Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero - A.C. 780 e A.C. 1891 - Testo a fronte
Riferimenti:
AC n. 780/XV   AC n. 1891/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 47    Progressivo: 1
Data: 11/12/2006
Descrittori:
APPARECCHI MEDICI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

A.C. 780 e A.C. 1891

Testo a fronte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 47/1

 

11 dicembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0029a

 


INDICE

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra la proposta di legge n. 780 (on. Di Virigilio ed altri) e la proposta di legge n. 1891 (on. Castellani ed altri)3

 

 


SIWEB

Testo a fronte

 


Testo a fronte tra la proposta di legge n. 780 (on. Di Virigilio ed altri) e la proposta di legge n. 1891 (on. Castellani ed altri)

A.C. 780

Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

A.C. 1891

Disposizioni concernenti la formazione e l’addestramento per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nonché in materia di utilizzo, diffusione e posizionamento in strutture fisse e mobili dei defibrillatori stessi

 

 

 

Art. 1.

(Finalità e obiettivi).

 

 

 

1. La presente legge disciplina i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non sanitari, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e dalle linee guida internazionali dell'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), di seguito denominate «linee guida».

 

2. I corsi di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno, di seguito denominato «DAE», per assicurare l'intervento sulle persone vittime di arresto cardiocircolatorio.

 

 

 

 

Art. 2.

(Contenuto dei corsi di formazione e di addestramento).

 

 

 

1. Le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, nonché gli ordini professionali, gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione, le università, le istituzioni e le associazioni a carattere nazionale e regionale dotate di centro di formazione promuovono, in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le centrali operative del sistema di emergenza 118, la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

2. La formazione deve essere dispensata da istruttori certificati e iscritti al registro di cui all'articolo 5, tra i quali deve essere compreso un medico con documentata esperienza in emergenza e didattica, che assume funzioni di responsabilità e coordinamento.

 

3. I programmi dei corsi di formazione e di addestramento sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

 

 

 

 

 

Segue Art. 2

 

 

 

a) l'acquisizione e il mantenimento dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base, in accordo con le linee guida;

 

b) una parte teorica avente ad oggetto:

 

1) gli elementi fondamentali della funzionalità cardiaca;

 

2) la descrizione dei metodi di applicazione della rianimazione cardio-polmonare di base;

 

3) le finalità della defibrillazione precoce e delle manovre di rianimazione cardio-polmonare;

 

4) la descrizione e le modalità di utilizzo e di manutenzione del DAE;

 

5) i pericoli e le precauzioni per i pazienti e per il personale;

 

6) elementi base sulla organizzazione sanitaria dedicata all'emergenza;

 

c) una parte pratica avente ad oggetto l'applicazione dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base e di defibrillazione elettrica, in accordo con le linee guida.

 

4. L'applicazione della parte pratica deve occupare almeno il 70 per cento della durata dei singoli corsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.

(Commissione nazionale).

 

 

 

1. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono effettuare i corsi di formazione e di addestramento in BLSD previsti dalla presente legge devono, preventivamente, accreditarsi a livello nazionale presso una commissione tecnico-scientifica di controllo, denominata Commissione nazionale per la rianimazione cardio-polmonare, che ne verifica i requisiti di qualifica e le capacità didattiche.

 

2. La Commissione nazionale è costituita da rappresentanti delle maggiori associazioni scientifiche nazionali operanti nel settore della rianimazione cardio-polmonare e della Croce Rossa italiana.

 

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione nazionale sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.

(Certificazione dell'idoneità all'utilizzo del DAE).

 

 

 

1. La facoltà di certificare l'idoneità all'utilizzo del DAE spetta ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, accreditati dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 3, che garantiscono la qualità della formazione ed effettuano la verifica e il controllo dei corsi.

 

2. La certificazione all'utilizzo del DAE è nominativa, ha la durata di dodici mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.

 

3. Il rinnovo della certificazione all'utilizzo del DAE deve avvenire non oltre sei mesi dalla sua scadenza, previa verifica delle capacità teoriche e pratiche. I corsi di riaddestramento possono essere svolti anche con metodologie di apprendimento a distanza o di e-learning certificati dai soggetti di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5.

(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD).

 

 

 

1. In ogni regione è istituito il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 residenti nella regione stessa.

 

2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale la stessa è avvenuta, salvo che sussistano comprovati motivi di sicurezza.

 

3. I soccorritori e gli istruttori incorrono nel provvedimento di cancellazione dal registro in caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione ovvero per interruzione od omissione della partecipazione ai corsi di riaddestramento di cui al comma 3 dell'articolo 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6.

(Aspetti gestionali dei progetti di defibrillazione precoce).

 

 

 

1. Chiunque intende attuare progetti di Public Access Defibrillation (PAD) a livello nazionale o locale, ne informa preventivamente le aziende sanitarie locali e le centrali operative del sistema di emergenza 118, che ne rilasciano l'autorizzazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

 

2. I DAE in possesso dei privati cittadini per uso domestico devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

 

3. Le centrali operative del sistema di emergenza 118 devono essere informate della distribuzione e della localizzazione di tutti i DAE sul territorio di competenza da parte delle aziende sanitarie locali competenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7.

(Valutazione dei risultati degli interventi).

 

 

 

1. Nei casi in cui sia utilizzato il DAE, l'operatore è tenuto a fornire alla centrale operativa del sistema di emergenza 118 competente per territorio, per la valutazione dell'intervento, i dati relativi all'intervento stesso. Tali dati sono successivamente trasmessi ai competenti uffici regionali.

 

2. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero della salute e alla Commissione nazionale di cui all'articolo 3 i dati relativi agli interventi effettuati.

 

 

Art. 1.

Art. 8.

(Installazione obbligatoria dei DAE presso strutture fisse o mobili).

 

 

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un defibrillatore semiautomatico extraospedaliero e di dotarsi del personale addestrato a usarlo e adeguatamente formato:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un DAE e di dotarsi del personale adeguatamente formato e addestrato al suo utilizzo:

a) aeroporti internazionali;

a) presìdi sanitari degli aeroporti nazionali, ivi compresi quelli con riconoscimento internazionale;

 

 

Segue Art. 1

Segue Art. 8

 

 

b) stazioni ferroviarie;

b) presìdi sanitari delle stazioni ferroviarie;

c) treni;

e) treni a lunga percorrenza e treni ad alta frequentazione;

d) autostazioni dei pullman per il servizio pubblico;

h) stazioni di autolinee per il servizio pubblico;

e) porti;

c) presìdi sanitari delle capitanerie di porto;

f) navi;

d) presìdi sanitari esistenti sulle navi prevalentemente adibite al trasporto passeggeri;

g) case di detenzione;

g) istituti penitenziari;

h) stadi;

 

i) teatri;

 

l) cinema;

 

m) scuole;

l) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle quali esiste personale formato al «primo soccorso»;

n) centri commerciali e supermercati;

o) industrie con più di cento dipendenti;

i) stabilimenti industriali, centri commerciali e supermercati con più di 50 dipendenti;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9.

(Detenzione obbligatoria e utilizzo dei DAE da parte del personale addestrato e formato).

p) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali con affluenza di almeno cinquecento partecipanti, durante lo svolgimento dell'evento;

1. Durante le manifestazioni sportive negli stadi e nelle strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, i presìdi sanitari, ove operanti, e i mezzi adibiti a interventi di primo soccorso, siano essi pubblici o privati o del volontariato, devono essere dotati del DAE unitamente a personale addestrato e formato all'utilizzo dello stesso.

 

 

 

Segue Art. 8

q) parchi di divertimento con superficie maggiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

 

r) strutture nelle quali si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

m) strutture aperte al pubblico nelle quali si pratica attività sportiva caratterizzata da intenso coinvolgimento fisico.

 

f) farmacie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue Art. 1

Art. 9.

(Detenzione obbligatoria e utilizzo dei DAE da parte del personale addestrato e formato).

 

 

s) mezzi adibiti al soccorso, anche in mare, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi».

2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche ai mezzi adibiti al soccorso sanitario, in dotazione all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza, alla Marina Militare, al Corpo delle capitanerie di porto, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia municipale, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi.

 

 

Art. 2.

Art. 10.

(Agevolazioni per l'acquisto dei DAE).

 

 

1. Le spese per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici extraospedalieri da parte dei privati sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle società.

1. Le spese per l'acquisto del DAE da parte di privati cittadini, purché autorizzati ai sensi dell'articolo 6, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

 

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.