Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Bilancio e finanziaria 2008 - A.C. 3256 e A.C. 3257 Commissione Affari sociali
Riferimenti:
AC n. 3256/XV   AC n. 3257/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 291    Progressivo: 12
Data: 20/11/2007
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2008

A.C. 3256 e A.C. 3257

Commissione Affari sociali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 291/12

 

 

20 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0170.doc

 


INDICE

PARTE I – Gli obiettivi di finanza pubblica

1. Le previsioni macroeconomiche  3

2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008  9

PARTE II – La manovra di finanza pubblica per il 2008

1. L’articolazione della manovra  17

2. Il contenuto della manovra  19

3. La disciplina contabile: la legge finanziaria  26

PARTE III – Il disegno di legge di bilancio per il 2008

1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato  31

§      1.1 Funzioni e struttura del Bilancio  31

§      1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato  33

§      1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato  36

2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente  55

§      2.1 Il quadro generale riassuntivo  55

§      2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007  56

§      2.3 Il bilancio di cassa  59

3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato  60

4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato  62

5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato per il 2006-2008 – Tavole allegate  64

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  65

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  66

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  67

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato  68

Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato  69

PARTE IV – Disegno di legge di bilancio: profili di competenza della XII Commissione

Premessa  73

1. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Tabella n. 2  74

2. Stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 15  79

3. Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - Tabella n. 18  91

PARTE V – Schede di lettura del disegno di legge finanziaria: profili di competenza della XII Commissione

§      Articolo 2, commi 1-3 (Detrazione ICI prima casa)105

§      Articolo 2, commi 4-5 (Detrazione per canoni di locazione)109

§      Articolo 4, comma 34 (Erogazioni liberali alle ONLUS)113

§      Articolo 5 (Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)116

§      Articolo 9, comma 32 (Assegni per i nuclei familiari con disabili)118

§      Articolo 9, comma 33 (Detrazioni d’imposta per rette asili nido)122

§      Articolo 9, comma 35 (Esenzione dalla tassa di concessioni governative sui telefonini intestati ai non udenti)124

§      Articolo 9, comma 40 (Detrazioni d’imposta per i canoni di locazione studenti fuori sede)126

§      Articolo 29 (Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria)128

§      Articolo 30 (Condizioni di accesso al Fondo transitorio per i disavanzi regionali)134

§      Articolo 33 (Collettività italiane all’estero)137

§      Articolo 48 (Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)140

§      Articolo 67, commi 5-7 (Edilizia sanitaria)145

§      Articolo 75 (Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)150

§      Articolo 79 (Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)155

§      Articolo 82 (Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci)157

§      Articolo 83 (Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)169

§      Articolo 84, commi 1 e 2 (Personale della Associazione italiana della Croce rossa)175

§      Articolo 85 (Modifica all’articolo 4 della legge n. 281/1991)179

§      Articolo 86, comma 1 (Vaccinazione HPV)182

§      Articolo 87 (Quota fissa di partecipazione)189

§      Articolo 88 (Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica)192

§      Articolo 97 (Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).195

§      Articolo 98 (Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)200

§      Articolo 102 (Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)203

§      Articolo 103 (Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)207

§      Articolo 104 (Fondo per le non autosufficienze)212

§      Articolo 105 (Misure in favore di soggetti con disabilità grave)213

§      Articolo 119 (Politiche migratorie nazionali e comunitarie)216

§      Articolo 124, comma 1 (Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani)233

§      Articolo 136 (Otto per mille e cinque per mille)236

Tabelle allegate alla Legge Finanziaria  243

§      TABELLA A  245

§      TABELLA B   247

§      TABELLA C   248

§      TABELLA D   254

§      TABELLA F  255

 

 


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PARTE I
Gli obiettivi di finanza pubblica

 


1. Le previsioni macroeconomiche

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2008-2011, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, presentata in data 1 ottobre.

 

Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso la stima di crescita del PIL reale per il 2008, indicandola all’1,5 per cento, rispetto ad una previsione del 1,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.

Anche le previsioni relative al 2009 e 2010 vengono riviste al ribasso dello 0,1 per cento (1,6 e 1,7 per cento rispettivamente, a fronte di 1,7 e 1,8 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione relativa al 2011 (pari all'1,8 per cento).

Tali revisioni sono in gran parte ascrivibili alle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla recente crisi dei mutui sub-prime statunitensi e, più in generale, alle conseguenze del rallentamento statunitense sull’economia mondiale e, di riflesso, su quella italiana.

 

Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, la stima dicrescita del PIL indicata dal Governo per il 2008 risulta sostanzialmente in linea con quella formulata dai principali organismi internazionali.

 

Prodotto interno lordo 2008

Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

Italia

1,4

1,7

1,3

Francia

2,0

2,2

2,0

Spagna

3,0

2,7

2,7

Germania

2,1

2,2

2,0

Area euro

2,2

2,3

2,1

Regno unito

2,2

2,5

2,3

Ue – 27

2,4

-

-

Usa

1,7

2,5

1,9

Giappone

1,9

2,1

1,7

Fonte:Commissione UE: Autumn economic outlook 2007; OCSE: Economic outolook for OECD countries, an interim assessment (settembre 07); FMI: World Economic Outlook (ottobre 2007).


Per quanto concerne le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche, nel 2008 il buon andamento del reddito disponibile e il previsto rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico e privato sosterranno i consumi delle famiglie, che si attestano su una variazione costante dell’1,8 per cento per tutto l’arco di previsione 2008-2011, anche grazie al consolidamento dei livelli occupazionali.

 

Per quanto riguarda gli investimenti, è previsto un rallentamento costante della componente relativa alle costruzioni, a causa della fine del ciclo espansivo del settore nell’ultimo decennio, segnalata anche dalla tendenziale riduzione della concessione di mutui alle famiglie da parte delle banche.

Analoga flessione è prevista in relazione all’acquisto dei macchinari e attrezzature che tuttavia non dovrebbe spingersi oltre il 2008. Dopo tale anno, infatti, è prevista una ripresa delle variazioni in aumento di tale voce.

 

Dal lato del mercato estero, il graduale recupero di quote del mercato internazionale da parte della produzione nazionale sosterrà le esportazioni che sono previste in lieve aumento.

Anche per le importazioni vi sarà un incremento durante tutto l’arco 2008-2011, ma il consolidamento della moneta unica su ragioni di scambio bilaterali più elevate rispetto al passato, consentirà una riduzione del deficit corrente della bilancia dei pagamenti rispetto al PIL, che si attesterà su livelli negativi comunque piuttosto bassi.

 

Il costo del lavoro per unità di prodotto subirà una temporanea accelerazione nel 2008 (+3,4%) per il rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego e di parte del settore privato. Nell’arco previsivo, tuttavia, è previsto un progressivo rallentamento dovuto ad una riduzione della dinamica incrementale delle retribuzioni.

L’inflazione al consumo è prevista attestarsi in media al di sotto del 2 per cento lungo tutto il periodo 2008-2011.

 


Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per gli anni 2008 e successivi.

 

Quadro macroeconomico programmatico

(variazioni % e contributi alla crescita del PIL)

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL

1,9

1,5

1,6

1,7

1,8

Importazioni

1,8

2,5

3,1

3,3

3,4

Domanda nazionale(*)

2,0

1,4

1,5

1,6

1,6

-spesa delle famiglie

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

-spesa delle P.A. e delle I.S.P.

1,6

0,3

0,0

0,0

0,0

Investimenti fissi lordi

2,4

1,6

1,8

2,1

2,3

Variazioni delle scorte(*)

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Esportazioni

2,0

2,8

3,5

3,8

4,1

Esportazioni nette (*)

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

(*) Contributo % relativo alla crescita del PIL.

 

 

LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[1]

L’economia dell’Unione Europea - Rallentamento della crescita, ma prospettive solide nonostante le difficoltà dell’economia statunitense

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE la crescita dell'economia dell'Unione europea dovrebbe rallentare dal 2,9% nel 2007 al 2,4% sia nel 2008 che nel 2009 (e, nell'area dell'euro, dal 2,6% nel 2007 al 2,2% nel 2008 e al 2,1% nel 2009). Tuttavia, grazie ad un quadro mondiale tuttora favorevole e a fondamentali solidi, la revisione al ribasso rispetto alle previsioni di primavera è limitata a 0,3 punti percentuali nel 2008 per entrambe le aree rispetto a sei mesi fa.

Dopo una crescita solida nel primo semestre del 2007, il rallentamento nella seconda parte dell'anno è spiegato parzialmente dall'impatto delle turbolenze nei mercati finanziari, per quanto la fase ascendente del ciclo potrebbe essersi già conclusa prima dell'inizio di tali turbolenze questa estate. Secondo lo scenario previsivo centrale della Commissione le tensioni finanziarie si esauriranno gradualmente. Nel frattempo esse hanno chiaramente ridotto la propensione al rischio degli investitori e hanno determinato un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Finora gli investimenti si sono dimostrati dinamici, ma in questa fase del ciclo dovrebbero attenuarsi, non da ultimo a causa del forte rallentamento nel settore della costruzione verificatosi in alcuni Stati membri. Il consumo privato ha registrato una ripresa e sta diventando il motore principale della crescita grazie a prospettive favorevoli in materia di occupazione, purché la fiducia dei consumatori resti buona.

Sul lato esterno, la crescita della UE continua ad essere sostenuta dalle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, specialmente delle economie emergenti, che compensano ampiamente il rallentamento negli USA. Pertanto, secondo la Commissione, l'economia della UE crescerà in linea con il proprio potenziale nei due anni oggetto di previsione. Tuttavia l'inflazione dovrebbe salire al 2,4% nell'area dell'euro nei prossimi trimestri a causa dei prezzi più elevati dei prodotti di base, per poi riscendere a circa il 2% la prossima estate.

Disoccupazione ancora in calo

Una crescita vigorosa dell'occupazione, pari a circa l'1,5% sia nella UE che nell'area dell'euro, dovrebbe aver portato alla creazione di 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro quest'anno nella UE (2,3 milioni nell'area dell'euro). Questo miglioramento ha riguardato un gran numero di settori, tipi di contratti di lavoro e Stati membri. In futuro la crescita dell'occupazione dovrebbe decelerare a circa l'1% in media nel 2008-2009 sia nella UE che nell'area dell'euro, di pari passo con la maturazione del ciclo economico. Ciononostante, dovrebbero essere creati 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro nella UE nel 2008-2009 (3,2 milioni nell'area dell'euro), il che dovrebbe portare il tasso di occupazione globale ad oltre il 66% entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe ammontare al 6,6% nella UE e al 7,1% nell'area dell'euro entro il 2009, livelli mai registrati negli ultimi quindici anni.

Le carenze di manodopera stanno diventando più comuni e pertanto i salari dovrebbero crescere un pò più rapidamente nel periodo oggetto delle previsioni, in particolare nel 2008, quando l'andamento rifletterà in parte misure una tantum e di recupero rispetto agli anni precedenti caratterizzati da moderazione salariale. Ma la crescita sostenuta della produttività del lavoro dovrebbe limitare l'aumento dei costi unitari del lavoro e contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.

I rischi di un peggioramento

I principali rischi di un peggioramento delle prospettive di crescita sono collegati ad eventi verificatisi nei mercati finanziari e alla possibilità di un rallentamento più marcato o più protratto del previsto negli USA. In alcuni segmenti dei mercati finanziari continuano a registrarsi disfunzioni e non si può escludere un periodo più lungo di incertezza, il che influenzerebbe più gravemente del previsto le condizioni del credito e di conseguenza i mercati immobiliari. D'altro canto, il mercato del lavoro potrebbe registrare risultati migliori del previsto, il che rafforzerebbe i redditi da lavoro e la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'inflazione, ulteriori aumenti del prezzo del petrolio e incrementi dei prezzi degli alimentari e delle materie prime determinano rischi di un'inflazione più elevata rispetto alle previsioni dello scenario di base.

Le previsioni per l’economia italiana - La crescita prosegue, ma rimane al di sotto dell’area Euro

A seguito della debole crescita del PIL reale durante la prima metà dell’anno, le previsioni generali di crescita economica per il 2007 si attestano sull’1,9%, in linea con le previsioni della primavera e con il potenziale di crescita dell’economia. Rafforzati da uno sviluppo favorevole dell’occupazione e dagli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli, i consumi privati sono stati i principali veicoli della crescita del PIL nella prima metà dell’anno.

La domanda interna continuerà a svolgere il ruolo di principale contributo alla crescita durante l’anno, grazie anche all’atteso aumento degli investimenti. Per quanto concerne l’evoluzione del settore estero, se da un lato le esportazioni di beni hanno registrato un forte aumento in termini di valore, dall’altro l’Italia sta continuando ad accumulare perdite significative di quote di mercato in termini di volume. Comunque, tenendo conto delle moderate dinamiche di importazione - in particolare di beni energetici - si prevede che le esportazioni nette apporteranno un contributo lievemente positivo alla crescita del PIL nel 2007, sebbene il settore dei servizi, incluso quello turistico, abbia spinto nella direzione opposta. Le previsioni per l’inflazione per il 2007 sono dell’1,9 per cento, in diminuzione rispetto al 2,2 per cento del 2006, grazie anche ad un più basso contributo dei prezzi dell’energia e ad alcune delle misure di liberalizzazione adottate sinora, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.

Le prospettive per il 2008 ed il 2009

L’impatto della crescita all’inizio del 2008 sarà considerevolmente più basso di quanto previsto nel 2007.

Nel contesto di un ambiente internazionale ancora favorevole, sebbene lievemente meno dinamico e più incerto, la previsione complessiva di crescita economica nel 2008 è del 1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni della primavera 2007 (a fronte di una previsione del Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF pari all’1,5 per cento, rivista al ribasso di 4 decimi di punto rispetto alla previsione del DPEF per tenere conto degli effetti della turbolenze nei mercati finanziari statunitensi dovute alla crisi dei mutui sub-prime).

Per il 2009, la crescita del PIL reale si prevede convergente rispetto al potenziale, all’1,6%, in linea con le previsioni del Governo.

Grazie all’atteso aumento del reddito reale disponibile, i consumi privati continueranno a rappresentare il maggior fattore trainante del PIL in entrambi gli anni, sebbene si preveda una decelerazione nel 2008, sulla scorta di un atteso aumento nel tasso di risparmio. La spesa per investimenti si prevede in decelerazione, a causa delle condizioni finanziarie meno favorevoli, nonché a causa di investimenti pubblici meno massicci. In particolare, nel 2008 gli investimenti in costruzioni residenziali subiranno un rallentamento rispetto agli alti tassi di crescita registrati nel biennio 2005-2007.

L’utilizzazione, attualmente elevata, della capacità produttiva, comporterà che la componente delle attrezzature continuerà a crescere nel 2008, sebbene ad un passo più moderato; si prevede una lieve accelerazione nel 2009. Data la domanda esterna ancora favorevole e l’attuale ristrutturazione nel settore manifatturiero, si prevede che la crescita delle esportazioni rimanga ampiamente stabile nel 2008 ed acceleri nel 2009, con un più alto contributo da parte dei servizi. Dall’altro lato, si prevede che la crescita delle importazioni si assesti su un sentiero coerente ai livelli storici, anche trainato dall’apprezzamento del tasso di cambio. Il risultato è un contributo lievemente negativo alla crescita economica da parte delle esportazioni nette nel 2008 e nel 2009 (a fronte di un contributo positivo dello 0, 1 per cento indicato dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008). In questo scenario, l’Italia continuerà a perdere quote di mercato in termini di volume.

Mercato del lavoro, costi e prezzi

Nel 2007 la crescita dell’occupazione rallenterà, dopo il forte aumento registrato nel 2006. Tuttavia, la diminuzione del tasso di disoccupazione rimarrà sostanziale. Assieme ad una limitata ripresa del tasso di crescita della forza lavoro, si prevede che il tasso di disoccupazione continui a scendere sia nel 2008 che nel 2009. Dopo il significativo aumento nel 2007, si prevede una decelerazione della produttività del lavoro durante il 2008, e un lieve recupero nel 2009. Nel settore manifatturiero si prevede un rallentamento della crescita della produttività già nel 2007, dopo i risultati sostenuti registrati nel 2006. Una crescita dinamica del costo per unità di lavoro, assieme all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del petrolio, spingeranno lievemente verso l’alto il tasso di inflazione (al 2% nel 2008). Ci si aspetta peraltro una nuova decelerazione per l’anno successivo, all’1,9%, dal momento che le pressioni inflazionistiche saranno contenute.


2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008

La Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n.159/07 sull’andamento tendenziale dei conti pubblici.

 

La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006)[2].

 

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

 

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l’indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all’1 per cento nel 2011 (contro l’1,3 per cento indicato dal DPEF).

 

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantienepertanto l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF[3].

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell’indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell’avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento[4].

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell’anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)

 

Saldi di finanza pubblica per il 2008

(Valori in % del PIL)

 

 

Nota di aggiornamento

Indebitamento netto

- 2,2

Tendenziale

- 1,8

Avanzo primario

2,6

Tendenziale

3,0

Interessi

 4,9

Indebitamento netto corretto*

- 2,1

Debito Pubblico

Tendenziale

103,5

103,1

*              Per il ciclo e al netto delle misure una tantum

 

Per gli anni successivi al 2008, si prevede un indebitamento netto programmatico dell’1,5 per cento del PIL nel 2009 e dello 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2011.

L’avanzo primario dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 4,9 per cento nel 2011, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare pari al 101, 5 per cento nel 2009, al 98,5 per cento nel 2010, e al 95,1 per cento nel 2011.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni 2009-2011 occorrerà pertanto una manovra correttiva annua di almeno lo 0,4 per cento del PIL.

Tali risorse, sulla base delle indicazioni programmatiche del Governo, dovranno essere reperite senza aggravi della pressione fiscale, ma agendo sul fronte della spesa, in continuità con le azioni intraprese nell’anno in corso ai fini dell’attuazione di un programma di riqualificazione della spesa pubblica.

Coerentemente a tale impostazione, è previsto che la pressione fiscale diminuisca dal 42,8 per cento del PIL nel 2009 al 42,5 per cento nel 2011; analogamente, la spesa corrente primaria dovrebbe passare dal 39, 3 per cento del PIL nel 2009 al 38,6 per cento nel 2011.


LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[5]

 

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE, si prevede che a seguito sia di entrate inattese che degli sforzi di risanamento, il disavanzo di bilancio per il 2007 sia nella UE che nell'area dell'euro scenda al livello più basso da molti anni a questa parte, facendo registrare una media dell'1,1% del PIL nella UE e dello 0,8% del PIL nell'area dell'euro.

Anche il disavanzo strutturale dovrebbe migliorare quest'anno, seppure in misura inferiore, ma successivamente il risanamento finanziario si interromperà.

 In particolare,. un peggioramento è previsto nel 2008 in taluni Paesi, a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso delle entrate impreviste per spese aggiuntive in taluni Paesi.

Il disavanzo globale per il 2008 dovrebbe salire all'1,2% del PIL nella UE e allo 0,9% nell'area dell'euro, per poi stabilizzarsi nel 2009, in caso di politiche invariate. In termini strutturali, anche il risanamento finanziario dovrebbe interrompersi nel 2008 e nel 2009.

Il debito pubblico è su un sentiero di discesa e dovrebbe calare al 63,4% del PIL nell'area dell'euro entro il 2009 e scendere al di sotto del 60% nella UE già nel 2007.

La Finanza pubblica italiana

Per quanto concerne l’Italia, per il 2007 si prevede che l’indebitamento netto si attesti al -2,3 per cento del PIL ( a fronte del -2,4 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF).

Il miglioramento rispetto al 4,4 per cento registrato nel 2006 riflette i sostenuti introiti e gli effetti delle misure una tantum, che si innalzano da un valore negativo dell’1,2 per cento del PIL nel 2006, ad un valore positivo dello 0,2 per cento del PIL (tasse sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio). Un’apprezzabile parte di questo miglioramento è dovuta alle nuove misure che compensano la perdita del gettito IVA legato alla decisione della Corte Europea di Giustizia relativamente al regime italiano dell’IVA per le auto aziendali, ufficialmente stimato a più dello 0,3 per cento del PIL.

L’avanzo primario è previsto attestarsi al 2,5 per cento del PIL durante il 2007.

Il rapporto entrate/ PIL - al netto delle misure una tantum - aumenterà di oltre l’1 per cento. Circa un terzo di questo aumento deriva dal trasferimento di parte dei flussi del TFR dalle imprese al sistema nazionale di previdenza (INPS), misura che porta risorse ulteriori nel breve termine, ma che non migliora la sostenibilità della finanza pubblica.

Il resto può essere ascritto a varie misure adottate nel 2006 per l’ampliamento della base imponibile, così come ad un gettito eccezionalmente positivo derivante dalla tassazione dei redditi d’impresa.

Per ciò che riguarda la spesa, si prevede un lieve aumento della quota del PIL relativa alla spesa per interessi.

Due pacchetti di misure adottate durante l’anno aventi l’effetto di aumentare il deficit (ci si riferisce ai Decreti Legge n. 81 e n. 159 del 2007), hanno lasciato presagire spese ulteriori, ufficialmente stimate come corrispondenti allo 0,9 per cento del PIL. Come risultato di queste misure, la spesa primaria corrente in termini reali è prevista in aumento del 2,3 per cento rispetto al 2006, al di sopra della crescita potenziale del prodotto.

Si prevede inoltre un aumento ancora maggiore degli investimenti pubblici, ancorché non pari a quanto previsto nelle proiezioni ufficiali, data la caduta registrata nel primo semestre. Ciò spiega le previsioni relative al deficit, inferiori di 0,1 punti percentuali, da parte dei servizi della Commissione. L’esito della spesa potrebbe peraltro essere più basso, se vi sono ritardi nei flussi di cassa, in particolare a livello locale, negli ultimi mesi dell’anno.

Il deficit strutturale - calcolato tenendo conto degli aggiustamenti del ciclo economico, al netto delle misure temporanee ed una tantum - si prevede che sia più basso, rispetto al 2006, di quasi lo 0,75 per cento del PIL.

Nel biennio 2006-2007, l’aggiustamento strutturale generale sarà vicino al 2 per cento del PIL.

Per il 2008, il Governo ha confermato l’obiettivo di un rapporto deficit / PIL del 2,2 per cento, con una crescita del PIL reale all’1,5 per cento.

Partendo da una proiezione di base di un rapporto deficit/PIL dell’1,8 per cento a legislazione invariata, il disegno di legge finanziaria adottato il 29 settembre ha un impatto sulla crescita del deficit di 0,4 punti percentuali. Il medesimo disegno di legge prevede una riorganizzazione della spesa, così come ulteriori spese correnti ed alcuni tagli alle tasse.

Il finanziamento degli accordi salariali del settore pubblico per il biennio 2006-2007 assorbe almeno tre quarti della spesa addizionale netta.

Nelle proiezioni ufficiali, il costo dei salari aumenta di circa il 7 per cento nel 2008 (9 per cento nel periodo 2007-2008).

I tagli fiscali sono principalmente legati alla deducibilità degli affitti ed alla diminuzione dei tributi locali sugli immobili. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre una riduzione delle aliquote IRES e IRAP.

I servizi della Commissione prevedono un deficit attestato al 2,3 per cento del PIL per il 2008 (a fronte di una previsione del 2,2 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Da un lato, la stima dell’impatto del disegno di legge finanziaria per il 2008 è in linea con la stima ufficiale; dall’altro lato, le proiezioni di base sulla spesa primaria della Commissione sono lievemente più caute, stante l’assenza di misure convincenti per il contenimento della spesa e tenendo conto che alcune spese potrebbero slittare dal 2007 al 2008.

L’avanzo primario è previsto come sostanzialmente invariato.

Ci si attende che la spesa per interessi, rispetto al PIL, cresca ulteriormente dello 0,1 per cento. Non si prevedono miglioramenti nell’assetto strutturale del bilancio (le imposte sostitutive sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio dovrebbero ridurre il deficit dello 0,1 per cento del PIL).

La Commissione sottolinea quindi come vi siano rischi sia per la parte positiva, sia per la parte negativa legata alla previsioni sul deficit per l’anno 2008.

Da un lato, è possibile un miglior effetto di trascinamento del 2007, dati i risultati positivi di budget nella prima metà dell’anno e gli sviluppi favorevoli nel fabbisogno del settore statale fino a ottobre. Dall’altro lato, gli scostamenti previsionali simili a quelli registrati nel 2007 potrebbero condurre ad un deficit più alto. Inoltre, l’esito dei cambiamenti sostanziali nella tassazione delle imprese è soggetto a incertezza significativa su entrambi i fronti.

Basandosi sull’usuale assunto dell’invarianza delle politiche, si prevede poi che il deficit nel 2009 rimanga invariato rispetto al livello previsto nel 2008 (2,3 per cento del PIL). Inoltre, anche a causa di una sostanziosa crescita del PIL nominale, si prevede che il debito pubblico diminuisca dal 106,8 per cento nel 2006 al 104,3 per cento nel 2007(a fronte di una previsione del 105 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Si prevede poi una diminuzione al 102,9 nel 2008 (a fronte del 103,5 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF) e, basandosi su uno scenario a politiche invariate, un’ulteriore lieve diminuzione nel 2009.


PARTE II
La manovra di finanza pubblica


1. L’articolazione della manovra

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

 

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione[6], riguardano:

 

§      l’attuazione dell’Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cd. Protocollo Welfare(AC 3178);

§      i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;

§      il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;

§      la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema sanitario nazionale;

§      le infrastrutture, l’ambiente, l’assetto e la mobilità sul territorio.

 

Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato il Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il decreto-legge n. 159 del 2007.

Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra di finanza pubblica è reso evidente dalla circostanza secondo la quale tale provvedimento anticipa alcuni degli interventi che il DPEF 2008-2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed ANAS.

 

Il decreto-legge n. 159 del 2007, approvato contestualmente alla manovra di bilancio per il 2008 e attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento, reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari a oltre 8400 milioni di euro, coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni registrate nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro) nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

I principali interventi introdotti dal decreto riguardano, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione internazionale, nonché le risorse per l'istruzione. Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica, le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie).


2. Il contenuto della manovra

 

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[7], la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

 

Il Governo ha infatti confermato l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

 

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all’articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro[8].

 


La tabella seguente riepiloga gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto per il triennio 2008-2010, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008

2009

2010

Maggiori entrate

707

733

1.160

Minori entrate

3.052

4.568

3.532

Riduzione Netta Entrate

2.345

3.835

2.372

Maggiori spese (articolato + tabelle)

9.767

6.860

8.973

Minori Spese

5.691

5.911

5.997

Aumento Netto Spese

4.076

949

2.976

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

4.785

5.348

 

Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.785 milioni di euro per il 2009 e a 5.348 milioni di euro per il 2010.

 

Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori.

Gli effetti sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono significativi in ciascuno degli esercizi, con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte.

Decrescente risulta invece il contributo netto delle spese. La variabilità del contributo delle maggiori spese è ascrivibile, tra l’altro, alle spese di attuazione del Protocollo Welfare (che mostrano un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a fronte della stima per il 2008 di 1.278 milioni di euro). Il contributo crescente delle minori spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi intermedi.

La riduzione di gettito è ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi di natura tributaria sulle famiglie (casa e affitti), mentre l'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare, che costituiscono la gran parte delle maggiori spese correnti. La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte tabellare del disegno di legge finanziaria. I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e sono ascrivibili per oltre 1500 milioni di euro alla modifica del termine di perenzione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, cui si aggiungono ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa di parte corrente, tra i quali una ulteriore riduzione dei consumi intermedi.

Nel complesso, nel 2008 le spese in conto capitale con le misure riportate nell'articolato diminuiscono di 2.554 milioni, in quanto le maggiori spese, pari a 1.337 milioni, risultano inferiori alle misure di contenimento valutate in circa 3.891 milioni.

 

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a – 2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

 

La tabella seguente espone il confronto degli effetti in termini di indebitamento netto per l’anno 2008 tra il testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e quello approvato dal Senato.

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008 AS1817

2008 AC3256

Differenza

Maggiori entrate

262

707

445

Minori entrate

2.867

3.052

185

Riduzione Netta Entrate

2.606

2.345

-261

Maggiori spese (articolato + tabelle)

8.557

9.767

1.210

Minori Spese

4.742

5.691

949

Aumento Netto Spese

3.815

4.076

261

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

6.421

0

 

 

Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato[9].

 

La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi. Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano infatti contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della c.d. spending review, ossia del piano di analisi e valutazione della spesa pubblica avviato dal Governo.

 

Le Missioni - ossia le funzioni principali e i grandi obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio.

Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.

 

La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare[10].

 

Anno
2008

Missioni

Saldo netto da finanziare

Quota parte
%
sul totale delle spese ripartite per Missione

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10.935,9

44,3

33

Fondi da ripartire

4.024,1

16,3

4

L'Italia in Europa e nel Mondo

3.493,7

14,1

25

Politiche previdenziali

1.631,4

6,6

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

1.150,0

4,7

11

Competitività e sviluppo delle imprese

1.067,3

4,3

26

Politiche del lavoro

880,0

3,6

13

Diritto alla mobilità

625,4

2,5

23

Istruzione universitaria

550,0

2,2

1

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

134,0

0,5

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

125,0

0,5

17

Ricerca ed innovazione

84,3

0,3

15

Comunicazioni

80,0

0,3

9

Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca

74,7

0,3

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

74,1

0,3

8

Soccorso civile

68,6

0,3

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

58,8

0,2

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

51,5

0,2

30

Giovani e sport

51,0

0,2

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

50,0

0,2

21

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

35,4

0,1

5

Difesa e sicurezza del territorio

30,0

0,1

16

Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo

30,0

0,1

7

Ordine pubblico e sicurezza

24,3

0,1

31

Turismo

0,0

0,0

22

Istruzione scolastica

-20,0

-0,1

varie*

Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi

-604,0

-2,4

 

Totale

24.705,4

100,0

 

Sulla base di tali dati si evince come rimangano esclusi dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge, relativi alle disposizioni di cui al Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da 1 a 15), nonché gli articoli finali, relativi alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le Missioni (da 137 a 144) ed in materia di pubblico impiego (da 145 a 149), poiché non imputabili distintamente ad alcuna specifica Missione.

Per quanto attiene agli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di saldo netto da finanziare siano ascrivibili alle Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[11]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo). Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi (per un approfondimento in ordine alla riclassificazione del Bilancio dello Stato si rinvia alla Parte III del presente dossier).

 

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

 

§      le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (art. 142);

§      le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (art. 126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all’entrata (art. 131).

§      le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (art. 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1);

§      le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 131);

§      le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 135).

 

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (art. 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (art. 137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 144).

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.

 

Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario .

 

Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo.

In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all’esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.

In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (art. 29).

In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l’altro, ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.


3. La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

 

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


 

PARTE III
Il disegno di legge di Bilancio per il 200
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1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato

1.1 Funzioni e struttura del Bilancio

Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

 

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

§      dal quadro generale riassuntivo.

 

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare: esse sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

Fino al bilancio 2007, le unità previsionali di base hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge di riforma n. 94/97.

In particolare, negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, che attualmente corrispondono alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate. Al secondo livello, sono articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie). Al terzo livello, le unità previsionali di base sono distinte in base alla tipologia di spesa. Per la spesa corrente le tipologie sono: funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese. Le unità previsionali di base presentano un ulteriore ripartizione (quarto livello), che si riferisce alla specifica destinazione dello stanziamento .Quando ci si riferisce genericamente alle “unità previsionali di base” si intende far riferimento alle unità di quarto livello. Le unità previsionali di base di quarto livello sono quelle che, sino al bilancio 2007, sono state oggetto di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare, limitatamente alla parte discrezionale.

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)  l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);

-        il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);

-        il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica. Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo

 

L’approvazione del Bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese ivi iscritte.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in Bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato

Nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[12] che è sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

 

In tale ambito, la Legge finanziaria per il 2007[13] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

-        la Commissione tecnica per la finanza pubblica[14] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-        un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);

-        il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

-        un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato.

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

-        la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

-        l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

-        la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (7 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[15](3 agosto 2007);

-        la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

-        la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (cfr.oltre).

 

Per quanto attiene al dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio[16].

Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica - composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione - chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.

 

Per quanto concerne il Bilancio dello Stato, il dibattito che ha condotto alla riclassificazione del Bilancio in Missioni e Programmi (cfr.oltre) è scaturito dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Si è pertanto ritenuto che ciò renda complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

Conseguentemente,si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite econsentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.

1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato

In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

 

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 20008[17], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997; nel riprendere il processo di riforma si capovolge tuttavia l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).

 

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, sino ad oggi, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. La suddivisione percentuale degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, fino ad ora, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi, ad avviso del Governo[18], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non risulta, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.

 

La riclassificazione è stata attuata all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

 

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34Missioni, a loro volta articolate in 167 “Programmi.

 

Si segnala, peraltro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.

Le Missioni

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

 

L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della la giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di tutela di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

 

Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.

 

Le Missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la Missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di Bilancio.

 

Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in Missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").

 

La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".

La Missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

 

Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi, e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. Nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha inoltre sottolineato, tra l’altro, limpossibilità di rapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi).

 

Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[19], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n. 31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr.oltre).

 

Come accennato, la riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[20] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo pertanto un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[21].

 

A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:

§      le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );

§      gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[22];

§      i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).

 

Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).

A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17- 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato[23].

 

Numero Missione

Missioni

Stanziamenti BLV + II Nota Var.
(mln. di euro)

%
sul totale
BLV+II Nota Var.

3

Relazioni autonomie territoriali

112.792

23,55

34

Debito pubblico*

78.231

16,33

25

Politiche previdenziali

68.559

14,31

22

Istruzione scolastica

41.583

8,68

4

L'Italia in Europa e nel mondo

27.205

5,68

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

24.234

5,06

33

Fondi da ripartire

19.961

4,17

5

Difesa e sicurezza del territorio

19.008

3,97

13

Diritto alla mobilità

10.514

2,19

7

Ordine pubblico e sicurezza

9.321

1,95

29

Politiche finanziarie e di bilancio**

8.920

1,86

23

Istruzione universitaria

8.760

1,83

6

Giustizia

7.268

1,52

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.489

1,15

11

Competitività e sviluppo imprese

4.433

0,93

17

Ricerca ed innovazione

4.060

0,85

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

3.914

0,82

8

Soccorso civile

3.755

0,78

26

Politiche per il lavoro

3.624

0,76

1

Organi costituzionali

3.334

0,70

32

Servizi generali amministrazioni

2.830

0,59

18

Sviluppo sostenibile

1.665

0,35

21

Tutela beni culturali

1.633

0,34

27

Immigrazione

1.486

0,31

9

Agricoltura e pesca

1.364

0,28

15

Comunicazioni

1.354

0,28

19

Casa e assetto urbanistico

1.060

0,22

30

Giovani e sport

958

0,20

20

Tutela della salute***

881

0,18

2

Amm.ne generale territorio

352

0,07

16

Commercio internazionale

268

0,06

31

Turismo

113

0,02

10

Energia e fonti energetiche

59

0,01

12

Regolazione dei mercati

16

0,00

TOTALE

479.004

100,00

 

(*)    La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato; essa si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale”(interessi passivi) e “Rimborsi del debito statale” (rimborso di prestiti). Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.

(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.

(***) La voce non include le risorse delle regioni.

I Programmi

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.

 

I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni[24].

 

Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.

 

Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

 

I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.

I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)

 

Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.

 

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

 

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati (unità di voto parlamentare)

Per la Spesa corrente

-       1. Funzionamento

-       2. Interventi

-       3. Oneri comuni

-       4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-       5. Oneri del debito pubblico

Per la Spesa in conto capitale

-       6. Investimenti

-       7. Altre spese in c/capitale

-       8. Oneri comuni

Rimborso di prestiti

-       9. Rimborso del debito pubblico

 

Centro di responsabilità amministrativa

 

In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:

§      Primo livello di aggregazione:

-       34 Missioni

§      Secondo livello di aggregazione:

-       167 Programmi

          Terzo livello di aggregazione:

-       Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.

          Quarto livello di aggregazione:

-       Centri di responsabilità amministrativa

·         Capitoli

 

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

 


La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[25]:

 

Bilancio per unità previsionali di base

Amministrazioni

Unità di voto 2007

Unità di voto 2008

Entrate

164

60

Economia e Finanze

295

115

Sviluppo economico

84

46

Lavoro e previdenza sociale

60

26

Giustizia

39

16

Affari esteri

85

26

Pubblica istruzione

201

44

Interno

67

47

Ambiente, tutela territorio e mare

61

30

Infrastrutture

67

31

Comunicazioni

54

20

Difesa

81

26

Politiche agricole e forestali

59

34

Beni e attività culturali

108

34

Salute

55

25

Trasporti

65

40

Università e ricerca

34

30

Solidarietà sociale

37

26

Commercio internazionale

40

14

Aziende

 

 

Monopoli di Stato

19

7

Archivi notarili

15

7

Istituto agronomico oltremare

10

5

Fondo edifici di culto

16

5

Totale

1.716

714

 

Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[26].

 

Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.

 

Sono in particolare evidenziate:

 

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie o aventi natura obbligatoria la cui quota iscritta in bilancio può essere modificata solo in caso di necessità di adeguamento al fabbisogno;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare; nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso.

 

La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

 

La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[27], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.

In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.

 

A tale ultimo proposito, si segnala che nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1817 A), si sottolinei come le indicazioni della suddetta tabella 3 concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni destino molte perplessità, posto che se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata, con l’eccezione vistosa delle Missioni 5 (difesa e sicurezza del territorio) e 20 (tutela della salute). In tale sede si è inoltre rilevato come un tale livello di rigidità del bilancio non consenta alcuna revisione della spesa né alcuna politica redistributiva.

 

Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.

 

L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.

 

Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[28].

 

Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nelriassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha, tra l’altro, sottolineato:

§      l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);

§      l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;

l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.

 

I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente. Permane infatti l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. La riclassificazione operata offre, in tal senso, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte, identificando nel contempo le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.

 

Nelle more del completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il 2008 ha peraltro introdotto talune disposizioni volte ad accrescere sensibilmente la flessibilità gestionale del Bilancio.

 

Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.

La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.

Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione. Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[29].


La struttura del Bilancio decisionale

Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.

La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.

Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.

Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[30].

Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.

Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.

Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.

Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.

La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.

Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una scheda di analisiUnità previsionale di base – Macroaggregatoper ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.

 

La scheda è così strutturata:

§      Indicazione della Missione del Ministero;

§      Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;

§      Dettaglio contabile delle Unità previsionali di base, con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di: spese discrezionali, oneri inderogabili, spese predeterminate per legge o fattore legislativo.

 

Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui.

Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo. Come accennato, tale indicazione costituisce una innovazione rispetto agli anni precedenti, nell’ottica del perseguimento di una maggiore trasparenza sulla metodologia di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente.

Il Bilancio gestionale

Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.

La legge di Bilancio, definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal cosiddetto "Bilancio per capitoli", pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, comma 2, L. 94/1997.

La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.

Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.

Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati

§      Centro di responsabilità amministrativa

§      Capitoli

     Piani gestionali.

 

Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007, sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.

Lo stato di previsione dell’entrata

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:

1)      entrate tributarie;

2)      entrate extra tributarie;

3)      entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;

4)      entrate derivanti dall'accensione di prestiti.

 

Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

 

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).

 

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.

 

ENTRATE

§      Titoli I livello:

-       Tributarie

-       Extra Tributarie

-       Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

-       Accensione prestiti

§      Natura II livello:

-       Entrate ricorrenti

-       Entrate non ricorrenti

§      Unità di III livello

-       Tipologia dell'entrata

§      Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)

-       Attività/Proventi

Come sopra accennato, si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.


2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

2.1 Il quadro generale riassuntivo

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2008 a legislazione vigente (A.S. 1818) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

458.234
427.376

431.966
408.100

(2)      Spese finali

466.909

488.328

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

8.675

56.362

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) prevede:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

491.244
460.386

464.975
441.110

(2)      Spese finali

508.969

530.402

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

17.725

65.426

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.

2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2007, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.S. 1679) e come modificato dal D.L. n. 81/2007[31] e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2007

Assestato
2007

Assestato
2007
+
 DL 81/2007

B.L.V.
2008

Entrate finali

432.304

439.882

440.301

458.234

Tributarie

404.669

412.072

412.492

427.376

Extratributarie

25.497

25.671

25.670

28.604

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.139

2.139

2.139

2.254

Spese finali

455.277

458.689

463.083

466.909

Spese correnti

414.558

417.643

420.410

421.860

- Spese correnti al netto interessi

340.508

342.228

344.988

343.249

- Interessi

74.050

75.415

75.422

78.611

Spese conto capitale

40.719

41.045

42.673

45.049

Rimborso prestiti

189.099

191.194

191.194

198.212

Spese Complessive

644.376

649.882

654.277

665.121

Saldo netto da finanziare

22.972

18.807

22.781

8.675

Risparmio pubblico

15.607

20.100

17.752

34.120

Avanzo primario

51.078

56.609

52.640

69.937

Ricorso al mercato (*)

224.591

212.310

223.285

215.937

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell’importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell’assestato 2007, come integrato dal citato D.L. n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.

 

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal D.L. n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall’incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

 

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

 

 

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2007 e il dato a legislazione vigente per il 2008 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2007
+
DL 81/2007

BLV 2008

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

85.962

86.864

1,0

Consumi intermedi

10.781

9.917

-9,9

Imposte pagate sulla produzione

4.485

4.529

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

191.588

193.012

0,7

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.105

3.895

-5,1

Trasferimenti correnti a imprese

5.952

4.564

-23,3

Trasferimenti all'estero

2.215

1.682

-24,1

Risorse proprie CEE

17.400

15.800

-9,2

Interessi passivi e redditi da capitale

75.422

78.612

4,2

Poste correttive e compensative

14.983

14.054

-6,2

Ammortamenti

841

847

0,7

Altre uscite correnti

6.675

8.285

24,1

Totale Spese Correnti

420.410

421.860

0,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.758

6.070

5,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

18.004

20.407

13,3

Contributi agli investimenti ad imprese

8.840

8.863

0,3

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

91

68

-25,3

Contributi agli investimenti a estero

354

175

-50,6

Altri trasferimenti in conto capitale

8.830

9.115

3,2

Acquisizioni di attività finanziarie

797

350

-56,1

Totale spese Conto Capitale

42.674

45.049

5,6

Totale Spese Finali

463.084

466.909

0,8

 

Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.S 1818), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2008 e quelli del disegno di legge di assestamento 2007, integrato dal D.L. n. 81, si rileva un incremento delle spese correnti rispetto al 2007 pari a 1.450 milioni di euro.

 

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          redditi da lavoro dipendente (+902 milioni);

-          trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni;

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.153 milioni);

-          interessi (+3.189 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

 

Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa:

-          trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni);

-          consumi intermedi (-1.064 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).

 

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell’assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.

 

2.3 Il bilancio di cassa

 

 

Residui
presunti
31/12/07

Competenza 2008

Massa acquisibile/
spendibile

Cassa 2008

Coeff.
%

 

1

2

3 (1+2)

4

5= 4/3

Entrate finali
di cui:

155.653

458.234

613.887

431.966

70,4

- Tributarie

88.820

427.376

516.196

408.100

79,1

- Extratributarie

66.786

28.604

95.390

21.612

22,7

- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

47

2.254

2.301

2.254

97,9

 

Spese finali
di cui:

78.166

467.909

545.074

488.328

89,6

Spese correnti al netto interessi

29.464

343.248

372.713

359.639

96,5

Interessi

583

78.612

79.194

78.654

99,3

Totale Spese correnti

30.047

421.860

451.907

438.293

97,0

Spese conto capitale

48.119

45.049

93.167

50.035

53,7

 

Il bilancio di cassa per l'anno 2008 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 432 miliardi e 488 miliardi di euro.

La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2007 e la previsione di competenza BLV 2008) vengono indicate, rispettivamente, in 613,9 miliardi e 545 miliardi.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,4 per cento per le entrate finali ed al 89,6 per cento per le spese finali.


3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato

 

Di seguito si riportano le variazioni risultanti dagli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla 5a Commissione del Senato.

L’Assemblea non ha apportato alcuna variazione.

 

(dati in euro)

Tab. 2 - Economia e finanze

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.12-5

1.3.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Guardia di finanza - Funzionamento

+89.698

2.Tab. 2.12-5

5.1.1

Ordine pubblico e sicurezza (7)- Guardia di finanza - Funzionamento

+50.346

2.Tab. 2.12-5

25.2.3

Fondi da ripartire (34) – Ragioneria generale dello Stato – Oneri comuni di parte corrente

-140.044

 

 

Conseguentemente introduce il comma 22 all’articolo 2 del d.d.l di bilancio fissando in 50 unità il numero massimo di ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nel 2008.

 

2.Tab. 2.20-5

3.1.1

Italia nell’Europa e nel Mondo (4) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-120.000

2.Tab. 2.24-5

24.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro – Funzionamento

-10.000.000

2.Tab. 11.10-5

1.2.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-1.000.000

 

 

Tab. 8 - Interno

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.24-5

3.2.1

Ordine pubblico e sicurezza (7) – Dipartimento della pubblica sicurezza - Funzionamento

+10.000.000

 


 

Tab. 11 Comunicazioni

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.9-5

4.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Gabinetto del Ministro - Funzionamento

-100.000

 

 

Tab. - 15 Salute

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.10-5

1.4.1

Tutela della salute (20) – Dipartimento dell’innovazione - Funzionamento

+1.000.000

 

 

Tab. 17 - Università e ricerca

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.20-5

2.2.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+120.000

2.Tab. 11.9-5

2.1.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca applicata – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+100.000


4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato

Il Governo ha presentato nel corso dell’esame al Senato due Note di variazioni:

 

§      la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del D.L. n. 159/2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell’entrata (Tabella 1), del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell’interno (Tabella 8); del Ministero dell’ambiente (Tabella 9);

§      la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

 

Conseguentemente, il bilancio a legislazione vigente 2008, come integrato dalle due Note di variazioni, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, viene ad essere così determinato:

(competenza – milioni di euro)

 

BLV 2008

I Nota

Differenza I Nota/BLV

II Nota

Differenza
II Nota/I Nota

Differenza
II Nota/BL
V

Entrate finali

491.244

491.289

45

491.471

182

227

Tributarie

460.386

460.414

28

459.706

-708

-680

Extratributarie

28.604

28.621

17

29.511

890

907

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.254

2.254

-

2.254

-

-

Spese finali

508.969

508.995

26

535.185

26.190

26.216

Spese correnti

458.220

458.251

31

468.251

10.000

10.031

- Spese correnti al netto interessi

379.608

 

1

 

2

3

- Interessi

78.612

78.612

-

78.616

4

4

Spese conto capitale

50.749

50.744

-5

66.933

16.189

16.184

Rimborso prestiti

198.212

198.212

-

198.212

-

-

Spese complessive

707.181

707.207

26

733.397

26.190

26.216

Saldo netto da finanziare

17.725

17.705

-20

43.714

26.009

25.989

Risparmio pubblico

30.770

30.785

15

20.965

-9.820

-9.805


5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato
per il 2006-2008
– Tavole allegate

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

I dati del disegno di legge di assestamento 2007 sono riferiti al testo approvato dal Senato (A.C. 3170).

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato
(*)

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

ECONOMIA E FINANZE

274.247

260.673

55,8

290.308

58,5

303.359

59,6

303.382

59,6

321.279

60,0

SVILUPPO ECONOMICO

3.439

3.402

0,7

6.451

1,3

6.630

1,3

6.625

1,3

8.788

1,6

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

72.866

72.103

15,4

56.855

11,5

58.800

11,6

58.806

11,6

61.667

11,5

GIUSTIZIA

8.155

7.983

1,7

7.816

1,6

7.608

1,5

7.608

1,5

7.565

1,4

AFFARI ESTERI

2.283

2.129

0,5

2.455

0,5

2.223

0,4

2.222

0,4

2.545

0,5

ISTRUZIONE

53.841

57.046

12,2

42.396

8,5

42.468

8,3

42.468

8,3

42.425

7,9

INTERNO

28.311

27.971

6,0

25.204

5,1

24.373

4,8

24.376

4,8

25.013

4,7

AMBIENTE E TUTELA MARE

1.199

1.187

0,3

1.428

0,3

1.514

0,3

1.514

0,3

1.596

0,3

INFRASTRUTTURE

8.040

7.885

1,7

4.106

0,8

4.027

0,8

4.027

0,8

4.159

0,8

COMUNICAZIONI

271

259

0,1

328

0,1

322

0,1

322

0,1

351

0,1

DIFESA

20.533

20.398

4,4

21.487

4,3

20.928

4,1

20.928

4,1

21.118

3,9

POLITICHE AGRICOLE

1.715

1.645

0,4

1.728

0,3

1.747

0,3

1.747

0,3

1.700

0,3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.210

2.152

0,5

1.985

0,4

1.913

0,4

1.913

0,4

2.009

0,4

SALUTE

1.576

1.568

0,3

1.348

0,3

1.355

0,3

1.355

0,3

1.557

0,3

TRASPORTI

3

2

0,0

3.948

0,8

3.654

0,7

3.654

0,7

4.471

0,8

UNIVERSITA' E RICERCA

690

688

0,1

11.102

2,2

10.724

2,1

10.724

2,1

11.398

2,1

SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

17.282

3,5

17.079

3,4

17.079

3,4

17.267

3,2

COMMERCIO INTERNAZIONALE

2

2

0,0

262

0,1

245

0,0

245

0,0

279

0,1

TOTALE SPESE FINALI

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Redditi da lavoro dipendente

85.642

88.213

18,9

85.720

17,3

86.863

17,1

86.864

17,1

88.972

16,6

Consumi intermedi

12.593

12.163

2,6

10.813

2,2

9.916

1,9

9.916

1,9

9.882

1,8

Imposte pagate sulla produzione

4.667

4.844

1,0

4.488

0,9

4.529

0,9

4.529

0,9

4.525

0,8

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

183.939

182.512

39,1

191.079

38,5

193.012

37,9

193.014

37,9

199.456

37,3

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.920

4.668

1,0

4.075

0,8

3.896

0,8

3.898

0,8

4.101

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

4.739

4.598

1,0

5.730

1,2

4.564

0,9

4.564

0,9

4.202

0,8

Trasferimenti all'estero

1.739

1.576

0,3

1.945

0,4

1.682

0,3

1.682

0,3

1.938

0,4

Risorse proprie cee

15.850

14.577

3,1

16.100

3,2

15.800

3,1

15.800

3,1

15.800

3,0

Interessi passivi e redditi da capitale

75.695

70.801

15,2

75.415

15,2

78.612

15,4

78.612

15,4

78.616

14,7

Poste correttive e compensative

46.750

43.274

9,3

44.428

8,9

50.214

9,9

50.214

9,9

50.232

9,4

Ammortamenti

840,0

163,0

0,0

841

0,2

847

0,2

847

0,2

847

0,2

Altre uscite correnti

2.184

751

0,2

6.105

1,2

8.285

1,6

8.311

1,6

9.680

1,8

Totale spese correnti

439.558

428.140

91,7

446.739

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.251

87,5

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

4.196

4.138

0,9

5.759

1,2

6.070

1,2

6.071

1,2

6.270

1,2

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

14.817

14.769

3,2

17.501

3,5

20.407

4,0

20.407

4,0

24.780

4,6

Contributi agli investimenti ad imprese

10.223

10.107

2,2

8.140

1,6

8.863

1,7

8.863

1,7

10.357

1,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

130

130

0,0

91

0,0

68

0,0

68

0,0

110

0,0

Contributi agli investimenti a estero

399

399

0,1

354

0,1

175

0,0

175

0,0

215

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.190

8.626

1,8

17.535

3,5

14.816

2,9

14.810

2,9

15.681

2,9

Acquisizioni di attività finanziarie7

868

784

0,2

370

0,1

350

0,1

350

0,1

9.520

1,8

Totale spese conto capitale

39.823

38.953

8,3

49.750

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

II Nota

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

234.367

225.326

48,2

445.383

64,8

465.195

65,8

481.600

65,7

2 –       Difesa

19.291

19.319

4,1

19.679

2,9

18.564

2,6

18.514

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

23.717

23.437

5,0

20.977

3,1

21.003

3,0

20.981

2,9

4 -Affari economici

50.450

48.272

10,3

55.138

8,0

56.430

8,0

62.600

8,5

5 -Protezione dell'ambiente

1.866

1.833

0,4

1.557

0,2

1.406

0,2

1.988

0,3

6 -Abitazioni e assetto territoriale

1.973

1.891

0,4

1.608

0,2

1.522

0,2

1.529

0,2

7 -Sanità

11.910

11.706

2,5

13.064

1,9

10.928

1,5

11.936

1,6

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

12.798

9.832

2,1

10.289

1,5

9.927

1,4

10.033

1,4

9 –       Istruzione

52.651

55.848

12,0

50.517

7,3

50.218

7,1

51.213

7,0

10- Protezione sociale

70.360

69.629

14,9

69.472

10,1

71.988

10,2

73.003

10,0

Spese complessive

479.383

467.093

100

687.684

100

707.181

100

733.397

100


 

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Funzionamento

87.774

90.325

19,3

83.173

16,8

81.708

16,1

81.708

16,1

81.366

15,2

Interventi

257.142

250.540

53,6

259.770

52,3

263.611

51,8

263.614

51,8

273.090

51,0

Oneri comuni

17.330

14.856

3,2

26.688

5,4

33.687

6,6

33.715

6,6

34.578

6,5

Trattamenti di quiescenza

1.164

1.187

0,3

1.104

0,2

soppresso

 

 

-

-

-

Oneri del debito pubblico

76.147

71.232

15,3

76.005

15,3

79.214

15,6

79.214

15,6

79.218

14,8

Totale spese correnti

439.557

428.140

91,7

446.740

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.252

87,5

Investimenti

36.509

36.098

7,7

37.014

7,5

46.973

9,2

46.968

9,2

63.425

11,9

Altre spese in conto capitale

492

413

0,1

122

0,0

122

0,0

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.823

2.444

0,5

12.613

2,5

3.654

0,7

3.654

0,7

3.386

0,6

Totale conto capitale

39.824

38.955

8,3

49.749

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.095

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

2008

MISSIONI

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Differenza

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio

3.233

0,5

3.233

0,5

3.334

0,5

101

2 - Amministrazione generale

353

0,0

353

0,0

352

0,0

-1

3 - Relazioni finanziarie autonomie territoriali

100.023

14,1

100.023

14,1

112.792

15,4

12.769

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

24.048

3,4

24.048

3,4

27.205

3,7

3.157

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.172

2,7

19.172

2,7

19.008

2,6

-164

6 – Giustizia

7.275

1,0

7.275

1,0

7.268

1,0

-7

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.422

1,3

9.425

1,3

9.321

1,3

-101

8 - Soccorso civile

3.710

0,5

3.710

0,5

3.755

0,5

45

9 - Agricoltura e pesca

1.255

0,2

1.255

0,2

1.364

0,2

109

10 - Energia e fonti energetiche

59

0,0

59

0,0

59

0,0

-

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.574

0,8

5.574

0,8

4.433

0,6

-1.141

12 – Regolazione dei mercati

16

0,0

16

0,0

16

0,0

-

13 - Diritto alla mobilità

7.960

1,1

7.960

1,1

10.514

1,4

2.554

14 – Infrastrutture pubbliche e logistica

3.778

0,5

3.778

0,5

3.914

0,5

136

 15- Comunicazioni

896

0,1

896

0,1

1.354

0,2

458

16 - Commercio internazionale

234

0,0

234

0,0

268

0,0

34

17 - Ricerca ed innovazione

3.968

0,6

3.968

0,6

4.060

0,6

92

18 - Sviluppo sostenibile

1.017

0,1

1.017

0,1

1.665

0,2

648

19 - Casa e assetto urbanistico

1.060

0,1

1.060

0,1

1.060

0,1

-

20 - Tutela della salute

702

0,1

702

0,1

881

0,1

179

21 - Tutela beni culturali

1.380

0,2

1.380

0,2

1.633

0,2

253

22 - Istruzione scolastica

41.609

5,9

41.609

5,9

41.583

5,7

-26

23 - Istruzione universitaria

8.168

1,2

8.168

1,2

8.760

1,2

592

24 - Diritti sociali e solidarietà sociale

24.046

3,4

24.046

3,4

24.234

3,3

188

25 - Politiche previdenziali

66.903

9,5

66.908

9,5

68.559

9,3

1.656

26 - Politiche per il lavoro

2.701

0,4

2.701

0,4

3.624

0,5

923

27 - Immigrazione

1.427

0,2

1.427

0,2

1.486

0,2

59

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.545

0,6

4.539

0,6

5.489

0,7

944

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

65.007

9,2

65.004

9,2

65.125

8,9

118

30 - Giovani e sport

902

0,1

902

0,1

958

0,1

56

31 – Turismo

113

0,0

113

0,0

113

0,0

-

32 - Servizi generali amministrazioni

2.920

0,4

2.920

0,4

2.830

0,4

-90

33 - Fondi da ripartire

17.286

2,4

17.312

2,4

19.961

2,7

2.675

34 - Debito pubblico

276.417

39,1

276.417

39,1

276.421

37,7

4

TOTALE

707.181

100,0

707.207

100,0

733.397

100,0

26.216


PARTE IV
Disegno di legge di bilancio: profili di competenza della XII Commissione


Premessa

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali dati, per i settori di interesse della XII Commissione, del bilancio a legislazione vigente 2008 e pluriennale per il triennio 2008-2010, relativi agli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell’economia e delle finanze, della solidarietà sociale, alla luce delle modifiche introdotte con la seconda nota di variazione, per effetto dell’approvazione delle modifiche apportate dal Senato.

La nuova classificazione delle risorse pubbliche si articola su due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi frazionati in Macroaggregati o “unità di voto”(corrispondenti, per la spesa corrente, alle seguenti voci: Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi, Oneri del debito pubblico e Oneri comuni; per la spesa in conto capitale: Investimenti, Altre spese in c/capitale e oneri comuni; per il Rimborso di prestiti: rimborso del debito pubblico), i quali evidenziano le risorse attribuite e gestite dai Centri di responsabilità. L’analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2008 e quindi sugli aspetti specificatamente relativi alla competenza e a i residui di cassa.

 


1. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Tabella n. 2

 

 

Nelle tabelle seguenti si segnalano le missioni ed i programmi principali, evidenziando i relativi macroaggregati ed i capitoli del Ministero dell’economia e finanze, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XII Commissione.

In grassetto, sono evidenziate le modifiche, apportate al disegno di legge nel corso dell’iter al Senato, mentre gli importi originari sono riportati, tra parentesi, in corsivo.

 


Stanziamenti afferenti al settore sanitario

 

Relazioni finanziarie con le autonomie locali (3)

 

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

2.4.2  Interventi

8.951

(8.121,6)

2700

Fondo sanitario nazionale

6.912,2

(6.912,8)

2701

Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP

830

2704

Fondo transitorio per le regioni con elevati disavanzi strutturali nel settore sanitario

850

2746

Somme da erogare alle regioni per ammortamento mutui relativi al finanziamento della maggiore spesa sanitaria di pertinenza statale relativa all’anno 1990

320

2.4.6 Investimenti

       30,4

7585

Liquidazioni rimborsi soggetti erogatori servizi sanitari e monitoraggio spesa sanitaria

30,4

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 

 

 

 

Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

 

Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)

Competenza mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

10.1.6 Investimenti

792

7464

Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica

784

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 


Stanziamenti afferenti al settore famiglia e giovani

 

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24)

 

Sostegno alla famiglia (24.7)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

17.3.3 Oneri comuni di parte corrente

1.310

2102

Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di sostegno alla famiglia

280

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Giovani e sport (30)

 

Incentivazioni e sostegno alla gioventù (30.2)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

22.2.2 Interventi

0,6

1597

Contributo all’Agenzia nazionale dei giovani

0,6

22.2.3 Oneri comuni di parte corrente

139,2

(119,7)

2106

Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù

139,2

(119,7)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


 

2. Stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 15

Lo stato di previsione del Ministero della salute risulta strutturato in quattro missioni: Ricerca e innovazione (17),  Tutela della salute (20), Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (32) e Fondi da ripartire (33). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi:

§         ricerca per il settore della sanità pubblica (17.7) e ricerca per il settore zooprofilattico (17.8);

§         prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1); prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2); programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3); regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4); vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5);

§         indirizzo politico (32.2) e servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3); 

§         fondi da assegnare (33.1).

 

I macroaggregati  previsti nello stato di previsione del Ministero della salute risultano essere suddivisi per spesa corrente (funzionamento, interventi, oneri comuni e oneri del debito pubblico) e per conto capitale (investimenti, altre spese in conto capitale e oneri comuni di conto capitale).

Nello stato di previsione del Ministero della salute sono presenti, altresì, cinque Centri di responsabilità (Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro; Qualità; Innovazione; Prevenzione e comunicazione e Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti).

Le previsioni di spesa in termini di competenza per il comparto della sanità nell'esercizio finanziario 2008 risultano complessivamente pari a 1.557,4 milioni di euro (di cui 1.547,6 milioni per spese correnti e 9,8 milioni per spese in conto capitale). Tali importi tengono conto degli effetti della seconda nota di variazione predisposta per recepire gli effetti finanziari derivanti dall’approvazione delle modifiche apportate dal Senato.

Le previsioni di spesa in termini di competenza per il comparto della sanità nell'esercizio finanziario 2008 nell’originario disegno di legge di bilancio (A.S. 1818)ammontavano complessivamente a circa 1.355 milioni di euro,  (di cui 1.345,2 milioni per spese correnti e 9,8 milioni per spese in conto capitale).


A titolo informativo, qui di seguito, si espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza del Ministero della salute per il triennio 2008-2010.

 

 

2008

(A.S.1818 )

2009

(A.S.1818)

2010

(A.S.1818)

Seconda nota di variazione

 

Differenza tra previsioni iniziali 2008 e seconda nota di variazione

Parte corrente

1.345, 2

1.357,8

1.271,9

1.547,6

+ 202,4

Conto capitale

9,8

9,8

9,6

       9,8

 =

Totale

1.355,0

1.367,6

1.281,5

1.557,4

+ 202,4

(Valori in milioni di euro)

 

 

La consistenza dei RESIDUI PASSIVI presunti al 1° gennaio 2008 è valutata complessivamente in 596,6 milioni di euro, di cui 297,5 milioni di euro  per le unità previsionali di base di parte corrente e in 299,1 milioni di euro per quelle di conto capitale.


In termini di COMPETENZA, nella tabella seguente sono evidenziati i cinque centri di responsabilità, cui afferiscono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente, che non tengono conto delle successive note di variazione.

Centro di responsabilità

2008

Totale

1. Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro

 10.586

2. Qualità

305.599

3. Innovazione

725.987

4. Prevenzione e comunicazione

236.513

5. Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e      sicurezza degli alimenti

  76.272

Totale

1.354.957

(Valori in migliaia di euro)

 

Nel riepilogo successivo sono riportati  i dati  (in termini di competenza)riguardanti i macroaggregati, che non tengono conto delle successive note di variazione:

Spese correnti

Funzionamento

    187.309.579

Interventi

 1.130.952.848

Oneri comuni

      26.931.501

Totale

1.345.193.928

(Valori in euro)

Spese in conto capitale

Investimenti

9.763.519

Totale

9.763.519

(Valori in euro)

 

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti di competenza relativi al Ministero della salute corrispondenti alle Missioni. Le singole voci sono quindi ottenute attraverso l'aggregazione delle risorse (attribuite ai cinque centri di responsabilità) stanziate per i singoli programmi che afferiscono a ciascuna missione.

Missioni

Stanziamento iniziale di competenza (2008)

Previsioni risultanti dalla seconda nota di variazione

Tutela della salute

  702,2

881,4

Ricerca e innovazione

  560,2

561,6

Servizi istituzionali

    65,7

65,6

Fondi da ripartire

    26,9

48,8

Totale

1.355,0

1557,4

(Valori in  milioni di euro)

 


Ministero della salute

 

Spese di maggiore rilevanza analizzate per missioni, programmi, macroaggregati e relativi capitoli

 

Nelle tabelle seguenti si segnalano, per la rilevanza degli stanziamenti, le missioni ed i programmi principali, evidenziando i relativi macroaggregati ed i capitoli del Ministero della salute, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XII Commissione.

In grassetto, sono evidenziate le modifiche, apportate al disegno di legge nel corso dell’iter al Senato, mentre gli importi originari sono riportati, tra parentesi, in corsivo.


Ministero della salute – tabella n. 15

 

Ricerca e innovazione (17)

 

Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.7)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

2.1.2 Interventi

 

547,2

(545,5)

 

3300

Trasferimenti istituzioni private

7,7

3391

Istituzione e funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà

10

3392

Fondo attività ricerca corrente e finalizzata, inclusa la sperimentazione in materia sanitaria

335,8

3412

Somme per enti, organismi e associazioni e fondazioni

5,4

3413

Lega italiana lotta tumori

4 (3)

3441

Somme da assegnare all’Istituto Superiore di Sanità per consentire al Centro nazionale trapianti l’effettuazione di controlli ed interventi finalizzati alla promozione e verifica della sicurezza della rete trapiantologia 1

0,7

3442

Centro nazionale sangue

2,5

3443

Fondo occorrente per il funzionamento Istituto Superiore Sanità

98,2

3447

Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro

64,1

(Valori arrotondati in milioni di euro)

1. Il capitolo 3441 si istituisce con l’indicato stanziamento in relazione a specifica disposizione del disegno di legge  finanziaria 2008.

 

Tutela della salute umana (20)

La prevenzione, l’assistenza, l’indirizzo e il coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1)

Competenza

mln. Euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

1.1.2 Interventi

593,2

(414,2)

2400

Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicazione di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di trasfusioni e di somministrazione di emoderivati

137,1

2401

Somme dovute per la liquidazione delle transizioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni 1

180

2420

Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione, oneri derivanti dalla convenzione con l’Associazione italiana della Croce rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali

13,8

3453

Croce rossa italiana

29,7

4320

Organizzazione mondiale sanità

19,2

4370

Assistenza sanitaria all’estero

102,9

4380

Somme alle regioni e alle province per l’istituzione ed il funzionamento di centri regionali ed interregionali per i trapianti, nonché per l’individuazione di strutture idonee ad effettuare il prelievo di organi e conservazione dei tessuti e rimborso spese aggiuntive del trasporto del feretro

7,8

4393

Spese per l’attività ed il funzionamento ivi comprese le spese di personale del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, gli IRCCS, nonché con gli organi della sanità militare

31,2

(31,9)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

1. Variazione che si apporta in relazione a specifico emendamento al disegno di legge finanziaria 2008 .

 

Tutela della salute umana (20)

 

Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2)

Competenza

mln. Euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. Euro

1.2.2  Interventi

40,7

5340

Fondo da ripartire tra regioni e province autonome in materia di animali d’affezione e prevenzione randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo

4,9

5390

Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

5

5391

Potenziamento, sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e altre malattie diffusive, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali

30,3

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 


Tutela della salute umana (20)

 

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza  (20.3)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

1.3.2 Interventi

85,2

2404

Somme da assegnare a regioni e provonce autonome per il cofinanziamento di progetti realizzativi piano sanitario nazionale

60,5

2440

Somme da assegnare a regioni e provonce autonome per procreazione medicalmente assistita

6,8

3457

Agenzia per i servizi sanitari regionali

4,8

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 

Tutela della salute umana (20)

 

Regolamentazione vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano  (20.4)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

1.4.2 Interventi

44,9

3458

Agenzia italiana farmaco

44,9

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Tutela della salute umana (20)

 

Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

1.5.1 Funzionamento 

6,9

(7,4)

3020

Spese per il funzionamento – comprese i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai membri esterni all’amministrazione della salute – della Commissione vigilanza e controllo sul doping per la tutela della salute nelle attività sportive

(0,8)

(1)

3040

Spese stipendi ed altri assegni fissi per i carabinieri comando per la tutela della salute

3,3

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

 

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

3.2.1 Funzionamento 

54,2

2200

Sistema informativo sanitario

28,5

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Fondi da ripartire (33)

 

Fondi da assegnare (33.1)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

4.1.3  Oneri comuni di parte corrente

 

48,7

(26,9)

3460

Fondo da ripartire per la realizzazione della campagna, di  monitoraggio delle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati in Bosnia-Herzegovina e Kosovo e controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area

12,9

3601

Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all’elenco n. 1allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si da’ luogo alle riassegnazioni delle somme versate alle entrate del bilancio dello Stato

23,1

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 


3. Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - Tabella n. 18

Lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale risulta strutturato in cinque Missioni: Ricerca e innovazione (17), Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24),  Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) e  Fondi da ripartire (33). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici Programmi:

§         ricerca in materia di politiche sociali (17.13);

§         assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali  - trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali (24.1),  associazionismo, volontariato e formazioni sociali (24.2), interventi in favore delle persone non autosufficienti (24.3), lotta alle dipendenze (24.4);

§         flussi migratori per motivi di lavoro (27.1), interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati (27.4);

§         indirizzo politico (32.2), servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3);

§         fondi da assegnare (33.1).

 

I macroaggregati previsti nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale risultano essere suddivisi per spesa corrente (funzionamento,  interventi, oneri comuni e oneri del debito pubblico) e per conto capitale (investimenti, altre spese in conto capitale e oneri comuni di conto capitale).

Nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale sono presenti, altresì, sette Centri di responsabilità(Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro; Risorse umane e Affari generali; Inclusione sociale e Diritti sociali e Responsabilità sociale delle imprese; Fondo nazionale per le politiche sociali e Monitoraggio spesa sociale; Immigrazione; Volontariato, Associazionismo e Formazioni sociali; Comunicazione).

Le previsioni di spesa in termini di competenza per il comparto della solidarietà sociale nell'esercizio finanziario 2008 risultano complessivamente pari a 17.267,5 milioni di euro (di cui 17.266,8  milioni per spese correnti e 0,7 milioni per spese in conto capitale). Tali importi tengono conto degli effetti della seconda nota di variazione predisposta per recepire gli effetti finanziari derivanti dall’approvazione delle modifiche apportate dal Senato.

Le previsioni di spesa in termini di competenza per il comparto della sanità nell'esercizio finanziario 2008 nell’originario disegno di legge di bilancio (A.S. 1818)ammontavano complessivamente a 17.078,7 milioni di euro,  (di cui 17.078 milioni per spese correnti e 0,7 milioni per spese in conto capitale).

 


A titolo informativo, qui di seguito, si espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza del Ministero della solidarietà sociale per il triennio 2008-2010.

 

 

2008

(A.S.1818 )

2009

(A.S.1818)

2010

(A.S.1818)

Seconda nota di variazione

 

Differenza tra

previsioni iniziali 2008 e

seconda nota di variazione

Parte corrente

17.078,0

17.531,3

17.679,6

17.266,8  

+ 188,8

Conto capitale

0,7

0,7

0,7

0,7

 =

Totale

17.078,7

17.532,0

17.680,3

17.267,5

+ 188,8

(Valori in milioni di euro)

 

La consistenza dei RESIDUI PASSIVI presunti al 1° gennaio 2008 è valutata complessivamente in 170 milioni di euro, di cui 162,8 milioni di euro  per le unità previsionali di base di parte corrente e in 7,2 milioni di euro per quelle di conto capitale.

 

In termini di COMPETENZA, nella tabella seguente sono evidenziati i sette centri di responsabilità, cui afferiscono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente, che non tengono conto delle successive note di variazione.


 


 Centro di responsabilità

2008

Totale

1. Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro

       7.475

2. Risorse umane e Affari generali

       4.088

3. Inclusione sociale e Diritti sociali e Responsabilità sociale delle imprese

       2.641

4. Fondo nazionale per le politiche sociali e Monitoraggio spesa sociale

          16.989.083

5. Immigrazione

    51.703

6. Volontariato, Associazionismo e Formazioni sociali

    22.090

7. Comunicazione

      1.604

Totale

         17.078.684

(Valori in  migliaia di euro)


 

 

Nel riepilogo successivo sono riportati, per il 2008, i datiriguardanti i macroaggregati, che non tengono conto delle successive note di variazione:

 

Spese correnti

Funzionamento

        22.807.007

Interventi

 15.450.395.343

Oneri comuni

   1.604.838.800

Totale

17.078.041.150

(Valori in euro)

 

Spese in conto capitale

Investimenti

642.048

Totale

642.048

(Valori in euro)


 

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti di competenza relativi al Ministero della solidarietà sociale corrispondenti alle Missioni. Le singole voci sono ottenute attraverso l'aggregazione delle risorse (attribuite ai cinque centri di responsabilità) stanziate per i singoli programmi che afferiscono a ciascuna missione.

 

Missioni

Stanziamento iniziale di competenza (2008)

Previsioni risultanti dalla seconda nota di variazione

Ricerca e innovazione

           0,9

        2,2

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

  17.014,5

17.152,5

Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti

        51,7

     101,7

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

         9,8

          9,6

Fondi da ripartire

        1,8

         1,5

Totale

17.078,7

17.267,5

(Valori in  milioni di euro)

 


Ministero della solidarietà sociale

 

Spese di maggiore rilevanza analizzate per missioni, programmi, macroaggregati e relativi capitoli

 

Nelle tabelle seguenti si segnalano, per la rilevanza degli stanziamenti, le missioni ed i programmi principali, evidenziando i relativi macroaggregati ed i capitoli del Ministero della solidarietà sociale, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XII Commissione.

In grassetto, sono evidenziate le modifiche, apportate al disegno di legge nel corso dell’iter al Senato, mentre gli importi originari sono riportati, tra parentesi, in corsivo.

 


Ministero della solidarietà sociale –  tabella n. 18

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24)

Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali (24.1) 

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

1.1.2 Interventi

15.222

(15.182)

3527

Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale

44,5

3528

Somma da corrispondere all’INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili

 13.050

3530

Oneri relativi alla famiglia

1.965,9

(1.925,9)

3532

Agevolazioni a genitori di handicappati

6,7

3535

Assegno ai nuclei familiari in possesso dii risorse economiche non superiore al valore dell’indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 tab. 1

105

3536

Trasferimenti INPS alla gestione interventi assistenziali (GIAS)

4

3537

Indnenità annuale a favore di lavoratori affetti da talassemia major  e drepanocitosi

2,6

1.1.3 Oneri comuni di parte corrente

1.601

(1.603)

3671

Fondo da ripartire per le politiche sociali

1.601

(1.603)

(Valori arrotondati in milioni di euro)


Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24)

 

Interventi a favore delle persone non autosufficienti  (24.3)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

1.3.2 Interventi

 

300

(200)

3538

Fondo per le non autosufficienze

300

(200)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24)

 

Lotta alle dipendenze  (24.4)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

1.4.2 Interventi

 

15,9

5250

Interventi finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcooldipendenza correlata

10,9

5251

Fondo nazionale comunità giovanili

5

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

 

Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati (27.4)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

2.2.2  Interventi

 

95

(45)

3784

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati

95

(45)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato
(*)

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

ECONOMIA E FINANZE

274.247

260.673

55,8

290.308

58,5

303.359

59,6

303.382

59,6

321.279

60,0

SVILUPPO ECONOMICO

3.439

3.402

0,7

6.451

1,3

6.630

1,3

6.625

1,3

8.788

1,6

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

72.866

72.103

15,4

56.855

11,5

58.800

11,6

58.806

11,6

61.667

11,5

GIUSTIZIA

8.155

7.983

1,7

7.816

1,6

7.608

1,5

7.608

1,5

7.565

1,4

AFFARI ESTERI

2.283

2.129

0,5

2.455

0,5

2.223

0,4

2.222

0,4

2.545

0,5

ISTRUZIONE

53.841

57.046

12,2

42.396

8,5

42.468

8,3

42.468

8,3

42.425

7,9

INTERNO

28.311

27.971

6,0

25.204

5,1

24.373

4,8

24.376

4,8

25.013

4,7

AMBIENTE E TUTELA MARE

1.199

1.187

0,3

1.428

0,3

1.514

0,3

1.514

0,3

1.596

0,3

INFRASTRUTTURE

8.040

7.885

1,7

4.106

0,8

4.027

0,8

4.027

0,8

4.159

0,8

COMUNICAZIONI

271

259

0,1

328

0,1

322

0,1

322

0,1

351

0,1

DIFESA

20.533

20.398

4,4

21.487

4,3

20.928

4,1

20.928

4,1

21.118

3,9

POLITICHE AGRICOLE

1.715

1.645

0,4

1.728

0,3

1.747

0,3

1.747

0,3

1.700

0,3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.210

2.152

0,5

1.985

0,4

1.913

0,4

1.913

0,4

2.009

0,4

SALUTE

1.576

1.568

0,3

1.348

0,3

1.355

0,3

1.355

0,3

1.557

0,3

TRASPORTI

3

2

0,0

3.948

0,8

3.654

0,7

3.654

0,7

4.471

0,8

UNIVERSITA' E RICERCA

690

688

0,1

11.102

2,2

10.724

2,1

10.724

2,1

11.398

2,1

SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

17.282

3,5

17.079

3,4

17.079

3,4

17.267

3,2

COMMERCIO INTERNAZIONALE

2

2

0,0

262

0,1

245

0,0

245

0,0

279

0,1

TOTALE SPESE FINALI

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


PARTE V
Schede di lettura del disegno di legge finanziaria: profili di competenza della XII Commissione


Articolo 2, commi 1-3
(Detrazione ICI prima casa)

 

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 2, modificati nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato,recano disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale[32].

 

L’Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal d.lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è un’imposta reale con gettito destinato ai Comuni.

Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione.

Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 a al 7 per mille, la cui fissazione è rimessa ad una deliberazione del comune da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata, si applica ipso iure l’aliquota del 4 per mille.

 

Il comma 1, introducendo i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 8 del d.lgs. n. 504/1992, prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”.

 

L’articolo 8, comma 2, del citato d.lgs. n. 504/1992 fissa una detrazione ordinaria ai fini ICI di importo annuo pari a 103,29 euro sugli immobili dovuta per l’abitazione principale. La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile come prima casa. Inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

A decorrere dall'anno di imposta 1997, l’importo ordinario della detrazione, fissato al comma 2, può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, la detrazione ordinaria pari a 103, 29 euro, di cui al comma 2, del presente articolo, può essere elevato, fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il successivo comma 4 estende l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 8 in esame alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, l’ammontare dell’ulteriore detrazione è fissata in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua.

 

Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile dell’ICI è data dal valore degli immobili gravati da tale imposta. Tale valore è determinato applicando i coefficienti fissati dalla norma alla rendita catastale incrementata del 5%. In particolare:

-        per i fabbricati, il coefficiente è pari a 100, se si tratta di abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia; è pari a 50, se si tratta di uffici e studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale; è pari a 34, se si tratta di negozi e botteghe;

-        per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-        per i terreni agricoli la misura del coefficiente è pari a 75 e deve essere applicato al reddito dominicale iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento.

 

L’ulteriore detrazione sarà fruita fino a concorrenza del suo ammontare e dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Il nuovo comma 2-ter dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, recante disposizioni in materia di esclusione dal beneficio è stato modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.

In particolare, rispetto al testo originario che escludeva dal beneficio i soggetti con un reddito complessivo IRPEF superiore a 50.000 euro, il testo approvato dal Senato dispone la non applicazione dell’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis  con riferimento all’imposta dovuta sugli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.

 

Il comma 2, modificato dalla Commissione bilancio del Senato, prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sopra esaminate sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tale trasferimento compensativo per minor gettito ICI è erogato, per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50 per cento, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Si dispone inoltre che gli eventuali conguagli siano effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

La previsione delle modalità di determinazione dei conguagli sulle somme trasferite in via compensativa è demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministeri dell’interno e degli Affari regionali e delle autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si rammenta che – in base all’art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 – i soggetti tenuti al pagamento dell’ICI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata[33]. Il contribuente ha comunque facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

 

Il comma 3, inserito durante l’esame in Commissione bilancio del Senato, dispone che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i rimborsi di cui al comma 2 finalizzati a compensare il minor gettito ICI vengano erogati a favore di questi ultimi enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Si ricorda infatti che le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di ordinamento e finanza degli enti locali.

 


Articolo 2, commi 4-5
(Detrazione per canoni di locazione)

 

4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 2 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del DPR n. 917 del 1986[34] ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

-            una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a));

-            una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d));

-            l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d))

 

L’articolo 16 del TUIR prevede, al comma 1, una detrazione fiscale IRPEF in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[35]. La misura annua della detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, è determinata in misura pari a: 

a) 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Il successivo comma 1-bis, prevede una detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La misura annua della detrazione, fruibile per i primi tre anni e da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

 

La lettera a) del comma 4 inserisce il comma 01 all’articolo 16 TUIR prevedendo una detrazione fiscale in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

La misura della detrazione è pari a

a)    300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

b)    150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

 

La norma, in sostanza, non interessa i titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale i quali continueranno a beneficiare della detrazione già prevista, in misura superiore, dal comma 1 dell’articolo 16 del TUIR, mentre estende il beneficio ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

 

La lettera d) del comma 4 inserisce nell’articolo 16 del TUIR i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies.

Il comma 1-ter estende l’applicazione della detrazione prevista dal comma 1-bis, lettera a) dell’articolo 16 del TUIR ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni.

La detrazione spetta per i primi tre anni, purchè l’immobile risulti abitazione principale del giovane e sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari.

 

Non appare chiaro se il beneficio fiscale interessi anche i contratti già stipulato alla data di entrata in vigore della disposizione. In caso affermativo, peraltro, andrebbe precisato se l triennio da considerare decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore della norma in commento.

 

La lettera d) del comma 4, inoltre, stabilisce che le nuove detrazioni, di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’articolo 16 del TUIR come introdotte dalla medesima lettera d):

-      non sono cumulabili tra loro, né sono cumulabili con le altre detrazioni previste dall’articolo 16 del Tuir. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (comma 1-quater);

-      sono stabilite su base annua e con riferimento al singolo contratto. Pertanto, la misura del beneficio è da ripartire tra gli aventi diritto (comma 1-quater) ed è da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. La norma precisa che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente (comma 1-quinquies).

Le modifiche introdotte, rispettivamente, dalla lettera b) e dalla lettera c) del comma 4 in esame hanno la finalità di coordinare i criteri generali di ripartizione della detrazione (tra gli aventi diritto e in base al periodo spettante) già previsti, a normativa vigente nel comma 1 e nel comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR;

-      in caso di c.d. incapienza è disposta l’attribuzione di una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta. L’incapienza si verifica qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e delle detrazioni concernenti alcune tipologie reddituali (art. 13 TUIR). Le modalità di attribuzione verranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1-sexies);

-          entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007 (comma 5).

 

Non è previsto il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16 del TUIR come introdotto dal comma 4 in esame.

La norma sembra includere tra i soggetti aventi diritto al rimborso perché incapienti, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.

 

 


Articolo 4, comma 34
(Erogazioni liberali alle ONLUS)

 

34. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

 

 

Il comma 34 dell’articolo 4 in esame sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.

 

In materia, in base al vigente articolo 13, comma 3, i beni alla cui produzione  o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa - diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa -, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

 

Il comma 3 dell’articolo 13, come modificato dal comma 34 in esame, attiene ai beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa - diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa - che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità del loro utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la loro distruzione.

Si prevede che tali beni, qualora vengano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al cinque per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 85, comma 2, TUIR , per cui non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

I predetti beni si considerano altresì distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a cui, conseguentemente, non sono assoggettati.

 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

 

 

 

 


Articolo 5
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)

 

1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

 

 

L’articolo, introdotto dal Senato, esonera dal pagamento del canone RAI (limitatamente all’apparecchio ubicato nel luogo di residenza) i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

Tale agevolazione decorre dall’esercizio finanziario 2008, nel limite complessivo di 500.000 euro annui. Per la concreta applicazione della disposizione si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; sono comunque previste sanzioni pecuniarie per eventuali abusi.

 

Si ricorda che il canone di abbonamento alle radioaudizioni è stato previsto originariamente dal R.D.L. n. 246 del 1938[36]; l’art. 15 della legge 103/1975[37] (confermato da successive disposizioni) ha poi qualificato il canone di abbonamento come risorsa finanziaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

L’ammontare del canone è determinato annualmente dal ministro delle comunicazioni con proprio decreto (così dispone da ultimo l'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2005[38] recante Testo unico della Radiotelevisione)

Con decreto 15 dicembre 2006 l’importo del canone per apparecchi di uso privato è stato fissato in 104 euro per l’anno 2007[39].

Si ricorda tuttavia che il canone propriamente detto copre una quota residuale dell’importo corrisposto dall’utente; tale importo è costituito principalmente dal sovrapprezzo[40], devoluto in massima parte alla concessionaria, cui si aggiungono la tassa di concessione governativa[41] e l’ IVA.

Per completezza di informazione si segnala infine che l’art. 92 della legge finanziaria 2003[42] ha disposto l’esenzione dal pagamento del canone RAI a favore dei centri sociali per anziani.

 


Articolo 9, comma 32
(Assegni per i nuclei familiari con disabili)

 

32. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 32 dell’articolo 9, introdotto durante l’esame al Senato, demanda ad un decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili" (in cui, cioè, siano deceduti entrambi i genitori).

La rideterminazione è attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'art. 1, comma 11, lettera a), della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi familiari disponibili risultante dall'istituto in esame degli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni IRPEF.

 

Si ricorda che il citato comma 11 dispone una rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito, di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69[43], consentendo, inoltre, che con decreto interministeriale venga operata un'ulteriore rimodulazione. In particolare si prevede che:

-                    i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati secondo la Tabella 1 allegata alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (lettera a));

-                    gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli sono rivalutati del 15 per cento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (lettera b));

-                    i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonchéquelli per i nuclei familiari senza figli possono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale[44], secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Tabella summenzionata, "anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche" (lettera c));

-        nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, si prendono in considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti (lettera d));

-        gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno (cfr. infra) non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008 (lettera e)).

 

Si ricorda che riguardo l’applicazione dell’art. 1, comma 11 sopra richiamato si sono verificate disparità di trattamento per alcuni livelli di reddito, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile. Su tale questione è intervenuto il D.M. 7 marzo 2007, recante “Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari” il quale ha stabilito che, dal momento che la norma della legge finanziaria aveva lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi, ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, al fine di sanare tale situazione di disuguaglianza, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili. E’ poi intervenuta la circolare n. 88 del 18 maggio 2007 dell’INPS, che ha ridefinito le tabelle relative agli assegni.

 

Il decreto interministeriale previsto dal comma in esame deve essere emanato entro il 29 febbraio 2008.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 10 maggio 2007 la Commissione ha presentato la comunicazionePromuovere la solidarietà tra le generazioni” (COM(2007)244), volta ad aiutare gli Stati membri ad affrontare la sfida demografica[45].

Per aiutare i cittadini europei a conciliare più efficacemente il lavoro e la famiglia, la comunicazione richiama l’attenzione su tre settori nei quali gli Stati membri, i partners sociali e la società civile, così come la UE, possono svolgere un ruolo incisivo:

-        sostegno finanziario per affrontare i costi di mantenimento di una famiglia;

-        servizi di assistenza di qualità, sia per i bambini, sia per gli anziani dipendenti;

-        tempo di lavoro flessibile, con orari di lavoro appropriati e facilitazioni in materia di congedo.

La comunicazione ritiene che incoraggiando una risposta più efficace ai bisogni della famiglia relativi alla cura dei bambini e delle persone dipendenti ed una ripartizione più equilibrata delle responsabilità familiari e domestiche, le politiche familiari nazionali rafforzeranno la solidarietà intergenerazionale. Pur ricordando che la competenza esclusiva in materia di politiche familiari spetta agli Stati membri, la Commissione sottolinea che l’Unione può apportare un suo contributo alla loro modernizzazione; attraverso l’accento posto sull’uguaglianza tra donne e uomini e, più in generale, sulle pari opportunità, la strategia di Lisbona costituisce una cornice adatta a sostenere questa evoluzione delle politiche familiari nazionali.

Parallelamente alla comunicazione, la Commissione intende costituire il gruppo di alto livello di esperti governativi sulle questioni demografiche, volto ad assistere la Commissione nella preparazione dei rapporti e dei forum biennali sulla demografia, nell’attività di analisi e di scambio di esperienze.

 

La Commissione osserva che nell’Unione europea la spesa per le prestazioni familiari e i servizi di custodia dei bambini risulta in media pari al 2,1% del PIL, ma può variare fra lo 0,7% e il 3,9% a seconda dei paesi, con livelli piuttosto bassi nei paesi dell’Europa meridionale, che tendono a ricorrere in misura maggiore alla solidarietà nell’ambito del nucleo familiare, e livelli più elevati nei paesi nordici e continentali.

Alleanza per la famiglia

La comunicazione della Commissione “Promuovere la solidarietà tra le generazioni”, sopra citata, accoglie favorevolmente l’iniziativa di una Alleanza europea per la famiglia, annunciata dal Consiglio europeo di primavera, che servirà da piattaforma per lo scambio di conoscenze e di esperienze.

In particolare, la Commissione precisa che l’Alleanza per la famiglia costituirà una piattaforma di scambi e di conoscenze sulle politiche favorevoli alle famiglie e sulle buone pratiche degli Stati membri, destinate a rispondere alle sfide poste dal cambiamento demografico. Per costituire questa piattaforma, la Commissione intende sviluppare, dal 2007, strumenti per sistematizzare lo scambio di buone pratiche e la ricerca. Inoltre, in tale contesto, la Commissione intende stimolare la cooperazione e il partenariato tra tutte le parti interessate per favorire una migliore conciliazione tra vita professionale, familiare e privata, ricorrendo a nuovi mezzi messi a disposizione dai fondi strutturali. Infine, in occasione del terzo forum demografico previsto per il 2010, la Commissione presenterà una relazione sulle realizzazioni portate a termine nel quadro dell’Alleanza.

Il Consiglio occupazione ha adottato, nella sessione del 30 e 31 maggio 2007, conclusioni sull’importanza delle politiche favorevoli alla famiglia in Europa e sulla creazione di un’Alleanza per la famiglia.

Le conclusioni esortano gli Stati membri, in particolare, a utilizzare le possibilità offerte dai fondi strutturali europei e da altri pertinenti strumenti europei di finanziamento per assicurare l’adeguato sostegno finanziario a alle iniziative locali, regionali o nazionali a favore della famiglia, quali l’organizzazione di forum e partenariati a livello nazionale, regionale o locale volti a promuovere l’occupazione tramite una migliore conciliazione tra vita lavorativa, familiare e privata, agevolando l’accesso all’assistenza all’infanzia e all’assistenza alle persone non autosufficienti e adeguando l’organizzazione del lavoro alle esigenze della famiglia.

 


Articolo 9, comma 33
(Detrazioni d’imposta per rette asili nido)

 

33. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

 

Il comma 33 dell’articolo 9, introdotto in Commissione al Senato, proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili.

Pertanto, l’importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.

 

Tale detrazione, inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), era già stata prorogata al periodo di imposta 2006 dall’articolo 1 (unico), comma 400, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Si ricorda che sia gli oneri deducibili, sia le detrazioni d’imposta hanno la funzione di ridurre il carico fiscale gravante sul soggetto.

Le detrazioni d’imposta, disciplinate dall’articolo 15 del TUIR, operano in particolare una decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per determinate finalità.

L’articolo 15 del TUIR individua gli oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, qualora gli stessi non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

 

Come è ricordato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 2.1, per la nozione di asilo nido deve farsi riferimento all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori. E’ possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia, <<la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2005, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono>>. Essa <<va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto>>. Le spese detraibili debbono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

 


Articolo 9, comma 35
(Esenzione dalla tassa di concessioni governative sui telefonini intestati ai non udenti)

 

35. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».

 

 

Il nuovo comma 35 dell’articolo 9, introdotto in  Commissione al Senato, estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa, attualmenteprevista per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (telefonini) da parte di invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti, anche ai sordi.

 

L’esenzione viene concessa modificando la tariffa 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative)[46], che prevede in dettaglio l’esenzione dalla tassa sulle concessioni nel caso di licenze o di documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

 

La tassa di concessione governativa sulle utenze dei telefonini è dovuta nella misura di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per le utenze affari, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Si ricorda che in materia di tasse di concessione governativa, disciplinate dal D.P.R. n. 641 del 1972 e la cui tariffa è stata approvata con DM 28 dicembre 1995, è intervenuto il comma 300 della legge finanziaria per il 2005, modificato successivamente dall’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005. Tali norme hanno stabilito che gli importi in misura fissa dell’imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa, diversi da quelli indicati negli allegati da 2-bis a 2-sexies della medesima legge finanziaria 2005 (i quali sono stati aggiornati nella legge finanziaria stessa), vengono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Con DM 24 maggio 2005 è stato disposto l’aggiornamento dei suddetti importi in misura fissa.

Da tale aggiornamento sono stati esclusi gli importi, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, relativi agli apparecchi radiomobili, i quali sono invece aggiornati, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla legge finanziaria stessa.

 

Si rileva che non è conforme alle regole sulla stesura tecnica dei testi normativi  apportare con una fonte di rango legislativo una modifica frammentaria a una norma di rango inferiore.

 


Articolo 9, comma 40
(Detrazioni d’imposta per i canoni di locazione studenti fuori sede)

 

40. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

 

 

Il comma 40 dell’articolo 9 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione massima fruibile è di 500 euro, pari al 19 per cento applicabile sul limite massimo di 2.633 euro.

Il comma 40 modifica a tal fine la lettera i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si tratta della disposizione – introdotta dal comma 319 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) – che ha concesso la detrazione del 19 per cento, ai fini IRPEF, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 1998[47], dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. 

La disposizione richiede che la facoltà universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, il quale disti da quest'ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha ribadito, al punto 2.3, che per poter beneficiare della detrazione è necessario che le due condizioni previste dalla norma (distanza di 100 chilometri tra il comune di residenza e quello sede dell’università e appartenenza dei due comuni a diverse province) siano contemporaneamente soddisfatte.

Poiché il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione del 19 per cento è fissato a 2.633 euro annui, la detrazione massima annua fruibile ammonta a 500 euro.

 

Con la novella del comma 40 in commento pertanto, la detrazione sopra illustrata viene estesa – alle medesime condizioni - ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 

 

 


Articolo 29
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria)

 

1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

2. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 1, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

3. All'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

4. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

 

 

L’articolo in esame è volto a dare attuazione agli accordi stipulati[48], ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[49], tra i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, accordi che impegnano le regioni interessate al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

Il comma 1 stabilisce, infatti, un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro, da parte dello Stato, in favore delle menzionate regioni, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

L’ammontare della citata anticipazione finanziaria è determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli piani di rientro e, comunque, al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

 

L’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004).

In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.

La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato ) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario[50].

Sul tema dei disavanzi, va ricordato, altresì, che l’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) stabilisce un incrementato di 1.000 milioni di euro limitatamente all'anno 2006 del finanziamento del SSN. L'incremento in questione è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, che prevedano, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo[51].

Con il decreto ministeriale 3 aprile 2007 i suddetti 1.000 milioni di euro sono stati assegnati alle seguenti regioni: Lazio (400.555.418 di euro); Abruzzo (31.319.830 di euro); Molise (22.343.600 di euro); Campania (383.764.213 di euro); Sicilia (153.223.604 di euro); Sardegna (8.793.335 di euro).

L’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha previsto, poi, l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009)[52] destinato alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario, le cui risorse sono assegnate subordinatamente:

-        alla sottoscrizione di un apposito accordo, ai sensi del citato articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, comprensivo di un programma di rientro dal disavanzo entro il 2010;

-        all’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento – per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Il decreto ministeriale 23 aprile 2007 ha assegnato alle regioni, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia le risorse per il triennio 2007-2009 stabilite nel citato Fondo transitorio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[53] ha previsto, nel quadro delle misure definite dalla legge finanziaria per il 2007, il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, nel ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, esplicitamente in deroga alla disciplina generale (secondo cui gli oneri di ripiano dei disavanzi in oggetto sono a carico delle regioni[54]) a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti, tra i quali la sottoscrizione degli accordi con lo Stato, comprensivi dei piani di rientro, che consentono l’accesso al citato Fondo transitorio.

Al fine di ripianare i disavanzi pregressi (periodo 2001-2005), è stata quindi autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro[55] per l’anno 2007 a beneficio delle regioni che, oltre a sottoscrivere il suddetto accordo con lo Stato, a decorrere dal 2007, attivano specifiche misure fiscali ovvero destinano quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni, in via ulteriore rispetto all’incremento nella misura massima dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Da ultimo, l’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[56], attualmente in sede di conversione alla Camera (A.C. 3194-A), ha introdotto ulteriori disposizioni per le regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari.

Il citato articolo 4 prevede, infatti, la nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettano gli adempimenti individuati dai piani di rientro dai deficit sanitari. In particolare, si attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare la regione ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano di rientro dai deficit sanitari.

La diffida è adottata nel caso di mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi piani - in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati - tale da mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, lasciando ferme le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006.

Nell’ipotesi che la regione non adempia alla diffida ovvero nel caso in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il decreto-legge n. 159 del 2007 prevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Gli oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

Nel corso dell’iter legislativo del provvedimento, è stata introdotta nel decreto-legge la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere.

È stata sancita, altresì, l’incompatibilità della nomina del commissario ad acta con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata.

Infine, è stato disposto che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta.

A decorrere dalla scadenza del suddetto termine, i crediti in questione non producono interessi.

 

Il comma 2 stabilisce l’obbligo da parte delle regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni finanziarie erogate dallo Stato, i cui importi affluiscono su appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817), si sottolinea che “i predetti piani affrontano, oltre al riequilibrio della gestione economica, anche il riequilibrio di quella finanziaria, ed è in tale ambito che sono emersi livelli di debito esternamente significativi, riferiti ad operazioni finanziarie contratte a condizioni particolarmente onerose, al di fuori delle ordinarie condizioni di mercato”. La stessa relazione evidenzia che, in fase di sottoscrizione dei piani di rientro e della loro gestione, si è rilevato che i predetti livelli di debito sono tali da ostacolare il risanamento strutturale. Pertanto, alle regioni interessate è stato imposto il supporto di un advisor contabile (per il potenziamento dei procedimenti amministrativi e contabili e la certificazione dei debiti pregressi), la ristrutturazione dei debiti e il supporto di un advisor finanziario.

La relazione specifica, infine, che le somme anticipate sono integralmente restituite dalle regioni allo Stato, con risorse regionali certe e vincolate, in un periodo massimo di trent’anni, incrementate dell’onere degli interessi sopportati dallo Stato con riferimento all’emissione di titoli di durata trentennale.

 

Si osserva che, benché la relazione tecnica al disegno di legge precisi che le somme anticipate dallo Stato sono restituite con le maggiorazioni dovute al corso degli interessi, tale previsione non sembra essere riportata nel testo dell’articolo in commento.

 

Il comma 3 prevede che lo Stato procede all'erogazione, anche graduale, delle anticipazioni, da accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito regionale, con il supporto dell'advisor contabile, secondo le previsioni del piano di rientro e le indicazioni contenute in appositi contratti, sottoscritti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, che specifichino le condizioni di restituzione.

Le regioni devono provvedere all'immediata estinzione dei debiti in oggetto per l'importo corrispondente alle anticipazioni percepite, trasmettendo tempestivamente la relativa documentazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute.

 

Il comma 4 dispone che le regioni che hanno sottoscritto i citati accordi per il rientro dal disavanzo sanitario e non hanno rispettato il patto di stabilità interno, in uno degli anni precedenti il 2007, hanno diritto di accedere al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, previsto per l’anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano[57].

 

 


Articolo 30
(Condizioni di accesso al Fondo transitorio
per i disavanzi regionali
)

 

1. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

 

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, novella l’articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).

 

La lettera b) del citato comma 796 dell’articolo 1 della predetta legge finanziaria per il 2007 dispone l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo, le cui risorse sono ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni (primo periodo).

L’accesso a tali risorse è condizionato, tra l’altro:

-        alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi della disciplina vigente, dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico[58]. Tale accordo deve includere un programma di rientro del disavanzo entro il 2010 (secondo e terzo periodo);

-        all’attivazione dell’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (quarto periodo).

Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento - per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Viene inoltre precisato che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, svolga un’attività di affiancamento alle regioni che hanno sottoscritto il previsto accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio, comprensivo del Piano di rientro dai disavanzi.

Tale affiancamento è finalizzato al monitoraggio del Piano di rientro, all’adozione dei provvedimenti regionali subordinati alla preventiva approvazione dei suddetti Ministeri, all’attività dei Nuclei con funzioni consultive di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole Regioni, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS).

 

La novella prevede che l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l’accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

In tali casi, infatti, si continuano ad applicare le aliquote ridotte disposte dalle leggi regionali (comma 1).

Le agevolazioni in questione sono mantenute nel limite annuo complessivo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Le disposizioni attuative dell’articolo in commento sono dettate con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate (comma 2).

 

Al riguardo, si osserva che la citata legge n. 44 del 1999 reca disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. In particolare, ai sensi del  richiamato articolo 4 l'elargizione prevista dalla legge in esame è concessa a condizione che:

a)  la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;

b)  la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

c)  la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965 , salvi gli effetti della riabilitazione;

d)  il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

 


Articolo 33
(Collettività italiane all’estero)

 

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

L’articolo 33, introdotto durante l’esame presso la 5a Commissione del Senato e modificato in Assemblea, autorizza la spesa, per l’anno 2008, di 14 milioni di euro da destinare alle politiche concernenti le collettività italiane residenti all’estero ed alle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, si ricordano, in modo particolare, la Conferenza dei giovani italiani nel mondo e il Museo dell’emigrazione italiana. Si prevedono, altresì, iniziative volte alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero e  misure necessarie per il rafforzamento e la riorganizzazione della rete consolare.

 

L’articolo in oggetto, pur riferendosi in maniera generica ai vari ambiti di attività beneficiari dello stanziamento, trova tuttavia una sua unitarietà nel riferimento agli interventi da compiere sulla rete consolare: questa, infatti, che ben può necessitare di autonomi provvedimenti di razionalizzazione[59], trova nel proprio rafforzamento anche un potenziamento delle numerose competenze che la vigente normativa attribuisce ad essa nei confronti dei nostri connazionali residenti all’estero, tanto come individui quanto come collettività locali.

Va ricordato anzitutto che le attribuzioni dei Consolati nelle diverse materie di interesse dei singoli cittadini italiani all’estero sono previste dal DPR 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. Per quanto invece concerne le collettività italiane all’estero, queste ricorrono nei riferimenti normativi alla stregua di nozione di fatto, cui i vari provvedimenti si rapportano.

Nel complesso, comunque, le competenze consolari vanno dalla formazione e trascrizione di atti di stato civile, quali la celebrazione di matrimoni, al rilascio e rinnovo di passaporti. I Consolati hanno inoltre la facoltà di compiere atti inerenti alla cittadinanza, nonché alla navigazione marittima nazionale all'estero. Presso i Consolati possono altresì compiersi funzioni inerenti ad atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni, così come certificazioni doganali connesse al rimpatrio.

Più recentemente hanno assunto particolare importanza gli atti consolari inerenti al servizio elettorale, che in precedenza si limitavano all’organizzazione delle elezioni per gli organismi di rappresentanza locale (COMITES – Comitati degli italiani all’estero) e generale (CGIE – Consiglio generale degli italiani all’estero) dei nostri connazionali all’estero, nonché all’allestimento di apposite sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee. Con l’approvazione nella XIII Legislatura delle necessarie modifiche costituzionali, e nel dicembre 2001 della legge 27 dicembre 2001, n. 459[60], i cittadini italiani residenti all’estero hanno acquistato il diritto di partecipare alle consultazioni politiche e referendarie in Italia, con la modalità del voto per corrispondenza, affidata per la preparazione, appunto, alla rete consolare.

Inoltre, i Consolati esercitano importanti funzioni sociali, nella misura in cui prestano assistenza per lo svolgimento di pratiche pensionistiche o assistenziali, ovvero provvedono all’erogazione di sussidi o al pagamento di spese mediche a favore di connazionali in stato di indigenza. Quest’ultima funzione viene talvolta esercitata da associazioni operanti nella circoscrizione consolare, che ricevono dal Ministero degli Affari esteri appositi contributi.

La protezione consolare si estende anche ad altre fattispecie: in particolare, i Consolati assistono i cittadini italiani detenuti o perseguiti nella circoscrizione di pertinenza, e quelli che subiscono incidenti (incluso il rimpatrio delle salme); è inoltre intrapresa la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé, e viene prestata l'assistenza necessaria a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio portato all'estero.

Per quanto concerne poi la promozione culturale a favore delle collettività italiane, essa corre, nell’attività della rete diplomatico-consolare, parallelamente al più ampio contesto della diffusione della cultura e della lingua italiane all’estero, che il Ministero degli Affari esteri svolge in stretta collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Oltre agli 89 Istituti italiani di cultura all’estero, è soprattutto la rete delle scuole italiane all’estero ad assicurare la diffusione della lingua italiana: nei confronti delle collettività italiane all’estero, in particolare, assumono importanza peculiare i corsi di lingua e cultura italiana previsti dall’art. 625 e disciplinati dall’art. 636 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297[61]. I corsi sono attualmente circa trentamila, e sono organizzati da enti, associazioni, comitati o scuole a livello locale, tutti finanziati dal Ministero degli Affari esteri. I docenti impiegati sono assunti in base alla normativa locale, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento. Si stima che gli allievi dei corsi di lingua italiana siano nel mondo oltre mezzo milione. La vigilanza sulla conduzione dei corsi spetta al Consolato competente per territorio, ove sono istituiti uffici scolastici con personale dei ruoli dirigenziale, docente e amministrativo.

Talora, e più spesso nei Paesi europei, a provvedere ai corsi sono insegnanti di ruolo distaccati presso il Ministero degli Affari esteri, che provvede a smistarli nelle varie circoscrizioni consolari.

Un’ulteriore modalità per la diffusione della lingua italiana è quella della stipula, nelle circoscrizioni consolari ove maggiore è la presenza di una comunità italiana, di convenzioni con le autorità scolastiche locali per l’inserimento dell’italiano nei rispettivi sistemi educativi. Le autorità italiane contribuiscono in tal caso alla formazione dei docenti locali, nonché con la fornitura di materiale didattico.

Per quanto poi concerne la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero, va ricordata la legge 31 marzo 2005, n. 56[62]. In tale contesto operano i circa 150 Uffici commerciali presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, unitamente ai 104 Uffici dell’I.C.E. (Istituto per il commercio estero) e alle 66 Camere di commercio italiane all’estero; inoltre la citata legge n. 56/2005 ha previsto la costituzione di sportelli unici all’estero, operanti in raccordo con le Rappresentanze diplomatico-consolari, per la consulenza e l’assistenza alle imprese, e soprattutto mediante il coordinamento delle iniziative promozionali realizzate localmente da tutti gli attori nazionali, incluse le regioni. La prima fase dell’iniziativa ha visto già nel 2004 l’integrazione fra rappresentanze diplomatico-consolari e Uffici dell’I.C.E.

 

In merito alla Conferenza dei Giovani Italiani all’estero si ricorda che la prima sessione ha avuto luogo a Roma dal 3 al 7 dicembre 2006, a latere dell’assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, con la partecipazione di 20 giovani italiani, provenienti da altrettanti Paesi esteri di residenza.

 

Il viceministro degli Affari esteri con delega per gli Italiani all’estero, ha annunciato l’istituzione del Museo nazionale delle Migrazioni, in occasione del convegno organizzato dalla Farnesina "Museo Nazionale delle Migrazioni. L’Italia nel mondo. Il mondo in Italia" svoltosi il 26 ottobre 2007.  Il viceministro ha precisato che il Museo dovrebbe essere concepito non come un semplice luogo espositivo, ma come una testimonianza multimediale dei fenomeni dell’emigrazione italiana e dell’immigrazione nel nostro Paese. Il nuovo museo dovrebbe entrare in rete con i centri museali delle migrazioni presenti in tutto il mondo e con quelli regionali che già operano in Italia.

 

 


Articolo 48
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto
dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

 

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

3. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

Il comma 1 prevede che l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifichi la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quelli al dettaglio, integrando le rilevazioni che debbono essere effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Oltre ad assicurare la trasparenza del mercato, le verifiche debbono perseguire il fine di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi delle filiere agroalimentari, allo scopo di assicurare una tutela del consumatore, la leale concorrenza tra gli operatori e la difesa del made in Italy.

L’Osservatorio del dicastero agricolo è l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, istituito nel 1987 dal DPR n. 278 come “Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo”, deve l’attuale denominazione al DPR 31 marzo 2001, n. 200 che ha recato le disposizioni statutarie e regolamentari di riordino. Il nuovo Istituto, ai sensi di detto regolamento, deve, tra l’altro, svolgere attività di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari; e deve altresì prestare servizi di analisi e informazione per la commercializzazione, valorizzazione e promozione di prodotti agricoli, ittici e alimentari[63].

Proprio in connessione con tali funzioni il comma 3 dell'articolo 127 della richiamata legge finanziaria 2001 prevede che nella definizione dei contratti assicurativi, che il mondo agricolo è incentivato a stipulare per garantirsi dalle avversità atmosferiche, si faccia ricorso all’attività dell’ISMEA. In particolare è disposto che i valori delle produzioni agricole annualmente assicurabili con polizze agevolate siano stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto.

Il problema della formazione dei prezzi lungo le filiere agroalimentari, e della possibilità di rendere pubblici eventuali fenomeni speculativi in modo da consentire al consumatore di orientarsi verso acquisti che premino comportamenti virtuosi, è stato ben presente nella passata legislatura ed ha indotto il Parlamento ad approvare disposizioni di intensificazione dei controlli e diffusione delle informazioni.

Con l’articolo 2 del DL 182/2005 alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate è stato attribuito il compito di realizzare, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell’economia, un più stretto controllo dei prezzi lungo le filiereproduttive agroalimentari nelle quali gli stessi abbiano manifestato un andamento anomalo; i risultati dell’attività di controllo possono anche essere utilizzati per una eventuale revisione degli studi di settore. Per l’espletamento delle verifiche la norma consente anche di avvalersi dei dati in possesso degli Osservatori dei prezzi istituiti presso il dicastero agricolo e presso il Ministero dello sviluppo. Quanto alla struttura del MIPAAF, il riferimento è all’ISMEA; mentre la struttura del MISE è l’Osservatorio dei prezzi istituito con i decreti 20 dicembre 1994 e 15 maggio 1995, allo scopo di monitorare i prezzi nelle diverse fasi di formazione, di promuovere la trasparenza delle condizioni di offerta, di favorire la concorrenza e di contribuire alla tutela dei consumatori. Per documentare l’andamento dei prezzi l’Osservatorio ha individuato un paniere di beni e servizi costituto dalle voci di spesa più comuni delle famiglie italiane, delle quali periodicamente rileva prezzi e tariffe, con una frequenza ed estensione territoriale sufficientemente rappresentativa. L’Osservatorio utilizza come fonti l’Istat, Eurostat, Infomercati[64] nonché l’Ismea.

Da ultimo, il D.L. n. 223/2006 con l’articolo 9 comma 1 ha disposto ulteriorimisure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari, prevedendo che entrambi i Ministeri dell’agricoltura e dello sviluppo consentano alle regioni ed agli enti locali di collegarsi con i sistemi informativi ad essi afferenti. Poiché lo scopo è sempre quello di promuovere una più diffusa informazione del consumatore sui prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti agro-alimentari, le disposizioni richiedono anche che i dati aggregati siano resi pubblici anche mediante la pubblicazione su internet, su testate giornalistiche (con stipule di convenzioni gratuite), con emittenti radio-televisive e con gestori del servizio di telefonia.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede, con norma che in parte ricalca l’art. 9 del D.L. n. 223/2006, che i dati aggregati rilevati dall’Osservatorio del MIPAAF siano resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.

 

Il comma 3 attribuisce all'Ispettorato centrale per la qualità, struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, il compito di svolgere i controlli nelle filiere agroalimentari in cui l’ISMEA abbia rilevato ai sensi del comma 1 un andamento anomalo dei prezzi. L’operato dell’ICQ si inserisce nell’ambito dei programmi di controllo ad esso affidati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, e si affianca così all’attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza e dell’Agenzia per le entrate ai sensi della lettera a) della norma citata del D.L. n. 182/2005.

L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 182/2005, alla lettera a) prevede che Guardia di Finanza ed Agenzia delle entrate effettuino controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere agroalimentari in cui si manifestino andamenti irregolari dei prezzi. La successiva lettera b) della norma citata ha assegnato all'Ispettorato centrale per la qualità il compito di realizzare controlli programmati diretti al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. Peraltro, per l’espletamento di tale attività, l’Ispettorato opera in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane (art. 6, co. 7 del D.L. n. 282/86).

 

Il comma 4 richiede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti delle attività di controllo svolte dall’ICQ, formulando le proposte per l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

 

In base al comma 5, il Ministero delle politiche agricole è incaricato, di intesa con gli enti locali, di promuovere l’organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo; il dicastero deve anche promuovere l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali gli individuati panieri sono disponibili, nonché degli esercizi meritevoli in ragione dei prezzi praticati.

 

Il comma 6 reca la norma di copertura dell’articolo autorizzando una spesa di 100 mila euro a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, che attribuiva 2 milioni di euro per l'anno 2006 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 alla filiera avicola.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione “Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013. Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace” (COM(2007)99).

Secondo la Commissione, nei prossimi anni la politica dei consumatori avrà l'opportunità di aiutare l'UE ad affrontare le sfide della crescita, della creazione di posti di lavoro e del riavvicinamento ai cittadini. Tra gli obiettivi principali perseguiti dalla Commissione vi è la promozione del benessere dei consumatori dell'UE in termini di prezzi, scelta, qualità, diversità, accessibilità e sicurezza. Il benessere dei consumatori è il centro vitale di mercati funzionanti correttamente. La Commissione intende ottenere entro il 2013 un mercato interno più integrato e più efficace, in particolare per quanto riguarda il commercio al dettaglio. I consumatori potranno accedere ai servizi essenziali a prezzi contenuti.

Tra le priorità della Commissione vi è quella di migliorare il monitoraggio dei mercati dei consumatori e delle politiche nazionali a favore dei consumatori. Sono necessari strumenti di monitoraggio del mercato in termini di risultati essenziali quali la sicurezza, la soddisfazione, i prezzi e i reclami. Le altre priorità sono relative al miglioramento della regolamentazione, alla necessità di un maggiore rispetto delle norme, ad una migliore informazione ed educazione dei consumatori ed infine alla collocazione del consumatore al centro di tutte le politiche dell’UE.

Sulla comunicazione il Consiglio ha approvato una risoluzione il 31 maggio 2007. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminarla nella sessione del  10 marzo 2008.

 

 


Articolo 67, commi 5-7
(Edilizia sanitaria)

 

5. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, sono autorizzate le spese di:

a) 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»;

b) 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN);

c) 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.

7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali,» e le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti,».

 

 

Il comma 5, modificando l’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), eleva da 20 a 23 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67[65], e successive modificazioni.

 

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

In particolare, gli interventi previsti dalla legge n. 67 del 1988 sono i seguenti:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un’idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140 mila posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standard emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

I soggetti beneficiari[66] del programma di investimenti sono i seguenti: regioni e province autonome; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; istituto superiore di sanità; gli ospedali classificati[67]; istituti zooprofilattici sperimentali.

Per quanto concerne i profili finanziari, le risorse complessive relative al programma pluriennale di investimenti, prima dell’intervento della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), risultavano pari a 17.575.028.276,02 euro[68].

Da ultimo, la citata legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 796, lettera n)) ha elevato da 17 a 20 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti interessati del settore sanitario, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Una parte del maggior importo previsto dalla citata legge finanziaria è stato vincolato secondo le seguenti finalità:

-        500 milioni di euro, alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari;

-        100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo[69], e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative;

-        100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni;

-        100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.

Il maggior importo di cui alla legge n. 296 del 2006 è ripartito fra le regioni con riferimento alla valutazione dei bisogni delle singole realtà regionali, secondo i seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento.

Per le stesse finalità, ulteriori risorse sono state destinate dallo Stato e dalle regioni nell’ambito del programma dei fondi strutturali europei 2007-2013[70].

Si rammenta, infatti, che, in data 21 dicembre 2006, la Conferenza unificata ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo relativo al periodo 2007-2013[71].

Successivamente, in linea con gli obiettivi del citato Quadro strategico nazionale, finanziato dai fondi strutturali europei, i Ministri dello Sviluppo economico e della Salute e i Presidenti di otto regioni meridionali e insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) hanno siglato, il 17 aprile 2007, un Protocollo d'intesa e un Memorandum, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e politiche di investimento strutturale, anche in considerazione dell’esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali tra il Nord e il Sud del Paese. Per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, il Memorandum definisce un fabbisogno di 3.000 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli sul programma di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario, si rinvia al dossier del Servizio Studi n.170 del 2007.

 

Si rileva che, in base alle tabelle D ed F del disegno di legge finanziaria per il 2008, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica risultano pari a 784 milioni di euro per il 2008, a 1.520 milioni per il 2009 e a 2.800 milioni per il 2010. Tali valori costituiscono un incremento, relativamente all'anno 2010, pari a 1.600 milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Sempre in materia di edilizia sanitaria pubblica, il Senato ha inserito il nuovo comma 6 nel presente articolo, con il quale, a valere sulle risorse previste dal citato articolo 1, comma 796, lettera n):

§      si autorizza (lettera a)) una spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi (in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico) destinato al potenziamento delle "unità di risveglio dai comi";

§      si autorizza (lettera b)) una spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinato al potenziamento ed alla creazione di "unità di terapia intensiva neonatale (TIN)".

§      si autorizza (lettera c)) una spesa, pari a 3 milioni di euro, per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinato all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa tandem", al fine di effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistano evidenze scientifiche efficaci.

Il comma 7, nel testo modificato dal Senato, specifica che, nell’ambito del programma di ristrutturazione e di ammodernamento, la quota di riserva già prevista per le cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo) - fino ad ora pari a 100 milioni di euro - è incrementata a 150 milioni. Tali risorse sono destinate, oltre che, come già stabilito, alla realizzazione di strutture residenziali dedicate a tali cure, anche per l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali in tale settore, incluse le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

Lo stesso comma 7 introduce, altresì, una quota di riserva (nell'àmbito dell’elencazione delle risorse vincolate), pari a 600 milioni di euro per gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi-residenziali.

 


Articolo 75
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)

 

1. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1o aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

 

 

L’articolo 75 reca disposizioni finalizzate agli interventi di promozione e sicurezza della rete trapiantologica.

Il comma 1 - nel testo modificato dal Senato - prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti, istituiti ai sensi dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91[72].

Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione ed alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologica".

Il riparto delle risorse è operato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si rileva che il comma 1 menziona solo i centri regionali, mentre il riferimento sostanziale sembrerebbe posto anche in favore dei centri interregionali (cfr. infra).

 

La misura attuale dello stanziamento annuo in favore dei centri regionali ed interregionali è pari a 2.169.119 euro, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 91 del 1999.

Il testo originario del presente comma attribuiva lo stanziamento aggiuntivo in oggetto, per le medesime finalità, al Centro nazionale per i trapianti - costituito presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 91 del 1999[73].

All'autorizzazione di spesa in esame si fa fronte riducendo nella misura corrispondente lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (stanziamento relativo al Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, istituito presso il Ministero della salute)[74].

 

Si ricorda che le funzioni del Centro nazionale per i trapianti - tra cui la tenuta delle liste dei soggetti in attesa di trapianto, l'individuazione dei criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti (ai fini dei trapianti) e la definizione delle linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti (allo scopo di assicurare l'uniformità dell'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale) - sono definite dal comma 6 del citato articolo 8 della legge n. 91 del 1999.

Le funzioni dei centri regionali per i trapianti - tra cui compiti di coordinamento nel settore in esame e nell'àmbito del relativo territorio, nonché di controllo sull'esecuzione di alcuni test - sono individuate dall'articolo 10, comma 6, della citata legge n. 91 del 1999.

Inoltre, i centri possono essere anche interregionali, se costituiti in associazione da più regioni, secondo la disciplina di cui al suddetto articolo 10 della legge n. 91 del 1999 (i centri interregionali hanno le medesime funzioni di quelli regionali).

 

Il comma 2 al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica, modifica la disciplina relativa alle attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti, disponendo che esso, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, possa:

§      stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;

§      concludere - nei limiti delle risorse derivanti dai fondi istituzionali e dai programmi di ricerca nazionali ed internazionali - contratti di lavoro secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Tra queste ultime modalità sono esplicitamente comprese, per quanto compatibili, quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Le disposizioni in esame fanno in ogni caso salva la disciplina dettata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 che regolamenta le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e dei prodotti emoderivati.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni particolari mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli sopradescritti, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 16 ottobre 2006 la Commissione ha presentato una relazione[75]sulla promozione delle donazioni volontarie non retribuite di cellule e tessuti (COM(2006)593). La relazione, da un lato, riassume i provvedimenti adottati dagli Stati membri per cercare di garantire tali donazioni - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12 della direttiva 2004/23/CE, relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane[76] - dall’altro, suggerisce alcune iniziative:

gli Stati membri dovrebbero reperire più dettagliate informazioni  sulle prassi quotidiane di compensazione nei vari ospedali o presso le organizzazioni di raccolta, per trasmetterle successivamente alla Commissione;

basandosi su tali informazioni la Commissione potrebbe discutere con gli Stati membri della necessità di pubblicare linee guida per l’attuazione del principio della donazione non retribuita ed eventualmente per la trasparenza degli eventuali compensi e la documentazione delle spese da rimborsare;

la Commissione potrebbe esaminare con gli Stati membri la necessità di pubblicare linee guida sulle misure di promozione e pubblicità a favore delle donazioni, misure che devono tener conto degli orientamenti e delle restrizioni o divieti in materia di pubblicità per quanto riguarda l’offerta di tessuti e cellule umane per ottenere vantaggi economici.

Il 3 maggio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla “Donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello UE” (COM(2007)275). Il documento illustra le iniziative che la Commissione intende assumere in materia per garantire la qualità e la sicurezza degli organi, per fare aumentare la loro disponibilità e combatterne il traffico, e per rendere più efficienti e accessibili i sistemi dei trapianti. Dopo aver analizzato i problemi principali da affrontare, la Commissione sottolinea nel documento come l’approccio organizzativo più efficace sembra consistere in un sistema flessibile che combini una rete decentrata formata da organizzazioni locali – attive principalmente nel reperimento degli organi – con la promozione della donazione presso grandi organizzazioni impegnate soprattutto ad incoraggiare la “messa in comune” degli organi  e la cooperazione. La Commissione avrebbe intenzione quindi di proporre:

§      un piano d’azione per una cooperazione rafforzata fra Stati membri;

§      una proposta di direttiva sulla qualità e la sicurezza della donazione e del trapianto di organi recante un quadro giuridico inglobante l’istituzione di autorità nazionali di sorveglianza o responsabilità dell’attuazione della direttiva, un insieme comune di norme sulla qualità e sulla sicurezza, la garanzia della rintracciabilità e la segnalazione di gravi eventi o reazioni, l’istituzione di strutture ispettive e di misure di controllo, la garanzia di una completa caratterizzazione degli organi per dar modo alle equipes di trapianto di procedere ad una appropriata valutazione del rischio.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 17 aprile 2007 la Commissione ha inviato due lettere di messa in mora all’Italia:

§      la prima[77], per non avere provveduto alla trasposizione nel diritto interno della direttiva 2004/23 sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani" (tale direttiva  è stata recentemente attuata con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191);

§      la seconda[78], per il mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule; la direttiva 2006/7/CE avrebbe essere dovuta recepita nell’ordinamento nazionale entro il 1 novembre 2006.

 

 


Articolo 79
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)

 

1. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

2. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

 

 

Il presente articolo, inserito nel corso dell’esame al Senato, novella la disciplina di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[79], relativa ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni[80].

 

Le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 814, delle citata legge finanziaria per il 2007 prevedono che, per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse definite nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[81], sia destinata a finanziare, in via sperimentale, i progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 (ossia dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, con l’eventuale concorso delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti di ricerca, nonché delle imprese pubbliche e private).

I progetti di ricerca in questione devono essere presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un Comitato, secondo la tecnica di valutazione tra pari.

Il summenzionato Comitato di valutazione è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, che siano riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index (ossia di criteri e metodologie per la valutazione della qualità scientifica).

L’attuazione di tali disposizioni è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca[82].

Il comma 815 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006 determina gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del citato Comitato di valutazione, quantificandone l’importo massimo in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

La novella di cui al presente articolo 79 rende permanente la quota di riserva destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento (comma 1).

Di conseguenza, anche gli oneri per la costituzione ed il funzionamento del suddetto Comitato di valutazione (nel limite massimo di 100.000 euro[83]), sono quantificati in via permanente, anziché limitatamente agli anni 2007 e 2008 (comma 2).

 

 

 


Articolo 82
(Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci)

 

1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

6. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

7. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

8. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

 

 

L’articolo in esame reca disposizioni in materia di spesa farmaceutica e di utilizzo dei medicinali.

Il comma 1 limita la possibilità di uso dei medicinali non ancora autorizzati in Italia e di uso dei farmaci in termini diversi rispetto all'autorizzazione.

In particolare, la norma prevede il divieto per il medico curante di prescrivere medicinali di cui non è autorizzato il commercio quando, sull’impiego del medicinale, non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.

Analogamente, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata o riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536[84], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale: i medicinali innovativi la cui commercializzazione sia autorizzata in altri Stati (ma non sul territorio nazionale), i farmaci non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, ed i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Tale possibilità è subordinata alla condizione che il farmaco sia tra quelli inseriti in un apposito elenco, predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (in precedenza, dalla Commissione unica del farmaco), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.

In ogni caso, secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23[85], convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non possono essere inclusi nell'elenco i medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda[86].

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 23 del 1998, il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale (prodotto industrialmente) per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata (ovvero riconosciuta in base alla summenzionata normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996), qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che non esista valida alternativa terapeutica e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

Il comma 4 prescrive che, in ogni caso, il medicinale non è rimborsabile da parte del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996 (e sempre che, naturalmente, il farmaco rientri nell'elenco summenzionato).

Il comma 5 dello stesso decreto-legge n. 23 del 1998 stabilisce che la violazione, da parte del medico, di tale disciplina è oggetto di procedimento disciplinare.

L’articolo 1, comma 796, lettera z), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha introdotto alcune limitazioni all’applicazione della descritta normativa.

In particolare, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 1998 non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito esclusivamente nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. In caso di ricorso improprio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 23 del 1998.

Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni in questione, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale.

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

Il comma 2 prevede che, ai fini delle decisioni che devono essere assunte per la redazione dell'elenco di medicinali di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) valuta (oltre ai profili di sicurezza) la presumibile efficacia del medicinale sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche (già concluse) almeno di fase seconda.

I commi da 3 a 5 dettano disposizioni per evitare sprechi di medicinali, con particolare riferimento al reimpiego di confezioni di medicinali, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate.

Il comma 3 riguarda le confezioni (aventi i suddetti requisiti) già in legittimo possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali o di famiglie che abbiano ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale o da un'organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria. La norma prevede che tali confezioni possano essere reimpiegate nell'àmbito della stessa residenza sanitaria o azienda sanitaria od organizzazione non lucrativa, qualora non siano richieste dal detentore all'atto della dimissione dalla residenza sanitaria (o, in caso di suo decesso, dagli eredi) o, rispettivamente, qualora siano restituite dalla famiglia che abbia ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda sanitaria o all'organizzazione non lucrativa.

Il comma 4 consente che le confezioni di medicinali, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate - al di fuori dei casi di cui al comma 3 e di quelli in cui sia richiesta la conservazione in frigorifero a temperature controllate - siano consegnate dal detentore (che non abbia più necessità di impiegarle) ad organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

Il comma 5 richiede che le confezioni di farmaci, ai fini del reimpiego di cui ai commi 3 e 4, siano prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla verifica, alla registrazione ed alla custodia delle stesse. Si specifica, altresì, che le disposizioni in esame (commi da 3 a 5) si applicano anche a farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 6 concerne l'applicazione dei limiti di spesa farmaceutica per il 2007.

 

In proposito, si ricorda che la disciplina vigente fino al 2007 prevede che il limite di spesa (nazionale e regionale) per l'assistenza farmaceutica territoriale è pari al 13 per cento della spesa sanitaria corrente, mentre il tetto per l'assistenza farmaceutica complessiva è pari al 16 per cento[87].

Nel limite del 13 per cento summenzionato, non rientra - oltre alla spesa farmaceutica relativa ai ricoveri ospedalieri - la distribuzione diretta per uso domiciliare (da parte delle farmacie ospedaliere o da parte di quelle convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali).

Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica ospedaliera il limite è fissato per il 2007 al 3 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato[88].

I limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2008 e seguenti sono ora disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[89], attualmente in fase di conversione (A.C. 3194).

 

Il commain esame specifica le condizioni in base alle quali si intendono rispettati da parte delle regioni i due tetti di spesa per il 2007 (13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata e 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata), ai fini dell'accesso alle quote di finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 164, della stessa legge n. 311 del 2004 prevede che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente[90], concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 173 dell’articolo 1 della stessa legge dispone, poi, che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001[91], pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi una serie di interventi e misure specifiche.

Il comma 181 prevede, inoltre, che, con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (che fissa il limite del 16 per cento, sia a livello nazionale che regionale, per l’assistenza farmaceutica complessiva).

 

In particolare, la norma statuisce che il limite del 13 per cento si intende rispettato in caso di conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nel 2007:

§         negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[92] per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007);

 

L’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296 del 2006 prevede che nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali disavanzi, è consentito l'accesso alle quote di finanziamento integrativo, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 alle seguenti condizioni:

  1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, le regioni devono procedere all’applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, di una quota fissa per confezione (ticket) di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa all’applicazione di tale quota fissa, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. L’adozione e congruità di tali misure è verificata entro la stessa data dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

  2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, le regioni interessate, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, devono presentare, entro la stessa data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che rechi interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci. L’idoneità del piano deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata Intesa del 23 marzo 2005.

 

§         ovvero, per le regioni che abbiano stipulato un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006), negli importi definiti dai piani di rientro dal disavanzo sanitario.

 

L’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge finanziaria per il 2007 prevede l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo. L’accesso a tali risorse è condizionato, tra l’altro:

·      alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. Tale accordo deve includere un programma di rientro del disavanzo entro il 2010;

·      all’attivazione dell’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento – per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Viene inoltre precisato che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, svolga un’attività di affiancamento alle regioni che hanno sottoscritto il previsto accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio, comprensivo del Piano di rientro dai disavanzi. Tale affiancamento è finalizzato al monitoraggio del Piano di rientro, all’adozione dei provvedimenti regionali subordinati alla preventiva approvazione dei suddetti Ministeri, all’attività dei Nuclei con funzioni consultive di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole regioni, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS).

 

Le verifiche in oggetto sono compiute dal citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (lettera a).

Per quanto concerne il limite del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, esso si intende rispettato in caso di verifica positiva dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni.

Tali verifiche sono svolte congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza[93] e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, con il supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (lettera b).

Il comma 7, aggiunto dal Senato, dispone un ulteriore contributo straordinario, pari ad 1 milione di euro annuo per il triennio 2008-2010, in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai fini del consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività di assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla medesima.

Si ricorda che, in base all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 67[94], la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, a decorrere dall’esercizio finanziario 1963-64 riceve da parte del Ministero della salute un contributo annuale, unitamente ad altri enti di ricerca (Centro internazionale di ricerche per il cancro di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 947; Ufficio internazionale delle epizozie di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 927).

Il riparto delle risorse stanziate annualmente in sede di legge finanziaria è effettuato con decreto ministeriale, previo parere delle commissioni parlamentari.

Il decreto ministeriale di riparto relativo al 2007 ha attribuito alla Lega italiana per la lotta contro i tumori un contributo pari a 3.568.523,94 euro.

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)[95] ha stanziato, poi, un contributo straordinario di1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a beneficio della suddetta Lega, a cui si aggiungono le risorse, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui all'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, a legislazione vigente, il contributo straordinario (che si somma alle risorse ordinarie individuate con il citato decreto di riparto) è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 2 milioni di euro per il 2009[96].

Il comma 8, inserito dal Senato, istituisce, presso il Ministero della salute, un registro dei dottori in chiropratica, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'iscrizione nel suddetto registro è consentita a coloro che siano in possesso di diploma di laurea magistrale (nuova denominazione della laurea specialistica) in chiropratica o di titolo equivalente. La norma, seppur formulata implicitamente con riguardo al titolo necessario per l’esercizio della professione di chiropratico, istituisce, quindi, una nuova laurea specialistica; rinviando al regolamento la definizione delle disposizioni attuative.

Si specifica che il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente, come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente.

Il chiropratico può essere inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, o essere convenzionato con le medesime, nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, dal Ministro della salute.

 

Con riferimento al comma in esame, sembrerebbe opportuna una verifica sulla correttezza dello strumento regolamentare per l’attuazione della norma relativa alla professione di chiropratico, considerato che, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare nelle materia di legislazione concorrente (nel caso di specie, la disciplina delle “professioni”) spetta alle regioni. Inoltre, con riferimento all’istituzione della nuova laurea specialistica in chiropratica, potrebbe risultare opportuno che il regolamento di attuazione sia adottato con il concerto del Ministro dell’Università e della ricerca.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 16 novembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (COM (2005)567), volta a riempire la lacuna normativa in materia di terapia cellulare somatica, terapia genica e ingegneria tessutale.

Gli obiettivi principali dell’intervento consistono nel garantire un elevato livello di protezione sanitaria per i pazienti europei trattati con prodotti per terapie avanzate;nell’armonizzare l’accesso al mercato e migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro normativo su misura ed esaustivo per l'autorizzazione, la supervisione e il controllo successivamente all'autorizzazione dei prodotti per terapie avanzate; nello stimolare la competitività delle imprese europee che operano in questo campo; nel garantire la sicurezza giuridica generale, pur consentendo una sufficiente flessibilità a livello tecnico, al fine di tenere il passo con l’evoluzione della scienza e della tecnologia. La proposta prevede una procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione sul mercato, un nuovo comitato di esperti, requisiti rafforzati per la gestione del rischio, la rintracciabilità da donatore a paziente, la sicurezza e l’alta qualità scientifica delle terapie.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata, in prima lettura, il 25 aprile 2007, dal Parlamento europeo che ha approvato alcuni emendamenti. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 31 maggio 2007 che recepisce tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo; il 30 ottobre 2007 il Consiglio ambiente ha adottato il regolamento che è in attesa di essere pubblicato.

 

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2006)919) che modifica la direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano. La proposta è volta ad adeguare la normativa comunitaria in materia di medicinali in modo da conformarla alla decisione (CE) n. 2006/512 del 17 luglio 2006 sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[97].

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Consiglio. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminarla, in prima lettura, nella sessione del 29 novembre  2007.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[98]  per non aver correttamente attuato le direttive 89/105/CEE e 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano. Secondo la Commissione l’Italia non ha adottato le misure necessarie a garantire l’obiettività e la trasparenza delle sue decisioni relative alla fissazione dei prezzi e al rimborso dei prodotti medicinali (revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale) ed è venuta meno agli obblighi imposti dalle citate direttive stabilendo l’obbligo di specificare sull’imballaggio esterno e sul foglietto illustrativo del farmaco la denominazione e la classificazione del prodotto in un determinato carattere.

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[99] per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano; in particolare l’Italia ha stabilito, contravvenendo a quanto disposto dagli articoli 126 e 116 della direttiva in questione, una seconda procedura (in aggiunta a quella di rinnovo prevista dal diritto comunitario) di revisione sistematica dei medicinali secondo la quale il titolare dell’autorizzazione di commercializzazione deve presentare nuovi documenti, in mancanza dei quali l’autorizzazione può essere revocata (art. 4 della legge n. 362 del 1999 e art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 2000); inoltre non ha specificato, nella normativa nazionale, i motivi per i quali può essere revocata l’autorizzazione di commercializzazione di un medicinale revisionato, contravvenendo pertanto all’articolo 125 della citata direttiva; in aggiunta, l’Italia non ha fornito prove concrete del fatto che i dati scientifici presentati dal titolare dell’autorizzazione alle autorità sanitarie italiane vengano sottoposti ad un’analisi approfondita.

 

Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso (causa C-62/07) alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l’Italia per non avere adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/28/CE dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali[100].

L’articolo 31, comma 1 della citata direttiva aveva fissato il termine per l’attuazione al 29 gennaio 2006, stabilendo altresì l’obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni attuative nonché una tavola di concordanza tra tali norme e quelle della direttiva.

La direttiva era inserita nell’allegato B[101] della legge 25 gennaio 2006, n. 29


Articolo 83
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)

 

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

 

 

L’articolo in esame reca disposizioni in favore di soggetti che abbiano subito danni in campo sanitario.

Il comma 1 autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l’anno 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Il comma 2 demanda, ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri in base ai quali, nell’ambito di un piano pluriennale, sono definite le transazioni di in esame. In ogni caso, nell’ambito delle citate autorizzazioni, devono essere fissati criteri coerenti con quelli già determinati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002, assicurando priorità, a parità di infermità, ai soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)[102] di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 

L’articolo 1 del citato decreto ministeriale del 3 novembre 2003 precisa, tra l’altro, che, al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti, si provvede in base ai seguenti criteri: a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti; b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole; c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.

 

Infine, il comma 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, mediante incremento, da effettuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

 

Con riferimento ai soggetti danneggiati in ambito sanitario, si ricorda che il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (A.C. 3194-A), attualmente in sede di conversione alla Camera, reca disposizioni analoghe a quelle contenute nell’articolo in commento.

In particolare, l’articolo 33 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, nel testo modificato dal Senato, prevede, al comma 1, un’autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per il 2007 (rispetto ai 94 milioni di euro del testo originario del decreto-legge) per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

Il testo originario del decreto-legge in esame, oltre a fissare, come già detto, un limite di spesa più basso per tali interventi, fa riferimento solo alle transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

Analogamente, a quanto previsto dall’articolo 83 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (in commento), il comma 2 del citato articolo 33, anch’esso modificato dal Senato, stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per la definizione delle citate transazioni. Il testo riformulatoprevede, altresì, che la risoluzione delle controversie in atto sia attuata nell'ambito di uno specifico piano pluriennale e che i criteri per la definizione delle transazioni siano delineati, in analogia con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003[103], sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, in modo da assicurare priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Nel corso dell’esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio della Camera, è stato soppresso il comma 2-bis del citato articolo 33 – introdotto dal Senato - recante l’innalzamento delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati ai fini della delle copertura degli oneri  - per un importo pari a 56 milioni di euro - derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette e vaccinazioni obbligatorie.

A seguito di una ulteriore modifica da parte della stessa Commissione Bilancio, che ha aggiunto una lettera b-ter) all’articolo 47, comma 1, del decreto-legge in oggetto, la copertura dei predetti oneri è stata disposta a valere sulla dotazione  del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria di cui al comma 3 dell’articolo 83 del disegno di legge finanziaria in esame, si ricorda che le vigenti aliquote di accisa sui tabacchi sono contenute nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni. Tale decreto ha introdotto nuove misure rispetto a quelle indicate nella legge n. 75 del 1985 senza, peraltro, provvedere alla novella della norma originaria.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati sono stabilite nelle seguenti misure:

sigarette............................................. 58,50%;

sigari e sigaretti.................................. 23%;

tabacco da fumo................................. 56%;

tabacco da masticare.......................... 24,78%;

tabacco da fiuto.................................. 24,78%.

 

Appare opportuno segnalare che precedenti provvedimenti normativi hanno rinviato la determinazione di incrementi delle aliquote di accise sui tabacchi al fine di garantire un maggior gettito fiscale. In particolare:

-            l’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) prevedeva un aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sole sigarette al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003[104];

-            l’articolo 2, comma 62, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto la facoltà di disporre aumenti dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette al fine di assicurare, a decorrere dal 2004, ulteriori maggiori entrate annue per 650 milioni di euro. In attuazione di questa norma è stato emanato il D.M. 15 ottobre 2004 con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione delle sigarette dal 58 per cento al 58,5%;

-            l’articolo 1, comma 485, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto un aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni nel 2005 e 1.000 euro a decorrere dal 2006. In attuazione di questa norma è stato emanato il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione del tabacco da fumo dal 54 per cento al 56 per cento;

-            l’articolo 1, comma 551, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi;

-            l’articolo 1, comma 100, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 milioni di euro annui.

 

Si osserva che le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge n. 76 del 1985, sono state modificate, senza novellare la norma, prima dall’articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 e, da ultimo, dall’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

 

In generale, dal punto di vista della redazione del testo (anche al fine di evitare duplicazioni), potrebbe risultare opportuno un maggior coordinamento delle disposizioni di cui all’articolo in esame con quelle recate dall’articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, attualmente in sede di conversione.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 16 novembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta diregolamentorecante modifica della direttiva 2001/83/CE sui medicinali per terapie avanzate (tra cui anche quelli costituiti con sostanze derivate da sangue umano) e del regolamento (CE) n. 726/2004 (COM (2005)567). La proposta è volta a riempire la lacuna normativa in materia di terapia cellulare somatica, terapia genica e ingegneria tessutale.

Gli obiettivi principali dell’intervento consistono: nel garantire un elevato livello di protezione sanitaria per i pazienti europei trattati con prodotti per terapie avanzate; nell’armonizzare l’accesso al mercato e migliorare il funzionamento del mercato interno, istituendo un quadro normativo su misura ed esaustivo per l'autorizzazione, la supervisione e il controllo successivamente all'autorizzazione dei prodotti per terapie avanzate; nello stimolare la competitività delle imprese europee che operano in questo campo; nel garantire la sicurezza giuridica generale, pur consentendo una sufficiente flessibilità a livello tecnico, al fine di tenere il passo con l’evoluzione della scienza e della tecnologia. La proposta prevede una procedura centralizzata di autorizzazione all’immissione sul mercato, un nuovo comitato di esperti, requisiti rafforzati per la gestione del rischio, la rintracciabilità da donatore a paziente, la sicurezza e l’alta qualità scientifica delle terapie.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata, in prima lettura, il 25 aprile 2007, dal Parlamento europeo che ha approvato alcuni emendamenti. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 31 maggio 2007.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia due pareri motivati:

Il primo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/62, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali[105]; il termine di attuazione è scaduto il 31 agosto 2006;

Un secondo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi[106]. Il termine di attuazione di tale direttiva è scaduto il 31 agosto 2006.

Entrambe le direttive sono ricomprese nell’allegato B della legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006).

 

 


Articolo 84, commi 1 e 2
(Personale della Associazione italiana della Croce rossa)

 

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 146, commi 5, 6 e 7, della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

 

L’articolo in commento, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni relative al personale a tempo determinato dell’Associazione italiana della Croce rossa, nonché ad assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano.

In particolare, il comma 1 dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

Per le altre fattispecie di contratto di lavoro flessibile si applica la disciplina recata dall'articolo 145 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni) del presente disegno di legge finanziaria (al riguardo si rimanda alla scheda di lettura del citato articolo 145).

Alla copertura dell'onere derivante dalla conferma dei suddetti contratti a tempo determinato, l'Associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 ha autorizzato la Croce rossa italiana a prorogare al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, al fine di assicurare l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. L’applicazione di tale norma ha determinato, una decurtazione di 8,5 milioni di euro dell’importo complessivo delle erogazioni del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica[107]per l’anno 2006, quale compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

Per quanto concerne l’intervento di riordino di maggior rilievo dell’Associazione italiana della Croce rossa il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276[108]ha modificato alcuni aspetti della struttura amministrativa dell’ente ai fini di una successiva revisione dello statuto dell’ente (per la quale sono definiti procedura e termini) e dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

In particolare, si prevede l’attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio-sanitario, una diversa disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale e regole rigorose per l’accertamento dei soci con diritto di elettorato attivo.

Il processo di riordino si è concluso con l’approvazione del nuovo statuto dell’ente recato dal D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

In particolare, l’articolo 2 (Compiti), comma 1, del citato D.P.C.M. n. 97 del 2005, stabilisce che la Croce rossa, concorre attraverso lo strumento della convenzione:

-        ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché a svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70[109] della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

-        al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati. 

L’articolo 3 (Servizi delegati) dello stesso D.P.C.M. consente alla Croce rossa di stipulare convenzioni per gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale e di essere incaricata, sempre mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici, allo svolgimento di altri compiti, purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

L’articolo 4 (Preparazione del personale e dei soci attivi), comma 2, prevede specifiche convenzioni che la Croce rossa italiana può stipulare con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati, per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Il comma 3 del citato articolo 4 prevede, altresì, che per la formazione delle infermiere la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico.

Da ultimo, l’articolo 48 (Regolamenti) stabilisce che il consiglio direttivo nazionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui al citato articolo 3.

 

La relazione illustrativaricorda che le convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari concernono: il trasporto di infermi ed il soccorso urgente 118 (convenzioni con le aziende sanitarie locali); l'assistenza socio-sanitaria presso i centri di accoglienza profughi (convenzioni con le prefetture); il servizio di pronto soccorso aeroportuale (convenzione con il Ministero della salute); attività sociali e socio-sanitarie (convenzioni con amministrazioni pubbliche locali).

La stessa relazione osserva che il personale interessato dalla norma è pari ad oltre 1850 unità con contratto a tempo determinato, per una spesa complessiva di circa 55 milioni di euro. Tale onere risulta coperto dalle convenzioni stipulate dalla Croce rossa italiana su tutto il territorio nazionale che determinano un ricavo pari a circa 80 milioni di euro. Detratto il costo per il personale di 55 milioni di euro e le spese di funzionamento, pari a circa 15 milioni di euro, si configura, quindi, per la Croce rossa un ricavo netto derivante dalle attività svolte in convenzione pari a circa 10 milioni di euro.

Conseguentemente, secondo la medesima relazione, in assenza della norma in esame, si avrebbe la mancata conferma dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato e la rescissione delle convenzioni in essere, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni (principalmente le aziende del Servizio sanitario nazionale) resterebbero invariati o potrebbero risultare addirittura incrementati in ragione dell’affidamento ad altri soggetti dei servizi di pronto soccorso e di assistenza.

 

Il comma 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni relative alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui al comma 1.

In primo luogo viene precisato che al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, di cui ai commi 5, 6 e 7 del successivo articolo 146 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Fatta questa premessa, il comma in esame dispone che per il personale che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni, nonché dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti.

Tale modalità di stabilizzazione avviene sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia delle finanze. Con lo stesso protocollo vengono altresì definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

 


Articolo 85
(Modifica all’articolo 4 della legge n. 281/1991)

 

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

 

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, è volto a modificare l’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

La novella sopprime il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la pratica della sterilizzazione.

In proposito, si ricorda che la Commissione affari sociali ha avviato, nella seduta del 15 novembre 2007, l’esame di alcune proposte di legge di riforma della citata legge n. 281 del 1991 (A.C. 2833 e abb.).

 

Nel quadro degli interventi di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali di affezione, il citato articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991, come riformulato dal comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), demanda ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane di attuare, in via prioritaria, l’adozione di piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione.

A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse (afferenti al Fondo per l’attuazione della legge n. 281 del 1991) assegnate dalla regione agli enti locali per la realizzazione degli interventi di competenza[110].

Lo stesso comma 1 prevede che i comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, avvalendosi delle summenzionate risorse.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che i servizi comunali e i servizi veterinari delle ASL si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

Il citato articolo 2della legge n. 281 del 1991 detta specifiche norme sul trattamento dei cani e di altri animali di affezione. In particolare, si prevedono interventi di limitazione delle nascite dei cani e dei gatti effettuati presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali ovvero, a spese dei proprietari e dei detentori, presso ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici di animali e di privati.

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili municipali e rifugi per cani), non possono essere soppressi.

Inoltre, i cani catturati o comunque provenienti dalle suddette strutture non possono essere destinati alla sperimentazione.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore, mentre i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero di cui sopra, devono essere tatuati; i cani vaganti non tatuati, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani ricoverati nelle summenzionate strutture, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà; essi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo. I gatti in libertà, tra l’altro, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, prendere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire canili e rifugi per cani, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

Le strutture di ricovero per cani possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà, garantendo il servizio di pronto soccorso.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, l’articolo 8 della citata legge n. 281 del 1991 ha istituito uno specifico Fondo per l'attuazione della legge n. 281 del 1991, presso il Ministero della salute.

La ripartizione delle risorse del suddetto Fondo tra le Regioni e le province autonome è effettuata annualmente, secondo i criteri di riparto definiti con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Con il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 1992sono stati determinati i seguenti criteri per la ripartizione delle disponibilità del suddetto Fondo:

-        il 42 per cento della disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti;

-        il 33 per cento delle disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti randagi;

-        il 25 per cento delle disponibilità viene ripartito in base al numero degli abitanti.

Si segnala, altresì, che l’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434 (Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo) ha autorizzato la spesa di 2,6 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 1999. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il finanziamento della citata legge n. 434 del 1998 è stato inserito nella Tabella C della legge finanziaria.

Per l’anno 2007 lo stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a 4,9 milioni di euro.

Nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008, l’importo delle risorse destinate agli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo risulta pari per il 2008 a 4,9 milioni di euro (1.2.2 - Interventi - cap. 5340).

Per completezza, si ricorda, poi, che, al fine di realizzare un piano nazionale di sterilizzazione degli animali d'affezione, nell’ambito degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno del randagismo, l'articolo 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174 ha autorizzato la spesa di euro 750.000 per l'anno 2002[111].

 


Articolo 86, comma 1
(Vaccinazione HPV)

 

1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 131 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

 

 

Il comma 1 - nel testo modificato dal Senato - prevede che uno specifico stanziamento sia destinato, per il 2008, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alla concessione di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

Si ricorda che il vaccino HPV è volto alla protezione contro il virus del papilloma umano, virus che provoca il tumore al collo dell'utero.

Lo stanziamento in oggetto è pari (come detto, per il solo 2008) al cinquanta per cento delle risorse del Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 131 del presente disegno di legge finanziaria.

Tale articolo dispone l'istituzione di specifici fondi, da ripartire con decreti ministeriali, nei singoli stati di previsione dei Ministeri, in relazione alla cessazione delle iscrizioni di stanziamenti correlati a versamenti di somme, all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi inclusi nell’elenco allegato allo stesso disegno di legge finanziaria per il 2008 (per maggiori dettagli, si rinvia alla scheda sull’articolo 131).

Nel testo originario del comma in esame, lo stanziamento era determinato in valori assoluti (30 milioni di euro per il 2008), sempre a valere sul suddetto Fondo.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Salute sessuale

Per quanto riguarda in generale la salute sessuale e riproduttiva, nell’ambito della comunicazione sulla Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)92) la Commissione sottolinea l’importanza della dimensione di genere nel settore sanitario[112].La Commissione rileva che le donne e gli uomini sono esposti in modo diverso ai rischi sanitari, alle malattie, ai problemi e alle pratiche che influiscono sulla loro salute, in particolare per quanto riguarda questioni ambientali, quali l’impiego di prodotti chimici e di pesticidi, che spesso vengono trasmessi durante la gravidanza e attraverso l’allattamento. Tuttavia, le ricerche mediche e numerose norme sanitarie e di sicurezza riguardano prevalentemente gli uomini e i settori professionali a prevalenza maschile.

Sulla comunicazione il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di iniziativa, il 13 marzo 2007, con la quale ha chiesto alla  Commissione di prendere misure per garantire alle donne i diritti alla salute, compresa la salute sessuale e riproduttiva; ha ribadito che è essenziale, in particolare per la lotta contro l’HIV/AIDS, ampliare l’accesso alle informazioni relative alla salute sessuale e riproduttiva e ai servizi sanitari.

Obiettivi di sviluppo del Millennio

Il 4 aprile 2007 la Commissione ha presentato la quinta relazione annuale sullo stato di attuazione degli impegni assunti dall’UE per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio[113]: “Onorare le promesse dell'Europa per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo”[114].

Nella relazione la Commissione rileva che nel 2002 l'Unione europea si è impegnata a stanziare lo 0,39% del suo reddito nazionale lordo (RNL) totale a favore dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) entro il 2006. Tale obiettivo è stato addirittura superato, poiché nel 2006 l'UE ha destinato collettivamente agli aiuti allo sviluppo lo 0,42% del reddito nazionale lordo, erogando un importo record di 48 miliardi di euro. Il contributo dell'Unione sarebbe stato ancora più determinante se la Grecia, l'Italia e il Portogallo avessero raggiunto in tempo il rapporto APS-RNL concordato, pari allo 0,33%. Nel 2005 l’UE ha deciso di aumentare l’aiuto ufficiale allo sviluppo (APS), concordando un nuovo obiettivo collettivo comunitario dello 0,56 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) per il 2010, che comporta un importo annuale aggiuntivo di venti miliardi di euro[115]. Secondo le stime della Commissione, l’UE dovrebbe assolvere all'impegno assunto per il 2010; anzi, le prospettive più favorevoli in termini di crescita economica dovrebbero consentire all'UE di mobilitare altri 27-30 miliardi di euro all'anno rispetto al 2006, superando i 20 miliardi inizialmente previsti. L'Unione europea ha preso inoltre la guida del processo internazionale di finanziamento dello sviluppo poiché i suoi aiuti vengono erogati in modo più rapido ed efficiente. A tale proposito, la Commissione segnala che la maggior parte degli obiettivi vincolati a scadenze precise contemplati dal piano d'azione per l'efficacia degli aiuti denominato “Gli aiuti dell’UE: dare di più, meglio e più rapidamente”[116] è stata già realizzata o è in fase di realizzazione: sarà progressivamente introdotta in tutti i paesi una pianificazione strategica pluriennale congiunta dell'assistenza fornita dall’Unione europea e dagli Stati membri volta a migliorare la complementarità; è stato predisposto un codice di condotta per la divisione dei compiti nella politica di sviluppo dell'UE[117]; le giornate europee dello sviluppo, la cui prima edizione è stata organizzata con successo nel novembre 2006, si ripeteranno ogni anno[118]; è stato realizzato un atlante dei donatori UE, con le prime edizioni regionali (Africa occidentale) e nazionali (Mozambico), con l’obiettivo di realizzare una mappatura degli aiuti forniti.

Nella relazione inoltre la Commissione dà conto delle diverse iniziative assunte dagli Stati membri in materia di adozione di fonti di finanziamento innovative, tra le quali la destinazione di una quota delle entrate annuali proveniente da tasse sui biglietti aerei al Fondo internazionale per l'acquisto di medicinali (UNITAID) o il contributo fornito allo strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni (IFFIm) per un'azione destinata ai bambini. Viene inoltre citata l’iniziativa assunta dal Regno Unito e dall’Italia che hanno lanciato, insieme ad altri partner internazionali, il primo impegno anticipato di mercato (AMC) per accelerare lo sviluppo e l'immissione sul mercato di un nuovo vaccino contro le infezioni da pneumococco nei paesi in via di sviluppo.

Secondo la Commissione tali progressi non possono tuttavia essere dati per scontati e non devono far dimenticare una serie di questioni specifiche, evidenziate nella comunicazione che accompagna la relazione Da Monterrey al consenso europeo in materia di sviluppo: il rispetto degli impegni assunti[119].

La Commissione segnala in particolare:

le forti variazioni degli stanziamenti destinati agli aiuti nei diversi Stati membri. Se alcuni Stati destinano più dello 0,80% del reddito nazionale allo sviluppo, superando di gran lunga gli obiettivi più ambiziosi, altri rimangono invece molto al di sotto della media o degli obiettivi che si sono prefissi, mentre in altri casi l'aiuto fornito nel 2006 risulta inferiore a quello del 2005. A tale proposito, la Commissione raccomanda ad ogni Stato membro di definire, entro la fine del 2007, una tabella di marcia che garantisca un aumento graduale dell'afflusso degli aiuti pubblici fino al 2010 e fino al 2015, onde evitare scostamenti rispetto agli impegni assunti collettivamente e individualmente;

il ricorso a misure "una tantum", segnatamente nel settore dell’aiuto umanitario, o a misure di alleggerimento del debito, il che può dare un'idea falsata dell'andamento globale del volume degli aiuti. Secondo la Commissione, il problema per i prossimi anni sarà continuare ad aumentare l'aiuto globale allo sviluppo riducendo la parte rappresentata dall'alleggerimento del debito e promuovendo il sostegno di bilancio generale come modo per aumentare la prevedibilità degli aiuti. A quest’ultimo proposito la Commissione prospetta la soluzione di un sostegno di bilancio a più lungo termine che garantisca determinati livelli di sostegno annuale e sia subordinato a clausole di salvaguardia;

la necessità di erogare gli aiuti in modo più efficace affinché arrivino a chi ne ha bisogno. A parere della Commissione tale aspetto presenta tre dimensioni centrali:

-        la divisione dei compiti. A questo proposito la Commissione ribadisce quanto sia importante che gli Stati membri aderiscano al citato codice di condotta dell’UE;

-        la titolarità dei programmi di cooperazione e il loro allineamento alle strategie e alle procedure dei paesi partner. Pur trattandosi di principi sanciti dalla dichiarazione di Parigi[120] e dal consenso europeo[121], di fatto la realtà è ancora molto diversa. Da un lato, non viene rispettato l'iter di bilancio dei paesi e, dall'altro, la continuità e la prevedibilità degli aiuti sono messe a repentaglio da un eccesso di condizioni. La Commissione ritiene dunque che sia giunto il momento di adottare il concetto di "contratto" vincolato a risultati tangibili in vista degli obiettivi del Millennio, in sostituzione della tradizionale verifica annua delle condizioni poste da ciascun donatore;

-        le modalità dell'assistenza. I programmi di aiuti e il sostegno di bilancio dovrebbero diventare presto le modalità preferite, senza tuttavia escluderne altre qualora si rivelino più adeguate. La Commissione segnala che la frammentazione degli aiuti e la presenza di tanti piccoli progetti comportano costi eccessivi ed efficacia ridotta.

§      la necessità di una vigilanza costante per garantire la sostenibilità del debito nei paesi in via di sviluppo. La Commissione propone che il Consiglio inviti gli Stati membri a riflettere in modo più approfondito, nei consessi internazionali appropriati, sul modo di promuovere un credito responsabile, migliorando in particolare la gestione del debito da parte dei paesi in via di sviluppo e promuovendo il dialogo con i nuovi finanziatori;

§      il potenziamento dell'assistenza in materia commerciale per far sì che i paesi in via di sviluppo traggano beneficio dalla liberalizzazione degli scambi. A tale scopo, nella stessa occasione, la Commissione ha presentato anche la comunicazione: Verso una strategia dell’UE in materia di aiuti al commercio – il contributo della Commissione[122]; in cui avanza alcune proposte in vista dell’adozione della strategia da parte del Consiglio entro la fine del 2007. La Commissione ritiene che detta strategia debba contemplare tra l’altro i seguenti elementi: l'aumento annunciato del volume di aiuti comunitari in favore del commercio per raggiungere i 2 miliardi di euro a partire dal 2010; la destinazione di una quota sostanziale di dette risorse ai paesi ACP[123] nell'ambito degli accordi di partenariato economico (APE)[124]; un processo d'individuazione dei bisogni dei paesi partner che si basi su valutazioni fatte dai medesimi e su meccanismi internazionali esistenti.

Il 21 giugno 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che valuta i risultati ottenuti a metà del percorso verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio. Nella risoluzione il PE tra l’altro chiede di: aumentare progressivamente gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, anche cercando fonti innovative di finanziamento; cancellare integralmente il debito per 60 paesi e ridurlo ulteriormente per gli altri; finanziare in particolare lo sviluppo umano e sociale; migliorare la qualità e la coerenza dell’aiuto.

Nella risoluzione si deplora il fatto che, a metà del periodo di attuazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, l'aiuto pubblico allo sviluppo fornito dall'UE a 15, espresso in termini di percentuale del reddito nazionale lordo, sia sceso dallo 0,44% del 2005 allo 0,43% del 2006: a fronte di Stati membri che hanno raggiunto o superato l'obiettivo di un rapporto aiuto pubblico allo sviluppo/reddito nazionale lordo (APS/RNL) pari allo 0,7% o che stanno aumentando il livello effettivo dell'aiuto, ci si rammarica del fatto che nel 2006 alcuni dei paesi dell’UE a 15 abbiano ampiamente mancato l'obiettivo intermedio dello 0,33%.  

Il Parlamento europeo invita quindi tutti gli Stati membri in difetto «a rispettare le promesse fatte» e a «impegnarsi immediatamente ad aumentare il volume reale dell'aiuto nel 2007». A questo proposito, secondo il PE la Commissione dovrebbe sostenere questi Stati «nell'accurata pianificazione degli aspetti finanziari e organizzativi dei futuri incrementi del livello degli aiuti», per «garantire il raggiungimento dell'obiettivo intermedio UE per il 2010, che fissa la percentuale dell'aiuto allo 0,56%».

I deputati ricordano in particolare che, nel 2005, i paesi del G8 si sono impegnati a Gleneagles a raddoppiare entro il 2010 gli aiuti a favore dell'Africa subsahariana ed esprimono disappunto per il fatto che nel 2006, secondo quanto indicato dall'OCSE, l'aiuto pubblico allo sviluppo per l'Africa subsahariana, esclusa la cancellazione del debito, sia rimasto immutato. Secondo quanto indicato nella risoluzione, per onorare gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'Africa, i donatori del G8 dovranno stanziare ciascuno, entro il 2010, altri 15 miliardi di euro rispetto al livello dell'aiuto nel 2004, «ma sinora essi sono lontani da tale obiettivo».

Plaudendo al passo compiuto da molti Stati membri dell'UE che hanno cancellato il debito dei paesi in via di sviluppo, il Parlamento europeo esprime tuttavia il timore che le misure di cancellazione del debito «abbiano gonfiato artificialmente di circa il 30%, nel 2006, i dati relativi agli aiuti UE» e invita quindi l'Unione europea e il G8 a scorporare dai dati relativi all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo la cancellazione e riduzione del debito, conformemente al Consenso di Monterrey[125] e alle conclusioni del Consiglio dell'aprile 2006. A questo proposito la risoluzione rileva che i paesi che «hanno maggiormente gonfiato i propri aiuti» sono l'Austria (57%), la Francia (52%), l'Italia (44%), la Germania (53%) e il Regno Unito (28%).

 

 


Articolo 87
(Quota fissa di partecipazione)

 

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

Il presente articolo, inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, esclude, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati[126] per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (comma 1).

 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti (non esentati dalle quote di partecipazione al costo) sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo). Tale quota fissa si cumula con la quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni in esame (ticket), già vigente, pari ad euro 36,15.

La stessa legge (articolo 1, comma 796, lettera p-bis, come modificata dall’articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[127], che ha disposto, tra l’altro l’applicazione della suddetta quota fissa fino al 31 marzo 2007) stabilisce, altresì, che, fermo restando l’importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, possono assumere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa di 10 euro. In particolare, alle regioni è data facoltà:

-        di adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. L’entrata in vigore di queste misure nella regione interessata è tuttavia subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

-        di stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, che siano equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza. Le misure individuate dall’accordo si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo stesso.

Successivamente, l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[128], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64 ha escluso l'applicazione della quota fissa dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, l'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è stato rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.

A tal fine, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato[129], è stato incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro.

E’ stato quindi abrogato il comma 1 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che, come già ricordato, aveva disposto l’applicazione della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fino al 31 marzo 2007 e, comunque, fino all’entrata in vigore delle misure alternative definite dalle regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera p-bis della legge finanziaria per il 2007 (comma 1).

All'onere derivante dall'attuazione dell’esclusione della quota fissa di partecipazione per l’anno 2007, pari a 511 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari);

b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale (comma 2).

 

Il comma 2, al fine di garantire l'esclusione per l'anno 2008 della suddetta quota fissa, incrementa il livello di finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale di 834 milioni (per il medesimo anno). Tale importo è ripartito tra le regioni secondo i criteri generali adottati per il medesimo anno.

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria del suddetto incremento, il comma 3 riduce, nella misura di 326 milioni di euro per il 2008, la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 


Articolo 88
(Misure per promuovere la qualità nell’erogazione
dell’assistenza protesica)

 

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

 

 

Ai sensi del comma 1 il Ministero della salute promuove l'adozione, da parte delle regioni, di programmi volti a garantire qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di apposite linee guida da definirsi con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 2, introduce, per il solo 2008, un limite di spesa, nazionale e regionale, per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica, relativamente ai dispositivi su misura di cui all'elenco n. 1 allegato al regolamento di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332[130].

Tale limite di spesa non può superare quello registrato per il 2007, incrementato del tasso di inflazione programmata (primo periodo).

Il secondo periodo dello stesso comma 2, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica, dispone un aumento del 9 per cento del livello delle tariffe massime relative alle medesime prestazioni (livello di cui all'articolo 4 del D.M. 12 settembre 2006[131]).

Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266[132], le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali (di cui al comma 1) o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina (ECM).

Ai sensi della citata lettera c) del citato comma 409 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, le aziende che producono o distribuiscono in Italia dispositivi medici, inclusi quelli medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione presentata al Ministero della salute-Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo (a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato tecnico al D.M. 23 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche).

Si ricorda che la successiva lettera d) dello stesso comma 409[133] prevede, altresì, che le aziende in esame, entro il 30 aprile di ogni anno, versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto.

 

L’esclusione delle attività di informazione relativa all’assistenza protesica su misura dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 409, lettera c) della legge n. 266/2005 sembra sollevare conseguentemente le aziende che producono i dispositivi in esame anche dagli obblighi di cui alla lettera d) del medesimo articolo.

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 31 maggio 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[134] per il mancato recepimento della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici.

 

 

 


Articolo 97
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

 

1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

3. Col medesimo Fondo di cui al comma 1, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

 

 

L’articolo in esame prevede stanziamenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

 

Il tema della responsabilità sociale delle imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo, la Commissione europea ha pubblicato, nel 2001, il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" e, nel 2002, la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile".

I due documenti espongono le linee-guida della Commissione europea in materia di CSR, che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e, quindi, interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi, ecc.) e, più in generale, con le strategie e le politiche aziendali.

Alcune iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, sono ricordate in calce alla presente scheda di lettura.

 

Il comma 1 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328[135], relativa al Fondo per le politiche sociali.

Il comma 2 chiarisce il rapporto tra l'articolo in esame e le disposizioni delle precedenti leggi finanziarie in materia di responsabilità sociale delle imprese.

 

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005[136] ha costituito la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, alla quale partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, tale legge ha assegnato alla Fondazione un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005.

Successivamente, l'articolo 1, comma 429, della legge finanziaria per il 2006[137] ha assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per lo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Fondazione, riducendo corrispondentemente la già citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1269, della legge finanziaria per il 2007[138] ha ridotto lo stanziamento a favore della Fondazione per gli anni 2007 e 2008 da 3 milioni a 750.000 euro per ciascun anno. Una somma corrispondente alla riduzione del contributo (2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008) è stata nuovamente destinata, per i medesimi anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il comma in esame, stabilisce che il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese sia finanziato con le risorse del nuovo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. Il contributo annuale (di cui all’articolo 1, comma 1269, della legge n. 296 del 2006) a favore della Fondazione è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

Ai sensi del comma 3, l'istituendo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, oltre a corrispondere il contributo alla Fondazione, deve finanziare:

- una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, il cui scopo, secondo la relazione al disegno di legge in esame, è quello di assicurare il confronto permanente tra i diversi stakeholders;

- attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social ResponsabilitySocial Commitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.

La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR ed è finalizzata principalmente a promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.

Le attività legate allo sviluppo del progetto CSR-SC hanno comportato la stesura, il 23 marzo 2005, di un Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con validità triennale.

Più specificamente, con tale protocollo la Federambiente si è impegnata, in stretto coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ad una serie di atti, quali, tra gli altri:

- l’identificazione del livello di adozione e maturità della CSR tra le imprese associate e promozione delle azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese e di valorizzazione delle best practices, in linea con il progetto CSR-SC;

- la diffusione, nel settore del servizio pubblico locale, della cultura della CSR e il progetto CSR-SC;

- la realizzazione, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito delle proprie competenze, di un’attività di monitoraggio delle imprese che decideranno di aderire all’iniziativa del Ministero, attraverso la costituzione a livello nazionale di un apposito Osservatorio.

L'8 maggio 2007, i Ministri del lavoro e dell’occupazione del G8, riuniti a Dresda, hanno approvato un documento nel quale:

•      riconoscono il potenziale della responsabilità sociale delle imprese di aggiungere valore allo sviluppo sostenibile e, al tempo stesso, di migliorare la qualità della vita dei dipendenti così come delle comunità nella quali le imprese operano;

•      invitano le imprese presenti nei paesi del G8 ad assumere la responsabilità sociale e a rafforzare il loro impegno ed incoraggiano uno scambio di informazioni efficace e trasparente, quale importante indicatore di avanzamento nel campo della responsabilità sociale delle imprese;

•      considerano che sia un importante compito promuovere la diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle necessità di questi gruppi di imprese;

•      incoraggiano fortemente le imprese dei paesi del G8, ma non solo, ad osservare le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, ad impegnarsi a sostenere attivamente la diffusione di queste Linee Guida ed a promuoverne una migliore gestione attraverso i Punti di contatto nazionali individuati nelle Linee guida medesime;

•      chiedono ai governi dei Paesi emergenti e in via di sviluppo di abbracciare i valori e gli standard contenuti in tali linee guida e segnalano con interesse la proposta di includere i Paesi di recente industrializzazione in un dialogo ad alto livello promosso dall’OCSE sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

•      sostengono l’applicazione della Dichiarazione tripartita dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle imprese multinazionali e alle politiche sociali e chiedono all’OIL di sviluppare ulteriormente questo strumento;

•      segnalano con interesse il Global Compact delle Nazioni Unite quale ulteriore iniziativa sulla responsabilità sociale delle imprese ed invitano le organizzazioni imprenditoriali nei paesi del G8, nei Paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo a partecipare attivamente alla sua realizzazione e a sostenere l’espansione globale di questo network[139].

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Responsabilità sociale delle imprese[140]

Con la comunicazione del 22 marzo 2006 “Il partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese”(COM(2006)136), la Commissione ha annunciato il suo sostegno al varo di un’”Alleanza europea per la responsabilità sociale delle imprese, al fine di mobilitare le risorse e le capacità delle imprese europee di fare dell’Europa un polo di eccellenza al riguardo.

La comunicazione specifica che l’alleanza, aperta alle imprese europee di tutte le dimensioni,  costituisce un quadro politico per le iniziative nuove o esistenti in materia di RSI delle grandi imprese, delle piccole e medie imprese e delle parti interessate, un processo politico destinato a promuovere l’idea della RSI nelle imprese europee.

Il Parlamento europeo ha approvato, il 13 marzo 2007, una risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI), nella quale, fra l’altro:

-        segnala che la RSI deve affrontare nuovi ambiti di azione, come l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l’inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e l’etica, così da fungere da strumento supplementare per la gestione del cambiamento industriale e delle ristrutturazioni;

-        prende atto della decisione della Commissione di istituire un’alleanza europea in materia di responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con diverse reti imprenditoriali;

-        ritiene che un consistente aumento della sensibilizzazione in materia di RSI nelle imprese dell’UE, lo sviluppo di nuovi modelli di migliori pratiche nonché l’identificazione e la promozione di azioni e regolamentazioni specifiche dell’Unione europea a sostegno della RSI, potrebbero costituire i parametri fondamentali per il successo dell’alleanza;

-        apprezza l’obiettivo, evidenziato dalla comunicazione sulla RSI della Commissione, di legare la medesima RSI agli obiettivi economici, sociali e ambientali dell’agenda di Lisbona, poiché ritiene che un approccio serio in materia da parte delle imprese possa contribuire ad aumentare l’occupazione, migliorare le condizioni di lavoro, garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e promuovere la ricerca e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche; sostiene il principio della “competitività responsabile” quale parte integrante del programma della Commissione a favore dell’innovazione e della competitività.

 


Articolo 98
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

 

1. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

 

L’articolo 98 è stato introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

Il comma 1 prevede l’istituzione, per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

 

Il comma 2 prevede che i procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvenganosecondo le procedure individuate con i seguenti decreti:

§         DM Sanità 14 maggio 1996[141];

§         DM Sanità 20 agosto 1999[142].

Tali decreti recano rispettivamente “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. La legge citata contiene Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L’articolo 5, comma 1, lett. f), in particolare attribuisce alla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto (di cui al precedente articolo 4) il compito di predisporre normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

 

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici previsto dal comma 1, disponendo che tale programma dovrà prevedere prioritariamente la messa in sicurezza:

§         degli edifici scolastici ed universitari;

§         delle strutture ospedaliere;

§         delle caserme;

§         degli uffici aperti al pubblico.

 

Viene infine previsto che lo stesso decreto provveda al riparto delle risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

 

 

Per quanto riguarda la procedura per l’emanazione del decreto, se ne prevede l’emanazione da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 4 stabilisce la dotazione del fondo in 5 milioni di euro per l'anno 2008.

L’articolo in esame riproduce le disposizioni dell’art. 2 dell’AS 3023[143] presentato nel corso della XIV legislatura dal sen. Pizzinato ed altri numerosi senatori, ed assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 6 agosto 2004.

Nella relazione illustrativa di tale proposta di legge i presentatori sottolineavano che, a distanza di dodici anni dall’approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) “rimangono irrisolte le altre problematiche, tra cui quelle più urgenti e significative riguardano il recupero e il risanamento degli edifici pubblici e privati dove tuttora vivono, a rischio della propria salute, migliaia di nostri concittadini. A fronte di tale situazione di emergenza, nel corso degli ultimi tre anni sono stati presentati numerosi emendamenti in sede di discussione della legge finanziaria, volti a disciplinare e a rendere obbligatorie le opere di disinquinamento e di bonifica degli edifici costruiti con manufatti in amianto, ma per ragioni diverse il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere tali proposte, se non con l’estensione dei benefici (36 per cento)[144] previsti per le ristrutturazioni edilizie, le quali purtroppo non hanno favorito le bonifiche dell’amianto. Il presente disegno di legge nasce, quindi, da quelle proposte e tenta di dare una soluzione legislativa definitiva all’emergenza amianto e per imprimere un’accelerazione all’opera di disinquinamento e bonifica che diventa sempre più urgente stante il degrado dei manufatti contenenti amianto disseminati in tutto il territorio nazionale”.

L’istituzione di un fondo quale quello previsto dall’articolo in esame figurava tra le richieste avanzate al Parlamento nel documento conclusivo della Conferenza nazionale non governativa sull'amianto, svoltasi a Monfalcone il 12-13 novembre 2004[145].

Il decreto del Ministro dell’ambiente 18 marzo 2003, n. 101, emanato in attuazione dell’art. 20 della legge n. 93/2001 ha stabilito i criteri e i tempi per addivenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e definito i principi per l’individuazione degli interventi urgenti di bonifica.

Nel sito del Ministero dell’ambiente[146] si legge che tale mappa (che risulta finora compilata dalla maggioranza delle regioni) “dovrà censire la presenza di questo pericoloso materiale in impianti industriali dimessi o ancora in attività, negli edifici pubblici o privati, nell'ambiente naturale per avviare gli interventi di bonifica” e che per tale mappatura e per le bonifiche urgenti “il Ministero dell'Ambiente ha impegnato una somma complessiva di circa 9 milioni di euro (8 milioni e 934 mila euro) da suddividere in parti uguali tra i due interventi”.

Nello stesso sito si legge che sul fronte della mappatura, […] alcune Regioni già si sono mosse, completandola, come l'Emilia-Romagna o elaborando un primo elenco come la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e la Sicilia”. Nel caso dell’Emilia-Romagna, ad esempio, la mappatura[147] ha evidenziato che “dei 1198 siti censiti (comprese le cave di pietre verdi) la maggior parte sono edifici pubblici […]. Più precisamente si tratta di edifici pubblici o aperti al pubblico (soprattutto scuole e impianti sportivi) con presenza di materiale contenente amianto in matrice compatta”.

Si ricorda infine che recentemente è stato emanato il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro" che impone al datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.


Articolo 102
(Modifica dell’articolo 1, comma 1251,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

 

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

 

Il Fondo per le politiche per la famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio[148] con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007, dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[149].

Successivamente, il comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha integrato le citate risorse attraverso uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tali risorse sono utilizzate per le seguenti finalità:

§       istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;

§       iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

§       iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

§       iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia[150];

§       valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

§       sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.

Il comma 1251 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 296 del 2007 ha previsto, inoltre, che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo per le seguenti ulteriori finalità:

§      finanziare, d’intesa con le altre amministrazioni statali e con la Conferenza unificata, un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

§      realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata, relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

§      promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, d’intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Da ultimo, i commi 1252 e 1253 dell’articolo 1della citata legge n. 296 del 2006prevedono, rispettivamente, che il riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, per gli interventi previsti ai citati commi 1250 e 1251, è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia e che lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

 

La nuova lettera c-bis) prevede che le risorse del Fondo per le politiche della famiglia siano utilizzate, tra l’altro, per la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti (parzialmente o totalmente) non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.

Si prevede, altresì, che il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, una intesa in sede di Conferenza unificata[151], avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona.

La lettera c-ter) stabilisce che le disponibilità del Fondo per le politiche della famigliasiano destinate, altresì, alle iniziative di carattere informativo ed educativo, volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), come modificato dalla legge legge 6 febbraio 2006, n. 38[152], è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

A tale fine, è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto ministeriale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

 

Con decreto ministeriale 2 luglio 2007 sono stati ripartiti gli stanziamenti per il 2007 di cui al Fondo delle politiche per la famiglia.

La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede che lo stanziamento del Fondo per le politiche della famiglia ammonta a 280 milioni di euro per il 2008[153].

 


Articolo 103
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)

 

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

 

 

L'articolo 103, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) stabiliva che una quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[154], fosse destinato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 , al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Tale articolo prevedeva poi che il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilisse i criteri di ripartizione del Fondo, destinandone una quota parte all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere[155] e una quota parte al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere[156].

Al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (DM 16 maggio 2007); con successivo decreto 3 agosto 2007 – tuttora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti – tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

 

Si ricorda inoltre che nel Documento di Programmazione economico-finanziaria 2008-2011, il Governo ha dichiarato di voler istituire, nel quadro delle compatibilità finanziarie, un fondo destinato a tre fondamentali linee di azione, tra le quali la promozione e la tutela dei diritti umani, nel cui ambito realizzare un programma specifico contro le molestie e la violenza. In tale quadro, anche al fine di monitorare forme di violenza e di abuso connesse a nuovi fondamentalismi, il Governo intende in particolare valorizzare l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, operando in stretta connessione con la Conferenza unificata e con i movimenti e le associazioni interessate al problema.

Su questo argomento sono all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei deputati numerose proposte di legge dirette, in particolare, al potenziamento degli strumenti relativi alla lotta contro la violenza sessuale e al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, anche attraverso l'individuazione nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato in materia di "molestie assillanti" o "molestie insistenti".

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Con decisione n. 779 del 20 giugno 2007 è stato istituito il programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne III)” nell’ambito del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”.

Il programma, istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, prevede i seguenti obiettivi specifici:

-        prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne, adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio;

-        promuovere azioni transnazionali.

Il 18 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2005)514) relativa ad un approccio integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla definizione di un piano d’azione sulla materia.

La comunicazione mira a potenziare l’impegno dell’Unione europea e degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani, realizzata ai fini dello sfruttamento sessuale o dello sfruttamento di manodopera, conformemente alle definizioni riportate nella decisione quadro del 19 luglio 2002 relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla tutela, assistenza e riabilitazione delle sue vittime.

Secondo il documento, per combattere efficacemente la tratta degli esseri umani è necessario un approccio integrato, che si fondi sul rispetto dei diritti umani e tenga conto della natura mondiale del fenomeno. Tale approccio richiede una risposta politica coordinata, segnatamente nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, dell’occupazione, della parità tra uomo e donna e della non discriminazione. La comunicazione, inoltre, si propone di consolidare il dialogo tra settore pubblico e privato in materia.

La comunicazione della Commissione fa seguito agli orientamenti stabiliti in materia dal nuovo programma pluriennale per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea, il cosiddetto programma dell’Aja, adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, che ha invitato il Consiglio e la Commissione a elaborare, nel 2005, un piano per stabilire norme comuni, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e potenziare la lotta contro l’immigrazione clandestina.

La comunicazione richiama l’attenzione, fra l’altro, sulla tratta delle bambine e sottolinea che le istituzioni dell’UE e gli Stati membri devono promuovere strategie specifiche di prevenzione sulla base della differenza di genere come un elemento chiave per combattere la tratta delle donne e delle bambine. Tali strategie, secondo la Commissione, dovrebbero prevedere l’attuazione dei principi di parità tra uomo e donna e l’eliminazione della domanda di tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e quello della manodopera.

La comunicazione è in attesa di esame da parte del Consiglio.

Il Parlamento europeo ha esaminato la comunicazione nella sessione plenaria del 17 gennaio 2006, approvando una risoluzione sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale, nella quale, tra l’altro:

-        sottolinea l'importanza, nel quadro della messa a punto e dell'attuazione delle strategie di prevenzione, di un approccio basato sui diritti umani e sull'integrazione della prospettiva di genere e che consideri l'infanzia nella sua specificità;

-        deplora che le misure adottate finora per contrastare il traffico degli esseri umani non abbiano portato alla riduzione del numero di donne e bambini sfruttati sul mercato della schiavitù sessuale. Al contrario, considera che la tratta degli esseri umani ai fini sessuali è l'attività criminale in più rapida crescita rispetto alle altre forme di criminalità organizzata dell'UE.

-        sollecita la Commissione e il Consiglio a predisporre una chiara base giuridica per la lotta contro ogni forma di violenza contro le donne, e chiede di rendere “integralmente comunitaria” la politica europea in materia di lotta alla tratta degli esseri umani. A questo proposito sono raccomandate l'instaurazione di una politica comune dell'UE incentrata sull'elaborazione di un quadro giuridico e l'applicazione delle norme regolamentari nonché sulle contromisure, la prevenzione, le azioni penali e la punizione dei responsabili, come pure sulla protezione e il sostegno alle vittime;

-        esorta gli Stati membri e la Commissione a continuare i propri studi sulle cause alla base della tratta degli esseri umani (in particolare di donne e bambini a fini sessuali);

-        sottolinea che è opportuno scoraggiare la domanda anche con misure a carattere educativo, giuridico, sociale e culturale. A questo proposito, nel sollecitare gli Stati membri ad affrontare “seriamente” i problemi derivanti dalla prostituzione nel loro territorio, il Parlamento europeo chiede loro di istituire linee telefoniche di assistenza nazionali ed internazionali contro la tratta delle donne, che potrebbero essere pubblicizzate nel quadro di campagne di informazione. Inoltre, evidenzia l'esigenza di un Telefono azzurro, vale a dire un unico numero internazionale gratuito destinato ai bambini[157];

-        esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere con urgenza tutte le misure opportune per contrastare la tendenza a ricorrere alle nuove tecnologie, in particolare Internet, per divulgare informazioni sulla disponibilità e sulla domanda di donne e bambini per prestazioni sessuali, “il cui sviluppo incide sull'incremento della tratta”;

-        invita gli Stati membri a varare e/o rafforzare le campagne di sensibilizzazione miranti ad informare sui pericoli e ad educare i membri vulnerabili della società nei paesi di origine, ad allertare e sensibilizzare il pubblico al problema nonché a ridurre la domanda nei paesi di destinazione. Il Parlamento chiede poi che “la pratica degradante che consiste nell'acquisto e nello sfruttamento da parte di uomini, di donne e bambini” divenga oggetto di una campagna nell'ambito dei programmi comunitari. La Commissione, inoltre, è invitata a istituire, a livello dell'intera Unione, una giornata di lotta contro la tratta di esseri umani, contraddistinta da un logo internazionale e da un messaggio coerente, al fine di sensibilizzare la popolazione in generale al fenomeno della tratta di donne e bambini;

-        sottolinea l'importanza di affrontare la connessione tra traffico di esseri umani, immigrazione legale e immigrazione clandestina e di considerare le vie di immigrazione legale come un meccanismo di prevenzione della tratta. Gli Stati membri sono quindi invitati a rivedere le loro politiche in materia di visti, nella prospettiva di prevenire gli abusi e di assicurare una protezione contro lo sfruttamento. E' poi posto in luce il legame tra sfruttamento sessuale e sfruttamento del lavoro nel settore della fornitura di servizi domestici;

-        invita gli Stati membri ad applicare la legge e a rafforzare l'azione penale nei confronti dei trafficanti e dei loro complici. Inoltre, chiede un'azione repressiva contro gli autori delle pagine Internet in cui vengono proposti annunci di intermediari della tratta e di coloro che cercano di ottenere prestazioni sessuali da minori (la cui definizione deve essere omogenea in tutti gli Stati membri, vale a dire le persone di età inferiore ai 18 anni). Ritiene inoltre necessario perseguire il riciclaggio dei proventi della tratta e sottoporre a procedimenti penali i clienti che consapevolmente ricorrono alle prestazioni di prostitute coatte;

-        sottolinea che finora esiste solo in Italia ed in Belgio il diritto di soggiorno per le vittime della tratta delle donne dopo il processo contro i trafficanti e che, ai fini della testimonianza da parte delle vittime e della condanna dei responsabili, sarebbe necessario concedere il permesso di soggiorno in tutti gli Stati membri;

-        infine, esorta tutti gli Stati membri ad adottare, nel proprio diritto penale, atti normativi identici che contengano una chiara definizione giuridica della tratta dei bambini, basata sulle norme internazionalmente riconosciute, per evitare che il traffico di bambini venga considerato come una sottocategoria del traffico di esseri umani.

Il Parlamento europeo ha adottato, il 16 novembre 2006, una raccomandazione destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

 

 


Articolo 104
(Fondo per le non autosufficienze)

 

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

 

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1264, della citata legge n. 296 del 2006 ha previsto, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di uno specifico Fondo per le non autosufficienze, al quale è stata assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 1265 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 ha disposto, inoltre, che gli atti ed i provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Piano d’azione per i disabili

La Commissione ha presentato, il 28 novembre 2005, la comunicazione “La situazione dei disabili nell’Unione europea allargata: il piano d’azione europeo 2006-2007” (COM(2005)604), a conclusione dell’Anno europeo dei disabili nell’Europa allargata.

 


Articolo 105
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)

 

1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave.

 

L’articolo 105, introdotto dal Senato, prevede, nell’ambito dei fondi per i progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale, due quote di riserva da destinare a finalità specifiche.

 

Il D.Lgs. 77/2002[158], dando attuazionealla delega recata dalla L. 64/2001[159], ha disciplinato il Servizio civile nazionale, definendo in particolare:

§         gli organi competenti in materia,

§         i requisiti e le modalità di accesso e di svolgimento del servizio,

§         la programmazione e gestione delle risorse finanziarie,

§         la natura del rapporto di servizio civile ed il relativo trattamento economico e giuridico,

§         la formazione dei giovani assegnati al servizio civile,

§         la valorizzazione del servizio prestato ai fini dello sviluppo formativo e dell’inserimento nel mondo del lavoro,

§         la disciplina del periodo transitorio.

In correlazione con tale disciplina, l’art. 3 della L. 3/2003[160], di poco successiva, ha soppresso l’Agenzia per il servizio civile (prevista dall’art. 10, co. 7-9, del D.Lgs. 303/1999[161], ma di fatto mai istituita), con ciò confermando il mantenimento dei compiti di organizzazione, attuazione e svolgimento del Servizio civile in capo all’Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito dall’art. 8 della L. 230/1998[162] presso la Presidenza del Consiglio. I D.P.R. 31 luglio 2003 e 12 dicembre 2003 hanno provveduto in seguito alla riorganizzazione di tale ufficio[163].

Il recente D.L. 181/2006[164], nel quadro di un ampio riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ha da ultimo attribuito al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Servizio civile dura un anno ed è riservato ai giovani, senza distinzione di sesso, tra i 18 e i 28 anni di età. Esso è finalizzato a:

§         concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

§         favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

§         promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

§         partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

§         contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

I volontari che prestano servizio civile aderiscono a progetti di impiego specifici predisposti da enti ed organizzazioni, pubblici e privati, che, tenendo conto del fine istitutivo del Servizio civile nazionale sopra citato, prevedono attività riconducibili a quattro ambiti di intervento:

§         assistenza;

§         ambiente e protezione civile;

§         cultura ed educazione;

§         estero.

 

Il comma 1 destina una quota non inferiore al 4 per cento allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 40 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003). Ai sensi di tale disposizione, i volontari del servizio civile nazionale possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili che svolgano un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari, e che ne facciano richiesta.

 

La Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria destina al Fondo nazionale per il servizio civile previsto dall’art. 19 della L. 230/1998 303,4 milioni di euro per l’anno 2008, 257,2 milioni di euro per l’anno 2009 e 257,2 milioni di euro per l’anno 2003.

Al riguardo, si segnala, inoltre, che nella relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza riferita all’anno 2006[165]è contenuta una dettagliata ricostruzione in ordine alla destinazione delle risorse previste per il finanziamento del servizio civile, evidenziandosi in particolare come alle spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile siano destinate somme inferiori al 5 per cento delle somme stanziate per il sevizio civile stesso. In questo quadro, la relazione rileva come l’assestamento al programma annuale per il 2006 abbia previsto spese complessive per 300,4 milioni di euro, di cui 291,2 milioni di euro sono stati destinati a spese istituzionali e 9,2 milioni di euro alle spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale.

 

Il comma 2 destina un’ulteriore quota di riserva, non inferiore al 30 per cento, in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave.

 

L’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1).

In particolare, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità e definita come handicap grave. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (comma 3).

 

 


Articolo 119
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie)

 

1. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria.

La copertura del relativo onere è ottenuta mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

 

La disposizione da ultimo citata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

 

In sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che il comma in esame è volto a consentire l’utilizzo dei fondi europei in materia migratoria destinati all’Italia, che in assenza di risorse interne per il cofinanziamento dei progetti (fissato in sede europea in una misura che va dal 20% al 50 %), rischierebbero di andare perduti.

 

La relazione tecnica rimanda al Programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”[166] che stabilisce meccanismi di solidarietà finanziaria (Fondi) riguardanti i seguenti quattro ambiti:

§         controlli e sorveglianza delle frontiere esterne (gestione integrata delle frontiere) e politica in materia di visti, in complementarità con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

§         gestione integrata, da parte degli Stati membri, dei rimpatri di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare nell’UE e applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore;

§         integrazione dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno regolare attraverso azioni positive in grado di sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere loro di integrarsi più facilmente nelle società europee;

§         sostegno e promozione degli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati (sulla base dell’esistente Fondo europeo per i rifugiati) e sostenere le conseguenze di tale accoglienza; individuazione delle migliori pratiche e creazione di strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune in materia di asilo.

È prevista pertanto, in sede di Unione, l'istituzione di 4 fondi:

§         Fondo per le frontiere esterne (2007-2013) di cui alla Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

§         Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) di cui alla Decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

§         Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (2007-2013), di cui alla Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

§         Fondo Europeo per i rifugiati (2008-2013) di cui allaDecisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

 

Il comma 2 integra, per l’anno 2008, il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati di 50 milioni di euro.

Il Fondo,istituito presso il Ministero della solidarietà sociale ai sensi dell’art. 1, commi 1267-1268 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006[167]), con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, è fra l’altro finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali i mediatori culturali. I provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal ministro della solidarietà sociale di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità. presso il Ministero della solidarietà sociale.

 

In attuazione della legge finanziaria 2007, è stata emanata la Direttiva del 3 agosto 2007 concernente l’utilizzazione del Fondo, con cui vengono definiti gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento che saranno finanziate per l’anno 2007, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro.

Le aree prioritarie di intervento individuate sono: sostegno all’accesso all’alloggio; accoglienza degli alunni stranieri; tutela dei minori stranieri non accompagnati; valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri; tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; diffusione della lingua e della cultura italiana; diffusione della conoscenza della Costituzione italiana, dell’ordinamento giuridico nazionale e dei percorsi di inclusione sociale. I progetti potranno essere presentati, in forma singola ovvero in partenariato da Regioni, province autonome, enti locali, associazioni e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, iscritte al registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 394/99 nonché associazioni ed enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 215/2003[168].

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Strumenti finanziari

Per fornire adeguato supporto finanziario alle azioni dell’UE nell’area libertà, giustizia e sicurezza, per il periodo 2007-2013, sono stati adottati i programmi quadro “Sicurezza e tutela delle libertà” (COM(2005)124-1), “Diritti fondamentali e giustizia” (COM(2005)122-1), “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (COM(2005)123-1), i cui obiettivi sono in linea con le priorità politiche individuate dal programma dell’Aja.

In particolare, il programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” per il periodo 2007-2013[169] intende rispondere al problema della ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri, per quanto riguarda l’onere finanziario conseguente all’introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne e all’attuazione di politiche comuni in materia di asilo e immigrazione. Esso opera in funzione di complementarietà rispetto alle altre iniziative ed organi operanti nel contesto della stessa politica comune, quali l’Agenzia per la gestione delle frontiere esterne (Frontex), il Sistema di informazione visti (VIS) e il Sistema di informazione Schengen (SIS). Il programma quadro si sostanzia nei seguenti strumenti finanziari specifici:

-        “Fondo europeo per le frontiere esterne“, con una dotazione di 1820 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (decisione 574/2007/CE del 7 maggio 2007);

-        “Fondo europeo per i rifugiati”, con una dotazione di 699,3 milioni di euro per il periodo 2008-2013 (decisione 573/2007/CE del 7 maggio 2007);[170]

-        “Fondo europeo per il rimpatrio”, con una dotazione di 676 milioni di euro per il periodo 2008-2013 (decisione 575/2007/CE del 7 maggio 2007);

-        “Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”, con dotazione pari a 825 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (decisione 2007/435/CE del 25 giugno 2007).

Il 26 giugno 2007, la Commissione, secondo quanto preannunciato nella comunicazione del 25 gennaio 2006 “Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell’emigrazione e dell’asilo” (COM(2006)26), ha presentato il programma di cooperazione con i paesi terzi nel campo dell’immigrazione e dell’asilo, con una dotazione di 380 milioni di euro per il periodo 2007-2013, destinato a sostituire il vigente programma Aeneas.

L’approccio globale in materia di migrazione: recenti iniziative della Commissione

Il 16 maggio 2007, la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative (cd. pacchetto Frattini) volte al sostegno dell’immigrazione legale e al contrasto all’immigrazione clandestina. Il pacchetto comprende:

la comunicazione “Applicazione dell’approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all’Unione europea”(COM(2007)247);

la comunicazione “Migrazione circolare e partenariati di mobilità tra UE e paesi terzi”(COM(2007)248);

la proposta di direttiva (COM(2007)249) relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell’Unione europea (vedi infra ).

La comunicazione “Applicazione dell’approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all’Unione europea” fa seguito all’invito, rivolto alla Commissione dal Consiglio europeo del 14 -15 dicembre 2006, a “presentare proposte sul dialogo rafforzato e misure concrete” per quanto riguarda l’applicazione dell’approccio globale.

L’approccio globale in materia di immigrazione è stato adottato dal Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005, attraverso l’approvazione di un documento dal titolo Approccio globale in materia di migrazione: azioni prioritarie incentrate sull'Africa e il Mediterraneo”. In considerazione della crescente importanza delle questioni migratorie per l’Unione europea e per i suoi Stati membri ed allo scopo di rispondere alle opportunità ed alle sfide della migrazione, come delineato nel programma dell’Aja, il documento del Consiglio europeo conteneva l’indicazione di una serie di interventi da attuare nel 2006 e la definizione di un programma di azioni prioritarie in quattro settori:

-        potenziamento della cooperazione e dell'operato degli Stati membri;

-        cooperazione con i principali Paesi d’origine in Africa;

-        cooperazione con i Paesi vicini dell'area mediterranea;

-        aspetti legati al finanziamento e all’attuazione degli interventi.

L’approccio globale all’immigrazione, inizialmente centrato sull’Africa e l’area mediterranea[171], viene ora esteso anche alle aree orientali e sudorientali vicine all’Unione europea.

La comunicazione interessa pertanto principalmente: Turchia, Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, incluso il Kosovo); i paesi partner della politica europea di vicinato (ENP) in Europa orientale (Ucraina, Moldavia e Bielorussia) e Caucaso meridionale (Armenia, Azerbadjan e Georgia) e la Federazione russa. Per ogni singola area geografica viene ricordato l’attuale quadro di dialogo politico ed economico con l’UE e le relazioni di cooperazione (che investono di solito anche l’immigrazione) e vengono formulate raccomandazioni al fine di rafforzare la cooperazione in materia di immigrazione sulla base delle iniziative già esistenti.

La comunicazione sottolinea inoltre che l’applicazione dell’approccio globale alle aree orientali e sudorientali vicine all’UE, secondo il concetto di “rotte migratorie”, esige che si considerino anche i paesi di origine e di transito più lontani: paesi partner della Politica Europea di vicinato (PEV)[172] in Medio Oriente (Siria, Libano e Giordania), Iran e Iraq; Asia centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) e paesi d’origine asiatici come la Cina, l’India, il Pakistan, l’Afghanistan, il Bangladesh, lo Sri Lanka, il Vietman, le Filippine e l’Indonesia.

La comunicazione “Migrazione circolare e partenariati di mobilità tra UE e paesi terzi”intende conferire un contenuto operativo all’Approccio globale in materia di migrazione dell’UE, fornendo un sostegno all’immigrazione legale.

A tal fine essa esamina la natura giuridica, la forma e i contenuti dei “partenariati per la mobilità” che l’Unione europea potrà concludere con i paesi terzi, che si sono impegnati a cooperare attivamente nella gestione dei flussi migratori, anche combattendo contro la migrazione illegale, e che desiderano assicurare ai loro cittadini un migliore accesso al territorio dell’Unione. I partenariati saranno concepiti in funzione della specificità di ogni paese terzo interessato nonché del livello di impegno che il paese terzo è disposto ad assumere per combattere la migrazione illegale e facilitare il reinserimento dei migranti di rientro. Gli impegni della CE e degli Stati membri partecipanti potrebbero comprendere: migliori opportunità di migrazione legale per cittadini del paese terzo; assistenza ai paesi terzi per lo sviluppo della loro capacità di gestire i flussi migratori legali; misure per affrontare il rischio della fuga di cervelli e promuovere la migrazione circolare o di rientro; miglioramento e/o facilitazione delle procedure per il rilascio di visti di breve durata a cittadini di un paese terzo. La comunicazione affronta, inoltre, il tema specifico della “migrazione circolare”, individuando le forme di migrazione circolare più adatte al contesto dell’UE (migrazione circolare di cittadini di paesi terzi stabiliti nell’UE e migrazione circolare di persone residenti in un paese terzo)e indicando interventi legislativi specifici al fine di promuoverle. In particolare la comunicazione suggerisce l’introduzione di incentivi alla migrazione circolare in alcuni strumenti legislativi annunciati nel Piano d’azione sulla migrazione legale[173]: proposta di direttiva sull’ammissione dei migranti altamente qualificati; proposta di direttiva sull’ammissione dei migranti stagionali; proposta di direttiva sull’ammissione di tirocinanti retribuiti[174]. Modifiche potrebbero inoltre essere apportate alla direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei soggiornanti di lungo periodo, alla direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e alla direttiva 2005/71/CE, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Il Consiglio giustizia e affari interni del 12-13 giugno 2007 e il Consiglio affari generali del 18 giugno 2007, nelle loro conclusioni, hanno accolto favorevolmente le misure proposte, esprimendo soddisfazione per i progressi realizzati nell’attuazione della Strategia di approccio globale alla migrazione, stabilita dal Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 e completata dalle conclusioni sullo sviluppo di una politica europea integrata delle migrazioni del 14-15 dicembre 2006. Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 12 e del 18 giugno, invitando gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate, all’interno del quadro finanziario esistente, per permettere la tempestiva attuazione della politica migratoria globale. Il Consiglio europeo ha inoltre stabilito che valuterà lo stato di attuazione della politica migratoria globale nella prossima riunione del dicembre 2007, in base ad una relazione interinale sull’andamento dei lavori, elaborata dalla Commissione.

Immigrazione legale

I documenti di riferimento per la politica dell’Unione in materia di immigrazione legale e integrazione sono costituiti dalla comunicazione “Un’agenda comune per l’integrazione”, presentata dalla Commissione il 1° settembre 2005 (COM(2005)389), e dal Piano d’azione per l’immigrazione legale, presentato dalla Commissione il 21 dicembre 2005 (COM(2005)669), al fine di sviluppare una politica coerente dell’UE in materia di immigrazione legale, nel periodo rimanente del programma dell’Aia (2006-2009).

La comunicazione “Un’agenda comune per l’integrazione” propone un quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione europea.

Poiché l’integrazione tocca diversi settori, tra cui il lavoro, le politiche urbane e l’istruzione, la Commissione intende far sì che le priorità della politica per l’integrazione siano tradotte in modo coerente nell’insieme delle diverse politiche. Tra le misure raccomandate nei diversi settori interessati figura il miglioramento dei programmi e delle attività di accoglienza per gli immigrati legali e per le persone a loro carico. Tali misure dovrebbero includere dei fascicoli informativi per gli immigrati economici appena arrivati, nonché corsi di orientamento linguistico e di educazione civica, finalizzati a far sì che gli immigrati comprendano e rispettino i valori comuni nazionali ed europei.

Il Consiglio, nel corso della riunione del 1° dicembre 2005, ha esaminato la comunicazione della Commissione ed ha adottato conclusioni in proposito, nelle quali esprime parere favorevole sul documento. Il Parlamento europeo ha esaminato il documento nel corso della seduta del 6 luglio 2006, approvando una risoluzione, nella quale, tra l’altro, per promuovere l’integrazione degli immigrati, sollecita lo scambio delle migliori pratiche, il dialogo interculturale e corsi di lingua. Sollecita anche procedure rapide e trasparenti per la loro naturalizzazione e l’effettiva attuazione delle direttive europee in questo campo.

Il Piano d’azione per l’immigrazione legale comprende, invece, quattro sezioni consacrate alle principali dimensioni del fenomeno dell’immigrazione legale, nel quadro di un approccio globale, così come richiesto dal Consiglio europeo del 15 – 16 dicembre 2005. In particolare, la Commissione prevede di presentare, per tappe, proposte legislative sulle condizioni per l’entrata ed il soggiorno degli immigrati da Paesi terzi con finalità di lavoro.

Si tratta in particolare di:

-        una direttiva di carattere generale (effettivamente presentata il 23 ottobre 2007 -vedi infra) che mira a definire un quadro comune di diritti per tutti i cittadini di Paesi terzi legalmente occupati, già ammessi in uno Stato membro, ma non ancora in possesso dello status di residenti di lunga durata;

-        quattro direttive specifiche, che tratteranno delle condizioni di entrata e soggiorno di determinate categorie di immigrati (lavoratori altamente qualificati – presentata il 23 ottobre 2007, vedi infra -, lavoratori stagionali, lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali e tirocinanti retribuiti). Gli Stati membri resteranno competenti per determinare le quote di lavoratori migranti da ammettere.

Il Piano d’azione è stato esaminato dal Consiglio il 24 luglio 2006 e dal Parlamento europeo (che ha adottato una risoluzione) il 24 ottobre 2006. Nella risoluzione adottata il Parlamento europeo sottolinea, tra l’altro, che la politica dell'UE deve prevedere efficaci misure di accoglienza e di integrazione degli immigrati, soprattutto delle donne, che rappresentano ormai la maggioranza, e invitano gli Stati membri a rafforzare le strutture e i servizi sociali che consentiranno il normale stabilimento dei migranti, nonché l'informazione relativa ai diritti e ai doveri che discendono dai principi e dalle leggi vigenti in ciascuno Stato membro. Il 26 settembre 2007 il Parlamento europeo ha approvato un’ulteriore risoluzione sul piano d'azione sull'immigrazione legale, nel quale, partendo dal documento adottato dalla Commissione nel 2005, esprime la posizione del Parlamento su tutte le ulteriori iniziative finora promosse in materia dalla Commissione e dal Consiglio.

 

Le più recenti iniziative in materia di immigrazione legale

Sulla base di quanto stabilito nel Piano d’azione, il 23 ottobre 2007, la Commissione ha presentato un pacchetto di misure comprendente:

§      una proposta di direttiva (COM(2007)637) relativa all’ammissione nell’Unione di migranti per posti di lavoro altamente qualificati.

La proposta di direttiva ha l’obiettivo di:

   instaurare una procedura speciale per l’ingresso e il soggiorno di cittadini  di paesi terzi che richiedano di risiedere nell’Unione europea per occupare posti di lavoro altamente qualificati per un periodo superiore a tre mesi;

   definire le condizioni in cui i cittadini di paesi terzi che si trovino in situazione di soggiorno regolare in uno Stato membro, ai sensi della proposta di direttiva in questione, possano soggiornare con le loro famiglie in altri Stati membri.

   Per definire la nozione di “impiego altamente qualificato” la proposta di direttiva si basa su due elementi: l’obbligo di esercitare un’attività economica dipendente (escludendo quindi i lavoratori autonomi) e l’elevata qualificazione professionale richiesta. A questo proposito, al fine di includere nel campo di azione della proposta di direttiva anche quei lavoratori che non abbiano necessariamente bisogno di un diploma di studi superiori per esercitare la loro attività (ad es. nel settore dell’informatica), viene considerata, al posto del diploma, l’esperienza acquisita in almeno tre anni di attività nel settore.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la proposta di direttiva stabilisce che il richiedente debba provare di possedere i diplomi o i requisiti di esperienza suddetti e presentare obbligatoriamente un contratto di lavoro (o un’offerta vincolante di impiego), in cui sia indicato uno stipendio pari almeno a tre volte il salario minimo fissato a livello nazionale. Il richiedente (ma non i suoi familiari) in possesso dei requisiti previsti riceverà un permesso di soggiorno denominato “carta blu europea”, con la menzione delle condizioni a cui essi sono autorizzati a lavorare. E’ prevista una procedura accelerata (30 giorni) per i cittadini di paesi terzi che già soggiornino regolarmente in uno Stato membro e vogliano modificare il proprio statuto giuridico. Gli articoli 7, 9 e 10 della proposta stabiliscono che essa non crea un “diritto di ammissione”, enunciando i motivi di rifiuto, possibili o obbligatori, del rilascio, ritiro o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, quali, in particolare, il non rispetto dei requisiti, l’esistenza di quote e la possibilità per lo Stato membro di procedere a un esame del mercato del lavoro.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

§      una proposta di direttiva (COM(2007)638), che istituisce una procedura unica per la richiesta di permesso unico di residenza e lavoro e stabilisce un insieme comune di diritti per i lavoratori dei paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

La proposta prevede che la direttiva si applichi ai cittadini di paesi terzi che richiedano l’autorizzazione a risiedere e a lavorare nel territorio dell’Unione europea e ai lavoratori provenienti da paesi terzi e soggiornanti regolarmente in uno Stato membro.

In base alla proposta di direttiva:

-        ogni domanda di autorizzazione a soggiornare e a lavorare sul territorio dello Stato membro è introdotta nel quadro di una procedura di domanda unica;

-        la decisione relativa al rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico prende la forma di un titolo combinato che autorizza contestualmente a soggiornare e a lavorare nel quadro di un atto amministrativo unico.

La proposta prevede che il permesso unico sia rilasciato, con l’integrazione obbligatoria delle opportune informazioni riguardo al lavoro, nel formato armonizzato già previsto dal Regolamento CE n. 1030/2002 per il permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi.

Il Capo III della proposta di direttiva è dedicato al diritto alla parità di trattamento. Esso stabilisce in particolare che i lavoratori provenienti da paesi terzi godano dell’uguaglianza di trattamento con i lavoratori nazionali almeno per quanto riguarda: a) condizioni di lavoro, incluse le condizioni in materia di salario, di licenziamento, di salute e sicurezza sul lavoro; b) libertà di associazione, di affiliazione e di impegno in una organizzazione di lavoratori o datori di lavoro o in qualsiasi organizzazione professionale, compresi i vantaggi che possono da ciò derivare senza pregiudizio delle disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica; c) istruzione e formazione professionale; d) riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali applicabili; e) i settori della sicurezza sociale quali definiti dal regolamento CE 1408/71,  relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati, non salariati e ai membri delle loro famiglie; f) il pagamento dei diritti di quiescenza in caso di spostamento in un paese terzo; g) vantaggi fiscali; h) accesso a beni e servizi offerti al pubblico, comprese le procedure di accesso all’ abitazione e l’assistenza offerta dai servizi per l’impiego.

Gli Stati membri possono limitare l’uguaglianza di trattamento con i lavoratori nazionali:

-        esigendo la prova di una conoscenza appropriata della lingua per consentire l’accesso all’istruzione e alla formazione; l’accesso all’università può essere subordinato a prerequisiti particolari in materia di studio;

-        restringendo i diritti conferiti in materia di istruzione e formazione, per quanto riguarda le borse di studio;

-        restringendo i diritti conferiti dal punto h), per quanto riguarda gli alloggi sociali, ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o  abbiano avuto il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno tre anni;

-        restringendo i diritti conferiti dai punti a), b) e g), ai lavoratori provenienti da paesi terzi che abbiano effettivamente un impiego;

-        restringendo i diritti conferiti dal punto e) ai lavoratori provenienti da paesi terzi che abbiano effettivamente un impiego, tranne che per quanto riguarda le indennità di disoccupazione.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di consultazione è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il 10 agosto 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione (COM(2007)466) che istituisce una rete europea sulle migrazioni (REM).

Obiettivo della REM è "soddisfare le esigenze di informazione sulla migrazione e sull’asilo delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell’intento di sostenere il processo politico e decisionale nell’Unione europea in questi settori".

La rete è tenuta, in particolare, a raccogliere e scambiare dati e informazioni provenienti da varie fonti, analizzarli, pubblicare relazioni, creare e mantenere un sistema di scambio di informazioni accessibile al pubblico basato su Internet (sito REM) e cooperare con altri organi competenti europei e internazionali. La rete sarà composta dai punti di contatto nazionali, uno per Stato membro, e dalla Commissione europea. Per garantire la partecipazione attiva degli Stati membri e un adeguato collegamento tra l'attività della REM e l'agenda politica dell'UE, sarà istituito un comitato direttivo composto da rappresentanti dei singoli Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo.

La proposta di decisione, che segue la procedura di consultazione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

Integrazione

Per quanto riguarda, in particolare, l’integrazione, si ricorda che nel corso del vertice informale dei ministri UE responsabili dell’immigrazione, tenutosi a Potsdam il 10-11 maggio 2007, la Commissione ha presentato la seconda edizione del manuale sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

L’idea di elaborare un manuale sull’integrazione è nata dal Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, al fine di sviluppare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra i differenti Punti di contatto nazionali sull’integrazione, allora istituiti. La prima edizione del manuale è stata pubblicata nel novembre 2004, durante la presidenza olandese.

Il manuale, rivolto a chiunque si occupi di integrazione sia a livello legislativo nazionale che a livello di attuazione locale, esamina le strutture e i meccanismi utilizzati per le strategie politiche di integrazione, relativamente ai temi della abitazione e dell’integrazione economica. Vengono presentate, in particolare, le politiche integrative, governative e non, consigliando modi e strumenti per renderle efficaci. Con l’ausilio di esempi concreti, vengono descritte le pratiche attuate per migliorare la qualità abitativa nello spazio urbano ed eliminare le barriere sociali per gli immigrati.

Il manuale suggerisce modalità di integrazione economica che permettano di facilitare l’accesso degli immigrati al mercato del lavoro e strategie antidiscriminatorie sul posto di lavoro, che si basino sulla valorizzazione della diversità.

Il Consiglio giustizia e affari interni del 12-13 giugno 2007, nelle sue conclusioni, richiamandosi al programma dell’Aja e alla comunicazione della Commissione del 1° settembre 2005 “Agenda comune per l’integrazione”, ha ribadito l’importanza di sostenere le politiche di integrazione nell’Unione europea promuovendo l’unità nella diversità. In questo quadro il Consiglio ha espresso apprezzamento per la pubblicazione del manuale sull’integrazione, ha invitato la Commissione a fornire costantemente il suo sostegno ai Punti di contatto nazionali per l’integrazione e ha esortato gli Stati membri ad avvalersi degli strumenti finanziari offerti dal programma quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori.

Infine, il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha espresso compiacimento per le conclusioni del Consiglio del 12 giugno, sottolineando l’importanza di ulteriori iniziative volte ad agevolare lo scambio di esperienze sulle politiche di integrazione degli Stati membri[175].

L’11 settembre 2007 la Commissione ha presentato la terza relazione annuale su migrazione e integrazione (COM(2007)512)[176], nella quale, richiamandosi ai “Principi di base comuni della politica di integrazione dell’immigrante nell’Unione europea (PCB)”, adottati dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004, nel quadro del programma dell’Aja e alla comunicazione della Commissione ”Un programma comune per l’integrazione” (vedi supra), ribadisce la necessità di rafforzare il nesso fra le politiche relative all’immigrazione legale e le strategie di integrazione.

Lotta all’immigrazione clandestina

Il 1° settembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva[177], che stabilisce norme comuni in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare.

La proposta di direttiva introduce norme comuni agli Stati membri riguardanti il rimpatrio, l'allontanamento, l'uso di misure coercitive, la custodia temporanea e il reingresso di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. La proposta è volta a stabilire un corpus di norme applicabile a qualsiasi cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente e prevede una procedura diretta a porre fine ad un soggiorno irregolare. Nei confronti del cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente deve essere presa una decisione di rimpatrio. Va data priorità al rimpatrio volontario e, solo se il cittadino in questione non intende rimpatriare volontariamente, gli Stati membri fanno rispettare l’obbligo di rimpatrio con un provvedimento di allontanamento. La proposta attribuisce una dimensione europea agli effetti delle misure di rimpatrio adottate a livello nazionale, ponendo in essere un divieto al rientro sul territorio, valido per l’insieme dell’Unione Europea

Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta, in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella riunione del 15 gennaio 2008.

Nel quadro dell’impegno dell’Unione europea contro l’immigrazione illegale e lo sfruttamento dei lavoratori clandestini, il 16 maggio 2007, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2007)249), relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare[178]. La proposta, che mira ad introdurre un deterrente all’utilizzo di manodopera irregolare, intende ridurre le discrepanze fra le misure preventive, le sanzioni e le modalità di applicazione già esistenti nei vari Stati membri, creando, inoltre, condizioni di parità tra le imprese.

La proposta di direttiva prevede sanzioni per i datori di lavoro (persone fisiche o giuridiche, ma anche privati cittadini quando agiscono in qualità di datori di lavoro) che impieghino cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, senza aver svolto le necessarie verifiche. In base alla proposta infatti, e come misura preventiva, i datori di lavoro, prima dell’assunzione sono tenuti a verificare che i cittadini di paesi terzi siano in possesso di permesso di soggiorno o di altra autorizzazione analoga. Oltre a multe ed altre sanzioni amministrative, la Commissione propone, per i casi più gravi anche sanzioni penali.In particolare, la proposta di direttiva dispone che la violazione del divieto di impiego illegale, se intenzionale, costituisca reato se:

-       la violazione prosegue, oppure è reiterata, dopo che le autorità o i giudici nazionali competenti, in un periodo di due anni, hanno accertato che il datore di lavoro l’ha già commessa due volte;

-       la violazione riguarda un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (almeno quattro);

-       la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio, da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure

-       il datore di lavoro ricorre al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che tale persona è vittima della tratta di esseri umani.

La proposta prevede che gli Stati membri predispongano un meccanismo che consenta ai cittadini di paesi terzi interessati di presentare denunce, sia direttamente che tramite terzi, come sindacati o associazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rilasciare permessi di soggiorno per un periodo limitato – a seconda della durata dei procedimenti nazionali – ai cittadini dei paesi terzi vittime di sfruttamento e che cooperino ad azioni penali contro i datori di lavoro. La proposta prevede infine che gli Stati membri effettuino un numero minimo di ispezioni nelle imprese stabilite nei loro territori.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Consiglio nella riunione del 5 dicembre 2007 e dal Parlamento europeo nella seduta del 9 aprile 2008. Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha sottolineato l’importanza della proposta, in considerazione del fatto che il lavoro illegale costituisce uno dei principali fattori di attrazione per gli immigrati clandestini[179].

Per quanto riguarda il contrasto all’immigrazione clandestina e il controllo delle frontiere, conformemente al programma dell’Aja, il 19 luglio 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione (COM(2006)402), sulle priorità politiche nella lotta contro l’immigrazione clandestina, di cittadini di paesi terzi. Nella comunicazione si esamina, in particolare, come rendere più sicure le frontiere esterne, ipotizzando l’introduzione di una gestione elettronica delle frontiere e di un sistema d’ingresso e di uscita automatizzato. Vi si trattano, inoltre, i problemi della regolarizzazione (dai primi anni Ottanta sono state regolarizzate, in cinque Stati dell’UE, 3.752.565 persone) e la necessità di affrontare il problema dell’occupazione dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare.

Il documento è stato esaminato dal Consiglio il 24 luglio 2006.

Nella stessa data e come parte dello stesso “pacchetto” di misure[180] miranti ad accrescere la solidarietà fra gli Stati membri nella lotta all’immigrazione clandestina, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2006)403), che istituisce un Codice comunitario dei visti, volto a facilitare i viaggi effettuati legalmente ed a lottare contro l’immigrazione clandestina, mediante una maggiore armonizzazione delle leggi nazionali e delle prassi degli uffici consolari locali. Ai fini della semplificazione, e in accordo con la politica della Commissione di “legiferare meglio”, la proposta incorpora in un unico Codice dei visti tutti gli strumenti giuridici che disciplinano le decisioni relative alle condizioni e alle procedure di rilascio dei visti.

Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta, in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella riunione del 12 marzo 2008.

Si ricorda infine che il27 settembre 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi.

Controllo delle frontiere

Infine, per quanto riguarda più specificamente il controllo delle frontiere, il 30 novembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione “Rinforzare la gestione delle frontiere marittime meridionali dell’Unione europea[181]”. La comunicazione, finalizzata a rafforzare l’attività dell’Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne[182], evidenzia una serie di nuovi strumenti destinati a migliorare la gestione integrata delle frontiere europee. Si propone, fra l'altro, una rete di pattugliamento costiero, un sistema europeo di sorveglianza e un'assistenza operativa, volta a migliorare la capacità degli Stati membri di gestire flussi misti di immigranti illegali.

La comunicazione è stata esaminata dal Consiglio nella riunione del 4 dicembre 2006.

In questo quadro, il 24 maggio 2007 l’Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) ha lanciato il programma “Rete di pattuglie europea” (EPN), primo sistema di coordinamento delle pattuglie di sorveglianza delle frontiere marittime dell’Unione europea, per contrastare l’immigrazione clandestina. Il progetto interessa le coste atlantiche e mediterranee, al fine di sincronizzare le misure adottate dagli Stati membri e permettere la loro integrazione alle attività comuni dell’UE.

Il Consiglio giustizia e affari interni del 12 e 13 giugno 2007 ha adottato il regolamento (COM(2006)401), relativo ai poteri ed al finanziamento di squadre di intervento rapido (RABIT), comprendenti guardie di frontiera distaccate in un altro Stato membro per fornirvi assistenza tecnica ed operativa. Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha adottato conclusioni sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e l’agenzia Frontex in materia di rimpatrio, nel quadro del sostegno che sarà fornito dal Fondo per il rimpatrio 2008-2013.

Infine, il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha invitato tutti gli interessati a prodigare gli sforzi per rendere operative al più presto le squadre di intervento rapido e per sfruttare al massimo le nuove possibilità offerte dalla rete di pattuglie costiere e dal registro centralizzato delle attrezzature tecniche o toolbox (CRATE), gestito da Frontex, la cui utilizzazione è subordinata alla firma di specifici memorandum di intesa tra Frontex e gli Stati membri coinvolti

Il 12 giugno 2007 il Consiglioha adottato un regolamento[183] relativo ai poteri ed al finanziamento di squadre di intervento rapido (RABIT), comprendenti guardie di frontiera distaccate in un altro Stato membro per fornirvi assistenza tecnica ed operativa. Come constatato nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 18 settembre 2007, Frontex ha avviato le procedure di applicazione del regolamento, che prevedono la redazione di una lista di ufficiali, la loro formazione e la composizione delle squadre. La prima esercitazione dovrebbe avere luogo in Portogallo nel periodo ottobre-novembre 2007.

Il Consiglio giustizia e affari interni del 18 settembre 2007 ha adottato conclusioni sull’ulteriore rafforzamento delle frontiere marittime meridionali dell’UE[184]nelle quali esorta gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa, a fornire supporto, in modo bilaterale, a singoli Stati membri[185] che siano sottoposti a particolari pressioni, acuite da fattori quali la loro posizione geografica, il livello di impegno degli Stati terzi confinanti nello adempiere ai loro obblighi internazionali in materia di ricerca e salvataggio e lo stato attuale della cooperazione con detti paesi.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 4 aprile 2006, la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[186] (procedura d’infrazione n. 2006/2075) per mancato rispetto del regolamento (CE) 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Non rilasciando ancora permessi di soggiorno conformi al modello uniforme, lo Stato italiano violerebbe l’articolo 9 del regolamento citato, in base al quale gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme al più tardi entro un anno a decorrere dall’adozione degli elementi e dei requisiti di sicurezza complementari. Tali elementi e requisiti sono stati effettivamente definiti con la decisione della Commissione C/2002/3069 del 14 agosto 2002, il cui articolo 2 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione un fac-simile del permesso di soggiorno, non appena disponibile.

 


Articolo 124, comma 1
(Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani)

 

1. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

 

 

Le disposizioni dell’articolo in esame novellano i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU), da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno[187], con particolare riferimento al centro storico di Napoli.

 

Il comma 1, che sostituisce interamente il comma 340 della legge finanziaria per il 2007, provvede a definire l’ambito di riferimento rispetto alla normativa vigente, disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado degli spazi urbani.

Si elimina pertanto la finalità volta a favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, ed il riferimento al centro storico di Napoli.

Le disposizioni in esame mantengono la dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 riferita all’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento dei programmi di intervento. In particolare, viene eliminata la disposizione secondo la quale il predetto Fondo provvedeva al cofinanziamento dei programmi regionali di intervento riferiti alle medesime aree.

 

Si segnala, peraltro, che lo stanziamento relativo al capitolo di bilancio 8430 “Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone franche urbane” è iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, alla Missione 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, Programma 5.2. “Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”, Macroaggregato 5.2.6. Investimenti (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione).

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’UE)

Il 24 e 25 maggio 2007, si è svolta a Lipsia, la riunione informale dei ministri responsabili dello sviluppo urbano e della coesione territoriale, nel corso della quale sono stati adottati due documenti: l’“Agenda territoriale dell’UE” e la “Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili”[188].

Il primo documento è inteso a promuovere una intensificazione della cooperazione territoriale attorno ai temi della crescita economica sostenibile, delle politiche del mercato del lavoro; dello sviluppo urbano e territoriale sostenibile, associando i diversi attori regionali e locali.

Il secondo documento sottolinea che una pianificazione urbana integrata è la condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle città europee e propone le strategie volte a valorizzare il tessuto urbano e a migliorare il mercato dell’occupazione, i trasporti urbani e l’integrazione degli immigrati.

La coesione territoriale rientra tra le priorità che la Presidenza portoghese intende perseguire nel secondo semestre del 2007. In particolare, la Presidenza intende presentare un piano d’azione per la coesione territoriale nel corso della riunione informale dei ministri del riassetto del territorio il 23 e 24 novembre 2007 alle Azzorre.

In occasione della riunione del Consiglio affari generali del 23 luglio 2007, il commissario alla politica regionale, Danuta Hübner, ha annunciato la presentazione di una comunicazione sulla coesione territoriale nel corso del 2008.

Parere del Comitato economico e sociale sulle aree metropolitane europee

Il 20 luglio 2007 è stato pubblicato il parere del Comitato economico e sociale (CESE) su “Le aree metropolitane europee – implicazioni socioeconomiche per il futuro dell’Unione europea”. Il CESE auspica che la Commissione prepari un Libro verde sulle aree metropolitane come complemento dell’Agenda territoriale e degli orientamenti strategici per la coesione allo scopo di stimolare il dibattito europeo sulla base di un’analisi obiettiva.

Nel constatare che il dibattito sulle aree metropolitane è assai più vivace di alcuni anni fa, anche a causa del riconoscimento del legame esistente fra lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle grandi metropoli e la strategia di Lisbona, il CESE evidenzia una convergenza manifesta sulle problematiche e segnala, fra i punti più discussi, oltre a quelli direttamente attinenti allo sviluppo economico:

-        la società multiculturale (immigrazione) e le sfide legate alla povertà e all’esclusione;

-        l’occupabilità della manodopera e la creazione di posti di lavoro;

-        la riduzione dell’insicurezza, della criminalità e dei rischi del terrorismo internazionale,

-        la riduzione delle disparità fra i territori infraregionali e la creazione di un partenariato fra il centro e la periferia.

La Commissione europea ha presentato, il 30 maggio 2007, la IV Relazione sulla coesione economica e sociale che descrive la situazione economica, sociale e territoriale dell’UE a 27 e delle sue 268 regioni.

In particolare, il documento individua una serie di sfide che gli Stati membri e le regioni saranno chiamati ad affrontare nei prossimi anni e che assumono particolare rilievo per la politica di coesione in quanto suscettibili di produrre sul territorio dell’Europa un impatto disuguale, amplificando così le disparità sociali ed economiche.

In una comunicazione (COM(2007)273) che accompagna la IV Relazione, la Commissione suggerisce una serie di questioni per avviare il dibattito sul futuro della politica di coesione di fronte alle sfide citate; a tal fine, in occasione del Quarto Forum sulla coesione, tenutosi a Bruxelles il 27 e 28 settembre 2007, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul potenziamento dello sviluppo regionale e della convergenza attraverso la politica di coesione. Tra le questioni da dibattere se ne segnalano due in particolare: l’impatto delle sfide individuate dalla relazione sugli elementi chiave della coesione sociale (l’inclusione, l’integrazione, le opportunità per tutti); il contributo della politica di coesione alla promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile che tenga conto della diversità dei territori all’interno dell’UE, tra cui le città più sfavorite.

 

 


Articolo 136
(Otto per mille e cinque per mille)

 

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

4. I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 4.

6. Per le finalità di cui ai commi da 3 a 5 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

L’articolo 136 reca disposizioni relative alla destinazione della quota dell’otto per mille (comma 1)e del cinque per mille (commi 2-6) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF, ora IRE).

 

In particolare, il comma 1 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), venga incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.

La relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato sottolinea come tale rifinanziamento sia finalizzato a recuperare talune criticità gestionali, emerse nel corso dei recenti esercizi, tenuto conto della prevedibile insufficienza dei fondi, ripetutamente manifestatasi negli ultimi anni, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di amministrazioni ed enti interessati.

 

Si ricorda che la legge 20 maggio 1985, n. 222[189] ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di caratterereligioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse.

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose[190].

Ai sensi dell’articolo 48 della legge n. 222/1985, la quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta allo Stato deve essere destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali.

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono:

§       pubbliche amministrazioni;

§       persone giuridiche;

§       enti pubblici e privati.

Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

Per ciò che concerne la procedura per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

§       entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille di gestione statale. Il piano viene predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno.

§      esaurita l’istruttoria, entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno.

 

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ha trasmesso, con lettera del 19 settembre 2006 ed ai sensi dell'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76/1998, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto n. 175 del Presidente del Consiglio dei ministri, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2007.

 

Si ricorda che con  la legge finanziaria 2004[191]era stata disposta, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull’otto per mille del gettito IRPEF, oggi IRE[192].

L’articolo 1, comma 1233, della legge finanziaria per il 2007[193]ha disposto il parziale ripristino delle risorse stanziate, per un importo di 45 milioni di euro nel 2007 e integralmente a decorrere dal 2010, mantenendo intatta la decurtazione di 80 milioni per gli anni 2008 e 2009.

 

Lo stanziamento relativo alla quota dell’otto per mille di gestione statale, iscritto nel disegno di legge di bilancio 2008 al cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, reca una previsione iniziale di 5 milioni di euro.

 

La Relazione tecnica al disegno di legge finanziaria rileva come l’ammontare dell’otto per mille di diretta gestione statale, da ripartire per l’anno 2008, sia valutabile in 90 milioni di euro, sulla base di una stima delle scelte dei contribuenti intorno al 9%; nella medesima sede si sottolinea tuttavia che detta somma, a causa delle suesposte riduzioni previste dalla legge, si riduce sino ai 5 milioni di euro iscritti nel ddl di bilancio.

 

La previsione aggiornata alla Nota di variazione, che sconta gli effetti derivanti dall’approvazione del disegno di legge finanziaria al Senato, reca di conseguenza uno stanziamento, iscritto al capitolo 2780, pari a 65 milioni di euro.

 

Il comma 2 dispone, il rifinanziamento, per un ammontare pari, nel 2008a 150 milioni di euro, della dotazione finanziaria della misura in materia di 5 per mille IRE

Nel dettaglio, la norma, tramite una novella al comma 1237 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, prevede l’innalzamento a 400 milioni di euro, rispetto ai 250 milioni già previsti,del limite massimo di spesa derivante dall’applicazione della misura del 5 per mille IRE riferita all’anno finanziario 2007[194] di cui all’art.1, comma 1234, della medesima legge finanziaria.

 

Si ricorda che il citato comma 1234 ha disposto che, per l’anno finanziario 2007, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

a.      sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che operano in determinati settori;

I soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille sono, in particolare:

-       le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività );

-       le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

-       le associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili.

b.      finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c.      finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

 

Il successivo comma 1235 destina comunque una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali.

 

La Relazione illustrativa della norma in esame evidenzia come il rifinanziamento di 150 milioni di euro sia finalizzato all’adeguamento della spesa al previsto ammontare dei benefici da erogare per l’anno 2008, secondo le stime delle spettanze di ciascun soggetto destinatario effettuate dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte compiute dai contribuenti.

Si ricorda, inoltre,  che l’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 159 del 2007 (A. C. 3194) - collegato alla manovra di finanza pubblica-  ha disposto l’integrazione di 150 milioni di euro, per l’anno 2007, della dotazione del Fondo nel quale confluisce una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) destinata al volontariato e alla ricerca.  Il comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto nel corso dell’esame del decreto-legge presso il Senato, ha inoltre disposto  che al riparto della quota del 5 per mille siano ammesse anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge.

 

I commi 3-6, introdotti  nel corso dell’esame presso il Senato, ripropongono, per l’esercizio finanziario 2008[195], la misurarelativa alla destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito, innovandone parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto già disposto per l’esercizio 2007 dai citati commi 1234-1237 della legge dalla legge finanziaria 2007.

 

In particolare, il comma 3 dispone che per l’anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell’IRE – diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti spettanti - sia  destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

 

§         sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

Rispetto all'analoga formulazione contenuta nel comma 1234 della finanziaria 2007, il testo specifica che le associazioni riconosciute che possono beneficiare della misura debbono essere "senza scopo di lucro" ed operare  "in via esclusiva o prevalente" nei settori indicati dal citato articolo 10 del D.lgs.460/97 .

 

§         finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

§         finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

 

Rispetto alla disciplina prevista dalla legge finanziaria 2007, la norma, in relazione alla quota da destinare alle finalità solidaristiche e sociali,specifica che essa è calcolata al netto del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti; viene inoltre eliminata la destinazione di una quota, pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti, all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali;

 

 

Il comma 4, anche in tal casoinnovando la disciplina prevista per l’esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto,  i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

 

Il comma 5 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

 

Rispetto alla disciplina di cui alla citata legge finanziaria per il 2007, al D.P.C.M. di natura non regolamentare si demanda, tra l’altro, la determinazione delle modalità di richiesta e delle modalità e dei termini del recupero delle somme non rendicontate (anziché la sola individuazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di riparto delle somme); il D.P.C. M. è inoltre adottato su proposta del Ministro della solidarietà sociale,  del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre in precedenza proponente era solo il Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il comma 6 dell’articolo dispone , infine,un limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2009 ai finidell’applicazione della misura del 5 per mille disciplinata ai sensi dei commi da 3 e 5 dell’articolo in esame.

Il limite di spesa è riferito all’anno 2009, in quanto tiene conto, verosimilmente,  dei tempi tecnici necessari per l’erogazione delle somme[196].

 

In ordine al tetto di spesa prevista dal comma in oggetto, si segnala che l’ordine del giorno G84.101 (Benvenuto ed altri), accolto dal Governo nel corso dell’esame al Senato, ha impegnato il Governo a rendere stabile e senza limiti l’utilizzo della misura in esame, nonché a considerare meramente “tecnico” il suddetto tetto di spesa di 100 milioni di euro, così da integrarlo nel corso dell’anno con ulteriori risorse da ripartire durante il 2009.

 

Si ricorda, infine, che con la sentenza n. 202 del 2007, la Corte costituzionale ha valutato legittimo l'intervento finanziario dello Stato nella gestione del Fondo costituito dai proventi del 5 per mille, a fronte delle rivendicazioni di competenza regionale, non trattandosi di un vero e proprio “Fondo”, ma di risorse a favore di determinati beneficiari, rispetto alle quali lo Stato agisce come mandatario della volontà del contribuente, che fa, a sua volta, venir meno la natura tributaria erariale della somma.

 

 


Tabelle allegate alla Legge Finanziaria


TABELLA A

(Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)

 

Si ricorda che la tabella A del disegno di legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti non incidono sugli stati di previsione dei singoli ministeri poiché il fondo è iscritto in un’apposita u.p.b. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nella relazione di accompagnamento dell’originario disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817, pagg. 82 e 83) si evidenziano le finalizzazioni degli accantonamenti dei vari Ministeri. 

Per i profili di interesse della XII Commissione si segnalano, in particolare, per il Ministero dell’economia e delle finanze, l’accantonamento relativo all’introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-ospedaliero; per il Ministero della salute, l’accantonamento relativo all’alleanza degli ospedali del mondo, alla vigilanza sul doping, ad interventi urgenti in materia sanitaria, all’introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-ospedaliero, ai diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, alla discriminazione razziale, alla delega all’immigrazione, nonché alla realizzazione di interventi vari; per il Ministero della solidarietà sociale, l’accantonamento relativo all’assistenza agli anziani, all’istituto per il lavoro, alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, all’istituzione in Foggia di una sezione staccata della Corte di Appello di Bari e del Tribunale per i minorenni, al conflitto d’interessi, all’assegno sostitutivo per l’accompagnamento militare, all’istituzione del difensore civico per le persone private della libertà personale, ai diritti e doveri per le persone stabilmente conviventi, alla discriminazione razziale, nonché alla delega sull’immigrazione.

In grassetto, sono evidenziati gli importi modificati dal Senato; in corsivo, tra parentesi, gli importi previsti dal disegno di legge originario.

 

 

 

 

 

 

IMPORTO TOTALE DEGLI STANZIAMENTI IN TABELLA A

 

2008

 

2009

2010

771.091

(1.153.759)

 

1.340.309

(1.681.050)

1.603.826

(1.323.107)

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

2008

2009

2010

Accantonamento complessivo per il Ministero

148.387

(464.757)

 

766.695

(1.068.878)

 

784.452

(620.935)

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

2008

2009

2010

Accantonamento complessivo per il Ministero

237.393

(260.699)

 

263.763

(282.707)

 

321.881

(345.707)

 

MINISTERO DELLA SALUTE

2008

2009

2010

Accantonamento complessivo del Ministero

47.021

(51.638)

 

44.783

(48.000)

 

202.045

(71.000)

 

(migliaia di euro)

 


 

TABELLA B

(Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)

 

Si ricorda che la tabella B del disegno di legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale, con funzioni e caratteristiche identiche a quelle del fondo di parte corrente.

Per quanto riguarda i Ministeri della salute e della solidarietà sociale, nella citata tabella B, non risultano accantonamenti a loro destinati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA C

(Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)

 

Si ricorda che la tabella C concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è operata direttamente dalla legge finanziaria. Qui di seguito si riportano gli interventi più rilevanti di interesse della XII Commissione.

In grassetto, sono evidenziati gli importi modificati dal Senato; in corsivo, tra parentesi, gli importi stabiliti dal disegno di legge originario.

 


 

      (migliaia di euro)

Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2008

2009

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

Missione - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Decreto legislativo n. 446/1997: IRAP

Art. 39, comma 3, Integrazione FSN, minori entrate IRAP, etc. (regolazione debitoria)

(2.4.2  –  Interventi – cap. 2701)

830.000

-

-

Missione – Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma – Sostegno alla famiglia

Decreto- legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006.

Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – Oneri comuni di parte corrente  - cap.2102)

280.000

280.000

280.000

Missione – Giovani e sport

Programma – incentivazione e sostegno alla gioventù

Decreto- legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006.

Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 – Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)

139.700

119.700

119.700

Missione – Giovani e sport

Programma – Incentivazione e sostegno alla gioventù

Decreto- legge n. 297 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2007.

Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2.2 – Interventi - cap. 1597)

-

-

600


 

Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2008

2009

2010

Ministero della solidarietà sociale

Missione  - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma – Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali – Trasferimenti  ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali 

Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali.

(1.1.3 – Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)

 

1.603.074

1.308.437

 

 

1.308. 987

 

 

Missione  - Diritti Sociali, Solidarietà Sociale e Famiglia

Programma – Assistenza Sociale, Promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali – trasferimenti  ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali 

Legge 285/1997 Disposizioni per la promozioni di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

Art. 1 – Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

(1.1.2 – Interventi - cap.3527)

44.467

44.467

44.467

 

Totale stanziamenti  del Ministero della solidarietà sociale

1.647.541

1.352.904

1.353.454

Ministero della giustizia

 

Missioni  - Giustizia

Programma – Amministrazione penitenziaria

D.P.R. 309/1990 Testo unico sulla tossicodipendenza

Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti

(1.1.2. – Interventi  - cap. 1768)

4.798

4.890

4.890


 


Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2008

2009

2010

Ministero della salute

Missione - Ricerca e innovazione

Programma – Ricerca per il settore della sanità pubblica

D.Lgs. 502/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria.

Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione

(2.1.2 – Interventi -  cap. 3392)

335.873

 

340.780

(340.880)

340.780

(340.880)

Missione  - Ricerca e innovazione

Programma – Ricerca per il settore della sanità pubblica

D.Lgs. 267/1993, Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità

(2.1.2. – Interventi– cap. 3443)

98.206

 

99.813

 

 

99.813

 

Missione  - Ricerca e innovazione

Programma – Ricerca per il settore della sanità pubblica

D.Lgs. 268/1993, Riordinamento dell’ISPESL

(2.1.2 – Interventi – cap. 3447

64.162

65.401

65.401

Missione  - Ricerca e innovazione

Programma – Ricerca per il settore della sanità pubblica

Legge 549/1995

Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi

(2.1.2  - Interventi – cap. 3412

5.469

5.575

5.575

Totale Missione -  Ricerca e innovazione

505.718

511.569

(511.669)

511.569

(511.669)

 


 


Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2008

2009

2010

Ministero della salute

Missione  -  Tutela della salute

Programma  - Prevenzione, assistenza, sanitaria veterinaria

Legge 434/1998  - Art. 1, comma 2:  Finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo

(1.2.2 – Interventi – cap. 5340)

4.934

5.009

5.009

Missione  -  Tutela della salute

Programma  - Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947

Contributo all’Organizzazione mondiale sanità (OMS)

(1.1.2 – Interventi – cap. 4320)

19.239

19.611

19.611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missione  -  Tutela della salute

Programma  - Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana

D.P.R. 613/1980

Contributo alla Croce rossa italiana

(1.1.2 – Interventi – cap. 3453)

29.746

30.320

30.320

Missione  -  Tutela della salute

Programma  - Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

Decreto-legge n. 17 del 2001 convertito con modificazioni dalla Legge 129/2001, Art. 2, comma 4: Agenzia servizi sanitari regionali.

(1.2.2 –  Agenzia servizi sanitari regionali  - cap. 3457)

 

4.894

4.988

4.988

Missione  -  Tutela della salute

Programma – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

Decreto-legge  n.  269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge  326/2003,  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici.

Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco AIFA

(1.4.2 - Agenzia italiana del farmaco – cap. 7230)

44.305

45.161

45.161

Totale Missione -  Tutela della salute

103.118

105.089

105.089

Totale stanziamenti  del Ministero della salute

606.828

616.658

(616.758)

616.658

(616.758)


 

TABELLA D

(Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale)

 

 

( migliaia di euro)

Amministrazione di riferimento

Finalizzazioni

2008

2009

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

Missione  - Infrastrutture pubbliche e logistiche

Programma – Opere pubbliche e infrastrutture

Legge 448/1998 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 50, comma 1, lettera C: edilizia sanitaria pubblica -  Settore 17 

(10.1.6 – Investimenti – cap. 7464)

 

 

1.600.000

 


TABELLA F

(Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)

 

 

(migliaia di euro)

Amministrazione di riferimento

 

2008

2009

2010

2011 e seguenti

Ministero dell'economia e delle finanze

Missione - Infrastrutture pubbliche e logistiche

Programma – Opere pubbliche e infrastrutture

Legge 448/1998 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 50, comma 1, lettera C: edilizia sanitaria pubblica -  Settore 17 

(10.1.6 – Investimenti – cap. 7464)

784.000

1.520.000

2.800.000

-

 

 



[1]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/economy_finance/index_en.htm.

[2]    Tale stima incorpora anche gli effetti del decreto legge n.159/07 adottato contestualmente alla Nota di aggiornamento. Tale decreto, la cui adozione è stata resa possibile dai favorevoli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del virtuoso andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, si configura come un manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, per il 2007, un indebitamento netto tendenziale del 1,9 per cento, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno ante decreto legge n.81/07.

[3]    La manovra finanziaria per il 2008 comporta, dunque, un peggioramento del’indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente parti allo 0,4 per cento del PIL (sul punto, cfr., oltre, la Parte II, par. 2, del presente dossier).

[4]    A fronte del 103, 2 per cento stimato per il 2008 dal DPEF di giugno.

[5]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm.

[6]    La Nota di aggiornamento al DPEF ha specificato che tali disegni di legge debbono essere presentati alle Camere entro il 15 novembre, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni

[7]    Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta – al pari di quella prevista per il prossimo anno - è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto. Si ricorda che nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica la manovra netta corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale. Con la dizione manovra lorda si fa invece riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata.

[8]    I dati contenuti nel presente paragrafo sono stati elaborati sulla base di un allegato 7, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, acquisito per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.

[9]    Cfr., oltre, la Parte III, del presente dossier.

[10]   Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo; Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.

[11]   La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.

[12]   Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[14]   Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[15]   In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[16]   Si rinvia, al riguardo, al citato dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.

[17]   Atto Senato n.1818

[18] Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).

[19]   Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.

[20]   Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa quasi 480 miliardi di euro.

Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità. A tale riguardo, nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni, sottolineandosi, altresì, come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati (cfr.oltre), ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti.

[21]   A fronte di un bilancio di oltre 470 miliardi di euro (al netto delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 missioni dello Stato - incidono per circa il 3 per cento del bilancio.

[22]   Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.

[23]   Si veda anche la Tavola  V allegata al presente dossier, nella quale i dati sono riferiti al lordo del rimborso del debito statale.

[24]   Si segnala che nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), reca un allegato nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi.

[25]   Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.

[26]   Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.

[27]   Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.

[28]   Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma

[29]   Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

[30]   Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.

[31]   Si tratta del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, con il quale il Governo, alla luce dei favorevoli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ha realizzato, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

[32]   Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/92 per “unità immobiliare adibita ad abitazione principale” si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.

[33]   Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.

[34]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[35]   La legge n. 431/1998 (c.d. legge Zagatti) reca “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. Il comma 3 dell’articolo 2 si riferisce ai contratti stipulati in base ad appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 recano disposizioni attuative della norma contenuta nel citato articolo 2, comma 3.

[36]    Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, convertito dalla legge . 4 giugno 1938, n. 880.

[37]    Legge 14 aprile 1975, n. 103.

[38]    D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione

[39]    L’importo varia a seconda che la corresponsione avvenga in un’unica o in più soluzioni.

[40]    Istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 5571.

[41]    Istituita con legge 10 dicembre 1954, n1150.

[42]    Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[43]    D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.

[44]    Si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[45]   E’ opportuno ricordare che la Commissione ha presentato, il 12 ottobre 2006, la comunicazione “Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità” (COM(2006) 571), che sottolinea la capacità degli Stati membri di far fronte alle sfide dell’assottigliarsi della forza lavoro e dell’invecchiamento demografico.

[46]   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

[47]    Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

[48]   Gli accordi in oggetto sono stati stipulati - oltre che delle quattro regioni menzionate nel comma 1 del presente articolo (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), anche dalle regioni Liguria ed Abruzzo. Tali regioni, che hanno presentato disavanzi strutturali, hanno concluso il suddetto accordo comprensivo del piano di rientro dal deficit sanitario nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

[49]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[50]   Si ricorda che il procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro viene effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti, ai sensi del citato articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[51]   Tale disposizione è stata modificata dall’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge n. 296 del 2006.

[52]   Tale Fondo transitorio è stato ripartito con decreto del Ministro della salute 23 aprile 2007.

[53]   Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64.

[54]   Cfr. l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

[55]   Le somme concernenti il citato ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario sono state ripartite con il decreto ministeriale 4 maggio 2007  e  il suddetto importo di 3.000 milioni di euro è stato così ripartito: regione Abruzzo 144 milioni di euro; regione Campania 363 milioni di euro; regione Lazio 2.079 milioni di euro; regione Molise 202 milioni di euro; regione Sicilia 212 milioni di euro.

[56]   Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[57]Si ricorda che l’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è pari a 99.082 milioni di euro per l'anno 2008.

 

[58]    Cfr. articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[59]   Si ricorda, in proposito che l’atto del governo n. 180, su cui la I Commissione della Camera ha espresso il parere in data 8 novembre 2007, recante schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, contiene all’art. 12 una disposizione finalizzata all’avvio della ristrutturazione della rete delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli istituti di cultura, in attuazione della lettera g)  del comma 404 della legge finanziaria 2007, attraverso alcuni accorpamenti.

[60]   Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

[61]   Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[62]   Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore”.

[63]    Va rammentato che le funzioni dell’ISMEA, già ampliate a seguito dell’incorporamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina avente funzioni di ricomposizione fondiaria, sono state estese in particolare nel corso della XIV legislatura con interventi normativi che ne hanno rafforzato l’attività sul fronte dei servizi creditizi e finanziari diretti alle imprese agricole singole o associate..

[64]   Infomercati è il consorzio obbligatorio previsto dall’art. 2 del D.L. n. 321/96 per la realizzazione del sistema di collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all’ingrosso sull’intero territorio nazionale. Peraltro, a seguito delle integrazioni disposte all’art. 2 con il D.L. n. 223/2006 (art. 9, co. 2), anche ad Infomercati spetta il compito di effettuare, a richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.l

[65] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

[66]   L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.

[67]   Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[68]   Il finanziamento iniziale del citato programma era pari a 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.972,68). Gli interventi si sono articolati in due fasi: la prima si è conclusa nel 1996, l’altra è tuttora in corso. Per tale seconda fase la disponibilità finanziaria iniziale ammontava a 10.639.012.121,24 euro, di cui una prima tranche è stata ripartita con la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 53, per il completamento delle strutture iniziate e per gli interventi volti alla sicurezza. Le risorse sopra indicate sono state successivamente integrate dalla legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), che ha stabilito un finanziamento per il programma di potenziamento della radioterapia, pari a 15.493.706,98. Un ulteriore integrazione è stata apportata dalla legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), che ha incrementato le suddette risorse di euro 2.065.827.596,36 .

[69]   Cfr. l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

[70]   Si tratta delle risorse per il progetto “sanità sviluppo economico”.

[71]   Il quadro strategico è stato approvato dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006. Esso è elaborato in attuazione della politica di coesione comunitaria (articolo 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi strutturali).

[72] Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

[73] Si ricorda che la misura del finanziamento annuo in favore del Centro nazionale ammonta a 2.502.178 euro circa.

[74] Quest'ultimo stanziamento ammonta a 31.900.000 euro annui (al lordo della riduzione ora disposta).

[75]   Il 15 settembre 2006 si è conclusa la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione europea sull’azione futura dell’Unione in materia di donazione e trapianto di organi.

[76]    In particolare, l’art. 12 citato prevede che gli Stati membri si adoperino per garantire donazioni volontarie e gratuite, stabiliscano le condizioni per eventuali indennità per i donatori strettamente limitate a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalle donazioni, e che presentino alla Commissione delle relazioni sulle misure adottate entro il 7 aprile 2006 e successivamente ogni tre anni; sulla base di tali relazioni la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle ulteriori misure che intende adottare a livello comunitario.

[77]   Procedura d’infrazione n. 2007/403.

[78]   Procedura d’infrazione n. 2007/411.

[79]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[80]   A tale disciplina è stata data attuazione con il D.P.C.M. 27 luglio 2007.

[81]   L’articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 detta disposizioni concernenti il Fondo sanitario nazionale. In particolare, si prevede che il Fondo di parte corrente e in conto capitale sia alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Il relativo ammontare è quindi annualmente determinato dalla legge finanziaria. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, è destinata a finanziare:

-        attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dall’Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza, da istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti, da istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

-        iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (183);

-        rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

      La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 reca uno stanziamento di 335.873.000 di euro per il 2008 relativamente al Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione.

[82]   Riguardo al 2007, l'articolo 1 del citato D.P.C.M. 27 luglio 2007 ha fissato la quota di riserva per il 2007 nella misura del 5 per cento.

[83]   Riguardo al 2007, l'articolo 6 del citato D.P.C.M. 27 luglio 2007 ha determinato gli oneri per la costituzione e il funzionamento del Comitato di valutazione nella misura di 100.000 euro (pari al massimo disponibile).

[84] Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

[85] Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

[86] La fase seconda è costituita dallo studio di efficacia.

[87] Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[88] Cfr. l’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

[89] Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[90] Cfr. l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

[91] In particolare, il suddetto Accordo prevede che il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 fino ad un totale di lire 138.000 miliardi. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla somma determinata in tale sede, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, facendo ricorso a determinate misure. Successivamente all’accordo dell’8 agosto 2001, sono state siglate l’intesa tra lo Stato e le regioni del 23 marzo 2005 e, da ultimo, il Patto per la salute del 28 settembre 2006, che hanno stabilito un livello di finanziamento per il Servizio sanitario regionale finalizzato a garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza ed appropriatezza, lasciando a carico delle regioni la spesa derivante dall’erogazione di livelli di prestazioni superiori ovvero da eventuali disfunzioni dei servizi. L’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) prevede che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo), in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Si ricorda che il livello di spesa per il 2006, a seguito della legge finanziaria per il 2006, ammontava a 90.960 milioni di euro. La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 797) ha peraltro incrementato di 2.000 milioni di euro il finanziamento per l’anno 2006 a favore del Servizio sanitario nazionale. Si segnala, infine, che il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, al ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti. A tal fine, è stata autorizzata una spesa di 3000 milioni di euro per il 2007.

[92]   Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenti presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttive rimesse successivamente ad un Tavolo politico, composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. In particolare, il Tavolo di verifica degli adempimenti:

-     richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti;

-     procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate;

-     entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

-     effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

-     riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

[93]   L’articolo 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute (di cui uno con funzioni di coordinatore), due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

-     certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze (programmazione regionale e mantenimento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; piano regionale della prevenzione e aggiornamento del personale sanitario);

-     verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa;

-     monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza a partire dal monitoraggio già effettuato per gli anni 2001-2002 e sviluppo di una metodologia per l’analisi delle condizioni di appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse nell’erogazione degli stessi LEA.

[94]   Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.

[95]   convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Cfr., al riguardo, l’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

[96] Tale contributo straordinario è iscritto (nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2008) al capitolo 3413 dell'unità previsionale di base 2.1.2.

[97]   La decisione (CE) n. 2006/512 ha innovato la possibilità da parte della Commissione di adottare misure esecutive su determinate materie, secondo una procedura detta di comitologia; la modifica introduce una particolare procedura di comitologia, detta di regolamentazione con controllo, con la quale la Commissione adotta misure esecutive di atti adottati in codecisione.

[98]   Procedura d’infrazione n. 2002/5113.

[99]   Procedura d’infrazione n. 2003/5296.

[100]  Il 28 giugno 2006 la Commissione aveva inviato all’Italia un parere motivato (procedura d’infrazione 2006/287) per la omessa comunicazione dell’attuazione della direttive 2005/28/CE.

[101]  Con parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo.

[102]Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità, è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare. A tal fine, sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità. Il reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione. Per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l'applicazione di una franchigia. La scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, o ancora lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori.

[103]Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

[104]L’articolo 1, commi 7 e 8 del DL n. 341/2003 ha sospeso il potere di disporre l’aumento per l’anno 2003 e ha prorogato il potere al 2004.

[105]Procedura d’infrazione n. 2006/790

[106]Procedura d’infrazione n. 2006/789

[107]  Cfr. l’articolo 1, comma 33, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che prevede un limite massimo di 1.900 milioni di euro.

[108]Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.

[109]Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana e riordinamento dell'Associazione.

[110]Le risorse complessive da attribuire agli enti locali ammontano ad almeno il 75 per cento dei fondi assegnati annualmente alla regione con decreto del Ministro della salute.

[111]Con il D.M. 28 marzo 2003 sono stati determinati i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle suddette disponibilità. In particolare, i criteri per la ripartizione di tali risorse sono fissati nel seguente modo:

a)   per ogni animale d'affezione vagante nel territorio o mantenuto rinchiuso nel canile sanitario o nel canile rifugio sarà corrisposta alla regione, cui compete la segnalazione del dato complessivo, una quota in euro corrispondente alla ripartizione del fondo di finanziamento diviso per il numero complessivo nazionale degli animali d'affezione vaganti nel territorio o mantenuti all'interno dei canili sanitari o canili rifugio;

b)   ai fini della ripartizione di cui al punto a) una quota in euro corrisponde ad un cane o a tre gatti.

Con il decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 sono stati determinati, poi, i criteri per la ripartizione delle risorse previste dalla legge 29 dicembre 2003, n. 376  per la realizzazione di strutture ed impianti per la lotta al randagismo. Si ricorda, infatti, che la citata legge n. 376 del 2003 (allegato A, punto n. 42) ha stanziato per tali interventi 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a valere sul capitolo 7330 dello stato di previsione del Ministero della salute. Il citato decreto ministeriale del 2005 ha stabilito che i finanziamenti sono erogati come contributo a copertura parziale, fino al massimo del 75 per cento, delle spese relative a progetti finalizzati alla realizzazione di strutture di rifugio per i cani randagi, di strutture per la sterilizzazione di cani e gatti e centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani.

Il citato decreto ha previsto, altresì, che i contributi in conto capitale erogati possono cumularsi con quelli finanziati dalle regioni, comunque non superando l'importo totale del progetto. Il finanziamento per tali obiettivi può essere richiesto dagli enti e dalle associazioni di seguito elencate: comuni, associazioni di comuni, comunità montane, province e regioni, università e istituti di ricerca, associazioni ed enti che perseguono finalità di tutela degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.

[112]In particolare, per quanto riguarda la vaccinazione HPV si segnala che entro la fine del 2007 è prevista la presentazione di una nuova edizione aggiornata delle Linee guida sullo screening e la diagnosi del cancro della cervice, pubblicate nel 1993 dalla V direzione generale della Commissione europea.

[113]  In occasione del Vertice del millennio nel 2000, la Comunità internazionale ha adottato la dichiarazione del millennio, impegnandosi in un progetto mondiale destinato a ridurre significativamente la povertà estrema nelle sue diverse dimensioni. Associati alla dichiarazione del millennio, gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) sono: ridurre la povertà e la fame nel mondo;  assicurare l'istruzione primaria per tutti; promuovere la parità fra i sessi; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna;  combattere l'HIV/AIDS e altre malattie; assicurare la sostenibilità ambientale; partecipare ad un partenariato globale per lo sviluppo.

[114]  COM (2007) 164.

[115]  La decisione è stata assunta dal Consiglio del 24 maggio 2005 e confermata dal Consiglio europeo di giugno 2005. Nell’ambito dell’obiettivo collettivo così fissato, è stato previsto che: gli Stati membri che non hanno ancora raggiunto un livello di aiuto pari allo 0,51% del reddito nazionale lordo si impegnano a raggiungerlo entro il 2010; gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 2002 e che non hanno raggiunto un livello dello 0,17% si adopereranno per raggiungerlo entro il 2010; gli Stati membri si impegnano a raggiungere l'obiettivo dello 0,7% entro il 2015 mentre quelli che hanno già raggiunto tale obiettivo si impegnano a rimanere al di sopra di tale livello; gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 2002 si adopereranno per aumentare entro il 2015 il loro APS fino allo 0,33%.

[116]COM (2006) 87. Il 2 marzo 2006 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte volte a migliorare l’efficacia, la coerenza e l’incidenza degli aiuti comunitari allo sviluppo. Oltre al citato piano d’azione, due ulteriori comunicazioni fanno parte del pacchetto: “Rafforzare l’impatto europeo: un quadro comune per l'elaborazione dei documenti di strategia nazionale e la programmazione pluriennale comune” (COM (2006) 88 e “Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti - Le sfide poste dall’aumento degli aiuti UE nel periodo 2006-2010” (COM (2006) 85.

[117]  Sulla base di una proposta avanzata dalla Commissione il 28 febbraio 2007 (COM (2007) 72), il Consiglio del 15 maggio 2007 ha adottato il Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo.

[118]  La seconda edizione delle giornate europee dello sviluppo si è tenuta a Lisbona 7 al 9 novembre 2007 ed è stata dedicata al tema: “Clima e sviluppo: quali cambiamenti?”.

[119]  COM (2007) 158.

[120]  La Dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti è un accordo internazionale firmato nel marzo 2005 da più di 100 Paesi (fra donatori e beneficiari), organizzazioni della società civile e organizzazioni internazionali, che si sono impegnati ad avviare una serie di riforme nella gestione dell’aiuto pubblico con l’obiettivo di massimizzarne efficacia e qualità.

[121]  Il 20 dicembre 2005, il Presidente di turno dell’Unione europea e i Presidenti della Commissione e del Parlamento europeo hanno firmato la dichiarazione comune intitolata “Il consenso europeo sullo sviluppo”. L’obiettivo della dichiarazione è quello di definire la nuova politica di sviluppo dell’UE per contribuire alla riduzione della povertà, in linea con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il consenso europeo fornisce, per la prima volta in 50 anni di cooperazione allo sviluppo, un quadro comune di obiettivi, valori e princìpi che l’Unione europea – la Commissione e i 27 Stati membri – promuoverà come partner globale.

[122]  COM (2007) 163.

[123]  Si tratta dei 77 paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno firmato con l’Unione europea l’Accordo di Cotonou.

[124]  Il 17 giugno 2002 il Consiglio dell’Unione ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato economico (APE) con gli Stati aderenti all’Accordo di Cotonou. Gli APE riguarderanno i temi del commercio e dello sviluppo e sono destinati a sostituire le previsioni in materia contenute nell’Accordo di Cotonou. L’eccezione di tali previsioni rispetto alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio scadrà alla fine del 2007; per quella data le parti dovranno dunque avere adottato un’alternativa compatibile con l’OMC. I negoziati sono stati aperti ufficialmente a settembre 2002 a Bruxelles. Dopo una prima fase di colloqui con tutti i paesi ACP, che ha portato il 2 ottobre 2003 ad un’intesa preliminare sui temi generali, sono stati avviati negoziati a livello regionale.

[125]  Il Consenso di Monterrey, adottato dalla Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (FfD) svoltasi in Messico dal 18 al 22 marzo 2002, costituisce un importante quadro per guidare gli sforzi comuni della comunità internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo e un’importante piattaforma per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio.

 

[126]Le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, che possono essere totali o parziali, riguardano, in particolare: le esenzioni per reddito (legge n. 537 del 1997 e successive modificazioni), le esenzioni per patologia (ossia per le malattie croniche o invalidanti oppure per malattie rare, che danno diritto all'esenzione dai ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria (farmaceutica e specialistica) collegate alla malattia (DD.MM. del Ministero della sanità 329/99  e 279/01)), le esenzioni per invalidità, le esenzioni relative alla diagnosi precoce di alcuni tumori e le esenzioni per le donne in stato di gravidanza.

[127]Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[128]Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

[129]L’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) prevede che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo), in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'".

[130]"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".

[131]L’articolo 4 del citato decreto 12 settembre 2006 rinvia al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe).

[132]Le risorse derivanti dai versamenti sono riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed impiegate dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici secondo la disciplina di cui alla stessa lettera d) del comma 409.

[133]La lettera d) del comma 409 è stata interamente novellata dall'art. 1, comma 825, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[134]  Procedura d’infrazione n. 2007/784

[135] Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

[136] Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

[137] Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[138] Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[139]Il 24 luglio 2007 si è svolto presso il Ministero della solidarietà sociale il primo incontro del Tavolo interministeriale sulla responsabilità sociale delle imprese, convocato dal Ministro della solidarietà sociale con lo scopo di sviluppare il programma nazionale per la responsabilità sociale d’impresa e di preparare una Conferenza nazionale multi-stakeholder che si terrà a fine anno.

[140]Per responsabilità sociale delle imprese si intende l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

[141] Pubblicato nel S.O. della G.U. n. 178 del 1996;

[142] Pubblicato nella G.U. n. 249 del 1999. Tale D.M. è stato successivamente rettificato dal D.M. 25 luglio 2001 (pubblicato nella G.U. n. 261 del 2001).

[143] L’articolato e la relazione illustrativa sono disponibili all’indirizzo internet seguente: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=00116491&offset=426&length=13858&parse=no.

[144] Tale estensione è stata operata dall’art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003).

[145] La relazione conclusiva del gruppo di lavoro “bonifiche ambientali” è consultabile all’indirizzo internet www.lomb.cgil.it/ambsalsic/conferenza-amianto2004bonifiche-ambientali.htm.

[146] http://www2.minambiente.it/Sito/ai/2006/05/primopiano.htm.

[147] I risultati della mappatura effettuata dalla Regione Emilia-Romagna sono consultabili all’indirizzo web http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2006n4/RicchiAR4_06.pdf.

[148]Si ricorda che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (cfr. l’articoli 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) ha assegnato alla Presidenza del Consiglio la competenza in materia di politiche per la famiglia, prima attribuite all’ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per lo svolgimento di tali funzioni, è stata assegnata una specifica delega al Ministro delle politiche per la famiglia.

[149]  Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[150]  L’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, con i seguenti compiti: raccogliere e rendere pubblici normative e dati statistici; realizzare una mappa aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; formulare proposte per migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

[151]L’Intesa è prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in base al quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

[152]Recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

[153]Tale importo sembrerebbe includere anche le risorse (100 milioni di euro) destinate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2007.

[154]Fondo previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[155]Nelle note di commento alla finanziaria per il 2007, pubblicate a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere si prefigura come un organismo avente il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, nonché dalle associazioni attive nel settore, utili alla prevenzione e alla repressione della violenza sessuale e in grado di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione.

[156]Il Piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, più volte richiamato dal Ministro per le pari opportunità durante gli incontri con la Rete di coordinamento dei Centri antiviolenza, sembrerebbe configurarsi come uno strumento operativo a livello interministeriale, attraverso cui i ministeri, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, potranno elaborare strategie e programmi in grado di rafforzare gli organismi e le reti di cooperazione attive in quest’ambito e armonizzare e perfezionare le norme esistenti in materia.

[157]Il 17 gennaio 2006 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione sulle linee di assistenza telefonica per bambini in Europa, nella quale raccomanda, in particolare, l’introduzione, nell’UE, di un numero verde unico per le linee di assistenza telefonica per bambini.

[158]  D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

[159]  La L. 6 marzo 2001, n. 64 ha delegato il Governo alla istituzione del Servizio civile nazionale, da prestarsi esclusivamente su base volontaria a decorrere dalla data di sospensione del servizio militare di leva disposta dalla L. 331/2000 (originariamente fissata al 2007, poi anticipata al 2005 – v. infra), nella prospettiva della realizzazione di una riforma parallela a quella istitutiva del servizio militare professionale e volontario prevista dalla legge ora menzionata. Si ricorda che anteriormente – sempre nella XIII legislatura – era intervenuta la legge di riforma dell’istituto dell’obiezione di coscienza (L. 230/1998) che ha organicamente disciplinato tale istituto, abrogando contestualmente la normativa risalente al 1972.

[160]  L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[161]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[162]  L. 8 luglio 1998, n. 230, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

[163]  Fatte salve alcune disposizioni, il complesso delle norme recate dal D.Lgs. 77/2002 era destinato ad entrare in vigore dal 1° giugno 2004, ma il termine è stato prorogato, da ultimo, al 1° gennaio 2006 dal D.L. 266/2004, conv., con mod., in L. 306/2004; fanno eccezione – secondo quanto disposto dal medesimo D.L. – le norme relative all’ammissione e alla durata del servizio civile, destinate ad entrare in vigore il 1° gennaio 2005.

[164]  D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[165]Camera dei deputati – Doc. CLVI, n. 2, trasmesso alla Presidenza il 31 luglio 2007.

[166]COM(2005) 123 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013.

[167]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[168]  D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

[169]  La comunicazione della Commissione (COM(2005)123-1), istitutiva del programma quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori, è stata favorevolmente accolta dal Parlamento europeo con una risoluzione il 24 ottobre 2006.

[170]  L’attuale Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004)102), rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2007.

[171]  L’approccio globale in materia di migrazione è stato adottato dal Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005.

[172]Inaugurata dalla Commissione con la comunicazione COM(2003)104 presentata l’11 marzo 2003, la politica europea di vicinato si rivolge ai nuovi Stati indipendenti ( Bielorussia, Moldova, Ucraina), ai paesi del Mediterraneo meridionale e, a seguito della decisione del Consiglio del 14 giugno 2004, anche agli Stati del Caucaso, con l’obiettivodi creare una zona di prosperità condivisa e buon vicinato. La politica europea di vicinato, nettamente distinta dalla questione della potenziale adesione all’UE, propone un nuovo approccio nei confronti dei paesi interessati: in cambio dei progressi concreti compiuti in termini di riconoscimento dei valori comuni e di attuazione effettiva di riforme politiche, economiche e istituzionali, si riconosce loro una partecipazione al mercato interno dell’UE, nonché un’ulteriore integrazione e liberalizzazione per favorire la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Una delle componenti principali della politica europea di vicinato è rappresentata dai piani d’azione, che vengono concordati dall’Unione europea con ciascuno dei paesi interessati. Tali piani d’azione, differenziati, per riflettere lo stato delle relazioni con ciascun paese, le sue necessità e capacità, nonché gli interessi comuni, definiscono il percorso da seguire nei prossimi 3-5 anni.

[173]COM(2005)669. Vedi paragrafo seguente

[174]Vedi infra, paragrafo Immigrazione legale e integrazione

[175]Si ricorda che nell’ottobre 2006 si è svolto a Rotterdam il primo Forum europeo per l’Integrazione. La seconda edizione avrà luogo a Milano nel prossimo mese di ottobre.

[176]Il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 ha stabilito la pubblicazione di relazioni annuali che descrivano le misure prese a livello nazionale e comunitario in materia di ammissione ed integrazione dei cittadini di paesi terzi e analizzino i cambiamenti intercorsi La prima relazione annuale COM(2004)508 è stata pubblicata nel luglio 2004, la seconda SEC(2006)892 nel giugno 2006.

[177]COM(2005)391.

[178]  Per le due comunicazioni che, insieme alla proposta di direttiva, costituiscono il “pacchetto” di misure (cd.pacchetto Frattini) presentato dalla Commissione il 16 maggio 2007, vedi supra, paragrafo “L’approccio globale in materia di migrazione: recenti iniziative della Commissione”.

[179]  A questo proposito si segnala che il 24 ottobre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2007)628) sul rafforzamento della lotta contro il lavoro non dichiarato.

[180]  Oltre alla comunicazione  e alla proposta di direttiva, il pacchetto di misure presentato dalla Commissione il 19 luglio 2006 comprendeva anche la proposta di regolamento (COM(2006)401), relativo alle squadre di rapido intervento, definitivamente approvata il 12 giugno 2007 (vedi infra).

[181]  COM(2006)733.

[182]    L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX) è stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004.

      L’Agenzia ha il compito:

      di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne;

      assistere gli Stati membri nella formazione di guardie nazionali di confine, anche elaborando norme comuni in materia di formazione;

      preparare analisi dei rischi;

      seguire l’evoluzione delle ricerche in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne;

      aiutare gli Stati membri che devono affrontare circostanze tali da richiedere un’assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne;

      fornire agli Stati membri il sostegno necessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte.

[183]  Regolamento CE n. 863/2007

[184]  Il 30 novembre 2006, sulla base delle indicazioni del Consiglio del 5-6 ottobre 2006, la Commissione ha presentato la comunicazione “Rinforzare la gestione delle frontiere marittime meridionali dell’Unione europea[184]”. La comunicazione, finalizzata a rafforzare l’attività dell’Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne, evidenzia una serie di nuovi strumenti destinati a migliorare la gestione integrata delle frontiere europee. Si propone, fra l'altro, una rete di pattugliamento costiero, un sistema europeo di sorveglianza e un'assistenza operativa, volta a migliorare la capacità degli Stati membri di gestire flussi misti di immigranti illegali. La comunicazione è stata esaminata dal Consiglio nella riunione del 4 dicembre 2006.

[185]  ad esempio, nelle operazioni di rimpatrio, di accoglienza, di presa a carico dei richiedenti asilo e dei profughi.

[186]  La lettera di costituzione in mora rappresenta la prima fase della procedura d’infrazione e mette uno Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, qualora la Commissione reputi che esso abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea. Qualora la Commissione non ritenga esaurienti tali osservazioni, essa emette un parere motivato, seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario, secondo quanto previsto dall’art. 226 del Trattato.

[187]  Si ricorda che, a seguito di osservazioni sollevate dalla Commissione europea, la sperimentazione delle ZFU non è stata ancora avviata. Peraltro, l’operatività del Fondo non risultava possibile per l’anno 2007, in quanto l’appostazione di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell’economia, pari a 50 milioni, era prevista per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

[188]Si veda il dossier Politiche dell’Unione europea “Agenda territoriale dell’UE e Carta di Lipsia sulle città”, n. 16, del 20 giugno 2007, a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[189]  Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

[190]  Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 e successive modificazioni, recanti norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia, è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (cfr. anche la legge n. 637/1996) e delle Assemblee di Dio in Italia, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo. Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409 ha esteso la possibilità di scelta anche in favore della Chiesa evangelica valdese, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale. Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 tale possibilità di scelta è stata estesa anche in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”. Infine, la disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è stata estesa anche all'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.

[191]     Articolo 2, comma 69  della legge n. 350 del 2003)

[192]Inoltre, l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, ha previsto, a decorrere dal 2006, un’ulteriore riduzione di 5 milioni di euro della quota dell’otto per mille di pertinenza statale.

[193]      Legge n. 296 del 2006)

[194]            La misura deve intendersi riferita alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007, mentre le  relative somme sono erogate ai soggetti beneficiari nell’esercizio 2008, come si evince del resto dall’imputazione temporale dei relativi oneri, per i quali è autorizzata una spesa riferita appunto all’anno 2008.

[195]  Nonostante il riferimento non univoco all’”anno finanziario 2008”, la disposizione dovrebbe intendersi riferita al periodo d’imposta 2007 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008 (come si desume dalla stima degli oneri che vengono coperti dal comma 6 con riferimento all’anno 2009, ciò in quanto, verosimilmente, si tiene conto dei tempi tecnici di erogazione delle somme  – cfr. oltre). La nozione di “anno finanziario” ha del resto rilievo sul piano contabile, ma non risulta univoca dal punto di vista tributario. Dalla formulazione letterale del testo non risulterebbe chiaro se la disposizione debba applicarsi al periodo d’imposta 2007, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008, o al periodo d’imposta 2008, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2009. In proposito, si segnala che con riferimento ad una disposizione analogamente formulata della legge finanziaria 2006, la quale, introducendo proprio la disciplina del 5 per mille, conteneva il riferimento all’”anno finanziario 2006” (art. 1, comma 337, legge n. 266/2005) è stata necessaria una norma di interpretazione autentica, la quale ha specificato come la stessa dovesse intendersi applicabile al periodo d’imposta 2005 (art. 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273).

[196]Come sopra ricordato, nonostante il riferimento non univoco del comma 3 all’”anno finanziario 2008”, le disposizioni in esame dovrebbero intendersi riferite al periodo d’imposta 2007 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008; le relative somme dovrebbero quindi essere erogate ai soggetti beneficiari nel corso del 2009.