collaborazione possa avere seguito almeno su questa materia o se, invece, possa portare a degli irrigidimenti.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BODINI, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti, in particolare coloro che hanno formulato giudizi di apprezzamento sul disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Polledri, che ha anticipato alcuni temi oggetto degli emendamenti che illustrerà, devo rispondere che, in relazione alle cure palliative, essendo iniziato adesso l'iter di un provvedimento specifico, di cui - tra l'altro - il senatore Polledri è firmatario, presso la Commissione, penso che il tema e gli emendamenti ad esso riferiti vadano opportunamente spostati e inseriti in quel provvedimento, anche perché molti di loro non hanno la copertura finanziaria, com'è stato rilevato dalla 5a Commissione permanente.

Per quanto riguarda il problema dell'alcol, sicuramente accoglieremo un emendamento importante che il senatore Polledri ha presentato e che sposta il limite di età da sedici a diciotto anni per poter accedere alla somministrazione di alcol nei pubblici esercizi. Per quanto concerne, invece, gli altri emendamenti, che pur contengono parti interessanti, essi si sovrappongono in una certa misura ad alcune norme - che abbiamo appena votato - del Testo unico del codice della strada, ma anche a normative già presenti nel decreto. Inoltre, ricordo che è istituito presso il Ministero un tavolo di concertazione con i pubblici esercizi per la riduzione dell'uso dell'alcol e credo che queste norme, che interessano le modalità di vendita, vadano ulteriormente concordate. Su questi emendamenti, esprimo quindi preannuncio quindi parere contrario.

Per quanto riguarda le osservazioni svolte dalla senatrice Monacelli, voglio rassicurarla sul fatto che l'abolizione delle certificazioni è stata lungamente ponderata. Farò soltanto un esempio, al riguardo. Credo che l'incrocio dei dati tra pubbliche amministrazioni, vale a dire tra ASL e amministrazioni scolastiche, rispetto alle certificazioni sia molto più efficace dell'autocertificazione così come è oggi prevista: disturba di meno il cittadino che non deve produrre carta; inoltre, incrociando i dati che la pubblica amministrazione già possiede, si otterrà il controllo assoluto, perché nessun bambino, nessun ragazzo potrà accedere alla scuola se non sarà passato attraverso il vaglio dell'ASL, in base alle norme già vigenti. Credo, quindi, che da questo punto di vista si possa stare tranquilli.

Concludo osservando che mi sembra un po' ingeneroso il giudizio espresso sulle norme contenute nel provvedimento. Certamente potremmo definirle, per così dire, un'insalata, che però possiede il comun denominatore molto importante costituito dalla tutela della salute: non si tratta certo di una maionese impazzita; semmai, di una maionese di buon gusto.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TURCO, ministro della salute. Il Governo esprime grande soddisfazione per l'approvazione del provvedimento e ringrazia il relatore e la Commissione per il lavoro svolto. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente, che verranno allegati al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BODINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati, ad eccezione, naturalmente, dell'emendamento aggiuntivo 1.0.200 (Testo 2).

TURCO, ministro della salute. Il Governo esprime parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Monacelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Monacelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.0.200 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BODINI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.200 (testo 2) e 2.201. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.4.

TURCO, ministro della salute. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Monacelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dal senatore Ranieri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Monacelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BODINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

TURCO, ministro della salute. Signor Presidente, il Governo si conforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Monacelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BODINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

TURCO, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BODINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

TURCO, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BODINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.200 e 7.201.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.202.

TURCO, ministro della salute. Signor Presidente, il Governo si conforma al parere del relatore.

PRESIDENTE.Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.200 e 7.201 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.202, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, visto che è stato incardinato il disegno di legge sulle cure palliative, vorrei ritirare gli emendamenti che in qualche modo riproducono il provvedimento della Lega, in segno di rispetto nei confronti dell'operato della Commissione. Pertanto, ritiriamo gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6.

Signor Presidente, gli emendamenti 8.200 e 8.201 riguardano la terapia della tossicodipendenza da oppiacei. A noi sta molto bene che venga semplificata la prescrizione per il dolore severo e per gli stati oncologici, però bisogna fare attenzione alla semplificazione anche della certificazione, ossia che in qualche modo venga data una possibilità di certificazione molto facile per il trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza.

Ciò significa che avremmo in qualche modo l'apertura di un mercato o quanto meno un possibile abuso da parte delle tossicodipendenze utilizzando le farmacie di Stato e andando soprattutto dai medici; lasciamo perdere ovviamente le duplicazioni e i falsi, ma avremmo medici che, signor Ministro, sarebbero in qualche modo assediati - lo dico per esperienza - da parte dei tossicodipendenti che vorrebbero certificati facilmente ottenibili.

Per questo motivo proporrei un ripensamento su questo aspetto, che sarebbe risolto dall'emendamento 8.200.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BODINI, relatore. Signor Presidente, pur comprendendo le preoccupazioni del senatore Polledri, se dovessimo accogliere gli emendamenti 8.200 e 8.201, evidentemente si andrebbe in contrasto con l'emendamento 8.300 (testo 4), da me presentato, e ci troveremmo in una situazione tale per cui un tossicodipendente in terapia metadonica cronica o comunque protratta, che ha un incidente e si rompe una gamba ed è costretto a domicilio, non possa ricevere il farmaco a domicilio. A me sembra veramente sbagliato.

L'emendamento 8.300 (testo 4) vuole favorire le terapie domiciliari per il dolore severo di qualunque natura, ma concederle anche a chi sfortunatamente deve fare una terapia sostitutiva e non può muoversi dal domicilio. È responsabilità del medico che prescrive accertare se il paziente può o meno muoversi dal domicilio; non credo che dobbiamo punire queste persone.

Questo è il senso dell'emendamento 8.300 (testo 4) ed è la ragione per cui esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.200 e 8.201.

TURCO, ministro della salute. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.200 e 8.201.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.300 (testo 4), presentato dal relatore.

È approvato.

 

Gli emendamenti 8.200 e 8.201 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.300 (testo 4).

 

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

 

Ricordo che gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6 sono stati ritirati.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, che invito i presentatori ad illustrare.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, avevamo anticipato la presentazione di proposte modificative che intervengono sulla somministrazione di bevande alcoliche.

L'emendamento 9.0.1 implica norme sulla sicurezza, ma mi vorrei soffermare, signor Presidente, sull'emendamento 9.0.200 (testo corretto), nel quale si prevede un aggiornamento dell'articolo 689 del codice penale. Sosteniamo innanzitutto che non si possano vendere alcolici ai minori di diciotto anni e a chi è in condizioni di alterazione psicofisica da alcolici: oggi a chi è in stato di ubriachezza viene consentito l'acquisto di alcolici; noi prevediamo invece chenon si debbano vendere bevande alcoliche a chi è in stato di ubriachezza o in evidente (non per un medico, ma per un venditore) stato di coscienza alterato; credo sia giustamente responsabilità del venditore non vendere alcolici ad una persona drogata.

C'è poi un secondo complesso di emendamenti che interviene sui locali. L'emendamento 9.0.201 prevede una serie di misure (forse troppo dettagliate e quindi difficilmente approvabili) volte ad incentivare un controllo del consumo di alcolici. Chiedo che tale emendamento venga votato per parti separate: potrebbero essere votati innanzitutto, con un'unica votazione, il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 9-bis che noi proponiamo; ritiro, poi, il comma 3, sul quale la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario; infine, potrebbero essere votati, sempre con un'unica votazione, la restante parte dell'emendamento.

Si prevede, dunque, che un esercente non possa vendere bevande alcoliche a chi è in stato di intossicazione alcolica; si stabilisce altresì che non si possano vendere bevande alcoliche negli spazi pubblici. Infatti, possiamo anche chiudere i locali da ballo, ma poi nella piazzola c'è chi vende il panino, la birra e l'alcolico. Ciò ovviamente non aiuta a risolvere il problema delle stragi del sabato sera. Quindi, puniamo tutte queste situazioni.

Inseriamo, poi, una serie di misure prevedendo, ad esempio, che a chi entra in un locale dopo le ore 2 e ha un biglietto di ingresso comprensivo della consumazione sia venduto un analcolico. Inoltre, diamo un incentivo economico, stabilendo che le bevande analcoliche costino meno delle altre consumazioni. A nostro giudizio, si può arrivare a modificare anche la norma approvata in passato, secondo cui dopo le ore 2 non si possono assolutamente vendere alcolici nei locali da ballo. Si prevede anche l'obbligo da parte dei locali - che oggi non esiste - di usare un etilometro. È giusto, infatti, che chi frequenta i locali di intrattenimento abbia la possibilità di effettuare su se stesso un controllo.

Inoltre, sono previsti maggiori controlli stradali, nonché l'incentivo per l'autista designato; si prevede quindi un mix di misure estremamente più severe, che possono anche arrivare a una piccola modifica del codice della strada.

Pertanto, riteniamo che l'approvazione dell'emendamento 9.0.200 possa essere collegato all'approvazione dei primi tre commi dell'emendamento 9.0.201 e all'emendamento 9.0.202.

TOMASSINI (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ripresentiamo con forza l'emendamento 9.0.4 perché, benché sull'attivazione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie vi sia una norma di applicazione, cioè il decreto legislativo n. 229 del 1999, e nonostante abbiano una funzione fondamentale, in tante regioni del territorio nazionale essi sono stati disattesi. Vale quindi la pena ribadire le funzioni e gli obiettivi dei dipartimenti di prevenzione. Desidero anche ricordare che con il loro coordinamento e funzionamento si potrebbero in futuro evitare molti dei problemi che hanno determinato questa norma sulla semplificazione.

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere per quale ragione fuori dall'Aula vengono continuamente diffusi annunci che avvertono i senatori che in Aula sono in corso votazioni per la verifica del numero legale; non so perché questo avvenga sistematicamente.

PRESIDENTE. Senatore, in questo modo si avvisano tutti i colleghi che sono in discussione emendamenti con il parere contrario della 5a Commissione permanente; quindi, se si vota c'è tale possibilità. Con tali avvisi tutti i colleghi sanno che si potrebbe verificare quest'ipotesi.

 

BALDASSARRI (AN). Un conto è l'ipotesi, altro è l'annuncio in cui si dice che sono in corso votazioni per la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Senatore, provvederemo a modificare questo annuncio.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BODINI, relatore. Per le ragioni già espresse durante la mia replica, il parere del relatore sull'emendamento 9.0.1 è contrario, mentre è favorevole sull'emendamento 9.0.200 (testo corretto), che contiene la norma che porta da 16 a 18 anni il limite d'età per poter acquistare bevande alcoliche in locali pubblici, che mi sembra il cuore dei provvedimenti proposti dal senatore Polledri.

Il parere è contrario sugli emendamenti 9.0.201 e 9.0.202. Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.4, il parere sarebbe favorevole, anche se rilevo che sui commi 3, 4 e 5 c'è il parere contrario della 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta che formulo al senatore Tomassini e agli altri proponenti è quella di votare - e in questo caso il parere sarebbe favorevole - i primi due commi e di trasformare i commi 3, 4 e 5 in un ordine del giorno che potrà essere ripreso in successivi provvedimenti.

 

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, accetta la proposta avanzata dal relatore?

 

TOMASSINI (FI). Sì, signor Presidente.

TURCO, ministro della salute. Il parere del Governo è conforme al quello del relatore.

Inoltre, è favorevole sull'emendamento 9.0.500.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.1, così semplifichiamo i lavori dell'Aula.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.200 (testo corretto).

VALPIANA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALPIANA (RC-SE). Signor Presidente, vorrei esprimere il parere dei Gruppi de La Sinistra‑L'Arcobaleno su questo emendamento.

Possiamo condividere la richiesta che il limite d'età sia alzato dai 16 ai 18 anni per poter acquistare nei locali pubblici bevande alcoliche; non possiamo assolutamente condividere, però, il fatto che la pena sia l'arresto fino ad un anno di chi somministra tali bevande ai minori. Non ha senso l'arresto, infatti, quando la pena dovrebbe essere la chiusura dell'esercizio.

Quindi, se non vi è una modifica del testo, non possiamo che astenerci sull'emendamento 9.0.200, condividendone una parte, ma non potendo valutare come positiva la punizione con l'arresto: non pensiamo che questo costituisca la punizione per qualsiasi cosa e - soprattutto - lo troviamo inefficace dal punto di vista della prevenzione dell'alcolismo tra i giovani.

 

BODINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BODINI, relatore. Signor Presidente, il testo dell'emendamento 9.0.200 riprende esattamente quanto prevede il primo comma dell'articolo 689 del codice penale. Non vi è una modificazione di quest'articolo rispetto alla pena, ma solo rispetto all'età: la pena rimane quella prevista dal codice penale, che non ci sembrava il caso di cambiare.

PRESIDENTE. Grazie per il chiarimento, senatore Bodini.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.200 (testo corretto), presentato dal senatore Polledri.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.201. Se non vi sono osservazioni, procederei a votazioni per parti separate, così come richiesto dal presentatore.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.0.201, presentato dal senatore Polledri, fino alle parole: «e successive modificazioni».

Non è approvata.

 

Ricordo che la parte dell'emendamento 9.0.201, dalle parole: "3. I titolari...", fino alla fine del periodo, è stata ritirata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 9.0.201.

Non è approvata.

 

Metto ai voti l'emendamento 9.0.202, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.4.

Chiedo al senatore Tomassini se intende accogliere la richiesta, precedentemente avanzata dal relatore, di mettere in votazione i primi due commi dell'emendamento, trasformando la restante parte in un ordine del giorno.

 

TOMASSINI (FI). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti i commi 1 e 2 dell'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Sono approvati.

 

La restante parte dell'emendamento 9.0.4 viene ritirata e trasformata nell'ordine del giorno G9.0.4, che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.500, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento del Governo che si intende illustrato e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

BODINI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 12.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.200, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

POLLEDRI (LNP). Questi emendamenti sono leggermente migliorativi del testo, nel senso che l'emendamento 13.200 precisa, in base a normativa europea, il comma 2, specificando chi sono gli ammessi al concorso e che questi devono essere in possesso dei diritti civili e politici e di iscrizione all'albo professionale dei farmacisti. L'emendamento 13.201 intende agevolare le farmacie rurali, sostituendo le parole «40 anni» con «45 anni». Poiché sono passati vari anni, chi aveva fatto domanda probabilmente non rientrerebbe nelle graduatorie in quanto ha già raggiunto i 45 anni. Per chi è titolare di diritti passati, si intende considerare che gli anni siano passati da quando questa normativa è entrata in vigore, alzando il limite di età da 40 a 45 anni. Non vorrei che magari, per incentivare proprio quella categoria, alla fine i soggetti interessati non rientrassero nei parametri.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BODINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.200, 13.201 e 13.202.

TURCO, ministro della salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

 

Metto pertanto ai voti l'emendamento 13.201, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 13.202, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 13.0.200 e 13.0.201 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Lega Nord al provvedimento in esame.

MONACELLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MONACELLI (UDC). Alla luce delle riflessioni anche successive alla votazione degli emendamenti, riteniamo che non sia intervenuto alcun elemento tale perché il nostro giudizio rispetto a questo provvedimento possa essere considerato mutato. Conseguentemente, il voto del Gruppo UDC sarà di astensione a conferma di quanto già espresso nei lavori della Commissione.

VALPIANA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALPIANA (RC-SE). Signor Presidente, intervengo brevemente a nome dei Gruppi della Sinistra-L'Arcobaleno - e non lo faccio per iscritto visto che non siamo intervenuti nella discussione generale - perché credo vada realmente sottolineata l'importanza di questo provvedimento serio, perché tutela la salute dei cittadini in modo reale e non burocratico come avvenuto fino ad oggi per quegli aspetti che adesso ci accingiamo a modificare.

È estremamente importante che con questo provvedimento finalmente lo Stato si dimostra amico e vicino al cittadino: vengono infatti cancellate una serie di richieste, di documentazioni, di certificazioni obbligatorie che si erano venute stratificando nel tempo, alcune obsolete, forse addirittura ridicole, come il certificato di sana e robusta costituzione fisica per i meccanici che lavorano ai motori. In realtà, rispondevano ad esigenze di una volta ma non rispondono più a quelle reali odierne, ma si taglieggia il cittadino con richieste continue.

Vorrei citare alcuni elementi che abbiamo eliminato oggi, oltre al certificato di sana e robusta costituzione fisica per l'iscrizione a corsi ed a concorsi per infermieri, per la sorveglianza sanitaria, per l'esercizio della professione farmaceutica ed altri ancora. Ma credo ci siano alcune considerazioni da sottolineare perché indici di qualità. Abbiamo per esempio eliminato la soppressione dell'obbligo di certificazione dell'idoneità fisica per essere ammessi al servizio civile volontario nazionale, retaggio del servizio civile che derivava dal servizio militare. Viene tolta la richiesta della certificazione delle vaccinazioni per l'iscrizione alla scuola, tema estremamente importante, in quanto il diritto allo studio è per il bambino un diritto primario che non deve essere sottoposto ad alcun vincolo.

Tutta l'evidenza scientifica in questo momento e soprattutto l'Istituto superiore di sanità stanno andando, così come in tutto il resto dell'Europa, verso l'eliminazione dell'obbligo vaccinale. La mia Regione, il Veneto, già lo farà dal 1° gennaio 2008 perché in realtà si vuole avere una adesione dei cittadini alla prevenzione e non un obbligo. Credo quindi che sia stato importante togliere questa certificazione.

Inoltre, la Commissione - che ha lavorato molto, migliorando un testo che già il Governo aveva prodotto in maniera estremamente positiva - ha inserito una particolare attenzione alla salute dei bambini attraverso due obbligazioni: con la prima, che sicuramente dovrà essere rivista ed integrata all'interno della contrattazione collettiva con i pediatri di libera scelta, almeno una volta l'anno, il pediatra è tenuto a provvedere ad un bilancio di salute. Con la seconda, ancora più pregnante - sono molto contenta e ringrazio il relatore e il Governo di avere espresso parere positivo al nostro emendamento - si prevede che se i genitori, entro 30 giorni dalla nascita, non scelgono un pediatra, sia la ASL stessa ad assegnarne uno al bambino, che ha il diritto alla salute perché è un cittadino di questo Paese o vive in questo Paese.

Vorrei far presente, e credo che l'Aula debba sottolineare tale passaggio, che la necessità per ogni bambino di avere un pediatra era da noi stata evidenziata quando, quattro anni fa, la piccola Eleonora, a Bari, nel quartiere Enziteto, era morta di fame. In quattro anni di vita nessun pediatra l'aveva mai visitata, in quanto i suoi genitori, per povertà materiale e relazionale, non avevano per lei scelto un pediatra. La possibilità che lo Stato assegni il diritto alla salute ad ogni bambino al momento della nascita, indipendentemente dalle scelte dei genitori, è un momento di grande civiltà ed importanza.

Altri colleghi hanno poi ricordato ulteriori passaggi importanti del provvedimento, che noi sottolineiamo con particolare piacere. Un passaggio non è però stato evidenziato e credo vada ricordato anche in questa sede: l'importanza di prevedere che in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni si stabiliscano i princìpi fondamentali in materia funeraria, in particolare per quel che riguarda il trasporto funebre, il trattamento dei dati amministrativi, il trattamento dei cadaveri e la loro inumazione. Sappiamo che in alcune Regioni anche su questo tema drammatico intervengono purtroppo il racket e situazioni di tipo illegale; è pertanto assolutamente necessario pervenire nel nostro Paese ad un'uniformità anche in tale ambito.

Ancora: l'articolo 7 per me, come membro della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, è particolarmente importante, perché prevede i registri nominativi sulle cause di morte. Oggi ci troviamo in grandi difficoltà nella nostra Commissione, che indaga sulle morti dei soldati, perché non disponiamo di registri uniformi in tutte le Regioni; di qui, la grande importanza di conoscere le cause di morte in tutte le Regioni per poter trarre da questi dei dati che ci aiutino a capire qual è la situazione epidemiologica del nostro Paese.

Un altro aspetto fondamentale, come hanno già ricordato alcuni colleghi, che ci porta ad esprimere un parere molto positivo a questa legge riguarda la possibilità della terapia domiciliare anche per i pazienti affetti da malattie neoplastiche e degenerative, che siano soggetti a dolore severo e che quindi abbiano bisogno di una maggiore snellezza delle procedure assistenziali.

Non posso soffermarmi su tutti gli aspetti positivi di questo provvedimento, ma invito i colleghi, anche coloro che non sono della Commissione sanità, ad approfondirli, perché credo che nei loro collegi riceveranno da parte dei cittadini numerosi ringraziamenti al riguardo.

Vorrei ricordare - lo ha già fatto il collega Cursi - che questo provvedimento nasce dalla Commissione istituita dal Ministero della salute per valutare la semplificazione; ma quella Commissione nasceva a sua volta da una risoluzione approvata nella scorsa legislatura all'unanimità dalla Commissione affari sociali, che era stata presentata da Rifondazione Comunista e poi approvata da tutti i Gruppi parlamentari. (Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE).

BIANCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCONI (FI). Signor Presidente, questo è un argomento che abbiamo trattato in maniera molto approfondita in Commissione; vedo, tra l'altro, che la sinistra ha svolto un ampio intervento per argomentare gli aspetti positivi di tale provvedimento, quindi, almeno la minoranza, che questa volta ha lavorato in accordo con la maggioranza della Commissione, qualche considerazione la intende svolgere.

Il primo aspetto che intendo evidenziare è che questo è un provvedimento che va incontro alle persone. Riconosciamo in particolare in tale disegno di legge molto interessante quattro gambe distinte.

La prima gamba concerne un'operazione di pulizia di tutti quegli atti amministrativi che sono risultati estremamente obsoleti nel corso degli anni. Un'operazione di pulizia e di semplificazione che è indirizzata ad un'eliminazione della burocrazia, spesso veramente molto pesante e che si traduce anche in una grossa perdita di tempo per le persone. Quindi, questo è il primo dato estremamente interessante che vogliamo rilevare.

La seconda gamba riguarda la riorganizzazione delle competenze (chi e che cosa deve fare senza andarsi a pestare i piedi): riorganizzazione delle competenze per quel che riguarda le ASL, le Regioni e lo Stato. Finalmente anche su questo si mettono dei punti chiari e fermi. Le persone non dovranno rincorrere i diversi enti, ma potranno direttamente andare da colui che per competenza è predisposto a dare quel tipo di certificazione.

La terza gamba viene rappresentata - certamente non possiamo prevederlo in forma obbligatoria - dall'incentivazione, data alle Regioni, all'istituzione dei registri. Presidente, in proposito mi permetto di osservare che il fatto che non possiamo prevedere l'obbligatorietà non dovrebbe esimere le Regioni a prestare una forte attenzione per l'istituzione dei registri per le diverse patologie perché questo permette alla Regione, ma anche allo Stato di avere una fotografia perfetta di tutto il nostro territorio. Questo significa poter statisticamente capire esattamente qual è il grado di salute delle nostre Regioni e quanto incidono le patologie a livello epidemiologico sul territorio. Allo Stato e alle Regioni ciò permetterebbe di allocare molto meglio le risorse da destinare.

La quarta gamba riguarda la semplificazione dei farmaci contro il dolore di qualsiasi entità. Il dolore è una cosa che nessuno di noi vorrebbe provare sulla propria pelle. Siamo purtroppo gli ultimi in Europa - peggio di noi fa soltanto la Grecia - nell'uso degli oppiacei per contrastare il dolore non soltanto oncologico, ma anche quello severo. Credo, quindi, che questa semplificazione possa aiutare insieme ad una nuova ripresa del concetto di cultura e di civiltà che contrasta in tutte le sedi e in tutte le maniere il dolore. Credo che nel 2007 questo si possa e si debba fare.

Signor Presidente, termino dicendo che Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento; però, vorrei chiedere a lei e anche al Ministro qui presente di non farci lavorare in maniera schizofrenica, visto che la nostra Commissione è equilibrata e lavora con molto intelligenza. Lo hanno premesso i senatori Cursi e Tomassini rispetto alla questione delle farmacie. In questo provvedimento ribadiamo l'assoluta necessità da parte dello Stato di continuare ad incentivare la presenza delle farmacie sul territorio con le piante organiche avocando ancora a sé il principio che la farmacia è uno strumento di presidio sanitario sul territorio dello Stato. Vediamo, però, operare in senso esattamente contrario con un emendamento del relatore presso la Commissione industria. È una discussione proprio di queste ore.

Allora, cerchiamo di non essere schizofrenici, di chiarirci esattamente se vogliamo che le farmacie siano ancora un patrimonio dello Stato e se non le vogliamo smantellare. Dall'altra parte, cerchiamo di non fare Penelope: c'è chi costruisce, mentre qualcuno il giorno dopo distrugge. (Applausi dei senatori Polledri e Colli).

MARINO (PD-Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (PD-Ulivo). Signor Presidente, ho preparato un testo scritto che chiedo di consegnare alla Presidenza.

Mi congratulo per il lavoro fatto che è importante per il Paese.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CURSI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CURSI (AN). Ho preparato un intervento scritto di 45 pagine che comincio a leggere! Era una battuta.

Intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE.Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche».

È approvato.

 

Rilevo che il provvedimento è stato approvato all'unanimità. (Applausi).

CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, rilevo che il nostro Gruppo si è astenuto.

 

 


 

Allegato A / B

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249)

(V. nuovo titolo)

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche (1249) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Abolizione delle certificazioni di idoneità al lavoro e vaccinali)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n.977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

2) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del 1º marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;

c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:

a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

c) certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 15 marzo 1983.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.

8. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

9. L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché l'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono abrogati.

10. L'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal predetto articolo 117.

EMENDAMENTI

1.200

POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro» con le seguenti: «i seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro non sono richiesti per i cittadini comunitari».

1.3

MONACELLI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

1.6

MONACELLI

Respinto

Sopprimere il comma 10.

1.201

POLLEDRI

Respinto

Al comma 10, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le certificazioni relative alla avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite virale B, di cui all'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono sostituite dalla autocertificazione, di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per gli alunni della scuola dell'obbligo cittadini comunitari.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200 (Testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 1,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Certificati di maternità)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, dopo le parole: "il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato," sono inserite le seguenti: "ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato";

b) all'articolo 76, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato";

c) all'articolo 76, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per ginecologo curante di fiducia si intende il medico specialista che assiste la paziente con continuità con riferimento all'intero arco di un processo fisiopatologico, ferma restando la facoltà per la paziente di modificare la scelta del proprio ginecologo di fiducia in piena libertà e autonomia.

1-ter. In caso di coooperazione tra più professionisti si intende per ginecologo curante di fiducia il medico che svolge l'attività di assistenza e cura con carattere di prevalenza"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l'ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori e medicina scolastica)

1. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche) - 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente».

2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.

4. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002.

EMENDAMENTI

2.1

MONACELLI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.200 (Testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, capoverso «303» dopo le parole: «ai trenta giorni la certificazione», inserire le seguenti: «, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente,».

2.201

RANIERI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 303 ivi richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base della certificazione redatta dal medico curante».

2.4

MONACELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Libretto di idoneità sanitariaper gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista)

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;

b) l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all'articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 1980.

2. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:

a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa;

b) aggiornamenti periodici.

EMENDAMENTI

3.1

MONACELLI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.200

POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie norme, provvedono alla disciplina sanitaria del personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari)

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regolamento di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

b) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari.

EMENDAMENTO

4.200

POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) le autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 21 del regolamento di sempliticazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché gli adempimenti relativi alla vidimazione dei registri di carico/scarico dei venditori;

b-ter) l'autorizzazione per l'esercizio di ricoveri di animali, stalle di sosta, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320,».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Individuazione di nuove certificazioni da sopprimere)

1. L'individuazione di ulteriorimisure in materia di certificazioni sanitarie da sopprimere, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata.

EMENDAMENTO

5.200

Respinto

POLLEDRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che tali intese devono essere successivamente recepite con apposito atto regionale».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i princìpi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale ed in particolare:

a) l'uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;

c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.

Art. 7.

Approvato con un emendamento

(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

3. I registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di patologie riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, di cui al comma 1, nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.

9. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

7.200

POLLEDRI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «possono istituire» con le seguenti: «, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, istituiscono».

7.201

POLLEDRI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «possono istituire» con le seguenti: «istituiscono».

7.202

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero della salute con atto di natura regolamentare, e, per quelli regionali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è abrogato.

2. All'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1».

b) il comma 4 è abrogato.

3. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis»;

b) al comma 7, le parole da: «affetti da dolore severo» fino a: «da oppiacei,» sono soppresse e le parole: «nell'allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A,»;

c) al comma 8, le parole: «nell'allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A,» e le parole: «affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono soppresse.

4. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».

5. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione».

6. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,».

7. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.»;

b) il comma 2 è abrogato.

8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».

EMENDAMENTI

8.300 (testo 3)

V. testo 4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) al comma 7, le parole da: "in corso di patologia" fino a: "da oppiacei", sono sostituite dalle seguenti: "o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei," e le parole: "nell'allegato III-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella Tabella II, sezione A,";

c) al comma 8, le parole: "nell'allegato III-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella Tabella II, sezione A," e le parole da: "in corso di patologia" fino a: "da oppiacei." sono sostituite dalle seguenti: "o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei."».

8.300 (testo 4)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) ai commi 7 e 8 premettere le seguenti parole: "Nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,";

c) al comma 7, le parole da: "in corso di patologia" fino a: "da oppiacei", sono sostituite dalle seguenti: "o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei," e le parole: "nell'allegato III-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella Tabella II, sezione A,";

d) al comma 8, le parole: "nell'allegato III-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella Tabella II, sezione A," e le parole da: "in corso di patologia" fino a: "da oppiacei." sono sostituite dalle seguenti: "o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei."».

8.200

POLLEDRI

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da oppiacei» con le seguenti: «o degenerativa».

8.201

POLLEDRI

Precluso

Al comma 3, lettera c)sopprimere le parole: «ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, per quanto di sua competenza, si impegna a:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

8.0.2

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.450, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la parte relativa ai 5.000.000 finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

8.0.3

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto ''Ospedale senza dolore'' di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la parte relativa ai 5.000.000 finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

8.0.4

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche o degenerative progressive a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.

3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le Regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente».

8.0.5

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n.502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate».

8.0.6

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida «Ospedale senza dolore» di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme sulla sicurezza dei locali)

1. La polizia stradale compie controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, al fine di garantire prevenzione e sicurezza, e compie adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori, e in particolare durante il deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei medesimi locali.

2. Se il tasso alcolemico controllato ai sensi del comma 1 risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto al domicilio o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal responsabile del locale o del circolo privato, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.

3. I responsabili dei locali di cui alla presente legge offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di informazione e di prevenzione per la sicurezza promosse dai Ministeri competenti con i modi e con i tempi dagli stessi stabiliti, anche attraverso la previsione di incentivi a favore dei clienti che astenendosi dall'assunzione di bevande alcoliche prestano la loro opera per riaccompagnare le persone il cui tasso alcolemico risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita.

4. I titolari dei locali di cui al presente articolo sono tenuti a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e a collaborare con le stesse in caso di gravi episodi avvenuti nel locale in materia di ordine e di sicurezza pubblici o di spaccio di sostanze stupefacenti.

5. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 4, il questore può adottare a carico del titolare le misure previste dall'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.0.200

POLLEDRI

V. testo corretto

Dopo l'articolo 9,aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Divieti di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche)

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno».

2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori».

9.0.200 (testo corretto)

POLLEDRI

Approvato

Dopo l'articolo 9,aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Divieti di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche)

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a un minore di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno».

2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

3. Dopo l'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

(Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche in spazi e aree pubblici)

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori».

Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: «in materia sanitaria» inserire le seguenti: «, di divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche,».

9.0.201

POLLEDRI

Respinti i capoversi 1 e 2 dell'art.9-bis. Ritirato il terzo capoverso. Respinta la restante parte dell'emendamento

Dopo l'articolo 9,aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 , è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). - 1. Chiunque somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, d'intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il "guidatore designato", il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.

4. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici" sono sostituite dalle seguenti: "chiunque vende o somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ad un minore degli anni diciotto".

5 . Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

6. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce.

8. Chiunque effettua promozioni per favorire la vendita o somministrazione di bevande alcoliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 Euro.

9. In tutti i locali nei quali l'ingresso è consentito dietro pagamento di un biglietto comprensivo di consumazione, quest'ultima, dopo, le 02.00, deve essere esclusivamente analcolica.

10. Nei locali di spettacolo ed intrattenimento il costo delle consumazioni analcoliche deve essere inferiore a quello delle consumazioni alcoliche.

11. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 , 9 e 10 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

12. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n.117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n.160".

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

9.0.202

POLLEDRI

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, sono soppresse le parole da: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche» fino alla parola: «inoltre».

9.0.4

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Approvati i commi 1 e 2; restante parte ritirata e trasformata nell'odg G9.0.4

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obiettivi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL)

1. L'attività e gli interventi del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL per la promozione della salute, la prevenzione e la sicurezza, l'informazione e l'educazione sanitaria a tutela dei singoli e delle collettività, sono improntate ai princìpi dell'evidenza scientifica e della efficacia sanitaria.

2. Gli obiettivi uniformi e omogenei dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Aziende USL sono quelli riconducibili a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e devono essere coerenti con i principali problemi di salute della popolazione e con i principali rischi sanitari presenti nei territori di competenza, individuati dalle informazioni epidemiologiche nazionali, regionali e locali.

3. L'attività del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL è improntata a un forte cooordinamento e integrazione sia con le altre strutture del Servizio sanitario, sia con gli altri soggetti pubblici e privati inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che operano per la promozione della salute e la prevenzione, favorendo e incentivando la responsabilizzazione dei singoli e delle collettività, le loro rappresentanze e i loro titolari. Rimane invariata la funzione di vigilanza e controllo come competenza esclusiva del Dipartimento di Prevenzione.

4. La spesa complessiva per le attività di prevenzione è fissata in misura non inferiore al 5 per cento di ciascun Fondo Sanitario Regionale.

5. Sono previste facilitazioni, promosse dal Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire l'accesso alle pratiche sportive da parte di larghe fasce della popolazione con l'obiettivo di migliorare la salute psico-fisica della popolazione».

9.0.500

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Divieto di atti di pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria)

1. Le somme inserite ed utilizzate negli specifici capitoli di previsione del Ministero della salute per il finanziamento dei soggetti e delle attività di ricerca indicati dagli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata».

ORDINE DEL GIORNO

G9.0.4 (già emm. c. 3, 4 e 5 9.0.4)

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

Non posto in votazione ( )

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249,

impegna il Governo:

a promuovere il più ampio coordinamento e l'integrazione dell'attività del Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL con le altre strutture del Servizio sanitario e con gli altri soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che operano per la promozione della salute e la prevenzione, favorendo e incentivando la responsabilizzazione dei singoli e delle collettività, le loro rappresentanze ed i loro titolari, nel rispetto delle competenze del Dipartimento di prevenzione in materia di vigilanza e controllo;

a individuare misure atte a fissare la spesa complessiva per le attività di prevenzione in misura non inferiore al 5 per cento di ciascun Fondo sanitario regionale;

a prevedere facilitazioni, promosse dal S.S.N, al fine di favorire l'accesso alle pratiche sportive da parte di larghe fasce della popolazione, con l'obiettivo di migliorarne la salute psico-fisica.

________________

( ) Accolto dal Governo

ARTICOLI 10, 11 E 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Modifica alla disciplina sulla prescrizione dei farmaci off label)

1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera z) è abrogata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria)

1. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria può prevedere percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni.

2. Il Comitato di scienze mediche del Consiglio universitario nazionale provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando specializzazioni esistenti.

3. Per la programmazione, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica si avvale anche della consulenza delle società scientifiche.

Art. 12.

Non posto in votazione ( )

(Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private)

1. Il rinnovo dell'accordo nazionale triennale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avviene con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412, e successive modificazioni.

________________

( ) Approvato l'emendamento 12.200, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

12.200

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private)

1. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo le parole: "per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale" sono inserite le seguenti: "e di quelli inerenti alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private"».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche resesi disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.

5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.

7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di quindici anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n.362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

c) per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 e di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, dello stesso decreto legislativo n.219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, di farmacista dirigente delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248: punti 0,70 per anno;

e) per l'attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248: punti 0,60 per anno.

8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

10. Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata è riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tale attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.

11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la dichiarazione di lode vale come centoundicesimo punto di laurea.

12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio rispettivamente specificato:

a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2001, ovvero diploma di laurea (DL) conseguito secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 2004, ovvero altra laurea riconosciuta equipollente dalla normativa vigente: punti 0,50 per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 15 aprile 1994, in informazione scientifica sul farmaco, in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico e in tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,25;

e) master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270: punti 0,10.

13. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

14. I diplomi di laurea conseguiti all'estero sono considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera a); a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

15. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata all'attività di farmacista dirigente di aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane.

16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.

17. Il candidato deve indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l'esclusione dal concorso.

18. Entro quindici giorni dalla compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria è indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso del requisito di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate, sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso del requisito di cui al comma 4 non siano in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.

19. Il concorrente vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresì indicare, pena l'estromissione definitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente è estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La regione o provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.

22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa regione.

23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi dei commi da 24 a 27 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

24. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare sono assegnate mediante interpello secondo l'ordine di graduatoria degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

25. Nell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.

26. Entro i dieci giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi trenta giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro i dieci giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.

28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

29. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

13.200

POLLEDRI

Respinto

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici ed iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande».

13.201

POLLEDRI

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «quarantacinque anni».

13.202

POLLEDRI

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «venti anni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.200

POLLEDRI

Improcedibile

Dopo l'articolo 13,aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2 per cento.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità dì residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n.662, pari al 4 per cento.

5. Al comma 40 dell'articolo 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: "Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549".

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2008, il provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.201

POLLEDRI

Improcedibile

Dopo l'articolo 13,aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per le farmacie rurali l'lVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4 per cento. Il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dalla attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Contributo straordinario in favore dello Staff College delle Nazioni Unite, con sede in Torino (1790)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Non posto in votazione ( )

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

________________

( ) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia (1830)

ORDINI DEL GIORNO

G100

POLLEDRI

Respinto

Il Senato,

esprimendo apprezzamento per il rilancio del processo di Pace in Medio Oriente, frutto delle iniziative assunte dalla diplomazia statunitense che sono sfociate recentemente nella convocazione della Conferenza internazionale di Annapolis;

per la disponibilità dimostrata dalla Presidenza dell'Autorità Nazionale Palestinese a riannodare i fili del dialogo con lo Stato d'Israele;

stigmatizzando l'atteggiamento intransigente dimostrato tuttora da Hamas e dai suoi simpatizzanti, che non accennano a modificare la loro posizione in merito al diritto all'esistenza dello Stato d'Israele ed all'uso di metodi terroristici contro la popolazione ed il territorio israeliano e persino contro i palestinesi che si riconoscono invece in Fatah,

impegna il Governo ad introdurre dei meccanismi di controllo sull'impiego dei fondi concessi alla Delegazione generale palestinese in Italia, con l'obiettivo dì verificarne l'effettivo utilizzo a sostegno delle spese di funzionamento della sede diplomatica e soprattutto di escludere che possano essere in alcun modo destinati ad attività intraprese o partecipate da Hamas.

G101

FRUSCIO

V. testo 2

Il Senato,

preso atto dell'intervento a sostegno finanziario del Movimento della Palestina proposto dal Governo, oggi all'esame dell'Aula del Senato, quale concorso agli oneri e ai costi afferente la presenza nel nostro Paese della Delegazione del Movimento della Palestina,

impegna il Governo a presentare al Parlamento, partendo dal Senato, entro il 15 febbraio 2008, analoga richiesta in favore di ogni altro movimento autonomista non in armi, così in linea di generalità e di principio. In via particolare che tale impegno venga esplicitato in modo concreto e quantitativamente determinato a favore del Fronte Polisario, sempre entro la data del 15 febbraio 2008.

G101 (testo 2)

FRUSCIO

Approvato

Il Senato,

impegna il Governo in via particolare affinché l'impegno assunto nel disegno di legge Atto Senato n. 1830 sia esplicitato in modo concreto e quantitativamente determinato anche a favore del Fronte Polisario.

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non è soggetto a rendicontazione.

Art. 2.

Approvato

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 309.875 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

 

 



[1] Procedura d’infrazione n. 2002/5113.

[2] Procedura d’infrazione n. 2003/5296

[3]    Il 28 giugno 2006 la Commissione aveva inviato all’Italia un parere motivato (procedura d’infrazione 2006/287) per la omessa comunicazione dell’attuazione della direttive 2005/28/CE.

[4]    Con parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo.

[5]    Rilevanza particolare viene data ai servizi per la riduzione dei danni provocati dalla droga nelle prigioni, al fine di conformarsi al principio di equivalenza difeso dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990, Basic principles for the treatment of prisoners), dall’UNAIDS/OMS e dall’UNODC; in base al quale i servizi e le cure sanitarie nelle prigioni devono equivalere a quelli disponibili al di fuori dell’ambiente carcerario.

[6]    La decisione (CE) n. 2006/512 ha innovato la possibilità da parte della Commissione di adottare misure esecutive su determinate materie, secondo una procedura detta di comitologia; la modifica introduce una particolare procedura di comitologia, detta di regolamentazione con controllo, con la quale la Commissione adotta misure esecutive di atti adottati in codecisione.

[7] Il Forum alcol e salute è stato istituito nel giugno 2007, in seguito ad un'iniziativa annunciata nella comunicazione della Commissione.

[8]    Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

[9]    Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

[10]   Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

[11]   Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

[12]   La direttiva 2004/41/CE abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

[13]   Disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285  e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle cenerii).

[14]   Il piano sanitario nazionale, adottato con DPR. 7 aprile 2006, individua come “grandi patologie”, le seguenti: tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie.

[15]   Ai sensi della citata disposizione, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. E’ inoltre riconosciuto il diritto ad ottenere l'indicazione:

§          dell'origine dei dati personali;

§          delle finalità e modalità del trattamento;

§          della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

§          degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;

§          dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a)    l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b)    la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c)     l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

-     per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

-     al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 

[16]   Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

[17]    Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

 

[18]   L’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha disposto  l’istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), senza oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1). Si tratta di un organo tecnico-consultivo del Ministero della salute, che ha il compito di definire e aggiornare uno specifico repertorio dei dispositivi medici, suddividendoli in apposite classi e sottoclassi con l’indicazione del prezzo di riferimento

[19]   Si ricorda che il modello di ricettario speciale sopra menzionato è stato approvato, da ultimo, con D.M. 10 marzo 2006 e prevede la redazione di ricette in triplice copia autocopiante.

[20]   Ricettario di cui al D.M. 18 maggio 2004.

[21]   Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[22]   La tabella è stata aggiornata dagli artt. 1, 3, 4 e 5, del D.M. 18 aprile 2007, dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2007 e, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 25 settembre 2007.

[23]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23 ottobre 1992, n. 421.

[24]   Con la legge 6 marzo 2001 n. 52 è stato riconosciuto il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, quale unica struttura di interesse nazionale, che coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi. Il suddetto Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.

 

[25]   Cfr. l’articolo 3 (Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate), comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998 n. 23, (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge aprile 1998, n. 94.

[26]   Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.

[27]   Cfr. le determinazioni AIFA del 29 maggio e del 16 ottobre 2007.

[28]   Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[29]   Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria .

[30]   I CFU, finalizzati tra l’altro ad agevolare la mobilità internazionale degli universitari, misurano la quantità di lavoro di apprendimento richiesta allo studente, comprensiva dello studio individuale ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento (art. 5 del DM 250/2004). A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di impegno complessivo; il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti; per il conseguimento della laurea (triennale) sono infatti necessari 180 crediti (art. 7 del DM); per il conseguimento della laurea magistrale sono necessari di norma ulteriori 120 crediti

[31]   Legge 19 novembre 1990, n. 341

[32]   La legge 26 gennaio 2006, n. 18 prevede il riordino del Consiglio universitario nazionale e stabilisce, in particolare, che il citato Consiglio è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario. Il CUN formula pareri e proposte al Ministero dell’Università e della Ricerca, relativamente alle seguente principali materie:

·          obiettivi della programmazione universitaria;

·          criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari;

·          regolamenti didattici di ateneo;

·          ogni altra materia che il Ministro dell’ Università e della Ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

  Il suddetto Comitato si articola in quattordici comitati d’area che svolgono compiti di studio, di documentazione e di proposta per le materie di rispettiva competenza (articolo 7 della delibera del Consiglio Universitario Nazionale del 7 marzo 2007).

[33]   Legge 2 agosto 1999, n.264,  Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

[34]   L’art.1 della legge 264/1999 fa riferimento  ai corsi disciplinati dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257(Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)).

[35]   Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.

[36]   L'Osservatorio nazionale è composto da: tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; tre rappresentanti del Ministero della salute; tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[37]   Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente (articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362), il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome.

[38]   La normativa vigente (articolo 4, comma 6, della legge 8 novembre 1991, n. 362) prevede che la commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.

[39]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[40]   Si tratta dei seguenti requisiti:

-      possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria; la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia;

-      svolgimento di attività pratica concernente analisi qualitativa di medicinali, analisi quantitativa di sostanze attive, prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei medicinali, per un periodo di almeno due anni in aziende autorizzate alla produzione di medicinali; nei casi di preparazione o produzione di medicinali per terapie avanzate, l'attività pratica di due anni deve essere compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale la persona qualificata deve svolgere le sue funzioni;

-      abilitazione all'esercizio della professione ed è iscritta all'albo professionale.

[41]   La legge 5 marzo 1973, n. 40, interpretando autenticamente l'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1978, ha disposto che ai fini della determinazione della suddetta indennità di residenza, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

[42]   Specifiche riduzioni della percentuale di sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del SSN sono previsti anche per le farmacie con fatturato ridotto (cfr. articolo1, comma  40, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996; articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273; articolo 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

[43]   Il citato decreto 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica.

[44]   Il D.M. 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, disciplina l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

[45]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Il citato decreto prevede che presso la facoltà di farmacia possono essere istituiti i corsi di in informazione scientifica sul farmaco, in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico e in tecnologie farmaceutiche.

[46]   Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del citato regolamento, il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

[47]   Il comma 9 dell’articolo 3 del suddetto regolamento approvato con D.M. n. 270 del 2004 prevede che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.