Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Legge finanziaria 2007 - A.C. 1746 e 1746-bis - Commissione Affari sociali
Riferimenti:
AC n. 1746/XV   AC n. 1746-bis/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 12
Data: 09/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Legge finanziaria 2007

A.C. 1746-bis

Commissione Affari sociali

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/12

 

 

9 ottobre 2006


Il presente dossier analizza il disegno di legge finanziaria per i profili socio - sanitari di specifica competenza della XII Commissione.

Nel dossier sono riportati la relazione tecnica del Governo nonché alcuni documenti riguardanti l’andamento della spesa sanitaria.

Le schede di lettura analitiche di tutte le disposizioni del disegno di legge finanziaria sono contenute nel dossier n. 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0041

 


I N D I C E

Disegno di legge finanziaria: profili di competenza della XII Commissione

Sintesi degli interventi3

§      Articolo 60 (Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale)5

§      Articolo 84, comma 10, lett. a) (Abrogazione di una disposizione sui tempi di attuazione della tessera sanitaria)11

§      Articolo 87 (Effetti sui saldi di finanza pubblica)13

§      Articolo 88 (Settore sanitario)16

§      Articolo 89 (Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)40

§      Articolo 91 (Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)42

§      Articolo 93 (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)44

§      Articolo 94 (Iniziative in materia di farmaci)45

§      Articolo 97 (Misure per le farmacie rurali)46

§      Articolo 99 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)48

§      Articolo 101 (Spesa sanitaria della Regione siciliana)49

§      Articolo 102 (Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna)51

§      Articolo 192 (Politiche per la famiglia)59

§      Articolo 193 (Piano servizi socio-educativi)64

§      Articolo 194 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)67

§      Articolo 197 (Prevenzione delle mutilazioni genitali)68

§      Articolo 198 (Fondo per le non autosufficienze)69

§      Articolo 199 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)70

§      Articolo 200 (Interventi di solidarietà sociale)72

§      Articolo 202 (Reddito minimo di inserimento)73

§      Articolo 203 (Non ripetibilità di somme erogate)75

§      Articolo 204 (Fondo per le politiche giovanili)76

§      Articolo 205 (Fondo nazionale per le comunità giovanili)77

§      TABELLA A  79

§      TABELLA B   80

§      TABELLA C   81

§      TABELLA D   85

§      TABELLA F  86

Documentazione del Governo

§      Disegno di legge A.C. 1746-bis, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) Relazione tecnica (stralci)89

Ulteriore documentazione

 


 

SIWEB

Disegno di legge finanziaria: profili di competenza della XII Commissione


Sintesi degli interventi

1. Interventi nel campo della sanità e della ricerca

-             art. 60: detta nuove disposizioni volte a consentire una riduzione della spesa del personale sanitario;

-             art. 84, comma 10, lett. a): abroga una disposizione sui temini di attuazione della tessera sanitaria;

-             artt. 87 e 88:sono stabiliti i nuovi livelli di spesa sanitaria per il triennio 2007-2009, risorse finanziarie aggiuntive per l’anno 2006, modifiche alla disciplina di riparto delle risorse alle regioni e misure volte a consentire il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

-             art. 89:stanzia nuove risorse per 196,5 milioni di euro nel triennio 2007-2009 per l’attuazione di progetti in campo sanitario;

-             art. 91: introduce misure sanzionatorie a carico di farmacisti e sanitari che commettono truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale;

-             art. 93: disciplina il finanziamentodi specifici progetti diricerca sanitaria;

-             art. 94: promuove interventi nel campo della farmacovigilanza e detta disposizioni sui farmaci;

-             art. 97: sono prorogati, per  il periodo 2007-2009, i benefici attualmente previsti per le farmacie con un fatturato ridotto;

-             art. 99: finanzia il nuovo Istituto nazionale di promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie;

-             art. 101: aumenta la quota della partecipazione della Regione Sicilia al finanziamento del fondo sanitario nazionale;

-             art. 102: modifica il sistema delle entrate della regione Sardegna, stabilito dall’articolo 8 dello statuto speciale, con riflessi anche per quanto concerne il finanziamento del servizio sanitario all’interno della Regione.

 

2.      Profili socio assistenziali

-             art. 192: stanzia risorse aggiuntive per il Fondo per le politiche per la famiglia, stabilendo criteri di riparto delle risorse;

-             art. 193: stanzia risorse  per un piano di sviluppo di servizi per l’infanzia;

-             art. 194: stanzia risorse aggiuntive per il Fondo per i diritti e le pari opportunità;

-             art. 197: stanzia nuove risorse per l’attività di prevenzione delle mutilazioni genitali femminili;

-             art. 198: istituisce un “Fondo per le non autosufficienze” con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni di euro annui per il 2008 e 2009;

-             art. 199: stanzia 50 milioni di euro annui per il nuovo Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati;

-             art. 200: riduce le risorse destinate alla Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa, destinandole al Fondo per le politiche sociali;

-             art. 202:dispone una nuova proroga al 30 giugno 2007 dell’utilizzo delle risorse relative agli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

-             art. 203:disciplina i casi di indebita percezione da parte di soggetti extracomunitari delle misure di sostegno a favore dei genitori, previste dalla scorsa legge finanziaria, in caso di nascita o adozione di un bambino.

-             art. 204 e 205: stanziano risorse aggiuntive a favore del Fondo per le politiche giovanili e del Fondo per la famiglia per le comunità giovanili.

 

Si segnala altresì:

-             nell’ambito delle misure fiscali di cui agli artt. 3 e 4, è previsto un nuovo sistema delle detrazioni Irpef per carichi familiari (che sostituiscono le attuali deduzioni) e la ridefinizione degli assegni familiari;

-             l’art. 86 regola l’indennità di malattia e i congedi parlamentari dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate.

 

Si ricorda infine che le disposizioni di cui agli articoli sotto indicati sono stati oggetto di stralcio ai sensi  dell’art. 120 del regolamento della Camera:

-             art. 90: detta disposizioni volte a limitare i danni derivanti alla salute dal consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minorenni;

-             art. 92: dispone la confisca delle attrezzature di proprietà di soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza di condanna per esercizio abusivo della professione sanitaria;

-             art. 95: promuove la riunificazione delle sedi centrali e periferiche del Ministero della salute;

-             art. 96: prevede contributi a favore dell’associazione Ospedali Italiani nel Mondo;

-             art. 98: sono stanziate risorse per la stipula di contratti di ricerca da parte del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie;

-             art. 100: prevede stanziamenti integrativi per il potenziamento delle attività di vigilanza sui fenomeni di doping;

-             art. 195: istituisce l’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale;

-             art. 196: prevede un contributo per l’anno europeo delle pari opportunità.


 

Articolo 60
(Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale)

 

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

       a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

       b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

       c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

       1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

       2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

       3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui all'articolo 57;

       4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

       d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente articolo;

       e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Stato-regioni e pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

 

 

Le norme in esame, al fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni, ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo nuovi criteri più flessibili per le regioni (e quindi più aderenti alle diverse realtà territoriali), fermo restando l’obiettivo di contenimento complessivo della spesa collettiva già previsto a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

 

In particolare (comma 1, lettere a) e d) tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 venga ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004; restano confermati altresì i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006.

Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

 

La norma specifica altresì alcune modalità di calcolo (comma 1, lettera b): tali spese devono essere considerate al netto:

-          per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

-          per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

-          per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati[1].

 Si ricorda che negli anni 2004, 2005 e 2006 sono stati siglati i seguenti contratti collettivi nazionali per il personale del Servizio Sanitario Nazionale:

-        19/04/04: CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica I biennio 2002-2003 e (05/06/2006) II biennio 2004-2005;

-        3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza medico-veterinaria del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica I biennio 2002-2003, (05/07/2006) II biennio 2004-2005;

-        3/11/2005: CCNL della Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica I biennio 2002-2003 (05/07/2006) II biennio 2004-2005.

 

La norma indica altresì altri obblighi procedurali a carico degli enti interessati, fermi restando gli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia (comma 1, lettera c):

-        individuazione della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato (o con altre tipologie di lavoro) in servizio alla data del 31 dicembre 2006 ed della relativa spesa;

-        predisposizione di un programma annuale di riduzione delle predette consistenze, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato (cfr. anche l’art. 57 del presente ddl);

-        per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa si dovranno adottare le misure previste dalla legge finanziaria per il 2006[2].

 

In base al comma 1, lett. d), la verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

 

La Regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario, la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico (comma 1, lettera e).

 

La relazione di accompagnamento e la relazione tecnica sottolineano che si è provveduto in tale modo a razionalizzare le misure già contemplate dalla normativa vigente. La nuova percentuale di riduzione dell’1,4% rispetto alla spesa del 2004 consente il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già previsti dalle norme richiamate così come scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica del DPEF 2007-2001.

 

Legislazione vigente

L'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, prevede che le disposizioni di cui al comma stesso costituiscono principi e norme di indirizzo, per diverse amministrazioni, (tra cui, gli enti del Servizio sanitario nazionale), che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche, secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98. Tale comma prevede - a sua volta - che con decreti del PdCM, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale[3] .

Il comma 107prevede che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Le misure di cui al comma 98, in particolare, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

L’Accordo di cui al comma 98, siglato il 28 luglio 2005, al punto 3 stabilisce che dovranno essere stipulati accordi distinti, da un lato, per il comparto degli enti locali, dall’altro, per le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ridurre le rispettive dotazioni organiche, ai sensi del citato comma 93, nonché di individuare i criteri e i limiti, ai sensi del citato comma 98, per le assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007. Successivamente, con l’Accordo del 24 novembre 2005sono stati individuati i criteri, sulla base del punto 3 del richiamato Accordo del 28 luglio 2005, per l’emanazione dei vari D.P.C.M. previsti dall’articolo 1, comma 98, della legge finanziaria per il 2005.

In particolare, per quanto concerne l’applicazione del richiamato comma 98, nell’ultimo Accordo è stato deliberato che per gli enti del S.S.N. le economie di spesa per il personale stabilite per il triennio 2005-2007 sono pari complessivamente a circa 9,5 milioni di euro, ripartite tra le regioni (sulla base della tabella C allegata al testo dell’accordo), in base ai seguenti criteri:

-       quota di accesso nel 2005 alle disponibilità finanziari del SSN di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;

-       rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, valorizzato nella misura dell’80%.

Di recente, è stato emanato per la parte relativa al personale delle Regioni e del SSN, il D.P.C.M 15 febbraio 2006[4]

 

L'articolo 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005, prevede che gli enti del SSN dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004.

Si ricorda che i commi 198-206 pongono un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie territoriali così indicate:

-        comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni (D.Lgs. 267 del 2000[5], articolo 2, comma 1);

-        consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali (D.Lgs. 267 del 2000, articolo 2, comma 2).

In particolare, gli enti interessati potranno fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle misure previste nella legge finanziaria in materia di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa (commi 189-196), di limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (commi 187-188) e, più in generale, alle altre specifiche misure in materia di personale (comma 200).

Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 202 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[6].

Il comma 204 disciplina le modalità di monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati; in particolare, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti locali minori sono sottoposti invece a verifica attraverso un'apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Si ricorda infine che, con riferimento ai commi 198-206, il Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) ha emanato la circolare n. 9 del 17 febbraio 2006. Premesso che la riduzione dell’1% è da considerarsi aggiuntiva rispetto agli obiettivi di risparmio già prefissati dalla precedente normativa limitativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, si precisa, tra l’altro, che nelle componenti della spesa di personale rientrano anche:

-      gli eventuali emolumenti a carico delle amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili;

-      gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;

-      le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

Invece dovrebbero escludersi dalle componenti di spesa del personale, tra l’altro:

-      le spese per il personale appartenente alle categorie protette;

-      per il solo anno 2006, le spese per contratti di formazione e lavoro prorogati al 31 dicembre 2006;

-      le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell’ente;

-      le spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale, per cui si prevede il rimborso da parte del Ministero dell’interno;

-      le spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi).

 


Articolo 84, comma 10, lett. a)
(Abrogazione di una disposizione sui tempi di attuazione della tessera sanitaria)

 

10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione del TFR). 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

 

 

 

Le disposizioni in esame sono volte a introdurre una nuova forma di compensazione ai datori di lavoro che conferiscono il TFR alle forme pensionistiche complementari e a tal fine recano alcune modifiche al D.L. 203 del 2005[7]. In particolare viene interamente sostituito l’articolo8 del citato  decreto legge che detta, tra le altre,  misure atte a compensare le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari.

 

L’intera sostituzione dell’articolo 8 del decreto citato comporta però anche l’abrogazione della disposizione recata dal comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge, che introduce una proroga dal 31 dicembre del 2005 al 30 giugno 2006 del termine per il completamento, sull’intero territorio nazionale, del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sugli effetti prodotti dalla citata abrogazione, anche in relazione ai tempi del processo di distribuzione della tessera sanitaria.


 

Articolo 87
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

a) saldo netto da finanziare -6.553 milioni di euro per l'anno 2007, -4.617 milioni di euro per l'anno 2008 e -5.997 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Per la prima volta la legge finanziaria indica, all’inizio dei singoli titoli o capi, gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica delle disposizioni contenute nei titoli o capi medesimi.

Sono stati così individuati 6 settori:

§      entrate (titolo II);

§      razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (titolo III, capo I);

§      enti territoriali (titolo III, capo IV);

§      previdenza (titolo III, capo V);

§      sanità (titolo III, capo VI);

§      sviluppo e ricerca (titolo IV).

 

Il Governo ha dunque deciso, con un’innovazione di un certo rilievo, di dare evidenza nel testo normativo a saldi parziali, in precedenza desumibili solo dalla relazione tecnica e dai relativi allegati (in particolare dall’allegato n. 7).

 

Secondo la relazione illustrativa, l’indicazione in articolato degli effetti sui saldi di finanza pubblica costituisce una «innovazione, di natura essenzialmente conoscitiva, che intende offrire elementi per innestare con più precisione la valutazione degli effetti di correzione delle singole misure sugli andamenti tendenziali.»

 

 

Si segnala che non sono indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento delle disposizioni in materia di pubblico impiego (titolo III, capo II) e di scuola, università e ricerca (titolo III, capo III). Non sono altresì indicati gli effetti sui saldi delle misure delle tabelle e degli allegati.

Si osserva altresì che in taluni casi i settori sono composti da disposizioni di carattere non omogeneo. Ad esempio, nell’ambito del settore della sanità è compresa una disposizione che modifica il regime delle entrate della regione Sardegna (art. 102), i cui effetti sono riferibili solo parzialmente alla spesa sanitaria. Il settore della ricerca e sviluppo (titolo IV) comprende disposizioni che riguardano ambiti molto differenziati: sostegno all’apparato produttivo (capo II); infrastrutture e trasporti (capo III); agricoltura (capo IV); ambiente e beni culturali (capo V); occupazione (capo VI); settori diversi (capo VI). L’ultimo capo contiene disposizioni varie, alcune delle quali avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in altri settori.

Si tratta in particolare di disposizioni in materia di: obblighi comunitari e internazionali; turismo; trasporto pubblico locale; agenzie fiscali; debiti pregressi dello Stato; ripristino dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale; difesa e missioni internazionali di pace; emittenza locale; famiglia; pari opportunità; assistenza sociale; montagna; politiche giovanili e sport; spese di giustizia; cooperazione allo sviluppo; patrimonio immobiliare estero.

 

Si osserva infine che i dati indicati dagli articoli in esame non sembrano coincidere con quelli riportati nella relazione tecnica e nei relativi allegati. Appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

 

Per quanto riguarda specificamente il comparto sanitario, gli effetti sono riassunti nella tabella seguente (in milioni di euro):

 

 

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Saldo netto da finanziare

- 6.553

- 4.617

- 5.997

Fabbisogno del settore pubblico e Indebitamento netto della pubblica amministrazione

- 2.970

- 3.218

- 4.127

 

 

 

Si ricorda che il saldo netto da finanziare è il saldo del bilancio dello Stato, risultante dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali (con esclusione dunque delle operazioni di accensione e rimborso prestiti), in termini di competenza.

Il fabbisogno è il risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Si tratta di un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese. Esso è riferito al settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza[8]. L’andamento di questo saldo ha importanti ripercussioni in termini di debito pubblico, poiché esso è finanziato con nuove emissioni di titoli del debito e rappresenta in larga misura l’incremento annuo dello stock.

L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è il saldo conclusivo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, risultante dalla differenza tra le spese complessive e le entrate complessive; è espresso in termini di competenza economica[9], secondo le convezioni adottate in sede Eurostat, sulla base del SEC95[10]. Esso costituisce il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo previsti a livello europeo.


 

Articolo 88
(Settore sanitario)

 

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006 ha espresso la propria condivisione:

       a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;

       b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale , necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria;

       c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005;

       d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

       1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

       2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

       3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

       4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

       5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

       6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

       7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza Stato-regioni;

       e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma e accedono al fondo transitorio di cui alla medesima lettera b), risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005;

       f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

       g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

       1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento;

       2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa del 23 marzo 2005;

       h) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

       1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico- terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri»;

       2) al terzo periodo, le parole :« il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»; dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

       i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e l'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

       1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

       2) superamento del divario Nord-Sud;

       3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

       4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

       5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

       l) il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate, nell'ambito delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996;

       m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera l), gli importi delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996. Conseguentemente, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le regioni provvedono altresì ad adeguare gli importi relativi alla compensazione tra aziende sanitarie dei costi per le medesime prestazioni, nonché ad approvare, entro il 28 febbraio 2007, un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio anche ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

       n) a decorrere dal 1o gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero , la cui condizione è stata codificata come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 23 euro. Gli assistiti non esenti, la cui condizione è stata codificata come codice verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 41 euro. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

       o) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

       «a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive integrazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;

       p) a decorrere dal 1o gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

       q) a decorrere dal 1o gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

       r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1o gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

       s) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei Piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1o gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera q) del presente comma sono anticipate al 1o luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

       t) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;

       u) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al presente comma, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».

4. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

 

 

La norma in esame detta numerose disposizioni volte a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario e la riqualificazione della spesa, anche sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza Stato regioni.

Qui di seguito sono analizzate in dettaglio tutte le misure previste.

 

Risorse ordinarie per il finanziamento del SSN (comma 1, lett. a)

Sono stabiliti i nuovi livelli del finanziamento del servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato:

-          96.000 milioni di euro per il 2007;

-          99.042 milioni di euro per il 2008;

-          102.245 milioni di euro per il 2009.

Una quota di 50 milioni di euro annui, come già previsto dalla legislazione vigente[11], è destinata all’ulteriore finanziamento dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Tali importi sono comprensivi anche dello stanziamento integrativo pluriennale di 1.000 milioni di euro, previsto dalla scorsa legge finanziaria[12], che viene pertanto limitato all’anno 2006.

 

La relazione tecnica (allegata al presente dossier)espone  le caratteristiche della manovra, fondata su un incremento significativo delle risorse statali per la copertura del fabbisogno del SSN rispetto a quanto stanziato nel 2005, anche se inferiore rispetto alla crescita registratasi nel comparto sanitario ed evidenziata nell’ultimo Documento di programmazione economica finanziaria. La differenza tra la spesa tendenziale e quella programmata dovrà essere compensata con una manovra di riduzione della spesa e di aumento delle entrate sia a livello regionale che statale. Le misure di competenza statale sono ricomprese nelle altre disposizioni dell’art. 88 del ddl finanziaria di seguito analizzate

(Per una più approfondita analisi dell’andamento della spesa sanitaria vedi anche il documento elaborato per la Commissione Bilancio della Camera dal dott. E. Flaccadoro del 28 settembre scorso, riportato in allegato al presente dossier[13]).

Fondo integrativo per le regioni in situazione di disavanzo e proroga dell’incremento automatico delle imposte in caso di disavanzo (comma 1, lett. b) e c)

E’ istituito un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinate alle Regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo.

L’accesso a tali risorse è condizionato:

-          alla stipula dei programmi di rientro del disavanzo entro il 2010, secondo le modalità e le procedure già previste dalla legislazione vigente[14];

-          all’attivazione dell’innalzamento ai livelli massimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota regionale sulle attività produttive.

 

Si ricorda, a quest’ultimo riguardo, che la legislazione vigente[15], nell’ambito delle misure volte a garantire il ripiano dei disavanzi, prevede che il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approvi il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, al fine di determinare il disavanzo di gestione, e adotti i necessari provvedimenti per il ripiano di quest'ultimo. Tra le misure possibili rientrano gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (fermo restando il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente).

Qualora il presidente della regione - in qualità, come detto, di commissario ad acta - non adotti i provvedimenti necessari per il ripiano del disavanzo entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento esclusivo all’anno di imposta 2006, l'addizionale e la maggiorazione suddette si applicano nella misura massima prevista dalla vigente normativa.

 

In base alla lett. c) dell’art. 88, comma 1, del provvedimento in esame, il meccanismo di incremento automatico delle aliquote è ora esteso anche agli anni successivi al 2006.

L’attività istruttoria per l’avvio delle procedure in esame è attribuita al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato Regioni.

La relazione tecnica sottolinea che il meccanismo di adeguamento automatico garantirà una continuità di risorse che per l’ esercizio 2005 e l’anno di imposta 2006 risulta pari a 1400 milioni di euro.

 

Il provvedimento in esame dispone altresì che, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi, è disposto l’automatico innalzamento - per l’anno di imposta dell’esercizio successivo - delle imposte citate oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi. Nel caso inverso di miglioramento dell’andamento della spesa rispetto agli obiettivi intermedi prefissati, la regione potrà invece disporre una riduzione di tali imposte sempre per l’anno di imposta dell’esercizio successivo.

L’ultimo periodo prevede che gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e di potenziamento del servizio sanitario regionale siano vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e che le determinazioni in esso previste possano comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione sembra stabilire che i programmi operativi possano derogare ai provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dalla regione, intervenendo indirettamente sul sistema delle fonti regionali. Ne andrebbe pertanto valutata la congruità in relazione all’assetto istituzionale delineato nel Titolo V della Costituzione ed in alcuni statuti approvati dalle regioni, che ne tipizzano le fonti (a titolo esemplificativo, si segnala l’articolo 39 dello statuto della Regione Toscana).

Nuova disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente (comma 1, lett. d)

Le disposizioni in esame conformano la consolidata disciplina delle anticipazioni di tesoreria alla (nuova) composizione del concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al rispetto – da parte di ciascuna regione – dell’«equilibrio economico finanziario»[16] della spesa sanitaria corrente per l’esercizio in corso.

Di fatto, la disciplina ‘ordinaria’ delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, come prevista dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000, viene annualmente ‘derogata’ sia per consentire una migliore approssimazione delle anticipazioni alle somme effettivamente spettanti, quali saranno determinate in corso di esercizio, sia per assecondare le azioni ‘premiali’ e le azioni ‘dissuasive’ che le leggi finanziarie – da numerosi esercizi – vanno definendo e affinando per garantire che le regioni rispettino i limiti di espansione della spesa.

Per l’anno 2007 le anticipazioni di tesoreria vengono:

·         parametrate al nuovo ammontare del concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilito dalla lettera a) del comma 1, dell’articolo in esame;

·         aumentate dal 95 al 97 per cento delle somme dovute «a titolo di finanziamento della quota indistinta»;

·         attivate a partire dal conseguimento dell’intesa sulla ripartizione in sede di Conferenza Stato-Regioni, senza attendere la successiva (e più tardiva) delibera del CIPE;

·         vincolate, per una quota-parte delle maggiorazioni, al rispetto dei limiti di spesa e, in particolare, all’esito positivo della verifica che di quel rispetto e di quei limiti è fatta da un apposito «tavolo tecnico» istituito nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

 

In particolare, il numero 1)della lettera d) reca la nuova disciplina delle anticipazioni di tesoreria alle regioni a statuto ordinario, in deroga a quanto stabilisce l’articolo 1 del D.M. 21 febbraio 2001 (in attuazione dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56[17]).

La misura delle anticipazioni viene determinata – per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009 – nel 97% per cento della somma spettante a ciascuna regione a titolo di «quota indistinta del fabbisogno sanitario»; quest’ultima deriva dal livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, stabilito per ciascuno dei tre anni dalla lettera a) del comma in esame[18]. Di quella somma, ovviamente, non è parte la quota riservata al finanziamento dell’ospedale «Bambino Gesù».

La restante quota del 3%, sarà versata alle regioni secondo le modalità della disciplina ‘premiale’ o ‘incentivante’ stabilita dal successivo n. 4) della lettera in esame (vedi infra).

Infine, poiché al finanziamento della «quota indistinta del fabbisogno sanitario» concorrono anche le entrate proprie di ciascuna regione, le anticipazioni sono ulteriormente determinate al netto di queste ultime. Si tratta, per tutte le regioni, delle entrate derivanti dalla ‘compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria’ (i cosiddetti ‘ticket’, incassati direttamente dalle ASL). Le ‘anticipazioni’ scontano inoltre le compensazioni per la mobilità sanitaria interna (dare/avere fra regioni per le prestazioni effettuate in favore di cittadini di altra regione) e internazionale (per le prestazioni usufruite fuori del territorio nazionale).

Il complesso delle anticipazioni spettanti a ciascuna regione è corrisposto in quote trimestrali anticipate, accreditate dalla Tesoreria centrale sulle contabilità speciali[19] in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato.[20]

Le anticipazioni sono concesse in base alle somme spettanti a ciascuna regione secondo l’intesa che Stato e Regioni devono esprimere (raggiungere) in sede di Conferenza (articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Il raggiungimento dell’intesa è quindi condizione e misura delle anticipazioni che la disposizione in esame prevede.[21] All’accreditamento delle anticipazioni provvede il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (e per esso la Tesoreria centrale).

 

La medesima disciplina delle anticipazioni stabilita dal numero 1) per le regioni a statuto ordinario è estesa dal numero 2)alle regioni Sicilia e Sardegna. Queste infatti, a differenza delle altre regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, concorrono – se pure in misura ridotta – alla ripartizione del fondo perequativo e, per questo, alle relative anticipazioni di tesoreria[22]. Per esse, come si è detto, le somme alle quali è commisurata l’anticipazione del 97% sono ridotte anche in ragione della quota da finanziare con risorse del proprio bilancio[23].

L’applicazione della disciplina delle anticipazioni alla regione Sardegna deve tuttavia considerarsi soltanto ‘transitoria’, dacché l’articolo 102 del disegno di legge in esame ri-determina il complesso delle entrate finanziarie della regione Sardegna (misura delle compartecipazioni erariali e tributi o cespiti propri) e – in ragione delle maggiori somme che affluiscono al bilancio della regione – stabilisce, tra l’altro, che «Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (v. la relativa scheda).

 

Il numero 3) della lettera in esame prevede la possibilità che – come misura premiale – la Tesoreria centrale eroghi anticipazioni in misura maggiore del 97 per cento alle regioni che abbiano stipulato– e osservino – l’intesa sulle misure per il contenimento della dinamica dei costi della spesa sanitaria. Quell’intesa – nelle forme prevista dall’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta ‘legge La Loggia’) – era prevista da una precedente ‘misura premiale’ stabilita dall’articolo 1, comma 173, e comma 184 della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e prevedeva uno stretto monitoraggio dell’andamento della spesa di ciascuna regione e l’obbligo per essa a concordare ed adottare misure di contenimento in caso di scostamenti dalle previsioni stabilite.

Le modalità operative di quell’intesa sono state definite complessivamente in sede di Conferenza stato-regioni il 23 marzo 2005[24]. L’articolo 12 del testo dell’intesa ha istituito un «Tavolo di verifica degli adempimenti» presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie alla effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni ‘correttive’ rimesse successivamente ad un ‘Tavolo politico’ composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni[25].

La possibilità di un incremento delle anticipazioni (entro l’ulteriore 3%) è però subordinata – dalla disposizione in esame – ad alla ‘generica’ clausola che ciò avvenga «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica».

Va per altro segnalato che la procedura di verifica degli adempimenti presso il «Tavolo tecnico» si dispiega lungo tutto l’esercizio di riferimento e che le determinazioni conclusive per una valutazione del risultato di gestione sono assunte a partire dal 30 maggio dell’esercizio successivo. La facoltà di incrementare la percentuale di anticipazioni è perciò rimessa – in corso di esercizio - alla valutazione discrezionale dell’amministrazione centrale che presiede al Tavolo tecnico e alla Ragioneria generale.

 

Sottoposta all’esito positivo della verifica effettuata dal «Tavolo tecnico» è anche l’erogazione del restante 3 per cento delle spettanze di ciascuna regione. Così prevede il numero 4) della lettera in esame. La disposizione richiama agli adempimenti che dovranno essere verificati tutti quelli «previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge». Il richiamo, pur formulato in via generale, fa riferimento a tutta la disciplina di monitoraggio e ‘correttiva’ della spesa sanitaria corrente che si è andata sedimentando (e sovrapponendo) a partire, almeno, dalle ‘azioni correttive’ previste dalla Legge finanziaria 1999[26].

 

Il numero 5) della lettera d) reca una disposizione transitoria e, insieme, cautelare. Dispone infatti che “nelle more del raggiungimento dell’intesa” in sede di Conferenza Stato-Regioni, le anticipazioni di tesoreria per gli anni 2007, 2008 e 2009 siano commisurate alle somme spettanti per l’esercizio 2006, secondo quanto determinato nell’intesa espressa per quell’anno (Intesa 28 marzo 2006). Sino al raggiungimento dell’intesa le regioni non ottengono (almeno nella prima delle quattro erogazioni) le somme derivanti dalla maggiorazione del fondo sanitario per l’esercizio di riferimento.

La disposizione è per altro anche ‘cautelare’ perché sconta la possibilità che l’intesa non sia raggiunta per un qualche lungo periodo di tempo. Così è stato per la ripartizione 2002 e per quella degli esercizi successivi, sino a quando non è stato trovato l’accordo di sospendere l’applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, per la parte che riduceva progressivamente il peso del parametro della spesa storica[27]. La disposizione in esame prevede pertanto che in assenza di intesa, le anticipazioni siano commisurate per l’anno 2007 alle somme spettanti per l’anno 2006[28] e che, eventualmente, a partire dall’anno 2008 le somme spettanti siano determinate incrementando del tasso di crescita programmata del PIL quelle assegnate nell’anno precedente.

 

I numeri 6 e 7 della lettera d) autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare recuperi e versamenti compensativi in sede di conguaglio finale delle somme dovute. Le trattenute di recupero delle somme indebitamente corrisposte potranno essere effettuate su ogni altra somma dovuta (dalla Tesoreria) alla regione a qualsiasi titolo. Sono richiamati specificamente i conguagli compensativi e i recuperi dovuti alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale. La misura dei recuperi e dei conguagli è determinata d’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Ricostruzione normativa: il finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni

L’ammontare complessivo della spesa necessaria al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei progetti sanitari di carattere nazionale è stabilito dal piano sanitario nazionale. Sulla base di queste statuizioni la legge (anche la legge finanziaria) determina l’ammontare massimo della spesa sanitaria corrente pubblica per ciascun anno considerato.

La quota (di spesa) spettante a ciascuna regione e provincia autonoma è stabilita sulla base della popolazione residente e di alcuni criteri correttivi che considerano le diverse condizioni di morbilità, la dotazione di strutture sanitarie e la spesa storica di ciascun ente.

Il concorso del bilancio dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente è stabilito di conseguenza e fino ad integrare la quota di spesa non coperta dal gettito (presunto) dei tributi specifici e delle altre entrate assegnate a questo scopo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Al finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario concorrono pertanto:

-          il gettito dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

-          il gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF;

-          i proventi dei contributi di partecipazione alla spesa sanitaria riscossi nella regione;

-          la quota parte del Fondo sanitario nazionale, alimentato dalla compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e sino a concorrenza della spesa pro capite spettante a ciascuna regione in base a parametri di ripartizione stabiliti secondo i livelli essenziali di assistenza e secondo taluni criteri che tengono conto delle caratteristiche sanitarie della popolazione di ciascuna regione.

Le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e finanziano quella parte di spesa sanitaria corrente con risorse del proprio bilancio. La regione Sicilia finanzia con risorse del proprio bilancio il 42,5 per cento della quota che dovrebbe essere integrata dal Fondo sanitario nazionale; la regione Sardegna vi provvede nella misura del 29 per cento.

Segue: la disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni

Delle diverse fonti di finanziamento della spesa sanitaria corrente, soltanto i contributi di partecipazione alla spesa sanitaria sono riscossi direttamente dalle regioni. Le somme riscosse (dall’Erario) a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di addizionale regionale all’IRPEF sono riversate alle regioni mensilmente o periodicamente sui conti correnti infruttiferi e sulle contabilità speciali di giroconto istituiti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (v. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 40; D.M. 24 marzo 1998 e D.M. 3 luglio 2000 del Ministro del Tesoro e della programmazione economica).

Poiché questo andamento dei flussi di entrata non è in grado di sostenere la continuità dei flussi di spesa, l’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 18 febbraio 200, n. 56, ha introdotto un sistema di anticipazioni di tesoreria inteso a garantire alle regioni una disponibilità finanziaria costante e commisurata al livello delle spese preventivate (“in misura sufficiente a finanziare la spesa sanitaria corrente”). Le tesorerie provinciali operano contestualmente le relative compensazioni sulle risorse proprie delle regioni.

Alla disciplina delle anticipazioni ha provveduto il D.M. 21 febbraio 2001 (Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale).

Le anticipazioni sono concesse, in quote trimestrali anticipate, sino ad un dodicesimo mensile delle somme spettanti a titolo di quota IRAP di addizionale regionale all’IRPEF e di quota parte dell’IVA determinata ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000.

I dodicesimi sono commisurati all’ammontare spettante a ciascuna regione e provincia autonoma (IRAP, Addizionale IRPEF e quota parte del Fondo sanitario nazionale) quale risulta dalla Deliberazione del CIPE che ripartisce tra le diverse destinazioni e tra le regioni il finanziamento annuale della spesa sanitaria corrente. La deliberazione è assunta sulla base delle previsioni di gettito determinate dal Ministero dell’economia per ciascuno dei due tributi e dell’ammontare della compartecipazione al gettito dell’IVA che, secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000, finanzia il Fondo perequativo. Le regolazioni compensative derivanti dalla misura effettiva del gettito delle imposte conseguito in ciascuna regione sono effettuate nell’esercizio successivo.

I rapporti di tesoreria centrale con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono disciplinate da disposizioni specifiche (in taluni casi con norme di attuazione) che stabiliscono anche le modalità per l’accreditamento delle somme provenienti dal Bilancio dello stato (compartecipazioni erariali) Le anticipazioni alle regioni Sicilia e Sardegna, per la quota parte che esse ricevono dal Fondo sanitario nazionale, seguono la disciplina dettata per le regioni a statuto ordinario.

 

 

Modalità di copertura dei disavanzi pregressi (comma 1, lett. e)

Per i disavanzi accertati negli anni fino al 2005 (al netto delle entrate derivanti nel 2005 dall’incremento automatico delle aliquote) sono considerate idonee, per le Regioni che hanno stipulato il programma di rientro (di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. b) le coperture a carattere pluriennale derivanti da entrate certe e vincolate.

 

 

Misure concernenti la spesa farmaceutica (comma 1, lett. f) e g)

La lett. f) conferma per gli anni 2007 e seguenti i provvedimenti adottati dal dicembre 2005 al settembre 2006 dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del contenimento della spesa farmaceutica nei limiti massimi stabiliti dall’ordinamento.

 

La relazione tecnica precisa che tale disposizione determina risparmi per 800 milioni di euro nel 2007, 825 milioni di euro nel 2007 e 852 milioni di euro nel 2008.

Tali economie derivano dalla riduzione del 10% del prezzo dei farmaci, dello sconto dello 0,6% a carico del produttore e alla rimodulazione del prontuario.

 

Ruolo e competenze dell’Agenzia italiana del farmaco. Si ricorda che l’AIFA è stata istituita con il decreto-legge n. 269/2003, “al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo”.

In base alla legislazione vigente, l’Agenzia esercita una serie di importanti compiti finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica. Per il monitoraggio della spesal’Agenzia si avvale dell’OSMED (Osservatorio sull’impiego dei medicinali), e della collaborazione con le Regioni e Province autonome. A tal fine si analizza sia la spesa a carico del SSN che quella privata.

La revisione del prontuarioè sempre curata dall’Agenzia del farmaco con cadenza annuale, ovvero semestrale nel caso di sfondamento dei tetti di spesa programmati. La revisione avviene sulla base dei criteri costo-efficacia e deve assicurare il rispetto dei livelli di spesa.

L’Agenzia provvede alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie e contro le patologie croniche (con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale), stabilendo altresì i criteri relativi al prezzo[29]. Una specifica penalità - concernente quest’ultimo - è prevista per il caso di mancato adeguamento alle confezioni ottimali così ridefinite.

In caso di superamento dei livelli di spesa programmati, l’Agenzia provvede “anche temporaneamente” ad una ripartizione della spesa eccedente secondo i seguenti criteri:

§      per il 60%: ridefinendo le quote di spettanza del produttore (sul prezzo dei farmaci ammessi al rimborso);

§      per il 40%: è ripianata dalle singole regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica. Questo adempimento si aggiunge agli altri obblighi a carico delle regioni per poter usufruire dell'adeguamento della quota di concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria[30].

 

Al riguardo si segnala che la disposizione di cui alla lett. f), attraverso l’estensione agli anni 2007 e seguenti delle delibere già adottate dall’AIFA, sembra attribuire nuovamente alla legge la regolamentazione delle misure  necessarie per il rispetto degli obiettivi stabiliti per il comparto farmaceutico, anche se la stessa norma prevede la rideterminazione delle misure da parte dell’AIFA “sulla base del  monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa”.

 

 

La lett.g) modifica la disciplina dell’accesso al contributo integrativo dello Stato previsto per le regioni che abbianoraggiunto gli obiettivi di contenimento della spesa nel comparto farmaceutico con riferimento sia alla spesa farmaceutica territoriale (13% della spesa sanitaria) sia alla spesa farmaceutica complessiva, comprensiva cioè anche di quella prestata ai pazienti in regime di ricovero ospedaliero (16% della spesa sanitaria).

In particolare, per le regioni che abbiano registrato un disavanzo:

-          per la spesa farmaceutica territoriale, risulta idonea anche l’adozione di un provvedimento che preveda una quota fissa per confezione di importo tale da assicurare il ripiano del 40% del disavanzo;

-          per la spesa farmaceutica non convenzionata, risulta idonea la presentazione entro il 28 febbraio 2007 di uno specifico piano di rientro.

 

 

Modifica della disciplina sui percorsi diagnostici e terapeutici (comma 1, lett. h)

Viene modificata in parte la procedura dettata dall’art. 28 della legge n. 662 del  1996 per la definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici volti ad assicurare un utilizzo appropriato delle risorse finanziarie del SSN. In particolare:

-          i percorsi sono definiti attraverso  le linee guida dettate dalla Commissione nazionale sulla appropriatezza delle prescrizioni (e recepite dal Ministro della salute)[31] nonché dai percorsi definiti dallo stesso Ministro, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee guida, integrato da un rappresentante dell’ordine dei Medici[32];

-          gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei nuovi percorsi sono definiti, entro il 31 marzo 2007, dal Ministro della salute d’intesa non solo della Conferenza Stato regioni ma anche del Ministero dell’economia.

 

 

Spesa per investimenti (comma 1, lett. i)

La norma eleva da 17 a 20 miliardi la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, fermo restando il limite annuo delle risorse stanziate a bilancio.  Sono indicati puntualmente anche i vincoli di destinazione di una quota di tali risorse ed altri criteri per il loro riparto.

 

La relazione tecnica sottolinea il carattere “esclusivamente programmatorio” della norma in esame.

 

In base alle tabelle D ed F e all’allegato 6 al ddl finanziaria, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica nel triennio 2007-2009 risulterebbero pari a 784 mln di euro sia nel 2007 che nel 2008 e a 1.520 mln di euro nel 2009 (vedi anche infra la scheda sulle tabelle D e F del presente ddl finanziaria).

 

Prestazioni di laboratorio automatizzabili (comma 1, lett. l) e m)

Le disposizioni prevedono l’individuazione con decreto ministeriale delle prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate. Per tali fattispecie è disposto un abbattimento delle tariffe del 50%.

 

La relazione tecnica quantifica le economie in 226 milioni di euro nel 2007,  294 milioni di euro nel 2008,  309 milioni di euro nel 2009.

 

Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e sul pronto soccorso (comma 1, lett. n)

La norma introduce nuovi ticket, con esclusione dei soggetti esenti:

-          sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari a 10 euro per ricetta; tale importo si somma a quello di 36 euro già previsto dalla legislazione vigente[33];

-          sulle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, classificate con il “codice bianco” (pari a 23 euro) ovvero con il “codice verde”, ad eccezione dei casi di avvelenamenti acuti e di traumatismi (pari a 41 euro).

Si ricorda che, in base alla normativa vigente[34] il codice bianco identifica un caso non critico, cioè un servizio che con ragionevole  certezza non ha la necessità di essere effettuato in tempi brevi; il codice verde, invece, identifica una situazione poco critica, ed il relativo intervento è considerato differibile.

Sono fatte salve le norme regionali che già prevedano ticket di maggiore entità sulle prestazioni di pronto soccorso.

 

La relazione tecnica presenta la seguente quantificazione delle entrate, che tiene conto anche del fatto che alcune regioni hanno già introdotto un ticket sulle prestazioni di pronto soccorso[35] (milioni di euro).

 

 

2007

2008

2009

Ticket su specialistica

811

834

834

Ticket su pronto soccorso

101

101

101

Totale

912

935

935

 

 

Razionalizzazione delle prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero ospedaliero (comma 1, lett. o)

Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Presidente di Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Stato regioni, saranno modificati gli allegati al DPCM 29.11.2001, sui livelli essenziali di assistenza, al fine di ampliare sia le prestazioni da erogare in sede ambulatoriale anziché ospedaliero, sia le prestazioni erogabili in regime di ricovero ospedaliero diurno.

 

 

Mancato ritiro di referti (comma 1, lett. p)

Dal 1° gennaio 2007 tutti i cittadini, anche se esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, che non ritirano i risultati di analisi o visite dovranno pagare per intero il costo della prestazione.

Le modalità di attuazione della norma sono rinviate a futuri provvedimenti regionali.

 

La relazione tecnica sottolinea la finalità della norma volta a responsabilizzare maggiormente i cittadini nella spesa del SSN.

 

 

Disciplina degli accreditamenti delle strutture private (comma 1, lett. q), r) e s)

Le norme dispongono:

-          la cessazione dal 1° gennaio 2008[36] degli accreditamenti transitori;

-          la cessazione dal 1° gennaio 2010 degli accreditamenti provvisori;

-          il divieto dal 1° gennaio 2008[37] di nuovi accreditamenti senza un provvedimento regionale di ricognizione e di determinazione della capacità produttiva (ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992). Tali provvedimenti sono trasmessi al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA[38].

 

La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni in esame sono volte a favorire “il coinvolgimento delle strutture private negli obiettivi programmatici pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità e appropriatezza, nonché di controllo dei volumi delle prestazioni e della spesa”.

 

 

Dispositivi medici (comma 1, lett. t)

La norma interviene sulla materia dei dispositivi medici, già oggetto di precedenti interventi in sede di legge finanziaria negli anni scorsi[39].

In particolare, la norma in esame è volta ad assicurare un ribasso dei prezzi dei dispositivi che maggiormente incidono sulla spesa sanitaria, attraverso l’individuazione di nuovi prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del SSN e la realizzazione di nuovi studi in materia.

 

La relazione tecnica, nel sottolineare l’estrema diversificazione dei prezzi di acquisto attualmente sostenuti dalle diverse ASL, stima i risparmi in 40 milioni di euro nel 2007 e in 60 milioni di euro annui dal 2008.

 

 

Mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate (comma 1, lett. u)

E’ modificata la disciplina sull’obbligo per il medico di attenersi alle indicazioni terapeutiche e alle modalità di somministrazione indicate dagli organismi competenti al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio[40]. La legislazione vigenteprevede peraltro alcune deroghe e, in particolare, che il medico, sotto la sua responsabilità e con il consenso del paziente, possa procedere ad un diverso impiego del farmaco in quanto ritenuto più idoneo di altri prodotti in commercio.

La norma in esame limita tale possibilità ai casi di sperimentazione clinica di cui al decreto leg. n. 211 del 2003, prevedendo in caso contrario, l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del medico e l’adozione di provvedimenti regionali volti a individuare la responsabilità nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche per tale fattispecie anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale.

 

La relazione tecnica  presenta una stima cautelativa sui risparmi attesi dalla norma in esame, pari a 24 milioni di euro l’anno.

 

 

Nuove risorse finanziarie per l’anno 2006 (comma 2)

La norma stanzia risorse aggiuntive per 2.000 milioni di euro per l’anno 2006.

 

La relazione tecnica precisa che tale incremento è connesso con la rideterminazione dei livelli massimi di spesa per gli anni 2007 e ss, sottolineando altresì che esso non incide sull’indebitamento netto ma sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziare.

 

 

Riduzione stanziamenti per il SiVeAS (comma 3)

La legge finanziaria per il 2006[41] ha istituito, presso il Ministero della salute, il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, unificando i diversi strumenti previsti dalla legislazione vigente a fini del controllo sull’andamento della spesa e della correttezza delle prestazioni erogate dalle strutture del SSN.

In particolare, la nuova struttura si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), organismo che svolge funzioni ispettive nei confronti delle strutture sanitarie, attraverso i poteri di accesso presso le aziende sanitarie, previsti dalla legislazione vigente, a fini della vigilanza sulla gestione delle medesime aziende e sull'attuazione del piano sanitario nazionale.

Alla nuova struttura sono ricondotte in particolare le seguenti attività:

§       la verifica da parte ministeriale sull'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresi i profili attinenti ai tempi di attesa;

§       del sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale;

§       il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere;

§       dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali;

§       del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, istituito dall’Intesa del 23 marzo scorso in sede di Conferenza Stato regioni.

 

Le modalità di applicazione del Sistema sono state definite con decreto del Ministro della salute del 17 giugno 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato regioni.

 

La norma in esame riduce da 10 a 7 milioni di euro lo stanziamento annuo previsto per il biennio 2007-2008 per le spese di funzionamento[42], mentre resta inalterato lo stanziamento relativo al 2006.

 

La relazione tecnica precisa che tale riduzione è conseguente alla necessità di un più lungo periodo per l’operatività completa della nuova struttura.

 

 

Aggiornamento del Piano sanitario nazionale (comma 4)

La norma prevede l’aggiornamento (senza indicare un termine temporale) dell’ultimo Piano sanitario nazionale 2006-2008[43], al fine di tener conto delle disposizioni del presente provvedimento[44].

 

 

 


 

Articolo 89
(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)

 

1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti realizzativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

       a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;

       b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;

       c) malattie rare, per 30 milioni di euro;

       d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

3. L' importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 2 del presente articolo è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza Stato-regioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2 del presente articolo, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

4. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 aprile 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

 

 

I commi 1-3 istituiscono un Fondo per il cofinanziamento di progetti volti a superare le disomogeneità tra le diverse aree territoriali nell’attuazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Il fondo è pari a 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009[45].

La norma indica sia i criteri di riparto delle somme sia le procedure per l’assegnazione delle risorse tra i progetti presentati dalle regioni.

 

Il comma 4 stanzia 20 milioni di euro nel 2007 e 18 milioni di euro annui nel 2008 e 2009 per la prosecuzione nelle regioni meridionali e insulari degli interventi di screening oncologici previsti dalla legislazione vigente[46].

 


Articolo 91
(Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)

 

1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

 

 

Le disposizioni in esame introducono misure sanzionatorie a carico di farmacisti e sanitari che commettano truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, il comma 1 dà facoltà all’autorità competente di disporre la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nei confronti del farmacista titolare di farmacia privata o di direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti[47], che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa nei confronti del Servizio sanitario nazionale.

 Ai sensi della disciplina vigente, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica in particolare anche nel caso di “constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica” (cfr. l’articolo 113, comma 1, lett. e) del Regio Decreto  n. 1265 del 1934).

In base alla norma in esame, la decadenza può essere disposta anche in assenza delle condizioni sopra indicate ed è comunque dichiarata in caso di danno accertato superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

 

Per la stessa fattispecie descritta dal comma 1, accertata con sentenza passata in giudicato, posta in essere da sanitari (personalmente o per il tramite di una società di cui sono responsabili) il comma 2 prevede l’avvio delle procedure di risoluzione del rapporto con il SSN.

 Il rapporto è risolto di diritto in caso di danno accertato superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

 

La relazione tecnica sottolinea la necessità di far fronte a comportamenti irregolari che “arrecano danni all’Immagine del Servizio sanitario nazionale e hanno  pesanti ripercussioni sull’erario”. Dalla applicazione delle disposizioni in esame derivano effetti positivi per la finanza pubblica, anche se non quantificati.

 

 


Articolo 93
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)

 

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti, e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

2. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità.

 

 

La norma in esame reca disposizioni riguardanti il finanziamentodella ricerca sanitaria.

In particolare (comma 1) una quota delle risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per gli anni 2007, 2008 e 2009[48] è così vincolata:

-        10 milionidi euro per progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti;

-        9 milionidi euro a favore del finanziamento di progetti concernenti:

-          il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani;

-          l’utilizzo delle cellule staminali;

-          la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei  luoghi di lavoro.

 

È autorizzato, altresì, lo stanziamento di 8 milioni di europer gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità, ai fini del completamento delle attività relative alla tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici incidenti sulla salute e di gestione dei registri nazionali previsti dalla vigente legislazione[49] (comma 2).


Articolo 94
(Iniziative in materia di farmaci)

 

1. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA.

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

 

 

Il comma 1 prevede un Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni[50] per la definizione dei criteri per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva.

Il programma deve essere realizzato mediante la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le Regioni per l’impiego delle risorse destinate dalla normativa vigente[51] alle iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria sulla materia.

 

Il comma 2 detta disposizioni volte a rendere più chiara la leggibilità della data di scadenza e del numero di lotto riportati sulle confezioni di medicinali per uso umano.

 

 


Articolo 97
(Misure per le farmacie rurali)

 

1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1o marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

 

Le disposizioni in esame prorogano, per  il periodo 2007-2009, i benefici attualmente previsti per le farmacie con un fatturato ridotto, al fine di  facilitare la permanenza di una rete farmaceutica diffusa anche nelle zone più disagiate.

 

Legislazione vigente. Si ricorda che la legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni[52] stabilisce il criterio di calcolo delle somme spettanti alle aziende farmaceutiche, ai grossisti e ai farmacisti per la vendita dei medicinali posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): le quote di spettanza sono fissate, rispettivamente, al 66,65% (aziende), al 6,65% (grossisti) e al 26,7% (farmacie), calcolate sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla percentuale suddetta del 26,7%), trattiene a titolo di sconto una quota percentuale del prezzo di vendita al pubblico; la percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo in cui si colloca il medicinale.

La tabella della pagina seguente espone le fasce di prezzo e le relative percentuali di sconto vigenti.


 

 

Prezzo di vendita al pubblico del farmaco

Sconto percentuale sul prezzo al lordo dei ticket ed al netto dell'IVA

da 0 a 25,82 euro

3,75

da 25,83 a 51,65 euro

6

da 51,66 a 103,28 euro

9

da 103,29 a 154,94 euro

12,5

superiore a 154,94 euro

19

 

 

Peraltro, le farmacie con fatturato annuo, in regime di Servizio sanitario nazionale ed al netto dell'IVA, non superiore ad euro 258.228,4, usufruiscono di una riduzione dello sconto nella misura del 60%.

Per quanto concerne le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e che hanno un fatturato annuo (in regime di Servizio sanitario nazionale ed al netto dell'IVA) non superiore a lire 750 milioni, si applica invece una quota fissa di sconto [53], pari all'1,5 per cento (del prezzo di vendita al pubblico, determinato anche in tal caso al lordo dei ticket e al netto dell'IVA).

 

La legge n. 51 del 2003[54] ha introdotto un'ulteriore riduzione, nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2006, della percentuale di sconto a carico delle predette farmacie, demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 2,1 milioni di euro per il 2006.

 

La norma in esame proroga la validità di tale ulteriore riduzione, che sarà definita annualmente con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle entrate e sentita la Conferenza Stato Regioni, nel rispetto del limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009.

 


Articolo 99
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)

 

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzarsi da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.

 

La norma in esame  finanzia la creazione di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Il nuovo ente, nel quale confluirà il Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l’Istituto Santa Maria e San Gallicano-I.F.O, avrà sede in Roma.

Un intesa in tal senso è stata già siglata il 26 settembre scorso dal Ministero della salute unitamente alle Regioni Lazio, Puglia e Sicilia; a tale iniziativa potranno partecipare anche altre regioni interessate.

A tale fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

La norma richiama i programmi di sperimentazioni gestionali, previsti dall’art. 9-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, che sono autorizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ed hanno oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.


Articolo 101
(Spesa sanitaria della Regione siciliana)

 

1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento per l'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.

 

 

 

L’articolo 101 aumenta progressivamente la misura della partecipazione della regione Sicilia al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nel suo territorio, con lo scopo di avvicinarsi al completo trasferimento della spesa sanitaria ancora a carico dello Stato. Le disposizioni della norma in esame portano il contributo regionale, al termine del triennio considerato – ovvero nel 2009, al 50%.

Si ricorda che le funzioni relative al servizio sanitario, così come nelle altre regioni, sono di competenza della regione e, al pari delle altre funzioni di competenza della regione, dovrebbero essere finanziate con le entrate ordinarie stabilite dallo statuto speciale e le relative norme di attuazione. In particolare alla Sicilia è attribuito l’intero gettito di tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto[55].

Si ricorda inoltre che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono interamente con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria senza alcun onere per Stato.

Alle regioni Sicilia e Sardegna, in considerazione della loro situazione di svantaggio, è stato invece attribuito un contributo al finanziamento della spesa sanitaria per cui la quota di partecipazione regionale è stata fissata da ultimo dalla legge 662/1996, articolo 1, comma 143, rispettivamente nella misura del 42,5% e del 29%.

La norma in esame aumenta la misura della partecipazione della regione Sicilia, fissandola al 45% per l'anno 2007, al 47,5% per il 2008 e al 50% per l'anno 2009.

 

La relazione tecnica calcola il minor onere per lo Stato per il triennio considerato, rispettivamente in 185, 371 e 556 milioni di euro[56].

 

Si segnala infine che l’articolo 102 del disegno di legge finanziaria in esame reca disposizioni riguardanti la regione Sardegna tra cui, al comma 4, l’attribuzione alla regione dell’intero onere per il finanziamento del Servizio sanitario.


Articolo 102
(Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna)

 

1. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

       «Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

       a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

       b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

       c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

       d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

       e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

       f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

       g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

       h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

       i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

       l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

       m) dai sette decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici».

2. Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

4. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le funzioni relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio.

6. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui al primo comma, lettere a) ed m), dell'articolo 8 dello Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, così come integrata dalla previsione di cui al comma 2 non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad euro 344 milioni per l'anno 2007, 371 milioni per l'anno 2008 e 482 milioni per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.

7. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f) del primo comma dell'articolo 8 del citato Statuto e del comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'IVA sui consumi viene attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009 aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.

8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 5 del presente articolo rimangono a carico dello Stato.

 

 

 

L’articolo 102 modifica l’ordinamento finanziario della regione Sardegna, stabilito dall’articolo 8 dello Statuto speciale.

 

Per le regioni a statuto speciale le disposizioni dello statuto – adottato, com’è noto, con legge costituzionale - concernenti il proprio sistema finanziario possono essere modificate con legge ordinaria “sentita la Regione”, così dispone per la Sardegna l’articolo 54, comma 5 della legge costituzionale n. 3/1948. Analogamente dispone lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, mentre nel caso del Trentino-Alto Adige è richiesto “l’accordo” tra Governo ed ente interessato[57].

La procedura per l’acquisizione del parere della Regione non è stata codificata, né è rintracciabile a riguardo una prassi parlamentare nell’iter delle precedenti leggi  che hanno apportato modifiche al sistema finanziario delle regioni.

 

La norma in esame prevede, per un verso, un aumento delle risorse finanziarie attribuite alla regione realizzato con le modifiche all’articolo 8 dello statuto disposte dal comma 1, che attribuiscono alla regione una compartecipazione di 9/10 all’IVA e dei 7/10 di tutte le altre entrate erariali e la definizione, disposta dal comma 2, della questione del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale. Per l’altro verso vengono trasferite alla Regione funzioni fino ad ora esercitate dallo Stato (comma 5).

Questo nuovo ordinamento entrerà a regime nel 2010. Con riguardo alle principali compartecipazioni (IRPEF, IRPEG e gli aggiuntivi 7/10 delle altre imposte) il comma 6 fissa infatti un tetto massimo di oneri per lo Stato per gli anni 2007, 2008, 2009. Per gli stessi anni, lo Stato conserva a proprio carico l’esercizio delle funzioni trasferite (comma 8).

Fin dal 2007 invece la regione dovrà provvedere integralmente, secondo quanto disposto dal comma 4, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio, attualmente finanziato dalla Regione solo per il 29%. Per gli anni 2007, 2008, 2009 – ovvero fino alla messa a regime del nuovo sistema - la spesa sanitaria viene finanziata con la compartecipazione IVA. La corrispondente quota verrà infatti attribuita in misura pari all’importo necessario a coprire la spesa sanitaria della Regione, maggiorato di 300 milioni di euro (comma 7). Ad integrazione di quanto dovuto come compartecipazione IVA per gli anni 2004-2006, alla regione viene inoltre attribuito (comma 3) un contributo ventennale di 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2026.

 

La regione richiedeva da tempo una definizione dei rapporti finanziari, lamentando da una parte la non rispondenza di quanto ricevuto a quanto stabilito nello statuto, dall’altra rilevando per taluni aspetti una non adeguata definizione normativa, in particolare per la questione dei tributi riscossi fuori il territorio della regione, ma imputabili ad attività o soggetti localizzati nella regione[58].

 

Aumento delle compartecipazioni e trasferimento di funzioni

Il comma 1 sostituisce integralmente l’articolo 8 dello Statuto, le modifiche riguardano:

-          la compartecipazione sulla imposta sul valore aggiunto (IVA), prima attribuita in quota annuale variabile, ora fissata a 9/10;

-          la compartecipazione di 7/10 su tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

 

Attualmente la compartecipazione all’IVA è costituita da una quota variabile determinata d’intesa tra Stato e Regione per ciascun anno finanziario, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 250/1949[59]. Non è commisurata ad un parametro certo ma deve essere annualmente determinata in misura tale da sostenere, in concorso con gli altri trasferimenti erariali, le « spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione». Questa ulteriore specificazione del parametro è stata assunta dall’Amministrazione statale in adempimento di un ordine del giorno approvato dal Senato nel 1995. L’ammontare allora determinato è stato rivalutato poi annualmente al tasso di inflazione programmata. L’ultima determinazione (DM. 22.11.2004) é riferita all’anno 2003 ed è stata di circa 193,5 milioni di euro, pari al 22,9% della somma incassata sull’Isola.

La modifica apportata, oltre trasformare la quota variabile in una  compartecipazione di 9/10, corregge la definizione della base imponibile e introduce un parametro di calcolo. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 8 dello Statuto speciale, come modificato dalla norma in esame, la compartecipazione è riferita all’imposta sul valore aggiunto  “generata sul territorio della regione” – anziché  “riscossa nel territorio della regione” - ed è determinata sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT.

La norma in esame prevede inoltre il riconoscimento di un importo aggiuntivo sulle quote variabili relative agli anni 2004-2006. A tal fine, il comma 3 dispone uno stanziamento ventennale di 25 milioni di euro annui.

 

La seconda modifica di rilievo è l’introduzione della così detta “clausola residuale” che attribuisce alla regione una compartecipazione, determinata in  7/10, di tutte le imposte dirette e indirette riscosse nell’Isola. La disposizione statutaria specifica che è inclusa l’imposta locale sui redditi.

Visto la introduzione della clausola residuale, dal testo dell’articolo 8 viene eliminata la compartecipazione di 7/10 del gettito delle ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale nella regione.

 

Rimangono invariate le aliquote di compartecipazione relative alle altre imposte, nonché le altre entrate elencate nell’articolo 8 dello statuto.

La seguente Tabella mostra le entrate spettanti alla regione Sardegna ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto nel testo vigente e nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 102, primo comma in esame:

 


Aliquote compartecipazioni - art. 8 L.cost. 3/48

vigente

testo ex art. 102 AC 1746

a) IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della regione

7/10

7/10

a) IRPEG - Imposta sul reddito delle persone giuridiche riscossa nel territorio della regione

7/10

7/10

b) Imposte ipotecarie

9/10

9/10

b) Imposte sul bollo e di registro

9/10

9/10

b) Imposte di consumo sull’energia elettrica

9/10

9/10

b) Tasse sulle concessioni governative

9/10

9/10

c) Imposte sulle successioni e donazioni

5/10

5/10

d) Ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali

7/10

 7/10 (lett.m)

e) Imposte di fabbricazione (accise)

9/10

9/10 (lett. d)

f) Monopolio dei tabacchi (imposta erariale di consumo sui prodotti del)

9/10

9/10 (lett. e)

g) IVA generaleriscossa nel territorio della regione

quota variabile (annuale)

9/10 (lett f) IVA generata sul territorio regionale

h) Canone delle concessioni idroelettriche

10/10

10/10 (lett.g)

Clausola “residuale” per tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa  l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici

--

7/10 (lett.m)

 

altre entrate previste dall’art. 8 L.cost. 3/48 vigente

Testo ex art. 102 AC 1746

i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato

lett. h)

l) Redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio

lett. i)

m) Contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche  e di trasformazione fondiaria

lett. l)

 

 

 

Il comma 2 definisce la questione relativa al gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale e imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione. Il solo riferimento normativo a riguardo è attualmente contenuto nell’articolo 8, lett. d) dello Statuto speciale in relazione alla compartecipazione dei 7/10 delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo caso viene specificato che spettano alla regione (anche) le ritenute alla fonte operate da “imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale”. Questa disposizione risulta abrogata nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla norma in esame, che introduce invece un principio generale secondo cui in tutte le entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che affluiscono ad uffici finanziari situati fuori del territorio regionale ma relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale.

La disposizione di principio non è stata introdotta nel testo dello Statuto, né in questo sono state modificate le qualificazioni dei tributi erariali principali.

Nello specifico la compartecipazione all’IRPEF e all’IRPEG è riferita alle imposte “riscosse nel territorio della regione”. L’unica modifica apportata è quella già vista relativa all’IVA per cui viene qualificata come generata (e non riscossa) nell’Isola.

La questione dei tributi imputabili ad attività e soggetti propri della regione ma riscossi fuori del territorio della regione, e soprattutto la possibilità di determinarli e quantificarli, ha coinvolto tutte le regioni a statuto speciale. La specificazione “riscossa nel territorio della regione” è finora stata interpretata come un ostacolo normativo alla definizione della questione[60].

La relazione tecnica del Governo calcola la copertura della quota di gettito riscossa fuori del territorio della regione secondo il sistema vigente – ovvero riferita all’articolo 8, lettera d) appena illustrato - in 173, 180 e 187 milioni di euro per gli anni 2007-2009.

 

In conseguenza dell’aumento delle entrate, il comma 5 dispone il trasferimento alla regione delle seguenti funzioni:

-          trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle ferrovie meridionali sarde;

-          contiguità territoriale

-          Agenzia delle entrate

 

L’attuazione delle disposizioni relative alle maggiori entrate e la conseguente assunzione in capo alla Regione degli oneri relativi alle funzioni trasferite entrerà a regime solo nel 2010.

La compartecipazione all’IRPEF, all’IRPEG e alle altre entrate tributarie erariali dirette o indirette, di cui alla lettera m) dell’articolo 8 come modificato dalla norma in esame, per il triennio 2007-2009 sono calcolati in quota fissa, secondo quanto disposto dal comma 6.

In particolare alla regione Sardegna sono attribuiti rispettivamente 344 milioni di euro nel 2007, 371 milioni per l’anno 2008 e 482 milioni per l’anno 2009.

Come già ricordato il comma 8 dispone a carico dello Stato gli oneri per le funzioni trasferite, per gli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

Il finanziamento della spesa sanitaria

Il comma 4 dell’articolo in esame dispone a decorrere dal 2007 a totale carico della regione il finanziamento del Servizio sanitario.

La regione Sardegna concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio nella misura del 29%. La misura è stata così fissata da ultimo dalla legge 662/1996, articolo 1, comma 143.

 

A riguardo si ricorda che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono interamente con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria senza alcun onere per Stato.

Le regioni Sicilia e Sardegna finanziano invece solo in parte con risorse del proprio bilancio la spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito dei tributi specifici (rispettivamente 42,5% e 29%). La quota restante (57,5% e 71%, rispettivamente) è finanziata dalla parte residua del Fondo sanitario nazionale nell’ambito del Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56/2000.

Si ricorda infine che l’articolo 101 del disegno di legge in esame dispone in merito alla regione Sicilia: la regione per gli anni 2007, 2008 e 2009 deve incrementare il finanziamento della spesa sanitaria a carico del proprio bilancio con somme, rispettivamente, pari al 45%, 47,5% e 50%.

 

Nel triennio 2007-2009 la copertura degli oneri per il finanziamento integrale del servizio sanitario è garantita dalla “nuova” compartecipazione IVA.

 

Il comma 7 dispone che per gli anni 2007, 2008 e 2009 la compartecipazione all’IVA viene attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria, come determinato per ciascun anno dalle delibere CIPE, aumentato di 300 milioni di euro annui.

La relazione tecnica del Governo calcola questa spesa rispettivamente in 1.274, 1.293 e 1.312 milioni di euro.

 

Nel complesso gli oneri a carico dello Stato, nel triennio 2007-2009 sono i seguenti:

-          arretrati delle quote variabili IVA 2004-2006 (comma 3): 25 milioni di euro annui

-          acconto nuovo ordinamento (comma 6: IRPEF, IRPEG e lett. m)): 344,  371 e 482 milioni di euro

-          compartecipazione IVA per spesa sanitaria (comma 7): 1.274, 1.293 e 1.312 milioni di euro

Sottratto la copertura assicurata dall’ordinamento finanziario vigente della regione Sardegna e dal finanziamento statale del fondo sanitario nazionale, il Governo calcola il saldo netto da finanziare nel triennio 2007-2009, rispettivamente in 225, 240 e 340 milioni di euro.


Articolo 192
(Politiche per la famiglia)

 

1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore; finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo al fine di:

       a) finanziare la elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia;

       b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata;

       c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 53 del 2000 è abrogato.

 

La norma in esame (comma 1) stanzia 215 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009 per integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito recentemente con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007 (cfr. art. 19, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006).

La stessa norma istitutiva si limitava ad indicare alcune finalità del Fondo, destinato a:

-          “realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali”;

-          “supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia”.

 

Si ricorda che la configurazione e le finalità del Fondo sono state oggetto di riflessione anche da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera, nel corso dell’iter di conversione del decreto legge n. 223/2006, con particolare riferimento alla necessità che le risorse del Fondo non fossero destinate al finanziamento di interventi ricadenti nell’ambito di settori di competenza delle Regioni[61].

 

A questo riguardo la norma in esame (commi 1 e 2)  precisa ulteriormente le finalità ed i criteri di utilizzo delle risorse con riferimento:

- all’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio, assicurando il concorso di regioni, enti locali e del terzo settore;

- ad iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge n. 53 del 2000;

- alla sperimentazione di modalità di riduzione dei costi dei servizi per le famiglie numerose;

- al sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia;

- alla valorizzazione delle iniziative adottate da enti locali ed imprese;

- al sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione ad esse preposta;

- alla realizzazione di un piano nazionale per la famiglia;

- alla definizione di un piano per il potenziamento dei consultori familiari;

- alla promozione di un Accordo in sede di Conferenza Stato regioni per la qualificazione delle assistenti familiari.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 193 del presente ddl finanziaria, le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche per la realizzazione di un piano di servizi socio educativi.

 

 Il riparto delle risorse è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia (comma 3); lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia; sempre con regolamento del Ministro delle politiche della famiglia (di concerto con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità), sono definiti i criteri di assegnazione dei contributi di cui alla legge n. 53 del 2000.

 

 

Si segnala che l’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia si basa su una convenzione a  titolo oneroso tra l’ex Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il Comune di Bologna con funzioni di Comune capofila. Della struttura, oltre alla costituzione di un apposito Comitato di coordinamento tecnico scientifico, supportato da esperti e rappresentanti delle Amministrazione e da componenti e rappresentanti delle istituzioni regionali, locali e del mondo dell'associazionismo, fanno parte i rappresentanti di 25 Comuni italiani.

L’Osservatorio svolge in particolare i compiti di osservazione dei cambiamenti strutturali della famiglia e delle tipologie familiari e dei nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le istituzioni, l’associazionismo sociale e il sistema produttivo nonché di monitoraggio delle iniziative assunte a livello locale.

 

Con riferimento ai contributi previsti dalla legge n. 53 del 2000 per finanziare le iniziative delle aziende che applichino accordi contrattuali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare i tempi di vita e lavoro, si ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, le condizioni di ammissibilità al finanziamento ed i criteri di concessione dei contributi sono stati definiti con decreto del Ministro del lavoro del 15 maggio 2001.

 

L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia sono stati istituiti dalla legge n. 451 del 1997[62]. Il primo ha il compito di predisporre ogni due anni il piano nazionale citato e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti, nonché ogni cinque anni lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, mentre al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia spetta raccogliere e rendere pubblici normative, progetti di legge, dati statistici e pubblicazioni scientifiche; realizzare la mappa dei servizi e delle risorse destinati all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto quinquennale sopra citati; formulare proposte di progetti-pilota per i soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alle madri nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni che interessano il mondo minorile. In particolare, per il Centro, è stato recentemente emanato il regolamento di organizzazione[63], che ne individua gli organi, determinandone le rispettive competenze.

 

La Commissione per le adozioni internazionali - CAI[64], istituita dalla legge n. 476 del 1998[65] (che ha novellato l’art. 38 della legge n. 183 del 1984) presso la Presidenza del Consiglio, svolge le funzioni di Autorità centrale – secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja – ai fini del controllo del corretto svolgimento delle procedure di adozione internazionale. Tra i principali compiti della CAI figurano in particolare: la collaborazione con le autorità centrali degli altri Stati; la proposta di stipulare di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale; la promozione della cooperazione fra i soggetti, che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, e di iniziative di formazione per quanti operino nel settore; l’autorizzazione dell'ingresso e del soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione; la certificazione della conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione. Conformemente a quanto previsto dalla Convenzione, la Commissione, inoltre, è chiamata ad autorizzare l’attività degli enti - che curano concretamente la procedura di adozione – in presenza di specifici presupposti, individuati dalla legge[66]. La CAI vigila sull’operato degli enti e cura la tenuta del relativo albo.

 

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38[67] presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dei suddetti fenomeni. A tale fine è prevista una banca dati per raccogliere tutte le informazioni utili per il monitoraggio della pedofilia.

Un decreto del Ministro per le pari opportunità, non ancora emanato (la legge 38/2006 ne prevedeva l’adozione entro sei mesi dalla sua entrata in vigore) definirà la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati.

Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.


 

Articolo 193
(Piano servizi socio-educativi)

 

1. Il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 192.

 

 

Il comma 1 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2007, 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi soci-educativi (asili nido, servizi integrativi e asili aziendali).

 La realizzazione del piano è affidata ad una specifica intesa in sede di Conferenza unificata, promossa dal Ministro della famiglia e dai Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità.

L’intesa è stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131[68] che stabilisce  che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Le disposizioni sono volte al raggiungimento entro il 2010 dell’obiettivo comune di della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23- 24 marzo 2000.

 

 Il comma 2 precisa che per l’attuazione delle disposizioni in esame possono essere impiegate anche una parte delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il Fondo per le politiche della famiglia (art. 192).

 

Si ricorda che la Strategia di Lisbona, nel 2000, ha identificato lo sviluppo delle strutture per l’infanzia come uno degli snodi principali per l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro in modo da raggiungere l’obiettivo del 60% entro il 2010.

In particolare, si è rilevata la necessità di favorire tutti gli aspetti delle pari opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini.

Nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona ha invitato gli Stati membri ad elevare l’offerta di asili nido, in modo da consentire la frequenza al 33% dei bambini sotto i tre anni entro il 2010.

 

La relazione illustrativa al ddl finanziaria evidenzia che l’attuale copertura territoriale, al 31 dicembre 2005, è pari al 9,9 per cento. Secondo le stime del Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, riportate dalla medesima relazione illustrativa, per ogni incremento del 5% della copertura nazionale sarebbero necessari due miliardi di euro.

La relazione sottolinea che il raggiungimento dell’obiettivo indicato dal comma 1 (copertura territoriale del 33% entro il 2010) richiederebbe pertanto una cifra complessiva di 9 miliardi di euro. In ragione dell’attuale congiuntura economica, lo stanziamento previsto da questa norma, fatta salva la possibilità di incrementare le risorse negli anni futuri, è sensibilmente inferiore alle necessità.

 

Al riguardo si segnala che la norma appare configurare un nuovo Fondo destinato a promuovere la realizzazione di servizi socio educativi su tutto il territorio nazionale, senza peraltro disciplinare criteri e modalità di riparto delle risorse. Tale aspetto potrebbe rivestire una specifica rilevanza anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in ordine ad alcune disposizioni di legge approvate a livello nazionale negli anni  scorsi e volte ad ampliare il numero degli asili nido e degli asili aziendali.

 

Con la sentenza n. 370 del 2003, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001, concernenti il finanziamento e la promozione degli asili nido. La Corte, anche sulla base dell’evoluzione normativa in merito alla funzione degli asili nido, ha ritenuto oggi prevalenti i profili relativi alla formazione ed istruzione  pre scolare del bambino: pertanto gli interventi in materia devono essere ricondotti nell’ambito della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.

La Corte ha ritenuto illegittima, ai sensi dell’art. 119 della Cost., la costituzione di un fondo statale a destinazione vincolata, perché non rientrante nella fattispecie di cui al comma quinto dello stesso art. 119 Cost., in ordine agli interventi sociali a favore di determinate regioni o enti locali. Il Fondo in questione lederebbe pertanto l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, mantenendo indebitamente poteri discrezionali allo Stato.

In attuazione di tale sentenza, le risorse del Fondo per gli asili nido sono confluite dell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Con lasentenza n. 320 del 2004, è stata dichiarata l’illegittimità anche delle norme sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro nidi, di cui all’art. 91 della legge n. 289 del 2002.

La Corte, richiamando i principi contenuti nella sentenza n. 370 del 2003, ribadisce che il sistema di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni delineato dall'art. 117 Cost. «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».

 


Articolo 194
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

 

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

L’articolo in esame aumenta la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito dal D.L. 223/2006, in quanto prevede un incremento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

 

Il D.L. 223/2006[69], conv. in L. 248/2006, ha disposto al co. 3 dell’art. 19 l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo denominato Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il fondo, destinato a promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, prevedeva l’assegnazione di una somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

 

Le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri (o del ministro delegato[70]) in materia di pari opportunità sono oggi riassunte nell’art. 2 del recente Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con D.Lgs. 198/2006[71], ai sensi del quale spetta al Presidente del Consiglio promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Sull’ambito di tali competenze ha inciso il recente D.L. 181/2006[72] (art. 1, co. 19, lett. f) e g), che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio talune funzioni di competenza statale in materia di pari opportunità nei rapporti di lavoro e di azioni positive per l'imprenditoria femminile, in precedenza attribuite rispettivamente al ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro delle attività produttive.

Nel 1997 è stato istituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per le pari opportunità, come struttura di supporto per l’attività del ministro. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento opera nell'area funzionale concernente la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni.


Articolo 197
(Prevenzione delle mutilazioni genitali)

 

1. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

 

Le disposizioni in esame autorizzano l’ulteriore spesa di 500.000 euro l’anno per l’espletamento del coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza delle vittime ed alla eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile

Il coordinamento delle predette attività è assegnato, ai sensi della disciplina vigente[73], al Dipartimento per le pari opportunità che lo esercita nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 

 


Articolo 198
(Fondo per le non autosufficienze)

 

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.

 

 

La norma in esame istituisce un “Fondo per le non autosufficienze” presso il Ministero della solidarietà sociale, al fine incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, “nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale”.

La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e sarà ripartita con decreto del Ministro della solidarietà sociale.

 

Nella relazione di accompagnamento si puntualizza che tali risorse finanziarie potranno essere utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento a favore di soggetti non autosufficienti, in previsione della creazione di un sistema integrato, che dovrà essere realizzato nel rispetto delle competenze istituzionali disciplinate dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e nell’ambito dei principi dettati dalla legge n. 328 del 2000.

 

Al riguardo si segnala che il nuovo Fondo si affianca al Fondo nazionale per le politiche sociali, differenziandosi da questo anche per le diverse modalità di riparto delle risorse, con particolare riguardo alla mancata previsione di un Intesa o di un parere della Conferenza unificata Stato e autonomie locali.

Si ricorda altresì che la Commissione Affari sociali della Camera ha avviato il dibattito sulle proposte di legge in materia, di iniziativa parlamentare e popolare (su tali proposte e sui problemi inerenti il rispetto del titolo V della Costituzione cfr. il dossier del Servizio studi n. 19 del 2006).

 


Articolo 199
(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)

 

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità per le materie di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

 

L’articolo in esame istituisce un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati presso il Ministero della solidarietà sociale. La dotazione del Fondo è pari a  50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

 

Il termine “inclusione sociale” si riferisce all’ambito delle politiche sociali (nelle quali rientrano anche le politiche per l’occupazione) collegate alla povertà, all’emarginazione e, più di recente, ai problemi posti dalle società multietniche. Le azioni destinate a promuovere l’inclusione sociale possono essere individuate in primo luogo nelle politiche dirette a favorire l’accesso all’alloggio da parte degli immigrati e a favorirne l’inserimento lavorativo (con particolare riguardo alle donne). L’inclusione sociale è altresì riferita alla promozione di pari opportunità per l'accesso all'istruzione, alla formazione, ai servizi collettivi e all'assistenza sanitaria dei soggetti particolarmente deboli quali gli immigrati[74].

 

Il secondo periodo del comma 1 precisa che il Fondo è gestito di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità per le materie di cui:

§         all’art. 42 del testo unico sull’immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998[75],concernente le misure di integrazione sociale per gli immigrati;

§         agli artt. 12 e 13 della L. 228/2003[76], recante misure contro la tratta di persone.

 

L’art. 42 del D.Lgs. 286/1998 (Misure di integrazione sociale) indica tali misure come azioni in grado di favorire:

§         la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e doveri;

§         la conoscenza e valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli immigrati regolari;

§         la realizzazione di convenzioni con associazioni per l’impiego all’interno delle proprie strutture di stranieri, in possesso di carta o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ai due anni, in qualità di mediatore culturale;

§         l’organizzazione di corsi di formazione destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che abbiano rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

Come stabilito dal successivo art. 45 dello stesso decreto legislativo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato fra l’altro al finanziamento delle iniziative illustrate dall’art. 42. La determinazione e quantificazione della quota di tale Fondo è rinviata alla legge finanziaria.

 

L’art. 12 della L. 228/2003 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di protezione sociale già previsti dall’art. 18 del testo unico sull’immigrazione (Soggiorno per motivi di protezione sociale[77]), nel quale confluiscono anche i proventi dei patrimoni confiscati alle organizzazioni criminali.

Il successivo art. 13 prevede l’istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 601 (Tratta di persone) del codice penale. Il programma garantisce alle vittime, in via transitoria, un alloggio, vitto e assistenza sanitaria. Il finanziamento è di 2,5 milioni di euro annui.

 

Ai sensi del successivo comma 2, gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati sono adottati dal ministro della solidarietà sociale, di concerto con il ministro per le politiche per la famiglia e con il ministro della salute.

Sembrerebbe opportuno esplicitare, con riguardo al concerto richiesto per i singoli atti, il rapporto tra il disposto del comma 2 e quello di cui all’ultimo periodo del comma 1.

 

 

 

 

 

 

Articolo 200
(Interventi di solidarietà sociale)

 

1. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro annui per l'anno 2006 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2. Stralciato.

 

Il comma 1 riduce di 2,25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,  il contributo a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa. Tale contributo era stato previsto dalla scorsa legge finanziaria, con copertura a carico delle risorse del Fondo per le politiche sociali[78]. E’ previsto, altresì, che tali risorse confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

Si ricorda che alla Fondazione[79] partecipano quali soci fondatori il Ministero del lavoro e dello politiche sociali e altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità.

 

Il comma 2 è stato stralciato.

 


Articolo 202
(Reddito minimo di inserimento)

 

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

La norma in esame dispone una nuova proroga al 30 giugno 2007 dell’utilizzo delle risorse relative agli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, per la quale la disciplina vigente ha fissato il termine del 30 aprile 2006[80].

E’ previsto, altresì, che le somme non spese entro la suddetta data devono essere comunque versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali[81].

 

Al riguardo si segnala l’opportunità di un approfondimento riguardo alla conformità con il principio di annualità del bilancio della disposizione in esame, in quanto prevede un’ulteriore proroga della possibilità di utilizzare risorse stanziate inizialmente negli esercizi 2001 e 2002.

 

La legislazione in materia

L’istituto del reddito minimo di inserimento è stato introdotto, in via sperimentale, dalla legge 449/1997 (articolo 59, comma 47), a valere sul Fondo per le politiche sociali, istituito dalla medesima legge (articolo 59, comma 44). La legge reca una delega per la definizione delle modalità di attuazione concreta dell’istituto (esercitata con il decreto legislativo n. 237/1998[82]).

L’istituto riguarda i soggetti “privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in Lire 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo”.

Si ricorda che l’istituto del reddito minimo di inserimento era stato sostituito, di fatto, dal c.d. “reddito di ultima istanza”, prospettato nell’ambito del Patto per l’Italia e disciplinato dallalegge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003)[83];in base a tale norma, lo Stato concorre, insieme alle regioni, al finanziamento del reddito di ultima istanza, la cui istituzione è facoltà delle regioni: si tratta di un beneficio economico collegato ai programmi di reinserimento sociale e destinato, secondo la definizione di cui alla presente legge, alle famiglie:

-          a rischio di esclusione sociale;

-          e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

Su quest’ultima disposizione è peraltro intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 423 del 2004[84], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, in quanto riferita ad interventi di natura assistenziale, rientranti perciò nella competenza esclusiva regionale.

 

 


Articolo 203
(Non ripetibilità di somme erogate)

 

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria non sono ripetibili.

2. Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

3. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1 sono estinti.

 

 

La norma in esame disciplina i casi di erronea attribuzione a cittadini extracomunitari dei benefici economici (1.000 euro nel 2006) previsti dalla scorsa legge finanziaria a favore dei genitori, in caso nascita o adozione di un bambino.

 

L’art. 1, commi 331-334, della legge n. 266 del 2005 riservava tale beneficio esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia[85]

 

La relazione illustrativa al ddl finanziaria sottolinea i numerosi casi di indebita percezione del contributo accertati dalla Guardia di finanza, determinati anche da un erronea comunicazione degli uffici ministeriali, con la quale era stata data notizia del beneficio (e inviato il relativo modulo di autocertificazione) a tutti i genitori dei bambini nati nel 2005, inclusi i soggetti extracomunitari. La relazione evidenzia altresì che in caso di contenzioso, l’esito sarebbe quasi sicuramente negativo per l’Amministrazione.

 

 La norma in esame prevede la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite da soggetti exrtracomunitari, l’inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 e l’estinzione dei procedimenti di opposizione pendenti.

 


Articolo 204
(Fondo per le politiche giovanili)

 

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

Il decreto legge n. 223 del 2006[86], ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per le politiche giovanili, finalizzato a “promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione nonché a facilitare l’accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi”.

Lo stanziamento previsto normativa citata è pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui dal 2007.

 

Si ricorda che le finalità del Fondo sono state oggetto di dibattito presso la I Commissione della Camera, nel corso dell’iter di conversione del decreto legge n. 223 del 2006; il parere espresso nella seduta del 27 luglio scorso sottolineava l’opportunità di un approfondimento della norma, volto ad escludere che le risorse stanziate “possano essere finalizzate a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa delle regioni”.

 

La norma  in esame dispone un incremento del predetto stanziamento di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

La relazione di accompagnamento al ddl sottolinea l’insufficienza delle risorse attualmente previste per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge istitutiva.


Articolo 205
(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

 

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 556) ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze” nonché il “Fondo nazionale per le politiche giovanili”.

Il Fondo, pari a 5 milioni di euro per il 2006, è destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze.

 

La norma in esame dispone un incremento della predetta dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 


TABELLA A

(Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)

 

Si ricorda che la tabella A del disegno di legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli stanziamenti non incidono sugli stati di previsione dei singoli ministeri poiché il fondo è iscritto in un’apposita u.p.b. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda la XII Commissione, la relazione di accompagnamento non esplicita la destinazione delle risorse, limitandosi ad utilizzare per gli accantonamenti relativi al Ministero dell’economia e delle finanze, della solidarieta’ sociale, della salute, la dizione “interventi vari” (pag. 123 dell’A.C. 1746 bis).

 

(migliaia di euro)

Importo totale degli stanziamenti in Tabella A

3.824.329

4.047.083

4.047.083

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

2007

2008

2009

Accantonamento complessivo per il Ministero

3.240.720

3.240.720

3.240.720

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

2007

2008

2009

Accantonamento complessivo per il Ministero

50.000

50.000

50.000

MINISTERO DELLA SALUTE

2007

2008

2009

Accantonamento complessivo del Ministero

100.000

100.000

100.000

 


 

TABELLA B

(Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)

 

Si ricorda che la tabella B del disegno di legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale, con funzioni e caratteristiche identiche a quelle del fondo di parte corrente.

Dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, non emergono accantonamenti destinati  a provvedimenti rientranti nelle competenze della la XII Commissione (pag. 124 dell’A.C. 1746 bis).


TABELLA C

 

Si ricorda che la tabella C concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è operata direttamente dalla legge finanziaria.

Qui di seguito si riportano gli interventi più rilevanti di interesse della Commissione Affari sociali.

 

(Tra parentesi e in corsivo sono indicate le variazioni nel 2007 rispetto al bilancio a legislazione vigente, sulla base di quanto indicato negli allegati 1 e  2 al disegno di legge finanziaria, p. 125 e ss. dell'A.C. 1746 bis).

 

 

(migliaia di euro)

Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2007

2008

2009

Ministero dell'economia

Decreto legislativo n. 446/1997: IRAP

Art. 39, comma 3, Integrazione FSN, minori entrate IRAP, etc.

(4.1.2.1.  – FSN – cap. 2701)

670.000

 

 

Ministero della solidarietà sociale

Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali.

(4.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali  - cap. 3671)

Nota bene: le risorse finanziarie per le politiche sociali a disposizione di regioni, Inps e altri livelli istituzionali sono presenti anche in altri capitoli di spesa del bilancio dello Stato (per un’analisi più approfondita riguardo al Fondo per le politiche sociali, cfr. il dossier documentazione e ricerche n. 2/12 del Servizio studi sulle Politiche legislative e attività istituzionali nella XIV legislatura). Ai fini del confronto con le risorse stanziate a legislazione vigente, si segnala che tale capitolo di spesa è stato integrato di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006 (art. 18, comma 2).

1.626.780

 

(+145.000)

1.676.780

 

(+195.000)

1.379.780

 

 

Ministero della giustizia

 

D.P.R. 309/1990

Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti

(4.1.2.1 – mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto dei detenuti  - cap. 1768)

4.900

(=)

4.900

(=)

4.900

 


 

Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2007

2008

2009

Ministero della salute

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947

Contributo all’Organizzazione mondiale sanità (OMS)

(4.1.2.3 – organizzazione mondiale della sanità – cap 4320

19.649

(=)

19.649

(=)

19.649

 

D.P.R. 613/1980

Contributo alla Croce rossa italiana

(3.1.2.20 - Croce rossa italiana – cap. 3453)

30.380

(=)

30.380

(=)

30.380

 

D.Lgs. 502/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria.

Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 – ricerca scientifica -  cap. 3392)

341.500

(+72.000)

341.500

(+72.000)

341.500

 

D.Lgs. 267/1993, Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità

(3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità – cap. 3443)

100.000

(+14.089)

100.000

(+14.089)

100.000

 

D.Lgs. 268/1993, Riordinamento dell’ISPESL

(3.1.2.17 – ISPESL – cap. 3447

65.530

(=)

65.530

(=)

65.530

 

Legge 549/1995

Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi

(3.1.2.11  - contributi ad enti ed organismi – cap. 3412

5.586

(=)

5.586

(=)

5.586

 


 

Amministrazione di riferimento

Finalizzazione

2007

2008

2009

 

Legge 434/1998, Finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo

(5.1.2.3 - prevenzione del randagismo – cap. 4340)

4.018

(=)

4.018

(=)

4.018

 

 

Legge 129/2001, Agenzia servizi sanitari regionali.

Art. 2, comma 4

( 3.1.2.21 – Agenzia servizi sanitari regionali  - cap. 3457

4.998

(=)

  4.998

(=)

4.998

 

 

D.L. 269/2003 (convertito nella L. 326/2003) Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici.

Art. 48, comma 9 - Agenzia italiana del farmaco AIFA

(3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco – cap. 3458)

(3.2.3.5  - Agenzia italiana del farmaco – cap. 7230)

45.250

(=)

45.250

(=)

45.250

 

 

Totale stanziamenti MINISTERO DELLA SALUTE

616.911

(+86.089)

616.911

(+86.089)

616.911

 

 


TABELLA D

La tabella D concerne il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificato tra le spese in conto capitale.

 

(in migliaia di euro)

 

 

Amministrazione di riferimento

Finalizzazioni

2007

2008

2009

Ministero dell'economia

Legge 448/1998 - misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 50, comma 1, punto C: edilizia sanitaria pubblica. Settore 17 – (4.2.3.3 - edilizia sanitaria – cap. 7464).

 

 

1.000.000

 

Nota bene. Ai sensi dell’art. 84 del ddl finanziaria, anche lo stanziamento in esame è soggetto ai vincoli di utilizzo del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto,  alle cui risorse è direttamente connesso (vedi la scheda di lettura sull’art. 84 del ddl).


TABELLA F

La Tabella F riguarda gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, anche in relazione ai rifinanziamenti di cui alla precedente tabella D.

(migliaia di euro)

 

 

2007

2008

2009

2010 e seguenti

Settori di intervento nn. 17 e 25

 

 

 

 

Legge 448/1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 50, comma 1, lett. c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 cap. 7464) (a)

784.000

784.000

1.520.000

1.200.000

Legge finanziaria N. 350/2003

Art. 3, co. 114, risanamento policlinico Umberto I Roma Settore 17 – (4.2.3.21 – cap. 7560)

9.000

(=)

 

 

 

 

(a) In base alle tabelle D ed F e all’allegato 6 al ddl finanziaria, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica nel triennio 2007-2009 sarebbero ridistribuite tra i diversi anni finanziari, facendo in particolare registrare un incremento pari a 400 mln di euro sia nel 2007 che nel 2008.


Documentazione del Governo


Disegno di legge A.C. 1746-bis, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
R
elazione tecnica (stralci)

 




[1]    Ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge delega n. 421 del 1992), e successive modificazioni.

[2]    articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge n. 266 del 2005.

[3]     Si ricorda che l’art. 12 del decreto-legge n. 4/2006, recante “"Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" , convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 98, della richiamata legge n. 311 del 2004, relative all’anno 2005, possano essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei D.P.C.M. previsti.

[4]     Recante fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del2004.

[5]     “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

[6]    Il citato comma 91 prevede che gli oneri dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti economici del personale di amministrazioni non statali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di vincolo alle assunzioni nel pubblico impiego (commi da 93 a 106 della legge finanziaria 2005). Ai comitati di settore è assegnato il compito di quantificare le relative risorse e la quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi al "tetto" alla crescita delle retribuzioni stabilito per il personale dello Stato (comma 88 della legge finanziaria 2005).

[7]    Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[8]     Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

[9]     In base al principio della competenza economica, adottato dal sistema europeo dei conti (SEC95), i flussi sono registrati nel sistema dei conti allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Il criterio della competenza economica non coincide dunque né con il criterio della competenza (giuridica) né con il criterio della cassa adottati nei bilanci a livello nazionale.

[10]    Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95) è il Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

[11]   Cfr. art. 1, comma 164 della legge n. 311 del 2004.

[12]   Cfr. art. 1, comma 278 della legge n. 266 del 2005.

[13]   Un’analisi degli interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa negli utili anni è contenuta nel dossier documentazione e ricerche del Servizio studi n. 2/XII.

[14]   Cfr. art. 1, comma 164 della legge n. 311 del 2004 e l’art. 8 dell’Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato Regioni.

[15]   Cfr. art. 1, comma 174, della legge n. 311del  2004, come modificato dall’art. 1, comma 277 della legge  n. 266 del 2005.

[16]   Il riferimento – ripetutamente esplicitato nelle disposizioni successive – è a quanto dispongono in proposito i commi 173 e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)».

[17]    La ‘deroga’ opera di fatto sulla disciplina attuativa recata dal Decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (v. il punto specifico nella scheda). La disposizione del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 56/2000 richiamata dal testo in esame si limita ad introdurre il sistema delle anticipazioni di tesoreria ed a rimetterne la disciplina al (allora) Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La disposizione legislativa non stabilisce alcuna misura né modalità di erogazione ma stabilisce, come criterio telelogico, che le anticipazioni siano erogate «in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell’IRAP e dell’Addizionale regionale all’IRPEF, l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente». Principi di fatto accolti dalla anticipazione del 95 per cento delle somme spettanti.

      Le regioni ‘incassano’ i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di IRAP e di Addizionale regionale all’IRPEF secondo modalità e tempi stabiliti con il DM 24/3/1998, “Modalità di riversamento delle somme riscosse per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”. A seconda della natura dei contribuenti i versamenti affluiscono in speciali conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, o sono versati sulle contabilità speciali di giro fondi istituite presso le sezioni provinciali di Tesoreria per essere poi versati sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale. Da questi sono prelevati – secondo l’ordinaria disciplina di tesoreria – in favore del <conto sanità> e del <conto contributi sanitari>. Tuttavia, l’afflusso delle somme non è in grado di garantire la continuità dei pagamenti che è invece assicurata dalla disciplina delle anticipazioni. Queste, a loro volta, si ‘compensano’ con le somme affluite a titolo di versamenti IRAP e IRPEF.

[18]    Si ricorda che il complesso delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale finanzia sia la spesa stabilita come necessaria ad assicurare i L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), spesa che coincide sostanzialmente con la «quota indistinta del fabbisogno sanitario», sia programmi particolari di intervento, nazionali e regionali, stabiliti da leggi specifiche. La disciplina delle anticipazioni di tesoreria non si applica a questa seconda parte del finanziamento. La somma spettante a ciascuna regione a titolo di ‘quota indistinta’ viene determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, in base ad alcuni parametri che ‘correggono’ la quota capitarla (popolazione di ciascuna regione) in ragione della spesa storica, della dimensione territoriale e di indici di morbilità di ciascuna regione. Di fatto quelle ‘correzioni’ sono già scontate dalla proposta di ripartizione fatta dal Ministero della Salute e dalla Ragioneria generale dello Stato alla Conferenza Stato-Regioni e, di conseguenza, nell’intesa che si raggiunge. Pertanto per questa parte la determinazione del CIPE si adegua alla ripartizione stabilita in Conferenza.

[19]    Istituite e disciplinate ai sensi dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

[20]    Sulla proposta di determinazione e di ripartizione delle disponibilità finanziarie per il SSN 2006 avanzata dal Ministero della salute la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l’intesa il 28 marzo 2006, mentre non è ancora intervenuta la relativa delibera del CIPE. La ripartizione destina 88.180,77 milioni di Euro al finanziamento del fabbisogno indistinto 2006 rispetto ai 91.173,0 milioni di Euro che costituiscono il totale del fabbisogno della spesa sanitaria nazionale per il medesimo anno. Le entrate proprie delle regioni sono determinate complessivamente in 1.982,157 milioni di Euro (pari a quelle degli esercizi precedenti) e le compartecipazioni delle regioni a statuto speciale sono pari a 5.522,245 milioni di Euro, l’ammontare del 95 per cento che costituisce le anticipazioni disposte per quest’anno è pari a 76.237,328 milioni di Euro (al netto delle somme finali spettanti alle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano). Se fosse elevato al 97%, come previsto dalla disposizione in esame le regioni riceverebbero una maggiore anticipazione di circa due miliardi di euro, miliardi che non graverebbero per molte di esse sulle anticipazioni onerose che – per lo più – ottengono dai propri tesorieri. Si ricorda per altro che la proposta di legge finanziaria in esame (articolo 88, comma 2) aumenta di 2.000 milioni di euro il finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2006.

[21]   Giova ricordare che nella precedente disciplina – per risalire soltanto all’ultima stabilita dall’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) - la corresponsione delle anticipazioni parametrate al nuovo livello di finanziamento (maggiore di quello dell’esercizio precedente) era subordinata alla deliberazione del CIPE; deliberazione che, per varie contingenze, interviene tradizionalmente in fase avanzata di anno. Le regioni ottenevano nel frattempo anticipazioni commisurate alle (minori) spettanze dell’esercizio precedente. Il raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza dipende prevalentemente dalla decisione delle regioni e si può immaginare che essa possa intervenire ad inizio di anno, ora che la legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 319-324) ha rimosso i contrasti sull’applicazione del decreto legislativo n. 56/2000 (federalismo fiscale).

[22]    Si ricorda che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano finanziano la spesa sanitaria corrente per le prestazioni che assicurano i L.E.A. tramite i proventi dell’IRAP, dell’addizionale regionale all’IRPEF, della compartecipazione all’accisa sulle benzine e dei ticket. Una differenza invece è stabilita tra le regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano da un lato e – secondo la disciplina attualmente in vigore - le regioni Sicilia e Sardegna dall’altro. Le prime non partecipano alla determinazione e ripartizione della quota di finanziamento commisurata alla compartecipazione al gettito dell’IVA e finanziano interamente la parte restante del fabbisogno con somme provenienti dal proprio bilancio. regioni a statuto speciale e province autonome incassano secondo una disciplina specifica le somme derivanti dal gettito dell’IRAP, dell’addizionale all’Irpef e dalla compartecipazione alle accise. Alle regioni Valle d’Aosta e Friuli e alle province autonome di Trento e Bolzano non ha modo di applicarsi questa disciplina delle anticipazioni di tesoreria. Le regioni Sicilia e Sardegna finanziano invece solo in parte con risorse del proprio bilancio la spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito dei tributi specifici (rispettivamente 42,5% e 29%). La quota restante (57,5% e 71%, rispettivamente) è finanziata dalla parte residua del Fondo sanitario nazionale nell’ambito del Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56/2000. Per questa parte si applica la disciplina delle anticipazioni di tesoreria. Si devono ora considerare le modificazioni che a questa normativa sono introdotte dagli articoli 101 e 102 del disegno di legge in esame: in particolare, la regione Sicilia per gli anni 2007, 2008 e 2009 deve incrementare il finanziamento della spesa sanitaria a carico del proprio bilancio con somme, rispettivamente, pari al 45% (+2,5%), 47,5% (+5%) e 50% (+7,5%); somme che proiettate sulle assegnazioni 2006 (vedi nota successiva) comporterebbero un maggiore ‘contributo’ di 185,2 , 370,5 e 555,7 milioni di euro per la successione delle tre maggiorazioni considerate. Quanto alla regione Sardegna, essa dal 2007 riceverà maggiori entrate da compartecipazione erariale e finanzierà integralmente la spesa sanitaria con risorse del proprio bilancio al pari delle altre regioni a statuto speciale e delle province autonome.

[23]   Per l’anno 2006 la regione Sicilia concorre con 3.149,5 milioni di euro (42,5%) al finanziamento del fabbisogno indistinto stabilito in 7.410,5 milioni di euro; per il medesimo esercizio la regione Sardegna concorre con 711,1 milioni di euro (29%) al fabbisogno stabilito in 2.452,1 milioni di euro.

[24]   Intesa 23 marzo 2005, «Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311» pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2005, n. 105, S.O.

[25]      Il Tavolo tecnico istituito da questa intesa:

·          richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti

·          procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate

·          entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

·          effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

·          riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, .... provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004» cioè preclude l’accesso ad ulteriori finanziamenti e provvede a recuperare le somme eventualmente erogate.

[26]     L’articolo 6 della richiamata Intesa del 23 marzo 2005 ‘riassume’ gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore ed esplicita procedure di sollecitazione e procedure sanzionatorie per la serie dei possibili inadempimenti da parte delle regioni. Del resto l’Allegato ‘1’ di quell’accordo li richiama dettagliatamente: «In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 della presente Intesa, si riportano di seguito gli adempimenti già previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato nei termini stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, all'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come integrato dall'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dagli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, integrati dagli adempimenti previsti dalla presente Intesa.». Elenco al quale segue (articolo 2) una puntuale elencazione delle prescrizioni cui attenersi e delle misure ‘correttive’ da adottare.

 

[27]   Accordo raggiunto fra le regioni e adottato dallo Stato con l’articolo 1, commi 319-324, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006). Va ricordato però che la disciplina della ripartizione del contributo statale al finanziamento della spesa sanitaria corrente è la parte preponderante delle norme che dovranno dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione e, in generale, al ‘federalismo fiscale’. Federalismo del quale i criteri e i metodi della perequazione fra regioni con differenti capacità fiscali e differenti fabbisogni costituiscono anche la parte più problematica delle decisioni da assumere.

[28]   Comprensive, si deve credere, dell’incremento di 2.000 milioni di euro stabilito dal comma 2 dell’articolo in esame.

[29]    Riguardo all'attuale disciplina in materia, cfr. l'art. 9 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).

[30]    Cfr. l’art. 4 del DL n. 63 del 2002.

[31]   Cfr. art. 1, comma 283, della legge n. 266 del 2005.

[32]   La normativa vigente attribuisce tale compito al Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, sentiti la federazione nazionale dei medici, le società scientifiche interessate ed il Consiglio superiore di sanità.

[33]   Cfr. art. 8, comma 15, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni. La norma in esame non modifica la disciplina relativa al numero massimo di 8 prescrizioni, salvo le deroghe espressamente previste, di cui all’art. 35 della legge n. 449 del 1997.

[34]   Cfr. DM 15.5.1992.

[35]   Cfr al riguardo lo studio dell’ASSR pubblicato in allegato al presente dossier.

[36]   Il temine è anticipato al 1° luglio 2007 per le regioni in situazione di elevato deficit sanitario e che non abbiano adottato gli adempimenti in ordine ai rapporti con le strutture private di cui all’art. 8 quinquies, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 502 del 1992.

[37]   Il temine è anticipato al 1° luglio 2007 per le regioni in situazione di elevato deficit sanitario sopra indicate.

[38]   Ex art. 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato Regioni.

[39]   Cfr. l’art. 57 della legge n. 289 del 2002 e l’art. 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005. La norma in esame richiama espressamente le disposizioni volte a favorire l’alimentazione ed aggiornamento della banca dati del Ministero.

[40]   Cfr. art. 3 del D.L. n. 23 del 1998.

[41]   Art. 1, commi 288-289 della legge n. 266 del 2005.

[42]   Per l’attività del nuovo Sistema, il ministero può avvalersi della collaborazione di altre strutture pubbliche e private nonché di esperti fino ad un massimo di 20 unità.

[43]   Di cui al DPR 7 aprile 2006.

[44]   Le modifiche saranno adottate seguendo la medesima procedura per l’adozione del Piano (parere delle Commissioni parlamentari e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e d’intesa con la Conferenza unificata Stato – autonomie locali) ex art. 1, commi 5 e 9, del d.leg. n. 502 del 1992.

[45]   Di cui 5 milioni riservate ad iniziative assunte a livello nazionale.

[46]   Si ricorda che l’art. 2 bis del D.L n. 81 del 2004 aveva previsto stanziamenti per gli anni 2004-2006 per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi per lo screening del cancro della mammella e del collo dell’utero.

[47]   Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre  1991, n. 362, la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.

[48]   La tabella C allegata al ddl finanziaria prevede uno stanziamento complessivo di 341,5 milioni di euro annui.

[49]   Ai sensi del dell’art. 92, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e dell’art. 4, comma 170, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

[50]   Ex art. 4 del d.lgs. n, 281 del 1997.

[51]   L’articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 1997, autorizza per tali finalità, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi di lire. Tale importo è utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità. Le risorse in oggetto sono ora confluite fra le fonti di finanziamento dell’ Aifa  per effetto dell’articolo 48 de decreto legge n. 269/2003.

[52]   Cfr. il comma 40 dell'art. 1.

[53]   Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[54]   Conversione in legge del D.L. n. 273 del 2005, art. 38.

[55] D.P.R. 26-7-1965 n. 1074, Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, articolo 2.

[56] Per una più dettagliata analisi del finanziamento del Servizio sanitario da parte delle Regioni a Statuto speciale, si veda la scheda relativa all’articolo 88 del disegno di legge AC 1746 in esame, in particolare il comma 1, lett. d), note 7 e 8.

[57] Le norme sulle modifiche dello statuto, in particolare delle norme finanziarie sono le seguenti: Sardegna L.cost. 3/1948, art. 54, comma 5; Friuli-Venezia Giulia L.cost. 1/1963 art. 63, comma 5; Trentino-Alto Adige, DPR 670/1972 art. 104; Valle d’Aosta per la regione Sicilia invece non è possibile apportare modificazioni allo Statuto con legge ordinaria, R.D.Lgs. 455/1946, art. 41-ter , ma gran parte dell’ordinamento finanziario della regione è dettato da norme di attuazione (vedi DPR 1074/1965). Analogamente per la Regione Valle d’Aosta L.cost. 4/1948, art. 50 e L. 690/1981

[58] la c.d. «Vertenza entrate» La Regione ritiene che, per quanto le spetta a titolo di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, lo Stato le abbia trasferito in questi anni (molto) meno di quanto stabilisce lo Statuto: principalmente in relazione alla quota variabile dell’IVA e alla quota di compartecipazione all’IRPEF.

[59] DPR 250/1949 ,Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

[60] lo statuto della regione Sardegna non attribuisce una compartecipazione al gettito dell’imposta i cui presupposti si determinano sull’isola (come fa l’articolo 37 dello statuto siciliano) ma soltanto alle somme incassate sull’Isola; dunque, da una parte non è possibile attribuire alla regione compartecipazioni su tributi incassati altrove, se pure per redditi prodotti nella regione, d’altra parte le modalità di versamento delle imposte sui redditi fanno si che, se il contribuente (specie i sostituti di imposta) non indica il riferimento alla regione, a questa viene sottratta la relativa quota di compartecipazione. Vi è quindi una (limitata) possibilità di recuperare parte di quelle compartecipazioni verificando – oltre lo stretto vincolo dell’incasso nell’Isola – quali versamenti non siano stati fatti secondo le corrette indicazioni (e, sembra, che il Ministero abbia avviato questo accertamento). L’estensione della compartecipazione ai presupposti di imposta deve seguire però necessariamente il canale legislativo. Si tratta per altro di una rivendicazione avanzata anche dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

[61]   Cfr. seduta della I Commissione del 27 luglio 2006.

[62]Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia”.

[63]   Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284.

[64]    La Commissione è composta di undici membri: oltre al presidente, nominato dal Presidente del Consiglio, consta di due rappresentanti a testa per il citato Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio e per il ministero di grazia e giustizia, di uno a testa in rappresentanza dei ministeri degli esteri, interni e sanità, nonché di tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (in tema si veda il DPR 1 dicembre 1999, n. 492, “Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476”).

[65]   “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

[66]   Il nuovo art. 39-ter, l. n. 184/83, introdotto dalla legge n. 476 del 1998, prevede che gli enti:    siano diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali; si avvalgano di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, in grado di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione; dispongano di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle strutture per operare nei Paesi stranieri; non abbiano fini di lucro;         non operino pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione;             si impegnino a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia; abbiano sede legale nel territorio nazionale.

[67]   Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

[68]   Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla  L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[69]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, conv., con mod., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[70]    Si ricorda che, nell’ambito del Governo Prodi II, l’incarico relativo alle politiche per i diritti e le pari opportunità è stato conferito al ministro senza portafoglio on. Barbara Pollastrini.

[71]    D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. L’art. 2 del codice riassume le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità.

[72]    D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[73]   Articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

[75]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[76]    L. 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone.

[77]    Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 286/1998, può essere rilasciato a immigrati clandestini che siano vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento per consentire loro di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti delle organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

[78]   Cfr. l’articolo 1, comma 429, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

[79]   Istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

[80]   Cfr. articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), così come modificato prima dall’art. 5 del D.L. n. 236 del 2002 e, successivamente, dall'art. 7-undecies del D.L. n. 7 del 2005. I fondi stanziati erano pari a 350 mld di lire per il 2001 e 430 mld di lire per il 2002.

[81]   di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997

[82]   Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento (in attuazione della delega recata dall'articolo 59, commi 47 e 48, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

[83]   Art. 3, comma 101.

[84]   Cfr. G.U. del 5 gennaio 2005.

[85]   La norma prevedeva anche un limite di reddito.

[86]   Cfr. l’art. 19, comma 2.