Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria - A.C. 2937 - seconda edizione
Riferimenti:
AC n. 2937/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 223
Data: 25/07/2007
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
L n. 120 del 03-AGO-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria

 

A.C. 2937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 223

Seconda edizione

 

 

25 luglio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0137.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

Schede di lettura

Il contenuto del provvedimento  15

Disegno di legge

§      A.C. 2937, (Governo), Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria  37

Iter al Senato

§      A.S. 1598, (Governo), Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale  51

Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

Seduta del 20 giugno 2007 (pomeridiana)71

Seduta del 26 giugno 2007 (pomeridiana)73

Seduta del 3 luglio 2007 (pomeridiana)78

Seduta del 4 luglio 2007 (pomeridiana)81

Seduta del 5 luglio 2007 (antimeridiana)85

Seduta del 10 luglio 2007 (pomeridiana)88

Seduta dell’11 luglio 2007 (pomeridiana)94

Seduta del 12 luglio 2007 (antimeridiana)111

Seduta del 12 luglio 2007 (pomeridiana)115

Seduta del 13 luglio 2007 (antimeridiana)119

Seduta del 13 luglio 2007 (pomeridiana)122

Seduta del 17 luglio 2007 (pomeridiana)134

Esame in sede deliberante presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

Seduta del 19 luglio 2007 (antimeridiana)145

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 12ª Commissione (Igiene e Sanità)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 10 luglio 2007 (pomeridiana)155

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 10 luglio 2007 (pomeridiana)157

Seduta dell’11 luglio 2007 (pomeridiana)160

Seduta del 12 luglio 2007 (antimeridiana)164

Seduta del 13 luglio 2007 (antimeridiana)168

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta dell’11 luglio 2007  171

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 120)177

§      D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. (art. 102)178

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (artt.15-quinquies, 15-quattordecies, 17 e 18, co. 8)180

§      DPCM 13 dicembre 1995 n. 73 Inquadramento del personale del Ministero della salute di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli.185

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 39, co. 18-bis)191

§      D.P.C.M. 27 marzo 2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.192

§      D.M. 8 giugno 2001 Ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.204

§      L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. (art. 8)207

§      D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. (art. 1)209

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1, co. 310-312)212

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (art. 22-bis)214

§      L. 4 agosto 2006, n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.216

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1, co. 796 lett. n)248

§      D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. (art. 1, co. 2)250

§      L. 26 febbraio 2007, n. 17 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.251

Giurisprudenza

§      Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 336  265

§      Corte cost. 23 febbraio 2007, n. 50  272

§      Corte cost. 23 marzo 2007, n. 105  292

Documentazione

§      Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Accordo 8 agosto 2001  307

§      ASSR – Dati di sintesi sulla libera professione intramoenia (quarto rapporto annuale), Roma, Settembre 2006  313

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2937

Titolo

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

20 luglio 2007

§       annuncio

24 luglio 2007

§       assegnazione

24 luglio 2007

Commissione competente

XII Affari sociali

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali


Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge governativo A.C. 2937, approvato dalla Commissione Igiene e sanità del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 19 luglio 2007, reca disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

Si ricorda che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, sono state stralciate le disposizioni del disegno di legge originario (A.S. 1598) relative alla sicurezza delle cure, alla responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario, alla definizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto danni derivanti da operatori del Servizio sanitario nazionale e all’esclusività del rapporto dei medici preposti alla direzione di struttura complessa o alla direzione di struttura semplice dipartimentale con autonomia gestionale.

Quanto all’attività libero-professionale intramuraria, l’articolo 1 prevede che le regioni adottano idonee iniziative volte ad assicurare la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia necessari all'esercizio delle prestazioni sanitarie intramoenia entro il 31 gennaio 2009.

Entro la stessa data le regioni devono assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e di quella universitaria, anche ricorrendo all’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, mediante contratti di compravendita o di locazione e la stipula di convenzioni.

Si sancisce, inoltre, la risoluzione degli accordi di programma relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a garantire l’attività libero-professionale intramuraria, per i quali non sia stato effettuato il collaudo entro il citato termine del 31 gennaio 2009.

Peculiari disposizioni investono il corretto svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, con particolare riferimento all'affidamento a personale aziendale del servizio di prenotazione delle prestazioni, alla terzietà nella riscossione degli onorari, alla determinazione di un tariffario idoneo all'integrale copertura dei costi, al monitoraggio dei tempi di attesa, alla prevenzione dei conflitti di interesse, alla riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività istituzionale. Si prevede, altresì, la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute, il quale riceve, a sua volta, periodiche relazioni da parte delle regioni.

Le aziende sanitarie ed ospedaliere, i policlinici e gli altri istituti interessati sono chiamati, tra l’altro, a predisporre un piano aziendale relativo ai volumi dell’attività istituzionale e dell’attività intramoenia, osservando precisi obblighi procedurali e di pubblicità. Ulteriori disposizioni riguardano l’esercizio di poteri sostitutivi da parte delle regioni nei confrontidelle aziende sanitarie e da parte dello Stato nei confronti delle regioni stesse, in caso di inosservanza degli obblighi imposti.

Una specifica regolamentazione concerne, poi, l’attività clinica e diagnostica ambulatoriale, la risoluzione delle vertenze relative all'attività intramoenia della dirigenza sanitaria, l’attività libero-professionale dei dirigenti veterinari, l’attivazione dell'Osservatorio nazionale di cui all’articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L’articolo 2 prevede l’inquadramento in distinta sezione del ruolo dirigenziale di cui al D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 per i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo).

L’articolo 3 contempla, altresì, una deroga alla disciplina del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari, consentendo il ricorso a tale istituto per i dirigenti che comprovino particolari esigenze familiari o sociali, secondo le previsioni della contrattazione collettiva e nel rispetto del vincolo dell’esclusività.

L’articolo 4, al fine di consentire la continuità delle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, differisce il termine del 31 maggio 2007, fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, fino alla complessiva definizione della materia nell’ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009,

L’articolo 5 stabilisce, infine, l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge originario, d’iniziativa del Governo, è corredato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa, dall’analisi dell’impatto della regolamentazione e dalla relazione tecnica.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento è diretto ad intervenire sulla disciplina relativa all’attività libero-professionale intramuraria e ad introdurre ulteriori disposizioni in ordine all’inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, alla disciplina del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Come sottolineato anche nella relazione tecnico-normativa al disegno di legge originario, il provvedimento interviene “nell’ambito della disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e comunque sulla regolamentazione di materie già oggetto di precedenti interventi legislativi.

Per quanto concerne l’espletamento dell’attività libero-professionale intramuraria, si ricorda che tale materia è disciplinata, in primo luogo, dall’articolo 15-quinquies del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Analogamente, sono stati già oggetto di intervento legislativo l’inquadramento dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, la disciplina del rapporto a tempo parziale per i dirigenti sanitari, la proroga della possibilità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

Secondo la relazione tecnico-normativa, “la tecnica normativa usata per introdurre le nuove disposizioni è quella della normativa diretta e della novella”. L’analisi dell’impatto della regolamentazione chiarisce, infine, che, stante il rischio, per il personale sanitario che ha optato per l’attività libero-professionale intramuraria, di vedersi pregiudicata al 31 luglio 2007 la possibilità di proseguire tale attività, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione. A tal fine, il ricorso al disegno di legge si configura come “lo strumento più idoneo proprio per l’ampio dibattito e la profonda condivisione che determinerà nel Paese”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Poiché il disegno di legge è finalizzato a disciplinare l’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria e a dettare ulteriori disposizioni in ordine all’inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili sanitari, alla regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari e all’effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, la base giuridica del provvedimento appare riconducibile, in misura prevalente, alla materia della “tutela della salute”, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione[1].

Atteso che la nuova regolamentazione dell’attività libero professionale intramuraria implica effetti, oltre che sull’organizzazione e sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, anche sui tempi, la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie rese agli utenti nell’ambito dell’attività istituzionale, le disposizioni del disegno di legge potrebbero investire anche la materia di cui alla lettera m) del secondo comma del citato articolo 117 (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”), riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In ogni caso, secondo la relazione tecnico-normativa annessa al disegno di legge originario, il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni, in quanto “ciascuna regione provvede all’assunzione di ogni iniziativa per assicurare una continuità nello svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria oltre che con gli interventi di ristrutturazione anche con il reperimento di ulteriori spazi all’esterno delle aziende sanitarie”.

Infine, pur considerando che numerose disposizioni sono state introdotte nel corso dell’esame del disegno di legge presso il Senato, è utile rilevare che la stessa relazione tecnico-normativa precisa che “il provvedimento non apporta variazioni di ordine sostanziale, in quanto sono fissati solo princìpi di carattere generale relativi alla legislazione nazionale vigente”.

Per quanto concerne la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all’attività libero professionale intramoenia, si segnala la sentenza n. 50 del 2007, che ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria».

Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, quale sostituito ad opera del citato art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti gli interventi di edilizia sanitaria e l’acquisizione di spazi idonei all’espletamento dell’attività libero-professionale intramuraria, si ricorda, poi, che la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 105, ha dichiarato l’illegittimità del comma 311 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, in quanto tale norma - prevedendo che le risorse resesi disponibili in seguito alla risoluzione degli accordi di programma devono essere destinate agli interventi relativi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'istituto superiore di sanità - vincola, “unilateralmente e per finalità specifiche e dettagliate, la destinazione di fondi in una materia di competenza concorrente”. Nel sottolineare che, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l’edilizia sanitaria “non trova posto come materia specifica tra quelle elencate nell'art. 117 Cost., ma rientra in due materie previste dalla citata disposizione costituzionale, governo del territorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potestà legislativa concorrente”, la Consulta ha ribadito il principio, in base al quale “la legittimità della destinazione di fondi a finalità specifiche, operata da leggi dello Stato, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale”. Nel caso in esame, la destinazione delle risorse a finalità specifiche stabilita dalla normativa statale costituisce, quindi, “indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, in quanto sottrae del tutto alle Regioni la possibilità di utilizzare, secondo propri orientamenti, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria, rientrante nella potestà legislativa concorrente”.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Per quanto concerne altresì la disciplina del rapporto a tempo parziale dei dirigenti sanitari ed, in particolare, la disposizione dettata dal comma 18-bis dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 336 dell’8-19 ottobre 2001, ha ritenuto (con riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione) che, il legislatore, pur perseguendo finalità di riduzione della spesa attraverso un incremento dei contratti a tempo parziale, “abbia considerato inopportuno, in relazione alla specificità delle funzioni della dirigenza medica, che tale regime negoziale potesse riguardare anche gli appartenenti a tale categoria. E' quindi ragionevole interpretare il comma 18-bis come una esplicita esclusione per i dirigenti sanitari medici dalla generale previsione di accesso ad un regime di impegno ridotto”[2].

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Benché nel corso dell’iter presso il Senato siano state introdotte diverse disposizioni aggiuntive al testo originario del disegno di legge del Governo, si ricorda che secondo la relazione tecnico-normativa il provvedimento non presenta particolari profili di compatibilità con l’ordinamento comunitario.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 1 del disegno di legge reca numerose disposizioni destinate a promuovere interventi delle regioni e delle province autonome in relazione alla regolamentazione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria.

In primo luogo, il comma 1, prevede che le regioni e le province autonome assumono idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Le regioni  adottano gli interventi in questione entro il 31 gennaio 2009, assicurando, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario (comma 2).

Il comma 3 prevede la risoluzione degli accordi di programma relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia destinati a garantire l’attività libero-professionale intramuraria, non collaudati entro il termine sopraindicato.

Il comma 7 attribuisce poteri sostitutivi alle regioni, in caso di violazione delle norme stabilite dalla legge, fino alle ipotesi di destituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie.

Il comma 8 sancisce l’obbligo di presentazione di una relazione periodica al Ministro della salute da parte delle regioni e delle province autonome.

Il comma 10 attribuisce alle regioni il potere di autorizzare le convenzioni concluse dalle aziende sanitarie per l’acquisizione di spazi aziendali esterni.

Il comma 12 demanda, infine, alle regioni la definizione delle modalità di effettuazione delle prestazioni libero-professionali dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale che, per le loro caratteristiche, esigono una specifica regolamentazione.

Coordinamento con la normativa vigente

Per quanto concerne la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, sembrerebbe opportuno chiarire se la norma intenda differire il termine del 31 maggio 2007 (fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300) con riferimento alle sole prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico ovvero anche alle altre misure contemplate dal decreto-legge n. 402 del 2001 (riammissione in servizio degli infermieri e dei tecnici di radiologia; stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato), misure da ultimo prorogate proprio dal citato decreto-legge n. 300 del 2006.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento alle disposizioni sull’edilizia sanitaria contenute nel disegno di legge, si ricorda che la Commissione Affari sociali della Camera ha iniziato, nella seduta del 17 maggio 2007, l’esame, in sede referente, della proposta di legge (A.C. 1232, Bianchi ed altri), che prevede la realizzazione di un programma straordinario di interventi per la sanità nel Mezzogiorno finalizzato, tra l’altro, all’adeguamento edilizio e all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario delle regioni meridionali.

Impatto sui destinatari delle norme

L’analisi di impatto della regolazione specifica che il criterio metodologico usato nella predisposizione del disegno di legge ha tenuto conto principalmente dei bisogni emergenti e delle domande non soddisfatte.

Con riferimento allo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria, i destinatari diretti della nuova normativa sono da individuare - secondo l’analisi di impatto della regolamentazione - nei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, nelle regioni e nelle province autonome, nei dirigenti del ruolo sanitario. I destinatari indiretti sono rappresentati, invece, dal restante personale sanitario e non sanitario e dall’utenza.

Secondo la citata analisi di impatto della regolamentazione, l’obiettivo delle nuove disposizioni è, infatti, “quello di consentire la prosecuzione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in attesa degli interventi strutturali da parte delle stesse aziende sanitarie, e a vantaggio anche dell’utenza”.

La stessa analisi di impatto delle regolamentazione, nell’evidenziare l’impatto del provvedimento nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, sottolinea, in particolare, ”l’integrale attribuzione delle responsabilità alle aziende sanitarie in merito ai criteri per la organizzazione e il corretto esercizio della attività libero-professionale intramuraria, nonché l’affidamento alle regioni dei relativi controlli”.

Le disposizioni aggiuntesi nel corso dell’iter presso il Senato sono destinate, inoltre, a produrre effetti nei confronti dei dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili professionali sanitari (articolo 2), dei dirigenti sanitari autorizzati ad avvalersi dell’istituto del lavoro a tempo parziale (articolo 3), nonché degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica (articolo 4). 

La documentazione che accompagna il disegno di legge originario evidenzia, inoltre, l’impatto del provvedimento nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, sottolineando, in particolare, ”l’integrale attribuzione delle responsabilità alle aziende sanitarie in merito ai criteri per la organizzazione e il corretto esercizio della attività libero-professionale intramuraria, nonché l’affidamento alle regioni dei relativi controlli”.

 


Schede di lettura

 


 

Il contenuto del provvedimento

 

Il disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 2937, approvato dalla 12a Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante nella seduta del 19 luglio 2007, reca disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

Il testo originario del disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1598) riportava, altresì, specifiche norme in materia di sicurezza delle cure, di responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario, di definizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto danni derivanti da operatori del Servizio sanitario nazionale e di esclusività del rapporto dei medici preposti alla direzione di strutture complesse o di strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Tali disposizioni sono state stralciate nel corso dell’iter legislativo presso l’altro ramo del Parlamento.

 

L’articolo 1, costituito da quattordici commi, contiene disposizioni volte a disciplinare l’attività libero-professionale intramuraria.

Secondo la relazione di accompagnamento al testo originario del disegno di legge, il provvedimento è diretto ad “intervenire sul sistema dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN, in vista dell’imminente scadenza del termine del 31 luglio 2007, come determinato da ultimo dall’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entro il quale è consentita la possibilità di utilizzare gli studi professionali privati, in attesa del completamento degli interventi strutturali da parte della aziende sanitarie di appartenenza”.

Il comma 1 statuisce che, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome[3] assumono le iniziative idonee ad assicurare che presso le strutture del servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico) siano realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a rendere disponibili i locali destinati a tale attività.

Il comma 2 prevede che l’adozione delle citate iniziative deve essere portata a termine entro 18 mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007 (ossia, entro il 31 gennaio 2009). Limitatamente a tale periodo e alle strutture in cui non siano ancora state adottate le iniziative sopra descritte, continuano ad applicarsi, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[4], i provvedimenti già adottati per assicurare lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria.

 

Il comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente[5] - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta “intramoenia allargata”[6]), in caso di carenza di spazi idonei all’attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000[7], è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e, comunque, non oltre il 31 luglio 2007.

La citata disposizione lascia immutate, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, le previsioni di cui all'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448[8]. Viene confermata, tra l’altro, la facoltà dell’azienda sanitaria di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Analogamente, resta ferma la possibilità per le regioni di disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.

Con il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 sono stati fissati i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori generali delle aziende sanitarie devono adottare per la riduzione delle liste d'attesa nell’ambito delle attività istituzionali e per il reperimento - finché non siano disponibili idonee strutture proprie – di spazi sostitutivi fuori dall'azienda. A tal fine, è riconosciuta la possibilità di avvalersi di strutture non accreditate o di autorizzare l'impiego di studi professionali privati. Il medesimo D.P.C.M. prevede che tutte le disposizioni relative all’organizzazione dell’attività intramuraria (articoli da 5 a 13) cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale in materia (articolo 1).

Con l’atto di indirizzo e coordinamento di cui al citato D.P.C.M. del 2000 si è precisato, inoltre, che per attività libero-professionale del personale medico e delle altre professioni della dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale e di ricovero, a favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni, o fondi sanitari integrativi (articolo 2).

Le disposizioni dell’atto di indirizzo e coordinamento si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale (articolo 3).

I direttori delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi del Collegio di direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e all’atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero (articolo 5). Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale non possono essere inferiori al 10 e superiori al 20 per cento di quelli destinati all'attività istituzionale.

Con riferimento, in particolare, all’attività ambulatoriale esercitata in regime libero-professionale, il D.P.C.M. 27 marzo 2000 precisa che tale attività può essere svolta anche negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda idonee strutture, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei, i direttori generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali è informato a precisi criteri direttivi (articolo 7). Specifiche disposizioni dell’atto di indirizzo e coordinamento riguardano, poi, il ricovero in regime libero-professionale (articolo 6).

 

Il comma in esame prevede, altresì, che nell’intervallo temporale sopra indicato - ossia, 31 luglio 2007-31 gennaio 2009 -, le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria, del Servizio sanitario nazionale e di quella universitaria di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

L’articolo 102 del D.P.R. 328 del 1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede che il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, nel rispetto, tra l’altro, delle modalità definite in appositi schemi tipo di convenzione tra regioni e università.

Al personale in questione è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni.

Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del Servizio sanitario nazionale sono determinate nel seguente modo:

§         i professori ordinari e straordinari sono equiparati ai medici in posizione apicale;

§         i professori associati sono equiparati ai medici in posizione intermedia;

§         gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati ai medici in posizione iniziale.

In caso di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria, possono essere attribuite ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori qualifiche di livello immediatamente superiore ai fini assistenziali.

Il citato articolo 102 precisa, inoltre, che il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attività assistenziale può essere a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione, reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca, ha durata almeno biennale.

 

Il comma 3 stabilisce che la risoluzione degli accordi di programma prevista dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), si applica anche alla parte degli accordi di programma che concerne gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a garantire l’attività libero-professionale intramuraria, per i quali non sia stato effettuato il collaudo entro il termine del 31 gennaio 2009.

 

Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse destinate all’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il comma 310 della citata legge n. 266 del 2005 prevede la risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[9], e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente agli interventi per i quali la richiesta di ammissione al finanziamento non sia stata presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione. Alla risoluzione consegue la revoca dei corrispondenti impegni di spesa[10].

In particolare, la citata legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, commi 310-312) reca, oltre alle predette disposizioni sulla risoluzione degli Accordi di programma e sulla revoca dei relativi impegni di spesa, le seguenti ulteriori previsioni in ordine al programma di edilizia sanitaria:

-          in primo luogo, le risorse resesi disponibili possono essere utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma e per la realizzazione degli altri interventi programmati;

-          inoltre, in fase di prima attuazione, la risoluzione degli Accordi può essere disposta limitatamente ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Le regioni possono, comunque, presentare domanda di ammissione al finanziamento degli interventi previsti, per l’utilizzo degli impegni di spesa non revocati[11].

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il decreto del Ministero della salute del 12 maggio 2006, ha determinato che le risorse complessivamente resesi disponibili a seguito della risoluzione degli Accordi di programma sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 1.319.642.343,19, di cui:

-          il 65 per cento, corrispondente complessivamente a euro 857.767.523,33, è disponibile per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma nonché per la realizzazione delle strutture per l'attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote assegnate dalle delibere del CIPE 52/1988 e 65/2002 (come modificata dalla delibera CIPE 63/2004) alle singole regioni sul programma straordinario di investimenti di cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

-          il 35 per cento, pari complessivamente a euro 461.874.820,26, è disponibile per le regioni e le province autonome che intendano avvalersi di quanto disposto dalla citata legge n. 266 del 2005.

 

Si ricorda che la disciplina relativa all'edilizia sanitaria è dettata, anzitutto, dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi per le infrastrutture sanitarie riguardanti: regioni e province autonome, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, istituto superiore di sanità, gli ospedali classificati, istituti zooprofilattici sperimentali. Tali interventi, articolati in più fasi temporali, sono realizzati attraverso i già menzionati Accordi di programma, stipulati dal Ministero della salute con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali.

Per quanto riguarda le risorse economiche disponibili, il finanziamento iniziale del citato programma di investimenti per le infrastrutture sanitarie era pari a circa 15,5 miliardi di euro. Successivamente, le risorse finanziarie a disposizione sono state integrate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per il 2000), per un importo pari a 15,5 milioni di euro, e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001), per un importo di circa 2 miliardi di euro, per un ammontare complessivo pari a circa 17,5 miliardi euro.

Da ultimo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) [12]ha elevato fino a 20 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per i suddetti interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico.

Per le stesse finalità, ulteriori risorse sono state destinate dallo Stato e dalle regioni nell’ambito del programma dei fondi strutturali europei 2007-2013[13].

Con particolare riferimento all’esercizio della attività libero-professionale intramuraria, nell’ambito delle risorse aggiuntive stanziate dall’articolo 83, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000 (finanziaria per il 2001), è stato ripartito fra le Regioni l’importo di 826 milioni di euro con il decreto ministeriale 8 giugno 2001[14].

La relazione tecnica, annessa al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, evidenzia che la linea di finanziamento definita ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pari a circa 826 milioni di euro, “ha dato luogo ad autorizzazioni per interventi, molti dei quali ancora in fase di realizzazione, per un importo di oltre 505 milioni di euro; ne consegue che rimangono ancora da assegnare risorse per circa 321 milioni di euro”. Tali risorse possono essere integrate con ulteriori quote destinate dalle regioni[15] in sede di sottoscrizione dei nuovi accordi di programma, “sia per la chiusura della cosiddetta seconda fase del programma di cui all’articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, sia per la cosiddetta terza fase prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007)”.

 

Ai sensi del comma 4, le misure per il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria (di cui al comma 2) possono contemplare, ove ne sia provata la necessità e nei limiti delle risorse disponibili, l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio sia di attività istituzionali sia di attività in regime di libera professione intramuraria. Tali spazi, che devono corrispondere ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio delle citate attività, possono essere acquisiti mediante la conclusione di contratti di acquisto o di locazione o mediante la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o, qualora esso non sia costituito, di una Commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, istituita a livello aziendale.

Secondo la relazione tecnica, allegata al disegno di legge originario, con tale disposizione si consente alle aziende sanitarie di acquisire spazi ambulatoriali esterni “mediante l’utilizzo dei fondi allo scopo destinati dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli relativi agli interventi per l’individuazione di spazi per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramoenia, ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.  254.

 

Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il Collegio di direzione è costituito in ogni azienda sanitaria.

Il direttore generale dell’azienda si avvale del Collegio per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio partecipa, altresì, alla predisposizione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti. Il direttore generale, infine, si avvale del Collegio per l’elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale, e per l'utilizzazione delle risorse umane (comma 1).

Alla regione è affidata la disciplina dell'attività e della composizione del Collegio di direzione (comma 2), fermo restando che, fino all'entrata in vigore della normativa regionale, tale organismo opera nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, con la presenza dei membri di diritto stabiliti dalla normativa vigente (comma 2-bis).

 

Le regioni e le province autonome devono comunque garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, assicurandone il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità:

Con riferimento a quest’ultima previsione, il Ministro della salute è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento sull’esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

 

L’articolo 15-quaterdecies disciplina l’attività dell’Osservatorio per l'attività libero-professionale, prevedendo, in particolare, che il citato Osservatorio è organizzato presso il Ministero della salute, con il compito, tra l’altro, di elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento sui seguenti temi:

Ø        la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale;

Ø        le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria;

Ø        le strutture e gli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria;

Ø        il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;

Ø        l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda[20];

Ø        i correttivi necessari ad eliminare le disfunzioni e ad assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale.

 

Secondo la relazione tecnica, allegata al disegno di legge, le disposizioni di cui al descritto comma 4 esplicitano alcune modalità, peraltro ricavabili dal complesso della disciplina vigente in materia (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000, ed articolo 54 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000), per il corretto esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che tali disposizioni sono “neutrali dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della espressa previsione secondo cui il relativo tariffario da determinare in accordo con i professionisti deve essere idoneo ad assicurare la integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione delle prestazioni e di riscossione degli onorari”.

Il comma 5 stabilisce che le aziende sanitarie ed ospedaliere, i policlinici e gli altri istituti interessati predispongono un piano aziendale relativo ai volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria riferiti alle singole unità operative.

Le stesse strutture ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione in ordine ai suddetti piani, provvedendo, in particolare, alla loro esposizione nelle strutture ospedaliere e all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione o (qualora esso non sia costituito) della apposita Commissione paritetica. L’informazione al pubblico deve riguardare, tra l’altro, le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

Il comma 6 disciplina gli adempimenti procedurali per l’approvazione dei citati piani aziendali. In fase di prima applicazione, i piani aziendali sono presentati alla regione competente entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro 3 anni dall'approvazione del piano precedente. La regione approva il piano (o richiede variazioni e chiarimenti) entro 60 giorni dalla presentazione. Le variazioni o i chiarimenti sono presentati entro 60 giorni dalla richiesta ed esaminati dalla regione entro i successivi 60 giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione, ove non siano state formulate osservazioni dal Ministero della salute, i piani diventano operativi.

Il comma 7 prevede che le regioni assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo in commento (in particolare, commi 1, 2, 4, 5 e 6) anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti interessati.

Qualora la nomina dei direttori generali sia di competenza di organi statali, questi ultimi adottano il provvedimento di destituzione su richiesta della regione o provincia autonoma. In caso di inosservanza degli obblighi appena descritti, alle regioni inadempienti è precluso l'accesso ai finanziamenti statali integrativi rispetto ai livelli di cui all'Accordo dell'8 agosto 2001 sancito in sede di Conferenza Stato-regioni[21].

Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento ai casi di destituzione previsti dal comma in esame.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Governo può sostituirsi ad organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Lo stesso articolo 120 demanda alla legge la definizione delle procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

In attuazione delle previsioni costituzionali, è intervenuto l’articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003.

Il suddetto articolo 8 stabilisce che, nei casi e per le finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri (integrato dal Presidente della regione interessata al provvedimento), sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.

Il comma 2 stabilisce una particolare procedura per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria.

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi comuni, province o città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione (comma 3).

Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, comunicandoli immediatamente alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame (comma 4).

Il comma 5 statuisce che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite[22].

 

Il comma 8 stabilisce l’obbligo a carico di ciascuna regione di trasmettere al Ministro della salute una relazione sull'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale, fino al definitivo passaggio al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria, e successivamente con cadenza annuale.

Il comma 9 reca una peculiare previsione per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale: esclusivamente per tali prestazioni gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto del principio di separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Il comma 10 precisa che le convenzioni per l’acquisizione degli spazi destinati all’attività libero professionale intramuraria sono autorizzate dalle regioni per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari e comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2009.

Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, o (qualora esso non sia costituito) la Commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 dell’articolo in commento sono incaricati di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria (comma 11).

Per quanto concerne l’attività libero-professionale dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, le regioni definiscono le modalità per garantire l’effettuazione delle prestazioni che, per la loro tipologia e modalità di erogazione, esigono una specifica regolamentazione (comma 12).

Il comma 13 prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, previsto dal citato articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni paritetiche individuate al comma 4 e le misure relative alla risoluzione del contenzioso di cui al comma 11, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 14).

 

L’articolo 2, suddiviso in due commi, detta norme in materiadi dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari.

Il comma 1 prevede l’inquadramento in distinta sezione del ruolo di cui all'articolo 1 del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108[23] per i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del D.P.C.M. 13 dicembre 1995 ed inquadrati ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[24]. L’inquadramento nel ruolo della dirigenza di cui al D.P.R. n. 108 del 2004 avrà effetto a decorrere dalla data in cui sarà istituito presso il Ministero della salute il suddetto ruolo dirigenziale.

 

Il D.P.R. n. 108 del 2004 (Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) prevede l’istituzione del ruolo dei dirigenti in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate in un apposito allegato (in cui figura anche il Ministero della salute), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Contestualmente, viene soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).

Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione (comma 2).

Nell'ambito di ciascun ruolo, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni ciascuna amministrazione provvede di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica (comma 3).

Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quali enti di ricerca e sperimentazione, Consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato), il medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.

Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il D.P.C.M. 13 dicembre 1995 ha previsto l’inquadramento del personale del Ministero della salute di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo) nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli (articolo 1).

L’articolo 2, comma 2, lettera b) del predetto D.P.C.M. n. 73 del 1995 stabilisce che il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente ai profili professionali di direttore medico, direttore veterinario, direttore chimico, direttore farmacista, direttore biologo, direttore psicologo nonché ai rispettivi profili professionali di direttore coordinatore, è inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all’articolo 18, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La lettera c) del citato comma 2 dell’articolo 2 prevede che il personale appartenente alla posizione iniziale corrispondente ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico farmacista, biologo e psicologo è inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all’articolo 18, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ai sensi del citato comma 2-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, in sede di prima applicazione, il primo livello dirigenziale del personale sanitario è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;

b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo, il quale mantiene il trattamento economico in godimento.

Si ricorda, inoltre, che gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 disciplinano i principali aspetti dell’organizzazione e dell’inquadramento della dirigenza sanitaria. In particolare, si prevede un ruolo dirigenziale unico, al posto dei due precedenti livelli dirigenziali (articolo 15). Al dirigente, inoltre, sono attribuiti incarichi di struttura semplice o di struttura complessa (articolo 15-ter), intendendosi per struttura l’articolazione organizzativa per la quale è prevista responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, ed, in particolare, per struttura complessa i dipartimenti e le strutture già riservate, dalla normativa pregressa, ai dirigenti di secondo livello (art. 15-quinquies).

Lo stesso decreto legislativo stabilisce, infine, l’esclusività del rapporto di lavoro dirigenziale (articolo 15-quater), che, originariamente comportava il divieto dell’attività libero professionale extramuraria e la possibilità di esercizio unicamente di attività libero-professionale intra-moenia.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento reca la clausola di invarianza degli oneri, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni sopra riportate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 3 si compone di tre commi e reca disposizioni in materia di applicazione dell’istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria.

In particolare, al comma 1, si prevede una deroga alla disciplina del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari di cui all’articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[25], consentendo il ricorso a tale istituto ai dirigenti medesimi esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo. Il ricorso al part time implica la contestuale sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 39, comma 18-bis, della legge n. 449 del 1997 prevede che l'accesso ad un regime di impegno ridotto è consentito unicamente per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici. Gli effetti sul trattamento economico sono definiti secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Con riferimento alla disposizione dettata dal comma 18-bis dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 336 dell’8-19 ottobre 2001, ha ritenuto che, il legislatore, pur perseguendo finalità di riduzione della spesa attraverso un incremento dei contratti a tempo parziale, “abbia considerato inopportuno, in relazione alla specificità delle funzioni della dirigenza medica, che tale regime negoziale potesse riguardare anche gli appartenenti a tale categoria. E' quindi ragionevole interpretare il comma 18-bis come una esplicita esclusione per i dirigenti sanitari medici dalla generale previsione di accesso ad un regime di impegno ridotto[26].

 

Il comma 2 stabilisce specifici limiti per il ricorso all’istituto del rapporto a tempo parziale. In particolare, si prevede che le strutture del Servizio sanitario nazionale ammettono i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale sanitaria di cui ai contratti collettivi di lavoro, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, fino ad ulteriori due punti percentuali. In ogni caso, la quota dei dirigenti in rapporto a tempo parziale non può superare i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La contrattazione collettiva individua i motivi familiari o sociali che consentono il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale e i criteri in base ai quali sono definiti gli effetti sul trattamento economico (comma 3).

 

L’articolo 4, suddiviso in tre commi, concerne il differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Il comma 1 è diretto a consentire la continuità delle prestazioni aggiuntive rese dagli infermieri e dai tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto dei provvedimenti in materia di contenimento delle spese di personale. A tal fine, la norma differisce il termine del 31 maggio 2007 previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[27] fino alla definizione della disciplina delle suddette prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.

 

L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 300 del 2006 ha prorogato, infatti, al 31 maggio 2007 (ossia di ulteriori cinque mesi rispetto al termine previsto dalla normativa pregressa) gli interventi di cui all’articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314[28], al fine di garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza nel settore infermieristico e tecnico, in attesa della definizione della materia da parte della contrattazione collettiva di comparto.

L’esistenza di una vera e propria “emergenza infermieristica” ha indotto il legislatore ad emanare dapprima il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario)[29], con la finalità di colmare le forti carenze di organico relative a figure professionali con il titolo di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica, e, successivamente, a prorogare le misure ivi previste con il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355[30] (articolo 16) ed il già citato decreto-legge n. 314 del 2004 (art. 6-quinquies).

In particolare, il decreto-legge n. 314 del 2004 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 402 del 2001. Le disposizioni in questione prevedono una varietà di strumenti che gli enti interessati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo) possono adottare, previa autorizzazione regionale, nel rispetto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e dei principi in materia di contenimento della spesa per il personale.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 402 del 2001 prevede le seguenti misure:

§         riammissione in servizio degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia che hanno risolto il rapporto d'impiego volontariamente da non oltre 5 anni (lett. a);

§         stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, ancorché rinnovabili (lett. b).

Il comma 1-bis estende la facoltà di adottare tali provvedimenti anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle vacanze di organico di cui alla programmazione triennale.

Il comma 2 prevede un ulteriore strumento utilizzabile, previa autorizzazione regionale, dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dalle residenze sanitarie per anziani, dagli istituti di riabilitazione, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dalle case di riposo: si tratta della remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio dagli infermieri dipendenti, in possesso di specifici requisiti. Tali prestazioni sono svolte in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi.

I requisiti richiesti per le prestazioni orarie aggiuntive sono i seguenti:

§         essere in servizio con rapporto a tempo pieno da almeno 6 mesi;

§         non essere soggetti a limitazioni o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

§         non beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro, comprese le assenze per malattia (comma 3).

Le amministrazioni dei predetti enti ed istituti utilizzano le prestazioni aggiuntive prioritariamente al fine di assicurare i livelli standard di assistenza nei reparti di degenza e nelle sale operatorie (comma 4).

La tariffa relativa alle prestazioni aggiuntive e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, nel rispetto dei prescritti vincoli finanziari (comma 5).

Il comma 6, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, lett. b), 2 e 5 si applicano in conformità alle previsioni dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) .

 

Per quanto concerne la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, sembrerebbe opportuno chiarire se la norma intenda differire il termine del 31 maggio 2007 (previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300) con riferimento alle sole prestazioni aggiuntive del personale sanitario ovvero anche alle altre misure contemplate dal decreto-legge n. 402 del 2001 (riammissione in servizio degli infermieri e dei tecnici di radiologia, stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato), misure da ultimo prorogate proprio dal citato decreto-legge n. 300 del 2006. 

 

L’articolo in esame prevede, altresì, che la definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego (comma 2).

La norma dispone, infine, che sono fatti salvi i contratti per le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, eventualmente conclusi per il periodo dal 1º giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge in esame, purché compatibili con i vincoli di contenimento della spesa per il personale (comma 3).

 

L’articolo 5 disciplina, infine, l’entrata in vigore del provvedimento, prevedendo che sia efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Disegno di legge

 


N. 2937

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1598)

presentato dal ministro della salute

(TURCO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 20 luglio 2007

¾

 

Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 20 luglio 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Attività libero-professionale intramuraria).

      1. Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
      2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

      3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo.
      4. Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

          a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

          b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);

          c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;

          d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;

          e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;

          f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 10;

      g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.

      5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
      6. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma.
      8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.

       9. Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
      10. Le convenzioni di cui al comma 4, primo periodo, sono autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo.
      11. Al Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria.
      12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
      13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.
      14. Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 2.

(Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari).

    1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria).

    1. In deroga all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari, esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, dell'attività libero-professionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento.
      2. L'azienda o ente competente del Servizio sanitario nazionale ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento, e comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale sanitaria di cui ai medesimi contratti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, fino ad ulteriori due punti percentuali.
      3. Le circostanze familiari o sociali per le quali è consentito il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri stabiliti nella contrattazione collettiva.

Art. 4.

(Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).

    1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
      2. La definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.
      3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1o giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il vincolo di cui al comma 1.

Art. 5.

(Entrata in vigore).

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Iter al Senato

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1598

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della salute

(TURCO)

di concerto col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e col Ministro dell’università e della ricerca

(MUSSI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007

 

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Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in esame, composto di cinque articoli, è motivato in primo luogo dall’esigenza, quanto mai opportuna anche alla luce di recenti, gravissimi episodi di cui hanno dato ampia notizia i mass-media, di assicurare criteri di maggior rigore nei controlli delle attività e delle apparecchiature destinate agli interventi e alle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) a garanzia della sicurezza dei pazienti, riducendo il margine degli errori e degli eventi avversi che possono manifestarsi nel corso di procedure cliniche. Inoltre si è ritenuto opportuno intervenire sul sistema dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN, in vista dell’imminente scadenza del termine del 31 luglio 2007, come determinato da ultimo dall’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entro il quale è consentita la possibilità di utilizzare gli studi professionali privati, in attesa del completamento degli interventi strutturali da parte della aziende sanitarie di appartenenza.

    In particolare, l’articolo l reca disposizioni in materia di sicurezza dei pazienti e delle cure per la gestione del rischio clinico, affidando alle regioni l’adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di una funzione aziendale permanentemente dedicata al controllo e gestione del rischio clinico, attraverso misure di prevenzione e di monitoraggio degli errori e degli eventi avversi connessi a procedure diagnostiche e terapeutiche, al fine di poter quindi migliorare la sicurezza dei pazienti, riducendo al massimo sia l’errore umano, sia l’errore causato da inefficienze del sistema sanitario. Il comma 2 mette in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, l’assicurazione dell’adozione in ogni azienda sanitaria, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, o in ambiti sovraziendali individuati, di un servizio di ingegneria clinica che garantisca un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici, ivi compresi i collaudi, la manutenzione preventiva e correttiva e le verifiche periodiche di sicurezza. Infatti le trasformazioni edilizie e impiantistiche, frequentemente e inevitabilmente necessarie m ambito ospedaliero, richiedono la capacità di gestire le fasi di progetto e di gestione in maniera integrata e continua, il che comporta la disponibilità all’interno dell’azienda sanitaria di adeguate competenze durante tutto il ciclo di vita della struttura.

    Quanto all’articolo 2, si evidenzia che il nuovo sistema che si vuole introdurre con la proposta normativa in questione trova le sue origini nella «garanzia di qualità» che vuole indicare la preoccupazione, da parte di coloro che operano nell’ambito medico, di fornire prestazioni garantite dal punto di vista delle metodiche professionali. Posto che la costruzione di rigidi percorsi terapeutici può azzerare i rischi derivanti dalla pratica clinica, viene introdotta, per danni causati da medici, manager e operatori, la responsabilità civile anche a carico della struttura.

    Si prevede inoltre al comma 3, in alternativa alla copertura assicurativa, l’introduzione di forme di garanzia equivalenti per le strutture pubbliche (come le fideiussioni o autoassicurazioni), peraltro già previste dalla normativa contrattuale, nell’ambito delle disponibilità economiche esistenti.

    Coerente e consequenziale a quanto previsto dall’articolo 2 è la previsione, contenuta nell’articolo 3 che reca l’adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, di misure organizzative presso le aziende sanitarie al fine di garantire la definizione stragiudiziale delle controversie tra pazienti e strutture sanitarie aventi ad oggetto danni per prestazioni fornite da operatori del SSN.

    Tali misure, con l’impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, consentono al ricorrente celerità, imparzialità e autorevolezza nella definizione della vertenza; in tal senso vengono indicati alcuni criteri funzionali cui attenersi per la relativa adozione.

    Con riferimento alla disciplina della attività intramuraria di cui all’articolo 4, poiché a tutt’oggi è risultato che solo alcune regioni hanno utilizzato adeguatamente i fondi destinati a tale scopo (alcune regioni non hanno richiesto alcun finanziamento e non hanno presentato progetti), con la disposizione all’esame, ferma restando la scadenza del 31 luglio 2007, si affida alle regioni il compito di accelerare presso le aziende sanitarie il completamento degli interventi di ristrutturazione dei locali da adibire a detta attività, entro un arco temporale non superiore a dodici mesi dalla data del 31 luglio 2007, periodo durante il quale restano comunque in vigore i provvedimenti già adottati per assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria. Viene affidata altresì la responsabilità alle regioni e alle province autonome, attraverso proprie iniziative, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il definitivo passaggio a regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN e di quella universitaria. Fra tali iniziative, valutate anche dal Collegio di direzione, è prevista la possibile acquisizione di altri spazi ambulatoriali esterni all’azienda, tramite acquisto, locazione, convenzioni. Viene, inoltre, rimesso alle regioni e alle province autonome il controllo del corretto e rigoroso esercizio, da parte delle aziende sanitarie con integrale responsabilità delle medesime, dell’attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto di ulteriori specifici criteri di organizzazione quali: la determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario che contribuisca alla integrale copertura dei relativi costi; l’affidamento al personale dell’azienda medesima, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del sistema di prenotazione, in spazi o tempi diversi dallo svolgimento dell’attività istituzionale, al fine di consentire il miglior controllo dei volumi delle prestazioni effettuate che, in ogni caso, non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il normale orario di lavoro; le modalità di riscossione, con garanzia di terzietà, degli onorari delle tariffe relative alle prestazioni erogate, derivanti dallo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria. È, infine, rimessa all’autonomia regionale l’adozione di criteri e modalità per garantire lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali da parte dei dirigenti veterinari del SSN, in ragione della particolare tipologia della prestazione medesima.

    Con l’articolo 5 si sostituisce il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativo al sistema dell’esclusività del rapporto di lavoro per i primari responsabili di strutture complesse e per tutti i responsabili di articolazioni organizzative rilevanti. È riaffermato il principio secondo il quale la direzione di struttura complessa comporta l’esclusività del rapporto per tutta la durata dell’incarico prevista dal contratto individuale; analoga previsione vale per la direzione di struttura semplice dotata di autonomia gestionale. Per tutti gli altri incarichi che non rientrano nelle suddette fattispecie è prevista la possibilità, a domanda, e al termine dell’impegno assunto con il contratto individuale, di transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal primo giorno del mese successivo. Viene altresì stabilito che le disposizioni sopra indicate esplicano i proprio effetti, per gli incarichi assegnati, dopo la data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, ovvero al momento del rinnovo per gli incarichi attualmente in vigore.

    Contestualmente, in quanto incompatibile con le previsioni introdotte, viene soppresso il primo periodo del comma 5 dell’articolo 15-quinquies dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992.

    Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come indicato nell’acclusa relazione tecnica.


 


Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi

a) Necessità dell’intervento normativo

        L’intervento normativo è diretto a garantire la sicurezza delle cure attraverso una funzione aziendale appositamente dedicata anche attraverso il servizio di ingegneria clinica; correlata alla gestione del rischio è la previsione relativa alla responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario a cui va inoltre collegata la previsione di misure per garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze in ambito sanitario. Il provvedimento è altresì determinato dalla urgenza di intervenire sul sistema dell’attività libero-professionale intramoenia della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, poiché è prossimo a scadere il termine del 31 luglio 2007, entro il quale è consentita la possibilità di utilizzare gli studi professionali privati, in attesa del completamento degli interventi strutturali da parte della azienda sanitaria di appartenenza per individuare e mettere a disposizione dei professionisti interessati all’attività intramoenia di idonei spazi nei quali esercitare detta attività.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulla legislazione vigente

        Il provvedimento interviene, fra l’altro, nell’ambito della disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Viene rimessa alla determinazione delle regioni la modalità organizzativa del sistema di gestione del rischio clinico e nosocomiale, nonché del servizio di ingegneria clinica. Il provvedimento non apporta variazioni di ordine sostanziale, in quanto sono fissati solo princìpi di carattere generale relativi alla legislazione nazionale vigente, e risulta compatibile con l’ordinamento comunitario.

c) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni

        Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni, in quanto rimette alle stesse la determinazione delle modalità organizzative per il sistema di gestione del rischio clinico e nosocomiale e il servizio di ingegneria clinica, nonchè di misure organizzative per la soluzione stragiudiziale delle controversie in ambito sanitario. Inoltre, ciascuna regione provvede all’assunzione di ogni iniziativa per assicurare una continuità nello svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria oltre che con gli interventi di ristrutturazione anche con il reperimento di ulteriori spazi all’esterno delle aziende sanitarie.

d) Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione. La tecnica normativa usata per introdurre le nuove disposizioni è quella della normazione diretta e della novella.

e) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non incide sulle funzioni delle regioni e degli enti locali.

2. Valutazione dell’impatto amministrativo

        Il provvedimento in esame contempla una diversa sinergia tra i servizi delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie.

3. Ulteriori elementi

a) Verifica dell’esistenza di disegni di legge su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        Non risultano presentati in Parlamento disegni di legge in materia analoga.


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

a) Ambito dell’intervento; destinatari diretti e indiretti.

    In via preliminare si attesta che il criterio metodologico usato nella predisposizione del disegno di legge è partito dalla acquisizione dei bisogni emergenti e delle domande non soddisfatte. Esso, infatti, interviene:

            1) nel sistema della sicurezza dei pazienti e della gestione del rischio clinico;

            2) nel sistema della responsabilità civile del personale sanitario;

            3) nelle misure di definizione stragiudiziale delle vertenze;

            4) nel sistema della attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria. Destinatari diretti sono i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, le regioni e le province autonome, i dirigenti del ruolo sanitario. Destinatari indiretti sono da individuarsi nel restante personale sanitario e non sanitario, nonché nell’utenza.

b) Obiettivi e risultati attesi.

    L’obiettivo che ci si attende dalle disposizioni che si intendono introdurre è in primo luogo la maggiore incisività di un sistema per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza dei pazienti, di responsabilità e di conciliazione delle controversie insorte in ambito sanitario, ma anche e soprattutto quello di consentire la prosecuzione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in attesa degli interventi strutturali da parte delle stesse aziende sanitarie, e a vantaggio anche dell’utenza. Nella disposizione si chiede la realizzazione, nel termine di dodici mesi dalla data del 31 luglio 2007, da parte di regioni e province autonome e delle stesse aziende sanitarie locali, di determinate iniziative per attuare il definitivo passaggio della dirigenza sanitaria al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria.

c) Aree di criticità.

    Non si ravvisano aspetti di criticità.

d) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

    Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» comporterebbe un perdurante rischio per la sicurezza dei pazienti (sia come rischio clinico sia come rischio di infezioni nosocomiali), nonché, per il personale che ha optato per l’attività libero-professionale intramuraria, il rischio di vedersi pregiudicata al 31 luglio 2007 la possibilità di proseguire tale attività, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

e) Impatto sui destinatari diretti.

    Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte nella lettera a), ritenendo che un elemento da considerare è l’impatto nei confronti delle regioni e delle province autonome per assicurare le condizioni per l’adozione nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del sistema di gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti. Si realizza così una funzione aziendale dedicata a tale scopo; come espressamente previsto l’impatto è semplicemente organizzativo in quanto si provvede solo nell’ambito delle risorse aziendali.

    Altro elemento da considerare è l’integrale attribuzione delle responsabilità alle aziende sanitarie in merito ai criteri per la organizzazione e il corretto esercizio della attività libero-professionale intramuraria, nonché 1’affidamento alle regioni dei relativi controlli.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

    Il disegno di legge, considerato che lo stesso avrà in Parlamento una corsia preferenziale, si ritiene lo strumento più idoneo proprio per l’ampio dibattito e la profonda condivisione che determinerà nel Paese.

 


Relazione tecnica

 

        Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per le motivazioni di seguito indicate.

 

        1) Per quanto riguarda l’articolo 1, esso prevede che le regioni e le province autonome assicurino:

        –  l’adozione di un sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, attraverso l’istituzione di una funzione aziendale permanentemente dedicata allo scopo (comma 1);

        –  il servizio di ingegneria clinica per l’uso dei dispositivi medici (comma 2).

        Entrambe le funzioni, già concretamente attivate in alcune realtà regionali, sono riconducibili al più generale sistema di gestione dei rischi previsto dalla normativa contrattuale (articolo 21 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, dell’area III e dell’area IV della dirigenza del Servizio sanitario locale, sottoscritti in data 3 novembre 2005) e in ogni caso rientrano nelle competenze istituzionali delle regioni in materia di organizzazione dei servizi sanitari per il concreto esercizio, in condizioni di sicurezza, delle attività connesse alla tutela della salute. Infatti, mentre il comma l attiene in particolare alla sicurezza delle attività cliniche che vengono svolte dal personale medico e sanitario in servizio presso le aziende e gli enti interessati, il comma 2 mira sostanzialmente a garantire l’uso sicuro degli apparecchi ed impianti necessari allo svolgimento delle varie attività sanitarie, il tutto nell’ottica di ridurre ed evitare la complessiva sinistrosità delle strutture istituzionalmente deputate alla prevenzione e cura dei pazienti.

        In tale contesto, le disposizioni recate dall’articolo 1 costituiscono una esplicitazione di attività istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, attraverso la definizione degli ambiti di intervento della gestione dei predetti rischi anche al fine di garantire l’uniformità dei livelli di sicurezza in ambito nazionale. Inoltre le norme dispongono espressamente che le funzioni in parola vengono attuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali complessivamente disponibili a legislazione vigente e pertanto dalle stesse non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

        2) Con riferimento all’articolo 2, rientra tra le disponibilità finanziarie delle strutture sanitarie pubbliche, e quindi senza maggiori costi, la possibilità di prevedere forme di garanzia alternative ed equivalenti alla copertura assicurativa, già prevista a livello contrattuale, per i rischi derivanti da responsabilità per danni alle persone.

 

        3) Con riferimento all’articolo 3, per quanto concerne l’adozione da parte delle regioni di misure organizzative presso le aziende sanitarie per garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze, ove tali misure non siano già previste, tenuto conto che alcune regioni hanno già provveduto in tal senso, tale previsione non comporta maggiori oneri atteso che vi si provvede nei limiti delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili e, quindi, necessariamente attraverso rimodulazioni organizzative che garantiscano l’invarianza complessiva della spesa aziendale. A ciò si aggiunga il vincolo espressamente previsto dalla norma, secondo cui tali misure vengono attuate fermo restando il contenimento delle spese connesse al contenzioso. Pertanto le stesse contengono in sé la potenzialità di ridurre i costi derivanti dalla gestione del contenzioso sempre più in incremento in ambito sanitario.

 

        4) Per quanto concerne l’articolo 4, con esso si interviene sul sistema dell’attività libero-professionale intramoenia, ribadendo l’obbligo a carico dei direttori generali delle aziende sanitarie di assumere tutte le iniziative volte al completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia, destinati a tale attività, nonché la possibilità di ricorrere all’acquisizione (tramite acquisto, locazione, o la stipula di convenzioni) di spazi ambulatoriali esterni all’azienda sanitaria mediante l’utilizzo dei fondi allo scopo destinati dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67, e di quelli relativi agli interventi per l’individuazione di spazi per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramoenia, ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.  254. A tal proposito, va ricordato che la linea di finanziamento predisposta ai sensi del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2001, pari a circa 826 milioni di euro, ha dato luogo ad autorizzazioni per interventi, molti dei quali ancora in fase di realizzazione, per un importo di oltre 505 milioni di euro; ne consegue che rimangono ancora da assegnare risorse per circa 321 milioni di euro. A tali risorse si potranno aggiungere ulteriori quote che le regioni potranno vincolare a questa finalità nel sottoscrivere i nuovi accordi di programma, sia per la chiusura della cosiddetta seconda fase del programma di cui all’articolo 20 della citata legge n.  67 del 1988, sia per la cosiddetta terza fase prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007). Inoltre, la norma esplicita alcune modalità peraltro ricavabili dal complesso della disciplina vigente in materia (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000, ed articolo 54 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 luglio 2000) per il corretto esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria. Le disposizioni in parola risultano neutrali dal punto di vista finanziario, oltre che per quanto innanzi rappresentato, anche in considerazione della espressa previsione secondo cui il relativo tariffario da determinare in accordo con i professionisti deve essere idoneo ad assicurare la integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione delle prestazioni e di riscossione degli onorari.

 

        5) L’articolo 5 interviene sul rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, prevedendo il vincolo dell’esclusività per i responsabili di strutture complesse e semplici, queste ultime limitatamente a quelle dipartimentali con autonomia gestionale.

        Al riguardo, occorre considerare che la normativa vigente in materia, introdotta dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, innovando rispetto al precedente ordinamento che prevedeva il vincolo irreversibile di esclusività, oltre che per i nuovi assunti e per coloro che avessero optato per l’esercizio dell’attività intramuraria, anche per i direttori di struttura semplice e complessa, ha soppresso detto vincolo disponendo che:

        –  l’espletamento degli incarichi in parola non presuppone l’esclusività del rapporto di lavoro;

        –  i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo possono, a domanda, optare per il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa.

        Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, le predette norme attualmente in vigore consentono comunque alle regioni che nulla abbiano stabilito al riguardo di disciplinare in maniera diversa la materia, venendo in rilievo sotto questo profilo le prerogative ad esse spettanti in merito alla determinazione dei princìpi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute. Tale è stata la scelta delle regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna: le prime due hanno infatti previsto espressamente il vincolo di esclusività per gli incarichi di struttura semplice e complessa, mentre l’Emilia-Romagna ha introdotto il criterio della scelta preferenziale nell’attribuzione di detti incarichi per coloro che siano in rapporto esclusivo.

        Pertanto, pur sussistendo alcune differenze retributive tra i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo e quelli che hanno optato per la non esclusività (questi ultimi percepiscono la retribuzione di posizione minima contrattuale in misura ridotta, a cui si aggiunge la variabile aziendale nella misura del 50 per cento, mentre cessano di percepire sia l’indennità di esclusività sia la retribuzione di risultato) si deve ritenere che il sistema contrattuale, proprio in considerazione di quanto sopra, sia idoneo a garantire l’ipotesi estrema (che comunque non si realizza con la norma in esame, atteso il disposto di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 15-quater, comma 4, terzo periodo, come sostituito dall’articolo 5 del presente disegno di legge) che tutti i dirigenti sanitari siano in regime di esclusività. Al riguardo, premesso che secondo quanto emerge dal Conto annuale 2005 il 98 per cento dei medici con incarico di struttura complessa e semplice operano in regime di esclusività, occorre considerare quanto segue:

            a) l’indennità di esclusività è stata introdotta con il Contratto collettivo nazionale dell’8 giugno 2000, II biennio economico, sulla base dell’ordinamento all’epoca vigente che, come già precisato, imponeva anche ai dirigenti di struttura semplice e complessa l’esclusività. Il successivo Contratto collettivo nazionale del 3 novembre 2005 ha mantenuto fermi gli importi già previsti dal precedente contratto stabilendo, in relazione al nuovo regime di reversibilità dell’opzione, che in caso di passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo cessa di essere corrisposta tale indennità la quale costituisce risparmio aziendale;

            b) le retribuzioni di posizione e di risultato vengono finanziate attraverso i fondi della contrattazione integrativa che alimentano anche voci retributive variabili (quindi per loro natura comprimibili), quali la stessa retribuzione di risultato e la retribuzione di posizione variabile aziendale. Peraltro negli stessi fondi confluiscono anche i risparmi sulle predette voci retributive connessi al passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo. Tutto ciò garantisce la necessaria flessibilità nell’impiego delle risorse complessivamente destinate alla contrattazione integrativa aziendale in un’ottica di integrale copertura dei costi contrattuali anche nell’ipotesi estrema in cui tutti i dirigenti optassero per il rapporto esclusivo.

        In tale contesto le disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 15-quater, comma 4, quarto periodo, come sostituito dall’articolo 5 del presente disegno di legge, si configurano quali norme di salvaguardia volte, da un lato, ad evitare che l’indicato principio di flessibilità nella gestione delle risorse della contrattazione integrativa possa essere in concreto disatteso e, dall’altro, a precisare che i risparmi aziendali derivanti dal passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo concorrono al finanziamento dei costi complessivi dell’indennità di esclusività.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sicurezza delle cure)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano le condizioni per l’adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, di un sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, prevedendo, nell’ambito delle disponibilità delle risorse aziendali, l’organizzazione, in ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di una funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo. I singoli eventi del rischio clinico e i dati successivamente elaborati sono trattati in forma completamente anonima.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, assicurano, in ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, o in ambiti sovraziendali, da esse stesse individuati, al cui interno operino uno o più ospedali, il servizio di ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle tecnologie.

    3. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali complessivamente disponibili a legislazione vigente presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale interessati.

 

Art. 2.

(Responsabilità civile delle strutture

e del personale sanitario)

    1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, ivi compresa la dirigenza, occorsi in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, aziende sanitarie locali, policlinici universitari a gestione diretta, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e in strutture sanitarie private accreditate è posta anche a carico della struttura stessa, conformemente alla disciplina della responsabilità civile.

    2. La responsabilità di cui al comma 1 riguarda tutte le prestazioni, comprese quelle relative alle attività libero-professionali intramurarie.

    3. In alternativa alla copertura assicurativa, con riferimento ai rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma l, per le strutture sanitarie pubbliche possono essere istituite forme di garanzia equivalenti, purché non comportino maggiori costi.

 

Art. 3.

(Definizione stragiudiziale

delle controversie)

    1. Le regioni e le province autonome di Tremto e di Bolzano adottano, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il contenimento delle spese connesse al contenzioso. Le regioni e le province autonome verificano annualmente, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il concreto conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

    2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate tenendo conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) previsione della non obbligatorietà della conciliazione, quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie;

        b) garanzia della imparzialità, professionalità, celerità delle procedure e adeguata rappresentatività delle categorie interessate.

    3. È esclusa la possibilità di utilizzare gli atti acquisiti e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, nell’eventuale successivo giudizio.

    4. In caso di accordo tra le parti, la conciliazione è definita con un atto negoziale ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

 

Art. 4.

(Attività libero-professionale intramuraria)

    1. Per garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.

    2. L’adozione delle iniziative di cui al comma l dovrà essere completata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Durante tale periodo, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all’individuazione e all’attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

    3. Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove necessario e nell’ambito delle risorse disponibili, l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, valutati anche dal Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, idonei allo scopo tramite l’acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni. In tal caso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

        a)  affidamento a personale aziendale, o comunque dall’azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non debbono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro;

        b) garanzia della terzietà nelle modalità di riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate;

        c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare la integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari.

    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l’effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.

 

Art. 5.

(Esclusività del rapporto di lavoro

dei dirigenti del ruolo sanitario)

    1. Il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «4. La direzione di struttura complessa comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell’incarico prevista dal contratto individuale. La direzione di struttura semplice non comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell’incarico previsto dal contratto individuale, salvo che per le strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Per gli altri incarichi dirigenziali è consentito, a domanda, al termine dell’impegno assunto con il contratto individuale, transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa con effetti giuridici ed economici che decorrono dal primo giorno del mese successivo. Resta fermo che i risparmi aziendali derivanti dal passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo concorrono al finanziamento delle spese complessive dell’indennità di esclusività e che per le restanti componenti accessorie si provvede nell’ambito dei fondi destinati alla contrattazione integrativa».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, per gli incarichi assegnati successivamente alla predetta data, e a decorrere dal rinnovo degli incarichi, per quelli in vigore alla medesima data.

    3. All’articolo 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è soppresso.


Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLedi' 20 GIUGNO 2007

87a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Vice Presidente

SILVESTRI 

indi del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.   

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Rinvio dell'esame) 

 

Il presidente SILVESTRI, prima di invitare il senatore Bodini ad illustrare il disegno di legge in titolo, cede la parola al senatore Polledri che chiede di intervenire.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) ritiene preferibile completare la discussione generale sul disegno di legge n. 1517, recante nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, prima di avviare l’esame del provvedimento in titolo.

 

Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) concorda con tale proposta, auspicando peraltro che si eviti un’inopportuna accelerazione dell’iter legislativo riferito al disegno di legge in titolo.

 

Il relatore BODINI (Ulivo), riservandosi di intervenire in un secondo momento per l’illustrazione del provvedimento in titolo, richiama l’esigenza di non ritardare ulteriormente l’avvio dell’esame, tanto più in considerazione dell’imminente scadenza del termine, introdotto dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, oltre il quale non sarà più consentito alla dirigenza sanitaria di continuare a svolgere l'attività professionale in locali esterni rispetto a quelli appositamente adibiti dalle strutture sanitarie di appartenenza. Dichiara comunque la propria disponibilità ad attendere che l’avvio dell’esame del provvedimento in titolo abbia luogo a conclusione della discussione generale sul disegno di legge n. 1517 in materia di defibrillatori.

 

Recependo gli orientamenti dei Gruppi parlamentari, il PRESIDENTE rinvia l’esame del disegno di legge in titolo.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Martedi' 26 GIUGNO 2007

88a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.   

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Esame e rinvio)

 

Il relatore BODINI (Ulivo) rileva l'attuale urgenza di adeguare la legislazione in materia di attività libero-professionale intramuraria, in considerazione dell'imminenza del termine previsto dalla normativa in ordine all'esercizio dell'intramoenia allargata. Preannuncia pertanto sin d'ora la presentazione di una proposta di stralcio relativa agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame, in tema di rischio clinico, di cui, proprio in considerazione del rilievo, ritiene preferibile uno specifico approfondimento nell'ambito di un provvedimento ad hoc. Formula quindi l'auspicio di un costruttivo esame degli articoli 4 e 5, tenendo conto dell'obiettivo - già emerso nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione intramuraria - di superare le difformità territoriali con cui è data attuazione alle disposizioni in materia. Ugualmente prioritari ritiene essere la garanzia dello svolgimento della libera professione, in quanto diritto dell'operatore della sanità, insieme al diritto dell'utente all'esercizio della scelta del professionista cui affidarsi.

Il relatore prosegue soffermandosi sugli articoli 4 e 5 del disegno di legge in titolo. In riferimento all'articolo 4, specifica che esso prevede l'adozione, da parte di regioni e province autonome, di iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, per la quale resta l'esigenza della separazione degli spazi rispetto all'attività istituzionale per quanto riguarda il ricovero e per lo meno una differenziazione nelle fasce orarie di utilizzo relativamente all'attività ambulatoriale.

Ricorda quindi che, ai sensi del comma 2, è previsto un termine pari a dodici mesi a decorrere dal 31 luglio 2007, entro il quale sarà possibile l'adozione delle iniziative menzionate. Durante tale periodo, nota il relatore, continueranno ad avere applicazione le disposizioni già adottate per garantire l'esercizio dell'attività intramoenia; successivamente, è previsto il passaggio in via definitiva al sistema della libera professione intramuraria, in accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali. A tal fine, il comma 3 prevede la possibilità della stipula di contratti di compravendita, di locazione o di convenzioni per l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni. Quanto alla gestione di tali spazi, il medesimo comma prevede: l'affidamento a personale aziendale del servizio di prenotazione delle prestazioni, che deve avere natura centralizzata così da permettere il controllo dei volumi di tali prestazioni, necessariamente non superiori a quelli relativi alle attività istituzionali; la garanzia della terzietà nelle modalità di riscossione degli onorari e la determinazione, in accordo con i professionisti di un tariffario idoneo ad assicurare la totale copertura dei costi correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria. Prosegue sul punto preannunciando la presentazione di una proposta emendativa volta all'armonizzazione dei tempi dedicati all'attività libero professionale con i tempi dell'attività istituzionale.

Nell'illustrare il successivo articolo 5, il relatore rileva come la novella all'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, ivi recata, ponga l'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro per i titolari della direzione di struttura complessa, nonché di struttura semplice dipartimentale con autonomia gestionale. Rispetto a tale previsione preannuncia la formulazione di ulteriori proposte emendative, volte all'estensione dell'esclusività ai titolari della direzione di struttura semplice e a garantire un periodo di sessanta giorni per l'esercizio dell'opzione sull'esclusività, al fine di tener conto delle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame.

Il relatore si sofferma quindi sull'esigenza di predisporre strumenti atti a favorire un effettivo controllo dell'attuazione della normativa in esame, nel senso indicato nel documento conclusivo della richiamata indagine conoscitiva. Al riguardo, giudica anzitutto importante attribuire poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle aziende sanitarie. Inoltre, manifesta l'esigenza di individuare scadenze intermedie per monitorare l'attività posta in essere dalle aziende sanitarie, alle quali è altresì opportuno richiedere la predisposizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un rapporto riguardante l'effettuazione delle prestazioni e la relativa dotazione strutturale.

Sottolinea infine l'esigenza di legiferare tenendo conto della necessaria tutela dei diritti dei professionisti, i quali non possono essere chiamati a rispondere dell'inerzia delle aziende sanitarie nell'adeguamento delle proprie strutture per l'esercizio della professione intramuraria.

 

Dopo essersi soffermato sulla non completa corrispondenza tra l'impostazione del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'intramoenia e quella delle previsioni di cui al disegno di legge in esame, il senatore CURSI (AN) ritiene opportuno, anche in considerazione degli interventi sul testo preannunciati dal relatore, procedere allo svolgimento di audizioni, affinché le categorie interessate siano poste in grado di esprimersi circa le soluzioni prospettate.

 

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE)  ritiene che non sia opportuno svolgere audizioni con riferimento alle disposizioni in materia di libera professione intramuraria recate nel disegno di legge in titolo, in considerazione dell’ampio ciclo di audizioni già svolto nel corso della richiamata indagine conoscitiva.

 

Il senatore GRAMAZIO (AN) giudica invece opportuno svolgere specifiche audizioni.

 

La senatrice BIANCONI (FI) ritiene doveroso che su un provvedimento di tale rilievo siano ascoltati i principali operatori del settore, precisando che tale richiesta non sottende alcun atteggiamento ostruzionistico. Sul tema dell’esercizio della libera professione medica rivendica infatti l’atteggiamento costruttivo dei Gruppi di opposizione, che hanno del resto ritenuto di convergere sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attività intramuraria.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) si associa alla richiesta di svolgere talune audizioni sul provvedimento in titolo, che - tiene a precisare - non è motivata da intenti ostruzionistici. In considerazione di tale esigenza, chiede che si proceda ad un’inversione dell’ordine del giorno della Commissione, sì da passare all’esame di altri argomenti.

 

La senatrice MONACELLI (UDC) giudica necessario acquisire gli orientamenti degli operatori del settore su un provvedimento che reca disposizioni difformi rispetto a quanto auspicato nel documento conclusivo della richiamata indagine conoscitiva, frutto del lavoro approfondito svolto dalla Commissione.

 

La senatrice BAIO(Ulivo), pur ritenendo che l’ampio ciclo di audizioni svolto nel corso della citata procedura informativa abbia delineato un quadro sufficientemente chiaro in ordine al tema dell’esercizio della libera professione intramoenia, dichiara di non essere pregiudizialmente contraria alla richiesta di svolgere un numero limitato di audizioni. Su tale questioni chiede di conoscere l’orientamento dei senatori che non si sono ancora espressi.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) rileva che nel corso dell’indagine conoscitiva è stato possibile acquisire l’orientamento dei principali operatori del settore in ordine all’esercizio dell’attività intramuraria. In considerazione della richiesta avanzata dai Gruppi di opposizione, dichiara comunque la propria disponibilità a svolgere un breve ciclo di audizioni, purché ciò non ostacoli l’iter di approvazione del disegno di legge in titolo.

 

Il senatore IOVENE(SDSE), proprio in considerazione degli ampi approfondimenti svolti nel corso della citata indagine conoscitiva, ritiene opportuno un sollecito esame del provvedimento in titolo, soprattutto nell’interesse dei cittadini.

 

La senatrice BASSOLI (Ulivo) chiede taluni chiarimenti, interrogandosi sull’opportunità di chiamare in audizione soggetti che hanno già espresso le rispettive posizioni sul tema in oggetto. Dopo aver rilevato l’esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, a fronte dell’imminente scadenza del 31 luglio, oltre la quale non sarà più consentito l’esercizio della libera professione al di fuori delle strutture sanitarie, manifesta la propria contrarietà ad ogni ipotesi di rinvio dell’esame.

 

La senatrice VALPIANA (RC-SE) esprime contrarietà nei confronti dell’ipotesi di ulteriori audizioni rispetto a quelle già svolte nel corso dell’indagine conoscitiva, attesa l’esigenza di non ritardare ulteriormente l’adozione di una legge in tema di esercizio della libera professione intramuraria. Ritiene inoltre che la Commissione debba assicurare anche celerità nell'esame delle norme riguardanti il rischio clinico e la sicurezza nelle strutture sanitarie, tanto più a fronte dei gravi e recenti accadimenti.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) invita la presidenza a porre  in votazione la richiesta, dianzi avanzata, di inversione dell’ordine del giorno.

 

Il PRESIDENTE precisa che, per prassi consolidata, non è applicabile in Commissione l’istituto dell’inversione dell’ordine del giorno previsto per la procedura in Assemblea. In considerazione della richiesta di audizioni, che dovranno comunque essere svolte con particolare rapidità onde non ritardare ulteriormente l’adozione del provvedimento, dichiara comunque il proprio favore ad un breve rinvio dell’esame del disegno di legge in titolo.

 

Il senatore TOMASSINI(FI), a nome del proprio Gruppo, propone di rinviare l’avvio della discussione generale alla settimana prossima.

 

Il senatore BOSONE (Aut)  dichiara la disponibilità a svolgere specifiche audizioni, pur ritenendo che, rispetto agli orientamenti già acquisiti nel corso dell’indagine conoscitiva, l’apporto informativo sarà inevitabilmente limitato. Con riferimento alla proposta testé avanzata dal senatore Tomassini, esprime invece, a nome del proprio Gruppo, la propria contrarietà.

 

            I senatori TOMASSINI (FI) e POLLEDRI (LNP) invitano la Presidenza a non concedere ulteriormente la parola in ordine alla richiesta di rinvio, atteso che su tali questioni possono di regola parlare soltanto un oratore contro e uno a favore.

 

            Il presidente MARINO, valutata l'importanza della questione, ritiene opportuno, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, che possa prendere la parola un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

 

            Ha indi la parola la senatrice BAIO(Ulivo), la quale invita i Gruppi di opposizione a valutare positivamente la disponibilità del relatore per quanto riguarda sia lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, sia la presentazione di proposte emendative, volte a recepire i contenuti recati nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, e di proposte di stralcio riferite agli articoli 1, 2 e 3 in materia di rischio clinico.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP)  lamenta le modalità con cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione, che hanno consentito di attendere il sopraggiungere di un ulteriore senatore della maggioranza.

 

            Il presidente MARINO rivendica la piena legittimità con cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI)  ritiene superflua una votazione sulla proposta di rinvio qualora anche la Presidenza convenga su tale opportunità, al fine di consentire, nella settimana in corso, di svolgere talune audizioni sul disegno di legge in titolo.

 

            In considerazione dell’orientamento favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, il PRESIDENTE si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta formulata dal senatore Tomassini.

 

            Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

 

            Su richiesta della senatrice MONACELLI(UDC), il presidente MARINO, anche in considerazione della scelta di rinviare l’esame del disegno di legge n. 1598 al fine di svolgere un breve ciclo di audizioni, avverte che l’odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

 

            Prende atto la Commissione.

 

            La seduta termina alle ore 16,25.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Martedi' 3 luglio 2007

89a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.   

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

           

Il presidente MARINO dà conto degli esiti dell'odierno Ufficio di Presidenza convocato per la programmazione dei lavori, nel corso del quale è stato convenuto di assicurare priorità all'esame dell'Atto Senato n. 1598 nelle sedute pomeridiane di oggi e di domani, nonché nella seduta antimeridiana di giovedì prossimo, onde concludere la discussione generale.

E' stato poi stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a tale disegno di legge per giovedì 5 luglio, alle ore 10. 

L'Ufficio di Presidenza ha altresì ritenuto di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana con l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Sulla base di tali indirizzi, si è inoltre convenuto, da un lato, di sconvocare le sedute notturne di oggi e di domani, appositamente previste per l'esame del citato Atto Senato n. 1598, e, dall'altro, di prevedere un'apposita seduta notturna per la prossima settimana, qualora si renda necessario al fine di completare l'esame di tale disegno di legge e del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Infine, in considerazione del rilievo di talune norme in materia sanitaria recate nel disegno di legge n. 1644, recante misure per il cittadino consumatore, si è stabilito che la Commissione ne avvierà l'esame in sede consultiva a partire dalla prossima settimana.

Avverte pertanto che la seduta della Sottocommissione per i pareri, appositamente convocata, per l'esame di tale provvedimento, domani, mercoledì 4 luglio, alle ore 14, non avrà più luogo.

 

Prende atto la Commissione.

 

La senatrice SERAFINI (Ulivo) auspica una sollecita ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di cordone ombelicale, di cui ella è relatrice, in considerazione della riconosciuta rilevanza di tale tematica.

 

Il PRESIDENTE dà assicurazioni al riguardo, preannunciando l'intenzione di proporre, in sede di Ufficio di Presidenza, un calendario dei lavori che contempli, fra l'altro, la ripresa dell'esame delle iniziative legislative testé richiamate, non appena sarà terminato l'esame del disegno di legge n. 1598.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

 

Dopo aver ricordato che la scorsa settimana si sono svolte le audizioni, richieste dai Gruppi di opposizione, sul disegno di legge in titolo e aver ribadito che nel corso dell'odierno Ufficio di Presidenza è stato convenuto di fissare a giovedì prossimo, 5 luglio, alle ore 10, il termine per la presentazione degli emendamenti, il presidente MARINO dichiara aperta la discussione generale.

 

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) giudica anzitutto positivamente l'intenzione del relatore di presentare una proposta di stralcio degli articoli 1, 2 e 3 relativi al rischio clinico. Si tratta infatti a suo avviso di norme di tale rilievo da richiedere senz'altro uno specifico approfondimento, nell'ambito di un disegno di legge ad hoc. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di libera professione intramuraria, l'oratore si richiama all'ampio esame svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva già conclusa dalla Commissione. In proposito, tiene a precisare che la modalità di esercizio della libera professione intramuraria investe direttamente ambiti connessi con la salute e il benessere dei cittadini. Come del resto ha messo in evidenza anche il Tribunale per i diritti del malato, nel corso delle richiamate  audizioni svolte sul disegno di legge in titolo, risulta a suo giudizio centrale l'esigenza di assicurare un'efficace risposta ai bisogni dei pazienti, che si trovano talvolta a dover fronteggiare liste di attesa eccessivamente lunghe.

Né, può essere disattesa l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio in ordine all'impiego delle risorse pubbliche stanziate al fine di adeguare le strutture sanitarie, anche nel rispetto della dignità degli operatori del settore.

 

            Il senatore TOMASSINI(FI), dopo aver ricordato l'importanza di quanto acquisito nel corso dell'approfondita indagine conoscitiva sull'intramoenia, si sofferma sui principi caratterizzanti la stessa libera professione, intesa come  finalizzata a garantire lo svolgimento dell'alleanza terapeutica tra il medico ed il paziente. A tale fine considera indispensabile la libertà di scelta, da parte del paziente, del professionista cui affidare la propria cura. Ricorda quindi l'utilità del breve ciclo di audizioni tenutosi in merito al disegno di legge in esame, il quale ha consentito di rilevare come il testo presentato dal Governo sia per certi aspetti insoddisfacente in rapporto al documento conclusivo approvato dalla Commissione sulla procedura informativa citata. In particolare, è stato giudicato inadeguato il termine di dodici mesi entro cui le strutture sanitarie dovranno completare gli interventi per consentire l'esercizio dell'attività intramuraria, ed è stato affermato che tali investimenti non possono essere ritenuti prioritari a fronte delle numerose carenze presenti nel sistema sanitario italiano.

            Prosegue osservando che nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso altresì  come il problema delle liste d'attesa sia da affrontare attraverso una più efficace organizzazione aziendale, non essendo da porre in relazione con l'attività libero-professionale. Riguardo alle soluzioni, sottolinea inoltre la rilevanza dell'appropriatezza delle prestazioni, insieme all'eventuale istituzione di un apposito osservatorio nazionale.

            In merito allo svolgimento della libera professione intramuraria, pone in evidenza il necessario rispetto della potestà regionale in materia organizzativa, da abbinare a criteri omogenei volti a consentire idonei controlli circa l'adeguamento strutturale da parte delle aziende sanitarie, prevedendo anche il ricorso alla figura del commissario ad acta nei casi di mancata attuazione degli adempimenti richiesti. Aggiunge poi che, oltre alla predisposizione degli spazi da destinare alla libera professione, è da tenere nella massima considerazione il fine di consentire l'attività intramoenia secondo modalità di massima trasparenza, anche riguardo all'aspetto fiscale, in particolare predisponendo percorsi nettamente distinti, rispetto alle prestazioni in regime istituzionale, a partire dalle procedure di prenotazione e di riscossione. Ritiene inoltre che sia importante porre particolare attenzione onde evitare discriminazioni a danno di utenti, nonché fornire opportune garanzie riguardo le strutture private ed il personale attualmente impiegati per lo svolgimento dell'attività extramuraria.

            Esprime una critica rispetto alla previsione, di cui all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, volta a porre l'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro per i titolari di incarichi di direzione. In proposito, auspica che sia consentito alle regioni di poter attribuire tali incarichi anche ai medici non in rapporto esclusivo, anche al fine di evitare il rischio di un allontanamento delle professionalità migliori dalla sanità pubblica. Ciò, tenuto conto che il monte ore da destinare all'attività istituzionale dei medici in esclusiva non differisce da quello previsto per chi svolge anche attività nel settore privato.

            Si sofferma inoltre sui contenuti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame, rilevando la necessità di un'approfondita ponderazione della materia, così da rendere possibile in prospettiva una formulazione migliore del testo, tale da superare le attuali carenze.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,05.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Mercoledi' 4 luglio 2007

90a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

indi del Vice Presidente

SILVESTRI 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.   

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

      Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente MARINO ricorda che si era avviata la discussione generale.

 

            Il senatore CURSI (AN) lamenta anzitutto che il disegno di legge in titolo non abbia recepito le indicazioni contemplate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione intramuraria svolta dalla Commissione. Ciò premesso, ritiene necessario che il Parlamento approvi una legge che tenga conto dell'esigenza di superare le difformità territoriali con cui è stata data attuazione alle norme in materia di intramoenia. L'iniziativa legislativa deve a suo avviso porsi come finalità prioritaria la garanzia dello svolgimento della libera professione, in quanto diritto spettante agli operatori sanitari e contestualmente agli utenti, in ordine alla scelta del professionista.

            Dopo aver richiamato l'opportunità di riformulare l'articolo 4 del disegno di legge in esame, al fine di inserire, fra l'altro, il ricorso allo strumento commissariale,  ricorda che non tutte le regioni hanno utilizzato i finanziamenti per l'adeguamento delle strutture sanitarie per l'esercizio dell'attività intramuraria, come del resto emerso nel corso della richiamata procedura informativa.

            Precisa indi che favorire l'attività libero professionale consente di accrescere l'offerta di prestazioni sanitarie e, pertanto, favorisce indirettamente la riduzione delle liste di attesa, che rappresentano una delle principali criticità del sistema sanitario.

            Preannuncia poi l'intenzione di presentare proposte emendative migliorative del testo in esame, volte fra l'altro a riconoscere uno specifico ruolo al collegio di direzione e a demandare ad un osservatorio nazionale compiti di monitoraggio in ordine all'attuazione delle disposizioni in materia di attività libero-professionale, anche al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale. In proposito, riterrebbe del tutto inaccettabile la scelta di demandare esclusivamente alle regioni l'individuazione di modalità per l'esercizio dell'attività intramuraria.

 

            La senatrice BIANCONI (FI) rivendica anzitutto la coerenza del proprio Gruppo sul tema dell'intramoenia, rispetto alla posizione già sostenuta in sede di approvazione del citato documento conclusivo, e dichiara in proposito di condividere l'intervento svolto dal senatore Tomassini. Critica indi la scelta del Governo di presentare un disegno di legge che disattende gli esiti della richiamata procedura informativa.

            Dopo aver ricordato che l'intramoenia rappresenta un diritto dei medici, ricorda che, nonostante i finanziamenti assegnati, le regioni non sono state in grado di promuovere i necessari investimenti per l'adeguamento delle strutture sanitarie.

            A fronte delle criticità, del resto ben evidenziate nel documento conclusivo,  il disegno di legge in titolo appare insoddisfacente, oltre che tardivo, a fronte del termine del 31 luglio prossimo, che a suo tempo la sua parte politica aveva già giudicato del tutto inadeguato. Né ritiene condivisibile l'attuale formulazione dell'articolo 5, in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici, auspicandone un intervento correttivo.

            Quanto alle norme sul rischio sanitario, condivide l'intenzione del relatore di proporne lo stralcio, considerando irrealistico poter giungere, nei tempi imposti dal richiamato termine del 31 luglio prossimo, all'approvazione di un testo soddisfacente su una questione di tale rilievo.

            Conclude invitando la Commissione a far tesoro del proficuo approfondimento svolto in sede di indagine conoscitiva e a riformulare di conseguenza le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed esclusività del rapporto di lavoro.

 

            La senatrice MONACELLI (UDC) lamenta che il provvedimento in titolo si limita ad operare una proroga del termine oltre il quale non sarà più consentito esercitare attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, senza invece  affrontare le criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva.

            Giudica in proposito singolare che l'articolo 4 demandi alle regioni l'adozione di iniziative volte ad assicurare interventi edilizi, senza tener conto che sino ad oggi solo alcune regioni sono state in grado di utilizzare le risorse stanziate per tale finalità.

            Né va dimenticato che nel breve ciclo di audizioni svolto sul provvedimento in titolo è stata sottolineata l'inadeguatezza del nuovo termine del 31 luglio 2008, di cui al medesimo articolo.

            Quanto all'articolo 5, giudica infine insoddisfacenti le disposizioni in materia di esclusività del rapporto di lavoro che non tengono conto dell'esigenza di assicurare la necessaria uniformità a livello nazionale.

 

            La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE), dopo aver ribadito di ritenere inscindibili le questioni dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e dell'equità di accesso alle prestazioni sanitarie, si sofferma sugli aspetti metodologici e procedurali che hanno condotto all'individuazione del termine del 31 luglio prossimo, all'adozione del documento conclusivo sull'indagine conoscitiva e, infine, alla presentazione del disegno di legge in titolo.

            In proposito, lamenta che non sia ancora superata la situazione di incertezza, dovuta alla mancata adozione di interventi mirati. Con specifico riferimento al disegno di legge in titolo, critica la circostanza che, anche per via della richiesta di svolgere ulteriori audizioni su una tematica oggetto di ampio approfondimento nel corso della richiamata indagine conoscitiva, si sia ritardato l'iter, a fronte del termine impellente oltre il quale sarà precluso l'esercizio dell'attività  extramoenia. Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare talune affermazioni rese dai sindacati medici nel corso delle audizioni.

            Avviandosi a concludere, sottolinea che il disegno di legge in esame non deve trascurare la prioritaria finalità politica di assicurare un'efficace risposta ad alcune criticità che caratterizzano il sistema sanitario, tra cui anzitutto la lunghezza delle liste di attesa. In proposito, ritiene infine imprescindibile un equilibrio fra l'esigenza di regolamentare l'attività libero-professionale e il perseguimento di un'effettiva equità di accesso alle prestazioni.

 

            Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) rammenta che l'istituto dell'intramoenia è stato introdotto allo scopo di ridurre le liste d'attesa e di fidelizzare il personale medico impiegato nel servizio sanitario nazionale. Gli esiti sono stati a suo avviso deludenti, anche in ragione della mancanza di idonei incentivi per i professionisti operanti in regime di esclusività. Ricorda altresì le difficoltà incontrate dalle aziende sanitarie a causa di un'insoddisfacente redditività dell'attività intramuraria e, sul piano del necessario adeguamento strutturale, dell'esistenza di vincoli urbanistici che frequentemente ostacolano la realizzazione di investimenti edilizi. Dopo aver fatto presenti l'entità degli alti costi sostenuti dalle aziende per le degenze, mette in evidenza l'interesse della propria parte politica ad una soluzione positiva dell'attuale situazione di incertezza relativamente all'attuazione dell'intramoenia, secondo le linee già individuate nell'indagine conoscitiva dedicata a tale argomento. Sottolinea particolarmente come il ruolo della Commissione e dello stesso Ministro della salute non possa risultare svilito, essendo piuttosto necessario che attraverso un confronto aperto la comunanza di intenti già registrata nei mesi scorsi dia luogo ad una soluzione legislativa atta a incidere nel settore sulla base della priorità da accordare alla natura sanitaria della questione.

 

Interviene brevemente il presidente SILVESTRI, il quale si associa al richiamo riguardante l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) riepiloga la recente storia della legislazione in materia di libera professione intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica e rileva come siano tuttora aperte questioni di grande rilevanza, quali la lunghezza delle liste di attesa, l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e la sussistenza di ampie disparità tra le diverse regioni. A tale proposito, osserva come i risultati migliori relativamente alla riduzione dei tempi d'attesa siano stati ottenuti in presenza di sistemi di virtuosa competizione tra i settori pubblico e privato; osserva altresì che ingenti risorse da destinare ad interventi di ristrutturazione non sono state utilizzate dalle amministrazioni preposte.

Dopo aver richiamato la necessità di superare le discriminazioni nell'accesso alle prestazioni sanitarie, si sofferma sulle previsioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame. Rileva in particolare l'opportunità di prevedere un sistema di carattere sanzionatorio che, anche attraverso il ricorso a penalizzazioni di carattere economico, solleciti all'impiego delle risorse da destinare agli interventi edilizi. Dichiara inoltre contrarietà rispetto alla possibilità, di cui al comma 3, di acquisizioni di spazi ambulatoriali esterni, facendo presente come tale soluzione possa dare luogo a diversità nel trattamento dei pazienti, oltre a rappresentare di per sé una contraddizione rispetto al dichiarato obiettivo di giungere ad un reale adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche. Preannuncia a tale riguardo la presentazione di un'apposita proposta emendativa.

Esprime quindi condivisione rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, in materia di esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, ferma restando l'esigenza di un'opportuna ponderazione relativamente alla remunerazione dei professionisti e ai tempi per l'esercizio dell'opzione per il rapporto non esclusivo, che dovrebbe esercitarsi a cadenze annuali, senza essere vincolato alla scadenza del contratto di lavoro.

 

A giudizio del senatore GHIGO (FI), il ritardo nell'esame del disegno di legge in titolo non è derivante da alcun presunto atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, bensì da un avvio dell'iter non sufficientemente tempestivo. Rileva inoltre che il tema della libera professione intramuraria, come già evidenziato in occasione dell'approvazione del richiamato documento conclusivo, è tale da consentire un'ampia e costruttiva convergenza delle forze politiche in seno alla Commissione. Invita in particolar modo il relatore ad una valutazione degli emendamenti che le forze di opposizione vorranno presentare priva di preconcetti. Auspica inoltre, in generale, l'avvio di una fase di confronto costruttivo volta alla risoluzione delle difficoltà che attualmente interessano la sanità italiana con evidenti ricadute sulla vita dei cittadini, riguardanti in modo particolare l'utilizzo delle risorse destinate al sistema sanitario, rispetto al quale deve essere riconosciuto il ruolo di primo piano delle regioni sul piano dell'organizzazione sanitaria.

 

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il presidente SILVESTRI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

 

La seduta termina alle ore 16,25.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

GIOVedi' 5 luglio 2007

91a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.   

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente MARINO ricorda che si era conclusa la discussione generale. Invita indi il relatore ed il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) esprime anzitutto compiacimento per la ricchezza degli spunti emersi nel corso del dibattito, sulla base dei quali preannuncia l’intenzione di presentare specifiche proposte emendative volte a migliorare il testo in esame.

Dopo aver ricordato le finalità originarie della normativa sull’intramoenia, sottolinea la necessità si introdurre strumenti volti a stimolare le aziende sanitarie a reperire spazi idonei per consentire ai medici in rapporto di esclusività di svolgere l’attività libero-professionale, superando l’attuale disomogeneità territoriale.

Al riguardo, coglie l’occasione per far presente che tali investimenti sono potenzialmente in grado di migliorare l’organizzazione delle aziende sanitarie e arricchirne la dotazione strutturale, permettendo quindi anche una più efficace erogazione delle prestazioni istituzionali. Ciò presuppone tuttavia - egli prosegue - un’idonea regolamentazione dell’attività libero professionale, nel senso indicato dall'articolo 4 del disegno di legge in titolo, che demanda alle aziende il controllo dei volumi delle prestazioni intramurarie e prevede che questi ultimi non debbano superare i volumi di attività eseguiti nell’orario di lavoro.

In quest’ottica, egli prosegue, si determina uno stimolo a ridurre la lunghezza delle liste di attesa riferite all’attività istituzionale.

Fra le integrazioni a suo giudizio opportune al testo trasmesso dal Governo, egli preannuncia anzitutto l’intenzione di proporre un emendamento diretto a introdurre specifici obblighi informativi in favore degli utenti in ordine ai tempi e alle modalità di erogazione delle prestazioni istituzionali e in regime di intramoenia. Ulteriori proposte emendative saranno poi dirette a promuovere un maggior coinvolgimento delle rappresentanze mediche riguardo l’acquisizione di spazi per l’esercizio dell’attività libero-professionale, a demandare all’Osservatorio nazionale compiti di monitoraggio sull’attuazione della normativa in esame, a innalzare il termine di dodici mesi per il completamento degli interventi di adeguamento di cui all’articolo 4, comma 2, a introdurre strumenti sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte delle aziende sanitarie e, infine, a imporre il rispetto di specifici cronoprogrammi.

Quanto all’articolo 5, pur ribadendo la propria preferenza in ordine ad un ampliamento dei soggetti interessati all’esclusività del rapporto di lavoro, prende atto del diverso orientamento emerso nel dibattito. Ritiene in proposito quanto meno opportuno confermare l’attuale formulazione del comma 1, che circoscrive l'obbligo di esclusività ai responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Invita in proposito a soprassedere ad ogni richiesta volta a consentire anche ai medici non in esclusiva di ricoprire ruoli dirigenziali, tanto più a fronte del numero esiguo di coloro che non hanno sino ad oggi optato per l’esclusività (pari al 6 per cento del totale).

Conclusivamente auspica una proficua convergenza delle forze politiche su un provvedimento atteso dagli operatori del settore e dai cittadini.  

 

Il sottosegretario ZUCCHELLI ritiene che il tema della libera-professione dei medici del sistema sanitario pubblico comporti per il legislatore l'esigenza di compiere uno sforzo teso a conciliare i principi di equità e giustizia con quello di libertà. Dopo aver ricordato che il Governo, nella predisposizione del disegno di legge in titolo, si è prefisso di ricercare un accettabile equilibrio fra gli interessi coinvolti, concorda sulla necessità di opportune integrazioni, anche al fine di adeguare il testo alle conclusioni cui era pervenuta la Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sull'intramoenia.

Il sottosegretario fa presente che le norme in esame, che riguardano specificamente l'esercizio della libera professione intramuraria in regime ambulatoriale, sottendono anche l'esigenza di garantire all'utenza l'effettuazione delle prestazioni in regime istituzionale in tempi accettabili. Ulteriore elemento caratterizzante è la garanzia dell'effettuazione di prestazioni in regime libero-professionale da parte delle strutture pubbliche. Occorre infatti a suo avviso superare una visione rigidamente dicotomica della sanità, ritenendo opportuna una reciproca permeabilità tra i settori pubblico e privato, in un quadro di regole sufficientemente precise. In particolare, considera ragionevole che le aziende pubbliche possano entrare in competizione con la sanità privata fornendo all'utenza prestazioni libero-professionali attraverso le proprie risorse umane e strutturali.

Sottolinea indi la necessità di promuovere anche in questo settore una disciplina che governi efficacemente i fenomeni sociali, rispondendo alle legittime attese degli utenti e degli operatori del settore. Stigmatizza poi lo scarso impegno di talune regioni e aziende sanitarie che non hanno assicurato i necessari investimenti infrastrutturali, a fronte degli ingenti finanziamenti stanziati per tale finalità, e che non hanno utilizzato al meglio taluni strumenti, definiti in sede legislativa e contrattuale, per ridurre le liste di attesa.

Fa indi presente che, proprio al fine di superare talune criticità nell'adeguare le strutture sanitarie, come ad esempio la presenza di vincoli urbanistici o architettonici, il disegno di legge consente opportunamente alle aziende di acquisire spazi esterni per l'esercizio dell'attività intramuraria.

Ritiene tuttavia imprescindibile demandare alle medesime aziende un effettivo controllo dei volumi di attività dei professionisti, attraverso la gestione diretta dei servizi di prenotazione e riscossione, nonché la definizione concordata delle tariffe.

Richiama indi l'importanza di un effettivo e maggiore coinvolgimento delle regioni, del resto ineludibile a fronte del nuovo Titolo V della Costituzione, mediante l'approvazione di una normativa che si contraddistingua per un'agevole applicabilità.

Nel soffermarsi sui possibili miglioramenti del testo, il rappresentante del Governo menziona l'introduzione di meccanismi di penalizzazione per le aziende che non si dimostrassero in grado di provvedere agli adeguamenti strutturali, la predisposizione di campagne informative a beneficio della cittadinanza, l'intervento del collegio di direzione a tutela degli utenti nei casi di disservizio, nonché l'attivazione dell'Osservatorio nazionale per monitorare l'attuazione dei programmi di ristrutturazione.

Conviene inoltre che l'attività libero-professionale intramuraria non incide sulla consistenza delle liste d'attesa per le prestazioni istituzionali. In proposito, sarebbe a suo avviso opportuno che le aziende puntassero sullo strumento dell'acquisto di prestazioni professionali oltre l'orario di lavoro per ridurre le liste di attesa.

Con riferimento all'articolo 5, non ritiene condivisibile la richiesta, formulata nel corso della discussione generale, di consentire ai medici l'esercizio annuale dell'opzione riguardo l'esclusività del rapporto di lavoro, preferendo l'attuale formulazione. Pur ribadendo di condividere quanto previsto all'articolo 5, fa presente che il Governo non ha alcun atteggiamento pregiudiziale nei riguardi di eventuali proposte emendative volte a prevedere che anche i responsabili di tutte le strutture semplici siano in regime di esclusività di rapporto.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,20.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

martedi' 10 luglio 2007

93a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 luglio scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si erano svolti gli interventi di replica al dibattito da parte del relatore e del Governo. Informa indi che non sono ancora giunti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul testo e sugli emendamenti e avverte pertanto che si procederà solo all'illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative.

 

            La senatrice BIANCONI (FI) ritiene che, in assenza dei prescritti pareri, sia opportuno rinviare l'illustrazione degli emendamenti, tanto più in considerazione del rilievo del disegno di legge in titolo.

 

            Il senatore CURSI (AN) segnala a sua volta l'opportunità di attendere i pareri delle Commissioni 1a e 5a prima di procedere alla trattazione degli articoli, pur riconoscendo che non sussiste un obbligo regolamentare in tal senso.

 

La senatrice BAIO (Ulivo), comprendendo le argomentazioni avanzate dai Gruppi di opposizione, propone di rinviare la fase dell'illustrazione degli emendamenti in attesa che giungano i prescritti pareri.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP)riterrebbe preferibile procedere all'esame degli ordini del giorno e quindi all'illustrazione delle proposte emendative nella seduta in corso.

 

Il senatore GHIGO (FI) invita la Presidenza ad accogliere la richiesta della senatrice Bianconi, formulata, a nome del suo Gruppo, peraltro in un'ottica costruttiva.

 

Il senatore TOMASSINI (FI) e la senatrice MONACELLI (UDC) chiedono chiarimenti in ordine al prosieguo dell'iter del disegno di legge in titolo.

 

Il presidente MARINO (Ulivo)  ribadisce che, in attesa dei prescritti pareri, è senz'altro legittimo, oltre che opportuno per economia dei lavori, procedere all'illustrazione delle proposte emendative. Prendendo tuttavia atto dell'orientamento prevalente, avverte che nella seduta in corso si procederà all'esame degli ordini del giorno, mentre l'illustrazione degli emendamenti sarà rinviata. Invita quindi il senatore Tomassini ad illustrare gli ordini del giorno di cui è primo firmatario (allegati al presente resoconto).

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) illustra l'ordine del giorno G/1598/1/12, ricordando la centralità del tema della governance clinica ai fini di una migliore organizzazione interna delle strutture sanitarie. Passando all'illustrazione dell'ordine del giorno G/1598/2/12, rammenta la persistente esigenza di una corretta determinazione dei principi atti a limitare il rischio clinico ed il rischio tecnologico, ad esempio attraverso il ricorso ad appositi servizi di ingegneria clinica. Coglie l'occasione per esprimere la propria contrarietà nei confronti degli articoli 1, 2 e 3, che non affrontano a suo avviso correttamente il tema richiamato. In proposito, esprime tuttavia talune perplessità in ordine alla proposta del relatore di operare lo stralcio di tali articoli, che non consentirà un sollecito avvio della trattazione di una questione prioritaria per il Paese. Richiama infine l'attenzione su temi quali la responsabilità civile e la copertura assicurativa delle strutture, che del resto sono già oggetto di specifiche iniziative legislative assegnate alla Commissione.

           

            Interviene quindi la senatrice BIANCONI (FI), la quale considera prioritarie le questioni del rischio clinico e del governo clinico. Riguardo alla prima, rammenta l'alto livello di attenzione riservato dall'opinione pubblica cui ha cercato di fornire una risposta il Governo nella predisposizione del disegno di legge in esame, pur con un'insufficiente ponderazione. Auspica pertanto che l'ordine del giorno G/1598/2/12 sia da stimolo al fine della predisposizione di un'organica proposta legislativa. In proposito, invita a far tesoro delle valide esperienze internazionali, frutto di lunghi percorsi di riflessione. Relativamente all'ordine del giorno G/1598/1/12, rileva l'importanza di un nuovo approccio alle questioni organizzative, teso a valorizzare opportunamente il ruolo della componente medica ai fini di un efficace governo clinico.

 

Il senatore CURSI (AN), dopo aver aggiunto la firma agli ordini del giorno illustrati, sottolinea il rilievo del tema della sicurezza delle cure e della gestione del rischio, rammentando le posizioni cui erano giunte in passato le rappresentanze sindacali dei medici, tanto più a fronte dei recenti tragici accadimenti, che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in titolo. Segnala infine l'esigenza di giungere ad un esame approfondito di iniziative legislative in materia di governo clinico.

 

I senatori MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), POLLEDRI (LNP) e GRAMAZIO (AN) aggiungono la loro firma sugli ordini del giorno illustrati dal senatore Tomassini.

 

La senatrice MONACELLI (UDC) sottoscrive l'ordine del giorno G/1598/1/12.

 

Anche il senatore BOSONE (Aut) sottoscrive gli ordini del giorno in esame, condividendo in particolare l'esigenza di affrontare il tema del rischio clinico e di operare un riordino della normativa riguardante la governance clinica.

 

            Aggiungono a loro volta le rispettive firme sugli ordini del giorno G/1598/1/12 e G/1598/2/12 la senatrice BAIO (Ulivo), i senatori CAFORIO (Misto-IdV) e SILVESTRI (IU-Verdi-Com), nonchè il presidente MARINO.

 

            Il relatore BODINI (Ulivo)  esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1598/1/12. Quanto all'ordine del giorno G/1598/2/12, suggerisce una riformulazione nel senso di espungere, nel dispositivo, ogni riferimento all'attività libero-professionale intramuraria.

 

            Il senatore CURSI (AN)  interviene brevemente per dichiarare la propria contrarietà alla formulazione testé auspicata dal relatore. Inoltre svolge considerazioni sulla situazione di difficoltà in cui versano le aziende sanitarie, con particolare riferimento all'esigenza di dotarsi di idonee coperture assicurative. Ritiene infine che sarebbe necessario un adeguato impegno finanziario da parte dell'Esecutivo al fine di sostenere un'efficace iniziativa in materia di rischio clinico.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI), apprezzando il tenore della riformulazione dell'ordine del giorno G/1598/2/12 proposta dal relatore, ritiene opportuno non modificare il testo.

 

            Il sottosegretario ZUCCHELLI accoglie l'ordine del giorno G/1598/1/12, nonché l'ordine del giorno G/1598/2/12, in ordine al quale avrebbe peraltro ritenuto preferibile la riformulazione suggerita dal relatore. Coglie peraltro l'occasione per auspicare che la Commissione possa avviare l'esame del disegno di legge che risulterà dall'accoglimento delle proposte di stralcio riferite agli articoli 1, 2 e 3. Ritiene infatti che non sia oltremodo procrastinabile l'adozione di iniziative legislative in materia di rischio clinico e sicurezza delle cure. Con riferimento all'intervento del senatore Cursi, rileva come grazie ad un'adeguata gestione, diverse aziende siano già in grado di affrontare efficacemente la materia del rischio clinico, sulla base delle risorse disponibili.

            Quanto alla governance clinica, informa che il Dicastero della salute ha già avviato specifici approfondimenti in materia, finalizzati ad un'imminente definizione di un testo normativo.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP)  chiede che sia posto in votazione l'ordine del giorno G/1598/1/12 di cui è firmatario, sottolineando l'esigenza che si giunga prontamente all'esame di un disegno di legge che operi un riordino della normativa sul governo clinico.

 

            Previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE , la Commissione accoglie all'unanimità l'ordine del giorno G/1598/1/12, ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

 

            Il presidente MARINO, dopo aver preso atto che i firmatari non insistono per la votazione dell'ordine del giorno G/1598/2/12 ed in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

 

La seduta termina alle ore 16,25.

 


ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

1598

 

 

G/1598/1/12

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

        premesso che:

            da diversi anni è emersa la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale norme sulla «Governance clinica» nelle strutture sanitarie pubbliche;

            nei recenti provvedimenti di legge in discussione al Senato tale importante tematica non viene affrontata;

        considerato che:

            non è più dilazionabile l'emanazione di un provvedimento di legge sui principi generali dellagovernance clinica ed in particolare su un diverso meccanismo di reclutamento dei dirigenti per le posizioni apicali del Servizio sanitario nazionale nonché sui ruoli della direzione aziendale e dei dirigenti di struttura;

        impegna il Governo:

            a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge sulla governance clinica nelle strutture sanitarie pubbliche che inglobi nuove e più trasparenti norme sul reclutamento, sul ruolo del direttore generale, del direttore sanitario e dei dirigenti sanitari in posizione apicale per i quali dovranno essere studiate adeguate forme di partecipazione alle decisioni strategiche aziendali.

 

 

G/1598/2/12

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria ed esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

        premesso che:

            dal provvedimento in esame sono oggetto di stralcio gli articoli 1, 2, 3 rispettivamente su sicurezza delle cure, responsabilità civile, definizione delle controversie;

        considerato che:

            è un'esigenza oramai improcrastinabile garantire la sicurezza dei pazienti riducendo il margine degli errori e degli eventi avversi che possono manifestarsi nel corso di procedure cliniche;

            occorre assicurare criteri di maggior rigore nei controlli delle attività e delle apparecchiature destinate agli interventi e alle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo l'adozione di un sistema per la gestione del rischio clinico, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, attraverso l'istituzione di una funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo e un servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici, ivi compresi i collaudi, la manutenzione preventiva e correttiva e le verifiche periodiche di sicurezza;

            correlata alla gestione del rischio risulta indilazionabile una più dettagliata previsione relativa alla responsabilità, civile delle strutture ed i casi in cui la responsabilità ricade sul personale sanitario;

            riguardo il delicato problema della malpractice nel settore sanitario va inoltre collegata la previsione di misure per garantire una rapida soluzione delle vertenze con eventuale definizione stragiudiziale eventualmente con procedure di arbitrato;

        impegna il Governo:

            a predisporre, contestualmente all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, previsto dal presente provvedimento per il 31 luglio 2008, un disegno di legge che rielabori e definisca: il sistema della sicurezza delle cure dei pazienti; il sistema della responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario ed infine le misure di definizione stragiudiziale delle vertenze.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

mercoledi' 11 luglio 2007

95a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

      Il presidente MARINO comunica che è giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. In attesa che si esprima anche quest'ultima Commissione, avverte che si passerà all'illustrazione della proposta di stralcio presentata del relatore e degli emendamenti presentati.

 

            Il senatore CURSI (AN) ribadisce che avrebbe giudicato preferibile attendere l'espressione dei prescritti pareri prima di procedere all'illustrazione delle proposte emendative, secondo l'orientamento emerso nel corso della seduta pomeridiana di ieri.

 

            Il presidente MARINO ritiene prevalente l'esigenza di non ritardare ulteriormente l'esame del provvedimento in titolo, tanto più che la prassi costante è nel senso di procedere all'illustrazione delle proposte emendative in assenza dei prescritti pareri.

 

            Dopo che il relatore BODINI (Ulivo) ha dato per illustrata la proposta di stralcio n. 1, il PRESIDENTE avverte che, non essendo stati presentati emendamenti ai primi tre articoli, si passerà all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

 

            Il senatore GHIGO (FI) illustra l'emendamento 4.1, sostitutivo dell'articolo, volto a demandare ai direttori generali delle aziende sanitarie l'individuazione di idonei locali, separati e distinti rispetto a quelli per l'attività istituzionale, nonché il compito di provvedere alla strumentazione e al personale di supporto necessari all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Inoltre, la proposta emendativa prevede, al comma 3, la facoltà di procedere per la richiamata finalità anche all'acquisizione di spazi esterni, mediante l'acquisto, la locazione e la stipula di convenzioni.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI), dopo aver fatto presente che le proposte emendative a sua firma sono volte a raccogliere le indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sull'attività libero-professionale intramuraria svolta dalla Commissione, sottolinea l'esigenza di riconoscere che l'intramoenia deve rappresentare una libera scelta.

Illustra indi  gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.5, volti ad innalzare il termine di dodici mesi, a decorrere dal 31 luglio 2007, previsto nel disegno di legge in titolo, oltre il quale non sarà più consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori delle strutture sanitarie.

            Si sofferma indi sull'emendamento 4.7, facendo presente l'esigenza di prevedere la nomina di commissari ad acta nei casi di mancato rispetto del richiamato termine per l'adeguamento strutturale.

            Sull'emendamento 4.16, rileva l'importanza di prevedere il ricorso ad una commissione paritetica costituita a livello aziendale per il controllo delle procedure di acquisizione di spazi ambulatoriali esterni. Prosegue illustrando l'emendamento 4.20, volto a consentire il ricorso a personale esterno all'azienda al fine di un più proficuo utilizzo degli spazi ambulatoriali. Illustra poi l'emendamento 4.22, esprimendo perplessità circa il meccanismo di controllo dei volumi delle prestazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4. Riguardo all'emendamento 4.24, sottolinea l'opportunità di prevedere percorsi di prenotazione, di contabilità e di gestione di ambulatori e posti letto nettamente distinti per l'attività libero-professionale rispetto a quella istituzionale. Specifica quindi che gli emendamenti 4.25 e 4.26 rappresentano ulteriori modulazioni del medesimo principio di base.

            Illustra successivamente l'emendamento 4.35, riguardante la trasmissione al Ministro della salute, da parte delle regioni e delle province autonome, di specifiche relazioni sull'attuazione del passaggio a regime ordinario dell'attività intramoenia, nonché l'emendamento 4.36, concernente l'affidamento al collegio di direzione o all'eventuale commissione paritetica di sanitari del compito di dirimere le vertenze in ordine all'attività intramuraria. Dà quindi conto dell'emendamento 4.37, inteso a conferire ai dirigenti sanitari che svolgono l'attività libero-professionale intramoenia la facoltà di aprire la partita IVA. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 4.38, riguardante la necessaria regolamentazione dell'attività libero-professionale delle professioni non mediche.

            Illustra poi l'emendamento 4.40, volto a prevedere l'attivazione dell'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale.

            Aggiunge infine la propria firma all'emendamento 4.33 e ne dà brevemente illustrazione, sottolineandone la finalità di provvedere alle necessità di strumentazione e strutture per l'attività libero-professionale intramoenia.

 

La senatrice BIANCONI (FI) sottoscrive l'emendamento 4.8, che dà per illustrato.

 

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 4.9, 4.14, 4.15, 4.19, 4.21, 4.23, 4.27, 4.29, 4.34 e 4.39.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) illustra anzitutto l'emendamento 4.10, diretto ad estendere le norme sull'attività intramuraria anche alla dirigenza veterinaria. Dopo aver dato conto dell'emendamento 4.18, si sofferma sul 4.28, che introduce un sistema di monitoraggio aziendale dei tempi di attesa  per le prestazioni sanitarie  istituzionali, anche al fine di una loro riduzione, prevedendo, fra l'altro, che le prestazioni con carattere di urgenza differibile debbano comunque essere erogate entro 72 ore dalla richiesta. Dà infine per illustrato l'emendamento 4.32.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 4.11, 4.12 e 4.13, si sofferma anzitutto sul 4.17, richiamando l'opportunità di evitare la stipula di convenzioni con gli ambulatori privati per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

            Quanto all'emendamento 4.30, ne sollecita l'approvazione, giudicando opportuno introdurre una specifica norma volta a prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse.

 

            Il senatore CARRARA (FI) illustra indi brevemente l'emendamento 4.31, diretto a valorizzare la professione  medica.

 

            Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

 

            Ha la parola il senatore TOMASSINI (FI), il quale procede anzitutto all'illustrazione dell'emendamento 5.1, osservando come vi sia, da parte della propria componente politica, un atteggiamento di fondo rispetto al tema dell'esclusività del rapporto di lavoro nettamente diverso da quello delle forze di maggioranza. Rileva in modo particolare che, ai sensi della normativa vigente, le indennità per l'esclusività sono state concesse onde compensare la dirigenza medica, senza tenere conto delle reali esigenze di miglioramento del servizio. Sottolinea altresì il verificarsi di discriminazioni a danno di coloro che non hanno optato per l'esclusività. Contesta inoltre l'idea secondo la quale le figure apicali in rapporto di esclusività garantiscano rendimenti più elevati a vantaggio delle strutture pubbliche di appartenenza. Prosegue facendo presente la necessità di una riflessione circa la possibilità di valorizzare la contrattazione decentrata rispetto alla questione dell'esclusività, pur nel quadro di norme certe, che impediscano la predisposizione di normative improprie da parte delle regioni. Dà infine per illustrati gli emendamenti 5.5 e 5.6.

            Nell'illustrare l'emendamento 5.0.3, stigmatizza la scelta del Governo di procedere ad una proroga dei tempi per l'esercizio della delega in materia di istituzione degli ordini delle professioni sanitarie non mediche. Sottolinea in proposito che le professioni attualmente riconosciute, ma non dotate di un proprio ordine, risultano discriminate rispetto alle professioni che già dispongono dei rispettivi ordini professionali. Alle professioni non mediche, prosegue, deve essere riconosciuta la possibilità della libera professione intramuraria, così da ampliare l'offerta di servizi destinati all'utenza.

            Dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 5.0.4, lo illustra, sottolineando la necessità di prevedere un'opportuna regolamentazione del lavoro a tempo parziale, che tenga conto in modo particolare dell'esigenza di disporre di uno strumento flessibile, atto a conciliare l'attività professionale con le esigenze della vita privata e familiare degli operatori.

 

            Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) si sofferma sull'emendamento 5.2 che prefigura una scelta normativa a suo avviso più opportuna, con riferimento all'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP) dà per illustrati gli emendamenti 5.3 e 5.0.4.

 

            Il senatore GHIGO (FI) dà conto dell'emendamento 5.7, che introduce una norma opportuna nei casi in cui gli incarichi dirigenziali non siano stati conferiti mediante atti formali, consentendo, in sede di prima applicazione, di poter esercitare l'opzione in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

            Il relatore BODINI (Ulivo) dà indi per illustrato l'emendamento 5.0.1.

 

            Il senatore CURSI (AN) dà per illustrato l'emendamento 5.0.2.

 

            In sede di illustrazione dell'unico emendamento presentato al titolo, il relatore BODINI (Ulivo)  dà per illustrato l'emendamento Tit. 1.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1598

 

n. 1

Il Relatore

 

Stralciare gli articoli 1, 2 e 3.

 

Art. 4

 

4.1

GHIGO, TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

        «Art. 4. - 1. L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, nelle forme di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è un diritto dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.

        2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 è garantito dai direttori generali delle Aziende sanitarie che sono tenuti, a tale scopo, ad individuare e rendere effettivamente disponibili locali idonei, separati e distinti da quelli in uso per l'attività istituzionale, nonché le necessarie attrezzature ed il personale di supporto, secondo standard quali-quantitativi da definirsi in sede di Coordinamento regionale ex articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005 della dirigenza sanitaria.

        3. Il reperimento degli spazi di cui al comma 2 è garantito dai direttori generali delle Aziende sanitarie, oltrechè con adeguati interventi edilizi su immobili in proprietà, anche mediante l'acquisizione di altri spazi esterni, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni concernenti l'uso di locali esistenti, previo parere di idoneità del Collegio di direzione.

        4. Le attività di cui al comma 3 sono completate in un arco temporale di trenta mesi a decorrere dal 31 luglio 2007. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui al comma 3 e, comunque, fino alla stipula del contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza sanitaria per il quadriennio 2006-2009, si applicano le vigenti misure attuative dell'esercizio del diritto di cui al comma 1.

        5. Ai fini di cui al comma 2, sono affidate alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione e l'attuazione delle misure dirette ad assicurare, anche con interventi di carattere normativo succedanei alle intese raggiunte in sede di Coordinamento regionale ex articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 novembre 2005 della dirigenza sanitaria, la definitiva ordinaria sistematizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. La gestione del corretto esercizio di quest'ultima è affidata alle Aziende sanitarie, con integrale responsabilità propria, nel rispetto, in particolare, dei seguenti princìpi: determinazione, in accordo coi professionisti e sulla base di previe intese con le rappresentanze sindacali locali, di un tariffario prestazionale; affidamento a personale che opera per conto dell'Azienda della prenotazione delle prestazioni da eseguirsi in spazi e tempi separati rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi prestazionali che non debbono superare, nel loro complesso, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; modalità di versamento dei compensi dell'attività stessa».

 

4.2

LORUSSO, TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, GRAMAZIO, TOTARO

 

    Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «dodici» con la seguente: «trentasei».

 

4.3

LORUSSO, TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, GRAMAZIO, TOTARO

 

    Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

 

4.4

BOSONE

 

    Al comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

 

4.5

LORUSSO, TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, GRAMAZIO, TOTARO

 

    Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «dodici» con la seguente: «diciotto».

 

4.6

BOSONE

 

    Al comma 2, dopo le parole «31 luglio 2007», aggiungere le seguenti: «, termine oltre il quale l'attività libero-professionale intramuraria allargata si intende cessata.».

 

4.7

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

    Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di mancato rispetto di tale scadenza verranno nominati dei commissari ad acta.».

 

4.8

MASSIDDA

 

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In caso di persistente carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali, in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certiticata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria dei citati interventi di ristrutturazione edilizia, ivi comprese tutte le apparecchiature elettromedicali e non, necessari a garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, e comunque fino al 31 luglio 2008, è consentita l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000. Spetta alle regioni il compito di disciplinare l'utilizzo degli studi professionali. Sarà compito delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, dei policlinici universitari a gestione diretta e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, specificare ed individuare le varie e possibili responsabilità dei dirigenti dell'area medica nei conflitti di interesse rispetto alle realtà locali.».

 

4.9

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 2, sostituire le parole «Durante tale periodo» con le seguenti: «Limitatamente a tale periodo, e alle realtà in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

 

4.10

Il Relatore

 

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole «della dirigenza sanitaria» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria,».

 

4.11

POLLEDRI

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In caso di mancato completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia entro il termine indicato al comma 2, la Regione risolve il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede alla relativa sostituzione, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

 

4.12

POLLEDRI

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In caso di mancato completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia entro il termine indicato al comma 2, la Regione inadempiente è sanzionata con la revoca delle risorse di cui all'articolo 15-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, assegnate alla Regione ai sensi del riparto di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2001, ma non ancora autorizzate.».

 

4.13

POLLEDRI

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la Regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2.».

 

4.14

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 3, dopo le parole «ove necessario», inserire le seguenti: «, adeguatamente dimostrato».

 

4.15

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 3, dopo le parole: «spazi ambulatoriali esterni», inserire le seguenti: «collettivi, per l'esercizio misto di attività istituzionali e di libera professione intramuraria».

 

4.16

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GRAMAZIO, GHIGO, LORUSSO, TOTARO

 

Al comma 3, sostituire le parole «valutati anche dal Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, idonei allo scopo» con le seguenti: «che corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'ALPI costituita a livello aziendale qualora il Collegio di direzione non sia costituito,».

 

4.17

POLLEDRI

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni» con le seguenti: «tramite l'acquisto o la locazione».

 

4.18

Il Relatore

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «In tal caso» con le seguenti: «In ogni caso».

 

4.19

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire parole «In tal caso» con le seguenti: «In ogni caso».

 

4.20

LORUSSO, TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 3, lettera a), dopo le parole «affidamento a personale aziendale» aggiungere le seguenti: «e non».

 

4.21

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «sede o».

 

4.22

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da «che non debbano superare» fino alla fine della lettera.

 

4.23

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, sul piano quantitativo nel corso dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

 

4.24

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) previsione di percorsi di prenotazione e di contabilità, ambulatori e posti letto destinati ai ricoveri per l'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) separati da quelli delle attività istituzionali;».

 

 

4.25

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) previsione di percorsi di prenotazione e di contabilità e posti letto per l'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) separati da quelli delle attività istituzionali».

 

4.26

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) previsione di percorsi di prenotazione e di contabilità per l'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) separati da quelli delle attività istituzionali».

 

4.27

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «terzietà nelle modalità di», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sotto la responsabilità delle aziende di cui al comma 1».

 

4.28

Il Relatore

 

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito suddetto dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi il carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta.».

 

4.29

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

        «c-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), e c), anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui al comma 3, e comunque non oltre il 31 luglio 2008;

        c-ter) garanzia di puntuale informazione dei cittadini in ordine alle condizioni di esercizio dell'attività rispettivamente istituzionale e intramuraria, nonché ai criteri di appropriatezza che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso alle liste di attesa nell'ambito dell'attività istituzionale, fermo restando che sotto la diretta responsabilità dei direttori generali l'organizzazione delle prestazioni in attività istituzionale deve assicurare l'erogazione delle prescrizioni urgenti differibili entro le 72 ore successive la prescrizione stessa e deve essere programmato il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni in attività istituzionale ai tempi medi in libera professione al fine di assicurare che il ricorso alla libera professione sia frutto di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi in attività istituzionali. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'acceso ai servizi sanitari pubblici.».

 

4.30

POLLEDRI

 

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche in riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza.».

 

4.31

CARRARA, TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) affidamento ai professionisti del ricevutario aziendale per l'effettuazione di consulenze specialistiche presso altre strutture pubbliche e private che ne richiedano la prestazione, al di fuori dell'orario di servizio.».

 

4.32

Il Relatore

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti.

        3-ter. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro trenta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi trenta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute.

        3-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti sopra menzionati. In caso di mancato adempimento, è precluso l'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito 1'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo dei presente comma.

        3-quinquies. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi l, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, con cadenza trimestrale, fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.».

 

4.33

BOSONE

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività intramuraria, garantendo la separatezza delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.».

 

4.34

EMPRIN GILARDINI, IOVENE, VALPIANA, SILVESTRI

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le convenzioni di cui al comma 3 sono autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale e comunque non oltre il 31 luglio 2008.».

 

4.35

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione del passaggio al regime ordinario del sistema della attività libero-professionale intramuraria con cadenza semestrale per il primo anno dalla data del 31 luglio 2007, di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.».

 

4.36

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o alla eventuale commissione paritetica di sanitari che esercitano l'ALPI costituita a livello aziendale è anche affidato il compito di dirimere vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'ALPl.».

 

4.37

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria è data la possibilità di aprire la partita Iva.».

 

4.38

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalità per garantire l'effettuazione da parte delle professioni non mediche del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.».

 

4.39

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano l'adozione entro il 31 dicembre 2007 da parte delle aziende sanitarie di un dettagliato piano, corredato di cronoprogramma, per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, e, per le aziende inadempienti, nominano un commissario ad acta.».

 

 

 

4.40

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale così come previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni».

 

Art. 5

5.1

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Sopprimere l'articolo.

 

5.2

MASSIDDA, TOMASSINI

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. Per quanto riguarda l'esclusività di rapporto di lavoro dei dirignti del ruolo sanitario, continuano ad applicarsi le norme contenute nell'articolo 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».

 

5.3

POLLEDRI

 

Al comma 1, capoverso «4.» ivi richiamato, sostituire i primi due periodi con il seguente: «4. La direzione di struttura complessa o la direzione di struttura semplice dipartimentale con autonomia gestionale consente l'esercizio della libera professione extramoenia solo all'interno degli studi professionali privati.».

 

5.4

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI, IOVENE

 

Al comma 1, capoverso «4.» ivi richiamato, dopo le parole «direzione di struttura complessa» inserire le seguenti: «e di struttura semplice».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 1, capoverso «4.» ivi richiamato, secondo periodo.

 

5.5

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 1, capoverso «4.» ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La direzione di dipartimento comporta l'esclusività del rapporto di lavoro per la durata prevista dal contratto individuale.».

 

5.6

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 1, capoverso «4» ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «salvo che per le strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale».

 

5.7

GHIGO, TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Al comma 1, capoverso «4» ivi richiamato, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In caso di assenza di atto formale di conferimento di questi incarichi i termini per tale passaggio sono individuati all'interno del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 4. In prima applicazione il personale di cui all'articolo 4 può esercitare la suddetta opzione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.».

 

5.0.1

Il Relatore

 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

        1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 73, ed ivi inquadrati in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.  108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione».

 

5.0.2

CURSI, TOMASSINI, GRAMAZIO, TOTARO

 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

        1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 73, ed ivi inquadrati in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.  108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione».

 

5.0.3

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

        1. È istituita con la presente legge l'attività libero professionale intramuraria in via autonoma per tutte le professioni sanitarie dipendenti non mediche del Servizio sanitario nazionale e riconosciute con specifiche leggi dallo Stato. La regolamentazione specifica, come per la professione medica, deve essere definita entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sia in considerazione del lavoro d'équipe attualmente presente e sia in considerazione dell'autonomia riconosciuta per legge alle professioni sanitarie nello svolgimento della propria attività.

        2. Le Regioni e le Province autonome, con le risorse disponibili, possono, in caso di necessità e con tempi e modi convenuti con le organizzazioni sindacali, avvalersi della consulenza esterna e stipulare convenzioni per il fabbisogno del territorio, direttamente con i professionisti delle professioni sanitarie non mediche riconosciute dallo Stato.

        3. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a disporre altresì che le Aziende Sanitarie gestiscano sia l'attività di consulenza esterna che quella accreditata direttamente con il professionista sanitario sul territorio, al fine di assicurarne il corretto esercizio e, in particolare, nel rispetto delle seguenti modalità:

            a) che i professionisti siano muniti del necessario titolo abilitante, di cui sopra, all'esercizio della professione (laurea di primo livello o titolo equipollente), così come prescrive la legge;

            b) determinazione in accordo tra il Ministero della salute e i professionisti di un tariffario idoneo ad assicurare la integrale copertura dei costi dei servizi erogati».

 

5.0.4

POLLEDRI

 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria)

 

        1. In deroga all'articolo 39, comma 18-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.

        2. L'azienda sanitaria ospedaliera o locale competente ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.

        3. Le circostanze familiari o sociali per le quali è consentito il ricorso all'istituto del part-time sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva».

 

5.0.5

Il Relatore

 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

(Entrata in vigore)

 

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

 

Tit.1

Il Relatore

 

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

giovedi' 12 luglio 2007

96a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

      Il presidente MARINO riferisce sul parere trasmesso dalla Commissione bilancio, riguardante il testo e gli emendamenti fino al 4.36. Informa indi che il relatore ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 4.32 (allegato al presente resoconto), diretta, fra l'altro, a recepire il parere della Commissione affari costituzionali, nonché un nuovo emendamento recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 (5.0.6, anch'esso allegato al presente resoconto). Dà indi la parola al relatore per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

           

Il relatore BODINI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.13, 4.14, 4.19, 4.33, nonché sulle proposte emendative 4.16 e 4.36, purché riformulate nel senso indicato nel parere della Commissione bilancio. Quanto all'emendamento 4.15, subordina il proprio parere ad una riformulazione volta a sostituire la parola "collettivi" con le seguenti: "aziendali e polidisciplinari, ove necessario". Anche con riferimento all'emendamento 4.30 esprime parere favorevole, che subordina ad una riformulazione volta ad accogliere i rilievi espressi dalla Commissione affari costituzionali. L'orientamento è altresì favorevole sull'emendamento 4.34, purché siano soppresse, infine, le parole "e comunque non oltre il 31 luglio 2008".

Invita indi ad accogliere gli emendamenti 4.10, 4.18, 4.28 (in ordine al quale non esclude un'eventuale riformulazione volta ad accogliere taluni contenuti nell'emendamento 4.29).

Sugli emendamenti 4.7, 4.9, 4.25 e 4.27, di cui condivide i contenuti, non può che prendere atto del parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio ed invitare i rispettivi proponenti al ritiro. La medesima indicazione riguarda l'emendamento 4.29, su cui peraltro la contrarietà della Commissione bilancio è limitata al capoverso c-bis).

Il parere è indi contrario sulle proposte emendative 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.11, 4.12, 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.31 e 4.35.

Il relatore ritiene conclusivamente  preferibile attendere il parere della Commissione bilancio sulle proposte a partire dall'emendamento 4.37, prima di esprimersi sulle rimanenti proposte emendative.

 

La senatrice BIANCONI (FI), in considerazione della riformulazione dell'emendamento 4.32 del relatore, chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

 

Il presidente MARINO, dopo una breve interlocuzione con il senatore  TOMASSINI (FI), propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta emendativa 4.32 (testo 2), alle ore 13 di oggi.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9.25

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1598

 

Art. 4

 

4.32 (testo 2)

Il Relatore

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni dovranno in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e libero professionale nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

        3-ter. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro trenta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi trenta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute.

        3-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti sopra menzionati. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma.

        3-quinquies. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, con cadenza trimestrale, fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.».

 

 

Art. 5

5.0.6

Il Relatore

 

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

(Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica)

 

        1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.

        2. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge».

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

giovedi' 12 luglio 2007

97a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che il relatore aveva espresso i pareri sino all'emendamento 4.36. Dà indi conto dell'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio su tutti i restanti emendamenti presentati agli articoli 4 e 5, ad eccezione dell'emendamento 5.0.6 (non ancora esaminato). Avverte poi che sono stati presentati alcuni subemendamenti alla proposta emendativa 4.32 (testo 2) e che i presentatori hanno riformulato gli emendamenti 4.9, 4.15, 4.27, 4.29, 4.34 e 5.4, allegati al presente resoconto. Dopo aver fornito alcuni chiarimenti al senatore TOMASSINI in merito al parere reso dalla Commissione affari costituzionali e già illustrato nel corso della seduta antimeridiana di oggi, invita il relatore a completare l'esposizione dei pareri sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

      Il relatore BODINI (Ulivo)  esprime parere favorevole sull'emendamento 4.40, contrario sugli emendamenti 4.37 e 4.38, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento 4.39, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

            Sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 4, il sottosegretario ZUCCHELLI si esprime in senso conforme al relatore.

 

            Con riferimento all'articolo 5, il relatore BODINI (Ulivo)  esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.0.3 e 5.0.4 e favorevole sull'emendamento 5.7, subordinato ad una specifica riformulazione che precisi, fra l'altro, che in fase di prima applicazione l'opzione riguardante l'esclusività del rapporto di lavoro si possa esercitare con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal primo giorno del mese successivo a quello dell'opzione. Invita indi ad accogliere l'emendamento 5.0.1 (testo 2) - che rispetto alla precedente formulazione (peraltro identica alla 5.0.2) è volta ad ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - nonché le proposte 5.0.5 e 5.0.6.

 

            Il senatore GHIGO (FI), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 5.7 in un nuovo testo, allegato al resoconto della presente seduta.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI)  chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa 5.0.1 (testo 2).

           

            Il presidente MARINO giudica singolare la richiesta, atteso che la riformulazione presentata dal relatore ha come unico obiettivo quello di recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio, che chiedeva l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.0.1 (identico al 5.0.2).

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP) ritiene invece opportune la previsione di un termine per la presentazione di subemendamenti e la sottoposizione dell'emendamento 5.0.1 (testo 2) alla Commissione bilancio, affinché quest'ultima possa verificare che esso ottemperi effettivamente al precedente parere reso.

 

            Il senatore CURSI (AN)  invita le forze politiche a valutare, al di là dei rilievi in ordine agli aspetti finanziari di competenza della Commissione bilancio, l'importanza dei contenuti recati nell'emendamento 5.0.1, peraltro identico al 5.0.2 a sua firma.

 

            Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 17 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 5.0.1 (testo 2).

 

            Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 5, il sottosegretario ZUCCHELLI esprime parere conforme al relatore.

 

            Il PRESIDENTE avverte che si procederà anzitutto alla votazione dell'unica proposta di stralcio presentata.

 

            Previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE, la Commissione accoglie la proposta di stralcio n. 1 del relatore.

           

            Si passa indi alle votazioni delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

 

            Il senatore GHIGO (FI), dopo aver riformulato l'emendamento 4.1 in un nuovo testo (allegato al presente resoconto), ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'importanza di affidare ai direttori generali delle aziende sanitarie funzioni di garanzia rispetto alla predisposizione di spazi idonei per l'esercizio dell'attività intramuraria.

 

            Il relatore BODINI (Ulivo)  esprime parere contrario anche sulla nuova formulazione.

 

            Il senatore CURSI (AN)  preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2), che, soprattutto al comma 2, recepisce importanti indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione intramuraria, svolta dalla Commissione.

 

            La senatrice MONACELLI (UDC), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 4.1 (testo 2), preannuncia il voto favorevole sulla proposta emendativa, esprimendo perplessità in ordine al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

 

            Anche il sentore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2), dichiara di non comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione bilancio a esprimersi in senso contrario su tale proposta emendativa.

 

            E' indi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.1 (testo 2).

 

            Per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.2, interviene il senatore TOMASSINI (FI), il quale esprime il proprio orientamento favorevole rispetto al diverso termine recato da tale proposta emendativa rispetto ai dodici mesi previsti nel disegno di legge in esame. Ritiene infatti che tale periodo non possa realisticamente essere considerato sufficiente a consentire idonei interventi sul piano strutturale da parte delle aziende sanitarie. Coglie l'occasione per esprimere rammarico per il mancato accoglimento dell'emendamento 4.1 (testo 2), che era in linea con le conclusioni cui era pervenuta la Commissione al termine della richiamata indagine conoscitiva.

 

            Preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.2 il senatore CURSI (AN), il fa presente che, secondo quanto emerso anche nel corso dell'indagine conoscitiva, non può sussistere alcuna aspettativa ragionevole circa la realizzazione di interventi nei tempi previsti dall'articolo 4 in esame, essendo tra l'altro nota la difficoltà incontrata in passato dalle regioni rispetto alla capacità di investimento dei fondi destinati all'edilizia sanitaria. Con riferimento all'emendamento 4.1 (testo 2), testè respinto, nota che le diversità tra le formulazioni del comma 2 di tale proposta emendativa e del comma 3 dell'articolo 4 non siano tali da comportare differenti conseguenze sul piano finanziario.

 

            Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.2, fa presente di avere constatato una generale contrarietà, da parte delle organizzazioni sindacali, rispetto al termine di dodici mesi recato dal comma 2 dell'articolo 4. L'ubicazione di numerose strutture sanitarie in zone di pregio storico-architettonico, e pertanto sottoposte a vincoli, rappresenta a suo avviso un'ulteriore conferma dell'impossibilità di effettuare interventi edilizi nei tempi previsti dall'articolo in esame.

 

Dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, la senatrice MONACELLI (UDC) preannuncia l'espressione di un voto favorevole, facendo presente l'esigenza di prevedere tempi congrui per l'effettuazione degli interventi di adeguamento strutturale.

 

            Posto in votazione, l'emendamento 4.2 risulta infine non accolto.

 

            Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.3.

 

            Ha la parola il senatore TOMASSINI (FI) , il quale dichiara l'intenzione di voto favorevole, pur ritenendo preferibile il termine di cui all'emendamento appena respinto.

 

            Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) si sofferma sulle ricadute negative dal punto di vista occupazionale che i tempi previsti dall'articolo 4 del disegno di legge in esame possono comportare, specie in riferimento al personale addetto alle strutture ove si svolge l'attività extramuraria.

 

            Posto in votazione, l'emendamento 4.3 viene respinto dalla Commissione.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,55.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

venerdi' 13 luglio 2007

98a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

  Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale il presidente MARINO ricorda che erano state avviate le votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, sino alla proposta emendativa 4.3.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 4.4 (identico all'emendamento 4.5, di cui è firmatario), pur rilevando che avrebbe ritenuto preferibile l'accoglimento delle proposte emendative 4.2 o 4.3, respinte nel corso della precedente seduta, atteso che queste ultime recavano un termine per il reperimento da parte delle aziende sanitarie  di idonei spazi per l'attività libero-professionale intramuraria, a suo avviso più credibile.

 

            Anche il senatore CURSI (AN) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.4, che ritiene contempli una proposta, sebbene meno soddisfacente rispetto a quelle sostenute dal proprio Gruppo, senz'altro migliore rispetto al testo del disegno di legge in titolo.

 

            La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) dichiara a sua volta il voto favorevole sulla proposta emendativa.

 

            Sono indi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 4.4 e 4.5, che la Commissione accoglie all'unanimità.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sull'emendamento 4.6.

 

            Dopo che il senatore BOSONE (Aut) ha ritirato l'emendamento 4.6, ha la parola la senatrice BIANCONI (FI), la quale dichiara di far propria tale proposta, ritenendo opportuno che la Commissione si esprima in proposito. Non condividendone pienamente il contenuto, preannuncia, in dissenso dal proprio Gruppo, il voto di astensione.

 

            E' indi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.6.

 

Sull'emendamento 4.7, interviene il sentore TOMASSINI (FI), il quale ritiene importante che nel disegno di legge si introduca lo strumento del commissario ad acta nei casi di mancato rispetto dei termini entro cui le aziende sanitarie sono tenute a dare attuazione alla normativa in esame. Ciò, tanto più alla luce della ripartizione di competenze tra Stato e regioni sancita dal titolo V della Costituzione. In considerazione della condizione posta dalla Commissione affari costituzionali, chiede alla Presidenza di poter disporre un breve accantonamento della proposta emendativa per consentirne una conseguente riformulazione.

 

            Il senatore CURSI (AN) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento, ritenendo opportuno che la Commissione si esprima favorevolmente su una proposta emendativa che raccoglie l'importante indicazione contenuta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attività libero-professionale intramuraria svolta dalla Commissione. In caso contrario, preannuncia comunque il proprio voto favorevole sull'attuale formulazione dell'emendamento 4.7.

 

            Dopo aver sottoscritto l'emendamento 4.7, la senatrice MONACELLI (UDC) ne sollecita l'approvazione, sottolineando la necessità di introdurre efficaci meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto dei termini previsti nel disegno di legge.

 

            Anche il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) riterrebbe utile un accantonamento dell'emendamento 4.7.

 

            Il relatore BODINI (Ulivo), dopo aver precisato che il proprio emendamento 4.32 (testo 2) già attribuisce (al capoverso 3-quater), peraltro con una più articolata formulazione, poteri sostitutivi nei casi di inerzia da parte delle aziende sanitarie, si dichiara disponibile ad un accantonamento dell'emendamento 4.7.

 

            Recependo l'orientamento emerso, il PRESIDENTE dispone un accantonamento dell'emendamento 4.7.

 

            Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.8, interviene il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), il quale richiama l'esigenza di consentire l'utilizzazione di studi professionali per l'esercizio dell'attività libero-professionale nei casi in cui le strutture sanitarie in cui operano non siano in grado di predisporre adeguate attrezzature e idonei spazi per lo svolgimento dell'attività intramuraria. Inoltre, rileva che l'intramoenia allargata coinvolge anche il personale sanitario non medico, per il quale non è prevista la possibilità di esercitare attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie. Invita infine, più in generale, a una riflessione sugli aspetti di tutela degli attuali livelli occupazionali caratterizzanti l'emendamento in votazione.

 

            In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula e preso atto che vi sono altri senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto su tale proposta emendativa, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

 

            La seduta termina alle ore 9,25.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

venerdi' 13 luglio 2007

99a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale il presidente MARINO ricorda che erano iniziate le dichiarazioni di voto riferite all’emendamento 4.8.

 

            La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) preannuncia il voto contrario sulla proposta emendativa, richiamandosi agli esiti dell’indagine conoscitiva sull’attività libero-professionale svolta dalla Commissione.

 

            E’ indi posto ai voti l’emendamento 4.8, che la Commissione non accoglie.

 

            In attesa del parere della Commissione bilancio, il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 4.9 (testo 2).

 

            Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, del senatore TOMASSINI (FI), la Commissione accoglie all’unanimità l’emendamento 4.10.

 

            Dopo che la senatrice BIANCONI (FI) ha dichiarato di sottoscrivere gli emendamenti 4.11, 4.12 e 4.13 per evitarne la decadenza per assenza del proponente e preannunciato il voto favorevole sull'emendamento 4.11, la Commissione respinge l’emendamento 4.11. Previa dichiarazione di astensione della senatrice BIANCONI(FI), l’emendamento 4.12 è posto ai voti e respinto, mentre, in esito a distinta votazione, è accolto all’unanimità l’emendamento 4.13.

 

            Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TOMASSINI (FI) sull’emendamento 4.14, quest’ultimo, posto ai voti, è accolto.

 

            Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l’accantonamento dell’emendamento 4.15 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio, ha la parola il senatore TOMASSINI, il quale riformula l’emendamento 4.16 in un nuovo testo (allegato al presente resoconto), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, raccomandandone l’approvazione.

 

Seguono indi dichiarazioni di voto favorevole sull’emendamento 4.16 dei senatori CURSI (AN), il quale rileva l’aderenza della proposta al documento conclusivo della richiamata indagine conoscitiva, e MONACELLI (UDC),  la quale dichiara di sottoscriverlo.

 

L’emendamento 4.16 è indi posto ai voti ed accolto all’unanimità.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l’emendamento 4.17 per assenza del proponente, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori TOMASSINI (FI) e CURSI (AN) sugli identici emendamenti 4.18 e 4.19, questi ultimi, posti congiuntamente ai voti, risultano accolti all’unanimità.

 

Il senatore LORUSSO (FI) ritira l’emendamento 4.20, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE), prendendo atto del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 4.21.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del proprio Gruppo, del senatore TOMASSINI (FI), la Commissione respinge l’emendamento 4.22.

 

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) ritira l’emendamento 4.23.

 

In considerazione del parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, il senatore TOMASSINI (FI) ritira le proposte emendative 4.24, 4.25 e 4.26.

 

Il presidente MARINO dispone indi l’accantonamento dell’emendamento 4.27 (testo 2) sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) si esprime, a nome del suo Gruppo, in senso nettamente contrario all'emendamento 4.28, poiché esso introduce un meccanismo di tipo coercitivo in ordine alla libera professione.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara la propria astensione sull'emendamento 4.28,  pur riconoscendo la necessità di affrontare la questione del contenimento dei tempi di attesa.

 

            Il relatore BODINI (Ulivo) chiarisce che l'emendamento 4.28 è riferito esclusivamente all'attività istituzionale senza alcuna finalità coercitiva in ordine alla libera professione. Puntualizza altresì che la garanzia di erogare entro settantadue ore  prestazioni aventi carattere di urgenza differibile costituirebbe un evidente vantaggio per il cittadino, in grado di risolvere parzialmente il problema dei tempi di attesa.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI), considerate le finalità dell'emendamento in questione, suggerisce di riformularlo onde collocarlo come articolo aggiuntivo all'articolo 4, in modo da attribuirgli rilevanza autonoma.

 

            Si associa il senatore CURSI (AN).

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP) suggerisce di accantonare l'emendamento 4.28 al fine di individuarne una collocazione più appropriata.

 

            Il relatore BODINI (Ulivo) insiste per la votazione dell'emendamento nell'attuale riformulazione, ribadendo che esso si riferisce a prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 4.28 è approvato dalla Commissione.

 

            Il presidente MARINO avverte che l'emendamento 4.29 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio. Fa presente altresì che il parere favorevole del relatore sull'emendamento 4.30 è subordinato ad una riformulazione che recepisca la condizione della Commissione affari costituzionali nel senso di inserire la dizione "disciplinari" dopo la parola "sanzioni".

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP), accogliendo la richiesta del relatore, riformula l'emendamento 4.30 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

            Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, del senatore TOMASSINI (FI), l'emendamento 4.30 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

 

            Il senatore CARRARA (FI) ritira l'emendamento 4.31.

 

            Il presidente MARINO dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.32 (testo 2) in attesa del parere della Commissione bilancio. Pertanto risultano accantonati anche tutti i relativi subemendamenti.

 

            Previa dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori CURSI (AN), EMPRIN GILARDINI (RC-SE), TOMASSINI (FI) e POLLEDRI (LNP), l'emendamento 4.33, posto ai voti, risulta accolto dalla Commissione.

 

            Il presidente MARINO fa presente che l'emendamento 4.34 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio. Dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento 4.35, in conseguenza dell'accantonamento dell'emendamento 4.32 (testo 2)

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) esprime perplessità in ordine all'accantonamento dell'emendamento 4.35.

 

            Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 4.35 riguarda un aspetto già presente nell'emendamento 4.32 (testo 2), in precedenza accantonato.

 

            Il senatore TOMASSINI(FI), in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 4.36 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto) onde inserire la clausola di invarianza finanziaria. Sollecita indi l'approvazione della proposta emendativa, volta a recepire una considerazione contenuta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla libera professione medica intramuraria.

 

            Sull'emendamento 4.36 (testo 2), dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo il senatore CURSI (AN).

 

            La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.36 (testo 2), chiede tuttavia che venga precisata in maniera più chiara la ripartizione dei compiti tra il Collegio di direzione e la commissione paritetica.

 

            Il relatore BODINI (Ulivo) giudica appropriata la nuova formulazione proposta, alla luce dell'emendamento 4.16 (testo 2), già approvato dalla Commissione.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 4.36 (testo 2) è accolto dalla Commissione all'unanimità.

 

            In merito all'emendamento 4.37, prende la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore TOMASSINI (FI), il quale esprime stupore in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal Governo. Si dichiara comunque disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, purchè l'Esecutivo si impegni ad introdurre, nella prossima legge finanziaria, la possibilità di disporre del regime fiscale connesso all'apertura della partita IVA.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 4.37, atteso che esso consente di disporre dello strumento della partita IVA in relazione al tipo di attività svolta, tanto più che in molti casi i dirigenti sanitari utilizzano beni strumentali.

 

            Il senatore CURSI (AN), nel dichiararsi favorevole all'emendamento 4.37, giudica poco comprensibili le ragioni alla base dei pareri contrari espressi dal relatore e dal Governo, dato che la finalità della proposta emendativa è di assicurare la trasparenza e la sicurezza, peraltro più volte evocate dall'Esecutivo.

 

            Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) si dichiara favorevole all'emendamento 4.37, giudicando inverosimile privare i dirigenti sanitari della possibilità di aprire la partita IVA, tanto più che la gran parte di essi potrebbe utilizzare tale strumento al fine di ammortizzare i costi derivanti dal pagamento dei canoni di leasing.

 

            Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) chiede maggiori delucidazioni al relatore ed al Governo in ordine alle motivazioni che li hanno indotti ad esprimere parere contrario.

 

            La senatrice BAIO (Ulivo) suggerisce di accantonare l'emendamento 4.37, onde consentirne una valutazione più approfondita.

 

            Dopo che i senatori POLLEDRI (LNP) e MONACELLI (UDC) hanno aggiunto la firma all'emendamento 4.37, il PRESIDENTE, ne dispone l'accantonamento.

 

            Sull'emendamento 4.38 preannuncia il proprio voto favorevole il senatore TOMASSINI (FI), il quale tiene a precisare che si tratta di una proposta emendativa di rilievo, dichiarandosi altresì stupito in merito al parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

            Dopo aver rammentato le proposte legislative approvate - con il consenso di tutte le forze politiche - durante la XIV legislatura al fine di tutelare alcune delle professioni non mediche, lamenta l'assenza di una disciplina organica che eviti eventuali discriminazioni. L'emendamento 4.38 è quindi, a suo giudizio, orientato ad attuare il principio della pari dignità tra le professioni non mediche già previsto dalla legislazione vigente. Nel raccomandarne indi l'approvazione, fa presente che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo.

 

            La senatrice BINETTI (Ulivo), pur concordando sui principi e le finalità espresse dal senatore Tomassini, ritiene che l'emendamento 4.38 possa determinare difficoltà organizzative nell'ambito delle direzioni generali competenti. Condivide comunque l'obiettivo di assicurare la parità delle professioni e suggerisce di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) dissente dalla proposta di trasformare l'emendamento 4.38 in un ordine del giorno, atteso che esso intende dare attuazione ad un principio già contenuto nell'ordinamento. Insiste pertanto  per la votazione dell'emendamento,  tanto più che sull'emendamento 5.0.3, ispirato alle medesime finalità ma recante una disciplina più articolata, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

            Il senatore CURSI (AN) dichiara l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 4.38 e stigmatizza l'incoerenza della maggioranza in ordine ai problemi concernenti il personale infermieristico, atteso che, a dispetto delle affermazioni rese in varie occasioni a favore del suddetto personale, essa non è in grado di attuare provvedimenti concreti.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge la firma all'emendamento 4.38, dichiarando il proprio voto favorevole. Ribadisce indi la necessità di garantire pari dignità a tutte le professioni del Servizio sanitario nazionale, tanto più che nell'esercizio della libera professione intramuraria è coinvolto anche il personale infermieristico. Ritiene quindi che la proposta emendativa sia ispirata al buon senso e possa sufficientemente consentire la concertazione dei soggetti interessati.

 

            Il senatore CAFORIO (Misto-IdV), pur convenendo sull'esigenza di assicurare pari dignità a tutte le professioni sanitarie, paventa il rischio che l'approvazione dell'emendamento 4.38 possa preludere a immediate richieste di adeguamento della disciplina dell'esclusività. Ritiene pertanto più utile trasformare l'emendamento in un ordine del giorno al fine di impegnare il Governo ad istituire un tavolo di trattativa che coinvolga i soggetti del settore.

 

            Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) rammenta che attualmente sono già in vigore contratti disciplinanti la libera professione. Nel sottolineare che il personale non medico non è gravato dall'obbligo di esclusività, ritiene che l'emendamento 4.38 sia necessario per la regolamentazione di attività già svolte nelle aziende sanitarie locali anche attraverso l'utilizzo di personale proveniente da altre strutture ospedaliere.

            Quanto ai rilievi del senatore Caforio, nega che sussista un problema di estensione della disciplina dell'esclusività.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) non ritiene utile rinviare la soluzione della questione e ribadisce perciò la sua contrarietà alla trasformazione dell'emendamento 4.38 in ordine del giorno. Nel ricordare che la libera professione del personale sanitario non medico è già praticata in molte aziende sanitarie, rivendica la finalità della sua proposta emendativa in termini di garanzia di pari dignità.

            Dopo aver preannunciato la presentazione di un atto ispettivo sul tema in esame, si interroga peraltro sulla reale posizione delle organizzazioni sindacali in merito.

            Chiede infine che sull'emendamento 4.38 sia consentita la votazione nominale.

 

            Il presidente MARINO precisa che la votazione nominale non è prevista per l'esame in sede referente.

 

            Previa dichiarazione di astensione dei senatori BINETTI (Ulivo) e CAFORIO (Misto-IdV), posto ai voti, l'emendamento 4.38 non è approvato.

 

            La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) ritira indi l'emendamento 4.39.

 

            Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI (FI) a nome del suo Gruppo, l'emendamento 4.40, posto ai voti, è accolto.

 

 

Il presidente MARINO comunica che il relatore ha presentato la proposta di stralcio n. 2 dell’articolo 5 (allegata al presente resoconto), che sarà posta ai voti prima degli emendamenti riferiti all’articolo 5. Qualora la Commissione accogliesse tale proposta, avverte che gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 5 si intenderanno riferiti all’articolo 4.

 

Il senatore TOMASSINI (FI) preannuncia indi il voto favorevole a nome del proprio Gruppo sulla proposta di stralcio.

 

Anche il senatore CURSI (AN)  dichiara il voto favorevole sulla proposta di stralcio, ritenendo preferibile che la questione dell’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario sia affrontata in un provvedimento ad hoc.

 

La Commissione accoglie indi all’unanimità la proposta di stralcio n. 2.

 

Si passa indi all’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 4: 4.0.1 (già 5.0.1 testo 2), 4.0.2 (già 5.0.2), 4.0.3 (già 5.0.3), 4.0.4 (già 5.0.4), 4.0.5 (già 5.0.5) e 4.0.6 (già 5.0.6 testo 2), allegati al presente resoconto.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 4.0.1, interviene il senatore TOMASSINI (FI), il quale dichiara di sottoscrivere pienamente i contenuti in esso recati.

 

Il senatore CURSI (AN), dopo aver riformulato l’emendamento 4.0.2 nel senso indicato dalla Commissione bilancio nell’emendamento 4.0.2 (testo 2), identico all’emendamento 4.0.1, ne sollecita l’approvazione.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI(LNP), gli identici emendamenti 4.0. 1  e 4.0.2 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, risultano accolti dalla Commissione.

 

Preannuncia indi il voto favorevole sull’emendamento 4.0.3 il senatore TOMASSINI(FI), il quale, pur prendendo atto del parere contrario espresso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, rileva l’esigenza di consentire a tutte le professioni sanitarie non mediche appartenenti al Servizio sanitario nazionale la facoltà di esercitare l’attività libero-professionale intramuraria. Si tratta di una questione peraltro già affrontata, seppur mediante una disciplina meramente di principio, dall’emendamento 4.38, respinto dalla Commissione, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere di nulla osta.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta emendativa in esame.

 

Ha indi la parola il senatore CAFORIO (Misto-IdV), il quale invita i presentatori a trasformare l’emendamento in un apposito atto di indirizzo che riconosca le legittime aspettative delle professioni sanitarie non mediche.

 

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sull’emendamento 4.0.3, il senatore CURSI (AN) ritiene ineludibile l’adozione di una normativa che dia una effettiva risposta agli operatori del settore, ritenendo insufficiente l’eventuale accoglimento da parte dell’Esecutivo di un ordine del giorno in tal senso.

 

La senatrice BAIO (Ulivo), pur non ritenendo di poter esprimere un voto favorevole sull’emendamento 4.0.3, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, l’intenzione di presentare nel corso dell’esame in Aula del disegno di legge in titolo uno specifico ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo a promuovere iniziative in favore delle professioni sanitarie non mediche, nel senso indicato dalla proposta emendativa in esame.

 

In considerazione del parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) preannuncia il voto contrario sull’emendamento 4.0.3, di cui tuttavia condivide la finalità di riconoscere pari dignità al personale sanitario non medico.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), l’emendamento 4.0.3, posto in votazione, non è accolto.

 

In considerazione dell’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

La senatrice BIANCONI (FI) prende atto che, nel corso di talune votazioni su emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1598, è stato determinante il voto del Presidente. Ritiene in proposito che tale atteggiamento non sia in linea con il ruolo di garanzia della Presidenza.

 

Il senatore IOVENE (SDSE) rileva che il voto del Presidente in Commissione, oltre ad essere legittimo dal punto di vista regolamentare, rappresenta una necessità ineludibile nella legislatura in corso, in considerazione dell’esiguo scarto fra le forze di maggioranza e di opposizione.

 

Il presidente MARINO fa presente che il Regolamento consente ai Presidenti delle Commissioni di partecipare alle votazioni, come testimonia peraltro una prassi consolidata in tal senso.

 

            La seduta termina alle ore 15,55.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.  1598

 

n. 2

Il Relatore

 

Stralciare l'articolo 5.

 

EMENDAMENTI AL DDL 1598

 

4.16 (testo 2)

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GRAMAZIO, GHIGO, LORUSSO, TOTARO

Al comma 3, sostituire le parole «valutati anche dal Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, idonei allo scopo» con le seguenti: «che corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'ALPI costituita a livello aziendale qualora il Collegio di direzione non sia costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

 

4.30 (testo 2)

POLLEDRI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche in riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza.».

 

4.36 (testo 2)

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o, qualora esso non sia costituito, alla eventuale commissione paritetica di sanitari che esercitano l'ALPI costituita a livello aziendale è anche affidato il compito di dirimere vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'ALPl.

        3-ter. Dall'attuazione del precedente comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 

4.0.1 (già 5.0.1)

Il Relatore

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

 

«Art. 4-bis.

 

        1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 73, ed ivi inquadrati in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di istruzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

4.0.2 (già 5.0.2 testo 2)

CURSI, TOMASSINI, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

 

«Art. 4-bis.

 

        1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 73, ed ivi inquadrati in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di istruzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.  108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

 

4.0.2 (già 5.0.2)

CURSI, TOMASSINI, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

 

«Art. 4-bis.

 

        1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 73, ed ivi inquadrati in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di istruzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.  108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.

 

4.0.3 (già 5.0.3)

TOMASSINI, CURSI, MASSIDDA, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, GRAMAZIO, TOTARO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

 

«Art. 4-bis.

 

        1. È istituita con la presente legge l'attività libero professionale intramuraria in via autonoma per tutte le professioni sanitarie dipendenti non mediche del Servizio sanitario nazionale e riconosciute con specifiche leggi dallo Stato. La regolamentazione specifica, come per la professione medica, deve essere definita entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sia in considerazione del lavoro d'équipe attualmente presente e sia in considerazione dell'autonomia riconosciuta per legge alle professioni sanitarie nello svolgimento della propria attività.

        2. Le Regioni e le Province autonome, con le risorse disponibili, possono, in caso di necessità e con tempi e modi convenuti con le organizzazioni sindacali, avvalersi della consulenza esterna e stipulare convenzioni per il fabbisogno del territorio, direttamente con i professionisti delle professioni sanitarie non mediche riconosciute dallo Stato.

        3. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a disporre altresì che le Aziende Sanitarie gestiscano sia l'attività di consulenza esterna che quella accreditata direttamente con il professionista sanitario sul territorio, al fine di assicurarne il corretto esercizio e, in particolare, nel rispetto delle seguenti modalità:

            a) che i professionisti siano muniti del necessario titolo abilitante, di cui sopra, all'esercizio della professione (laurea di primo livello o titolo equipollente), così come prescrive la legge;

            b) determinazione in accordo tra il Ministero della salute e i professionisti di un tariffario idoneo ad assicurare la integrale copertura dei costi dei servizi erogati».

4.0.4 (già 5.0.4)

POLLEDRI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

 

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria)

 

        1. In deroga all'articolo 39, comma 18-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.

        2. L'azienda sanitaria ospedaliera o locale competente ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.

        3. Le circostanze familiari o sociali per le quali è consentito il ricorso all'istituto del part-time sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva».

 

 

4.0.6 (già 5.0.6)

Il Relatore

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Differimento del termine per le prestazioni aggiunti ve da parte degli infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica)

 

        1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.

        2. La definizione in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.

        3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1º giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il vincolo di cui al comma 1».

 

4.0.5 (già 5.0.5)

Il Relatore

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

 

«Art. 4-bis.

(Entrata in vigore)

 

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

martedi' 17 luglio 2007

100a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

 (Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 luglio scorso.

 

Il PRESIDENTE avverte che si procederà anzitutto alla votazione delle proposte emendative precedentemente accantonate.

 

Dopo che il senatore TOMASSINI (FI) ha ritirato l'emendamento 4.7, nonché  i subemendamenti 4.32 (testo 2)/9, 4.32 (testo 2)/10 e 4.32 (testo 2)/11, il relatore BODINI (Ulivo) esprime il proprio orientamento sulle proposte emendative, già riformulate dai proponenti (e pubblicate in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 12 luglio scorso). Al riguardo, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.27 (testo 2), nonché sugli emendamenti 4.15 (testo 2), purché riformulato nel senso di espungere la parola "collettivi", 4.29 (testo 2) e 4.34 (testo 2), purché riformulati secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

Quanto ai subemendamenti presentati all'emendamento  4.32 (testo 2), a sua firma, esprime parere contrario sui 4.32 (testo 2)/1, 4.32 (testo 2)/2, 4.32 (testo 2)/3, 4.32 (testo 2)/4, 4.32 (testo 2)/7, nonché 4.32 (testo 2)/12 e favorevole sul 4.32 (testo 2)/6. Subordina indi il parere favorevole sui subemendamenti 4.32 (testo 2)/5 e 4.32 (testo 2)/8 ad una loro riformulazione volta a sostituire, rispettivamente, le parole "sei mesi" con le seguenti: "quattro mesi" e le parole "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

 

Il sottosegretario ZUCCHELLI si esprime in senso conforme.

 

Si passa indi alle votazioni.

 

Previe dichiarazioni di voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori TOMASSINI (FI) e GRAMAZIO(AN), la Commissione accoglie l’emendamento 4.9 (testo 2).

 

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) si dichiara disponibile a riformulare l’emendamento 4.15 (testo 2) nel senso indicato dal relatore.

 

I senatori TOMASSINI (FI) e GRAMAZIO (AN) preannunciano il voto contrario sulla proposta emendativa, che giudicano incoerente rispetto alle finalità recate dal provvedimento in titolo.

 

Ha indi la parola il sottosegretario ZUCCHELLI per precisare che la proposta emendativa in votazione riguarda esclusivamente i locali adibiti ad uso ambulatoriale.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), il quale rileva la scarsa chiarezza dell’emendamento. Ne propone una riformulazione diretta ad espungere anche la parola "misto".

 

La senatrice BINETTI (Ulivo) riterrebbe preferibile che l’emendamento facesse esclusivo riferimento agli spazi ambulatoriali pluridisciplinari per l’esercizio sia delle attività istituzionali, sia di quelle libero-professionali.

 

Su suggerimento del relatore BODINI(Ulivo), che fa propria la richiesta del senatore Polledri, la senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) riformula l’emendamento 4.15 (testo 2) in un testo 3 (allegato al presente resoconto), nel senso di espungere le parole "collettivi" e "misto".

 

In esito a successiva votazione, la Commissione accoglie indi l’emendamento 4.15 (testo 3).

 

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 4.27 (testo 2) interviene il senatore CURSI(AN), il quale ritiene che la proposta emendativa sottenda un atteggiamento di sfiducia nei confronti dei professionisti.

 

Anche il senatore TOMASSINI (FI) preannuncia il voto contrario sull’emendamento 4.27 (testo 2), rilevando l’inopportunità di introdurre una disciplina riferita esclusivamente all’attività libero-professionale, e non anche a quella istituzionale.

 

L’emendamento 4.27 (testo 2), posto ai voti, risulta indi accolto.

 

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) riformula l’emendamento 4.29 (testo 2) in un testo 3 (allegato al presente resoconto), al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

 

Su tale proposta emendativa preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto contrario i senatori TOMASSINI(FI), CURSI(AN), nonché POLLEDRI(LNP), il quale, pur ritenendo condivisibile la finalità del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni istituzionali ai tempi medi delle prestazioni in regime di libera professione, ritiene inopportuno inserire una siffatta disposizione nel provvedimento in titolo.

 

L’emendamento 4.29 (testo 3) è indi posto ai voti e accolto.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 4.32 (testo 2)/1, hanno la parola i senatori  TOMASSINI (FI) e CURSI(AN).

 

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione non accoglie i subemendamenti 4.32 (testo 2)/1, 4.32 (testo 2)/2 e 4.32 (testo 2)/3.

 

Il senatore TOMASSINI(FI), dopo aver riformulato il subemendamento 4.32 (testo 2)/4 in un testo 2 (allegato al presente resoconto), al fine di ottemperare il parere della Commissione bilancio e tener conto del ruolo del collegio di direzione previsto in altre proposte emendative già accolte, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare l’orientamento contrario espresso, atteso il rilievo della proposta in esame.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) e il sottosegretario ZUCCHELLI esprimono indi parere favorevole sul subemendamento 4.32 (testo 3)/4 che, posto ai voti, la Commissione accoglie all’unanimità.

 

Dopo che il senatore TOMASSINI (FI) ha riformulato il subemendamento 4.32 (testo 2)/5 nel senso indicato dal relatore in un testo 2 (allegato al presente resoconto), la Commissione accoglie all’unanimità tale proposta, così come - in esito a distinta votazione - anche il subemendamento 4.32 (testo 2)/6, con conseguente preclusione del subemendamento 4.32 (testo 2)/7.

 

Il senatore TOMASSINI (FI) riformula indi il subemendamento 4.32 (testo 2)/8 in un testo 2 (allegato al presente resoconto) nel senso suggerito dal relatore che, posto ai voti, risulta accolto all’unanimità.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che i subemendamenti 4.32 (testo 2)/9, 4.32 (testo 2)/10 e 4.32 (testo 2)/11 sono stati ritirati dal senatore Tomassini, il subemendamento 4.32 (testo 2)/12 è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

 

Il senatore CURSI (AN) chiede la controprova di tale votazione, in esito alla quale il subemendamento 4.32 (testo 2)/12 risulta respinto.

 

Su richiesta del senatore POLLEDRI(LNP), il PRESIDENTE dispone che l’emendamento 4.32 (testo 2), così come modificato a seguito dell’approvazione di talune proposte subemendative, sia posto ai voti per parti separate.

 

È indi posta ai voti la prima parte dell’emendamento corrispondente al comma 3-bis, che la Commissione accoglie. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI(LNP), posta ai voti, risulta accolta all’unanimità la seconda parte dell’emendamento, corrispondente al comma 3-ter.

 

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) ha preannunciato il voto favorevole sulla terza parte dell’emendamento, corrispondente al comma 3-quater,la Commissione, in esito a successive e distinte votazioni, accoglie all’unanimità la terza e la quarta parte (corrispondente al comma 3-quinquies) dell’emendamento.

 

Previa dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 4.32 (testo 2) nel suo complesso, interviene il senatore CURSI(AN), il quale paventa il rischio che l’emendamento, con riferimento all’introduzione di poteri sostitutivi, leda le competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni, determinando una conseguente ampia fase contenziosa.

 

L’emendamento 4.32 (testo 2), così come modificato a seguito dell’accoglimento delle proposte subemendative 4.32 (testo 2)/4 (testo 2), 4.32 (testo 2)/5 (testo 2), 4.32 (testo 2)/6 e 4.32 (testo 2)/8 (testo 2), è indi posto ai voti nel suo complesso ed accolto, con conseguente assorbimento dell’emendamento 4.35.

 

Dopo che la senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) ha riformulato l’emendamento 4.34 (testo 2) nel testo 3 (allegato al presente resoconto), al fine di ottemperare la condizione posta dalla Commissione bilancio, quest’ultimo, posto ai voti, risulta accolto.

 

            Il senatore TOMASSINI (FI) trasforma l'emendamento 4.37 in ordine del giorno (allegato al presente resoconto), al fine di impegnare il Governo a inserire nel prossimo disegno di legge finanziaria norme volte a consentire l'apertura della partita IVA ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria.

           

            Dopo i brevi interventi dei senatori CURSI (AN) e POLLEDRI (LNP) - i quali si esprimono criticamente circa la posizione contraria già assunta dal relatore e dal Governo sull'emendamento 4.37 -, nonché della senatrice EMPRIN GILARDINI(RC-SE), che sottolinea il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento citato, il sottosegretario ZUCCHELLI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1598/3/12.

 

            Sull'emendamento 4.0.4, interviene il sottosegretario ZUCCHELLI, chiedendo al presentatore una riformulazione consistente nell'inserimento, al comma 2 della proposta, di un riferimento ai limiti posti dai contratti collettivi.

 

            Il senatore POLLEDRI (LNP) riformula l'emendamento 4.0.4 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo nel testo 2 (allegato al presente resoconto).

 

            In esito a successive e separate votazioni, la Commissione accoglie all'unanimità gli emendamenti 4.0.4 (testo 2), 4.0.6, 4.0.5 e Tit.1 (testo 2), risultante dalla riformulazione operata dal relatore (anch'esso allegato al presente resoconto).

 

            Terminata la trattazione degli emendamenti, il presidente MARINO propone di rivolgere alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

           

            Dopo che, a nome dei rispettivi Gruppi, si sono espressi favorevolmente i senatori TOMASSINI(FI), CURSI(AN), POLLEDRI(LNP), BOSONE(Aut), MONACELLI(UDC), BAIO(Ulivo), MASSIDDA(DCA-PRI-MPA), EMPRIN GILARDINI(RC-SE), CAFORIO(Misto-IdV), SILVESTRI (IU-Verdi-Com) e IOVENE(SDSE), conviene unanime la Commissione.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,25.

 


ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1598

 

 

G/1598/3/12

TOMASSINI

 

«Il Senato,

 

in sede di esame del disegno di legge n. 1598,

impegna il Governo a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2008 prescrizioni volte a garantire ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria la possibilità di aprire la partita IVA, in sostituzione facoltativa al regime di detassazione attualmente vigente.»

 

 

4.15 (testo 3)

Emprin Gilardini, Valpiana, Silvestri, Iovene

Al comma 3, dopo le parole: «spazi ambulatoriali esterni», inserire le seguenti: «aziendali pluridisciplinari per l’esercizio sia di attività istituzionali, sia di attività in regime di libera professione intramuraria».

 

 

4.29 (testo 3)

Emprin Gilardini, Valpiana, Silvestri, Iovene

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti: 

«c-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e  c), anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui al comma 3, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo;

   c-ter) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni in attività istituzionale ai tempi medi in libera professione al fine di assicurare che il ricorso alla libera professione sia frutto di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi in attività istituzionali. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici».

 

 

4.32 (testo 2)/4 (testo 2)

Tomassini, Bianconi, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Cursi, Massidda

Al comma 3-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o, qualora esso non sia costituito, della eventuale Commissione paritetica di sanitari che esercitano l'ALPI costituita a livello aziendale. Dalla medesima costituzione della Commissione, nonché dal suo funzionamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

 

4.32 (testo 2)/5 (testo 2)

Tomassini, Bianconi, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Cursi, Massidda

Al comma 3-ter, sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «quattro mesi».

 

 

4.32 (testo 2)/8 (testo 2)

Tomassini, Bianconi, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Cursi, Massidda

Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della Salute, i piani si intendono operativi».

 

 

4.34 (testo 3)

Emprin Gilardini, Iovene, Valpiana, Silvestri

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le convenzioni di cui al comma 3 sono autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo. ».

 

 

4.0.4 (testo 2)

Polledri

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

 

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione dell’istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria)

 

        1. In deroga all’articolo 39, comma 18-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall’articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è ammesso il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.

        2. L’azienda sanitaria ospedaliera o locale competente ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento, e comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale di cui ai medesimi contratti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per cento massimo.

        3. Le circostanze familiari o sociali per le quali è consentito il ricorso all’istituto del part-time sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri concertati nella contrattazione collettiva».

 

 

Tit.1 (testo 2)

Il Relatore

 

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria».


Esame in sede deliberante presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

giovedi' 19 luglio 2007

102a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MARINO 

Intervengono il ministro della salute Livia Turco e il sottosegretario di Stato per il lo stesso dicastero Zucchelli. 

 

            La seduta inizia alle ore 8,25.

 

 IN SEDE DELIBERANTE 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonche' di attivita' libero - professionale intramuraria e di esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Discussione ed approvazione)

 

      Il presidente MARINO comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone di acquisire l'esame svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base della discussione l'articolato definito in tale fase dei lavori.

 

Conviene la Commissione all'unanimità.

 

Su proposta del presidente MARINO, la Commissione conviene altresì unanime di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative.

 

Il presidente MARINO, dopo aver comunicato che sono stati presentati gli ordini del giorno nn. G/1598/1/12, G/1598/2/12, G/1598/3/12 e G/1598/4/12, di cui dispone un breve accantonamento, avverte che si passerà anzitutto alle votazioni del testo accolto in sede referente.

 

Previa verifica del numero legale, in esito a distinte e successive votazioni, la Commissione accoglie all'unanimità la proposta di stralcio degli articoli 1, 2 e 3, nonché gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quinquies e, infine, la proposta di stralcio dell'articolo 5.

 

Si passa indi all'esame degli ordini del giorno.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) dà per illustrati gli ordini del giorno nn. G/1598/1/12, G/1598/2/12 e G/1598/3/12 che riproducono il contenuto degli analoghi atti di indirizzo (a prima firma del senatore Tomassini) già accolti dal Governo in sede referente, di cui ritiene opportuna una trattazione anche in sede deliberante.

 

La senatrice BINETTI (Ulivo) illustra l'ordine del giorno n. G/1598/4/12, volto a impegnare l'Esecutivo a promuovere, attraverso l'attivazione di un apposito tavolo di lavoro, il riconoscimento anche alle professioni sanitarie non mediche della facoltà di svolgere l'attività libero-professionale intramuraria, nell'ottica di assicurare un'effettiva pari dignità fra gli operatori del settore.

 

Il senatore TOMASSINI (FI) dichiara di condividere i contenuti dell'ordine del giorno n. G/1598/4/12, pur esprimendo perplessità in ordine alla scelta di presentare un atto di indirizzo in questa fase dell'iter di discussione, a fronte dell'impegno assunto dalle forze politiche di non introdurre elementi innovativi rispetto all'esame svolto in sede referente.

Ritiene infine politicamente rilevante che il relatore abbia ritenuto di fare propri in questa fase procedurale atti di indirizzo che egli aveva già presentato in sede referente.

 

            Il senatore CURSI (AN) manifesta condivisione sulle finalità dell'ordine del giorno presentato dalla senatrice Binetti, rispetto al quale auspica peraltro una riformulazione più attenta alle aspettative delle categorie professionali interessate.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara l'orientamento favorevole a nome del proprio Gruppo sull'ordine del giorno n. G/1598/4/12.

 

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) esprime anzitutto perplessità in merito all'ordine del giorno n. G/1598/3/12, atteso che quest'ultimo implica una valutazione complessiva degli aspetti finanziari ad esso sottesi che dovrebbe tener conto delle molteplici priorità del settore sanitario. Segnala peraltro che l'atto di indirizzo deriva da una trasformazione dell'emendamento 4.37 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 11 luglio), sul quale la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/1598/4/12, l'oratrice rileva poi l'inopportunità di impegnare l'Esecutivo su questioni non contemplate nel disegno di legge in esame, atteso che esso affronta una tematica correlata alle disposizioni in materia di esclusività di rapporto, che sono state oggetto di stralcio. Né va dimenticato, ella conclude, che sull'emendamento 4.0.3 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 13 luglio) esaminato in sede referente, volto ad estendere anche al personale non medico la possibilità di svolgere attività intramoenia, la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) ricorda di aver condiviso la scelta di trasformare il richiamato emendamento in ordine del giorno proprio in considerazione dell'opportunità di non accogliere, a fronte del parere contrario della Commissione bilancio (peraltro non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), la proposta emendativa.

 

Il senatore IOVENE (SDSE), nel ritenere che la questione dell'estensione della facoltà di svolgere la libera professione intramuraria anche alle professioni sanitarie non mediche richieda un adeguato approfondimento, preannuncia il voto di astensione qualora la senatrice Binetti insistesse per la sua votazione.

 

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) dichiara a sua volta di non condividere pienamente i contenuti dell'ordine del giorno n. G/1598/4/12 - sebbene a suo avviso sia comunque preferibile rispetto all'emendamento 4.0.3 respinto nel corso dell'esame in sede referente - preannunciando un eventuale voto di astensione.

 

Il senatore BOSONE (Aut) auspica che il tema del riconoscimento anche alle professioni non mediche della possibilità di esercitare l'attività intramuraria sia affrontato nel corso dell'esame del disegno di legge che risulterà dallo stralcio dell'articolo 5 del provvedimento in titolo. Ciò anche in considerazione dell'esigenza di un'attenta valutazione dei profili finanziari connessi con il riconoscimento di idonei incentivi relativi all'esclusività del rapporto. Riterrebbe comunque importante un impegno da parte dell'Esecutivo nel senso indicato dall'ordine del giorno illustrato dalla senatrice Binetti.

 

La senatrice BAIO (Ulivo) ritiene a sua volta opportuno l'atto di indirizzo nei confronti del Governo sulla questione dell'estensione dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in ordine alla quale - proprio in considerazione dell'esigenza di svolgere opportuni approfondimenti - la Commissione ha ritenuto di non accogliere alcuna proposta emendativa.

 

Il senatore CAFORIO (Misto-IdV) rileva l'importanza della finalità recata dall'atto di indirizzo presentato dalla senatrice Binetti ed in particolare dell'impegno del Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro per regolamentare l'accesso alla libera professione intramoenia per le professioni sanitarie non mediche.

 

Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) giudica singolare che sull'ordine del giorno n. G/1598/4/12 le forze di maggioranza assumano posizioni eterogenee e ribadisce che sarebbe stato preferibile accogliere le proposte emendative presentate nel corso dell'esame in sede referente.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. G/1598/4/12, di cui dichiara di condividere pienamente i contenuti. Dopo aver manifestato la disponibilità della propria parte politica a sostenere un sollecito avvio dell'esame legislativo riguardante i temi del rischio clinico e dell'esclusività, auspica un impegno nella stessa direzione da parte dell'Esecutivo.

 

Il sottosegretario ZUCCHELLI, dopo aver fornito assicurazioni in tal senso, dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno presentati.

 

In risposta ad una specifica sollecitazione dei senatori  POLLEDRI(LNP) e TOMASSINI (FI), il relatore BODINI (Ulivo) dichiara di non insistere sulla votazione degli ordini del giorno a sua firma.

 

Previo conferimento del mandato al PRESIDENTE di apportare le correzioni di coordinamento eventualmente necessarie, la Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo accolto in sede referente, con il seguente titolo: "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria".

 


ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

1598

 

 

G/1598/1/12

Il Relatore

 

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

        premesso che:

            da diversi anni è emersa la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale norme sulla «Governance clinica» nelle strutture sanitarie pubbliche;

            nei recenti provvedimenti di legge in discussione al Senato tale importante tematica non viene affrontata;

        considerato che:

            non è più dilazionabile l'emanazione di un provvedimento di legge sui principi generali della governance clinica ed in particolare su un diverso meccanismo di reclutamento dei dirigenti per le posizioni apicali del Servizio sanitario nazionale nonché sui ruoli della direzione aziendale e dei dirigenti di struttura;

        impegna il Governo:

            a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge sulla governanceclinica nelle strutture sanitarie pubbliche che inglobi nuove e più trasparenti norme sul reclutamento, sul ruolo del direttore generale, del direttore sanitario e dei dirigenti sanitari in posizione apicale per i quali dovranno essere studiate adeguate forme di partecipazione alle decisioni strategiche aziendali.

 

 

G/1598/2/12

Il Relatore

 

Il Senato,

            

            in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria ed esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

        premesso che:

            dal provvedimento in esame sono oggetto di stralcio gli articoli 1, 2, 3 rispettivamente su sicurezza delle cure, responsabilità civile, definizione delle controversie;

        considerato che:

            è un'esigenza oramai improcrastinabile garantire la sicurezza dei pazienti riducendo il margine degli errori e degli eventi avversi che possono manifestarsi nel corso di procedure cliniche;

            occorre assicurare criteri di maggior rigore nei controlli delle attività e delle apparecchiature destinate agli interventi e alle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo l'adozione di un sistema per la gestione del rischio clinico, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, attraverso l'istituzione di una funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo e un servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici, ivi compresi i collaudi, la manutenzione preventiva e correttiva e le verifiche periodiche di sicurezza;

            correlata alla gestione del rischio risulta indilazionabile una più dettagliata previsione relativa alla responsabilità, civile delle strutture ed i casi in cui la responsabilità ricade sul personale sanitario;

            riguardo il delicato problema della malpractice nel settore sanitario va inoltre collegata la previsione di misure per garantire una rapida soluzione delle vertenze con eventuale definizione stragiudiziale eventualmente con procedure di arbitrato;

        impegna il Governo:

            a predisporre, contestualmente all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, previsto dal presente provvedimento per il 31 luglio 2008, un disegno di legge che rielabori e definisca: il sistema della sicurezza delle cure dei pazienti; il sistema della responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario ed infine le misure di definizione stragiudiziale delle vertenze.

 

 

G/1598/3/12

Il Relatore

 

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1598,

        impegna il Governo a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2008 prescrizioni volte a garantire ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria la possibilità di aprire la partita IVA, in sostituzione facoltativa al regime di detassazione attualmente vigente.

 

 

G/1598/4/12

BINETTI, BAIO

 

La 12 Commissione,

 

            in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»

        premesso che:

            la ipotizzata "casa della salute" richiede un forte ed integrato impegno di tutte le figure professionali che operano nell'ambito della sanità con il pieno rispetto dei diversi profili professionali e della qualità delle loro prestazioni a servizio del cittadino, la cui centralità nel Servizio sanitario nazionale richiede ancora sforzi concreti di adeguamento, soprattutto davanti a patologie che tendono sempre più a cronicizzate e pongono crescenti bisogni di assistenza e di riabilitazione, supportati da un adeguato monitoraggio diagnostico;

            l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nelle forme di cui all'art. 15- quinquies, comma 2 del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è un diritto dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo;

            la legge n. 42 del 1999 abolisce il mansionario per il personale infermieristico e riconosce loro lo status di professionista;

            la legge n. 229 del 1999, la cosiddetta legge Bindi, all'articolo 15-septies prevede la possibilità di stipulare un contratto di carattere privatistico, in attesa di ottenere una legge che conceda l'accesso alla dirigenza e ancora oggi molti infermieri ne stanno usufruendo;

            la legge n. 251 del 2000 riconosce al personale sanitario l'accesso alla dirigenza e mentre molti di loro svolgono un ruolo in cui il livello di autonomia raggiunto sul piano delle competenze professionali è ampiamente documentato, i relativi contratti sono solo un centinaio e forse meno in tutta Italia;

            il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e il decreto ministeriale del 2 aprile 2001, relativo alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, in virtù dei quali si può sostenere che le professioni sanitarie hanno raggiunto un livello accademico che include tutti i livelli della formazione specifica: laurea di primo e secondo livello, dottorato di ricerca e master di primo e secondo livello;

            la legge n. 43 del 2006 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa e della prevenzione e la delega al Governo per l'istituzione degli albi professionali rende necessario possedere specifica formazione per accedere al titolo di dirigenti (per esempio il caposala)

        impegna il Governo, in analogia a quanto accade per la professione medica:

            1.  a riconoscere anche alle professioni sanitarie, di cui alle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000, la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria, soprattutto per coloro che sono in servizio di assistenza diretta e hanno titoli e competenze adeguate a corrispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e al crescente bisogno di prestazioni assistenziali per pazienti cronici o con patologie che richiedono livelli di assistenza specifica o livelli altrettanto specifici di impegno nel settore diagnostico e riabilitativo;

            2.  a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, l'attivazione di un tavolo di lavoro che coinvolga i presidenti degli ordini delle federazioni e dei collegi e/o le associazioni più rappresentative delle professioni, i presidenti regionali, i rappresentanti del Ministero della salute, e i sindacati di categoria, per regolamentare l'accesso alla libera-professione intramuraria, per i professionisti sanitari non medici, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEdi' 10 LUGLIO 2007

48a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

 

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

 

      Il relatore presidente BIANCO (Ulivo) illustra il disegno di legge n. 1598, di iniziativa governativa, le cui disposizioni sono da ricondurre in parte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in parte a princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente "tutela della salute" e "professioni", nonché - per gli interventi di edilizia sanitaria previsti - "governo del territorio". Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che  l’articolo 3 sia modificato evitando di attribuire alle Regioni la disciplina di forme di conciliazione, come strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, essendo tale ambito riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", ed evitando comunque il riferimento a "princìpi e criteri direttivi", che rinvia all’istituto della delegazione legislativa di cui all’articolo 76 della Costituzione.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti a riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sull’emendamento 4.7, invitando tuttavia a una sua riformulazione che richiami le procedure e i presupposti sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dei poteri sostitutivi ivi previsti;

- parere non ostativo sull’emendamento 4.8, nel presupposto che il riferimento all’atto di indirizzo e coordinamento sia inteso come richiamo ai contenuti di quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che ciò prefiguri un potere di indirizzo e coordinamento, il quale non sarebbe compatibile con i princìpi di riparto delle competenze delineato dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

- parere non ostativo sull’emendamento 4.30, a condizione che si escluda che le sanzioni ivi previste, la cui disciplina sarebbe demandata alle Regioni, siano sanzioni penali, per le quali verrebbe in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, ovvero che si tratti di sanzioni amministrative, per le quali - vertendosi in una materia di legislazione concorrente - lo Stato dovrebbe determinare i princìpi fondamentali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale;

- parere non ostativo sull’emendamento 4.32, a condizione che l’esercizio da parte delle Regioni dei poteri sostitutivi previsti dal comma 3-quater non possa avere ad oggetto i policlinici universitari, per i quali viene in rilievo la competenza dello Stato;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

I senatori SAPORITO (AN), PASTORE (FI) e VITALI (Ulivo) dichiarano di condividere le osservazioni e condizioni formulate, sia sul testo sia sugli emendamenti.

 

La Sottocommissione concorda quindi con le proposte del presidente.

 

La seduta termina alle ore 14,30.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEdi' 10 LUGLIO 2007

93a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

 

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio )

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, che interviene in materia di controllo dell’attività delle Aziende sanitarie e di attività libero professionale intramuraria, è munito di relazione tecnica. In ordine all’articolo 1, segnala che occorre acquisire conferma che possa procedersi alle attività ivi indicate nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente, secondo quanto affermato nel comma 3, nonché, in ordine al comma 2, occorre sia chiarito che le attività richieste a regioni e province autonome non richiedano nuovi oneri da parte di tali enti, con copertura a carico dello Stato, sulla base dell'art. 27 della legge n. 468 del 1978. Ritiene che occorre valutare gli effetti finanziari dell’articolo 2, comma 2,  in relazione all’estensione di responsabilità civile delle strutture sanitarie anche per l’attività libero professionale intramuraria. In relazione all’articolo 3, fa presente che occorre acquisire conferma che l’ampliamento del ricorso alla definizione stragiudiziale delle controversie possa essere gestita con le risorse già previste a legislazione vigente. Segnala che occorre valutare l’articolo 4, in particolare in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, per i quali occorre acquisire conferma da parte del Governo della effettiva utilizzabilità delle risorse indicate nella RT, che risulterebbero ad oggi non interamente utilizzate. Inoltre, chiarimenti appaiono necessari in merito al comma 3, in ordine alla integrale responsabilità prevista per le aziende sanitarie con riferimento all’attività libero professionale intramuraria. Infine, nel rinviare alle osservazioni del Servizio del bilancio sul punto, segnala che occorre valutare il meccanismo di cui all’articolo 5, previsto per la copertura delle spese connesse al riconoscimento delle indennità in caso di passaggio dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo, e viceversa, che viene ad essere reintrodotto dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che la corresponsione di indennità per il caso di rapporto esclusivo con la struttura sanitaria viene ad essere riconosciuto dal primo giorno del mese successivo all’opzione.

 

Il sottosegretario CASULA rileva che, in ordine all’articolo 1, le attività sono poste a carico delle sole strutture sanitarie, chiarendo che le regioni e le province autonome risultano già tenute, nel quadro della legislazione vigente, a garantire la funzionalità di tali servizi. Nell’evidenziare che la disposizione pone al comma 3 un espresso vincolo ad operare con le risorse già disponibili a legislazione vigente, rileva dunque che dalla disposizione non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In ordine all’articolo 2, chiarisce che la responsabilità civile delle strutture sanitarie risulta già prevista con riferimento a tutte le attività, comprese quelle libero-professionali intramurarie, per cui non si registrano profili di onerosità. In ordine all’articolo 3, sottolinea che si prevede di operare nell’ambito delle risorse disponibili consentendo alle strutture sanitarie un’organizzazione interna finalizzata anche alla definizione stragiudiziale delle controversie, in un’ottica di riduzione dei costi connessi al contenzioso sanitario. Dopo aver confermato la disponibilità delle risorse indicate nella relazione tecnica relativamente all’attuazione dell’articolo 4, si sofferma sull’articolo 5 del provvedimento, che non appare suscettibile di maggiori oneri, tenuto conto che il sistema della possibilità ivi previsto risulta ancorato alla durata dell’impegno contrattuale, e non più annuale, sulla base della normativa vigente. Rileva, dunque, la sostanziale neutralità della norma in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario, confermando che il sistema contrattuale vigente dovrebbe risultare idoneo a garantire la necessaria flessibilità nell’impiego delle risorse complessivamente disponibili nei fondi per la contrattazione integrativa, che finanziano anche le predette componenti retributive.

 

Dopo un intervento del senatore ALBONETTI (RC-SE), che richiede ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità delle risorse indicate nella relazione tecnica per l’attuazione dell’articolo 4 del provvedimento, con riferimento alla natura degli interventi previsti dalla disposizione, il senatore FERRARA (FI) si sofferma sull’articolo 5 del testo in esame, che introduce modifiche rilevanti di cui occorre valutare gli effetti finanziari. Evidenzia infatti che la disposizione dell’articolo 5 potrebbe richiedere la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, con effetti onerosi sulla finanza pubblica.

 

Dopo un intervento del presidente MORANDO, che riconosce la necessità di ulteriori approfondimenti sull’articolo 5 del provvedimento, il relatore LEGNINI (Ulivo) rileva che i chiarimenti del Governo appaiono complessivamente rispondere alle osservazioni sul  provvedimento, pur permanendo talune perplessità su alcuni profili del provvedimento, che sebbene con effetti virtuosi nel lungo periodo, potrebbe implicare misure di riorganizzazione nel breve periodo, con particolare riferimento all’articolo 1 del testo. Si sofferma invece sullo specifico aspetto della reintroduzione dell’esclusività del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 5,  per il quale appare particolarmente complesso valutare gli effetti finanziari.  Propone quindi  di richiedere la predisposizione di un supplemento di chiarimenti da parte del Governo in ordine alla previsione in questione.

 

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento.

 

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MercolEdi' 11 LUGLIO 2007

95a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

 

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo, parzialmente contrario relativamente all’articolo 5. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

 

Il sottosegretario CASULA, in merito ai chiarimenti richiesti sull’articolo 5, rileva che esso non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che il sistema di flessibilità ivi previsto è connesso alla durata dell’impegno contrattuale, e quindi non più annuale. In ogni caso, come indicato nella relazione tecnica, i risparmi derivanti dal passaggio alla non esclusività concorrono al finanziamento dell’indennità di esclusività.

 

Il senatore FERRARA (FI) rileva che la risposta del Governo sarebbe stata più soddisfacente se fossero stati forniti anche dati relativi ai passaggi dal regime di esclusività a quello di non esclusività riferiti ad anni precedenti. Per tale motivo preannuncia un voto contrario a un parere non ostativo.

 

Il presidente MORANDO rileva che il Governo ha fornito chiarimenti sufficienti per escludere effetti negativi connessi al provvedimento. Vista la genericità dei chiarimenti offerti, rileva che tuttavia si potrebbe esprimere un avviso di semplice contrarietà sull’articolo 5.  Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti relativi al provvedimento in esame.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 4.1, in relazione alle attività poste a carico dei direttori generali dai commi 2 e 3 nonché a carico delle Regioni e Province autonome di cui al comma 5. Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 4.6, mentre occorre valutare l’emendamento 4.7 in relazione alla prevista ipotesi di nomina di un commissario ad acta. Occorre valutare la proposta 4.9, in relazione alla prevista deroga alla disposizione dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, con la segnalazione che la previsione, sebbene in materia di applicazione delle disposizioni sull’utilizzazione degli studi professionali per l’attività libero professionale intra-muraria, nel derogare in via generale all’articolo 22-bis citato, pone un problema di onerosità atteso che il comma 1 della norma derogata stabilisce la riduzione globale del dieci per cento della spesa per incarichi dirigenziali. Analoghe considerazioni valgono per la proposta 4.29, limitatamente al capoverso c-bis). Occorre acquisire conferma che la proposta 4.10 rechi una specificazione priva di effetti finanziari rispetto al quadro della legislazione vigente. Occorre valutare la proposta 4.11 in relazione al meccanismo di decadenza automatica ivi previsto e a possibili rischi di contenzioso, nonché la proposta 4.12, 4.13. Occorre valutare la proposta 4.16 in ordine alla previsione della costituzione di una commissione paritetica di sanitari a livello aziendale, acquisendo conferma dell’assenza di onerosità. In relazione alle osservazioni sul testo, occorre valutare gli emendamenti 4.17, acquisendo conferma delle disponibilità indicate nella relazione tecnica, così come le proposte 4.18 e 4.19. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.20 che estende la possibilità di affidamento del servizio anche a personale aziendale, sebbene la disposizione del testo rechi una clausola di invarianza finanziaria, nonché le proposte 4.24, 4.25 e 4.26, di analogo tenore, e la proposta 4.27. Occorre acquisire conferma che non determini effetti finanziari la proposta 4.28 mentre occorrono chiarimenti sulla proposta 4.31. Occorre valutare le proposte 4.32 (limitatamente al capoverso 3-bis, secondo periodo), in relazione alla attività di pubblicità da parte delle strutture sanitarie; 4.33, 4.36, in relazione al nuovo compito assegnato al Collegio di direzione; 4.39, per la prevista nomina di un Commissario ad acta. In relazione alla proposta 4.40 occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse per l’attivazione dell’Osservatorio, già previsto a legislazione vigente. Appare suscettibile di determinare oneri la proposta 5.4, che amplia la sfera del rapporto "esclusivo", cui viene riconosciuta un’indennità, occorrendo al riguardo acquisire elementi di stima degli effetti, così come la proposta 5.5. Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 5.7 nonché 5.0.1 e 5.0.2, mentre occorre valutare l’emendamento 5.0.3 con particolare riferimento al punto 2 in materia di ricorso a consulenze esterne. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA esprime avviso contrario sulle proposte 4.1, in quanto, in assenza di clausola d’invarianza finanziaria, è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi,  4.6, in quanto potrebbe rendere l’applicazione della norma poco chiara, 4.9, in quanto suscettibile di determinare maggiori analogamente al 4.29, 4.11, in quanto potrebbe generare contenziosi, tenuto conto che il contratto di lavoro del diriettore generale delle ASL è un contratto di diritto privato, 4.16, in quanto la prevista attività alternativa da parte dell’istituenda Commissione paritetica potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, 4.20, 4.24, 4.25, 4.26,  4.27, 4.31, posto che la proposta non appare in linea con le vigenti disposizioni contrattuali, ai sensi delle quali l’eventuale attività di consulenza dei dirigenti sanitari presso altre strutture pubbliche e private avvengono previa convenzione con l’azienda di appartenenza, 4.32, 4.36 e 4.39.

Esprime, invece, avviso favorevole, in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, sulle proposte 4.10, 4.12, 4.13,  4.28 e 4.33.

Sugli emendamenti 4.17, 4.18 e 4.19 conferma, come avvenuto in relazione al testo, la disponibilità delle risorse. In merito all’emendamento 4.7 ed a quelli segnalati dal relatore, a partire dal 4.40,  si riserva di fornire chiarimenti in una seduta successiva.

 

Il senatore FERRARA (FI), in relazione all’emendamento 4.7, osserva che se il Commissario ad acta fosse un dipendente dell’ASL potrebbe essere esclusa l’insorgenza di maggiori oneri. In relazione all’emendamento 4.16, non rileva effetti finanziari negativi. Con riferimento all’emendamento 4.33, conviene con le osservazioni del Governo. Infine, sull’emendamento 4.39, concernente il Commissario ad acta, osserva che potrebbe non determinare effetti finanziari negativi. Preannuncia il proprio voto contrario ad eventuali proposte di parere del relatore difformi rispetto a quanto testé considerato.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) in merito agli emendamenti 4.7 e 4.39, concernenti in entrambi i casi i Commissari ad acta, rileva che essi sono previsti a legislazione vigente dal "decreto Bersani", che ne reca anche i relativi finanziamenti. Su tali emendamenti si potrebbe quindi prefigurare un avviso favorevole. Analoga considerazione svolge per gli emendamenti 4.9 e 4.29, per la parte riferita al capoverso c-bis

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) condivide le considerazioni svolte dal senatore Albonetti sull’emendamento 4.9. Anche in relazione all’emendamento 4.16 non rileva sussistere profili finanziari critici.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) preannuncia il proprio voto contrario ad un parere non ostativo sulle proposte 4.17, 4.18 e 4.19, in quanto ritiene che abbiano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. In merito all’emendamento 4.32, sul quale il Governo ha reso avviso contrario, rileva che le spese di pubblicità dovrebbero già essere contemplate nei bilanci, pertanto non si determinerebbe un effetto di modifica della legislazione vigente.

 

Il presidente MORANDO, in relazione all’emendamento 4.7, rileva che, a differenza di altri provvedimenti nei quali i Commissari ad acta sono nominati al fine di determinare risparmi di spesa, in questo caso, invece, la norma sembra suscettibile di determinare maggiori oneri. In relazione all’emendamento 4.9, rileva che ove la deroga fosse limitata al comma 2 dell’articolo 22-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, allora la proposta non avrebbe riflessi finanziari negativi. In questo caso, rileva l’opportunità di esprimere avviso contrario, salvo che non pervenga una riformulazione che, limitando la deroga al comma 2, escluda effetti negativi per il bilancio dello Stato. Analogamente, rileva l’opportunità di esprimere avviso contrario sull’emendamento 4.29, limitatamente al capoverso c-bis. Sull’emendamento 4.11, difformemente da quanto indicato dal Governo, rileva che l’eventualità di determinare un contenzioso non possa essere valutata con un avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. In merito agli emendamenti 4.16 e 4.36, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del Governo sull’onerosità della Commissione paritetica ivi prevista, propone di introdurre una clausola d’invarianza degli oneri. In relazione alle proposte 4.17, 4.18 e 4.19, in coerenza con il parere reso sul testo, rileva l’opportunità di esprimere un avviso favorevole. Infine, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame delle proposte segnalate dal relatore, successive all’emendamento 4.40 compreso, ad altra seduta.

 

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione dell’articolo 5, sul quale il parere è di semplice contrarietà. In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.7, 4.9, 4.29 (limitatamente al capoverso c-bis), 4.20, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.31 e 4.39. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.11. Esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola d’invarianza finanziaria, in ordine alle proposte 4.16 e 4.36. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sulle proposte a partire dall’emendamento 4.37, sulle quali il parere è rinviato.".

 

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore, rinviando il seguito dell’esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

giovEdi' 12 LUGLIO 2007

96a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula

 

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

 

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Sospensione dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra, ad integrazione della relazione già svolta nella seduta pomeridiana di ieri, la proposta 4.37, di cui occorre valutare eventuali effetti indiretti sul piano del gettito connessi alla prevista possibilità di apertura di partita I.V.A. Rileva, inoltre, che è pervenuto l’ulteriore emendamento 5.0.6, che occorre valutare in relazione al previsto differimento, di cui al comma 1, del termine per il ricorso da parte delle aziende sanitarie a prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico-sanitario, nonché in relazione alla previsione di cui al comma 2 in materia di contratti posti in essere dopo la scadenza di tale termine (scaduto il 31 maggio 2007). In particolare, tenuto conto che il suddetto termine, già oggetto di proroga con il decreto legge n. 300 del 2006, viene ad essere spostato fino alla data di definizione della relativa disciplina in sede di contrattazione collettiva, occorre acquisire conferma della compatibilità di tale rinvio con l’invarianza finanziaria affermata nella relazione illustrativa allegata alla proposta.

 

Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo sulla proposta 4.37 che risulterebbe incompatibile con l'attuale regime in materia di libera professione intramuraria. Esprime, inoltre, il parere contrario ai sensi della citata norma costituzionale sulle proposte 5.4, che amplia la sfera del rapporto esclusivo, determinando maggiori oneri, mentre la proposta 5.5 non comporta effetti di ampliamento di tale sfera atteso che il dipartimento ivi indicato risulta già una struttura complessa nel quadro della legislazione vigente.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) rileva che la proposta 5.4 interessa un numero di dirigenti particolarmente esiguo secondo i dati riportati nel rapporto annuale della Corte dei conti, evidenziando dunque che la copertura di tali oneri di scarsa entità potrebbe ricadere nel generale meccanismo di copertura finanziaria già previsto nel testo del provvedimento. Propone, dunque, che possa eventualmente esprimersi un parere di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

 

Dopo un intervento del sottosegretario CASULA volto a ribadire la necessità del richiamo all'articolo 81 della Costituzione, atteso l'ampliamento della sfera dei soggetti interessati che deriverebbe dall'emendamento 5.4, il relatore LEGNINI (Ulivo) propone l'espressione di un parere contrario ai sensi della citata norma costituzionale, rilevando, peraltro, che i dati circa l'esiguità del numero dei soggetti interessati fanno riferimento al quadro della normativa previgente, e dovrebbero essere confermati anche in relazione alla riforma conseguente al testo. Propone l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 5.5, concordando con la posizione espressa dal Governo.

 

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.7 che potrebbe produrre effetti indiretti, mentre sulle proposte 5.0.1 e 5.0.2 evidenzia che le stesse hanno natura interpretativa, riconoscendo per legge lo status dei dirigenti ivi indicati, senza effetti sul piano finanziario, atteso che il trattamento giuridico ed economico viene riconosciuto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. Propone, dunque, l'espressione di un parere di nulla osta su tali due proposte, condizionato, tuttavia, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In ordine all'emendamento 5.0.3 esprime parere contrario in quanto comporterebbe una estensione della platea interessata dal rapporto di esclusività, mentre si riserva di fornire la posizione del Governo sull'emendamento 5.0.6.

 

Dopo un intervento del relatore LEGNINI (Ulivo), che rileva che la proposta 5.7 potrebbe determinare effetti solo indiretti, che non appaiono giustificare un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, il presidente MORANDO (Ulivo), in ordine all'emendamento 4.40, sul quale ricorda che il Governo ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rileva che l'Osservatorio ivi indicato risulta già previsto a legislazione vigente, per cui non sembrano sussistere ragioni per una contrarietà ai sensi della citata norma costituzionale, per cui propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo), acquisito il parere del Governo, propone, dunque, un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.4 e 5.0.3. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.37, 4.40 e 5.7. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative ad eccezione delle proposte 5.0.1 e 5.0.2 sulle quali il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Resta sospeso il parere sulla proposta 5.0.6.".

 

La Sottocommissione approva.

 

            Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10.

(omissis)

La seduta sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 15,45.

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

 

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Ripresa dell’esame e rinvio. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasta sospesa l’espressione del parere sulla proposta 5.0.6, in attesa di chiarimenti da parte del Governo. Informa, dunque, che è pervenuta nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si esprime il parere di nulla osta alla proposta in questione, subordinamente alla previsione di talune modifiche, nel senso di specificare al comma 1 il vincolo del rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché all’inserimento di un ulteriore comma che specifichi l’assenza di oneri sul livello di finanziamento che sarà previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo i criteri e i parametri previsti dal pubblico impiego. Propone, dunque, l’espressione di un parere di nulla osta sulla proposta in questione, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento delle modifiche come indicate nella nota del Governo.

Pone, dunque, ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento 5.0.6, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

­          che al comma 1 le parole: "nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni" siano sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

­          che dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente: "1-bis. La definizione in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego";

­          che al comma 2 siano aggiunte in fine le seguenti parole: "purché compatibili con il vincolo di cui al comma 1.".

 

La Sottocommissione approva.

 

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori emendamenti recanti riformulazioni di proposte già esaminate dalla Sottocommissione, nonché proposte subemendative. Propone dunque di rinviare il seguito dell’esame.

 

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

venerdi' 13 LUGLIO 2007

97a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Vice Presidente

LEGNINI

            Interviene il sottosegretario di Stato per per la salute Zucchelli

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Seguito esame e sospensione)

 

Il presidente relatore LEGNINI (Ulivo) illustra gli emendamenti al disegno di legge pervenuti nella giornata di ieri, rilevando che, per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.27 (testo 2) in relazione all’idoneità del meccanismo di copertura a valere sulla lettera c) del testo, a superare le ragioni della espressa contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’originaria formulazione. Segnala che la proposta 4.29 (testo 2), oltre a specificare la deroga al comma secondo dell’articolo 22-bis richiamato, con ciò superando le ragioni della contrarietà ex articolo 81 espressa sull’originaria formulazione dell’emendamento, introduce una modifica al termine indicato, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2009, occorrendo valutare tale profilo. Analoga osservazione vale altresì in ordine alla proposta 4.34 (testo 2). Ritiene che occorre altresì valutare la proposta 5.4 (testo 2), in relazione all’idoneità della copertura ivi indicata, a valere sul meccanismo previsto dal testo del provvedimento a carico del sistema contrattuale, a superare il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, rilevando che peraltro tale copertura non appare correttamente indicata in quanto rinvia ai contenuti della relazione tecnica.

In ordine ai subemendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 4.32 (testo 2)/4, in relazione all'eventuale inserimento di una clausola di invarianza in relazione alla indicata Commissione paritetica, nonché la proposta 4.32 (testo 2)/8 in relazione al meccanismo automatico di approvazione dei Piani e agli effetti sul controllo dei medesimi da parte delle Regioni e i subemendamenti 4.32 (testo 2)/9, che elimina la previsione sulla preclusione all’accesso ai finanziamenti integrativi statali da parte degli enti inadempienti e 4.32 (testo 2)/10, che differisce tale effetto preclusivo per un periodo di sei mesi. Rileva che va altresì esaminata la proposta 4.32 (testo 2)/11 in relazione alla nomina di un Commissario ad acta.

 

Il sottosegretario ZUCCHELLI evidenzia che non vi sono osservazioni sulla proposta 4.27 (testo 2), mentre in ordine alla segnalata proroga del termine indicato dalla proposta 4.29 (testo 2) rileva che non si rinvengono profili di natura finanziaria, evidenziando che il sistema di attività libero-professionale intramuraria, secondo i dati forniti dalle aziende sanitarie, produce degli utili senza determinare alcun tipo di onere finanziario. Dopo un'osservazione del senatore MORGANDO (Ulivo) e una richiesta di precisazione del senatore LUSI (Ulivo) in ordine agli effetti finanziari della proroga del termine indicato dalla proposta emendativa, il senatore FERRARA (FI) rileva che possono comunque profilarsi profili critici in ordine all'ulteriore differimento del termine previsto, non risultando i chiarimenti forniti dal Governo esaustivi e tali da escludere effetti finanziari.

 

Il presidente LEGNINI propone di sospendere l'esame degli emendamenti anche al fine di acquisire un chiarimento ulteriore in ordine all'assenza di effetti finanziari della proroga del termine recato dalla proposta da ultimo esaminata.

 

Il seguito dell'esame è dunque sospeso.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 14.05.

(omissis)

            Riprende l’esame sospeso

 

Il relatore LEGNINI (Ulivo) ricorda che si era in attesa di taluni chiarimenti da parte del Governo in ordine agli effetti della proroga del termine indicato nelle proposte 4.29 (testo 2) e 4.34 (testo 2).

 

            Il sottosegretario ZUCCHELLI, dando lettura di una nota del Ministero dell’economia, rileva che taluni problemi potrebbero derivare da una eventuale discrasia tra il termine previsto dalle proposte emendative e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 4, per cui risulterebbe necessario assicurare il coordinamento tra tali termini.

 

            Dopo un intervento del senatore ALBONETTI (RC-SE) che rileva in ordine alla proposta 4.29 (testo 2) l’avvenuta specificazione della deroga al solo comma 2 dell’articolo 22-bis indicato, concordando peraltro con il coordinamento tra il termine recato dalla proposta emendativa e quello previsto nell’articolo 4, comma 2, del testo, il relatore LEGNINI (Ulivo) propone dunque di formulare un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla previsione del medesimo termine di cui all’articolo 4, comma secondo, del testo. In ordine all’emendamento 5.4 (testo 2), rileva che la relazione tecnica allegata al provvedimento, prevede che è stata considerata l’ipotesi che tutti i dirigenti optino per il regime di esclusività, per cui potrebbe ritenersi tale stima cautelativa idonea alla copertura anche dell’estensione del regime di esclusività, prevista dall’emendamento in questione.

 

            Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario del Governo, in quanto la proposta 5.4 (testo 2) appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di idonea copertura.

 

            Il presidente MORANDO evidenzia che la copertura indicata nella proposta in esame non risulta idonea a superare le ragioni della contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già espressa sulla formulazione originaria della proposta, per cui propone di ribadire il medesimo parere anche in relazione alla riformulazione in esame.

 

            In relazione ai subemendamenti, il relatore LEGNINI (Ulivo), dopo aver ricordato l’illustrazione già svolta, propone di subordinare il parere di nulla osta sulla proposta 4.32 (testo 2)/4 alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria in relazione all’attività dell’indicata Commissione, mentre appaiono determinare maggiori oneri le proposte 4.32 (testo 2)/9 e 4.32(testo 2)/11, sulle quali propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. In relazione alla proposta 4.32(testo 2)/10, rileva che il differimento del termine di sei mesi non appare determinare il medesimo effetto dell’esaminata proposta 4.32(testo 2)/9, per cui propone l’espressione di un parere di semplice contrarietà, anche considerato il carattere infrannuale di tale differimento di termine.

 

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.4 (testo 2), 4.32 (testo 2)/9 e 4.32 (testo 2)/11. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.32 (testo 2)/10. In ordine alle proposte 4.29 (testo 2) e 4.34 (testo 2), il parere è di nulla osta a condizione, resa ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che le parole "non oltre il 31 gennaio 2009" siano sostituite dalle seguenti "non oltre il termine previsto dall’articolo 4, comma 2, primo periodo". In ordine alla proposta 4.32 (testo 2)/4 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".

 

            La Sottocommissione approva.

 

            La seduta termina alle ore 15,15.

 

 


COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

 

mercolEdi' 11 LUGLIO 2007

 

 

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero - professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Emanuele SANNA, relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, concerne la disciplina di diversi profili del settore sanitario, afferenti principalmente alla sicurezza delle cure, alla responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario, alla definizione stragiudiziale delle controversie per i danni derivanti da operatori del Servizio sanitario nazionale, all'attività libero-professionale intramuraria ed all'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari; osserva che il provvedimento reca norme riconducibili all'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Si sofferma quindi sulle previsioni che, ai sensi dell'articolo 1, attribuiscono alle regioni ed alle province autonome il compito di garantire l'adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare presso ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario, di un sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, nonché di un servizio di ingegneria clinica, al fine di assicurare l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici. Evidenzia che l'articolo 3 attribuisce alle regioni ed alle province autonome l'adozione di misure organizzative tese alla definizione stragiudiziale del contenzioso relativo ai danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, nonché la verifica annuale, con riferimento agli ultimi tre esercizi, del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


ALLEGATO 1

 

Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione

del rischio clinico, nonche´ di attivita` libero-professionale intramuraria

e di esclusivita` del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario

del Servizio sanitario nazionale.

S. 1598 Governo.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo del disegno di legge S. 1598, in corso di esame presso la 12° Commissione Igiene e sanita` del Senato, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonche´ di attivita` libero-professionale intramuraria e di esclusivita` del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale »;

rilevato che il disegno di legge concerne la disciplina di diversi profili del settore sanitario, afferenti segnatamente alla sicurezza delle cure, alla responsabilita` civile delle strutture e del personale sanitario, alla definizione stragiudiziale delle controversie per i danni derivanti da operatori del Servizio sanitario nazionale, nonche` all’attivita` libero-professionale intramuraria ed all’esclusivita` del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari;

considerato che il provvedimento reca segnatamente norme riconducibili all’ambito della « tutela della salute » di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, e` assegnato alle regioni ed alle province autonome il compito di assicurare l’adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare presso ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di un sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, nonche´ di un servizio di ingegneria clinica, al fine di garantire l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici;

considerato che l’articolo 3 attribuisce alle regioni ed alle province autonome l’adozione di misure organizzative tese alla definizione stragiudiziale del contenzioso relativo ai danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, nonche´ la verifica annuale, con riferimento agli ultimi tre esercizi, del conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa;

evidenziato che, ai sensi dell’articolo 5, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare, entro il 31 luglio 2008, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per garantire l’esercizio dell’attivita` libero-professionale intramuraria; e che nel periodo transitorio sono tenute ad individuare ed attuare le misure volte a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, il passaggio al « regime ordinario» dell’attivita` libero-professionale intramuraria;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 




[1]    In tal senso depone anche la più recente giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la disciplina dell’attività libero-professionale (anche se extramoenia) della dirigenza sanitaria presenta una stretta inerenza “con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale” (sentenza n. 50 del 2007).

[2]  Secondo la Corte, una conferma a tale interpretazione può essere tratta dall’articolo 64, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, che, anche se con norma programmatica, dichiara che le parti prendono "atto che nell'articolo 20, comma 1, punto 18-bis della legge n. 488/1999 l'istituto del part-time non è consentito ai dirigenti sanitari", pur concordando sulla necessità di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente nei casi di comprovate, particolari esigenze familiari o sociali, ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo.

 

[3]    Numerose regioni hanno regolamentato, in maniera puntuale e con diversi strumenti normativi, lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria del personale medico delle strutture sanitarie. Da ultimo, la materia è stata disciplinata dalle seguenti regioni:

§          Calabria (delib.G.R. 30 gennaio 2007, n. 56, Piano regionale sulla libera professione intramuraria);

§          Liguria (L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, Riordino del Servizio Sanitario Regionale. Art. 49 Attività libero-professionale intramuraria);

§          Lombardia (Circ. 14 novembre 2006, n. 27, Indirizzi operativi per l'identificazione degli spazi e attrezzature per l'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale);

§          Piemonte (Delib.C.R. 28 giugno 2005, n. 10-20273 Ratifica, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, dello Statuto, della Delib.G.R. 23 maggio 2005, n. 49-121 relativa all'adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria).

§          Puglia (L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia. Art. 29 Riqualificazione dell'assistenza sanitaria in regime libero-professionale).

§          Sardegna, (L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Legge finanziaria 2007 - Art. 32, Disposizioni nel settore sanitario);

§          Veneto (L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007. - Art. 38 - Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni). Tale normativa integra la disciplina introdotta con i seguenti provvedimenti: delib.G.R. 14 settembre 2001, n. 2345 - Art. 1 D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. Approvazione studio di fattibilità e proposta riparto; circ. P.G.R. 10 maggio 2001, n. 5, Adozione linee guida per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria; delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 360, Libera professione intramuraria. Integrazione linee-guida approvate con Delib.G.R. 2 maggio 2001, n. 1049.

Si segnala, inoltre, che specifici interventi normativi sono stati adottati meno recentemente dalle seguenti regioni: l’Abruzzo (Delib.G.R. 9-8-2000 n. 1098), la Basilicata (Delib.G.R. 6 novembre 2000, n. 2364), la Campania (Delib.G.R. 5 ottobre 2001, n. 4683; Delib.G.R. 7 settembre 2001, n. 4061), l’Emilia-Romagna (Delib.G.R. 28-1-2002 n. 54), il Lazio (Delib.G.R. 13 marzo 2001, n. 376), la Toscana (Delib.C.R. 28 dicembre 2000, n. 284; Delib.G.R. 19 marzo 2001, n. 283; Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 355, Delib.G.R. 6 agosto 2001, n. 941), la Valle d’Aosta (Delib.G.R. 2 agosto 2004, n. 2618).

[4]    Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[5]    Tale possibilità, introdotta con l’articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, è stata originariamente consentita sino al  31 luglio 2003. Tuttavia, il mancato adeguamento delle strutture edilizie, indispensabile per garantire su tutto il territorio nazionale lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all’interno delle strutture pubbliche, ha reso indispensabile il reiterato slittamento del temine fissato dal legislatore.

[6]    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2007, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

[7]    Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000.

[8]   Il comma 11 dell’articolo 72 della legge n. 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) conferma, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza di tale divieto o la mancata assunzione da parte del direttore generale delle iniziative necessarie a consentire il pieno esercizio della libera professione intramuraria al personale che vi abbia optato, precludono il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, possono determinare la revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione dei necessari interventi logistici e strutturali, è tenuto ad assumere specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzo di studi privati, garantendo altresì la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un apposito atto di indirizzo e coordinamento. Fino all'emanazione di tale atto continuano ad applicarsi le linee guida adottate dal Ministro della sanità con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.

 

[9]    L’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell’economia e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

[10]   La disposizione in questione si applica anche alla parte degli accordi di programma che concerne interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini sopra indicati decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista per i singoli interventi.

[11]   Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 105, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 311 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, in quanto tale norma - prevedendo che le risorse resesi disponibili in seguito alla risoluzione degli accordi di programma devono essere destinate agli interventi relativi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'istituto superiore di sanità - vincola, “unilateralmente e per finalità specifiche e dettagliate, la destinazione di fondi in una materia di competenza concorrente”. Nel sottolineare che, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l’edilizia sanitaria “non trova posto come materia specifica tra quelle elencate nell'art. 117 Cost., ma rientra in due materie previste dalla citata disposizione costituzionale, governo del territorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potestà legislativa concorrente”, la Consulta ribadisce il principio, in base al quale “la legittimità della destinazione di fondi a finalità specifiche, operata da leggi dello Stato, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale”. Nel caso in esame, la destinazione delle risorse a finalità specifiche stabilita dalla normativa statale costituisce, quindi, “indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, in quanto sottrae del tutto alle Regioni la possibilità di utilizzare, secondo propri orientamenti, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria, rientrante nella potestà legislativa concorrente”.

[12]   Cfr. articolo 1, comma 796, lett. n).

[13]   Si tratta delle risorse per il progetto “sanità sviluppo economico”. Si rammenta, infatti, che, in data 21 dicembre 2006, la Conferenza unificata ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo relativo al periodo 2007-2013 . Successivamente, in linea con gli obiettivi del citato Quadro strategico nazionale, finanziato dai fondi strutturali europei, i Ministri dello Sviluppo economico e della Salute e i Presidenti di otto regioni meridionali e insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) hanno siglato, il 17 aprile 2007, un Protocollo d'intesa e un Memorandum, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e politiche di investimento strutturale, anche in considerazione dell’esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali tra il Nord e il Sud del Paese. Per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, il Memorandum definisce un fabbisogno di 3.000 milioni di euro.

[14]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2001. Cfr. al riguardo anche l’articolo 15-duodecies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

[15]   Per quanto concerne le risorse aggiuntive destinate dalle regioni, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le regioni, che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico. L’articolo 10 dell’Intesa Stato-regioni 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004, ha stabilito, altresì, che per le Regioni in cui alla data del 1° gennaio 2005 sia ancora in corso il programma di investimenti, sia fissata al 15 per cento la quota minima delle risorse residue da destinare al potenziamento ed ammodernamento tecnologico. Le predette risorse residue sono quelle risultanti dalla differenza tra le risorse complessivamente assegnate e le risorse gia finalizzate a specifici interventi.

[16]   Ai sensi dell’articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Tale previsione è finalizzata ad equilibrare il rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, nonché a ridurre progressivamente le liste di attesa. La definizione del corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale, nel rispetto di specifici principi, è affidata alla contrattazione collettiva nazionale. Cfr. altresì gli articoli 5, comma 2, lettere f) e g) e 7, comma 4, lettera d), del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[17]   Cfr. anche l’articolo 7, comma 4, lettera f), del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[18]   I criteri per la definizione del tariffario sono dettati, tra l’altro, dagli articoli 5, comma 2, lettera e)  e 7, comma 4, lettera e), del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[19]   Per le misure finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, cfr. anche l’articolo 10 del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[20]   Secondo i dati forniti dall’Agenzia sanitaria per i servizi regionali, la spesa sostenuta dai cittadini presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere nell'anno 2004 ammonta a complessivi 974.206.000 euro, con un incremento del 38,33 per cento rispetto all'anno 2001; la spesa pro-capite del cittadino - in rapporto alla popolazione regionale - (conseguentemente il ricavo per l'azienda) - ammonta ad una media di euro 23,33 nelle Regioni settentrionali, di euro 20,43 nelle Regioni del centro ed euro 7,22 nelle Regioni del sud.

[21]   Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. In particolare, il suddetto Accordo prevede che il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 fino ad un totale di lire 138.000 miliardi. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla somma determinata in tale sede, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, facendo ricorso a determinate misure. Successivamente all’accordo dell’8 agosto 2001, sono state siglate l’intesa tra lo Stato e le regioni del 23 marzo 2005 e, da ultimo, il Patto per la salute del 28 settembre 2006, che hanno stabilito un livello di finanziamento per il Servizio sanitario regionale finalizzato a garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza ed appropriatezza, lasciando a carico delle regioni la spesa derivante dall’erogazione di livelli di prestazioni superiori ovvero da eventuali disfunzioni dei servizi. Si ricorda che, da ultimo, la legge finanziaria 2007 ha stabilito i seguenti livelli di finanziamento del Servizio sanitario nazionale: 96.040 milioni di euro per il 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo); 99.082 milioni di euro per il 2008; 102.285 milioni di euro per il 2009. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) ha previsto, infine, il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, al ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti. A tal fine, è stata autorizzata una spesa di 3000 milioni di euro per il 2007.

[22]   Ai sensi del comma 6, infine, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

[23]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.

[24]   L’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della salute attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.

[25]   Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

 

[26]  Secondo la Corte, una conferma a tale interpretazione può essere tratta dall’articolo 64, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, che, anche se con norma programmatica, dichiara che le parti prendono "atto che nell'articolo 20, comma 1, punto 18-bis della legge n. 488/1999 l'istituto del part-time non è consentito ai dirigenti sanitari", pur concordando sulla necessità di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente nei casi di comprovate, particolari esigenze familiari o sociali, ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo.

[27]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[28]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

[29]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1.

[30]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.