Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero A.C. 1291 e abb.
Riferimenti:
AC n. 2473/XV   AC n. 1291/XV
AC n. 3008/XV   AC n. 1843/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 277
Data: 29/10/2007
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero

A.C. 1291 e abb.

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 277

Seconda edizione

 

29 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0153.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

§      Relazioni allegate  9

Elementi per l’istruttoria legislativa  10

§      Necessità dell’intervento con legge  10

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  10

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali11

§      Compatibilità comunitaria  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Impatto sui destinatari delle norme  13

§      Formulazione del testo  13

Schede di lettura

Il contenuto delle proposte di legge  17

§      Le proposte di legge A.C. 1291 e A.C. 3008  17

§      La proposta di legge A.C. 1843  21

§      La proposta di legge A.C. 2473  23

Progetti di legge

§      A.C. 1291, (on. Bafile ed altri), Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero  29

§      A.C. 1843, (on. Angeli), Disposizioni per l'erogazione dell'assegno sociale agli italiani residenti all'estero  33

§      A.C. 2473, (on. Ricardo Antonio Merlo), Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Disposizioni per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale in favore dei cittadini anziani o inabili emigrati e residenti all'estero  37

§      A.C. 3008, (on. Bafile ed altri), Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero  45

§      L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (Art. 3)54

§      L. 18 ottobre 2001, n. 383. Primi interventi per il rilancio dell'economia. (Artt. 13 e 14)65

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (Art. 49)67

§      D.M. 12 maggio 2003. Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali.68

§      D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286)71

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1291

Titolo

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Affari sociali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione alla Camera

5 luglio 2006

§       annuncio

1° agosto 2006

§       assegnazione

1° agosto 2006

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

XI (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

1843

Titolo

Disposizioni per l' erogazione dell' assegno sociale agli italiani residenti all' estero

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Affari sociali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione alla Camera

23 ottobre 2006

§       annuncio

24 ottobre 2006

§       assegnazione

29 novembre 2006

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

2473

Titolo

Modifica all' articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Disposizioni per il riconoscimento del diritto all' assegno sociale in favore dei cittadini anziani o inabili emigrati e residenti all' estero

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Affari sociali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione alla Camera

29 marzo 2007

§       annuncio

30 marzo 2007

§       assegnazione

7 giugno 2007

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

 


 

 

Numero del progetto di legge

3008

Titolo

Disposizioni per l' erogazione di un assegno di solidarieta' ai cittadini italiani anziani emigrati residenti all' estero

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Affari sociali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione alla Camera

2 agosto 2007

§       annuncio

2 agosto 2007

§       assegnazione

24 settembre 2007

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

XI (Lavoro)

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

I progetti di legge AA.CC. 1291 (Bafile ed altri)e 3008 (Bafile ed altri), entrambi costituiti da due articoli, recano disposizioni volte ad introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani residenti all'estero.

L’articolo 1 di entrambi i citati progetti di legge prevede l’erogazione di un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate. L’assegno è erogato dall'INPS per dodici mensilità annuali. In proposito, l’A.C. 3008 stabilisce, altresì, che l'assegno è erogato in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime.

Entrambe le iniziative definiscono, inoltre, i limiti di reddito al di sotto dei quali si ha diritto alla percezione dell’assegno (reddito inferiore a 3.000 euro annui per i cittadini non coniugati e a 5.000 euro annui per quelli coniugati). 

In merito alla procedura di accertamento del reddito, l’A.C. 1291 e l’A.C. 3008 recano disposizioni parzialmente differenti. La prima proposta di legge (A.C. 1291) prevede che si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per l'accertamento dei redditi prodotti all'estero ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche subordinate ad un determinato limite di reddito. L’A.C. 3008 precisa, invece, che la valutazione delle condizioni socio-economiche tiene conto sia del livello assoluto del reddito sia di una parametrazione volta a valutare l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.

Le suddette proposte di legge, infine, definiscono diversamente anche la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria (articolo 2).

La proposta di legge A.C. 1843 (Angeli), costituita da cinque articoli, reca disposizioni per estendere l’erogazione dell’assegno sociale (già riconosciuto ai residenti in Italia) agli italiani residenti all'estero.

L’articolo 1 stabilisce che l’assegno socialeè erogato dall’INPS, ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, nati nel territorio della Repubblica italiana e residenti all'estero, per tredici mensilità l'anno, in misura pari all'importo stabilito per i connazionali residenti sul territorio nazionale.

L’articolo 2 istituisce il conto per gli assegni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero presso l'INPS nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali prevista dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88[1].

L’articolo 3 statuisce che lo Stato provvede annualmente all’intera copertura del suddetto conto.

L’articolo 4 specifica che, ai fini dell’erogazione dell'assegno sociale, ciascun cittadino italiano residente all'estero presenta l’istanza su carta libera all'INPS, tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana.

L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Il progetto di legge A.C. 2473 (Merlo) modifica l'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335[2] e, analogamente all’A.C. 1843, reca disposizioni per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale in favore dei cittadini anziani o inabili emigrati e residenti all'estero.

La proposta di legge si prefigge, quindi, di riconoscere il diritto all'assegno sociale ai cittadini nati in Italia e residenti all'estero, continuativamente da almeno dieci anni, ultrasessantacinquenni in condizioni «verificabili» di indigenza o dichiarati inabili.

 A tal fine, l’articolo 1 aggiunge il comma 6-bis all'articolo 3 della citata legge n. 335 del 1995, estendendo le disposizioni in materia di assegno sociale anche ai cittadini, nati in Italia ed emigrati e residenti all'estero, in possesso di specifici requisiti.

L’articolo 2 stabilisce le modalità di presentazione delle domandeper il conseguimento dell’assegno sociale, individuando la documentazione da esibire.

L’articolo 3 definisce le modalità di calcolo dell'assegno sociale, il cui ammontare si ottiene applicando un’opportuna scala di equivalenza tra la soglia convenzionale di povertà relativa in Italia, calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l'indagine annuale dell'ISTAT sui consumi, e lo stesso valore calcolato nel Paese di residenza del richiedente.

L’articolo 4 individua le cause di estinzione del diritto all’assegno sociale.

L’articolo 5 stima l’onere finanziario in 90 milioni di euro per il primo anno. A decorrere dal secondo anno, i consolati italiani trasmettono al Ministero degli affari esteri la previsione di spesa per l’assegno sociale da corrispondere l'anno successivo agli anziani indigenti residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

L’articolo 6 reca, poi, la copertura finanziaria, mentre l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

Relazioni allegate

I progetti di legge in esame, d’iniziativa parlamentare, sono corredati dalla sola relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

I progetti di legge A.C. 1271 e A.C. 3008 sono diretti ad introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all’estero che si trovano in condizioni di disagio socio-economico, mentre le proposte di legge A.C. 1843 e A.C. 2473 estendono la corresponsione dell’attuale assegno sociale di cui alla legge n. 335 del 1995, rispettivamente, ai cittadini italiani anziani residenti all’estero e ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti all’estero indigenti o inabili al lavoro.

In ogni caso, le iniziative in esame prevedono misure di assistenza sociale con oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, le proposte di legge A.C. 1291 e A.C. 3008 estendono l’ambito di applicazione delle procedure di accertamento del reddito di cui all’articolo 49 della legge n. 289 del 2002 e, ai fini della copertura finanziaria, lo stesso progetto di legge A.C. 1291 prevede l’abrogazione di norme di rango legislativo (peraltro già abrogate).

Atteso che le suddette proposte di legge sono destinate ad intervenire su materie già oggetto di interventi legislativi, pare giustificarsi l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge in esame recano disposizioni finalizzate all’erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani residenti all’estero che versano in condizioni economiche disagiate (A.C. 1271 e A.C. 3008) ovvero ad estendere la corresponsione dell’attuale assegno sociale anche ai cittadini italiani anziani residenti all’estero (A.C. 1843) o ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti all’estero indigenti o inabili al lavoro (A.C. 2473).

Nel ricordare che dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione la materia dell’ ”assistenza sociale” è confluita nella competenza legislativa residuale delle regioni, appare opportuno rilevare che, nel caso di specie, le proposte di legge sono dirette a regolamentare profili che sembrano eccedere l’ambito di intervento propriamente regionale. Le proposte in esame, infatti, recano misure destinate all’assistenza di cittadini italiani residenti all’estero, la cui tutela – mancando la possibilità di un intervento di carattere regionale, in conseguenza dell’impossibilità di individuare una regione territorialmente competente – non può che essere attribuita alla competenza legislativa dello Stato.

In considerazione della natura dell’intervento previsto, che mira a garantire ai cittadini italiani residenti all’estero di poter fruire di forme assistenziali che presentano analogie con quelle attualmente previste per i cittadini residenti in Italia, le nuove norme potrebbero essere ricondotte alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato), benché la citata norma costituzionale faccia riferimento ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti “sul territorio nazionale”.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

I progetti di legge in esame contemplano misure di carattere assistenziale fondate su un principio di solidarietà riconducibile agli articoli 2 (ove si fa riferimento ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”), 3, secondo comma, (ove si demanda alla Repubblica il “compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”) e 38, primo comma, della Costituzione (ove si stabilisce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”).

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'UE)

Il 20 ottobre 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di trasferibilità dei diritti alla pensione complementare (COM(2005) 507). La proposta, che segue la procedura di codecisione, mira ad agevolare la mobilità dei lavoratori eliminando gli ostacoli derivanti dai differenti ordinamenti nazionali in materia di regimi pensionistici complementari.

Il 20 giugno 2007 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di direttiva, secondo la procedura di codecisione, approvando emendamenti. Il 9 ottobre 2007 la Commissione, accogliendo alcuni degli emendamenti del Parlamento europeo, ha presentato una proposta modificata di direttiva (COM(2007) 603) che insiste sulla determinazione delle prescrizioni minime volte a migliorare l’acquisizione dei diritto a pensione, sui diritti di mantenimento più chiari affinché le pensioni dei lavoratori mobili siano trattate con equità e su un migliore accesso a informazioni utili. Il titolo della proposta è stato conseguentemente modificato: “proposta di direttiva relativa alle esigenze minime volte ad accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l’acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione complementare”. La proposta è ora all’esame del Consiglio, che aveva peraltro già definito, nella riunione del 30 novembre – 1° dicembre 2006, i principali punti di consenso e dissenso tra le delegazioni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

In relazione all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 1291, che ripristina l’imposta di successione e donazione, si osserva che, dal punto di vista della tecnica legislativa, la mera abrogazione di norme abrogative (articoli 13 e 14, comma 1, della legge n. 383 del 2001) non comporta automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate (sarebbe opportuno, peraltro, indicare esplicitamente le norme di cui si ripristina l’efficacia).

Con riferimento alla stessa disposizione, sarebbe opportuno verificare la congruità della copertura finanziaria, in quanto l’articolo 13 della legge n. 383 del 2001 è stato già abrogato dal comma 52 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dalla relativa legge di conversione n. 286 del 2006. Con tale provvedimento, infatti, si è provveduto a reintrodurre proprio l’imposta sulle successioni, disciplinata dai successivi commi da 47 a 54 dello stesso articolo 2 del decreto-legge n. 262.

Per quanto concerne l’A.C. 1843, si segnala che, ai fini dell’erogazione dell’assegno sociale ai cittadini anziani residenti all’estero, non sembrano previsti limiti di reddito, come stabilito, invece, per l’assegno sociale dalla legge n. 335 del 1995.

Con riferimento all’articolo 5, comma 2, dell’A.C. 2473, sarebbe poi opportuno indicare più precisamente le funzioni demandate al Ministero della solidarietà sociale, considerando che, ai sensi della normativa vigente, l’assegno sociale ai residenti in Italia è corrisposto dall’INPS.

 

Impatto sui destinatari delle norme

I progetti di legge A.C. 1271 e A.C. 3008 prevedono l’istituzione di un assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani residenti all’estero che versano in condizioni di disagio socio-economico.

Le proposte di legge A.C. 1843 e 2473 estendono, altresì, la corresponsione dell’attuale assegno sociale di cui alla legge n. 335 del 1995, rispettivamente, ai cittadini italiani anziani residenti all’estero e ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti all’estero indigenti o inabili al lavoro.

Le iniziative in commento sono pertanto destinate a produrre effetti nei confronti dei potenziali beneficiari di tale misura di assistenza, oltre che sull’attività delle pubbliche amministrazioni interessate (Ministero degli affari esteri, Ministero della solidarietà sociale, ambasciate e consolati) ed, in particolare, su quella dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, al quale è demandata la corresponsione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno sociale.

Formulazione del testo

Si rileva che l’articolo 2 dell’A.C. 1291, nel definire la copertura finanziaria, fa riferimento agli oneri decorrenti dall’anno 2006 (anziché dall’anno 2007).

In relazione all’articolo 1 dell’A.C. 2473, sembrerebbe opportuno chiarire la formulazione della norma, precisando, in particolare, se i requisiti previsti alle lettere a), b), e c) devono essere posseduti dai potenziali beneficiari dell’assegno congiuntamente o in via alternativa.

In relazione all’articolo 2, comma 1, lettera d), della stessa proposta di legge, appare opportuno specificare se l’ “istituzione pubblica riconosciuta” cui si fa riferimento sia, come sembra, quella del Paese di residenza del beneficiario.

All’articolo 4 del medesimo progetto di legge, si segnala l’opportunità di chiarire più precisamente in quali ipotesi il ritorno in Italia costituisca causa di estinzione del diritto.

Infine, sempre con riferimento all’A.C. 2473, si segnala che il comma 1 dell’articolo 5, nel definire le competenze dei consolati ai fini della quantificazione degli oneri, richiama esclusivamente l’assegno sociale da corrispondere agli anziani indigenti, mentre non fa alcun riferimento agli inabili al lavoro residenti all’estero che pure sono individuati quali destinatari dell’assegno sociale.

Per quanto riguarda il comma 5 dell’articolo 1 dell’A.C. 3008, potrebbe risultare opportuno precisare il soggetto istituzionale cui è affidata la definizione della “parametrazione” e le modalità con le quali deve essere sviluppata.

 

 


Schede di lettura

 


Il contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge A.C. 1291 e A.C. 3008

 

I progetti di legge AA.CC. 1291 (Bafile ed altri)e 3008 (Bafile ed altri), costituiti da due articoli, recano disposizioni sostanzialmente analoghe volte ad introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani residenti all'estero.

Le relazioni illustrative segnalano che già nel corso della XIV legislatura, durante l’esame del disegno di legge finanziaria 2004 presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato presentato un emendamento da parte di alcuni parlamentari de L’Ulivo finalizzato all’introduzione di tale istituto. In occasione della suddetta manovra di bilancio non fu tuttavia possibile esaminare il citato emendamento; la misura viene pertanto riproposta.

Le stesse relazioni illustrative chiariscono, poi, che l'introduzione di un assegno di solidarietà è “una delle richieste più pressanti avanzate dalle nostre comunità all'estero, richiesta ribadita dal Consiglio generale degli italiani all'estero; inoltre è stata sostenuta da una raccolta di firme di 50.000 cittadini e cittadine, promossa dai patronati”.

L’articolo 1 di entrambe le proposte di legge prevede la corresponsione di un assegno mensile di solidarietà, pari a 123 euro ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero che si trovano in condizioni di disagio socio-economico. L’erogazione è assicurata dall'INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale) per dodici mensilità annuali.

L’A.C. 3008 stabilisce, altresì, che l'assegno è erogato in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime (comma 1).

Entrambe le proposte di legge specificano che sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate i cittadini non coniugati con reddito personale annuo inferiore a 3.000 euro ed i cittadini coniugati, il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, risulta inferiore a 5.000 euro (comma 2).

Secondo la relazione illustrativa dell’A.C. 3008, iparametri reddituali “sono stati individuati sulla base della media dei redditi dei Paesi a medio e basso indice di sviluppo indicati nell'Human Development Report 2006”.

Le proposte di legge specificano, inoltre, che i suddetti limiti di reddito sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario con esso convivente, ove si tratti di minore di anni diciotto o di persona totalmente invalida e sprovvista di reddito (comma 3).

Al comma 4 sono definite le modalità per il computo del reddito ai fini della percezione dell’assegno. Al riguardo, si precisa che nel calcolo sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà (comma 4).

Per quanto concerne la procedura di accertamento del reddito (comma 5), l’A.C. 1291 e l’A.C. 3008 recano disposizioni parzialmente differenti.

La prima proposta di legge (A.C. 1291) prevede l’applicazione delle procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L’A.C. 3008 precisa, invece, che nella valutazione delle condizioni socio-economiche disagiate si tiene conto sia del livello assoluto del reddito, determinato ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 289 del 2002, sia di una parametrazione finalizzata a valutare l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.

 

L’articolo 49 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto disposizioni concernenti l'accertamento dei redditi prodotti all'estero, ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche subordinate ad un determinato limite di reddito.

In particolare, al comma 1, si prevede che i richiamati redditi debbano essere attestati da certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. La norma è dovuta alla considerazione che l'autocertificazione appare, in questi casi, di difficile riscontro.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministro del lavoro e della previdenza sociale), di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per gli italiani nel mondo del 12 maggio 2003, è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel citato comma 1 dell’articolo 49.

Più specificamente, il richiamato D.M. ha stabilito:

§       che i redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito (articolo 1):

a) redditi previdenziali italiani ed esteri;

b) redditi da lavoro;

c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;

d) redditi di capitali e di partecipazione;

e) redditi a carattere assistenziale.

§       che i richiamati redditi debbano essere rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata allo stesso D.M., attraverso la presentazione all'ente erogatore di (articolo 2):

a)  certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b)  copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

Tali certificazioni ed autocertificazioni, ai sensi del successivo articolo 4, possono essere trasmesse anche con modalità telematiche.

Inoltre, negli Stati non compresi nella richiamata tabella, l’accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di:

a)  certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b)  autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.

Ai sensi del successivo articolo 3, l'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano.

Infine, l’articolo 5, confermando quanto disposto dall’articolo 49 della legge finanziaria per il 2003, ha stabilito che, per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002, e anche ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 9[3], della stessa legge finanziaria per il 2003, le certificazioni e le autocertificazioni debbano pervenire all'ente erogatore entro il 31 luglio 2003, allo scopo di consentire la verifica reddituale e l'eventuale tempestiva adozione del decreto interministeriale di modifica dei requisiti di accesso previsto dal penultimo ed ultimo periodo del citato articolo 38, comma 9.

Nei confronti di coloro che alla data del 31 luglio 2003 non abbiano presentato idonea documentazione attestante i loro diritti, inoltre, viene sospesa l'erogazione della maggiorazione di cui al richiamato articolo 38, comma 9, della legge n. 289 del 2002.

 

Con riferimento al comma 5 dell’articolo 1 dell’A.C. 3008, potrebbe risultare opportuno precisare il soggetto istituzionale cui è affidata la definizione della parametrazione e le modalità con le quali deve essere sviluppata.

 

I progetti di legge in commento definiscono la copertura finanziaria dell’assegno di solidarietà in maniera differente.

L’articolo 2 dell’A.C. 1291 statuisce che tale copertura, per un onere valutato in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, viene assicurata destinando una quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni che viene a tal fine ripristinata, a decorrere dalla data di entrata in vigore de provvedimento in esame, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

A tal fine, viene disposta l’abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001, norme che avevano a loro volta abrogato l’imposta sulle successioni e sulle donazioni in questione.

Dal punto di vista della tecnica legislativa si osserva che la mera abrogazione di norme abrogative (articoli 13 e 14, comma 1, della legge n. 383 del 2001) non comporta automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate (sarebbe opportuno, peraltro, indicare esplicitamente le norme di cui si ripristina l’efficacia).

Inoltre, sarebbe opportuno verificare la congruità della copertura finanziaria, in quanto l’articolo 13 della legge n. 383 del 2001 è stato già abrogato dal comma 52 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dalla relativa legge di conversione, n. 286 del 2006. Con tale provvedimento, infatti, si è provveduto a reintrodurre proprio l’imposta sulle successioni, disciplinata dai commi da 47 a 54 dello stesso articolo 2 del decreto-legge n. 262.

Si rileva, infine, che la norma riferisce la copertura finanziaria agli oneri decorrenti dall’anno 2006 (anziché dall’anno 2007).

 

In particolare, si ricorda che l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006 ha reintrodotto l’imposta gravante sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (imposta sulle successioni) e l’imposta applicata ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito (imposta sulle donazioni), nonché l’imposta gravante sulla costituzione di vincoli di destinazione .

A tal fine, si è prevista l’applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), nella versione vigente alla data del 24 ottobre 2001.

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 346 del 1990 precisa che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi (comma 1).

Ai sensi del comma 48 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote:

a)  4 per cento sul valore complessivo netto eccedente un milione di euro per ciascun beneficiario, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea diretta;

b)  6 per cento per i trasferimenti a favore dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado e degli affini in linea diretta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c)  8 per cento per i trasferimenti in favore di soggetti diversi dai precedenti.

 

L’articolo 2 dell’A.C. 3008 prevede che, all'onere derivante dall'attuazione delle nuove norme, pari a 58,4 milioni di euro per il 2007, a 69,2 milioni di euro per il 2008 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 1).

La relazione illustrativa specifica che la quantificazione delle risorse necessarie all’attuazione del provvedimento è stata effettuata “considerando che la platea dei beneficiari è all’incirca di 40.000 unità”.

Il comma 2 conferisce, infine, al Ministro dell'economia e delle finanze l’autorizzazione ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La proposta di legge A.C. 1843

 

La proposta di legge A.C. 1843 (Angeli), costituita da cinque articoli, reca disposizioni per l’erogazione dell’assegno sociale agli italiani residenti all'estero.

L’articolo 1 stabilisce che l’assegno sociale è erogato dall’INPS, ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, nati nel territorio della Repubblica italiana e residenti all'estero, per tredici mensilità l'anno, in misura pari all'importo stabilito per i connazionali residenti sul territorio nazionale.

 

In proposito, si segnala che, ai fini dell’erogazione di tale assegno, non sono previsti limiti di reddito, come stabilito, invece, per l’assegno sociale di cui alla legge n. 335 del 1995 (v. infra).

 

L’articolo 2 istituisce il conto per gli assegni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero presso l'INPS nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali prevista dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88[4].

 

Nel regime previgente alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), il finanziamento da parte dello Stato del disavanzo del bilancio complessivo dell'INPS avveniva attraverso due canali: stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato ed anticipazioni di tesoreria[5].

Riguardo ai primi, l'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, ha istituito, ai fini della progressiva separazione tra previdenza e assistenza e della correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima, la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS). Ai sensi del medesimo articolo 37, il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della legge n. 88 del 1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

Da ultimo, l’articolo 1, commi 742-747 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha recato disposizioni varie relative alle gestioni previdenziali.

In particolare, i commi 742-744 hanno determinato l'adeguamento, per l'anno 2007, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la GIAS presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

Più specificamente, gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2007, pari complessivamente a 585,09 milioni di euro, sono determinati (comma 742):

a)  nella misura di 469,16 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)  nella misura di 115,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Pertanto, come previsto dal successivo comma 743, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2007 sono stati determinati:

§       per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 742, lettera a) – in 16.650,39 milioni di euro (per l’anno 2006 l’importo dovuto era infatti pari a 16.181,23 milioni);

§       per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 742, lettera b) – in 4.114,39 milioni di euro (nel 2006 l’importo dovuto era infatti pari a 3.992,46 milioni).

 

L’articolo 3 stabilisce che lo Stato provvede annualmente all’intera copertura del conto di cui all’articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

L’articolo 4 specifica che, ai fini dell’erogazione dell'assegno sociale, ciascun cittadino italiano residente all'estero presenta l’istanza su carta libera all'INPS, tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana. Quest’ultima, compiuti i necessari accertamenti, inoltra il carteggio corredato dal proprio parere, predisponendo altresì un apposito registro per ogni circoscrizione con le indicazioni essenziali per l’individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.

 

L’articolo 5 stabilisce che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La proposta di legge A.C. 2473

 

Il progetto di legge A.C. 2473 (Merlo), composto da sette articoli, modifica l'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335[6] e reca disposizioni per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale in favore dei cittadini anziani o inabili emigrati e residenti all'estero.

Secondo la relazione illustrativa, “l'assegno sociale è, per questi connazionali, un'esigenza che si pone in maniera pressante ed improcrastinabile, ancora di più se risiedono in Paesi colpiti da gravi crisi economiche e sociali; la sua necessità è stata ribadita più volte dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (ad esempio nella Conferenza del CGIE sull'assegno sociale, indetta nel 1992); la sua introduzione nell'ordinamento italiano è stata sollecitata dai Comitati degli italiani all'estero (Comites) e da tutte le forze istituzionali e sindacali, nonché dalle associazioni di mutua assistenza degli italiani all'estero”.

La proposta di legge in esame si prefigge, quindi, di riconoscere il diritto all'assegno sociale ai cittadini nati in Italia e residenti all'estero, continuativamente da almeno dieci anni, ultrasessantacinquenni in condizioni «verificabili» di indigenza o dichiarati inabili.

A tal fine, l’articolo 1 aggiunge il comma 6-bis all'articolo 3 della citata legge n. 335 del 1995, estendendo le disposizioni del comma 6 del medesimo articolo 3 in materia di assegno sociale anche ai cittadini, nati in Italia ed emigrati e residenti all'estero, in possesso dei seguenti requisiti: 

a)      sessantacinque anni di età e reddito annuo inferiore o pari a quello considerato minimo ai fini della definizione dei beneficiari italiani residenti in Italia di cui al citato comma 6 parametrato al costo della vita del Paese di residenza del cittadino emigrato richiedente;

b)      inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, da una dichiarazione dell'autorità competente per la sicurezza sociale o, in sua mancanza, dall'autorità di collegamento del Paese di residenza e non sono beneficiari o non hanno diritto alla prestazione o al sussidio di natura analoga, o pur avendone diritto, possiedono i requisiti di cui alla citata lettera a);

c)      possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) e sono residenti all'estero da almeno dieci anni.

 

L’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 ha introdotto l’istituto dell’assegno sociale, prestazione di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

L’assegno sociale è riservato ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di età, siano residenti in Italia ed abbiano un reddito[7] pari a zero o di importo comunque inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. Se il soggetto interessato è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.

Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.

La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.

L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.

L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.

Per l'anno 2007, l'importo mensile dell'assegno è di 389,36 euro, per un importo annuo pari a 5.061,68 euro (389,36 x 13).

I limiti di reddito sono di 5.061,68 euro se il richiedente non è coniugato e di 10.123,36 euro annui (cioè 5.061,68 x 2) se il richiedente è coniugato.

L'assegno sociale non è reversibile e non viene corrisposto se l'interessato si trasferisce all'estero.

L’assegno sociale spetta anche ai mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, ed ai sordomuti che compiano 65 anni di età, in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età (articolo 3 della legge n. 335 del 1995).

I ciechi civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento economico cui hanno diritto; tuttavia, poiché questo è d’importo inferiore al limite di reddito stabilito per il diritto all’assegno sociale, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.

 

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, sembrerebbe opportuno chiarire la formulazione della norma, precisando, in particolare, se i requisiti previsti alla lettere a), b), e c) devono essere posseduti congiuntamente o in via alternativa.

 

L’articolo 2 stabilisce le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento dell’assegno sociale da parte dei soggetti di cui all’articolo 1.

Questi ultimi devono, infatti, far pervenire presso le sedi consolari o presso i patronati o le associazioni segnalate dalle ambasciate italiane le domande per il conseguimento dell’assegno sociale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso (comma 1).

Le suddette domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a)        una fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano, congiuntamente a una certificazione di residenza all'estero da almeno dieci anni;

b)        una dichiarazione giurata comprovante l'assenza di reddito o il possesso di reddito inferiore a quello considerato minimo di sussistenza nel Paese di residenza del richiedente, fatto salvo il reddito catastale derivante dall'immobile adibito ad abitazione del richiedente;

c)        nel caso in cui percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, una documentazione dell'ammontare delle stesse, rilasciata dall'ente erogatore;

d)        nel caso di persone dichiarate inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, un certificato medico dell'istituzione pubblica riconosciuta recante l'anamnesi lavorativa e formativa, i dati anamnestici e clinici, i dati previdenziali e le conclusioni diagnostiche (comma 2).

 

In relazione alla disposizione di cui al comma 1, lettera d), dell’articolo in commento, appare opportuno specificare se l' “istituzione pubblica riconosciuta” è, come sembra, quella del Paese di residenza del beneficiario.

 

L’articolo 3 definisce le modalità di calcolo dell'assegno sociale, il cui ammontare si ottiene applicando un’opportuna scala di equivalenza tra la soglia convenzionale di povertà relativa in Italia, calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l'indagine annuale dell'ISTAT sui consumi, e lo stesso valore calcolato nel Paese di residenza del richiedente.

 

L’articolo 4 concerne l’estinzione del diritto all’assegno sociale. In particolare, tale assegno si estingue quando si verifica una delle seguenti circostanze:

§         ritorno del beneficiario in Italia;

§         rinuncia alla cittadinanza italiana;

§         perdita o non sussistenza dei requisiti che hanno motivato la prestazione stessa;

§         decesso.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di chiarire più precisamente in quali ipotesi il “ritorno in Italia” costituisca causa di estinzione del diritto.

 

L’articolo 5 stabilisce la previsione di spesa per il primo anno e per gli anni successivi.

In particolare, si stima l’onere finanziario in 90 milioni di euro per il primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 1).

A decorrere dal secondo anno, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri, la previsione di spesa per il suddetto assegno sociale, da corrispondere l'anno successivo agli anziani indigenti residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente, che siano state accolte.

Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il 31 maggio di ogni anno, a trasmettere al Ministero della solidarietà sociale le domande di cui al presente comma (comma 2).

 

Si segnala che il comma 1 dell’articolo in commento, nel definire le competenze dei consolati ai fini della quantificazione degli oneri, richiama esclusivamente l’assegno sociale da corrispondere agli anziani indigenti, mentre non fa alcun riferimento agli inabili al lavoro residenti all’estero.

Sarebbe opportuno, poi, indicare più precisamente le funzioni demandate al Ministero della solidarietà sociale, ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, considerando che l’assegno sociale ai residenti in Italia è attualmente corrisposto dall’INPS.

 

L’articolo 6 reca, poi, la copertura finanziaria, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 1).

Il comma 2 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze l’adozione di appositi decreti per le occorrenti variazioni di bilancio.

 

L’articolo 7, infine, stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Progetti di legge

 


N. 1291

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BAFILE, FRANCESCHINI, SERENI, FEDI, BUCCHINO, NARDUCCI, GIANNI FARINA, LUCÀ, ZANOTTI, TRUPIA, ASTORE, BURTONE, GRASSI, SANNA

¾

 

Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero

 

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Presentata il 5 luglio 2006

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Nel corso della XIV legislatura, durante la discussione del disegno di legge finanziaria 2004, alcuni parlamentari dell'Ulivo avevano assunto un'iniziativa a favore degli italiani residenti all'estero. In sede di Commissione Bilancio era stato presentato un emendamento volto a introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini italiani residenti all'estero che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate.

      L'introduzione di un assegno di solidarietà, come è noto, è stata una delle richieste più pressanti avanzata dalle nostre comunità all'estero, richiesta ribadita dal Consiglio generale degli italiani all'estero; inoltre è stata sostenuta da una raccolta di firme di 50.000 cittadini e cittadine, promossa dai patronati.

      Si tratta di un'esigenza avvertita in modo urgente, e addirittura drammatico, dalle comunità italiane che risiedono nei Paesi colpiti da grave crisi economica e sociale.

      L'emendamento sopra citato non è stato esaminato in quanto il Governo ha posto la questione della fiducia su un testo che non affrontava minimamente questa problematica.

      Con la presentazione di tale proposta di legge si vuole che il Parlamento si pronunci in maniera chiara sulla questione, auspicabilmente dando una risposta positiva alle istanze delle nostre comunità all'estero.

      La proposta di legge è una prova concreta del nostro impegno per una politica di solidarietà a favore dei cittadini più disagiati. In questo modo si dà concretezza agli impegni assunti nel programma di Governo.

      Ci si augura che, su una proposta di legge come questa, che nasce in risposta alle condizioni di necessità di alcune comunità italiane all'estero, si possano realizzare le più ampie convergenze per dare soluzione a un annoso problema, sempre evocato ma non ancora risolto.

      L'articolo 1 della proposta di legge prevede che sia erogato ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, un assegno mensile di solidarietà, per dodici mensilità, di un valore pari a 123 euro.

      Tali disagiate condizioni economiche sono definite da due limiti: un tetto annuo di reddito individuale (3.000 euro) e uno di reddito di coppia per i cittadini coniugati (5.000 euro). Tali limiti sono incrementati di 1.000 euro per ogni minorenne o per ogni soggetto invalido sprovvisto di reddito a carico e convivente.

      All'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato in 80 milioni di euro su base annua, si provvede con una quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

 

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro.

      2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

 

      3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

      4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

      5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.

 

 

 


N. 1843

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato ANGELI

¾

 

Disposizioni per l'erogazione dell'assegno sociale agli italiani residenti all'estero

 

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Presentata il 23 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tratta uno degli argomenti più spinosi e complessi della nostra realtà sociale.

Non possiamo dimenticare l'esistenza di un'altra Italia, la quale necessita delle stesse attenzioni e prerogative riservate agli italiani che vivono in Italia.

Questa proposta di legge mira a considerare allo stesso modo entrambe le categorie di cittadini italiani.

La questione della concessione dell'assegno sociale (ex pensione sociale) ai connazionali che risiedono all'estero è sicuramente un tema che trova trattazione ogni qualvolta si insedia un nuovo Governo.

Già nella seduta del 22 ottobre 1976, durante la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977, possiamo infatti trovarne traccia.

In quell'occasione il primo firmatario della proposta di legge presentò un ordine del giorno dove era possibile leggere: «La Camera, nell'osservanza e nel rispetto della giustizia sociale e della parità costituzionale dei cittadini, invita il Governo a corrispondere agli italiani residenti all'Estero e che rientrano nei casi previsti dalla legge, la pensione sociale con eguaglianza di trattamento rispetto a quanti si trovano in Italia».

Sono passati trent'anni da quella seduta ma ancora non si è trovata soluzione a questa problematica, anche se tutti i Governi ne hanno fatto una propria bandiera, soprattutto nell'ultima campagna elettorale, nella quale gli italiani all'estero hanno giocato un ruolo da protagonisti.

Ho quindi deciso, avendo nel cuore i connazionali emigrati e conoscendo approfonditamente le difficoltà, non solo economiche, che lontani dalla patria si incontrano quotidianamente, di presentare questa proposta, in modo da definire e risolvere questa seria questione.

Tale proposta intende quindi sanare un arbitrio interpretativo in sede di applicazione delle norme ed anche dare un pur inadeguato, perché minimo nella sua sostanza, riconoscimento al non fortunato impegno di tanti italiani in terra straniera che non può né deve restare ignorato, attraverso l'illegittimo operato di organi amministrativi.

Per quanto concerne i capitoli di spesa dai quali attingere i fondi, sarà possibile farlo dagli stessi capitoli per i quali si attinge per gli italiani che risiedono nella madre patria, essendo ormai cittadini equiparati e non più di serie A o serie B.

Infine, bisogna tener presente che il numero di coloro nati in Italia e poi trasferitisi in altri Paesi è davvero esiguo, perché ormai tanti di loro o sono tornati in Italia o non sono più di questo mondo.

Auspico quindi, onorevoli colleghi, che vogliate comprendere l'importanza e la necessità di questo provvedimento che a gran voce è richiesto da coloro che, spinti dal bisogno, sono stati indotti a lasciare il nostro Paese con la consapevolezza con la quale si va incontro a certe scelte.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, nati nel territorio della Repubblica italiana e residenti all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per tredici mensilità l'anno, un assegno mensile pari all'importo stabilito per i connazionali residenti sul territorio nazionale, di seguito denominato «assegno sociale».

Art. 2.

1. Presso l'INPS, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, è acceso il conto per gli assegni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai fini della concessione dell'assegno sociale, ciascun cittadino italiano residente all'estero presenta domanda su carta libera all'INPS tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 2473

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato RICARDO ANTONIO MERLO

¾

 

Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Disposizioni per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale in favore dei cittadini anziani o inabili emigrati e residenti all'estero

 

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Presentata il 29 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - Si stima che dall'Italia, terra di forte emigrazione, nel secolo appena trascorso siano partiti, in cerca di lavoro, circa 22 milioni di connazionali.

Questo fenomeno ha caratterizzato, a più riprese e con diversa intensità, le nostre regioni, e per tanti italiani ha rappresentato l'unica dolorosa soluzione ai problemi economici e sociali che non potevano essere risolti sul territorio nazionale.

Di quella massa di connazionali emigrati, una gran parte ha ottenuto il riscatto sociale sognato alla partenza, mentre per un'altra parte non è stato così.

In alcuni casi, infatti, la povertà da cui si cercava si fuggire è stata sostituita con una nuova situazione di indigenza, ancora più drammatica oggi, perché sopportata, in una fase della vita, la terza età, in cui vengono meno la speranza e l'entusiasmo con i quali si era creduto di ricostruire una nuova vita.

Ciò nonostante, non si può non riconoscere che, tutti indistintamente, i nostri connazionali all'estero, anche quelli che non hanno ottenuto quell'ambito riscatto sociale, hanno lavorato per la crescita economica e sociale del nostro Paese nel mondo intero, ad esempio con l'invio in Italia delle loro rimesse, con la diffusione della cultura italiana e con il consumo del made in Italy.

A quei nostri connazionali emigrati che, cercando la fortuna lontano da casa, non l'hanno trovata, è indirizzata questa proposta di legge.

La presente proposta di legge, infatti, attraverso la modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si prefigge di riconoscere il diritto all'assegno sociale ai cittadini nati in Italia, e residenti all'estero, continuativamente da almeno dieci anni, ultrasessantacinquenni in condizioni «verificabili» di indigenza o dichiarati inabili.

L'assegno sociale è, per questi connazionali, un'esigenza che si pone in maniera pressante ed improcrastinabile, ancora di più se risiedono in Paesi colpiti da gravi crisi economiche e sociali; la sua necessità è stata ribadita più volte dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (ad esempio nella Conferenza del CGIE sull'assegno sociale, indetta nel 1992); la sua introduzione nell'ordinamento italiano è stata sollecitata dai Comitati degli italiani all'estero (Comites) e da tutte le forze istituzionali e sindacali, nonché dalle associazioni di mutua assistenza degli italiani all'estero.

In primo luogo, la presente proposta di legge è un atto di giustizia sociale, che consentirebbe a questi soggetti un minimo aiuto economico, per superare le difficoltà di vita, nello stesso Paese che li ha accolti, ed eviterebbe il secondo e totale sradicamento. Infatti, queste persone, spesso spinte dalla necessità, decidono di ritornare in Italia. Ma tornare a vivere nel proprio Paese, dopo anni di emigrazione, non vuol dire sempre tornare in famiglia e tra gli amici d'infanzia, anzi, in molti casi, purtroppo, significa solo, come accadde per l'esodo, un trasferimento per sopravvivere.

In secondo luogo, riconoscendo a questi soggetti il diritto all'assegno sociale, si otterrebbe anche un beneficio economico per lo Stato, in termini di riduzione di costi pubblici: questo per effetto della rinuncia ai numerosi rientri per poter accedere a diritti e a prestazioni assistenziali, giudicati mediamente superiori ai 20.000 euro annui a persona (da «Pagine» del 9 settembre 2006, Vitaliano Vita, presidente dell'Osservatorio per la diffusione della informazione e della cultura italiana - ODICI, autore, tra l'altro, di uno studio per la individuazione in America Meridionale degli indigenti ultrasessantacinquenni, residenti all'estero fornito anche al Ministero degli Affari Esteri).

Per inciso, è interessante notare che, il numero degli aventi diritto all'assegno sociale, così ridefinito, andrà necessariamente riducendosi, per cause naturali, nel corso degli anni: cosicché il maggiore costo sopportato dal bilancio dello Stato, nei primi anni di applicazione di questo provvedimento, se approvato, andrà, con il passare del tempo, via via diminuendo.

In terzo luogo, questa proposta di legge intende eliminare la discriminazione, incredibilmente operata fino ad oggi, nei confronti di una categoria di cittadini a cui non viene riconosciuto lo stesso diritto di cui godono, ad esempio, gli abitanti della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici e i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.

Per assurdo, infatti, lo Stato italiano riconosce ai soggetti citati - che non sono italiani - quel diritto che, ancora, non riconosce ai connazionali nati in Italia e emigrati.

L'approvazione della presente proposta di legge mentre, da un lato, consentirà un uso più razionale delle risorse del bilancio dello Stato (l'irrazionalità anticostituzionale dell'attuale situazione è anche antieconomica), dall'altro colmerà l'iniqua ma soprattutto anticostituzionale assenza di tutela legislativa, tuttora persistente, nei confronti dei soggetti più deboli della nostra società, ovunque risiedano, e che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del Paese.

Su questo presupposto si ritiene che la previsione di spesa, per il primo anno di attuazione, sia di 90 milioni di euro.

Inoltre, dal secondo anno in poi, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate, trasmetteranno al Ministero degli affari esteri, nei termini previsti, le domande pervenute e accolte, presso le rispettive sedi, consentendo un ulteriore aggiustamento e ricalcolo della spesa per l'anno successivo.



 


proposta  di legge

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Art. 1.

(Oggetto).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai cittadini, nati in Italia ed emigrati e residenti all'estero, in possesso dei seguenti requisiti:

a) hanno compiuto i sessantacinque anni di età e possiedono un reddito annuo inferiore o pari a quello considerato minimo ai fini della definizione dei beneficiari italiani residenti in Italia di cui al comma 6 parametrato al costo della vita del Paese di residenza del cittadino emigrato richiedente;

b) sono stati dichiarati inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, dall'autorità competente per la sicurezza sociale o, in sua mancanza, dall'autorità di collegamento del Paese di residenza, non sono beneficiari o non hanno diritto alla prestazione o al sussidio di natura analoga, o pur avendone diritto, possiedono i requisiti di cui alla lettera a);

c) possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) e sono residenti all'estero da almeno dieci anni».

Art. 2.

(Presentazione delle domande).

1. I soggetti di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, devono far pervenire presso le sedi consolari o presso i patronati o le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate

 

italiane le domande per il conseguimento dell'assegno sociale previsto dal medesimo articolo 3, comma 6, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato di giurisdizione che certifichi la condizione di cittadino italiano, congiuntamente a una certificazione di residenza all'estero da almeno dieci anni;

b) una dichiarazione giurata comprovante l'assenza di reddito o il possesso di reddito inferiore a quello considerato minimo di sussistenza nel Paese di residenza del richiedente, fatto salvo il reddito catastale derivante dall'immobile adibito ad abitazione del richiedente;

c) nel caso in cui percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, una documentazione dell'ammontare delle stesse, rilasciata dall'ente erogatore;

d) nel caso di persone dichiarate inabili in modo permanente e assoluto al lavoro, un certificato medico dell'istituzione pubblica riconosciuta recante l'anamnesi lavorativa e formativa, i dati anamnestici e clinici, i dati previdenziali e le conclusioni diagnostiche.

Art. 3.

(Calcolo dell'assegno sociale).

1. L'ammontare dell'assegno sociale da corrispondere agli italiani residenti all'estero, che ne hanno diritto, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si ottiene applicando una opportuna scala di equivalenza tra la soglia convenzionale di povertà relativa in Italia, calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l'indagine annuale dell'Istituto nazionale di statistica sui consumi, e lo stesso valore calcolato nel Paese di residenza del richiedente.

Art. 4.

(Estinzione del diritto).

1. Il diritto all'assegno sociale di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per gli anziani indigenti e gli inabili residenti all'estero si estingue quando il beneficiario concorre in alcuna delle seguente circostanze:

a) ritorno in Italia;

b) rinuncia alla cittadinanza italiana;

c) perdita o non sussistenza dei requisiti che hanno motivato la prestazione stessa;

d) decesso.

Art. 5.

(Previsione di spesa per il primo anno
e per gli anni successivi).

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stimato in 90.000.000 di euro per il primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. A decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri, la previsione di spesa per l'assegno sociale di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, da corrispondere l'anno successivo agli anziani indigenti residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e accolte. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il 31 maggio di ogni anno, a trasmettere al Ministero della solidarietà sociale le domande di cui al presente comma.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 3008

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BAFILE, RICARDO ANTONIO MERLO, FRANCESCHINI, SERENI, FEDI, BUCCHINO, NARDUCCI, GIANNI FARINA, LUCÀ, ZANOTTI, TRUPIA, ASTORE, BURTONE, GRASSI, SANNA

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Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero

 

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Presentata il 2 agosto 2007

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Nel corso della XIV legislatura, durante la discussione del disegno di legge finanziaria 2004, alcuni parlamentari de L'Ulivo avevano assunto un'iniziativa a favore dei cittadini anziani emigrati residenti all'estero. In sede di Commissione Bilancio era stato presentato un emendamento volto a introdurre un assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate.

      L'emendamento sopra citato non potè essere esaminato nel corso della manovra di bilancio. È tuttavia opportuno che la questione venga ora riproposta con apposito atto d'iniziativa legislativa.

      L'introduzione di un assegno di solidarietà, come è noto, è stata una delle richieste più pressanti avanzata dalle nostre comunità all'estero, richiesta ribadita dal Consiglio generale degli italiani all'estero; inoltre è stata sostenuta da una raccolta di firme di 50.000 cittadini e cittadine, promossa dai patronati.

      Si tratta infatti di un'esigenza avvertita in modo urgente, e addirittura drammatico, dalle comunità italiane che risiedono nei Paesi colpiti da grave crisi economica e sociale.

      Con la presentazione della proposta di legge in oggetto si vuoleche il Parlamento si pronunci in maniera chiara sulla questione, auspicabilmente dando una risposta positiva alle istanze delle nostre comunità all'estero.

      La proposta di legge è una prova concreta del nostro impegno per una politica di solidarietà a favore dei cittadini più disagiati. In questo modo si dà concretezza agli impegni assunti nel programma di Governo.

      Ci si augura che, su una proposta di legge come questa, che nasce in risposta alle condizioni di necessità di alcune comunità italiane all'estero, si possano realizzare le più ampie convergenze per dare soluzione a un annoso problema, sempre evocato ma non ancora risolto.

      L'articolo 1 della proposta di legge prevede che sia erogato ai cittadini italiani emigrati ultrasessantacinquenni, residenti all'estero e che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, un assegno mensile di solidarietà, per dodici mensilità, che avrà, a regime, un valore pari a 123 euro. In particolare, si dispone che l'assegno sia pari a 90 euro il primo anno e a 106,5 euro il secondo anno, fino a raggiungere la cifra di 123 euro a regime.

      La condizione di disagio economico dei beneficiari è individuata da due limiti: un reddito individuale inferiore a 3.000 euro e, per i coniugati, un reddito inferiore a 5.000 euro. Tali limiti sono incrementati di 1.000 euro per ogni minorenne o per ogni soggetto invalido sprovvisto di reddito a carico convivente. Tali limiti sono stati individuati sulla base della media dei redditi dei Paesi a medio e basso indice di sviluppo indicati nell'Human Development Report 2006. Nella valutazione della condizione di disagio economico si terrà conto non soltanto del livelllo assoluto del reddito (che dà conto solo del valore «nominale» delle disponibilità del beneficiario) ma anche di un'opportuna «parametrazione» che valuterà anche l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.

      Considerando che la platea dei beneficiari è all'incirca di 40.000 unità, l'onere derivante dall'attuazione della legge è pari a 58,4 milioni di euro per il 2007, a 69,2 milioni di euro per il 2008 e ad 80 milioni di euro per il 2009 e a regime. A questo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero).

 

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni emigrati e che risiedono all'estero, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro. L'assegno è erogato in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime.

      2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

      3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

      4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

      5. Nella valutazione delle condizioni socio-economiche disagiate rilevano il livello assoluto del reddito, determinato ai sensi dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e una parametrazione effettuata allo scopo di valutare l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.

 

 

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 58,4 milioni di euro per il 2007, a 69,2 milioni di euro per il 2008 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 




[1]    Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[2] Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

[3]    Tale comma ha disposto il diritto per i cittadini italiani residenti all’estero ad usufruire dell’incremento della maggiorazione sociale previsto dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), in modo da garantire alle persone disagiate un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese (elevata per il 2007 a 559,91 euro mensili) per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003 e previa verifica delle condizioni reddituali.

[4]    Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[5]    Riguardo alle anticipazioni di tesoreria, si ricorda che il pagamento delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione Invalidità, Vecchiaia, Superstiti dell'INPS avviene tramite l'amministrazione postale; questa trae le somme occorrenti da un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale alimentato dall'INPS (art. 16, comma 1, della L. 12 agosto 1974, n. 370) e, ove necessario per il pagamento delle mensilità dei trattamenti pensionistici, ricorre ad anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi (secondo la disciplina ora posta dall'art. 59, comma 34, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) . L'art. 35 della citata L. n. 448 del 1998 ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 , l'applicazione di una nuova forma di finanziamento dell'INPS (nonché dell’INPDAI), rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (di ciascuno dei due istituti) nel loro complesso. Questo meccanismo si pone quindi in alternativa all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, con l'intento di ricondurre nei conti di bilancio tali partite. I trasferimenti previsti sono in ogni caso - al pari di quelli di tesoreria - a titolo di anticipazione e determinano quindi l'instaurazione di un rapporto debitorio. La nuova forma di finanziamento non è completamente sostitutiva delle anticipazioni di tesoreria, in quanto viene fatta salva - con il richiamo (posto dal comma 7 dell'art. 35 della L. n. 448) del citato art. 59, comma 34, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 - la possibilità di ricorrere a queste ultime.

[6]    Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

[7]    Ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.