Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Tutela del consumatore nei contratti a distanza (A.C. n. 2067)
Riferimenti:
AC n. 2067/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 207
Data: 26/06/2007
Descrittori:
RECESSO   RESCISSIONE E RISOLUZIONE DI CONTRATTI
SERVIZIO TELEFONICO   TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Tutela del consumatore nei
contratti a distanza

A.C. 2067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 207

 

 

26 giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0161.doc

 


 

 

 

 

 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      Quadro normativo  11

§      La proposta di legge AC 2067 (Galante e altri)17

Testo a fronte  23

Progetto di legge

§      A.C. N. 2067, (on. Galante ed altri), Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza  29

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 13, 70, 71, 79 e 98)37

§      D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (artt.50-68)45

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

§      Delibera n. 664/06/CONS Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza  57

Dottrina

§      G. De Cristofaro, ‘Il Codice del Consumo’, in Le nuove leggi civili commentate  69

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2067

Titolo

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza

Iniziativa

On. Galante ed altri

Settore d’intervento

Tutela dei consumatori

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

14 dicembre 2006

§       annuncio

19 dicembre 2006

§       assegnazione

19 febbraio 2007

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La pdl AC 2067 (Galante e altri) novella gli articoli 52, 53, 55 e 65 del decreto legislativo  6 settembre 2005, n.206, con cui è stato adottato il Codice del consumo.

Il provvedimento, composto di un solo articolo, è volto ad apprestare una maggiore tutela a favore dei consumatori nei contratti a distanza, con particolare riguardo all’esercizio del diritto di recesso.

I contratti a distanza sono i contratti conclusi tra un consumatore e un fornitore attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza e quindi senza la presenza fisica simultanea dei due soggetti interessati. Si tratta, in altri termini, dei contratti conclusi su Internet, per telefono, per fax, per posta o tramite televisione.

L’esigenza di una modifica del Codice nasce, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, a seguito delle numerose denunce di cittadini riguardanti i contratti conclusi a mezzo di operatore telefonico, con particolare riferimento a quelli relativi ai servizi di fornitura telefonica.

I contratti a distanza sono attualmente disciplinati da varie disposizioni del Codice del consumo, il quale, oltre a prevedere una serie di obblighi informativi al cui adempimento il fornitore è tenuto a provvedere in tempo utile entro la scadenza del contratto, contempla il diritto di recesso a favore del consumatore secondo due modalità: un diritto di recesso incondizionato, da esercitare, senza penalità e motivazioni, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto; un diritto di recesso condizionato al verificarsi di determinate circostanze, da esercitare entro novanta giorni dalla conclusione del contratto. Spesso, tuttavia, il consumatore non è in grado di far valere i propri diritti, sia a causa dell’incertezza relativa al momento della conclusione del contratto (che sovente coincide con una data sconosciuta e non conoscibile in anticipo dal consumatore, specie con riferimento ai contratti di telefonia a mezzo di call center, nel caso in cui l’operatore chieda l’immediata adesione), sia a causa della preclusione del recesso una volta trascorsi tre mesi dalla conclusione del contratto, anche in caso di inadempienza degli obblighi informativi posti a carico del fornitore. Al fine di superare tali difficoltà applicative, il provvedimento prevede quindi che le condizioni generali regolanti il contratto debbano essere ricevute dal consumatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua conclusione e che il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorra solo a partire dal momento in cui le suddette comunicazioni vengono ricevute.

La proposta è volta, altresì, ad introdurre una tutela, attualmente assente, per i contratti di somministrazione e fornitura di servizi ad esecuzione immediata (fra i quali rientra la telefonia) che il consumatore acconsente a farsi attivare prima della scadenza dei dieci giorni previsti per il recesso incondizionato, che in tal modo gli risulta, pertanto, precluso. A tal fine il provvedimento apporta le necessarie modifiche al Codice, in modo che ai consumatori sia riconosciuto almeno il diritto di recedere nei casi omissione degli obblighi informativi da parte del fornitore.

 

Nel dettaglio, la proposta di legge, che consta di un solo articolo, modifica gli articoli  52, 53, 55 e 65 del Codice del consumo, provvedendo, in tal modo:

§         ad introdurre un termine massimo e perentorio per l’invio da parte del fornitore e la ricezione da parte del consumatore delle condizioni regolanti il contratto concluso- anche quelli ad esecuzione immediata -  a partire dal quale decorrono i dieci giorni fissati per il recesso (art. 53);

§         a sopprimere la disposizione che attualmente preclude l’esercizio di qualunque diritto di recesso nei casi di fornitura di servizi iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di 10 giorni previsto per il recesso (art. 55);

§         a sopprimere il riferimento al termine di tre mesi dalla conclusione del contatto, oltre il quale attualmente non è più consentito il ricorso al recesso e a sostituire il doppio termine di sessanta/novanta giorni per l’esercizio di tale diritto, in caso di mancate o erronee informazioni fornite dal professionista, con l’unico termine di dieci giorni (art. 65).

 

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto si prevede la modifica di norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento può essere ricondotto alla materia di competenza esclusiva statale ”ordinamento civile” (art.117, co.2, lett.l), Cost.). Inoltre, è possibile fare riferimento anche alla materia di legislazione concorrente Stato-regioni “ordinamento della comunicazione” (art.117, co.3, Cost.).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria, in quanto è volto ad apprestare una maggiore tutela a favore dei consumatori nei contratti a distanza, in linea con i principi recati dalla normativa comunitaria in materia, alla cui attuazione si è provveduto con vari decreti legislativi successivamente confluiti nel Codice del consumo.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

L’8 febbraio 2007, la Commissione ha presentato il Libro verde “Revisione dell’acquis relativo ai consumatori”, col quale intende, da un lato,  dare avvio ad un processo di profonda revisione delle norme comunitarie in materia di protezione dei consumatori, per adattarle alle nuove esigenze della realtà digitale ed in particolare alle vendite on-line e, dall’altro, aprire una consultazione (chiusa il 15 marzo scorso) su 28 proposte concrete d’intervento, presentate in allegato allo stesso Libro verde. Tra le questioni sottoposte a consultazione si segnalano, in particolare, quelle relative al diritto di recesso, al periodo di riflessione, alle modalità e ai costi della restituzione di prodotti, anche per quanto riguarda gli acquisti transfrontalieri, e all’opportunità di estendere a determinati servizi on-line le garanzie e i diritti che valgono per i prodotti acquistati in negozio.

La Commissione intende utilizzare i risultati della consultazione per elaborare proposte legislative specifiche.

 

Il 13 marzo 2007la Commissione ha presentato una comunicazione Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013. Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace” (COM(2007)99), col quale intende sviluppare la fiducia dei cittadini nel mercato interno e nelle sue nuove potenzialità, costituite dallo sviluppo degli acquisti on-line. Obiettivi principali della strategia sono:

·         dare maggiori poteri ai consumatori;

·         promuovere il loro benessere;

·         proteggerli efficacemente dai rischi e dalle minacce che non possono essere affrontate individualmente.

Tra le aree prioritarie di intervento si segnala, in particolare, il miglioramento della regolamentazione sulla protezione dei consumatori (tra le iniziative previste dalla Commissione vi è la presentazione di un rapporto sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari) e delle procedure di ricorso, attraverso il rafforzamento dei meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, accompagnato da una riflessione sui meccanismi di ricorso collettivo e sull’applicazione della normativa sui provvedimenti inibitori.

Sul documento della Commissione il Consiglio ha adottato una risoluzione il 30 maggio 2007.

Il 21 giugno 2007 il Parlamento europeo ha esaminato una relazione di iniziativa sulla fiducia dei consumatori nell’ambiente digitale (relazione Zuzana Roithova) ed ha adottato una risoluzione nella quale, richiamandosi anche alla strategia per la politica dei consumatori 2007-2013, invita la Commissione a rafforzare la protezione giuridica dei consumatori, anche per quanto riguarda i contratti commerciali elettronici, e ad accelerare l’esame delle questioni relative ai meccanismi di ricorso collettivo per le controversie transfrontaliere tra imprese e consumatori nell’ambiente digitale.

 

Il 7 giugno la Commissione ha presentato una proposta di direttiva su alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio (COM(2007)303).

La direttiva 94/47/CE, attualmente in vigore e concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, riesce solo parzialmente a tutelare i diritti dei consumatori. La proposta è quindi volta ad estendere il campo di applicazione delle regole in vigore ad ulteriori tipologie di contratti e prodotti  (come le roulottes, le chiatte fluviali e le navi da crociera, i clubs di vacanze a lungo termine, e gli scambi di prodotti in multiproprietà) e  comprende norme su:

·         il diritto dei consumatori ad ottenere informazioni chiare sul contratto tramite opuscoli;

·         il periodo di riflessione;

·         il diritto di recedere entro 14 giorni;

·         il divieto di vendite forzate e della pretesa di versamenti di acconti nel corso del periodo di recesso;

·         l’obbligo per l’operatore di fornire un contratto scritto.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella del Codice del consumo.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non sono in corso lavori legislativi sulla materia oggetto del provvedimento.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1, lettera c), del provvedimento, recante modifiche all’articolo 55 del Codice del consumo, si evidenzia che la formulazione della norma non appare idonea a raggiungere le finalità dichiarate nella relazione illustrativa, individuate nell’esigenza di garantire – nei contratti ad esecuzione immediata - il diritto di recesso condizionato all’inadempimento degli obblighi informativi (in quanto l’esclusione dal recesso in tali ipotesi continua ad essere contemplata dal nuovo comma 2-bis).


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Aspetti generali

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206[1] recante “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229, rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La disciplina del contratto (con le regole che riguardano tutti i contratti e le c.d. regole di settore, concernenti la disciplina di specifici contratti) è oggetto di una consistente parte del Codice (Parte III, artt. 33-101- rapporto di consumo).

Le norme relative ai contratti a distanza, in precedenza disciplinati dal D.Lgs. n.185/1999[2], rientrano nel Titolo III della Parte III, relativo alle “modalità contrattuali” (articoli 50-61), mentre  il diritto del consumatore di recedere dai contratti entro termini prestabiliti e secondo determinate modalità è raccolto negli artt. 64-68.

Per contratti a distanza si intendono i contratti aventi per oggetto beni o servizi stipulati tra un professionista e un consumatore attraverso l’impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto stesso. Si tratta, quindi, di contratti conclusi su Internet, per telefono, per fax, per posta o tramite televisione senza la presenza fisica e simultanea di venditore e consumatore (art. 50).

Si ricorda che l’allegato I del D.Lgs. 185/99 riportava l’elenco delle tecnica di comunicazione a distanza (l’elenco non è stato riprodotto nel Codice del consumo). Le tecniche indicate erano le seguenti:

stampati senza indirizzo;

§        stampati con indirizzo;

§        lettera circolare;

§        pubblicità stampa con buono d'ordine;

§        catalogo;

§        telefono con intervento di un operatore;

§        telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext);

§        radio;

§        videotelefono (telefono con immagine);

§        teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;

§        posta elettronica;

§        fax;

§        televisore, (teleacquisto, televendita).

 

Dalla disciplina dei contratti a distanza sono esclusi, ai sensi dell’art. 51, i contratti:

§         relativi ai servizi finanziari, di investimento, di assicurazione, bancari e previdenziali.

§         conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

§         conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni tramite l'utilizzo  di telefoni pubblici (invece che dal proprio apparecchio);

§         relativi a costruzione e vendita, oltre che ad altri diritti relativi a beni immobili, locazione esclusa;

§         conclusi in una vendita all'asta.

Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza  il consumatore deve ricevere in tempo utile informazioni relative a: identità del fornitore; caratteristiche del bene, o del servizio, prezzo, spese di consegna; modalità di pagamento e di restituzione; esistenza od esclusione motivata del diritto di recesso; costi dell'utilizzo della tecnica di comunicazione; durata della validità dell'offerta e del prezzo; durata minima del contratto nel caso di fornitura di prodotti o servizi, ad esecuzione continuata o periodica. In caso di comunicazioni telefoniche devono essere dichiarati all’inizio della conversazione: l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata, pena la nullità del contratto (art. 52).

Tali informazioni devono essere dettagliate in maniera chiara e devono essere confermate per iscritto o altro supporto, prima o al momento della stipula del contratto (art. 53). Ulteriori indicazioni che devono essere fornite al consumatore riguardano:

- condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso;

- indirizzo (geografico) della sede del fornitore, per eventuali reclami;

- informazioni su servizi di assistenza e su garanzie commerciali.

Queste informazioni – fatto salvo l'indirizzo geografico - non devono essere comunicate nel caso di esecuzione dei servizi oggetto del contratto effettuata mediante tecnica di comunicazione a distanza, qualora essi siano forniti in un'unica soluzione e fatturati dall'operatore della rete di comunicazione.

Il fornitore è tenuto ad eseguire l’ordine  entro 30 giorni a decorrere da quello successivo alla trasmissione dello stesso, salvo diversi accordi (art. 54 ).

Per alcuni contratti a distanza il consumatore non può esercitare il diritto di recesso. Si tratta dei contratti di :

- fornitura di generi alimentari, bevande ed altri beni per uso domestico di consumo corrente (forniti presso il proprio domicilio da distributori che effettuino giri frequenti e regolari);

 - fornitura per servizi relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegni a fornire tali prestazioni ad una data determinata o ad un periodo prestabilito;

- fornitura di servizi eseguita  prima della scadenza dei dieci giorni previsti per l’esercizio del diritto di recesso;

- fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercatofinanziario che il fornitore non è in grado di controllare;

- fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

 - di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal

consumatore;

 - fornitura di giornali, periodici e riviste;

 - servizi di scommesse e lotterie (art. 55).

 

Le violazioni alla disciplina che tutela il consumatore nei contratti a distanza, o comunque stipulati fuori dai locali commerciali, fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, sono punite dall’art.62 del Codice con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria sono raddoppiati.

Nel Codice è contenuto il divieto di fornitura di beni o servizi  non richiesti dal consumatore, qualora tale fornitura comporti una richiesta di pagamento. In tal caso il consumatore non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo e, comunque la mancata risposta da parte di questi non significa consenso (art. 57)

L'utilizzo di telefono, posta elettronica, fax o altri sistemi automatizzati da parte di un fornitore, è consentito dopo un preventivo consenso del consumatore. Si possono inoltre utilizzare altre tecniche di comunicazione a distanza purché accettati dal consumatore (art.58).

Il diritto di recesso

La disciplina del diritto di recesso è recata dagli articoli 64 e seguenti del Codice del consumo. Le norme prevedono che il consumatore possa recedere dal contratto (o dalla proposta) senza alcuna penalità e senza specificare il motivo entro dieci giorni lavorativi.

Per i beni i dieci giorni decorrono dalla data del ricevimento degli stessi; in caso di mancata soddisfazione degli obblighi di informazione  previsti dall’art. 52 da parte del fornitore decorrono a partire dal giorno in cui il consumatore riceverà le suddette informazioni, purché non si superino tre mesi dalla conclusione del contratto.

Per i servizi la decorrenza scatta dal giorno della conclusione del contratto e può essere posticipata nel caso di assenza di informazioni per il recesso, sempre entro i tre mesi dal contratto.

Per esercitare il diritto di recesso il consumatore è tenuto ad inviare entro il suindicato termine di dieci giorni,  una comunicazione scritta alla  sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Se espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione in luogo della comunicazione è sufficiente  la restituzione della merce entro il termine fissato per il recesso (art. 64).

Tale termine viene elevato a sessanta (per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali) e novanta giorni (per i contratti a distanza) nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto, gli obblighi di informazione previsti dal Codice (art. 65).

Qualora sia avvenuta la consegna del bene, il consumatore è tenuto a restituirlo o metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene stesso.

Il consumatore  è tenuto a pagare solamente le spese dirette di restituzione del bene al mittente, qualora sia espressamente previsto dal contratto a distanza.

Se il diritto di recesso è esercitato correttamente, il professionista ha l’obbligo di rimborsare gratuitamente al consumatore le somme versate nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore (art. 67).

Il Regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Si segnala che, con riferimento ai contratti a distanza relativi a servizi di telefonia (fissa e mobile), adsl, suonerie, ecc. sono state  recente introdotte  regole più puntuali da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)[3].

LAGCOM in data 23 novembre 2006 ha, infatti, adottato un apposito regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica[4], con il quale ha inteso garantire maggiore trasparenza e certezza giuridica per il suddetto tipo di contratti, ai quali sovente si accompagnano l’attivazione di servizi supplementari non richiesti da parte del consumatore o modifiche delle condizioni inizialmente pattuite.

Il regolamento, adottato sulla base degli esiti di una consultazione pubblica rivolta a operatori e associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti interessate, disciplina i contratti a distanza nelle diverse fasi della loro stipula (proposta - informazione - contatto - perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato), sulla scorta delle disposizioni contenute nel Codice del consumo e del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs.1° agosto 2003, n. 259, con particolare riferimento agli articoli 13, 70,71, 79 e 98[5]).

Il nuovo regolamento, nel porre al centro l’acquisizione del consenso informato, prevede l'obbligo di fornire al cliente precise informazioni sul gestore del servizio e sullo scopo del contatto telefonico e vieta l'attivazione di servizi supplementari non richiesti. Inoltre prevede che al cliente sia assicurata la certezza giuridica della conclusione del contratto, tramite la registrazione integrale della conversazione telefonica, e che sia tutelato dalla modificazione delle condizioni inizialmente pattuite. Il gestore deve garantire la regolarità e la continuità nell'erogazione del servizio, senza sospendere il servizio in caso di pagamenti mancanti o in ritardo.

In particolare, il regolamento prevede:

1)      l’obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo all’operatore (all’inizio e alla fine di ogni conversazione), alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto, nonché, qualora l’utente decida di concludere il contratto, al numero identificativo della pratica e ai recapiti cui rivolgersi per ulteriori informazioni. In ogni caso  all’utente devono essere fornite – prima della conclusione del contratto a distanza – tutte le informazioni di cui all’art. 52 del Codice del consumo (cfr. infra, relativa scheda ) e quelle dell’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito elencate:

a) denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;

b) servizi forniti, relativi livelli di qualità e tempo necessario per l'allacciamento iniziale;

c) tipi di servizi di manutenzione offerti;

d) dettaglio dei prezzi e delle tariffe, e modalità per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe applicabili e sui costi di manutenzione;

e) durata del contratto, condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;

f) disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili in caso di mancato raggiungimento del livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g) modalità di avvio dei procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84.

E’ previsto, inoltre, l’utilizzo di un modulo (o altro documento contrattuale anche elettronico) dal quale risulti in maniera e inequivocabile la volontà dell’utente di concludere il contratto. Il modulo dovrà recare data e ora dell’accordo e relativa sottoscrizione dell’utente. In caso di comunicazione telefonica l’adempimento degli obblighi informativi suindicati e il consenso informato del cliente potranno risultare da una registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell’utente. Al recapito indicato dall’utente dovrà essere inviato uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti, contenente le predette informazioni di cui ai citati codici, nonché dell’art. 53 del Codice del consumo, relative alle condizioni e alle modalità del diritto di recesso (art. 2).

2)      il divieto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica non richiesti dall’utente, già previsto dall’art. 57 del Codice del consumo, esteso anche alla disattivazione non richiesta di un servizio. In questi casinessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente, mentre  le spese di ripristino  delle condizioni contrattuali preesistenti saranno poste a carico degli operatori (art. 3).

3)      la specifica garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento (art. 4).

4)      lobbligo – ai sensi dell’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di informare l’utente delle eventuali modifiche delle condizioni del contratto, nonché del diritto di recedere senza spese, con un preavviso di almeno in mese. Per quanto riguarda il recesso  il regolamento si richiama alla disciplina del Codice del consumo (art. 5).

L’Autorità ricorda inoltre che le sanzioni comminate per la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari – il cui ammontare varia da un minimo di 58.000 a un massimo di 2.500.000 Euro - saranno pubblicate sul sito Web dell’Agcom.

La proposta di legge AC 2067 (Galante e altri)

La proposta di legge AC 2067 (Galante e altri), costituita da un solo articolo, introduce modifiche ad alcuni articoli del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) al fine di apprestare maggiori garanzie a favore dei consumatori in materia di contratti  a distanza, con particolare riguardo alla tutela nel caso di esercizio del diritto di recesso.

L’intervento, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, è stato dettato dall’esigenza di introdurre nel Codice regole più trasparenti delle attuali che consentano ai consumatori – sovente incapaci di attivare le tutele esistenti - di far valere i loro diritti con riferimento ai contratti conclusi, in modo particolare  per telefono, a mezzo di call center.

 

Le modifiche riguardano, in particolare:

a)      l’articolo 52, comma 1, lett. f), concernente le informazioni per il consumatore, che viene integrato ai fini del coordinamento formale con il successivo articolo 55, cui viene aggiunto un nuovo comma, il 2-bis (relativo all’esclusione dal recesso incondizionato per i contratti ad esecuzione immediata).

Si ricorda che l’articolo 52 prevedendo alcuni obblighi informativi a carico del fornitore, stabilisce che prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza il consumatore deve ricevere informazioni relative: all’identità del fornitore (e al suo indirizzo nel caso sia previsto il pagamento anticipato); alle caratteristiche essenziali del bene, o del servizio; al prezzo (compresa l'indicazione di tasse ed imposte); ad eventuali spese di consegna; alle modalità di pagamento e di consegna del bene; all’esistenza o all’esclusione motivata del diritto di recesso (lett. f); alle modalità di restituzione e ritiro del bene in caso di recesso; ai costi dell'utilizzo della tecnica di comunicazione; alla durata della validità dell'offerta e del prezzo; alla durata minima del contratto nel caso si tratti di fornitura di prodotti o servizi, ad esecuzione continuata o periodica.

 

b)      l’articolo 53, concernente la conferma scritta delle informazioni,il cui comma 1 viene modificato al fine di introdurre un termine certo per le parti interessate, entro il quale si debba ritenere definita la vicenda contrattuale, mentre il comma 2 viene soppresso. Il termine perentorio entro il quale il consumatore deve ricevere materialmente la conferma delle informazioni relative al contratto stesso (previste dal precedente articolo 52) è fissato in trenta giorni dalla conclusione del contratto. L’introduzione di tale termine costituisce, secondo la relazione illustrativa, una tutela reale per il consumatore, in quanto il termine di recesso non decorre se non a partire dal momento in cui il consumatore riceve le informazioni previste. Altra modifica riguarda la soppressione del comma 2, al fine di rimuovere l’esclusione dall’obbligo informativo posto a  carico del fornitore in caso di servizi forniti in un’unica soluzione e fatturati dall’operatore  della rete  di comunicazione (collegamenti telefonici).

Il comma 1 dell’articolo 53 nel testo vigente stabilisce che  le informazioni di cui all’art. 52 devono essere ricevute per iscritto o su altro supporto duraturo - a scelta del consumatore  prima o al momento dell’esecuzione del contratto.  Entro tale termine devono essere comunque fornite ulteriori informazioni relative: alle condizioni e alle modalità di esercizio del diritto di recesso, inclusi i casi previsti dall’art. 65, co.3; all’indirizzo geografico della sede del professionista per l’invio di eventuali reclami; alle informazioni relative a servizi di assistenza e alle garanzie esistenti e, infine, alle condizioni di recesso in caso di durata indeterminata a superiore ad un anno. Ai sensi del comma 2 le disposizioni dell’articolo (e quindi l’obbligo di informazioni) non si applicano in caso di esecuzione dei servizi mediante tecnica di comunicazione a distanza, qualora detti servizi vengano forniti in un’unica soluzione e fatturati dall’operatore della rete di comunicazione a distanza (collegamenti telefonici). Comunque il consumatore deve sempre disporre dell’indirizzo della sede del professionista.

 

c)      L’articolo 55, riguardante i casi di esclusione del diritto di recesso, che viene integrato con un nuovo comma, 2-bis, mentre si dispone la soppressione della lettera a) del comma 2.

Il comma 2 dell’articolo 55 del Codice del consumo alla lettera a) attualmente esclude dall’esercizio di qualunque diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e seguenti la fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata - in accordo con il consumatore - prima della scadenza del termine di 10 giorni prevista per l’esercizio del diritto di recesso incondizionato (senza penalità e senza necessità di specificarne il motivo), di cui al comma 1 del citato art. 64.

 

Con la soppressione della citata lettera a) del comma 2 si espunge dal testo la parte che attualmente preclude l’esercizio di qualsiasi tipo di recesso nei casi di fornitura di servizi iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine.

Il nuovo comma 2-bis, invece, conferma la sola esclusione dal diritto di recesso incondizionato di cui all’art. 64, comma 1.

In tal modo, come si sottolinea anche nella relazione illustrativa, con riferimento alla tipologia di contratti ad esecuzione immediata (tra i quali rientra la telefonia), viene consentito al consumatore di usufruire del diritto di recesso condizionato previsto dall’articolo 65, comma 3, cui si ricorre in caso di inadempienza da parte del professionista agli obblighi di informazione previsti dal Codice.

 

d)     l’articolo 65, riguardante la decorrenza dei termini, che viene modificato al comma 2 (relativo alla decorrenza del termineprevisto per l’esercizio del diritto di recesso) e al comma 3 (relativo ai termini di decorrenza del diritto di recesso condizionato).

Il comma 2 dell’art. 65 stabilisce che il terminedi dieci giorni previsto per l’esercizio del diritto di recesso decorre: a) per i beni a partire dalla data di ricevimento degli stessi; b) per i servizi dal giorno della conclusione del contratto. In entrambi i casi la decorrenza può essere posticipata, in caso di assenza delle informazioni previste dall’art. 52, al giorno in cui sono soddisfatti gli obblighi di informazione, quando ciò avvenga successivamente alla conclusione del contratto, purché non si superi il termine di tre mesi dalla conclusione del medesimo. Il comma 3 innalza il termine per l’esercizio del diritto di recesso a sessanta giorni (per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali) e a novanta giorni (per i contratti a distanza) nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione previsti dal Codice o abbia fornito indicazioni incomplete o erronee.

Con le modifiche apportate al comma 2 la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso scatta - per quanto riguarda i servizi - esclusivamente dal giorno in cui vengano soddisfatti gli obblighi di informazione posti a carico del professionista. Inoltre scompare – sia in riferimento ai beni che ai servizi - il limite massimo di tre mesi entro il quale attualmente è consentito l’esercizio del diritto di recesso.

Quanto al doppio termine fissato dal comma 3, la proposta ne prevede la sua sostituzione con l’unico termine di dieci giorni anche in caso di mancate o erronee informazioni da parte del fornitore, in considerazione del fatto che - come si sottolinea nella relazione -  i termini per il diritto di recesso inizieranno a decorrere solo a partire dal momento in cui le informazioni giungeranno, per iscritto, al consumatore.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo a fronte

 


 

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

Testo in vigore

Testo modificato

(AC n. 2067 – Galante e altri)

Art. 52

Informazioni per il consumatore

Art. 52

Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Omissis

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, commi 2 e 2-bis;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Omissis


 

Art. 53

Conferma scritta delle informazioni

Art. 53

Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

 

a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;

b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

 

 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.

 

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;

b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

 

 

2. Soppresso


 

Art. 55

Esclusioni

Art. 55

Esclusioni

 

1. Omissis

 

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e lotterie.

 

 

1. Omissis

 

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

 

a) Soppressa

 

 

 

a) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

b) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

c) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

d) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

 

e) di servizi di scommesse e lotterie.

 

 

2-bis. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 64 nel caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1.

 


 

Art. 65

Decorrenze.

Art. 65

Decorrenze.

 

1. Omissis

 

2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Omissis

 

 

1. Omissis

 

2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto;

 

 

 

b) per i servizi, dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto.

 

 

 

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso èdi dieci giornie decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno in cui le informazioni sono ricevute integralmente dal consumatore.

 

Omissis


 

 

Progetto di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2067

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

 

         

 

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza

                       

Presentata il 14 dicembre 2006

                       

 


Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, sono numerose le denunce dei cittadini in merito ai contratti a distanza conclusi a mezzo di operatore telefonico e in particolare a quelli attinenti ai servizi di fornitura telefonica.  

      Nonostante le corpose norme previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonostante gli obblighi informativi orali e scritti (articoli 52 e 53), nonostante la possibilità di recesso incondizionato entro dieci giorni e condizionato entro sessanta/novanta giorni (articoli 64 e 65), il consumatore si trova spesso insoddisfatto o peggio ingannato rispetto a ciò che gli viene prospettato dai call center, in quanto spesso non riesce ad attivare le tutele che lo riguardano.

      Attualmente, il codice del consumo, pur tutelando i consumatori nei contratti a distanza, prevede procedure contorte e poco efficaci, volte ad obbligare il professionista ad informarli, prima a voce e poi per iscritto, sulle condizioni del contratto, compresa quella relativa all'esercizio del diritto di recesso.  

      Sono a tutt'oggi previste due modalità di recesso: una incondizionata entro dieci giorni e una condizionata entro sessanta/novanta giorni dalla conclusione del contratto, nel caso non siano state date (o erroneamente date) le informazioni sul diritto di recesso.  

      Nel caso, poi, siano mancate perfino le informazioni orali, o vengano date successivamente alla conclusione del contratto, il termine di recesso dei dieci giorni decorre da quando esse siano effettivamente date, purché tutto ciò avvenga nei tre mesi successivi alla conclusione stessa.  

      Proprio qui nasce l'inganno per i consumatori. Quando avviene la «conclusione contrattuale» nei contratti a distanza a mezzo dei call center, cioè quella a cui il codice del consumo collega effetti così importanti quali il recesso? Accade spesso che la conclusione del contratto, quando l'operatore per procedere chiede l'immediata adesione, coincida con una data spesso sconosciuta e non conoscibile in anticipo dal consumatore.  

      L'incertezza per l'utente circa il momento della conclusione del contratto, da cui iniziano a decorrere i tempi per il recesso, e soprattutto la preclusione del recesso che la legge prevede al decorso di tre mesi dalla stessa, anche quando il professionista non abbia adempiuto agli obblighi informativi, crea un'impossibilità di fatto, per molti consumatori, di far valere i propri diritti.  

      Infatti, trascorsi tre mesi dalla conclusione del contratto o dalla sua attivazione, il consumatore non avrà la possibilità di recedere, e poiché, ad esempio, le richieste di pagamento possono arrivare oltre detto termine, l'utente si troverà costretto a pagare e a tenersi un contratto non voluto, o voluto a condizioni diverse da quelle riferite in sede di conclusione contrattuale.  

      La presente proposta di legge mira, quindi, a meglio regolamentare questo aspetto poco trasparente del codice del consumo, proponendo pertanto che le condizioni generali per esteso, che regolano il contratto, debbano essere inviate e ricevute entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso, quando l'esecuzione abbia avuto luogo immediatamente.  

      Tale previsione, volta a garantire un termine per le parti entro il quale la vicenda contrattuale debba ritenersi definita, introduce una nuova forma di tutela reale del consumatore, consistente nel fatto che il termine per il recesso non inizierà a decorrere fintanto che non saranno ricevute le suddette comunicazioni, anche nel caso in cui dovessero giungere oltre i tre mesi previsti attualmente e a servizio già iniziato.  

      Per questo motivo, si ritiene inopportuno mantenere un doppio termine di sessanta/novanta giorni per il recesso, che si propone di uniformare a soli dieci anche nel caso di mancate o erronee informazioni, considerato che i termini per il diritto di recesso non inizieranno a decorrere sino a quando le informazioni non saranno pervenute per iscritto al consumatore.  

      La situazione è ancora più grave per i contratti di somministrazione e fornitura di servizi ad esecuzione immediata (fra cui rientra la telefonia), che il consumatore acconsenta a farsi attivare prima dello scadere dei dieci giorni, e cioè quasi immediatamente (articolo 55, comma 2, lettera a).  

      Per questo genere di contratti a distanza il codice del consumo prevede una totale esclusione di tutela, inibendo il ricorso alle procedure di recesso, condizionato o incondizionato.  

      Per garantire il consumatore in questa ipotesi contrattuale, si propone un'ulteriore modifica che ammetta il diritto di recesso almeno nelle procedure previste dall'articolo 65, cioè quelle che consentono al consumatore il recesso condizionato all'inadempimento degli obblighi informativi.  

      In questo modo, se il contratto ha esecuzione immediata e cioè prima del termine dei dieci giorni, il consumatore avrà almeno il diritto di recedere nei casi di mancata o erronea informazione orale o scritta, essendogli, come detto, precluso il recesso incondizionato entro dieci giorni (articolo 64).  

      La modifica legislativa che si propone interviene a disciplinare meglio il diritto di recesso nei contratti a distanza, al fine dunque di tutelare il consumatore, che spesso arriva a pagare senza avere in mano le condizioni generali del contratto.  

      Per il raggiungimento di questi obiettivi, si mira a modificare, in primo luogo, l'articolo 53 del codice del consumo, introducendo un termine massimo e perentorio di trenta giorni dalla conclusione del contratto, affinché le condizioni per esteso che lo regolano siano inviate e ricevute materialmente dal consumatore; in secondo luogo, è previsto che solo da tale momento inizieranno a decorrere i dieci giorni lavorativi affinché il consumatore possa esercitare il diritto di recesso. A tal fine, si propone di sostituire l'attuale doppio termine di sessanta/novanta giorni previsto dall'articolo 65, comma 3, per esercitare il diritto di recesso, con un unico termine appunto di dieci giorni anche nel caso di mancate o erronee informazioni.  

      L'ultima modifica, specificamente riferita ai contratti di fornitura ad esecuzione immediata, riguarda l'articolo 55, il cui comma 2, alla lettera a), attualmente esclude che il consumatore possa esercitare qualunque diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nei casi di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1. La modifica legislativa che si propone inibisce in questo specifico caso il consumatore esclusivamente dal recesso incondizionato previsto dall'articolo 64, comma 1, ma gli consentirebbe comunque di usufruire di quello previsto dall'articolo 65, comma 3, e cioè quello relativo all'inadempimento degli obblighi informativi previsti all'articolo 53 del codice del consumo.  

      Tali modifiche dovrebbero consentire una reale trasparenza e correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono, per i consumatori, le decisioni di acquisto.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 52, comma 1, lettera f), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

          b) all'articolo 53:

              1) al comma 1, alinea, le parole: «prima od al momento della esecuzione del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione del contratto»;

              2) il comma 2 è abrogato;

          c) all'articolo 55:

              1) al comma 2, la lettera a) è abrogata;

              2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 64 nel caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1»;

          d) all'articolo 65:

              1) al comma 2, lettera a), le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;

              2) al comma 2, lettera b), le parole: «dal giorno della conclusione del contratto o» e le parole: «purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa» sono soppresse;

              3) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni» e le parole: «dal giorno della conclusione del contratto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «di dieci giorni» e «dal giorno in cui le informazioni sono ricevute integralmente dal consumatore». 

 

    


 

 

Normativa di riferimento

 


D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 13, 70, 71, 79 e 98)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle comunicazioni: Circ. 5 luglio 2005.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;

Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Visto il codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;

Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;

Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:


 

(omissis)

13.  Obiettivi e princìpi dell'attività di regolamentazione.

1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei princìpi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.

3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'àmbito delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:

a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

5. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:

a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;

b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;

c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi;

d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice.

6. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:

a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;

b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;

c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;

f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;

g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

7. Nell'àmbito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.

9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.


(omissis)

TITOLO II

Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Capo IV - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica

Sezione III - Diritti degli utenti finali

 

70.  Contratti.

1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:

a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;

b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;

c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;

e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84.

2. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.

3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L'Autorità può estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.

4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

6. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori (10).

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(10) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 23 novembre 2006, n. 664/06/CONS.

 


71.  Trasparenza e pubblicazione delle informazioni.

1. L'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.

2. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive (11).

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(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la Del.Aut.gar.com. 22 marzo 2007, n. 126/07/CONS.


(omissis)

79.  Fornitura di prestazioni supplementari.

1. L'Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.

2. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.


(omissis)

98.  Sanzioni.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 50.000,00 (40).

3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno (41).

6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.

7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.

8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00 (42).

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00 (43).

10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce (44).

12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.

13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00 (45).

14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale (46).

15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.

16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00 (47).

17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (48) (49).

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(40)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(41)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(42)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(43)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(44)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(45)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(46)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(47)  Comma così modificato dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(48)  Comma aggiunto dal comma 136 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(49) Vedi, anche, il comma 930 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 


D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229(artt.50-68)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai princìpi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi ivi richiamati;

Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonché l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri (2);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il D.M. 19 gennaio 1999, n. 20 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana il seguente decreto legislativo:

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(2)  Capoverso così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).

(omissis)


Sezione II

Contratti a distanza

50. Definizioni.

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'àmbito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.


51. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.


52. Informazioni per il consumatore.

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i princìpi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.

5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.


53. Conferma scritta delle informazioni.

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;

b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.


54. Esecuzione del contratto.

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.

2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.


55. Esclusioni.

1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:

a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e lotterie.


56. Pagamento mediante carta.

1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.


57. Fornitura non richiesta.

1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.


58. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario (12).

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(12)  Vedi, anche, l'art. 19-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


59. Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi.

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.


60. Riferimenti.

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.


61. Rinvio.

1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.


Sezione III

Disposizioni comuni

62. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.


63. Foro competente.

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.


Sezione IV

Diritto di recesso

64. Esercizio del diritto di recesso.

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.


65. Decorrenze.

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.


66. Effetti del diritto di recesso.

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.

67. Ulteriori obbligazioni delle parti.

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.


Capo II

Commercio elettronico

68. Rinvio.

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

(omissis)


 

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

 


Delibera n. 664/06/CONS
Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza

 

L’Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 novembre 2006;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", e, in particolare, l’art. 2, comma 12, lettere h – n), e commi 20, 26 e 27;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3, e commi 31 e 32;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" e, in particolare, gli articoli 13, 70,71, 79 e 98;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, gli articoli 50 ss.;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 4 agosto 2003, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTA la delibera n.418/06/CONS del 28 giugno 2006, con la quale è stato adottato uno schema di regolamento, concernente le disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, sottoposto a procedura di consultazione pubblica;

VISTE le note con le quali le società Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone N.V., H3G S.p.A, Tiscali Italia S.r.L., Tele 2 Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., nonchè l’ Unione Nazionale dei Consumatori hanno fatto pervenire i relativi contributi e le osservazioni in ordine allo schema di regolamento di cui alla delibera n.418/06/CONS;

UDITE le società Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 22 settembre 2006;

VISTE le proposte e le osservazioni formulate dalle Associazioni dei consumatori sui temi oggetto del presente regolamento nel corso dell’audizione periodica del 23 ottobre 2006 e la conseguente decisione adottata dal Consiglio dell’Autorità di dare immediata attuazione ad un piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei consumatori ed utenti finali;

CONSIDERATA l’opportunità, a fronte dell’ingente mole di segnalazioni riguardanti la fornitura di servizi, anche supplementari, e beni non richiesti, mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza di adottare il presente provvedimento al fine di stabilire le procedure corrette e trasparenti da seguire, per la conclusione dei contratti, anche mediante telefono e conferma per iscritto, per soddisfare pienamente le esigenze di tutela dell’utenza;

RITENUTO, pertanto, necessario dettare specifiche disposizioni attuative concernenti il divieto di fornitura di beni o di attivazione/disattivazione di servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente;

RITENUTO, inoltre, opportuno applicare le disposizioni in questione agli utenti finali, ai quali, ai sensi delle norme del codice delle comunicazioni elettroniche, possono essere estese le medesime tutele previste per i consumatori;

RITENUTO necessario prevedere espressamente l’obbligo dell’addetto di comunicare, in caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica, oltre al proprio nome ed al cognome, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di in equivoca volontà di adesione alla proposta manifestata da parte del titolare dell’utenza, il numero assegnato alla relativa pratica, e di fornire opportuna informativa, inclusa quella di cui all’art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche;

RITENUTO che, in caso di utilizzo di comunicazioni telefoniche, per soddisfare l’esigenza di certezza in ordine all’effettiva conclusione del contratto, il consenso informato del titolare dell’utenza possa risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica e debba altresì pervenire al recapito dell’utente uno specifico modulo di conferma, al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che l’utilizzo di pratiche commerciali scorrette ha dato luogo a una serie di disservizi e disagi agli utenti e che, a fronte del mancato pagamento, anche per servizi supplementari, delle fatture oggetto di contestazione, sono state poste in essere cessazioni di servizi, anche diversi dal servizio universale, e sospensioni di linee;

RITENUTO, pertanto, opportuno estendere come requisito generale le disposizioni previste in materia di sospensione del servizio universale dall’Allegato 4, Parte A, del Codice delle comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che, in caso di controversie tra operatori e utenti in merito alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche, si applicano le procedure previste dalla delibera n. 182/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO opportuno stabilire gli elementi probatori che l’operatore dovrà addurre, anche a scanso delle sanzioni previste dall’art.98 del codice delle comunicazioni elettroniche, in presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste;

CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di valutare periodicamente gli effetti del presente provvedimento, anche tenendo conto delle segnalazioni dei consumatori, degli utenti e delle loro associazioni, e di adottare eventuali ulteriori misure per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e utenti nei loro rapporti con i fornitori, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTE le risultanze istruttorie e la relazione illustrativa presentate dalle strutture competenti;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1

L’Autorità adotta il regolamento concernente le disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza.

Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Napoli, 23 novembre 2006

  

IL PRESIDENTE

 

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE 

Roberto Napoli

Gianluigi Magri

 

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola

 


ALLEGATO A

Alla delibera n. 664/06/CONS

 

Art. 1

(Definizioni)

1.  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a)  "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "utente", l'utente finale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché il consumatore come definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del medesimo decreto legislativo;

c)  "operatore", l'impresa che fornisce beni e servizi di comunicazione elettronica anche ove ai fini della conclusione del contratto e nell'attività di informazione e di assistenza si avvalga di intermediari che agiscono in suo nome o per suo conto;

d) "Codice del consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e)  "Codice", il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259;

 

2.  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice e di cui all'art. 50 del Codice del consumo.

 

 

Articolo 2

(Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di
comunicazione elettronica)

 

1.  Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l'operatore fornisce all'utente tutte le informazioni di cui all'art. 52 del Codice di consumo e le informazioni sugli elementi del contratto che si accinge a concludere elencate nell'art. 70 del Codice.

2.  L'operatore fornisce altresì adeguata informativa relativamente alle eventuali modifiche o restrizioni del servizio di natura tecnica o economica che possano derivare dalla conclusione al contratto che l'utente si accinge a concludere.

3.  In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l'addetto dipendente dall'operatore, o da società esterna da quest'ultimo incaricata, deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l'addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell'utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l'addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni.

4.  Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 , il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

5.  La volontà inequivoca del titolare dell'utenza telefonica di concludere il contratto deve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico, recante la data e l'ora dell'avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolare dell'utenza telefonica. Se è utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e il consenso informato del titolare dell'utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell'interessato alla registrazione, sempre che l'operatore abbia adempiuto anche gli oneri di cui al comma seguente.

6.  Prima o al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell'utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all'articolo 53 Codice del consumo. Con il medesimo modulo, l'operatore comunica al titolare dell'utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo di fax o di posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'art. 3 e dall'art. 57 del Codice del consumo.

7. L'operatore può assolvere gli oneri di cui al comma 6 facendo pervenire al titolare dell'utenza il documento contrattuale, predisposto ai sensi del primo periodo del comma 5 e sottoscritto dal titolare dell'utenza telefonica, a condizione che il medesimo documento:

 

a) sia inviato per la sottoscrizione al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica;

 

b) contenga tutte le informazioni prescritte dal comma 6.

 

 8. La violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 16, del Codice. In caso di mancata trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice.

 9. Le delibere concernenti singoli servizi di comunicazione elettronica potranno stabilire una disciplina differenziata ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, l'applicazione del presente regolamento.

 

Articolo 3

(Fornitura di prestazioni non richieste)

 

1.  Ai sensi dell'art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non significa consenso.

2.  In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi non richiesti gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva.

3.  La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice.

 

Articolo 4

(Mancato o ritardato pagamento di singoli servizi di comunicazioni elettroniche)

 

1.  In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, oggetto del contratto, l'operatore non può sospendere la fornitura di altri servizi, anche supplementari, dedotti in contratto, se non nei limiti specificamente ammessi dall'Allegato 4, Parte A, del Codice e comunque nel rispetto delle misure adottate dall'Autorità ai sensi di tale allegato.

2.  L'utente che ha presentato formale reclamo all'operatore in merito all'addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L'utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione. Restano ferme le conseguenze previste in conformità alla legge per il ritardato pagamento delle somme che all'esito dovessero risultare dovute.

3. La sospensione del servizio in violazione del presente articolo determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 16, del Codice.

 

Articolo 5

(Esercizio del diritto di recesso)

 

1.  Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, l'utente è informato con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto, e del suo diritto di recedere senza penali all'atto della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali, qualora non accetti le nuove condizioni.

2.  L'utente ha diritto di recedere dal contratto concluso a distanza relativo alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dal comma 7.

3.  Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 2, di una comunicazione scritta al recapito dell'operatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di cui al comma 2 o quello stabilito dal contratto, se maggiore. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 2, della merce ricevuta.

4.  Il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell'utente ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 2 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 2, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

5.  Nel caso in cui l'operatore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui all'art. 2, comma 6, e quelli in materia di esistenza ed esercizio del diritto di recesso, di cui all'art. 52, comma 1, letteres e g), del Codice di consumo, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte dell'utente, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui l'operatore fornisca un'informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

7.  Resta fermo il diritto dell'utente di esercitare in ogni tempo il recesso senza penali ove sussista l'oggettiva impossibilità di attivare in concreto il servizio oggetto del contratto.

8.       Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

9.  L'operatore che in caso di recesso non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso non può addebitare all'utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso. Per quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si applicano gli articoli 66 e 67 del Codice del consumo in materia di effetti e di ulteriori obbligazioni delle parti conseguenti al recesso.

10. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 16, del Codice. La violazione delle disposizioni di cui al comma 9 determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista ai sensi dell'art. 98, comma 11, del Codice.

Articolo 6

(Controversie)

 

1.  Le controversie tra operatori e utenti in merito alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche sono risolte ai sensi della delibera n. 182/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni.

2.  Nei procedimenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie relative alla conclusione di un contratto a distanza di fornitura di beni o servizi di comunicazioni elettroniche, l'operatore può fornire prova dell'avvenuta conclusione del contratto solo dimostrando di aver adempiuto gli obblighi di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7. L'utente può comunque provare con ogni mezzo la mancata conclusione del contratto.

 

Articolo 7

(Vigilanza e sanzioni)

 

1.  In presenza di segnalazioni a suo carico di fornitura di prestazioni non richieste, l'operatore è ammesso dall'Autorità a dimostrarne l'infondatezza dando prova di aver ottemperato agli oneri di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 7.

2.  Per tutto quanto non specificamente previsto dalla presente delibera si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/1997 e dall'art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.


Dottrina

 


 



[1]    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005 (Suppl. Ordinario n. 162).

[2]    Il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, abrogato dal nuovo codice del consumo, era stato adottato in attuazione della direttiva 97/7/CEE, recante disposizioni per la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

[3]    L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente e autonomia  istituita dalla legge  249 del 31 luglio 1997 che , come le altre autorità previste dall’ordinamento italiano risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti (un Presidente e quattro commissari).

[4]    Delibera n. 664/06/Cons del 23 novembre 2006 recante “Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299.

[5]    Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, è stato emanato sulla base della norma di delega di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (c.d. collegato infrastrutture) ai fini del recepimento del pacchetto di direttive UE sulle “comunicazioni elettroniche” (direttiva “quadro” 2002/21; direttiva sull’accesso 2002/19; direttiva “autorizzazioni” 2002/20; direttiva sul servizio universale 2002/22), finalizzato ad introdurre una fase più matura dell'armonizzazione dei mercati nel settore, a definire un quadro normativo unitario per l'intero comparto della comunicazione elettronica, nonché a definire una piattaforma di regole comuni per le Autorità di regolazione nazionali, con la previsione di un più stretto sistema di relazioni tra le Autorità dei vari Paesi dell'Unione europea, tra le Autorità di regolazione e quelle per la tutela della concorrenza, nonché tra il complesso delle Autorità di regolazione e Antitrust e la Commissione europea. Il D.Lgs. è stato pubblicato sulla GU 15 settembre 2003, n. 214, SO.