Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni per l¿accesso alla psicoterapia - A.C. 439 e A.C. 1856
Riferimenti:
AC n. 439/XV   AC n. 1856/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 167
Data: 15/05/2007
Descrittori:
ASSISTENZA SANITARIA   PSICOTERAPIA
SANITA' PUBBLICA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni per l’accesso alla psicoterapia

A.C. 439 e A.C. 1856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 167

 

 

15 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

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File: AS0051

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

§      Il contenuto delle proposte di legge  15

Progetti di legge

§      A.C. 439, (on. Cancrini ed altri), Disposizioni per l’accesso alla psicoterapia  23

§      A.C. 1856, (on. Di Virgilio ed altri), Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia  31

Normativa di riferimento

§      L. 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione di psicologo  41

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (artt. 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies)54

§      D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod., L. 29 ottobre 1993, n. 427. Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (art. 28, co. 1)60

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537. Interventi correttivi di finanza pubblica. (Art. 8, co. 15)62

§      D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Allegato I)64

§      Ministro della sanità. Decreto 22 luglio 1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe  68

§      D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124. Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449  71

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

439

Titolo

Disposizioni per l’accesso alla psicoterapia

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

v    presentazione alla Camera

4 maggio 2006

v    annuncio

8 maggio 2006

v    assegnazione

27 settembre 2006

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Numero del progetto di legge

1856

Titolo

Disposizioni per l’accesso alla psicoterapia

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

v    presentazione alla Camera

25 ottobre 2006

v    annuncio

26 ottobre 2006

v    assegnazione

16 gennaio 2007

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI( (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge A.C. 439 (Cancrini ed altri) e A.C. 1856 (Di Virgilio ed altri) sono dirette ad affermare il diritto di accesso alle prestazioni di assistenza psicoterapeutica erogate dal Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini che possono trarne beneficio (articolo 1).

Per quanto concerne le modalità di accesso al trattamento psicoterapeutico (articolo 2), i due progetti di legge prevedono procedure parzialmente diverse. La proposta di leggeA.C. 439 stabilisce che le strutture delle ASL provvedono al vaglio delle richieste di trattamento formulate direttamente dall’utente, o per suo conto, dai servizi sociali dei comuni o da quelli penitenziari. La proposta di legge A.C. 1856stabilisce, invece, che le richieste di trattamento sono formulate solo dalle strutture alle quali il cittadino si rivolge per la prestazione; inoltre, sono ritenute valide unicamente le richieste presentate previa diagnosi, formulate o confermate da uno specialista in psichiatria. Entrambi i progetti di legge prevedono che i soggetti per i quali si riconosce l’indicazione ad un trattamento psicoterapeutico sono indirizzati, qualora i presidi delle ASL non possano provvedervi direttamente, a strutture private o professionisti accreditati.

Le propostedi leggeindicano, poi, i requisiti e le modalità per l’accreditamento delle strutture di psicoterapia e dei professionisti privati. Una particolare disciplina è stabilita per l’accreditamento delle strutture operanti nel settore degli abusi ai minori e, limitatamente al progetto di legge A.C. 1856, per quelle abilitate al trattamento di soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare (articolo 3).

Entrambi i progetti di legge disciplinano, inoltre, il sistema di partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di psicoterapia, prevedendo che esse siano assimilate alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base del nomenclatore tariffario del Servizio sanitario nazionale. E’ demandata altresì alle regioni la definizione delle modalità di remunerazione e di rimborso dei centri di psicoterapia e dei professionisti accreditati. Alle aziende sanitarie locali è rimessa, invece, l’attivazione di uno specifico sistema di monitoraggio e controllo per verificare la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate (articolo 4).

Ambedue i provvedimenti stabiliscono che le strutture sanitarie presso le quali sono svolte le attività psicoterapeutiche organizzano corsi di tirocinio su richiesta delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia, con le quali stipulano apposite convenzioni (articolo 5).

L’articolo 6 della proposta di legge A.C. 1856 reca, infine, disposizioni per la copertura finanziaria.

Relazioni allegate

I progetti di legge, d’iniziativa parlamentare, sono corredati dalla sola relazione illustrativa.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

I progetti di legge in esame sono diretti ad assicurare, a tutti i cittadini che possano trarne beneficio, il diritto di usufruire di prestazioni di assistenza psicoterapeutica da parte del Servizio sanitario nazionale, dettando, tra l’altro, disposizioni in materia di accreditamento delle strutture, di compartecipazione alla spesa e di formazione professionale, già oggetto di interventi legislativi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge recano disposizioni concernenti l’accesso alle prestazioni di assistenza psicoterapeutica erogate dal Servizio sanitario nazionale.

La materia investe, in primo luogo, la “tutela della salute”, che ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell’ambito della legislazione concorrente.

Poiché entrambi i progetti di legge sono finalizzati, come già ricordato, ad estendere l’accesso alle prestazioni di assistenza psicoterapeutica a tutti i cittadini che possono trarne beneficio (prevedendo, tra altro, disposizioni volte a monitorare l’appropriatezza delle prestazioni rese), i progetti di legge sembrerebbero riconducibili anche all’ambito della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, che l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione riserva alla potestà legislativa statale.

Si segnala, infine, che i citati progetti di legge recano disposizioni relative alla formazione e al tirocinio degli allievi delle scuole di specializzazione universitarie, con le quali le strutture del servizio sanitario concludono apposite convenzioni. I profili in questione potrebbero investire la materia delle “professioni”, inclusa dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione tra le materie di legislazione concorrente[1]. In proposito, potrebbe rilevare anche la materia della “istruzione”, che lo stesso terzo comma dell’articolo 117 elenca tra le materie di legislazione concorrente, fatta “salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale[2].

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Salute mentale

Il 31 maggio 2006 si è conclusa una consultazione svolta dalla Commissione sul Libro verde “Migliorare la salute mentale dei cittadini. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea” (COM (2005) 484)[3]. La consultazione era finalizzata all’avvio del dibattito tra le istituzioni europee, i governi, gli operatori sanitari, la società civile, le organizzazioni di pazienti e la comunità dei ricercatori. Il 5 dicembre 2006 la Commissione ha pubblicato i risultati del processo di consultazione; nel documento vengono riassunte le 234 risposte ricevute dalla Commissione, la maggior parte delle quali a favore del libro verde e all’elaborazione di una strategia in materia di salute mentale.

Secondo la Commissione, i problemi posti dalle varie forme di malattia mentale – dallo stato di tensione ai disordini clinici – rappresentano una delle maggiori sfide per la gestione della sanità pubblica. La malattia mentale ha inoltre altre gravi implicazioni, tra le quali la Commissione segnala:

dignità delle persone.

Sulla base di tali premesse, la Commissione sottolinea la rilevanza della salute mentale per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi strategici dell’Unione (quali prosperità, solidarietà, giustizia sociale e qualità della vita dei cittadini), e propone che la strategia dell’UE sia incentrata sulle seguenti priorità:

·   promozione della salute mentale di tutti, favorendo stili di vita salutari, progettando politiche amichevoli in materia di salute mentale, modellando ambienti di vita favorevoli alla salute mentale, in particolar modo a scuola e sul luogo di lavoro;

·   lotta alle patologie mentali attraverso interventi preventivi, puntando a ridurre l’incidenza dei suicidi, a prevenire la depressione, a ridurre i disturbi connessi all’uso di sostanze psicoattive, fornendo sostegno ai gruppi vulnerabili e affrontando le disuguaglianze delle condizioni mentali delle popolazioni;

·   miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie psichiche o handicap, promuovendo l’inclusione sociale e la tutela dei loro diritti e della loro dignità (deistituzionalizzazione dei servizi psichiatrici, sostituzione degli istituti con strutture alternative a livello locale, formazione dei pazienti, delle famiglie e del personale ai fini di una partecipazione attiva mediante strategie di responsabilizzazione);

·   miglioramento delle informazioni e delle conoscenze sulla salute mentale, armonizzando gli indicatori nazionali e comunitari per disporre di un insieme di dati comparabili a livello di Unione europea, e sostenendo una ricerca di alta qualità sulla salute mentale.

Sulla base dei risultati di tale consultazione, la Commissione sta ora preparando una comunicazione relativa ad una strategia sulla salute mentale da presentare  nel corso del 2007.

 

Programma comunitario per la salute 2007-2013

In tema di tutela della salute, il 6 aprile 2005, la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo “Migliorare la salute, la sicurezza e la fiducia dei cittadini: una strategia in materia di salute e di tutela dei consumatori” ed una  proposta di decisione che istituisce il programma comunitario per la salute e la protezione dei consumatori per gli anni 2007-2013 (COM(2005)115). Tale iniziativa, che unificava i due settori di attività fino ad allora separati, ampliava i programmi in materia di salute pubblica, individuando le azioni nei diversi settori di intervento previsti.

Il 16 marzo 2006 il Parlamento europeo, esaminando la  proposta di decisione, nell’ambito della procedura di codecisione, ha approvato diversi emendamenti, tra cui alcuni che non corrispondevano all’impostazione della Commissione sulla unificazione dei due settori.

Il 24 maggio 2006 la Commissione, pertanto, ha presentato due nuove proposte di decisione modificate, relative ciascuna ad uno dei due settori. In particolare, la proposta di decisione modificata (COM(2006)234) è relativa ad un programma d’azione per la salute per il periodo di programmazione 2007-2013, con una dotazione finanziaria di 365,6 milioni di euro. Tale proposta di decisione modificata contempla i seguenti tre grandi obiettivi, che adeguano la futura azione a favore della sanità agli obiettivi comunitari globali di prosperità, solidarietà e sicurezza:

·   Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini – Sono previsti interventi per proteggere i cittadini dalle minacce alla salute rafforzando la capacità a livello comunitario di far fronte a minacce di qualunque natura. In tale obiettivo rientreranno azioni relative alla sicurezza dei pazienti, agli infortuni ed incidenti nonché alla legislazione comunitaria relativa a sangue, tessuti e cellule;

·   Promuovere la sanità al fine di favorire la prosperità e la solidarietà – Sono previsti interventi: per favorire un invecchiamento sano e attivo e per il superamento delle disparità soprattutto nei nuovi Stati membri; la promozione della cooperazione tra sistemi sanitari per questione transfrontaliere come la mobilità dei pazienti e dei professionisti della salute; azioni per agire sui fattori determinanti per la salute quali l’alimentazione, l’alcool, il fumo e il consumo di droga così come la qualità dell’ambiente sociale e fisico;

·   Generare e diffondere conoscenze sulla sanità – Sono previsti  interventi finalizzati allo scambio di conoscenze e pratiche ottimali, soprattutto sugli aspetti legati al genere e alla salute dei bambini, nonché azioni perestendere un sistema comunitario di vigilanza sanitaria e a mettere a punto indicatori, strumenti e sistemi di divulgazione delle informazioni ai cittadini.

 

Il 22 marzo 2007, il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta relativa al programma d’azione per la salute, che il Parlamento europeo esaminerà, in seconda lettura, l’11 luglio 2007, nell’ambito della procedura di codecisione.

 

Strategia europea in materia di sanità

Il 12 febbraio 2007 si è conclusa una consultazione su un documento di riflessione “La sanità in Europa: un approccio strategico”, volto ad offrire alle parti interessate la possibilità di commentare i progetti concernenti una strategia globale in materia di sanità, che la Commissione intende presentare nell’estate del 2007. Tale strategia, che coprirà un periodo di dieci anni, definirà una serie di obiettivi attorno a tre assi d’intervento relativi al miglioramento dei servizi sanitari, alla risposta alle minacce sanitarie mondiali e all’integrazione dei problemi della salute in tutte le politiche.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Entrambi i progetti di legge, all’articolo 4, comma 2, demandano alle regioni e alle province autonome, sentiti gli ordini professionali, la definizione della remunerazione e del rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati.

Lo stesso articolo 4, al comma 3, prevede la facoltà per le regioni e le province autonome, in collaborazione con le ASL, di istituire osservatori finalizzati alla raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati.

Ambedue i progetti di legge (articolo 5) prevedono la stipula di convenzioni tra le strutture delle ASL e le scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’articolo 4, comma 1, delle proposte di legge in esame, si osserva che l’efficacia delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 124/1998, è stata sospesa dall’articolo 84 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 n (legge finanziaria per il 2001). Pertanto la disciplina relativa alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti è ancora quella dettata dall’articolo 8, comma 15, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni.

Impatto sui destinatari delle norme

I progetti di legge in esame, nel regolamentare l’accesso alla psicoterapia da parte di tutti i cittadini che possano trarne un beneficio, disciplinano le modalità di accreditamento dei centri e dei professionisti privati, la compartecipazione al costo delle prestazioni da parte degli assistiti, il sistema di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni, nonché la formazione ed il tirocinio degli allievi delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia.

Alla luce dei diversi profili interessati, i progetti di legge sembrano destinati a produrre effetti prioritariamente nei confronti degli utenti del servizio sanitario nazionale ed, in particolare, dei beneficiari dell’assistenza psicoterapeutica.

Inoltre, il provvedimento appare investire l’attività e l’organizzazione del servizio sanitario nazionale (con particolare riferimento alle procedure di accreditamento), nonché la categoria degli esercenti la professione di psicoterapeuta (inclusi gli allievi delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia).

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera a), della proposta di legge A.C. 439 e all’articolo 3, comma 1, lettera b), della proposta di legge A.C. 1856, si segnala che la denominazione di Ordine dei medici-chirurghi è stata modificata in quella di Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri ad opera della legge 24 luglio 1985, n. 409.

In relazione agli articoli 3, comma 3, e 5, comma 1, della proposta di legge A.C. 439 (ove si fa riferimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), si ricorda che il decreto legge 18 maggio 2006, n. 18, convertito nella legge n. 233 del 17 luglio 2006, ha ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università e della ricerca.

Si segnala, infine, che la proposta di legge A.C. 439non reca disposizioni in ordine alla copertura degli oneri finanziari.

 


Schede di lettura

 


 

Il contenuto delle proposte di legge

 

Entrambe le proposte di legge (A.C. 439 e A.C. 1856) mirano a garantire l’estensione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica a tutti i cittadini che possono trarne beneficio (articolo 1).

 

A tal fine, con l’articolo 2, comma 1, della proposta di legge A.C. 439, si prevede che le strutture delle ASL[4] procedono al vaglio delle richieste di trattamento psicoterapeutico formulate direttamente dall’utente, o per suo conto, dai servizi sociali dei comuni, o da quelli penitenziari.

I soggetti per i quali si riconosce l’indicazione ad un trattamento psicoterapeutico sono indirizzati, qualora i presidi delle ASL non possano provvedervi direttamente, a strutture private o professionisti accreditati[5], per la valutazione della motivazione al trattamento (in collaborazione con i responsabili del servizio) e per l’effettuazione della prestazione psicoterapeutica.

L’articolo 2 della proposta di legge A.C. 1856 reca una disciplina analoga a quella stabilita dall’articolo 2 dell’A.C. 439, precisando tuttavia che le richieste di trattamento psicoterapeutico possono essere formulate solo dalle strutture[6] alle quali il cittadino si rivolge per la prestazione. Sono ritenute valide unicamente le richieste presentate previa diagnosi, formulate o confermate da uno specialista in psichiatria.

 

L’articolo 3 di entrambe le proposteindica i requisiti necessari all’accreditamento dei professionisti. In particolare, sono richiesti: iscrizione all’Ordine degli psicologi o all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; abilitazione all’attività di psicoterapeuta riconosciuta ai sensi della normativa vigente; assenza di rapporti di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e, ai sensi della proposta di legge A.C. 439, anche con le strutture private accreditate.

 

A tale proposito va segnalato che la denominazione di Ordine dei medici-chirurghi è stata modificata in quella di Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri ad opera della legge 24 luglio 1985, n. 409.

 

Possono inoltre accedere all’accreditamento le strutture private (associazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale) in cui operino professionisti aventi i requisiti sopra descritti (comma 1).

Ai sensi del comma 2, è inoltre disciplinato l’accreditamento delle strutture pubbliche e private e dei professionisti, formati presso le stesse, in grado di assicurare il trattamento dei minori vittime di maltrattamenti o di abusi. Per le predette strutture si richiede, in aggiunta ai requisiti descritti per le altre, una documentata ed adeguata attività professionale nel settore del trattamento dei minori. Nella proposta di legge A.C. 1856 è inoltre disciplinato, con modalità analoghe a quelle fissate per gli interventi relativi ai minori maltrattati o abusati, l’accreditamento per i trattamenti destinati ai soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia e obesità.

Sempre ai fini dell’accreditamento (comma 3), si prevede che i centri di psicoterapia ed i singoli professionisti documentino l’attività di supervisione clinica svolta dai docenti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell’istruzione.

 

Con riferimento al comma 3 del citato articolo 3 della proposta di legge A.C. 439 (che fa riferimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), va segnalato che il decreto legge 18 maggio 2006, n. 18, convertito nella legge n. 233 del 17 luglio 2006, ha ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università e della ricerca.

 

Con l’articolo 4 dei progetti di legge in esameè disciplinato il sistema di partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di psicoterapia che vengono assimilate alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come individuate dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni, che possono essere prescritte singolarmente o per cicli, effettuando i pagamenti direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti, sulla base del nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali ammesse dal Servizio Sanitario nazionale[7]. Sono comunque esclusi dal pagamento i cittadini che hanno diritto all’esenzione totale (comma 1).

 

A tale proposito si osserva che l’efficacia delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 124/1998, è stata sospesa dall’articolo 84 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 n (legge finanziaria per il 2001). Pertanto la disciplina relativa alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti è ancora quella dettata dall’articolo 8, comma 15, della legge n 537 del 1993 e successive modificazioni. Tale norma indica che, fatte salve le casistiche relative alle esenzioni, tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, fino ad un importo massimo di lire 70.000 per ricetta (36,15 euro). A tale importo è stata aggiunta la quota fissa di 10 Euro, per effetto dell’articolo 1, comma 796, lett. p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

 

La remunerazione ed il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati (comma 2) sono definiti dalle regioni, sentiti gli ordini professionali, ai sensi della disciplina che regola i contratti tra le regioni medesime e le strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale di cui agli articolo 8-quinquies e 8-sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In tale ambito, la proposta di legge A.C. 439, precisa che la remunerazione non deve comunque superare la misura minima delle tariffe indicate dagli ordini professionali[8].

 

L’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede, in particolare, che le regioni definiscono l'ambito di applicazione dei predetti accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, nel rispetto di alcuni criteri stabiliti dallo stesso decreto legislativo (comma 1).

In attuazione di quanto sopra, la regione e le aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. I contratti e gli accordi in questione indicano:

§         gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;

§         il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della ASL, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;

§         i requisiti del servizio, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

§         il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte;

§         il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata (comma 2).

L’articolo 8-sexies stabilisce che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui al precedente articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali elencate al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4[9] sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

Il comma 2 elenca le funzioni assistenziali riferite alle seguenti attività:

-         programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale;

-         programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione;

-         attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;

-         programmi di assistenza a malattie rare;

-         attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa;

-         programmi sperimentali di assistenza;

-         programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto.

I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto del volume dell'attività svolta (comma 3).

Ad un decreto del Ministro della salute è altresì demandata l’individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse (comma 5)[10].

Con la stessa procedura sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe (comma 6).

Specifiche disposizioni sono dettate per le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica (comma 7) e per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza (comma 8).

 

Entrambi i progetti di legge, dispongono poi l’attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo da parte dei presidi delle ASL sui centri di psicoterapia ed i professionisti accreditati presso i quali sono indirizzati i pazienti, con la finalità di verificare la qualità delle prestazioni erogate. E’ altresì prevista la possibilità di istituire da parte delle regioni, in collaborazione con le ASL, appositi osservatori regionali per la raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia e i singoli professionisti accreditati (comma 3).

La proposta di legge A.C. 439 stabilisce che la certificazione concernente l’astensione dal lavoro dei pazienti in trattamento può essere rilasciata sia dai professionisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che dagli psicoterapeuti convenzionati (comma 4).

 

Ai sensi dell’articolo 5, tutte le strutture sanitarie (presidi delle ASL, servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate con il servizio sanitario nazionale) presso le quali, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono svolte le attività psicoterapeutiche organizzano corsi di tirocinio destinati agli allievi delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia o riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca. Le strutture sanitarie in questione e le predette scuole di specializzazione stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore ed il numero di allievi da ospitare. Le attività di tirocinio devono essere supervisionate da professionisti del servizio o dai didatti delle scuole.

 

Al riguardo si ricorda che la legge n. 56 del 1989 definisce e regolamenta la professione di psicologo.

La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende, altresì, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia, mediante il superamento dell'esame di Stato, ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

 Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico .

L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti.

Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

 

L’articolo 6 della proposta di legge A.C. 1856 indica, infine, le modalità di copertura degli oneri, valutati a decorrere dal 2006 in 150 milioni di euro annui, derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 4 della proposta medesima.

In particolare si dispone:

§         un aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati[11], tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui;

§         un aumento proporzionale della tassa sull’alcol e sulle bevande alcoliche[12] tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro l’anno.

 

Si segnala che la proposta di legge A.C. 439 non reca disposizioni specifiche sulla copertura degli oneri; a tale proposito, nell’ambito della relazione illustrativa viene evidenziato che “i costi degli interventi psicoterapici saranno compensati con il parallelo risparmio in termini di calo della spesa farmaceutica e degli interventi di ospedalizzazione”.

 

 


Progetti di legge

 


 

N. 439

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CANCRINI, BAFILE, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, DATO, DE ZULUETA, FASCIANI, FRANCESCATO, GRASSI, GRILLINI, LO MONTE, LEOLUCA ORLANDO, PALOMBA, PELLEGRINO, SANNA, ZANOTTI

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Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia

 

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Presentata il 4 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - L'Organizzazione mondiale della sanità ha più volte sottolineato in questi ultimi anni l'importanza crescente degli interventi psicoterapeutici nei programmi e nelle scelte di politica sanitaria. Sempre più numerosi sono, infatti, gli studi internazionali che dimostrano l'utilità del lavoro psicoterapeutico in tutte le situazioni di disagio psichiatrico e in molte altre condizioni di sofferenza come la tossicodipendenza e i disturbi del comportamento alimentare, l'antisocialità e i disturbi del bambino abusato o maltrattato che arrivano abitualmente ad altri tipi di servizio sociale o sanitario.

      Nel campo delle psicosi schizofreniche, prima di tutto, quello che viene dimostrato con chiarezza da ricerche compiute su molte migliaia di casi è il fatto per cui il fattore di prevenzione più importante delle ricadute è quello del sostegno psicoterapeutico alle famiglie: integrato con l'utilizzo delle strutture intermedie di tipo comunitario e con un accorto impiego di farmaci neurolettici, esso contribuisce, infatti, più di qualsiasi altro intervento ad evitare nuove ospedalizzazioni e le evoluzioni più gravi delle psicosi. Per ciò che riguarda la sindrome depressiva, le ricerche catamnestiche dimostrano ugualmente con chiarezza che, a breve termine, i risultati dell'intervento farmacologico sono analoghi a quelli della psicoterapia ma che, nel lungo periodo, i vantaggi legati all'uso della psicoterapia nella prevenzione delle ricadute sono comunque evidenti. Le stesse valutazioni sono state fatte del resto nel trattamento delle nevrosi e dei disturbi di personalità, soprattutto quelli all'origine delle tossicodipendenze e dei disturbi di comportamento alimentare, dove la psicoterapia si rivela molto più efficace di qualsiasi farmaco. Un valore preventivo e terapeutico straordinario viene riconosciuto alla psicoterapia, infine, quando chi manifesta disagio è il bambino o l'adolescente: nel caso in particolare dei disturbi post-traumatici legati all'abuso ed ai maltrattamenti, la necessità di utilizzare strumenti di livello psicoterapeutico nella cura delle vittime e l'impossibilità di affidare queste ultime esclusivamente a dei trattamenti medici risulta con grande chiarezza dall'esperienza dei clinici e dei ricercatori.

      Una volta chiarita l'utilità degli interventi psicoterapeutici, quella che va valutata con grande attenzione è la situazione, tuttavia, dei servizi chiamati ad erogarli. L'osservazione più banale, a questo proposito, è quella per cui, salvo lodevoli eccezioni, la maggior parte delle strutture pubbliche non può permettersi di offrire interventi psicoterapici strutturati ai soggetti che ne hanno bisogno. Il che viene implicitamente riconosciuto, in fondo, dalle assicurazioni di alcune categorie privilegiate (parlamentari, giornalisti e dirigenti d'azienda) che riconoscono ai loro clienti la possibilità di essere rimborsati per le spese sostenute usufruendo della professionalità di uno psicoterapeuta privato. Il paradosso che ne risulta è quello per cui la psicoterapia viene rimborsata a quelli che avrebbero la possibilità di pagarsela da sé mentre nessun rimborso è previsto per quelli che non hanno la possibilità di pagarsela.

      Lo scopo fondamentale della presente proposta di legge sta in effetti tutto qui: nel riconoscimento del diritto d'accesso alle prestazioni offerte dagli psicoterapeuti per tutti quelli che possono trarne un vantaggio significativo. Un diritto che viene assicurato istituendo un sistema di accreditamento dei professionisti con specializzazione in psicoterapia ai quali i servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) invieranno i soggetti bisognosi di diagnosi e cura solo nei casi in cui non possono garantire adeguata assistenza. Proponendo una scelta, quella del professionista privato convenzionato, che è importante prima di tutto per motivi di bilancio, perché l'assunzione di un numero adeguato di psicoterapeuti avrebbe costi insostenibili per il Sistema sanitario nazionale, ma anche per motivi, ancora più importanti, di efficacia, perché la persona con cui si istituisce un rapporto psicoterapeutico va scelta e perché la privacy di questo rapporto è una componente importante del lavoro terapeutico. I compiti che vengono attribuiti alle regioni e ai dipartimenti di salute mentale sono, d'altra arte, quello essenziale di decidere se l'intervento psicoterapeutico richiesto deve essere effettivamente erogato, quello di definire la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito e quello, altrettanto importante, di monitorare e verificare l'efficacia e la qualità di un servizio che dovrà essere reso, comunque, al livello tariffario minimo stabilito dagli ordini professionali.

      Una considerazione importante da fare, a questo punto, è quella che riguarda i costi di questa innovazione che sarà comunque a carico del Fondo sanitario nazionale. Partendo dal presupposto per cui l'accesso alla psicoterapia è proposto come alternativo ad altre più costose forme di intervento basate soprattutto sul farmaco e sul ricovero, i costi degli interventi psicoterapici saranno compensati con il parallelo risparmio in termini di calo della spesa farmaceutica e degli interventi di ospedalizzazione. Il farmaco, infatti, tende a cronicizzare il paziente e ad essere più costoso, nel tempo, di una terapia capace di prevenire e curare. Quello che è stato documentato da alcuni anni, ormai, in diversi Länder tedeschi, dove il cittadino trova un elenco di psicoterapeuti accreditati dal Servizio pubblico sanitario ai quali lo stesso Servizio invia i pazienti, sobbarcandosi la parte di costo che il cittadino non può sostenere, è una diminuzione importante della spesa sanitaria destinata ai problemi psichiatrici. Quello che va ben tenuto presente di fronte a chi si ponesse il problema di un aumento indiscriminato della spesa per la psicoterapia, d'altra parte, è che, a garanzia stessa del suo funzionamento, il trattamento psicoterapeutico dovrebbe comunque far leva sul sistema di partecipazione al costo legato al reddito, definito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

      L'articolo 1 della proposta di legge afferma prima di tutto il diritto per tutti i cittadini che ne possono trarre giovamento di accesso a un trattamento psicoterapeutico.

      L'articolo 2 attribuisce ai servizi delle ASL la valutazione delle richieste di accesso al trattamento e altresì il compito di indicare la prestazione che è possibile erogare in convenzione.

      L'articolo 3 indica i requisiti per l'accreditamento dei professionisti e delle strutture interessate ad erogare trattamenti psicoterapici in convenzione e sottolinea, in particolare, la necessità di utilizzare criteri specifici, da parte delle regioni, per l'individuazione delle strutture abilitate all'intervento da effettuare a favore dei minori vittime di abuso sessuale, di maltrattamento o di abbandono.

      L'articolo 4 segnala la necessità di considerare le prestazioni di assistenza psicoterapeutica come prestazioni al cui costo l'utente partecipa e affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di organizzare il sistema delle convenzioni, della loro utilizzazione e del loro controllo.

      L'articolo 5 propone una regolamentazione delle attività di tirocinio previste per gli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ampliando, anche per questa via, la possibilità di offrire risposte psicoterapeutiche strutturate nei servizi pubblici e privati accreditati.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Il Servizio sanitario nazionale assicura il diritto dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale, assicurando fra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso ad un trattamento psicoterapeutico.

 

Art. 2.

 

      1. Le richieste di un trattamento psicoterapico formulate direttamente dall'utente o, in suo nome, dai servizi sociali dei comuni o da quelli penitenziari sono vagliate dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi per le tossicodipendenze, dai servizi materno-infantili, dalle unità operative di biologia e dalle altre strutture delle aziende sanitarie locali (ASL). Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, gli assistiti sono indirizzati, se i presìdi delle ASL non possono provvedervi direttamente, presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le seguenti prestazioni:

          a) valutazione, in collaborazione con i responsabili del servizio, della motivazione al trattamento psicoterapeutico;

          b) trattamento psicoterapeutico.

 

Art. 3.

 

      1. Ad esclusione dei casi di cui al comma 2, possono accedere all'accreditamento di cui all'articolo 2:

          a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

              1) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi;

               2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale o con strutture private accreditate;

          b) le strutture private, quali le associazioni senza scopo di lucro, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano quali centri di psicoterapia e che si avvalgono di professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

      2. Possono accedere all'accreditamento per le valutazioni ed i trattamenti di minori maltrattati o abusati e delle loro famiglie:

          a) le strutture pubbliche e private, quali le associazioni senza scopo di lucro, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si avvalgono di professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 e che sono in grado di documentare di svolgere, nell'ambito della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, una adeguata attività professionale nel settore specifico del trattamento dei minori;

          b) i professionisti dotati dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano ricevuto una adeguata formazione professionale nell'ambito delle strutture di cui alla lettera a) del presente comma.

      3. I centri di psicoterapia e i singoli professionisti di cui ai commi 1 e 2 per accedere all'accreditamento debbono documentare il ricorso alla supervisione clinica, effettuata da didatti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I professionisti accreditati ai sensi del presente articolo si devono, inoltre, attenere alle disposizioni vigenti in materia di educazione continua in medicina.

Art. 4.

 

      1. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritte singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.

      2. La remunerazione ed il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comunque in misura non superiore al minimo delle tariffe indicate dagli ordini professionali.

      3. I presìdi delle ASL che indirizzano i pazienti presso i centri di psicoterapia privati ed i professionisti accreditati attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerte ai pazienti dalle medesime strutture private o dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici ed il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, in collaborazione con le ASL, possono istituire osservatori regionali finalizzati alla raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia e i singoli professionisti accreditati.

      4. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate oltre che dai professionisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, anche dagli psicoterapeuti convenzionati.

 

Art. 5.

 

      1. I presìdi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate, che svolgono attività di tipo psicoterapico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvedono, nei limiti delle loro possibilità, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore ed il numero degli allievi da ospitare. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono supervisionate da professionisti del servizio con competenze psicoterapiche o dai didatti delle scuole.

 

 


 

N. 1856

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

DI VIRGILIO, BAIAMONTE, BARBIERI, BOCCIARDO, BRUSCO, CAMPA, CASTELLANI, CECCACCI, RUBINO, CICCIOLI, GIULIO CONTI, CRIMI, D'IPPOLITO VITALE, FABBRI, FALLICA, FERRIGNO, FILIPPONIO TATARELLA, FORLANI, FRANZOSO, GARDINI, GRIMALDI, MAZZARACCHIO, PALMIERI, PALUMBO, PEDRIZZI, RIVOLTA, ROMAGNOLI, TESTONI

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Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia

 

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Presentata il 25 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Le condizioni di disagio psichiatrico e di turbe del comportamento alla base di molte situazioni patologiche che mettono a dura prova l'equilibrio della persona interessata e, spesso, della sua famiglia, sono in aumento e quindi non possono non richiedere interventi sempre più mirati e personalizzati non solo con farmaci adeguati ma, come riportato da numerosi studi internazionali, con un intervento psicoterapeutico adeguato, individuale o di gruppo, finalizzato al paziente e anche alla sua famiglia. Tra l'altro, con interventi mirati e appropriati di un lavoro psicoterapeutico efficiente si evitano ricorsi inopportuni alla ospedalizzazione mentre si attua un vero atto di prevenzione verso forme più gravi che arrivano fino alla psicosi.

      Assistiamo sempre più frequentemente alla comparsa di disturbi della personalità legati alle tossicodipendenza e ai disturbi del comportamento alimentare, campi nei quali la psicoterapia si è rivelata più efficace di qualsiasi trattamento farmacologico. Tutto ciò è ancora più evidente quando questi quadri si manifestano in età infantile.

      La crescente frequenza di queste situazioni viene a pesare sui servizi e sulle strutture pubblici-sanitari che nella maggior parte dei casi, non sono sempre in grado né di supportare il numero delle richieste di accesso, in forte aumento, né di offrire interventi psicoterapeutici strutturati. Scopo di questa proposta di legge è quello, sulla base dei presupposti accennati, di predisporre norme per il riconoscimento del diritto di accesso alle prestazioni psicoterapeutiche nell'ambito di strutture sanitarie private accreditate che dovranno richiedere l'autorizzazione a fornire prestazioni di assistenza psicoterapeutica, a carico del servizio sanitario nazionale, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La procedura di accreditamento deve rispondere a criteri di rigidità e di restrizione e deve essere valutata dalle aziende sanitarie nazionali, in collaborazione con le cattedre di psichiatria. Inoltre il rilascio della relativa autorizzazione deve essere a carattere temporaneo e revisionabile. Deve, quindi, essere individuato un sistema di monitoraggio e di controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerta ai pazienti dalle medesime strutture private e dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici e il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Tale sistema di monitoraggio deve essere supervisionato da un professionista di comprovata esperienza che abbia la qualifica riconosciuta di psicoterapeuta.

      I centri di psicoterapia all'interno di strutture sanitarie private accreditate possono fornire interventi psicoterapeutici secondo piani stabiliti in accordo con le ASL e che individuano sin dall'inizio i tempi, gli obiettivi specifici e le relative modalità di intervento. Inoltre tali interventi devono essere forniti da psicoterapeuti che abbiano una pratica certificata di almeno cinque anni in questo campo.

      L'articolo 1 della presente legge afferma il diritto di tutti i cittadini che possono trarne giovamento, a scegliere la via più idonea del trattamento psicoterapeutico.

      L'articolo 2 attribuisce ai servizi delle ASL l'erogazione del trattamento e la verifica della indicazione alla psicoterapia nonché la responsabilità di concedere l'autorizzazione all'accesso a tale trattamento spesso strutture private accreditate.

      L'articolo 3 indica le condizioni per l'accreditamento dei professionisti e delle strutture interessate ad erogare trattamenti psicoterapeutici in convenzione.

      L'articolo 4 segnala la necessità di considerare le prestazioni di assistenza psicoterapeutica come prestazioni al cui costo l'utente partecipa e affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di organizzare il sistema delle convenzioni, della loro utilizzazione e del loro controllo.

      L'articolo 5 propone una regolamentazione delle attività di tirocinio previste per gli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca ampliando, anche per questa via, la possibilità di offrire risposte psicoterapeutiche strutturate nei servizi pubblici e privati accreditati.

      L'articolo 6, in fine, indica la copertura finanziaria della proposta di legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Diritto al trattamento psicoterapeutico).

      1. Il Servizio sanitario nazionale riconosce il diritto dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale assicurando tra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso ad un trattamento psicoterapeutico.

 

Art. 2.

(Modalità di accesso al trattamento psicoterapeutico).

      1. Le richieste di un trattamento psicoterapeutico formulate dalle strutture alle quali il cittadino si rivolge per la prestazione, in particolare i servizi sociali dei comuni e quelli penitenziari, sono vagliate dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi per le tossicodipendenze, dai servizi materno-infantili e dalle altre strutture delle aziende sanitarie locali ASL. Sono ritenute valide le richieste presentate previa diagnosi formulate o confermate da uno specialista in psichiatria. Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, gli assistiti sono affidati ai presidi della ASL o, esclusivamente quando le ASL non possono soddisfare rapidamente direttamente le richieste, sono indirizzati presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le seguenti prestazioni:

          a) valutazione, in collaborazione con i responsabili del servizio, della motivazione al trattamento psicoterapeutico;

          b) trattamento psicoterapeutico.

 

 

 

 

 

Art. 3.

(Modalità di accreditamento delle strutture di psicoterapia e dei professionisti privati).

      1. Possono accedere all'accreditamento per tutte le attività di cui alla presente legge tranne che per quelle di cui al comma 2 del presente articolo:

          a) le strutture private che si configurano come centro di psicoterapia, in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);

          b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

              1) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei chirurghi e degli odontoiatri;

              2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

              4) esperienza certificata di almeno cinque anni nell'attività di psicoterapia.

      2. Possono accedere all'accreditamento per le valutazioni ed i trattamenti di minori maltrattati o abusati nonché di soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia e obesità, e delle loro famiglie:

          a) le strutture pubbliche e private in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) e che sono in grado di documentare di svolgere, nell'ambito della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, una adeguata attività professionale nel settore specifico del trattamento dei minori;

          b) i professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 che abbiano ricevuto una adeguata formazione professionale nell'ambito delle strutture di cui alla lettera a) del presente comma.

      3. I centri di psicoterapia e i singoli professionisti di cui ai commi 1 e 2 per accedere all'accreditamento debbono documentare il ricorso alla supervisione clinica, effettuata da didatti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. I professionisti accreditati ai sensi del presente articolo si devono, inoltre, attenere alle disposizioni vigenti in materia di educazione continua in medicina.

 

Art. 4.

(Costo delle prestazioni di psicoterapie e sistema di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate).

      1. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritte singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.

      2. La remunerazione e il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      3. I presidi delle ASL che indirizzano i pazienti presso i centri di psicoterapia privati ed i professionisti accreditati attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerte ai pazienti dalle medesime strutture private o dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici e il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con le ASL, possono istituire osservatori finalizzati alla raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia e i singoli professionisti accreditati.

 

Art. 5.

(Formazione e attività di tirocinio).

      1. I presidi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, che svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, provvedono, nei limiti delle loro possibilità, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore e il numero degli allievi da ospitare. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono supervisionate da professionisti del servizio con competenze psicoterapeutiche o dai didatti delle scuole.

 

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura dei maggiori oneri di competenza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, valutati, a decorrere dall'anno 2006, in 150 milioni di euro annui, si provvede mediante proporzionale aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, nonché mediante proporzionale aumento della tassa sull'alcol e sulle bevande alcoliche previste dall'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale a assicurare un maggiore gettito complessivo paria 75 milioni di euro annui.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 




[1]    Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato il principio, in base al quale la disciplina degli ordinamenti didattici delle professioni, come peraltro la definizione dei profili professionali e l’istituzione degli albi, spetta alla legislazione statale. Con la sentenza n. 353 del 2003, la Corte, nel dichiarare l’illegittimità della legge della Regione Piemonte n. 25 del 2002, che disciplinava, tra l’altro, i percorsi formativi degli esercenti pratiche terapeutiche non convenzionali, ha ribadito che “la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie debba rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato”. Lo stesso orientamento in materia di professioni è stato ribadito nelle sentenza n. 57 del 2007, secondo la quale “debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi. Cfr., tra le altre, anche le sentenze n. 449, n. 424, n. 423 e n. 153 del 2006.

[2]    Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

[3]    Sul Libro verde il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, il 6 settembre 2006, nella quale afferma la necessità di attuare varie azioni per raggiungere i tre obiettivi della promozione della salute mentale, del miglioramento della salute mentale e della prevenzione dei disturbi mentali; reputando altresì  che tali azioni debbano mirare a un'informazione appropriata, all'acquisizione delle conoscenze in materia e allo sviluppo di appropriati atteggiamenti e competenze, se si vuole preservare salute psichica e somatica e migliorare il livello di vita dei cittadini europei.

[4]    Si citano in particolare i dipartimenti di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, i servizi materno infantili e le unità operative di biologia.

[5]    Cfr. art. 8-quater  del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[6]    A tale proposito va segnalato che tre le strutture incaricate di ricevere la richiesta non sono comprese le unità operative di biologia di cui alla proposta di legge A.C. 439.  

[7]    Cfr.  Decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996.

[8]    In materia di tariffe, si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (lettera a). Il comma 2 dello stesso articolo fa salve tuttavia “le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso”.

[9]    Ai sensi del comma 4, la remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle indicate al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.

[10]   Cfr. il D.M. 21 novembre 2005 (Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche, contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere), pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283.

[11]   Articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie).

[12]   All’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).