Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri - A.C. 1268
Riferimenti:
AC n. 1268/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 58
Data: 19/10/2006
Descrittori:
CIMITERI   SANITA' PUBBLICA
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

NORME IN MATERIA DI DISPERSIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

A.C. 1268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 58

 

 

19 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0036

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

Quadro generale di riferimento normativo  9

§      Normativa nazionale  9

§      Provvedimenti regionali in materia di cremazione  10

§      Analisi dell’A.C. 1268 (Zanotti e altri)12

Progetto di legge

§      A.C. 1268, (on. Zanotti e d altri), Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri19

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117)29

§      Codice Penale (art. 411)32

§      R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (artt. 103, 228, 254, 337-345, 358)33

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17, co. 1)40

§      D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (artt. 49, 50, 52, 53, 63, 78-81, 90, 101-105)42

§      D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, conv. con mod., L. 28 febbraio 2001, n. 26. Disposizioni urgenti in materia di enti locali (art. 1, co. 7-bis)48

§      L. 30 marzo 2001, n. 130. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri50

§      L. 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 28)54

Normativa regionale

§      L.R. 29 luglio 2004, n. 19. Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria  57

§      L..R. 18 novembre 2003, n. 22. Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali67

§      L.R. 9 dicembre 2003, n. 33. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri74

§      L.R. 31 maggio 2004, n. 29 . Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti76

§      L.R. 21 luglio 2004, n. 12. Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali79

§      L.R. 23 dicembre 2004, n. 37. Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione  82

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1268

Titolo

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

3 luglio 2006

§       annuncio

4 luglio 2006

§       assegnazione

19 settembre 2006

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VIII (Ambiente)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta in esame, costituita da un solo articolo, è volta a garantire l’effettiva attuazione della legge n. 130 del 2001, relativamente alle disposizioni nazionali in materia di cremazione, integrando a tale fine i principi previsti dall'art. 3 della legge stessa ed eliminando il rinvio ad un regolamento interministeriale  per l’adeguamento del regolamento di polizia mortuaria (previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130 del 2001).

Il provvedimento stabilisce in particolare le condizioni per la dispersione delle ceneri all’aperto, nonché in aree private e nei centri abitati, e sopprime, altresì, l’obbligo per il medico di conservazione di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia.

(Per ulteriori approfondimento cfr. infra la scheda di lettura sulle singole disposizioni del provvedimento).

Relazioni allegate

Sulla proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non sono disponibili relazioni governative.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Come già ricordato, la legge n. 130 del 2001, approvata prima della riforma costituzionale del Titolo V, rinvia ad un regolamento del Presidente della Repubblica[1] per conformare il regolamento di polizia mortuaria ai principi indicati dalla legge stessa (art. 3). La proposta di legge in esame, modificando sul punto la legge n. 130, supera il divieto di disciplinare con regolamento statale materie non rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (previsto dall’art. 117, comma 6, della Cost.) e consente così di dare integrale attuazione alle disposizioni nazionali in materia di cremazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento investe una pluralità di profili, con particolare riferimento a quelli relativi alla materia ordinamento civile e penale (rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lett. i) e al rispetto delle condizioni igienico sanitarie (tutela della salute, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’art. 117, comma terzo).

Si segnala che alcune regioni hanno già disciplinato la materia della cremazione (cfr. la scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La proposta prevede l’abrogazione di alcune norme della legge n. 130 del 2001 con riferimento in particolare:

-            alla programmazione sulla costruzione dei crematori, affidata dall’art. 6 della legge n. 130 alle regioni;

-            alla definizione con decreto interministeriale di norme tecniche per la realizzazione dei crematori (art. 8 della legge n. 130 del 2001).

 

Si segnala inoltre che il comma 3 della proposta di legge in esame rinvia a regolamenti comunali per la disciplina della dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri.

Coordinamento con la normativa vigente

Il comma 16 dell’art. 1 della proposta in esame dispone l’abrogazione dell’art. 4 della legge n. 130 del 2001, che modificava il primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 [2], escludendo i cimiteri di urne dalla previsione valida per i cimiteri che devono essere posti almeno alla distanza di  duecento metri dai centri abitati.

Si segnala peraltro che il comma 1 dell’art. 338 citato è stato successivamente sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera a) della legge  n. 166 del  2002 [3], eliminando la deroga al limite minimo di 200 metri dal centro abitato. La proposta di legge in esame sopprime pertanto una norma non più in vigore.

Formulazione del testo

Si segnala che alcune disposizioni della proposta di legge in esame modificano o abrogano espressamente norme della legge n. 130 del 2001 (vedi, ad esempio, i commi 14, 15 e 16); altre norme, invece, intervengono  con integrazioni di singole disposizioni della legge n. 130 del 2001, senza però modificarle espressamente (ad esempio si vedano i commi 2 e 4).

 


Schede di lettura


Quadro generale di riferimento normativo

Normativa nazionale

La disciplina fondamentale in materia funeraria è contenuta nel t.u delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), ed in particolare al titolo VI (polizia mortuaria). Tale normativa è volta a stabilire l’ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica.

Il regolamento di polizia mortuaria (DPR n. 285 del 10 settembre 1990) contiene disposizioni, tra le altre, in materia di obitori (capo III), il trasporto dei cadaveri (capo IV), sui cimiteri (capo IX e X), sulle sepolture private nei cimiteri (capo XVIIII) e sui sepolcri privati fuori dei cimiteri (capo XXI).

 

Nel corso degli ultimi anni sono stati approvati alcuni specifici provvedimenti a livello nazionale concernenti:

-    la limitazione della gratuità del servizio di inumazione e cremazione ai casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (oltre al caso di disinteresse da parte dei familiari): vedi l’art. 1, comma 7 bis, del decreto legge n. 392 del 2000 [4];

-    la disciplina sull’edificabilità nelle zone adiacenti i cimiteri, adottando l’attuale formulazione dell’art. 338 del t.u delle leggi sanitarie: cfr. la legge n. 166 del 2002, art. 28.

 

Con la legge n. 130 del 2001 è stata disciplinata la materia della cremazione e dispersione delle ceneri, al fine di rimuovere gli ostacoli per la diffusione della pratica della cremazione, che riveste notevole rilievo anche per il problema della carenza di spazio nei cimiteri.

Tale legge legittima la dispersione delle ceneri - se autorizzata dall’ufficiale di stato civile su espressa volontà del defunto – in precedenza configurata come reato. Sono precisati i principi informativi del regolamento modificativo del regolamento di polizia mortuaria sopra citato (modalità di autorizzazione alla cremazione da parte dell’ufficiale di stato civile, modalità di espressione della volontà del defunto e modalità relative alla dispersione o alla conservazione delle ceneri).

Particolari facilitazioni sono dettate per gli indigenti, per i quali le spese possono essere sostenute dai comuni di ultima residenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Ad un ulteriore decreto sono demandate poi le tariffe per le operazioni connesse alla cremazione o alla conservazione o dispersione delle ceneri.

Alle regioni spetta l’elaborazione di piani per la realizzazione dei crematori, la cui gestione è affidata ai comuni.

 

Si segnala infine che l’intera materia delle attività nel settore funerario è stata oggetto nella scorsa legislatura di particolare approfondimento presso entrambi i rami del Parlamento, sulla base di un disegno di legge governativo e di alcune proposte di iniziativa parlamentare, senza peraltro che l’iter si concludesse (A.C. 4144 e abb.).  In tale ambito era affrontato anche il problema della concreta attuazione delle norme sulla cremazione [5].

Provvedimenti regionali in materia di cremazione

 Alcune regioni (Emilia Romagna e Lombardia) hanno disciplinato tale materia nell’ambito di norme organiche per il settore funerario, concernenti il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, mentre altre regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D’Aosta) hanno regolamentato puntualmente la materia della cremazione.

 

La legge della regione Emilia Romagna n. 19 del 2004, attribuisce alle Province la valutazione del fabbisogno di crematori nell’ambito del proprio territorio e la localizzazione, d’intesa con i Comuni interessati, dei nuovi impianti (art. 3), attribuendo ai comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e crematori (art. 4); spetta ai comuni stessi, con propri regolamenti stabilire, tra l’altro, le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri e dei crematori (art. 7). L’art. 11 riguarda specificamente la cremazione, rinviando nella sostanza alla normativa nazionale sui soggetti e sulle modalità di autorizzazione alla cremazione ovvero sui modi di dispersione e conservazione delle ceneri; la norma prevede altresì la possibilità di cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari [6].

La legge della regione Lombardia n. 22 del 2003 (art. 7), nel rinviare ai principi e modalità di cui alla legge n. 130 del 2001, disciplina anch’essa il caso di cremazione dei resti mortali di persone inumate in caso di “comprovata insufficienza delle sepolture” [7] e prevede tra l’altro l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

 

La legge della regione Piemonte n. 33 del 2003 ripropone i principi e le modalità di cui alla legge n. 130 del 2001, ponendo in particolare ulteriori condizioni per la cremazione di salme inumate. Anche questa disciplina consente, al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato (art. 1). La Giunta regionale definisce le modalità e i casi in cui è effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali (art. 2).

La legge della regione Toscana n. 29 del 2004  si ispira anch’essa aiprincipi di cui alla legge n. 130 del 2001, disciplinando l’ipotesi della rinuncia all’affidamento dell’urna da parte del soggetto affidatario (art. 1). E’ dettata una disciplina più in dettaglio sulla dispersione delle ceneri all’aperto [8],  rinviando ai regolamenti comunali per la normativa sui luoghi di dispersione delle ceneri e le relative violazioni (artt 4 e 5). La realizzazione di nuovi crematori è stabilita nell’ambito del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio (art. 6). Nei casi di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario e di dispersione delle ceneri é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto (art. 7). I comuni e la regione favoriscono e promuovono l’informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie e specifiche. Tali informazioni devono essere comunicate obbligatoriamente ai familiari da parte del medico che provvede alla stesura del certificato di morte (art. 8). Entro due anni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa (art. 9).

La legge della regione Umbria n. 12 del 2004, sempre nel rispetto della legge n. 130 del 2001, detta norme sull’affidamento delle ceneri ai parenti del defunto (art. 2), prevedendo una corretta informazione sui servizi forniti dal comune e spazi adeguati per lo svolgimento di funerali civili e onoranze funebri (art. 3).

Anche la legge della regione  Valle D’Aosta n. 37 del 2004 richiama espressamente i principi della legge n. 130 del 2001 (art. 1). La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto (art. 2). Sono dettate norme specifiche sulle forme di manifestazione della volontà (art. 4), sul trasporto delle ceneri (art. 5) e sui luoghi di dispersione e conservazione delle ceneri (artt. 6-8). Sono stabilite le sanzioni per la violazione dei nuovi regolamenti di polizia mortuaria approvati dai comuni (art. 9). Norme specifiche riguardano le forme volte alle forme di commemorazione in caso di cremazione e le modalità di informazione ai cittadini della disciplina in materia (artt. 10 e 11).

 

 

Analisi dell’A.C. 1268 (Zanotti e altri)

La proposta in esame, costituita da un solo articolo, è volta a integrare i principi previsti dall'art. 3 della legge.

 

In particolare, il comma 14 stabilisce che “le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate” sulla base dei principi indicati nella medesima proposta di legge. La norma modifica il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130 del 2001 che prevede, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, l’adozione di un regolamento interministeriale, su proposta del Ministero della salute, al fine di modificare il regolamento di polizia mortuaria in materia. Tale regolamento non è mai stato emanato. Il comma 14 consente, in tal modo, come affermato dalla relazione illustrativa al provvedimento, l'immediata applicabilità delle norme sulla cremazione.

 

Si ricorda che l’art. 3 della legge n. 130 del 2001 prevede che  il regolamento sulla cremazione fosse adeguato sulla base dei seguenti principi:

§         l'autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso (comma 1, lett. a);

§         la volontà del defunto o dei suoi familiari, espressa secondo specifiche modalità [9] (comma 1, lett. b);

§         la dispersione delle ceneri, consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private [10] (comma 1, lett. c);

§         l’esecuzione della dispersione delle ceneri (consentita al coniuge o altro familiare avente diritto, esecutore testamentario o rappresentante legale dell'associazione di cui sopra, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune) (comma 1, lett. d);

§         la conservazione delle ceneri nell’urna sigillata è tenuta a rispettare: l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari (comma 1, lett. e);

§         il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria (comma 1, lett. f);

§         la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni disposta dall'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei familiari, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso (comma 1, lett. g);

§         la conservazione obbligatoria di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei dal cadavere, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia, per un periodo minimo di dieci anni (comma 1, lett. h);

§         la sala del commiato attigua ai crematori (comma 1, lett. i).

 

Più in particolare, la nuova disciplina prevede: 

-        l’espressione in vita della volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri, in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130 [11] (comma 2);

-        i comuni [12] individuano apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri e ne disciplinano la materia (comma 3);

-        le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto (comma 4);

la dispersione deve rispettare: in montagna, la distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; in mare, oltre il mezzo miglio dalla costa; nei laghi, oltre i 100 metri dalla riva; nei fiumi, i tratti liberi da manufatti e natanti;

-        i limiti per la dispersione delle ceneri nelle aree private e nei centri abitati (commi 5 e 6);

-        i soggetti abilitati e le modalità di conservazione (commi 7 – 9)

-        un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione, al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri (comma 10);

-        la non equiparazione delle cellette cinerarie e del manufatto che le contiene a sepolture private o a tombe di famiglia (comma 11); analogamente, le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie (comma 12);

-        la modifica di una norma del codice penale sulla dispersione delle ceneri (art. 411, quarto comma), includendo tra le violazioni anche le modalità di dispersione delle ceneri diverse da quelle consentite dalla legge (comma 13);

La disciplina penale vigente, già in parte modificata dall'art. 2 della legge n. 130 del  2001, precisa le fattispecie di reato, in caso di dispersione delle ceneri: in primo luogo, la mancata autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile ed, in secondo luogo, la modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto. Entrambe le fattispecie di reato sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni;

- l’obbligo per il medico di conservazione di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia, non è più previsto [13] (comma 15).

 

 

Infine, il comma 16 abroga gli articoli 4, 6 e 8 della legge n. 130 del 2001.

 

Per quanto riguarda l’abrogazione dell’art. 4, si ricorda che tale articolo modificava il primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934, escludendo i cimiteri di urne dalla previsione valida per i cimiteri che devono essere posti almeno alla distanza di  duecento metri dai centri abitati.

Peraltro il comma 1 dell’art. 338 citato è stato successivamente sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera a) della legge  n. 166 del  2002 [14], eliminando la deroga al limite minimo di 200 metri dal centro abitato. La proposta di legge in esame sopprime pertanto una norma non più in vigore.

 

Si ricorda che l’art. 6 della legge n. 130 del 2001 riguarda la programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori: le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 [15] del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [16]. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe previste [17].

 

Con riferimento all’art. 8 della legge n. 130 del 2001, esso stabilisce che le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione sono previste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da un regolamento  interministeriale, adottato dal Ministro della salute.

 

 

 

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 1268

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ZANOTTI, BURTONE, BAFILE, BUCCHINO, DI GIROLAMO, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, RAMPI, SQUEGLIA, TRUPIA

¾

 

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 3 luglio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende intervenire al fine agevolare l'effettiva applicazione dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, approvata al termine della XIII legislatura. Infatti, il citato articolo 3 non ha ancora trovato concreta applicazione a causa della mancata emanazione, entro i sei mesi dalla sua entrata in vigore, delle previste modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

      Nella XIV legislatura è stato presentato un disegno di legge (atto Camera n. 4144), approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2005 e trasmesso al Senato il 22 febbraio 2005 (atto Senato n. 3310). Il disegno di legge, assegnato alla Commissione Igiene e sanità in sede referente il 23 febbraio 2005, è approdato all'Assemblea del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2006, dopo aver superato positivamente l'esame di tutte le Commissioni interessate. In seguito tale atto non è più stato calendarizzato, in quanto la legislatura volgeva alla sua fine naturale, ed è quindi decaduto.

      Oggi presentiamo la presente proposta di legge, che ripropone l'articolo 9 del testo approvato dalla Camera e dalla competente Commissione del Senato. In tale modo, riteniamo di dare ai cittadini e alla cittadine la risposta da loro attesa da oltre cinque anni in merito, particolarmente, al diritto alla dispersione delle ceneri (commi da 1 a 7 dell'articolo 1). Offriamo quindi alle regioni, che dispongono della autonomia legislativa in questa materia, una normativa uniforme per l'intero territorio nazionale. Ricordiamo a questo proposto che alcune regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria) hanno già legiferato in merito alla dispersione delle ceneri in natura, in base alle previsioni della legge n. 130 del 2001, mentre tutte le altre stanno attendendo una normativa nazionale.

      I commi da 8 a 13 regolamentano le operazioni di conservazione delle ceneri, l'affidamento personale, la loro identificazione certa, le cellette cinerarie e meglio definiscono l'applicazione dell'articolo 411 del codice penale.

      Il comma 14 consente l'immediata applicabilità dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130. I rimanenti commi abrogano la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.

      2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

      3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

      4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

          b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

          c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

          d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

      5. Per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari.

      6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

      7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.

      8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

      9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

      10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

      11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

      12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

      13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».

      14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:

      «Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti princìpi:».

      15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.

      16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

 

 




[1]    Ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988.

[2]    Per un esame approfondito delle disposizioni citate, vedi infra il capitolo dedicato al quadro di riferimento normativo.

[3]    Sulle disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; in particolare, l’articolo citato riguarda l’edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali.

[4]    Convertito nella legge n. 26 del 2001, Disposizioni urgenti in materia di enti locali. La medesima disposizione mantiene l’applicabilità delle tariffe comunali per il trasporto del cadavere anche nei casi di gratuità delle operazioni di inumazione e cremazione.

[5]    Cfr. al riguardo anche il dossier del servizio studi n. 538/XIV leg.

[6]    In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

[7]    Un provvedimento regionale dovrà stabilire le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione (art. 10).

[8]    Tale disciplina risulta analoga a quella prevista dall’A.C. 1268.

[9]    In particolare, per il defunto sono previsti i seguenti casi: 1) una disposizione testamentaria, 2) un’iscrizione certificata legalmente ad associazioni riconosciute a favore della cremazione dei cadaveri dei propri associati, 3) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. Gli atti previsti nei primi due casi sono nulli, rispettivamente,  se i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o se i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

[10]   In particolare, la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Per Centro abitato si considera l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

[11]   In particolare, per il defunto sono previsti i seguenti casi: 1) una disposizione testamentaria, 2) un’iscrizione certificata legalmente ad associazioni riconosciute a favore della cremazione dei cadaveri dei propri associati, 3) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. Gli atti previsti nei primi due casi sono nulli, rispettivamente,  se i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o se i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

[12]   Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste.

[13]   In particolare, è soppresso l'articolo 3, comma 1, lettera h) della citata n. 130 del 2001.

[14]   Sulle disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; in particolare, l’articolo citato riguarda l’edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali.

[15]   Con il quale si disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali.

[16]   Approvato con decreto legislativo  n. 267 del 2000.

[17]   Cfr. l’articolo 5, comma 2 della citata legge n. 130 del 2001.